Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (Doc. 508) Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi alle funzioni di polica locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province
Riferimenti:
DPCM 508/2012     
Serie: Note di verifica    Numero: 465
Data: 31/10/2012
Descrittori:
COMUNI   MERCATO DEL LAVORO
POLIZIA MUNICIPALE   PROVINCE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 
 

 

Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard  relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province

 

 

(Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 508)

 

 

 

 

 

N. 465 – 31 ottobre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

Atto n.:

 

508

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

 

Titolo breve:

 

Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216

 

Relatore per la

Commissione bilancio

 

 

 

De Micheli

 

Gruppo:

PD

 

 

Relazione tecnica:

 

Assegnazione

Alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 3 novembre 2012)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 3 novembre 2012)

 

 


PREMESSA

 

Il provvedimento in esame, presentato ai sensi del D.Lgs. 216/2010 in materia di costi standard dei comuni, reca l’adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, per le funzioni, rispettivamente di polizia locale e di sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro.

Il provvedimento si compone di due articoli e della predetta Nota metodologica. Esso è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito i profili aventi interesse finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Le norme dispongono l’adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia delle regioni a statuto ordinario relativi, rispettivamente, alle funzioni di polizia locale per i comuni ed alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro per le province. Tali grandezze sono indicate nel dettaglio in appositi allegati. Viene disposta, inoltre, l’adozione della nota illustrativa di accompagnamento alle note metodologiche, contenuta in apposito allegato.

 

La Nota Metodologica in esame ha per oggetto la determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni di polizia locale e per le funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro.

Si precisa che i Fabbisogni Standard stimati non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario, ma sono solo di ausilio al calcolo dei coefficienti di riparto relativamente alle Funzioni di Polizia Locale e dei Servizi del Mercato del Lavoro. La determinazione di un coefficiente di riparto complessivo potrà essere effettuata a conclusione della fase transitoria con la stima dei Fabbisogni Standard per tutte e sei le funzioni fondamentali individuate dal Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

Sulla base dei dati contenuti nei Certificati di Conto Consuntivo relativi al 2009, le Funzioni di Polizia Locale rappresentano, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, il 7,04% in termini di spesa corrente[1] rispetto alla spesa corrente complessiva delle sei funzioni fondamentali individuate dal Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

I Servizi del Mercato del Lavoro rappresentano per le Province delle Regioni a statuto ordinario il 10,5% in termini di spesa corrente  rispetto alla spesa corrente complessiva delle sei funzioni fondamentali individuate dal Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

Ambito di riferimento

Si ricorda  che la presente nota metodologica fa riferimento esclusivamente alle province ed ai comuni rientranti nelle regioni ad autonomia ordinaria.

Le funzioni di Polizia Locale si compongono di tre differenti servizi: polizia municipale, polizia commerciale e polizia amministrativa.

 

Il ruolo delle province nell'ambito dell'erogazione dei servizi relativi al mercato del lavoro è stato definito dal D. Lgs. 469/1997 e dal successivo D. Lgs. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30).

Nello specifico, le Regioni attribuiscono alle Province il compito di gestire i Centri per l'impiego, ex Uffici di Collocamento, che in materia di mercato del lavoro a livello provinciale rappresentano il soggetto principale sul quale si concentrano le attività legate alle politiche attive del mercato del lavoro.

Il contesto teorico

Il modello teorico di riferimento adottato dalle note per valutare i fabbisogni standard degli enti locali si basa sull'interazione tra la domanda e l'offerta dei servizi pubblici locali espresse in termini unitari rispetto al numero dei beneficiari.

La domanda unitaria di servizio pubblico locale dipende da aspetti demografici e socioeconomici, dal reddito medio e dal costo unitario del servizio pubblico locale.

