Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58 Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità - Esito pareri
Serie: Atti del Governo    Numero: 277    Progressivo: 1
Data: 24/05/2011
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

Esito dei pareri al Governo

 

 

 

Schema di D.Lgs. n. 313

 

 

n. 277/1

 

24 maggio 2011

 

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2614 – * st_trasporti@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: TR0252b.doc

 


INDICE

Premessa  1

Testo a fronte fra lo schema n. 313 e il D.Lgs. n. 58/2011  3

Pareri delle Commissioni parlamentari

Camera dei deputati: IX Commissione – 16 febbraio 2011  47

Camera dei deputati: XIV Commissione – 16 febbraio 2011  55

Camera dei deputati: V Commissione – 26 gennaio 2011  59

D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58 Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità  61

 

 


Premessa

 


Lo schema di decreto legislativo n. 313, recante attuazione della direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, è stato assegnato, il 29 dicembre 2010, alle commissioni IX, trasporti, XIV, politiche dell’Unione europea, e V, bilancio, della Camera dei deputati. Le Commissioni riunite IX e XIV, al fine di approfondire le questioni oggetto del provvedimento, hanno effettuato tre audizioni informali, ascoltando l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Poste Italiane S.p.A..  

La Commissione IX, trasporti, ha concluso l’esame dello schema di decreto il 16 febbraio 2011, esprimendo parere favorevole, con condizioni e osservazioni. In pari data, la Commissione XIV, politiche dell’unione europea, ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione. La Commissione V, bilancio, ha espresso parere favorevole con rilievi e osservazioni, in data 26 gennaio 2011.

Il decreto legislativo n. 58 del 31 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011, ha recepito in parte le indicazioni contenute nei citati pareri parlamentari. In particolare:

§      le condizioni 3), 4) e 5) della IX Commissione sono state recepite;

§      le condizioni 1) e 6) della IX Commissione sono state recepite, anche se non integralmente (si veda oltre);

§      la condizione 2) della IX Commissione non è state recepita;

§      le osservazioni della IX Commissione non sono state recepite;

§      i rilievi della V Commissione sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema sono stati recepiti;

§      le osservazioni della V Commissione non sono state recepite;

§      la condizione e l’osservazione della XIV Commissione non sono state recepite.

 

Per quanto riguarda la condizione n. 1) della IX Commissione, relativa all’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, si evidenzia che:

§       lo schema (art. 1, comma 2, che sostituisce l’articolo 2 del D.Lgs. n. 261/1999) demandava la definizione dell’assetto organizzativo dell’Agenzia a un successivo regolamento;

§       il parere definiva invece l’assetto organizzativo dell’Agenzia, prevedendo che essa avesse tre organi: il direttore generale, il consiglio direttivo (composto di tre membri, compreso il direttore generale che lo presiede) e il collegio dei revisori dei conti; tali organi avrebbero dovuto durare in carica cinque anni;

§       il decreto legislativo prevede un collegio costituito da tre membri, che durano in carica tre anni; prevede poi un direttore generale (per la nomina del quale si rinvia al procedimento per il conferimento di incarichi di direzione generale nel pubblico impiego) e il collegio dei revisori.

 

La condizione n. 6) della IX Commissione si riferisce all’articolo 1, comma 18, dello schema (che modifica l’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 261/1999), relativo all’affidamento iniziale del servizio universale. Lo schema prevedeva al riguardo che il servizio fosse affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di cinque anni, rinnovabili per ulteriori cinque anni, per non più di due volte. La condizione n. 6) prevedeva un affidamento alla stessa società per un periodo di quindici anni non rinnovabile, mentre il decreto legislativo, recependo la durata di quindici anni del periodo di affidamento iniziale, non prescrive più che esso non possa essere rinnovato. Prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico verifichi ogni cinque anni le modalità di svolgimento del servizio, disponendo la revoca dell’affidamento nel caso in cui la verifica abbia esito negativo.

 


 


Testo a fronte fra lo schema n. 313 e il D.Lgs. n. 58/2011

Il presente testo a fronte reca, nella prima colonna, lo schema di decreto legislativo n. 313 presentato al Parlamento per il prescritto parere, nella seconda colonna, il testo delle osservazioni e delle condizioni delle Commissioni parlamentari[1] della Camera dei deputati riferite alle corrispondenti parti dello schema e, nella terza colonna, il testo del relativo decreto legislativo. Nella prima e nella terza colonna sono evidenziate in neretto le differenza tra i due testi. Le modifiche esclusivamente formali non sono state riportate.

 

Schema di D.Lgs. n. 313

(sottoposto a parere parlamentare)

Parere delle Commissioni
della Camera dei deputati

D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58

(pubblicato nella G.U. 29 aprile 2011, n. 98)

ART. 1
Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio

 

ART. 1
Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

 

1. Identico.

a)         alla lettera b) la parola “pubblica” è soppressa;

 

 

b)         la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;”;

 

 

c)         la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;”;

 

 

d)         la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;”;

 

 

e)         alla lettera h), le parole da: “definito” a: “lettera p),” sono soppresse;

 

 

f)          la lettera o) è sostituita dalla seguente: “o) "fornitore del servizio universale": il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identità è stata notificata alla Commissione;”;

 

 

g)         la lettera p) è abrogata;

 

 

h)         la lettera q) è sostituita dalla seguente: “q) "autorizzazioni": ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di “licenza individuale", definite come segue:

 

 

1) “autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell’amministra­zione competente prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendente­mente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;

 

 

2) "licenza individuale": ogni autorizzazione concessa dall’amministrazione competente, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano l’autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell’amministrazione competente;”;

 

 

i)          la lettera u) è sostituita dalla seguente:

 

 

“u) "esigenze essenziali": i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata;”;

 

 

l)          dopo la lettera u), sono aggiunte le seguenti: 

 

 

“u-bis) “fornitore di un servizio postale”: l’impresa che fornisce uno o più servizi postali;

 

 

u-ter) “invii di posta massiva”: invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicità diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantità ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;

 

 

u-quater) “Autorità nazionale di regolamentazione”: l’organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche “autorità di regolamentazione”;

 

 

u-quinquies) “servizi forniti a tariffa unitaria”: servizi postali la cui tariffa è fissata per invii postali singoli.”.

 

 

2. L’articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

POLITICHE UNIONE EUROPEA:

siano modificate le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 2 dell’articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, al fine di prevedere che al direttore generale dell’Agenzia non si applichino le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e di cui all’articolo 6 della legge n. 145 del 2002, ma che la sua nomina avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che possono procedere all’audizione delle persone designate, fermo restando che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni stesse.

 

BILANCIO:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le competenze di una delle Autorità di garanzia e regolamentazione esistenti, piuttosto che istituire un'apposita Agenzia governativa con competenze sul servizio postale;

 

 

 

“Art. 2

(Autorità nazionale di regolamentazione)

 

“Art. 2

(Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale)

1. E’ istituita l’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, di seguito “Agenzia”, la quale è designata autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 97/67/CEE e successive modificazioni.

