Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: (AC 5534-bis) (Dossier su emendamenti) Legge di stabilità 2013
Riferimenti:
AC N. 5534-BIS/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 466
Data: 15/11/2012
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

A.C. 5534-bis

 

Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2013)

 

Emendamenti 3.350, 4.100, 7.300 e 8.550 dei relatori

 

 

 

 

 

N. 466 - 14 novembre 2012

 


 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it


EMENDAMENTO dei RELATORI 3.350

Sicurezza, difesa e Vigili del fuoco

Le norme stabiliscono che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, i Ministri dell’interno e della difesa, dell’economia, della giustizia e delle politiche agricole procedono[1] alla rimodulazione ed alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni al fine di incrementare l’efficienza nell’impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e dei Vigili del fuoco (comma 76-bis).

Assicurando il rispetto dei saldi strutturali, le risorse disponibili così individuate sono riallocate nell’ambito degli stati di previsione delle amministrazioni interessate al fine di procedere (previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. A tale scopo le percentuali del turn over di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del DL 112/2008 possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70 per cento nell’anno 2015 (comma 76-ter).

Le percentuali attualmente previste sono pari al 20 per cento per gli anni 2013 e 2014 e al 50 per cento per l’anno 2015.

Nel comparto sicurezza-difesa si prevede, inoltre, la possibilità di assunzioni in deroga di personale, nel limite di una spesa a regime di 10 milioni di euro annui. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2013 (comma 76-quater).

A fini di copertura si dispone – nella parte consequenziale della proposta emendativa- che la dotazione del Fondo canoni di locazione (di cui all’articolo 7, comma 2 del disegno di legge in esame) sia rideterminata in 896,6 milioni per l’anno 2014, in 890,3 milioni per il 2015 e in 940,3 milioni a decorrere dal 2016.

 

Al riguardo si osserva che da un punto di vista strettamente finanziario la norma non appare presentare profili di criticità, dal momento che l’utilizzo delle risorse che si rendessero disponibili è sottoposto al vaglio dell’autorizzazione dei Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato. Andrebbe, peraltro, assicurato che le rimodulazioni di spesa abbiano carattere permanente e che, dunque, le assunzioni non siano autorizzate a fronte di disponibilità ed economie che possano avere natura variabile nel tempo. Si dovrebbe altresì confermare che le rimodulazioni disposte non pregiudichino la piena funzionalità istituzionale delle amministrazioni coinvolte (anche alla luce dei recenti interventi di riduzione delle spese dei Ministeri) e che le stesse non determinino un irrigidimento della struttura del bilancio che possa pregiudicare lo sviluppo di ulteriori processi di spending review.

Si osserva, infine, che la disposizione di copertura determina risparmi per 3,4 milioni per il 2014 e di 9,7 milioni a decorrere dal 2015 a fronte di un onere di 10 milioni di euro a decorrere dal 2013. Occorre, pertanto, che il Governo confermi se le ulteriori risorse necessarie al fine di garantire la copertura possano determinarsi nell’ambito dei saldi complessivi del disegno di legge di stabilità.

 

EMENDAMENTO dei RELATORI  4.100

Dotazioni organiche dell’INAIL

Normativa vigente: l’art. 2, comma 1, del DL n. 95/2012 dispone la riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale di alcune pubbliche amministrazioni[2] in misura non inferiore al:

·          20 per cento, per il personale dirigenziale di livello generale e per quello dirigenziale di livello non generale. In tal caso la riduzione degli uffici si accompagna anche alla riduzione delle dotazioni organiche [lett. a)];

·          10 per cento, per il personale non dirigenziale, con esclusione dei ricercatori e dei tecnologi per gli enti di ricerca [lett. b)].

Tali riduzioni sono disposte prevedendo forme di mobilità e pensionamento – con l’applicazione della normativa pensionistica previgente all’entrata in vigore dell’art. 24 del DL n. 201/2011 - che vengono disciplinate dai commi da 5 a 20 del medesimo articolo 2.

In particolare, il comma 5 ha previsto che alle summenzionate riduzioni si provveda con DPCM in modo selettivo, potendo ridurre gli organici in misura anche inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.

L’emendamento, con riferimento all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro[3] (INAIL), esclude[4] le professionalità sanitarie dalla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale prevista per le amministrazioni pubbliche dall’art. 2, comma 1, lettera b) del DL n. 95/2012.

Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell’INAIL, la norma consente una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall’anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

Al riguardo si rileva che la legislazione vigente in materia consente di procedere selettivamente alle riduzioni delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di cui all’art. 2, comma 1, del DL n. 95/2012, prevedendo in capo a singole amministrazioni, anche in considerazione della loro specificità, riduzioni inferiori rispetto alle percentuali previste, subordinatamente al conseguimento di una maggiore riduzione delle dotazioni organiche da parte di altra amministrazione. Poiché l’emendamento definisce in modo più puntuale tale facoltà, andrebbero acquisiti chiarimenti volti a confermare l’effettiva realizzazione dei risparmi attesi ai sensi del DL 95/2012. In particolare, andrebbe confermato che l’esclusione delle professionalità sanitarie non pregiudichi la sostenibilità delle riduzioni complessive di organico da realizzare per il conseguimento dei predetti risparmi, nonché la funzionalità delle strutture interessate.

