Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Elezioni regionali e amministrative - A.C. 2669
Riferimenti:
AC N. 2669/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 206
Data: 21/09/2009
Descrittori:
ELEZIONI AMMINISTRATIVE   ELEZIONI REGIONALI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Elezioni regionali e amministrative

A.C. 2669

 

 

 

 

 

 

 

n. 206

 

 

 

21 settembre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi

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File: Re0101.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Art. 1 (Soglia minima di sbarramento per l’elezione del Consiglio regionale)3

Art. 2 (Norma transitoria)5

Art. 3 (Divieto di assegnazione di seggi in sovrannumero)9

Art. 4 (Soglia di sbarramento per l’elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale)13

Appendice

Le leggi per l’elezione del presidente della giunta e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario  17

Elezione del Presidente del consiglio delle regioni a statuto ordinario – disciplina nazionale  23

Il numero dei consiglieri regionali26

 

 


Schede di lettura

 


Art. 1
(Soglia minima di sbarramento per l’elezione del Consiglio regionale)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) riduzione della frammentazione della rappresentanza tramite la previsione di una soglia minima di sbarramento che, in ogni caso, escluda dall'assegnazione dei seggi le liste che ottengono meno del 4 per cento del totale dei voti validi in sede regionale;».

 

 

L’articolo 1 introduce nell’ordinamento un nuovo principio fondamentale in materia di sistema elettorale regionale.

Il principio stabilisce che la legge regionale deve adottare un sistema elettorale che riduca la frammentazione della rappresentanza, attraverso la previsione di una soglia minima di sbarramento del 4 per cento.

Si tratta di una soglia ‘minima’, che lascia alla legge regionale la facoltà di prevedere un limite percentuale più alto per l’accesso alla ripartizione dei seggi.

La soglia di sbarramento è riferita all’assegnazione dei seggi alle singole liste e computata con riferimento al totale dei voti validi in sede regionale.

 

Si ricorda che l’articolo 122, primo comma, Cost. prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

 

A tale disposizione è stata data attuazione con la legge 2 luglio 2004, n. 165, il cui articolo 4, relativo al sistema di elezione, è modificato dall’articolo in esame.

 

L’art. 4 L 165/2004 prevede che le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

 

Per ciò che attiene in generale alla individuazione dei principi fondamentali, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 50/2005, ha rilevato che «la nozione di “principio fondamentale”, che costituisce il discrimine nelle materie di competenza legislativa concorrente tra attribuzioni statali e attribuzioni regionali, non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le “materie” hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo. È il legislatore che opera le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali che l'interprete deve valutare nella loro obiettività.» Richiamando questa decisione, la successiva sentenza n. 336/2005 ha sottolineato che «l'ampiezza e l'area di operatività dei principî fondamentali – non avendo gli stessi carattere “di rigidità e di universalità” …- non possono essere individuate in modo aprioristico e valido per ogni possibile tipologia di disciplina normativa. Esse, infatti, devono necessariamente essere calate nelle specifiche realtà normative cui afferiscono e devono tenere conto, in modo particolare, degli aspetti peculiari con cui tali realtà si presentano.»

Nella recente sentenza n. 237/2009, la Corte, confermando la propria precedente giurisprudenza, ha rilevato che il carattere di principio di una norma non è escluso, di per sé, dalla specificità delle prescrizioni, qualora la norma «risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione» (nello stesso senso, fra le altre, cfr. sentenza n. 430/2007).


Art. 2
(Norma transitoria)

1. Limitatamente alle elezioni dei presidenti della giunta regionale e dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2010, qualora le regioni non abbiano dato attuazione con propria legge al principio della soglia minima di sbarramento stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera a-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotta dall'articolo 1 della presente legge, sono in ogni caso escluse dall'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali e le liste regionali che hanno ottenuto un numero di voti validi inferiori al 4 per cento del totale dei voti validi espressi nella regione per tutte le liste, rispettivamente, circoscrizionali e regionali.

 

 

L’articolo 2 reca una norma di carattere suppletivo destinata a trovare applicazione nel caso in cui le regioni a statuto ordinario non abbiano attuato con propria legge il principio della soglia minima di sbarramento introdotto dall’articolo 1.

La disposizione ha carattere transitorio: essa limita espressamente i propri effetti alle elezioni regionali dell’anno 2010.

L’articolo dispone l’esclusione dall’assegnazione dei seggi:

§         delle liste circoscrizionali che hanno ottenuto un numero di voti validi inferiori al 4 per cento del totale dei voti validi espressi nella regione per tutte le liste circoscrizionali;

§         delle liste regionali che hanno ottenuto un numero di voti validi inferiori al 4 per cento del totale dei voti validi espressi nella regione per tutte le liste regionali.

 

Sulla base legislazione nazionale vigente (cd. legge Tatarella) - applicabile fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle leggi elettorali regionali - esistono due diverse soglie di sbarramento, fra loro alternative (art. 7 43/1995). È infatti ammesso alla ripartizione dei seggi il gruppo di liste provinciali[1]:

che abbia ottenuto nell’intera regione almeno il 3 per cento dei voti validi;

oppure, in caso di mancato raggiungimento di tale soglia,

che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

Di fatto, dall’applicazione di questo meccanismo deriva che il collegamento ad una lista regionale (nell’ambito delle ccdd. coalizioni) che supera la soglia del 5 per cento consente l’assegnazione di un seggio – attraverso i ‘resti’ – anche a liste provinciali che ottengono poco più dell’1 per cento in sede regionale.

 

Per ciò che riguarda le leggi elettorali regionali, finora 6 regioni hanno provveduto a modificare il sistema elettorale (Calabria, Campania, Lazio, Marche, Puglia, Toscana).

Fra queste la Campania ed il Lazio hanno confermato le soglie di sbarramento previste dalla ‘legge Tatarella’.

