Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Aspetti dell'ordinamento costituzionale in Austria, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Aggiornamento
Serie: Materiali di legislazione comparata    Numero: 17
Data: 19/04/2010
Descrittori:
FORME DI STATO E DI GOVERNO   ORGANIZZAZIONE POLITICA
STATI ESTERI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

LEGISLAZIONE STRANIERA

 

Materiali di legislazione comparata

 

Aspetti dell’ordinamento costituzionale

in Austria, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna

 

 

Aggiornamento

 

 

 

 

N. 17 - Aprile 2010


 

Servizio responsabile:

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

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File:MLC16017


 

Indice

 

Premessa.. 1

La Forma di Governo.. 3

Nomina del Capo del Governo. 3

Poteri del Capo del Governo. 6

Rapporto fiduciario con le Camere. 14

Il Senato (La “Camera Alta”). 19

Composizione e durata. 19

Funzioni24

Il procedimento legislativo statale.. 31

Competenze. 31

Iniziativa legislativa. 36

Esame ed approvazione. 39

 


 

Premessa

 

 

 

Il presente dossier aggiorna ed integra il precedente dossier n. 13 della serie Materiali di legislazione comparata “Aspetti dell’ordinamento costituzionale in Austria, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna”, ottobre 2007.

Nelle tabelle contenute in questo dossier sono sinteticamente illustrati e messi a confronto alcuni aspetti degli ordinamenti costituzionali di cinque paesi europei: Austria, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

In particolare sono stati considerati gli aspetti relativi alla forma di governo, al Senato (la “Camera alta”) ed al procedimento legislativo statale.

Per ogni argomento preso in esame vengono descritti i contenuti salienti della disciplina prevista nei diversi paesi considerati ed indicati i corrispondenti riferimenti costituzionali e legislativi necessari a ricostruire complessivamente il quadro normativo vigente sull’argomento di volta in volta trattato.

 

 

 


La Forma di Governo

Nomina del Capo del Governo

 

Austria

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

Il Cancelliere federale (Bundeskanzler) è nominato dal Presidente federale che di diritto è libero nella scelta della persona, ma di fatto deve tener conto dei rapporti di maggioranza all’interno del Consiglio Nazionale (Nationalrat) (art. 70, comma 1).

È eleggibile alla carica di Cancelliere, Vice Cancelliere o Ministro federale chiunque sia eleggibile al Consiglio Nazionale. Non è necessario che il Cancelliere o gli altri membri del Governo appartengano al Consiglio Nazionale (art. 70, comma 2).

Su proposta del Cancelliere, il Presidente nomina gli altri membri del Governo federale. Dopo aver prestato giuramento davanti al Presidente federale, il Governo entra in carica e assume le sue piene funzioni senza che sia necessaria la conferma da parte del Consiglio Nazionale.

L’atto di nomina del Cancelliere federale o dell’intero Governo è controfirmato dal nuovo Cancelliere (art. 72).

 

Il sistema costituzionale francese si caratterizza per una struttura bicefala dell’Esecutivo.

Le due teste dell’ Esecutivo sono:

● Il Presidente della Repubblica, che ha in generale il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione, assicurare il funzionamento dei pubblici poteri, garantire l’indipendenza nazionale e l’integrità del territorio, garantire l’indipendenza dell’autorità giudiziaria.

● Il Primo Ministro, che dirige l’azione di Governo.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto e il suo mandato dura cinque anni.

(art. 6 Cost.)

L’elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se questa non è ottenuta al primo turno di scrutinio, si procede, dopo 14 giorni, ad un secondo turno. Solo i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno, si presentano al secondo.

 (art. 7 Cost.)

Con la recente riforma della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008, è stato stabilito che il Presidente non possa esercitare più di due mandati consecutivi.

(art. 6 Cost.)

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro (sua prerogativa esclusiva che non necessita di controfirma) e pone fine alle sue funzioni all'atto della presentazione delle dimissioni del Governo.

Su proposta del Primo ministro, nomina gli altri membri del Governo e pone fine alle loro funzioni.

(art. 8 Cost.)

La nomina del Primo Ministro è di fatto condizionata dalla maggioranza espressa dall’elettorato. Può quindi verificarsi che il Presidente della Repubblica ed il Primo Ministro siano espressione di maggioranze diverse (c.d. “coabitazione”).

Il Cancelliere federale viene eletto senza dibattito dal Bundestag su proposta del Presidente federale. È eletto chi ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag. L'eletto deve essere nominato dal Presidente federale.

Se il candidato proposto non viene eletto, il Bundestag può eleggere un Cancelliere federale a maggioranza dei suoi membri entro i quattordici giorni successivi alla votazione.

In assenza di elezione entro questo termine, ha luogo immediatamente una nuova elezione, nella quale è eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. Se l'eletto ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale lo deve nominare entro sette giorni dall'elezione. Se l’eletto non raggiunge tale maggioranza, il Presidente federale, entro sette giorni, deve nominarlo o sciogliere il Bundestag.

(art. 63 Cost.)

Il Primo ministro è nominato dal Sovrano sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei Comuni.

La nomina ricade necessariamente sul leader del partito che nelle elezioni politiche consegue la maggioranza ai Comuni e .che in tal modo costituisce un interlocutore condizionante per la scelta del Sovrano, la cui posizione rimane rigorosamente imparziale.

Una situazione potenzialmente critica si determina invece quando le elezioni non esprimano una chiara maggioranza (è il caso del c.d. hung Parliament).

 

La proposta di un candidato alla Presidenza del Governo spetta al Re, previa consultazione dei gruppi parlamentari.

Il candidato proposto si presenta al Congresso dei Deputati per esporre il programma politico del Governo ed ottenere la fiducia.

Ottenuta la fiducia, il Re procede alla nomina del Presidente del Governo.

(art. 99 Cost.)

 


 

Poteri del Capo del Governo

Austria

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

La Costituzione stabilisce espressamente che i massimi poteri amministrativi della Federazione, se non attribuiti al Presidente federale, spettano al Cancelliere, al Vice Cancelliere e agli altri Ministri federali che costituiscono il Governo federale presieduto dal Cancelliere (art. 69, comma 1).

In caso di impedimento del Presidente federale, le relative attribuzioni passano immediatamente al Cancelliere federale. Se però si prevede che l’impedimento duri più di venti giorni o che il Presidente non possa svolgere ulteriormente il suo incarico, le funzioni presidenziali sono espletate da un Collegio composto dal Presidente, dal secondo Presidente e dal terzo Presidente del Consiglio Nazionale (art. 64 Cost., comma 1).

Se la Costituzione non dispone diversamente, tutti gli atti del Presidente federale sono adottati su proposta del Governo o di un Ministro da esso autorizzato, e non sono validi senza la controfirma del Cancelliere o del Ministro competente (art. 67, comm1 1 e 2).

Il Cancelliere propone al Presidente la promulgazione delle leggi, controfirma la promulgazione e cura la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 47).

 

Il Presidente della Repubblica, che presiede il Consiglio dei ministri (art. 9 Cost.), esercita due categorie di poteri: i “poteri propri” e i poteri che necessitano di controfirma del Primo Ministro o di altri Ministri.

