Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: DOC 132 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei
Riferimenti:
SCH.DEC 132/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 126
Data: 19/11/2009
Descrittori:
LICEO CLASSICO   LICEO SCIENTIFICO
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 132)

 

 

 

 

 

N. 126 – 19 novembre 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

132

Natura dell’atto:

 

Schema di regolamento

Titolo breve:

 

Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei

 

Riferimento normativo:

 

Art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e articolo 64, comma 4 del decreto- legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Aprea

Gruppo

PdL

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla VII Commissione (Cultura)

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 26 novembre 2009)

 

Alla V Commissione bilancio.

ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento

 

(termine per l’esame: 11 novembre 2009)

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI da 1 a 16. 4

Revisione dell’assetto organizzativo e didattico dei licei4



PREMESSA

 

Il provvedimento in esame reca il regolamento concernente norme sul riordino dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 112/2008.

Il D.L. 112/2008, articolo 64, comma 4, stabilisce che con uno o più regolamenti si provveda ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi a specifici criteri, tra i quali la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali. 

Il comma successivo comma 6 stabilisce che dall'attuazione di una serie di norme tra cui anche il predetto comma 4, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Si ricorda che la relazione tecnica allegata al decreto legge afferma che detti obiettivi dovranno realizzarsi nel triennio 2009-2011, mediante l’adozione di un piano triennale (2009-2011) che preveda interventi strutturali finalizzati al conseguimento delle economie indicate al comma 6.

Il predetto “Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico”[1] ha indicato gli interventi da attuare al fine di conseguire i risparmi indicati dal DL 112/2008. Tali interventi riguardano, in generale, il ridimensionamento degli organici del settore nonché la riorganizzazione delle sedi scolastiche.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme analizzate dalla relazione tecnica nonché quelle suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

RISPARMI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA*

 

(euro)

 

2010

2011

2012

Personale docente

24.859.054

78.436.037

92.124.751

*I  risparmi indicati derivano dalla previsione di riduzioni orarie nel ciclo di studi.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 1 a 16

Revisione dell’assetto organizzativo e didattico dei licei

Le norme dispongono il riordino dei licei anche al fine di provvedere ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo di risorse umane e strumentali disponibili e di conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico (comma 1).

Il sistemi dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane[2] (articolo 3).

Sono definiti i percorsi formativi dei licei (articoli da 4 a 9) individuando:

·        gli eventuali indirizzi in cui i singoli licei sono articolati;

·        l’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per ciascun anno del quinquennio;

·        il piano degli studi dettagliato per ciascun tipo di liceo ed indirizzo negli allegati da B a G al presente schema di regolamento.

A titolo di esempio si riporta il contenuto dell’allegato D che contiene il piano di studio del liceo linguistico.

 

Piano di studio del liceo linguistico – Ore di lezione annue 

Insegnamento

I classe

II classe

III classe

IV classe

V classe

Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua e cultura latina

99

99

-

-

-

Lingua straniera 1

132

132

99

99

132

Lingua straniera 2

132

132

99

99

132

Lingua straniera 3

-

-

165

165

132

Storia

66

66

99

99

99

Geografia

66

66

-

-

-

Filosofia

-

-

66

66

66

Matematica

99

99

99

99

99

Fisica

-

-

-

66

66

Scienze naturali

66

66

66

-

-

Storia dell’arte

-

-

66

66

66

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica o attività alternative

33

33

33

33

33

Totale

891

891

990

990

990

 

Sono dettate specifiche disposizioni con riferimento a singoli licei prevedendo, fra l’altro:

·        limitatamente ai licei linguistici, l’insegnamento in lingua straniera, a partire dal terzo anno di corso, di una disciplina non linguistica. A partire dal quarto anno di corso si prevede l’insegnamento in lingua straniera di una ulteriore disciplina non linguistica. Gli insegnamenti devono essere attivati nei limiti degli organici previsti a legislazione vigente e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie (articolo 6, comma 2);

·        che le istituzioni scolastiche possano attivare, senza oneri per la finanza pubblica, nell’ambito del liceo scientifico, una o più sezioni a opzione scientifico-tecnologica (articolo 8, comma 2) e, nell’ambito del liceo delle scienze umane, una o più sezioni a opzione economico-sociale (articolo 9, comma 2).

