Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Delega al Governo per la riforma del codice della strada A.C. 4662 Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 4662/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 559
Data: 16/11/2011
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Delega al Governo per la riforma
del codice della strada

A.C. 4662

 

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 559

 

 

 

16 novembre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2861 / 066760-2614 – * st_trasporti@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§         La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: TR0310

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale)                                                      3

§      Articolo 2, commi 1-2 (Principi e criteri direttivi per l’emanazione dei decreti legislativi)      4

§      Articolo 2, commi 3-4 (Delega al Governo per l’emanazione di regolamenti)12

§      Articolo 3 (Istituzione di una struttura tecnica di missione)                           16

§      Articolo 4 (Disposizioni integrative e correttive e norma finanziaria)            18

Le proposte di legge abbinate

§      Elenco delle proposte di legge abbinate                                                        21

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale)

L’articolo 1 del provvedimento in esame, al comma 1, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la previsione di disposizioni volte a rivedere e riordinare la legislazione vigente in materia di disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, contenuta nel codice della strada di cui al D. Lgs. n. 285 del 1992, e successivi modificazioni, mediante le modifiche necessarie in conformità ai principi ed ai criteri direttivi di cui al successivo articolo 2, commi 1 e 2, nonché mediante disposizioni di carattere transitorio.

Si prevede un termine di 24 mesi entro il quale sia esercitata la delega, a partire dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza Unificata di cui al D. Lgs. n. 281/1997, e nel rispetto della procedura di cui ai successivi commi da 2 a 4.

Il comma 2 stabilisce cheentro 18 mesi, a partire dal medesimo termine indicato al precedente comma, vale a dire la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Governo debba trasmettere gli schemi dei predetti decreti legislativi attuativi della delega alla competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato ai fini dell'espressione del parere.

Si prevede che ciascuna Commissione esprima il proprio parere entro 45 giorni dall'assegnazione, indicando in dettaglio eventuali disposizioni che non sia no ritenute conformi ai predetti principi e criteri direttivi (comma 3).

Entro i successivi 45 giorni dall’espressione dei predetti pareri, il Governo, una volta esaminati gli stessi, è chiamato a ritrasmettere alle competenti Commissioni delle Camere il testo - corredandolo con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni - per il parere definitivo. Quest’ultimo deve essere espresso entro 45 giorni dalla seconda assegnazione alle Camere (comma 4).


Articolo 2, commi 1-2
(Principi e criteri direttivi per l’emanazione dei decreti legislativi)

L’articolo 2 della proposta di legge detta i princìpi e criteri direttivi.

 

Il comma 1 stabilisce che i decreti legislativi di cui all'articolo 1, ispirandosi a criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, regolino in particolare i seguenti aspetti del codice della strada:

a)        i princìpi di carattere generale;

b)        l’assetto delle competenze, mantenendo ferma l'attribuzione delle stesse, anche in relazione alle modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;

c)        la disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori.

 

Il comma 2 detta specificamente i princìpi e criteri direttivi cui devono essere informati i decreti legislativi di cui all'articolo 1. In particolare si prevede:

 

a)             riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; si precisa inoltre che tale coordinamento deve tener anche in considerazione il mutato assetto di competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in particolare con riferimento alla proprietà e alla gestione delle strade;

Si ricorda che il codice della strada si compone di sette Titoli, e in particolare il Titolo I recante le Disposizioni generali, il Titolo II relativo alla costruzione e tutela delle strade, il titolo III relativo ai veicoli, il Titolo IV relativo alla guida dei veicoli e conduzione degli animali, il Titolo V relativo alle Norme di comportamento, il Titolo VI relativo agli illeciti e alle relative sanzioni e il Titolo VII recante le disposizioni transitorie e finali. Negli ultimi anni sono state emanate una pluralità di norme concernenti le materia della circolazione stradale, spesso adottate con decreti-legge, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza, anche in relazione all’intento di contrastare il fenomeno della incidentalità stradale connessa con la violazione delle norme in tema di guida in stato di ebbrezza e sotto effetto si stupefacenti. Si è contestualmente registrata una ingente produzione di norme originate da direttive e regolamenti dell’Unione europea, molte delle quali aventi carattere prevalentemente tecnico.

