Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (legge di stabilità 2013) - A.S. 3584-A - Schede di lettura sull'emendamento del Governo 1.700
Riferimenti:
AC N. 5534-BIS-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 708    Progressivo: 3
Data: 20/12/2012
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

 

A.S. 3584-A

Schede di lettura sull’emendamento
del Governo 1.700

 

 

 

 

 

 

n. 708/3

 

 

 

20 dicembre 2012

 

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente Ufficio:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§         Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: ID0025b.doc

 


INDICE

Premessa

Schede di lettura

§      Articolo 1, commi 8-13 (Riduzioni di spesa del Ministero del lavoro) 9

§      Articolo 1, comma 16-bis (Giustizia digitale) 12

§      Articolo 1, commi 19-bis e 19-ter (Pignoramento nell’espropriazione presso terzi) 16

§      Articolo 1, commi 20 e 20-bis (Aumento del contributo unificato nel processo amministrativo e destinazione delle somme recuperate) 18

§      Articolo 1, comma 23-bis (Contributo unificato nel processo tributario) 22

§      Articolo 1, commi 23-ter e 23-quater (Liquidazione di spese processuali) 23

§      Articolo 1, comma 23-quinquies (Trasferimenti dei componenti delle Commissioni tributarie) 24

§      Articolo 1, comma 23-sexies (Assunzione di Avvocati dello Stato) 26

§      Articolo 1, comma 24-bis (Modifiche all’armonizzazione dei bilanci degli enti servizi sanitari regionali) 27

§      Articolo 1, comma 47-bis (Collegi universitari legalmente riconosciuti) 29

§      Articolo 1, comma 74-bis (Verifica straordinaria da parte dell’INPS nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate) 31

§      Articolo 1, comma 76 (Assunzioni nel comparto sicurezza-difesa) 33

§      Articolo 1, comma 77-bis (Celebrazione del 70° anniversario della resistenza) 34

§      Articolo 1, comma 77-ter (Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso) 36

§      Articolo 1, commi da 81-bis a 81-quinquies (Trattamenti di fine servizio) 37

§      Articolo 1, commi da 81-sexies a 81-undecies (Titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM e messa ad ordinamento dei corsi) 41

§      Articolo 1, comma 83 (Piano straordinario di verifiche INPS sulle invalidità e devoluzione dei risparmi al fondo per le non autosufficienze) 48

§      Articolo 1, comma 86-bis (Assegno sostitutivo per l’accompagnatore militare) 49

§      Articolo 1, comma 87-bis (Sospensione e proroga di termini in tema di funzioni, risorse e di riordino delle province, di istituzione delle città metropolitane e di riduzione di dotazioni dell'amministrazione civile dell'interno) 50

§      Articolo 1, commi 91-92 (Fondo sperimentale di equilibrio di comuni e province) 54

§      Articolo 1, comma 91-bis (Incremento delle risorse  del Fondo di solidarietà comunale) 56

§      Articolo 1, commi 92-bis - 92-sexies (Contributo per il patto regionalizzato verticale) 57

§      Articolo 1, commi 92-octies - 92-decies (Recupero somme a debito dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno) 60

§      Articolo 1, comma 94-bis (Prezzi unitari di riferimento dei beni e servizi in ambito sanitario) 62

§      Articolo 1, comma 94-ter (Gestione del risk management in Sanità) 63

§      Articolo 1, comma 94-quater (Concorsi AIFA) 64

§      Articolo 1, commi 94-quinquies (Plasma ed emoderivati) 66

§      Articolo 1, comma 94-sexies (Bacini imbriferi montani) 67

§      Articolo 1, comma 95 (Deroga al divieto di acquisto di immobili da parte delle P.A.) 68

§      Articolo 1, comma 96 (Fondo per il pagamento canoni di locazione) 70

§      Articolo 1, comma 108-bis (Internazionalizzazione delle imprese) 71

§      Articolo 1, comma 109-bis (Obblighi di procedere ad acquisti centralizzati) 72

§      Articolo 1, comma 119-bis (Esclusione da limiti di spesa) 73

§      Articolo 1, comma 119-ter (Stabilizzazione personale Consob) 74

§      Articolo 1, comma 119-quater (Disposizioni concernenti l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile) 76

§      Articolo 1, comma 119-quinquies (Dismissioni immobiliari ENASARCO) 78

§      Articolo 1, comma 119-sexies (Ricorribilità alla Corte dei Conti avverso gli atti di ricognizione della nozione di Amministrazioni pubbliche) 79

§      Articolo 1, commi 121-bis e 121-ter (Partecipazione italiana all’aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti) 81

§      Articolo 1, comma 121-quater (Contributo all’Ufficio per la promozione tecnologica e degli investimenti dell’Unido) 82

§      Articolo 1, comma 123-bis (Proroga della sospensione delle azioni esecutive nell’ambito del piano di riorganizzazione del trasporto ferroviario regionale campano) 83

§      Articolo 1, comma 123-ter (Aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale) 85

§      Articolo 1, comma 124-bis (Anas) 86

§      Articolo 1, comma 124-ter (Strada statale n. 652 - Tirreno-Adriatica) 87

§      Articolo 1, comma 124-quater (Dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo) 88

§      Articolo 1, comma 124-quinquies (Rinegoziazione delle concessioni autostradali dell’A24 e A25) 89

§      Articolo 1, commi 129-bis – 129- noviesdecies (Misure di prevenzione patrimoniali) 90

§      Articolo 1, comma 129-vicies (Alleggerimento delle sanzioni per mancato rispetto del Patto per gli enti locali che dismettono partecipazioni) 98

§      Articolo 1, comma 130 (Finanziamento della Ferrovia Torino-Lione) 100

§      Articolo 1, comma 130-bis e 130-ter (Completamento del Sistema digitale Radiomobile  e standard Te.T.Ra.) 101

§      Articolo 1, comma 130-quater (Completamento della piattaforma logistica nazionale e composizione capitale sociale del soggetto attuatore) 103

§      Articolo 1, comma 130-quinquies (Pedemontana Piemontese) 106

§      Articolo 1, commi 131-bis-131-quater (Disposizioni per la realizzazione dell’Expo 2015) 107

§      Articolo 1, commi da 131-quinquies a 131-decies (Sistema telematico centrale della nautica da diporto) 109

§      Articolo 1, comma 131-undecies, lettera a) (Soppressione previsione utilizzo esclusivo pneumatici invernali) 112

§      Articolo 1, comma 131-undecies, lettera b) (Soppressione dell’obbligo di dotazione ABS per veicoli di nuova immatricolazione) 114

§      Articolo 1, comma 132 (Sisma del 1968 nella Valle del Belice) 116

§      Articolo 1, comma 133 bis (Convezioni nel settore pesca) 117

§      Articolo 1, comma 134-bis (Riconoscimento CIG per il settore della pesca) 118

§      Articolo 1, comma 134-ter (Disposizioni per le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria) 120

§      Articolo 1, commi 141-bis - 141-terdecies (Ricongiunzione e cumulo di periodi assicurativi posseduti presso diverse gestioni previdenziali) 122

§      Articolo 1, comma 141-quaterdecies (Disposizioni in materia di ASPI e mini-ASPI) 129

§      Articolo 1, comma 141-quinquiesdecies (Fondi bilaterali di solidarietà) 135

§      Articolo 1, comma 141-sexiesdecies (Incentivi per le assunzioni di giovani e donne) 139

§      Articolo 1, commi 141-septiesdecies – 141-noviesdecieties (Ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali) 141

§      Articolo 1, comma 141-vicies (Contratti di solidarietà) 145

§      Articolo 1, comma 142-bis (Indennizzo per il disastro aereo del Monte Serra) 146

§      Articolo 1, comma 142-ter (Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza) 147

§      Articolo 1, comma 144 (Finanziamento della flotta aerea antincendio nazionale) 148

§      Articolo 1, comma 146 (Scuole non statali) 149

§      Articolo 1, commi 148-bis, 148-ter e 148-quater (Offerta turistica in Basilicata) 150

§      Articolo 1, comma 148-quinquies (Enti di ricerca in agricoltura) 151

§      Articolo 1, comma 149 (Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili) 152

§      Articolo 1, comma 151 (Fondo per le non autosufficienze) 154

§      Articolo 1, comma 152-bis (Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università) 156

§      Articolo 1, comma 152-ter (Autorizzazione di spesa per i policlinici universitari, il Bambin Gesù e la Fondazione Gerolamo Gaslini) 157

§      Articolo 1, comma 152-quater (Contributo per il Comitato italiano paraolimpico) 159

§      Articolo 1, comma 152-quinquies (Rifinanziamento del Fondo ISPE) 160

§      Articolo 1, comma 152-sexies (Contributo annuo per la Basilica di San Francesco in Assisi) 161

§      Articolo 1, comma 152-septies (Riduzione dell’8 per mille IRPEF) 162

§      Articolo 1, comma 152-octies (Eventi alluvionali nel territorio della provincia di Teramo) 163

§      Articolo 1, comma 152-novies (Fondi per l’attività sportiva universitaria) 164

§      Articolo 1, comma 152-decies (Fondazione orchestra sinfonica G. Verdi) 165

§      Articolo 1, comma 152-undecies (Museo nazionale della Shoah) 167

§      Articolo 1, comma 152-duodecies  (Lega italiana per la lotta contro i tumori) 168

§      Articolo 1, commi 152-terdecies-152-quinquiesdecies (Credito di imposta per l’erogazione di borse di studio universitarie) 169

§      Articolo 1, comma 152-sexiesdecies (Contributo straordinario alla Fondazione EBRI-European Brain Research Institute) 170

§      Articolo 1, comma 153  (Revoca finanziamento Tramvia Aquila) 171

§      Articolo 1, comma 154 (Assegnazione di risorse finanziarie ai territori colpiti da calamità naturali) 172

§      Articolo 1, comma 159-bis (Contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona) 174

§      Articolo 1, comma 159-ter (Provvidenze per l’editoria, per l’emittenza televisiva locale e per l’emittenza radiofonica locale e nazionale) 175

§      Articolo 1, comma 159-quater (Trasferimento del Castello di Udine alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) 176

§      Articolo 1, commi 160 e 161 (Lotta all’evasione fiscale e destinazione delle maggiori entrate) 177

§      Articolo 1, comma 162, capoverso art.16-bis, comma 2 (Quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale) 184

§      Articolo 1, comma 162-bis (Contratto di servizio Trenitalia S.p.A.) 185

§      Articolo 1, commi 162-ter e 162-quater (Modifiche al Testo Unico del Debito pubblico) 186

§      Articolo 1, comma 162-quinquies (Funzioni dei comuni in materia statistica) 189

§      Articolo 1, comma 162-sexies (Gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente) 190

§      Articolo 1, comma 162-septies (Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza) 191

§      Articolo 1, comma 162-octies (Diritto di prelazione sulle concessioni di valorizzazione) 192

§      Articolo 1, comma 162-novies (Norme concernenti i Presidenti degli enti parco) 193

§      Articolo 1, commi da 162-decies a 162-terdecies (Risorse per la continuità territoriale) 194

§      Articolo 1, comma 162-quaterdecies (Norme in favore di enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata in alcune aree territoriali) 197

§      Articolo 1, commi 162-quinquiesdecies e 162 sexiesdecies (Delegazione per la Presidenza italiana dell’UE) 200

§      Articolo 1, comma 162-septiesdecies (Stanziamenti per digitalizzazione degli uffici giudiziari) 201

§      Articolo 1, comma 162 octiesdecies  (Stanziamento in favore della Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas) 202

§      Articolo 1, commi 162-noviesdecies-duodevicies (Fondo nazionale integrativo per i comuni montani) 203

§      Articolo 1, comma 162-tervicies (Ricostruzione di Villa Taranto) 205

§      Articolo 1, commi 163-174 (Fattura elettronica) 206

§      Articolo 1, commi 175-177 (Parità di trattamento tra uomini e donne esercitanti attività autonome) 214

§      Articolo 1, comma 178 (Congedi parentali) 218

§      Articolo 1 commi 179-180 (Qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti) 221

§      Articolo 1 commi 181-187 (Sistema di farmacovigilanza) 223

§      Articolo 1 commi 188-189 (Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini) 228

§      Articolo 1, commi 190-195 (Sgravi contributivi per aziende di Venezia e Chioggia: sanzioni UE) 231

§      Articolo 1, comma 196 (Sostegno finanziario a MPS) 235

§      Articolo 1, commi 197-197-quater (Esercizio del potere sostitutivo statale per la gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Roma) 243

§      Articolo 1, comma 198 (Salvezza degli effetti del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216) 247

§      Articolo 1, comma 199 (Regime di circolazione intracomunitaria degli additivi per carburanti) 249

§      Articolo 1, comma 199-bis (Incentivazione dei bioliquidi sostenibili) 252

§      Articolo 1, commi 200 – 211-quater (Disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 255

§      Articolo 1, commi 212 e 214-216 (Disposizioni in materia di imposta municipale propria – IMU e finanziamento dei Comuni) 262

§      Articolo 1, comma 213 (Differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali) 268

§      Articolo 1, commi 217-218 (Modalità di acquisizione di servizi da parte di IFEL e suo finanziamento) 269

§      Articolo 1, comma 219 (Disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES) 271

§      Articolo 1, commi 220 e 226 (Proroga termini) 275

§      Articolo 1, comma 220, n. 1 (Remunerazione della filiera distributiva del farmaco) 276

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 2 (Composizione Comitato centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori) 277

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 3 (Costituzione Centri di istruzione automobilistica da parte di autoscuole consorziate) 278

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 4 (Requisiti relativi al carico dei veicoli utilizzati nell’esame pratico della patente di guida) 280

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 5 (Contrasto alle pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e di noleggio con conducente) 281

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 6 (Corsi di formazione addetti al salvamento acquatico) 282

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 7 (Facoltà di variazione delle tasse e dei diritti marittimi) 283

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 8 (Diritti aeroportuali) 285

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 9 (Autocertificazione della valutazione dei rischi) 287

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 10 (Consulenti finanziari) 288

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 11 (Proroga termini finanziamenti della Banca d’Italia) 289

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, nn. 12-18 (Proroga di termini per l’armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali) 290

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 19 (Mozzarella di bufala) 293

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 20 (Personale dei vigili del fuoco) 294

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 21 (Documentazione per lavoratori extracomunitari) 295

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 22 (Assunzioni di personale a tempo indeterminato nella P.A.) 296

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 23 (Assunzioni di personale a tempo indeterminato) 297

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 24 (Proroga dell’efficacia di graduatorie concorsuali) 298

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 25 (Importazione di prodotti petroliferi) 299

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 26 (Aliquota per uso combustione ridotta) 300

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 27 (Istituzione del Parco nazionale “Costa teatina”) 301

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 28 (Contabilità speciali Prefetture di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani) 302

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 29 (Ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni) 303

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 30 (Delimitazione distretti turistici costieri) 304

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 31 (Misure antipirateria) 305

§      Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 32 (Proroga del sistema Pay-back sui farmaci) 306

§      Articolo 1, commi 221, 230 e 231 (Procedure per l’abilitazione scientifica nazionale) 308

§      Articolo 1, comma 222 (Proroga del mandato dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche) 310

§      Articolo 1, comma 223 (Linee di azione contro la ludopatia) 311

§      Articolo 1, comma 224 (Proroga termini quote latte) 312

§      Articolo 1, comma 225 (Professioni turistiche) 313

§      Articolo 1, comma 227 (Proroga termini magistratura onoraria) 314

§      Articolo 1, comma 228 (Proroga della data di avvio della sperimentazione prevista dal D.Lgs. n. 91/2011) 316

§      Articolo 1, comma 229 (Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti) 317

§      Articolo 1, comma 232-233 (Proroga dei contratti di lavoro a termine nella P.A. e riserva di posti nei concorsi pubblici) 319

§      Articolo 1, commi 233-bis e 233-ter (Consigli di Indirizzo e Vigilanza di INPS e INAIL) 321

§      Articolo 1, comma 234 (Assunzioni nella P.A. relative alle cessioni verificatesi nel 2011) 322

§      Articolo 1, comma 234-bis (Interventi di sostegno al reddito ) 325

§      Art. 1, comma 235 (Regolamenti di organizzazione dei ministeri) 327

§      Articolo 1, comma 235-bis (Regolamento rivendite generi di monopolio ) 328

§      Articolo 1, comma 236 (Rapporti tra Consip e Sogei) 329

§      Articolo 1, comma 237 (Riduzione della spesa delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate iscritte al CONI) 331

§      Articolo 1, comma 238 (Sportelli unici per l’immigrazione) 334

§      Articolo 1, comma 239 (Modifiche al Codice dell’ordinamento militare) 336

§      Articolo 1, comma 240 (Proroga termine per esecuzione provvedimenti di rilascio per finita locazione) 337

§      Articolo 1, commi 241-243 (Assegnazioni temporanee, comando e collocamento fuori ruolo personale P.A.) 338

§      Articolo 1, comma 244 (Commissari liquidatori) 340

§      Articolo 1, comma 245 (Proroga contratti a tempo determinato del comune de L’Aquila per chiusura emergenza sisma) 342

§      Articolo 1, comma 246 (Proroga termini art. 1, comma 32, legge 190/2012 in materia di dati riguardanti procedura di scelta del contraente ) 343

§      Articolo 1, comma 247-bis (Proroga del termine per l’emanazione regolamento di riordino del Corpo delle Capitanerie di porto) 344

§      Articolo 1, comma 247-ter (Proroghe degli adempimenti per il miglioramento della sicurezza delle grandi dighe) 345

§      Articolo 1, comma 247-quater (Proroghe dei termini per verifiche tecniche e sismiche) 346

§      Articolo 1, comma 247-quinquies (Veicoli a basse emissioni) 348

§      Articolo 1, comma 247-sexies (Spese per autovetture e buoni taxi) 349

§      Articolo 1, comma 247-septies (Proroga delle scadenze dei mandati degli organi direttivi degli Enti parco) 351

§      Articolo 1, comma 247-octies (Proroghe dei termini riguardanti impianti fotovoltaici) 352

§      Articolo 1-comma 247-novies (Differimento del pagamento delle rate di mutui concessi da Cassa depositi agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) 353

§      Articolo 1 comma 248 (Divieto di partecipazioni incrociate televisive e editoriali) 355

§      Articolo 1, commi 248-251 (Redistribuzione della manovra fra gli enti territoriali) 357

§      Articolo 1, commi 252-258 (Modifica alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali) 362

§      Articolo 1, commi 259-260 (Sanzioni agli enti locali per mancato rispetto del patto di stabilità interno) 369

§      Articolo 1, commi 261-264 (Limite all’utilizzo di entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti degli enti locali) 372

§      Articolo 1, commi 265 e 266-bis (Certificazione del patto di stabilità interno degli enti locali) 375

§      Articolo 1, comma 266 (Sanzioni per mancato rispetto del patto per gli enti locali che dismettono partecipazioni) 377

§      Articolo 1, commi 267-291 (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) 378

§      Articolo 1, comma 292 (Rivalutazione terreni e partecipazioni) 388

§      Articolo 1, comma 293 (Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane) 390

§      Articolo 1, commi 294-bis-294-quater (Istituzione di contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la gestione dei giochi) 391

§      Articolo 1, comma 294-quinquies (Aumento del PREU) 393

§      Articolo 1, commi 296 e 297  (Detassazioni contratti di produttività e rafforzamento sistema confidi) 395

§      Ex Articolo 3, comma 13 dell’A.S. 3584 (Limiti all’esenzione IRPEF per pensioni di guerra- Soppresso) 398

§      Articolo 1, commi 306-309 (Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie) 399

§      Articolo 1, commi 315-bis, 315-ter e 315-quinquies (Imprese assicurative) 406

§      Articolo 1, comma 315-quater (Imposta di bollo sulle attività finanziarie) 409

§      Articolo 1, commi 318-319 (Determinazione del reddito delle società agricole e degli imprenditori agricoli) 410

§      Articolo 1, comma 320 (Fondo per esenzione IRAP persone fisiche) 412

§      Articolo 1, comma 331- undecies (Modifiche alla riorganizzazione del Ministero dell’economia e finanze) 413

§      Articolo 1, commi 331-bis-331-decies e 331-duodecies-331-noviesdecies (Disposizioni in materia di riscossione) 414

§      Articolo 1, comma 331-vicies (Proroga concessioni demaniali) 426

§      Articolo 1, comma 332-bis (Proroga della franchigia IRPEF per i lavoratori frontalieri) 428

§      Articolo 1, comma 335 (Tabella E – Settore aeronautico) 430

§      Articolo 1, comma 338 (Addizionale regionale IRPEF) 431

§      Articolo 1, comma 339 (Esenzioni fiscali per il comune di Marsciano colpito  dal sisma del 15 dicembre 2009) 433

§      Articolo 1, comma 340 (Sose S.p.A.) 436

§      Articolo 1, comma 341 (Proroga graduatorie selezione funzionari Agenzia Entrate) 437

§      Articolo 1 comma 342 (Riduzione incentivi rottamazione veicoli) 438

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 5534-bis), il testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 3584), il testo approvato dalla 5a Commissione Bilancio del Senato (A.S. 3584-A) e il testo approvato dall’Aula del Senato (A.C. 5534-bis-B) 443

 

 


 

Premessa

 


Premessa

 

 

Il testo approvato dalla Camera

Il disegno di legge di stabilità 2013, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si componeva di tre articoli (per un totale di 210 commi), rispettivamente riguardanti:

§      i risultati differenziali, le gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni (articolo 1, composto di 121 commi);

§      il finanziamento di esigenze indifferibili e disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (articolo 2, composto di 43 commi);

§      disposizioni in materia di entrate, fondi speciali e tabelle (articolo 3, composto di 46 commi).

 

Per gli aspetti finanziari, a seguito approvate dalla Camera il provvedimento comportava, nel 2013, in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, una correzione netta – data dalla differenza tra la variazione netta delle entrate e la variazione netta delle spese – per un importo pari a circa 2,5 miliardi, mentre per gli anni successivi (2014 e 2015) gli effetti risultavano sostanzialmente neutrali .

Sul versante del reperimento delle risorse l’apporto principale proveniva dalle maggiori entrate connesse alla Tobin tax e dalle minori spese correnti, sia delle amministrazioni centrali, sia degli enti territoriali; si segnala, tra le altre, la riduzione della spesa sanitaria per circa 600 milioni nel 2013 e 1 miliardo per il biennio successivo.

Dal lato degli impieghi, l’apporto principale proviene dalle minori entrate tributarie relative alla detassazione del salario di produttività, nonché il mancato incremento delle aliquote IVA ed il fondo fitti immobili. Tra le modifiche apportate dalla Camera rientravano le maggiori spese per la tutela dei lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica e la soppressione della riduzione di un punto percentuale dei primi due scaglioni IRPEF.

 

Il  testo approvato dal Senato

Il testo trasmesso dal Senato – che per i profili finanziari conferma gli effetti del testo Camera, con un lieve miglioramento (circa 155 milioni annui per il triennio) sul saldo di indebitamento, si compone di un unico articolo, strutturato in 554 commi. Struttura ed oggetti del provvedimento risultano dunque molto ampliati, anche a seguito della confluenza nel disegno di legge dei contenuti di due decreti-legge (i relativi disegni di legge di conversione sono all’esame del Senato):

§      Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185 – A. S. 3549);

§      Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea (decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216 – A. S. 3603).

Inoltre:

§      il disegno di legge sospende per un anno gli effetti del riordino delle province disposto dal decreto-legge 5 novembre 2012, n. 18 (A. S. 3558);

§      reca alcune novelle al recentissimo decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tra le quali, in particolare, una serie di articoli aggiuntivi all’articolo 16, in materia di giustizia, volti a disciplinare diversi profili attinenti al deposito telematico degli atti processuali, ai contributi nei processi amministrativo e tributario ed alla liquidazione delle spese processuali;

§      incide sul recente decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

§      assorbe i contenuti presenti in altri progetti di legge. Per esempio, in materia di istituzione dello sportello telematico del diportista, oggetto della proposta di legge S. 3080, già approvata dalla in prima lettura dalla Camera (si tratta del testo unificato delle tre proposte di legge nn. 841, 3644 e 4153);

§      comprende numerose disposizioni di proroga termini, che costituiscono in genere oggetto di apposito decreto-legge emanato sul finire dell’anno.

Dal punto di vista dell’efficacia temporale, la maggior parte delle disposizioni acquista efficacia dal 1° gennaio 2013, ma non mancano misure destinate ad avere effetto negli anni successivi (a titolo esemplificativo, le misure in materia di patronati si applicano a decorrere dal 2015; quelle in materia di notificazioni a persona diversa dall’imputato dal 15 dicembre 2014).

In diversi casi, le misure previste non sono immediatamente operative perché demandano la loro attuazione a successivi adempimenti. In dieci casi si specifica la natura non regolamentare degli emanandi decreti. Si prevede tra l’altro l’adozione – entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge – di uno o più regolamenti governativi (DPR), volti ad adeguare alle nuove previsioni introdotte dal disegno di legge in esame i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), riguardanti l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (si tratta di tre DPR in data 15 dicembre 2011, recanti i numeri 233, 234 e 235).

 

Il disegno di legge prevede l’istituzione di 11 nuovi fondi nell’ambito degli stati di previsione dei Ministeri (uno dei quali a decorrere dal 2014).

Tra gli altri, si segnala il fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, che verrà finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese. A questo fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico dovranno riferire alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito ai risultati di una ricognizione e qualificazione dei trasferimenti e contributi da sopprimere per alimentare il nuovo fondo, ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.

 

Con riguardo, infine alle finalità recate dal provvedimento, le stesse, nel loro complesso, sono così sintetizzabili:

§      assicurare maggiori entrate e minori spese delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali, definendo il concorso alle minori spese di ciascuna amministrazione ed incidendo, tra l’altro, sul patto di stabilità interno;

§      ridefinire alcuni aspetti di rilievo nell’ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, quali ad esempio in materia di IMU e di modifiche alla fiscalità comunale;

§      compensare il mancato incremento delle aliquote IVA a decorrere dal 1° luglio 2013;

§      recepire talune direttive europee in diversi settori;

§      prorogare una serie di termini in scadenza o scaduti;

§      intervenire con discipline di carattere ordinamentale (per esempio in materia di province, di istituzione di nuovi organismi, di misure patrimoniali preventive antimafia e di ricorribilità avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT);

§      intervenire con misure di carattere sociale (per esempio in materia previdenziale e di non autosufficienza);

§      regolare il settore del trasporto pubblico locale;

§      istituire nuovi fondi nell’ambito degli stati di previsione dei Ministeri;

§      assumere personale;

§      finanziare enti, manifestazioni (per esempio, le iniziative per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi e per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della Guerra di liberazione),  opere pubbliche, beni ed attività culturali, anche di valenza locale;

§      realizzare interventi in vari territori colpiti da calamità naturali;

§      contribuire alla Banca europea degli investimenti, a Fondi multilaterali di sviluppo, al Fondo globale per l'ambiente e ad altri organismi internazionali.

 


Schede di lettura


 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 8-13
(Riduzioni di spesa del Ministero del lavoro)

 

 

I commi da 8 a 13 dell’articolo 1, individuano le riduzioni degli stanziamenti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

In primo luogo, il comma 9 esclude, fino alla riforma degli istituti di patronato e assistenza sociale, di cui all’articolo 13, comma 1, della L. 152/2001, la riduzione dei stanziamenti, disponendo tuttavia che il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali venga comunque assicurato, a decorrere dal 2014, anche mediante l’attuazione dell’articolo 7, comma 15, della L. 135/2012 (il quale prevede che il Ministero dell’economie e delle finanze – a fronte di proposte di riduzione di spesa dei singoli Ministeri non adeguate a conseguire i risparmi prefissati - debba riferire al Presidente del Consiglio dei ministri ed, eventualmente, con la medesima legge di stabilità, disporre la corrispondente riduzione delle spese rimodulabili in precedenza accantonate).

Si segnala che secondo quanto riportato nella Tabella n. 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 2230), per il 2013 la dotazione per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (cap. 4331) è pari a 380,56 milioni di euro (valori per competenza);

L’articolo 13, comma 1, della L. 152/2001 dispone il finanziamento per l’attività di istituti di patronato e assistenza sociale, secondo i criteri stabiliti con specifico regolamento (emanato con il D.M. 10 ottobre 2008), mediante il prelevamento di un'aliquota, pari allo 0,226%, a decorrere dal 2001, sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e IPSEMA.

L’importo ottenuto con il richiamato prelevamento è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali (comma 2):

§       89,90% all'attività;

§       10% all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;

§       0,10% per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.

Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal medesimo articolo 13.

 

Oltre a ciò, viene modificata in più parti la legge 152/2001, che detta la disciplina generale degli istituti di patronato e assistenza sociale, con l’obiettivo di consolidare l’attività degli istituti di patronato e assistenza sociale e garantire un più efficace utilizzo delle risorse pubbliche ad essi devolute (comma 10).

A tal fine, in primo luogo si prevede che possano costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che (singolarmente o associate):

§      siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno otto anni (la normativa vigente prevede tre anni) (lettera a));

§      abbiano sedi proprie in almeno due terzi delle regioni e delle province (la normativa vigente prevede un terzo), secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale (individuati con DM del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) (lettere b) e c)).

 

Nel corso dell’esame al Senato sono state introdotte norme volte a gradualizzare nel tempo la portata dei requisiti di cui alle suddette lettere b) e c), stabilendo da un lato che essi diventano vincolanti a decorrere dal 2015, dall’altro che devono intendersi riferiti alla metà delle regioni e delle province del territorio nazionale nel 2014.

 

Per quanto riguarda i profili finanziari, si prevede che:

§      parte delle risorse assegnate agli istituti di patronato e di assistenza sociale siano utilizzate per verifiche ispettive straordinarie sull’organizzazione e l’attività, nonché per la formazione del personale ispettivo addetto (lettera d));

§      tra i criteri di ripartizione del finanziamento statale tra i vari istituti venga considerata anche, con rilievo prioritario, la qualità dei servizi prestati all’utenza, attestata annualmente dagli enti erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative (con riferimento a standard qualitativi predefiniti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali) (lettera e)).

 

Gli istituti esistenti devono adeguare la propria struttura organizzativa alle nuove disposizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 11). In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni relative allo scioglimento dell’Istituto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), della L. 152/2001.

Tale lettera precisa che l'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui non sia stato realizzato il progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo della realizzazione del progetto, o siano venuti meno i requisiti richiesti per i soggetti promotori e per la costituzione e riconoscimento degli Istituti.

Allo scopo di ampliare i servizi effettivamente resi dagli istituti e di incentivarne la qualità, si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda alla progressiva valorizzazione delle prestazioni attualmente a punteggio “zero” (ossia non finanziate), ferma restando l’attribuzione per essi, in via sperimentale per il 2012, di 0,25 punti per ogni intervento avviato con modalità telematica e verificato dagli enti erogatori (comma 12).

Infine, il comma 13 dispone l’autorizzazione di spesa concernente l’erogazione dei contributi, anche comunitari, destinati al finanziamento delle iniziative previste dall’articolo 1 del D.L. 148/1993, per i quali è stato istituito il Fondo per l’occupazione, successivamente confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008. In particolare, la riduzione della richiamata autorizzazione è pari a 30 milioni di euro per il 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dal 2015.

Si segnala che secondo quanto riportato nella Tabella n. 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 2230), per il 2013 la dotazione del richiamato Fondo risulta essere pari a 1.634,38 milioni di euro (valori per competenza).

L’articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008 ha disposto che il CIPE provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione[1].

 


 

Articolo 1, comma 16-bis
(Giustizia digitale)

 

 

L’art. 1, comma 16-bis, introdotto dal Senato, è volto a modificare disposizioni del D.L. n. 179 del 2012 (Crescita del Paese), convertito dalla legge 221 del 2012, in materia di giustizia digitale. Nel decreto-legge è infatti modificato l’art. 16, sono introdotti gli articoli da 16-bis a 16-quinquies, è modificato l’art. 17.

Quanto all’art. 16 del D.L. (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica):

§      è aggiunta al comma 9 una lett. c-bis) che precisa che, nei procedimenti penali davanti a tribunali e corti d’appello, l’obbligo per le cancellerie di usare esclusivamente il mezzo telematico per le comunicazioni e le notificazioni a persona diversa dall’imputato decorre dal 15 dicembre 2014;

§      è riformulata la lett. d) dello stesso comma 9 che prevede, per gli uffici giudiziari diversi da tribunali e corti d’appello, che tale obbligo decorre dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei decreti di natura non regolamentare con cui il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione degli uffici stessi;

§      al comma 12 dello stesso art. 16 è precisato che l’elenco formato dal Ministero della giustizia con gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle pubbliche amministrazioni a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni è consultabile non solo dal Ministero e dagli UNEP (Uffici notificazioni e protesti del ministero della giustizia) ma anche dagli avvocati.

 

Il nuovo art. 16-bis del decreto-legge 179 prevede, con decorrenza dal 30 giugno 2014, il deposito obbligatorio per via telematica degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione. La decorrenza dell’obbligo può essere anticipata, ai sensi del comma 5, nei tribunali in cui il ministro della giustizia accerti, con decreto, la funzionalità dei servizi telematici. Nei processi di esecuzione l’indicata obbligatorietà decorre dal deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione; nelle procedure concorsuali, il deposito telematico concerne gli atti e documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale e del commissario straordinario.

Il deposito si considera avvenuto al momento in cui il gestore della PEC del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna.

Nei procedimenti d’ingiunzione davanti al tribunale, escluso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (dove l’obbligo di deposito “telematico” vale solo per gli atti provenienti dai difensori), a decorrere dal 30 giugno 2014, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Il deposito con modalità diverse può essere autorizzato dal tribunale solo se non siano funzionanti i sistemi informatici del dominio giustizia o in caso di estrema urgenza. Per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali il citato deposito telematico diventa obbligatorio 15 gg. dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei citati decreti del Ministro della giustizia che accertano la funzionalità dei servizi di comunicazione degli uffici stessi.

L’art 16-bis prevede, infine, come regola generale, che in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia il giudice può permettere il deposito cartaceo degli atti; inoltre, il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti per ragioni specifiche.

 

Il nuovo art. 16-ter del decreto-legge 179 precisa quali sono i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni indicando, oltre al citato elenco degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni gestito dal Ministero della giustizia, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR (in cui sono inseriti i domicili digitali che i cittadini, volontariamente, comunicano alla PA), gli elenchi presso gli uffici del registro delle imprese (con gli indirizzi PEC delle società), quelli presso gli ordini e collegi professionali (con gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti) e il registro generale degli indirizzi elettronici anch’esso gestito dal Ministero della giustizia.

 

Il nuovo art. 16-quater novella la legge n. 53 del 1994 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati).

Una prima modifica all’art. 2, ha finalità di coordinamento, precisando che le modalità di notificazione indicate fanno riferimento alle notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale effettuate a mezzo del servizio postale. Ad analoga finalità rispondono le modifiche dell’art. 3, comma 1, alinea.

E’, poi, inserito nella legge 53 un art. 3-bis (da cui deriva, per coordinamento, la soppressione del comma 3-bis dell’art. 3) secondo cui la notificazione telematica si effettua tramite PEC esclusivamente all’indirizzo risultante da pubblici elenchi. Ulteriori disposizioni dell’art. 3-bis riguardano le modalità di notificazione via PEC da parte degli avvocati di atti non consistenti in documenti informatici: il legale ne estrae una copia informatica di cui attesta la conformità all’originale e l’atto così formato viene allegato al messaggio di PEC; anche in tal caso, il momento di perfezionamento della notifica è quello coincidente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio (che deve indicare il riferimento alla legge n. 53/1994).

L’art. 3-bis stabilisce l’obbligo degli avvocati di redigere relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio inviato via PEC (nel caso di notifica di atti non informatici, quindi al messaggio di PEC andranno allegati sia la copia informatica dello stesso atto che la relazione di notificazione).

 

L’art. 3-bis indica espressamente i contenuti obbligatori della relazione, compresi quelli riferiti alle notificazioni da effettuare a  procedimento in corso.

Ulteriori modifiche agli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, nonché l’abrogazione dell’art. 5, comma 1, della legge 53/1994 hanno natura di coordinamento con le novelle introdotte.

Dopo la precisazione che l’obbligo per gli avvocati di dotarsi del registro cronologico di cui all’art. 8 della legge non riguarda le notifiche a mezzo PEC, è aggiunto un comma 1-bis all’art. 9 che disciplina l’eventualità in cui l’avvocato non possa procedere al deposito dell’atto per via telematica, a norma del nuovo art. 3-bis.

Una integrazione del comma 1 dell’art. 10 della legge 53 precisa che per l’atto notificato per via telematica il pagamento dell’importo corrispondente alla marca da bollo è fatto con lo stesso mezzo informatico.

E’ affidato a un DM giustizia (da adottare entro 180 gg dall’entrata in vigore della L. 221/2012, di conversione del DL 179) l’adeguamento delle regole tecniche, recate da precedente decreto (n. 44/2011) per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La vigenza della disciplina introdotta nella legge n. 53/1994 è stabilita decorsi 15 gg. dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo, citato DM giustizia.

 

Il nuovo art. 16-quinquies del d.l. 179 provvede alla copertura finanziaria necessaria all’adeguamento e al potenziamento delle reti di trasmissione dati, per la manutenzione degli impianti e la formazione del personale. La spesa autorizzata è di 1,32 mln di euro per l’anno in corso, di 5 mln per il 2013 e di 3,6 mln a decorrere dal 2014.

 

Il DL 179/2012 viene novellato dalle disposizioni in esame anche in riferimento alla disciplina fallimentare. In particolare:

§      sono integrate le previsioni dell’art. 17 (di modifica dell’art. 93 Legge Fall.) che stabilisce che il ricorso per l’ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili sia trasmesso via PEC al curatore fallimentare. E’ aggiunto un periodo che prevede che l’originale del titolo di credito allegato al ricorso vada depositato presso la cancelleria del tribunale;

§      è aggiunto allo stesso art. 17 un comma 2-bis che sancisce per il commissario giudiziale nominato nel concordato preventivo, per quello (o quelli) nominato (o nominati) nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza nonché per il commissario liquidatore, l’obbligo di comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo PEC entro 10 gg. dalla nomina.

 


 

Articolo 1, commi 19-bis e 19-ter
(Pignoramento nell’espropriazione presso terzi)

 

 

I commi 19-bis e 19-ter del d.d.l., introdotti dal Senato, apportano modifiche al codice processuale civile in materia di pignoramento nell’espropriazione presso terzi.

Il comma 19-bis novella l’art. 543 c.p.c. e detta una nuova formulazione degli artt. 547 e 548 del codice di rito civile.

Con la modifica dell’art. 543 si aggiunge ai contenuti obbligatori dell’atto di pignoramento anche l’indirizzo PEC del creditore procedente all’espropriazione.

Analogamente, è novellato l’art. 547 precisando che il terzo possa specificare di quali cose o di quali somme sia debitore o si trova in possesso (e quando ne debba eseguire il pagamento o la consegna) oltre che a mezzo raccomandata, anche tramite PEC inviata al creditore procedente.

I nuovi artt. 548 e 549 del codice di procedura civile sdoppiano in due separate disposizioni i contenuti del vigente art. 548 (Mancata o contestata dichiarazione del terzo), ulteriormente modificati.

Con la riformulazione dell’art. 548 è dettata la nuova disciplina sulla mancata dichiarazione del terzo.

Si prevede, nel caso di crediti alimentari, che se il pignoramento concerne (per la parte pignorabile) le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, la mancata comparizione del terzo all’udienza equivale a mancata contestazione del credito pignorato ai fini del procedimento in corso nonché ai fini dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione; in tal caso, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza all’assegnazione dei crediti in pagamento ai creditori concorrenti (ex art. 552 e 553 c.p.c.).

Fuori dei casi indicati, se all’udienza il creditore dichiara di non avere ricevuto la dichiarazione del terzo, il giudice fissa con ordinanza una nuova udienza; se il terzo non compare neanche a detta udienza il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore si considera non contestato.

L’ordinanza di assegnazione dei crediti adottata dal giudice dell’esecuzione sulla base delle previsioni dell’art. 648 è impugnabile dal terzo (entro 20 gg. dalla notificazione dell’ordinanza stessa) soltanto se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o per forza maggiore.

Il nuovo art. 549, in materia di contestata dichiarazione del terzo, prevede che le contestazioni sulla dichiarazione del terzo siano risolte dal giudice dell’esecuzione, previi accertamenti, con ordinanza impugnabile a norma dell’articolo precedente. L’ordinanza ha effetto ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Il comma 19-ter, infine, stabilisce che la nuova disciplina introdotta dal comma 19-bis (di modifica degli artt. 543, 548 e 549 c.p.c.) sia applicabile ai procedimenti di esecuzione presso terzi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame.

 


 

Articolo 1, commi 20 e 20-bis
(Aumento del contributo unificato nel processo amministrativo e destinazione delle somme recuperate)

 

 

I commi da 14 a 23 dell’articolo 1 recano misure volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della Giustizia.

 

In particolare, i commi 15, 20-23 innalzano il contributo unificato e destinano le somme così ricavate al miglioramento dei servizi inerenti alla giustizia; i commi 17 e 18 dispongono in tema di intercettazioni e il comma 19 interviene in tema di impignorabilità di fondi nella disponibilità del Ministero.

 

Il comma 20modificato nel corso dell’esame in Senato - interviene sulla disciplina del contributo unificato con la finalità di aumentare le somme richieste per l’accesso alla giustizia amministrativa e ridisciplinare la destinazione del maggior gettito. La disposizione, anziché intervenire direttamente sul TU spese di giustizia, novella l’articolo 37 del recente decreto-legge n. 98 del 2011[2], che tale TU a sua volta modificava.

 

Analiticamente, la lettera a) modifica il comma 6 dell’art. 37[3] - e dunque l’art. 13, comma 6-bis del TU spese di giustizia - elevando l’importo del contributo unificato per le controversie di competenza del giudice amministrativo.

In via preliminare si osserva che le disposizioni soggette a novella in base al progetto di legge di stabilità 2013 a loro volta recano novelle al T.U. delle spese di giustizia. Esigenze di chiarezza nell’intervento normativo suggeriscono di novellare direttamente il suddetto testo unico, senza intervenire in via indiretta su una diversa fonte.

 

Il disegno di legge di stabilità:

§      eleva da 1.500 a 1.800 euro il contributo unificato dovuto per le controversie cui si applica il rito abbreviato disciplinato dal Codice del processo amministrativo;

§      sostituisce ai 4.000 euro attualmente previsti per tutte le controversie in tema di affidamento di pubblici lavori e di provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti una disciplina del contributo unificato diversificata in ragione del valore della controversia (portando il contributo dal valore minimo di 2.000 euro a quello massimo di 6.000 euro). In relazione alle medesime controversie, il Senato ha introdotto una disposizione (comma 20-bis) volta a quantificarne il valore ed a stabilire che, in mancanza della quantificazione, l’importo dovuto è pari a 6.000 euro;

§      eleva da 600 a 650 euro il contributo unificato dovuto in tutti i restanti casi, ivi compreso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Inoltre, in base al comma 21, il contributo unificato nel processo amministrativo (disciplinato dall'articolo 13, comma 6-bis, del TU) è aumentato sempre della metà per i giudizi di impugnazione.

 

Le restanti lettere del comma 20 novellano i commi da 10 a 15 dell’art. 37 del D.L. 98/2011[4], relativi alla destinazione del maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato disposto dal decreto-legge.

Analiticamente, la lettera b), intervenendo sul comma 10, ripartisce tra i Ministeri della giustizia e dell’economia le risorse derivanti dal maggior gettito del contributo unificato frutto degli aumenti disposti dal D.L. 98/2011:

§      il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo civile (di volontaria giurisdizione, del lavoro, etc.) sarà destinato al Ministero della giustizia, che lo impiegherà per gli interventi urgenti in materia di giustizia civile;

§      il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo amministrativo rimane invece assegnato al Ministero dell’economia, che lo impiegherà per realizzare interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

 

Le lettere c) e d) stabiliscono come tali ministeri dovranno impiegare le risorse destinategli. In entrambi i casi sarà un D.P.C.M. a stabilire la ripartizione in quote delle risorse confluite ai sensi del comma 10.

Per quanto riguarda le risorse per la giustizia civile, il nuovo comma 11 dell’art. 37 prevede che le risorse debbano essere destinate in via prioritaria all’assunzione di personale di magistratura ordinaria. Peraltro, l’ultimo periodo della disposizione afferma che «la riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».

Con un emendamento approvato nel corso dell’esame in Senato si è stabilito che – per il solo 20137,5 milioni di euro dovranno essere destinati a consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013. La titolarità del progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia.

A partire dal 2014, tali risorse dovranno essere destinate all’incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi fissati dal comma 12 (ovvero avranno ridotto del 10% il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente) e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

 

Per quanto riguarda le risorse per la giustizia amministrativa, il nuovo comma 11-bis dell’art. 37 prevede tre finalizzazioni che riceveranno ciascuna un terzo delle somme disponibili. Si tratta di:

§      assunzione del personale di magistratura amministrativa;

§      incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi del comma 12;

§      spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

 

La lettera e) novella il comma 12 dell’art. 37 D.L. 98/2011, coordinandone il contenuto con la distinzione tra giustizia civile e giustizia amministrativa (commi 11 e 11-bis) ed aggiornando le disposizioni relative al processo tributario[5].

Le lettere f) e g) intervengono, con esclusiva finalità di coordinamento, sui commi 14 e 15 del D.L. 98/2011.

 

Il comma 20-bis, introdotto dal Senato, novella il TU spese di giustizia inserendo all’articolo 14, relativo all’obbligo di pagamento del contributo, un ulteriore comma.

Il comma 3-ter precisa che nel processo amministrativo relativo alle controversie in tema di affidamento di pubblici lavori, per valore della lite si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara; nelle controversie relative all’irrogazione di sanzioni da parte delle Autorità amministrative indipendenti, invece, il valore della lite è rappresentato dalla somma richiesta a titolo di sanzione.


 

Articolo 1, comma 23-bis
(Contributo unificato nel processo tributario)

 

 

Il comma 23-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, consente anche agli uffici giudiziari di stare in giudizio mediante procuratore generale o speciale per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.

 

L’articolo 11 del D.Lgs. n. 546 del 1992 disciplina la capacità di stare in giudizio nel processo tributario. Il primo comma consente alle parti private (es. contribuente, interventori e concessionario del servizio di riscossione) di stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

Il secondo comma dell’articolo 11 consente all’ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso di stare in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata. Il terzo comma prevede che l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso possa stare in giudizio anche mediante un dipendente (il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio).

 

La norma in esame, pertanto, sembra consentire agli uffici giudiziari (tribunali civili o amministrativi) di essere rappresentati da propri dipendenti nelle controversie davanti alle Commissioni tributarie provinciali riguardanti la spettanza e l’entità del contributo unificato.

 

Dal 1° marzo 2002 la tassazione per le spese degli atti giudiziari si basa sul "contributo unificato di iscrizione a ruolo" che ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti penali, civili e amministrativi. Questa forma di tassazione ha semplificato in maniera determinante la tassazione gli atti giudiziari perché di fatto ha eliminato le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.

In linea generale, il contributo unificato si applica per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo. In seguito alle modifiche introdotte con il D.L. n. 98/2011 il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario; non è più dovuta pertanto, l’imposta di bollo. Il contributo unificato si versa in base al valore (a scaglioni) della controversia.


 

Articolo 1, commi 23-ter e 23-quater
(Liquidazione di spese processuali)

 

 

Il commi 23-ter e 23-quater, introdotti nel corso dell’esame in Senato, coordinano la normativa vigente in tema di liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con le recenti novità normative che hanno visto l’eliminazione delle tariffe professionali e la loro sostituzione con parametri approvati dal ministero della giustizia.

Si ricorda, infatti, che il decreto-legge n. 1 del 2012 (c.d. decreto-legge liberalizzazioni) ha abrogato le tariffe professionali (art. 9) prevedendo che, in caso di liquidazione del compenso al professionista da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del dovuto debba essere effettuata con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante.

Per le professioni vigilate dal ministero della Giustizia è intervenuto il D.M. 140/2012[6] con il quale il Ministro della giustizia ha determinato i parametri per orientare la liquidazione del compenso degli avvocati in caso di ricorso all'autorità giudiziaria.

In particolare, il comma 23-ter novella l’art. 152-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, relativo alla liquidazione di spese processuali a favore della pubblica amministrazione.

Si ricorda che l’art. 417-bis del codice di procedura civile consente alle pubbliche amministrazioni, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, di stare in giudizio in primo grado assistite direttamente da propri dipendenti.

In tale caso, in sede di liquidazione delle spese processuali (ai sensi dell’art. 91 c.p.c.), l’art. 152-bis prevede che si debba applicare «la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti».

Il riferimento alle tariffe degli avvocati ridotte del 20% viene corretto con il riferimento ai parametri individuati dal decreto ministeriale, ridotti del 20%.

Analoga correzione è apportata dal comma 23-quater all’art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in tema di liquidazione delle spese di giudizio nel processo tributario.

In particolare, il Senato ha corretto la disposizione - comma 2-bis dell’art. 15 – che attualmente stabilisce che se il Ministero delle finanze sta in giudizio assistito da propri funzionari ovvero se l’ente locale sta in giudizio assistitola propri dipendenti, nella liquidazione delle spese «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti».


 

Articolo 1, comma 23-quinquies
(Trasferimenti dei componenti delle Commissioni tributarie)

 

 

Il comma 23-quinquies, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, contiene delle modifiche alle procedure di trasferimento dei componenti delle Commissioni tributarie nominati a seguito del concorso bandito il 3 agosto 2011 ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. In particolare si prevede il loro inserimento in organico previo espletamento della procedura di interpello bandita dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali .

Si chiarisce, inoltre, che le domande dei componenti in sovrannumero sono proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi.

 

Si ricorda che i commi 39 e 40 dell’articolo 4 della legge n. 183 del 2011 recano disposizioni di dettaglio riguardanti il concorso bandito ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, prevedendo, in primo luogo, la nomina e l’immissione in servizio dei candidati risultati idonei, anche in sovrannumero; sono inoltre prevista procedure di interpello per i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.

Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche ovvero, in caso di parità, secondo l’anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso.

Il comma 39-bis (introdotto dall’articolo 12, comma 4-bis, del D.L. n. 16 del 2012) ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale. Nel ruolo unico sono inseriti, anche se temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale in servizio secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. Il comma 39-bis detta inoltre specifiche modalità di inserimento in ruolo per i componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011. In tal caso, si prevede che i candidati risultati idonei siano inseriti nel ruolo secondo l'ordine conseguito in funzione del punteggio per i titoli valutati, prescindendo dalla scelta effettuata in relazione alle sedi. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio prevale l'anzianità anagrafica.

A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

 

 


 

Articolo 1, comma 23-sexies
(Assunzione di Avvocati dello Stato)

 

 

Il comma 23-sexies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza l’Avvocatura dello Stato a effettuare nuove assunzioni, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, entro il limite di spesa di 272.000 euro a decorrere dal 2013.

Le esigenze di procedere a nuove assunzioni vengono collegate dal legislatore con le competenze attribuite all’Avvocatura dello Stato dall’art. 21-bis della legge n. 287 del 1990 (recentemente introdotto al decreto-legge n. 201/2011[7]) che, in relazione ai poteri attribuiti all’Autorità antitrust sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza, ne prevede la rappresentanza in giudizio da parte dell’Avvocatura.

 


 

Articolo 1, comma 24-bis
(Modifiche all’armonizzazione dei bilanci degli
enti servizi sanitari regionali)

 

 

L’articolo 1, comma 24-bis - sostituendo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011[8], recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali – modifica l’attuale disciplina, relativa alle modalità attraverso le quali contabilizzare nei bilanci dei servizi sanitari regionali l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, prevedendo una nuova disciplina volta a definire - diversamente per ciascun esercizio dal 2012 al 2015 e per gli esercizi a decorrere dal 2016 – le modalità per la contabilizzazione, nei bilanci dei citati enti, dell’ammortamento dei cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio.

 

In particolare viene stabilito che i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio devono essere interamente ammortizzati, indipendentemente dal loro valore:

§      a decorrere dall’esercizio 2016, nell’esercizio di acquisizione;

§      per gli esercizi dal 2012 al 2015, devono essere ammortizzati utilizzando alcune specifiche percentuali di ammortamento per ciascun anno, le quali dipendono dall’esercizio in cui i cespiti vengono acquisiti[9].

 

Si ricorda che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali in attuazione della delega contenuta nella legge sul federalismo fiscale, legge n. 42/2009, ha la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali, ivi compresi i conti del settore sanitario, omogenei e confrontabili tra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle altre amministrazioni pubbliche.

Per ciò che attiene all’armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali operanti nel settore sanitario, disciplinati nel Titolo II del D.Lgs. n. 118, taluni dei quali criteri contabili di armonizzazione vengono modificati dalla norma qui in commento, si ricorda che l’articolo 29 del citato D.Lgs. n. 118/2011, recante i principi di valutazione specifici del settore sanitario, dispone, al comma 1, lettera b) - al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza, di rappresentazione veritiera, di omogeneità, di confrontabilità e di consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali - che l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si effettua per quote costanti, secondo le aliquote indicate nella tabella di cui all'allegato n. 3 del decreto legislativo in commento.

È fatta salva la possibilità per la Regione di autorizzare l'utilizzo di aliquote più elevate; in tal caso, gli enti devono darne evidenza in nota integrativa. Nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione l'aliquota di ammortamento è rapportata alla frazione d'anno di effettivo utilizzo del cespite. È alternativamente consentito applicare forfetariamente la metà dell'aliquota normale. I cespiti di valore inferiore a euro 516, 46 possono essere ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui divengono disponibili e pronti per l'uso, ad eccezione di quelli che fanno parte di un'universalità ai sensi dell'art. 816 del codice civile. I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo[10].

 


 

Articolo 1, comma 47-bis
(Collegi universitari legalmente riconosciuti)

 

 

Il comma 47-bis novella l’art. 16, co. 2, del D.lgs. n. 68 del 2012, concernente la disciplina del riconoscimento dei collegi universitari[11], disponendo che ai collegi universitari già riconosciuti dal MIUR “non si applicano i requisiti previsti dalla L. 388/2000”, che ha previsto il concorso dello Stato ai fini degli interventi concernenti alloggi e residenze per gli studenti universitari, demandando, in realtà, a decreti ministeriali la definizione dei requisiti da rispettare per l’ammissione al cofinanziamento[12].

 

Al riguardo, si ricorda che, sulla base della delega recata dall’art. 5 della L. 240/2010, il D.lgs. 68/2012 ha introdotto un sistema di riconoscimento e successivo accreditamento per i collegi universitari, subordinando a quest’ultimo l’assegnazione dei finanziamenti statali.

Nello specifico, l’art. 16, co. 2, alinea, del D.lgs. ha disposto che, ai fini del riconoscimento da parte del MIUR, il collegio universitario deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, non inferiori a quelli previsti per l'accesso ai finanziamenti di cui alla L. n. 338 del 2000; in particolare, per quanto qui più direttamente interessa, lo stesso co. 2, alla lett. b), ha previsto che il collegio deve disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di attività formative, culturali e ricreative, concepite con alti standard qualitativi.

Il co. 3 dello stesso art. 16 ha disposto che le modalità di dimostrazione dei requisiti di cui al co. 2 e le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi, nonché di revoca del riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica sono indicate con decreto del Ministro (che doveva essere adottato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale).

L’art. 23, co. 2, dello stesso d.lgs. ha disposto, fra l’altro, che i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del decreto sono da considerarsi riconosciuti ed accreditati ai sensi degli artt. 16 e 17, pur gravando in ogni caso sugli stessi l'obbligo di adeguarsi agli standard e requisiti ivi previsti entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 16, co. 3.

 

Pertanto, la disposizione recata dal comma in esame sembra volta ad esonerare i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR alla data di entrata in vigore del D.lgs. 68/2012 dall’obbligo di adeguamento ai requisiti previsti dall’art. 16, co. 2, per la parte relativa agli standard degli alloggi e delle residenze.

Se, dunque, è questa la ratio del comma, sembrerebbe opportuno chiarirlo.

Inoltre, poiché, come si è visto, l’adeguamento ai requisiti previsti dall’art. 16, co. 2, del d.lgs. 68/2012 è prevista, per i collegi universitari già legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, dall’art. 23, co. 2, la nuova disposizione troverebbe la sua più idonea collocazione nello stesso art. 23, con il quale dovrebbe essere sostanzialmente coordinata.

 


 

Articolo 1, comma 74-bis
(Verifica straordinaria da parte dell’INPS nei confronti
del personale sanitario dichiarato inidoneo allo svolgimento
delle mansioni assegnate)

 

 

Il comma 74-bis, introdotto al Senato, prevede una verifica straordinaria da parte dell’INPS nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate.

Le modalità di attuazione della verifica sono stabilite con decreto interministeriale (Ministro della salute, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro dell’economia e delle finanze), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto dovrà stabilire anche le modalità con cui le aziende procedono al ricollocamento del personale di cui sia stata verificata l’inidoneità alle mansioni, dando priorità alla riassegnazione nell’ambito dell’assistenza territoriale.

Per la verifica, che dovrà essere completata entro 12 mesi, l’INPS può avvalersi anche del personale medico delle ASL, con le risorse (umane, strumentali e finanziarie) disponibili a legislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica.

 

Per quanto riguarda la platea dei lavoratori interessati dalla verifica, la norma fa riferimento al personale dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo n.81/2008 e al personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro ai sensi dell’articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001.

Nell’ambito delle procedure di sorveglianza sanitaria, gli articoli 41 e 42 del decreto legislativo n.81/2008 prevedono che il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche svolte, esprime dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica (idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente). Il datore di lavoro, in relazione ai suddetti giudizi, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

L’articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001, prevede che nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, l’azienda non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative dei vari settori, anche in posizioni lavorative di minor aggravio ove comunque possa essere utilizzata la professionalità espressa dal dipendente.

A tal fine, in primo luogo, l’azienda, per il tramite del collegio medico legale della ASL competente per territorio, accerta quali siano le mansioni che il dipendente, in relazione alla categoria, posizione economica e profilo professionale, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti mutamento di profilo. In caso di mancanza di posti, ovvero nell’impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con lo stato di salute, previo consenso dell’interessato e purché vi sia la disponibilità organica, il dipendente può essere impiegato in un diverso profilo di cui possieda i titoli, anche collocato in un livello economico immediatamente inferiore della medesima categoria oppure in un profilo immediatamente inferiore della categoria sottostante, assicurandogli un adeguato percorso di qualificazione. Il soprannumero è consentito solo congelando un posto di corrispondente categoria e posizione economica.

Tale procedura è attivata anche nei casi in cui il dipendente sia riconosciuto temporalmente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni. In tal caso anche l’inquadramento nella posizione economica inferiore ha carattere temporaneo ed il posto del dipendente è indisponibile ai fini della sua copertura. La restituzione del dipendente allo svolgimento delle originarie mansioni del profilo di provenienza avviene al termine fissato dall’organo collegiale come idoneo per il recupero della piena efficienza fisica.

Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella posizione economica inferiore ha diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Al dipendente idoneo a proficuo lavoro che non possa essere ricollocato nell’ambito dell’azienda di appartenenza con le suddette modalità, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all’art. 21 del CCNL, relativa al passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza.

 


 

Articolo 1, comma 76
(Assunzioni nel comparto sicurezza-difesa)

 

 

Il comma 76, modificato al Senato, dispone che, assicurando il rispetto dei saldi strutturale di finanza pubblica, le risorse rese disponibili dall’esito della rimodulazione e della riprogrammazione di cui al precedente comma siano iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate. Tali risorse sono destinate all’assunzione di personale a tempo indeterminato. Nel corso dell’esame al Senato è stato soppresso il riferimento alle procedure concorsuali già espletate.

Sempre nel corso dell’esame al Senato, è stato disposto che per le stesse finalità di cui al comma 75, inoltre, la possibilità per le medesime amministrazioni di effettuare assunzioni di personale possa prevedersi senza che le stesse siano realizzate sulla base delle procedure concorsuali già espletate, come previsto in precedenza, e nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda come precisato nel corso dell’esame al Senato, pari a 70 milioni di euro nel 2013 e 120 milioni a decorrere dal 2014 (in luogo dei 10 milioni di euro a regime previsti in precedenza). A tal fine viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con dotazione apri a 70 milioni di euro nel 2013 e 120 milioni di euro dal 2014.

Si segnala che l’ulteriore previsione di assunzioni di personale sulla base di un contingente con limite di spesa pari a 70 milioni di euro nel 2013 e 120 milioni di euro dal 2014 non individua la tipologia lavorativa, quindi le assunzioni potrebbero riferirsi anche alle fattispecie flessibili (e relative procedure di reclutamento) di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001.

 


 

Articolo 1, comma 77-bis
(Celebrazione del 70° anniversario della resistenza)

 

 

Il comma 77-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di un milione di euro per l’anno 2013, al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione.

Il fondo, specifica la norma, è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

 

La Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane dal 1979 riunisce le associazioni combattentistiche e partigiane italiane. Alla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane aderiscono le seguenti associazioni[13]:

1)    Gruppo delle medaglie d’oro al valor militare d’Italia, Roma

2)    Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, Roma

3)    Istituto del nastro azzurro fra decorati al valor militare, Roma

4)    Associazione nazionale combattenti e reduci, Roma

5)    Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, Roma

6)    Associazione nazionale combattenti guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate, Roma

7)    Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla guerra di liberazione, Roma

8)    Associazione nazionale partigiani d’Italia, Roma

9)    Federazione italiana volontari della libertà, Roma

10) Federazione italiana associazioni partigiane, Milano

11) Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, Firenze

12) Associazione italiana combattenti interalleati, Roma

13) Associazione italiana combattenti volontari antifascisti in Spagna, Milano

14) Associazione nazionale ex internati, Roma

15) Associazione nazionale famiglie italiane martiri caduti per la libertà della patria, Roma

16) Associazione nazionale vittime civili di guerra, Roma

17) Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, Milano

18) Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti, Roma

19) Unione nazionale mutilati per servizio, Roma

Tutte le predette associazioni (ad eccezione dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra – ANVCG, dell’Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti - ANED, dell’Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti – ANPPIA e dell’Unione nazionale mutilati per servizio) sono vigilate dal Ministero della difesa e fanno parte degli enti, istituti, associazioni ed altri organismi che beneficiano dei contributi dello Stato ai sensi dell’art. 32, co. 2 e 3, della L. 448/2001[14]. Il riparto avviene con decreto del Ministro della difesa sul quale le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere obbligatorio.

Le associazioni ANVCG, ANED ed ANPPIA sono invece vigilate dal Ministero dell’interno. Anch’esse beneficiano dei contributi statali ex art. 32, co. 2 e 3, della L. 448/2001.

 


 

Articolo 1, comma 77-ter
(Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso)

 

 

Il comma 77-ter, introdotto nel corso dell’esame in Senato, autorizza la spesa di un milione di euro per il 2013 per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

 

Si ricorda che il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà sociale per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Interno, presiede il Comitato di solidarietà e ha funzioni di coordinamento delle iniziative di solidarietà e sostegno alle vittime, in raccordo con gli altri enti interessati. Il Comitato esamina e delibera l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati mafiosi, delle richieste estorsive e dell’usura, di coloro che ne hanno diritto in base alla legge 512/1999.

Commissario e Comitato restano in carica quattro anni e il loro incarico è rinnovabile per una sola volta.

L'Ufficio per le attività del Commissario – cui la disposizione in commento assegna una dotazione per il 2013 di un milione di euro - è alle dirette dipendenze del Commissario e in particolare cura:

§      i rapporti con le amministrazioni e gli enti interessati operanti nel settore della solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso;

§      il coordinamento delle iniziative di solidarietà e sostegno;

§      i rapporti con le vittime e con le loro associazioni esponenziali;

§      la predisposizione e la realizzazione del programma annuale di informazione;

§      l'Ufficio relazioni con il pubblico;

§      la relazione annuale sull´attività svolta dal Comitato di solidarietà e sulle questioni più rilevanti affrontate nel corso dell´anno, con proposte di modifica della normativa vigente;

§       la formulazione di proposte al Ministro dell´Interno per eventuali modifiche e integrazioni alla disciplina normativa del Fondo di solidarietà;

§       la relazione periodica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell´Interno sull´andamento delle iniziative;

§       Il contenzioso e rappresentanza in giudizio.

 

 

Si osserva la disposizione riferisce impropriamente all’ufficio del Commissario anche il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime del terrorismo e delle stragi.

 


 

Articolo 1, commi da 81-bis a 81-quinquies
(Trattamenti di fine servizio)

 

 

I commi da 81-bis a 81-quinquies, introdotti al Senato, ripropongono pressoché identicamente il contenuto del D.L. 29 ottobre 2012, n. 185[15], in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell'11 ottobre 2012, abrogando, a decorrere dal 1º gennaio 2011, l'articolo 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), con ciò ripristinando la piena applicazione dei regimi di trattamento di fine servizio (comunque denominati) già vigenti per i dipendenti pubblici anteriormente al 1° gennaio 2011.

 

L’articolo 12, comma 10, del D.L. n.78/2010, applicava a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con effetto sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011, seppur con il principio del pro-rata temporis, il regime del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'articolo 2120 del codice civile, in sostituzione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e delle indennità equipollenti (vedi infra) relative ai trattamenti di fine servizio comunque denominati, in tutti i casi in cui tale trattamento non sia già regolato in base all’articolo 2120 c.c. (e cioè per tutti i dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2000 i quali non abbiano optato per il TFR stesso).

Nel settore pubblico, il lavoratore subordinato ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, ad un trattamento di fine servizio/rapporto. Fino all’emanazione del DPCM 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), veniva liquidata l’indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l’indennità di buonuscita ai dipendenti statali.

I Trattamenti di Fine Servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull’ultima retribuzione), sia per il loro finanziamento, caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell’amministrazione statale o dell’ente locale.

Questi versano la somma totale dovuta, per poi riprendere (rivalendosi) la parte obbligatoria dovuta dal dipendente.


La seguente tabella riassume le differenze di calcolo tra le due indennità e il TFR

Prestazione

Calcolo

Contr. lavoratore

Contr. Datore di lavoro

Indennità di buonuscita (Stato)

1/12 dell'80% ultima retribuzione + 48% Indennita Integrativa Speciale (IIS) per anni utili(*)

2,50%

7,10%

Indennità premio di fine servizio (Enti locali, Asl ecc)

1/15 dell’80% ultima retribuzione annua compresa IIS

2,50%

3,60%

 

 

TFR

Somma degli 6,91% accan-tonamenti annui, pari al 6,91% della retribuzione annua utile, rivalutata an-nualmente ad un tasso costituito dall’1,5% + 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo

==

6,91%

(*)  Ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del CCNL Comparto Ministeri del 12 giugno 2003 (Quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), a decorrere dal 1° gennaio 2003 l’IIS cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.

 

L’indennità premio di fine servizio è pari ad 1/15 dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi di servizio per ogni anno di servizio maturato, comprensiva dell’indennità integrativa speciale (cioè l’indennità di contingenza).

L’indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi dell’80% dell’ultimo trattamento retributivo, dell’indennità integrativa speciale (nella misura del 60%), della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili (periodi di servizio resi con iscrizione al fondo, riscattati, nonché quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali, la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative), computando come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (quella uguale o inferiore si trascura).

 

La norma di ripristino riguarda (secondo anche quanto riportato nella circolare INPDAP n. 17/2010):

§      i dipendenti pubblici[16] assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, in quanto quelli assunti in data successiva rientravano già integralmente nel regime del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c.;

§      il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, a prescindere dalla data di assunzione.

 

Si segnala, al riguardo, che l’INPDAP aveva interpretato il comma 10 nel senso che esso modificava, per i dipendenti in oggetto, esclusivamente i criteri di calcolo del trattamento di fine servizio, ma non la relativa contribuzione obbligatoria del 2,5% (l’INPDAP, infatti, con la circolare n. 17 dell’8 ottobre 2010 ha sottolineato che “poiché la disposizione indica chiaramente che l’ambito di applicazione è costituito esclusivamente dal <<computo dei trattamenti di fine servizio>> le nuove regole non mutano la natura delle prestazioni in esame, che rimangono trattamenti di fine servizio”).

Nell'ambito della contribuzione restava quindi applicata, nei vari regimi, l’aliquota del cd. contributo di rivalsa, pari al 2,5% a carico del dipendente, di cui all’articolo 37 del D.P.R. 1032/1973 (per i dipendenti dello Stato) e all’articolo 11 della L. 152/1968 (per il personale degli Enti locali ecc.).

 

Con la sentenza n. 223 dell’11 ottobre 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 10 dell’articolo 12 del D.L. 78/2010, nella parte in cui non ha escluso l’applicazione, a carico del dipendente, del contributo di rivalsa, pari al 2,5%. Secondo la Corte, il comma 10, nel disporre (sia pure in base al criterio del pro-rata temporis) il calcolo del trattamento di fine servizio secondo i medesimi parametri vigenti per i dipendenti privati, avrebbe dovuto, contestualmente, escludere la forma di contribuzione a carico dei dipendenti pubblici – non essendo essa prevista per i dipendenti privati. La mancata soppressione della rivalsa, secondo la Corte, concreta una violazione dei principi di eguaglianza e di tutela della retribuzione, di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

 

In relazione a ciò, il comma 81-bis, primo periodo, abroga l'intera disciplina di cui al comma 10, ripristinando, appunto, i regimi previgenti, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011.

I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, già liquidati in base alla disciplina ora abrogata, vengono quindi riliquidati d'ufficio entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame (comma 81-bis, secondo periodo). In ogni caso, non si provvede al recupero, a carico del dipendente, delle eventuali somme già erogate in eccedenza (si suppone nell’ipotesi in cui il criterio del pro rata temporis abbia determinato una liquidazione di importo superiore a quello derivante dall'applicazione dei regimi ripristinati).

 

Per effetto della disposizione in esame, quindi, trovano di nuovo applicazione sia le modalità di finanziamento delle gestioni previdenziali che erogano i trattamenti di fine servizio (attraverso le aliquote contributive stabilite a carico del datore di lavoro e del lavoratore), sia le modalità di computo basate sulla retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio previgenti al 1° gennaio 2011.

 

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari ad 1 milione di euro per il 2012, 7 milioni di euro per il 2013, 13 milioni di euro per il 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2015 si provvede:

§      per 1 milione di euro per il 2012 mediante una riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004 (lettera a));

§      per 7 milioni di euro per il 2013, a 13 milioni per il 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015 mediante una riduzione del fondo speciale di parte corrente (nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l’anno 2012), parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014 (lettera b)).

 

Il comma 81-ter dispone che i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo del 2,50% (vedi supra) sono estinti di diritto. L'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze già emesse restano prive di effetti, con esclusione di quelle passate in giudicato.

Riguardo alle spese dei processi in oggetto, si deve intendere che trovi applicazione l'ultimo comma dell'articolo 310 del codice di procedura civile, in base al quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le abbiano anticipate. E’ peraltro da ricordare, circa i profili applicativi di tale previsione, che sull'oggetto delle domande giudiziali - cioè, sulla restituzione della contribuzione relativa alla rivalsa summenzionata e sulla disapplicazione, per il futuro, della medesima rivalsa - è intervenuta - in senso favorevole ai richiedenti in giudizio - la richiamata sentenza della Corte costituzionale.

 

Il comma 81-quater fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del richiamato D.L. 185/2012.

 

Il comma 81-quinquies, infine, prevede che i precedenti commi entrano in vigore il giorno della data della pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale.

 


 

Articolo 1, commi da 81-sexies a 81-undecies
(Titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM e
messa ad ordinamento dei corsi)

 

 

I commi da 81-sexies a 81-undecies dispongono in materia di equipollenze di alcuni titoli di studio rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), in materia di accesso ad alcuni corsi universitari per chi possiede alcuni titoli di studio rilasciati dalle stesse istituzioni, nonché in materia di messa ad ordinamento di alcuni loro corsi.

 

Parte delle disposizioni recate dai commi da 81-sexies a 81-undecies riprendono, con alcune variazioni, i contenuti dell’A.C. 4822, già approvato dal Senato e in corso di esame presso la VII Commissione della Camera[17].

 

In particolare, i commi 81-sexies e 81-septies definiscono un sistema di equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle istituzioni AFAM e, rispettivamente, i diplomi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi[18], al fine esclusivo della partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

Sostanzialmente, dunque, si supera, quanto al livello di intervento normativo previsto, ciò che era stato disposto dall’art. 2, co. 5, ultimo periodo, della L. 508 del 1999, definendo con legge quanto doveva essere definito con DPCM[19].

Dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, occorrerebbe procedere alla abrogazione della norma pregressa.

 

Preliminarmente, è pertanto utile riportare una sintesi del quadro normativo vigente, limitatamente agli aspetti indispensabili per comprendere quanto proposto.

 

La L. n. 508/1999 ha disposto, all’art. 2, che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

Le istituzioni istituiscono e attivano corsi di formazione – ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado –, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione e rilasciano diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale[20].

In attuazione, il DPR n. 132/2003 ha indicato i criteri per l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare, mentre il DPR n. 212/2005 ha determinato i criteri generali per gli ordinamenti didattici (basati sul sistema dei crediti formativi accademici, analoghi ai crediti formativi universitari), nonché la tipologia dei titoli di studio. L’offerta formativa delle istituzioni è articolata in corsi di vario livello afferenti alle scuole[21].

Inoltre, il medesimo DPR 212/2005 ha disciplinato, all’art. 5, l’ordinamento didattico generale. In particolare, al co. 3, ha previsto che, in prima applicazione, i corsi di primo livello, con esclusione dei corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti, fossero istituiti nelle scuole individuate dall’allegata tab. A, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale.

Il co. 4 dello stesso articolo ha, invece, disposto che, fino all’adozione del regolamento previsto dall’art. 2, co. 7, della L. 508 del 1999, concernente i criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, oltre che gli ordinamenti didattici e la programmazione degli accessi, i corsi di secondo livello sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con decreto ministeriale, sentito il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM)[22] [23].

Ai sensi dell’art. 2, co. 5, della L. 508/1999, ai titoli rilasciati dalle Istituzioni AFAM si applica la disposizione prevista dalla riforma degli ordinamenti didattici universitari[24] in base alla quale con DPR, adottati su proposta del MIUR, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla medesima legge di riforma.

Lo stesso co. 5 ha previsto che, con DPCM, adottato su proposta del MIUR, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del CNAM, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni AFAM e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi.

In seguito, peraltro, l’art. 6 del D.L. 212/2002 (L. 268/2002) ha novellato l’art. 4 della L. 508/1999, concernente la validità dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge, disponendo la loro equiparazione alle lauree di cui al D.M. n. 509/1999 (dunque, ai titoli di studio universitari di “primo livello”), purché conseguiti da soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi (co. 3-bis).

 

La seguente tabella sintetizza quanto previsto dai commi 81-sexies e 81-septies in termini di equipollenze:

 

Diploma accademico di I livello
(comma 81-sexies)

Classe di laurea

§       Accademie di belle arti

§       Accademia nazionale arte drammatica

§       Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)

§       Conservatori di musica

§       Accademia nazionale di danza

§       Istituti musicali pareggiati

L-3

(Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma accademico di II livello
(comma 81-septies)

Classe di laurea magistrale

§       Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)

§       Accademie di belle arti (scuola di “Progettazione artistica per l’impresa”[25])

LM-12

(Design)

§       Conservatori di musica

§       Accademia nazionale di danza

§       Istituti musicali pareggiati

LM-45

(Musicologia e beni musicali)

§       Accademia nazionale di arte drammatica

§       Accademie di belle arti – scuole di “Scenografia” e di “Nuove tecnologie dell’arte”

LM-65

(Scienze dello spettacolo e produzione multimediale)

§       Accademie di belle arti (tutte le scuole ad eccezione di: “Progettazione artistica per l’impresa”, “Scenografia” e “Nuove tecnologie dell’arte”)

LM 89

(Storia dell'arte)

 

Si segnala che i numeri “153” e “155”, rispettivamente citati nei commi 81-sexies e 81-septies, si riferiscono ai Supplementi ordinari della GU del 6 e del 9 luglio 2007. Pertanto, o si fa riferimento agli stessi Supplementi ordinari, oppure è necessario sostituire le parole “n. 153” con “n. 155”, e “n. 155” con “n. 157”.

Dal punto di vista della formulazione del testo, al comma 81-septies occorre sostituire le parole “al comma 1” con le parole “al comma 81-sexies”. Inoltre, sia nel comma 81-sexies, che nel comma 81-septies, non è corretto parlare di “titoli di laurea/titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alla classe/alle seguenti classi…”. Occorrerebbe, infatti, riferirsi a “lauree e lauree magistrali afferenti alla classe/alle seguenti classi …” e sopprimere le parole “dei corsi di laurea/dei corsi di laurea magistrale”.

 

Il comma 81-octies stabilisce che i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema AFAM costituiscono titolo di accesso ai corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione attivati dalle università in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale.

Si ampliano, pertanto, i requisiti utili per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione attivati dalle università[26].

Si rammenta che la possibilità inversa è già prevista: infatti, l’art. 7 del DPR 212/2005 stabilisce che per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca attivato dalle istituzioni AFAM occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o laurea magistrale; per essere ammessi ad un corso di specializzazione è necessario essere in possesso di diploma accademico di primo livello o laurea[27].

Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o laurea. Le istituzioni definiscono le ipotesi nelle quali è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

 

Il comma 81-novies attribuisce direttamente alle istituzioni AFAM la conclusione della messa ad ordinamento dei corsi accademici di secondo livello, da attuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Dunque, le istituzioni, autorizzate alla sperimentazione con decreti ministeriali[28], terminerebbero la stessa sperimentazione ciascuna autonomamente.

 

Sull’argomento, anche considerando la numerosità delle sperimentazioni in atto, occorrerebbe valutare l’opportunità di prevedere l’adozione, entro un termine definito, di decreti ministeriali di definizione dei criteri generali degli ordinamenti didattici dei corsi di II livello, al fine di consentire alle istituzioni di inserire tali criteri nei regolamenti didattici.

 

Il comma 81-decies prevede che i titoli sperimentali conseguiti “entro la data di cui al “comma 4” (si tratta, palesemente, del comma 81-novies: sostanzialmente, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge), a completamento di percorsi AFAM validati dal MIUR, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza la cui determinazione è affidata ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Al riguardo si evidenzia che, dopo l’autorizzazione ministeriale all’avvio di corsi sperimentali, il MIUR ha adottato i DM che, valutando i percorsi attivati, hanno certificato la loro corrispondenza ai corsi di I livello previsti dalla riforma.

Si tratta dei DM nn. 627 - Accademie di Belle Arti[29] -, 628 - Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute[30] -, 629 - Conservatori di musica[31] -, 630 - Accademia nazionale di danza[32] -, 632 – Istituti musicali pareggiati[33], dell’8 ottobre 2003 (per gli ISIA, si veda infra)[34].

Per quanto concerne i corsi di II livello, sono stati adottati due DM concernenti i titoli finali rilasciati a conclusione dei corsi autorizzati in via sperimentale: si tratta del DM n. 631 dell’8 ottobre 2003 - Accademia nazionale di arte drammatica[35] - e del DM 12 marzo 2007, n. 39 - Accademie di Belle Arti statali e legalmente riconosciute e Conservatori di musica[36].

Per gli ISIA, l’autorizzazione alla sperimentazione ha già indicato il titolo da conseguire al termine dei corsi sia di primo che di secondo livello. Sono dunque intervenuti il DM 8 novembre 2004, n. 99 - ISIA di Roma[37]; il DM 11 novembre 2004, n. 102 - ISIA di Firenze[38]; DM 11 novembre 2004, n. 103 - ISIA di Urbino[39]; il DM 11 novembre 2004, n. 104 - ISIA di Faenza[40].

 

Alla luce della ricostruzione normativa effettuata, occorre dunque un chiarimento sul comma 81-decies.

In ogni caso, si segnala che non sembrerebbe corretto parlare di “titoli sperimentali”, poiché la sperimentazione - comunque autorizzata con Decreto ministeriale - si riferisce ai corsi di studio e non ai titoli.

Dal punto di vista della formulazione del testo, occorrerebbe sostituire le parole “di cui al comma 1” con le parole “di cui al comma 81-sexies”, nonché le parole “entro la data di cui al comma 4” con le parole “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”, poiché le disposizioni recate dai due commi appaiono normativamente separate.

 

Il comma 81-undecies stabilisce che i diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni AFAM al termine dei percorsi formativi compiuti secondo le norme del previgente ordinamento sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, secondo una ulteriore tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Sull’argomento si ricorda che, come ante evidenziato, ai sensi dell’art. 4, co. 3, della L. 508/1999, come sostituito dall’art. 6 del già citato D.L. n. 212 del 2002, i possessori dei diplomi rilasciati in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della stessa L. 508/1999 sono ammessi, purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello.

Occorre, dunque, valutare la differente condizione che, a seguito della novità proposta, si verrebbe a determinare tra soggetti possessori di un diploma rilasciato in base all’ordinamento previgente che, sulla base del D.L. 212/2002, hanno frequentato un corso accademico di secondo livello, ai fini del conseguimento del relativo titolo, e soggetti che - nella medesima situazione - non lo hanno fatto, il cui titolo di studio verrebbe ora dichiarato equipollente al diploma accademico di secondo livello in via legislativa.

 

Si ricorda, inoltre, come già ante evidenziato, che il co. 3-bis dell’art. 4 della L. 508/1999 ha equiparato i diplomi rilasciati in base al previgente ordinamento - seppure ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi - alle lauree cui al D.M. n. 509/1999 (dunque, ai titoli di studio universitari di “primo livello”).

Sotto questo profilo occorre, pertanto, coordinare le disposizioni.

Con riguardo alla formulazione del testo, occorrerebbe sostituire le parole “di cui al comma 1” con le parole “di cui al comma 81-sexies”.

Inoltre, sia il comma 81-decies sia il comma 81-undecies stabiliscono che le tabelle di corrispondenza saranno determinate “sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2”.

Con riguardo a tali ultime previsioni, sembrerebbe necessario un chiarimento in quanto, pur riferendosi presumibilmente la norma ai commi 81-sexies e 81-septies, nei commi richiamati si stabilisce l’equipollenza tra titoli AFAM e titoli universitari mentre il comma 81-decies stabilisce l’equipollenza fra titoli di studio rilasciati comunque dalle istituzioni AFAM.

 

 


 

Articolo 1, comma 83
(Piano straordinario di verifiche INPS sulle invalidità e devoluzione dei risparmi al fondo per le non autosufficienze)

 

 

Il comma 83 prevede che l'INPS, per il periodo 2013-2015 - nell'ambito dell’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. n. 78/2009 – realizzi un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.

 

Per quanto concerne le risorse derivanti dall’attuazione del suddetto piano straordinario di verifiche, nel corso dell’esame al Senato è stato specificato che sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.

 

A tale riguardo proposito, si ricorda, che l’autorizzazione di spesa per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è recata dall’articolo 1, comma 151, del provvedimento in esame. I risparmi conseguiti dovranno essere versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

 


 

Articolo 1, comma 86-bis
(Assegno sostitutivo per l’accompagnatore militare)

 

 

Il comma 86-bis, introdotto al Senato, apporta alcune modifiche alla L. 184/2009, concernente l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per il 2009, che ha stabilito, in attesa della revisione della disciplina del richiamato assegno, l’efficacia, per il biennio 2008-2009, delle disposizioni di cui all'articolo 1 della L. 44/2006, attraverso la corresponsione, in un'unica soluzione nel 2009, dell'assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per il biennio 2008-2009.

 

Per effetto delle modifiche apportate, si rendono efficaci, per il biennio 2013-2014, le disposizioni di cui all'articolo 1 della L. 44/2006, attraverso la corresponsione, in un'unica soluzione nel 2013 dell'assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per il biennio 2013-2014.

 

Si ricorda che la L. 7 febbraio 2006, n. 44, ha rideterminato per gli anni 2006 e 2007 l’entità ed i modi di fruizione dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità ai sensi dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2002, n. 288, fissandolo:

§       in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al D.P.R. 915/1978;

§       in misura ridotta del 50% in favore degli invalidi di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della richiamata tabella E.

