Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: LS - Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri 4/2011
Serie: LS Legislazione Straniera    Numero: 4
Data: 01/06/2012
Descrittori:
LEGGI   STATI ESTERI

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

LEGISLAZIONE STRANIERA

 

 

 

 

 

 

 

LS

 

 

 

Rassegna dell’attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno XXII n. 4

 

LUGLIO - AGOSTO 2011

 


 

Servizio responsabile:

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242 

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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

 

 

ISSN 1591-4143


        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         "LS - Legislazione Straniera” è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

 


 

 

 

 

Sommario

 

AVVERTENZA.. 5

 

 

Politiche istituzionali7

 

Francia. 9

amministrazione territoriale / collettivitÀ territoriali9

Loi n. 2011-871 du 26 juillet 2011 fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région (J.O. del 27 luglio 2011)9

Francia. 10

difesa.. 10

Loi n. 2011-892 du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure (J.O. del 29 luglio 2011)10

Francia. 11

processo penale / giustizia penale minorile. 11

Loi n. 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. 11

Germania. 13

minori - tutela.. 13

Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, vom 29. Juni 2011 (BGBl. I, 5. Juli, S. 1306) – Legge di modifica della disciplina della tutela e dellacuratela. 13

Germania. 15

partiti politici - finanziamento / indennitÀ parlamentare. 15

Zehntes Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes und Achtundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes, vom 23. August 2011 (BGBl. I S. 1748) – Decima modifica della legge sui partiti e ventottesima modifica della legge sullo status giuridico dei deputati15

Regno Unito. 17

fermo di polizia / processo penale. 17

Police (Detention andBail) Act 2011. 17

Regno Unito. 18

unione europea.. 18

European Union Act 2011. 18

Spagna. 20

militari / forze armate. 20

Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (BOE núm. 180)20


 

Spagna. 22

registri di stato civile. 22

Ley Orgánica 8/2011, de 21 de julio, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 175)22

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (BOE núm. 175)22

 

 

Politiche economiche. 25

Francia. 27

economia.. 27

Loi n. 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (J.O. del 29 luglio 2011)27

Francia. 29

gas / idrocarburi29

Loi n. 2011-835du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique (J.O. del 14 luglio 2011)29

 

Francia. 30

stampa periodica - diffusione. 30

Loi n. 2011-852du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse(J.O. del 21 luglio 2011)30

 

Germania. 31

autostrade - tariffe / circolazione stradale. 31

Gesetz zur Neuregelung mautrechtlicher Vorschriften für Bundesfernstraßen, vom 12. Juli 2011 (BGBl. I S. 1378) – Legge sulla nuova regolamentazione delle disposizioni sui diritti di pedaggio relativi alle strade federali di grande comunicazione. 31

Germania. 33

energia atomica.. 33

Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes, vom 31. Juli 2011 (BGBl. I S. 1704) – Tredicesima legge di modifica della legge sull’utilizzo pacifico dell’energia nucleare e sulla protezione dai suoi rischi33

Spagna. 35

commercio elettronico /  pagamenti - automazione. 35

Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico (BOE núm. 179)35


 

Spagna. 37

imposte sul reddito / sanità pubblica.. 37

Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011 (BOE núm. 200)37

 

 

Politiche sociali39

Francia. 41

bioetica.. 41

Loi n. 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (J.O. dell’ 8 luglio 2011)41

Francia. 43

disabili - assistenza.. 43

Loi n.2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (J.O. del 30 luglio 2011)43

Francia. 45

formazione professionale. 45

Loi n. 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels (J.O. del 29 luglio 2011)45

Francia. 46

malati di mente - tutela.. 46

Loi n. 2011-803du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (J.O. del 6 luglio 2011)46

Francia. 47

medicina del lavoro. 47

Loi n. 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médicine du travail (J.O. 8 luglio 2011)47

Francia. 49

sanitÀ / ospedali49

Loi n.2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n. 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (J.O. del 11 agosto 2011)49

Francia. 51

sicurezza sociale. 51

Loi n. 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 (J.O. del 29 luglio 2011)51


 

Germania. 53

ambiente - tutela / urbanistica.. 53

Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden, vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) – Legge per la promozione della tutela del clima nell’ambito dello sviluppo urbanistico  53

Germania. 55

gas / effetto serra.. 55

Gesetz zur Anpassung der Rechtsgrundlagen für die Fortentwicklung des Emissionshandels, vom 21. Juli 2011 (BGBl. I S. 1475) - Legge di adeguamento dei fondamenti giuridici per lo sviluppo del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. 55

Germania. 56

salute - tutela.. 56

Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze, vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1622) – Legge di modifica della Legge sulla protezione dalle infezioni e di altre leggi56

Spagna. 58

alimenti - controllo. 58

Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición (BOE núm. 160)58

Spagna. 60

deposito obbligatorio degli stampati60

Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal (BOE núm. 182)60

Spagna. 62

pensioni / sicurezza sociale. 62

Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (BOE núm. 184)62

Spagna. 64

rifiuti – eliminazione / terreni inquinati64

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE núm. 181)64

 

 

Indice delle voci65

 

 


 

 

AVVERTENZA

 

 

 

 

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre luglio-agosto 2011.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all’interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiche istituzionali

 


Francia

Legge


amministrazione territoriale /collettivitÀ territoriali

 

Loi n. 2011-871 du 26 juillet 2011 fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région(J.O. del 27 luglio 2011)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024400295&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id)

 

La legge di riforma delle collettività territoriali del 16 dicembre 2010 (Legge n. 2010-1563, cfr. scheda del Bollettino LS n. 6/2010) ha creato (art. 5) una nuova categoria di eletti, i consiglieri territoriali, chiamati dal marzo 2014 a partecipare, da un lato, al consiglio generale del loro dipartimento di elezione, dall’altro, al consiglio regionale della regione alla quale il dipartimento appartiene. I consiglieri regionali saranno eletti a scrutinio uninominale maggioritario a due turni, secondo le modalità previste per l’elezione dei consiglieri generali. Essi saranno rinnovati integralmente ogni sei anni.

L'articolo 6 della legge approvata a novembre 2010 aveva già fissato il numero dei membri effettivi dei consigli generali, ma il Conseil constitutionnel ha censurato per non conformità alla costituzione le norme dell’articolo 6 (decisione n. 2010-618 del 9 dicembre 2010) giudicando che gli effettivi attribuiti a sei dipartimenti non rispettavano il principio di uguaglianza davanti al voto, a causa dello scarto troppo sproporzionato di rappresentanza che essi comportavano per i consigli delle loro rispettive regioni. In tale occasione anche le disposizioni collegate all’articolo 6 della legge, in particolare la tabella allegata con il numero dei consiglieri dei dipartimenti e delle regioni non coinvolte dal giudizio del Conseil, erano state travolte dalla censura costituzionale.

Successivamente un progetto di legge sul numero dei consiglieri territoriali di ogni dipartimento e delle regioni, adottato dall’Assemblea il 10 maggio 2011 e dal Senato il 7 giugno 2011, è incorso nuovamente nella censura del Conseil constitutionnel (decisione n. 2011-632 del 23 giugno 2011) in quanto il progetto, fissando regole di organizzazione delle collettività territoriali, doveva essere presentato prima al Senato ed era stato pertanto “adottato secondo una procedura contraria alla Costituzione”.

Il Governo ha così ripresentato, questa volta prima alla Camera alta, lo stesso progetto di legge adottato dal Senato il 7 giugno 2011.

La legge del 26 luglio 2011 riprende le disposizioni riguardanti gli effettivi determinati a novembre 2010 che non erano incorse nella censura del Conseil aumentando di qualche unità i membri del Consiglio della regione di Guadalupe e adatta i membri effettivi dei consigli dei dipartimenti per le altre sei regioni in modo da assicurare il rispetto del principio di uguaglianza.


 

Francia

Legge


difesa

 

Loi n. 2011-892du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure (J.O. del 29 luglio 2011)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024408855&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id)

 

La legge del 28 luglio 2011 riprende gran parte del Rapport Boutant–Garriaud-Maylam che ha concluso la missione informativa del Senato francese sulla valutazione del contributo delle riserve militari e civili alla gestione delle “grandi crisi” (Rapport d’information n. 174, sessione 2010-2011). Il Rapport aveva proposto la possibilità per i diversi ministeri di mobilizzare i loro riservisti secondo modalità basate sul volontariato, in caso di crisi che metta in pericolo la continuità dei servizi dello Stato, la sicurezza della popolazione o la capacità di sopravvivenza della Nazione. La nuova legge definisce un regime specifico di mobilizzazione delle riserve da applicare in caso di “crisi rilevanti” (crise majeures), proclamate tali dal Primo Ministro mediante un decreto di autorizzazione a ricorrere ai riservisti civili e militari.

In caso di “crisi rilevante” infatti il Primo Ministro può ricorrere a tale dispositivo convocando i riservisti della “réserve de sécurité nationale” i quali, in tal caso, hanno l’obbligo di raggiungere le destinazioni a loro assegnate a pena di ammenda. È ammessa la deroga a tale obbligo solo per i riservisti che lavorano in un’impresa d’importanza vitale per il funzionamento del Paese.

Ai riservisti “richiamati” è riconosciuta una particolare tutela giuridica che, per esempio, esclude il licenziamento per “assenza”. Alcune disposizioni contengono infine misure di incentivo alle imprese che assumono riservisti. Per esempio le imprese che manterranno i salari durante il periodo di svolgimento delle attività dei riservisti nell’ambito della “riserva”, potranno dichiarare al fisco tali somme sotto il titolo di “mecenatismo”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Francia

Legge


processo penale / giustizia penale minorile

 

Loi n. 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024456769)

 

Il provvedimento, che nasce da un disegno di legge presentato al Senato il 13 aprile 2011, è stato approvato dalle camere dopo soli quattro mesi, avendo il Governo richiesto la “procedura accelerata”. Oggetto di ricorso preventivo al Consiglio Costituzionale, è stato parzialmente censurato: 4 dei suoi 54 articoli sono stati dichiarati incostituzionali ed è stata espressa una “riserva interpretativa”(Décision n.2011-635 DC del 4 agosto 2011).

Il provvedimento si divide in tre Titoli.

Il Titolo I (artt. 1-23)introduce modifiche alla procedura penale applicabile nei giudizi di maggiorenni, ponendo in particolare norme per una maggiore partecipazione dei cittadini nella giustizia penale.

In primo luogo il provvedimento dispone la creazione della figura dei “citoyens assessuers”, ossia “giudici popolari” che possono essere chiamati ad integrare i tribunali correzionali, le corti d’appello correzionali, i tribunali di applicazione delle pene, le camere di applicazione delle pene delle corti d’appello. I citoyens assessuers sono estratti a sorte sulla base di una lista, relativa anche ai giurati, compilata annualmente da una commissione ad hoc (Codice di procedura penale, art. 10-1 e ss.). Con il successivo Décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011 sono state definite nel dettaglio le modalità di selezione dei citoyens assesseurs.

La legge stabilisce poi nello specifico l’istituzione di un “Tribunale correzionale in formazione cittadina” (Tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne –TFCF-) presso cui opereranno accanto ai tre giudici togati, due citoyens assesseurs (Codice di procedura penale, da artt. 399-1 a art. 399-11,). Il Tribunal correctionnel è la giurisdizione penale competente per i giudizi di primo grado in materia di “delitti”, ossia le infrazioni punibili con la detenzione fino ad un massimo di 10 anni; con un’ammenda di almeno 3.750 euro; con lo stage de citoyenneté, ecc.(cfr. le peines correctionnels in Codice penale, artt. 131-3 e ss.). Il TFCF si riunirà per il giudizio di alcuni delitti ritenuti di particolare gravità (delitti contro la persona punibili con la detenzione della durata di 5 anni o più; furti con violenza e estorsione; ecc). L’istituzione del TFCF è prevista, in via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2012 in almeno due corti d’appello. Con il Décret n. 2011-1271 è stato stabilito che le corti saranno quelle di Dijon e Toulouse.

In secondo luogo sono poste nuove norme per migliorare la procedura penale applicata nelle Corti d’assise e la partecipazione dei cittadini nel giudizio dei “crimini” (reati più gravi dei delitti; cfr. les peines criminnelles in Codice penale, artt.131-1 e 131-2).

Per ridurre i tempi del processo presso tali corti Corti, anche al fine di limitare i casi di “correzionalizzazione giudiziaria” (declassamento dei reati dalla loro configurazione come “crimini” a quella di “delitti”), è disposta la riduzione del numero dei giurati: da 9 a 6 nei giudizi di primo grado; da 9 a 12 nei giudizi in appello (Codice di procedura penale, art. 296). Inoltre, il provvedimento introduce il nuovo principio della motivazione delle decisioni della Corte d’assise. Dal 1° gennaio 2012 il presidente di una Corte d’assise, o un magistrato assessore da questi designato, avrà infatti il compito di redigere la motivazione di una sentenza (Codice di procedura penale, art.365-1).

Il Titolo II (artt. 24-52) reca norme relative al giudizio penale nei confronti di minori.

Il provvedimento dispone in tale ambito modifiche all’ ordonnance n.45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Le riforme apportate sono in gran parte ispirate alle proposte della Commission de propositions de réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 relative aux mineurs délinquants, presieduta dal Prof. Varinard, che ha presentato, il 3 dicembre 2008, un Rapporto al Ministro della Giustizia.

In particolare la legge del 2011 ha previsto l’istituzione del “Tribunale correzionale per minori” (Tribunal correctionnel pour mineurs), competente per il giudizio dei minori recidivi, che hanno più di 16 anni e che hanno commesso “delitti” sanzionabili con la pena della detenzione per una durata uguale o superiore a tre anni (cfr. in particolare ordonnance n.45-174, art. 8).

Inoltre la legge del 2011 pone il principio della necessità dell’analisi della personalità del minore prima del pronunciamento di ogni decisione giudiziaria nei suoi confronti (ordonnance n.45-174, art. 5-1) e la costituzione del dossier unique de personnalitérelativo ad un minore. Il dossier è posto sotto il controllo del Procuratore della Repubblica e del giudice minorile e comprende gli elementi sulla personalità del minore, il suo ambiente familiare e sociale, raccolti nel corso dell’istruttoria giudiziaria e delle procedure di assistenza educativa. Il dossier è aggiornato con l’inizio di ogni nuova procedura (ordonnance n.45-174, art. 5-2).

Il provvedimento intende inoltre accelerare i tempi della risposta penale, attraverso la predisposizione di due nuove misure. In primo luogo, la procedura di convocazione del minore davanti al tribunale per i minori o al tribunale correzionale per i minori, su istruzione del Procuratore della Repubblica, da parte dell’ufficiale di polizia giudiziaria. La procedura, già applicata per i maggiorenni, può essere utilizzata in alcune specifiche circostanze (ordonnance n.45-174, art. 8-3). In secondo luogo è introdotta la possibilità della “cesura del processo penale dei minori”, in base alla quale il giudice può decidere di differenziare l’udienza in cui è pronunciata la sentenza di condanna dell’imputato, da quella in cui è comunicata la pena, la sanzione educativa, o la misura educativa stabilita per esso, così come avviene per i maggiorenni ai sensi dell’art.132-60 del Codice penale (ordonnance n.45-174, da art. 24-5 a art. 24-8).

Il Titolo III (artt.53-54) reca disposizioni finali, riguardanti l’applicazione del provvedimento nei territori d’oltremare e l’entrata in vigore di alcuni suoi articoli.

 

 

 

 

 

 


 

Germania

Legge


minori - tutela

 

Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, vom 29. Juni 2011 (BGBl. I, 5. Juli, S. 1306) – Legge di modifica della disciplina della tutela e della curatela

(http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterialien/17_wp/vormundschaft/bgbl.pdf?__blob=publicationFile)

 

I ricorrenti casi di maltrattamenti e di negligenza nei confronti dei minori con gravi conseguenze, dalle lesioni fisiche o alla morte, hanno indotto il legislatore tedesco a rivedere e a migliorare l’istituto della tutela del minore (Vormundschafts) e, in particolare, il § 1793 del Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch), in base al quale il tutore (Vormund) ha il diritto e l’obbligo di avere cura della persona e del patrimonio del pupillo e in particolare di rappresentarlo.

Il Codice civile dispone che il minore in difficoltà sia assistito da un tutore unico, nominato dal tribunale della tutela (§1789); l’assunzione dell’obbligazione si effettua mediante stretta di mano sostitutiva di giuramento. Se non vi è una persona idonea come tutore unico, può essere nominato anche lo Jugendamt (Amtsvormundschaft des Jugendamts - 1791b); in tal caso, la nomina ha luogo mediante un provvedimento scritto del tribunale della famiglia (Familiengericht).

