Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Autorità di regolazione dei trasporti
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 353
Data: 04/06/2012

 

4 giugno 2012

 

353/0

Autorità di regolazione dei trasporti

 

 

SIWEB


Fonti normative

Articolo 37 del D.L. n. 201/2011,[1] modificato dall’articolo 36, comma 1, del D.L. n. 1/2012.[2]

Articolo 37, comma 1, del citato D.L. n. 1/2012.

 

Funzioni

L’Autorità di regolazione dei trasporti è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori. In dettaglio:

§       garantisce condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano, anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;

§       definisce, se necessario, i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi;

§       verifica la corretta applicazione, da parte dei soggetti interessati, dei criteri come sopra fissati;

§       stabilisce le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico;

§       definisce il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;

§       definisce gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni, da inserire nei capitolati delle medesime gare, e stabilisce i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici;

§       verifica, in particolare, che nei bandi di gara per il trasporto ferroviario regionale, non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso a concorrenti potenziali, con particolare riferimento al requisito della disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara;

§       nel settore del trasporto ferroviario, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, definisce gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. L'Autorità, dopo un congruo periodo di osservazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'UE e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare. In esito all'analisi, predispone, entro il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento;

§       svolge le funzioni di organismo di regolazione per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definendo i criteri per la determinazione dei pedaggi e per l’assegnazione delle tracce e della capacità e vigilando sulla loro corretta applicazione;

§       nel settore autostradale, stabilisce, per le nuove concessioni, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap[3], con revisione quinquennale. Definisce gli schemi di concessione, da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione, gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni e gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali;

§       svolge le funzioni di Autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali, approvando i sistemi di tariffazione e l'ammontare dei suddetti diritti;

§       monitora e verifica la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle relative prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, previo parere dell'Autorità, provvedono ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei principi dettati dalla legge. L’Autorità può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

 

L’Autorità riferisce annualmente alle Camere, evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.

 

Poteri

Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Autorità ha il potere di:

§       sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti di finanziamento, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici;

§       determinare i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;

§       proporre all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico e di programma e atti assimilabili, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;

§       richiedere le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccogliere dichiarazioni, da qualunque soggetto informato;

§       svolgere ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione, mediante accesso a impianti, mezzi di trasporto e uffici, nel caso in cui sospetti possibili violazioni della regolazione; durante l'ispezione può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

§       ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo opportune misure di ripristino;

§       rendere obbligatori gli impegni proposti dalle imprese per la rimozione delle contestazioni avanzate dall’Autorità, applicando, in caso di inottemperanza, una sanzione fino al 10% del fatturato dell'impresa interessata;

§       adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare, in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti;

§       valutare reclami, istanze e segnalazioni presentati da utenti e consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione;

§       favorire l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;

§       irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, fino al 10% del fatturato, nei confronti delle imprese che:

-    non osservano i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo,

-    non osservano i criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico,

-    violano la disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o le condizioni imposte dalla stessa Autorità,

-    non ottemperano agli ordini e alle misure disposti dall’Autorità.

§       applicare sanzioni amministrative pecuniarie, fino all'1% del fatturato dell'impresa, qualora:

-    i destinatari di una richiesta dell’Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;

-    i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

§       irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza di propri provvedimenti o per la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, o nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri. In fase di prima applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie sono comprese tra un minimo di 2.500 euro e un massimo di 154.937.069,73 euro. L'ammontare riveniente dalle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorità;

§       fornire segnalazioni e pareri sulle delibere delle amministrazioni pubbliche e degli enti strumentali circa la congruenza di tali delibere con la regolazione economica.

 

Composizione

L’Autorità è un organo collegiale composto da un presidente e due componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all’audizione delle persone designate.

In sede di prima attuazione si prevede che il collegio dell’Autorità sia costituito entro il 31 maggio 2012.

Durata della carica: sette anni, senza possibilità di conferma.

I componenti sono scelti, nel rispetto dell’equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nel settore.

 

Incompatibilità

I componenti dell’Autorità non possono:

§       esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza,

§       essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati

§       ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici

§       avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell’ Autorità.

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

Successivamente alla cessazione dell’incarico e per almeno quattro anni, i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria.

 

Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Organizzazione (ivi compreso il finanziamento)

Il collegio dell’Autorità nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.

I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

L’Autorità definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, con propri regolamenti, le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, l'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale.

 

Finanziamento

Per l’istituzione e il funzionamento dell’Autorità nel 2012 si prevede un onere di 5 milioni di euro, coperto mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Per gli anni successivi si provvede mediante un contributo a carico dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati. La misura del contributo, che non può essere superiore all'uno per mille del fatturato dell’ultimo esercizio, è fissata annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto all’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Personale

La pianta organica dell’Autorità è determinata in 80 unità di personale. Una quota non superiore al 50% di tale personale è reclutata, in sede di prima attuazione e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso dei necessari requisiti di professionalità, esperienza e competenza. Il personale come sopra selezionato è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento del contributo a carico dei gestori, il predetto personale è immesso nei ruoli dell'Autorità nella qualifica assunta in sede di selezione.

 


Precedenti tentativi di istituzione dell’Autorità

I primi progetti di istituzione di un’Autorità indipendente di regolazione del settore dei trasporti risalgono alla metà degli anni Novanta quando anche in Italia su impulso della Comunità europea ed in parallelo con l’avvio di un significativo processo di privatizzazione si aprì il confronto sulla liberalizzazione delle Utilities.

