Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Ordinamento e funzioni degli uffici consolari - Schema di D.Lgs. n. 282 (art. 14, co. 18, L. 246/2005)
Riferimenti:
SCH.DEC 282/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 249
Data: 03/11/2010
Descrittori:
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI     
Organi della Camera: Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione

 

 

 

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

 

 

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

 

 

 

 

 

Ordinamento e funzioni degli uffici consolari

Schema di D.Lgs. n. 282

(art. 14, co. 18, L. n. 246/2005)

 

 

 

 

 

 

 

Camera dei deputati
Atti del Governo n. 249

 

Senato della Repubblica
Dossier n. 252

 

 

 

 

 

3 novembre 2010


Servizio responsabile:

 

Camera dei deputati:

Servizio Studi – Osservatorio per la legislazione

( 066760-9265 – * st_legislazione@camera.it

 

Senato della repubblica:

Servizio Studi:Ufficio ricerche nel settore della politica estera e di difesa

( 066706 2451 – * studi1@senato.it

 

 

 

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File: OR0260.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Presupposti normativi                                                                                      5

§      Tipologia del provvedimento                                                                            5

§      Contenuto del provvedimento                                                                          6

§      Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione                     13

§      Formulazione del testo                                                                                  15

Testo a fronte tra lo Schema di D.lgs. n. 282 e il D.P.R. 200/1967     19

Allegati

Parere del Consiglio di Stato                                                                         71

 

 


Schede di lettura

 


 

Numero dello schema

282

Titolo

Schema di decreto legislativo recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari

Norma di autorizzazione

Art. 14, comma 18 della legge n. 246/2005

Numero di articoli

80

Date:

 

presentazione

19 ottobre 2010

assegnazione

21 ottobre 2010

termine per l’espressione del parere

20 novembre 2010

Commissione competente per il parere

Commissione parlamentare per la semplificazione

 


Presupposti normativi

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto dal Governo in base alla delega conferitagli dal’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il quale recita: “Entro due anni [cioè entro il 14 dicembre 2011] dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14 [si tratta dei decreti legislativi di individuazione delle disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore; in attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179], possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19 [Commissione parlamentare per la semplificazione]”. Il comma 15 richiama a sua volta i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si tratta di principi e criteri direttivi di carattere generale – cui il legislatore delegato fa spesso riferimento – in materia di semplificazione e decentramento delle funzioni amministrative, tra i quali – per l’operazione di riassetto compiuta dallo schema in esame – vengono in evidenza soprattutto i seguenti:

a) il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) l’indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta, come già accennato, di uno schema di decreto legislativo predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 18, della legge n. 246/2005, che è sottoposto al parere della Commissione parlamentare per la semplificazione per espressa previsione della norma richiamata.

Lo schema è corredato delle relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN), e sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nonché del parere reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell’adunanza del 20 settembre 2010. Nel parere la sezione osserva che lo schema sottopostole “è in linea con le previsioni della legge delegante e recepisce interamente le indicazioni contenute nei pareri espressi dalle varie Amministrazioni”. Dopo aver espresso “il proprio apprezzamento per l’ottimo livello tecnico della normativa”, la sezione formula alcuni suggerimenti di carattere puramente formale, contenuti nelle ultime due pagine del parere, pubblicato in allegato al presente dossier.

 

Contenuto del provvedimento

Caratteristiche generali

Lo schema in esame disciplina le funzioni espletate dagli uffici consolari della Repubblica Italiana, riordinando la disciplina attualmente recata dal decreto legislativo di cui al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, contestualmente abrogato ai sensi dell’articolo 79 dell’atto in esame.

Rispetto al citato D.P.R. n. 200/1967, la relazione illustrativa chiarisce che lo schema in esame agisce essenzialmente con riguardo ai seguenti profili:

a) Riferimenti normativi. Lo schema aggiorna i riferimenti normativi con specifico riguardo all’ordinamento dello stato civile, oggi recato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che ha abrogato il regio decreto 9 luglio 1939. Ulteriori aggiornamenti riguardano l’anagrafe, dopo l’istituzione dell’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero), il servizio militare (con la sospensione della leva obbligatoria), l’esercizio in loco del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero (con l’introduzione del voto per corrispondenza), le denominazioni di enti, con particolare riferimento ai Ministeri;

b) Adeguamenti. Lo schema attribuisce agli uffici consolari ulteriori funzioni rispetto a quelle attualmente espletate; tra le altre si richiamano il rilascio di visti d’ingresso a cittadini stranieri (articolo 58, comma 1), lo sviluppo delle attività culturali (articolo 59) e la promozione delle attività economiche e commerciali (articolo 60);

c) Terminologia. Le locuzioni precedenti - “autorità consolare” o “poteri consolari” - sono state sostituite da locuzioni più concrete quali “capo dell’ufficio consolare” o “ufficio consolare”;

d) Flessibilità. L’articolo 28, disciplinando le funzioni notarili, al comma 2, prevede, con decreto ministeriale, la specificazione degli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco;

e) Struttura. Il provvedimento è diviso per titoli e capi, all’interno dei quali la trattazione di ciascuna funzione consolare è inserita in uno specifico capo;

f) Accorpamenti. In qualche caso, lo schema accorpa più articoli del citato D.P.R.. A titolo esemplificativo, l’articolo 10 contiene delle disposizioni in materia di accertamento della cittadinanza italiana che nell’originario D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 erano contenute in più articoli;

g) Soppressioni. Lo schema non riproduce alcune disposizioni del D.P.R. n. 200 ormai obsolete ovvero suscettibili – per l’argomento trattato – di essere devolute a fonti secondarie. Tra le disposizioni obsolete si segnalano gli articoli 51 (attestazioni di buona condotta, ormai superate) e 74 (trasmissione per telefono o per telegrafo). Tra le seconde si segnalano gli articoli 40, 42, 85 e 86, in materia di deposito consolare;

h) Snellimento. Lo schema, in forza degli accorpamenti e delle soppressioni operati, risulta più snello rispetto al D.P.R. n. 200, essendo costituito di 80 articoli in luogo dei 96 vigenti.

 

Il riordino è effettuato senza oneri per la finanza pubblica (l’articolo 80 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria); sono presenti nel testo disposizioni relative all’informatizzazione ed alla semplificazione degli adempimenti amministrativi che ne potrebbero derivare, come l’articolo 62 (istituzione diun unico archivio informatico in cui sono registrati tutti gli atti riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte).

 

Talune disposizioni in materia di adozioni internazionali intervengono su materie ulteriori rispetto al riordino degli uffici consolari, incidendo sulle competenze dei tribunali (articolo 31, comma 1 e articolo 32, comma 1).

 

Analisi del contenuto

Lo schema in esame, come già accennato, sostituisce integralmente la disciplina di cui al D.P.R. n. 200/1967, in materia di uffici consolari. Questi ultimi, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo di cui al D.P.R. n. 18/1967 (richiamato dall’articolo 2 dello schema), svolgono varie funzioni, in conformità alle regole del diritto internazionale, tra le quali:

§      la protezione degli interessi nazionali e la tutela dei cittadini e dei loro interessi;

§      l'esecuzione degli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;

§      la tutela dei lavoratori italiani per quanto concerne condizioni di vita, lavoro e di sicurezza sociale;

§      lo stimolo di attività educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana nonché varie attività di protezione, assistenza e coordinamento delle attività delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli Enti italiani;

§      la promozione di attività economiche di interesse per l'Italia, curando in lo sviluppo degli scambi commerciali;

§      lo sviluppo di relazioni culturali;

§      l'esercizio di funzioni attribuite dall'ordinamento italiano in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale.

Il Titolo I disciplina l'esercizio delle funzioni consolari, che è prerogativa del funzionario capo dell'ufficio consolare (definizione innovativa rispetto alla disciplina vigente[1]) o dei suoi sostituti. Alcune funzioni possono essere delegate ad altro personale dell'ufficio, con determinate eccezioni che riguardano gli atti che comportano impegni di spesa (di competenza del solo funzionario capo) e gli atti di giurisdizione, notarili, disciplinari (di competenza del solo personale diplomatico o appartenente alla dirigenza amministrativa, o facente parte della terza area funzionale).

Una novità rispetto alla disciplina vigente riguarda la limitazione delle funzioni del funzionario consolare onorario (comma 4 dell'articolo 3). La forma richiesta per la delega delle funzioni consolari è il decreto, da affiggere nell'Albo consolare. Il personale dell'ufficio consolare non può accettare procure se non con l'assenso del Ministero degli affari esteri.

 

Il corposo Titolo II dello schema in esame riguarda la definizione e la disciplina di tutte le funzioni consolari, che sono così suddivise:

-          Funzioni relative allo stato civile (Capo I, artt. 6 - 20);

-          Funzioni relative ai passaporti e documenti di viaggio (Capo II, art. 21 - 23);

-          Funzioni di protezione e assistenza, sussidi, rimpatri (Capo III, artt. 24-27);

-          Funzioni notarili e di volontaria giurisdizione (Capo IV artt.  28 - 35);

-          Funzioni in materia di controversie, di polizia giudiziaria e di assistenza giudiziaria (Capo V, artt. 36 - 42);

-          Funzioni relative all'amministrazione interessi privati (Capo VI, artt. 43 - 47);

-          Funzioni in materia di navigazione (Capo VII, artt. 48 - 51);

-          Funzioni in materia di documentazione amministrativa (Capo VIII, art. 52 - 54);

-          Funzioni in materia elettorale, scolastica e di servizio militare (Capo IX, artt. 55 - 57);

-          Funzioni in materia di visti (Capo X, art. 58);

-          Funzioni in favore dello sviluppo delle attività culturali e della promozione economica (Capo XI, art. 59 - 60).

 

Il capo dell'ufficio consolare è ufficiale di stato civile, come nel vigente ordinamento. Le disposizioni del Capo I mirano ad aggiornare e semplificare la disciplina di tali funzioni senza alterarne il contenuto, se non per  l'introduzione (articolo 9) dell'obbligo di trasmettere i dati contenuti nello schedario consolare (che registra i cittadini italiani residenti all'estero, i loro dati anagrafici e professionali e ogni altro elemento utile ai fini della loro tutela) ai comuni italiani competenti,  al fine di ottemperare alle disposizioni legislative nazionali in materia di AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero).

L'iscrizione nello schedario consolare è subordinata al possesso della cittadinanza italiana, ma non ne costituisce prova. Comunque la funzione di accertamento della cittadinanza è compito (come nell'ordinamento vigente) del capo dell'ufficio consolare, che è abilitato a certificarla. Per adeguarsi alle modifiche nel sistema della giustizia amministrativa è stato omesso il riferimento al Ministero dell'interno quale autorità cui ricorrere in caso di diniego della cittadinanza.

Le norme in  materia di matrimonio sono state modificate solo nei dettagli rispetto alla disciplina vigente, per tener conto dei mutamenti nell'ordinamento dello stato civile di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e nel diritto di famiglia, soprattutto in tema di dispensa delle pubblicazioni, di matrimonio per procura e di tribunale competente in materia di ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione dei matrimoni, nonché di cambiamento e aggiunte di nomi e cognomi.

Riguardo alle funzioni relative a passaporti e documenti si nota - rispetto alla disciplina vigente - la separazione della competenza relativa ai visti da quella relativa ai passaporti, in ragione della accresciuta importanza della funzione consolare in materia di visti. A tale argomento è stato riservato un apposito articolo (il 58, che costituisce il Capo X). Anche l'articolo (il 22) che attribuisce al capo dell'ufficio consolare la competenza a rilasciare carte di identità e ad estenderne la validità in conformità alla legislazione nazionale è nuovo rispetto alla disciplina vigente. Un'altra novità è l'introduzione del documento di viaggio provvisorio (ETD - emergency travel document) che i funzionari consolari possono rilasciare ai cittadini italiani o ai cittadini di altri stati europei (ove non rappresentati nello stato ove ha sede il consolato) previ opportuni accertamenti. Questo documento – introdotto dall’articolo 23 – è previsto da una decisione della PESC del 1996 (96/409/PESC).

In materia di assistenza, sussidi e rimpatri le funzioni degli uffici consolari restano sostanzialmente invariate rispetto al sistema vigente, anche se è stato aggiunto il riferimento esplicito all'eventuale assistenza da prestare ai cittadini dell'Unione europea non rappresentati nei paesi terzi, in base all'articolo 23 del Trattato sul funzionamento dell'UE e all'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Anche in materia di esercizio di funzioni notarili la normativa è stata solamente aggiornata e semplificata, ma non innovata. In particolare - però - si nota l'introduzione della facoltà di ricorrere a  servizi notarili in loco, almeno nei paesi europei o appartenenti allo spazio economico europeo. Rimane la possibilità, da parte del Ministro degli affari esteri, di specificare con proprio decreto quali atti notarili i capi degli uffici consolari siano chiamati a stipulare.

Un altro aggiornamento si nota nell'articolo 29, che riguarda procedimenti relativi a interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, dove si è tenuto conto delle modifiche al codice civile apportate dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6; anche i criteri di individuazione del tribunale competente sono stati modificati per tener conto della legislazione sull’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE) che fa riferimento all'ultimo comune di residenza in Italia.

Gli articoli relativi al riconoscimento e alla legittimazione dei figli naturali, e ancor più quelli sull'adozione internazionale di minori e sull'adozione di persone di maggiore età, che definiscono le rispettive funzioni degli uffici consolari e dei tribunali competenti, tengono conto delle significative trasformazioni normative in materia.

Senza grandi innovazioni rispetto alla vigente disciplina sono gli articoli sulle competenze in materia di tutela e assistenza dei cittadini minorenni oppure interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno, ove si attribuiscono al funzionario consolare funzioni e poteri che la legislazione nazionale attribuisce al giudice tutelare.

Viene confermata la titolarità del capo dell'ufficio consolare ad emanare provvedimenti di volontaria giurisdizione,  anche al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa, in materie di diritto di famiglia e successorio che per lo Stato sono di competenza del giudice tutelare o del tribunale. Ogni controversia è di competenza del tribunale nel cui circondario si trova il comune di iscrizione all'AIRE dell'interessato, o quello del luogo dell'ultima residenza in Italia.

Gli uffici consolari esercitano altresì funzioni in materia di controversie, di polizia giudiziaria e di assistenza giudiziaria. Esse comprendono l'amichevole composizione di controversie e l'arbitrato (con opportuni aggiustamenti per tener conto delle modifiche alla disciplina dell'arbitrato introdotte nel codice civile); la notificazione di atti - per la quale è stato aggiunto il riferimento alla cooperazione giudiziaria europea -; l'esecuzione di atti istruttori delegati dalle autorità nazionali competenti; la facoltà di ricevere dichiarazioni e istanze.

Le funzioni di polizia giudiziaria e quelle giurisdizionali sono essenzialmente invariate. Per quanto riguarda l'esecuzione di rogatorie consolari vi è una variazione del termine minimo per la presentazione del convocato da venti a trenta giorni. Nel complesso tutte le disposizioni relative allo svolgimento di funzioni giudiziarie sono le stesse della vigente disciplina.