 

b)            delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica armonizzata dell'Unione europea suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 3, ossia: classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale; caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità; aggiornamento della segnaletica stradale, classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità; classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, e disciplina della loro circolazione su strada; procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore; coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con quella delle stesse considerate ai fini delle direttive dell'Unione europea in materia di macchine; previsione che i possessori della patente di guida di categoria BS possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi; adozione di misure di tutela dell'utenza debole sulle strade, in particolare prevedendo sistemi per la sicurezza e per la visibilità notturna dei ciclisti;

Nella relazione illustrativa è evidenziata la necessità di una complessiva opera di riordino delle disposizioni che, a partire dalla data di emanazione del codice stesso, si sono giustapposte al suo interno, senza la necessaria opera di coordinamento, e talora perfino con scarsa coerenza, rispetto all’impianto codicistico. La relazione evidenzia altresì che sulle norme del codice talora prevalgono norme pur regolamentari, ma derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, che rendono necessario un intervento di armonizzazione, volto a riordinare le norme di comportamento e il sistema sanzionatorio con l’obiettivo della tutela della sicurezza stradale e dell’effettività degli istituti sanzionatori.

 

c)             revisione dell'apparato sanzionatorio, prevedendo che le modifiche all'entità delle sanzioni siano ispirate a principi di ragionevolezza, proporzionalità, non discriminazione. Si prevede inoltre la semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e la individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal Codice della Strada, adeguando tale principio ai principi stabiliti dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Nell’ambito dello stesso criterio di delega, è prevista l’introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di reato, denominata “omicidio stradale”, che si configura qualora un conducente, in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione per uso di stupefacenti, causi la morte di un’altra persona.

In particolare, la fattispecie si realizza in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5% g/l (art. 186, comma 1, lettera c), del codice), ovvero di guida alterata dall’assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti (art. 187 del codice). Per il nuovo reato è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a otto anni e nel massimo a diciotto anni, e l’arresto in flagranza.

Si prevede l’applicazione delle medesime sanzioni anche per l’ipotesi di omicidio commesso da conducente che, dopo il fatto, non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alle persone ferite, obbligo previsto dall’art. 189, comma 1, del codice.

Nel criterio di delega sono altresì previste integrazioni, attraverso un incremento delle relative sanzioni, della normativa concernente le ipotesi di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione degli articoli 186, 186-bis e 187.

Infine, si prevede l’adeguamento delle sanzioni accessorie amministrative della sospensione e della revoca della patente di guida per tutte le condotte commesse in violazione delle citate norme, con particolare riferimento a quelle che introducono la nuova fattispecie di reato, cui conseguirebbe la revoca e l’impossibilità di conseguire una nuova patente di guida o comunque di circolare sul territorio nazionale alla guida di autoveicoli o motoveicoli.

Si ricorda che l’art. 186, comma 1, del codice della strada vieta di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Le sanzioni sono graduate, in relazione al tasso alcolemico accertato, sulla base di tre soglie: superiore a 0,5 g/l, da 0,5 e 0,8 g/l, superiore a 1,5 g/l. Tale ultima ipotesi, in particolare, è punita con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, le sanzioni vengono raddoppiate, e, nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, è inoltre disposta la revoca della patente di guida.

L’omicidio colposo commesso da soggetto in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o in stato di alterazione per uso di stupefacenti, è attualmente punito, ai sensi dell’articolo 589, terzo comma, del codice penale, con la pena della reclusione da tre a dieci anni. Si ricorda, in proposito, che l’omicidio colposo è punito, in via generale, con la reclusione da sei mesi a cinque anni, mentre lo stesso reato,se commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, è soggetto alla pena della reclusione da due a sette anni (art. 589, commi primo e secondo).

In materia di lesioni personali, l’art. 590 del codice penale prevede, in via generale, che chiunque provoca per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309; se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, è prevista la reclusione da tre mesi a due anni o la multa da euro 309 a euro 1.239. Se la lesione grave o gravissima è determinata con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

 

d)            revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e del corrispondente regime delle spese, con particolare attenzione alle modalità di utilizzo degli strumenti di controllo a distanza;

Si ricorda, in proposito, che l’art. 4 del D.L. n. 121/2002, convertito dalla legge n. 168/2001, prevede la possibilità per gli organi di polizia stradale di utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico (autovelox), finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del codice della strada, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del codice, ovvero sulle strade di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere C (strade extraurbane secondarie) e D (strade urbane di scorrimento), o su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto.