La Calabria, la Toscana e la Puglia hanno fissato la soglia di sbarramento per le singole liste provinciali al 4 per cento: la Calabria e la Puglia indipendentemente dai voti ottenuti dal Presidente cui le liste sono collegate (in Puglia questo sistema, pur approvato prima delle elezioni del 2005, si applica solo a partire dalle elezioni del 2010), la Toscana richiedendo che anche il candidato alla Presidenza cui la lista provinciale è collegata abbia ottenuto almeno il 4 per cento  dei voti validi in sede regionale.

La regione Marche ha riferito la soglia minima di sbarramento alle coalizioni, fissandola al 5 per cento; il mancato raggiungimento di questa soglia esclude dalla assegnazione dei seggi le liste che vi partecipano, a meno che almeno una di queste abbia ottenuto almeno il 3 per cento.

 

La norma suppletiva è destinata ad operare in maniera uniforme in tutte le regioni, sia che esse abbiano conservato la lista regionale disciplinata dalla legge nazionale (cd. listino), sia che abbiano sostituito quella lista con la sola candidatura alla Presidenza della Giunta regionale, sia che l’abbiano resa ‘fittizia’ unificandone le candidature con quelle delle liste circoscrizionali.

 

L’Ufficio elettorale circoscrizionale è dunque tenuto ad escludere dalla assegnazione dei seggi in sede circoscrizionale il gruppo di liste provinciali che con il totale dei voti ottenuti in sede regionale non ha raggiunto il 4 per cento dei voti validi espressi per tutti i gruppi di liste provinciali in sede regionale, a  prescindere dal risultato della ‘coalizione’, ossia della lista regionale o del candidato alla carica di Presidente della giunta regionale cui il gruppo di liste provinciali.

La disposizione non incide sul criterio di formazione della cifra elettorale della lista regionale o del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Alla formazione di quella cifra elettorale continuano a concorrere tutti i voti validi delle liste circoscrizionali collegate, anche quando esse non abbiano raggiunto la soglia del 4 per cento.

 

 

L’articolo infineprevede dunque una disciplina transitoria, limitata all’anno 2010, da applicarsi qualora le regioni non abbiano dato attuazione con propria legge al principio della soglia minima di sbarramento introdotto dall’articolo 1.

Con riferimento al potere del legislatore statale di intervenire con una disciplina di dettaglio per garantire l’effettiva applicazione dei principi stabiliti, non si rinvengono pronunce della Corte costituzionale in materia elettorale.

 

In ambiti diversi da quello elettorale, la giurisprudenza costituzionale anteriore alla riforma del titolo V era orientata, nelle materie di competenza concorrente, nel senso dell’ammissibilità di una disciplina statale di dettaglio “cedevole”, ossia applicabile fino all’emanazione di una diversa disciplina regionale. In particolare, secondo la sentenza n. 214/85, la legge dello Stato «non deve essere necessariamente limitata a disposizioni di principio, essendo invece consentito l'inserimento anche di norme puntuali di dettaglio, le quali sono efficaci soltanto per il tempo in cui la regione non abbia provveduto ad adeguare la normativa di sua competenza ai nuovi principi dettati dal Parlamento. La pretesa di una parte della dottrina, secondo cui nell'ipotesi prospettata la precedente normativa regionale impedirebbe allo Stato di integrare la legislazione di principio con quella di dettaglio, non può essere seguita dalla Corte. Con essa, infatti, si perverrebbe all'assurdo risultato che la preesistente legislazione regionale, in difetto del necessario adeguamento a quella statale successiva, vanificherebbe in realtà quest'ultima, i cui (nuovi) principi resterebbero senza effettiva applicazione, sicché risulterebbe compromessa l'intera regolamentazione della materia alla quale essi si riferiscono».

Dopo la riforma del titolo V, la Corte costituzionale ha ammesso, a specifiche condizioni, disposizioni di questo tipo, purché fossero sorrette dall’esigenza di perseguire finalità di tutela dell’unitarietà dell’ordinamento.

Si segnala al riguardo la sentenza n. 303/2003, nella quale la Corte costituzionale ha enucleato per la prima volta il principio della cd. attrazione in sussidiarietà. Nella citata sentenza, la Corte, da un lato, ha rilevato che «l'inversione della tecnica di riparto delle potestà legislative e l'enumerazione tassativa delle competenze dello Stato dovrebbe portare ad escludere la possibilità di dettare norme suppletive statali in materie di legislazione concorrente», dall’altro, ha riconosciuto che «tuttavia una simile lettura dell'art. 117 svaluterebbe la portata precettiva dell'art. 118, comma primo, che consente l'attrazione allo Stato, per sussidiarietà e adeguatezza, delle funzioni amministrative e delle correlative funzioni legislative … La disciplina statale di dettaglio a carattere suppletivo determina una temporanea compressione della competenza legislativa regionale che deve ritenersi non irragionevole, finalizzata com'è ad assicurare l'immediato svolgersi di funzioni amministrative che lo Stato ha attratto per soddisfare esigenze unitarie e che non possono essere esposte al rischio della ineffettività.»

Sulla punto è intervenuta anche la sentenza n. 196/2004, sul condono edilizio straordinario. In questa sentenza la Corte ha ritenuto che «in considerazione della particolare struttura del condono edilizio straordinario qui esaminato, che presuppone un'accentuata integrazione fra il legislatore statale ed i legislatori regionali, l'adozione della legislazione da parte delle Regioni appare non solo opportuna, ma doverosa e da esercitare entro il termine determinato dal legislatore nazionale; nell'ipotesi limite che una Regione o Provincia autonoma non eserciti il proprio potere legislativo in materia nel termine massimo prescritto, a prescindere dalla considerazione se ciò costituisca, nel caso concreto, un'ipotesi di grave violazione della leale cooperazione che deve caratterizzare i rapporti fra Regioni e Stato, non potrà che trovare applicazione la disciplina» statale introdotta dalla normativa impugnata.

