Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari Schema di D.Lgs. n. 313 (art. 1, comma 3, L. 96/2010) Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 313/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 277
Data: 17/01/2011
Descrittori:
SERVIZIO POSTALE   UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
Altri riferimenti:
L N. 96 DEL 04-GIU-10     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

Schema di D.Lgs. n. 313

(art. 1, comma 3, L. 96/2010)

Schede di lettura

 

 

 

 

 

n. 277

 

 

 

17 gennaio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2861/ 066760-2614– * st_trasporti@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: TR0252.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio)3

§      Articolo2 (Disposizioni di coordinamento)17

§      Articolo 3 (Disposizione finanziaria)18

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio)

Il comma 1 dell’articolo 1 novella in più punti l’articolo 1 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, il quale reca le definizioni utilizzate nel testo del decreto legislativo.

 

La lettera a) sopprime la parola “pubblica” all’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 261/1999.

La lettera b) definisce la rete postale pubblica (ora semplicemente rete postale) come l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi utilizzati dal fornitore del servizio universale per la raccolta, il trasporto, il trattamento e la distribuzione degli invii postali, coperti dall'obbligo di servizio universale.

 

La lettera b) sostituisce l’articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 261/1999, che reca la definizione di punto di accesso.

Secondo il testo vigente, punto di accesso sono le ubicazioni fisiche dove i clienti depositano gli invii postali; sono espressamente menzionate le cassette postali site sulla pubblica via o nei locali del fornitore del servizio universale.

La nuova definizione considera espressamente anche gli uffici postali e, relativamente alle cassette postali, prevede che possano anche essere site nei locali dei fornitori dei servizi postali, diversi dal fornitore del servizio universale.

 

La lettera c) sostituisce l’articolo 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 261/1999, che reca la definizione di raccolta degli invii postali. La definizione vigente si riferisce agli invii postali “depositati nei punti di accesso”, mentre la nuova definizione fa riferimento agli invii postali raccolti “da parte di un fornitore di servizi postali”.

 

La lettera d) sostituisce l’articolo 1, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 261/1999, che definisce l’invio postale, eliminando il riferimento all’universalità del servizio postale svolto dal fornitore che prende in consegna l’invio.

 

La lettera e) espunge dall’articolo 1, comma 2, lettera h), del D.Lgs. n. 261/1999, che definisce la pubblicità diretta per corrispondenza, la necessità di definire la nozione di “numero significativo di persone”.

Nel testo vigente del decreto legislativo, la definizione del numero significativo di persone ai fini pubblicitari è demandata all’autorità di regolamentazione del settore postale.

 

La lettera f) sostituisce l’articolo 1, comma 2, lettera o), del D.Lgs. n. 261/1999, che reca la definizione di fornitore del servizio universale. Nel testo vigente si richiede che il fornitore sia un organismo che fornisce l’intero servizio postale, mentre il testo in esame prevede che il fornitore possa essere un soggetto sia pubblico che privato e che possa fornire un servizio postale universale, non necessariamente l’intero servizio. La disposizione in commento stabilisce inoltre che l’identità dei fornitori del servizio universale sia notificata alla Commissione.

 

La successiva lettera g), in conseguenza della modifica apportata dalla lettera precedente, sopprime l’articolo 1, comma 2, lettera p), del D.Lgs. n. 261/1999, che reca la definizione di prestatori del servizio postale universale ovvero i soggetti che forniscono prestazioni singole del servizio universale.

 

La lettera h) sostituisce l’articolo 1, comma 2, lettera q), del D.Lgs. n. 261/1999, che definisce il regime delle autorizzazioni necessarie per la fornitura di servizi postali.

Innanzitutto l’autorizzazione viene definita titolo abilitativo, anziché permesso, come previsto dal testo vigente. L’autorizzazione, come già previsto dal testo vigente, può assumere la forma di autorizzazione generale o di licenza individuale: la prima non richiede una esplicita decisione preventiva all’esercizio dei relativi diritti, mentre per la seconda tale decisione è necessaria.

