Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: I sistemi fiscali in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna alla luce delle più recenti misure adottate (A.C. 4566)
Riferimenti:
AC N. 4566/XVI     
Serie: Materiali di legislazione comparata    Numero: 25
Data: 14/09/2011
Descrittori:
FRANCIA   GERMANIA
GRAN BRETAGNA   ORGANIZZAZIONE FISCALE
SPAGNA     
Organi della Camera: VI-Finanze

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 
DOCUMENTAZIONE PER LE COMMISSIONI

Esame di progetti di legge

 

 

Materiali di legislazione comparata

 

 

 

I sistemi fiscali in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna

alla luce delle più recenti misure adottate

(A.C. 4566)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 25 – Settembre 2011


 

 

Servizio responsabile:

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File:MLC16025


Indice

 

 

Schede di sintesi. 1

francia.. 3

Fiscalità delle persone. 3

Imposta sul reddito delle persone fisiche. 3

Quoziente familiare. 4

Imposte sul patrimonio. 7

Imposte fondiarie. 9

Fiscalità delle imprese. 11

Imposta delle società (IS). 12

Fiscalità fondiaria delle imprese. 14

Imposta forfettaria annuale. 15

Particolari incentivi fiscali17

Altri incentivi fiscali: il Credito d’imposta per il “Prestito a tasso zero rafforzato - PTZplus ”  18

Altre imposte dirette per le imprese. 19

Fiscalità locale a carico delle imprese. 20

Fiscalità ambientale. 22

IVA e accise. 23

germania.. 27

Fiscalità delle persone. 27

Imposta sul reddito delle persone fisiche. 27

Fiscalità delle imprese. 28

Imposta sui redditi delle società. 28

Imposta locale sugli affari29

Imposta sui patrimoni immobiliari30

IVA e accise. 31

 

regno unito.. 35

Fiscalità delle persone. 35

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Income tax). 35

Tassazione delle rendite finanziarie (Capital gains tax). 38

Fiscalità delle imprese. 38

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (Corporation tax). 38

IVA e accise. 40

spagna.. 43

Fiscalità delle persone. 43

Imposta sul reddito delle persone fisiche. 43

Imposta patrimoniale. 43

Fiscalità delle imprese. 44

Tassazione dei redditi d’impresa. 44

Imposte a carico delle persone fisiche e giuridiche. 44

Imposta sugli immobili44

Imposta sulle attività produttive. 45

IVA, accise ed altre imposte indirette. 45

La riforma del finanziamento e della fiscalità delle Comunità autonome. 46

 


Schede di sintesi

 

 

 


francia

Fiscalità delle persone

Imposta sul reddito delle persone fisiche

L’imposta sul reddito è disciplinata dall’art. 1A e ss. del Code général des impôts  (Codice generale delle imposte).

Con la legge finanziaria per il 2011 (Loi n. 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011) è stato recentemente modificato il calcolo dell’imposta sul reddito.

Il nuovo art. 197 del Code général des impôts, modificato dalla Loi n. 2010-1657, stabilisce attualmente le seguenti aliquote, in base alla suddivisione dei contribuenti in quattro fasce di reddito:

 

Reddito (in euro)

Aliquota

Da 0 a 5.963

0%

Dalla frazione superiore a 5.963 fino a 11.896

5,5%

Dalla frazione superiore a 11.896 fino a 26.420

14%

Dalla frazione superiore a 26.420 fino a 70.830

30%

Per la frazione superiore a 70.830

41%

 

Recentemente il Governo francese ha annunciato una serie di misure per ridurre il deficit pubblico, tra cui l’introduzione di un “contributo eccezionale sugli alti redditi”. Tale contributo dovrebbe essere costituito da una nuova tassa del 3% sui redditi da lavoro e da capitale superiori ai 500.000 euro.

L’insieme delle misure fa parte di un piano di riduzione del deficit di 12 miliardi di euro, che è stato presentato dal Primo Ministro François Fillon il 24 agosto 2011. Con questo piano il Governo intende realizzare - in base al programma di stabilità 2011-2014 - un risparmio di 1 miliardo di euro entro il 2011 e di 11 miliardi entro il 2012. La manovra finanziaria è inoltre tesa a raggiungere l’obiettivo del deficit pubblico del 5,7% del PIL per il 2011, del 4,6% nel 2012 e del 3% nel 2013.

Alcune di queste misure sono state introdotte all’interno di un progetto di modifica della legge finanziaria per il 2011, il projet de loi de finances rectificative pour 2011 (2), approvato dal Senato in via definitiva l’8 settembre 2011 (Texte adopté n. 193); altre misure – tra cui probabilmente la previsione del “contributo eccezionale sugli alti redditi” - saranno predisposte all’interno del progetto di legge finanziaria 2012 e del progetto di finanziamento della sicurezza sociale 2012.

Quoziente familiare

In base al meccanismo del “quoziente familiare” (quotient familial), disciplinato dagli artt. 194-195 del Code général des impôts, il contribuente è assoggettabile all’imposta sul reddito per l’insieme degli utili e redditi dei membri della famiglia fiscale (foyer fiscal), composta dal contribuente, dall’eventuale coniuge (o dal partner per i PACS), dagli eventuali figli minori, nonché dalle eventuali persone invalide conviventi a carico.

Per determinare il quoziente familiare occorre determinare il numero delle quote (o parti, rappresentative dei carichi di famiglia) che spettano a ciascun tipo di contribuente (ad es. il celibe, lo sposato, il divorziato, il vedovo), del quale sono considerate le persone a carico.

Il quoziente familiare è il risultato della divisione del reddito complessivo del foyer fiscal per il numero delle quote che ad esso spettano. Il numero delle quote incide in modo considerevole nel determinare l’imposta sul reddito da liquidare.

Nello specifico l’imposta è calcolata figurativamente sul quoziente familiare, quindi solo su una quota del reddito complessivo, ma l’effettivo del carico fiscale risulta poi dal prodotto delle “imposte individuali” per il numero delle parti (o quote) che compongono la famiglia fiscale.

L’art. 194 del Codice generale delle imposte presenta una tabella in cui è indicato il numero delle quote da prendere in considerazione per la divisione del reddito complessivo del foyer fiscal:

Situazione della famiglia

Numero delle parti (o quote)

Celibe, divorziato o vedovo senza figli a carico

1

Coniugato senza figli a carico

2

Celibe o divorziato con un figlio a carico

1,5

Coniugato o vedovo con un figlio a carico

2,5

Celibe o divorziato con due figli a carico

2

Coniugato o vedovo con due figli a carico

3

Celibe o divorziato con tre figli a carico

3

Coniugato o vedovo con tre figli a carico

4

Celibe o divorziato con quattro figli a carico

4

Coniugato o vedovo con quattro figli a carico

5

Celibe o divorziato con cinque figli a carico

5

Coniugato o vedovo con cinque figli a carico

6

Celibe o divorziato con sei figli a carico

6

Si consideri ad esempio una coppia di coniugi con due figli a carico.

In base al meccanismo del quoziente familiare, a questa famiglia fiscale saranno attribuite tre quote (una quota per ogni coniuge e una mezza quota per ciascun figlio).

Ipotizzando che il reddito complessivo della coppia sia di 55.000 euro, l’imposta calcolata, senza tener conto del quoziente familiare, sarebbe approssimativamente di 10.934 euro.

Il calcolo della tassa, sulla base delle aliquote previste per l’imposta sul reddito, sarebbe infatti il seguente:

Aliquote per fasce di reddito

Calcolo dell’imposta (in euro)

0% su 5.963 euro

0

5,5% su 5.932 euro (11.896-5.964)

326

14% su 14.523 euro (26.420-11.897)

2.033

30% su 28.582 (55.000- 5.963 -5.932-14.523)

8.575

Totale

10.934

 

Per calcolare il quoziente familiare di questa famiglia fiscale occorre dividere il reddito complessivo del foyer fiscal (55.000 euro) per tre (le tre quote che gli spettano). Si otterrà un quoziente di 18.333 euro.

Su tale ammontare si applicano allora le “imposte individuali”, utilizzando i medesimi scaglioni:

Aliquote per fasce di reddito

Calcolo dell’imposta (in euro)

0% su 5.963 euro

0

5,5% su 5.932 euro (11.896-5.964)

326

14% su 6438 euro (18.333-5.963 -5.932)

901

Totale

1.227

In base al meccanismo del quoziente familiare, tale ammontare deve essere quindi moltiplicato per il numero delle quote per ottenere il carico fiscale complessivo, che risulterà quindi di 3.681 euro (1.227 x 3).

Come si può constatare, applicando il quoziente familiare, il carico fiscale complessivo è inferiore all’ammontare che l’imposta sul reddito avrebbe senza l’introduzione di tale meccanismo. Inoltre, tanto più alto sarà il reddito complessivo, maggiore sarà il beneficio ottenibile. Per evitare di favorire i redditi più alti, il legislatore ha limitato il vantaggio dell’applicazione del quoziente, fissando un tetto (plafond). In base a tale meccanismo, determinati contribuenti, il cui reddito eccede un dato importo, possono avere un vantaggio di imposta che non può superare una certa cifra. Il vantaggio massimo è fissato per ogni mezza quota o quota che compone il proprio foyer fiscal[1].

 

Imposte sul patrimonio

La prima Legge finanziaria correttiva per il 2011 del 29 luglio 2011 (I LFR 2011) ha introdotto la riforma della fiscalità del patrimonio. La riforma ha alleggerito la tassazione della detenzione del patrimonio a favore di una tassazione più pesante della trasmissione del patrimonio ed ha proceduto alla modifica dell’impôt de solidarité sur la fortune - ISF e alla soppressione dello “scudo fiscale”, dispositivo che limitava l’ammontare complessivo delle imposte dirette pagate da un contribuente.

 

a) Imposta di solidarietà sul patrimonio

L' imposta di solidarietà sul patrimonio (impôt de solidarité sur la fortune - ISF) [2] è un’imposta prevista nell’ordinamento francese, ma assente nella maggior parte degli altri paesi del mondo. Al pagamento dell’ISF sono tenute le persone fisiche e le coppie sulla base del loro patrimonio netto che comprende i beni immobili, gli attivi professionali (che possono essere esonerati a determinate condizioni), i beni mobili, altri beni materiali (gioielli, cavalli, automobili, yachts, barche da diporto, aerei da turismo, etc.), diritti e titoli (valori mobiliari, buoni del Tesoro, buoni di risparmio, etc.).

