Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: DL. 3: A.C. 2227: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie
Riferimenti:
DL N. 3 DEL 27-GEN-09     
Serie: Note di verifica    Numero: 56
Data: 26/02/2009
Descrittori:
ELEZIONI   REFERENDUM
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AC N. 2227/XVI     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2227

 

Svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni

elettorali e referendarie

 

(D.L. 3/2009 - Approvato dal Senato – A.S. 1341)

 

 

 

 

 

 

N. 56 –26 febbraio 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2227

Titolo breve:

 

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (D.L. n. 3 del 2009)

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

Commissione di merito:

 

I Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Lorenzin

Gruppo:                                     

 

 

PdL

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla I Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di Verifica n. 56


INDICE

 

ARTICOLO 1. 3

Contemporaneo svolgimento delle elezioni europee ed amministrative. 3

ARTICOLO 1-bis. 6

Contributo per le elezioni europee. 6

ARTICOLO 1-ter.. 6

Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali6

ARTICOLO 2. 7

Voto per le elezioni relative al Parlamento europeo dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio UE  7

ARTICOLO 3. 11

Voto per le elezioni dei cittadini temporaneamente all’estero  in occasione dei referendum.. 11

ARTICOLO 4. 14

Funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali14

ARTICOLO 4-bis. 15

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE. 15

ARTICOLO 5,  comma 1. 15

Clausola di copertura.. 15



PREMESSA

 

 

Il provvedimento, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

Il testo originario (A.S. 1341) è corredato di relazione tecnica, riguardante gli articoli 1, 2, 3 e 4; essa risulta utilizzabile, limitatamente alle norme dalla stessa considerate, anche a seguito delle modifiche approvate dal Senato.

Nel corso dell’esame in prima lettura il Governo ha trasmesso un’ulteriore documentazione, della quale si dà conto nella presente nota.

Si esaminano di seguito, oltre alle norme considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione richiamata, le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

(euro)

Ministeri

Art. 2 (Elezioni europee)

Art. 3 (Referendum)

TOTALE

Ministero dell’Interno e Ministero della Giustizia

9.000

8.000

17.000

Ministero della Difesa

4.850

0

4.850

Ministero degli Affari esteri

740.000

690.000

1.430.000

TOTALE

753.850

698.000

1.451.850

 

 

ARTICOLO 1

Contemporaneo svolgimento delle elezioni europee ed amministrative

Le norme prevedono una serie di disposizioni da applicarsi per i casi di contemporaneo svolgimento nell’anno 2009 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali.

In particolare:

·        si applicano le disposizioni dell’articolo 33 del DPR 361/1957[1] relative al materiale necessario per le sezioni nonché all’invio dei pacchi con le schede di votazione e dei plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, (comma 1, lettera d);

·        si stabilisce che le cartoline di avviso agli elettori residenti all'estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale siano spedite col mezzo postale più rapido (comma 1, lettera e);

·        ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi stabiliti all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 della L. 70/1980, dovuti anche in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci (comma 1, lettere n ed o).

Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.  Al presidente ed ai componenti del seggio speciale per la raccolta dei voti negli ospedali e nei luoghi di detenzione (articolo 9 della legge 136/1976) spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61;

·        viene demandato ad apposito decreto del Ministero dell'interno, la determinazione dell'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio e nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo. Si prevede che per i comuni, aventi fino a 5 sezioni, le quote dei rimborsi elettorali siano maggiorate del 40 per cento, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e ciò mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese sostenute per l'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo ed a quelle dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni. Il riparto delle spese anticipate dai comuni è effettuato dai prefetti, previa presentazione del rendiconto, entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni. Analogamente si procede per il riparto delle spese relative ad adempimenti comuni e sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato (comma 2);

·        nell'ambito delle regioni a statuto speciale, il riparto, di cui al comma 1, è effettuato d'intesa tra il Ministro dell'interno e l'amministrazione regionale (comma 3).

 

La relazione tecnica afferma che l'applicazione dell'articolo 1 potrà determinare un risparmio di spesa, già solo per i trasferimenti verso i comuni, di circa 100 milioni di euro (corrispondenti a circa il 30-35% del totale), a fronte di una previsione di circa 325 milioni e 880 mila euro per l'effettuazione separata delle consultazioni elettorali.