Per quanto riguarda l’autorizzazione generale, le modifiche introdotte riguardano la definizione dei soggetti: nel testo vigente il soggetto autorizzato è definito impresa, mentre nel testo in esame si parla di fornitore di un servizio postale e il soggetto che rilascia l’autorizzazione è l’Autorità di regolamentazione nel testo vigente e l’amministrazione competente nel nuovo testo.

Oltre alle sopra indicate modifiche in ordine alla definizione dei soggetti, a proposito della licenza individuale si segnala che non è più previsto che tale licenza sia riferita a prestazioni non riservate rientranti nel servizio universale (per la riduzione dell’ambito dei servizi riservati si veda il successivo comma 4 dell’articolo 1 in esame).

 

La lettera i) sostituisce l’articolo 1, comma 2, lettera u), del D.Lgs. n. 261/1999, che definisce le esigenze essenziali. Mentre il testo vigente si limita ad elencare quali sono le esigenze essenziali, il nuovo testo contiene una definizione di tali esigenze, che sono i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura dei servizi postali, e procede poi ad un’elencazione di tali esigenze. Rispetto all’elenco vigente si segnala l’aggiunta delle esigenze relative al rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale e la previsione che la protezione dei dati “può comprendere”, anziché “comprende”, come recita il testo vigente, la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata.

 

La lettera l) infine aggiunge quattro nuove definizioni dopo la lettera u) dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 261/1999.

La nuova lettera u-bis) definisce il fornitore di un servizio postale come l’impresa che fornisce uno più servizi postali.

La nuova lettera u-ter) definisce gli invii di posta massiva: si tratta di invii consegnati in grandi quantità ai fornitori di servizi postali, presso gli appositi punti di accesso. Non comprendono gli invii raccomandati o assicurati e la pubblicità diretta per corrispondenza.

La nuova lettera u-quater) definisce l’Autorità nazionale di regolamentazione, per la quale si veda il successivo comma 2 dell’articolo in esame.

La nuova lettera u-quinquies) reca la definizione di servizi forniti a tariffa unitaria: si tratta dei servizi postali la cui tariffa è fissata per invii postali singoli.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 in esame sostituisce l’articolo 2 del D.Lgs. n. 261/1999, relativo all’Autorità nazionale di regolamentazione.

Attualmente l’autorità di regolamentazione del settore postale è il Dipartimento per le comunicazioni – Direzione generale per la regolamentazione del servizio postale presso il Ministero dello sviluppo economico.

 

Il nuovo articolo 2 del D.Lgs. n. 261/1999 istituisce un’apposita Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, che svolge le funzioni di autorità nazionale di regolamentazione in conformità con quanto previsto dall’articolo 22 della direttiva 97/67/CE.

L’Agenzia è un soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale e opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza ed economicità.

Il comma 3 precisa che, per quanto non previsto dall’articolo in esame, si applicano gli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 300/1999 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Tali articoli recano la disciplina generale delle agenzie, prevedendo che esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche e sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza del ministro competente. Il direttore generale delle agenzie viene nominato secondo quanto prevede l’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 per il conferimento degli incarichi dei capi dei dipartimenti dei Ministeri.

Il comma 4 del nuovo articolo 2 elenca le funzioni dell’Agenzia:

a)         regolazione dei mercati postali:

b)         partecipa a lavori e attività a livello dell’Unione europea e internazionale, nei limiti delle proprie competenze;

c)         adotta provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale, compresa la determinazione dei criteri per l’individuazione dei punti del territorio necessari a garantire una regolare e omogenea fornitura del servizio;

d)         adotta provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, di determinazione delle tariffe per i settori regolamentati e di promozione della concorrenza;

e)         svolge, anche attraverso soggetti terzi, attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto degli standard di qualità del servizio postale universale;

f)           vigila, anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, sull’assolvimento degli obblighi da parte del fornitore del servizio universale e dei titolari di licenze e autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;

g)         svolge attività di analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l’istituzione di un apposito osservatorio.

