Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||||
Titolo: | Adesione al Trattato di Prüm, istituzione della banca dati del DNA, delega per i ruoli tecnici della polizia penitenziaria e disposizioni sugli accertamenti tecnici coattivi - A.C. 2042 e A.C. 2069 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 12 | ||||||
Data: | 17/03/2009 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
II-Giustizia
III-Affari esteri e comunitari |
17marzo 2009 |
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n. 12 |
Adesione al Trattato di Prüm, istituzione della banca dati del DNA, delega per i ruoli tecnici della polizia penitenziaria e disposizioni sugli accertamenti tecnici coattiviA.C. 2042 e A.C. 2069Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria |
Numero dell’atto |
A.C. 2042 e A.C. 2069 |
Titolo |
Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il
27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, |
Iniziativa |
Governativa |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
Sì |
Commissione competente |
II Giustizia e III Affari Esteri |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, V Bilancio, IX Trasporti, XI Lavoro, XII Affari sociali e XIV Politiche dell'Unione europea |
Il provvedimento (C. 2042), già approvato dal Senato nella seduta del 22 dicembre 2008 (testo unificato 905 (Governo) e 586-955-956-960), reca disposizioni per l’adesione dell’Italia al Trattato di Prüm, per l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del relativo laboratorio centrale, delegando altresì il Governo all'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria e apportando modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. Durante l’esame in sede referente le Commissioni riunite II e III della Camera hanno abbinato all’A.C. 2042 il progetto di legge, d’iniziativa parlamentare, C. 2069 (Minniti), deliberando tuttavia di adottare come testo base il testo approvato dal Senato (seduta del 12 marzo scorso).
Il citato testo consta di 33 articoli e cinque Capi.
Il Capo I (artt. 1-4) detta disposizioni di carattere generale, recanti in particolare l’autorizzazione all’adesione e l’ordine di esecuzione del Trattato di Prüm. Il Trattato di Prüm, firmato tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, è volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all’immigrazione clandestina. In particolare, il Cap. 2 disciplina l’impegno tra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA, a scambiare le informazioni contenute in tali schedari nonché quelle sui dati dattiloscopici (le impronte digitali) e a favorire l’accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.
Il Capo II (artt. 5-19) reca alcune disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno a quanto previsto dal Trattato. In primo luogo, si prevede l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, al fine di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti. La banca dati nazionale è soggetta al controllo del Garante per la privacy, mentre la verifica sull’osservanza delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale è attribuita al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (art. 15). Per quanto riguarda le funzioni, alla banca dati spetta provvedere (art. 7):
§ alla raccolta del profilo del DNA dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nei cui confronti si procede per delitti non colposi per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza e con l’esclusione di alcune tipologie di delitti espressamente indicate;
§ alla raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici;
§ alla raccolta dei profili del DNA di persone scomparse e di cadaveri non identificati;
§ al raffronto del DNA a fini di identificazione.
Compete invece al laboratorio la tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti sopra indicati nonché la conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA (art. 8).
Quanto al prelievo di campione biologico, l’art. 9individua i soggetti sottoposti a prelievo, subordina il prelievo alla previa convalida da parte del giudice in caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, individua i soggetti competenti a effettuare il prelievo, determina le relative modalità nel rispetto dei principi di dignità, decoro e riservatezza. L’art. 10 disciplina la trasmissione alla banca dati nazionale dei profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali, mentre l’art. 11 definisce la metodologiadi analisi dei reperti e dei campioni biologici. L’art. 12 specifica che i profili del DNA e i relativi campioni non possono recare informazioni che consentano l’identificazione del soggetto cui sono riferiti. A tal fine, si consente solo alla polizia e nell’autorità giudiziaria l’accesso ai dati per finalità di identificazione e di collaborazione internazionale. L’art. 13 disciplina la cancellazione del profilo del DNA, la distruzione del relativo campione biologico e i limiti temporali di conservazione del profilo del DNA nella banca dati. Le sanzionia carico dei pubblici ufficiali per l’uso o la comunicazione delle informazioni al di fuori dei casi consentiti sono contemplate dall’art.14.
Si rinvia quindi a un regolamento di delegificazione la disciplina attuativadella banca dati nazionale e del laboratorio (art. 16). L'art. 17 reca disposizioni transitorie finalizzate a non disperdere i profili di DNA acquisiti in procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. Si segnala, poi, la delega perl’istituzione di ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria nei quali inquadrare il personale applicato al laboratorio centrale (art. 18). Infine, si prevede un obbligo annuale di informazione al Parlamento (art. 19).
Il Capo
III (artt. 20-23) è dedicato alla disciplina dello scambio di informazioni e delle altre forme di cooperazione tra gli
Stati contraenti. L’art. 20 contiene l’espressa garanzia del rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)in relazione all’applicazione delle disposizioni del Trattato
concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, dei profili
contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli nonché di quelli
relativi alle manifestazioni sportive. L’art.