Tra i “poteri propri”, si segnalano ad esempio:

·        il potere di nomina del Primo Ministro (art. 8 Cost.);

·        il potere di indire un referendum legislativo. In base a tale procedura, il Presidente può, su proposta del Governo o su proposta congiunta delle due assemblee parlamentari, indire un referendum su un progetto di legge in materia di organizzazione dei pubblici poteri, di riforma della politica economica o sociale della Nazione, o di autorizzazione di determinati Trattati internazionali. In base alla riforma costituzionale del 2008, l’iniziativa del referendum legislativo può essere inoltre esercitata da un quinto dei membri del Parlamento, sostenuti da un decimo degli elettori (art. 11 Cost.).

[Tale articolo entrerà in vigore nelle condizioni fissate da una “legge organica” relativa alla sua applicazione, come previsto dall’art. 46 della legge cost. n. 2008-724];

·        il potere di scioglimento dell’Assemblea Nazionale (art. 12 Cost.);

·        poteri eccezionali in situazioni di minaccia per la sicurezza della Nazione e per il regolare funzionamento delle istituzioni repubblicane (art. 16 Cost.);

·        il potere di inviare messaggi alle Camere. Con la riforma del 2008, è stata inoltre introdotta la possibilità per il Presidente di prendere la parola davanti al Parlamento riunito in Congresso, superando la norma previgente che stabiliva che i messaggi presidenziali avessero esclusivamente forma scritta. Le dichiarazioni rese possono dar luogo ad un dibattito senza voto (art. 18 Cost.);

·        il potere di nominare il Presidente e tre membri del Consiglio Costituzionale e di adire questa istituzione (art. 56 e 61 Cost.).

Tra i poteri che necessitano della controfirma ministeriale (art. 19 Cost.), si segnalano ad esempio:

·        il potere di nomina dei Ministri (art. 8 Cost.);

·        il potere di convocare il Parlamento in sessione straordinaria (art. 30 Cost.);

[Il Parlamento è riunito in sessione straordinaria su domanda del Primo Ministro o della maggioranza dei membri dell’Assemblea Nazionale (art. 29 Cost.)].

·        il potere di promulgare le leggi (art. 10 Cost.);

·        il diritto di grazia (art. 17 Cost.);

·        il potere di nomina di alti funzionari e dirigenti di enti e imprese pubbliche. Con la riforma del 2008, sono stati limitati i poteri del Capo dello Stato in questo campo. È infatti previsto un potere di veto da parte delle Commissioni parlamentari competenti, con la maggioranza dei tre quinti, su alcune di tali nomine (art. 13 Cost.);

·        il potere di negoziare e ratificare i Trattati (art. 52 Cost.).

Con riferimento ai poteri del Primo ministro, si evidenzia che questo:

·        dispone dell’amministrazione delle Forze Armate (Prerogativa riconosciuta più ampiamente al Gouvernement) (art. 20 Cost.);

·        dirige l’azione del Governo;

·        è responsabile della difesa nazionale;

·        assicura l’esecuzione delle leggi;

·        esercita il potere regolamentare;

·        nomina agli impieghi civili e militari;

·        può delegare alcuni suoi poteri ai ministri;

·        può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza dei consigli e dei comitati superiori della difesa nazionale;

·        a titolo eccezionale, può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza di un Consiglio dei ministri, in virtù di una delega espressa e di un ordine del giorno determinato. (art. 21 Cost.);

·        può stabilire il prolungamento dei giorni di seduta di un’Assemblea parlamentare, previa consultazione del suo Presidente. La stessa facoltà è risconosciuta alla maggioranza dei membri di ciascuna Camera (art. 28 Cost.).

 

Il Cancelliere federale:

·        propone al Presidente federale la nomina e la revoca dei ministri (art. 64 Cost.);

·        determina le direttive politiche del Governo e ne assume la responsabilità (art. 65 Cost.);

·        guida l’attività dei Ministri secondo un regolamento stabilito dal Governo federale ed approvato dal Presidente federale (art. 65 Cost.);

·        può proporre al Presidente federale lo scioglimento del Bundestag nel caso in cui una mozione di fiducia presentata dallo stesso Cancelliere federale (o la questione di fiducia posta su di un progetto di legge, art. 81, comma 1, Cost.) non venga approvata dalla maggioranza dei membri del Bundestag. Il potere di scioglimento viene meno qualora il Bundestag elegga, a maggioranza dei suoi membri, un altro Cancelliere federale (art. 68 Cost.).

Il Primo ministro:

·        nomina e revoca i ministri;

·        determina la politica generale del Governo, attraverso il Cabinet, e ne è responsabile;

·        garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo;

·        dirige, promuove e coordina l’attività dei ministri;

·        rappresenta il canale esclusivo di comunicazione con il Sovrano, a cui il Premier può chiedere, assumendone l’esclusiva responsabilità, lo scioglimento anticipato della Camera dei Comuni;

·        fissa, attraverso il portavoce del Governo nella Camera dei Comuni (Leader of the House of Commons), l’ordine del giorno della Camera dei Comuni;

·        propone al Sovrano un’ampia serie di nomine nelle magistrature superiori (previo parere di commissioni ad hoc), nella pubblica amministrazione, in vari enti ed istituzioni pubbliche e nella Chiesa Anglicana (c.d. patronage). Analogamente, segnala i nominativi da insignire con onorificenze civili e decorazioni.

Il Presidente del Governo:

·        dirige l’azione del Governo e coordina le funzioni degli altri membri del Governo, senza pregiudizio della competenza e della responsabilità diretta di questi ultimi nella loro attività di amministrazione;

·        propone al Re la nomina e la revoca dei Ministri;

·        controfirma gli atti del Re;

·        può chiedere al Re di presiedere una seduta del Consiglio dei Ministri;

·        può porre la questione di fiducia, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sul programma o su una questione di politica generale;

·        può proporre, previa delibera del Consiglio dei Ministri e sotto la sua esclusiva responsabilità, lo scioglimento del Congresso, del Senato o delle Cortes Generali, che viene decretato dal Re; non può essere proposto lo scioglimento se è stata già depositata una mozione di censura e prima che sia trascorso un anno dal precedente scioglimento;

·        può proporre ricorso di incostituzionalità innanzi al Tribunale Costituzionale;

·        propone al Re l’indizione del referendum, previa autorizzazione del Congresso dei Deputati.

(artt. 62, 64, 92, 98, 100, 112, 115, 162 Cost.)

 


 

Rapporto fiduciario con le Camere

Austria

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

Il Cancelliere e i Ministri sono responsabili dinanzi alla sola Camera bassa (art. 76, comma 1).

Se il Consiglio Nazionale nega la fiducia al Governo federale nel suo insieme o a singoli membri di esso con esplicita deliberazione, il Governo o il Ministro federale in questione deve essere sollevato dall’incarico (art. 74, comma 1).

Per la deliberazione sulla sfiducia è necessaria la presenza della metà dei membri del Consiglio Nazionale. Tuttavia, se un numero di deputati stabilito dal Regolamento lo richiede, la votazione può essere rinviata al secondo giorno lavorativo successivo (art. 74 Cost., commi 1 e 2).

Per la revoca del Cancelliere federale o dell’intero Governo non è richiesta alcuna proposta; la revoca di singoli Ministri ha luogo su proposta del Cancelliere federale (art. 70, comma 1).