Nella Nota del 17 febbraio 2009 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS, il Governo, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata durante l’esame in prima lettura, precisa, relativamente all’articolo 1, lettera e), che la spedizione delle cartoline di avviso agli elettori residenti all’estero mediante il mezzo postale più rapido non appare suscettibile di far propendere per l’utilizzo di una corrispondenza più onerosa rispetto alle modalità standard, in quanto essa à volta a consentire il ricorso a modalità di spedizione che, tenuto conto dei diversi sistemi postali esistenti nel mondo, siano in concreto le più idonee per l’invio di tali cartoline.

In ordine alla maggiorazione del 40 per cento delle quote dei rimborsi elettorali a favore dei comuni aventi fino a 5 sezioni[2], si evidenzia che, nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell’interno, il riparto delle spese da rimborsare ai comuni avviene a fondo chiuso, ossia con un sistema di ripartizione che attribuisce un meccanismo di maggiorazione agli enti con meno di 5 sezioni. Conseguentemente, il totale delle predette maggiorazioni è compensato dalla riduzione delle assegnazioni a favore degli enti senza maggiorazione.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l’esame al Senato e in considerazione del fatto che il contemporaneo svolgimento delle elezioni per il Parlamento europeo e delle elezioni amministrative appare suscettibile di determinare un contenimento della spesa altrimenti prevista per lo svolgimento separato delle due consultazioni, contenimento peraltro non utilizzato ai fini della copertura delle spese previste dal provvedimento.

 

ARTICOLO 1-bis

Contributo per le elezioni europee

Normativa vigente. L’articolo 16, comma 3 della L. 515/1993[3] (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) dispone che, a titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.

 

La norma, introdotta in sede di prima lettura e non corredata di relazione tecnica, dispone che il contributo, di cui alla L. 515/1993, sia distribuito in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno il due per cento dei voti validi.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, nel presupposto che la novella introdotta influisca esclusivamente sulle modalità di ripartizione delle risorse già previste a legislazione vigente e iscritte nell’apposito fondo.

 

ARTICOLO 1-ter

Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali

La norma modifica le dimensioni dei contrassegni apposti sulle schede elettorali predisposte per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia[4] e di quelle per le elezioni amministrative comunali e provinciali[5], disponendo che il diametro dei suddetti contrassegni sia pari a 3 centimetri.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 2

Voto per corrispondenza nelle elezioni relative al Parlamento europeo

Le norme regolamentano le modalità di voto per corrispondenza, in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo, per le seguenti categorie di cittadini che si trovino temporaneamente fuori dal territorio comunitario:

·        personale delle Forze armate e di polizia;

·        dipendenti di amministrazioni statali e regionali e loro familiari conviventi, qualora la durata della permanenza sia superiore a tre mesi;

·        professori universitari, ricercatori universitari e professori aggregati[6] in servizio all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi.

In particolare le disposizioni prevedono che:

·          gli elettori appartenenti alle Forze armate ed effettivi sul territorio nazionale di grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali, esercitino il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma (comma 2);

·          il Ministero dell'interno consegni al Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico inviato all'elettore. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore (comma 8);

·          le schede votate per corrispondenza siano scrutinate dai seggi precostituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali (comma 10);

·          i responsabili degli uffici consolari inviino al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma le buste comunque pervenute entro la data stabilita, unitamente all'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica (comma 11);

·          per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma siano definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative di formazione, recapito e raccolta dei plichi all’estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali (comma 12);

·          l'assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate dagli elettori, sia effettuata ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica (comma 13)

·          il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegni, relativamente agli elettori che votano all'estero, ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 3.000 e non inferiore a 200[7] (comma 17-bis).

 

La relazione tecnica suddivide la quantificazione degli oneri a seconda dei singoli ministeri.

Per quanto riguarda gli adempimenti di competenza del Ministero della difesa relativi all’articolo 2, comma 13, la relazione afferma che gli oneri ad esso connessi attengono alla consegna, presso gli uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione (individuati nella Tabella A della legge 24 gennaio 1979, n. 18: Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo), dei plichi contenenti le schede elettorali votate all'estero. Pertanto, vengono valutati i costi afferenti esclusivamente all'attività di trasporto sul territorio nazionale delle schede votate all'estero, al fine di recapitarle presso i competenti uffici elettorati circoscrizionali che, a legge vigente, sono quattro, escludendo quello di Roma.

Gli oneri sono quantificabili in euro 4.850, secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

MINISTERO DELLA DIFESA

(euro)

Tipologia della spesa

Costi unitari in euro

Giorni presunti

Unità preposte al trasporto

Totale parziale in euro

Diaria di missione

8,18 al giorno (ridotta al 40 per cento)

3

12 militari

295

Spese di pernottamento

100 al giorno

2

12 militari

2.400

Spese di vitto

44,26

2 (4 pasti complessivi)

12 militari

1.062

Spese di benzina per gli automezzi

1,15 al litro per 10 km. ogni litro

1.500 km in media

4 automezzi

690

Spese di autostrada

100 per automezzo

 

4 automezzi

400

 

 

 

Totale

4.847

 

Le spese sono state conteggiate presumendo per il trasporto l'impiego di 4 automezzi militari, ciascuno dotato di 3 militari di equipaggio (con grado inferiore a tenente colonnello) per complessivi 12 militari.

Nella Nota del 17 febbraio 2009 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata durante l’esame in prima lettura, si conferma che il calcolo relativo alle spese per indennità di missione e di pernottamento è stato effettuato tenendo conto dell’impiego, nello specifico servizio, di personale militare con grado non dirigenziale e della specifica normativa in materia di trattamento economico. Tali oneri sono stati determinati in base ai medesimi criteri di calcolo utilizzati in occasione delle elezioni politiche ed amministrative del 2008, di cui al DL 24/2008.

 

Riguardo agli adempimenti ascrivibili al Ministero degli affari esteri, la RT afferma che la quantificazione degli oneri per l'attuazione del voto degli elettori temporaneamente fuori del territorio dell'Unione europea viene svolta sulla base dei precedenti, ancorché essa possa venire influenzata da variabili connesse alla peculiarità di tale elettorato e alla sua mobilità geografica. Il riferimento più utile in questo senso sono le ultime elezioni politiche, sulla base delle quali si possono stimare gli oneri che comprendono la produzione del materiale elettorale, la sua predisposizione in plichi nominativi, il loro invio postale dall'Italia, ovvero, per le aree remote o non sicure, le spese di trasporto con voli specifici, ove non messi a disposizione dall'Aeronautica militare.

 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(euro)

Voce

Onere

Note

Stampa materiale elettorale per elettori temporaneamente fuori UE

80.000

Quantificazione basata sui dati registrati per le politiche 2008, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile[8].

Predisposizione dei plichi elettorali individuali per elettori temporaneamente fuori UE

60.000

Quantificazione basata sui dati registrati per le politiche 2008, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile.

Spese di trasporto ad hoc in teatri operativi e in aree remote

300.000

L’onere concerne le spese dirette del MAE nel 2008, che possono variare in relazione all’apporto logistico fornito dall’Aeronautica militare.

Spese per l’inoltro a Roma dei plichi restituiti, contenenti le schede votate

300.000

L’onere concerne le spese dirette del MAE nel 2008, che possono variare in relazione all’apporto logistico fornito dall’Aeronautica militare.

Totale

740.000

 

 

Nella Nota del 17 febbraio u. s. il Governo conferma che la quantificazione per aggregati di spesa (stampa del materiale elettorale, predisposizione dei plichi, spese di trasporto e per l’inoltro a Roma delle schede votate) è ritenuta adeguata ed è effettuata sulla base dei costi sostenuti in occasione delle elezioni politiche 2008.

 

Con riferimento all’onere da porsi a carico del Ministero dell’interno e del Ministero della giustizia, si tratta principalmente di quello derivante dal rimborso degli onorari dovuti ai componenti dei seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali (per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia). In particolare, per quanto riguarda le consultazioni europee, l’articolo 2, comma 10, del provvedimento prevede che le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea siano scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali. Tale ultima norma dispone, tra l’altro, la costituzione di un seggio elettorale ogni 2.000 elettori all’estero[9].  L’onere complessivo è stimato in 9.000 euro.

Stimando tali elettori in circa 14.000 unità, dovrebbe prevedersi verosimilmente la costituzione di ulteriori sette seggi, oltre a quelli che si costituiranno per lo scrutinio del voto espresso in loco dagli elettori residenti negli altri Paesi dell’Unione europea. Pertanto, il maggior onere per lo svolgimento delle elezioni europee, determinato sia sulla base dei compensi che saranno corrisposti ai componenti dei seggi in caso di abbinamento europee – amministrative (euro 150 per il presidente + euro 120 x 5 componenti = euro 750 a seggio x 7 seggi = euro 5.250), sia in considerazione delle ulteriori spese dei comuni (postali e telegrafiche per la formazione degli elenchi di elettori, allestimento dei seggi, rimborsi ai presidenti di seggio e così via), può approssimativamente quantificarsi in euro 9.000.

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione riportata nella relazione tecnica relativamente agli oneri a carico dei Ministeri della difesa, dell’interno e della giustizia appare congrua sulla base dei dati informativi forniti.

La quantificazione degli oneri a carico del Ministero degli Affari esteri è invece basata su dati forfetari, che non consentono una verifica puntuale. In ordine alle spese per quest’ultimo Ministero, andrebbe precisato in quale voce di costo siano stati computati gli oneri per la spedizione del materiale elettorale, per i quali le indicazioni contenute nella relazione tecnica non appaiono univoche.

 

ARTICOLO 3

Voto per corrispondenza nei referendum

Le norme regolamentano le modalità di voto per corrispondenza, in occasione dei referendum, per le medesime categorie di cittadini - temporaneamente fuori dal territorio comunitario – ricomprese nella disciplina di cui al precedente articolo 2.

Si tratta quindi (comma 1):

-          del personale delle Forze armate e delle forze di polizia;

-          dei dipendenti di amministrazioni statali e regionali e loro familiari conviventi, qualora la durata della permanenza sia superiore a tre mesi;

-          professori universitari, ricercatori universitari e professori aggregati[10] in servizio all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi.

Ai sensi del comma 2, a tali categorie di elettori si applicano le norme - di cui al precedente articolo 2 - in materia di iscrizione negli appositi elenchi degli aventi diritto al voto per corrispondenza e in materia di accertamento della sussistenza dei necessari requisiti.

Il comma 3dispone che negli Stati in cui le Forze armate e di polizia siano impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per il personale di tali corpi, avente diritto al voto per corrispondenza, nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, siano definite le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Il comma 5 dispone che nel caso in cui le date fissate nel territorio nazionale per i referendum e per l’elezione dei membri del Parlamento europeo non siano distanti più di quindici giorni, fuori dal territorio dell’Unione europea la dichiarazione pervenuta sia valida anche per la seconda votazione. Ove possibile, agli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l’esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

 

La relazione tecnica evidenzia che, per quanto concerne lo svolgimento del referendum, le eventuali spese di missione ascrivibili al Ministero della difesa, derivanti dalla consegna dei plichi effettata dall’Ufficio centrale per la circoscrizione estero in località Castelnuovo di Porto, a pochi chilometri dallo scalo aeroportuale di Fiumicino, verranno fronteggiate nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. 

Riguardo agli adempimenti previsti in relazione ai cittadini italiani residenti all'estero che intendano partecipare alle votazioni ed ascrivibili al Ministero degli affari esteri, la RT ripete le considerazioni già svolte a proposito dell’articolo 2, riportando i relativi oneri nella seguente tabella.

 

(euro)

Voce

Onere

Note

Stampa materiale elettorale per elettori temporaneamente fuori UE

50.000

Quantificazione effettuata tenendo conto delle economie di scala derivanti dalla contemporanea consultazione per i residenti – ex legge 459/2001 – e basata sui dati registrati per le politiche 2008, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile.

Predisposizione dei plichi elettorali individuali per elettori temporaneamente fuori UE

40.000

Quantificazione basata sui dati registrati per le politiche 2008, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile.

Spese di trasporto ad hoc in teatri operativi e in aree remote

300.000

L’onere concerne le spese dirette del MAE nel 2008, che possono variare in relazione all’apporto logistico fornito dall’Aeronautica militare.

Spese per l’inoltro a Roma dei plichi restituiti, contenenti le schede votate

300.000

L’onere concerne le spese dirette del MAE nel 2008, che possono variare in relazione all’apporto logistico fornito dall’Aeronautica militare.

Totale

690.000

 

 

L’incidenza finanziaria della norma proposta per la consultazione referendaria, tenendo conto che le sedi diplomatico-consolari saranno già impegnate nel concomitante esercizio di voto per i residenti all’estero, con significative economie di scala, è quantificabile in euro 690.000.

 

Riguardo al maggior onere da porsi a carico del Ministero dell’interno e del Ministero della giustizia, l’articolo 3, comma 2, del provvedimento rinvia, per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati, a quanto disciplinato dalla L. 459/2001 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 104/2003. L’onere complessivo è stimato in 17.000 euro.

La suddetta legge, nel prevedere l’istituzione dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d’appello di Roma[11], dispone la costituzione, presso il citato ufficio centrale, di un seggio elettorale per un minimo di 2.000 ed un massimo di 3.000 elettori all’estero, composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori. Anche in tale caso, valutando un numero di elettori temporaneamente all’estero di circa 15.000 unità, può prevedersi la costituzione di ulteriori sette seggi, oltre a quelli da costituire per gli elettori residenti all’estero. Pertanto, il maggior onere per lo svolgimento di un referendum (euro 130 per il presidente + euro 104 x 5 componenti = euro 650 a seggio x 7 seggi = euro 4.550), considerando anche le ulteriori spese dei comuni (postali e telegrafiche per la formazione degli elenchi di elettori, allestimento seggi; rimborsi al presidenti e così via), può approssimativamente quantificarsi in euro 8.000. Complessivamente, il maggior onere è valutabile in euro 17.000.

 

Al riguardo, in ordine alle quantificazioni indicate dalla relazione tecnica per il Ministero degli affari esteri, si rinvia alle osservazioni già formulate con riferimento all’articolo 2.

Si rileva, inoltre, che il numero di elettori temporaneamente all’estero, stimato dal Governo nella relazione tecnica differisce nel caso delle elezioni, di cui all’articolo 2 (14.000), e in caso di svolgimento di consultazioni referendarie, di cui all’articolo 3 (15.000). Tale discrepanza è presumibilmente dovuta al fatto che nel caso delle elezioni per il Parlamento europeo sono presi in considerazione gli elettori al di fuori dell’Unione europea, mentre in caso di refendum gli elettori genericamente all’estero. Sul punto appare opportuna una conferma.

 

ARTICOLO 4

Funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali

Le norme dispongono che nel 2009 il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, designi al presidente della Corte d’appello, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell’eventuale procedimento di decadenza previsto.

 

La relazione tecnica afferma che l’attuazione della norma in oggetto non comporta spese.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale pare opportuna una conferma, che gli oneri relativi alla designazione di funzionari statali come componenti aggiunti alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali ricadano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 4-bis

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

Le norme dispongono che, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), sia ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. I suddetti osservatori non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

 

Le norme, introdotte in sede di prima lettura, non sono corredate da relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale pare opportuna una conferma, che le spese relative alla presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali risultino a carico dell’OSCE.

 

 

ARTICOLO 5,  comma 1

Clausola di copertura

La norma dispone che all’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari a 1.451.850 euro per l’anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum, iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2009, missione “Fondi da ripartire”, programma “Fondi da assegnare”.

 

Al riguardo si osserva che il suddetto fondo, iscritto nel capitolo 3020 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca uno stanziamento definitivo di competenza per l’anno 2009 pari a 436.939.059 euro. Da un’interrogazione effettuata alla banca dati della RGS le predette risorse risultano ancora interamente disponibili.

Si osserva inoltre che la clausola di copertura appare formulata negli stessi termini di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 24 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008.



[1] Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati.

[2] L’articolo 2, del DL 300/1994, convertito dalla L. 453/1994, dispone che l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, sia stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento.

[3] Così come modificata dall’articolo 2, comma 3 della L. 78/2004.

[4] Cfr. l’articolo 15, comma 1 e Tabella B della L. 18/1979

[5] Cfr. articoli 72, comma 3, 73, comma 3 e 74 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

[6] Di cui all’art. 1, comma 10 della legge 4 novembre 2005, n. 230 - nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

[7] Le norme in vigore dispongono che il numero di elettori sia non superiore a 1.600 e non inferiore a 200.

[8] Sul punto si rinvia a quanto osservato nella parte successiva alla presente scheda.

[9] Cfr. Articolo 6, comma 1 del DL  408/1994, convertito, con modificazioni dalla L. 483/1994.

[10] Di cui all’art. 1, comma 10 della legge 4 novembre 2005, n. 230 - nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

[11] Articolo 13, commi 1 e 3 della L. 459/2001, come modificati dall’articolo 1, comma 1, lettere c) e d), del DL 24/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/2008.