Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Doc. XXII, n. 12 e Doc. XXII, n. 16 Contraffazione e pirateria in campo commerciale nel Regno Unito e in Spagna
Riferimenti:
DOC XXII, N. 12   DOC XXII, N. 16  
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 16    Progressivo: 2
Data: 26/02/2010
Descrittori:
FALSITA'   FRODE
GRAN BRETAGNA   REATI CONTRO LA FEDE E LA MORALE PUBBLICA E L' ECONOMIA
SPAGNA     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

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NOTE INFORMATIVE SINTETICHE

 

 

 

N. 16/II - 26 febbraio 2010


 

Doc. XXII, n. 12 e Doc. XXII, n. 16

Contraffazione e pirateria in campo commercialenel Regno Unito e in Spagna

 

 

Nel Regno Unito le attività di contraffazione o di illecita riproduzione di prodotti commerciali sono punite dalla legislazione sugli istituti che, previa registrazione, tutelano i diritti di proprietà intellettuale: il brevetto, i modelli ornamentali, il diritto d’autore, il marchio. Le norme di riferimento sono contenute in particolare nel Copyright, Design and Patent Act 1988 (http://www.ipo.gov.uk/cdpact1988.pdf) e nel Trade Marks Act 1994: (http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1994/Ukpga_19940026_en_1.htm). Le sanzioni previste per la fabbricazione e il commercio di prodotti tutelati da privativa industriale o da diritto d’autore, e per l’uso non autorizzato del marchio altrui, sono sia pecuniarie che detentive; queste ultime vanno da un minimo di sei mesi ad un massimo di dieci anni a seconda del procedimento penale esperito. Le diverse fattispecie di reato correlate alla falsificazione e all’uso fraudolento di prodotti destinati al commercio sono sanzionate, inoltre, dal Fraud Act 2006 e dal Forgery and Counterfeiting Act 1981.

Il quadro normativo è integrato dal Proceeds of Crime Act 2002, che consente il sequestro e la confisca dei proventi delle attività criminose. Dopo alcune iniziali esitazioni, gli strumenti forniti dalla legge hanno avuto, più di recente, ampia applicazione nel settore dei reati contro la proprietà intelletuale e hanno consentito il sequestro di 135,7 milioni sterline nell’anno finanziario 2007-2008 (il dato si trae dalle relazione 2008-2009 dello IP Crime Group: http://www.ipo.gov.uk/ipcreport08.pdf).

Nel reprimere i reati contro la proprietà intellettuale, peraltro, la magistratura applica linee-guida predisposte dall’organo giudiziario competente (Sentencing Guidelines Council) allo scopo di rendere più efficace l’esercizio dell’azione penale nelle diverse materie.

L’impatto delle attività in violazione della proprietà intellettuale (IP crimes) è stato evidenziato in occasione della recente indagine affidata dal Ministero del Tesoro a Lord Gowers in prospettiva di un aggiornamento della normativa di settore. Nel rapporto conclusivo, pubblicato nel dicembre del 2006 (Gowers Review on intellectual property), sono state ribadite le ragioni di una più incisiva azione pubblica per la repressione dei reati posti in essere mediante attività di contraffazione e di pirateria (tipicamente consistenti, le prime, nella violazione del marchio dei prodotti, e le seconde nella riproduzione abusiva di opere protette dal diritto d’autore). Benché tali attività colpiscano in modo rilevante un settore industriale che complessivamente contribuisce per l’8% al prodotto interno lordo del Paese, è infatti tuttora diffusa, presso la generalità dei consumatori, la percezione di esse come “reati senza vittime”. Ciò ha favorito il diffondersi delle attività suddette, la cui elevata remuneratività, a fronte di rischi contenuti e di sanzioni non sempre proporzionate, ha inevitabilmente attratto la criminalità organizzata; secondo dati riferiti al 2007, si stima che i proventi degli IP crimes ammontino a circa 1,3 miliardi di sterline ogni anno e che, di questi, 900 milioni affluiscano alle organizzazioni criminali.

Le conseguenze di un simile fenomeno, come puntualizzato nella relazione finale della Gowers Review, sono misurabili sotto diversi profili: la disponibilità da parte delle organizzazioni criminali di risorse finanziarie per ulteriori attività illecite; la perdita di posti di lavoro nell’economia “legale”; i mancati introiti per l’erario; i rischi insiti nel consumo e nell’utilizzazione di prodotti privi di essenziali requisiti qualitativi. Di qui la necessità - acuita dalle proporzioni raggiunte dal fenomeno in un contesto produttivo connotato dalla globalizzazione, dalla delocalizzazione delle manifatture e dall’evoluzione tecnologica - di individuare gli strumenti più efficaci e gli ambiti prioritari dell’intervento pubblico, nonché di provvedere ad una specifica formazione delle autorità inquirenti e giudiziarie che le metta in condizione di affrontare fenomeni criminosi connotati dall’intenso ricorso alle tecnologie e dalla dimensione internazionale dei traffici.

