Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||||
Titolo: | (DOC 484) Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute | ||||||
Riferimenti: |
| ||||||
Serie: | Note di verifica Numero: 429 | ||||||
Data: | 21/06/2012 | ||||||
Descrittori: |
| ||||||
Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
|
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
|
|
|
Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute
(Schema di decreto legislativo n. 484) |
|
N. 429 – 21 giugno 2012 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
|
( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
Atto n.:
|
484 |
Natura dell’atto:
|
Schema di decreto legislativo |
Titolo breve:
|
Organizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute
|
Riferimento normativo:
|
Articoli 2 della legge n. 183 del 2010 e 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012
|
Relatore per la Commissione di merito:
|
Palumbo
|
Gruppo: |
PdL
|
Relazione tecnica: |
|
Alla
|
|
|
|
Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
|
|
|
INDICE
Enti vigilati dal Ministero della salute
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in esame reca la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute ed è adottato in attuazione della delega di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 183/2010.
L’art. 2, della legge n.183/2010[1] ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della medesima legge[2], uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute[3], nonché per la ridefinizione del relativo rapporto di vigilanza, operando sulla base, tra l’altro, dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura degli enti vigilati; razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento[4]; ridefinizione del rapporto di vigilanza; obbligo per gli enti di adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della delega (comma 1). L’adozione dei decreti legislativi non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).
Si evidenzia che l’art. 2 della legge n. 183/2010, al comma
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dal Dipartimento di Ragioneria generale del Ministero del’Economia e delle finanze.
Si esaminano di seguito le disposizioni indicate dalla relazione tecnica e le altre norme suscettibili di determinare effetti finanziari.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Enti vigilati dal Ministero della salute
Normativa vigente:
l’Istituto superiore di sanità (ISS) è attualmente disciplinato dalla
legge n. 51/1973, dal DPR n. 754/1994 e da ultimo dal DPR n. 70/2001.
Gli Istituti zoo profilattici sperimentali (IIZZSS) vengono regolati dal
D.lgs. n. 270/1993. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (AGENAS) è disciplinata dal D. lgs. n. 115/1998.
Le norme recano il riordino dell’Istituto superiore di sanità (ISS) (articoli 1-8), degli Istituti zoo profilattici sperimentali (IIZZSS) (articoli 9-16), dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) (articoli 17-19) e della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) (articoli 20-23), enti sottoposto a vigilanza da parte del Ministero della salute. Viene previsto, inoltre, che dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 24).
Si ricorda che tutti gli enti richiamati rientrano nell’elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono a formare il conto consolidato della PA.
Si esaminano, di seguito, gli interventi di riordino riferiti a ciascuno degli enti richiamati.
Con riguardo all’Istituto superiore di sanità (ISS) viene previsto che l’ente adotti un piano triennale di attività che fissi anche le linee di indirizzo e programmazione relative al Centro nazionale per i trapianti (CNT) e al Centro nazionale sangue (CNS), che sono strutturati con autonomia funzionale nell’ambito dell’ISS. Il Piano comprende tra l’altro la programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane[6] (articolo 1). Viene riconosciuta all’ente potestà statutaria individuando il contenuto necessario dello statuto, che, tra l’altro, disciplina l’istituzione e le modalità di funzionamento dell’Organismo di valutazione della performance[7] (OIV). Il documento è deliberato dal consiglio di amministrazione dell’ISS ed emanato con decreto ministeriale. In sede di prima attuazione, ai fini della deliberazione dello statuto, il consiglio di amministrazione è integrato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da 4 esperti ai quali non è riconosciuto alcun compenso o indennità (articolo 2).
Con riguardo all’OIV, si rammenta che l’art. 14, del D. lgs. n. 150/2009 prevede l’istituzione presso ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata e senza oneri per la finanza pubblica di organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV) in sostituzione dei preesistenti servizi di controllo interno. La disposizione prevede, inoltre, che agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli OIV si provveda nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno (SECIN).
