Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: LS Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri 3/2011
Serie: LS Legislazione Straniera    Numero: 3
Data: 01/02/2012
Descrittori:
LEGGI   STATI ESTERI

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

LEGISLAZIONE STRANIERA

 

 

 

 

 

 

 

LS

 

 

 

Rassegna dell’attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno XXII n. 3

 

MAGGIO - GIUGNO 2011

 


 

 

Servizio responsabile:

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

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ISSN 1591-4143


        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         "LS - Legislazione Straniera” è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

 


 

 

Sommario

 

AVVERTENZA.. 5

 

 

Politiche istituzionali7

 

Francia. 9

amministrazione territoriale. 9

Loi n. 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Ile-de-France (J.O. del 16 giugno 2011)9

 

Francia. 10

difesa.. 10

Loi n. 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité (J.O. del 23 giugno 2011)10

 

Francia. 12

elezioni / Parlamento europeo. 12

Loi n. 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection des représentants au Parlement européen (J.O. del 27 maggio 2011)12

 

Francia. 13

immigrazione / cittadinanza.. 13

Loi n. 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (J.O. del 16 giugno 2011)13

 

Francia. 15

legge - semplificazione / delegificazione. 15

Loi n. 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (J.O. del 18 maggio 2011)15

 

Germania. 17

evasioni fiscali / riciclaggio. 17

Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und Steuerhinterziehung (Schwarzgeldbekämpfungsgesetz), vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 676) - Legge per migliorare la lotta al riciclaggio di denaro e all’evasione fiscale. 17

 

Germania. 19

diritto penale / immigrazione. 19

Gesetz zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zum besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat sowie zur Änderung weiterer aufenthalts- und asylrechtlicher Vorschriften (ZwHeiratBekG), vom 23. Juni 2011 (BGBl. I S. 1266) - Legge sulla lotta al matrimonio forzato e su una migliore tutela delle vittime in relazione ad esso, nonché sulla modifica di altre disposizioni legislative riguardanti il soggiorno e l’asilo. 19

 

Regno Unito. 21

servizi postali21

Postal Services Act 2011. 21

 

 

Politiche economiche. 23

 

Germania. 25

poste e telecomunicazioni25

Gesetz zur Regelung von De-Mail-Diensten und zur Änderung weiterer Vorschriften, vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 666) - Legge di regolamentazione dei servizi De-Mail e di modifica di altre disposizioni25

 

Spagna. 27

credito al consumo. 27

Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo (BOE núm. 151)27

 

Spagna. 29

giochi d’azzardo. 29

Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (BOE núm. 127)29

 

 

Politiche sociali31

 

Germania. 33

sicurezza sociale. 33

Gesetz zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in Europa und zur Änderung anderer Gesetze, vom 22. Juni 2011 (BGBl. I S. 1202) - Legge per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in Europa e la modifica di altre leggi33

 

Germania. 35

volontariato. 35

Gesetz zur Einführung eines Bundesfreiwilligendienstes, vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687) - Legge che istituisce il Servizio volontario federale. 35

 

Spagna. 36

contrattazione collettiva.. 36

Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva (BOE núm. 139)36

 

Spagna. 38

lavoratori - diritto all’informazione. 38

Ley 10/2011, de 19 de mayo, por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (BOE núm. 120)38

 

Spagna. 40

ricerca scientifica / innovazione tecnologica.. 40

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE núm. 131)40

 

 

Indice delle voci43

 

 


 

 

AVVERTENZA

 

 

 

 

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre maggio-giugno 2011.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all’interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiche istituzionali

 

 

 


 

Francia

Legge


amministrazione territoriale

 

Loi n. 2011-665du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Ile-de-France (J.O. del 16 giugno 2011)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024185331&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id)

 

La legge del 15 giugno 2011 consente la realizzazione dei progetti nella regione parigina dell’Île-de-France,previsti per la realizzazione del “Grand Paris” ebloccati dal vecchio schéma directeur (SDRIF) della regione del 1994, a causa della non completa attuazione del successivo SDRIF del 2008 che, in ogni caso, non poteva tener conto delle esigenze nate nel 2010 con la creazione del Grand Paris. Le nuove disposizioni approvate hanno infatti il principale obiettivo di permettere, a titolo derogatorio e per una durata limitata nel tempo, un’applicazione delle disposizioni del piano urbanistico, delineato nel progetto di schéma directeurde la région Île-de-France-SDRIF del 2008, non contrarie alla successiva legge n. 2010-597 del 3 giugno 2010 relativaal “Grand Paris” (vedi scheda Bollettino LS n. 3/2010).

La nuova legge dà esecuzione al protocollo d’accordo sulla “Mise en œuvre du schéma directeur de la région Île-de-France” del 26 gennaio 2011 tra lo Stato e la Regione relativo ai trasporti pubblici nell’Île-de-France.

L’importanza di uno sblocco dei progetti e del conseguente sviluppo economico dell’Île-de-France travalica i confini della stessa regione, in quanto, con un PIL di circa 550 miliardi di euro, è la prima regione d’Europa e produce circa un terzo della ricchezza nazionale.

In parallelo, la nuova legge istituisce una procedura derogatoria per la revisione complessiva dello SDRIF: la procedura, aperta dal decreto del Consiglio di Stato sullo schéma d’insieme della rete di trasporto pubblico del Grand Paris destinato a precisare il tracciato e la localizzazione delle stazioni, previsto per l’inizio dell’estate 2011, dovrebbe concludersi al più tardi il 31 dicembre 2013.

 

 

 

 

 


 

Francia

Legge


difesa

 

Loi n. 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité (J.O. del 23 giugno 2011)

 

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024228630&fastPos=1&fastReqId=512530843&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte)

 

Il provvedimento, che si compone di dieci articoli e reca principalmente modifiche al Codice della difesa (Code de la défense) ha come obiettivo primario la trasposizione nell’ordinamento interno di due direttive europee: la direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa; la direttiva 2009/81/CE, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Le due direttive, adottate nel semestre di presidenza francese dell’UE, perseguono uno stesso scopo: favorire la costruzione di una politica europea di sicurezza e difesa comune attraverso la realizzazione di un mercato europeo dei prodotti della difesa sottoposto alle stesse regole.

La legge si compone di tre capitoli.

Il capitolo I (artt. 1-4) è dedicato alle disposizioni relative al controllo delle importazioni e delle esportazioni di materiali di guerra e dei materiali assimilati, nonché alla trasposizione della direttiva 2009/43/CE.

In particolare l’art. 1 della legge, che entrerà in vigore il 30 giugno 2012, introduce il nuovo Capitolo V, del Titolo III, del Libro III, della parte seconda del Codice della difesa. Il Capitolo V è dedicato alle “Importazioni e esportazioni. Trasferimenti in seno all’Unione europea” (nuovi artt. da L2335-1 a L2335-19 del Codice della difesa). La sezione 1 del Capitolo è dedicata all’import/export di materiali di guerra e assimilati al di fuori dell’UE; la sezione 2 ai trasferimenti di prodotti legati alla difesa in seno all’UE. Il nuovo art. L2335-10 del codice stabilirà in particolare che l’autorizzazione per il trasferimento di tali prodotti, rilasciata dall’autorità amministrativa, e chiamata “licenza di trasferimento” potrà essere di tre tipi:

la “licenza generale di trasferimento”, che riguarderà determinati prodotti per i quali il fornitore francese è autorizzato ad effettuare il trasferimento verso una o più categorie di destinatari situati in uno Stato membro dell’UE; la “licenza globale di trasferimento”,

con cui il fornitore è autorizzato, su sua richiesta, ad effettuare il trasferimento di tali prodotti verso uno o più destinatari identificati, situati in uno Stato dell’UE, per un periodo determinato, ma senza limiti di quantità, né di importo; la “licenza individuale di trasferimento”, con cui è autorizzato un fornitore che ne faccia domanda, a effettuare il trasferimento di uno o più prodotti ad un destinatario situato in un paese dell’UE.

Le licenze di trasferimento pubblicate o notificate da uno Stato dell’UE autorizzano l’entrata o il passaggio dei materiali in questione nel territorio nazionale di un altro Stato memebro dell’UE, con riserva dell’applicazione di disposizioni per la sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico o della sicurezza dei trasporti. Con il nuovo art. L2335-16 sarà disposto inoltre che le imprese destinatarie di prodotti di difesa potranno richiedere all’autorità amministrativa un certificato che attesti la loro affidabilità.

Il capitolo II (artt. 5-6) reca disposizioni relative alla trasposizione della direttiva 2009/81/CE.

L’art. 5 della legge pone in particolare modifiche alla ordinanza n. 2005-649 del 6 giugno 2005, relativa ai contratti di appalto stipulati da soggetti pubblici o privati non sottoposti alle regole del Codice degli appalti pubblici. Nell’ordinanza sono definiti nello specifico quali siano gli appalti e gli accordi-quadro in materia di difesa o di sicurezza, come ad esempio quelli relativi alla fornitura delle attrezzature utilizzate come armi, munizioni o materiali di guerra., specificatamente concepite a fini militari o inizialmente pensate per fini civili e poi riadattate a scopi militari.