L’Agenzia ha potere sanzionatorio per l’inosservanza dei propri provvedimenti e per l’inottemperanza, anche parziale, alla richiesta di informazioni rivolta agli esercenti i servizi postali. Il potere si esercita anche per le richieste connesse all’effettuazione dei controlli e nel caso in cui le informazioni e i documenti trasmessi non siano veritieri.

Le funzioni, rientranti nell’elenco sopra riportato, e le inerenti risorse umane finanziarie e strumentali attualmente spettanti alla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale presso il Ministero dello sviluppo economico[1] sono trasferite all’Agenzia, con la precisazione che il personale trasferito non potrà superare l’80 per cento di quello assegnato alla Direzione alla data del 31 dicembre 2010. A detto personale è riconosciuta collocazione professionale equivalente a quella ricoperta anteriormente al trasferimento.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame dovranno essere emanati separati regolamenti[2] per disciplinare i seguenti aspetti:

a)    definizione dell’assetto organizzativo dell’Agenzia, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

-        distinzione tra i poteri e le funzioni del Ministro delle sviluppo economico e la funzione di regolamentazione affidata all’Agenzia;

-        adozione dello statuto dell’Agenzia, nel quale sono definiti il ruolo organico di quest’ultima, nel limite di 60 unità e nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate, e la disciplina delle competenze degli organi di direzione dell’Agenzia.

Il regolamento dovrà conformarsi ai principi recati dal D.Lgs. n. 165/2001, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

b)    definizione delle modalità di trasferimento del personale e delle risorse strumentali dalla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale all’Agenzia. Al personale continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza;

c)    ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dello sviluppo economico, con conseguente modifica del D.P.R. n. 197/2008[3], con riferimento alla riduzione della dotazione organica e alla soppressione delle strutture interessate al passaggio di competenze;

d)    adozione del regolamento di amministrazione e contabilità, nel rispetto della legge n. 196/2009, di riforma della contabilità e della finanza pubblica.

 

Agli oneri derivanti dal funzionamento dell’Agenzia si provvede come segue:

a)              creazione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico al quale confluiscono le risorse finanziarie attualmente di competenza della Direzione generale per la regolamentazione del settore postale e trasferite all’Agenzia ai sensi del presente schema;

b)              imposizione di un contributo a carico dei soggetti che svolgono il servizio postale. Il contributo è fissato in misura non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, al netto dell’onere relativo al servizio universale e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno; le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia.

Si osserva che non sono indicati il soggetto competente e le modalità per la determinazione dell’importo del contributo.

 

Si prevede l’emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento che definisce le modalità di trasferimento all’Agenzia del personale e delle risorse strumentali, di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale:

§      è determinato l’ammontare delle risorse, attualmente di competenza della Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, che vengono trasferite all’Agenzia, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per la Direzione stessa;

§      è rideterminato l’ammontare delle dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico;

§      sono stabilite le modalità di versamento al bilancio dell’Agenzia del contributo a carico dei soggetti che svolgono il servizio postale.

 

La norma precisa infine che dall’attuazione del nuovo articolo 2 del D.Lgs. n. 261/1999 e dai relativi regolamenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Va in proposito rilevato che l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso il 15 gennaio una segnalazione al Parlamento e al Governo, in cui  sottolinea come il provvedimento, nel richiamare la normativa di cui al d.lgs. n. 300/1999, configura l’Agenzia come un soggetto posto alle dipendenze del Ministero, il quale ne definisce anche le funzioni, la struttura organizzativa e le modalità di finanziamento. Considerato che anche la competenza alla nomina del direttore risulta attribuita al Governo, l’Agenzia non appare dotata di quelle  garanzie di indipendenza e autonomia, che si rendono necessarie per lo svolgimento delle funzioni di regolazione in un assetto liberalizzato, e che sono peraltro richieste dalla normativa comunitaria. A tale proposito, viene anche ricordata la procedura di infrazione avviata a suo tempo dalla Commissione europea (2009/2149) proprio in riferimento alla violazione dei principi comunitari in materia di indipendenza del regolatore dei servizi postali.   