L’orario annuale fissato è comprensivo della quota riservata alle regioni, alle scuole e all’insegnamento della religione cattolica e si articola in insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti ed insegnamenti previsti dal piano dell’offerta formativa (POF). Nell’ambito delle dotazioni organiche del personale docente, fermi restando gli obiettivi di risparmio previsti a legislazione vigente[3] e subordinatamente al conseguimento di ulteriori economie,  viene definito un contingente di personale da assegnare alle istituzioni scolastiche per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori o l’attivazione di ulteriori insegnamenti tra quelli previsti in apposito allegato[4] (articolo 10, commi 1 e 3).

Le istituzioni scolastiche devono, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, costituire i dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti e un Comitato scientifico con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione e l’utilizzazione degli spazi di autonomia. Il Comitato è composto da docenti ed esperti del mondo del lavoro, delle professioni, dell’università e della ricerca; ai componenti non spetta alcun compenso (articolo 10, comma 2).

Viene prevista, limitatamente al quinto anno di corso e nei limiti dell’organico assegnato, l’attivazione generalizzata dell’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (articolo 10, comma 5). In attesa dell’istituzione di specifiche classi di abilitazione “l’insegnamento…(in lingua straniera)… è affidato a docenti abilitati in possesso di titolo di specializzazione ovvero a docenti in possesso del titolo di laurea…e che dimostrino la necessaria competenza linguistica in base a criteri definiti da apposito decreto…” (articolo 10, comma 6).

I percorsi dei licei saranno oggetto di costante monitoraggio e la valutazione. A tal fine, è prevista l’istituzione, senza oneri, del Comitato nazionale per l’istruzione liceale. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Il Comitato si avvale dell’assistenza tecnica dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) e dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) (articolo 12).

E’ dettata la disciplina per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. In particolare, si prevede che:

·        a partire dall’anno scolastico 2010-2011, le prime e dalle seconde classi dei percorsi  funzionanti confluiscono nei nuovi licei[5]. Parallelamente proseguono fino ad esaurimento i percorsi dell’ultimo triennio in atto sino all’anno scolastico 2009-2010[6] (articolo 13, comma 1); 

·        in sede di prima applicazione sono costituite a livello nazionale non più di 40 sezioni musicali e 10 sezioni couretiche del relativo liceo. L’istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata alla disponibilità di docenti per l’insegnamento dello strumento, assicurata attraverso convenzioni con i conservatori di musica, ovvero attraverso intese con le regioni e gli enti locali, oppure in presenza nelle graduatorie ad esaurimento, di personale fornito di diploma di conservatorio. Per l’istituzione di sezioni di liceo coreuticoè, invece, prevista una convenzione con l’Accademia nazionale di danza o istituzioni accreditate (articolo 13, commi 6, 8 e 10);

·        il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da “misure nazionali di sistema” idonee a sostenere “l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei licei” ed ad informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi per l’anno scolastico 2010-2011 (articolo 13, comma 12).

L’attuazione delle norme recate dallo schema in esame è disposta in coerenza con il piano programmatico di cui all’articolo 64 del decreto legge n. 112/2008 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 16, comma 1).

 

La relazione tecnica, al fine di procedere alla determinazione degli effetti finanziari recati dal provvedimento, definisce, in primo luogo, la platea degli studenti interessati dalla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. A tal proposito la relazione assume, prudenzialmente[7], che il numero degli iscritti alla scuola secondaria, ai fini delle quantificazioni, rimanga costante nel periodo che va dall’anno scolastico 2009/2010 all’anno scolastico 2011/2012 e pari a quello riscontrato nell’anno scolastico 2008/2009.

Si suppone, altresì, che la percentuale degli studenti che sceglieranno di iscriversi ai licei, piuttosto che agli istituti tecnici o professionali, rimarrà costante nel tempo e che la percentuale di coloro che oggi optano per l’iscrizione all’indirizzo “scientifico-tecnologico” presso gli istituti tecnici un domani opterà per l’iscrizione al liceo scientifico.

