Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Doc. 156: Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca
Riferimenti:
SCH.DEC 156/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 139
Data: 16/12/2009
Descrittori:
CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Riordino degli enti di ricerca

 

(Schema di decreto legislativo  n. 156)

 

 

 

 

 

N. 139 – 16 dicembre 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

156

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Riordino degli enti di ricerca

 

Riferimento normativo:

 

Art. 1, comma 3, della legge n. 165 del 2007

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Caldoro

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Assegnazione

 

Alla VII Commissione (Cultura) nonché alla V Commissione (Bilancio)

 

ai sensi

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLI 2-3. 7

Autonomia degli enti di ricerca e deliberazione degli statuti7

ARTICOLO 4. 8

Finanziamento degli enti di ricerca.. 8

ARTICOLO 5. 8

Piani triennali di attività e Documento di visione strategica decennale. 8

ARTICOLI 8-11. 9

Consigli di amministrazione, Consigli scientifici o tecnico-scientifici e Comitati di selezione. 9

ARTICOLO 12. 11

Organizzazione interna e dirigenza degli enti di ricerca.. 11

ARTICOLO 13. 12

Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale. 12

ARTICOLO 15. 13

Infrastrutture di ricerca.. 13

ARTICOLO 16. 14

Strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio.. 14

ARTICOLO 17. 15

Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione. 15

 


 


PREMESSA

 

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca norme in materia di riordino degli enti di ricerca, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 165/2007[[1]].

L’articolo 1, comma 1, della legge 165/2007 ha autorizzato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2009, al fine di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. Ogni  schema di decreto legislativo deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari ed essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Dall'attuazione delle norme di ciascun decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che – oltre ad attestare la non onerosità del provvedimento – quantifica risparmi, con riferimento alla diminuzione dei componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli scientifici degli enti di ricerca (articoli 8-11), nella misura indicata nella tabella di seguito riportata.

Tali economie  (463.723 euro a decorrere dal 2010) sono portate in riduzione degli obiettivi di risparmio che dovrebbero essere assegnati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 1, comma 483, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).

 

 

 

 

 

 

ARTICOLI 8-11

(Diminuzione dei componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli scientifici)

 

 

(importi in euro)

ENTI

RIPARTO FOE 2008 QUOTA ORDINARIA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (esclusi i presidenti)

CONSIGLIO SCIENTIFICO

 

 

 

COSTO ATTUALE

COSTO RIDOTTO

RISPARMIO PREVISTO

COSTO ATTUALE

COSTO RIDOTTO

RISPARMIO PREVISTO

RISPARMIO COMPLESSIVO PREVISTO

ASI

801.173.023

162.680

116.200

46.480

277.200

176.400

100.800

147.280

CNR

550.726.176

238.539

170.385

68.154

60.000

21.000

39.000

107.154

INFN

275.780.519

80.500

75.306

5.194

0

0

0

5.194

INAF

91.594.058

68.640

68.640

0

7.416

4.326

3.090

3.090

INGV

49.505.911

74.368

74.368

0

111.552

32.538

79.016

79.016

INRIM

20.423.825

62.000

37.200

24.800

10.800

8.400

2.400

27.200

STAZIONE ZOOL

13.879.692

14.368

5.388

8.960

0

0

0

8.980

OGS

13.122.925

79.516

39.758

39.758

0

0

0

39.758

AREA RST TRIESTE

8.487.795

32.400

8.100

24.300

0

0

0

24.300

INDAM

2.588.524

12.312

6.156

6.156

0

0

0

6.158

MUSEO FERMI

2.093.880

25.290

12.645

12.645

0

0

0

12.645

STUDI GERMANICI

788.685

11.800

8.850

2.950

0

0

0

2.950

TOTALE

1.630.122.811

862.613

623.196

239.417

466.968

242.662

224.306

463.723

 

La relazione tecnica afferma – come in precedenza ricordato - che il risparmio derivante dal provvedimento (463.723 euro a decorrere dal 2010) deriva dalla diminuzione dei componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli scientifici degli enti di ricerca (articoli 8-11).

