Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: DOC 134 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali
Riferimenti:
SCH.DEC 134/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 128
Data: 19/11/2009
Descrittori:
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Regolamento concernente norme sul riordino

degli istituti professionali

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 134)

 

 

 

 

 

N. 128 – 19 novembre 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

134

Natura dell’atto:

 

Schema di regolamento

Titolo breve:

 

Norme sul riordino degli istituti professionali

 

Riferimento normativo:

 

Art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e articolo 64, comma 4 del decreto- legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Aprea

Gruppo

PdL

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla VII Commissione (Cultura)

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 26 novembre 2009)

 

Alla V Commissione bilancio.

ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento

 

(termine per l’esame: 11 novembre 2009)

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-10. 4

Riordino degli istituti professionali4



PREMESSA

 

Il provvedimento in esame reca il regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 112/2008.

Il D.L. 112/2008, articolo 64, comma 4, stabilisce che con uno o più regolamenti si provveda ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi a specifici criteri, tra i quali la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali. 

Il successivo comma 6 stabilisce che dall'attuazione di una serie di norme, tra cui anche il predetto comma 4, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Si ricorda che la relazione tecnica allegata al decreto legge afferma che detti obiettivi dovranno realizzarsi nel triennio 2009-2011, mediante l’adozione di un piano triennale che preveda interventi strutturali finalizzati al conseguimento delle economie indicate al comma 6.

Il predetto “Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico”[1] ha indicato gli interventi da attuare al fine di conseguire i risparmi indicati dal DL 112/2008. Tali interventi riguardano, in generale, il ridimensionamento degli organici del settore nonché la riorganizzazione delle sedi scolastiche.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni aventi rilievo sotto il profilo finanziario.

 


RISPARMI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA*

 

(euro)

 

2010

2011

2012

Risparmi derivanti dal nuovo ordinamento degli Istituti professionali

Docenti laureati

9.262.359

46.069.787

65.441.538

Insegnanti Tecnico Pratici “con registro”

3.215.196

16.055.569

41.797.555

Insegnanti Tecnico Pratici “senza registro”

3.766.373

15.167.562

26.783.098

Risparmi derivanti dal regime transitorio relativo alle seconde e terze classi

Docenti laureati

22.891.887

56.685.198

21.802.845

Insegnanti Tecnico Pratici

5.573.007

14.534.729

6.777.430

 

TOTALE

44.708.822

148.512.845

162.602.466

*I  risparmi indicati derivano dalla previsione di riduzione oraria nei primi tre anni del ciclo di studi.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-10

Riordino degli istituti professionali

Le norme dispongono il riordino degli istituti professionali e,  in particolare:

·    stabiliscono che la loro riorganizzazione sia avviata a partire dalle prime classi funzionanti nell’anno scolastico 2010-2011 e che nel medesimo anno le seconde e terze classi proseguano secondo i piani di studio previgenti, con un orario complessivo annuale di 1.122 ore, corrispondenti a 34 ore settimanali (articolo 1, comma 2).

Attualmente l’orario medio settimanale è di circa 34 ore;

·    prevedono che gli istituti professionali possano svolgere in regime di sussidiarietà - e nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia - un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale[2], ai fini del rilascio da parte delle regioni medesime di qualifiche e diplomi professionali[3] (articolo 2, comma 3).

Va rammentato che, ai sensi dell’articolo 117 Cost., la materia della formazione professionale è di esclusiva competenza regionale; per i profili finanziari, la formazione professionale si avvale prevalentemente di risorse provenienti dall’Unione europea (in particolare il Fondo Sociale Europeo). L’art. 15, comma 2, del D. lgs. n. 226/2005, nello specifico, prevede che nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni siano tenute ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal Capo III° (artt.15-22) del medesimo decreto legislativo. L’art. 17, comma 1, lett. a) e b) del D. lgs. 226/2005 prevede, in particolare, quale livello essenziale dell’offerta formativa professionale, l’articolazione dei percorsi formativi regionali nelle seguenti tipologie: a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale; b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale. L’art. 13, comma 1-quinquies, del DL n. 7/2007[4], prevede infine che siano adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro istruzione, dell’Università e della Ricerca [5], al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

·     delineano i percorsi formativi dei due settori dell’istruzione professionale, ovvero quello dei “servizi” - articolato in cinque indirizzi - e quello de “l’industria e artigianato” – che prevede un unico indirizzo -  come descritti negli allegati B e C del provvedimento in esame. Con specifico riferimento agli istituti professionali per il settore industria ed artigianato, si prevede[6] che gli stessi siano dotati di un ufficio tecnico per i cui posti si fa riferimento a quelli già previsti, in base al vigente ordinamento (articoli 3 e 4).

