Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Regolamento recante disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell'amministrazione - Schema di DPR n. 545 (art. 11, comma 1, lettera c), D.L. n. 95/2012) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 545/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 478
Data: 20/02/2013
Descrittori:
ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO   CONCORSI PUBBLICI
DECRETO LEGGE 2012 0095   DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
FUNZIONARI     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

SIWEB

 

20 febbraio 2013

 

n. 478/0

 

Regolamento recante disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell’amministrazione

Schema di D.P.R. n. 545
(art. 11, comma 1, lettera c), D.L. n. 95/2012)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

 

Numero dello schema di regolamento

545

Titolo

Regolamento recante disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell’amministrazione

Ministro competente

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Norma di riferimento

Articolo 11, comma 1, del decreto-legge 95/2012

Numero di articoli

5

Date:

 

presentazione

15 febbraio 2013

assegnazione

18 febbraio 2013

termine per l’espressione del parere

20 marzo 2013

termine per l’esercizio del regolamento

3 gennaio 2013

Commissione competente

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 


Contenuto

Lo schema di regolamento è volto dare attuazione all’articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede di concentrare le funzioni di reclutamento e formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici. Pertanto, con esso si ridefinisce complessivamente il sistema di reclutamento e formazione di dirigenti e funzionari, con l’obiettivo di concentrare, snellire e rendere più economiche le procedure concorsuali; garantire l’eccellenza dell’attività formativa generale; strutturare i corsi di formazione in modo da assicurare il più elevato livello di specializzazione professionale degli allievi; subordinare l’assunzione degli allievi al superamento di prove valutative che assicurino l’effettiva selezione dei più meritevoli.

 

Attualmente, il reclutamento dei dirigenti avviene (ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 165/2001 e della disciplina attuativa, recata dal decreto del Presidente della Repubblica n.272/2004) in parte (70% del totale) mediante concorsi banditi dalle singole P.A. e in parte (30% del totale) mediante corso-concorso  della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).

Con riguardo, invece, al reclutamento dei funzionari, l’articolo 52, comma 1-ter, del decreto n. 165/2001 stabilisce che è determinata una quota per l’accesso alle posizioni economiche apicali da riservare, nel limite del 50 per cento, a un corso-concorso bandito dalla SSPA.

 

Il provvedimento si compone di 5 articoli.

 

L’articolo 1 (Concorso di ammissione al corso-concorso per il reclutamento di funzionari) definisce le modalità di svolgimento del concorso di ammissione al corso-concorso selettivo per il reclutamento dei funzionari. In particolare, il bando di concorso deve prevedere quale titolo di studio minimo per l’ammissione dei candidati non dipendenti pubblici il possesso della laurea specialistica/magistrale o del diploma di laurea secondo l’ordinamento previgente, mentre i candidati già dipendenti di amministrazioni pubbliche o private possono essere ammessi se muniti almeno di laurea triennale.

 

L’articolo 2 (Corso-concorso selettivo per il reclutamento dei funzionari) definisce le modalità di svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione per i funzionari. Il corso ha una durata complessiva di nove mesi di cui i primi sei di formazione generale presso la Scuola nazionale di amministrazione e le altre Scuole del Sistema unico e i successivi tre mesi (cui accedono gli allievi che superano l’esame conclusivo della fase di formazione iniziale) di formazione specialistica svolta presso le amministrazioni di destinazione degli allievi, utilizzando anche le strutture delle Scuole di riferimento.

 

L’articolo 3 (Trattamento economico degli allievi) dispone in materia di trattamento economico spettante agli allievi: gli allievi già dipendenti pubblici conservano il trattamento erogato dall’amministrazione di appartenenza; agli allievi esterni, invece, viene erogata una borsa di studio dell’importo di 1.000 euro netti. Tutti gli emolumenti sopra indicati saranno restituiti dalle amministrazioni di destinazione degli allievi medesimi.

 

L’articolo 4 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272) dispone alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n. 272, recante il Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per quanto concerne l’accesso alla dirigenza si prevede che il rapporto tra dirigenti scelti con concorso da parte delle singole amministrazioni e dirigenti scelti sulla base del corso-concorso della Scuola nazionale dell’amministrazione, attualmente pari al 70% nel primo caso e al 30% nel secondo caso, venga portato al 50% (con incremento, quindi, della quota di dirigenti provenienti dal corso-concorso di quest’ultima). Inoltre, per i soli concorsi banditi dalle singole amministrazioni (e non anche per il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione) si introduce la valutazione di titoli (senza peraltro predefinire alcun criterio ai fini della valutazione medesima). Per quanto riguarda la formazione delle graduatorie, si conferisce un maggiore peso alle prove orali rispetto alle prove scritte, prevedendo che la media dei voti di tutte le prove scritte faccia, a sua volta, media con il voto dell’unica prova orale.

