Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||||
Titolo: | Regolamento recante disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell'amministrazione - Schema di DPR n. 545 (art. 11, comma 1, lettera c), D.L. n. 95/2012) Elementi per l'istruttoria normativa | ||||||
Riferimenti: |
| ||||||
Serie: | Atti del Governo Numero: 478 | ||||||
Data: | 20/02/2013 | ||||||
Descrittori: |
| ||||||
Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
SIWEB
20 febbraio 2013 |
|
n.
478/0 |
|
Regolamento recante disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell’amministrazioneSchema di D.P.R. n. 545
|
Numero dello schema di regolamento |
545 |
Titolo |
Regolamento recante disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell’amministrazione |
Ministro competente |
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione |
Norma di riferimento |
Articolo 11, comma 1, del decreto-legge 95/2012 |
Numero di articoli |
5 |
Date: |
|
presentazione |
15 febbraio 2013 |
assegnazione |
18 febbraio 2013 |
termine per l’espressione del parere |
20 marzo 2013 |
termine per l’esercizio del regolamento |
|
Commissione competente |
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) |
Lo schema di regolamento è
volto dare attuazione all’articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legge
Attualmente, il reclutamento dei dirigenti avviene (ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 165/2001 e della disciplina attuativa, recata dal decreto del Presidente della Repubblica n.272/2004) in parte (70% del totale) mediante concorsi banditi dalle singole P.A. e in parte (30% del totale) mediante corso-concorso della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).
Con riguardo, invece, al reclutamento dei funzionari, l’articolo 52, comma 1-ter, del decreto n. 165/2001 stabilisce che è determinata una quota per l’accesso alle posizioni economiche apicali da riservare, nel limite del 50 per cento, a un corso-concorso bandito dalla SSPA.
Il provvedimento si compone
di 5 articoli.
L’articolo 1 (Concorso di
ammissione al corso-concorso per il reclutamento di funzionari) definisce
le modalità di svolgimento del concorso di ammissione al corso-concorso
selettivo per il reclutamento dei funzionari. In particolare, il bando di
concorso deve prevedere quale titolo di studio minimo per l’ammissione dei
candidati non dipendenti pubblici il possesso della laurea
specialistica/magistrale o del diploma di laurea secondo l’ordinamento
previgente, mentre i candidati già dipendenti di amministrazioni pubbliche o
private possono essere ammessi se muniti almeno di laurea triennale.
L’articolo 2 (Corso-concorso
selettivo per il reclutamento dei funzionari) definisce le modalità di
svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione per i funzionari. Il
corso ha una durata complessiva di nove mesi di cui i primi sei di formazione
generale presso
L’articolo 3 (Trattamento
economico degli allievi) dispone in materia di trattamento economico
spettante agli allievi: gli allievi già dipendenti pubblici conservano il
trattamento erogato dall’amministrazione di appartenenza; agli allievi esterni,
invece, viene erogata una borsa di studio dell’importo di 1.000 euro netti.
Tutti gli emolumenti sopra indicati saranno restituiti dalle amministrazioni di
destinazione degli allievi medesimi.
L’articolo 4 (Modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica
Per quanto concerne l’accesso
alla dirigenza si prevede che il rapporto tra dirigenti scelti con concorso da
parte delle singole amministrazioni e dirigenti scelti sulla base del
corso-concorso della Scuola nazionale dell’amministrazione, attualmente pari al
70% nel primo caso e al 30% nel secondo caso, venga portato al 50% (con
incremento, quindi, della quota di dirigenti provenienti dal corso-concorso di
quest’ultima). Inoltre, per i soli concorsi banditi dalle singole
amministrazioni (e non anche per il corso-concorso selettivo di formazione
bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione) si introduce la valutazione di titoli (senza peraltro
predefinire alcun criterio ai fini della valutazione medesima). Per quanto
riguarda la formazione delle graduatorie, si
conferisce un maggiore peso alle prove orali rispetto alle prove scritte,
prevedendo che la media dei voti di tutte le prove scritte faccia, a sua volta,
media con il voto dell’unica prova orale.