 

Tale beneficio spetta anche ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della L. 111/1984, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Inoltre, si dispone il diritto, per i soggetti che al 1° gennaio 2006 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della L. 288/2002, alla fruizione, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della L. 44/2006, dell'importo fissato dalla stessa L. 44 con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della L. 288/2002.

Infine, riprendendo un’identica disposizione contenuta nell’articolo 1 della L. 288, si stabilisce che alla liquidazione degli assegni sostitutivi debbano provvedere le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

 


 

Articolo 1, comma 87-bis
(Sospensione e proroga di termini in tema di funzioni, risorse e di riordino delle province, di istituzione delle città metropolitane e di riduzione di dotazioni dell'amministrazione civile dell'interno)

 

 

L’art. 1, comma 87 bis, reca i seguenti interventi normativi in materia di province, città metropolitane :

§         1. sospensione fino al 31 dicembre 2013 del trasferimento ai Comuni delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province: la disposizione di cui si prevede la sospensione stabilisce che il trasferimento va effettuato[41] dallo Stato e dalle Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, entro il 31 dicembre 2012, salva l’acquisizione da parte delle Regioni, per assicurarne l'esercizio unitario, con intervento sostitutivo  dello Stato in mancanza dell’adempimento regionale;

§         2. sospensione fino alla stessa data del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali all’esercizio delle funzioni trasferite[42];

§         3. sospensione fino al 31 dicembre 2013 dell’applicazione delle disposizioni in materia di città metropolitane stabilite dall’art. 18 del decreto-legge 95/2012;

§         4.sospensione fino al 31 dicembre 2013 delle riduzioni delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione civile dell'interno, che ai sensi dell’ all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 si dovrebbero applicare all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province prevista dall'articolo 17 dello stesso decreto, e comunque entro il 30 aprile 2013;

§         5. proroga al 31 dicembre 2013 del termine entro il quale sono stabilite, con legge dello Stato, le modalità di elezione dei componenti del Consiglio provinciale, termine già stabilito al 31 dicembre 2012[43] con previsione di gestioni commissariali fino al 31 dicembre 2013;

§         6. proroga al 31 dicembre 2013 del termine per il riordino delle province con atto legislativo di iniziativa governativa, già stabilito[44] in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 95/2012;

§         7.attribuzione di carattere transitorio all’assegnazione delle funzioni di area vasta specificamente previste per le province dal comma 10 dell’art. 17 del d.l. 95/2012 in via definitiva;

 

Le previsioni contenute nei punti sopra illustrati sono finalizzate dal testo a consentire sia “la riforma organica della rappresentanza locale” sia “il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95”, c.d. spending review, “nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato”.

 

In particolare si fa presente quanto segue.

Sospensione fino al 31 dicembre 2013 del trasferimento ai Comuni delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province

Il procedimento previsto dall’art. 23 comma 18 del D.L. 201/2011 che la disposizione in esame intende sospendere è già attuato dall’art. 17, comma 6, del d.l. 95/2012, che ha disposto il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.

L’effettiva individuazione delle stesse funzioni è stata invece riservata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Il comma 8 dello stesso art. 17 del d.l. 95/2012 ha subordinato l’esercizio di tali funzioni all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane da effettuare sempre con DPCM da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e il comma 9 del medesimo articolo ha subordinato la decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle suddette funzioni prescrivendone la contestualità e condizionandola all’ effettivo finanziamento, in conformità ai princìpi e ai criteri stabiliti dall’art.10 della legge n. 42/2009 e concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni

I decreti di cui sopra, in base al comma 8-bis dello stesso art. 17 del d.l. 95/2012, sono adottati previa acquisizione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui alla legge 246/2005 (art. 14, comma 19).

Quindi, la sospensione del trasferimento delle funzioni è stabilita con riferimento ad una disposizione che ha già trovato attuazione nella successiva normativa. In particolare, quest’ultima ha già spiegato l’effetto del trasferimento ex lege del complesso delle funzioni, che la fonte di rango inferiore non avrebbe potuto produrre trattandosi di materia legificata. A quest’ultima fonte è demandata una competenza non ancora esercitata e comunque condizionata sia al trasferimento di risorse già provinciali, sia ad un effettivo finanziamento.

Proroga al 31 dicembre 2013 del termine entro il quale sono stabilite, con legge dello Stato, le modalità di elezione dei componenti del Consiglio provinciale

Con riferimento a tale punto va preliminarmente ricordato che, per effetto dei commi 15, 16 e 17 del citato art. 23 D.L. 201/2011, gli organi della provincia sono limitati al consiglio provinciale e al presidente della provincia, configurati come organi ad elezione indiretta e le giunte sono eliminate. Tale previsione è stata espressamente confermata dall’art. 17, comma 12, del D.L. 95/2012.

Il comma 20 del suddetto articolo, per gli organi provinciali che vanno in scadenza prima del 31 dicembre 2012 (termine ultimo per l’adozione della nuova legge elettorale ai sensi del testo vigente del suddetto articolo), prevede che si applica, sino al 31 marzo 2013, l’articolo 141 del TUEL. Secondo lo stesso comma, gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale.

 

In attuazione della disposizione il cui termine viene prorogato dalla norma in esame, il 16 maggio 2012 il Governo ha presentato alla Camera  un disegno di legge (A.C. 5210) in materia di modalità di elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia, il cui esame è stato iniziato dalla competente Commissione di merito.

 

La modifica introdotta, nello spostare il termine di adozione della legge elettorale dei suddetti organi, prevede anche che, se tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 scada naturalmente il mandato degli organi delle province, o l'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi del TUEL o in caso di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013.

Tuttavia, il testo in esame aggiunge la previsione secondo la quale il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati, della quale appare opportuno valutare l’effettiva portata normativa.

 

L’articolo 141 TUEL prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, possa essere disposto lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, in alcuni casi tassativamente indicati dalla legge, quali violazione della Costituzione o della legge, gravi motivi di ordine pubblico, impedimento o dimissioni del sindaco o del presidente della provincia, dimissioni della maggioranza dei consiglieri ecc.

Ad eccezione dei casi di impedimento, rimozione, decadenza e decesso del sindaco o del presidente della provincia, il decreto di scioglimento reca contestualmente la nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitogli dal decreto stesso (art. 141, comma 3).

Affatto diversa, l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa, disciplinata dall’articolo 143 TUEL.

 

Proroga al 31 dicembre 2013 del termine per il riordino delle province con atto legislativo di iniziativa governativa

In merito a tale proroga si fa presente che il decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, ha introdotto disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane e il disegno di legge di conversione è all’esame del Senato.

In merito a tale provvedimento, che costituisce attuazione della disposizione il cui termine è oggetto di proroga, si fa presente che nella seduta dell’assemblea del Senato dell’11 dicembre 2012, il Presidente ha reso note le difficoltà incontrate dalla competente commissione di merito a concludere, in tempo utile per la conversione, il decreto-legge sul riordino delle province.

 


 

Articolo 1, commi 91-92
(Fondo sperimentale di equilibrio di comuni e province)

 

 

L’articolo 1, comma 91 del disegno di legge in esame interviene sull’articolo 16, comma 6 del decreto-legge n.95/2012,[45] nel quale è disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 23/2011[46], e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna[47] nei seguenti importi:

§      2.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014;

§      2.100 milioni a decorrere dall’anno 2015.

Nel testo iniziale del disegno legge in esame, gli importi di tali riduzioni del Fondo venivano aumentati di 500 milioni annui. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, l’incremento relativo all’anno 2013 è stato rideterminato in 250 milioni e, pertanto le riduzioni sopradette risultano pertanto ora stabilite nei termini seguenti:

§      2.250 milioni di euro per l’anno 2013;

§      2.500 milioni di euro per l’anno 2014

§      2.600 milioni a decorrere dall’anno 2015[48].

 

Si segnala che il Fondo sperimentale di riequilibrio risulta soppresso dall’articolo 1 ,comma 212, lettera e) del maxiemendamento approvato dal Senato, che ha disposto tale soppressione in relazione alle modifiche apportate dal medesimo articolo alla disciplina dell’IMU. L’articolo 2-bis ha peraltro istituito un nuovo Fondo, denominato Fondo di solidarietà comunale: potrebbe pertanto ipotizzarsi  che le riduzioni disposte dal comma 91 in commento vadano ad incidere sulle dotazioni di tele ultimo Fondo. Ferma restando la richiesta di un chiarimento in proposito, si ravvisa comunque la necessità di un coordinamento normativo tra le disposizioni suddette.

Una ulteriore modifica apportata dal Senato concerne il terzo periodo dell’articolo 16, comma 6 sopradetto, nella parte in cui questo  stabilisce che ai fini della imputazione delle riduzioni ai singoli comuni si tiene conto, tra l’altro, “dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard”; a tale espressione vengono aggiunte le parole “nonché dei fabbisogni standard stessi”.

L’ultima modifica fa infine riferimento al comma 92 dell’articolo 1, che interviene sul comma 7 del medesimo articolo 16 disponendo riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale e che  per la determinazione delle riduzioni da imputare a ciascuna provincia precisa che si debba far conto delle analisi della spesa effettuate (oltre che dal Commissario straordinario per la spending review) “dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.

Il Senato ha integrato il riferimento a tale attività della Conferenza con un criterio di ripartizione delle riduzioni analogo a quello previsto dal comma 91 per i comuni, nella formulazione che tiene già conto della modifica sopra illustrata, vale a dire disponendo che unitamente alle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario si debba tener conto “degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti  risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’UPI”.

 


 

Articolo 1, comma 91-bis
(Incremento delle risorse  del Fondo di solidarietà comunale)

 

 

Il comma 91-bis incrementa  di 150 milioni di euro per l’anno 2013 la dotazione del fondo di solidarietà comunale istituito – nell’ambito di un complessivo intervento di modifica delle destinazioni del gettito rinveniente dall’IMU – dall’articolo 2-bis del disegno di legge in esame: il comma dispone contestualmente la corrispondente copertura finanziaria, a valere sulle risorse  dell’Agenzia delle entrate nonché su quelle del   Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’articolo 6 del decreto-legge n.154/2008, convertito dalla legge n.189/2008).

Secondo quando disposto dal suddetto articolo 2-bis il Fondo è alimentato da una quota dell'imposta municipale propria (che viene resa di spettanza dei comuni) da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014.

L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari:

§         per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro;

§         per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni.

Per gli anni 2013 e 2014 la dotazione è rispettivamente incrementata di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, commi 92-bis - 92-sexies
(Contributo per il patto regionalizzato verticale)

 

 

I commi 92-bis -92-sexies, introdotti dal maxi-emendamento del Governo al Senato, attribuiscono alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana ed alla Regione Sardegna un contributo per complessivi 800 milioni di euro per l'anno 2013, che le regioni dovranno utilizzare al fine di consentire ai comuni ed alle province del proprio territorio di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità.

La norma si innesta nella disciplina del cosiddetto patto regionalizzato verticale disciplinato dalla legge di stabilità 2011[49]. Contributo analogo, per le medesime finalità (e di pari entità), è stato attribuito alle regioni per l'anno 2012, dall'articolo 16, commi 12-bis-12-sexies, del decreto legge 95/2012.

Le risorse attribuite per il 2012, tuttavia, non sono più disponibili essendo state utilizzate per effettuare il taglio di 700 milioni di euro previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legge 95 del 2012. Quella norma prevede infatti che con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze vengano individuate le risorse da tagliare. Il 22 novembre 2012 è stato siglato l'accordo in Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto, che – oltre che recepire la ripartizione dei 700 milioni di euro concordata dalle regioni in sede di Conferenza delle Regioni il medesimo 3 agosto 2012, individua le risorse da tagliare in quelle previste dai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 16 del D.L. 95/2012 , vale a dire il contributo per complessivi 800 milioni di euro per l'anno 2012.

 

Oltre alle regioni a statuto ordinario, il contributo è attribuito anche alla Regione siciliana ed alla Sardegna, vale a dire a tutte le regioni in cui i comuni ricevono risorse erariali. In queste due regioni, infatti, pur essendo al pari delle altre regioni a statuto speciale titolari della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato, non essendo intervenute le norme di attuazione che ne hanno disciplinato la materia e posto a carico del bilancio della regione l'intero finanziamento[50]

 

Il contributo è attribuito per l'anno 2013 ed è ripartito tra le regioni beneficiarie come stabilito nella Tabella inserita nel testo di legge.

A differenza di quanto avvenuto per l'anno 2012, il contributo è ripartito in due quote, una da destinare alla rimodulazione degli obiettivi del patto dei comuni pari complessivamente a 600 milioni di euro; l'altra, destinata alla rimodulazione degli obiettivi del patto delle province, pari a complessivi 200 milioni di euro.

Gli importi definiti nella tabella per ciascuna regione, al pari della disciplina relativa all'anno 2012, possono essere variati, mediante accordo da sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza Stato-Regioni. (comma 92-ter).

 

Per ciascuna regione, la cifra indicata è destinata a coprire l'83,33% della quota che la regione cede agli enti locali al fine della rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità. Poiché l'obiettivo complessivo del comparto regione-enti locali deve comunque rimanere invariato, il contributo è destinato alla riduzione del debito.

Le norme in esame si inseriscono nella disciplina del cosiddetto patto regionalizzato verticale, disciplinato dall'articolo 1, comma 138 della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011), come espressamente dichiarato dal comma 92-quater in esame.

Secondo quella disciplina, ciascuna regione può autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari.

Il maxiemendamento, all’articolo 1, comma 268, ha introdotto anche nel patto regionalizzato per il 2013, il nuovo criterio del saldo eurocompatibile, vale a dire una nuova modalità di calcolo degli obiettivi programmatici. Il proprio obiettivo programmatico dovrà, per il 2013, essere ridefinito sia in termini di competenza eurocompatibile, come definita dall’articolo 1, comma 269 del maxiemendamento, che in termini di competenza finanziaria.

 

Confermando appunto quella disciplina, il comma 92-quater specifica inoltre che gli spazi finanziari ceduti agli enti locali sono utilizzati dagli stessi per consentire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

Le norme dettate dal citato comma 138, dispongono che sia la regione a 'coprire' lo spazio finanziario ceduto agli enti locali. Il contributo che la norma in esame attribuisce alle regioni è destinato appunto a coprire l'83,33% della quota ceduta agli enti locali.

 

Il comma 92-quinques fissa il termine del 31 maggio 2013 per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle regioni, di tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Questa stessa comunicazione è prevista dalla disciplina 'ordinaria' del patto regionalizzato verticale (come detto, recata dai commi 138-140 dell'articolo 1 della legge 220/2012), ma con una scadenza diversa. Nello specifico, secondo quanto disposto dal comma 140 le regioni sono tenute ad inviare le suddette comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 ottobre.

 

Il comma 92-sexies provvede, infine, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 93-bis e 93-ter, disponendo che, per 600 milioni di euro, si provveda mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota di risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

 


 

Articolo 1, commi 92-octies - 92-decies
(Recupero
somme a debito dovute dagli enti locali al
Ministero dell'interno
)

 

 

Il comma 92-octies dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

Sono previste limitate eccezioni a tale disposizione, per il recupero di assegnazioni e contributi inerenti la mobilità del personale, e le variazione dei gettiti ICI inerenti gli immobili di classe “D” ovvero di cui all’art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45 del D.L. n. 262/2006, per le quali è prevista la possibilità di versamenti rateizzati al fine di non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario. A tal fine, il Ministero dell'interno procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione.

Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal D.P.R. n. 270 del 2001 per la reiscrizione dei residui passivi perenti.

 

In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 92-novies).

Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrale sono riversati, con cadenza trimestrale, dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

Il comma 92-decies dispone l’abrogazione delle seguenti disposizioni contrastanti con la disciplina suesposta:

§      comma 3 dell'articolo 8 del D.L. n. 318/1986 (legge. n. 488/1986), che autorizza il Ministero dell’interno a concedere rateizzazioni dei versamenti dovuti a vario titolo dai comuni;

§      comma 14 dell'articolo 31 della legge n. 289/2002 che autorizza il Ministero dell’interno al provvedere al recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, sui trasferimenti erariali o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF;

§      comma 16 dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011, che prevede che il recupero di risorse da parte del Ministero dell’interno possa essere operato a valere sulle dotazioni del soppresso fondo sperimentale di riequilibrio.


 

Articolo 1, comma 94-bis
(Prezzi unitari di riferimento dei beni e servizi in ambito sanitario)

 

 

Il comma, inserito nel corso dell’esame al Senato, interviene sull’articolo 17, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.L. 98/2011[51]. La disposizione citata ha attribuito all’Osservatorio dei contratti pubblici presso l’Avcp[52] il compito di pubblicare, a partire dal 1° luglio 2012, alcune elaborazioni di prezzi di riferimento relative a dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero e servizi sanitari e non sanitari individuati dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS). La norma in commento conferisce all’Osservatorio l’ulteriore compito di pubblicare, sul proprio sito web, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi.

 

Si ricorda che l’articolo 17 del D.L. 98/2011 ha introdotto una serie di interventi di contenimento della spesa sanitaria, successivamente precisati dall’articolo 15 del D.L. 95/2012 (c.d. Spending review).

In particolare, l'articolo 17 del D.L. 98/2011 stabilisce, al comma 1, un incremento del livello di finanziamento del SSN per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente, dello 0,5 per cento del livello vigente del 2012 e dell'1,4 per cento del livello 2013. Le modalità per il raggiungimento di tale obiettivo dovevano essere indicate da un'intesa Stato-Regioni, da stipularsi entro il 30 aprile 2012. In assenza di accordo, come avvenuto, il D.L. n. 98/2011 prevede l'applicazione di una serie di misure indicate dalle lettere da a) a d) dello stesso comma 1.

In particolare la lettera a) prevede che l’Osservatorio dei contratti pubblici , utilizzando la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, elabori, dal 1° luglio 2012, i prezzi di riferimento relativi a dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero e servizi sanitari e non sanitari come individuati dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) tra quelli di maggiore impatto in termini di costi a carico del Servizio sanitario nazionale. A regime , l’Osservatorio determinerà annualmente i costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura. Nelle more del perfezionamento di tale attività, l’Osservatorio fornisce alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi, tenuto conto anche dei prezzi previsti dalle convenzioni Consip. Come espressamente stabilito dalla disposizione, tale procedimento intende potenziare le attività delle Centrali regionali degli acquisti, fornendo alle stesse regioni gli strumenti operativi di controllo e di razionalizzazione della spesa.

 


 

Articolo 1, comma 94-ter
(Gestione del risk management in Sanità)

 

 

Il comma 94-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, ha l’obiettivo, già  definito dalla Raccomandazione n. 9 del 2009 del Ministero della Salute, di ridurre gli eventi avversi riconducibili al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali derivanti da una scarsa e/o non corretta manutenzione degli stessi. In particolare, gli enti sanitari (ASL e ospedali) delle regioni hanno la facoltà di provvedere con personale interno, laddove presente, alle funzioni aziendali di gestione in sicurezza del parco tecnologico biomedico (cfr. Art. 71 del D. Lgs. 81/08[53]).

In alcune aziende sanitarie la struttura deputata alla gestione degli apparecchi elettromedicali è rappresentata dal Servizio di Ingegneria Clinica.

 


 

Articolo 1, comma 94-quater
(Concorsi AIFA)

 

 

Il comma 94-quater, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, autorizza l’AIFA, al fine di dare attuazione alle nuove funzioni ad essa attribuite dal decreto-legge n. 158/2012[54] - in tema di revisione del prontuario farmaceutico nazionale e di procedure concernenti i medicinali -, alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell’articolo 10, comma 5-bis del decreto-legge n. 216/2011[55], e già banditi alla data del 15 agosto 2012 – vale a dire alla data di entrata in vigore dell’articolo 2 del decreto-legge n. 95/2012[56], concernente la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.

Resta ferma l’adozione delle misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.

 

L’articolo 10, comma 5-bis del decreto-legge n. 216/2011, consente all'AIFA[57], entro 90 giorni a partire dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto – ovvero entro 90 giorni dal 28 febbraio 2012 - di bandire i concorsi pubblici necessari per completare la copertura della sua pianta organica, secondo le procedure concorsuali già autorizzate, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, del D.L. 207/2008[58], nell' ambito delle risorse già previste.

L’art. 34-bis del D.L. 207/2008 fissa, dal 1° gennaio 2009; l’organico dell’AIFA in 450 unità (comma 4); vieta il proseguimento dei contratti di diritto privato dopo la data di scadenza dei medesimi (comma 5); consente all’AIFA, per il triennio 2009-2011, previa emanazione di apposito decreto autorizzativo del Presidente del Consiglio dei ministri, di bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo già in servizio presso l’AlFA in forza di contratti di diritto privato, al fine di valorizzare l’esperienza professionale maturata dal predetto personale (comma 6). L’onere derivante, quantificato in euro 10.056.013,64, è interamente a carico dell’AIFA.

 

Spetta al collegio dei revisori dei conti la verifica preventiva sull’idoneità delle misure previste a garantire i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente e l’attestazione del rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo.

L’AIFA viene autorizzata ad assumere con contratto a tempo indeterminato i vincitori del concorso in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell’Agenzia, mentre gli oneri derivanti dall’applicazione delle citate disposizioni sono posti interamente a carico della stessa AIFA, in quanto finanziabili con proprie risorse ai sensi dell’articolo 48, comma 8, lettera b) del decreto legge n. 269/2003[59].

 

 

 


 

Articolo 1, commi 94-quinquies
(Plasma ed emoderivati)

 

 

l commi 94-quinquies[60], inseriti nel corso dell’esame al Senato, semplificano le procedure amministrative di commercializzazione del sangue e dei prodotti intermedi in EU, provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada, per la produzione di emoderivati da commercializzare al di fuori dell’UE. In particolare, all’AIFA viene presentata dal produttore una formale notifica (in sostituzione di idonea documentazione tecnico-scientifica contenente gli elementi necessari alla valutazione dell’origine, della qualità e della sicurezza dei prodotti del sangue), mentre l’autorizzazione alla commercializzazione viene data dall’AIFA, secondo la norma del silenzio–assenso, dopo trenta giorni dalla presentazione della medesima.


 

Articolo 1, comma 94-sexies
(Bacini imbriferi montani)

 

 

Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei Comuni e dei bacini imbriferi montani (BIM) il comma 94-sexies estende con decorrenza dal 1° gennaio 2013 i sovra canoni idroelettrici previsti dall’articolo 1 della L. 959/1953 a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadono in tutto o in parte nei territori dei Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

 


 

Articolo 1, comma 95
(Deroga al divieto di acquisto di immobili da parte delle P.A.)

 

 

Il comma 95, modificata nel corso dell’esame parlamentare, aggiunge il comma 1-sexies all’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, in tema di divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare immobili nel 2013, esonerando da tale divieto le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

 

Il comma 1-quater dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011 (introdotto dall’articolo 1, comma 97 del disegno di legge in esame) vieta alle amministrazioni pubbliche, per l’anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo il caso di rinnovi ovvero nel caso in cui la locazione sia stipulata, a condizioni più vantaggiose per sostituire immobili dismessi o per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

Nel corso dell’esame parlamentare da tale divieto sono state esclusi: gli enti previdenziali pubblici e privati; le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con decreto ministeriale prima dell’entrata in vigore della legge in esame; le operazioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 le operazioni di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche potranno essere effettuate ove ne sia documentata l’indispensabilità e l’indilazionabilità. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio.

 

Con la norma in esame si dispone l’ulteriore deroga al divieto di acquisto di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni nel 2013, nel caso di operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del D.Lgs. n. 88 del 2011 (in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale).

Il D.Lgs. n. 88 del 2011, in attuazione dell’articolo 16 della legge delega n. 42 del 2009, conformemente al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, disciplina la destinazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale, nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali. Il D.Lgs. n. 88/2011 individua gli strumenti procedurali idonei a creare le condizioni per rendere più efficace la politica di coesione e a stabilire le regole di programmazione per conseguire risultati più incisivi in materia di interventi speciali.

Si ricorda che l’articolo 16 della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale stabilisce i principi e criteri direttivi per l’attuazione del quinto comma dell’art. 119 della Costituzione, in base al quale si prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

 


 

Articolo 1, comma 96
(Fondo per il pagamento canoni di locazione)

 

 

Il comma 96 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a decorrere dal 2013, di un apposito fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari.

La dotazione del predetto fondo – ridotta nel corso dell’esame in sede parlamentare per finanziare interventi in materia fiscale, per le assunzioni nel comparto sicurezza e per gli amministratori degli enti parco - è ora pari a 249 milioni di euro per l’anno 2013, 846,5 milioni di euro per l’anno 2014, 590 milioni per l’anno 2015 e 640 milioni di euro a decorrere dal 2016.


 

Articolo 1, comma 108-bis
(Internazionalizzazione delle imprese)

 

 

Il comma 108-bis modifica il comma 3 dell’art. 6 del D.L. n.112/2008, prevedendo il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per il decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico che determina le modalità di funzionamento e le condizioni degli interventi del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale.

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 6 del D.L. n. 112/2008[61] è stato sostituito recentemente dall’articolo 42 del D.L. n. 83/2012 che ha effettuato un’operazione di riordino e semplificazione della procedura per l’elargizione di agevolazioni finanziarie per favorire l’internazionalizzazione delle imprese.


 

Articolo 1, comma 109-bis
(
Obblighi di procedere ad acquisti centralizzati)

 

 

Il comma 109-bis aggiunge un ultimo periodo al comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 95/2012, il quale disciplina le conseguenze derivanti dal mancato rispetto, da parte della pubblica amministrazione, delle procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi, prevedendo la nullità e la responsabilità disciplinare e amministrativa per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento tramite gli strumenti di acquisto centralizzato messi a disposizione da Consip S.p.A.

Il comma 109-bis in esame dispone che quanto sopra previsto – e dunque la nullità del contratto e la responsabilità amministrativa e disciplinare - non si applica alle Amministrazioni dello Stato, quando il contratto è stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e prezzo messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 95/2012[62] prevede, al primo periodo, che i contratti stipulati in violazione dell’obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro ovvero ai parametri prezzo qualità fissati da Consip S.p.A. ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla medesima Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa[63].

Il secondo periodo del comma prevede che, ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

Il comma inoltre, al terzo periodo, prevede che le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dunque non sono soggette all’obbligo di utilizzare le convenzioni Consip.


 

Articolo 1, comma 119-bis
(Esclusione da limiti di spesa)

 

 

Il comma 119-bis esclude dall’applicazione dei limiti di spesa stabiliti nel comma 100 dell’articolo 1 in esame gli investimenti connessi agli interventi speciali per la promozione della coesione sociale e territoriale che siano finanziati con le risorse aggiuntive previste dal decreto legislativo n.88/ 2011[64].

Si tratta, secondo quanto disposto dall’articolo 2 di tale provvedimento, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (in precedenza denominato Fondo per le aree sottoutilizzate, FAS) nonché dei finanziamenti a finalità strutturale dell’Unione europea e dei relativi cofinanziamenti nazionali.

Tali limiti concernono l’acquisto di mobili ed arredi, per i quali il comma 100 suddetto dispone che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (nonché le Autorità indipendenti, inclusa la CONSOB), non possono effettuare, negli anni 2013 e 2014, spese in misura superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per gli stessi beni in media negli anni 2010 e 2011.

Si tratta, com’è evidente, di spese che non appaiono, ad un primo esame, riconducibili alla categoria degli “investimenti” connessi alla coesione socio-territoriale cui fa riferimento l’articolo 121-bis in commento, il cui contenuto normativo non appare pertanto chiaro.


 

Articolo 1, comma 119-ter
(
Stabilizzazione personale Consob)

 

 

Il comma 119-ter, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, autorizza la Consob a stabilizzare mediante immissione in ruolo il personale assunto a tempo determinato, allo scopo di attuare le prescrizioni di propria competenza contenute nel disegno di legge in esame e le “connesse disposizioni di finanza pubblica”.

Si osserva in merito che le norme in commento non individuano con precisione quali siano le disposizioni del provvedimento in esame da attuare mediante tale misura di stabilizzazione, né le “connesse disposizioni di finanza pubblica”:

 

Per espressa previsione della norma, scopo delle disposizioni è quello di assicurare efficaci e livelli continuativi livelli di vigilanza, la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario; la Consob è autorizzata ad agire nell’autonomia del proprio ordinamento.

 

Si ricorda preliminarmente che l’articolo 34, comma 57 del D.L. 179 del 2012 già autorizza la CONSOB ad assumere, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di cinque persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto.

 

Più in dettaglio, ai sensi della norma in commento, la Consob potrà avvalersi della facoltà di stabilizzazione recata dall’articolo 2, commi 4-duodecies e 4-terdecies del D.L. n. 35 del 2005.

Le richiamate disposizioni (comma 4-duodecies) consentono all’Autorità di inquadrare in ruolo i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, siano in servizio ad una specifica data.  Per le stabilizzazioni disposte dalle norme in esame, la data di riferimento è quella di entrata in vigore del disegno di legge di stabilità in commento.

I predetti dipendenti sono inquadrati nella qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB.

Le disposizioni in commento sopprimono l’ultimo periodo del richiamato comma 4-duodecies, ai sensi del quale l'esame-colloquio è svolto nei sei mesi precedenti la scadenza dei contratti dei dipendenti interessati dall’inquadramento.

 

Il richiamato articolo 2, comma 4-terdecies dispone che gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle predette procedure di inquadramento in ruolo siano finanziati mediante la rideterminazione dell'ammontare del contributo annuale versato all’Autorità da parte dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza (ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

 

Le disposizioni in commento dispongono infine l’applicazione alla Consob delle misure che l’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 ha previsto per la Banca d’Italia, al fine di regolare i rapporti sindacali in seno all’attuazione dei principi di contenimento della spesa previsti nel medesimo D.L. 78; in particolare, stante il tenore letterale delle norme in commento, ove non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai princìpi di contenimento della spesa, l’Autorità stessa provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell’accordo.

 


 

Articolo 1, comma 119-quater
(Disposizioni concernenti l’Osservatorio per il contrasto
della pedofilia e della pornografia minorile)

 

 

Il comma 119-quater, introdotto nel corso dell’esame in Senato, include l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile tra gli organismi esclusi dal procedimento di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti e organismi pubblici statali nonché strutture pubbliche statali o partecipate di cui all’art. 12, comma 20, del DL n. 95/2012.

 

Si ricorda che l’art. 12, comma 20 del D.L. n. 95/2012 ha disposto, a decorrere dalla scadenza del mandato, il definitivo trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività svolte da organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione per i quali, con l’art. 29 del D.L. 223/2006, era stato avviato un procedimento di riordino, in parte non concluso per effetto di disposizioni successivamente emanate. La disposizione riguarda, infatti, organismi in regime di proroga ex art. 68, comma 2 del D.L. 112/2008, precludendone l'ulteriore prorogabilità. Il provvedimento già esclude dall’applicazione della disposizione alcuni organi collegiali, prevedendo che ai loro componenti non spetti alcun emolumento o indennità a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione. Si tratta di:

§      Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di cui all’articolo 11 della legge 7 dicembre 2000. n 383;

§      Osservatorio nazionale per il volontariato, di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n.266;

§      Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

§      Comitato nazionale di parità e Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

In breve si fa presente che l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38. L’Osservatorio opera attualmente presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

Tra gli impegni dell'Osservatorio si segnala l'istituzione di una Banca Dati che raccoglie, grazie ai contributi forniti dalle amministrazioni interessate, le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate.

Sul versante internazionale, l'Osservatorio partecipa a diverse iniziative del Consiglio d'Europa rappresentando l'Italia nel progetto "Costruire un'Europa per e con i bambini", di cui è parte integrante il Programma d'azione "Bambini e Violenza", iniziativa che ha previsto la redazione delle Linee Guida Europee relative alle strategie nazionali integrate per la protezione dei minori dalla violenza. Tale documento è stato approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 18 novembre 2009, all'interno della Raccomandazione n. 10/2009; tale programma d'azione ha incluso anche la negoziazione della nuova Convenzione del Consiglio d'Europa "sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale", uno strumento vincolante per gli Stati firmatari e, pertanto, altamente innovativo in ambito internazionale. In tale contesto l'Osservatorio ha partecipato attivamente alla redazione del testo che è stato aperto a firma anche dall'Italia (Convenzione di Lanzarote 25 ottobre 2007) e per il quale è già iniziato l'iter di ratifica.

 


 

Articolo 1, comma 119-quinquies
(Dismissioni immobiliari ENASARCO)

 

 

Il comma 119-quinquies, introdotto al Senato, stabilisce che non trovino applicazione nei confronti delle dismissioni immobiliari effettuate dall’ENASARCO le disposizioni previste dall’articolo 3, comma 11-bis, del D.L. 95/2012, recante specifiche agevolazioni per le dismissioni immobiliari degli enti previdenziali.

 

Tale deroga viene effettuata al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 24, coma 24, del D.L. 201/2011, che ha disposto, per gli enti previdenziali di diritto privato dei professionisti, l’obbligo di adottare misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.

Sono inoltre fatti salvi gli accordi tra ENASARCO e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

 

Il richiamato articolo 3, comma 11-bis, del D.L. 95/2012, reca norme per agevolare le dismissioni immobiliari degli enti previdenziali. In particolare, si prevede che, in considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni (oggetto delle predette procedure) non possa essere inferiore a 120 giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data del 15 agosto 2012 sono prorogati, di diritto, di 120 giorni.

Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato. Tale disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, a condizione che non sia già scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

 

Si fa presente che la disposizione in esame introduce una deroga ad esclusivo beneficio di ENASARCO, considerato che il suddetto articolo 3, comma 11-bis, del D.L. 95/2012, continua invece a trovare applicazione per i restanti enti previdenziali (pubblici e privatizzati).

 


 

Articolo 1, comma 119-sexies
(Ricorribilità alla Corte dei Conti avverso gli atti di ricognizione della nozione di Amministrazioni pubbliche)

 

 

L’articolo 1, comma 119-sexies ammette ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche annualmente operata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La ricorribilità alla Corte dei Conti è disposta ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

 

La norma in commento sembra fare riferimento alla ricognizione delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico della pubblica amministrazione annualmente effettuata dall’ISTAT.

Si osserva, a tal fine, con riferimento alla norma in esame, che sarebbe opportuno precisare il riferimento normativo, richiamando, più precisamente, l’articolo 1, comma 2 e comma 3 della legge n. 196/2009.

 

L’articolo 1, comma 1, della legge n. 196/2009 dispone che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il medesimo articolo, al comma 2, dispone che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, a decorrere dall'anno 2012:

§       gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dall’ISTAT nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011 (G.U. n. 228/2011), e suoi successivi aggiornamenti, adottati ai sensi del successivo comma 3, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici Regolamenti dell'Unione europea;

§       le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 1, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, entro il 30 settembre.

L’ultimo elenco ISTAT è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 settembre 2012.

 

Si osserva che lelenco degli enti appartenenti al conto economico consolidato della P.A. - conto funzionale all’ottenimento di statistiche finanziarie affidabili e comparabili ai fini della valutazione della convergenza degli Stati membri rispetto agli obiettivi del Patto di Stabilità e crescita - è elaborato annualmente dall’ISTAT in conformità dal Sistema Europeo dei Conti (SEC ’95)- istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 2223/1995 - il quale detta specificamente i criteri per la delimitazione del settore delle amministrazioni pubbliche (Settore S13) e, pertanto, solo la rispondenza ai principi ivi indicati determina l’appartenenza o meno di una unità istituzionale al comparto delle Amministrazioni Pubbliche[65].

 


 

Articolo 1, commi 121-bis e 121-ter
(
Partecipazione italiana all’aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti)

 

 

Il comma 121-bis autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) con un contributo totale pari a 1.617.003.000 euro da versare in un'unica soluzione nell'anno 2013.

 

L’Italia, insieme a Germania, Francia e Regno Unito, è uno dei quattro principali azionisti della BEI, con un contributo di 37.578.019.000 di euro. La BEI ha un capitale complessivo di 232 miliardi di euro.

 

Il successivo comma 121-ter provvede alla copertura dell’onere recato dall’aumento di capitale, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".

A seguito della riduzione delle disponibilità di tale contabilità speciale, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

 


 

Articolo 1, comma 121-quater
(
Contributo all’Ufficio per la promozione tecnologica e degli investimenti dell’Unido)

 

 

Il comma 121-quater autorizza il contributo di 600.000 euro all’Ufficio per la promozione tecnologica e degli investimenti (ITPO) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), alla cui copertura si provvede mediante riduzione degli stanziamenti previsti dalla legge n. 49/1987, che disciplina la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

 

L’ITPO Italy, con sede a Roma, opera dal 1987 in virtù di un accordo siglato tra UNIDO e Governo Italiano. L’ufficio ha il mandato di contribuire allo sviluppo industriale ed alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo, identificando e mobilitando risorse tecniche, finanziarie e manageriali al fine di conseguire occupazione, competitività economica e tutela ambientale. L’ITPO si avvale di rete di contatti attivi nel settore della promozione della piccola e media impresa, dell’industria e degli investimenti, tanto nel Bacino del Mediterraneo quanto in America Latina, in Asia e nell’Africa Sub-Sahariana.

 

 


 

Articolo 1, comma 123-bis
(
Proroga della sospensione delle azioni esecutive nell’ambito
del piano di riorganizzazione del trasporto ferroviario
regionale campano
)

 

 

Il comma 123-bis dell’articolo unico dell’emendamento 1.700 proroga a tutto il 2013 il periodo nel quale, ai sensi dell’articolo 16, comma 7 del decreto legge n. 83/2012[66], non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale della Campania, nell’ambito dell’attuazione del piano di riorganizzazione e riqualificazione del trasporto ferroviario regionale campano, definito dal medesimo articolo 16, commi da 5 a 10. A normativa vigente, il periodo di sospensione si conclude il 26 giugno 2013.

 

I commi da 5 a 10 del citato articolo 16 del decreto-legge n. 83/2012 intervengono in materia di trasporto ferroviario regionale campano, delineando una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, necessarie a riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania (comma 5)

Il comma 6, per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale, consente al Commissario ad acta nominato ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010 per il riordino delle società partecipate della regione Campania nelle more dei tre mesi previsti per la predisposizione del piano di rientro, di adottare ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, con il vincolo di garantire comunque il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture.

Il nuovo comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, esclude l’applicazione delle procedure di deposito presso il registro delle imprese delle decisioni di fusione (Art. 2502-bis C.C.) e di opposizione dei creditori in caso di fusione (Art. 2503 C.C.).

Il comma 6-ter, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede la revoca senza indugio di tutti gli atti da cui derivino incrementi di spesa, rispetto all’anno 2010, adottati dalle società esercenti il trasporto ferroviario regionale successivamente all’adozione del Piano di stabilizzazione finanziaria della regione, se in contrasto con le prescrizioni del Piano o comunque non strettamente necessari al perseguimento dello stesso.

Il comma 6-quater introdotto anch’esso nel corso dell’esame parlamentare, prevede che il commissario ad acta possa costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 dispone che per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (e quindi fino al 26 giugno 2013) non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle stesse società. Si prevede anche che i relativi debiti insoluti producano, sempre nel periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori. La finalità del comma 7 è quella di assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 e l'efficienza e continuità del servizio di trasporto secondo le modalità di cui al comma 6.

Ai fini della stipula e della successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di rientro, accordo che in base alla norma dovrà essere sottoscritto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, il comma 8 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito tavolo tecnico, senza oneri per la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali per la disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta.

Il comma 9 reca il meccanismo per la copertura finanziaria dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro. In particolare si prevede che la Regione Campania possa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo per le aree sottoutilizzate), di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009 , relativa alla definizione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per la programmazione delle politiche di coesione 2007-2013, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. La disposizione è applicabile nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e subordinatamente all’approvazione dei piani di rientro di cui al comma 5.

A decorrere dall’anno 2013 si prevede invece un meccanismo di copertura che, sia pure con una formulazione non priva di dubbi interpretativi, consente di destinare al finanziamento del sistema di trasporto regionale su ferro la possibilità di aumento dell’aliquota IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF introdotta per porre rimedio alla situazione di disavanzo sanitario della regione Campania.

Il comma 10 provvede infine a differire al sessantesimo giorno successivo all'approvazione dei piani di rientro, i termini per l'approvazione dei bilanci consuntivi delle citate società esercenti il trasporto regionale ferroviario.

 


 

Articolo 1, comma 123-ter
(Aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni
di assistenza termale)

 

 

Il comma in commento, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 170, della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) come in ultimo modificato dai commi 18 e 19 del D.L. 95/2012[67], le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite con cadenza triennale con appositi accordi[68]. stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza Stato-regioni.

Presumibilmente per un errore formale all’interno del testo del comma compare un riferimento all’articolo 81 Cost.

L’autorizzazione di spesa viene fra l’altro prevista per consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell’ambito del SSN, sulla base della sperimentazione di nuovi modelli di assistenza – nell’ambito delle varie forme in cui questa è garantita – al fine di realizzare effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, come fra l’altro previsto dall’articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del D.L. 95/2012.

 


 

Articolo 1, comma 124-bis
(
Anas)

 

 

Il comma 124-bis, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, modifica i termini temporali previsti dai commi 6 e 9 dell’art. 36 del D.L. 98/2011, che riguardano il riassetto delle funzioni in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale previsto dall’articolo citato in considerazione del fatto che tali termini risultano superati.

Un’ulteriore modifica al comma 6 è finalizzata ad espungere il riferimento alla soppressa Agenzia per le infrastrutture stradali.

Si ricorda che il D.L. 98/2011, all'articolo 36, commi 1-10, aveva previsto, nell’ambito di un riassetto delle funzioni in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Nelle more dell’adozione dello statuto della nuova Agenzia, l’art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 s.m.i. ha previsto, in caso di mancata adozione entro il 30 settembre 2012 dello statuto e del D.P.C.M. di individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, la soppressione dell'Agenzia stessa e il trasferimento al MIT, a decorrere dal 1° ottobre 2012, delle attività e dei compiti già attribuiti alla medesima.

Con il decreto 1 ottobre 2012, n. 341, il MIT ha provveduto all’istituzione della Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, cui sono state affidate le funzioni indicate dalle lettere b)-f) del comma 2 dell’art. 36, del D.L. 98/2011, che inizialmente erano state affidate all’Agenzia.

 

Il comma 6 prevede, nel testo vigente, che entro il 31 dicembre 2011 il MIT e l’ANAS predispongano lo schema di convenzione da sottoporre alla sottoscrizione dell’Agenzia.

Il riferimento all’Agenzia viene soppresso e viene stabilito che MIT e ANAS non predispongano più la convenzione ma che provvedano direttamente a sottoscriverla. Viene poi fissato il nuovo termine del 30 giugno 2013.

La modifica al comma 9, relativo alla riorganizzazione dell’ANAS, modifica il termine per l’approvazione (con decreto interministeriale) del nuovo statuto dell’ANAS, che viene differito dall’ormai scaduto 1° gennaio 2012 al prossimo 30 marzo 2013.

 


 

Articolo 1, comma 124-ter
(Strada statale n. 652 - Tirreno-Adriatica)

 

Il comma 124-ter, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti della S.S. n. 652 – Tirreno-Adriatica di cui all’art. 144, comma 7, lett. d), della L. 388/2000.

Il citato comma 7 dell’art. 144 della L. 388/2000 (finanziaria 2001), al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti, ha attribuito all'ANAS stanziamenti destinati ad una serie di opere stradali, tra cui, alla lettera d), la “tirreno-adriatica (strada statale n. 652)” per un importo massimo di 20 miliardi di lire per gli anni 2001 e 2002, e 30 miliardi di lire per l'anno 2003.


 

Articolo 1, comma 124-quater
(
Dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo)

 

 

Il comma 124-quater, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, prevede la concessione di un contributo straordinario di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo.

Si fa notare che la delibera CIPE n. 8/2012 reca l’assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno e che in tale delibera non risultano assegnate risorse alla regione Abruzzo.

Si ricorda altresì che in attuazione dell’art. 2, comma 240, della L. 191/2009, che ha previsto piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da attuare anche attraverso accordi di programma con le regioni interessate, in data 16 settembre 2010 è stato siglato l’accordo di programma tra Ministero dell'ambiente e Regione Abruzzo, mentre con il D.P.C.M. 8 marzo 2011 è stato nominato il Commissario delegato per l’attuazione dell’accordo.

 


 

Articolo 1, comma 124-quinquies
(Rinegoziazione delle concessioni autostradali dell’A24 e A25)

 

 

Il comma 124-quinquies, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, prevede che il Governo possa procedere, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, ad una rinegoziazione con la società concessionaria delle autostrade A24-A25, delle condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza.

La stessa norma prevede, come condizione necessaria per procedere alla citata rinegoziazione, che i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei seguenti interventi (previsti dalla normativa vigente) siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa:

§         adeguamento sismico e messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti dell’ordinanza di protezione civile n. 3274/2003, come modificata e integrata dall’ordinanza n. 3316/2003;

Si ricorda che l’art. 2, comma 3, dell’O.P.C.M. 3274/2003 (recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica») ha previsto l’obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto 21 ottobre 2003 che ha individuato quali infrastrutture da sottoporre a verifica tutte le autostrade.

§         adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del D.Lgs. 264/2006;

L’art. 10 del citato decreto prevede l’adeguamento delle gallerie autostradali ai criteri fissati dalla direttiva 2004/54/CEE (di cui il D.Lgs. 264/2006 consente il recepimento nell’ordinamento nazionale) entro il 30 aprile 2019.

§         adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale;

§         lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade;

§         realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009.


 

Articolo 1, commi 129-bis – 129- noviesdecies
(Misure di prevenzione patrimoniali)

 

 

Il comma 129-bis novella il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. n. 159 del 2011).

 

In particolare, la lett. 0a) modifica la disciplina dell’art. 24 del Codice, relativo alla confisca di prevenzione. Novellando il comma 2, il d.d.l. stabilità fa conseguire al mancato deposito del decreto di confisca da parte del tribunale entro il termine previsto (un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario) la perdita di efficacia del sequestro. Allo stesso comma 2 viene aggiunto un periodo che stabilisce la sospensione del citato termine per il tempo eventualmente necessario ad accertamenti peritali sui beni sequestrati.

 

Le lettere a), b) e c) intervengono su norme relative alla gestione dei beni mobili sequestrati, sulle destinazioni di beni e somme confiscate nonché sul regime fiscale dei redditi derivanti dai beni oggetto di sequestro e confisca.

La lett. a) aggiunge quattro commi (da 5-bis a 5-quinquies) all’art. 40 (Gestione dei beni sequestrati) del Codice antimafia. Il comma 5-bis riprende il contenuto del vigente comma 12 dell’art. 48 (a sua volta riformulato dalla lett. b)), stabilendo il possibile affidamento in custodia giudiziale dei beni mobili sequestrati da parte del tribunale (vengono, tuttavia, esclusi navi, natanti e aerei) agli organi di polizia ovvero all’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d’ora in poi: l’Agenzia), o ad altri organi dello Stato o ad enti pubblici non economici ed enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale; la nuova collocazione della norma risponde ad esigenze sistematiche (il nuovo comma 12 dell’art. 48 concerne ora i soli beni confiscati, v. ultra).

Con i commi successivi (da 5-ter a 5-quinquies), esclusa l’ipotesi di revoca del sequestro, viene introdotta ex novo la possibilità di vendita anticipata dei beni mobili sequestrati (quindi prima della confisca) ove la loro amministrazione sia causa di rilevanti diseconomie o vi sia pericolo di un loro deterioramento. La procedura di vendita parte dalla relativa richiesta al tribunale da parte dell’amministrazione giudiziaria o dell’Agenzia; se non decide per la distruzione dei beni mobili, il tribunale ne dispone la vendita ed il ricavato viene fatto affluire per il 50% al Fondo unico giustizia e per l’altro 50% all’Agenzia; in caso di mancata confisca dei beni, i proventi versati al Fondo sono destinati all’avente diritto, comprensivi degli interessi maturati.

 

La lett. b) del comma 129-bis modifica l’art. 48 (Destinazione dei beni e delle somme) del Codice antimafia. Una prima novità, avente natura di coordinamento, consiste nella soppressione, al comma 1, lett. b) dell’art. 48, della possibilità per l’Agenzia di distruggere i beni mobili confiscati in caso di antieconomicità della vendita. Dalla riformulazione del comma 12 deriva il possibile impiego dei beni mobili confiscati, sia da parte dell’Agenzia che di organi statali, di enti territoriali o associazioni di volontariato.

La lett. c) del comma 129-bis novella l’art. 51 (ora rubricato “Regime fiscale e degli oneri economici”) del Codice antimafia, aggiungendo due commi. Il comma 3-bis precisa che i beni immobili sequestrati e confiscati sono esenti da imposte e tasse fino alla loro assegnazione o destinazione; se la confisca è revocata, si prevede l’applicazione delle imposte sul bene immobile, dovute per il periodo di amministrazione giudiziaria. Il comma 3-ter dell’art. 51 stabilisce che l’Agenzia può chiedere la sanatoria gratuita delle eventuali opere sugli immobili confiscati (comma 3-ter).

Si osserva che il testo non richiama anche l’ipotesi della vendita ai fini dell’esenzione da imposte e tasse dei beni immobili sequestrati e confiscati. Inoltre non chiarisce se la sanatoria sia a carico dell’acquirente anche nel caso in cui si tratti di un soggetto pubblico.

La successiva lett. f) del comma 129-bis modifica l’art. 110, comma 2, del Codice antimafia, relativo ai compiti dell’Agenzia.

La novella prevede l’ausilio dell’Agenzia all'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati (lett. c) e nell’amministrazione e destinazione dei beni confiscati (lett. e), oltre che nel corso delle indagini per i gravi reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (tra cui l’ associazione mafiosa, la tratta, l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti), anche per i delitti previsti dall’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 (L. 356/1992) comprendente, in particolare, una serie di reati contro la P.A. ed un lungo catalogo di reati associativi.

La lett. g) interviene sulla disciplina relativa agli organi dell’Agenzia prevedendo che nel Consiglio direttivo, presieduto dal Direttore (art. 111 del Codice antimafia), due dei quattro membri debbano essere esperti in gestioni aziendali e patrimoniali (prendono il posto del rappresentate del Ministero dell’interno e del Direttore dell’agenzia del demanio). Una seconda novella all’art. 111 esclude che possano essere corrisposti gettoni di presenza o altri emolumenti per la partecipazioni alle sedute degli organi dell’Agenzia.

La lett. h) modifica in più punti l’art. 113 del Codice antimafia (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia). Ai commi 2 e 3 viene precisato che le convenzioni relative alla stima e alla manutenzione dei beni confiscati custoditi, concluse tra Agenzia ed Agenzia del demanio, nonché quelle concluse tra l’Agenzia ed altre amministrazioni ed enti pubblici, comprese le Agenzie fiscali, possano anche avere natura onerosa. Con un comma aggiuntivo 3-bis viene, poi, data possibilità all’Agenzia, in relazione alla vendita e alla liquidazione di aziende confiscate in via definitiva, di ricorrere mediante apposita convenzione (anche onerosa) a società a capitale pubblico totale o prevalente.

La lett. i) del comma 129-bis introduce nel Codice antimafia il nuovo art. 113-bis, rubricato Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell’agenzia.

La nuova disposizione conferma, anzitutto, la previsione sulla dotazione organica del personale dell’Agenzia (30 unità complessive) - ora stabilita, con provvedimento del Direttore, per la prima fase dell’attività dell’Agenzia dall’art. 117 del Codice (nonché dall’art. 6 del regolamento attuativo, DPR 235 del 2011) – integrandola con l’autorizzazione a dotarsi di ulteriore personale civile e militare della pubblica amministrazione e di enti pubblici economici (comandato o distaccato, anche in deroga alla vigente normativa sulla mobilità) fino ad un massimo di 100 unità.

L’art. 113-bis detta ulteriori disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale dell’Agenzia anche allo scopo di ovviare alla scadenza temporale (31 dicembre 2012) sia dei comandi, distacchi e fuori ruolo[69] dei dipendenti dell’Agenzia provenienti da altre amministrazioni pubbliche sia dei contratti a tempo parziale stipulati nella prima fase di funzionamento dell’Agenzia.

Viene previsto, quindi, che fino al 31 dicembre 2013 le assegnazioni temporanee del citato personale possano avvenire anche per un periodo superiore a 3 anni (in deroga alla disciplina generale del TU pubblico impiego) e che per esigenze di funzionalità dell’Agenzia, sia possibile al Direttore, fino al 31 dicembre 2016, stipulare contratti a tempo determinato[70]; ciò potrà, tuttavia avvenire sia nei limiti della disponibilità finanziaria che dei limiti di organico indicati (le citate 30 unità). Ad integrazione di tale disciplina, il comma 129-quater (v. ultra) consente al personale pubblico in servizio presso l’Agenzia al momento dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2013 (dunque, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo), di presentare domanda di immissione nei ruoli dell’Agenzia.

La lett. l) del comma 129-bis modifica la disciplina transitoria del Codice antimafia (art. 117) coordinandone il contenuto con quello delle nuove disposizioni dell’art. 113-bis del Codice, introdotte dalla lett. i).

La successiva lett. m) aumenta le dotazioni finanziarie dell’Agenzia per fare fronte agli oneri derivanti dalla sua istituzione e dal suo funzionamento, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale. Novellando l’art. 118 del Codice antimafia, le risorse in favore dell’Agenzia, previste in 4,2 mln di euro a decorrere dal 2011, sono aumentate, a decorrere dal 2013, a 5,474 mln di euro.

Il comma 129-ter novella l’art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, che consente la c.d. confisca penale di valori ingiustificati[71], coordinandolo con la modifica apportata all’art. 110, comma 2, del Codice antimafia (v. sopra).

 

In particolare, attualmente il comma 4-bis dell’art. 12-sexies consente che disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, contenute nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011), possano essere applicate anche a questa particolare forma di confisca penale, e anche quando si procede per delitti diversi rispetto a quelli elencati nell’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. (ad esempio, per taluni delitti contro la pubblica amministrazione); il tribunale deve nominare un amministratore ed i beni sono comunque gestiti in base al Codice antimafia, anche quando la confisca penale riguarda delitti di minor allarme sociale.

 

Sostituendo il comma 4-bis, il disegno di legge sopprime il periodo che si riferisce ai delitti diversi da quelli elencati dall’art. 51, comma 3-bis, in quanto, con disposizione di carattere generale, è intervenuto sull’art. 110 del Codice che espressamente dispone ora che l’Agenzia coadiuva l’autorità giudiziaria anche nei procedimenti di sequestro e confisca per questi delitti.

 

Il comma 129-quater consente al personale in servizio presso l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati al momento dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2013, che proviene da amministrazioni pubbliche (e si trova dunque in posizione di comando, distacco o fuori ruolo), di presentare domanda di inquadramento nei ruoli dell’Agenzia.

La domanda dovrà essere presentata entro il 20 settembre 2013 con le modalità previste dal D.P.R. n. 235 del 2011[72]. Dovranno comunque essere rispettate le dotazioni organiche dell’Agenzia, previste dall’art. 113-bis del Codice (introdotto dal medesimo d.d.l. stabilità, v. sopra)  e sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda di inquadramento anteriormente all'entrata in vigore della legge di stabilità.

 

Il comma 129-quinquies esclude l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dall’applicazione delle disposizioni in tema di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012[73].

Il comma 129-sexies stabilisce che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità dovranno essere modificati i regolamenti attuativi del Codice antimafia previsti dall’art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011, così da adeguarne le disposizioni alle modifiche testé commentate.

 

Si ricorda che l’art. 113, comma 1, del Codice prevede che, con uno o più regolamenti, siano disciplinati:

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia. Il governo ha provveduto con il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 235;

b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati. Il governo ha provveduto con il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234;

c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria. Il governo ha provveduto con il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 233.

 

I commi da 129-septies a 129-noviesdecies disciplinano una nuova procedura di liquidazione dei diritti di credito assistiti da garanzie reali sui beni confiscati, in virtù della quale l’ammontare complessivo dei pagamenti non può comunque superare il limite del minore importo del 70% dei beni stessi o del ricavato della loro liquidazione.

La nuova procedura è destinata ad operare al di fuori del Codice, relativamente alle misure di prevenzione patrimoniali delle quali sia stata proposta l’applicazione prima del 13 ottobre 2011.

 

Analiticamente, il comma 129-septies stabilisce che con l’entrata in vigore della legge di stabilità 2013 non possono più essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive sui «beni confiscati all’esito di procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I» del Codice antimafia, ovvero sui beni rispetto ai quali la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sia intervenuta prima del 13 ottobre 2011.

 

Si ricorda che il Codice rappresenta una sorta di testo unico delle misure di prevenzione, ovvero che tutte le misure di prevenzione previste dall’ordinamento sono confluite nel decreto legislativo n. 159/2011. Conseguentemente, la mancata applicazione del libro I può derivare esclusivamente dalla norma transitoria di cui all’art. 117 che prevede che «le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto [13 ottobre 2011], sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti».

 

I successivi due commi introducono un’eccezione al principio affermato dal comma 129-septies e stabiliscono che le azioni esecutive possono essere proseguite se al momento dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2013 il bene è già stato trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata (comma 129-octies). In questi casi, comunque, nella distribuzione delle somme ricavate si applica il limite di cui al comma 10-sexiesdecies (v. infra) e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia (comma 129-novies).

 

In tutti gli altri casi, le azioni esecutive sono dunque interrotte e valgono le seguenti regole:

§      gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto (comma 129-decies);

§      possono essere soddisfatti, nei limiti e con le procedure di seguito descritte, soltanto i seguenti soggetti (comma 129-undecies):

·       i creditori muniti di ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione;

·       i creditori che hanno trascritto un pignoramento anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione;

·       i creditori che, alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013 sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il suddetto pignoramento;

§      tali soggetti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità, devono proporre al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, domanda di ammissione al credito (comma 129-duodecies);

 

La domanda dovrà contenere di elementi prescritti dall’art. 58, comma 2, del Codice e dunque: a) le generalità del creditore; b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti; c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi; d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

 

§      Il giudice compie le prescritte verifiche ed eventualmente ammette con ordinanza il credito al pagamento, dandone comunicazione all’Agenzia nazionale. Si applicano le disposizioni dell’articolo 666 del codice di procedura penale ma la proposizione dell’impugnazione non sospende gli effetti dell’ordinanza di accertamento del credito (comma 129-terdecies).

§      se il giudice rigetta la domanda di ammissione al credito, il relativo provvedimento deve essere comunicato alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 231 del 2007, che disciplina lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Autorità e Forze di polizia nell’ambito della prevenzione del riciclaggio (comma 129-terdecies);

§      una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande (ovvero i 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità), decorre l’ulteriore termine di 12 mesi a disposizione dell’Agenzia nazionale per (comma 129-quaterdecies):

·       individuare beni dal valore di mercato non inferiore al doppio dell’ammontare dei crediti ammessi;

·       procedere alla liquidazione dei suddetti beni con le modalità disciplinate dal Codice antimafia (artt. 48 e 52);

§      per il tempo necessario alla liquidazione dei crediti ammessi, le somme ricavate dalla liquidazione dei beni sono versate ad una gestione separata del Fondo unico giustizia (comma 129-quinquiesdecies); in esito alla liquidazione, le somme che residuano affluiranno al Fondo unico giustizia per essere riassegnate come previsto ordinariamente, ai sensi del decreto-legge n. 143/2008, istitutivo del Fondo (comma 129-septiesdecies);

§      quanto alla liquidazione dei crediti ammessi, il comma 129-sexiesdecies dispone che l’Agenzia deve:

·       individuare per ciascun bene, anche non sottoposto a liquidazione, i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso;

·       formare il relativo piano di pagamento, assicurando di non effettuare pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70% del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso;

·       comunicare il piano di pagamento ai creditori interessati (con raccomandata A/R o posta elettronica certificata);

·       procedere ai pagamenti (rispettando l’ordine indicato dall’art. 41 del Codice), ponendo le somme a carico della gestione separata del Fondo.

§      Contro il piano di pagamento, entro 10 giorni dalla comunicazione, possono proporre opposizione i creditori concorrenti. Il tribunale provvede in composizione monocratica con procedimento camerale. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo (comma 129-sexiesdecies).

 

Quando la misura di prevenzione patrimoniale è stata proposta prima del 13 ottobre 2011, ma la confisca del bene è disposta dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2013, il termine di 180 giorni per presentare la domanda di ammissione al credito decorrono dal momento in cui la confisca diviene definitiva e dallo spirare di detto termine decorrono i 12 mesi a disposizione dell’Agenzia per svolgere le restanti operazioni (comma 129-octiesdecies).

 

Infine, il comma 129-noviesdecies stabilisce che l’Agenzia debba, entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2013 (ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva), comunicare ai creditori indicati dal comma 129-undecies, mediante posta elettronica certificata o avviso pubblicato sul proprio sito internet:

§         che possono presentare domanda di ammissione del credito;

§         il termine di scadenza della domanda

§         ogni ulteriore informazione sulla procedura utile ad agevolare le comande.

 


 

Articolo 1, comma 129-vicies
(Alleggerimento delle sanzioni per mancato rispetto del Patto per gli enti locali che dismettono partecipazioni)

 

 

Il comma 129-vicies dell’articolo 1 dispone un alleggerimento delle sanzioni per gli enti locali assegnatari dei contributi per le finalità di cui all’art. 6 della legge n. 798/1984 - nello specifico Venezia e Chioggia - i quali non hanno raggiunto l’obiettivo finanziario del Patto di stabilità 2012 a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell’esercizio 2012.

La mancata erogazione deve essere oggetto di attestazione da parte dell’ente locale, inviata secondo la procedura di cui al comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, vale a dire entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento[74].

La legge n. 798/1984, recante “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia”, prevede, all’art. 6, a ripartire la somma di 145 miliardi di lire per una serie di interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia, principalmente destinati all’acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili; alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale; nonché per la acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale.

Si fa notare che i commi 126 e 129 dell’articolo in esame recano disposizioni finalizzate al rifinanziamento dei citati interventi.

 

Per tali enti, in via straordinaria per il 2013:

§      non si applica la sanzione per il mancato rispetto del Patto prevista dall’articolo 7, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 149/2011, consistente nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo[75];

§      viene ridefinita la sanzione per il mancato rispetto del Patto disposta dal medesimo articolo 7, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 149 - consistente nella riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato - introducendo un limite massimo alla riduzione, nella misura del 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

 

In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

 


 

Articolo 1, comma 130
(Finanziamento della Ferrovia Torino-Lione)

 

 

Il comma 130 dell’articolo unico dell’emendamento 1.700 modifica il corrispondente articolo 2, comma 11 del testo del disegno di legge di stabilità 2013 approvato dal Senato, aumentando lo stanziamento per la realizzazione della ferrovia Torino-Lione

 

Il testo approvato dalla Camera prevedeva infatti lo stanziamento di 60 milioni

di euro per l’anno 2013, di 100 milioni di euro per l’anno 2014 e di 530 milioni di euro per l’anno 2015.

 

Con la modifica approvata dal Senato si prevede invece lo stanziamento di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l’anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.

 

In proposito si ricorda che da ultimo Italia e Francia hanno sottoscritto il 30 gennaio 2012 un accordo internazionale che prevede l’avvio dell’operatività della nuova linea dal 2023. Il finanziamento necessario per la prima fase della realizzazione ammonterebbe a 8,2 miliardi di euro. Il 40%, pari a circa 3,3 miliardi, dovrebbe essere a carico dell'Unione europea, mentre i rimanenti 5,1 miliardi a carico dei due Stati dovrebbe essere ripartiti con un onere del 57,9% (2,7 miliardi) a carico dell’Italia e il 42,1% (2,2 miliardi) a carico della Francia.

 


Articolo 1, comma 130-bis e 130-ter
(Completamento del Sistema digitale Radiomobile
 e standard Te.T.Ra.)

 

 

Il comma 130-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, prevede che il Ministro dell'interno, al fine di definire il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, predisponga un programma straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. considerata necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione di tale programma, l'Amministrazione viene, altresì, autorizzata ad assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori.

Per le finalità di cui sopra è consentita la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per l’anno 2014.

 

Si ricorda che l‘art. 6 della L. 1 aprile 1981, n. 1216 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) reca la disciplina concernente il coordinamento e la direzione unitaria delle forze di polizia stabilendo quali siano i compiti spettanti al Dipartimento della pubblica sicurezza ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica. Per l'espletamento di tali funzioni si prevede che sia assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, mentre per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti, a tempo determinato, incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

Il sistema TETRA (TErrestrial Trunked RAdio,) rappresenta uno standard di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, usato principalmente dalle forze di pubblica sicurezza e militari e dai servizi di emergenza oltre che dai servizi privati civili. Il sistema garantisce un particolare grado di riservatezza o confidenzialità delle comunicazioni ottenuta mediante cifratura delle trasmissioni in aria usando una unica chiave comune a tutti gli utenti, oppure chiavi individuali e di gruppo rigenerate su base sessione.

 

Il comma 130-ter, istituisce presso il Ministero dell'interno, la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra, con il compito di formulare pareri sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dello stesso, su ciascuna fornitura o progetto.

La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-Iogistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta:

- dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione;

- da un rappresentante della Polizia di Stato;

- da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

- da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;

- da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

- da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

- da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato.

Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso.

 

La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può anche decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all’attuazione del programma di cui al presente comma sono stipulati dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione.

 

Il comma 130-ter riproduce il contenuto quanto dell’art. 33, comma 7-bis del decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 18 dicembre 2012).

Si ricorda, infatti, che quanto disciplinato dai commi 130-bis e 130 ter era stato già oggetto di analoga proposta emendativa al disegno di legge di conversione del citato D.L. 95/2012; tuttavia, nel corso dell’iter, la parte relativa al completamento del Sistema Te.T.Ra., qui prevista dal comma 130-bis, è stata espunta permanendo, nel testo definitivo soltanto la prescrizione concernente la suddetta Commissione.

 

Si segnala l’opportunità di un coordinamento del comma 130-ter con la citata disciplina contenuta nel DL 179/2012.

Si segnala inoltre che il riferimento al “programma di cui al comma 11-bis” è errato e andrebbe presumibilmente corretto con il riferimento al programma di cui al comma 130-bis.


 

Articolo 1, comma 130-quater
(
Completamento della piattaforma logistica nazionale e composizione capitale sociale del soggetto attuatore)

 

 

Il comma 130-quater dell’articolo unico dell’emendamento 1.700 affida alla società Uirnet Spa, in quanto soggetto attuatore dell’articolo 61-bis del decreto-legge n. 1/2012 (c.d. “DL liberalizzazioni”)[76], il completamento della piattaforma logistica nazionale, anche nell’ambito dell’Agenda digitale italiana. La piattaforma logistica nazionale è qualificata come “sistema di rete infrastrutturale aperto” a cui si collegano le piattaforme ITS locali, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. La disposizione consente inoltre alle autorità portuali di acquisire una partecipazione diretta nella società, fermo restando che la maggioranza del capitale sociale dovrà essere detenuta da interporti ed autorità portuali. Si prevede infine l’inserimento della piattaforma logistica nazionale nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001.

 

Il citato articolo 61-bis del decreto-legge n. 1/2012 ripristina la spesa di 1 milione di euro l’anno per il triennio 2012-2014, per il miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e l'inserimento dei porti nella sperimentazione della Piattaforma logistica nazionale nell'ambito del progetto di UIRNet S.p.A., soggetto attuatore unico della Piattaforma logistica nazionale.

 

In proposito, si ricorda che la realizzazione della piattaforma logistica nazionale costituisce uno degli elementi fondamentali del Piano Nazionale della Logistica 2011-2020, elaborato dalla Consulta generale per l’autotrasporto, prevede una serie di interventi volti a perseguire una strategia di lungo periodo, finalizzata a ridurre i costi rilevanti derivanti dall'inefficienza complessiva del settore della logistica. Il Piano si articola in una serie di interventi, normativi e amministrativi, che incidono su tutte le modalità di trasporto. Fra i numerosi settori di intervento rientrano le piattaforme logistiche, il sistema portuale, i collegamenti intermodali, il sistema degli incentivi (Ferrobonus, Ecobonus). i Sistemi intelligenti di trasporto. In questo quadro, la piattaforma logistica nazionale è definita come un’infrastruttura di comunicazione digitale per lo scambio di informazioni logistiche (nell’ambito della quale cioè gli operatori della logistica potranno scambiare informazioni per concordare, verificare, programmare lo scambio della merce)[77]

 

Per piattaforme ITS si intendono invece le piattaforme dei sistemi di trasporto intelligente come definite dall’articolo 4 della direttiva 2010/40/UE, vale a dire “sistemi in cui sono applicate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel settore del trasporto stradale, infrastrutture, veicoli e utenti compresi, e nella gestione del traffico e della mobilità”. La direttiva 2010/40/UE è stata recepita nell’ordinamento nazionale dall’articolo 8 del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 221/2012.

 

La società UIRNet, società per azioni degli Interporti, è stata costituita in data 9 settembre 2005: per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di un sistema che permetta la interconnessione dei nodi di interscambio modale (interporti) e per le attività nell'ambito della Sicurezza, da svolgere all'interno delle strutture logistiche intermodali di I livello.

Si ricorda che tra i soci di UIRNet S.p.A. vi sono le società italiane degli interporti, alcune società operanti nei settori trasporti e telecomunicazioni quali Telespazio S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A, Telecom Italia S.p.A. Selex Elsag S.p.A, Fondazione Slala, nonché associazioni di categoria e sindacali del settore.

 

Con riferimento all’Agenda digitale italiana merita invece ricordare che l’articolo 47 del decreto-legge n. 5/2012 (c.d. “DL semplificazioni”)[78] definisce l’agenda digitale nazionale come attuazione dell’Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 del 25 agosto 2010. L’agenda prevede impegni a carico sia della Commissione che degli Stati nazionali. In particolare la Commissione si dovrebbe adoperare per:

§      creare un quadro giuridico stabile al fine di incentivare investimenti per internet ad alta velocità;

§      definire una politica efficiente in materia di spettro radio;

§      creare un vero e proprio mercato unico per i contenuti e i servizi online;

§      promuovere l'accesso a internet, in particolare mediante azioni a sostegno dell'alfabetizzazione digitale e dell'accessibilità.

Gli Stati membri invece dovrebbero:

§      elaborare strategie operative per internet ad alta velocità e orientare i finanziamenti pubblici, compresi i fondi strutturali, verso settori non totalmente coperti da investimenti privati;

§      creare un quadro legislativo per coordinare i lavori pubblici in modo da ridurre i costi di ampliamento della rete;

§      promuovere la diffusione e l'uso dei moderni servizi online.

Disposizioni di attuazione dell’Agenda digitale italiana sono contenute nel decreto-legge n. 179/2012, recante ulteriori misure urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese.

 

Per quanto riguarda l’acquisizione da parte delle autorità portuali di partecipazioni nella società Uirnet, si ricorda che l’articolo 6 della legge n. 84/1994[79] prevede che le autorità possano acquisire partecipazioni unicamente in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

 

Gli interporti sono definiti dalla legge n. 240 /1990 (art. 1) come “complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione”. Il piano nazionale degli interporti è stato poi definito con la deliberazione CIPE del 7 aprile 1993. Solitamente gli interporti hanno la forma giuridica di società per azioni con la partecipazione di enti pubblici e società private.

 


 

Articolo 1, comma 130-quinquies
(Pedemontana Piemontese)

 

 

Il comma 130-quinquies, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, assegna alla regione Piemonte un contributo di 80 milioni di euro per il 2015 per la realizzazione dell'asse autostradale ''Pedemontana Piemontese''.

L’opera risulta inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (“legge obiettivo”). L’Allegato infrastrutture, trasmesso al Parlamento il 1° ottobre 2012 in occasione della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF 2012, espone un costo di 654,5 milioni di euro interamente disponibile.

 


 

Articolo 1, commi 131-bis-131-quater
(Disposizioni per la realizzazione dell’Expo 2015)

 

 

Il comma 131-bis dispone che, in considerazione della rilevanza degli impegni assunti dall’Italia nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) per la realizzazione dell’Expo 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in luogo della riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 14 del decreto legge n. 112 del 2008 disposta con l’art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge n. 78 del 2010, individui idonea compensazione, a decorrere dall’anno 2013, nell’ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all’art. 21, comma 5, lett. b), della legge n. 196 del 2009, all’interno del proprio stato di previsione ed entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di stabilità.

 

Si ricorda che l’art. 14, comma 1, del D.L. 112/2008 ha autorizzato, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, un finanziamento complessivo nel periodo 2009-2015 di 1.486 milioni di euro, stanziando: 30 milioni per il 2009, 45 milioni per il 2010, 59 milioni per il 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. L’art. 2, del decreto legge n. 78 del 2010 – richiamato dal comma in commento - ha previsto, in deroga alle norme in materia di flessibilità del bilancio introdotte dalla legge di contabilità (art. 23, legge n. 196/2009), che limitatamente al triennio 2011-2013, con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa. L’ultimo periodo ha inoltre disposto che, dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all’art. 9 (relativo al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, disponga, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 2 sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.

 

Il comma 131-ter dispone che, per la realizzazione delle opere di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 22 ottobre 2008 (la norma fa erroneamente riferimento a un D.P.R. del 22 ottobre 2008), la Società Expo può avvalersi del Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 e della relativa struttura di cui all’art. 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007, tramite apposita convenzione che prevede il mero rimborso delle relative spese a carico della società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Si ricorda che con il D.P.C.M. del 22 ottobre 2008 recante Interventi necessari per la realizzazione dell’Expo Milano 2015, poi integrato dal D.P.C.M. 1° marzo 2010, sono stati istituiti gli organi – tra i quali la Società di gestione Expo Milano 2015 S.p.A. (Soge) - che provvedono a porre in essere tutti gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo, vale a dire le opere essenziali e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento (tali opere sono quindi indicate analiticamente nell’allegato 1 al decreto), nonché le opere connesse (descritte nell’allegato 2), secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE. L’allegato 1 è stato sostituito, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 15 giugno 2012.

In merito al Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 si ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 25, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), il Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 avrebbe dovuto portare a compimento le residue attività dell’Agenzia entro il termine di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, ovvero entro il 1° gennaio 2011. In attuazione di tale disposizione, con D.P.CM. del 1° febbraio 2008, l’Ing. Domenico Arcidiacono è stato nominato Commissario liquidatore dell’Agenzia. Successivamente con l’art. 2, comma comma 5-decies, del decreto legge n. 225 del 2010 è stata prorogata l'attività del Commissario liquidatore fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

 

Il comma 131-quater autorizza la società Expo 2015 ad utilizzare le economie di gara nell’ambito del programma delle opere di cui la stessa Società è soggetto attuatore qualora si presentino particolari esigenze nella realizzazione delle stesse opere e al fine di accelerarne i tempi di esecuzione, restando comunque fermo il tetto complessivo di spesa di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 22 ottobre 2008 (anche in questo caso si fa erroneamente riferimento a un D.P.R. del 22 ottobre 2008).

 

L’allegato 1 del D.P.C.M. del 22 ottobre 2008, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. del 15 giugno 2012, reca un onere economico totale pari a 2.129,1 milioni di euro, così suddivisi in  1.482,0 quale finanziamento dello Stato; 159,0 della regione Lombardia; 159,0 del Comune; 79,5 della Provincia; 79,5 della Camera di Commercio (CCIAA) e 647,1 del Comune, Provincia e Regione.

 


 

Articolo 1, commi da 131-quinquies a 131-decies
(
Sistema telematico centrale della nautica da diporto)

 

 

I commi da 131-quinquies a 131 decies dell’articolo unico dell’emendamento 1.700, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, istituiscono il Sistema telematico centrale della nautica da diporto e lo Sportello telematico del diportista, rinviandone la disciplina a un regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2013).

 

Il comma 131-quinquies prevede l’istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto che include l’archivio telematico centrale, contenente le informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto, e lo Sportello telematico del diportista, previsto dal successivo comma 131-octies

 

Le navi e le imbarcazioni da diporto alle quali si applica il comma in esame sono quelle di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), ovvero le unità destinate alla navigazione da diporto, con esclusione di quelle a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri. In particolare rientrano nella categoria delle imbarcazioni da diporto le unità con scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, mentre sono navi da diporto quelle con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri.

Il Sistema in oggetto dovrà essere istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nell’ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il menzionato Dipartimento è titolare del Sistema e del relativo trattamento dei dati, ai sensi della legge n. 675/1996[80] (comma 131-sexies).

 

Le modalità per l’attuazione del Sistema saranno stabilite con regolamento, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988[81], entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013. Il regolamento dovrà definire anche le modalità:

§      del trasferimento dei dati dai registri cartacei all’archivio telematico, che sarà curato dagli uffici marittimi e della motorizzazione civile;

§      della conservazione della documentazione;

§      dell’elaborazione e fornitura delle unità da diporto iscritte;

§      per la pubblicità degli atti, anche a fini antifrode.

Il regolamento dovrà inoltre definire i tempi di attuazione delle nuove procedure e le necessarie modifiche in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative (comma 131-septies).

Si evidenzia che la disposizione in esame sembra far intendere che le norme in materia di registri e licenza di navigazione siano contenute nell’articolo 3 del D.Lgs. n. 171/2005, il quale si limita a definire le diverse tipologie di unità da diporto. I registri di iscrizione sono invece disciplinati dall’articolo 15 dello stesso decreto legislativo e la licenza di navigazione dall’articolo 24.

 

Il comma 131-octies, nell’ambito del Sistema di cui al comma 131-quinquies, prevede l’istituzione dello Sportello telematico del diportista, volto a semplificare il regime amministrativo per l’iscrizione e l’abilitazione alla navigazione delle unità da diporto oggetto dell’intervento in commento. Il regolamento di cui al comma 131-septies dovrà disciplinare anche il funzionamento dello Sportello con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

§         modalità di iscrizione e cancellazione delle navi e imbarcazioni da diporto;

§         rilascio della licenza di navigazione;

§         attribuzione delle sigle di identificazione[82];

§         procedure di trasmissione dei dati all’archivio telematico centrale.

Il regolamento stabilisce inoltre le modalità di partecipazione, alle attività di servizio nei confronti dell’utenza, da parte delle associazioni nazionali di costruttori, importatori e distributori di unità da diporto e da parte dei soggetti autorizzati all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.[83] Le menzionate associazioni sono anche tenute a fornire i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici per contribuire al funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto.

Le tariffe da versare a fronte delle attività svolte dallo Sportello saranno determinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e saranno versate su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello stato, per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il comma 131-novies stabilisce che, sino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 131-septies, si continui ad applicare la normativa vigente.

 

Il comma 131-decies prevede che dall’attuazione dei commi in esame non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono all’esecuzione dei compiti affidatigli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 


 

Articolo 1, comma 131-undecies, lettera a)
(
Soppressione previsione utilizzo esclusivo pneumatici invernali)

 

 

Il comma 131 undecies lett. a) dell’articolo unico dell’emendamento 1.700 sopprime l’articolo 8, il comma 9-quater del D.L. n. 179 del 2012, recante ulteriori misure urgenti per lo sviluppo del Paese, il quale aveva recentemente introdotto la possibilità per l’ente proprietario della strada, in determinate circostanze, di prescrivere l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali.

La norma avrebbe consentito all’ente proprietario delle strade di prescrivere con ordinanza al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non fosse possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative. La previsione era stata inserita nell’articolo 6 del codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992).

Al riguardo si ricorda che nel corso dell’esame da parte delle Commissioni riunite IX Trasporti e X Attività produttive della Camera del disegno di legge C. 5626 di conversione del decreto legge n. 179/2012, il rappresentante del Governo, nell’esprimere il parere di competenza sull’emendamento Meta 8.3, con il quale si proponeva la soppressione del comma 9-quater dell’articolo 8, aveva preannunciato che il Governo si impegnava ad intervenire sulla questione nel senso auspicato dagli emendamenti medesimi in un atto di rango legislativo che sarebbe stato sottoposto prossimamente all’approvazione del Parlamento.

 

Si ricorda che il comma 4 dell’articolo 6 del codice della strada prevede che con ordinanza l’ente proprietario della strada possa, oltre alla fattispecie oggetto della disposizione in commento:

a)    disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b)    stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c)    riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d)    vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e)    prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

f)      vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

 

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 6, le ordinanze sono emanate, in quanto enti proprietari della strada, da:

a)    per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;

b)    per le strade regionali, dal presidente della giunta;

c)    per le strade provinciali, dal presidente della provincia;

d)    per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco.

 

Le strade statali sono in realtà oggetto di un rapporto concessorio tra lo Stato ed A.N.A.S, qualificabile come società in house e concessionario ex lege, mentre le autostrade sono oggetto di un rapporto concessorio tra la Struttura vigilante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (subentrata dal 1° ottobre 2012 all’A.N.A.S., essendo spirato il termine per l’approvazione dello statuto della mai realizzata Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, che avrebbe a sua volta dovuto rilevare la funzione di concedente da ANAS in base all’articolo 36 del decreto-legge n. 98/2011,) e soggetti privati terzi, concessionari della rete.

 


 

Articolo 1, comma 131-undecies, lettera b)
(
Soppressione dell’obbligo di dotazione ABS per veicoli
di nuova immatricolazione
)

 

 

Il comma 131 undecies lett. b) dell’articolo unico dell’emendamento 1.700 sopprime la previsione dell’obbligo, per tutti i veicoli a due o tre ruote di nuova immatricolazione e aventi cilindrata superiore a 125 c.c., di avere la possibilità, come dotazione opzionale a disposizione dell’acquirente, dei sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), previsione introdotta dall’articolo 34, comma 40 del decreto-legge n. 179/2012 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

 

L’obbligo introdotto avrebbe interessato alcune delle tipologie di motoveicoli definite nell’art. 53 del Codice della Strada:

a)    motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

b)    motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

c)    motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

d)    motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e)    mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi;

f)      motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g)    motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi.

 

Si ricorda che l’omologazione dei veicoli a due e tre ruote è regolata a livello comunitario; in particolare, la direttiva n. 2002/24/CEE , recepita con D.M. 31/1/2003, e successive modificazioni, prevede espressamente, all’art. 15, che gli Stati membri non possano vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli nuovi che siano conformi alla direttiva stessa. La procedura comunitaria di omologazione consente infatti a ciascuno Stato membro di constatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto alle verifiche prescritte dalle direttive particolari ed indicate su un certificato di omologazione. Essa del pari consente ai costruttori di redigere un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato. Quando un veicolo è accompagnato da detto certificato esso potrà essere immesso sul mercato, venduto e immatricolato per essere utilizzato in tutto il territorio comunitario.

 

Si ricorda infine che il sistema ABS (Anti Brake-locking System) è un dispositivo che, in frenata, impedisce il bloccaggio di una ruota mentre le altre ancora girano, aumentando pertanto il livello di sicurezza della frenata. Esistono altri sistemi di sicurezza c.d. “attiva”, il cui livello di diffusione è al momento inferiore rispetto all’ABS, ad esempio i sistemi di comunicazione e di allarme per pericoli od ostacoli, i sistemi per la rilevazione delle condizioni del conducente o per la correzione automatica di errori di guida nonché i sistemi di rilevazione automatica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti.

 


 

Articolo 1, comma 132
(Sisma del 1968 nella Valle del Belice)

 

 

Il comma 132, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, prevede che, nell’ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, l’importo di 35 milioni di euro sia utilizzato dalla medesima regione per le finalità di cui al precedente comma, anche per l’attuazione dei programmi direttamente applicabili di cui all’art. 12 del D.L. 79/1968 (recante “Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968”), convertito dalla L. 241/1968.

L’art. 12 del D.L. 79/1968 dispone che i programmi di opere per il trasferimento degli abitati distrutti dal sisma, contemplati dall'art. 11, e le loro eventuali variazioni sono redatti da una commissione tecnica nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

L’art. 11, che risulta abrogato dall’art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. espropriazioni) disciplinava la procedura, anche espropriativa, ai fini della realizzazione dei citati programmi di trasferimento.