Analogamente, non ci sono variazioni rilevanti nella disciplina delle funzioni esercitate dagli uffici consolari e dai loro funzionari in materia di amministrazione degli interessi privati dei cittadini italiani all'estero (capo VI). Si tratta delle facoltà di ricevere somme o beni in deposito - pur senza l'obbligo di amministrazione dei beni depositati - di vendere beni, di svolgere funzioni relative all'apertura di successioni, rinuncia e altre manifestazioni di volontà del cittadino in tema di successione.

Il capo dell'ufficio consolare esercita anche le funzioni di autorità marittima, attenendosi alla legislazione nazionale. Rispetto alla disciplina vigente il nuovo ordinamento degli uffici consolari sottrae al console l'esercizio della giurisdizione civile nelle controversie relative alla gente di mare, operando un aggiornamento della normativa. Per il resto rimangono confermate le attribuzioni del capo dell'ufficio consolare in materia di svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi e degli aeromobili  italiani, di esercizio di poteri di polizia della navigazione, di esercizio di poteri disciplinari nei confronti del personale di dette navi e aeromobili (capo VII).

In materia di documentazione amministrativa le competenze dell'ufficio consolare abbracciano, come già previsto nella normativa vigente, il rilascio di certificati, o copia di essi, di attestazioni o altre certificazioni che riguardano atti o traduzioni. Una novità introdotta nello schema in esame si riferisce alla conferma delle patenti di guida e alla comunicazione del codice fiscale, ma si tratta di aggiornamenti del testo, in quanto le relative funzioni sono già esercitate dagli uffici consolari, come prevedono le normative nazionali vigenti.

Vengono altresì confermate le competenze degli uffici consolari in materia elettorale, per l'esercizio del diritto di voto all'estero da parte dei cittadini che ne abbiano titolo, in materia scolastica, in materia di servizio militare (naturalmente non di coscrizione obbligatoria, dato che questa è stata sospesa per effetto della legge n. 226 del 2004).

Una novità introdotta dal nuovo schema di ordinamento degli uffici consolari è l'articolo 58, dedicato unicamente alla disciplina del rilascio dei visti. Questa funzione è diventata oggetto di una disposizione autonoma per la rilevante importanza che ha assunto nell'ambito dell'attività consolare.

Infine sono state introdotti due articoli (il 59 e il 60) che recano la disciplina di funzioni e competenze non indicate esplicitamente nel decreto n. 200/1967; si tratta della attività di promozione e sviluppo di attività culturali, specialmente riguardo alla diffusione della lingua italiana, e della promozione di attività economiche e commerciali, con il coordinamento dell'Ambasciata, che resta titolare delle funzioni superiori.

Il Titolo III, che riguarda l'Albo consolare per l'affissione degli atti ufficiali e i Registri degli uffici consolari, riproduce le disposizioni già vigenti tenendo conto della legislazione in materia di archivio informatico degli atti di stato civile contenuta nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. I registri tenuti negli uffici consolari sono i registri di stato civile, il registro dei passaporti, il protocollo, il registro delle operazioni in materia di servizio militare, il registro delle carte d'identità, i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia di navigazione marittima e aerea, il repertorio degli atti notarili.

Il nuovo ordinamento degli uffici consolari propone inoltre una semplificazione della disciplina relativa alle tariffe dei servizi consolari (Titolo IV), elencate in una tabella allegata, i cui importi vengono adeguati con scadenza biennale. L'eventuale variazione delle tariffe dovuta al recepimento di atti vincolanti di organi dell'UE viene adottata con decreto del Ministro degli esteri. La valuta di riscossione di tali tariffe deve essere quella avente corso legale nel luogo di riscossione, a meno che il Ministero non dia l'autorizzazione, per motivi particolari, ad utilizzare una valuta diversa. Gli importi delle tariffe possono essere modificati con atti del Ministro o del Ministero qualora per motivi di reciprocità o per motivi di convenienza internazionale o nazionale o per motivi di interesse dei cittadini residenti all'estero si ravvisi l'opportunità di ridurne gli importi o addirittura di rilasciare atti consolari in esenzione. Si tratta di una disposizione innovativa rispetto alla disciplina vigente per quanto riguarda l'ingresso di non cittadini in Italia (in questo caso l'opportunità di ridurre o cancellare la tariffa dipende da una decisione discrezionale del Ministero) oppure, su direttiva del Ministro degli esteri, per favorire operatori economici italiani per fini di interesse nazionale.

La definizione e le modalità di fissazione del tasso di cambio consolare, che sono di competenza del capo della rappresentanza diplomatica, sono rimaste invariate rispetto alla  vigente normativa, salvo alcune semplificazioni linguistiche e aggiornamenti dovuti all'entrata in corso dell'euro come valuta.

La percezione dei diritti consolari può essere comprovata mediante procedure informatiche e solo in via eccezionale mediante l'apposizione di marche o etichette. Ciò rappresenta un aggiornamento indispensabile, di fatto già superato dalla pratica corrente. Per il resto nulla è innovato rispetto alle competenze del Ministero a emanare istruzioni, alla possibilità dell'ufficio consolare di chiedere anticipazioni dei diritti dovuti, di adottare soluzioni provvisorie in attesa di istruzioni per la riscossione, di recuperare i crediti per diritti non percepiti.

Le disposizioni del Titolo V - l'ultimo dello schema di decreto legislativo - non modificano l'analoga disciplina vigente in materia di: collaborazione con le autorità locali, a condizione di reciprocità; corrispondenza con altre amministrazioni nazionali; comportamento che gli uffici consolari devono tenere in caso di inapplicabilità delle norme nazionali; loro poteri in circostanze eccezionali; obbligo di trasmissione di atti e documenti all'autorità nazionale; obbligo di rimettere ad altro ufficio consolare gli atti che risultino di competenza di quest'ultimo; esecuzione diretta delle notificazioni.

Riguardo alla disciplina dei ricorsi contro i provvedimenti consolari, la nuova normativa tiene conto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo.

Per espressa disposizione dell'articolo 79 dello schema, vengono abrogati il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari) e la legge 2 maggio 1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari).

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il provvedimento interviene in un ambito già oggetto, in tempi recenti, di alcune previsioni finalizzate al riordino, che non hanno trovato attuazione. In particolare:

• l’articolo 1, comma 404, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) aveva previsto che con regolamenti di organizzazione da emanare entro il 30 aprile 2007 ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988 (decreti del Presidente della Repubblica) si provvedesse, tra l’altro, “all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime”;

• l’articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, recita: “Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all’articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;

• l’articolo 12, comma 2, lettera b) della legge 23 luglio 2009, n. 99, delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore (15 febbraio 2011), un decreto legislativo volto, tra l’altro, al “riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall’attuale quadro economico-finanziario, nonché a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall’amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale”.

 

L’articolo 1 dispone che gli uffici consolari sono “disciplinati dall’ordinamento del predetto Ministero”: andrebbe verificata l’opportunità di specificare se ci si intenda riferire, come sembrerebbe, al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri.

 

L’articolo 2 dispone che “l’ufficio consolare nell’ambito delle funzioni individuate dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, provvede al rilascio dei visti di ingresso”: si tratta di una specificazione che integra in maniera non testuale il disposto del citato articolo 45.

 

All’articolo 20, comma 2, andrebbe valutata l’opportunità di precisare che il riferimento è agli articoli 86 e 90 del D.P.R. n. 396/2000.

 

Come già accennato nel paragrafo relativo al contenuto, talune disposizioni in materia di adozioni internazionali (articolo 31, comma 1 e articolo 32, comma 1) incidono sulle competenze dei tribunali, che costituiscono già oggetto della legge 4 maggio 1983, n. 184.

 

Con riguardo all’articolo 59 dello schema, sullo sviluppo delle attività culturali, si segnala che già l’articolo 45 del D.P.R. n. 18/1967 indica tra le funzioni degli uffici consolari quella di “sviluppare le relazioni culturali”.

Formulazione del testo

L’articolo 64 opera una sorta di delegificazione spuria, in quanto demanda l’adeguamento della tariffa dei diritti consolari, allegata allo schema di decreto legislativo, a decreti ministeriali (comma 2); il comma 3, più in generale, dispone che “qualora intervengano provvedimenti vincolanti di organi dell'Unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi attuazione con propri decreti”.

 


Testo a fronte tra lo Schema di D.lgs. n. 282
e il D.P.R. 200/1967

 


Schema n. 282

DPR n. 200/1967

Art. 1.
Ordinamento degli uffici consolari.

1. Gli uffici consolari, in quanto uffici all’estero del Ministero degli Affari esteri, sono disciplinati dall’ordinamento del predetto Ministerononché dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 1.
Ordinamento degli uffici consolari.

L'ordinamento degli uffici consolari è stabilito dalle norme di organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri.

 

Art. 2.
Funzioni degli uffici consolari.

 

1. L’ufficio consolare nell’ambito delle funzioni individuate dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, provvede al rilascio di visti di ingresso.

Art. 2.
Attribuzione di funzioni e poteri consolari.

Le funzioni e i poteri dell'autorità consolare sono ad essa attribuiti dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , dal presente decreto, dalle altre leggi dello Stato nonché dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

Art. 3.
Esercizio delle funzioni  consolari.

1. Le funzioni dell’ufficio consolaresono esercitate dal capo dell'ufficio in conformità alle convenzioni ed agli usi internazionali.  Gli uffici consolari sono di I e II categoria, secondo il disposto dell’articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. S’intende per capo di ufficio consolare di I categoriail titolaredello stesso, il titolare dell’ambasciata nell’esercizio di funzioni consolari, il capo della cancelleria consolare, ove istituita, nonché, in assenza di costoro, i loro sostituti come individuati dalla normativa vigente.

3. S’intende per capo di ufficio consolare di II categoriail funzionario onorario ad esso preposto. In caso di assenza dalla sede, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della Missione diplomatica o dell’ufficio consolare di I categoria da cui dipende, può affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani.

Art. 3.
Esercizio delle funzioni e dei poteri consolari.

Le funzioni e i poteri attribuiti all'autorità consolare sono esercitati, in conformità delle convenzioni e degli usi internazionali, dal capo dell'ufficio consolare.

 

 

È capo di ufficio consolare di I categoria, il titolare, il capo di missione diplomatica nell'esercizio di funzioni consolari, il capo di Cancelleria consolare e chi di essi fa le veci.

 

È capo di ufficio consolare di II categoria il funzionario onorario ad esso preposto o chi ne fa le veci a norma del secondo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .

 

Art. 4.
Delega di funzioni consolari

 

1. Il Capo di ufficio consolare di I categoria può delegare le funzioni consolari, eccezion fatta per gli atti che implicano impegni di spesa, ad altro personale dell'ufficio.

 

2. Non possono tuttavia formare oggetto di delega a personale non appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa o alla terza area funzionale, le funzioni consolari inerenti alla giurisdizione o comunque connesse con questa, quelle disciplinari in materia di navigazione, quelle notarili salvo le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonché quelle il cui esercizio è, a norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo dell'ufficio consolare.

Art. 4.
Delega di funzioni e poteri consolari

Il capo di ufficio consolare di I categoria può delegare l'esercizio  delle funzioni e dei poteri di cui al secondo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  come specificati dal  presente decreto  o da altre disposizioni, ad altro personale dell'ufficio.

Non può tuttavia formare oggetto  di delega a personale non appartenente alle carriere direttive l'esercizio delle funzioni e dei poteri inerenti alla giurisdizione o comunque connessi con questa, di quelli  disciplinari  in  materia  di navigazione, di quelli notarili salvo  per  quanto concerne le autenticazioni e le procure generali e speciali,  nonché  di  quelli  il  cui  esercizio  e', a norma degli articoli  seguenti,  esplicitamente  attribuito  al capo dell'ufficio consolare.

Art. 5.
Atti di delega.

1. Le deleghe di cui all’articolo 4 sono conferite con decreto, di cui copia è affissa nell’albo consolare.

2. La delega in materia di stato civile è redatta in duplice originale: uno è conservato negli archivi dell’ufficio consolare, un secondo presso il Ministero degli affari esteri. Una copia è trasmessa, con modalità informatica, al Ministero dell’interno.

Art. 71.
Atti di delega.

Le deleghe di cui allo art. 4 sono fatte con decreto, di cui copia è affissa nell’albo consolare.

La delega in materia di stato civile è redatta in triplice originale: uno è conservato negli archivi dell’ufficio consolare, un secondo presso il Ministero degli affari esteri ed il terzo è trasmesso alla cancelleria del Tribunale di Roma.

 

Art. 5.
Competenza in caso di incompatibilità

Ove un funzionario consolare non possa procedere, per cause di incompatibilità, ad atto rientrante nelle sue attribuzioni, l’atto è compiuto da altro funzionario dello stesso o di un altro ufficio consolare.

 

 

TITOLO II

Funzioni consolari

CAPO I

Funzioni relative allo stato civile

 

Art. 6.
Ufficiale
di stato civile

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di ufficiale di stato civile, attenendosi alla legislazione nazionale.

Art. 8.
Funzioni di stato civile.

Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di ufficiale di stato civile, attenendosi alla legislazione nazionale.

Art. 7.
Domicilio e residenza.

1. Il domicilio e la residenza nella circoscrizione consolare sono determinati secondo le norme degli articoli 43 e seguenti del codice civile.

2. I residenti nella circoscrizione di ufficio consolare privo di personale abilitato all'esercizio di determinate funzioni consolari sono considerati residenti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare cui le relative funzioni competono.

Art. 7.
Domicilio e residenza.

Il domicilio e la residenza nella circoscrizione consolare sono determinati secondo le norme degli artt. 43 e seguenti Codice civile.

Ai fini dell'applicazione degli artt. 49, ultimo comma, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i residenti nella circoscrizione di ufficio consolare non abilitato all'esercizio di determinate funzioni o poteri sono considerati quali residenti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare cui le funzioni o i poteri stessisono demandati.

Art. 8.
Schedario consolare

1. Presso ogni ufficio consolare è mantenuto uno schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione che va tenuto aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali.

2. L'iscrizione di un connazionale nello schedario è subordinata al possesso della cittadinanza e comunque non ne costituisce una prova. Della suddetta iscrizione l'ufficio consolare può rilasciare certificazione solo ai cittadini residenti.

3. Nello schedario è presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi nonché di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale.

Art. 67.
Schedario
dei cittadini.

Presso ogni ufficio consolare è istituito e mantenuto uno schedario il più possibile aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali, dei cittadini residenti nella circoscrizione.

La iscrizione nello schedario, di cui l'autorità consolare può rilasciare certificazione, non costituisce prova dello stato di cittadinanza.

 

 

Nello schedario è presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonché di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale.

Art. 9.
Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

1. Sulla base dei dati contenuti nello schedario previsto dall'articolo 8, l'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero, ovvero quelle relative alla residenza all'estero, nonché quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all'estero.

 

Art. 10.
Cittadinanza italiana.

 

1. Il capo dell'ufficio consolare accerta il possesso della cittadinanza italiana, con ogni mezzo utile, così come previsto dal comma 2, e rilascia il relativo certificato ai cittadini residenti.

