Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (DOC 494) Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 444 | ||||
Data: | 25/07/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica della quantificazioni |
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Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
(Schema di decreto legislativo n. 494) |
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N. 443 – 25 luglio 2012 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
Atto n.:
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494 |
Natura dell’atto:
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Schema di decreto legislativo |
Titolo breve:
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Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
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Riferimento normativo:
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Articolo 1, commi 2 e 4, della legge n. 148 del 2011
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Relatori per
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Costa e Ferranti |
Gruppo:
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rispettivamente, PdL e PD |
Relazione tecnica: |
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Alla II Commissione
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(termine per
l’esame:
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Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
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(termine per
l’esame:
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INDICE
Riduzione degli uffici giudiziari ordinari
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in esame reca la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, ai sensi dall’articolo 1, commi 2 e 4, della legge n. 148/2011.
L’art. 1, commi 2 e 4, della legge n. 148/2011 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa e un incremento di efficienza. La delega è attribuita anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 98/2011. Tale ultima disposizione prevede che, per la razionalizzazione della spesa e il superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dal 2012, d’intesa con le Amministrazioni competenti avvii con apposito atto di indirizzo un ciclo di “spending review” per la definizione dei fabbisogni di spesa delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. In particolare per queste ultime, tale attività mira a definire specifiche metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni.
I principi e i criteri direttivi di delega, prevedono, fra l’altro:
· la riduzione degli uffici giudiziari di primo grado (comma 2, lettera a);
· la ridefinizione dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari tenendo conto, fra l’altro, dell’estensione del territori, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro, del tasso di impatto della criminalità (comma 2, lettera b);
· la soppressione, ovvero la riduzione, delle sezioni distaccate di tribunale (comma 2, lettera d);
· la previsione che i magistrati ed il personale amministrativo entrino di diritto, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze, nell’organico dei tribunali e delle procure cui sono trasferite le funzioni delle sedi presso cui prestavano servizio (comma 2, lettera g);
· la previsione che l’assegnazione dei magistrati e del personale alla nuova sede in forza della lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento (comma 2, lettera h);
· l’obbligo di neutralità finanziaria ai fini dell’attuazione delle norme in esame (comma 2, lettera q).
Si prevede che sugli schemi di decreto legislativo esprimano un parere non vincolante le Commissioni parlamentari competenti per materia (comma 4).
Alle norme non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica allegata alle norme affermava che le stesse mirano a realizzare risparmi di spesa e a introdurre nel sistema elementi di efficienza, anche attraverso la riallocazione ottimale del personale, amministrativo e di magistratura, per sopperire a carenze strutturali dell'organico. Le norme mirano, inoltre, a realizzare economie di scala, grazie alla specializzazione delle funzioni ed alla concentrazione delle sedi.
La riduzione degli uffici[1] comporta, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, complessivi risparmi di spesa valutabili a consuntivo in circa 60 milioni di euro con riferimento alle sole spese di gestione e di funzionamento delle strutture, con esclusione dei costi incomprimibili del personale dell'amministrazione giudiziaria, per il quale è prevista la riallocazione in uffici di maggiore dimensione.
La relazione tecnica evidenziava che, per gli accorpamenti dei soli uffici di procura, il risparmio sul contributo dovuto ai comuni era stimabile in misura pari al 10% del contributo stesso.
La relazione tecnica chiariva infine che, per motivi prudenziali, i risparmi non venivano considerati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in quanto verificabili solo a consuntivo.
Si segnala che il recente DL 95/2012 (“Spending review”), all’articolo 1, comma 26, espressamente richiamato dalla RT allegata al provvedimento in esame, ascrive risparmi al processo di revisione della spesa nel settore dell’Amministrazione della giustizia: risparmi non inferiori a 35 mln per il 2012 e a 70 mln a decorrere dal 2013 derivanti da minori contributi ai comuni per la soppressione di uffici giudiziari.
Lo schema di decreto in esame è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI da
Riduzione degli uffici giudiziari ordinari
Le norme dispongono la soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto (articolo 1).
La soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica è ricondotta a due esigenze: maggiore efficienza e riduzione delle spese. La relazione illustrativa sottolinea che tutti gli studi in materia evidenziano che vi sono risorse umane scarsamente utilizzate negli uffici giudiziari di più modeste dimensioni. La diminuzione degli uffici giudiziari di primo grado, inoltre, è destinata a realizzare notevoli risparmi di spesa dovuti a economie di scala[2] e determinerà una più marcata specializzazione delle funzioni giudiziarie (per definizione non realizzabile nei piccoli uffici). La riduzione degli uffici derivante dagli interventi di riorganizzazione di cui al presente provvedimento comporterà, secondo la relazione illustrativa, che rinvia in proposito ad informazioni di dettaglio esposte nella relazione tecnica, complessivi risparmi di spesa pari a euro 2.889.597 per l'anno 2012, euro 17.337.581 per l'anno 2013 e 31.358.999 per l'anno 2014, determinati con riferimento alle sole spese di gestione e di funzionamento delle strutture, con esclusione dei costi incomprimibili del personale dell'amministrazione giudiziaria, personale per il quale è prevista la riallocazione in uffici di maggiore dimensione.