Si suppone, infine, che i tassi di ripetenza, dispersione e fuoriuscita rimangano costanti.

Nel prosieguo della descrizione saranno riportate le informazioni quantitative di dettaglio relative al solo liceo linguistico, a titolo di esemplificazione. I dati riepilogativi dei risparmi complessivi ascritti al provvedimento si riferiranno invece al complesso dei licei. Si rinvia alla documentazione cartacea depositata per maggiori informazioni di dettaglio.

 

Situazione attuale

La relazione tecnica espone tre tabelle[8] che indicano gli orari settimanali medi propri di ciascuna classe e ciascun tipo di liceo. Gli orari medi indicati tengono conto delle sperimentazioni oggi attive. La prima di queste tabelle indica gli orari medi di insegnamento forniti da docenti laureati, la seconda[9] quelli garantiti da insegnanti diplomati tecnico-pratici (ITP). A titolo di esempio, si riportano i dati riferiti al liceo linguistico.

 

Tabella 1 - Orario settimanale erogato da docenti laureati

I classe

II classe

III classe

IV classe

V classe

35,98

36,12

36,97

36,91

36,91

 

Tabella 2 - Orario settimanale erogato da insegnanti diplomati tecnico-pratici in compresenza

I classe

II classe

III classe

IV classe

V classe

1,17

1,87

2,79

2,78

2,79

 

Le tabelle non recano indicazioni riferite ai licei musicali e coreutici essendo questi di nuova istituzione.

 

Organizzazione oraria dei nuovi percorsi e computo dei risparmi

La relazione tecnica specifica che, al fine di salvaguardare la continuità didattica dei corsi già funzionanti, la riconduzione degli attuali orari di insegnamento ai nuovi orari previsti dallo schema di regolamento in esame sarà effettuata, nell’anno scolastico 2010/2011, a partire dalle sole classi del primo e secondo anno[10]. Successivamente la riconduzione sarà estesa ad una classe all’anno per arrivare a regime nell’anno 2013/2014.

La determinazione dei risparmi è effettuata stimando, in primo luogo, il numero delle classi che saranno attive nel periodo considerato. A tal fine la relazione tecnica dà conto di come, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”, è stato rideterminato, in diminuzione, il numero delle classi che saranno attive negli anni scolastici che vanno dal 2010/2011 al 2014/2015. Di tale rideterminazione si dà conto in apposita tabella[11].

 

 

Tabella 3 – Numero delle classi attive del liceo linguistico riformato

I classe

II classe

III classe

IV classe

V classe

Anno scolastico 2010/2011

955

963

 

 

 

Anno scolastico 2011/2012

950

958

897

 

 

Anno scolastico 2012/2013

950

958

897

894

 

Anno scolastico 2013/2014

950

958

897

894

885

Anno scolastico 2014/2015

950

958

897

894

885

 

Con riferimento ai licei musicale e coreutico la relazione tecnica ipotizza l’istituzione di 50 nuove sezioni all’anno. Le sezioni saranno costituite da studenti che opteranno per tale tipo di liceo in alternativa ad un altro dei licei già esistenti. La tabella esposta nella relazione tecnica tiene anche conto delle sezioni provenienti dagli istituti tecnici che si suppone affluiranno al nuovo liceo scientifico con opzione scientifico-tecnologica. Il numero di tali classi corrisponde a quello indicato nella relazione tecnica allegata allo schema di regolamento sull’istruzione tecnica.

I risparmi sono calcolati considerando le variazioni di orario settimanale disposte e la differente retribuzione corrisposta ai docenti laureati e non laureati. Per quanto concerne il liceo linguistico si prevede che gli orari settimanali di lezione siano suddivisi tra i docenti come indicato nelle tabella che segue.

 

Tabella 4 - Orario settimanale erogato da docenti laureati nel nuovo ordinamento

I classe

II classe

III classe

IV classe

V classe

25

25

27

27

27

 

Tabella 5 - Orario settimanale erogato da insegnanti diplomati tecnico-pratici in compresenza nel nuovo ordinamento

I classe

II classe

III classe

IV classe

V classe

2

2

3

3

3

 

Le variazioni di orario si ricavano dal confronto delle tabelle riepilogative degli orari attualmente in essere (tabella 1 e 2) e quelle, appena esposte, previste dal nuovo ordinamento (tabelle 4 e 5). Le differenze che si determinano sono evidenziate nelle tabelle che seguono.