Il processo avvenne su impulso della Comunità europea perché fin dai primi anni Novanta la Comunità aveva sposato (ad esempio con la direttiva 1991/440/CEE) un modello di liberalizzazione del settore ferroviario, a partire dal trasporto internazionale merci, fondato sulla “separazione verticale” tra gestione dell’infrastruttura (da mantenere in monopolio) e gestione dei servizi (da aprire progressivamente alla concorrenza), il che implica


ovviamente la presenza di un’Autorità di regolazione indipendente. Questo modello è stato poi confermato ed esteso agli altri ambiti del trasporto ferroviario da ultimo con i tre “pacchetti ferroviari” elaborati dall’Unione europea nel corso del primo decennio del 2000[4].

Il parallelo con il processo di privatizzazione emerge invece dall’articolo 1-bis del DL 332/1994 (recante Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, convertito con modificazioni dalla L 474/1994) che stabilisce che le dismissioni di partecipazioni azionarie pubbliche siano subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico.

In questo quadro, il progetto di legge originario di quella che poi è divenuta la legge n. 481/1995 prevedeva l’istituzione di un’Agenzia di regolazione indipendente che operasse nei settori dell’energia elettrica e del gas; delle poste e telecomunicazioni; dei trasporti e dei servizi idrici (A.S. n. 359). All’esito dell’esame parlamentare, tuttavia, vennero istituite solo l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e l’Autorità delle comunicazioni (quest’ultima peraltro fu poi successivamente disciplinata dalla legge n. 249/1997). In luogo dell’Autorità, le funzioni di regolazione del settore sono state attribuite con il DPR n. 184/2004 all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, struttura che, al fine di garantirne indipendenza e autonomia di carattere organizzativo, giuridico e decisionale, era posta alle dirette dipendenze del Ministro. Su questo assetto della regolazione la Commissione europea ha avviato nel 2008 la procedura di infrazione n. 2008/2097 in cui si rileva la “non corretta trasposizione dell’articolo 30 della direttiva 2001/14/CE in base al quale l’organismo di regolamentazione è indipendente, sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell’infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti e da quelli preposti all’assegnazione nonché dai richiedenti” (la procedura di infrazione risulta ancora aperta).

Nelle ultime due legislature il Parlamento si è in più occasioni occupato del tema. L’elaborazione di un testo di riforma della materia ha impegnato il Governo nel corso della XV legislatura, fino alla presentazione del d.d.l. recante Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi, (A.S. 1366) approvato dal Consiglio dei ministri il 2 febbraio 2007 e finalizzato, pur senza intervenire su tutte le autorità, a una semplificazione e razionalizzazione del sistema e soprattutto all’innovazione del settore dei mercati finanziari. Tra le disposizioni si segnala anche la prevista istituzione di un’Autorità dei trasporti.

La Commissione affari costituzionali del Senato ne ha iniziato la discussione generale, ed è stata altresì deliberata un’indagine conoscitiva ad integrazione dell’istruttoria legislativa, nel corso della quale sono state svolte sette audizioni. Lo scioglimento anticipato delle Camere ne ha, poi, ha interrotto l’iter.

Si ricorda inoltre che nella precedente legislatura la IX Commissione della Camera, nelle sedute del 31 maggio  2007, aveva avviato l’esame della proposta di legge AC 1977 Istituzione dell'Agenzia nazionale dei trasporti terrestri.

Nella XVI legislatura la IX Commissione della Camera è tornata sull’argomento esaminando, a partire già dal 2009, le due proposte di legge CC. 1057 e 4337. Da ultimo, l’istituzione dell’Autorità è stata richiesta dal documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci approvato dalla IX Commissione trasporti della Camera nella seduta del 24 gennaio 2012.

 

 



[1]    D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[2]    D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[3]    Il price cap consiste nella fissazione di un tetto all’aumento tariffario. Attraverso questo sistema l'aumento delle tariffe non può superare il valore che si ottiene sottraendo al tasso d'inflazione una quota minima di aumento della produttività. In tal modo, per non ridurre la propria redditività, le imprese sono indotte ad aumentare la propria produttività a livelli di crescita superiori rispetto al livello minimo richiesto.

[4] Primo pacchetto ferroviario: direttive 2001/12/CE (accesso alla rete ferroviaria europea alle imprese titolari di licenza per il trasporto internazionale merci); 2001/13/CE (criteri di assegnazione licenze alle imprese ferroviarie); 2001/14/CE (diritti di accesso); 2001/16/CE (interoperabilità sistema ferroviario convenzionale); secondo pacchetto: regolamento 881/2004 (istituzione Agenzia ferroviaria europea); direttive 2004/49/CE (sicurezza ferrovie comunitarie); 2004/50/CE (aggiornamento direttiva interoperabilità); 2004/51/CE (liberalizzazione trasporto nazionale merci); terzo pacchetto: direttive 2007/58/CE (apertura del mercato dei servizi internazionali di trasporto passeggeri all’interno della Comunità); 2007/59/CE (certificazione macchinisti); regolamenti 1370/2007 (servizi trasporto passeggeri su strada e su ferrovia); 1371/2007 (diritti e obblighi passeggeri nel trasporto ferroviario)

 

 

 

 

 

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