Le precedenti disposizioni prevedevano 6 aliquote d’imposta per scaglioni a partire da un patrimonio di 800.000 euro. La recente riforma del luglio 2011 ha soppresso le prime tranches d’imposta. Applicabile sul patrimonio detenuto al 1° gennaio 2011, la riforma della tabella (barème) delle aliquote dell’ISF permetterà ai francesi con un patrimonio inferiore a 1,3 milioni di euro di non pagare più l’ISF dal 2012[3].

L’ISF comprenderà 2 aliquote d’imposta per scaglioni di patrimonio:

·         0,25% tra 1,3 e 3 milioni di euro (con pagamento dell’ISF contemporaneamente all’Imposta sul reddito IR);

·         0,50% per i patrimoni superiori a 3 milioni di euro (con obbligo di riempire una dichiarazione ISF).

Per limare gli effetti negativi delle soglie sarà messo a punto un dispositivo di detrazione (décote) per i patrimoni compresi tra 1,3 e 1,4 milioni di euro e tra 3 e 3,2 milioni di euro.

Occorre segnalare che dal 2010 è stato previsto un dispositivo che permette ai sottoscrittori di fondi d’investimento a favore delle PMI di beneficiare di una riduzione del 25% sull’imposta sul reddito o del 50% sull’ISF (LF 2010, art. 20). Le riduzioni d’IR e d’ISF per i sottoscrittori di capitali delle PMI e di entreprises innovantes sono state ulteriormente definite: si applicano soltanto alle partecipazioni a società in difficoltà d’accesso al finanziamento in fondi privati o in fase di crescita (inizio attività o espansione) (LF 2011, art. 38).

 

b) Modifiche patrimoniali a titolo gratuito e successioni

Secondo la riforma del luglio 2011, le donazioni in franchigia d’imposta saranno possibili ogni 10 anni, invece che ogni 6 (I LFR 2011, art. 7). Inoltre è stata mantenuta la sola riduzione del 50% per i donatori al di sotto dei 70 anni di età, mentre è stata soppressa la riduzione del 30% per i donatori tra i 70 e gli 80 anni (I LFR 2011, art. 8).

Sono stati infine elevati di 5 punti i due ultimi scaglioni d’imposta, rispettivamente dal 35 e 40% al 40 e 45%, applicati alle successioni più importanti[4], alle donazioni consentite tra consanguinei in linea diretta e alle donazioni tra coniugi o tra partenaires legati da PACS (I LFR 2011, art. 6).

 

Imposte fondiarie

In Francia sono previste due tipologie di imposte fondiarie:

·        la tassa fondiaria sulle proprietà costruite (TFPB);

Queste tasse contribuiscono alla formazione delle risorse fiscali dei comuni.

La tassa fondiaria sulle proprietà costruite (taxe foncière sur les propriétés bâties – TFPB) è disciplinata dal Code général des impôts,artt. 1380 e ss.

La tassa fondiaria sulle proprietà non costruite (taxe foncière sur les propriétés non bâties – TFPNB) è disciplinata dal Code général des impôts, artt. 1393 e ss.

Con riferimento all’imposta fondiaria sulle proprietà costruite (taxe foncière sur les propriétés bâties), l’art. 31 della prima Legge finanziaria correttiva per il 2011 (I LFR 2011) stabilisce alcune modifiche. È in particolare stabilito che i contribuenti tenuti a pagare la tassa fondiaria sulle proprietà costruite (TFPB) con valore di abitazione principale possono godere di uno sgravio fiscale. Hanno diritto a tale beneficio i contribuenti il cui reddito non superi una determinata somma, stabilita all’art. 1417, comma II, del Codice generale delle imposte (l’ammontare totale dei redditi dell’anno precedente a quello in cui è calcolata l’imposta fondiaria non deve essere superiore a 23.572 euro per la prima parte (o quota) del quoziente familiare, aumentata di 5.507 euro per la prima mezza parte supplementare e di 4.334 euro per ogni altra mezza parte considerata per il calcolo dell’imposta sul reddito). Lo sgravio fiscale è uguale alla frazione della quota dell’imposta dovuta superiore al 50% dei redditi del contribuente (Code général des impôts, nuovo art. 1391 B ter, come modificato dall’art. 31 della LFR 2011).

Il proprietario o l’inquilino di un locale ad uso abitativo è inoltre tenuto al pagamento di una speciale imposta, chiamata tassa d’abitazione (taxe d’habitation ), disciplinata dal Code général des impôts, artt. 1407 e ss. Anche questa imposta contribuisce alla formazione delle risorse fiscali dei comuni.

 

Fiscalità delle imprese

Le più recenti riforme hanno cercato di utilizzare la leva tributaria per migliorare la competitività delle imprese e modellare un “ambiente fiscale” ad esse più favorevole. In particolare la Legge finanziaria per il 2011 (LF 2011) e la IV Legge finanziaria rettificativa per il 2010 (IV LFR 2010) hanno disegnato una vera e propria riforma della fiscalità delle imprese, coinvolte, tra l’altro, nel finanziamento del bilancio per il 2011 e della riforma delle pensioni.

Il regime fiscale delle imprese è disciplinato essenzialmente dal Code général des impôts, artt. 205 e ss.

Le società francesi sono assoggettate, in particolare, all’imposte sul reddito d’impresa, sugli immobili, sulla formazione professionale, sull’apprendistato, sui piani di costruzione edile, nonché ad un’imposta fissa (imposition forfaitaire annuelle - IFA) e al contributo economico territoriale che ha sostituito l’imposta locale sugli affari (taxe professionnelle)[5].

La riforma fiscale delle imprese ha toccato in particolare l’imposizione fiscale dei risultati d’impresa, la fiscalità fondiaria e il regime dell’IVA (per quest’ultimo aspetto si rinvia allo specifico paragrafo sull’IVA), oltre ad abolire, dal 1° gennaio 2010, la taxe professionnelle[6].

Imposta sulle società (IS)

All'imposta sul reddito delle società (impôt sur les sociétés – IS) sono assoggettate le società di capitali, le società civili che esercitano attività industriali o commerciali e le associazioni che svolgono attività con scopo di lucro.

Le società francesi possono optare per un regime d’integrazione fiscale, il “regime di gruppo”, che permette ad una società francese (società-madre) d’integrare nei suoi utili imponibili quelli delle sue filiali francesi (società-figlie) delle quali controlli almeno il 95% del capitale. In questo caso la società madre paga l’IS sull’insieme degli utili del gruppo (Code général des impôts, artt. 223A e ss.).

Anche la nuova figura dell’imprenditore individuale a responsabilità limitata (EIRL), istituita nel 2010[7], può optare tra l’imposta sul reddito (IR) e l’imposta sulle società (IS).

L’IS è calcolata principalmente sul totale degli utili annuali realizzati dalla società nei suoi stabilimenti in Francia, in base al principio di territorialità.

Oltre ai redditi di esercizio derivanti dall’attività dell’impresa, altri elementi compongono la base imponibile, tra i quali: ammortamenti, rimanenze, accantonamenti, erogazioni liberali (deducibili almeno in parte), spese di viaggio, vitto, alloggio e rappresentanza (deducibili), spese per mezzi di trasporto, telefoni fissi o mobili (deducibili), appartamenti e terreni non strumentali (deducibili), compensi degli amministratori (deducibili in parte)[8], acquisti di beni e servizi dai “paradisi fiscali”[9], interessi, dividendi, plusvalenze e, tra le altre, spese per la ricerca e lo sviluppo che comportano per una quota percentuale un credito d’imposta, c.d. Credit d’impôt recherche (CIR)[10]. Sono inoltre deducibili altre imposte e tasse relative all’attività, quali le imposte indirette, diverse dall’IVA, su beni e servizi acquistati dalla società in quanto parte del costo d’acquisto, e l’IVA a credito non recuperabile. Viceversa non sono deducibili l’imposta sul reddito e l’addizionale del 3,3%.

Per cifre d’affari annuali[11] superiori o uguali a 7.630.000 euro il tasso d’imposta IS è pari al 33,33% dell’insieme degli utili imponibili. Le imprese con ricavi superiori a tale cifra sono tenute in ogni caso al pagamento di un’addizionale, a titolo di contributo sociale, del 3,3% dell’imposta sulla fascia di reddito che eccede i 763 000 euro (portando così l’aliquota effettiva al 34,43%).

In caso di cifra d’affari annuale inferiore a 7.630.000 euro, il tasso d’IS dipende da condizioni legate al capitale della società:

·        se il capitale è stato versato interamente dagli associati ed è detenuto per almeno il 75% da persone fisiche, il tasso d’imposta è del 15% sui primi 38.120 euro di utili e del 33,33% per gli utili restanti;

·        se il capitale non è stato versato interamente dagli associati ed è detenuto per meno del 75% da persone fisiche, il tasso d’imposta è del 33,33% degli utili[12].

La riforma ha previsto inoltre una maggiore trasparenza fiscale del regime d’imposizione delle società di persone (società in nome collettivo, società familiare a responsabilità limitata, società civili professionali e così via) mettendo fine alle doppie imposizioni e alle ottimizzazioni fiscali generate dal precedente sistema[13]. La riforma, che comporterà la scomparsa delle società di persone come soggetto fiscale, si applicherà agli esercizi contabili e ai periodi d’imposizione aperti a partire dal 1° gennaio 2012(IV LFR 2010, art. 13).

Inoltre sono previste dalla riforma:

·        l’estensione del regime d’imposizione dei redditi accessori, già previsti in materia di utili industriali, commerciali e agricoli, alle società di persone titolari di utili non commerciali (IV LFR 2010, art. 13);

·        l’estensione del regime delle zone franche d’oltremare alle società che facciano parte di un gruppo fiscale integrato con l’applicazione di una riduzione sul risultato imponibile per gli esercizi a partire dal 1° gennaio 2011 (IV LFR 2010, art. 51).