 

Tabella 6 – Variazioni dell’orario settimanale dei docenti laureati

I classe

II classe

III classe

IV classe

V classe

-10,98

-11,12

-9,97

-9,91

-9,91

 

Tabella 7 – Variazioni dell’orario settimanale dei docenti non laureati[12]

I classe

II classe

III classe

IV classe

V classe

+0,83

+0,13

+0,21

+0,22

+0,21

 

La variazione complessiva del numero delle ore di docenza, riferite a ciascun anno scolastico, si ottiene moltiplicando le variazioni dell’orario settimanale di cui alle tabelle 6 e 7 per il numero delle classi attive indicato in tabella 3. La tabella che segue dà conto di questa operazione.

 

Tabella 8 – Variazione complessiva dell’orario settimanale dei docenti laureati

Anno 2010/2011

Anno 2011/2012

Anno 2012/2013

Anno 2013/2014

Anno 2014/2015

- 21.191

- 30.039

- 38.895

- 47.663

- 47.663

 

Tabella 9 – Variazione complessiva dell’orario settimanale dei docenti non laureati

Anno 2010/2011

Anno 2011/2012

Anno 2012/2013

Anno 2013/2014

Anno 2014/2015

+402

+589

+786

+971

+971

 

Considerato che il monte ore per costituire una cattedra è di 18 ore settimanali, la variazione dei posti che si dovranno attivare nell’organico di diritto dei licei linguistici è la seguente.

 

Tabella 10 – Variazione del numero dei posti riferiti ai docenti laureati

Anno 2010/2011

Anno 2011/2012

Anno 2012/2013

Anno 2013/2014

Anno 2014/2015

- 1.177

- 1.669

- 2.161

- 2.648

- 2.648

 

Tabella 11 – Variazione del numero dei posti riferiti ai docenti non laureati

Anno 2010/2011

Anno 2011/2012

Anno 2012/2013

Anno 2013/2014

Anno 2014/2015

+23

+33

+44

+54

+54

 

La relazione tecnica precisa che l’analisi degli effetti finanziari è limitata, in sede di valutazione consuntiva, all’intervallo temporale considerato dall’articolo 64 del decreto legge n. 112/2008, ossia agli anni dal 2009 al 2012. La valutazione degli effetti complessivi recati dal provvedimento in esame è effettuata considerando lo stipendio iniziale annuo di un docente laureato della scuola secondaria, al lordo degli oneri riflessi, pari a 33.001,28 annui e quello di un docente non laureato pari a 30.620,92 euro.

Le tabelle che seguono riepilogano gli effetti complessivi recati dal provvedimento in esame (dunque non solo quelli relativi al riordino del liceo linguistico).

 

Tabella 12 – Riduzione della spesa riferita agli anni scolastici

(in euro)

 

Anno 2009/2010

Anno 2010/2011

Anno 2011/2012

Anno 2012/2013

Docenti laureati

0

73.229.840

85.143.302

103.393.010

Docenti non laureati

0

1.347.320

1.010.490

673.660

Totale

0

74.577.160

86.153.792

104.066.670

 

Tabella 13 – Riduzione della spesa riferita all’anno finanziario

(in euro)

 

Anno 2009/2010

Anno 2010/2011

Anno 2011/2012

Anno 2012/2013

Docenti laureati

0

24.409.947

77.200.994

91.226.538

Docenti non laureati

0

449.107

1.235.043

898.213

Totale

0

24.859.054

78.436.037

92.124.751

 

 

Tabella 14 – Riduzione del numero dei posti full time

Liceo

Anno 2010/2011

Anno 2011/2012

Anno 2012/2013

Anno 2013/2014

Anno 2014/2015

Laureati

2.219

2.580

3.133

3.949

3.925

Non laureati

44

33

22

12

12

Totale

2.263

2.613

3.155

3.961

3.937

 