Successivamente l’articolo 25, comma 1, lettera d) della legge 120 del 2010, è intervenuto in materia di destinazione dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, effettuato tramite autovelox, stabilendo che tali proventi – salvo che per le strade in concessione[1] - vengano attribuiti per il 50% all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento, o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. n. 381/1974 (presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano), e per l’altro 50% all’ente da cui dipende l’organo accertatore. I proventi così acquisiti sono utilizzati, dagli enti diversi dallo Stato, nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti  e devono essere destinati ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, nonché alle spese relative al personale, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il pubblico impiego e del patto di stabilità interno.

 

e)            qualificazione giuridica dell'istituto della patente di guida a punti;

Si ricorda che la patente a punti è un istituto giuridico introdotto in Italia a partire dal 1° luglio 2003 attraverso il quale, ad ogni conducente di un veicolo viene attribuito un punteggio (inizialmente 20 punti) che viene decurtato, in relazione ad alcune delle infrazioni previste nel codice della strada, di un numero di punti modulato in base alla gravità dell’infrazione commessa, variabile da 1 a 10 punti. Per i soggetti che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni i punti sottratti in relazione ad ogni singola violazione sono raddoppiati. All'esaurimento dei punti disponibili il conducente deve superare nuovamente l'esame di idoneità tecnica,ossia l’esame di teoria e l'esame di guida. Nel caso non si commettano infrazioni per un periodo di due anni, coloro che hanno un punteggio inferiore a venti punti recupereranno il totale di venti punti, mentre coloro che non hanno perso punti acquisteranno due punti per ogni biennio (o un solo punto, nel caso abbiano conseguito la patente da meno di tre anni), fino ad un massimo di trenta punti. È in ogni caso possibile riacquistare punti frequentando degli appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri di formazione (6 punti per i titolari di patente B e 9 punti per i conducenti professionali titolari, oltre che di patente, anche di certificato di abilitazione professionale).

Si ricorda che la decurtazione di punti ha luogo solo sulle patenti, di qualunque categoria, e non anche sul certificato di idoneità alla guida, il titolo che abilita sin dai 14 anni alla conduzione dei ciclomotori e delle minicar leggere. Da ciò consegue che i titolari di certificato di idoneità alla guida non subiscono, su tale titolo, decurtazioni di punteggio ma vedono loro applicate solo le sanzioni pecuniarie connesse all’infrazione.

In particolare la relazione illustrativa evidenzia che tale istituto era stato concepito nel codice della strada vigente come istituto di natura diversa da quella di sanzione amministrativa accessoria, ma che ha subito interpretazioni giurisprudenziali di diverso tenore che, di fatto, ne hanno limitato l’applicabilità. La qualificazione della decurtazione dei punti come sanzione accessoria, fa si, per effetto dell’articolo 2, comma 1, della legge 689 del 1981, che tale sanzione possa essere applicata ai soli maggiorenni, dal momento che la disposizione prima citata prevede che non possa essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

 

Va osservato che il principio in esame andrebbe meglio dettagliato, in quanto la sua formulazione non consente di chiarire a quale categoria giuridica si intenda ricondurre l’istituto della patente a punti, rimettendone l’individuazione al legislatore delegato.

 

f)              revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, anche con individuazione di ambiti di competenza diversi;

In tale materia rileva il titolo VI del codice della strada (“Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni”), che all’articolo 194 dispone, per tutte le ipotesi in cui il codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, l’applicazione delle disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del codice stesso.

Peraltro, il sistema di impugnazione disciplinato dal codice della strada prevede la possibilità di esperire ricorso amministrativo, nei confronti del verbale di contestazione, al prefetto o, in via alternativa, di presentare direttamente ricorso giurisdizionale al giudice di pace; la normativa dettata dalla citata legge n. 689, ed applicabile in generale per tutte le altre violazioni amministrative, prevede invece l’opposizione all’autorità giudiziaria solo quale rimedio successivo a quello amministrativo. L’articolo 18 dispone infatti che  avverso il verbale di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. Se ritiene fondato l'accertamento, l’autorità determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati, ai sensi dell’articolo 22 della stessa legge n. 689, possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

L’articolo 203 del codice della strada detta le procedure e le modalità del ricorso al prefetto, l’articolo 204 reca la disciplina relativa ai provvedimenti del prefetto, mentre l’articolo 204-bis definisce le criteri e procedure per il ricorso al giudice di pace, che ha competenza esclusiva - a prescindere dal valore - in materia di opposizione a sanzioni amministrative erogate ai sensi del codice.