L’allegato B individua i seguenti indirizzi relativi al settore dei servizi: a) servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (B1); b) servizi per la manutenzione e l’assistenza tecnica (B2); c) servizi socio – sanitari (B3); servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (B4); servizi commerciali (B5). L’Allegato C individua come unico indirizzo del settore industria e artigianato l’indirizzo “produzioni industriali ed artigianali” (C1);

·    disciplinano il riordino dei percorsi degli Istituti professionali stabilendo, tra l’altro, l’orario complessivo annuale in 1.056 ore e quello settimanale in 32 ore (articolo 5, comma 1).

I percorsi di cui all’art. 5, comma 1, sono strutturati nei seguenti termini: un primo biennio, articolato per ciascun anno in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; un secondo biennio ed il quinto anno[7] articolati per ciascun anno in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo [articolo 5, comma 2, lett. a), b), c)];

·    dispongono che gli istituti professionali costituiscano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa [articolo 5, comma 3, lett. b)];

·    prevedono che gli istituti professionali costituiscano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato tecnico-scientifico con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta. Ai componenti del Comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti [articolo 5, comma 3, lett. c)];

·    stabiliscono che gli istituti professionali possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni nei limiti, tra l’altro, delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica [articolo 5, comma 3, lett. d)];

·    consentono - nell’ambito delle valutazioni periodiche e finali delle capacità acquisite dallo studente, nonché degli esami di Stato - alle commissioni d’esame di avvalersi di esperti del mondo economico e produttivo (articolo 6, comma 3);

·    dispongono che i percorsi degli istituti professionali siano oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che si avvale del Comitato nazionale per l’istruzione tecnica e professionale, costituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 7).

Del Comitato suddetto fanno parte dirigenti e docenti della scuola, esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell’università e della ricerca, nonché esperti indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall’UPI, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della gioventù. Il Comitato medesimo si articola in commissioni di settore e si avvvale anche dell’assistenza tecnica dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (A.N.S.A.S.), dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell’Istituto per la promozione industriale (IPI). Ai componenti del Comitato, che assume le funzioni del Comitato nazionale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore[8], che viene soppresso contestualmente alla costituzione del nuovo non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti;

·    disciplinano il passaggio al nuovo ordinamento, a partire dall’anno scolastico 2010/2011[9] secondo quanto previsto dalla tabella di cui all’allegato D), indicando le modalità di avvio e le misure nazionali di accompagnamento per l’aggiornamento e la formazione del personale scolastico e l’informazione degli studenti e delle famiglie (articolo 8, comma 1);

·    prevedono che, al fine di realizzare un’offerta coordinata tra i percorsi di istruzione professionale degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale regionali, possano essere concordate specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze e le singole regioni interessate, per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionale, anche in relazione all’erogazione dell’offerta formativa (articolo 8, comma 2);

·    stabiliscono che, con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sia definita, tra l’altro, la sostituzione - limitatamente ai percorsi surrogatori realizzati in assenza di specifiche intese con le regioni - dell’area di professionalizzazione di cui all’art. 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, con complessive 132 ore di attività in alternanza scuola – lavoro nelle quarte e quinte classi funzionanti, sino alla entrata a regime del nuovo ordinamento dell’Istruzione professionale[10] a valere sulle risorse di cui all’art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 77/2005[11] [articolo 8, comma 3, lett. d)].