 

1. Identico.

2. L’Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale.

 

2. Identico.

3. L’Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità. Per quanto non previsto dal presente articolo, all’Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

3. Identico.

4. L’Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

 

4. Identico.

a) regolazione dei mercati postali;

 

 

b) partecipazione ai lavori e alle attività dell’Unione europea e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione;

 

 

c) adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale di cui al successivo articolo 12, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;

 

 

d) adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;

 

 

e) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell’attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale;

All’articolo 2, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l’opportunità di prevedere il coinvolgimento delle associazioni di consumatori nelle attività di monitoraggio controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale svolte dall’Agenzia;

 

f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull’assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;

 

 

g) analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l’istituzione di un apposito osservatorio.

All’articolo 2, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l’opportunità di prevedere il coinvolgimento delle associazioni di consumatori nelle attività di analisi di monitoraggio dei mercati postali svolte dall’Agenzia;

 

5. L’Agenzia è dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 21, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza anche parziale da parte dei soggetti esercenti i servizi postali alle richieste di informazioni, o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.

All’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l’opportunità di estendere i poteri sanzionatori dell’Agenzia, in coerenza con quanto indicato nella relazione illustrativa al presente schema di decreto legislativo, anche ai casi di violazione delle norme di legge e di regolamento.

 

5. Identico.

 

All’articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 2 dell’articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

Nota: i commi dei quali si propone l’introduzione (da 6 a 22) sono riportati seguendo l’ordine dello schema.

 

6. Sono trasferite all’Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito non potrà superare l’80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.

12. Sono trasferite all’Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito non potrà superare l’80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.

12. Identico

 

6. Sono organi dell’Agenzia il direttore generale, il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio direttivo è composto dal direttore generale, che lo presiede, e da due membri. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all’audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. I membri del Consiglio direttivo sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore. La carica di componente dell’Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell’Agenzia. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, e da un membro supplente.

6. Le funzioni dell'Agenzia di programmazione, indirizzo, regolazione e controllo nelle materie di cui al comma 4 sono affidate ad un Collegio costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I membri del Collegio sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del Collegio è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Collegio adotta le deliberazioni relative all'esercizio delle funzioni dell'Agenzia e irroga le sanzioni di cui al comma 5. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il presidente del Collegio dei revisori è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

7. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il consiglio direttivo adotta le deliberazioni relative all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 e irroga le sanzioni di cui al comma 5. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

7. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al Collegio, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

8. I compensi spettanti agli organi dell’Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nell’ambito delle risorse di cui al comma 18.

8. I compensi spettanti ai membri del Collegio sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui al comma 14.

 

9. Gli organi dell’Agenzia durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. A pena di decadenza il direttore generale e gli altri membri del consiglio direttivo non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l’intera durata dell’incarico. Non si applica il comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

9. I membri del Collegio dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. A pena di decadenza i membri del Collegio e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti del Collegio e il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

 

10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico, il presidente, i membri dell’Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un’annualità dell’importo del corrispettivo percepito. All’imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell’atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.

10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri del Collegio dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

 

11. Il direttore dell’Agenzia può essere revocato e gli organi possono essere sciolti per gravi e motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell’Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del direttore generale e del consiglio direttivo dell’Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo degli organi dell’Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 6.

11. Il Collegio dell'Agenzia può essere sciolto per gravi e motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del Collegio dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo del Collegio dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 6.

7. Con separati regolamenti, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, si provvede alla:

 

 

a) definizione dell’assetto organizzativo dell’Agenzia, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla distinzione tra i poteri e le funzioni del Ministro dello sviluppo economico e la funzione di regolamentazione affidata all’Agenzia, e all’adozione dello statuto, in cui è definito il ruolo organico dell’Agenzia, nel limite di 60 unità, e delle risorse finanziarie di cui al comma 9, e sono disciplinate le competenze degli organi di direzione dell’Agenzia;

15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, è approvato lo statuto dell’Agenzia, con cui sono definite, nel  rispetto del presente decreto, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni.

16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unità.

15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente decreto, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni.

16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unità.

b) definizione delle modalità di trasferimento del personale di cui al comma 6 da inquadrare nell’organico dell’Agenzia, per il quale continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza[2], nonché delle risorse strumentali di cui al medesimo comma 6;

17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse strumentali del Ministero da trasferire all’Agenzia ai sensi del comma 11 e ne è disposto il trasferimento.

17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ai sensi del comma 12 e ne è disposto il trasferimento.

c) ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dello sviluppo economico e conseguente modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, ai fini della corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico e della soppressione delle strutture interessate al passaggio di competenze all’Agenzia;

20. Con regolamento, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alla modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, prevedendo, sulla base della ricognizione delle attribuzioni in materia di servizi postali che restano nella competenza del Ministero, che il Dipartimento per le comunicazioni sia articolato nella Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, nella Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e per i servizi postali, nella Direzione generale degli ispettorati territoriali e nell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, ed effettuando la conseguente riduzione della dotazione organica del Ministero medesimo.

Vedi articolo 2, comma 3.

d) adozione del regolamento di amministrazione e contabilità nel rispetto dei principi di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. L’Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall’attività dell’agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

19. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Al personale di cui ai commi 6 e 7, lettera b), che accede al ruolo organico dell'Agenzia sono riconosciuti collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro.

13. Al personale che accede al ruolo organico dell’Agenzia è riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza.

13. Al personale che accede al ruolo organico dell'Agenzia è riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza[3], nonché l'inquadramento previdenziale del comparto di provenienza, in riferimento sia al trattamento pensionistico che al trattamento di fine servizio o fine rapporto.

9. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell’Agenzia si provvede:

14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell’Agenzia si provvede:

14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse di cui al comma 6;

a) mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;

a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;

b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso, al netto dell’onere relativo al servizio universale e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all’articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia.

b) mediante un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, versato dagli operatori del settore, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell’onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all’articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalità di versamento al bilancio dell’Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia.

b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia[4]sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.

10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera b) del comma 7, è stabilito l’ammontare delle risorse di cui alla lettera a) del comma 9, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico e sono stabilite le modalità di versamento al bilancio dell’Agenzia[5]del contributo di cui alla lettera b) del comma 9.

18. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, è stabilito l’ammontare delle risorse di cui alla lettera a) del comma 14, entro il limite dell’80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalità di versamento al bilancio dell’Agenzia.

18. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, è stabilito l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 12, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono altresì determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia. A decorrere dal secondo anno di attività dell'Agenzia, la dotazione del Fondo di cui alla lettera a) del comma 14 può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera b) del medesimo comma e dei costi complessivi dell'Agenzia.

11. Dall’attuazione del presente articolo e dei regolamenti di cui al comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

22. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

 

 

20. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall’Agenzia sull’attività da essa svolta nell’anno precedente.

21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.

3. L’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

 

 

“Art. 3

(Servizio universale)

 

 

1. E’ assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all’utenza.

 

1. Identico.

2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:

 

2. Identico.

a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

 

 

b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

 

 

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

 

 

3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall’Unione postale universale.

 

3. Identico.

4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicità diretta per corrispondenza è esclusa dall’ambito del servizio universale.

 

4. Identico.

5. Il servizio universale è caratterizzato come segue:

 

5. Identico.

a) la qualità è definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;

 

 

b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;

 

 

c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l’attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze dell’utenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dell’autorità di regolamentazione;

 

 

d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.

 

 

6. Il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5 giorni a settimana:

 

6. Identico.

a) una raccolta;

 

 

b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite dall’autorità di regolamentazione  in installazioni appropriate.