A causa dell’alto numero di casi di maltrattamenti, lo Jugendamt ha poche occasioni di contatto con i suoi protetti (sono oltre 200 i pupilli su cui è competente), con la conseguenza di non assumersi pienamente e correttamente la responsabilità della cura della persona e del patrimonio del minore.

Con la Legge di modifica della disciplina della tutela e della curatela (Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts) del 29 giugno 2011 il Parlamento tedesco si è posto l’obiettivo di rafforzare i contatti personali tra il tutore e il pupillo e, conseguentemente, di migliorare la potestà sulla persona. La legge in oggetto modifica principalmente i §§ 1793, 1800, 1837 e 1840 del Codice civile tedesco; in particolare, prevede che il tutore mantenga un contatto personale con il pupillo e visiti il suo assistito nel suo ambiente abituale, di regola, almeno una volta al mese (§1793, comma 1a). Il tutore ha l’obbligo di garantire e di favorire personalmente la cura e l’educazione del minore (§ 1800). La nuova legge prevede, inoltre, un maggiore controllo da parte del tribunale della famiglia che, oltre a consigliare i tutori e a collaborare a che questi esercitino i loro compiti, ha il dovere di sorvegliare sull’adempimento dei contatti personali tra il tutore ed il minore protetto (§ 1837). Il contatto personale tra assistente e assistito deve essere documentato in modo circostanziato. A tal fine, il tutor ha l’obbligo di riferire al tribunale della famiglia, almeno una volta all’anno, non solo sulle condizioni personali del pupillo, ma anche sui contatti avvenuti tra lui ed il minore (§ 1840).

La legge in oggetto modifica, all’articolo 2, l’Ottavo libro del codice sociale – Assistenza ai minori a rischio (Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe).

In particolare, le nuove norme introducono l’obbligo per lo Jugendamt di sentire il minore, prima del conferimento dell’incarico, riguardo alla scelta del funzionario o dell’impiegato che dovrà occuparsi del caso. In tal modo, si rafforzano gli interessi del minore e il suo influsso sulla procedura. Inoltre, viene limitato a cinquanta il numero massimo di minori da affidare ad un singolo tutore. Tale misura è conforme ad una raccomandazione espressa dal Gruppo di lavoro “Provvedimenti giudiziari per la famiglia in caso di minaccia per il benessere del figlio” - § 1666 BGB”, istituito presso il Ministero federale della giustizia.

 

 

 

 

 

 


 

Germania

Legge


partiti politici - finanziamento / indennitÀ parlamentare


Zehntes Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes und Achtundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes, vom 23. August 2011 (BGBl. I S. 1748) – Decima modifica della legge sui partiti e ventottesima modifica della legge sullo status giuridico dei deputati

(http://www.buzer.de/gesetz/9858/index.htm)

 

Le norme che disciplinano il finanziamento pubblico ai partiti politici sono contenute nella legge sui partiti politici (Gesetz über die politischen Parteien – Parteiengesetz), emanata nel 1967 in attuazione dell’art. 21, comma 1 della Legge fondamentale. La nuova versione, pubblicata nel 1994, ha stabilito un contributo pubblico annuale ai partiti in sostituzione dei rimborsi per la campagna elettorale (Wahlkampfkostenerstattung) in occasione di singole elezioni a livello sia federale che dei Länder. Le ultime modifiche a tale disciplina, introdotte dalla legge del 23 agosto 2011, riguardano la quantificazione del finanziamento pubblico annuale. Oggetto delle nuove disposizioni è infatti l’adeguamento del limite assoluto (absolute Obergrenze) ai contributi pubblici, ossia dell’importo massimo che può erogare lo Stato ai partiti tenendo conto, da un lato dello sviluppo dell’indice dei prezzi, dall’altro delle quote spettanti ai partiti in base al loro radicamento nella società (numero di voti conseguiti nelle varie elezioni ed contributi e donazioni versati da iscritti e parlamentari).

Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 18, comma 2 della Parteiengesetz, il totale annuo complessivo dei fondi statali, che può essere corrisposto come importo massimo per tutti i partiti, ammonta per l’anno 2011 a 141,9 milioni di euro e per il 2010 a 150,8 milioni di euro. Successivamente, a decorrere dal 2013, tale contributo aumenterà annualmente in base all´incremento del costo della vita e dell’aumento delle retribuzioni mensili corrisposte ad operai e impiegati presso gli enti locali. Il Presidente dell’Ufficio statistico federale (Statistisches Bundesamt) presenta al Bundestag, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo sviluppo dell’indice dei prezzi in rapporto all’anno precedente. Il Presidente del Bundestag pubblica come stampato parlamentare, al più tardi entro il 31 maggio di ogni anno, la somma del limite massimo assoluto risultante dall’aumento, arrotondata agli importi interi in euro.

L’aumento del limite massimo assoluto comporta maggiori oneri a carico del bilancio annuale federale, nella misura di 8,9 milioni di euro per il 2011, di 17,8 milioni di euro per il 2012 e in seguito di una somma che dipende dall’andamento dell’indice dei prezzi.

L’art. 2 del provvedimento reca alcune modifiche puntuali e di carattere economico alla legge sullo status giuridico dei deputati (Abgeordnetengesetz).  

Le nuove disposizioni riguardano l’indennità parlamentare (Abgeordnetenentschädigung), che dal 1° gennaio 2012 sarà di 7.960 euro (con un aumento di 292 euro) e dal 1° gennaio 2013 passerà a 8.252 euro (aumentando di ulteriori 292 euro). I maggiori oneri a carico del bilancio annuale federale ammontano a circa 2,96 milioni di euro per l’anno 2012 e ad ulteriori 2,95 milioni di euro annui a partire dal 2014.

Come si legge nella relazione al progetto di legge presentato dai gruppi parlamentari della maggioranza (stampato BT n. 6291), i deputati tedeschi hanno ripetutamente rinunciato ad un aumento delle loro indennità alla luce degli sviluppi economici generali. È tuttavia intenzione del Bundestag istituire una commissione indipendente, presso il Bundestag stesso, con l’incarico di presentare, entro la fine della 17a legislatura, proposte e raccomandazioni aventi ad oggetto il futuro adeguamento delle retribuzioni dei parlamentari, nonché il futuro regolamento delle loro pensioni.

 

 

 


 

Regno Unito

Legge


fermo di polizia / processo penale

                                               

Police (Detention andBail) Act 2011

(http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/9/contents/enacted)

 

La legge, costituita di tre soli articoli, modifica il Police and Criminal Evidence Act 1984, testo fondamentale in materia di ordine pubblico e di poteri di polizia, con la finalità di dirimere le controversie interpretative insorte relativamente all’applicazione delle disposizioni del 1984 sulla durata della detenzione che l’autorità di polizia può disporre nei confronti di persone sospettate di aver commesso reati (pre-charge detention). Questa misura restrittiva della libertà personale è adottata dal custody officer (autorità distinta e indipendente da quella che svolge le indagini) quando non vi sono sufficienti elementi per formulare un’imputazione nei confronti di un individuo, e sussistono tuttavia ragionevoli motivi per ritenere che la sua custodia possa prevenire od agevolare l’acquisizione di prove concernenti il reato di cui egli è sospettato.

La legge del 1984 stabilisce, a tale riguardo, il termine massimo di 96 ore del fermo di polizia, decorso il quale deve essere emesso nei confronti del sospettato un provvedimento di incriminazione o di rilascio, e prevede il rilascio in libertà provvisoria (bail) in pendenza delle indagini. A far data dalla loro entrata in vigore, tali disposizioni sono state interpretate in modo da non includere gli eventuali periodi trascorsi in libertà provvisoria nel computo della durata del fermo di polizia; il bail era considerato, pertanto, come un atto interruttivo della decorrenza del periodo massimo di detenzione in stato di fermo.

A fronte di questa prassi interpretativa si è pronunciata nel maggio 2011 la High Court, che in un caso concernente i criteri di computo dei termini del fermo di polizia (R (Chief Constable of Greater Manchester Police) v. Salford Magistrates’ Court and Paul Hookway) ha stabilito doversi includere nella durata complessiva del fermo il tempo trascorso dal ricorrente in libertà provvisoria. Nel presupposto che tale interpretazione potesse avere negativo effetto sulla capacità della polizia di reprimere i crimini e di condurre indagini, il Governo ha reagito annunciando in Parlamento, il mese seguente, l’adozione di modifiche legislative della nota disciplina del 1984.

Essa è pertanto modificata dalla legge in rassegna al fine di prevedere la durata massima di 96 ore per la detenzione senza incriminazione presso gli uffici di polizia (pre-charge detention) e di introdurre alcune garanzie a fronte dell’adozione di tali misure restrittive: entro il termine di 24 ore dall’emanazione del provvedimento di fermo, in particolare, è previsto il riesame del medesimo da parte di un ufficiale di polizia di grado superiore; trascorse le prime 36 ore, il provvedimento è sottoposto al riesame di un magistrato, che su istanza della polizia può emanare un warrant (rinnovabile) che la abilita a trattenere il sospettato in stato di detenzione per ulteriori 36 ore. La decorrenza della detenzione ai fini del computo della durata massima (“detention clock”) è in ogni caso sospesa per effetto del rilascio in libertà provvisoria.


 

Regno Unito

Legge


unione europea

                                               

European Union Act 2011

(http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/12/contents)

 

Il programma del Governo di coalizione liberal-conservatore, pubblicato nel 2010, riferiva alle questioni europee alcuni impegni il cui comune denominatore, in una prospettiva evidentemente critica verso taluni aspetti del processo di integrazione, era costituito dall’affermazione del necessario scrutinio parlamentare di ogni decisione il cui scopo od effetto fosse quello di trasferire all’Unione Europea ambiti della sovranità nazionale. Il coinvolgimento del corpo elettorale, inoltre, veniva prospettato per munire di validazione referendaria (“referendum lock”) ogni futura approvazione di trattati europei la cui applicazione avesse comportato la devoluzione alle istituzioni europee di poteri e di competenze dello Stato.

A questi impegni politici è stato dato seguito con l’introduzione di leggi che articolano il processo decisionale sulle materie europee ponendo in risalto la sovranità nazionale, nelle sue accezioni parlamentare e popolare. Dapprima si è stabilito, con l’European Union Act 2008 adottato per conferire l’autorizzazione legislativa della ratifica del Trattato di Lisbona, che spetta al Parlamento pronunciarsi con proprie votazioni sulla ratifica di ogni futura modifica dei Trattati; con la legge in esame è invece “aggravato” il procedimento decisionale relativo alle materie europee, prevedendo che le decisioni da adottare siano anche oggetto di votazioni referendarie. Esse potranno riguardare, ovviamente, proposte di modifica dei Trattati a cui il Governo del Regno Unito abbia aderito, poiché in applicazione delle regole sulla revisione dei Trattati la mancanza di unanimità tra gli Stati membri costituirebbe una causa impeditiva per la loro formulazione già nella fase di negoziazione.

Approvata dopo un approfondito esame svoltosi presso le commissioni competenti della Camera dei Comuni (European Scrutiny Committee) e della Camera Alta (Select Committe on the Constitution), la legge, in particolare, dispone lo svolgimento di una consultazione referendaria ogni volta che il Regno Unito debba dare attuazione ad una modifica dei Trattati europei (Trattato sull’Unione Europea e Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), così come ad ogni decisione che comporti il trasferimento di poteri e competenze nazionali all’Unione medesima.

Di queste consultazioni la legge disciplina lo svolgimento sotto diversi profili: i requisiti dell’elettorato attivo, i criteri di formulazione dei quesiti referendari e l’informazione resa al corpo elettorale sul contenuto dei quesiti medesimi, a cui si correlano i compiti attribuiti alla Electoral Commission.

Le decisioni idonee a determinare un trasferimento di poteri all’Unione Europea, e dunque da sottoporre in ogni caso a referendum, sono individuate dalla legge con riferimento a tre principali categorie, per le quali non si richiede, a differenza di altri tipi di atti, la previa qualificazione del Governo che con proprio statement ne dichiari la rilevanza ai fini dell’applicazione della legge e dell’esperimento delle consultazioni referendarie.

La prima categoria comprende le revisioni dei Trattati che, effettuate attraverso il ricorso alla procedura semplificata di cui all’art. 48.7 del Trattato di Lisbona, intendano introdurre il requisito della maggioranza qualificata in luogo dell’unanimità, del consenso o dell’accordo comune in determinate materie. La seconda categoria riguarda le decisioni in ambiti di particolare rilevanza politica per il Regno Unito, quali l’adesione all’Euro o all’area Schengen. La terza categoria comprende le decisioni la cui adozione può comportare, in determinate materie, la rinuncia al diritto di veto da parte del Regno Unito, o il trasferimento di competenze nazionali all’Unione in materia di difesa comune o di giustizia penale.

Ulteriore finalità del provvedimento in esame è quella di rafforzare il ruolo del Parlamento nel circuito decisionale europeo, prevedendo l’attuazione legislativa degli atti adottati dal Consiglio Europeo in applicazione dei Trattati (tipologicamente enumerati dal testo normativo e nei relativi allegati), e la previa approvazione parlamentare, mediante mozione approvata in identico testo da ciascuna Camera, delle decisioni sottoposte al voto del Regno Unito in seno al Consiglio Europeo.

La legge delinea infine il procedimento di ratifica del Protocollo sulle misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento Europeo adottato dalla Conferenza intergovernativa del 23 giugno 2010, richiedendo la previa approvazione di tale Accordo da parte delle Camere.

 

 

 


 

Spagna

Legge


militari / forze armate


Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (BOE núm. 180)

(http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/28/pdfs/BOE-A-2011-12961.pdf)

 

La presente legge organica, come indicato nell’articolo 1, ha per oggetto l’esercizio dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche riconosciute dalla Costituzione da parte dei membri delle Forze armate, secondo le peculiarità legate allo status e alla condizione dei militari, da un lato, e alle esigenze della sicurezza e della difesa nazionale, dall’altro lato.

La legge è suddivisa in cinque titoli, preceduti da un titolo preliminare.

Il titolo preliminare contiene, oltre all’oggetto e all’ambito di applicazione della legge, alcuni precetti essenziali come l’osservanza della Costituzione, il principio di uguaglianza, le regole di comportamento dei membri delle Forze armate e la neutralità politica e sindacale. Quest’ultima, in particolare, considerata come un dovere al quale il militare è sottoposto, implica, sul versante dell’attività politica, non solo il divieto di costituzione o associazione a partiti politici ma anche il mantenimento di una “stretta neutralità pubblica” (estricta neutralidad pública) in relazione all’attività dei partiti politici esistenti. Sul versante sindacale, invece, il dovere di neutralità, in aggiunta al divieto sopra menzionato, implica anche l’impossibilità di fare ricorso agli strumenti propri dell’azione sindacale, cioè la contrattazione collettiva, l’adozione di misure di conflitto collettivo e l’esercizio del diritto di sciopero.

Il titolo I, dedicato all’esercizio dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche, contiene disposizioni particolari sui diritti che necessitano di un trattamento specifico in relazione alla condizione dei militari, ai quali viene anche riconosciuto il diritto di rivolgersi, individualmente e direttamente, al Difensore del popolo.

Il titolo II, concernente i diritti e doveri di carattere professionale e sociale, prevede, nell’ambito della protezione sociale del militare, non soltanto misure di assistenza sanitaria e previdenziale, ma anche “azioni complementari” (acciones complementarias), che vanno dagli aiuti per la mobilità geografica dei membri delle Forze armate (con attenzione specifica alla scolarizzazione dei figli in caso di cambiamenti di residenza) fino all’elaborazione di “piani per la qualità della vita” (planes de calidad de vida) per l’assistenza integrale al militare e alla sua famiglia.

Il titolo III, riguardante il diritto di associazione professionale, contiene alcune rilevanti novità, volte a favorire la partecipazione e la collaborazione dei membri delle Forze armate nella configurazione del loro regime personale. In particolare, è consentita la costituzione di associazioni finalizzate alla promozione e alla difesa degli interessi professionali,  economici e  sociali  degli  associati,  che  saranno  iscritte  in  un  apposito registro presso il Ministero della difesa. Inoltre, le associazioni che raggiungono una percentuale stabilita di iscritti (l’1% del totale degli effettivi delle Forze armate, per le associazioni intercategoriali, oppure il 3% per le associazioni di ufficiali o sottufficiali o l’1,5% per le associazioni di truppa) potranno essere rappresentate nel neoistituito Consiglio del personale delle Forze armate (Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas), organismo di raccordo tra il Ministero della difesa e le associazioni professionali dei militari, presieduto dal Ministro stesso o, in sua assenza, dal Sottosegretario alla difesa, con compiti di studio e consulenza su tutti gli aspetti riguardanti lo status giuridico ed economico del personale delle Forze armate.