L’art. 4 del DM 15 aprile 1994, (Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali) prevede l’integrazione del percorso formativo dell’Istruzione professionale con, tra l’altro, un’area di professionalizzazione post-qualifica, di durata biennale, per un numero annuo di 300 ore suddivise in 180 ore di moduli per attività teorico-esercitativa e 120 ore di stage presso aziende del settore. L’ art. 9, comma 1, del D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77 (norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro) prevede che all'onere derivante dall'attuazione degli interventi previsti dal decreto legislativo medesimo si provvede, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della L. n. 440/1997 - recante l’istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi - come determinata dalla tabella C, allegata alla legge finanziaria. A tale riguardo, si rileva che la Tabella C, allegata al DDL finanziaria 2010[12] - determina le dotazioni del suddetto fondo per il triennio 2010-2012, nella misura di euro 130.213.000 per il 2010, e di euro 99.516.000 per il 2011 e per il 2012;

·    disciplinano il passaggio al nuovo ordinamento, indicando le modalità di avvio e le misure nazionali di accompagnamento per l’aggiornamento e la formazione del personale scolastico e l’informazione degli studenti e delle famiglie (articolo 8, comma 5);

·    prevedono che i posti relativi all’Ufficio tecnico di cui all’art. 4, comma 3, siano coperti prioritariamente con personale di ruolo nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero (articolo 8, comma 6);

·    stabiliscono che all’attuazione del provvedimento in esame si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 9, comma 2).

 

La relazione tecnica fa preliminarmente presente che il numero complessivo di alunni iscritti nel corrente anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado è decrescente dal primo al terzo anno di corso: 552.829 alunni al primo anno, 547.046 al secondo anno e 540.914 al terzo. Di conseguenza presuppone che la consistenza numerica complessiva degli alunni che transiteranno dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, negli anni scolastici compresi tra il 2009/2010 e il 2011/2012, risulterà in leggero calo. Peraltro, a fini prudenziali, stima come costante la consistenza numerica degli alunni iscritti alla scuola secondaria di secondo grado nonché la percentuale di alunni che scelgono di iscriversi agli istituti tecnici. Si stima altresì a fini prudenziali che i tassi di ripetenza, dispersione e fuoriuscita dal sistema restino anch’essi pai agli attuali, ,per gli anni di corso compresi tra la prima media  ed il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado. In particolare si assume che rimanga invariata la percentuale di alunni che sceglie di  non proseguire dal terzo al quarto anno di corso della scuola professionale.

In merito all’organizzazione oraria dei nuovi percorsi, la relazione tecnica afferma che i medesimi sono riferiti a due ampi settori: economico e tecnologico. All’interno di questi si individuano 11 indirizzi strutturati su un orario annuo complessivo di 1.056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione per ciascuna delle 33 settimane componenti l’anno scolastico.

 

Situazione attuale

La relazione tecnica espone tre tabelle che indicano gli orari settimanali medi propri di ciascuna classe funzionante nell’anno scolastico 2008-2009. La prima di queste tabelle indica gli orari medi di insegnamento forniti da docenti laureati, la seconda indica quelli garantiti da insegnanti diplomati tecnico-pratici (ITP), mentre la terza espone l’orario complessivo d’insegnamento frontale assicurato. Viene quindi presentata una quarta tabella recante l’indicazione del numero di classi funzionanti nell’anno scolastico 2008-2009 classificate, però, in funzione dei settori e delle opzioni in cui i relativi indirizzi confluiranno a seguito dell’attivazione del nuovo ordinamento.

 

Organizzazione oraria dei nuovi percorsi e computo dei risparmi.

In merito all’organizzazione oraria dei nuovi percorsi, la relazione tecnica afferma che i medesimi sono riferiti a due ampi settori: 1) servizi e 2) industria e artigianato strutturati su un orario annuo complessivo di 1.056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione per ciascuna delle 33 settimane componenti l’anno scolastico.

La relazione specifica che, al fine di salvaguardare la continuità didattica dei corsi già funzionanti, la riconduzione a 32 ore settimanali complessive degli orari d’insegnamento, che avrà luogo a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, sarà effettuata a partire dalle sole classi prime per arrivare a regime su tutti e cinque gli anni di corso nell’anno scolastico 2014/2015.