 

 

2. Per accertare lo stato di cittadinanza, il capo dell'ufficio consolare può esperire le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, salvo, per i secondi, la sua discrezionale valutazione sulla loro forza probatoria.

 

Art. 9.
Certificati di cittadinanza italiana.

Il capo di ufficio consolare di I categoria rilascia certificati di cittadinanza italiana.

 

 

Art. 78.
Elementi di prova per l'accertamento dello stato di cittadinanza.

Per accertare lo stato di cittadinanza, il capo dell'ufficio consolare può esperire le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, salvo per i secondi, la sua discrezionale valutazione sulla loro forza probatoria.

 

Art. 9
secondo comma

Avverso il mancato rilascio del certificato e avverso i provvedimenti in genere basati sul non riconoscimento della qualità di cittadino, è dato ricorso al Ministro per gli interni, il quale, espletate le indagini del caso, decide con suo decreto.

 

TITOLO II

Delle funzioni e dei poteri consolari

Capo I

Stato civile efunzioni notarili

Art. 11.
Comunicazioni agli uffici in Italia

1. L'ufficio consolare dà comunicazione ai competenti uffici in Italia di tutti gli atti o fatti che possano influire sullo stato di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini dei conseguenti provvedimenti.

Art. 77.
Attribuzioni in materia di cittadinanza.

L'autorità consolare dà comunicazione ai competenti uffici in Italia dell'acquisto di cittadinanza straniera da parte di cittadini residenti nella circoscrizione e di tutti gli altri atti o fatti che possano influire sul loro stato di cittadinanza, ai fini delle conseguenti annotazioni.

Art. 12.
Matrimonio

1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino.

2. La celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione.

Art. 10.
Matrimonio.

Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino.

La celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione.

Art. 13.
Pubblicazioni matrimoniali.

1. Le pubblicazioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il cittadino che intenda contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli sia residente o in Italia, qualora ivi residente.

 

 

 

2. Le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorità straniere.

3. Le pubblicazioni di cui al comma 1 hanno luogo ín via informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 luglio 2009, n. 69.

4. Fino al 31 dicembre 2010 le pubblicazioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicità legale, al pari delle pubblicazioni disposte nei siti informatici.

5. La richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi è trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione.

6. Per quanto riguarda il non cittadino il capo dell'ufficio consolare si attiene a quanto stabilito dall'articolo 116, codice civile.

Art. 11.
Pubblicazioni matrimoniali.

Le pubblicazioni per il cittadino che intenda contrarre matrimonio avantil'autorità consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare in cui la celebrazione deve aver luogo, eventualmente presso quello nella cui circoscrizione sia residente il nubendo ed in Italia, a norma dell'art. 115 Codice civile.

Per quanto riguarda il non cittadino l'autorità consolare si attiene a quanto stabilito dall'articolo 116 Codice civile [cfr. comma 6].

 

 

 

Le pubblicazioni di matrimonio nell'ufficio consolare hanno luogo mediante affissione nell'albo consolare di un atto contenente nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza dei nubendi.

 

 

 

La richiesta per la pubblicazione di matrimonio in Italia e presso l'ufficio consolare di residenza del nubendo è trasmessa direttamente dall'autorità consolare celebrante a quella competente ad effettuare la pubblicazione.

Art. 14.
Dispensa dalle pubblicazioni e ammissione al matrimonio

1. Il capo dell'Ufficio consolare, nei limiti previsti ed alle condizioni stabilite agli articoli 100, secondo comma, del codice civile e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia. L'atto di notorietà di cui all'articolo 100, secondo comma, del codice civile, può essere effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare.

 

 

 

 

2. Egli può, altresì, ammettere al matrimonio, per gravi motivi, chi abbia compiuto i sedici anni, secondo quanto previsto dall'articolo 84, secondo comma, del codice civile.

3. Allorché il capo dell'ufficio consolare non ritenga che sussistano i presupposti per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2, trasmette:

a) le domande per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trovi il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi;

b) le domande di ammissione al matrimonio ai sensi dell' articolo 84, secondo comma, del codice civile, al tribunale  per i minorenni nel cui circondario si trovi il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore.

 

 

4. In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile.

Art. 12.
Dispensa dalle pubblicazioni e
dagli impedimenti.

Il capo di ufficio consolare di I categoria è autorizzato a:

ridurre, per motivi gravi, il termine delle pubblicazioni presso gli uffici consolari ed in Italia;

dispensare, per cause gravissime, dalle pubblicazioni presso gli uffici consolari ed in Italia, rispettate le modalità di cui agli artt. 100, secondo comma, Codice civile e 111, secondo comma, del R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238. L'atto di notorietà di cui all'art. 100, secondo comma, Codice civile può essere effettuato presso lo stesso od altro ufficio consolare;

dispensare, per cause gravissime, dall'impedimento di cui all'art. 84 Codice civile.

 

 

 

Allorché l'autorità consolare non ritenga che sussistano i presupposti per l'esercizio dei poteri di cui al comma precedente, essa trasmette al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma le domande per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni ed all'autorità competente, ai sensi degli artt. 107 e 108 del R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238, le domande per la dispensa dall'impedimento di cui all'articolo 84 Codice civile.

 

 

I poteri di cui al primo comma possono essere esercitati, nei confronti di cittadini, anche quando il matrimonio debba essere celebrato avanti le autorità locali.

In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 Codice civile.

 

 

Art. 15.
Modalità di celebrazione del matrimonio.

1. Il matrimonio è celebrato pubblicamente nella sede consolare. Può essere eccezionalmente celebrato fuori della sede consolare per impedimento degli sposi o per gravi motivi di sicurezza.

2. Il funzionario celebrante adempie alle formalità prescritte dall'articolo 107 del codice civile, e, se del caso, prima di ricevere le dichiarazioni, deve portare a conoscenza degli sposi, alla presenza dei testimoni, la possibile inefficacia del loro matrimonio nell'ordinamento locale.

3. Ove il matrimonio sia celebrato fuori della sede consolare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del codice civile.

Art. 13.
Modalità di celebrazione del matrimonio.

Ove eccezionali circostanzenon impongano diversamente, il matrimonio è celebrato pubblicamente nella sede consolare.

 

Il funzionario celebrante adempie alle formalità prescritte dall'art. 107 Codice civile e, ove ne sia il caso, prima di ricevere le dichiarazioni, deve portare a conoscenza dei nubendi, alla presenza dei testimoni, la possibile inefficacia del loro matrimonio nell'ordinamento locale.

Ove il matrimonio sia celebrato fuori della sede consolare, si applicano le disposizioni di cui allo art. 110 Codice civile.

Art. 16.
Matrimonio per procura.

1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risieda fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare.

2. Il matrimonio di cui al comma 1 non può essere celebrato quando lo sposo assente risieda in Italia.

 

3. La valutazione dei gravi motivi di cui al secondo comma dell'articolo 111 del codice civile, è effettuata dal tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'altro sposo ovvero dal tribunale nel cui circondario si trovi il suo Comune di iscrizione AIRE.

4. Ove non sia possibile determinare la competenza ai sensi del comma 3, si applica quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente dellaRepubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Il funzionario consolare può rifiutare la celebrazione del matrimonio quando ad esso si oppongano le leggi locali o lo sposo presente non risieda nella circoscrizione.

6. Qualora ne ricorrano i presupposti, si applica il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 15. Per lo sposo assente l'avvertimento ivi previsto è effettuato, su richiesta del funzionario celebrante, per il tramite dell'ufficio consolare territorialmente competente.

Art. 14.
Matrimonio per procura.

Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno dei nubendi risieda fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare.

Il matrimonio di cui al comma precedente non può essere celebrato quando il nubendo assente risieda in Italia.

La valutazione dei gravi motivi di cui al secondo comma dell'art. 111 Codice civile, è effettuata dal Procuratore generale presso la Corte di appello del luogo di ultima residenza in Italia dello sposo o, se questi non ha mai risieduto in Italia, della sposa.

Ove non sia possibile determinare la competenza ai sensi del precedente comma, è competente il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

Il funzionario consolare può rifiutare la celebrazione del matrimonio quando ad esso si oppongano le leggi locali o il nubendo presente non risieda nella circoscrizione.

Qualora ne ricorrano i presupposti, si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 13. Per il nubendo assente l'avvertimento ivi previsto è effettuato, su richiesta del funzionario celebrante, per il tramite dell'autorità consolare territorialmente competente.

Art. 17.
Tribunale competente.

1. Dei ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione di matrimoni, espresso a termini dell'articolo 112 del codice civile, e di quelli avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a termini dell'articolo 98 del codice civile, nonché sulle opposizioni al matrimonio, è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro.

Art. 15.
Tribunale competente.

Dei ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione di matrimonio, espresso a termini dell'art. 112 Codice civile, e di quelli avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a termini dell'art. 98 Codice civile, nonché sulle opposizioni al matrimonio, è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dello sposo, o se questi non ha mai risieduto in Italia, della sposa.

 

Ove non sia possibile determinare la competenza ai sensi del precedente comma è competente il Tribunale di Roma.

Art. 18.
Trasmissione di atti di matrimonio

1. L'ufficio consolare trasmette ai Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia gli atti relativi a matrimoni celebrati dinanzi alle autorità locali e ad esso pervenuti.

2. Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando la legge locale li riconosca agli effetti civili.

Art. 16.
Trasmissione di atti di matrimonio.

La autorità consolare trasmette a chi di competenza gli atti relativi a matrimoni celebrati secondo le forme locali e ad essa pervenuti.

Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando la legge locale li riconosca agli effetti civili.

 

 

Art. 19.
Rettificazione degli atti di stato civile.

1. Le domande di rettificazione degli atti di stato civile ricevuti dall'ufficio consolare sono rivolte al tribunale nel cui circondario trovasi trascritto o avrebbe dovuto essere trascritto l'atto da rettificarsi.

Art. 17.
Rettificazione degli atti di stato civile.

Le domande di rettificazione degli atti di stato civile ricevuti dall'autorità consolare, sono rivolte al tribunale nella cui circoscrizione trovasi trascritto o avrebbe dovuto essere trascritto l'atto da rettificarsi e, in mancanza, al Tribunale di Roma.

Art. 20.
Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi.

1. Il cittadino che risieda all'estero può presentare all'ufficio consolare la domanda per il cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi di cui al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il successivo inoltro al prefetto della provincia in cui si trova il Comune in cui costui ha avuto la sua ultima residenza ovvero al prefetto della provincia in cui si trova il Comune di iscrizione Aire del richiedente.

2. Nel caso di domanda presentata ai sensi del comma 1 le affissioni previste dagli articoli 86 e 90sono effettuate in via informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 luglio 2009, n. 69.

 

3. Fino al 31 dicembre 2010 le suddette affissioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicità legale, al pari di quelle disposte nei siti informatici.

Art. 18.
Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi.

Il cittadino che risieda all'estero può presentare la domanda prevista dagli artt. 153 e 158 del R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238, all'autorità consolare, che provvede al suo inoltro al Procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto il richiedente ha avuto la sua ultima residenza. Se il richiedente non ha mai avuto residenza in Italia, l'autorità consolare inoltrerà la domanda al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

Nel caso di domanda inoltrata tramite l'autorità consolare, le affissioni previste dagli artt. 155, n. 2 e 159, n. 2 del R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238, devono essere effettuate anche nell'albo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza.

CAPO II

Funzioni relative ai passaporti e documenti di viaggio

Capo II

Passaporti, rimpatri e sussidi

Art. 21.
Passaporti.

1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validità.

2. Qualora emergano dubbi sulla cittadinanza o sull'identità del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il capo dell'ufficio consolare, mediante apposito decreto, può circoscrivere a determinati Stati la validità territoriale del passaporto e limitarne la validità temporale per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in attesa dei necessari accertamenti.

3. Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione, i decreti di cui al comma 2 sono revocati.

Art. 20.
Passaporti.

L'autorità consolare rilascia, rinnova i passaporti nazionali e ne estende la validità e appone il visto a quelli stranieri.

Quando emergano elementi di grave dubbio sulla cittadinanza o sull'identità del titolare di un passaporto nazionale, l'autorità consolare può limitare, mediante apposita annotazione, la validità del passaporto stesso per un periodo non superiore a tre mesi, in attesa dei necessari accertamenti da parte delle competenti autorità.

Art. 22.
Carte d’identità

1. Il capo dell’ufficio consolare rilascia le carte d'identità ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE. Ne estende, altresì, la validità agli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale.

 

Art. 23.
Documenti di viaggio
provvisori

1. Il capo dell'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti, rilascia ai cittadini italiani un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea valido per un solo viaggio di rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.

2. Il capo dell'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti e previa autorizzazione delle competenti autorità del Paese di cui il richiedente è cittadino, rilascia un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea, valido per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino o verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione, ai cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea, in assenza di una loro rappresentanza consolare o diplomatica.

3. Il documento di viaggio provvisorio può essere rilasciato:

a) in caso di furto, smarrimento, distruzione o temporanea indisponibilità del passaporto o di altro documento di viaggio, previa denuncia all'ufficio consolare;

b) in tutti i casi in cui il capo dell'ufficio consolare lo ritenga necessario o opportuno.

4. Ove lo ritenga opportuno, il capo dell'ufficio consolare dà notizia all'autorità di frontiera italiana o degli altri Paesi dell'Unione europea del documento di viaggio da lui rilasciato.

Art. 21.
Documenti di viaggio.

L'autorità consolare rilascia documenti di viaggio validi per il rientro in Italia.

 

Art. 79.
Documento di viaggio.

Il documento di viaggio è costituito da un foglio intestato dell'ufficio che lo rilascia sul quale è applicata una fotografia del titolare timbrata a secco. Esso contiene ogni possibile dato utile per l'identificazione del titolare ed è limitato al solo viaggio di rientro in patria. Da esso deve risultare lo speciale motivo che ne ha giustificato il rilascio.

Il documento di viaggio può essere concesso:

a) a cittadini che rimpatrino per indigenza;

b) a cittadini che rimpatrino in stato di detenzione;

c) in tutti gli altri casi che ciò consiglino a giudizio dell'autorità consolare.

Nella ipotesi di cui alla lettera c), l'autorità consolare dà notizia al Ministero degli affari esteri del documento di viaggio da essa rilasciato.

CAPO III

Funzioni di protezione ed assistenza, sussidi e rimpatri

 

Art. 24.
Sussidi, erogazioni in danaro e
rimpatrio di cittadini

1. L'ufficio consolare può concedere sussidi ai cittadini che versino in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri, previa autorizzazione, ove richiesta.

2. Limitate erogazioni in danaro possono altresì essere eccezionalmente concesse, in caso di comprovata urgenza, a cittadini che versino in stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. In tal caso l'interessato è tenuto a firmare una promessa di restituzione, cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile. L'autorità consolare trasmette al Ministero degli affari esteri copia dell'obbligazione degli interessati spedita in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile.

3. Il capo dell'ufficio consolare, nei casi e con l'osservanza delle condizioni e modalità di cui al comma 2, può fornire i mezzi per il rimpatrio, scegliendo la forma di rimpatrio più appropriata e meno onerosa per l'erario e facendo ricorso, ove del caso, ai poteri di cui all'articolo 197 del codice della navigazione.