La medesima sentenza ha inoltre ritenuto incongruo, rispetto alla complessità delle scelte spettanti alle autonomie regionali, la fissazione di un termine di 60 giorni per l’emanazione della normativa regionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale della disposizione che prevedeva tale termine e rimettendo al legislatore statale la fissazione di un termine congruo per il legislatore regionale.

 

In materia elettorale, si ricorda altresì che, nel corso della XIV legislatura, in data 5 novembre 2002, il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere una legge che estendeva ai consiglieri regionali una disposizione statale in materia di incompatibilità dei sindaci, dei presidenti delle province e dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali, «fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che verranno emanate in materia». Nel caso di specie, risultava ancora in itinere il disegno di legge sulla definizione dei principi fondamentali in materia di incompatibilità (doc. I, n. 3).


Art. 3
(Divieto di assegnazione di seggi in sovrannumero)

1. All'elezione dei consigli regionali delle regioni il cui statuto determina il numero dei componenti il consiglio regionale non si applica la disposizione dell'aumento del numero dei seggi assegnati al consiglio di cui all'articolo 15, quindicesimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

2. Nelle more dell'entrata in vigore delle specifiche leggi elettorali regionali di attuazione del comma 1 del presente articolo, le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e le disposizioni delle rispettive leggi elettorali regionali vigenti che attribuiscono alla lista o alla coalizione collegata al candidato proclamato eletto presidente della giunta regionale una determinata quota di seggi, si applicano sottraendo tale quota al numero dei seggi assegnati dallo statuto al consiglio regionale e attribuendo i seggi restanti alle liste non collegate, secondo le altre modalità stabilite da ciascuna legge elettorale regionale.

 

 

L’articolo 3, comma 1, stabilisce l’inapplicabilità della disposizione della normativa nazionale sull’aumento del numero dei seggi assegnati al consiglio alle regioni il cui statuto determina il numero dei componenti il consiglio regionale.

 

Si ricorda in proposito che la normativa nazionale in materia di elezioni regionali prevede un aumento dei seggi del consiglio regionale quando ciò si rende necessario per garantire alla coalizione vincente la maggioranza del 60 o del 55 per cento dei seggi (a seconda che la lista regionale maggioritaria abbia ottenuto, rispettivamente, più o meno del 40 per cento dei voti) (art. 15, tredicesimo comma, numeri 7) e 8), e quattordicesimo comma, sul punto modificato dalla L 43/1995 cd. “legge Tatarella”).

 

Si segnala che il testo del comma 1 fa erroneamente riferimento all’articolo 15, «quindicesimo comma», L 108/1968, anziché ai «commi tredicesimo e quattordicesimo» del medesimo articolo .

 

La relazione illustrativa spiega che la norma è volta a risolvere un contrasto tra norma statutaria che determina un numero fisso di consiglieri e legge elettorale che prevede la possibilità di un aumento di questo numero per garantire il premio di maggioranza.

Tale contrasto è stato determinato dalla sovrapposizione tra la nuova potestà statutaria riconosciuta alle regioni dalla riforma costituzionale del 1999 (L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1) ed il mantenimento del sistema elettorale previsto dalla “legge Tatarella”. Il sistema elettorale della “legge Tatarella” continua infatti ad applicarsi alla maggior parte delle regioni che hanno approvato i nuovi statuti, o perché le regioni non hanno approvato una propria legge elettorale o perché le leggi elettorali regionali in vigore fanno direttamente rinvio o comunque recepiscono, con aggiustamenti ed adattamenti, la “legge Tatarella”.

 

Si ricorda che, a seguito della modifica costituzionale del 1999, si è delineata la seguente ripartizione di competenze tra statuto e legge regionale:

§          allo statuto spetta la determinazione del numero dei consiglieri regionali (art. 123 Cost.[2]);

§          alla legge regionale spetta la disciplina del sistema elettorale, nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge statale (art. 122 Cost.).

 

Prima della riforma costituzionale del 1999, era invece rimessa alla legge statale la determinazione sia del numero dei membri di ciascun consiglio regionale[3] che del sistema elettorale regionale.

 

La relazione illustrativa della proposta di legge si interroga sulla liceità di un sistema in cui la legge elettorale consente un aumento del numero dei consiglieri che invece è determinato in misura fissa dallo statuto, con un’alterazione della gerarchia delle fonti del diritto e del riparto di competenze stabilito a livello costituzionale.

 

I nuovi statuti (adottati da tutte le regioni a statuto ordinario, ad eccezione di Basilicata, Molise e Veneto) stabiliscono il numero - fisso - dei membri del Consiglio regionale. Soltanto lo statuto della regione Lombardia, dopo avere determinato in 80 il numero dei componenti il consiglio, prevede una clausola che fa «salvi gli effetti dell’applicazione della legge elettorale». Una clausola analoga è prevista da una modifica dello Statuto della regione Calabria, approvata al momento soltanto in prima lettura.

Le leggi elettorali delle regioni Marche, Toscana e Campania tengono fisso il numero dei componenti il Consiglio fissato dallo statuto, nella assegnazione della quota di seggi spettanti alla maggioranza e attribuiscono i seggi restanti alle liste non coalizzate con il candidato proclamato Presidente della giunta regionale.

La altre regioni mantengono - per applicazione diretta (in assenza di legge elettorale) o in virtù di rinvio o recepimento da parte della legge elettorale - il sistema di assegnazione dei seggi stabilito dalla ‘legge Tatarella’.

 

Il comma 1 è dunque volto in sostanza a garantire il mantenimento del numero di consiglieri fissato dallo statuto, attraverso la disapplicazione della disposizione della legge elettorale che consente di aumentare tale numero. 

 

Si osserva in proposito che appare opportuno aggiungere la parola: «fisso», dopo la parola «numero», al fine di evitare l’applicazione della norma in quelle regioni i cui statuti, dopo aver determinato il numero dei consiglieri, contemplano una clausola che fa salvi gli effetti della legge elettorale.

Più in generale, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare il divieto di assegnazione dei seggi in sovrannumero evitando il riferimento specifico alle disposizioni della legge n. 108/1968, dal momento che in alcune regioni la legge non si applica in via diretta ma solo a seguito del recepimento da parte delle singole leggi elettorali regionali.

 

 

Il comma 2 stabilisce la modalità di attribuzione dei seggi alla coalizione vincente ed alle altre liste, nelle more dell’attuazione da parte delle leggi elettorali regionali della disposizione del comma 1.

 

Determinata secondo le modalità stabilite da ciascuna legge elettorale la quota di seggi da assegnare alla lista o alla coalizione collegata al candidato proclamato Presidente della giunta regionale, alle altre liste è assegnata la quota restante dei seggi, sino a concorrenza del numero dei seggi fissato dallo statuto. Per il resto la disposizione rinvia alle modalità stabilite da ciascuna legge elettorale regionale.

 

Si osserva che il rispetto del numero dei seggi previsti dallo statuto regionale e, contestualmente, il rispetto del numero dei seggi spettanti alla maggioranza sulla base delle normativa elettorale potrebbe determinare incertezze in sede di assegnazione dei seggi, in considerazione della necessità, per garantire la maggioranza richiesta, di procedere alla ‘revoca’ di un certo numero di seggi già assegnato nelle circoscrizioni.

 

Si valuti infine la congruità dell’utilizzo dello strumento della legge ordinaria in un ambito, quale quello della legislazione elettorale di dettaglio, riservato alla competenza regionale, al fine di risolvere un contrasto tra statuto e legge regionale. Tale contrasto potrebbe infatti dar luogo ad un vizio di legittimità della normativa elettorale, per il quale il nostro ordinamento appronta il rimedio del giudizio di fronte alla Corte costituzionale.

Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 237 del 2009, ha sottolineato che «è escluso dal sistema costituzionale che il legislatore statale, rispetto alle leggi regionali (così come quello regionale rispetto alle leggi statali), utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile una legge regionale che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi a questa Corte. Dunque, né lo Stato né le Regioni possono pretendere, al di fuori delle procedure previste da disposizioni costituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti legislativi per il tramite di proprie disposizioni di legge (sentenza n. 198 del 2004). Secondo la sentenza n. 200 del 2008, inoltre, «ogni valutazione sulle leggi regionali promulgate o sui regolamenti emanati appartiene alla competenza esclusiva rispettivamente della Corte costituzionale e dei giudici comuni, ordinari e amministrativi».

 

 


Art. 4
(Soglia di sbarramento per l’elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale)

 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 dell'articolo 73 è sostituito dal seguente:

«7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che al primo turno hanno ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi»;

b) il comma 5 dell'articolo 75 è sostituito dal seguente:

«5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che al primo turno hanno ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi».

 

L’articolo 4 estende alla elezione dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e alla elezione dei consigli provinciali la soglia di sbarramento del 4 per cento.

 

Per le elezioni dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la soglia minima di sbarramento è elevata dal 3 al 4 per cento ed è riferita esclusivamente ai risultati della singola lista; non rileva dunque, ai fini dell’accesso alla ripartizione dei seggi, il risultato del gruppo di liste (cd. coalizione) cui la lista appartiene (comma 1, lettera a)).

 

Secondo la disciplina vigente, sono ammesse alla assegnazione dei seggi le liste:

§          che abbiano ottenuto al primo turno almeno il 3 per cento dei voti validi;

 oppure, in caso di mancato raggiungimento di tale soglia,

§          che appartengano a un gruppo di liste (cd. coalizione) che abbia superato la medesima soglia.

 

Analogamente, per le elezioni dei consigli provinciali, la soglia minima di sbarramento è elevata dal 3 al 4 per cento ed è riferita esclusivamente ai risultati dei singoli gruppi di candidati; non rileva dunque, ai fini dell’accesso alla ripartizione dei seggi, il risultato della coalizione cui i gruppi appartengono (comma 1, lettera b))..

 

Secondo la disciplina vigente, sono ammessi alla assegnazione dei seggi i gruppi di candidati:

§          che abbiano ottenuto al primo turno almeno il 3 per cento dei voti validi;

oppure, in caso di mancato raggiungimento di tale soglia,

§          che appartengano ad una coalizione che abbia superato la medesima soglia.

 

In entrambi i casi, i voti ottenuti dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi continuano comunque a rilevare per il risultato della coalizione.

 

La disposizione conferma infine che la soglia fissata è riferita ai voti validi ottenuti nel primo turno.

 

Le elezioni comunali e provinciali

 

Il sistema di elezione degli organi degli enti locali è disciplinato principalmente dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) per i comuni e le province dei territori delle regioni a statuto ordinario;

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sindaco e consiglio comunale sono eletti contestualmente con sistema a doppio turno che combina aspetti proporzionali e maggioritari. I candidati alla carica di sindaco sono collegati a una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale. Il territorio del comune costituisce unica circoscrizione elettorale. La scheda elettorale riporta il simbolo della lista collegata accanto al nome del candidato alla carica di sindaco. L’elettore vota con un unico voto il candidato sindaco o una delle liste ad esso collegate. Può esprimere un doppio voto (disgiunto) votando una lista non collegata al candidato sindaco prescelto. E’ proclamato sindaco (al primo turno) il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta al primo turno accedono al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Al secondo turno è proclamato sindaco il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti validi. La formula di assegnazione dei seggi fa si che alle liste collegate al candidato proclamato sindaco sono assegnati un numero di seggi pari – almeno – al 60% dei seggi che compongono il Consiglio comunale.

Il presidente della provincia ed il consiglio provinciale sono eletti contestualmente con sistema misto a doppio turno in base a liste formate da gruppi di candidati nei collegi uninominali. Analogamente a quello per la elezione dei sindaci, questa elezione collega un sistema proporzionale (quello per la elezione del consiglio) con l’elezione diretta dei presidenti di provincia. Alle liste collegate al candidato presidente vincente viene attribuito (se necessario) un premio di maggioranza che garantisce a tali liste di raggiungere comunque il 60% dei seggi del consiglio. I rimanenti seggi sono assegnati proporzionalmente (metodo dei divisori d’Hondt) tra gli altri gruppi di candidati. Peculiarità dei sistema per l’elezione del consiglio provinciale è quella di svolgersi formalmente nell’ambito di collegi uninominali. Il territorio della provincia è diviso in tanti collegi uninominali quanti sono i seggi assegnati alla provincia in ragione della popolazione residente. Le candidature al consiglio si presentano infatti nell’ambito di collegi uninominali definiti all’interno del territorio provinciale. Tuttavia i seggi sono attribuiti proporzionalmente in ambito provinciale con il metodo dei divisori d’Hondt sulla base dei voti ottenuti nell’intero territorio provinciale dai gruppi di candidati uninominali tra loro collegati. Per candidarsi in un collegio è infatti necessario collegarsi con altri candidati presentati con lo stesso contrassegno in almeno un terzo dei collegi della provincia. L’elettore vota su un’unica scheda e con un unico voto sia per uno dei candidati alla presidenza sia per uno dei candidati al consiglio a lui collegati. Non è ammesso (a differenza che per l’elezione dei sindaci e dei presidenti delle regioni) il voto disgiunto, la facoltà cioè di votare candidati al consiglio non collegati al candidato alla presidenza prescelto. Viene eletto presidente il candidato che ottiene al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessun candidato raggiunga tale risultato, si procede ad un secondo turno di ballottaggio tra i due canditati più votati al primo turno.


Appendice

 


Le leggi per l’elezione del presidente della giunta e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

Il sistema di elezione del Presidente della giunta regionale e dei consigli regionali è disciplinato da un complesso di leggi statali stratificatosi sulla originaria:

-       legge 17 febbraio 1968, n. 108, «Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale » (elezione del solo consiglio regionale con metodo interamente proporzionale),

cui hanno fatto seguito:

-       legge 23 febbraio 1995, n. 43, «Nuove norme per l’elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario », (la cosiddetta “legge Tatarella”, che ha introdotto l’attuale sistema maggioritario quando Presidente e giunta erano eletti dal Consiglio regionale),

-       l’articolo 5 (disposizioni transitorie) della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, «Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni», che ha introdotto l’elezione diretta del Presidente della Giunta e la contestualità della elezione del consiglio regionale (c.d. “simul ... simul”) in costanza dei ‘vecchi’ statuti regionali,

-       e, da ultimo, la L. 2 luglio 2004, n. 165, «Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della costituzione», la legge-quadro che stabilisce i principi cui sottostà la potestà legislativa della regione in materia elettorale, stante la disposizione costituzionale che la sottopone ai «limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica ».

 

A questo complesso di disposizioni (sorretto dagli articoli 121, 122 e 123 della Costituzione) si sono aggiunte quelle dettate in materia dai nuovi statuti che le regioni sono andate via via approvando. Questi – dopo qualche tentennamento iniziale, intesi ad attenuare la ‘rigidità’ della regola “simul ... simul” – hanno tutti recepito la forma di governo parlamentare ‘razionalizzato’ (elezione diretta e contestuale del Presidente della giunta regionale) e determinato il (nuovo) numero dei componenti il consiglio regionale.

 

All’appello degli statuti mancano – ad oggi – le regioni Basilicata, Molise e Veneto.

 

Nel frattempo – prima del rinnovo tenutosi nel 2005 -  le regioni Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche, Puglia, e Toscana hanno approvato una propria legge elettorale che, in taluni casi ha recepito la normativa statale vigente al momento, apportandole modificazioni che non hanno inciso sul sistema di elezione, in altri ha modificato alcuni aspetti del sistema maggioritario introdotto dalla legge n. 43/2005.

Ultima, in ordine di tempo, è intervenuta la legge regionale n. 4 del 2009 della regione Campania («Legge elettorale»).

 

Per la regione ABRUZZO, le

-       L.r. 19 marzo 2002, n. 1, «Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali»;

-       L.R. 13.12.2004, n. 42, «Integrazioni alla L.R. 19.3.2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali»;

-       L.r. 30 dicembre 2004, n. 51, «Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale»;

-       L.r. 12 febbraio 2005, n. 9, «Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 42: Integrazioni alla L.R. 19.3.2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali»;

come riassunto nei titoli, recano soltanto disposizioni organizzative per la convocazione delle elezioni e la disciplina delle cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza.

 

Per la regione CALABRIA, la

-       L.r. 7 febbraio 2005, n. 1, «Norme per l’elezione del Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale»,

recepisce le leggi elettorali nazionali con poche modifiche:

-       conferma il numero fisso dei consiglieri stabilito dallo statuto (50), ma fa salva l’applicazione delle disposizioni della legge 108/1968, che consentono di aumentarne il numero in ragione delle maggioranze previste secondo il successo che ottiene il candidato eletto Presidente della giunta;

-       introduce la soglia espressa del 4% del totale dei voti validi alle liste anche per le liste provinciali collegate ad una lista regionale che abbia superato il 5% del totale dei voti espressi per le liste regionali;

-       introduce – a pena di inammissibilità delle liste – norme sulla parità di accesso per candidati di entrambi i sessi;

-       L.R. 17-8-2009 n. 25, «Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati all'elezione di Presidente della Giunta regionale. »

-       introduce un sistema di votazione esclusivamente per le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, sistema basato sulle liste di aventi diritto al voto e per il quale ciascun elettore vota per una sola delle liste o coalizioni scegliendo nel seggi la scheda specifica.