 

g)            riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni;

Si ricorda che i compiti di polizia stradale sono disciplinati agli artt. 11 (servizi di polizia stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) e in numerose altre disposizioni del sopra citato codice della strada. L’esercizio dei compiti di polizia stradale è affidato n via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, a quest’ultima, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, ai Corpi e ai servizi della polizia provinciale e municipale, nell'àmbito del territorio di competenza, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale, al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato. Taluni compiti, come la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, nonché la rilevazione degli incidenti stradali spettano anche ad alcuni ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. L’articolo 12 prevede che determinati soggetti possano essere abilitati alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e alla tutela e controllo sull'uso delle strade, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione del predetto codice della strada.

 

h)            definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici;

Il codice della strada, pur facendo rientrare i veicoli con caratteristiche atipiche tra quelli oggetto di classificazione, ai fini del medesimo codice, all’articolo 47, non stabilisce una vera e propria definizione dei veicoli da considerarsi atipici, individuando piuttosto per essi una categoria residuale nella quale dovrebbero far parte tutti quei veicoli che, per le loro specifiche caratteristiche, non rientrano fra quelli definiti al Capo I del Titolo III del codice, relativo ai veicoli in generale. L’articolo 59 che richiama i veicoli con caratteristiche atipiche, al comma 2, rimanda peraltro ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione sia della categoria alla quale assimilare i veicoli atipici, sia dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli.

 

i)               semplificazionedelle procedure per la costituzione dinuove commissioni mediche e di nomina dei relativi presidenti, finalizzate a garantire all'utenza una presenza adeguata sul territorio nazionale in modo da eliminare la possibilità che si verifichino forme di discriminazione dovute a lunghi tempi di attesa per il rinnovo della patente di guida;

Si ricorda che l’articolo 119 del codice della strada prevede, al comma 4, la costituzione di commissioni mediche locali in ogni provincia presso le unità sanitarie locali, ai fini dell’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida da parte di alcune categorie specifiche di soggetti elencati al predetto comma 4. Le commissioni sono chiamate ad effettuare la comunicazione del giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida alla motorizzazione civile che conseguentemente adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente.

 

l)               attribuzione al comitato tecnico previsto all'articolo 119, comma 10, del codice della strada del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire uniformità a livello nazionale dell'operato delle commissioni mediche locali; siprevede inoltre che il predetto Comitato sia opportunamente integrato da adeguate figure mediche specialistiche;

Il predetto articolo 119, al comma 10, ha istituito un apposito comitato tecnico, con il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico, che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici. Tale comitato sarebbe pertanto chiamato ad estendere le proprie competenze ai fini dell’elaborazione delle sopra richiamate linee guida per garantire una uniformità di operato delle commissione mediche di cui, alla precedente lett. i) della norma in commento, si prevede una semplificazione delle procedure di costituzione.

 

m)           previsione esplicita del diritto dei veicoli adibiti al servizio di invalidi a sostare gratuitamente negli spazi di sosta a pagamento, quando quelli agli stessi dedicati siano già occupati da altro veicolo;

Si ricorda che l’articolo 158 del citato codice della strada prevede esplicitamente il divieto di fermata e di sosta dei veicoli in particolare (comma 2, lett. g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli. Il predetto articolo 188, in particolare, detta la disciplina per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide. Per le aree di sosta diverse da quelle appositamente dedicate, si prevede esclusivamente che i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

 

n)            definizione del provvedimento di comunicazione della decurtazione del punteggio sulla patente di guida come atto amministrativo definitivo;

La comunicazione della decurtazione del punteggio sulla patente di guida è l’atto con il quale l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida[2], una volta definita la contestazione della violazione[3], comunica al conducente che l’ha commessa, la decurtazione del punteggio della patente di guida.

