Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 292) Proposta di parere formulata dal Relatore on. La Loggia - Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale
Riferimenti:
SCH.DEC 292/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 261
Data: 25/01/2011
Descrittori:
FEDERALISMO   FINANZA LOCALE
IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI   SISTEMA TRIBUTARIO
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

 

Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale

 

(Schema di decreto legislativo n. 292 – Proposta di parere

formulata dal Relatore on. La Loggia)

 

 

 

 

 

N. 261 – 25 gennaio 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

INDICE

ARTICOLO 1. 3

Devoluzione ai comuni della fiscalità generale. 3

ARTICOLO 2. 12

Cedolare secca sugli affitti12

ARTICOLI 4 e 5. 18

Imposta municipale propria.. 18

ARTICOLO 6. 20

Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare. 20

ARTICOLO 7. 23

Imposta municipale secondaria.. 23

ARTICOLO 7-bis. 24

Imposta di soggiorno.. 24

ARTICOLO 7-ter.. 25

Misure in materia di finanza pubblica.. 25

 



 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto in esame, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, nel testo originario, risulta corredato di relazione tecnica. Con riferimento a tale testo e all’analisi della relativa relazione tecnica, si rinvia al precedente Dossier n. 260 del 22 novembre 2010.

In data 20 gennaio 2011 è stata presentata una proposta di parere del Relatore presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, che reca modifiche ed integrazioni al testo originario. Su tali modifiche è pervenuta, in data 25 gennaio 2011, una nuova relazione tecnica.

La relazione tecnica è verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato con un’unica condizione riguardante la riformulazione dell’articolo 1, comma 6, secondo il testo allegato alla relazione medesima.

Nella presente Nota si dà conto delle norme dello schema di decreto, nel testo proposto dal relatore presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale: in particolare, sono esaminate le disposizioni considerate dalla relazione tecnica da ultimo presentata, nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLO 1

Devoluzione ai comuni della fiscalità generale

Le norme, nel testo in esame, apportano modifiche rispetto al testo originario[1], che riguardano principalmente:

-         i tributi devoluti. Rispetto al precedente testo, che attribuiva ai comuni l’intero gettito dei tributi indicati al comma 1, lettere da a) e g)[2] - salvo riservare allo Stato una compartecipazione a tale gettito complessivo, determinata in modo da attribuire ai comuni risorse tributarie non eccedenti l’importo dei trasferimenti soppressi - il testo attuale prevede che ai comuni sia attribuito il gettito integrale di soli due tributi, quelli di cui alle lettere c) e d). Con riferimento ai restanti tributi citati al comma 1 è invece prevista per i comuni solo una devoluzione parziale, cui si aggiunge una compartecipazione al gettito IRPEF, non prevista nel testo precedente, (comma 3).

La misura delle compartecipazioni sopra menzionate è la seguente:

 

Tributi di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f)

30%

IRPEF (comma 3)

2%

Cedolare secca sugli affitti di cui al comma 1, lettere g) e al comma 6

Misura stabilita con decreto ministeriale, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Un’altra modifica riguarda lo slittamento al 2012 della decorrenza dell’attribuzione allo Stato del gettito dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica[3];

-          la dimensione e la durata del fondo sperimentale di riequilibrio. E’ apparentemente prevista una riduzione dell’ammontare di risorse affluenti al fondo. Ai sensi del comma 2, vi affluiscono infatti i medesimi tributi precedentemente previsti[4], ma con un gettito ridotto, in quanto limitato, per i tributi di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f), al 30%. Non sembra invece affluire al fondo il gettito della compartecipazione IRPEF di nuova introduzione.

Si segnala in proposito che, mentre il comma 2, nell’elencare i tributi il cui gettito affluisce al fondo sperimentale di riequilibrio, non include la compartecipazione IRPEF di cui al comma 3, il  comma 6, per il 2011, prevede che il predetto fondo non possa essere inferiore all’importo dei trasferimenti soppressi, la cui compensazione sembra invece comprendere anche la compartecipazione IRPEF.

 

La condizione espressa dalla RGS nella nota di trasmissione della relazione tecnica prevede una nuova formulazione del comma 6 dell’articolo in esame, che risolve il predetto contrasto normativo chiarendo che al fondo sperimentale affluisce unicamente il gettito dei tributi di cui al comma 1, con esclusione, pertanto, della compartecipazione all’IRPEF. Dalla riformulazione emerge inoltre che la riduzione dei trasferimenti erariali è pari al gettito che confluisce al fondo sperimentale, nonché al gettito devoluto ai comuni nonché al gettito derivante dalla compartecipazione IRPEF, al netto di quello dell’addizionale sull’energia elettrica. Il testo proposto dalla RGS precisa che la quota di devoluzione ai comuni del gettito della cedolare secca sugli affitti va determinata in via normativa in misura percentuale, lasciando tuttavia indeterminata la misura da applicare per il 2011 e a decorrere per il 2012.

 

 Nel testo proposto dal Relatore è inoltre specificato che ai fini della determinazione del Fondo sperimentale non deve tenersi conto delle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria.

E’ soppressa la previsione relativa all’articolazione del fondo in due parti, una alimentata con i tributi diretti e una con i tributi indiretti.

Con riferimento alla durata del fondo essa viene ridotta da 5 a 3 anni;

-         i criteri di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio. Pur restando il criterio di riparto complessivo del fondo demandato all’accordo sancito in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali[5], è introdotto uno specifico criterio di riparto, sino al 2013, relativo al gettito dei tributi attribuiti nella misura del 30% [6] per i quali è prevista una ripartizione tra i Comuni in base al numero dei residenti. E’ soppressa inoltre la previsione che disponeva che si tenesse conto, in sede di riparto del fondo, dei risultati della partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario;

-          le misure di incentivazione dei comuni all’attività di accertamento tributario. E’ in proposito previsto che la quota del 50% di attribuzione ai comuni del maggior gettito dei tributi erariali ottenuto a seguito dell’intervento dei comuni nell’attività di accertamento si applichi anche, in via provvisoria, in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo, fatta salva la definizione con decreto ministeriale delle modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo. E’ inoltre disposta la quadruplicazione, a decorrere dal primo aprile 2011, degli importi delle sanzioni amministrative previste per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell’Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi  ed è previsto che il 75 per cento dell’importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data sia devoluto al Comune ove è ubicato l’immobile interessato;

-         l’interscambio informativo. E’ previsto che sia assicurato l’interscambio dei dati relativi all’effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas.

