Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Schema di DPR n. 31 (DL n. 85/2008, art. 1) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 31/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 107
Data: 06/10/2008
Descrittori:
MINISTERI   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO   UFFICI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 85 DEL 16-MAG-08     

Casella di testo: Atti del Governo6 ottobre 2008                                                                                                                                    n. 107/0

Uffici di diretta collaborazione
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Schema di DPR n. 31 (DL n. 85/2008, art. 1)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di regolamento

n. 31

Titolo

Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

Presupposti normativi

D.L. 16 maggio 2008, n.85 (articolo 1)

Settore di intervento

Ministeri

Numero di articoli:

10

Date:

 

trasmissione alla Camera

23 settembre 2008

assegnazione

23 settembre 2008

termine per l’espressione del parere

23 ottobre 2008

Commissione competente

I Affari costituzionali

Rilievi di altre Commissioni

V Bilancio (per le conseguenze di carattere finanziario, da formulare entro l’8 ottobre 2008)

 


Contenuto

 

Lo schema di regolamento in esame provvede a definire l’assetto degli uffici di diretta collaborazione  del nuovo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale l’articolo 1, commi 3 e 10, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, ha trasferito le funzioni già attribuite al Ministero dei Trasporti(nonché le relative risorse finanziarie, strumentali e di personale).

L’aggregazione dei preesistenti uffici di diretta collaborazione comporta, secondo la relazione tecnico-finanziaria ad esso allegata, un taglio di spesa con un risparmio del 20%.

Il provvedimento si compone di 10 articoli.

 

L’articolo 1 reca le definizioni.

L’articolo 2 indica il Ministro quale organo di direzione politica e individua gli uffici di diretta collaborazione (di seguito: uffici) di cui si avvale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo ad esso attribuite ai sensi degli artt. 4 e 14, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Gli Uffici esercitano competenze di supporto al Ministro e di raccordo con l’amministrazione. Inoltre, prestano la loro collaborazione nella definizione degli obiettivi e nella elaborazione delle politiche pubbliche, nonché nella relativa valutazione e nelle connesse attività di comunicazione, con riferimento, in particolare, all’analisi dell’impatto normativo, dei costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.

Gli uffici di diretta collaborazione sono i seguenti:

-          l’ufficio di Gabinetto;

-          la segreteria del Ministro;

-          l’ufficio legislativo;

-          la segreteria tecnica del Ministro;

-          l’ufficio stampa;

-          il servizio di controllo interno;

-          le segreterie dei vice Ministri, ove nominati;

-          le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

L’articolo 3 definisce le funzioni di tutti gli uffici, delineandone le competenze, ad esclusione del Servizio del controllo interno (cui è dedicato l’art. 4). L’ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per l’esercizio delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro; coordina i rapporti con gli altri organi costituzionali, comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato, cura inoltre l'esame degli atti per l'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, nell’ambito del Gabinetto, il Consigliere diplomatico assiste il Ministro nelle attività in campo internazionale e predispone tutti gli adempimenti funzionali alla partecipazione di questo presso organismi internazionali e comunitari fornendo il necessario supporto informativo. Spetta al Capo di Gabinetto definire l’organizzazione di tutti gli uffici di diretta collaborazione d’intesa con i rispettivi responsabili; il Ministro ha, infine, la facoltà di nominare un numero massimo di due Vice Capi di Gabinetto (co. 1). La segreteria del Ministro, di cui fa parte il Segretario particolare, coordina gli impegni del Ministro, provvedendo alla elaborazione dei suoi interventi in raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione, curandone l'agenda, la corrispondenza privata e i rapporti personali con gli altri soggetti pubblici e privati. é diretta e coordinata dal Segretario particolare e dal Capo della Segreteria, che coadiuvano ed assistono il Ministro negli organismi a cui partecipa, adempiendo, su suo mandato, a compiti specifici (co. 2). L’ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari dell'Amministrazione, garantendo la valutazione dei costi, la qualità del linguaggio normativo, l’applicabilità delle norme e l’analisi dell’impatto e della fattibilità della regolazione, lo snellimento e la semplificazione della normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e di iniziativa parlamentare, cura le risposte agli atti di sindacato ispettivo nonché il raccordo con l’attività normativa del Parlamento, e i rapporti con gli altri soggetti istituzionali, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio e le altre amministrazioni interessate, anche per l’attuazione di norme UE, i rapporti con le autorità indipendenti, Conferenza stato-regioni e la legislazione regionale d’interesse del dicastero. Sovrintende, al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale (co. 3). La segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico per elaborazione e monitoraggio delle politiche relative alle infrastrutture ed i trasporti e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzo delle relative risorse finanziarie, nonché per la predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, in raccordo con i Dipartimenti e le Direzioni generali competenti. Promuove iniziative ed elabora  documenti, indagini e rapporti e cura l’organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e approfondimento scientifico (convegni, conferenze e tavole rotonde) (co. 4). L’Ufficio stampa cura i rapporti con gli organi di informazione monitorando l’informazione nazionale ed estera; cura la rassegna stampa con riferimento alle competenze del Ministero e promuove iniziative editoriali (co. 5). Il raccordo tra gli uffici del Ministero e quelli di diretta collaborazione è assicurato dalle segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari (co. 6).

L’articolo 4 disciplina il Servizio di controllo interno che svolge le attività di valutazione e controllo di gestione di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 286/1999.

In base ad un decreto del Ministro, le suddette attività vengono svolte o da un organo monocratico ovvero composto da tre componenti scelti tra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo; uno dei componenti è individuato tra i dirigenti di prima fascia della dotazione organica del Ministero rideterminata in virtù della riduzione degli assetti organizzativi di cui all’articolo 74 del D.L. n. 112/2008. Al Servizio è assegnato un contingente massimo di 12 unità nel rispetto di quanto prescritto dallo stesso art. 74. Tale comma ha stabilito, in particolare: la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, con una riduzione in misura non inferiore rispettivamente al 10 e al 5 per cento; la riduzione del personale adibito allo svolgimento di compiti logistico strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento; la riduzione del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva.

   Il Servizio redige, infine, una relazione semestrale in ordine ai risultati delle valutazioni effettuate suggerendo i miglioramenti di funzionalità necessari potendo, a tale scopo, accedere agli atti e ai documenti nelle disponibilità dell’amministrazione.

L’articolo 5 stabilisce la complessiva dotazione di personale degli uffici in 148unità (ad esclusione di quello del servizio controllo interno, delle segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato), le modalità di assegnazione del personale, l'attribuzione di incarichi ad esterni (esperti e consulenti) e le assunzioni a tempo determinato (collaboratori) entro limiti percentuali predefiniti.Il personale degli uffici può essere costituito da dipendenti del Ministero, da altri pubblici dipendenti, o – entro il limite del 5% del suddetto contingente - da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato da esperti e consulenti anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell’invarianza della spesa. Inoltre, nell'ambito del contingente complessivo, continua ad essere prevista la possibilità di individuare fino a 7 posizioni di funzioni dirigenziali di seconda fascia, per lo svolgimento di incarichi attinenti ai compiti di diretta collaborazione. Gli incarico di livello dirigenziale di cui all’art. 3 ed altri eventuali incarichi dirigenziali generali si intendono aggiuntivi rispetto al contingente sopra individuato. L'art. 5 prevede, infine, che per il personale in posizione di aspettativa, fuori ruolo o di comando le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il relativo provvedimento entro quindici giorni dalla richiesta (art. 17, co. 14, della L. n. 127/1997).

L’articolo 6 fissa i requisiti, i criteri di individuazione e la durata in caricadei responsabili degli uffici:

-          il Capo di Gabinetto é nominato fra magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o persone, anche estranee alla PA, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

-          il Capo dell'ufficio legislativo é nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa;

-          il Capo dell'Ufficio stampa é nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, con specifica capacità ed esperienza nel campo della comunicazione, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

-          il Capo della segreteria, il responsabile della segreteria tecnica, il segretario particolare del Ministro nonché i capi-segreterie di Vice Ministri e Sottosegretari, sono nominati fra persone anche estranee alla PA, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro e gli altri organi politici di vertice. Il responsabile della segreteria tecnica viene, ad ogni modo, scelto fra persone esperte nel campo economico-finanziario tenuto conto delle esperienze professionali maturate;

-          alla direzione dell’Ufficio di consigliere diplomatico è chiamato un consigliere diplomatico, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, in possesso di comprovata esperienza nell’ambito delle relazioni internazionali;

I “capi” degli uffici sono nominati dal Ministro per un periodo massimo pari alla durata effettiva del mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata in caso di cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina è allegato un curriculum attestante titoli ed esperienze professionali dei soggetti scelti. I suddetti incarichi di responsabilità sono incompatibili con qualunque altra attività professionale.

L’articolo 7 definisce il trattamento economico dei responsabili degli uffici rinviando, per la relativa determinazione, alle modalità stabilite dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e prevedendo la corresponsione di un trattamento onnicomprensivo articolato in una voce retributiva fondamentale e in un emolumento accessorio, variamente rapportati – in relazione ai diversi incarichi - ai corrispondenti trattamenti dei dirigenti del Ministero. Al capo dell’ufficio stampa spetta un trattamento conforme a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale dei giornalisti per la qualifica di redattore capo.

L’articolo 8 concerne la dotazione delle segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, a ciascuna delle quali, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate - al di fuori del contingente complessivo di cui all'art. 5, co. 1 - fino ad un massimo di otto unità, scelte tra i dipendenti del Ministero o di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni. I capi delle segreterie possono essere scelti anche fra estranei alla PA.