 

 

7. È fatta salva la fornitura a giorni alterni, che è autorizzata dall’autorità di regolamentazione, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti /kmq e comunque fino ad un massimo di un ottavo della popolazione nazionale. Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall’autorità di regolamentazione  ai sensi del presente comma è comunicata alla Commissione europea.

 

7. Identico.

8. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:

 

8. Identico.

a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle esigenze essenziali;

 

 

b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;

 

 

c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;

 

 

d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;

 

 

e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze dell'utenza.

 

 

9. Restano impregiudicate le misure che le competenti autorità adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che riguardano in particolare la moralità pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l’ordine pubblico.

 

9. Identico.

10. Il fornitore del servizio universale è tenuto a informare gli utenti nonché i fornitori di servizi postali circa le caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. L’informativa, avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno annuale. L’informativa avviene a mezzo di adeguata pubblicazione. L’autorità di regolamentazione comunica alla Commissione europea le modalità con cui sono rese disponibili le informazioni di cui al presente comma.

 

10. Identico.

11. Il fornitore del servizio universale è designato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. La designazione è effettuata sulla base dell’analisi dei costi del servizio universale nonché dei seguenti criteri:

 

11. Identico.

a) garanzia della continuità della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella coesione economica e sociale;

 

 

b) redditività degli investimenti;

 

 

c) struttura organizzativa dell’impresa;

 

 

d) stato economico dell’impresa nell’ultimo triennio;

 

 

e) esperienza di settore;

POLITICHE UNIONE EUROPEA:

All’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 11, capoverso articolo 3, del comma 3 dell’articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, valuti il Governo l’opportunità di specificare che il criterio di cui alla lettera e) sia criterio di preferenza solo a parità degli altri criteri indicati, al fine di garantire pari condizioni a tutti gli operatori.

 

f)          eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.

 

 

12. L’onere per la fornitura del servizio universale è finanziato:

 

12. Identico.

a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

 

 

b) attraverso il fondo di compensazione di cui all’articolo 10 del presente decreto.

 

 

13. Il calcolo del costo netto del servizio universale è effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui all’allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.”.

 

13. Identico.

 

 

14. L'autorità di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e le modalità di finanziamento dello stesso.».

 

 

 

4. L’articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

 

 

“Art. 4

(Atti giudiziari)

 

“Art. 4

(Servizi affidati in esclusiva)

1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:

 

1. Identico.

a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni;

 

 

b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.

All’articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 4 dell’articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sopprimere la lettera b);

 

 

 

 

5. All’articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

 

5. Identico.

a) al comma 1, dopo le parole: “licenza individuale”, sono aggiunte le seguenti: “da parte del Ministero dello sviluppo economico.”;

 

 

b) al comma 2, dopo le parole: “servizi in questione” sono aggiunte le seguenti: “ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all’ articolo 10 del presente decreto.”;

 

 

c) al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

 

 

1) le parole: “regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “provvedimento dell’autorità di regolamentazione da emanarsi entro centottanta giorni ”;

 

 

2) dopo le parole: “gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse,” sono inserite le seguenti: “compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all’articolo 18-bis,”.

 

 

 

 

 

6. All’articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

 

6. Identico.

a) al comma 1, le parole: “dell’autorità di regolamentazione” sono sostituite dalle parole: “del Ministero dello sviluppo economico”;

 

 

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

 

“1-bis. Il rilascio dell’autorizzazione generale, anche per il fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi in questione, ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all’articolo 10 del presente decreto. Detti obblighi sono determinati con provvedimento dell’autorità di regolamentazione.”;

BILANCIO:

Valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità di prevedere all'articolo 6 del decreto legislativo n. 261 del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del presente schema di decreto, un onere a carico del fornitore del servizio universale per il rilascio di autorizzazioni generali, al fine di stabilire condizioni più eque fra gli operatori postali;

 

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

 

“2. Con provvedimento dell’autorità di regolamentazione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui l'attività può essere avviata contestualmente all'invio al Ministero dello sviluppo economico, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, della segnalazione certificata di inizio attività e i casi nei quali l'attività può avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, è annullato, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.”;

 

 

 

d)         al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

 

 

1)         le parole: “Con il regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “Con il provvedimento”;

 

 

2)         dopo le parole: “autorizzazione generale,”, sono inserite le seguenti: “compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all’articolo 18-bis,”.

 

 

 

 

 

7. All’articolo 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

 

 

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

a) identico:

“1. Il fornitore del servizio universale è tenuto ad istituire la separazione contabile sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili, distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi.”.

 

 

2. Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

 

b) identico:

a) all’alinea, le parole: “riservati e non riservati” sono soppresse;

 

1) identico;

b) alla lettera a) la parola: “particolare” è sostituita dalle seguenti: “o prodotto particolare”;

 

2) identico;

c) alla lettera b), le parole: “particolare servizio” sono sostituite dalle seguenti: “servizio o prodotto particolare”;

 

3) identico;

d) alla lettera b), numero 3), la parola: “riservati” è sostituita dalla seguente “universali”;

 

4) identico;

e) alla lettera b), è inserito il seguente numero:

 

5) identico;

“3-bis) I costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali sono imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo.”.

 

 

3. Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La conformità del sistema di separazione contabile è verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale.”.

 

c) identico;

4. Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

 

d) identico.

“3-bis. L’autorità di regolamentazione può adottare altri sistemi di contabilità dei costi, compatibili con le previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione l’autorità informa la Commissione europea prima della relativa applicazione.

 

 

3-ter. L'autorità di regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta.

 

 

3-quater. Su richiesta dell'autorità di regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori di servizi postali mettono a disposizione, in via riservata,  le informazioni dettagliate in materia di contabilità risultanti dai sistemi di cui al presente articolo.

 

 

3-quinquies. I fornitori di servizi postali che contribuiscono al fondo di compensazione di cui all’articolo 10 del presente decreto  assicurano la separazione della contabilità al fine di garantire il funzionamento del fondo stesso.”.

 

 

 

 

 

8. All’articolo 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

 

 

a) al comma 1:

 

 

1) le parole da: “e nella misura” fino a: “non procurano al” sono sostituite dalle seguenti: “in cui il”;

 

1) identico;

2) dopo le parole: “predetto servizio” sono inserite le seguenti: “non ricava dalla fornitura del servizio universale ”;

All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 8, lettera a), dell’articolo 1 del presente schema di decreto legislativo sostituire le parole « non ricava dalla fornitura del servizio universale entrate, derivanti dalla fornitura del servizio universale », con le seguenti « non ricava dalla fornitura del servizio universale e dai servizi in esclusiva di cui all’articolo 4 entrate »;

2) dopo le parole: “predetto servizio” sono inserite le seguenti: “non ricava dalla fornitura del servizio universale e dai servizi in esclusiva di cui all’articolo 4”;

3) dopo le parole: “entrate” sono inserite le seguenti: “, derivanti dalla fornitura del servizio universale,”;

 

3) soppresso;

b) al comma 2, dopo le parole: “licenza individuale”, sono inserite le seguenti: “e di autorizzazione generale”;

All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 8, lettera b), dell’articolo 1 del presente schema di decreto legislativo dopo le parole; « introiti lordi » aggiungere le seguenti: « relativi a servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale »;

b) al comma 2, dopo le parole: “licenze individuali”, sono inserite le seguenti: “e di autorizzazione generale”; dopo le parole: “introiti lordi” sono inserite le seguenti: “, relative a servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale,”;

c) al comma 3, le parole: da “- con riferimento” fino alla fine del comma sono soppresse.