 

La relazione tecnica riferita al testo in esame evidenzia, in premessa, che la nuova stima non si limita alla valutazione delle sole modifiche proposte rispetto al testo originario del provvedimento, ma fornisce gli effetti finanziari dell’intero provvedimento, sia per la rilevanza delle modifiche proposte, sia per la disponibilità di nuove informazioni e di dati più aggiornati che rendono opportuno un aggiornamento delle precedenti stime. In particolare sono ora disponibili i dati definitivi 2009 degli atti del registro, nonché le stime del quadro macroeconomico della decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, più aggiornate rispetto a quelle (RUEF) considerate nella precedente relazione tecnica.

 

Con riferimento all’articolo 1, in esame, la relazione tecnica riepiloga, in primo luogo, il contenuto delle disposizioni relative ai tributi oggetto di devoluzione al comma 1, con l’indicazione dei corrispondenti capitoli del bilancio dello Stato[7], ricordando che il relativo gettito affluirà al Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale[8].

Per la quantificazione dei gettiti devoluti, la relazione afferma che si è proceduto, per le imposte indirette e per i tributi speciali catastali, elaborando i dati contenuti:

-         negli atti soggetti a registrazione;

-         nelle deleghe di versamento[9] dell'anno 2008 e 2009, con l'ausilio dei corrispondenti codici tributo;

-         nell'archivio statistico dell'Agenzia del Territorio, estraendo i dati relativi alle volture e procedendo alla distribuzione territoriale del gettito in base all'ubicazione dell'immobile, con la distinzione del gettito complessivo tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale.

Per l’Irpef il gettito è stato calcolato con riferimento alla base imponibile dei redditi fondiari (esclusi i redditi agrari), con successiva distribuzione regionale in base alla ubicazione territoriale dell'immobile, applicando le aliquote del dichiarante.

La tabella seguente evidenzia i gettiti definitivi (anni 2008 e 2009) e stimati (2010, 2011 e 2012) relativi ai tributi citati:

 

(milioni di euro)

 

Dati definitivi

Previsioni

Voci di entrata

2008

2009

2010

2011

2012

a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'art. 1 della tariffa, parte prima allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (parte cap. 1201 e parte cap, 1205)

3.342

2.774

2.817

2.853

2.910

RSO

2.990

2.469

2.507

2.536

2.587

RSS

352

305

310

317

323

b) imposte ipotecaria e catastale (parte cap. 1210 e parte cap. 1243) escluse quelle relative agli atti soggetti a IVA

2.256

1.931

1.946

1.972

2.011

RSO

2.026

1.734

1.747

1.771

1.806

RSS

230

197

199

201

205

c) imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in relazione ai redditi fondiari (parte cap. 1023) (*)

8.572

8.678

8.782

6.550

5.855

RSO

7.606

7.697

7.790

5.810

5.193

RSS

966

981

992

740

662

d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili (parte cap. 1201 e parte cap. 1205)

1.120

1.160

1.178

1.041

806

RSO

997

1.032

1.048

926

717

RSS

123

128

130

115

89

e) tributi speciali catastali (cap. 2054 solo quota riferita ai trasferimenti immobiliari)

27

25

26

26

26

RSO

22

21

22

22

22

RSS

5

4

4

4

4

f) tasse ipotecarie (parte cap. 1400 relativa ai trasferimenti immobiliari)[10]

118

109

110

112

114

RSO

103

95

96

97

99

RSS

15

14

14

14

15

g) cedolare secca sugli affitti

 

 

 

2.902

4.135

RSO

 

 

 

2.594

3.697

RSS

 

 

 

308

438

TOTALE

(*) 15.435

(*)

14.677

(*)

14.859

 

15.456

 

15857

RSO

13744

13048

13210

13.756

14.121

RSS

1691

1629

1649

1.699

1.736

(*) La relazione tecnica riporta il totale limitatamente agli esercizi 2011 e 2012; per completezza si è operata la somma anche per i restanti esercizi.

 

Le proiezioni del gettito dei tributi interessati dalla norma sono state rideterminate partendo dai dati di consuntivo dell'ultima annualità disponibile (2009), considerando la corrispondente variazione nel bilancio di assestamento 2010 e applicando quindi gli indici del quadro macroeconomico sottostante le stime della Decisione di finanza pubblica del 29 settembre 2010 per la determinazione delle quote di gettito 2011 e 2012.

Per l'Irpef è stato applicato il coefficiente di rivalutazione dei canoni di locazione in base ai dati Istat per l'anno 2009 (+0,7%) e il deflatore Pil per gli anni considerati. Per i redditi di natura catastale non è stato applicato alcun coefficiente di variazione. Sui maggiori imponibili in base al modello di microsimulazione Irpef sono stati calcolati gli effetti di gettito.

 

(milioni di euro)

 

Quote specif. gettito

Quote specif. Gettito

Consuntivo

Previs. assestate

Stime DFP

Stime DFP

 

2008

2009

2009

2010

2011

2012

a) Registro e di cui all'art. 1 della tariffa, parte prima allegata al DPR 26 aprile 1986 (quota specifica accertata per 2008 e 2009; gettito riscosso competenza e previsioni gettito intero cap 1201 e 1205, netto ruoli)

3.342

2.774

10.440

10.601

10.739

10.953

Var %

 

-17%

 

1,54%

1,3%

1,99%

b) ipotecaria e catastale (quota specifica accertata per 2008 e 2009; previsione intero gettito cap. 1210 e cap. 1243, netto ruoli)

2.556

1.931

3.025

3.049

3.089

3.151

Var %

 

-13,65%

 

0,79%

1,31%

2,01%

e) Tributi speciali catastali (cap. 2054)

27

25

239

240

243

248

Var %

 

-4,02%

 

0,42%

1,3%

2%

f) tassa ipotecaria (cap. 1400 parte)

118

109

176

178

180

184

Var %

 

-8,81%

 

1.2%

1,3%

2%

 

 

 

 

 

 

 

Pil reale DFP

 

 

-5%

1,2%

1,3%

2%

Deflatore Pil DFP

 

 

2,1%

1%

1,8%

1,9%

Addiz. Comunale consumi energia elettrica

707

715

 

722

733

748

Accisa sui consumi energia elettrica (cap 1411)

 

 

 

1.345

1.362

1.389

Var %

 

1,13%

 

-3,1%

1,3%

2%

Consumi finali delle famiglie (reali) DFP

 

-1,8%

 

0,5%

0,8%

1,7%

 

Con riferimento ai tributi speciali catastali, la quota di gettito devoluta[11] concerne solo la parte di entrate riferite alle volture catastali connesse ad atti giudiziari e ad atti di successione, per complessivi 26,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 25 milioni di euro per l'anno 2009, sulla base dei dati estratti dall'archivio statistico dell'Agenzia del Territorio.