Fiscalità fondiaria delle imprese

Le imprese sono tenute, come le famiglie, al pagamento della taxe foncièrerelativa alle proprietà costruite (TFPB) e non costruite (TFPNB). Tali tasse sono dovute dalle imprese sui beni immobili di cui siano proprietarie (es. i locali commerciali, gli stabilimenti, etc.) e il valore locativo catastale contribuisce alla formazione parziale della base di calcolo dell’imposta. Per quanto riguarda la fiscalità fondiaria delle imprese sono state modificate dal 2011 le modalità di calcolo dei valori locativi dei locali commerciali delle imprese in 5 dipartimenti-campione, attraverso l’abbandono del riferimento ad un locale-tipo e l’adozione di una griglia tariffaria, al fine di adeguare le basi imponibili ai valori di mercato (IV LFR 2010, art. 34). Il Governo dovrebbe presentare, entro il 30 settembre 2011, un rapporto al Parlamento sulle conseguenze della revisione dei valori locativi nei dipartimenti-campione per precisarne le modalità di adeguamento automatico negli anni successivi. La riforma dovrebbe essere estesa a tutto il territorio a partire dal 2014.

 

Imposta forfettaria annuale

L'imposition forfaitaire annuelle (IFA)è un’imposta diversa dall’imposta sulle società (IS) che deve essere pagata anche in assenza di utili d’impresa (Code général des impôts, artt. 223 septies - 223 decies ). In linea di principio ogni impresa soggetta all’IS è anche tenuta al pagamento dell’IFA. Tuttavia diversi tipi d’impresa sono dispensate dall’IFA in ragione dell’attività svolta o di particolari esoneri fiscali di cui godono (ad esempio: gli organismi senza fini di lucro, soggetti all’IS solo sui redditi del loro patrimonio; le nuove società il cui capitale sia costituito almeno per il 50% da apporti in denaro, esonerate per i primi tre anni di attività; nuove società impiantate in particolari zone del territorio o nelle zone franche urbane, esonerate temporaneamente dall’IS; centri di gestione e associazioni autorizzate, jeunes entreprises innovantes, imprese partecipanti ad un progetto di ricerca e sviluppo etc).

L’IFA costituisce un onere deducibile dal risultato imponibile all’IS, a titolo dell’esercizio contabile in corso al 1° gennaio dell’anno di esigibilità dell’imposta. A titolo dell’esercizio 2011, soltanto le imprese la cui cifra d’affari (CA), maggiorata dei prodotti finanziari, è superiore a 15 milioni di euro sono assoggettabili all’IFA.

L’attuale ammontare dell’imposta, diviso per scaglioni di cifra d’affari (CA), è il seguente:

·        tra 15 milioni e 75 milioni di euro di CA, l’IFA è di 20.500 euro[14];

·        tra 75 milioni e 500 milioni di euro di CA, l’IFA è di 32.750 euro;

·        per cifre d’affari superiori a 500 milioni di euro, l’IFA è di 110 000 euro.

La soppressione dell’IFA, inizialmente prevista per il 2011, è stata rinviata al 2014 (LF 2011, art.20).

 

Incentivi fiscali: il Credito d’imposta “Ricerca” (CIR)

 

Secondo uno studio del KPMG[15], la Francia era già nel 2008 al 2° posto per le attività di Ricerca e Sviluppo, con un tasso effettivo negativo di 25,7% grazie al Credit d’impôt recherche (CIR), contro il 13,8% del Regno Unito e il 33,5% della Germania (che non ha il CIR, ma accorda delle sovvenzioni – vedi infra).

Il dispositivo del rimborso immediato del credito d’imposta per la “ricerca” -Credit d’impôt recherche (CIR)[16]-, rafforzato per il periodo 2009-2010 a sostegno delle jeunes entreprises innovantes (JEI) e delle entreprises de croissance “Gazelles” indebolite dalla crisi economica, è stato più volte prorogato, esteso alle PMI in difficoltà economica e messo a punto negli anni successivi.

La Loi de finances 2011 (LF 2011, art. 41)ha trasformato da temporaneo a permanente il CIR e ha precisato i contorni di questo particolare credito d’imposta. In particolare:

·        ha rivisto il calcolo forfettario delle spese di funzionamento (rientrano attualmente nella base di accertamento (assiette) del CIR il 50% delle spese del personale e delle dotazioni per l’ammortamento);

·        ha fissato un tetto massimo alle spese eleggibili a titolo di CIR fino al triplo delle spese direttamente supportate dall’impresa;

·        ha ridotto i tassi di credito, maggiorati nei primi due anni di applicazione del dispositivo (rispettivamente al 40% e al 35%);

·        ha previsto la deduzione delle spese d’intermediazione in proporzione ai vantaggi ottenuti o eccedenti l’assiettedel CIR.

 

 

Particolari incentivi fiscali

Altri incentivi fiscali che ammettono regimi di totale o parziale esonero fiscale sul reddito sono previsti per le jeunes entreprises innovantes (JEI),il cui capitale sia posseduto per il 50% da persone fisiche, per le PMI in stato di crisi localizzate in determinate aree, per le società soggette a incentivi regionali per lo sviluppo in determinate aree geografiche (ad es. Corsica, Territori d’oltremare, zone urbane depresse, etc.) e per altre tipologie di piccole e medie imprese.

La riforma della fiscalità delle imprese del 2011 ha comportato in particolare:

·        la proroga, per un periodo ridotto a 8 anni complessivi (dai precedenti 14), e riorganizzazione del regime fiscale delle imprese create o “riprese” (riservato alle imprese con meno di 10 dipendenti) nelle zones de revitalisation rurale (ZRR)o delle zones d’aide à finalité régionale (AFR), che prevede un esonero completo d’imposta per i primi 5 anni di vita della nuova impresa, esonero che decresce parzialmente nei successivi 3 anni (LF 2011, art. 129);

·        un credito d’imposta a favore di cointeressenze in imprese con meno di 50 dipendenti, del quale è stato innalzato (LF 2011, art.131) il tasso dal 20 al 30% e ridefinita la base di accertamento (assiette) come la differenza tra l’ammontare dei premi versati per l’esercizio in corso e la media dei premi versati secondo l’accordo di interessenza precedente o comunque all’ammontare dei premi dovuti a titolo dell’esercizio precedente, con valutazioni a livello di ogni società per le società membri di un gruppo fiscale;

·        agevolazioni fiscali per gli auto-imprenditori come, ad esempio, la semplificazione del calcolo della soglia della cifra d’affari (IV LFR 2010, art.54).

 

Altri incentivi fiscali: il Credito d’imposta per il “Prestito a tasso zero rafforzato - PTZplus ”

Negli anni recenti sono state introdotte diverse modifiche al “Prestito a tasso zero - PTZ”, creato nel 1995 per favorire l’accesso alla prima casa. Il dispositivo è stato sostituito dal 2011 da un nuovo “Prestito a tasso zero rinforzato – PTZ plus”. La Loi de finances 2011 (LF 2011, art. 90) ha creato, tra l’altro, un nuovo credito d’imposta a favore degli istituti di credito che accordano un “PTZ plus” alle persone fisiche per la costruzione o l’acquisto della loro residenza principale[17]. A partire dal 1° gennaio 2011 il nuovo dispositivo “PTZ plus” e il relativo credito d’imposta hanno sostituito il precedente “PTZ”[18]. Gli interessi del PTZ non possono più essere parzialmente dedotti dall’imposta sul reddito delle persone, ma in compenso il beneficio di tale prestito non è più condizionato ad un livello minimo di risorse ed è ammesso in qualunque luogo si trovi l’alloggio. Anche il credito d’imposta “PTZ plus è la contropartita della rinuncia da parte degli istituti di credito agli interessi (l’ammontare del credito è uguale alla differenza tra la somma attualizzata delle mensilità dovute a titolo dello “PTZplus” e la somma attualizzata delle somme percepite per un prestito di uguale ammontare e di uguale durata a condizioni normali secondo il tasso alla data di emissione dell’offerta di prestito). Le disposizioni per gli istituti di credito si applicano ai prestiti emessi dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014.

Gli istituti di credito abilitati a rilasciare i prestiti sono convenzionati con lo Stato e le condizioni di attribuzione e le modalità del prestito sono fissate ogni anno con decreto, al quale è allegato uno studio d’impatto, finalizzato a limitare il costo annuale del credito d’imposta “PTZ plus” ad un massimo di 2,6 miliardi di euro.

 

Altre imposte dirette per le imprese

Sono infine da segnalare, tra le altre modifiche più recenti:

·        l’applicazione di un’eccezionale “exit taxe” del 10% sulle riserve di capitale in franchigia d’imposta per le imprese d’assicurazione (LF 2011, art. 23);

·        l’adattamento della tassa sui veicoli delle società ad un nuovo concetto di “veicolo da turismo” per l’applicazione di diversi dispositivi fiscali (LF 2011, art. 24);

·        la creazione di una tassa di “rischio sistemico” sulle banche, che istituisce, a partire dal 2011, una tassa computata sulle esigenze minime in fondi propri, richieste dalla regolamentazione prudenziale e dovute ad un tasso dello 0,25% dalle imprese del settore finanziario per le quali l’ammontare di tali esigenze superi i 500 milioni di euro (LF 2011, art. 42);

·        la creazione di un contributo eccezionale a carico delle imprese del settore petrolifero (I LFR 2011, art. 16);

 

Fiscalità locale a carico delle imprese

Dal 1° gennaio 2010 la taxe professionnelle è stata soppressa e sostituita dalla nuova contribution économique territoriale (CET), composta da due tasse a carico delle imprese, la cotisation foncière des entreprises (CFE) e la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), che contribuiranno al finanziamento delle collettività territoriali (LF 2010, art.2). A compensare il mancato introito fiscale derivante alle collettività territoriali dalla riforma,è stata creata anche una imposition forfaitaire sur les entreprises de reseaux (IFER) (LF 2010, art.2, comma 3).

 

a) Contributo economico territoriale

Al pagamento della cotisation foncière des entreprises - CFE sono tenute, in linea di principio e salvo i diversi casi di esonero e di riduzione della base imponibile, tutte le persone fisiche e le società che esercitano un’attività professionale autonoma e indipendente al 1° gennaio 2010. L’impresa è obbligata al pagamento della CFE in ogni comune dove disponga di locali o terreni. I comuni sono i soli beneficiari dei proventi della CFE.

La CFE, tassa auto dichiarativa, è calcolata sul valore locativo dei beni immobili assoggettabili alla tassa fondiaria, utilizzati dall’impresa per i bisogni della sua attività nel corso del periodo di riferimento. Il valore locativo corrisponde alla somma stabilita dall’amministrazione fiscale per il calcolo dell’imposta fondiaria[19].