Riguardo la possibilità di operare riduzioni più contenute per il restante personale non dirigenziale, l’emendamento individua una procedura di accertamento dei risparmi da conseguire, in via compensativa, attraverso la limitazione delle facoltà assunzionali consentite dalla vigente normativa. Poiché l’accertamento di tali risparmi viene effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno, andrebbe chiarito se l’accertamento riguardi i dati di consuntivo del precedente anno e, più in generale, se l’intera procedura sia idonea ad assicurare la compensatività rispetto ai minori risparmi, che hanno carattere pluriennale,  conseguiti con le riduzioni di organico.

 

EMENDAMENTO dei RELATORI  7.300

Disposizioni in materia fiscale

L’emendamento modifica gli articoli 7 e 12 del disegno di legge in esame, introducendo disposizioni in materia fiscale.

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e trasmessa alla Commissione bilancio in data 14 novembre 2012.

 

La tabella che segue espone gli effetti complessivi dell’emendamento. Tali effetti, che si presentano di segno opposto, sono tratti dalla relazione tecnica, che li espone per differenza rispetto a quelli scontati nell’allegato 3 riferito al testo originario del disegno di legge.


EMENDAMENTO 7.300

 

 



EMENDAMENTO  dei RELATORI 7.300

Riduzione del Fondo per le locazioni

L’emendamento dispone la riduzione della dotazione del Fondo per le locazioni - di cui all’articolo 7, comma 2, del disegno di legge in esame – per importi pari a 250 milioni di euro nel 2013, 50 milioni nel 2014 e di 300 milioni a decorrere dal 2015.

 

Al riguardo, in relazione all’utilizzo di quota parte delle risorse stanziate nel Fondo per le locazioni, di cui all’articolo 7, comma 2, andrebbe acquisita una conferma in merito alla congruità dello stanziamento residuo rispetto al complesso degli immobili, attualmente utilizzati a fini istituzionali, destinati ad essere dismessi per conseguire gli attesi effetti di riduzione del debito. Ciò al fine di escludere la necessità di successivi rifinanziamenti qualora il Fondo dovesse risultare insufficiente rispetto agli obiettivi di finanza pubblica.

In proposito si ricorda che la Nota di aggiornamento al DEF assume un effetto cumulato di riduzione del debito per un punto di PIL annuo nel triennio 2013-2015, derivante da un programma straordinario di dismissione e valorizzazione patrimoniale, scontando i corrispondenti risparmi di spesa in termini di interessi.

 

Lett. a) - articolo 12 comma 1 - IVA

L’emendamento dispone la soppressione dell’incremento dell’aliquota IVA dal 10% all’11% a decorrere dal 1° luglio 2013.

In proposito, si ricorda che il DL 95/2012 ha stabilito che le aliquote IVA del 10 e del 21% fossero pari rispettivamente:

-                           al 12 e al 23 per cento dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013;

-                           all’11 e al 22 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il ddl di stabilità in esame, nel testo originario (art. 12, comma 1), riduce di un punto percentuale l’incremento previsto per il secondo semestre 2013, prevedendo che anche per tale periodo le suddette aliquote siano pari all’11 e al 22%. Il prospetto riepilogativo allegato al ddl sconta, con riferimento a tale disposizione, effetti di minore entrata per il solo anno 2013, pari a 3.280 milioni di euro.

 

La relazione tecnica, sulla base di quanto valutato in sede di RT riferita al provvedimento originario, stima i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

IVA

-1.162

-2.324

-2.324

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione degli effetti finanziari appare in linea con le quantificazioni effettuate e gli elementi informativi forniti nelle relazioni tecniche ai precedenti provvedimenti legislativi vertenti sulla medesima materia.

 

Lett. b) – soppressione dell’articolo 12, comma 2 -Aliquote IRPEF redditi minori

L’emendamento dispone la soppressione dell’articolo 12, comma 2, del testo originario, che recava la riduzione di un punto percentuale dei primi due scaglioni di imponibile IRPEF a decorrere dal 2013.

In particolare era prevista:

- la riduzione dal 23% al 22% dell’aliquota applicata al primo scaglione IRPEF (reddito imponibile fino a 15.000 euro);

- la riduzione dal 27% al 26% dell’aliquota applicata al secondo scaglione IRPEF (reddito imponibile compreso fra 15.000 e 28.000 euro).

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento annulla gli effetti finanziari riportati nel prospetto riepilogativo allegato al ddl legge di stabilità 2013, come indicati nella seguente tabella.

In particolare, poiché la norma originaria determinava minori entrate, l’emendamento in esame reca effetti positivi in quanto annulla la riduzione di gettito tributario ascritto alla norma originaria.

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Riduzione di minori entrate

 

 

 

IRPEF

4.151,0

6.420,7

5.771,4

Addizionale regionale IRPEF

 

64,5

64,5

Addizionale comunale IRPEF

 

23,0

17,7

Tassazione sul TFR

120

120

120

TOTALE

4.271,0

6.628,2

5.973,6

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Lett. d) - articolo 12 commi 3 e 3 bis - Incremento della produttività

L’emendamento estende a tutto il 2014 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro - di cui all’articolo 12, comma 3, del disegno di legge in esame – nel limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro nell’anno 2014 e a 200 milioni di euro nell’anno 2015.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che le misure sperimentali per l‘incremento della produttività che saranno introdotte siano compatibili con le disponibilità annuali del Fondo.