Per la determinazione degli effetti sul numero dei posti del personale docente e sulla spesa della riconduzione a 32 ore settimanali d’insegnamento di tutti gli indirizzi, la relazione effettua quindi una stima del numero di classi che saranno attivate nel periodo considerato. Tale stima viene basata su un numero di classi degli istituti professionali per l’anno scolastico 2008/2009 pari a 25.762 e sul taglio di 2.392 classi in applicazione  dei nuovi limiti per la costituzione delle classi stabiliti con lo schema del regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”[13]. La relazione precisa quindi che tenuto conto che nell’anno scolastico 2008/2009 le classi degli istituti tecnici sono pari al 22 % di tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado, una quota parte pari al 22 % della diminuzione di 2.392 classi è riferibile agli istituti tecnici e va dunque a diminuire il numero di classi sulle quali operano le riduzioni di spesa dovute ai nuovi ordinamenti.

 

A fronte di quanto sopra, la relazione tecnica stima così il nuovo numero delle classi:

Classi

Classi

2009/2010

2010/2011

2011/2012 e seguenti

 

Classi a fattori costanti

25.762

25.762

25.762

(a)

Classi che si accorperanno

1.283

1.841

2.392

(b)

Di cui degli istituti professionali

282

405

526

(c) =0,22(b)

Classi degli ist. Profess.

25.480

25.357

25.236

(d)=(a)-(c)

 

In merito alla quantificazione dei risparmi derivanti dal nuovo ordinamento, la relazione provvede, quindi, a determinare il numero di classi che funzioneranno secondo il nuovo ordinamento esponendo i dati relativi al numero delle classi che saranno interessate dalla riforma per ciascuno degli anni scolastici ricompresi nel quinquennio 2010-2015.

La relazione prosegue affermando che nel quinquennio suddetto si verificherà una riduzione di ore di insegnamento, per ciascuna delle classi funzionanti presso gli istituti tecnici statali il cui orario sia stato ricondotto alle 32 ore settimanali, pari alla differenza tra l’orario attualmente in essere presso dette classi e le ore settimanali di lezione previste col nuovo ordinamento[14]. I risparmi correlati alla riduzione di ore di insegnamento vengono differenziati a seconda che siano dovuti ad ore in meno di insegnanti laureati ovvero ad ore in meno di ITP (insegnante tecnico-pratico) “con registro”.

 

Il totale delle ore in meno per ciascun anno scolastico è il seguente:

Riduzione ore

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Ore in meno docenti laureati

15.157

30.107

38.478

34.933

30.572

Ore in meno ITP “con registro”

5.675

11.326

31.207

26.480

21.564

 

La suddetta riduzione di ore di insegnamento, porterà ad una diminuzione complessiva dei posti che viene così esposta dalla relazione tecnica:

Riduzione posti

posti in meno

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015 e seguenti

Docenti laureati

842

1.673

2.138

1.941

1.698

Posti ITP “con registro”

315

629

1.733

1.471

1.198

TOTALE

1.157

2.302

3.871

3.412

2.896

 

La relazione effettua quindi un’analisi degli effetti finanziari limitata all’intervallo temporale previsto dall’art. 4 del d.l. 112/2008, ovvero agli anni dal 2009 al 2012.

A tal fine prende in considerazione lo stipendio iniziale (al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP) di un insegnante laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal CCNL 2006-2009 primo biennio economico 2006-2007 che è pari a euro 33.001.28 annui e quello di un insegnante tecnico-pratico, pari ad euro 30.620,92.


La relazione ricava quindi la seguente minore spesa di personale:

 

Minore spesa per anno scolastico

(euro)

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Docenti laureati

/

27.787.078

55.211.141

70.556.737

ITP “con registro”

/

9.645.590

19.260.559

53.066.054

TOTALE

/

37.432.668

74.471.700

123.622.791

Minore spesa in ragione di anno finanziario

(limitatamente al periodo considerato dal citato art. 64)

 

2009

2010

2011

2012

Docenti laureati

/

9.262.359

46.069.787

65.441.538

ITP “con registro”

/

3.215.196

16.055.569

41.797.555

TOTALE

/

12.477.555

62.125.356

107.239.093

 

La relazione precisa che, oltre agli effetti sui posti degli insegnanti laureati e tecnico-pratici “con registro”, il nuovo ordinamento ne avrà anche sul numero di ore effettuate, in compresenza degli insegnanti tecnico-pratici “senza registro”, per le quali si osserva una  diminuzione di ore, di posti complessivi, e conseguenti effetti di risparmio, sintetizzati nella tabella a seguire.

