Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | Doc. 205: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti (Schema di decreto ministeriale n. 205) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 191 | ||
Data: | 20/05/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti
(Schema di decreto ministeriale n. 205) |
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N. 191 – 20 maggio 2010 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
DOC:
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205
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Natura dell’atto:
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Schema di decreto ministeriale |
Titolo breve:
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Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado
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Riferimento normativo:
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art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008)
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Relatore per la Commissione di merito:
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Aprea |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Alla (Cultura)
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(termine per l’esame: 28 maggio 2010)
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Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
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(termine per l’esame: 28 maggio 2010)
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INDICE
Corso di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
Formazione insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado
Istituzione e svolgimento del tirocinio
Sostegno didattico e insegnamento di una disciplina in lingua straniera
PREMESSA
Lo schema di regolamento in esame reca la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
L’art. 2, comma 416, della L. 244/2007 prevede che, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell’università e della ricerca, siano disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale dei docenti e le relative procedure di reclutamento.
La relazione illustrativa specifica che il regolamento in esame provvede alla definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente, mentre con successivo regolamento ministeriale si provvederà a disciplinare l’attività procedurale per il reclutamento di detto personale.
Il testo, composto da sedici articoli, è corredato di relazione tecnica.
Al provvedimento sono allegate tre diverse note della Ragioneria generale dello Stato. Di queste, quella del 27 luglio e quella del 27 ottobre 2010 affermano, tra l’altro, che la relazione tecnica non contiene elementi sufficientemente idonei a dimostrare la neutralità finanziaria delle iniziative previste dal provvedimento in esame. La nota del 18 novembre 2010, riferita ad un nuovo testo del provvedimento, al contrario, evidenzia la mancanza di osservazioni sul testo del provvedimento nella nuova versione.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, anche alla luce di quanto contenuto nelle note della Ragioneria generale.
Con riferimento all’articolo 16 (norma finanziaria), si
evidenzia che, nonostante non siano finora pervenute espresse modifiche dello
schema trasmesso alla Camera, con nota
del 23 febbraio 2010 il MIUR, in risposta ai rilievi formulati dal Consiglio di
Stato, ha dichiarato di voler procedere ad una riformulazione dell’art. 16, che
disponga che i corsi di cui al decreto in esame siano organizzati dalle
università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nel rispetto di quanto previsto dal DPR 25 luglio 1997, n.
Nella presente nota si formulano osservazioni sul testo trasmesso alle Camere nonché sull’eventuale riformulazione dell’art. 16.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
La norma:
· dispone che la programmazione degli accessi ai percorsi formativi per l’insegnamento nei diversi ordini di scuola nonché per il conseguimento della specializzazione relativa alle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sia definita annualmente dal Ministro dell’istruzione (comma 1);
· stabilisce che il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi sia determinato sulla base della programmazione regionale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, maggiorato, nel limite del 30%, in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione (comma 2).
La relazione tecnica specifica che la nuova organizzazione dei percorsi di formazione si basa su un numero programmato in relazione al fabbisogno di personale docente del sistema nazionale di istruzione, a differenza di quanto avviene in base alla legislazione vigente, ai sensi della quale il numero degli iscritti ai corsi di formazione degli insegnanti è determinato prevalentemente dalla potenziale offerta formativa delle Università e delle istituzione AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). Tale nuova organizzazione non determina nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed evita la possibilità di creare un’offerta di insegnanti eccessiva rispetto alla loro collocabilità nel sistema nazionale di istruzione. In tale ottica, a fronte di un fabbisogno di docenti pari a zero, potrebbe verificarsi, per qualche classe di concorso, la mancata attivazione da parte degli atenei e delle istituzioni AFAM dei corrispondenti corsi di formazione.
La relazione aggiunge che il numero di coloro che si iscriveranno ai corsi di formazione nonché il numero dei corsi da attivare non potrà essere superiore, rispettivamente, a quello degli attuali iscritti e al numero dei corsi già esistenti. I corsi da attivare, sempre secondo la relazione tecnica, saranno sostanzialmente calibrati sulle nuove classi di concorso, ridefinite in base alle disposizioni regolamentari di razionalizzazione ed accorpamento, previste dall’art. 64, comma 4, lett. a), del DL 112/2008.
La relazione ricorda quindi che l’invarianza della spesa è in ogni caso garantita da quanto previsto all’art. 16 del provvedimento in esame.
Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica con riferimento all’attivazione dei corsi e nel presupposto che, come previsto dall’art. 16 nel testo presentato alla Camera, sia effettivamente possibile garantire la copertura integrale dei corsi mediante le tasse ed i rimborsi versati dagli iscritti.