Il capitolo III (artt.7-10) reca disposizioni diverse e transitorie. In particolare l’art. 9 della legge stabilisce che, con riserva delle disposizioni dell’art. 8, gli articoli 1, 4 e 7 del provvedimento entrano in vigore il 30 giugno 2011. L’art. 5 entra in vigore il 21 agosto 2011. L’art. 6 è applicabile ai contratti per i quali una consulenza è avviata a partire dal 21 agosto 2011.

 

 

 

 

 

 


 

Francia

Legge


elezioni / Parlamento europeo

 

Loi n. 2011-575du 26 mai 2011 relative à l'élection des représentants au Parlement européen (J.O. del 27 maggio 2011)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024072740&fastPos=1&fastReqId=1435329226&categorieLien=id&oldAction=rechTexte)

 

La legge del 26 maggio 2011 fissa la procedura per l’assegnazione di altri due seggi supplementari spettanti alla Francia nel Parlamento europeo, in ottemperanza al protocollo adottato il 23 giugno 2010 sulle disposizioni transitorie al Trattato di Lisbona. La nuova legge ristabilisce inoltre il diritto dei Francesi all’estero di partecipare alle elezioni europee attraverso l’espressione del voto nei centri elettorali istituiti presso i consolati che era stato soppresso nel 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Francia

Legge


immigrazione / cittadinanza

 

Loi n. 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (J.O. del 17 giugno 2011)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024191380&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id)

 

La legge n. 2011-672 sull’immigrazione (c.d. Loi Besson) è stata promulgata dopo la decisione di conformità costituzionale del Conseil Constitutionnel del 9 giugno 2011 (Décision n. 2011-631) e assicura la trasposizione nell’ordinamento francese dei principi del “Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo” del 2008 e delle recenti direttive europee in materia di immigrazione, in particolare: la direttiva “rimpatrio” (2008/115/CE), la direttiva “carta blu europea” (2009/50/CE) e la direttiva “sanzioni” (2009/52/CE).

Il testo legislativo rafforza la disciplina dell’immigrazione per lavoro e della politica d’integrazione degli stranieri che soggiornano regolarmente sul territorio francese ma, nello stesso tempo, detta disposizioni per una più efficace lotta contro l’immigrazione clandestina e contro l’impiego di lavoratori stranieri irregolari.

In materia di immigrazione per lavoro la nuova legge disciplina le condizioni di entrata e soggiorno necessarie per la “carta blu europea”, rilasciata a lavoratori provenienti da paesi extra-comunitari per lavori altamente qualificati. Il rilascio del titolo sarà subordinato alle condizioni di remunerazione proposte (con salario annuale pari almeno ad 1 volta e mezzo il salario minimo) e al livello di studio dello straniero (formazione di almeno tre anni dopo la laurea o esperienza professionale significativa).

Per quanto riguarda la politica d’integrazione la nuova legge modifica le disposizioni del Code civil sulla naturalizzazione, ampliando, in particolare, i requisiti per l’acquisizione della cittadinanza: l’interessato dovrà provare la conoscenza della lingua, dei diritti e doveri del cittadino francese, ma anche della storia, della cultura e della società francese. A conclusione della procedura per la naturalizzazione, il richiedente firmerà la Carta dei diritti e doveri del cittadino francese”che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012 e sarà consegnata durante la cerimonia di accoglienza nella cittadinanza francese”, organizzata dal rappresentante dello Stato per i nuovi cittadini entro 6 mesi dall’acquisizione della nazionalità francese.

Per quanto riguarda la lotta all’immigrazione irregolare, la legge del 16 giugno 2011 (sulla quale si segnala la Circolare del 16 giugno 2011 del Ministro dell’Interno) modifica il Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile riducendo i diritti degli immigrati irregolari e andando oltre la semplice riforma delle procedure di allontanamento degli stranieri in situazione di soggiorno irregolare.

La nuova legge prevede, in particolare:

- la riforma della rétention administrative degli stranieri, con un aumento della durata massima della misura da 35 a 45 giorni: si applica agli stranieri, soggetti al divieto di circolare sul territorio o sottoposti ad una procedura di allontanamento, attraverso il loro mantenimento forzato nei centri di rétention administrative;

- la possibile assegnazione, con decisione del prefetto, a résidence surveillée, pena alternativa al carcere che impone alla persona di rimanere nel proprio domicilio sotto sorveglianza, o dell’assegnazione a “surveillance électronique”, attraverso il braccialetto elettronico;

- una limitazione dell’accesso all’aide judiciaire per presentare ricorso alla Cour nationale du droit d'asile (CNDA) (N.d.R: è l’aiuto finanziario o giuridico che consente agli aventi diritto con basso reddito di adire comunque la giustizia);

- la riformulazione delle misure di allontanamento, come nel caso dell’obligation de quitter le territoire (OQTF): la decisione amministrativa con la quale viene notificato allo straniero l’obbligo di lasciare il territorio francese, pena il rimpatrio d’ufficio, non prevedrà più alcun termine prima del rimpatrio forzato (precedentemente fissato in un mese dalla notifica) ed il termine per il ricorso è stato ridotto da un mese a 48 ore;

- la possibilità di creare e delimitare, con arrêté del prefetto, di zones d'attente pour personnes en instance - spazi riservati dove vengono trattenuti gli stranieri “non ammessi” sul territorio francese e i “richiedenti asilo” - in casi particolari come l’arrivo al di fuori dei posti di frontiera ufficiali di un gruppo di almeno dieci stranieri; la zone d'attente pour personnes en instance potrà avere una durata massima di 26 giorni.

Il testo legislativo rafforza inoltre le disposizioni del Code du Travail e le sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano stranieri con soggiorno irregolare.

In particolare l’impresa che si rivolga, per operazioni di ammontare superiore a 3.000 euro, a un prestatore di servizi che impiega lavoratori stranieri ha l’obbligo di: verificare l’effettivo pagamento degli oneri e dei contributi sociali per tutti i dipendenti, stranieri e non; assicurarsi al momento della conclusione del contratto col prestatore di servizi, e successivamente ogni sei mesi, che quest’ultimo abbia proceduto o proceda all’immatricolazione sul Registro o sul Repertorio dei mestieri e alla dichiarazione preventiva necessaria all’assunzione di lavoratori subordinati, che rilasci la busta paga e la dichiarazione sulle ore lavorate e che proceda alle dichiarazioni sociali e fiscali.

È vietato al prestatore di servizi ricorrere di sua volontà, direttamente o per persona interposta, ai servizi di altra impresa che impieghi stranieri senza permesso di soggiorno. Il reato comporta una pena di 5 anni di reclusione e un’ammenda di 15.000 euro per ogni straniero coinvolto. L’impresa che violi il divieto dovrà anche pagare le remunerazioni, gli oneri e i contributi dovuti dal datore di lavoro disonesto.

Altre misure relative alla lotta contro l’impiego di immigrati irregolari previste dalla nuova legge prevedono:

- il riconoscimento del diritto ad un’indennità di 3 mesi di salario (in precedenza solo 1 mese) alla rottura del contratto di lavoro di un immigrato irregolare; l’indennità sarà versata da un organismo pubblico in caso di accompagnamento dello straniero fuori dal territorio francese;

- gli aiuti pubblici concessi all’impresa, nel corso dei dodici mesi precedenti la constatazione dell’impiego di straniero senza permesso di soggiorno, potranno essere rimborsati all’amministrazione che, in ogni caso, avrà la facoltà di modulare l’ammontare del rimborso; l’autorità amministrativa potrà anche, in caso di recidiva, ordinare la chiusura provvisoria dell’impresa per tre o più mesi.

Nessuna sanzione sarà applicata al datore di lavoro, eventualmente tratto dolosamente in inganno dalla presentazione di falso permesso di soggiorno o da permesso presentato in modo fraudolento, che possa dimostrare la sua buona fede attraverso le prove dell’adempimento di tutte le verifiche preliminari all’assunzione richieste dalla legge.


 

Francia

Legge


legge - semplificazione / delegificazione

 

Loi n. 2011-525du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit(J.O. del 18 maggio 2011)

 

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&fastPos=1&fastReqId=903198231&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte)

 

La legge, che si compone di duecento articoli, deriva da una proposta di legge del Presidente della Commissione delle leggi dell’Assemblea Nazionale, J.L. Warsmann, e costituisce la terza “legge di semplificazione” adottata nella corrente legislatura francese (XIII legislatura). Le due precedenti leggi approvate in materia sono: la loi n. 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit e la loi n. 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

Come queste due leggi, anche il provvedimento del 2011 ha lo scopo di realizzare una razionalizzazione del corpus legislativo francese, attraverso l’abrogazione di testi normativi desueti, l’introduzione di nuove norme che migliorino la qualità del diritto, il chiarimento di alcune disposizioni, la correzione di alcuni errori di redazione, la soppressione di alcune procedure amministrative.La legge, che è stata approvata definitivamente dalle due Camere il 13 e il 14 aprile 2011, è stata sottoposta al controllo preventivo di costituzionalità e il Conseil Constitutionnel, con la Décision n.2011-629 DC du 12 mai 2011, ha censurato molte disposizioni previste nel testo. Il provvedimento è stato definito da alcuni commentatori una “loi fourre-tout” (legge che contiene argomenti disparati), poiché interviene in campi assai diversi come il diritto civile, il diritto e la procedura penale, il diritto amministrativo, il diritto delle collettività territoriali, il diritto in materia di ambiente e urbanistica ecc. La legge è suddivisa in nove capitoli. Si segnalano le principali disposizioni normative adottate:

Il capitolo I reca “Disposizioni tendenti a migliorare la qualità delle norme e delle relazioni dei cittadini con le amministrazioni”. Tra le disposizioni contenute nel capitolo si segnalano:

● Con riferimento ai diritti delle persone unite da un “pacte civile de solidarité (PACS), la norma per cui in caso di morte di uno dei due firmatari del contratto, “l’atto di decesso” deve contenere il nome e il cognome del partner superstite (nuovo art. 79 Codice civile, come modificato dall’art. 1 della legge).

