Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (DOC 455) Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Note di verifica Numero: 413 | ||
Data: | 23/05/2012 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | II-Giustizia |
|
![]() |
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
|
|
|
Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace
(Schema di decreto legislativo n. 455) |
|
N. 413 – 22 maggio 2012 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
|
( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
Atto n.:
|
Doc. 455 |
Natura dell’atto:
|
Schema di decreto legislativo |
Titolo breve:
|
Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace
|
Riferimento normativo:
|
Art. 1, commi 2 e 4, della legge n. 148 del 2011 |
Relatori per la Commissione di merito:
|
Cavallaro e Costa
|
Gruppo: |
rispettivamente PD e PdL
|
Relazione tecnica: |
|
Alla
|
|
|
(termine per l’esame: 3 maggio 2012) |
|
|
Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
|
|
(termine per l’esame: 18 aprile 2012)
|
|
|
|
|
|
|
INDICE
Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo reca la nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 4 della legge 14 settembre 2011, n. 148.
L’articolo 1, comma 2, della legge 148/2011 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza[1]. I principi e criteri direttivi prevedono, fra l’altro:
- la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale;
- la riassegnazione, presso la sede di tribunale o di procura limitrofa, di almeno il 50 per cento del personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace; la riassegnazione della restante quota del personale amministrativo all'ufficio del giudice di pace a cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;
- la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;
- la possibilità, per gli enti locali interessati (anche consorziati tra loro), di ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo (che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi), restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del personale amministrativo.
La relazione tecnica, con riferimento al più ampio riordino degli uffici giudiziari previsto dall’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 148/2011, ha quantificato risparmi per almeno 60 milioni di euro che, per motivi prudenziali (in quanto verificabili solo a consuntivo), non sono stati considerati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Tali risparmi sono stati quantificati nella loro misura complessiva e non con riferimento alle singole norme di razionalizzazione dell’organizzazione giudiziaria che prevedono, oltre alla riduzione degli uffici del giudice di pace, anche la riduzione e l’accorpamento degli uffici giudiziari di primo grado e delle sezioni distaccate di tribunale.
Si segnala che – come desumibile anche dalla relazione illustrativa[2] – le altre deleghe[3] previste dalla legge 148/2011 non risultano ancora esercitate dal Governo.
Lo schema di decreto in esame si compone di sette articoli ed è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI da 1 a 7
Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace
Le norme dispongono la soppressione degli uffici del giudice di pace elencati in apposita tabella allegata allo schema di decreto (tabella A). Contestualmente si prevede che le competenze territoriali degli uffici soppressi siano attribuite agli uffici elencati in una seconda tabella allegata (tabella B) (articolo 1).
Lo schema contiene l’allegato 1 che viene annesso, attraverso opportune modifiche normative, alla legge n. 374/1991 che ha disposto l’istituzione dell’ufficio del giudice di pace. L’allegato 1 reca l’elenco completo delle sedi e dei circondari degli uffici del giudice di pace come risultanti a seguito delle soppressioni disposte dall’articolo 1 (articolo 2).
Il testo prevede che le tabelle allegate al presente schema siano pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, per consentire agli enti locali interessati di richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. Rimangono a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria (entro i limiti della dotazione nazionale complessiva) e la formazione del relativo personale amministrativo. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese sopra previste per un periodo superiore ad un anno, l’ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso (articolo 3).
Con decreto del Presidente della Repubblica[4], si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace. Con decreto del Ministro della giustizia si dispone la riassegnazione del personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace alla sede di tribunale o di procura limitrofa o all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze (articolo 4).
Gli articoli 3 e 4 riproducono il contenuto di alcuni dei principi e criteri direttivi che devono informare l’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della citata legge n. 148/2011.
E’ stabilito che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alla sua attuazione si provveda nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 6).
La relazione tecnica afferma che il provvedimento ha come obiettivo la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, al fine di realizzare risparmi di spesa e di introdurre nel sistema elementi di efficienza. Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la riallocazione del personale, amministrativo e della magistratura onoraria, al fine di sopperire alle carenze strutturali di organico.
Lo schema prevede la soppressione degli uffici del giudice di pace dislocati in sedi diverse da quelle circondariali, pari a 674 unità, che rappresenta quasi l' 80% del totale degli uffici del giudice di pace esistenti, e la contestuale riallocazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo nelle sedi di tribunale o di procura limitrofe o negli uffici del giudice di pace "circondariali" presso i quali sono trasferite le competenze degli uffici soppressi.
Per la riduzione degli uffici, la relazione tecnica stima risparmi di spesa pari a euro 25.652.621 annui, al netto delle spese connesse alla movimentazione di attrezzature, mobilio, archivi ed altro, dagli uffici soppressi a quelli di destinazione. I risparmi sono determinati con riferimento alle sole spese di gestione e di funzionamento delle strutture, con esclusione dei costi incomprimibili del personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria.
