Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) A.C. 5534-bis-A - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 5534-BIS-A/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 708    Progressivo: 2
Data: 16/11/2012
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

 

A.C. 5534-bis-A

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 708/2

 

 

 

16 novembre 2012

 

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: ID0025a.doc

 


INDICE

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 5534-bis) e il testo approvato dalla V Commissione Bilancio (A.C. 5534-bis-A)3

Schede di lettura

§      Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali)11

§      Articolo 1, commi 2-3 (Gestioni previdenziali)14

§      Articolo 1, commi 4 e 5 (Riduzioni di spesa dei Ministeri)17

§      Articolo 1, commi 6 e 7 (Riduzioni Ministero dell’economia)26

§      Articolo 1, commi 8-13 (Riduzioni di spesa del Ministero del lavoro)30

§      Articolo 1, commi 14-23 (Riduzione della spesa del Ministero della giustizia)34

§      Articolo 1, commi 24-30 (Disposizioni per la riduzione della spesa del Ministero degli Affari esteri)45

§      Articolo 1, commi 31 e da 36 a 47 (Riduzioni di spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)51

§      Articolo 1, commi 32 e 33 (Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori)62

§      Articolo 1, commi 34-35 (Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi per docenti)64

§      Articolo 1, commi 48-56 (Riduzioni delle spese Ministero delle infrastrutture e trasporti)67

§      Articolo 1, commi 57, 58 e 60-62 (Disposizioni per la riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole)74

§      Articolo 1, comma 59 (Liquidazione EIPLI)78

§      Articolo 1, comma 63 (Riduzioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali)80

§      Articolo 1, comma 64 (Interventi conservativi volontari sui beni culturali)81

§      Articolo 1, comma 65 (Somme giacenti nelle contabilità speciali del Mibac)83

§      Articolo 1, commi 66-74 (Riduzioni delle spese del Ministero della salute)86

§      Articolo 1, commi 75-78 (Assunzioni nel comparto Sicurezza, Difesa e Vigili del fuoco)91

§      Articolo 1, commi 79-81 (Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo)94

§      Articolo 1, commi 82-84 e 86 (Riduzioni di spesa degli enti pubblici di previdenza)99

§      Articolo 1, comma 85 (Personale dell’INAIL)107

§      Articolo 1, comma 87 (Invio telematico CUD da parte degli enti previdenziali)109

§      Articolo 1, comma 88 (Fabbisogno delle università e degli enti di ricerca)110

§      Articolo 1, commi 89 e 90 (Riduzione della spesa per le regioni e le province autonome)112

§      Articolo 1, commi 91-94 (Riduzione della spesa degli enti locali)118

§      Articolo 1, commi 95 e 96 (Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario)124

§      Articolo 1, comma 97 (Acquisto di immobili da parte della P.A.)130

§      Articolo 1, comma 98 (Fondo per il pagamento canoni di locazione)136

§      Articolo 1, comma 99 (Capitale sociale della SGR per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)141

§      Articolo 1, commi 100-104 (Limiti all’acquisto di mobili, arredi e autovetture)146

§      Articolo 1, commi 105-107 (Incarichi di consulenza nelle amministrazioni pubbliche)150

§      Articolo 1, commi 108 e 109 (Obbligo delle convenzioni quadro Consip e del mercato elettronico della P.A. per gli istituti scolastici e universitari)156

§      Articolo 1, commi 110-115 (Modifiche alla disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della P.A.)160

§      Articolo 1, commi 116-119 (Soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto)167

§      Articolo 1, comma 120 (Indennità di trasferta per il personale militare e di polizia)171

§      Articolo 1, comma 121 (Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’attuazione di norme a tutela della minoranza linguistica slovena)172

§      Articolo 2, commi 1 e 2 (Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al Fondo globale per l’ambiente)174

§      Articolo 2, comma 3 (Contratto di programma con RFI)178

§      Articolo 2, comma 4 (Rete infrastrutturale ferroviaria)182

§      Articolo 2, comma 5 (Contratto di programma con ANAS)185

§      Articolo 2, commi 6-10 (Autorizzazione di spesa per il sistema Mo.SE. e finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia)187

§      Articolo 2, comma 11 (Linea ferroviaria Torino-Lione)191

§      Articolo 2, comma 12 (Risorse al Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A)193

§      Articolo 2, comma 13 (Assegnazione di un contributo ai comuni colpiti dal terremoto del Belice)197

§      Articolo 2, comma 14 (Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino)199

§      Articolo 2, comma 15 (Incremento risorse del Fondo di rotazione per gli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario)201

§      Articolo 2, commi 16-22 (Interventi in favore dei c.d. esodati)205

§      Articolo2, comma 23 (Consulta nazionale del Servizio civile)217

§      Articolo 2, comma 24 (Disavanzi sanitari regione Campania)219

§      Articolo 2, comma 25 (Istituzione di un fondo per la gestione della flotta aerea antincendio)220

§      Articolo 2, comma 26 (Agenzia sviluppo settore ippico)222

§      Articolo, 2 comma 27 (Scuole non statali)224

§      Articolo 2, comma 28 (Fondo spese urgenti e indifferibili)227

§      Articolo 2, comma 29 (Lavoratori socialmente utili)229

§      Articolo 2, comma 30 (Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili)234

§      Articolo 2, comma 31 (Fondo nazionale per le politiche sociali)237

§      Articolo 2, comma 32 (Fondo per le non autosufficienze)240

§      Articolo, 2 comma 33 (Fondo integrativo statale per le borse di studio)242

§      Articolo 2, comma 34 (Assegnazione di risorse finanziarie nelle zone colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo)244

§      Articolo 2, comma 35 (Assegnazione di risorse finanziarie ai territori colpiti da calamità naturali)246

§      Articolo 2, comma 36 (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari)249

§      Articolo 2, comma 37 (Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”)250

§      Articolo 2, comma 38 (Riduzione del Fondo ISPE)251

§      Articolo 2, commi 39-40 (Finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e per la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia)252

§      Articolo 2, commi 41 e 42 (Lotta all’evasione fiscale e destinazione delle maggiori entrate)254

§      Articolo 2, comma 43 (Trasporto pubblico locale)261

§      Articolo 3, comma 1 (Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro)279

§      Articolo 3, comma 2 (Aumento IVA)284

§      Articolo 3, commi 3 e 4 (Detassazioni contratti di produttività)288

§      Articolo 3, commi 5-7 (Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia – deducibilità IRAP)291

§      Articolo 3, comma 8 (Imposta di bollo sui certificati penali)297

§      Articolo 3, comma 9 (Aliquote di accisa dei carburanti)298

§      Articolo 3, commi 10-12 (Variazioni al regime di IVA agevolato per cooperative assistenziali)300

§      Articolo 3, comma 13 (Abrogazione esenzione IRPEF per pensioni di guerra)303

§      Articolo 3, commi 14-17 (Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie)305

§      Articolo 3, comma 18 (Deducibilità spese auto nell’esercizio di impresa)309

§      Articolo 3, commi 19-22 (Differimento termini maggiori valori conseguenti al riallineamento)311

§      Articolo 3, commi 23 e 24 (Imprese assicurative)314

§      Articolo 3, comma 25 (Reddito dominicale e agrario)316

§      Articolo 3, commi 26 e 27 (Determinazione del reddito delle società agricole e degli imprenditori agricoli)318

§      Articolo 3, comma 28 (Fondo per esenzione IRAP persone fisiche)320

§      Articolo 3, commi 29 e 30 (Terreni agricoli e gasolio agricolo)322

§      Articolo 3, commi 31 e 32 (Modifiche all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e di imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero)324

§      Articolo 3, commi 33e 34  (Regime IVA gestioni individuali di portafogli)327

§      Articolo 3, comma 35 (Sanzioni per violazioni della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)329

§      Articolo 3, comma 36 (Finanziamento delle autorità indipendenti)331

§      Articolo 3, comma 37 (Detrazioni per erogazioni al Fondo ammortamento titoli di Stato)336

§      Articolo 3, comma 38 (Riscossione delle quote latte)338

§      Articolo 3, comma 39 (Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti)342

§      Articolo 3, comma 40 (Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012)344

§      Articolo 3, comma 41 (Tabelle A e B)346

§      Articolo 3, comma 42 (Tabella C)354

§      Articolo 3, commi 43 e 44 (Tabella E)370

§      Articolo 3, comma 45 (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)389

§      Articolo 3, comma 46 (Entrata in vigore)391

 

 


Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 5534-bis) e il testo approvato dalla V Commissione Bilancio (A.C. 5534-bis-A)


 

Titolo

A.C. 5534-bis

A.C. 5534-bis-A

Risultati differenziali

1, co. 1

1, co. 1

Gestioni previdenziali

2, co. 1-2

1, co. 2-3

Riduzioni di spesa dei Ministeri:

3, co. 1-2

1, co. 4-5

- Ministero dell’economia e delle finanze

3, co. 3-4

1, co. 6-7

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali

3, co. 5-7

1, co. 8-13

- Ministero della giustizia

3, co. 8-20

3, co. 10-13-15-16
Stralciati

1, co. 14-23

- Ministero degli affari esteri

3, co. 21-27

3, co. 28
Stralciato

1, co. 24-30

- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

3, co. 29-48

3, co. 32-33-34-35-36-39-40-41
Stralciati

1, co. 31-47

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

3, co. 49-57

1, co. 48-56

- Ministero delle politiche agricole

3, co. 58-62

1, co. 57-58 e 60-62

Liquidazione Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania - EIPLI

 

1, co. 59

- Ministero per i beni e le attività culturali

3, co. 63-65

1, co.63- 65

- Ministero della salute

3, co. 66-74

1, co. 66-74

Fondo valorizzazione istruzione scolastica

3, co. 75-76

Soppressi

Assunzioni nel comparto Sicurezza, Difesa e Vigili del fuoco

 

1, co. 75–78

Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo

 

1, co. 79-81

Riduzioni di spesa degli enti pubblici di previdenza

4, co. 1

1, co. 82, 84 e 86

Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

 

1, co. 83

Personale dell’INAIL

 

1, co. 85

Invio telematico CUD da parte degli enti previdenziali

 

1, co. 87

Fabbisogno delle università e degli enti di ricerca

4, co. 2

1, co. 88

Riduzione della spesa per le regioni e le province autonome

5, co. 1-2

1, co. 89-90

Riduzione della spesa degli enti locali

5, co. 3-6

1, co. 91-94

Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario

6, co. 1-3

1, co. 95-96

Acquisto di immobili da parte della P.A.

7, co. 1

1, co. 97

Fondo per il pagamento canoni di locazione

7, co. 2

1, co. 98

Capitale sociale della SGR per la valorizzazione del patrimonio immobiliare

7, co. 3

1, co. 99

Limiti all’acquisto di mobili, arredi e autovetture

7, co. 4-8

1, co. 100-104

Incarichi di consulenza nelle amministrazioni pubbliche

7, co. 9-11

1, co. 105-107

 

7, co. 12-13
Stralciati

 

Obbligo delle convenzioni quadro Consip e del mercato elettronico della P.A. per gli istituti scolastici e universitari

7, co. 14-15

1, co. 108-109

Modifiche alla disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della P.A.

7, co. 16-21

1, co. 110-115

 

7, co. 22-24
Stralciati

 

“Cieli bui”

7, co. 25-26

Soppressi

 

7, co. 27-34
Stralciati

 

Soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto

7, co. 35-38

1, co. 116-119

Indennità di trasferta per il personale militare e di polizia

7, co. 39

1, co. 120

Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’attuazione di norme a tutela della minoranza linguistica slovena

 

1, co. 121

Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al Fondo globale per l’ambiente

8, co. 1-2

2, co. 1-2

Contratto di programma con RFI

8, co. 3

2, co. 3

Rete infrastrutturale ferroviaria

8, co. 4

2, co. 4

Contratto di programma con ANAS

8, co. 5

2, co. 5

Sistema Mo.SE

8, co. 6

2, co. 6-10

Linea ferroviaria Torino-Lione

8, co. 7

2, co. 11

Risorse al Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A

8, co. 8

2, co. 12

Contributo ai comuni colpiti dal terremoto del Belice

 

2, co. 13

Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino

8, co. 9

2, co. 14

Incremento risorse del Fondo di rotazione per gli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario

8, co. 10

2, co. 15

Interventi in favore dei c.d. esodati

8, co. 11

2, co. 16-22

Consulta nazionale servizio civile

 

2, co. 23

Disavanzi sanitari regione Campania

8, co. 12

2, co. 24

Istituzione di un fondo per la gestione della flotta aerea antincendio

8, co. 13

2, co. 25

Agenzia sviluppo settore ippico

8, co. 14

2, co. 26

 

8, co. 15-16
Stralciati

 

Scuole non statali

8, co. 17

2, co. 27

Fondo spese urgenti e indifferibili

8, co. 18

2, co. 28

 

8, co. 19
Stralciato

 

Operatori socialmente utili

8, co. 20

2, co. 29

Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili

8, co. 21

2, co. 30

Fondo nazionale politiche sociali

 

2, co. 31

Fondo per le non autosufficienze

 

2, co. 32

Fondo integrativo statale per le borse di studio

 

2, co. 33

Assegnazione di risorse finanziarie nelle zone colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo

 

2, co. 34

Assegnazione di risorse finanziarie ai territori colpiti da calamità naturali

 

2, co. 35

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari

8, co. 22

2, co. 36

Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”

8, co. 23

2, co. 37

Riduzione fondo ISPE

 

2, co. 38

Finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e per la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia

 

2, co. 39-40

Lotta all’evasione fiscale e destinazione delle maggiori entrate

 

2, co. 41-42

Trasporto pubblico locale

9, co. 1-2

2, co. 43

 

Articoli 10 e 11
Stralciati

 

Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro

 

3, co. 1

Aumento IVA

12, co. 1

3, co. 2

Riduzione primi due scaglioni IRPEF

12, co. 2

Soppresso

Detassazioni contratti di produttività

12, co. 3

3, co. 3-4

Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia – deducibilità IRAP

12, co. 4-11

3, co. 5-7

Imposta di bollo sui certificati penali

12, co. 12

3, co. 8

Aliquote di accisa dei carburanti

12, co. 13

3, co. 9

Variazioni al regime di IVA agevolato per cooperative assistenziali

12, co. 14-16

3, co. 10-12

Abrogazione esenzione IRPEF per pensioni di guerra

12, co. 17

3, co. 13

Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie

12, co. 18-21

3, co. 14-17

Deducibilità spese auto nell’esercizio di impresa

12, co. 22

3, co. 18

Differimento termini maggiori valori conseguenti al riallineamento

12, co. 23-26

3, co. 19-22

Imprese assicurative

12, co. 27-28

3, co. 23-24

Reddito dominicale e agrario

12, co. 29

3, co. 25

Determinazione del reddito delle società agricole e degli imprenditori agricoli

12, co. 30-31

3, co. 26-27

Fondo per esenzione IRAP persone fisiche

 

3, co. 28

Terreni agricoli e gasolio agricolo

12, co. 32-33

3, co. 29-30

Modifiche all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e di imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero

 

3, co. 31-32

Regime IVA gestioni individuali di portafogli

 

3, co. 33-34

Sanzioni per violazioni della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

12, co. 34

3, co. 35

Finanziamento delle autorità indipendenti

12, co. 35

3, co. 36

Detrazioni per erogazioni al Fondo ammortamento titoli di Stato

12, co. 36

3, co. 37

Riscossione delle quote latte

12, co. 37

3, co. 38

Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti

 

3, co. 39

Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012

 

3, co. 40

Tabelle A e B

13, co. 1-4

3, co. 41

Tabella C

 

3, co. 42

Tabella E

 

3, co. 43-44

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

 

3, co. 45

Entrata in vigore

14, co

3, co. 46

 


Schede di lettura


 

Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali)

 

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

 

Livello massimo dei saldi di bilancio

L’articolo 1, comma 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l’anno 2013 e per i due anni successivi, 2014 e 2015, compresi nel bilancio pluriennale (comma 1 e allegato 1).

Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Per il 2013, il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 6,6 miliardi in termini di competenza, al netto di 6.230 milioni per regolazioni debitorie, come indicato dalla Nota di aggiornamento della Documento di economia e finanza[1].

Tale limite è superiore al valore effettivo del saldo (6.057 milioni) risultante dal bilancio a legislazione vigente come modificato per effetto della legge di stabilità medesima, nonché dalle misure di revisione della spesa dei Ministeri adottate ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 95/2012[2]. La differenza tra il limite massimo e il saldo contabile (circa 543 milioni) rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle precedenti leggi finanziarie si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.

A seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del regolamento della Camera[3], sono state stralciate alcune norme aventi effetti di carattere micro settoriale e localistico, oltre che ordinamentale. Per effetto dello stralcio si determina, complessivamente, un miglioramento del SNF per 46 milioni nel 2013. Fermo restando, pertanto il limite massimo del saldo autorizzato dall’articolo 1 in esame, si amplia il margine rispetto al saldo contabile.

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2013 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 240 miliardi. In tale limite è compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dal comma 1 è superiore a quello risultante dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della legge di stabilità, pari a 216,8 miliardi (al netto dei 4 miliardi per l’indebitamento estero).

Per il biennio successivo, il livello massimo del SNF è fissato in misura pari a 4,1 miliardi per il 2014 e a 900 milioni per il 2015, al netto di 3.230 milioni e 3.150 milioni per regolazioni debitorie nei due anni.

Tali livelli “massimi” si situano al di sopra dei valori risultanti dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della legge di stabilità e della revisione della spesa dei Ministeri pari, rispettivamente, a 3,6 miliardi nel 2014 e a 24 milioni nel 2015.

Per effetto della pronuncia di stralcio prima ricordata, anche nel biennio in esame si determina un miglioramento del saldo contabile (e un corrispondente ampliamento del margine rispetto al limite massimo autorizzato) pari a 35,8 milioni nel 2014 e a 58,9 milioni nel 2015. In tale esercizio, il saldo contabile diventa pertanto positivo e pari a 34,9 milioni.

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 230 miliardi nel 2014 e 260 miliardi nel 2015 (212,8 miliardi e 240.6 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio integrato con la legge di stabilità).

Come specificato dall’allegato 1, i livelli massimi del ricorso al mercato relativi a ciascuna annualità si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene di norma inserita nella legge di stabilità, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Regolazioni contabili e debitorie

I valori dei saldi fissati nel comma 1 in esame sono calcolati al netto delle regolazioni debitorie.

Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria. Ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L’operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull’indebitamento nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui ci si fa carico della sua regolazione.

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione legge di stabilità a prescindere dall’effettivo pagamento[4].

Quanto ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate[5].

Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nella legge di stabilità e nel bilancio, esse sono così determinate nel triennio:

 

Fonte: disegno di legge di stabilità 2013


 

Articolo 1, commi 2-3
(Gestioni previdenziali)

 


2. Nell'allegato 2 sono indicati:

a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013;

b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).

3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.


 

 

L’articolo 1, commi 2 e 3, reca disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS.

 

Il comma 2 determina l'adeguamento, per l'anno 2013, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e il soppresso ENPALS[6]).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[7], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

L’articolo 2, comma 4, della L. 183/2011 al fine del riordino del trasferimento dal bilancio dello Stato all’INPDAP, istituisce nel bilancio INPDAP un’apposita “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale”, in analogia con quanto previsto per l’INPS.

In particolare, nell’ambito del bilancio INPDAP, attualmente confluito nel bilancio INPS a seguito della soppressione dell’INPDAP dall’articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011, vengono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio.

Sono a carico della Gestione richiamata:

§       una quota-parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall’INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

§       tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2013, nell’ambito della Missione 025 - Politiche previdenziali, e Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, ai sensi di quanto contenuto nell’Allegato 2, pari complessivamente a 959,07 milioni di euro, sono determinati:

a)   nella misura di 769,03 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS (v. punto 2.a1) dell’Allegato 2);

b)   nella misura di 190,04 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali (v. punto 2.a2) dell’Allegato 2);

c)   nello stesso Allegato 2, inoltre, viene previsto un trasferimento in misura complessivamente pari a 2.260,86 milioni di euro per il 2013, relativa alla quota-parte di mensilità delle pensioni erogate dal soppresso INPDAP e posta a carico dello Stato (v. punto 2.b3) dell’Allegato 2).

 

Pertanto, come previsto dal successivo comma 3, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2013, sempre come evidenziato dall’Allegato 2, sono determinati:

§      per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento di cui al punto 2.a1) dell’Allegato 2, – in 19.993,24 milioni di euro (per l’anno 2012 l’importo dovuto era pari a 19.224,21 milioni). Di tale importo (v. punto 2.b1) dell’Allegato 2):

-        3,00 milioni di euro sono dovuti per la gestione previdenziale speciale minatori (lettera a));

-        69,58 milioni sono dovuti per il soppresso ENPALS (lettera b))

-        698,00 milioni sono dovuti ad integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni prima del 1° gennaio 1989 (lettera c)).

§      per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera a) – in 4.940,38 milioni di euro (nel 2011 l’importo dovuto era pari a 4.750,34 milioni); (v. punto 2.b2) dell’Allegato 2).

 

La ripartizione tra le gestioni interessate avviene ai sensi del procedimento di cui all’articolo 14 della legge n. 241/1990, ossia mediante la convocazione di una conferenza di servizi.


 

Articolo 1, commi 4 e 5
(Riduzioni di spesa dei Ministeri)

 

4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

5. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

 

 

I commi 4 e 5 dell’articolo 1 dispongono la riduzione degli stanziamenti relativi ai programmi di spesa dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95[8].

In particolare, il comma 4 dispone la riduzione degli stanziamentirelativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al disegno di legge in esame.

Il comma 5 individua le riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri sulla base degli interventi correttivi contenuti ai successivi commi, proposti dalle Amministrazioni medesime.

 

Si ricorda che i commi da 12 a 15 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 95/2012 recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle Amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dal 2013, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nella misura complessivamente indicata, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, in un apposito allegato al decreto-legge (Allegato 2).

In tale allegato la riduzione è complessivamente indicata:

§      in termini di saldo netto da finanziare, in 1.777,3 milioni nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e 1.649,5 milioni di euro nel 2015;

§      in termini di indebitamento netto, in 1.528,5 milioni nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.649,5 milioni nel 2015.

Poiché la norma impone una riduzione di spesa permanente a decorrere dal 2013, il taglio indicato per l’anno 2015 dovrebbe intendersi esteso anche agli anni successivi.

Si riporta di seguito il contenuto dell’allegato 2, in cui sono indicate le riduzioni di spesa previste per ciascun Ministero.