Nella segnalazione si manifestano inoltre perplessità circa la mancata previsione di procedure di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio universale, la revisione del suo perimetro e l’abolizione della riserva postale.  

 

Il comma 3 dell’articolo 1 in esame sostituisce l’articolo 3 del D.Lgs. n. 261/1999, relativo al servizio universale.

Il servizio universale consiste nella fornitura, in tutti i punti del territorio nazionale, delle prestazioni dei servizi postali di seguito indicati, assicurando una qualità determinata e prezzi accessibili all’utenza. Il servizio, incluso quello transfrontaliero, comprende:

a)         la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

b)         la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c)         i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

 

Il servizio universale ha le seguenti caratteristiche (comma 5 del nuovo articolo 3):

a)         la qualità è definita nell'ambito di ciascun servizio, con riferimento alla normativa comunitaria;

b)         il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;

c)         per quanto riguarda la copertura territoriale, la dizione “tutti i punti del territorio nazionale” trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza, individuati con provvedimento dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale;

d)         la determinazione del prezzo accessibile deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.

 

Il servizio di raccolta e distribuzione è garantito per almeno cinque giorni a settimana (comma 6 del nuovo articolo 3).

Il servizio universale risponde alle seguenti necessità (comma 8 del nuovo articolo 3):

a)         offrire un servizio che garantisca il rispetto delle esigenze essenziali;

b)         offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;

c)         fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;

d)         fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;

e)         evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze dell'utenza.

 

Quanto sopra riportato del nuovo articolo 3 del D.Lgs. n. 261/1999 corrisponde al contenuto dell’attuale articolo 3. Le disposizioni di seguito illustrate costituiscono invece delle novità rispetto alla normativa vigente.

Le dimensioni minime e massime degli invii sono quelle fissate dall’Unione postale universale (comma 3).

A decorrere dal 1° giugno 2012 la pubblicità diretta per corrispondenza è esclusa dal servizio postale universale (comma 4).

E’ ammessa, su autorizzazione dell’Agenzia, la fornitura del servizio a giorni alterni, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, da comunicare comunque alla Commissione europea (comma 7).

Vengono fatte salve le misure restrittive adottate dalle autorità per motivi di interesse pubblico, ai sensi degli articoli 36 e 52 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e riguardanti la moralità pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l’ordine pubblico (comma 9).

Il comma 10 prevede un obbligo di informazione, almeno una volta l’anno, a carico del fornitore del servizio universale nei confronti degli utenti relativamente alle caratteristiche del servizio offerto, con particolare riferimento alle condizioni generali di accesso ai servizi, ai prezzi e al livello di qualità.

Il comma 10 detta disposizioni per la designazione del fornitore del servizio universale, prevedendo che essa sia effettuata, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, sulla base dell’analisi dei costi del servizio e dei seguenti criteri:

a)         garanzia della continuità della fornitura del servizio;

b)         redditività degli investimenti;

c)         struttura organizzativa dell’impresa;

d)         stato economico dell’impresa nell’ultimo triennio;

e)         esperienza di settore;

f)           eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nello specifico settore, con esito positivo.

 

Gli oneri connessi alla fornitura del servizio universale sono finanziati attraverso trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, quantificati nel contratto di programma, e attraverso il fondo di compensazione di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 261/1999 (comma 12).

Per il calcolo del costo netto del servizio universale, il comma 13 rinvia agli orientamenti contenuti nell’allegato I della direttiva 97/67/CEE, inserito dalla direttiva 2008/6/CE.