 

c) identica.

 

 

 

9. All’articolo 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: da “delle comunicazioni” a: “della navigazione e” sono sostituite dalle seguenti: “dello sviluppo economico, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti,”.

 

9. Identico.

 

 

 

10. All’articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

 

 

a) La rubrica dell’articolo 13 è sostituita dalla seguente: “Tariffe delle prestazioni rientranti nell’ambito del servizio universale”;

 

a) identica;

b) Il comma 1 è abrogato;

 

b) identica;

c) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

c) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione in coerenza con le linee guida approvate dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza.”;

 

“2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003.”;

d) Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

 

d) Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all’alinea, le parole: “Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “Le tariffe di cui al comma 2”;

 

1) nell'alinea, le parole: “Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “Le tariffe di cui al comma 2” e la parola: “fissati” è sostituita dalla seguente: “fissate”;

2) alla lettera b), la parola: “correlati” è sostituita dalla seguente: “correlate”;

 

2) identico;

3) alla lettera c), la parola: “fissati” è sostituita dalla seguente: “fissate”;

 

3) identico;

4) alla lettera e), la parola: “discriminatori” è sostituita dalla seguente: “discriminatorie”;

 

4) identico;

e) Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

 

e) identica;

“3-bis. Qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all’ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.”;

 

 

f) Dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

 

f) identica;

“3-ter. In caso di accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del servizio universale rispetta i seguenti principi:

 

 

a) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;

 

 

b) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;

 

 

c) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie.”.

 

 

 

 

 

11. L’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

 

11. Identico.

“Art. 14

(Reclami)

 

 

1. Il fornitore del servizio postale è tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore, nonché le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari. E’ altresì fissato il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.

 

 

2. Nei casi in cui il fornitore del servizio è chiamato a rispondere dei disservizi è previsto un sistema di rimborso o di compensazione.

 

 

3. Qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente, l'interessato può rivolgersi, individualmente o in collegamento con le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, all’autorità di regolamentazione.

 

 

4. E' fatta salva la facoltà di adire l'Autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e 2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

 

 

5. Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono servizi postali pubblicano annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone l’autorità di regolamentazione.”.

 

 

 

 

 

12. Dopo l’articolo 14, è inserito il seguente:

 

12. Identico.

“Art. 14-bis

(Informazioni)

 

 

1. I fornitori di servizi postali sono tenuti a comunicare all’autorità di regolamentazione, anche in via riservata, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie alle seguenti finalità:

 

 

a) assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto nonché nelle decisioni adottate ai sensi del presente decreto;

 

 

b) perseguire fini statistici chiaramente definiti.

 

 

2. L’autorità di regolamentazione fornisce alla Commissione europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all’esecuzione delle sue funzioni.

 

 

3. L’autorità di regolamentazione, qualora ritenga riservate le informazioni di cui al comma 1, ne garantisce la riservatezza del trattamento, in conformità alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari.”.

 

 

 

 

 

13. All’articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

 

 

“2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 2, comma 10, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di funzionamento dell’autorità di regolamentazione mediante il contributo di cui all’articolo 2, comma 9, del presente decreto.”.

Al comma 2-bis dell’articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 13 dell’articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « del decreto di cui all’articolo 2, comma 10, » con le seguenti: « del decreto di cui all’articolo 2, comma 18, »;

b) sostituire le parole: « il contributo di cui all’articolo 2, comma 9, » con le seguenti: « il contributo di cui all’articolo 2, comma 14, lettera b) »;

“2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 18, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'autorità di regolamentazione mediante il contributo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera b), del presente decreto.”.

 

 

 

14. Dopo l’articolo 18, è inserito il seguente:

 

14. Identico.

“Articolo 18-bis

(Obblighi in materia di condizioni di lavoro)

 

 

1. I soggetti esercenti i servizi postali di cui agli articoli 3, comma 11, 5 e 6, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento.”.

 

 

 

 

 

15. L’articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

 

 

“Art. 19

(Responsabilità)

 

 

1. Agli operatori postali si applicano le norme di diritto civile in materia di responsabilità.”.

All’articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 15 dell’articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile»;

1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile.”.

 

 

 

16. All’articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

 

 

a) al comma 1:

 

a) identica;

1) le parole: “e dei servizi riservati” sono soppresse;

 

 

2) le parole: “da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque” sono sostituite dalle seguenti: “da euro cinquemila a euro centocinquantamila”;

 

 

b) al comma 2, le parole: “l’autorità di regolamentazione” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità di regolamentazione,”;

 

b) identica;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

c) identica;

“3. Chiunque espleti il servizio di cui all’articolo 4 del presente decreto, attribuito in via esclusiva al fornitore del servizio universale, è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da euro cinquemila a euro centocinquantamila.”.

 

 

d) al comma 4, le parole: “da euro duemilacinquecentottandadue a euro venticinquemilaottocentoventidue” sono sostituite dalle seguenti: “da euro cinquemila a euro centocinquantamila”;

 

d) identica;

e) al comma 5, le parole: “da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro” sono sostituite dalle seguenti: “da euro cinquemila a euro centocinquantamila”;

 

e) identica;

f) al comma 6, le parole: “da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre” sono sostituite dalle seguenti: “da euro cinquemila a euro centomila”;

 

f) identica;

g) al comma 7, le parole: “da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro” sono sostituite dalle seguenti: “da euro cinquemila a euro centomila”;

 

g) identica;

h) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

 

h) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

“7-bis. Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’autorità di regolamentazione sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da euro mille a euro centocinquantamila.

 

7-bis. Identico.

7-ter. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell’autorità di regolazione, impartiti ai sensi del presente decreto, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro diecimila a euro centocinquantamila.

 

7-ter. Identico.

7-quater. In caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell’autorità di regolamentazione, può disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la  revoca dell’affidamento del servizio.

 

7-quater. Identico.

7-quinquies. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’articolo 2, comma 9, lettera a).”;

All’articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal comma 16 dell’articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-quinquies, sostituire le parole: « di cui all’articolo 2, comma 9, lettera a) » con le seguenti: « di cui all’articolo 2, comma 14, lettera a) »;

7-quinquies. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’articolo 2, comma 14, lettera a).”;

i) al comma 8, le parole: “agli organi del Ministero delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “all’autorità, che può, nell’esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalità da stabilire nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a).”.

b) al comma 8, sostituire le parole: « di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a) » con le seguenti: « di cui all’articolo 2, comma 16 »;

i) al comma 8, le parole: “agli organi del Ministero delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “all’autorità, che può, nell’esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalità da stabilire nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 16.”.

 

 

 

17. All’articolo 22 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modifiche:

 

17. Identico.

a) al comma 2:

 

 

1) la parola: “fissate” è sostituita dalla seguente: “predisposte”;

 

 

2) le parole: “dal Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dall’autorità di regolamentazione”.

 

 

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

 

 

“2-bis. All’aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell’allegato al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

 

 

 

2-ter. Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.”.

 

 

 

 

 

18. L’articolo 23 è sostituito dal seguente:

 

 

“Art. 23

(Norme transitorie)

 

 

1. Fino alla piena operatività dell’Agenzia di cui all’articolo 2, e comunque non oltre tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 10 del medesimo articolo 2, il Ministero dello sviluppo economico continua ad esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale.