 

Per la regione LAZIO, la

-       L.r. 13 gennaio 2005, n. 2, «Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale»;

recepisce la legislazione nazionale allo stato in cui si trova, salvo talune modifiche:

-          al sistema di attribuzione del seggio consiliare al candidato ‘perdente’ più votato;

-          per il numero dei consiglieri richiama espressamente i 70 membri decisi dallo Statuto (56+14) ma non modifica il sistema di determinazione delle maggioranze e richiama “i modi previsti dalle disposizioni vigenti nella legge n. 43/1995”;

-          reca norme organizzatorie del procedimento, disposizioni di ineleggibilità, sulla presentazione di liste e candidature e sulle spese per la campagna elettorale.

 

Per la regione MARCHE, la

-       L.r. 16 dicembre 2004, n. 27, «Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale»;

sebbene entrata in vigore, la legge non è stata applicata alle elezioni del 2005 perché l’efficacia ne è stata sospesa fino alla entrata in vigore del nuovo statuto dalla

-       L.r. 1 febbraio 2005, n. 5, «Norme relative alle elezioni regionali dell’anno 2005. – Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27, “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale»;

Le principali modifiche che dovrebbero applicarsi alla elezione del 2010 prevedono:

-          la soppressione delle liste regionali e, quindi, dei candidati del ‘listino’, sostituiti dalla candidatura alla carica di Presidente della regione;

-          limiti sono posti alla formazione e composizione delle liste e delle coalizioni; restano le liste circoscrizionali con un medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni; queste corrispondono al territorio delle province; le candidature sono quindi soltanto circoscrizionali;

-          è modificata la soglia di sbarramento per accedere alla ripartizione dei seggi: è posta per le coalizioni – almeno 5% dei voti espressi per il candidato presidente in tutta la regione – salvo per le coalizioni che pur non avendo raggiunto quel 5% siano formate da una lista circoscrizionale che  ha ottenuto almeno il 3% dei voti validi alle liste espressi in tutta la regione;

-          l’elettore vota su scheda unica; può esprimere uno o due voti (lista e/o candidato presidente), ma è escluso il voto disgiunto (il panachage rende nullo il voto); può esprimere un solo voto di preferenza.

-          ripartizione e assegnazione dei seggi avvengono in sede regionale; la maggioranza è assegnata al candidato Presidente che ottiene il maggior numero di voti; un seggio è riservato al secondo; tra le coalizioni i seggi sono assegnati con il metodo d’Hondt; alla coalizione vincente sono assegnati almeno 25 seggi (58,1% dei 43 seggi che comprendono anche il Presidente della giunta); tra le liste della coalizione, la ripartizione è proporzionale con quoziente corretto con +1 e maggiori resti; i seggi spettanti a ciascuna lista sono poi assegnati nelle circoscrizioni in base al quoziente circoscrizionale calcolato sui seggi spettanti in base alla popolazione residente; il numero totale dei consiglieri resta fermo a quello determinato dallo Statuto;

 

Per la regione PUGLIA, la

-       L.r. 28 gennaio 2005, n. 2, «Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»;

modifica, integra e sostituisce in parte le leggi n. 108/1968 e 43/1995. Il sistema di elezione resta proporzionale nelle circoscrizioni e ad esito maggioritario in sede regionale ed in connessione con il candidato ‘vincente’ alla carica di Presidente della giunta regionale; le principali modifiche concernono:

-          la soppressione delle liste regionali e dei relativi candidati. Alla lista è sostituita la candidatura alla carica di Presidente della Giunta. Ai seggi del premio di maggioranza (l’ex listino) sono proclamati – nel limite dei posti spettanti ed in ordine di cifra individuale decrescente - candidati delle liste circoscrizionali non già proclamati ai seggi assegnati in base ai voti i favore delle liste circoscrizionali;

-          l’elettore ha due voti sulla medesima scheda e può esprimere voto disgiunto ed una sola preferenza;

-          la determinazione del numero dei consiglieri: 70 compreso, il Presidente della giunta; 56 eletti in base al voto alle liste circoscrizionali, 13 ripartite in base a quozienti interi e maggiori resti fra le liste collegate al candidato eletto presidente della giunta regionale; tutti i 13 seggi sono assegnati direttamente alle liste che partecipano alla coalizione vincente ripartendoli con il metodo del quoziente; viene peraltro mantenuto, con alcune modifiche, l’articolo 15 della legge n. 108/1968 che prevede, fra l’altro, la possibilità di aumentare i consiglieri;

-          a partire dalla elezione del 2010 alle liste circoscrizionali si applica la soglia di sbarramento assoluta del 4%.