Attività ed insegnamenti facoltativi

Per quanto concerne la possibilità di attivare insegnamenti facoltativi, di cui all’articolo 10, comma 2, la relazione tecnica precisa che, qualora le singole scuole decidessero di attivarli, l’onere finanziario corrispondente graverebbe sui fondi già normalmente utilizzati per finanziare le attività di insegnamento inserite nel progetto dell’offerta formativa ovvero sui fondi a disposizione dell’istituzione scolastica[13] ovvero sui fondi disponibili per il miglioramento dell’offerta formativa[14]. In alternativa le scuole possono scegliere di erogare detti insegnamenti nell’ambito della flessibilità riferita al curricolo locale, avvalendosi, pertanto, del personale loro assegnato in organico di diritto.

 

Dipartimenti

I dipartimenti, di cui all’articolo 10, comma 2, secondo la relazione tecnica, costituiscono articolazione funzionale del collegio dei docenti. Ne consegue che le ore che i docenti dedicheranno alle attività dei dipartimenti rientrano nelle ore annuali di attività collegiali che ogni docente è tenuto a prestare e dunque la loro istituzione è priva di oneri per la finanza pubblica.

 

Comitato scientifico

I componenti del Comitato scientifico, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b), non sono remunerati; conseguentemente l’istituzione dei Comitati è priva di oneri per la finanza pubblica. Al rimborso delle spese di viaggio si provvederà con gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell’Amministrazione.

 

Comitato nazionale per l’istruzione liceale

Secondo la relazione tecnica la costituzione del Comitato nazionale per l’istruzione liceale, di cui all’articolo 12, comma 1, non comporta oneri poiché per i componenti del medesimo non sono previsti compensi. Al rimborso delle spese di viaggio si provvederà con gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell’Amministrazione.

 

Attività formative

Tutte le attività formative e di aggiornamento, che saranno necessarie a seguito dell’entrata in vigore del regolamento in esame, saranno inserite in un complesso piano di formazione i cui oneri saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti dell’Amministrazione; pertanto non si prevede alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

 

 

Al riguardo, considerato che le norme in esame contribuiscono a dare attuazione al piano programmatico di cui all’articolo 64 del decreto legge n. 112/2008, si rileva preliminarmente l’opportunità che il Governo fornisca un quadro dei risparmi già conseguiti mediante gli interventi a tutt’oggi predisposti, di quelli che verranno conseguiti con l’entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della scuola secondaria superiore e la misura dei risparmi ancora eventualmente da conseguire mediante ulteriori interventi. Tali chiarimenti si rendono necessari anche in considerazione del fatto che i risparmi previsti dal decreto legge n. 112/2008 erano stati scontati a partire dall’anno 2009, mentre gli effetti ascritti al provvedimento in esame decorrono dal 2010.

Appare, inoltre, necessario che il Governo fornisca chiarimenti con riguardo ai seguenti profili problematici:

·         in primo luogo, si rileva che i dati e le ipotesi poste a base delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica fanno riferimento a consistenze numeriche riferite all’anno scolastico 2008-2009. Essendo ormai iniziato l’anno scolastico 2009-2010 andrebbero forniti dati più aggiornati, ovvero andrebbe confermata la validità delle ipotesi sottostanti le quantificazioni della relazione tecnica;

·         con riferimento alla tabella riassuntiva delle riduzioni del fabbisogno di personale recate dal provvedimento in esame e a quelle allegate agli altri provvedimenti di riordino dell’istruzione secondaria superiore attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari, il Governo dovrebbe chiarire se il numero dei posti soppressi corrisponda ad un effettivo ridimensionamento delle dotazioni organiche ovvero ad un’ipotesi di massima. Affinché i risparmi correlati a tali riduzioni possano considerarsi effettivi, occorre infatti che:

1.       il numero dei posti non attualmente ricoperti da insegnanti di ruolo o coperti da personale in procinto di cessare da servizio sia almeno pari al numero dei posti da ridurre.

Tale assunto potrebbe rivelarsi realistico considerato che gli organici di fatto sono in parte ricoperti da personale assunto a tempo determinato e che annualmente raggiungono l’età della pensione alcune decine di migliaia di docenti;

2.      non si proceda ad immissione in ruolo di personale in misura tale da vanificare, almeno nel breve periodo, i programmi di riduzione del personale. A tale proposito si rileva che le norme in esame sembrano definire alcuni canali per l’accesso di nuovo personale in servizio.