L'offerta unitaria del servizio pubblico locale in termini di costo unitario dipende dal livello dei fattori esogeni di carico, dal livello di output endogeno del servizio pubblico, dal vettore dei prezzi degli input e da variabili di contesto relative all'offerta. Il livello ottimale del servizio pubblico locale ed il suo costo di fornitura unitaria sono determinati all'interno di un modello strutturale che stima il fabbisogno attraverso la funzione di spesa che rappresenta la forma ridotta del modello strutturato di domanda e offerta del servizio pubblico.

Per la valutazione dei fabbisogni standard è adottata una funzione di spesa all’interno della quale le variabili indipendenti sono rappresentate da variabili esogene.

Fonti dei dati

Le informazioni di natura strutturale ritenute fondamentali per la determinazione dei Fabbisogni Standard (ad esempio, dati sulla struttura demografica, dati sui flussi turistici, ecc.) sono state individuate in archivi provenienti da fonti ufficiali (in particolare le banche dati istituzionali ISTAT, Agenzia del Territorio, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ministero dell'Ambiente, Corpo forestale dello Stato ed ACI) a garanzia di una maggiore omogeneità ed affidabilità dei dati stessi. La fonte di riferimento delle informazioni finanziarie per la misurazione della spesa delle amministrazioni comunali è rappresentata dai certificati di conto consuntivo (CCC), resi disponibili annualmente dal Ministero dell'Interno.

Per completare i dati necessari non disponibili nei CCC[2], e in particolare, sulla quantità /qualità del servizio offerto e sulle dotazioni strumentali, sono stati elaborati questionari indirizzati ai singoli enti locali.

In tal modo è stato possibile indagare le caratteristiche dei servizi svolti dalla polizia locale e dai servizi del mercato del lavoro nonché individuare le possibili eterogeneità nell'offerta di tali servizi e nella contabilizzazione delle voci di spesa nel Certificato di Conto Consuntivo.

Variabili di contesto

Ai fini della determinazione dei fabbisogni standard in relazione alle funzioni di polizia locale e ai servizi del mercato del lavoro è stata creata una Banca Dati che contiene il patrimonio informativo degli enti locali proveniente dagli archivi dei Certificati di Conto Consuntivo, forniti dal Ministero dell'Interno per l'anno 2009, integrati con le informazioni presenti nei questionari e con i dati desumibili da fonti ufficiali.

Il contesto teorico di riferimento fornisce indicazioni precise circa l'individuazione delle variabili da utilizzare nel processo di stima. In particolare si possono individuare le seguenti tipologie di variabili:

·        la prima include gli aspetti demografici e socio-economici necessari a catturare le preferenze/necessità locali circa la domanda di servizi pubblici (variabili di contesto relative alla domanda);

·        la seconda è composta dalle caratteristiche ambientali che influiscono sulla produttività totale dei fattori (variabili di contesto relative all'offerta) ;

·        la terza è costituita dai prezzi dei fattori produttivi;

·        la quarta comprende il gruppo client di riferimento che per le funzioni di polizia locale corrisponde alla popolazione residente al 31/12/2009 di fonte ISTAT e per i servizi del mercato del lavoro corrisponde alla popolazione in età lavorativa (15-64 anni) al 31/12/2009 di fonte ISTAT;

·        l’ultima è rappresentata da un insieme di variabili relative ai fattori esogeni di carico.

Livello dei prezzi

1.      Funzioni di Polizia Locale

Per quanto concerne la definizione dei livelli di prezzo per le Funzioni di Polizia Locale, sono stati considerati:

·        il livello delle retribuzioni del settore Privato e più specificatamente del comparto delle Costruzioni e del settore dei Servizi di pulizia;

·        la spesa media del personale per addetto;

·        la spesa media per l'uso dei veicoli (assicurazioni e carburanti);

·        il livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio.

 

2.      Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico - Servizi del Mercato del Lavoro

Per i Servizi del Mercato del Lavoro sono stati considerati i seguenti livelli dei prezzi dei fattori produttivi:

·        il livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio;

·        la spesa media del personale per addetto;

·        il livello delle retribuzioni del settore privato.