 

Lett. e) e f) – soppressione dell’articolo 12, commi da 4 a 6 -Franchigia e tetto alle detrazioni e deduzioni IRPEF

L’emendamento sostituisce i commi 4-6 (contenuti nel testo originario del ddl stabilità) che prevedevano, con decorrenza 2012, l’introduzione di una franchigia per alcuni oneri detraibili o deducibili (250 euro) e di un tetto massimo di spesa per gli oneri detraibili (3.000 euro) con alcune esclusioni.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento annulla gli effetti finanziari riportati nel prospetto riepilogativo allegato al ddl di stabilità 2013 come risulta dalla seguente tabella.

In particolare, poiché la norma originaria determinava maggiori entrate, l’emendamento in esame reca effetti negativi in quanto annulla l’incremento di gettito tributario ascritto alla norma originaria.

 (milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Riduzione di maggiori entrate

 

 

 

Abrogazione franchigia

1.660

953

953

Abrogazione tetto

300,2

172,1

172,1

TOTALE

1.960,2

1.125,1

1.125,1

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Lett. e) – articolo 12, nuovo comma 4 -Incremento detrazioni figli a carico

L’emendamento introduce, con decorrenza 2013, l’incremento di 180 euro della misura della detrazione IRPEF per ciascun figlio a carico.

La novella introdotta all’articolo 12 del TUIR modifica il valore nominale di riferimento per la determinazione della misura della detrazione effettivamente spettante. Infatti, ai fini della determinazione dell’effettivo valore del beneficio fruibile, il citato art. 12 del TUIR individua una apposita formula matematica in base alla quale la detrazione spettante è inversamente proporzionale al reddito dichiarato: si riduce, fino ad annullarsi, al crescere del reddito del contribuente.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento afferma che l’analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di micro simulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 opportunamente estrapolati.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l’imposizione derivante dalla normativa in esame con l’imposizione a legislazione vigente, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa 1.207,8 milioni di euro.

Si stima, altresì, una perdita di gettito annua di addizionale regionale e comunale, rispettivamente, di circa 44,9 milioni e 12,3 milioni.

 

La stima degli effetti di cassa è riportata nella seguente tabella.

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Minori entrate

 

 

 

IRPEF

941,1

1.343,6

1.207,8

Addizionale regionale IRPEF

0

44,9

44,9

Addizionale comunale IRPEF

0

16,1

12,3

TOTALE

941,1

1.404,6

1.265,0

 

Al riguardo si segnala che non risulta possibile effettuare una verifica delle quantificazioni, considerato che la relazione tecnica fornisce il risultato della microsimulazione effettuata, ma non illustrare i dati e le ipotesi adottate.

Per quanto concerne gli effetti finanziari relativi alle addizionali IRPEF, andrebbero indicati le aliquote d’imposta utilizzate per la stima e il valore del minore imponibile recato dalle nuove situazioni di incapienza determinate dall’incremento della detrazione.  

 

Lett. e) – articolo 12, nuovi commi 5 e 6 - Modifica della disciplina IRAP

L’emendamento, sostituendo l’articolo 12, comma 5, del disegno di legge originario, apporta modifiche alla disciplina IRAP con particolare riferimento alle deduzioni forfetarie spettanti ai fini della determinazione della base imponibile.

In base al nuovo comma 6, le nuove misure si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2014.

 

1. Deduzione forfetaria IRAP rapportata al numero di lavoratori dipendenti

In particolare, il nuovo comma 5, lettere a) e b), prevede l’incremento della deduzione per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato[5]:

a)      per le aree diverse da quelle agevolate di cui al punto successivo, la deduzione ordinaria è elevata da 4.600 euro a 7.500 euro per ciascun dipendente; qualora il lavoratore sia di età inferiore a 35 anni ovvero sia di sesso femminile, la detrazione spettante è elevata da 10.600 a 13.500 euro;

b)     per le aree agevolate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) la deduzione ordinaria è elevata da 9.200 euro a 15.000 euro per ciascun dipendente; qualora il lavoratore sia di età inferiore a 35 anni ovvero sia di sesso femminile, la detrazione spettante è elevata da 15.200 a 21.000 euro.

2. Deduzione forfetaria IRAP rapportata al valore imponibile

Il nuovo comma 5, lettera c) prevede l’incremento della deduzione forfetaria IRAP spettante in relazione al valore della base imponibile e alla tipologia di soggetto passivo[6].  In particolare, per quanto concerne gli scaglioni di imponibile IRAP:

1)      è elevata da 7.350 a 8.000 euro la deduzione spettante se la base imponibile non supera 180.760 euro;

2)      è elevata da 5.500 a 6.000 euro la deduzione spettante se la base imponibile è compresa tra 180.761 e 180.840 euro;

3)      è elevata da 3.700 a 4.000 euro la deduzione spettante se la base imponibile è compresa tra 180.840 e 180.920 euro;

4)      è elevata da 1.850 a 2.000 euro la deduzione spettante se la base imponibile è compresa tra 180.840 e 181.000 euro.

La normativa vigente prevede un incremento delle suddette deduzioni (punti da n. 1 a n. 4) qualora riferite ad un soggetto passivo persona fisica, società di persone o ad esse equiparate. L’emendamento in esame eleva le maggiori deduzioni spettanti per ciascuno scaglione sopra individuato da 2.150 a 2.500 euro (primo scaglione), da 1.625 a 1.875 euro (secondo scaglione), da 1.050 a 1.250 euro (terzo scaglione) e da 525 a 625 euro (quarto scaglione).