Ove l’articolo 16 dovesse intendersi modificato secondo quanto indicato in premessa, andrebbero forniti elementi diretti a dimostrare che il numero dei corsi da attivare e dei relativi iscritti possa essere tale da non comportare maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
Corso di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
Normativa vigente: l’art. 3, comma 2, della L. n. 341/1990[1] disciplina la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria; la norma prevede che a tale formazione sia dedicato uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Ai sensi della medesima disposizione, il diploma di laurea costituisce titolo necessario ai fini dell’ammissione ai concorsi per i due ordini di scuola. I criteri specifici relativi al corso di laurea in scienze della formazione primaria sono recati dall’art. 3del DM 26 maggio 1998, il quale stabilisce che il corso di laurea ha la durata di quattro anni, afferisce di norma alla facoltà di scienze della formazione e si articola in un biennio comune e in due indirizzi. La scelta dell’indirizzo è compiuto al termine del secondo anno accademico. Il tirocinio è attivato dal primo anno.
La norma:
· dispone l’attivazione del corso di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal Ministero dell’istruzione (comma 1);
I percorsi formativi per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 2 del provvedimento in esame, sono articolati in un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente che prevede, invece, corsi di laurea della durata di quattro anni;
· prevede l’inizio delle attività di tirocinio nel secondo anno di corso (comma 4);
· stabilisce che il corso di laurea si concluda con la discussione della tesi e della relazione di tirocinio, aventi valore abilitante ai fini dell’insegnamento. A tal fine si dispone l’integrazione della commissione con due tutor e un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale. Si dispone, infine, che agli oneri di funzionamento della commissione si provveda nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (comma 5).
La relazione tecnica evidenzia che il funzionamento della commissione non comporta ulteriori aggravi per la finanza pubblica, atteso che l’impegno dei singoli componenti, rientrando nei compiti istituzionali, non sarà specificamente retribuito. L’eventuale trattamento di missione da corrispondere al rappresentante del Ministero, designato dall’ufficio scolastico regionale, troverà copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio.
Al riguardo, poiché le spese relative alla commissione troveranno copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio, appare necessario, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009, che siano evidenziati, nell’ambito della relazione tecnica, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Andrebbero, inoltre, acquisiti elementi volti a dimostrare la neutralità finanziaria della norma anche con riferimento alle altre disposizioni, quali quelle che prevedono l’attivazione di corsi di laurea magistrale di durata quinquennale, in luogo di quelli quadriennali attualmente previsti.
Formazione insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado
Normativa vigente: l’art. 4, comma 2, della legge n. 341/1990 prevede una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, di durata non inferiore a due anni, cui si accede successivamente alla laurea. L’esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
Le norme disciplinano i percorsi formativi per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado e definiscono i requisiti necessari per l’accesso al tirocinio.
La relazione tecnica ricorda che, per la formazione degli insegnanti, le Università dispongono delle seguenti risorse:
· una quota di circa 6 milioni di euro nell’ambitodel Fondo di finanziamento ordinario;
· una quota derivante dagli introiti della contribuzione degli iscritti ai corsi che, nell’a.a. 2008/2009, relativamente ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, è stata pari a circa 25 milioni di euro.
Viene specificato che con tali disponibilità gli atenei sostengono le spese relative al personale docente utilizzato per attività di laboratorio didattico e tecnico-scientifico.
Al riguardo appare opportuno chiarire se le attività di formazione recate dalle disposizioni in esame siano tutte riconducibili al quadro delle attività già previste in materia a carico delle università (e, quindi, se possano essere svolte nell’ambito delle dotazioni umane e strumentali attualmente disponibili), ovvero se le stesse rechino nuove competenze, con possibili nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
In ogni caso, in relazione alle attività suddette, sarebbe opportuno conoscere i relativi oneri, al fine di valutarne la compatibilità rispetto alle risorse disponibili, come individuate dalla relazione tecnica.
Istituzione e svolgimento del tirocinio
Le norme:
· disciplinano le modalità di svolgimento del tirocinio[2], necessario al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, da istituirsi presso una facoltà universitaria di riferimento (articolo 10, commi 1-3);
· dispongono che le attività del tirocinio formativo attivo siano gestite dal consiglio di corso di tirocinio composto, nelle università, da docenti e ricercatori universitari, da due rappresentanti dei tutor coordinatori, da due dirigenti scolastici e da un rappresentante degli studenti tirocinanti (articolo 10, comma 4);
· stabiliscono la composizione della commissione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione (articolo 10, comma 8);
· dispongono che agli oneri di funzionamento della commissione si provveda nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (articolo 10, comma 11);
· stabiliscono che i compiti di tutor coordinatori, di tutor dei tirocinanti e di tutor organizzatori siano affidati a personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche e ne disciplinano le relative funzioni (articolo 11, commi 1-4);
· prevedono che il contingente di personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali sia stabilito con un decreto del Ministro dell’istruzione nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 315/1998[3] (articolo 11, comma 5).
La relazione tecnica afferma che la spesa derivante dalla sostituzione del personale docente della scuola, esonerato dall’insegnamento per lo svolgimento dei tirocini formativi, trova copertura finanziaria nell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 4 della legge n. 315/1998, pari a “50 miliardi delle vecchie lire”. Sottolinea, inoltre, come la previsione di un anno di tirocinio formativo attivo, in sostituzione delle SSIS (Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario) aventi durata biennale, già sospese dall’art. 64 del DL 112/2008, comporti minori oneri di gestione.