Modelli organizzativi

1.      Funzioni di Polizia Locale

I modelli organizzativi emersi dalle analisi del relativo questionario indirizzato a 6.608 Comuni e 206 Unioni di Comuni elaborabili sono i seguenti:

·        modello 1 - Comuni con gestione associata in Unione di Comuni (numerosità: 686 Comuni appartenenti a 155 Unioni);

·        modello 2 - Comuni con gestione associata in Comunità montana (numerosità: 155 Comuni);

·        modello 3 - Comuni con gestione associata in Consorzio (numerosità: 135 Comuni);

·        modello 4 - Comuni con gestione associata in Convenzione tra Comuni o con altre forme (numerosità: 1.316 Comuni);

·        modello 5 - Comuni senza il servizio di Polizia Locale (numerosità: 394 Comuni);

·        modello 6 - Comuni con gestione diretta del servizio di Polizia Locale (numerosità: 3.922 Comuni).

 

2.      Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico - Servizi del Mercato del Lavoro

I modelli organizzativi emersi dalle analisi del questionario indirizzato a 83 Province sono i seguenti:

·        modello 1 - Province con elevato ricorso a forme di esternalizzazione (numerosità: 17 Province); tali Enti Locali sostengono rilevanti Spese correnti per esternalizzazioni in media pari al 34,7% della Spesa corrente utilizzata per la stima dei Fabbisogni Standard;

·        modello 2 – Province con basso ricorso a forme di esternalizzazione (numerosità: 66 Province); tali Enti Locali sostengono Spese correnti per esternalizzazioni in media pari al 2,1% della Spesa corrente utilizzata per la stima dei Fabbisogni Standard.

 

Con riferimento alle province la distinzione sulla base dei predetti modelli organizzativi non è risultata significativa ai fini della definizione dei fabbisogni standard

Definizione della funzione dei fabbisogni standard

Al fine di determinare la "Funzione dei Fabbisogni Standard" per le Funzioni di Polizia Locale e per i Servizi del Mercato del Lavoro, si è fatto ricorso alla Regressione Lineare Multipla[3] su un campione di Enti Locali di riferimento.

La stima è stata effettuata su un campione di enti locali di riferimento pari a 5.061 Enti Locali, di cui 130 Unioni di Comuni.

Sono stati esclusi , dal campione di stima, tra gli altri, 394 comuni non in forma associata privi del servizio di polizia locale, nonché 616 enti (di cui 19 unioni di comuni) che presentano una spesa corrente per fabbisogni standard negativa o nulla ovvero una spesa media del personale per addetto inferiore a 18.000 euro o superiore a 60.000 euro.

Il modello indica una formula per la stima, a partire dalle variabili esogene individuate, del fabbisogno standard teorico (FST) e del fabbisogno standard obiettivo (FSO),

In particolare, il fabbisogno standard teorico (FST) è il valore della spesa imputata dal modello a ciascun comune sulla base della tipologia e delle caratteristiche del comma stesso, rappresentate dalle variabili esogene. Si tratta di un valore ricavato a partire dalla spesa storica registrata nel 2009.

Il fabbisogno standard obiettivo (FSO), riferito al medio periodo, è calcolato sulla base del medesimo modello di stima, ma sostituendo alla variabile riferita alla spesa effettiva del personale per addetto dell’ente il valore medio (per la stessa spesa) della classe dimensionale di appartenenza del comune.

Nel provvedimento non sono riportati i valori del fabbisogno teorico (FST) e del fabbisogno obiettivo (FSO) ma vengono indicati coefficienti di riparto calcolati sulla base del fabbisogno standard teorico (FST) Tali coefficienti costituiscono, per ciascun ente, il rapporto tra il fabbisogno standard teorico dell’ente moltiplicato per la rispettiva popolazione (numeratore) e la somma del medesimo prodotto indicato al numeratore riferita a tutti gli enti delle regioni a statuto ordinario, inclusi quelli non compresi nel campione di stima (denominatore). E’ altresì riportata la formula per il calcolo dei coefficienti di riparto riferiti al fabbisogno standard obiettivo (FSO):

Il procedimento è identico a quello sopra descritto per i coefficienti riferiti al fabbisogno teorico, sostituendo a quest’ultimo il fabbisogno obiettivo.