In linea con le conclusioni della Gowers Review, nuove modalità di intervento in materia di intellectual property crimes sono state elaborate dall’Intellectual Property Office nell’ambito di un piano strategico nazionale per la repressione dei reati in materia di proprietà intellettuale (IP Crime Strategy, aggiornato nel 2006 e consultabile all’indirizzo: http://www.ipo.gov.uk/ipcrimestrategy.pdf). Il piano fa perno sul maggiore coordinamento e sulla condivisione di informazioni tra gli operatori economici e le diverse autorità pubbliche competenti in materia, nonché sulla individuazione dei settori in cui è necessario intervenire attraverso analisi aggiornate annualmente (da pubblicare in un National Enforcement Report). Il Patent Office ha raccomandato l’adozione di misure riguardanti in particolare: il coordinamento delle iniziative condotte in sede internazionale; l’assistenza e la formazione del personale delle amministrazioni pubbliche di Paesi esteri; l’effettività della tutela dei diritti di proprietà intellettuale nei Paesi dalle economie emergenti; l’aggiornamento normativo ove necessario; la formazione di una pubblica consapevolezza in materia. Il modello di sinergia al quale viene fatto esplicito riferimento è quello applicato con riguardo alle attività preventive e repressive del traffico di stupefacenti: rispecchiano tale approccio le forme di concertazione recentemente sperimentate dallo stesso Ufficio con le forze di polizia, la Serious Organized Crime Agency, l’Intellectual Property Office, i servizi di immigrazione, le autorità doganali e l’ente preposto ai controlli annonari (Trading Standards), nonché l’istituzione al suo interno di una sezione specializzata (IP Crime Group, di cui fanno parte esponenti delle amministrazioni pubbliche e dell’industria) e di una banca dati (IP Crime Intelligence database – TELLPAT).

Più di recente (gennaio 2009), lo IP Crime Group ha diffuso linee-guida destinate ai produttori (soprattutto alle piccole e medie imprese) per la prevenzione e la denuncia delle attività di contraffazione rilevate all’interno della catena produttiva o distributiva (Supply Chain Toolkit: http://www.ipo.gov.uk/ipctoolkit.pdf).

 

In Spagna la materia è regolata in maniera scarna dal codice civile, art. 10, comma 4, che recita: “I diritti di proprietà industriale e intellettuale saranno protetti sul territorio spagnolo in accordo con la legge spagnola, senza pregiudizio di quanto stabilito da convenzioni e trattati internazionali di cui la Spagna sia parte”. La materia è altresì dettagliatamente disciplinata dal codice penale, in particolare dalle sezioni 1 e 2 del capitolo XI del titolo XIII dedicate rispettivamente ai “delitti relativi alla proprietà intellettuale” (artt. 270-272: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#c11s1), e ai “delitti relativi alla proprietà industriale” (artt. 273-277: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#c11s2).

Per ciò che attiene alla proprietà intellettuale, l’art. 270 punisce con la detenzione da sei mesi a due anni e la multa da 12 a 24 mesi[1] chiunque, a fini di lucro e a danno di un terzo, riproduca, plagi, distribuisca o pubblichi, totalmente o parzialmente, un’opera letteraria, artistica o scientifica, o la sua trasformazione, interpretazione o esecuzione artistica registrata su qualunque supporto o comunicata attraverso qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti. Ad analoghe pene sono soggetti coloro che esportano o accumulano esemplari di tali opere, produzioni o esecuzioni senza autorizzazione, nonché coloro che importano intenzionalmente tali prodotti, senza autorizzazione. La medesima pena può essere comminata a chi fabbrica, importa, mette in circolazione o detiene qualsiasi mezzo specificamente destinato a facilitare la soppressione non autorizzata o la neutralizzazione dei dispositivi tecnici di protezione di software o qualsiasi opera, interpretazione o esecuzione. Ai sensi dell’art. 271, si incorre nella detenzione da uno a quattro anni, nella multa da 12 a 24 mesi e nell’inabilitazione speciale all’esercizio della professione per un periodo da due a cinque anni, nel caso in cui ricorra una delle seguenti circostanze: che il beneficio ottenuto abbia una speciale importanza economica; che i fatti rivestano particolare gravità, in relazione al valore degli oggetti prodotti o all’importanza dei pregiudizi arrecati; che il colpevole appartenga ad un’organizzazione o associazione, anche a carattere temporaneo, che abbia come finalità la realizzazione di attività che danneggino i diritti di proprietà intellettuale; che si utilizzino minori di anni 18 nella commissione di tali delitti.