Tale risparmio è finalizzato alla parziale attuazione delle economie previste dal riordino degli enti e organismi pubblici di cui all’art. 1, comma 483, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), ammontanti complessivamente a 415 milioni decorrere dal 2009. Di questi, 99.123.352 euro sono stati imputati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.L. n. 78/2009 che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, si assegnino alle singole amministrazioni i predetti obiettivi di risparmio.

Secondo la RT, la differenza tra la somma di 99.123.352 euro ed il risparmio conseguito con il provvedimento in esame (463.723 euro), pari a 98.659.629 a decorrere dall’anno 2010, verrà coperta mediante taglio lineare e proporzionale, rispetto a ciascun ente di ricerca, del capitolo di funzionamento degli enti di ricerca a disposizione del Ministero per l’istruzione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 621, della legge finanziaria 2007.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 482, della legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha dettato una nuova disciplina in materia di riordino e soppressione degli enti pubblici, con la finalità di conseguire obiettivi di risparmio quantificati dal comma 483 in 205 milioni di euro per il 2007, 310 milioni per il 2008 e 415 milioni a decorrere dal 2009 (contabilizzati esclusivamente sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto). Per il raggiungimento di tali risultati è stata introdotta una clausola di salvaguardia [comma 621, lettera a)], in base alla quale, in caso di mancato ottenimento degli risparmi attesi, si prevede la riduzione in maniera lineare dei trasferimenti ai predetti enti dal bilancio dello Stato, ivi compresi quelli di Tabella C, fino a concorrenza delle economie previste.

Su tale materia sono intervenuti, in seguito, l’articolo 2, commi 634-642, della legge finanziaria 244/2007[[2]] e l’articolo 26 del DL 112/2008[[3]], che hanno ripetutamente modificato la disciplina sul riordino degli enti pubblici. A tali modifiche normative non sono stati tuttavia ascritti effetti finanziari ulteriori o diversi rispetto a quelli – sopra richiamati – indicati dall’articolo 1, comma 483, della legge 296/2006. Sono stati invece attribuiti effetti onerosi (310 milioni nel 2008 solo sul fabbisogno e sull’indebitamento netto) alla norma del DL 112/2008[[4]] che ha sospeso, soltanto per il 2008, l’operatività della clausola di salvaguardia di cui al comma 621, lettera a), della legge finanziaria 2007[[5]].

Successivamente, ulteriori modifiche alla procedura di razionalizzazione degli enti pubblici sono state introdotte dall’articolo 17, commi 1-9, del DL 78/2009, al quale non sono stati ascritti effetti finanziari. In particolare, ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal processo di riordino, il comma 3 ha previsto che con decreto del Ministero dell'economia sarebbero stati assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009. Veniva confermata la misura complessiva di tali risparmi, in termini di indebitamento netto, pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009: si tratta dell’obiettivo fissato dal citato articolo 1, comma 483, della legge finanziaria 2007. Nelle more dell’adozione del suddetto decreto, il Ministro dell’economia era autorizzato  (comma 4) ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili delleunità previsionali di base delbilancio dello Stato[6]. Veniva, inoltre, confermata l’applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera a), della legge finanziaria 296/2006 nell’ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa non fossero risultati conseguiti o fossero stati conseguiti in modo parziale (comma 8). A seguito della comunicazione - da parte delle amministrazioni - delle economie strutturali conseguite ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro dell’economia sarebbe stata determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti rispetto agli obiettivi indicati ai sensi del comma 3 (comma 9).

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica indica la somma di  99,1 milioni di euro quale obiettivo di risparmio per gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’istruzione (a fronte dei 415 milioni da conseguire con riferimento all’intero comparto degli enti pubblici). Tale obiettivo avrebbe dovuto essere assegnato al Ministero mediante un apposito decreto del Ministro dell’economia, da emanare di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Si segnala tuttavia che tale decreto, riguardante gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, non risulta allo stato emanato.