Attualmente sono operanti sul territorio nazionale 165 tribunali (più uno, Giugliano in Campania, previsto ma non operativo) e 220 sezioni distaccate.
Lo schema di decreto legislativo sopprime complessivamente 37 tribunali e le corrispondenti Procure della Repubblica (oltre alla Procura della Repubblica di Giugliano in Campania) e tutte le sezioni distaccate di tribunale.
E’ stata ipotizzata, in prima approssimazione, la soppressione dei tribunali che non hanno sede in un capoluogo di provincia e che non soddisfano nessuno dei parametri medi individuati[3]. Tali criteri hanno consentito di individuare 45 tribunali non provinciali che si collocano al di sotto dei criteri desumibili dalla legge delega. Di questi 45, 8 risultano intangibili per consentire il mantenimento di almeno tre degli «attuali tribunali» (Gela, Larino, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti, Spoleto, Melfi, Vallo della Lucania e Rovereto). Residuano 37 uffici giudiziari di primo grado aventi sede fuori dei capoluoghi provinciali per i quali si procede alla riduzione e ridefinizione dell'assetto territoriale.
Si dispongono alcune modifiche alRegio decreto n. 12 del 1941, al fine, fra l’altro, di:
· confermare che un ufficio del pubblico ministero è normalmente costituito oltre che presso la corte di cassazione, le corti di appello, anche presso i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni. Si ammette che possano esistere eccezioni a questa regola, rinviando alla tabella B (introdotta dallo schema di decreto) l’individuazione dei tribunali presso i quali non è costituito l’ufficio del PM. Attualmente tale tabella menziona esclusivamente il tribunale ordinario di Napoli nord [articolo 2, comma 1, lettera a)];
·
ridefinire la geografia giudiziaria delineando,
sulla base dei comuni d’Italia, la circoscrizione di ogni tribunale ordinario.
A tal fine è sostituita
Si rinomina il tribunale di Giugliano in Campania, che diviene il tribunale di Napoli nord il quale accorpa i territori attualmente di competenza delle sezioni distaccate di Afragola, Casoria, Frattamaggiore e Marano di Napoli (articolo 2, comma 2).
Sono conseguentemente apportate modifiche al codice di procedura penale volte a stabilire quale tribunale debba fornire i magistrati che svolgeranno le funzioni di pubblico ministero, GIP e GUP in favore dei tribunale in cui non è istituito l’ufficio del pubblico ministero (articolo 3).
Si dà attuazione ai principi della delega sul personale di magistratura e amministrativo da trasferire a seguito della revisione della geografia giudiziaria. In via di principio è stabilito che i magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano a far parte dell’organico degli uffici cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero. Una disposizione speciale è dettata per i magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie[4], per i quali è prevista l’assegnazione alla sezione di tribunale che si occupa di tali controversie; in alternativa, questi magistrati possono chiedere il trasferimento alla sezione lavoro della Corte d’appello, anche in deroga ai requisito della permanenza triennale nella sede (articolo 4, comma 1).
Si specifica, al fine di escludere l’insorgenza di oneri, che l’assegnazione dei magistrati ai nuovi uffici non va interpretata né come “assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede” né come “trasferimento” (articolo 4, comma 2, primo periodo).
In particolare non si applicano le seguenti disposizioni:
· art. 194 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941) in base a cui il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia;
· art. 2, terzo comma, del R.D.Lgs. n. 511/1946 (Guarentigie della magistratura), in base al quale «In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede»;
· l’art. 13 della legge n. 97/1979 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato) che, in caso di trasferimento di magistrati, riconosce loro l’indennità di prima sistemazione nonché il rimborso spese oltre all’indennità di missione, se il trasferimento riguarda una sede servizio per la quale i magistrati non hanno proposto domanda.
Peraltro, se con l’assegnazione al nuovo ufficio un magistrato deve mutare la propria residenza, lo schema di decreto riconosce l’applicazione delle disposizioni della legge n. 836/1973, sull’indennità di missione e sul trasferimento dei dipendenti statali (il cui trattamento economico è stato aggiornato dalla legge n. 417/1978) (articolo 4, comma 2, secondo periodo).