Viene, altresì, disciplinata la potestà regolamentare dell’ente. Con riguardo ai regolamenti relativi al personale[8] viene previsto che questi:
• individuano gli uffici di livello dirigenziale generale e gli uffici di livello dirigenziale in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell’articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2006 e dell’articolo 1, comma 3, del DL n. 138/2011 [articolo 3, comma 4, lett. a)];
L’articolo 1, comma 404, lett. a), della legge n. 296/2006, ha introdotto l’obbligo di ridurre del 10 per cento gli uffici di livello dirigenziale generale[9] dei Ministeri ascrivendo a tale riduzione un effetto di risparmio pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Lo stesso articolo reca una serie di disposizioni concernenti la ridefinizione degli assetti amministrativi. A queste norme, che prevedono, fra l’altro, la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigente, non sono stati ascritti effetti finanziari.
L’art. 1, comma 3, del DL n. 138/2011 ha, a sua volta, stabilito, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche[10] apportino, entro il 31 marzo 2012, una riduzione[11] degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento (comma 3, lettera a) e che rideterminino le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un’ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione dell’articolo 2, comma 8-bis, del DL 194/2009[12] (comma 3, lettera b). A queste disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari.
• determinano la dotazione organica in conformità alla normativa vigente sulla dirigenza pubblica, tenendo conto delle esigenze del CNT e del CNS [articolo 3, comma 4, lett. b)];
• determinano, nell’ambito della dotazione organica complessiva dell’ISS, l’organico funzionale del CNT e del CNS [articolo 3, comma 4, lett. c)];
Vengono quindi disciplinati (articolo 4) gli organi dell’istituto, vale a dire, il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei conti, prevedendone le modalità di nomina, la composizione e le funzioni fondamentali.
Le vigenti disposizioni in materia (DPR n. 70/2001)[13] demandano a successivi decreti interministeriali la fissazione dell’indennità di carica del Presidente e dei compensi – nonché dei gettoni di presenza e delle modalità di rimborso spese - per i componenti del Consiglio di amministrazione e de Comitato scientifico e dei compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti.
In particolare viene previsto che:
• il consiglio di amministrazione sia composto di 5 membri (presidente + 4 esperti) a fronte dei 9 (presidente + 8 esperti) previsti a normativa vigente[14] (articolo 4, comma 5);
• il comitato scientifico sia composto da 11 membri (presidente + 10 esperti), a fronte dei 19 membri (presidente + 18 esperti) previsti a normativa vigente[15] (articolo 4, comma 7);
• il collegio dei revisori dei conti sia composto da 3 membri effettivi ed 1 supplente analogamente a quanto disciplinato a normativa vigente[16] (articolo 4, comma 8).
Si
rammenta che l'articolo 6 del DL n. 78/2010 prevede una serie di
disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi. I
commi da
L’articolo 5 disciplina la nomina, il rapporto di lavoro ed i compiti del direttore generale che non viene più annoverato tra gli organi dell’istituto. In merito al trattamento economico del direttore generale la norma rinvia alla relativa disciplina prevista per la dirigenza pubblica[17] laddove, a normativa vigente[18], viene previsto che tale rapporto di lavoro venga regolato con contratto di diritto privato. L’articolo 8 dispone, infine, che dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all’art. 3, venga abrogato, tra gli altri[19], il DPR n. 70/2001[20].
Si evidenzia che tra le norme abrogate figurano quelle relative alla fonti di finanziamento dell’istituto. In particolare l’articolo 17 del decreto prevede che l'istituto provveda allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da contributi a carico del fondo integrativo speciale per la ricerca[21], dalle somme di cui all'articolo 1 del D. lgs. n. 502/1992[22], e successive modifiche e integrazioni, dai contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, dai proventi derivanti dagli accordi di programma, convenzioni e contratti stipulati con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali e da ogni altro provento connesso alle sue attività, nonché da donazioni e lasciti da parte di soggetti pubblici o privati.
Con riguardo al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS) viene consentito agli stessi – d’intesa con le regioni e le province autonome - di associarsi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di stipulare convenzioni o contratti di consulenza in relazione allo svolgimento delle proprie competenze. Le regioni disciplinano (articolo 10) le modalità gestionali, organizzative ed operative degli Istituti ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell’utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di semplificazione organizzativa, di razionalizzazione delle spese di funzionamento e attraverso:
• la riorganizzazione degli uffici dirigenziali con la loro riduzione in misura pari o inferiore a quanto determinato in applicazione dell’art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006 e dell’art. 1, comma 3, del DL n. 138/2011 [articolo 10, comma 1, lett. b), n. 1 ];
• la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica [articolo 10, comma 1, lett. b), n. 2 ];
• la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo e la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio [articolo 10, comma 1, lett. b), nn. 3 e 4];
• la razionalizzazione delle dotazioni organiche [articolo 10, comma 1, lett. b), n. 5].