 

In allegato alla Nota sono pubblicati i coefficienti di riparto riferiti al fabbisogno teorico (FST), riguardanti ciascun comune. Non vengono invece pubblicati quelli riferiti al fabbisogno obiettivo (FSO).

Tali coefficienti di riparto, riferito alle funzioni oggetto della presente Nota, concorreranno con i coefficienti riferiti ad altre funzioni fondamentali a definire, per ciascun comune, un coefficiente di riparto complessivo della spesa per le funzioni fondamentali in linea e con i saldi generali di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica premette alla valutazione degli effetti del provvedimento in esame una considerazione metodologica generale, riguardante il complesso dei fabbisogni standard degli enti locali. A tale proposito la relazione ricorda che l’art. 1, commi 2, del D.Lgs. n. 216/2010 prevede che l’introduzione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali dei comuni debba avvenire in  modo tale che “il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non possa eccedere l’entità dei trasferimenti soppressi”. Ne consegue che il complesso dei fabbisogni standard non potrà eccedere il totale della spesa storica riscontrata al momento della loro adozione, come, peraltro, afferma lo stesso D.Lgs. n. 216/2010 che, all’art. 1, comma 3, che ribadisce che “fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente”. La determinazione dei fabbisogni standard dovrà pertanto produrre un livello di spesa inferiore o al massimo uguale a quello sostenuto per ciascuna funzione al momento dell’adozione degli stessi fabbisogni standard. Una volta determinati questi ultimi, con riferimento alle sei funzioni fondamentali, occorrerà quindi procedere alla ulteriore verifica che l’importo complessivo individuato per il loro finanziamento non superi il volume della spesa storica.

In merito al provvedimento in esame, relativo alla metodologia di determinazione dei fabbisogni standard nelle funzioni di polizia locale per i comuni e dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro per le province, la relazione tecnica afferma che essi non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario, ma sono di ausilio al calcolo di appositi coefficienti di riparto, per ciascuna delle predette funzioni, che vengono riportati in allegato alle note metodologiche.

Il provvedimento garantisce pertanto l’invarianza dei saldi di finanza pubblica, atteso che i fabbisogni standard calcolati secondo le metodologie individuate dalla Sose rappresentano i coefficienti da utilizzare per il riparto del fondo sperimentale di riequilibrio e, a regime, del fondo perequativo, così come previsto dal D.Lgs. n. 23/2011. Ne consegue che il provvedimento in esame non comporta effetti di carattere finanziario sui saldi di finanza pubblica. 

 

Al riguardo, si segnala in via preliminare l’esigenza di chiarimenti in merito alla congruità dell’attuale ammontare delle risorse disponibili rispetto all’esigenza di “perequazione integrale” dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali. Il disposto della Legge n. 42/2009 prevede infatti che la perequazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali debba essere integrale. Tale requisito, congiunto con quello della verticalità del meccanismo perequativo, impone che la dotazione di risorse destinata alla perequazione non possa essere considerata una variabile indipendente, ma debba essere adeguata per garantire la copertura integrale dei fabbisogni.

Si ricorda in proposito che l’art. 13, comma 1, della Legge 42 dispone che “la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all’esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale”.

Peraltro una significativa platea di enti locali già attualmente non riceve trasferimenti erariali e tale platea è destinata ad accrescersi ulteriormente a seguito della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio prevista dal disegno di legge di stabilità. Appare pertanto necessario che sia chiarito se sussista un criterio di coerenza tra le esigenze perequative che dovrebbero emergere dall’applicazione dei fabbisogni standard determinati ai sensi del provvedimento in esame e l’ammontare massimo delle risorse disponibili per colmare le predette esigenze perequative. Non appare infatti plausibile assumere che tale coerenza sussista a priori, per il solo fatto che il processo di perequazione si limiterà a ripartire le risorse residue indipendentemente dall’effettiva entità di queste ultime.