Anche i magistrati onorari sono assegnati agli uffici giudiziari cui sono trasferite le funzioni (articolo 4, comma 4).
Il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari soppressi transita automaticamente nell’organico degli uffici cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero (articolo 4, comma 5). Il personale amministrativo con qualifica dirigenziale conserva la qualifica nella nuova sede; se ciò non è possibile, il dirigente è trasferito d’ufficio ad altra sede, a meno che non chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali inferiori e vacanti presso una sede diversa (articolo 4, comma 6).
Si demanda al Ministro della giustizia il compito di determinare con decreto le nuove piante organiche del personale amministrativo e di magistratura da destinare ai tribunali e alle procure (articolo 4, commi 3 e 7).
Si detta una disciplina specifica per le nuove assegnazioni dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali, vale a dire i presidenti di tribunale, i presidenti di sezione del tribunale, i procuratori della Repubblica ed i procuratori aggiunti. In particolare, si stabilisce che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della riforma i magistrati titolari delle funzioni dirigenziali negli uffici giudiziari soppressi possano chiedere l’assegnazione a posti vacanti[5] ovvero[6] chiedere di essere destinati all’esercizio di una funzione diversa in una sede da loro scelta, anche in soprannumero (articolo 5, commi 1 e 2). Tale magistrati transitoriamente esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati già titolari del posto di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con i dirigenti di tali uffici per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione (articolo 5, comma 6). Diversamente da quanto disposto dall’art. 4 per i magistrati non titolari di funzioni dirigenziali, le nuove destinazioni dei magistrati con funzioni dirigenziali sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti. Si applica dunque non solo l’art. 13 della legge n. 97/1979 che, in caso di trasferimento, riconosce ai magistrati l’indennità di prima sistemazione nonché il rimborso spese oltre all’indennità di missione, se il trasferimento riguarda una sede di servizio per la quale i magistrati non hanno proposto domanda (articolo 5, comma 4).
Si provvede alla riassegnazione del personale di polizia giudiziaria in servizio presso le 37 procure della Repubblica soppresse. Analogamente a quanto disposto per magistrati e personale amministrativo, lo schema di decreto legislativo dispone l’assegnazione o applicazione del personale di polizia presso le sezioni di polizia giudiziaria delle procure istituite presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli organi giudiziari soppressi (articolo 6, comma 1). Si esclude che la riassegnazione possa essere considerata nuova assegnazione, applicazione o trasferimento (articolo 6, comma 2).
Si stabilisce che il Ministro della giustizia può decidere di continuare a disporre per un massimo di 5 anni degli edifici già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate soppresse, senza che lo Stato debba corrispondere ai comuni alcun rimborso spese (articolo 7, commi 4 e 1[7]). Tali edifici verranno utilizzati a servizio del tribunale che ha accorpato gli uffici soppressi.
Si stabilisce che, per il personale che presta servizio presso gli immobili già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate, si considera sede di servizio il comune nel quale l’immobile stesso è ubicato (articolo 7, comma 3).
E’ stabilito che dall’applicazione delle norme in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alla loro attuazione di provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 9).
La relazione tecnica afferma che il provvedimento, nel prevedere la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli Uffici giudiziari di primo grado, realizza risparmi di spesa e introduce nel sistema elementi di efficienza attraverso la riallocazione ottimale del personale amministrativo e di magistratura. Si sopperisce così a carenze strutturali di organico attraverso virtuose economie di scala dovute alla specializzazione delle funzioni e alla concentrazione delle sedi. Vengono altresì conseguiti risparmi per il venir meno delle spese di funzionamento delle sedi soppresse.
I risparmi derivanti dal processo di riorganizzazione degli Uffici giudiziari non vengono qui quantificati nel dettaglio, in quanto in base alla RT, costituiscono una quota parte dei risparmi contenuti nel provvedimento riguardante la revisione della spesa pubblica con riferimento all’amministrazione della giustizia (DL 95/2012 “Spending review”). Detto provvedimento all’articolo 1, comma 26, infatti, prevede esplicitamente risparmi conseguenti alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari e relativi minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici. Questi risparmi sono determinati dal citato articolo 1, comma 26, del decreto legge n. 95/2012, in 35 milioni per l’anno 2012 e in 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Secondo la relazione tecnica allegata al citato decreto legge i dati sulla base dei quali sono calcolati i risparmi sono tratti dall’analisi dei rendiconti delle spese sostenute dai comuni attualmente sede degli uffici giudiziari oggetto di soppressione.