 

Art. 23.
Sussidi ed erogazioni in danaro.

L'autorità consolare può concedere sussidi ai cittadini che versino in stato di indigenza.

 

 

Erogazioni in danaro possono essere concesse, in caso di urgenza, a cittadini che versino in stato di occasionale necessità. In tal caso l'interessato deve firmare una promessa di restituzione, cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 Codice procedura civile. L'autorità consolare trasmette al Ministero degli affari esteri copia dell'obbligazione degli interessati spedita in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 Codice procedura civile.

 

 

 

Art. 80.
Norme comuni a sussidi, erogazioni in danaro e rimpatri.

Sempre che non vi siano ragioni di urgenza, l'autorità consolare deve chiedere al Ministero degli affari esteri preventiva autorizzazione per la concessione delle provvidenze di cui agli articoli 23, 24 e 28. Tale richiesta di autorizzazione è necessaria solo se l'ammontare delle somme sia superiore ad una cifra che il Ministro per gli affari esteri stabilisce periodicamente con proprio decreto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Il Ministero competente in materia, in conformità all'articolo 363, terzo comma, del codice della navigazione, emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per il rimpatrio in favore della gente di mare.

Art. 25.
Rimpatrio in favore di gente di mare.

L'autorità consolare provvede, in conformità agli artt. 363, terzo comma, e seguenti Codice navigazione, al rimpatrio di cittadini indigenti aventi la qualifica di gente di mare e che siano stati sbarcati da nave mercantile nazionale in luogo diverso dal porto di arruolamento, ovvero che, arruolati a bordo di nave mercantile nazionale, abbiano fatto naufragio.

L'autorità consolare si attiene a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.

Il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dei precedenti comma, è chiesto dall'autorità consolare al Ministero della marina mercantile, previa presentazione dei titoli giustificativi di spesa. Il Ministero della marina mercantile, in conformità all'art. 363, terzo comma, Codice navigazione, emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.

 

 

 

 

Art. 25.
Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali.

1. In casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali.

2. Il comandante, qualora non ritenga di poter aderire alla richiesta, è tenuto ad indicare per iscritto all'ufficio consolare i motivi del rifiuto.

 

Art. 26.
Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali.

In caso eccezionalee sempre che le circostanze lo consiglino, l'autorità consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali.

Il comandante il quale non ritenga di poter aderire alla richiesta deve indicare per iscritto all'autorità consolare i motivi del rifiuto.

Art. 26.
Rimpatri,
evacuazioni e trasferimenti in circostanze eccezionali.

1. Qualora circostanze eccezionali impongano di provvedere al rimpatrio urgente di cittadini, o comunque al loro trasferimento altrove, e se il disposto dell'articolo 197 del codice della navigazione, non risulta adeguato alle necessità, il capo dell'ufficio consolare può disporre, su istruzioni o di sua iniziativa, la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili o di aeromobili civili nazionali.

2. Nei casi eccezionali in cui sia necessario provvedere all'evacuazione dei cittadini, l'ufficio consolare sovrintende all'organizzazione delle operazioni in base ai plani di emergenza all'uopo predisposti.Esso assume tutte le iniziative necessarie anche sulla base delle istruzioni del Ministero degli affari esteri, che si avvale eventualmente del concorso di altre Amministrazioni. L'evacuazione viene coordinata, laddove possibile, con le iniziative adottate dalle autorità diplomatiche o consolari degli Stati Membri dell'Unione europea e dei Paesi alleati.

3. L'ufficio consolare comunica col mezzo più celere i provvedimenti adottati al Ministero degli affari esteri ed agli altri ministeri eventualmente competenti. Alle requisizioni effettuate ai sensi del comma 1 si applicano, per quanto concerne le indennità, i criteri di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

 

Art. 27.
Rimpatri e trasferimenti in circostanze eccezionali.

Qualora circostanze eccezionali impongano di provvedere al rimpatrio urgente di cittadini, o comunque al loro trasferimento altrove, e se il disposto dell'art. 197 Codice navigazione non risulti adeguato alle necessità, la autorità consolare può disporre, su istruzioni o di sua iniziativa, la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili o di aeromobili civili nazionali.

L'autorità consolare comunica col mezzo più celere i provvedimenti adottati al Ministero degli affari esteri ed a quelli della marina mercantile e dei trasporti e dell'aviazione civile, a seconda della rispettiva competenza.

 

 

 

 

 

Alle requisizioni effettuate ai sensi del primo comma si applicano, per quanto concerne le indennità, i criteri di cui alla legge 13 luglio 1939, n. 1154, e successive modificazioni.

Art. 27.
Assistenza a non cittadini.

1. L'ufficio consolare può concedere assistenza anche ai non cittadini, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali, nonché, per quanto concerne i cittadini dell'Unione europea, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

Art. 28.
Assistenza a non cittadini.

L'autorità consolare può concedere assistenza anche a non cittadini ai sensi del secondo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .

CAPO IV

Funzioni notarili e di volontaria giurisdizione

 

Art. 28.
Funzioni notarili.

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita, secondo le modalità e con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco.

 

 

 

 

3. Non è necessario il requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini.

 

Art. 19.
Funzioni notarili.

Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di notaio, attenendosi alla legislazione nazionale.

 

 

 

 

Le funzioni di cui al comma precedente possono essere esercitate anche quando siano parti all'atto cittadini e non cittadini. Per atti cui siano parti solo non cittadini, le funzioni stesse possono essere esercitate quando ciò sia previsto da convenzioni internazionali ovvero quando gli atti debbano essere fatti valere in Italia.

Non è necessario il requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini.

Art. 29.
Interdizione, inabilitazione
e amministrazione di sostegno

1. Il capo dell'ufficio consolare trasmette al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi del secondo comma ogni utile dato istruttorio al fine di promuovere procedimenti relativi all'interdizione, all'inabilitazione e all'amministrazione di sostegno nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione.

2. Competente a pronunciarsi sull'interdizione, sull'inabilitazione e sull'amministrazione di sostegno di cittadini residenti all'estero è il tribunale di ultima residenza in Italia. Ove il soggetto interessato non abbia mai avuto residenza in Italia, è competente il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE.

3. Il tribunale provvede, ai sensi dell'articolo 419 del codice civile, all'esame del soggetto interessato avvalendosi, se del caso, di rogatoria consolare. Nell'espletamento della rogatoria, il capo dell'ufficio consolare è assistito da un consulente tecnico nominato dall'ambasciata o, in mancanza, approvato dal Ministero degli affari esteri.

4. Qualora non sia possibile provvedere all'esame di cui al comma 3, il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorità rogante ogni elemento di prova in suo possesso.

Art. 31.
Interdizione e inabilitazione.

 

Il capo di ufficio consolare di I categoria trasmette al Pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi del secondo comma ogni utile dato istruttorio al fine di promuovere procedimenti di interdizione e di inabilitazione nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione.

 

 

Competente a pronunciarsi sull'interdizione e sull'inabilitazione di cittadini residenti all'estero è il tribunale di ultima residenza in Italia dell'interdicendo o dell'inabilitando. Ove questi non abbia mai avuto residenza in Italia, è competente il Tribunale di Roma.

 

 

Il Tribunale provvede, ai sensi dell'art. 419 Codice civile, all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, avvalendosi, se del caso, di rogatoria consolare. Nello espletamento della rogatoria, il capo dell'ufficio consolare è assistito da un consulente tecnico nominato dalla missione diplomatica o, in mancanza, approvato dal Ministero degli affari esteri.

Qualora non sia possibile provvedere all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorità rogante ogni elemento di prova in suo possesso.

Art. 30.
Riconoscimento e legittimazione dei figli naturali

1. Il Capo dell'Ufficio consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale di cui all'articolo 254 del codice civile.Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve altresì la domanda di assunzione del cognome paterno e la trasmette al tribunale dei minorenni competente.

2. L'ufficio consolare riceve la domanda di legittimazione dei figli naturali di cui agli articoli 280 e 288 del codice civile e la trasmette al tribunale competente. Ove la competenza non possa essere determinata ai sensi dell'articolo 288, primo comma, del codice civile, è competente il tribunale nel cui circondario si trova il Comune in cui l'interessato ha avuto la sua ultima residenza in Italiaovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'interessato.

Art. 32.
Legittimazione.

 

All'atto della celebrazione del matrimonio l'autorità consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento di cui all'art. 283 Codice civile e per i fini da esso previsti.

 

 

 

L'autorità consolare riceve la domanda di legittimazione per decreto del capo dello Stato di cui agli artt. 284 e 288 Codice civile e la trasmette alla Corte di appello competente. Ove la competenza non possa esser determinata ai sensi dell'art. 288, primo comma, codice civile, è competente la Corte di appello nel cui distretto il richiedente ha avuto la sua ultima residenza. Se il richiedente non ha mai avuto residenza in Italia, e competente la Corte di appello di Roma.

Art. 31.
Adozione
internazionale di minori

1. Competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilità all'adozione di un minore straniero residente all'estero, quando gli adottanti non abbiano residenza in Italia, è il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza. Se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, è competente il Tribunale per i minorenni di Roma.

2. L'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti può essere delegato dal Tribunale per i minorenni titolare della procedura allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184. Nello svolgimento di tali attività, il capo dell'ufficio consolare può avvalersi del supporto di strutture locali adeguatamente qualificate.

3. L'ufficio consolare, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 38, comma, legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, in ordine all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore.

Art. 33.
Adozione.

Competente in materia di adozione quando l'adottante non abbia residenza in Italia è la Corte di appello nel cui distretto l'adottante ha avuto la sua ultima residenza. Se l'adottante non ha mai avuto residenza in Italia, è competente la Corte di appello di Roma.

 

L'autorità consolare può essere delegata, nella ipotesi prevista dall'art. 311, secondo comma, Codice civile, a ricevere il consenso dell'adottante, dell'adottato o del legale rappresentante di questo. Può anche essere delegata a compiere le indagini e ad assumere le informazioni di cui all'art. 312 Codice civile.

Art. 32.
Adozione di persone di maggiore età

1. Competente in materia di adozione di persone di maggiore età, quando l'adottante non abbia residenza in Italia, è il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'adottante ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il comune di ultima residenza in Italia dell'interessato.

2. Il capo dell'ufficio consolare può essere delegato a ricevere il consenso dell'adottante, dell'adottato o del legale rappresentante di questo. Può anche essere delegato a compiere le indagini e ad assumere le informazioni di cui all'articolo 312 del codice civile.

 

Art. 33.
Tutela, curatela,
amministrazione di sostegno

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare.

2. Il tutore, il protutore, il curatore, il curatore speciale e l'amministratore di sostegno, nominati in virtù dei poteri di cui al comma precedente, provvedono anche alla protezione degli interessi che la persona sottoposta alla tutela o alla curatela abbia in Italia, previa autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano dall'ufficio dal giorno in cui è loro notificata la nomina, rispettivamente, di un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, amministratore di sostegno, tanto se la sostituzione venga decisa dal capo dell'ufficio consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa venga decisa dalla competente autorità nazionale. A tal fine, è considerata competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del minore o dell'incapace.

3. I cittadini residenti nella circoscrizione hanno l'obbligo di accettare le nomine di cui al precedente comma.

Art. 34.
Tutela, curatela,
assistenza, affiliazione.

Il capo di ufficio consolare di Icategoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonché di affiliazione, che le leggi dello Stato attribuiscono al giudice tutelare.

Il tutore, il produttore, il curatore e il curatore speciale nominati in virtù dei poteri di cui al comma precedente, provvedono anche alla protezione degli interessi che la persona sottoposta alla tutela o alla curatela abbia in Italia, previa autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano dall'ufficio dal giorno in cui è loro notificata la nomina, rispettivamente, d'un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, tanto se la sostituzione, venga decisa dall'autorità consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa venga decisa dalla competente autorità nazionale. A tal fine, è considerata competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del minore o dell'incapace.

 

L'accettazione degli uffici di cui al precedente comma è obbligatoria per i cittadini nella circoscrizione, salvo i casi di dispensa previsti dalla legislazione nazionale.

Art. 34.
Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione

1. Il capo dell'ufficio consolare, anche al di fuori delle ipotesi previste dal presente decreto, può emanare nei confronti dei cittadini residenti nella circoscrizione i provvedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di successioni, che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare, del tribunale e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i minorenni.

Art. 35.
Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Il capo dell'ufficio consolare di I categoria, anche al di fuori delle ipotesi previste dal presente decreto, può emanare nei confronti dei cittadini residenti nella circoscrizione, e quando particolari circostanze ciò consiglino, i provvedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di successione, che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare, del pretore e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i minorenni.

Art. 35.
Tribunali competenti.

1. Dei ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dal capo dell'ufficio consolare, nonché per l'omologazione degli stessi, è competente a decidere il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'interessato.

 

 

 

2. Ove l'interessato non sia iscritto all'AIRE e sia stato residente in Italia, è competente il tribunale del luogo di ultima residenza.

 

Art. 36.
Tribunali competenti.

Dei ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dall'autorità consolare, nonché per la omologazione degli stessi, è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato.

In materia di affiliazione, è competente il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'affiliante o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, dell'affiliato.

Ove non sia possibile determinare la competenza ai sensi dei precedenti commi, è competente il Tribunale di Roma.

CAPO V

Funzioni in materia di controversie, di polizia giudiziaria e di assistenza giudiziaria

Capo III

Attribuzioni in materia di controversie, di assistenza giudiziaria e di giurisdizione volontaria

Art. 36.
Amichevole composizione di controversie ed arbitrato.

1. Il capo dell'ufficio consolare:

a) può adoperarsi, se richiesto dalle parti, per comporre amichevolmente le controversie sorte fra cittadini o fra questi e non cittadini. Se il tentativo di conciliazione riesce e le parti ne fanno richiesta, redige il processo verbale dell'avvenuta conciliazione. Il processo verbale ha efficacia di scrittura privata riconosciuta in giudizio;

b) può esplicare le funzioni di arbitro unico nelle controversie fra cittadini purché questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità, ferme restando le eccezioni previste dall'articolo 806 del codice di procedura civile. Con il deposito negli archivi dell'ufficio, il lodo ha forza esecutiva. Il deposito deve aver luogo nel termine perentorio di dieci giorni dalla sottoscrizione e di esso deve essere data notizia alle parti ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del codice di procedura civile. Le impugnazioni di cui agli articoli 827 e seguenti, codice di procedura civile, si propongono innanzi alla Corte di Appello di Roma.

 

 

Art. 29.
Amichevole composizione di controversie ed arbitrato.

Il capo dell'ufficio consolare:

a) può adoperarsi, se richiesto dalle parti, per comporre amichevolmente le controversie sorte fra cittadini o fra questi e non cittadini. Se il tentativo di conciliazione riesce e le parti ne fanno richiesta, redige il processo verbale dell'avvenuta conciliazione. Il processo verbale ha efficacia di scrittura privata riconosciuta in giudizio;

b) può esplicare le funzioni di arbitro unico nelle controversie fra cittadini purché questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità. Con il deposito negli archivi dell'ufficio, il lodo ha forza esecutiva. Il deposito deve aver luogo nel termine perentorio di cinque giorni dalla sottoscrizione e di esso deve essere data notizia alle parti ai sensi dell'art. 825, quarto comma, Codice procedura civile.