Si segnala inoltre che è stato presentato alle Camere per il prescritto parere[7] lo schema di decreto ministeriale di cui all’articolo 17, comma 4, del DL 112/2008, che dispone gli accantonamenti delle risorse disponibili nelle unità previsionali di base nel bilancio 2009 dei vari Ministeri, relative a trasferimenti ad enti pubblici, nella misura complessiva di 415 milioni. In particolare, con riferimento al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, alla voce “Ricerca e innovazione” si prevede un importo da accantonare pari a 99.123.352 euro.

Secondo quanto indicato dalla relazione tecnica allo schema di decreto legislativo in esame, ove i risparmi conseguiti con il riordino degli enti di ricerca fossero confermati nella misura ivi indicata (463.723 euro), gli importi da accantonare sugli stanziamenti del Ministero dell’istruzione sarebbero ridotti dal 2010[[8]] per un importo di circa 98,6 milioni, fino a concorrenza, cioè, degli obiettivi di risparmio ad esso assegnati (99,1 milioni).

Tenuto conto che i suddetti risparmi sono stati scontati sui saldi a decorrere dal 2009, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo (ferma restando la decorrenza dal 2010 delle economie ascritte al provvedimento in esame) circa l’effettivo conseguimento dell’obiettivo di risparmio di 99,1 milioni anche nell’esercizio in corso.

 

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 2-3

Autonomia degli enti di ricerca e deliberazione degli statuti

Le norme stabiliscono quanto segue:

Ÿ        agli enti di ricerca è riconosciuta autonomia statutaria da attuare prevedendo forme di sinergia tra gli enti medesimi, le strutture universitarie ed il mondo dell’impresa nonché modelli organizzativi che consentano la valorizzazione, la partecipazione e la rappresentanza dell’intera comunità scientifica nazionale di riferimento (articolo 2);

Ÿ        gli statuti devono prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo. La loro formulazione è attribuita ai consigli di amministrazione integrati da 5 esperti di specifiche competenze, nominati dal Ministro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità (articolo 3).

 

La relazione tecnica, dopo aver ricordato che il provvedimento contiene norme ordinamentali di attuazione della delega e che non genera oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ma determina risparmi di spesa in considerazione della riduzione del numero dei componenti dei nuovi organi statutari, afferma che i primi tre articoli disciplinano gli obiettivi del riordino e l’autonomia degli enti di ricerca. In merito all’articolo 3, ribadisce che l’integrazione dei consigli di amministrazione per la predisposizione e la formulazione degli statuti con 5 esperti non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c), della legge delega.

 

Al riguardo, con riferimento all’integrazione dei consigli di amministrazione con cinque esperti, si osserva che né la norma né la relazione tecnica escludono espressamente l’eventuale corresponsione di emolumenti di natura non retributiva, quali somme a titolo di rimborso. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo, al fine di escludere eventuali oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 4

Finanziamento degli enti di ricerca

La norma prevede una ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero in base a strumenti di programmazione strategica preventiva e a in base alla valutazione di qualità dei risultati della ricerca effettuata dall’ANVUR. A decorrere dall’anno 2011 una quota non inferiore al 7 per cento del fondo predetto, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi, in quanto si tratta di risorse già incluse nel capitolo di finanziamento degli enti.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 5

Piani triennali di attività e Documento di visione strategica decennale

La norma dispone quanto segue:

Ÿ        i consigli di amministrazione degli enti elaborano un documento di visione strategica decennale (DVS) e adottano un piano triennale di attività (PTA), valutato ed approvato dal Ministero anche ai fini del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti. A tal fine il Ministero si avvale del supporto di dipendenti di enti di ricerca e università, anche in forma di comando (commi 1-3);

Ÿ        gli enti di ricerca determinano la consistenza e le variazioni dell’organico e del piano di fabbisogno del personale la cui approvazione avviene previo parere favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze e del Dipartimento della pubblica amministrazione dell’innovazione (comma 4).