Inoltre, le modifiche
consentono di articolare meglio lo svolgimento del corso prevedendo una fase di
formazione generale, della durata di otto mesi, svolta dalla Scuola nazionale
di amministrazione e una fase di formazione specialistica, della durata di
quattro mesi, alla cui organizzazione provvede il Comitato tramite le Scuole di
riferimento o, in mancanza, con
Viene, inoltre, stabilito in
1.500 euro netti l’importo della borsa di studio per gli allievi non dipendenti
pubblici (ora viene corrisposto il 70 per cento dello stipendio dei dirigenti,
con esclusione della retribuzione legata allo svolgimento delle funzioni, per
un ammontare di circa 1.920 euro netti). Gli allievi già dipendenti pubblici
conservano il trattamento economico fruito presso l’amministrazione di
appartenenza.
L’articolo 5 (Disposizioni
riguardanti
Secondo quanto indicato nella
relazione tecnica, il provvedimento
nel suo complesso comporta minori spese per il bilancio dello Stato per 3,2
milioni di euro nuovi oneri per 1,9
milioni di euro, con un saldo positivo di 1,3 milioni di euro per ciascun
corso-concorso.
Al provvedimento sono allegati:
·
la relazione illustrativa;
·
la relazione
tecnico-finanziaria;
·
le schede sull’Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Impatto della regolamentazione (AIR);
·
il visto della Ragioneria generale dello Stato;
·
il parere del Consiglio di Stato.
Il
Consiglio di Stato, nel proprio parere, evidenzia l’opportunità di alcune
modifiche. In particolare:
·
con riguardo ai titoli per l’ammissione al concorso, evidenzia una disparità di trattamento tra candidati dipendenti di P.A. (per i
quali è sufficiente la laurea breve) rispetto
ai candidati non dipendenti di P.A. (per i quali è richiesta la laurea
specialistica o magistrale); secondo il Consiglio di Stato, sarebbe opportuno
prevedere che la minore qualificazione richiesta ai dipendenti della P.A. venga
compensata dall’esperienza maturata per
un periodo minimo (non previsto nel provvedimento)
·
per quanto concerne la formazione della graduatoria del concorso di
ammissione al corso-concorso della Scuola nazionale dell’amministrazione,
segnala l’inopportunità di conferire
alle prove orali un peso eccessivo rispetto alle prove scritte, risultato
che si otterrebbe con la previsione che la media dei voti di tutte le prove
scritte faccia, a sua volta, media con il voto dell’unica prova orale
(diversamente dalla somma dei voti di tutte le prove);
·
per quanto riguarda la frequenza dei corsi, segnala l’opportunità di
specificare oltre quale durata l’assenza (per maternità o gravi motivi)
impedisca l’accesso all’esame finale (ferma restando la possibilità di frequentare
il corso successivo);
·
osserva che le norme contenute all’articolo 5, di modifica del decreto
legislativo n.178/2009, andrebbero trasferite (per ragioni di omogeneità normativa)
nell’ambito dell’altro schema di regolamento all’esame del Parlamento (atto n.
544), in quanto riguardanti la disciplina della Scuola nazionale
dell’amministrazione.
Il
provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 95/2012, che ha demandato a regolamenti di
delegificazione il riordino delle Scuole pubbliche di formazione, al fine di
razionalizzare le spese di funzionamento e di personale da queste sostenute,
individuando i criteri per la riforma del sistema di reclutamento e formazione
dei dirigenti e funzionari pubblici nonché il coordinamento delle funzioni
svolte dagli istituti di formazione.
Costituiscono
criteri di riferimento per i regolamenti: l'eliminazione di sovrapposizioni e
duplicazioni delle funzioni; l'individuazione precisa dei compiti di ciascuna
struttura; la concentrazione in un'unica scuola centrale esistente delle
funzioni di formazione generica dei
dirigenti e dei funzionari, per la
formazione specialistica e permanente dei dirigenti e funzionari, invece, è
ipotizzata la tendenziale concentrazione in un'unica struttura esistente per
singolo dicastero (mantenendo dunque la specificità delle competenze).
Altri criteri sono rivolti a
garantire l'ottimizzazione dell'utilizzo dei locali adibiti alla formazione; il
coordinamento tra le attività di formazione permanente dei dipendenti svolte
dalle varie amministrazioni (anche con modalità decentrate o ricorrendo a
istituti universitari italiani o stranieri).
L'attività
di formazione dei dirigenti e dipendenti
degli enti territoriali potrà contemplare il ricorso a convenzioni tra la
scuola centrale unica prevista per la formazione generica e gli enti stessi.