Minore spesa (euro) relativa ad insegnanti ITP “senza registro”

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Ore in meno ITP “senza registro”

6.639

13.471

20.310

25.892

31.391

Riduzione posti ITP “senza registro”

369

748

1.128

1.438

1.744

Minore spesa

CCNL 2006/2007

11.299.119

22.904.448

34.540.398

/

/

Minore spesa CCNL 2006/2007, in ragione d’anno finanziario limitatamente al periodo considerato dal citato art. 64

 

2009

2010

2011

2012

 

/

3.766.373

15.167.562

26.783.098

/

 

In relazione alla quantificazione dei risparmi derivanti dal regime transitorio relativo alle seconde e terze classi, la relazione precisa che nell’anno scolastico 2010/2011, le classi seconde e terze che continueranno a funzionare sulla base degli ordinamenti in vigore nel corrente anno scolastico, avranno orari ricondotti a 34 ore di lezione settimanali. Viceversa le classi quarte e quinte faranno due ore settimanali di alternanza scuola-lavoro a sostituzione della quota dell’orario corrispondente alla terza area professionalizzante, oggi priva di effetti sull’organico. Poiché anche l’alternanza scuola-lavoro non ha effetti sugli organici, dato che la relativa copertura finanziaria è a carico dei fondi già ordinariamente iscritti in bilancio a tale scopo, nel seguito non si computano effetti sul fabbisogno di personale con riguardo a detto effetto.

 

Ciò premesso, la RT stima quindi la seguente minore necessità di ore d’insegnamento:

Riduzione ore di discenza

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Ore in meno di discenza

37.464

17.841

/

 

A tale minor fabbisogno di ore d’insegnamento corrisponde una riduzione dei posti sia dei docenti laureati che di insegnanti ITP in compresenza. Tale riduzione viene così riassunta:

Riduzione posti

Posti in meno

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Docenti laureati

2.081

991

/

Docenti ITP

546

332

/

TOTALE

2.627

1.323

/

 

Secondo la metodologia di calcolo sviluppata in precedenza per l’analisi dei risparmi correlati alla riduzione oraria per le prime classi interessate dalla riforma, la minore spesa di personale conseguente alla suddetta riduzione degli orari settimanali è la seguente:

Minore spesa (euro)

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Docenti laureati

CCNL 2006/2007

/

68.675.663

32.704.268

/

Docenti ITP

CCNL 2006/2007

/

16.719.022

10.166.145

/

totale

/

85.394.685

42.870.413

/

In ragione di anno finanziario, limitatamente al periodo considerato dal citato art. 64

 

2009

2010

2011

2012

Docenti laureati

CCNL 2006/2007

/

22.891.887

56.685.198

21.802.845

Docenti ITP

CCNL 2006/2007

/

5.573.007

14.534.729

6.777.430

totale

/

28.464.894

71.219.927

28.580.275

 

Con riferimento alle attività ed insegnamenti facoltativi, la relazione specifica che l’onere relativo all’eventuale attivazione da parte delle scuole dell’insegnamento facoltativo di una seconda lingua comunitaria (Lingua 2) per un impiego orario annuale pari a 66 ore, ovvero 2 ore a settimana, graverebbe sui fondi già normalmente utilizzati per finanziare le attività aggiuntive d’insegnamento frontale inserite nel progetto dell’offerta formativa, ovvero i fondi di cui al fondo dell’istituzione scolastica oppure i fondi resi disponibili a valere sull’autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 (miglioramento dell’offerta formativa). In alternativa, detto insegnamento potrà essere erogato all’interno della quota del 20% di flessibilità relativa al curricolo locale.

In merito agli uffici tecnici di cui all’art. 4, comma 3, la relazione afferma che il provvedimento in esame si limita a ridefinire compiti e modalità di funzionamento di strutture già esistenti nell’anno scolastico in corso e che, pertanto, per detti uffici non si verificherà alcun incremento del fabbisogno di personale. Specifica, inoltre, che la previsione di cui all’art. 8, comma 6, dell’utilizzo in via prioritaria di personale soprannumerario verrà applicata unicamente per la sostituzione dei docenti incaricati degli uffici tecnici che cessino dal servizio, trattasi di docenti ITP soprannumerari ulteriori rispetto a quelli per i quali è già stato previsto il riassorbimento.