● Con riferimento ad alcune funzioni della pubblica amministrazione, la disposizione per cui le autorità amministrative, qualora siano chiamate a convocare una commissione consultiva prima dell’emanazione di un atto regolamentare, possano organizzare, in luogo di tale convocazione, una “consultazione aperta su un sito Internet”, in modo tale da raccogliere più velocemente le osservazioni delle persone coinvolte.

Al termine della consultazione l’autorità amministrativa dispone una sintesi delle osservazioni ricevute, che è resa pubblica. Tale “consultazione aperta” si sostituisce alla consultazione obbligatoria di una commissione consultiva in applicazione di una disposizione legislativa o regolamentare. Permane l’obbligatorietà di convocazione di una commissione consultiva in alcuni casi specifici (art. 16 della legge).

● Per quanto riguarda alcuni servizi gestiti dai comuni, le nuove disposizioni in base alle quali i comuni sono incaricati di gestire le misure di difesa contro incendi (art. L2225-1 e ss. Codice generale delle collettività territoriali, creati dall’art. 77 della legge).

● Per quanto riguarda il deposito degli archivi comunali, la norma con cui è stabilito che alcuni documenti presenti nei comuni (come ad esempio quelli sullo stato civile datati più di 150 anni fa, i registri catastali che hanno cessato di essere in servizio da più di 30 anni, ecc.), che normalmente sono riversati negli archivi dipartimentali, possono essere invece conservati negli stessi comuni, previa dichiarazione al Rappresentante dello Stato nel dipartimento (art. L212-11 Codice del patrimonio, come modificato dall’art. 86 della legge).

Il Capitolo II reca “Disposizioni relative allo Statuto dei raggruppamenti di interesse pubblico” e introduce alcune norme relative all’organizzazione di nuovi enti di diritto pubblico: i Groupement d’intérêt public (GIP). Tali organi sono definiti persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia finanziaria. Il GIP è costituito mediante convenzione, approvata dallo Stato, sia tra più persone giuridiche di diritto pubblico, sia tra una di esse e una o più persone giuridiche di diritto privato. Le persone giuridiche esercitano nel GIP alcune attività di interesse generale a scopo non lucrativo. Le collettività territoriali non possono unirsi in GIP (artt. 98-122 della legge).

Il Capitolo III reca “Disposizioni di semplificazione in materia di urbanistica”. Si evidenzia in particolare l’introduzione della norma per cui il proprietario di un immobile, in cui sono utilizzate acque ad uso domestico ha diritto, su sua richiesta, al raccordo con la rete pubblica di raccolta acque, nel limite delle capacità di trasporto e di depurazione delle installazioni esistenti o in corso di realizzazione (art. L1331-7-1 Codice di sanità pubblica, creato dall’ art. 37 della legge).

Il Capitolo IV reca “Disposizioni tendenti a trarre le conseguenze del difetto di adozione di testi di applicazione previsti da certe disposizioni legislative”.

Il Capitolo V reca “Semplificazione e chiarimento di disposizioni penali”. Si evidenzia in particolare l’introduzione della norma con cui è previsto un inquadramento giuridico della “autopsia giudiziaria”. Essa è inquadrata nel regime dell’esame scientifico e tecnico nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria e nel regime della perizia, nell’ambito di un’informazione giudiziaria. L’autopsia deve essere quindi richiesta, a seconda del caso, da un procuratore o da un giudice istruttore (art. 230-28 e ss. Codice di procedura penale, creato dall’art. 147 della legge).

Il Capitolo VI reca “Disposizioni elettorali concernenti i francesi residenti all’estero”.

Il Capitolo VII reca “Disposizioni di miglioramento della qualità del diritto e di semplificazione delle norme applicabili al settore sanitario, sociale e medico-sociale”.

Il Capitolo VIII reca “Abilitazione del Governo a modificare disposizioni legislative”.

Il Capitolo IX reca “Disposizioni transitorie e diverse”.

 

 

 


 

Germania

Legge


evasioni fiscali / riciclaggio

 

Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und Steuerhinterziehung (Schwarzgeldbekämpfungsgesetz), vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 676) - Legge per migliorare la lotta al riciclaggio di denaro e all’evasione fiscale

(http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53988/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/Aktuelle__Gesetze/Gesetze__Verordnungen/008__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf)

 

La Germania è uno dei membri fondatori del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) (o Financial Action Task Force On Money Laundering - FATF) fin dalla sua costituzione nel 1989 in occasione del G7 di Parigi. Il GAFI è un organismo intergovernativo che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nel 2008, il mandato del GAFI è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Il GAFI elabora standard riconosciuti a livello internazionale per il contrasto delle attività finanziarie illecite, analizza le tecniche e l’evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali.

La Germania si è sempre dichiarata a favore dell’attuazione nell’ordinamento nazionale delle raccomandazioni adottate dal GAFI (le cosiddette 40 + 9 FATF Recommendations). Nel rapporto sulla Germania del 18 febbraio 2010, il GAFI aveva accertato l’esistenza di carenze normative nel sistema giuridico tedesco riguardanti la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. In particolare, il GAFI aveva stabilito che, contrariamente a quanto stabilito nelle 40 + 9 FATF Recommendations, la manipolazione del mercato, l’insider trading e la pirateria non rientravano nelle ipotesi di “reati presupposto” (espressione con la quale si intendono i comportamenti delittuosi che generano i proventi poi “ripuliti” dal riciclatore consapevole dell'origine illecita del denaro, dei beni o di altre utilità) alla fattispecie del reato di riciclaggio di denaro e dissimulazione di valori patrimoniali illecitamente ottenuti (definiti al § 261 del Codice penale tedesco - Strafgestzbuch).

La Legge per migliorare la lotta al riciclaggio di denaro e all’evasione fiscale (Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und Steuerhinterziehung (Schwarzgeldbekämpfungsgesetz), del 28 aprile 2011, attua, all’articolo 1, la direttiva del GAFI inserendo i sopracitati reati nel catalogo di cui al § 261, comma 1, periodo secondo, numero 4, lettera b del Codice penale tedesco. Per tali reati, come per gli altri inseriti nella stessa disposizione, vige il principio della proporzionalità, nel senso che sono considerati “reati presupposto” al reato di riciclaggio quei delitti che siano stati commessi professionalmente o da parte di un membro di una banda, che si sia costituita per la realizzazione continuata di tali fatti. Anche tali reati, dunque, sono puniti con la pena detentiva da tre e mesi a cinque anni.

L’articolo 2 della legge in oggetto riforma l’istituto dell’autodenuncia (Institut der Selbstanzeige) nell’ambito dei reati fiscali. La revisione dell’istituto dell’autodenuncia è stata la conseguenza dell’aumento esponenziale delle autodenunce degli evasori tedeschi negli ultimi anni, causato, a sua volta, da una più rigorosa lotta all’evasione fiscale.

In base alla normativa precedente, se un evasore fiscale si autodenunciava, non veniva perseguito penalmente. L’abuso di tale procedura ha indotto il Parlamento federale ad introdurre regole più severe relative alla concessione di amnistia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Germania

Legge


diritto penale / immigrazione


Gesetz zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zum besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat sowie zur Änderung weiterer aufenthalts- und asylrechtlicher Vorschriften (ZwHeiratBekG), vom 23. Juni 2011 (BGBl. I S. 1266) - Legge sulla lotta al matrimonio forzato e su una migliore tutela delle vittime in relazione ad esso, nonché sulla modifica di altre disposizioni legislative riguardanti il soggiorno e l’asilo

(http://www.buzer.de/gesetz/9784/index.htm)

 

L’iniziativa del Governo federale, volta ad incentivare e rendere più efficace la lotta contro la pratica sempre più diffusa, soprattutto nell’ambito della comunità islamica, dei matrimoni forzati, ha ottenuto il consenso del Parlamento necessario per rendere in via definitiva penalmente perseguibile il reato di “matrimonio forzato” (Zwangsheirat). Con l’entrata in vigore della legge in questione, tutti coloro che sono stati obbligati a contrarre un matrimonio non desiderato, per le pressioni esercitate da membri della propria famiglia o di quella dell’altro coniuge, quest’ultimo compreso, potranno quindi rivolgersi ai tribunali tedeschi. Con alcune modifiche al Codice civile (§ 1317, comma 1, primo periodo) è stato anche prolungato da uno a tre anni il termine per la richiesta di annullamento di un matrimonio forzato da parte del coniuge vittima di tale sopruso. Non possono definirsi “forzati” - e quindi non rientrano nel campo di applicazione della nuova normativa - i “matrimoni combinati” nei quali, alla fine, due persone scelgono comunque liberamente di unirsi nel vincolo matrimoniale.

