Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo - AA.C. 762, 1550 e 2112 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 159 | ||||
Data: | 05/05/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
SIWEB
5 maggio 2009 |
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[n. 159/0] |
Tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacoloAA.C. 762, 1550 e 2112Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
762 |
1550 |
2112 |
Titolo |
Disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago e disposizioni fiscali in favore delle esecuzioni musicali dal vivo |
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell’intrattenimento e dello svago |
Disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori dello spettacolo, dell’intrattenimento e dello svago |
Iniziativa |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
No |
No |
Numero di articoli |
5 |
7 |
6 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
6 maggio 2008 |
26 luglio 2008 |
27 gennaio 2009 |
assegnazione |
1° dicembre 2008 |
2 febbraio 2009 |
6 aprile 2009 |
Commissione competente |
XI Lavoro |
XI Lavoro |
XI Lavoro |
Sede |
Referente |
Referente |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, V, VI, VII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Commissioni I, II, V, VI, VII, X, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Commissioni I, V, VI, VII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Le proposte di legge AA.CC. 762 (Bellanova e altri), 1550 (Ceccacci Rubino e altro) e 2112 (Borghesi e altri) sono volte a estendere alcune forme di tutela previdenziale e sociale ai lavoratori dello spettacolo, che ne sono attualmente sprovvisti.
Attualmente, infatti, le diverse professionalità impegnate nel settore dello spettacolo lavorano senza adeguate tutele contrattuali e previdenziali, in quanto la normativa vigente in materia, risalente a oltre mezzo secolo fa, risulta obsoleta e inadeguata al nuovo contesto lavorativo. La situazione normativa che caratterizza tali lavoratori è tale che essi sono di fatto obbligati a rispettare sia i doveri dei lavoratori autonomi che quelli dei lavoratori dipendenti, senza poter usufruire di molti degli istituti e dei benefici propri degli uni o degli altri. In particolare, i dati ENPALS rilevano che a fronte delle 120 giornate lavorative richieste dalla legge per costituire un’annualità contributiva, la media conseguita dai lavoratori dello spettacolo è di sole 90 giornate. Ciò significa che mediamente un lavoratore dello
spettacolo non raggiunge l’obiettivo minimo necessario alla maturazione del diritto alla tutela previdenziale.
Le proposte di legge in esame presentano numerosi elementi comuni, mentre si differenziano per alcuni aspetti.
Elementi comuni alle tre proposte di legge sono:
· l’estensione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli infortuni sul lavoro ai lavoratori dello spettacolo che svolgono la propria attività in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata (articolo 1 di tutte le pdl);
· l’estensione dell’assicurazione contro la disoccupazione a tutto il personale artistico, teatrale e cinematografico (articolo 1 di tutte le pdl);
· la previsione di un “foglio di ingaggio” per i lavoratori dello spettacolo (articolo 2 delle pdl 762 e 2112, articolo 4 della pdl 1550);
· l’istituzione di un registro dei lavoratori dello spettacolo (articolo 4 delle pdl 762 e 2112, articolo 6 della dpl 1550, che peraltro inserisce in tale registro anche gli agenti dello spettacolo);
· disposizioni per la determinazione della retribuzione imponibile dei lavoratori dello spettacolo (articolo 3 delle pdl).
Le tre proposte di legge si differenziano, invece, in relazione al fatto che talune recano norme non previste dalle altre. Le norme in questione riguardano:
· la modifica dei requisiti anagrafici richiesti per il diritto alla pensione dei ballerini e dei tersicorei (articolo 2 della pdl 1550);
· la previsione dell’agente di spettacolo come figura professionale a cui affidarsi per la promozione della propria professionalità da parte dei lavoratori dello spettacolo (articolo 5 della pdl 1550);
· la previsione di una norma di copertura finanziaria (articolo 7 della pdl 1550, mentre le pdl 762 e 2112 non prevedono analoga norma di copertura);
· la previsione di apposite linee guida per la programmazione della musica dal vivo, da finanziare tramite stanziamento di apposite risorse del Fondo unico per lo spettacolo (articolo 5 della pdl 2112);
· la modifica della disciplina in materia di imposta sugli spettacoli (articolo 5 della pdl 762 e articolo 6 della pdl 2112).
Alle proposte di legge sono allegate le relazioni illustrative
L’intervento con legge si rende necessario in quanto le proposte di legge intervengono su materie disciplinate da forni normative primarie.
La disciplina oggetto delle proposte di legge appare riconducibile, in linea generale, alla materia di competenza esclusiva statale “previdenza sociale” (art.117. co.2, lett.o),Cost).
Per quanto concerne le disposizioni di carattere fiscale è possibile fare riferimento anche alla materia di potestà esclusiva statale “sistema tributario e contabile dello Stato (art.117, co.2, lett.e), Cost), mentre con riferimento ai profili relativi alla disciplina dell’attività professionale è possibile fare riferimento alle materie di competenza concorrente Stato-regioni “professioni” e “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” (art.117, co.3, Cost).
Per
quanto concerne, in particolare, la programmazione delle attività musicali ed
al Fondo unico dello spettacolo, di cui all’art. 5 della pdl AC 2112, si
ricorda che il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato
all’articolo 117 della Costituzione. Pur tuttavia, secondo l’orientamento della
Corte costituzionale, le attività di sostegno dello spettacolo sono
riconducibili alla promozione e organizzazione delle “attività culturali di cui
al terzo comma dell’art. 117 Cost.”, come tale affidata alla potestà
legislativa concorrente di Stato e regioni (sentenze della Corte n. 255 del
2004 e, n. 205 e 285 del 2005). In particolare, nella sentenza n. 255 del 2004
(riguardante la normativa statale in materia di sostegno finanziario dello
spettacolo),
In
particolare
Adempimenti normativi sono previsti dalle seguenti disposizioni:
· AC 1550: articolo 1, comma 5; articolo 3, comma 2; articolo 4, comma 3; articolo 6, comma 4.
· AC 762: articolo 1, comma 3; articolo 3, comma 2; articolo 4, comma 3.
· AC 2112: articolo 1, comma 3; articolo 3, comma 2, articolo 4, comma 3.
Per quanto attiene alla figura dell’agente dello spettacolo (disciplinata dall’articolo 5 della pdl 1550) merita segnalare che attualmente sono all’esame della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei deputati, una serie di proposte di legge (AC 136 e abbinate), in materia di regolamentazione dello spettacolo dal vivo, tra le quali - in proposito, articolo 9 della pdl 136 (Carlucci ed altri), articolo 11 della pdl 1183 (De Biasi ed altri), articolo 12 della pdl 1849 (Rampelli) – alcune prevedono disposizioni concernenti il riconoscimento e la disciplina della professione di agente per lo spettacolo (anche per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo) , istituendo, tra l’altro, anche un registro (articolo 9 della pdl 136 e articolo 11 della pdl 1183), sia nazionale che regionale
Si rinvia alle osservazioni contente nelle schede di lettura dei provvedimenti.
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