Entrambe le Camere hanno il diritto di verificare la gestione del Governo, interrogare i Ministri sull’intero complesso dell’attività esecutiva e richiedere tutte le informazioni pertinenti, nonché esprimere le loro opinioni sull’esercizio dell’attività esecutiva mediante risoluzioni (art. 52, comma 1).

 

Il Governo è responsabile davanti al Parlamento (art. 20 Cost.).

Il Primo ministro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna davanti all’Assemblea nazionale la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale. (art. 49 Cost., c. 1).

L’Assemblea nazionale può far valere la responsabilità del Governo attraverso il voto di una “mozione di censura” (art. 49 Cost., c. 2).

Il Primo ministro può, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, impegnare la responsabilità del Governo davanti all’Assemblea nazionale sul voto di un testo legislativo, ad alcune condizioni recentemente stabilite con la riforma del 2008. Con la legge costituzionale n. 2008-724 è stata infatti limitata alle leggi finanziarie e ad un testo per sessione, la possibilità di ricorso a tale procedura che consente al Governo di ottenere l’adozione di un provvedimento senza voto, ponendo la questione di fiducia dinanzi all’Assemblea Nazionale

Se non viene presentata alcuna mozione di censura, il testo si considera automaticamente approvato.

Il Primo ministro ha altresì la facoltà di chiedere al Senato l’approvazione di una dichiarazione di politica generale.

(art. 49 Cost., c. 4).

Quando l’Assemblea nazionale approva una mozione di censura o quando disapprova il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo ministro deve rassegnare al Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo.

(art. 50 Cost.)

Previa consultazione del Primo ministro e dei Presidenti delle Camere, il Presidente della Repubblica può sciogliere l’Assemblea nazionale. Si tratta di uno dei suoi poteri che non esigono controfirma ministeriale e quindi di una vera e propria sua prerogativa, che esercita con la massima libertà di decisione.

(art. 12 Cost.)

Il rapporto fiduciario intercorre con il solo Bundestag.

Dopo l’iniziale elezione del Cancelliere federale, il Bundestag può esprimergli la sfiducia solo eleggendo a maggioranza dei suoi membri un successore e chiedendo al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale in carica. In tal caso, il Presidente federale deve aderire alla richiesta e nominare il nuovo eletto. (art. 67 Cost.).

La carica di Cancelliere federale o di ministro federale termina in ogni caso quando si riunisce un nuovo Bundestag; la carica di ministro federale termina inoltre tutte le volte che il Cancelliere federale cessa dal suo ufficio (art. 69 Cost.).

Per convenzione costituzionale, la fiducia della Camera dei Comuni è presunta nei confronti del Primo Ministro designato dal Sovrano.

Alcuni commentatori individuano un momento di espressione formale della fiducia al Governo nell’approvazione parlamentare di un indirizzo di risposta (Address of Reply) al discorso della Corona con cui all’inizio di ogni sessione annuale si annunciano i contenuti salienti del programma legislativo del Governo per la sessione che si apre. In riferimento a tale ricostruzione, l’approvazione di un indirizzo di risposta nettamente contrario ai contenuti del discorso della Corona, così come la reiezione del bilancio, avrebbero valenza analoga all’espressione della sfiducia.

Questa può essere invece formalmente espressa mediante una mozione di censura, la cui approvazione induce per prassi il Governo alle dimissioni oppure a richiedere al Sovrano lo scioglimento della Camera dei Comuni.

La posizione della questione di fiducia non fa parte della tradizione della Camera dei Comuni. Qualora nelle votazioni parlamentari il Governo venga messo in minoranza, il Primo ministro resta libero di valutarne le conseguenze.

Il rapporto fiduciario intercorre tra il Presidente del Governo e il solo Congresso dei Deputati:

·        la fiducia deve essere votata a maggioranza assoluta. Ove tale maggioranza non venga raggiunta, si procede ad una nuova votazione a distanza di 48 ore, per la quale è sufficiente la maggioranza semplice. Se non si raggiunge tale risultato, bisogna ripetere il procedimento con un nuovo candidato. Se trascorsi due mesi, a partire dalla prima votazione, nessun candidato ha ottenuto la fiducia del Congresso, il Re scioglie entrambe le Camere e indice nuove elezioni;

·        il Presidente del Governo, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può porre la questione di fiducia sul suo programma o su una dichiarazione di politica generale al Congresso dei Deputati; la fiducia è accordata se vota a favore la maggioranza semplice dei deputati;

·        il Congresso può impegnare la responsabilità politica del Governo attraverso l’approvazione a maggioranza assoluta della mozione di censura, che deve essere proposta da almeno un decimo dei deputati e deve indicare un nuovo candidato alla Presidenza del Governo. La mozione non può essere votata prima di cinque giorni dalla sua presentazione e, qualora sia respinta, i suoi firmatari non potranno presentarne un’altra nella medesima sessione.

(artt. 99, 112,113 Cost.)

 

 


 

Il Senato (La “Camera Alta”)

Composizione e durata

Austria

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

Nel Consiglio federale (Bundesrat) i Länder sono rappresentati in rapporto alla rispettiva popolazione. Ad ogni Land spetta una rappresentanza di almeno tre componenti, mentre il Land con maggior numero di abitanti invia al Consiglio 12 membri (art. 34 Cost.). Attualmente il Consiglio federale si compone di 62 membri.

I componenti del Consiglio federale e i loro supplenti sono eletti dalle Diete regionali (Landtage) per la durata delle rispettive legislature, secondo il principio della rappresentanza proporzionale. Al secondo partito della Dieta regionale per numero di seggi deve essere garantito almeno un mandato al Consiglio federale. Condizione necessaria per l’elettorato passivo al Consiglio federale è l’eleggibilità alla Dieta regionale, ma non è indispensabile l’appartenenza ad essa (art. 35 Cost., commi 1 e 2).

I Länder si alternano alla Presidenza del Consiglio federale ogni sei mesi secondo l’ordine alfabetico. Il Consiglio federale è convocato dal suo Presidente nella sede del Consiglio Nazionale. La convocazione è obbligatoria se ne fanno richiesta un quarto dei suoi membri o il Governo federale (art. 36 Cost.).

I membri del Consiglio federale non hanno vincolo di mandato, non sono revocabili dai parlamenti che li hanno eletti e godono delle stesse immunità riconosciute ai membri delle Diete regionali (art. 56 Cost.).

I Governatori dei Länder (Landeshauptmänner) possono partecipare a tutti i dibattiti del Consiglio federale e hanno diritto ad essere sentiti su ogni argomento che riguardi il loro Land (art. 36 Cost., comma 4).

Le caratteristiche principali del Senato sono il suo ruolo di rappresentanza delle collettività territoriali (art. 24 Cost.) e la sua permanenza.

A differenza dell’Assemblea nazionale, il Senato non può essere sciolto anticipatamente.

Il Senato è composto da 343 senatori, eletti a suffragio universale indiretto (art. 24 Cost.)

I senatori sono eletti per un mandato di sei anni. Un rinnovo parziale del Senato avviene ogni tre anni e riguarda ciascuna volta la metà dei seggi.

I senatori sono eletti a suffragio indiretto, in ogni dipartimento, da un collegio ristretto di “grandi elettori”, composto da deputati, consiglieri regionali, consiglieri dipartimentali e delegati di consigli municipali. Sono previsti due modi di scrutinio: per i dipartimenti di piccole dimensioni il sistema maggioritario a due turni; per i dipartimenti più estesi il sistema proporzionale a lista bloccata.

