Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||
Titolo: | A.C. 5052 La disciplina della golden share in Belgio, Regno Unito e Spagna | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note informative sintetiche Numero: 34 Progressivo: 2 | ||||
Data: | 28/03/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze |
N. 34/II – 28 marzo 2012
A.C. 5052
La disciplina della golden share in Belgio, Regno Unito e Spagna
In
Belgio l’action spécifique (definizione in lingua francese della golden share) è prevista soltanto in
alcune società privatizzate riguardanti il settore
dell’energia, tra le quali
In particolare la golden share, istituita dagli Arrêtés Royaux del 10 giugno 1994 e del 16 giugno 1994 (in particolare dai rispettivi artt. 1, 3 e 4), nei confronti di SNTC e DISTRIGAZ consiste in poteri speciali di opposizione riconosciuti al Governo.
Il Ministro incaricato per l’energia ha il diritto di opporsi ad operazioni di cessione, assegnazione a titolo di sicurezza o a variazioni di destinazione degli investimenti sociali (operazioni che devono essere necessariamente notificate al Ministro), che possano recare pregiudizio agli interessi nazionali nel settore dell’energia. Il Ministro ha inoltre il potere di nominare due rappresentanti nell’ambito del Consiglio di Amministrazione delle due società sopraindicate.
I rappresentanti del governo possono proporre al Ministro competente l’annullamento delle decisioni societarie ritenute in contrasto con gli orientamenti della politica energetica nazionale, comprese le finalità del governo relative all'approvvigionamento di energia del paese. Il Ministro dell'Energia può così impedire, nelle due società, qualsiasi trasferimento di impianti tecnici o specifici atti di gestione che riguardino gli attivi strategici della società coinvolta e che possano mettere in pericolo l'approvvigionamento nazionale di gas naturale.
Non è stata prevista alcuna autorizzazione preventiva nell'ambito del trasferimento di azioni. I regi decreti inquadrano, in ogni caso, in modo preciso, rigoroso e motivato l'eventuale intervento delle autorità pubbliche belghe che può essere sottoposto al controllo giurisdizionale.
Contro
la legittimità dei due citati Arrêtés
Royaux del 1994
Nella sua difesa il Governo belga, sostenendo che la sicurezza dell'approvvigionamento di energia del paese costituisse una ragione imperativa di interesse generale tale da giustificare anche eventuali necessarie restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, ha sottolineato a tal fine la posizione strategica delle due società (SNTC e DISTRIGAZ) soprattutto a causa della dipendenza del Belgio da risorse energetiche straniere ed ha sostenuto, pertanto, la necessità di un certo controllo da parte delle autorità pubbliche, ma anche la proporzionalità delle norme previste dai provvedimenti del 1994.
A conclusione della causa contro il Belgio
(C-503/99),
Nell’esperienza del Regno Unito, il processo di privatizzazione delle imprese pubbliche, avviato a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, si è connotato per il frequente ricorso alla golden share, consistente nel mantenimento alla proprietà pubblica, detentrice di questo titolo privilegiato, di una quota azionaria, talora di valore nominale simbolico, ma comunque idonea a riservare ad essa il controllo sulle decisioni fondamentali concernenti l’assetto e la direzione della società interessata. In questo modo il Governo britannico ha potuto cedere integralmente le partecipazioni pubbliche nelle società avviate alla privatizzazione, ottimizzando i ricavi delle operazioni e conservando, nel contempo, la possibilità di impedire che ne fosse assunto il controllo da parte di investitori esteri, di proteggerle da acquisizioni societarie e di mantenere determinate caratteristiche del loro assetto patrimoniale.
Lo strumento della golden share, contemplato dagli statuti delle società privatizzate, non è stato oggetto, per quanto concerne i suoi profili tipici o costitutivi, di definizioni legislative o di discipline a carattere generale ed organico. Alle stesse norme statutarie, definite in base ai principi del diritto societario, hanno fatto costante rinvio i provvedimenti settoriali con cui il legislatore è intervenuto a regolamentare specifici comparti produttivi allo scopo di aprirli all’investimento privato o di volgerli ad un assetto concorrenziale. La legislazione si è dunque concentrata sulla regolazione dei settori privatizzati e non sulla disciplina di poteri speciali riservati all'azionista pubblico; le sole previsioni rilevanti in materia di golden share si sono limitate, di norma, ad abilitare l’autorità ministeriale competente, di concerto con il Tesoro, a procedere all'acquisto di azioni delle imprese privatizzate entro una determinata soglia (target investement limit), ad esercitare i diritti dell'azionista anche a mezzo di delegati e, infine, a prescrivere il consenso del Tesoro relativamente alle attività di gestione delle azioni di proprietà pubblica.
La golden share si è configurata in termini di volta in volta diversi quanto a portata e modalità applicative, presentando tuttavia, quale elemento ricorrente, il limite temporale (di norma quinquennale) entro il quale possono essere esercitati i poteri pubblici sulle società privatizzate, generalmente riferito alla fase di transizione dalla proprietà pubblica a quella privata; è stata tuttavia stabilita, in alcuni casi, la durata illimitata dell’azione speciale, in relazione al valore strategico riconosciuto a determinate società privatizzate (come nei casi Rolls Royce, Jaguar, British Telecom e British Aerospace).