La relazione sottolinea, quindi, che le ore dedicate dai docenti alle attività dei dipartimenti di cui all’art. 5, comma 3, lett. b),  rientrano nelle ore annuali di attività collegiali e che, conseguentemente, la loro istituzione è a titolo non oneroso per la finanza pubblica.

In merito al comitato tecnico scientifico (art. 5, comma 3, lett. c)), i cui componenti non sono remunerati, la relazione afferma che l’ordinamento per i componenti del consiglio d’istituto già ne prevede la partecipazione a titolo gratuito e che, pertanto, la costituzione dei comitati medesimi è a titolo non oneroso per la finanza pubblica. Aggiunge che al rimborso delle spese di viaggio si provvederà con gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell’Amministrazione.

 

Quanto al Comitato nazionale per l’istruzione tecnica e professionale di cui all’art. 7, comma 1, la relazione afferma che non comporterà oneri per il bilancio pubblico non essendo previsti compensi per i componenti del medesimo, similmente a quanto già avviene per il comitato nazionale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore di cui viene disposta la soppressione all’art. 7, comma 2. Al rimborso delle spese di viaggio, la relazione precisa che si provvederà con gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell’Amministrazione.

 

Infine, la relazione esclude oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica a fronte di tutte le attività formative e d’aggiornamento che saranno necessarie a seguito della messa in vigore del regolamento dell’istruzione tecnica nonché dei regolamenti relativi agli altri ordini d’istruzione e che saranno inserite in un complessivo piano di formazione i cui oneri finanziari saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti.

 

Da ultimo, la relazione fornisce il seguente prospetto riassuntivo della riduzione nel fabbisogno di posti:

Riduzione fabbisogno posti

Posti

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015 e segg.

Docenti laureati

2.923

2.664

2.138

1.941

1.698

ITP “con registro”

315

629

1.733

1.471

1.198

ITP “senza registro”

915

1.080

1.128

1.438

1.744

Totale

4.153

4.373

4.999

4.850

4.640

 

 

Al riguardo, considerato che le norme in esame contribuiscono a dare attuazione al piano programmatico di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008, si rileva preliminarmente l’opportunità che il Governo fornisca un quadro dei risparmi già conseguiti mediante gli interventi a tutt’oggi predisposti, di quelli che verranno conseguiti con l’entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della scuola secondaria superiore e la misura dei risparmi ancora eventualmente da conseguire mediante ulteriori interventi.

Tali chiarimenti si rendono necessari anche in considerazione del fatto che i risparmi derivanti dal DL 112/2008 erano stati scontati a decorrere dal 2009, mentre gli effetti ascritti al provvedimento in esame decorrono dal 2010.

Appare, inoltre, necessario che il Governo fornisca chiarimenti con riguardo ai seguenti profili problematici:

·         in primo luogo, si rileva che i dati e le ipotesi poste a base delle quantificazioni indicate nella RT fanno riferimento a consistenze numeriche riferite all’anno scolastico 2008-2009. Essendo ormai iniziato l’anno scolastico 2009-2010 andrebbero forniti dati più aggiornati, ovvero andrebbe confermata la validità delle ipotesi sottostanti le quantificazioni della relazione tecnica;

·         con riferimento alla tabella riassuntiva delle riduzioni del fabbisogno di personale recate dal provvedimento in esame e a quelle allegate agli altri provvedimenti di riordino dell’istruzione secondaria superiore attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari, il Governo dovrebbe chiarire se il numero dei posti ridotti corrisponda ad un effettivo ridimensionamento delle dotazioni organiche ovvero ad un’ipotesi di massima. Affinché i risparmi correlati a tali riduzioni possano considerarsi effettivi, occorre infatti che:

1.       il numero dei posti non attualmente ricoperti da insegnanti di ruolo o coperti da personale in procinto di cessare da servizio sia almeno pari al numero dei posti da ridurre.

Tale ipotesi appare realistica, considerato che gli organici di fatto sono in parte coperti da personale assunto a tempo determinato e che annualmente raggiungono l’età della pensione alcune decine di migliaia di docenti;

2.      non si proceda ad immissione in ruolo di personale in misura tale da vanificare, almeno nel breve periodo, i programmi di riduzione del personale[15].

