Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 63 e abb: Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna
Riferimenti:
AC N. 0063/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 23
Data: 26/02/2009
Descrittori:
COMUNI   EMILIA ROMAGNA
MARCHE   REGIONI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 63 e abb.

 

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna

 

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 23 – 26 febbraio 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

63 e 177

Titolo breve:

 

Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini

Iniziativa:

 

parlamentare

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

I Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Dal Lago

Gruppo:                                                    

 

LNP

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla I Commissione in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

 

Scheda di analisi n. 23

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLO 1. 3

Distacco di alcuni comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna   3

ARTICOLO 2. 4

Adempimenti amministrativi4

 

 

 

 



PREMESSA

La proposta di legge in esame prevede il passaggio di alcuni comuni dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna.

Il testo oggetto di analisi è quello risultante dall’unificazione degli atti Camera C63 Pizzolante e C177 Pini, integrato con gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in data 24 febbraio 2009.

Il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.

Di seguito si esaminano le disposizioni aventi rilievo sotto il profilo finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Distacco di alcuni comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna

La norma prevede il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti in merito ai possibili effetti finanziari che potrebbero derivare dalla disposizione, in particolare nella fase di transizione, nell’eventualità che si determini la necessità di regolare i rapporti finanziari fra le regioni, le province, i comuni e altri enti pubblici aventi competenze nei territori interessati. Infatti, poiché generalmente larga parte dei trasferimenti dalle regioni, o dalle province, ai comuni ha carattere vincolato e riferibile a spese in conto capitale, andrebbe chiarito, nel caso specifico, quali siano i soggetti tenuti al finanziamento delle opere in corso e in generale degli impegni di spesa a carattere pluriennale attualmente in essere. Ciò anche al fine di comprendere se l’eventuale trasferimento di oneri in capo a soggetti amministrativi diversi da quelli che hanno originariamente previsto gli impegni stessi, siano compatibili con gli equilibri finanziari delle diverse categorie di enti territoriali interessati, con particolare riferimento ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno.

Non sembrano invece sussistere – ma sul punto appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo – significativi profili problematici per quanto attiene i rapporti finanziari fra lo Stato e gli enti territoriali interessati dalla disposizione.

 

ARTICOLO 2

Adempimenti amministrativi

La norma dispone:

-          che il Ministro dell’interno nomini un commissario avente il compito di promuovere gli adempimenti necessari all’attuazione dell’articolo 1;

-          che le regioni e le province interessate provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

-          che l’assemblea dei sindaci dei comuni interessati, ove costituita, designi un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica alle attività necessarie all’attuazione dell’art. 1;

-          che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, siano rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini[1];

-          che gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nei territori interessati e relativi a cittadini dei territori  stessi, siano attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell’ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

 

Al riguardo appare opportuno che siano forniti chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- su quale soggetto ricadano gli oneri relativi alle attività del commissario nominato dal Ministro dell’interno, dal momento che, a differenza di quanto disposto con riferimento agli adempimenti a carico di regioni, province e comuni, non è prevista in questo caso una clausola di invarianza finanziaria;

- se l’attività di rideterminazione delle tabelle dei collegi elettorali delle province interessate sia attuabile senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, da un punto di vista formale, in merito alla formulazione della clausola d’invarianza finanziaria presente nei commi 1 e 2 dell’articolo 2, si richiede l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di sostituire l’attuale dicitura presente nel testo “senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” con la seguente - in conformità alla prassi consolidata seguita in casi analoghi –“senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

 



[1] Ai sensi dell’articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.