Relativamente alla citata delibera CIPE n. 1/2009 si ricorda che con essa si è provveduto all’aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate (FAS, ridenominato come FSC dall’art. 4 del D.Lgs. 88/2011) e, tra l’altro, all’assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali. Con riferimento alla Regione Sicilia, tale assegnazione è stata determinata in 4.093,784 milioni di euro.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 132, del disegno di legge di stabilità assegna un contributo di 10 milioni di euro, per il 2013, ai comuni colpiti dal terremoto del Belice, anche al fine di definire i contenziosi in atto. La norma fa infatti riferimento alle finalità previste dall’art. 4-bis del D.L. 299/1978.

 

Si osserva che il comma in esame fa riferimento alle finalità del comma precedente, ma non appare chiaro a quale disposizione faccia in effetti riferimento, in realtà dovrebbe essere quella successiva che ha lo stesso numero del maxi.

Dal punto di vista della formulazione, si osserva inoltre che manca anche il numero del decreto legge.

 


 

 

Articolo 1, comma 133 bis
(Convezioni nel settore pesca)

 

 

Il comma  133-bis, introdotto dal senato, reca un’autorizzazione di spesa, pari a 400.000 euro per il solo anno 2013, destinata a finanziare la stipula di convenzioni tra il Dicastero Agricolo e le associazioni di categoria della pesca, la cui disciplina è disposta con l’articolo 5 del D.lgs. n. 226/01.

L’articolo 5 citato - del decreto n. 226, cosiddetta “legge d’orientamento per la pesca, interamente sostituito con l’art. 67 del D.L. n. 1/12 sulla competitività – prevede che possano essere stipulate convenzioni da parte del dicastero agricolo:

§       con i seguenti soggetti: le Associazioni nazionali di categoria o i Consorzi dalle stesse istituiti;

§       per lo svolgimento delle seguenti attività: promozione delle attività produttive che utilizzino tecnologie ecosostenibili, e delle azioni finalizzate alla tutela ambientale; tutela e valorizzazione delle produzione a denominazione tutelata; attuazione di sistemi di controllo e tracciabilità; agevolazioni per l’accesso al credito da parte delle imprese della pesca e acquacoltura; le attività di semplificazione amministrativa che comportino la riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali; l’assistenza tecnica alle imprese per l’attuazione della PCP;

§       con l’utilizzo delle risorse ancora disponibili nel Fondo centrale per il credito peschereccio, che seppure soppresso in seguito all’abrogazione della legge istitutiva, mantiene una sua configurazione come gestione stralcio ai fini del rientro dei mutui per le rate di ammortamento dei finanziamenti concessi.

 


 

Articolo 1, comma 134-bis
(Riconoscimento CIG per il settore della pesca)

 

 

L’articolo 1, comma 134-bis, introdotto al Senato, destina, per il 2013, la somma di 30 milioni di euro al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64-66, della L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

 

Il richiamato comma 64 ha stabilito, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali nella stessa L. 92/2012, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, che per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità.

Tali trattamenti sono concessi, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, così come incrementato ai sensi del successivo comma 65 (1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016).

Il successivo comma 66 ha previsto la proroga, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, dei trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 33, comma 21, della L. 183/2011[84], nonché ai sensi del precedente comma. Anche in questo caso, tali trattamenti possono essere prorogati sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In ogni caso, la misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10% nel caso di prima proroga; del 30% nel caso di seconda proroga e del  40% nel caso di proroghe successive.

I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Tali corsi possono essere organizzati da più soggetti.

 

Viene infine confermata  la relazione bimestrale sull’andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga  da inviare, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze.

 


 

Articolo 1, comma 134-ter
(Disposizioni per le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria)

 

 

La norma in esame inserisce all'articolo 1 del decreto legge 174/2012[85] i commi da 9-bis a 9-septies recanti una serie di disposizioni indirizzate alle regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria previsto all'articolo 14, comma 22, del D.L. 78/2012, vale a dire quelle regioni in cui sia stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità. Conseguentemente abroga i commi da 13 a 15 del medesimo articolo 1 del D.L. 174/2012, che recano disposizioni analoghe indirizzate alla regione Campania.

 

I commi da 13 a 15 del citato art. 1, ora abrogati dalla norma in esame, consentono alle regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria, di fatto alla regione Campania, di chiedere una anticipazione di cassa, di importo non superiore a 50 milioni di euro, per il pagamento delle spese correnti già impegnate, relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture. L'erogazione della anticipazione straordinaria deve avvenire con Decreto del Presidente del Consiglio, nel quale verranno altresì stabilite le modalità di restituzione della stessa, in un periodo massimo di 5 anni.

 

Le regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria previsti all'articolo 14, comma 22, del D.L. 78/2012, sono quelle in cui sia stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, così dispone il comma 19 del medesimo articolo 14[86]. Il comma 22 del citato articolo 14, in particolare, consente al Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, la predisposizione di un piano di stabilizzazione finanziaria. Il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta, per l'adozione e l'attuazione degli atti ivi indicati.

La norma, benché formulata in termini generali, sarebbe applicabile alla sola regione Campania, in quanto è l’unica regione in cui è stato certificato la non osservanza del patto di stabilità per il 2009 ed in cui sia stato adottato un piano di stabilizzazione finanziaria.

 

Il riferimento normativo contenuto nella norma in esame all'articolo 14, comma 22, del D.L. 78/2012 indicherebbe come destinataria della norma, al pari dei commi abrogati (art. 1 commi. 13-15, D.L. 174/2012) la regione Campania. Tuttavia il tenore delle modifiche apportate alla disciplina lascerebbe intendere la volontà di 'generalizzare' le disposizioni in esame. Andrebbe verificata, pertanto, la congruità del riferimento normativo.

 

La norma istituisce il “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario” con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria (comma 9-bis).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (entro il 31 marzo 2013) sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cassa attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni (comma 9-ter).

Per le per le regioni che abbiano già adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, il termine per l'attuazione dello stesso è fissato al 30 giugno 2016, mentre il termine per l'attuazione degli atti indicati nel piano è fissato al 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall’adozione del piano di stabilizzazione finanziaria (comma 9-septies).

Il comma 9-quater dispone sulla copertura finanziaria, ponendo gli oneri a carico del Fondo di rotazione previsto dall’articolo 4, comma 1 del medesimo D.L. 174 (“Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”); il comma 9-quinquies, autorizza a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede

Il riferimento è al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” istituito dal comma 1 dell'articolo 4, ma disciplinato dall’articolo 243-ter del TUEL (introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del DL 174/2012.

Il comma 9-sexies prevede, infine, in sede di prima applicazione delle disposizioni in esame, la possibilità che venga concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione istituito dal comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

 


 

Articolo 1, commi 141-bis - 141-terdecies
(Ricongiunzione e cumulo di periodi assicurativi posseduti
presso diverse gestioni previdenziali)

 

 

I commi da 141-bis a 141-terdecies intervengono in materia di totalizzazione e ricongiunzione di contributi previdenziali, introducendo, in particolare, una nuova modalità (gratuita) di cumulo volta a conseguire un’unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie, esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

 

Il comma 141-bis prevede che per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (COPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d’asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG), cessati dall’iscrizione senza il diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, la domanda finalizzata all’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) è ammessa anche successivamente a tale data. L’importo dei contributi versati è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all’avente diritto. L’esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione.

 

Il comma 141-ter introduce (ferme restando la disciplina vigente in materia di ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi) la facoltà di conseguire un’unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni, qualora non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall’articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. Il comma 141-quinquies dispone che il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dagli ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. Ai sensi del comma 141-septies, l’esercizio della facoltà deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni. Il pagamento dei trattamenti liquidati avviene secondo le norme della legge n.42/2006 (disciplina della totalizzazione) (comma 141-octies). Il comma 141-decies prevede che per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle diverse gestioni, fermo restando che la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo. Infine, l’articolo comma 141-nonies stabilisce che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto i rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

 

Si evidenzia l’opportunità di meglio esplicitare l’esatta portata del richiamo alle “rispettive retribuzioni di riferimento”.

 

L’articolo 24 del decreto-legge 201/2011 (c.d. riforma Fornero) ha attuato una revisione complessiva del sistema pensionistico. In particolare, il comma 6 ha ridefinito i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012, disponendo l’innalzamento a 66 anni del limite minimo per accedere alla pensione di vecchiaia (sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli autonomi), nonché l’anticipazione della disciplina a regime dell’innalzamento progressivo dell’età anagrafica delle lavoratrici dipendenti private al 2018 (in luogo del 2026) Più specificamente, sono stati ridefiniti i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nei seguenti termini:

§      62 anni per le lavoratrici dipendenti private, la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima; tale requisito anagrafico viene ulteriormente innalzato a 63 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014; 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016; 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

§      63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO nonché della gestione separata INPS; tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014; 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

§      66 anni per i lavoratori dipendenti privati e i pubblici dipendenti (lavoratori e lavoratrici), la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

§      66 anni per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO, nonché della gestione separata INPS.

Il comma 7 prevede invece che il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se il soggetto è in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.

 

La totalizzazione è l’istituto in base al quale il soggetto iscritto a due, o più, forme di assicurazione obbligatoria IVS, ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta.

In seguito alla nuova disciplina della totalizzazione, introdotta dal decreto legislativo 42/2006, dal 1° gennaio 2006 è stata estesa a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi, cioè la possibilità di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche (precedentemente riservata ai soli soggetti con pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo).

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti. Ai fini del trattamento pensionistico, quindi, ciascuna gestione interessata conteggerà interamente tutti i periodi contributivi ad essa relativi.

L’esercizio del diritto alla totalizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

§      20 anni di anzianità contributiva e 65 anni anagrafici (per uomini e donne), ovvero 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica;

§      possesso degli altri requisiti richiesti dagli enti previdenziali di appartenenza per l’accesso alla pensione di vecchiaia;

§      totalizzazione di tutti i periodi assicurativi per intero.

La riforma ha previsto la possibilità di totalizzazione anche per le pensioni di inabilità e per quelle in favore dei superstiti (ma non per le pensioni di anzianità)

Per quanto attiene alle modalità di liquidazione delle quote a carico degli enti previdenziali, l’articolo 4 del D.Lgs. 42/2006 prevede che queste ultime per gli enti previdenziali pubblici siano calcolate secondo il metodo contributivo, ai sensi del D.Lgs. 180/1997 (con rivalutazione delle retribuzioni fino al momento della presentazione della domanda di totalizzazione).

 

Il comma 141-quater specifica che le sole pensioni ordinarie di inabilità sono liquidate tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di esse.

 

La pensione di inabilità (di seguito “pensione”), disciplinata dall’articolo 2 della legge 222/1984, spetta per le infermità più gravi che comportino l’impossibilità assoluta, per il lavoratore, di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La prestazione ha carattere definitivo. Ha diritto alla pensione l’assicurato od il titolare di assegno di invalidità che a causa di infermità, difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa. La pensione viene erogata in seguito alla cessazione di ogni attività lavorativa (per i lavoratori dipendenti) ed alla cancellazione da elenchi od albi (per i lavoratori autonomi).

Per quanto riguarda, in particolare, i lavoratori dipendenti, l’erogazione della pensione è condizionata all’interruzione di qualsiasi attività lavorativa, nonché alla rinuncia all’indennità di disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione.

Qualora le cause di incompatibilità richiamate (es. ripresa dell’attività lavorativa) sopravvengano durante la fruizione della pensione, il titolare ha l’obbligo di informare immediatamente l’Ente previdenziale, tali cause comportano la revoca della pensione con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di incompatibilità.

La pensione è inoltre sottoposta, come l’assegno di invalidità, ad accertamenti nel corso del tempo, che possono comportare la conferma della pensione stessa (condizioni sanitarie stabili), la revoca della pensione con contestuale concessione dell’assegno di invalidità (recupero della capacità lavorativa non oltre un terzo), revoca della pensione senza concessione dell’assegno di invalidità (sogli di invalidità sotto i due terzi).

La misura della pensione viene calcolata con il seguente sistema: l’importo dell’assegno di invalidità risultante dai contributi versati secondo la disciplina vigente viene maggiorato della differenza tra l’importo dell’assegno stesso e l’importo che sarebbe spettato con un’anzianità contributiva aumentata degli anni compresi tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento dell’età pensionabile, che ad ogni modo resta ferma a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne (applicandosi la disciplina derogatoria riservata agli invalidi). In ogni caso l’anzianità contributiva non può superare i 40 anni. Sul totale dei contributi così determinato viene calcolata la pensione.

 

Ai sensi del comma 141-sexies, il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

 

L’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dispone che il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni.

 

Il comma 141-undecies è volto a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione (onerosa) a decorrere dal 1° luglio 2010, nonché i soggetti di cui al comma 141-bis, garantendogli la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo di cui al comma 141-ter. A tal fine – sempre che la domanda non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico – tali soggetti possono recedere (entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge) e chiedere la restituzione di quanto già versato.

 

La ricongiunzione è l'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in diversi settori di attività. Lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione (generalmente di importo più elevato di quella che risulterebbe dalla somma delle pensioni nelle singole gestioni) calcolata su tutti i contributi versati. La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, o dai loro superstiti.

L’articolo 12, commi da 12-septies a 12-undecies, del D.L. 78/2010, ha modificato sostanzialmente la disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici (di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29) al fine di armonizzare le norme previste nei diversi regimi pensionistici.

In particolare, il comma 12-septies ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2010, l’applicazione alle ricongiunzioni effettuate da lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'A.G.O., delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della stessa L. 29/1979. In base a tale disposizioni è stato quindi posto a carico del richiedente la ricongiunzione il 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base a specifici criteri e tabelle, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. Il pagamento della richiamata somma può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50%. Infine, il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato in precedenza. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS. Le disposizioni di cui al comma 12-septies trovano applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2010, anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (comma 12-nonies).

L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Tali norme disciplinano il riscatto dei corsi universitari di studi, disponendo che il relativo onere sia determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. Inoltre, si prevede l’applicazione di specifici coefficienti ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, nonché particolari modalità di versamento per gli oneri per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo. Per il calcolo dell’onere da valutare con il sistema contributivo, infine, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.

Infine, il successivo comma 12-octies ha previsto l’applicazione delle stesse modalità di cui al comma 12-septies, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'E.N.E.L. e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

Il comma 141-duodecies è volto a tutelare i soggetti che abbiano presentato domanda di totalizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, nonché i soggetti di cui al comma 141-bis, garantendogli la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo di cui al comma 141-ter (previa rinuncia alla domanda e a condizione che il procedimento amministrativo non si sia già concluso).

 

Il comma 141-terdecies dispone che  per la copertura degli oneri derivanti dalle nuove disposizioni, si provvede alla riduzione del Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività (di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della 24 dicembre 2007 n. 247).

Il Fondo è ridotto in misura pari a 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di curo per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

 

Attualmente, in considerazione delle diverse riduzioni effettuate da precedenti disposizioni legislative, il richiamato Il Fondo presenta (alla data del 18 novembre 2012) una disponibilità in termini di competenza di 650 milioni di euro a fronte di uno stanziamento, per il 2012, di 1.159 milioni di euro (cap. 4330 del ministero del lavoro e delle politiche sociali).

 

Si ricorda che lo sgravio contributivo dei contratti di produttività è attualmente disciplinato dall’articolo 1, commi 67 e 68 della legge 247/2007[87].

Il comma 67 ha istituito il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Fondo è volto a finanziare uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, caratterizzate da incertezza della corresponsione o dell'ammontare e correlazione, stabilita dal contratto medesimo, tra la struttura della quota di retribuzione e la misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Tale sgravio, fruibile su domanda delle imprese, è concesso sulla base dei seguenti criteri:

§      importo annuo complessivo delle erogazioni in oggetto ammesse allo sgravio entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita (comma 67, lettera a));

§      determinazione dello sgravio, con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla precedente lettera a), nella misura di 25 punti percentuali (comma 67, lettera b));

§      determinazione dello sgravio, sempre con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla predente lettera a), in misura pari ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a) (comma 67, lettera c)).

Il comma 68 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, la disciplina delle modalità di attuazione dello sgravio sopra descritto anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa[88].

 

Si fa presente, inoltre, che l’articolo 12, comma 3, del provvedimento in esame, intende prorogare a tutto il 2013 la detassazione dei contratti di produttività, da applicarsi nel limite massimo di onere di 1,2 miliardi di euro per il 2013 e di 400 milioni per l’anno 2014. Ove le disposizioni secondarie di attuazione della misura in esame non siano emanate entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuova un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse ad altra finalità, si dispone che le predette risorse vengano destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 


 

Articolo 1, comma 141-quaterdecies
(Disposizioni in materia di ASPI e mini-ASPI)

 

 

Il comma 141-quaterdecies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca sostanziali modifiche alla disciplina dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI) e della cd. mini-ASPI, introdotte dall’articolo 2 della L 92/2012, di riforma del mercato del lavoro.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate (riguardanti i commi 11, 21, 22, 31 e 71 dell’articolo 2 della legge n.92/12012):

§      fermo restando il periodo massimo di erogazione dell’ASPI per i lavoratori di età inferiore a 55 (12 mesi), si prevede la detrazione dei periodi di indennità eventualmente fruiti non più nel medesimo periodo (come attualmente previsto), bensì negli ultimi dodici mesi (anche in relazione alla cd. mini-ASPI) (lettera a));

§      fermo restando il periodo massimo di erogazione dell’ASPI per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni (18 mesi), si prevede la detrazione dei periodi di indennità eventualmente fruiti non più nel medesimo periodo (come attualmente previsto), bensì negli ultimi diciotto mesi (anche in relazione alla cd. mini-ASPI) (lettera b));

§      si conferma che la mini-ASPI viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, ma ai fini della durata non vengono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione (lettera c));

§      tra le disposizioni applicabili alla mini-ASPI relativamente alla disciplina dell’ASPI, viene soppresso il riferimento al comma 15 dell’articolo 2 della L. 92, relativo alla sospensione dell’erogazione dell’istituto nei confronti dei soggetti assicurati con contratto di lavoro subordinato in caso di nuova occupazione (lettera d));

§      si prevede che alle prestazioni liquidate dall’ASPI si applichino, per quanto non previsto dalla stessa legge 92/2012 ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (lettera e));

§      si dispone che nei soli casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASPI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, sia dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% (in luogo del 50% attualmente previsto) del massimale mensile di ASPI, sempre per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Nel computo dell’anzianità aziendale vengono compresi tutti i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, (in luogo di quelli a tempo determinato, come previsto attualmente) sempre a condizione che il rapporto sia proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo in caso di trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato (lettera f));

§      si proroga (modificando il comma 39 dell’articolo 2 della L. 92) al 1° gennaio 2014 l’entrata in vigore della riduzione dal 4% al 2,6% dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, commisurata alla retribuzione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione[89] (lettera f-bis));

§      si prevede (modificando la lettera c) del comma 71 dell’articolo 2 della L. 92/2012), l’abrogazione dell’articolo 11, comma 2, della L. 223/1991, che, nell’ambito delle norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, dispone la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura dell’indennità di mobilità prevista dal precedente articolo 7 (100% nei primi 12 mesi e 80% nei successivi mesi di fruizione) ai lavoratori edili che siano stati impegnati, nelle aree nelle quali il CIPI[90], su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia accertato la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi e siano stati licenziati, dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il 70%. Il trattamento è corrisposto per un periodo non superiore a 18 mesi, elevabile a 27 per le aree del Mezzogiorno

Tale abrogazione opera in luogo dell’abrogazione (prevista dal testo vigente della legge n.92/2012) dell’articolo 10, comma 2, della stessa legge n.223/1990, che recava disposizioni in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia (disposizione che quindi è da considerarsi di nuovo vigente, in virtù del principio di c.d. riviviscenza) (lettera g)).

 

L’articolo 2, commi da 1 a 3, della legge n.92/2012, nell’ambito di una revisione complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali, ha istituito dal 1° gennaio 2013 l’ASPI, che si concretizza nell’erogazione di un’indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative di lavoro[91]. L’ASPI va a sostituire, a regime, l’indennità di mobilità, l’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, nonché l’indennità di disoccupazione speciale edile.

I successivi commi 4-5 individuano i requisiti ai fini della fruizione dell’ASPI. In particolare, si richiede che il lavoratore si trovi in stato di disoccupazione involontaria e che possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione, confermando sostanzialmente gli stessi requisiti attualmente richiesti ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria[92].

L’importo dell’ASPI (comma 6) deve essere rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. In ogni caso, l’indennità mensile viene rapportata alla retribuzione mensile e risulta essere pari al 75% nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore, nel 2013, all’importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente (comma 7)[93].

In ogni caso, l’indennità mensile non può superare l’importo mensile dell’indennità, erogata nei casi di C.I.G.S., pari all’80% della retribuzione spettante (pari nel 2012 a 1.119,312 €).

E’ inoltre prevista (comma 9) una riduzione dell’importo erogato, pari al 15%, dopo i primi sei mesi di fruizione, nonché un’ulteriore decurtazione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione. Il successivo comma 10 prevede il riconoscimento dei contributi figurativi, per i periodi di fruizione dell’ASPI, mentre all’ASPI non si applica il prelievo contributivo del 5,84% per gli apprendisti (comma 8).

Il comma 11 disciplina la durata di corresponsione, prevedendo, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data, che l’ASPI venga corrisposta: per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, per un periodo massimo di 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione alla cd, mini-ASPI; per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo ai sensi del precedente comma 4 (vedi supra), ovvero in relazione all’erogazione della mini-ASPI.

I successivi commi 12-14 disciplinano la procedura per l’erogazione dell’ASPI, prevedendo che essa spetti dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda, a condizione che permanga la condizione di disoccupazione.

I commi 15-19 disciplinano la sospensione d’ufficio della fruizione dell’ASPI – fino ad un massimo di 6 mesi - in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato[94], nonché la sua eventuale riduzione in caso di svolgimento di lavoro autonomo, dal quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (la riduzione è pari all’80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire dalla nuova attività autonoma). In caso di sospensione i periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di sostegno (per l’ASPI e per la mini-ASPI).

I commi da 20 a 24 introducono un’ulteriore istituto di sostegno del reddito, denominato mini-ASPI, volto ad assicurare, dal 1° gennaio 2013, i lavoratori che non abbiano i requisiti per la fruizione dell’ASPI. La mini-ASPI va a sostituire l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. In particolare, la mini-ASPI può essere concessa in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12i mesi, e consiste in un’indennità di pari importo dell’ASPI.

In particolare, ai sensi del comma 21, la mini-ASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

I commi da 25 a 39 definiscono le modalità di contribuzione per il finanziamento del nuovo sistema di indennità (ASPI e mini-ASPI), in sostituzione delle aliquote oggi a carico dei datori di lavoro per gli strumenti di sostegno del reddito che verranno sostituiti a regime. In particolare, si dispone l’applicazione di un’aliquota (pari all’1,31%) per i lavoratori a tempo indeterminato, nonché di un contributo addizionale (a carico del datore di lavoro), per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, fatte salve specifiche eccezioni. Inoltre, si prevede un ulteriore contributo, analogo al contributo stabilito per l’indennità di mobilità, a carico del datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013.

Più specificamente, il comma 31 prevede un contributo di licenziamento, erogabile in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sono inclusi anche i rapporti di apprendistato) appunto per cause diverse dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, a carico del datore di lavoro. Il contributo è pari al 50% del trattamento mensile iniziale dell’ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (sono quindi compresi i periodi di lavoro a termine). Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto e` proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo.

 

 

L. 28 giugno 2012, n. 92

Testo vigente

L. 28 giugno 2012, n. 92

Testo modificato

Omissis

Omissis

Art. 2
(Ammortizzatori sociali)

Art. 2
(Ammortizzatori sociali)

Omissis

Omissis

11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:

a) per i lavoratori di età inferiore a cinquantacinque anni, l'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI);

11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:

a) per i lavoratori di età inferiore a cinquantacinque anni, l'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi diciotto mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI);

Omissis

Omissis

21. L'indennità di cui al comma 20 è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

21. L'indennità di cui al comma 20 è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

22. All'indennità di cui al comma 20 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

22. All'indennità di cui al comma 20 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19.

Omissis

Omissis

24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Identico

 

24-bis. Alle prestazioni liquidate dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

Omissis

Omissis

31. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.

31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.

Omissis

Omissis

71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

a) identica;

b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) identica;

c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) identica;

e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

e) Identica;

f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

f) Identica;

g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

g) Identica;

 

 


 

Articolo 1, comma 141-quinquiesdecies
(Fondi bilaterali di solidarietà)

 

 

Il comma 141-quinquiesdecies, introdotto al Senato, apporta alcune modifiche all’articolo 3 della legge 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) per quanto attiene ai fondi di solidarietà bilaterali.

 

L’articolo 3, commi 4-13, della legge n.92/2012 ha istituito i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Più specificamente, il comma 4, al fine di assicurare la definizione, entro l’anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, ha disposto l’obbligo, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della L. 92/2012 (e cioè entro il 18 gennaio 2013), accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Tali fondi hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria[95].

Tali fondi devono essere costituiti presso l’INPS, con apposito decreto ministeriale, ai sensi del comma 5, entro i successivi tre mesi. Ai sensi del successivo comma 8, i fondi non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS, inoltre (comma 9) gli oneri di amministrazione di ciascun fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell’INPS.

 

Il nuovo testo del comma 4, in seguito alle modifiche apportate, prevede che l’obbligo di stipulare i richiamati accordi e contratti collettivi ai fini della costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali sia da ottemperare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della L. 92/2012, e cioè entro il 18 luglio 2013 (ciò comporta, di fatto, la proroga di 6 mesi del termine attualmente previsto) (lettera a)).

Allo stesso tempo vengono modificati i commi 31 e 32 del richiamato articolo 3 (rispettivamente lettere b) e c)).

I commi da 31 a 34 indicano espressamente le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali. Tali prestazioni consistono, in primo luogo, in un assegno ordinario di importo pari alla integrazione salariale, di durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili nell’ambito di un biennio (mobile), in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di CIG e CIGS. Sono altresì stabilite ulteriori tipologie di prestazione che possono essere erogate dai fondi, quali prestazioni integrative (per importi o durate) rispetto all’ASPI; assegni straordinari di sostegno al reddito in favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi cinque anni e che siano interessati da processi di agevolazione all’esodo.

In particolare, il comma 31 ha disposto l’obbligo, per i richiamati fondi, di assicurare almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

Il successivo comma 32 prevede la facoltà, per i richiamati fondi, di erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

§      prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall’ASPI (lettera a));

§      assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni (lettera b));

§      contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea (lettera c)).

 

Il nuovo testo del comma 31 prevede che i richiamati fondi debbano assicurare in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall’articolo 6, commi primo, terzo e quarto della L. 20 maggio 1975, n. 164[96], anche con riferimento ai limiti all’utilizzo in via continuativa dell’istituto dell’integrazione salariale.

 

Il primo comma del richiamato articolo 6 dispone che l'integrazione salariale prevista per i casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva sia corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. Il terzo comma dispone altresì che nel caso in cui l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Infine, il quarto comma stabilisce che l'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non possa superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

 

Inoltre, modificando la lettera a) del comma 32, si dispone l’erogazione delle prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali.

 

 

Testo a fronte

 

L. 28 giugno 2012, n. 92

Testo vigente

L. 28 giugno 2012, n. 92

Testo vigente

Art. 3
(Tutele in costanza di rapporto di lavoro)

Art. 3
(Tutele in costanza di rapporto di lavoro)

Omissis

Omissis

4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Omissis

Omissis

31. I fondi di cui al comma 4 assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

31. I fondi di cui al comma 4 assicurano in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall’articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all’utilizzo in via continuativa dell’istituto dell’integrazione salariale.

32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall'ASpI;

a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;

b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

b) Identica

c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

c) Identica

 

 


 

Articolo 1, comma 141-sexiesdecies
(Incentivi per le assunzioni di giovani e donne)

 

 

Il comma 141-sexiesdecies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, inserisce il comma 12-bis all’articolo 4 della L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, relativo a specifici incentivi per le assunzioni.

La disposizione, in particolare, prevede che resta confermato, in materia di incentivi per l’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto da decreto del D.M. interministeriale del 5 ottobre 2012.

 

L'articolo 4, commi 12-15, della legge n.92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) ha posto alcune norme, relative all'applicazione di tutti gli istituti di incentivo all'occupazione, definendo, al contempo, determinate fattispecie di esclusione del riconoscimento degli incentivi stessi. Si precisa, inoltre, che ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore abbia prestato l'attività, in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Inoltre, viene modificata la norma che esclude il riconoscimento di specifici incentivi (sgravi contributivi in caso di assunzione, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, di lavoratori che da almeno 24 mesi siano o disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS) nel caso in cui l'assunzione sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.

Più specificamente, il comma 12 stabilisce principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni, anche al fine di garantire una omogenea applicazione delle misure già previste a legislazione vigente:

In questa prospettiva sono definiti i seguenti principi:

§       gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (lettera a));

§       gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (lettera b);

§       gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva (lettera c));

§       gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore (lettera d)).

 

Il nuovo comma 12-bis, in particolare, prevede che resta confermato, in materia di incentivi per l’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto da decreto del D.M. interministeriale del 5 ottobre 2012, che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione.

 

Il decreto interministeriale del 5 ottobre 2012, attuando quanto disposto dall’articolo 24, comma 27, del D.L. 201/2011, ha istituito il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, individuando in particolare i seguenti interventi (nel limite di spesa di euro 196.108.953 per l'anno 2012 e di euro 36.000.000 per l'anno 2013):

§       incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonché all'incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Per tale incentivo L'I.N.P.S. corrisponde un incentivo del valore di 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione, che è riconosciuto, nei limiti delle risorse indicate per i contratti stipulati con giovani di età fino a 29 anni e con donne, indipendentemente dall'età anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro;

§       incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro di cui al D.Lgs. 66/2003, con incremento della base occupazionale. Per tale incentivo di durata non inferiore a 12 mesi, di giovani fino a 29 anni e di donne, indipendentemente dall'età anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro, l'INPS corrisponde, nei limiti delle risorse richiamate, un incentivo del valore di 3.000 euro. Il contributo è elevato a 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dal 17 ottobre 2012 (data di pubblicazione del D.M. sulla G.U.) e sino al 31 marzo 2013; oppure a 6.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 24 mesi, per le assunzioni a tempo determinato sempre avvenute a partire dal 17 ottobre 2012 e sino al 31 marzo 2013

 


 

Articolo 1, commi 141-septiesdecies – 141-noviesdecieties
(Ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

 

 

I commi da 141-septiesdecies a 141 noviesdecies, introdotti al Senato, prevedono il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione, attraverso specifici incrementi del Fondo sociale per l’occupazione e formazione.

 

Il comma 141-septiesdecies prevede la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione, attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione.

In tal caso il Fondo Sociale per l'Occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, viene incrementato, per il 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L’articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008 ha previsto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi[97]. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato tra i beneficiari di tali risorse il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Si ricorda, che nell’articolo 18 del D.L. 185/2008 si è inteso, più in generale, perseguire l’obiettivo di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale.

 

Il comma 141-octiesdecies incrementa il Fondo sociale per l’occupazione e formazione di 200 milioni di euro per il 2013, in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e dell’esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori, in una logica di condivisione solidale fra istituzioni centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della L. 92/2012.

 

Si ricorda che il comma 64 dell’articolo 2 della L. 92/2012 ha disposto, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali nel provvedimento in esame, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, che per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità. Tali trattamenti sono concessi, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185[98], così come incrementato ai sensi del successivo comma 65 (1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016).

Il comma 66 ha invece disposto la proroga, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, dei trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 33, comma 21, della L. 183/2011[99], nonché ai sensi del precedente comma. Anche in questo caso, tali trattamenti possono essere prorogati sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In ogni caso, la misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta:

§      del 10% nel caso di prima proroga;

§      del 30% nel caso di seconda proroga;

§      del 40% nel caso di proroghe successive.

I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Tali corsi possono essere organizzati da più soggetti.

Viene infine confermata la relazione bimestrale sull’andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga da inviare, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Per la copertura degli oneri si provvede alla riduzione del Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività (di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della 24 dicembre 2007 n. 247) pr un importo di 118 milioni di euro per il 2013.

 

Attualmente, in considerazione delle diverse riduzioni effettuate da precedenti disposizioni legislative, il richiamato Fondo presenta alla data del 18 novembre 2012 una disponibilità in termini di competenza di 650 milioni di euro a fronte di uno stanziamento, per il 2012, di 1.159 milioni di euro (cap. 4330 del ministero del lavoro e delle politiche sociali).

 

Lo sgravio contributivo dei contratti di produttività è attualmente disciplinato dall’articolo 1, commi 67 e 68 della legge 247/2007[100].

Il comma 67 ha istituito il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Fondo è volto a finanziare uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, caratterizzate da incertezza della corresponsione o dell'ammontare e correlazione, stabilita dal contratto medesimo, tra la struttura della quota di retribuzione e la misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Tale sgravio, fruibile su domanda delle imprese, è concesso sulla base dei seguenti criteri:

§      importo annuo complessivo delle erogazioni in oggetto ammesse allo sgravio entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita (comma 67, lettera a));

§      determinazione dello sgravio, con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla precedente lettera a), nella misura di 25 punti percentuali (comma 67, lettera b));

§      determinazione dello sgravio, sempre con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla predente lettera a), in misura pari ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a) (comma 67, lettera c)).

Il comma 68 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, la disciplina delle modalità di attuazione dello sgravio sopra descritto anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa[101].

 

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 12, comma 3, nel testo originario del provvedimento in esame, intende prorogare a tutto il 2013 la detassazione dei contratti di produttività, da applicarsi nel limite massimo di onere di 1,2 miliardi di euro per il 2013 e di 400 milioni per l’anno 2014. Ove le disposizioni secondarie di attuazione della misura in esame non siano emanate entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuova un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse ad altra finalità, si dispone che le predette risorse vengano destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

Il comma 141-noviesdecies, infine, prevede l’obbligo, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di convocare le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel caso in cui entro il 30 aprile 2013 dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento emerga l’insufficienza degli interventi finanziari richiamati in precedenza, al fine di individuare ulteriori interventi.

Sentite tali organizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con specifico decreto interministeriale, può infine disporre, in via eccezionale, che le risorse derivanti dal 50% dell'aumento contributivo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dello 0,30%, di cui all'articolo 25, quarto comma, della L. 845/1978, siano versate dall'INPS al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della L. 92/2012 (vedi supra). Con il medesimo decreto vengono stabilite inoltre le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica".

 


 

Articolo 1, comma 141-vicies
(Contratti di solidarietà)

 

 

Il comma 141-vicies, introdotto al Senato, proroga per il 2013, nel limite di 60 milioni di euro, l’incremento, stabilito in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall'articolo 1, comma 6, del D.L. 78/2009, dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, pari quindi attualmente all’80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario. L’efficacia dell’incremento è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2012 dall’articolo 33, comma 24, della legge di stabilità per il 2012 (L. 183/2011).

L’onere derivante da tale disposizione è posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008[102], come rifinanziato dall’articolo 2, comma 65, della L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro (1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016).

 

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.

 


 

Articolo 1, comma 142-bis
(Indennizzo per il disastro aereo del Monte Serra)

 

 

Il comma 142-bis dell’articolo unico dell’emendamento 1.700 riconosce un indennizzo di 118.000 euro, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, da assegnarsi, secondo le rispettive quote, a ciascuno dei successori legittimi delle vittime del disastro aereo del Monte Serra (Pisa), che non già percepito somme a titolo risarcitorio. Si ricorda che nell’incidente, avvenuto 3 marzo 1977 - nel quale venne  coinvolto un aereo C-130H Hercules della 46ª Aerobrigata - persero la vita trentotto allievi dell'Accademia navale di Livorno, un ufficiale accompagnatore e 5 membri d'equipaggio. Il medesimo comma autorizza, a tale scopo, la spesa di 3.776.000 euro per l’anno 2013

 

 


 

Articolo 1, comma 142-ter
(Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza)

 

 

Il comma 142-ter, introdotto al Senato, incrementa per il 2013 di un milione di euro le risorse a disposizione dell’Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, istituito dalla legge 12 luglio 2011 n. 112 che all’articolo 7, comma 2, stabilisce per il titolare dell'Autorità garante un'indennità di carica pari a 200.000 euro e al comma 1, euro 750.000 per l'anno 2011 e 1.500.000 a decorrere dal 2012, per le spese di espletamento delle competenze assegnate e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante. Nella tabella 2 (disegno di legge di bilancio triennio 2013-2015- A.S. 3585) del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 2118) la dotazione per il 2013 è di circa un milione di euro (nel 2012, la dotazione è pari a circa 900.000 euro).


 

Articolo 1, comma 144
(Finanziamento della flotta aerea antincendio nazionale)

 

 

L’ultimo periodo del comma 144 in esame, introdotto dal Senato, dispone che sia anche finanziata la flotta aerea antincendi del Corpo forestale dello Stato (CFS), per il funzionamento della quale è stabilita un’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni, per il solo 2013.

 

Il CFS possiede una propria flotta aerea, costituita da 37 elicotteri (12 Breda Nardi NH500, 18 Agusta Bell AB412, 4 Erickson S64F e 3 elicotteri AW 109N) e un aereo Piaggio P180, coordinata con gli altri mezzi aerei nazionali tramite il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU).

Gli elicotteri – necessari anche per lo svolgimento degli altri compiti istituzionali di protezione civile e pubblico soccorso, di monitoraggio ambientale e polizia giudiziaria - sono impiegati per la prevenzione e l'avvistamento degli incendi boschivi, per interventi diretti sul fuoco, per il trasporto di personale ed attrezzature, per il coordinamento di altri aeromobili e come guida delle squadre a terra durante lo spegnimento.

 

 


 

Articolo 1, comma 146
(Scuole non statali)

 

 

L’articolo 1, comma 146, reca un’autorizzazione di spesa per il 2013 a favore delle scuole non statali ed esclude tale contributo dalle spese computate ai fini del patto di stabilità delle regioni.

 

La norma autorizza, per l’anno 2013, la spesa di 223 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all’art. 2, co. 47, della legge finanziaria 2009 (L. 203/2008), concernenti il sostegno alle scuole paritarie (ad esclusione di quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano, ex art. 2, co. 109, L. 191/2009[103]).

Tale stanziamento si sommerà, dunque, a quello previsto a legislazione vigente nel DDL di bilancio per il 2013, nel Programma 1.9 - Istituzioni scolastiche non statali, pari a 279,2 milioni di euro.

La relazione tecnica evidenzia che l’autorizzazione di spesa è stata determinata tenendo conto delle riduzioni apportate dal D.L. 16/2012 alla missioni di spesa di ciascun ministero, ivi compreso, pertanto, quello dell’istruzione (L. 44/2012).

 

L'ultimo periodo del comma esclude le somme attribuite alle regioni nel 2013 dalla norma in esame, ai fini del sostegno alle scuole paritarie, dal computo ai fini del patto di stabilità interno.

Il Senato ha modificato tale periodo al fine di precisare - con formulazione che tuttavia appare non del tutto chiara, che l'esclusione è limitata al solo patto dell’anno 2013, in cui viene elargito il contributo alle scuole paritarie.

 


 

Articolo 1, commi 148-bis, 148-ter e 148-quater
(Offerta turistica in Basilicata)

 

 

I commi 148-bis, 148-ter e 148-quater, introdotti nel corso dell’esame al Senato, riguardano il finanziamento di agevolazioni a sostegno degli investimenti privati effettuati nella regione Basilicata per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta turistico-ricettiva, delle relative attività integrative e dei servizi di supporto.

A tal fine, vengono definiti i progetti di investimento a cui possono essere concesse tali agevolazioni finanziarie e viene prevista l’applicazione, per consentire la tempestiva concessione delle agevolazioni, dell’articolo 43 del D.L. 112/2008 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

Si ricorda che il citato articolo 43, per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, ha previsto la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali, finanziate mediante un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La norma è stata attuata con il D.M. 24 settembre 2010.

Infine, si incrementano di 5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 10 milioni di euro per l’anno 2014 il citato fondo istituito dall’articolo 43 del D.L. 112/2008.

 


 

Articolo 1, comma 148-quinquies
(Enti di ricerca in agricoltura)

 

 

L’articolo 148-quinquies in esame modifica i commi 2 e 3 dell’art. 12 del D.L. n.95/2012 che hanno attribuito le competenze del soppresso Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), in parte al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e, limitatamente alle competenze nel settore delle sementi, all’Enti risi. Con la modifica apportata dalla norma in esame si sopprimono le disposizioni che attribuiscono all’Ente risi le dette competenze, unificando conseguentemente in capo al CRA tutte le funzioni precedentemente svolte dall’INRAN.

 

 


 

Articolo 1, comma 149
(Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili)

 

 

Il comma 149, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.

 

Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze viene dotato di 16 milioni di euro per l’anno 2013 – anziché di 315 milioni per il 2013 come previsto nel testo approvato in prima lettura alla Camera - da ripartire per le seguenti finalità indicate nell’elenco 3, allegato al provvedimento in esame:

§      Collegi universitari legalmente riconosciuti[104],

§      Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza[105],

§      Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati[106],

§      Fondo per il finanziamento delle missioni di pace[107],

§      Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione[108],

§      Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva[109],

§      misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti[110]

§      giustizia digitale[111].

Nel corso dell’esame al Senato sono state aggiunte all’elenco le seguenti voci:

§      Interventi di carattere sociale, di cui all’articolo 9, comma 15-bis del D.L. n. 78/2010 (legge n. 122/2010);

§      Comitato istituzionale dei mondiali di ciclismo 2013;

§      Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.Ri.Fo.R Onlus

§      I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e formazione ANMIL Onlus

§      Istituto europeo per ricerca, la formazione e l’orientamento professionale I.E.R.F.O.P Onlus

 

Nel corso dell’esame al Senato sono state soppresse dall’elenco 3 la voce relative al Fondo per il finanziamento ordinario delle università[112], quella relativa ai Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e strutture ospedaliere, nello specifico, Ospedale Bambino Gesù e la voce relativa al Comitato italiano paralimpico.

 

La ripartizione delle risorse del Fondo tra le suddette finalità avviene con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Le Commissioni si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.

Il D.P.C.M. dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Si osserva che il comma in esame prevede l’istituzione di un Fondo del tutto analogo al già vigente del Fondo per interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5[113], il quale viene genericamente rifinanziato nell’ambito delle leggi di stabilità e ripartito tra le finalità indicate in apposito Elenco allegato alla legge medesima, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri[114].

 

 


 

Articolo 1, comma 151
(Fondo per le non autosufficienze)

 

 

Il comma 151, modificato al Senato, autorizza la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013, per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Si ricorda che lo stanziamento iniziale del Fondo era pari a 200 milioni di euro.

 

L'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha istituito il Fondo per le non autosufficienze presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Successivamente l’articolo 2, comma 465, della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) incrementa lo stanziamento di euro 100 milioni per l’anno 2008 e di euro 200 milioni per l’anno 2009. Il Fondo viene configurato come un contributo alle politiche regionali in materia, per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata dei servizi socio-sanitari in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a favore delle persone non autosufficienti.

L’articolo 2, comma 102, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha disposto l’incremento del Fondo per le non autosufficienze di euro 400 milioni per l’anno 2010.

Per il 2011 e il 2012, non è stato previsto il rifinanziamento organico del Fondo.

Si rileva tuttavia che l'articolo 1, comma 40, della Legge di stabilità 2011[115], dispone che la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili[116], sia incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011 e che una quota di tali risorse, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, sia ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per le finalità indicate nell’elenco 1 allegato alla stessa legge. Tra le finalità indicate nell'elenco; sono stati fra gli altri indicati interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un ammontare nel 2011 pari a 100 milioni di euro.

In ultimo, il D.L. 95/2012, all’articolo 23, comma 8, ha previsto che la dotazione del Fondo di finanziamento di interventi urgenti e indifferibili sia aumentata di 658 milioni di euro per l'anno 2013 e che tale somma sia ripartita con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri tra le finalità di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate nell'allegato 3 della medesima legge, nonché, in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo per le non autosufficienze, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica[117].

 


 

Articolo 1, comma 152-bis
(Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università)

 

 

Il comma 152-bis dispone, per l’anno 2013, l’incremento di 100 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)[118]. 

Pertanto, considerati i 6.629,7 milioni di euro indicati per il 2013 nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2013-2015[119] (AC. 5535, cap. 1694), lo stanziamento definitivo dovrebbe ammontare, per lo stesso anno, a 6.729,7 milioni di euro.


 

Articolo 1, comma 152-ter
(Autorizzazione di spesa per i policlinici universitari, il Bambin Gesù e la Fondazione Gerolamo Gaslini)

 

 

Il primo periodo del comma 152-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di 52,5 milioni di euro per l’anno 2013 in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali. Ai sensi dell’articolo 33, comma 32, della L. 183/2011[120], l’autorizzazione è disposta a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali degli stessi policlinici universitari. L’erogazione del finanziamento, subordinata alla sottoscrizione di protocolli di intesa[121] tra le singole università e la regione interessata, è ripartita tra i policlinici con decreto del Ministro della salute di concerto con quello dell’economia e delle finanze.

Si ricorda che la legge di stabilità 2012 ha disposto in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012.

 

Il secondo periodo del comma, autorizza, per l’anno 2013, l’incremento del fondo per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù  per l’importo di 12,5 milioni di euro[122]. Si ricorda che per le stesse finalità, la Legge di stabilità 2012 reca un finanziamento pari a 30 milioni di euro per il 2012.

 

Si ricorda che l’articolo 22, al comma 6, ha istituito, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro, per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù”; ciò per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell’assistenza erogata dalla struttura sanitaria citata.

 

Il rinvio corretto per l’autorizzazione di spesa sembrerebbe essere all’articolo 22, comma 6, del D.L. 78/2009.

 

Infine, il terzo periodo del comma, concede un contributo di euro 5 milioni in favore della Fondazione Gerolamo Gaslini.

Al proposito si ricorda, che l’articolo 6 del D.L. 79/2012[123] , in vigore dal 21 giugno 2012, ha trasformato l’ente pubblicoFondazione Gerolamo Gaslini”, con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato.

 

In particolare, la “Fondazione Gerolamo Gaslini”, da ente pubblico vigilato[124], è divenuta ente privato, mantenendo i compiti di finanziamento e di supporto a carico dell’ente per gli scopi previsti dalla legge, e sopprimendo le funzioni di alta vigilanza sullo stesso già spettanti al Ministero dell’interno.

E’ stato pertanto stabilito che dalla data di iscrizione al registro delle persone giuridiche, come previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361[125], cessa la disciplina della legge 21 novembre 1950, n. 897, che ha istituito la “Fondazione Gerolamo Gaslini”, ente di diritto pubblico, con sede in Genova, al fine di sostenere l'Istituto “Giannina Gaslini”, IRCCS di diritto pubblico per la disciplina materno-infantile incardinato nel Servizio sanitario nazionale come in ultimo confermato dal D.M. 8 giugno 2012[126]. Al Senato, nel corso della seduta n. 411 presso la 1ª Commissione (Affari Costituzionali) del 4 luglio 2012, il Governo ha sottolineato che la Fondazione ha una gestione finanziaria autonoma e non riceve alcun sostegno economico a carico dello Stato, né gode o necessita di sovvenzioni pubbliche, vantando un consistente patrimonio e apprezzabili utili di gestione. In concomitanza con l'adozione delle disposizioni in materia di soppressione di alcuni enti, da cui la Fondazione è stata esclusa in ragione della assoluta autonomia organizzativa e gestionale, il Consiglio di amministrazione ha deliberato la trasformazione dell'ente con una modifica statutaria, facendo venir meno le ragioni dell'esercizio della vigilanza da parte del Ministro dell'interno, fermo restando le funzioni di controllo e vigilanza sulla Fondazione previste dall'articolo 25 del Codice civile”.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 152-quater
(Contributo per il Comitato italiano paraolimpico)

 

 

Il comma 152-quater autorizza per l’anno 2013 la spesa di 6 milioni di euro per lo svolgimento delle attività istituzionali del Comitato italiano paraolimpico.

La norma pertanto stanzia per il 2013 una cifra identica a quanto previsto già per il 2012 dall'art. 4, co. 5, del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), che ha autorizzato la  spesa di 6 milioni di euro per dare continuità all’attività di preparazione ai giochi paralimpici di Londra 2012.

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che l’art. 1, co. 1, della L. 189/2003, richiamato nel testo, cita la Federazione italiana sport disabili (FISD), poi Comitato italiano paraolimpico ai sensi dell’art. 2, co. 1. Si segnala, inoltre, che la denominazione corretta è quest’ultima e non “Comitato paraolimpico nazionale”.

 

Il Comitato italiano Paraolimpico (CIP) è l'ente deputato a riconoscere e coordinare le Federazioni Sportive Paraolimpiche che organizzano l'attività sportiva per le persone disabili sul territorio nazionale[127]. Tra i suoi compiti istituzionali vi è la preparazione delle squadre agonistiche top level in vista dei Giochi Paraolimpici estivi ed invernali, oltre che la promozione a tutti i livelli e in ogni fascia di età e di popolazione della pratica sportiva delle persone disabili.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 152-quinquies
(Rifinanziamento del Fondo ISPE)

 

 

Il comma 152-quinquies dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE), di 2 milioni di euro per l’anno 2013, di 2 milioni di euro per l’anno 2014, di 22,3 milioni di euro per l’anno 2015, di 35 milioni di euro per l’anno 2016 e di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

 

Si ricorda che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004[128], al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (Cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nel disegno di legge di bilancio 2013-2015, come approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 3585/bis), il predetto Fondo presenta una dotazione pari a 14,9 milioni per il 2013, 12,4 milioni per il 2014 e a 7,4 milioni per il 2015.

Rispetto a quanto indicato nel disegno di legge di bilancio, si ricorda che sulla dotazione del Fondo sono intervenute numerose disposizioni del D.L. n. 179/2012. In particolare:

§       Il comma 4 dell’articolo 1, incrementa la dotazione del Fondo ISPE di 12 milioni di euro per il 2013;

§       il comma 33 dell’articolo 34, prevede una riduzione della dotazione del Fondo di 12 milioni per l’anno 2013;

§       il comma 1-ter dell’articolo 37, prevede una riduzione della dotazione del Fondo di 2 milioni a decorrere dal 2013.

 


 

Articolo 1, comma 152-sexies
(Contributo annuo per la Basilica di San Francesco in Assisi)

 

 

Il comma 152-sexies attribuisce alla Basilica di S. Francesco in Assisi un contributo annuo di 200.000 euro, a decorrere dal 2013, per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria all’interno e all’esterno della stessa.

 

Al riguardo si ricorda che nel febbraio 2002 è stata costituita, per volontà della Custodia generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, la “Fondazione per la Basilica di San Francesco in Assisi – Conservazione e restauro”[129].

In base all’art. 4 dello statuto, la Fondazione non ha finalità di lucro e ha come scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione (anche in concerto o collaborazione con autorità e soggetti all’uopo preposti), del patrimonio religioso, storico, monumentale e culturale costituito dalla Basilica e dal Sacro Convento di San Francesco di Assisi.

La Fondazione si propone di attuare i propri scopi attraverso:

a) la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, conservazione e rinnovo della Basilica e del Sacro Convento e sue pertinenze, arredi e decorazioni, delle opere d’arte, della biblioteca e del patrimonio in essi contenuto;

b) lo studio, la raccolta, la conservazione, l’archiviazione e il trattamento delle informazioni e dei dati afferenti la Basilica e il Sacro Convento, degli elaborati progettuali della stato attuale e dei lavori eseguiti nel tempo, dell’impiantistica e comunque di opere ed interventi effettuati sulla Basilica e sul Sacro Convento.

Ai sensi dell’art.5 dello Statuto, il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni indicati nell'atto costitutivo, dalle elargizioni provenienti da Enti e da privati con espressa destinazione agli scopi della Fondazione, dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge, dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo.

 


 

Articolo 1, comma 152-septies
(
Riduzione dell’8 per mille IRPEF)

 

 

Il comma dispone la riduzione di 85,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 14 milioni di euro per il 2014 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, della legge n. 222/1985, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica[130].

Nel disegno di legge di bilancio 2013-2015, come approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 3585/bis), la quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale, iscritta sul cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia, risulta pari a 99,3 milioni di euro nel 2013, a 100,1 milioni nel 2014 e a 95,7 milioni nel 2015.

Si ricorda che sullo stanziamento dell’otto per mille di competenza statale per l’anno 2013 ha già inciso l’articolo 21, comma 9 del D.L. n. 98/2011[131], che ne ha operato una riduzione pari a 64 milioni a decorrere dall’anno 2011. Il medesimo D.L. n. 98/2011, all’articolo 5, ha peraltro previsto che, dall’anno 2012, i risparmi degli organi costituzionali (che da questi dovranno essere autonomamente deliberati entro il 31 dicembre 2013), saranno devoluti agli interventi dell’otto per mille di pertinenza statale relativi a fame nel mondo, calamità, assistenza rifugiati, conservazione beni culturali.

Sulla dotazione del capitolo ha, altresì, inciso la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), la quale, all’articolo 3, ha operato una riduzione, a decorrere dall’anno 2012, degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, tra cui rientra lo stanziamento dell’8 per mille.

 

 


 

Articolo 1, comma 152-octies
(
Eventi alluvionali nel territorio della provincia di Teramo)

 

 

Il comma 152-octies dell’articolo 1 dispone un incremento del rifinanziamento del Fondo della protezione civile disposto dal comma 154 del medesimo articolo 1 (pari a 47 milioni di euro per il 2013, a 8 milioni nel 2014 e a 50 milioni nel 2015), attraverso l’assegnazione delle disponibilità residue per l’anno 2012 relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, della legge n. 222/1985, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica[132].

 

Una quota di tali disponibilità, nella misura di 8 milioni di euro, è specificamente destinata al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011.

Lo stato di emergenza, dichiarato con il D.P.C.M. 10 marzo 2011, è stato poi prorogato fino al 31 marzo 2013 con il D.P.C.M. 18 aprile 2012. Successivamente, con ordinanza n. 0005 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 giugno 2012 è stata nominata la struttura commissariale e sono stati stanziati 25 milioni di euro per la copertura degli oneri derivanti dagli interventi emergenziali e di messa in sicurezza contemplati dall’ordinanza stessa.

 

Il comma precisa che la disposizione in esame entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di stabilità in esame.

 


 

Articolo 1, comma 152-novies
(Fondi per l’attività sportiva universitaria)

 

 

Il comma 152-novies incrementa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2013 l’autorizzazione di spesa – recata dalla L. n. 394 del 1977[133] – destinata alle spese inerenti il potenziamento dell’attività sportiva universitaria. Tali somme sono determinate annualmente dalla tabella C della legge di stabilità.

La tabella C allegata al disegno di legge in esame reca, in corrispondenza, un importo pari a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e pari a 5,2 milioni di euro per il 2015.

Pertanto, a seguito dell’incremento disposto con il comma in esame, l’ammontare complessivo per il 2013 risulterebbe pari a 6,8 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, comma 152-decies
(Fondazione orchestra sinfonica G. Verdi)

 

 

Il comma 152-decies modifica l’art. 2, co. 16-ter, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011), disponendo l’erogazione fino al 31 dicembre 2015 (rispetto al termine, previsto a legislazione vigente, del 31 dicembre 2012) di un finanziamento pari a 3 milioni di euro annui a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi.

 

La Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi è stata istituita nel 2002 per sostenere economicamente l’attività delle due istituzioni, proseguendo l’opera dell'Associazione Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi costituitasi nel 1992. Essa figura tra gli enti del settore musicale (musica concertistica e corale) destinatari di contributi statali a valere sul FUS.

Alla Fondazione sono stati attribuiti € 365 mila per il 2005, € 285 mila per il 2009 ed € 300 mila per il 2010[134]. Per gli esercizi dal 2006 al 2008 non risultano liquidati finanziamenti a valere sul FUS in relazione alla grave situazione debitoria della Fondazione nei confronti dell’ENPALS[135]. Essa è risultata, peraltro, unica assegnataria del contributo di € 5 milioni autorizzato, per il 2008, dall’art. 6-quater del D.L. n. 248/2007 (L. n. 31/2008) a favore di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficoltà finanziaria[136].

Con riferimento al 2011, il co. 16-ter dell’art. 2 del D.L. n. 225/2010 ha disposto la “proroga” (in realtà, si è trattato di una nuova autorizzazione di spesa, a prescindere dall’attribuzione di finanziamenti a valere sul FUS[137]) al 31 dicembre 2011 del finanziamento, autorizzando la spesa di 3 milioni di euro[138].

L’ulteriore proroga è stata disposta, fino al 31 dicembre 2012, dall’art. 6, co. 2-decies, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012), sempre per un importo pari a 3 milioni di euro[139].

 


 

Articolo 1, comma 152-undecies
(Museo nazionale della Shoah)

 

 

Il comma 152-undecies dispone che le spese sostenute per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno, nella misura di 3 milioni di euro per l’anno 2013.

Il progetto di costruzione del Museo Nazionale della Shoah promosso dall’omonima Fondazione[140] prevede la sua ubicazione a Roma: nel sito ufficiale del predetto Museo[141] è indicato che lo scorso 14 dicembre l’Assemblea capitolina di Roma ha ratificato la delibera della giunta che prevede nel piano investimenti 2012-2014, tra gli altri interventi, la realizzazione del Museo della Shoah all’interno di Villa Torlonia, per un ammontare di circa 21,7 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, comma 152-duodecies
(Lega italiana per la lotta contro i tumori)

 

 

Il comma 152-duodecies, introdotto al Senato, concede un contributo di 500.000 euro alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) per il 2013.  Nella tabella 14 (disegno di legge di bilancio triennio 2013-2015- A.S. 3585) del Ministero della salute (cap. 3412) è presente una dotazione per il 2013 di circa 4,3 milioni di euro di somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui fa parte anche la LILT.

Il concorso straordinario alla Lega medesima era presente nel 2011 nel cap. 3413 della medesima tabella 14, con una dotazione di poco meno di 50.000 euro, tolte definitivamente a partire dal 2012.

 


 

Articolo 1, commi 152-terdecies-152-quinquiesdecies
(Credito di imposta per l’erogazione di borse di studio universitarie)

 

 

I commi da 152-terdecies a 152-quinquesdecies istituiscono un credito di imposta per gli anni 2013 e 2014 a favore degli istituti universitari statali e delle università non statali legalmente riconosciute che erogano borse di studio agli studenti universitari, “nei limiti e con le modalità previste nei commi 33-septiesdecies e 33-octiesdecies”.

Il riferimento dovrebbe intendersi ai commi 152-quaterdecies e 152-quinquiesdecies.

Il beneficio è concesso nel limite di 1 milione di euro per il 2013 e di 10 milioni di euro per il 2014.

I criteri per l’attribuzione del beneficio, “nei limiti di cui al comma 33-octiesdecies” – anche in questo caso il riferimento dovrebbe intendersi al comma 152-quinquiesdecies – saranno definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per l’emanazione del decreto non è previsto un termine.

La copertura dell’onere è prevista per il solo 2013: allo stesso si provvede attraverso corrispondente riduzione del Fondo per le borse di studio concesse per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca[142]. Al riguardo, la norma cita le L. n. 119 del 1981 e n. 315 del 1998.

L’art. 31 della L. n. 119/1981 (legge finanziaria 1981) ha incrementato, per l’esercizio finanziario 1981, la dotazione del capitolo (allora) n. 4124 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione di 5 miliardi di lire per far fronte agli oneri derivanti dall’istituzione di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione da attivare nell’anno accademico 1981-1982.

Successivamente, l’art. 1, co. 1, lett. a), della L. n. 315/1998 ha autorizzato la spesa di 36 mld di lire per il 1998, di 82,8 mld di lire per il 1999 e di 89,4 mld di lire a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, affidando ad un decreto ministeriale la definizione di misure e criteri di concessione[143].


 

Articolo 1, comma 152-sexiesdecies
(Contributo straordinario alla Fondazione EBRI-European Brain Research Institute)

 

 

Il comma 152-sexiesdecies autorizza la concessione di un contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui per il 2013, 2014 e 2015 a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute)[144].

 

Con riguardo ai finanziamenti statali, si ricorda che, da ultimo, la relazione illustrativa dello schema di decreto di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2011 (Atto n. 423) evidenziava che, nell’ambito delle assegnazioni straordinarie al Consiglio nazionale delle ricerche, somme per 1,3 milioni di euro erano concesse quale terza annualità del sostegno di iniziative di potenziamento delle ricerche nei settori della genomica funzionale e delle neuroscienze, da realizzarsi nell'ambito dell'accordo quadro CNR-Fondazione EBRI.

 

 


 

Articolo 1, comma 153
(Revoca finanziamento Tramvia Aquila)

 

 

Il comma 153 dell’articolo 1 dell’emendamento 1.700, corrispondente all’articolo 2, comma 34, del testo del disegno di legge di stabilità 2013 approvato dalla Camera, è stato modificato nel corso dell’esame al Senato, prevedendo che le risorse statali destinate dalla deliberazione CIPE n. 76/2001 assegnato alla Tramvia su gomma nel comune de L’Aquila vengano revocate e destinate al finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana nello stesso Comune.

 

Prima di procedere alla revoca il CIPE dovrà verificare le eventuali situazioni pendenti, gli obblighi giuridici in corso e le disponibilità finanziarie esistenti.

 

La delibera CIPE n. 76/2001 ha approvato alcuni programmi di intervento nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa nelle aree metropolitane e nelle aree urbane, destinando a ciascun intervento una quota di disponibilità annua per una durata di quindici anni.

Per la tranvia su gomma del Comune de L’Aquila, il cui costo approvato ammonta a 65 miliardi di lire (pari a 33.569.698,44 euro), risulta deliberato un contributo a carico dello Stato di 3.814.155.000 lire (pari a 1.969.846,66 euro).

 


 

Articolo 1, comma 154
(Assegnazione di risorse finanziarie ai territori
colpiti da calamità naturali)

 

 

Il comma 154, che dispone l’incremento dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 142/1991 al fine di realizzare interventi, in conto capitale, nei territori colpiti da una serie di calamità naturali, è stato modificato, nel corso dell’esame al Senato.

Le modifiche hanno riguardato:

§         l’incremento da 40 a 47 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa per il 2013;

§         l’introduzione di nuove autorizzazioni di spesa per gli anni successivi, nella misura di 8 milioni nel 2014 e di 50 milioni nel 2015;

§         l’aggiunta, nel novero dei territori cui sono destinate le risorse contemplate dal presente comma, dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria nel novembre 2012.

Relativamente a tali eventi alluvionali, si ricorda che con il D.P.C.M. 19 maggio 2011 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nei giorni dal 14 al 17 marzo 2011, mentre con il D.P.C.M. 11 novembre 2011 (G.U. 18 novembre 2011, n. 269) è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria e della regione Piemonte.

Con le ordinanze nn. 3964, 3980 del 2011 e n. 4005/2012 sono stati autorizzati stanziamenti per complessivi 30,1 milioni di euro.

Relativamente agli eventi del novembre 2012, si ricorda che con delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 10 marzo 2013, per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena. Per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza si provvede nel limite massimo di euro 14 milioni di euro con oneri posti a carico del Fondo per la protezione civile, appositamente integrato con le risorse della quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF.

 

Si ricorda che il riparto delle risorse tra gli interventi contemplati dovrà avvenire con apposito D.P.C.M.

Si fa altresì notare che l’art. 1, comma 332, del disegno di legge in esame, provvede a incrementare ulteriormente il Fondo della protezione civile di 250 milioni di euro da destinare alle regioni e ai comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012.

Si segnala altresì che il comma 152-octies dell’articolo 1 dispone un incremento del rifinanziamento del Fondo della protezione civile disposto dal comma in esame, attraverso l’assegnazione delle disponibilità residue per il 2012 relative all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 47, comma 2, della L. 222/1985, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’8 per mille dell’IRPEF.


 

Articolo 1, comma 159-bis
(Contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona)

 

 

Il comma 159-bis dispone l’attribuzione di un contributo straordinario, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per il 2013, a favore della Fondazione Arena di Verona, al fine di consentire la realizzazione di iniziative nell’ambito delle celebrazioni relative al secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, di cui alla L. 206/2012.

Dispone, altresì, la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al FUS per il 2013, per un importo pari a 2,3 milioni di euro

 

Con riferimento alle celebrazioni per il secondo centenario della nascita di G. Verdi, l’art. 4 della L. 206/2012 ha autorizzato un contributo straordinario di 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, attribuito al Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, istituito dall’art. 3[145]. In base all’art. 2, lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento gli interventi finalizzati, fra l’altro, al sostegno delle attività culturali e di spettacolo volte a promuovere la conoscenza del patrimonio musicale e artistico relativo alla figura e all’opera di G. Verdi.

 

Dunque, a fronte di un contributo per le celebrazioni del secondo centenario della nascita di G. Verdi complessivamente attribuito al Comitato promotore delle stesse, il comma in esame dispone l’attribuzione di un contributo diretto alla Fondazione Arena di Verona, per le medesime finalità.

 

Si ricorda che la Fondazione Arena di Verona è uno degli enti autonomi lirici riconosciuti dalla L. 800/1967, poi trasformati in fondazioni di diritto privato dal d.lgs. n. 367/1996, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo.


 

Articolo 1, comma 159-ter
(Provvidenze per l’editoria, per l’emittenza televisiva locale e per l’emittenza radiofonica locale e nazionale)

 

 

Il comma 159-ter incrementa di 45 milioni di euro per l’anno 2013 gli stanziamenti autorizzati a favore dell’editoria dalla legge n. 67 del 1987[146] e determinati annualmente dalla tabella C della legge di stabilità.

La tabella C allegata al disegno di legge in esame reca, in corrispondenza, un importo pari a 137,5 milioni di euro per il 2013, 142,7 milioni di euro per il 2014 e 144,1 milioni di euro per il 2015[147].

Pertanto, a seguito dell’incremento disposto con il comma in esame, l’ammontare complessivo delle risorse per il 2013 risulterebbe pari a 185,5 milioni di euro.

Il secondo periodo del comma 159-ter autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2013 per interventi e incentivi in favore dell’emittenza televisiva locale e dell’emittenza radiofonica locale e nazionale.

Al riguardo si segnala che la norma non contiene alcun riferimento normativo che consenta di individuare le finalità dell’intervento e i criteri di ripartizione dello stanziamento.

Si evidenzia che alle emittenti sopra indicate sono attribuiti diversi finanziamenti, tra i quali i più importanti sono quelli di cui all’articolo 45, comma 3, della legge n. 448/1998, e successive modifiche e integrazioni, che vengono annualmente ripartiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

 


 

Articolo 1, comma 159-quater
(Trasferimento del Castello di Udine alla Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia)

 

 

Il comma 159-quater dispone l’istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro a decorrere dal 2013, volto a consentire il trasferimento alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del Castello di Udine.

 

Il bene in commento, attualmente sede di un museo, è dal 1906 di proprietà demaniale dello Stato a seguito dell’annessione del Friuli all’Italia[148].

Si ricorda che il trasferimento in questione è stato oggetto, fra l’altro, dell’interrogazione a risposta immediata 5-04501, svolta presso la Commissione VI (Finanze) il 31 marzo 2011[149].

In sede di risposta a tale interrogazione, il rappresentante del Governo, dopo aver evidenziato che, in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), non si applica alle regioni a statuto speciale tutta la disciplina introdotta dal D.lgs. n. 85 del 2010 (Federalismo demaniale), che regola criteri, metodi e tempi del trasferimento di beni immobili statali agli enti territoriali e locali[150], ha sottolineato che, comunque, la regione interessata avrebbe potuto prendere contatti direttamente con il Mibac al fine di concordare l’iter procedurale più appropriato per il perseguimento del proprio scopo: ciò, sulla base dell’atto aggiuntivo al protocollo d’intesa del 27 dicembre 2007, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che “prevede testualmente all’art. 9 che il Governo condivide, altresì, l’esigenza manifestata dalla regione di poter concordare con i singoli Ministeri comunque interessati, sempre nel rispetto delle vigenti normative, intese specifiche finalizzate alla valorizzazione e/o l'eventuale trasferimento di alcuni beni immobili di particolare significato culturale e simbolico, come - a titolo esemplificativo - il Castello di Udine, sede storica del Parlamento friulano".

 


 

Articolo 1, commi 160 e 161
(Lotta all’evasione fiscale e destinazione delle maggiori entrate)

 

 

Il comma 160, modificato durante l’esame al Senato, novella il comma 36, dell’articolo 2 del D.L. n. 138/2011, anticipando all’anno 2013 la previsione secondo la quale le maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione confluiscono in un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.

 

In particolare, si ricorda che il citato comma 36 del D.L. n. 138/11, nei primi due periodi - che non sono stati oggetto di modifica - ha previsto che le maggiori entrate derivanti dal decreto medesimo fossero riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono state stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione[151].

I successivi terzo e quarto periodo del medesimo comma 36 – che le norme in esame intendono novellare – prevedono che a partire dall'anno 2014 il Documento di economia e finanza contenga una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Tali maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale per essere finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

Va altresì ricordato che una diposizione analoga ai primi due periodi del citato comma 36 del D.L. n. 138/2011 è stata riprodotta anche all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011 - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 – in base al quale anche le maggiori entrate erariali derivanti da tale decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, rinviando a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sopra richiamato, le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

 

La lettera a) del comma 160, nel novellare il terzo periodo del comma 36 dell’articolo 2 del D.L. 138/2011:

§      anticipa al 2013 - in luogo del 2014 previsto dalla norma vigente - il termine a decorrere dal quale il Documento di economia e finanza conterrà la valutazione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale. Per effetto delle modifiche apportate durante l’esame al Senato, è stata espunta la precisazione secondo cui tale valutazione va riferita anche all'evasione contributiva;

§      introduce la previsione secondo cui tale valutazione è relativa all’anno precedente e riguarda le maggiori entrate “strutturali” derivanti dalla lotta all’evasione – laddove la normativa vigente fa riferimento alle maggiori entrate “in termini permanenti”. Con le modifiche apportate al Senato, è stato precisato che l’oggetto della valutazione concerne le maggiori entrate strutturali effettivamente incassate; nella stessa sede è stata eliminata la previsione che imponeva di valutare altresì la differenza tra la spesa per interessi sul debito pubblico prevista e quella effettivamente erogata.

Si osserva che la norma in esame interviene sulla disciplina del Documento di economia e finanza, introducendo nuovi ed ulteriori contenuti rispetto a quelli previsti dall’articolo 10 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009)[152]. In termini analoghi opera la lettera b) del comma 41 in esame - che più avanti si illustra – con riferimento alla Nota di aggiornamento del DEF, la cui disciplina è recata dall’articolo 10-bis della medesima legge di contabilità.

La medesima lettera a), nel novellare il quarto periodo dell’articolo 2, comma 36, del D.L. 138/2011:

§      specifica che al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale affluiscono le maggiori risorse derivanti dalla predetta valutazione relativa al surplus di entrate “strutturali” ed effettivamente incassate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale;

§      prevede che affluiscono al predetto Fondo anche le risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali (cd. tax expenditures).

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, lo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato reca una nota integrativa che dà conto degli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Si rammenta, altresì, che l'articolo 21, comma 2 del D.L. 95 del 2012 ha affidato alla legge di stabilità 2013 l’indicazione, accanto alle misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica, anche delle disposizioni di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, destinando i risparmi e le maggiori entrate così ottenuti, assieme ai risparmi derivanti dal riordino di enti ed organismi statali disposti dall'articolo 12 del medesimo D.L. 95/2012, ad evitare l’aumento dal 1° luglio 2013 delle aliquote IVA. Su tale punto, com’è noto, interviene l’articolo 12, comma 1 del ddl in esame, non modificato al Senato (ora comma 295) cui si rinvia.

La norma specifica, inoltre, che le predette maggiori risorse affluiscano al Fondo al netto delle seguenti somme:

§      le risorse necessarie al mantenimento dell’equilibrio di bilancio ed alla riduzione del rapporto tra il debito e il PIL;

Si ricorda che la formulazione vigente del comma 36 del D.L. n.138/11 prevede che il computo delle risorse da destinare al Fondo debba avvenire al netto delle somme necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito.

Con riferimento a tale previsione, si ricorda altresì che l’articolo 17, comma 1-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196/2009), prevede che le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, specificando espressamente che tale eventuale “extragettito” deve essere finalizzato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Tale norma è stata introdotta all’interno della legge di contabilità pubblica a seguito della legge n. 39/2011[153], che ha apportato all’interno della disciplina contabile modifiche finalizzate ad adeguare il ciclo e gli strumenti della programmazione economico finanziaria nazionale, nonché le regole di gestione del bilancio e di coordinamento della finanza pubblica, agli obblighi, alle procedure e ai criteri stabiliti in sede europea nell’ambito delle nuove regole adottate in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (cd. governance economica europea).

A tal fine, sono state, tra l’altro, introdotte alcune disposizioni volte a rafforzare la disciplina fiscale, in linea con le indicazioni formulate dalle istituzioni comunitarie ai fini della riduzione del deficit e del debito, nell’ambito dei criteri per l’applicazione del Patto di stabilità e crescita (c.d. “codice di condotta”[154]) e nel Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione economica e monetaria” (cd. Fiscal compact)[155], ratificato dall’Italia con la legge n. 114 del 23 luglio 2012[156]. Il Trattato incorpora ed integra in una cornice unitaria alcune delle regole di finanza pubblica e delle procedure per il coordinamento delle politiche economiche in gran parte già introdotte o in via di introduzione in via legislativa con il cd. Six pack[157].

Tra i punti principali del Trattato si segnalano:

-        l’impegno delle parti contraenti ad applicare e ad introdurre norme costituzionali o di rango equivalente, la “regola aurea” per cui il bilancio dello Stato deve essere in pareggio o in attivo;

-        l’impegno, qualora il rapporto debito pubblico/PIL superi la misura del 60%, a ridurlo mediamente di 1/20 all’anno per la parte eccedente tale misura. Il ritmo di riduzione dovrà tener conto di alcuni fattori rilevanti, quali la sostenibilità dei sistemi pensionistici e il livello di indebitamento del settore privato.

Nel caso dell’Italia, che ha un rapporto debito/PIL di poco più del 120%, l’applicazione della nuova regola richiederà una riduzione annua del debito di circa il 3% del PIL (circa 46 miliardi di euro).

Con riferimento a tali due obblighi, si ricorda l’adozione della legge costituzionale n. 1 del 2012 volta a introdurre nella Costituzione il principio dell’equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l’ordinamento dell'Unione europea. La legge – che entrerà in vigore a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, modifica gli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, incidendo sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni.

-        l’impegno a coordinare meglio la collocazione dei titoli di debito pubblico, riferendo preventivamente alla Commissione e al Consiglio sui piani di emissione dei titoli di debito[158].

§      le risorse derivanti, a legislazione vigente, dall’attività di recupero fiscale svolta dalle regioni e dai comuni. Per effetto delle modifiche apportate durante l’esame al Senato, sono fatte salve anche le risorse derivanti dall’attività di recupero fiscale svolte dalle province;

 

Si ricorda, in proposito, che nella prospettiva del federalismo fiscale il legislatore ha complessivamente previsto un maggior coinvolgimento degli Enti territoriali nell’attività di accertamento e riscossione.

Per quanto concerne i comuni, l’articolo 1, comma 1 del D. L. 203/2005 disponeva in origine l’attribuzione a tali enti di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi; tale ammontare è stato poi elevato da disposizioni successive e, da ultimo, dall’articolo 1, comma 12-bis del D.L. 138 del 2011, che ha assegnato ai comuni, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l’intero maggior gettito ottenuto a seguito dell’intervento svolto dall’ente stesso nell’attività di accertamento, anche se si tratta di somme riscosse a titolo non definitivo e fermo restando il successivo recupero delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.

Per quanto riguarda le regioni, l’articolo 9 del D.Lgs. n. 68/2011 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) ha assicurato il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto. Ai medesimi enti è poi attribuita una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione alla medesima in favore delle Regioni.

Relativamente alle province, l’articolo 10 del D.Lgs. n. 149 del 2011 riconosce ai predetti enti una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse con il contributo dei medesimi enti, anche mediante segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.

 

La lettera a) in commento novella, infine, il quarto periodo del citato comma 36 anche per ciò che attiene alle finalità del Fondo, prevedendo che le risorse ad esso affluenti siano destinate al contenimento degli oneri fiscali - e non più anche degli oneri contributivi, come invece previsto dalla normativa vigente - gravanti su famiglie e imprese, specificando altresì che le modalità di destinazione e di impiego siano indicate nel DEF.

 

La successiva lettera b), anch’essa modificata durante l’esame del provvedimento al Senato, introduce un comma aggiuntivo (36.1) all’articolo 2 del D.L. 138 del 2011- il quale dispone la presentazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, in allegato alla Nota di aggiornamento al DEF, di un Rapporto annuale contenente i risultati conseguiti in materia di contrasto all’evasione fiscale, indicando le strategie relative alla predetta finalità, aggiornandole e confrontando i risultati con gli obiettivi prefissati.

Per effetto delle modifiche apportate durante l’esame del provvedimento al Senato, il riferimento all’evasione contenuto nella norma in esame concerne la sola evasione fiscale e non più l’evasione contributiva.

Il Rapporto, inoltre, evidenzia, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti. Analogamente – a seguito dell’esame del provvedimento al Senato - anche in tal caso il riferimento al recupero di gettito concerne il solo gettito fiscale (non più contributivo).

 

In conseguenza di tali previsioni, il comma 161 dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 296/2006, che prevede la presentazione da parte del Ministero dell’economia e finanze di una analoga Relazione al Parlamento sui risultati derivanti dalla lotta all’evasione e sulla destinazione delle maggiori entrate permanenti alla riduzione della pressione fiscale.

 

In relazione al complesso delle norme sopra illustrate, andrebbe chiarito come saranno individuate, per il 2013, le maggiori entrate “strutturali” derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva riferite all’anno precedente, la cui valutazione dovrà essere contenuta nel DEF, tenuto conto che il rapporto indicante i risultati conseguiti in materia di contrasto all’evasione e la quota di maggiori entrate attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento (c.d. tax compliance) da parte dei contribuenti – rapporto che sembra necessariamente rilevare ai fini delle maggiori entrate strutturali sopraddette - dovrà essere allegato alla successiva Nota di aggiornamento del DEF.

Per quanto concerne il computo delle maggiori risorse derivanti dal contrasto all’evasione e dalla minore spesa per interessi sul debito effettivamente erogata rispetto a quella prevista, lo stesso dovrà essere effettuato al “netto” delle risorse necessarie al conseguimento di alcuni obiettivi finanza pubblica, quali il mantenimento dell’equilibrio di bilancio e la riduzione del rapporto tra il debito e il PIL, i quali sono suscettibili di essere annualmente rimodulati in sede di definizione del DEF e della relativa Nota di aggiornamento e che sono a loro volta ancorati a precisi vincoli comunitari. La norma, peraltro, non esplicita se il richiamo al “mantenimento dell'equilibrio di bilancio” debba essere riferito al pareggio di bilancio inteso in termini strutturali, ossia la netto degli effetti del ciclo economico e delle componenti una tantum e se possa essere riferito al rispetto degli obiettivi concordati in sede europea.

Quanto, inoltre, alla spesa per interessi sul debito, atteso che il parametro di riferimento per il calcolo delle risorse da destinare al Fondo è dato dalla differenza tra la spesa “prevista” e quella “effettivamente erogata”, si rileva come si tratti di risultati che in quanto relativi “all’anno precedente” dovrebbero risultare già incorporati nella previsioni tendenziali riferite all’esercizio in corso al momento dell’elaborazione del DEF.

Va segnalato, infine, come le disposizioni in esame non rechino indicazione in ordine alle modalità e procedure attraverso le quali dovranno essere individuate, contabilizzate e assegnate le risorse che confluiscono al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.

 

 


 

Articolo 1, comma 162, capoverso art.16-bis, comma 2
(Quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
del Servizio sanitario nazionale)

 

 

Al comma 162 dell’articolo unico dell’emendamento 1.700 (corrispondente all’articolo 2, comma 43, del testo del disegno di legge approvato dalla Camera), nel corso dell’esame presso il Senato, è stato soppresso il comma 2 del capoverso art.16-bis. Tale disposizione prevedeva  che la quota di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'imposta sul valore aggiunto (IVA)[159], da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, dovesse essere incrementata entro il 31 marzo 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di garantire alle regioni a statuto ordinario un gettito pari a quello derivante per l'anno 2011 dalla quota dell'accisa sulla benzina, abrogata dal comma 1, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

La soppressione della norma in esame appare determinata dal fatto che già l’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, prevede l’emanazione di un D.P.C.M. per la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, in caso di incremento IVA, per le finalità stabilite dall'art. 1, comma 4, del medesimo decreto legislativo, di compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.

 


 

Articolo 1, comma 162-bis
(Contratto di servizio Trenitalia S.p.A.)

 

 

Il comma 162-bis dell’articolo unico dell’emendamento 1.700, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per il 2012, per lo svolgimento degli obblighi di servizi pubblico ferroviario, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico. Le somme alle quali si riferisce la norma sono quelle previste con questa finalità dal bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2012.

 

Il contratto di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 538/1993 (legge finanziaria 1994), regola i rapporti tra i suddetti soggetti concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari. I relativi oneri a carico dello Stato sono iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

Secondo la normativa comunitaria, è definito contratto di servizio il contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti. Esso assolve alla funzione di garantire il soddisfacimento di esigenze di trasporto che le imprese stesse non avrebbero convenienza economica ad assicurare. A tal fine, il contratto provvede attraverso l’imposizione alle imprese di obblighi di servizio pubblico, a fronte dei quali sono previsti meccanismi di compensazione in favore delle imprese stesse.

Gli obblighi di servizio pubblico comprendono: gli “obblighi di esercizio”, in virtù dei quali le imprese debbono garantire la continuità, la regolarità e l’adeguatezza, in termini di capacità, del servizio; gli “obblighi di trasporto”, per cui le imprese sono tenute ad accettare ed effettuare qualsiasi trasporto di persone o di merci a prezzi e condizioni determinati; gli “obblighi tariffari”, in virtù dei quali le imprese sono tenute ad applicare prezzi stabiliti o approvati dalle pubbliche autorità, in particolare per talune categorie di viaggiatori o di prodotti o per determinati collegamenti.

 

Si segnala infine che risultano in corso di negoziazione con Trenitalia S.p.a i contratti di servizio, sia in relazione al trasporto merci sia in relazione al trasporto passeggeri, relativi al periodo 2009-2014.

 

Al riguardo, andrebbe valutata la coerenza della disposizione, che fa riferimento all’anno 2012, con quanto previsto dall’articolo 11 della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) che prevede che la legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale (e quindi, in questo caso, 2013-2015).

 


 

Articolo 1, commi 162-ter e 162-quater
(
Modifiche al Testo Unico del Debito pubblico)

 

 

Il comma 162-ter prevede talune modifiche all’articolo 3 e all’articolo 57 del Testo unico delle norme in materia di debito pubblico, D.P.R. n. 398/2003[160], recanti rispettivamente, la disciplina relativa alle operazioni di emissione di titoli del debito annualmente consentite e al rimborso dei titoli.

Il comma 162-quater, dispone che, a decorrere dall'esercizio 2013, non sono più dovuti gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro - previsti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico - attualmente di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato.

 

 

In particolare, il comma 162-ter, alla lettera a) - introducendo all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera b), una ulteriore lettera b-bis) - include - nell’elenco delle operazioni di emissione che possono essere annualmente consentite al Tesoro l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza degli stessi mercati.

I titoli emessi destinati al detto portafoglio concorrono al raggiungimento del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato solo nel momento in cui sono collocati sul mercato attraverso le sopra indicate operazioni.

 

 

L’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 398/2003 prevede che il Ministro dell’economia, nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

a)    di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità, compresa la facoltà di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le società di gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani ed esteri, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle operazioni d'indebitamento;

b)    di disporre, per promuovere l’efficienza dei mercati finanziari, l’emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati. Tali operazioni, visto il loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari vengono imputati all’entrata del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le stesse modalità si provvede sul mercato interbancario ad operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla lettera a);

c)    di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio, nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro può derogare alle norme di contabilità di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1.