Il titolo IV è dedicato al regime dei riservisti, ai quali saranno applicate le disposizioni della presente legge solo nei periodi di incorporazione temporanea nelle Forze armate, mentre non saranno considerati militari, bensì semplici cittadini, in condizioni normali.

Il titolo V contiene, infine, un’ulteriore novità di rilievo, cioè la costituzione dell’Osservatorio della vita militare (Observatorio de la vida militar), organismo a fini consultivi, ascritto alle Cortes generales e dedicato all’analisi permanente della condizione del militare e delle modalità con cui lo Stato vigila sugli interessi dei membri delle Forze armate. L’osservatorio, che presenterà ogni anno un rapporto innanzi al Congresso dei deputati, sarà composto di nove membri, cinque eletti dal Congresso dei deputati e quattro dal Senato, tra personalità di riconosciuto prestigio nell’ambito della difesa, delle risorse umane o dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche. I membri, che non potranno mantenere altre cariche elettive di rappresentanza politica, eleggeranno al loro interno un presidente.

La legge organica 9/2011 è entrata in vigore il 1° ottobre 2011.

 

 

 

 


Spagna

Leggi


registri di stato civile


Ley Orgánica 8/2011, de 21 de julio, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 175)

(http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/22/pdfs/BOE-A-2011-12627.pdf)

 

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (BOE núm. 175)

(http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/22/pdfs/BOE-A-2011-12628.pdf)

 

La legge 20/2011 sostituisce la vecchia legge del 1957, adottando un nuovo modello di registro di stato civile (Registro Civil) che sia coerente con i valori della Costituzione e con la nuova realtà della società spagnola. Pertanto la legge abbandona la vecchia preoccupazione della constatazione territoriale dei fatti relativi alle persone, sostituendola con un modello che privilegia la storia di ciascun individuo, contemperando la protezione della privacy con il carattere pubblico del registro. La legge sopprime la tradizionale divisione del registro in sezioni (nascite, matrimoni, morti, tutele e rappresentanze legali) e crea un registro individuale per ogni persona, a cui in occasione della prima iscrizione è assegnato un codice personale. La legge incorpora inoltre la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia del 1989 e la Convenzione per i diritti delle persone con disabilità del 2006.

La modernizzazione del registro di stato civile necessita che le competenze in materia siano esercitate da funzionari pubblici distinti da quelli che integrano il potere giudiziario dello Stato, applicando tecniche organizzative e di gestione di natura amministrativa, senza pregiudicare comunque il diritto a una tutela giudiziaria effettiva. La legge delimita le tradizionali funzioni governative e giudiziarie che apparivano mescolate nella vecchia legge, avvicinando il modello di registro a quelli di altri Paesi vicini, in cui opera in materia un organo di natura amministrativa. La giurisdizione competente è quella civile, ad eccezione della materia della cittadinanza per residenza, che resta assegnata alla giurisdizione contenzioso-amministrativa.

La legge prevede un registro di stato civile unico per tutta la Spagna, informatizzato ed accessibile elettronicamente. Esso si configura come una base di dati unica che permette di coniugare l’unità dell’informazione con la gestione territorializzata e l’accesso universale. Tale approccio supera il tradizionale registro fisicamente articolato in libri custoditi in uffici distribuiti nel Paese, obbligando a un ripensamento della struttura organizzativa il cui obiettivo è liberare il cittadino dall’obbligo di presentarsi fisicamente negli uffici. Il registro elettronico ha bisogno di una struttura nuova, che tenga in considerazione anche le Comunità autonome. L’organizzazione prevede degli Uffici generali, l’Ufficio centrale e Uffici consolari, dotati di funzioni e competenze propri, pur dipendendo dalla Direzione generale dei registri e del notariato del Ministero della giustizia, quale centro superiore direttivo, consultivo e responsabile ultimo del registro civile. È istituito almeno un Ufficio generale per ciascuna Comunità, è possibile poi istituirne un altro per ogni 500.000 abitanti, gli Uffici sono retti da un incaricato. All’Ufficio centrale corrisponde, tra l’altro, il compito delle iscrizioni derivanti dalle risoluzioni della citata Direzione generale. L’unità dell’organizzazione è assicurata dal carattere vincolante delle decisioni della Direzione generale e dalla previsione di un sistema di ricorsi presso la medesima Direzione.

La legge delinea un registro elettronico in cui si praticano registrazioni informatiche, che organizza la pubblicità e attesta i fatti e gli atti dello stato civile. In tale concezione sono incorporate le nuove tecnologie e la firma elettronica. Il regime di pubblicità si fonda su due strumenti: la certificazione elettronica e l’accesso dell’Amministrazione, nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche, all’informazione registrata, in maniera che solo in casi eccezionali il cittadino deve presentare certificazioni di stato civile. Il carattere elettronico del registro non altera la garanzia della privacy dei dati in esso contenuti, i dati protetti attengono al loro titolare e solo questi può autorizzarne la comunicazione a terzi.

Il titolo VI in particolare disciplina i fatti e gli atti iscrivibili nel registro. Per quanto riguarda le nascite, i dati devono essere comunicati mediante un documento ufficiale da parte dei responsabili dei centri sanitari. Per ogni nascituro è aperto un registro individuale ed assegnato un codice personale. Nella scelta del cognome, è possibile indicare come primo sia quello paterno sia quello materno. In materia di filiazione, quella al di fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione matrimoniale. La comunicazione dei matrimoni è effettuata dai comuni, mentre i decessi sono comunicati dai centri sanitari.

Nel titolo X della legge è contenuta la normativa di diritto internazionale privato. In particolare per quanto riguarda i documenti giudiziari stranieri, è prevista la loro iscrizione nel registro. L’Ufficio centrale del registro è competente in materia di iscrizione di documenti stranieri giudiziari e non giudiziari e delle certificazioni straniere.

La legge contiene una serie di disposizioni aggiuntive, transitorie, finali ed una abrogativa. La legge del registro del 1957 è abrogata, ma sarà applicata durante il regime transitorio. La decima disposizione finale prevede infatti che la legge entrerà pienamente in vigore solo dopo tre anni dalla pubblicazione (tranne alcune disposizioni che sono immediatamente efficaci), al fine di permettere l’avvio progressivo del nuovo modello, evitando disfunzioni nel trattamento dell’informazione registrata, e l’implementazione della nuova struttura organizzativa.

La legge organica 8/2011 apporta alcune conseguenti modifiche alla legge organica 6/1985, sul potere giudiziario, al fine di sottrarre alla competenza di giudici e tribunali le funzioni del registro di stato civile. Anche questa legge entrerà in vigore solo dopo tre anni.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiche economiche

 


 

 

 

Francia

Legge


economia

 

Loi n. 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (J.O. del 29 luglio 2011)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D5BAAF3E8835A2AA8C073C58F383C660.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000024413775&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id)

 

La prima legge correttiva della Loi de finances 2011 persegue due obiettivi: la riforma della fiscalità del patrimonio e il sostegno all’occupazione e alla formazione « in alternanza ». La riforma tende ad istaurare una fiscalità del patrimonio più equa, più semplice ed economicamente più pertinente, poggiando sulla soppressione dello scudo fiscale e sulla riforma dell’imposta di solidarietà sul patrimonio (impôt de solidarité sur la fortune-ISF) attraverso la semplificazione dell’imposta e l’adattamento della tabella applicativa. La riforma alleggerisce la tassazione della “detenzione” del patrimonio, a scapito di una tassazione più cospicua della “trasmissione” del patrimonio (donazioni e successioni dei grandi patrimoni).

La nuova legge aumenta di 5 punti le tariffe delle due ultime tranches della tabella d’imposizione applicabile alle successioni e alle donazioni consentite in linea diretta, e alle donazioni tra coniugi o tra partenaires legati da un PACS. Le nuove disposizioni hanno soppresso le riduzioni dei diritti di donazione collegati all’età del donatore, hanno aumentato da sei a dieci anni il termine per la revoca delle donazioni ed hanno ridefinito quali beni “professionali” siano esonerati dall’impôt de solidarité sur la fortune (art.39).

Peraltro, al fine di tener conto della situazione dei contribuenti proprietari della loro residenza principale per i quali il pagamento della taxe foncière sur la propriété bâtie possa rappresentare un carico eccessivo per le capacità contributive, la legge ha disposto che, in ogni caso, l’imposta relativa all’abitazione principale non debba superare il 50 per cento dei redditi del contribuente.

Il secondo obiettivo della riforma è il sostegno all’occupazione e alla formazione “in alternanza”, con una riformulazione del contributo supplementare all’apprendistato (CSA); un aumentato ricorso ai contratti agevolati nel settore non commerciale; alcune iniziative a favore della formazione dei lavoratori in cerca di occupazione e l’attuazione del nuovo contratto di messa in sicurezza professionale (CSP).

La nuova legge comprende anche misure legislative relative alle modalità di finanziamento del Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

La legge n. 2011-900 disciplina, tra l’altro, il finanziamento della maggiorazione di spesa per l’aiuto giurisdizionale determinata dalla riforma dell’istituto della garde à vue (cfr. scheda del Bollettino LS n. 2/2011).

Il nuovo testo legislativo prevede anche, tra l’altro, un’evoluzione del contributo speciale sui prodotti elettrici (CSPE) e la creazione di un contributo eccezionale a carico delle imprese del settore petrolifero.

Una particolare pressione fiscale è prevista sui francesi residenti all’estero imperniata su una “exit tax” e sulla tassazione delle loro residenze secondarie: tassazione, del 31,33 per cento, sulle plus-valenze per la cessione di titoli detenuti da francesi che abbiano trasferito il loro domicilio fuori della Francia da meno di 8 anni; sottoposizione degli immobili (non locati) di proprietà di francesi all’estero ad una imposta del 20 per cento del valore catastale dell’immobile, corrispondente all’equivalente della taxe foncière.

La legge inoltre istituisce un dispositivo per il risarcimento dei danni subiti dalle persone che siano state esposte agli effetti del farmaco benfluorex, commercializzato in Francia con il nome di “Mediator” (NdR: il benfluorex è un farmaco anoressizzante anfetaminico, ritirato dal commercio in quasi tutto il mondo a causa dei gravi effetti collaterali su cuore e sistema nervoso, come ipertensione arteriosa e disturbi neuropsichici; in Francia il farmaco che contiene benfluorex (Mediator) era usato nella cura del diabete di tipo II).

Per quanto riguarda gli obblighi internazionali della Francia, la legge  prevede anche un aumento delle quote di partecipazione della Francia al Fondo monetario internazionale (FMI).

E’ da segnalare che l’insieme delle riforme elencate è a saldo di bilancio invariato rispetto all’iniziale Lois de finance pour 2011 non comportando variazioni del deficit, in quanto garantito da misure fiscali e da annullamenti di crediti.

 

 

 

 


 

Francia

Legge


gas / idrocarburi

 

Loi n. 2011-835du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique (J.O. del 14 luglio 2011)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024361355&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id)

 

La legge n. 2011-835 vieta l’esplorazione e lo sfruttamento delle miniere d’idrocarburi liquidi o gassosi (gas di scisto) attraverso trivellazioni seguite da fratturazione idraulica della roccia sul territorio nazionale.

Il gas di scisto è un gas naturale contenuto in formazioni geologiche specifiche (rocce sedimentarie argillose molto profonde: da 1 a 3 km). L’originalità di tali giacimenti deriva dalla necessità di usare trivellazioni orizzontali e la frantumazione delle rocce per mezzo idraulico, mediante l’iniezione di liquido a pressione molto forte dell’acqua, mescolata a sabbia e ad agenti chimici. Si distingue l’esplorazione, che permette di acquisire semplici conoscenze su tali giacimenti, con limitati lavori di trivellazione, dallo sfruttamento dei giacimenti. Attualmente non esiste in Francia né l’esplorazione né lo sfruttamento del gas di scisto. Negli USA il gas di scisto appare attualmente come un tipo di energia competitiva, a più basso contenuto di carbonio del carbone. Molti timori sono stati sollevati in Francia dall’opinione pubblica e dalle associazioni ambientaliste a proposito della tecnica di estrazione del gas di scisto mediante la “frantumazione idraulica” delle rocce.

La legge crea una Commission nationale d’orientamento, seguito e di valutazione delle tecniche di esplorazione e sfruttamento degli idrocarburi liquidi e gassosi. La Commissione è composta da un deputato, un senatore, rappresentanti dello Stato, delle collettività locali, delle associazioni, dei lavoratori e dei dirigenti delle imprese coinvolte.

La nuova legge disciplina inoltre l’abrogazione dei permessi di ricerca del gas e degli oli di scisto già concessi in precedenza, limitando i rischi giuridici e finanziari legati ad una tale abrogazione. La legge prevede inoltre sanzioni per i contravventori.

Il Governo presenterà un rapporto annuale al Parlamento sull’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze del sottosuolo in materia di idrocarburi, sulle condizioni di attuazione di esperimenti realizzati al fine di ricerca scientifica sotto controllo pubblico, sui lavori della Commissione nazionale citata, sulla conformità del quadro legislativo e regolamentare alla Carta dell’ambiente del 2004 nel campo delle estrazioni minerarie e sugli adattamenti legislativi e regolamentari da adottare. Nessun esperimento che pratichi la “frantumazione idraulica” potrà essere realizzato in futuro senza l’approvazione di una nuova legge.


 

Francia

Legge


stampa periodica - diffusione

 

Loi n. 2011-852du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse(J.O. del 21 luglio 2011)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024382030&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id)

 

La legge approvata il 5 luglio 2011 riforma la disciplina della distribuzione della stampa periodica, affermando tre principi in particolare: la libertà di distribuzione dell’editore; l’imparzialità della distribuzione; l’uguaglianza di trattamento tra i titoli.

La riforma non mette in discussione il principio di un sistema cooperativo di distribuzione della stampa che garantisce l’imparzialità di tutta la catena di distribuzione: ogni testata deve essere distribuita, qualunque sia il suo orientamento politico o la sua tiratura. La nuova legge modifica la vecchia legge del 1947 (c.d. Loi Bichet), rendendo più efficace la regolamentazione del settore, senza rimettere in causa la tradizione di autoregolamentazione.

Il testo legislativo prevede in particolare la modifica della governance del sistema di distribuzione, prevedendo due istanze incaricate di regolare il sistema cooperativo di distribuzione della stampa: il già esistente Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) e una nuova Autorité de régulation de la distribution de la presse.

Il Conseil supérieur des messageries de presse, persona giuridica di diritto privato la cui composizione è modificata dall’articolo 3 della legge, assicura il buon funzionamento del sistema cooperativo di distribuzione della stampa e della sua rete e rimane un’istanza di autoregolamentazione del sistema, incaricata di una doppia prerogativa di produzione normativa e di regolamentazione delle controversie.

L’Autorité de régulation de la distribution de la presse, i compiti della quale sono definiti agli articoli da 18-11 a 18-16, arbitra le controversie in caso di insuccesso della procedura di conciliazione davanti al Conseil supérieur des messageries de presse e rende esecutive le decisioni di portata generale prese dallo stesso Conseil supérieur des messageries de presse.

Le due istanze vigilano, nell’ambito delle loro competenze, sul rispetto della concorrenza e dei principi di libertà e imparzialità della distribuzione, garantendo anche il rispetto dei principi di solidarietà cooperativa e degli equilibri economici del sistema collettivo di distribuzione della stampa. Le misure regolamentari d’applicazione delle nuove disposizioni sono affidate alla competenza del Governo. Il controllo dell’applicazione della legge sarà effettuato regolarmente, ma secondo periodicità variabili.

 


 

Germania

Legge


autostrade - tariffe / circolazione stradale


Gesetz zur Neuregelung mautrechtlicher Vorschriften für Bundesfernstraßen, vom 12. Juli 2011 (BGBl. I S. 1378) – Legge sulla nuova regolamentazione delle disposizioni sui diritti di pedaggio relativi alle strade federali di grande comunicazione

(http://www.buzer.de/gesetz/9807/index.htm)

 

Il 1° gennaio 2005 è stato introdotto in Germania il pagamento del pedaggio sulle autostrade federali (Bundesautobahnen) per i soli veicoli da trasporto merci di almeno 12 tonnellate di peso. Con l’approvazione della nuova legge sulla riscossione di tasse in relazione alla distanza percorsa per l’utilizzo di autostrade e strade federali a lunga percorrenza (Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesfernstraßen – Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG) tale obbligo, previsto per la medesima categoria di veicoli, è stato esteso anche alle strade federali di grande comunicazione (Bundfernstraßen) con almeno quattro corsie (due per ciascuna direzione di marcia).

Il gettito derivante dal pagamento di questo ulteriore pedaggio, così come previsto dal § 11 della legge confluirà nel bilancio federale dei trasporti e servirà, oltre che a coprire le spese per la vigilanza e il controllo del sistema di pedaggio, a migliorare le infrastrutture stradali. Inoltre, ogni anno, una somma fino a 450 milioni di euro, sarà destinata all’esecuzione di programmi federali per la realizzazione degli obiettivi di occupazione, qualificazione, ambiente e sicurezza nelle imprese di autotrasporto merci soggette al pagamento del pedaggio.