Per quanto concerne la proprietà industriale, l’art. 273 punisce con la detenzione da sei mesi a due anni e con la multa da 12 a 24 mesi chiunque, per fini industriali o commerciali, senza consenso del titolare di un brevetto o modello di utilità[2] ed a conoscenza della sua registrazione, fabbrichi, importi, possieda, utilizzi, offra o immetta in commercio oggetti coperti da tali diritti. Le medesime pene sono previste per chi utilizza od offre l’utilizzo di un procedimento oggetto di un brevetto o possiede, offre, introduce in commercio ovvero utilizza il prodotto direttamente ottenuto mediante il procedimento brevettato. Le stesse pene sono altresì comminate in relazione ad oggetti protetti in favore di un terzo da un modello o disegno industriale[3] o artistico o topografia di un prodotto a semiconduttori[4]. L’art. 274 punisce con la detenzione da sei mesi a due anni e con la multa da 12 a 24 mesi chiunque, sempre ai medesimi fini e senza la necessaria autorizzazione, riproduca, imiti, modifichi o in qualunque altro modo utilizzi un segno distintivo identico a quello coperto da diritto o con esso confondibile. Incorre nella medesima pena chi importa intenzionalmente tali prodotti. L’art. 275 prevede che le stesse pene dell’art. 274 siano comminate a chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, utilizzi una denominazione di origine o una indicazione geografica rappresentativa di una determinata qualità legalmente protetta, essendo a conoscenza di tale protezione. L’art. 276 contiene, in parallelo, le stesse disposizioni dell’art. 271 relative alla proprietà intellettuale. Ai sensi dell’art. 277, è punito con la pena della detenzione da sei mesi a due anni e la multa da 6 a 24 mesi, chiunque intenzionalmente abbia divulgato la invenzione oggetto di una richiesta di brevetto segreto, in violazione della legislazione sui brevetti, che costituisca un pericolo per la difesa nazionale.

Tra le istituzioni che presiedono alla tutela dei vari diritti, nel campo della proprietà intellettuale opera la Sottodirezione generale della proprietà intellettuale presso la Direzione generale di politica e industrie culturali del Ministero della cultura (http://www.mcu.es/propiedadInt/index.html[5]). Nel campo della proprietà industriale opera invece l’Ufficio spagnolo brevetti e marchi (Oficina Española de Patentes y Marcas - OEPM: www.oepm.es[6]), organismo autonomo del Ministero dell’industria, turismo e commercio che promuove e sostiene lo sviluppo economico e tecnologico fornendo protezione giuridica alle diverse modalità di protezione industriale mediante il rilascio di brevetti, marchi e altri titoli. Nel 2006 si è altresì insediata la Commissione intersettoriale per lottare contro le attività che ledono i diritti di proprietà industriale (Comisión intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial: http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1146639642549&classIdioma=_es_es&idPage=1146639642549&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplContenidoInformacionGeneral&idInfo=1147270187845&idPagAnterior=1144260495177&canal=CAN2&volver=SI)[7], responsabile del coordinamento operativo delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni private che operano nel campo della protezione dei diritti di proprietà industriale.

 

 

 

 

 

 

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[1] In base al sistema dei “giorni di multa” (días-multa), ogni giorno di multa può variare da un ammontare minimo di 2 ad un massimo di 400 euro e l’estensione della pena può oscillare da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 2 anni; ciascun “mese” di multa si intende composto di 30 giorni ed un “anno” si considera formato da 360 giorni. Spetta al giudice fissare l’importo giornaliero all’interno dei limiti indicati, tenendo conto della situazione economica del condannato, nonché determinare tempi e modi di pagamento.

[2] La normativa sui brevetti e modelli di utilità è contenuta nella Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-1986.html.

[3] La normativa in materia è contenuta nella Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l20-2003.html.

[4] La normativa in materia è contenuta nella Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-1988.html.

[5] Si vedano in particolare le pagine dedicate alla “lotta contro la pirateria” (Lucha contra la Piratería), al seguente link: http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/LuchaPirateria/LuchaPirateria.html.

[6] Si veda in particolare la sezione dedicata alla “pirateria” (Piratería), al seguente link: http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1179489519322&classIdioma=_es_es&idPage=1179489519322&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplHomePirateria.

[7] Istituita dal Real Decreto 1224/2005, de 13 de octubre, por el que se crea y regula la Comisión intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1224-2005.html.