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi, in quanto regola l’approvazione ed il successivo coordinamento da parte del Ministero di documenti che fissano la programmazione triennale dell’attività degli enti di ricerca sulla base del Piano Nazionale della Ricerca (PNR). La previsione della possibilità, da parte del Ministero, di avvalersi del supporto di personale dipendente dagli enti di ricerca e dall’università non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto tale personale viene collocato in posizioni di comando dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la determinazione da parte degli enti di ricerca della consistenza e delle variazioni di organico e di fabbisogno del personale, peraltro subordinata al previo parere favorevole del Ministero dell’economia, sia effettuata nel rispetto dei vigenti vincoli in tema di programmazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione.

 

ARTICOLI 8-11

Consigli di amministrazione, Consigli scientifici o tecnico-scientifici e Comitati di selezione

Le norme dispongono quanto segue:

Ÿ        enti di ricerca: il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, non può superare:

-          cinque componenti nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20% del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impiegano oltre 500 unità di personale;

-          tre componenti negli altri casi (articolo 8);

Ÿ        Consiglio nazionale delle ricerche: il consiglio di amministrazione del CNR è composto da cinque componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento (articolo 9, comma 1);

Ÿ        Agenzia spaziale italiana: il consiglio di amministrazione dell’ASI, in attesa di una sua riforma organica, è costituito dal presidente, e da altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze (articolo 9, comma 3);

Ÿ        Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: il consiglio direttivo dell’INFN è ridotto dei due componenti rappresentativi degli enti di livello non ministeriale (articolo 9, comma 4);

Ÿ        Consigli scientifici: sono nominati dal consiglio di amministrazione e sono formati da non più di sette componenti (articolo 10);

Ÿ        Comitati di selezione: ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativo, con decreto del Ministro è nominato un Comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero. Il Comitato, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero (articolo 11).

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni che disciplinano la composizione e la modalità di elezione degli organi degli enti e, in particolare, di quelli che vengono riformati, comportano un risparmio di spesa quantificato[9] in 463.723 euro annui a decorrere dal 2010.

In merito alle ulteriori informazioni contenute nella RT, si rinvia a quanto già esposto in premessa.

 

Al riguardo, nel richiamare le osservazioni già svolte in premessa, si rileva - con specifico riferimento alla rideterminazione dei costi relativi ai consigli di amministrazione e ai consigli scientifici - che la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari a suffragare i risparmi indicati nella tabella allegata.

Quanto ai comitati di selezione, fermo restando che la norma dispone che da tali organismi non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero, si rileva che essa non esclude espressamente rimborsi spese, compensi o altri emolumenti in favore degli esperti. Su tali punti appare opportuno un chiarimento da parte del Governo, anche in considerazione del fatto che i risparmi indicati risultano scontati – in base alla relazione tecnica – ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di riduzione della spesa assegnati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 1, comma 483, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo valuti l’eventualità di riformulare l’articolo 11, comma 1, nella parte in cui reca una clausola di invarianza finanziaria con riferimento al bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Al fine di renderla conforme alla prassi consolidata bisognerebbe quindi che la stessa faccia riferimento “ai nuovi o maggiori oneri” in luogo degli “oneri aggiuntivi”.

Inoltre, considerata la composizione del comitato di selezione (che include esperti della comunità scientifica ed esperti in alta amministrazione) andrebbe valutata l’eventualità che la clausola venga riferita all’aggregato della finanza pubblica.

Infine, al fine di rendere effettiva la suddetta clausola di invarianza, andrebbe valutata l’opportunità di integrare la disposizione in esame prevedendo – analogamente a quanto stabilito, ad esempio, dall’articolo 3, comma 3, dello schema – che ai componenti del comitato di selezione non siano riconosciuti compensi o indennità a qualsiasi titolo.