Ai sensi del § 1 della nuova legge, l’utilizzo di autostrade e strade federali o tratti di esse, la cui gestione e manutenzione siano di competenza federale, dotate di due o piu corsie per senso di marcia e direttamente collegate ad un’autostrada, è soggetto al versamento di un pedaggio, cioè al pagamento di una somma determinata a carico di un autoveicolo che effettua un tragitto ben definito, calcolata sulla base della distanza percorsa e del tipo di autoveicolo. Tale definizione, cui fa riferimento lo stesso § 1, coincide con quella contenuta nell’art. 2, lettera b, della direttiva comunitaria 1999/62/CE del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Sono esenti dal pagamento del pedaggio: gli autobus, i veicoli delle forze armate, delle autorità di polizia, della protezione civile, dei vigili del fuoco e di altri servizi di emergenza; i veicoli utilizzati per la manutenzione e la gestione delle strade, compresa la pulizia e il servizio invernale; i veicoli impiegati esclusivamente per l’attività di giostraio e per quella circense; i veicoli utilizzati da organizzazioni caritatevoli e di utilità sociale per il trasporto di aiuti umanitari effettuato per mitigare una situazione di emergenza.

Non è richiesto il pagamento del pedaggio sull’autostrada federale n. 6 dal confine franco-tedesco fino al punto di congiunzione Saarbrücken-Fechingen in entrambe le direzioni, sull´autostrada n. 5 dal confine svizzero-tedesco e franco-tedesco fino al punto di congiunzione Müllheim/Neuenburg in entrambe le direzioni e sui tratti autostradali con una corsia per ogni senso di marcia e non direttamente connessi alla rete delle autostrade federali.

Il Ministero federale dei trasporti, dell’edilizia e dell’urbanistica è delegato ad emanare un’ordinanza legislativa (Rechtsverordnung), previo consenso del Bundesrat, con cui può estendere l’obbligo del pedaggio ad altri tratti di strade federali, determinati con precisione, qualora ciò sia giustificato per evitare l’elusione del pedaggio o per motivi di sicurezza della circolazione.

Secondo quanto stabilito dal § 3, l’ammontare del pedaggio è determinato in base alla lunghezza del tratto stradale percorso, al numero di assi del veicolo e alla sua classe di emissione. L’importo per chilometro è definito in un’ordinanza legislativa del Governo federale che tiene conto dei fattori citati e che richiede l´assenso del Bundestag ma non quello del Bundesrat.

L´Ufficio federale per il trasporto merci (Bundesamt für Güterverkehr) può trasferire ad un privato la costruzione e la gestione di un sistema per la riscossione del pedaggio, oppure incaricarlo di cooperare alla riscossione. Il trasferimento o l’incarico al gestore (Betreiber) è reso noto dallo stesso Ufficio federale per il trasporto merci nella Gazzetta ufficiale (Bundesanzeiger) cartacea o in formato elettronico.

Sull’osservanza delle disposizioni contenute nella nuova legge vigila l´Ufficio federale per il trasporto merci, che per le attività di controllo e monitoraggio può avvalersi dell’aiuto del gestore. Il § 10 prevede, in caso di infrazione, sanzioni pecuniarie che a seconda dei casi possono arrivare a diecimila o a ventimila euro.

Il legislatore ha infine sancito l’abrogazione della legge sul pedaggio autostradale per i veicoli commerciali (Autobahnmautgesetz für schwere Nutzfahrzeuge - ABMG), da ultimo modificata nel 2009, e del decreto sull´importo del pedaggio (Mauthöheverordnung), da ultimo modificato nel dicembre 2010.

 

 

 

 

 

 


Germania

Legge


energia atomica


Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes, vom 31. Juli 2011 (BGBl. I S. 1704) – Tredicesima legge di modifica della legge sull’utilizzo pacifico dell’energia nucleare e sulla protezione dai suoi rischi

(http://www.buzer.de/gesetz/9848/index.htm)

 

L’Atomgesetz, entrata in vigore nella sua versione originaria nel 1960, rappresenta la base giuridica per l’utilizzo dell’energia nucleare in Germania. Parte della materia è stata successivamente oggetto di diversi decreti attuativi, in particolare nel settore del diritto amministrativo e in quello del diritto dell’ambiente.

Con la novella approvata nel 2002, il legislatore ha recepito l’intesa raggiunta nel giugno 2000 tra il Governo federale e le quattro principali imprese di approvvigionamento energetico (c.d. Atomkonsens), con la quale si concordava sulla necessità di valutare nuovamente i rischi connessi all’utilizzo del nucleare. Oltre ad aver stabilito per legge, per la prima volta, l’obbligo di effettuare regolari controlli di sicurezza, la novella ha previsto anche il divieto di costruire nuove centrali atomiche a fini commerciali fissando una limitazione di tempo per la durata degli impianti già in funzione (in media 32 anni dalla messa in funzione). In base alle nuove disposizioni le centrali nucleari tedesche avrebbero ancora potuto produrre al massimo 2,62 milioni di gigawatt ore di corrente a partire dal 1° gennaio 2000, in aggiunta però alle restanti quantità di energia assegnate ai singoli impianti a seconda della loro età. È tuttavia possibile trasferire quantità di corrente dagli impianti più vecchi a quelli più recenti. Il contrario (cioè il trasferimento da impianti più recenti a quelli più vecchi) non è escluso, ma possibile solo in casi eccezionali, soggetti alla preventiva approvazione del Ministero federale dell’ambiente. Proprio per la flessibilità di tali regole, non è stato possibile all’epoca fissare una data precisa per la disattivazione delle singole centrali.

In controtendenza agli impegni assunti, le modifiche approvate dal Bundestag nell’ottobre 2010 (e in vigore dal 14 dicembre successivo) hanno previsto invece un prolungamento dell’attività delle centrali atomiche, più precisamente otto anni per i sette impianti in funzionamento da prima del 1980 e quattordici anni per le restanti dieci centrali nucleari. Tale decisione ha suscitato proteste sia da parte di cittadini e organizzazioni private, sia da parte della maggioranza dei Länder (poiché era stato negato il consenso obbligatorio del Bundesrat) che da parte dei gruppi parlamentari dell’opposizione (Verdi, Sinistra e SPD).

All’indomani della catastrofe nucleare del Giappone e nell’ambito del procedimento legislativo per l’attuazione del nuovo programma energetico, il Governo federale ha stabilito che l’energia nucleare debba essere ancora utilizzata come tecnologia-ponte per un periodo di transizione fino a che non possa essere sostituita in modo sicuro ed affidabile da fonti rinnovabili.

Per motivi legati alla sicurezza dell’approvvigionamento, alla tutela del clima e a rifornimenti dal costo vantaggioso non è infatti possibile, al momento attuale, rinunciare subito e completamente all’utilizzo dell’energia atomica. Tuttavia, le gravi conseguenze provocate dal sisma giapponese hanno reso necessaria una rivalutazione dei rischi connessi all’uso del nucleare. Il Governo federale, d’intesa con i presidenti degli esecutivi dei Länder,nel cui territorio sono operative centrali atomiche, ha quindi affidato la verifica del grado di sicurezza di tutte le centrali tedesche alla Commissione sulla sicurezza del reattore (Reaktor-Sicherheitskommission), che si è avvalsa della collaborazione delle competenti autorità di vigilanza nucleare dei Länder. Come risulta nella relazione finale (Anlagenspezifische Sicherheitsüberprüfung (RSK-SÜ) deutscher Kernkraftwerke unter Berücksichtigung der Ereignisse in Fukushima-I, Japan),la Commissione è giunta alla conclusione che le installazioni tedesche presentano un altro grado di robustezza, ma che in riferimento agli eventi di Fukushima riguardo all’erogazione di corrente e alla considerazione di inondazioni esterne sia necessario osservare, per gli impianti in Germania, maggiori precauzioni.

Alla luce dei risultati di queste verifiche, la Commissione etica sull’approvvigionamento sicuro di energia (Etikkommission “Sichere Energieversorgung”), istituita dal Governo federale per promuovere un dialogo sociale sui rischi dell’utilizzo dell’energia nucleare e sulla possibilità di un rapido passaggio all’era delle fonti rinnovabili, ha evidenziato, nella sua relazione del 30 maggio 2011, come il verificarsi di un incidente ad un reattore nucleare influenzi in modo sostanziale la valutazione del rischio successivo e l’impossibilità di tenere sotto controllo l’incidente abbia un’importanza centrale nel contesto nazionale.

In considerazione dell’esito dei lavori delle due commissioni e dell’assoluta priorità della sicurezza nucleare, il Governo ha quindi deciso di porre termine, gradualmente, all’utilizzo dell’energia atomica per la produzione industriale di elettricità. A tale scopo la legge approvata modifica il § 7 dell’Atomgesetz, che regola per l’appunto l’autorizzazione concessa alle centrali e agli altri impianti nucleari per la fissione, la produzione, l’elaborazione e il trattamento di combustibili nucleari. L’obbligo di autorizzazione è previsto anche per la sospensione e lo smantellamento delle installazioni

Con le nuove disposizioni, approvate dal Bundestag con una forte maggioranza (513 voti favorevoli contro 79 contrari e 8 astenuti), vengono fissate le date precise entro le quali, al più tardi, cesserà l’autorizzazione per il funzionamento degli impianti di fissione dei combustibili nucleari per la produzione industriale di elettricità. Per il primo gruppo (centrali di Biblis A, Neckarwestheim 1, Biblis B, Brunsbüttel, Unterweser, Philippsburg 1 e Krümmel) la data ultima coincide con l’entrata in vigore della nuova legge (6 agosto 2011). Successivamente, cesseranno anche la centrale di Grafenrheinfeld (entro il 31 dicembre 2015), quella di Gundremmingen B (entro il 31 dicembre 2017), quella di Philippsburg 2 (entro il 31 dicembre 2019), le centrali di Grohnde, Grundremmingen C e Brokdorf (entro il 31 dicembre 2021) ed infine, con il 31 dicembre 2022, le centrali di Isar 2, Emsland e Neckarwestheim 2.

L’autorità competente, che ai sensi del nuovo § 23 c dell’Atomgesetz è l’Agenzia federale delle reti (Bundesnetzagentur), può disporre – al fine di impedire il verificarsi di pericoli o inconvenienti per la sicurezza o l’affidabilità del sistema di erogazione di elettricità o per l’approvvigionamento energetico per il fabbisogno vitale – che uno degli impianti compresi nel primo gruppo citato possa essere mantenuto in funzionamento fino al 31 marzo 2013 per la produzione di energia elettrica (c.d. attività di riserva, Reservebetrieb).

 


 

Spagna

Legge


commercio elettronico /
pagamenti - automazione



Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico (BOE núm. 179)

(http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/27/pdfs/BOE-A-2011-12909.pdf)

 

La presente legge recepisce parzialmente nell’ordinamento spagnolo la direttiva comunitaria 2009/110/CE sull’attività degli istituti di moneta elettronica, con la quale è stato modificato il quadro giuridico stabilito con la precedente direttiva comunitaria in materia (2000/46/CE), al fine di conseguire tre obiettivi fondamentali: definire con maggiore precisione l’ambito di applicazione della normativa, aumentando la certezza giuridica di coloro che intervengono nel mercato; eliminare alcuni requisiti specifici, richiesti agli istituti di moneta elettronica al fine di distinguerli dagli istituti di credito; rendere compatibile il nuovo regime giuridico degli istituti di moneta elettronica con quello degli istituti di pagamento.

La legge 21/2011 è articolata in sei capitoli.

Il capitolo I, contenente le disposizioni generali, pone come oggetto della legge la regolamentazione della emissione di moneta elettronica, compreso il regime giuridico degli istituti di moneta elettronica e la vigilanza prudenziale su tali istituti. È definita “moneta elettronica” (dinero electrónico), in consonanza con la direttiva comunitaria 2009/110, “ogni valore monetario memorizzato con strumenti elettronici o magnetici che rappresenti un credito nei confronti dell’emittente e che sia emesso al ricevimento di fondi con il proposito di effettuare operazioni di pagamento, secondo quanto definito dall’articolo 2.5 della legge 16/2009, del 13 novembre, sui servizi di pagamento, e che sia accettato da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente di moneta elettronica” (art. 1.2).

Sono invece esclusi dall’applicazione della legge quegli strumenti specifici di pagamento di uso limitato (tessere, buoni, …), utilizzabili solamente all’interno delle sedi di proprietà dell’emittente o per l’acquisto di beni o servizi predeterminati.

Da segnalare anche, sempre in conformità con la direttiva 2009/110, l’elencazione delle categorie alle quali è riservata la facoltà di emettere moneta elettronica:

- gli istituti di credito;

- gli istituti di moneta elettronica;

- la Società Statale delle Poste e dei Telegrafi;

- il Banco di Spagna, quando non opera come autorità monetaria;

- le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, quando operano come autorità pubbliche.

Il capitolo II, riguardante lo status giuridico degli istituti di moneta elettronica, disciplina in primo luogo le modalità di autorizzazione e di registrazione degli istituti, assegnando, rispettivamente, al Ministero dell’Economia e delle Finanze la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni e al Banco di Spagna il compito di istituire un apposito “Registro speciale degli istituti di moneta elettronica” (Registro Especial de Entidades de Dinero Electrónico); va inoltre segnalata l’elencazione delle altre attività consentite agli istituti di moneta elettronica, consistenti soprattutto nella prestazione di servizi di pagamento e nella gestione di sistemi di pagamento, con esclusione delle attività di raccolta di depositi in denaro o di altri fondi rimborsabili dal pubblico.

Il capitolo III, concernente l’attività transfrontaliera degli istituti, disciplina sia l’apertura di succursali e la prestazione di servizi all’estero da parte di istituti spagnoli, sia l’apertura di succursali e la prestazione di servizi in Spagna da parte di istituti operanti nell’Unione europea.

Il capitolo IV, contenente altre disposizioni relative agli istituti di moneta elettronica, consente agli istituti di delegare la prestazione di funzioni operative ma vieta loro di emettere moneta elettronica attraverso agenti.

Il capitolo V, relativo all’emissione e al rimborso della moneta elettronica, obbliga gli istituti ad emettere, al ricevimento dei fondi, moneta elettronica uguale al loro valore nominale, nonché a rimborsare il titolare in qualunque momento lo richieda e al valore nominale della moneta detenuta. L’istituto emittente potrà applicare delle spese di rimborso solo se espressamente previste nel contratto sottoscritto con il titolare e soltanto in uno dei seguenti casi:

- il rimborso è richiesto prima della scadenza del contratto;

- il contratto prevede una data di scadenza e il detentore della moneta elettronica recede dal contratto prima di tale scadenza;

- il rimborso è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.

È inoltre vietata la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione della moneta elettronica da parte del titolare della stessa.

Il capitolo VI, infine, dedicato all’attività di vigilanza e al regime sanzionatorio degli istituti di moneta elettronica, espone in dettaglio le funzioni di controllo e di ispezione spettanti al Banco di Spagna e estende agli istituti le sanzioni previste dalla legge 26/1988 sulla disciplina e gli interventi sugli istituti di credito.

 

 

 

 


 

Spagna

Legge


imposte sul reddito / sanità pubblica


Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011 (BOE núm. 200)

(http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/20/pdfs/BOE-A-2011-14021.pdf)

 

Il decreto-legge 9/2011 ha come finalità principale quella di rafforzare le misure fiscali e di bilancio poste in essere dal Governo per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del deficit pubblico. Esso persegue sia una riduzione delle spesa pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa sanitaria sia un miglioramento delle entrate fiscali, mediante alcune modifiche all’imposta sulle società (Impuesto sobre Sociedades).