A titolo di esempio si rileva che lo schema di decreto in esame, all’articolo 10, comma 6, ipotizza di assegnare l’insegnamento in lingua di materie non linguistiche a “docenti in possesso di…laurea…che dimostrino la necessaria competenza linguistica”, facendo riferimento, oltre che a “docenti abilitati”, anche a “docenti” in possesso di specifici requisiti. Analogamente, l’articolo 13, commi 8 e 9, dello stesso schema di decreto prevede un meccanismo di reclutamento per coloro che dovranno insegnare l’uso di strumenti musicali. Infine la ristrutturazione dei percorsi formativi appare suscettibile di determinare una redistribuzione delle ore di insegnamento tra le singole materie. La relazione tecnica non fornisce indicazioni riguardo a tale profilo, che potrebbe comportare - a meno di non procedere ad una complessiva riconversione del personale - la necessità di nuove assunzioni, anche a tempo determinato, per alcune materie e, viceversa, posizioni soprannumerarie di docenti di ruolo per altre materie, il cui orario dovesse risultare complessivamente ridotto, sull’intero territorio nazionale, rispetto all’ordinamento attuale;

·         in merito ai Comitati scientifici[15] si osserva che la loro costituzione presso ciascuna delle istituzioni scolastiche esistenti - di numero significativo[16] - potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri per la corresponsione di emolumenti di natura non retributiva, quali somme a titolo di rimborso spese. La RT, facendo riferimento al rimborso delle sole spese di viaggio, pone tali oneri a carico degli “stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell’Amministrazione”. Non sono, tuttavia, forniti elementi per una quantificazione di tali spese né indicazioni riguardo alle risorse per farvi fronte e, in particolare, non è precisato se si tratti di stanziamenti di bilancio già preordinati alle medesime finalità.

In particolare non sono indicati né il numero massimo dei membri di detti Comitati, né il numero presumibile delle riunioni da tenersi in ciascun anno, né l’importo medio da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di viaggio.

La relazione tecnica non fa menzione, inoltre, delle ulteriori forme di rimborso che potrebbero essere dovute, quali il vitto e l’alloggio, dal momento che possono essere nominati membri dei Comitati anche persone non facenti parte dell’istituzione scolastica, quali esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

Sarebbe opportuno, peraltro, specificare se con l’espressione “Amministrazione” si intenda il Ministero dell’Istruzione, ovvero l’Amministrazione scolastica.

Analoghe osservazioni, concernenti la possibilità di oneri per rimborsi spese, può essere formulata anche in merito al Comitato nazionale per l’istruzione liceale costituito a norma dell’articolo 12;

·         non è chiaro quali siano le risorse destinate ad attività formative e di aggiornamento, che, secondo la relazione tecnica, dovranno essere utilizzate - a seguito della entrata in vigore del regolamento - per il piano formativo da realizzare. Tali chiarimenti appaiono necessari al fine di verificare se gli stanziamenti risultino capienti rispetto allo svolgimento di attività di formazione che, presumibilmente, avranno anche carattere straordinario e saranno destinate ad un numero considerevole di persone.

Si consideri, tra l’altro, che la norma prevede anche lo svolgimento di attività di informazione nei confronti dei giovani e delle famiglie riguardo la scelta dell’indirizzo degli studi superiori da intraprendere.

Si rileva, infine, l’esigenza di chiarimento rispetto ai profili di carattere logistico connessi alla riorganizzazione delle sedi, con particolare riguardo alla necessità di eventuali interventi su edifici scolastici.

Si ricorda che come risulta da una nota[17] dell’UPI, allegata al parere reso dalla Conferenza Unificata sullo schema di decreto legislativo in esame[18], le Province (soggetti competenti in materia di dimensionamento e programmazione dell’offerta formativa del territorio e destinati, pertanto, ad assicurare le condizioni strutturali per l’adeguamento del sistema) hanno evidenziato l’inevitabile impatto economico, derivante dalle difficoltà di garantire una compiuta operatività del nuovo assetto e la piena fruibilità della nuova offerta formativa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che all’articolo 10, comma 2, le clausole di invarianza previste dalle lettere a) e b) dovrebbero essere riformulate al fine di fare riferimento, come da prassi consolidata, all’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anziché ai nuovi e maggiori a carico della stessa.

