Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Titolo: | Completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari Schema di D.Lgs. n. 313 (art. 1, comma 3, L. 96/2010) Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 277 | ||||
Data: | 17/01/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni | ||||
Altri riferimenti: |
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SIWEB
17 gennaio 2011 |
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n. 277/0 |
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Completamento del mercato internodei servizi postali comunitariSchema di D.Lgs. n. 313
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Numero dello schema di decreto legislativo |
313 |
Titolo |
Attuazione della direttiva 208/6/CE che modifica la direttiva 96/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari |
Norma di delega |
(art. 1, comma |
Numero di articoli |
4 |
Date: |
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presentazione |
27 dicembre 2010 |
assegnazione |
10 gennaio 2011 |
termine per l’espressione del parere |
7 febbraio 2011 |
termine per l’esercizio della delega |
31 marzo 2011 |
Commissione competente |
IX Commissione (Trasporti) |
Rilievi di altre Commissioni |
V Commissione (Bilancio e XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) |
L’articolo 1, comma 1, novella in più punti l’articolo 1 del D.Lgs. n. 261/1999, recante le definizioni utilizzate nel testo del decreto legislativo.
Il comma 2 dell’articolo 1, che sostituisce l’articolo 2 del D.Lgs. n. 261/1999, istituisce e disciplina l’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, che svolge le funzioni di Autorità nazionale di regolamentazione, previste dall’articolo 22 della direttiva 97/67/CEE. Attualmente le funzioni di tale Autorità sono svolte dalla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, presso il Ministero dell’sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni. L’Agenzia è un soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale e opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza ed economicità. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto dovranno essere emanati separati regolamenti per disciplinare la definizione dell’assetto organizzativo dell’Agenzia, modalità di trasferimento del personale e delle risorse strumentali, la ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dello sviluppo economico, l’adozione del regolamento di amministrazione e contabilità.
In una segnalazione inviata il 15 gennaio al Parlamento e al Governo, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sottolinea come l’Agenzia istituita dal provvedimento in esame, in quanto sottoposta alle dipendenze del Ministero, il quale ne definisce anche le funzioni la struttura organizzativa e le modalità di finanziamento, non appare dotata di adeguate garanzie di indipendenza e autonomia, come necessario per lo svolgimento delle funzioni di regolazione in un assetto liberalizzato, e come richiesto dalla normativa comunitaria. Nella segnalazione si manifestano inoltre perplessità circa la mancata previsione di procedure di evidenza pubbliche per l’affidamento del servizio universale, la revisione del suo perimetro e l’abolizione della riserva postale.
Il comma 3 dell’articolo
1, che sostituisce l’articolo 3 del D.Lgs. n. 261/1999, regola il servizio universale. Il servizio
universale consiste nella fornitura, in tutti i punti del territorio nazionale,
delle prestazioni di servizi postali, anche transfrontalieri (corrispondenza
sino a
Il comma 4 sostituisce l’art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999, relativo ai servizi riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale. Rispetto al testo vigente si registra una decisa riduzione di tale riserva: restano infatti riservati solo i servizi inerenti notificazioni e comunicazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e dei verbali delle violazioni al codice della strada.
Il comma 5 modifica l’art. 5 del D.Lgs. n. 261/1999, relativo alla licenza individuale, prevedendo il suo rilascio da parte del Ministero dello sviluppo economico, la possibilità di subordinare tale rilascio a obblighi di contribuzione finanziaria e attribuendo all’Agenzia il potere di dettare disposizioni attuative in materia.
Il comma 6 modifica l’art. 6 del D.Lgs. n. 261/1999, relativo all’autorizzazione generale, prevedendo il suo rilascio da parte del Ministero dello sviluppo economico, la possibilità di subordinare tale rilascio a specifici obblighi del servizio universale o a obblighi di contribuzione finanziaria e attribuendo all’Agenzia il potere di dettare disposizioni attuative in materia, compresa l’individuazione dei casi in cui l’attività può essere avvita anche precedentemente al rilascio dell’autorizzazione.
Il comma 7
modifica l’articolo 7 del d.lgs. n.
Il comma 8
apporta modifiche all’articolo 10 del d.lgs. n. 261/1999, istitutivo del fondo
di compensazione per gli oneri del
servizio universale, per coordinarlo con le disposizioni recate dalla direttiva.
Il comma 9 apporta alcune modifiche
formali all’art. 11 del d.lgs. n. 261. Il comma
10 introduce modifiche all’articolo 13 del d.lgs. n.
L’articolo 2, al comma 1, reca norme di coordinamento con disposizioni vigenti.Il comma 2 apporta modifiche al d.lgs. n. 104/2010 (Riordino del processo amministrativo). In particolare, all’art. 119, che indica le controversie cui si applica il rito abbreviato comune, vengono inserite le controversie aventi ad oggetti i provvedimenti dell’autorità di regolamentazione del settore postale, ad eccezione di quelli inerenti i rapporti di impiego. All’art. 133 dello stesso d.lgs. n. 104/2010, che reca l’elenco delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, vengono inserite le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dall’autorità, con esclusione, anche in questo caso, di quelli inerenti i rapporti di impiego.