La ristrutturazione dei percorsi formativi appare suscettibile di determinare una redistribuzione delle ore di insegnamento tra le singole materie. La relazione tecnica non fornisce indicazioni riguardo a tale profilo, che potrebbe comportare - a meno di non procedere ad una complessa riconversione del personale - la necessità di nuove assunzioni, anche a tempo determinato, per alcune materie e, viceversa, posizioni soprannumerarie di docenti di ruolo per altre materie, il cui orario dovesse risultare complessivamente ridotto, sull’intero territorio nazionale, rispetto all’ordinamento attuale;

·       in merito ai Comitati scientifici [art. 5, comma 3, lett. c)], si osserva che la loro costituzione presso ciascuna delle istituzioni scolastiche esistenti, di numero significativo[16], appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la corresponsione di emolumenti di natura non retributiva, quali le somme a titolo di rimborso. La RT, facendo riferimento al rimborso delle sole spese di viaggio, pone tali spese a carico degli “stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell’Amministrazione”. Non sono, tuttavia, forniti elementi per una quantificazione di tali spese né indicazioni riguardo alle risorse con cui farvi fronte e, in particolare, non è precisato se si tratti di stanziamenti di bilancio già preordinati alle medesime finalità.

In particolare, non sono indicati né il numero massimo dei membri di detti Comitati, né il numero presumibile delle riunioni da tenersi in ciascun anno, né l’importo medio da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di viaggio.

La relazione tecnica non fa menzione, inoltre, delle ulteriori forme di rimborso che potrebbero essere dovute, quali il vitto e l’alloggio, dal momento che possono essere nominati membri dei Comitati anche persone non facenti parte dell’istituzione scolastica, quali esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

Sarebbe opportuno, inoltre, che venisse specificato se con l’espressione “Amministrazione” si intenda il Ministero dell’Istruzione, ovvero l’Amministrazione scolastica.

Analoghe osservazioni, concernenti gli oneri per rimborsi spese può essere formulata anche in merito al Comitato nazionale per l’istruzione tecnica e professionale (articolo 7). Si rileva, inoltre, che lo stesso assumendo le funzioni del Comitato di cui all’articolo 69 della legge n. 144/1999, potrebbe, in assenza di esplicita esclusione in tal senso, essere costituito da un numero di componenti superiore rispetto a quelli del Comitato che viene contestualmente soppresso.

·         non è chiaro quali siano, attualmente, le risorse destinate alle attività formative e d’aggiornamento che, secondo la relazione tecnica, dovranno essere utilizzate a seguito dell’entrata in vigore del regolamento di riordino per il piano formativo da realizzare. Tali chiarimenti appaiono necessari al fine di verificare che gli stanziamenti di bilancio risultino capienti rispetto allo svolgimento di attività aventi, invece, carattere straordinario e considerato che le stesse, essendo destinate dalla norma, a tutto il personale della scuola, coinvolgeranno centinaia di miglia di persone. Si consideri, inoltre, che la norma prevede anche lo svolgimento di attività di informazione nei confronti dei giovani e delle famiglie posti di fronte alla scelta dell’indirizzo degli studi superiori da intraprendere (articolo 8, comma 5).

Appare, inoltre, opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi quantitativi in merito alla norma di cui all’articolo 8, comma 3, lett. d), non considerata dalla relazione tecnica, che prevede la sostituzione - subordinata al mancato raggiungimento di un’intesa con le regioni – di un’area di professionalizzazione[17] (post-qualifica biennale) con complessive 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro. Andrebbe chiarito se - ed eventualmente in quale misura - tale intervento sia suscettibile di incrementare gli oneri per le attività in questione, attualmente imputate al “Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa”[18] (finanziato con la Tabella C della legge finanziaria).

Si rileva, altresì, l’esigenza di chiarimenti in merito ai profili di carattere logistico connessi alla riorganizzazione delle sedi, con particolare riferimento alla necessità di eventuali interventi su edifici scolastici.