Da alcune indagini svolte tempo fa dal Senato di Berlino e dal Ministero federale della famiglia è emerso che le vittime di matrimoni forzati sono in prevalenza donne immigrate, spesso minorenni, appartenenti a famiglie tradizionali di stampo patriarcale, nell’ambito delle quali alle figlie, e talora anche ai figli maschi, non è riconosciuto alcun diritto all’autodeterminazione. Vi sono diversi tipi di matrimoni forzati, come ad esempio il caso di giovani donne che vengono obbligate, nel Paese di origine, a sposare e poi a seguire un immigrato che vive in Germania. Altrettanto frequente è il caso in cui ragazze cresciute in Germania sono costrette, nel Paese di origine della propria famiglia in cui sono solite trascorrere periodi di vacanza, a fidanzarsi e sposarsi senza essere minimamente informate di tali intenzioni prima della partenza dalla Germania. Molto spesso vengono trattenute all’estero contro la loro volontà ed è anzi loro impedito il ritorno in Germania. A tale proposito, per garantire una migliore tutela alle vittime dei matrimoni forzati, è stata modificata anche la disposizione contenuta nel § 37 della legge sul soggiorno degli stranieri (Aufenthaltsgesetz) regolamentando un vero e proprio “diritto di ritorno” (Rückkehrrecht): coloro che abbiano già vissuto regolarmente per almeno otto anni in Germania e che vi abbiano frequentato la scuola per almeno sei anni non perdono il diritto al permesso di soggiorno se non rientrano in Germania entro sei mesi, bensì entro dieci anni presentando sempre la richiesta per il rilascio del permesso entro tre mesi dalla cessazione della situazione di costrizione.

La precedente normativa in materia penale e civile prevedeva già alcune disposizioni relative al matrimonio forzato. Con la 37a legge di modica al Codice penale dell’11 febbraio 2005, il matrimonio forzato era stato inserito nel § 240, comma 4, secondo periodo, n. 1, come esempio di grave coercizione della volontà. Con la nuova disciplina, il matrimonio forzato diventa un’autonoma fattispecie di reato, contemplata dal § 237, che punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque costringa una persona illegalmente, con violenza o con gravi minacce, a contrarre matrimonio. Analogamente è punito anche chi con violenza, gravi minacce o astuzia, per il compimento del reato in oggetto, induca una persona a lasciare il territorio tedesco oppure le impedisca di farvi ritorno. Come per altre fattispecie, è punibile anche il tentativo di reato. Nei casi ritenuti di minore gravità è prevista una pena di reclusione massima di tre anni o una sanzione pecuniaria.

Il matrimonio forzato costituisce la violazione di un diritto costituzionalmente garantito: secondo la costante giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale l’art. 6, comma 1, della Legge fondamentale tutela la libertà di contrarre matrimonio (Eheschließungsfreiheit), cioè il diritto di ciascun individuo di unirsi in matrimonio con una persona liberamente scelta. Tale diritto è anche riconosciuto a livello internazionale essendo sancito dall’art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e dall’art. 12 della Convenzione europea sui diritti umani.

Oltre all’introduzione del nuovo reato nel Codice penale, sono previste anche una serie di misure che toccano diversi aspetti dell’integrazione, con lo scopo di controllare in modo più efficace i ricongiungimenti familiari: d’ora in avanti un immigrato dovrà dimostrare di essere sposato da più di tre anni prima di poter trasferire in Germania l’intera famiglia. Per disincentivare i “matrimoni fittizi” (Scheinehen), contratti al solo scopo di ottenere un permesso di soggiorno, è inoltre stata aumentata di un anno (cioè elevata a tre anni, dopo la riduzione da quattro a due anni disposta nel 2002) la durata minima del rapporto coniugale, per poter maturare lo status autonomo di residente in caso di fallimento del matrimonio.

È stato infine espressamente regolamentato l’obbligo delle autorità competenti di verificare, prima di prorogare un permesso di soggiorno, se un immigrato abbia effettivamente frequentato i corsi pubblici di lingua e integrazione già da tempo attivi nel Paese. Le disposizioni sulla trasmissione dei dati connessi all’attuazione delle misure di integrazione, già contenute nel regolamento relativo ai corsi di integrazione (Integrationskursverordnung), sono state quindi trasposte nel nuovo § 88a della legge sul soggiorno degli stranieri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Regno Unito

Legge


servizi postali

Postal Services Act 2011

(http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/5/contents)

 

Al fine di adeguare l’assetto giuridico dei servizi postali all’evoluzione tecnologica del settore delle comunicazioni e ai processi di liberalizzazione intervenuti a livello europeo, la legge in rassegna modifica ed integra la precedente normativa (costituita dal Postal Services Act 2000), fonte della disciplina del servizio universale e delle autorizzazioni previste per gli operatori postali; la stessa legge del 2000 ha inoltre istituito l’organismo preposto alla vigilanza sul settore, la Postal Service Commission.

Le nuove disposizioni fanno seguito alle raccomandazioni formulate da esperti incaricati dal Governo di svolgere un esame indipendente del settore postale; i risultati dell’indagine (nota come Hooper Review) sono stati affidati alla relazione conclusiva pubblicata nel 2008 (Modernise or Decline: policies to maintain the universal postal service in the United Kingdom), integrata nel 2010 da un aggiornamento richiesto dal Governo liberal-conservatore appena insediatosi (Saving the Royal Mail's Universal Postal Service in the Digital Age). In questi documenti era posto in rilievo, tra i diversi aspetti, il ruolo peculiare della società pubblica esercente i servizi postali, Royal Mail, unico soggetto in grado di garantire il servizio universale e, ad un tempo, gravato nella sua operatività da notevoli inefficienze e dall’impegno finanziario assorbito dall’ingente spesa pensionistica relativa ai propri dipendenti. A fronte di tali difficoltà, nella Hooper Review si proponeva il ricorso, da parte di Royal Mail, al capitale privato o ad accordi di partenariato strategico con imprese di sicura esperienza nel settore dei “servizi a rete”; si suggeriva, per contro, l’intervento pubblico per colmare il deficit pensionistico della società postale; e si prospettava, infine, un quadro regolamentare idoneo a porre i servizi postali nel più ambio contesto del mercato delle comunicazioni, che avrebbe esteso a questo settore la competenza generale esercitata dall’OFCOM (autorità indipendente di controllo sui servizi di comunicazione), integrata da specifici compiti relativi alla garanzia del servizio universale.

In linea con queste raccomandazioni, la legge persegue quattro principali finalità: la collocazione sul mercato di quote azionarie della Royal Mail, con possibilità di acquisto da parte dei dipendenti, e la contestuale conservazione della proprietà interamente pubblica della società correlata Post Office Ltd, senza escludere la futura possibilità di scambi azionari con soggetti privati; il conferimento al bilancio statale degli oneri relativi al deficit pensionistico di Royal Mail; il trasferimento all’OFCOM delle attribuzioni della disciolta Postal Service Commission; la garanzia del servizio universale, la cui sostenibilità finanziaria è posta sotto la vigilanza dell’autorità di settore, mentre se ne assicura la continuità attraverso specifiche previsioni relative all’eventuale stato di insolvenza in cui possa incorrere la società prestatrice.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiche economiche


 

 

Germania

Legge


poste e telecomunicazioni


Gesetz zur Regelung von De-Mail-Diensten und zur Änderung weiterer Vorschriften, vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 666) - Legge di regolamentazione dei servizi De-Mail e di modifica di altre disposizioni

(http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzestexte/de_mail_gesetz.pdf?__blob=publicationFile)

 

In Germania, con il sistema De-Mail è possibile la trasmissione legalmente vincolante e riservata di documenti tra cittadini, enti e aziende su internet. Con tale sistema è possibile documentare l’identità dei partner della comunicazione (mittente e destinatario) e la consegna della De-Mail. I contenuti dei documenti e dei messaggi, invece, non possono essere né letti né alterati durante la trasmissione in rete. Una sicura procedura di registrazione, gli accordi e i contatti tra i prestatori del servizio e l’utilizzo di vie di comunicazioni criptate tra provider garantiscono spedizioni e consegne vincolanti e protette. Tale strumento unisce i vantaggi della tradizionale comunicazione elettronica (e-mail) ad una maggiore sicurezza e tutela dei dati personali. Inoltre, consente di prevenire lo spam e il phishing. Il progetto è stato avviato dal Governo federale nel 2008, in cooperazione con compagnie commerciali private, al fine di ridurre i costi della comunicazione dell’amministrazione e delle aziende. La Legge di regolamentazione dei servizi De-Mail e di modifica di altre disposizioni (Gesetzes zur Regelung von De- Mail -Diensten und zur Änderung weiterer Vorschriften), del 28 aprile 2011, entrata in vigore il 3 maggio, costituisce la base legale per la fornitura dei servizi De-Mail. Con l’introduzione della De-Mail l’ordinamento tedesco ha dato attuazione alla Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in base alla quale le autorità sono tenute ad accettare la comunicazione elettronica legalmente vincolante, e tiene in considerazione gli obblighi contenuti nella Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione. I De-Mail provider devono soddisfare elevati standard di sicurezza, funzionalità, interoperabilità, nonché una tutela della privacy. L’Ufficio federale per la Sicurezza Informatica (Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - BSI) ha pubblicato sul suo sito i criteri di ammissione. L’accreditamento è rilasciato sulla base delle norme contenute nella Legge di regolamentazione dei servizi De-Mail e di modifica di altre disposizioni (Gesetz zur Regelung von De- Mail -Diensten und zur Änderung weiterer Vorschriften), del 28 aprile 2011, entrata in vigore il 3 maggio.