Tabella 1 – Riduzioni di spesa dei Ministeri

(milioni di euro)

 

saldo netto da finanziare

indebitamento netto

MINISTERI

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Economia e finanze

715,5

662,3

541,5

615,3

662,3

541,5

Sviluppo economico

52,8

37,2

-

45,4

37,2

-

Lavoro e politiche sociali

48,4

46,1

51,5

41,6

46,1

51,5

Giustizia

149,0

122,6

127,5

128,2

122,6

127,5

Affari esteri

26,8

21,5

25,9

23,0

21,5

25,9

Istruzione, università e ricerca

182,9

172,7

236,7

157,3

172,7

236,7

Interno

-

-

-

 

-

-

Ambiente e tutela del territorio e mare

23,0

21,0

31,0

19,8

21,0

31,0

Infrastrutture e trasporti

207,0

193,5

209,2

178,0

193,5

209,5

Difesa

236,1

176,4

269,5

203,0

176,4

269,5

Politiche agricole alimentari e forestali

15,8

8,5

10,4

13,6

8,5

10,4

Beni e attività culturali

55,6

51,4

66,7

47,8

51,4

66,7

Salute

64,3

61,3

79,5

55,3

61,3

79,5

TOTALE

1.777,3

1.574,5

1.649,5

1.528,5

1.574,5

1.649,5

 

Al fine di superare le criticità derivanti dall’utilizzo delle riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, l’articolo 7 del D.L. n. 95/2015 ha previsto, al comma 14, che spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.

Il Ministro dell’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati.

Nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento delle economie sopra indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati nell'allegato 2. L’accantonamento è effettuato nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196/2009.

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell’economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non risultino adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio, in termini di indebitamento netto, si prevede che:

§      il Ministro dell’economia e delle finanze riferisca al Consiglio dei Ministri;

§      ed eventualmente sia disposta, con la legge di stabilità, la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi.

Il meccanismo qui illustrato è del tutto analogo a quello già previsto dall'articolo 10, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 98 del 2011[9], per le riduzioni di spesa dei Ministeri disposte a decorrere dal 2012, attuate, a valere sulle spese di carattere rimodulabile e non rimodulabile, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità 2012.

Con la circolare del Ministerodell’economia e finanza del 23 luglio 2012, n. 24, relativa alla formulazione delle previsioni a legislazione vigente per il bilancio per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015, sono state fornite indicazioni per l’attuazione delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 7, comma 21, del D.L. n. 95/2012. In particolare, è previsto che i Ministri competenti devono individuare selettivamente le spese da ridurre e proporre - in un apposito documento da far pervenire al Ministero dell’economia entro il 20 settembre - in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi indicati, i quali potranno essere raggiunti attraverso la riduzione in via permanente sia delle spese rimodulabili che di quelle non rimodulabili. In quest’ultimo caso, le Amministrazioni dovranno proporre disposizioni normative che, incidendo sugli elementi essenziali che determinano la spesa, consentano di conseguire i risparmi stabiliti.

 

Con il disegno di legge di stabilità per l’anno 2013 in esame si provvede pertanto all’attuazione delle suddette misure, indicando all’articolo 1, commi da 4 a 74, le riduzioni di spesa delle amministrazioni centrali – sia di quelle rimodulabili che di quelle non rimodulabili[10] -, secondo gli importi quantificati dall’Allegato 2 all’articolo 7, comma 12, del D.L. n. 95/2012, sulla base delle proposte e degli interventi correttivi pervenuti da ciascun Ministero entro i termini di presentazione del disegno di legge di stabilità medesimo.

 

In particolare, il comma 4provvede ad individuare le riduzioni relative alle spese rimodulabili dei Ministeri, rinviando all'elenco 1 allegato al disegno di legge. In tale elenco vengono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero indicando le missioni e i programmi interessati per ciascuna Amministrazione e i relativi importi, specificando altresì la quota parte delle riduzioni che incidono specificamente su spese predeterminate per legge.

Si segnala che, qualora, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell’economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non siano stati considerati adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio, la riduzione complessiva delle spese rimodulabili, indicata nell’Elenco 1, è stata attuata mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri, come evidenziato nella relazione tecnica.

 

A seguito degli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente, l’importo complessivo della riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili dei Ministeri, indicato nell’elenco 1, è stato aumentato.

In particolare, l’importo complessivo delle riduzioni complessive delle spese rimodulabili dei Ministeri è pari a 1.375,5 milioni di euro nel 2013 (di cui 854,4 milioni predeterminate per legge), 1.173,5 milioni nel 2014 (di cui 773,8 milioni predeterminate per legge) e 1.200,6 milioni a decorrere dal 2015 (di cui 649,8 milioni predeterminate per legge).

Tale variazione implica l’incremento dell'ammontare totale delle riduzioni di 57,5 milioni per il 2013, di 34,7 milioni per il 2014 e di 89,7 milioni per il 2015.

 

Le modifiche apportate all’elenco 1 riguardano le tabelle relative al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell’istruzione, università e ricerca.

 

Per quanto concerne il Ministero del lavoro, le maggiori riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di cui all’elenco 1 sono volte, in larga parte, a compensare la soppressione della riduzione di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 degli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale, che sono stati sostituiti da una riduzione lineare delle spese rimodulabili del Ministero del lavoro ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del testo approvato dalla Commissione bilancio, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa del Ministero medesimo, previsti a decorrere dal 2014, dall’art. 7, comma 12, D.L. n. 95/2012. Nell’elenco 1 sono altresì registrati i maggiori tagli di spesa rimodulabile atti a compensare il rifinanziamento della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici, disposto in Tabella C

Per quanto riguarda, invece, il Ministero dell’istruzione, si ricorda che nel testo originario non erano previste riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabilidei programmi di spesa di tale Ministero. I risparmi erano raggiunti interamente attraverso la riduzione delle spese non rimodulabili, per la gran parte derivanti dalla disposizione che prevedeva l’incremento dell’orario di lavoro dei docenti (ex art. 3, co. 42). A seguito delle modifiche apportate in sede referente, la suddetta disposizione è stata soppressa e, dunque, il conseguimento dei relativi risparmi viene ora realizzato attraverso una ricollocazione delle riduzioni di spesa tra l'elenco 1 e le nuove disposizioni inserite nell’articolato (si tratta, in particolare, dei nuovi commi da 36 a 41 dell’articolo 1).

 

Si riporta qui di seguito l'ammontare delle riduzioni complessive previste dall'elenco 1, come modificato dalla V Commissione bilancio.

 

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero da elenco 1

 

Ministeri

2013

2014

2015

riduzioni

di cui predeterminate per legge

riduzioni

di cui predeterminate per legge

riduzioni

di cui predeterminate per legge

Economia e finanze

668.973

572.125

623.183

523.213

484.496

377.901

Sviluppo economico

52.845

47.778

37.200

32.182

0

0

Lavoro e politiche sociali

18.500

17.030

44.831

37.699

39.227

31.408

Giustizia

112.044

0

85.600

0

90.500

0

Affari esteri

1.264

1.264

0

0

1.264

1.264

Istruzione, univ, ricerca

57500

9273

6000

181

61000

9478

Interno

0

0

0

0

0

0

Ambiente

23.000

7.750

21.000

7.800

31.000

16.500

Infrastrutture e trasporti

112.384

111.844

101.270

100.125

117.025

115.201

Difesa

236.100

0

176.400

0

269.500

0

Politiche agricole

0

0

0

0

0

0

Beni e attività culturali

55.600

50.601

51.400

46.913

66.700

59.121

Salute

37.299

36.692

26.657

25.693

39.857

38.894

Totale

1.375.509

854.357

1.173.541

773.806

1.200.569

649.767

Il comma 5 dispone la riduzione delle spese non rimodulabili dei Ministeri sulla base degli interventi correttivi contenuti ai successivi commi, proposti dalle Amministrazioni medesime.

Come precisato nella Relazione illustrativa, la rideterminazione delle spese non rimodulabili dei Ministeri ai fini del raggiungimento degli obiettivi finanziari previsti per ciascun Ministero è stata effettuata o con riduzione delle relative risorse ovvero prevedendo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

I conseguenti effetti finanziari derivanti, in termini di competenza e di cassa, da quanto disposto dall’articolo 1, commi da 4 a 74, saranno recepiti nel bilancio di previsione 2013-2015 con l’apposita Nota di variazioni al disegno di legge di bilancio, a seguito dell’approvazione del disegno di legge di stabilità 2013 alla Camera.

* * *

La tabella che segue riporta gli effetti correttivi, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, sulle spese dei Ministeri disposte dall’articolo 1, commi da 4 a 74, del disegno di legge di stabilità in esame – sia sulle spese rimodulabili il cui dettaglio è evidenziato nell’Elenco 1, sia sulle spese non rimodulabili, il cui dettaglio è indicato nella Relazione tecnica, ovvero nelle relazioni tecniche agli emendamenti approvati -, ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato, stabiliti dall’articolo 7, commi da 12 a 15, del D.L. n. 95/2012.

 

Come riportato nella Relazione tecnica all’A.C. 5534, si segnala, per quanto attiene alle Tabelle A, B e C del disegno di legge di stabilità 2013, che le stesse sono state predisposte ricomprendendo gli effetti riduttivi, rispetto alla legislazione vigente, disposti dal d.d.l. in esame in attuazione dell’articolo 7, commi 12-15, del D.L. n. 95, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Riduzioni complessive delle spese dei Ministeri
ai sensi dell’articolo 1, commi 4 -74 del ddl di stabilità

(migliaia di euro)

 

SALDO NETTO DA FINANZIARE

 

2013

2014

2015

Economia e finanze

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

715.525

662.334

541.547

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

715.525

662.333

541.546

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

668.973

623.183

484496

- proposta ministeriale

361.031

298.161

373.238

- riduzione lineare

307.942

325.023

111.259

Non rimodulabili:
Operazioni finanziarie (art. 1, co. 7)

46.553

39.150

57.050

Sviluppo economico

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

52.845

37.200

0

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

52.845

37.200

0

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

52.845

37.200

0

-  di cui riduzioni Fondo sviluppo e coesione (ex FAS) in tab. E

-30.000

-15.000

0

Non rimodulabili

0

0

0

 

 

 

 

Lavoro

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

48.428

46.051

51.549

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

48.500

46.100

51.500

Rimodulabili - elenco 1 (art. 1, co. 4)

18.500

44.831

39.227

Non rimodulabili:

30.000

1.269

12.273

-  Fondo sociale occupazione e formazione (art. 1, co. 13)

30.000

0

11.022

-  Commissione garanzia sciopero (Tab C)

 

1.269

1.251

 

 

 

 

Giustizia

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

149.044

122.599

127.486

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

149.044

122.600

127.500

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

112.044

85.600

90.500

- proposta ministeriale

112.044

85.600

90.500

Non rimodulabili:
Intercettazioni (art. 1, co. 17)

10.000

10.000

10.000

Versamento all’Entrata aumento contributo unificato di giustizia (art. 1, co. 20)

27.000

27.000

27.000

 

 

 

 

Affari Esteri

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

26.793

21.543

25.898

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

26.800

21.500

25.900

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

1.264

0

1.264

- proposta ministeriale

1.264

0

1.264

Non rimodulabili (art. 1, co. 25-30):

25.536

21.500

24.636

-   Indennità personale di ruolo e insegnante all’estero (co. 25-27)

6.000

6.000

6.000

-   Sportelli unici all’estero (co. 28)

5.921

5.921

5.921

-   PESC (co. 29)

10.000

5.964

9.100

-   Centro internazionale per la scienza e l’alta tecnologia (co. 30)

3.615

3.615

3.615

Istruzione, università, ricerca

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

182.893

172.685

236.669

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

240.425

172.700

236.700

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

57.500

6.000

61.000

Non rimodulabili (art. 1, co. 36-40 e 45):

n.d

n.d.

n.d.

-  dismissione sede Ministero a Roma Eur (co. 36)

 

6.000

6.000

-  Riduzione contributo FIRST (co. 37)

20.000

20.000

20.000

- versamento all’Entrata risorse FAR (co. 38)

30.000

 

 

-  riduzione competenze accessorie personale comparto scuola (co. 39)

47.500

47.500

47.5000

-  riduzione Fondo valorizzazione istruzione scolastica (co. 40)

83.600

119.400

122.400

- Riduzioni distacchi (co. 45). La norma, modificata nel corso dell’esame in commissione, non è stata riquantificata

n.d.

n.d.

n.d.

 

 

 

 

Interno

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

-

-

-

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

-

-

-

 

 

 

 

Ambiente

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

23.014

21.011

30.996

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

23.000

21.000

31.000

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

23.000

21.000

31.000

- proposta ministeriale

23.000

21.000

31.000

Non rimodulabili

-

-

-

Arrotondamenti in termini di ind. netto

-

-

-

 

 

 

 

Infrastrutture e trasporti

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

207.000

193.483

209.249

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

207.000

193.500

209.200

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

112.384

101.271

117.025

- proposta ministeriale

112.384

101.271

117.025

Non rimodulabili (art. 1, co. 49-56):

93.457

90.571

90.505

- Pedemontana di Formia (co. 49)

5.000

3.000

2.000

- Mutui ferrovie in concessione (co 50)

24.138

24.138

24.138

- Mutui trasporto rapido di massa (co. 51)

45.000

45.000

45.000

- Controllo traffico marittimo VTS (co 52)

6.971

8.441

8.879

- Personale Capitanerie di porto (co. 53-55)

12.348

9.992

10.488

Versamento all’Entrata contributi concessionari registro italiano dighe (art. 1,co. 56)

1.159

1.658

1.670

Difesa

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

236.093

176.405

269.549

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

236.100

176.400

269.500

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

236.100

176.400

269.500

- proposta ministeriale

236.100

176.400

269.500

Non rimodulabili

-

-

-

 

 

 

 

Politiche agricole

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

15.764

8.533

10.431

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

15.800

8.500

10.400

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

-

-

-

--proposta ministeriale incremento spese rimodulabili: reintegro trasferimenti a enti di ricerca vigilati (art. 1, co. 60)

-4.090

-4.090

-4.090

Non rimodulabili:
Sgravi contributivi pesca (art. 1, co. 61)

3.690

3.690

6.690

Versamento entrata risorse ISA (art. 1, co. 58 )

16.200

8.900

7.800

 

 

 

 

Beni e attività culturali

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

55.585

51.405

66.670

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

55.600

51.400

66.700

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

55.600

51.400

66.700

- proposta ministeriale

55.600

51.400

66.700

Non rimodulabili

-

-

-

 

 

 

 

Salute

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

64.316

61.276

79.457

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

64.299

61.657

79.857

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

37.299

26.657

39.857

- proposta ministeriale

37.299

26.300

39.500

- riduzione lineare

-

357

357

Non rimodulabili (art. 1, co. 68-74 )

27.000

35.000

40.000

-   Assistenza sanitaria personale navigante (co. 69-71)

5.000

5.000

5.000

-   Assistenza sanitaria internazionale
(co. 69-71)

22.000

30.000

35.000


 

Articolo 1, commi 6 e 7
(Riduzioni Ministero dell’economia)

 

6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 7.

7. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati.

 

 

I commi 6 e 7 dell’articolo 1 dispongono la riduzione di alcune autorizzazioni di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

In particolare, l’articolo 1, comma 6 stabilisce che la disposizione di cui al successivo comma 4 concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, così come determinati ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 7 ed elenco 2.

Il comma 7 dispone una riduzione – a decorrere dall’anno 2013 - delle risorse disponibili relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell’elenco 2, negli importi nel medesimo elenco indicati.

L’importo complessivo delle riduzioni operate ai sensi dell’elenco 2 è pari a 46,553 milioni di euro nel 2013, a 39,150 milioni nel 2014 e a 57,050 milioni nel 2015 e successivi.

Le autorizzazioni di spesacoinvolte dalle riduzioni sono destinate a finanziare una serie di operazioni finanziarie con Istituti di credito, prevalentemente con Cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a carico (totale o parziale, entro prefissati limiti) del bilancio dello Stato ed i cui relativi stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze .

La relazione tecnica afferma che si tratta di importi disponibili in quanto “non ancora utilizzati”, e che la riduzione è operata anche in considerazione del fatto che si tratta di interventi già in avanzato stato di realizzazione per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie.

Si rileva, al riguardo, che le risorse coinvolte appaiono pressoché tutte iscritte, nello stato di previsione del MEF, nella Missione Debito pubblico, sul Programma “Oneri per il servizio del debito statale” e sul Programma “Rimborsi del debito statale”. Si tratta, come afferma la relazione tecnica, di spese non rimodulabili. che, in taluni casi, sono definite a bilancio come obbligatorie.

La Tabella che segue indica le autorizzazioni di spesa e l’entità delle riduzioni apportate alle medesime autorizzazioni, come individuate nel citato elenco 2.

 

 

Elenco 2

(importi in euro)

autorizzazioni di spesa

riduzioni

2013

2014

2015 e ss.

D.L. n. 244/1995 (L. n. 341/95) art. 4, comma 1:

Mutui quindicennali contratti dal MEF (709 miliardi di lire annui dal 2001 al 2015), anche con Cassa depositi e prestiti (CDP), per la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse.

300.000

0

0

D.L. n. 24/1991 (legge n. 27/1991) articolo 2: mutui quindicennali contratti dalle regioni nel secondo semestre 1991 per il finanziamento degli ulteriori oneri applicativi del contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri per il 1991, pari a lire 440 miliardi per l'anno 1991.

2.700

0

0

D.L. n. 497/1996 (L. n. 588/96), articolo 6, co. 1

Per il risanamento e la privatizzazione del Banco di Napoli, il Ministro del tesoro è stato autorizzato a contrarre mutui quindicennali con CDP nell'importo complessivo massimo di 2.000 miliardi di lire.

800.000

600.000

1.200.000

D.L. n. 382/1989 (L. n. 8/1990) articolo 4 Mutui con CDP e altri Istituti creditizi contratti dalle regioni per finanziare la maggiore spesa corrente delle USL in disavanzo sanitario secondo le modalità seguenti:

a) 20 per cento con mutui da attivare entro il 31 dicembre 1989 con CDP

b) 35 per cento con mutui nell'anno 1990 con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale

275.000

100.000

825.000

D.L. n. 67/97 (L. 135/97), articolo 8 Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la CDP.

20.000.000

20.000.000

20.000.000

D.L. n. 250/2005, articolo 2 prevede che le operazioni di rinegoziazione da parte del MEF dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti finanziatori siano effettuate direttamente dal MEF.

1.700.000

1.500.000

1.500.000

D.L. n. 328/94 (legge n. 471/1994), articolo 4: autorizza la CDP a concedere mutui ventennali agli enti territoriali colpiti dall’alluvione di dicembre 1993, per le opere di competenza, entro il complessivo importo di 1.000 miliardilire.

6.000.000

1.000.000

0

D.L. n. 344/96 articolo 1, comma 1 (decreto non convertito. La legge n. 641/1996, di conversione del D.L. n. 548/1996, ha fatto salvi gli effetti prodotti dal provvedimento). Mutui quindicennali contratti dal MEF con CDP, con istituti di credito per la realizzazione di interventi di sviluppo delle aree depresse.

500.000

700.000

900.000

D.L. n. 363/92, articolo 1, comma 7 (decreto non convertito. Il secondo comma dell’ art. 1 della legge n. 488/1992 ha fatto salvi gli effetti prodotti dal D.L.): Mutui che l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è stata autorizzata a contrarre per la realizzazione di progetti strategici di infrastrutturazione del Mezzogiorno.

300.000

300.000

400.000

D.L. n. 511/1995 articolo 1 co. 3 (D.L. decaduto, i cui effetti sono stati fatti salvi dal successivo D.L. n. 583/1996). Disposizione non rinvenibile.

110.000

800.000

2.475.000

D.L. n. 643/94(L. n. 738/1994), articolo 11. Incrementa i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM per 5.000 miliardi di lire, nell’ambito dei quali CDP è stata autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, con rimborso da parte dello Stato in venti annualità a decorrere dal 1995.

1.000.000

1.500.000

4.500.000

D.L. n. 646/94 (legge n. 22/1995), articolo 1, comma 4: Mutui ventennaliche gli enti territoriali delle zone colpite dalle alluvioni del mese di novembre 1994 sono stati autorizzati a contrarre, entro il limite complessivo di 250 miliardi di lire.

0

0

800.000

D.L. n. 9/1993 articolo 2 Ripiano della maggiore spesa sanitaria per gli anni 1991 mediante l’accensione di mutui con CDP da parte delle regioni.

115.000

100.000

4.200.000

L. n. 144/99, articolo 34, comma 3 Autorizzazione di limiti di impegno quindicennali, pari a 20 miliardi di lire dall'anno 2000 e a 10 miliardi dal 2001 per il finanziamento dei mutui contratti dalle comunità montane per lo svolgimento delle attività relative al Fondo nazionale della montagna (L.97/1994).

10.000.000

10.000.000

10.000.000

L. n. 430/91, articolo 1: autorizza CDP a concedere mutui ventennali ai comuni ed alle province per opere di edilizia scolastica, per un ammontare complessivo di 1.500 miliardi di lire.

3.000.000

0

0

D.L. n. 398/1993 (L. 493/93), articolo 1, comma 3Le risorse rinvenienti dai mutui concessi agli enti locali da CDP in base a leggi speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, non utilizzate e riassegnate a enti locali e società a prevalente partecipazione locale, per opere urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati.

300.000

400.000

500.000

L.F. n. 388/2000, articolo 144, comma 10 Mutui contratti dalla regione Veneto per la viabilità dell’area centrale regionale, con onere per capitale ed interessi a carico del bilancio dello Stato, per i quali viene autorizzato un limite di impegno quindicennale di 7 miliardi di lire dall’anno 2002.

150.000

150.000

150.000

L.F. n. 41/1986 articolo 4 comma 7 Programma di opere di edilizia scolastica finanziato per un ammontare di 4.000 miliardi nel triennio 1986-1988.

750.000

200.000

2.730.000

L.F. n. 67/1988 articolo 20 comma 6 Mutui autorizzati nei confronti delle regioni per interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario nel limite del 95 per cento della spesa, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a 330 miliardi di lire per il 1989 e a 715 miliardi per il 1990.

250.000

800.000

4.270.000

L.F. n. 67/88, articolo 17, comma 41 Autorizza le province a contrarre mutui per la manutenzione straordinaria di strade provinciali con CDP fino a complessivi 450 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988-1989, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, pari a 50 miliardi di lire nel 1989 e 100 miliardi a decorrere dal 1990.

700.000

500.000

900.000

L.F. n. 910/86, articolo 7, comma 13 Dispone che, a decorrere dall’anno 1987, l’ammortamento dei mutui stipulati dagli enti locali per il finanziamento dei progetti relativi a opere di sviluppo delle fonti rinnovabili (di cui alla L. n. 308/1982, è a totale carico dello Stato, ed autorizza la CDP ad accordare ai comuni mutui ventennali per un importo complessivo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987-1989, il cui onere di ammortamento, pari a 6 miliardi per il 1988 e 12 miliardi per il 1989, è a carico statale.