Negli statuti societari in cui hanno fonte, i poteri derivanti dalla golden share sono disciplinati quanto alle modalità di esercizio da parte dell’azionista pubblico (nella sua veste di special shareholder), configurando in capo ad esso un sostanziale potere di veto e condizionando al suo consenso la modifica delle stesse disposizioni statutarie. Nella prassi, tuttavia, è stato fatto di questi poteri un uso equilibrato, tale da non produrre significative alterazioni delle dinamiche privatistiche proprie della materia societaria: il Governo ha infatti solitamente detenuto la golden share per periodi limitati, e vi ha fatto ricorso non tanto per ostacolare acquisizioni delle società privatizzate, quanto per ottenere nelle fasi negoziali più ampie garanzie da parte del soggetto acquirente.
Nell’esperienza applicativa e nella varietà dei modelli statutari, la golden share è venuta configurandosi in base a due schemi tipologici principali. Un primo schema prevede l’attribuzione allo special shareholder,in relazione alle decisioni dell’'assemblea ordinaria, di un diritto di voto in più rispetto alla totalità delle azioni degli altri soci, in modo da assegnargli la maggioranza; all’azionista pubblico è altresì riservato il diritto di convocare l'assemblea straordinaria - in cui può contare sulla maggioranza precostituita con il precedente criterio - e di proporvi le proprie risoluzioni. In virtù della cosiddetta “built in majority" così assicurata all'azionista pubblico, esso è perciò in grado di mantenere il controllo societario e di garantirsi l'approvazione delle risoluzioni proposte nell'assemblea straordinaria. Questa soluzione (utilizzata nelle privatizzazioni delle società pubbliche Britoil ed Enterprise Oil, rispettivamente nel 1982 e nel 1984) ha consentito un penetrante intervento pubblico nelle vicende gestionali delle società privatizzate, e ha posto nelle mani pubbliche uno strumento di natura “difensiva” rispetto ad iniziative suscettibili di pregiudicare l’indipendenza della società controllata.
Un secondo tipo (utilizzato in altre privatizzazioni) persegue la finalità di assicurare il rispetto di eventuali limitazioni poste al possesso di pacchetti azionari. Le disposizioni statutarie, in questa ipotesi, impongono ai soci la notifica della detenzione di pacchetti azionari superiori al 5% del totale e la dismissione delle azioni eccedenti il 15% delle azioni con diritto di voto. Qualora gli amministratori della società rilevino il superamento di tale soglia da parte di un socio (qualificato come "relevant person" in ragione delle quote azionarie detenute), essi possono infatti ottenere dall’interessato, ad esito di un procedimento in contraddittorio che comporta la sospensione dei diritti di voto durante il suo svolgimento, la cessione coattiva delle azioni fino al raggiungimento della soglia massima stabilita dallo statuto societario. Disposizioni di questo tenore hanno caratterizzato, in conseguenza delle relative privatizzazioni, le norme statutarie di British Telecom (1984), di British Steel (1988) e degli enti gestori dell’acqua potabile o produttori di elettricità come National Power o PowerGen British (1990).
Le disposizioni legislative adottate in materia di
privatizzazione delle public corporations
sono passate al vaglio della Corte di giustizia delle Comunità europee nel caso
relativo allo Airports Act 1986 e
alla privatizzazione del settore aeroportuale. A conclusione della causa contro
il Regno Unito (C-98/01),
Tali previsioni sono state
ritenute illegittime in quanto difformi dai criteri direttivi del Trattato CE
(art. 43 e 56), che avrebbero ammesso simili restrizioni solo se non discriminatorie
in base alla nazionalità, se rispondenti ad esigenze imperative di interesse
generale e se – in applicazione del principio di proporzionalità - commisurate
al fine perseguito. Coerentemente con la propria giurisprudenza in materia,
In Spagna la necessità di procedere a una razionalizzazione delle
attività economiche svolte dal settore pubblico aveva determinato in passato,
in alcuni casi, l’alienazione della partecipazione dello Stato, diretta o
indiretta, in imprese di carattere commerciale. Tuttavia questa partecipazione
costituiva spesso una forma di garanzia o di attuazione di un interesse
pubblico. Fu pertanto emanata
Successivamente, tuttavia, la sentenza
del 13 maggio 2003 della Corte di giustizia delle Comunità europee, a
conclusione della causa contro
In risposta ai rilievi della
citata sentenza, la venticinquesima disposizione aggiuntiva della Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social riscrisse
profondamente
Al fine
di adeguarsi ai richiami europei, e considerato peraltro che la stabilità delle
imprese oggetto della normativa era comunque assicurata e che non sussistevano
rischi significativi per il regolare sviluppo delle loro attività, il
legislatore spagnolo, con
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