Tra le misure concernenti la spesa sanitaria, si segnala la generalizzazione della prescrizione per principio attivo: nelle farmacie, la prescrizione del farmaco o prodotto sanitario è effettuata al prezzo più basso, solo se le necessità terapeutiche lo giustificano la prescrizione sarà eseguita identificando il farmaco per la sua denominazione commerciale. È modificato il sistema dei prezzi di riferimento dei farmaci per gruppi omogenei, è prevista una riduzione del 15% per quei farmaci che, per mancanza di generici, non sono stati incorporati nel sistema dei prezzi di riferimento, ma per cui siano trascorsi 10 anni dall’ammortamento degli investimenti nella commercializzazione. Sono introdotti criteri diversi per migliorare il finanziamento selettivo dei farmaci, al fine di assicurare l’inserimento nelle prestazioni pubbliche dei farmaci che offrono migliori garanzie nel trattamento delle malattie. L’Agenzia spagnola dei farmaci e dei prodotti sanitari (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ha il compito di adeguare il contenuto delle confezioni di medicinali alla durata reale dei trattamenti, in accordo con la pratica clinica. È inoltre previsto un sistema di compensazione per le farmacie ubicate in piccoli centri o centri isolati o socialmente depressi, fino a 10.000 euro annuali in versamenti mensili. Il Governo deve stabilire entro sei mesi un formato unico e comune di tessera sanitaria (tarjeta sanitaria) valido per tutto il servizio sanitario nazionale (Sistema Nacional de Salud); entro il 1° gennaio 2013 devono essere adottate le opportune misure per garantire l’interoperabilità e l’interscambio dei dati relativi alla storia clinica digitale e alla ricetta elettronica. Entro sei mesi deve essere inoltre elaborata una strategia di coordinamento socio-sanitario, cui partecipano il Ministero della sanità e politica sociale, le Comunità autonome, le organizzazioni di cittadini, professionisti e le imprese del settore.

Per quanto concerne le misure fiscali, il decreto-legge ha disposto che per il periodo compreso tra il 20 agosto 2011 e il 31 dicembre 2011 si applichi l’aliquota superridotta del 4% (in luogo di quella dell’8%) alle consegne di immobili residenziali (inmuebles
destinados a vivienda).

Altri cambiamenti riguardano l’imposta sulle società. Le modifiche riguardano le imprese di grandi dimensioni, con venti o più milioni di euro di fatturato, e solo se si trovano in attivo: esse, per la loro capacità economica, sono considerate in grado di fornire un contributo anticipato che aiuti la sostenibilità delle finanze pubbliche. Non si tratta di aumenti impositivi, ma è solo anticipata la riscossione dell’imposta sulle società al fine di rafforzare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del deficit pubblico nel 2013. Come prima misura, è elevata la percentuale di calcolo dei pagamenti rateali delle grandi imprese, applicandosi un tasso del 24%, e del 27% per le società con almeno 60 milioni di fatturato, fino al 2013. Si stabiliscono poi dei limiti di carattere temporaneo, sempre per le grandi imprese, alla compensazione delle basi imponibili negative derivanti da esercizi precedenti. Nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013 le grandi imprese il cui fatturato è superiore a 20 milioni ma inferiore a 60 milioni di euro, potranno applicare il 75% delle basi imponibili negative pendenti, percentuale ridotta al 50% per le società il cui fatturato è di almeno 60 milioni di euro. Parallelamente è ampliato il periodo massimo di compensazione delle basi negative derivanti da esercizi anteriori, che passa da 15 a 18 anni; tale misura è applicabile anche alle piccole imprese. Infine, solo per gli anni dal 2011 al 2013, si stabiliscono dei limiti alla deduzione del fondo di commercio finanziario (fondo de comercio financiero). Sarà tuttavia possibile dedurre in esercizi successivi gli importi non dedotti in questi anni.

Il decreto-legge in esame è stato convalidato dal Congresso dei deputati con la Risoluzione del 23 agosto 2011.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiche sociali

 


 

 

Francia

Legge


bioetica

 

Loi n. 2011-814du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (J.O. dell’ 8 luglio 2011)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024323102&dateTexte=&categorieLien=id).

 

La legge, che si compone di 57 articoli, deriva da una progetto del Governo, elaborato al fine di confermare taluni principi e modificare alcune norme nel campo della bioetica, a sei anni di distanza dalla promulgazione della loi n.2004-800 del 6 agosto 2004 relativa allo stesso settore. La materia della bioetica è stata inizialmente oggetto di disciplina in Francia nel 1994 con tre leggi (la loi n. 94-548 sul trattamento dei dati personali nell’ambito della ricerca medica; la loi n. 94-653 sul rispetto del corpo umano; la loi n. 94-654 relativa al dono e all’utilizzo di elementi e prodotti del corpo umano, alla procreazione medicalmente assistita, alla diagnosi pre-impianto). All’epoca il Parlamento stabilì il principio di una legislazione a revisione programmata, in modo tale da consentire al legislatore di modifcare norme in materia di bioetica, in base agli eventuali progressi scientifici. Nel 2004 è stata prevista poi una specifica clausola di riesame della normativa posta. In virtù di tale clausola, il legislatore del 2011 ha approvato questa nuova legge, di cui è previsto il riesame entro sette anni (art. 47 della legge).

● Con riferimento ai principi della bioetica, si evidenzia in particolare che la legge autorizza la ratifica della cosiddetta “Convenzione di Oviedo”, adottata nel quadro del Consiglio d’Europa e firmata dalla Francia nel 1997. La Convenzione, che consta di 38 articoli, pone alcune norme generali per la protezione della persona umana nel contesto dello sviluppo delle scienze biomediche (art. 1 della legge).

● Per quanto riguarda la procreazione medicalmente assistita (PMA), è stato stabilito che, nell’ambito della fecondazione eterologa, sia possibile, in determinate circostanze, conoscere l’identità del donatore di gameti. Se infatti il donatore, in seguito ad accertamenti diagnostici, scopre di avere una malattia genetica, può autorizzare il medico di base a contattare il centro di assistenza alla PMA, affinché provveda ad informare il/i soggetti riceventi il/i gameti (nuovo art. art. L. 1131-1-2 Code de la santé publique (CSP), creato dall’ art. 2 della legge). È poi ribadito che possano ricorrere alla PMA le coppie formate da un uomo ed una donna, entrambi in età fertile, per i quali è stata diagnosticata una situazione di infertilità o che ricorrono a tali pratiche per evitare all’eventuale figlio o ad uno dei due partner la trasmissione di una grave malattia ( nuovo art. L. 2141-2 del CSP, modificato dall’art. 33 della legge).

● Per quanto riguarda la ricerca sugli embrioni, ne è stato confermato il divieto, posto nel 2004. È inoltre precisato che è vietata “la ricerca sull’ embrione umano, sulle cellule staminali embrionali e sulle linee di cellule staminali”.

In deroga a tale disposizione, è autorizzata la ricerca sugli embrioni – solo quelli concepiti in vitro e non più oggetto di un progetto di genitorialità – se essa sia giudicata necessaria e possa permettere progressi medici maggiori. È anche disposto che le ricerche alternative a quelle sugli embrioni e conformi all’etica debbano essere favorite ( nuovo art. L2151-5 del CSP, modificato da art. 41della legge). È anche posta una “clausola di coscienza” in virtù della quale un ricercatore, o qualsiasi altro soggetto coinvolto, possa rifiutarsi di partecipare a ricerche su cellule embrionali (nuovo art. L2151-7-1 del CSP, creato da art. 53 della legge).

● Per quanto concerne la medicina predittiva, la legge mantiene il principio introdotto nel 2004 per il quale se una persona, sottoposta ad esami genetici, scopre di avere una determinata malattia, ha l’obbligo di informare i familiari che potrebbero avere la stessa patologia. È però introdotta la possibilità per il paziente sottoposto per primo a tali esami di non essere informato della diagnosi e di chiedere al medico competente, se necessario, di provvedere alla comunicazione ai familiari dell’esito delle indagini cliniche (nuovo art. L. 1131-1-2 del CSP, creato da art. 2 della legge).Inoltre la legge stabilisce che ogni donna incinta è informata della possibilità di sottoporsi ad esami che permettano una diagnosi prenatale del feto (art. L2131-1 del CSP, modificato dall’art. 20 della legge).

● Con riferimento alle tecniche di trapianto di organi, la legge mira in generale a promuoverne la diffusione, attraverso disposizioni che favoriscano una maggiore informazione su tale pratica, che tendano a diminuire gli ostacoli economici che possono impedirvi l’accesso, che ne facilitino la realizzabilità tecnica. In particolare sono ampliate le possibilità di dono di organi tra soggetti viventi mediante alcune nuove disposizioni. In primo luogo, la pratica del “dono incrociato di organi” (don croisé d’organes), che intende rimediare al problema dell’incompatibilità tra donatore e ricevente di una stessa famiglia. Mediante tale pratica il donatore della famiglia A può donare un organo ad un malato della famiglia B. Il donatore della famiglia B donerà a sua volta un organo al malato appartenente alla famiglia A. Inoltre tra i “donatori viventi potenziali” possono rientrare, oltre ai parenti stretti, anche persone che dimostrino di avere un legame affettivo, da almeno due anni, con la persona che necessita di un trapianto di organo. (nuovo art. L1231-1 del CSP, come modificato dall’art. 7 della legge). È inoltre confermata la pratica, già introdotta nel 2004 a titolo sperimentale, del cosiddetto “bébé-médicament”, che consiste nel concepimento mediante fecondazione in vitro di un bambino, avente un fratello maggiore affetto da una malattia genetica grave che può comportare la morte nei primi anni di vita. Il concepimento è medicalmente assistito al fine di identificare gli embrioni indenni dalla malattia del fratello (nuovo art. L2131-4 del CSP , modificato da art. 21 della legge). Negli embrioni privi di malattia è possibile quindi individuare quello le cui cellule sono più compatibili con quelle del fratello, e impiantarlo nell’utero della madre. Al momento della nascita del bambino, sono poi prelevate le cellule del suo cordone ombelicale e trapiantate nel fratello malato. (nuovo art. L1241-1 del CSP, come modificato dall’art. 18 della legge).

● In riferimento alle neuroscienze, la legge introduce un nuovo capitolo nel Codice civile, riguardante “l’utilizzo di tecniche di neuroimmagine” (techinques d’imagerie cérébrale). Tali tecniche potranno essere impiegate solo a fini medici o di ricerca scientifica, o nel quadro di perizie giudiziarie (nuovo art. 16-14 Code civil, creato dall’art. 45 della legge).

 

 

 


 

Francia

Legge


disabili - assistenza

 

Loi n.2011-901du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (J.O. del 30 luglio 2011)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024414181&dateTexte=).

 

Con la legge in esame sono state introdotte alcune modifiche alla normativa riguardante il funzionamento delle Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) e alla legislazione relativa all’inserimento lavorativo di persone portatrici di handicap.

Le MDPH sono enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia finanziaria. Tali enti sono rientrano nella categoria dei groupements d’intérêt public (GIP), che possono essere costituiti da enti pubblici che svolgono un’attività di ricerca o di sviluppo tecnologico e una o più persone giuridiche di diritto pubblico o privato, per esercitare insieme, per un periodo determinato, attività di ricerca o di sviluppo tecnologico, sviluppo sociale, o attività di gestione di impianti di interesse comune necessari a queste attività (ex art. 21 della loi n. 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de la programmation pour la recherche et le développement tchnologique de la France).

Le MDPH sono state istituite con la loi n. 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. In particolare la legge del 2005 ha costituito tali enti, che operano in un dipartimento (divisione amministrativa territoriale), con il compito di assistere le persone con handicap e le loro famiglie nelle attività di orientamento scolastico e di inserimento socio-professionale. Le decisioni all’ interno di ogni MDPH sono assunte dalla Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), formata dai principali partners dell’ente (cfr. L146-3 e ss. del Codice dell’azione sociale e delle famiglie –CASF-, introdotto dagli artt. 64 e ss. della legge n. 2005-102).

Nel corso dei primi anni di attività delle MDPH gli operatori del settore hanno evidenziato in particolare due problemi. In primo luogo è stata riscontrata l’inopportunità della durata determinata di tali strutture, dato che le delicate attività sociali che svolgono possono richiedere un tempo indefinibile. Il legislatore ha quindi previsto che le MDPH siano trasformati in gruppi di interesse pubblico costituiti per una durata indeterminata (nuovo art. L146-4 CASF, modificato dalla legge 2011-901, art.1).

In secondo luogo è stato riscontrato che il funzionamento delle maisons era penalizzato dalla circostanza per cui il personale impiegato fosse frequentemente cambiato. Infatti, con particolare riferimento ai soggetti di diritto pubblico (appartenenti all’amministrazione dipartimentale o statale), vigeva la regola della loro “collocazione a disposizione” (mise à disposition) presso le MDPH per un tempo non prestabilito. Nel momento in cui l’amministrazione d’origine faceva richiesta di un ritorno del personale all’impiego precedente, il ripristino della posizione lavorativa precedente era immediatamente attuato. È stato rilevato che tale meccanismo generava una certa instabilità ed inefficienza delle strutture. Il provvedimento del 2011 ha quindi cercato di consolidare la presenza del personale nelle MDPH. In particolare per gli appartenenti alla funzione pubblica dello Stato è ora stabilito che la collocazione a disposizione nelle MDPH può essere fissata nella convenzione costitutiva della struttura e che la prestazione di servizio ha una durata massima di 5 anni, rinnovabile di altri 5. I funzionari della funzione pubblica dello Stato, della funzione pubblica territoriale o di quella ospedaliera possono inoltre essere collocati in regime di “distacco” (détachement) presso le MDPH. La legge prevede inoltre che le maisons possano stipulare contratti, a tempo determinato o indeterminato, con agenti non titolari della funzione pubblica territoriale o con agenti di diritto privato (nuovo art. L146-4-1 CASF, introdotto dalla legge 2011-901. art. 2).

Il provvedimento reca inoltre norme per un’agevolazione del funzionamento delle MDPH, in particolare prevedendo la possibilità per la CDAPH di riunirsi in formazione ristretta e adottare una procedura semplificata per l’assunzione di determinate decisioni (legge 2011-901, art.6).

È inoltre previsto che le MDPH possano stipulare una “convenzione di obiettivi e mezzi” con uno dei membri della sua commissione esecutiva, in modo tale da favorire una stabilizzazione delle relazioni tra questi GIP e le istituzioni che partecipano alla sua attività con un proprio rappresentante (legge 2011-901, art. 4).

La legge dispone una migliore presa a carico da parte delle strutture pubbliche che si occupano di politiche del lavoro (ad es. service public de l’emploi, ecc.) dell’inserimento professionale dei disabili. In particolare il provvedimento, recando modifiche al Codice del lavoro, stabilisce il principio per cui lo Stato ha il compito di condurre le politiche di inserimento lavorativo delle persone con handicap e deve fissare, in collaborazione con il sevizio pubblico dell’impiego, l’associazione incaricata della gestione del fondo di sviluppo per l’inserimento professionale delle persone con handicap e del fondo di inserimento delle persone con handicap nella funzione pubblica, gli obiettivi e le priorità di queste politiche. È anche previsto che lo Stato, insieme con il servizio pubblico dell’impiego (definito all’art. L5312-1 del Codice del lavoro), la Cassa nazionale di solidarietà per l’autonomia e le associazioni sopra menzionate, stipuli una convenzione pluriannuale di obiettivi e mezzi per l’attuazione di tali politiche. Per l’applicazione della convenzione le istituzioni coinvolte agiscono a livello regionale o locale, con la collaborazione delle MDPH e altri soggetti che operano nel settore (nuovi artt. L5214-1 A e L5214-1 B del Codice del lavoro, introdotti dalla legge 2011-901, art.12).

La legge dispone inoltre che gli organismi di collocamento specializzati nell’assistenza alle persone con handicap, partecipino alla definizione del dispositivo di inserimento lavorativo di tali soggetti predisposto dallo Stato, il servizio pubblico dell’impiego e le associazioni che gestiscono i fondi per la promozione del lavoro ad essi dedicati (nuovo art. L5214-3-1 del Codice del lavoro, introdotto dalla legge 2011-901, art.14).


Francia

Legge


formazione professionale

 

Loi n. 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels(J.O. del 29 luglio 2011)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0B12C0E210A18294B9820CA500A14B82.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000024408887&categorieLien=id)

 

Al fine di contrastare il fenomeno della crescente disoccupazione giovanile, sono state adottate negli anni più recenti alcune misure per favorire l’ingresso dei giovani (dai 16 ai 25 anni) nel mondo del lavoro in “alternanza” (ossia l'alternanza tra periodi di formazione scolastica e universitaria e periodi di lavoro in impresa), sono state messe a punto misure di promozione di tale regime, attraverso, ad esempio, la creazione di un polo unico di informazione, il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche mediante programmi “mirati” e convenzioni dirette con le imprese (si segnala il Portail de l’alternance che è stato lanciato a maggio 2010 e riunisce, per la prima volta, l’insieme delle offerte di formazione in “alternanza”).

La nuova legge del 28 luglio 2011 ha istituito, tra le varie misure, la carta “Etudiant des métiers” rilasciata ad ogni giovane apprendista. La carta permette al giovane di godere di alcuni benefici (ad esempio, riduzioni sulle tariffe per l'acquisto di determinati prodotti o servizi, identiche a quelle di cui godono gli studenti di istituti di formazione superiore). È inoltre previsto che un giovane possa concludere un "contratto di apprendistato" o "di professionalizzazione" con due datori di lavoro nell'ambito di attività stagionali ed è stabilita la possibilità di rinnovare un “contratto di professionalizzazione” a tempo determinato in alcune specifiche situazioni. La legge dispone inoltre un migliore inquadramento degli stages nelle imprese: all'interno del Code de l’éducation è creata una sezione apposita dedicata agli “stages en entreprises” (artt. da L612-8 a L612-13).