Si ricorda che contro gli atti amministrativi definitivi non è possibile proporre ricorso gerarchico (articolo 1 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199[4]). Questi atti possono essere impugnati solo con ricorso straordinario al Capo dello Stato e con ricorso giurisdizionale. Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, l’esclusione del ricorso gerarchico dovrebbe disincentivare il contenzioso pretestuoso, in considerazione della maggiore onerosità del ricorso giurisdizionale rispetto a quello gerarchico.

 

o)            introduzione di disposizioni finalizzate alla diffusione e all'istallazione di sistemi telematici applicati ai trasporti per la sicurezza della circolazione.

La relazione illustrativa sottolinea che l’introduzione di nuove disposizioni volte a favorire la diffusione e l’installazione di sistemi telematici, finalizzati in particolare a presidiare la sicurezza della circolazione - con specifico riferimento a taluni tipi di violazioni delle disposizioni del codice della strada - può contemplare anche l’utilizzo di controlli a distanza, “ottimizzando l’impiego delle forze di polizia stradale sul territorio”.

Si sottolinea che, secondo la ricognizione effettuata nella comunicazione della Commissione europea(COM(2008) 886 def.) relativa al Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa, vale a dire le applicazioni delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ai trasporti, attualmente i sistemi telematici sono maggiormente utilizzati per il trasporto merci e andrebbero potenziati in un quadro coerente di interconnessioni tra il trasporto stradale e gli altri modi di trasporto.

 Si segnala che nell’allegato B del disegno di legge comunitaria 2011 (AC  4623) è insedia la direttiva direttiva 2010/40/CE, che istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nell’ambito dell’Unione europea[5].

 


Articolo 2, commi 3-4
(Delega al Governo per l’emanazione di regolamenti)

Il comma 3 dell’articolo 2 autorizza il Governo ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, regolamenti per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi alle materie indicate nel seguente elenco, previsti dal Codice della strada e da altre norme vigenti in materia. I regolamenti dovranno essere emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988[6], ovvero con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e dovranno rispettare i principi e criteri direttivi di cui ai precedenti commi 1 e 2 dell’articolo in esame.

 

Le materie che dovranno costituire oggetto dei regolamenti sono:

a)             classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale;

Attualmente il Titolo II, Capo I, del Codice (artt. 13-34) e il Titolo II, Capo I, (artt. 26-72) del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/1992) disciplinano la costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche, le fasce di rispetto, gli accessi, le diramazioni, la pubblicità e l’occupazione della sede stradale. La classificazione delle strade è invece oggetto dell’articolo 2 del Codice e degli articoli da 2 a 4 del regolamento di attuazione.

 

b)            caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità;

I veicoli eccezionali sono quelli che superano i limiti di sagoma, di cui all’articolo 61 del Codice, o i limiti di massa a pieno carico, di cui all’articolo 62 dello stesso Codice. Si ha trasporto in condizioni di eccezionalità quando il carico sporge oltre la sagoma limite. Sia i trasporti eccezionali che i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione (artt. 13-20 del regolamento di attuazione).

La materia è attualmente disciplinata, oltre che dai già citati articoli, dall’art. 10 dello Codice e dagli artt. 9-12 del regolamento di attuazione.

 

c)             aggiornamento della segnaletica stradale in conformità alle norme internazionali in materia, ed organizzazione della circolazione;

L’organizzazione della circolazione e la segnaletica stradale sono oggetto del Titolo II, Capo II (artt. 35-45), del Codice e del Titolo II, Capo II (artt. 73-195), del regolamento di attuazione. Per quanto riguarda in particolare l’aggiornamento della segnaletica stradale alla normativa internazionale, si ricorda che l’art. 35, comma 2, del Codice, autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad adeguare, con decreto, le norme del regolamento di attuazione alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia di segnaletica stradale, compresa quella relativa ai passaggi a livello.

 

d)            classificazione, destinazione[7], caratteristiche costruttive di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, dell'omologazione e dei controlli di conformità, per adeguarli alle innovazioni tecniche e per garantire la sicurezza della circolazione;

Questa materia è attualmente disciplinata nel Titolo III (in particolare gli articoli da 46 a 81) del Codice e nel Titolo III (articoli da 196 a 242) del regolamento di attuazione.