Le impugnazioni di cui agli artt. 827 e seguenti Codice procedura civile si propongono innanzi al pretore, al Tribunale o alla Corte di appello di Roma secondo che, per la causa decisa, sarebbe stato rispettivamente competente il conciliatore, il pretore o il tribunale;

c) può far parte di Collegi arbitrali e può esplicare le funzioni di arbitro unico a termini della legge locale solo a seguito di autorizzazione del Ministero degli affari esteri o della missione diplomatica.

Art. 37.
Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze.

1. L'ufficio consolare:

a) provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni;

b) compie gli atti istruttori ad esso delegati dalle autorità nazionali competenti; riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, che debbano valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali.

 

2. Esso trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente.

 

Art. 30.
Notificazioni, rogatorie, dichiarazioni ed istanze.

L'autorità consolare:

provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni;

 

compie gli atti istruttori ad essa delegati dalle autorità nazionali competenti;

riceve le dichiarazioni, anche giurate da chiunque rese, che debbano valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali.

Essa trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente.

Art. 38.
Funzioni di polizia giudiziaria.

1. Il capo dell'ufficio consolare informa direttamente le competenti autorità giudiziarie nazionali di tutte le ipotesi di reato che giungano a sua conoscenza e che possano interessare la giustizia italiana e provvede, d'iniziativa o su istruzioni, ai possibili accertamenti.

2. Egli cura, altresì, che venga assicurata dalle autorità locali la custodia delle persone delle quali sia richiesta l'estradizione e, ove sia del caso, di quelle che ad essa siano consegnate dai  comandanti di navi mercantili e di aeromobili civili italiani; per reati commessi a bordo.

Art. 52.
Attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

L'autorità consolare informa le competenti autorità nazionali di tutti i reati che giungano a sua conoscenza e che possano interessare la giustizia italiana e provvede, d'iniziativa o su istruzioni, ai possibili accertamenti.

Cura che venga assicurata dalle autorità locali la custodia delle persone delle quali sia richiesta l'estradizione e, ove sia del caso, di quelle che ad essa siano consegnate dai comandanti di navi mercantili e di aeromobili civili Italia; per reati commessi a bordo.

Art. 39.
Esercizio di funzioni
giurisdizionali

1. Le norme relative ai doveri ed alle prerogative dell'autorità giudiziaria si applicano ai funzionari consolari quando questi esercitino funzioni attribuite in Italia alla magistratura.

Art. 62.
Esercizio di funzioni
e poteri attribuiti a magistrati.

Le norme relative ai doveri ed alle prerogative della autorità giudiziaria si applicano ai funzionari consolari quando questi esercitino funzioni e poteri ad essa attribuiti, in Italia, dalla legislazione nazionale.

Art. 40.
Esecuzione di rogatorie
consolari.

1. Della data e del luogo fissati dall'ufficio consolare per l'esecuzione della rogatoria è data tempestiva comunicazione alle parti.

2. Le convocazioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione della rogatoria, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro idoneo sistema di comunicazione. Nella convocazione devono essere indicati gli estremi della causa, la natura e l'oggetto dell'atto istruttorio da compiersi. I termini di presentazione non possono essere inferiori a trenta giorni. Se l'interessato non si presenta nei termini fissati, l'ufficio consolare rinnova la convocazione. Ove anche questa rimanga senza effetto, l'ufficio consolare restituisce gli atti all'autorità rogante. In presenza di adeguate giustificazioni, il capo dell'ufficio consolare può disporre una terza ed ultima convocazione.

3. Copia delle comunicazioni e delle convocazioni è allegata agli atti.

Art. 82.
Esecuzione di rogatorie.

Della data e del luogo fissati dall'autorità consolare per l'esecuzione della rogatoria è data tempestiva comunicazione alle parti.

Le convocazioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione della rogatoria, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non sia possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione. Nella convocazione devono essere indicati gli estremi della causa, la natura e l'oggetto dell'atto istruttorio da compiersi. I termini di presentazione non possono essere inferiori a venti giorni. Se l'interessato non si presenta nei termini fissati, la autorità consolare rinnova la convocazione. Ove anche questa rimanga senza effetto, né l'interessato alleghi sufficiente giustificazione, l'autorità consolare restituisce gli atti all'autorità rogante, specificandone le ragioni.

Copia delle comunicazioni e delle convocazioni è allegata agli atti.

 

 

 

 

Art. 41.
Luogo di compimento degli atti istruttori.

1. Le deposizioni testimoniali e gli altri atti istruttori hanno luogo, ove non sia altrimenti richiesto dalla natura dell'atto da compiersi, nella sede dell'ufficio. Può essere scelta altra sede ove particolari circostanze lo suggeriscano.

Art. 83.
Luogo di compimento degli atti istruttori.

Le deposizioni testimoniali e gli altri atti istruttori hanno luogo, ove non sia altrimenti richiesto dalla natura dell'atto da compiersi, nella sede dell'ufficio. Può essere scelta altra sede ove particolari circostanze lo suggeriscano.

Art. 42.
Consulenti e difensori.

1. Quando la legislazione nazionale preveda la presenza ad atti istruttori di consulenti o difensori, l'appartenenza a tali categorie professionali può essere accertata anche in base alle leggi locali

Art. 84.
Consulenti e difensori.

Quando la legislazione nazionale preveda la presenza ad atti istruttori di consulenti o difensori, l'appartenenza a tali categorie professionali può essere accertata anche in base alle leggi locali.

CAPO VI

Funzioni relative all'amministrazione di interessi privati

CAPO IV

Amministrazione di interessi privati

Art. 43.
Deposito consolare.

1. Il capo dell'ufficio consolare, in caso di riconosciuta necessità ed urgenza, può ricevere in deposito somme di danaro e ogni altro bene, sulla domanda che ne sia fatta da cittadini o da. altri nell'interesse di cittadini o dello Stato. Il deposito ha termine quando siano venute meno le cause che ne hanno giustificato l'accettazione.

 

2. Il capo dell'ufficioconsolare stabilisce i limiti e le condizioni del deposito. Per quanto non previsto si. applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli1766 e seguenti e 1798 e seguenti del codice civile.

3. Il capo dell'ufficio consolare non è tenuto ad alcun obbligo di amministrazione dei beni depositati; può tuttavia adottare quei provvedimenti che, nell'interesse degli aventi diritto, si rendano necessari.

4. Il capo dell'ufficio consolare, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, può ordinare la vendita dei beni che siano stati volontariamente depositati allorché vi sia pericolo di deperimento o sussistano, comunque, ragioni di forza maggiore.

Art. 37.
Deposito consolare.

Oltre alle cose che custodisca per ragioni di ufficio, l'autorità consolare, in caso di riconosciuta necessità ed urgenza, può ricevere in deposito somme di danaro ed ogni altra cosa, sulla domanda che ne sia fatta da cittadini o da altri nell'interesse di cittadini. Il deposito ha termine quando siano venute meno le cause che ne hanno giustificato l'accettazione.

 

L'autoritàconsolare stabilisce i limiti e le condizioni del deposito. Per quanto non previsto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui agli artt. 1766 e seguenti e 1798 e seguenti Codice civile.

L'autorità consolare non è tenuta ad alcun obbligo di amministrazione dei beni custoditi o depositati. Può tuttavia adottare quei provvedimenti che, nell'interesse degli aventi diritto, si rendano necessari.

Art. 44.
Termine del deposito.

1. Il capo dell'ufficio consolare, allorché ritenga che siano venute meno le cause che hanno determinato il deposito, ne dà comunicazione agli aventi diritto, intimando loro di provvedere, entro congruo termine, al ritiro delle somme di danaro o degli altri beni depositati.

2. Ove gli aventi diritto non provvedano al ritiro delle somme di danaro depositate, l'ufficio consolare, qualora non vi siano motivi ostativi e comunque su istruzione del Ministero degli affari esteri, anche per quanto concerne l'eventuale cambio in moneta italiana, trasmette tali somme alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma. Per quanto concerne i beni diversi dal danaro, il capo dell'ufficio consolare, tenuto conto delle situazioni giuridiche e di fatto locali e su istruzione del Ministero degli affari esteri, può eseguirne il deposito presso idoneo magazzino od istituto, ovvero può ordinarne la vendita. Le somme di danaro ricavate dalla vendita sono trasmesse alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma.

 

3. Ove gli aventi diritto non siano reperibili, e non possa quindi provvedersi alla comunicazione ed intimazione di cui al comma 1, le somme di danaro nonché gli altri beni restano depositati presso l'ufficio consolare per un massimo di altri tre anni, trascorsi i quali, e salvo diversa indicazione che nel frattempo sia pervenuta dagli aventi diritto, il capo dell'ufficio consolare provvede ai sensi del comma 2.

 

Art. 39.
Termine del deposito
e della custodia.

L'autorità consolare, allorché ritenga che siano venute meno le cause che hanno determinato il deposito o la necessità della custodia, ne dà comunicazione agli aventi diritto, intimando loro di provvedere, entro congruo termine, al ritiro delle somme di danaro o delle altre cose depositate o custodite.

Ove gli aventi diritto non provvedano, senza giusto motivo, al ritiro delle somme di danaro depositate o custodite, l'autorità consolare, qualora non vi siano motivi ostativi e comunque su istruzione del Ministero degli affari esteri, anche per quanto concerne l'eventuale cambio in moneta italiana, trasmette tali somme alla Cassa depositi e prestiti. Per quanto concerne le cose diverse dal danaro, l'autorità consolare, tenuto conto delle situazioni giuridiche e di fatto locali e salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, può eseguirne il deposito presso idoneo magazzino od istituto, ovvero, se ritenuto più opportuno, può ordinarne la vendita. Le somme di danaro ricavate dalla vendita sono trasmesse, alle condizioni e con le modalità di cui al presente comma, alla Cassa depositi e prestiti.

Ove gli aventi diritto non siano reperibili, e non possa quindi provvedersi alla comunicazione ed all'intimazione di cui al primo comma, le somme di danaro, nonché le altre cose, sono custodite presso l'ufficio consolare per un massimo di altri tre anni, trascorsi i quali, e salvo diversa istruzione che nel frattempo sia pervenuta dagli aventi diritto, l'autorità consolare si avvale dei poteri di cui al precedente comma.

 

 

4. Per quanto non previsto dal codice civile, con provvedimento del Ministero degli affari esteri sono disciplinati il luogo di restituzione dei beni depositati presso l'ufficio consolare nonché le modalità di conservazione e di verbalizzazione dei depositi consolari.

Art. 40.
Luogo di restituzione delle cose depositate presso l'autorità consolare.

La restituzione delle cose depositate deve effettuarsi nello stesso luogo di consegna. La restituzione può tuttavia farsi in luogo diverso, qualora ragioni di forza maggiore abbiano imposto il trasferimento delle cose depositate.

La restituzione in luogo diverso, su richiesta del depositante, può farsi solo quando, tenuto conto delle circostanze, ciò sia autorizzato dal Ministero degli affari esteri. Le eventuali spese di spedizione ed i rischi relativi sono a carico del depositante.

 

Art. 43.
Atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione.

Indipendentemente dall'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti da specifiche disposizioni del presente decreto o di altre leggi dello Stato, l'autorità consolare, su richiesta delle parti interessate e, in caso di loro assenza od impedimento, anche di ufficio, può compiere o promuovere atti conservativi, di vigilanza e, eccezionalmente, di amministrazione nell'interesse di cittadini, anche se non residenti nella circoscrizione.

Sempre che non vi siano ragioni di urgenza i funzionari consolari, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono accettare procure relative a procedure amministrative o giudiziarie, concernenti l'amministrazione o la liquidazione di successioni, o comunque attinenti ad interessi privati, se non con l'assenso o su istruzioni del Ministero degli affari esteri o, su nulla osta di questo, dell'Amministrazione competente per materia. L'assenso o le istruzioni devono sussistere anche prima di far uso dei poteri previsti, in materia, dalle leggi locali o dalle convenzioni internazionali. Si applicano ai funzionari consolari i principi di responsabilità che derivano dall'esercizio di una pubblica funzione.

In caso di naufragio di nave nazionale o di sinistro ad aeromobile nazionale avvenuto nella circoscrizione, i poteri di cui al primo comma possono essere esercitati anche nei riguardi di beni appartenenti a non cittadini.

 

Art. 85.
Custodia di somme di danaro e di altre cose.

Le somme di danaro e le altre cose depositate, o comunque pervenute all'autorità consolare, sono custodite nella forma ritenuta più sicura e, se la loro natura lo consente, sono chiuse e suggellate in involucri i quali portano esteriormente una annotazione indicante il numero del deposito, il nome del depositante, ed anche, secondo i casi, l'ammontare della somma o la natura delle cose depositate.

 

Art. 86.
Verbali dei depositi consolari.

Ogni deposito presso le autorità consolari, o ritiro di esso, deve essere accertato mediante processo verbale, nel quale sono indicate le somme di danaro o le altre cose depositate o ritirate, la provenienza e la causa del deposito stesso.

Copia del processo verbale è inviata al Ministero degli affari esteri.

Art. 45.
Vendita di beni.

Quando, in materia di volontaria giurisdizione, di amministrazione di interessi privati, di navigazione, di successioni, ed in ogni altro caso in cui tale potere sia a lui conferito, il capo dell'ufficio consolare autorizzi e proceda alla vendita di beni, la vendita stessa è effettuata, con le opportune cautele, su istruzioni del Ministero degli affari esteri, tenuto anche conto della legislazione locale.

Art. 38.
Vendita di beni
depositati o custoditi.

L'autorità consolare può ordinare la vendita delle cose che siano state volontariamente depositate o che siano custodite per ragioni d'ufficio allorché vi sia pericolo di deperimento o sussistano, comunque, ragioni di forza maggiore.

 

 

 

 

Art. 46.
Successioni.

1. L'ufficio consolare, quando ne venga richiesto o vi sia tenuto in ragione dell'esercizio delle funzioni notarili, dà notizia alle competenti autorità nazionali e, se del caso, locali, della apertura nella circoscrizione consolare di successioni di cittadini o di successioni cui siano o possano essere chiamati cittadini.

 

 

 

 

 

2. L'ufficio consolare trasmette alle competenti autorità nazionali le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia all'eredità, di accettazione con beneficio di inventario, nonché ogni altra manifestazione di volontà o istanza attinente all'eredità. Esso trasmette, per la via più breve, le richieste di apposizione di sigilli relative a beni ereditari che si trovino in Italia.

3. Su richiesta di un tribunale italiano presso cui si sia aperta una successione, l'Ufficio consolare provvede a disporre, nell'interesse degli aventi diritto, ogni possibile misura atta alla custodia dei beni relativi alla successione che siano pervenuti all'Ufficio stesso.

Art. 41.
Attribuzioni in materia di successioni.