La legge disciplina la procedura di accreditamento per i De-Mail provider, stabilisce i servizi obbligatori da garantire nell’ambito dell’offerta De-Mail e introduce un sistema di controllo sui prestatori del servizio. Le compagnie che attualmente sono riconosciute come De-Mail provider sono: Deutsche Post, United Internet AG, Deutsche Telekom AG, Mentana e T-Systems.

 

 

 

 

 

 

 


 

Spagna

Legge


credito al consumo


Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo (BOE núm. 151)

(http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/25/pdfs/BOE-A-2011-10970.pdf)

 

La legge 16/2011 ha per obiettivo l’incorporazione nel diritto nazionale della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE. Essa sostituisce la precedente legge 7/1995 sul credito al consumo.

La citata direttiva impone un’armonizzazione totale, in modo che gli Stati membri non possano mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse dalle disposizioni armonizzate stabilite dalla normativa europea, anche se questa restrizione non impedisce il mantenimento o l’adozione di norme nazionali nel caso in cui non esistano disposizioni armonizzate. L’informazione europea di base sul credito al consumo e, in particolare, il tasso annuo relativo al credito, calcolato nello stesso modo in tutta l’Unione europea, rendono il mercato del credito più trasparente, permettendo di comparare le diverse offerte e di aumentare la possibilità per i consumatori di beneficiare del credito al consumo transfrontaliero. Tuttavia la nuova legge mira a conservare le disposizioni del diritto interno che offrono una maggiore protezione in materia di prestiti al consumo rispetto alla normativa comunitaria. Così, essa mantiene alcune disposizioni della legge 7/1995, concernenti l’offerta vincolante, l’efficacia dei contratti vincolati all’ottenimento del credito, la raccolta impropria e le sanzioni per omissione delle clausole obbligatorie nei contratti. Essa dispone inoltre l’applicazione parziale della legge ai contratti di credito quando l’importo complessivo superi i 75.000 euro.

La legge si applica ai contratti in cui il creditore (prestamista) concede o promette di concedere al consumatore (consumidor) un credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito, apertura di credito o analogo mezzo di finanziamento. La categoria dei consumatori è limitata alle persone fisiche che agiscono in un campo estraneo alla loro attività aziendale o professionale.

La delimitazione del campo di applicazione della legge, e la definizione dei concetti utilizzati nella stessa, rispondono all’interesse di adattare la norma alla costante evoluzione delle tecniche finanziarie e alla possibilità che le sue disposizioni possano disciplinare anche future forme di credito. Al fine di migliorare l’informazione dei consumatori, la legge disciplina nel dettaglio le informazioni di base da inserire nella pubblicità e nelle comunicazioni commerciali e negli annunci di offerte esposte in locali commerciali in cui si offra un credito o l’intermediazione per un contratto di credito. Si stabilisce  inoltre un  elenco delle caratteristiche  del credito su cui il  creditore (oppure l’intermediario) deve informare il consumatore prima di assumere qualsiasi obbligo ai sensi di un contratto od offerta di credito, tali informazioni precontrattuali devono essere fornite mediante un modulo standard secondo i termini della direttiva. Inoltre i creditori (o gli intermediari) devono aiutare i consumatori nella decisione sul contratto di credito, al fine di far scegliere quello che, tra i prodotti offerti, si adatta meglio alle esigenze e alla situazione finanziaria del consumatore. Tale assistenza si concretizza nell’obbligo di spiegare al consumatore in forma personalizzata le caratteristiche dei prodotti, così come le informazioni precontrattuali, e nell’avvertire dei rischi in caso di inadempimento o di indebitamento eccessivo, in modo che il consumatore possa comprendere le conseguenze del credito sulla sua situazione economica. Sono altresì introdotte nuove pratiche responsabili nella fase precontrattuale, vale a dire l’obbligo del creditore di valutare la solvibilità del debitore prima della conclusione del contratto, a tal fine egli può utilizzare le informazioni ottenute direttamente dal debitore o consultare delle banche dati. Sebbene lo svolgimento di questa valutazione sia obbligatoria, essa può essere graduata in ragione dei rapporti commerciali intercorrenti tra il creditore e il cliente. Le disposizioni della legge sono limitate ai contratti di credito al consumo, secondo la citata direttiva, fatta salva la normativa settoriale, in particolare la legge 2/2011, in materia di economia sostenibile, che gli enti creditizi devono osservare per quanto riguarda la responsabilità creditizia e la tutela degli utenti dei servizi finanziari.

Per garantire una concorrenza leale tra creditori, le condizioni di accesso alle banche dati sulla solvibilità patrimoniale dei consumatori devono essere uguali per tutti i creditori aventi sede nell’Unione europea. Queste banche dati sono disciplinate dalla normativa in materia di protezione di dati personali, con la peculiarità che il richiedente il credito, a cui esso sia stato negato in base alla consultazione dei dati, ha diritto di conoscere immediatamente e gratuitamente i risultati della consultazione effettuata.

La maggiore esigenza di informazione dei consumatori sui loro diritti e doveri si riflette nella regolamentazione del contenuto dei contratti, che è adattato alle specificità dei diversi tipi di contratto di credito. Nella fase di esecuzione, la legge disciplina i diritti delle parti di rescindere un contratto a tempo indeterminato, così come il diritto del consumatore al rimborso anticipato del prestito e la posizione del creditore prima della cessione dei diritti derivati da un contratto di credito. Si introduce anche il diritto del consumatore di recedere dal contratto, seguendo i criteri che disciplinano l’esercizio di tale diritto nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

La formula matematica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale è rivolta a definire in modo chiaro e completo il costo totale del credito per il consumatore e garantire che la percentuale sia comparabile in tutti gli Stati della UE. L’abilitazione del Ministero dell’economia e delle finanze per stabilire eventuali addizionali per il calcolo del tasso annuo equivalente consente l’adeguamento di tali previsioni alle ulteriori modifiche che la Commissione può accordare nell’esercizio delle sue competenze.

Per quanto riguarda il regime delle sanzioni, la sottrazione degli enti creditizi agli obblighi imposti dalla legge è punibile secondo quanto previsto dalla normativa sulla disciplina degli enti creditizi (legge 26/1998). L’inosservanza da parte di altre persone fisiche e giuridiche costituisce una violazione relativa alla protezione dei consumatori e degli utenti. Al fine di promuovere pratiche responsabili nella fase precontrattuale, si incide con particolare rigore sugli obblighi relativi alle informazioni precontrattuali e alla valutazione della solvibilità del consumatore. Il regime dei ricorsi contempla soluzioni extragiudiziali per risolvere le controversie tra consumatori e creditori (o intermediari).


 

Spagna

Legge


giochi d’azzardo


Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (BOE núm. 127)

(http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/28/pdfs/BOE-A-2011-9280.pdf)

 

Dopo la legalizzazione del gioco d’azzardo, avvenuta con il regio decreto-legge 16/1977, il regime giuridico del settore ha subito pochi cambiamenti. A causa della comparsa delle scommesse e del gioco via internet, la dottrina della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha sottolineato la necessità di un’offerta di gioco dimensionata. Sono inoltre apparsi sul mercato del gioco nuovi attori. La mancanza di strumenti legislativi adeguati a rispondere ai quesiti posti dalla nuova situazione di mercato ha generato nel settore il bisogno di ulteriori strumenti normativi, atti a garantire certezza giuridica sia agli operatori sia agli utenti, senza dimenticare la tutela dei minori e dell’ordine pubblico, nonché la prevenzione dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

A tali esigenze risponde la legge 13/2011, che si struttura in sette titoli, per un totale di 49 articoli, cui seguono 27 disposizioni di chiusura.

Il titolo I (artt. 1-4) contiene l’oggetto e l’ambito di applicazione della legge. Essa regolamenta il gioco e tutte le attività connesse effettuate a livello statale al fine di garantire la tutela dell’ordine pubblico, la lotta alle frodi, la prevenzione di comportamenti di dipendenza, la protezione dei minori e i diritti dei partecipanti ai giochi, fatti salvi gli Statuti di autonomia. La legge regola in particolare l’attività di gioco effettuata mediante canali elettronici, informatici, telematici e interattivi (art. 1).

Il titolo II (artt. 5-8) contiene le disposizioni generali. L’art. 6 individua i soggetti che non possono partecipare al gioco: minori di età o dichiarati incapaci legalmente o da una sentenza; le persone che abbiano chiesto volontariamente che sia loro vietato il gioco o coloro ai quali sia stato vietato da una sentenza definitiva; azionisti, proprietari, partecipati o titolari dell’operatore di gioco, il personale di direzione e gli impiegati direttamente coinvolti nello sviluppo dei giochi, così come coniugi o persone conviventi, ascendenti e discendenti di primo grado, riguardo ai giochi da essi gestiti; sportivi, allenatori o altri partecipanti diretti nel caso di attività sportiva su cui sia prevista la scommessa; i funzionari degli enti sportivi partecipanti o organizzatori di eventi o attività sportive su cui si realizza la scommessa; giudici o arbitri che esercitino le loro funzioni negli eventi sportivi oggetto di scommessa; il Presidente, i consiglieri e i direttori della Commissione nazionale del gioco (Comisión Nacional del Juego-CNJ), così come coniugi o persone conviventi, ascendenti e discendenti di primo grado, e a tutto il personale della CNJ che abbia funzioni di ispezione e controllo.

