Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Adesione al Trattato di Prüm, istituzione della banca dati del DNA, delega per i ruoli tecnici della polizia penitenziaria e disposizioni sugli accertamenti tecnici coattivi - A.C. 2042 e A.C. 2069 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 2042/XVI   AC N. 2069/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 12
Data: 17/03/2009
Descrittori:
BASI DI DATI   GENETICA
LIBERTA' DELLA PERSONA   PERITI TECNICI
POLIZIA PENITENZIARIA   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: II-Giustizia
III-Affari esteri e comunitari

 

17marzo 2009

 

n. 12

Adesione al Trattato di Prüm, istituzione della banca dati del DNA, delega per i ruoli tecnici della polizia penitenziaria e disposizioni sugli accertamenti tecnici coattivi

A.C. 2042 e A.C. 2069

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 2042 e A.C. 2069

Titolo

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Commissione competente

II Giustizia e III Affari Esteri

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio, IX Trasporti, XI Lavoro, XII Affari sociali e XIV Politiche dell'Unione europea

 


Contenuto

Il provvedimento (C. 2042), già approvato dal Senato nella seduta del 22 dicembre 2008 (testo unificato 905 (Governo) e 586-955-956-960), reca disposizioni per l’adesione dell’Italia al Trattato di Prüm, per l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del relativo laboratorio centrale, delegando altresì il Governo all'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria e apportando modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. Durante l’esame in sede referente le Commissioni riunite II e III della Camera hanno abbinato all’A.C. 2042 il progetto di legge, d’iniziativa parlamentare, C. 2069 (Minniti), deliberando tuttavia di adottare come testo base il testo approvato dal Senato (seduta del 12 marzo scorso).

Il citato testo consta di 33 articoli e cinque Capi.

Il Capo I (artt. 1-4) detta disposizioni di carattere generale, recanti in particolare l’autorizzazione all’adesione e l’ordine di esecuzione del Trattato di Prüm. Il Trattato di Prüm, firmato tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, è volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all’immigrazione clandestina. In particolare, il Cap. 2 disciplina l’impegno tra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA, a scambiare le informazioni contenute in tali schedari nonché quelle sui dati dattiloscopici (le impronte digitali) e a favorire l’accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.

Il Capo II (artt. 5-19) reca alcune disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno a quanto previsto dal Trattato. In primo luogo, si prevede l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, al fine di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti. La banca dati nazionale è soggetta al controllo del Garante per la privacy, mentre la verifica sull’osservanza delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale è attribuita al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (art. 15). Per quanto riguarda le funzioni, alla banca dati spetta provvedere (art. 7):

§   alla raccolta del profilo del DNA dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nei cui confronti si procede per delitti non colposi per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza e con l’esclusione di alcune tipologie di delitti espressamente indicate;

§   alla raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici;

§   alla raccolta dei profili del DNA di persone scomparse e di cadaveri non identificati;

§   al raffronto del DNA a fini di identificazione.

Compete invece al laboratorio la tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti sopra indicati nonché la conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA (art. 8).

Quanto al prelievo di campione biologico, l’art. 9individua i soggetti sottoposti a prelievo, subordina il prelievo alla previa convalida da parte del giudice in caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, individua i soggetti competenti a effettuare il prelievo, determina le relative modalità nel rispetto dei principi di dignità, decoro e riservatezza. L’art. 10 disciplina la trasmissione alla banca dati nazionale dei profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali, mentre l’art. 11 definisce la metodologiadi analisi dei reperti e dei campioni biologici. L’art. 12 specifica che i profili del DNA e i relativi campioni non possono recare informazioni che consentano l’identificazione del soggetto cui sono riferiti. A tal fine, si consente solo alla polizia e nell’autorità giudiziaria l’accesso ai dati per finalità di identificazione e di collaborazione internazionale. L’art. 13 disciplina la cancellazione del profilo del DNA, la distruzione del relativo campione biologico e i limiti temporali di conservazione del profilo del DNA nella banca dati. Le sanzionia carico dei pubblici ufficiali per l’uso o la comunicazione delle informazioni al di fuori dei casi consentiti sono contemplate dall’art.14.

Si rinvia quindi a un regolamento di delegificazione la disciplina attuativadella banca dati nazionale e del laboratorio (art. 16). L'art. 17 reca disposizioni transitorie finalizzate a non disperdere i profili di DNA acquisiti in procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. Si segnala, poi, la delega perl’istituzione di ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria nei quali inquadrare il personale applicato al laboratorio centrale (art. 18). Infine, si prevede un obbligo annuale di informazione al Parlamento (art. 19).

Il Capo III (artt. 20-23) è dedicato alla disciplina dello scambio di informazioni e delle altre forme di cooperazione tra gli Stati contraenti. L’art. 20 contiene l’espressa garanzia del rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)in relazione all’applicazione delle disposizioni del Trattato concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, dei profili contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive. L’art. 21, in relazione alle disposizioni del Trattato che disciplinano l’impiego di guardie armate sui voli con funzione di prevenzione degli atti terroristici, prevede la stipula di accordi separati tra le Autorità nazionali e le competenti Autorità delle altre Parti contraenti. L’art. 22 definisce la disciplina relativa alla costituzione di unità a composizione mista per interventi comuni di Paesi contraenti, con riferimento, tra l’altro, alle funzioni che possono essere svolte da agenti di altri Paesi nel territorio nazionale, all’attribuzione delle funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e all’autorizzazione a portare l’uniforme di servizio nazionale e le armi di servizio. L’art. 23 definisce i poteri dei funzionari di altri Stati aderenti al Trattato nel caso di interventi di urgenza sul territorio nazionale.

Il Capo IV (artt. 24-29), che disciplina lo svolgimento di accertamenti tecnici coattivi, è volto a colmare il vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del secondo comma dell’art. 224 c.p.p., per la parte in cui consentiva al giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, di disporre misure volte ad incidere sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o terzi, al di fuori dei casi e dei modi previsti dalla legge. In particolare, l’art. 24 modifica il codice di procedura penale al fine di disciplinare la perizia che comporta l’esecuzione di atti idonei a incidere sulla libertà personale, prevedendo che essa possa essere disposta anche coattivamente con ordinanza del giudice nei confronti dell’indagato o dell’imputato di un reato. La disposizione individua i presupposti dell’accertamento, i tipi di prelievo da effettuare e le relative garanzie. L'art. 25 disciplina il caso in cui il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, intenda procedere coattivamente a un prelievo, prevedendo l’autorizzazione del giudice. Gli artt. 26 e 27 novellano, con finalità di coordinamento, alcune disposizioni del codice di procedura penale. L'art. 28 modifica il codice di rito in tema di incidente probatorio in modo da consentire l’uso di tale strumento anche per l'espletamento delle descritte perizie. L'art. 29, invece, interviene sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introducendo nuove previsioni in ordine al prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori, incapaci o interdetti, alla redazione del verbale delle operazioni nonché alla distruzione dei campioni biologici.

Il Capo V (artt. 30-33), infine, nell’ambito delle disposizioni finali, contiene, oltre alla clausola di copertura finanziaria, un obbligo di comunicazione annuale del Ministro dell’interno al Parlamento sullo stato di attuazione del Trattato di Prüm.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il Consiglio dell'Unione europea, con la risoluzione del 9 giugno 1997 sullo scambio di risultati di analisi del DNA (97/C193/2), ha esortato gli Stati membri a prevedere la costituzione di banche dati nazionali relative al DNA. Al fine di facilitare lo scambio dei risultati delle analisi, gli Stati membri sono stati incoraggiati a costituire le banche dati secondo standard uniformi. Il 25 giugno 2001, poi, il Consiglio ha adottato una risoluzione sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA, che evidenzia l'opportunità di elaborare un elenco minimo dei marcatori del DNA impiegati nelle analisi forensi effettuate negli Stati membri. Tale risoluzione (punto III) esorta, tra l’altro, gli Stati membri a limitare i risultati delle analisi del DNA alle zone cromosomiche prive di espressione genetica, che non forniscono informazioni sulle caratteristiche ereditarie.

Con il programma dell'Aia in materia di rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, adottato dal Consiglio europeo del 4-5 novembre 2004, si è pienamente affermata l’esigenza di forme di cooperazione di polizia e in materia penale tra gli Stati europei.

In tale programma (punto III.2.1) il Consiglio europeo ha sancito un approccio innovativo nei confronti dello scambio transfrontaliero di informazioni, rilevando che le informazioni necessarie ai fini della lotta contro la criminalità avrebbero dovuto attraversare le frontiere interne dell’Unione senza ostacoli. Il Consiglio europeo ha stabilito dunque che, dal 1° gennaio 2008, lo scambio di informazioni di questo tipo sarebbe dovuto avvenire in conformità con il “principio di disponibilità”, assicurando che le informazioni in possesso delle autorità di uno Stato membro siano fornite anche alle autorità omologhe di altri Stati membri, preferibilmente con accesso diretto on-line. A tal fine, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte in materia nel rispetto di specifiche direttrici, quali l’integrità dei dati, la tutela della riservatezza e l'interoperabilità delle basi di dati nazionali. La finalità del principio di disponibilità (che richiama il mutuo riconoscimento in materia penale) è quella di creare un unico network composto dalle banche dati nazionali e consultabile da tutti i soggetti che contribuiscono all’alimentazione del sistema.

Successivamente è stata adottata la decisione quadro del Consiglio, del 18 dicembre 2006, n. 2006/960/GAI, diretta a stabilire le norme per lo scambio efficace e rapido di informazioni, ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence tra le autorità degli Stati membri. La decisione stabilisce che la comunicazione di informazioni alle autorità di altri Stati membri non possa essere soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale. Gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare le informazioni richieste entro termini stabiliti, salva la sussistenza dei motivi di rifiuto tassativamente elencati. Gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro entro il 19 dicembre 2008. Il disegno di legge comunitaria 2008, attualmente all’esame del Senato (1078-A), reca una delega al Governo per l’attuazione della citata decisione.

Considerando che il Trattato di Prüm (art. 1, par. 4) vincola le Parti contraenti a presentare, al massimo tre anni dopo l'entrata in vigore del Trattato, un'iniziativa volta alla trascrizione delle relative disposizioni nel quadro giuridico dell'Unione europea, il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato la decisione 2008/615/GAI relativa al potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

La decisione ha consentito di integrare nell’impianto normativo dell’Unione europea importanti disposizioni del Trattato di Prüm, in particolare in materia di:

§    condizioni e procedure per il trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati di immatricolazione dei veicoli;

§    condizioni di trasmissione dei dati in relazione a eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera;

§    condizioni di trasmissione delle informazioni per prevenire reati terroristici;

§    condizioni e procedure per potenziare la cooperazione di polizia transfrontaliera.

Nella stessa data il Consiglio ha inoltre adottato la decisione 2008/616/CE relativa alle modalità di attuazione amministrativa e tecnica della decisione 2008/615/CE.

Il 27 novembre 2008 il Consiglio giustizia e affari interni ha definitivamente adottato la decisione quadro 2008/977/GAI relativa alla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria penale. Lo scopo della decisione quadro è di garantire un elevato livello di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale di cui al Titolo VI del Trattato sull’Unione europea. La decisione quadro si applica al trattamento di dati personali, interamente o parzialmente automatizzato, e al trattamento non automatizzato di dati personali destinati a figurare negli archivi, lasciando impregiudicati gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale. Resta ferma la facoltà degli Stati membri di prevedere, per la protezione dei dati trattati a livello nazionale, garanzie più ampie di quelle stabilite nella decisione.

Quanto alle azioni investigative comuni con altri Stati aderenti al Trattato di Prüm (art. 22 del decreto-legge), specifiche disposizioni sono state già introdotte nell’ordinamento comunitario con l’art. 13 della Convenzione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, adottata a Bruxelles il 29 maggio del 2000, e con la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, che ne riprende il contenuto, il cui termine di attuazione è scaduto il 31 dicembre 2002. Tali disposizioni prevedono che – allo scopo di svolgere indagini penali in uno o più Stati membri – le autorità competenti di tali Stati possano costituire, di comune accordo, una squadra investigativa comune. La squadra può essere formata per uno scopo determinato e per una durata limitata, nel caso di inchieste difficili di uno Stato che hanno un collegamento con altri Stati membri o di indagini che esigono un'azione coordinata degli Stati interessati. Il 28 novembre 2002 il Consiglio dell’Unione ha modificato la Convenzione Europol con uno specifico Protocollo (ratificato dall’Italia con la L. 93/2006) volto a consentire la partecipazione dei funzionari Europol alle squadre investigative comuni. L’8 maggio 2003 lo stesso Consiglio ha adottato una raccomandazione relativa a un modello di accordo per l’istituzione di una squadra investigativa comune.

