Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Doc. XXII, n. 12 e Doc. XXII, n. 16 Contraffazione e pirateria in campo commerciale in Francia e Germania
Riferimenti:
DOC XXII, N. 16   DOC XXII, N. 12  
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 16    Progressivo: 1
Data: 26/02/2010
Descrittori:
FALSITA'   FRANCIA
FRODE   GERMANIA
REATI CONTRO LA FEDE E LA MORALE PUBBLICA E L' ECONOMIA     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

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NOTE INFORMATIVE SINTETICHE

 

 

 

N. 16/I - 26 febbraio 2010


 

Doc. XXII, n. 12 e Doc. XXII, n. 16

Contraffazione e pirateria in campo commerciale in Francia e Germania

 

 

In Francia la normativa generale in materia di repressione della contraffazione di beni protetti dai diritti di proprietà industriale è contenuta nel Code de la propriété intellectuelle (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20100223). Il Codice della proprietà intellettuale è composto da due parti: la prima, relativa alla “Proprietà letteraria e artistica”; la seconda, dedicata alla “Proprietà industriale”. Recentemente, il Codice della proprietà intellettuale è stato oggetto di alcune modifiche riguardanti la lotta anti-contraffazione. In particolare, con la Loi n. 2004-204 del 9 marzo 2004 e con la Loi n.2007-1544 del 29 ottobre 2007, - con la quale è stata recepita la direttiva comunitaria 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - sono state rafforzate le misure repressive nei confronti dei contraffattori.

In base al Codice in esame, sono protetti dal diritto di proprietà industriale, per un determinato arco temporale: i disegni e i modelli; i brevetti di invenzione; le topografie di prodotti a semiconduttori; le creazioni o scoperte di nuove varietà vegetali; i marchi di fabbrica, di commercio o di servizio. Il Codice della proprietà intellettuale dispone inoltre un regime di protezione per l’utilizzo delle indicazioni geografiche.

Le sanzioni civili della contraffazione di titoli di proprietà industriale e di beni protetti da tali diritti, previste dal Codice, consistono essenzialmente nel divieto di perseguimento di attività di contraffazione e nell’indennizzo del danno subito. Esse possono anche consistere nella dichiarazione di nullità del titolo di proprietà industriale del contraffattore e nella confisca e distruzione dei beni contraffatti. Le sanzioni penali della contraffazione prevedono generalmente la detenzione per tre anni e un’ammenda di 300.000 euro. La commissione del reato di contraffazione in banda organizzata comporta generalmente l’aumento della pena a cinque anni di detenzione e a 500.000 euro di ammenda.

In particolare, il Codice stabilisce che ogni lesione di un diritto di proprietà di disegni e modelli costituisce una contraffazione che impegna la responsabilità civile del suo autore (art. L521-1) ed è punita con alcune sanzioni civili (art. da L. 521-6 a 521-8). Le sanzioni penali previste per la lesione di questo diritto di proprietà industriale sono di tre anni di detenzione e di 300.000 euro di ammenda (art. L521-10). Per quanto riguarda i brevetti d’invenzione è parimenti specificato che ogni lesione del diritto di proprietà di un brevetto costituisce una contraffazione (art. L615-1), punita con alcune sanzioni civili (art. da L615-2 a L615-7-1) e con le sanzioni penali di tre anni di detenzione e 300.000 euro di ammenda (art. L615-14). La contraffazione di un prodotto protetto dal Certificat d’obtention vegetale (certificato di ottenimento di nuove varietà vegetali) impegna la responsabilità civile del suo autore (art. L623-25) ed è punita con alcune sanzioni civili (art. da L623-27 a L623-28-1) e con la sanzione penale dell’ammenda di 10.000 euro. Qualora il reato sia compiuto in recidiva, o da una banda organizzata, può inoltre essere prevista una detenzione di sei mesi (art. L623-32). Anche la lesione di un diritto di proprietà di un marchio costituisce una contraffazione (art. L716-1). L’illecito è punito con alcune sanzioni civili (art. L716-6, L716-14, L716-15) e con le seguenti penali: la pena di quattro anni di detenzione e di 400.00o euro di euro di ammenda, se il reo è responsabile, ai fini della vendita di prodotti presentati sotto un marchio contraffatto, della loro fabbricazione, importazione, esportazione o dell’impartizione di ordini per tali azioni (art. L716-9); la pena di tre anni di detenzione e di 300.000 euro di ammenda se il reo detiene senza legittimo motivo, importa, esporta, o vende prodotti con un marchio contrefaisant (marchio che imita indebitamente un marchio originale) (art.L716-10). La stessa pena è prevista per colui che riproduce, elimina, modifica un marchio in violazione dei diritti conferiti al suo proprietario (art. L716-10). Nel caso della vendita di prodotti con marchi contraffatti una pena aggravata è prevista se le merci sono giudicate pericolose per la salute, la sicurezza degli uomini o degli animali (art. L716-9).