Il titolo III (artt. 9-12) disciplina i titoli abilitanti. Sono previsti due tipi di licenze, generale e singola, oltre a permessi per attività  occasionali. Le licenze  generali sono un requisito per entrare sul mercato, sono valide per dieci anni e rinnovabili per ulteriori dieci anni, attraverso un procedimento amministrativo che si tiene ogni diciotto mesi. Le procedure sono soggette alle specifiche approvate dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri: esperienza degli operatori, solvibilità economica, possesso di un adeguato capitale sociale. Il numero delle licenze da rilasciare è inizialmente illimitato, però la CNJ può limitare la concessione della licenza generale ad alcuni tipi di gioco, per motivi di interesse pubblico, protezione dell’infanzia e prevenzione della dipendenza. Gli operatori autorizzati devono operare esclusivamente attraverso siti con il dominio “.es” e indirizzare a tali siti tutte le connessioni effettuate dalla Spagna o utilizzando account spagnoli. Solo le società di diritto spagnolo possono essere qualificate come operatori di gioco; le imprese appartenenti ad altri Paesi della UE devono avere una rappresentanza permanente in Spagna. Le licenze singole sono necessarie per ogni tipo di gioco che si intende offrire ed hanno una durata variabile da uno a cinque anni.

Il titolo IV (artt. 13-18) concerne il controllo dell’attività. L’art. 15 sancisce diritti e obblighi dei partecipanti ai giochi: ottenere informazioni chiare e veritiere sulle regole del gioco; riscuotere i premi ottenuti nel tempo e nella forma stabiliti in conformità alla normativa di ogni gioco; possibilità dell’operatore di avanzare alla CNJ i reclami contro le decisioni che ledano i suoi interessi; giocare liberamente, senza coercizioni o minacce provenienti da altri giocatori o terze persone; conoscere in qualsiasi momento l’importo giocato, così come, in caso si disponga di un conto di utilizzo aperto presso l’operatore di gioco, a conoscerne il saldo; a identificarsi in modo sicuro mediante il documento nazionale di identità, passaporto o documento equivalente o mediante un sistema di firma elettronica riconosciuta, così come alla protezione dei propri dati personali; conoscere l’identità dell’operatore di gioco, soprattutto nel caso di giochi telematici, nonché conoscere, nel caso di reclami o infrazioni, l’identità del personale che interagisce con i partecipanti; ricevere informazioni sul gioco responsabile.

Il titolo V (artt. 19-35) disciplina l’amministrazione del gioco. Le autorità di regolamentazione sono: il Ministero dell’economia e delle finanze, che si occupa, tra l’altro, di emanare le regole di ciascun gioco; la CNJ, che gestisce l’assegnazione delle licenze, regola il corretto funzionamento del mercato, risolve le controversie tra operatori e garantisce la tutela degli interessi generali; il Consiglio delle politiche del gioco (Consejo de Políticas del Juego), che è un organo di partecipazione e coordinamento delle Comunità autonome e dello Stato.

Il titolo VI (artt. 36-47) è relativo al regime sanzionatorio. La potestà in materia di sanzioni per le infrazioni amministrative è esercita dalla CNJ (art. 36), in alcuni casi dal Ministero dell’economia; le infrazioni sono distinte in molto gravi, gravi e lievi (artt. 39-41). Può essere disposta la revoca della licenza o la sospensione per un periodo massimo di quattro anni, così come la chiusura della piattaforma per la fornitura dei servizi (art. 42).

Il titolo VII (artt. 48-49) è relativo al regime fiscale. In particolare è introdotta un’imposta sugli incassi che varia in base alla tipologia di gioco. Essa è compresa tra il 15% e il 25% per alcune scommesse sportive, ad eccezione delle riffe benefiche, per cui la tassa è del 7%, e dei giochi aleatori con finalità pubblicitarie, fissata al 10%.

Tra le disposizioni di chiusura, la seconda disposizione finale prevede che il Governo approvi lo statuto della CNJ entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiche sociali


 

 

Germania

Legge


sicurezza sociale


Gesetz zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in Europa und zur Änderung anderer Gesetze, vom 22. Juni 2011 (BGBl. I S. 1202) - Legge per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in Europa e la modifica di altre leggi

(https://www.juris.de/jportal/docs/news_anlage/jpk/sgbf/mat/bgbl111s1202.pdf)

 

Nell’ambito dell’Unione europea il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, applicabile in tutti i 27 paesi membri dal 1° maggio 2010, è disciplinato dal Regolamento n. 883/2004 del 29 aprile 2004 e dal Regolamento n. 987/2009 del 16 settembre 2009 (che stabilisce le modalità di applicazione del precedente), adottati in sostituzione della normativa relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità europea (i regolamenti CEE n. 1408/1071 del 14 giugno 1971 e n. 574/72 del 21 marzo 1972).

L’ambito di applicazione della nuova disciplina comunitaria riguarda le prestazioni concernenti: la malattia, la paternità e maternità assimilate, l’invalidità, la vecchiaia, i superstiti, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni in caso di morte, la disoccupazione, il pensionamento anticipato, la famiglia. Le nuove disposizioni, immediatamente vincolanti per tutti i paesi membri, partono dal presupposto che sia necessario assoggettare le persone che si spostano all’interno dello spazio comunitario al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, onde evitare la sovrapposizione di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che ne possono derivare. È ovviamente salvaguardato il principio di parità di trattamento sancito nei regolamenti comunitari, in base al quale ciascuno Stato membro è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini.

Il Regolamento n. 883/2004, inoltre, sostituisce ogni altra convenzione di sicurezza sociale applicabile tra gli Stati membri, ad eccezione di alcune disposizioni, nella misura in cui siano più favorevoli ai beneficiari, contenute in intese precedentemente stipulate. Ad esempio, per quanto concerne la Germania e l’Italia e ai sensi dell’Allegato I del Regolamento n. 987/2009, resta in vigore l’accordo bilaterale del 3 aprile 2000 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

La nuova normativa ha fissato le modalità degli scambi di informazione, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza e di quello di ultima occupazione. Il nuovo sistema di coordinamento dei regimi nazionali è quindi improntato alla semplificazione delle procedure e alla massima collaborazione tra le istituzioni. Una delle principali innovazioni previste dal Regolamento n. 883/2004 è infatti rappresentata dalla costituzione di un sistema europeo di scambi telematici dei dati di sicurezza sociale tra i competenti organismi degli Stati membri.

Con la legge tedesca di attuazione interna, in vigore dal 29 giugno 2011, è indicata quale autorità nazionale competente in materia di regimi di sicurezza sociale il Ministero federale del lavoro e degli affari sociali (Bundesministerium für Arbeit und Soziales). Vengono stabiliti anche i cosiddetti organismi di collegamento (Verbindungsstellen) per i vari settori di sicurezza sociale rientranti nel campo di applicazione della normativa europea in materia, a loro volta designati dall’autorità nazionale competente, aventi la funzione di rispondere alle richieste di informazioni e di assistenza ai fini dell’applicazione della nuova disciplina comunitaria e di svolgere i compiti previsti dal titolo IV del Regolamento n. 987/2009 e relativi, in particolare, alle procedure di rimborso tra istituzioni e ai termini di presentazione e pagamento dei crediti. Il § 3 della legge tedesca attribuisce all’Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (ABV) le funzioni di organismo di collegamento e di coordinamento dell’assistenza amministrativa e dello scambio di dati per quanto concerne le istituzioni previdenziali relative ai liberi professionisti. Alla Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Direktion sono affidati, ai sensi del § 4, i compiti di organismo di collegamento in materia di prestazioni familiari. Le funzioni di organismo di coordinamento (Koordinierungsstelle) per i sistemi previdenziali dei dipendenti pubblici sono invece svolte, così come prevede il § 5, dalla Bundesfinanzdirektion West in cooperazione con la Deutsche Rentenversicherung Bund. La legge stabilisce ed elenca nel § 6 i vari punti di accesso (Zugangsstellen) che, nell’ambito del loro specifico settore di competenza, si occupano dello scambio elettronico dei dati ai fini del coordinamento dell’assistenza amministrativa. Tra i loro compiti rientrano anche l’elaborazione e la conseguente trasformazione in dati elettronici dei documenti predisposti dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituita dal Regolamento n. 883/2004.

Oltre alla legge sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in Europa, il provvedimento contiene anche le necessarie norme di adeguamento introdotte nel terzo (promozione dell’occupazione), quarto (disposizioni generali in materia di previdenza sociale), quinto (assistenza sanitaria prevista dalla legge), sesto (assicurazione pensionistica prevista dalla legge), settimo (assicurazione contro gli infortuni) e undicesimo libro (assicurazione sociale per l’assistenza a lungo termine) del Codice di sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch - SGB), nonché nella legge sull’assicurazione per la vecchiaia degli agricoltori (Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte - ALG) del 29 luglio 1994.