 

 

ARTICOLO 12

Organizzazione interna e dirigenza degli enti di ricerca

La norma dispone, tra l’altro, che gli statuti e i regolamenti devono prevedere procedure di valutazione comparativa per l’individuazione dei direttori degli organi di ricerca, misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l’autonomia dei ricercatori, norme anti-discriminatorie tra donne e uomini nella composizione degli organi, nonché specifiche disposizioni agevolative per la mobilità dei dipendenti tra gli enti di ricerca, con le istituzioni internazionali di ricerca e le imprese, senza oneri aggiuntivi per la spesa pubblica, anche al fine di ottenere azioni di intercambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato.

 

La relazione tecnica specifica che le disposizioni sono finalizzate a valorizzare e responsabilizzare i dirigenti degli enti di ricerca e a favorire la mobilità tra pubblico e privato, nonché a livello di istituzioni internazionali, dei dipendenti degli enti. Afferma inoltre che, essendo tale personale contrattualizzato, si tratta di misure incentivanti che dovranno trovare idonea copertura nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

Nulla da osservare riguardo ai profili di quantificazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva, dal punto di vista formale, che l’espressione “senza oneri aggiuntivi per la spesa pubblica” andrebbe più opportunamente sostituita dalla seguente: “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

 

ARTICOLO 13

Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale

La norma dispone che gli enti di ricerca possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell’ambito del 3 per cento dell’organico dei ricercatori e tecnologi e nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento sino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

 

La relazione tecnica afferma che tale norma è già presente per i maggiori enti di ricerca e che la stessa non comporta nuovi o ulteriori oneri poiché tali assunzioni avvengono nei limiti della dotazione organica dell’ente.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo - che la norma operi nell’ambito dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di assunzioni.

 

ARTICOLO 15

Infrastrutture di ricerca

La norma:

Ÿ        dispone che gli statuti degli enti di ricerca devono prevedere misure volte a favorire una gestione ottimale delle infrastrutture e delle strutture di ricerca, nel rispetto degli orientamenti europei ed in modo tale da produrre economie di scala (comma 1);

Ÿ        stabilisce che all’attuazione della disposizione in esame – nonché per l’accrescimento del livello di eccellenza delle infrastrutture di ricerca - si provvede con le risorse rese disponibili, in particolare, dall’articolo 17, comma 4, del DL 112/2008 (comma 3).

 

L’art. 17 del DL 112/2008 dispone la soppressione della Fondazione IRI dal 1° luglio 2008 allo scopo di realizzare una redistribuzione di risorse pubbliche verso il sostegno e l’incentivazione di progetti di ricerca d’eccellenza ed innovativi considerato, altresì, l’esaurimento delle finalità originariamente perseguite dall’istituto (comma 1); stabilisce che le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI, in essere al 1° luglio 2008, siano devoluti alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (comma 2); prevede che il patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI sia devoluto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad una società totalmente controllata dallo Stato al fine di curarne la conservazione, la quale succederà in eventuali rapporti di lavoro ancora in essere con la Fondazione IRI al 1° luglio 2008, ovvero in altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l’organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (comma 3); specifica che le risorse devolute alla Fondazione IIT devono essere destinate esclusivamente al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati (comma 4).

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo, in relazione agli adempimenti previsti dal comma 1, appare opportuno – al fine di verificare la neutralità finanziaria della norma - acquisire indicazioni in ordine alla natura e all’entità delle spese derivanti dalle disposizioni in esame, nonché in ordine alla consistenza delle risorse disponibili in base all’articolo 17, comma 4, del DL 112/2008.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria si ricorda che ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto italiano di tecnologia a seguito della devoluzione allo stesso istituto delle dotazioni patrimoniali e di ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI, sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine agli eventuali oneri derivanti dall’articolo in esame, precisando quali siano gli interventi onerosi ed indicando espressamente quali siano le risorse disponibili a far fronte ai medesimi oneri.