Si osserva inoltre che, ai sensi della lettera b), ai componenti del comitato tecnico-scientifico non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti. Nel rinviare alle osservazioni sopra formulate con riferimento ai profili di quantificazione, si osserva che quanto affermato dalla relazione tecnica in merito al rimborso delle spese di viaggio non trova riscontro nella citata lettera b). Appare pertanto opportuno che il Governo valuti la possibilità di integrare la disposizione in esame prevedendo che all’eventuale rimborso delle spese di viaggio dei componenti del comitato tecnico-scientifico si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Si osserva, inoltre, che anche con riferimento ai componenti del Comitato di cui all’articolo 12, comma 1, la relazione tecnica precisa che agli stessi sono rimborsate le spese di viaggio. Si ribadiscono pertanto le medesime osservazioni svolte con riferimento all’articolo 10.

 

L’articolo 16, comma 1, infine, dispone che all’attuazione del presente regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, dal punto di vista formale, si rileva l’opportunità di riformulare la norma prevedendo che all’attuazione del regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 



[1] Doc 036 - L'art. 17, comma 25, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che il piano programmatico si intende perfezionato con l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Detti pareri sono stati espressi dalla VII Commissione della Camera in data 27.11.08 e dalla VII Commissione del Senato in data 3.12.2008.

[2] Già previsti dal decreto legislativo n. 226/2005.

[3] Articolo 64 del decreto legge n. 112/2008.

[4] Allegato H.

[5] Fanno eccezione le sezioni degli istituti d’arte che prevedono l’esame di licenza di maestro d’arte, e le

sperimentazioni musicali e coreutiche, per le quali la confluenza si realizza a partire dalle sole prime classi

funzionanti nell’anno scolastico 2010-2011.

[6] Probabilmente il riferimento deve intendersi all’anno scolastico 2010-2011. Diversamente le terze classi dell’anno 2010-2011 non confluirebbero nel nuovo ordinamento né sarebbero comprese tra quelle che proseguono nel vecchio.

[7] Secondo la relazione il numero degli studenti risulterà in leggero calo.

[8] Tabella 1 e Tabella 2.

[9] Insegnamento fornito in compresenza ad un docente laureato. Nel liceo scientifico sono previste ore di insegnamento fornite da diplomati non in compresenza ad un docente laureato.

[10] Salvo che per le classi degli ex istituti d’arte per le quali il passaggio verrà attuato, nella anno scolastico 2010/2011, con riferimento alle sole prime classi.

[11] Si tratta della tabella 6.

[12] Nell’ordinamento vigente le ore di insegnamento impartite agli studenti del liceo linguistico da non laureati sono in compresenza con personale docente laureato, nel nuovo ordinamento non sono, invece, in compresenza.

[13] Articolo 88, lettera b) del CCNL 29 novembre 2007.

[14] Di cui alla legge n. 440/1997.

[15] Di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) dello schema di riordino degli istituti tecnici e di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b dello schema di riordino dei licei.

[16] La pubblicazione “Sedi, alunni, classi, dotazioni organiche del personale della scuola statale, Situazione di Organico di Diritto, Anno scolastico 2009/2010”, edita sul sito del Ministero della pubblica istruzione a cura del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi,  indica un numero di istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado pari a 3.258. Solo parte di dette istituzioni sono licei, tuttavia si rammenta che la costituzione di detti Comitati è prevista anche dagli altri schemi di decreto di riordino della scuola secondaria superiore.

[17] Note dell’Unione delle Province italiane di analogo contenuto a quello in riferimento sono state allegate anche agli schemi di decreto riferiti al riordino degli istituti tecnici (DOC n. 133) ed al riordino degli Istituti Professionali (Doc. n. 134).

[18] Ai sensi dell’art. 64, comma 4, del DL n. 112/2008.