Con riferimento alle funzioni fondamentali specificamente oggetto del provvedimento in esame[4], la nota metodologica ritiene applicabile il criterio del riparto e perviene pertanto, con riferimento all’esercizio 2009, alla determinazione, per ciascun ente, di valori percentuali di riparto. Al riguardo, appare necessario acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti.

A) Modalità di utilizzo dei coefficienti di riparto nel determinare l’accesso alle risorse perequative. I coefficienti di riparto appaiono teoricamente riferibili al complesso della spesa del comparto amministrativo (comuni o province delle RSO) per la funzione specifica. Non sembrano invece applicabili al fondo perequativo (per la quota riferibile[5] alla funzione stessa) per le ragioni di seguito indicate. La legge 42/2009 dispone che il fondo, con riferimento alle funzioni fondamentali, sia ripartito “sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale”[6]. Pertanto, al fine di calcolare quanto un ente deve attingere al fondo, occorre conoscere, oltre al fabbisogno standard dell’ente, di quante risorse proprie esso può disporre. La differenza tra il fabbisogno standard e le risorse proprie (calcolate ad aliquote standard) costituisce l’esigenza perequativa che l’ente dovrebbe soddisfare mediante accesso al fondo perequativo. I fabbisogni standard sono pertanto solo una delle due variabili necessarie per determinare le quote di accesso al fondo perequativo, mentre l’altra variabile è l’ammontare delle risorse proprie determinato sulla base della fiscalità ad aliquote standard. In assenza di questa seconda variabile, non oggetto di determinazione da parte del provvedimento in esame, non è chiaro come i coefficienti di riparto determinati dal medesimo provvedimento potranno trovare utilizzo nel processo perequativo.

Un ulteriore chiarimento appare opportuno in merito all’operatività dei coefficienti nel periodo transitorio, nel quale solo parte delle funzioni fondamentali risulta determinata. Si osserva in proposito che la posizione del singolo ente rispetto ad una specifica funzione fondamentale potrebbe differire dalla posizione dello stesso ente rispetto al complesso delle funzioni fondamentali, con la conseguente possibilità che, nel periodo transitorio, la ripartizione delle risorse sia soggetta a possibili effetti distorsivi dovuti alla  considerazione solo parziale delle funzioni fondamentali. Analogamente, sul lato delle entrate, andrebbe chiarito con quale criterio si determini la quota di entrate standardizzate specificamente riferibili alla funzione prescelta, in modo da definire un indicatore di fabbisogno finanziario parziale.

Nel periodo transitorio sussiste inoltre l’esigenza di individuare quale quota del fondo perequativo sarà oggetto di attribuzione tenendo conto dei coefficienti di riparto correlati alla funzione specifica e di definire con quale modalità e gradualità tali coefficienti troveranno applicazione.

 

B) Metodologia adottata per la determinazione dei costi standard e dei corrispondenti coefficienti di riparto.

Appare necessario acquisire chiarimenti in merito alla possibilità che alcuni elementi di stima considerati nel modello possano determinare un fattore di sovrastima dei fabbisogni standard cui potrebbe conseguire una sovrastima delle esigenze di risorse destinate alla perequazione nonché un aumento della spesa complessiva per la funzione considerata rispetto al dato storico.

