| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||
| Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
| Titolo: | Servizi nel mercato interno - Attuazione direttiva 2006/123/CE - Schema di D.Lgs. n. 468 (artt. 1, co. 3 e 5, e 41, L. 88/2009) - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea | ||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 157 | ||||
| Data: | 05/06/2012 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||
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n. 157 |
Servizi nel mercato interno
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Numero dell’atto |
468 |
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Titolo |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno |
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Norma di delega |
Legge 7 luglio 2009, n. 88, artt. 1, co. 3 e 5, e 41 |
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Commissione competente |
X (Attività produttive) |
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Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) |
Lo schema di decreto in esame integra e corregge il decreto legislativo n.59/2010 che ha attuato la direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi nel mercato interno.
La relazione illustrativa segnala che Il provvedimento è motivato in primo luogo dalla necessità di recepire le modifiche apportate all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consistenti nell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
Lo schema in esame è, altresì, volto a rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario del decreto legislativo n. 59 del 2010.
L’intervento normativo è, infine, finalizzato, sulla base della prima esperienza applicativa, ad ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche.
Lo schema in esame è costituito di 21 articoli.
In dettaglio:
§
gli articoli
da
- somministrazione di alimenti e bevande (l’esercizio di detta attività viene liberalizzato prevedendosi che l’autorizzazione sia necessaria solo per le zone in cui l’apertura degli esercizi è oggetto di programmazione);
- esercizi di vicinato (quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti)
- spacci interni;
- vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;
- vendita per corrispondenza, per mezzo della televisione od altri sistemi di comunicazione;
- attività di facchinaggio;
- intermediazione commerciale e di affari;
- attività di rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere, acconciatore, estetista, e di tinto lavanderia, ovviando, in tale ambito, al vuoto legislativo relativo all’esercizio di attività di lavanderia self-service;
§
l’articolo 7,
oltre ad introdurre
- il soggetto percepisce un reddito superiore a 5.000 euro nell’anno solare di riferimento;
La relazione illustrativa precisa che l’attività è rilevante ai fini IVA, se nell’anno solare per la stessa è percepito un reddito, al netto delle deduzioni forfetarie delle spese, superiore a 5.000 euro.
- è estranea al rapporto di agenzia in quanto non ha l’esclusiva di zona né vincoli di durata e l’incaricato non ha assunto l’obbligo di svolgere attività promozionale nei confronti dell’impresa affidante;
§ l’articolo 8 modifica le norme che stabiliscono i requisiti di accesso e d’esercizio delle attività commerciali, con particolare riguardo a quelli morali, di onorabilità e professionali. Più nello specifico:
- si prevede che non possono esercitare tale attività coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza (attualmente il riferimento è solo a quelle non detentive);
- viene, invece, soppresso come causa ostativa l’infrazione riguardante le norme sui giochi (in quanto contrastante con l’art. 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevede nel caso il provvedimento di sospensione della licenza da parte del Sindaco);
- vengono inclusi i reati riguardanti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande tra quelli che determinano la preclusione all’esercizio dell’attività per cinque anni (attualmente riferito ai soli reati riguardanti in generale le attività commerciali) estendendo al legale rappresentante o ad altra persona preposta a società, associazioni od organismi operanti nel campo il possesso dei requisiti di onorabilità;
- viene limitato il possesso di alcuni requisiti (aver frequentato un corso professionale, aver prestato la propria opera per un certo periodo antecedente e continuativo nel settore alimentare, essere in possesso di un particolare titolo di studio) alle sole attività di commercio rivolte all’alimentazione umana, sopprimendo la necessità che tali requisiti siano posseduti dal legale rappresentante;
- viene, infine, eliminato l’attuale divieto di esercizio congiunto nello stesso locale di vendita all’ingrosso e al dettaglio, prevedendo l’applicazione delle discipline relative alle due attività all’intera superficie del locale.
l’articolo 9 prevede:
- la liberalizzazione dell’attività di commercio all’ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati alimentari, sopprimendo la disciplina specifica in materia;
- l’abrogazione dell’albo dei commissari, mandatari e astatori tenuto dalle Camere di commercio;
- la previsione che basta il solo possesso dei requisiti di onorabilità per svolgere l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare, ivi compresi quelli ortofrutticoli, carnei e ittici;
§
l’articolo
14 elimina
§ l’articolo 18 prevede la soppressione di due ruoli, (stimatori e pesatori pubblici e mediatori per le unità da diporto), e semplifica la gestione del ruolo dei periti e degli esperti; viene introdotta la segnalazione di inizio attività (SCIA) per l’attività inerente ai magazzini generali e a quella dei molini;
§ l’articolo 19 prevede un sistema sanzionatorio che impone ai soggetti gestori di marchi di inserire sul sito internet tutte le informazioni ritenute importanti affinché le stesse siano idonee a chiarire il significato di taluni marchi;
§ l’articolo 20 prevede modifiche e abrogazioni di disposizioni attualmente vigenti al fine di eliminare riferimenti normativi erronei e la duplicazione di disposizioni. Di particolare rilevanza la modifica al codice del consumo di cui alla lettera e) che consente la possibilità di esercitare l’azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori lesi anche nei rapporti tra consumatori e prestatori di servizi, in relazione alle disposizioni recate dalla direttiva servizi.
§ l’articolo 21 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
Come evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa dello schema di decreto, con la lettera e) dell’articolo 20 si dispone una modificazione al Codice del consumo nella parte relativa ai provvedimenti inibitori, per estendere anche al D.Lgs. 59/2010 l’ambito di applicazione dei provvedimenti inibitori a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, in attuazione della direttiva 2009/22/CE. Il Governo sottolinea che l’inserimento di tale disposizione è necessario per scongiurare l’apertura formale di una procedura di infrazione, dal momento che non è si concluso l’iter della legge comunitaria 2011, che all’art. 13 reca disposizione analoga.
Il sistema
EU PILOT è dal 2008 lo strumento principale di comunicazione e cooperazione
tramite il quale
Secondo
Non essendosi concluso l’iter
di pubblicazione della legge comunitaria per il 2011,
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Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari |
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sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
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File: NOTST157.doc