Sono tenuti invece alla cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - CVAE, salvo i diversi casi di esonero, le persone fisiche e le società che esercitino in Francia un’attività professionale autonoma a titolo abituale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione e realizzino una cifra d’affari superiore a 152.500 euro.

La CVAE è ripartita tra i comuni (26,5%), i dipartimenti (48,5%) e le regioni (25%).

La CVAE, tassa auto dichiarativa come la CFE, è pari all’1,5% del valore aggiunto prodotto dall’impresa nel corso dell’anno per il quale l’imposta è dovuta (o nel corso dell’ultimo esercizio di dodici mesi compiuti nel corso di quell’anno, se l’esercizio non coincide con l’anno di calendario). Il valore aggiunto corrisponde alla differenza tra la cifra d’affari realizzata e gli acquisti di beni e oneri fiscali deducibili. Non vengono considerati ai fini del calcolo i prodotti e gli oneri finanziari ed eccezionali.

Il valore aggiunto considerato per il calcolo della CVAE è in ogni caso fissato ad un tetto massimo di:

·        80% della cifra d’affari (CA) per l’impresa che realizzi una CA pari o inferiore a 7.600.000 euro;

·        85% della cifra d’affari (CA) per l’impresa che realizzi una CA superiore a 7.600.000 euro.

 

b) Imposta forfettaria sulle imprese di rete

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux - IFER[20] è stata invece creata per limitare i guadagni delle grandi imprese di rete che beneficiano appieno della soppressione della tassa professionale (sebbene la loro attività sia assai poco “delocalizzabile”), nonché per limitare il costo della soppressione della tassa professionale per i conti pubblici. La nuova imposta dovrebbe comportare un gettito di circa 1,5 miliardi di euro. Beneficiari dell’imposta sono le collettività territoriali e i loro raggruppamenti, a partire dal 2011.

L’IFER riguarda le imprese in tre settori economici – energia, trasporti ferroviari e telecomunicazioni – e si basa su sette categorie d’impianti, aventi ciascuno proprie regole di base imponibile e di calcolo:

·        per il settore energia sono soggetti all’IFER gli impianti eolici e idroeolici, le centrali nucleari o termonucleari; gli impianti fotovoltaici e idraulici; i trasformatori elettrici;

·        per il trasporto ferroviario è soggetto all’IFER il materiale rotabile destinato al trasporto passeggeri;

·        per il settore telecomunicazioni sono soggetti all’IFER le stazioni radioelettriche e i trasmettitori principali.

 

Fiscalità ambientale

Tra le diverse iniziative assunte nell’ambito del Grenelle de l’environnement del 2007, una misura significativa è stata rappresentata dall’istituzione di una tassa ecologica per le automobili (LF 2008).

In vigore dal 2008 il bonus/malus ecologico per gli autoveicoli ha completato il dispositivo messo a punto con la riforma, varata nel 1998, del calcolo della potenza fiscale dei veicoli, che tiene conto anche delle emissioni di biossido di carbonio (CO2), e con la successiva “supertassa CO2”[21]. I veicoli nuovi più “puliti” possono beneficiare di un bonus ecologico, una defiscalizzazione finanziata, in parte, dal malus, supertassa calcolata in base alle emissioni di biossido di carbonio/Km, pagata sui veicoli più “inquinanti” del parco automobili francese (di norma veicoli usati)[22]. Dal 1° gennaio 2009 i veicoli più inquinanti sono inoltre soggetti ad un malus annuale di 160 euro.

Il dispositivo del bonus/malus ecologico è stato ridimensionato a partire dal 1° gennaio 2011 [23]. L’ammontare dei vari premi del bonus è stato ridotto: in particolare i premi di 500 euro (per i veicoli con emissioni da 90 a 110 gr di CO2/Km) e di 1000 euro (per i veicoli con emissioni da 60 a 90 gr di CO2/Km) sono stati ridotti rispettivamente a 400 e a 800 euro; è stato soppresso il bonus di 100 euro (per i veicoli con emissioni da 116 a 125 gr di CO2/Km); il superbonus di 2000 euro, per i veicoli con motori alternativi, è stato soppresso per i veicoli a GPL, assoggettati al regime generale. Le soglie per l’applicazione del malus sono state abbassate di 5 gr. di CO2/km per il 2011 e poi di altri 10 grammi supplementari dal 1° gennaio 2012[24]. È stato infatti previsto, a partire dal 2012, un malus massimo di 2.600 euro già a partire da un tasso di emissione di biossido di carbonio di 231 gr. CO2/Km contro i 241 grammi ammessi nel 2011 e sono state create altre due tranches di malus intermedie (IV LFR 2010, art. 44).

Tuttavia il Governo francese, tra le recenti misure annunciate ad agosto 2011 (1 miliardo di euro di economie supplementari dei conti pubblici nel 2012), ha già annunciato un’ulteriore riforma del bonus/malus ecologico automobile per ridurne il relativo costo per lo Stato.

 

IVA e accise

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)è disciplinata dal Code général des impôts, artt. 256 e ss e prevede tre aliquote.

L’aliquota ordinaria è fissata al 19,60% (Code général des impôts, art. 278).

Un’aliquota ridotta al 5,5% è prevista per le operazioni riguardanti la produzione e lo scambio di determinati beni, come ad esempio l’acqua e le bevande non alcoliche; alcuni prodotti alimentari; alcuni prodotti ad uso agricolo; i libri; alcuni prodotti farmaceutici e di attrezzatura sanitaria. La tassa ad aliquota ridotta si applica anche su determinate operazioni come ad esempio quelle riguardanti la concessione in locazione di determinati locali e “alloggi sociali” (logements sociaux); le attività di spettacolo e di intrattenimento (Code général des impôts, artt. da 278 bis a 279 bis).

Un’aliquota ridotta al 2,1% è applicabile per determinate prestazioni, ad esempio ai diritti di ingresso alla prima rappresentazione di un determinato spettacolo artistico e all’acquisto di determinati prodotti farmaceutici (Code général des impôts, artt. da 281 quater a 281 nonies).

Nell’ambito della recente riforma della fiscalità a favore delle imprese, è stata data nel 2011una nuova definizione della cifra d’affari e del valore aggiunto necessari al calcolo dell’IVA e delle riduzioni ed esoneri facoltativi della cotisation foncière des entreprises - CFE e dellacotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - CVAE (LF 2011, art.108).

È stato inoltre messo a punto un sistema di consolidamento in seno a determinati gruppi fiscali anche per il pagamento dell’IVA. Con il nuovo sistema una sola società di un gruppo fiscale, assoggettato all’IVA, potrebbe dichiararsi soggetto d’imposta anche per il pagamento dell’IVA dovuta dagli altri membri del gruppo, con il loro accordo. Tale società opererebbe così una forma di compensazione, dichiarando e pagando solo l’ammontare netto dovuto dal gruppo, e potrebbe eventualmente sollecitare e ottenere il rimborso del credito d’imposta dell’IVA di tutto il gruppo (IV LFR 2010, art. 50). Le disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2012, con la possibilità, in quella data, di scegliere il nuovo sistema che comunque sarebbe applicato a partire dal primo giorno del primo esercizio contabile successivo.

Per ciò che riguarda le accise, sono previste diverse imposte sulla fabbricazione, vendita e circolazione di determinati prodotti di consumo, come ad esempio i prodotti del tabacco e le bevande alcoliche. Tali imposte sono denominate comunemente “accises” e sono disciplinate dal Code général des impôts, artt. 302 B e ss.

È inoltre prevista una “tassa interna di consumo” sui prodotti energetici, tra cui i prodotti petroliferi. La tassa è percepita dalla dogana. Le tariffe della tassa sono fissate dal Code des douanes, art. 265.

 


germania

Fiscalità delle persone

Imposta sul reddito delle persone fisiche

In Germania, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Einkommensteuer) è disciplinata dall’Einkommensteuergesetz - EStG (Legge sull’imposta sul reddito) nel testo coordinato dell’8 ottobre 2009, modificato da ultimo il 22 giugno 2011. L’imposta ha carattere progressivo e si applica alle seguenti tipologie di reddito:

·        proventi derivanti da attività agricole e forestali (§§ 13-14a EStG);

·        redditi derivanti da attività commerciali o industriali (§§ 15–17 EStG);

·        redditi da lavoro autonomo (§ 18 EStG);

·        redditi da lavoro dipendente (§§ 19–19a EStG);

·        redditi da capitale (§ 20 EStG);

·        proventi da noleggio e leasing (§ 21 EStG);

 

La seguente tabella riassume le aliquote dell’imposta sul reddito per l’anno 2011:

Reddito (in euro)

Aliquota

Da 0 a 8.004

0%

Da 8.005 a 52.881

14%

Da 52.882 a 250.730

42%

Oltre 250.730

45%

 

Su tale imposta è applicata, inoltre, un’addizionale di solidarietà sociale (Solidaritätszuschlag) pari al 5,5% (Solidaritätszuschlaggesetz, art. 4).

Ai sensi dell’articolo 106, commi 3 e 5, della Legge fondamentale, le entrate derivanti dall’imposta sul reddito spettano alla Federazione, ai Länder e ai comuni. Questi ultimi ricevono il 15% del gettito dell’imposta sul reddito, mentre il restante 85% è diviso a metà (42,5% ciascuno) tra il Governo federale e i governi dei singoli Länder. Responsabile dell’accertamento e del prelievo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è l’ufficio delle imposte (Finanzbezirk) del distretto in cui è domiciliato il contribuente.

 

Fiscalità delle imprese

Il sistema riguardante la tassazione delle imprese (Unternehmensbesteuerung) comprende tre categorie di imposte: imposta sui redditi delle società; imposta sul giro d’affari; imposta sul patrimonio.

Imposta sui redditi delle società

L’imposta sui redditi di impresa (ditta individuale, società di persone e società di capitali) è riscossa in tutta la Germania in modo uniforme.

I redditi delle ditte individuali e delle società di persone sono tassati sulla base del “principio della trasparenza” (Transparenzprinzip), in quanto sono assoggettati all’imposta sul reddito (Einkommesteuer) dei soci dell’impresa stessa, ai sensi del § 15, comma 1, periodo 1, n. 2, della Legge sull’imposta sul reddito (Einkommesteuergesetz). Il socio, dunque, sarà chiamato al pagamento dell’imposta sul reddito sulla base delle sue entrate derivanti dalla società di persone.