 

 

 

 

 

 

 


 

Germania

Legge


volontariato

 

Gesetz zur Einführung eines Bundesfreiwilligendienstes, vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687) - Legge che istituisce il Servizio volontario federale

(http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmsfg/abteilung3/referat32/gesetz_zur_einf__hrung_eines_bundesfreiwilligendienst.pdf)

 

In Germania dal 1° luglio 2011 il servizio militare è interamente volontario. L’abolizione della leva obbligatoria prevista dalla legge varata alla fine del 2010, ha determinato la fine del servizio civile alternativo alla leva; ciò si è tradotto in circa 35.000 giovani tolti al mondo del volontariato, che ha un’antica tradizione. Al fine di ovviare a tale problema, il Governo federale ha deciso di istituire un servizio civile su base esclusivamente volontaria.

Il Servizio volontariato federale (Bundesfreiwilligendienst), istituito con l’omonima legge del 28 aprile 2011, entrata in vigore il 3 maggio 2011, sostituisce, dunque, la vecchia obiezione di coscienza e va ad aggiungersi all’Anno di volontariato sociale (Freiwilliges Soziales Jahr) e all’Anno di volontariato ecologico (Freiwilliges Ökologisches Jahr). L’amministrazione centrale viene curata attraverso l’Ufficio federale per la famiglia e le questioni della società civile (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben), autorità che ha sostituito l’Ufficio federale per il servizio civile. Il nuovo Servizio federale volontario mira a promuovere l’impegno civile sia nei giovani sia negli adulti, non solo in ambito sociale, ecologico e culturale, ma anche in altri settori come lo sport, l’integrazione, la difesa civile e la protezione contro le catastrofi (Compiti - § 1).

La riforma del volontariato, che diventa di competenza federale, prevede, oltre alla volontarietà della scelta, alcune importanti novità: una durata diversa dell’impegno (Dienstdauer), di regola 12 mesi, da un minimo di 6 a un massimo di 24 mesi (§§ 2, nr. 3 e 3, comma 2); un rimborso mensile liberamente concordato (non si tratta di un salario, ma di un’indennità di rappresentanza: Aufwandsentschädigung) e, in alcuni casi, anche vitto, alloggio e abbigliamento (§ 2, n. 4); l’assicurazione sanitaria (i volontari sono assicurati come i lavoratori - § 17); l’eliminazione del limite di età di 27 anni (l’unica condizione per fare domanda è quella di aver completato la scuola dell’obbligo - § 2, nr. 1). Il servizio di volontariato, aperto indistintamente a uomini e donne di qualsiasi età, è comparabile a un impiego a tempo pieno; tuttavia, ai volontari che abbiano compiuto i 27 anni di età è consentito una riduzione oraria fino a venti ore settimanali (§ 2, nr 2). I luoghi di impiego dei volontari possono essere servizi di pubblica utilità o istituzioni orientate al bene comune che operano nel settore sociale e ambientale (§ 3, comma 1). I luoghi di impiego dei volontari devono essere riconosciuti della Federazione (§ 7). La riforma del volontariato prevede, infine, lo svolgimento di seminari della durata di circa 25 giorni all’anno; tali seminari mirano a fornire competenze sociali, ecologiche e culturali ed a rafforzare nei volontari il senso di responsabilità per il bene comune (§ 4).


 

Spagna

Decreto legge


contrattazione collettiva


Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva (BOE núm. 139)

(http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/11/pdfs/BOE-A-2011-10131.pdf)

 

Le disposizioni contenute nel Titolo III dello Statuto dei lavoratori in tema di contrattazione collettiva, approvate originariamente nel 1980 in attuazione dell’art. 37, comma 1, della Costituzione spagnola del 1978 (“La legge garantirà il diritto alla contrattazione collettiva lavorativa tra i rappresentanti dei lavoratori e gli imprenditori, così come la forza vincolante degli accordi”), sono state oggetto di diverse modifiche nel tempo, ma non di riforme profonde, così come è invece avvenuto per altri titoli dello Statuto.

Ciò è dovuto anche all’affermarsi, in Spagna, di un modello di relazioni industriali che si è mostrato capace di notevoli adattamenti, con indubbio merito delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali che hanno contribuito alla costruzione di tale modello.

Tuttavia, il sistema di contrattazione collettiva esistente ha mostrato anche alcuni limiti, dalla eccessiva frammentazione alla difficoltà di adattamento alla crisi economica attuale, fino all’obsolescenza delle regole di legittimazione esistenti, non più rappresentative di nuove realtà imprenditoriali affermatesi negli ultimi anni.

Queste ultime considerazioni erano già presenti nella mente del legislatore spagnolo, allorché in sede di approvazione della legge 35/2010, contenente misure urgenti di riforma del mercato del lavoro (si veda la scheda contenuta nel bollettino LS n. 5 del 2010, p. 27-28), inserì una disposizione che invitava il Governo a promuovere iniziative legislative per la riforma della contrattazione collettiva, lasciando comunque un periodo di tempo di sei mesi alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative, affinché raggiungessero un accordo in materia che costituisse il riferimento fondamentale per ogni intervento legislativo.

Trascorso un periodo di tempo superiore a quello previsto, senza che le parti sociali avessero raggiunto un accordo in tal senso, il Governo ha quindi ritenuto opportuno procedere con l’adozione di un provvedimento d’urgenza, di riforma del sistema di contrattazione collettiva esistente.

Gli obiettivi principali del presente decreto legge, come esplicitato nella esposizione dei motivi che precede l’articolato, sono i seguenti:

- favorire una contrattazione collettiva più vicina all’impresa e più adatta alla situazione di ciascun settore di attività economica;

- introdurre maggiore dinamismo e agilità, sia nei processi sia nei contenuti dei contratti collettivi, al  fine di  favorire  una  maggiore capacità di  adattamento ai  cambiamenti che comprenda, al tempo stesso, la flessibilità per le imprese e la sicurezza per i lavoratori;

- adattare il sistema di contrattazione collettiva alle nuove realtà imprenditoriali presenti nel mercato del lavoro spagnolo, inserendo nuove regole di legittimazione volte a favorire forme di flessibilità interna negoziate con i rappresentanti dei lavoratori.

Con riferimento al primo obiettivo indicato, il decreto 7/2011 ha modificato gli articoli 83 e 84 dello Statuto dei lavoratori (Regio Decreto Legislativo 1/1995), stabilendo che i contratti e gli accordi collettivi di settore, a livello statale o regionale, potranno, così come gli accordi interprofessionali, fissare le clausole sulla struttura della contrattazione collettiva e anche le regole sulle modalità di risoluzione dei conflitti di concorrenza tra contratti o accordi, riconoscendo però ai contratti di impresa la priorità di applicazione con riferimento ad alcuni aspetti più vicini alla realtà aziendale (salari, tempi di lavoro, carriere professionali, modalità di contrattazione e conciliazione delle controversie interne).

Con riguardo al secondo obiettivo del decreto, sono stati modificati gli articoli 85 e 86 dello Statuto dei lavoratori, inserendo tra i contenuti obbligatori di ciascun contratto collettivo di lavoro l’indicazione delle modalità di denuncia del contratto stesso e la fissazione del tempo massimo per la sua rinegoziazione, in ragione del tempo di vigenza del contratto stesso (8 mesi di tempo per la rinegoziazione, in caso di contratti vigenti da meno di due anni, e 14 mesi negli altri casi).

Per quanto attiene al terzo obiettivo del decreto 7/2011, sono stati modificati gli articoli 40, 41, 51, 82, 87, 88 e 89 dello Statuto dei lavoratori, in tema di legittimazione alla contrattazione. Sul versante della rappresentanza dei lavoratori, in particolare, la novità di maggiore rilievo consiste nell’adattamento della regolamentazione esistente alle nuove realtà imprenditoriali come i gruppi di imprese o le cosiddette “imprese in rete”, sorte nell’ambito dei processi di decentralizzazione produttiva, qualificate nel testo come “pluralità di imprese vincolate per ragioni organizzative o produttive e nominativamente identificate”.

Da segnalare, infine, la sostituzione della Commissione consultiva nazionale per i contratti collettivi con un nuovo organo, denominato Consiglio per le relazioni industriali e la contrattazione collettiva, ascritto al Ministero del lavoro e dell’immigrazione, composto da rappresentanti dell’amministrazione centrale dello Stato e delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative. Il Consiglio, che al suo interno avrà un Osservatorio della contrattazione collettiva, svolgerà compiti di consulenza nei confronti di tutti gli interlocutori sociali, al fine di favorire l’arricchimento dei contenuti dei contratti collettivi di lavoro, in vista dell’aumento di competitività e di produttività delle imprese e del miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori dipendenti.

Il decreto legge 7/2011 è stato dapprima convalidato dal Congresso dei deputati, nel testo del Governo, nella seduta del 22 giugno 2011, con 169 voti favorevoli, 159 contrari e 20 astenuti; nella medesima seduta è stato poi deliberato quasi all’unanimità, con un solo astenuto, di trasformare il decreto legge in un disegno di legge da esaminare con urgenza, secondo un procedimento tipico dell’ordinamento spagnolo, al fine di introdurre modifiche al testo del Governo, che rimane comunque vigente fino all’entrata in vigore della nuova legge approvata dal Parlamento.