La relazione precisa in proposito che, per effetto della disposizione approvata in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 9, comma 33), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Fondo di previdenza di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dal 2011, non è più correlato al gettito relativo ai predetti tributi speciali.

La citata previsione normativa del decreto-legge n. 78/2010 secondo cui, a decorrere da tale annualità, l'autorizzazione di spesa del citato Fondo non può essere comunque superiore alla dotazione prevista per l'anno 2010, come integrata dal medesimo comma 33, fa cessare la correlazione con gli introiti dei tributi in esame che, in base alla previgente normativa, affluivano al detto Fondo nella misura del 30 per cento.

Con riferimento al comma 6, riguardante la quota di gettito della cedolare secca sulle locazioni devoluta ai comuni, la relazione tecnica si limita a riprodurre il testo integrale della disposizione.

Con riferimento al comma 7, che attribuisce ai comuni il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto ed eleva dal 33 al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni che partecipano all’attività di accertamento, la relazione afferma che, considerato il maggior vantaggio che la disposizione riconosce ai comuni, si può ritenere ragionevolmente che la norma produca sia un rafforzamento degli effetti rispetto alla previgente normativa (art. 18 del DL 78/2010), sia una spinta verso nuovi accertamenti. La norma in esame, quindi, è suscettibile di determinare un miglioramento dei saldi di bilancio allo stato non quantificabile. Con riferimento al comma 7-ter, riguardante l’aumento delle sanzioni, la relazione evidenzia un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica in quanto la norma determina una variazione in aumento sul versante entrate, a titolo di sanzioni, pari al quadruplo della misura attualmente prevista; un aumento della spesa per la prevista devoluzione al comune solo del 75 per cento dell'importo acquisito. In sostanza viene devoluto l'importo corrispondente all'aumento, senza quindi oneri aggiuntivi per l'erario.

 

Al riguardo, con riferimento alle principali modifiche normative apportate e alle relative quantificazioni operate dalla relazione tecnica, si osserva quanto segue.

In via preliminare si rileva che la relazione tecnica non reca un quadro riassuntivo degli effetti finanziari del nuovo testo proposto né tale quadro può essere ricostruito dagli elementi forniti nella stessa relazione. Restano in particolare indeterminate le seguenti variabili:

- la misura della compartecipazione al gettito della cedolare secca sugli affitti, non definita nel testo in esame, né nella nuova formulazione dell’articolo 1, comma 6, allegato alla relazione tecnica;

- la quantificazione dei trasferimenti oggetto di soppressione;

- la quantificazione del gettito della compartecipazione comunale all’IRPEF.

Trasferimenti da sopprimere

La relazione tecnica non richiama le quantificazioni operate dalla relazione tecnica riferita al testo originario. Dalla nuova formulazione dell’articolo 1, comma 6, sembra desumersi che l’importo dei trasferimenti soppressi sia lasciato indeterminato al fine di compensare l’importo dei gettiti attribuiti. Andrebbe chiarito quindi se possa residuare una quota di trasferimenti da corrispondere comunque ai comuni ove l’importo dei gettiti devoluti non compensi del tutto i trasferimenti attuali.

Compartecipazione all’Irpef.

La relazione tecnica non fornisce informazioni in merito alla quantificazione del gettito relativo alla compartecipazione in esame, non prevista nel testo originario. In merito alla compartecipazione Irpef attribuita ai comuni ai sensi del comma 3, sembra doversi ritenere che la stessa vada calcolata sul gettito IRPEF di spettanza erariale, al netto quindi delle compartecipazioni spettanti agli stessi comuni ai sensi del comma 1, lettera c) o ad altri comparti di enti territoriali, ai sensi di altri provvedimenti attuativi della legge delega sul federalismo fiscale[12]. Su tale aspetto, rilevante anche ai fini delle quantificazioni, appare opportuna una conferma.

Andrebbe inoltre chiarito come la compartecipazione in esame, destinata ad essere trasformata in addizionale, si coordini con le altre compartecipazioni ed addizionali previste nell’ambito della riforma in favore di altri comparti di enti territoriali[13], al fine di assicurare la coerenza complessiva del tributo, sia sotto il profilo della sua neutralità per i saldi di finanza pubblica[14], sia sotto il profilo dell’invarianza del suo grado di progressività. 

Dimensione e criteri di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio.

Come segnalato nella parte descrittiva della scheda, le norme - nel testo proposto dal Relatore presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale - non chiariscono in modo univoco quali siano le risorse che affluiscono al fondo, escludendo apparentemente[15] che vi confluisca la compartecipazione IRPEF, non prevista nel testo originario. La riformulazione del comma 6 dell’articolo 1, risolve tale apparente contrasto normativo. Al riguardo si osserva che non appaiono esplicitati i criteri di riparto della compartecipazione IRPEF, dal momento che tale riparto non rientra né in quello relativo al Fondo sperimentale, né nei criteri di riparto pro-capite, previsti per i tributi immobiliari di cui al comma 1. Appare pertanto necessario che sia chiarito se si applichi il criterio di territorialità.

In merito alla mancata distinzione, nell’ambito del fondo sperimentale di riequilibrio, delle risorse destinate a finanziare funzioni fondamentali o non fondamentali dei comuni si rinvia alle osservazioni formulate nel precedente dossier, di seguito brevemente richiamate.

Aggiornamento delle quantificazioni precedentemente operate.

In merito alla revisione delle precedenti stime, dovuta alla disponibilità di dati più aggiornati, si segnala in particolare la cospicua riduzione della stima di gettito dell’imposta di registro, pari su base annua, a decorrere dal 2009, a circa mezzo miliardo[16]. Ulteriori informazioni in merito ai fattori alla base della sensibile riduzione del gettito riscontrata a consuntivo nel 2009 (2.774 mln), con una flessione del 17% rispetto al 2008 (3.342 mld), risulterebbero utili per comprendere le ragioni per cui tale flessione sia ritenuta di carattere permanente dalla relazione tecnica.

In merito alle norme non modificate o alle parti della relazione tecnica che richiamano le quantificazioni precedentemente operate, si rinvia alle osservazioni già formulate nel dossier relativo al testo originario del provvedimento[17], tra cui quelle di seguito brevemente richiamate.