I francesi residenti all’estero sono rappresentati da 12 senatori, eletti con suffragio indiretto .

[Con la riforma del 2008, i francesi residenti all’estero saranno rappresentati non solo al Senato, come era prima dell’intervento riformatore, ma anche all’Assemblea Nazionale (art. 24 Cost.)].

Con la legge organica n. 2003-696 è  stato stabilito l’aumento graduale dei membri del Senato. In particolare, è stato previsto il passaggio dei senatori eletti nei dipartimenti da 313 nel 2004 a 322 nel 2008. Ad ogni rinnovo parziale del Senato è stato stabilito che siano eletti sei senatori rappresentanti i francesi residenti all’estero. E’ stato inoltre previsto il passaggio da 343 a 348 senatori nel 2011.

Recentemente, la riforma costituzionale del 2008 ha stabilito che il numero dei senatori non possa essere superiore a 348.

(art. 24 Cost.)

A seguito della riforma del 2003, l’età minima per l’elezione a senatore è stata ridotta da 35 a 30 anni.

 

 

Il Bundesrat è composto da membri dei governi dei Länder, che li nominano e li revocano. Essi possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi governi (membri supplenti del Bundesrat).

Ogni Land ha almeno tre voti; i Länder con più di due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelli con più di sei milioni di abitanti ne hanno cinque; quelli con più di sette milioni di abitanti ne hanno sei.

Ogni Land può delegare tanti membri quanti sono i suoi voti.

I voti di un Land possono essere espressi soltanto globalmente e solo dai membri presenti o dai loro supplenti: è quindi necessario che i Governi locali concordino preventivamente le direttive da impartire ai loro rappresentanti nel Bundesrat.

Attualmente il Bundesrat è composto da 69 membri.

(art. 51 Cost.)

Nell’attuale quadro di transizione costituzionale, il cui approdo finale sarà (secondo gli attuali progetti di riforma) la trasformazione della House of Lords in una camera a composizione integralmente elettiva, la Camera Alta è composta da circa 750 membri, di cui:

·        630 Lord vitalizi (Life Peers) nominati dal Sovrano: fino al 2001, su diretta indicazione del Primo Ministro (e previa consultazione tra questo e i capi degli altri due maggiori partiti in modo da assicurare l’equilibrio della rappresentanza politica). A partire dal 2001, la nomina dei Lord vitalizi (di estrazione non partitica e qualificati pertanto come non-party political life peers) ha luogo su raccomandazione di un’autorità indipendente dal Governo, la House of Lords Appointment Commission, che a ciò provvede su impulso del Primo Ministro e sulla base di appositi criteri di valutazione dei candidati alla nomina. La stessa commissioneè altresì abilitata ad effettuare uno scrutinio sulle nomine dei Lord di estrazione partitica (cosiddetti working peers);

·        92 Lord ereditari. L’attuale numero è stato fissato (in luogo dei precedenti 700) a seguito della riforma della Camera dei Lord introdotta nel 1999 riforma (House of Lords Act 1999). È da precisare che la residua componente ereditaria della Camera Alta, formata da membri eletti dalla stessa Camera come previsto dalla legge del 1999, è ad esaurimento, avendo ora il legislatore precluso (con il Constitutional Reform and Governance Act 2010, art. 53) l’elezione suppletiva dei membri ereditari deceduti;

·        26 ecclesiastici (Vescovi ed Arcivescovi della Chiesa Anglicana).

Merita segnalare che, a seguito della riforma costituzionale del 2005 (Constitutional Reform Act 2005), che ha istituito la Supreme Court e ha attribuito ad essa le competenze giudiziali prima esercitate dalla House of Lords, non siedono più nella Camera Alta i 12 Lord giudiziari (Law Lords). I Law Lords in carica al momento dell’entrata in vigore della legge di riforma sono divenuti membri della Corte.

Il Senato, eletto per quattro anni, è composto da un numero variabile di senatori, attualmente pari a 262, scelti in base a due modalità:

·        suffragio universale e diretto: ogni provincia elegge 4 senatori, le province insulari maggiori 3 senatori, quelle minori 1 senatore, le popolazioni di Ceuta e Melilla 2 senatori (totale attuale 206);

·        designazione di un senatore da parte di ciascuna delle Assemblee legislative delle Comunità Autonome e di un ulteriore senatore per ogni milione di abitanti del rispettivo territorio (totale attuale 56).

(art. 69 Cost.)

 

 

 

Funzioni

 

Austria

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

Il Consiglio federale è l’organo di rappresentanza dei Länder a livello federale.

Nella prassi politica, il Consiglio federale ha un’influenza piuttosto limitata, poiché nella maggior parte dei casi può esercitare, nei confronti della Camera bassa, soltanto un diritto di veto sospensivo che può essere superato con una decisione adottata dal Consiglio Nazionale a maggioranza semplice.

Il Consiglio federale ha, tuttavia, un diritto di veto assoluto nei seguenti casi:

·     leggi e decisioni costituzionali che limitano le competenze dei Länder;

·     disposizioni legislative che riguardano i diritti
dei Länder;

·     accordi interstatali (Staatsverträge) che regolano questioni riguardanti l’autonoma sfera di attività dei Länder.

Il Consiglio federale non ha, invece , alcuna competenza sui
progetti di legge riguardanti: il Regolamento interno del Consiglio Nazionale; lo scioglimento del Consiglio Nazionale; una legge finanziaria federale o una disposizione sul patrimonio federale; l’assunzione o la trasformazione di una responsabilità della Federazione; la contrazione o la conversione di un debito finanziario della Federazione; l’approvazione di un accordo fiscale con la Federazione (art. 42 Cost., comma 5).

Il sistema federale austriaco non prevede una partecipazione del Consiglio federale alle attività amministrative federali. In materia di nomine, in particolare, al Consiglio federale è riconosciuto il diritto di proporre tre membri effettivi e un supplente della Corte costituzionale, nonché il diritto di eleggere tre membri della consulta del Consiglio d’Europa.

In materia di controllo sul Governo, è previsto il consenso del Consiglio federale per la ratifica di trattati politici o che modifichino o integrino leggi e incidano su materie rientranti nella sfera di attività autonoma dei Länder (art. 50 Cost., comma 1), e per lo scioglimento di una Dieta regionale da parte del Presidente federale su proposta del Governo.

Al Senato sono attribuite sostanzialmente le medesime funzioni legislative dell’Assemblea nazionale .

(v. successiva tabella sul “Procedimento legislativo statale”).

 

In particolare, considerato il suo ruolo di rappresentante delle collettività territoriali, il Senato ha la priorità nell’esame dei progetti di legge aventi per oggetto principale l’organizzazione di tali collettività (art. 39 Cost.)

Il Presidente del Senato, come quello dell’Assemblea nazionale, o 60 senatori, come anche 60 deputati, possono adire il Consiglio costituzionale prima della promulgazione di una legge. Lo stesso potere hanno il Presidente della Repubblica e il Primo ministro.

(art. 61 Cost.)

Ad eccezione del voto di una mozione di censura, che gli è inibito, il Senato ha gli stessi poteri dell’Assemblea nazionale in materia di controllo sul Governo.

Con la riforma del 2008 è stato in particolare stabilito che una settimana al mese è riservata, in ognuna delle Assemblee parlamentari, al controllo dell’azione del Governo e alla valutazione delle politiche pubbliche (art. 48 Cost.)