Peraltro le disposizioni del comma 1, che prevede misure organizzative finalizzate ad una gestione ottimale delle infrastrutture e strutture di ricerca, sono volte, tra le altre cose, a produrre economie di scala, e pertanto non dovrebbero comportare conseguenze onerose. Con riferimento al comma 2, che stabilisce che le infrastrutture nazionali di ricerca, dichiarate strategiche e di preminente interesse nazionale, sono realizzate con le modalità di cui alla parte II, del titolo III, del capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006, recante la disciplina concernente i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, non sembra che lo stesso comporti conseguenze di carattere finanziario. La relazione tecnica non fornisce indicazioni al riguardo.

 

 

ARTICOLO 16

Strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio

La norma dispone che il Ministero e gli stessi enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza garanzie da parte loro,  possano promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, ai sensi dell’art. 4 del DL n. 112/2008, destinati all’attuazione di programmi di trasferimento tecnologico e di investimento.

L’art. 4 del D.L. 112/2008 prevede, per lo sviluppo di programmi di investimento destinati ad iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, la possibilità di costituire appositi fondi di investimento a partecipazione sia pubblica che privata. Dispone, inoltre, che dalla disposizione suddetta non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che sono escluse garanzie a carico delle amministrazioni pubbliche sulle operazioni attivabili.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Si ricorda che, in occasione dell’esame parlamentare del disegno di legge di conversione del DL 112/2008, è stato osservato dal Governo[10] che la neutralità finanziaria del richiamato articolo 4 è assicurata dalla circostanza che la partecipazione di soggetti pubblici a fondi di investimento sia intesa come facoltà da esercitarsi in presenza di risorse destinabili a tali finalità.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 17

Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione

La norma definisce ed elenca i compiti dell’INVALSI, nell’ambito delle competenze definite dal D. Lgs. 286/296[[11]], dalla legge finanziaria 296/2006 e dal DL 147/2007[[12]].

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si limita a definire alcune competenze dell’Istituto.

 

Nulla da osservare al riguardo.



[1] “Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca”.

[2] L’articolo 2, commi 634-642, della legge finanziaria 244/2007 ha parzialmente modificato la procedura per il riordino e la soppressione di enti ed organismi pubblici statali, prevedendo il contestuale trasferimento delle funzioni degli enti soppressi all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia (commi 634-635). In apposito allegato è stata inoltre individuata una serie di enti da considerare comunque soppressi (comma 636). A tali norme, che non mutavano sostanzialmente le analoghe misure previste dalla precedente legge finanziaria, non sono stati ascritti effetti di risparmio aggiuntivi rispetto a quelli già scontati, per l’esercizio 2008 e a regime, dalla stessa legge finanziaria 296/2006; a tal fine, veniva confermata l’operatività della clausola di salvaguardia di cui al comma 621, lettera a)

[3] Il DL 112/2008 ha disposto la soppressione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità (articolo 26, comma 1, primo periodo). Restano esclusi da detta soppressione tutti gli enti che siano espressamente confermati con decreto ministeriale e una serie di enti rientranti in categorie espressamente individuate dal testo. Il DL 112/2008 ha inoltre disposto la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi dell’articolo 2, comma 634, della legge 244/2007 (articolo 26, comma 1, secondo periodo). Viene abrogato infine (articolo 26, comma 3) l’articolo 2, comma 636, della legge 244/2007, nonché il relativo allegato A.

[4] Articolo 63, comma 2, del DL 112/2008.

[5] Si precisa che all’articolo 63, comma 2, del DL 112/2008 sono stati ascritti i seguenti effetti di maggiore spesa corrente: sul fabbisogno +280 mln. nel 2008 e +30 mln. nel 2009; sull’indebitamento netto +310 mln. solo nel 2008.

[6] Da individuare ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del DL 112/2008.

[7] Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 153,  trasmesso alla Presidenza il 6 novembre 2009.

[8] Ai sensi del combinato disposto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 296/2006 e dell’articolo 17, comma 9, del DL 78/2009.

[9]Nella tabella riportata in premessa.

[10] Nota del 7 luglio 2008.

[11] “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53”.

[12] “Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari”.