300.000

500.000

700.000

TOTALE

46.552.700

39.150.000

57.050.000

 


 

Articolo 1, commi 8-13
(Riduzioni di spesa del Ministero del lavoro)

 


8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi 9 e 13.

9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal 2014, per un importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo.

10. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»;

c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto»;

e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a standard qualitativi fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;».

11. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152.

12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine di incentivare la qualità e l'ampiezza dei servizi resi dai patronati, alla progressiva valorizzazione ai fini del finanziamento delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1o gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.

13 L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dal 2015.


 

 

I commi da 8 a 13 dell’articolo 1 individuano le riduzioni degli stanziamenti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le disposizioni sono state sostanzialmente modificate nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio.

 

Per quanto attiene al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 8) concorrono agli obiettivi i seguenti stanziamenti.

 

Il nuovo testo in primo luogo (comma 9) esclude, fino alla riforma degli istituti di patronato e assistenza sociale, di cui all’articolo 13, comma 1, della L. 152/2001 la riduzione dei stanziamenti in precedenza prevista, disponendo tuttavia che il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali venga comunque assicurato, a decorrere dal 2014, anche mediante l’attuazione dell’articolo 7, comma 15, della L. 135/2012 (il quale prevede che il Ministero dell’economie e delle finanze – a fronte di proposte di riduzione di spesa dei singoli Ministeri non adeguate a conseguire i risparmi prefissati - debba riferire al Presidente del Consiglio dei ministri ed, eventualmente, con la medesima legge di stabilità, disporre la corrispondente riduzione delle spese rimodulabili in precedenza accantonate).

Il comma in esame, interamente sostituito nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, prevedeva una riduzione degli stanziamenti per gli Istituti di patronato e assistenza sociale pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

Si segnala che secondo quanto riportato nella Tabella n. 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 2230), per il 2013 la dotazione per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (cap. 4331) è pari a 380,56 milioni di euro (valori per competenza);

L’articolo 13, comma 1, della L. 152/2001 dispone il finanziamento per l’attività di istituti di patronato e assistenza sociale, secondo i criteri stabiliti con specifico regolamento (emanato con il D.M. 10 ottobre 2008), mediante il prelevamento di un'aliquota, pari allo 0,226%, a decorrere dal 2001, sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e IPSEMA.

L’importo ottenuto con il richiamato prelevamento è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali (comma 2):

§       89,90% all'attività;

§       10% all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;

§       0,10% per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.

Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal medesimo articolo 13.

 

Oltre a ciò, viene modificata in più parti la L. 152/2001, che detta la disciplina generale degli istituti di patronato e assistenza sociale, con l’obiettivo di consolidare l’attività degli istituti di patronato e assistenza sociale e garantire un più efficace utilizzo delle risorse pubbliche ad essi devolute (comma 10).

A tal fine, in primo luogo si prevede che possano costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che (singolarmente o associate):

§      siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno otto anni (la normativa vigente prevede tre anni) (lettera a));

§      abbiano sedi proprie in almeno due terzi delle regioni e delle province (la normativa vigente prevede un terzo), secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale (individuati con DM del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) (lettere b) e c)).

Per quanto riguarda i profili finanziari, si prevede che:

§      parte delle risorse assegnate agli istituti di patronato e di assistenza sociale siano utilizzate per verifiche ispettive straordinarie sull’organizzazione e l’attività, nonché per la formazione del personale ispettivo addetto (lettera d));

§      tra i criteri di ripartizione del finanziamento statale tra i vari istituti venga considerata anche, con rilievo prioritario, la qualità dei servizi prestati all’utenza, attestata annualmente dagli enti erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative (con riferimento a standard qualitativi predefiniti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali) (lettera e)).

 

Gli istituti esistenti devono adeguare la propria struttura organizzativa alle nuove disposizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 11). In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni relative allo scioglimento dell’Istituto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), della L. 152/2001.

Tale lettera precisa che l'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui non sia stato realizzato il progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo della realizzazione del progetto, o siano venuti meno i requisiti richiesti per i soggetti promotori e per la costituzione e riconoscimento degli Istituti.

 

Infine, allo scopo di ampliare i servizi effettivamente resi dagli istituti e di incentivarne la qualità, si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda alla progressiva valorizzazione delle prestazioni attualmente a punteggio “zero” (ossia non finanziate), ferma restando l’attribuzione per essi, in via sperimentale per il 2012, di 0,25 punti per ogni intervento avviato con modalità telematica e verificato dagli enti erogatori (comma 12);

 

Infine, il comma 13 dispone l’autorizzazione di spesa concernente l’erogazione dei contributi, anche comunitari, destinati al finanziamento delle iniziative previste dall’articolo 1 del D.L. 148/1993, per i quali è stato istituito il Fondo per l’occupazione, successivamente confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008. In particolare, la riduzione della richiamata autorizzazione è pari a 30 milioni di euro per il 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dal 2015.

Si segnala che secondo quanto riportato nella Tabella n. 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 2230), per il 2013 la dotazione del richiamato Fondo risulta essere pari a 1.634,38 milioni di euro (valori per competenza).

L’articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008 ha disposto che il CIPE provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione[11].


 

Articolo 1, commi 14-23
(Riduzione della spesa del Ministero della giustizia)

 


14. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 15 a 23.

15. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente, è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»;

16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

17. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:

a) le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;

b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente»;

b) il comma 4 è abrogato.

18. L'abrogazione dell'articolo 96, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo modificato dal comma 11, lettera a), del presente articolo.

19. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 294-bis è sostituito dal seguente:

«294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

20. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera s):

1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800»;

2) il capoverso d) è sostituito dal seguente: «per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000,00; per quelle di importo compreso tra 200.000,00 e 1.000.000,00 euro il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000,00 euro è pari ad euro 6.000;»;

3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 650»;

b) al comma 10:

1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le seguenti: «lettere da b) a r),»;

2) le parole: «ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia»;

3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria»;

d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa»;

e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia»;

f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di cui al comma 10, secondo periodo»;

g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis».

21. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 17, lettera a), del presente articolo, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

22. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 20, lettera a), e 21 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 20, lettera b), numero 4), del presente articolo.

23. Le disposizioni di cui ai commi 20, lettera a), e 21 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi da 14 a 23 dell’art. 1 recano misure volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della Giustizia.

In particolare, i commi 15, 20-23 innalzano il contributo unificato e destinano le somme così ricavate al miglioramento dei servizi inerenti alla giustizia; i commi 17 e 18 dispongono in tema di intercettazioni e il comma 19 interviene in tema di impignorabilità di fondi nella disponibilità del Ministero.

 

Analiticamente, il comma 15 novella il testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) intervenendo sull’articolo 13 in tema di contributo unificato[12]. La disposizione, che introduce il comma 1-quater, prevede che colui che ha proposto un’impugnazione, anche incidentale, che viene respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile debba versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ulteriore e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della provvedimento.

 

Si osserva che il raddoppio del contributo unificato determinato dall’esito negativo dell’impugnazione risulta avere un carattere essenzialmente sanzionatorio e presenta non pochi elementi di aleatorietà.

 

La disposizione si applicherà ai procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di stabilità (comma 16).

 

Il comma 17 riguarda le spese per intercettazioni e modifica l’art. 96 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche):

§      sostituendone il comma 2, concernente le prestazioni obbligatorie per gli operatori quando venga fatta loro richiesta di intercettazioni e informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie;

§      abrogando il comma 4.

 

L’art 96 del codice delle comunicazioni elettroniche prevede che:

§       le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità fino all'approvazione del repertorio (comma 1);

§       le prestazioni previste sono infatti individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. La determinazione dei suddetti costi non potrà in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del listino;

§       il repertorio è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice (comma 2). In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio si applica la disciplina prevista per l’osservanza degli obblighi per le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale. Tale disciplina può portare alla sospensione o alla revoca dei diritti di uso per un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica (comma 3);

§       fino all’adozione del decreto ministeriale sul ristoro dei costi da parte delle imprese, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni (comma 4);

§       ai fini dell'erogazione delle prestazioni gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi (comma 5).

 

Il nuovo comma 2 dell’art. 96 del codice rimette a un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia la determinazione: delle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori; del ristoro dei costi sostenuti e delle modalità di pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente.

Risulta pertanto superata la distinzione tra repertorio delle prestazioni e ristoro dei costi sostenuti e tra i due relativi decreti di attuazione. Inoltre, il canone annuo assume natura forfettaria.

L’abrogazione del comma 4 dell’art. 96 del codice fa venire meno la disposizione transitoria in base a cui, fino all'emanazione del decreto ministeriale sul ristoro dei costi, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. Lo stesso comma 4, in relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle concernenti il traffico telefonico, continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni.

Peraltro tale abrogazione ha effetto (comma 18) a decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia previsto dal comma 2.

 

Il comma 19 modifica l'articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e sancisce l'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria nonché le aperture di credito destinate al pagamento dell'indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo (legge n. 89 del 2001) e degli emolumenti e delle pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Attualmente, il comma 294-bis prevede che non sono soggetti ad esecuzione forzata:

a)    i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria;

b)    gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il nuovo comma 294-bis, modificando la disciplina dei fondi sub b), stabilisce che sono impignorabili le aperture di credito a favore dei funzionari delegati dei medesimi uffici già individuati dalla disposizione oggi vigente, specificando che si tratta dei fondi destinati al pagamento di somme liquidate ai fini dell’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo oltre che di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Si osserva che il termine “destinati” al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, dovrebbe essere declinato al femminile, essendo riferito alla locuzione “aperture di credito”.

 

Anche il comma 20, oltre al precedente comma 15 (v. sopra), interviene sulla disciplina del contributo unificato con la finalità di aumentare le somme richieste per l’accesso alla giustizia e ridisciplinare la destinazione del maggior gettito. La disposizione, anziché intervenire direttamente sul TU spese di giustizia, novella l’articolo 37 del recente decreto-legge n. 98 del 2011[13], che tale TU a sua volta modificava.

 

Si ricorda che i commi da 6 a 9 dell'articolo 37 del D.L. 98/2011 intervengono sulla disciplina del contributo unificato prevista dal T.U. spese di giustizia, aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto (attraverso l’abrogazione di precedenti esenzioni). I successivi commi da 10 a 15 recano norme relative all'utilizzo del maggior gettito conseguente all'applicazione dei commi precedenti, anche attraverso la costituzione di un apposito fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso il Ministero dell'economia.

 

Analiticamente, la lettera a) modifica il comma 6 dell’art. 37[14] - e dunque l’art. 13, comma 6-bis del TU spese di giustizia - elevando l’importo del contributo unificato per le controversie di competenza del giudice amministrativo.

In via preliminare si osserva che le disposizioni soggette a novella in base al progetto di legge di stabilità 2013 a loro volta recano novelle al T.U. delle spese di giustizia.

Esigenze di chiarezza nell’intervento normativo suggeriscono di novellare direttamente il suddetto testo unico, senza intervenire in via indiretta su una diversa fonte. Si eviterebbe così – come fatto ad esempio dalla lettera a), n. 3) della disposizione di commento - di riferirsi al testo di un decreto legge (98/2011), che novella una disposizione del testo unico (art. 13, comma 6-bis, lett. e), successivamente direttamente novellata da un altro decreto-legge (138/2011, art. 2, co. 35-bis, lett. d); con il risultato che oggi il disegno di legge novella una disposizione già superata.

 

Per comprendere appieno la portata delle novelle, di seguito si confronta direttamente la normativa vigente sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) con le proposte modifiche.

 

D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia

D.D.L. Stabilità 2013

 

 

Articolo 13
(Importi)

Articolo 13
(Importi)

(omissis)

 

Comma 6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

Identico:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

a) identica;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

b) identica;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;

d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000,00; per quelle di importo compreso tra 200.000,00 e 1.000.000,00 euro il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000,00 euro è pari ad euro 6.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650.

 

 

 

Il disegno di legge di stabilità:

§      eleva da 1.500 a 1.800 euro il contributo unificato dovuto per le controversie cui si applica il rito abbreviato disciplinato dal Codice del processo amministrativo;

§      sostituisce ai 4.000 euro attualmente previsti per tutte le controversie in tema di affidamento di pubblici lavori e di provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti una disciplina del contributo unificato diversificata in ragione del valore della controversia (portando il contributo dal valore minimo di 2.000 euro a quello massimo di 6.000 euro);

§      eleva da 600 a 650 euro il contributo unificato dovuto in tutti i restanti casi, ivi compreso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

Inoltre, in base al comma 21 della disposizione, il contributo unificato nel processo amministrativo (disciplinato dall'articolo 13, comma 6-bis, del TU) è aumentato sempre della metà per i giudizi di impugnazione.

 

Le restanti lettere del comma 20 novellano i commi da 10 a 15 dell’art. 37 del D.L. 98/2011, relativi alla destinazione del maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato disposto dal decreto-legge.

 

In particolare, il comma 10 attualmente prevede un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa[15]. Il comma 11 demanda ad un D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e della giustizia, la ripartizione di una quota parte del fondo tra giustizia civile, amministrativa e tributaria. Limitatamente al primo anno, un terzo di tale quota è destinato alle assunzioni in magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Negli anni successivi l'assegnazione al fondo avviene al netto delle risorse necessarie a finanziare tali assunzioni. La restante quota viene assegnata anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi fissati dal comma 12. Tale disposizione stabilisce che conseguiranno i finanziamenti gli uffici che avranno ridotto del 10% (5% per il solo 2011) il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente. Spetterà al Ministro della giustizia, sentiti il CSM e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria operare il riparto tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza (comma 13).

Ai sensi del comma 15, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 11, le procedure di assunzione di personale della magistrature già bandite alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ferme restando le procedure autorizzative previste dalla legge, possono essere completate.

Analiticamente, la lettera b), intervenendo sul comma 10, ripartisce tra i Ministeri della giustizia e dell’economia le risorse derivanti dal maggior gettito del contributo unificato frutto degli aumenti disposti dal D.L. 98/2011:

§      il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo civile (di volontaria giurisdizione, del lavoro, etc.) sarà destinato al Ministero della giustizia, che lo impiegherà per gli interventi urgenti in materia di giustizia civile;

§      il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo amministrativo rimane invece assegnato al Ministero dell’economia, che lo impiegherà per realizzare interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

 

Le lettere c) e d)modificate nel corso dell’esame in Commissione - stabiliscono come tali ministeri dovranno impiegare le risorse destinategli. In entrambi i casi sarà un D.P.C.M. a stabilire la ripartizione in quote delle risorse confluite ai sensi del comma 10.

Per quanto riguarda le risorse per la giustizia civile, il nuovo comma 11 dell’art. 37 prevede che le risorse debbano essere destinate in via prioritaria all’assunzione di personale di magistratura ordinaria. Peraltro, l’ultimo periodo della disposizione afferma che «la riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria». Occorre in sostanza verificare se le somme da destinare al miglioramento della giustizia civile siano da intendersi decurtate alla fonte di quanto necessario per le assunzioni in magistratura – come parrebbe evincersi dall’ultimo periodo – ovvero se siano parte di quanto trasferito e destinato con il D.P.C.M. – come traspare dal primo periodo.

Le restanti risorse dovranno essere destinate all’incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi fissati dal comma 12 (ovvero avranno ridotto del 10% il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente) e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Nel corso dell’esame in sede referente, la Commissione ha eliminato la disposizione (secondo periodo del nuovo comma 11) che consentiva di destinare anche integralmente la quota relativa alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari all’erogazione di misure incentivanti il personale di magistratura ordinaria.

 

Per quanto riguarda le risorse per la giustizia amministrativa, il nuovo comma 11-bis dell’art. 37 prevede tre finalizzazioni che riceveranno ciascuna un terzo delle somme disponibili. Si tratta di:

§      assunzione del personale di magistratura amministrativa. Anche per questa disposizione si pone il problema, già evidenziato nel comma precedente, di chiarire se le somme da destinare al miglioramento della giustizia amministrativa siano da intendersi decurtate alla fonte di quanto necessario per le assunzioni in magistratura – come parrebbe evincersi dall’ultimo periodo – ovvero se siano parte di quanto trasferito e destinato con il D.P.C.M. – come traspare dal primo periodo;

§      incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi del comma 12;

§      spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Nel corso dell’esame in sede referente la Commissione ha eliminato la disposizione (secondo periodo del comma 11-bis) che consentiva di destinare anche integralmente la quota relativa alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari all’erogazione di misure incentivanti il personale di magistratura amministrativa.

 

La lettera e) novella il comma 12 dell’art. 37 D.L. 98/2011, coordinandone il contenuto con la distinzione tra giustizia civile e giustizia amministrativa (commi 11 e 11-bis) ed aggiornando le disposizioni relative al processo tributario.

 

In particolare, il comma 12 viene aggiornato con un richiamo all’art. 12, comma 3-ter, del recente decreto-legge n. 16 del 2012[16]. Il comma 3-bis, novellando il comma 10 dell’articolo 37 del decreto-legge 98/2011 (v. sopra), esclude il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario dall’attribuzione al fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa. Conseguentemente gli interventi in materia di giustizia tributaria non sono più ricompresi tra le finalità del fondo. Peraltro, il successivo comma 3-ter stabilisce che le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis - al netto della quota parte destinata alle assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato (ai sensi dell’articolo 2, comma 5, decreto-legge n. 1 del 2012) - sono iscritte in bilancio per essere destinate, per metà, in favore degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza e per la restante metà all’incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.

 

Nel corso dell’esame in sede referente la Commissione ha soppresso una lettera (la lettera f)) dell’originario disegno di legge di stabilità.

Si tratta della disposizione del disegno di legge di stabilità che interveniva sul comma 13 dell’art. 37 del decreto-legge, in tema di riparto delle somme tra gli uffici giudiziari virtuosi, per adeguarne il contenuto alla distinzione tra giustizia civile e giustizia amministrativa (commi 11 e 11-bis).

 

Con la soppressione della lettera f) permane in vigore l’attuale formulazione dell’art. 37, comma 13, del D.L. 98/2011, che affida al Ministro della Giustizia – sentiti CSM e organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria - il compito di operare il riparto delle somme relative alla sola giustizia ordinaria (comma 11) tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto i prefissati obiettivi di smaltimento dell’arretrato. Pare opportuno coordinare tale previsione con l’inserimento del comma 11-bis in tema di giustizia amministrativa per consentire il riparto anche delle somme ad essa destinate.

 

Le lettere f) e g) intervengono, con esclusiva finalità di coordinamento, sui commi 14 e 15 del D.L. 98/2011.

 

Come detto, il comma 21 aumenta della metà il contributo unificato dovuto per l’impugnazione di un giudizio amministrativo (v. sopra, comma 20, lett. a).

 

Il successivo comma 22 destina anche questo maggior gettito, unitamente a quello derivante dall’aumento del contributo unificato nel processo amministrativo previsto dal comma 20, lett. a), al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

 

Infine, il comma 23 specifica che i nuovi importi del contributo unificato si dovranno applicare ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.


 

Articolo 1, commi 24-30
(Disposizioni per la riduzione della spesa
del Ministero degli Affari esteri)

 


24. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 25 a 30.

25. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere dall'anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui.

26. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.

27. Al fine di dare attuazione ai commi 25 e 26, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorità.

28. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è ridotta per un importo di euro 5.921.258.

29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, è ridotta di euro 10.000.000 per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015.

30. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, è soppressa.


 

 

I commi 24-30 sono rivolti ad attuare, nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, il disposto del comma 5 dell’articolo 1 del ddl di stabilità in commento, ovvero la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle varie amministrazioni.

 

In particolare, il comma 25 dispone una riduzione dell’autorizzazione di spesa riguardante l’istituto dell’indennità di servizio all’estero, il comma successivo riduce invece gli assegni di sede del personale delle scuole all'estero; disciplinati appunto dall’articolo 658 di cui in precedenza. Il comma 27 è finalizzato all'attuazione dei due precedenti commi, da conseguire mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il comma 28, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dei fondi per l’attivazione degli sportelli unici all’estero; il comma 29 dispone una riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299 – recante finanziamento italiano della PESC. Il comma 30, infine, dispone la soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993.

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di stabilità, in riferimento alle disposizioni di cui ai commi in commento, precisa che esse concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri nella misura di 26,8 milioni di euro per l'anno 2013, di 21,5 milioni per il 2014 e di 25,9 milioni per il 2015.

 

Il comma 24 ha funzione meramente introduttiva dei successivi sei commi.

 

Il comma 25, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, nella misura di 5.287.735 euro annui. La riduzione concerne l’istituto dell’indennità di servizio all’estero, disciplinato appunto dall’articolo 171 di cui in precedenza.

Si segnala che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli Affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno – compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo D.P.R. 18/1967. Nessun’altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967. Si ricorda che l'articolo 1-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138[17]reca, in funzione di contenimento della spesa, l'interpretazione autentica della vigente disciplina in materia di trattamento economico del personale del Ministero degli esteri in servizio all'estero, chiarendo che il trattamento economico nel periodo di servizio all'estero non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale. Inoltre ribadisce quanto peraltro già previsto all’art. 170, comma 2 del D.P.R. 18/1967 (Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri), ovvero che nessun’altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967 medesimo.

L'indennità di servizio all'estero è dettagliatamente regolata dal successivo art. 171: la novella allo stesso apportata dal Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62[18], ha comportato una ristrutturazione dell’istituto, ora consistente in una indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del ministro degli esteri di concerto con il ministro del tesoro. Rispetto alla normativa previgente, l'elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il D.Lgs. n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. E’ stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).

 

Il comma 26, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 658 del Decreto legislativo n. 297 del 1994 - recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado - nella misura di 712.265 euro annui. La riduzione concerne gli assegni di sede del personale delle scuole all'estero, disciplinati appunto dall’articolo 658 di cui in precedenza.

L'assegno di sede del personale delle scuole all'estero, di cui all’art. 658 del D.Lgs. n. 297/1994, consiste in un assegno, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito dall'assegno base e dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti - da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - sulla base del costo della vita e delle sue variazioni tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.

 

Si ricorda che l’indennità di servizio all’estero, unitamente all’assegno per oneri di rappresentanza di cui al successivo art. 171-bis e agli assegni di sede del personale delle scuole all'estero (art. 658 del Decreto legislativo n. 297 del 1994) è stata oggetto di un intervento di riduzione già nel precedente esercizio finanziario: la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), infatti, all’art. 4, comma 6, lett. d) ha ridotto di 27.313.157 euro l'autorizzazione di spesa relativa a queste tre voci. La rideterminazione delle risorse è demandata a un decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2012, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all’estero di assoluta priorità.