 

Il comma 4 dell’articolo 1 in esame sostituisce l’articolo 4 del D.Lgs. n. 261/1999, relativo ai servizi che sono riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale.

Il testo vigente del citato articolo 4 riserva al fornitore del servizio universale la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con il limite di peso di 50 grammi e il limite di prezzo pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso. Inoltre, indipendentemente dai limiti sopra ricordati, sono compresi nella riserva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative[4] e giudiziarie.

Il nuovo articolo 4 riduce notevolmente l’ambito dei servizi riservati, ricomprendendovi, per esigenze di ordine pubblico, esclusivamente le notificazioni e le comunicazioni a mezzo posta degli atti giudiziari, di cui alla legge n. 890/1982, e le notificazioni dei verbali delle violazioni al codice della strada, di cui all’articolo 201 del D.Lgs. n. 285/1992.

 

Il comma 5 dell’articolo 1 in esame modifica l’articolo 5 del D.Lgs. n. 261/1999, relativo alla licenza individuale.

La licenza individuale è necessaria per offrire al pubblico singoli servizi postali non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale. Il suo rilascio può essere subordinato all’adempimento di obblighi del servizio universale.

Le modifiche al testo vigente introdotte dal comma in esame riguardano i seguenti punti:

a)         la licenza individuale è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico (attualmente tale competenza spetta all’Autorità di regolamentazione, ovvero alla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale);

b)         il rilascio della licenza può essere subordinato, in alternativa all’adempimento di specifici obblighi del servizio universale, anche all’adempimento di obblighi di contribuzione finanziaria al fondo di compensazione, di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 261/1999;

c)         1)  i requisiti per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, le modalità dei controlli presso le sedi, le procedure di diffida, di sospensione e di revoca della licenza individuale, in caso di violazione degli obblighi, sono determinati con provvedimento dell’Agenzia da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (attualmente si prevede l’emanazione di un regolamento del Ministro delle comunicazioni);

c)    2)  il sopra indicato provvedimento dell’Agenzia dovrà prevedere anche, tra gli obblighi posti a carico dei titolari delle licenze, obblighi in materia di condizioni di lavoro, secondo quanto indicato nel successivo articolo 1, comma 14, del presente schema.

 

Il comma 6 dell’articolo 1 in esame modifica l’articolo 6 del D.Lgs. n. 261/1999, relativo alla autorizzazione generale.

L’autorizzazione generale è necessaria per offrire al pubblico servizi non rientranti nel servizio universale.

Le modifiche al testo vigente introdotte dal comma in esame riguardano i seguenti punti:

a)         l’autorizzazione generale è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico (attualmente tale competenza spetta all’Autorità di regolamentazione, ovvero alla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale);

b)         si prevede che il rilascio dell’autorizzazione generale possa essere subordinato all’adempimento di specifici obblighi del servizio universale o all’adempimento di obblighi di contribuzione di contribuzione finanziaria al fondo di compensazione, di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 261/1999. I suddetti obblighi sono determinati con provvedimento dell’Agenzia. Tale previsione si applica anche al fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del mercato e dell’organizzazione dei servizi postali (nuovo comma 1-bis);

c)         si sostituisce il comma 2, relativo all’individuazione dei casi in cui l’attività può essere avviata anche contestualmente all’invio della segnalazione di inizio attività e dei casi in cui si applica la regola del silenzio-assenso. Le modifiche riguardano il soggetto che deve procedere all’individuazione dei suddetti casi (Agenzia, anziché Ministro delle comunicazioni) e la possibilità di inviare la segnalazione di inizio attività anche mediante posta elettronica certificata;

d)         1)  i requisiti e gli obblighi dei soggetti autorizzati, le modalità dei controlli presso le sedi, le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell’autorizzazione generale, in caso di violazione degli obblighi, sono determinati con provvedimento dell’Agenzia (attualmente si prevede l’emanazione di un regolamento del Ministro delle comunicazioni);

d)    2)  il sopra indicato provvedimento dell’Agenzia dovrà prevedere anche, tra gli obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni, obblighi in materia di condizioni di lavoro, secondo quanto indicato nel successivo articolo 1, comma 14, del presente schema.