 

e)            classificazione ed utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso[8] cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in riferimento alla disciplina europea in materia di limite di massa, massa rimorchiabile e traino, ed alla loro circolazione su strada;

Le disposizioni su destinazione e uso dei veicoli si trovano nel Titolo III, Capo III, Sezione II (artt. 82-92), del Codice.

Si ricorda che le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali (articolo 58 del Codice), mentre le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, eventualmente equipaggiate con speciali attrezzature (articolo 58 del Codice). La normativa relativa alla circolazione di entrambe queste tipologie di macchine è contenuta nel Titolo III, Capo IV (artt. 104-114), del Codice e nel Titolo III, Capo IV (artt. 265-206), del regolamento di attuazione.

In ambito europeo la materia è oggetto di un ampio e dettagliato intervento normativo, realizzato mediante direttive, le quali, ai sensi dell’articolo 229 del Codice, sono recepite nel nostro ordinamento con decreti ministeriali.

 

f)              procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore;

I menzionati procedimenti sono attualmente regolati dal Titolo III, Capo III, sezione III (artt. 93-103) del Codice e dal Titolo III, Capo III, sezione III (artt. 245-264) del regolamento di attuazione.

 

g)            coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con quella comunitaria, relativa alle stesse macchine, dettata nell’ambito della c.d. “direttiva macchine”, ovvero la direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17;

La citata direttiva 2006/42/CE determina i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello di sicurezza.

 

h)            previsione che i possessori della patente di guida di categoria BS possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 Kg;

Il vigente articolo 116, comma 5, del Codice consente ai titolari di patente B speciale[9] di guidare veicoli trainanti esclusivamente un rimorchio leggero, ovvero di massa complessiva a pieno carico fino a 750 Kg. La patente E, che consente il traino di rimorchi che superano il limite sopra indicato, non può essere rilasciata ai mutilati e ai minorati fisici.

Questa limitazione è confermata dal nuovo articolo 116, comma 4, del Codice, che entrerà in vigore a partire dal 19 gennaio 2013.[10]

La possibilità di consentire ai titolari di patente B speciale il traino di rimorchi di massa superiore a 750 Kg non contrasta con la normativa europea, contenuta nella direttiva 2006/126/CE.

Si osserva che questa previsione, in quanto diretta a modificare la normativa relativa alla patente di guida (che sembra essere una materia che continuerà ad essere disciplinata dal Codice), potrebbe essere più correttamente inserita come principio e criterio direttivo per l’adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo 2, anziché nell’ambito delle materie oggetto dei regolamenti di cui al comma 3 in esame.

 

i)               adozione di misure di tutela dell'utenza debole sulle strade, in particolare prevedendo sistemi per la sicurezza e per la visibilità notturna dei ciclisti;

Gli utenti deboli della strada sono i pedoni, i disabili in carrozzella, i ciclisti e tutti coloro che meritano una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade (articolo 3, comma 1, lettera 53-bis) del Codice).

Con particolare riferimento alla visibilità dei ciclisti, si segnala che il regolamento di attuazione (art. 377, comma 4) stabilisce che, da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano, le biciclette prive di dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzate, e devono essere condotte a mano. L’articolo articolo 182, comma 9-bis, del Codice, prescrive inoltre che i ciclisti indossino il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità quando circolano fuori dai centri abitati, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del sorgere del sole, e sempre, quando circolano nelle gallerie.

 

La lettera l) consente infine al Governo di adottare ogni altra disposizione integrativa o correttiva che si rendesse necessaria per coordinare il vigente regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/1992) con le modifiche introdotte dai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo in esame.

 

Il comma 4 dell’articolo 2 dispone l’abrogazione delle norme di legge che attualmente disciplinano le materie di cui al comma 3. L’abrogazione avrà effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti che saranno emanati ai sensi del citato comma 3.

 


Articolo 3
(Istituzione di una struttura tecnica di missione)

Il comma 1 dell’articolo 3 in esame prevede la possibilità, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti e da dirigenti delle direzioni generali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per materia, nonché da rappresentanti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno.

Tale possibilità è prevista ove non vi siano specifiche professionalità interne per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1, nonché per la predisposizione dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e degli eventuali decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui al comma 1 dell'articolo 4.