La tassazione delle società di capitali si basa, invece, sul “principio della separazione” (Trennungsprinzip); gli utili sono assoggettati all’imposta sui redditi delle persone giuridiche (Körperschaftsteuer), ai sensi dell’omonima legge federale (Körperschaftsteuergesetz).

L’aliquota fiscale ordinaria è del 15%; analogamente a quanto previsto per le persone fisiche, anche sull’imposta che grava sulle società è applicata un’addizionale di solidarietà sociale (Solidarietätszuschlag) pari al 5,5%, che porta quindi l’aliquota effettiva al 15,83%.

Anche i dividendi sono soggetti a tassazione. Quelli percepiti da persona fisica non titolare di reddito d’impresa sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota effettiva del 26,38% (percentuale del 25% aumentata dall’addizionale 5,4%). Per i dividendi percepiti da persona fisica titolare di reddito d’impresa è stabilita, invece, una tassazione del 60%, secondo le aliquote previste per le persone fisiche. I dividendi percepiti da persona giuridica sono esenti da tassazione, ad eccezione di una somma pari al 5% dei dividendi lordi percepiti, a titolo di spese indeducibili.

 

Imposta locale sugli affari

Le società che esercitano un’attività d’impresa sono inoltre soggette all’imposta locale sugli affari, disciplinata dall’omonima Legge (Umsatzsteuergesetz). L’imposta è calcolata applicando all’aliquota base del 3,5% un moltiplicatore che varia, a seconda delle zone, dal 200% al 490%. L’imposta locale sugli affari non è deducibile dall’imposta sul reddito.

Imposta sui patrimoni immobiliari

Le proprietà immobiliari, sia possedute a titolo privato sia appartenenti al patrimonio aziendale, sono soggette all’imposta locale applicata al valore fiscale dell’immobile. L’imposta è calcolata applicando all’aliquota base dello 0,35% un moltiplicatore che varia, a seconda delle zone, dal 280% all’810%. L’imposta sugli immobili è deducibile dall’imposta sul reddito e dall’imposta locale sugli affari.

Oltre al sistema di tassazione appena delineato, si segnalano – in riferimento agli ultimi anni - due provvedimenti legislativi che hanno interessato la fiscalità societaria, il primo contenente misure di sgravio fiscale, il secondo l’estensione della eco-tassa ad imprese esentate fino a quel momento.

La legge per l’accelerazione della crescita economica, del 22 dicembre 2009 (Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums (Wachstumsbeschleunigungsgesetz), ha introdotto alcune misure finalizzate alla semplificazione e all’alleggerimento della gestione fiscale delle piccole e medie imprese:

·        possibilità di dedurre gli interessi fiscali passivi. La soglia di esenzione per il limite degli interessi (Zinsschranke) sulla durata è di tre milioni di euro. Sono considerati deducibili gli interessi passivi che, al netto degli interessi attivi, non eccedano il limite del 30% del EBITDA (utile al lordo di interessi, imposte e ammortamento);

·        possibilità di dedurre ulteriormente le perdite subite a causa del risanamento economico. Anche i nuovi soci possono dedurre le perdite, purché reinvestano nell’impresa o mantengano i posti di lavoro;

·        possibilità di ammortizzare nell’esercizio i beni di valore inferiore a 410 euro. In alternativa è concessa una singola posizione contabile (Sammelposten) per tutti i beni di valore compreso tra 150 e 1000 euro.

La legge finanziaria per il 2010(Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2010 -Haushaltsgesetz 2010) ha introdotto l’eco-tassa anche per le imprese che prima ne erano esentate, mentre le compagnie aeree vengono coinvolte nel meccanismo fiscale legato al bilancio di emissioni di anidride carbonica, anticipando così una misura che sarà prevista a livello europeo dal 2013.

La manovra coinvolge le imprese, sia attraverso l’introduzione di una tassa sui carburanti (come compensazione del ricorso all’energia atomica), sia attraverso la partecipazione, a partire dal 2012, del settore bancario ai costi della crisi finanziaria, con la reintroduzione del privilegio fiscale nella procedura fallimentare e con l’obbligo per la Deutsche Bahn (le ferrovie tedesche) di versare un consistente dividendo allo Stato.

IVA e accise

L’imposta sul valore aggiunto (Umsatzsteuer) è regolata in Germania, in ottemperanza con le direttive comunitarie in materia, dalla Umsatzsteuergesetz (UStG), del 26 novembre 1979, modificata da ultimo il 21 luglio 2011 (BGBl. I. S. 1501).[25]

L’aliquota ordinaria dell’IVA è pari al 19% (art. 12 comma 1 UStG) ed è stata progressivamente innalzata nel corso degli anni, salendo in particolare dal 16 al 19% a partire dal 1° gennaio 2007.

L’aliquota ridotta del 7% (art. 12 comma 2 UStG) è riservata ad alcune tipologie di beni e attività commerciali:

·        fornitura di cibo;

·        latte e bevande a base di latte;

·        fornitura di libri, giornali e riviste;

·        trasporto pubblico su percorsi inferiori a 50 km

·        trasferimento, concessione ed esercizio dei diritti derivanti dal diritto d'autore;

·        prestazioni di odontotecnici e dentisti, quali installazioni di protesi e apparecchi ortodontici;

·        biglietti per concerti, spettacoli teatrali e musei, proiezione di film, spettacoli circensi e altre manifestazioni artistiche;

Per le aziende è possibile anche pagare l’IVA sottoponendosi ad un calcolo forfettario, senza quindi dover calcolare l’importo in base alle singole fatture, risultante dall’applicazione dell’aliquota del 7% al fatturato dell’azienda (art. 23 UStG).

Sono del tutto esenti dall’IVA alcune specifiche prestazioni (art. 4 UStG), tra le quali:

·        forniture verso paesi extraeuropei;

·        forniture ad aziende comunitarie;

·        vendite e servizi sottoposti alla normativa sulle assicurazioni, scommesse e lotterie, servizi postali;

·        buona parte dei servizi bancari agli individui;

·        servizi postali;

·        trasporto aereo e marittimo;

·        affitto e cessione di terreni;

Sono inoltre esentate dal pagamento dell’IVA le piccole aziende, il cui fatturato nell’anno solare precedente non abbia oltrepassato i 17.500 euro e che non preveda di superare i 50.000 euro nell’anno in corso (art. 19 UStG).

Secondo i dati dell’istituto federale di statistica, le entrate derivanti dalla riscossione dell’IVA nel 2010 hanno raggiunto la cifra di 136 miliardi di euro, contribuendo in questo modo ad oltre un quarto delle entrate fiscali tedesche[26].

Le accise sono regolate da norme specifiche, a seconda della tipologia di beni a cui si applicano. Originariamente tali imposte gravavano su categorie di beni di lusso, mentre ora colpiscono numerose tipologie di beni di consumo quotidiano e generalizzato. La normativa tedesca, in particolare, prevede la tassazione di combustibili fossili e nucleari, energia, caffè, tabacco e alcolici.

La competenza normativa in materia di accise è della Federazione (Bund) (Grundgesetz, art. 106, comma 1, n. 2,), in quanto è quest’ultima a riscuoterne i proventi. Un’eccezione è rappresentata dalla tassa sulla birra, di competenza regionale. Le tasse sui consumi locali sono invece di competenza dei Länder e il loro gettito va agli enti locali.

Quella che produce il maggior gettito è l’accisa sui combustibili[27]. Fino al 2006 riguardava solo i combustibili fossili, successivamente si è deciso di applicarla anche ai combustibili derivanti da oli vegetali, biodiesel, bioetanolo e idrocarburi sintetici prodotti da biomassa. L’energia elettrica viene tassata separatamente.

Secondo i dati statistici aggiornati al 2010, la tassa sui combustibili, con quasi 40 miliardi di gettito, rappresenta il 7,5% delle entrate fiscali tedesche.[28]

Le altre accise, in ordine di rilevanza, sono quelle che gravano sul tabacco (13,5 miliardi di euro), sull’energia (6 miliardi), sui superalcolici (1,6 miliardi) e sul caffè (1 miliardo). La tassa sulla birra, l’unica – come ricordato - ad essere riscossa dai Länder, produce un gettito di circa 700 milioni di euro.

 

 


regno unito

Fiscalità delle persone

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Income tax)

L’imposta sul reddito (Income tax), attualmente disciplinata dall’Income Tax Act 2007, si applica al reddito complessivo delle persone fisiche residenti nel Regno Unito, ovunque i redditi siano stati prodotti (c.d. world-wide principle). Tale imposta si applica a differenti tipologie reddituali quali – solo per citare i principali - i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, i redditi da pensioni, i redditi da locazione, i dividendi, i capital gains e i redditi percepiti dai trust. Viceversa, hanno diritto all’esenzione le seguenti tipologie: redditi derivanti da assegni di mantenimento ai figli; redditi da interessi su rimborsi fiscali; indennità di maternità; pensioni corrisposte alle vedove di guerra; pensioni di invalidità per i disabili.

Ai fini della determinazione della Income tax, il periodo di imposta nel Regno Unito va dal 6 aprile di ogni anno al 5 aprile dell’anno successivo.

L’imposta è soggetta ad aliquote progressive, per scaglioni di reddito, fino a un massimo del 50%. Per ciascuna categoria di reddito la normativa interna prevede specifiche regole di determinazione del reddito complessivo, partendo dai compensi lordi percepiti ed applicando ad essi le deduzioni personali stabilite per legge.

La seguente tabella riporta le aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche per l’anno fiscale 2011-2012:

 

Scaglioni di reddito (in sterline)

Aliquote sui redditi diversi da quelli di capitale

Aliquote sui redditi da capitale

Aliquote sui dividendi

Da 0 a 2.560

(Scaglione base per i redditi da capitale)

-

10%

-

Da 0 a 35.000

(Scaglione base)

20%

20%

10%

 

Da 35.001 a 150.000

 

40%

40%

32,5%

 

Oltre 150.000

 

50%

50%

42,5%

 

Inoltre, per ogni anno di imposta, tutti coloro che risultano fiscalmente residenti nel Regno Unito hanno diritto alla cosiddetta Personal Allowance, che consiste in una detrazione di imposta sul reddito personale dal livello di reddito complessivo, purché questo non superi le 100.000 sterline. Per le due fasce di età più avanzate (65-74 anni; dai 75 in avanti) tale detrazione viene aumentata, a condizione che il reddito complessivo non superi le 24.000 sterline. A partire dall’anno fiscale 2011-2012 le tre soglie di reddito deducibile (quella ordinaria e quelle previste per le persone anziane) sono state elevate di 1000 sterline la prima e di 450 sterline ciascuna delle altre due.