 

L’articolo 57 del  medesimo D.P.R. n. 398/2003 disciplina il rimborso dei titoli di importo pari o superiore a 2.582,28 euro.

In particolare, il comma 1 prevede che il rimborso del capitale dei titoli di importo pari o superiore a 2.582,28 euro, non sottoposti a vincolo cauzionale, si esegue su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi.

Si prescinde dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla riscossione del capitale.

Ai sensi del comma 2, qualora i titoli siano intestati ad enti o società oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilità dei propri beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda del titolare, o degli aventi causa, a firma autenticata.

Il comma 3 prevede che non occorre nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volontà di rimborsare risulti espressa mediante: a) atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo; b) scrittura privata con firma autenticata da notaio; c) dichiarazione resa presso la Direzione o presso un dipartimento provinciale del Tesoro.

Ai sensi del comma 4, il capitale dei titoli nominativi e di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, se di importo pari o superiore a 2.582,28 euro, è rimborsato previa presentazione della documentazione prevista al precedente comma 3 e, in base all'articolo 56 del medesimo D.P.R. n. 398, su presentazione di apposita dichiarazione di un intermediario finanziario attestante l'apertura di un conto di deposito intestato e vincolato di importo pari ai titoli esibiti.

Il comma 5 dispone che le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere chieste alla Direzione o, fuori dalla sua sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero.

Infine, ai sensi del comma 6, quanto disposto dall’articolo in esame si applica anche qualora sia previsto il pagamento di premi.

Si ricorda che il medesimo D.P.R. all’

 

Il comma 162-ter, alla lettera b), reca talune modifiche all’articolo 57 del D.P.R. n. 398, volte essenzialmente ad eliminare, all’interno della procedura per il rimborso dei titoli, disciplinata nel citato articolo, ogni riferimento ai soppressi dipartimenti provinciali del Tesoro e dipartimenti provinciali del Ministero dell’economia e finanze.

In conseguenza di quanto disposto da tale comma, il successivo comma 162-quater prevede che, a decorrere dall'esercizio 2013, non sono più dovuti gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con Decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato.

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1-ter del D.L. n. 40/2010 (legge n. 73/2010), a decorrere dal 1° marzo 2011 sono state soppresse le Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze (ex Direzioni Provinciali del Tesoro)[161].

 

Con riferimento alla formulazione delle novelle apportate dal comma 162-ter lettera b) si osserva che esse dovrebbero essere riformulate prevedendo rispettivamente, al comma 3 dell’articolo 57 la soppressione delle parole “o presso un dipartimento provinciale”.

 


 

Articolo 1, comma 162-quinquies
(Funzioni dei comuni in materia statistica)

 

 

La disposizione in esame modifica la disciplina in tema di funzioni fondamentali dei comuni introdotta dall’art. 19 decreto legge 95/2012.

Tale disciplina ha individuato le funzioni fondamentali dei comuni in conformità all’art. 117, comma secondo, lett. p), Cost., che attribuisce in via esclusiva allo Stato la competenza normativa in materia.

L’individuazione delle funzioni fondamentali è compiuta attraverso una modifica dell’art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010[162], che aveva definito le stesse funzioni mediante rinvio ad altra fonte normativa, a fini di coordinamento della finanza pubblica, di contenimento delle spese funzionali e di esercizio in forma obbligatoriamente associata di funzioni dei comuni.

La fonte oggetto di rinvio, cioè l’art. 21, comma 3, della L. 42/2009[163], aveva definito le funzioni fondamentali dei comuni solo in via provvisoria ed esclusivamente ai fini perseguiti dalla disciplina complessiva in essa contenuta, vale a dire determinazione dei fabbisogni e delle spese degli enti locali. Sulla base di tale definizione il D.Lgs. 216/2010[164] ha stabilito disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.

A differenza delle fonti richiamate, l’individuazione di funzioni fondamentali effettuata dall’art. 19 non è marcata da finalità specifiche o transitorie, ma ha vocazione a regime. Essa comprende sia funzioni strumentali, relative alla gestione e organizzazione degli enti, sia funzioni dirette alla comunità territoriale.

La disposizione in esame interviene sulla lettera l) inserita nell’ambito della disciplina di funzioni fondamentali ma riferita a funzioni che la medesima lettera specifica che costituiscono esercizio di funzioni di competenza statale.

Per tale motivo tali funzioni, sulla base dell’articolazione di funzioni, tra proprie e conferite, stabilita dall’art. 118, secondo comma, Cost., dovrebbero essere ricondotte alle seconde. Del resto, art. 14 Tuel, rubricato “Compiti del comune per servizi di competenza statale”, nel prevedere che il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica, chiarisce che le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.

Per effetto della modifica illustrata le funzioni in materia di servizi statistici vengono scorporate dalla citata lett. l), riferita a funzioni  di competenza statale e ad esse viene conferita specifica configurazione, nell’ambito di un’autonoma lettera con la definizione di servizi in materia statistica.


 

Articolo 1, comma 162-sexies
(Gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

 

 

Il comma 162-sexies, introdotto al Senato, prescrive che il Ministero dell’interno si avvale della SO.GE.I S.p.a. per progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

I commi da 8 a 15 del citato art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[165] recano un complesso di disposizioni eterogenee riguardanti l’attività di controllo e di accertamento, l’organizzazione delle Agenzie fiscali e la SOGEI. Il comma 15, per quanto rileva in questa sede, dispone che i diritti dell’azionista della società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria, vale a dire la SOGEI (Società di gestione informatica), siano esercitati da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. Si ricorda, in breve, che SOGEI, società a totale partecipazione pubblica le cui azioni appartengono al MEF, ai sensi dell'art. 4 del proprio statuto, ha per oggetto, prevalentemente, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite a detto Ministero e alle Agenzie fiscali, potendo, altresì, svolgere, nel rispetto della normativa vigente, ogni altra attività di natura informatica per conto dell'amministrazione pubblica centrale o locale, di istituzioni, di enti pubblici territoriali locali, di società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere.

Con riferimento, poi, alla tematica di cui al comma in esame, si segnala che l'art.2 del D.L. n. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) ha disposto, tra l’altro, l'unificazione del sistema anagrafico nazionale, già strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale) in un'unica anagrafe - l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell'interno. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco, quale ufficiale del Governo, per la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e per gli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica; l’ANPR assicura altresì la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.

Merita, anche, ricordare che con il D.P.C.M. che dovrà essere emanato per attuare quanto sopra introdotto, verrà definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014 e che, fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro; il sistema è organizzato secondo modalità funzionali e operative che garantiscano la univocità dei dati stessi.

 


 

Articolo 1, comma 162-septies
(Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza)

 

 

Il comma 162-septies interviene in merito alla normativa sull’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza disciplinata dal decreto legislativo n. 69 del 2001, attraverso una modifica alla Tabella 1 allegata al decreto stesso, stabilendo che a decorrere dal 1º ottobre 2013, sono necessari 5 anni (anziché 4 anni) di anzianità minima di grado per l’inserimento nella aliquota per la valutazione ai fini del passaggio da generale di brigata a generale di divisione e da generale di divisione a generale di corpo di armata.

 


 

Articolo 1, comma 162-octies
(Diritto di prelazione sulle concessioni di valorizzazione)

 

 

Il comma 162-octies, inserito nel corso dell’esame parlamentare, con una integrazione all’articolo 3-bis del D.L. n. 351 del 2001 in tema di concessioni di valorizzazione, attribuisce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene al prezzo di mercato .

L’articolo 3-bis, recentemente modificato dal D.L. n. 95 del 2012, prevede la possibilità di dare in concessione o locare a privati, a titolo oneroso, beni immobili di proprietà dello Stato ai fini della riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nella relazione illustrativa al D.L. n. 95 del 2012 si legge che con le modifiche introdotte si è voluto favorire il superamento di talune criticità riscontrate nell’attuazione delle cosiddette concessioni di valorizzazione che di fatto ne hanno impedito una più ampia diffusione. Tali criticità hanno conseguentemente limitato in maniera significativa la possibilità di valorizzare e mettere a reddito immobili appartenenti al demanio storico-artistico per i quali, in ragione dell’inalienabililtà derivante dai vincoli cui spesso sono sottoposti, la concessione di valorizzazione risulta l’unico strumento in grado di consentire il coinvolgimento attivo di investitori e gestori privati.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 14, del D.L. n. 95 del 2012 ha eliminato il limite massimo di cinquanta anni per la durata delle locazioni e concessioni di valorizzazione per gli immobili di proprietà dello Stato appartenenti al demanio storico-artistico. All'Agenzia del demanio è stata attribuita l'iniziativa per la convocazione delle conferenze di servizi o la promozione di accordi di programma per la valorizzazione degli immobili; ai comuni interessati, per l'intera durata della concessione o della locazione, è riconosciuta una quota del 10 per cento del relativo canone. Infine, nei bandi di gara predisposti dall'Agenzia del demanio, può essere contemplata la possibilità per il concessionario di subconcedere le attività economiche o di servizio per i cittadini.

Con la norma in esame si prevede che al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni, l’Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni, riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene al prezzo di mercato.

Al riguardo si segnala che oggetto delle concessioni di valorizzazione in argomento possono essere immobili del demanio storico-artistico, sottoposti a vincoli di inalienabilità.


 

Articolo 1, comma 162-novies
(Norme concernenti i Presidenti degli enti parco)

 

 

Il comma 162-novies prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 (che rendono onorifica la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità degli organi dei predetti enti) non si applicano ai Presidenti degli Enti parco.

Ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a), della L. 394/1991, il Presidente dell’ente parco è un organo dell’ente stesso.

Il citato comma 2 dell’articolo 6 del D.L. 78/2010 prevede che la partecipazione agli organi collegiali che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e la titolarità di tali organi può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

 

Ai fini dell'attuazione della disposizione, è autorizzata la spesa annua pari a 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2013.

 


 

Articolo 1, commi da 162-decies a 162-terdecies
(
Risorse per la continuità territoriale)

 

 

Il comma 162-decies dell’articolo 1 individua le risorse attraverso le quali si provvede, per gli anni 2013-1016, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico relativi alla continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali.

Le risorse a tal fine destinate ammontano a:

§      2,469 milioni di euro per l'anno 2013;

§      4,253 milioni di euro per l'anno 2014;

§      4,253 milioni di euro per l'anno 2015;

§      1,785 milioni di euro per l'anno 2016.

 

Sono previste due fonti per il reperimento delle suddette risorse:

1)   risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani;

2)   parziale utilizzo della quota delle entrate previste dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge n. 311/2004[166]

Si ricorda che l’articolo 1, comma 238, della legge n. 311/2004 dispone un incremento delle tariffe per operazioni in materia di motorizzazione, quantificando le maggiori entrate derivanti da tale misura in 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Il secondo periodo del comma prevede che una quota delle predette maggiori entrate, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a copertura della svolgimento delle attività svolte dal predetto Ministero, relativamente alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 2, commi 3-5, del D.Lgs. n. 190/2002, il cui contenuto è successivamente confluito nel D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

Successivamente l’articolo 29, comma 16, del D.L. n. 216/2011[167] ha utilizzato parte delle risorse riassegnabili, di cui al secondo periodo del citato comma 238 (3,38 milioni di euro per il 2013), per la proroga dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Recentemente l’articolo 34, comma 13, del D.L. n. 179/2012[168] ha autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per il 2012 per garantire le procedure centralizzate di conferma della validità della patente di guida, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante parziale utilizzo della quota delle entrate riassegnabili sopra indicate.

 

L’individuazione delle risorse in relazione all’annualità e alla fonte è riportata nella seguente tabella:

(in milioni di euro)

Anno

Risorse
ex ENAC

Risorse
ex motorizzazione

TOTALE

2013

2,469

---

2,469

2014

1,531

2,722

4,253

2015

---

4,253

4,253

2016

---

1,785

1,785

 

Il secondo periodo del comma 162-decies novella il citato comma 238 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004, stabilendo che la riassegnazione delle somme di cui al secondo periodo del comma stesso, originariamente prevista in 12 milioni di euro annui, sia limitata agli importi di seguito indicati:

§         9,278 milioni di euro per l’anno 2014;

§         7,747 milioni di euro per l’anno 2015;

§         10,215 milioni di euro per l’anno 2016.

 

I commi da 162-undecies a 162-terdecies, nelle more del completamento del processo di privatizzazione delle società che facevano parte del gruppo Tirrenia, disciplinato all’articolo 19-ter del D.L. n. 135/2009,[169] autorizzano la corresponsione delle risorse necessarie per garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono nell’ambito delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna.

 

Si ricorda che il citato articolo 19-ter ha disposto il trasferimento a titolo gratuito delle società del Gruppo Tirrenia: Caremar S.p.A., Saremar S.p.A. e Toremar S.p.A., rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna e Toscana, prevedendo inoltre che la regione Campania dovesse cedere alla regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo d’azienda costituito dal complesso delle attività, passività e risorse umane, utilizzate per l’esercizio dei collegamenti con l’arcipelago pontino. E’ stata così costituita la società Laziomar S.p.A.. Le società trasferite alle Regioni dovranno poi essere privatizzate mediante gara e tra le Regioni e le società privatizzate verranno stipulati contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni.

 

Il comma 162-undecies autorizza la corresponsione alle menzionate regioni delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.. L’autorizzazione è valida sino al 30 giugno 2013.

 

Il comma 162-duodecies subordina la corresponsione delle risorse di cui al comma 162-undecies alla pubblicazione dei bandi di gara per la privatizzazione delle società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., secondo quanto previsto dal comma 9, del citato articolo 19-ter del D.L. n. 135/2009, e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le menzionate società. Per la quantificazione delle risorse da corrispondere la norma rinvia ai commi 16 e 17 dello stesso articolo 19-ter.

I citati commi attribuiscono le seguenti risorse per garantire l’erogazione dei servizi per l’anno 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio:

§       Saremar S.p.A.: euro 13.686.441;

§       Caremar S.p.A.: euro 19.839.226;

§       Laziomar S.p.A.: euro 10.030.606.

 

Il comma 162-terdecies provvede alla copertura dell’onere per l’autorizzazione di spesa di cui al comma 162-undecies, quantificato in 17.422.509 euro per l’anno 2012 e in 21.778.136 per l’anno 2013, prevedendo che ci si avvalga delle risorse di cui al sopra citato articolo 19-ter, comma 16.

 


 

Articolo 1, comma 162-quaterdecies
(Norme in favore di enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata in alcune aree territoriali)

 

 

Il comma 162-quaterdecies, introdotto al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione di ammortizzatori sociali e il beneficio della sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, in favore di enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata in alcune aree territoriali.

In particolare:

§      Proroga ulteriormente, per gli anni 2014 e 2015, l’agevolazione, consistente nell’erogazione di un trattamento economico corrispondente all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità a favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999[170], con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, di cui all’articolo 41, comma 7, della legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002).

L’articolo 41, comma 7, della legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002) ha disposto, per gli anni 2004-2013[171], un’agevolazione in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, consistente nell’erogazione di un trattamento economico corrispondente all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità (comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti), per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo. I soggetti fruitori del trattamento devono frequentare, durante il relativo periodo, corsi di formazione professionale indetti dalla regione o dai competenti enti locali ai fini di aggiornamento e riqualificazione professionale, e successiva ricollocazione degli stessi. La mancata ingiustificata partecipazione comporta la decadenza dal beneficio. Inoltre le amministrazioni pubbliche devono promuovere, per la ricollocazione dei soggetti, procedure per l'affidamento all'esterno di attività, attraverso la stipulazione di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani.

§      proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2015, il termine per la concessione di agevolazioni in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali (di cui all'articolo 1, comma 255, della L 30 dicembre 2004, n. 311 – legge finanziaria 2005) in favore degli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia, termine già prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2012, da precedenti disposizioni legislative (articolo 47-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248; articolo 1, comma 5-ter, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194; articolo 2, comma 12-undecies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, articolo 11, comma 6-quinquies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216). In particolare tali enti hanno quindi diritto al beneficio della sospensione, appunto fino al 31 dicembre 2013, dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2013, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi.

Si ricorda che la legge finanziaria 2005 aveva stabilito l’applicazione, in favore degli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 47 della legge finanziaria 2003 – ovvero gli enti operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, aventi almeno una sede operativa nelle province di Catania, Campobasso e Foggia –, fino al 31 dicembre 2005, della sospensione dei termini legali, tributari ed esecutivi (disciplinata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002), nonché, per i versamenti non eseguiti alla data del 31 dicembre 2005, dei differimenti di termini relativi a compensi per prestazioni di lavoro straordinario, ad adempimenti per obblighi tributari e relativi ai versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, indicati, rispettivamente, nell'articolo 3, comma 2, e nell'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004 n. 3354, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

Successivamente, l’articolo 1, comma 5-ter, del D.L. 194/2009 ha esteso alla data del 31 ottobre 2010 la possibilità di prorogare, tra i vari interventi, la sospensione dei termini tributari e contributivi in favore dei predetti enti come recata dalla citata legge 311/2004, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012, dall’articolo 23, comma 12-duodecies, del decreto-legge n.95/2012.

In favore dei predetti enti, la legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 110 e 111 della L. 244/2007) aveva inoltre consentito di definire in maniera automatica la propria posizione tributaria relativamente agli anni dal 2002 al 2006, versando l’intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interesse, diminuita al 30%, in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2008, pena la decadenza del beneficio.

§      individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del comma in esame, quantificati in 8 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l’anno 2015 e in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L’articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008 prevede che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi[172]. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Si ricorda, che nell’articolo 18, del D.L. 185/2008 si è inteso, più in generale, perseguire l’obiettivo di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale.

 


 

Articolo 1, commi 162-quinquiesdecies e 162 sexiesdecies
(D
elegazione per la Presidenza italiana dell’UE)

 

 

Il comma 162-quinquedecies autorizza, per l’anno 2013, un finanziamento di 1.500.000 euro per il funzionamento della Delegazione per la Presidenza italiana della UE che avrà luogo nel secondo semestre del 2014.

Il comma successivo precisa che la Delegazione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, così come previsto dall’art. 2, comma 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208, recante “Organizzazione e fina del semestre di presidenza della CEE”.

 

La legge n. 208/1984 dispone che le spese di organizzazione connesse con i periodi di presidenza italiana del Consiglio dell’UE, articolate su un tempo massimo di ventiquattro mesi gravino sullo stato di previsione del  Ministero degli affari esteri.

Inoltre, la medesima legge prevede che sia istituita, di volta in volta, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un’apposita Delegazione alla quale spetti il compito di “assolvere a tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della Presidenza stessa”, la cui composizione è determinata con lo stesso decreto. A tale riguardo si prevede che a disposizione della Delegazione possano essere collocati, con incarico, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica e possano essere collocati, fuori ruolo, fino ad un massimo di sette funzionari appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato.


 

Articolo 1, comma 162-septiesdecies
(Stanziamenti per digitalizzazione degli uffici giudiziari)

 

 

Il comma 162-septiesdecies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza il trasferimento di 3,5 milioni di euro per il 2013, per proseguire le attività di innovazione e infrastrutturazione informatica degli uffici giudiziari., nel contesto di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 112 del 2008, concernente la “realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015”.

Sarà il Ministero dell’economia a dovere provvedere all’assegnazione delle risorse entro il 30 aprile 2013.

 

Lo stanziamento si basa sulla legge n. 392 del 1941, secondo cui spetta ai Comuni, se sono sede di Uffici giudiziari, sostenere – tra le altre – anche le «spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici». Lo Stato provvede, sempre secondo la legge n. 392, a versare a detti Comuni un contributo annuo alle spese, determinato in base ad una tabella allegata alla legge. Lo stanziamento previsto dalla disposizione in commento si aggiunge a quanto già previsto dalla legislazione in vigore.

 

L’art. 14 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede, al comma 1, lo stanziamento, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, per ciascuna annualità fino al 2015. Per il 2013 lo stanziamento è pari a 564 milioni di euro. Il comma 2 individua nel Sindaco di Milano il Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente e disciplina l’istituzione degli organismi per la gestione delle attività.

 

Appare opportuno chiarire la portata del richiamo al “contesto” dell’art. 14 del decreto-legge n. 112/2008, in modo da individuare i beneficiari del trasferimento di risorse.

 


 

Articolo 1, comma 162 octiesdecies
(Stanziamento in favore della Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas)

 

 

Il comma 162-octiesdecies, inserito dal Senato, reca uno stanziamento di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in favore della Fondazione Italiana (Onlus) per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas (FIMP), al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas.

La Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas (FIMP) è stata fondata nel 2005 a Verona con lo scopo di raccogliere risorse da dedicare allo studio delle malattie del pancreas, principalmente sostenendo le ricerche a Verona, ma anche ampliando e integrando il network internazionale di ricerca già esistente al fine di raggiungere la massa critica necessaria a debellare la malattia[173].

 

 


 

Articolo 1, commi 162-noviesdecies-duodevicies
(
Fondo nazionale integrativo per i comuni montani)

 

 

Il comma 162-noviesdecies istituisce. a decorrere dall’anno 2013, il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, che siano classificati interamente montani ai sensi dell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, con una dotazione pari a 1 milione di euro per il 2013 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al successivo comma 162-unvicies.

 

La definizione giuridica di territorio o comune “montano” è stata oggetto di numerose modifiche legislative intervenute a partire dall’articolo 1 della legge n. 991 del 1952, che, introducendo una definizione generale di zona montana valida per tutto il territorio nazionale, definisce "montani" i comuni posti per almeno l'80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, e nei quali il reddito imponibile medio per ettaro non supera le 2400 lire. Anche con legge n. 1102 del 1972, il legislatore non ha adottato,  nella classificazione dei territori montani, un proprio criterio, sostitutivo del precedente, ma si è limitato a rinviare agli articoli 1, 14 e 15 della legge del 1952. Con la legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali – legge n. 142 del 1990 – invece, si interviene in modo radicale sulla definizione di territorio montano: l'articolo 29, infatti, abrogando tutti i precedenti riferimenti normativi in merito ha fatto scomparire dall'ordinamento giuridico nazionale la definizione di montagna individuata secondo i criteri geografico ed economico. Ai sensi della legge n. 142/1990, la definizione di comune montano, e di conseguenza anche di territorio montano, pare, allora, essere lasciata alle singole Regioni, alle quali spetta, con legge regionale, di costituire le Comunità montane, enti locali formati da comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia. Nemmeno la legge sulla montagna n. 97 del 1994, L'articolo 1 richiama, infatti, la legge n. 142/1990, individuando, quali territori destinatari delle disposizioni stabilite dalla nuova legge sulla montagna, i «comuni facenti parte di comunità montane» ridelimitate ai sensi dell'articolo 28, ovvero, in mancanza di ridelimitazione, i «comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge n. 1102 del 1971, che a sua volta richiama, come si è detto, la classificazione operata dalla legge n. 991/1952.

 

Il comma 162-vicies prevede che all’individuazione dei progetti di cui al successivo comma, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del “Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale”, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro 30 giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l’acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi 15 giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

 

Ai sensi del comma 162-unvicies, il decreto provvederà, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo, al finanziamento di progetti in favore dei comuni montani di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra numerose tipologie, tra cui gli incentivi per l’utilizzo dei territori incolti di montagna e per l’accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l’agricoltura di montagna; lo sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna; gli incentivi per le attività e i progetti del Club alpino italiano, del Corpo nazionale del  soccorso alpino e speleologico, dei collegi nazionali delle guide alpine e dei maestri di sci.

 

Le disposizioni in commento riprendono sostanzialmente quanto già contenuto all’articolo 3 del ddl A.S. 2566, recante “Disposizioni in favore dei territori di montagna”, già approvato dalla Camera dei deputati il 16 febbraio 2011, quale testo unificato di numerose proposte di legge presentate da diversi gruppi parlamentari.

 


 

Articolo 1, comma 162-tervicies
(Ricostruzione di Villa Taranto)

 

Il comma 162-tervicies, prevede la destinazione di 2 milioni di euro all'Ente Giardini Botanici Villa Taranto per l'anno 2013 per la ricostruzione di Villa Taranto (a Verbania) a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012.

 

Relativamente ai predetti eventi atmosferici non risultano adottate deliberazioni volte alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

 


 

Articolo 1, commi 163-174
(Fattura elettronica)

 

 

I commi da 163 a 174, introdotti nel corso dell’esame al Senato, recano una serie di modifiche ed integrazioni ad alcuni testi normativi (soprattutto al decreto IVA n.633 del1972 ed al decreto-legge n.331 del1993) finalizzate al recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, in materia di fatturazione.

Le nuove disposizioni concernono in particolare l’emissione della fattura, la fattura elettronica, la fattura semplificata e l’esigibilità dell’imposta nelle operazioni transfrontaliere. Tra queste si segnala la definizione di fattura elettronica (ossia la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico) e l'introduzione della fattura semplificata, che può essere emessa per operazioni di ammontare non superiore a 100 euro, nonché nel caso di fatture rettificative: in tali ipotesi si consente l'emissione della fattura indicando, in luogo dei dati identificativi de cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA del medesimo; in caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro UE, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione IVA attribuito da detto Stato membro.

 

Si segnala, preliminarmente, che le norme in commento recepiscono dell’articolo 1 decreto-legge 11 dicembre 2012, n.216, recante disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea, presentato al Senato l'11dicembre scorso (A.S.3603).

La delega per l’attuazione della direttiva 2010/45/UE è contenuta nel disegno di legge comunitaria 2011 (A.S. 3129, attualmente in seconda lettura al Senato), il quale presenta un grave ritardo e non consente di attuare le disposizioni ivi contenute.

In particolare, la direttiva 2010/45/CE modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, introducendo modifiche in tema di esigibilità dell’IVA e di semplificazione della fatturazione.

Sotto il primo profilo, gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2012, potranno introdurre un regime di contabilità di cassa che consente di pagare l'IVA solo quando il pagamento ad essa relativo viene effettivamente incassato.

Come emerge dai considerando della direttiva, tale regime ha lo scopo di aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a versare l’IVA prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti. In tal modo, si afferma, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà ad incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA.

 

In Italia, la disciplina dell’IVA per cassa, introdotta col D.L. n. 185 del 2008, è stata da ultimo innovata profondamente dall’articolo 32-bis del D.L. 83 del 2012, ai sensi del quale:

§       il regime “per cassa” è opzionale;

§       l’esigibilità dell’IVA “per cassa” si applica alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a due milioni di euro;

§       il diritto alla detrazione in capo al cessionario o al committente sorga al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

 

La direttiva prevede inoltre la possibilità di emettere “fatture semplificate” per importi inferiori ai 100 euro. Dal 1° gennaio 2013 sono introdotte disposizioni di omologazione a livello europeo del contenuto della fattura, sia cartacea che in forma elettronica, con l'obiettivo di renderne uniforme l'utilizzo e la comprensione da parte dell'emittente e del destinatario, ancorché identificati ai fini IVA in Stati membri diversi dell'Unione.

La direttiva prende spunto da una relazione della Commissione Europea che ha evidenziato alcune difficoltà inerenti la fatturazione elettronica e ha richiamato l'attenzione su altri settori in cui occorre semplificare le norme IVA al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno. Al fine di armonizzare e garantire la certezza del diritto, sono stabilite regole più precise per individuare gli obblighi che le imprese devono seguire in tema di fatturazione: normalmente si applicheranno le norme dello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di un bene o la prestazione di un servizio.

Le disposizioni incoraggiano, inoltre, il ricorso alla fatturazione elettronica mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all’archiviazione dei documenti dematerializzati. La direttiva introduce un principio in base al quale ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura: i soggetti passivi, pertanto, non saranno obbligati a ricorrere ad una particolare tecnologia di fatturazione elettronica. Per motivi di certezza, viene riconosciuta agli Stati membri la possibilità di richiedere che la conservazione elettronica delle fatture sia obbligatoriamente accompagnata dalla conservazione di quei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura.

Viene introdotta una diversa definizione di fattura elettronica. La precedente definizione (“trasmissione o messa a disposizione per via elettronica dei dati di fatturazione”) è sostituita con “fattura emessa e ricevuta in formato elettronico. Si afferma dunque la piena parificazione tra le fatture cartacee e quelle elettroniche.

Vengono inoltre stabilite regole più precise per determinare gli obblighi per le imprese in tema di fatturazione: normalmente si applicheranno le norme dello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di un bene o la prestazione di un servizio.

Sono modificati gli obblighi relativi alle informazioni che devono figurare sulle fatture per permettere un miglior controllo dell'imposta, garantire un trattamento più uniforme alle cessioni di beni/prestazioni di servizi e contribuire a promuovere la fatturazione elettronica.

Le norme devono essere recepite dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2012 per rendere applicabili le nuove disposizioni dal successivo 1° gennaio 2013.

 

In primo luogo, le norme in commento modificano numerosi articoli del DPR n.633 del 1972.

 

Anzitutto la lettera a) del comma 164 modifica il quarto comma dell'articolo 13, concernente la base imponibile, ai fini della conversione in euro degli importi in valuta contenuti sulla fattura. Si introduce pertanto la possibilità di effettuare la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

La lettera b) reca modifiche all'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 concernente i soggetti passivi, dirette sostanzialmente a prevedere che nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE, sia il cessionario che il committente possano adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione.

La lettera c) modifica l'articolo 20 del D.P.R. n. 633 del 1972, concernente il volume d'affari: in particolare viene soppresso il riferimento alle prestazioni di servizi, non soggette ad IVA, rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della comunità tra le voci che non concorrono a formare il volume di affari del contribuente.

La lettera d) sostituisce pressoché integralmente l'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, concernente la fatturazione delle operazioni.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 21 è destinato sostanzialmente a recepire una definizione di fattura elettronica simile a quella introdotta dalla direttiva 2010/45/UE: si prevede pertanto che per fattura elettronica si intenda la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; si prevede altresì che il ricorso alla fattura elettronica sia subordinato all'accettazione da parte del destinatario.

Il comma 2 dell'articolo 21 viene modificato prescrivendo l’indicazione in fattura di apposite diciture per determinate fattispecie: tra le altre, viene introdotto l’obbligo di indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente, ovvero il numero di registrazione ai fini dell’IVA per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, ovvero il codice fiscale se il cessionario o committente non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione (lettera f) del comma 2 citato).

Al comma 3 dell'articolo 21 vengono apportate modifiche riguardanti l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura: si prevede pertanto che il soggetto passivo debba assicurare autenticità, integrità e leggibilità dal momento dell'emissione della fattura fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono peraltro essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile.

Il comma 4 dell'articolo 21 viene modificato anzitutto al fine di prevedere la possibilità di emettere fatture periodiche entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, purché queste trovino riscontro in un documento di trasporto (per le cessioni di beni) e in idonea documentazione (per le prestazioni di servizi). Ulteriori modifiche sono quindi apportate, per tenere conto delle disposizioni comunitarie sui termini di fatturazione, in relazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti stabiliti nell’Unione europea (lettera c) del comma 4) e alle prestazioni di servizi rese a o ricevute da soggetti passivi stabiliti fuori dell’UE (lettera d) del comma 4).

Il comma 6 dell'articolo 21 reca una serie di annotazioni che devono essere contenute nella fattura ("operazione non soggetta", "operazione non imponibile", "operazione esente", "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione", "regime del margine - agenzie di viaggio") in luogo dell'ammontare dell'imposta per determinate tipologie di operazioni.

Viene quindi inserito, sempre nell’articolo 21, il comma 6-bis che, in merito all’obbligatorietà dell’emissione della fattura, ne prevede l'emissione per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ed effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea; un analogo obbligo viene stabilito per le operazioni non soggette ad IVA che si considerano effettuate fuori del territorio dell’Unione europea.

Il successivo comma 6-ter dell'articolo 21 stabilisce invece che le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio debbano recare l'annotazione "autofatturazione".

La lettera e) inserisce nel D.P.R. n. 633 del 1972 l'articolo 21-bis, diretto a disciplinare la fattura semplificata.

La fattura semplificata può essere emessa per operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché nel caso di fatture rettificative (note di variazione): in tale ipotesi si consente l'emissione della fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA del medesimo; in caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione IVA attribuito da detto Stato membro.

Inoltre, si prevede che sia sufficiente indicare sulla fattura semplificata l'ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata ovvero dei dati necessari per calcolarla: non è pertanto necessario indicare la base imponibile dell’operazione e la relativa imposta.

Viene infine specificato che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze:

§      il predetto limite di 100 euro potrà essere elevato fino a 400 euro;

§      potrà essere consentita l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli adempimenti previsti per l’emissione delle fatture.

La lettera f) sostituisce il terzo comma dell'articolo 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, concernente la tenuta e la conservazione dei registri e dei documenti.

In particolare con la modifica apportata viene previsto che le fatture elettroniche debbano essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Si ricorda che tale disposizione stabilisce che gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

Si prevede altresì che le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possano essere conservate elettronicamente; per fatture create in formato elettronico si intendono quelle che, ancorché create elettronicamente, non possono definirsi fatture elettroniche per la mancanza della loro accettazione da parte del destinatario.

 

La relazione illustrativa evidenzia che le norme proposte in materia tengono conto delle conclusioni del Forum italiano sulla fatturazione elettronica, istituito con decreto del direttore generale delle finanze del 13 dicembre 2011.

 

Infine la lettera g) modifica l'articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, recante disposizioni relative a particolari settori, al fine di prevedere, in determinate ipotesi, l'obbligo di inserire nella fattura l'annotazione «inversione contabile».

 

Si ricorda che la direttiva 2010/23/UE ha modificato la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

L'inversione contabile, o reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore.

Quest'ultimo soggetto emette fattura senza addebitare l'imposta ed applica la norma che prevede l'applicazione del regime del reverse charge (articolo 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972). Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio deve integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e inoltre deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti a tal punto da rendere neutrale l'effetto della imposta.

 

Il comma 165 apporta alcune modifiche al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 recante una serie di disposizioni tributarie.

In particolare la lettera a) ne modifica l'articolo 38, comma 5, lettera a), concernente gli acquisti intracomunitari, prevedendo che non costituisce acquisto intracomunitario l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie (secondo il testo integrato dalla norma in esame) o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio UE.

La lettera b) sostituisce l'articolo 39 del decreto-legge n. 331 del 1993, dedicato all'effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

Per effetto delle modifiche apportate si prevede anzitutto (al comma 1) che le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.

Il comma 2 viene modificato al fine di tener conto della soppressione, disposta dalla direttiva 2010/45/UE, dell'obbligo di emissione della fattura per gli acconti incassati in relazione ad una cessione intracomunitaria: si prevede pertanto che se anteriormente al verificarsi dell'evento di cui al comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria, questa si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

Il comma 3 dell'articolo 39 disciplina infine alcune ipotesi in cui le cessioni, i trasferimenti di beni e gli acquisti intracomunitari, se effettuati in modo continuativo in un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

La lettera c) modifica l'articolo 41 del decreto-legge n. 331 del 1993, dedicato alle cessioni intracomunitarie non imponibili, integrando la disposizione con il riferimento alle perizie - accanto alle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali - analogamente a quanto visto supra alla lettera a); la lettera d) abroga invece il comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge n. 331 del 1993, concernente la base imponibile e l'aliquota, a fini di coordinamento con la modifica apportata all'articolo 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 su cui vedi supra.

La lettera e) reca alcune modifiche all'articolo 46 del decreto-legge n. 331 del 1993, concernente la fatturazione delle operazioni intracomunitarie.

In particolare al comma 1, nel caso di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, si precisa che in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

La modifica apportata al comma 2 dell'articolo 46 interviene sul termine di fatturazione, prevedendo che per le cessioni intracomunitarie l'emissione della fattura sia effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'operazione; analogamente si interviene sui termini di fatturazione con la modifica apportata al comma 5.

Anche la lettera f) - recante modifiche all'articolo 47 del decreto-legge n. 331 del 1993, dedicato alla registrazione delle operazioni intracomunitarie - ridefinisce i termini di fatturazione, in particolare per la registrazione delle fatture.

Analogamente la lettera g) modifica il primo comma dell'articolo 49 del decreto-legge n. 331 del 1993, dedicato alla dichiarazione e al versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa, intervenendo sui termini di presentazione, entro ciascun mese, di una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

 

Il comma 166 modifica l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in materia di sanzioni tributarie non penali, in cui viene disciplinata la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto: la modifica apportata specifica che le sanzioni ivi previste si applicano a chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA.

 

Il comma 167 interviene sulla disciplina degli apparecchi misuratori fiscali, modificando l'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Esso prevede che le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (su cui vedi supra) possano essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali (in relazione alle cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale); in tale ipotesi per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore le fatture possono recare i dati identificativi determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 168 modifica l'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 in materia di IVA.

Esso prevede che non si tenga conto delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del D.P.R. n. 633 del 1972 (operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ed effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro UE; operazioni non soggette ad IVA che si considerano effettuate fuori del territorio UE) ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale.

 

Il comma 169 reca una serie di modifiche di coordinamento agli articoli 6, 8, 23, 24, 25, 35 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Analoga finalità di coordinamento rivestono le modifiche apportate:

§      dal comma 170 all'articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

§      dal comma 171 all'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti;

§      dal comma 172 agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 in materia di obblighi di certificazione dei corrispettivi;

§      dal comma 173 all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 174 dispone infine l'applicazione delle disposizioni in commento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

 

 

 

Profili di rilevanza comunitaria

 

L’articolo 2 della direttiva 2010/45/UE in questione prevede che gli Stati membri adottino entro il 31 dicembre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa, e le applichino a decorrere dal 1° gennaio 2013.

 


 

Articolo 1, commi 175-177
(Parità di trattamento tra uomini e donne
esercitanti attività autonome)

 

 

I commi da 175 a 177, introdotti al Senato, ripropongono il contenuto dell’articolo 3 del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216[174], in materia di parità di trattamento da uomini e donne che esercitano attività autonome.

 

Più specificamente, il comma 175:

§       estende, modificando l’articolo 66, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, l’erogazione dell’indennità di maternità anche alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla L. 250/1958 (lettera a));

§       inserendo il comma 2-bis all’articolo 68 dello stesso D.Lgs. 151/2001, dispone la corresponsione di un’indennità giornaliera, per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi alla stessa data effettiva, pari all’80% della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall’articolo 10 della richiamata L. 250, opportunamente adeguato in base alla successiva normativa (lettera b));

§       inserendo il comma 1-bis all’articolo 82 stabilisce che il contributo annuo previsto dal D.Lgs. 151/2001 per la copertura degli oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome venga applicato altresì alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al Fondo versamento addetti alla piccola pesca[175] Trova inoltre conferma la disposizione di cui al successivo comma 2, ai sensi della quale, al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, si prevede che con specifico decreto vengano stabilite le variazioni dei contributi dovuti, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità (lettera c)). Vengono inoltre effettuati coordinamenti formali.

 

In sostanza, il comma in esame reca disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/41/UE, concernente l'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma. In particolare, la norma in esame ha lo scopo di adempiere gli obblighi posti dall’Unione europea al fine di sanare la procedura di infrazione 2012/0369, con la quale la Commissione europea ha evidenziato il mancato recepimento della richiamata direttiva:.

 

La direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, ha lo scopo di applicare il principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma.

Ai sensi dell’articolo 16, gli Stati membri dovevano attuare la direttiva entro il 5 agosto 2012.

Contestualmente, la direttiva in esame abroga la Direttiva 86/613/CEE, relativa all’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità, che, secondo quanto affermato nel considerando n. 1, non si è dimostrata molto efficace ai fini del riconoscimento del principio richiamato.

In particolare, la direttiva in esame vuole salvaguardare i diritti relativi alla condizione di madre o padre dei lavoratori autonomi e dei coniugi che li assistono (considerando n. 3) nonché rafforzare la protezione della maternità delle lavoratrici autonome e di migliorare la situazione dei coniugi dei lavoratori autonomi (considerando n. 4).

Inoltre, si specifica che la direttiva non dovrebbe applicarsi a settori già disciplinati da altre direttive in materia (considerando nn. 7 e 10).

In relazione a ciò, l’articolo 1 dispone che la direttiva in esame stabilisce un quadro per l’attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che svolgono un’attività autonoma o che contribuiscono all’esercizio di un’attività autonoma, per gli aspetti che non sono disciplinati dalle direttive 2006/54/CE e 79/7/CEE[176]. Inoltre, l’attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura resta disciplinata dalla direttiva 2004/113/CE.

Lo stesso articolo dispone altresì che gli Stati membri, per particolari difficoltà, possano usufruire di un periodo supplementare di due anni – e quindi fino al 5 agosto 2014 – per conformarsi alle disposizioni di protezione sociale (articolo 7) e per la prestazioni di maternità relativamente ai conviventi di lavoratori autonomi.

L’articolo 2 definisce l’ambito soggettivo di applicazione precisando che la direttiva si applica ai lavoratori autonomi, ai coniugi di lavoratori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, i conviventi di lavoratori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all’attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari.

L’articolo 4 reca il principio di parità di trattamento, consistente nel divieto di porre in atto qualsiasi discriminazione fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, né direttamente né indirettamente, “ad esempio per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma”.

Il successivo articolo 6 prevede specifiche misure da parte degli Stati membri volte a rendere identiche - e non più restrittive - le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi, o tra conviventi a quelle per la costituzione di una società tra altre persone.

L’articolo 7 estende il sistema di protezione sociale per i lavoratori autonomi ai coniugi e conviventi, riconoscendo tuttavia la facoltà, per gli stessi Stati, di applicare la protezione sociale su base obbligatoria o volontaria.

L’articolo 8 disciplina le prestazioni di maternità, disponendo la concessione, alle lavoratrici autonome e alle coniugi o conviventi, di un’indennità di maternità sufficiente, tale da consentire “interruzioni nella loro attività lavorativa in caso di gravidanza o per maternità per almeno 14 settimane”.

Tale indennità, che può essere concessa su base obbligatoria o volontaria, è ritenuta sufficiente se assicura redditi almeno equivalenti a:

§      l’indennità che la persona interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi al suo stato di salute; e/o;

§      la perdita media di reddito o di profitto in relazione ad un periodo precedente comparabile, entro i limiti di un’eventuale massimale stabilito dalla legislazione nazionale; e/o;

§      qualsiasi altra indennità connessa alla famiglia prevista dalla legislazione nazionale, entro i limiti di un eventuale massimale stabilito dalla legislazione nazionale.

Si prevede, inoltre, un sistema di indennizzo in caso di discriminazione (articolo 10), nonché la competenza degli organismi per la parità, di cui alla direttiva 2006/54/CE, in relazione alla parità di trattamento delle persone contemplate nella direttiva in esame (articolo 11). Infine, gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alla tutela del principio della parità di trattamento tra uomini e donne rispetto a quelle contenute nella presente direttiva (articolo 13).

 

Il comma 176 prevede che le norme concernenti il diritto al congedo parentale, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino (norma estesa anche ai genitori adottivi o affidatari), di cui all’articolo 69, commi 1 e 1-bis, del richiamato D.Lgs. 151, trovino applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

 

Il comma 177 reca alcune modifiche al D.Lgs. 198/2006, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Più specificamente, modificando gli articoli 2 e 27 del provvedimento richiamato, si attribuisce agli organismi di parità previsti dallo stesso Codice nonché da altre disposizioni normative vigenti, al livello appropriato, il compito di scambiare le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti (nuovo comma 1-bis dell’articolo 2 del D.Lgs. 198). Oltre a ciò, si prevede che il divieto di qualsiasi discriminazione, per quanto concerne l'accesso al lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma - compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione - nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, debba tener conto anche della creazione, fornitura di attrezzature o ampliamento di un’impresa o dell’avvio o ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma (nuovo testo dell’articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 151).

 

 

Profili di rilevanza comunitaria

 

Il 21 settembre 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2012/369) per mancato recepimento della direttiva 2010/41/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma. Il termine per l’attuazione della direttiva è scaduto il 5 agosto 2012.

 


 

Articolo 1, comma 178
(Congedi parentali)

 

 

Il comma 178, introdotto al Senato, ripropone il contenuto dell’articolo 3 del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216[177], e modifica l’articolo 32 del D.Lgs. 151/2001, relativo all’istituto del congedo parentale. Il comma è volto al recepimento della direttiva 2010/18/UE dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale.

Più specificamente, la disposizione in esame:

§      introducendo il comma 1-bis all’articolo 32, fermo restando quanto attualmente previsto dal T.U. sul congedo parentale, attribuisce alla contrattazione collettiva di settore il potere di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo sono previste dalla disciplina collettiva per il personale del comparto sicurezza e difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali (lettera a));

§      precisa, in ordine al periodo di preavviso da osservare ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, che, restando fermo il periodo quindicinale per il preavviso debba essere indicato l’inizio e la fine del periodo di congedo (lettera b)).

Si ricorda che attualmente la disciplina stabilisce l’obbligo, per il genitore, salvo casi di oggettiva impossibilità, di preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni;

§      aggiungendo il comma 4-bis al richiamato articolo 32, prevede che il lavoratore e il datore di lavoro possano mantenersi in contatto durante il periodo di congedo, al fine di concordare adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (lettera c)).

 

La Direttiva 2010/18/UE dell’8 marzo 2010, del Consiglio, attua l'accordo-quadro riveduto sul congedo parentale (di seguito Accordo), concluso il 18 giugno 2009 dalle tre organizzazioni generali europee interprofessionali delle parti sociali (CES, CEEP e BUSINESSEUROPE) e dall'organizzazione europea interprofessionale delle parti sociali che rappresenta una determinata categoria di imprese (UEAPME). L'accordo è posto in allegato alla direttiva stessa.

Esso costituisce la revisione dell'accordo quadro del 14 dicembre 1995. Di conseguenza, la nuova direttiva provvede anche ad abrogare - a decorrere dall'8 marzo 2012 - la Direttiva 96/34/CE, la quale ha attuato il richiamato accordo-quadro del 1995.

Essa risponde alla necessità (considerando n. 4) di “migliorare ulteriormente la conciliazione di vita professionale, vita privata e vita familiare e, in particolare, la legislazione comunitaria vigente in tema di protezione della maternità e congedo parentale, nonché alla possibilità di introdurre nuove forme di congedo per ragioni familiari”.

La Direttiva doveva essere recepita, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, entro l'8 marzo 2012. In alternativa, i Paesi membri possono accertarsi che, entro tale data, le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo. Gli Stati membri possono inoltre fruire (articolo 3, paragrafo 2) di un periodo supplementare non superiore a un anno, ove sia necessario in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione tramite contratto collettivo.

L'Accordo si applica a parità di condizioni a tutti i lavoratori di ambo i sessi, aventi un contratto o rapporto di lavoro definito dalla legge, dalla contrattazione collettiva e/o dalle prassi vigenti negli Stati membri; non sono inoltre previste esclusioni dall’applicazione in ordine a particolari fattispecie lavorative (es. lavoro a tempo parziale o a tempo determinato (clausola 1, punti 1 e 2).

In particolare, ai lavoratori è riconosciuto il diritto individuale ad un congedo parentale per la nascita o l'adozione di un figlio, affinché possano averne cura fino a un'età stabilita dalla normativa nazionale e/o dai contratti collettivi, ma non superiore a otto anni (clausola 2, punto 1). Il congedo parentale è riconosciuto per un periodo minimo di quattro mesi. Secondo l'accordo, andrebbe prevista, in linea di principio, la non trasferibilità da un genitore all'altro; in ogni caso, almeno uno dei quattro mesi è attribuito in forma non trasferibile (clausola 2, punto 2).

La definizione delle condizioni di accesso e delle modalità di applicazione del congedo è operata dalle legislazioni nazionali e/o dai contratti collettivi (Clausola 3, punto 1).In particolare, gli Stati membri e/o le parti sociali possono:

§       prevedere che il congedo parentale sia accordato a tempo pieno, a tempo parziale, in modo frammentato o nella forma di un credito di tempo, al fine di tener conto delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori;

§       subordinare il diritto ad una determinata anzianità, la quale non può superare un anno (in caso di più contratti a tempo determinato, il periodo deve essere calcolato tenendo conto di tutti i successivi contratti a termine intercorsi con lo stesso datore di lavoro);

§       definire le circostanze in base alle quali un datore di lavoro sia autorizzato a differire la concessione del congedo, per ragioni giustificabili connesse al funzionamento dell'organizzazione;

§       consentire accordi particolari, intesi a soddisfare le esigenze operative e organizzative delle piccole imprese.

Spetta agli Stati membri definire i termini di preavviso per l'esercizio del diritto di congedo parentale (clausola 3, punto 2), nonché la valutazione della necessità di adeguare l’accesso e l’applicazione del congedo parentale alle esigenze dei genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso (clausola 3, punto 3), e di adottare ulteriori misure per rispondere alle esigenze specifiche dei genitori adottivi (clausola 3, punto 4).

Al termine del congedo parentale, il lavoratore ha diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, a un lavoro equivalente o analogo (clausola 5, punto 1). Restano immutati i diritti acquisiti, o in via di acquisizione, da parte del lavoratore, alla data di inizio del congedo parentale, e, dopo la conclusione del periodo di congedo, essi si applicano con le eventuali modifiche derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi e/o dalle prassi nazionali (clausola 5, punto 2).

Gli Stati membri e/o le parti sociali definiscono il regime del contratto e del rapporto di lavoro durante il periodo di congedo parentale (clausola 5, punto 3). La disciplina deve in ogni caso assicurare:

§      l'esclusione di un trattamento meno favorevole - per il lavoratore - o del licenziamento, causati dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale (clausola 5, punto 4);

§      la possibilità per i lavoratori, al termine del periodo di congedo, di richiedere modifiche dell'orario lavorativo e/o dell'organizzazione della vita professionale per un periodo determinato (clausola 6, punto 1);

§      garantire adeguate misure di reintegrazione, decise tra le parti interessate (clausola 6, punto 2).

Infine, Gli Stati membri e/o le parti sociali sono obbligati ad autorizzare i lavoratori ad assentarsi per cause di forza maggiore (clausola 7, punto 1).

 


 

Articolo 1 commi 179-180
(Qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti)

 

 

I commi 179 e 180, inseriti nel corso dell’esame presso il Senato, modificano la legge 1° aprile 1999, n. 91[178] sui trapianti per disciplinare la donazione di organi da persona vivente, al fine di recepire la direttiva 2010/53/UE in materia di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti.

L’intervento è volto ad evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione Europea (Procedura di infrazione 2012/0370), a causa del mancato recepimento della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sulle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, il cui termine è già scaduto il 27 agosto 2012.

Nella XVI legislatura, la direttiva 2010/53/UE è stata introdotta al Senato nell’A.S. 2322 (Legge comunitaria 2010, poi divenuta legge 15 dicembre 2011 n. 217, A.S. 2322-B), tra le direttive da recepire negli allegati A e B previsti dall’articolo 1, soppresso successivamente dalla Camera durante l’esame dell’A.C. 4059-B. La direttiva 2010/53/UE è stata nuovamente inserita nella legge comunitaria 2011, approvata dalla Camera (A.C. 4623) e all’esame del Senato (A.S. 3129).

 

La 12ª Commissione Igiene e sanità del Senato, durante la seduta del 29 febbraio 2012, ha approvato il parere sull’A.S. 3129, esprimendo la necessità di conferire al Ministero della salute una delega per aggiornare la legge n. 91 del 1999, secondo i seguenti principi:

§      la definizione delle modalità per l’espressione della dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti e le modalità per garantire il coordinamento della rete nazionale dei trapianti;

§      il coordinamento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di recepimento della direttiva con le altre norme legislative vigenti in materia di qualità e sicurezza degli organi umani destinati a trapianti;

§      il riordino del Centro Nazionale Trapianti e del Centro Nazionale Sangue.

 

Il comma 179, che modifica la legge 91/1999, prevede:

§      la donazione di organi da persona vivente (lettera a[179]);

§      funzioni aggiuntive per il Centro nazionale per i trapianti, sul sistema di segnalazione e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, sul controllo degli organi (tracciabilità) tra Stati membri e Paesi terzi, sulla tenuta del registro dei donatori viventi (lettera b[180]);

§      i principi di gratuità e volontarietà delle donazioni, il divieto di traffico d’organi, e la riservatezza dei dati personali;

§      la qualità e sicurezza delle donazioni con criteri stabiliti da un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, entro sei mesi dalla legge, in conformità alla direttiva 2010/53/UE, contenente altresì le procedure operative per la verifica dell'identità del donatore, del consenso, della caratterizzazione dell'organo e del donatore, per il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi, per la garanzia della tracciabilità; per la segnalazione degli eventi avversi e delle reazioni avverse gravi (lettera c[181]);

§      il raddoppio dei limiti minimi e massimi sanzioni amministrative per la violazione delle norme delle strutture per i trapianti, i prelievi e la conservazione dei tessuti[182] (lettera d[183]);

§      le sanzioni riguardanti:

1)   la mediazione nella donazione di organi da vivente (traffico d’organi) con reclusione da tre a sei anni e multa da euro 50.000 a euro 300.000[184];

2)   la richiesta di organi a scopo di lucro con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;

3)   l'identificazione dei donatori o dei riceventi con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (lettera e[185]).

 

Il comma 180 prevede che le suddette disposizioni siano attuate secondo la clausola dell’invarianza finanziaria.

 

 

Profili di rilevanza comunitaria

 

Il 20 settembre 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora (procedura di infrazione 2012/370), ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE, per il mancato recepimento della direttiva 2010/53/UE del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti. La data di scadenza per il recepimento era il 27 agosto 2012.

 


 

Articolo 1 commi 181-187
(Sistema di farmacovigilanza)

 

 

I commi da 181 a 187 dell’articolo 1[186], introdotti nel corso dell’esame al Senato, recano disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/84/UE[187], relativa alla farmacovigilanza. Si ricorda che il termine per il recepimento della direttiva 2010/84/UE è scaduto il 21 luglio 2012[188] e che, per il mancato recepimento della medesima da parte dell'Italia, è stata aperta la procedura d'infrazione 2012/0372. Le disposizioni in commento prevedono che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, siano individuate, con decreto interministeriale di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un’efficace azione di farmacovigilanza. Dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale sono abrogate le disposizioni in materia recate dal Titolo IX del D.Lgs. 219/2006[189] (commi183-184).

I commi 181 e 182 dispongono gli obblighi in capo al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) fra cui la nomina, nell’ambito della propria organizzazione, di una persona fisica responsabile dell’istituzione e della gestione del sistema di farmacovigilanza. I commi 185 e 186 dispongono le sanzioni amministrative pecuniarie per la non ottemperanza degli obblighi informativi: il titolare dell’AIC che omette di informare Ema e Aifa dei rischi è punito con la sanzione amministrativa da 20mila a 120mila euro, mentre per il responsabile della farmacovigilanza la sanzione va da 10mila a 60mila euro.

 

La normativa europea in materia di farmacovigilanza è stata modificata nel 2010 con l’adozione del Regolamento UE 1235/2010[190], la cui applicazione è operativa dal 2 luglio 2012, e della Direttiva 2010/84/UE, il cui termine per l’entrata in vigore è stato fissato al 21 luglio 2012. Infine, il Regolamento di esecuzione (UE) 520/2012[191] ha reso espliciti i requisiti minimi dei sistemi di qualità per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza da parte dei titolari dell’AIC, delle competenti autorità nazionali e dell’Agenzia europea per i medicinali, nonché i requisiti minimi per il monitoraggio dei dati nella banca dati Eudravigilance[192].

 

Il comma 181 prevede che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC)[193] nomini, nell’ambito della propria organizzazione, una persona fisica responsabile dell’istituzione e della gestione del sistema di farmacovigilanza.

Per quanto riguarda la definizione dell’AIC, contenuta nel comma in esame, il rinvio più corretto sembrerebbe all’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 219/2006.

 

Il responsabile dovrà essere nominato tra soggetti adeguatamente qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di farmacovigilanza, e dovrà risiedere e svolgere la propria attività nell’Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di natura non regolamentare che dovrà indicare le procedure operative e le soluzioni tecniche per un’efficace azione di farmacovigilanza di cui al comma 183 dell’articolo in esame.

 

Il comma 182 prevede che iI titolare dell’AIC debba:

a)   mantenere e porre a disposizione su richiesta dell’autorità competente, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;

b)   individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonché elaborare un apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto rischio/beneficio per ogni medicinale;

c)   monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni dell’AIC.

Sarebbe forse opportuno chiarire se le norme di cui al comma 182 entrino in vigore in via immediata oppure solo contestualmente all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al successivo comma 183.

 

Il comma 183 dispone che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, siano individuate, con decreto interministeriale di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un’efficace azione di farmacovigilanza. Inoltre, come specificato nel successivo comma 184, dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del D.Lgs. 219/2006.

 

Si affida così ad un decreto interministeriale del quale si specifica la natura non regolamentare il compito di intervenire su una materia già disciplinata con una fonte di rango primario, come il decreto legislativo n. 219 del 2006. In proposito si rileva che:

§      la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come "un atto statale dalla indefinibile natura giuridica". Più recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: "deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti `atipici', di natura non regolamentare";

§      si delinea una procedura di delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura.

 

Il comma 183 dispone che il decreto interministeriale di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, ha il compito di individuare le procedure operative e le soluzioni tecniche per un’efficace azione di farmacovigilanza, con particolare riguardo:

a)   agli studi sulla sicurezza dopo l’AIC;

b)   al rispetto, degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;

c)   al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale;

d)   agli ulteriori obblighi del titolare dell’AIC;

e)   ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza;

f)     alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali;

Si rileva che tale ambito non è ricompreso nella farmacovigilanza, i cui obiettivi sono la verifica su base continua dell'efficacia dei medicinali nella fase di post-marketing (raccolta di informazioni sui farmaci, sulla loro efficacia e in particolare sulle reazioni avverse ad essi correlati). Le norme sulla produzione ed importazione dei medicinali sono contenute nel Titolo IV (artt. 50-72) del D.Lgs. 219/2006. La lettera in esame interviene pertanto su una materia già disciplinata dal D.Lgs. 219/2006 senza alcun coordinamento con le norme vigenti.

g)   al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo e i compiti dell'Agenzia italiana del farmaco[194];

h)   alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;

Sembrerebbe opportuno unificare le previsioni di cui alle lettere d, h e m.

i)      alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;

l)      al sistema delle comunicazioni;

m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di AIC;

n)   ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR)[195];

o)   agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;

p)   alla regolamentazione della procedura d'urgenza.

I commi 184 e 185 recano le sanzioni pecuniarie da applicare al titolare dell’AIC e al responsabile della farmacovigilanza nei casi di violazione degli obblighi loro ascritti. In particolare, il comma 184 prevede che il titolare dell’AIC che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che si sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro centoventimila, mentre il comma 185 dispone, per il responsabile della farmacovigilanza, che viola gli obblighi previsti sia soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila. Il comma 186 prevede infine che le sanzioni vengano comminate dall’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 183.

 

 

Profili di rilevanza comunitaria

 

Il 20 settembre 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora (procedura di infrazione 2012/372), ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE, per il mancato recepimento della direttiva 2010/84/UE del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. La data di scadenza per il recepimento era il 21 luglio 2012.

 

 


 

Articolo 1 commi 188-189
(Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini)

 

 

I commi 188 e 189 dell’articolo 1, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, recano disposizioni dirette a recepire la direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012,"che modifica la direttiva 2000/75/CE[196] del Consiglio per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini", intervenendo a tale scopo su alcune disposizioni del decreto legislativo n. 225/2003[197].

Il termine per il recepimento della direttiva 2012/5/UE è scaduto il 23 settembre 2012: per il mancato recepimento della medesima da parte dell'Italia, è stata aperta la procedura d'infrazione2012/0434.

Le nuove norme introducono condizioni e maggiori garanzie per il ricorso a "vaccini vivi attenuati"(i quali possono,in ogni caso,determinare una circolazione di virus vaccinale tra i capi non vaccinati).Tali norme restrittive si fondano sulla considerazione che lo sviluppo di nuove tecnologie ha reso possibile l'impiego di" vaccini inattivati"(i quali non comportano il rischio di una circolazione di virus vaccinale).

Febbre catarrale degli ovini

La febbre catarrale (o lingua blu) è una malattia animale che colpisce i ruminanti domestici e bradi tra cui ovini, bovini, caprini e cervidi. Si tratta di un’infezione non contagiosa trasmessa da moscerini del genere dei Culicoidi. A livello scientifico sono attualmente noti 24 sierotipi del virus; ciascuno può essere caratterizzato da tassi di virulenza e mortalità diversi. Le modalità di trasmissione e le specie sensibili sono oggetto di continue analisi da parte dei ricercatori.

Non risulta che la febbre catarrale sia pericolosa per l’uomo, tuttavia essa può causare notevoli danni ai patrimoni zootecnici. Si tratta di una malattia transfrontaliera, cosicché la situazione epidemiologica esistente in un paese può estendersi ai paesi confinanti e le misure adottate a livello nazionale tendono a non essere sufficienti per controllare la diffusione della malattia.

Il ruolo centrale che hanno gli insetti volanti nell’epidemiologia della febbre catarrale implica che la prevalenza della malattia è regolata da fattori ecologici che favoriscono la sopravvivenza degli insetti, come temperatura, umidità e caratteristiche del terreno. Le epidemie di febbre catarrale si manifestano di solito stagionalmente e nei climi caldi.

Il quadro nell’UE

Fino a tempi recenti la febbre catarrale[198] era stata segnalata solo nelle regioni meridionali dell’UE tra cui zone dell’Italia, della Spagna, della Francia e del Portogallo. Nell’agosto 2006 vari paesi nordeuropei (Paesi Bassi, Belgio, Germania e Francia) hanno segnalato le prime epidemie in assoluto di febbre catarrale. Altre epidemie sono state segnalate nel 2007 e nel 2008 nel Regno Unito e in Svezia.

Fin dal 2000, con la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, sono in vigore misure di controllo comunitarie per contrastare la febbre catarrale, tra cui l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza e il divieto di lasciare queste zone per le specie animali sensibili. Ulteriori norme di controllo sono state adottate per contrastare la recente epidemia tramite un’azione coordinata a livello europeo; esse si basano sulla consulenza scientifica dell’EFSA e sono decise dalla Commissione europea e dagli Stati membri dell’UE. Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione contiene misure di applicazione dettagliate per quanto riguarda la lotta, il controllo e la vigilanza degli animali e degli insetti oltre che restrizioni dei movimenti per determinate specie di animali. I dettagli sulle zone soggette alle restrizioni all’interno degli Stati membri sono resi noti dalla Commissione europea.

La vaccinazione contro la febbre catarrale costituisce uno strumento importante per il controllo della malattia ed è inoltre usata per permettere un commercio sicuro dei ruminanti vivi conformemente alla normativa comunitaria e nel rispetto delle norme dell’organizzazione mondiale per la salute animale (UIE).

 

Il comma 188 aggiunge la lettera i-bis all’articolo 2, comma 1 del citato D.lgs. 225/2003, recante le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento, per introdurre la definizione di «vaccini vivi attenuati» intesi come i vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.

Inoltre sostituisce l’articolo 5 del decreto legislativo in tema di vaccinazione, prevedendo che il Ministero della salute possa decidere di autorizzare l’impiego dei vaccini contro la febbre catarrale degli ovini purché ricorrano alcuni presupposti:

§      la decisione sia basata su una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche, sentite le regioni e le province autonome;

§      la Commissione europea sia informata prima che la vaccinazione venga eseguita.

Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati viene inoltre rimesso al Ministero della salute, il compito di delimitare una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione, ed una zona di sorveglianza che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione.

Vengono infine operate limitate modifiche agli articoli 8 e 10 del citato D.Lgs. 225/2003, diretti ad introdurre il “concetto di vaccini vivi attenuati” nel contesto delle disposizioni riguardanti, rispettivamente, la delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza e le misure applicabili alla zona di sorveglianza.

 

Il comma 189 pone la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

 

 

Profili di rilevanza comunitaria

Il 27 novembre 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora (procedura di infrazione 2012/434), ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE, per il mancato recepimento della direttiva 2012/5/UE del 14 marzo 2012 (che modifica la direttiva 2000/75/CE, per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini). La data di scadenza per il recepimento era il 28 settembre 2012.

 


 

Articolo 1, commi 190-195
(Sgravi contributivi per aziende di Venezia e Chioggia: sanzioni UE)

 

 

I commi da 190° 195, introdotti al Senato, ripropongono il contenuto dell’articolo 7 del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216[199], relativo all’esecuzione della decisione della Commissione europea 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, e della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 6 ottobre 2011, nella causa C-302/09 (Commissione europea c. Repubblica italiana), relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dall’articolo 27 del D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997 e dall’articolo 5-bis del D.L. 96/1995, convertito dalla L. 206/1995, recanti sgravi contributivo e degli oneri sociali per assunzioni in aziende operanti in determinati territori.

 

Le disposizioni in esame, in particolare, stabiliscono:

§      che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (e cioè entro l’11 marzo 2013), l'I.N.P.S. debba richiedere alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n. 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneità dell'agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari (comma 190);

§      che le imprese richiamate debbano fornire le relative informazioni e documentazione in via telematica, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (comma 191);

§      che nel caso di omissione, da parte delle imprese, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti richiesti entro il termine stabilito, si verifichi la presunzione di idoneità dello sgravio a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari; conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato (comma 192);

§      che l’I.N.P.S. debba notificare, nel caso in cui l’attività istruttoria, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della L. 287/1990, evidenzi l’emersione o la presunzione di idoneità dello sgravio a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, alle imprese uno specifico provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del D.L. 78/2010, recante il potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS. La notifica di addebito deve reca l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto dello sgravio, nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo (comma 193).

Il successivo comma 194 sancisce la nullità dei titoli amministrativi afferenti il recupero delle somme erogate in virtù dell’agevolazione richiamata emessi dall'I.N.P.S., oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al precedente comma.

Infine, il comma 195 stabilisce l’estinzione di diritto dei processi pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame ed aventi ad oggetto il recupero del richiamato sgravio. L'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

 

Con tale Decisione, la Commissione ha evidenziato che gli aiuti ai quali l'Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali di cui alla L. 30/1997 e 206/1995 (che rinviano all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994), sono compatibili con il mercato comune quando sono accordati:

§      alle PMI ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese;

§      alle imprese che non corrispondono a tale definizione e che sono localizzate in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

§      a qualsiasi altra impresa che assuma categorie di lavoratori con particolari difficoltà d'inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro secondo gli orientamenti comunitari in materia di occupazione.

Secondo la Commissione, “detti aiuti costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune quando invece sono accordati ad imprese che non sono PMI e che sono localizzate al di fuori delle zone ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato”.

Tali interventi, in sostanza, rappresentano agevolazioni che furono poi ritenute idonee a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari, ai sensi della decisione n. 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999. Eppure le decisioni amministrative di procedere al loro recupero furono per lo più oggetto di ricorsi di annullamento, presentati dai soggetti destinatari dell'intimazione dell'INPS dinanzi ai giudici civili italiani[200]. Anche quando, adottando il D.L. 59/2008, lo Stato italiano pretese di riattivare il procedimento (consentendo alle autorità competenti di proporre una domanda di riesame delle decisioni di sospensione dell’esecuzione), questa misura, entrata in vigore dopo la scadenza dei termini stabiliti per procedere al recupero degli aiuti illegittimi, si rivelò inefficace dato che, parecchi anni dopo la notifica della decisione 2000/394, una parte rilevante di detti aiuti non era stata recuperata. Con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, resa in data 6 ottobre 2011, nella causa C-302/09 (Commissione europea contro Repubblica italiana), i giudici hanno riscontrato, a carico dell'Italia, l'inadempimento degli obblighi posti dalla normativa europea. Esso procede, a monte, dalla violazione del principio che impone agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione doveri reciproci di leale cooperazione, principio che informa in particolare l’art.10CE, devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato, in particolare di quelle relative agli aiuti. L'Amministrazione ha rivolto ai beneficiari degli aiuti delle generiche richieste di recupero della globalità dello sgravio ricevuto, senza avvertire la necessità di verificare la posizione individuale di ciascuna impresa interessata, allo scopo di compiere un esame preliminare volto ad identificare i beneficiari dei soli vantaggi presi in considerazione dalla decisione 2000/394 come aiuto illegale.

La genericità di queste richieste di recupero non ha determinato la fondatezza dei ricorsi delle imprese attinte, respinti dal Giudice di Lussemburgo con la citata sentenza 9 giugno 2011: è però vero che il medesimo Giudice ha specificato che erano le autorità amministrative italiane a dover dimostrare caso per caso se la (e quanta parte della) agevolazione concessa fosse in concreto idonea a falsare la concorrenza. Su questo assunto, il paragrafo 52 della sentenza 6 ottobre 2011 ha ribadito che "spettava alla Repubblica italiana verificare la posizione individuale di ogni impresa interessata da un’operazione di recupero. In particolare, le autorità nazionali avevano l’obbligo di esaminare, in ciascun caso individuale, se i benefici concessi fossero in grado di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari". In sostanza, alla Corte di giustizia è apparso sospetto il disimpegno amministrativo con cui l'INPS ha affrontato tutta la pratica dei recuperi: come la Commissione ha notato, "la procedura relativa agli ordini di recupero degli aiuti che non sono stati impugnati dinanzi ai giudici nazionali, e per i quali non è stata posta in essere la riscossione forzata, non avrebbe avuto effetti soddisfacenti. Infatti, meno di un quarto di tali ordini sarebbe stato eseguito integralmente. Inoltre, la Commissione constata che, oltre nove anni dopo l’adozione della decisione 2000/394, le autorità italiane hanno recuperato meno del 2% delle somme controverse" (paragrafi 26-27).

Alla luce di tutto ciò, la Corte nella sentenza del 6 ottobre 2011 ha ritenuto che i motivi addotti dal Governo italiano per giustificare il mancato recupero degli aiuti illegittimamente concessi - ossia l'esistenza di un contenzioso in corso presso le autorità giudiziarie nazionali e le difficoltà collegate alla necessità di individuare le imprese obbligate a restituire detti aiuti - non costituissero un'impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione 2000/394/CE, ai sensi della consolidata giurisprudenza in materia; su tutto prevale il principio secondo cui lo Stato membro è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'effettivo recupero delle somme dovute e il principio per il quale un recupero tardivo, successivo ai termini stabiliti, non può soddisfare le prescrizioni del Trattato.

La declaratoria della violazione del diritto europeo derivato si presta - se ancora inadempiuta - ad un nuovo ricorso della Commissione, volto ad ottenere anche una condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie: in proposito, la Commissione ha già provveduto alla messa in mora, con nota del 21 novembre 2012: vi si lamenta, tra l'altro, che - su un importo da recuperare superiore ai 37 milioni - l'Italia ha recuperato appena 600.000 euro.

Profili di rilevanza comunitaria

 

Il 21 novembre 2012 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora ex art 260 TFUE[201] con la quale contesta la mancata attuazione della sentenza del 6 ottobre 2011, causa C-302/09 concernente il mancato recupero di aiuti di Stato con riferimento alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle L. 30/1997 e L. 206/1995.

La Commissione ritiene che, a un anno dalla sentenza, l’Italia:

§       ha recuperato da un unico beneficiario (su 421 casi) circa 2000 euro su un totale di circa 36 milioni di euro in capitale, e di 38 milioni euro in interessi di mora;

§       nel definire gli importi da recuperare non ha tenuto conto della normativa europea per ciò che concerne il corretto calcolo degli interessi;

§       non ha realizzato progressi per quanto riguarda i 75 procedimenti pendenti davanti ai giudici nazionali;

§        non ha rispettato la normativa europea nelle procedure di recupero avviate nei confronti dei 43 beneficiari insolventi;

§       ha escluso dal recupero 118 imprese accordando sgravi amministrativi, apparentemente in maniera non conforme alla normativa europea;

§       non procede al recupero dell’aiuto accordato al Casinò di Venezia (5 milioni di euro) ritenuto dalla Commissione contrario alle norme sulla concorrenza;

§       ha escluso dall’obbligo di recupero 15 società che, pur illegalmente, avevano beneficiato degli aiuti in questione;

§       ha fornito alla Commissione informazioni incomplete, parziali e talvolta contraddittorie sulle procedure di recupero.

 


 

Articolo 1, comma 196
(Sostegno finanziario a MPS)

 

 

Il comma 196, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, riproduce sostanzialmente il contenuto dell’articolo 8 del decreto-legge n. 216 del 2012 (con alcune differenze, specificate in seguito), al fine di modificare la disciplina contenuta nel D.L. 95 del 2012 di sostegno finanziario del Monte dei Paschi di Siena (MPS) mediante la sottoscrizione da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze di nuovi strumenti finanziari da parte dell’istituto bancario.

 

Le norme del D.L. 95 del 2012 hanno autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità con le conclusioni del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011, ad effettuare, entro il 31 dicembre 2012, una operazione di sostegno finanziario a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), diretta a consentire alla banca di portare il coefficiente patrimoniale (Core Tier 1 ratio) al 9 per cento, come richiesto dalla Raccomandazione EBA/REC/2011/1 dell'8 dicembre 2011.

In estrema sintesi, gli articoli da 23-sexies a 23-duodecies hanno autorizzato MPS all’emissione di nuovi strumenti finanziari, sottoscritti da parte del Governo per il citato importo massimo di 2 miliardi; si tratta di strumenti simili a quelli già emessi dalla banca ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 185/2008 (c.d. “Tremonti bond”), salvo alcune modifiche necessarie per tenere conto dell’evoluzione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tale importo si aggiunge l’emissione di ulteriori 1,9 miliardi, destinata a sostituire i “Tremonti bond” emessi dalla banca nel 2009 e non ancora rimborsati. L’importo complessivo dell’emissione può quindi essere pari al massimo a 3,9 miliardi.

Ai sensi dell'articolo 23-sexies entro il 31 dicembre 2012 il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive i nuovi strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), da computare nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1), fino all’importo di 3,9 miliardi di euro, di cui 1,9 miliardi destinati all’integrale sostituzione dei c.d. "Tremonti bond". Il successivo articolo 23-septies individua le condizioni al cui verificarsi è subordinata la sottoscrizione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze degli strumenti finanziari emessi da MPS. L’operazione di sottoscrizione (23-octies) è subordinata alla compatibilità delle misure previste nel decreto-legge in esame con la normativa UE in materia di aiuti di Stato, in particolare con la speciale disciplina in materia bancaria contenuta nella Comunicazione della Commissione UE del 1° dicembre 2011 (in tema di applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato agli strumenti di sostegno offerti alle banche nel contesto della crisi finanziaria). Il citato Consiglio Europeo del 26 ottobre 2011 ha infatti precisato che qualsiasi forma di sostegno pubblico, a livello sia nazionale che di UE, sarà soggetta alla condizionalità del vigente quadro di aiuti di Stato speciali in caso di crisi.

Viene quindi introdotto l’obbligo per MPS di presentare un piano di ristrutturazione conforme alle disposizioni UE in materia di aiuti di Stato; si stabilisce inoltre che nel periodo di attuazione del piano, MPS non possa acquisire nuove partecipazioni in banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l’acquisizione sia funzionale all’attuazione del piano.

L'articolo 23-novies delinea la procedura relativa alla valutazione dell'operazione ed alla sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS. Si prevede pertanto l'invio di una specifica richiesta da parte di MPS accompagnata dalla documentazione necessaria ai fini delle valutazioni che saranno effettuate dalla Banca d’Italia; la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari sarà effettuata, a seguito della positiva valutazione dell’operazione, per l'ammontare necessario al rafforzamento patrimoniale richiesto dalla raccomandazione dell'European Banking Authority (EBA). Ai sensi dell’articolo 23-decies, le caratteristiche principali dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS sono le seguenti:

§       sono strumenti privi del diritto di voto;

§       sono convertibili in azioni a richiesta dell’emittente;

§       possono essere riscattati o rimborsati a richiesta di MPS, salvo autorizzazione di Banca d’Italia.

Si stabilisce inoltre che il pagamento dei relativi interessi è condizionato dalla disponibilità di utili distribuibili. Se gli interessi non sono assegnati per mancanza di utili si provvede ad assegnare al Ministero azioni ordinarie per una quota di patrimonio corrispondente all’importo della cedola non corrisposta.

Si demanda (23-undecies) ad un DPCM - da trasmettere alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario - l'individuazione delle risorse per finanziare la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS. Infine, l'articolo 23-duodecies prevede l’adozione di un decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze per individuare le disposizioni di attuazione del decreto-legge in esame ed il prospetto dei nuovi strumenti finanziari da emettersi da MPS.

 

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione del D.L. 216/2012 (A.S. 3603) riferisce che - stante la suesposta necessità di interpellare la Commissione europea in merito alle misure adottate per la ripatrimonializzazione di MPS – l’interlocuzione tra istituzioni nazionali e UE ha riguardato, in particolare, il metodo di computo del numero delle azioni da corrispondere quali interessi sui nuovi strumenti finanziari subordinati, in caso di assenza o incapienza degli utili.

La Commissione ha espresso perplessità in merito alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato dell'utilizzo (come previsto dall'articolo 23-decies del decreto-legge n. 95 del 2012) del parametro del patrimonio netto, anziché del valore di mercato delle azioni. Alla luce del confronto con la Commissione europea e delle valutazioni della Banca d'Italia, si è dunque inteso procedere alla modifica dell'articolo 23-decies, commi 3 e 4, del decreto-legge n.95 del 2012, al fine di prevedere che l'emittente abbia, per l'ammontare degli interessi da corrispondere eccedenti gli utili distribuibili, la facoltà di optare per un pagamento in azioni valutate al mercato, oppure in ulteriori Nuovi Strumenti Finanziari, identici a quelli già sottoscritti, ovvero attraverso una combinazione di azioni e Nuovi Strumenti Finanziari. Anche le modifiche di cui all'articolo 23-octies, commi 4 e 5, corrispondono a richieste di precisazioni formulate informalmente della Commissione europea, alla luce del quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.

 

Il 28 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione di MPS ha autorizzato la predetta emissione di strumenti finanziari governativi, da effettuarsi entro il 28 dicembre 2012 con prezzo di emissione alla pari. Il valore nominale unitario degli strumenti finanziari sarà pari ad 1 milione di euro.

Rispetto alle previsioni originarie, l’istituto ha comunicato di avere richiesto l’importo complessivo massimo fissato ex lege, ovvero 3,9 miliardi di euro. Rispetto alle comunicazioni precedenti (secondo cui la richiesta sarebbe stata di 3,4 miliardi) l’incremento di 500 milioni è stato motivato dai possibili impatti patrimoniali derivanti dagli esiti dell’analisi in corso di talune operazioni strutturate poste in essere in esercizi precedenti. Vista la redditività negativa di tali operazioni, oggi incluse nel portafoglio di attività finanziarie aventi per sottostante titoli di Stato, la Banca ha annunciato che procederà alla rinegoziazione della struttura di funding delle stesse con l’obiettivo di migliorarne la redditività.

 

La lettera a) del comma in esame modifica l'articolo 23-sexies del D.L. 95 del 2012.

Più in dettaglio (lettera a), n. 1), che modifica il comma 1 della norma richiamata) viene posticipato al 1° marzo 2013 il termine per il completamento della sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, originariamente fissato al 31 dicembre 2012 e prorogato al 31 gennaio 2013 dall’articolo 8, comma 1 del richiamato D.L. 216 del 2012.

 

Introducendo all’articolo 23-sexies il comma 1-bis (lettera a), n. 2) si autorizza il MEF a sottoscrivere sia nuovi strumenti finanziari che azioni ordinarie di nuova emissione di MPS, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria, in conformità alla disciplina sulla remunerazione degli interessi contenuta nell'articolo 23-decies, comma 4, come modificato dalla disciplina in commento (cfr. infra)

Il richiamato articolo 23-decies, nell’individuare le caratteristiche principali dei nuovi strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS) e sottoscritti dal Ministero dell’economia e delle finanze, reca in particolare (comma 4) le modalità di pagamento dei relativi interessi. Per effetto delle modifiche apportate dalle norme in esame (cfr. infra) il pagamento di interessi è svincolato dalla disponibilità di utili distribuibili, prevedendone il pagamento anzitutto in forma monetaria; nel caso di interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, essi sono corrisposti mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di nuovi strumenti finanziari di nuova emissione o di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato.

 

La lettera b) del comma in esame apporta modifiche all’articolo 23-septies del D.L. 95 del 2012.

Per effetto delle norme in esame (lettera b), n. 1), che aggiunge un periodo al comma 1) MPS è obbligato a comunicare al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto dei “Tremonti bond” – condizione per accedere alle nuove forme di aiuto -  unitamente all’apposita richiesta di usufruire del nuovo regime agevolato, formulata al MEF e alla Banca d’Italia (ai sensi dell’articolo 23-novies, comma 1).

Il richiamato comma 1 dell’articolo 23-novies prevede che, qualora MPS intenda emettere i nuovi strumenti finanziari, almeno trenta giorni prima dalla data di sottoscrizione prevista deve trasmettere una richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d’Italia contenente:

§       la delibera del consiglio di amministrazione;

§       l’importo della sottoscrizione richiesta;

§       il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;

§       la data di sottoscrizione prevista;

§       il piano di ristrutturazione (ex articolo 23-octies, la cui presentazione è condizione per la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari anche secondo la disciplina degli aiuti di stato alle banche recata dalla comunicazione della commissione europea del 6 dicembre 2011).

 

Viene poi aggiunto un periodo alla fine al comma 2 dell’articolo 23-septies (n. 2 della lettera b)), norma che reca le modalità di calcolo della remunerazione dei “Tremonti bond” da riscattare (già emessi da MPS e sottoscritti dal MEF) nel periodo tra il 1º gennaio 2012 e la data di riscatto.

In particolare, essa è calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i citati nuovi strumenti finanziari (ai sensi del successivo articolo 23-decies e delle norme di attuazione). La remunerazione è corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari.

Per effetto delle norme in esame, si prevede che anche in tali ipotesi siano applicate le norme contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies, modificati anch’essi dalla disposizione in commento.  In particolare, la remunerazione sarà effettuata in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.

Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio saranno corrisposti mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di nuovi strumenti finanziari di nuova emissione o di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato.

 

Le disposizioni in commento aggiungono poi il comma 2-bis all’articolo 23-septies (n. 3 della lettera b), norma non contenuta nell’articolo 8 del D.L. 216 del 2012), che introducono un’ulteriore condizione per la sottoscrizione da parte del MEF degli strumenti finanziari di MPS.

Tale sottoscrizione viene altresì subordinata all'assunzione, da parte dell'Emittente, di apposite delibere di aumento di capitale, in funzione dell’eventuale conversione in azioni ordinarie dei bond sottoscritti dal MEF ed in funzione dell’eventuale assegnazione di nuove azioni ordinarie a titolo di remunerazione degli interessi sui medesimi bond, ove necessario (in capienza delle risorse d’esercizio). Tale deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento, per cinque anni, agli amministratori della delega all’effettuazione di aumenti di capitale (ai sensi dell'articolo 2443, secondo comma, del codice civile, mediante modifica statutaria).

 

La lettera c) del comma in esame apporta modifiche all'articolo 23-octies.

Per effetto della modifica introdotta (lettera c), n. 1), che aggiunge un periodo alla fine del comma 4), è fatto divieto a MPS, dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari e fino all'approvazione del Piano di ristrutturazione da parte della Commissione europea, di deliberare o distribuire dividendi ordinari o straordinari.

Inoltre (lettera c), n. 2)) viene aggiunto un periodo al comma 5 dell’articolo 23-octies: norma che vieta a MPS, qualora il bilancio approvato evidenzi una perdita di esercizio, di corrispondere interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facoltà, per la banca emittente, di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione.

Per effetto delle norme in esame, tale ultimo divieto non si applica, compatibilmente con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nei casi in cui la facoltà dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari per andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione, ma un differimento della stessa, ovvero non si applica ai casi in cui tale facoltà non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto.

 

La lettera d) apporta modifiche all'articolo 23-novies.

In particolare, (lettera d), n. 1) si prevede che la richiesta da parte della Banca MPS di usufruire delle condizioni agevolate di sottoscrizione sia inoltrata quindici giorni prima della data di sottoscrizione prevista, invece del termine di trenta giorni prima.