Il provvedimento intende poi promuovere la protezione dei percorsi professionali per l'intero ciclo dell'attività lavorativa di una persona attraverso misure che favoriscano la creazione dei “raggruppamenti di datori di lavoro” (groupements d’employeurs), che sono agevolati nello stipulare contratti a tempo indeterminato in luogo di contratti a tempo determinato, e attraverso la creazione di “contratti di protezione professionale” (contrats de sécurisation professionelle).

La legge favorisce, infine, lo sviluppo dell'attività associativa dei giovani: l’età minima necessaria per costituire un'associazione non è più 18 anni, ma 16.

 

 

 


 

Francia

Legge


malati di mente - tutela

 

Loi n. 2011-803du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (J.O. del 6 luglio 2011)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024312722&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id)

 

La legge del 5 luglio 2011 fa seguito alla valutazione dell’applicazione della precedente legge del 1990 (Legge n. 1990-527 del 27 giugno 1990) sui diritti e la protezione delle persone ospedalizzate per problemi mentali e sulle condizioni della loro ospedalizzazione. In seguito ad una question prioritaire, il Conseil constitutionnel ha statuito infatti che la legge del 1990, che organizzava le cure psichiatriche senza consenso, dovesse essere riformata. La legge è entrata in vigore a partire dal 1° agosto 2011.

Il nuovo testo legislativo ha l’obiettivo di togliere gli ostacoli all’accesso alle cure semplificando, in particolare, il dispositivo di ospedalizzazione di un terzo. La legge adatta le norme all’evoluzione delle cure psichiatriche e terapeutiche che consentono oggi a molti pazienti, ad esempio, di essere messi sotto protocollo terapeutico dalla struttura ospedaliera senza essere ricoverati in ospedale a tempo pieno, previsione che mancava nei testi normativi precedentemente in vigore; la nuova legge permette l’accesso a forme alternative alla “ospedalizzazione completa” e sostituisce in tal modo la nozione di “ospedalizzazione” con quella di ”cure senza consenso”. La riforma affida, ad esempio, ad un intervento del juge des libertés et de la détention (JLD) il mantenimento di una persona in “ospedalizzazione senza consenso” per un periodo superiore a 15 giorni.

Anche le uscite dagli istituti dovranno essere disciplinate meglio giuridicamente, per la sicurezza dei pazienti e per quella dei terzi.

Infine la riforma ha l’obiettivo di rafforzare il diritto dei malati garantendo il rispetto delle loro libertà individuali, attraverso una regolare informazione dei pazienti sui loro diritti e sul loro stato di salute.

Il seguito e la gestione delle nuove procedure create dalla riforma del 5 luglio 2011 saranno assicurati dai servizi “in sede” (interfaccia delle amministrazioni centrali a livello dipartimentale che si occupano di organizzare e coordinare l’attuazione delle politiche nazionali) e dalle delegazioni territoriali delle Agences régionales de la Santé in collegamento con i rappresentanti dello Stato nei dipartimenti (i prefetti) che costituiscono le autorità competenti a firmare gli arrêtés préfectoraux di ammissione alle cure psichiatriche.

 


 

Francia

Legge


medicina del lavoro

 

Loi n. 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médicine du travail (J.O. 8 luglio 2011)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024389212&fastPos=1&fastReqId=1855615834&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte)

 

La legge n.2011-867 si inserisce in un percorso di riforma avviato nel settore della medicina del lavoro dal 2002 con i seguenti provvedimenti: la legge n. 2002-73 di modernizzazione sociale; il decreto n.2003-546 recante modifiche al Codice del lavoro; il decreto n. 2004-760 sulla riforma della medicina del lavoro e recante modifiche al Codice del lavoro. Il provvedimento del 2011, che si compone di 17 articoli e reca in particolare modifiche al Codice del lavoro (Code du travail), risponde alla necessità di soddisfare soprattutto due esigenze: l’opportunità di trasporre nell’ordinamento interno la direttiva comunitaria 89/391/CEE del 12 giugno 1989, la cosiddetta “direttiva-quadro” in materia di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento alle predisposizioni per cui il datore di lavoro è tenuto a rivolgersi ad organismi con competenze mediche multiple per garantire la sicurezza sul lavoro; l’esigenza di rispondere al problema della carenza crescente di personale medico impiegato in attività di controllo sulla salute dei lavoratori.

Con riferimento ai “Servizi di sanità al lavoro” (Services de santé au travail- SST-), la legge del 2011 stabilisce le loro specifiche missioni - prima dell’intervento riformatore erano previste missioni specifiche solo per il medico del lavoro (art. L4622-3 e art. R 4623-1 Code du travail)- . Tra le missioni degli SST si segnalano in primo luogo quella “esclusiva” di evitare ogni alterazione della salute dei lavoratori a causa della loro attività professionale. Per realizzare tale obiettivo, gli SST svolgono altre missioni più di dettaglio: conducono azioni sanitarie nei luoghi di lavoro al fine di preservare la salute fisica e mentale dei lavoratori durante l’intero percorso professionale; consigliano i datori di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti sui mezzi per evitare o diminuire i rischi professionali, migliorare le condizioni di lavoro, prevenire il consumo di alcool e droghe sul luogo di lavoro, prevenire o ridurre la gravosità del lavoro e il disinserimento professionale, contribuire al mantenimento dell’impiego; assicurano il controllo della salute dei lavoratori, con riferimento ai rischi professionali, alla gravosità del lavoro, all’età; contribuiscono alla tracciabilità dell’esposizione ai rischi professionali e alla sorveglianza sanitaria (nuovo art. L4622-2 Code du travail).

Il provvedimento reca inoltre alcune misure volte a riorganizzare gli “SST inter-impresa” (SST interentremprise). Tali servizi sono dotati, a seguito dell’intervento riformatore, di un consiglio di amministrazione e di organi di controllo paritari.

Nei servizi le missioni sono assicurate da équipes pluridisciplinari, formate da: medici del lavoro, operatori specializzati nella prevenzione dei rischi professionali (Intervenants en prévention des risques professionels – IPRP -) e infermieri. È inoltre possibile includere nell’équipe specialisti richiesti dai medici del lavoro (ad es. uno psicologo). È compito del medico del lavoro coordinare l’équipe (nuovo art. L4622-8 Code du travail).

Presso gli SST operanti presso un’unica impresa, il medico del lavoro non è coadiuvato da un’équipe multidisciplinare, ma agisce in coordinamento con il datore del lavoro, il Comitato di igiene, di sicurezza e delle condizioni di lavoro (Comité d’hygène de sécurité et des conditions de travail - CHSCT-), o, in sua assenza, con delegati del personale esperti, con dipendenti incaricati dal datore di lavoro di studiare forme di prevenzione in materia, gli IPRP ed altri organismi competenti (nuovo art. L4622-4 Code du travail).

La legge del 2011 prevede inoltre che il medico del lavoro, oltre alla sua missione nell’ambito della prevenzione dei rischi professionali individuali, possa agire nel campo della prevenzione dei rischi collettivi per la salute nei luoghi di lavoro. Qualora il medico riscontri infatti la “presenza di un rischio per la salute dei lavoratori” in un determinato contesto, deve proporre con una “dichiarazione scritta e criconstanziata”, inviata al datore di lavoro, le misure da adattare per porvi rimedio. Se il datore di lavoro non intende adottare tali misure deve motivare la sua scelta per iscritto (art. L4624-3 Code du travail).

Con riferimento al medico del lavoro, la legge dispone anche un rafforzamento della sua indipendenza, estendendo ad esso alcune forme di protezione di cui beneficiano i dipendenti di un’impresa. In particolare, in caso di risoluzione convenzionale del contratto di lavoro di un medico del lavoro, è stabilito che la misura sia sottoposta all’autorizzazione dell’ispettore del lavoro, previo parere del medico ispettore del lavoro (nuovo art. 1237-15 Code du travail). Con riferimento alla risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato di un medico del lavoro, sia nei casi di rottura anticipata in ragione di una colpa grave o di inabilità constatata del medico, sia nei casi in cui il datore di lavoro non intende rinnovare il contratto (la misura vale per contratti che prevedono la clausola di rinnovamento), è previsto che il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, ottenga l’autorizzazione dell’ispettore del lavoro, che deve preventivamente acquisire il parere del medico ispettore del lavoro (nuovo art. L4623-5-1 Code du travail).

Per alcune categorie di lavoratori, la legge prevede regole specifiche o deroghe alla normativa generale in materia di scelta ed organizzazione dei servizi di tutela della salute sul lavoro. Il regime derogatorio o specifico potrà essere disposto mediante decreto (nuovo art. L4625-1 Code du travail) o mediante “accordo collettivo di settore esteso” (accord collectif de branche étendu) Per questo secondo regime possono optare le seguenti categorie di lavoratori: artisti e tecnici dello spettacolo; indossatrici, dipendenti di datore di lavoro privato (salariés du particulier employeur); rappresentanti di commmercio (voyageurs, représentants et placiers -VRP-) (nuovo art. L4625-2 Code du travail).

 

 

 

 


 

Francia

Legge


sanitÀ / ospedali

 

Loi n.2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n. 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (J.O. del 11 agosto 2011)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024457033&dateTexte=)

 

Il provvedimento dispone la modifica di alcune disposizioni normative contenute nella Loi n. 2009-879 denominata anche “Loi Hôpital, patients, santé, territoires” - HPST - (cfr. Bollettino LS n.4/2009).

La legge del 2011 nasce da una proposta di legge parlamentare (ne è stato presentatore il senatore J.P. Fourcade), ed è stata oggetto di una consistente censura da parte del Conseil Constitutionnel, chiamato ad esercitare il controllo preventivo di costituzionalità sul testo: dei 65 articoli di cui esso si compone, infatti, 31 sono stati dichiarati parzialmente o totalmente contrari alla Costituzione (Décision n° 2011-640 DC du 04 août 2011).

Il provvedimento reca principalmente modifiche al Code de la santé publique e al Code de la sécurité sociale e dispone essenzialmente nuove norme per migliorare la cooperazione dei medici che esercitano la libera professione (i professionels de santé liberaux) e per rafforzare il controllo dell’attività degli ospedali e di altri istituti di sanità.

Con riferimento al primo obiettivo l’art. 1 della legge ha disposto in particolare l’istituzione di un nuovo tipo di società per incentivare la cooperazione tra medici liberi professionisti: la société interprofessionnelle de soins ambulatoires SISA (nuovo art. L4041-1 e ss. Code de la santé publique).

Si tratta di una società di diritto civile, che può essere costituita da medici liberi professionisti, ausiliari medici e farmacisti. Essi pongono in comune l’utilizzo dei mezzi necessari alla loro attività e promuovono atti di coordinamento terapeutico, educazione terapeutica o di cooperazione.

Nell’ambito dell’arsenale normativo relativo ai modi di cooperazione tra operatori in campo sanitario, le SISA si distinguono dalle “Comunità ospedaliere di territorio” che riguardano gli istituti pubblici di sanità e dai “raggruppamenti di cooperazione sanitaria” che pongono regole di cooperazione più stringenti tra i propri membri. I corrispettivi economici ricevuti da un membro della SISA per attività professionali svolte per le quali lo Statuto della società prevede un esercizio in comune, costituiscono delle entrate della società.

Ogni membro della SISA è tenuto a sottoscrivere un contratto di assicurazione per responsabilità civile per gli atti che esercita nel quadro delle attività previste dallo Statuto della società.

L’art. 2 della legge modifica inoltre la normativa sulle maisons de santé, che costituiscono centri medici in cui sono fornite prestazioni sanitarie, senza il ricovero dei pazienti. Le maisons de santé, istituite nel 2007, sono enti dotati di personalità giuridica, che possono essere costituiti da medici liberi professionisti, ausiliari medici e farmacisti. Le maisons sono tenute ad elaborare un “progetto sanitario” (projet de santé), che deve essere conforme agli orientamenti della politica regionale sulla sanità e trasmesso all’ Agenzia regionale sanitaria – ARS – (nuovo art. L6323-3 Code de la santé publique). L’art. 3 della legge modifica la normativa sul “contratto sanità solidarietà” (contrat santé solidarité). Tale contratto può essere proposto dall’ARS ad un medico che esercita la professione in zone classificate come aree nelle quali esiste un alto livello di offerta sanitaria. Il contratto prevede che tali medici contribuiscano a rispondere ai bisogni di cure in zone giudicate prive di una sufficiente offerta sanitaria. Prima della legge del 2011 tale contratto aveva un carattere coercitivo. Con il nuovo provvedimento il contratto non può essere più imposto dall’ARS ed è conforme ad un “contratto-tipo” (contrat type) elaborato dall’Unione nazionale delle casse di assicurazione malattia (UNCAM) con una o più organizzazioni sindacali rappresentative di medici liberi professionisti (nuovo art.L1434-8 Code de la santé publique).

Con riferimento ai “raggruppamenti di cooperazione sanitaria dei mezzi”, il provvedimento mantiene la possibilità che essi possano essere costituiti con o senza capitali, che la loro convenzione costitutiva sia autorizzata dall’ARS e che essi possano essere soggetti di diritto pubblico o privato. L’art. 13 della legge dispone in particolare una maggiore libertà dei loro membri nella scelta se costituire il proprio gruppo come ente di diritto pubblico o privato (nuovo art. L6133-3 Code de la santé publique).

Per quanto riguarda gli “istituti di sanità” - che ai sensi dell’art. L6111-1 del Code de santé publique possono essere enti pubblici, privati o privati di interesse collettivo - sono poste nuove regole per l’inquadramento delle prestazioni lavorative di medici liberi professionisti esercitate al loro interno. È in particolare previsto, con l’art. 8 della legge, che il medico libero professionista che opera in un istituto di sanità che svolge una “missione di servizio pubblico” è indennizzato dallo stesso istituto (nuovo art. L6112-3-2 Code de la santé publique). Con l’art. 9 della legge sono inoltre specificate le diverse “missioni di servizio pubblico” che possono essere chiamati ad esercitare gli istituti di sanità (nuovo art. L6112-1 Code de la santé publique).

 

 

 


 

Francia

Legge


sicurezza sociale

 

Loi n. 2011-894du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 (J.O. del 29 luglio 2011)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=440E61D54021878999257C69D1AA6F5D.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000024409075&dateTexte=20120606).

 

La legge, che si compone di 15 articoli e di un articolo allegato (article annexe A), mira a rettificare le previsioni di entrate e di spese per la sicurezza sociale per l’anno 2011.

Il provvedimento è diviso in due parti. La Prima Parte concerne le “Disposizioni relative alle entrate e all’equilibrio generale per l’anno 2011” e si compone di tre sezioni.

La Sezione 1 riguarda le disposizioni relative alle entrate dei regimi obbligatori di base per la sicurezza sociale e degli organismi che concorrono al loro finanziamento, nonché l’istituzione di un “premio di condivisione dei profitti”.

Con riferimento a tale premio, la legge dispone innanzitutto che esso sia introdotto, in via sperimentale, nelle società commerciali in cui sono abitualmente impiegati 50 o più dipendenti, ai sensi degli artt. L3322-2 e L3322-4 del Codice del lavoro. È stabilito che, qualora una società di questo tipo attribuisca ai suoi associati o azionisti alcuni dividendi, il cui montante per parte sociale o per azione è aumentato in rapporto alla media dei dividendi per parte sociale o per azioni versati nei due esercizi finanziari precedenti, provveda a versare un premio a beneficio dell’insieme dei suoi dipendenti. Il premio deve essere istituito attraverso un accordo stipulato in una delle modalità previste all’ art. 3322-7 del Codice del lavoro, entro tre mesi dalla data in cui l’assemblea generale ordinaria ha deciso la ripartizione dei dividendi. Se al termine della negoziazione non è raggiunto un accordo, il datore di lavoro decide unilateralmente. L’accordo o la decisione unilaterale del datore di lavoro in merito al premio deve essere depositata presso l’autorità amministrativa competente. Il deposito è condizione essenziale per ottenere l’esonero dal pagamento dei contributi per la sicurezza sociale. Per il premio non è previsto alcun importo minimo, ma l’esonero riguardante i contributi sociali è limitato ad un’ammontare di 1200 euro per dipendente, per anno. Il dispositivo prevede che una “nota d’informazione” sia inviata a ciascun dipendente beneficiato dal premio, in cui sono precisate le modalità di calcolo dello stesso, così come l’ammontare e la data del suo versamento. Il provvedimento stabilisce poi che le società commerciali che impiegano meno di 50 dipendenti possono adottare volontariamente il dispositivo del premio. La legge dispone inoltre che il dispositivo sia applicabile retroattivamente, considerando le attribuzioni di dividendi autorizzate a partire dal 1° gennaio 2011.