La seguente tabella riassume le Personal Allowances per l’anno di imposta 2011/2012[29]:

 

Personal Allowance

(in sterline)

Limite di reddito

(in sterline)

7.475 (ordinaria)

100.000[30]

9.940 (65-74 anni di età)

24.000

 

10.090 (oltre 75 anni di età)

 

24.000

 

La riscossione delle imposte avviene in modo differente, a seconda che il dichiarante sia un lavoratore dipendente o un lavoratore autonomo.

Nel primo caso si applica il cosiddetto sistema PAYE (Pay As You Earn), in base al quale il lavoratore dipendente riceve la propria retribuzione al netto delle ritenute d’acconto prelevate dal datore di lavoro, mentre il saldo definitivo, a credito o a debito, viene determinato annualmente in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi. Analogo criterio viene seguiti per i redditi da pensione.

Per i lavoratori autonomi o nel caso di operazioni fiscali complesse è invece prevista la modalità dell’autodichiarazione (self assessment), che comporta la compilazione e l’invio della propria dichiarazione dei redditi (anche in formato elettronico) all’HM Revenue & Customs (HMRC)[31], (il Dipartimento britannico delle Entrate e delle Dogane).

Tassazione delle rendite finanziarie (Capital gains tax)

Con la prima manovra finanziaria del 2010 approvata dal nuovo Parlamento[32] (Finance (No. 2) Act 2010, del 27 luglio 2010), è stata elevata al 28% l’aliquota della tassa sulle rendite finanziarie (Capital gains tax) per i percettori di redditi elevati (higher taxpayers e additional rate taxpayers), ossia per coloro ai quali si applicano le due aliquote più alte dell’imposta sul reddito (rispettivamente, 40% e 50%). Per gli altri percettori di reddito (basic taxpayers), ossia per quanti dichiarano un reddito inferiore alle 35.000 sterline, l’aliquota della tassa sui capital gains resta pari al 18%. Anche per i redditi provenienti dallo svolgimento di determinate attività economiche sono previste più elevate soglie di esenzione fiscale (fino a 5 milioni di sterline di reddito imponibile per i casi in cui sono applicabili le esenzioni note come Entrepreneur’s relief).

 

Fiscalità delle imprese

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (Corporation tax)

L’imposta sulle società (Corporation tax) è applicata sugli utili delle società di capitali (le companies, enti dotati di piena personalità giuridica ai sensi del Company Act), delle stabili organizzazioni di società non residenti nel Regno Unito (per la quota di utili attribuibile ad esse), delle società cooperative, nonché sui profitti generati da enti di beneficenza o da altri enti privi di personalità giuridica.

Analogamente alle persone fisiche, anche le società sono soggette alla tassa sui capital gains (nel caso delle società, la tassa è denominata “Corporation tax on chargeable gains”), che si applica altresì ad ogni profitto scaturente dall’attività di negoziazione ed investimento (ad eccezione dei dividendi).

Per le società, l’esercizio fiscale va dal 1° aprile di ogni anno al 31 marzo dell’anno successivo. Se, come spesso accade, il periodo contabile di una società non coincide con l’esercizio fiscale, è necessario ripartire gli utili tra i due esercizi fiscali di riferimento, considerato che il contribuente è tenuto a pagare l’imposta entro nove mesi dalla fine del periodo contabile, mentre la dichiarazione dei redditi va presentata entro dodici mesi dalla stessa data.[33]

Tra le misure di agevolazione alle imprese, annunciate nel 2010 dal nuovo Governo Cameron ed orientate a creare le condizioni per la ripresa economica nazionale, è stata previsto un abbassamento della Corporation tax di quattro punti percentuali, dal 28% al 24%, nell’arco di quattro anni, a decorrere dall’aprile 2011. Il minor gettito è bilanciato dalla riduzione della capital allowance, ossia delle detrazioni in conto capitale di cui si avvalgono le imprese.

È inoltre prevista l’applicazione di un’aliquota ridotta, pari al 20%, per le piccole imprese (small companies) con profitti non superiori a £ 300.000. Le società che rilevano utili superiori alla soglia suddetta, ma inferiori alla soglia minima prevista per l’applicazione dell’aliquota ordinaria (£ 1.500.000), hanno diritto di scomputare dall’imposta, calcolata mediante l’applicazione dell’aliquota ordinaria, un tasso marginale di riduzione denominato Marginal Rate Relief, dipendente dalla tipologia di attività esercitata, dal periodo contabile e dal reddito imponibile dichiarato.

La diminuzione del primo punto (dal 28% al 27%) è stata introdotta dal Finance (No. 2) Act 2010, mentre l’ultima legge finanziaria (Finance Act 2011, del 19 luglio 2011) ha ridotto l’imposta del secondo punto, portando così l’aliquota all’attuale 26% per l’anno fiscale 2011-2012 (art. 4 della legge).

Inoltre, l’art. 5 del Finance Act 2011 ha già previsto l’ulteriore (e penultima, secondo il piano del Governo) riduzione dell’1% per l’anno 2012-2013.

 

IVA e accise

L’imposta sul valore aggiunto (Value Added Tax – VAT) è stata introdotta nel Regno Unito nel 1973 in seguito all’ingresso del Paese nella Comunità Europea. La VAT è attualmente disciplinata dalla Value Added Tax 1994.

Dal punto di vista procedurale, il sistema si basa sull’istituto della rivalsa dell’Iva relativa agli acquisti, che si contrappone all’imposta dovuta sulle operazioni attive compiute, mentre per i soggetti passivi l’obbligo di registrazione ai fini Iva scatta quando il volume di affari, conseguito nei 12 mesi precedenti e relativo alle operazioni imponibili effettuate all’interno del Regno Unito, supera il limite delle 73mila sterline. Qualora il contribuente ritenga che il superamento del suddetto limite sia una circostanza del tutto eccezionale e temporanea, lo stesso potrà richiedere una deroga all’obbligo di registrazione ai fini IVA attraverso la presentazione di un’apposita istanza all’HMRC, nella quale andrà indicato e motivato in dettaglio il carattere di eccezionalità e temporaneità delle operazioni compiute.

L’art. 3 del Finance (No. 2) Act 2010 ha aumentato di 2,5 punti l’aliquota ordinaria IVA, che è dunque salita dal 17, 5% al 20% a decorrere dal 4 gennaio 2011.

La legislazione britannica prevede inoltre un’aliquota ridotta, pari al 5%, per i seguenti beni e servizi:

·        sedili auto per bambini;

·        carburante per uso domestico;

·        materiali e installazioni a risparmio energetico;

·        materiali per il riscaldamento;

·        fornitura di gas;

·        ristrutturazione di immobili e modifiche alla destinazione d’uso degli edifici;

·        prodotti sanitari femminili.

Sono invece esenti dalla VAT alcune tipologie di beni e servizi, tra le quali:

·        prodotti per l’infanzia;

·        prodotti editoriali (libri e giornali);

·        alimenti;

·        locazione di terreni e fabbricati;

·        servizi di istruzione ed educazione;

·        servizi medici;

·        servizi postali forniti dalla Royal Mail.

 

Al fine di contrastare le frodi nel settore delle accise, dal 1° ottobre 2006 il Regno Unito impone l’applicazione di speciali contrassegni sulle bevande alcoliche destinate al mercato interno. Pertanto tutti prodotti alcolici, vini o vini fabbricati con aggiunta di alcole, aventi una gradazione uguale o superiore a 30% vol. e contenuti in recipienti di capacità da 35 cl o superiori, dovranno essere muniti di un particolare “sigillo” (stamp duty) volto a dimostrare l’avvenuto pagamento dell’accisa.

Sempre sul versante della lotta alle frodi fiscali, il Finance (No. 3) Act 2010, del 16 dicembre 2010 (in vigore dal 1° aprile 2011) ha previsto nuove misure di rafforzamento dei poteri di controllo per porre un freno all’evasione delle accise (art. 29 e allegato 13).

 

 


spagna

Fiscalità delle persone

Imposta sul reddito delle persone fisiche

L’imposta sul reddito delle persone fisiche (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas-IRPF) è disciplinata dalla Ley 35/2006 e dal relativo regolamento contenuto nel Real Decreto 439/2007.

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011(legge di bilancio per il 2011) ha aggiunto due nuove aliquote alle quattro previste dalla legge del 2006 (art. 63): una quinta aliquota del 44% per i redditi superiori a 120.000,20 euro e una sesta aliquota del 45% per i redditi superiori a 175.000,20 euro.

In sintesi, le aliquote IRPF per il 2011 sono le seguenti:

Reddito (in euro)

Aliquota

Da 0 a 17.707,20

24%

Da 17.707,21 a 33.007,20

28%

Da 33.007,21 a 53.407,20

37%

Da 53.407,21 a 120.000,20

43%

Da 120.000,21 a 175.000,20

44%

Oltre 175.000,20

45%

 

 

Imposta patrimoniale

L’Impuesto sobre el Patrimonio, disciplinata dalla Ley 19/1991, è stata di fatto soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2008. L’art. 33 della legge, come modificato dalla Ley 4/2008, ha infatti disposto un bonus del 100% sulla quota intera dell’imposta per i soggetti passivi obbligati al pagamento.

 

Fiscalità delle imprese

Tassazione dei redditi d’impresa

L’Impuesto sobre sociedades è regolata dal Real Decreto Legislativo 4/2004.

L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è dal 2008 del 30%. Per il periodo impositivo iniziato il 1° gennaio 2011, alle piccole e medie imprese (Empresas de Reducida Dimensión) con fatturazione fino a 10 milioni di euro è applicabile un’aliquota ridotta del 25% per la base imponibile fino a 300.000 euro (restando del 30% per la quota che supera tale cifra). Analogamente alle imprese con fatturazione fino a 5 milioni di euro e con meno di 25 dipendenti sono applicabili due aliquote ridotte: 20% fino a 300.000 euro, 25% per la restante base imponibile.

L’art. 9 del Real Decreto-Ley 9/2011 ha introdotto alcune novità in materia di imposta sulle società. Le misure adottate sono rivolte soprattutto alle grandi aziende e non comportano aumenti impositivi, modificando solo alcuni aspetti, quali i pagamenti frazionati.