L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’analisi di impatto della regolazione e l’analisi tecnico normativa.
Lo schema di decreto viene emanata in attuazione dell’art. 37 della legge n. 96/2010 (Legge comunitaria 2009), che reca una specifica delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/6/CE, nonché dell’articolo 2 della stessa legge, che prevede principi e criteri generali per l’attuazione delle direttive comunitarie. Il termine di recepimento era fissato dalla direttiva al 31 dicembre 2010. Poiché il termine di quaranta giorni per l’espressione del parere parlamentare scade successivamente al predetto termine, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della stessa legge 96/2010, il termine di adozione del provvedimento delegato viene prorogato di novanta giorni, e scade pertanto il 31 marzo 2011.
Il provvedimento, sia in relazione alle finalità, sia con riferimento ai contenuti, appare prevalentemente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato. Trattandosi di uno schema di decreto che recepisce normativa comunitaria, viene in considerazione l’art. 117, primo comma, della Cost., secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo schema recepisce la direttiva 2008/6/CE.
Il 25 giugno 2009
I rilievi della Commissione riguardano:
le disposizioni dei decreti legislativi 22 luglio 1999, n. 261, e 23 dicembre 2003, n. 384, con i quali sono state recepite nell’ordinamento italiano rispettivamente le direttiva 97/67/CE e 2002/39/CE;
il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito conmodificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all’adeguamento delle strutture di Governo. In particolare, l’articolo 1, comma 7, stabilisce che le funzioni di regolamentazione del settore postale,inizialmente attribuite al Ministero delle comunicazioni (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 261/1999), vengano trasferite al Ministero per lo sviluppo economico.
Alla luce delle suddette valutazioni,
Nel programma di
lavoro per il 2011 (COM(2010)623)
Inoltre, nell’Atto per il mercato unico (COM(2010)608),presentato dalla Commissione il 27 ottobre 2010 al fine di rilanciare il mercato unico europeo e svilupparne appieno il potenziale, si preannuncia l’adozione, nel 2011, di una comunicazione corredata di una serie di iniziative sui servizi di interesse generale.
In tale ambito
1) valutare, in vista di un’eventuale revisione della normativa in materia, il sistema delle compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico al fine di evitare che possano configurare aiuti di Stato; 2) garantire l’esistenza di un quadro normativo per consentire ai servizi pubblici di svolgere la propria missione e di rispondere efficacemente ai bisogni dei cittadini; 3) garantire la rapida realizzazione di nuovi servizi e di infrastrutture volte a favorire la fluidità del mercato unico; 4) garantire che, in base al principio di sussidiarietà, i servizi pubblici, compresi quelli sociali, siano realizzati al livello più adeguato in base a regole chiare in materia di finanziamento ed acquisti di qualità elevata e siano facilmente accessibili a tutti.
Al fine di facilitare l’attuazione di tali impegni
Il nuovo articolo 2, comma 7, del D.Lgs. n. 261/1999 (introdotto dall’articolo 1, comma 2, dello schema in esame) prevede l’emanazione di regolamenti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la disciplina dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.
Il nuovo articolo 2, comma 10, del D.Lgs. n. 261/1999 (introdotto dall’articolo 1, comma 2, dello schema in esame) prevede l’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che detti disposizioni relative alle risorse finanziarie per il funzionamento dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.
Il nuovo articolo 3, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 261/1999 (introdotto dall’articolo 1, comma 3, dello schema in esame) prevede l’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia che individui i criteri per la copertura territoriale del servizio universale.
L’articolo 5, comma 4, del D.Lgs. n. 261/1999 (modificato dall’articolo 1, comma 5, lett. c), dello schema in esame) prevede l’emanazione di un provvedimento attuativo dell’Agenzia in materia di licenze individuali.
L’articolo 6, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 261/1999 (introdotto dall’articolo 1, comma 6, lett. b), dello schema in esame) prevede l’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia che determina gli obblighi ai quali può essere subordinato il rilascio dell’autorizzazione generale. Il comma 2 dello stesso articolo 6 (sostituito dall’articolo 1, comma 6, lett. c), dello schema in esame) prevede che con provvedimento dell’Agenzia siano individuati i casi in cui l’attività può essere avviata anche contestualmente all’invio della segnalazione di inizio attività e dei casi in cui si applica la regola del silenzio-assenso. Lo stesso provvedimento dovrà dettare anche disposizioni attuative in materia di autorizzazione generale (comma 3 del citato articolo 6).
Il provvedimento apporta modifiche con la tecnica della novella sulla disciplina vigente, di cui al decreto legislativo n. 261/1999.
Servizio Studi – Dipartimento Trasporti |
( 066760-2614 – *st_trasporti@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: TR0252a