Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Schema di D.Lgs. n. 79 (art.1, L. 123/2007) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 79/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 73
Data: 22/05/2009
Descrittori:
LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO   SICUREZZA NEL LAVORO
TUTELA DELLA SALUTE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
XII-Affari sociali
Altri riferimenti:
L N. 123 DEL 03-AGO-07     

SIWEB

 

22 maggio 2009

 

n. 73/0

 

 

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Schema di D.Lgs. n. 79
(art.1, L. 123/2007)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

n.79

Titolo

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Norma di delega

articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123

Numero di articoli

136

Date:

 

presentazione

12 maggio 2009

assegnazione

12 maggio 2009

termine per l’espressione del parere

21 giugno 2009

termine per l’esercizio della delega

16 agosto 2009

Commissione competente

XI Lavoro e XII Affari sociali

Rilievi di altre Commissioni

V Bilancio

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto a modificare il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, che in attuazione della delega conferita dalla legge 3 agosto 2007, n.123, ha riunito in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, il provvedimento ha lo scopo di “proseguire il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle regole della sicurezza”, al fine di creare “un modello legale differente da quello vigente ed in grado di prevenire meglio di quanto oggi accada il rischio di infortuni in ambiente di lavoro”. Esso è volto a “raccogliere alcune delle numerose segnalazioni di criticità emerse nei primi mesi di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed, al contempo, migliorare le regole della sicurezza in una ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato normativo, quale presupposto essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua effettività in termini sostanziali e non meramente formali”.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto legislativo sono allegati:

·       la relazione illustrativa;

·       la relazione tecnica;

·       le schede sull’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e sull’Analisi tecnico normativa (ATN);

·       il parere della Conferenza permanente Stato-regioni (29 aprile 2009), richiesto dall’articolo 4, comma 1, della legge n.123/2007 (legge-delega)

·       il verbale dell’incontro con le parti sociali, ai fini della consultazione, ai sensi dall’articolo 1, commi 4 e 6, della legge n.123/2007 (legge-delega)

Conformità con la norma di delega

Il provvedimento in esame è adottato in attuazione dell’’articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n.123, il quale prevede che il Governo possa adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi fissati per l’esercizio delle delega[1].

In attuazione della delega prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge n.123/2007, è stato adottato un unico provvedimento, ossia il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, che è entrato in vigore il 15 maggio 2008. Per quanto concerne il termine l’adozione di disposizioni intergrative e correttive, nel caso in esame trova applicazione quanto previsto all’articolo 1, comma 5, della legge n.123/2007, il quale dispone che nel caso in cui il termine per l’espressione del parere parlamentare (40 giorni dalla trasmissione alle Camere) scada nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini per l’adozione dei decreti legislativi, i suddetti termini sono prorogati di 3 mesi (ossia al 15 agosto 2009).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame appare riconducibile alle materie "tutela e sicurezza del lavoro" e “tutela della salute”, che ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, rientrano nell'ambito delle materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni.

Inoltre, attese le finalità del provvedimento (come esplicitate all’articolo 1 della legge di delega-delega n.123/2007 e del conseguente decreto legislativo n.81/2008), appare possibile fare riferimento anche alla materia di competenza legislativa statale “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (articolo 117, comma 2, lettera m), Cost.).

Conformità con altri princìpi costituzionali

Lo schema di decreto legislativo attiene al principio costituzionale della tutela della salute come interesse della collettività e diritto fondamentale dell’individuo (art. 32 Cost.).

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Le disposizioni previste all’articolo 10-bis (che introduce l’articolo 15-bis al d.lgs.n.81/2008), vanno  considerate in relazione all'articolo 5 della direttiva n. 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, il quale concerne la responsabilità del datore di lavoro (in materia di sicurezza sul lavoro); in particolare, il paragrafo 4 consente che gli Stati membri prevedano esclusioni o riduzioni della responsabilità dei datori "per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata". Si ricorda, in ogni caso, che l'àmbito del nuovo articolo 15-bis è limitato alla responsabilità penale.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora all’Italia ex art. 228 TCE, per mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 2008 (Causa C-504/06), relativa al non corretto recepimento nell’ordinamento italiano dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/57/CEE riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, con particolare riferimento alle disposizioni relative all’obbligo di designare coordinatori in materia di sicurezza e di salute.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con la comunicazione del 21 febbraio 2007 (COM(2007)62) “Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: Strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro”, la Commissione europea ha indicato, quale obiettivo generale, la riduzione del 25% (per 100.000 lavoratori) dell’incidenza degli infortuni sul lavoro a livello UE. A tal fine la Commissione ha raccomandato agli Stati membri l’applicazione di una serie di misure, con particolare riferimento alle PMI e ai settori ad alto rischio, comprendenti sia iniziative di formazione, promozione e incoraggiamento, che, se del caso, misure coercitive. Nella risoluzione adottata il 15 gennaio 2008 relativamente alla Strategia, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di far leva su un insieme di strumenti, quali: sufficiente consapevolezza generale, istruzione e formazione mirate, adeguati servizi e campagne di prevenzione, dialogo sociale e partecipazione dei lavoratori, normativa e applicazione adeguate, particolare attenzione a gruppi, settori di attività e tipi di impresa specifici, efficienti ispezioni e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Sono all’esame delle istituzioni UE le seguenti proposte legislative:

            la proposta modificata di direttiva (COM(2008)111) relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (codificazione della direttiva 89/655/CEE);

            la proposta modificata di direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (COM(2009) 71) (codificazione della direttiva 83/477/CEE);

            la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 92/85/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento  (COM(2008)637).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