Al comma 1 dell’articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell’articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire le parole: « e comunque non oltre tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 10 del medesimo articolo 2 » con le seguenti: « e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2 »;

1. Fino alla piena operatività dell’Agenzia di cui all’articolo 2, e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2, il Ministero dello sviluppo economico continua ad esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell’articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rinnovabili per ulteriori cinque anni per non più di due volte. Il rinnovo è subordinato al miglioramento di efficienza di Poste Italiane S.p.A., che il Ministero dello sviluppo economico verifica al termine di ogni periodo di affidamento sulla base di indicatori di efficienza definiti e quantificati con apposito provvedimento.

All’articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell’articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell’articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni non rinnovabile, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, salvo revoca disposta dal Ministero dello sviluppo economico nel caso in cui non si registri un miglioramento dell’efficienza nello svolgimento del predetto servizio verificato a cura dell’Autorità nazionale di regolamentazione, ogni 5 anni, sulla base di indicatori definiti e quantificati con apposito provvedimento della medesima Autorità»;

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'autorità di regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca dell'affidamento.

3. Sino all’entrata in vigore dei provvedimenti dell’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 5, comma 4, e all’articolo 6, comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della pubblicazione del presente decreto legislativo.

 

3. Identico.

4. Sino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della pubblicazione del presente decreto legislativo.

 

4. Identico.

5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni regolatorie di settore, restano efficaci, purché non incompatibili, le discipline vigenti al momento della pubblicazione del presente decreto.”

 

5. Identico.

 

 

 

ART. 2

(Disposizioni di coordinamento)

 

ART. 2

(Disposizioni di coordinamento)

1. Al comma 2 dell’articolo 211 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1. Identico.

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

 

“a) <<invio postale>>: l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;”;

 

 

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

 

“b) <<servizi postali>>: servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;”.>>.

 

 

2. Al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modifiche:

 

 

a) all’articolo 119, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: m-bis): “le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell’ Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego”;

 

 

b) all’articolo 133, comma 1, dopo la lettera z) è aggiunta la seguente: z-bis): “le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96.”.

 

 

 

 

3. Con regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alla modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, tenuto conto del trasferimento di funzioni all'Agenzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto.

 

 

 

ART. 3

(Disposizione finanziaria)

 

ART. 3

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

BILANCIO:

All'articolo 3, comma 1, premettere le seguenti parole: Salvo quanto previsto dal comma 2,;

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

(segue)

conseguentemente, al medesimo articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, si provvede a valere sulla riduzione, a decorrere dall'anno 2013, del contributo statale a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale

2. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, si provvede a valere sulla riduzione, a decorrere dall'anno 2013, del contributo statale a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi del servizio universale.

 

 

 

ART. 4

(Entrata in vigore)

 

ART. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti d’osservarlo e di farlo osservare.

 

Identico

 

 


Pareri delle Commissioni parlamentari


Camera dei deputati: IX Commissione – 16 febbraio 2011

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. (Atto n. 313).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

premesso che:

il settore postale negli ultimi anni è stato caratterizzato da significativi cambiamenti che hanno riguardato il contesto regolatorio, il grado di concorrenzialità dei mercati e l'evoluzione delle esigenze della clientela;

in tale quadro, la direttiva 2008/6/CE, completa il processo di liberalizzazione del mercato, già avviato con le direttive 97/67/CE e 2002/39 CE, rispettivamente trasposte nell'ordinamento nazionale con i decreti legislativi 22 luglio 1999, n. 261 e 23 dicembre 2003, n. 384, al fine di giungere alla creazione di un mercato unico dei servizi postali;

il presente schema di decreto legislativo deve provvedere all'attuazione della citata direttiva 2008/6/CE nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 37, comma 2, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) nonché della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 37;

il punto di maggiore criticità nell'attuazione della citata disciplina comunitaria riguarda la designazione di un'autorità di regolazione che consenta, nel rispetto della citata clausola di invarianza finanziaria, una piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo di fornitori di servizi universali, superando, in tal modo, il vigente sistema di regolazione, oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea in data 25 giugno 2009 (n. 2009/2149);

la scelta operata con lo schema di decreto legislativo in esame, si muove nella giusta direzione dell'individuazione di un soggetto, l'Agenzia, qualificato come «giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore», e operante «sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità»;

la mera enunciazione di tali principi, tuttavia, non appare in sé sufficiente ad assicurare quella piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo di fornitori di servizi universali prescritta dalla disciplina comunitaria, ma necessita di essere tradotta in disposizioni puntuali;

in tale prospettiva, lo schema di decreto legislativo richiede significativi interventi migliorativi sia sotto il profilo delle regole di funzionamento dell'Agenzia sia sotto quello delle funzioni e delle strutture della stessa, al fine di assicurarne una maggiore autonomia dal Governo, mediante l'introduzione di opportune deroghe alla disciplina generale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

un altro aspetto di primaria importanza è rappresentato dalla disciplina del servizio universale sia per quanto concerne la designazione del fornitore sia per quanto riguarda la copertura dell'onere che deriva dal servizio stesso;

la scelta di designare Poste italiane S.p.A. quale operatore chiamato ad assolvere agli obblighi del servizio universale per un periodo di cinque anni, rinnovabile per non più di due volte - come risulta dalle dichiarazioni rese dal Ministro dello sviluppo economico nel corso della sua audizione davanti alle Commissioni riunite IX e XIV della Camera dei deputati, nella seduta dell'8 febbraio 2011 - è derivata da un'indagine di mercato condotta con criteri rigorosi, volta a verificare il soggetto che fosse in grado di fornire i servizi richiesti al minor costo per la collettività;

in vista della realizzazione di una incisiva strategia aziendale di lungo periodo, per altro, potrebbe risultare opportuno affidare il servizio universale a Poste italiane S.p.A. direttamente per un periodo di quindici anni non rinnovabile, salvo possibilità di revoca da parte del Ministero dello sviluppo economico, in caso di mancato miglioramento dell'efficienza del servizio universale da verificare a cura dell'Agenzia ogni cinque anni sulla base di indicatori di efficienza definiti e quantificati con apposito provvedimento;

appare opportuno specificare, con riferimento alla responsabilità per la fornitura dei servizi postali, che la disciplina dettata dal codice civile si applica per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali;

con riferimento alla copertura dell'onere del servizio universale, dovrebbero essere meglio precisati i parametri di calcolo utilizzati per la quantificazione del fondo di compensazione e dovrebbero essere più puntualmente individuati gli operatori tenuti a contribuirvi;

non appaiono sussistere esigenze di ordine pubblico che giustificano l'affidamento in via esclusiva al fornitore del servizio universale dei servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

 

1) all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

«6. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale, il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio direttivo è composto dal direttore generale, che lo presiede, e da due membri. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. I membri del Consiglio direttivo sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da un membro supplente.

7. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il consiglio direttivo adotta le deliberazioni relative all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 e irroga le sanzioni di cui al comma 5. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

8. I compensi spettanti agli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle risorse di cui al comma 18.

9. Gli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. A pena di decadenza il direttore generale e gli altri membri del consiglio direttivo non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Non si applica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

11. Il direttore dell'Agenzia può essere revocato e gli organi possono essere sciolti per gravi e motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del direttore generale e del consiglio direttivo dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo degli organi dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 6.

12. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito non potrà superare l'80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.

13. Al personale che accede al ruolo organico dell'Agenzia è riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza.

14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;

b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dagli operatori del settore, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.

15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente decreto, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni.

16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unità.

17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ai sensi del comma 11 e ne è disposto il trasferimento.

18. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera a) del comma 14, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.

19. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

20. Con regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alla modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, prevedendo, sulla base della ricognizione delle attribuzioni in materia di servizi postali che restano nella competenza del Ministero, che il Dipartimento per le comunicazioni sia articolato nella Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, nella Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e per i servizi postali, nella Direzione generale degli ispettorati territoriali e nell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, ed effettuando la conseguente riduzione della dotazione organica del Ministero medesimo.

21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.

22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

conseguentemente:

1.1) al comma 2-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 13 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «del decreto di cui all'articolo 2, comma 10,» con le seguenti: «del decreto di cui all'articolo 2, comma 18,»;

b) sostituire le parole: «il contributo di cui all'articolo 2, comma 9,» con le seguenti: «il contributo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera b)»;

1.2) all'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal comma 16 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-quinquies, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, comma 9, lettera a)» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 14, lettera a)»;

b) al comma 8, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a)» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 16»;

1.3) al comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire le parole: «e comunque non oltre tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 10 del medesimo articolo 2» con le seguenti: «e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2»;

2) all'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sopprimere la lettera b);

3) all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 , come sostituito dal comma 8, lettera a), dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo sostituire le parole «non ricava dalla fornitura del servizio universale entrate, derivanti dalla fornitura del servizio universale», con le seguenti non ricava dalla fornitura del servizio universale e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4 entrate»;

4) all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 8, lettera b), dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo dopo le parole; «introiti lordi» aggiungere le seguenti: «relativi a servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale»;

5) all'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 15 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile»;

6) all'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni non rinnovabile, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, salvo revoca disposta dal Ministero dello sviluppo economico nel caso in cui non si registri un miglioramento dell'efficienza nello svolgimento del predetto servizio verificato a cura dell'Autorità nazionale di regolamentazione, ogni 5 anni, sulla base di indicatori definiti e quantificati con apposito provvedimento della medesima Autorità»;

 

e con le seguenti osservazioni:

 

all'articolo 2, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle associazioni di consumatori nelle attività di monitoraggio controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale svolte dall'Agenzia;

all'articolo 2, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle associazioni di consumatori nelle attività di analisi di monitoraggio dei mercati postali svolte dall'Agenzia;

all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l'opportunità di estendere i poteri sanzionatori dell'Agenzia, in coerenza con quanto indicato nella relazione illustrativa al presente schema di decreto legislativo, anche ai casi di violazione delle norme di legge e di regolamento.


 


Camera dei deputati: XIV Commissione – 16 febbraio 2011

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. (Atto n. 313).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

preso atto di quanto emerso nel corso delle audizioni, svolte congiuntamente con la IX Commissione Trasporti;

rilevato che, nel dare avvio al progressivo processo di liberalizzazione dei servizi postali, l'articolo 22 della direttiva 97/67/CE, come sostituito dalla direttiva 2008/6/CE - cui il presente Schema di decreto intende dare attuazione - stabilisce che ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali, e che gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di fornitori di servizi postali provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo;

ricordato che la Commissione europea ha avviato nel 2009 la procedura di infrazione n. 2009/2149 nei confronti dell'Italia, con la quale ha contestato la compatibilità della normativa italiana in materia postale con tale disposizione;

preso atto che lo Schema di decreto legislativo in esame, anche al fine di rispondere alle contestazioni della Commissione europea, sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo n. 261 del 1999, prevedendo la creazione di una apposita Agenzia, quale «soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale», che «opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità»;

rilevato tuttavia che all'Agenzia si applicano, per quanto non previsto dal citato articolo 2, gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ovvero le disposizioni riguardanti l'ordinamento delle agenzie, quali strutture che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche;

osservato che in tale quadro si prevedono stringenti poteri di indirizzo del Governo, tra i quali anche il potere di nomina del Direttore generale, in conformità alle disposizioni previste per i capi dipartimento ministeriali, figura cui risulta applicabile anche l'articolo 6 della legge n. 145 del 2002, che disciplina la possibilità di revoca della nomina da parte del nuovo Governo;

evidenziato che, al fine di offrire adeguata risposta alle contestazioni della Commissione europea, potrebbe essere utile prevedere disposizioni che garantiscano maggiore indipendenza e separazione strutturale delle attività dell'Agenzia dalle attività del Governo inerenti alla proprietà o al controllo, anche a tal fine sottraendo le disposizioni riguardanti la nomina del direttore generale alla disciplina di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e di cui all'articolo 6 della legge n. 145 del 2002;

considerato inoltre che la direttiva 2008/6/CE mira a completare il mercato interno per i servizi postali e che tale completamento è - secondo la direttiva - compatibile con il mantenimento di un servizio universale di alta qualità per tutti gli utenti;

considerato, inoltre, il ruolo che la rete degli uffici postali ha storicamente rappresentato, come essenziale punto di riferimento per la popolazione, svolgendo una vera e propria funzione di presidio sociale sul territorio, riconosciuto dalle comunità quale essenziale strumento di coesione sociale e di appartenenza alla più ampia realtà nazionale;

preso atto che lo schema di decreto legislativo individua Poste Italiane Spa quale fornitore del servizio postale universale e dispone che tale affidamento abbia la durata di cinque anni, rinnovabili per non più di due volte, previa verifica del miglioramento di efficienza;

rilevato che tale affidamento è in linea con quanto previsto dalla direttiva 2008/6/CE, laddove stabilisce, all'articolo 4, comma 2, che «gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale designazione copra un periodo sufficiente ad assicurare la redditività degli investimenti», e che in alcuni paesi europei, come Francia e Spagna, l'affidamento è stato disposto ex lege direttamente per quindici anni, senza prevedere alcuna verifica intermedia;

osservato tuttavia che lo schema di decreto, nel sostituire l'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, prevede, all'articolo 1, comma 3, capoverso articolo 3, comma 11, che la designazione del fornitore del servizio universale sia effettuata sulla base dell'analisi dei costi nonché di alcuni criteri, tra i quali quello dell'esperienza di settore;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

 

siano modificate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, al fine di prevedere che al direttore generale dell'Agenzia non si applichino le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e di cui all'articolo 6 della legge n. 145 del 2002, ma che la sua nomina avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che possono procedere all'audizione delle persone designate, fermo restando che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni stesse;

 

e con la seguente osservazione:

 

all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 11, capoverso articolo 3, del comma 3 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il criterio di cui alla lettera e) sia criterio di preferenza solo a parità degli altri criteri indicati, al fine di garantire pari condizioni a tutti gli operatori.


 


 


Camera dei deputati: V Commissione – 26 gennaio 2011

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. (Atto n. 313).