I risparmi lordi complessivi stimati derivano:
• dai minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace, risparmi calcolati sulla quota del 90% dei rimborsi erogati annualmente agli uffici che verranno soppressi, per un importo complessivo di 13.455.491 di euro;
• dalla riduzione delle altre spese di funzionamento sostenute dall' amministrazione in misura pari al 4% delle spese totali sostenute per l'apparato giudiziario, per un importo di euro 5.277.505;
• dalla riduzione di una quota pari al 50% delle spese del personale proveniente dagli enti locali e comandato presso gli uffici del giudice di pace. Il risparmio è stato determinato in circa 9.110.125 di euro a fronte di una spesa annua pari a 18.220.250 euro.
La relazione illustrativa dà conto - come riportato nelle seguenti tabelle – dei risparmi di unità di personale conseguibili in base al nuovo assetto previsto dal provvedimento:
Attuale organizzazione degli uffici del giudice di pace |
|||
Uffici (incluse 4 sedi distaccate) |
846
|
||
|
di cui: |
||
|
presso sedi circondariali |
165 |
|
|
presso sedi non circondariali |
681 |
|
Consistenza del personale (unità di personale) |
|||
Giudici |
4.690 |
||
Personale dirigenziale (tutto presso uffici circondariali) |
12 |
||
Personale amministrativo |
4.125 |
||
|
di cui: |
||
|
Personale area III |
439 |
|
|
Personale area II |
2.738 |
|
|
Personale area I |
936 |
|
Nuova organizzazione con accorpamenti degli uffici del giudice di pace |
||
Uffici da accorpare ai sensi della nuova disciplina
|
674
|
|
Risparmio (unità di personale) |
||
Giudici |
1.944 |
|
Personale amministrativo |
2.104 |
|
|
di cui: |
|
|
Personale area III |
184 |
|
Personale area II |
1.350 |
|
Personale area I |
570 |
La relazione illustrativa precisa che il procedimento adottato per l’individuazione degli uffici del giudice di pace da accorpare (=674) tiene conto essenzialmente della necessaria corrispondenza fra la domanda di giustizia e le strutture preposte al servizio. È stata quindi operata una valutazione volta a verificare se il carico di lavoro dei singoli uffici giustifichi la previsione in organico delle unità di personale assegnate (in caso contrario si ritiene che tali unità possano essere utilizzate, mediante l'accorpamento delle sedi giudiziarie, laddove la domanda di giustizia è più elevata).
Ai fini di tale valutazione sono stati congiuntamente considerati i seguenti valori:
• il numero di procedimenti mediamente definiti nell’arco di un anno dai singoli giudici (numero medio al di sotto del quale il carico di lavoro del singolo ufficio può essere considerato insufficiente);
• la consistenza della popolazione residente servita dall’ufficio (=bacino di utenza): popolazione che, al di sotto delle 100.000 unità, viene considerata insufficiente per il mantenimento di un presidio giudiziario nel caso in cui i relativi uffici abbiano un carico di lavoro inferiore alla media nazionale, come sopra definita.
Al riguardo si osserva che la riduzione di uffici prevista dal provvedimento in esame dovrebbe concorrere al conseguimento di risparmi che – pur essendo stati complessivamente individuati nell’ambito della legge di delega – non sono stati scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Nel caso specifico degli uffici del giudice di pace, di cui al testo in esame, gli effetti di risparmio vengono quantificati dalla relazione tecnica in 25,6 milioni di euro all’anno.
Come in precedenza rilevato:
• tali effetti costituiscono soltanto una quota dei risparmi (indicati in 60 milioni di euro all’anno) che dovrebbero derivare dal processo di riorganizzazione territoriale previsto dall’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 148/2011: processo che interessa un ambito più ampio rispetto ai soli uffici del giudice di pace;
• le altre deleghe previste dalla legge 148/2011, attraverso le quali dovrebbe essere completato tale processo di riorganizzazione, non risultano ancora esercitate dal Governo.
Si osserva, pertanto, che una verifica degli effetti di risparmio complessivamente derivanti dalla nuova ripartizione territoriale degli uffici sarà possibile una volta esercitate tutte le deleghe relative al processo di riordino previsto dall’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 148/2011.
[1] Il successivo comma 4 prevede che gli schemi dei decreti legislativi, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, siano successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia.
[2] La relazione illustrativa sottolinea, infatti, che l'approccio metodologico scelto ai fini della complessiva revisione dell' assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado ha evidenziato l'opportunità di procedere per tipologia di ufficio, muovendo dall'analisi delle strutture collocate alla base del sistema giudiziario: gli uffici del giudice di pace.
[3] Al di là di quella in esame, riguardante gli uffici del giudice di pace.
[4] Ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374