Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 2042: Adesione dell'Italia al Trattato di Prum, in materia di cooperazione transfrontaliera, e istituzione della banca dati nazionale del DNA
Riferimenti:
AC N. 2042/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 60
Data: 19/03/2009
Descrittori:
BASI DI DATI   GENETICA
LIBERTA' DELLA PERSONA   PERITI TECNICI
POLIZIA PENITENZIARIA   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: II-Giustizia
III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2042

 

Adesione dell’Italia al Trattato di Prüm, in materia di

cooperazione transfrontaliera, e istituzione

della banca dati nazionale del DNA

 

 

(Approvato dal Senato A.S. 586)

 

 

 

 

 

N. 60 – 19 marzo 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2042

Titolo breve:

 

Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionali del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale

Iniziativa:

 

parlamentare e governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

Commissioni di merito:

 

Commissione riunite II e III

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Contento per la II e Maran per la III

Gruppo:                                     

 

rispettivamente PdL e PD

Relazione tecnica:

presente

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alle Commissioni riunite II e III

 

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di Verifica n. 60

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 4  del disegno di legge. 3

Risarcimento del danno.. 3

ARTICOLO 5 del disegno di legge. 4

Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA   4

ARTICOLO 15 del disegno di legge. 6

Istituzioni di garanzia.. 6

ARTICOLO 17, comma 3, del disegno di legge. 6

Convenzioni transitorie. 6

ARTICOLO 18 del disegno di legge. 7

Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.. 7

ARTICOLO 20 del disegno di legge. 8

Scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali8

ARTICOLI 21 del disegno di legge e 17 del Trattato.. 9

Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili9

ARTICOLO 32. 9

Clausola di copertura.. 9

ARTICOLI 6, 11, 12, 15, 19, 22 e  23 del Trattato.. 12

Individuazione di punti di contatto nazionali12

ARTICOLI 20 e 21 del Trattato.. 12

Consulenti sui documenti falsi12

ARTICOLO 23 del Trattato.. 13

Sostegno durante le misure di allontanamento.. 13

ARTICOLO 24 del Trattato.. 13

Forme di intervento comuni13

ARTICOLO 26 del Trattato.. 13

Assistenza durante eventi di vaste proporzioni, di catastrofi ed incidenti gravi13

ARTICOLO 40 del Trattato.. 14

Diritto delle persone interessate ad essere informate. 14

ARTICOLO 43 del Trattato.. 14

Comitato dei Ministri14

ARTICOLO 46  del Trattato.. 14

Disposizioni in materia di spese. 14


PREMESSA

 

Il testo unificato in esame, approvato in prima lettura dal Senato, reca l’adesione dell’Italia al Trattato di Prüm, concluso il 27 maggio 2005, relativo al contrasto del terrorismo, della criminalità transfrontaliera e della migrazione illegale. Esso reca, inoltre, l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale del DNA, la delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria nonché modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. Si segnala che uno dei testi confluiti nel testo unificato in esame (A.S, 905 del Governo) reca la relazione tecnica, che risulta pienamente utilizzabile anche in relazione al disegno di legge in esame. Di seguito si dà conto delle disposizioni, del disegno di legge e del Trattato, che appaiono suscettibili di recare effetti a carico della finanza pubblica.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

(euro)

1° anno

2° anno

3° anno

a regime

12.811.620

7.837.420

6.537.420

5.737.420

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 4  del disegno di legge

Risarcimento del danno

La norma prevede l’obbligo dello Stato italiano di risarcire i danni causati da personale straniero, operante sul territorio italiano in base al Trattato in esame, limitatamente a quelli causati dalle attività svolte conformemente al Trattato.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo si osserva che la disposizione appare suscettibile di recare un aggravio di oneri in relazione ai quali il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alle modalità di copertura.

 

ARTICOLO 5 del disegno di legge

Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA

La norma dispone:

a)      l’istituzione, presso il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, della banca dati nazionale del DNA (comma 1);

b)     l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (comma 2).