All’articolo 24, comma 5-bis (che modifica l’articolo 41 del D.lgs. n.81/2008), si rinvia a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 dicembre 2009, la definizione delle modalità di semplificazione del modello di cui all’Allegato A3 (relativo alle visite mediche di sorveglianza sanitaria).

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento con la normativa vigente viene efficacemente assicurato dal ricorso alla tecnica della novella, con la modifica testuale del decreto legislativo n.81/2008.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si fa presente che l’articolo 36 dell’AC 2320 (legge comunitaria per il 2008), attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera dei deputati, prevede alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008. In particolare,  al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008, si prevede la modifica dell’articolo 90, comma 11, negli stessi termini previsti dall’articolo 58, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame.

Formulazione del testo

Con riferimento alle presunzioni di conformità di cui all’articolo 2 (che introduce l’articolo 2-bis del d.lgs. n.81/2008), appare opportuno chiarire (anche alla luce dell'articolo 2728 del codice civile, che fa riferimento a due categorie di presunzione legali) se esse siano da intendersi assolute o se invece sia consentita la prova contraria (cosiddetta presunzione relativa).

All’articolo 12, comma 2, si fa presente che per effetto della creazione del nuovo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (nel quale sono confluite le competenze dei precedenti Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Ministero della salute), nella Commissione per gli interpelli vi sarebbero solo due membri di nomina governativa (in luogo dei quattro attualmente previsti, ossia due per ciascuno dei precedenti Ministeri).

All’articolo 10-bis (che introduce l’articolo 15-bis al d.lgs. n. 81/2008), sarebbe opportuno chiarire se la condizione di cui alla lettera d) operi anche nel caso in cui l’evento non sia interamente imputabile ai soggetti ivi richiamati e se sia fatto salvo, in ogni caso, l’eventuale concorso di colpa del datore di lavoro. Inoltre, con riferimento alla condizione di cui alla lettera b), andrebbe chiarito se alla previsione della “tassativa istituzione per legge della posizione di garanzia” siano riconducibili anche gli obblighi generali di tutela delle condizioni di lavoro previsti dall’articolo 2087 del codice civile2.

All’articolo 24, comma 2 (che modifica l’articolo 41 del d.lgs. n.81/2008), andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se la “visita medica alla ripresa del lavoro” deve intendersi “prima” della ripresa del lavoro.

Per quanto concerne le osservazioni relative all’apparato sanzionatorio, si rinvia alle schede di lettura (e, in particolare, alle Note contenute nella colonna di destra della Tabella di raffronto delle sanzioni).

Per quanto riguarda gli aspetti formali e di coordinamento del testo, si segnala quanto segue:

·       nella numerazione degli articoli del provvedimento è stato omesso l’articolo 114;

·       all’articolo 2, comma 2 (articolo 2-bis, del d.lgs n. 81/2008), le parole “e l’utilizzo di macchine marcate CE” andrebbero spostate alla fine del periodo;

·       all’articolo 7, comma 2 (articolo 9, comma 7 del d.lgs n. 81/2008), la parola “rassegnate” deve intendersi “riassegnate”;

·       all’articolo 24, comma 2 (che modifica l’articolo 41 del d.lgs. n.81/2008), la parola “dal” andrebbe sostituita dalla parola “del”.

·       all’articolo 40, comma 1 (articolo 68, comma 2, del d.lgs n.81/2008), dopo la parola “componenti”  la “e” va soppressa;

·       all’articolo 69 (articolo 111, comma 8, del d.lgs n.81/2008) dopo le parole “cantieri temporanei e mobili” andrebbe meglio coordinate nel testo;

·       all’articolo 83, comma 2 (articolo 158 del d.lgs n. 81/2008) le lettere c) e d) devono intendersi a) e b);

·       all’articolo 83, comma 2 (articolo 158 del d.lgs n. 81/2008) le lettere c) e d) devono intendersi a) e b);

·       agli articoli 92 e 100 (rispettivamente, articoli 189 e 214 del d.lgs. n.81/2008) le modifiche previste sono prive di contenuto innovativo, in quanto il testo proposto è identico a quello vigente

 

 

 

 

 

________________

2    L’articolo 2087 del codice civile dispone che “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

 

 


 

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4884 – *st_lavoro@camera.it

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File: LA0155a.doc



[1]    Per un’articolata disamina dei princìpi e criteri direttivi della delega, previsti dall’articolo 1, comma 2, della legge n.123/2007, si rinvia alle schede di lettura del presente provvedimento.