Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 907: Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare
Riferimenti:
AC N. 907/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 21
Data: 17/03/2009
Descrittori:
DIRITTO DI VOTO   DOMICILIO RESIDENZA DIMORA
ELETTORATO ATTIVO   HANDICAPPATI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 907 ed abb.

 

Ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 21 – 17 marzo 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

907 e 1643

Titolo breve:

 

Modifiche all’articolo 1 del decreto legge n. 1 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 del 2006, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare

 

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

I Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Maurizio Turco

Gruppo:                                     

 

PD

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla I Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo unificato

 

 

Scheda di analisi n. 21

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLO 1. 3

Voto domiciliare per elettori disabili. 3

ARTICOLO 1-bis. 6

Uffici di sezione per il referendum... 6

 



PREMESSA

 

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia si ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni suscettibili di recare effetti finanziari.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Voto domiciliare per elettori disabili

Legislazione vigente.  L’articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1[1] consente l'esercizio del diritto di voto nel proprio domicilio da parte degli elettori affetti da gravi patologie e in condizione di intrasportabilità e di dipendenza vitale da apparecchiature mediche. Gli elettori in questione devono inviare al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esercitare il voto domiciliare allegando la copia della tessera elettorale e un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dall'ASL competente, attestante l'infermità che impedisce all'elettore di recarsi al seggio.

La relazione tecnica, allegata al disegno di legge di conversione del decreto, affermava che la disposizione non era suscettibile di determinare oneri finanziari ulteriori, considerato che il servizio di raccolta a domicilio del voto avrebbe potuto essere organizzato con gli stessi mezzi e risorse utilizzati per il già previsto trasporto dei disabili ai seggi elettorali.

Nel corso dell’esame presso la V Commissione il rappresentante del Governo aveva confermato che le norme per il voto domiciliare degli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature avrebbero potuto essere applicate senza l’insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.

Le norme modificano le vigenti disposizioni concernenti il voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali. Le modifiche estendono il diritto del voto a domicilio a tutti coloro che sono affetti da gravi infermità, tali che  l’allontanamento dall’abitazione risulti impossibile o comporti gravi rischi. Al fine di essere ammessi al voto a domicilio, gli aventi diritto devono presentare apposita richiesta a cui va allegato un certificato, rilasciato da funzionario medico designato dall’ASL, che attesti la sussistenza delle condizioni di infermità richieste dalle norme.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

La relazione illustrativa, allegata all’AC. 907, afferma genericamente che vi è una fascia consistente di cittadini che è privata del diritto di voto in quanto non è in grado di recarsi al seggio né in modo autonomo né con l’aiuto dei supporti messi a disposizione dai Comuni italiani. Non è fornita, tuttavia, alcuna indicazione circa la dimensione della platea dei potenziali interessati all’applicazione della disciplina in esame.

Nel corso dell’esame presso la I Commissione[2] il rappresentante del Governo ha trasmesso una nota del Ministero dell’interno che esamina i profili finanziari delle norme in esame.

Per quanto concerne la valutazione dell'onere finanziario, la nota afferma che l'eventuale maggior spesa da porsi a carico dello Stato, per tutte le consultazioni elettorali diverse dal del referendum, è principalmente quello imputabile al rimborso degli oneri di eventuale trasporto dei componenti degli uffici di sezione al domicilio degli eventi diritto ed il conseguente rientro al seggio elettorale. Ipotizzando una platea di beneficiari oscillante tra le 15.000 e le 30.000 unità, la spesa aggiuntiva può quantificarsi pari a circa euro 100.000 sulla base di una media ipotetica di chilometri percorsi dagli automezzi comunali, per le sezioni interessate, moltiplicati per il prezzo attuale della benzina. 

Secondo la nota appare problematico procedere ad una puntuale individuazione della platea dei beneficiari considerato l'alto tasso di variabilità del numero delle domande che potrebbero essere effettivamente presentate. L’esercizio del diritto di voto a domicilio dipende, infatti, anche della stessa volontà degli interessati.

Viceversa, per quanto concerne lo svolgimento delle consultazioni referendarie, la quantificazioni degli oneri di spesa comporta notevoli differenze.