Ai lavori della struttura tecnica di missione sono chiamati a partecipare altresì, per i profili di competenza, i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Al riguardo si rileva che, essendo la disposizione volta a individuare determinati soggetti nell’ambito delle direzioni generali indicate, sarebbe opportuno riferire le parole “competenti per materia” più direttamente ai medesimi soggetti.

 

Il comma 2 prevede inoltre che per le finalità di cui al comma 1, la struttura tecnica di missione possa avvalersi di esperti del settore dei trasporti su strada o della materia giuridica, con particolare riferimento alle materie da disciplinare e sulla base di specifici incarichi professionali.

La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e presieduta dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 3).

Infine, il comma 4 stabilisce che i costi della struttura tecnica di missione, compresi quelli di funzionamento, siano posti a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è chiamato a provvedervi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse annualmente destinate a tale scopo.

 

Al riguardo, considerato che la disposizione in esame stabilisce la copertura degli oneri recati dalla norma, sarebbe opportuno che la stessa fornisca una quantificazione degli oneri conseguenti all’istituzione della nuova struttura tecnica di missione, ancorché agli stessi si provveda interamente nell’ambito delle risorse annualmente destinate allo scopo all’interno dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Articolo 4
(Disposizioni integrative e correttive e norma finanziaria)

Il comma 1 dell’articolo 4 consente al Governo l’emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1. I decreti integrativi e correttivi potranno essere emanati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, nel rispetto delle procedura prevista dal citato articolo 1, compreso il parere delle Commissioniparlamentari, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 1 e 2.

 

Il comma 2 stabilisce che dall’attuazione delle disposizioni della proposta in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Le proposte di legge abbinate

 


Elenco delle proposte di legge abbinate

Nella seduta del 20 ottobre 2011, la IX Commissione ha deliberato l’abbinamento alla C. 4662 delle seguenti proposte di legge, recanti modifiche al codice della strada:

§      C. 81 Stucchi: "Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i soggetti portatori di handicap”;

§      C. 317 Quartiani: “Modifica all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sosta di veicoli”;

§      C. 376 Volontè: "Norme per il rilascio di un contrassegno speciale per il parcheggio ai malati cronici";

§      C. 411 Contento: "Modifiche agli articoli 80 e 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di incentivi alla rottamazione di veicoli non sottoposti a revisione o privi di copertura assicurativa";

§      C. 526 Osvaldo Napoli: "Nuove norme per il rilascio del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili e in materia di parcheggi ad essi riservati";

§      C. 563 Lusetti: "Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici";

§      C. 585 Compagnon: "Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, in materia di utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento delle violazioni";

§      C. 677 Menia: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei veicoli storici";

§      C. 694 Ceccuzzi: "Nuove disposizioni in materia di autocaravan";

§      C. 701 Migliori: "Modifica all'articolo 131 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di violazioni commesse da agenti diplomatici e consolari esteri";

§      C. 915 Marinello: "Disposizioni in materia di rilascio della patente di servizio agli autisti giudiziari";

§      C. 1207 Nicola Molteni: "Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abbigliamento tecnico protettivo per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli";

§      C. 1249 Gibelli: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei veicoli storici";

§      C. 1341 Grimoldi: "Disciplina della circolazione dei veicoli a motore su strade a fondo naturale e fuori strada nonché disposizioni in materia di impianti fissi per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche sportive";

§      C. 1364 Razzi: "Modifiche all'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida";

§      C. 1517 Alessandri: "Modifica all'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire il traino di carrelli appendice da parte di motoveicoli";

§      C. 1690 Pagano: "Disposizioni concernenti l'installazione obbligatoria del sistema elettronico di controllo della stabilità sulle autovetture";

§      C. 1693 Holzmann: "Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, in materia di impiego dei dispositivi o mezzi tecnici per il rilevamento della velocità";

§      C. 1923 Zazzera: "Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione di un limite massimo relativo alle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale";

§      C. 2029 Di Cagno Abbrescia: "Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento degli autoveicoli";

§      C. 2148 Aracu: "Modifiche agli articoli 3 e 190 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti la circolazione di pattini a rotelle e di tavole a spinta sulle piste ciclabili";