Si fa riferimento in particolare alle osservazioni riguardanti:

-          il carattere apparentemente formale della devoluzione dei tributi, il cui gettito affluisce interamente ad un fondo da ripartire secondo criteri solo parzialmente correlati alla territorialità dei tributi;

-          la mancata distinzione, nell’ambito del fondo sperimentale di riequilibrio, delle risorse destinate a finanziare le funzioni fondamentali e non fondamentali dei comuni, soggette, secondo la legge delega, a diversi criteri di perequazione. Non è chiaro in particolare se si adotti la ripartizione in due quote, rispettivamente dell’80 e del 20 per cento, indicate in via transitoria dalla stessa legge delega;

-          l’omogeneo trattamento, da parte della relazione tecnica, dei comuni delle RSO e delle RSS, nonostante la diversa normativa e le diverse procedure applicabili ai due comparti;

-          l’apparente assenza del necessario fondamento normativo ai fini del computo, nell’ambito della quantificazione dei trasferimenti oggetto di soppressione da parte della relazione tecnica, dei tagli operati dal DL 78/2010;

-          l’apparente assenza di coordinamento, sotto il profilo degli effetti finanziari, della disposizione riguardante l’attribuzione ai comuni del maggior gettito derivante dall’accatastamento degli immobili finora non dichiarati, con quanto già previsto dalla normativa vigente[18], i cui effetti sul bilancio dello Stato risultano scontati negli andamenti tendenziali;

-          la considerazione, nell’ambito della quantificazione dei trasferimenti oggetto di soppressione, anche di quelli di “tipo B” , di carattere permanente ma privi del criterio della generalità, in relazione ai quali la relazione Copaff evidenziava l’esigenza di particolare cautela, in quanto la relativa soppressione avrebbe determinato l’esigenza di una perequazione puntuale. Si segnala in proposito che nello schema di decreto legislativo relativo al sistema di finanziamento delle regioni e delle province[19], la relazione tecnica segue un diverso orientamento, quantificando unicamente i trasferimenti di “tipo A”, dotati sia del criterio della permanenza che della generalità.

 

ARTICOLO 2

Cedolare secca sugli affitti

Le norme, nel testo in esame, introducono, a decorrere dal 2011, la possibilità per il proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari locate ad uso abitativo e le relative pertinenze, di optare per il regime di tassazione sostitutiva del reddito da locazione. Il regime di tassazione opzionale si applica nella forma di cedolare secca e sostituisce l’imposta sul reddito delle persone fisiche, le relative addizionali nonché l’imposta di bollo sui contratti di locazione.

L’aliquota della cedolare secca si applica al canone di locazione annuo pattuito dalle parti nella misura del 23 per cento, anziché del 20 per cento come previsto nello schema di decreto originario. Per i contratti stipulati a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa, l’aliquota è ridotta al 20 per cento.

Si ricorda che, in base alla normativa vigente[20], il canone risultante dal contratto, ove superiore al reddito medio ordinario determinato mediante applicazione delle tariffe d’estimo, è assoggettato ad IRPEF, previa riduzione forfetaria del 15 per cento (25 per cento per le unità immobiliari abitative situate a Venezia centro, Giudecca, Murano e Burano). Per le locazioni a canone concordato di immobili situati in comuni ad alta tensione abitativa è prevista una ulteriore deduzione del 30 per cento[21], che porta al 40,5 per cento la deduzione complessiva applicata a tali canoni[22].

La cedolare secca sostituisce anche l’imposta di registro sul contratto di locazione (comma 6). Tale sostituzione decorre dal 2011 per i contratti a canone concordato; dal 2012 per le altre tipologie di contratti, anziché dal 2014, come previsto nello schema di decreto originario.

Gli enti non commerciali, in precedenza esclusi, possono ora esercitare l’opzione per il regime sostitutivo (comma 7).

E’, inoltre, prevista (comma 7-bis) la concorrenza del reddito assoggettato alla cedolare secca alla determinazione del reddito complessivo del contribuente, laddove il requisito reddituale rilevi ai fini della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, nonché ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Si prevede, infine, che dal 2011 una quota del gettito riscosso a titolo di cedolare secca, in misura non superiore a 400 milioni, sia iscritta nell’anno successivo in apposito fondo per essere destinata con DPCM, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza unificata, ad interventi in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, con particolare riguardo al numero di figli a carico. Lo spazio finanziario per la realizzazione di tale misura è determinato dal differenziale di aliquota della cedolare rispetto all’aliquota prevista nello schema di decreto (3 punti percentuali).

 

La relazione tecnica, riferita al testo in esame, precisa che per stimare gli effetti dell’introduzione della cedolare secca sono stati utilizzati i dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi 2009 (periodo d’imposta 2008), dai quali risulta un ammontare imponibile di redditi da locazione, estrapolato all’anno 2011, di circa 22.600 milioni di euro, che sconta l’applicazione delle deduzioni attualmente vigenti.

In base alla banca dati immobiliare integrata 2008 ed ai dati contenuti nella pubblicazione “Gli immobili in Italia”[23] si stima che la quota di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze riferibile a locatori non esercenti attività di impresa, arti o professioni, sia pari al 55 per cento del totale. Applicando tale percentuale ai redditi da locazione relativi ad immobili locati con contratti diversi da quelli a canone concordato, si stima un ammontare di canoni di locazione, al netto delle deduzioni forfetarie vigenti, di circa 12.023 milioni di euro, cui corrisponde un ammontare al lordo delle deduzioni pari a 14.144 milioni di euro.

Considerando, invece, per intero i redditi da locazione derivanti da contratti a canone concordato, si stima il relativo ammontare di canoni di locazione al netto delle deduzioni forfetarie vigenti pari a 740 milioni, cui corrisponde un ammontare al lordo delle deduzioni di circa 1.244 milioni di euro.

Per valutare gli effetti delle disposizioni in relazione al regime di opzionalità della cedolare secca ed alla rilevanza dei redditi di locazione ai fini della determinazione delle detrazioni e deduzioni IRPEF, è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni estrapolati al 2011, ipotizzando che il nuovo regime sia scelto esclusivamente dai contribuenti che realizzino un vantaggio fiscale. In base a tali elaborazioni si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza per il 2011 di 3.068 milioni, cui si aggiunge una perdita di gettito a titolo di addizionali regionale e comunale, rispettivamente di 141 milioni di euro e 47 milioni di euro.

La perdita di gettito a titolo di imposta di registro e di bollo afferente agli immobili locati a canone concordato è stimata in 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2011. La perdita di gettito a titolo di imposta di bollo sul contratto di locazione riguardante gli altri immobili è stimata in 13 milioni per l’anno 2011. A decorrere dal 2012 a tale perdita si aggiunge il mancato gettito dell’imposta di registro sul contratto di locazione: si perviene pertanto ad una perdita annua complessiva di 251 milioni di euro (imposte di registro e bollo).