A tale riguardo, la nota fa presente che l'ufficio elettorale di sezione per il referendum (diversamente da quanto previsto in tutte le altre consultazioni, dove i componenti del seggio sono 6) è composto da 5 membri (un presidente, tre scrutatori e un segretario).

Ora, tenuto conto che la legge (articolo 66, comma 2, del Testo Unico n. 361 del 1957) richiede durante lo svolgimento delle operazioni elettorali la costante presenza nel seggio di almeno 3 componenti sarebbe necessario prevedere l'aumento di uno scrutatore per le sezioni interessate a tale raccolta.

Analoga previsione è stabilita per i seggi nelle cui circoscrizioni esistano ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto per consentire la raccolta del voto dei ricoverati presso tali strutture (articolo 2 della legge n. 199 del 1978).

Ciò detto, nel caso in cui il numero degli aventi diritto al voto a domicilio si attesti a circa 15.000 unità, il maggior onere scaturante dalla nomina di un altro scrutatore può quantificarsi in circa euro 1.040.000 (cifra così stimata ipotizzando che siano circa 10.000 le sezioni elettorali interessate dalla fattispecie e moltiplicando tale numero per l'importo di euro 104 dovuto agli scrutatori).  Tale importo andrebbe raddoppiato, se venisse ipotizzato un numero di elettori domiciliari pari a 30.000 unità con un corrispondente aumento delle sezioni elettorali interessate a circa 20.000 (30 per cento del totale), con un onere, quindi, di euro 2.080.000. I suddetti oneri sono stimati per l'effettuazione di una consultazione referendaria a carattere nazionale.

La nota precisa che qualche risparmio di spesa potrebbe essere ottenibile attraverso la previsione, con apposita norma, della possibilità di fare votare alcuni degli elettori aventi diritto al voto a domicilio presso il seggio speciale più vicino.

La Commissione di merito ha approvato un emendamento volto ad inserire nel testo in esame tale previsione normativa.

La nota, inoltre, precisa che lo spostamento dei componenti del seggio «volante» per la raccolta del voto a domicilio comporta per il personale interessato l'esposizione a rischio di infortuni, dipendenti dall'uso dei mezzi di trasporto, con conseguente necessità di valutare i costi di una eventuale copertura assicurativa.

L'onere derivante dalla proposta di ampliamento della platea di elettori aventi diritto al voto a domicilio potrebbe, dunque, oscillare tra euro 1.200.000 ed euro 2.000.000, in occasione di referendum, e euro 100.000 in occasione di ogni consultazione elettorale a carattere nazionale.

La nota dichiara di non aver valutato le eventuali spese da sostenere per l’effettuazione delle necessarie visite a domicilio da parte del personale medico delle aziende sanitarie locali.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca una quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, precisando se devono ritenersi confermate le previsioni di spesa e i relativi parametri di determinazione indicati nella nota sopra illustrata. I predetti elementi di quantificazione dovrebbero dar conto, in particolare dell’effettiva estensione della platea dei soggetti destinatari considerato che la genericità della disposizione è tale da consentire anche una interpretazione piuttosto estensiva. Le indicazioni fornite andrebbero, in ogni caso, integrate degli elementi relativi agli oneri non quantificati nella nota (costi per copertura assicurativa dei componenti dei seggi che escono per raccogliere i voti a domicilio e spese per le visite mediche effettuate dal personale delle ASL). Inoltre, andrebbe considerato l’eventuale onere connesso con l’impegno richiesto alle pubbliche amministrazioni ed ai pubblici ufficiali coinvolti (Comuni, Forze dell’ordine, componenti i seggi elettorali) al fine di garantire la piena applicazione della nuova disciplina sul voto a domicilio.

 

ARTICOLO 1-bis

Uffici di sezione per il referendum

La norma prevede che gli uffici di sezione per il referendum presso i quali si procede alla raccolta domiciliare del voto siano composti da quattro scrutatori in luogo dei tre previsti dalla normativa vigente[3].

 

Al riguardo si osserva che la disposizione reca oneri non quantificati e non coperti. Appare, pertanto necessario che il Governo fornisca la quantificazione della maggiore spesa recata dalla norma in esame.

 



[1] Recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche. Il decreto è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22.

[2] Nel corso della seduta dell’8 gennaio 2009.

[3] Articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.