Con riferimento al provvedimento in esame, per quanto riguarda le spese per indennità di trasferimento, si applicano le norme che a legislazione vigente regolano i trasferimenti a richiesta dell’amministrazione: pertanto alle stesse si fa fronte nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, che recano adeguate disponibilità.
Al riguardo si rileva preliminarmente l’opportunità di una precisazione in merito al coordinamento delle previsioni in esame con quelle contenute nel DL 95/2012 (“Spending review”). In particolare appare utile precisare in quale misura le disposizioni del provvedimento in esame contribuiscano al complesso del risparmio scontato con riferimento alla soppressione dei contributi ai comuni sedi di uffici giudiziari (35 mln per il 2011 e 70 mln a decorrere dal 2012) dal DL sulla spending review. Appare inoltre necessario che sia chiarito lo status giuridico dei magistrati di tribunale che, in forza delle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 1, possono essere assegnati a uffici di corte d’appello. In particolare, andrebbe escluso che l’eventuale assegnazione alla corte di appello di magistrati privi dei requisiti professionali richiesti per tale assegnazione possa determinare un aumento della retribuzione complessivamente corrisposta al personale in questione.
Appare necessario che siano forniti ulteriori elementi volti a suffragare quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla congruità degli ordinari stanziamenti a fronteggiare le spese da sostenere per l’indennità di trasferimento. A tale proposito si rileva:
· che il riordino operato dallo schema di decreto in esame comporta trasferimenti che non rientrano tra i flussi ordinari annuali; pertanto le previsioni di bilancio, basandosi sui flussi di spesa storici fino ad oggi riscontrati, potrebbero non essere dotate in modo adeguato;
· che l’articolo 4, comma 2, fa salve, per i magistrati, in determinate circostanze, le norme recate dalla legge n. 836/1973, sull’indennità di missione e sul trasferimento dei dipendenti statali. Non risultano di immediata comprensione gli effetti, di tale applicazione;
· che la relazione tecnica non dà conto dell’eventuale applicazione della citata legge n. 836/1973 al personale amministrativo interessato alla riorganizzazione in esame.
Nulla da osservare in merito all’assegnazione di personale di magistratura e amministrativo, anche in soprannumero, ai tribunali e alle procure a cui sono trasferite le funzioni degli uffici giudiziari soppressi dal momento che tale previsione era già recata dalle norme di delega. Al contrario si rileva che la possibilità, per i magistrati titolari di funzioni dirigenziali, di richiedere di essere destinati all’esercizio di determinate funzioni anche in soprannumero, come previsto dall’articolo 5, comma 2, non trova riscontro nelle norme di delega. Tale possibilità potrebbe determinare inefficienze nell’allocazione del personale rispetto alla redistribuzione delle funzioni operate, con conseguenti aggravi sul piano amministrativo e finanziario.
Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Analoghe considerazioni, sul piano delle possibili diseconomie gestionali, riguardano l’articolo 4, comma 6, che prevede la possibilità per i dirigenti, non utilizzabili presso gli uffici giudiziari accorpanti, di richiedere di essere adibiti ad incarichi dirigenziali inferiori e vacanti presso una sede diversa.
Si rileva infine che l’articolo 7 prevede la possibilità, per l’amministrazione della giustizia di continuare ad utilizzare immobili, già sede di uffici giudiziari soppressi, anche di proprietà comunale, senza dover corrispondere alcun canone o contributo e che le spese di gestione e manutenzione di detti immobili sono a carico del comune. Detta disposizione appare recare oneri a carico degli enti locali non più compensati dall’erogazione del contributo in favore di detti comuni previsto dall’articolo 2 della legge 392/1941. Appare, pertanto, necessario che il Governo chiarisca attraverso quali meccanismi sia garantita la sostenibilità della disposizione per i bilanci degli enti locali interessati.
[1] Compresi quelli del giudice di pace non oggetto dello schema di decreto legislativo in esame.
[2] La relazione illustrativa cita, come esempio, alla riduzione della spesa conseguente alla diminuzione del numero delle sale server presso gli uffici di procura.
[3] Per quanto concerne la produttività il parametro medio di riferimento è stato integrato da considerazioni concernente le peculiarità proprie delle sedi di minore dimensione.
[4] Cosiddetti giudici del lavoro.
[5] Anche in deroga al requisito della necessaria permanenza triennale nella sede.
[6] Anche in subordine al mancato accoglimento della richiesta di assegnazione di un posto vacante.
[7] Da un lato, infatti, si deroga l’art. 2, primo comma, della legge 392/1941, in base al quale è stabilito che ai comuni nei quali hanno sede i medesimi uffici giudiziari è corrisposto dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime, dall’altro si dichiara espressamente che le spese di manutenzione e gestione di detti immobili sono a carico di tali comuni.