La relazione tecnica ipotizza, inoltre, che, per effetto del vantaggio fiscale derivante dall’applicazione della cedolare secca e del forte inasprimento delle sanzioni, recato dai commi 5, 8 e 9 dell’articolo in esame, per i casi di omessa o infedele dichiarazione dei redditi da locazione, si determini annualmente, a partire dal 2011, un crescente fenomeno di emersione di base imponibile relativa a locazioni non dichiarate riguardanti immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione. Tale effetto è stimato nella misura del 15 per cento nel 2011, del 25 per cento nel 2012 e del 35 per cento nei due anni successivi. Dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2009 risulta che il reddito derivante da immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione è pari a 2.468 milioni di euro, cui corrisponde un ammontare di rendita catastale di circa 1.851 milioni di euro[24].

La variazione di utilizzo dei predetti immobili, per effetto dell’emersione, determina, pertanto, un’ulteriore perdita di gettito IRPEF, valutabile, scontando un’aliquota marginale media del 32 per cento, in 118 milioni di euro (2.468*15%*32%) per il 2011, 197 milioni di euro (2.468*25%*32%) nel 2012 ed in 276 milioni di euro annui (2.468*35%*32%) dal 2013.

Dalle elaborazioni descritte dalla relazione tecnica sono pertanto individuabili complessivamente i seguenti effetti di perdita di gettito, per competenza, conseguenti all’introduzione della cedolare secca:

(milioni di euro)

Minori entrate tributarie

2011

2012

2013

2014

Irpef unità locate

3.068

3.068

3.068

3.068

Irpef emersione unità non locate

118

197

276

276

Totale perdita Irpef

3.186

3.265

3.344

3.344

Addizionale Reg. unità locate

141

141

141

141

Addizionale Reg. unità non locate

4

7

10

10

Totale perdita Addizionale Reg.

145

148

151

151

Addizionale com. unità locate

47

47

47

47

Addizionale com. inità non locate

1

2

3

3

Totale perdita Addizionale com.

48

49

50

50

Registro/bollo canone concordato

7

7

7

7

Registro/bollo altri contratti

13

251

251

251

Totale

3.399

3.720

3.803

3.803

 

Con riguardo al recupero di gettito di competenza annua conseguente all’applicazione della cedolare secca ai redditi da locazione, cui non sono applicate le deduzioni attualmente vigenti, la relazione stima una ripresa di gettito complessiva per competenza di 3.414 milioni nel 2011, 3.814 milioni nel 2012, e di 4.213 milioni dal 2013.

Tale gettito è comprensivo:

·        degli effetti dell’applicazione della cedolare ai canoni degli immobili che risultano locati, i cui proprietari abbiano esercitato l’opzione, pari a 2.815 milioni, di cui 70 derivanti da contratti a canone concordato e 2.745 derivanti da contratti a canone libero;

·        degli effetti dell’emersione dei redditi da locazione attualmente non dichiarati, stimati utilizzando il rapporto tra reddito medio da locazione delle abitazioni e la rispettiva rendita catastale che, in base ai dati della citata pubblicazione “Gli immobili in Italia” risulta essere pari ad otto. Per i contratti a canone concordato tale maggior gettito è pari a 15 milioni nel 2011, 25 milioni nel 2012 ed a 35 milioni annui dal 2013. Per i restanti contratti la stima di gettito si cifra  in 584 milioni nel 2011, 974 milioni nel 2012 e 1.363 milioni annui dal 2013.  

Pertanto gli effetti netti complessivi in termini di gettito per competenza derivanti dall’introduzione della cedolare secca sono così stimabili:

(milioni di euro)

Effetti in termini di competenza

2011

2012

2013

2014

Minori entrate

3.399

3.720

3.803

3.803

Maggiori entrate (cedolare)

3.414

3.814

4.213

4.213

Effetto netto

15

94

410

410

 

Ai fini del calcolo degli effetti di cassa, la relazione tecnica assume le seguenti ipotesi riguardanti le percentuali di acconto:

§       75% ai fini IRPEF. Per il 2011 è stata indicata prudenzialmente una perdita di gettito conseguente alla riduzione dei versamenti in acconto in applicazione del metodo previsionale, ipotizzando che tale modalità di calcolo dell’acconto sia applicata, in alternativa al metodo storico, dalla totalità dei soggetti interessati;

§       30% ai fini dell’addizionale comunale;

§       85% nel 2011 e 95% per gli anni successivi, ai fini della cedolare secca, come previsto dal comma 4 dell’articolo in esame.

 

In base a tali ipotesi, la relazione stima i seguenti effetti complessivi di cassa, precisando che i medesimi sono comprensivi dello stanziamento del fondo di 400 milioni a partire dal 2012 ( ai sensi del comma 11).

 

(milioni di euro)

 Effetti in termini di cassa

2011

2012

2013

2014

Minori entrate Irpef

2.390

3.246

3.325

3.345

Minori entrate Addizionale reg.

 

145

148

151

Minori entrate Addizionale com.

 

62

49

50

Minori entrate registro/bollo canone concord.

7

7

7

7

Minori entrate registro/bollo altri contratti

13

251

251

251

Maggiori entrate cedolare secca

2.902

4.135

4.193

4.213

Effetto netto

492

424

413

409

Maggiori spese per dotazione fondo a favore dei locatari

 

400

400

400

Saldo generale

492

24

13

9

 

Al riguardo si osserva che, dall’analisi degli elementi conoscitivi disponibili, emergono alcuni aspetti sui quali appare opportuno acquisire chiarimenti finalizzati ad una migliore comprensione delle metodologie e delle ipotesi utilizzate.

In particolare:

·         una parte non trascurabile del gettito per competenza della cedolare secca risulta ascritta al fenomeno dell’emersione di base imponibile. Tale effetto riguarda le locazioni non dichiarate relative ad immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione ed è stimato nella misura del 15 per cento nel primo anno, del 25 per cento nel secondo e del 35 per cento a decorrere dal terzo anno. Tali percentuali di emersione sono le stesse ipotizzate nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto originario,  che prevede un’aliquota di imposta della cedolare al 20 per cento. Poiché sia la relazione tecnica citata, sia quella riferita al testo in esame individuano quali cause dell’emersione il vantaggio fiscale derivante per il contribuente dall’applicazione della cedolare ed il forte inasprimento del regime sanzionatorio, appare opportuno chiarire il motivo in base al quale si ipotizzi che l’incremento di aliquota, introdotto nel testo in esame, configurandosi come un minore vantaggio fiscale per il contribuente, ovvero come un maggior costo dell’emersione, non incida sulle dimensioni del fenomeno di emersione stessa;