Inoltre, le modifiche consentono di articolare meglio lo svolgimento del corso prevedendo una fase di formazione generale, della durata di otto mesi, svolta dalla Scuola nazionale di amministrazione e una fase di formazione specialistica, della durata di quattro mesi, alla cui organizzazione provvede il Comitato tramite le Scuole di riferimento o, in mancanza, con la Scuola nazionale di amministrazione (la durata complessiva si riduce quindi dagli attuali 18  mesi a 12 mesi).

Viene, inoltre, stabilito in 1.500 euro netti l’importo della borsa di studio per gli allievi non dipendenti pubblici (ora viene corrisposto il 70 per cento dello stipendio dei dirigenti, con esclusione della retribuzione legata allo svolgimento delle funzioni, per un ammontare di circa 1.920 euro netti). Gli allievi già dipendenti pubblici conservano il trattamento economico fruito presso l’amministrazione di appartenenza.

 

L’articolo 5 (Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale di amministrazione) vengono dispone alcune modifiche al decreto legislativo 178/2009, che ha disposto la riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). Tra l’altro, viene soppresso il Comitato di programmazione, le cui funzioni saranno assorbite dal Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione previsto dal Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.

 

Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, il provvedimento nel suo complesso comporta minori spese per il bilancio dello Stato per 3,2 milioni di euro  nuovi oneri per 1,9 milioni di euro, con un saldo positivo di 1,3 milioni di euro per ciascun corso-concorso.

 

Relazioni e pareri allegati

Al provvedimento sono allegati:

·        la relazione illustrativa;

·        la relazione tecnico-finanziaria;

·        le schede sull’Analisi tecnico-normativa (ATN) e  di Impatto della regolamentazione (AIR);

·        il visto della Ragioneria generale dello Stato;

·        il parere del Consiglio di Stato.

 

Il Consiglio di Stato, nel proprio parere, evidenzia l’opportunità di alcune modifiche. In particolare:

·        con riguardo ai titoli per l’ammissione al concorso, evidenzia una disparità di trattamento tra candidati dipendenti di P.A. (per i quali è sufficiente la laurea breve) rispetto ai candidati non dipendenti di P.A. (per i quali è richiesta la laurea specialistica o magistrale); secondo il Consiglio di Stato, sarebbe opportuno prevedere che la minore qualificazione richiesta ai dipendenti della P.A. venga compensata dall’esperienza maturata per un periodo minimo (non previsto nel provvedimento)

·        per quanto concerne la formazione della graduatoria del concorso di ammissione al corso-concorso della Scuola nazionale dell’amministrazione, segnala l’inopportunità di conferire alle prove orali un peso eccessivo rispetto alle prove scritte, risultato che si otterrebbe con la previsione che la media dei voti di tutte le prove scritte faccia, a sua volta, media con il voto dell’unica prova orale (diversamente dalla somma dei voti di tutte le prove);

·        per quanto riguarda la frequenza dei corsi, segnala l’opportunità di specificare oltre quale durata l’assenza (per maternità o gravi motivi) impedisca l’accesso all’esame finale (ferma restando la possibilità di frequentare il corso successivo);

·        osserva che le norme contenute all’articolo 5, di modifica del decreto legislativo n.178/2009, andrebbero trasferite (per ragioni di omogeneità normativa) nell’ambito dell’altro schema di regolamento all’esame del Parlamento (atto n. 544), in quanto riguardanti la disciplina della Scuola nazionale dell’amministrazione.

 

 

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 95/2012, che ha demandato a regolamenti di delegificazione il riordino delle Scuole pubbliche di formazione, al fine di razionalizzare le spese di funzionamento e di personale da queste sostenute, individuando i criteri per la riforma del sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e funzionari pubblici nonché il coordinamento delle funzioni svolte dagli istituti di formazione.

Costituiscono criteri di riferimento per i regolamenti: l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni; l'individuazione precisa dei compiti di ciascuna struttura; la concentrazione in un'unica scuola centrale esistente delle funzioni di formazione generica dei dirigenti e dei funzionari, per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e funzionari, invece, è ipotizzata la tendenziale concentrazione in un'unica struttura esistente per singolo dicastero (mantenendo dunque la specificità delle competenze).

Altri criteri sono rivolti a garantire l'ottimizzazione dell'utilizzo dei locali adibiti alla formazione; il coordinamento tra le attività di formazione permanente dei dipendenti svolte dalle varie amministrazioni (anche con modalità decentrate o ricorrendo a istituti universitari italiani o stranieri).

L'attività di formazione dei dirigenti e dipendenti degli enti territoriali potrà contemplare il ricorso a convenzioni tra la scuola centrale unica prevista per la formazione generica e gli enti stessi.

Procedura di emanazione

I regolamenti di delegificazione devono essere adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n.400/1988.

Tale disposizione prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Nel caso di specie, la norma di autorizzazione prevede altresì che lo schema sia adottato su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno.

In merito si segnala che lo schema di regolamento presentato per il parere risulta sprovvisto dei concerti previsti dalla norma di autorizzazione.

Acquisiti i pareri previsti, o trascorso il termine per l’espressione dei medesimi, il Consiglio dei Ministri adotta in via definitiva con propria deliberazione il regolamento, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

Formulazione del testo

Si rinvia alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel proprio parere (v. sopra), con le seguenti puntualizzazioni.

Per quanto attiene al maggior peso che il provvedimento conferisce, nell’ambito del concorso per l’ammissione al corso-concorso della Scuola nazionale dell’amministrazione, all’unica prova orale rispetto alle tre prove scritte, si osserva che tale risultato viene perseguito prevedendo (diversamente dalla somma dei voti di tutte le prove, come attualmente previsto) che la media dei voti delle prove scritte faccia, a sua volta, media con il voto dell’unica prova orale. Per effetto di tale disposizione, l’unica prova orale verrebbe cioè ad acquisire un peso, ai fini della graduatoria finale, pari a quello complessivo delle tre prove scritte. Al riguardo si segnala che si tratterebbe di una innovazione di particolare rilievo nel panorama della normativa in materia concorsuale, tradizionalmente fondata sulla prevalenza delle prove scritte quale strumento privilegiato di accertamento della preparazione tecnica dei candidati. Pur ipotizzando che un tale indirizzo corrisponda all’esigenza di una valutazione del candidato che vada al di là della mera preparazione tecnico-teorica (ad esempio con l’obiettivo di valutare l’attitudine all’espletamento di funzioni dirigenziali), esso andrebbe in ogni caso esplicitato e reso operativo attraverso altre norme volte ad introdurre gli accorgimenti tecnici necessari per garantire comunque il buon funzionamento della selezione (come la presenza all’interno della commissione giudicatrice di soggetti in possesso delle competenze professionali adeguate per valutazioni di questo tipo, che non possono essere i tradizionali componenti “esperti” delle materie). Inoltre, intorno a una prova orale con questo peso nell’economia del concorso, andrebbero immaginate delle garanzie specifiche volte ad assicurare omogeneità delle valutazioni e successiva verificabilità delle stesse (ad esempio, in assenza degli elaborati documentali prodotti dai candidati nell’ambito di una prova scritta, si potrebbe pensare all’introduzione di particolari forme di pubblicità, come la documentazione audio e/o video delle sedute delle prove orali).

Un secondo aspetto attiene, per i soli concorsi banditi dalle singole amministrazioni (e non anche per il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione), all’introduzione della valutazione dei titoli (i concorsi diventerebbero cioè per esami e titoli e non solo per esami)  Anche in tale caso appare necessario introdurre criteri omogenei per la valutazione dei titoli, al fine di evitare che le P.A. possano trovarsi a godere di una discrezionalità senza limiti e controlli, con il rischio di scelte troppo diversificate tra le varie P.A. e di valutazioni arbitrarie o irragionevoli, non rispondenti all’effettivo valore dei titoli medesimi.

Infine, con riguardo ai titoli per l’ammissione al corso-concorso della Scuola nazionale della P.A. per il reclutamento dei funzionari,  si evidenzia una disparità di trattamento tra candidati dipendenti di P.A. (per i quali è sufficiente la laurea breve) rispetto ai candidati non dipendenti di P.A. (per i quali è invece richiesta la laurea specialistica o magistrale); al riguardo si fa presente che il Consiglio di Stato ha rilevato la necessità di prevedere (richiamando la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di concorsi pubblici) che la minore qualificazione richiesta ai dipendenti della P.A. venga compensata dall’esperienza maturata nell’ambito della P.A. (o dall’espletamento di funzioni qualificate), con espressa indicazione di un periodo minimo di effettivo svolgimento.


 

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4974- 4884  * st_lavoro@camera.it

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File: LA0747_0