§      C. 2432 Holzmann: "Modifica all'articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di irrogazione della sanzione per inottemperanza all'invito a fornire informazioni o esibire documenti per l'accertamento di violazioni";

§      C. 2494 Jannone: "Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione di un tabellario indicante il limite massimo delle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale";

§      C. 2772 Barbieri: "Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico";

§      C. 2878 Lis : "Modifica all'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'ampliamento del novero dei soggetti abilitati ad eseguire l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida";

§      C. 2891 Borghesi: "Modifiche agli articoli 126-bis e 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per la violazione di divieti di sosta e di fermata nonché di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide";

§      C. 3000 Reguzzoni: "Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di elevazione dei limiti di velocità";

§      C. 3001 Reguzzoni: "Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso dei sistemi di ritenuta per bambini":

§      C. 3002 Reguzzoni: "Modifiche all'articolo 176 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di transito sulla corsia per la sosta di emergenza in casi eccezionali";

§      C. 3031 Mussolini: "Modifica all'articolo 126-bis e introduzione dell'articolo 173-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare all'interno dei veicoli";

§      C. 3423 Carlucci: "Modifiche agli articoli 53, 97, 115, 116 e 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione e guida dei ciclomotori e dei quadricicli";

§      C. 3577 Nastri: "Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo delle catene da neve a bordo degli automezzi pesanti";

§      C. 3591 Paolini: "Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di indicazione della durata della luce gialla delle lanterne semaforiche";

§      C. 3600 Nastri: "Introduzione degli articoli 186-bis, 186-ter e 186-quater del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida sotto l'influsso di bevande alcoliche";

§      C. 3676 Nastri: "Modifiche agli articoli 126-bis e 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la marcia dei veicoli";

§      C. 3803 Nastri: "Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di aumento delle sanzioni per i conducenti che non fanno uso delle cinture di sicurezza per bambini";

§      C. 3960 Galati: "Introduzione dell'obbligo di frequenza di corsi di guida sicura per il conseguimento della patente di guida e disposizioni transitorie per lo svolgimento del medesimo corso da parte dei giovani di età inferiore a venticinque anni in possesso della medesima patente";

§      C. 3992 Garagnani: "Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità";

§      C. 4213 Caparini: "Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio delle funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali";

§      C. 4232 Montagnoli: "Modifiche alla disciplina relativa alla circolazione dei veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità";

§      C. 4353 Nastri: "Modifica all'articolo 38 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni per il miglioramento della segnaletica e la prevenzione degli incidenti stradali";

§      C. 4355 Nastri: "Modifica all'articolo 68 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di segnalazione di direzione per i velocipedi";

§      C. 4397 Cavallaro: "Modifica all'articolo 148 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sorpasso dei velocipedi";

§      C. 4440 Marinello: "Modifiche agli articoli 182 e 190 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi e di comportamento di pedoni, corridori e podisti";

§      C. 4657 Garagnani: "Modifiche agli articoli 142, 203 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità, di riscossione delle sanzioni pecuniarie e di destinazione dei proventi delle medesime".



[1]     La norma esclude pertanto il trasferimento all’ANAS dei proventi derivanti dai predetti accertamenti per le strade che tale ente gestisce in regime di concessione.  

[2]     L’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è istituita presso il Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articoli 225 e 226 del codice).

[3]     La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

[4]     Recante “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.

[5]   La Commissione trasporti della Camera ha esaminato la proposta di direttiva unitamente al Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa, approvando il 25 marzo 2009 un documento conclusivo.

[6]     Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

[7]     Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 82, comma 1, del codice, per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

[8]     Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica; i veicoli possono essere adibiti a uso proprio o di terzi (articolo 82, commi 2-3, del Codice).

[9]     Le patenti speciali sono rilasciate ai mutilati e ai minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, e consentono la guida dei veicoli per i quali sono richieste le patenti delle categorie A, B, C e D. Le patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione alle minorazioni dalle quali è affetto il titolare.

[10]    Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida”, ha sostituito alcuni articoli del Codice, compreso il sopra citato articolo 116, per recepire la direttiva 2006/126/CE e successive modificazioni. L’articolo 16 paragrafo 2 di detta direttiva stabilisce che gli Stati membri applichino le disposizioni nazionali di recepimento a decorrere dal 19 gennaio 2013. Tale previsione è recepita dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 59/2011.