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento afferma che, ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla normativa, è stata effettuata un’apposita simulazione attraverso l’utilizzo del modello di microsimulazione IRAP (dati riferiti al periodo d’imposta 2010).

Dalla elaborazione è risultata una perdita di gettito stimata, in termini di competenza, in 1.014 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, di cui:

-          circa 862 milioni derivanti dall’incremento delle deduzioni per lavoratore dipendente;

-          circa 152 milioni derivanti dall’incremento delle deduzioni per i soggetti di modesta dimensione.

Sono stati contestualmente calcolati gli effetti di recupero IRES/IRPEF determinati sia dalla minore deducibilità dell’IRAP relativa al costo del lavoro   (art. 2, c.1, DL 201/2011) per circa 200 milioni di euro, sia della minore deducibilità del 10% dell’IRAP pagata nell’anno, forfetariamente riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi per circa 4 milioni di euro. Il recupero di gettito in termini di competenza è complessivamente di circa 204 milioni di euro.

Gli effetti netti in termini di cassa sono stati determinati applicando un acconto IRAP dell’85% e un acconto IRES/IRPEF del 75% ed ipotizzando, prudenzialmente, un effetto già in sede di acconto per il 2014 attraverso l’uso del metodo previsione in misura piena. Sulla base di tale impostazione, gli effetti netti in termini di cassa indicati dalla relazione tecnica sono:

 

 (milioni di euro)

 

2013

2014

2015

2016

Minori entrate

 

 

 

 

IRAP

0

862

1.014

1.014

Maggiori entrate

 

 

 

 

IRPEF/IRES

0

153

204

204

Effetto netto (=minori entrate)

0

709

810

810

 

Al riguardo si segnala, in linea generale, che non risulta possibile effettuare una verifica puntuale delle quantificazioni, considerato che la relazione tecnica fornisce il risultato finale della microsimulazione effettuata utilizzando i dati relativi alle dichiarazioni del periodo d’imposta 2010. In proposito andrebbe fra l’altro chiarito se la quantificazione sia stata effettuata considerando anche gli eventuali incrementi di aliquota IRAP operati dalle regioni successivamente al 2010 (es. regioni obbligate al ripianamento del disavanzo finanziario).

Per quanto concerne la stima degli effetti finanziari recati dall’incremento della deduzione forfetaria rapportata al numero di lavoratori dipendenti, si segnala che l’onere indicato dalla relazione tecnica sembrerebbe scontare una quota di incapienza da parte dei soggetti interessati.

In base ai dati illustrati nella Relazione finale del Gruppo di lavoro sull’erosione fiscale del 22 novembre 2011, la stima del minor gettito IRAP relativo alla deduzione forfetaria di 4.600 per lavoratore dipendente ammonta a 1.490 milioni di euro, quello relativo alla deduzione forfetaria di 9.200 per lavoratore impiegato nelle aree svantaggiate ammonta a 255 milioni.

Per quanto concerne la maggiore deduzione di 6.000 euro per le lavoratrici donne e per i giovani, la relazione tecnica allegata al D.L. n. 201/2011 stima un minor gettito pari a 994 milioni annui.

Applicando proporzionalmente le nuove misure introdotte (ferma restando la maggiorazione di 6.000 euro per giovani e donne) si otterrebbe un minor gettito IRAP in termini di competenza annua pari a circa 1.100 milioni.

Poiché la relazione tecnica indica un valore di competenza pari a 862 milioni di euro, andrebbe confermato che la differenza (238 milioni annui) sia da imputare a fenomeni di incapienza.

Andrebbe altresì indicato il valore della nuova incapienza realizzato dall’incremento della deduzione per scaglioni di valore imponibile.  

Per quanto concerne gli effetti di cassa, andrebbe confermata con dati previsionali più dettagliati l’ipotesi adottata in base alla quale i contribuenti verserebbero già in sede di acconto 2014 la maggiore imposta IRPEF/IRES dovuta alla minore deducibilità dell’IRAP. Infatti, mentre appare prudenziale ritenere che le imprese in esame riducano il versamento in acconto IRAP 2014 per tenere conto dei benefici fiscali introdotti, altrettanto potrebbe non avvenire per l’acconto, versato su base volontaria, ai fini IRPEF/IRES.

 

Lett.  f) – soppressione dell’articolo 12, comma 11 - Clausola di salvaguardia nel TFR

L’emendamento dispone la soppressione dell’articolo 12, comma 11, del testo originario, che abrogava la clausola di salvaguardia in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto.

In particolare, veniva abrogato il comma 9 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, ai sensi del quale il contribuente può optare per l’applicazione del regime di tassazione sul TFR vigente nel periodo d’imposta 2006 ove risulti più favorevole.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento annulla gli effetti finanziari riportati nel prospetto riepilogativo allegato al ddl stabilità 2013 come risulta dalla seguente tabella.

In particolare, poiché la norma originaria determinava maggiori entrate, l’emendamento in esame reca effetti negativi in quanto annulla l’incremento di gettito tributario ascritto alla norma originaria.

 

 (milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Riduzione di maggiori entrate

 

 

 

Imposta su TFR

170

170

170

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Lett.  g) – modifica dell’articolo 12, comma 16 -  IVA delle cooperative

L’emendamento, sostituendo il comma 16, modifica la decorrenza, dal 2013 al 2014, della disposizione che prevede l’incremento dell’aliquota IVA (dal 4% al 10%) applicabile alle prestazioni socio sanitarie ed educative rese da cooperative e loro consorzi.