 

Imposte a carico delle persone fisiche e giuridiche

Imposta sugli immobili

L’Impuesto sobre Bienes Inmuebles è disciplinata dalla Ley Reguladora de las Haciendas Locales di cui al Real Decreto Legislativo 2/2004 (artt. 60 e ss.), nonché dalla Ley del Catastro Inmobiliario di cui al Real Decreto Legislativo 1/2004.

Essa è dovuta dalle persone fisiche e giuridiche proprietarie di immobili; l’aliquota varia a seconda del comune interessato.

 

Imposta sulle attività produttive

L’Impuesto sobre Actividades Económicas è un’imposta comunale che grava su tutte le attività economiche di persone fisiche e giuridiche ed è disciplinata dal Real Decreto Legislativo 1175/1990 e dalla Ley Reguladora de las Haciendas Locales di cui al Real Decreto Legislativo 2/2004 (artt. 78 e ss.). Essa consiste in un importo forfettario stabilito dall’ente territoriale competente a seconda del territorio in cui si esercita l’attività, a cui si aggiungono o sottraggono dei coefficienti correttivi.

 

IVA, accise ed altre imposte indirette

L’Impuesto sobre el valor añadido (IVA) è regolata dalla Ley 37/1992 e dal relativo regolamento di cui al Real Decreto 1624/1992.

A partire dal 1° luglio 2010, essa comprende tre aliquote: 18% (ordinaria); 8% (ridotta), prevista tra l’altro per alcuni prodotti alimentari e sanitari e per il trasporto passeggeri, 4% (superridotta) per i prodotti di prima necessità, come verdure, latte, pane, frutta, e per libri, riviste e specialità farmaceutiche. In precedenza le aliquote previste erano rispettivamente: 16%, 7% e 4%.

Il Real Decreto-Ley 9/2011 ha disposto, alla quarta disposizione transitoria, che per il periodo compreso tra il 20 agosto 2011 e il 31 dicembre 2011 si applichi l’aliquota superridotta del 4% (in luogo di quella dell’8%) alle consegne di immobili residenziali (inmuebles destinados a vivienda).

Esistono inoltre diverse accise (Impuestos especiales), previste dalla Ley 38/1992 e dal relativo regolamento di cui al Real Decreto 1165/1995. Tra queste, le imposte speciali di fabbricazione su alcool e bevande alcoliche, idrocarburi, prodotti del tabacco, elettricità.

Sempre nell’ambito dell’imposizione indiretta, da quasi 20 anni è in vigore l’imposta sui trasferimenti patrimoniali (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), disciplinata dal Real Decreto Legislativo 1/1993 e dal relativo regolamento di cui al Real Decreto 828/1995. Essa prevede tre aliquote: 7%, per i beni immobili e diritti reali su immobili; 4%, per beni mobili o semimobili; 1%, per diritti reali di garanzia, prestiti e cessione di crediti.

 

La riforma del finanziamento e della fiscalità delle Comunità autonome

In Spagna, le Comunità autonome godono di “autonomia finanziaria, per lo sviluppo e l’esecuzione delle loro competenze con riguardo ai principi di coordinamento con la finanza statale e di solidarietà fra tutti gli spagnoli” (art. 156 della Costituzione). Le entrate delle Comunità sono “costituite da:

a) imposte cedute totalmente o parzialmente dallo Stato, addizionali su imposte statali e altre partecipazioni nelle entrate statali;

b) proprie imposte, tasse e contributi speciali;

c) contributi di un fondo di compensazione interterritoriale e altre assegnazioni a carico del Bilancio generale dello Stato;

d) rendite derivanti dal loro patrimonio ed entrate di diritto privato;

e) proventi di operazioni di credito” (art. 158 Cost.).

A partire dagli anni ’90 sono state attuate alcune riforme del sistema fiscale, ispirate ai principi del federalismo fiscale, che hanno ridotto la dipendenza dai trasferimenti statali. L’autonomia finanziaria è stata ampliata con la cessione di maggiore tributi statali, inclusi i relativi poteri impositivi. I tributi ceduti sono di titolarità nazionale, ma lo Stato ha effettuato una cessione alle Comunità di alcune competenze.

Da ultimo, la Legge 22/2009, a carattere ordinario, ha disciplinato il nuovo sistema di finanziamento delle quindici Comunità di regime comune (con esclusione solamente dei Paesi baschi e della Navarra) e delle Città autonome di Ceuta e di Melilla, mentre la Legge organica 3/2009 ha apportato le dovute modifiche alla precedente Legge organica 8/1980 sul finanziamento delle Comunità autonome.

In aggiunta ai principi costituzionali dell’autonomia finanziaria delle Comunità autonome, del coordinamento con la finanza statale e della solidarietà tra i cittadini, sanciti dall’art. 156 della Costituzione e sviluppati dalla legge organica 8/1980, la Legge organica 3/2009 ha aggiunto altri due principi:

1) la garanzia di un livello base equivalente nel finanziamento dei servizi pubblici fondamentali, indipendentemente dalla Comunità autonoma di residenza;

2) la corresponsabilità delle Comunità autonome e dello Stato, in accordo con le loro competenze in materia di entrate e di spese pubbliche.

L’attuazione del primo principio si realizza mediante la creazione del Fondo di Garanzia dei Servizi Pubblici Fondamentali (Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales), che ha il fine di assicurare alle diverse Comunità le medesime risorse per abitante, con riguardo a servizi pubblici fondamentali come l’istruzione, la sanità e i servizi sociali essenziali. L’introduzione del nuovo fondo determina la modifica del preesistente Fondo di Sufficienza (Fondo de Suficiencia), che viene destinato a coprire la differenza tra le necessità di spesa di ogni singola Comunità e la somma di tutte le loro risorse tributarie e dei trasferimenti che esse ricevono dal Fondo di Garanzia dei Servizi Pubblici Fondamentali; cambia anche la denominazione del fondo, rinominato Fondo di Sufficienza Globale (Fondo de Suficiencia Global), in quanto destinato ad assicurare le necessità di finanziamento delle Comunità in relazione a tutte le competenze esercitate.

Il principio della corresponsabilità fiscale tra Stato e Comunità autonome riceve invece un’ulteriore spinta dall’aumento della quota di tributi statali ceduti alle Comunità autonome e dal conseguente ampliamento delle competenze normative ad esse assegnate. In particolare:

·        la cessione parziale dell’IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) passa dal 33% al 50%;

·        la cessione parziale dell’IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) passa dal 35% al 50%;

·        la percentuale di cessione delle diverse Imposte di Fabbricazione (Impuestos Especiales de Fabricación) passa dal 40% al 58% (accise sui tabacchi, sugli alcolici e gli altri prodotti intermedi e sugli idrocarburi).

Un altro punto degno di menzione nella legge organica 3/2009 è costituito dalla definizione delle incompatibilità tra tributi locali e statali: non si fa più riferimento alla “materia imponibile” ma più limitatamente al “fatto imponibile”, al fine di ridurre la conflittualità tra Stato e Comunità autonome nella ripartizione dei tributi.

A sua volta la legge 22/2009, oltre a completare e a trattare in dettaglio, per la sua parte, i punti della riforma esposti, ha disciplinato due nuovi fondi di convergenza autonomica (fondos de convergencia autonómica), creati con risorse aggiuntive dello Stato, sempre al fine di garantire l’uguaglianza tra i cittadini e favorire l’equilibrio economico e territoriale delle Comunità autonome.

In dettaglio, sono stati istituiti: il Fondo di Competitività (Fondo de Competitividad), inteso a rafforzare l’equità e l’efficienza nel finanziamento delle necessità dei cittadini e ridurre le differenze nelle risorse pro capite tra le Comunità, incentivando al contempo l’autonomia e la capacità fiscale delle regioni; il Fondo di Cooperazione (Fondo de Cooperación), che ha il fine ultimo di equilibrare e armonizzare lo sviluppo regionale, stimolando la crescita della ricchezza e la convergenza tra le Comunità autonome in termini di reddito.

La legge 22/2009, infine, con riguardo alla cessione di altri tributi statali, introduce alcune modifiche relative all’imposta sui trasferimenti patrimoniali e gli atti giuridici documentati, alla tassa sulle riffe, tombole, scommesse e combinazioni aleatorie, all’imposta sull’elettricità e all’imposta speciale su determinati mezzi di trasporto.

In attuazione del nuovo sistema di finanziamento regionale, si è resa quindi necessaria l’approvazione nel 2010 di quindici leggi di modifica degli statuti di autonomia delle singole Comunità autonome[34], al fine di recepire il nuovo regime generale di cessione dei tributi dello Stato, che prevede l’aumento della quota di gettito ceduto alle regioni in relazione ad alcune imposte. In particolare è stata inserita, in ciascuno degli statuti delle Comunità, la cessione parziale dell’IRPF al 50%, la cessione parziale dell’IVA al 50% (ad eccezione delle Isole Canarie) e la percentuale di cessione delle diverse imposte di fabbricazione al 58%.

È stato infine ceduto interamente alle comunità autonome il gettito relativo alle seguenti imposte: imposta sul patrimonio, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sui trasferimenti patrimoniali e gli atti giuridici documentati, imposta speciale sull’elettricità, imposta speciale su determinati mezzi di trasporto (ad eccezione delle Canarie), imposta sulle vendite al dettaglio di determinati idrocarburi (ad eccezione delle Canarie), tributi su giochi e scommesse.


 



[1] Cfr. la scheda informativa “il quoziente familiare” sul sito Service public.it: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2705.xhtml#N100CF. Cfr. anche Luca Conte Papuzzi, “In Francia il quoziente familiare riduce la progressività” (2007), articolo pubblicato sul sito “Fisconelmondo.it”: http://www.famiglienumerose.org/news_files/Francia_qfam.pdf.

 

[2] L’ISF è un’imposta dichiarativa e auto-liquidata. Entro il 15 giugno le persone assoggettate all’ISF devono esse stesse fare una stima dettagliata del valore dei loro beni al 1° gennaio dell’anno di riferimento, calcolare l’ammontare dell’imposta e inviare la loro dichiarazione, accompagnata dal pagamento all’ordine del Tesoro Pubblico, al servizio delle imposte delle imprese da cui dipende il loro domicilio. Per un approfondimento sull’attuale ISF si segnala la scheda su L’impôt de solidarité sur la fortune sul portale Impots.gouv.fr.