L’articolo 9 individua le modalità di gestione degli stanziamenti di bilancio (trattamenti economici individuali e indennità per il personale degli uffici; spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, vice Ministri e Sottosegretari di Stato; acquisto di beni e servizi per ogni altra spesa occorrente per le esigenze degli uffici), nonché delle risorse umane e strumentali di cui è responsabile il Capo di Gabinetto. Disciplina, inoltre, l'assegnazione agli Uffici di unità aggiuntive di personale (aree A e B) del Ministero per i servizi di supporto, la cui percentuale rispetto al contingente complessivo degli Uffici non può superare il 30%.

L’articolo 10 abroga le norme regolamentari relative agli uffici di diretta collaborazione dei due Ministeri accorpati (DPR 243/01; DPR 225/01 e DPR 320/01). Infine introduce la clausola dell’invarianza della spesa.

 

Relazioni allegate

 

Oltre alla relazione illustrativa, allo schema in esame sono allegate: la relazione tecnico-finanziaria; il parere reso dal Consiglio di Stato in data 28 agosto 2008 (recante le segnalazioni di carattere formale e di contenuto sostanziale sull’articolato dello schema); i pareri delle organizzazioni sindacali; il DPCM 8 agosto 2008 (concernente la ricognizione delle strutture trasferite).

 

Presupposti normativi

 

Il provvedimento è volto ad adeguare la nuova struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle modifiche legislative introdotte dall’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, che ha modificato l’organizzazione del Governo e dei Ministeri (in applicazione della legge 244/07 – legge finanziaria 2008 - art. 1 co. 376 e 377). Per quanto concerne, in particolare, gli uffici di diretta collaborazione, il comma 17 prevede una riduzione degli oneri per i contingenti di personale assegnati agli uffici presenti nelle strutture modificate per effetto del suddetto decreto non inferiore al 20% rispetto al limite di spesa complessivo riferito all’assetto precedente.

Il DL n.85/2008 ha previsto, inoltre:

-        l’adozione di tre DPCM riguardanti: a)la ricognizione delle strutture trasferite (co. 8), cui si è provveduto con il decreto 8 agosto 2008; b) i criteri e le modalità di individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (co. 18); c) la definizione provvisoria degli uffici (co. 20). Come evidenziato nella relazione illustrativa, l’amministrazione non ha ritenuto di adottare il provvedimento sub b) in considerazione del fatto che la sua vigenza sarebbe stata assai ridotta (sei mesi al massimo), preferendo quindi promuovere immediatamente l’adozione del regolamento definitivo;

-        il rinvio a regolamenti di organizzazione delegificanti, per la ridefinizione degli assetti organizzativi e del numero massimo delle strutture di primo livellodelle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento delle funzioni, con il vincolo della riduzione pari almeno del 20% delle spese strumentali e di funzionamento previste per i Ministeri di origine e di destinazione (co. 16). I suddetti regolamenti devono essereadottati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 300/99, il quale prevede che la costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, l'assegnazione di personale e relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, siano regolati dall'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 29/93, le cui disposizioni sono ora contenute nell'art. 14 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il comma 2 dell’art. 14 demanda l’istituzione e la disciplina dei suddetti uffici a regolamenti di delegificazione da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal D.Lgs. 29/93, nonché nel rispetto di ulteriori criteri. Gli schemi di regolamento devono essere previamente trasmessi per l’espressione del parere di competenza al Consiglio di Stato e alle competenti commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine il Governo adotta comunque i regolamenti. Nella misura in cui dette disposizioni regolamentari presentino riflessi sull’organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, devono essere sentite anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).

-        una norma di invarianza finanziaria la quale stabilisce che il riassetto non determina variazioni del trattamento economico complessivo dei dipendenti trasferiti e di quelli dell’amministrazione di destinazione che si riflettano in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La potestà regolamentare dello Stato è costituzionalmente fondata sulla riconducibilità della materia alla competenza esclusiva statale “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.

 

Formulazione del testo

Si evidenzia che il testo è stato oggetto di taluni rilievi di natura formale e sostanziale da parte del Consiglio di Stato (parere 28 agosto 2008).

Sotto il profilo formale la sezione consultiva sottolinea che, per esigenze di correttezza nei confronti della norma primaria, l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto adottare il decreto prescritto dall’art. 1, comma 18 del D.L. n. 85 ricordando, tra l’altro, che gli adempimenti richiesti in tal senso sono tre DPCM e non due come assunto nella relazione illustrativa in esame. Ad ogni buon conto, la partecipazione sostanziale delle organizzazioni sindacali e delle altre amministrazioni coinvolte, consente di superare tale irregolarità procedurale.

Sul piano sostanziale il Consiglio di Stato ha mosso alcuni rilievi nei confronti degli articoli  1, 3, 5 comma 2 e 10, comma 2.

Si segnala, in particolare, quanto all’articolo 3, che, per esigenze di sistematicità delle norme, gli ultimi due periodi del comma 1, concernenti, rispettivamente, una funzione del Capo di Gabinetto e l’eventuale nomina dei vice capi di Gabinetto, dovrebbero essere inseriti nel comma 3 dell’articolo 2, che elenca le funzioni del Capo di Gabinetto.