La relazione specifica quindi che lo svolgimento del tirocinio avviene per 475 ore presso le istituzioni scolastiche e può essere effettuato in collaborazione tra più Facoltà della stessa Università o tra Facoltà di una o più Università. Gli insegnamenti di scienze dell’educazione, di didattica disciplinare nonché dei laboratori pedagogico-didattici, invece, si svolgono presso le Università.
La relazione evidenzia altresì che il funzionamento della Commissione per l’esame di abilitazione all’insegnamento di cui all’art. 10, comma 8, non comporta ulteriori aggravi per la finanza pubblica, atteso che l’impegno dei singoli componenti, rientrando nei compiti istituzionali, non sarà specificamente retribuito. L’eventuale trattamento di missione da corrispondere al rappresentante del ministero, designato dall’Ufficio scolastico regionale, troverà invece copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio.
In merito ai docenti-tutor (art. 11, commi 1-4), la relazione specifica che trattasi di docenti in esonero o semiesonero il cui numero può variare in funzione delle classi di concorso per le quali il tirocinio viene attivato. Precisa, comunque, che il loro numero sarà inferiore a quello degli attuali supervisori di tirocinio (attualmente 1500) e, pertanto, in grado di generare economie di spesa.
La relazione afferma, infine, che lo svolgimento della funzione tutoriale non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, anche in considerazione del vincolo di autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 315, soprarichiamato (art. 11, comma 5).
Al riguardo, con riferimento al consiglio di corso di tirocinio previsto dall’art. 10, comma 4, appare opportuno che il Governo confermi che le relative funzioni e attività possano essere svolte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Si osserva, inoltre, che la relazione tecnica fa riferimento ad un eventuale trattamento di missione da corrispondere al rappresentante del ministero presso la commissione per lo svolgimento dell’esame di abilitazione all’insegnamento, la cui copertura viene assicurata con gli ordinari stanziamenti di bilancio. A tale riguardo andrebbero quantificati gli oneri connessi alla corresponsione del predetto trattamento di missione ed indicati gli stanziamenti a valere sui quali troveranno copertura tali spese.
Inoltre, non sono forniti elementi idonei a dimostrare come, a fronte delle nuove funzioni previste dal provvedimento in esame, il fabbisogno di docenti-tutor possa considerarsi in diminuzione rispetto al passato, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica. In proposito appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione dal Governo nonché elementi di quantificazione degli oneri relativi alla sostituzione del personale scolastico che assume funzioni tutoriali, al fine di valutarne la compatibilità con il limite di spesa già previsto dall’art. 1, comma 4, della legge n. 315/1998.
Sostegno didattico e insegnamento di una disciplina in lingua straniera
Le norme:
· disciplinano le modalità di conseguimento della specializzazione, presso le università, per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Le università possono avvalersi, per lo svolgimento di insegnamenti non attivati nell’ambito dell’ateneo, di personale in possesso di specifica esperienza nel campo delle didattiche speciali (articolo 13);
· stabiliscono che le università possono disciplinare corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (articolo 14).
La relazione tecnica afferma che gli oneri finanziari relativi ai corsi di cui alle norme in esame trovano copertura negli introiti della contribuzione degli iscritti ai corsi.
Al riguardo si rinvia a quanto osservato in relazione al successivo articolo 16.
La norma dispone che i corsi di cui al provvedimento in esame sono organizzati con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti la cui misura è stabilita con decreto del Ministro dell’istruzione. Dai corsi predetti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nella riformulazione che emerge invece dalla Nota del MIUR del 23 febbraio 2010, la norma dispone che i corsi di cui al decreto in esame sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 25 luglio 1997, n. 306[4], in materia di contribuzione studentesca.
La relazione tecnica afferma che l’emanazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per definire la misura delle tasse a carico dei corsisti assicura la copertura della spesa. Afferma, inoltre, che il regolamento nel suo complesso, oltre a non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica comporterà, presumibilmente, economie di spesa, stante il collegamento dell’attivazione dei corsi al fabbisogno del personale docente del sistema nazionale di istruzione.
Al riguardo, in relazione alla formulazione testuale della norma, si evidenzia la necessità di acquisire elementi volti a verificare l’effettiva possibilità di far fronte ai costi connessi all’attivazione dei corsi con gli introiti derivanti da tasse e contributi versati dagli iscritti, garantendo altresì l’allineamento temporale tra tali fonti di finanziamento e la spesa da coprire.
Ove la norma dovesse invece intendersi modificata nel senso indicato nella Nota del MIUR del 23 febbraio 2010, si ritiene necessario acquisire, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196/2009), elementi di quantificazione e di valutazione idonei a dimostrare l’effettiva possibilità di far fronte all’organizzazione dei corsi previsti dal provvedimento in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[1] “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”
[2] Il tirocinio sostituisce il percorso effettuato, fino all’anno accademico 2007-2008, nelle scuole di specializzazione di cui all’art. 4, comma 2, della L. 341 del 1990.
[3] L’art. 1, comma 4, della L. 315/98 dispone che le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, per compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000.
[4] “Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari”. Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 prevede che la contribuzione a carico degli studenti non può eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sull’apposito Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3 della legge n. 537 del 1993.