L’articolo 11 qualifica come organi degli Istituti il consiglio
di amministrazione, il direttore generale ed il collegio dei revisori dei
conti, stabilendone i compiti e le modalità di nomina. Rispetto a quanto
previsto dal vigente ordinamento[23],
vengono ridotti da
Fino all’insediamento del suddetto comitato è prorogato il comitato istituito ai sensi dell’art. 3 del DM 6 maggio 2008. Quest’ultima norma ha istituito un comitato di coordinamento dei rappresentanti legali degli Istituti, presieduto dal capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute. Il decreto ministeriale prevede che ai componenti di detto comitato, non è dovuto alcun compenso né rimborso spese per le attività svolte.
Viene disposta, infine, a decorrere dall’entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti, l’abrogazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 270/1993 - che attualmente disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento degli Istituti - incompatibili con il provvedimento in esame (articolo 16).
In merito al riordino dell’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS), le norme riconoscono potestà
statutaria all’Agenzia (articolo 17) e novellano il D.lgs. n. 115/1998 -
recante la vigente disciplina organizzativa e funzionale del’Agenzia –
espungendo il direttore generale dell’AGENAS dal novero degli organi statutari.
Viene confermato che il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato
con contratto di diritto privato (articolo 18). Viene demandato ad un
successivo regolamento di amministrazione e del personale[24], l’attuazione
di quanto disposto con il provvedimento in esame e con le previsioni
statutarie. Il regolamento provvede, inoltre, alla rimodulazione della pianta
organica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del DL n.
138/2011, nonché alla riduzione da
Con riferimento, infine, alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), l’articolo 21 qualifica quali organi centrali della LILT il consiglio direttivo nazionale (CDN) il presidente nazionale, il collegio dei revisori dei conti, con la soppressione del comitato scientifico, del collegio dei probiviri e dei comitati regionali previsti dal vigente ordinamento della Lega[26]. Viene previsto, inoltre, che il CDN sia composto dal presidente e da altri 4 membri, a fronte dei 15 componenti previsti dall’attuale assetto organizzativo[27].
La relazione tecnica afferma che lo schema di decreto legislativo costituisce attuazione della delega di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro, la cui scadenza è stata differita dall’articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, al prossimo 30 giugno 2012), finalizzata all’adozione di uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del relativo rapporto di vigilanza.
Come desumibile dai dati riportati nella RT, il provvedimento in esame determina un risparmio complessivo pari ad euro 892.697,00 annui. Tale risparmio viene così quantificato con riguardo ai singoli enti:
(euro)
RIEPILOGO RIDUZIONI DI SPESA (ISS, IIZZSS, AGENAS, LILT)* |
|
Istituto superiore di sanità (ISS) |
134.843,00 |
Istituti zoo profilattici sperimentali (IIZZSS) |
176.000,00 |
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali AGENAS |
280.000,00 |
Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) |
301.854,00 |
TOTALE |
892.697,00 |
*Dati tratti dalla relazione tecnica
Ai fini della quantificazione del suddetto risparmio,
Istituto Superiore di Sanità (ISS) (articoli da l a 8)
In attuazione della citata delega, si è inteso provvedere ad
una riorganizzazione dell’Istituto. In particolare,
Il regolamento relativo al personale – da adottare ai sensi dell’art. 3 del provvedimento in esame - dovrà tener conto di tale rideterminazione prevedendo, altresì, l’eliminazione di duplicazioni organizzative anche tramite l’unificazione delle strutture, l’accorpamento di uffici tecnico-scientifici e amministrativi che svolgono compiti similari, nonché la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo. Si realizza in tal modo un ulteriore contenimento della spesa sostenuta, fermo restando che con l’ultima riduzione degli uffici - operata in attuazione del predetto decreto legge - il conseguente risparmio di spesa è stato quantificato nell’importo annuo di euro 88.000 comprensivo di oneri riflessi, che si aggiungono ai circa euro 190.000 costituenti economie realizzate con le precedenti riduzioni.
