Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Normativa in materia di immigrazione clandestina
Riferimenti:
AC N. 1366/XVI     
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 2    Progressivo: 2008
Data: 30/05/2008
Descrittori:
IMMIGRAZIONE   STATI ESTERI

                   SERVIZIO BIBLIOTECA – UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA

 

            XVI Legislatura

 

            Note informative sintetiche

 

 

N. 2 – 30 maggio 2008


 

Normativa in materia di immigrazione clandestina

 

 

In Francia le norme in materia di immigrazione sono contenute nel Codice dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo entrato in vigore nel 2005 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20080527). In particolare l’immigrazione clandestina è disciplinata nel Libro VI, titolo II, che all’articolo L621-1 prevede una pena detentiva di un anno e un’ammenda di 3750 Euro per lo straniero che è entrato nel territorio nazionale senza essere in possesso dei documenti previsti dalla legge o a cui è stato negato il permesso di ingresso o nei cui confronti è stato assunto un provvedimento di interdizione o espulsione  dal territorio dello Stato. La stessa pena è prevista per lo straniero che abbia soggiornato in Francia oltre il periodo previsto dal visto di ingresso. Oltre alla pena detentiva, allo straniero in situazione irregolare, il giudice può interdire l’ingresso o il soggiorno per un periodo non superiore a tre anni, il che comporta l’accompagnamento alla frontiera, dopo aver scontato la pena.

In seguito all’entrata in vigore della Convenzione di Schengen, le stesse sanzioni sono applicabili allo straniero che non abbia rispettato le disposizioni previste dal trattato, in particolare:

·          che non sia in possesso di documenti di viaggio, di visto o di risorse economiche sufficienti al suo sostentamento;

·          che entri in territorio nazionale essendo stato segnalato ai fini della non ammissione in applicazione di una decisione esecutiva assunta da un altro Stato firmatario della Convenzione.

Una pena detentiva di tre anni è prevista gli stranieri che si siano sottratti, o abbiano tentato di sottrarsi, all’esecuzione di un provvedimento di espulsione, di riaccompagnamento alla frontiera o di rifiuto di titolo di soggiorno o che, obbligati a lasciare il  territorio nazionale, vi siano penetrati di nuovo senza autorizzazione (artt. L624-1 e seguenti).

Oltre alle fattispecie di reato descritte, il codice sanziona (articoli L623-1 e seguenti) il riconoscimento di un minore o il fatto di contrarre matrimonio al solo fine di ottenere o far ottenere un titolo di soggiorno, il beneficio di una protezione contro l’allontanamento o la nazionalità francese. La pena prevista per questo reato e di cinque anni di reclusione e 15.000 Euro di ammenda, cui si possono affiancare sanzioni complementari quali la negazione del permesso di soggiorno e l’interdizione dal territorio nazionale.

 

In Germania la normativa in materia di immigrazione è stata oggetto di una consistente riforma nel 2004 con l’approvazione della legge sul controllo e la limitazione dell’immigrazione (Zuwanderunggesetz, del 30 luglio 2004 - http://217.160.60.235/BGBL/bgbl1f/bgbl104s1950.pdf). Si tratta, in realtà, di un “pacchetto” di norme che comprende due nuove leggi riguardanti rispettivamente il soggiorno degli stranieri e la libera circolazione dei cittadini comunitari, una serie di modifiche ad altre leggi riguardanti, tra l’altro, l’asilo, la cittadinanza e i profughi di etnia tedesca).

Le norme che regolamentano il soggiorno degli stranieri sono contenute nella Aufenthaltsgesetz.

All’articolo 14 della Aufenthaltsgesetz vengono specificati i casi in cui l’ingresso di uno straniero sul territorio federale sia da ritenersi illegale, mentre il codice penale tedesco (Strafgesetzbuch) non disciplina fattispecie di reato relative all’immigrazione.

La stessa legge contiene, all’articolo 95, disposizioni sanzionatorie (Strafvorschriften = prescrizioni di pene). Sono previsti due tipi di pena: la reclusione (Freiheitstrafe) e la sanzione pecuniaria (Geldstrafe). La durata della pena va da un anno fino ad un massimo di 3 anni.

La pena detentiva massima di un anno riguarda diverse fattispecie di reati connessi a:

·          mancato possesso di documenti di identità validi (art. 3, comma 1 in combinato disposto con l’articolo 48, comma 2);

·          mancato possesso di un titolo di soggiorno (art. 4, comma 1);

·          ingresso irregolare (art. 14, comma 1);

·          violazione delle disposizioni di tutela della sicurezza interna (Capitolo 4, artt. 46, 47 e 49);

·          non ottemperanza all’obbligo di registrazione in violazione delle disposizioni che prevedono limitazioni territoriali al soggiorno (art. 54a);

·          violazione ripetuta del limite di validità territoriale del permesso di soggiorno (art. 61, comma 1);

·          appartenenza ad una associazione o gruppo la cui esistenza, obiettivi o attività siano tenute volutamente segrete alle autorità.

Con la reclusione fino a 3 anni è invece punito lo straniero che:

·          già espulso, ricondotto alla frontiera o allontanato dal territorio federale, entri o soggiorni nuovamente nel Paese in violazione dell’articolo 11, comma 1 della stessa legge;

·          renda o faccia uso di dichiarazioni false o incomplete al fine di procurare per sé o per altri un titolo di soggiorno o una sospensione temporanea dell’espulsione o utilizzi, consapevolmente, i documenti così ottenuti a fini fraudolenti.

In ogni caso, il giudice può comminare una pena pecuniaria alternativa alla pena detentiva.

 

Nel Regno Unito il reato di immigrazione clandestina è stato introdotto nell'ordinamento con l'Immigration Act del 1971, più volte modificato da successivi provvedimenti. Tra le modifiche più recenti devono segnalarsi quelle apportate dal legislatore in occasione della riforma della disciplina generale dell'immigrazione e del diritto d'asilo (Immigration and Asylum Act del 1999), resa necessaria a seguito della ratifica, da parte del Regno Unito, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (eseguita mediante lo Human Rights Act del 1998).

A tenore della section 24 della legge del 1971 (illegal entry and similar offences), commette reato lo straniero che faccia ingresso o rimanga nel territorio nazionale senza aver previamente ottenuto il permesso di soggiorno (leave) o il suo rinnovo oltre i termini di scadenza, oppure in violazione di provvedimenti di espulsione adottati a suo carico (deportation orders). A questi fini, si intende per immigrato clandestino (illegal entrant) colui che entri, o tenti di entrare nel territorio nazionale in violazione della legge sull’immigrazione o di un precedente ordine di espulsione, o con mezzi fraudolenti (section 33.1 della medesima legge, come emendata dall’Asylum and Immigration Act del 1996, section 12.1, Schedule 2, par. 4.1).

Del pari, commette reato lo straniero che, in mancanza di esimenti rimesse all'apprezzamento dell'autorità giudicante (reasonable excuse), si sia trattenuto nel territorio nazionale per sottoporsi ad ispezioni sanitarie senza però conformarsi a specifici requisiti prescritti per tale ipotesi, di cui la legge richiamata reca in allegato il minuzioso elenco (schedule 2).

Le pene previste, da comminarsi a seguito di sentenza pronunciata con rito abbreviato (summary conviction), hanno natura sia pecuniaria che detentiva e consistono nell'ammenda (fine) e - in aggiunta o in alternativa - nella reclusione fino a sei mesi.

 Una specifica figura di reato (deception) è inoltre prevista con riguardo al comportamento criminoso dello straniero che con mezzi fraudolenti si procuri, o tenti di procurarsi, l'autorizzazione ad entrare o a rimanere nel territorio nazionale, oppure abbia illecitamente ottenuto od anche cerchi di ottenere il differimento o la revoca di provvedimenti di espulsione adottati a suo carico (section 24A). Anche questo reato è  punito con l'ammenda e con pene detentive, il cui massimo edittale varia da sei mesi a due anni a seconda del procedimento penale esperito (summary oppure on indictment) e dell'autorità giudicante (rispettivamente, il justice of peace, competente sui reati minori, e la Crown Court, che ha cognizione sui reati più gravi e si avvale del jury).

 

In Spagna il codice penale non prevede il reato di immigrazione clandestina, ma punisce invece lo sfruttamento della stessa, in generale, nonché il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di lavoratori verso la Spagna o verso un altro paese dell’Unione europea.

L’immigrazione clandestina, come fattispecie autonoma, è invece considerata all’interno della Legge organica 4/2000, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna ed il loro inserimento sociale, approvata durante il primo governo Aznar e che rappresentò il primo di una serie di interventi legislativi in materia di immigrazione. La Legge organica 4/2000 prevedeva l’espulsione per “l’entrata illegale” nel territorio spagnolo, classificata tra le “infrazioni gravi” (infracciones graves) alla legge (si tratta quindi di un illecito di natura amministrativa e non di un reato); dopo meno di un anno dall'entrata in vigore della legge, durante il secondo governo Aznar, fu approvata la Legge organica 8/2000, di modifica della L.O. 4/2000, con la quale le misure volte a contrastare l’immigrazione clandestina furono fortemente inasprite. In particolare, la Legge organica 8/2000 punisce ora con l’espulsione la “permanenza irregolare” nel territorio spagnolo (classificata sempre tra le “infrazioni gravi”), per mancanza o per scadenza delle autorizzazioni o dei permessi di residenza regolare. Se quindi, precedentemente, era considerata solo "l'entrata illegale", fattispecie scomparsa con la legge organica 8/2000, nella nuova formulazione il provvedimento di espulsione va adottato, tout court, anche nei confronti di chi già si trova o lavora nel territorio spagnolo, ma in posizione non regolare.

Successivamente la Legge organica 11/2003 e la Legge organica 14/2003 hanno apportato ulteriori modifiche alla legislazione del 2000 (http://extranjeros.mtas.es/es/normativa_jurisprudencia/Nacional/Texto_consolidado_LO_4_8_11_14.pdf).

La prima legge ha adottato, in via generale, la misura dell'espulsione in luogo delle pene privative della libertà personale, nei confronti degli immigrati illegali che abbiano commesso reati punibili con il carcere, ma per un periodo inferiore a sei anni. In presenza di reati più gravi, per i quali il codice prescrive una pena detentiva uguale o superiore a sei anni, la nuova normativa prevede che siano scontati in carcere i tre quarti della pena e che poi si proceda comunque all'espulsione dello straniero. In questi casi, poi, il provvedimento di espulsione, essendo diretto verso persone che non hanno residenza legale in Spagna, può essere adottato in via amministrativa e non deve seguire tutto l'iter procedurale previsto in altri casi, potendosi così risolvere, generalmente, entro tre giorni.

L'espulsione comporta l'immediata revoca di ogni autorizzazione al soggiorno o permesso di lavoro, in linea con l'orientamento generale introdotto con la legge organica 8/2000, per la quale i suddetti documenti non sostituiscono quelli relativi alla residenza legale nel territorio nazionale; l'espulsione comporta inoltre l'immediata archiviazione di ogni procedimento in corso per la richiesta della residenza stessa.

 

 

Ufficio Legislazione Straniera



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