L'autorità consolare, quando ne venga a conoscenza, dà notizia alle competenti autorità nazionali e, se del caso, estere, della apertura nella circoscrizione consolare di successioni di cittadini o di successioni in cui siano o possano essere chiamati cittadini.

Il capodell'ufficio consolare può esercitare, limitatamente ai beni ereditari che si trovino nella circoscrizione, anche se relativi a successioni di cittadini o a favore di cittadini non apertesi nella circoscrizione stessa, i poteri conservativi, di vigilanza e di amministrazione attribuiti all'autorità giudiziaria in Italia dalle leggi dello Stato.

L'autorità consolare trasmette alle competenti autorità le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia alla eredità, di accettazione con beneficio di inventario, nonché ogni altra manifestazione di volontà o istanza attinente all'eredità. Essa trasmette, per la via più breve, le richieste di apposizione di sigilli relative a beni ereditari che si trovino in Italia.

Art. 47.
Imputazione di spese
e cauzione.

1. Le spese incontrate dall'ufficio consolare nell'esercizio delle funzioni previste dal presente capo sono a carico degli interessati. A tal fine può essere esercitato diritto di ritenzione sulle somme a questi eventualmente spettanti.

2. L'ufficio consolare può chiedere il preventivo versamento di una cauzione a copertura delle spese di cui al comma1

Art. 44.
Imputazione di spese.

Le spese incontrate dall'autorità consolare nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dalle norme di cui al presente capo sono a carico degli interessati. A tal fine può essere esercitato diritto di ritenzione sulle somme a questi eventualmente spettanti.

 

 

 

Art. 42.
Custodia di beni successori.

I beni relativi alle successioni di cui al primo comma del precedente articolo e pervenuti all'autorità consolare, sono custoditi, nell'interesse degli aventi diritto, presso l'ufficio consolare.

Se gli eredi sono in Italia e non vi è opposizione da parte di creditori o di altri aventi diritto, le somme di danaro e gli oggetti preziosi sono trasmessi, ove possibile, al Ministero degli affari esteri.

Le eventuali spese di spedizione ed i rischi relativi sono a carico degli aventi diritto.

CAPO VII

Funzioni in materia di navigazione

Capo V

Attribuzioni in materia di navigazione

Art. 48.
Funzioni
di amministrazione marittima

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita le funzioni di autorità marittima, attenendosi alla legislazione nazionale.

Art. 45.
Funzioni
e poteri di autorità marittima.

1. L'autorità consolare esercita le funzioni ed i poteri di autorità marittima attenendosi alla legislazione nazionale.

Art. 49.
Attribuzioni di polizia giudiziaria, polizia della navigazione e poteri disciplinari

1. Il capo dell'ufficio consolare:

a)      ha le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;

b)      esercita il potere di polizia della navigazione nei confronti delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;

c)      esercita il potere disciplinare nei confronti del personale delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani.

d)     ha le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;

 

 

Art. 46.
Attribuzioni di polizia giudiziaria, polizia della navigazione, poteri disciplinari
e giurisdizionali.

1. L'autorità consolare:

a) ha le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;

b) esercita il potere di polizia della navigazione nei confronti delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;

c) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani.

L'autorità consolare esercita inoltre la giurisdizione civile in materia di controversie fra il comandante, gli ufficiali ed i membri dell'equipaggio, o loro aventi causa, delle navi mercantili italiane, purché tali controversie concernano lo adempimento degli obblighi connessi all'esercizio della navigazione o comunque discendenti dal contratto di arruolamento. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni di cui al libro II, titolo II, Codice procedura civile.

I poteri di cui al precedente comma possono essere esercitati solo da funzionari consolari appartenenti alle carriere direttive o dai capi degli uffici di cui all'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

Art. 47.
Autorità di appello.

Competente a giudicare sulle impugnazioni avverso i provvedimenti emessi dall'autorità consolare nell'esercizio dei poteri giurisdizionali ad essa conferiti dall'articolo precedente e il tribunale nella cui circoscrizione è iscritta la nave o il galleggiante. Ove si tratti di nave o galleggiante iscritto nei registri o nelle matricole dell'ufficio consolare, è competente il Tribunale di Roma.

L'appello deve essere proposto entro i termini, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, fissati dall'art. 163-bis, primo comma, 4 e 5 alinea, Codice procedura civile.

 

 

 

 

Art. 50.
Assistenza da parte di navi o aeromobili militari nazionali

1. Il capo dell'ufficio consolare può richiedere assistenza al comandante di nave o aeromobile militare in caso di guerra civile o di altri eventi eccezionali o quando l'assistenza stessa sia necessaria per l'esecuzione di istruzioni del Ministero degli affari esteri o della superiore ambasciata. Tali istruzioni sono comunicate al comandante della nave o dell'aeromobile.

2. Il comandante, qualora non ritenga di poter aderire alla richiesta, indica per iscritto al funzionario consolare i motivi del rifiuto.

Art. 48.
Assistenza da parte di navi ed aeromobili militari nazionali.

1. L'autorità consolare può richiedere assistenza al comandante di nave o aeromobile militare in caso di guerra civile o di altri eventi eccezionali, o quando l'assistenza stessa sia necessaria per l'esecuzione di superiori istruzioni. In questo ultimo caso le istruzioni dovranno essere comunicate al comandante della nave o dell'aeromobile.

2. Qualora il comandante non ritenga di poter aderire alla richiesta egli deve indicare per iscritto all'autorità consolare i motivi del rifiuto.

Art. 51.
Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio

1. In caso di smarrimento o di distruzione dell'atto di nazionalità, e prima di rilasciare il passavanti provvisorio, il capo dell'ufficio consolare accerta, mediante giuramento deferito al comandante, se sull'atto di nazionalità smarrito o distrutto non esistessero annotazioni relative ad atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti reali. L'ufficio consolare appone sul passavanti provvisorio il contenuto delle annotazioni la cui esistenza, sull'atto smarrito o distrutto, risultasse dalle dichiarazioni giurate del comandante e ne informa la capitaneria di porto del compartimento marittimo di iscrizione della nave.

Art. 90.
Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio.

In caso di smarrimento o di distruzione dell'atto di nazionalità, e prima di rilasciare il passavanti provvisorio, l'autorità consolare accerta, mediante giuramento deferito al comandante, se sull'atto di nazionalità smarrito o distrutto non esistessero annotazioni relative ad atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti reali. L'autorità consolare appone sul passavanti provvisorio il contenuto delle annotazioni la cui esistenza, sull'atto smarrito o distrutto, risultasse dalle dichiarazioni giurate del comandante, e ne informa la capitaneria di porto del compartimento marittimo di iscrizione della nave.

CAPO VIII
Funzioni in materiadi documentazione amministrativa

Capo VI
Attribuzioni di carattere amministrativo

Art. 52
Certificati, legalizzazioni, vidimazioni

1. Il l'ufficio consolare:

a)  rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; li rilascia anche a non cittadini quando debbano fame uso in Italia;

b)  rilascia o vidima certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o dalle convenzioni internazionali;

c)  conferma le patenti di guida ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 5-bis; del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) comunica il numero di codice fiscale attribuito dalla competente Agenzia delle Entrate;

e) rilascia copia autentica degli atti da esso ricevuti o presso di esso depositati;

f) legalizza gli atti rilasciati dalle autorità locali, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di ogni mezzo utile di accertamento;

 

g) può rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;

 

h) può rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni;

i) può rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.

2. Nei casi in cui non sia in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, l'ufficio consolare può rilasciare, effettuati gli accertamenti del caso, motivata certificazione sostitutiva della documentazione che non si è potuto acquisire, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali sull'ordinamento dello stato civile.

3. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

4. Sugli atti di cui al presente articolo vengono riscossi i diritti di cui al Titolo IV del presente decreto, con le modalità e salve le eccezioni ivì previste.

Art. 49.
Certificati, legalizzazioni, vidimazioni.

L'autorità consolare:

a) rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; li rilascia anche a non cittadini quando debbano farne uso in Italia;

b) rilascia e vidima certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o dalle convenzioni internazionali;

 

 

 

 

c) rilascia copia autentica degli atti da essa ricevuti o presso di essa depositati;

d) legalizza gli atti rilasciati o autenticati dalle autorità locali previa, ove possibile, legalizzazione delle competenti autorità locali, e quelli rilasciati o autenticati dalle autorità italiane previo accertamento che l'atto è stato legalizzato ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

e) può rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;

f) può rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni;

g) può rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.

Art. 53
Attestazione condizione economica

1.Quando la legislazione nazionale prescriva un'attestazione del Comune o di altri uffici, relativa alla condizione economica dell'interessato, la medesima può essere sostituita, per la parte di sua competenza, da un'attestazione motivata dell'ufficio consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza.

2. L'attestazione può venir rilasciata, per ogni uso consentito dalla legislazione nazionale, anche a non cittadini.

 

Art. 50.
Attestazione di condizione economica.

Quando la legislazione nazionale prescriva, una dichiarazione del sindaco o dell'ufficio distrettuale delle imposte o di altri uffici, relativa alla condizione economica dell'interessato, la dichiarazione può essere sostituita, per la parte di sua competenza, da una attestazione motivata dell'autorità consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza. La attestazione può venir rilasciata, per ogni uso consentito dalla legislazione nazionale, anche a non cittadini.

 

 

Art. 51.
Attestazione di buona condotta.

Quando la legislazione nazionale prescriva una attestazione di buona condotta, questa è rilasciata, per la parte di sua competenza e per quanto ad essa risulti, dall'autorità consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza.

 

 

 

 

 

Art. 54
Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione

1.Le firme apposte dal funzionario consolare su atti da valere in Italia non sono soggette a legalizzazione.

Art. 60.
Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione.

Le firme apposte dall'autorità consolare su atti da valere in Italia non sono soggette a legalizzazione.

CAPO IX
Funzioni in materia elettorale, scolastica e di servizio militare

 

Art. 55.
Funzioni in materia elettorale

1.L'ufficio consolare assicura gli adempimenti previsti, in base alla legislazione vigente, per l'esercizio del diritto di voto all'estero da parte dei cittadini che ne abbiano titolo.

Art. 55.
Attribuzioni in materia elettorale.

La autorità consolare ha le attribuzioni in materia elettorale conferitele dalla legislazione nazionale, in quanto compatibili con le situazioni locali.

 

Art. 56.
Funzioni in materia scolastica

1.Il capo dell'ufficio consolare, nei riguardi delle scuole italiane e di tutte le altre istituzioni e attività d'assistenza scolastica, operanti nella circoscrizione, a carico dello Stato o sussidiate, esercita, in conformità alla legislazione nazionale ed in armonia con la legislazione locale, le funzioni che competono ai dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, fatte salve le funzioni spettanti al Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.

Art. 54.
Attribuzioni in materia scolastica.

L’autorità consolare di I categoria, nei riguardi delle scuole italiane e di tutte le altre istituzioni e attività d'assistenza scolastica, operanti nella circoscrizione, a carico dello Stato o sussidiate, esercita, in conformità alla legislazione nazionale ed in armonia con la legislazione locale, le funzioni ed i poteri che competono al provveditore agli studi.

Art. 57.
Funzioni in materia di servizio militare

1.L'ufficio consolare esplica ogni attività in materia di servizio militare, relativamente alle persone che risiedano nella circoscrizione, attenendosi alla vigente legislazione nazionale.

 

Art.53.
Operazioni di leva.

L'autorità consolare, attenendosi alla legislazione nazionale, compie le operazioni di leva ed esplica ogni altra attività in materia di servizio militare relativamente alle persone che risiedano nella circoscrizione.

CAPO X
Funzioni in materia di visti

 

Art. 58
Rilascio dei visti

1. L'ufficio consolare rilascia i visti d'ingresso nel territorio della Repubblica ai cittadini stranieri che ne facciano una motivata e documentata richiesta. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio di ciascuna tipologia di visto sono disciplinati da apposito decreto del Ministro degli affari esteri adottato di concerto con gli altri Dicasteri competenti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria nonché degli accordi internazionali sottoscritti in materia.

Qualora non sussistano i requisiti previsti per il rilascio del visto, l'ufficio consolare comunica per iscritto al cittadino straniero il diniego indicando altresì il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

 

CAPO XI
Funzioni in favore dello sviluppo delle attività culturali e della promozione
economica

 

Art. 59.
Sviluppo delle attività culturali

1. L'ufficio consolare promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana, secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento della superiore ambasciata.

 

Art. 60.
Promozione delle attività economiche e commerciali

1. L'ufficio consolare promuove e stimola le attività economiche e commerciali che interessano l'Italia e le imprese italiane, secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento della superiore ambasciata.

 

TITOLO III
Albo e registri consolari

 

Art. 61.
Albo consolare

1. Nella sede dell'ufficio consolare, in luogo accessibile al pubblico, è collocato apposito albo, per l'affissione degli atti ufficiali.

Art. 70.
Albo consolare.

Nella sede dell'ufficio consolare, in luogo accessibile al pubblico, è collocato apposito albo, per l'affissione degli atti ufficiali.

Art. 62.
Registri dell’ufficio consolare

1. Presso gli uffici consolari è tenuto un unico archivio informatico in cui sono registrati e conservati tutti gli atti ivi formati riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte. Fino all'entrata in funzione del predetto archivio informatico, continuano ad essere tenuti i seguenti registri:

a)   degli atti di nascita;

 

b)   degli atti di matrimonio;

c)   degli atti di cittadinanza;

d)   degli atti di morte.

 

 

2. Sono altresì tenuti presso gli uffici consolari i seguenti registri:

a)   dei passaporti;

b)   del protocollo in arrivo e in partenza;

c)   delle operazioni in materia di servizio militare.

3. Ove l'ufficio consolare rilasci le carte di identità è istituito il relativo registro.

4. Presso gli uffici consolari che esercitino funzioni relative alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia.

5. I registri di stato civile e il repertorio degli atti notarili sono tenuti in conformità alle disposizioni generali ed a quelle speciali impartite dal Ministero degli affari esteri di concerto con quelli dell'interno e della giustizia, tenuto conto delle diverse situazioni locali. In assenza di dette disposizioni o per quanto esse non dispongano è fatto ricorso, per quanto possibile, alle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato.

6. Per quanto concerne gli altri registri, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con gli altri ministeri eventualmente interessati, impartisce le disposizioni generali e quelle speciali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri nonché per la loro eventuale sostituzione con schedari o altri idonei sistemi di repertorio.

Art. 69.
Registri dell'ufficio consolare.

Presso gli uffici consolari, oltre quelli richiesti dalle disposizioni contabili, sono tenuti i seguenti registri, in rapporto alle funzioni da essi effettivamente esplicate:

 

1) degli atti di nascita;

2) delle pubblicazioni di matrimonio;

3) degli atti di matrimonio;

4) degli atti di cittadinanza;

5) degli atti di morte;

6) di annotazione delle copie degli atti di stato civile rimessi dalle autorità locali e dai privati;

 

7) dei passaporti;

9) del protocollo in arrivo e in partenza.

8) delle operazioni di leva;

 

Presso gli uffici consolari che esercitano funzioni relative alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia.