La riforma ha inoltre introdotto nella Costituzione la possibilità per le Assemblee parlamentari di votare risoluzioni, istituto finora non previsto nel dettato costituzionale.

Le risoluzioni non possono, tuttavia, mettere in causa il rapporto fiduciario.

(art. 34-1 Cost.)

Il Presidente del Senato può esercitare provvisoriamente le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi sia impedito a svolgere i suoi compiti, o presenti le dimissioni, ovvero in caso di decesso (art. 7 Cost.)

 

Il Bundesrat è l’organo attraverso il quale i Länder collaborano alla legislazione e all’amministrazione della Federazione e negli affari dell’Unione europea. (art. 50 Cost.).

(Per le funzioni del Bundestag relative alla legislazione federale v. più ampiamente la successiva sezione dedicata al procedimento legislativo)

In sintesi il Bundesrat:

·        è titolare di un diritto di collaborazione paritaria con il Bundestag nell’esercizio della funzione legislativa nelle materie in cui la Costituzione espressamente prevede la necessità dell’assenso del Bundesrat;

·        può presentare progetti di legge al Bundestag;

·        esprime un parere preventivo sui progetti di legge di iniziativa del Governo;

·        può richiedere la convocazione della Commissione di conciliazione in caso di disaccordo sul contenuto dei progetti di legge approvati dal Bundestag;

·        può inviare al Governo proposte per l’emanazione di ordinanze giuridiche (Rechtsverordnungen) nelle materie che richiedano il suo assenso (art. 80, commi 2 e 3, Cost.)

·        nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza legislativa (art. 81 Cost.) costituisce l’interlocutore necessario del Governo per l’approvazione di progetti di legge inizialmente respinti dal Bundestag.

Il consenso del Bundesrat è inoltre necessario per la dichiarazione di guerra, per l’elezione di metà dei membri del Tribunale costituzionale federale e per la messa in stato di accusa del Presidente federale dinanzi al Tribunale costituzionale federale.

Per gli affari dell’Unione europea, il Bundesrat può istituire una Commissione per gli affari europei le cui deliberazioni valgono come deliberazioni dell’Assemblea plenaria. (art. 52, comma 3a)

Può presentare ricorso di legittimità costituzionale e ha diritto di intervenire in qualunque fase del relativo procedimento dinanzi al Tribunale costituzionale federale.

Ha diritto di proposta e di parere vincolante rispetto alla nomina di alcune cariche federali (Procuratore generale presso la Corte federale di Cassazione) e regionali (Presidenti delle Banche centrali dei Länder).

Le funzioni della Camera dei Lord, radicate in larga parte nella tradizione ed attualmente in fase evolutiva nel quadro di una riforma costituzionale, si esplicano nell’ambito legislativo e in quello giurisdizionale.

La funzione legislativa è, in linea di principio, identica a quella della Camera dei Comuni. In relazione alla natura non elettiva della Camera Alta la sua competenza legislativa in materia finanziaria e tributaria è formalmente esclusa da una tradizionale riserva di competenza (c.d. privilegio finanziario) a favore della Camera dei Comuni. Tale riserva non preclude in tale ambito iniziative da parte dei Lord ma la decisione finale spetta comunque ai Comuni.

Oltre alle competenze legislative, la Camera dei Lord esercita funzioni ispettive e di controllo sull’attività del Governo attraverso le sue Commissioni permanenti. Particolarmente penetrante è il controllo tecnico sulla legislazione delegata (Statutory Instruments).

Per quanto concerne la materia comunitaria, attraverso la Commissione per l’Unione europea (articolata in 7 sotto-commissioni), i Lord esaminano le iniziative relative agli atti comunitari e formulano apposite relazioni concernenti le questioni comunitarie.

La Camera Alta ha perduto, a seguito delle già richiamate riforme costituzionali, le funzioni giurisdizionali da essa tradizionalmente esercitate in qualità di suprema corte d’appello del Regno Unito in materia civile e penale. Con decorrenza dall’ottobre 2009 le medesime funzioni spettano - tra le altre - alla Supreme Court, istituita nel 2005.

 

Le funzioni del Congresso e del Senato sono differenziate. Quest’ultimo:

·        partecipa all’esercizio della potestà legislativa dello Stato e controlla l’azione del Governo nei limiti posti dalla Costituzione;
(art. 66 Cost.)

·        può nominare Commissioni d’inchiesta su materie di pubblico interesse;
(art. 76 Cost.)

·        può ricevere petizioni individuali e collettive, sempre per iscritto, e può trasmetterle al Governo ed esigere che il Governo si pronunci su di esse;
(art. 77 Cost.)

·        partecipa all’autorizzazione dei trattati, per i quali la Costituzione espressamente richiede l’autorizzazione di entrambe le Camere (e cioè quelli di carattere politico, militare, o che riguardino l’integrità territoriale dello Stato o i diritti e i doveri fondamentali, o che implichino oneri per la finanza pubblica o modificazioni di leggi)
(art. 94 Cost.)

·        può richiedere al Tribunale Costituzionale la dichiarazione di costituzionalità dei trattati internazionali;
(art. 95 Cost.)

·        può ottenere le informazioni e l’assistenza di cui necessita dal Governo e da qualsiasi autorità dello Stato e delle Comunità Autonome;
(art. 109 Cost.)

·        può richiedere la presenza dei membri del Governo;
(art. 110 Cost.)

·        può formulare interrogazioni e interpellanze al Governo;
(art. 111 Cost.)

·        sceglie 4 membri del Consiglio Generale del Potere Giudiziario;
(art. 122 Cost.)

·        partecipa all’approvazione degli accordi di cooperazione tra le Comunità Autonome e alla distribuzione delle risorse presenti nel Fondo di Compensazione per correggere gli squilibri economici interterritoriali.
(art. 145, 158 Cost.)

·        valuta l’esigenza di un intervento normativo dello Stato di armonizzazione delle disposizioni normative delle Comunità Autonome con l’interesse generale;
(art. 150 Cost.)

·        partecipa alla ratifica degli Statuti delle Comunità Autonome;
(art. 151 Cost.)

·        approva a maggioranza assoluta l’adozione di misure per obbligare le Comunità Autonome all’adempimento degli obblighi costituzionali o per prevenire gravi violazione contro gli interessi generali nazionali;
(art. 155 Cost.)

·        sceglie, a maggioranza dei tre quinti, 4 giudici del Tribunale Costituzionale.
(art. 159 Cost.)

·        può proporre (mediante un quorum di 50 senatori) ricorso di incostituzionalità innanzi al Tribunale Costituzionale;
(art. 162 Cost.)

 

 

 


 

Il procedimento legislativo statale

Competenze

Austria

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

Il potere legislativo della Federazione è esercitato dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio federale (art. 24 Cost.). La partecipazione delle due Camere al procedimento legislativo non è però paritaria. Le leggi sono approvate dal Consiglio Nazionale; al Consiglio federale è attribuito soltanto un potere di veto sospensivo.

La Costituzione elenca in modo dettagliato le materie la cui competenza legislativa è attribuita alla Federazione (art. 10 Cost). In alcuni casi, è di competenza federale la legislazione sui principi, mentre è di competenza dei Länder l’emanazione di leggi di attuazione (art. 12 Cost.). Le materie che la Costituzione non riserva espressamente alla legislazione federale, appartengono alla sfera autonoma di attività dei Länder (art. 15 Cost., comma 1).