Inoltre (lettera d), n.2), viene modificato l’oggetto della valutazione che deve essere effettuata dalla Banca d’Italia entro i quindici giorni successivi alla predetta richiesta. In particolare si prevede che l’Autorità valuti – tra i veri elementi – la sola computabilità dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS nel patrimonio di vigilanza, in luogo di doverne verificarne anche le caratteristiche, la conformità alle norme di legge che disciplinano l’emissione di detti strumenti e alla disciplina attuativa.

 

Conseguentemente, si prevede (lettera d), n. 3) che la Banca d’Italia autorizzi, oltre all’emissione dei nuovi strumenti finanziari, anche  il riscatto dei “Tremonti bond”, sempre entro quindici giorni dall’invio dell’apposita comunicazione.

 

La lettera e) apporta modifiche all'articolo 23-decies, che individua le caratteristiche principali dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS.

In primo luogo, la lettera e), n. 1) sostituisce l’ultimo periodo del comma 1 del predetto articolo 23-decies (tale prescrizione non è contenuta nell’articolo 8 del D.L. 216 del 2012)

Il richiamato comma 1 precisa tra l’altro che gli strumenti finanziari agevolati sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente; per effetto delle norme in esame, si precisa che la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga alle disposizioni codicistiche che prevedono (articolo 2441, sesto comma, c.c.) specifiche e complesse procedure preliminari (tra cui un’apposita relazione scritta). Il prezzo è fissato tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie di MPS, in conformità ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione recato dalla disciplina attuativa del D.L. 95 del 2012 (DM di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1).

In deroga all'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (TUF) non viene richiesto il parere dei revisori dei conti o delle società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

La determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformità ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, TUF.

Inoltre (lettera e), n. 2)) al fine di recepire le indicazioni della Commissione UE viene novellato il regime di corresponsione degli interessi.

Il pagamento di interessi viene dunque svincolato dalla disponibilità di utili distribuibili, essi sono dunque corrisposti in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio, come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.

 

Di conseguenza (lettera e), n. 3)) che modifica il comma 4 della richiamata norma, con una disposizione parzialmente diversa dall’articolo 8 del D.L. 216 del 2012):

§      si eliminano le vigenti disposizioni che disciplinavano le conseguenze della mancata corresponsione di interessi per assenza o incapienza di utili;

§      si prevede che gli eventuali interessi “incapienti”, e cioè che eccedono il risultato dell'esercizio, siano corrisposti in primo luogo mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato, il cui prezzo è determinato secondo le regole già esposte alla lettera e), n. 1);

§      solo per il biennio 2012 e 2013 e nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, gli eventuali interessi “incapienti” possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di ulteriori nuovi strumenti finanziari agevolati.

 

Il richiamato articolo 8 del D.L. 216/2012 dispone la semplice possibilità di remunerare gli interessi “incapienti” nel risultato esercizio mediante azioni ordinarie o ulteriori bond agevolati.

 

Infine, la lettera f) apporta modifiche all'articolo 23-undecies, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da trasmettere alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario - l'individuazione, nell’ambito di opzioni prestabilite, delle risorse per finanziare la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari.

 

In particolare (lettera f), n. 1)) sono abbreviati i termini per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di D.P.C.M. che individua le risorse per finanziare la sottoscrizione degli strumenti emessi da MPS. Viene dunque abbreviato da quindici a dieci giorni il termine per l’espressione del primo parere delle Commissioni sulla disciplina governativa proposta; è altresì abbreviato da dieci a cinque giorni il termine per l’espressione del parere sullo schema come ritrasmesso dal Governo, nel caso in cui quest’ultimo non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Camere con riferimento ai profili finanziari. In tale ipotesi, lo schema ritrasmesso deve essere corredato dei necessari elementi integrativi di informazione.

Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.

Inoltre, (lettera f), n. 2), che aggiunge il comma 2-bis all’articolo 23-undecies) ferme restando le modalità di reperimento delle risorse necessarie a finanziare l'intervento, si consente di utilizzare il sistema dell'anticipazione di tesoreria per il finanziamento delle misure adottate per la ripatrimonializzazione di MPS.

Come affermato dalla richiamata relazione illustrativa, l’anticipazione è da regolarizzare in seguito mediante la destinazione del netto ricavo dell'emissione di titoli di Stato, qualora i tempi non siano sufficienti ad espletare tutte le necessarie procedure contabili.

Più in dettaglio, ove non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l’autorizzazione a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

 

 

Profili di rilevanza comunitaria

 

Il 17 dicembre 2012 la Commissione europea ha approvato temporaneamente, in base alle norme in materia di aiuti di Stato applicate alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria[202], una ricapitalizzazione per 3,9 miliardi di euro del Monte dei Paschi di Siena.

MPS riceverà un apporto di nuovi capitali sotto forma di strumenti ibridi di capitale che andranno a sostituire strumenti ibridi di capitale esistenti (pari a 1,9 miliardi di euro) che l'Italia ha sottoscritto nel 2009. A differenza di tali obbligazioni, i nuovi strumenti prevedono un meccanismo alternativo di pagamento delle cedole in base al quale, se gli utili distribuibili sono insufficienti, MPS deve versare le cedole a scadenza annuale sotto forma di azioni di nuova emissione.

I nuovi strumenti ibridi consentiranno alla banca di incrementare al 9% il coefficiente di capitale di base di classe 1 e di conformarsi a una raccomandazione dell’Autorità bancaria europea (EBA) che prevede una riserva supplementare temporanea a fronte dell’esposizione al rischio sovrano.

L'approvazione è subordinata alla presentazione di un piano di ristrutturazione da presentare entro sei mesi dalla medesima decisione di approvazione.

 


 

Articolo 1, commi 197-197-quater
(Esercizio del potere sostitutivo statale per la gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Roma)

I commi da 197 a 197-quater, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma (dichiarata con il D.P.C.M. 22 luglio 2011 e connessa alla chiusura della discarica di Malagrotta), prevedono la nomina, con apposito D.M. ambiente, di un commissario che provveda in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria. In proposito, si segnala che l’articolo 9 del disegno di legge A.S. 3603, "Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea", dal titolo reca una differente disciplina concernente l’esercizio del potere sostitutivo statale per la regolare ed efficace gestione del ciclo rifiuti nel territorio della provincia di Roma.

 

 

In particolare, il comma 197, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma (dichiarata con il D.P.C.M. 22 luglio 2011 e connessa alla chiusura della discarica di Malagrotta), prevede la nomina, con apposito D.M. ambiente, di un commissario che provveda in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria.

 

L’emergenza rifiuti nel Lazio connessa all’imminente chiusura della discarica di Malagrotta

Con il D.P.C.M. del 22 luglio 2011 (pubblicato nella G.U. n. 178 del 2 agosto 2011), era stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti. Nella premessa al D.P.C.M. veniva richiamata la notifica che la Commissione europea aveva inoltrato al Governo italiano con una lettera di costituzione in mora per l'infrazione 2011/4021 relativa alla gestione della discarica di Malagrotta, ritenendo la stessa inadeguata e non conforme alla normativa comunitaria di riferimento. Veniva, inoltre, ravvisata la necessità di garantire l'individuazione e la successiva realizzazione in termini di somma urgenza di un sito provvisorio alternativo in grado di assicurare la gestione dei flussi di rifiuti nei comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della città del Vaticano per il tempo necessario all'avvio degli impianti di smaltimento e trattamento definitivi.

Successivamente il Consiglio di Stato, con decreto del 27 dicembre 2011, n. 5699, ha accolto l'istanza di sospensiva dell'ordinanza del TAR del Lazio n. 4338/2011 sospendendo - fino alla camera di consiglio del 17 gennaio 2012 - l'efficacia del citato D.P.C.M. del 22 luglio 2011 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3963 del 6 settembre 2011 con cui il Prefetto di Roma era stato nominato Commissario delegato per il superamento della situazione emergenziale.

In considerazione della mancata adozione delle misure necessarie per prorogare il conferimento dei rifiuti prodotti nei comuni della provincia di Roma presso la discarica di Malagrotta in conseguenza dei predetti provvedimenti, è stato emanato il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 con cui è stata confermata fino al 17 gennaio 2012 la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti.

Successivamente, il prefetto Giuseppe Pecoraro, dopo circa otto mesi dall'assunzione dell'incarico, ha rassegnato le dimissioni a seguito delle problematicità emerse sulle aree di Corcolle e Riano individuate nell'ambito dei 7 siti inclusi nello studio di analisi preliminare realizzato della Regione Lazio.

Con il D.P.C.M. 25 maggio 2012, è stato quindi nominato quale nuovo commissario delegato il prefetto Goffredo Sottile.

Una sintesi dei pareri tecnici relativi ai 7 siti alternativi alla discarica di Malagrotta, individuati dalla Regione Lazio, sono disponibili nel «Memorandum sulla gestione dei rifiuti solidi urbani di Roma, Fiumicino, Ciampino, SCV – Stato dei lavori, considerazioni e raccomandazioni»[203] redatto dal Ministero dell’ambiente in data 28 marzo 2012.

Nel medesimo Memorandum viene analizzata anche la coerenza degli interventi emergenziali con la pianificazione regionale risultante dall’approvazione del nuovo piano di gestione dei rifiuti del Lazio, avvenuta con la Deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012, n. 14[204].

Nel Memorandum si legge in proposito che, poiché il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti non garantisce di superare il deficit di trattamento presente a livello provinciale, “la soluzione emergenziale prevista di realizzare nuovi impianti di discarica non fornirebbe, allo stato, adeguate garanzie di superamento della procedura di infrazione in corso, in quanto la stessa ha come punto fondamentale il conferimento nella discarica di Malagrotta di rifiuti non trattati”.

Il citato Memorandum si concludeva con la proposta e l’impegno del Ministero a sottoscrivere un accordo di programma ed un piano operativo con gli enti ed i soggetti interessati, per l’uscita dall’emergenza. Tale impegno si è concretizzato con la firma, nel mese di agosto 2012, del c.d. Patto per Roma[205], finalizzato a perseguire due obiettivi principali: aumento della raccolta differenziata, con lo stanziamento da parte della Regione di 127 milioni, e il pieno regime degli impianti di trattamento per conferire in discarica solo rifiuti trattati.

Sulla situazione del ciclo di gestione dei rifiuti nel Lazio, si segnala l’audizione svolta Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nella seduta del 21 novembre 2012 delle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sulle procedure di infrazione in materia di discariche illegali[206].

 

Ai sensi del comma 197-bis, per l'attuazione dei necessari interventi il commissario è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, salvo diversa previsione del presente comma e di quelli successivi.

Si ricorda che l’art. 1, comma 2, della citata ordinanza, prevede che il Commissario si avvalga, in qualità di Soggetto attuatore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, della Direzione attività produttive e rifiuti della regione Lazio per lo svolgimento della funzione di stazione appaltante per la realizzazione di una o più discariche e/o per l'ampliamento di discariche esistenti indicate dalla medesima Regione, nonché di un impianto di trattamento meccanico - biologico dei rifiuti urbani necessari a garantire la piena copertura del fabbisogno dell'area interessata dallo stato di emergenza.

L’art. 3 dell’ordinanza prevede invece che, per l'attuazione degli interventi dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituenti variante ai piani urbanistici, il Commissario, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possa affidare la progettazione anche a liberi professionisti, utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 4.

Lo stesso articolo disciplina le modalità di svolgimento dell’eventuale conferenza di servizi con la quale il Commissario, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, nonché incarica il Commissario di provvedere per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

L’art. 4 autorizza invece il Commissario, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ad una serie di disposizioni, elencate dalla norma, tra cui si ricordano alcune norme del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di rifiuti, nonché del D.Lgs. 36/2003 sulle discariche, del D.P.R. 327/2001 in materia di espropriazioni e del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

 

Il comma in commento dispone altresì che, con il medesimo decreto ministeriale con cui si provvede a nominare il Commissario, sono determinati i compiti e la durata della nomina per un periodo di 6 mesi, salvo proroga o revoca.

Si osserva che la norma provvede a demandare al predetto decreto ministeriale la determinazione della durata della nomina che è già fissata dalla disposizione in commento.

 

 

Il comma 197-ter, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, affida al Commissario l'espletamento dei seguenti compiti in ambito regionale:

§         autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;

§         supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;

§         adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato di Città del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a 30 giorni, dei necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti.

 

Il comma 197-quater prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 197-bis e 197-ter siano posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con il decreto ministeriale di cui al citato comma 197-bis.

 

 

Profili di rilevanza comunitaria

Il 31 maggio 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato (p.i. 2011_4021) in relazione alla non conformità alla normativa europea sulle discariche di rifiuti (direttiva 1999/31/CE in combinato disposto con la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE)) della discarica di Malagrotta e di altre discariche laziali.

Secondo la Commissione, la discarica di Malagrotta e i subATO di Rieti e di Latina evidenziano un deficit nella capacità di assolvere all’obbligo di pretrattamento meccanico biologico previsto dall’art. 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE, che dispone per i rifiuti urbani conferiti in discarica un trattamento che comprenda un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la necessaria stabilizzazione della frazione organica in essi contenuta.

Inoltre, la Commissione contesta la mancata istituzione nella Regione Lazio di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati che tengano conto delle migliori tecniche disponibili (art. 16, paragrafo 1 direttiva 2008/98/CE).

Infine, la Commissione rileva la mancata attuazione delle misure idonee ad evitare i disagi causati dai rifiuti maleodoranti (art. 13 direttiva 2008/98/CE).

 


 

Articolo 1, comma 198
(Salvezza degli effetti del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216)

 

 

Il comma 198, introdotto al Senato, fa salvi gli effetti giuridici sorti sulla base del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 (Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea) le cui disposizioni sono confluite nell’articolo 2-bis, commi 1-37, del provvedimento in esame.

Il decreto-legge n. 216/2012, in vigore dall’11 dicembre 2012, è stato presentato per la conversione in legge presso il Senato (A.S. 3603) e assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente; quest’ultima si è limitata a rendere parere favorevole sui presupposti costituzionali di necessità ed urgenza del provvedimento.

 

Il D.L. n. 216/2012 è volto a rispondere alla necessità di adempiere ad obblighi europei scaduti o di imminente scadenza inquadrandosi nell'ambito delle misure necessarie a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 117, comma 1, della Costituzione; il provvedimento è stato, invero, emanato ai sensi dell'art. 10 della legge 4 febbraio 2005, n.11, e successive modificazioni (Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei il potere di proposta di provvedimenti normativi, anche urgenti, necessari a far fronte ad atti normativi o a sentenze che comportino obblighi statali di adeguamento, allorquando la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso. A detta della relazione illustrativa del decreto-legge, la ratio del ricorso alla decretazione d’urgenza è, altresì, connesso al ritardo dell'iter di approvazione del disegno di legge comunitaria 2011 (A.S. 3129, attualmente in seconda lettura al Senato), circostanza che non consente di attuare una serie di direttive, già scadute o di imminente scadenza, per le quali lo Stato italiano rischia il deferimento in Corte di giustizia con immediata applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Con particolare riferimento al merito del comma in esame si precisa che, già in precedenza, si sono registrati casi di sanatoria degli effetti di decreti-legge intervenuta prima della scadenza dei medesimi decreti.

A tal proposito si segnalano i precedenti nei quali tale prassi è stata seguita utilizzando lo strumento della legge finanziaria:

§      la L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), all’art. 62, co. 6, ha abrogato le disposizioni del D.L. 28 ottobre 1999, n. 390 (Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili) e ha riconosciuto validi gli atti e i provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 390/99; all’art. 68, co. 5, ha abrogato le disposizioni del D.L. 2 novembre 1999, n. 391 (Disposizioni interpretative delle norme sul conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al codice della strada) e ha riconosciuto validi gli atti e i provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento.

§      la L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), all’art. 62, co. 7, ha abrogato gli artt. 1 e 2 del D.L. 12 novembre 2002, n. 253 (Disposizioni urgenti in materia tributaria) facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni.

§      la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), all’art. 1, co. 752, ha mantenuto validi gli atti ed i provvedimenti adottati e fatto salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 13 novembre 2006, n. 279 (Misure urgenti in materia di previdenza complementare) in corso di conversione alla data del 1 gennaio 2007.

§      la L. 24 dicembre 2007, n. 244,(legge finanziaria 2008), all’art. 2, co. 54, ha disposto che restassero validi gli atti e i provvedimenti adottati e fossero salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223 (Disposizioni urgenti in materia di riparto di risorse finanziarie tra le regioni), in corso di conversione al 1 gennaio 2008.

 


 

Articolo 1, comma 199
(Regime di circolazione intracomunitaria degli additivi per carburanti)

 

 

Il comma 199, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, inserisce alcune categorie di additivi per oli lubrificanti tra i prodotti sottoposti alle norme relative ai controlli e alla circolazione delle merci nella movimentazione con gli Stati membri dell’UE, contenute nel Testo Unico delle Accise in ottemperanza alla disciplina europea in materia.

 

A tal fine, è aggiunta la lettera g-bis) all’articolo 21, comma 10 del citato TUA.

 

La norma in esame sembra ottemperare alle prescrizioni contenute in alcune decisioni di esecuzione della Commissione Europea, ovvero alla decisione di esecuzione 2011/545/UE della Commissione, del 16 settembre 2011, relativa all’applicazione delle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai prodotti del codice NC 3811.

 

Con la locuzione NC – nomenclatura combinata si intende il codice numerico doganale attraverso il quale sono classificati i prodotti ai fini della circolazione internazionale delle merci. La nomenclatura combinata consente l'applicazione delle politiche comunitarie relative all'importazione ed esportazione di merce e risponde alle esigenze di raccogliere, trasmettere e pubblicare dati relativi alle statistiche del commercio estero dell'Unione Europea. Dalla codifica delle merci dipende poi l'applicazione dei dazi all'importazione, secondo la Tariffa Doganale Comune – TARIC operativa nel territorio UE, introdotta dal regolamento (CEE) n.2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, e dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n.2658/87, la Commissione adotta le note esplicative della nomenclatura combinata, previo esame da parte della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice delle dogane.

 

In particolare, le norme in esame inseriscono tra i prodotti la cui circolazione è sottoposta a controllo gli additivi per oli minerali corrispondenti ai seguenti codici di nomenclatura combinata:

§      al codice NC 3811 11 10 corrispondono: preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli a base di piombo tetraetile (in base alle note esplicative, rientrano in questa sottovoce le preparazioni in cui il piombo tetraetile è il solo componente antidetonante);

§      al codice NC 3811 11 90 corrispondono le suddette preparazioni per oli minerali cd. “altre”, ovvero le preparazioni in cui il piombo tetrametile, il piombo etilmetile, o una miscela di piombo tetraetile e tetrametile è il solo o il principale componente antidetonante;

§      al codice NC 3811 19 00 corrispondono le soluzioni con di più del 61 %, ma non più del 63 % in peso di manganese metilciclopentadienile tricarbonile in un solvente di idrocarburi aromatici, contenente in peso non più di: - 4,9 % di 1,2,4-trimetil-benzene, - 4,9 % di naftalene e - 0,5 % di 1,3,5-trimetil-benzene e al codice 3811 1900 90 altri additivi per oli lubrificanti.

 

Con la decisione di esecuzione 2011/545/UE della Commissione, del 16 settembre 2011, relativa all’applicazione delle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai prodotti del codice NC 3811, tali prodotti erano stati tutti assoggettati in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE, al fine di impedire fenomeni di evasione, elusione ed abuso fiscale; in tal modo sono stati assoggettati alle disposizioni in materia di controllo e circolazione alcuni prodotti destinati ad essere utilizzati come additivi per carburante, i quali, nella fattispecie, sono soggetti a tassazione armonizzata.

 

La direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE ha disciplinato il regime generale relativo alle accise gravanti sul consumo di alcuni prodotti (prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; alcole e bevande alcoliche; tabacchi lavorati). Sono disciplinati in particolare il momento di assoggettamento ad accisa e di esigibilità dell’imposta; viene individuato il soggetto passivo e le modalità di rimborso o sgravio; sono altresì regolamentate le esenzioni e le agevolazioni.

L’articolo 21 della Direttiva 2008/118/CE, recependo quanto già disposto dalla Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, specifica che la circolazione in regime sospensivo deve aver luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico, conformemente ad una procedura la quale viene di seguito descritta e che prevede la presentazione, da parte dello speditore alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, di una bozza del suddetto documento elettronico, per il tramite del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa EMCS, di cui all'articolo 1 della Decisione 1152/2003/CE. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono, successivamente, effettuare una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico, informando immediatamente lo speditore se questi non sono validi. Il suddetto sistema informatizzato deve inoltre permettere alle autorità competenti di seguire i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa e di monitorare la circolazione di questi ultimi quando circolino in sospensione dall'accisa. Infine esso va utilizzato anche al fine di garantire la riscossione dell'imposta secondo le aliquote fissate dagli Stati membri. Al fine di permettere il graduale adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa, gli Stati membri beneficeranno tuttavia di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione continuerà ad avvenire secondo le formalità previste dalla precedente direttiva 92/12/CEE.

Il recepimento della direttiva nell’ordinamento italiano è avvenuto con il D.Lgs. 29 marzo 2010 n. 48 che ha modificato il TUA nel senso richiesto dalle disposizioni europee, adeguando alla direttiva anche la normativa dei controlli sulla circolazione intracomunitaria dei prodotti.

 

Successivamente all’adozione della decisione di esecuzione 2011/545/UE, è stata richiamata l’attenzione della Commissione sulla particolare situazione dei prodotti dei codici NC 3811 21 00 e 3811 29 00; la Commissione in proposito rileva che i suddetti prodotti non sono destinati ad essere utilizzati né come combustibile per riscaldamento o carburante per motori né come additivi e non comportano rischi di evasione, elusione o abuso fiscale.

Pertanto essi non dovrebbero essere assoggettati alle richiamate disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE, che dovrebbero limitarsi ai richiamati prodotti dei codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto necessario sostituire la predetta decisione di esecuzione 2011/545/UE con una decisione analoga, limitata però ai codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00 a decorrere dal 1° gennaio 2013.

 


 

Articolo 1, comma 199-bis
(Incentivazione dei bioliquidi sostenibili)

 

 

Il comma 199-bis, introdotto durante l’esame al Senato, integra l’articolo 25 del D.Lgs. n. 28/2011[207] (a cui vengono aggiunti i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater) per prevedere la facoltà per i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili[208] entrati in esercizio prima del 2013 di modificare il sistema di incentivazione vigente, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013.

Si ricorda in fatti che il D.Lgs. 28/2011[209] ha previsto una modifica nel sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per gli impianti che entreranno in esercizio a partire dal 2013. Essi sono infatti incentivati con un nuovo meccanismo, definito nel dettaglio dal D.M. 6 luglio 2012, di “attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”.

Per gli impianti a biomasse, collegati alla rete, entrati in esercizio entro il 2012 (a cui si riferisce la norma in esame), l’energia elettrica prodotta può essere incentivata con due alternativi meccanismi di sostegno:

§      i Certificati Verdi (previsti dall'articolo 2, comma 144, della legge finanziaria per il 2008, applicati a tutti gli impianti con potenza superiore a 1 MW e a quelli più piccoli nel caso in cui non si opti per le Tariffe Onnicomprensive). Si tratta di titoli negoziabili, rilasciati sulla base all’energia elettrica prodotta dagli impianti;

§      le Tariffe Onnicomprensive (previste dall'articolo 2, comma 145, della legge finanziaria per il 2008 e applicabili solo nel caso di impianti con potenza fino a 1 MW su richiesta del produttore in alternativa ai certificati verdi). Le Tariffe Onnicomprensive (TO) sono tariffe fisse di remunerazione dell’energia elettrica immessa in rete.

I principali riferimenti normativi alla base dei due meccanismi sono la citata legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007) e il D.M. 18/12/2008.

 

In particolare la norma in esame distingue due casi, rispettivamente riguardanti l’applicazione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva:

§      per gli impianti entrati in esercizio nel periodo 2008-2012 diversi da quelli di cui al punto successivo, i titolari possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), anziché quello di cui al punto 6 della stessa tabella. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile in modo da garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione del regime di incentivazione precedente alla producibilità massima attesa dell'impianto. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero (comma 7-bis);

§      per gli impianti di potenza installata inferiore a l MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, il produttore può richiedere e ottenere, di anno in anno, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge finanziaria per il 2008, con la contestuale determinazione di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, in modo da garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, del regime di incentivazione precedente (comma 7-ter).

 

Il comma 7-quater reca disposizioni in merito all’attuazione del nuovo regime.

Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7-bis e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 7-ter.

 Entro sessanta giorni, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7-ter.

 

La norma è finalizzata a salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE ed evitare relative le sanzioni.

Si ricorda che nel settore dei trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020 deve essere almeno pari al 10% del consumo finale di energia in questo settore.

Il citato D.Lgs. 28/2011, all’articolo 33, comma 2, ha fissato una quota minima di impiego di biocarburanti nei trasporti del 5% per il 2014. Tale decreto, che ha attuato la citata direttiva 2009/28/CE, ha previsto: la razionalizzazione e l’adeguamento dei sistemi di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili (energia elettrica, energia termica, biocarburanti) e di incremento dell’efficienza energetica, così da ridurre i relativi oneri in bolletta a carico dei consumatori; la semplificazione delle procedure autorizzative; lo sviluppo delle reti energetiche necessarie per il pieno sfruttamento delle fonti rinnovabili.

In tema di biocarburanti (e bioliquidi) è poi intervenuto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (di recepimento della direttiva 2009/30/CE) che prevede l'aggiornamento delle specifiche dei combustibili utilizzati nei trasporti (carburanti), fissate ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti.

Infine, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2012, come modificato dal decreto interministeriale 11 giugno 2012, e poi dal D.M. 12 novembre 2012, ha definito il Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi.

 


 

Articolo 1, commi 200 – 211-quater
(Disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

 

 

I commi 200 – 211-quater, inseriti nel corso dell’esame parlamentare, prevedono un’ulteriore ipotesi di finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

 

Il comma 200 individua i soggetti che possono fare ricorso al finanziamento previsto dalla norma. Tali soggetti devono avere sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del MEF 1° giugno 2012 e devono essere:

§      titolari di reddito di impresa industriale e commerciale;

§      esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972;

§      titolari di reddito di lavoro autonomo;

La norma precisa che tali soggetti devono essere diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012, ovvero all'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012.

Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 definisce i criteri per la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché a favore delle imprese, di soggetti pubblici, di servizi specificati nella norma. I beneficiari dei finanziamenti agevolati usufruiscono inoltre di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.

I predetti contributi possono essere anche concessi, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, mediante finanziamenti agevolati della durata massima di venticinque anni; i relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. I beneficiari dei finanziamenti agevolati usufruiscono inoltre di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.

 

I soggetti sopra indicati per poter accedere al finanziamento devono dimostrare di aver subìto un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

§      diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011;

§      utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CICS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

§      riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

§      contrazione superiore del 20 per cento, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

 

I commi 201 e 202 prevedono che i soggetti sopra menzionati possano chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati dal sisma un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

I soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012 tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7 (ovvero 6 miliardi di euro). Le garanzie dello Stato sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale definisce i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità).

 

I finanziamenti previsti dall’articolo 11 del D.L. n. 174 del 2012

L’articolo 11, ai commi da 7 a 12, del D.L. n. 174 del 2012 disciplina la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Il predetto finanziamento può essere richiesto, oltre che da tali soggetti, anche dai titolari di reddito di lavoro autonomo e dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell’esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1° luglio 2012 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato.

La finalità della norma è quella di agevolare il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi che, ai sensi del precedente comma 6, devono essere effettuati entro il 16 dicembre, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte degli imprenditori e degli altri soggetti interessati che in relazione alla loro attività hanno subito danni dal terremoto.

Gli imprenditori che possono accedere a questi finanziamenti - garantiti e accollati dallo Stato per la quota delle spese e degli interessi - sono individuati mediante rinvio ai requisiti stabiliti per accedere ai contributi previsti dall’articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 e dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.

Per le modalità di accesso si prevede una procedura analoga a quella prevista per i finanziamenti agevolati di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, a cui i finanziamenti in esame possono aggiungersi. In primo luogo, si stabilisce che i soggetti finanziatori stipulino contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana. Tali contratti prevedono finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6 miliardi di euro, e prevedono l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 novembre 2012 ha disciplinato la concessione delle garanzie dello Stato sui predetti finanziamenti e ha definito i criteri e le modalità operative delle garanzie stesse. Le garanzie dello Stato sono elencate nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze recante l’elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti (ai sensi dell'articolo 31 della legge di contabilità e finanza pubblica).

Previa integrazione della convenzione tra Cdp e Abi, oltre ai titolari di reddito di impresa (tra i quali, come precisano le norme, rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, ai sensi dell’alinea del comma 7-bis), possono usufruire del finanziamento agevolato:

§      limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività svolte, i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole, a condizione che possiedano i requisiti di accesso analoghi a quelli delle altre attività di impresa (di cui al già illustrato comma 7); gli esercenti attività agricole (comma 7-bis, lettera a)) sono individuati dall’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’IVA): l’articolo 4 citato definisce, a fini Iva, l’esercizio di imprese commerciali o agricole, rinviando alle disposizioni del codice civile.

§      i titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) predisposta dalla Protezione Civile: si tratta di un prestampato in forma tabellare che permette di esprimere, attraverso una valutazione speditiva del rilevamento del danno, un giudizio di agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica (comma 7-bis, lettera b)).

Il comma 7-ter stabilisce che tali soggetti devono presentare ai soggetti finanziatori la documentazione prevista dal comma 9. Si tratta, in particolare, di una serie di documenti, che certificano - mediante autodichiarazione - il possesso dei requisiti per accedere ai contributi nonché la circostanza che i danni subiti sono stati di entità tale da condizionare una ripresa piena della attività di impresa (lettera a)). Il richiedente deve altresì fornire una copia del modello presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione (lettera b)) nonché la copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (lettera c)).

Si evidenzia che l’entrata in vigore delle norme contenute nei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater (introdotte nel corso dell’esame in sede referente) è stata anticipata dal decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

Si ricorda, infine, che a seguito dell’entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 194 del 2012 la circolare n. 45/E del 2012 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune questioni interpretative riguardanti il finanziamento agevolato in commento.

 

I commi 203 e 204 individuano la procedura per accedere al finanziamento. In particolare, occorre presentare un’autodichiarazione ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati (anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza), nonché ai soggetti finanziatori che attesti la ricorrenza di almeno due delle condizioni prima citate.

L’autodichiarazione deve inoltre attestare la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi.

Ai soli soggetti finanziatori occorre inoltre presentare: una copia del modello da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i pagamenti da effettuare con le scadenze; i relativi modelli di pagamento con gli importi. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

Analogamente a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 10 del D.L. n. 174 del 2012, il comma 205  prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti finanziatori, volto a coprire gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione. Tale credito di imposta deve corrispondere all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione dei limiti di legge, ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene, secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

La quota capitale è invece restituita dai soggetti richiedenti secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

Il comma 206 demanda ad un provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate l’approvazione del modello per le dichiarazioni telematiche, nonché i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo.

Si evidenzia che non è definito il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate deve approvare il suddetto modello.

Ai sensi del comma 207 l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, i dati risultanti dalle dichiarazioni telematiche, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

Il comma 208 precisa che l'efficacia delle disposizioni descritte è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti organi comunitari. La positiva verifica comunitaria è comunicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel quale sono stabilite le date dell’anno 2013 entro le quali può essere chiesto il finanziamento e sono effettuati i pagamenti.

I commi 209, 210 e 211 apportano modifiche di coordinamento alle disposizioni in materia di finanziamenti per il terremoto del maggio 2012 attualmente vigenti.

In particolare il comma 209 specifica, con un’integrazione al citato articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012, che il credito d’imposta per i soggetti autorizzati all'esercizio del credito (beneficiari dei finanziamenti agevolati) in misura pari per ciascuna scadenza di rimborso all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, si estende anche alle spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Il comma 210 modifica la norma del D.L. n. 83 del 2012 (articolo 10, comma 14) che prevede un’apposita convenzione con Fintecna (o società da questa interamente controllata) per assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. La norma in esame dispone che la citata convenzione sia stipulata dai Commissari delegati alla ricostruzione, e non dal MEF.

Agli oneri derivanti da tale disposizione, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede nell’ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione istituito dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012. La norma in esame dispone che le risorse del Fondo per la ricostruzione siano trasferite ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione.

Si segnala che il 9 novembre 2012 Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha acquisito l’intera partecipazione detenuta dallo Stato nella società Fintecna, esercitando il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 23-bis del D.L. n. 95 del 2012. Le quote acquisite sono pari al 100% del capitale di Fintecna.

Il comma 211 integra la disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione contenuta dall’articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012.

La norma in esame prevede che nei casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi, e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, la banca comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte dello stesso soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (il quale prevede espressamente la facoltà del contribuente di compensare debiti e crediti d'imposta). Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

Si segnala che una norma analoga è prevista, oltre che dal precedente comma 204, anche per la disciplina dei finanziamenti di cui al’articolo 11 del D.L. n. 174 del 2011 contiene. Il comma 8 prevede infatti che i soggetti finanziatori comunichino all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, ai fini dell’attivazione della procedura di riscossione coattiva. In tal caso gli interessi di mora gravano sul soggetto inadempiente.

Il comma 211-bis prevede l’adozione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, di linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma che ha colpito i territori dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto nel maggio 2012 ai fini dell'accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).

Tale norma va nella direzione di facilitare l’accesso all’annunciata linea di credito di oltre 300 milioni presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa[210].

Si ricorda che la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, istituita nel 1956, è un'istituzione finanziaria a vocazione esclusivamente sociale[211].

Il comma 211-ter contiene una norma interpretativa dell'articolo 11, comma 6-bis, del D.L. n. 174 del 2012, volta a chiarire che per i titolari di reddito d'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni previste dallo stesso articolo 11, ai commi da 7 a 7-quater, sopra descritte, si applicano esclusivamente se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012 ovvero all'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012.

L’articolo 67-septies del D.L. n. 83 del 2012 ha esteso l’applicabilità delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, recate dal D.L. n. 74 del 2012 e dall’art. 10 dello stesso D.L. n. 83 del 0212, al territorio dei comuni di Ferrara e Mantova, nonché - ove risulti l’esistenza del nesso di causalità tra danni e i suindicati eventi sismici – dei seguenti comuni: Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Mottegiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta.

Successivamente l’articolo 11, comma 6-bis, del D.L. n. 174 del 2012 ha aggiunto i comuni di Ferrara e Mantova all’elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, recato dall’Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012. Si è quindi precisato che anche ai comuni citati si applicano le norme volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica previste dai predetti provvedimenti.

Il comma 211-quater prevede una norma interpretativa dell'articolo 11, comma 5, ultimo periodo, del D.L. n. 174 del 2012. Tale disposizione prevede, per i sostituti d’imposta operanti nelle aree colpite dal sisma del 20 maggio 2012, la regolarizzazione degli omessi adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro entro il 20 dicembre, senza applicazione di interessi e sanzioni, attraverso la trattenuta sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio.

La norma in esame prevede che le ritenute sul quinto dello stipendio includono altresì i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella a carico del lavoratore.


 

Articolo 1, commi 212 e 214-216
(Disposizioni in materia di imposta municipale propria – IMU e finanziamento dei Comuni)

 

 

I commi 212 e da 214 a 216, inseriti durante l’esame del provvedimento al Senato, innovano l’attuale assetto della destinazione del gettito rinveniente dall’IMU e, conseguentemente, ridefiniscono i rapporti finanziari tra Stato e comuni attualmente delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, del quale si dispone l’abrogazione di numerose disposizioni. A tale scopo, ed in estrema sintesi, le norme in questione:

§      attribuiscono interamente ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato;

§      sopprimono il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal suddetto decreto legislativo (nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali “fiscalizzati” per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna);

§      sospendono per il biennio 2013-2014 la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo decreto 23/2011 (imposte di registro,ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA.

 

In primo luogo, con lo scopo di assicurare ai comuni il gettito dell'imposta municipale propria, per gli anni 2013 e 2014 viene soppressa la riserva di gettito IMU in favore dello Stato di cui all’articolo 13, comma 11 del D.L. n. 201 del 2011 (comma 212, lettera a))

Tale enunciazione trova poi un espresso riscontro nella successiva lettera h) del comma 1 in esame (rispetto alla quale sarebbe pertanto opportuno un coordinamento), che dispone l’abrogazione del richiamato comma 11.

Il gettito sarà dunque integralmente devoluto ai comuni, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere f) e g): rimane infatti allo stato il gettito IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Resta possibile per i comuni la possibilità di innalzare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota.

Il comma 11 del decreto legislativo n.23/2011 disciplina il riparto del gettito dell’IMU tra i diversi livelli di governo (Stato e comuni): esso riserva allo Stato la quota di imposta, dal 2012, pari alla metà dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base (attualmente pari allo 0,76 per cento) alla base imponibile di tutti gli immobili, tranne l’abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali strumentali.

Alla quota statale non si applicano le misure agevolative previste dalla legge, ovvero le detrazioni fissate dal medesimo articolo 13 e le riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni. Le norme prevedono il versamento contestuale, con il pagamento dell’IMU, della quota di imposta riservata allo Stato: a tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha istituito diversi codici tributo secondo il destinatario del gettito e il tipo di immobile colpito da IMU. Il contribuente deve dunque indicare, in sede di versamento, la parte di imposta spettante all’erario (ove dovuta, ad esempio sugli immobili diversi dalla “prima casa”) e quella spettante al Comune.

Viene contestualmente istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale (ai sensi della lettera b))

Esso viene alimentato da una quota dell'imposta municipale propria (che viene resa di spettanza dei comuni) da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014.

In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi alle predette date.

L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari:

§      per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro;

§      per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni.

Secondo quanto desumibile dalla relazione tecnica, tali importi corrispondono sostanzialmente alla quota del gettito IMU destinata all’erario sulla base della disciplina dell’imposta dettata dall’articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 (convertito nella legge n.214 del medesimo anno), al netto della quota derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinata all’erario medesimo.

Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni; tale importo è rideterminato a seguito dell'emanazione dei suddetti DPCM. Ove vi sia una differenza positiva tra il nuovo importo e lo stanziamento iniziale, tale quota è comunque versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo.

Per gli anni 2013 e 2014 (ai sensi della lettera c)) la dotazione del Fondo è rispettivamente incrementata[212] di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013[213] e di 318,5 milioni di euro.

Sulla base della relazione tecnica, tali importi corrispondono agli effetti positivi che si determinano per l’erario a seguito della nuova destinazione del gettito IMU disposta dall’articolo 2-bis in esame, che vengono pertanto riversati al Fondo.

La lettera d) affida al DPCM che determina la quota dell’IMU che deve affluire al fondo anche i criteri di formazione e di riparto del Fondo stesso, tenendo conto dei seguenti fattori per i singoli comuni:

1)    degli effetti finanziari derivanti dall’abolizione della riserva di gettito IMU stabilita dall’articolo 13, comma 1 del D.L. 201 del 2011 e dalla contestuale attribuzione allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (rispettivamente, lettere a) ed f) del comma 1).

2)    della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

3)    della dimensione demografica e territoriale;

4)    della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5)    della diversa incidenza sulle risorse complessive per l'anno 2012 del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, soppresse dalla successiva lettera e);

6)    delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135[214].

Si segnala peraltro che su tali riduzioni interviene, incrementandole, l’articolo 1, comma 89, del disegno di legge in esame.

7)    dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Con riferimento alle disposizioni illustrate è da ritenere, pertanto, che il gettito IMU affluirà ai comuni in parte direttamente, sulla base degli esiti della riscossione, ed in parte mediante trasferimento dal Fondo, per la quota di spettanza per ciascun ente locale.

La lettera e), come anticipato supra, contestualmente sopprime il Fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012 (rectius, per un presumibile errore materiale, 4 maggio 2012).

Si rammenta che il Fondo sperimentale di riequilibrio è stato istituito dal più volte citato D.Lgs. 23/2011 con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, atteso che per le autonomie speciali le norme della legge delega n.42 del 2009 sul federalismo fiscale – e quindi anche tale decreto legislativo – si applicano all’esito di una specifica procedura stabilita, in ragione della posizione costituzionale di tali enti, dall’articolo 27 della legge medesima. Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato. Si ricorda, al riguardo, che tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione [o la provincia autonoma] a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso della regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è, dunque, ancora a carico dello Stato.

In ordine, inoltre, ai decreti ministeriali citati dalla norma, si segnala che il DM 21 giugno 2011 ha determinato l’importo del Fondo sperimentale per il medesimo anno in circa 8.376 milioni di euro, mentre il DM 4 maggio 2012 ha stabilito tale ammontare, per l’anno 2012, in circa 6.825,4 milioni di euro.

Si segnala che sul Fondo sperimentale di riequilibrio, soppresso dalla lettera e) in commento, interviene l’articolo 1, comma 91, del disegno di legge in esame, che, come sopra già segnalato, riduce le dotazioni finanziarie del Fondo stesso (già previste nel testo iniziale del provvedimento, e poi modificate nel corso dell’esame presso il Senato) per il triennio 2013-2015. Andrebbe pertanto chiarito se tali riduzioni siano o meno da considerare riferibili al Fondo di solidarietà comunale .

 

Le lettera h):

§      abroga il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che – come visto supra - riserva allo Stato quota parte del gettito IMU in favore dello Stato, nonché i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, relativi all’istituzione ed alle modalità di alimentazione del citato Fondo sperimentale di riequilibrio;

§      sospende, per gli anni 2013 e 2014, la devoluzione di gettito di imposte erariali immobiliari in favore dei comuni disposta dall’articolo 2 del citato decreto legislativo D.lgs. n. 23/2011 in materia di federalismo municipale (commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9). Come all’inizio segnalato, si tratta dell’imposta di registro e di bollo sugli atti di trasferimento immobiliare, dell’imposta ipotecaria e catastale, dell’imposta di registro sulle locazioni, delle tasse ipotecarie e della cedolare secca sugli affitti. Si tratta altresì della compartecipazione comunale al gettito dell’IVA.

Tale compartecipazione, che deve dar luogo ad un importo finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell’imposta sulle persone fisiche[215], è stata stabilita per l’anno 20122 dal DPCM 13 giugno 2012 nella percentuale del 2,53% del gettito di tale imposta.

§      chiarisce che i meccanismi relativi ai trasferimenti erariali “fiscalizzati” di cui all’articolo 13 comma 17 del decreto legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano. L’ammontare di tali trasferimenti varia in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dall’IMU e, in caso di in capienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Con le procedure previste per le autonomie speciali dall'articolo 27 della legge sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

 

La lettera i) condiziona la modifica di specifici importi, disciplinati dalle norme, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali, autorizzando il MEF ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

Tale disposizione dell’Accordo prevede, in riferimento alle quote IMU che confluiscono nel Fondo sperimentale di riequilibrio per il 2012, che entro il mese di febbraio 2013 verranno effettuate le ulteriori verifiche sulle quote stesse, in ragione del saldo IMU versato a dicembre 2012.

La lettera della disposizione in commento indica agli importi “di cui alle lettere a), c), e) ed f)”.

In merito si osserva che, tra quelle menzionate dalla norma, l’unica lettera che contiene un riferimento ad importi è la lettera c) la quale, come si è visto, disciplina gli incrementi per il biennio 2013-2014 del Fondo di solidarietà comunale. Le altre lettere contengono prescrizioni sostanziali alle quali non sono riferibili somme o importi.

 

Il comma 214 reca specifiche modalità di devoluzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna. In particolare:

§      entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della regione Sicilia e della regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 sul Fondo di solidarietà comunale;

§      l’anticipo è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali.

 

Il comma 215 reca ulteriori modalità con le quali effettuare la verifica del gettito IMU per l’anno 2012 disciplinata all’articolo 9, comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012.

Il richiamato comma 6-bis ha stabilito che tale verifica sia effettuata entro febbraio 2013 e che sulla base di essa si provveda all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell’ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previsti a legislazione vigente.

Per effetto delle disposizioni in commento - stante le modifiche ai rapporti finanziari tra Stato e comuni da esse apportate e la soppressione del predetto fondo sperimentale - la verifica anche avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali, sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 216 riferisce, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale.

 


 

Articolo 1, comma 213
(Differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali)

 

 

Il comma 213 dell’articolo 1 differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013.

Tale termine è ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

 

Si segnala, a tale riguardo, che ai sensi della vigente disciplina del TUEL, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione può essere adottato attraverso un decreto ministeriale.

Si ricorda, infatti, che il citato articolo 151 del TUEL, nel fissare al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia, previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la possibilità di differire tale termine, in presenza di motivate esigenze.

Questa disposizione, che si configura, sostanzialmente, come una norma di delegificazione, è stata adottata proprio al fine di evitare il ricorso alla decretazione d’urgenza[216]. Di conseguenza, a partire dall’anno 2001, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato, in genere, differito con decreti del Ministro dell’interno.

Non sono mancati, tuttavia, casi di differimenti nuovamente approvati con decretazione d’urgenza. Da ultimo, si ricorda, quello relativo al bilancio di previsione per il 2012, per la cui deliberazione il termine è stato dapprima differito al 31 marzo 2012 con D.M. Interno 21 dicembre 2011 e poi al 30 giugno 2012 con l’articolo 29, comma 16-quater, della D.L. n. 216/2011. Il termine è stato, infine, ulteriormente differito (al 31 agosto e poi al 31 ottobre) con altri due decreti del Ministro dell’interno (D.M. 20 giugno 2012 e D.M. 2 agosto 2012).

Tali disposizioni, tuttavia, non sembrerebbero aver determinato una generale rilegificazione della materia, in quanto si riferiscono espressamente a determinati esercizi finanziari.

Si ricorda, infine, che il differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali si è reso necessario pressoché ogni anno per consentire agli enti locali una più precisa conoscenza delle risorse disponibili, con specifico riferimento alle disposizioni contenute nelle manovre di finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 1, commi 217-218
(Modalità di acquisizione di servizi da parte di IFEL
e suo finanziamento)

 

 

Il comma 217 dell’articolo 1, prevede la non applicazione all’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) dalle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, che prevedono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

 

In particolare, la norma citata consente alle pubbliche amministrazioni, a partire dal 1o gennaio 2013, di poter acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Si prevede, inoltre, che gli enti di diritto privato, che forniscono servizi alla P.A. anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

 

Con la disposizione in esame, si intende escludere l’IFEL dall’obbligo di dover attivare procedure concorsuali per l’acquisto di servizi da enti di diritto privato.

 

Il comma 218 dell’articolo 1, ridetermina il contributo destinato al finanziamento dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL)[217] per gli anni 2013 e 2014, fissandolo nella misura dello 0,6 per mille del gettito dell’IMU spettante ai comuni, con riferimento alla quota di gettito relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.

 

Si ricorda che, per l’anno 2012, il contributo in favore dell’IFEL è stato stabilito nella misura dello 0,8 per mille della quota del gettito dell’imposta municipale sugli immobili - IMU spettante ai comuni, relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16[218], da versarsi all’IFEL a carico dei comuni medesimi.

 

Si ricorda che la Fondazione IFEL - Istituto per la finanza e l’economia locale è stata costituita in data 16 marzo 2006, conformemente a quanto previsto dal comma 2-ter del D.L. n. 7 del 2005[219], che ha attribuito all’ANCI l’obbligo di proseguire i servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei Comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti. Conformemente a quanto previsto dal successivo decreto del Ministero dell’economia e finanze del 22 novembre 2005, l’IFEL è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, costituito in data 22 febbraio 1994, sulla base del decreto legislativo 504 del 1992, con cui è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)[220].

In particolare, l’articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni, nell’assegnare all’ANCI tali compiti ha previsto un contributo originariamente pari allo 0,6 per mille del gettito ICI, posto a carico dei concessionari del servizio nazionale della riscossione.

L’ammontare del predetto contributo è stato successivamente elevato – tramite apposite novelle al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005 - allo 0,8 per mille del gettito ICI dall’articolo 1, comma 251, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) e, poi, all’1 per mille dell’ICI per effetto dell’articolo 1, comma 23, lettera b), della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), che ha affidato all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), attraverso l’IFEL, ulteriori compiti relativi all’analisi dei bilanci e della spesa locale al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni[221].

Tale percentuale è stata, infine, rideterminata per l’anno 2012 dall’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 16/2012 nella misura dello 0,8 per mille del gettito IMU (in luogo dell’ICI, sostituita dall’imposta municipale propria dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011), da versarsi all’IFEL a carico dei comuni e non più dei concessionari della riscossione.

 


 

Articolo 1, comma 219
(Disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES)

 

 

Il comma 219, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca alcune modifiche alla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), al fine di renderla applicabile dal 1° gennaio 2013.

 

Si ricorda, preliminarmente, che l’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (comma 11), è composta da:

§       una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

§       una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

§       i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Alla tariffa così determinata, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato (comma 13), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Sono previste specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe.

 

Viene in primo luogo modificato il comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2012, al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina sui servizi pubblici locali.

 

Con sentenza n. 199 del 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4 del D.L. 138/2011, rilevando che, nonostante il titolo «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall’Unione europea», la disciplina in esso contenuta abbia la stessa ratio di quella abrogata, di drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, e riproduca alla lettera, in buona parte, svariate disposizioni dell’art. 23-bis (e del relativo regolamento attuativo D.P.R. n. 168 del 2010) abrogate col suddetto referendum 11.13 giugno 2011.

Poiché l’illegittimità è dichiarata sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, cioè anche quelle apportate dai D.L. 1/2012 e 83/2012, l’intera disciplinata contenuta nell’art. 4 risulta caducata dalla sentenza. Restano salve, invece, le disposizioni contenute nell’art. 3 bis, introdotto dal D.L. 1/2012 in tema di ambiti ottimali e di sottoposizione al patto di stabilità, nonché controllo degli enti territoriali del rispetto dei relativi vincoli, delle società in house.

La sentenza ribadisce il principio già affermato in precedenti pronunce per cui il legislatore “conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata”.

 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento deve essere pertanto svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Si ricorda che sussiste una situazione giuridica definibile di “privativa” allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto. L’art. 198 del D.Lgs. 152/2006 prevede che i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali (ATO), alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si ricorda, infatti, che l’art. 202 ha previsto che l'Autorità d'ambito ottimale (AATO) aggiudichi il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

In secondo luogo, con una modifica al comma 9 del predetto articolo 14, viene chiarita la base imponibile sulla quale applicare il tributo.

E’ quindi disposta l’applicazione a regime dei criteri del DPR 158 del 1999, che ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Viene pertanto abrogato il comma 12 che demandava ad un regolamento la definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa.

Quanto alla determinazione della superficie tassabile, la norma rinvia l’applicazione del criterio della superficie catastale previsto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria al momento in cui sarà effettuato l’allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica di ciascun comune (nuovo comma 9-bis).

In prima applicazione, pertanto, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini delle tariffe rifiuti applicate dai comuni: la TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507), la TIA 1 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) o la TIA 2 (articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

 

L’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 disciplina la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (comunemente indicata come “tariffa integrata ambientale” o TIA2) prevedendo, tra l'altro, che chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Contemporaneamente all’istituzione della TIA2, l'art. 238 ha disposto l'abrogazione della TIA1, vale a dire la precedente "tariffa Ronchi" (istituita dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e comunemente indicata come “tariffa d’igiene ambientale”).

L'attuazione della TIA2 è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell’art. 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt’oggi non ancora emanato. Nelle more dell’emanazione di tale decreto è stata disposta (sempre ai sensi del comma 11 citato) l’applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della “tariffa Ronchi” nei comuni che l'avevano già adottata.

Alcuni comuni, poi, applicano ancora la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), soppressa dall’art. 49, comma 1, del cd. decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), a decorrere dai termini indicati dal citato D.P.R. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini. Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. 158/1999, non sono mai diventati operativi.

 

Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l’Anci sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Resta invece confermato che per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

 

Secondo il vigente comma 9, invece, la superficie assoggettabile al tributo sarebbe stata solo quella pari all'80 per cento della superficie catastale, con la facoltà, per i comuni di modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultassero inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, con quelli dell'Agenzia del territorio.

 

Al fine di favorire il predetto allineamento dei dati, viene poi introdotto l’obbligo - al comma 34 del citato articolo 14 - di indicare nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno.

 

Con una riformulazione del comma 35, si introduce una deroga alla normativa per l’affidamento dei servizi di riscossione da parte dei comuni (articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), in forza della quale questi ultimi possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa ai medesimi soggetti che attualmente svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2.

Il versamento è effettuato esclusivamente al comune - in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre - tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. E’ inoltre consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l’Anci, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento.

Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, a seguito della quale si effettuerà il conguaglio, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.

Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato. Anche in tal caso, l'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

 


 

Articolo 1, commi 220 e 226
(Proroga termini)

 

 

Il comma 220 fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

Il successivo comma 226 prevede che tale termine possa essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2013 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Si riportano di seguito le schede di lettura relative a ciascuna disposizione prorogata.

 


 

Articolo 1, comma 220, n. 1
(Remunerazione della filiera distributiva del farmaco)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

1

1 gennaio 2013

Articolo 15, comma 2, quinto periodo, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,

 

 

La proroga n. 1 differisce al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 1° gennaio 2013 dall’articolo 15, comma 2, quinto periodo del D.L. 95/2012, per l’applicazione di un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

 

Si ricorda che l’articolo 15 del D.L. 95/2012 interviene sulla spesa sanitaria conseguendo una riduzione del livello del fabbisogno del SSN. Il comma 2 dell’articolo, reca un complesso di misure relative all’assistenza farmaceutica territoriale. In particolare, il quinto periodo del comma 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco sia sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base di un accordo tra l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 7agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. 95/2012.

 

 


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 2
(Composizione Comitato centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

2

1 gennaio 2013

Articolo 12, comma 84, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95

 

 

La proroga n. 2, differisce al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 1 gennaio 2013, per le nuove modalità di composizione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Si tratta della disposizione del D.L. n. 95 del 2012, i cui commi 83 ed 84 dell’art. 12, avevano previsto, con decorrenza 1 gennaio 2013, nuovi criteri di composizione del Comitato centrale dell’albo dei trasportatori stabilendo in particolare che:

§      il Presidente del Comitato sia un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale, anziché un Consigliere di Stato, nell’ambito di quelli previsti dall’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.211, “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

Si tratta dei sei incarichi di livello dirigenziale generale previsti, nel quadro della dotazione organica del Ministero, con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, dei dipartimenti ovvero degli uffici di diretta collaborazione, secondo le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.

§      uno dei due Vicepresidenti del Comitato, sia responsabile dell’attività amministrativa e contabile e sia un dirigente con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell’ambito di quelli previsti dall’articolo 14, comma 4, del citato Regolamento (vale a dire gli otto posti di livello dirigenziale non generale assegnati agli uffici di diretta collaborazione).

Il secondo vicepresidente rimane invece eletto dallo stesso Comitato centrale, nell'àmbito dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori.

§      la parte del Comitato composta dai rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, sia composta da un rappresentante per ciascuna (in luogo dei quattro complessivamente previsti in precedenza) delle associazioni di categoria degli autotrasportatori presente nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 3
(Costituzione Centri di istruzione automobilistica da parte
di autoscuole consorziate)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

3

19 gennaio 2013

Articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto

 

 

La proroga n. 3, differisce al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 19 gennaio 2013, per l’applicazione della disposizione recata dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, in base alla quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate.

 

Si ricorda che, in generale, per le disposizioni del decreto legislativo 59 è prevista l’applicazione a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB, già entrate in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e cioè il 15 maggio 2011.

Si ricorda peraltro che l’art. 123 vigente, come modificato dalla legge n. 120/2010, prevede già che alle autoscuole sia consentito di demandare, con modalità stabilite con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE (ovvero tutte le patenti attualmente previste, eccetto quella B) e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, appositamente costituito da più autoscuole autorizzate tra loro consorziate. Il decreto di attuazione della disposizione non risulta però essere stato emanato.

Si ricorda altresì che ogni autoscuola deve svolgere attività di formazione per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria e che l’articolo 3, comma 3 dello stesso decreto ha modificato l’elenco delle categorie di patenti di guida contenuto nell’art. 116 del codice della Strada, al fine di armonizzare la classificazione nazionale con quella europea.

 

La tabella 1 precisa che il differimento dell’applicazione vale con riferimento alle categorie di patente indicate “all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o)”. Si tratta in realtà del comma 3 dell’articolo 116 del Codice della strada come sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 59/2011.

 

Le categorie interessate richiamate dalla disposizione in commento sono le seguenti:

a)    AM: ciclomotori a due ruote con velocità massima non superiore a 45 km/h, veicoli a tre ruote e quadricicli leggeri;

b)    A1: motocicli di cilindrata massima di 125 cm³;

c)    A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW;

d)    A: motocicli con cilindrata superiore a 50 cm³, tricicli di potenza superiore a 15 kW;

e)    B1: quadricicli la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW;

f)      C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;

g)    C1E:

1)    complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2)    complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

h)    D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri;

i)      D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.

 

Rimangono quindi escluse dal differimento dell’applicazione della disposizione, oltre alle patenti di categoria B, già escluse dalla stessa:

§      BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

§      C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore  a  3500  kg  e  progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi 750 kg;

§      CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

§      D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

§      DE: complessi di veicoli composti da una motrice  rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima  autorizzata supera 750 kg.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 4
(Requisiti relativi al carico dei veicoli utilizzati nell’esame pratico della patente di guida)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

4

19 gennaio 2013

Allegato II, paragrafo I, lettera B, punto 5.2, ultimo capoverso, del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59

 

 

La proroga n. 4 differisce al 30 giugno 2013 il termine già fissato al 19 gennaio 2013 - contenuto nell’Allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011 che ha dato attuazione alle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE relative alle nuove patenti di guida- in materia di requisiti minimi dei veicoli impiegati per l'esame di idoneità alla guida.

Si tratta dell’Allegato, previsto dall’art. 23, comma 1 del decreto legislativo n. 59, che individua i requisiti necessari alla definizione delle prove di idoneità alla guida, sia teoriche che pratiche.

In particolare viene differito al 30 giugno 2013 il termine relativo all’obbligo, per i veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento, di rispettare le prescrizioni relative al carico dei veicoli che sono indicate nello stesso allegato II con riferimento alle diverse categorie di veicoli.

Si ricorda che, in generale, per le disposizioni del decreto legislativo 59 è prevista l’applicazione a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB, già entrate in vigore il 15 maggio 2011 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale).


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 5
(Contrasto alle pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e di noleggio con conducente)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

5

31 dicembre 2012

Articolo 2, comma 3, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40,

 

 

La proroga n. 5 differisce al 30 giugno 2013 il termine, fissato da ultimo al 31 dicembre 2012, dall’articolo 17 del D.L. n. 83 del 2012, per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Tale termine, previsto dall’art. 2, comma 3 del D.L. n. 40 del 2010, è stato nel tempo più volte prorogato.

Le successive proroghe del termine sono state disposte dall’art. 51, comma 7 del n. 78 del 2010 (al 31 dicembre 2010), dalla Tabella 1 del D.L. n. 225 del 2010 (al 31 marzo 2011), dall’art. 3, comma 11-bis del D.L. n. 138 del 2011, dal DPCM 25 marzo 2011 (al 31 dicembre 2011), dall’art. 11, comma 4 del D.L. n. 216 del 2011, al 30 giugno 2012 e dall’art. 17 del D.L. n. 83 del 2012 (al 31 dicembre 2012).

Si ricorda che in materia di liberalizzazione del servizio taxi è intervenuto di recente l’art. 36, del D.L. n. 1 del 2012 (c.d. liberalizzazioni) che ha istituito l'Autorità di regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture, prevedendo, al comma 1, lett. m), che l’Autorità provveda tra l’altro a monitorare e verificare la corrispondenza del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

La norma prevede inoltre che i comuni e le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, dovranno provvedere, previo parere dell’Autorità, ad adeguare il servizio sulla base di una serie di principi, tra cui l'incremento del numero delle licenze, una maggiore libertà di organizzazione del servizio ai titolari delle licenze, una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe; un miglioramento della qualità del servizio.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 6
(Corsi di formazione addetti al salvamento acquatico)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

6

31 dicembre 2012

Articolo 15, comma 3-quinquies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216

 

 

La proroga n. 6 differisce al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 216 del 2011, per l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico.

Si ricorda che attualmente i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico non sono disciplinati da norme di rango legislativo o regolamentare, ma vengono autorizzati sulla base di circolari ministeriali.

Inoltre, la proroga differisce, sempre al 30 giugno 2013, i termini entro i quali, fino all’emanazione del decreto:

§      è prorogata la validità delle autorizzazioni, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti.

§      non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 7
(Facoltà di variazione delle tasse e dei diritti marittimi)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

7

Per gli anni 2010, 2011 e 2012

Articolo 5, comma 7-duodecies,  del D.L.  30 dicembre 2009, n. 194

 

 

La voce n. 7 della Tabella 1 proroga sino al 30 giugno 2013 la facoltà delle autorità portuali, riconosciuta dal decreto-legge n. 194/2009 in via sperimentale per gli anni 2010, 2011 e 2012, di stabilire variazioni delle tasse di ancoraggio e portuale in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio e in diminuzione fino all’azzeramento, rispetto alle misure stabilite dal DPR n. 107/2009.

 

Si ricorda che il D.P.R. n. 107/2009[222], emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 989, della legge finanziaria 2007[223], ha riformulato la normativa in materia di tasse e diritti marittimi. Il regolamento disciplina due tributi:

§       la tassa di ancoraggio (articolo 1), dovuta dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, una rada o una spiaggia dello Stato e commisurata alla stazza netta della nave;

§       la tassa portuale (articolo 2), dovuta sulle merci sbarcate ed imbarcate dalle navi nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato e commisurata alla quantità e categoria delle merci e alla tipologia di traffico (cabotaggio o meno).

Il gettito delle tasse è attribuito alle Autorità portuali.

L’articolo 4 dello stesso D.P.R., in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 989, lettera c), della citata legge finanziaria 2007, prevede l’emanazione di successivi decreti governativi per l’adeguamento graduale dell'ammontare di tutte le tasse e diritti marittimi sulla base del tasso d'inflazione, a decorrere dalla data della loro ultima determinazione (1° gennaio 1993); tali decreti tuttavia non sono mai stati fin qui emanati.

 

Il citato D.L. n. 194/2009, al comma 7-undecies dell’articolo 5, ha sospeso sino al 1° gennaio 2012, l’applicazione delle disposizioni relative all’adeguamento graduale delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. La sospensione era diretta a fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment[224].

Il comma 7-duodecies, per la stesse finalità, ha consentito alle Autorità portuali, in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011, di aumentare, fino al doppio, e diminuire, fino all’azzeramento, la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, di cui al D.P.R. n. 107/2009.

Poiché gli interventi sulla misura della tassa di ancoraggio e della tassa portuale devono essere effettuati nel rispetto dell’equilibrio di bilancio delle Autorità portuali, il comma 7-terdecies ha stabilito che, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi precedenti, ciascuna Autorità portuale dovrà corrispondentemente ridurre le spese correnti ovvero aumentare le entrate, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria. Di queste misure si dovrà dar conto nella relazione al bilancio di previsione e al conto consuntivo.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 8
(Diritti aeroportuali)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

8

31 dicembre 2012

Articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248

 

 

La voce n. 8 della Tabella n. 1 prevede la proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 del termine entro il quale provvedere, con DPR su proposta dei ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze alla rideteriminazione dei diritti aeroportuali. Viene spostato al 30 giugno 2013 anche il termine entro il quale l’aggiornamento automatico dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, operato con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in caso di mancata emanazione del D.P.R. di rideterminazione complessiva sopra richiamato, decade in assenza della stipula del contratto di programma con la società di gestione aeroportuale.

 

L’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge n. 248/2007 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) prevede che fino all'emanazione dei decreti di rideterminazione complessiva dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 10, comma 10 della legge n. 537/1993 (interventi correttivi di finanza pubblica) da adottare entro il 31 dicembre 2012, il ministro dei trasporti (ora delle infrastrutture e dei trasporti) provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. La disposizione prevede inoltre che l'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2012.

 

L’articolo 10, comma 10 della legge n. 537/1993, come sostituito dall’articolo 11-nonies, comma 1 del decreto-legge n. 203/2005 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) prevede che a decorrere dall'anno 1995, la misura dei diritti aeroportuali e' annualmente determinata, con DPR su proposta dei ministri dei trasporti (ora delle infrastrutture e trasporti) e delle finanze (ora dell’economia e delle finanze), sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a)  progressivo allineamento ai livelli medi europei;

b)  differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;

c)  applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;

d)  correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

e)  correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza, e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali.

 

In proposito, si ricorda comunque che gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge n. 1/2012 (c.d. “D.L. liberalizzazioni”) hanno recepito la direttiva 2009/12/CE che ha introdotto un nuovo sistema per la determinazione dei diritti aeroportuali basato sul confronto tra utenti e gestori aeroportuali. La determinazione dei diritti aeroportuali, che deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11-nonies del decreto-legge n. 203/2005 (art. 76, ma rectius dell’articolo 10, comma 10 della legge n. 537/1993 come sostituito dal citato articolo 11-nonies, al riguardo cfr. supra), è affidata all’istituenda Autorità indipendente dei trasporti e, nelle more della sua costituzione, all’ENAC.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 9
(Autocertificazione della valutazione dei rischi)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

9

31 dicembre 2012

Articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

 

 

Il punto n. 9, proroga al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 57/2012, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono effettuare l’autocertificazione della valutazione dei rischi nell’ambito di procedure standardizzate.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 10
(Consulenti finanziari)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

10

31 dicembre 2012

Articolo 23, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216

 

 

Il comma 1 dell’articolo 23 del D.L. n. 216 del 2011 ha prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per continuare ad esercitare l’attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell’attuazione della normativa relativa all’Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), previsto dal D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 (decreto legislativo di recepimento della cd. norme europee “Mifid”). Conseguentemente, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 30 giugno 2013 (in luogo del 31 dicembre 2012).


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 11
(
Proroga termini finanziamenti della Banca d’Italia
)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

11

31 dicembre 2012

Articolo 8, comma 30, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

 

 

Al fine di incentivare e a semplificare le modalità di prestazione di finanziamenti da parte della Banca d’Italia a banche per esigenze di liquidità, l’articolo 8, comma 30, del D.L. n. 201 del 2011 ha esteso la deroga alla normativa civilistica in materia di garanzie in relazione ai finanziamenti della Banca d‘Italia, contenuta all’articolo 3 del citato decreto-legge n. 155 del 2008 - applicabile ai contratti di garanzia stipulati fino al 31 dicembre 2011 – ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2012. Ora la deroga è estesa ai contratti stipulati entro il 30 giugno 2013.

In sostanza, nell’ipotesi in cui la Banca d’Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la norma deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi – stabiliti dal codice civile (artt. 1264, 1265, 2800) e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (artt. 1, lett. q), e 2, lett. b), D.Lgs. n. 170/2004) – e considera a tal fine sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell’art. 67, comma 4, R.D. n. 267/1942, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell’istituto di emissione.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, nn. 12-18
(Proroga di termini per l’armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

12

31 dicembre 2012

               Articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.

13

31 dicembre 2012

               Articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

14

31 dicembre 2012

      Articolo 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

15

31 dicembre 2012

                Articolo 12, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

16

31 dicembre 2012

   Articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

17

31 dicembre 2012

   Articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

18

31 dicembre 2012

   Articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

 

 

I punti da 12 a 18 modificano in più parti il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali [225], operando un differimento al 30 giugno 2013 di una serie di termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del medesimo decreto legislativo.

In particolare:

§      il punto 12 differisce il termine – attualmente stabilito al 31 dicembre 2012 (articolo 4, comma 3 del D.Lgs. n. 91/2011) [226] - entro cui adottare uno o più decreti di natura regolamentare volti a definire la struttura del Piano dei conti integrato e le relative voci, la revisione delle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità degli enti pubblici - D.P.R. n. 97/2003, i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione;

§      il punto 13 differisce il termine - attualmente stabilito al 31 dicembre 2012 (articolo 8, comma 7 del D.Lgs. n. 91/2011) - per l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce criteri e modalità per la definizione della transazione elementare e della sua codificazione;

§      il punto 14 differisce il termine - attualmente stabilito al 31 dicembre 2012 (articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n. 91/2011) – entro cui adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce gli indirizzi comuni per la definizione delle missioni di spesa, le quali, assieme ai programmi, costituiscono la struttura dei documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle amministrazioni pubbliche.

Si osserva al riguardo è pervenuto alle Camere, per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 91/2011. La Commissione V Bilancio della Camera ha espresso su tale atto parere favorevole con condizioni il 28 novembre scorso.

Il medesimo punto differisce altresì il termine – attualmente stabilito al 31 dicembre 2012 (articolo 11, comma 4 del D.Lgs. n. 91/2011) - entro cui le amministrazioni pubbliche devono adottare la propria regolamentazione interna e, se necessario, adeguare i regolamenti di amministrazione e di contabilità, allo scopo di assicurare la rappresentazione in bilancio delle spese secondo la classificazione per missioni, programmi e macroaggregati, per il bilancio di previsione, per l'assestamento e per il rendiconto consuntivo;

§       il punto 15 differisce il termine – attualmente stabilito al 31 dicembre 2012 (articolo 12 del D.Lgs. n. 91/2011) – entro cui adottare gli schemi di decreto non regolamentare volti a definire le modalità attraverso le quali le amministrazioni vigilanti assicurano che le proprie unità locali adottino la classificazione dei documenti contabili per missioni e programmi;

§       il punto 16 differisce il termine – attualmente stabilito al 31 dicembre 2012 (articolo 16, comma 2 del D.Lgs. n. 91/2011) – per l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, ai fini della raccordabilità di questo con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria;

§      il punto 17 differisce il termine – attualmente stabilito al 31 dicembre 2012 (articolo 18, comma 1 del D.Lgs. n. 91/2011) - entro cui adottare il decreto del Ministro dell’economia e finanze che individua uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, nonché la tempistica e le modalità per la loro pubblicazione;

§      il punto 18 differisce il termine – attualmente stabilito al 31 dicembre 2012 (articolo 25, comma 1 del D.Lgs. n. 91/2011) – per l’adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dà avvio ad un periodo di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza.

 

Si segnala inoltre al riguardo che l’articolo 1, comma 228 modifica ulteriormente l’articolo 25, comma 1 del D.Lgs. n. 91/2011 prorogando, dall’anno 2013 all’anno 2014, la data di avvio del periodo di sperimentazione sopra citato.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 19
(Mozzarella di bufala)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

19

1 gennaio 2013

Articolo 4-quinquiesdecies, comma 1, del D.L. 3 novembre 2008, n. 171

 

La proroga n. 19 della Tabella 1 dell’art. 2-bis posticipa al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 1 gennaio 2013 dall’articolo 4-quinquiesdecies  del D.L. n. 171/08 , per l’entrata in vigore della norma che obbliga i produttori della DOP “mozzarella di bufala campana” ad effettuarne la produzione in stabilimenti separati nei quali non si realizzi alcuna altra produzione casearia o di altro preparato alimentare.

 

Entro il 30 giugno 2009 avrebbero dovuto essere adottate, con decreto del dicastero agricolo, le norme per consentire alle imprese di adeguarsi ai nuovi requisiti e programmare la propria attività.

La “mozzarella di bufala campana”, dopo un primo riconoscimento con il DPR 10 aprile 1993, che ne ha assicurato la protezione sul territorio nazionale, ha ottenuto la più ampia tutela in ambito UE con la registrazione della denominazione sancita nel reg. CE n. 1107/96, poi modificato dal reg. CE n. 103/2008 che ha rivisto il disciplinare di produzione. Il nuovo disciplinare approvato dall’U.E., pur in presenza di più puntuali specifiche in merito al metodo di ottenimento del prodotto, la cui zona geografica di provenienza è stata ampliata, non contempla limitazioni in ordine alla utilizzazione degli impianti anche per produzioni non rientranti nella DOP.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 20
(
Personale dei vigili del fuoco)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

20

31 dicembre 2012

Articolo 1, comma 6-septies, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300

 

 

L’art. 1, co. 6-septies, D.L. n. 300/2006, riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso determinati organismi: organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Camera, Senato, Corte costituzionale), uffici di diretta collaborazione dei ministri (ex art. 14, co. 2, D.Lgs. 165/2001) e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In virtù della proroga, al personale suddetto non si applica, fino al 30 giugno 2013:

- il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (art. 133, co. 1, D.Lgs. 217/2005);

- l’imputazione a carico dell’amministrazione di destinazione del trattamento economico e di ogni altro onere finanziario relativo al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo (art. 133, co. 3, D.Lgs. 217/2005).

In relazione al secondo punto, trova, poi, applicazione la regola generale dello statuto del pubblico impiego (art. 57, D.P.R. 3/1957) la quale prevede due ipotesi in caso di comando: se il personale è comandato presso altra amministrazione statale (come nel caso previsto dal comma in esame), le spese sono a carico dell’amministrazione di appartenenza; se il personale è comandato presso enti pubblici vi provvede l’ente di destinazione. In virtù di quanto disposto dall’art. 59 dello statuto del pubblico impiego, tale disposizione si applica anche al personale collocato fuori ruolo.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 21
(
Documentazione per lavoratori extracomunitari)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

21

1 gennaio 2013

Articolo 17, comma 4-quater, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5

 

 

La proroga n. 21 proroga al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 1° gennaio 2013 dall’articolo 17, comma 4-quater, del D.L. 5/2012, in materia di documentazione amministrativa per gli immigrati.

 

Si ricorda che i commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 17 del D.L. 5/2012 vanno nella direzione di un’equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Più specificamente, il comma 4-bis ha consentito ai cittadini extra U.E. regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R: 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, eliminando ogni riferimento all’applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. In via analoga, il comma 4-ter ha riconosciuto ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive richiamate, fatte salve le disposizioni del testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Il comma 4-quater ha specificato la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell’articolo in esame, a partire dal 1° gennaio 2013.

 


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 22
(
Assunzioni di personale a tempo indeterminato nella P.A.)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

22

31 dicembre 2012

Articolo 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216

 

 

La proroga n. 22, proroga al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 216/2011, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nella P.A., di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della L. 296/2006  e all’articolo 66, comma 3 del D.L. 112/2008.

 

Tale comma aveva consentito alle amministrazioni interessate (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001) di effettuare le assunzioni autorizzate o in corso di autorizzazione fino al termine del 2012 in quanto tali amministrazioni presentavano difficoltà oggettive a provvedere entro il 31 dicembre 2011.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 23
(
Assunzioni di personale a tempo indeterminato)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

23

31 dicembre 2012

Articolo 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216

 

 

La proroga n. 23, proroga al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 216/2011, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell’anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del D.L. 112/2008. Le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, potevano essere concesse entro il 31 luglio 2012.

L'articolo 3, comma 102, della 244/2007 ha previsto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quadriennio 2010-2013, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 (le stesse di cui alla proroga n. 22), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

L’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008  ha previsto un regime permanente e speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, derogatorio rispetto a quello generale di al precedente articolo 66, comma 7, per cui, a decorrere dal 2010, tali amministrazioni possono procedere, secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

I successivi commi 13 e 14 hanno previsto una specifica disciplina per le Università e gli Enti di ricerca.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 24
(
Proroga dell’efficacia di graduatorie concorsuali)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

24

31 dicembre 2012

Articolo 1, comma 4, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216

 

 

L’articolo 1, comma 4, del decreto legge n.216 del 2011 ha prorogato al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, in riferimento alle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003.

 


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 25
(
Importazione di prodotti petroliferi)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

25

1 gennaio 2013

Articolo 36, comma 6, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83

 

 

L’articolo 36, comma 6, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 2012 n. 134, assoggetta l’importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, a partire dal 1° gennaio 2013, ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle Dogane.

La norma in esame, pertanto, fa slittare al 30 giugno 2013 la data a partire dalla quale le importazioni da paesi extra-UE sono soggette ad autorizzazione ministeriale.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 26
(
Aliquota per uso combustione ridotta)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

26

31 dicembre 2012

Articolo 3-bis, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16

 

 

L’articolo 3-bis del D.L. n. 16 del 2012 dispone l’applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore.

In attesa dell’emanazione del decreto interministeriale attuativo, il comma 2 stabilisce che per l’anno 2012 alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998, ridotti del 12%.

Tale agevolazione viene pertanto prorogata al 30 giugno 2013.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 27
(Istituzione del Parco nazionale “Costa teatina”)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

27

31 dicembre 2012

Articolo 2, comma 3-bis, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225

 

 

L’art. 2, comma 3-bis, del D.L. 225/2010, in ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, ha stabilito il termine del 31 dicembre 2012 per l’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 8, comma 3, della L. 93/2001, che riguardano l’istituzione del Parco nazionale «Costa teatina». Trascorso inutilmente tale termine, viene prevista la nomina, con apposito D.P.C.M. da emanare entro i successivi 30 giorni, di un commissario ad acta incaricato di provvedere alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

Si fa notare che il termine del 31 dicembre 2012 è il risultato della proroga disposta dall’art. 13, comma 1-bis, del D.L. 216/2011[227], che ha provveduto a prorogare il precedente termine, fissato al 30 settembre 2011.

Si rammenta, inoltre, che l’art. 8 , comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, ha previsto l’istituzione del Parco nazionale «Costa teatina» mediante l’adozione di apposito D.P.R. su proposta del Ministro dell'ambiente e d’intesa con la regione Abruzzo. Per l’istituzione del parco, che avrebbe dovuto essere realizzata entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, lo stesso comma 3 ha previsto limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni (pari a 516.457 euro) a decorrere dal 2001.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 28
(
Contabilità speciali Prefetture di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

28

31 dicembre 2012

Articolo 3, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194

 

 

L’art. 3, comma 5 del D.L. 194/2009, come modificato dall’art. 15, comma 6 del D.L. n. 216/2011, ha prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per il mantenimento nelle contabilità speciali intestate alle Prefetture delle province di Monza - Brianza, Fermo e Barletta – Andria – Trani delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali province.

La proroga appare finalizzata ad assicurare il completamento degli interventi necessari alla realizzazione di un primo nucleo di uffici statali nelle suddette Province, mediante il mantenimento, anche per il 2013, delle risorse assegnate ad apposite contabilità speciali, prima intestate ai Commissari governativi pro-tempore e successivamente ai Prefetti delle rispettive Province.

La norma oggetto della proroga, si ricorda, è intervenuta sulle risorse finanziarie recate dalle leggi istitutive delle suddette province (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia da trasferirsi, poi, ai prefetti incaricati di completare gli interventi, provvedendo a mantenerle sulle contabilità medesime fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011 (prorogato al 31 dicembre 2012 dal cit. D.L. 216/2011), allo scopo di impedire che dette disponibilità andassero “in economia”. Per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all’istituzione delle nuove province è, infatti, stato nominato un commissario per ciascuna provincia; le leggi istitutive prevedevano, altresì, l’emanazione di DPCM con cui individuare le procedure per la gestione da parte del commissario delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione dei suddetti uffici periferici. I richiamati DPCM sono stati emanati in data 23 gennaio 2006 e con essi sono state costituite le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 29
(Ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

29

31 dicembre 2012

Articolo 6, comma 2-bis del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216

 

 

La proroga n. 29, proroga al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 6, comma 2-bis, del D.L. 216/2011, della scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, concernente disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni, nonché dei decreti adottati in forza dello stesso articolo.

 

La norma prevede, in particolare, che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2009, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro potessero essere emanate, in via eccezionale, norme in deroga alle singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’articolo 1, comma 1, del D.M. 477/1997


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 30
(
Delimitazione distretti turistici costieri)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

30

31 dicembre 2012

Articolo 3, comma 5, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70

 

 

L’articolo 3, comma 5, del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011, prevede che i distretti turistici istituiti nei territori costieri, siano delimitati entro il 31 dicembre 2012. Alla delimitazione provvedono le Regioni, d’intesa con il MEF e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi.

La norma in esame, pertanto, fa slittare al 30 giugno 2013 la data entro la quale la delimitazione dei Distretti dovrà essere effettuate dai soggetti preposti.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 31
(Misure antipirateria)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

31

31 dicembre 2012

Articolo 3, comma 5, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70

 

 

La disposizione differisce al 30 giugno 2013 il termine per l’adozione del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, inteso a definire le modalità attuative delle previsioni recate dall’art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e la loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale impiegato a tutela delle navi ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma.

 

Il D.L. n. 107/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2011, reca misure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali, incentrate sulla possibilità di ricorrere a forme di autodifesa a bordo delle imbarcazioni private destinate ad attraversare zone a rischio, mediante il dispiegamento di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare o di servizi di vigilanza privata.

L'articolo 5, in particolare, autorizza, nei casi in cui non siano previsti servizi di protezione da parte di personale militare, l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in aree marittime a rischio. Le modifiche introdotte dal D.L. 215/2011 hanno previsto, fino al 31 dicembre 2012, la possibilità di impiegare anche guardie giurate che non abbiano frequentato i corsi previsti per l'espletamento di servizi di sicurezza sussidiaria, purché abbiano partecipato per almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi, tenuto conto dell'urgenza dell'impiego e del fatto che l'organizzazione dei predetti corsi non è stata ancora conclusa.


 

Articolo 1, comma 220, tabella 1, n. 32
(Proroga del sistema Pay-back sui farmaci
)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

32

31 dicembre 2012

Articolo 9, comma 1, del D.L. decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni e articolo 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni

 

 

Il numero 32, inserito nel corso dell’esame al Senato, differisce al 30 giugno 2013 il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2012, in materia di adesione al sistema pay back sui farmaci. In tal modo le aziende farmaceutiche possono, fino al 30 giugno 2013, non applicare lo sconto del 5 per cento su taluni farmaci a carico del Ssn, a fronte di un rimborso diretto alle singole regioni, corrispondente al risparmio atteso con la riduzione del 5 per cento per ciascun medicinale, in relazione ai suoi volumi di vendita.

 

Negli ultimi anni, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha provveduto ad emanare provvedimenti volti a completare il recupero dello sfondamento del tetto previsto per la spesa farmaceutica. In particolare, la Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, in vigore dal 1° ottobre 2006, ha applicato una ulteriore riduzione del 5 per cento sul prezzo al pubblico, comprensivo di IVA, di tutti i farmaci rimborsabili dal SSN[228]. In seguito, la finanziaria 2007[229]  ha disposto misure di contenimento della spesa farmaceutica per il periodo dal 1 marzo 2007 al 29 febbraio 2008, limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, prevedendo la possibilità, per le aziende farmaceutiche, di chiedere all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la sospensione della riduzione dei prezzi, a fronte del contestuale versamento alle singole regioni del relativo valore in tre rate annuali[230]. Tale misura, inizialmente estesa per tutto il 2007, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2012[231]. Successivamente, l’articolo 64 della L. 99/2009[232], ha disposto che la disposizione contenuta nella finanziaria 2007 si applicasse, fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Anche tale disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2012[233]. Pertanto, la proroga combinata delle due disposizioni rende applicabile il meccanismo del pay back sia sul prezzo dei farmaci immessi in commercio prima del 31 dicembre 2006, sia sul prezzo di quelli immessi successivamente.


 

Articolo 1, commi 221, 230 e 231
(Procedure per l’abilitazione scientifica nazionale)

 

 

Il comma 221 dispone la possibilità di prorogare fino al 30 giugno 2013 il termine per la conclusione dei lavori di ognuna delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale istituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181/2012, in relazione alle domande presentate dai candidati per il settore concorsuale corrispondente. Nel rispetto della data indicata, il termine di effettiva conclusione dei lavori di ciascuna commissione è stabilito con decreto del competente Direttore generale del Ministero[234].

Il termine di cui si prevede la possibilità di proroga scade il 27 dicembre 2012. La previsione incide sulla disciplina recata dall’art. 8, co. 6, del DPR 222/2011- emanato sulla base dell’art. 16 della L. 240/2010 - sostanzialmente superandola per la procedura di abilitazione già avviata.