·         andrebbero chiarite le modalità di calcolo degli ammontari della base imponibile complessiva della cedolare secca dovuta all’emersione, forniti dalla relazione tecnica. Tali importi, pari a 2.614 milioni di euro nel primo anno di applicazione, 4.356 milioni di euro nel secondo ed a 6.099 milioni di euro annui a decorrere dal terzo, risultano essere annualmente superiori a quelli che si otterrebbero applicando all’ammontare della rendita catastale degli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione, pari a 1.851 milioni di euro, le percentuali di emersione annue ipotizzate dalla relazione tecnica, nonché il rapporto tra reddito da locazione e rendita catastale (pari ad 8).  Tali differenziali positivi appaiono determinare in ciascun anno una sovrastima del gettito della cedolare secca ascrivibile all’emersione nella misura di circa il 18 per cento del relativo gettito dell’imposta;

·         nell’esame delle stime di cassa il non trascurabile effetto di ripresa di gettito per il 2011 e per il 2012, pari rispettivamente a 492 ed a 424 milioni, appare condizionato dalle ipotesi adottate dalla relazione tecnica  circa le modalità di versamento delle imposte interessate. In particolare, per la stima degli effetti della perdita di gettito IRPEF si ipotizza che l’intera platea di contribuenti interessati adotti, in sede di determinazione dell’acconto dovuto per il 2011, il metodo di calcolo previsionale, presumendo che l’imposta complessivamente dovuta per tale anno sia inferiore al debito d’imposta dell’anno precedente. Rinviando a quanto già affermato in sede di esame dello schema di decreto originario sulle perplessità derivanti dall’adozione di tale ipotesi in forma integrale, si rileva come la medesima determini nel 2012 un surplus di entrate, tale da consentire la destinazione al fondo, previsto ai sensi del comma 11 dell’articolo in esame, di un ammontare pari al limite massimo di spesa previsto dalla norma. Qualora le scelte dei contribuenti non dovessero riflettere integralmente il predetto criterio, le risorse da destinare al predetto fondo risulterebbero di ammontare inferiore;

·         in merito alla destinazione del suddetto fondo andrebbe confermato, ai fini della garanzia degli equilibri di finanza pubblica, che l’adozione del relativo DPCM debba intendersi a cadenza annuale, per tener conto dell’accertamento della sussistenza delle relative risorse.

 

ARTICOLI 4 e 5

Imposta municipale propria

Le norme, nel testo in esame, prevedono, a decorrere dal 2014, l’istituzione, con deliberazione del Consiglio comunale, dell’imposta municipale propria, che sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati  e l’imposta comunale sugli immobili. Pertanto, l’imposta municipale propria conserva quale presupposto impositivo il solo possesso di immobili diversi dall’abitazione principale.

L’imposta ha come base imponibile il valore dell’immobile determinato ai fini ICI.

L’imposta è dovuta annualmente in ragione di un’aliquota percentuale stabilità con la legge di stabilità, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento ai fini dei saldi di finanza pubblica. Nello schema di decreto era prevista la fissazione dell’aliquota con DPCM da emanarsi entro il 30 novembre 2010.

Nel caso in cui l’immobile sia locato, è confermata l’applicazione dell’aliquota nella misura della metà (articolo 4, comma 6). Non risulta, invece, riproposta nel testo in esame la disposizione che prevedeva l’applicazione dell’aliquota dimezzata nel caso in cui l’imposta avesse ad oggetto immobili relativi all’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, ovvero posseduti da enti non commerciali.

I comuni possono, tuttavia, adottare con deliberazione del consiglio comunale un’aliquota ridotta alla metà nel caso in cui l’imposta abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero posseduti da soggetti passivi IRES ( articolo 4, comma 7).

Resta ferma per i comuni la possibilità di variare in aumento o in diminuzione di 0,3 punti percentuali l’aliquota fissata con la legge di stabilità. E’ introdotta, inoltre, la possibilità per i comuni di variare le aliquote applicate in misura dimezzata, di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 4, di 0,2 punti percentuali.

Restano confermate le modalità di corresponsione dell’imposta in base a quanto previsto dal Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997, cioè mediante versamento unitario con compensazione. Si precisa, tuttavia, che tali modalità non debbono determinare oneri a carico dei comuni (articolo 5, comma 4).

E’ esteso, invece, il novero degli immobili che godono dell’esenzione dall’imposta (articolo 5, comma 8) che, nel testo in esame coincide con quello previsto per l’ICI.

Sono, infatti, ora esclusi dall’applicazione dell’imposta gli immobili con destinazione ad usi culturali (articolo 7, comma 1, lettera c) del D. Lgs n. 504 del 1992) e quelli utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, ricettive, sanitarie, didattiche, ricreative, sportive nonché ad attività religiose o di culto (articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs n. 504 del 1992).

 

La relazione tecnica, riferita al testo in esame, fornisce una tavola, di seguito riprodotta, nella quale sono indicati i dati di gettito delle imposte che, a decorrere dal 2014, saranno sostituite dall’imposta municipale propria.

In merito a tali dati la relazione precisa quanto segue:

§         il gettito IRPEF e delle relative addizionali è stato stimato attraverso il modello di microsimulazione utilizzando i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2009 (anno d’imposta 2008). Complessivamente il gettito dell’IRPEF e delle addizionali interessato è pari a 1.650 milioni di euro;

§         per il gettito ICI è stato assunto il valore riportato dall’ISTAT nei Conti economici aggregati delle amministrazioni pubbliche per l’anno 2008.

 

(milioni di euro)

Imposte sostituite dall’imposta municipale propria sul possesso

Gettito stimato

Irpef sui redditi fondiari relativi ad immobili non locati

1.545

Addizionale regionale IRPEF

79

Addizionale comunale IRPEF

26

ICI

9.920

TOTALE

11.570

 

A riguardo, si ribadisce quanto osservato in sede di esame del testo originario dello schema di decreto, in particolare in merito al fatto che la compensatività, rispetto al gettito delle imposte sostituite, degli effetti dell’introduzione dell’imposta municipale propria, avente quale presupposto il possesso di beni immobili diversi dall’abitazione principale, potrà essere verificata solo a seguito della fissazione, con la legge di stabilità, della relativa aliquota.

In proposito, poiché la norma contiene un generico rinvio alla legge di stabilità senza specificare l’anno di riferimento, occorrerebbe chiarire se la compensatività finanziaria debba intendersi verificata in riferimento ad un dato anno, presumibilmente quello di istituzione dell’imposta (2014), ovvero se tale rinvio presupponga il perseguimento di un obiettivo di neutralità finanziaria inteso in senso dinamico, non escludendo la possibilità di adottare annualmente variazioni di detta aliquota in relazione alle mutate situazioni del settore e alle esigenze di equilibrio della finanza pubblica.

