Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC. 2350 E ABB. - NUOVO TESTO) - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATAMENTO
Riferimenti:
AC N. 2350-NUOVO TESTO/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 245
Data: 15/12/2010
Descrittori:
CURE MEDICHE E CHIRURGICHE   FARMACOLOGIA E TERAPIA
MALATI   TUTELA DELLA SALUTE
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2350 e abb.

 

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica,

di consenso informato e di dichiarazioni

anticipate di trattamento

 

(Approvato dal Senato – A.S. 10 ed abb.)

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 245 – 15 dicembre 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, commi 2 e 3. 3

Disposizioni in materia di tutela della vita e della salute. 3

ARTICOLO 5. 4

Assistenza ai soggetti in stato vegetativo.. 4

ARTICOLO 7, comma 3. 5

Disposizioni in materia di collegio di medici5

ARTICOLO 9. 5

Istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento.. 5



PREMESSA

 

La proposta di legge in esame, già approvata dal Senato[1], reca disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Il testo iniziale, di iniziativa parlamentare, non risultava corredato di relazione tecnica. Su tale testo è stata già predisposta una scheda di analisi degli effetti finanziari[2]. Nel corso dell’esame del provvedimento ai fini dell’espressione del parere, la Commissione Bilancio della Camera, in data 29 settembre 2010, ha richiesto la relazione tecnica[3]. Questa, redatta dal Ministero della salute, è stata trasmessa in data 26 novembre 2010, negativamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato[4].

Si segnala che nel corso dell’esame presso il Senato il Governo ha depositato due note tecniche, di cui si dà conto nella presente scheda.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi 2 e 3

Disposizioni in materia di tutela della vita e della salute

Le norme, tra l’altro, prevedono:

a)      la garanzia di politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia (comma 2);

b)     il diritto dei pazienti terminali ad essere assistiti attraverso un’adeguata terapia contro il dolore, secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia (comma 3).

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 2, pur prendendo atto che le disposizioni appaiono richiamare interventi già previsti dall’attuale ordinamento, segnala la necessità di specificare tale circostanza anche nel testo del provvedimento.

La nota della RGS allegata evidenzia la necessità di precisare nel testo del provvedimento che gli interventi di cui al comma 2 sono già previsti dal vigente ordinamento.

 

Al riguardo appare necessario acquisire chiarimenti sull’eventualità che l’attuazione delle disposizioni in esame comporti effetti finanziari a carico del Servizio sanitario nazionale, con riferimento:

·         al carattere obbligatorio che il comma 2 sembra attribuire – stando alla formulazione del testo – alle politiche sociali ed economiche in esso indicate e al mancato richiamo alla legislazione vigente, come evidenziato anche nella nota della RGS;

·         alla configurazione come diritto delle prestazioni di cui al comma 3.

 

ARTICOLO 5

Assistenza ai soggetti in stato vegetativo

La norma, introdotta dalla XII Commissione della Camera, dispone che l’assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza, secondo le modalità previste dal DPCM 29 novembre 2001. Essa è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal medesimo DPCM. L’assistenza domiciliare, di norma, è garantita dalla ASL competente per territorio (comma 1).

La norma prevede, inoltre, l’adozione da parte del Ministero della salute di linee guida cui le regioni si conformano nell’assicurare l’assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo (comma 2).

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta oneri per il SSN facendo riferimento a prestazioni già erogate e, quindi, necessariamente già comprese negli attuali livelli di assistenza del SSN.

La Ragioneria generale dello Stato, nella nota allegata alla relazione tecnica, subordina il proprio parere positivo alla necessità di sopprimere nel testo il riferimento all’assistenza ai soggetti in stato vegetativo quale livello essenziale di assistenza (comma 1). Infatti, mantenendo tale dizione, si potrebbe dare luogo ad una rivendicazione di una nuova area di offerta prestazionale, non compresa nell’assistenza attualmente erogata, con conseguenti maggiori oneri per il SSN, che necessiterebbero di idonea quantificazione e copertura. Inoltre, la RGS sottolinea che la disposizione in esame interviene in materia in modo asistematico ed incoerente rispetto a quanto previsto nel vigente ordinamento. Infatti, l’introduzione di nuovi LEA può avvenire, ad avviso della RGS, solo nel quadro di un provvedimento complessivo di rideterminazione dei livelli essenziali di assistenza, con contestuale copertura finanziaria, ovvero di eliminazione di altri livelli ritenuti obsoleti o non più indispensabili, di corrispondente impatto finanziario.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 1, si prende atto delle considerazioni della RGS, che rispondono ai rilievi formulati nella precedente nota di analisi degli effetti finanziari del provvedimento in esame.

Con riferimento al comma 2, si segnala che il Governo, in una precedente nota[5], ha affermato la neutralità finanziaria della disposizione che prevede l’obbligo per le regioni di conformarsi alle linee guida adottate dal Ministero della salute, in quanto tali linee guida sono adottate tenendo conto delle risorse disponibili.

 

ARTICOLO 7, comma 3

Disposizioni in materia di collegio di medici

La norma dispone che, in caso di controversia tra il medico curante e il fiduciario del paziente circa l’attuazione della dichiarazione anticipata di trattamento, la questione sia valutata da un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell’azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità del paziente e da un anestesista-rianimatore.

 

La relazione tecnica e la nota della RGS ad essa allegata non considerano la disposizione in esame.

 

Al riguardo si segnala che su una disposizione di contenuto analogo a quella in esame il Governo, nel corso del dibattito al Senato, ha evidenziato l’assenza di effetti finanziari dal momento che i componenti del collegio sono medici già operanti presso la struttura di ricovero[6]. Sul punto appare necessaria una conferma.

 

ARTICOLO 9

Istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento

La norma dispone l’istituzione, presso il Ministero della salute, del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento, nell’ambito di un archivio unico nazionale (comma 1), e rinvia ad un successivo DM la definizione dei termini e delle modalità per la formulazione di tali dichiarazioni presso il medico di medicina generale, la loro registrazione in uffici dedicati presso le ASL, le modalità di conservazione e di trasmissione telematica al Registro (comma 2). Tali dichiarazioni non sono soggette all’obbligo di registrazione e sono esenti dall’imposta di bollo e da qualunque altro tributo (comma 3).

La norma, infine, dispone che dalle disposizioni dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alla loro attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente (comma 4).

 

La relazione tecnica redatta dal Ministero della salute, con riferimento al comma 2, nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

 

Al riguardo appare necessario acquisire dal Governo chiarimenti in merito alle modalità che si dovranno adottare per consentire l’attuazione delle disposizioni in esame nell’ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali, previste dalla legislazione vigente. Ciò con particolare riferimento alla formulazione delle dichiarazioni presso il medico di medicina generale, alla loro registrazione in uffici dedicati presso le ASL e alla loro trasmissione telematica al Registro a cura delle ASL medesime (comma 2). Tali informazioni appaiono rilevanti al fine di suffragare l’ipotesi di neutralità finanziaria della norma, anche alla luce di quanto disposto dall’articolo 17, comma 7, della legge 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica[7].

Sulla disposizione di cui al comma 2, in una nota presentata nel corso del dibattito al Senato la RGS[8] ha sottolineato la necessità che il competente Ministero fornisca idonee garanzie in ordine alla sostenibilità amministrativa e finanziaria, in coerenza con le risorse previste a legislazione vigente, per le aziende sanitarie dei nuovi procedimenti previsti a loro carico, ivi compresa la compilazione presso i medici di medicina generale delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT).

Con riferimento, infine, all’istituzione del Registro (comma 1), si segnala che una nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali precisa - come confermato anche dalla RGS in una nota presentata nel corso del dibattito al Senato[9] - che, per fare fronte agli oneri (definiti di modesto ammontare) derivanti dall’attuazione della disposizione, il Ministero potrà avvalersi, nell’ambito dei normali scambi istituzionali, del sistema operativo dell’Istituto superiore di sanità, presso il quale sono già stati istituiti registri analoghi nell’ambito del sistema informativo sanitario nazionale. Tali sistemi operativi, pertanto, possono essere resi adattabili, sia in termini da hardware che di software, anche per il Registro in esame.

Alla luce di tali elementi, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla predetta istituzione.

 



[1] A.S. 10 e abbinati.

[2] Scheda di analisi del Servizio Bilancio dello Stato n. 136/XVI legislatura.

[3] Cfr. la seduta della Commissione Bilancio del 29 settembre 2010.

[4] Alla relazione tecnica è infatti allegata una nota della Ragioneria Generale dello Stato in cui si dà conto dei motivi alla base della verifica negativa.

[5] Cfr. la seduta della Commissione bilancio del Senato del 24.3.2009.

[6] Cfr. la seduta della Commissione Bilancio del Senato dell’11.3.2009.

[7] In base all’articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica deve riportare - per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria - i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

[8] Nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato il 18 marzo 2009.

[9] Note depositate presso la Commissione Bilancio del Senato il 12 marzo 2009.