 

Per la regione TOSCANA, la

-       L.r. 13 maggio 2004, n. 25, «Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»; modificata ed integrata dalla:

-       L.r. 5 agosto 2009, n. 25, «Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25, “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”»:

il sistema di elezione è interamente sostitutivo delle analoghe disposizioni delle leggi statali; resta tuttavia l’impianto con ripartizione proporzionale ed esito maggioritario tra liste concorrenti nelle circoscrizioni coalizzate in sede regionale con una comune candidatura a Presidente della giunta regionale. Le maggiori particolarità consistono in:

-          il numero dei consiglieri regionali; 63 seggi assegnati in sede regionale in base al voto alle liste nelle circoscrizioni e due seggi assegnati ‘di diritto’, uno al candidato eletto Presidente della Giunta ed il secondo al candidato Presidente che lo segue immediatamente per numero di voti ottenuti; la riduzione del numero dei consiglieri – disposta da una modifica dello statuto in corso di approvazione - potrà andare in vigore soltanto dopo l’entrata in vigore delle modifiche statutarie;

-          spariscono le liste regionali e i relativi candidati ma in cima a ciascuna lista circoscrizionale sono presenti uno o più candidati regionali – in numero massimo di cinque - che, in caso di assegnazione di seggi, sono proclamati con precedenza sui candidati circoscrizionali;

-          l’elettore può esprimere due voti ed è consentito il voto disgiunto; non può esprimere voti di preferenza ed i seggi sono assegnati ai candidati secondo l’ordine di lista;

-          la soglia di sbarramento è innalzata al 4% per le liste collegate e, congiuntamente è posta per la relativa coalizione la soglia del 4% del totale dei voti alle liste circoscrizionali anche per la coalizione cui la lista appartiene;

-          è proclamato Presidente della Giunta regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; se ha ottenuto più del 45% del totale dei voti validi espressi per i candidati alla presidenza della giunta alla sua coalizione è assegnato il 60% dei 63 seggi circoscrizionali (38 seggi), altrimenti il 55% (35 seggi); in ogni caso al complesso delle liste minoritarie non può essere assegnato meno del 35% dei 63 seggi (22 seggi);

-          i seggi spettanti sono ripartiti fra i gruppi di liste circoscrizionali con il metodo d’Hondt in sede regionale, i seggi assegnati a ciascun gruppo di liste in sede regionale sono ripartiti nelle circoscrizioni in base al quoziente elettorale di lista e ai maggiori resti; deve essere assegnato almeno un seggio in ciascuna circoscrizione; ai seggi spettanti a ciascuna lista sono proclamati prima i candidati non eletti alla carica di Presidente della Giunta, in successione i candidati regionali e, a seguire, quelli circoscrizionali secondo l’ordine di lista.

La riforma regionale ha introdotto anche la disciplina delle ‘elezioni primarie’ nella forma di consultazioni facoltative organizzate dalle liste che concorrono e supportate dalla amministrazione regionale.

 

Per la regione CAMPANIA, la

-       L.r. 27 marzo 2009, n. 4, «Legge elettorale»;

il sistema di elezione resta a ripartizione proporzionale ed esito maggioritario realizzato tramite l’assegnazione del 20% dei seggi quale premio di maggioranza; rispetto al sistema delle leggi n. 108/1968 e 43/1995 le caratteristiche e varianti principali sono:

-          l’abolizione del cd. ‘listino’; le liste circoscrizionali sono collegate dalla candidatura comune alla carica di Presidente della Giunta regionale; ai seggi el premio di maggioranza sono proclamati candidati presenti nelle liste circoscrizionali;

-          la scheda resta unica ed è possibile il voto duplice, anche disgiunto;

-          la soglia di sbarramento è quella dell’articolo 7 della legge n. 43/1995: 3% per le liste che non partecipano ad una coalizione che ha ottenuto il 5% del totale dei voti validi espressi;

-          la lista o coalizione vincente ottiene comunque il 60% dei seggi assegnati al consiglio regionale (36 seggi), ma non può ottenerne più del 65% (39 seggi), escludendo dal computo il seggio spettante al Presidente della giunta. Qualora per l’esito della votazione o per l’assegnazione del premio di maggioranza ottenesse un numero maggiore di seggi, quelli eccedentari sono stornati a favore delle liste non collegate al candidato eletto Presidente della giunta; non sono attribuiti seggi eccedentari.

-          i seggi sono assegnati alle liste in sede regionale, ripartiti prima con il metodo d’Hondt fra la coalizione vincente (cifra elettorale della coalizione vincente) e le altre liste circoscrizionali singolarmente; poi all’interno delle liste della coalizione di maggioranza con il metodo del quoziente corretto con +1;

-          nelle circoscrizioni i seggi sono assegnati in base al quoziente circoscrizionale e graduatoria dei resti ponderati (valore percentuale) rispetto al quoziente;

-          un seggio è comunque assegnato al candidato alla carica di presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quelli ottenuti dal candidato proclamato Presidente;

 

Per la regione PIEMONTE, la

-       L.r. 29 luglio 2009, n. 21, «Disposizioni in materiadi presentazione delle liste per le elezioni regionali»;

La legge esclude dall’obbligo di sottoscrizione delle liste le liste di partiti e gruppi politici che hanno presentato candidature e ottenuto almeno un seggio nelle ultime elezioni degli organi attualmente in carica (Parlamento nazionale, membri italiani al Parlamento europeo, Consiglio regionale del Piemonte) e per liste presentate da gruppi collegati ai gruppi consiliari presenti al momento ella convocazione dei comizi elettorali.


Elezione del Presidente del consiglio delle regioni a statuto ordinario – disciplina nazionale

Il Presidente della regione è eletto direttamente dal corpo elettorale, contestualmente alla elezione del consiglio regionale, in base alla legge n. 108 del 1968, e successive integrazioni e modificazioni.

 

Il sistema di elezione è misto: il voto è espresso per liste che concorrono con metodo proporzionale; alla coalizione di liste collegate al Presidente proclamato eletto è assicurato il 55 o il 60 per cento dei seggi spettanti al Consiglio.

 

L’80 per cento dei seggi assegnati al consiglio sono attribuiti in circoscrizioni provinciali a liste (provinciali) concorrenti, collegate a un candidato alla carica di Presidente della Regione. I seggi sono ripartiti fra le province (i collegi provinciali) in proporzione alla popolazione residente.

 

Il restante 20 per cento dei seggi è attribuito a candidati presenti in liste regionali il cui capolista è il candidato alla carica di Presidente della Regione.