Con riferimento alle operazioni di raccolta dei profili di DNA e di campioni biologici di cui al Capo II, appare rilevante la raccomandazione R(92)1 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 10 febbraio 1992 sull'impiego di analisi del DNA nell'ambito della giustizia penale.

Tale atto esorta gli Stati membri ad informare la legislazione nazionale ad alcuni principi, riconoscendo, da un lato, l'importanza delle analisi del DNA nell'ambito delle indagini penali e, dall’altro, la necessità di tutelare la dignità della persona, l'integrità personale e il diritto alla difesa e il principio di proporzionalità. Secondo la suddetta raccomandazione, i campioni di DNA raccolti nel corso di indagini penali e le relative informazioni non devono essere utilizzati per altre finalità (ad esclusione di quelle di studio e di ricerca, a condizione che tale utilizzo non consenta di risalire all’identità del soggetto a cui le informazioni si riferiscono). Il soggetto dal quale è stato prelevato il campione ha diritto a ottenere adeguate informazioni e il prelievo deve avvenire nei casi e con le modalità disciplinate dalla legislazione nazionale. Le analisi devono essere compiute in strutture dotate di mezzi e professionalità idonei e la raccolta dei campioni e l'utilizzo delle analisi devono essere effettuati in conformità con gli standard di protezione dei dati personali elaborati dal Consiglio d'Europa nella Convenzione sulla protezione dei dati personali e nelle raccomandazioni sulla medesima materia (cfr., tra l’altro, la raccomandazione R(87)15 sull'impiego dei dati personali da parte delle forze di polizia). I campioni non devono essere conservati dopo la sentenza definitiva, salvo che la conservazione sia necessaria per scopi direttamente collegati a quelli per i quali si è proceduto al prelievo. I risultati delle analisi del DNA e le relative informazioni vanno cancellati una volta che la loro conservazione non sia più necessaria per gli scopi per i quali sono stati utilizzati. Tuttavia, essi possono essere conservati quando l'interessato sia stato condannato per gravi delitti contro la vita, l'integrità personale o la sicurezza. In questi casi la legge nazionale indica i termini per la conservazione. Nei casi in cui è coinvolta la sicurezza dello Stato, il risultato delle analisi del DNA e le relative informazioni possono essere conservati anche in assenza di un'accusa o di una condanna. Infine, si precisa che le analisi del DNA devono essere accessibili da parte della difesa.

In proposito, acquista particolare rilievo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che, in una recente sentenza (S. e Marper c. Regno Unito del 4 dicembre 2008), ha precisato che la conservazione generalizzata e per tempi indefiniti di impronte digitali, campioni biologici e profili del DNA di persone sospettate di aver commesso reati, ma non condannate, viola l’articolo 8 della CEDU, che tutela, tra l’altro, il diritto al rispetto della vita privata, ammettendo eventuali ingerenze dell’autorità pubblica nei soli casi in cui esse siano previste dalla legge e costituiscano misure necessarie, in una società democratica, a garantire la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, il benessere economico del Paese, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Nella citata pronuncia la Corte ha segnalato l’esigenza di evitare il rischio di “stigmatizzazione” derivante dal fatto che chi non sia stato riconosciuto colpevole di reato possa essere trattato alla stregua di chi abbia subito condanne.

Nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite II e III si è svolto un dibattito in ordine alla compatibilità del provvedimento con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Nell’ambito di tale dibattito (v. la seduta del 12 marzo 2009) il relatore per la II Commissione, nel rilevare che “il testo approvato dal Senato non è assolutamente in contrasto con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 dicembre 2008”, ha svolto alcune considerazioni in merito a specifiche questioni (quali il rispetto della parità delle parti processuali in ordine alla facoltà di chiedere perizie che comportino l'esecuzione di accertamenti o prelievi; la definizione tassativa delle ipotesi in cui si può procedere al prelievo di campioni biologici; la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni in caso di assoluzione; la previsione di un termine massimo di conservazione degli stessi dati e campioni).

 


 

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