[3] È stato calcolato che con la riforma circa 300.000 francesi non saranno più tenuti all’ISF.

[4] Per un approfondimento sulla fiscalità applicata ai diritti di successione e le relative riduzioni ammesse si segnala la scheda del portale d’informazione giuridica Net-IRIS relativa al Barème des droits de succession.

[5]Per una descrizione generale dell’imposizione fiscale delle società in Francia, si segnala dallo studio Deloitte - Confindustria, Imposizione societaria -  Regimi fiscali a confronto, giugno 2011, il capitolo dedicato alla Francia (pp. 25-33).

[6]La taxe professionnelle è stata abolita dalla Loi de finances 2010, n.2009-1673 (LF 2010). Accusata dagli imprenditori di penalizzare i loro investimenti e di favorire le “delocalizzazioni”, la taxe era versata dalle imprese e serviva a finanziare soprattutto le collettività territoriali ed altri organismi, quali le camere di commercio o le camere dei mestieri. Per le imprese gli effetti della riforma sono stati immediati. Per le collettività territoriali, l’attuazione si sta realizzando in due tappe: nel 2010 le collettività territoriali hanno percepito il prodotto della tassa professionale con la garanzia di un gettito non inferiore a quello percepito nel 2009, in modo che i bilanci 2010 non fossero colpiti dalla riforma; a partire dal 2011, le collettività territoriali beneficiano delle nuove imposte a loro favore, per un ammontare totale almeno equivalente a quello delle precedenti entrate fiscali.

[7] Loi n. 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limité.Il nuovo dispositivo previsto dalla legge permette all’imprenditore di dichiarare, al registro di commercio o al repertorio dei mestieri, secondo il caso, la lista dei beni che egli intende destinare all’attività professionale, distinguendoli dal suo patrimonio personale. La riforma permette quindi di proteggere il patrimonio personale dell’imprenditore in caso di difficoltà.

[8]Nell’ambito delle uscite deducibili dal reddito imponibile delle società figurano, tra gli altri, i gettoni di presenza per gli amministratori non dipendenti della società ed altre forme di compenso e remunerazioni, deducibili per una parte. Tali deducibilità sono state progressivamente ridotte, ad esempio dal 2009 la deduzione fiscale delle liquidazioni (parachutes dorés) concesse dalle società anonime quotate in borsa ai presidenti, direttori generali, amministratori delegati o membri dei direttivi è stata limitata solo ad una quota di tali liquidazioni che non deve superare, per ogni beneficiario, sei volte il tetto annuale della sicurezza sociale (LF 2009, art. 21).

[9] Dal 1° gennaio 2010 sugli acquisti (prima deducibili) da Paesi “non cooperativi”, ossia Paesi extracomunitarisenza accordi di scambio d’informazioni con la Francia, viene applicata una ritenuta alla fonte del 50%.

[10] Vedi infra.

[11] La cifra d’affari (CA) rappresenta la somma degli affari (escluse le tasse) realizzati dall’impresa con i terzi nell’esercizio della sua normale attività professionale normale e corrente. La CA permette di apprezzare la dimensione dell’impresa e corrisponde alla somma delle vendite di merci, prodotti fabbricati, delle prestazioni di servizi e dei prodotti delle attività collegate.

[12] I dati sono tratti dalla pagina web su l’impôt des sociétés del portale dell’amministrazione fiscale francese Impots.gouv.fr.

[13] La riforma armonizza il regime delle società di persone con quello degli altri Paesi UE attraverso la determinazione del reddito imponibile e un’imposizione fiscale calcolati sui risultati d’impresa a livello di associati (a differenza del precedente sistema che operava il calcolo fiscale a livello di società, ma l’imposizione a livello di associato).

[14] Fino a 15 milioni di euro l’IFA non è dovuta.

[15]KPMG, Choix concurrentiels 2008. Guide pour la localisation des entreprises à l’échelle internationale : comparaison de la compétitivité de 10 pays pour les coûts d’implantation et d’activités d’une entreprise(Allemagne, Australie, Canada, Etats-Unis, France, Japon, Italie, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni)

[16] In Francia il credito d’imposta “ricerca” (crédit d’impôt recherche - CIR) è un’agevolazione fiscale destinata ad incoraggiare le imprese in materia di R&S. Il CIR consiste in una riduzione d’imposta calcolata in funzione delle spese di R&S dell’impresa. L’eccedenza del CIR non ancora impegnato fa nascere un credito nei confronti dello Stato che l’impresa può utilizzare.

[17] Il prestito “PTZplus” non può essere concesso che per l’abitazione principale e a persone fisiche che non siano state proprietarie di alloggio nei due anni precedenti l’emissione dell’offerta di prestito. La legge prevede alcune eccezioni per i titolari di una carta d’invalidità, per coloro che beneficiano di un sussidio per handicappati o per le vittime di catastrofi che abbiano reso inabitabile la loro residenza principale. Per approfondimenti sul precedente “PTZ” e sull’attuale “PTZplus” si segnala il sito internet PTZplus.

[18]Il precedente credito d’imposta sugli interessi del credito sopportati per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale (il cui rimborso era previsto secondo il precedente dispositivo) si applica ancora solo ai prestiti oggetto di un’offerta emessa prima del 1° gennaio 2011, con riserva che l’abitazione venga acquistata al più tardi entro il 30 settembre 2011 o, entro la stessa data, venga avviato il cantiere di costruzione.

[19] Ulteriori informazioni sulle due tasse del contributo economico territoriale sono reperibili nelle pagine web dedicate a La cotisation foncière des entreprises e alla cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sul sito dell’Agence pour la creation d’entreprises - APCE.

[20] Per un approfondimento sull’IFER e sui possibili effetti dell’applicazione dell’imposta si segnala L’imposition forfaitaire sur les entreprises de reseaux (IFER), Allegato IX al Rapport Durieux, presentato a maggio 2010 al termine di una Mission voluta dai Ministri dell’economia e del Bilancio su l’Evaluation des effets de la réforme de la taxe professionnelle sur la fiscalité des collectivités locales et sur les entreprises.

[21] La nuova tassa ecologica ha sostituito la “Supertassa CO2”, istituita nel 2004 per penalizzare i veicoli più inquinanti.

[22] Il governo francese sperava che il bonus/malus fosse “neutro” in termini fiscali, ma il successo della misura è stato tale da far lievitare i costi a carico dello Stato francese, con l’aumento, tra l’altro, della vendita delle piccole autovetture meno inquinanti e la diminuzione degli acquisti delle automobili di grossa cilindrata.

[23]Per ulteriori informazioni sul nuovo bonus/malus in vigore dal 2011 si segnala la scheda su Evolution du bonus-malus écologique en 2011 sul sito del Ministero per lo sviluppo sostenibile.

[24] Per esempio il malus di 200 euro che penalizza le automobili a partire da 156 gr. di CO2/Km si applica nel 2011 a partire da 151 gr. CO2/Km.

[25] Uno studio approfondito ed aggiornato riguardante l’IVA in Germania e negli altri paesi europei, in funzione di una sua possibile riforma, è stato commissionato dal Ministero delle Finanze ad un gruppo di economisti delle Università di Erlangen-Nürberg, Saarland e Mainz. Il volume, dal titolo Analyse und Bewertung der Strukturen von Regel- und ermäßigten Sätzen bei der Umsatzbesteuerung unter sozial-, wirtschafts-, steuer- und haushaltspolitischen Gesichtspunkten, è stato pubblicato nel settembre 2010 ed è consultabile all’indirizzo http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54192/DE/Presse/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2010/09/20100923-PM33-Gutachten,templateId=raw,property=publicationFile.pdf.

[26] Istituto statistico federale, Entrate fiscali tedesche negli ultimi 3 anni, http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/FinanzenSteuern/Steuern/Steuerhaushalt/Tabellen/Content75/KassenmaessigeSteuereinnahmen,templateId=renderPrint.psml

[27] Il testo vigente della Energiesteuergesetz è disponibile all’indirizzo http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/index.html.

[28]Istituto statistico federale, Entrate fiscali tedesche, cit. Uno studio sull’evoluzione delle entrate fiscali derivanti dalla tassa sui combustibili è stato pubblicato dal Ministero delle Finanze nel 2009, ed è consultabile all’indirizzo http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_4192/DE/BMF__Startseite/Service/Downloads/Abt__IV/060,templateId=raw,property=publicationFile.pdf.

 

[29] Il sistema fiscale britannico prevede anche altre personal allowances, come, ad esempio, quelle per i non vedenti.

[30] A partire dall’anno fiscale 2010-2011, laddove il reddito superi le 100.000 sterline, la detrazione subisce una riduzione di una sterlina per ogni due sterline che superino il suddetto tetto massimo. La medesima riduzione è prevista per le detrazioni riservate agli anziani.

[31] L’attuale Dipartimento è stato costituito nell’aprile 2005 ed è sorto dalla fusione dei due organismi precedenti, l’Inland Revenue e il HM Customs & Excise.

[32] Nel corso del 2010 sono state approvate tre leggi finanziarie (nei mesi, rispettivamente, di aprile, luglio e dicembre), ma in realtà il primo Finance Act 2010 (8 aprile 2010) è stato approvato dal precedente Parlamento pochi giorni prima del suo scioglimento e pertanto, come precisato nel corpo della scheda, il provvedimento in questione (pur indicato nel titolo come seconda legge finanziaria) rappresenta la prima finanziaria approvata dalle nuove Camere costituitesi in seguito alle elezioni del maggio 2010. Alla fine del 2010 è stata approvata una seconda manovra finanziaria, denominata pertanto Finance (No. 3) Act 2010.

[33] Ad esempio, se il periodo contabile di una società va dal 1 settembre 2010 al 31 agosto 2011, i primi sette mesi (212 giorni) saranno di competenza del periodo fiscale 2010-2011 e la società dovrà quindi pagare l’imposta sui 212/365 del reddito imponibile al tasso previsto per l’anno fiscale 2010-2011, mentre i restanti cinque mesi (153 giorni) saranno ascritti al periodo fiscale 2011-2012 e dunque ai 153/365 del reddito imponibile si applicherà l’aliquota prevista per l’anno d’imposta 2011-2012.

[34] Si tratta delle leggi da 16/2010 a 30/2010, pubblicate sul Bollettino ufficiale dello Stato del 16 luglio 2010: http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/index.php.