I regolamenti di
delegificazione devono essere adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge n.400/1988.
Tale disposizione prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Nel
caso di specie, la norma di autorizzazione prevede altresì che lo schema sia
adottato su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro
dell'interno.
In merito si segnala che lo schema di regolamento
presentato per il parere risulta sprovvisto dei concerti previsti dalla norma
di autorizzazione.
Acquisiti i pareri previsti,
o trascorso il termine per l’espressione dei medesimi, il Consiglio dei
Ministri adotta in via definitiva con propria deliberazione il regolamento, che
viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica.
Si rinvia alle osservazioni formulate dal Consiglio di
Stato nel proprio parere (v. sopra), con le seguenti puntualizzazioni.
Per
quanto attiene al
maggior peso che il provvedimento
conferisce, nell’ambito del concorso per l’ammissione al corso-concorso della
Scuola nazionale dell’amministrazione, all’unica
prova orale rispetto alle tre prove
scritte, si osserva che tale risultato viene perseguito prevedendo
(diversamente dalla somma dei voti di tutte le prove, come attualmente
previsto) che la media dei voti delle prove scritte faccia, a sua volta, media
con il voto dell’unica prova orale. Per effetto di tale
disposizione, l’unica prova orale verrebbe cioè ad acquisire un peso, ai fini
della graduatoria finale, pari a quello complessivo delle tre prove scritte. Al
riguardo si segnala che si tratterebbe di una innovazione di particolare
rilievo nel panorama della normativa in materia concorsuale, tradizionalmente
fondata sulla prevalenza delle prove
scritte quale strumento privilegiato di accertamento della preparazione tecnica
dei candidati. Pur ipotizzando che un tale indirizzo corrisponda
all’esigenza di una valutazione del candidato che vada al di là della mera
preparazione tecnico-teorica (ad esempio con l’obiettivo di valutare
l’attitudine all’espletamento di funzioni dirigenziali), esso andrebbe in ogni
caso esplicitato e reso operativo attraverso altre norme volte ad introdurre
gli accorgimenti tecnici necessari per garantire comunque il buon funzionamento
della selezione (come la presenza all’interno della commissione giudicatrice di
soggetti in possesso delle competenze professionali adeguate per valutazioni di
questo tipo, che non possono essere i tradizionali componenti “esperti” delle
materie). Inoltre, intorno a una prova orale con questo peso nell’economia del
concorso, andrebbero immaginate delle garanzie
specifiche volte ad assicurare omogeneità delle valutazioni e successiva
verificabilità delle stesse (ad esempio, in assenza degli elaborati
documentali prodotti dai candidati nell’ambito di una prova scritta, si
potrebbe pensare all’introduzione di particolari forme di pubblicità, come la
documentazione audio e/o video delle sedute delle prove orali).
Un secondo aspetto attiene, per i soli concorsi banditi dalle singole
amministrazioni (e non anche per il corso-concorso selettivo di formazione
bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione), all’introduzione della valutazione dei titoli (i concorsi
diventerebbero cioè per esami e titoli e non solo per esami) Anche in tale caso appare necessario
introdurre criteri omogenei per la
valutazione dei titoli, al fine di evitare che le P.A. possano trovarsi a
godere di una discrezionalità senza limiti e controlli, con il rischio di
scelte troppo diversificate tra le varie P.A. e di valutazioni arbitrarie o
irragionevoli, non rispondenti all’effettivo valore dei titoli medesimi.
Infine, con riguardo ai titoli per l’ammissione al corso-concorso della Scuola nazionale della P.A. per il reclutamento dei funzionari, si evidenzia una disparità di trattamento tra candidati dipendenti di P.A. (per i quali è sufficiente la laurea breve) rispetto ai candidati non dipendenti di P.A. (per i quali è invece richiesta la laurea specialistica o magistrale); al riguardo si fa presente che il Consiglio di Stato ha rilevato la necessità di prevedere (richiamando la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di concorsi pubblici) che la minore qualificazione richiesta ai dipendenti della P.A. venga compensata dall’esperienza maturata nell’ambito della P.A. (o dall’espletamento di funzioni qualificate), con espressa indicazione di un periodo minimo di effettivo svolgimento.
Servizio Studi – Dipartimento Lavoro |
( 066760-4974- 4884 * st_lavoro@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: LA0747_0