Si segnala, peraltro, che il comma 226 dispone che i termini “di cui ai commi precedenti” possono essere ulteriormente prorogati con DPCM, di concerto con il MEF, fino al 31 dicembre 2013. Sembrerebbe, pertanto, incluso nella possibilità di proroga anche il termine indicato nel comma 221.

Al contempo, il comma 230 , modificando l’art. 16 della L. 240/2010, dispone che il termine di cinque mesi dall’indizione, previsto per la conclusione di ciascuna procedura di abilitazione, decorre dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati. Si intenderebbe che la modifica riguardi le future procedure di abilitazione.

Il comma 231, modificando l’art. 3, co. 2, del DPR 222/2011, dispone che il decreto con cui annualmente devono essere indette le procedure per il conseguimento dell'abilitazione può intervenire anche prima del mese di ottobre: infatti, si stabilisce che esso interviene “entro il mese di ottobre” (e non “nel mese di ottobre”, come nel testo vigente).

L’ulteriore modifica recata dal comma 231 riguarda il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, attualmente fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale: con la modifica proposta, si rinvia la definizione del termine al decreto con cui è indetta la procedura, stabilendo che lo stesso non deve comunque superare il 30 novembre.

Se ne deduce, dunque, che, in caso di intervento del decreto prima del 30 ottobre, il termine per la presentazione delle domande potrà essere superiore a 30 giorni o, in ogni caso, che il termine per la presentazione delle domande potrà avere ampiezza diversa di anno in anno.

La questione deve essere oggetto di attenta valutazione, alla luce della diversa condizione nella quale potrebbero trovarsi i candidati, di anno in anno.

Dal punto di vista della formulazione del testo, al comma 221, la parole “decreto direttoriale” potrebbero essere sostituite con le seguenti: “decreto del competente direttore generale del Ministero”.

Con riferimento al comma 231, si ricorda che il par. 3, lett. e), della Lettera circolare dei Presidenti delle Camere sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, del 20 aprile 2001, dispone che “Non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di ‘resistenza’ ad interventi modificativi successivi”.

 

Ai sensi dell’art. 16 della L. 240/2010, l’abilitazione scientifica nazionale costituisce requisito per l’accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori universitari.

In particolare, l’art. 16 citato - nel testo come modificato dall’art. 49, co. 1, lett. f-bis), del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) - affidando la definizione della disciplina a regolamenti di delegificazione, ha incluso fra le norme generali regolatrici della materia: l’indizione annuale delle procedure di abilitazione; l’istituzione, per ogni settore concorsuale, di un’unica commissione nazionale di durata biennale; la previsione di individuazione di modalità informatiche idonee a consentire la conclusione delle procedure entro 5 mesi dall’indizione.

L’art. 3, co. 2, del DPR 222/2011 - adottato sulla base dell’art. 16 della L. 240/2010 - ha disposto che il decreto con cui sono indette le procedure di abilitazione è adottato nel mese di ottobre di ogni anno e che le domande sono presentate entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

L’art. 8, co. 6, ribadito che le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, ha disposto che, se i lavori non sono conclusi entro tale termine, il competente Direttore generale del Ministero assegna un termine non superiore a sessanta giorni per la conclusione degli stessi. Decorso anche tale termine, il Direttore generale avvia la procedura di sostituzione della commissione, fermi restando gli atti compiuti, e assegna un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori.

Le procedure per la formazione delle commissioni sono state definite con Decreto del Direttore generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario 27 giugno 2012, n. 181[235], mentre il primo bando per l’abilitazione, adottato con decreto del medesimo Direttore n. 222 del 20 luglio 2012, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 luglio 2012.


 

Articolo 1, comma 222
(Proroga del mandato dei commissari straordinari
delle fondazioni lirico-sinfoniche)

 

 

Il comma 222 dispone che il mandato dei commissari straordinari delle fondazioni lirico sinfoniche può essere prorogato al 30 giugno 2013.

Si segnala, peraltro, che il comma 226 dispone che i termini “di cui ai commi precedenti” possono essere ulteriormente prorogati con DPCM, di concerto con il MEF, fino al 31 dicembre 2013. Sembrerebbe, pertanto, incluso nella possibilità di proroga anche il termine indicato nel comma 222.

 

La disciplina del commissariamento delle fondazioni lirico-sinfoniche è recata dall’art. 21, co. 1 e 2, del D.lgs. n. 367/1996, richiamato nel testo[236]. Con particolare riguardo alla durata dell’incarico dei commissari, l’art. 21, co. 2, come modificato dall’art. 2, co. 389 -con la decorrenza indicata dal co. 390 -, della L. n. 244/2007 (L. finanziaria 2008), fissa un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.

Proroghe degli incarichi dei commissari straordinari sono già state previste. In particolare, l’art. 5, co. 1, del D.L. n. 248/2007 (L. 31/2008) ha fissato al 31 dicembre 2008 il termine della proroga[237]. Ulteriori proroghe sono state disposte dall’art. 40, co. 2, del D.L. n. 207/2008 (L. 14/2009) - fino al 31 dicembre 2010[238] - dall’art. 1, co. 1, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011) - fino al 31 marzo 2011 -, e dall’art. 1 del DPCM 25 marzo 2011 - fino al 31 dicembre 2011-.


 

Articolo 1, comma 223
(Linee di azione contro la ludopatia)

 

 

Il comma 223 proroga al 30 giugno 2013 il termine previsto dall'articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010.

Il richiamato comma 70, coma modificato dall’articolo 24, comma 19, del D.L. n. 98 del 2011, ha previsto che con decreto interdirigenziale dell’AAMS e del Ministero della salute fossero adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità per il 2011, le linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. Lo schema di decreto, trasmesso nel mese di giugno 2011, è tuttora all’esame della Conferenza unificata.


 

Articolo 1, comma 224
(Proroga termini quote latte)

 

 

Il comma 224 dispone una ulteriore proroga, di sei mesi, dei poteri del Commissario straordinario per le quote-latte che, nominato sulla base all’articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge n. 5/2009[239], dovrebbe decadere dall’incarico il 31/12/12.

Il decreto n. 5 del 2009 aveva stabilito, con il comma 6 dell’art. 8-quinquies che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fosse nominato un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, che avvalendosi di AGEA:

§       assegnasse le quote di cui all’articolo 8-bis, comma 2, dello stesso D.L. n. 5, ovvero provvedesse alla ripartizione fra i singoli produttori della maggiore produzione lattiera nazionale (il quantitativo nazionale garantito) disposto dall’Unione europea con i regolamenti comunitari n. 248/2008 e n. 72/2009;

§       definisse le modalità di applicazione dell’articolo 8-quater, che aveva ancora una volta consentito la rateizzazione dei debiti dovuti dai produttori a titolo di “multe” sulle quote latte, fino alla campagna lattiera 2008-2009[240].

La medesima norma aveva stabilito che il Commissario restasse in carica fino al 31 dicembre 2010; tale termine è stato protratto una prima volta al 31 marzo 2011 con il D.L. n. n. 225/10 (art. 1 co. 1 e 2), poi al 31 dicembre 2011 con il DPCM 25 marzo 2011 (GU n. 74/11)[241], infine al 31 dicembre 2012 con il D.L. n. 216/12 (articolo 29-ter). Tale ultimo termine è ora posticipato al 30 giugno 2013.


 

Articolo 1, comma 225
(Professioni turistiche)

 

 

Il comma 225, introdotto nel corso dell’esame al Senato, posticipa, dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, prorogabile ulteriormente fino al 31 dicembre 2013 (comma 226), il termine, limitatamente alle professioni turistiche, per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione previsti dall’art. 1, co. 3, del D.L. n.1/2012, finalizzati, in generale, ad individuare quelle specifiche attività che necessitano, in deroga al generale principio di divieto di restrizioni alle attività economiche, di un preventivo atto di assenso e di disciplina dei requisiti per il relativo esercizio, nonché dei termini e delle modalità per l’esercizio dei poteri di controllo ex post da parte dell’amministrazione.


 

Articolo 1, comma 227
(Proroga termini magistratura onoraria)

 

 

La disposizione, introdotta nel corso dell’esame in Senato, dispone la proroga al 31 dicembre 2013 dei termini di talune disposizioni in materia di magistratura onoraria.

In particolare, il primo periodo modifica l'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo sul giudice unico (n. 51/1998[242]) – che a sua volta ha novellato l’ordinamento giudiziario[243] - prorogando l'applicabilità delle disposizioni che consentono ai magistrati onorari di essere addetti al tribunale ordinario (GOT) e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario (VPO).

Sulla base del testo novellato tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all’attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

 

Il termine originario del 2 giugno 2004, fissato dall’articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998, e prorogato da vari provvedimenti d’urgenza, era stato da ultimo differito al 31 dicembre 2012 dall'articolo 15 del decreto-legge n. 212 del 2011.

 

Il secondo periodo interviene più specificamente sui giudici onorari il cui mandato è in scadenza al 31 dicembre 2012. La proroga nelle funzioni opera fino a tutto il 31 dicembre 2013. Analiticamente, la disposizione:

§      proroga al 31 dicembre 2013 i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari il cui termine era in scadenza al 31 dicembre 2012 (e che non sarebbero stati altrimenti confermabili nell’ordinamento giudiziario);

§      proroga a tutto il 31 dicembre 2013 i giudici di pace il cui mandato sarebbe scaduto entro il 31 dicembre 2012 (e per i quali non sarebbe consentita un’ulteriore conferma ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 374 del 1991[244]).

Anche in questo caso la proroga opera a far data dal 1° gennaio 2013 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

 

In merito si ricorda che – in attesa di un disegno di legge di riforma della magistratura onoraria, di cui il Governo ha più volte annunciato la presentazione – il Senato ha avviato l’esame di alcune proposte di iniziativa parlamentare (AAS. 127, 897, 2080, 2359), nell’ambito delle quali ha svolto audizioni informali.

Si ricorda, peraltro, che è entrato in vigore il decreto legislativo n. 156 del 2012 che ha operato una revisione degli uffici del giudice di pace, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 148 del 2011. Il provvedimento prevede la riduzione del numero degli uffici del giudice di pace, pur disciplinando la facoltà degli enti locali di mantenere – ricorrendo a proprie risorse – l’ufficio giudiziario nel loro territorio.


 

Articolo 1, comma 228
(
Proroga della data di avvio della sperimentazione
prevista dal D.Lgs. n. 91/2011
)

 

 

L’articolo 1, comma 228 modifica l’articolo 25, comma 1 del D.Lgs. n. 91/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, al fine di prorogare, dall’anno 2013 all’anno 2014, la data di avvio del periodo di sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base del nuovo principio della competenza finanziaria definito dal medesimo D. Lgs. n. 91/2011.

 

Si ricorda che l’articolo 25, comma 1 del D.Lgs. n. 91/2011 - al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale - demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, la disciplina di una attività di sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari a partire dall’anno 2013, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento.

 

Si osserva che il comma 220 dell’articolo 1 e il punto 18 della Tabella allegata al disegno di legge in esame differisce dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il temine entro il quale deve essere adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto a disciplinare il periodo di sperimentazione sopra citato.


 

Articolo 1, comma 229
(
Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti)

 

 

Il comma 229 conferma per l’anno 2013 l’applicazione delle misure previste dall’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004[245], concernenti l’ipotesi di scioglimento dei consigli per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera c) del TUEL, e l’attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L’applicazione delle suddette disposizioni è stata, da ultimo, prorogata all’anno 2012 dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

 

La norma in commento intende dunque prorogare, anche all’anno 2013, la procedura che attribuisce al Prefetto i poteri di impulso e sostitutivi, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all’approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio .

 

Si ricorda, per completezza, che la procedura per lo scioglimento del Consiglio nelle ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione e dell’attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi, è stata introdotta per la prima volta dall’articolo 1 del D.L. n. 13/2002, ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, in quanto, a seguito della cessazione dei CO.RE.CO., ed in assenza di una disposizione transitoria, era sorto il problema di quale organo fosse legittimato a nominare i commissari ad acta che devono redigere o approvare un documento contabile essenziale per regolare la vita amministrativa dell’ente. Con l’articolo 1 del D.L. n. 13/2002 è stata quindi introdotta una disciplina di carattere transitorio, diretta a colmare il vuoto normativo determinatosi con l’abrogazione della norma costituzionale, che è stata poi successivamente prorogata e, dal 2004, estesa anche alla disciplina delle ipotesi di scioglimento dei consigli per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio[246], previsti dall'articolo 193 del TUEL, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004.

Da ultimo, con il D.L. n. 174/2012 (articolo 3, comma 1, lettera l), l’applicazione della procedura in questione è stata estesa anche alle ipotesi di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro i termini previsti dal TUEL (articolo 227, comma 2-bis, del TUEL).

 

La procedura richiamata dal comma in esame prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione degli enti locali deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al consiglio.

In tale caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Fermo restando che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del TUEL, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

 

Si ricorda, che lo scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio di previsione è previsto dall’articolo 141, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000.

In tale specifica ipotesi, l’articolo 141del TUEL prevede che i consigli comunali e provinciali, in via generale, vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.


 

Articolo 1, comma 232-233
(Proroga dei contratti di lavoro a termine nella P.A. e riserva di posti nei concorsi pubblici)

 

 

Il comma 232, introdotto al Senato, autorizza le pubbliche amministrazioni, nelle more dell’attuazione dell’articolo 1, comma 8, della legge n.92/2012[247], fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e fatti salvi gli accordi decentrati eventualmente già sottoscritti,  a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), fino al 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali.

 

Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dal D.Lgs. 368/2001 (adottato in attuazione della direttiva 1999/70/CE).

In particolare, l’articolo 4 prevede che il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

Il comma 4-bis dell’articolo 5[248] prevede poi che, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. In deroga a quanto disposto dalla sopracitata disposizione, tuttavia, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

 

Il comma 233, introdotto al Senato, prevede che nel reclutamento di personale mediante concorsi pubblici, le pubbliche amministrazioni possono inserire nei bandi norme volte a garantire una riserva di posti (nel limite massimo del 40%) in favore dei titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato con la P.A. con almeno tre anni di anzianità (alla data di pubblicazione del bando), nonchè specifici benefici, con il riconoscimento di un apposito punteggio, in favore dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la P.A. con almeno tre anni di anzianità (alla data di pubblicazione del bando).

Con DPCM da adottare entro il 31 gennaio 2013 dovranno essere definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n.165 del 2001, che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il successivo comma 5 dispone che i concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

In questa sede può essere utile altresì ricordare che nel settore privato il comma 4-quater dell’articolo 5, del decreto legislativo n.368/2001[249], dispone che il lavoratore il quale, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.


 

Articolo 1, commi 233-bis e 233-ter
(Consigli di Indirizzo e Vigilanza di INPS e INAIL)

 

 

I commi 233-bis e 233-ter, introdotti al Senato, prorogano al 30 aprile 2013 il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza di INPS e INAIL, prevedendo a tal uopo un incremento delle disponibilità per le spese di funzionamento dei richiamati organi utilizzando il risparmio derivanti dalla razionalizzazione organizzativa.

Si ricorda che la scadenza naturale dei richiamati organi di entrambi gli istituti è il 2 gennaio 2013, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 2 gennaio 2009.

 

Più specificamente, il comma 233-bis dispone la proroga del richiamato termine di scadenza, nelle more del completamento del processo di riordino degli enti previdenziali (di cui all’articolo 7, commi 1-14, del D.L. 78/2010, che ha portato alla soppressione, dal 31 maggio 2010, di IPSEMA, ISPESL - con relativo trasferimento di funzioni e personale all’INAIL - e IPOST - con relativo trasferimento di funzioni e personale all’INPS, nonché dell’ENAM - con relativo passaggio di funzioni e personale all’INPDAP-, nonché dell’ulteriore processo di riordino di cui all’articolo 21, comma del D.L. 201/2011 che ha disposto la soppressione dal 1° gennaio 2012 di INPDAP ed ENPALS, con relativo trasferimento funzioni e personale all’INPS), al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria.

 

Il successivo comma 233-ter dispone che gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011), sono incrementati di 150.000 euro per il 2013. Tali disponibilità sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei CIV degli enti stessi, ai sensi del precedente comma.

 

L’articolo 4, comma 66, della legge di stabilità 2012 ha previsto, allo scopo di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e successivi, l’obbligo, per l’INPS, l’INPDAP e INAIL (nell’ambito della propria autonomia), di adottare specifiche misure di razionalizzazione organizzativa, al fine di ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.

 


 

Articolo 1, comma 234
(Assunzioni nella P.A. relative alle cessioni verificatesi nel 2011)

 

 

Il comma 234, introdotto al Senato, consente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) e all'articolo 66, commi 9-bis 13, 13-bis e 14, del D.L. 112/2008, di procedere, entro il 31 dicembre 2012, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi non solo negli anni 2009 e 2010 (come attualmente previsto dall’articolo 1, comma 2,  del decreto-legge n.216/2011) ma anche nell’anno 2011.

 

L'articolo 3, comma 102, della 244/2007 ha previsto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quadriennio 2010-2013, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 (si tratta, in particolare, delle amministrazioni dello Stato[250], anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; delle agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; degli enti pubblici non economici; degli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[251]), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente[252]. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

L’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008 ha previsto un regime permanente e speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, derogatorio rispetto a quello generale di al precedente articolo 66, comma 7, per cui, a decorrere dal 2010, tali amministrazioni possono procedere, secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[253], all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

L’art. 66, comma 13, del D.L. n. 112/2008 prevede che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale (di cui all’art. 1, c. 105, della L. finanziaria per il 2005) per il triennio 2009-2012 le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente. Tale quota è destinata per una quota non inferiore al 50% all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, e per una quota non superiore al 20% all’assunzione di professori ordinari. Il medesimo comma 13, al sesto periodo, ha previsto, inoltre, che per il 2012 nei confronti delle università si applica quanto previsto dal comma 9 (la cui applicabilità, originariamente prevista a decorrere dal 2012, è stata posticipata al 2014 dell’art. 9, comma 7, del D.L. 78 del 2010) ai sensi del quale, previo esperimento delle procedure di mobilità, si può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, fermo restando, in ogni caso, che il numero delle unità ad assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell’anno precedente.

L'articolo 66, comma 13-bis, del D.L. 112/2008, prevede che per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.

L'articolo 66, comma 14, del D.L. 112/2008 ha disposto un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. In particolare, tali enti:

§       hanno avuto la facoltà, limitatamente al 2010, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall’articolo 1, comma 643, della L. 296/2006[254].

§       possono procedere, per il successivo triennio 2011-2013, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente; tale limite viene elevato nella misura del 50% nel 2014 e nella misura del 100% a decorrere dal 2015.

 


 

Articolo 1, comma 234-bis
(
Interventi di sostegno al reddito )

 

 

Il comma 234-bis, introdotto al Senato, proroga, per il 2013, l'applicazione di specifici interventi di sostegno al reddito previsti dall’articolo 19, commi 14, 15 e 16, del D.L. 185/2008 (da ultimi prorogati al 31 dicembre 2012 dall’articolo 33, comma 23, della L. 183/2011 - legge di stabilità per il 2012).

 

La disposizione in esame proroga, in particolare:

·       nel limite di 35 milioni di euro per il 2013, l’articolo 19, comma 14, del D.L. 185/2008, che ha previsto a favore delle imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà la possibilità di stipulare tali contratti[255], beneficiando di determinate agevolazioni (ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148)[256].

·       l’articolo 19, comma 15, del D.L. 185/2008, che ha destinato risorse al Fondo per l'occupazione, per le possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga in esame può determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi. In ogni caso, tale proroga è subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in sede governativa e di un programma inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché dell'accertamento, da parte del Ministero del lavoro, del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento, del piano di gestione delle eccedenze occupazionali;

·       l’articolo 19, comma 16, del D.L. 185/2008, che ha attribuito a Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro annui, a carico del Fondo per l’occupazione, come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura. La proroga per questo istituto nel 2013 è prevista nella misura del 90% (pari a 11,7 milioni).

 

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei richiamati interventi sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro (1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016)[257].


Art. 1, comma 235
(Regolamenti di organizzazione dei ministeri)

 

 

Il comma 235 proroga di due mesi, fino al 28 febbraio 2013, il termine entro il quale i regolamenti per la ridefinizione degli assetti organizzativi dei ministeri sono adottati con D.P.C.M. su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il termine di cui è disposta la proroga è previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Tale articolo ha disposto da un lato la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato (comma 1) e dall’altro la conseguente ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate che vi provvedono con regolamenti di organizzazione (comma 10). In particolare al fine di semplificare ed accelerare il riordino anzidetto, si prevede che sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con D.P.C.M. su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 10-ter).

Il comma 10-ter prevede altresì che i suddetti decreti saranno, poi, soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ex art. 3, commi da 1-3, della legge n. 20/1994 e, sugli stessi, viene riconosciuta la facoltà di richiedere il parere da parte del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

 


 

Articolo 1, comma 235-bis
(
Regolamento rivendite generi di monopolio )

 

 

Il comma 235-bis, introdotto dal Senato, novellando il comma 42 dell’articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011, differisce al 31 marzo 2013 il termine per l’emanazione del regolamento  del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alle modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino.

La disposizione sopprime, altresì, la previsione del concerto con il Ministro della salute per l’emanazione del regolamento.

 

Si ricorda che il richiamato comma 42 prevede che il regolamento – da emanare entro il 31 dicembre 2011 - sia emanato secondo i seguenti principi:

a)    ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;

b)    istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttività minima;

c)     introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;

d)    trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttività minima;

e)    istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;

f)      rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo.


 

Articolo 1, comma 236
(Rapporti tra Consip e Sogei)

 

 

Il comma 236 modifica l’articolo 4, comma 3-bis del D.L. n. 95/2012, il quale affida a Sogei S.p.A. le funzioni – originariamente svolte da Consip S.p.A.- in materia di gestione e sviluppo del sistema informatico della pubblica amministrazione.

In particolare, la norma in esame è volta a specificare che Sogei è tenuta a garantire per cinque esercizi, anziché per due esercizi come previsto attualmente, la prosecuzione delle attività prima svolte da Consip secondo il precedente modello di relazione con il Ministero dell’economia.

 

I commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 4 del D.L. n. 95/2012 dispongono l’affidamento alla Sogei S.p.A.[258] delle attività di Consip S.p.a.[259] in materia di gestione e sviluppo del sistema informatico della pubblica amministrazione.

In particolare, il comma 3-bis trasferisce alla Sogei S.p.A. le attività informatiche riservate allo Stato ed esercitate da Consip S.p.A. - ai sensi del D.Lgs. n. 414/1997 e relativi provvedimenti attuativi - nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche svolte dalla medesima Consip ai sensi della normativa vigente.

Il trasferimento avviene mediante operazione di scissione e la Sogei svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna, garantendo – per due esercizi – la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero.

Al momento in cui l'operazione di scissione acquisterà efficacia, tutte le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intenderanno riferite a Sogei S.p.A..

Il comma 3-ter stabilisce che Consip - fermo restando lo svolgimento delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi - continua a svolgere le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, le attività di centrale di committenza e di e-procurement per le amministrazioni pubbliche. Consip svolge, inoltre, le attività a essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell’economia e finanze.

Inoltre, Sogei S.p.A. – sulla base di apposita convenzione – si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.


 

Articolo 1, comma 237
(Riduzione della spesa delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate iscritte al CONI)

 

 

Il comma 237 proroga (rectius: differisce) dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014 l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell’articolo 6 del D.L. 78/2010 (L. 122/2010), per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro[260].

 

Preliminarmente si evidenzia che, per comprendere la portata del differimento di una norma che prevede numerose misure di contenimento della spesa pubblica, differenziate sia per oggetto, sia per destinatario, occorre innanzitutto verificare quale sia la natura giuridica delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate, al fine di individuare le misure contenute nell’art. 6 del D.L. 78/2010 alle stesse applicabili.

 

Ai sensi del D.lgs. n. 242/1999 come modificato dal d.lgs. n. 15/2004, il CONI riconosce a fini sportivi, fra gli altri, le federazioni sportive nazionali (attualmente 45) e le discipline sportive associate (attualmente 19) che, ai sensi dell’art. 15, hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Fanno eccezione – pur qualificandosi come federazioni sportive nazionali – l'Aeroclub d'Italia, l'Automobile club d'Italia e l'Unione italiana tiro a segno, i quali, in virtù dell’art. 18, co. 6, dello stesso d.lgs., mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico.

Delle 42 federazioni sportive nazionali con personalità giuridica di diritto privato, solo 1 è presente nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della L. n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)[261]. Non è presente, invece, nessuna delle discipline sportive associate.

Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non perseguono fini di lucro, e svolgono l'attività sportiva seguendo gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI (art. 15 e 16 del D.Lgs. 242/1999). A differenza delle federazioni, le discipline sportive associate sono preposte all’organizzazione di discipline sportive non olimpiche. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti all’approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Con riguardo ai profili finanziari, il CONI - che fruisce, per il finanziamento dello sport, di una quota delle entrate erariali e extraerariali derivanti dai giochi pubblici[262] - assegna contributi agli altri organismi sportivi[263].

Ai sensi dell’art. 7, co. 5, lett. e) ed e1), dello Statuto[264], spetta alla giunta nazionale del CONI esercitare, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il controllo sulle Federazioni sportive nazionali in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica e, in particolare, in merito all’utilizzazione dei contributi erogati, nonché stabilire i criteri di assegnazione dei medesimi alle Federazioni, e sulle discipline sportive associate, anche in merito alla utilizzazione dei contributi assegnati annualmente[265].

 

Considerato, dunque, che la natura giuridica delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate non è omogenea, occorre distinguere le disposizioni dell’articolo 6 del D.L. 78/2010 che possono considerarsi applicabili.

In particolare, alle federazioni sportive private e alle discipline sportive associate si applica l’articolo 6, co. 2, del D.L. 78/2010, che prevede la gratuità della partecipazione agli organi collegiali, nonché della titolarità di organi, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche[266].

Alle federazioni sportive pubbliche si applicano le misure previste dall’articolo 6, co. 1 e 3, del D.L. 78/2010, che rendono onorifica la partecipazione agli organi collegiali e riducono del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Quest’ultima disposizione dovrebbe, pertanto, ritenersi applicabile anche alla federazione sportiva privata inserita nel medesimo conto.

 

Alla federazione sportiva inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si applicano anche le disposizioni dell’articolo 6, co. 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del D.L. 78/2010, che prevedono misure di contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, autovetture e buoni taxi.


 

Articolo 1, comma 238
(Sportelli unici per l’immigrazione)

 

 

Il comma 238 dispone l’assegnazione di una somma pari a euro 10.078.154 per il finanziamento della proroga, fino al 30 giugno 2013, della durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza al 31 dicembre prossimo, delle 635 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli uffici immigrazione delle Questure.

Il termine oggetto di proroga è previsto dall’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che dispone che per l’anno 2011, una quota parte delle risorse che si sono rese disponibili alla fine dell’esercizio finanziario sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, pari a 10.073.944 euro, venga assegnata, con le medesime modalità, previo versamento all’entrata, ad un apposito programma dei Ministero dell'interno per il finanziamento della proroga, sino al 31 dicembre 2012 della durata dei contratti a tempo determinato, delle 635 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli uffici immigrazione delle Questure.

 

Al riguardo, il comma in esame specifica che resta ferma l’autorizzazione al Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari, disposta dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

 

Si ricorda che l'articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.autorizza il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari. La norma è finalizzata a garantire l’operatività sia degli sportelli unici per l’immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli uffici immigrazione delle questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare.

 

Per il finanziamento della proroga disposta dal comma in esame, il secondo periodo dispone l’assegnazione una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013, all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno, richiamando al riguardo le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

 

Si ricorda che l’articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede la riassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure, delle risorse del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.

In particolare, il comma 1 prevede che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, che risultino disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, accertate con decreto interministeriale, siano riassegnate, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo esigenze urgenti e indifferibili, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 (L. conv. n. 33 del 2009) per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.


 

Articolo 1, comma 239
(Modifiche al Codice dell’ordinamento militare)

 

 

Il comma 239 dell’articolo unico dell’emendamento 1.700 modifica l’articolo 2223, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, relativo al regime transitorio per la riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, stabilendo che l’articolo 907 del Codice trovi applicazione a partire dal 2014 (e non dal 2013, come attualmente previsto) e che sino al 2013 (e non sino al 2012, come prevede il testo vigente) agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri si applichi l’articolo 906 dello stesso .

 

L’art. 907 del Codice dell’ordinamento militare dispone che le eccedenze rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri siano eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.

 

L’art. 906 del medesimo Codice stabilisce invece che, qualora il conferimento delle promozioni annuali - nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo - determini  eccedenze rispetto agli organici previsti (salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali), il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata.

 

Il comma in oggetto modifica altresì l’articolo 2214, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare riguardante i transiti dai ruoli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, differendolo al 2014.

.

La norma differisce al 2013 (attualmente il termine è fissato al 2012) il regime transitorio per il passaggio degli ufficiali provenienti dall'Esercito italiano, dalla Marina militare e dall'Aeronautica militare, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.

 


 

Articolo 1, comma 240
(
Proroga termine per esecuzione provvedimenti di rilascio
per finita locazione
)

 

 

Il comma 240 proroga al 31 dicembre 2013 il termine per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008, come da ultimo modificato dall'art. 29, comma 16, del D.L. 216/2011.

La proroga riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, della L. 9/2007, cioè: comuni capoluoghi di provincia, comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003[267].

Quanto al termine prorogato dal comma in commento, si ricorda che il citato art. 29, comma 16, del D.L. 216/2011 ha da ultimo differito tale termine al 31 dicembre 2012, già sospeso fino al 15 ottobre 2008 dall’articolo 22-ter del D.L. 248/2007. Tale termine era stato poi prorogato fino al 30 giugno 2009 dall’art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008, in attesa dell’avvio del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’art. 11 del D.L. 112/2008, e poi ulteriormente prorogato con successivi decreti-legge.


 

Articolo 1, commi 241-243
(Assegnazioni temporanee, comando e collocamento
fuori ruolo personale P.A.)

 

 

I commi 241-243, introdotti al Senato, recano disposizioni inerenti ad alcuni istituti propri del personale delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, si prevede che gli istituti dell’assegnazione temporanea, del comando e del collocamento fuori ruolo presso organismi internazionali siano adottati d’intesa tra le amministrazioni interessate.

 

In particolare:

§      il comma 241 dispone l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di adottare i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche ex articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso del lavoratore coinvolto;

L’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. In particolare, il richiamato comma 2-sexies ha disposto che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione triennale di fabbisogno del personale, possano utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto sia da tali norme sia dallo stesso D.Lgs. 165.

§      il successivo comma 242, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013, dispone che per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del D.P.R. 3/1957, venga adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso del lavoratore coinvolto;

Nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato dall’articolo 56 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (“TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”), il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio.

§      il comma 243, infine, prevede che, a decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo presso organismi internazionali, di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 27 luglio 1962, n. 1114[268], sia adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il comma 1, dell’articolo 1, della L. 27 luglio 1962, n. 1114[269], prevede che il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche possa, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a 6 mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Tale collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le 500 unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza.

 


 

Articolo 1, comma 244
(Commissari liquidatori)

 

 

Il comma 244 dispone la facoltà di prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la durata dell’attività dei commissari liquidatori di enti pubblici in liquidazione coatta amministrativa il cui incarico, protratto per più di cinque anni, debba cessare dopo un anno dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012.

Più specificamente la norma incide sulla disciplina, dettata dall’articolo 12, comma 40 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in merito alla durata dell'incarico del commissario liquidatore di enti pubblici in liquidazione coatta amministrativa. Tale disciplina prevede la cessazione dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 95/2012 (ossia il 7 luglio 2012) degli incarichi, protratti per più di cinque anni, e in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge. La disposizione in esame introduce, come detto, la facoltà di prorogare per un periodo non superiore a sei mesi la durata dei suddetti incarichi.

Si ricorda che l’articolo 12, commi 39 e 40, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, introduce limiti temporali alla durata dell'incarico di commissario liquidatore di enti pubblici.

In particolare in base al comma 39 la durata dell'incarico del commissario non può protrarsi per più di tre anni, prorogabili una sola volta, per ulteriori due anni, solo per "motivate esigenze", decorsi i quali le residue attività liquidatorie sono trasferite al ministero vigilante; in base al comma 40, gli incarichi in corso protratti per più di cinque anni cessano (e le residue attività sono trasferite all'amministrazione competente) dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si ricorda inoltre che l’art. 15 del D.L. n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) introduce, al comma 1, una disciplina generale per i casi di dissesto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, restando comunque salva – viene espressamente precisato - la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici. Si dispone inoltre che il comma medesimo non trova applicazione per gli enti territoriali  ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

La nuova disciplina trova applicazione quando:

§      la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili;

§      ovvero l’ente stesso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.

§      In tal caso, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:

§      l’ente è posto in liquidazione coatta amministrativa;

§      i relativi organi decadono;

§      è nominato un commissario.

Il commissario provvede alla liquidazione dell’ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti, e provvede all’estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell’ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in violazione di tali disposizioni è nullo.

 


 

Articolo 1, comma 245
(
Proroga contratti a tempo determinato del comune de L’Aquila per chiusura emergenza sisma)

 

 

Il comma 245 autorizza fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del Comune de L’Aquila, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato nei settori urbanistico e delle politiche sociali, per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e dell’identità sociale e culturale cittadina.

Per le finalità indicate la disposizione autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro, a valere sui fondi di cui all'art. 14 del D.L. 39/2009 (recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile").

La proroga recata dal comma in commento sembra far riferimento ad una serie di contratti a tempo determinato stipulati dal Comune de L’Aquila prorogati fino al 31 dicembre 2012 dall’art. 11 dell’O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4013.

Relativamente alle risorse di cui all’art. 14 del D.L. 39/2009, si ricorda che il comma 1 di tale articolo, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal medesimo decreto-legge, ha previsto l’assegnazione da parte del CIPE di una quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo compreso tra i 2 e i 4 miliardi di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, FSC) per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b-bis), del D.L. 185/2008, nonché un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185.

L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 14, comma 1, è stata ridotta di 23 milioni di euro dall’art. 23, comma 12-septies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune de L’Aquila e negli altri comuni del cratere.

 


 

Articolo 1, comma 246
(
Proroga termini art. 1, comma 32, legge 190/2012 in materia di dati riguardanti procedura di scelta del contraente )

 

 

Ai sensi del comma 246, in sede di prima applicazione, i termini contemplati dall’art. 1, comma 32, della L. 190/2012 (recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) sono così prorogati:

§         al 31 marzo 2013 il termine, fissato al 31 gennaio di ogni anno, entro cui le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) devono pubblicare una serie di informazioni (struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate), relativamente all'anno precedente, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Lo stesso comma prevede che le medesime informazioni siano trasmesse all’AVCP ai fini della successiva pubblicazione sul sito web dell’Autorità stessa;

§         al 30 giugno 2013 il termine, fissato al 30 aprile di ogni anno, entro cui l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) deve trasmettere alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, in formato digitale standard aperto, le informazioni suddette.

 

Si osserva che il comma in esame fa erroneamente riferimento al quarto periodo del comma 32, mentre in realtà il termine del 30 aprile di cui si dispone la proroga è contenuto nel quinto periodo.


 

Articolo 1, comma 247-bis
(Proroga del termine per l’emanazione regolamento di riordino del Corpo delle Capitanerie di porto)

 

 

Il comma 247-bis dell’articolo unico dell’emendamento 1.700 differisce al 31 dicembre 2013 il termine, già fissato al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 216 del 2011, per l’emanazione del regolamento governativo di riforma delle Capitanerie di porto.

La norma prorogata, contenuta nel D.L. n. 207 del 2008, il cui termine è stato più volte differito, prevede che su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, si provveda:

a) alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse;

b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell’Unione europea ed internazionale nonché per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti;

c) ad adeguare l’assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l’efficacia dell’organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi.

La norma è stata nel tempo più volte prorogata: il regolamento avrebbe dovuto essere prima emanato entro il 31 dicembre 2009, termine successivamente spostato al 31 dicembre 2010 dal decreto-legge n. 194/2009 (Proroga termini 2010), poi al 31 marzo 2011 dal decreto-legge n. 225/2010 (Proroga termini 2011), al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 e infine al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 216 del 2011.


 

Articolo 1, comma 247-ter
(Proroghe degli adempimenti per il miglioramento della sicurezza delle grandi dighe)

 

 

Il comma 247-ter differisce al 31 marzo 2013 i termini previsti dai commi 7, 10, 11 e 15 dell’art. 43 del D.L. 201/2011 per l’espletamento di una serie di adempimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 507/1994.

L’art. 1, comma 1, del D.L. 507/1994 riguarda le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Tali opere, che il decreto citato qualifica come dighe, sono assoggettate, dal comma citato, all'approvazione tecnica del Servizio nazionale dighe. Lo stesso comma esclude, tuttavia, tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Relativamente ai termini differiti, si ricorda che il comma 7 dell’art. 43 citato prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) individui, entro il 31 dicembre 2012, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza.

Il comma 10 prevede, per le dighe che hanno superato una vita utile di 50 anni, che i concessionari o i richiedenti la concessione siano tenuti a presentare al MIT, entro il 31 dicembre 2012, il piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta.

Il comma 11 impone ai concessionari o i richiedenti la concessione di presentare al MIT, entro il 31 dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere dell'ingegnere designato responsabile.

Infine il comma 15 prevede, per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, che i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe siano tenuti a presentare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (28 dicembre 2012[270]), i collaudi statici delle opere stesse.


 

Articolo 1, comma 247-quater
(Proroghe dei termini per verifiche tecniche e sismiche)

 

 

Il comma 247-quater proroga al 31 marzo 2013 il termine, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dal comma 1 dell'art. 3 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216[271]:

§         per le verifiche tecniche (previste dall’art. 20, comma 5, del D.L. 248/2007) che i proprietari degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, e degli edifici e delle opere infrastrutturali, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, sono tenuti ad effettuare ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’O.P.C.M. 3274/2003 (recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica). Tali verifiche, che avrebbero dovuto svolgersi entro cinque anni dalla data della citata ordinanza, riguardano in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1[272] dell’ordinanza.

Si rammenta che con il decreto del 21 ottobre 2003 sono state emanate le disposizioni attuative della citata O.P.C.M. n. 3274 indicando (negli allegati 1 e 2) le tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da effettuare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.

§         per l’individuazione, con apposito elenco, delle grandi dighe esistenti (aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del D.L. 507/1994[273]) da sottoporre a verifica sismica e idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti o dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base delle previsioni dell’O.P.C.M. 3274/2003.

Si noti che la disposizione attribuisce il compito di stilare l’elenco citato al Registro Italiano Dighe (RID). Il RID è stato tuttavia soppresso dai commi 170-171 dell’art. 2 del D.L. 262/2006, che hanno trasferito le relative funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: con il D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, di riorganizzazione del MIT, le citate funzioni sono state attribuite alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

Si ricorda, relativamente al campo di applicazione della norma in commento, che l’art. 1, comma 1, del D.L. 507/1994 riguarda le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi.

Si rammenta, infine, che l’art. 43, commi 7-15, del D.L. 201/2011[274] prevede una serie di adempimenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe. In particolare si richiama il disposto del comma 7 che, al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, prevede che il MIT individui, entro il 31 dicembre 2012 (termine prorogato dal comma 30-bis del presente disegno di legge di stabilità), in ordine di priorità, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione. La stessa norma prevede altresì che tale individuazione avvenga "anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79”, vale a dire le medesime verifiche contemplate dal comma in esame.


 

Articolo 1, comma 247-quinquies
(Veicoli a basse emissioni)

 

 

Il comma 247-quinquies interviene sui contributi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni introdotti dal D.L. 83/2012, facendo slittare il termine iniziale del periodo in cui i veicoli devono essere acquistati e immatricolati.

In particolare, la norma interviene sull’articolo 17-decies, comma 2, del D.L. n. 83/2012, che prevede che per ottenere i contributi i veicoli debbano essere acquistati o immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, facendo partire il periodo al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto attuativo, di cui all’articolo 17-undecies, comma 4.

Si ricorda che il citato articolo 17-undecies prevede, al comma 4, l’emanazione  di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi.

 


Articolo 1, comma 247-sexies
(Spese per autovetture e buoni taxi)

 

 

Il comma 247-sexies, introdotto al Senato, proroga all’anno 2014 il termine di cui all’art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, in favore delle società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale.

A tal proposito si ricorda che l’art. 5 comma 2 del decreto-legge n. 95/2012, in particolare, a decorrere dall’anno 2013, pone un limite pari al 50 per cento dei costi sostenuti nel 2011 per le spese destinate all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; tale soglia è derogabile, solo nel 2013 e soltanto in ragione della sussistenza di contratti pluriennali già in essere.

 

Andrebbe valutata l’opportunità di specificare a quale dei due riferimenti temporali contenuti nel comma 2 del DL 95/2012 si applichi la disposizione di proroga.

 

L’articolo 5, comma 2, del DL 95/2012 prevede che il limite di spesa pari al 50 per cento dei costi sostenuti nel 2011 per le spese destinate all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, si applica alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell’elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità n. 196/09; alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e alle società dalle stesse amministrazioni controllate.

Non si applica invece al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza; ai servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa; alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché quelle utilizzate per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

I contratti di locazione o noleggio in essere possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del relativo contratto.

Si prevede, infine, la revoca delle gare espletate (da Consip S.p.A.) nel 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni..

 

La norma in commento richiama esplicitamente le società che gestiscono servizi di interesse generale, con ciò facendo riferimento a quanto stabilito in sede comunitaria, sia nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito TFUE) sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Quanto alla prima fonte, l’articolo 14 TFUE (ex articolo 16 del TCE) sottolinea l’importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale. Da ciò discende un obbligo per gli Stati membri e l’Unione di garantirne lo svolgimento, prevedendone principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie. Si può notare che l’art. 14 citato fa riferimento a servizi di interesse economico generale e non a servizi pubblici locali, ma, come rilevato dalla Corte costituzionale, sent. 325/2010, “in àmbito comunitario non viene mai utilizzata l’espressione «servizio pubblico locale di rilevanza economica», ma solo quella di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Detti articoli non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione, ma, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001; nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all’àmbito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno «contenuto omologo»” (conf. sentenza n. 272 del 2004).

La natura meramente terminologica della differenza tra la nozione comunitaria e quella nazionale dei servizi in questione è evidenziata dalla richiamata sentenza 325/2010 rilevando che entrambe le nozioni “fanno riferimento infatti ad un servizio che: a) è reso mediante un’attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come «qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato» (come si esprimono sia la citata sentenza della Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia, sia le sentenze della stessa Corte 10 gennaio 2006, C-222/04, Ministero dell’economia e delle finanze, e 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband, nonché il Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, al paragrafo 2.3, punto 44); b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche “fini sociali”) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte di giustizia UE, 21 settembre 1999, C-67/96, Albany International BV)”.

In particolare nella citata pronuncia la Consulta afferma che “le due nozioni, inoltre, assolvono l’identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica”


 

Articolo 1, comma 247-septies
(
Proroga delle scadenze dei mandati degli organi direttivi
degli Enti parco
)

 

 

Il comma 30-bis proroga al 31 dicembre 2013 le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo degli Enti parco nazionali che si esauriscono nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti. La norma, secondo quanto dichiarato nella stessa, ha la finalità di allineare la durata delle predette cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali.

Ai sensi dell’art. 9 della L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), tra gli organi dell'Ente parco figurano il Presidente e il Consiglio direttivo. Ai sensi del successivo comma 12, gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

I commi da 3 a 7 disciplinano le procedure per la nomina di tali organi, che hanno modalità e scadenze differenziate.


 

Articolo 1, comma 247-octies
(Proroghe dei termini riguardanti impianti fotovoltaici)

 

 

Il comma 247_octies proroga il termine di entrata in esercizio di impianti solari fotovoltaici realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche, ai fini della possibilità di continuare ad applicare agli impianti medesimi le regole del Quarto conto energia, in luogo delle nuove norme dettate dal nuovo decreto di incentivazione recato dal D.M. 5 luglio 2012 (c.d. Quinto conto energia).

 

L’art. 1, comma 4, lettera c), del D.M. 5 luglio 2012 (“Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, c.d. Quinto Conto Energia”) prevede che il Quarto conto energia (D.M. 5 maggio 2011) continui ad applicarsi agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

 

Lo stesso comma dispone che resta comunque fermo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1 del D.M. 5 luglio 2012 circa l’esaurimento degli incentivi concedibili.

 

Il citato comma 5 dispone che il D.M. 5 luglio 2012 cessa di applicarsi, in ogni caso, decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno. La data di raggiungimento del predetto valore di 6,7 miliardi di euro l’anno viene comunicata, sulla base degli elementi forniti dal GSE, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

 

Il termine attualmente fissato al 31 dicembre 2012 viene prorogato, con riferimento ai soli impianti in questione:

§      al 31 marzo 2013, per gli impianti autorizzati;

§      al 30 giugno 2013, per gli impianti sottoposti alle procedure di VIA (valutazione di impatto ambientale);

§      al 30 ottobre 2013 per gli impianti sottoposti a VIA, qualora l'autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 marzo 2013. La norma precisa, in proposito, che tale ulteriore proroga è finalizzata a consentire l'allaccio alla rete dei medesimi.


 

Articolo 1-comma 247-novies
(Differimento del pagamento delle rate di mutui concessi da Cassa depositi agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

 

 

 

Il comma 247-novies dispone il differimento del pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.

 

Si tratta dei mutui concessi ai Comuni di cui al D.M. 1° giugno 2012 e ss. mod. e di cui all’articolo 67-septies del D.L. n. 83/2012 (legge n. 134/2012) e alle Province dei predetti Comuni

Si ricorda che il D.M. 1 giugno 2012 reca la sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212/2000, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Tale provvedimento reca, in allegato 1, un elenco dei Comuni danneggiati.

L’articolo 67-septies del D.L. n. 83/2012, reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, indicando i relativi territori danneggiati.

 

In particolare, il differimento è relativo al pagamento – non ancora effettuato alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento in esame - delle rate dei mutui originariamente concessi ai predetti enti da Cassa depositi e trasferiti al Ministero dell’economia a seguito della trasformazione di CDP in società per azioni, in virtù del riassetto dei rapporti tra CDP e Ministero regolato dall’articolo 5, commi 1 e 3 del D.L. n. 269/2003 (legge n. 326/2003).

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 5 del D.L. n. 269/2003 ha disposto, al comma 1, la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, stabilendo il subentro di CDP S.p.A. nei rapporti attivi e passivi e la conservazione dei diritti e degli obblighi anteriori alla trasformazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 5.

Tale comma 3 ha tra l’latro demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione:

a) delle funzioni, attività e passività di CDP, anteriori alla trasformazione, che sono trasferite al Ministero dell'economia, nonché assegnate alla cd. “gestione separata” della medesima società;

b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla medesima gestione separata.

E’ stato altresì demandato a successivi decreti ministeriali la possibilità di disporre ulteriori trasferimenti e conferimenti;

c) gli impegni accessori assunti dallo Stato.

 

Il differimento avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti di mutuo.

 

Infine, si dispone che il comma in esame entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.


 

Articolo 1 comma 248
(Divieto di partecipazioni incrociate televisive e editoriali)

 

 

Il comma 248 dell’articolo unico dell’emendamento 1.700 differisce di un anno, al 31 dicembre 2013, il termine previsto dall’articolo 43, comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), relativo al divieto di partecipazioni incrociate tra editoria , televisione e comunicazioni elettroniche nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC).

L’articolo 43, comma 12 stabilisce il divieto, fino al 31 dicembre 2012, ora differito al 2013. di acquisire partecipazioni editoriali per:

§      i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, qualora abbiano conseguito ricavi superiori all’8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni;

 

La disposizione specifica infatti che il divieto si applichi ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma e che, sulla  base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), abbiano conseguito ricavi superiori all'8 per cento di tale valore.

 

§      i soggetti, richiamati dal precedente comma 11, operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore.

 

E’ prevista una deroga al divieto solo qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

 

Il divieto si applica invece anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Il termine stabilito al 31 dicembre 2010 era già stato prorogato, prima al 31 marzo 2011 dal decreto legge n. 225/2010, poi al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 34 del 2011.

Si ricorda che la definizione di Sistema integrato delle comunicazioni è contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera s) del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici che è costituito dal settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni. L’articolo 43 del testo unico ha introdotto le sopra citate specifiche limitazioni al fine evitare il determinarsi di posizioni dominanti. Per quanto riguarda i limiti connessi ai ricavi, il comma 9 dello stesso articolo 43 prevede che, fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Il comma 10 precisa che i predetti ricavi sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

In proposito, si segnala che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con comunicato stampa del 12 ottobre 2012, ha reso noto che ha approvato la valutazione delle dimensioni economiche per le imprese operanti nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) relativa all'anno 2010 (Delibera n. 441/12/CONS). Dai dati emerge un calo dei ricavi complessivi del settore, scesi da 23 a 21 miliardi di Euro dal 2009 al 2010. L'area radiotelevisiva rappresenta, con il 46,4% (pari a circa 9,8 miliardi di euro), l'ambito con la maggiore incidenza sul totale delle risorse economiche. Segue la stampa, quotidiana e periodica, con il 30,3%, pari a circa 6,4 miliardi di euro. Circa i soggetti, i 6 principali gruppi operanti nel SIC (Fininvest, RAI, News Corporation, Seat Pagine Gialle, Gruppo Editoriale L'Espresso e RCS Mediagroup) rappresentano congiuntamente, con 11 miliardi di euro circa, più del 50% del totale. La rimanente quota del SIC pari al 45,59% è riconducibile ai restanti operatori.

Inoltre con Delibera AGCOM del 21 novembre 2012 è stato comunicato l’avvio del procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), per l'anno 2011. (Delibera n. 552/12/CONS).

Va ricordato che la questione della proroga del divieto di cui all’art. 43, comma 12, era stata già oggetto, in passato, di una segnalazione al Governo, trasmessa dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 24 novembre 2010, nella quale si affermava che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 826/1988). La protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta Europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza.


 

Articolo 1, commi 248-251
(
Redistribuzione della manovra fra gli enti territoriali)

 

 

Le norme in esame ridefinisono il sistema di distribuzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno tra le amministrazioni territoriali del singolo livello di governo sulla base del meccanismo di “virtuosità”, introdotto dal D.L. n. 98/2011.

 

Il meccanismo di virtuosità, che vede la suddivisione degli enti territoriali in due classi, sulla base della valutazione ponderata di dieci parametri di virtuosità, è funzionale alla ripartizione, tra i singoli enti appartenenti ad un determinato comparto, degli obiettivi finanziari stabiliti dal patto di stabilità interno, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti.

Fermo restando l’impianto del meccanismo di virtuosità – attraverso alcune novelle all’articolo 20 del citato D.L. n. 98/2011 e all’articolo 31 della legge n. 183/2011 recante la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali a decorrere dall’anno 2013 -  si provvede a:

§      posticipare al 2014 l’applicazione di alcuni criteri di virtuosità (co. 248);

§      ad introdurre una correzione dei parametri di virtuosità sulla base di due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati (co. 248);

§      ad estendere il meccanismo di virtuosità ai fini della distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e non soltanto degli obiettivi finanziari fissati, a decorrere dall'anno 2012, dal comma 5 del medesimo articolo 20 e dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 (co. 248);

§      a ridefinire gli obiettivi per gli enti locali (in termini di saldo) e per le regioni (in termini di competenza di cassa) che risultano collocati nella classe virtuosa, nonché a rideterminare le percentuali da applicare per il calcolo del saldo obiettivo degli enti locali che risultano collocati nella classe non virtuosa (co. 249-251).

 

In particolare, il comma 248 sostituisce le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011, relativo alla individuazione delle due classi di virtuosità in cui devono essere ripartiti gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, ai fini della distribuzione del concorso alla manovra fra gli enti di ciascun singolo livello di governo, definite sulla base di dieci parametri di virtuosità.

Rispetto alla disciplina vigente, la nuova formulazione è volta:

§      ad estendere il meccanismo di virtuosità definito dall’articolo 20 del D.L. n. 98/2011 ai fini della distribuzione tra gli enti dell’intero concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Si ricorda, al riguardo, che in base alla legislazione vigente, la disciplina della virtuosità, come definita dall’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011, è finalizzata alla ripartizione tra gli enti degli obiettivi finanziari fissati, a decorrere dall'anno 2012, dal comma 5 del’articolo 20 medesimo, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010[275];

§      a precisare che la distribuzione degli enti territoriali nelle due classi di virtuosità è effettuata per le province e i comuni con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e per le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni (in luogo di un unico decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata)

§      a posticipare al 2014 la data di adozione di alcuni dei parametri di virtuosità, ora fissata a decorrere dal 2013. I parametri di cui si dispone l’applicazione a decorrere dal 2014 sono, tra i seguenti, quelli di cui alle lettere a), c), f), g), h) ed l).

Si ricorda che l’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011 indica i seguenti parametri di virtuosità:

a)       prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

b)      rispetto del patto di stabilità interno;

c)       incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; per la valutazione di questo parametro si tiene conto del suo andamento nell'intera legislatura o consiliatura;

d)       autonomia finanziaria;

e)       equilibrio di parte corrente;

f)        tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g)       rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h)       effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

i)         rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

j)         operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie.

§      ad introdurre, al fine di tener conto della realtà socioeconomica degli enti, dei correttivi ai parametri di virtuosità con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati.

 

Il nuovo comma 2 dell’articolo 20 del D.L. n. 98/2011 come qui riformulato dispone, altresì, che al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli espressamente elencati dal comma medesimo.

In proposito il comma in esame non reca alcun riferimento agli specifici parametri contenuti nel comma 2-bis dell’articolo 20 medesimo, il quale prevede, altresì, che a decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio, cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi.

Non risulta pertanto chiarito quale ruolo assumeranno tali parametri, che, peraltro, non sono al momento vigenti, non essendo finora  ancora intervenuta la determinazione dei LEP.

 

I successivi commi da 249 a 251 definiscono le modalità di ripartizione dell’ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati con il Patto di stabilità tra i vari enti appartenenti ai singoli livelli di governo.In particolare:

 

- il comma 249, attraverso una modifica al comma 3 dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011, ridefinisce le modalità del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati con il patto di stabilità degli enti virtuosi appartenenti al singolo livello di governo (regionale, provinciale e comunale), fermo restando l'obiettivo del comparto. In particolare, si prevede che:

§      gli enti locali collocati nella classe virtuosa sono tenuti a conseguire un saldo obiettivo pari a zero.

Tale previsione risulta essere più vantaggiosa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente[276], che richiede agli enti locali virtuosi di conseguire un saldo finanziario uguale a zero ovvero pari ad un valore obiettivo compatibile con gli spazi finanziari che si ottengono applicando la penalizzazione agli enti non virtuosi;

§      le regioni collocate nella classe virtuosa sono tenute a migliorare i propri obiettivi del patto di stabilità interno per l'importo indicato nella tabella inserita nell'articolo 32, comma 3, della legge 183/2011; importi che costituiscono il contributo di ciascuna regione agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa. Anche in questo caso la misura risulta essere migliorativa rispetto a quanto previsto dalla normativa relativa agli esercizi dal 2013 al 2016; essa infatti non comprende gli ulteriori risparmi richiesti alle regioni dalle successive norme di legge, in particolare dall'articolo 16 del D.L. 95/2012 e dai commi 89 e 90 dell'articolo 1 del maxiemendamento; ulteriori risparmi che sono invece considerati negli obiettivi posti ora alle regioni per gli esercizi dal 2013 al 2016 dall'articolo 1, commi 267-291.

 

Come evidenziato nella relazione tecnica all’emendamento che ha introdotto la norma in esame, posto che il premio che viene attributo agli enti virtuosi risulta maggiore rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente e che la norma mantiene fermo l’obiettivo di comparto, l’onere connesso al minor contributo che viene richiesto agli enti virtuosi è sostenuto interamente dagli enti non virtuosi.

 

Il comma 249 integra inoltre le disposizioni dell’articolo 20 del D.L. n. 98/2011 aggiungendo il comma 3-bis il quale prevede la riduzione, nell'anno 2013, del contributo alla manovra di finanza pubblica in favore degli enti territoriali che partecipano alla sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118[277].

In particolare, il comma prevede un miglioramento degli obiettivi del patto di stabilità interno nel 2013 di tali enti di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata.

Si ricorda che una misura analoga è già stata prevista dall’articolo 30, comma 2, della legge n. 183/2011, con riferimento all’anno 2012, in funzione premiale, in favore degli enti territoriali che hanno avviato nel 2012 la sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili, nella misura di 20 milioni di euro.

 

I successivi commi recano modifiche all’articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) che reca la disciplina per l’applicazione del patto di stabilità interno alle province e ai comuni a decorrere dal 2013, al fine di allinearla alle novità introdotte dai commi precedenti al meccanismo di virtuosità.

In particolare:

§      il comma 250 provvede ad abrogare il comma 5 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), il quale reca la misura del concorso alla manovra degli enti locali virtuosi, ora ridefinita dal comma precedente.

In particolare, il vigente comma 5 prevede che gli enti collocati nella classe dei virtuosi sono tenuti a conseguire l’obiettivo strutturale del patto di stabilità interno[278], realizzando un saldo finanziario uguale a zero ovvero pari ad un valore obiettivo compatibile con gli spazi finanziari che si ottengono applicando la clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 6, relativa agli enti non virtuosi.

§      Il comma 251 riformula il comma 6 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, che disciplina la misura del concorso alla manovra degli enti locali non virtuosi.

Tale comma, nella formulazione vigente, prevede che le percentuali da applicare alla spesa corrente media 2006-2008 da parte degli enti non virtuosi per individuare l'obiettivo del patto vengano rideterminate con decreto del Ministro dell’economia, fino ad un limite massimo indicato dalla norma medesima, diversificato per province e comuni.

Il nuovo comma 6, come riformulato dal comma in esame, affidata al Ministro dell’interno[279] (invece che al Ministro dell’economia) il compito di provvedere alla rideterminazione delle percentuali che gli enti non virtuosi devono applicare alla media della spesa corrente per individuare il proprio saldo obiettivo ai fini della penalizzazione, modificando altresì il limite massimo delle percentuali di penalizzazione per le province e i piccoli comuni per l’anno 2013. La penalizzazione è inoltre limitata all’anno 2016.

Rispetto alla normativa vigente, le percentuali risultano fissate nella seguente misura massima:

a)  per le province, 16,9 per cento per l'anno 2012 e 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016 (si ricorda che la normativa vigente prevede per le province una percentuale massima del 16,9 per cento nel 2012 e del 20,1 per cento dal 2013);

b)  per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, 16,0 per cento per l'anno 2012 e 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016 (invece che dal 2013, come previsto dalla normativa vigente);

c)  per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, 13 per cento per l’anno 2013 e 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016 (invece che 15,8 per cento dal 2013, come previsto dalla normativa vigente).


 

Articolo 1, commi 252-258
(Modifica alla disciplina del p
atto di stabilità interno per gli enti locali)

 

 

L’articolo 1, ai commi 252, 256, 258 introduce alcune novelle alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, valevole, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a decorrere dal 2012 e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a decorrere dal 2013.

I commi 253-255 e 257 recano, invece, alcune modifiche alle misure di flessibilità nell’applicazione delle regole del patto di stabilità interno, in particolare rinviando al 2014 l'attuazione del patto regionale integrato (o patto territoriale), previsto dalla legge di stabilità 2012, e modificando, di conseguenza, alcune disposizioni concernenti il patto regionalizzato verticale, disciplinato dalla legge di stabilità 2011, che continua ad applicarsi fino all'attuazione delle disposizioni sul patto regionale integrato. Ulteriori modifiche sono apportate alla disciplina del cd. Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale», volte ad anticipare i termini ivi previsti per l’attivazione delle procedure.

 

Comma 1 – Aggiornamento della base di calcolo dei saldi obiettivo

 

In particolare, il comma 252 modifica il comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) recante le modalità di calcolo del saldo obiettivo.

In base alla normativa vigente, esso viene determinato, per ciascun ente, applicando alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, come desunta dai certificati di conto consuntivo, determinate percentuali, fissate, per ciascuna tipologia di ente, per l’anno 2012 e per l’anno 2013 e successivi.

Con le novelle apportate dal comma in esame:

§      si limita l’efficacia del vincolo all’anno 2016, ora valido a regime;

§      si aggiorna la base di calcolo del saldo obiettivo per gli anni 2013-2016, precisando che per tali anni esso sia rapportato alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009 (anziché alla quella sostenuta nel periodo 2006-2008, che resta invece valida per il patto 2012);

§      conseguentemente, si modificano le percentuali da applicare alla media della spesa corrente per il calcolo dei saldi obiettivo degli anni 2013-2016, per ciascuna tipologia di ente, al fine di garantire l’invarianza del concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica.

In particolare, la percentuale da applicare negli anni 2013-2010 per il calcolo del saldo obiettivo è aumentata per le province da 19,7% a 18,8% ed è ridotta per i comuni con più di 5.000 abitanti da 15,4% a 14,8%. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, che vengono per la prima volta assoggettati al patto di stabilità interno, le percentuali sono ridotte dal 15,4% al 12% nel 2013 e al 14,8% nel periodo 2014-2016.

Si riportano, di seguito, le nuove percentuali, fissate per ciascuna tipologia di ente dal comma 2 dell’articolo 31 come qui novellato:

 

2012

2013-2016

Province

16,5%

18,8%

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

15,6%

14,8%

Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti

-

12,0% nel 2013
14,8% nel 2014-2016

 

 

Commi 253 -255 e 257 – Modifiche alle misure di flessibilità del patto di stabilità

 

Come detto, i commi in esame recano alcune modifiche alle misure di flessibilità nell’applicazione delle regole del patto di stabilità interno.

In particolare, il comma 253 rinvia di un anno (al 2014) l'applicazione del c.d "patto regionale integrato", disciplinato dal comma 17 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, che prevede la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali  e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

Il citato comma 17 prevede che le modalità che vengono così definite devono essere conformi a “criteri europei” per quanto riguarda l'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto.

Per le modalità di attuazione di questo c.d. "patto regionale integrato"[280], il comma 17 del citato articolo 32 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi, d’intesa con la Conferenza Unificata, il quale dovrà, inoltre, stabilire le modalità e le condizioni della eventuale esclusione dal 'patto concordato' delle regioni che nel triennio precedente non abbiano rispettato il patto o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.

Con le modifiche apportate dal comma in esame al citato articolo 17, si differisce, conseguentemente, anche la data entro la quale dovrà essere emanato il suddetto decreto del Ministro dell’economia, dal 30 novembre 2012 al 30 novembre 2013.

In merito al richiamato decreto, si fa presente che gli studi e le analisi finora condotti dalla Ragioneria Generale dello Stato al fine di individuare il cosiddetto 'saldo europeo' nonché la base del calcolo – che dovrà comunque essere al netto della sanità - non hanno finora trovato l'accordo delle parti interessate. Anche per questo motivo, non sarebbe stato possibile attuare il patto integrato nel 2013.

 

Infine, il comma 253 in esame modifica, inoltre, l’ultimo periodo del citato comma 17, relativo all’applicazione, nell’anno 2012, delle disposizioni, recate dalla legge di stabilità per l’anno 2011 (legge n, 220/2010), che disciplinano il c.d. patto regionale verticale e orizzontale.

Si tratta di due forme di flessibilità nell’applicazione delle regole del patto di stabilità interno per gli enti locali a livello regionale, che sono state introdotte a partire dall'esercizio 2009.

Tali misure, confermate per l'esercizio 2010, sono attualmente disciplinate dall’articolo 1, commi da 138 a 143, della legge n. 220/2010. L’articolo 32, comma 17, ha ribadito l’applicazione di tali commi anche per l’anno 2012.

La novella apportata dal comma in esame è volta ad evitare applicazione nell’anno 2012 della misura recata dal comma 143 dell’articolo 1 della legge n. 220/2010, il quale, come incentivo per le regioni che attuano la flessibilità verticale nei confronti degli enti locali del proprio territorio, di cui ai commi 138-139, ha disposto a “compensazione” del maggiore onere assunto dalla regione che parte dei trasferimenti che la regione riceve dallo Stato sia sottratta al vincolo di destinazione, nella misura del triplo delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali.

 

Tale comma 143 viene, conseguentemente abrogato[281] dal successivo comma 255.

Per quanto concerne le due forme di flessibilità sopra indicate, si ricorda che con il “patto regionale verticale”, disciplinato dall’articolo 1, commi 138-140, della legge n. 220/2010, le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari. Questa tipologia di flessibilità è stata molto utilizzata: nell'esercizio 2010 le regioni che hanno autorizzato pagamenti ai rispettivi enti locali sono state sette, per la somma complessiva di 403 milioni di euro[282]; nell'esercizio 2011, le regioni salgono a dodici per un importo complessivo di 1.128,5 milioni di euro[283].

I commi 141 e 142 dell'articolo 1, della legge n. 220/2010, prevedono, invece, la possibilità per le regioni a statuto ordinario di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio attraverso una rimodulazione 'orizzontale' degli obiettivi finanziari tra gli enti locali della regione medesima, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti sul territorio, sempre a patto che venga garantito il rispetto degli obiettivi complessivi (c.d. “patto regionale orizzontale”)[284].

Questa forma di flessibilità è stata utilizzata nel 2010 da sole tre regioni, mentre nell'esercizio 2011, le regioni in cui sono state effettuate 'compensazioni' tra gli enti locali salgono ad otto, per un totale complessivo di 70.243 migliaia di euro[285].

Si ricorda che secondo quanto disposto dal comma 17 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, come modificato dal comma 2 dell'articolo in esame, questa forma di flessibilità continua ad applicarsi anche nel 2013.

 

Il comma 254 modifica il comma 138 dell’articolo unico della legge n. 220/2010, integrando la disciplina del “patto regionale verticale”, sopra descritto.

In particolare, il comma intende introdurre il nuovo criterio del saldo eurocompatibile, vale a dire una nuova modalità di calcolo degli obiettivi programmatici, introdotto dall'articolo 2-septies del testo in esame in riferimento al patto di stabilità per le regioni.

La regione che consente agli enti locali del proprio territorio di peggiorare il saldo, dovrà perciò ridefinire il proprio obiettivo programmatico, al fine di 'coprire' quanto concesso agli enti locali, sia in termini di competenza eurocompatibile, come definita dal comma 4 dell'articolo 2-septies (vedi), che in termini di competenza finanziaria.

 

Il comma 257 reca alcune modifiche alla disciplina del c.d. Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale», introdotto dai commi da 1 a 9 dell’articolo 4-ter del D.L. n. 16/2012[286], volte ad anticipare i termini ivi previsti per l’attivazione delle procedure che consentono la redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra i comuni a livello nazionale, al fine di permettere ai comuni medesimi di effettuare maggiori spese in conto capitale.

Si ricorda che il Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale è finalizzato a garantire una maggiore flessibilità del patto di stabilità interno per i comuni, consentendo una redistribuzione degli obiettivi del patto tra i comuni stessi, a livello nazionale - fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente per il comparto comunale dalle regole del Patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale - finalizzata a permettere ai comuni, che altrimenti rischierebbero di non rispettare gli obiettivi del patto, di effettuare maggiori spese in conto capitale.

In particolare, lo strumento del patto orizzontale dà la possibilità ai comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno ad essi assegnato dalla normativa vigente, di cedere spazi finanziari - la cui entità va comunicata al Ministero dell’economia - a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo prefissato, consentendo, dunque, a questi ultimi, di sostenere le spese necessarie per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

Tale meccanismo di redistribuzione degli spazi finanziari tra i comuni, per evitare lo sforamento degli obiettivi del patto, è attivabile soltanto ed esclusivamente per consentire ai comuni di procedere al pagamento dei residui passivi di parte capitale.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia provvede, dunque, ad aggiornare il prospetto degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni interessati dalla rimodulazione, con riferimento sia all'anno in corso che al biennio successivo. La disciplina del patto orizzontale nazionale riconosce, infatti, in favore dei comuni che cedono spazi finanziari, un miglioramento degli obiettivi del patto nel biennio successivo, cui fa riscontro un corrispondente peggioramento dei saldi obiettivo per gli enti che, invece, si avvantaggiano di tale normativa.

 

In particolare, il comma 257 dispone le seguenti modifiche:

§      la lettera a) – che novella i commi 1 e 2 dell’articolo 4-teranticipa dal 20 settembre al 15 luglio[287] il termine perentorio entro il quale i comuni che manifestano la volontà di accedere al meccanismo del patto orizzontale nazionale sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere ovvero di cui necessitano per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

§      la lettera b) anticipa, conseguentemente, dal 5 ottobre al 10 settembre[288] il termine – di cui al comma 5 dell’articolo 4-ter – entro il quale il la Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il prospetto degli obiettivi del patto di stabilità dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

 

Come indicato nella relazione illustrativa dell’emendamento che ha introdotto la disposizione in esame, l’anticipazione dei termini è funzionale a consentire ai comuni di conoscere prima il proprio obiettivo di patto di stabilità interno ed, eventualmente, formulare richieste alle regioni nell’ambito del patto regionalizzato.

Comma 256 – Applicazione del patto di stabilità agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso

 

Il comma 256 reca l’abrogazione[289] del comma 24 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, che prevede l’esclusione dal patto di stabilità degli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, fino all’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

L’abrogazione di tale disposizione fa sì che anche gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del TUEL[290], sono assoggettati a partire dall’anno 2013 alle regole del patto di stabilità interno.

 

Si segnala, ai fini della corretta formulazione della norma, che il comma in esame dovrebbe prevedere l’abrogazione e non la soppressione del comma 24 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011.

 

Comma 258 – Misure di premialità

 

Il comma 258 novella il comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 recante la disciplina del sistema di premialità per gli enti locali virtuosi.

Il meccanismo della premialità, introdotto dal comma 122, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-città, a ridurre gli obiettivi annuali degli enti locali sottoposti al Patto, sulla base di criteri che saranno definiti con il medesimo decreto.

L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

La norma in esame integra tale disposizione, al fine di chiarire che gli spazi finanziari funzionali a ridurre gli obiettivi degli enti virtuosi sono alimentati anche dagli effetti finanziari prodotti dall’applicazione della sanzione operata a valere sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

 


 

Articolo 1, commi 259-260
(
Sanzioni agli enti locali per mancato rispetto del
patto di stabilità interno
)

 

 

L’articolo 1, comma 259, sostituisce il comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, che riguarda le misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità.

Il vigente comma 26 rinvia a tal fine alle disposizioni in materia introdotte dall’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

L’articolo 7, comma 2, richiamato elenca le sanzioni applicabili nei confronti degli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti. Il comma 1 del medesimo articolo 7 reca il sistema sanzionatorio previsto per le regioni.

Il comma 1 in esame provvede, in sostanza, a recepire integralmente nel comma 26 dell’articolo 31 della legge di stabilità 2011 il testo del comma 2 dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 149/2011.

Si valuti, pertanto, l’opportunità di procedere all’abrogazione dell’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

Il sistema sanzionatorio che viene recepito all'interno dell'articolo 31 della legge 183 prevede per gli enti inadempienti, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a)   l’assoggettamento ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo[291] in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti interessati dovranno versare le somme residue all’entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con quanto indicato nel principio di delega di cui all’articolo 17, lettera e), della legge n. 42, la norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

In merito, si ricorda che l’articolo 1 comma 211, lettera e), del provvedimento in esame (alla cui scheda si rinvia) prevede la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati, in ragione del nuovo assetto, per gli anni 2013 e 2014, della destinazione del gettito rinveniente dall’IMU e della contestuale istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con quota parte dell'imposta municipale propria.

Pertanto, l’articolo 1, comma 216, dispone che, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna devono intendersi riferite al fondo di solidarietà comunale.

b)   il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio.

c)   il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Per quanto concerne la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, si precisa, in linea con la normativa vigente, che essi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito.

d)   il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione

e)   l’obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell'articolo 82 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), apportando una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

 

Il comma 260 dell’articolo in esame provvede ad abrogare[292] il comma 27 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, il quale, attraverso una modifica al citato articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, introduce la sanzione della riduzione dei trasferimenti erariali in caso di mancato rispetto del patto anche per i comuni delle regioni a statuto speciale della Regione Siciliana e della Sardegna[293].

L’abrogazione risulta conseguente al fatto che tale previsione è già contenuta nel comma 26 del medesimo articolo 31 della legge n. 183/2011 come riformulato dal comma precedente.

 


 

Articolo 1, commi 261-264
(
Limite all’utilizzo di entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti degli enti locali)

 

 

Le norme sono finalizzate ad garantire una migliore qualificazione della spesa degli enti locali, inibendo l’utilizzo di entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti, e prevedendo che esse possano essere utilizzate esclusivamente per la copertura di spese di investimento ovvero per la riduzione del debito, nonché per il ripiano degli squilibri di bilancio di parte capitale.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, le norme in esame si pongono lo scopo di contrastare la diminuzione degli investimenti e di attribuire una migliore qualificazione alla riduzione delle spese richiesta dal patto di stabilità interno.

 

A tal fine, il comma 261 abroga il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), che dà facoltà agli enti locali di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per le spese aventi carattere non permanente relative alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Le finalità individuate mediante rinvio all'articolo 187, comma 2, del Testo Unico, che disciplina l’utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione, sono le seguenti:

a)       per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento;

b)       per la copertura dei debiti fuori bilancio.

Per debiti fuori bilancio si intendono, a norma dell'articolo 194, quelli derivanti da sentenze esecutive; da copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; da ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 (che detta le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione della spesa), nei limiti in cui è possibile accertarne l’utilità e l’arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

c)       per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;

d)       per il finanziamento di spese di investimento.

 

Con il comma in esame si provvede, dunque, ad abrogare una disposizione , quale quella di cui al comma 28 del’articolo 3 della legge n. 350/2003 che consente agli enti locali l'utilizzo di entrate che sono da classificare tra le entrate di conto capitale (in considerazione del loro carattere straordinario e perché derivanti dalla cessione di beni patrimoniali) anche per la copertura di spese correnti, quali quelle relative a debiti fuori bilancio e quelle per la salvaguardia degli equilibri dei bilanci.

 

Il comma 262 abroga il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), il quale dà facoltà agli enti locali di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

Analogamente al comma precedente, anche in questo caso si provvede ad abrogare una disposizione che consente una ulteriore possibilità, oltre quella già prevista dalla legge finanziaria per il 2004, di utilizzo di conto capitale per il finanziamento di spese correnti, quali quelle destinate al rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

 

Il comma 263 dispone, in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del TUEL, che i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Il citato articolo 162 del D.Lgs. n. 267/2000, che reca i principi del bilancio, stabilisce, al comma 6, che il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata (entrate correnti) e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

 

Il comma 264, infine, modificando il comma 3 dell'articolo 193 del TUEL relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, dispone che i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzati soltanto per il ripiano di squilibri di parte capitale.

Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che ai fini del ripristino degli equilibri del bilancio possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità - ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge - nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

In base alla novella introdotta dal comma in esame tali ultime risorse dovrebbero essere utilizzate con riferimento a squilibri di parte capitale.

 

Il comma in esame introduce, inoltre, la previsione in base alla quale per il ripristino degli equilibri di bilancio l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

Tale facoltà è prevista in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

 


 

Articolo 1, commi 265 e 266-bis
(
Certificazione del patto di stabilità interno degli enti locali)

 

 

L’articolo 1, ai commi 265 e 266-bis, apporta modifiche al comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, relativo all’obbligo per gli enti locali di inviare al Ministero dell’economia la certificazione del saldo finanziario conseguito ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

Le modifiche sono volte, in sostanza, ad ampliare i termini per l’invio delle certificazioni, aumentandoli di 45 giorni rispetto alla normativa vigente, ma al tempo stesso, rendendoli perentori e prevedendo specifiche conseguenze nell’ipotesi di ritardo nella presentazione della certificazione stessa.

 

Il comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), nella sua attuale formulazione, dispone che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli enti ad esso soggetti devono inviare al Ministero dell'economia (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria. La norma sottolinea l’obbligatorietà di tale certificazione prevedendo, anche in questo caso, che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisca inadempimento al patto di stabilità interno.

Gli ultimi due periodi del comma 20 prevedono infine che, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa in ritardo rispetto ai termini previsti, ma attesti il rispetto del patto, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 7, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 149/2011, che consistono nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Decorsi 15 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata.

 

In particolare, il comma 265 sostituisce gli ultimi due periodi del comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011 al fine di prevedere che l’applicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale, quale sanzione per la presentazione tardiva della certificazione, opera soltanto nel caso in cui la certificazione tardiva, ma attestante il rispetto del patto, sia trasmessa entro 60 giorni dalla approvazione del conto consuntivo.

La attuale formulazione del comma invece prevede un termine di 15 giorni dall'approvazione del conto consuntivo, decorsi i quali la certificazione non può più essere rettificata, determinando in tal modo la fattispecie che dà luogo ad inadempimento del patto di stabilità interno.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 227 del TUEL, i termini per l’approvazione del conto consuntivo (rendiconto di gestione) sono fissati al 30 aprile dell’anno successivo.

L’articolo in esame introduce, inoltre, specifiche conseguenze nell’ipotesi di mancata trasmissione della certificazione decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione.

In tale caso, l’organo di revisione, in qualità di commissario ad acta, è tenuto ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni. Fino a tale invio, le erogazioni di risorse o di trasferimenti all’ente locale da parte del Ministero dell'interno sono sospesi, su apposita segnalazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Il comma 266-bis introduce una ulteriore disposizione - comma 20-bis all’articolo 31 della legge n. 183/2011 - con la quale si prevede che, qualora l’ente locale registri un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno rispetto a quanto già certificato, esso è tenuto comunque, anche decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente.

 


 

Articolo 1, comma 266
(S
anzioni per mancato rispetto del patto per gli enti locali
che dismettono partecipazioni
)

 

 

Il comma 266 dispone un alleggerimento delle sanzioni per gli enti locali che hanno avviato procedure di privatizzazione di società partecipate nell’anno 2012, con relativa riscossione conseguita entro il 28 febbraio 2013, che tuttavia non hanno raggiunto l’obiettivo finanziario del Patto di stabilità 2012 per la mancata riscossione nell’anno 2012.

La mancata riscossione deve essere comprovata a seguito ad apposita attestazione, inviata secondo la procedura di cui al comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, vale a dire entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento[294].

 

Per tali enti, in via straordinaria per il 2013, la sanzione per il mancato rispetto del Patto disposta dall’articolo 7, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 149/2011 - consistente nella riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato - viene ridefinita introducendo un limite massimo alla riduzione, nella misura del 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Con riferimento alla formulazione di cui al comma 266 si osserva che non risulta chiaro che cosa si intenda con il termine “riscossione”, ed in particolare, se con esso si intenda fare riferimento all’acquisizione, da parte degli enti locali, degli introiti derivanti dalle operazioni di privatizzazione, ovvero all’attività di riscossione nel senso tecnico del termine.

 


 

Articolo 1, commi 267-291
(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

 

I commi 267-291 in esame riscrivono le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto di stabilità, definita competenza eurocompatibile, nonché di adeguare la normativa all'incremento di risparmio richiesto alle regioni e alle province autonome dal decreto legge 95/2012 come modificato dai commi 89 e 90 del disegno di legge in esame. Le disposizioni, che si applicano agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, riguardano:

§      le regole e la definizione degli obiettivi per le regioni a statuto ordinario (commi 268-269 e 287, 289);

§      la definizione di competenza eurocompatibile (comma 270);

§      le esclusioni di determinate categorie di spese dal computo finale (commi 271-272);

§      le regole e la definizione degli obiettivi per le regioni a statuto speciale e le province autonome (commi 273-278 e 288);

§      le regole per il monitoraggio degli adempimenti (commi 279, 280, 285, 286 e 290);

§      le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità e le misure antielusive (commi 281-284).

 

La disciplina concernete il patto di stabilità, vale a dire il contributo delle regioni e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, come di consueto, costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione (comma 267).

Regioni a statuto ordinario (commi 268-269 e 287, 289)

Per le regioni a statuto ordinario il comma 268 definisce il tetto massimo di spese finali che non può essere superato dal comparto nel suo complesso; questo è pari a:

§      20.090 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,

§      20.040 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

L'importo degli obiettivi, secondo quanto illustrato nella relazione tecnica del Governo, è stato determinato calcolando il tetto di competenza mista delle regioni a statuto ordinario, secondo i dati relativi ai rendiconti 2011 trasmessi dalle regioni stesse alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del D.L. 135/2009) e sottraendo a questa somma i risparmi richiesti alle regioni dal 2012 al 2016.

Sono perciò compresi i risparmi disposti dal D.L. 95/2012 e dall'articolo 1, commi 89 e 90 del disegno di legge in esame, pari complessivamente a 2.000 milioni di euro nel 2013 e nel 2014 e a 2.050 milioni di euro nel 2015 e nel 2016.

 

La disciplina relativa agli esercizi precedenti, fissava gli obiettivi del patto di stabilità indicando la misura del risparmio da realizzare in relazione al complesso delle spese finali sia in termini di competenza, sia in termini di cassa[295].

La disciplina in esame, invece, fissa un tetto alle spese complessive e introduce, al posto della cassa, una diversa modalità di calcolo dell'insieme da considerare, definita competenza eurocompatibile (o saldo eurocompatibile). La relazione del Governo specifica che il nuovo tetto di spesa è stato definito in collaborazione con l'ISTAT, al fine di garantire, in coerenza con le elaborazioni sull'indebitamento netto delle regioni secondo il sistema SEC '95[296], l'efficacia del patto di stabilità in termini di indebitamento netto.

Il comma 270, specifica quali sono le voci che costituiscono la competenza eurocompatibile:

§         a) gli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

§         b) i pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

§         c) i pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

 

Il comma 269 dispone inoltre che il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo fissato dal comma 268 di competenza eurocompatibile.

 

In relazione a ciascun esercizio, in sede di Conferenza Stato-Regioni si dovrà provvedere alla ripartizione della cifra complessiva tra le regioni, al fine di individuare qual è, per ciascuna regione, il tetto massimo di spesa. La norma (ancora il comma 268) fissa il termine per l'accordo al 31 gennaio di ciascun anno, l'accordo dovrà essere recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella ripartizione si potrà tener conto di quanto disposto in merito alla redistribuzione della manovra sulla base di criteri di virtuosità degli enti dal comma 2 dell'articolo 20 del D.L. 98/2011 (come modificato dal comma 248 del testo in esame).

In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni, il decreto è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013. In questo caso il criterio di ripartizione è l'incidenza percentuale della spesa di ciascuna regione, calcolata sulla base dei rendiconti 2011 trasmessi alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del D.L. 135/2009, modificato dal comma 286 dell'articolo in esame) nonché sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011.

 

Il comma 287 modifica i termini per la definizione dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del complesso dei tagli disposti dall'articolo 16, comma 2, del D.L. 95/2012 dal 30 settembre 2012 al 31 gennaio di ciascun anno, in coerenza con quanto disposto dal comma 268 in esame. Conseguentemente, il termine per l'emanazione del decreto in caso di mancato accordo è spostato dal 15 ottobre 2012 al 15 febbraio di ciascun anno.

 

Il comma 289, infine, dispone l'abrogazione di alcune norme contenute nell'articolo 32 della legge di stabilità 2012. In particolare sono abrogati:

§      il comma 6, che reca un criterio per il calcolo per le spese classificate – nella classificazione funzionale - come “Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali”, che non è stato applicato in quanto non è stato emanato il DPCM che avrebbe dovuto dettare la disciplina specifica;

§      i commi da 7 a 9 che recano disposizioni concernenti la differenziazione degli obiettivi in base alla virtuosità dell'ente, disposizioni ora superate da quanto disposto dal comma 249 del testo in esame (vedi);

§      il comma 20 che prevede una certificazione aggiuntiva rispetto a quelle previste dalle regole per il monitoraggio degli adempimenti (vedi infra); le regioni e le province autonome entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, un prospetto che evidenzi il rispetto del patto di stabilità con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.