Per le attribuzioni di dividendi intervenute alla data di promulgazione della legge, l’accordo o la decisione unilaterale in merito al premio devono essere presentati entro il 31 ottobre 2011. Il provvedimento stabilisce quindi che entro il 31 dicembre 2012 il Governo presenti in Parlamento un bilancio degli accordi e delle misure intervenuti in applicazione di tali disposizioni (art. 1).

Una circolare interministeriale interpretativa delle disposizioni introdotte dall’art. 1 della legge precisa le modalità di applicazione del premio (Circulaire interministérielle ETST1121460C del 29 luglio 2011, consultabile sul sito internet: www.circulaires.gouv.fr).

La Sezione 2 riguarda le previsioni delle entrate e i quadri di equilibrio per la sicurezza sociale. Nella sezione sono indicate le nuove previsioni di entrate per il 2011, divise per categorie (malattia, vecchiaia, famiglia, incidenti sul lavoro e malattie professionali, altre branche) (art. 3); il quadro di equilibrio, per branca, dei regimi obbligatori di base di sicurezza sociale (art.4); il quadro di equilibrio, per branca, del regime generale di sicurezza sociale (art. 5); il quadro di equilibrio degli organismi che concorrono al finanziamento dei regimi obbligatori di base di sicurezza sociale (art. 6).

Nella sezione è inoltre stabilito che, per il 2011, il piano di ammortamento del debito sociale resta quello fissato dall’art. 37, comma I, della legge n. 2010-1594 di finanziamento della sicurezza sociale (art. 7). È inoltre disposta la pubblicazione di un articolo allegato (article annexe A) che reca una tabella sulle previsioni di entrate e sugli obiettivi di spesa, per branca, dei diversi regimi di sicurezza sociale e degli organismi che concorrono al loro finanziamento, per i prossimi quattro anni: 2011-2014 (art. 8).

La Sezione 3 concerne le disposizioni relative alla tesoreria (art. 9).

La Seconda Parte della legge è dedicata alle disposizioni relative alle spese per l’anno 2011 per i diversi regimi di sicurezza sociale. La variazione di spesa è specificata per ogni branca: malattia (artt. 10 e 11), maternità, invalidità e decesso (art. 10); incidenti sul lavoro e malattie professionali (art. 12); famiglia (art.13); vecchiaia (art. 14).

 

 

 


 

Germania

Legge


ambiente - tutela / urbanistica

 

Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden, vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) – Legge per la promozione della tutela del clima nell’ambito dello sviluppo urbanistico

(http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterialien/17_wp/Klimaschutz/bgbl.pdf;jsessionid=04B6001E29ED20FD029BE263D2B9A142.2_cid136?__blob=publicationFile)

 

Tra gli obiettivi indicati nell’Accordo di coalizione tra CDU, CSU e FDP del 26 ottobre 2009, vi sono il rafforzamento della tutela ambientale ed una maggiore attenzione allo sviluppo delle città e dei comuni nell’ambito della legislazione urbanistica (Bauplanungsrecht). Anche sulla base della Relazione sul clima globale elaborata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, è divenuto evidente che la lotta ai cambiamenti climatici e l’adeguamento ai mutamenti del clima costituiscono per le città e i comuni tedeschi obiettivi di lunga durata. Tali obiettivi hanno, dunque, una dimensione urbanistica di cui i comuni devono tenere conto nell’ambito dello sfruttamento del suolo a livello locale. Inoltre, il piano energetico del Governo federale del 28 settembre 2010 per lo sfruttamento dell’energia eolica ha posto la necessità di approvare norme adeguate nell’ambito della legislazione urbanistica, al fine di garantire la sostituzione dei vecchi impianti con nuove strutture per l’energia eolica. Infine, la catastrofe del reattore nucleare dell’11 marzo 2011 in Giappone ha evidenziato l’urgenza di attuare una svolta nel campo dell’energia. Tutto ciò ha indotto il Parlamento tedesco all’approvazione della Legge sulla promozione della difesa del clima nell’ambito dello sviluppo delle città e dei comuni (Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden) del 28 luglio 2011, con la quale è stata introdotta la cosiddetta clausola sul clima (Klimaschutzklausel) che amplia le possibilità di utilizzo delle energie rinnovabili e della produzione combinata di calore ed energia (Kraft-Wärme-Kopplung). La legge in oggetto introduce una speciale regolamentazione per lo sfruttamento dell’energia eolica, semplifica le norme riguardanti l’utilizzo di impianti fotovoltaici a fianco o sopra gli edifici ed amplia le possibilità di azione dei comuni.

La legge si fonda, in particolare, sui risultati raggiunti con il progetto “Colloqui berlinesi sulla legislazione urbanistica” (Berliner Gespräche zum Städtebaurecht), un’iniziativa del Ministero federale dei trasporti e dello sviluppo urbanistico (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung). I dialoghi tra venticinque esperti di diritto urbanistico, che tra giugno e novembre 2010 hanno discusso sulla necessità di modificare la legge sull’urbanistica e i relativi regolamenti, hanno condotto alla preparazione della novella legislativa al codice dell’urbanistica richiesta dall’Ufficio federale per la ricerca urbanistica ed edilizia (Bundesamtes für Bau-, Stadt- und Raumforschung) dell’Istituto tedesco per l’urbanistica (Deutsche Institut für Urbanistik - Difu).

 

 


 

Germania

Legge


gas / effetto serra

 

Gesetz zur Anpassung der Rechtsgrundlagen für die Fortentwicklung des Emissionshandels, vom 21. Juli 2011 (BGBl. I S. 1475) - Legge di adeguamento dei fondamenti giuridici per lo sviluppo del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

(http://www.dehst.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze-Verordnungen/Recht_TEHG_2011.pdf?__blob=publicationFile)

 

Il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra costituisce lo strumento centrale della politica della tutela del clima a livello nazionale ed europeo. Con la legge del 21 luglio 2011 il Parlamento tedesco ha elaborato i fondamenti giuridici nazionali per il suo sviluppo e perfezionamento, attuando nell’ordinamento federale laDirettiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (“sistema comunitario”) e che modifica la direttiva 96/61/CE.

La Direttiva2003/87/CE ha subito due rilevanti modifiche nel 2008, attraverso la Direttiva 2008/101/CE,e nel 2009, attraverso la Direttiva 2009/29/CE.

Le modifiche alla Direttiva 87 del 2003 prevedono, a partire dal 2012, l’estensione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra alle attività di trasportoaereoe ad ulteriori impianti industriali e gas ad effetto serra (oltre al biossido di carbonio (CO2), anche gli idrocarburi perfluorati (PFC)emessi nella fabbricazione dell'alluminio, il protossido di azoto (N2O), prodotto nelle industrie chimichee nel settore agricolo). Conformemente a ciò, è stata ampliata la lista delle attività che includono lo scambio di quote di emissione presente nell’allegato 1 della Legge sul commercio autorizzato delle emissioni di gas ad effetto serra (Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz - TEHG). Le modifiche comunitarie prevedono per tutti gli impianti industriali un abbassamento di circa 1,74 per cento l’anno della quantità globale autorizzata di emissione dei gas ad effetto serra. Attraverso tali misure il sistema comunitario per il commercio delle emissioni offrirà, nel periodo tra il 2012 e il 2020, un rilevante contributo alla riduzione in Europa delle emissioni dei gas ad effetto serra. Con le modifiche comunitarie sarà attuata, a partire dal 2013, una maggiore armonizzazione del sistema del commercio delle quote. Ciò riguarderà, in particolare, le regole per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni e per la vendita all’asta. Fino ad ora, i 27 Stati membri potevano fissare proprie regole per l’assegnazione gratuita. Dopo il 2012, sarà applicata all’interno dell’Unione europea una nuova metodologia armonizzata di allocazione gratuita delle quote. La quantità delle quote di emissione da assegnare sarà calcolata, per la maggior parte degli impianti, sulla base dei parametri di riferimento di calore consumato, prodotto e combustibili (i cosiddetti Benchmarks).


 

Germania

Legge


salute - tutela

 

Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze, vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1622) – Legge di modifica della Legge sulla protezione dalle infezioni e di altre leggi

(http://www.lwl.org/spur-download/bag/55_11an.pdf)

 

La legge di modifica della legge sulla protezione dalle infezioni (Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze) del 28 luglio 2011 crea le condizioni per migliorare la qualità dell’igiene negli ospedali e nell’ambito dei trattamenti medici, al fine di ridurre il numero delle infezioni che possono insorgere durante il ricovero ospedaliero ed extraospedaliero a causa di agenti patogeni resistenti agli antibiotici.

È stato accertato che, annualmente, in Germania, tra i 400,000 e i 600,00 mila pazienti ricoverati in centri di assistenza a lungo termine o in strutture riabilitative ambulatoriali si prendono un’infezione. Di questi, ne muoiono, annualmente, tra i 7.500 e i 15,000. In base a tale studio, il 20 o addirittura il 30 per cento delle infezioni o dei decessi nosocomiali potrebbe essere evitato attraverso una maggiore attenzione ad una corretta prassi igienica. Ad aggravare la situazione vi è un ulteriore aspetto: molte di queste infezioni nosocomiali sono causate da agenti patogeni resistenti ai farmaci e per tale motivo difficili da trattare. Il graduale ampliamento del numero degli agenti patogeni resistenti agli antibiotici potrebbe essere evitato attraverso un regolamento specifico riguardante gli antibiotici.

La legge in oggetto prevede l’obbligo per tutti i Länder di emanare, in tempi brevi, regolamenti sulla prevenzione dagli agenti patogeni resistenti agli antibiotici nelle strutture mediche. Tali regolamenti saranno validi e applicabili sia negli ospedali sia negli altri istituti medici. I regolamenti devono contenere misure riguardanti l’igiene del personale specializzato degli ospedali. I Länder sono autorizzati, inoltre, a redigere programmi riguardanti la corretta prassi igienica da imporre agli studi medici e dentistici e, più in generali, alle strutture che esercitano attività terapeutiche.

La legge in oggetto prevede l’istituzione della “Kommission Antiinfektiva, Resistenz und Therapie” (Commissione ART) presso l’istituto Robert Koch. Tale commissione avrà il compito di fornire raccomandazioni sui principi della diagnostica e della terapia antibiotica, con particolare riguardo alle infezioni causate da agenti patogeni. Le misure riguardanti la corretta igiene per la prevenzione dalle infezioni sono vincolanti.

La legge di modifica della legge sulla protezione dalle infezioni introduce più qualità e concorrenza nel settore della cura e dell’igiene. La Commissione federale comune (Gemeinsame Bundesauschuss - G-BA) ha l’incarico di stabilire, nell’ambito delle sue direttive sulla garanzia della qualità, misure idonee per il miglioramento della qualità dell’igiene. Per tale motivo, devono essere stabiliti i criteri per la misurazione della qualità dell’igiene affinché sia possibile una valutazione e la comparazione della situazione tra le diverse strutture ospedaliere. In tal modo, i pazienti possono essere informati sulla qualità dell’igiene dei singoli ospedali.

La legge contiene, infine, regolamenti per il miglioramento dell’assistenza dei pazienti e della qualità nelle terapie.

 

 

 


 

Spagna

Legge


alimenti - controllo


Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición (BOE núm. 160)

(http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/06/pdfs/BOE-A-2011-11604.pdf)

 

A distanza di dieci anni esatti dall’approvazione della Legge 11/2001, del 5 luglio 2001, con la quale veniva istituita l’Agenzia spagnola di sicurezza alimentare (si veda la scheda pubblicata sul Bollettino LS n. 2 del 2001, p. 72-73), ora denominata Agenzia spagnola di sicurezza alimentare e nutrizione, il Parlamento spagnolo ha fatto un ulteriore passo avanti nella promozione integrale della sicurezza alimentare, associando alla precedente attenzione per i rischi fisici, chimici e biologici, collegati all’alimentazione, il nuovo principio della precauzione e dell’allarme per i rischi nutrizionali, con particolare riguardo al fenomeno dell’obesità infantile e giovanile, e anche per i rischi sociali di discriminazione legati al suddetto fenomeno.

La legge 17/2011, in dettaglio, è suddivisa in dieci capitoli, preceduti da un capitolo preliminare.

Nel capitolo preliminare, contenente le disposizioni generali, è posto come oggetto della legge il riconoscimento e la protezione effettiva del diritto alla sicurezza alimentare, inteso come diritto a conoscere i rischi potenziali associati ad un alimento e/o ai suoi componenti e l’incidenza di tali rischi sulla sicurezza alimentare, in modo che le amministrazioni competenti garantiscano la maggior protezione possibile di fronte ad essi. In conformità con il regolamento CEE n. 178 del 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, sono poi enunciati i principi dell’analisi del rischio, della precauzione e della tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione degli alimenti e di qualunque sostanza o prodotto che possa essere incorporato agli alimenti o ai mangimi, in tutte le fasi della loro produzione, trasformazione e distribuzione.

Il capitolo I, dedicato alle misure di prevenzione e sicurezza degli alimenti e dei mangimi, completa le disposizioni del capitolo preliminare, stabilendo gli obblighi degli operatori delle imprese degli alimenti e dei mangimi, tra i quali spicca l’obbligo di ritiro dal mercato dei prodotti per i quali si abbia motivo di pensare che non rispettino i requisiti di sicurezza, per gli alimenti, e di innocuità, per i mangimi, stabiliti dalla normativa vigente.

Il capitolo II, riguardante le garanzie di sicurezza nel commercio estero di alimenti e mangimi, contiene disposizioni di carattere generale sulle attività di controllo e ispezione, da parte delle amministrazioni competenti, sul processo di importazione ed esportazione di alimenti e mangimi.

Il capitolo III, concernente il controllo ufficiale e il coordinamento amministrativo, è ritenuto uno dei  pilastri  fondamentali della legge,  in quanto prevede,  tra le altre misure, l’elaborazione di un Piano nazionale di controllo ufficiale della catena alimentare (Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria), i cui obiettivi, contenuti e scadenze saranno fissati dall’Agenzia spagnola di sicurezza alimentare e nutrizione, che agirà in collaborazione con gli organi competenti delle pubbliche amministrazioni; ogni anno il Governo presenterà una relazione sull’attuazione del piano, che sarà trasmessa alla Commissione europea e al Parlamento spagnolo.

Il capitolo IV, che detta disposizioni sugli strumenti per la sicurezza alimentare, prevede una serie di iniziative rivolte al mondo dell’alimentazione, tra le quali spicca il Sistema di Informazione (Sistema de Información), base di dati, che sarà curata dall’Agenzia spagnola di sicurezza alimentare e nutrizione, per la conoscenza e lo scambio di informazioni tra i soggetti, sia pubblici che privati, operanti nel settore della sicurezza alimentare.

Il capitolo V, dedicato alla valutazione dei rischi, ai rischi emergenti e alla cooperazione tecnico-scientifica, affida al Comitato scientifico dell’Agenzia spagnola di sicurezza alimentare e nutrizione le funzioni di impulso e coordinamento in materia di rischi alimentari, nel rispetto delle direttive fissate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare dell’Unione europea.

Il capitolo VI, sui laboratori alimentari, istituisce una rete dei laboratori specializzati, sia pubblici che privati, nello studio dei componenti alimentari e dei loro agenti contaminanti, al fine di stabilire dei metodi di controllo ufficiale degli alimenti.

Il capitolo VII, riguardante la corretta alimentazione, l’attività fisica e la prevenzione dell’obesità, costituisce un altro dei pilastri fondamentali della legge. In esso viene adottata un’apposita strategia per la nutrizione, l’attività fisica e la prevenzione dell’obesità (Estrategia de la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad, NAOS), promossa dal Governo in accordo con le Comunità autonome e le amministrazioni locali e con la partecipazione degli operatori economici e degli agenti sociali, al fine di promuovere abitudini alimentari sane e favorire la pratica dell’attività fisica, in modo da invertire l’attuale tendenza verso l’aumento delle persone sovrappeso e diminuire così le malattie e le morti attribuibili all’obesità. La legge 17/2011 pone anche il principio del divieto di discriminazione, diretta o indiretta, delle persone a causa dell’obesità, considerando “discriminazione diretta” ogni trattamento di una persona obesa in maniera meno favorevole rispetto ad un'altra in una situazione simile, e considerando “discriminazione indiretta” ogni disposizione o pratica che, apparentemente neutrale, ponga però una persona sovrappeso o obesa in situazione di svantaggio rispetto ad altre, a meno che tale disposizione o pratica possa giustificarsi, in modo obiettivo, come rivolta ad una finalità legittima, e che i mezzi per raggiungerla siano necessari e adeguati. Nel medesimo capitolo viene anche creato un Osservatorio della nutrizione e dello studio dell’obesità (Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad), che sarà ascritto all’Agenzia spagnola di sicurezza alimentare e nutrizione, incaricato dell’analisi periodica della situazione nutrizionale della popolazione e dell’evoluzione dell’obesità in Spagna e dei suoi fattori determinanti.