 

Il comma 27 è finalizzato all'attuazione dei due precedenti commi, da conseguire mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: tale intervento normativo potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto dalle rispettive disposizioni - l'articolo 171 del D.P.R. 18 del 1967 e l'articolo 658 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 297 del 1994 -, assicurando in ogni caso la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità.

 

Il comma 28, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56 - recante misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore - nella misura di 5.921.258 euro. La riduzione concerne i fondi per l’attivazione degli sportelli unici all’estero: la relazione tecnica descrive la riduzione alla stregua di definanziamento totale, poiché l’entità prevista corrisponde esattamente alla quota residua dell’autorizzazione di spesa vigente.

Anche per la norma in commento va segnalato quanto già previsto dalla legge di stabilità per il 2012, che all’art. 4, comma 6, lett. e) ha disposto il definanziamento degli sportelli unici all’estero, mediante la sospensione della relativa autorizzazione di spesa nel 2012, e, a decorrere dal 2013, la riduzione di essa nella misura di 7,5 milioni di euro ogni anno.

Si ricorda che la legge 31 marzo 2005, n. 56, ha previsto all’art.1 la costituzione di sportelli unici all’estero - i cosiddetti Sportelli Italia - a sostegno della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del Made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all’estero, con riguardo anche alle iniziative culturali e di valorizzazione delle comunità d’affari di origine italiana.

L’istituzione degli sportelli – una trentina circa – rientra nell’ambito di una azione di sostegno ai soggetti operanti all’estero per l’internazionalizzazione, allo scopo di rendere più efficace e sinergica la loro azione.

Ai Ministri delle attività produttive e degli affari esteri compete la promozione di investimenti per la costituzione degli sportelli, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, e per l’innovazione e le tecnologie. E’ richiesta, inoltre, la notifica delle sedi degli sportelli alle autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali vigenti nel nostro Paese.

Gli sportelli unici esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza alle imprese e agli operatori, sia italiani che esteri, con riguardo anche ad attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di promozione effettuate in loco da enti pubblici e privati.

Agli sportelli sono, infine, assegnate funzioni di assistenza legale alle imprese, di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché di lotta alla contraffazione. Si precisa altresì che tali funzionidovranno essere svolte in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive preposte a tale compito, e, inoltre, in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l’internazionalizzazione in Italia.

Dal punto di vista dell’inquadramento, si prevede infine l’inserimento dei responsabili dello sportello nell’organico della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare, in qualità di esperti, ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 18 del 1967.

 

Il comma 29 dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299 – recante finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea -, nella misura di 10 milioni di euro per il 2013, di 5.963.544 nel 2014 e di 9.100.000 nel 2015.

Si osserva che nel disegno di legge di bilancio per il 2013-2015 (tab. 6 – Esteri) il cap. 3425 (Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) reca uno stanziamento pari a 18,894 milioni di euro per il 2013.

Anche in questo caso si segnala che la legge di stabilità per il 2012, all'articolo 4, comma 5, ha disposto per il solo 2012 la riduzione di 12.394.000 euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 2, della legge 299/1998.

Successivamente, l’articolo 14, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2012, 95[19] (c.d. Spending Review)ha ulteriormente ridotto l'autorizzazione di spesa in oggetto per l'esercizio finanziario 2012, nella misura di 2.800.000 euro.

Si ricorda che l'Italia partecipa al finanziamento delle operazioni PESC-PSDC (politica estera e di sicurezza comune - politica di sicurezza e di difesa comune) dell’Unione Europea attraverso il meccanismo europeo (Athena) istituito nel 2004 per gestire il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. L’Italia contribuisce sulla base di una quota pari a circa il 13% dei costi comuni: pertanto, l’ammontare annuo complessivo in carico al nostro Paese varia a seconda del numero e della dimensione delle operazioni PESC-PSDC in atto.

 

Il comma 30, a decorrere dal 2013, dispone la soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51 – recante ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993. La soppressione dell’autorizzazione di spesa comporterà, secondo la relazione tecnica, un risparmio di 3.615.198 euro annui.

 

Il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia (ICS-UNIDO) opera nel quadro legale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, a Trieste, ed è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano. L'accordo istituzionale tra il Governo italiano e UNIDO è stato firmato il 9 novembre 1993 ed è entrato in vigore il 26 febbraio 1996. Esso costituisce il documento di riferimento che determina la missione di ICS per quanto riguarda la pianificazione e la realizzazione di attività finalizzate al trasferimento e all'applicazione delle conoscenze scientifiche, nonché al trasferimento di tecnologie eco-compatibili, a sostegno di uno sviluppo industriale sostenibile a beneficio dei paesi in via di sviluppo e paesi in transizione economica.

ICS opera attraverso borse di studio, workshop, riunioni di gruppi di esperti e corsi di formazione, in attività pertinenti a tre settori tematici, ovvero l’utilizzo e la valorizzazione delle biomasse; la valorizzazione delle conoscenze in campo alimentare; le tecnologie per le energie rinnovabili. ICS, nel quadro dei suoi settori tematici, si propone di: trasferire le conoscenze scientifiche attraverso la formazione avanzata; fornire supporto a comunità scientifiche, come anche a singoli scienziati o tecnologi nei paesi in via di sviluppo e nelle economie in transizione; fornire ai decisori pareri qualificati sulle tecnologie a base scientifica. I progetti sono finanziati direttamente dal bilancio del Centro o attraverso accordi di co-finanziamento con altre istituzioni, ovvero dalla comunità internazionale dei donatori sotto forma di fondi straordinari.


 

Articolo 1, commi 31 e da 36 a 47
(Riduzioni di spesa del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca)

 


31. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 32 a 47.

36. A decorrere dal 1o gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

37. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013.

38. Nell'esercizio finanziario 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.

39. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.

40. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

41. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

42. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

43. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

44. Le disposizioni di cui ai commi 42 e 43 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1o settembre 2013.

45. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «trecento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità»;

b) al terzo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità».

46. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012/2013.

47. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 45 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.


 

 

Il comma 31 anticipa che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del MIUR (ai sensi dell’art. 7, commi 12-15, del D.L. 95/2012) concorrono le disposizioni recate dai commi da 32 a 47[20].

 

Sull’argomento, si ricorda che l’art. 7, comma da 12 a 15, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha disposto che le Amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dal 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati, per ciascun Ministero, nell'allegato 2[21], e ha rimesso ai singoli Ministri la proposizione degli interventi correttivi necessari in sede di disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.

Nell’allegato 2 del D.L. 95/2012, la riduzione di spesa relativa al MIUR risulta complessivamente pari a:

 

(milioni di euro)

 

 

2013

2014

2015

MIUR

Saldo netto da finanziare

182,9

172,7

236,7

Indebitamento netto

157,3

172,7

236,7

 

Rinviando ad apposite schede il commento riferito ai commi 32 e 33, nonché ai commi 34 e 35 - che riguardano aspetti specifici - di seguito si illustreranno le misure recate dagli ulteriori commi indicati nel comma 31, quali risultanti dalle modifiche apportate durante l’esame parlamentare.

 

Al riguardo occorre evidenziare, innanzitutto, la soppressione dell’originario art. 3, comma 42[22], che aumentava da 18 a 24 ore settimanali l’orario di impegno per l’insegnamento del personale docente – incluso il personale di sostegno – della scuola secondaria di primo e secondo grado, a decorrere dal 1° settembre 2013, disponeva che il periodo di ferie retribuito dei docenti fosse incrementato di 15 giorni l’anno e, infine, interveniva in materia di determinazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno a decorrere dall’a.s. 2013/2014.

Dall’incremento dell’orario di lavoro dei docenti derivavano, in base alla relazione tecnica, i seguenti effetti finanziari di risparmio:

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015 e ss.

Incremento orario di lavoro docenti non di sostegno

128,6

385,7

385,7

Incremento orario di lavoro docenti di sostegno

109,5

328,6

328,6

 

Conseguentemente alla soppressione disposta, vengono, dunque, introdotte differenti misure di riduzione di spesa afferenti al MIUR.

In particolare, si prevede la dismissione di una delle sedi del MIUR, la riduzione della dotazione del FIRST, il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di risorse a valere sul FAR, la riduzione delle risorse disponibili per le competenze accessorie del personale della scuola, la riduzione del fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (commi da 36 a 40).

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio, è prevista la riduzione lineare delle risorse del MIUR (comma 41).

 

Nello specifico, le riduzioni di spesa proposte sono le seguenti:

a)   la dismissione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della sede del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di piazzale Kennedy, in Roma, e la risoluzione del relativo contratto di locazione. Il risparmio di spesa che ne consegue è indicato, a decorrere dal 2014, in 6 milioni di euro (comma 36).

Al riguardo, si ricorda che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella seduta della V Commissione dell’11 novembre 2012, ha fatto presente che la sede di Piazzale Kennedy è, allo stato, occupata al 40 per cento e che il personale sarà trasferito nelle altre sedi senza procedere a nuove locazioni, in considerazione della complessiva riduzione del personale impiegato presso il Ministero[23].

Per completezza, si rammenta che lo snellimento della struttura centrale del MIUR era presente tra le proposte avanzate con riferimento al citato dicastero nel Rapporto sulla spending review, presentato al consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012 dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento, con delega per il Programma di Governo[24].

b)   la riduzione, a decorrere dal 2013, di 20 milioni di euro della dotazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (comma 37).

In proposito, si ricorda che le risorse relative al FIRST – istituito dall’art. 1, commi 870–874, della L. finanziaria 2007 (L. 296/2006), nello stato di previsione del MIUR, con previsione che allo stesso affluiscono le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), del Fondo per le aree sottoutilizzate, per quanto di competenza del MIUR, nonché le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN)[25] – sono allocate sui capitoli 7245 (programma 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base) e 7320 (programma 3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata).

Nel disegno di legge di bilancio 2013 (A.C. 5535) sono presenti risorse solo sul cap. 7245, afferente, come si è visto, alla ricerca di base: esso reca una dotazione di 83,1 milioni di euro per il 2013 (– 0,7 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012, come riportato nel medesimo DDL), di 82,6 milioni di euro per il 2014 e di 81,4 milioni di euro per il 2015.

Durante la seduta della V Commissione dell’11 novembre 2012,il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiarito che la riduzione proposta concerne i progetti PRIN e FIRB.

c)   il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di 30 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2013, a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), e in particolare sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto (comma 38).

Nella seduta della V Commissione dell’11 novembre 2012, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha fatto presente che la riduzione riguarda i progetti di ricerca relativi alle “comunità intelligenti”.

Il FAR è un fondo a carattere rotativo, istituito dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 297/99, in sostituzione del Fondo speciale rotativo per la ricerca applicata (FRA). La sua gestione è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse.

Successivamente il FAR è confluito, come ante evidenziato, nel FIRST.

Recentemente, poi, il D.L. n. 83/2012 (L. 134/2012, Misure urgenti per la crescita del Paese), ha previsto con gli articoli da 60 a 63 una ridefinizione delle procedure e delle modalità di valutazione ed erogazione dei finanziamenti per la ricerca. Si è così disposto che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotti gli indirizzi sugli obiettivi, sulle priorità di intervento e sulle attività di ricerca per ogni triennio di riferimento del programma nazionale della ricerca. Con uno o più decreti di natura non regolamentare, poi, lo stesso Ministro deve definire gli aspetti di dettaglio, tra cuile spese ammissibili, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti, le modalità ed i tempi di attivazione, le modalità ed i requisiti di accesso al Fondo. Dalla data di entrata in vigore di tale decreto del MIUR, ai sensi dell’articolo 63, è abrogato il decreto legislativo istitutivo del FAR.

d)   la riduzione, a decorrere dal 2013, delle risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche. In particolare, la riduzione è pari a 47,5 milioni di euro (comma 39).

Al riguardo si ricorda che, in relazione all’introduzione del c.d. “cedolino unico” disposto dal D.L. 78/2010 (L. 122/2010)[26], a partire dalla legge di bilancio 2011 gli stanziamenti relativi alle competenze fisse e accessorie per il personale della scuola (docenti e ATA)[27] sono allocati in un unico capitolo di ciascuno dei programmi di spesa dei vari gradi di istruzione[28].

In base a notizie informalmente acquisite dagli uffici ministeriali, la riduzione riguarderebbe il piano di gestione n. 5, relativo a competenze accessorie, il cosiddetto “MOF”[29], di ognuno dei quattro capitoli di bilancio, nel quale è ricompresa una quota destinata al Fondo dell’istituzione scolastica[30]. Quest’ultimo non ha, quindi, un’evidenza autonoma nello stato di previsione del MIUR.

e)   la riduzione, a decorrere dal 2013, delle risorse afferenti al Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituito – a decorrere dal 2012 – dall’art. 4, co. 82, della L. di stabilità 2012 (L: 183/2011) (comma 40).

L’art. 4, co. 82, L. 183/2011 dispone che al Fondo affluiscono le economie di spesa derivanti dai commi da 68 a 70[31] e da 73 a 81[32] del medesimo art. 4 e non destinate al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica (di cui all’art. 10, co. 2, del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011). Prevede, altresì, che al riparto del Fondo fra le relativa finalità – individuate, oltre che nelle missioni Istruzione scolastica e Istruzione universitaria, anche nella missione Ricerca ed innovazione (alla quale non si fa riferimento nella denominazione)[33] – si provvede con decreto del MIUR, di concerto con il MEF. Per il 2012 il decreto non risulta ancora intervenuto.

 

In particolare, la dotazione del Fondo è ridotta di 83,6 milioni di euro per il 2013, di 119,4 milioni di euro per il 2014 e di 125,5 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Al riguardo si segnala che nel DDL di bilancio 2013 (A.C. 5535) il capitolo 1296 dello stato di previsione del MIUR, nell’ambito del Programma Fondi da assegnare dellaMissione Fondi da ripartire, sul quale sono allocate le risorse, reca una dotazione di 167,0 milioni di euro per il 2013, di 124,8 milioni di euro per il 2014 e di 123,0 milioni di euro per il 2015 (a fronte della dotazione di 168,4 milioni di euro nel 2013 e di 126,7 milioni di euro dal 2014, prevista dalla disposizione istitutiva).

Appare, dunque, necessario un chiarimento in relazione alla riduzione prevista dal comma in esame, a decorrere dal 2015.

 

Il comma 41 ribadisce quanto già previsto, in termini generali, dall’art. 7, co. 15, del D.L. 95/2012 in termini di riduzione lineare delle spese rimodulabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevedendo anche che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca può formulare, entro il 31 gennaio 2013, proposte di rimodulazione delle stesse riduzioni.

L’art. 7, co. 15, del D.L. 95/2012 stabilisce che, nel caso in cui il Ministro dell’economia e delle finanze verifica che gli interventi correttivi non risultino adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio, lo stesso Ministro riferisce al Consiglio dei Ministri ed eventualmente, con la legge di stabilità, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato.

 

Alla luce di quanto dispone l’art. 7, co. 15, del D.L. 95/2012, non appare chiaro il funzionamento del meccanismo con riferimento al 2013, poiché la sede in cui definire la riduzione delle risorse per lo stesso anno è costituita dal disegno di legge in esame. Da questo punto di vista, non appare chiaro neanche il termine del 31 gennaio 2013.

 

Sempre in correlazione con la soppressione dell’originario art. 3, comma 42, risultano soppressi anche gli originari commi 75 e 76 dell’art. 3 i quali, in conseguenza delle economie di spesa derivanti dagli originari commi da 42 a 48 dell’art. 3 (allungamento dell’orario di lavoro per gli insegnanti, nonché riduzione dei collocamenti fuori ruolo e disposizioni in materia di comandi – v. infra), non destinate al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’art. 7, co. 12, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) – quantificate in 548,5 milioni di euro nel 2014 e 484,5 milioni di euro dal 2015 – disponevano l’istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2013, di un nuovo fondo, denominato Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica.

Il Fondo era destinato ad integrare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all’art, 1, co. 601, L. 296/2006), a realizzare iniziative nazionali in materia di sicurezza nelle scuole, nonché alle necessità dell’organico di rete (art. 50, D.L. 5/2012, convertito in L. 35/2012).

Allo stesso sarebbero confluite, altresì, le risorse del già citato Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (v. supra, comma 40) e del Fondo di cui all’art. 64, co. 9, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), per l’iscrizione delle economie di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione della scuola destinate alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola.

Peraltro, si evidenzia che, quale ulteriore conseguenza della soppressione degli originari commi 75 e 76 dell’art. 3, le economie di spesa derivanti dai commi da 45 a 47 dell’articolo 1 in esame[34] dovrebbero intendersi destinate interamente al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 7 del D.L. 95/2012.

 

Il comma 42 dispone che le ferie sono fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, esclusi quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzioni che non determinino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa sottolinea che, in base alle vigenti previsioni contrattuali, le ferie devono esser fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ossia dal 1 luglio al 31 agosto[35]. Con la disposizione in esame, invece, il riferimento al periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale comprende le feste, gli eventuali ponti, le sospensioni natalizia e pasquale, nonché i giorni dal 1° settembre all’inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno.

 

Si segnala che non è indicata esplicitamente l’applicabilità delle disposizioni recate dal comma 42 a decorrere dal 1° settembre 2013.

 

Il comma 43 dispone in materia di fruizione delle ferie da parte del personale docente, nonché,in base alla modifica apportata durante l’esame parlamentare, al personale ATA supplentebreve o saltuario[36], o al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, consentendola monetizzazione delle ferie non godute.

A tal fine, novella il comma 8 dell’articolo 5 del D.L. 95/2012, che ha obbligato il personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, delle Autorità amministrative indipendenti e della Consob, alla fruizione di ferie, riposi e permessi, senza dar luogo in nessun caso alla c.d. “monetizzazione”[37].

Il comma in esame prevede, dunque, la non applicazione delle richiamate disposizioni al personale sopra indicato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito allo stesso personale di fruire delle ferie.

La relazione tecnica evidenzia che tale disposizione si è resa necessaria in quanto nel comparto scuola si presenta il caso di dipendenti che non possono fruire per intero delle ferie loro spettanti ed è volta ad evitare la soccombenza dell’amministrazione in ipotesi di controversie.

Infatti, come ante evidenziato, l’articolo 13 del CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007 obbliga il personale docente a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” (cioè dal 1° luglio al 31 settembre).

La relazione tecnica evidenzia che, mentre il periodo richiamato è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale, “ciò non vale per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario. Infatti:

§       i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e quindi non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie;

§       i supplenti brevi e saltuari sono assunti per pochi giorni e quindi anche loro nell’impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie”.

 

Il comma 44 dispone che le disposizioni recate dai commi 42 e 43 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

 

I commi 45 e 46, come modificati durante l’esame parlamentare, dispongono una riduzione delle unità di personale scolastico che è possibile collocare fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica, o per assegnazioni presso associazioni professionali del personale direttivo e docente, facendo salvi i collocamenti fuori ruolo già disposti per l’a.s. 2012/2013.

Il comma 47 dispone in materia di comandi del medesimo personale.

In particolare, il comma 45, novellando l’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, dispone che:

§       il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica è ridotto da 300 a 150 unità (lett. a).

Al riguardo si ricorda che la riduzione a 300 unità (da 500) era stata disposta dall’art. 4, co. 68, della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011).

La relazione tecnica – evidenziato che nell’a.s. 2012/2013 le 300 unità utilizzate si dividono fra 60 dirigenti scolastici e 240 docenti – fa presente che dall’a.s. 2013/2014 le 150 unità potranno presumibilmente dividersi fra 40 dirigenti scolastici e 110 docenti, con una riduzione nel fabbisogno di supplenti annuali pari a 110, e una riduzione di spesa di 3,7 milioni di euro a decorrere dallo stesso a.s.

§       il contingente di unità da destinare alle associazioni professionali del personale direttivo e docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, è ridotto da 100 a 50 unità (lett. b)[38].

Durante l’esame parlamentare è stata, invece, soppressa la previsione in base alla quale si riduceva da 100 a 50 unità il contingente di unità da destinare ad enti ed associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti (originaria lett. b)[39].

Il comma 8 dell’art. 26 della L. 448/1998 dispone che tutte le assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Il comma 10 dispone, a sua volta, che, nell’ambito del contingente previsto dal comma 8, possono essere concessi comandi annuali presso università, associazioni professionali del personale direttivo e docente, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, con oneri interamente a loro carico (sull’argomento, si veda anche quanto dispone il comma 47 dell’art. 1 in esame).

 

Il comma 46 fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo già adottati per l’a.s. 2012/2013[40].

Ai sensi del comma 47, salvo le ipotesi collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, co. 8, della citata L. 448/1998 (come modificato dal comma 45 dell’art. 1 in esame), il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solamente con oneri a carico dell’amministrazione richiedente.

Si modifica, così, limitatamente al personale della scuola, la disciplina sulle spese per i comandi recata dall’art. 57 del TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

 

Gli istituti del comando e del collocamento fuori ruolo nel pubblico impiego

Nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato dall’art. 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. L’art. 57 del TU precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio .

Il collocamento fuori ruolo può essere disposto, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 3/1957, per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.

In particolare, l’art. 58 dispone che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

L’art. 59 stabilisce che all'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57 (evidentemente riferendosi anche a quelle relative alla spesa).

Inoltre, l'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

 


 

Articolo 1, commi 32 e 33
(Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori)

 


32. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.

33. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 32 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.


 

 

I commi 32 e 33 dispongono in materia di ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni e di relativa liquidazione agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.

 

In particolare, il comma 32 prevede che dall’a.s. in corso (a.s. 2012-2013) l’ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, è effettuata applicando quanto già previsto dall’art. 1, co. 24, della L. 549/1995 per i docenti di religione, i supplenti annuali e i supplenti temporanei fino al termine dell’attività didattica, ovvero con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa[41].

La relazione tecnica evidenzia che si rende necessario ricorrere all’istituto delle mansioni superiori affidate agli assistenti amministrativi nelle province dove le graduatorie provinciali relative ai direttori dei servizi generali e amministrativi sono esaurite.

Evidenzia, altresì, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 33, richiamando quanto previsto dal comma 4 dell’art. 52 del citato D.Lgs. 165/2001, dispone che la liquidazione del compenso agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi è effettuata in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica[42] e quello complessivamente goduto dall’assistente amministrativo incaricato.

 

Al riguardo, si ricorda che la disciplina dell’assegnazione di mansioni superiori ha caratteri di eccezionalità, temporaneità e provvisorietà. L’art. 52 del D.Lgs. 165/2001 elenca le ipotesi in cui essa è consentita, dovute a obiettive esigenze di servizio e solo per le mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore. Si tratta dei casi di:

§       vacanza del posto in organico, che consente tale assegnazione per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili a dodici, qualora sia stata avviata - come d’obbligo ai sensi del co. 4 - la procedura per la copertura dei posti vacanti entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di assegnazione alle predette mansioni;

§       sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell’assenza, con esclusionedell’assenza per ferie (co. 2[43]).

Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni (co. 3). Per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore (co. 4).

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che al comma 33 occorre inserire la congiunzione “e” fra la parola “generali” e la parola “amministrativi”.


 

Articolo 1, commi 34-35
(Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi per docenti)

 


34. All'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.

35. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.


 

 

I commi 34 e 35 modificano la disciplina vigente in materia di compensi da corrispondere al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il personale docente della scuola, disponendo l’applicazione del compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici.

 

La relazione illustrativa evidenzia che l’obiettivo è quello di rendere più rapido l’espletamento delle procedure concorsuali, atteso che il compenso non è più rapportato al numero delle sedute, bensì al numero degli elaborati o dei candidati esaminati.

La relazione tecnica evidenzia, invece, che le nuove disposizioni consentono di corrispondere alle commissioni per il concorso recentemente indetto[44] un compenso inferiore rispetto a quello che spetterebbe secondo le regole in vigore.

Tuttavia, la medesima relazione ritiene prudenzialmente di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

 

La disciplina vigente è recata dall’art. 404, co. 15, del D.Lgs. 297/1994, che viene abrogato dal comma 34 in esame.

 

La disposizione citata ha disposto che, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi (di cui all'art. 45 del D.Lgs. 29/1993, ora art. 40 del D.Lgs. 165/2001), i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella contenuta nello stesso comma. Ha anche disposto che non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso.

In base allo stesso art. 404, le commissioni sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico (ora, dirigente scolastico) o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (co. 1[45]).

Nella formazione delle commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati (co. 6).

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti (co. 11). In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite (co. 12).

Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza[46], ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali (co. 4).

Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale (co. 5).

 

Il comma 35 reca la nuova disciplina, stabilendo che al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici (art. 10, co. 5, del D.P.R. 140/2008 e D.M. 12 marzo 2012).

Dispone, inoltre, che i componenti delle commissioni non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

 

Con riferimento al compenso per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici, si evidenzia che l’art. 10 co. 5, del D.P.R. 140/2008 ne ha affidato la definizione ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

E’, quindi, intervenuto il DM 12 marzo 2012[47], che ha individuato il compenso base per il presidente in € 251 e il compenso base per ciascun componente in € 209,24, cui si aggiunge un compenso integrativo pari ad € 0,50 per ogni elaborato o candidato esaminato. I compensi non possono eccedere € 2.051,70, aumentati del 20 per cento per il presidente. Nel caso di suddivisione delle commissioni in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base, ridotto del 50 per cento.

Il D.M. disciplina anche i compensi da corrispondere ai componenti dei comitati di vigilanza e ai segretari delle commissioni.

 

Si segnala che, in relazione alla previsione in base alla quale i componenti delle commissioni non possono chiedere l’esonero dal servizio, occorre modificare anche il comma 4 dell’art. 404 del D.Lgs. 297/1994 che, come si è visto, fa riferimento all’elenco del personale che non intenda rinunciare all’esonero.

Dal punto di vista della formulazione del testo, inoltre, sarebbe opportuno indicare gli estremi del decreto interministeriale intervenuto in applicazione dell’art. 10, co. 5, del D.P.R. 140/2008.


 

Articolo 1, commi 48-56
(Riduzioni delle spese Ministero delle infrastrutture e trasporti)

 


48. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 49 a 56.

49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015.

50. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013.

51. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.

52. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.

53. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.

54. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media è rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall'anno 2014.

55 Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare, è fissato in 136 unità a decorrere dall'anno 2013.

56. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015».


 

 

I commi da 48 a 56 dell’articolo 1, non modificati nel corso dell’esame in Commissione (corrispondenti all’art. 3, commi da 49 a 57 del testo originario), definiscono le misure di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponendo in particolare la riduzione delle autorizzazioni di spesa relative alla realizzazione della Pedemontana di Formia (comma 49), al fondo per gli investimenti ferroviari nei servizi di trasporto pubblico locale (comma 50), alla realizzazione di interventi di sostegno del trasporto rapido di massa (comma 51), alla gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 52), alle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, rideterminando conseguentemente numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto (commi 53-55), al registro italiano dighe (comma 56).

 

Il comma 48 dispone checoncorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una serie di disposizioni introdotte dai commi da 49 a 56.

 

Il comma 49 riduce l’autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, disposta con l’art. 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Tale riduzione viene quantificata in 5 milioni di euro per il 2013, 3 milioni di euro per il 2014 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2015.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 981, della richiamata legge n. 296 del 2006 ha autorizzato, tra l’altro, uno stanziamento quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, “per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia”.

Successivamente con l’art. 2, comma 257 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) è stato autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per il 2008 e 2 milioni di euro per il 2009 per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui al richiamato art. 1, comma 981, della legge n. 296 del 2006.

La “Pedemontana di Formia” rientra tra le infrastrutture strategiche della legge obiettivo e riguarda la variante stradale alla statale S.S. 7 Appia, che inizia ad est di Gaeta e termina ad est di Formia, interamente esterna ai centri abitati. La nuova strada è di categoria B ed è lunga circa 11 km. In merito all’opera in questione il Cipe ha emanato la delibera n. 98 del 29 marzo 2006 con cui ha approvato, in linea tecnica, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della “Variante alla S.S. 7 Appia in Comune di Formia” ed è stata altresì riconosciuta la compatibilità ambientale dell’opera, il cui soggetto aggiudicatore risulta essere l’ANAS S.p.A.

Per una descrizione delle caratteristiche dell’opera, si rinvia alla scheda n. 50 del 6° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici redatto dal Servizio studi, su Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo” del settembre 2011[48], che riporta i dati sullo stato di attuazione al 30 aprile 2011.

Si segnala, infine, che l’aggiornamento del PIS presentato al Parlamento - in data 1° ottobre 2012 - in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato II), e precisamente la Tabella 0 i cui dati sono aggiornati al mese di giugno 2012, espone, per la variante alla S.S. 7 Appia nel comune di Formia, un costo totale dell’opera di 734,43 milioni di euro, di cui 79,75 disponibili.

 

Il comma 50 prevede la riduzione, per un importo di 24.138.218 euro a decorrere dall’anno 2013 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 910/1986[49]. Tale autorizzazione di spesa incrementa di 800 miliardi di lire per il quinquennio 1987-1991 la dotazione del fondo per gli investimenti nei servizi di trasporto pubblico locale di cui all’articolo 11 della legge n. 151/1981[50] ed individua una nuova specifica finalità per lo stanziamento: l'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi di lire, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari

In base alla relazione tecnica, la riduzione è riconducibile al previsto completamento dei progetti di investimenti già avviati ex L. 910/1986 iscritti sul capitolo n. 7141 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (programma 2.7: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale).

Il bilancio di previsione 2012 (legge n. 184/2011) prevede al citato capitolo 7141 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti uno stanziamento, sia in termini di competenza sia in termini di cassa di 336.250.459 euro. La legge di assestamento 2012 (L. n. 182/2012) non ha inciso sull’entità dello stanziamento mentre ha ridotto l’entità dei residui, passati da 322.594.614 euro a 178.257.791 euro. Il disegno di legge di bilancio per il 2013 (A.C. 5535) propone una riduzione dello stanziamento di 169.720.212 euro in termini di competenza e di 167.378.488 euro in termini di cassa.

 

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precisa che la riduzione proposta è conseguente alla disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012. Tale disposizione prevede la compensazione delle minori entrate derivanti dall’istituzione di un fondo per il finanziamento degli investimenti delle autorità portuali alimentato con una quota dell’1 per cento dell’IVA riscossa nei porti attraverso una riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 12, della legge n. 67/1988[51], che appunto prevede il rifinanziamento dei progetti di investimento ex l. 910/1986

Il comma 51 riduce di 45.000.000 euro a decorrere dall’anno 2013 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 611/1996[52]. Tale disposizione autorizza per l’anno 1997 un limite di impegno trentennale di 100 miliardi di lire per il contributo statale all’accensione di mutui da parte degli enti locali e degli altri soggetti attuatori destinati a finanziare la realizzazione di interventi di sostegno del trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211/1992[53]

Si tratta in particolare degli interventi di installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge.

 

In proposito, la relazione tecnica precisa che “la riduzione è resa possibile considerando che la prosecuzione del programma di sviluppo del settore riguarda interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie”

 

Lo stanziamento relativo all’autorizzazione di spesa sopra richiamata è iscritto nel capitolo n. 7403 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (programma 2.7: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale). Tale stanziamento risulta pari, sia nel bilancio di previsione 2012 (legge n. 184/2011) sia nella legge di assestamento 2012 (l. n. 182/2012), a 182.033.007 euro sia in termini di competenza sia in termini di cassa. Il disegno di legge di bilancio per il 2013 (A.C. 5535) propone un incremento dello stanziamento di 43.190.395 euro in termini di competenza e di 44.190.395 euro in termini di cassa.

 

Il comma 52 riduce di euro 6.971.242, per l’anno 2013, di euro 8.441.137 per l’anno 2014, di euro 8.878.999 per l’anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall’anno 2016 l’autorizzazione di spesa prevista per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’art. 39, comma 2, della legge n. 166 del 2002[54]. In particolare, tale disposizione ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004 al fine di promuovere i sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose.

 

Al riguardo, la relazione tecnica ascrive gli effetti di risparmio al capitolo 7838 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al sistema integrato di controllo del traffico marittimo (programma 4.1: sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste). In proposito merita osservare che gli altri capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riconducibili alla gestione di sistemi automatizzati (capitoli 7123 e 7124 del programma 2.1: sviluppo e sicurezza della mobilità stradale; capitolo 7102 del programma 2.4: autotrasporto ed intermodalità; capitolo 7104 del programma 2.5: sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario; capitolo 7103 del programma 2.7: sviluppo e sicurezza della mobilità locale) non hanno risorse sufficienti per operare la riduzione. La relazione tecnica afferma che la riduzione sul capitolo 7838 è operata ai sensi dell’articolo 11 del Regio Decreto n. 1440/1923[55]: tale disposizione consente, nel corso di esecuzione di un contratto di appalto, una diminuzione nelle opere, lavori o forniture messe a disposizione fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, senza che l’appaltatore possa rivendicare il diritto alla risoluzione del contratto. In tal senso, la relazione rileva che una rimodulazione delle prestazioni del sistema integrato di controllo del traffico marittimo appare possibile anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dai mutamenti tecnologici avvenuti negli ultimi anni.

 

Lo stanziamento del capitolo 7838 risulta pari, sia nel bilancio di previsione 2012 (legge n. 184/2011), sia nella legge di assestamento 2012 (L. n. 182/2012), a 10.228.000 euro in termini di competenza (mentre in termini di cassa il bilancio di previsione 2012 prevede uno stanziamento di 10.228.000 euro e il disegno di legge di assestamento di 10.227.999 euro) Il disegno di legge di bilancio per il 2013 (A.C. 5535) propone un incremento dello stanziamento di 8.000.000 euro sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

 

Il comma 53 interviene sugli stanziamenti che l’articolo 585 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) pone a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relativi agli oneri attinenti alle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto.

 

Al riguardo, si ricorda, infatti, che il Corpo delle Capitanerie di Porto -Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera: primo fra tutti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha "ereditato" nel 1994, dal Ministero della marina mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento. Il Corpo dispone di un organico complessivo di circa 11.000 persone tra ufficiali, sottufficiali e truppa.

Si ricorda, inoltre, che nell’ambito del processo di professionalizzazione del personale di truppa delle Forze armate, l’articolo 2217 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) ha disposto che, fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 815, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall’articolo 585 del Codice, oggetto di novella dal comma in esame.

 

Nello specifico, la disposizione in esame prevede:

§      limitatamente all’anno 2013, una riduzione di 10.249.763 euro dell’attuale stanziamento di 74.943.322 euro;

§      limitatamente all’anno 2014, una riduzione di 7.053.093 euro dell’attuale stanziamento di 74.867. 621 euro.

Come precisato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame, a seguito della rimodulazione degli stanziamenti sopra richiamati vengono conseguentemente ridefinite le consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, in modo da:

§      non arruolare per l’anno 2013, 146 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio pari a 3.196.670,00);

§      non concedere, a decorrere dall’anno 2013, il periodo di rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio strutturale pari a euro 7.053.093.,00).

 

Il successivo comma 54 ridetermina il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media in 210, per l'anno 2013, e in 200 a decorrere dall’anno 2014.

 

Come precisato nella richiamata relazione tecnica, la disposizione in esame comporta la riduzione del numero massimo di ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio di 40 unità per il 2013 e di 50 per l’anno 2014 con un risparmio pari a 2.013.120,00 per l’anno 2013 e 2.516.400,00 per l’anno 2014.

 

Il comma 55 ridetermina in 136 unità, a decorrere dall’anno 2013, il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto per la frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare.

 

Come precisato anche in questo caso nella relazione tecnica, con la disposizione in esame il Corpo delle Capitanerie di porto realizza risparmi di oneri di personale legati al mancato mantenimento in servizio di una classe di 20 allievi per il 201, di due per l’anno 2014 e, a regime di tre a decorrere dal 2015.

 

Il comma 56, con una novella all’art. 2, comma 172, secondo periodo, del decreto-legge 262/2006, incrementa la quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi del soppresso Registro italiano dighe (RID) e che viene acquisita al bilancio dello Stato. In particolare, l'importo di risorse da acquisire al bilancio dello Stato è pari a 2.673.000 euro per l'anno 2013, 3.172.000 per l'anno 2014 e 3.184.000 annui a decorrere dal 2015.

In considerazione del fatto che la norma vigente reca un importo di 1.514.000 euro annui a decorrere dal 2013, l’incremento delle risorse da acquisire al bilancio dello Stato risulta pari a 1.159.000 di euro per il 2013, 1.658.000 euro per il 2014 e 1.670.000 euro annui a decorrere dal 2015.

 

Si ricorda innanzitutto che il citato art. 2, comma 172, del decreto legge 262/2006 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” prevede che per il finanziamento delle attività già facenti capo al soppresso RID[56] le spese siano coperte mediante la contribuzione a carico degli utenti dei servizi (come già previsto dal regolamento di organizzazione del RID ai sensi del D.P.R. n. 136/2004), per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato.

Tale comma 172 è stato modificato dapprima dall’art. 55, comma 1-ter del decreto legge n. 1 del 2012 che ha previsto un importo pari a 1.514.000 euro annui a decorrere dal 2013, specificatamente per finanziare l’attività del MIT concernente lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe e delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, mediante l’assunzione, a tempo indeterminato, di 32 unità di personale, anche in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni.

Successivamente è intervenuto anche l'art. 7, comma 26, lett. a), del decreto legge n. 95 del 2012 che ha previsto l’acquisizione al bilancio dello Stato di un’ulteriore quota pari a 2.500.000 euro per l’anno 2012.

Si ricorda, infine, che in attuazione del comma 173 del decreto legge n. 262/2006, che ha demandato ad apposito decreto interministeriale la fissazione dei criteri e dei parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al RID, sono stati emanati due decreti, in data 4 giugno 2009, recanti “Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e “Disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria da parte dei richiedenti la concessione o dei concessionari, per le attività espletate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella fase di progettazione e costruzione di dighe” (G.U. 24 settembre 2009, n. 222).


 

Articolo 1, commi 57, 58 e 60-62
(Disposizioni per la riduzione della spesa del
Ministero delle politiche agricole)

 


57. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi 58, 60, 61 e 62.

58. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.

60. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013 -2015, in euro 3.631.646.

61. I benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

62. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato» sono sostituite dalle seguenti: «versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013».


 

 

Sulla base del comma 57, le riduzioni di spesa del dicastero agricolo vengono attuate dai successivi commi 58, 60, 61 e 62 attraverso: il versamento al bilancio di 16,2 milioni per il 2013 e 2014 e di 8,9 milioni per 2015 delle risorse a disposizione di ISA; la riduzione dei trasferimenti agli enti di ricerca vigilati dal MIPAAF, la cui entità viene attenuata rispetto alle previsioni del 2012; la riduzione degli sgravi contributivi di cui godono le imprese di pesca. Si prevede, infine, il versamento all’entrata di bilancio dei fondi a disposizione di Agea per interventi a sostegno del comparto agricolo.

 

Ai sensi del comma 57 le riduzione di spesa del dicastero agricolo sono definite con i successivi commi 58 e 60-62.

 

Il comma 58 dispone che l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) versi all’entrata di bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013 la somma di 16,2 milioni, entro il 31 gennaio 2014 la somma di 8,9 milioni ed entro il 31 gennaio 2015 la somma di 7,8 milioni. Il versamento di tali risorse va aggiunto ai versamenti in precedenza stabiliti con la legge n.183/2001, di stabilità per il 2012.

Già in precedenza il comma 53 dell’art. 4 della legge n.183/2011 (legge di stabilità 2012) aveva previsto che l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) versasse all’entrata del bilancio dello Stato 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, 9,2 milioni entro il 31 gennaio 2013 e 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014. Relativamente al 2012, il D.L. n. 201/11, ha, poi, disposto con i commi 8-ter e 8-quater dell’articolo 30 che entro il 31 gennaio 2012 fossero versati 47,2 milioni invece dei 32,4 milioni inizialmente previsti.

Per effetto delle due ultime leggi di stabilità la Società[57] sarà tenuta a riversare nel bilancio statale complessivamente 25,4 milioni nel 2013, 18,1 milioni per il 2014, e 7,8 nel 2015. Nella relazione tecnica si precisa che “sotto il profilo operativo, i versamenti in esame appaiono compatibili con l’assetto di bilancio di ISA e con il perseguimento, seppure in forma ridotta, degli obiettivi di sostegno al settore agroalimentare.”.

 

Il comma 60 prevede che la riduzione dei trasferimenti destinati a taluni enti di ricerca vigilati dal Mipaaf sia rideterminata in modo meno severo di quanto stabilito con il D.L. n. 95/12 che, all’articolo 8, comma 4, ha quantificato tale riduzione in 7,7 milioni per il 2013, e per il 2014 e successivi.

La riduzione dei trasferimenti interessa in particolare il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA), l’Istituto nazionale della nutrizione (INN) e l’Istituto nazionale di economia agraria (INEA); l’andamento di tali riduzioni è indicato nella tabella sottostante.

 

D.L. 95/12, art. 8

2012

2013

2014 e ss.

 

totale

2,896

7,721

7,721

 

CRA

0,962

2.567

2.567

 

INN

0,709

1,890

1,890

 

INEA

1,224

3,265

3,265

 

Ddl Stabilità 2013

 

2013

2014

2015

totale

 

3,632

3,632

3,632

Saldo netto da finanziare

 

4,090

4,090

4,090

 

Il comma 60 in esame stabilisce che i trasferimenti ai menzionati enti di ricerca debbano essere ridotti – per ciascun anno del triennio 2013-2015 - di soli 3,631 milioni, invece dei 7,721 disposti nel mese di luglio con il D.L. n. 95, secondo decreto sulla spending review. L’onere che ne consegue è pari 4,090 milioni, e trova compensazione nei risparmi che lo stesso Ministero delle politiche agricole raggiunge con i commi 59 e 61 del provvedimento in esame, come peraltro stabilito dall’articolo 7, comma 12, del D.L. n.95/2012.

 

Con il comma 61 viene ridotta la misura nella quale si applicano i benefici disposti con il D.L. n. 457/97 (articolo 6, primo comma) che aveva stabilito - a decorrere dal 1° gennaio 1998 - l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore delle imprese armatrici per il personale iscritto nelle matricole e nei registri di cui all’art. 119 c.n. ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale (ovvero adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali)[58].

Va aggiunto che l’articolo 6-bis dello stesso decreto 457, inserito dalla legge di conversione, aveva esteso i benefici dell’esonero alle imprese armatoriali che esercitassero la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a quelle della pesca mediterranea.

La legge n. 203/08 (Finanziaria 2009) ha poi esteso, a decorrere dal 2009, gli sgravi contributivi del menzionato articolo 6 alle imprese che esercitano la pesca costiera ed a quelle di pesca nelle acque interne e lagunari, stabilendo nel contempo che il beneficio fosse applicato nella misura dell’80% (art. 2, comma 2 della legge 203).

Una revisione di tale misura è stata poi disposta con la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/11, art. 4, co. 55) che ha decretato che l’esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali, di cui all’articolo 6 del decreto n. 457, e quindi per tutte le imprese armatrici, fosse per l'anno 2012 pari al 60% di quanto dovuto, e del 70% a decorrere dall'anno 2013.

Il comma 61 in commento riduce ulteriormente l’entità del beneficio di cui all’articolo 6, che sarà corrisposto nel limite del 63,2% per gli anni 2013 e 2014, del 57,5% per l’anno 2015 e del 50,3% a decorrere dall’anno 2016.

Il risparmio stimato per il Dicastero agricolo, che andrà iscritto sul cap. 1485 relativo agli sgravi contributivi, è quantificato dalla relazione tecnica in: 3,69 milioni sia per il 2013 che per il 2014; 6,69 mln per il 2015, e 10,4 a decorrere dal 2016 e per gli anni successivi.

Si rileva che la relazione tecnica specifica che la riduzione dei contributi interessa le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari; in tal caso la formulazione della disposizione, facendo riferimento all’art. 6 del d.l. 457/1997, che interessa tutte le imprese armatrici, e non all’art. 2 della l. 203/2008, che ha esteso l’esteso il beneficio alle imprese che esercitano la pesca costiera e quella nelle acque interne, non sembra corretta.

 

Il comma 62 dispone che siano versate in entrata le somme presenti nel bilancio di Agea, che il D.L. 83/2012, (art. 59, comma 3) aveva attribuito ad interventi di sostegno del comparto agricolo, nelle fasi di crisi di mercato.

I commi 3-5 dell’articolo 59, del menzionato decreto legge n. 83, hanno attribuito al sostegno del comparto agricolo, nelle fasi di crisi di mercato, le somme residuate dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni in favore del comparto bieticolo-saccarifero. Tali somme, non ancora erogate ma presenti nel bilancio di Agea, sono state in base ad una ricognizione conclusa il 17/2/2012 quantificate in 19,8 milioni di euro.

Nel dettaglio, le risorse residuali reperite fanno riferimento ai seguenti provvedimenti:

§       L. n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), che, con l’articolo 69, co. 9, ha disposto le autorizzazioni di spesa necessarie all'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero;

§       D.L. n. 2/2006, che, con l’articolo 2, ha finanziato gli interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero ;

§       L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), che, con l’articolo 1, comma 405, ha incrementato il Fondo bieticolo nazionale;

§       L. 27-12-2006 (legge finanziaria 2007), che, con l’articolo 1, comma 1063, ha attribuito nuove risorse al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera;

§       L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che, con l’articolo 2, comma 122, ha ulteriormente incrementato tale fondo;

§       L. n. 289/02 (legge finanziaria 2003) che, con l’articolo 69 (comma 9), ha recato un’autorizzazione di spesa per il 2003 destinata all'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore


 

Articolo 1, comma 59
(Liquidazione EIPLI)

 

59. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014».