DELIBERAZIONE DI RILIEVI APPROVATA

 

 


 

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

l'inquadramento nell'organico dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale del personale proveniente dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, non comporta effetti finanziari negativi in quanto allo stesso personale continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di provenienza;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dall'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto in esame, nel prevedere che a decorrere dal 1o giugno 2012 sia esclusa dall'ambito del servizio universale la pubblicità diretta per corrispondenza, sono suscettibili di determinare una perdita di gettito IVA valutata in 3,87 milioni di euro per l'anno 2013, in 5,52 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

considerato che la relazione tecnica allegata allo schema di decreto afferma che la riduzione dell'area del servizio universale mediante l'uscita della pubblicità diretta per corrispondenza dovrebbe consentire una riduzione dell'onere del servizio universale per un importo di 222,145 milioni di euro nel 2012;

considerato, altresì, che tale risparmio dovrebbe consentire una riduzione del contributo statale a Poste Italiane Spa per il finanziamento del servizio universale;

rilevata l'opportunità di prevedere, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, che la perdita di gettito a titolo di IVA conseguente all'esclusione dall'ambito del servizio universale della pubblicità diretta per corrispondenza sia compensata, a decorrere dall'anno 2013, a valere sulla riduzione del contributo a carico del bilancio dello Stato a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale,

 

VALUTA FAVOREVOLMENTE

 

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

 

all'articolo 3, comma 1, premettere le seguenti parole: Salvo quanto previsto dal comma 2,;

conseguentemente, al medesimo articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, si provvede a valere sulla riduzione, a decorrere dall'anno 2013, del contributo statale a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale;

 

e formula le seguenti osservazioni:

 

valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità di prevedere all'articolo 6 del decreto legislativo n. 261 del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del presente schema di decreto, un onere a carico del fornitore del servizio universale per il rilascio di autorizzazioni generali, al fine di stabilire condizioni più eque fra gli operatori postali;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le competenze di una delle Autorità di garanzia e regolamentazione esistenti, piuttosto che istituire un'apposita Agenzia governativa con competenze sul servizio postale;

valuti la Commissione di merito gli oneri e le sanzioni che verrebbero a gravare sui servizi di trasporto in seguito all'approvazione del provvedimento in esame.

 


 


D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58
Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che
modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2011, n. 98

 

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

Visto l'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante delega al Governo per l'attuazione della menzionata direttiva 2008/6/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

Articolo 1  Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio

 

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) la parola: «pubblica» è soppressa;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;»;

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;»;

e) alla lettera h), le parole da: «definito» a: «lettera p),» sono soppresse;

f) la lettera o) è sostituita dalla seguente: «o) "fornitore del servizio universale": il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identità è stata notificata alla Commissione;»;

g) la lettera p) è soppressa;

h) la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q) "autorizzazioni": ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale", definite come segue:

1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;

2) "licenza individuale": ogni autorizzazione concessa dall'amministrazione competente, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano l'autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'amministrazione competente;»;

i) la lettera u) è sostituita dalla seguente: «u) "esigenze essenziali": i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata;»;

l) dopo la lettera u), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«u-bis) "fornitore di un servizio postale": l'impresa che fornisce uno o più servizi postali;

u-ter) "invii di posta massiva": invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicità diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantità ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;

u-quater) "Autorità nazionale di regolamentazione": l'organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche "autorità di regolamentazione";

u-quinquies) "servizi forniti a tariffa unitaria": servizi postali la cui tariffa è fissata per invii postali singoli.».

 

2.  L'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale). - 1. È istituita l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, di seguito denominata "Agenzia", la quale è designata autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CE e successive modificazioni.

2. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale.

3. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità. Per quanto non previsto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

a) regolazione dei mercati postali;

b) partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione;

c) adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale di cui all'articolo 12, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;

d) adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;

e) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale;

f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;

g) analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un apposito osservatorio.

5. L'Agenzia è dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza anche parziale da parte dei soggetti esercenti i servizi postali alle richieste di informazioni, o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.

6. Le funzioni dell'Agenzia di programmazione, indirizzo, regolazione e controllo nelle materie di cui al comma 4 sono affidate ad un Collegio costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I membri del Collegio sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del Collegio è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Collegio adotta le deliberazioni relative all'esercizio delle funzioni dell'Agenzia e irroga le sanzioni di cui al comma 5. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il presidente del Collegio dei revisori è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al Collegio, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. I compensi spettanti ai membri del Collegio sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui al comma 14.

9. I membri del Collegio dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. A pena di decadenza i membri del Collegio e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti del Collegio e il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri del Collegio dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

11. Il Collegio dell'Agenzia può essere sciolto per gravi e motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del Collegio dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo del Collegio dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 6.

12. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico non potrà superare l'80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.

13. Al personale che accede al ruolo organico dell'Agenzia è riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza, nonché l'inquadramento previdenziale del comparto di provenienza, in riferimento sia al trattamento pensionistico che al trattamento di fine servizio o fine rapporto.

14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;

b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.

15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente decreto, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni.

16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unità.

17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ai sensi del comma 12 e ne è disposto il trasferimento.

18. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, è stabilito l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 12, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono altresì determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia. A decorrere dal secondo anno di attività dell'Agenzia, la dotazione del Fondo di cui alla lettera a) del comma 14 può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera b) del medesimo comma e dei costi complessivi dell'Agenzia.

19. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

20. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.

22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

3.  L'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Servizio universale). - 1. È assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza.

2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:

a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall'Unione postale universale.

4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicità diretta per corrispondenza è esclusa dall'ambito del servizio universale.

5. Il servizio universale è caratterizzato come segue:

a) la qualità è definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;

b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;

c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione;

d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.

6. Il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5 giorni a settimana:

a) una raccolta;

b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite dall'autorità di regolamentazione in installazioni appropriate.

7. È fatta salva la fornitura a giorni alterni, che è autorizzata dall'autorità di regolamentazione, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un ottavo della popolazione nazionale. Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorità di regolamentazione ai sensi del presente comma è comunicata alla Commissione europea.

8. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:

a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle esigenze essenziali;

b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;

c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;

d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;

e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze dell'utenza.

9. Restano impregiudicate le misure che le competenti autorità adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che riguardano in particolare la moralità pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l'ordine pubblico.

10. Il fornitore del servizio universale è tenuto a informare gli utenti nonché i fornitori di servizi postali circa le caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata pubblicazione. L'autorità di regolamentazione comunica alla Commissione europea le modalità con cui sono rese disponibili le informazioni di cui al presente comma.

11. Il fornitore del servizio universale è designato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. La designazione è effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio universale nonché dei seguenti criteri:

a) garanzia della continuità della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella coesione economica e sociale;

b) redditività degli investimenti;

c) struttura organizzativa dell'impresa;

d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;

e) esperienza di settore;

f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.

12. L'onere per la fornitura del servizio universale è finanziato:

a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

b) attraverso il fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del presente decreto.

13. Il calcolo del costo netto del servizio universale è effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.

14. L'autorità di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e le modalità di finanziamento dello stesso.».

 

4.  L'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Servizi affidati in esclusiva). - 1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:

a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;

b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

 

5.  All'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «licenza individuale», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «da parte del Ministero dello sviluppo economico»;

b) al comma 2, dopo le parole: «servizi in questione» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto.»;

c) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento dell'autorità di regolamentazione da emanarsi entro centottanta giorni»;

2) dopo le parole: «gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse,» sono inserite le seguenti: «compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis,».