 

Esclusione di tipologie di spese (commi 271-272)

Per quanto concerne le tipologie di spese escluse dal computo ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità, il comma 271 conferma la disciplina vigente dettata dal comma 4 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, con le limitate modifiche illustrate a seguire; l'ultimo periodo del comma specifica inoltre che le esclusioni di cui al citato comma 4, si applicano al complesso delle spese finali come definite dai commi 268 e 269 dell'articolo in esame. Il comma 272, infine, abroga ogni altra disposizione che esclude altre tipologie di spesa.

All'elenco delle spese escluse dal patto sono apportate le seguenti modifiche:

§      è soppressa la lettera f), vale a dire i pagamenti effettuati a favore di enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;

§      è soppressa la lettera n) che prevedeva l'esclusione per le sole regioni ricomprese nell’Obiettivo convergenza, delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse provenienti da cofinanziamenti di programmi comunitari non utilizzate. La disposizione è stata censurata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 176 del 2012[297];

§      alla lettera l), concernente l'esclusione delle spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale e ferroviario, istituito dal comma 3 dell'articolo 21 del D.L. 98/2011, è posto un limite all'esclusione delle spese pari a 1.600 milioni di euro;

§      aggiunge una nuova esclusione (lettera n-quater)); limitatamente al 2013, sono escluse le spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni per il finanziamento delle scuole non statali, ai sensi del comma 146 del testo in esame.

 

Regioni a statuto speciale e province autonome (commi 273-278 e 288)

Per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, gli obiettivi di risparmio sono definiti dal comma 273.

Le norme confermano la necessità, per ciascun ente, di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, l'obiettivo specifico, al pari delle regioni a statuto ordinario, in termini di competenza eurocompatibile e competenza finanziaria. Questo verrà calcolato sottraendo alle spese finali 2011 (sempre in termini di competenza eurocompatibile) le seguenti voci:

§      gli importi indicati per il 2013 nella tabella inserita nel comma 10 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012;

§      il contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche) vale a dire la 'riserva all'erario' del maggior gettito derivante dall'aumento dell'addizionale IRPEF, disposta dal comma 1 del medesimo articolo 28.

Secondo quanto disposto dalla norma citata, a decorrere dal 2012, le autonomie speciali devono versare all'erario, 857 milioni di euro annui e le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le due Province autonome di Trento e di Bolzano anche 60 milioni di euro annui da parte dei comuni ricadenti nei propri territori. Per le modalità applicative del concorso degli enti alla finanza pubblica il comma 3 dell'articolo 28 fa riferimento alle procedure 'concordate' stabilite dall'articolo 27 della legge 42/2009.

§       degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016,emanato in attuazione delle norme recate dal D.L. 95/2012. Il decreto, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16, deve stabilire, previo accordo in Conferenza Stato-Regione, la quota da accantonare annualmente a valere sulle quote di compartecipazioni ai tributi erariali, per ciascuna autonomia speciale. Per il 2012 ha disposto il Decreto 27 novembre 2012[298].

§      degli ulteriori contributi  disposti a carico delle autonomie speciali.

 

Analogamente a quanto stabilito per le regioni a statuto ordinario, il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascun ente  non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio come sopra illustrato.

 

Il comma 274 disciplina separatamente il patto di stabilità per la regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano, a seguito dell'inserimento della disciplina generale del patto nell'articolo 79 del DPR 670/1972 (statuto speciale della regione) come modificato dai commi 106-125 dell'articolo 2 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010)[299]. Per questi enti gli obiettivi di risparmio sono calcolati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché sul complesso delle spese in termini di competenza eurocompatibile, per il resto la disciplina ricalca quella comune alle altre regioni a statuto speciale.

L'accordo sul patto di stabilità per questi enti dovrà perciò determinare il saldo programmatico in termini di competenza mista. A tal fine il saldo programmatico del 2011 dovrà essere aumentato delle voci sopra illustrate che costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.

 

Le norme recate dai commi 273 e 274, prevedono per tutti gli enti che la proposta di accordo venga presentata al Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno.

 

Nel caso non venga raggiunto l'accordo entro il 31 luglio, il comma 275 dispone che si applicano le modalità di calcolo definite al comma 273 per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna e al comma 274 per la regione Trentino Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

A tale proposito si segnala che il comma 12-bis dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, inserito dal decreto legge 95/20123 (articolo 16, comma 4) disciplina gli obiettivi di risparmio nel caso in cui l'accordo previsto dalla legge non venga raggiunto entro il 31 luglio. In questo caso gli obiettivi di risparmio della regione, o della provincia autonoma, sono calcolati applicando agli obiettivi definiti nell’ultimo accordo, le ulteriori riduzioni indicate nella norma[300].

 

I commi 276-278 recano disposizioni presenti anche nella disciplina contenuta nell'articolo 32 della legge di stabilità 2012:

§         il comma 276 dispone che la regione a statuto speciale che esercita in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale[301], definisce la disciplina del patto di stabilità per gli enti locali dei rispettivi territori; qualora la regione non provveda, si applicano le regole generali;

§         il comma 277 precisa che l'attuazione dei commi 273, 274 e 276 avviene nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione;

§         il comma 278, riproponendo anch'esso una norma già contenuta nella disciplina vigente, dispone che la regione attui ulteriori forme di risparmio da ottenere attraverso l’assunzione di funzioni statali e quindi il trasferimento dei relativi oneri; l’individuazione delle funzioni, le modalità ed l’entità dei risparmi dovranno essere disciplinati da norme di attuazione dello statuto speciale.

 

Il comma 287, infine, modifica i termini per la definizione dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione tra le regioni a statuto speciale e le province autonome del complesso dei tagli disposti dall'articolo 16, comma 3, del D.L. 95/2012 dal 30 settembre 2012, al 31 gennaio di ciascun anno Conseguentemente, il termine per l'emanazione del decreto in caso di mancato accordo è spostato dal 15 ottobre 2012 al 15 febbraio di ciascun anno.

 

Monitoraggio degli adempimenti (commi 279, 280, 285, 286 e 290)

I commi 279 e 280 riguardano termini e modalità del monitoraggio del patto di stabilità per le Regioni e per le Province autonome e confermano sostanzialmente la disciplina dettata dalla legge di stabilità per il 2012 (L. 183/2011, art. 32, co. da 18 a 21), con le modifiche dovute all'introduzione della diversa modalità di calcolo delle spese finali.

Le regioni hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, con cadenza trimestrale, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile, utilizzando il sistema web appositamente previsto. Ai fini della verifica del Patto, inoltre, hanno l’obbligo di inviare (sempre alla Ragioneria generale dello Stato) la certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento del Patto ed è sanzionata al pari del mancato rispetto dell’obietto di risparmio. Qualora invece la certificazione sia trasmessa in ritardo ma attesti il rispetto del Patto, si applica la sola sanzione del divieto di assunzione di personale, ora prevista dall'articolo 7, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 149/2011, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. (vedi infra). Le modalità tecniche del monitoraggio e della certificazione sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

 

Il comma 285, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad aggiornare con proprio Decreto, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

 

Il comma 286 reca modifiche alle norme sulla trasmissione da parte delle regioni dei dati relativi ai rendiconti – relativi agli esercizi fino al 2011 - alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del D.L. 135/2009. La modifica estende gli esercizi per cui le regioni hanno l'obbligo dell'invio dei rendiconti fino al 2015. Viene inoltre aggiunto l'inciso secondo il quale dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria.

 

Il comma 290, infine, reca una modifica al comma 21 del citato art. 32. Quella disposizione reca l'obbligo di mettere a disposizione delle Camere e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome la documentazione prodotta, secondo apposite convenzioni (disposizione inserita per la prima volta nella legge di stabilità per il 2011). Da questa disposizione la norma in esame  sopprime il riferimento al comma 20 dell'art. 32 (il quale recava l'obbligo di una certificazione aggiuntiva), soppresso a sua volta dal comma 289 dell'articolo in esame (vedi supra).

In tal modo il riferimento normativo che sopravvive, all'interno del comma 21 dell'art. 32, è ai commi 18 e 19 dell'articolo 32, vale a dire alle disposizioni sul monitoraggio, superate dalle disposizioni in esame.

 

Sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità e misure antielusive (commi 281-284 e 291)

I commi da 281 a 284 riguardano il sistema sanzionatorio in caso di non raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità; le norme ripetono disposizioni già presenti nella disciplina del patto relativi ai precedenti esercizi.

Le norme recate dal comma 281, ripetono – nel medesimo teso, con la sola aggiunta delle specificazioni necessarie per il cambiamento del sistema di calcolo delle spese finali - le sanzioni già previste dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 149/2011, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni in attuazione della delega per l'attuazione del federalismo fiscale e richiamate dal comma 22 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012.

Nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, la regione o la provincia autonoma:

a)      è tenuta a versare all’entrata del bilancio statale l’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato[302]. Dal 2013, per gli enti in cui il livello di risparmio è calcolato sulla spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini competenza eurocompatibile o competenza finanziaria. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;.

b)      non può impegnare spese correnti – sempre al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c)      non può contrarre debiti per gli investimenti. Mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione di attestazione dell’osservanza del Patto di stabilità per l’anno precedente;

d)      non può procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

e)      è tenuta a ridurre del 30% rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2010, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale. La determinazione delle indennità di funzione spettanti ai componenti degli organi elettivi (consigli) e degli organi esecutivi delle regioni, è rimessa all’autonomia statutaria delle stesse, sancita dall'articolo 123 della Costituzione. Gli statuti, nella maggioranza dei casi, rinviano alla legge regionale. L'applicazione della norma in esame è condizionata – perciò – all'emanazione di disposizioni normative da parte di ciascuna regione interessata.

 

Il comma 282 riguarda le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al citato articolo 7, comma 1, ultimo periodo (disposizione ripetuta peraltro ripetuta nella lettera a) del comma 281 sopra illustrato), vale a dire le regioni in cui  il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale. In questi casi, l'ente si considera adempiente al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell’anno successivo, procede ad applicare le ivi previste prescrizioni di rigore finanziario:

non impegna spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

non ricorre all'indebitamento per gli investimenti;

non procede ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale.

 

Il comma 283 prevede l'applicazione delle sanzioni anche nel caso in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce; la norma dispone altresì l'obbligo di comunicazione della violazione entro 30 giorni dall'accertamento dello stesso.

 

Il comma 284, infine, dispone la nullità degli atti degli atti elusivi del patto posti in essere dalle Regioni e dalle Province autonome.

 

Il comma 291, infine, modifica il comma 1 dell'art. 7 del citato decreto legislativo 149/2011, al fine di aggiungere i medesimi incisi relativi al diverso calcolo del complesso della spesa inseriti al comma 281, lett. a) sopra descritto, con riguardo al calcolo del differenziale tra risultato registrato e obiettivo programmato e al caso in cui la sanzione non si applica.


 

Articolo 1, comma 292
(
Rivalutazione terreni e partecipazioni)

 

 

Il comma 292, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

In particolare si consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2013; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2013 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2013, 30 giugno 2014 e 30 giugno 2015); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2013.

 

Più in dettaglio, la disposizione in esame novella l’articolo 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, col quale è stata disposta la prima riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 riferiti, rispettivamente, al possesso di partecipazioni e di terreni.

I richiamati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni (sia agricoli che edificabili) e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti.

Nel corso del tempo tali disposizioni sono state oggetto di diverse modifiche dirette a riaprire i dei termini per usufruire del beneficio, ampliandone così l’ambito operativo.

Si tratta di plusvalenze conseguite - non nell’esercizio di arti e professioni né nell’esercizio di attività di impresa - dall’alienazione di terreni agricoli e di aree edificabili, nonché di partecipazioni in società non quotate; il beneficio fiscale consiste per l’appunto nell’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota inferiore a quella prevista ove il contribuente si avvalesse per il regime fiscale ordinario.

Il contribuente ha dunque la facoltà di assumere, agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR - in luogo del costo o valore d’acquisto, il valore dei beni posseduti alla data del 1° luglio 2011, determinato, sempre con riferimento a tale data, da perizia asseverata e redatta da un professionista. Tale valore è assoggettato all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 4 per cento per la rivalutazione dei terreni e delle aree edificabili e del 4 per cento o del 2 per cento del valore delle partecipazioni rispettivamente possedute per quote qualificate o non qualificate.

Le disposizioni sono state da ultimo prorogate ed ampliate dal D.L. 70 del 2011 (articolo 7, comma 2, lettere da dd) a ff)), che ha consentito di versare l’imposta sostitutiva, alternativamente, in unica soluzione entro il 30 giugno 2012 oppure, come già previsto per le precedenti leggi di rivalutazione, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2012, 30 giugno 2013 e 30 giugno 2014. La perizia dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2012.

Per effetto delle norme del D.L. 70, sono stati individuati tra i destinatari dell’agevolazione anche le società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità; a chi abbia già usufruito della rivalutazione di partecipazioni e terreni in passato è stato consentito di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata; per i soggetti che non effettuano la suddetta detrazione è possibile chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata.

 

Più in dettaglio, le disposizioni in esame consentono di rivalutare i terreni e le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2013, versando l’imposta sostitutiva, alternativamente, in unica soluzione entro il 30 giugno 2013 oppure, come già previsto per le precedenti leggi di rivalutazione, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2013, 30 giugno 2014 e 30 giugno 2015. La perizia dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2013.

 


 

Articolo 1, comma 293
(Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane)

 

 

Il comma 293, introdotto nel corso dell’esame al Senato, incrementa di 10 milioni di euro le risorse destinate per il 2013 al funzionamento dell’Agenzia ICE.

Si ricorda che l’articolo 14, commi da 17 a 26-decies del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 111/2011, poi modificato dall'art. 22, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201[303], ha abolito l’ICE ed ha istituito l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - attualmente in gestione transitoria.

L’ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Agenzia ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, ai sensi di linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese che verranno assunte da una Cabina di regia istituzionale.

L’articolo 41 del D.L. 83/2012 ha successivamente recato disposizioni volte a razionalizzare l’organizzazione dell’ICE, in particolare per quanto riguarda la composizione della cabina di regia e l’organizzazione del personale.

 


 

Articolo 1, commi 294-bis-294-quater
(Istituzione di contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la gestione dei giochi)

 

 

A seguito dell’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell’Agenzia delle dogane – che assume la denominazione di “Agenzia delle dogane e dei monopoli” – ai sensi dell’articolo 23-quater del D.L. n. 95 del 2012, il nuovo comma 294-bis, istituisce a decorrere dal 1º gennaio 2013, presso la tesoreria statale una o più contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse, nonché le modalità di funzionamento.

 

Il successivo comma 294-ter dispone che, ferma la data del 1º dicembre 2012 ai fini delle incorporazioni previste dall'articolo 23-quater del D.L. n. 95 del 2012 (A.A.M.S nell’Agenzia delle dogane; Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate), il bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo, è deliberato entro 90 giorni dalla predetta data (1° marzo 2013) dagli organi della soppressa Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonché trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per l’esercizio 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35 (Risultanze della gestione), 37 (Parificazione del rendiconto) e 38 (Presentazione del rendiconto) della legge n. 196 del 2009. Per la stessa amministrazione autonoma, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei conti e quelle di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge n. 196 del 2009.

 Infine il comma 294-quater dispone l’abrogazione di alcune disposizioni. In particolare:

§      a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 è abrogato l'articolo 23 del D.P.R. decreto n. 1677 del 1948, istituivo di un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato « Fondo di riserva delle lotterie nazionali »;

§      è abrogato il punto e) del comma 285, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, relativo alla rideterminazione della posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: il punto e) ne destinava il 2,54 per cento come fondo speciale di riserva. Le risorse relative a tale quota affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


 

Articolo 1, comma 294-quinquies
(Aumento del PREU)

 

 

Il comma 294-quinquies, inserito nel corso dell’esame parlamentare, ridetermina a decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del PREU sugli apparecchi c.d. videolottery al 5 per cento dell’ammontare delle somme giocate.

 

L’articolo 39 del D.L. n. 269 del 2003, al comma 13, ha stabilito che agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) collegati in rete, si applichi un prelievo erariale unico fissato (originariamente) in misura del 13,5% delle somme giocate, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) ha rilasciato il nulla osta.

Successivamente l’articolo 30-bis del D.L. n. 185 del 2008 ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico fosse determinato applicando, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, determinate aliquote per scaglioni riferiti alla raccolta delle somme giocate, varianti dal 12,6% all’8%:

Da ultimo, con il decreto direttoriale AAMS 12 ottobre 2011 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011), in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 138 del 2011, sono stati individuati gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dal citato articolo 2, comma 3 (1.500 milioni di euro annui).

L’articolo 5 del decreto direttoriale dispone la variazione della misura del prelievo erariale unico (PREU).

In particolare la misura del prelievo sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del R.D. n. 773 del 1931 (c.d. videolotteryVLT), è variata, ai sensi del comma 1, come segue:

a)       a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applica un prelievo del 4% sull'ammontare delle somme giocate e una addizionale pari al 6% sulla parte della vincita eccedente i 500 euro;

b)       a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l'addizionale sulle vincite eccedenti l'importo di 500 euro, il prelievo sull'ammontare delle somme giocate è del 4,5%.

 

Con la norma in commento il prelievo sull'ammontare delle somme giocate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del R.D. n. 773 del 1931 (c.d. videolottery – VLT) è fissato in misura pari al 5 per cento dell’ammontare delle somme giocate.

 

Per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del R.D. n. 773 del 1931 (c.d. newslot) la misura del PREU è la seguente:

§       a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui alla successiva lettera b), si applica un prelievo dell'11,80% sull'ammontare delle somme giocate;

§       a decorrere dal 1° gennaio 2013 la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 74% e, per gli anni 2013 e 2014, si applica un prelievo del 12,70% sull'ammontare delle somme giocate;

§       a decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 13% delle somme giocate.

 


 

Articolo 1, commi 296 e 297
(Detassazioni contratti di produttività e
rafforzamento sistema confidi)

 

 

Il comma 296 dell’articolo 1, modificato durante l’esame del provvedimento al Senato, proroga per il 2013 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.

Ove la disciplina di attuazione non sia emanata entro il 15 gennaio 2013, il Governo – previa comunicazione alle Camere – dovrà promuovere un'apposita iniziativa legislativa per finalizzare le risorse stanziate:

§      a politiche per incremento della produttività;

§      per effetto delle modifiche apportate dal Senato, al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

 

Il comma 297 proroga le suddette misure anche all’anno 2014; per il periodo di riferimento, a tali misure viene posto un limite massimo complessivo pari a 800 milioni di euro. Il termine per l’emanazione delle norme di attuazione è fissato al 15 gennaio 2014.

 

Più in dettaglio, il comma 296 dell’articolo 1 intende prorogare a tutto il 2013 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, a tal fine introducendo una speciale agevolazione.

La relazione illustrativa specifica che tale misura consiste nella proroga a tutto il 2013 della detassazione dei contratti di produttività.

 

Si osserva che la disposizione in esame non specifica quale agevolazione si intenda introdurre, limitandosi a specificarne l’onere e a demandare a una norma di rango secondario la fissazione delle relative modalità attuative. Appare opportuno che la misura introdotta sia esplicitata in norma.

 

La tassazione agevolata dei contratti di produttività è stata introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n.93/2008, originariamente in via transitoria e con carattere sperimentale. Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10%. A tale regime sono soggette, tra l’altro, le remunerazioni derivanti da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. In sostanza, si tratta della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale. La tassazione agevolata dei contratti di produttività è stata successivamente prorogata al 2011 dall’articolo 1, comma 47, della legge n.220 del 2010 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito annuo per lavoro dipendente fino a 40.000 euro e, successivamente, al 2012 dall’articolo 33, comma 12 della legge 183/2011, che ha rimesso a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo entro il quale usufruire dell’agevolazione. In attuazione di tale disposizione è intervenuto il D.P.C.M. 23 marzo 2012, che ha previsto per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 la proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del D.L. 93/2008). Tali misure trovano applicazione entro il limite complessivo di 2.500 euro lordi con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato D.L. 93/2008.

Si fa presente, al riguardo, che i precedenti limiti, fissati dall’articolo 53 del D.L. n. 78 del 2010 per l’anno 2011 erano, rispettivamente, di 6.000 e 40.000 euro.

 

L'agevolazione trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni nel 2013 e 400 milioni nell'anno 2014.

Nella formulazione originaria della norma, il limite massimo di onere per l’anno 2013 era fissato a 1.200 milioni di euro. La misura è stata così ridotta per effetto delle modifiche apportate in sede referente, che hanno destinato 250 milioni di euro al Fondo per la protezione civile, per la realizzazione di interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2012 (articolo 3, comma 40 del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rimanda per approfondimenti).

 

Si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto di tale onere, la determinazione delle modalità di attuazione dell'agevolazione.

Ove il decreto attuativo non sia emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo promuova, previa comunicazione alle Camere, un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse:

§      a politiche per l’incremento della produttività;

§      per effetto delle modifiche apportate al provvedimento durante l’esame al Senato, anche al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

 

I confidi, soggetti operanti nella catena finanziaria a sostegno delle imprese, sono definiti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 come i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, intendendosi per tale attività "l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario".

La nuova formulazione dell’articolo 112 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), dedicato agli altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti, distingue tra i confidi che svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi (iscritti nell'elenco tenuto da apposito Organismo previsto dall'articolo 112-bis) e i confidi che esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi (iscritti nell'Albo previsto dall’articolo 106 del TUB).

Si rammenta che da ultimo l'articolo 36, commi 1 e 2 del D.L. 179 del 2012 ha inteso rafforzare patrimonialmente i confidi consentendo di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012; è possibile accantonare i predetti contributi per la copertura dei rischi.

 

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato istituito dall’art. 2, co. 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese. Sono recentemente entrate in vigore, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2012 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2012, nuove disposizioni operative del Fondo.

 

Non sembra chiaro se la data 15 gennaio 2013 (e, per il comma 4, quella del 15 gennaio 2014) sia da interpretare, oltre che come limite temporale per l’emanazione delle disposizioni attuative della misura agevolativa in esame, anche come termine ultimo per l’esercizio dell’iniziativa legislativa del Governo per una destinazione delle risorse ad altri interventi in materia di produttività del lavoro.

 

Il comma 297 proroga le suddette misure all’anno 2014 (più precisamente, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014).

Rispetto a quanto previsto per l’anno 2013, la norma pone a tali misure un limite massimo complessivo pari a 800 milioni di euro, quantificando il relativo onere massimo in 600 milioni di euro per il medesimo anno 2014 e in 200 milioni di euro quello relativo all’anno 2015.

Il termine per l’emanazione delle norme di attuazione è fissato al 15 gennaio 2014.

 


 

Ex Articolo 3, comma 13 dell’A.S. 3584
(Limiti all’esenzione IRPEF per pensioni di guerra- Soppresso)

 

 

Il comma 13 dell’articolo 3 è stato soppresso durante l’esame del provvedimento al Senato. Rimane pertanto vigente l’esenzione IRPEF per le pensioni di guerra e gli emolumenti assimilati, disposta dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

 

Nel testo originario del DDL in esame, la disposizione intendeva abrogare l'esenzione dall'IRPEF per le pensioni di guerra e per gli altri redditi assimilati, come indicati nell'articolo 34, primo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973, per i soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

A seguito dell’esame del provvedimento alla Camera, la disposizione era stata modificata nel senso di sottoporre ad IRPEF le pensioni di guerra e assimilate erogate a titolo di reversibilità a soggetti con reddito complessivo superiore a 15.000 euro. Era dunque reintrodotta l’esenzione IRPEF per i predetti emolumenti, purché diversi da quelli di reversibilità e in tal caso indipendentemente dal reddito complessivo del percettore.


 

Articolo 1, commi 306-309
(Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie)

 

 

I commi da 306 a 309, che introducono una imposta sulle transazioni finanziarie - sono stati integralmente sostituiti nel corso dell’esame al Senato.

 

Si ricorda che la norma originaria introduceva, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un’imposta di bollo, con aliquota dello 0,5%, sulle seguenti operazioni:

§       compravendite di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

§       operazioni sui cosiddetti “strumenti derivati” nelle quali almeno una delle due controparti sia residente in Italia e che siano diverse da quelle relative ai titoli di Stato emessi da Paesi dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, che consentono uno scambio di informazioni adeguate.

 

Va preliminarmente segnalato che un’imposta sulle transazioni finanziarie era già prevista nel nostro ordinamento prima del 2007 ed era applicata su ciascuna operazione di borsa nella misura dell’1,4 per mille. Dopo alcune modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 435 del 1997, l’imposta era stata definitivamente cancellata dall’ordinamento con il decreto legge n. 248 del 2007.

Successivamente, l’articolo 19 del decreto-legge n.201 del 2011 è intervenuto in materia di tassazione delle attività finanziaria, in primo luogo modificando - a decorrere dal 1° gennaio 2012 – l’aliquota dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l’imposta, al fine di includervi anche i prodotti e gli strumenti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito - ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari - per i quali viene prevista un’imposta su base proporzionale pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 per mille a decorrere dal 2013, calcolati in base al valore di mercato o, in mancanza, a quello “nominale o di rimborso” degli investimenti. Per effetto delle precisazioni operate dal decreto-legge n. 16 del 2012, l'imposta di bollo proporzionale colpisce inoltre i c.d. "conti deposito", bancari e postali, anche se rappresentati da certificati; per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l’imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81. Il medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 ha introdotto un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ed un'imposta sulle attività emerse a seguito della normativa dello "scudo fiscale".

Si ricorda inoltre che le mozioni n. 1-00800 e n. 1-00822 (approvate il 18 gennaio 2012) e le mozioni n. 1-00817, n. 1-00848, n. 1-00849, n. 1-00850, n. 1-00851, n. 1-00852, n. 1-00853 e n. 1-00854 (approvate il 7 febbraio 2012) hanno impegnato il Governo a esprimere il proprio consenso all'applicazione di una tassazione sulle transazioni finanziarie a livello di Unione europea o di Eurozona e a collaborare con le istituzioni europee e con gli altri Governi già favorevoli.

 

In ambito europeo, la Commissione europea aveva già presentato il 28 settembre 2011 una proposta di direttiva (COM(2011)594) volta ad introdurre un’imposta sulle transazioni finanziarie in tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea. Poiché su tale proposta non è stato possibile raggiungere la richiesta unanimità dei Paesi membri, il 25 ottobre la Commissione ha presentato la proposta di decisione che autorizza Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia ad instaurare una cooperazione rafforzata (il numero minimo di Stati richiesto dall'art. 20 del Trattato sull'Unione europea per poterla attivare è pari a nove). La cooperazione rafforzata è stata autorizzata dal consiglio ECOFIN nella riunione del 12 novembre, e il 12 dicembre è stato acquisito anche il parere favorevole del Parlamento europeo. Pertanto, la Commissione è ora nelle condizioni di presentare, tra le fine del 2012 e l’inizio del 2013, una nuova proposta di direttiva, che tuttavia, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Commissione, riproporrà in larga misura i contenuti di quella presentata nel settembre 2011.

 

Occorrerà pertanto verificare la compatibilità tra la norma in commento e la futura proposta di direttiva.

 

In particolare, ai sensi del nuovo comma 306, il trasferimento della proprietà di:

§      azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (i quali non siano utili a conferire diritti di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi dell’articolo 2346 del codice civile) emessi da società residenti nel territorio italiano

§      titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente

§      azioni a seguito della conversione di obbligazioni

§      è soggetto ad imposta sulle transazioni finanziarie (e non più di bollo, come nel testo originario) con l'aliquota dello 0,2 per cento (anziché lo 0,05 del testo originario) del valore della transazione.

 

La norma introduce quindi una serie di precisazioni volte a superare alcune criticità della nuova imposta già evidenziate da più parti nel corso dell’esame alla Camera.

 

In primo luogo, in relazione alla base imponibile - costituita quindi dal valore oggetto della transazioneviene chiarito, in analogia a quanto già avviene in Francia, che l’imposta si applica sulla posizione netta dovuta al regolamento delle operazioni.

Come evidenziato dal Presidente della Consob nel corso dell’audizione presso la Commissione Finanze della Camera lo scorso 25 ottobre 2012, l’applicazione sulle posizioni nette in acquisto a fine giornata consente una forte riduzione dell'impatto negativo su scambi e liquidità.

 

E’ escluso dall’applicazione dell’imposta il trasferimento di proprietà per successione o donazione.

 

L'imposta è dovuta - dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento (anziché in parti uguali dalle controparti delle operazioni) - indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti (e non più a condizione che una delle controparti sia residente nel territorio dello Stato).

Tale modifica era stata sollecitata nel corso dell’esame alla Camera, soprattutto con l’obiettivo minimizzare gli incentivi alla delocalizzazione dell'industria finanziaria.

 

L’aliquota dell’imposta è ridotta alla metà (vale a dire 0,1 per cento) per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

La differenziazione delle aliquote in funzione del grado di regolamentazione del mercato in cui avviene lo scambio (mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione versus mercati over the counter – OTC) può contribuire a canalizzare le operazioni dai mercati OTC verso forme di mercato più trasparenti, integre e sicure, in tal modo migliorando il contenuto informativo dei prezzi e l'efficienza allocativa delle risorse, poiché è proprio nei mercati organizzati che ha luogo il processo di formazione dei prezzi (price discovery).

 

Resta confermata, rispetto al testo originario, l’esclusione dall'imposta delle operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, cui si aggiungono, nel nuovo testo:

§      le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione;

§      le operazioni di acquisizione temporanea di titoli a fini di finanziamento, consistenti in concessione o assunzione in prestito di azioni o di altri strumenti finanziari, ovvero vendita con patto di riacquisto o acquisto con patto di rivendita, o anche operazioni buy-sell back o sell-buy back.

 

Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

Tale misura, analoga a quella prevista dalla legislazione francese (che esclude gli scambi aventi ad oggetto titoli emessi da società con capitalizzazione inferiore a un miliardo di euro), è volta ad evitare di penalizzare i titoli meno liquidi e le PMI.

 

Ai sensi del nuovo comma 307, risultano oggetto di tassazione solo i derivati su equity e gli altri strumenti su equity indicati dal comma in commento, con riferimento alle azioni e titoli partecipativi emessi da società residenti. Sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo una tabella allegata al ddl (e non più, come nel testo originario, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento calcolata sul valore nozionale di riferimento del contratto):

§      le operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari in commento, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più dei medesimi strumenti finanziari;

§      le operazioni sui valori mobiliari che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente gli strumenti finanziari in esame o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari, inclusi warrants, covered warrants, e certificates.

 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), vale a dire contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti o merci, variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, per il trasferimento del rischio di credito, contratti finanziari differenziali, nonché qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure (comma 1-bis, lettera d)).

 

Anche in tale caso, l'imposta è dovuta - da ciascuna delle controparti delle operazioni (a differenza di quanto stabilito per la tassazione sul trasferimento delle azioni) - indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

Nel caso in cui le operazioni prevedano anche il regolamento tramite consegna del sottostante, sarà dovuta la maggiore imposta prevista per tali tipologie, qualora il regolamento avvenga per trasferimento di azioni o titoli finanziari partecipativi.

Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta è ridotta a 1/5.

Con decreto del Ministro dell'economia e finanze detta misura può essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto), tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

 

Il nuovo comma 307-bis stabilisce che per “mercati regolamentati” e “sistemi multilaterali di negoziazione” si intendono quelli degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (inclusi nella lista di cui al DM emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del Tuir).

 

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MIFID), per «mercato regolamentato» si intende un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e ai sensi delle disposizioni del titolo III; per «sistema multilaterale di negoziazione» si intende un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari.

 

Il comma 308 definisce le procedure di versamento dell’imposta: in primo luogo viene chiarito sono esclusi i soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni (controparti centrali).

 

L'imposta è quindi versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (tra i quali, la relazione illustrativa cita, a titolo di esempio, i notai). Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente.

 

Nel corso dell’esame al Senato, è stato precisato che gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni in commento.

 

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del perfezionamento delle operazioni.

 

Sono esenti dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

 

Nel corso dell’esame al Senato sono state introdotte nuove esenzioni a favore delle operazioni svolte nell’attività di supporto agli scambi (market making), delle forme pensionistiche obbligatorie e complementari, delle operazioni svolte per assicurare la liquidità dei mercati e tra soggetti legati da un rapporto di controllo nonché delle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili.

 

Il nuovo comma 308-bis introduce una specifica imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni (e altri strumenti partecipativi) e derivati su equity.

Anche tale esigenza era emersa nel corso dell’esame alla Camera al fine di limitare l'operatività degli high frequency traders, considerati come fattore di instabilità.

 

Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con apposito decreto ministeriale. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo.

 

L'imposta - dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini - si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con decreto ministeriale, non inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

 

La decorrenza (fissata al 1° gennaio 2013 dal testo originario) viene posticipata (comma 308-quater). al 1° marzo 2013 per i trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi e per le relative negoziazioni ad alta frequenza, e al 1° luglio 2013 per le operazioni su strumenti finanziari derivati e relative negoziazioni ad alta frequenza.

 

Per il 2013 l'imposta su trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione essa è stabilita in misura pari a 0,12 per cento.

 

L'imposta dovuta sulle operazioni effettuate fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale di attuazione della presente imposta è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

 

Ai sensi del nuovo comma 308-quinquies, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

 

E’ stata cancellata la norma che stabiliva la nullità dell’operazione In caso di mancato pagamento dell’imposta.

 

Ai sensi del nuovo comma 308-sexies, l'imposta non è deducibile dall’Ires, dall’Irpef e dall’Irap.

 

Infine, il comma 309 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro trenta giorni (e non sessanta come nel testo originario) dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione dell'imposta. Nel corso dell’esame al Senato, è stata inoltre demandata ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione gli adempimenti e delle modalità per l'assolvimento dell'imposta.

 


 

Articolo 1, commi 315-bis, 315-ter e 315-quinquies
(Imprese assicurative)

 

 

Il comma 315-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede la riduzione dell’imposta sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione, nel caso in cui il credito d’imposta non ancora compensato, aumentato dell’imposta da versare, ecceda per il primo anno il 2,5% delle riserve tecniche presenti in bilancio. Il limite commisurato alle riserve relative a decorrere dal 2013 parte da 2,5% fino all’1,25% con decalage di 0,1% annuo.

 

In particolare la norma aggiunge un periodo alla fine del comma 2 dell’’articolo 1 del D.L. n. 209 del 2002, il quale a decorrere dall’anno 2003, ha stabilito che le società e gli enti che esercitano attività assicurativa siano tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve tecniche. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta. Si ricorda che il comma 315 dispone l'aumento della misura dell'acconto sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione, fissandola allo 0,50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, e allo 0,45 per cento a decorrere dai periodi di imposta successivi.

 

L’importo versato costituisce, in capo alle imprese di assicurazione, un credito d’imposta, da utilizzare per il versamento della ritenuta di cui all’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 e delle imposte sostitutive di cui all’art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Si tratta della ritenuta a titolo d’imposta applicata sui redditi compresi nei capitali erogati in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione stipulati fino alla data del 31 dicembre 2000 e dei redditi compresi nei capitali, maturati sino alla predetta data del 31 dicembre 2000, erogati ai cd. «vecchi» iscritti ai «vecchi» fondi pensione gestiti in ramo I (art. 6 della legge n. 482/1985) e, rispettivamente, dell’imposta sostitutiva sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2001, sui redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica e sui redditi derivanti dalle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale (art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973).

A partire dal 2005, il credito accumulato negli anni precedenti a fronte del pagamento dell’imposta sulle riserve può essere utilizzato, senza alcun limite, per ridurre l’importo delle suddette ritenute o imposte sostitutive applicate dalle compagnie di assicurazione sulle prestazioni erogate.

Inoltre ove l’ammontare complessivo delle ritenute ed imposte sostitutive da versare in ciascun anno sia inferiore all’imposta sulle riserve versata per il quinto anno precedente, la differenza può essere ulteriormente recuperata.

 

In aggiunta a quanto sopra, la norma in commento prevede che se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell’imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta.

Si tratta, in sostanza, di un limite, commisurato all’ammontare delle riserve tecniche soggette all’imposta calcolata allo 0,5 di competenza 2012 e allo 0,45 di competenza dal 2013, pari al 2,5% il primo anno, fino all’1,25% (con riduzione dello 0,1% all’anno), con effetti a partire dal 2014.

 

Il comma 315-ter, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, assoggetta le polizze vita aziendali stipulate prima del 1996 a tassazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 47 del 2000 (disciplina fiscale della previdenza complementare).

La relazione tecnica precisa che, poiché tali polizze “storiche” hanno generalmente una durata tendenzialmente illimitata (50 anni prorogabili), nei loro confronti non è mai scattata la tassazione (al 12,5% fino al dicembre 2011), prevista alla scadenza.

Con la norma in esame si prevede l’assoggettamento ad imposta del montante maturato a dicembre 2012, secondo quanto previsto al tempo. La ritenuta (applicata a titolo di imposta con aliquota del 12,5%, ai sensi dell’articolo 6 della L. n. 482 del 1985) per i rendimenti pregressi viene versata in cinque annualità (2013-2017), con una prima rata pari al 60% dell’importo (entro il 16 febbraio 2013) e quattro rate successive (10% dell’importo complessivo annuale, da versare entro il 16 febbraio di ciascun anno). La provvista della ritenuta può essere acquisita dall’impresa di assicurazione mediante la riduzione della relativa riserva matematica.

A decorrere dall’anno 2013 il maturato concorre alla formazione del reddito di impresa del sottoscrittore, dovendosi applicare quanto previsto dal D.Lgs. n. 47 del 2000 (riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare), con un recupero di gettito IRES ed IRAP.

 

Il comma 315-quinquies, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, sostituisce il comma 13 dell'articolo 22 del D.L. n. 179 del 2012 (decreto “crescita”), in tema di collaborazione tra intermediari assicurativi.

La disposizione vigente prescrive la definizione di standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi, anche con riferimento alle attività di preventivazione, monitoraggio e valutazione che dovrà essere operata dall’IVASS (sentite l’Ania e le associazioni rappresentative degli intermediari) entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione tra intermediari e la concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico.

La piattaforma, secondo la relazione governativa al D.L. n. 179 del 2012, dovrà essere in grado di colloquiare con i sistemi proprietari delle compagnie per assicurare un’adeguata integrazione e confronto sulle informazioni inerenti i prodotti assicurativi nel corso delle consuete funzionalità di gestione.

 

Con le modifiche apportate dalla norma in commento si differisce a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 179 il termine entro il quale l’IVASS dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del D.L. n. 1 del 2012, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni (la legge di conversione del D.L. n. 179 del 2012, approvata dal Parlamento, è in corso di pubblicazione).

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del D.L. n. 1 del 2012, gli intermediari sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.

 

La pubblicazione degli standard tecnici della piattaforma di interfaccia comune da parte dell’IVASS deve avvenire di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi.

 


 

Articolo 1, comma 315-quater
(Imposta di bollo sulle attività finanziarie)

 

 

L’articolo 315-quater introduce il limite di 4.500 euro all’imposta di bollo sugli strumenti finanziari solamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si ricorda che il D.L. n. 201 del 2011 (articolo 19) ha introdotto una imposizione su base proporzionale pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 per mille a decorrere dal 2013 sugli strumenti finanziari, ampliando al contempo la base imponibile su cui insiste l’imposta di bollo, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito.

Con la norma in esame, mediante la modifica della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, si prevede a decorrere dall’anno 2013 il tetto di 4.500 euro se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica.

Al riguardo la relazione tecnica evidenzia che la percentuale di titoli, azioni e quote di fondi comuni in possesso delle imprese, rappresenta circa il 50% dell’ammontare complessivo (fonte: Banca d’Italia).

 


 

Articolo 1, commi 318-319
(Determinazione del reddito delle società agricole
e degli imprenditori agricoli
)

 

 

I commi 318 e 319 recano norme volte ad  abrogare a decorrere dal 2015 (e non 2013 come previsto nel testo originario) le disposizioni che consentono alle società agricole di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole nonché di considerare imprenditori agricoli le società costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

 

Si ricorda che la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto all’articolo 1, commi 1093 e 1094, il passaggio dalla tassazione ordinaria di impresa a quella catastale per le società di persone e di capitali “agricole”, eccezion fatta per le Spa e le Sapa. Ai sensi del comma 1093, infatti, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, (vale a dire le società che prevedono nel loro oggetto sociale l’esercizio esclusivo di attività agricole e nella loro ragione sociale o nella loro denominazione l’indicazione di “società agricola”) possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tale articolo prevede che il reddito agrario sia costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso. Ai sensi del successivo articolo 34, il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.

Il successivo comma 1094 consente di considerare imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento. In queste ipotesi, la tassazione con metodo forfetario rappresenta il regime naturale e non è prevista alcuna possibilità di optare per una tassazione di impresa.

 

Più in dettaglio, il comma 318 abroga, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 (termine così posticipato nel corso dell’esame parlamentare), le illustrate disposizioni che, al fine di promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, consentono alle società agricole costituite da persone o a responsabilità limitata, di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole (vale a dire, l’assoggettamento a tassazione in base al reddito catastale agrario, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), nonché di considerare imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

 

Ai sensi del medesimo comma, le opzioni esercitate secondo la normativa abrogata perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Con una modifica apportata nel corso dell’esame parlamentare, conseguentemente al posticipo dell’abrogazione in esame, è stato previsto che ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 si deve tener conto dell’abrogazione dell’agevolazione fiscale in esame.

 

Ai sensi del successivo comma 319 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione delle norme in commento.

 


 

Articolo 1, comma 320
(Fondo per esenzione IRAP persone fisiche)

 

 

Il comma 320, introdotto durante l’esame parlamentare del provvedimento, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con dotazione – a seguito delle modifiche apportate al Senato - di 188 milioni di euro per il 2014, di 252 milioni di euro per il 2015 e di 242 milioni di euro a decorrere dal 2016, volto a esentare dall’IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Più in dettaglio, tale fondo è istituito a decorrere dal 2014 ed è volto ad escludere dall’IRAP (istituita e disciplinata dal D.Lgs. n. 446/1997) alcune categorie di contribuenti “minori”.

Si tratta in particolare dei contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), ovvero esercenti arti e professioni, a specifiche condizioni.

Il richiamato articolo 55 reca la definizione di “redditi d'impresa”, intendendosi per tali sia quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali ai sensi della disciplina del codice civile, sia quelli indicati da norme del TUIR.

Usufruiranno dell’agevolazione i predetti soggetti, ove:

§      non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati;

§      impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo verrà determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.

Stante la lettera della disposizione, sembrerebbe opportuno chiarire se le modalità applicative dell’agevolazione in commento sono demandate al decreto ministeriale destinato ad individuare la soglia massima di beni strumentali utile ad usufruire dell’esenzione.

 

Il comma specifica, infine, che la dotazione annua del predetto Fondo è di 188 milioni di euro per il 2014, di 252 milioni di euro per il 2015 e di 242 milioni di euro a decorrere dal 2016. Tale dotazione è stata ridotta nel corso dell’esame al Senato: l’originaria disposizione prevedeva 248 milioni di euro nel 2014 e 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.


 

Articolo 1, comma 331- undecies
(Modifiche alla riorganizzazione del
Ministero dell’economia e finanze)

 

 

L’articolo 1, comma 331-undecies apporta modifiche all’articolo 23-quinquies del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012), recante la riduzione delle dotazioni organiche e il riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali.

In particolare, il comma modifica il comma 6 del citato articolo 23-quinquies del D.L. n. 95/2012 al fine di

§      eliminare la previsione del trasferimento della direzione della giustizia tributaria al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi,

§      eliminare la disposizione secondo la quale la direzione legislazione tributaria del Dipartimento delle finanze esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario. Inoltre, in virtù delle modifiche apportate dal comma in esame, la predetta direzione esercita le competenze in materia di comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale, anziché, come attualmente previsto, il coordinamento di tale comunicazione.

 

Si ricorda che il comma 6 dell’articolo 23-quinquies del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012) ha previsto, a decorrere dal 15 agosto 2012, il trasferimento della direzione della giustizia tributaria e della direzione comunicazione istituzionale della fiscalità, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il Dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria, esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto Dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale. Queste ultime disposizioni si applicano con le modalità e con la decorrenza stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del medesimo D.L. n. 95/2012.

 


 

Articolo 1, commi 331-bis-331-decies e 331-duodecies-331-noviesdecies
(Disposizioni in materia di riscossione)

 

 

I commi da 331-bis a 331-decies, introdotti durante l’esame del provvedimento al Senato, recano disposizioni in materia di riscossione.

In particolare, viene introdotta una sanatoria per i debiti fiscali di modesta entità (fino a 2000 euro) purché iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999. Ai crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, indipendentemente dall’importo, non si applica la disciplina del discarico per inesigibilità e, nei confronti degli agenti della riscossione, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, salvi i casi di dolo.

Sono poi prorogati i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, della comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli, nonché dei termini per l’adesione alla sanatoria degli illeciti amministrativi.

Viene infine istituito un apposito Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo, avente il compito di elaborare criteri per l’individuazione di categorie di crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione di riscossione, nonché criteri per consentire il controllo dell’attività svolta sulla base delle indicazioni così impartite; tali norme si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2013.

I commi da 331-duodecies a 331-noviesdecies recano norme volte, nel complesso, a semplificare i flussi informativi tra fisco e contribuente, ove la pretesa tributaria sottesa alle procedure di riscossione risulti infondata.

Debiti di modesta entità iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 1999

Il comma 331-bis, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, introduce una sanatoria per i debiti fiscali di modesta entità (fino a 2000 euro) purché iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999; tale disposizione si applica decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

Più in dettaglio, la norma dispone l’annullamento automatico dei crediti tributari di importo pari o inferiore a 2000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, se iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999.

 

L’esecuzione coattiva del debito tributario opera ove, a seguito della notifica della cartella e degli altri avvisi, il cittadino non paga spontaneamente, né interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente creditore; in tali ipotesi gli agenti della riscossione devono obbligatoriamente recuperare le somme iscritte a ruolo attivando le procedure di riscossione disciplinate dalla legge.

In linea di principio, l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dal contribuente (a titolo di imposta ed eventualmente di interessi e sanzioni) per legge ha valore di titolo esecutivo (articolo 49, comma 1 del DPR 602/1973).

Il ruolo (articolo 10, comma 1, lettera b) del D.P.R. 602/1973) è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall'ufficio competente dell’Amministrazione finanziaria ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. Esso contiene i dati identificativi del contribuente (nomi e generalità dei destinatari, codice fiscale, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa) e del quantum dovuto (imponibile, interessi e sanzioni). Il ruolo è detto “straordinario” ove vi sia fondato pericolo per la riscossione (articolo 11, ultimo comma DPR 602/1973), e consente di riscuotere anticipatamente le maggiori imposte accertate – in deroga alle norme sulla iscrizione provvisoria al ruolo in dipendenza di un processo tributario. Il ruolo è consegnato al concessionario, che notifica al debitore la cartella di pagamento recante l’intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, spirato il quale si procederà ad esecuzione forzata (articolo 25 del DPR 602/1973, cfr. infra). L’iscrizione a ruolo può essere provvisoria o definitiva, secondo il titolo che legittima l’iscrizione medesima. La dichiarazione fiscale, l’atto di accertamento definitivo e i relativi interessi e sanzioni sono titoli per l’iscrizione definitiva. Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. L’ordinamento prevede un sistema di riscossione graduale delle somme dovute in pendenza di giudizio innanzi agli organi della giustizia tributaria (articolo 68 del D.Lgs. 546/1992). L’avviso di accertamento - salve le nuove norme sull’accertamento esecutivo - non ha immediata esecutività per l’intero importo liquidato. L’integrale esigibilità si ha, infatti, ove l’accertamento diventi inoppugnabile.

Il contribuente che ha ricevuto la cartella di pagamento emessa in base al ruolo deve versare le somme ivi annotate entro 60 giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2 del DPR 602/1973), cui si aggiunge metà dell’aggio, ovvero della remunerazione spettante all’agente della riscossione (articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 112 del 1999 nella sua antecedente formulazione). Decorso inutilmente tale termine, sulle somme iscritte a ruolo si applicano gli interessi di mora (articolo 30 del DPR 602/1973) e l’aggio è dovuto integralmente.

Secondo le regole generali (articolo 50 del DPR 602/1973), il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. L’agente della riscossione ha inoltre la facoltà di promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Sono fatte salve le ipotesi in cui il contribuente richiede la dilazione del pagamento, nonché la disciplina della sospensione dello stesso.

 

I suesposti principi sono stati profondamente innovati dalla disciplina dell’accertamento cd. “esecutivo”, istituto (disciplinato dall’articolo 29, comma 1 del D.L. 78/2010) che ha concentrato le fasi di accertamento e riscossione per gli atti emessi a partire dal 1° ottobre 2011 (e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi): in particolare, ai sensi della nuova disciplina il mero avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, nonché il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati.

 

Le norme affidano ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze il compito di determinare:

§      le modalità di trasmissione agli enti interessati dell’elenco delle quote annullate, nonché le modalità di rimborso delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere, ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore;

§      le modalità con cui l’agente della riscossione dovrà comunicare all’ente creditore, anche per via telematica, l’esaurimento delle procedure relative ai crediti iscritti a ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999, ma superiori a 2000 euro (comma 331-ter).

 

Ai sensi del successivo comma 331-quater, ai crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (indipendentemente dall’importo) non si applica la disciplina della discarico per inesigibilità contenuta negli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999. Non si procede inoltre a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile, fatti salvi i casi di dolo.

 

Si rammenta in sintesi che l’agente della riscossione è obbligato a svolgere tutta l’attività coercitiva e cautelare per il recupero delle somme dovute all’ente creditore, secondo quanto previsto dalla legge. Tuttavia, nei casi di legge, egli può inviare all’ente creditore una comunicazione di discarico, ovvero un atto mediante il quale riferisce all’ente creditore l’impossibilità di procedere al recupero, totale o parziale, delle somme iscritte a ruolo.

In particolare, il comma 3 dell’articolo 19 disciplina il discarico automatico dell’agente della riscossione, che avviene ove siano decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota. Fino al discarico automatico, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. Fino al discarico automatico, l’Amministrazione può richiedere all’agente la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione, egli perde il diritto al discarico della quota.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 19 prevede che l’agente della riscossione perda il diritto al discarico:

§       per mancata tempestiva notifica della cartella di pagamento imputabile allo stesso agente (prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e - nel caso di rateizzazione - entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo);

§       per mancata comunicazione annuale all'ente creditore (anche in via telematica) dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese. A tal fine la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo;

§       per mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, dell’apposita comunicazione di inesigibilità. La comunicazione deve essere integrata se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario ;

§       per mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio;

§       per mancato svolgimento di attività conseguenti alle apposite segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, riguardanti le azioni cautelari ed esecutive esperibili per riscuotere le somme iscritte a ruolo;

§       la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile all’agente della riscossione. In particolare, sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.

Ai sensi dell’articolo 20, ove l’Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo a campione sulle comunicazioni di inesigibilità, ritiene che non siano state rispettate alcune disposizioni del richiamato articolo 19, comma 2 (intempestiva notifica della cartella; mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni segnalati; mancato svolgimento di attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari esperibili; mancata riscossione se imputabile al concessionario), notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni. Decorso tale termine, il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo.

Nell’ipotesi in cui il concessionario non abbia effettuato la comunicazione annuale sullo stato delle procedure ovvero non abbia presentato tempestivamente l’apposita comunicazione di inesigibilità, l’Amministrazione procede immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

Ove il discarico sia negato (comma 3 dell’articolo 20) l’agente della riscossione deve versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento di diniego, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità degli oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure e alla notifica della cartella di pagamento, se sono state rimborsate dall'ente creditore.

E’ prevista la possibilità, entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego al discarico, è possibile definire con modalità agevolate la controversia, mediante pagamento di metà dell'importo dovuto. Altrimenti, il concessionario può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti.

Per le entrate tributarie dello Stato l’erario, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può reiscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reiscrizione delle quote discaricate.

 

Gli articoli 22 e seguenti del D.Lgs. n. 112/1999 disciplinano gli obblighi contabili e di garanzia degli agenti della riscossione. In particolare, ai sensi dell’articolo 25, gli agenti della riscossione rendono, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni; per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale.

Il richiamato articolo 74 del R.D. n. 2440/1938 (legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato) prevede che, tra gli altri, anche gli agenti incaricati della riscossione delle entrate siano obbligati alla resa del conto e siano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, r.d. 23 maggio 1924, n. 827, nell’art. 610, dispone che tutti gli agenti dell’amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore o hanno maneggio di pubblico denaro ovvero debito di materie ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti devono rendere ogni anno alla Corte il conto giudiziale della loro gestione.

Infine l’art. 44 del T.U. n. 1214/1934 sull’ordinamento della Corte dei conti precisa che la Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.

 

Si ricorda che la responsabilità contabile incombe sui soggetti che hanno avuto - ai sensi di legge - in consegna (a vario titolo) denaro, beni o altri valori pubblici, ovvero la disponibilità materiale dei predetti beni, ove essi non adempiano all’obbligo di restituzione che a loro incombe. La responsabilità contabile si basa sul mancato adempimento di un obbligo di restituzione di un bene (compreso il denaro) dell’amministrazione.

Ogni volta in cui sia dimostrata una discordanza numerica o quantitativa fra le cose e valori ricevuti in consegna e le cose e valori restituiti il contabile incorre nella correlativa responsabilità a meno che non provi che la deficienza è dovuta a causa di forza maggiore o a naturale deperimento del bene.

Quindi, sul piano della prova, ai fini della responsabilità contabile, è sufficiente la dimostrazione dell’esistenza del rapporto dal quale deriva l’obbligo di restituzione, la mancata corrispondenza fra quanto ricevuto e quanto restituito nonché la colpa dell’agente contabile. Spetta invece al contabile provare il caso fortuito o la forza maggiore.

Con l’espressione “giudizio di conto” ci si riferisce al giudizio che ha per oggetto la verifica di regolarità del conto giudiziale cui sono tenuti i titolari di gestioni di tesoreria e gli agenti contabili. Esso inizia con la stessa presentazione del conto “la presentazione del conto costituisce l’agente in giudizio” (art.45 T.U. n. 1214 del 1934).

Una volta instaurato il giudizio, il Presidente della Sezione giurisdizionale competente assegna il conto ad un magistrato relatore, che compie gli accertamenti volti a verificare la regolarità del conto e della gestione. Una volta conclusa detta fase il magistrato deposita una relazione nella quale può chiedere il discarico del soggetto che ha presentato il conto. Se anche il Procuratore Regionale conclude per il discarico il conto viene approvato con decreto del Presidente della Sezione, in caso contrario inizia una fase contenziosa. Il giudizio si conclude con una pronuncia della Sezione che può essere di discarico o di condanna del contabile. Ai sensi dell’articolo 2 della legge 20 del 1994, decorsi cinque anni dal deposito del conto senza che sia stata depositata la relazione del magistrato istruttore o siano state elevate contestazioni a carico del contabile il giudizio si estingue, salva l’eventuale responsabilità amministrativa e contabile.

Diritto al discarico per gli agenti della riscossione

Il comma 331-quinquies proroga i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, della comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli. In particolare, sono prorogati – con una modifica al comma 12 dell’articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005 - dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 i termini entro i quali gli agenti della riscossione possono presentare comunicazione di inesigibilità dei ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 (in luogo del 31 dicembre 2010). Sono conseguentemente rimodulati anche i termini per il controllo delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli uffici competenti.

 

Il comma 331-quinquies proroga i termini fissati, in favore dei concessionari della riscossione, dall'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies del decreto legge n. 248 del 2007 per l’adesione alla sanatoria degli illeciti amministrativi posti in essere da società che esercitano il servizio di riscossione dei tributi.

Il richiamato comma 4-quinquies reca l’interpretazione autentica dell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge finanziaria 2005, norma che ha concesso una sanatoria degli illeciti amministrativi posti in essere da società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi. Per effetto della disposizione interpretativa, le società aderenti alla sanatoria e la cui maggioranza del capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa, possono presentare nei termini di legge le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino a una specifica data, anche ai fini della stessa sanatoria, con possibilità di integrare le comunicazioni già presentate.

Il successivo comma 4-sexies fissa i termini di decorrenza per il discarico automatico del concessionario per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo.

 

Nel dettaglio, con la proroga prevista dalle disposizioni in commento, si dispone che:

§      le società che hanno aderito alla sanatoria degli illeciti amministrativi e la cui maggioranza del capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2014 (anziché entro il 31 dicembre 2013), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 (anziché al 31 dicembre 2010) (novellato articolo 36, comma 4-quinquies);

§      per tutte le comunicazioni di inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 31 dicembre 2014 (anziché al 31 dicembre 2013) - il termine di tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, trascorsi i quali il concessionario è automaticamente discaricato, decorre dal 1° gennaio 2015 (anziché dal 1° gennaio 2014) (novellato articolo 36, comma 4-sexies).

 

I suindicati termini erano stati, da ultimo, oggetto di proroga con l’articolo 29, commi 5 e 6 del D.L. n. 216 del 2011.

Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo

I commi da 331-sexies a 331-novies recano l’istituzione di un apposito Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo, col compito di elaborare criteri per l’individuazione di categorie di crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione di riscossione, nonché criteri per consentire il controllo dell’attività svolta sulla base delle indicazioni così impartite.

Le norme così introdotte si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2013 (comma 331-decies).

 

Il comma 331-sexies istituisce, con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2013, il Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo.

 

Si rammenta in via preliminare che a seguito della riforma del sistema della riscossione (articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, richiamato dal suddetto comma) la riscossione dei tributi è passata dai soggetti privati (titolari di concessione) all’Agenzia delle entrate, che la effettua mediante la società Riscossione S.p.A., operante dal 1° ottobre 2006 ed oggi denominata Equitalia S.p.A. e attraverso le società da essa partecipate.

 

Esso è istituito senza maggiori oneri per la finanza pubblica ed è così composto:

§      da un magistrato della Corte dei Conti, anche in pensione, in funzione di Presidente;

§      da un massimo di ulteriori sei componenti, di cui due appartenenti al MEF, uno all’Agenzia dell’entrate, uno all’INPS e i restanti, a rotazione, da enti creditori che si avvalgono delle società del gruppo Equitalia.

Il predetto D.M. disciplina altresì (comma 331-septies) le modalità di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti di tali soggetti e la durata dell’incarico.

 

Nel silenzio della disposizione in esame, stante l’esplicita previsione che tale Comitato è istituito “senza maggiori oneri per la finanza pubblica”, occorrerebbe chiarire se, e in che misura, i membri del futuro Comitato avranno diritto ad una remunerazione per l’attività svolta.

 

I compiti del Comitato (comma 331-octies) sono quelli di elaborare annualmente criteri:

§      finalizzati a individuare le categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo, nonché le linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione di riscossione, che tenga conto della capacità operativa degli agenti e dell’economicità della stessa azione;

§      volti a consentire il controllo dell’attività svolta, sulla base delle indicazioni impartite.

I predetti criteri sono approvati con D.M. del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, con operatività dall’anno successivo a quello in cui sono stati approvati (comma 331-novies).

 

Non appare chiaro se, ai sensi delle norme in commento, le linee guida elaborate dal Comitato siano vincolanti nei confronti degli agenti della riscossione. Se da un lato è previsto il successivo controllo sull’attività svolta, non sono tuttavia prescritte forme sanzionatorie nel caso di mancata ottemperanza dei criteri formulati dall’organo.

In ogni caso, le disposizioni in esame prevedono l’introduzione di criteri per uno svolgimento “selettivo e mirato” dell’attività di riscossione, per le somme affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2013; sembrerebbe dunque prefigurarsi l’ipotesi che tale attività in futuro non sia più svolta per la totalità delle somme iscritte a ruolo.

Al riguardo, occorrerebbe valutare i possibili effetti finanziari delle norme così introdotte, in rapporto alle possibili conseguenze sull’efficacia e completezza dell’attività di riscossione.

Sospensione e annullamento di procedure di recupero coattivo di credito tributario.

I commi da 331-duodecies a 39-noviesdecies recano norme volte, nel complesso, a semplificare i flussi informativi tra fisco e contribuente, ove la pretesa tributaria sottesa alle procedure di riscossione risulti infondata.

 

Le norme in esame riproducono - con qualche differenza - quanto previsto dal testo del disegno di legge A.S. 1551, recante disposizioni per la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di istanza di autotutela del debitore ovvero per invalidità del titolo esecutivo ed approvato in sede referente dalla 6° Commissione finanze del Senato il 21 novembre 2012; il 28 novembre 2012 tale DDL è stato riassegnato alla medesima Commissione in sede deliberante.

 

Per effetto delle norme in commento (comma 331-duodecies), gli enti e le società incaricate della riscossione dei tributi hanno l’obbligo di sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, ove intervenga una dichiarazione del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati da quest’ultimo, alle condizioni enumerate dal successivo comma 331-terdecies.

In particolare, al fine di conseguire la sospensione delle procedure di esecuzione, entro novanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, il contribuente presenta all’agente della riscossione una dichiarazione - anche con modalità telematiche - con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

§      da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

§      da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;

§      da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;

§      da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

§      da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;

§      da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

 

Dal punto di vista della formulazione della norma, appare opportuno precisare che occorrerebbe riferirsi ai soggetti incaricati del servizio di riscossione dei tributi quali “agenti della riscossione”; a seguito della richiamata riforma della riscossione, operata dal D.L. 203 del 2005, il previgente regime concessorio è stato sostituito con l’attribuzione della titolarità dell’esercizio dell’attività ad Equitalia ed alle società da essa partecipate. Tale precisazione terminologica è stata operata solo in parte (cfr. articolo 32, comma 1 del D.L. n.. 185 del 2008).

 

Si rammenta che Equitalia, con proprio provvedimento amministrativo, ha previsto l'obbligo di attivarsi nei confronti dell'ente impositore per l'annullamento del titolo esecutivo nel caso in cui il contribuente ne eccepisca l'inesigibilità totale o parziale, disponendone in tale ipotesi la temporanea non procedibilità fino al momento in cui lo stesso ente impositore notifichi l'esito degli ulteriori accertamenti svolti.

La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell'avviso (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, alle particolari condizioni elencate nella direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010, n. 10, anche dagli Agenti della riscossione.

A seguito di quanto previsto dalla predetta direttiva n. 10/2006 è possibile chiedere direttamente a Equitalia la sospensione delle procedure di riscossione, ove il contribuente abbia già pagato prima della formazione del ruolo/avviso, la commissione tributaria abbia accolto il ricorso ovvero si sia ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o giudiziale, indipendentemente se l’Agente della riscossione ha ricevuto la comunicazione dall’ente o la notifica giudiziaria.

La sospensione amministrativa è disposta dall’ente creditore d'ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell'ente sulla domanda di sgravio o che l'autorità giudiziaria emetta la sentenza sul ricorso. L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.

 

Ai sensi del comma 331-quaterdecies, entro dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, l’agente della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione stessa e la relativa documentazione allegata, al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

Decorsi ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è comunque tenuto a fornire una risposta.

Essa è inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione e potrà :

§      confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta e contestualmente trasmettere in via telematica all’agente della riscossione il provvedimento di sospensione o sgravio;

§      avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone anche in questo caso immediata notizia al soggetto incaricato della riscossione, per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

 

Si osserva che non appare chiaro il rapporto tra il comma 331-quaterdecies, che fa riferimento alla “ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo” e le norme in materia di accertamento esecutivo, di cui all’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010, che hanno conferito, per gli atti emessi a partire dal 1° ottobre 2011, efficacia esecutiva direttamente all’avviso di accertamento e che hanno consentito l’affidamento in carico dei relativi crediti all’agente della riscossione anche in mancanza di iscrizione a ruolo.

 

Il comma 39-quinquiesdecies prevede che, ove l’ente creditore non invii la predetta comunicazione - che conferma la pretesa debitoria o dichiara inidonea la documentazione prodotta – e ove manchino i conseguenti flussi informativi nei confronti dell’incaricato della riscossione, decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate di diritto; l’agente della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente ereditare i corrispondenti importi.

 

Si osserva che le disposizioni in commento non specificano con precisione la decorrenza del termine di 220 giorni, limitandosi a riferirlo alla “presentazione” della dichiarazione del debitore. Sembrerebbe opportuno specificare se fa fede la data di invio della domanda del debitore - con le modalità sopra indicate - ovvero dalla ricezione della medesima da parte dell’agente della riscossione.

Inoltre, non appare chiaro il motivo per cui sono previsti due diversi termini per l’attivazione dell’ente creditore - ovvero settanta giorni dall’attivazione dell’agente di riscossione, ai sensi del comma 39-quaterdecies, e 220 giorni dalla presentazione della richiesta del debitore ai sensi del comma 39-quinqiesdecies – atteso che le norme in esame fanno discendere conseguenze sostanziali solo dal termine di 220 giorni previsto dal comma 39-quinquiesdecies.

 

Ai sensi del successivo comma 331-sexiesdecies, ferma restando la responsabilità penale, ove il contribuente produca documentazione falsa si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Stante il tenore letterale della norma, il riferimento alle “somme dovute” sembra doversi collegare a quelle indicate nell’atto notificato al contribuente.

 

Ai sensi del medesimo comma gli agenti della riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

Il comma 331-septiesdecies dispone l’applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di sospensione e annullamento così introdotte: esse infatti operano anche per le dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Non appare chiara la portata normativa della disposizione in commento, a meno che essa non si riferisca alle dichiarazioni eventualmente fornite ai sensi della citata direttiva di Equitalia n. 10 del 2006.

In tal caso, l'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti prescritti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge in esame; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite oggetto di dichiarazione sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

 

Il comma 331-octiesdecies prevede che, per tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione da lui inviata, non si possa procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Viene dunque abbassata la soglia di duemila euro indicata dalla lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, contestualmente abrogata (comma 331-noviesdecies).

La lettera gg-quinquies) impone di anteporre alle azioni cautelari ed esecutive sui debiti fino a duemila euro due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.

 

Il comma 331-noviesdecies reca inoltre la clausola di invarianza finanziaria.


 

Articolo 1, comma 331-vicies
(Proroga concessioni demaniali)

 

 

Il comma 331-vicies dell’articolo unico dell’emendamento 1.700 estende l’applicazione dell’articolo 18 del D.L. n. 194/2009[304], che proroga al 31 dicembre 2020 le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, alle concessioni aventi ad oggetto:

§         il demanio lacuale e fluviale

§         i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

Con riguardo alla finalità delle concessioni, si prevede l’estensione delle proroghe alle concessioni aventi finalità sportive.

 

Si ricorda che il citato articolo 18 del D.L. n. 194/2009, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ha prorogato la durata di dette concessioni in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e la cui scadenza era fissata entro il 31 dicembre 2015. La proroga, che era stata originariamente disposta sino al 31 dicembre 2015, è stata recentemente fissata al 31 dicembre 2020, dall’articolo 34-duodecies del D.L. n. 179/2012[305].

 

La necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente.

Il legislatore italiano è dapprima intervenuto, come detto, con l’art. 1, co. 18, del D.L. 194/2009, abrogando il secondo comma dell'articolo 37 del Codice della navigazione, che dava preferenza al concessionario uscente in occasione del rinnovo delle concessioni. La Commissione europea, con un atto successivo (messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010), ha però evidenziato ulteriori profili di illegittimità della normativa italiana.

In seguito agli ulteriori rilievi, con l’art. 11 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010), è stato abrogato il co. 2 dell’art. 01 del D.L. n. 400/1993, il quale fissava in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata.

L’articolo 11 della legge comunitaria 2010 ha infine delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

In conseguenza di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27 febbraio 2012.

La disposizione andrebbe quindi valutata alla luce del contenuto dei rilievi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea oggetto della procedura di infrazione richiamata.

 


 

Articolo 1, comma 332-bis
(Proroga della franchigia IRPEF per i lavoratori frontalieri)

 

 

Il comma 332-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, novellando l’articolo 1, comma 204, della legge finanziaria per il 2008, prevede anche per il 2013 la franchigia di 6.700 euro di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera.

 

L’articolo 1, comma 204, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ha previsto una franchigia di esenzione di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera.

L’agevolazione, concessa per tre periodi d’imposta, 2008, 2009 e 2010, prevede specificamente che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrano a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.

L’articolo 1, comma 7-bis, del D.L. n. 194 del 2009 (legge n. 25 del 2010), novellando il citato comma 204, ha esteso l’agevolazione al 2011.

Dal tenore letterale della norma si evincono alcune condizioni per fruire dell’agevolazione:

§       essere persone fisiche residenti in Italia;

§       prestare lavoro dipendente in via continuativa, quindi non occasionalmente, e come oggetto esclusivo del rapporto;

§       prestare tale lavoro in zone di frontiera o in paesi limitrofi.

L’articolo 29, comma 16-sexies, del D.L. n. 216 del 2011 ha esteso l’agevolazione anche al 2012, abbassando la soglia della franchigia a 6.700 euro.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della norma si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2003, n. 2, ribadendo, tra l’altro, quanto già contenuto nella circolare della medesima Agenzia 3 gennaio 2001, n. 1, esplicativa della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), ha precisato che la disposizione in questione si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.

Non rientrano, invece, nella previsione dell’articolo 1, comma 204, le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch’essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. A tali lavoratori si applica, invece, il regime di tassazione speciale previsto dal comma 8-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall’articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

L’articolo 51, comma 8-bis del TUIR prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Si ricorda che In precedenza l’articolo 3, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) aveva disposto la totale esclusione dei redditi in argomento dalla base imponibile fiscale, per gli anni 2001 e 2002. La franchigia di 8.000 euro è stata prevista dall’articolo 2, comma 11, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) per il 2003, e poi prorogata per il 2004 dall’articolo 2, comma 12, lettera a), della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), per il 2005 dall’articolo 1, comma 504, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), per il 2006 dall’articolo 1, comma 122, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) e per il 2007 dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

 


 

Articolo 1, comma 335
(Tabella E – Settore aeronautico)

 

 

Il Senato ha modificato la tabella E) inserendo una voce recante una autorizzazione pluriennale di spesa pari a 10 milioni nel 2013 a 50 milioni nel 2014 a 50 milioni nel 2015 e a 640 milioni complessivi per le annualità 2016-2028. per il finanziamento degli interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico di cui all’’articolo 3, lettera a), della legge n.808/1985.

 

L’articolo 3, lettera a), L. 808/1985 prevede che - ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore - alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi finanziamenti per: l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime.

 


 

Articolo 1, comma 338
(
Addizionale regionale IRPEF)

 

 

Il comma 338, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, posticipa dal 2013 al 2014 la decorrenza di alcune disposizioni che disciplinano i poteri delle Regioni di manovrare l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Tali disposizioni sono quelle contenute nell’articolo 6, commi da 3 a 6 del D.Lgs. n. 68/2011 (cd. federalismo regionale e provinciale).

Si ricorda che il decreto legislativo n. 68 del 2011 (cd. federalismo regionale) ha apportato importanti novità in tema di aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF per le regioni a statuto ordinario.

In sintesi, le richiamate norme hanno previsto:

§       la rideterminazione, dal 2012, della predetta addizionale, la cui misura di base è pari all’1,23% (ai sensi dell’articolo 28 del D.L. 201 del 2011);

§       la possibilità delle regioni di apportare maggiorazioni all’aliquota così rideterminata, nel limite dello 0,5 per cento per il 2012 e il 2013, dell’1,1 per cento per il 2014 e del 2,1 per cento dal 2015.

I commi da 3 a 6 del richiamato articolo 6 hanno disciplinato nel dettaglio i poteri delle regioni nel manovrare la predetta addizionale, ivi compresa la facoltà di introdurre specifiche agevolazioni fiscali. Secondo quanto dispone il successivo comma 7, che viene in tal senso modificato dal comma 45-bis in esame, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 si applicheranno a decorrere dal 2014 in luogo del 2013, come attualmente previsto.

In particolare, il comma 3 ha introdotto specifici limiti alla facoltà di modifica dell’addizionale IRPEF da parte delle regioni.

In caso di maggiorazione dell’aliquota:

§      le regioni che hanno disposto la riduzione dell’IRAP non possono deliberare incrementi dell’addizionale IRPEF superiori allo 0,5 per cento:

§      le maggiorazioni superiori allo 0,5% - applicabili, ai sensi del comma 1, a decorrere dal 2014 – non si applicano ai redditi ricadenti nel primo scaglione IRPEF, di cui all’art. 11 del TUIR.

Per effetto del rinvio all’ articolo 11, il reddito indicato dalla norma è il reddito imponibile, ossia il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili (quali, ad es., i contributi previdenziali versati per i lavoratori domestici, alcune tipologie di erogazioni liberali, i contributi versati a forme pensionistiche complementari). IL medesimo articolo individua cinque scaglioni di reddito imponibile e le relative aliquote IRPEF da applicare a ciascuno scaglione. In particolare, il primo scaglione di reddito interessa i valori imponibili fino a 15.000 euro.

L’ultimo periodo del comma 3 prevede che, nel caso in cui la regione intenda deliberare una riduzione dell’addizionale IRPEF, la nuova aliquota deve, in ogni caso, assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali, non sia inferiore all’ammontare dei trasferimenti regionali effettuati in favore dei comuni dei quali è disposta la soppressione a decorrere dal 2013.

Il comma 4 autorizza le regioni a stabilire aliquote dell’addizionale regionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e garantire i criteri di progressività.

Il comma 5 stabilisce che le misure delle detrazioni per carichi di famiglia fissate dall’articolo 12 del TUIR possono essere incrementate ed il maggiore beneficio opera in riduzione dell’addizionale regionale dovuta.

Nel caso di “incapienza”, ossia di impossibilità di beneficiare del pieno importo della detrazione in quanto quest’ultima è superiore all’imposta lorda dovuta, le regioni provvedono a disciplinare una erogazione di misure di sostegno economico diretto al contribuente. La situazione di incapienza deve risultare su base familiare, pertanto la detrazione dall’addizionale può essere fruita indistintamente da ciascun componente del nucleo.

Il comma 6 stabilisce che, al fine di favorire la sussidiarietà orizzontale, le regioni possono introdurre detrazioni fiscali in luogo dell’erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione della regione stessa.

 


 

Articolo 1, comma 339
(Esenzioni fiscali per il comune di Marsciano colpito
dal sisma del 15 dicembre 2009)

 

 

Il comma 339, prevede l’inserimento di tre nuovi commi (da 3-bis a 3-quater) all’art. 8 del D.L. 74/2012 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”) al fine di concedere esenzioni fiscali al Comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009.

Lo stato di emergenza, in relazione agli eventi sismici citati, è stato dichiarato con il D.P.C.M. 22 dicembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2010.

Successivamente con l’O.P.C.M. 3 marzo 2010, n. 3853 sono stati delineati i primi interventi urgenti, affidati alla competenza del Presidente della Regione Umbria nominato Commissario delegato, ed autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile.

Un ulteriore finanziamento è stato concesso dal comma 84 dell'art. 1 della L. 220/2010 (legge di stabilità 2011), che ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

 

Il comma 3-bis prevede l’applicazione, anche al Comune di Marsciano, delle esenzioni fiscali previste dal comma 3 del medesimo articolo 8.

L’articolo 8, comma 3, del D.L. n. 74 del 2012, prevede che non concorrono a formare il reddito imponibile a fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

Tale esenzione è disposta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all'anno di imposta 2013.

I predetti fabbricati sono esentati dall’IMU (la cui applicazione è prevista, in via sperimentale, dall’articolo 13 del D.L. 201/2011) fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati, comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Si ricorda in proposito che l’articolo 4, comma 5-octies del D.L. 16 del 2012 ha da ultimo stabilito che i fabbricati ubicati nelle zone del sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009 siano esenti da IRPEF, IRES e IMU purché siano distrutti, ovvero siano oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili. L’esenzione si applica sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli stessi cespiti. A tal fine viene inserito il comma 1-bis all’articolo 6 del decreto-legge “Abruzzo”, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.

Il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, la quale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi venti giorni.

 

Il comma 3-ter prevede che per il citato comune non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprietà dei comuni di cui all’articolo 13, comma 11, secondo periodo, del D.L. 201/2011, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo.

Al riguardo si osserva che tale disposizione sostanzialmente riproduce quanto già vigente per tutti i comuni, ai sensi del secondo periodo del richiamato comma 11. Non appare chiara, dunque, la portata normativa del comma in esame.

 

Il comma 3-quater consente al comune di Marsciano di esentare dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 507/1993, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione.

La TOSAP - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è disciplinata dagli articoli 38 a 57 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come successivamente modificato.

Essa era stata abolita, a seguito dell’introduzione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dall’articolo 51 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; è stata tuttavia successivamente reintrodotta dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 all’articolo 63[306] ha autorizzato i comuni e le province, con apposito regolamento, ad escludere l'applicazione della TOSAP.

L’articolo ha autorizzato i medesimi enti ad assoggettare l'occupazione permanente e temporanea di suolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione ed in base a tariffa.



 

Articolo 1, comma 340
(
Sose S.p.A.)

 

 

Il comma dispone una integrazione – pari a 1,3 milioni di euro per il 2013 - del finanziamento a favore di SoSE S.p.A., di cui all’articolo 1, comma 23 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011).

Si rammenta che SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. è una Società per Azioni costituita con la partecipazione al capitale sociale del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’88% e della Banca d’Italia per l’12%, in base all’art. 10, comma 12 della legge 146 dell’8/5/1998, avente il compito di svolgere tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, nonché ogni altra attività di supporto metodologico all’Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d’impresa. Alla medesima società sono state inoltre affidate ulteriori funzioni attinenti al processo di attuazione del federalismo fiscale, ed in particolare, funzioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali, ai sensi del D.Lgs. n. 26 novembre 2010, n. 216.

Su tale ambito di competenze è intervenuto il sopra citato articolo 1, comma 23 della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).

L’integrazione è finalizzata alle ulteriori attività svolte dalla Società, in conseguenza dell’attuazione dell’articolo 1-bis del D.L. n. 52/2012 (legge n. 94/2012)[307], il quale prevede che la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane, province e regioni debba avvenire entro l’anno 2013.


 

Articolo 1, comma 341
(Proroga graduatorie selezione funzionari Agenzia Entrate)

 

 

Il comma 341, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2013 l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4-bis, del D.L. 216/2001, con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2012 l’efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico - pubblicate in data 16 ottobre 2009 - relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008.

Lo stesso comma, inoltre ha previsto l’obbligo, in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, per l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo tributario, attingendo, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, sempre nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.


 

Articolo 1 comma 342
(Riduzione incentivi rottamazione veicoli)

 

 

Il comma 342 dell’articolo unico dell’emendamento 1.700 riduce di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 l’autorizzazione di spesa del Fondo per l’erogazione dei contributi statali, per l’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, di cui al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

La disposizione prevede in particolare che la riduzione di 10 milioni operi sulla sola parte del Fondo, che aveva in origine una dotazione di 35 milioni di euro, destinata, in base al comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies, ai contributi statali per l’acquisto di veicoli che producono emissioni di CO 2 superiori a 95 g/km, ma non superiori a 120 g/km, destinati esclusivamente alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi o alla sostituzione dei veicoli utilizzati, come beni strumentali, nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

E’ infatti la sola dotazione di questa parte del fondo che viene ridotta da 35 milioni a 25 milioni di euro. Rimane invece inalterata la dotazione di 15 milioni di euro prevista, per tutte le categorie di acquirenti, per l’acquisto di veicoli che producono emissioni di CO 2 non superiori a 95 g/km.

Il Fondo infatti, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, aveva una dotazione complessiva di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e, in base al comma 2 dello stesso articolo 17-undecies, aveva una destinazione, per l’anno 2013, così ripartita:

a)    15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali per l’acquisto di veicoli che producono emissioni di CO 2 non superiori a 95 g/km a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che una quota pari al 70 per cento delle risorse disponibili siano assegnate alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi o alla sostituzione dei veicoli utilizzati, come beni strumentali, nell'esercizio di imprese, arti e professioni;

L’articolo 82 del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada),  prevede che si abbia uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. L'uso di terzi comprende:

·       locazione senza conducente;

·       servizio di noleggio con conducente e servizio di taxi per trasporto di persone;

·       servizio di linea per trasporto di persone;

·       servizio di trasporto di cose per conto terzi;

·       servizio di linea per trasporto di cose;

·       servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

b)   35 milioni di euro per provvedere all'erogazione dei contributi statali per l’acquisto di veicoli che producono emissioni di CO 2 superiori a 95 g/km, ma non superiori a 120 g/km. I contributi per l’acquisto di questi veicoli sono destinati esclusivamente alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi o alla sostituzione dei veicoli utilizzati, come beni strumentali, nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

 

Si ricorda che il Fondo in questione è stato istituito per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies dello stesso decreto legge n. 83 del 2012. Si tratta dei contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive previa consegna di un veicolo da rottamare. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto – ed è riconosciuto in percentuale del 20 per cento (negli anni 2013 e 2014) o del 15 per cento (nel 2015) del prezzo d’acquisto, fino a determinati massimali, fissati in relazione alle emissioni complessive del veicolo. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 e deve essere ripartito in parti uguali tra un contributo statale e uno sconto praticato dal venditore.

 


Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 5534-bis), il testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 3584), il testo approvato dalla 5a Commissione Bilancio del Senato (A.S. 3584-A) e il testo approvato dall’Aula del Senato (A.C. 5534-bis-B)

 


 

 

Titolo

A.C. 5534-bis

A.C. 5534-bis-A
A.S. 3584

Maxi
ART:

A.C. 5534-bis-B

Risultati differenziali

1, co. 1

1, co. 1

co. 1

co. 1

Gestioni previdenziali

2, co. 1-2

1, co. 2-3

co. 2-3

co. 2-3

Riduzioni di spesa dei Ministeri

3, co. 1-2

1, co. 4-5

co. 4-5

co. 4-5

- Ministero dell’economia

3, co. 3-4

1, co. 6-7

co. 6-7

co. 6-7

- Ministero del lavoro

3, co. 5-7

1, co. 8-13

co. 8-10, 11-13

co. 8-10, 13-15

Patronati

 

 

co. 10-bis, 10-ter

co. 11-12

- Ministero della giustizia

3, co. 8-20

1, co. 14-23

co. 14-16, 17-20-bis, 21-23

co. 16-18, 22-29

 

3, co. 10-13-15-16
Stralciati

 

 

 

Notifiche atti processuali per via telematica

 

 

co. 16-bis

co. 19

Pignoramento nell’espropriazione presso terzi

 

 

co. 19-bis – 19-ter

co. 20-21

Contributo unificato nel processo tributario

 

 

co. 23-bis

co. 30

Liquidazione di spese processuali

 

 

co. 23-ter e 23-quater

co. 31-32

Trasferimenti dei componenti delle Commissioni tributarie

 

 

co. 23-quinquies

co. 33

Assunzione di avvocati dello Stato

 

 

co. 23-sexies

co. 34

- Ministero degli esteri

3, co. 21-27

1, co. 24-30

co. 24, 25-30

co. 35, 37-42

 

3, co. 28
Stralciato

 

 

 

Modifiche all’armonizzazione dei bilanci degli enti servizi sanitari regionali

 

 

co. 24-bis

co. 36

- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

3, co. 29-48

1, co. 31 e 36-47

co. 31 e 36-47

co. 43, 48-59

 

3, co. 32-33-34-35-36-39-40-41
Stralciati

 

 

 

Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori

 

1, co. 32-33

co. 32-33

co. 44-45

Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi per docenti

 

1, co. 34-35

co. 34-35

co. 46-47

Collegi universitari legalmente riconosciuti

 

 

co. 47-bis

co. 60

- Ministero delle infrastrutture e trasporti

3, co. 49-57

1, co. 48-56

co. 48-56

co. 61-69

- Ministero delle politiche agricole

3, co. 58-62

1, co. 57-58 e 60-62

co. 57-58 e 60-62

co. 70-71, 73-75

Liquidazione Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania - EIPLI

 

1, co. 59

co. 59

co. 72

- Ministero per i beni e le attività culturali

3, co. 63-65

1, co. 63

co. 63

co. 76

Interventi conservativi volontari sui beni culturali

 

1, co. 64

co. 64

co. 77

Somme giacenti nelle contabilità speciali del Mibac

 

1, co. 65

co. 65

co. 78

- Ministero della salute

3, co. 66-74

1, co. 66-74

co. 66-74

co. 79-87

Fondo valorizzazione istruzione scolastica

3, co. 75-76

Soppressi

 

 

Verifica straordinaria da parte dell’INPS nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate

 

 

co. 74-bis

co. 88

Assunzioni nel comparto Sicurezza, Difesa e Vigili del fuoco

 

1, co. 75–78

co. 75–78

co. 89-91, 94

Celebrazioni del 70° anniversario della resistenza

 

 

77-bis

co. 92

Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso

 

 

77-ter

co. 93

Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo

 

1, co. 79-81

co. 79-81

co. 95-97

Trattamenti di fine servizio

 

 

 

81-bis/
81-quinquies

co. 98-102

Titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM e messa ad ordinamento dei corsi

 

 

81-sexies/81 undecies

co. 103-107

Riduzioni di spesa degli enti pubblici di previdenza

4, co. 1

1, co. 82, 84 e 86

co. 82, 84 e 86

co. 108, 110 e 112

Piano straordinario di verifiche INPS sulle invalidità e devoluzione dei risparmi al fondo per le non autosufficienze

 

1, co. 83

co. 83

co. 109

Personale dell’INAIL

 

1, co. 85

co. 85

co. 111

Assegno sostitutivo per l’accompagnatore militare

 

 

co. 86-bis

co. 113

Invio telematico CUD da parte degli enti previdenziali

 

1, co. 87

Co. 87

co. 114

Sospensione e proroga di termini in tema di funzioni, risorse e di riordino delle province, di istituzione delle città metropolitane e di riduzione di dotazioni dell'amministrazione civile dell'interno

 

 

co. 87-bis

co. 115

Fabbisogno delle università e degli enti di ricerca

4, co. 2

1, co. 88

co. 88

co. 116

Riduzione della spesa per le regioni e le province autonome

5, co. 1-6

1, co. 89-90

co. 89-90

co. 117-118

Fondo sperimentale di equilibrio di comuni e province

 

1, co. 91-94

co. 91-92

co. 119, 121, 131 

Incremento delle risorse  del Fondo di solidarietà comunale

 

 

co. 91-bis

co. 120

Contributo per il patto regionalizzato verticale

 

 

co. 92-bis
co. 92-septies

co.  122-127

Recupero somme a debito dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno

 

 

co. 92-octies
co. 92-decies

co. 128-130

Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario

6, co. 1-3

1, co. 95-96

co. 93-94

co. 131-132

Prezzi unitari di riferimento dei beni e servizi in ambito sanitario

 

 

co. 94-bis

co. 133

Gestione del risk management in Sanità

 

 

co. 94-ter

co. 134

Concorsi AIFA

 

 

co. 94 quater

co. 135

Plasma ed emoderivati

 

 

co. 94 quinquies

co. 136

Bacini imbriferi montani

 

 

 

co. 137

Acquisto di immobili da parte della P.A.