Si segnala altresì che andrebbero fornite indicazioni di carattere quantitativo circa gli effetti netti, in termini di misura dell’aliquota di equilibrio dell’imposta, determinati da alcune disposizioni introdotte nel testo in esame, rispetto al testo dello schema di decreto. Si tratta, in particolare, dell’ampliamento dell’ambito delle esenzioni nonché della eliminazione della previsione di un’aliquota ridotta per gli immobili relativi all’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.  Si segnala, altresì, che le nuove esenzioni proposte potrebbero avere una valenza superiore a quella delle analoghe agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di ICI, in quanto l’imposta municipale propria sostituisce anche l’IRPEF dovuta sui redditi fondiari relativi ad immobili non locati.

Si ribadisce, inoltre, che, nella valutazione del gettito dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute sui redditi fondiari dei fabbricati non locati, dovrebbe tenersi conto, a decorrere dal 2014, dell’effetto di graduale emersione indotto, a decorrere dal 2011, dall’introduzione della cedolare secca ed, in particolare, del più severo regime sanzionatorio. Il gettito sui redditi fondiari degli immobili ad uso abitativo oggetto di emersione non dovrebbe essere incluso nella perdita di gettito che si determina per effetto della sostituzione con l’imposta municipale propria in quanto tali immobili nel 2014 dovrebbero risultare locati.

In merito, si ribadisce l’esigenza di acquisire ulteriori chiarimenti.

 

ARTICOLO 6

Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare

Le norme, nel testo in esame, sostituiscono integralmente il contenuto dell’articolo 6 dello schema di decreto, riguardante l’applicazione dell’imposta municipale propria nell’ipotesi di trasferimento di immobili. Tale imposta, infatti, risulta espunta dal testo in esame,  che tuttavia ne recepisce la finalità di semplificazione della tassazione sui trasferimenti immobiliari, attraverso l’unificazione del prelievo nell’imposta di registro nonché l’unificazione delle relative aliquote.

 

In particolare, le norme modificano l’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, di cui al DPR n. 131 del 1986, relativamente agli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti  traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed i trasferimenti coattivi”.

 

La modifica prevede l’applicazione di un’aliquota del 2 per cento, anziché del 3 per cento, se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 ove ricorrano le condizioni per l’agevolazione della prima abitazione (nota II-bis all’Articolo 1 della tariffa, parte prima). Per i trasferimenti di tutte le altre tipologie di immobili si applica l’aliquota del 9 per cento. In ogni caso, l’importo minimo da versare non può essere inferiore a 1.000 euro.

Gli atti assoggettati all’imposta di registro in base alle nuove tariffe sono esenti dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Tutte le agevolazioni e le esenzioni fiscali, anche se previste da leggi speciali, relative agli atti traslativi in questione sono soppresse.

Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

La relazione tecnica, riferita al testo in esame, precisa che, ai fini della stima, sono stati elaborati i dati contenuti sia negli atti soggetti a registrazione, sia nelle deleghe di versamento F23 e F24, per l’anno 2008. I relativi dati di gettito sono riportati nella tavola che segue, per tipologia di imposta e per negozio giuridico.

 

 

 

(euro)

Distribuzione del gettito delle imposte

Gettito

Totale

Imposta di registro

 

 

Trasferimenti prima casa

561.413.993

 

Trasferimenti altri immobili

2.464.078.558

 

 

 

3.025.492.551

Imposta ipotecaria

 

 

Trasferimenti prima casa

62.560.049

 

Trasferimenti altri immobili

842.415.492

 

 

 

904.975.541

Imposta catastale

 

 

Trasferimenti prima casa

59.459.407

 

Trasferimenti altri immobili

392.401.801

 

 

 

451.861.208

Imposta di bollo

 

 

Trasferimenti prima casa

75.783.282

 

Trasferimenti altri immobili

98.364.587

 

 

 

174.147.869

TOTALE

 

4.556.477.169

 

Il gettito totale delle imposte attualmente applicate risulta, pertanto, di circa 4.556 milioni di euro.

Al fine di stimare il gettito rinvenibile applicando il nuovo regime introdotto dalle norme in esame, sono stati utilizzati gli stessi imponibili risultanti dagli atti di trasferimento registrati. A tali imponibili, distinti per atti di trasferimento di prima casa e per atti di trasferimento di altri immobili, sono state applicate le rispettive aliquote d’imposta, considerando il vincolo di un’imposta minima non inferiore a 1.000 euro.

In base a tale analisi, riportata nella tavola che segue, la relazione tecnica conclude che il nuovo regime determina una sostanziale invarianza di gettito rispetto alla normativa vigente.

 

(euro)

 

Base imponibile

Aliquota*

Gettito

Trasferimenti prima casa

18.814.474.121

2%

467.628.937

Trasferimenti altri immobili

43.387.635.678

9%

4.089.018.818

Totale

62.202.109.799

 

4.556.647.755

Gettito a legislazione vigente

 

 

4.556.477.169

DIFFERENZA

 

 

170.586

* Si considera un’imposta minima di 1.000 euro.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 7

Imposta municipale secondaria

Le norme, nel testo in esame, introducono le seguenti principali modifiche:

- la soppressione del carattere facoltativo dell’imposta (a tal proposito risulta modificata anche la rubrica) e della previsione in proposito di una consultazione referendaria;

- la soppressione del riferimento all’esclusione degli immobili ad uso abitativo[25];

- i tributi sostituiti dall’imposta municipale secondaria, dal cui elenco viene espunta l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Tale ultimo tributo è in ogni caso abolito a decorrere dall’introduzione dell’imposta municipale secondaria;

- la facoltà dei comuni di disporre esenzioni e agevolazioni, in merito alla quale è previsto che siano formulate in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale. E’ inoltre prevista la facoltà per i comuni di prevedere ulteriori modalità applicative del tributo.

 

La relazione tecnica, riferita al testo in esame,  evidenzia che l’imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall’anno 2014, con deliberazione del Consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. L’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall’introduzione del tributo in esame.

Dalle elaborazioni dei dati dei rendiconti 2008 dei comuni[26] risultano i seguenti gettiti  relativi ai principali prelievi che verranno sostituiti dall’imposta municipale secondaria:

 

 

(mln di euro)

Entrate comunali

Gettito 2008

TOSAP

216,9

CPSAP

344,5

Imposta comunale sulla pubblicità

338,4

Diritti sulle pubbliche affissioni

69,7

Considerando anche gli altri prelievi, si può stimare un ammontare complessivo di entrate comunali sostituite dall’imposta municipale secondaria di circa 1.000 mln di euro.