Il Capo IV (artt. 24-29), che disciplina lo svolgimento di accertamenti tecnici coattivi, è volto a colmare il vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del secondo comma dell’art. 224 c.p.p., per la parte in cui consentiva al giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, di disporre misure volte ad incidere sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o terzi, al di fuori dei casi e dei modi previsti dalla legge. In particolare, l’art. 24 modifica il codice di procedura penale al fine di disciplinare la perizia che comporta l’esecuzione di atti idonei a incidere sulla libertà personale, prevedendo che essa possa essere disposta anche coattivamente con ordinanza del giudice nei confronti dell’indagato o dell’imputato di un reato. La disposizione individua i presupposti dell’accertamento, i tipi di prelievo da effettuare e le relative garanzie. L'art. 25 disciplina il caso in cui il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, intenda procedere coattivamente a un prelievo, prevedendo l’autorizzazione del giudice. Gli artt. 26 e 27 novellano, con finalità di coordinamento, alcune disposizioni del codice di procedura penale. L'art. 28 modifica il codice di rito in tema di incidente probatorio in modo da consentire l’uso di tale strumento anche per l'espletamento delle descritte perizie. L'art. 29, invece, interviene sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introducendo nuove previsioni in ordine al prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori, incapaci o interdetti, alla redazione del verbale delle operazioni nonché alla distruzione dei campioni biologici.
Il Capo V (artt. 30-33), infine, nell’ambito delle disposizioni finali, contiene, oltre alla clausola di copertura finanziaria, un obbligo di comunicazione annuale del Ministro dell’interno al Parlamento sullo stato di attuazione del Trattato di Prüm.
Il Consiglio dell'Unione europea, con la risoluzione del 9 giugno 1997 sullo scambio di risultati di analisi del DNA (97/C193/2), ha esortato gli Stati membri a prevedere la costituzione di banche dati nazionali relative al DNA. Al fine di facilitare lo scambio dei risultati delle analisi, gli Stati membri sono stati incoraggiati a costituire le banche dati secondo standard uniformi. Il 25 giugno 2001, poi, il Consiglio ha adottato una risoluzione sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA, che evidenzia l'opportunità di elaborare un elenco minimo dei marcatori del DNA impiegati nelle analisi forensi effettuate negli Stati membri. Tale risoluzione (punto III) esorta, tra l’altro, gli Stati membri a limitare i risultati delle analisi del DNA alle zone cromosomiche prive di espressione genetica, che non forniscono informazioni sulle caratteristiche ereditarie.
Con il programma dell'Aia in materia di rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, adottato dal Consiglio europeo del 4-5 novembre 2004, si è pienamente affermata l’esigenza di forme di cooperazione di polizia e in materia penale tra gli Stati europei.
In tale programma (punto III.2.1) il Consiglio europeo ha
sancito un approccio innovativo nei confronti dello scambio transfrontaliero di
informazioni, rilevando che le informazioni necessarie ai fini della lotta
contro la criminalità avrebbero dovuto attraversare le frontiere interne dell’Unione
senza ostacoli. Il Consiglio europeo ha stabilito dunque che, dal 1° gennaio
2008, lo scambio di informazioni di questo tipo sarebbe dovuto avvenire in
conformità con il “principio di
disponibilità”, assicurando che le informazioni in possesso delle autorità
di uno Stato membro siano fornite anche alle autorità omologhe di altri Stati
membri, preferibilmente con accesso diretto on-line. A tal fine, il
Consiglio europeo ha invitato
Successivamente è stata adottata la decisione quadro del Consiglio, del 18 dicembre 2006, n. 2006/960/GAI, diretta a stabilire le norme per lo scambio efficace e rapido di informazioni, ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence tra le autorità degli Stati membri. La decisione stabilisce che la comunicazione di informazioni alle autorità di altri Stati membri non possa essere soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale. Gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare le informazioni richieste entro termini stabiliti, salva la sussistenza dei motivi di rifiuto tassativamente elencati. Gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro entro il 19 dicembre 2008. Il disegno di legge comunitaria 2008, attualmente all’esame del Senato (1078-A), reca una delega al Governo per l’attuazione della citata decisione.
Considerando che il Trattato di Prüm (art. 1, par. 4) vincola le Parti contraenti a presentare, al massimo tre anni dopo l'entrata in vigore del Trattato, un'iniziativa volta alla trascrizione delle relative disposizioni nel quadro giuridico dell'Unione europea, il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato la decisione 2008/615/GAI relativa al potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.
La decisione ha consentito di integrare nell’impianto normativo dell’Unione europea importanti disposizioni del Trattato di Prüm, in particolare in materia di:
§ condizioni e procedure per il trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati di immatricolazione dei veicoli;
§ condizioni di trasmissione dei dati in relazione a eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera;
§ condizioni di trasmissione delle informazioni per prevenire reati terroristici;
§ condizioni e procedure per potenziare la cooperazione di polizia transfrontaliera.
Nella stessa data il Consiglio ha inoltre adottato la decisione 2008/616/CE relativa alle modalità di attuazione amministrativa e tecnica della decisione 2008/615/CE.
Il 27 novembre 2008 il Consiglio giustizia e affari interni ha definitivamente adottato la decisione quadro 2008/977/GAI relativa alla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria penale. Lo scopo della decisione quadro è di garantire un elevato livello di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale di cui al Titolo VI del Trattato sull’Unione europea. La decisione quadro si applica al trattamento di dati personali, interamente o parzialmente automatizzato, e al trattamento non automatizzato di dati personali destinati a figurare negli archivi, lasciando impregiudicati gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale. Resta ferma la facoltà degli Stati membri di prevedere, per la protezione dei dati trattati a livello nazionale, garanzie più ampie di quelle stabilite nella decisione.
Quanto alle azioni
investigative comuni con altri Stati aderenti al Trattato di Prüm (art. 22
del decreto-legge), specifiche disposizioni sono state già introdotte
nell’ordinamento comunitario con l’art. 13 della Convenzione europea relativa
all'assistenza giudiziaria in materia penale, adottata a Bruxelles il 29 maggio
del 2000, e con la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, che ne
riprende il contenuto, il cui termine di attuazione è scaduto il 31 dicembre
2002. Tali disposizioni prevedono che – allo scopo di svolgere indagini penali
in uno o più Stati membri – le autorità competenti di tali Stati possano
costituire, di comune accordo, una squadra investigativa comune. La squadra può
essere formata per uno scopo determinato e per una durata limitata, nel caso di
inchieste difficili di uno Stato che hanno un collegamento con altri Stati
membri o di indagini che esigono un'azione coordinata degli Stati interessati.
Il 28 novembre 2002 il Consiglio dell’Unione ha modificato
Con riferimento alle operazioni di raccolta dei profili di DNA e di campioni biologici di cui al Capo II, appare rilevante la raccomandazione R(92)1 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 10 febbraio 1992 sull'impiego di analisi del DNA nell'ambito della giustizia penale.
Tale atto esorta gli Stati membri ad informare la legislazione nazionale ad alcuni principi, riconoscendo, da un lato, l'importanza delle analisi del DNA nell'ambito delle indagini penali e, dall’altro, la necessità di tutelare la dignità della persona, l'integrità personale e il diritto alla difesa e il principio di proporzionalità. Secondo la suddetta raccomandazione, i campioni di DNA raccolti nel corso di indagini penali e le relative informazioni non devono essere utilizzati per altre finalità (ad esclusione di quelle di studio e di ricerca, a condizione che tale utilizzo non consenta di risalire all’identità del soggetto a cui le informazioni si riferiscono). Il soggetto dal quale è stato prelevato il campione ha diritto a ottenere adeguate informazioni e il prelievo deve avvenire nei casi e con le modalità disciplinate dalla legislazione nazionale. Le analisi devono essere compiute in strutture dotate di mezzi e professionalità idonei e la raccolta dei campioni e l'utilizzo delle analisi devono essere effettuati in conformità con gli standard di protezione dei dati personali elaborati dal Consiglio d'Europa nella Convenzione sulla protezione dei dati personali e nelle raccomandazioni sulla medesima materia (cfr., tra l’altro, la raccomandazione R(87)15 sull'impiego dei dati personali da parte delle forze di polizia). I campioni non devono essere conservati dopo la sentenza definitiva, salvo che la conservazione sia necessaria per scopi direttamente collegati a quelli per i quali si è proceduto al prelievo. I risultati delle analisi del DNA e le relative informazioni vanno cancellati una volta che la loro conservazione non sia più necessaria per gli scopi per i quali sono stati utilizzati. Tuttavia, essi possono essere conservati quando l'interessato sia stato condannato per gravi delitti contro la vita, l'integrità personale o la sicurezza. In questi casi la legge nazionale indica i termini per la conservazione. Nei casi in cui è coinvolta la sicurezza dello Stato, il risultato delle analisi del DNA e le relative informazioni possono essere conservati anche in assenza di un'accusa o di una condanna. Infine, si precisa che le analisi del DNA devono essere accessibili da parte della difesa.
In proposito,
acquista particolare rilievo la giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo che, in una recente sentenza (S. e Marper c. Regno Unito
del 4 dicembre 2008), ha precisato che la conservazione generalizzata e per
tempi indefiniti di impronte digitali, campioni biologici e profili del DNA di
persone sospettate di aver commesso reati, ma non condannate, viola l’articolo
8 della CEDU, che tutela, tra l’altro, il diritto al rispetto della vita
privata, ammettendo eventuali ingerenze dell’autorità pubblica nei soli casi in
cui esse siano previste dalla legge e costituiscano misure necessarie, in una
società democratica, a garantire la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza,
il benessere economico del Paese, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei
reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e
delle libertà altrui. Nella citata pronuncia
Nel corso
dell’esame presso le Commissioni riunite II e III si è svolto un dibattito in
ordine alla compatibilità del provvedimento con la giurisprudenza della Corte
di Strasburgo. Nell’ambito di tale dibattito (v. la seduta del 12 marzo 2009) il
relatore per
Servizio Studi – Dipartimento Affari comunitari |
( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: NOTST012.doc