Nella medesima direzione si colloca anche la riduzione del
numero dei componenti del comitato scientifico da
(euro)
RIEPILOGO RIDUZIONI DI SPESA (ISS) |
|
Consiglio di amministrazione |
101.377,00 |
Comitato scientifico |
33.466,00 |
TOTALE |
134.843,00 |
Anche la previsione relativa alla disciplina di funzionamento, nell’ambito dell’organizzazione dell’Istituto, del Centro nazionale per i trapianti (CNT) e del Centro nazionale sangue (CNS), non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Al riguardo
- 4 unità di personale dipendente a tempo indeterminato provenienti dall’Istituto Superiore di Sanità e assegnate al CNT in virtù dell’articolo 8 della legge 91/1999;
- 3 comandati provenienti da altra amministrazioni;
- 4 unità di personale reperiti in base all’articolo 15 septies del D.lgs. 502/1992 (di cui 1 dirigente medico, l dirigente amministrativo, 1 dirigente tecnico, 1 dirigente delle professioni infermieristiche);
- 18 unità di personale dipendente a tempo determinato, assunto ex articolo 36 del D.lgs. n. 165/2001;
- 5 collaborazioni coordinate e continuative ex art. 7 del D.lgs. n. 165/2001.
In merito al Centro nazionale sangue (CNS),
- 4 unità di personale a tempo indeterminato con diverso profilo dell’Istituto Superiore di Sanità;
- 8 unità di personale a tempo determinato, di cui 3 con profilo di Funzionario di amministrazione V livello professionale del’Istituto superiore di sanità e 5 con profilo di Collaboratore di amministrazione VII livello professionale dell’Istituto superiore di sanità.
Il Centro si avvale, altresì, di personale proveniente dal SSN (comandi temporanei, utilizzo su accordi di collaborazione, ex art. 15-septies del D.lgs. n. 502/1992), nonché di personale reperito attraverso procedure comparative ad hoc finalizzate all’attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa od anche incarichi liberi professionali. Inoltre tale personale viene reperito attraverso convenzioni stipulate con altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 legge 241/1990.
Istituti zooprofilattici
sperimentali (IIZZSS) (articoli da
Con riguardo al riordino degli istituti,
Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali (AGENAS) (articoli da
La riorganizzazione, tenuto conto di quella recentemente
intervenuta con il decreto ministeriale 28 dicembre 2011, comporterà l’ulteriore
razionalizzazione degli uffici, con conseguente rimodulazione della pianta
organica. Per quanto concerne la riduzione del numero degli esperti,
Lega italiana per
la lotta contro i tumori (LILT) (articoli da
(euro)
RlEPILOGO RIDUZIONI DI SPESA (LILT) |
|
Consiglio direttivo nazionale |
21.854,00 |
Comitati regionali |
280.000,00 |
TOTALE |
301.854,00 |
Al riguardo, si osserva preliminarmente che la relazione tecnica ascrive al provvedimento in esame effetti di minore spesa che vengono quantificati complessivamente in euro 892.697,00 annui.
Tale importo viene riferito:
- per euro 134.843,00 alla riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico dell’Istituto superiore di sanità (articoli 1-8);
-
per euro 176.000,00 alla riorganizzazione degli
Istituti zooprofilattici sperimentali, con la riduzione di 2 componenti (da
-
per euro 280.000,00, alla riorganizzazione de l’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, con la riduzione da
-
ed euro 301.854,00, alla riorganizzazione
della Lega
italiana per la lotta contro i tumori, con la riduzione da
Si evidenzia che alla norma di delega, in attuazione della quale è stato predisposto il provvedimento in esame, non sono stati ascritti - a suo tempo - effetti di risparmio scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Andrebbero pertanto chiariti i meccanismi attraverso i quali i predetti di risparmi indicati dalla relazione tecnica potranno tradursi in minore spesa pubblica.
Con specifico riferimento al riordino dell’Istituto superiore di sanità si evidenzia che il provvedimento in esame, rispetto a quanto previsto dal vigente ordinamento (DPR 70/2001), non disciplina le forme di finanziamento dell’ente né il regime relativo all’indennità presidenziale e ai compensi degli altri componenti degli organi di vertice del medesimo. Sul punto appare opportuno acquisire una valutazione del Governo nonché chiarimenti volti ad escludere ricadute in termini di maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nulla da osservare in merito alle misure di riorganizzazione degli istituti zooprofilattici (articoli 9-16) e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (articoli 17-19) e della Lega italiana per la lotta ai tumori (articoli 20-22)
In merito ai profili di copertura finanziaria, l’articolo
20, comma 1, dispone che al fine di conseguire gli obiettivi di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge
Al riguardo, si rileva l’opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria con l’indicazione dell’aggregato di riferimento, che, nel caso specifico, dovrebbe essere rappresentato dalla finanza pubblica.
[1] Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
[2] Il summenzionato termine di scadenza è stato differito dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 14/2012 - che ha convertito in legge il DL n. 216/2011 (proroga termini 2012) - al prossimo 30 giugno 2012.
[3] Nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
[4] Previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all’articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2006.
[5] Da adottare ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.
[6] Al quale si applica l’articolo 5, comma 4 del D.lgs. n. 213/2009 (Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 165/2007) che prevede che nell’ambito dell’autonomia e coerentemente al Piano triennale di attività (PTA), gli enti di ricerca determinano la consistenza e le variazioni dell’organico e del piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali. L’approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell’organico da parte del Ministero vigilante avviene previo parere favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.
[8] Da approvare dal Ministro della salute di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione.
[9] E del 5 per cento gli uffici di livello dirigenziale non generale (in relazione a tale ultima misura non sono stati, tuttavia, quantificati effetti di risparmio.
[10] Indicate nell’articolo 74, comma 1, del DL n. 112/2008.
[11] Ulteriore rispetto a quello disposta dall’art. 74 del DL n. 112/2008 (riduzione del 15 per cento delle posizioni dirigenziali di livello non generale) e dall’art. 2, comma 8-bis, del DL n. 194/2009 (riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento).
[12] La norma in riferimento, prevede che le summenzionate riduzioni debbano essere disposte con riferimento alle dotazioni organiche risultanti in esito all’applicazione del comma 1 dell’articolo 74 del DL n. 112/2008 (riduzione del personale non dirigenziale non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico) e del comma 8-bis dell’articolo 2, del DL n. 194/2009 (riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico non dirigenziale quale risultante dall’applicazione dell’art. 74 del DL n. 112/2008). Le amministrazioni che non applicano quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 sono assoggettate, a decorrere dalla medesima data, al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Il divieto non si applica agli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ossia attribuiti a soggetti non appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che conferisce l’incarico
[13] Articolo 5, comma 4, articolo 6, comma 4, articolo 9, comma 4 ed articolo 11, comma 4, del DPR n. 70/2001
[14] Art. 6, comma 1, del DPR n. 70/2001.
[15] Art. 9, comma 1, del DPR n. 70/2001.
[16] Art. 11, comma 1, del DPR n. 70/2001.
[17] Dall’art. 24 del D. lgs. n. 165/2001.
[18] Art. 8,
[19] Vengono abrogati la legge n. 519/73 (Modifiche ai compiti, all’ordinamento ed alle strutture dell’Istituto superiore di sanità) ed il D.P.R. 754/1994 (Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto superiore di sanità).
[20] Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del D.lgs. n. 419/1999.
[21] Di cui all’articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 204/1998.
[22] Riordino della disciplina in materia sanitaria.
[23] Art. 3,
[24] Da adottare - entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame - con decreto ministeriale previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
[25] Di cui all’articolo 5, comma 4, del D.lgs. n. 266/1993.
[26] Art. 5 dello Statuto.
[27] Art. 6 dello Statuto.
[28] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2001.
[29] Si rammenta che l’articolo 6, comma 12, del DL 78/2010 ha sancito in via generale che - a decorrere dal 2011 – le amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese per missioni, anche all'estero (con l’esclusione, tra l’altro, delle missioni internazionali di Pace, delle Forze armate e di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali) per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009.