 

La scheda elettorale di ciascuna circoscrizione provinciale riporta accanto al candidato alla carica di Presidente della Regione il simbolo delle liste a lui collegate e, per ciascuna lista, lo spazio per l’eventuale espressione di un voto di preferenza.

 

L’elettore vota, in unico turno, esprimendo un voto:

        per il candidato alla presidenza della regione; in questo caso il voto non si trasferisce alla o alle liste a questo collegate;

        per una delle liste della circoscrizione provinciale, esprimendo, eventualmente, anche un voto di preferenza per un candidato della medesima lista; il voto si trasferisce anche al candidato alla carica di Presidente della regione al quale quella lista è collegata;

        disgiunto per un candidato alla carica di Presidente della regione e per una lista a lui non collegata (panachage).

 

E’ effettuata una prima ripartizione dei seggi assegnati a ciascun collegio in base ai voti che ciascuna lista ha ottenuto nel collegio (cifra elettorale circoscrizionale). I seggi sono assegnati con metodo proporzionale sulla base di quozienti interi (quoziente corretto con +1).

 

I seggi restanti sono assegnati alle liste (con medesimo contrassegno) nell’ambito del collegio unico regionale (CUR) in base alla somma dei voti residuali di ciascuna lista in ciascun collegio. I seggi residuali sono assegnati con metodo proporzionale in base ai quozienti interi e maggiori resti.

 

I seggi così assegnati a ciascuna lista sono successivamente attribuiti a quella lista nelle circoscrizioni secondo un criterio proporzionale al numero di voti validi conseguito in ciascuna circoscrizione.

 

In sede regionale è proclamato eletto presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nell’ambito del CUR.

 

Si procede successivamente alla verifica dei seggi conseguiti dall’insieme delle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione.

 

Le successive operazioni sono intese ad attribuire la restante quota del 20 per cento dei seggi e a garantire, comunque, la maggioranza dei consiglieri alla lista, o alla coalizione di liste, collegate al candidato proclamato Presidente.

 

In particolare:

 

a) si verifica il numero dei seggi attribuiti complessivamente in sede circoscrizionale alle liste collegate al candidato proclamato Presidente:

§           se questo è pari o superiore al 50 per cento dei seggi spettanti alla regione, al gruppo di liste collegate è attribuito il 10 per cento dei seggi della quota maggioritaria;

a questi seggi sono proclamati i candidati della lista regionale collegata al candidato eletto Presidente e, qualora residuino ulteriori seggi, i candidati delle liste circoscrizionali non già proclamati eletti;

il restante 10 per cento dei seggi è assegnato alle liste non collegate al candidato proclamato Presidente della Regione ed è ripartito proporzionalmente fra queste;

 

§         se il numero di seggi conseguito dalle liste circoscrizionali è inferiore al 50 per cento dei seggi spettanti alla regione, alla lista regionale collegata al candidato proclamato Presidente della Regione sono assegnati tutti i seggi riservati alla quota maggioritaria (20 per cento);

a questi seggi sono proclamati, nell’ordine, i candidati della lista regionale collegata al candidato proclamato Presidente e, in caso di seggi residuali, i candidati delle liste collegate non proclamati eletti nelle circoscrizioni;

 

b)      successivamente occorre verificare se, dopo l’assegnazione dei seggi riservati alla quota maggioritaria le liste collegate al candidato proclamato Presidente della regione hanno ottenuto:

§         almeno il 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio se il candidato proclamato Presidente (la sua lista regionale) ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti validi;

§         almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio regionale se il candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione ha ottenuto un numero di voti validi uguale o superiore al 40 per cento;

§         in entrambi i casi, qualora quel numero di seggi non sia stato già raggiunto, alle liste collegate al candidato proclamato Presidente della regione è assegnato l’ulteriore numero di seggi (in soprannumero) necessario a che siano rispettivamente raggiunto il rapporto proporzionale dei seggi in relazione ai seggi conseguiti dalle altre liste.

 

I seggi così assegnati sono ripartiti proporzionalmente fra le tutte le liste collegate al candidato proclamato Presidente della regione con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti.


Il numero dei consiglieri regionali

La seguente tabella riporta il numero dei componenti il Consiglio regionale secondo i nuovi statuti:

 

 

secondo disposizioni statutarie

Abruzzo

42

Basilicata

-

Calabria

50

Campania

61

Emilia Romagna

67

Lazio

71

Liguria

51

Lombardia

80

Marche

43

Molise

-

Piemonte

60

Puglia

70

Toscana

65

Umbria

37

Veneto

-

 

Tutte le cifre indicano il numero complessivo dei componenti il Consiglio, numero che comprende il seggio del Presidente della Giunta e l’eventuale seggio riservato al capo della maggiore opposizione.

 

Basilicata, Molise e Veneto hanno assegnati, rispettivamente, 30, 30 e 60 consiglieri, in base l’articolo 2 della legge n. 108/1968.

 

La regione Toscana ha approvato in prima lettura una modifica statutaria che riduce il numero dei componenti il Consiglio da 65 a 55; analoga legge, che riduce il numero dei componenti da 37 a 31, è stata approvata in prima lettura dalla regione Umbria


 



[1] Nella legislazione sul sistema elettorale regionale i termini “liste circoscrizionali” e “liste provinciali” sono usati come sinonimi, dal momento che le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province.

 

[2] L’articolo 123, primo comma, Cost. rimette allo statuto la determinazione della forma di governo e dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della regione. Sulla base di questa disposizione, è pacifico il riconoscimento della competenza statutaria in ordine alla determinazione del numero dei consiglieri regionali.

[3] In particolare, l’articolo 2 della legge n. 108/1968 determina il numero dei membri di ciascun consiglio regionale secondo cinque classi demografiche: dagli 80 consiglieri delle regioni con popolazione superiore ai sei milioni di abitanti, ai 30 consiglieri delle regioni più piccole.