I registri di stato civile e il repertorio degli atti notarili sono tenuti in conformità delle disposizioni generali e di quelle speciali impartite dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia, tenuto conto delle diverse situazioni locali. In loro assenza o per quanto esse non dispongano è fatto ricorso, per quanto possibile, alle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato.

Per quanto concerne gli altri registri, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con gli altri Ministeri eventualmente interessati, impartisce le disposizioni generali e quelle speciali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri nonché per la loro eventuale sostituzione con schedari o altri idonei sistemi di repertorio.

Art. 63.
Raccolta delle firme delle autorità locali

1.    Ai fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare è istituita e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti.

2.    Quando la firma sia compresa nella raccolta, l'ufficio consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione.

3. In caso contrario fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento.

Art. 68.
Schedario firme autorità locali.

Ai fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare è istituito e mantenuto aggiornato, per quanto possibile, uno schedario degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti.

Quando la firma sia compresa nello schedario, l'autorità consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione. In caso contrario fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento.

 

 

 

 

TITOLO IV
Diritti consolari

CAPO IV
Diritti consolari

Art. 64.
Tariffa dei diritti consolari

1. I diritti consolari vengono riscossi per gli atti elencati nella tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ogni due anni all'adeguamento degli importi tariffari.

3. Qualora intervengano provvedimenti vincolanti di organi dell'Unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi attuazione con propri decreti.

Art. 56.
Diritti consolari.

I diritti consolari sono determinati dalla tariffa di cui all'annessa tabella, vistata dal Ministro per gli affari esteri e dai Ministri per il tesoro e per le finanze.

 

Art. 65.
Valuta di riscossione

1.I diritti previsti dalla tariffa sono riscossi nella moneta avente corso legale sul posto.

2. Ove sussistano particolari ragioni, il Ministero degli affari esteri può autorizzare con proprio decreto la riscossione dei diritti in valuta diversa da quella locale.

Art. 57.
Valuta di riscossione.

I diritti previsti dalla tariffa sono riscossi nella moneta avente corso legale sul posto.

Ove sussistano particolari ragioni, il Ministro per gli affari esteri può autorizzare con proprio decreto la riscossione dei diritti in valuta diversa da quella locale.

Art. 66.
Atti rilasciati gratuitamente

1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonché quelli richiesti:

a)   da cittadini indigenti;

b)   da indigenti non cittadini, qualora gli atti stessi siano necessari per procedure richieste da autorità italiane;

 

 

c)   da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale;

d)   dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonché dai loro familiari a carico

e)   da eminenti personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.

2. La gratuità di cui al comma 1 non si applica ai diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.

Art. 58.
Atti rilasciati gratuitamente.

Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'autorità consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonché quelli richiesti:

a) da cittadini indigenti;

b) da indigenti non cittadini ai fini del transito per l'Italia e qualora gli atti stessi siano necessari per procedure da svolgersi in Italia;

c) da cittadini che prestino lavoro salariato, limitatamente a cinque anni dal loro primo espatrio;

d) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, per fini di previdenza ed assistenza sociale;

e) dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero;

f) da personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.

 

Art. 67.
Modifica o esenzione dei diritti stabiliti dalla tariffa

1.  I diritti stabiliti in una o più voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocità, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2.Il Ministro degli affari esteri può, con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentino un più diretto interesse per i residenti all'estero e per i loro familiari.

3.  Il Ministero degli affari esteri, qualora per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisi la opportunità di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, può disporre che alcuni atti consolari siano rilasciati mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi.

4. L'ufficio consolare, su direttiva del Ministro degli affari esteri, rilascia gratuitamente atti consolari a favore di operatori economici italiani, dei paesi membri dell'Unione europea o anche di altri Paesi per fini di interesse nazionale.

Art. 59.
Adeguamento di voci della tariffa.

I diritti stabiliti in una o più voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocità, con decreto del Ministro per gli affari esteri, d'intesa con II Ministro per il tesoro.

 

Il Ministro per gli affari esteri può, con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentino un più diretto interesse per i lavoratori residenti all'estero e per i loro familiari.

Il Ministro per gli affari esteri, qualora per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisi la opportunità di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, può disporre che alcuni atti o vidimazioni consolari siano rilasciati mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi.

 

 

 

Art. 68.
Tasso di cambio consolare

1.    Il tasso di cambio consolare tra la valuta italiana e quella locale è fissato con decreto del capo della competente rappresentanza diplomatica.

2. Il decreto è emesso all'inizio del periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente in materia di rendicontazione delle entrate consolari.

3. Esso è valido anche per tutti gli uffici dipendenti.

Art. 92.
Tasso di ragguaglio.

Il tasso di ragguaglio tra la valuta italiana e quella locale è fissato con decreto consolare.

 

Il decreto consolare è emesso, all'inizio di ciascun trimestre, dal capo dell'ufficio consolare. Esso è valido anche per tutti gli uffici dipendenti e ad essi è trasmesso in copia.

 

Art. 69.
Modalità di fissazione del tasso di cambio consolare

1. Il decreto di cui all’articolo 68 stabilisce il rapporto di cambio consolare sulla base della media dei cambi ufficiali del periodo di riferimento previsto in materia di rendicontazione delle entrate consolari. Ove sussistano cambi plurimi, o, comunque, se la situazione locale 16 richiede, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, impartisce istruzioni circa i criteri di fissazione del tasso.

2. Nei casi di rapida svalutazione delle valute locali o di fissazione di cambi ufficiali non corrispondenti al reale valore internazionale delle valute stesse, nei quali l'applicazione del rapporto di cambio secondo i criteri stabiliti al comma 1 venga a tradursi in diritti consolari eccessivamente elevati in rapporto al costo della vita locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può autorizzare il capo della rappresentanza diplomatica ad adottare un diverso tasso di cambio consolare.

 

 

 

3. Qualora durante il periodo di riferimento di cui al comma 1 si verifichino oscillazioni nel corso dei cambi, tali da determinare variazioni nel tasso superiori al dieci per cento, il capo della rappresentanza'diplomatica emana un nuovo decreto di cambio consolare.

4. Copia del decreto consolare è affissa nella sede dell'ufficio che deve applicarlo, unitamente alla tariffa.

Art. 93.
Modalità di fissazione del tasso di ragguaglio.

Il decreto consolare stabilisce il rapporto di ragguaglio sulla base della media dei cambi ufficiali del trimestre precedente. Ove sussistano cambi plurimi o, comunque, se la situazione locale lo richieda, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, impartisce istruzioni circa i criteri di fissazione del tasso di ragguaglio.

 

Nei casi di rapida svalutazione delle valute locali o di fissazione di cambi ufficiali non corrispondenti al reale valore internazionale delle valute stesse, nei quali l'applicazione del rapporto di ragguaglio secondo i criteri stabiliti al primo comma venga a tradursi in diritti consolari eccessivamente elevati in rapporto alle retribuzioni locali, il Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministro per il tesoro, può autorizzare il capo dell'ufficio consolare ad adottare un diverso e più favorevole tasso di ragguaglio.

Al fine della fissazione del tasso di ragguaglio, ove non sussistano quotazioni ufficiali dirette fra la valuta italiana e quella locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, determina la valuta estera di riferimento.

Qualora durante il trimestre si verifichino oscillazioni nel corso dei cambi, tali da determinare variazioni nel tasso di ragguaglio superiori al 10%, il capo dell'ufficio consolare emana nuovo decreto di ragguaglio.

Copia del decreto consolare è affisso nella sede dell'ufficio che deve applicarlo, unitamente alla tariffa.

Art. 70.
Percezione dei diritti consolari

 

1.    La percezione dei diritti consolari è comprovata mediante evidenze informatiche o, ove ciò non sia possibile, mediante apposizione ed annullamento sugli atti di speciali marche o etichette.

 

 

2.Il Ministero degli affari esteri può, in via eccezionale e quando sussistano speciali ragioni, autorizzare particolari modalità di percezione dei diritti stessi.

3.L'ufficio consolare può chiedere un'anticipazione dei diritti dovuti.

4.L'ufficio consolare, ove sia in dubbio circa l'assoggettabilità di un atto a percezione consolare, ovvero circa l'applicabilità ad esso di una od altra voce della tariffa, adotta provvisoriamente, in attesa di istruzioni inmerito da parte del Ministero degli affari esteri, la soluzione più favorevole agli interessati.

Ove non si sia potuto provvedere in tutto o in parte alla percezione dei diritti consolari, ai crediti relativi si provvede, nei riguardi degli obbligati, in base alle norme generali sul recupera dei crediti dello Stato.

Art. 94.
Percezione dei diritti consolari.

La percezione dei diritti consolari è comprovata mediante apposizione ed annullamento sugli atti di speciali marche o mediante timbratura meccanica. Le marche devono essere applicate sull'atto, annullate e numerate a cura dell'ufficio.

Il Ministro per gli affari esteri può, in via eccezionale e quando sussistano speciali ragioni, stabilire con propri decreti particolari modalità di percezione dei diritti stessi.

L'autorità consolare può chiedere preventivo deposito per la copertura dei diritti dovuti.

L'autorità consolare, ove sia in dubbio circa l'assoggettabilità di un atto a percezione consolare, ovvero circa l'applicabilità ad esso di una od altra voce della tariffa, adotta provvisoriamente, in attesa di istruzioni in merito da parte del Ministero degli affari esteri, la soluzione più favorevole agli interessati.

Ove non si sia potuto provvedere in tutto o in parte alla percezione dei diritti consolari, ai crediti relativi si provvede, nei riguardi degli obbligati, in base alle norme generali sul recupero dei crediti dello Stato.

TITOLO V
Disposizioni generali e finali

 

Art. 71.
Collaborazione con le autorità locali

1. L'ufficio consolare presta ogni possibile collaborazione alle autorità locali cui sia affidata la cura di interessi che concernano cittadini nonché, a condizione di reciprocità, a quelle che curino interessi che concernano loro cittadini in Italia.

Art. 6.
Collaborazione con le autorità locali.

La autorità consolare presta ogni possibile collaborazione alle autorità locali cui sia affidata la cura di interessi che concernano cittadini, nonché, a condizione di reciprocità, a quelle che curino interessi che concernano loro cittadini in Italia.

Art. 72.
Corrispondenza degli uffici consolari

1. Gli uffici consolari corrispondono direttamente con le altre amministrazioni nazionali per quanto riguarda le materie di loro competenza.

Art. 66.
Corrispondenza delle autorità consolari.

Le autorità consolari corrispondono direttamente con le altre autorità dello Stato, per quanto riguarda le materie di loro competenza.

Art. 73.
Inapplicabilità di norme nazionali

1. Ove nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto una norma nazionale non risulti applicabile, il capo dell'ufficio consolare ne motiva l'inapplicabilità e si conforma ai principi risultanti dall'articolo 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, tenuto conto delle finalità dell'atto.

Art. 61.
Inapplicabilità di norme nazionali.

Ove nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui al presente decreto una norma nazionale non risulti applicabile, l'autorità consolare ne motiva l'inapplicabilità e si conforma ai principi risultanti dall'art. 12, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, tenuto conto delle finalità dell'atto.

Art. 74.
Poteri in circostanze eccezionali

1. In circostanze eccezionali il capo dell'ufficio consolare, su istruzione del Ministero degli affari esteri o di iniziativa propria nei casi di emergenza, può adottare tutte quelle misure che siano necessarie per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli dei cittadini.

Art. 63.
Poteri in circostanze eccezionali.

In circostanze eccezionali l'autorità consolare, su istruzione del Ministero degli affari esteri o di iniziativa nei casi di emergenza, può adottare tutte quelle misure che siano necessarie per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli dei cittadini.

Art. 75.
Ricorsi avverso i provvedimenti consolari

1.  Ove non sia diversamente stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali, i provvedimenti amministrativi emanati dall'ufficio consolare sono considerati definitivi.

 

 

2.  Avverso i medesimi sono ammessi i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale.

 

 

 

3. Gli interessati possono, in ogni caso, proporre al medesimo ufficio consolare istanza di riesame finalizzata all'annullamento o alla revoca del provvedimento in autotutela, ai sensi degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ufficio è tenuto a pronunciarsi sull'istanza stessa nei modi e termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 64.
Definitività dei provvedimenti consolari.

Ove non sia diversamente stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali, i provvedimenti amministrativi emanati dall'autorità consolare sono considerati definitivi.

Art. 22.
Ricorsi.

Contro i provvedimenti dell'autorità consolare, emanati a norma dei due articoli precedenti, è dato ricorso al Ministro per gli affari esteri.

 

Art. 72.
Ricorsi alle autorità in Italia.

Il ricorso avverso provvedimenti dell'autorità consolare può essere presentato dall'interessato alla stessa autorità consolare, la quale provvede al suo inoltro. La presentazione all'autorità consolare vale, a tutti gli effetti, come presentazione all'autorità destinataria del ricorso.

Le decisioni sui ricorsi sono comunicate agli interessati, se residenti o domiciliati all'estero, tramite l'autorità consolare competente. I termini per eventuali ulteriori ricorsi decorrono dalla data dell'avvenuta comunicazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non sia possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione.

Art. 76.
Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali

1.    L'ufficio consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità nazionali, atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonché qualunque altro atto o documento la cui trasmissione sia richiesta dal codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea o da altre leggi dello Stato.

2. Si applica in ogni caso l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 73.
Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali.

L'autorità consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità nazionali, atti e denunce di atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonché qualunque altro atto o documento la cui trasmissione sia richiesta dal Codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea, o da altre leggi dello Stato.

 

 

In mancanza di altro criterio di competenza, i suddetti atti o documenti sono trasmessi alla autorità competente del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, a quella di Roma.

Art. 77.
Rimessione ad altro ufficio consolare

1. Qualora l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni, venga a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità delegante.

Art. 75.
Rimessione ad altro ufficio consolare.

Qualora l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni, venga a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità delegante o il Ministero degli affari esteri.

Art. 78.
Esecuzione diretta delle notificazioni

1. Le notificazioni cui l'ufficio consolare provveda direttamente sono eseguite mediante sistema di comunicazione idoneo alla conferma dell'avvenuto invio.

Art. 91.
Esecuzione diretta delle notificazioni.

Le notificazioni cui l'autorità consolare provveda direttamente sono eseguite mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non sia possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione.

Art. 79
Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti testi normativi:

a) decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

b) legge 2 maggio 1983, n. 185

 

Art. 80.
Clausola di invarianza finanziaria

1. Le attribuzioni, le funzioni ed i compiti previsti dal presente decreto devono essere svolti dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali ordinariamente disponibili a legislazione vigente.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e/o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.

 

 

Art. 95.
Norme non abrogate.

Restano in vigore le disposizioni che non siano incompatibili col presente decreto.

 

Art. 65.
Natura delle disposizioni del presente titolo.

Ove non venga diversamente disposto da norme regolamentari di esecuzione del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo.

 

Art. 74.
Trasmissione per telefono o per telegrafo.