La relazione non ascrive variazioni di gettito all’articolo in esame, nella ragionevole ipotesi che i comuni istituiranno l’imposta municipale secondaria in modo da garantire un ammontare di entrate pari a quelle sostituite.

 

Al riguardo  appare opportuno acquisire un chiarimento sulla modifica apportata alla norma in esame con riferimento all’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza: tale voce, infatti, pur essendo espunta dall’elenco dei tributi sostituiti dall’imposta municipale secondaria, è comunque soppressa. Non è chiaro se tale formulazione implichi che nella determinazione delle basi imponibili e delle aliquote del nuovo tributo non debba tenersi conto della necessità di compensare anche il relativo gettito. In tale caso la disposizione non apparirebbe neutrale sotto il profilo finanziario.

Andrebbe inoltre chiarito se i tributi soppressi presentano modalità di versamento omogenee: in caso di difformità potrebbero infatti riscontrarsi difficoltà nell’individuare una modalità unica di versamento per il nuovo tributo, che risulti compensativa, anche in termini di cassa, dei gettiti soppressi.

 

ARTICOLO 7-bis

Imposta di soggiorno

La norma, di nuova introduzione, prevede che i comuni capoluogo di provincia possano istituire una imposta di soggiorno, di misura variabile da 0,5 a 5 euro per notte di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla classificazione delle predette strutture. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo (comma 1).

La disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno è stabilita con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, mentre i Comuni, con proprio regolamento[27], hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo (comma 2).

 

La relazione tecnica, riferita al testo in esame, dopo aver richiamato il contenuto della disposizione, non le attribuisce effetti finanziari in quanto istitutiva di un tributo di carattere facoltativo.

 

Nulla da osservare al riguardo sotto il profilo della quantificazione degli effetti finanziari.

 

ARTICOLO 7-ter

Misure in materia di finanza pubblica

La norma, di nuova introduzione, ribadisce, al comma 1, il principio generale secondo il quale l’autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti dal Paese con il patto di stabilità e crescita.

È inoltre previsto, al comma 2, che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorra alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria.

In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

 

La relazione tecnica, riferita al testo in esame, non considera la norma.

 

Al riguardo si osserva che non è chiaro se l’obbligo di integrale finanziamento delle ulteriori funzioni attribuite ai comuni, laddove non si sia provveduto al contestuale finanziamento e trasferimento, si riferisca unicamente al futuro, o sia applicabile anche ai trasferimenti di funzioni avvenute in passato senza un adeguato trasferimento di risorse. In tale ultimo caso la norma risulterebbe suscettibile di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato.

 



[1]  Per il quale si rinvia al dossier n. 260 sullo Schema di D.Lgs- n. 292.

[2]  Di seguito i tributi menzionati:

 a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4, lettera a);

c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;

d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;

e) tributi speciali catastali;

f) tasse ipotecarie;

g) cedolare secca sugli affitti.

[3] Di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511.

[4]  Quelli di cui al comma 1, lettere da a) a g).

[5]  E’ in proposito previsto che, in caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell’anno precedente, il decreto di riparto possa essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del provvedimento, il termine per l’accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto.

[6] Indicati al comma 1-bis, che fa riferimento ai tributi di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f).

[7] a) Imposta di registro e imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, devolute al 30% (quota parte  dei capitoli di entrata del bilancio dello Stato nn. 1201 e 1205);

b) imposte ipotecaria e catastale, con l'esclusione di quelle dovute sugli atti soggetti ad IVA di cui al comma 4, lettera a), devolute al 30%  (quota parte dei capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato nn. 1210 e 1243);

c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario, devoluta integralmente (quota parte del capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 1023);

d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili, devoluta integralmente (quota parte dei capitoli di entrata del bilancio dello Stato nn. 1201 e 1205);

e) tributi speciali catastali, devoluti al 30%  (quota parte del capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 2054);

f) tasse ipotecarie, devolute al 30%  (quota parte del capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 1400);

g) quota di gettito della cedolare secca sugli affitti da stabilirsi, ai sensi del comma 6, dell'art. 1 (di nuova istituzione).

[8]  Fino alla data di attivazione del fondo perequativo, previsto dall’articolo 13 della legge 42/2009. La disciplina di tale fondo non è oggetto del presente provvedimento.

[9] Mod. F23 e F24.

[10] Limitati scostamenti, dell’ordine di 1 o 2 mln del valore complessivo, rispetto alla somma dei valori relativi alle RSS e alle RSO, sono presumibilmente da attribuirsi all’effetto degli arrotondamenti.

[11] Contabilizzata sul capitolo 2054 dell'entrata del bilancio dello Stato.

[12] Cfr. lo schema di decreto relativo al comparto delle regioni (Doc n. 317).

[13] Cfr. lo schema di decreto relativo al comparto delle regioni (Doc n. 317)

[14] Una riduzione della componente IRPEF erariale, compensata da un aumento delle addizionali spettanti alle amministrazioni locali potrebbe determinare una riduzione del gettito complessivo  nel caso di aumento del numero dei soggetti con un debito IRPEF erariale inferiore al minimo al di sotto del quale non è dovuto alcun versamento (12 euro). Tali soggetti non sarebbero infatti tenuti nemmeno al versamento delle addizionali locali.

[15] Cfr. supra in merito al contrasto tra quanto esplicitamente disposto dal comma 2 e quanto implicitamente discendente dal comma 6.

[16]  In particolare, per il 2009 la precedente stima di 3.234 mln viene ridotta a 2.774 mln.

[17] Cfr. il citatao Dossier n. 260 del 22 novembre 2010.

[18] Articolo 19, commi da 1 a 16, del decreto legge n. 78 del 2010.

[19] Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

[20] Articolo 37 del TUIR.

[21] Articolo 8 della legge n. 431 del 1998.

[22] 15%+(30%*85%) = 40,5%.

[23] Dipartimento delle finanze ed Agenzia del Territorio, Anno 2010.

[24] Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 41 del TUIR, se le unità immobiliari ad uso abitativo, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, sono tenute a propria disposizione, il reddito calcolato in base alle tariffe d’estimo, è aumentato di un terzo. Pertanto: 1.851 + (1.851/3) = 2.468.

[25] Tale soppressione sembra volta ad eliminare un riferimento incongruo in quanto il presupposto del tributo non appare comunque riferibile agli immobili ad uso abitativo o ai loro proprietari. Tale presupposto è infatti l’occupazione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e il soggetto passivo del tributo è il soggetto che effettua l’occupazione.

[26] Fonte: Direzione centrale della finanza locale – Ministero dell’interno.

[27] Da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.