Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C.2350 (Nuovo testo) - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Approvato dal Senato
Riferimenti:
AC N. 2350/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 136
Data: 22/09/2010
Descrittori:
FARMACOLOGIA E TERAPIA   INFORMAZIONE
TUTELA DELLA SALUTE     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2350

 

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica,

di consenso informato e di dichiarazioni

anticipate di trattamento

 

(Approvato dal Senato – A.S. 10 ed abb.)

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 136 – 22 settembre  2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2350

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Di Virgilio

Gruppo:

 

 

                                            

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, commi 2 e 3. 3

Disposizioni in materia di tutela della vita e della salute. 3

ARTICOLO 5. 4

Assistenza ai soggetti in stato vegetativo.. 4

ARTICOLO 7, comma 3. 4

Disposizioni in materia di collegio di medici4

ARTICOLO 9. 5

Istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento.. 5



PREMESSA

 

La proposta di legge in esame, già approvata dal Senato[1], reca disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell’esame presso il Senato il Governo ha depositato due note tecniche, di cui si dà conto nella presente scheda.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1, commi 2 e 3

Disposizioni in materia di tutela della vita e della salute

Le norme, tra l’altro, prevedono:

a)      la garanzia di politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia (comma 2);

b)     il diritto dei pazienti terminali ad essere assistiti attraverso un’adeguata terapia contro il dolore, secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia (comma 3).

 

Al riguardo appare necessario acquisire l’avviso del Governo sull’eventualità che l’attuazione delle disposizioni in esame comporti effetti finanziari a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò in considerazione, tra l’altro:

·         del carattere obbligatorio che il comma 2 sembra attribuire – stando alla formulazione del testo – alle politiche sociali ed economiche in esso indicate;

·         della configurazione come diritto delle prestazioni di cui al comma 3.  

In proposito, si segnala che la Ragioneria Generale dello Stato (RGS)[2] ha espresso, sul comma 2, parere contrario in mancanza di una relazione tecnica, redatta dal Ministero competente, che chiarisca l’impatto finanziario della disposizione.

 

ARTICOLO 5

Assistenza ai soggetti in stato vegetativo

La norma, introdotta dalla XII Commissione della Camera, dispone che l’assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza, secondo le modalità previste dal DPCM 29 novembre 2001. Essa è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal medesimo DPCM. L’assistenza domiciliare, di norma, è garantita dalla ASL competente per territorio (comma 1).

La norma prevede, inoltre, l’adozione da parte del Ministero della salute, di linee guida cui le regioni si conformano nell’assicurare l’assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo (comma 2).

 

Al riguardo, con riferimento al comma 1, andrebbe chiarito se e in quale misura la classificazione dell’assistenza ai pazienti in stato vegetativo tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) sia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del SSN.

Si segnala a tale proposito che su una disposizione di analogo tenore la Commissione Bilancio del Senato, anche sulla base di una nota della Ragioneria Generale dello Stato[3], aveva espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione[4].

In particolare, la RGS ha osservato che la disposizione determina maggiori oneri a carico del SSN, con particolare riferimento alla garanzia dell’assistenza domiciliare, senza prevedere alcuna misura di compensazione, quale ad esempio, con riferimento alla ospedalizzazione, una riduzione per via legislativa del numero di posti letto e del tasso standard di ospedalizzazione.

Con riferimento, infine, al comma 2, si segnala che il Governo ha affermato la neutralità finanziaria della disposizione che prevede l’obbligo per le regioni di conformarsi alle linee guida adottate dal Ministero della salute, in quanto tali linee guida sono adottate tenendo conto delle risorse disponibili[5].

 

ARTICOLO 7, comma 3

Disposizioni in materia di collegio di medici

La norma dispone che, in caso di controversia tra il medico curante e il fiduciario del paziente circa l’attuazione della dichiarazione anticipata di trattamento, la questione sia valutata da un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell’azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità del paziente e da un anestesista-rianimatore.

 

Al riguardo si segnala che su una disposizione di contenuto analogo a quella in esame il Governo, nel corso del dibattito al Senato, ha evidenziato l’assenza di effetti finanziari dal momento che i componenti del collegio sono medici già operanti presso la struttura di ricovero[6]. In proposito, appare opportuna una conferma.

 

ARTICOLO 9

Istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento

La norma dispone l’istituzione, presso il Ministero della salute, del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento, nell’ambito di un archivio unico nazionale (comma 1), e rinvia ad un successivo DM la definizione dei termini e delle forme per la formulazione di tali dichiarazioni presso il medico di medicina generale, la loro registrazione in uffici dedicati presso le ASL, le modalità di conservazione e di trasmissione telematica al Registro (comma 2). Tali dichiarazioni non sono soggette all’obbligo di registrazione e sono esenti dall’imposta di bollo e da qualunque altro tributo (comma 3).

La norma, infine, dispone che dalle disposizioni dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alla loro attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente (comma 3).

 

Al riguardo appare necessario acquisire dal Governo chiarimenti in merito alle modalità che si dovranno adottare per consentire l’attuazione delle disposizioni in esame nell’ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali, previste dalla legislazione vigente. Ciò con particolare riferimento alla formulazione delle dichiarazioni presso il medico di medicina generale, alla loro registrazione in uffici dedicati presso le ASL e alla loro trasmissione telematica al Registro a cura delle ASL medesime (comma 2). Tali informazioni appaiono rilevanti al fine di suffragare l’ipotesi di neutralità finanziaria della norma, anche alla luce di quanto disposto dall’articolo 17, comma 7, della legge 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica[7].

Sulla disposizione di cui al comma 2, la RGS[8] ha sottolineato la necessità che il competente Ministero fornisca idonee garanzie in ordine alla sostenibilità amministrativa e finanziaria, in coerenza con le risorse previste a legislazione vigente, per le aziende sanitarie dei nuovi procedimenti previsti a loro carico, ivi compresa la compilazione presso i medici di medicina generale delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT).

Con riferimento, infine, all’istituzione del Registro (comma 1), si segnala che una nota del Ministero del lavoro precisa - come confermato anche dalla RGS[9] - che, per fare fronte agli oneri – definiti di modesto ammontare - derivanti dall’attuazione della disposizione, il Ministero potrà avvalersi, nell’ambito dei normali scambi istituzionali, del sistema operativo dell’Istituto superiore di sanità, presso il quale sono già stati istituiti registri analoghi nell’ambito del sistema informativo sanitario nazionale. Tali sistemi operativi, pertanto, possono essere resi adattabili, sia in termini da hardware che di software, anche per il Registro in esame.

Alla luce di tali elementi, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla predetta istituzione.

 



[1] A.S. 10 e abbinati.

[2] V. la nota depositata presso la Commissione bilancio del Senato il 18 marzo 2009.

[3] Depositata il 18.3.2009.

[4] Seduta dell’Assemblea del Senato del 25.3.2009.

[5] Cfr. la seduta della Commissione bilancio del Senato del 24.3.2009.

[6] Cfr. la seduta della Commissione Bilancio del Senato dell’11.3.2009.

[7] In base all’articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica deve riportare - per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria - i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

[8] Nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato il 18 marzo 2009.

[9] Nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato il 12 marzo 2009.