Si ricorda che nella nota[19] dell’UPI, allegata al parere reso dalla Conferenza Unificata sullo schema di decreto legislativo in esame[20], le Province (soggetti competenti in materia di dimensionamento e programmazione dell’offerta formativa del territorio e destinati, pertanto, ad assicurare le condizioni strutturali per l’adeguamento del sistema) hanno evidenziato l’inevitabile impatto economico, derivante dalle difficoltà di garantire una compiuta operatività del nuovo assetto e la piena fruibilità della nuova offerta formativa.

Andrebbe, infine, confermato che la partecipazione alle Commissioni d’esame di esperti (prevista dall’art. 6, comma 3, per le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato) possa essere assicurata con modalità tali da non comportare nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che all’articolo 5, comma 3, le clausole di invarianza previste dalle lettere b) e c) dovrebbero essere riformulate al fine di fare riferimento, come da prassi consolidata, all’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anziché ai nuovi e maggiori a carico della stessa.

Si osserva inoltre che, ai sensi della lettera c), ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti. Nel rinviare alle osservazioni sopra formulate con riferimento ai profili di quantificazione, si osserva che quanto affermato dalla relazione tecnica in merito al rimborso delle spese di viaggio non trova riscontro nella citata lettera c). Appare pertanto opportuno che il Governo valuti la possibilità di integrare la disposizione in esame prevedendo che all’eventuale rimborso delle spese di viaggio dei componenti del Comitato tecnico-scientifico si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Per quanto riguarda l’articolo 7, comma 1, si osserva che anche con riferimento ai componenti del Comitato di cui al presente articolo la relazione tecnica precisa che agli stessi sono rimborsate le spese di viaggio. Si ribadiscono pertanto le medesime osservazioni svolte con riferimento all’articolo 5.

 

Si ricorda infine che l’articolo 9, comma 2, dispone che all’attuazione del presente regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, dal punto di vista formale, si rileva l’opportunità di riformulare la norma prevedendo che all’attuazione del regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 



[1] Doc 036 - L'art. 17, comma 25, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che il piano programmatico si intende perfezionato con l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Detti pareri sono stati espressi dalla VII Commissione della Camera in data 27.11.08 e dalla VII Commissione del Senato in data 3.12.2008.

[2] Di cui al Capo III° del D.lgs. 226/2005 (norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53).

[3] Di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) e b) del D. lgs. 226/2005.

[4] D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, (misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito in legge con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[5] Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.

[6] All’articolo 4, comma 3.

[7] Nel quinto anno la suddetta articolazione dell’orario è specificatamente funzionalizzata dalla norma all’acquisizione da parte dello studente di una conoscenza sistematica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo all’esercizio delle professioni tecniche.

[8] Di cui all’art. 69 della legge n. 144/1999.

[9] Ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all’anno 2009/2010, secondo il previgente ordinamento.

[10] Di cui al presente regolamento.

[11] Il decreto legislativo, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, è stato adottato a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[12] Cfr. AS. n. 1790.

[13] DPR n. 81 del 20 marzo 2009.

[14] Cfr. Tabelle 1, 2 e 6 della relazione tecnica.

[15] Tale perplessità trova conferma anche nella nota 58989 del Ministero dell’Economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si fa riferimento alla persistenza di “criticità connesse agli effetti finanziari nel medio periodo conseguenti al verificarsi di situazioni di esubero di personale”.

[16] La pubblicazione “Sedi, alunni, classi, dotazioni organiche del personale della scuola statale, Situazione di Organico di Diritto, Anno scolastico 2009/2010”, edita sul sito del Ministero della pubblica istruzione a cura del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi,  indica un numero di istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado pari a 3.258. Solo parte di dette istituzioni sono istituti tecnici, tuttavia si rammenta che la costituzione di detti Comitati è prevista anche dagli altri schemi di decreto di riordino della scuola secondaria superiore.

[17] Di cui all’art. 4 del DM 15 aprile 1994.

[18] Di cui all’art. 4 della  L. n. 440/1997, come modificato dalla L. n. 144/1999.

[19] Note dell’Unione delle Province italiane di analogo contenuto a quello in riferimento sono state allegate anche agli schemi di decreto riferiti al riordino dei Licei (DOC n. 132) e al riordino degli Istituti Tecnici (Doc. n. 133).

[20] Ai sensi dell’art. 64, comma 4, del DL n. 112/2008.