 

6.  All'articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dell'autorità di regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dello sviluppo economico»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il rilascio dell'autorizzazione generale, anche per il fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione, ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto. Detti obblighi sono determinati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con provvedimento dell'autorità di regolamentazione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, sono individuati i casi in cui l'attività può essere avviata contestualmente all'invio al Ministero dello sviluppo economico, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, della segnalazione certificata di inizio attività e i casi nei quali l'attività può avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, è annullato, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.»;

d) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «Con il regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Con il provvedimento»;

2) dopo le parole: «autorizzazione generale,» sono inserite le seguenti: «compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis,».

 

7.  All'articolo 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il fornitore del servizio universale è tenuto ad istituire la separazione contabile sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili, distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi.»;

b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea, le parole: «riservati e non riservati» sono soppresse;

2) alla lettera a) la parola: «particolare» è sostituita dalle seguenti: «o prodotto particolare»;

3) alla lettera b), le parole: «particolare servizio» sono sostituite dalle seguenti: «servizio o prodotto particolare»;

4) alla lettera b), numero 3), la parola: «riservati» è sostituita dalla seguente: «universali»;

5) alla lettera b), dopo il numero 3), è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis) I costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali sono imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo.»;

c) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La conformità del sistema di separazione contabile è verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale.»;

d) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. L'autorità di regolamentazione può adottare altri sistemi di contabilità dei costi, compatibili con le previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione l'autorità informa la Commissione europea prima della relativa applicazione.

3-ter. L'autorità di regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta.

3-quater. Su richiesta dell'autorità di regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori di servizi postali mettono a disposizione, in via riservata, le informazioni dettagliate in materia di contabilità risultanti dai sistemi di cui al presente articolo.

3-quinquies. I fornitori di servizi postali che contribuiscono al fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del presente decreto assicurano la separazione della contabilità al fine di garantire il funzionamento del fondo stesso.».

 

8.  All'articolo 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole da: «e nella misura» fino a: «non procurano al» sono sostituite dalle seguenti: «in cui il»;

2) dopo le parole: «predetto servizio» sono inserite le seguenti: «non ricava dalla fornitura del servizio universale e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4»;

b) al comma 2, dopo le parole: «licenze individuali», sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale»; dopo le parole: «introiti lordi» sono inserite le seguenti: «, relative a servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale,»;

c) al comma 3, le parole da: «- con riferimento» fino alla fine del comma sono soppresse.

 

9.  All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole da: «delle comunicazioni» a: «della navigazione e» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti,».

 

10.  All'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente: «Tariffe delle prestazioni rientranti nell'ambito del servizio universale»;

b) il comma 1 è soppresso;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003»;

d) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea, le parole: «Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le tariffe di cui al comma 2» e la parola: «fissati» è sostituita dalla seguente: «fissate»;

2) alla lettera b), la parola: «correlati» è sostituita dalla seguente: «correlate»;

3) alla lettera c), la parola: «fissati» è sostituita dalla seguente: «fissate»;

4) alla lettera e), la parola: «discriminatori» è sostituita dalla seguente: «discriminatorie»;

e) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.»;

f) dopo il comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-ter. In caso di accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del servizio universale rispetta i seguenti principi:

a) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;

b) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;

c) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie.».

 

11.  L'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Reclami). - 1. Il fornitore del servizio postale è tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore, nonché le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari. È altresì fissato il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.

2. Nei casi in cui il fornitore del servizio è chiamato a rispondere dei disservizi è previsto un sistema di rimborso o di compensazione.

3. Qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente, l'interessato può rivolgersi, individualmente o in collegamento con le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, all'autorità di regolamentazione.

4. È fatta salva la facoltà di adire l'Autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e 2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

5. Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono servizi postali pubblicano annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone l'autorità di regolamentazione.».

 

12.  Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (Informazioni). - 1. I fornitori di servizi postali sono tenuti a comunicare all'autorità di regolamentazione, anche in via riservata, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie alle seguenti finalità:

a) assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto nonché nelle decisioni adottate ai sensi del presente decreto;

b) perseguire fini statistici chiaramente definiti.

2. L'autorità di regolamentazione fornisce alla Commissione europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all'esecuzione delle sue funzioni.

3. L'autorità di regolamentazione, qualora ritenga riservate le informazioni di cui al comma 1, ne garantisce la riservatezza del trattamento, in conformità alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari.».

 

13.  All'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 18, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'autorità di regolamentazione mediante il contributo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera b), del presente decreto.».

 

14.  Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Obblighi in materia di condizioni di lavoro). - 1. I soggetti esercenti i servizi postali di cui all'articolo 3, commi 11, 5 e 6, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento.».

 

15.  L'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Responsabilità). - 1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile.».

 

16.  All'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «e dei servizi riservati» sono soppresse;

2) le parole: «da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;

b) al comma 2, le parole: «l'autorità di regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolamentazione,»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Chiunque espleti il servizio di cui all'articolo 4 del presente decreto, attribuito in via esclusiva al fornitore del servizio universale, è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.»;

d) al comma 4, le parole: «da euro duemilacinquecentottandadue a euro venticinquemilaottocentoventidue» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;

e) al comma 5, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;

f) al comma 6, le parole: «da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centomila euro»;

g) al comma 7, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a centomila euro»;

h) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'autorità di regolamentazione sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a centocinquantamila euro.

7-ter. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'autorità di regolazione, impartiti ai sensi del presente decreto, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da diecimila euro a centocinquantamila euro.

7-quater. In caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità di regolamentazione, può disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la revoca dell'affidamento del servizio.

7-quinquies. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera a).»;

i) al comma 8, le parole: «agli organi del Ministero delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorità, che può, nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalità da stabilire nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 16».

 

17.  All'articolo 22 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: «fissate» è sostituita dalla seguente: «predisposte»;

2) le parole: «dal Ministro delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità di regolamentazione»;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-bis. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2-ter. Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.».

 

18.  L'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Norme transitorie). - 1. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2, il Ministero dello sviluppo economico continua ad esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'autorità di regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca dell'affidamento.

3. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.

4. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative in materia di partecipazione al Fondo di compensazione dei titolari di autorizzazione generale, di cui all'articolo 10, comma 2, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.

5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni regolatorie di settore, restano efficaci, purché non incompatibili, le discipline vigenti al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.».

 

Articolo 2  Disposizioni di coordinamento

 

1.  Al comma 2 dell'articolo 211 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) "servizi postali": servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;».

 

2.  Al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta, in fine, la seguente: «m-bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego,»;

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z) è aggiunta, in fine, la seguente: «z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96.».

 

3.  Con regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alla modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, tenuto conto del trasferimento di funzioni all'Agenzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto.

 

Articolo 3  Disposizione finanziaria

 

1.  Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

2.  Alle minori entrate derivanti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, si provvede a valere sulla riduzione, a decorrere dall'anno 2013, del contributo statale a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi del servizio universale.

 

Articolo 4  Entrata in vigore

 

1.  Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


 

 



[1]     Laddove non è diversamente indicato, ci si riferisce al parere della IX Commissione Trasporti.

[2]     Si veda il comma 13 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 261/1999, come sostituto dal D.Lgs. n. 58/2011.

[3]     Si veda il comma 7, lett. b), dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 261/1999, come sostituto dallo schema n. 313.

[4]     Si veda il comma 10 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 261/1999, come sostituto dallo schema n. 313.

[5]     Si veda il comma 14, lett. b), dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 261/1999, come sostituto dal D.Lgs. n. 58/2011.