 

La relazione tecnica, dopo avere preliminarmente specificato che le attività del laboratorio centrale consistono nell’estrazione del profilo del DNA nonché nella conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA, precisa che i costi di primo impianto e di gestione della banca dati del DNA sono stati acquisiti da varie fonti qualificate e si articolano come segue:

 

(euro)

1° anno

2° anno

dal 3° anno

9.184.200

5.210.000

3.910.000

 

In particolare, l’onere è quantificato a seconda della tipologia di spesa, come segue:

1.      Costo della locazione

La relazione tecnica ipotizza che l’allocazione della banca dati nazionale del DNA, ivi compresa l’installazione dei laboratori, necessiti di circa 2.400 metri quadri. Sulla base di indagini di mercato, dal momento che attualmente il costo delle locazioni in area semiperiferica di Roma è pari a 150 euro all’anno per metro quadro, il costo complessivo è quantificato in 360.000 euro all’anno.

2.      Spese generali

L’onere complessivo è stimato in 500.000 euro annui, come risulta dalla tabella che segue:

 

onere

euro

elettricità

50.000

condizionamento e riscaldamento

100.000

pulizia locali

30.000

spese telefoniche

80.000

altre utenze e spese

40.000

manutenzione locali

50.000

sicurezza locali

100.000

materiale di facile consumo

50.000

 

3.      Apparecchiature scientifiche

L’onere complessivo per l’acquisto delle apparecchiature scientifiche, che sarà sostenuto nel primo anno di vigenza del provvedimento in esame, è quantificato in 3.261.200 euro e si articola come segue:

 

tipologia

numero

prezzo unitario

(euro)

costo complessivo (euro)

frigoriferi ultracongelatori

4

5.000

20.000

sistema hardware e software perla gestione dei campioni biologici

1

300.000

300.000

sequenziatori DNA

6

200.000

1.200.000

estrattori DNA

5

100.000

500.000

quantificatori DNA

5

200.000

1.000.000

amplificatori DNA

12

12.000

144.000

microcentrifughe

8

3.000

24.000

frigoriferi da laboratorio

12

800

9.600

bilance da laboratorio

6

3.000

18.000

agitatori

6

2.000

12.000

agitatori a piatto rotante

6

800

4.800

set da 4 micropipette da laboratorio

32

900

28.800

 

4.      Apparecchiature informatiche

L’onere relativo alle apparecchiature informatiche, da sostenersi nel primo anno di vigenza del provvedimento in esame, è quantificato in 713.000 euro, come risulta dalla tabella che segue:

 

tipologia

numero

prezzo unitario

(euro)

costo complessivo (euro)

software e licenze BioLIMS e Co.d.I.S.

2

100.000

200.000

collegamenti in rete con Forze di polizia

45

10.000

450.000

postazioni informatiche

45

1.400

63.000

 

5.      Manutenzione e quota di ammortamento delle apparecchiature

L’onere è previsto in 450.000 euro annui, a decorrere dal primo anno di vigenza del provvedimento in esame.

 

6.      Costo delle analisi

L’onere in esame è quantificato in 3,9 milioni di euro per ciascuno dei primi due anni di vigenza del provvedimento e in 2,6 milioni di euro annui a regime.

A tale proposito, la relazione tecnica ipotizza che, sulla base del costo delle analisi del DNA, pari a 130 euro a campione (comprensivo dei reagenti e del supporto per il prelievo), la banca dati, con la dotazione tecnologica individuata, dovrebbe processare circa 60.000 campioni nei primi due anni e circa 20.000 campioni annui a regime.

 

Al riguardo, dal momento che la relazione tecnica non è esplicita sul punto, appare necessario che il Governo chiarisca se e in quale modo i costi esposti dalla relazione tecnica sono da suddividere tra le due strutture istituite dall’articolo in esame presso il Ministero dell’interno e presso il Ministero della giustizia.

 

ARTICOLO 15 del disegno di legge

Istituzioni di garanzia

La norma prevede che il controllo sulla banca dati del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali e quello sul laboratorio centrale è esercitato dal Comitato nazionale per la biosicurezza[1], anche attraverso l’esecuzione di verifiche presso il laboratorio centrale e i singoli laboratori che lo alimentano, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione.

 

La relazione tecnica, con riferimento ai compiti attribuiti al Garante per la protezione dei dati personali, precisa che essi rientrano nelle ordinarie attribuzioni dell’Autorità e, come tali, non comportano nuovi oneri oltre quelli previsti a legislazione vigente.

 

Nulla da osservare per quanto riguarda le competenze attribuite al Garante per la protezione dei dati personali. Per quanto concerne le funzioni attribuite al Comitato, appare necessario che il Governo espliciti i costi che questo dovrà sostenere, soprattutto con riferimento alle verifiche, al fine di accertare la possibilità della loro copertura con le risorse attualmente in dotazione, senza pregiudizio delle funzioni già attribuite al Comitato dalla normativa vigente.

 

ARTICOLO 17, comma 3, del disegno di legge

Convenzioni transitorie

La norma prevede che, fino all’istituzione e al funzionamento del laboratorio centrale, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria può stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dal successivo articolo 32[2], convenzioni, non rinnovabili e di durata di massima tre anni, con istituzioni di elevata specializzazione, per l’esecuzione dell’attività di tipizzazione del DNA, e con singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione e addestramento.

 

La relazione tecnica stima in 800.000 euro annui per tre anni l’onere per la stipula delle convenzioni.

In particolare, sulla base di precedenti esperienze, la relazione tecnica prevede la stipula di tre convenzioni, con un costo medio unitario di 200.000, e di cinque corsi di formazione in relazione ai diversi profili professionali, con un costo unitario medio di 40.000 euro.

 

Al riguardo si rileva che, mentre la disposizione fa riferimento, quale limite di spesa, alle risorse complessivamente autorizzate per la copertura del provvedimento, la relazione tecnica riferisce il limite di spesa agli 800.000 euro da essa quantificati per la stipula delle convezioni. Pertanto, al fine di evitare interpretazioni estensive della disposizione, appare opportuno che il Governo confermi che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria deve fare riferimento a tale ultimo limite di spesa.

 

ARTICOLO 18 del disegno di legge

Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria

La norma delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per provvedere all’integrazione dell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l’istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nell’attività del laboratorio centrale.

In particolare, nell’esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)       suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

b)      suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare  in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

c)       previsione che l’accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanza mento di carriera avvengano mediante le procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici della Polizia di Stato;

d)      disciplina dello stato giuridico del personale, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che tale disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

e)      attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.

 

La relazione tecnica, sulla base di valutazioni condotte sui parametri di similari istituti, quantifica in 1.627.419,68 euro annui l’onere corrispondente a 40 unità di personale.

In particolare, il costo del personale è ripartito come risulta dalla tabella che segue:

 

(euro)

Figura professionale

lordo

Irap

Oneri sociali

totale oneri stipendiali

totale onere

n. 7 biologi (ruolo tecnico corrispondente a commissario)

33.633,04

2.858,81

10.049,55

46.541,40

325.789,81

n. 2 informatici (ruolo tecnico corrispondente a commissario)

33.633,04

2.858,81

10.049,55

46.541,40

93.082,80

n. 11 periti (ruolo tecnico corrispondente a ispettore)

30.540,82

2.595,97

9.125,60

42.262,39

464.886,25

n. 12 revisori (ruolo tecnico corrispondente a sovrintendente)

28.684,91

2.438,22

8.571,05

39.694,18

476.330,14

n. 8 operatori (ruolo tecnico corrispondente ad agente)

24.148,24

2.052,60

7.215,49

33.416,33

267.330,68

totale unità

totale onere

1.627.419,68

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che l’onere quantificato dalla relazione tecnica corrisponda alla pianta organica degli istituendi ruoli tecnici. Tale assicurazione è necessaria in quanto l’eventuale futuro venire meno del blocco delle assunzioni attualmente vigente potrebbe comportare un aumento degli oneri in relazione a nuove assunzioni, ulteriori rispetto a quelle definite dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 20 del disegno di legge

Scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali

La norma precisa che gli articoli da 2 a 7 e 8, 9, 12 e 15 del Trattato in materia di scambio di dati si applicano conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.

 

La relazione tecnica quantifica in 1,2 milioni di euro nel primo anno e 200.000 euro a regime gli oneri per l’impianto del sistema e per la sua manutenzione.

In particolare, gli articoli del Trattato richiamati prevedono lo scambio dei dati dattiloscopici attraverso un sistema che consenta ai punti di contatto dei diversi Paesi interessati di accedere ai dati indicizzati creati a tale scopo, al fine di una consultazione automatizzata tramite una loro comparazione.

La realizzazione di tale sistema comporta oneri aggiuntivi per la necessità di acquisire un hardware dedicato alla gestione del collegamento ed un software dedicato all’interfacciamento con Sistema automatizzato di identificazione delle impronte (automated fingerprint identification system – AFIS), determinando anche la predisposizione di postazioni dedicate.

La relazione tecnica precisa che la stima dell’onere è basato su un preventivo definito dalla società fornitrice del sistema AFIS.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLI 21 del disegno di legge e 17 del Trattato

Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili

Le norme, rinviando l’applicazione della disciplina a successivi accordi separati, prevedono l’utilizzo di funzionari di polizia o agenti di pubblica autorità debitamente formati e preposti al mantenimento della sicurezza a bordo degli aeromobili.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

 

Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti in ordine agli eventuali oneri per la formazione specifica delle figure professionali in esame e per eventuali indennità collegate alla funzione in esame.

 

ARTICOLO 32

Clausola di copertura

La norma, al comma 1, per l’istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all’articolo 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, autorizza la spesa di euro 11.184.200 per l’anno 2008, di euro 6.210.000 per l’anno 2009, di euro 4.910.000 per l’anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall’anno 2011. Al relativo  onere si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando:

-          quanto a euro 5.892.100 per l’anno 2008 e euro 3.205.000 per l’anno 2009, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;

-          quanto a euro 5.292.000 per l’anno 2008 e euro 3.005.000 per l’anno 2009, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

-          quanto a euro 4.910.000 a decorrere dall’anno 2010, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003.

Il comma 2, dispone che agli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall’anno 2008, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, a decorrere dall’anno 2010, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003.

L’articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

Il comma 3, prevede la consueta clausola di monitoraggio degli oneri, configurati in termini di previsione, recati dal comma 2.

 

Al riguardo, si rileva in primo luogo che gli accantonamenti del fondo speciale utilizzati recano, sia con riferimento all’anno 2008 che all’anno 2009, la necessaria disponibilità.

In relazione agli oneri relativi all’anno 2008, si osserva che gli stessi sono indicati nell’elenco degli slittamenti di cui all’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978[3], ma risultano imputati interamente ai fondi speciali relativi al Ministero degli affari esteri, presumibilmente in quanto dicastero di competenza. A tale proposito appare opportuno che il Governo chiarisca se la ripartizione delle predette risorse fra gli accantonamenti del Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno, come previsto dalla disposizione in esame, possa intendersi come sostanzialmente riferita al Ministero degli affari esteri trattandosi del resto di finanziare obblighi di carattere internazionale.

Con riferimento agli oneri relativi all’anno 2009, si rileva che la clausola di copertura di cui ai commi 1 e 2 è riferita ai fondi speciali di parte corrente relativi al triennio finanziario 2008-2010, in quanto il provvedimento è stato approvato in prima lettura dal Senato e trasmesso alla Camera il 23 dicembre 2008. Tuttavia, in considerazione del fatto che il provvedimento è in seconda lettura presso questo ramo del Parlamento e, in quanto connesso all’adempimento di obblighi internazionali necessita di tempi rapidi di approvazione, e tenuto conto dell’approvazione della tabella A annessa alla legge finanziaria 2009, l’utilizzo dei fondi speciali dovrebbe intendersi riferito a quelli relativi al triennio 2009-2011.

Al riguardo appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003 si rileva l’opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle relative risorse e alla possibilità di utilizzarle per le finalità del presente provvedimento senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Dal punto di vista formale si rileva che la norma non indica puntualmente, ad eccezione dell’articolo 17, comma 3, (convenzioni con istituzioni e singole forze di polizia), a quali articoli del provvedimento siano riconducibili gli oneri, ma fa riferimento al solo titolo della relativa spesa. Si osserva, comunque, che la relazione tecnica permette l’individuazione di tali ulteriori articoli: l’articolo 5 (istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale); l’articolo 18 (oneri relativi al personale) e l’articolo 20 (scambio informativo dei dati del DNA).

Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che gli oneri richiamati dalla norma in esame siano riconducibili agli articoli sopra citati.

 

ARTICOLI 6, 11, 12, 15, 19, 22 e  23 del Trattato

Individuazione di punti di contatto nazionali

Le norme, in relazione a previsioni specifiche del Trattato [trasmissione dei dati relativi al DNA (articolo 6); trasmissione dei dati dattiloscopici (articolo 11); trasmissione dei dati sui veicoli (articolo 12); trasmissione di dati, personali e non personali, in occasione di grandi manifestazioni (articolo 15); attuazione delle missioni delle guardie armate a bordo degli aeromobili (articolo 19); missione dei consulenti sui documenti falsi (articolo 22); misure di allontanamento(articolo 23)], prevedono l’individuazione di punti o uffici nazionali di contatto per l’attuazione delle singole previsioni.

 

La relazione tecnica non considera le norme in esame.

 

Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti sugli eventuali oneri derivanti dall’individuazione e dal funzionamento delle strutture in esame.

 

ARTICOLI 20 e 21 del Trattato

Consulenti sui documenti falsi

Le norme prevedono missioni fuori dal territorio nazionale per i consulenti preposti all’accertamento dei documenti falsi.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito al potenziale numero delle missioni ed ai conseguenti oneri nonché alla loro modalità di copertura.

 

ARTICOLO 23 del Trattato

Sostegno durante le misure di allontanamento

La norma prevede il sostegno reciproco delle Parti contraenti durante le misure di allontanamento. A tale fine si dispongono incontri regolari di esperti all’interno di un gruppo di lavoro.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento del Governo sugli eventuali oneri derivanti dalle spese per missione degli esperti facenti parte dei gruppi di lavoro.

 

ARTICOLO 24 del Trattato

Forme di intervento comuni

La norma prevede, tra l’altro, la possibilità delle Parti contraenti di costituire pattuglie comuni nonché altre forme di intervento comuni, all’interno delle quali dei funzionari o altre autorità pubbliche partecipano agli interventi nel territorio di un’altra Parte contraente.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali oneri per le missioni in esame e alla relativa modalità di copertura.

 

ARTICOLO 26 del Trattato

Assistenza durante eventi di vaste proporzioni, di catastrofi ed incidenti gravi

La norma, nel caso di manifestazioni di massa e altri eventi di vaste proporzioni nonché in occasione di catastrofi ed incidenti gravi, prevede, tra l’altro, l’invio di funzionari, di specialisti e di consiglieri nonché la messa a disposizione di oggetti facenti parte dell’attrezzatura.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione prevede interventi già attuati a normativa vigente o se si configurano nuovi o maggiori oneri.

 

ARTICOLO 40 del Trattato

Diritto delle persone interessate ad essere informate

La norma prevede, tra l’altro, il diritto della persona interessata di fare valere anche per via giudiziaria il diritto al risarcimento o ad una forma di riparazione nonché il rimborso integrale della Parte contraente interessata delle somme eventualmente versate da altra Parte contraente e titolo di riparazione.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti sugli eventuali effetti di spesa determinati dalla disposizione.

 

ARTICOLO 43 del Trattato

Comitato dei Ministri

La norma prevede l’istituzione di un Comitato di Ministri delle Parti contraenti e di un gruppo di lavoro comune, composto dai rappresentanti delle Parti contraenti e convocato su richiesta di una di loro.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine agli eventuali oneri connessi alle missioni all’estero dei rappresentanti di parte italiana del gruppo di lavoro.

 

ARTICOLO 46  del Trattato

Disposizioni in materia di spese

La norma prevede che ogni Parte contraente si faccia carico dei costi derivanti per le sue autorità dall’applicazione del Trattato.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo si richiamano le considerazioni fatte in precedenza in ordine alla opportunità che il Governo fornisca chiarimenti sui costi, non considerati dalla relazione tecnica, che riguarda esclusivamente il disegno di legge, ma che potrebbero insorgere dall’applicazione del Trattato in esame.

 



[1] Tale Comitato è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

[2] Tale articolo reca la copertura finanziaria complessiva del disegno di legge.

[3] Si ricorda che le quote dei fondi speciali di parte corrente corrispondenti a provvedimenti concernenti obblighi internazionali ovvero obbligazioni risultati da contratti o dal rinnovo dei contratti del pubblico impiego, non approvati definitivamente entro il termine dell’esercizio finanziario, restano valide anche dopo il termine di scadenza dell’esercizio a cui si riferiscono purché il provvedimento entri in vigore entri entro il termine di scadenza dell’anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell’economia e delle finanze.