 

Il comma 7 modifica l’articolo 7 del d.lgs. n. 261, in materia di separazione contabile. Al comma 1, viene confermato l’obbligo per il fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile, distinguendo, fra singoli servizi, i prodotti che rientrano nel sevizio universale e quelli che ne sono esclusi. Il comma 2 viene riformulato al fine di adeguare la normativa alle prescrizioni  della direttiva, relativamente alla soppressione dell’area della riserva postale.

Al comma 3 viene inserita una disposizione con la quale si prevede che la conformità del sistema di separazione contabile viene verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del sevizio universale, che sia da questo incaricato di certificarne il bilancio.

Vengono inoltre inseriti quattro commi aggiuntivi, al fine di trasporre alcune disposizioni dettate dalla direttiva 2008/6/CE. Il comma 3-bis consente all’autorità di regolamentazione di adottare diversi sistemi di contabilità dei costi, informandone la Commissione prima della loro applicazione. Il comma 3-ter stabilisce che l’autorità stessa deve tenere a disposizione informazioni dettagliate su tali sistemi di contabilità, e fornirli alla commissione se questa li richiede. Il comma 3-quater prevede che, su richiesta dell’autorità e della commissione, i fornitori di servizi postali devono mettere a disposizione, in forma riservata, le informazioni risultanti dai sistemi di contabilità adottati. Il comma 5-quinquies dispone che i fornitori dei servizi che contribuiscono al fondo di compensazione (di cui all’art. 10 del d.lgs.)  assicurano la separazione della contabilità al fine di garantire il funzionamento del fondo.

 

Il comma 8 apporta modifiche all’articolo 10 del d.lgs. n. 261/1999, istitutivo del fondo di compensazione  per gli oneri del servizio universale, per coordinarlo con le disposizioni recate dalla direttiva. In particolare, vengono soppressi i riferimenti al settore postale riservato e vengono inseriti fra soggetti tenuti a contribuire al fondo, oltre che i titolari di licenza individuale, anche i titolari di autorizzazione generale.

 

Il comma 9 apporta modifiche formali all’art. 11 del d.lgs. n. 261, aggiornando le denominazioni delle amministrazioni competenti in materia di tutela della riservatezza e sicurezza della rete.

 

Il comma 10 introduce modifiche all’articolo 13 del d.lgs. n. 261, in tema di tariffe postali, in attuazione delle disposizioni recate dalla direttiva. In particolare, il nuovo comma 2 stabilisce che le tariffe sono determinate, nella misura massima, dall’autorità di regolamentazione, anche in coerenza con le linee guida approvate dal CIPE. Il nuovo comma 3-bis specifica le condizioni alle quali il fornitore di servizio universale può applicare prezzi speciali, precisando che devono applicarsi i principi di trasparenza e non discriminazione, che i prezzi devono essere applicati fra sia fra terzi sia fra terzi e fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Viene inoltre introdotto un comma aggiuntivo 3-ter, con il quale si fissano i principi che il fornitore di servizio universale deve rispettare in caso di accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria: tali spese devono essere determinate in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta in entrata; i livelli di remunerazione devono essere collegati alla qualità del servizio fornita; le spese terminali devono risultare trasparenti e non discriminatorie.