7, co. 1

1, co. 97

co. 95

co.  138

Fondo per il pagamento canoni di locazione

7, co. 2

1, co. 98

co. 96

co.  139

Capitale sociale della SGR per la valorizzazione del patrimonio immobiliare

7, co. 3

1, co. 99

co. 97

co.  140

Limiti all’acquisto di mobili, arredi e autovetture

7, co. 4-8

1, co. 100-104

co. 98-102

co.  141-145

Incarichi di consulenza nelle amministrazioni pubbliche

7, co. 9-11

1, co. 105-107

co. 103-105

co. 146-148

 

7, co. 12-13
Stralciati

 

 

 

Obbligo delle convenzioni quadro Consip e del mercato elettronico della P.A. per gli istituti scolastici e universitari

7, co. 14-15

1, co. 108-109

co. 106-107

co. 149-150

Modifiche alla disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della P.A.

7, co. 16-21

1, co. 110-115

co. 108-109, co. 110-113

co. 151, 153, 155-158 

Internazionalizzazione imprese

 

 

co. 108-bis

co. 152

Obblighi di procedere ad acquisti centralizzati

 

 

co. 109-bis

co. 154

 

7, co. 22-24
Stralciati

 

 

 

“Cieli bui”

7, co. 25-26

Soppressi

 

 

 

7, co. 27-34
Stralciati

 

 

 

Soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto

7, co. 35-38

1, co. 116-119

co. 114-117

co.  159-162

Indennità di trasferta per il personale militare e di polizia

7, co. 39

1, co. 120

co. 118

co. 163

Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’attuazione di norme a tutela della minoranza linguistica slovena

 

1, co. 121

co. 119

 co. 164

Esclusione da limiti di spesa

 

 

co. 119-bis

co. 165

Stabilizzazione personale Consob

 

 

co. 119-ter

co. 166

Disposizioni concernenti l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

 

 

co. 119-quater

co. 167

Dismissioni immobiliari ENASARCO

 

 

co. 119-quinquies

co. 168

Ricorribilità alla Corte dei Conti avverso gli atti di ricognizione della nozione di Amministrazioni pubbliche

 

 

co. 119-sexies

co. 169

Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al Fondo globale per l’ambiente

8, co. 1-2

2, co. 1-2

co. 120-121

co. 170-171

Partecipazione italiana all’aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti

 

 

co. 121-bis-121 ter

co. 172-173

Contributo all’Ufficio per la promozione tecnologica e degli investimenti dell’Unido

 

 

co. 121 quater

co. 174

Contratto di programma con RFI

8, co. 3

2, co. 3

co. 122

co. 175

Rete infrastrutturale ferroviaria

8, co. 4

2, co. 4

co. 123

co. 176

Proroga della sospensione delle azioni esecutive nell’ambito del piano di riorganizzazione del trasporto ferroviario regionale campano

 

 

co. 123 bis

co.177

Aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale

 

 

co. 123 ter

co. 178

Contratto di programma con ANAS

8, co. 5

2, co. 5

co. 124

co. 179

ANAS

 

 

co. 124-bis

co. 180

Strada statale n. 652 - Tirreno-Adriatica

 

 

co. 124-ter

co. 181

Dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo

 

 

co. 124 quater

co. 182

Rinegoziazione delle concessioni autostradali dell’A24 e A25

 

 

co. 124 quinquies

co. 183

Sistema Mo.SE

8, co. 6

2, co. 6-10

co. 125-129

co. 184-188

Misure di prevenzione patrimoniali

 

 

co. 129 bis –co. 129 noviesdecies

co. 189-206

Alleggerimento delle sanzioni per mancato rispetto del Patto per gli enti locali che dismettono partecipazioni

 

 

co. 129 vicies

co. 207

Linea ferroviaria Torino-Lione

8, co. 7

2, co. 11

co. 130

co. 208

Completamento del Sistema digitale Radiomobile  e standard Te.T.Ra.

 

 

co. 130 bis -130 ter

co. 209-210

Completamento della piattaforma logistica nazionale e composizione capitale sociale del soggetto attuatore

 

 

co. 130 quater

co. 211

Pedemontana piemontese

 

 

co. 130 quinquies

co. 212

Risorse al Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A

8, co. 8

2, co. 12

co. 131

co. 213

Disposizioni per la realizzazione dell’Expo 2015

 

 

co. 131-bis -131 quater

co. 214-216

Sistema telematico centrale della nautica da diporto

 

 

co. 131quinquies - 131 decies

co. 217-222

Soppressione previsione utilizzo esclusivo pneumatici invernali

 

 

co. 131 undecies a)

co. 223, a)

Soppressione dell’obbligo di dotazione ABS per veicoli di nuova immatricolazione

 

 

co. 131 undecies b)

co. 223, b)

Contributo ai comuni colpiti dal terremoto del Belice

 

2, co. 13

co. 132

co. 224

Sisma del 1968 nella Valle del Belice

 

 

co. 132-bis

co. 225

Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino

8, co. 9

2, co. 14

co. 133

co. 226

Convezioni nel settore pesca

 

 

co. 133-bis

co. 227

Incremento risorse del Fondo di rotazione per gli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario

8, co. 10

2, co. 15

co. 134

co. 228

Riconoscimento CIG per il settore della pesca

 

 

co. 134 bis

co. 229

Disposizioni per le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria

 

 

co. 134 ter

co. 230

Interventi in favore dei c.d. esodati

8, co. 11

2, co. 16-22

co. 135-141

co. 231-237

Ricongiunzione e cumulo di periodi assicurativi posseduti presso diverse gestioni previdenziali

 

 

co. 141-bis -141 terdecies

co. 238-249

Disposizioni in materia di ASPI e mini-ASPI

 

 

co. 141 quaterdecies

co. 250

Fondi bilaterali di solidarietà

 

 

co. 141 quinquiesdecies

co. 251

Incentivi per le assunzioni di giovani e donne

 

 

co. 141-sexiesdecies

co. 252

Ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

 

 

co. 141 septiesdecies – 141noviesdecieties

co. 253-255

Contratti di solidarietà

 

 

co. 141 vicies

co. 256

Consulta nazionale servizio civile

 

2, co. 23

co. 142

co. 257

Indennizzo per il disastro aereo del Monte Serra

 

 

co. 142 bis

co. 258

Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

 

 

co. 142 ter

co.  259

Disavanzi sanitari regione Campania

8, co. 12

2, co. 24

co. 143

co. 260

Finanziamento della flotta aerea antincendio nazionale

8, co. 13

2, co. 25

co. 144

co. 261

Agenzia sviluppo settore ippico

8, co. 14

2, co. 26

co. 145

co. 262

 

7, co. 15-16
Stralciati

 

 

 

Scuole non statali

8, co. 17

2, co. 27

co. 146

co. 263

Fondo spese urgenti e indifferibili

8, co. 18

2, co. 28

co. 147

co. 264

 

7, co. 19
Stralciato

 

 

 

Operatori socialmente utili

8, co. 20

2, co. 29

co. 148

co. 265

Offerta turistica in Basilicata

 

 

co. 148 bis -148 quater

co. 266-268

Enti di ricerca in agricoltura

 

 

148 quinquies

co. 269

Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili

8, co. 21

2, co. 30

co. 149

co. 270

Fondo nazionale politiche sociali

 

2, co. 31

co. 150

co. 271

Fondo per le non autosufficienze

 

2, co. 32

co. 151

co. 272

Fondo integrativo statale per le borse di studio

 

2, co. 33

co. 152

co. 273

Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università

 

 

co. 152 bis

co.274

Autorizzazione di spesa per i policlinici universitari, il Bambin Gesù e la Fondazione Gerolamo Gaslini

 

 

co. 152 ter

co. 275

Contributo per il Comitato italiano paraolimpico

 

 

co. 152 quater

co. 276

Rifinanziamento del Fondo ISPE

 

 

co. 152 quinquies

co. 277

Contributo annuo per la Basilica di San Francesco in Assisi

 

 

co. 152 sexies

co. 278

Riduzione dell’8 per mille IRPEF

 

 

co. 152 septies

co. 279

Eventi alluvionali nel territorio della provincia di Teramo

 

 

co. 152 octies

co.280

Fondi per l’attività sportiva universitaria

 

 

co. 152 novies

co. 281

Fondazione orchestra sinfonica G. Verdi

 

 

co. 152 decies

co. 282

Museo nazionale della Shoah

 

 

co. 152 undecies

co. 283

Lega italiana per la lotta contro i tumori

 

 

co. 152 duodecies

co. 284

Credito di imposta per l’erogazione di borse di studio universitarie

 

 

co. 152 terdecies -152 quinquiesdecies

co. 285-287

Contributo straordinario alla Fondazione EBRI-European Brain Research Institute

 

 

co. 152 sexiesdecies

co. 288

Revoca finanziamento Tramvia Aquila

 

2, co. 34

co. 153

co. 289

Assegnazione di risorse finanziarie ai territori colpiti da calamità naturali

 

2, co. 35

co. 154

co. 290

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari

8, co. 22

2, co. 36

co. 155

co. 291

Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”

8, co. 23

2, co. 37

co. 156

co. 292

Riduzione fondo ISPE

 

2, co. 38

co. 157

co. 293

Finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e per la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia

 

2, co. 39-40

co. 158-159

co. 294-295

Contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona

 

 

co. 159 bis

co. 296

Provvidenze per l’editoria, per l’emittenza televisiva locale e per l’emittenza radiofonica locale e nazionale

 

 

co. 159 ter

co. 297

Trasferimento del Castello di Udine alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

 

 

co. 159 quater

co. 298

Lotta all’evasione fiscale e destinazione delle maggiori entrate

 

2, co. 41-42

co. 160-161

co. 299-300

Trasporto pubblico locale

9, co. 1-2

2, co. 43

co. 162

co. 301

 

Art. 10 e 11 Stralciati

 

 

 

Contratto di servizio Trenitalia S.p.A.

 

 

co. 162 bis

co. 302

Modifiche al Testo Unico del Debito pubblico

 

 

co. 162 ter -
162 quater

co. 303-304

Funzioni dei comuni in materia statistica

 

 

co. 162 quinquies

co. 305

Gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente

 

 

co. 162 sexies

co. 306

Avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanze

 

 

co. 162 septies

co. 307

Diritto di prelazione sulle concessioni di valorizzazione

 

 

co. 162 octies

co. 308

Norme concernenti i Presidenti degli enti parco

 

 

co. 162 novies

co. 309

Risorse per la continuità territoriale

 

 

co. 162 decies - 162 terdecies

co. 310-313

Norme in favore di enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata in alcune aree territoriali

 

 

co. 162 quaterdecies

co. 314

Delegazione per la Presidenza italiana dell’UE

 

 

co. 162 quinquiedecies - 162 sexiesdecies

co. 315-316

Stanziamenti per digitalizzazione degli uffici giudiziari

 

 

co. 162 septiesdecies

co. 317

Stanziamento in favore della Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas

 

 

co. 162 octiesdecies

co. 318

Fondo nazionale integrativo per i comuni montani

 

 

co. 162 noviesdecies -co. 162 duodevicies

co. 319-322

Ricostruzione di Villa Taranto

 

 

co. 162 tervicies

co. 323

Recepimento direttiva 2010/45/UE sistema comune IVA su fatturazione

 

 

co. 163-174

co. 324-335

Recepimento direttiva 2010/41/UE, parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma

 

 

co. 175-177

co. 336-338

Recepimento direttiva 2010/18/UE in materia di congedo parentale

 

 

co. 178

co. 339

Recepimento direttiva 2010/53/UE in materia di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti

 

 

co. 179-180

co. 340-341

Recepimento della direttiva 2010/84/UE relativa alla farmacovigilanza

 

 

co. 181-187

co. 342-348

Recepimento della direttiva 2012/5 relativa alla vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

 

 

co. 188-189

co. 349-350

Sgravi contributivi per aziende di Venezia e Chioggia: sanzioni UE

 

 

co. 190-195

co.351-356

Sostegno finanziario al Monte dei Paschi di Siena - MPS

 

 

co. 196

co. 357

Esercizio del potere sostitutivo statale per la gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Roma

 

 

co. 197-197 quater

co. 358-361

Salvezza degli effetti del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216

 

 

co. 198

co. 362

Regime di circolazione intracomunitaria degli additivi per carburanti

 

 

co. 199

co. 363

Incentivazione dei bioliquidi sostenibili

 

 

co. 199-bis

co. 364

Disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

 

 

co. 200-211-quater

co. 365-379

Disposizioni in materia di imposta municipale propria – IMU e finanziamento dei Comuni

 

 

co. 212 e 214-216

co. 380, 382-384

Differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali

 

 

co. 213

co. 381

Modalità di acquisizione di servizi da parte di IFEL e suo finanziamento

 

 

co. 217-218

co. 385-386

Disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES

 

 

co. 219

co. 387

Proroga termini

 

 

co. 220-226

co. 388-394

Procedure per l’abilitazione scientifica nazionale

 

 

co. 221,230-231

co. 389,398-399

Proroga del mandato dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche

 

 

co. 222

co. 390

Linee di azione contro la ludopatia

 

 

co. 223

co. 391

Proroga termini quote latte

 

 

co. 224

co. 392

Professioni turistiche

 

 

co. 225

co. 393

Proroga termini magistratura onoraria

 

 

co. 227

co. 395

Proroga della data di avvio della sperimentazione prevista dal  D.Lgs. n. 91/2011

 

 

co. 228

co. 396

Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti

 

 

co. 229

co.397

Proroga dei contratti di lavoro a termine nella P.A. e riserva di posti nei concorsi pubblici

 

 

co. 232 -233

co. 400-401

Consigli di Indirizzo e Vigilanza di INPS e INAIL

 

 

co. 233-bis 233 ter

co. 402-403

Assunzioni nella P.A. relative alle cessioni verificatesi nel 2011

 

 

co. 234

co. 404

Interventi di sostegno al reddito

 

 

co. 234-bis

co.405

Regolamenti di organizzazione dei ministeri

 

 

co. 235

co. 406

Regolamento rivendite generi di monopolio

 

 

co. 235-bis

co. 407

Rapporti tra Consip e Sogei

 

 

co. 236

co. 408

Riduzione della spesa delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate iscritte al CONI

 

 

co. 237

co. 409

Sportelli unici per l’immigrazione

 

 

co. 238

co. 410

Modifiche al Codice dell’ordinamento militare

 

 

co. 239

co. 411

Proroga termine per esecuzione provvedimenti di rilascio per finita locazione

 

 

co. 240

co. 412

Assegnazioni temporanee, comando e collocamento fuori ruolo personale P.A

 

 

co. 241-243

co. 413-415

Commissari liquidatori

 

 

co. 244

Co. 416

Proroga contratti a tempo determinato del comune de L’Aquila per chiusura emergenza sisma

 

 

co. 245

Co. 417

Proroga termini art. 1, comma 32, legge 190/2012 in materia di dati riguardanti procedura di scelta del contraente

 

 

co. 246

Co. 418

Proroga del termine per l’emanazione regolamento di riordino del Corpo delle Capitanerie di porto

 

 

co. 247-bis

Co. 419

Proroghe degli adempimenti per il miglioramento della sicurezza delle grandi dighe

 

 

co. 247-ter

Co. 420

Proroghe dei termini per verifiche tecniche e sismiche

 

 

co. 247-quater

Co. 421

Veicoli a basse emissioni

 

 

co. 247-quinquies

Co. 422

Spese per autovetture e buoni taxi

 

 

co. 247-sexies

Co. 423

Proroga delle scadenze dei mandati degli organi direttivi degli Enti parco

 

 

co. 247-septies

Co. 424

Proroghe dei termini riguardanti impianti fotovoltaici

 

 

co. 247-octies

Co. 425

Differimento del pagamento delle rate di mutui concessi da Cassa depositi agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

 

 

co. 247-novies

Co. 426

Divieto di partecipazioni incrociate televisive e editoriali

 

 

co. 248

Co. 427

Redistribuzione della manovra fra gli enti territoriali

 

 

co. 248 -251

Co. 428-431

Modifica alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali

 

 

co. 252-258

Co. 433-438

Sanzioni agli enti locali per mancato rispetto patto di stabilità interno

 

 

co. 259-260

Co. 439-440

Limite all’utilizzo di entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti degli enti locali

 

 

co. 261-264

Co. 441-444

Certificazione del patto di stabilità interno degli enti locali

 

 

co. 265 e 266-bis

Co. 445 e 446

Sanzioni per mancato rispetto del patto per gli enti locali che dismettono partecipazioni

 

 

co. 266

Co. 447

Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

 

 

co. 267-291

Co. 448-472

Rivalutazione terreni e partecipazioni

 

 

co. 292

Co. 473

Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane

 

 

co. 293

Co. 474

Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro

 

3, co. 1

co. 294

Co. 475

Istituzione di contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la gestione dei giochi

 

 

co. 294-bis 294 quater

Co. 476-478

Aumento del PREU

 

 

co. 294 quinquies

Co. 479

Aumento IVA

12, co. 1

3, co. 2

co. 295

Co. 480

Riduzione primi due scaglioni IRPEF

12, co. 2

Soppresso

 

 

Detassazioni contratti di produttività e rafforzamento sistema confidi

12, co. 3

3, co. 3-4

co. 296-297

Co. 481-482

Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia – deducibilità IRAP

12, co. 4-11

3, co. 5-7

co. 298-300

Co. 483-485

Imposta di bollo sui certificati penali

12, co. 12

3, co. 8

co. 301

Co. 486

Aliquote di accisa dei carburanti

12, co. 13

3, co. 9

co. 302

Co. 487

Variazioni al regime di IVA agevolato per cooperative assistenziali

12, co. 14-16

3, co. 10-12

co. 303-305

Co. 488-490

Abrogazione esenzione IRPEF per pensioni di guerra

12, co. 17

3, co. 13

Soppresso

 

Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie

12, co. 18-21

3, co. 14-17

co. 306-309

Co. 491-500

Deducibilità spese auto nell’esercizio di impresa

12, co. 22

3, co. 18

co. 310

Co. 501

Differimento termini maggiori valori conseguenti al riallineamento

12, co. 23-26

3, co. 19-22

co. 311-314

Co. 502-505

Imprese assicurative

12, co. 27-28

3, co. 23-24

co. 315-316

Co. 506-511

Imprese assicurative

 

 

co. 315-bis – ter e quinquies

Co. 507-508 e 510

Imposta di bollo sulle attività finanziarie

 

 

Co.315-quater

509

Reddito dominicale e agrario

12, co. 29

3, co. 25

co. 317

Co. 512

Determinazione del reddito delle società agricole e degli imprenditori agricoli

12, co. 30-31

3, co. 26-27

co. 318-319

Co. 513-514

Fondo per esenzione IRAP persone fisiche

 

3, co. 28

co. 320

Co. 515

Terreni agricoli e gasolio agricolo

12, co. 32-33

3, co. 29-30

co. 321-322

Co. 516-517

Modifiche all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e di imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero

 

3, co. 31-32

co. 323-324

Co. 518-519

Regime IVA gestioni individuali di portafogli

 

3, co. 33-34

co. 325-326

Co.520-521

Sanzioni per violazioni della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

12, co. 34

3, co. 35

co. 327

Co. 522

Finanziamento delle autorità indipendenti

12, co. 35

3, co. 36

co. 328

Co. 523

Detrazioni per erogazioni al Fondo ammortamento titoli di Stato

12, co. 36

3, co. 37

co. 329

Co. 524

Riscossione delle quote latte

12, co. 37

3, co. 38

co. 330

Co. 525

Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti

 

3, co. 39

co. 331

Co. 526

Disposizioni in materia di riscossione

 

 

 

Co. 331-bis -331-decies
e 331-duodecies a 331-noviesdecies

Co. 527-535
e Co. 537-545

Modifiche alla riorganizzazione del Ministero dell’economia e finanze

 

 

Co. 331-undecies

Co. 536

Proroga concessioni demaniali

 

 

co. 331vicies

Co.547

Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012

 

3, co. 40

co. 332

Co. 548

Proroga della franchigia IRPEF per i lavoratori frontalieri

 

 

co. 332-bis

Co. 549

Tabelle A e B

13, co. 1-4

3, co. 41

co. 333

Co. 550

Tabella C

 

3, co. 42

co. 334

Co. 551

Tabella E

 

3, co. 43-44

co. 335-336

Co. 552-553

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

 

3, co. 45

co. 337

Co. 554

Addizionale regionale IRPEF

 

 

co. 338

Co. 555

Esenzioni fiscali per il comune di Marsciano colpito dal sisma del 15 dicembre 2009

 

 

co. 339

Co.556

Sose S.p.A.

 

 

co. 340

Co.557

Proroga graduatorie selezione funzionari Agenzia Entrate

 

 

co. 341

Co.558

Riduzione incentivi rottamazione veicoli

 

 

co. 342

Co. 559

Entrata in vigore

14

3, co. 46

co. 343

560

 



[1]     Si ricorda, che nell’articolo 18, del D.L. 185/2008 si è inteso, più in generale (commi 1-4 del medesimo articolo 18), perseguire l’obiettivo di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale.

[2]     D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

Si ricorda che i commi da 6 a 9 dell'articolo 37 del D.L. 98/2011 intervengono sulla disciplina del contributo unificato prevista dal T.U. spese di giustizia, aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto (attraverso l’abrogazione di precedenti esenzioni). I successivi commi da 10 a 15 recano norme relative all'utilizzo del maggior gettito conseguente all'applicazione dei commi precedenti, anche attraverso la costituzione di un apposito fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso il Ministero dell'economia.

[3]     Si tratta della disposizione che:

§       prevede il contributo unificato anche per il processo tributario;

§       elimina le precedenti esenzioni per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; per il processo esecutivo per consegna e rilascio; per i processi relativi alla separazione personale dei coniugi;

§       aumenta la misura del contributo unificato o lo determina ex novo intervenendo sull’art. 13 del T.U. (lettere da f) a t)).

[4]     In particolare, il comma 10 attualmente prevede un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa. Il comma 11 demanda ad un D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e della giustizia, la ripartizione di una quota parte del fondo tra giustizia civile, amministrativa e tributaria. Limitatamente al primo anno, un terzo di tale quota è destinato alle assunzioni in magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Negli anni successivi l'assegnazione al fondo avviene al netto delle risorse necessarie a finanziare tali assunzioni. La restante quota viene assegnata anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi fissati dal comma 12. Tale disposizione stabilisce che conseguiranno i finanziamenti gli uffici che avranno ridotto del 10% (5% per il solo 2011) il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente. Spetterà al Ministro della giustizia, sentiti il CSM e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria operare il riparto tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza (comma 13).

Ai sensi del comma 15, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 11, le procedure di assunzione di personale della magistrature già bandite alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ferme restando le procedure autorizzative previste dalla legge, possono essere completate.

[5]     In particolare, il comma 12 viene aggiornato con un richiamo all’art. 12, comma 3-ter, del recente decreto-legge n. 16 del 2012. Il comma 3-bis, novellando il comma 10 dell’articolo 37 del decreto-legge 98/2011 (v. sopra), esclude il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario dall’attribuzione al fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa. Conseguentemente gli interventi in materia di giustizia tributaria non sono più ricompresi tra le finalità del fondo. Peraltro, il successivo comma 3-ter stabilisce che le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis - al netto della quota parte destinata alle assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato (ai sensi dell’articolo 2, comma 5, decreto-legge n. 1 del 2012) - sono iscritte in bilancio per essere destinate, per metà, in favore degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza e per la restante metà all’incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.

[6]     D.M. 20 luglio 2012, n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[7]     D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[8]     D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

[9]     Si tratta delle seguenti percentuali: esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014, per il 20% nel 2015; esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014, per il 40% nel 2015; esercizio di acquisizione 2015: per l’80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016.

[10]    Si ricorda, infine, che la disciplina della fase sperimentale dell’armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali di cui al Titolo I (regioni, le province autonome e gli enti locali diversi da quelli operanti nel SSN) – prevista dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 118/2011 - ha trovato attuazione in due Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri aventi entrambi data del 28 dicembre 2011.

Nel primo di tali D.P.C.M. si procede all’individuazione – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 - delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione, scelti sulla base del criterio dimensionale e della collocazione geografica.

[11]    Ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 68 del 2012, i collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. Essi sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro e garantiscono sostegno agli studenti bisognosi e meritevoli (http://www.collegiuniversitari.it; http://www.istruzione.it/web/universita/collegi-alloggi-e-residenze).

[12]    La L. 338/2000 ha previsto il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari al recupero o all’adeguamento di immobili, ovvero alla costruzione degli stessi o all’acquisto di aree da utilizzare per la costruzione di alloggi e residenze universitarie da parte, fra gli altri, di  collegi universitari. La definizione degli standard minimi qualitativi degli interventi, nonché le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione è stata affidata ad un decreto ministeriale (D.M. 9 maggio 2001, n. 118, e, poi, D.M. 22 maggio 2007, n. 43 e D.M. 7 febbraio 2011, n. 27). Per quanto riguarda la procedura, la legge ha disposto che i soggetti individuati - fra i quali, come si è detto, i collegi universitari legalmente riconosciuti - elaborano progetti per la realizzazione degli interventi, attenendosi alle indicazioni individuate con decreto ministeriale (D.M. 9 maggio 2001, n. 116 e, poi, D.M. 22 maggio 2007 e D.M. 7 febbraio 2011, n. 26). Previa istruttoria di una apposita commissione istituita presso il MIUR, il Ministro individua i progetti ammessi al cofinanziamento e procede alla ripartizione dei fondi con un piano triennale. Dunque, i requisiti da rispettare per l’accesso al cofinanziamento da parte dello Stato sono stati individuati con DM.

[13]    L’elenco è stato fornito dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia, sede nazionale.

[14]    L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[15]    “Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici”.

[16]    Le amministrazioni pubbliche interessate sono quelle comprese nell'elenco definito annualmente dall'ISTAT ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. L'elenco è redatto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. L'elenco più recente è quello contenuto nel comunicato ISTAT del 28 settembre 2012.

[17]    Si veda dossier del Servizio Studi n. 579 del 17 gennaio 2012.

[18]    L’art. 3 del DM 270 del 2004 - che ha sostituito il DM n. 509 del 1999 - ha disposto che le università rilasciano, per quanto qui interessa, la laurea (al termine di un percorso di 3 anni o, comunque, a seguito dell’acquisizione di 180 crediti formativi universitari – v. art. 8) e la laurea magistrale (al termine di un percorso di ulteriori 2 anni, o, comunque, a seguito dell’acquisizione di ulteriori 120 CFU). L’art. 4 ha a sua volta disposto che i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono raggruppati in classi di appartenenza, da individuare con decreti ministeriali. Sono, quindi, intervenuti due D.M. in data 16 marzo 2007, uno relativo alle classi di laurea e l’altro riferito alle classi di laurea magistrale.

[19]    L’equipollenza fra diplomi di laurea conseguiti in Italia è stata dichiarata con legge fino al 1990.

L’art. 9, co. 6, della L. n. 341/1990 ha, quindi, stabilito che le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi fossero definite con DPR. In seguito, la L. n. 13/1991 ha stabilito che gli atti amministrativi per i quali era adottata la forma del DPR, fossero emanati con DPCM o con DM, a seconda della competenza a formulare la proposta. Dalla data di entrata in vigore di tale legge risulta, dunque, che le equipollenze fra i diplomi di laurea sono state stabilite con DPCM – quindi, con la stessa tipologia di fonte prevista dalla L. 508/1999 – o con DM, salvo alcune eccezioni (si veda l’art. 11-bis del D.L. 120/1995 - L. 236/1995 e l’art. 1-septies del D.L. 250/2005 - L. 27/2006-, poi abrogato dalla L. 63/2011).

[20]    L’art. 3 del DPR 212/2005 (v. infra) ha successivamente specificato che il titolo finale del corso di formazione alla ricerca è equiparato al dottorato di ricerca universitario.

[21]    Le scuole a loro volta afferiscono a dipartimenti, che si configurano come strutture di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole.

[22]    Per completezza si ricorda che, sulla base dell’art. 1 del DM 87/2009 – che ha disposto che la formazione del restauratore si struttura in un corso a ciclo unico –, è stato successivamente definito, con il D.I. MIUR-MIBAC 30 dicembre 2010, n. 302 (http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/dicembre/di-30122010.aspx), il nuovo percorso formativo a ciclo unico di durata quinquennale [corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in Restauro (DASLQ01)], da svolgersi presso le Accademie di belle arti.

[23]    Con riferimento alle istituzioni non statali, l’art. 11 del DPR 212/2005 ha stabilito che, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 2, co. 7, lett. g), della L. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con DM, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

[24]    Articolo 9, co. 5, della legge n. 341/1990.

[25]    Si ricorda che le scuole sono individuate nella tabella A allegata al DPR 212/2005. Si tratta, in particolare, di:

§       Dipartimento Arti visive: Pittura; Scultura; Grafica; Decorazione;

§       Dipartimento Progettazione e arti applicate: Scenografia; Restauro; Progettazione artistica per l’impresa; Nuove tecnologie dell’arte;

§       Dipartimento Comunicazione e didattica dell’arte: Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo; Didattica dell’arte.

[26]    Infatti, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 270/2004, per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca universitario occorre essere in possesso della laurea magistrale. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione universitario occorre essere in possesso almeno della laurea. In entrambi i casi, l’ammissione è possibile anche con il possesso di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

[27]    In entrambi i casi, i titoli richiesti possono essere sostituiti da altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.

[28]    Si veda, più approfonditamente: http://www.afam.miur.it/argomenti/offerta-formativa.aspx

[29]    http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-627afam.aspx

[30]    http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-628AFAM.aspx

[31]    http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-629AFAM.aspx

[32]    http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-630AFAM.aspx

[33]    http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-632AFAM.aspx

[34]    Per quanto riguarda l’Accademia nazionale di arte drammatica, la competente Direzione generale del MIUR ha fatto presente per le vie brevi che allo stato non sono stati autorizzati corsi di primo livello. L’Accademia sta proseguendo, infatti, con il vecchio ordinamento.

[35]    http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-631AFAM.aspx

[36]    http://attiministeriali.miur.it/anno-2007/marzo/dm-12032007-n-39.aspx

[37]    http://attiministeriali.miur.it/anno-2004/novembre/dm-08112004-n-99.aspx

[38]    http://attiministeriali.miur.it/anno-2004/novembre/dm-11112004-n-102.aspx

[39]    http://attiministeriali.miur.it/anno-2004/novembre/dm-11112004-n-103.aspx

[40]    http://attiministeriali.miur.it/anno-2004/novembre/dm-11112004-n-104.aspx

[41]    Ai sensi dell'art. 23 co. 18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[42]    Ai sensi dell'art. 23 co. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[43]    Ai sensi dell'art. 23 co. 16 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[44]    Ai sensi dell'art. 17, co. 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[45]    Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

[46]    Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

[47]    Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato. Si ricorda, al riguardo, che tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione [o la provincia autonoma] a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è, dunque, ancora a carico dello Stato.

[48]    In ordine a tale ultimo importo, che, in quanto formulato “a decorrere dal 2015”, appare disporre una misura di risparmio permanente, va richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 19 luglio 2012, che ha censurato alcune disposizioni del D.L. n. 98/2011[48] con riguardo all’introduzione nei confronti delle regioni e degli enti locali di alcune misure di riduzione di spesa di durata permanente. Tale questione è stata già più diffusamente illustrata nel dossier relativo al testo iniziale del disegno di legge di stabilità, n.708/2, cui si rinvia.

[49]    L. 220/2010, art. 1, commi da 138 a 140.

[50]    Le norme statutarie e le relative norme di attuazione, ove presenti, sono le seguenti: Sicilia, R.D.Lgs. 455/1946 art. 14; Sardegna, L.Cost. 3/1948 art. 3; Valle d’Aosta L. Cost. 4/1948 art. 2; D.Lgs. 431/1989; Trentino-Alto Adige, D.P.R. 670/1972 artt. 4, 80; D.P.R. 473/1975; D.Lgs. 268/1992; Friuli-Venezia Giulia, L. Cost. 1/1963 art. 4; D.P.R. 114/1965 art. 8; D.Lgs. 9/1997.

[51]    D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111. 

[52]    Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

[53]    Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

[54]    Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012.

[55]    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2012..

[56]    Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012.

[57]    L’Agenzia è stata istituita dall’art. 48 del D.L. 30-9-2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (

[58]    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[59]    Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003. La citata lettera b) fa riferimento alle entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni.

[60]    Il comma in esame modifica l’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 261/2007 (Revisione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti).

[61]    Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[62]    Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012.

[63]    Tale disciplina trova applicazione ai contratti stipulati successivamente alla data del 15 agosto 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 135/2012, di conversione del D.L. n. 95/2012).

[64]    D.Lgs. 31 maggio 2011, n.88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n.42.

[65]    Secondo tale disciplina, una Unità istituzionale è classificata nel settore delle Amministrazioni Pubbliche, indipendentemente dal regime giuridico (pubblico o privato) che la regola, se:

§       è di proprietà o amministrata o controllata da Amministrazioni pubbliche;

§       non deve vendere sul mercato o, in caso contrario, deve vendere a prezzi non economicamente rilevanti (cioè i ricavi non devono eccedere il 50% dei costi di produzione dei servizi). Nel caso in cui i ricavi fossero superiori al 50% dei costi di produzione si sarebbe in presenza di enti “market” (di mercato) e non di Amministrazioni Pubbliche.

[66]    Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

[67]    D.L. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.

 

[68]    Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004)

[69]    La collocazione fuori ruolo è possibile solo per i provenienti dalla carriera prefettizia.

[70]    La disciplina transitoria del Codice antimafia (art. 117) autorizza il Direttore dell'Agenzia sia ad avvalersi di personale della PA in posizione di comando o distacco che a stipulare contratti a tempo determinato per assicurare la piena operatività dell'Agenzia. I rapporti di lavoro relativi comunque non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Analoga disposizione è recata dall’art. 6, comma 5, del citato DPR 235/2011.

[71]    Si tratta della confisca penale, ovvero a seguito di condanna, del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

[72]    D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 235, Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

[73]    L'articolo 2 dispone la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale.

[74]    Si ricorda che il citato comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183/2012 (legge di stabilità 2012), nella sua attuale formulazione, dispone che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli enti ad esso soggetti devono inviare al Ministero dell'economia (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria. La norma sottolinea l’obbligatorietà di tale certificazione prevedendo, anche in questo caso, che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisca inadempimento al patto di stabilità interno.

[75]    La lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 149/2011, stabilisce per gli enti inadempienti il Patto, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi del divieto in esame.

[76]    Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[77]    Audizione di rappresentanti di UIRNet Spa del 26 settembre 2012 presso la IX Commissione trasporti della Camera nel corso dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti – documentazione depositata.

[78]    Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

[79]    Legge 28 gennaio 1994, n. 84 Riordino della legislazione in materia portuale

[80]    Legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

[81]    La diposizione citata stabilisce che il regolamento sia emanato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

[82]    Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Dopo il numero di iscrizione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto (articolo 25, comma 1, del D.Lgs. n. 171/2005).

[83]    Tale attività è disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264.

[84]    Tale norma ha disposto la concessione, per l’anno 2012, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Gli interventi vengono disposti, nel limite delle risorse indicate appunto al successivo comma 24, con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi.

[85]    D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

[86]    I commi da 19 a 24 dell'articolo 14 recano una serie di disposizioni che si applicano alla sola regione Campania, in quanto ente in cui è stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2009. Il comma 19, dopo aver confermato la disciplina sanzionatoria per le regioni che non rispettano i limiti posti dal patto di stabilità (commi 15 e 16 dell'art. 77-ter del più volte citato D.L. n. 112 del 2008 ) prevede che alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, si applichino le disposizioni di cui ai commi 20 a 24 del medesimo articolo 14.

[87]    In via preliminare si ricorda che tali norme avevano previsto lo sgravio in via sperimentale; le misure sono state dapprima prorogate al 2010 dall’articolo 5, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, quindi al 2011 dall’articolo 1, comma 47 della legge 220/2010 e, infine, al 2012 dal’articolo 33, comma 14 della legge 183/2011. Da ultimo, è intervenuto l’articolo 4, comma 28, della legge n.92 del 2012 (Riforma del mercato del lavoro) che ha reso permanente lo sgravio.

[88]    In attuazione della previsione del comma 68 è stato da ultimo adottato, per il 2011, il DM 24 gennaio 2012.

[89]    Si ricorda che la contribuzione in oggetto è destinata ai fondi bilaterali costituiti dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, ai fini dello svolgimento di iniziative e dell'erogazione di interventi in favore dei lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione.

[90]    Comitato interministeriale per la politica industriale.

[91]    Vengono invece esclusi dall’applicazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Rientrano quindi nell’ambito dell’applicazione dell’ASPI i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo non indeterminato, per i quali trovava applicazione, nella disciplina previgente, l'indennità ordinaria di disoccupazione. L’istituto non viene inoltre applicato nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

[92]    Ai sensi dell’articolo 19 del R.D.L. 636/1939.

[93]    Le modalità di calcolo differiscono nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a 1.180 euro mensili: in tal caso, l’indennità è pari al 75% del predetto importo più un ulteriore incremento pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

[94]    nel caso in cui il periodo di sospensione sia inferiore a sei mesi, l’ASPI riprende a decorrere dal momento della sospensione.

[95]    Si ricorda che l'articolo 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (provvedimento collegato 1997), e il relativo D.M. di attuazione 27 novembre 1997, n. 477, hanno posto una disciplina-quadro ai fini della definizione di un sistema di ammortizzatori sociali per gli enti ed aziende (pubblici e privati) erogatori di servizi di pubblica utilità nonché per le altre categorie e settori di imprese sprovvisti; la concreta definizione degli strumenti è ivi demandata a singoli regolamenti - emanati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze -, adottati a séguito del deposito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di contratti collettivi nazionali, concernenti tale materia e stipulati dalle organizzazioni sindacali (dei datori e dei dipendenti) maggiormente rappresentative.

[96]    “Provvedimenti per la garanzia del salario”.

[97]    Gli altri fondi indicati nella norma sono il Fondo infrastrutture, di cui all’articolo 6-quinquies del D.L. 112/2008, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità e il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[98]    “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

L’articolo 33, comma 21, della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell’intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011 , la concessione, per l’anno 2012, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Gli interventi vengono disposti, nel limite delle risorse indicate appunto al successivo comma 24, con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi.

La norma dispone, poi, la proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 130, della L. 220/2010 , sempre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale proroga avviene nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale.

La misura di tali trattamenti è stata ridotta progressivamente: del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. In tali casi l’erogazione avviene esclusivamente sulla base della frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

[100]  In via preliminare si ricorda che tali norme avevano previsto lo sgravio in via sperimentale; le misure sono state dapprima prorogate al 2010 dall’articolo 5, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, quindi al 2011 dall’articolo 1, comma 47 della legge 220/2010 e, infine, al 2012 dal’articolo 33, comma 14 della legge 183/2011. Da ultimo, è intervenuto l’articolo 4, comma 28, della legge n.92 del 2012 (Riforma del mercato del lavoro) che ha reso permanente lo sgravio.

[101]  In attuazione della previsione del comma 68 è stato da ultimo adottato, per il 2011, il D.M. 24 gennaio 2012.

[102]  Per una sintetica disamina del richiamato Fondo si rimanda alla scheda di lettura dell’articolo 1, commi 141-septiesdecies – 141-noviesdecieties.

[103]  L’art. 2, co. 109, della L. finanziaria 2010, abrogando gli artt. 5 e 6 della L. 386/1989, ha eliminato – a partire dal 2010 – la partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il medesimo comma fa salvi, altresì, i contributi sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici già definiti.

[104]  Di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 68/2012.

[105]  Di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230

[106]  Di cui all’articolo 23, comma 11, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (legge n. 135/2012).

[107]  Di cui all’articolo 1, comma 1240, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[108]  Di cui all’articolo 11, comma 1, Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

[109]  Di cui all’articolo 64, comma 1, D.L. 2 giugno 2012, n. 83 (L. n. 134/2012)

[110]  Di cui all’articolo 6, comma 1, Legge 22 giugno 2000, n. 193.

[111]  Di cui all’articolo 16 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

[112]  Fondo di cui articolo 5, comma 1, della legge n. 537/1993.

[113]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[114]  Si veda, a proposito del rifinanziamento del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, l’articolo 2, comma 250 ed elenco 1 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009), l’articolo 1, comma 40 ed elenco 1 della legge n. 220/2010 e l’articolo 33, comma 1 ed elenco 2 della legge n. 183/2011.

[115]  L. 13 dicembre 2010, n. 220, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

[116]  Di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[117]  Il D.P.C.M di riparto non risulta finora emanato.

[118]  Istituito dall’art. 5, co. 1, lett. a), della L. n. 537 del 1993.

[119]  Che, rispetto a quanto iscritto nel bilancio assestato per il 2012, comporta una riduzione di 368,9 milioni di euro.

[120]  L. 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

[121]  Cfr. art. 1, comma 2 del D.Lgs. 517/1999

[122]  Di cui all’articolo 22, comma 6, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102.

[123]  .L. 20 giugno 2012, n. 79, Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 131.

[124]  La legge 21 novembre 1950, n. 897 istituisce, ente di diritto pubblico, la “Fondazione Gerolamo Gaslini”, con sede in Genova.

[125]  Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

[126]  Conferma, per un periodo di tre anni, del carattere scientifico all'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Giannina Gaslini», in Genova, per la disciplina «materno-infantile».

[127] Legge 15 luglio 2003, n 189, e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2004.

[128]  Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

[129]  http://www.sanfrancescoassisi.org/SF2004/FONDAZIONE_STATUTO.htm

[130]  Tali destinazioni vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Il successivo articolo 48 della legge n. 222/1985 dispone che le quote dell’8 per mille sono utilizzate: dallo Stato, per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; e dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo. Successive disposizioni legislative hanno previsto che la scelta sulla destinazione dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose. I criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come successivamente modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

[131]  Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

[132]  Tali destinazioni vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Il successivo articolo 48 della legge n. 222/1985 dispone che le quote dell’8 per mille sono utilizzate: dallo Stato, per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; e dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo. Successive disposizioni legislative hanno previsto che la scelta sulla destinazione dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose. I criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come successivamente modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

[133]  La L. 394 del 1997 ha istituito presso ciascuna università o istituto di istruzione universitaria un comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività. Alle relative spese si provvede con fondi stanziati in apposito capitolo (cap. 1709) dello stato di previsione del MIUR.

[134]  Gli importi relativi al 2005 e 2009 sono riportati nelle Relazioni annuali del Ministero per i beni e le attività culturali sull’utilizzo del FUS. Il dato relativo al 2010 è desunto dal sito del Ministero: http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/link-contributi.

[135]  Così specificato nella risposta scritta all’interrogazione 4-00412, pubblicata nell’all. B dell’l’11.6.2009 http://www.intra.camera.it/resoconti/resoconto_allegato.asp?idSeduta=186&resoconto=btris&param=n4-00412#n4-00412. Si ricorda, in proposito che, ai sensi dell’art. 39 della L. n. 800/1967, recante ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, l’effettiva erogazione di contributi statali ai soggetti aventi diritto è subordinata ad una certificazione ENPALS attestante la regolarità dei versamenti contributivi effettuati dall’assegnatario. In caso contrario, l’ammontare dei contributi assicurativi pendenti viene liquidato all’ente previdenziale, con effetto liberatorio per l’assegnazione del contributo.

[136]  Ciò risulta dalla risposta all’interrogazione 4-00412, in relazione al possesso dei requisiti previsti dal D.I.  MIBAC-MEF 23 luglio 2008, recante modalità attuative del predetto art. 6-quater.

[137]  Infatti, per l’anno 2011, la Fondazione è rientrata nell’elenco del riparto del FUS, risultando beneficiaria di un contributo di 460 mila euro per l’ordinaria attività concertistica. http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/download-relazioni-al-parlamento.

[138]  La copertura del relativo onere è stata prevista al co. 16-quinquies dello stesso art. 2, disponendo il mantenimento in bilancio delle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2010 relative al Fondo per la concessione di incentivi all’esodo, alla mobilità territoriale, all'erogazione di indennità di trasferta di cui all’art. 1, co. 14, del D.L. n. 262/2006.

[139]  La copertura del relativo onere è assicurata in modo diverso da quella prevista per l’onere relativo al 2011: infatti, il co. 2-quinquies ha disposto l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti, tra l’altro, dal co. 2-decies.

[140]http://www.museodellashoah.it/la-fondazione/

[141]http://www.museodellashoah.it/2012/12/museo-della-shoah-fondi-sbloccati-stanziati-21-milioni-di-euro/

[142]  Nello stato di previsione del MIUR, tali somme risultano allocate sul capitolo 1686-Borse di studio post laurea, piano di gestione 2-Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere a favore di laureati.

Il disegno di legge di bilancio per il 2013 reca in corrispondenza di tale piano di gestione somme per 160,4 milioni di euro per il 2013.

[143]  In attuazione, è stato emanato il D.M. 11 settembre 1998, Determinazione dell’importo e dei criteri per l’incremento delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, e successivamente il D.M. 18 giugno 2008, Aumento dell’importo annuo lordo della borsa di dottorato di ricerca.

[144]  EBRI (European Brain Research Institute) è un Istituto internazionale di ricerca scientifica interamente dedicato allo studio delle Neuroscienze. Costituito nel 2002, per volontà del premio Nobel Rita Levi-Montalcini, EBRI risponde alla necessità di avere in Italia un centro dove condurre ricerche di natura fondamentale sul cervello con l’obiettivo di individuare nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer, e per altri gravi disturbi del sistema nervoso. Oltre ai progetti di ricerca indipendenti portati avanti da EBRI, altri ne sono sviluppati in collaborazione con altri Istituti. Attualmente EBRI collabora con istituzioni italiane e straniere e gestisce diversi progetti di ricerca finanziati da istituzioni nazionali ed internazionali. Al livello nazionale EBRI collabora, tra l’altro, con il CNR (http://www.fondazionebri.eu/index.php/it/).

[145]  L’art. 5 ha disposto che alla copertura dell’onere si provvede attraverso corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 1, lett. b), del D.L. 34/2011 (L. 75/2011), finalizzata alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali.

[146]  La L. 67/1987 ha costituito, dopo la L. 416/1981, uno dei principali interventi normativi in materia di editoria.

      Per completezza, si ricorda che in materia è intervenuto l’art. 29, co. 3, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) che – oltre a disporre la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti di cui alla L. 250/1990 dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013 – ha previsto la revisione del regolamento di semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, emanato con D.P.R. 223/2010, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

In tale contesto, è stato emanato il D.L. 63/2012 (L. 103/2012), che reca una disciplina transitoria, nelle more della ridefinizione delle forme di sostegno dell'editoria, affidata invece ad un disegno di legge delega al Governo, attualmente all’esame della Camera (A.C. 5270).

[147]  Allocati sui capitoli 2183 di parte corrente e 7442 di parte capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[148]http://www.udinecultura.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/cultura/it/musei/palazzi_storici/sedecastello.html

[149]http://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/framedinam.asp?sedpag=../bollet/201103/0331/HTML/06/frame.htm.

[150]  Nella medesima risposta, il rappresentante del Governo ha anche fatto presente che l’Agenzia del demanio ha evidenziato che lo Statuto del Friuli Venezia Giulia non contiene una disciplina in materia di trasferimento alla regione degli immobili del demanio pubblico rientranti nel ramo storico-artistico.

[151]  Cfr. il Decreto Direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2012 recante le modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 36 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicato nella Gazz. Uff. del 26 luglio 2012, n. 173.

[152]  Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 196/2009 , il DEF è articolato in tre sezioni:

§       la prima sezione espone lo schema del Programma di stabilità, e contiene gli obiettivi e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo; l’indicazione degli obiettivi programmatici per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle PA, articolati per i sottosettori della PA;

§       la seconda sezione indica le regole generali sull’evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, con informazioni sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle PP.AA. e sul relativo costo medio.

§       la terza sezione reca, infine, lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR).

Sono indicati nel DEF – ovvero alla Nota di aggiornamento al DEF – gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Inoltre, in allegato al DEF sono riportate una serie di informazioni supplementari:

a)   una relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate;

b)   il Programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla legge obiettivo;

c)   un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente, relativo allo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra;

d)   un documento recante l’esposizione, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, delle risorse del bilancio dello Stato destinate alle singole regioni;

e)   il rapporto sullo stato di attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica.

[153]  Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

[154]  Cfr. Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and guidelines on the format and content of stability and convergence programmes, nella versione approvata dal Consiglio ECOFIN il 7 settembre 2010.

[155]  Il trattato è stato firmato in occasione del Consiglio europeo dell’1-2 marzo 2012 da tutti gli Stati membri dell’UE ad eccezione di Regno Unito e Repubblica ceca

[156]  Alla data del 31 ottobre 2012, il Fiscal Compact è stato ratificato da 13 Paesi (Austria, Cipro, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lettonia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovenia).

[157]  Tre sono i regolamenti, nell’ambito del pacchetto legislativo europeo noto come “Six pack” che riformano il patto di stabilità e crescita. Si tratta in particolare del:

§       Regolamento (UE) n. 1175/2011 che modifica il regolamento (CE) n.1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;

§       Regolamento (UE) n. 1177/2011 che modifica il regolamento (CE) n.1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

§       Regolamento (UE) n. 1173/2011 sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro;

[158]  Qualsiasi parte contraente che consideri un’altra parte contraente inadempiente rispetto agli obblighi stabiliti dal patto di bilancio potrebbe adire la Corte di giustizia dell’UE, anche in assenza di un rapporto di valutazione della Commissione europea.

Inoltre, il pacchetto legislativo prevede l’introduzione di una sorveglianza sugli squilibri macroeconomici degli Stati membri che include meccanismi di monitoraggio, allerta, correzione e sanzione. Tali meccanismi sono disciplinati nel:

§       Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, disciplina la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;

§       Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 disciplina le misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro.

Infine, il Six Pack prevede anche una Direttiva relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011.

[159]  Articolo 2 del D.Lgs. n. 56/2000.

[160]  D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”.

[161]  L’art.2, comma 1-ter del D.L. n. 40/2010 ha in particolare disposto la soppressione delle direzioni territoriali dell’economia e delle finanze e la riallocazione delle loro funzioni prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze. Ha altresì disposto che con i predetti decreti fossero stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate e le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

[162]  D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, conv. con modifiche dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.

[163]  L. 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

[164]  D.Lgs. 26 novembre 2011, Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.

[165]  Recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito in legge, con modificazioni, con la l. 6 agosto 2008, n. 133.

[166]  Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”.

[167]  D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, e convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

[168]  D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[169]  D.L. 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166

[170]  Si tratta delle 6 regioni del sud (Campania, Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia) (Obiettivo 1) e delle aree sottoutilizzate del centro-nord (Obiettivo 2).

[171]  L’ultima proroga, fino al 31 dicembre 2013, è stata disposta dall’articolo 23, comma 12-duodecies, del decreto-legge n.95/2012.

[172]  Gli altri fondi indicati nella norma sono il Fondo infrastrutture, di cui all’articolo 6-quinquies del D.L. 112/2008, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità e il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[173] www.fim.webhat.it.

[174]  “Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea”.

[175]  L’articolo 12 della L. 250/1958 prevede che i contributi per coprire gli oneri relativi alle assicurazioni di invalidità, vecchiaia, tubercolosi e malattie sia a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi sia a carico dello Stato siano versati all'I.N.P.S.. In particolare, il terzo comma dispone che il contributo a carico delle cooperative, delle compagnie e dei pescatori autonomi e quello a carico dello Stato costituiscano un apposito fondo denominato «Fondo versamento addetti alla piccola pesca».

[176]  Riguardanti, rispettivamente, l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) ed alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.

[177]  “Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea”.

[178]  Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

[179]  Modifica l'articolo 1, comma 1.

[180]  Modifica l’articolo 8, comma 6.

[181]  Aggiunge l’art. 6-bis (Qualità e sicurezza degli organi).

[182]  Articoli 13, 15, 16 della legge 91/1999.

[183]  Modifica l'articolo 22, comma 1, per cui la sanzione prevista, che viene raddoppiata, varia da un minimo di 2.064 euro (prima 1.032) ad un massimo di 20.658 (prima 10.329).

[184]  Il professionista sanitario che viene condannato per tale reato consegue anche l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

[185]  Viene inserito l’art. 22-bis (Sanzioni in materia di traffico di organi umani destinati ai trapianti).

[186]  Le disposizioni in commento coincidono con l’articolo 5 del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea.

[187]  Direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

[188]  Al proposito, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha precisato che, nelle more dell’approvazione della Legge Comunitaria per l’anno 2011, che contiene, tra l’altro, la delega al recepimento della direttiva 2010/84/UE, quest’ultima è applicabile a decorrere dal 21 Luglio 2012.

[189]  D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

[190]  Regolamento (UE) N. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate.

[191]  Regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012. della Commissione del 19 giugno 2012 relativo allo svolgimento delle attività di farmacovigilanza previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[192]  EudraVigilance è un network internazionale istituito dall'Agenzia europea per i medicinali che contiene i reports delle reazioni avverse ai farmaci autorizzati in tutta l'UE.

[193]  L’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 219/2006 dispone che nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un’autorizzazione dell’AIFA o un’autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007. Ai sensi del comma 2, quando per un medicinale è stata rilasciata una AIC, ogni ulteriore dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione e presentazione, nonché le variazioni ed estensioni sono ugualmente soggetti ad autorizzazione; le AIC successive sono considerate, unitamente a quella iniziale, come facenti parte della stessa autorizzazione complessiva, in particolare il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato autorizzato da almeno otto anni in Italia o nella Comunità europea.

[194]  AIFA, La nuova normativa di Farmacovigilanza:

      http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/la_nuova_normativa_di_farmacovigilanza_0.pdf

[195]  L’articolo 130 del D.Lgs. 219/2006 (Disposizioni concernenti il titolare dell’AIC) reca disposizioni in materia di PSUR, mentre la Direttiva dedica allo stesso tema la Sezione 2 (artt. 107-ter-107-octies). Il documento AIFA già citato reca una sezione dedicata al tema.

[196]  Relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini.

[197]  Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini.

[198]  Cfr. http://www.efsa.europa.eu

[199]  “Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea”.

[200]  (che attendevano l'esito di una serie di cause pilota, tutte poi respinte dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee con ordinanza 8 luglio 2008).

[201]  Ai sensi dell’art. 260 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), se la Commissione ritiene che lo Stato non si sia conformato a una precedente condanna per inadempimento può, con un parere motivato, avviare una nuova procedura di infrazione fissando un termine entro il quale lo Stato deve prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta e precisando, altresì, i punti sui quali lo Stato membro risulta inadempiente. Se lo Stato non si conforma al parere motivato, la Commissione può adire la Corte di Giustizia, specificando l'importo delle sanzioni di cui chiede l’inflizione. Le sanzioni consistono in una somma forfetaria e in una penalità di mora, adeguate alla gravità e alla persistenza dell’inadempimento.

[202]  Tali norme sono riportate nella comunicazione della Commissione europea 2011/C del 1° gennaio 2012, con la quale la Commissione ha aggiornato e prorogato una serie di norme temporanee in materia di controllo e valutazione degli aiuti di Stato concessi agli istituti finanziari nel contesto della crisi. Tali norme erano state adottate per la prima volta, in via transitoria, nel 2008 e poi prorogate di anno in anno sino al 31 dicembre 2011. La comunicazione proroga a partire dal 1° gennaio 2012 le norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, mantenendo in vigore per tutto il tempo richiesto dalle condizioni di mercato le disposizioni di cui alle quattro comunicazioni che stabiliscono le condizioni per la compatibilità degli aiuti concessi sotto forma di garanzia, ricapitalizzazione e sostegno a fronte di attività deteriorate, nonché i requisiti per i piani di ristrutturazione o di redditività. Inoltre, la comunicazione: 1) chiarisce le modalità da rispettare per garantire che lo Stato riceva una remunerazione adeguata laddove decida di ricapitalizzare le banche ricorrendo a strumenti per i quali la remunerazione stessa non viene fissata in anticipo, come le azioni ordinarie; 2) propone una metodologia riveduta relativa alla remunerazione delle garanzie per le esigenze di finanziamento delle banche – che rappresentano la maggior parte del sostegno concesso finora – onde garantire che le commissioni versate dalle banche riflettano il loro rischio intrinseco piuttosto che il rischio connesso allo Stato interessato o al mercato nel suo insieme.

[203]www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/MEMORANDUM_MINISTRO_AMBIENTE_28032014.pdf

[204] www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/?vw=contenutiDettaglio&id=90

[205] http://94.86.40.85/home_it/showitem.html?lang=&item=/documenti/comunicati/comunicato_0430.html

[206] www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stencomm/0814/audiz2/2012/1121/s000r.htm

 

 

[207]  Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

[208]  Il D.M. (MiSE) del 6 luglio 2012 riguardante l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici definisce bioliquidi sostenibili i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all’ articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

[209]  Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

[210]  www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=665863

[211]  www.coebank.org/

[212]  La norma precisa, con una disposizioni il cui contenuto normativo non risulta individuabile, che tale incremento tiene anche conto del differimento al 30 giugno 2013, per il medesimo anno, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame.

[213]  Importo che risulta ulteriormente incrementato di 150 milioni per l’anno 2013 dall’articolo 1, comma 91-bis del disegno di legge.

[214]  Tale comma dispone una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 23/2011, e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna nei seguenti importi: 500 milioni di euro per il 2012; 2.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014; 2.100 milioni a decorrere dall’anno 2015.

[215]  Come dispone l’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 23/2011.

[216]  In passato, infatti, il differimento di tali termini richiedeva l’intervento legislativo, ed era affidato, a singoli provvedimenti d’urgenza annuali di finanza locale, recanti le disposizioni destinate a disciplinare i singoli esercizi finanziari.

[217]  La Fondazione IFEL - Istituto per la finanza e l’economia locale è stata costituita in data 16 marzo 2006, conformemente a quanto previsto dal comma 2-ter del decreto legge n. 7 del 2005, che ha attribuito all’ANCI l’obbligo di proseguire i servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei Comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti. Conformemente quanto previsto dal successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2005, l’IFEL succede in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, costituito in data 22 febbraio 1994, sulla base del decreto legislativo 504 del 1992, con cui è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili.

      Il Consorzio ANCI-CNC aveva attuato, in dieci anni di attività, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, un complesso di servizi finalizzati alla formazione e gestione di anagrafi dei contribuenti tenuti al versamento dell'ICI, assicurando informazioni al Ministero dell'economia e delle finanze, in termini di dati, elaborazioni ed elementi utili per l'applicazione dell’ICI.

[218]  Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

[219]  Si veda al riguardo il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2005, che detta le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[220]  Il Consorzio ANCI-CNC aveva attuato, in dieci anni di attività, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, un complesso di servizi finalizzati alla formazione e gestione di anagrafi dei contribuenti tenuti al versamento dell'ICI, assicurando informazioni al Ministero dell'economia e delle finanze, in termini di dati, elaborazioni ed elementi utili per l'applicazione dell’ICI.

[221]  Le nuove funzioni previste dal citato comma 23 sono da mettere in relazione, principalmente, ai compiti di natura tecnica affidati alla SOSE ed all’IFEL ai fini della determinazione dei fabbisogni nel decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, in tema di fabbisogni standard degli enti locali, attuativo della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale.

[222]  D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, recante “Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

[223]  Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si segnala che il citato comma 989 è stato sostituito dall’articolo 16 del D.L. n. 81/2007 (legge n. 127/2007).

[224]  Per transhipment si intende il trasferimento (imbarco/sbarco) di contenitori dalle grandi navi portacontainer (navi madri) su battelli di dimensioni minori, definiti navi feeder, allo scopo di trasferire le merci dai grandi porti internazionali (hub transhipment) sulle reti ferroviarie landbridges che collegano porti situati su coste opposte e distanti, ovvero sulle reti di navi feeder verso porti minori che servono retroterra o hinterland regionali.

[225]  D.lgs. n. 91 del 31 maggio 2011, “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”, pubblicato in G.U. il 24 giugno 2011 ed entrato in vigore il 1° settembre 2011 (art. 26).

[226]  Il termine era originariamente stabilito al 28 febbraio 2012. Successivamente è intervenuto l’articolo 19, comma 1 del D.L. n. 216/2011 (legge n. 14/2012) che ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2012.

[227]  D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012.

[228]  Come ricorda l’AIFA, il valore del pay back è sempre determinato sul prezzo al pubblico (o il prezzo massimo di cessione) e non sul prezzo a carico del SSN, ovvero indipendentemente dall’eventuale presenza di concomitanti sconti obbligatori a carico del produttore per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche. In particolare, i prezzi al pubblico non tengono conto dello sconto al produttore pari allo 0,6% e dell’ulteriore sconto a carico dei grossisti e dei farmacisti disposto con determina AIFA del 9 febbraio 2007 pubblicata sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 2007.

[229]  Articolo 1, comma 796, lettera g) della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

[230]  In particolare,  le aziende farmaceutiche possono richiedere all’AIFA la sospensione degli effetti della deliberazione n. 26 del 27 settembre 2006 a fronte del versamento alle Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN generabili dalla riduzione del 5% applicata precedentemente dalle aziende farmaceutiche direttamente sul prezzo dei medicinali. Con Provvedimento 29 gennaio 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 10 febbraio 2007, n. 34) l’AIFA ha approvato le tabelle di equivalenza elaborate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge finanziaria 2007.

[231]  Le proroghe annuali, sono intervenute con disposizioni contenute nei decreti leggi annuali di proroga di termini previsti da disposizioni legislative. L’ultima proroga al 31 dicembre 2012 è prevista dall’articolo 10, commi 4 e 5, del D.L. 216/2011, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

[232]  L. 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

[233]  Dall’articolo 10, commi 4 e 5, del D.L. 216/2011.

[234] La notizia dell’attivazione della procedura per consentire la proroga dei termini di operatività delle commissioni era già stata pubblicata il 9 dicembre 2012 sul sito http://abilitazione.miur.it./public/news.php?&#idx-20.

[235]     http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dd-27062012.aspx.

[236]  In particolare, il co. 1 stabilisce che il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita.

[237]  La relazione illustrativa evidenziava che la proroga era finalizzata ad assicurare continuità di gestione nella fase di adeguamento alla nuova disciplina prevista dalla legge finanziaria 2008.

[238]  La relazione illustrativa evidenziava che la proroga si rendeva necessaria per far fronte alla grave situazione organizzativa e finanziaria delle fondazioni.

[239]  D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario., convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[240]  Le modalità di rateizzazione dei debiti sono state definite dal Commissario con il decreto 10 marzo 2010 (GU n. 70/2010).

[241]  La proroga disposta con il decreto del 25/3/11 era consentita dall’articolo 1, comma 2 del D.L. n. 225/10 che prevedeva tale facoltà.

[242]  Decreto legislativo n. 51 del 1998, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

[243]  Regio decreto n. 12 del 1941, Ordinamento giudiziario. Si rammenta in particolare che il decreto legislativo n. 51 del 1998 ha tra l'altro introdotto nell’ordinamento giudiziario i giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice procuratori onorari (VPO) quali magistrati onorari addetti, rispettivamente, al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, in relazione a specifiche materie (si vedano gli articoli 42-bis e seguenti, e gli articoli 71 e seguenti del regio decreto n. 12 del 1941).

La nomina a GOT, come a VPO, avviene con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio (articolo 42-ter, del citato regio decreto n. 12). I predetti magistrati onorari durano in carica 3 anni e possono essere confermati per una sola volta (articolo 42-quinquies e articolo 71, secondo comma, del citato regio decreto n. 12).

[244]  Legge 21 novembre 1991 n. 374, recante Istituzione del giudice di pace. L'articolo 7, comma 1, prevede che il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica 4 anni e può essere confermato per un secondo e terzo mandato di pari durata. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di 2 anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di 4 anni. Ulteriore nomina non è consentita se non decorsi 4 anni dalla cessazione del precedente incarico. Resta ferma la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.

[245]  D.L. 30 dicembre 2004 n. 314, Proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, L. 1 marzo 2005, n. 26.

[246]  Ai sensi dell’articolo 193 del Testo unico, gli enti locali sono tenuti, durante la gestione, al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio sia per la copertura delle spese correnti che per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal Testo unico. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare deve provvedere, con propria delibera, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio (di cui all’articolo 194), e per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato. Qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, il Consiglio adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

La mancata adozione, da parte dell’ente, dei suddetti provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141 del Testo unico, e dà luogo alla procedura di scioglimento del Consiglio prevista in tale ipotesi.

[247]  L’articolo 1, comma 7, della legge n.92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) prevede che le disposizioni della legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscano principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici (con esclusione del personale in regime di diritto pubblico), in coerenza con quanto disposto all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001. Il comma 8 dispone invece che, ai fini dell’applicazione del comma 7, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individui e definisca, anche mediante iniziative normative, gli àmbiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti pubblici.

[248]  Introdotto dall’articolo 40 della L. 24 dicembre 2007, n. 247, “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[249]  Anch’esso introdotto dal comma 40, dell’articolo 1 della L. 247/2007.

[250]  Secondo l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 per amministrazioni pubbliche si intendono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali - entrate, dogane, territorio).

[251]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[252]  In precedenza all’intervento dell’articolo 66, comma 7, del D.L. 112/2008, il limite era del 60%.

[253]  Tale comma ha disposto che il reclutamento è adottato da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della L. 449/1997. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è inoltre subordinato all'emanazione di apposito D.P.C.M..

[254]  Tale comma ha disposto che per il biennio 2008-2009 tali enti potessero procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

[255]  I contratti di solidarietà c.d. “difensivi” si sostanziano in accordi tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali volti a ridurre l’orario di lavoro, allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, i licenziamenti mediante un utilizzo più razionale della forza lavoro. Tali contratti hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno).

[256]  D.L. 20 maggio 1993, n. 148, “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236. Si fa presente che tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 2, comma 531, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[257]  Per una sintetica disamina del richiamato Fondo si rimanda alla scheda relativa all’articolo 1, commi 141-septiesdecies-novesdecies.

[258]  SOGEI SpA è una società a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 4 dello statuto del 14 luglio 2011 prevede che la società, in quanto organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha per oggetto, prevalentemente, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite a detto Ministero e alle Agenzie fiscali, segnatamente:

§       ogni attività, compresa quella industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'amministrazione fiscale;

§       ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui alla lettera precedente, comprese il supporto, l'assistenza e la consulenza all'amministrazione fiscale per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;

§       ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sogei può, inoltre, svolgere, nel rispetto della normativa vigente, ogni altra attività di natura informatica per conto dell'amministrazione pubblica centrale o locale, di istituzioni, di enti pubblici territoriali locali, di società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di Istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere. Sogei, in conformità al contratto di servizi quadro, deve garantire la manutenzione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo della fiscalità.

In quanto depositaria dell’Anagrafe tributaria, Sogei svolge un’azione di supporto sia alle valutazioni degli impatti delle manovre fiscali e della normativa, sia alla elaborazione delle politiche da perseguire in materia.

[259]  La Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A. – società interamante posseduta dal Ministero dell’economia e finanze - è stata istituita, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 414 del 1997, come strumento operativo per attuare un cambiamento nella gestione delle tecnologie dell'informazione nell'ambito dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Con il citato D.Lgs. n. 414/1997 sono state infatti affidate alla Consip le attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile. Successivamente con i Decreti del Ministero del Tesoro del 22 dicembre 1997 e del 17 giugno 1998 è stato affidato alla società l'incarico di gestire e sviluppare i servizi informatici dello stesso Ministero.

Inoltre, l’articolo 4, comma 7 del D.L. n. 193/2009  ha permesso al Ministero della giustizia di avvalersi di Consip S.p.a. per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia.

Le attività informatiche di Consip vengono svolte anche verso la Corte dei conti, per la quale Consip fornisce servizi di consulenza e di assistenza progettuale, organizzativa e tecnologica, nonché per altre strutture della pubblica amministrazione.

In aggiunta alle attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile, Consip è divenuta la struttura di servizio per gli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A., in virtù dei compiti ad essa conferiti dal combinato disposto di una serie di norme quali, in primis, l’articolo 26 della legge n. 488/1999, l’articolo 58 della legge 388/2000 e il D.M. 24 febbraio 2000.

Su tale ambito di competenze incidono poi ulteriori numerose norme contenute nel decreto in esame, in particolare, l’articolo 1, commi 1-18, alle cui schede di lettura si rinvia.

L'ambito operativo di Consip, fino all’intervento legislativo ora in commento, è stato dunque volto, da una parte, a fornire servizi di consulenza e di assistenza progettuale, organizzativa e tecnologica per l'innovazione del MEF e della Corte dei conti; e dall'altro, a gestire il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., le cui linee direttici sono state fissate da molteplici interventi legislativi che si sono susseguiti, talvolta non senza ripensamenti da parte del legislatore.

In quest’ultimo contesto, Consip è anche un’amministrazione aggiudicatrice, in quanto definisce, realizza e aggiudica gare d’appalto per conto delle amministrazioni. I compiti di Consip in materia di razionalizzazione degli acquisti della P.A., in virtù degli ultimi interventi legislativi finalizzati alla revisione e all’ottimizzazione della spesa pubblica, con particolare riferimento a quella per consumi intermedi (D.L. n. 52/2012  e D.L. n. 95/2012) si sono peraltro notevolmente estesi.

[260]  Il primo differimento, relativo alle sole federazioni sportive iscritte al CONI, era stato disposto, fino al 1° gennaio 2012, dall’art. 2, co. 2-quaterdecies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011). Il differimento al 1° gennaio 2013 sia per le federazioni sportive che per le discipline sportive associate è stato disposto dall’art. 14, co. 2-bis, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012).

[261]  Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012. Si tratta della Federazione italiana giuoco squash (FIGS). Per completezza, si evidenzia che l’elenco reca, in calce, una nota che evidenzia che, in pendenza del secondo grado di giudizio dinanzi al Consiglio di Stato sono da ritenersi escluse dall’elenco 26 ulteriori federazioni, ivi indicate.

[262]  La L. n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) ha previsto che, “a partire dal 1° gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport”. Da ultimo, l’art. 30-bis, co. 4, del D.L. n. 185/2008 (L. 2/2009) ha fissato in € 470 mln la quota in favore del CONI per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010 ed ha previsto che, a decorrere dal 2011, l’importo sia determinato con decreto del MEF. Ulteriori risorse sono state assegnate dall’art. 1, co. 23-ter e 23-octiesdecies, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Inoltre, il CONI è stato incluso, per il triennio 2010-2012, tra i destinatari delle risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili (art. 1, co. 23-ter e 23-octiesdecies, lett. b), del D.L. 194/2009 -L. 25/2010).

[263]  Il bilancio del CONI, unitamente alla relazione sull’attività svolta, è trasmesso alle Camere dall’autorità di governo vigilante, ai sensi dell’art. 30, co. 5, della L. 70/1975. Il controllo sulla gestione finanziaria dell’ente è effettuato dalla Corte dei Conti, la cui ultima relazione è stata trasmessa al Parlamento il 16 aprile 2012 (Doc. XV, n. 412) ed è relativa all’esercizio 2010. http://xvi.intra.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/015/302/INTERO.pdf

[264]  Adottato dal Consiglio nazionale del CONI il 30 settembre 2011 (http://www.coni.it/fileadmin/_temp_/coni/pdf/Statuto_30-9-2011.pdf).

[265]  Si veda anche l’art. 23 dello Statuto del CONI. Il medesimo articolo chiarisce anche che, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica, tra le altre, le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici. Nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.

[266]  Secondo quanto precisato dalla Ragioneria generale dello Stato con Circolare n. 40 del 23 dicembre 2010, l’ambito applicativo della disposizione, con le esclusioni espressamente previste, è costituito da tutti gli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) che ricevono, non “una tantum”, contributi a carico delle finanze pubbliche.

[267]  Si ricorda che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia. Il CIPE ha aggiornato gli elenchi con una serie di delibere e, da ultimo, con delibera 13 novembre 2003, n. 87. L’elenco dei comuni è consultabile anche sul sito internet:

http://www.confedilizia.it/ELENCO%20COMUNI%20ALTA%20TENSIONE%20ABITATIVA.htm .

[268]  “Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri”.

[269]  “Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri”.

[270]  La legge di conversione del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) è stata pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 2011 ed è entrata in vigore il giorno successivo.

[271]  D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012.

[272]  L’allegato 1 reca criteri per l'individuazione delle zone sismiche nonché l’individuazione, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone.

[273]  L. 8 agosto 1994, n. 507, Misure urgenti in materia di dighe, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

[274]  Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[275]  Si ricorda che per il 2012 e per gli anni successivi, gli obiettivi finanziari fissati originariamente dall’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 78/2010, sono stati integrati dai D.L. n. 98/2011 e n. 138/2011, i quali  – nell’ambito della manovra di stabilizzazione dei conti pubblici 2012-2014 – hanno imposto alle autonomie territoriali, a partire dal 2012, un ulteriore concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, ulteriori misure finanziarie a carico degli enti territoriali sono state successivamente introdotte con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e, più di recente, con il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (c.d. spending review 2).

[276]  Articolo 20, comma 3, del D.L. n. 98/2011 e articolo 31, comma 5, della legge n. 183/2011.

[277]  L'articolo 36 del D.Lgs. 118/2011 dispone, a decorrere dal 2012 l'avvio di una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo primo dello stesso D.Lgs. recante i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali. In particolare la sperimentazione dovrà riguardare l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi.

[278]  Si ricorda che la disciplina del Patto per gli anni 2011-2013, recata dall’art. 1, co. 87-124, della legge n. 220/2010 ha introdotto un principio generale, valido a regime a decorrere dal 2011, riguardante l’obiettivo strutturale del patto di stabilità interno per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che viene definito come pareggio del saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista (comma 90).

[279]  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

[280]  Simile misura di flessibilità è stata disciplinata, per il 2012, dall'articolo 20, comma 1, del D.L. 98/2011, ma non è stata attuata.

[281]  Termine che risulta più coerente con i vigenti criteri di formulazione delle norme, rispetto al termine “soppresso” recato dal comma.

[282]  Per il 2010, l'entità della spesa, in milioni di euro, per ciascuna regione coinvolta è la seguente: Basilicata 2,5; Emilia Romagna 92,7; Lazio 152; Piemonte 65; Sardegna 27,3; Toscana 60 e Umbria 3,8.

[283]  Per il 2011, l''entità della spesa, in milioni di euro, per ciascuna regione coinvolta è la seguente: Basilicata  4,1, Emilia Romagna  84, Lazio  180,9, Liguria  62,6, Lombardia  70, Marche  91,4, Piemonte  370, Puglia  50, Sardegna  50, Toscana  55, Umbria  30,3 e Veneto 80.

[284]  In attuazione di tale disciplina, il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 giugno 2011 ha recato le norme specifiche per l'attuazione della «regionalizzazione orizzontale» del patto di stabilità interno per l’anno 2011, disponendo che i comuni e le province che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all’obiettivo prefissato possono comunicare al Ministero dell’economia l’importo degli spazi finanziari che sono disposti a cedere; analogamente, i comuni e le province che prevedono di conseguire un differenziale negativo rispetto all’obiettivo possono comunicare al Ministero dell’economia l’importo degli spazi finanziari di cui necessitano. La procedura prevede che ogni regione provveda, dunque, a ridefinire e a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. E’ prevista altresì la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della regione di tutti gli elementi informativi per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica per ciascun ente locale, entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno.

[285]  Per il 2010 in tre regioni sono state effettuate 'compensazioni' tra gli enti locali: nella regione Lazio per 118,6 milioni di euro, nella regione Piemonte per 4,4 milioni di euro e nella regione Toscana per 871 migliaia di euro. Per l'esercizio 2011 l'impegno complessivo di 70.243 migliaia di euro è così ripartito: in Abruzzo 3.100, in Emilia-Romagna 21.220, nel Lazio 32.866, in Liguria 1.120, in Lombardia 5.647, in Piemonte 1.150, in Puglia 4.120 ed in Toscana 1.020.

[286]  Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

[287]  Il testo originario dell’articolo 4-ter del D.L. n. 16/2012 fissava il termine al 30 giugno, poi posticipato al 20 settembre dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 95/2012.

[288]  Il testo originario dell’articolo 4-ter del D.L. n. 16/2012 fissava il termine al 30 luglio, poi posticipato al 5 ottobre dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 95/2012.

[289]  Termine che risulta più coerente con i vigenti criteri di formulazione delle norme, rispetto al termine “soppresso” recato dal comma.

[290]  Si ricorda che ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. n. 267/2000, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso viene disposto qualora emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento nei riguardi degli amministratori stessi, che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei servizi, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco e di componente di giunta, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento di tali organi, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte. Il decreto di scioglimento esplica i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. L’articolo 144 dispone inoltre che con il decreto di scioglimento sia nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, che resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

[291]  Tali due fondi sono stati istituiti rispettivamente dall’articolo 2, comma 3 e dall’articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Il primo fondo, di durata triennale, è finalizzato a realizzare “in forma progressiva e territorialmente equilibrata” la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare (disciplinata dal medesimo articolo 2). Il secondo fondo è destinato al finanziamento delle spese dei comuni e delle province successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard.

[292]  Termine che risulta più coerente con i vigenti criteri di formulazione delle norme, rispetto al termine “soppresso” recato dal comma.

[293]  Pur essendo regioni a statuto speciale - e dunque con competenza primaria in materia di enti locali - per le regioni Sicilia e Sardegna non sono intervenute le norme di attuazione necessarie a completare il trasferimento delle funzioni. Il finanziamento dei comuni delle regioni Sicilia e Sardegna continua perciò ad essere a carico dello Stato.

[294]  Si ricorda che il citato comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183/2012 (legge di stabilità 2012), nella sua attuale formulazione, dispone che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli enti ad esso soggetti devono inviare al Ministero dell'economia (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria. La norma sottolinea l’obbligatorietà di tale certificazione prevedendo, anche in questo caso, che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisca inadempimento al patto di stabilità interno.

[295]  Per l'esercizio 2012, la misura è fissata per ciascuna regione nella tabella inserita ai commi 2 (per la competenza) e al comma 3 (per la cassa) dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012 (legge 183/2011).

[296]  Il 'Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (Sec95)' è uno schema contabile utilizzato a livello europeo e nella contabilità nazionale.

[297]  Su ricorso delle regioni Toscana, Veneto e Sardegna, la Corte costituzionale con sentenza n. 176 del 6 luglio 2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato articolo 5-bis del Decreto legge 138/2011 e – conseguentemente della lettera n) – per lesione dell'autonomia finanziaria regionale e per violazione del principio secondo cui gli interventi perequativi e solidali devono garantire risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per l'esercizio delle normali funzioni e tali risorse devono provenire dallo Stato. La deroga ai vincoli del patto di stabilità in favore delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con conseguente redistribuzione dei maggiori oneri tra lo Stato e le restanti Regioni per effetto della clausola di invarianza dei tetti, comporta infatti un aggravio del bilancio delle altre regioni e una rimodulazione più onerosa dei rispettivi patti di stabilità. In sostanza interventi diretti a rimuovere gli squilibri economici devono seguire le modalità fissate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

[298]  Decreto 27 novembre 2012 , Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento. (GU n. 288 del 11-12-2012) 

[299]  Le norme recate dalla legge finanziaria 2010 modificano l’ordinamento finanziario della regione e delle due province autonome per adeguarlo agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale dall’articolo 27 della legge 42/2009, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Nello statuto viene inserita – come aveva disposto il comma 7 dell’articolo 77-ter del decreto-legge 112/2008 - la disciplina del patto di stabilità e le "ulteriori forme di risparmio".

[300]  Le ulteriori riduzioni sono le seguenti: a)le somme stabilite nella tabella inserita al comma 10 dell'articolo 32: complessivi 2.130 milioni di euro per il 2012 e 2.500 milioni per il 2013 e successivi; b)   la somma di complessivi 920 milioni di euro (annui), quale “concorso alla finanza pubblica” delle autonomie speciali definito dall'articolo 28, comma 3, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 ('riserva all'erario' del maggior gettito derivante dall'aumento dell'addizionale IRPEF, disposta dal comma 1 del medesimo articolo 28); c)      la somma di complessivi 235 milioni di euro, quale aumento del 'concorso alla finanza pubblica' disposto dall'articolo 35 comma 4 del D.L. 1/2012 che esplicita in tal modo la finalizzazione della riserva all'erario del maggior gettito delle maggiori entrate ottenute nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dall'incremento dell'accisa sull'energia elettrica . Il concorso alla finanza pubblica è stato poi ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 (articolo.4, comma 11 del D.L. 16/2012); d) come formula residuale, degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

[301]  Tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: Valle d’Aosta L. Cost. 4/1948 art. 2; D.Lgs. 431/1989; Trentino-Alto Adige, D.P.R. 670/1972 artt. 4, 80; D.P.R. 473/1975; D.Lgs. 268/1992; Friuli-Venezia Giulia, L. Cost. 1/1963 art. 4; D.P.R. 114/1965 art. 8; D.Lgs. 9/1997; Sicilia, R.D.Lgs. 455/1946 art. 14; Sardegna, L.Cost. 3/1948 art. 3. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione (o la provincia autonoma) a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

[302]  Il versamento deve avvenire entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto. "In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita".

[303]  Convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[304]  D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010. n. 25.

[305]  D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure per la crescita del Paese”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[306]  Come già commentato supra, la TOSAP era stata abolita dall’articolo 51 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 a seguito dell’introduzione del COSAP - canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Dal momento che la tassa è stata reintrodotta nell’ordinamento dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, attualmente coesistono entrambe le forme di prelievo.

[307]  Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94