Può prescindersi da tale considerazione qualora si utilizzino i fabbisogni standard stimati al solo fine di ripartire le risorse disponibili per la perequazione, indipendentemente dall’ammontare necessario per una perequazione integrale dei fabbisogni standard stimati. Resta comunque utile considerare tali possibili fattori di sovrastima nel caso in cui, in prospettiva, si dovesse procedere ad un adeguamento dalle risorse perequative al fine di dare piena attuazione al meccanismo di perequazione integrale prefigurato dalla Legge n. 42/2009.

b1) Si osserva che la considerazione, ai fini della stima, dell’importo complessivo speso da ciascun ente per la funzione specifica, non depurato dell’eventuale componente di spesa finanziata a valere sullo sforzo fiscale autonomo dell’ente, appare teoricamente suscettibile di costituire un fattore di sovrastima del fabbisogno teorico standard (FST) stimato dal modello.

La spesa eccedentaria, autofinanziata dagli enti locali che attuano a tal fine uno sforzo fiscale autonomo, viene infatti “spalmata” dal modello su tutto gli enti, in quanto concorre a determinare i valori stimati dalla regressione lineare.

Ne consegue una sovrastima delle esigenze complessive di perequazione e della correlata dimensione del fondo necessaria per colmare integralmente tali esigenze.

b2) Un chiarimento appare opportuno in merito all’attribuzione di un coefficiente di riparto agli enti che non erogano la funzione fondamentale.

La nota metodologica evidenzia che in alcuni casi l’assenza della funzione in questione dipende dall’esercizio della funzione stessa da parte di altre istituzioni (come i Carabinieri o la Polizia di Stato) in funzione di supplenza, che si accolla, di fatto, una spesa comunale. In questi casi verrebbe meno il presupposto per l’attribuzione di risorse all’ente locale a tale titolo, salvo che non si introduca l’obbligo per l’ente assegnatario di trasferire le risorse stesse al soggetto che attualmente assolve la funzione in regime di supplenza.

Nel caso in cui la funzione non dovesse essere effettivamente erogata sul territorio comunale, occorrerebbe valutare se ciò dipenda dall’indisponibilità di risorse da destinare allo scopo o se si tratti di una libera opzione del comune.

In tal caso, a seconda che si attribuiscano o meno risorse agli enti che non erogano la funzione, si determinano diverse implicazioni di carattere finanziario:

a) attribuzione di risorse. L’esclusione dal campione di stima degli enti che non erogano la funzione (o non spendono per la stessa somme significative) e la successiva attribuzione a tali enti di un fabbisogno standard pari a quello della media del campione[7] determina potenzialmente un aumento della spesa complessiva del comparto per la funzione in questione[8]. L’utilizzo dei fabbisogni standard così stimati solo in funzione di riparto di risorse predeterminate neutralizza il predetto effetto di aumento della spesa complessiva per la funzione, ma sottrae di fatto risorse agli enti che erogano la funzione per attribuire risorse aggiuntive agli enti che non erogano la funzione. Tale sottrazione di risorse si verifica anche per quegli enti che presentino un fabbisogno standard teorico in linea con la spesa effettiva[9];

b) non attribuzione di risorse. Condizionare l’erogazione delle risorse perequative all’esercizio effettivo della funzione ad un livello minimo, potrebbe spingere gli enti che attualmente non erogano la funzione a destinare ad essa parte della propria spesa. Peraltro, laddove il mancato investimento nella specifica funzione fondamentale corrisponda a preferenze locali, tale riallocazione di risorse potrebbe non risultare efficiente, in quanto resterebbero insoddisfatti i reali bisogni locali che non risultano pienamente rappresentati dalle funzioni fondamentali prescelte.

Si tratta di un fenomeno non irrilevante da un punto di vista quantitativo: la nota metodologica individua 359 comuni che non erogano la funzione di polizia locale, cui si aggiungono oltre 600 comuni che non registrano spese per la funzione in questione, o che le registrano ad un livello talmente basso (o talmente alto) che si è reputato di eliminare tali enti dal campione di stima della funzione. Il risultato è che i maggiori scostamenti percentuali tra fabbisogno standard teorico e la spesa corrente effettiva si registrano nelle classi demografiche più basse, nelle quali presumibilmente si addensano gli enti che non erogano la funzione in questione o non spendono cifre significative per la stessa.

 

C) Criteri di determinazione del fabbisogno obiettivo per il medio periodo. La variabile obiettivo prescelta nel modello, ai fini di ottenere, oltre ai fabbisogni standard immediatamente applicabili, anche un obiettivo di medio periodo, attiene unicamente alla spesa del personale per addetto. Andrebbe chiarito se si ritenga che tale variabile individui il parametro di costo più significativo per valutare inefficienze. Tale variabile dipende infatti in larga misura dalla struttura per età e per qualifica del personale dipendente esistente e non risulta pertanto pienamente manovrabile dall’ente locale al fine di accrescere i margini di efficienza.

Si osserva inoltre che per i quasi mille enti esclusi dal campione, il fabbisogno teorico è costruito ponendo la spesa del personale per addetto pari a quella media della classe demografica; pertanto, per tale gruppo di enti, non dovrebbero sussistere differenze tra il fabbisogno teorico e il fabbisogno obiettivo e quest’ultimo non costituirebbe pertanto un parametro di efficientamento.

 

D) Da ultimo andrebbe chiarito quale rilevanza abbiano in questa fase i livelli essenziali delle prestazioni. La nota metodologica non utilizza tali parametri ai fini della costruzione di variabili obiettivo (basate unicamente sulla riduzione del costo del personale per addetto), mentre prevede che essi vengano utilizzati ai fini della mappatura della posizione relativa di ciascun ente. La Nota non fornisce indicazioni quantitative in proposito, presumibilmente in quanto si tratta di stime ancora in corso di definizione. Andrebbe in proposito chiarito se l’unica funzione attribuita ai LEP, in caso di funzioni i cui output non risultino misurabili o predefiniti per legge (quali quelle in esame), sia quella inerente al monitoraggio del posizionamento dell’ente rispetto agli enti comparabili, con i conseguenti possibili effetti di spinta all’adeguamento delle prestazioni agli standard più elevati.



[1] Per spesa corrente si intende la spesa corrente impegnata al netto degli "Interessi passivi e oneri finanziari diversi", degli "Oneri straordinari della gestione corrente" e degli "Ammortamenti di esercizio".

 

[2] Le motivazioni risiedono sia nella natura stessa del documento (ad esempio l'assenza di informazioni di dettaglio sulla spesa di personale, riassunta in un unico intervento) sia nell'eterogeneità contabile che caratterizza il trattamento di voci simili (ad esempio la difformità di comportamento tra gli enti nella contabilizzazione dei trattamenti accessori).

[3] La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili indipendenti.

[4] Per la funzione provinciale dello sviluppo economico – mercato del lavoro, si tratta di una funzione presumibilmente non soggetta a LEP, mentre per la  funzione comunale di polizia locale, si tratta presumibilmente di una funzione soggetta a LEP con output non misurabile.

[5]  In proporzione al peso della funzione sul totale delle sei funzioni fondamentali.

[6]  Cfr. l’art. 13, comma 1, lett. c), punto 1. Al punto 2 è inoltre previsto un indicatore di fabbisogno di infrastrutture.

[7] A parità di fascia demografica.

[8] La media del fabbisogno del campione, costituito dai soli enti che erogano la funzione, è infatti necessariamente più altra della media del fabbisogno complessivo del totale degli enti.

[9] I fabbisogni teorici sono stimati sulla base di un campione che comprende i soli enti che erogano la funzione, i quali assorbono la spesa complessiva dell’intero comparto per la funzione specifica. L’attribuzione agli enti che non erogano la funzione di un fabbisogno teorico pari a quello degli enti che la erogano e l’inclusione di tali fabbisogni “aggiuntivi” nel criterio del riparto, riduce necessariamente le somme a disposizione degli enti che erogano la funzione, indipendentemente dal fatto che la propria spesa effettiva fosse o meno in linea con il fabbisogno teorico.