In caso di urgenza, l'autorità consolare può trasmettere al Ministero degli affari esteri, per telefono o per telegrafo, con indicazione del destinatario finale, il contenuto degli atti o documenti da essa ricevuti, nel testo integrale o per riassunto. Il Ministero degli affari esteri ritrasmette la comunicazione al destinatario con il mezzo più celere. La comunicazione deve essere seguita da quella nelle forme ordinarie.

 

Art. 76.
Redazione verbali.

I processi verbali, richiesti dal presente decreto o da altre leggi dello Stato, sono redatti da un impiegato dell'ufficio.

 

 

 

Art. 81.
Attribuzioni in materia di emigrazione.

L'autorità consolare provvede alla raccolta di tutti i possibili dati relativi alla occupazione e disoccupazione dei lavoratori italiani nella circoscrizione e promuove, compatibilmente con le situazioni di diritto e di fatto locali, ogni opportuna iniziativa diretta al fine di ottenerne il miglioramento delle condizioni di vita, particolarmente per quanto riguarda il collocamento e l'assistenza nelle controversie di lavoro.

 

Art. 87.
Dichiarazione di deperibilità.

La dichiarazione di deperibilità, quale presupposto della vendita di beni depositati o custoditi presso lo ufficio consolare, deve risultare da rapporto di perito o di periti, scelti preferibilmente fra quelli giudiziari locali.

 

Art. 88.
Vendita di beni.

Quando, in materia di volontaria giurisdizione, di amministrazione di interessi privati, di navigazione, di successioni, ed in ogni altro caso in cui tale potere sia a lui conferito, il capo dell'ufficio consolare autorizzi o proceda alla vendita di beni, la vendita stessa è effettuata con le opportune cautele, tenuto anche conto della legislazione locale.

 

Art. 89.
Preventivo deposito per copertura di spese.

L'autorità consolare può chiedere preventivo deposito per la copertura delle spese di cui all'art. 44.

 

Art. 96.
Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione.


Allegati

 


Parere del Consiglio di Stato

 

 

 


 

 

Numero 04532/2010 e data 08/10/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 settembre 2010

 

 

NUMERO AFFARE 03721/2010

 

OGGETTO:

Ministero degli affari esteri - Ufficio legislativo.


Schema di decreto legislativo recante: “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246”.

 

Vista la relazione 271476 del 19/08/2010 con la quale il Ministero degli affari esteri - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Silvio Traversa;

LA SEZIONE

Premesso:

 

Riferisce l’Amministrazione che il presente progetto di decreto legislativo disciplina le funzioni espletate dagli uffici consolari della Repubblica Italiana e che l’ambito della sua applicazione si estende dallo stato civile all’immigrazione, dalla navigazione alla volontaria giurisdizione, dalle funzioni notarili a quelle elettorali. Esso ha lo scopo di fornire un sicuro punto di riferimento normativo per gli operatori del settore e, al contempo, una guida per i cittadini e gli utenti in genere.

Sinora, il punto di riferimento normativo per l’esercizio delle funzioni consolari è stato rappresentato dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, del quale, con il presente progetto, si prevede l’abrogazione (art. 79).

Il riassetto e la semplificazione della materia sono stati richiesti dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, la quale all’art. 14, comma 18, ha conferito delega al Governo il quale ha adottato il presente progetto di decreto legislativo.

In particolare la delega stabilisce che il Governo procede al riassetto ed alla semplificazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1970 la cui permanenza in vigore sia da ritenersi “indispensabile” con la previsione che in assenza di tale riassetto e semplificazione le disposizioni legislative statali anteriori al 1970 sono abrogate.

La legge delegante prevede altresì che l’esercizio della delega si svolga “nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1º gennaio 1970”.

Osserva ancora l’Amministrazione che l’intero provvedimento consta di norme di semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni esistenti in materia di funzioni consolari, con i dovuti aggiornamenti richiesti dalle modifiche legislative intervenute nel corso di oltre 40 anni dall’emanazione del dPR n. 200 del 1967 e che particolare cura è stata seguita, in linea con gli obiettivi di finanza pubblica diretti alla razionalizzazione delle risorse come indicato nella legge finanziaria 2007, per raggiungere i necessari risparmi di spesa che appaiono raggiunti ed ampiamente superati. Ciò si evince dalle diverse disposizioni che hanno previsto il ricorso a procedure informatizzate e telematiche in luogo delle attuali cartacee; dalla stessa tabella allegata alla relazione ove sono indicate le unità di personale in servizio presso le strutture consolari le quali hanno subito un processo di razionalizzazione con chiusure di sedi, accorpamenti e declassamenti e trova il necessario vincolo giuridico nella clausola di invarianza finanziaria, contenuta nell’art. 80 del progetto di decreto.

Nella predisposizione del testo l’Amministrazione ha preso le mosse dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, che è stato sottoposto a numerosi interventi sotto i seguenti profili che l’Amministrazione puntualmente, ancorché sinteticamente richiama:

 

a) Riferimenti normativi. Si è proceduto ad una completa revisione dei riferimenti ad altre norme, contenuti nel d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, per aggiornarli alla luce delle rilevanti novità che hanno interessato ogni settore dell’attività consolare: dallo stato civile, nel cui ambito i riferimenti normativi vanno attualmente effettuati al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che ha abrogato il r.d. 9 luglio 1939 allo stesso codice civile ed in particolare per gli articoli sul diritto di famiglia; ulteriori esempi riguardano l’anagrafe (dopo l’istituzione dell’AIRE – anagrafe degli italiani residenti all’estero), il servizio militare (con la sospensione della leva obbligatoria, per effetto della legge 28 agosto 2004, n. 226), l’esercizio in loco del diritto di voto ai cittadini residenti all’estero (con l’introduzione del voto per corrispondenza), le denominazioni di enti con particolare riferimento ai ministeri che hanno subito una diversa articolazione.

 

b) Adeguamenti. E’ stato attribuito specifico rilievo ai visti d’ingresso rilasciati a cittadini extracomunitari, la cui importanza è oggi notevolmente accresciuta, ed è stato esplicitato il riferimento allo sviluppo delle attività culturali ed alla promozione economica e commerciale.

 

c) Terminologia. Si sono sostituite le locuzioni contenute nel d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, e che indicavano l’organo che esercitava le varie funzioni ivi disciplinate, come “autorità consolare” o “poteri consolari”, con le altre, ritenute più concrete di “capo dell’ufficio consolare”, “funzionario consolare” e “ufficio consolare”. Inoltre specifiche norme del progetto (artt. 4 e 5) disciplinano i modi in cui il capo dell’ufficio consolare può delegare le proprie funzioni ai sottoposti.

 

d) Flessibilità. E’ stato previsto che le modifiche della tabella contenente gli importi tariffari per i diritti consolari possano essere effettuate mediante decreto ministeriale; analoga flessibilità è stata introdotta in materia notarile, con l’attribuzione ad un decreto ministeriale della specificazione degli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco.

 

e) Struttura. Si è proceduto ad una diversa articolazione in “titoli” e “capi” del testo inserendo la trattazione di ciascuna funzione consolare in uno specifico capo così da agevolare l’utenza nella consultazione del testo.

 

f) Accorpamenti. In alcuni casi (ad esempio l’art. 10) si è accorpato in un unico articolo del progetto ciò che nell’originario d.P.R. era contenuto in più articoli (9 e 78): nella disposizione riguardante l’accertamento della cittadinanza italiana, é ora indicato vuoi il titolare del relativo potere vuoi le concrete modalità del suo esercizio.

 

g) Soppressioni. Si è proceduto infine alla soppressione di disposizioni obsolete ovvero suscettibili di delegificazione: esempi del primo tipo sono l’art. 74 del d.P.R. n. 200 del 1967, relativo alla “trasmissione per telefono o per telegrafo” (superato dai nuovi mezzi di comunicazione) e l’art. 51, relativo alle “attestazioni di buona condotta” (ormai inesistente nel nostro ordinamento); del secondo tipo e cioè di soppressioni in vista della delegificazione, gli artt. 40 e 85, contenenti disposizioni di dettaglio in materia di deposito consolare.

 

h) Snellimento. Per effetto degli accorpamenti e delle soppressioni si è pervenuti ad uno snellimento del testo normativo, che rispetto al d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 vede ridursi il numero degli articoli da 96 ad 80.

 

Il progetto di decreto legislativo si articola in 5 titoli:

 

a) “Disposizioni introduttive” si compone di 5 articoli che disciplinano l’ordinamento e le funzioni degli uffici consolari, il loro esercizio e le possibili deleghe;

 

b) “Funzioni consolari” si articola in dieci capi: I) Funzioni relative allo stato civile, artt. 7-20 contiene disposizioni sul domicilio e la residenza, sullo schedario consolare e sull’AIRE – anagrafe degli italiani residenti all’estero - , sulla cittadinanza, sul matrimonio, incluse le modalità di celebrazione e di effettuazione delle pubblicazioni, sulla rettifica degli atti di stato civile, cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi; II) Funzioni relative a passaporti e documenti di viaggio, artt. 21-23; III) Funzioni di protezione ed assistenza, sussidi e rimpatri, artt. 24-27 disciplina l’erogazione di sussidi anche in danaro a cittadini, il loro rimpatrio anche su navi ed aeromobili militari nazionali, rimpatri, evacuazioni e trasferimenti in circostanze eccezionali ed assistenza a non cittadini; IV) Funzioni notarili e di volontaria giurisdizione, artt. 28-35 detta norme sulle funzioni notarili, l’interdizione l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno, il riconoscimento e la legittimazione dei figli naturali, l’adozione internazionale di minori e di persone di maggiore età, la tutela, la curatela e l’amministrazione di sostegno, altri provvedimenti di volontaria giurisdizione e sull’individuazione dei tribunali competenti sui ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione; V) Funzioni in materia di controversie, di polizia giudiziaria e di assistenza giudiziaria, artt. 36-42 contiene norme sull’amichevole composizione delle controversie e l’arbitrato, sulle notificazioni, gli atti istruttori, le dichiarazioni e le istanze, sulle funzioni di polizia giudiziaria, sull’esecuzione di rogatorie consolari, sul luogo di compimento degli atti istruttori e sui consulenti e difensori; VI) Funzioni relative all’amministrazione di interessi privati, artt. 43-47, tratta del deposito consolare e del relativo termine, della vendita di beni, delle successioni, dell’imputazione di spese e della cauzione; VII) Funzioni in materia di navigazione, artt. 48-51 regola le funzioni di amministrazione marittima, le attribuzioni di polizia giudiziaria, di polizia della navigazione e i poteri disciplinari, l’assistenza da parte di navi o di aeromobili militari nazionali e le dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio; VIII) Funzioni in materia di documentazione amministrativa, artt. 52-54, disciplina il rilascio di certificati, legalizzazioni, vidimazioni ed attestazioni; IX) Funzioni in materia elettorale, scolastica e di servizio militare, artt. 55-57; Capo X) Funzioni in favore dello sviluppo delle attività culturali e della promozione economica, artt. 59 e 60.

 

c) “Albo e registri consolari”, contiene gli artt. 61-63 che prevedono che l’albo consolare sia collocato in luogo accessibile al pubblico nonché la tenuta di un unico archivio informatico contenente i vari registri (atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza e di morte e quelli dei passaporti ,del protocollo e delle operazioni in materia di servizio militare) oltre che la raccolta delle firme delle autorità locali.

 

d) “Diritti consolari”, con gli artt. 64-70 disciplina la tariffa dei diritti consolari previsti per i vari atti nella tabella allegata (aggiornabile a cadenza biennale con mero decreto ministeriale), la valuta di riscossione, gli atti da rilasciare gratuitamente, la modifica o esenzione dei diritti stabiliti nella tariffa, il tasso di cambio consolare e le modalità di fissazione, nonché la percezione dei diritti consolari.

 

e) “Disposizioni generali e finali” prevede disposizioni sulla collaborazione con le autorità locali, sulla corrispondenza degli uffici consolari, sull’eventuale inapplicabilità di norme nazionali, sui poteri in circostanze eccezionali, sui ricorsi avverso provvedimenti consolari, sulla trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali, sull’eventuale rimessione di atti istruttori o di notificazioni ad altro ufficio consolare, sull’esecuzione delle notificazioni, nonché l’abrogazione espressa del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 e della legge 2 maggio 1983, n. 185 ed infine la clausola di invarianza finanziaria.

 

 

Considerato:

 

La Sezione non ha rilievi di ordine generale da muovere al provvedimento, che è in linea con le previsioni della legge delegante e recepisce interamente le indicazioni contenute nei pareri espressi dalle varie Amministrazioni.

Ritiene anzi di dover manifestare il proprio apprezzamento per l’ottimo livello tecnico della normativa.

E’ comunque possibile che qualcosa possa essere sfuggita all’attenzione degli estensori (si veda, ad esempio, la maiuscola “Capo” al comma 1 dell’articolo 4), cosicchè è opportuna una rilettura alla luce della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101, recante “Guida alla redazione dei testi normativi”.

In particolare, a fini meramente collaborativi ed esemplificativi, senza alcun intendimento esaustivo, si richiama l’attenzione sull’esigenza di utilizzare il presente indicativo anziché il congiuntivo o il futuro, nonché di evitare di ricorrere a verbi servili (come ad esempio l’art. 12, comma 2; l’art. 14, comma 1, l’art. 16, l’art. 28, comma 2, l’art. 42, l’art. 43, l’art. 44, comma 2, l’art. 65, comma 2, l’art. 67, comma 1 e l’art. 80).

Si formulano, inoltre, sempre sotto il profilo formale, i seguenti suggerimenti:

all’art. 14, comma 2, sostituire “Egli” con “Il capo dell’Ufficio consolare”, tenuto conto che inizia un nuovo comma; diversamente il comma stesso dovrebbe essere unificato con il primo;

all’art. 24, comma 1, sopprimere le parole “previa autorizzazione, ove richiesta”, che appaiono superflue;

all’art. 36, comma 1, sostituire, rispettivamente alle lettere a) e b), le parole “può adoperarsi” con le altre “si adopera” e “può esplicare” con le parole “esplica”;

all’art. 58, comma 1, è opportuno eliminare le parole successive a “competenti” considerato che il rispetto delle leggi e degli accordi internazionali è implicito nel sistema delle fonti; con l’occasione si consiglia altresì di eliminare la parola “apposito” prima del “decreto del Ministro degli affari esteri” e di eliminare la maiuscola di “dicasteri”;

agli artt. 59 e 60 sopprimere la parola “superiore” riferita all’ambasciata, in quanto superflua;

all’art. 63, comma 1, sostituire la preposizione “Ai” con l’altra “A”; sopprimere, inoltre, il comma 3 trasferendone il contenuto nel comma 2, eventualmente separandolo con un punto e virgola.

La Sezione esprime pertanto parere favorevole con le osservazioni formali sopra evidenziate.

 

La Sezione esprime parere favorevole.

 

P.Q.M.

 

La Sezione esprime parere favorevole.

 

 

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

Silvio Traversa

Giancarlo Coraggio

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

 



[1]    'Vigente' qui e in tutto il testo, si riferisce al DPR n. 200 del 1967, che lo schema di decreto legislativo intende sostituire.