 

 


 

Spagna

Legge


lavoratori - diritto all’informazione


Ley 10/2011, de 19 de mayo, por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (BOE núm. 120)

(http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/20/pdfs/BOE-A-2011-8777.pdf)

 

La presente legge recepisce nell’ordinamento spagnolo la direttiva comunitaria 2009/38/CE, in materia di comitati aziendali europei e di procedure per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Poiché la nuova direttiva ha modificato le disposizioni contenute nella precedente direttiva comunitaria in materia (94/45/CE), già attuata dalla Spagna con la legge 10/1997, il legislatore nazionale ha conseguentemente approvato il presente testo normativo, recante modifiche alla legge 10/1997.

La finalità della nuova legge è quella di rendere sempre più efficace il processo di informazione e consultazione dei lavoratori impiegati nelle imprese di dimensione comunitaria, favorendo al massimo grado il dialogo tra i lavoratori e la direzione dell’impresa.

Nell’ambito delle definizioni elencate dalla legge, se rimane immutata la nozione di “impresa di dimensioni comunitarie” (impresa che impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri), vanno invece segnalate l’aggiunta di nuove definizioni (“informazione”, questioni transnazionali”) e la revisione di precedenti (“consultazione”), tutte con il medesimo scopo di favorire un’influenza reale ed effettiva dei rappresentanti dei lavoratori sulla formazione della volontà dell’impresa, pur senza recare pregiudizio al potere decisionale di quest’ultima.

Novità di rilievo sono costituite dal diritto dei rappresentanti dei lavoratori a ricevere una formazione specifica, relativa alla loro funzione, senza perdita di salario; dalla possibilità per questi ultimi di tenere riunioni senza necessità di essere presenti in azienda e di avere assistenza e consulenza da parte di esperti nella scelta dei rappresentanti; dall’obbligo, per la direzione dell’impresa, di informare le parti sociali, a livello europeo, dell’apertura di negoziati in vista della formazione di un comitato aziendale europeo.

Da segnalare, inoltre, la specificazione esplicita del contenuto del mandato dei rappresentanti dei lavoratori, i quali sono obbligati a informare i loro rappresentati sul contenuto e sui risultati dei processi di informazione e consultazione, pur salvaguardando i doveri di riservatezza; a loro volta, i datori di lavoro sono tenuti a mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori i mezzi adeguati a svolgere la loro funzione.

Un’altra importante modifica, contenuta nella legge 10/2011, riguarda le modalità di composizione dei comitati aziendali europei, nei quali sarà presente un rappresentante per ogni gruppo di lavoratori di uno Stato membro che costituisca il 10 per cento del totale dei lavoratori dell’impresa a livello europeo, assicurando però almeno un rappresentante anche per quegli stati membri nei quali non si raggiunga tale percentuale minima.

L’ultima parte della legge disciplina, infine, l’ambito di applicazione della nuova normativa con riguardo agli accordi preliminari per la costituzione dei comitati aziendali europei, che devono essere sottoscritti tra la direzione dell’impresa e una delegazione speciale di negoziazione formata dai lavoratori. La legge 10/2011 stabilisce, in particolare, che restano validi gli accordi già sottoscritti tra le parti, ai sensi della precedente legge 10/1997, purché siano stati oggetto di revisione tra il 5 giugno 2009 e il 5 giugno 2011, mentre in assenza di revisione gli accordi devono essere rinegoziati ai sensi della presente legge.

 

 

 

 

 


 

Spagna

Legge


ricerca scientifica / innovazione tecnologica


Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE núm. 131)

(http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf)

 

La legge in oggetto, che abroga la legge in materia del 1986, stabilisce un quadro generale per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica e tecnica al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e al benessere sociale attraverso la generazione e la diffusione della conoscenza e dell’innovazione.

Il testo si compone di quattro titoli, preceduti da un titolo preliminare (artt. 1-5) in cui sono contenuti l’oggetto e le finalità della legge, in particolare l’art. 3 definisce il Sistema spagnolo della scienza, tecnologia e innovazione (Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación), come l’insieme di operatori, pubblici e privati, che svolgono funzioni di finanziamento, di esecuzione, o di coordinamento, così come l’insieme di relazioni, strutture, misure e azioni destinate a promuovere, sviluppare e sostenere la politica di ricerca, lo sviluppo e l’innovazione in tutti i campi dell’economia e della società. Tale sistema è composto dalle politiche pubbliche dell’Amministrazione generale dello Stato e, nel loro ambito, da quelle delle Comunità autonome.

Il titolo I (artt. 6-11) concerne la competenza di coordinamento generale dell’Amministrazione generale dello Stato attribuita dalla Costituzione, senza tralasciare il ruolo svolto dalle Comunità autonome per l’attuazione della politica di ricerca. Il coordinamento si basa su una Strategia spagnola di scienza e tecnologia (Estrategia Española de Ciencia y Tecnología) e su una Strategia spagnola di innovazione (Estrategia Española de Innovación), che costituiscono il quadro pluriennale per il raggiungimento degli obiettivi condivisi da tutte le amministrazioni. In quest’ambito operano: il Consiglio di politica scientifica, tecnologica e dell’innovazione (Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación), formato dai titolari dei dipartimenti ministeriali designati dal Governo e da rappresentanti delle Comunità autonome competenti in materia; il Consiglio consultivo per scienza, tecnologia e innovazione (Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación), in cui sono presenti membri della comunità scientifica e tecnologica di riconosciuto prestigio internazionale e le associazioni imprenditoriali e i sindacati maggiormente rappresentativi; il Comitato spagnolo per l’etica della ricerca (Comité Español de Ética de la Investigación), con funzioni consultive in materia.

Il titolo II (artt. 12-32) disciplina le risorse umane dedicate alla ricerca, con l’obiettivo di creare un quadro per lo sviluppo professionale dei ricercatori. Tra le novità principali sono da  segnalare la regolamentazione  della mobilità tra settore pubblico e  privato, la creazione di contratti di lavoro specifici per i ricercatori e la particolare disciplina del personale di ricerca al servizio degli organismi pubblici di ricerca dell’Amministrazione generale dello Stato.

Il titolo III (artt. 33-40) si occupa della promozione della ricerca scientifica e tecnica, l’innovazione, la valorizzazione, il trasferimento della conoscenza, la diffusione e la cultura scientifica, tecnologica e dell’innovazione. Il capitolo I (artt. 33-34) disciplina gli strumenti e le misure per promuovere la ricerca, prevedendo un elenco aperto di misure da adottare da parte degli operatori finanziari del Sistema, fornendo anche la possibilità di concludere accordi di cooperazione che permettano la realizzazione congiunta di progetti e attività di ricerca, sviluppo e innovazione, di creazione o finanziamento di centri, di finanziamento di progetti individuali, di formazione del personale, di divulgazione e uso condiviso di immobili, installazioni e mezzi materiali. Il capitolo II (artt. 35-38), relativo alla valorizzazione e al trasferimento di conoscenza, stabilisce, tra l’altro, l’applicazione del diritto privato ai contratti relativi alla promozione, gestione e trasferimento dei risultati dell’attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Il capitolo III (artt. 39-40) è dedicato all’internazionalizzazione del sistema e alla cooperazione allo sviluppo, sottolineando l’importanza di questi aspetti per l’attività di ricerca.

Il titolo IV (artt. 41-47) disciplina le questioni concernenti la promozione e il coordinamento delle attività di ricerca presso l’Amministrazione generale dello Stato. Si prevede un organo di coordinamento, la Commissione delegata del Governo per la politica scientifica, tecnologica e dell’innovazione (Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de Innovación) e sono creati due strumenti di pianificazione pluriennali: il Piano statale di ricerca scientifica e tecnica (Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica) e il Piano statale dell’innovazione (Plan Estatal de Innovación). In secondo luogo il titolo IV prevede due soggetti di finanziamento dell’Amministrazione generale dello Stato: l’Agenzia statale di ricerca (Agencia Estatal de Investigación), con funzioni di sviluppo della generazione delle conoscenze in tutte le aree del sapere, e il Centro per lo sviluppo tecnologico industriale (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), finalizzato a promuovere l’innovazione. Infine, nel titolo IV sono definiti ed enumerati gli organismi pubblici di ricerca dell’Amministrazione generale dello Stato.

La legge è completata da una lunga serie di disposizioni di chiusura. Tra queste, la seconda disposizione aggiuntiva prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo elabori lo statuto del personale di ricerca in formazione. L’ottava disposizione aggiuntiva prevede che il Governo provveda, mediante decreto, a riorganizzare gli organismi pubblici di ricerca dell’Amministrazione generale dello Stato per adeguarli al contenuto della legge.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Indice delle voci

 

 

 

amministrazione territoriale (fr)9

cittadinanza (fr)13

contrattazione collettiva (es)36

credito al consumo (es)27

delegificazione (fr)15

difesa (fr)10

diritto penale (de)19

elezioni (fr)12

evasioni fiscali (de)17

giochi d’azzardo (es)29

immigrazione (de) (fr).................................................................................................. 19.................................................................................................. 13

innovazione tecnologica (es)40

lavoratori - diritto all’informazione (es)38

legge - semplificazione (fr)15

parlamento europeo (fr)12

poste e telecomunicazioni (de)25

ricerca scientifica (es)40

riciclaggio (de)17

servizi postali (uk)21

sicurezza sociale (de)33

volontariato (de)35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: FR = Francia

                DE = Germania

                UK = Regno Unito

                ES = Spagna