Il capitolo VIII, sulla pubblicità degli alimenti, prevede l’adozione di appositi codici di condotta, da parte degli operatori economici e delle agenzie pubblicitarie, riguardanti le comunicazioni commerciali sugli alimenti e le bevande rivolte ai minori di 15 anni, mentre gli ultimi due capitoli (IX e X) riguardano infine, rispettivamente, il regime delle infrazioni alla legge e delle corrispondenti sanzioni, e l’introduzione di apposite tasse per il finanziamento della legge.


 

Spagna

Legge


deposito obbligatorio degli stampati


Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal (BOE núm. 182)

(http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13114.pdf)

 

La legge 23/2011 modifica la disciplina del deposito legale, adattandolo alla nuova realtà del mondo delle pubblicazioni e prevedendo un ruolo centrale dell’editore quale soggetto depositante principale.

La legge si compone di venti articoli raggruppati in cinque capitoli, cui seguono tre disposizioni aggiuntive, una disposizione abrogativa e quattro disposizioni finali.

Il capitolo I (artt. 1-3) stabilisce le disposizioni relative all’istituzione del deposito legale e ai relativi obiettivi, nonché una serie di definizioni. L’art. 1, in particolare, definisce l’oggetto della legge, che è quello di regolare il deposito legale. Esso si configura come l’istituto giuridico che permette all’Amministrazione generale dello Stato e alle Comunità autonome di raccogliere esemplari delle pubblicazioni di ogni tipo riprodotte in qualsiasi tipo di supporto e destinate per qualsiasi procedimento alla distribuzione o comunicazione pubblica, sia gratuita sia onerosa, con la finalità di assolvere al dovere di preservare il patrimonio bibliografico, sonoro, visivo, audiovisivo e digitale delle culture della Spagna di ogni periodo storico, e permettere l’accesso al medesimo con fini culturali, di ricerca o informazione, e di riedizione di opere, in conformità alla legge in esame e alla legislazione sulla proprietà intellettuale.

Il capitolo II (artt. 4-8) disciplina l’obbligo del deposito, indicando le pubblicazioni oggetto del deposito, i soggetti obbligati, con particolare riferimento alle pubblicazioni elettroniche online. Costituisce oggetto del deposito legale ogni tipo di pubblicazione, prodotta o edita in Spagna, con qualsiasi procedimento di produzione, edizione o diffusione, e distribuita o comunicata su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, materiale o immateriale (art. 4). L’art. 5 individua le pubblicazioni non soggette al deposito legale, tra cui i documenti delle Amministrazioni pubbliche di carattere interno o che fanno parte di un procedimento amministrativo, i documenti di istituzioni e organizzazioni, anche imprenditoriali, che riguardano solo affari interni e rivolte al personale delle stesse. L’obbligo del deposito ricade su tutti gli editori spagnoli, in caso di editori esteri, l’obbligo è del produttore o tipografo o stampatore spagnolo (art. 6). Per i documenti elettronici, l’obbligo ricade sull’editore o produttore (art. 8).

Il capitolo III (artt. 9-11) disciplina l’amministrazione del deposito legale e le istituzioni coinvolte, come i centri di conservazione e gli uffici di deposito legale. Sono centri depositari gli uffici di deposito legale determinati dalle Comunità autonome nell’ambito delle loro competenze, sono centri di conservazione la Biblioteca nazionale di Spagna e gli altri decisi dalle medesime Comunità (art. 9). Compete alla Biblioteca nazionale l’alta ispezione e monitoraggio dell’attuazione della normativa sul deposito legale (art. 10), i responsabili degli uffici di deposito legale delle Comunità esercitano la funzione ispettiva nel territorio di competenza, fatta salva l’alta ispezione della Biblioteca nazionale (art. 11).

Il capitolo IV (artt. 12-15) contiene le disposizioni relative alla costituzione del deposito legale e al numero del deposito, con una disciplina particolare per le pubblicazioni elettroniche. I soggetti tenuti al deposito legale devono procedere alla costituzione dello stesso presso l’ufficio di deposito legale deciso dalla Comunità autonoma in cui ha la sua sede sociale l’editore, prima della distribuzione o vendita dell’opera; ogni pubblicazione può avere un solo numero di deposito legale (art. 12); le pubblicazioni elettroniche sono depositate in modo che non siano necessarie password per la loro lettura e con relativi manuali e software, al solo scopo di ricerca e conservazione (art. 13).

Il capitolo V (artt. 16-20) contiene il regime delle infrazioni e delle sanzioni. Sono previste delle infrazioni lievi, cioè l’assenza di costituzione del deposito legale e la distribuzione di opere senza il numero di deposito legale (art. 18). Sono infrazioni gravi: la manipolazione fraudolenta o dolosa del numero di deposito legale; la ripetizione di un’infrazione lieve; la presentazioni di dati falsi per le persone obbligate a comunicarli ai fini della costituzione del deposito legale (art. 19). Per la commissione di un’infrazione lieve è prevista la sanzione della multa da 1.000 a 2.000 euro, per un’infrazione grave la multa è compresa tra 2.001 e 30.000 euro, secondo la corrispondente normativa autonomica.

La seconda disposizione aggiuntiva della legge prevede la creazione di un organo consultivo in materia di deposito legale in cui siano rappresentati tutti i settori interessati, le cui composizione e funzioni sono determinate con apposito regolamento.

La terza disposizione aggiuntiva dispone che gli editori, oppure il produttore o stampatore o tipografo che producano materiali in una lingua ufficiale diversa dalla spagnola, devono consegnare un esemplare dell’opera alla biblioteca pubblica o centro deciso dalle Comunità autonome.

La seconda disposizione finale prevede che il Governo e le Comunità autonome dettino, nell’ambito delle loro competenze, le disposizioni necessarie per lo sviluppo e l’attuazione della legge; la terza disposizione finale sancisce che il Governo disciplini, entro un anno, su proposta del Ministro della cultura, mediante decreto reale e nell’ambito delle sue competenze, sentite le Comunità autonome e i settori interessati, il procedimento di costituzione del deposito delle pubblicazioni elettroniche.

La quarta disposizione finale fissa a sei mesi dalla data di pubblicazione l’entrata in vigore della legge.

 

 

 


 

Spagna

Legge


pensioni / sicurezza sociale


Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (BOE núm. 184)

(http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf)

 

La legge in oggetto risponde alla necessità di adeguare il sistema normativo della sicurezza sociale alle nuove tendenze demografiche nonché di modificare il sistema pensionistico, mediante un rapporto maggiormente adeguato tra i contributi versati durante la vita lavorativa e le prestazioni pensionistiche da percepire.

La legge si struttura in nove articoli, cui seguono 66 disposizioni di chiusura.

L’art. 1 modifica il regime giuridico delle integrazioni al minimo delle pensioni contributive, in maniera tale che, in nessun caso, tali importi siano superiori agli importi delle pensioni di anzianità e di invalidità nelle loro modalità non contributive vigenti ad ogni momento, con alcune eccezioni (come per i grandi invalidi).

L’art. 2 specifica le differenti età e i periodi di contribuzione accreditati al fine di poter accedere a una pensione di anzianità calcolata con una percentuale del 100%, circostanza che determina l’esonero dall’obbligazione contributiva per quei soggetti che ancora lavorano.

L’art. 3 è dedicato alla pensione di incapacità permanente, adeguandone il calcolo alla nuova disciplina della pensione di anzianità ed aumentandone il principio contributivo.

L’art. 4 contiene la disciplina della pensione di anzianità, sebbene la maggior parte delle modifiche entrerà in vigore progressivamente dal 2013 al 2027. La novità più significativa riguarda l’età di pensionamento, che è innalzata a 67 anni, con 37 anni di contribuzione per ottenere il 100% della prestazione; i lavoratori di 65 anni con 38 anni e 6 mesi di contributi potranno ugualmente andare in pensione con il 100%. L’estensione dell’età di pensionamento comincerà nel 2013, anno a partire dal quale l’età necessaria per percepire la pensione aumenterà di 1 mese fino al 2021, quando aumenterà in ragione di 2 mesi l’anno, fino ad arrivare al 2027 con 67 anni. Per quanto concerne il calcolo delle pensioni, esso sarà effettuato sulla media dei contributi dei 25 anni precedenti; anche tale modifica, tuttavia, andrà in vigore progressivamente dal 2013 fino al 2022.

L’art. 5 disciplina il pensionamento anticipato, che sarà consentito a partire da 63 anni, in forma volontaria per quanti abbiano almeno 33 anni di contributi, applicando un coefficiente di riduzione del 7,5% in relazione all’età di pensionamento ordinario per ogni anno di anticipo.

L’art. 6 concerne il pensionamento parziale. Si mantiene la possibilità di accedere al pensionamento parziale, senza la necessità di concludere contemporaneamente un contratto di sostituzione per coloro che hanno raggiunto l’età legale di pensionamento (tra 65 e 67 anni). Quando è necessaria la sottoscrizione simultanea di un contratto di sostituzione, la legge stabilisce che ci deve essere una corrispondenza tra la base contributiva del lavoratore in sostituzione e quella del pensionato parziale, in modo che al lavoratore sia corrisposto almeno il 65% della base contributiva del pensionato parziale. Per quanto riguarda la contribuzione nel periodo di compatibilità della pensione parziale con il lavoro part-time, e fatte salve le ore di riduzione di lavoro, l’azienda e il dipendente devono versare per la base contributiva, per quanto di competenza, quello che avrebbe dovuto essere corrisposto in caso di lavoro a tempo pieno. Questa modifica si attua aumentando gradualmente la base contributiva del 5% per ogni anno trascorso a partire dall’entrata in vigore della legge, fino alla sua completa attuazione dal 1° gennaio 2027.

L’art. 7 estende la copertura per gli infortuni e le malattie a tutti i regimi che compongono il sistema previdenziale, applicabili ad alcune categorie di lavoratori a partire dal 1° gennaio 2013.

L’art. 8 introduce il cosiddetto “fattore di sostenibilità” del sistema di sicurezza sociale, in modo che, dal 2027, i parametri fondamentali del sistema saranno rivisti alla luce delle differenze tra l’evoluzione dell’aspettativa di vita a 67 anni della popolazione nell’anno in cui è fatta la revisione e l’aspettativa di vita all’età di 67 nel 2027. Tali revisioni sono condotte una volta ogni cinque anni.

L’art. 9 riguarda i benefici per la cura dei bambini, modificando la legge generale di sicurezza sociale. È considerato come periodo di contribuzione, a tutti gli effetti, il periodo di cessazione dell’attività lavorativa motivata dalla nascita di un figlio o l’adozione o l’affidamento di un bambino di età inferiore a sei anni, da nove mesi prima della nascita (o tre mesi per adozione o affidamento) fino a sei mesi dopo. Sono calcolati 112 giorni di contribuzione per ciascun figlio, fino ad arrivare nel 2018 a 270 giorni, ma in nessun caso si può superare la vera e propria interruzione dell’attività lavorativa. Sono considerati agli effetti delle prestazioni di vecchiaia, invalidità permanente, morte e sopravvivenza, maternità e paternità, i tre anni di cui il lavoratore usufruisce per la cura dei figli nei casi di nascita, adozione ed affidamento permanente o preadottivo.

La terza disposizione aggiuntiva riguarda le persone che partecipano a programmi di formazione finanziati da organismi o enti pubblici o privati vincolati a studi universitari o di formazione professionale e che ricevono una controprestazione economica. Il Governo deve adottare opportune disposizioni affinché essi siano inclusi nel sistema della sicurezza sociale.

La settima disposizione aggiuntiva autorizza il Governo all’istituzione dell’Agenzia statale dell’amministrazione della Sicurezza sociale (Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social), quale agenzia statale incaricata della gestione del sistema della sicurezza sociale.

La trentesima disposizione aggiuntiva migliora la pensione di vedovanza ai beneficiari ultrasessantacinquenni per i quali la pensione è la principale fonte di reddito, aumentando la percentuale della base regolatrice utilizzata per calcolare la pensione dal 52% al 60% in forma graduale in otto anni a partire dal 1° gennaio 2012.

La trentasettesima disposizione aggiuntiva prevede che il Governo presenti un progetto di legge che regoli la compatibilità tra pensione e lavoro.

La dodicesima disposizione finale prevede che la legge entri in vigore il 1° gennaio 2013, salvo alcune norme che entrano in vigore immediatamente o il 1° gennaio 2012.

 

 

 


 

Spagna

Legge


rifiuti – eliminazione / terreni inquinati


Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE núm. 181)

(http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf)

 

La presente legge recepisce nell’ordinamento spagnolo la direttiva comunitaria 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, con la quale è stato stabilito un quadro giuridico organico, a livello europeo, in tema di gestione dei rifiuti, con contemporanea abrogazione delle diverse direttive precedentemente esistenti in materia.

La nuova legge spagnola procede, di conseguenza, anche all’abrogazione della legge statale già esistente nel settore (Legge 10/1998, sui rifiuti, con scheda sul bollettino LS n. 1 del 1998, p. 61-62).

La legge 22/2011, come specificato nella esposizione dei motivi che precede il testo degli articoli, orienta la politica dei rifiuti verso i principi della massimizzazione nello sfruttamento delle risorse, da un lato, e della minimizzazione dell’impatto ambientale, dall’altro lato, attraverso l’introduzione di misure di prevenzione, riutilizzazione e riciclo dei rifiuti e la promozione dell’innovazione scientifica e tecnologica che permetta di ridurre l’emissione di gas nocivi nell’atmosfera.

La legge, in particolare, è suddivisa in sette titoli, seguiti da disposizioni aggiuntive, transitorie, abrogative, finali, e da dodici allegati.

Il Titolo I, contenente disposizioni e principi generali, è a sua volta suddiviso in due capitoli. Il Capitolo I detta le disposizioni generali e pone come oggetto della legge la gestione dei rifiuti attraverso misure che ne prevengano la produzione e ne riducano gli impatti negativi sulla salute umana e l’ambiente interessato, migliorando al contempo l’efficacia nell’uso delle risorse; è posta come oggetto della legge anche la definzione del regime giuridico dei terreni inquinati. Il Capitolo II, riguardante i principi della politica dei rifiuti e le competenze di carattere amministrativo, istituisce, con riferimento a quest’ultimo versante, una nuova Commissione di coordinamento in materia di rifiuti (Comisión de coordinación en materia de residuos), ascritta al Ministero dell’ambiente, qualificata come organo di cooperazione tecnica e collaborazione tra le distinte amministrazioni e composta da rappresentanti dei diversi ministeri competenti per materia, delle regioni e degli enti locali.

Il Titolo II, dedicato agli strumenti della politica dei rifiuti, prevede l’elaborazioni di piani e programmi per la gestione dei rifiuti, sia a livello nazionale sia ai livelli regionale e locale, e dà particolare risalto, in consonanza con le disposizioni contenute nella direttiva CEE 2008/98, ai programmi di prevenzione della formazione dei rifiuti, che dovranno essere redatti dalle pubbliche amministrazioni competenti entro il 12 dicembre 2013.

 

 


Indice delle voci

 

alimenti – controllo (es)58

ambiente - tutela (de)53

amministrazione territoriale (fr)9

autostrade - tariffe (de)31

bioetica (fr)41

circolazione stradale (de)31

collettivitÀ territoriali (fr)9

commercio elettronico (es)35

deposito obbligatorio degli stampati (es)60

difesa (fr)10

disabili – assistenza (fr)43

economia (fr)27

effetto serra (de)55

energia atomica (de)33

fermo di polizia (uk)17

formazione professionale (fr)45

forze armate (es)20

gas (de)(fr)55, 29

giustizia penale minorile (fr)11

idrocarburi (fr)29

imposte sul reddito (es)37

indennitÀ parlamentare (de)15

malati di mente – tutela (fr)46

medicina del lavoro (fr)47

militari (es)20

minori – tutela (de)13

ospedali (fr)49

pagamenti – automazione (es)35

partiti politici - finanziamento (de)15

pensioni (es)62

processo penale (uk)(fr)17,11

registri di stato civile (es)22

rifiuti – eliminazione (es)64

salute – tutela (de)56

sanitÀ (fr)49

sanità pubblica (es)37

sicurezza sociale (es)(fr)62, 51

stampa periodica – diffusione (fr)30

terreni inquinati (es)64

unione europea (uk)18

urbanistica (de)53

 

 

 

Legenda: FR = Francia

                DE = Germania

                UK = Regno Unito

                ES = Spagna