Dopo la promulgazione da parte del Presidente federale (su proposta e con la controfirma del Cancelliere federale), la legge è pubblicata dal Cancelliere federale nella Gazzetta Ufficiale federale ed entra in vigore, se non diversamente disposto, il giorno successivo a quello della pubblicazione (art. 49 Cost.).

La Costituzione elenca le materie riservate alla legge (art. 34 Cost.) disponendo espressamente che le materie non riservate alla legge abbiano carattere regolamentare (art. 37 Cost.).

La legge e il regolamento possono comportare, per un oggetto e per una durata limitati, disposizioni di carattere sperimentale.

(art. 37-1 Cost.)

La Costituzione attribuisce il carattere di “leggi organiche” (lois organiques) alle misure legislative di applicazione delle disposizioni costituzionali.

Dopo l’intervento riformatore del 2008, la procedura di approvazione dei disegni o delle proposte di leggi organiche prevede che la loro discussione, in prima lettura, in aula, non possa avvenire che dopo sei settimane dalla loro presentazione.

Tuttavia, se è stata disposta la “procedura accelerata”, (v. successiva tabella su “Esame ed approvazione”) il termine per l’inizio dell’esame di tali progetti di legge è fissato in quindici giorni dalla loro presentazione.

L’approvazione definitiva dei progetti di legge organica avviene nell’Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri, in mancanza dell’accordo fra le due Camere.

(art. 46 Cost.)

Le leggi organiche sono obbligatoriamente sottoposte al giudizio preliminare del Consiglio Costituzionale prima di essere promulgate.

(art. 46 e 61 Cost.)

I progetti di legge vengono presentati al Bundestag dal Governo federale, dai membri del Bundestag e dal Bundesrat.

I progetti di legge governativi, prima di essere presentati al Bundestag, devono essere presentati al Bundesrat che esprime il proprio parere entro sei settimane (il termine può essere prolungato a nove settimane su richiesta del Bundesrat o abbreviato a tre settimane per provvedimenti designati dal Governo come urgenti).

I progetti di legge del Bundesrat debbono essere preliminarmente trasmessi al Governo federale, il quale li presenta con il proprio parere entro sei settimane al Bundestag. Anche in questo caso, il termine può essere prolungato a nove settimane su richiesta del Bundesrat o abbreviato a tre settimane per provvedimenti designati dal Governo come urgenti.

(art. 76 Cost.)

La competenza legislativa del Parlamento inglese è attualmente limitata alle materie riservate espressamente allo Stato dalle leggi di decentramento politico-istituzionale (Devolution) approvate a partire dal 1998.

L’estensione di tale ambito di competenza varia in relazione alla diversa ampiezza delle attribuzioni riconosciute, rispettivamente, alle assemblee legislative istituite in Scozia, nel Galles e nell’Irlanda del Nord.

Nel caso dell’autonomia scozzese, che beneficia rispetto alle altre di un più ampio novero di competenze trasferite, sono rimasti comunque riservati al Governo centrale i seguenti gruppi di materie:

·        ordinamento giudiziario, difesa e sicurezza nazionale; conduzione della politica estera e della cooperazione internazionale; ordinamento del pubblico impiego;

·        economia e finanza; ordine pubblico e tutela di diritti fondamentali; industria e commercio; energia; trasporti (in questi ambiti materiali sono attribuite alle istituzioni locali competenze soltanto residuali e ulteriormente delimitate da clausole interpretative contenute nelle leggi che hanno dato attuazione al processo di devolution).

·        politica economica e monetaria (controllo della moneta, vigilanza sui servizi e sui mercati finanziari, repressione del riciclaggio dei profitti di attività illecite);

·        repressione del terrorismo e del traffico e del consumo di stupefacenti; immigrazione, diritto d’asilo, cittadinanza, estradizione; tutela dei dati personali; legislazione elettorale; disciplina della detenzione di armi, del gioco e della scommessa, della sperimentazione su animali, della censura delle opere audiovisive e cinematografiche;

·        disciplina societaria e fallimentare, tutela della concorrenza e della proprietà intellettuale, servizio postale, controlli doganali, pesca, tutela dei consumatori; disciplina della conformità tecnica e sicurezza dei prodotti e della relativa responsabilità, dei pesi e delle misure, delle telecomunicazioni, della individuazione delle aree depresse al fine di conferimenti finanziari, della tutela degli interessi economici e commerciali nazionali;

·        produzione e distribuzione di energia elettrica; regime della proprietà e dello sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi e di gas naturale e delle miniere; produzione di energia nucleare; trasporti stradali, ferroviari e marittimi.

Sebbene la Costituzione attribuisca l’esercizio della funzione legislativa ad entrambe le Camere, il sistema vigente può definirsi di bicameralismo differenziato. Solo in materia di revisione costituzionale il Senato è posto sullo stesso piano del Congresso dei Deputati.

(artt. 66, 167,168 Cost.)

 

 


 

Iniziativa legislativa

Austria

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

Spetta al Governo federale, ai membri del Consiglio Nazionale, a un terzo dei membri del Bundesrat e al popolo (art. 41, comma 1).

Le proposte di legge di iniziativa popolare richiedono la firma di 100.000 elettori o di un sesto degli elettori di almeno tre Länder e devono essere presentate al Consiglio Nazionale dalla Commissione elettorale federale (art. 41, comma 2).

Spetta al Primo ministro e ai membri del Parlamento.

I disegni di legge finanziaria e di finanziamento della sicurezza sociale sono presentati in prima istanza all’Assemblea nazionale.

I disegni di legge che hanno ad oggetto principale l’organizzazione delle collettività territoriali sono presentati in prima istanza al Senato.

(art. 39 Cost.)

Con la riforma del 2008, è stato stabilito che la presentazione dei progetti di legge presso entrambe le Camere debba avvenire secondo condizioni fissate da una legge organica

(art. 39 Cost.).

La legge organica n. 2009-403 del 15 aprile 2009 (articoli 7-12) stabilisce che, in attuazione dell’art. 39 Cost., i progetti di legge presentati alle Camere debbano essere corredati da uno  “studio d’impatto” in cui vengono presentati: gli obiettivi perseguiti dal provvedimento; le possibili alternative all’adozione di nuove norme;  i motivi in base ai quali si ritiene necessario il ricorso al legislatore.

Lo studio d’impatto non è previsto per i progetti di revisione costituzionale, per le leggi finanziarie, per i progetti di programmazione e per quelli di proroga dello stato di crisi.

Con la riforma del 2008, la Costituzione prevede inoltre la possibilità per un Presidente di Assemblea parlamentare, di sottoporre al parere del Consiglio di Stato non solo i progetti governativi, ma anche le proposte di legge, salvo parere contrario del presentatore

(art. 39 Cost.) .

Spetta al Governo federale, al Bundesrat ed ai membri del Bundestag.

Spetta al Governo ed ai membri del Parlamento. Anche in ragione della rigida ripartizione dei tempi del lavoro parlamentare fra maggioranza ed opposizione, la gran parte dei progetti di legge esaminati ed approvati risale all’iniziativa governativa.

Strettamente riservata al Governo è l’iniziativa delle leggi che comportino oneri al bilancio il cui esame, a differenza degli altri progetti di legge, deve per prassi iniziare alla Camera dei Comuni.