 

Il comma 11 sostituisce l’art. 14 del d.lgs. n. 261 in tema di reclami proposti dagli utenti. La principale modifica consiste nella estensione dell’applicazione della normativa sui reclami, attualmente prevista solo al fornitore di servizio universale, a tutti i fornitori di servizi postali.  Il nuovo comma 1 pone al fornitore del servizio postale l’obbligo di adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento, mancato rispetto dei criteri di qualità del servizio, e di fissare un termine per la trattazione dei reclami e la comunicazione dell’esito all’utente. Il comma 2 – che riproduce il vigente comma 3 - prevede che, nei casi in cui il fornitore è chiamato a rispondere dei disservizi, è previsto un sistema di rimborso. Il comma 3 prevede che l’utente, in caso di esito insoddisfacente, può rivolgersi, anche tramite le associazioni dei consumatori, all’autorità di regolamentazione. Il comma 4 fa salva la possibilità di  adire l’autorità giurisdizionale, ovvero di attivare i meccanismi extragiudiziali previsti dal d.lgs. n. 28/2010 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).  Il comma 5, infine, fa carico al fornitore del servizio universale e alle imprese che forniscono servizi postali di pubblicare annualmente informazioni relative al numero dei reclami e delle relative modalità di gestione, dandone comunicazione all’autorità di regolamentazione.

 

Il comma 12 inserisce un nuovo articolo 14-bis, che disciplina gli obblighi dei fornitori di servizi postali in tema di informazioni. Il comma 1, in particolare, dispone che i fornitori devono comunicare all’autorità di regolamentazione, anche riservatamente, tutte le informazioni, comprese quelle di natura finanziaria e attinenti al servizio universale, volte ad assicurare il rispetto delle norme contenute nel decreto n. 261, e quelle utili a perseguire finalità statistiche. Il comma 2 prevede che l’autorità di regolamentazione fornisca alla Commissione europea, su richiesta, le informazioni necessarie all’esecuzione delle sue funzioni. Il comma 3 prevede, con riferimento alle informazioni di cui al comma 1, che l’autorità, qualora le consideri riservate, ne debba garantire la riservatezza del trattamento, secondo le norme comunitarie e nazionali.

 

Il comma 13 inserisce un comma 2-bis all’articolo 15 del d.lgs. n. 261, in tema di contributi. Si prevede che il fornitore del servizio universale e i fornitori di servizi postali contribuiscono alle spese di funzionamento dell’autorità di regolamentazione, istituita dall’art. 2 del decreto, come modificato dall’art. 2, comma 2, dello schema in esame, mediante il contributo previsto dall’art. 2, comma 9, lettera b) dello stesso schema. Le modalità di versamento del contributo, che non dovrà essere superiore all’1 per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, verrà stabilito, ai sensi dell’art. 2, comma 10, con decreto ministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame.

 

Il comma 14 introduce nel d.lgs. n. 261 un articolo 18-bis, con il quale si prescrive ai soggetti esercenti i servizi postali il rispetto degli obblighi vigenti in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi.    

 

Il comma 15 sostituisce l’articolo 19 del d.lgs. n. 261, in tema di responsabilità. Il nuovo testo, che corrisponde sostanzialmente al vigente comma 2, dispone che a tutti gli operatori postali si applicano in materia di responsabilità le norme di diritto civile. Non viene invece riprodotto il vigente comma 1, che fa rinvio, per la disciplina della responsabilità per la fornitura del servizio universale, all’art. 6 del DPR n. 156/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), articolo abrogato dall’art. 218 del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

 

Il comma 16 apporta modifiche alla disciplina delle sanzioni, recata dall’art. 21 del d.lgs. n. 261. Oltre alla soppressione dei riferimenti al settore riservato, l’articolo prevede una rimodulazione dell’entità delle sanzioni. Il nuovo comma 2, trasferisce al Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell’autorità di regolamentazione, la competenza – che la norma vigente affida all’autorità - a disporre la revoca dell'affidamento del servizio in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale. Vengono inoltre introdotti quattro commi aggiuntivi, che recano nuove fattispecie sanzionatorie: il comma 7-bis dispone per gli operatori postali non provvedono nei termini prescritti alla comunicazione dei documenti e dei dati richiesti dall’autorità di regolamentazione, la sanzione pecuniaria amministrativa da mille a centocinquantamila euro. Il comma 7-ter reca la sanzione pecuniaria da euro diecimila a centocinquantamila per i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide impartiti dall’autorità di regolamentazione. Il comma 7-quater prevede che il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell’autorità di regolamentazione, può disporre la sospensione o la revoca dell’affidamento del servizio in caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti le licenze individuali e le autorizzazioni generali. Il comma 7-quinquies dispone che le somme derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate al bilancio dello Stato, con successiva rassegnazione al fondo di cui all’art. 2, comma 9, del decreto.

Viene infine trasferita la competenza ad irrogare le sanzioni, attualmente attribuita al Ministero dello sviluppo economico - all’autorità di regolamentazione, che può a tal fine avvalersi degli organi territoriali del Ministero stesso.  

 

Il comma 17 apporta modifiche all’art. 22 del d.lgs. n. 261, recante le norme finali. Al comma 2, si attribuisce all’autorità di regolamentazione la competenza, attualmente assegnata al Ministerodelle comunicazioni, ad approvare le condizioni generali di servizio. I nuovi commi 2-bis e 2-ter prevedono rispettivamente la delegificazione delle norme tecniche contenute nell’allegato al d.lgs. n. 261, e la prevalenza delle norme contenute nel d.lgs. n. 261 su quelle previste dal d.lgs. n. 59/2010 (Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi  nel mercato interno). Tale previsione consegue al considerando 58 della direttiva 2008/6, secondo il quale, in caso di conflitto tra una disposizione della direttiva ed una disposizione di un altro strumento comunitario, in particolare la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, le disposizioni della direttiva stessa prevarranno e si applicheranno pienamente al settore postale.   

 

Il comma 18 sostituisce l’articolo 23 del d.lgs. n. 261, recante le norme transitorie. Il comma 1 prevede che, fino alla piena operatività della autorità di regolamentazione istituita dal nuovo art. 2, e in ogni caso entro il limite temporale di tre mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 10 del medesimo articolo 10, le funzioni di regolamentazione del settore postale continuano ad essere esercitate dal Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 2 dispone che il servizio universale è affidato a Poste italiane S.p.A., per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, periodo rinnovabile per altri cinque anni e per non più di due volte. Il rinnovo è condizionato al miglioramento della efficienza del servizio da parte di Poste italiane, che dovrà essere verificato dal Ministero al termine di ciascun periodo di affidamento del servizio, in base ad indicatori di efficienza da individuare con apposito provvedimento.

Il commi 3, 4 e 5 dispongono che fino all’entrata in vigore dei provvedimenti attutivi previsti dal decreto in esame si applicherà la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto stesso. 


Articolo2
(Disposizioni di coordinamento)

 

L’articolo 2, comma 1, reca norme di coordinamento con disposizioni vigenti, contenute nel d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Il comma 2 apporta modifiche al d.lgs. n. 104/2010 (Riordino del processo amministrativo). In particolare, all’art. 119, che indica le controversie cui si applica il rito abbreviato comune, vengono inserite le controversie aventi ad oggetti i provvedimenti dell’autorità di regolamentazione del settore postale, ad eccezione di quelli inerenti i rapporti di impiego. All’art. 133 dello stesso d.lgs. n. 104/2010, che reca l’elenco delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, vengono inseriti le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dall’autorità, con esclusione, anche in questo caso, di quelli inerenti i rapporti di impiego.    

 


Articolo 3
(Disposizione finanziaria)

 

 

L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

 



[1]     Le funzioni e i compiti spettanti alla menzionata Direzione sono elencati nell’articolo 21 del D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197.

[2]     I regolamenti dovranno essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. I regolamenti dovranno essere emanati su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

[3]     Recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

[4]     Per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.