Gli organismi più importanti che si occupano in Francia di lotta alla contraffazione sono:

- il Comité National anti-contrefaçon (CNAC) (http://www.contrefacon-danger.com/), creato nel 1995 allo scopo di rafforzare il dispositivo nazionale di lotta alla contraffazione, che si occupa di coordinare le azioni degli amministratori pubblici e del settore privato in questo ambito. La presidenza del CNAC è di norma assegnata ad un deputato. L’attuale presidente è Bernard Brochand (deputato UMP e Sindaco di Cannes). Nell’ultimo decennio il CNAC ha promosso diverse campagne informative anche al fine di prevenire il fenomeno della contraffazione. Si segnalano, tra le altre, la campagna “Contrefaçon no merci”, promossa nel 2006 insieme con il Ministero dell’economia e l’Institut National de la propriété industrielle (INPI), ela campagna di comunicazione “Contrefaçon danger”, realizzata nel 2004 in collaborazione con altri enti[1]. Il CNAC partecipa inoltre alla realizzazione della rivista bimestrale “Proprieté intellectuelle et lutte à la contrefaçon”, avviata nel 2005 in collaborazione con la Direzione Generale del Tesoro e della Politica Economica (DGTPE), la Dogana, l’INPI[2];

- l’Institut National de la propriété industrielle (INPI) (http://www.inpi.fr/fr/accueil.html). Come previsto dall’art. L411-1 del Codice della proprietà intellettuale, l’INPI è un ente pubblico, dotato di autonomia finanziaria. L’INPI si occupa del rilascio e del rinnovo dei diversi titoli di proprietà industriale e collabora con la CNAC per molte campagne informative anti-contraffazione[3]. L’INPI svolge inoltre un’azione di cooperazione internazionale in questo campo e ha attivato presso alcuni Paesi (Cina, Marocco, Emirati Arabi Uniti, Brasile) diverse sedi in cui operano propri esperti per favorire azioni di cooperazione e sostenere le imprese francesi vittime di contraffazione in quei paesi e in territori limitrofi[4];

- l’Union des fabricants (UNIFAB) (http://www.unifab.com/): un’associazione di imprenditori francesi, fondata alla fine dell’Ottocento. L’UNIFAB si autodefinisce come un’associazione di lotta anti-contraffazione, coopera con diversi organismi internazionali per la lotta alla contraffazione (ad es. con la WIPO, WTO, INTERPOL) ed organizza ogni anno un Forum di discussione su questo tema[5]. L’UNIFAB, oltre a curare diverse pubblicazioni sulla difesa della proprietà intellettuale, gestisce un “Musée de la contrefaçon”, che ha sede a Parigi[6].

 

In Germania i valori immateriali di una società, tra cui rientrano il know-how aziendale e personale e i diritti di proprietà industriale e commerciale (gewerblichen Schutzrechte), vale a dire il diritto dei brevetti, il diritto sui modelli di utilità e di design, il diritto sui marchi e su altri segni distintivi, sono tutelati da norme legislative che conferiscono al titolare un’esclusiva all’uso del loro oggetto. Tali disposizioni disciplinano le specifiche prestazioni imprenditoriali in relazione ai “diritti di proprietà”.

La regolazione dei diritti di proprietà industriale è contenuta in diverse leggi federali e, più precisamente, nella Legge sulla protezione dei marchi (Markengesetz - MarkenG), nella Legge sui modelli di utilità (Gebrauchsmustergesetz - GebrMG), nella Legge sui brevetti (Patentgesetz), nella Legge sui modelli e sui disegni ornamentali (Geschmacksmustergesetz - GebrMG), nella Legge sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Halbleiterschutzgesetz - HalblSchG) e nella Legge sulle varietà vegetali (Sortenschutzgesetz). L’autorità federale per la tutela dei diritti di proprietà industriale è l’Ufficio tedesco per i marchi e i brevetti (Deutsche Patent- und Markenamt).

La tutela della proprietà intellettuale abbraccia un’ampia gamma di attività dei diversi ministeri federali. In particolare, il tema della pirateria del prodotto e del marchio (Produkt- oder Markenpiraterie) è un elemento costante dei dialoghi bilaterali tra il Ministero federale dell’economia e della tecnologia (Bundeswirtschaftsministerium) e i principali paesi emergenti, tra cui la Cina. Al riguardo, il Ministero federale dell’economia e della tecnologia ha costituito il gruppo di lavoro “Tutela del diritto industriale in China” (Gewerblicher Rechtsschutz in China) che, in collaborazione con i rappresentanti delle associazioni interessate, studia ed elabora misure per migliorare la tutela dei diritti della proprietà intellettuale in Cina (http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/aussenwirtschaft,did=184996.html).

La lotta alla pirateria dei prodotti o dei marchi è garantita attraverso la Legge per una più efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale (Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums), entrata in vigore il 1° settembre 2008. Il provvedimento recepisce la Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, interviene sulle norme federali di diritto industriale e, nell’ottica di rafforzare la lotta alla pirateria, introduce una procedura semplificata per la distruzione delle merci sequestrate alla dogana.

Contro la pirateria dei prodotti e dei marchi è attiva, dal 1997, l’Associazione anti-contraffazione (Aktionskreis gegen Produkt- und Markenpiraterie e.V. – APM: http://www.markenpiraterieùapm.de/index.php?article_id=1&clang=0), che opera come un’alleanza industriale per la tutela della proprietà intellettuale. L’associazione anti-contraffazione è un’iniziativa congiunta dell’Associazione delle Camere dell’industria e del commercio (Deutschen- Industrie- und Handelskammertages - DIHK), della Lega federale delle industrie tedesche (Bundesverbandes der Deutschen Industrie - BDI) e dell’Associazione per la tutela dei marchi (Markenverband).

Sebbene sul fenomeno della pirateria del prodotto non esista alcuna chiara, uniforme e circoscritta definizione, gli specialisti del settore sono concordi nel ritenere che tale pratica illecita violi i diritti di proprietà intellettuale. In Germania, la pirateria del prodotto o del marchio in ambito commerciale o industriale è punita, ai sensi dell’art. 143, comma 1, della Legge sulla protezione dei marchi (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG) (http://www.gesetze-im-internet.de/markeng/), con una sanzione fino a tre anni di detenzione o con una pena pecuniaria. È prevista, invece, una sanzione fino a cinque anni di detenzione o un’ammenda se l’autore della violazione svolge tale attività illecita come professione (§ 143, comma 2). È, infine, punibile anche il solo tentativo di pirateria, ai sensi del § 143, comma 3.

 

 

 

 

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[1] Informazioni sulle campagne di comunicazione del CNAC sono reperibili all’indirizzo web http://www-contrefacon.seevia.com/front/show_rub.php?rub_id=247.

[2] La rivista offre un’informazione sulle realtà internazionali della protezione della proprietà intellettuale. L’ultimo numero della rivista è consultabile all’indirizzo web http://www.contrefacon-danger.com/ressources/documents/RevuePIetContrefacon.pdf.

 

[3] L’INPI svolge inoltre la funzione di Segretariato generale del CNAC e, sulla base di un “contratto di obiettivi 2009-2012” con lo Stato, svolge un’azione importante nella lotta alla contraffazione.

[4] Informazioni riguardanti l’attività internazionale dell’INPI sono reperibili all’indirizzo internet http://www.inpi.fr/fr/connaitre-la-pi/lutte-anti-contrefacon.html.

[5] Il prossimo “Forum europeo della Proprietà intellettuale” (il 15°) si terrà a Parigi il 13 e 14 aprile 2010.

[6] Informazioni relative alle pubblicazioni dell’UNIFAB e al Musée de la contrefaçon sono reperibili all’indirizzo internet http://www.unifab.com/menu.html.