 

Spetta al Governo, al Congresso e al Senato.

Le Comunità Autonome possono richiedere al Governo l’adozione di un’iniziativa legislativa o presentare all’Ufficio di Presidenza del Congresso una proposta di legge.

L’iniziativa popolare, per la cui disciplina la Costituzione rinvia ad un’apposita legge organica, deve essere esercitata da almeno 500.000 elettori e non può riguardare le materie proprie della legge organica (diritti fondamentali, regime elettorale generale, approvazione degli statuti di autonomia), di quella tributaria, di carattere internazionale e relativa alla prerogativa di grazia.

I progetti di legge governativi sono approvati dal Consiglio dei Ministri che li sottopone al Congresso, accompagnati da una indicazione dei motivi e dei precedenti necessari per pronunciarsi su di essi.

Le proposte di legge di iniziativa del Senato, che abbiano ivi superato la fase di “presa in considerazione”, devono essere inviate al Congresso per l’avvio del procedimento legislativo.

(artt. 87, 88, 89 Cost.)


 

Esame ed approvazione

Austria

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

L’iter di approvazione di un progetto di legge si articola generalmente in “tre letture”.

Nel corso della prima lettura, non sempre obbligatoria, l’Assemblea plenaria del Consiglio Nazionale svolge un dibattito limitato ai principi generali del progetto di legge. Al termine della discussione, oppure direttamente nel caso in cui non abbia avuto luogo la prima lettura, il progetto di legge viene assegnato alla Commissione competente per materia.

Nella seconda lettura l’Assemblea procede alla discussione delle relazioni elaborate dalle Commissioni che, a diverso titolo, hanno esaminato il progetto di legge: al “dibattito generale” sul progetto di legge nel suo complesso segue un “dibattito speciale” sulle singole parti del progetto e su eventuali proposte di modifica.

La terza lettura rappresenta la fase conclusiva dell’iter parlamentare. Non è previsto alcun dibattito, ma si procede direttamente alla votazione finale e all’approvazione della legge.

Perché le votazioni siano valide è richiesto per le leggi federali ordinarie un quorum di presenza di un terzo dei membri del Consiglio Nazionale. Per l’approvazione della legge è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi.

L’approvazione di leggi costituzionali o di disposizioni costituzionali contenute in leggi ordinarie richiede un quorum di presenza di almeno la metà dei membri e la maggioranza dei due terzi dei voti espressi (art. 44. comma 2).

Ogni modifica integrale della Costituzione federale deve essere sottoposta, prima della promulgazione della legge da parte del Presidente federale, a referendum popolare. Le modifiche parziali della Costituzione sono soggette al procedimento ora elencato, se lo richiedono un terzo dei membri del Consiglio Nazionale o del Consiglio federale (art. 44, comma 3). Il referendum è indetto dal Capo dello Stato.

Il progetto di legge approvato dal Consiglio Nazionale è tempestivamente trasmesso al Consiglio federale che può accettare il progetto di legge nel suo complesso o sollevare, entro otto settimane dalla trasmissione, un’opposizione motivata (che dovrà essere comunicata per iscritto) verso la deliberazione. Se, nonostante l’opposizione del Consiglio federale, il Consiglio nazionale rinnova la sua deliberazione originaria in presenza di almeno la metà dei suoi componenti, la legge deve essere promulgata e pubblicata (art. 42).

Ogni progetto di legge approvato dal Consiglio Nazionale, prima della promulgazione da parte del Presidente federale, deve essere sottoposto a referendum popolare se lo delibera il Consiglio Nazionale o lo richiede la maggioranza dei membri dello stesso Consiglio (art. 43).

 

Con la riforma del 2008, sono state apportate modifiche significative alle disposizioni costituzionali riguardanti la fissazione dell’ordine del giorno e l’organizzazione dei lavori parlamentari su cui, fino a quel momento, l’Esecutivo aveva un’influenza determinante.

La Costituzione stabilisce attualmente che l’ordine del giorno è fissato da ciascuna Assemblea parlamentare.

La discussione di un disegno o di una proposta di legge, in prima lettura, può inoltre essere posta all’ordine del giorno dell’Assemblea solo dopo sei settimane dalla sua presentazione; un termine di quindici giorni è invece previsto per i disegni di legge finanziaria e per i progetti di legge relativamente ai quali il Governo abbia richiesto una “procedura accelerata”. Tale procedura  si attiva quando, dopo che il Governo ha deliberato la dichiarazione di urgenza su un provvedimento, il Primo ministro, al termine della prima lettura del testo legislativo in ciascuna Camera senza che questo sia stato adottato, può attivare la riunione di una Commissione bicamerale paritetica per velocizzare l’approvazione del progetto di legge (v. paragrafi successivi) .

Il Governo mantiene la priorità per due settimane mensili su quattro per l’esame di progetti e dibattiti di cui richiede l’iscrizione all’ordine del giorno.

La Costituzione stabilisce inoltre che un giorno di seduta al mese è riservato all’ordine del giorno fissato, in ciascuna Assemblea, su iniziativa dei gruppi di opposizione e dei gruppi minoritari

(art. 48 Cost.).

La riforma costituzionale del 2008 ha inoltre stabilito importanti modifiche riguardanti l’esame in Assemblea dei progetti di legge. Tale esame non verte più, come in precedenza, sul testo trasmesso dal Governo, ma su quello approvato in Commissione, ad esclusione dei disegni di legge finanziaria, di finanziamento della sicurezza sociale e di revisione costituzionale

(art. 42 Cost.)

La riforma ha inoltre disposto il passaggio delle Commissioni permanenti da sei a otto.

(art. 43 Cost.)

 

Il diritto di emendamento è riconosciuto al Parlamento ed al Governo. Dopo l’apertura del dibattito il Governo può opporsi all’esame di ogni emendamento che non sia stato prima presentato in Commissione.

Se il Governo lo richiede, l’Assemblea, investita dell’esame di un progetto di legge, si pronuncia con un solo voto su tutto o parte del testo in discussione, prendendo in considerazione solo gli emendamenti proposti o accettati dal Governo.(“procedura del voto bloccato”)

 (art. 44 Cost.)

Con la riforma del 2008  è stato specificato che il diritto di emendamento si esercita nelle condizioni fissate da una legge organica.

La legge organica n. 2009-403 (articoli 13-19) definisce il quadro generale cui dovranno adeguarsi i Regolamenti parlamentari di entrambe le Camere, in materia di diritto di emendamento.

In particolare stabilisce che gli emendamenti devono avere forma scritta ed essere motivati; gli emendamenti dei parlamentari non possono essere presentati dopo l’inizio dell’esame del testo in Assemblea, mentre tale possibilità è prevista per il Governo e per la Commissione competente. Ai regolamenti è lasciata la possibilità di determinare una data anteriore o la riapertura dei termini per gli emendamenti dei parlamentari.

Per essere approvato in via definitiva, qualunque disegno o proposta di legge deve essere votato da entrambe le Camere nello stesso testo.

Se ciò non avviene dopo due letture da parte di ciascuna Camera, o se il Governo ha deciso di adottare la “procedura accelerata”, dopo una sola lettura da parte di ciascuna Camera, il Primo ministro può chiedere la riunione di una Commissione bicamerale paritetica (la Commission mixte paritaire), incaricata di proporre un testo di compromesso sulle disposizioni controverse.