In particolare, la nuova formulazione dispone che l’incremento dell’aliquota IVA si applichi alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

La formulazione originaria prevedeva l’applicazione alle “operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente” al 1° gennaio 2013.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento annulla gli effetti finanziari relativi al 2013 riportati nel prospetto riepilogativo allegato al ddl legge di stabilità 2013 e sono indicati nella seguente tabella.

In particolare, poiché la norma originaria determinava maggiori entrate anche nel 2013, l’emendamento in esame reca effetti negativi per il medesimo anno, in quanto annulla l’incremento di gettito tributario ascritto alla norma originaria.

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Riduzione di maggiori entrate

153,0

 

 

 

Al riguardo si osserva che la nuova formulazione proposta, rispetto al testo originario, determina – oltre allo slittamento della decorrenza – anche una riduzione dell’ambito di applicazione. Ciò in considerazione del fatto che non rientrano nell’ambito applicativo le operazioni che, anche se effettuate dal 2014, siano relative a contratti stipulati, rinnovati o prorogati nel corso del 2013. Non risultano altresì incluse nell’ambito oggettivo le prestazioni relative a contratti rinnovati o prorogati dal 2014, in quanto la nuova formulazione è riferita esclusivamente ai contratti “stipulati”. Potrebbero quindi verificarsi effetti di minor gettito anche per gli anni successivi al 2013.

Si evidenzia, infine, che la nuova formulazione potrebbe determinare comportamenti diretti ad anticipare al 2013 la stipula di contratti al fine di evitare l’incremento dell’aliquota IVA.

 

Lett.  h) – riformulazione dell’articolo 12, comma 17 -   regime IRPEF pensioni di guerra

L’emendamento sostituisce il testo originario dell’articolo 12, comma 17, del disegno di legge, che aveva introdotto il regime di imponibilità IRPEF, in luogo del regime di esenzione, per le pensioni di guerra comunque denominate, sia dirette sia di reversibilità se percepite da soggetti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

Rispetto alla normativa vigente, la nuova formulazione conferma il regime di esenzione IRPEF delle pensioni di guerra dirette ed esclude dal beneficio gli emolumenti percepiti a titolo di reversibilità da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Rispetto al testo originario, viene pertanto ridotto l’ambito di imponibilità IRPEF. 

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento rettifica parzialmente gli effetti finanziari riportati nel prospetto riepilogativo allegato al ddl legge di stabilità 2013, in quanto l’ambito di applicazione del nuovo regime impositivo – pur essendo ampliato rispetto alla normativa vigente – risulta ridotto rispetto alla formulazione originaria del comma in esame.

La relazione tecnica afferma che la stima è ottenuta mediante utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF sulla base della metodologia applicata con riferimento alla norma originaria. Evidenzia, inoltre, che le pensioni di guerra manifestano un decremento annuo in conseguenza della fisiologica progressiva scomparsa dei soggetti interessati. Il decremento è stimato, prudenzialmente, in  misura pari al 2,5% annuo.

In particolare, poiché la norma originaria determinava maggiori entrate, l’emendamento in esame reca effetti negativi in quanto rettifica parzialmente l’incremento di gettito tributario ascritto alla norma originaria. Tale rettifica rappresenta l’ammontare IRPEF relativo alle pensioni di guerra dirette per le quali si conferma il regime di esenzione.

In base ai dati indicati, risulta che il gettito IRPEF e relative addizionali attribuito alle pensioni diverse da quelle di reversibilità corrisponde a circa il 59,50% del totale gettito IRPEF indicato nel ddl iniziale.

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Riduzione di maggiori entrate

 

 

 

IRPEF

116,9

135,2

131,8

Addizionale regionale IRPEF

 

6,0

5,8

Addizionale comunale IRPEF

 

2,2

1,6

EFFETTO NETTO

116,9

143,4

139,2

 

Al riguardo si segnala che la relazione tecnica fornisce il risultato finale di un modello di microsimulazione e non consente, pertanto, la verifica della quantificazione degli effetti finanziari.

 

Lett. i) - articolo 12, comma 29 - Redditi dominicali e agrari

L’emendamento dispone il differimento all’anno 2013 della rivalutazione dei redditi dominicali e agrari, disposta dal testo originario dell’articolo 12, comma 29, per gli anni 2012, 2013 e 2014. Si dispone, inoltre, che i soggetti devono tener conto della rivalutazione già in sede di acconto 2013.

 

La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

IRPEF

-49,8

0

0

Addizionale regionale

-2,6

0

0

Addizionale comunale

-0,9

+0,2

0

Totale

-53,3

+0,2

0

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che la quantificazione degli effetti di minore entrata risulta in linea con quella indicata nella RT allegata al ddl di stabilità in esame. Inoltre, la norma dispone espressamente che delle disposizioni in esame occorre tenere conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte dovute per il 2013.

 

Lett. l) - articolo 12, comma 30 - Società agricole

L’emendamento dispone il differimento all’anno 2013 dell’abrogazione dei commi 1093 e 1094 della legge n. 296 del 2006 (possibilità, per le società agricole, di optare per un regime fiscale più favorevole), disposta dal testo originario dell’articolo 12,  commi 30 e 31, a decorrere dal 2012. Si dispone, inoltre, che i soggetti devono tener conto di tale  misura già in sede di acconto 2013.

 

La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari (corrispondenti ad una riduzione delle maggiori entrate ascritte al testo originario dell’articolo 12, comma 30):

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Riduzione delle maggiori entrate

previste dall’articolo 12, comma 30 del testo originario

43,7

0

0

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che la quantificazione degli effetti di minore entrata risulta in linea con quella indicata nella RT allegata al ddl di stabilità in esame. Inoltre, la norma dispone espressamente che delle disposizioni in esame occorre tenere conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte dovute per il 2013.

 

Lett.  n) – introduzione dell’articolo 12, comma 31 bis -  Esenzione IRAP

L’emendamento introduce un nuovo comma 31-bis, che prevede l’istituzione di un Fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’IRAP le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo in possesso dei seguenti requisiti:

-          non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati;

-          impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è da determinare con decreto del MEF.

La dotazione del Fondo è fissata in misura pari a 248 milioni nel 2014 e a 292 milioni annui a decorrere dal 2015.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo non si formulano osservazioni nel presupposto che la determinazione dei parametri (valore dei beni strumentali) che danno diritto all’esenzione, da stabilire con apposito decreto, debba essere fissata in modo da assicurare una riduzione di gettito non superiore alla dotazione del Fondo.

 

Lett. o) - articolo 12, comma 33 – Contingente agevolato del gasolio in agricoltura

L’emendamento riduce ulteriormente – rispetto a quanto previsto dal testo originario dell’articolo 12, comma 33 – il contingente di gasolio in agricoltura ammesso al regime agevolato. In particolare, per il solo anno 2013 tale contingente viene ridotto non più del 5 per cento (come previsto dal testo originario) ma del 10 per cento.

 

La relazione tecnica afferma che la riduzione dell’ulteriore 5% disposta dall’emendamento in esame sui consumi medi standardizzati di gasolio agricolo determina un’ulteriore recupero di gettito di circa 54 milioni di euro.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che la quantificazione degli effetti di maggiore entrata risulta in linea con quella indicata nella RT allegata al ddl di stabilità in esame.

 

Lett. p) - articolo 12, commi 33 bis e 33 ter – Imposizione immobili e attività finanziarie all’estero

L’emendamento modifica la disciplina dell’imposta sugli immobili detenuti all’estero e dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero, introdotte dall’articolo 19, commi 13-24, del DL n. 201 del 2011. In particolare, con riferimento agli immobili detenuti all’estero (IVIE) si dispone quanto segue:

-                          viene differita all’anno 2012 l’applicazione dell’imposta, stabilendo che i versamenti effettuati relativi all’anno 2011 siano da intendersi come acconto per il 2012;

-                          l’imposta è stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Inoltre, per tali immobili e per quelli non locati assoggettati all’imposta in esame non si applica l’articolo 70, comma 2 del DPR n. 917/1986, in materia di redditi di natura fondiaria[7].

La riduzione dell’imposta allo 0,4 per cento e la disapplicazione del citato art. 70, comma 2, del TUIR sono previste, a legislazione vigente, esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazioni principali dei soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati;

-                          si precisa che le diposizioni previste per l’IRPEF si applicano all’imposta in esame anche con riferimento alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

Con riferimento alle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) si dispone quanto segue:

-                          viene differita all’anno 2012 l’applicazione dell’imposta, stabilendo che i versamenti effettuati relativi all’anno 2011 siano da intendersi come acconto per il 2012;

-                          l’imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lett. a), della tariffa, parte I, allegata al DPR n. 642 del 1972, per i conti correnti e i libretti di risparmio.

L’imposta in misura fissa è prevista, a legislazione vigente, esclusivamente per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni;

-                          si precisa che le diposizioni previste per l’IRPEF si applicano all’imposta in esame anche con riferimento alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

 

La relazione tecnica con riferimento all’IVIE stima i seguenti effetti finanziari:

§        differimento dell’applicazione dell’IVIE all’anno 2012, disponendo che i versamenti effettuati relativi all’anno 2011 siano da intendersi come acconto per il 2012. Considerando i dati dei versamenti effettuati per l’imposta in oggetto nel 2012 e la percentuale di acconto del 99 per cento, la RT stima la seguente variazione dell’andamento di cassa:

 

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

IVIE

0

-0,8

0

0

 

§        pagamento dell’imposta in misura ridotta per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. La RT, utilizzando i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, Quadro RW Sezione II, stima un valore imponibile degli immobili situati all’estero pari a circa 15.815 milioni di euro. La RT afferma che poiché non risultano disponibili informazioni sull’utilizzo degli immobili all’estero, si ipotizza una quota di imponibile relativa alle abitazioni principali pari al 5%. Applicando un’aliquota implicita pari allo 0,25% (stimata per tener conto della detrazione di 200 euro e degli eventuali carichi familiari) ed ipotizzando una riduzione di un terzo per tener conto di crediti per imposte versate nello stato estero, la RT stima una perdita di gettito di competenza annua pari a 2,7 milioni di euro, per cassa l’andamento è il seguente:

 

 

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

IVIE

0

-5,4

-2,7

-2,7

§        disapplicazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per quelli non locati dell’articolo 70, comma 2 del DPR n. 917/1986, in materia di redditi di natura fondiaria. La RT afferma che, dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell’anno 2010, risulta, ai fini IRPEF, un ammontare di “redditi diversi” di terreni e fabbricati detenuti all’estero di circa 98 milioni di euro, prudenzialmente tale ammontare viene aumentato a 100 milioni di euro. La RT, riducendo del 50% tale ammontare per escludere gli immobili locati, applicando un’aliquota media calcolata per tali soggetti del 34% e riducendo tale importo di un terzo per tener conto del credito d’imposta spettante per tali redditi, ottiene una  perdita di gettito IRPEF, di competenza annua, di circa -11,3 milioni di euro (100 x 50% x 34% x 66,7%). La RT stima, inoltre, una perdita di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a circa 0,8 e 0,2 milioni di euro. la stima degli effetti finanziari ai fini IRPEF, considerando la decorrenza all’anno 2012, risulta la seguente:

 

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

IRPEF

0

-20,3

-11,3

-11,3

Addizionale regionale

0

-0,8

-0,8

-0,8

Addizionale comunale

0

-0,3

-0,2

-0,2

Totale

0

-21,4

-12,3

-12,3

 

La relazione tecnica con riferimento all’IVAFE stima i seguenti effetti finanziari:

§        differimento dell’applicazione dell’IVAFE all’anno 2012, disponendo che i versamenti effettuati relativi all’anno 2011 siano da intendersi come acconto per il 2012. Considerando i dati dei versamenti effettuati per l’imposta in oggetto nel 2012 e la percentuale di acconto del 99 per cento, la RT stima la seguente variazione dell’andamento di cassa:

 

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

IVIE

0

-0,2

0,5

0

 

§        pagamento dell’imposta in misura fissa. La RT afferma che in sede di stima contenuta nella RT di accompagnamento alla modifica normativa che introduceva l’imposta in misura fissa pari a 34,2 euro per ciascun conto corrente detenuto in Paesi dell’Unione europea e in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, erano già stati considerati, per motivi prudenziali tutti i conti correnti dichiarati, anche quelli detenuti nei Paesi Extra-UE. La RT stimando che oltre il 90 per cento dei conti correnti siano situati nei Paesi UE e considerando la relativa perdita di gettito totale annua stimata a regime (-1,7 milioni di euro), ritiene che la modifica normativa in oggetto determini effetti di gettito di trascurabile entità.

La RT stima, pertanto, i seguenti effetti totali della proposta in esame:

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

IVIE

-6,2

-2,7

-2,7

IVAFE

-0,2

+0,5

0

IRPEF

-20,3

-11,3

-11,3

Addizionale regionale

-0,8

-0,8

-0,8

Addizionale comunale

-0,3

-0,2

-0,2

Totale

-27,8

-14,5

-15

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi informativi circa le ipotesi sottostanti la quantificazione degli effetti di gettito, al fine di verificare la prudenzialità della stima effettuata. Ci si riferisce, in particolare, per quanto riguarda l’IVIE, all’utilizzo di una quota di imponibile relativa alle abitazioni principali pari al 5% e di una percentuale pari al 50 per cento relativa agli immobili locati.

La relazione tecnica in esame afferma che i dati su cui si basa la stima degli effetti di gettito sono gli stessi utilizzati in occasione dell’introduzione dell’articolo 19 del DL 201/2011 (basati sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, Quadro RW Sezione II). Tuttavia, il valore degli immobili situati all’estero al quale fa riferimento la RT in esame (15,8 miliardi di euro) non coincide con quello riportato nella RT allegata al DL 201/2011, la quale faceva riferimento ad un imponibile pari a 19,4 miliardi di euro. Sul punto appare opportuno un chiarimento del Governo.

Inoltre, riguardo alla disapplicazione dell’articolo 70, comma 2 del DPR n. 917/1986 (in materia di redditi di natura fondiaria) con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli non locati, si rileva che la disposizione potrebbe dar luogo all’adozione, da parte dei contribuenti, di comportamenti elusivi, in relazione alla locazione degli immobili medesimi. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Circa il differimento all’anno 2012 dell’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE, nonché il pagamento in misura ridotta dell’IVIE per gli immobili adibiti ad abitazione principale, si rileva che la RT, ai fini della stima degli effetti di cassa, utilizza la percentuale di acconto legale pari al 99% in luogo di quella previsionale pari al 75%. Sul punto appare opportuno che il Governo fornisca elementi volti a garantire la prudenzialità di detta ipotesi.

 

Lett.  p) – introduzione dell’articolo 12, comma 33 quater -  IVA dei servizi di gestione individuale di portafogli

L’emendamento modifica il regime IVA, da esenzione a imponibilità, delle commissioni relative alle gestioni di portafoglio titoli.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento afferma che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati di Assogestioni (anno 2011) che evidenziano un patrimonio gestito da operatori finanziari e intermediari pari a 476 miliardi di euro.

Considerando una commissione media per la gestione portafogli pari allo 0,5%, si ottiene un ammontare interessato dalla disposizione di 2.380 milioni (476 mld x 0,5%). La misura della commissione, chiarisce la RT, è stimata sulla base di varie percentuali applicate dalle banche alle diverse tipologie di titoli.

Si considera, inoltre, che le operazioni verso i consumatori finali rappresentano il 30% del valore complessivo (tale valore è dedotto dalla RT in base ai dati della Banca d’Italia, come rapporto tra attività finanziaria delle famiglie ed il complessivo italiano).

Applicando l’aliquota IVA del 21% si ottiene un valore d’imposta pari a:

2.380 mln x 30% x 21% = 150 milioni

Sono stati quindi calcolati gli effetti di maggiore detraibilità dell’imposta dovuta all’effetto del pro-rata. Quest’ultimo è stimato sulla base del rapporto tra le commissioni assoggettate ad IVA (2.380 mln) e il valore totale della produzione del settore intermediazione finanziaria e monetaria (85.000 mln – fonte ISTAT).

Infine, la RT afferma che, sviluppando i relativi calcoli per la determinazione degli effetti dovuti alla modifica del pro-rata, si perviene ad un maggior gettito complessivo netto di 67 milioni annui a decorrere dal 2013.

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione fornita dalla relazione tecnica andrebbe supportata da maggiori elementi con particolare riferimento al passaggio dal valore dell’IVA applicata alle famiglie (150 milioni) al maggior gettito ascritto (67 milioni), che sconta gli effetti del pro-rata. Tali ultimi effetti, pari a 83 milioni costanti annui, dovrebbero comprendere - oltre alla stima della maggiore detraibilità dell’IVA sugli acquisti - anche la minore deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dell’IVA prima indetraibile e pertanto, in riferimento a quest’ultima, evidenziare un andamento degli effetti di cassa che sconti il meccanismo del saldo e acconto delle imposte sui redditi. Sul punto appare opportuno l’avviso del Governo.

Andrebbero inoltre fornite informazioni in merito al valore complessivo dell’IVA sugli acquisti cui si applica la variazione del pro-rata dell’indetraibilità dell’imposta.

In merito alle ipotesi adottate andrebbe valutata la prudenzialità del parametro del 30% (ottenuto dal rapporto tra attività finanziaria delle famiglie ed il complessivo italiano) tenuto conto che quest’ultimo è riferito ad uno stock mentre le commissioni in esame sono riferite ai flussi. E’ infatti plausibile ritenere che le operazioni finanziarie alle quali si applica la commissione in esame possano essere effettuate con maggiore frequenza dalle imprese rispetto alle famiglie; in tale caso il parametro del 30% potrebbe apparire poco prudenziale.

Si segnala, infine, che la quantificazione non considera l’incremento dell’aliquota IVA dal 21% al 22% previsto a decorrere dal 1° luglio 2013.


EMENDAMENTO dei RELATORI  8.550                               

Interventi infrastrutturali in Veneto

L’articolo 8, comma 6, dell’A.C. 5534-bis in esame autorizza, per la prosecuzione della realizzazione del progetto MO.S.E. la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2013, e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

 

L’emendamento sostituisce integralmente l’articolo 8, comma 6, autorizzando la spesa di 45 milioni di euro per il 2013, di 305 milioni di euro per il 2014, e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Vengono pertanto modificati gli importi previsti dal testo originario per gli anni 2013 e 2014.

L’emendamento introduce altresì i commi da 6-bis a 6-quinquies, disponendo che:

         una quota pari al 5 per cento delle risorse, di cui al precedente comma 6, sia destinata, a decorrere dall’anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti. Per consentire il finanziamento di detti interventi anche con l’utilizzo delle risorse “Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”[8], si procede a garantire l’importo di euro 50 milioni a valere sulle risorse del predetto Fondo stanziate per il 2012. Tale assegnazione di una quota del Fondo dovrà avvenire mediante apposita deliberazione del CIPE (commi 6-bis, 6-quater e 6-quinquies);

         al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d’altura avanti al Porto di Venezia sia autorizzato il trasferimento all’Autorità portuale di Venezia di 5 milioni di euro per il 2013 e di 95 milioni di euro per il 2014 (comma 6-ter).

 

Al riguardo, si osserva che l’emendamento prevede una rimodulazione delle risorse originariamente destinate al progetto Mo.S.E. ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del disegno di legge in esame. Tale rimodulazione viene realizzata senza modificare l’effetto finanziario complessivo della norma. Quanto al comma 6-bis che destina una quota di tali risorse ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che tale destinazione riguardi interventi di parte capitale al fine di evitare una dequalificazione della spesa.

In merito al comma 6-quater, andrebbe confermato che il profilo di cassa delle spese per gli interventi indicati dal testo[9], da finanziare con il Fondo infrastrutture, sia il medesimo considerato nelle previsioni tendenziali con riguardo alle erogazioni dello stesso Fondo.

Infine andrebbe verificata l’effettiva possibilità di garantire ai predetti interventi una quota pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate per il 2012, atteso che gli effetti della legge di stabilità si esplicano nel 2013.

 


 

 



[1] Sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

[2] Amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici, enti di ricerca e enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001.

[3] L’INAIL risulta incluso nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ISTAT.

[4] Ferme restando le riduzioni degli uffici dirigenziali, nonché delle dotazioni organiche dirigenziali generali e non generali  previste dall’art. 2, comma 1, lettera a) del DL n. 95/2012.

[5] Articolo 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 446/1997.

[6] Articolo 11, comma 4-bis) del decreto legislativo n. 446/1997.

[7] L’articolo 70, comma 2 del TUIR dispone che “I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese”.

[8] Di cui all’articolo 32, comma 1, del DL 98/2011.

[9] Si tratta degli interventi di cui all’art. 6 della legge n. 798/1984 (interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia).