Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1366: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (D.L. 92/2008 ' Approvato dal Senato A.S. 692)
Riferimenti:
AC N. 1366/XVI   DL N. 92 DEL 23-MAG-08
Serie: Note di verifica    Numero: 8
Data: 03/07/2008
Descrittori:
ORDINE PUBBLICO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1366

 

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

 

(D.L. 92/2008 – Approvato dal Senato A.S. 692)

 

 

 

 

 

N. 8 – 3 luglio 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1366

Titolo breve:

 

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica – Decreto-legge n. 92 del 2008

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

Commissioni di merito:

 

I e II riunite

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Bruno e Buongiorno

Gruppo:                                     

 

 

PdL

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita all'emend. approvato dal Senato

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Commissioni riunite I e II

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 8

 



INDICE

ARTICOLO 1, comma 1, lettere a) e b)5

Espulsione od allontanamento dello straniero.. 5

ARTICOLO 2, comma 1, lettera m), e ARTICOLO 5. 6

Sospensione della pena e modifiche al Testo unico sull’immigrazione. 6

ARTICOLI 2-bis e 2-ter. 7

Trattazione e sospensione di processi penali7

ARTICOLO 3. 9

Competenze del giudice di pace.9

ARTICOLO 4. 9

Modifiche al  Codice della strada. 9

ARTICOLO 7-bis. 9

Concorso delle Forze armate al controllo del territorio.. 9

ARTICOLI 8 e 8-bis. 13

Accesso della Polizia municipale e delle Capitanerie di porto al CED del Ministero dell’interno   13

 



PREMESSA

 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di pubblica sicurezza.

La relazione illustrativa, allegata al testo originario del provvedimento, afferma che dall’attuazione del decreto legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, di conseguenza, non si è provveduto alla redazione della relazione tecnica. Peraltro, nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha trasmesso una relazione tecnica riferita esclusivamente all’articolo 7-bis, introdotto dal Senato.

Si esaminano di seguito, oltre a tale norma, le disposizioni del decreto suscettibili di determinare effetti di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

(milioni di euro)

 

2008

2009

Art. 7-bis

Concorso delle Forze armate nel controllo territorio

31,2

31,2

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 1, lettere a) e b)

Espulsione od allontanamento dello straniero

Le norme modificano gli articoli 235 e 312 del codice penale al fine di:

·        ampliare i casi  in cui il giudice ordina l’espulsione dello straniero;

·        estendere l’applicabilità della misura dell’allontanamento dal territorio dello Stato,  prevedendo tale possibilità anche con riferimento ai cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea.

In base alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, si prevede espressamente che l’allontanamento e l’espulsione siano effettuati mediante l’accompagnamento alla frontiera[1].

Qualora il trasgressore non ottemperi all’ordine di espulsione o di allontanamento è previsto l’arresto obbligatorio.

 

Al riguardo, si rileva che, con riferimento alla previsione dell’accompagnamento alla frontiera quale modalità di esecuzione dell’espulsione, in precedenti provvedimenti esaminati dalla Commissione bilancio sono stati indicati e quantificati effetti onerosi.

È il caso delle norme, di contenuto analogo, contenute nella legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo). Il relativo disegno di legge  (AS 795 - XIV legislatura) recava la quantificazione dell’onere connesso alla modalità di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera[2].

Nel corso della discussione di altri provvedimenti[3] il Governo ha comunque sempre provveduto ad indicare se le modifiche proposte alla disciplina concernente le espulsioni o gli allontanamenti fossero suscettibili di recare oneri aggiuntivi. 

Le modifiche disposte dalle norme in esame sembrerebbero, dunque, suscettibili di determinare una maggiore spesa. Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 2, comma 1, lettera m), e ARTICOLO 5

Sospensione della pena e modifiche al Testo unico sull’immigrazione

Normativa vigente.  L’articolo 656 del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero sospenda l’esecuzione della pena detentiva (o del residuo di pena detentiva) quando questa non sia superiore a tre anni (o a sei anni nei casi di cui agli artt. 90 e 94 del testo unico in materia di stupefacenti[4]). La sospensione non può essere disposta in caso di recidiva ovvero nei casi di deroga espressamente elencati al comma 9.

La norme dispongono quanto segue.

·        Viene novellato l’articolo 656 del codice di procedura penale estendendo i casi di esclusione della sospensione della pena ai reati che suscitano particolare allarme sociale, quali ad esempio: incendio boschivo; furto in presenza di due o più circostanze aggravanti[5];  furto in abitazione e con strappo; delitti in cui ricorre la nuova aggravante della clandestinità [articolo 2, comma 1, lettera m)].

·        Vengono introdotte alcune modifiche al Testo unico sull’immigrazione[6] prevedendo nuove fattispecie di reato (articolo 5).

Il nuovo articolo 12, comma 5-bis, del Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998) sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni[7] la cessione a titolo oneroso, per trarre ingiusto profitto, di un alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno[8].

L’articolo 22, comma 12, del medesimo Testo unico prevede – in base alle modifiche apportate dalla norma in esame - che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con permesso scaduto, sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione.

Non sono presi in esame, peraltro, eventuali effetti finanziari indiretti connessi ad un’estensione delle ipotesi di reato che richiedono l’esecuzione della pena in carcere (ampliamento delle fattispecie per cui è esclusa la sospensione, introduzione di nuove fattispecie di reato).

 

ARTICOLI 2-bis e 2-ter

Trattazione e sospensione di processi penali

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, dispongono quanto segue.

·        Viene riformulato l’art. 132-bis del D.Lgs n. 271/1989[9] stabilendo che, nella formazione dei ruoli e nella trattazione dei processi, il giudice debba dare precedenza assoluta ai procedimenti riguardanti i delitti di maggiore allarme sociale, che vengono espressamente indicati dal testo[10] (articolo 2-bis).

Si fa riferimento, in particolare: ai procedimenti per delitti puniti con ergastolo o reclusione superiore nel massimo a 10 anni; ai procedimenti per i delitti di particolare gravità[11]; ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata; ai procedimenti con imputati detenuti; ai procedimenti da celebrare con rito direttissimo ed immediato. E’ inoltre specificato che nella formazione dei ruoli di udienza il giudice assicura priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti relativi a reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

·        Vengono sospesi[12] per un anno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame, i processi penali relativi a reati[13] commessi entro il 30 giugno 2002, quando il processo si trovi nella fase compresa tra la fissazione dell’udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado. Durante la sospensione del processo è, altresì, sospeso il corso della prescrizione, che riprende a decorrere dal giorno di cessazione della sospensione (articolo 2-ter).

Si prevede comunque che la disciplina della sospensione del processo penale non operi nelle fattispecie da iscrivere nei ruoli e da trattare nei processi con precedenza assoluta.

Si prevede che la parte civile nel processo penalesospeso possa trasferire l’azione in sede civile, disponendo in tal caso l’abbreviazione della metà dei termini di comparizione[14] e la precedenza della causa trasferita nell’ordine di trattazione delle cause fissato dal giudice civile.

Un’ulteriore ipotesi di sospensione del processo penale, rimessa alla valutazione del Presidente del tribunale, è dettata in relazione ai processi in cui i reati contestati siano prossimi alla prescrizione e la pena eventuale da infliggere non sarebbe eseguibile ai sensi della legge n. 241/2006[15].

Si prevede, infine, la possibilità, per l’imputato, di chiedere al Presidente del tribunale di non sospendere il processo.

Il Presidente, valutate le ragioni della richiesta, le esigenze dell'ufficio e lo stato del processo, provvede con ordinanza notificata alle parti e al pubblico ministero.

 

Nulla da osservare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo – che le disposizioni in esame non determinino aggravi amministrativi  con particolare riguardo agli adempimenti richiesti agli uffici giudiziari per dare corso alla sospensione e, successivamente, alla riapertura dei procedimenti.

 

ARTICOLO 3

Competenze del giudice di pace.

La norma esclude dalla competenza del giudice di pace le fattispecie di lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, quando si tratti di reato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo – che la disposizione non determini effetti di aggravio dei procedimenti in capo agli uffici giudiziari, con conseguenti riflessi negativi per le amministrazioni interessate.

 

 

ARTICOLO 4

Modifiche al  Codice della strada

La norma modifica gli articoli 186 e 187 del codice della strada in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

In particolare, la norma inasprisce il massimo edittale della pena, prevedendo inoltre la confisca del veicolo, l’affidamento in custodia al trasgressore e la possibilità che il veicolo sia fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato e lasciato in consegna con spese per il recupero e il trasporto interamente a carico del trasgressore.

 

Nulla da osservare a riguardo.

 

 

ARTICOLO 7-bis

Concorso delle Forze armate al controllo del territorio

La norma, introdotta dal Senato[16], prevede che per eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità possa essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare delle Forze armate.

In particolare è previsto l’utilizzo preferenziale di Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, di volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. Il piano è disposto dal Ministro dell’interno[17]. Il personale militare è posto a disposizione dei prefetti[18] per servizi di vigilanza a luoghi e obiettivi sensibili.

Tale utilizzo può essere autorizzato per un periodo di 6 mesi, rinnovabili per una volta, e per un contingente massimo di 3.000 unità (commi 1 e 2).

Nell’esecuzione dei compiti descritti, il personale delle Forze armate[19] agisce con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Sono espressamente escluse le funzioni spettanti alla polizia giudiziaria (comma 3).

Gli oneri recati dalle norme sono configurati come un tetto di spesa pari a 31,2 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. L’onere complessivo comprende le spese per il trasferimento, l’impiego del personale e dei mezzi, i compensi per il lavoro straordinario e una indennità[20] onnicomprensiva da riconoscere ai militari impiegati nelle sopra richiamate funzioni (comma 4).

 

La relazione tecnica, trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, espone i seguenti oneri.

Si ipotizza che il contingente da impiegare sia composto da 2.500 unità di personale delle Forze armate e 500 dell’Arma dei carabinieri.

Per le 2.500 unità di personale delle Forze armate sono state considerate le seguenti voci di spesa:

-            indennità onnicomprensiva di 34,5 euro lordi al giorno inclusi gli oneri riflessi;

-            media mensile di 14,5 ore di straordinario a persona;

-            onere medio lordo di 14,6 euro all’ora, inclusi gli oneri riflessi, che tiene conto delle categorie di personale che saranno effettivamente impiegate nel servizio. La relazione tecnica precisa che gli eventuali incrementi, comunque contenuti, potranno essere corrisposti attraverso le risorse disponibili nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

-            indennità di missione (o indennità di marcia) durante i trasferimenti calcolata forfetariamente pari a 250.000 euro una tantum. L’importo consente la corresponsione dell’indennità per circa 6 giorni stimati considerando anche l’avvicendamento trimestrale dei contingenti e un periodo di affiancamento;

-            spesa per vitto pari a 4,8 euro al giorno a persona per la colazione e la cena. La relazione tecnica precisa che lo stesso budget è assegnato al personale in missione all’estero;

-            impiego di 125 automezzi ad un costo orario di 2 euro all’ora. La somma include la manutenzione, i carburanti, i lubrificanti e i pedaggi;

-            spesa per servizi generali pari a 6,25 euro al giorno a persona (lavanderia, pulizie, consumi di corrente). La relazione tecnica precisa che lo stesso budget è assegnato al personale in missione all’estero;

-            spesa per equipaggiamento pari a 1,45 euro al giorno a persona. La relazione tecnica precisa che lo stesso budget è assegnato al personale in missione all’estero.

 

Per la quantificazione degli oneri di personale derivanti dall’impiego di 500 unità appartenenti all’Arma dei carabinieri sono stati considerati gli stessi parametri utilizzati per il personale delle Forze armate, salvo per quanto concerne l’indennità di missione. In suo luogo è stato stimato un onere una tantum per ogni semestre di 200.000 euro, per la corresponsione dell’indennità di ordine pubblico fuori sede.

 

Nel corso del dibattito svolto presso la 5° Commissione del Senato, in relazione ad una richiesta di chiarimenti, il rappresentante del Governo ha precisato che le somme coprono anche le spese per il pernottamento.

Il prospetto che segue riepiloga la spese quantificate dalla relazione tecnica.

(importi in euro)

Voce di Costo

Personale/mezzi

Quantità

Onere unitario

Giorni/mesi

Totale

Indennità

3.000

-

34,50

183

18.940.500

Straordinario

3.000

14,5 ore al mese

14,60

6 mesi

3.810.600

Viveri

3.000

-

4,80

183

2.635.300

Servizi generali

3.000

-

6,25

183

3.431.250

Equipaggiamento

3.000

-

1,45

183

796.050

Mezzi

150 automezzi

20 ore

2,00

183

1.098.000  

Oneri una tantum

-

-

-

-

450.000

Totale

31.161.600

 

 

Al riguardo si osserva che le stime contenute nella relazione tecnica, riguardanti sia le spese di personale sia le dotazioni strumentali necessarie all’attuazione dell’intervento in esame, sono riferite ad un onere complessivo che il testo configura quale limite massimo di spesa. Appare pertanto presumibile che a tali previsioni, con particolare riferimento all’entità del contingente impiegato e alla dimensione degli equipaggiamenti, potrà darsi attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Si consideri, peraltro, che la relazione tecnica prefigura la possibilità di oneri per straordinari superiori a quelli quantificati, da coprire eventualmente a valere sulle disponibilità di bilancio.

Sul punto appare necessario un chiarimento del Governo, con particolare riferimento alla compatibilità del limite di spesa in esame rispetto alle modalità di attuazione dell’intervento e alle posizioni soggettive coinvolte. Tale aspetto andrebbe precisato anche in relazione allo sviluppo temporale dell’onere, che è stato parametrato su due identici periodi di sei mesi ciascuno.

Infatti, poiché l’articolo 7-bis potrà entrare in vigore soltanto a decorrere dalla conversione in legge del decreto in esame, l’utilizzo effettivo del contingente potrebbe risultare inferiore ai sei mesi nell’anno 2008. Nell’anno successivo, invece, il rispetto del predetto limite di spesa richiederebbe un utilizzo di personale e di mezzi compatibile con la circostanza che l’intervento (qualora complessivamente protratto per dodici mesi) dovrebbe avere una durata superiore ai sei mesi previsti dalla relazione tecnica.

 

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 4dispone che agli oneri derivanti dall’impiego delle Forze armate per le specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità di cui al comma 1, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l’impiego del personale e dei mezzi e la e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e un’indennità onnicomprensiva, si provvede mediante utilizzo del Fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2008-2010. In particolare si prevede l’utilizzo:

-          quanto a 4 milioni di euro per il 2008 e 16 milioni di euro per il 2009 l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia;

-          quanto a 9 milioni di euro per il 2008 e 8 milioni di euro per il 2009 l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

-          quanto a 18,2 milioni di euro per il 2008 e 7,2 milioni di euro per il 2009 l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo degli accantonamenti del Fondo speciale, si segnala che gli stessi, sebbene privi di una specifica voce programmatica, recano la necessaria disponibilità. In particolare, quanto all’utilizzo dell’accantonamento del Ministero degli affari esteri, preordinato ai sensi della vigente normativa contabile all’attuazione degli obblighi internazionali, e, quindi, non utilizzabile per finalità differenti, si ricorda che nel corso dell’esame, in sede consultiva, presso la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 18 giugno 2008, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha chiarito che si poteva convenire sull’utilizzo dell’accantonamento in quanto tale utilizzo non è suscettibile di pregiudicare l’adempimento dei suddetti obblighi. Alla luce di tali chiarimenti, la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere di nulla osta sull’articolo aggiuntivo con il quale la disposizione in esame è stata inserita.

 

ARTICOLI 8 e 8-bis

Accesso della Polizia municipale e delle Capitanerie di porto al CED del Ministero dell’interno

Le norme prevedono che il personale di polizia municipale, se addetto ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, possa accedere, oltre che allo schedario dei veicoli rubati presso il centro elaborazione dati[21] (CED) del Ministero dell’interno, allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti operante presso il medesimo centro[22]. Viene, inoltre, data facoltà allo stesso personale, previa apposita abilitazione, di immettere nel CED i dati raccolti autonomamente (articolo 8).

Si prevede inoltre che i collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell’ANCI, per l’accesso allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti, nonché alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno, siano effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

È prevista, per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, la facoltà di accedere ai dati e alle informazioni, correlati alle funzioni loro attribuite e per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, presso lo stesso CED del Ministero dell’interno, nonché la facoltà di inserire - presso lo stesso centro -  i dati autonomamente acquisiti (articolo 8-bis).

 

Nulla da osservare, nel presupposto che, considerato il carattere facoltativo delle norme in esame, alle stesse sia data attuazione nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Si fa riferimento, in particolare, alle dotazioni strumentali necessarie per l’operatività dei collegamenti telematici.

 

 



[1] A tal fine sono richiamate le modalità previste dall’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 286/1998 (Testo unico disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dall’articolo 20, comma 11, del D.Lgs. 30/2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri).

[2] In proposito cfr. la nota di verifica n. 67 del Servizio Bilancio, redatta a commento della proposta di legge n. 2454.

[3] Si veda, a titolo di esempio, la Nota n. 143 predisposta dal Servizio Bilancio per l’esame dello schema di decreto legislativo (DOC. 210) di modifica del D.Lgs. 30/2007, in materia di libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea all’interno degli Stati membri. Il provvedimento è stato successivamente emanato dal Governo come Decreto legislativo n. 32 del 28 febbraio 2008.

[4] Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

[5] Tra quelle indicate all’articolo 625 del codice penale.

[6] Di cui al D. Lgs. n. 286/1998.

[7] Salvo che il fatto costituisca più grave reato.

[8] La norma prevede inoltre che in caso di condanna, con provvedimento irrevocabile , si provveda alla confisca dell'immobile. Le somme ricavate dalla eventuale vendita degli immobili confiscati sono devolute al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina

[9] D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 - norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

[10] L’art. 132-bis, disp.att. C.P.P. nella vigente formulazione, prevede che nella formazione dei ruoli di udienza sia assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.

[11] Si citano, a titolo di esempio, i seguenti delitti espressamente richiamati dal testo: riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di persona, associazione di tipo mafioso, strage, omicidio,  terrorismo, violenza sessuale.

[12] La sospensione, obbligatoria per il giudice, è disposta, prosegue la norma, al fine di assicurare la priorità, tra l’altro, alla trattazione dei procedimenti di cui all’art. 132-bis delle disp.att.c.p.p - come riformulato dal precedente art. 2-bis -La norma fa anche riferimento alla finalità di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti da celebrare con rito direttissimo (artt. 449 e ss., c.p.p.) e immediato (art. 453 e ss. c.p.p.).

[13] In caso di pluralità di reati contestati, la norma precisa che si deve far riferimento alla data dell’ultimo reato. IL comma 6 esclude l’applicazione della sospensione con riferimento ad una serie di delitti di particolare gravità.

[14] Il termine ordinario è di 90 giorni.

[15] L. 31 luglio 2006, n. 241, concessione di indulto. Trattasi dei reati commessi fino al 2 maggio 2006, puniti in misura non superiore a tre anni di reclusione o non superiore a 10.000 euro per pene pecuniarie sole o congiunte a pene detentive.

[16] V. l’emendamento 7.0.1000 del Governo.

[17] Di concerto con il Ministro della difesa.

[18] Ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121,  recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

[19] Qualora non appartenente all’Arma dei Carabinieri.

[20] Comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia.

[21] Come previsto nel testo previgente dell’art. 16-quater del DL n. 8/1993.

[22] Si dispone, inoltre, che il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, possa accedere alle informazioni contenute nel CED concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati.