Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Schema di aggiornamento 2009 al contratto di programma 2007/2011, tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A.
Riferimenti:
SCH.DEC 284/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 254
Data: 09/11/2010
Descrittori:
CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA ( RFI )     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
Altri riferimenti:
L N. 238 DEL 14-LUG-93     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Schema di aggiornamento 2009 al contratto di programma 2007/2011, tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A.

 

Schema n. 284

(art. 1, L. 238/1993)

 

 

 

 

 

 

n. 254

 

 

 

9 novembre 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2861 / 066760-2614 – * st_trasporti@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: TR0237.doc


INDICE

Dati identificativi3

Contenuto  4

Relazioni e pareri allegati11

Presupposti legislativi12

Il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R. F. I. S.p.A.

§      1. Il contratto di programma quale strumento per lo sviluppo ed il potenziamento della rete ferroviaria  15

§      2. Contratto di programma 2007-2011  17

 


SIWEB

 

Dati identificativi

 

Numero dello schema di decreto

284

Titolo

Schema di aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011, tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.

Ministro competente

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Norma di riferimento

Art. 1, L. 14 luglio 1993, n. 238

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione

20 ottobre 2010

§       assegnazione

26 ottobre 2010

§       termine per l’espressione del parere

25 novembre 2010

 

 

Commissione competente

IX (Trasporti)

 


Contenuto

Lo schema di aggiornamentoin esame, costituito da 2 articoli e allegati, apporta modifiche ed integrazioni al Contratto di programma 2007-2011, parte investimenti, stipulato il 31 ottobre 2007 tra il Ministro delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.. Un primo aggiornamento di tale contratto, relativo all’anno 2008, è stato stipulato il 18 marzo 2008.

Lo schema in esame, relativo all’anno 2009, tiene conto delle modifiche delle risorse finanziarie, sia in aumento che in diminuzione, conseguenti a provvedimenti emanati successivamente alla stipula del citato aggiornamento relativo all’anno 2008. Le variazioni in diminuzione ammontano a 3.676 milioni di euro complessivi, mentre quelle in aumento si attestano a 3.778,6 milioni di euro. Le tabelle sottostanti evidenziano le fonti dalle quali conseguono le variazioni:

 

 

Variazioni in diminuzione

Fonti

Importi
(in milioni
di euro)

D.L. n. 112/2008[1]

3.561

DPCM 11/9/2008: rete convenzionale (cap. 7122) art. 1, co. 758, legge n. 296/2006 (finanziaria 2007)

32

DPCM 11/9/2008: rete AV/AC (cap. 7124) art. 1, co. 758, legge n. 296/2006 (finanziaria 2007)

8

D.L. n. 180/2008[2] (destinazione di risorse all’università statale)

25

Art. 1, co. 507, legge n. 296/2006 (accantonamento e indisponibilità di fondi)

50

TOTALE

3.676

 


 

Variazioni in aumento

Fonti

Importi
(in milioni
di euro)

Di cui importi vincolati
(in milioni
di euro)

Fondi TEN ciclo 2001-2006

91,2

68,2

Fondi TEN ciclo 2007-2013 e recovery plan

937,0

853,9

Ulteriori finanziamenti UE

0,3

0,3

Convenzioni con EE.LL.

297,7

269,2

Fondi PON-T/FESR ciclo 2000-2006

57,3

7,7

Fondi PON-T/FESR ciclo 2007-2013

20,0

20,0

Altro

28,0

18,0

Legge obiettivo (delibere CIPE 6/3/09 e 26/6/09)

1.317,0

 

Fondi FAS (delibere CIPE 6/3/09, 26/6/09 e 22/9/09)

570,0

 

Fondi FAS di cui all’art. 25, co. 1 D.L. n. 185/2008[3]

460,0

 

TOTALE

3.778,5

1.237,3

 

 

L’articolo 1 dello schema stabilisce che le tabelle e le tavole allegate al Contratto di programma 2007-2011 sono modificate, come risulta dagli allegati al presente schema.


La relazione informativa evidenzia le opere oggetto di definanziamento e di finanziamento, che sono state riportate nelle seguenti tabelle:

 

Opere definanziate

Importi
(in milioni
di euro)

Sistema AV/AC Torino – Milano – Napoli

8,0

Disponibilità residue per la copertura degli oneri finanziari AV/AC relativi al sistema di finanziamento ISPA[4]

346,0

Nuovo terminal intermodale di Sesto San Giovanni

10,2

Casalmaggiore: riallocazione scalo e polo logistico

11,3

Potenziamento collegamento tra porti e rete ferroviaria

133,0

Potenziamento Cagliari – Oristano

23,3

Raddoppio Giampilieri – Fiumefreddo (itinerario Messina – Siracusa)

1.711,8

Nodo di Novara: passante ferroviario merci

45,4

Nuova linea Ferrandina – Matera La Martella - Venusio

39,5

Completamento raddoppio Genova – Ventimiglia (tratto Andora – Finale)

576,7

Raddoppio Spoleto – Terni

511,4

Altri interventi minori

5,0

Programma lunghe gallerie

28,9

Raddoppio Milano – Mortara

175,7

Sviluppo flotta navale

50,5

TOTALE

3.676,7

Come indicato nella relazione informativa, nell’ambito dei sopra riportati definanziamenti 3.068 milioni di euro si riferiscono a investimenti delle Tabelle programmatiche (B-C-D) e 255 milioni di euro a progetti della Tabella A.

 


 

Principali opere finanziate

Importi
(in milioni
di euro)

Tratta Treviglio – Brescia della linea AV/AC Milano – Verona

565,0

Tunnel di base del Brennero

443,0

Terzo Valico dei Giovi sulla linea AV/AC Milano – Genova

500,0

Nuova linea Torino - Lione

470,7

Ammodernamento infrastrutturale

95,2

Adeguamento rete ferroviaria meridionale

391,0

Potenziamento Gallarate – Rho

292,5

Raddoppio Berceto – Chiesaccia e Parma – Fornovo

234,6

Adeguamento Siracusa – Ragusa - Gela

120,0

Partecipazione Ponte sullo Stretto di Messina

133,0

Itinerario Napoli – Bari

107,0

Nodo di Torino: tratta Susa – Stura

52,7

Nella tabella sono riportati esclusivamente gli importi più rilevanti.

Le prime 3 opere sono quelle contenute nella nuova Tabella A1 (si veda oltre).

La somma delle opere finanziate, pari a 3.778 milioni di euro, corrisponde alla somma delle variazioni in aumento delle risorse finanziarie.

 

Nella relazione informativa si dà conto anche della riallocazione di finanziamenti già contrattualizzati.

Un primo intervento di riallocazione riguarda 1.069 milioni di euro, destinati nel previgente contratto alla realizzazione di fasi di programmi (soppressione di passaggi a livello, barriere antirumore, ecc.) non attivabili nel breve periodo o rinviabili. Questo importo è stato trasferito nella parte programmatica del contratto e destinato alle seguenti esigenze prioritarie:

§         269 milioni di euro per il completamento della copertura del fabbisogno dell’anno 2009 dei programmi di manutenzione straordinaria;

§         391 milioni di euro ad integrazione delle risorse stanziate per le opere strategiche;

§         409 milioni di euro per altri investimenti urgenti. Nell’ambito di tale importo si segnala che 100 milioni di euro sono stati destinati, dall’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 39/2008, a interventi sulle reti ferroviarie, funzionali alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Il secondo intervento di riallocazione riguarda gli interventi finanziati dal PON – FESR 2007 – 2013 per un importo di 1.649 milioni di euro (ai quali vanno aggiunti gli ulteriori 20 milioni di euro sopra indicati tra le variazioni in aumento). Nella tabella 5 della relazione informativa sono riportate le variazioni, rispetto all’aggiornamento 2008, dei progetti finanziati. L’aggiornamento del paniere di progetti è stato effettuato includendo investimenti in avanzato stato di realizzazione e i progetti cosiddetti “a cavallo” della programmazione PON 2000 – 2006 e riducendo il contributo per gli interventi che presentano il rischio di non giungere a completamento entro i termini previsti per l’utilizzo dei contributi comunitari.

 

L’articolo 2 novella l’articolato del Contratto di programma 2007-2011.

 

Il primo comma modifica l’articolo 1 del contratto, specificando che con le espressioni Ministro e Ministero si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anziché delle infrastrutture.

 

Il secondo e terzo comma modificano l’articolo 2 del contratto, con riferimento all’elenco e al contenuto degli allegati.

In sostanza:

§      è confermata la Tabella A(opere in corso), che riguarda esclusivamente opere aventi i requisiti dell’integrale copertura finanziaria;

§      è introdotta la nuova Tabella A1 comprendente i progetti infrastrutturali, individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 232, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), aventi il requisito di complessità tecnica e di impegno finanziario rilevante.

Il citato comma 232 introduce la nozione di “lotto costruttivo” nella realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro. Detti progetti sono individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma 232.

Il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per i progetti di cui al comma 232, seguendo le fasi indicate nel cronoprogramma, fino al completamento delle opere stesse.

§      la nuova Tabella A1 ricomprende i seguenti tre progetti infrastrutturali, la cui progettazione e realizzazione è subordinata all’emanazione degli appositi D.P.C.M. di attuazione e delle delibere di autorizzazione del CIPE, e per i quali sono indicati in complessivi 8.446 milioni di euro gli impegni programmatici che lo Stato assume a garanzia della completa realizzazione delle opere:

-       AV/AC Treviglio – Brescia (919 milioni di euro),

-       Tunnel di base del Brennero (quota italiana) (2.847 milioni di euro),

-       Terzo valico dei Giovi[5](4.680 milioni di euro);

§      si precisa che RFI assumerà impegni contrattuali con terzi per la progettazione e la realizzazione dei progetti infrastrutturali di cui alla Tabella A1 in seguito al perfezionamento dei sopra indicati atti presupposti e nei limiti dei costi approvati dal CIPE e che tali impegni contrattuali risulteranno efficaci per le parti contraenti entro i soli limiti delle risorse finanziarie effettivamente rese disponibili dallo Stato;

§      è introdotta la nuova Tavola 2 recante “Prospetto di sintesi fonti – impieghi di cassa della Tabella A e A1”;

§      le Tabelle programmatiche B, C e D sono riunite in un unico documento denominato “Opere programmatiche per lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale”, che riporta gli investimenti di natura programmatica e la relativa pianificazione di massima dei fabbisogni finanziari. Tale documento ha il solo scopo di fornire elementi utili alla programmazione pluriennale degli investimenti ed alle iscrizioni delle relative coperture finanziarie.

 

I commi dal quarto al sesto modificano l’articolo 5 del contratto, che disciplina il riconoscimento degli interventi realizzati e i pagamenti.

Il rigo 19 della nuova Tavola 2 indica il totale dei pagamenti a carico dello Stato e costituisce la somma degli importi indicati ai righi 5 (risorse da Stato), 15 (contributo quindicennale da Stato per la rete convenzionale) e 16 (contributo quindicennale da Stato per la rete AV/AC). La norma in esame specifica che:  

§      le risorse dei cui ai righi 5.a, 15 e 16 sono immediatamente disponibili a legislazione vigente per l'assunzione di impegni da parte del Gestore;

§      le risorse di cui al rigo 5.b possono essere impegnate/erogate dal Gestore subordinatamente all'accertamento della loro effettiva disponibilità[6];

§      le risorse di cui al rigo 5.c sono relative a residui nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, subordinati alla reiscrizione sul capitolo del bilancio dello Stato di pertinenza, per gli effetti della perenzione.

 

Il settimo comma infine, novellando l’articolo 10 del contratto, stabilisce che le comunicazioni contrattuali rivolte al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere indirizzate, oltre che al Gabinetto del Ministero, anche alla Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l’interoperabilità ferroviaria.


Relazioni e pareri allegati

Lo schema di aggiornamento è corredato da numerosi allegati:

         una relazione informativa, che ne ricostruisce presupposti e contenuti;

         tavole di sintesi:

           Figura 1 (evoluzione del portafoglio del contratto di programma 2007 - 2011);

           Tavola 1 (articolazione del contratto per classi tipologiche di investimento);

           Tavola 2 (prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa della Tabella A e A1);

         le seguenti tabelle, corrispondenti a differenti classi di investimento:

         Tabella A (opere in corso);

         Tabella A1 (progetti infrastrutturali realizzati per lotti costruttivi non funzionali);

         Tabella E (investimenti ultimati)[7];

         Tabella F (crediti in conto investimenti al 31.12.2009).

 

Le tabelle e le tavole costituiscono parte integrante del Contratto.

 


Presupposti legislativi

Lo schema di aggiornamento al Contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è stato trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238.

L’articolo unico della legge in questione prevede che il Ministro dei trasporti (la competenza spetta ora al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) trasmetta al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia, prima della stipulazione, i contratti di programma e i relativi eventuali aggiornamenti.

Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere motivato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. In questo caso il termine scade il 25 novembre 2010.

Sullo schema di aggiornamento esprime parere anche il CIPE. Per l’aggiornamento in esame, in data 13 maggio 2010, il CIPE ha espresso parere favorevole, subordinatamente ad alcune prescrizioni.

 


Il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R. F. I. S.p.A.


1. Il contratto di programma quale strumento per lo sviluppo ed il potenziamento della rete ferroviaria

Gli strumenti che regolano i rapporti tra Ferrovie dello Stato S.p.A. e lo Stato sono:

         il contratto di servizio che individua gli obblighi di servizio pubblico posti a carico della società (art. 4, comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 538[8]);

         il contratto di programma che individua gli investimenti necessari allo sviluppo ed al mantenimento in efficienza dell’infrastruttura ferroviaria e gli oneri di gestione della medesima posti a carico dello Stato. Esso definisce in particolare:

         gli interventi e le opere da realizzare;

         il loro ordine di priorità;

         il costo degli interventi e delle opere e le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato.

Ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238, il contratto di programma ed i suoi aggiornamenti devono essere trasmessi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Parlamento per l’espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, corredati dal parere, ove previsto, del CIPE. Le commissioni parlamentari competenti esprimono parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

 

Anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 9, comma 2-ter, del D.L. n. 159/2007, anche per il contratto di servizio era richiesta l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

La società che gestisce l’infrastruttura ferroviaria è RFI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), destinataria esclusiva dell’atto di concessione[9](art. 1, comma 3, D.M. 31 ottobre 2000, n. 138-T) e destinataria finale del contratto di programma.

La società, controllata al 100% dal Gruppo Ferrovie dello Stato, è stata costituita il 1° luglio 2001, in adempimento delle direttive comunitarie che hanno decretato la separazione fra il gestore della rete e il fornitore dei servizi di trasporto. A decorrere da questa data RFI ha acquisito gli effetti della concessione rilasciata con decreto ministeriale n. 138/T del 31 ottobre 2000 a F.S. Spa per la gestione dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale.

 

Il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188[10], ha confermato al gestore dell’infrastruttura la sua missione, delineandone le diverse aree di responsabilità:

§       garantire il coordinamento e la sicurezza della circolazione ferroviaria sull'intera rete;

§       sviluppare la tecnologia dei sistemi e dei materiali;

§       assicurare la piena fruibilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e delle infrastrutture ferroviarie;

§       destinare gli investimenti al potenziamento, all'ammodernamento tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari;

§       presidiare il comparto navigazione;

§       provvedere alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti, degli ambienti di lavoro, dei servizi offerti e dei luoghi aperti alla clientela;

§       coordinare le attività di ricerca dell'Istituto sperimentale sui materiali, sui prodotti e sull'ambiente;

§       promuovere l'integrazione dell'infrastruttura italiana nella Rete Ferroviaria Europea, coordinandosi con i Paesi dell'UE in merito agli standard di qualità, alle azioni e alle strategie di commercializzazione dei servizi.

 

L’articolo 5 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277[11], dispone che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma. Quest’ultimo è stipulato per un periodo minimo di tre anni nel rispetto dei princìpi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile, di economicità in relazione alla qualità del servizio prestato, di programmazione delle attività, degli investimenti e dei finanziamenti. Il contratto di programma mira alla realizzazione dell'equilibrio finanziario e alla realizzazione degli obiettivi tecnici e commerciali ed indica i mezzi per farvi fronte. Il contratto di programma disciplina, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti. Il contratto di programma può prevedere la concessione di un indennizzo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria per le perdite conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria per la prestazione dei servizi nell'interesse della collettività definiti dal regolamento CEE n. 1370/2007[12] ovvero conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria specificamente finalizzata a favorire lo sviluppo dei trasporti ferroviari delle merci.

L’articolo 4 del D.M. 138/T del 31 ottobre 2000, prevede che il contratto di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni, sia aggiornabile e rinnovabile anche annualmente e che individui gli obiettivi e le modalità di finanziamento da parte dello Stato relativi:

          alla manutenzione ordinaria, straordinaria e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari;

          ai contributi per eventuali maggiori costi relativi alla circolazione ed alla condotta dei treni;

          ad eventuali indennizzi per le perdite finanziarie derivanti da assegnazione di capacità per la prestazione di servizi nell’interesse della collettività.

2. Contratto di programma 2007-2011

Il contratto di programma 2007-2011[13] contempla investimenti per 189 miliardi di euro, riguardanti quattro categorie di interventi:

§         investimenti per opere in corso: 71 miliardi di euro, di cui 32 miliardi destinati alla tratta ad alta velocità Torino-Milano-Napoli  e 7 miliardi destinati alla rete ad alta capacità (tabella A);

§         investimenti di natura programmatica, distinti in:

o        opere prioritarie da avviare: 34 miliardi di euro, di cui 9 miliardi destinati alla rete convenzionale e 25 miliardi alla rete ad alta capacità (tabella B);

o        altre opere da realizzare, per 38 miliardi di euro, di cui 12 miliardi destinati alla rete convenzionale e 26 miliardi destinati alla rete ad alta capacità (tabella C);

o        opere previste a completamento del piano: 46 miliardi di euro (tabella D).

Per ciascuna di queste categorie è indicato un piano programmatico, con il dettaglio delle risorse da reperire e degli impegni che presumibilmente potranno essere assunti nel periodo 2007-2011.

Il valore degli investimenti ultimati al 31 dicembre 2006 (Tabella E), ammonta a 10,6 miliardi di euro.

 

Nello specifico, il contenuto del contratto può essere sintetizzato come segue.

L’articolo 1 reca le definizioni.

L’articolo 2 definisce l’oggetto del contratto ossia i rapporti tra lo Stato e RFI in relazione:

          alla realizzazione di investimenti per la manutenzione straordinaria, il rinnovo e lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria;

          all’adozione di tutte le misure necessarie al miglioramento dei servizi ed al rispetto dei livelli di sicurezza;

          alle modalità di finanziamento delle attività.

L’articolo 3 dispone che il contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2011. Eventuali modifichea tabelle e tavole possono essere definite dalle parti contrattuali per tener conto di ulteriori risorse stanziate dalla legge finanziaria, annualmente, entro il mese di gennaio, a decorrere dal 2008, ovvero in conseguenza di sopravvenute variazioni delle risorse disponibili o di sopravvenuti obblighi di legge, su istanza di ciascuna parte. Le modificazioni di tabelle e tavole sono sottoposte, previo concerto con il Ministero dei trasporti, al parere del CIPE e delle commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato, come previsto dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238.

L’articolo 4 individua analiticamente gli obblighi gravanti sul Gestore, imponendogli inoltre di predisporre e inviare annualmente a decorrere dal 2008, i seguenti documenti:

          al Ministero delle infrastrutture una relazione – da inviarsi entro il 31 maggio - contenente ogni elemento e informazione utile alla formulazione delle sue valutazioni nonché alla proposta di investimenti ferroviari e alla previsione di copertura nel documento di programmazione economico-finanziaria e nella proposta di legge finanziaria.

          al Ministero delle infrastrutture, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dei trasporti e al CIPE, una relazione – da inviarsi entro il 30 giugno - sullo stato di attuazione dei programmi di investimento oggetto del contratto di programma.

L’articolo 5 è relativo alla definizione degli interventi già realizzati o in corso di realizzazione e dei relativi pagamenti che il Ministero dell’economia deve effettuare verso il gestore. Qualora l'ammontare complessivo dei pagamenti ricevuti dallo Stato risulti, per ragioni oggettivamente non occasionali e previamente valutate dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture, superiore al valore delle contabilizzazioni corrispondenti allo stato di avanzamento progressivo dei lavori più eventuali anticipi corrisposti, il Ministero dell’economia e delle finanze, ferma la possibilità di irrogare sanzioni, rimodula i pagamenti al Gestore, tenuto conto dei minori lavori realizzati e aggiorna il profilo di erogazione

L’articolo 6 riconosce al Gestore la facoltà di realizzare tutte le modificazioni del proprio assetto organizzativo interno e di stipulare accordi aggiuntivi al contratto con regioni e/o con enti territoriali, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture, rilasciata ai soli fini della verifica dell'assenza di effetti negativi sul contratto.

L’articolo 7 disciplina i poteri del concedente, sancendo che il Ministero esercita tutte le attività di controllo e di vigilanza necessarie a verificare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti al Gestore dalla concessione e dal contratto di programma. A tal fine il Gestore presta al Ministero la massima collaborazione rendendogli, in particolare, disponibili, tutte le informazioni necessarie.

L’articolo 8 dispone in merito alla procedura di accertamento degli inadempimenti e di irrogazione delle sanzioni,prevedendo che il Ministero possa procedere periodicamente alla verifica degli obblighi del gestore. In caso di inadempimento il Ministero deve inviare, entro quindici giorni dalla constatazione, un’osservazione scritta al Gestore, che può replicare per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della stessa. L’adempimento è riscontrato qualora si verifichino scostamenti dei tempi di ultimazione delle opere, del valore della produzione annua e del numero di opere la cui messa in esercizio è prevista nell'anno, annualmente rilevati, superiori ad un margine di accuratezza pari al quindici per cento dei costi a vita intera dell’opera.

A norma dell’articolo 9, constatate le fattispecie di inadempimento, il Ministero delle infrastrutture, con provvedimento, irroga la sanzione pecuniaria nei riguardi del Gestore - pari ad una percentuale variabile dall’1% al 5% del valore annuo della produzione - dandone contestuale comunicazione al Ministero dell'economia perché provveda alla riscossione, con modalità definite da decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture.

L’articolo 10 riconosce validità ed efficacia alle sole comunicazioni tra le parti fatte per iscritto ovvero in forma giuridicamente equivalente.

L’articolo 11 dispone la cessata efficacia di ogni disposizione riguardante la gestione degli investimenti contenuta nei precedenti contratti di programma e nei loro addenda, in vigore fra le parti anteriormente alla data di sottoscrizione del contratto in oggetto, fatte salve, in ogni caso, le autorizzazioni di spesa e i residui passivi del Gestore.

Ai sensi dell’articolo 12 il foro di Roma è competente per le controversie insorte tra RFI e il Ministero delle infrastrutture, aventi ad oggetto la validità, l’efficacia, l’interpretazione, l’applicazione del contratto di programma.

 



[1]     Recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[2]     Recante Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

[3]     L’art. 25, co. 1, del D.L. n. 185/2008, ha istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Il successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2009 ha ripartito il fondo attribuendo 460 milioni di euro a favore di R.F.I. S.p.A. per il finanziamento degli investimenti dell’infrastruttura ferroviaria, da finalizzare nell’ambito dell’aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011.

[4]     Si ricorda che l’art. 1, co. 79-84, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha disposto la fusione per incorporazione della società Infrastrutture S.p.A. (ISPA) nella Cassa depositi e prestiti S.p.A., con conseguente passaggio a quest’ultima di tutti i diritti e i rapporti giuridici in essere.

[5]     Per quest’ultima opera, coperta finanziariamente in misura superiore al 10%, ma inferiore al 20% del costo complessivo, è richiesta anche l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come richiesto dalla lettera a) del citato art. 2, comma 232.

[6]     L’accertamento della effettiva disponibilità va effettuato ai sensi dell’articolo 1, commi 758 e 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che prevede che le risorse del “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto” (istituito dal comma 755 del medesimo articolo), al netto delle prestazioni erogate e di determinati oneri, sono destinate al finanziamento degli specifici interventi, indicati nell’elenco 1 allegato alla stesa legge n. 296 del 2006. Tale destinazione è subordinata all’accertamento trimestrale delle risorse disponibili sul Fondo.

[7]     Si segnala che gli investimenti ultimati sono passati da 10.632 milioni di euro al 31 dicembre 2006 a 10.955 milioni di euro al 31 dicembre 2008.

[8]     Legge finanziaria 1994.

[9]     D.M 138/T del 31 ottobre 2000.

[10]    D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

[11]    D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

[12]    A norma del regolamento citato, al fine di garantire servizi di trasporto sufficienti tenendo conto dei fattori sociali, ambientali o di assetto del territorio, o per offrire particolari condizioni tariffarie in favore di determinate categorie, le autorità competenti degli Stati membri possono concludere contratti di servizio con imprese di trasporto ovvero mantenere o imporre a carico di imprese di trasporto “obblighi di servizio pubblico”, definiti quali obblighi che l’impresa ove considerasse il proprio interesse commerciale non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni. Il regolamento prevede in tal caso un meccanismo di compensazioni in favore delle imprese.

[13]    Il contratto, sottoscritto il 31 ottobre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 28 dicembre 2007, non è stato ancora pubblicato. Esso ha sostituito il precedente contratto di programma 2001-2005, stipulato il 2 maggio 2001.