Se, dopo un’ ulteriore lettura da parte di ciascuna Assemblea parlamentare, manca ancora l’accordo, il Governo può chiedere all’Assemblea nazionale di deliberare in via definitiva. È’ questa la principale differenza rispetto ad un sistema di bicameralismo perfetto.

(art. 45 Cost.)

Questa deliberazione deve avvenire a maggioranza assoluta dei membri, se si tratta di un disegno di legge organica. Le leggi organiche relative al Senato devono invece essere votate da entrambe le Camere nello stesso testo.

(art. 46 Cost.)

Con la riforma del 2008, è stato stabilito che l’avvio della “procedura accelerata” (prima indicata come procedura attivabile solo dopo che il Governo aveva formulato “la dichiarazione d’urgenza”) possa essere oggetto di opposizione congiunta da parte delle Conferenze dei Presidenti delle Camere

(art. 45 Cost.).

Per quanto riguarda le proposte di legge, lariforma del 2008, ha stabilito che, anche i Presidenti delle Camere, congiuntamente, hanno la possibilità di convocare la Commission mixte paritarie, con l’incarico di elaborare un testo legislativo di compromesso in caso di disaccordo tra le due  Assemblee. Una prerogativa che finora era riservata al solo Governo.

(art. 45 Cost.)

 

Le leggi federali sono approvate dal Bundestag.

In determinati casi, specificamente enumerati dalla Costituzione, il Bundesrat è titolare di un diritto di collaborazione paritaria con il Bundestag nella funzione legislativa, per cui senza la positiva deliberazione del Bundesrat la legge non può perfezionarsi.

Le leggi per le quali la Costituzione richiede l’espressa approvazione del Bundesrat (c.d. Zustimmungsgesetze) sono:

·        le leggi costituzionali, per la cui approvazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat (art. 79 Cost.);

·        le leggi che incidono sull’ordinamento finanziario dei Länder (artt. 104a, commi 3 e 4, 107 e 108 Cost.);

·        le leggi che interessano il sistema amministrativo dei Länder (artt. 84 e 85 Cost.);

·        leggi relative a:

o       modificazioni territoriali dei Länder (art. 29, comma 7, Cost.);

o       trattamento economico e previdenziale dei dipendenti pubblici (art. 74a, commi 2 e 3, Cost.);

o       determinazione dei compiti comuni dello Stato e dei Länder (art. 91a, comma 2, Cost.);

o       esercizio della giurisdizione della Federazione attraverso i tribunali dei Länder (art. 96, comma 5, Cost.).

In seguito alla riforma costituzionale approvata nel 2006 è stato notevolmente ridotto il novero di leggi che richiedono il consenso obbligatorio del Bundesrat ai sensi dell’art. 84 Cost., comma 1 (disciplina dell’organizzazione degli uffici e procedura amminsitrativa), e sono state introdotte nuove fattispecie di codecisione per le leggi federali che comportano rilevanti oneri finanziari a carico dei Länder.

Dopo l’approvazione del Bundestag, le leggi federali devono essere immediatamente trasmesse al Bundesrat. Se la legge non incontra il consenso della maggioranza del Bundesrat, questo può richiedere, entro tre settimane dal ricevimento del provvedimento, la convocazione della Commissione di conciliazione composta da un uguale numero di membri di ciascuna Camera.

Nelle materie in cui il Bundesrat ha competenza legislativa paritaria al Bundestag, la legge è approvata solo se la Commissione raggiunge un accordo su un testo accettato dai rappresentanti di entrambe le Camere.

Nelle altre materie, qualora la Commissione proponga un cambiamento del testo legislativo approvato, il Bundestag deve procedere ad una nuova deliberazione.

Se il Bundestag respinge la proposta, il Bundesrat ha una settimana di tempo per sollevare opposizione contro la legge davanti allo stesso Bundestag. Si segue la stessa procedura quando non si pervenga ad una decisione della Commissione di conciliazione perché non si riesce a raggiungere una maggioranza o perché la proposta di mediazione formulata dalla Commissione non incontra il consenso del Bundesrat.

L’opposizione del Bundesrat può tuttavia essere respinta dal Bundestag.

Se l’opposizione è stata deliberata con la maggioranza dei voti del Bundesrat, può essere respinta da una deliberazione della maggioranza dei membri del Bundestag.

L’opposizione deliberata invece a maggioranza di due terzi dei voti del Bundesrat, può essere respinta dal Bundestag con deliberazione a maggioranza di due terzi dei voti che non sia comunque inferiore alla maggioranza dei membri. (art. 77 Cost.)

I progetti di legge presentati alla Camera dei Comuni si distinguono in progetti di interesse pubblico (Public bill), che se approvati divengono leggi di portata generale, e in progetti di interesse locale o privato (Local o Private bill).

Una terza categoria (Hybrid bill) costituita da progetti che riuniscono disposizioni di interesse pubblico e di interesse locale, richiede il previo esame delle singole disposizioni da parte di un apposito collegio affinché vengano ricondotte, ai fini del procedimento legislativo, ad una delle due principali categorie di progetti di legge.

Per la presentazione dei Public bill, che costituiscono la maggior parte dei testi di legge approvati dal Parlamento, le norme di procedura della Camera dei Comuni prevedono distinte modalità secondo l’iniziativa, rispettivamente, del Governo (Government bill) o di singoli deputati (Private Members’ bill).

Ogni progetto di legge deve essere approvato nel medesimo testo da entrambi i rami del Parlamento.

In materia di tassazione e spesa pubblica, l’approvazione finale dei progetti di legge è riservata alla Camera dei Comuni.

In determinate circostanze previste dalla legge (Parliament Act del 1911, come modificato dal successivo Parliament Act del 1949), la Camera dei Comuni può trasmettere al Sovrano per l’assenso regio, un progetto di legge da essa approvato e rispetto al quale l’esame da parte dei Lord non è stato ultimato entro i termini di legge. Tale particolare procedura, applicata una sola volta dal 1949 ad oggi per il War Crimes Act 1991, non vale tuttavia per i progetti di legge con cui si intenda prolungare la durata ordinaria della legislatura.

La prima lettura di un progetto o di una proposta di legge deve sempre avere luogo presso il Congresso dei Deputati, con l’eccezione dei progetti governativi riguardanti il Fondo di Compensazione Interterritoriale, la cui prima lettura avviene al Senato, in quanto “Camera di rappresentanza territoriale”.

Il Presidente del Congresso deve informare immediatamente il Presidente del Senato dell’approvazione di un progetto di legge ordinaria od organica.

Il Senato può:

·        opporre il suo veto a maggioranza assoluta entro due mesi dal ricevimento. Il termine si riduce a 20 giorni nel caso di progetti dichiarati urgenti dal Governo o dal Congresso. Tale veto può essere superato dal Congresso con una prima votazione a maggioranza assoluta, ovvero, in una seconda votazione a distanza di due mesi dal voto del Senato a maggioranza semplice;

·        apportare emendamenti entro due mesi dal ricevimento, ferma restando la facoltà del Congresso di accettarli o respingerli a maggioranza semplice. Anche in questo caso il termine si riduce a 20 giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti.

La terza lettura al Congresso dei Deputati è sempre definitiva.

(art. 90 Cost.)