 

 

Il comma 59 interviene sui termini di sospensione delle procedure esecutive e delle azioni giudiziarie nei confronti dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), soppresso e posto in liquidazione con il D.L. n. 201/11.

Tale termine, individuato dalle norme in vigore nel 30 settembre 2012, viene ora fatto scadere all’adozione delle previste misure di trasferimento di funzioni e personale, in assenza delle quali è in ogni caso stabilito il termine certo del 30 settembre 2014.

 

Va rammentato che l’EIPLI era stato incluso, già con l’art. 2, comma 636, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Successivamente l’art. 26 del D.L. n. 112/2008 (cd. “taglia enti”) aveva disposto l’abrogazione del comma 636 dell’art. 2, prevedendo una diversa procedura per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici, ed aveva altresì disposto la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino di cui al comma 634 dell'articolo 2 della n. 244/07.

E’ intervenuto quindi il comma 3-bis dell'art 3 del decreto-legge n. 171/2008, che - per il solo EIPLI - ha prorogato al 31 marzo 2010 il termine del 31 marzo 2009 precedentemente stabilito. Anche tale termine è stato tuttavia ulteriormente prorogato: al 31 dicembre 2010 dall’articolo 2 comma 6 del D.L. n. 194/2009; e quindi 31 dicembre 2011 dall’art. 2, comma 2-quinquiesdecies del D.L. n. 225/2010.

La norma ultima citata aveva anche prescritto che il Ministero delle politiche agricole dovesse procedere al riordino o alla soppressione, previa liquidazione, dell’Ente come stabilito dall’articolo 26 del D.L. 112/2008; in caso di soppressione e messa in liquidazione la responsabilità dello Stato sarebbe stata limitata all'attivo, in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

Infine l’Ente è stato soppresso e posto in liquidazione a decorrere dal 6 dicembre 2011, con il comma 10 del D.L. 201/2011 che ha recato le disposizioni per la crescita e l’equità.

Il comma 11 del medesimo decreto legge - sottoposto a modifiche per opera dell'art. 29-bis, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. n. 216/11 - ha disciplinato la fase di soppressione dell’ente, che (tale è il tenore delle norme attualmente in vigore) dovrebbe essersi conclusa entro il 30 settembre 2012: entro tale termine pertanto alle regioni spettava il compito di individuare o costituire il soggetto al quale trasferite le funzioni dell’ente disciolto, con le relative risorse umane e strumentali, e trasferire altresì tutti i rapporti attivi e passivi. Le norme impongono anche che sia garantita l’occupazione dei titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ente soppresso. Infine, per garantire la prosecuzione delle attività in essere, a decorrere dalla soppressione dell’ente – e fino all’adozione delle misure di trasferimento di funzioni – è prevista la prosecuzione della gestione commissariale attualmente in atto, che mantiene i poteri necessari ad agire anche nei confronti dei terzi. Da ultimo, le novelle recate dal decreto legge n. 216 hanno disposto che venissero sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI, fino 30 settembre 2012.

L’Ente - istituito nel 1947 con il D.Lgs.Cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura - gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali. L’EIPLI è da tempo amministrato da un Commissario straordinario.


 

Articolo 1, comma 63
(Riduzioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali)

 

63. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 64 e 65.

 

 

Il comma 63 anticipa che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del MIBAC (ai sensi dell’art. 7, co. 12-15 del D.L. 95/2012) concorrono le disposizioni recate dai commi 64 e 65.

 

Sull’argomento, rinviando a quanto già esposto, in generale, con riferimento al MIUR nella scheda relativa all’art. 1, commi 31 e da 36 a 47, si evidenzia che nell’allegato 2 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) la riduzione di spesa relativa al MIBAC risulta complessivamente pari a:

 

(milioni di euro)

 

 

2013

2014

2015

MIBAC

Saldo netto da finanziare

55,6

51,4

66,7

Indebitamento netto

47,8

51,4

66,7

 

Gli stessi importi risultano assentiti dal MEF nella relazione tecnica al disegno di legge in esame.


 

Articolo 1, comma 64
(Interventi conservativi volontari sui beni culturali)

 

64. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari».

 

 

Il comma 64 modifica la disciplina sospensiva introdotta dal D.L. 95/2012 in materia di contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali.

 

In particolare, il comma 64, novellando l’art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) – che aveva stabilito la sospensione dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali (che, si ricorda, sono contributi facoltativi: v. infra) dalla data dell’entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2015 – stabilisce che la stessa sospensione è disposta fino “al pagamento dei contributi già concessi a quella data e non ancora erogati”. Sostanzialmente, dunque, la sospensione è disposta ad libitum, fatta eccezione per il pagamento dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore della prima disposizione che ha stabilito la medesima sospensione, e non ancora erogati.

La lettura è confermata dalla relazione tecnica, che esplicita che si tratta di una prosecuzione della sospensione disposta a legislazione vigente.

 

Si tratta di argomento sul quale nell’arco dell’ultimo anno si sono succeduti vari interventi normativi.

 

In particolare, l’art. 42 del D.L. n. 5/2012 (L. 35/2012), modificando l’art. 31 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ha previsto che l’ammissione dell’intervento autorizzato ai contributi statali stabiliti agli artt. 35 (concorso alla spesa da parte del MIBAC) e 37 (contributi in conto interessi sui mutui per la realizzazione degli interventi) è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto interministeriale Mibac-MEF.

E’, poi, intervenuto l’art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012, di cui si è già detto.

 

Il dovere di conservazione del patrimonio culturale è richiamato tra i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio[59].

In particolare, gli articoli da 30 a 40 disciplinano nel dettaglio gli obblighi di conservazione dei beni culturali, operando una distinzione tra beni appartenenti allo Stato – ovvero a regioni, altri enti pubblici territoriali e enti pubblici – e beni di proprietà di privati. Relativamente a quest’ultima categoria, il Codice distingue tra interventi conservativi volontari e imposti e detta la specifica procedura di esecuzione.

Gli interventi conservativi volontari, decisi su iniziativa del proprietario, sono subordinati ad autorizzazione del Soprintendente[60] ed eseguiti dal proprietario.

In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge (art. 31)[61].

Il MIBAC ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal privatoper un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali (art. 35)[62].

Inoltre, il MIBAC può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai privati per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di 6 punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo ed è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni. Il predetto contributo può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico (art. 37).

 


 

Articolo 1, comma 65
(Somme giacenti nelle contabilità speciali del Mibac)

 


65. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorità per quelle»;

b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233».


 

 

Il comma 65 modifica, con alcune specificazioni, la disciplina relativa al versamento al bilancio dello Stato delle somme giacenti nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Mibac, e la estende anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale.

 

In particolare, il comma 65, novellando l’art. 4, co. 85, della L. di stabilità 2012 (L. 183/2011), dispone che, ai fini del versamento al bilancio dello Stato delle somme giacenti, alla data di entrata in vigore della stessa L. di stabilità,nelle contabilità speciali (v. infra) intestate ai capi degli Istituti del Ministero, è data priorità a quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006 per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali (approvati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 149/1993 - L. 237/1993).

Dunque, rispetto alla formulazione originaria, che limitava il versamento alle somme accreditate “fino al 31 dicembre 2006” - e ivi giacenti alla data di entrata in vigore della L. di stabilità 2012 - ora si generalizza lo stesso versamento a tutte le somme giacenti alla stessa data di entrata in vigore della L. di stabilità 2012, con priorità per le somme accreditate fino al 31 dicembre 2006.

Non si modificano gli importi previsti dalla norma originaria, pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013.

Al riguardo, intervenendo presso la VII Commissione il 30 ottobre 2012, il sottosegretario competente ha depositato una nota, pubblicata in allegato al resoconto della seduta[63], che evidenzia che, “a seguito della ricognizione avviata con circolare n. 10/2012[64] del Segretariato generale ed effettuata sugli importi giacenti nelle contabilità speciali al 31 gennaio 2012 ed accreditati entro il 31 dicembre 2006, non coperti da obbligazione giuridica perfezionata o da atto conclusivo di espletamento di gara, è stata reperita, complessivamente, una somma inferiore ai 30 milioni di euro, rispetto ai complessivi 70,4 milioni richiesti per il biennio 2012-2013.

Pertanto, con il disegno di legge di stabilità 2013, è stata introdotta una modifica alla suddetta norma, finalizzata al recupero delle somme ancora mancanti, che estendesse il periodo preso in esame, per quanto riguarda la data di accreditamento delle risorse in contabilità speciale, fino alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012, pur dando priorità, ai fini del versamento in conto entrata del bilancio dello Stato, alle risorse accreditate fino al 31 dicembre 2006.

Per le stesse motivazioni, gli obblighi di versamento in conto entrata del bilancio dello Stato sono stati estesi anche ai conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale” (v. infra).

 

Sull’argomento, si ricorda che l'art. 3, co. 8, del D.L. 67/1997 (L. 135/1997), al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, ha autorizzato l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 149/1993 (L. 237/1993). Tale ultima norma prevede che il Ministro approvi, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici.

È quindi intervenuto l’art. 1, co. 1143, della L. 296/2006 che ha modificato l’art. 3, co. 8, del D.L. 67/1997 consentendo una tantum la riprogrammazione delle risorse giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del MBAC non impegnate entro il 30 novembre 2006.

Infine, l’art. 2, co. 386, della L. 244/2007, al fine di rendere stabile il meccanismo previsto dall’art. 1, co. 1143, della L. 296/2006, ha disposto che siano riprogrammati con decreto ministeriale gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i quali, al 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione, non siano state avviate procedure di gara o affidamenti. Le risorse in questione possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini della realizzazione dei nuovi interventi, ove possibile nell’ambito della stessa Regione.

Infine, ha stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno i responsabili degli uffici titolari delle contabilità speciali sono tenuti a comunicare alla direzione generale centrale competente i programmi e gli interventi per i quali non sono iniziate le procedure di gara o non sono stati definiti gli affidamenti diretti, allo scopo di procedere alla riprogrammazione degli interventi.

 

Una ulteriore modifica riguarda la procedura da seguire per l’individuazione delle somme: infatti, mentre la disposizione originaria prevede l’intervento di un decreto del Ministro, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica, la novella ora proposta prevede che possano intervenire più decreti del Ministro.

 

Infine, come già anticipato, è prevista l’estensione della disciplina sul versamento al bilancio dello Stato anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell’art. 15, co. 3, del D.P.R. 233/2007, concernente la riorganizzazione del Mibac.

 

Si tratta di: Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze; Istituto superiore per la conservazione ed il restauro[65]; Biblioteca nazionale centrale di Roma; Biblioteca nazionale centrale di Firenze; Centro per il libro e la lettura; Archivio centrale dello Stato.

 

Nella nota governativa ante indicata, è stato evidenziato che “Come precisato con circolare n.22/2012 del Segretariato generale, le somme reperite in seguito all'applicazione della norma in oggetto, devono essere versate in conto entrata del bilancio dello Stato sul capo XXIX, capitolo 3680 denominato «entrate eventuali e diverse concernenti il ministero per i beni e le attività culturali». Pertanto non è prevista alcuna riassegnazione ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali”.


 

Articolo 1, commi 66-74
(Riduzioni delle spese del Ministero della salute)

 


66. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 67 a 74.

67. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure a carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria.

68. In attuazione di quanto disposto dal comma 67, l'autorizzazione di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2013.

69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

70. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 69 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

71. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza è abrogata la citata lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.

72. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 71, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

73. Le modalità applicative dei commi da 69 a 71 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

74. Dall'attuazione dei commi da 69 a 71 sono previsti risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in euro 30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno 2015.


 

 

I commi da 66 a 74 riducono, a decorrere dal 2013, la spesa del Ministero della salute per l’assistenza sanitaria al personale navigante (marittimo e dell’aviazione civile) e per l’assistenza sanitaria internazionale (comma 66).

 

Entro il 28 febbraio 2013, è prevista l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute, finalizzato a certificare le eccedenze di spesa degli esercizi finanziari 2011 e 2012, rispetto al fabbisogno effettivo registrato, per l’attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell’aviazione[66] (comma 67).

Conseguentemente, a decorrere dal 2013, l’autorizzazione di spesa per le suddette finalità[67] è ridotta di 5 milioni di euro (comma 68).

 

Dal 1° gennaio 2013, in materia di assistenza sanitaria internazionale,

le Regioni:

§      hanno competenza su entrate e uscite finanziarie della mobilità sanitaria internazionale[68] (comma 69);

§      imputano ai bilanci delle ASL, i costi e ricavi connessi rispettivamente all’assistenza sanitaria dei cittadini italiani all’estero e dei cittadini stranieri in Italia[69] (comma 70);

le Regioni e Province autonome:

§      hanno competenza in materia di assistenza sanitaria indiretta (comma 71[70]);

L’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 (Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della L. n. 833 del 1978), prevede due principali forme di assistenza: diretta, erogata tramite convenzioni da stipularsi con istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, e indiretta, (l’assistito paga la prestazione ricevuta all’estero e presenta alla Asl di residenza la ricevuta di pagamento per ottenere il rimborso della prestazione), nei casi in cui non sia stato possibile stipulare le convenzioni previste, ovvero le stesse per qualsiasi motivo siano cessate o sospese, nel caso di prestazioni rientranti nei livelli stabiliti dal piano sanitario nazionale ma non ottenibili mediante le predette convenzioni, per comprovati motivi di urgenza o di necessità l'assistito non abbia potuto far ricorso alle istituzioni od ai sanitari convenzionati. Il D.P.R. 618/1980 assegna la competenza riguardante l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero allo Stato (art.1) che eroga tali prestazioni nelle forme previste (art. 3, diretta e indiretta, vedi la nota supra) e con le disponibilità di bilancio assegnate dalla medesima legge (art. 17).

Lo Stato:

§      mantiene la competenza di autorità statale in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero e di assistenza sanitaria transfrontaliera (vedi infra) (comma 69).

 

Entro il 30 aprile 2013, perl’applicazione delle suddette norme, deve essere emanato un regolamento del Ministro della salute[71], di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni (comma 73).

Dall’attuazione dei commi da 69 a 71 sono previsti risparmi di spesa quantificati in 22 milioni di euro per l’anno 2013, 30 milioni di euro per l’anno 2014 ed 35 milioni di euro, a decorrere dal 2015 (comma 74).

Infine, il suddetto trasferimento di funzioni riguardante l’assistenza sanitaria indiretta, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, prevede norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia (comma 72).

 

La competenza dell’autorità statale (vedi supra comma 69 dell’articolo in esame), nell’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero e l’assistenza sanitaria transfrontaliera, ha lo scopo di tutelare gli assistiti che si spostano all’interno degli Stati della Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)e dei Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

In applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 1408/71 e n. 574/72 e di quanto disposto dalle singole convenzioni, i nostri assistiti che si spostano in Europa e negli Stati in convenzione, per motivi vari (turismo, studio, lavoro, pensionati che trasferiscono la residenza), per poter usufruire dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano, devono presentare alle istituzioni competenti o ai prestatori di cure degli Stati esteri alcuni formulari che attestano il diritto di godere delle prestazioni sanitarie. Sulla base di questi attestati viene erogata l’assistenza e, in seguito, gli Organismi di collegamento degli Stati UE inviano le fatture al Ministero, quale organismo di collegamento, chiedendone il rimborso . Il Ministero, a sua volta, per conto delle Regioni e delle ASL di rispettiva appartenenza, chiede agli Stati esteri il rimborso dei crediti relativi all’assistenza fornita a cittadini stranieri in Italia. Debiti e crediti vengono imputati alle ASL competenti e, in sede di assegnazione della quota di Fondo sanitario nazionale alle regioni, si tiene conto della compensazione debiti-crediti[72].

La mobilità sanitaria internazionale (assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero, ai cittadini stranieri e assistenza sanitaria transfrontaliera) è attivataper motivi di cura programmata (cittadini italiani che vanno all’estero esplicitamente per sottoporsi ad un intervento chirurgico, per seguire un percorso terapeutico, o per altre esigenze sanitarie che non trovano adeguata soddisfazione nel nostro Paese, e la legge prevede almeno due ragioni sostanziali perché si possa adire a tali tipi di cure: o perché la cura non è erogata nel nostro Paese o perché è erogata con una tempistica che non è compatibile con la malattia di cui un cittadino soffre). Si tratta di un percorso esplicitamente previsto dalla legislazione, che passa generalmente attraverso un atto autorizzativo formale a priori (da parte della Asl di appartenenza del paziente), anche se poi sono ammesse diverse eccezioni (a posteriori). Vi è poi la classica mobilità internazionale occasionale, determinata dalla presenza di esigenze sanitarie insorte mentre si è all’estero per i più disparati motivi (lavoro, studio, vacanza): è una mobilità occasionale (vedi la tessera Team infra), che riguarda prevalentemente eventi sanitari imprevisti o fortuiti (anche se talvolta nasconde impropriamente una mobilità per motivi di cura), ed ha regole diverse a seconda che avvenga entro lo spazio europeo più o meno allargato (dove esiste una compensazione economica delle prestazioni tra Stati) o al di fuori di esso (nel qual caso in generale, salvo eccezioni, non esiste compensazione e il cittadino deve provvedere con altri strumenti: assicurazioni, pagamenti in proprio).

Da ultimo, vi è la mobilità sanitaria internazionale non dei pazienti ma degli operatori: persone che svolgono temporaneamente un’attività sanitaria all’estero. Se si esclude qualche regione di confine, il fenomeno si può considerare ad oggi praticamente assente per quanto riguarda il nostro Paese. Se questi sono gli elementi che caratterizzano la mobilità sanitaria internazionale che qualifichiamo come “passiva”, un discorso analogo si può fare per la mobilità internazionale “attiva” (cioè gli stranieri che vengono nel nostro Paese), con l’unica differenza che le regole di accesso al Servizio sanitario nazionale, in particolare gli accessi esplicitamente per motivi di cura, dipendono dalle norme e dalle modalità in vigore nei rispettivi Paesi di provenienza.

La nuova direttiva europea appena approvata sulla mobilità transfrontaliera (direttiva 2011/24, inclusa nell’all. b) della legge comunitaria 2012, all’esame del Senato) è improntata a favorire la mobilità sia dei pazienti sia degli operatori e prevede nuove regole, in particolare sulle prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, oltre che sui ricoveri. La direttiva propone diverse problematiche, nuove in tema di diritti all’assistenza, di scambio di prestazioni e di pagamenti; interviene in maniera importante nel favorire anche il movimento degli operatori e non solo dei pazienti. Come conseguenza della sua introduzione (la direttiva deve essere recepita entro il 25 ottobre 2013 da parte degli Stati membri), si ipotizzano ricadute particolarmente rilevanti in alcuni settori (le cure odontoiatriche, ad esempio) o per alcune aree geografiche (est europeo)[73].

In tale ambito si ricorda che la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), valida nei 27 paesi UE e in Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera, per i cittadini che soggiornano temporaneamente, è entrata in vigore, anche in Italia, dal 1° novembre 2004. Tale tessera, che è il retro della Tessera Sanitaria nazionale (TS) o della Carta Regionale dei Servizi per le regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti), in sostituzione di determinati formulari (vedi supra). L’assistito, per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM, che da diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ci si trova. L’assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell’assistito e quindi non rimborsabile. Si rammenta che in Svizzera ed in Francia (dove vige un sistema basato sull’assistenza in forma indiretta), il più delle volte viene richiesto il pagamento delle prestazioni. E’ bene sapere che il rimborso può essere richiesto direttamente sul posto all’istituzione competente (alla LAMal per la Svizzera ed alla CPAM competente per la Francia). In caso contrario il rimborso dovrà essere richiesto alla ASL al rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria. Si sottolinea che la TEAM non può essere utilizzata per il trasferimento all’estero per cure di alta specializzazione (cure programmate), per le quali è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte della propria ASL.


 

Articolo 1, commi 75-78
(Assunzioni nel comparto Sicurezza, Difesa e Vigili del fuoco)

 


75. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

76. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 75 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Per le finalità di cui al comma 75, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

77. Le assunzioni di cui al comma 76 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

78. Ai fini dell'attuazione dei commi 75, 76 e 77, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

I commi da 75 a 78, introdotti nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio, prevedono la possibilità, a determinate condizioni, di assumere personale nel comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco.

 

In particolare:

§      il comma 75 prevede - al fine di incrementare l’efficienza nell’impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e dei Vigili del fuoco e ferme restando le disposizioni in materia di contenimento della spesa già vigenti - l’obbligo per i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, di rimodulare e di riprogrammare le dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese rimodulabili iscritte a bilancio[74].

Si osserva che la rimodulazione e la riprogrammazione delle risorse prevista dal comma 75 in esame deve essere operata da parte delle amministrazioni interessate “con particolare riferimento” alle dotazioni rimodulabili del bilancio statale. Non risulta pertanto chiaro se la rimodulazione possa riguardare anche dotazioni di carattere non rimodulabile, e dunque operare in deroga[75] alla vigente disciplina sulla flessibilità del bilancio.

§      il comma 76 dispone che, assicurando il rispetto dei saldi strutturale di finanza pubblica, le risorse rese disponibili dall’esito della rimodulazione e della riprogrammazione di cui al precedente comma siano iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate. Tali risorse sono destinate all’assunzione di personale a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Per le stesse finalità di cui al comma 75, inoltre, è prevista la possibilità per le medesime amministrazioni di effettuare assunzioni di personale, a condizione che siano realizzate sulla base delle procedure concorsuali già espletate e nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro a regime. A tal fine viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a regime a decorrere dal 2013;

Si valuti l’opportunità, anche alla luce della normativa vigente e della prevalente giurisprudenza in materia di durata di validità delle graduatorie concorsuali, di individuare un termine al fine di limitare temporalmente il richiamo alle procedure concorsuali già espletate[76].

Inoltre, si segnala che l’ulteriore previsione di assunzioni di personale sulla base di un contingente con limite di spesa pari a 10 milioni di euro non individua la tipologia lavorativa, quindi le assunzioni potrebbero riferirsi anche alle fattispecie flessibili (e relative procedure di reclutamento) di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001.

§      il comma 77 autorizza le assunzioni di cui al precedente comma in deroga alle percentuali del turn over per i comparti interessati indicate nell’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008, che possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70% (in luogo del 50%) nel 2015;

L’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008 ha previsto un regime permanente e speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, derogatorio rispetto a quello generale previsto al precedente comma 7. In tal senso, per il biennio 2010-2011 tali amministrazioni hanno potuto procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. E’ inoltre stato previsto che il ricambio del turn-over sia limitato al 20% nel triennio 2012-2014, al 50% nel 2015 e al 100% dal 2016, analogamente alle altre amministrazioni dello Stato.

Merita ricordare, inoltre, che l’articolo 2, comma 7, del D.L. 95/2012 ha escluso dalla riduzione delle dotazioni organiche prevista dal precedente comma 1[77]: le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il personale amministrativo degli uffici giudiziari; il personale di magistratura; le amministrazioni interessate dall’apposita riduzione disposta per Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali (articolo 23-quinquies dello stesso provvedimento); la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha già provveduto alla riduzione con il D.P.C.M. del 15 giugno 2012.

§      il comma 78, infine, autorizza, per l’attuazione delle disposizioni richiamate, il Ministro dell’economia e delle finanze a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

In conseguenza delle richiamate disposizioni, la norma assicura la copertura degli oneri tramite la riduzione del Fondo per il pagamento canoni di locazione di cui all’articolo 1, comma 98, del provvedimento in esame, alla cui scheda si rimanda.


 

Articolo 1, commi 79-81
(Fondo per la concessione di un credito di imposta
per la ricerca e lo sviluppo)

 


79. A decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.

80. Il credito di imposta di cui al comma 79 è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

81. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi di cui al comma 79 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.


 

 

I commi da 79 a 81 dell’articolo 1,introdotti durante l’esame in sede referente, istituiscono un fondo per la concessione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per ridurre il cuneo fiscale. Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio ed è finanziato dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese. Il credito d’imposta è riservato alle imprese e alle reti d’impresa che affidano progetti di ricerca e sviluppo a università ed enti/organismi di ricerca o che realizzano investimenti nel settore.

L’articolo prevede che il Ministro dell’economia e il Ministro dello sviluppo economico riferiscano alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all’individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi concessi, ai fini dell’adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.

 

Più in dettaglio, il comma 79 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per:

§      la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

§      la riduzione del cuneo fiscale.

L’istituzione del fondo avviene secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

 

Nel corso della legislatura sono stati numerosi gli interventi di carattere fiscale volti a favorire gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo. Si ricorda anzitutto l’articolo 1, comma 25 della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220), che aveva attribuito un credito d’imposta, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011, in favore delle imprese che avessero affidato attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca.

Tale norma è stata soppressa dall’articolo 1 del D.L. 70/2011, che ha assorbito il predetto credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, istituendo in sua vece un credito d’imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca, chepossono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.

Successivamente l’articolo 24 del D.L. 83 del 2012 ha istituito un contributo, in forma di credito d'imposta, in favore di tutte le imprese che effettuino nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con profili "altamente qualificati". Il credito d'imposta è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione; l'importo del credito non può superare i 200.000 euro annui (per impresa). In particolare, il credito d’imposta è riservato alle assunzioni relative a dottori di ricerca con titolo conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia o personale in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo specificatamente descritte dalle norme stesse[78]. E’ prevista una quota di riserva in favore delle assunzioni in oggetto da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

 

Per “cuneo fiscale” (o contributivo) si intende, nel linguaggio comune, la differenza tra l'onere del costo del lavoro e il reddito effettivo percepito dal prestatore d'opera o lavoratore. In pratica è la differenza tra quanto pagato dal datore di lavoro e quanto incassato effettivamente dal lavoratore, essendo il restante importo versato ad enti previdenziali (INAIL, INPDAP, INPS) e fisco (ad es. IRAP sul costo del lavoro).

Tra gli interventi volti a ridurre il prelievo sul costo del lavoro gravante sulle imprese si ricorda quanto previsto dall’articolo 2 del D.L. 201 del 2011: tale norma ha reso integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro, introducendo altresì agevolazioni IRAP per l’assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni. In ordine alle ulteriori misure di riduzione del predetto prelievo, si ricorda che l’articolo 3, comma 6 del provvedimento in esame eleva le percentuali di deducibilità a fini IRAP del costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato (cfr. relativa scheda di lettura per approfondimento).

 

La definizione comunitaria di microimprese[79], piccole e medie imprese è contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE, che ha sostituito, a decorrere dal 1º gennaio 2005, la Raccomandazione 96/280/CE, estendendo il concetto d’impresa ad ogni entità che svolga attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, incluse dunque le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono con regolarità un’attività economica.

Per essere riconosciuta come PMI l'impresa deve rispettare le soglie relative agli effettivi e quelle relative al totale di bilancio fissate dalla raccomandazione.

I nuovi effettivi e soglie finanziarie che definiscono PMI e microimprese sono i seguenti:

§       media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

§       piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

§       microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Sempre a livello comunitario, l’iniziativa intitolata “Small Business Act” (SBA)[80] per l’Europa mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese europee, affrontando tutti i temi della vita delle piccole e medie imprese (PMI), dall’accesso al credito alla semplificazione amministrativa, dagli interventi fiscali all’innovazione tecnologica, dall’efficienza energetica all’ambiente, dal sostegno agli investimenti alla formazione, fino alla facilitazione della partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Il Governo italiano ha dato attuazione a tale comunicazione con la direttiva del Presidente del Consiglio del 4 maggio 2010.

Infine, si ricorda che è stata emanata la legge 180/2011, volta a stabilire i principi che concorrono a definire lo Statuto delle imprese[81], con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nello "Small Business Act ".

 

Detto fondo è finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.

 

Si ricorda che l’articolo 23 del D.L. 83/2012 ha previsto il riordino degli strumenti esistenti per l’incentivazione delle attività imprenditoriali, trasformando, tra l’altro, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) nel Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali, e abrogando numerose disposizioni, contenute nell’Allegato 1 al medesimo decreto-legge, che prevedono diversi meccanismi di incentivazione alle imprese.Secondo quanto riportato nella relazione tecnica al d.d.l. di conversione (A:C: 5312), il nuovo Fondo avrà una consistenza iniziale pari alle disponibilità presenti sul FIT alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al netto degli impegni già assunti, stimata pari a circa 300 milioni di euro.

Al fine di fornire una rappresentazione dell’entità del flusso dei rientri sul Fondo, la relazione evidenzia che, nel 2011, questi sono stati pari a circa 238 milioni di euro.

Tale dotazione sarà implementata, per effetto delle disposizioni di cui al presente decreto, con le risorse derivanti dalle misure abrogate. In particolare, per quanto riguarda le risorse in bilancio rinvenienti dalle abrogazioni sussistono disponibilità da trasferire al Fondo per 3,96 milioni di euro nel periodo 2012-2014.

Inoltre, sempre secondo quanto riportato nella relazione al d.d.l. di conversione (A:C: 5312), il Fondo potrà disporre di risorse rinvenienti dalle contabilità speciali e dai conti di tesoreria per un importo complessivo pari a 292,4 milioni di euro. In particolare, le risorse disponibili ad oggi presenti sulle contabilità speciali, al netto di quelle già impegnate, consistono in circa 118 milioni euro per i Contratti di programma (registrati nell’ambito della contabilità speciale n. 1726 “aree depresse”) e in circa 144,3 milioni euro per i Contratti d’area[82] (registrati sul conto di tesoreria n. 29851, acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti). Ulteriori 30 milioni sono riferibili al Fondo salvataggio imprese (registrati sul conto di tesoreria del MISE n. 22051).

Dette rinvenienze derivano da misure di aiuto erogate alle imprese sotto forma di contributo a fondo perduto. Nel nuovo sistema saranno versate sulla contabilità del Fondo rotativo per essere utilizzate sotto forma di finanziamento agevolato.

 

Si osserva che tale Fondo non avrebbe, al momento, alcuno stanziamento, ma verrebbe alimentato a seguito della revisione degli incentivi sopra citata.

 

Ai sensi del comma 80, il credito d'imposta è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

Si ricorda che l’articolo 3 del D.L. 5/2010[83] riguarda i distretti produttivi e le reti di imprese. Ai sensi del comma 4-ter.con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: Il comma 4-quater dispone che Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

 

Infine, il comma 81 affida al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità, il compito di riferire alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e ai contributi da ridurre per il finanziamento del credito d’imposta in esame, ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.


 

Articolo 1, commi 82-84 e 86
(Riduzioni di spesa degli enti pubblici di previdenza)

 


82. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:

a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;

b) la riduzione dei contratti di consulenza;

c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;

d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;

e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari sui siti istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica di compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

83. Anche al fine di concorrere al conseguimento dei risparmi di cui al comma 82, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel periodo 2013-2015 realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefìci di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.

84. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 82, lettere da a) a e), o di ulteriori interventi individuati nell'ambito della propria autonomia organizzativa dagli enti stessi, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.

86. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo del comma 82 tra gli enti ivi citati.


 

 

L’articolo 1, comma 82-84, modificato nel corso dell’esame in Commissione, prevede ulteriori riduzioni di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali (cioè INPS ed INAIL)[84], in aggiunta a quelle già previste dalle vigenti disposizioni, con effetti finanziari da sommarsi a quelli già quantificati in occasioni di precedenti interventi normativi, anche attraverso il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 4, comma 66, della legge di stabilità per il 2012 (L. 183/2011) ha disposto, allo scopo di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e successivi, l’obbligo, per l’INPS, l’INPDAP e INAIL, di adottare specifiche misure di razionalizzazione organizzativa, al fine di ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014[85].

Il riparto delle somme tra gli enti richiamati in precedenza, allo scopo della definizione delle riduzioni delle spese di funzionamento a carico di ciascun Ente, era demandato ad un apposito decreto interministeriale, con il quale veniva anche stabilito il riparto dell’importo citato tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati all’interno del decreto medesimo, nonché la data entro la quale debba essere effettuato il versamento annuale, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, delle somme provenienti dalle richiamate riduzioni di spesa.

Successivamente, l’articolo 8, comma 3, del D.L. 95/2012 ha assicurato, in analogia con quanto disposto per le Amministrazioni centrali dello Stato, il contenimento della spesa per consumi intermedi degli enti e organismi pubblici (anche degli enti previdenziali pubblici), costituiti anche in forma societaria, in misura pari al 5% per il 2012 e al 10% dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010.

 

Più specificamente, nel corso dell’esame in commissione le disposizioni sono state sostanzialmente modificate, prevedendo che i risparmi aggiuntivi debbano essere conseguiti non più attraverso riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all’articolo 18 della 88/1989, come previsto nel testo originario, intervento tuttavia ancora operativo sebbene residuale, bensì mediante ulteriori interventi prioritari.

 

Più dettagliatamente, il nuovo comma 82 prevede che i risparmi aggiuntivi di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali indicati dalla norma (300 milioni di euro annui) debbano essere conseguiti prioritariamente attraverso specifici interventi, e precisamente:

§       la riduzione delle risorse destinate all’esternalizzazione dei servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con Patronati e CAF, a convenzioni bancarie e postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà, anziché attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali (lettera a));

§       la riduzione dei contratti di consulenza (lettera b));

§       la riduzione eventuale, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale (lettera c));

§       la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi, al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori (lettera d));

§       la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati ai sensi del codice degli appalti o delle norme di contabilità pubblica. In particolare, le sponsorizzazioni possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari sui siti internet degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, ed attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica di compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. A tal fine gli enti si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal D.Lgs. 163/2006 (lettera e)).

Ai sensi dell’art. 3, comma 15-ter, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), i «contratti di partenariato pubblico privato» (PPP) sono contratti “aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi”.

Relativamente al contratto di sponsorizzazione, in linea generale esso prevede che “soggetto privato (lo sponsor) eroghi un contributo economico e/o determinate prestazioni a favore di un soggetto pubblico ai fini della realizzazione di lavori o della esecuzione di forniture o servizi, ricevendone in cambio un'utilità consistente nella possibilità di promuovere il proprio nome, marchio, immagine, attività o prodotto. Si tratta di una forma di partenariato pubblico privato attraverso cui l'ente pubblico provvede alla realizzazione di interventi di propria competenza senza esborso di denaro, quindi senza che i relativi oneri economici gravino sulla finanza pubblica”[86].

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) i contratti di sponsorizzazione rientrano tra le tipologie di contratti esclusi dall'applicazione del Codice. Ciò significa che il loro affidamento non è sottoposto all'osservanza delle norme e delle procedure che il Codice stesso individua per gli ordinari contratti di appalto. Lo stesso articolo 26 sancisce tuttavia alcune regole che, a prescindere dall'applicazione del Codice, devono essere rispettate: il rispetto dei principi generali del Trattato nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.

La disciplina dettata dall’art. 26, sulla base delle novelle apportate dal D.L. 5/2012, vale solo per i contratti di sponsorizzazione di importo superiore a 40.000 euro, per cui al di sotto di tale soglia l'individuazione dello sponsor può avvenire in via assolutamente fiduciaria.

Sul punto è altresì intervenuta la Deliberazione n. 9 dell’8 febbraio 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) che ha evidenziato come la disciplina dettata dall'art. 26 sia applicabile esclusivamente ai contratti di sponsorizzazione in cui i lavori, servizi e forniture oggetto del contratto sono acquisiti o realizzati “a cura e spese dello sponsor”, cioè ai contratti di «sponsorizzazione tecnica», che si distinguerebbero da quelli di «sponsorizzazione di puro finanziamento», in cui lo sponsor si obbliga unicamente a fornire all'amministrazione un contributo finanziario, senza assumere alcun ulteriore impegno in merito allo svolgimento di altre attività (lavori, forniture o servizi). Tali ultimi contratti sarebbero quindi, secondo l’interpretazione dell’AVCP, inquadrabili nell'ambito dei contratti attivi, per i quali la relativa disciplina non è quella propria del Codice dei contratti pubblici ma quella delle norme di contabilità di Stato.

 

Il comma 83, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, prevede, anche al fine di concorrere al conseguimento dei risparmi di cui al precedente comma, che l'INPS, per il periodo 2013-2015 - nell'ambito dell’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. n. 78/2009 – realizzi un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.

 

L’articolo 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78[87], sul riconoscimento degli stati di invalido civile, cieco civile, sordo, handicap e disabilità, al comma 2 assegna all'INPS la funzione di accertare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici.

Il medesimo comma 2, a seguito della modifica introdotta dall’art. 2, comma 159, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria per il 2010), e da ultimo dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 78/2010[88] dispone inoltre, che per il triennio 2010/2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile[89]. Complessivamente, per il quadriennio 2009-2012 è stato previsto che l’INPS effettui un totale di 800.000 verifiche.

Per il triennio 2010/2012 l’INPS[90] ha verificato i seguenti soggetti:

§      titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione, di età compresa tra i 18 ed i 67 anni compiuti, la cui prestazione era in godimento da almeno dieci anni alla data del 1° aprile 2007;

§      titolari di assegno mensile, di età compresa tra i 45 ed i 60 anni compiuti, la cui prestazione è stata riconosciuta nei cinque anni precedenti la medesima data;

§      per l’anno 2012, anche i soggetti in possesso dei requisiti di legge previsti dall’art.3, comma 3, della legge n. 104/1992[91] (disabili gravi).

 

I controlli del triennio 2010/2012 escludono le prestazioni assistenziali sostitutive (pensione sociale o assegno sociale) riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni[92].

Sono inoltre esonerati da ogni visita medica i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007[93], inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione.

Rimangono esclusi dal piano di verifiche la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono ai medesimi controlli secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalla relative norme di attuazione.

 

Di seguito è sintetizzata la Relazione della Corte dei Conti sull’INPS (esercizio 2011[94]) che sul procedimento di riconoscimento delle prestazioni assistenziali in esame e sui piani di verifica straordinaria constata diverse criticità.

Sono 1.266.739 le domande di riconoscimento dell’invalidità civile, per un ammontare complessivo di richieste di prestazioni pari a 2.076.829, di cui le più numerose si riferiscono all’invalidità civile e al riconoscimento dello stato di handicap di cui alla legge n.104/92, come di seguito illustrato.

 

Prestazioni richieste

 

Totale domande[95]

Inv. Civ.

Cecità civile

Sordità

Handicap L.104/92

Colloc.mirato L. 68/99

Tot. prestazioni

Media prestazioni per domanda

1.230.373

1.098.640

24.304

20.653

837.721

95.511

2.076.829

1,69

 

La Relazione segnala altresì che le visite mediche per l’accertamento dello stato di invalidità si svolgono presso le ASL con la presenza del medico INPS, come previsto dalle nuove disposizioni, ma ciò accade solo nel 37,7% dei casi (46% nel 2010) e con l’impiego anche di professionisti esterni convenzionati.

La Corte sottolinea che la mancata partecipazione dei medici INPS ai lavori è dovuta spesso alla calendarizzazione delle visite mediche in orario extra lavorativo e che la presenza del medico INPS risulta peraltro spesso superflua poiché l’accertamento dello stato invalidante si limita ad una decisione agli atti - attraverso l’acquisizione della documentazione sanitaria prodotta dal cittadino - che non consente di procedere secondo le modalità operative dei Collegi Medico Legali (CML) dell’Istituto, fondate sull’esame obiettivo diretto e su eventuali accertamenti specialistici mirati[96].

 

La fase dell’accertamento sanitario

 

Visite tot.

Visite CMI con
medico INPS

Tasso presenza medico INPS

Verbali sospesi

Verbali chiusi

664.275

250.776

37,7%

13.916

650.359

 

I verbali predisposti vengono trasmessi all’Istituto - cui compete la decisione definitiva in merito allo stato di invalidità - e sono presi in carico dai CML delle sedi, per la loro validazione, e successivamente dalla Commissione medica superiore (CMS), cui spetta l’accertamento conclusivo, prima di procedere alla comunicazione dell’esito al richiedente.

Nel 2011 sono pervenuti all’INPS 1.158.516 verbali dalle ASL e i CML hanno preso in carico 765.106 verbali, pari al 66% di quelli inviati all’INPS. Deve peraltro rilevarsi che di tutti i verbali trasmessi dalle ASL, 591.300 casi (51% del totale) sono stati definiti agli atti attraverso la disciplina del “silenzio-assenso”, per la difficoltà delle strutture INPS a fronteggiare i grandi volumi dell’invalidità civile con le proprie risorse.

La Corte sottolinea come tale fenomeno evidenziato, in aumento rispetto al 2010, costituisca una delle più rilevanti criticità emerse nell’applicazione delle nuove modalità operative da parte dell’Istituto, che rischia di vanificare l’intento di contrasto alle frodi che il legislatore si è prefissato attribuendo all’Istituto il governo pressoché esclusivo dell’intero iter. Per la compiuta realizzazione di tale irrinunciabile finalità ed alla luce di quanto detto, andrebbe meglio valutata la scelta di integrazione delle commissioni mediche ASL con un medico INPS, che attualmente, come si è constatato sopra, risulta garantita solo parzialmente e mediante il ricorso a professionisti convenzionati (nel 2011, 781 medici convenzionati - previsti 1000 medici conv. nel 2012[97] - a fronte di 583 medici INPS, per una spesa di 25,4 milioni di euro), privilegiando invece l’attribuzione diretta all’INPS della competenza ad accertare l’iniziale stato di invalidità.

In tale ambito la Corte evidenzia inoltre i lunghi tempi di erogazione delle prestazioni richieste dalla data della domanda: in media 278 gg. per l’invalidità civile, 325 gg. per la cecità civile e 344 gg. per la sordità, che vedono ancora lontano l’obbiettivo del termine massimo di 120 giorni, con il conseguente e già segnalato maggiore onere per interessi.[98]

Per quanto riguarda il piano di verifiche straordinarie effettuato nel 2011, su un campione di 274.157 prestazioni, quelle non confermate sono 41.381 (comprende sia le prestazioni revocate che quelle ridotte), pari al 22,9% del totale campionato. Sono comunque ancora le regioni del centro-sud a far registrare la maggiore percentuale di “non conferme” e in particolare: Campania (34%), Calabria (29%), Sicilia (29%), Molise (28%), Umbria (27%), Puglia (26%), Lazio (25%) e Basilicata (25%).

 

Il comma 84, come accennato in precedenza, dispone l’obbligo, per i richiamati enti, di adottare gli interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, qualora le misure elencate nel precedente comma 82 non raggiungano i risparmi previsti, anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all’articolo 18 della L. 88/1989[99].

 

L’articolo 18 della L. 88/1989 dispone che, in relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l’INPS elabori progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a tempo determinato. Inoltre si prevede che con la contrattazione articolata del medesimo ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti su indicati, di compensi incentivanti la produttività.

Al finanziamento di quanto previsto si provvede mediante una quota non superiore allo 0,10% delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'INPS (che per il solo INPS nel 2011 sono state pari, secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata, a 284.428 milioni di euro, con un limite massimo quindi pari a 284 milioni).

Merita inoltre ricordare che l’articolo 67, comma 2, del D.L. 112/2008 ha disposto che per il 2009, in attesa di un generale riordino della disciplina relativa al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, rivolta a definire una più stretta correlazione dei medesimi trattamenti alle prestazioni lavorative aggiuntive e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, siano disapplicate tutte le disposizioni elencate nell’allegato B, che stanziano risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali. Tra queste rientra anche il richiamato articolo 18 della L. 88/1989.

 

Si ricorda che il vecchio articolo 4, comma 1-ter, prevedeva che con apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, fosse stabilito il riparto dell'importo della riduzione tra i citati enti.

 

Infine, il comma 86 prevede che con apposito decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, venga stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo del comma 82 tra gli enti ivi citati.


 

Articolo 1, comma 85
(Personale dell’INAIL)

 


85. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.


 

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, fermarestando la riduzione delle dotazioni organiche degli uffici dirigenziali del 20% rispetto a quelli esistenti (disposta dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. 95/2012) esclude dalla procedura di riduzione delle dotazioni organiche di personale non dirigenziale delle P.A. (pari al 10%, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del medesimo D.L. 95) le professionalità sanitarie dell’INAIL.

Tale esclusione opera con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall’Accordo Quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.

 

Nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 2 febbraio 2012 è stato approvato, tra gli altri, l’Accordo-quadro per le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L’Accordo attua quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, lettera d-bis, del D.Lgs. 81/2008, che ha attribuito all’INAIL un ruolo all’interno del S.S.N. quale ente depositario di funzioni di assistenza rivolte agli infortunati.

In base a tale Accordo, Le Regioni possono stipulare (articolo 2) apposite convenzioni con l’Istituto al fine dell’erogazione agli infortunati sul lavoro, con oneri a carico dell’istituto stesso, delle prime cure ambulatoriali con i correlati accertamenti diagnostici e prestazioni specialistiche, e delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, anche in regime residenziale.

Allo stesso tempo l’INAIL, d’intesa con la Regione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 11, comma 5-bis, del D.Lgs. 81/2008, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività, può altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

Le Regioni possono inoltre stipulare convenzioni con l’INAIL per l’erogazione di prestazioni sanitarie incluse nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) a favore degli assistiti del SSN da parte delle strutture dell’istituto in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento (articolo 3).

E’ infine previsto (articolo 4) che le Regioni e l’INAIL possano stipulare protocolli d’intesa per l’attivazione di stabili forme di collaborazione nei seguenti ambiti di attività: collaborazione a progetti di ricerca scientifica e tecnologica in ambito protesico, della riabilitazione e del reinserimento socio-lavorativo; collaborazione a percorsi di reinserimento sociale e lavorativo; collaborazione ad iniziative di promozione della pratica sportiva a livello agonistico ed amatoriale per le persone con disabilità; collaborazione ad iniziative di comunicazione sulle tematiche della disabilità; collaborazione a progetti formativi in ambito protesico, riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo.

 

Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del richiamato D.L. 95/2012 ha disposto la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al:

20 per cento di quelle esistenti, per il personale dirigenzialedi livello generale e di livello non generale (lettera a);

10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale; per gli enti di ricerca, la riduzione non riguarda i ricercatori e i tecnologi (lettera b).

 

Viene prevista inoltre la possibilità di effettuare, per il restante personale di livello non dirigenziale, previa proposta da parte dell’Istituto, una riduzione inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. Le somme derivanti da tali risparmi dal 2013 sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.


 

Articolo 1, comma 87
(Invio telematico CUD da parte degli enti previdenziali)

 

87. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Il comma 87, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione Bilancio, dispone l’obbligo, dal 2013, per gli enti previdenziali, di rendere disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È tuttavia facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Si precisa, infine, che dall'attuazione della disposizione in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il certificato unico dipendente (CUD) è la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati che il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all’Erario. Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, il sostituto d’imposta obbligato ad operare ritenute alla fonte rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, un’apposita certificazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all’INPS e altri enti / casse previdenziali.

In ordine all’invio telematico del CUD da parte del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle entrate (risoluzione 145/E del 21 dicembre 2006) ha chiarito che tale modalità di consegna può essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.


 

Articolo 1, comma 88
(Fabbisogno delle università e degli enti di ricerca)

 

88. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

L’articolo 1, comma 88, dispone in materia di fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti di ricerca vigilati dal MIUR per il triennio 2013-2015.

 

In particolare dispone che per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla L. 296 del 2006 (L. finanziaria 2007, art. 1, co. 637, 638, 639, 640 e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ora, Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA –, Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).

Le stesse disposizioni sono state applicate anche nel triennio 2010-2012, sulla base di quanto disposto dall’art. 2, co. 9, della L. 191/2009 (L. finanziaria 2010).

 

Anche per ciascun anno del nuovo triennio, dunque, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario (art. 1, co. 637, L. 296/2006) e al 4% per gli enti pubblici di ricerca indicati (art. 1, co. 638, L. 296/2006)[100]. Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (art. 1, co. 642, L. 296/2006).

Il co. 637 citato demanda, inoltre, al Ministro dell’università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il co. 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca è determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno precedente, incrementato del predetto 4%. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri entri di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato, e possono essere determinati i pagamenti annuali – che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato – derivanti da accordi di programma e convenzioni.

L’art. 1, co. 640, L. 296/2006 conferma l’esclusione dalla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, dei pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e per programmi realizzati con leggi speciali, compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo” (ex art. 3, co. 5, L. 350/2003).

 

La relazione tecnica chiarisce che la proroga è finalizzata a mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno e dell’indebitamento netto dei due comparti di spesa per il prossimo triennio, evitando che si determini un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica.


 

Articolo 1, commi 89 e 90
(Riduzione della spesa per le regioni e le province autonome)

 


89. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «2.050 milioni di euro»;

b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione, in misura proporzionale».

90. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui».


 

 

Il commi 89 e 90 dell'articolo 1 determinano gli ulteriori risparmi che le regioni e le province autonome sono tenute a realizzare; aumentando le somme già definite dal decreto legge 95/2012 (cd. spending review). L'incremento del risparmio è fissato in 1.000 milioni di euro annui per le regioni a statuto ordinario (comma 89) e in 500 milioni di euro annui per le regioni a statuto speciale e le province autonome (comma 90).

 

Si ricorda che le norme recate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 16 del D.L. 95/2012[101] quantificano il concorso delle regioni a statuto ordinario (comma 2) e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (comma 3) alla riduzione della spesa e, conseguentemente, rivedono gli obiettivi del patto di stabilità. Come di consueto, le norme vengono definite "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”. La riduzione delle spese per consumi intermedi è la modalità, tra le altre, indicata dalla norma per attuare il risparmio (comma 1).

Regioni a statuto ordinario

Il comma 89 dell'articolo 1 in esame, alla lettera a), sostituisce le somme stabilite dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 16 del D.L. 16/2012.

Il risparmio che le regioni a statuto ordinario devono realizzare è quindi pari a:

§      2.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 (anziché 1.000 milioni);

§      2.050 milioni di euro a decorrere dal'anno 2015 (anziché 1.050 milioni).

 

A partire dal decreto legge 78/2010, dunque, i risparmi richiesti alle regioni a statuto ordinario sono i seguenti:

in milioni di euro

 

2011

2012

2013

2014

2015
e succ.

D.L. 78/2010, art. 14, co. 1

4.000

4.500

4.500

4.500

4.500*

D.L. 98/2011, art. 20, co. 5 (mod. D.L. 138) e L. 183/2011, art. 30 co. 1 e 2

 

745[102]

1.600

1.600

1.600*

D.L. 95/2012, art. 16, co. 2

 

700

1.000

1.000

1.050

AC 5534 (L. stabilità 2013), art. 5, co. 1

 

 

1.000

1.000

1.000

*     In relazione agli obiettivi di risparmio disposti dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. 98/2011 per gli anni successivi al 2014, si veda tuttavia la sentenza n. 193/2012 della Corte Costituzionale di seguito illustrata.

 

In relazione agli obiettivi di risparmio fissati da precedenti disposizioni legislative, è intervenuta la sentenza n. 193 del 19 luglio 2012[103], con la quale la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale delle norme recate dal decreto legge n. 98/2011 con le quali gli obiettivi di risparmio determinati per regioni, province e comuni sono stati estesi anche al 2014 e agli anni successivi. Motivazione principale della Corte è che l’estensione a tempo indeterminato delle misure restrittive già previste nella precedente normativa, fa venir meno una delle due condizioni, quella della temporaneità delle restrizioni, necessarie al fine di poter considerare una norma quale principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica[104].

 

In particolare la Corte dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 4 del D.L. n. 98/2011 nella parte in cui estende al 2014 e agli anni successivi le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del D.L. 78/2010[105].

La Corte dichiara altresì, la illegittimità costituzionale del comma 5 del medesimo articolo 20 (come modificato dal D.L. 138/2011), nella parte in cui estende agli anni successivi al 2014 le misure di risparmio determinate per le regioni a statuto ordinario (dalla lettera a), per le regioni a statuto speciale e le province autonome (dalla lettera b); per le province (dalla lettera c) e per i comuni (dalla lettera d)[106].

Per entrambe le censure la Corte individua il termine delle misure restrittive, ricavandolo dall'analisi delle stesse disposizioni censurate, nell'anno 2014[107]. Entrambe le norme sono censurate, dunque, nelle parti in cui dispongono che le misure restrittive si applicano «anche agli anni 2014 e successivi» (art. 20, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011); «per gli anni 2012 e successivi» e «a decorrere dall’anno 2012» (art. 20, comma 5) anziché «sino all’anno 2014».

 

Le norme sul risparmio da realizzare nell'anno 2015 e successivi, recate dal D.L. 16/2012 e modificate dalla norma in esame solo in relazione alla somma, andrebbero valutate alla luce della sentenza della Corte costituzionale sopra illustrata atteso che le stesse, infatti, non sembrerebbero porre alcun limite temporale alle restrizioni finanziarie disposte per le regioni.

 

La lettera b) del comma 89 incide sul comma 2, quarto periodo, dell'articolo 16 del D.L. 95/2012 citato, che disciplina le modalità di individuazione delle risorse da ridurre per ciascuna regione, dell'importo corrispondente alla quota risparmio imputata a ciascuna regione.

La modifica inserisce un inciso che specifica l'ammontare delle risorse da ridurre; ammontare che corrisponde alle quote di risparmio originariamente stabilite dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 16, vale a dire:

§      1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

§      1.050 milioni di euro a decorrere dal 2015.

 

La norma in esame, in tal modo, mantiene inalterato l'ammontare dei tagli di risorse stabiliti dal D.L. 95/2012, mentre l'ulteriore risparmio di 1.000 euro annui, viene imputato alle regioni come obiettivo aggiuntivo del patto di stabilità. Il risparmio complessivo richiesto alle regioni a statuto ordinario, definito ora dal primo periodo del comma 2, quindi, è composto per una parte dalla riduzione di risorse stabilita nel quarto periodo del medesimo comma e per altra parte dall'obiettivo aggiuntivo di 1.000 euro annui, disposto dalla norma in esame. Ciascuna regione dovrà diminuire il complesso delle spese finali sottoposte al patto di stabilità della quota di sua competenza, stabilita con le modalità descritte al comma 2 dell'articolo 16, secondo e terzo periodo.

Si ricorda infine che il comma 2 dell'articolo 16 dispone, all'ultimo periodo, che se le risorse che la regione riceve a qualsiasi titolo dallo Stato individuate dal Decreto di cui al quarto periodo sono insufficienti a coprire la quota di risparmio ad essa attribuita – come individuata dal decreto di cui ai secondo e terzo periodo del comma in esame - la regione è tenuta a versare allo Stato le somme residue.

Regioni a statuto speciale e province autonome

Per le Regioni a statuto speciale e province autonome, dispone il comma 90 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

L'ulteriore obiettivo di risparmio non è aggiunto nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 16 (D.L. 95/2012), dove esso è definito (nella misura di 600 milioni di euro per il 2012, 1.200 per il 2013, 1.500 per il 2014 e 1.575 milioni di euro 1.575 milioni di euro a decorrere dal 2015), bensì nell'ultimo periodo del medesimo comma 3, con il quale la norma dispone che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono rideterminati conseguentemente agli importi stabiliti dalle procedure indicate dalla norma. Tali importi sono ora incrementati di 500 milioni di euro annui.

Come per le regioni a statuto ordinario, questi obiettivi di risparmio si aggiungono a quelli stabiliti dal decreto legge 78 del 2010 e dai decreti legge 98 e 138 del 2011, in relazione ai quali si ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 19 luglio 2012, sopra illustrata.


In sintesi:

in milioni di euro

 

2011

2012

2013

2014

2015 e succ.

D.L. 78/2010, art. 14, co. 2

500

1.000

1.000

1.000

1.000 *

D.L. 98/2011, art. 20, co. 5 (mod. D.L. 138/2011) e L. 183/2011, art. 32

 

1.630[108]

2.000

2.000

2.000 *

D.L. 98/2012, art. 16, co. 3

 

600

1.200

1.500

1.575

AC 5534 (L. stabilità 2013), art. 5, co. 2

 

 

500

500

500

*     In relazione agli obiettivi di risparmio disposti dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. 98/2011 per gli anni successivi al 2014, si veda tuttavia la sentenza n. 193/2012 della Corte Costituzionale sopra illustrata.

Il comma 3 dell'articolo 16 del D.L. 95/2012, dopo aver stabilito la misura del risparmio, stabilisce che le modalità di attuazione dello stesso devono essere conformi a quelle definite dall'articolo 27 della legge delega sul federalismo fiscale n.42/2009:[109]; fino all'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali (previste dall'articolo 27 come procedura privilegiata), l'importo del risparmio è accantonato annualmente a valere sulle quote di compartecipazioni ai tributi erariali.

Nel caso delle regioni a statuto speciale, infatti, il risparmio non può essere realizzato come per le regioni a statuto ordinario tagliando risorse che esse ricevono dallo Stato dal momento che il sistema di finanziamento di questi enti è basato – prevalentemente – sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ad esse spettanti secondo quanto stabilito da ciascuno statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione. L'importo del risparmio per ciascuna regione e provincia autonoma è stabilito sulla base di apposito accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni, tra le autonomie speciali e il Governo, che, dice la norma, deve essere recepito con Decreto ministeriale entro il 30 settembre 2012.

Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto, l'accantonamento è effettuato con decreto del Ministero dell’economia entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici).

 

L'ultimo periodo del comma 3 dispone, infine, che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono rideterminati conseguentemente agli importi stabiliti dalle procedure precedenti. La norma in esame inserisce in questo periodo l'incremento di 500 milioni di euro annui.

Fino all'emanazione delle norme di attuazione, gli obiettivi del patto di stabilità per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, sono rideterminati tenendo conto dei risparmi definiti dal primo periodo del comma 3 (600 milioni di euro per il 2012, 1.200 per il 2013, 1.500 per il 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dal 2015) incrementati ora di 500 milioni di euro annui dal comma 90 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.


 

Articolo 1, commi 91-94
(Riduzione della spesa degli enti locali)

 


91. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro».

92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 milioni di euro».

93. Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 è determinato sulla base dei predetti trasferimenti».

94. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 del predetto articolo è pari, per l'anno 2013, all'importo complessivamente attribuito ai comuni dal Ministero dell'interno nell'anno 2012, al netto delle riduzioni previste a carico dello stesso, per il medesimo anno 2013, dalla legislazione vigente e dalla presente legge.


 

 

I commi da 91 a 94 dell’articolo 1 dispongono, a decorrere dal 2013, la riduzione di 500 milioni di euro annui del Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni e di 200 milioni annui il Fondo sperimentale di riequilibrio per le province, ivi compresi gli enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna; viene inoltre modificata la disciplina relativa alle risorse del primo di tali due Fondi.

 

In particolare il comma 91 interviene sull’articolo 16, comma 6 del decreto-legge n.95/2012,[110] nel quale è disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 23/2011[111], e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna[112] nei seguenti importi:

§      2.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014;

§      2.100 milioni a decorrere dall’anno 2015.

Il medesimo comma 6 dispone che in caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate è autorizzata al recupero delle somme nei confronti dei comuni interessati, all’atto del pagamento ai comuni medesimi dell’IMU propria (come disciplinata dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011), sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno. Le somme così recuperate sono versate allo Stato contestualmente alla quota IMU riservata allo Stato. Qualora anche le somme da riversare ai comuni a titolo di IMU propria risultino incapienti, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio”. Tale contabilità dovrà tuttavia essere reintegrata con i successivi versamenti dell’IMU propria spettante ai comuni.

Gli importi di tali riduzioni del Fondo vengono aumentati di 500 milioni annui, risultando pertanto ora stabiliti nei termini seguenti:

§      2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

§      2.600 milioni a decorrere dall’anno 2015.

In ordine a tale ultimo importo, che, in quanto formulato “a decorrere dal 2015”, appare disporre una misura di risparmio permanente, va richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 19 luglio 2012, che ha censurato alcune disposizioni del D.L. n. 98/2011[113] con riguardo all’introduzione nei confronti delle regioni e degli enti locali di alcune misure di riduzione di spesa di durata permanente. Sul punto si rinvia al commento ai commi 89 e 90 dell’articolo in esame, nei quali tale sentenza è più diffusamente illustrata.

Si rammenta che il Fondo sperimentale di equilibrio dei comuniricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario è stato istituito nel 2011 ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011, allo scopo di realizzare in forma graduale la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, prevista dal medesimo articolo 2. La durata del fondo è stabilità in tre anni, e comunque fino all’attivazione del fondo perequativo vero e proprio, di cui all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo, che avrà la funzione di assicurare il finanziamento delle spese degli enti locali successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle spese per le funzioni fondamentali di comuni e province.

La soppressione dei trasferimenti erariali ai comuni è stata formalizzata con il decreto del Ministro dell’interno 21 giugno 2011[114]. In particolare, il decreto ha determinato la riduzione di 11.264,9 milioni di euro di trasferimenti, in corrispondenza dell’assegnazione ai comuni nel 2011 delle entrate da federalismo fiscale municipale, in particolare per compartecipazione IVA (2.889 milioni[115]) e del fondo sperimentale di riequilibrio (8.375,9 milioni). Il medesimo decreto ha altresì quantificato in 610,6 milioni i trasferimenti erariali non suscettibili di fiscalizzazione, che continuano pertanto ad essere assegnati ai comuni come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell’interno 21 febbraio 2002. Con ulteriore decreto del Ministro dell’interno in pari data sono state, altresì, stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni per l’anno 2011.

Successivamente, in sede di rendiconto del bilancio dello Stato per il 2011 l’ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle RSO (cap. 1350/Interno) è risultato pari a 5.158 milioni, in conseguenza degli interventi di riduzione delle risorse del Fondo medesimo disposti da provvedimenti legislativi intervenuti nel corso dell’esercizio.

Per l’anno 2012, con il D.M. 4 maggio 2012 (G.U. n. 145/2012), il Ministro dell’interno ha provveduto ad aggiornare l’entità delle risorse complessivamente spettanti ai comuni nel 2012 rispetto all’anno precedente, in considerazione di sopravvenute modifiche normative che hanno avuto effetti diretti e rilevanti sull’ammontare delle risorse da attribuire agli enti locali: le risorse da attribuire ai comuni per l’anno 2012 a titolo di federalismo fiscale municipale, attraverso la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio, sono state, pertanto, determinate in 6.825,4 milioni di euro; i trasferimenti erariali non fiscalizzati sono stati determinati in 731,8 milioni di euro, da assegnare secondo le modalità indicate nel D.M. interno 21 febbraio 2002.

Si segnala che nella legge di assestamento 2012 (Legge n. 182/2012) l’ammontare delle risorse iscritte sul Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle RSO (cap. 1350/Interno) risulta pari a 3.956 milioni, in conseguenza delle riduzioni apportate dal D.L. n. 201 del 2011 (art. 13, co. 17 e art. 28, co. 7), nonché del conguaglio conseguente al gettito effettivamente realizzato dell’IMU.

 

Analoga operazione di riduzione di risorse è effettuata dal comma 91 nei confronti delle province, intervenendo sul comma 7 del medesimo articolo 16, nel quale è disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 21 e articolo 23 del D.Lgs. n. 68/2011[116], e dei trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna[117]nei termini seguenti:

§      1.000 milioni di euro gli anni 2013 e 2014;

§      1.050 milioni a decorrere dall’anno 2015

Il medesimo comma 7 stabilisce che In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme nei confronti delle province a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 446/1997), riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di detta imposta risultino comunque incapienti per l’effettuazione del recupero, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato - come per i comuni - a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio” che verrà reintegrata con i successivi versamenti dell’imposta RCAuto.

Gli importi di tali riduzioni vengono aumentati di 200 milioni annui, risultando pertanto ora stabiliti nei termini seguenti:

§      1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

§      1.250 milioni a decorrere dall’anno 2015.

 

Si rammenta che per assicurare l’attribuzione alle province dell’autonomia di entrata in forma progressiva ed equilibrata, l’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68[118] ha previsto l’istituzione, a decorrere dall’anno 2012, di un Fondo sperimentale di riequilibrio, la cui durata è fissata in un periodo di due anni, destinato ad essere sostituito dal fondo perequativo vero e proprio. il Fondo sperimentale di riequilibrioè alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all’IRPEF di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto n. 68, la cui aliquota, a partire dal 2012, è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali ed il venir meno delle entrate legate all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, anch’essa soppressa dall’anno 2012.

La soppressione dei trasferimenti erariali alle province è stata disposta con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell’importo di 1.039,9 milioni di euro.

Il fondo sperimentale di riequilibrio delle province è stato pertanto determinato, per il 2012, in 1.039,9 milioni di euro con il D.M. 4 maggio 2012. Il decreto reca, altresì, le modalità di riparto del fondo per l’anno 2012.

Si rileva che nella legge di assestamento del bilancio dello Stato 2012 (Legge n. 182/2012) l’ammontare delle risorse iscritte sul Fondo sperimentale di riequilibrio delle province delle RSO (cap. 1352/Interno) risulta pari a 494 milioni, in conseguenza delle riduzioni apportate dall’articolo 28, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011.

 

I commi 93 e 94 intervengono sulla disciplina del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni - sul quale hanno inciso le riduzioni disposte dal precedente comma 91 - modificandone la disciplina per il biennio 2013 e 2014, per il quale si dispone che il relativo ammontare sia pari all’importo dei trasferimenti erariali soppressi, tenuto anche conto delle riduzioni del Fondo medesimo disposte a legislazione vigente, ivi incluse quelle disposte dal d.d.l. in esame.

Va rammentato che secondo quanto dispone l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 23/2011 prima citato, il Fondo in questione è alimentato, a decorrere dal 2011, con il gettito, o quote di gettito, derivante dalla fiscalità immobiliare[119], ivi compresa la cedolare secca sugli affitti istituita da tale articolo, nonché, per il triennio 2012-2014, da una compartecipazione al gettito dell’IVA, fissata in misura finanziariamente equivalente al 2 per cento dell’importa sul reddito delle persone fisiche. In relazione a ciò, il successivo comma8 del medesimo decreto legislativo dispone che i trasferimenti erariali di spettanza dei comuni sono ridotti in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo in base ai cespiti predetti, precisando, al terzo periodo, che per il biennio 2011-2012 “al fine di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi” la quota di gettito derivante dalla cedolare secca, (stabilita pari al 21,6 per cento) potrà essere corrispondentemente rideterminata.

Il comma 93 in esame sostituisce il terzo periodo di tale comma 8, e, per il biennio 2013 -2014, oltre ad eliminare il riferimento al gettito della cedolare suddetta[120], detta una diversa disciplina in cui si dispone che, al fine di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, il Fondo sperimentale di riequilibrio venga determinato sulla base dell’ammontare dei trasferimenti medesimi. Viene precisato che gli stessi sono individuati “al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente” dovendosi pertanto tener conto di quelle disposte dal comma 3 che precede.

In conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, il comma 94dispone che il Fondo sperimentale di riequilibrio venga per il 2013 determinato in misura pari all’importo complessivamente attribuito ai comuni nel 2012[121], al netto delle riduzioni previste per il medesimo anno dalla legislazione vigente e, viene precisato, dal disegno di legge in esame (“dalla presente legge”).

 

Al riguardo si rileva come appaia necessario coordinare il comma 93 in commento – che per il biennio 2013-2014 dispone un criterio di determinazione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio commisurato ai trasferimenti soppressi - con la disciplina delle risorse destinate al Fondo dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 23/2011, atteso che tale norma, non innovata dal comma 93 in esame, dispone che il Fondo medesimo sia alimentato dai gettiti derivanti dalla fiscalità immobiliare e (per il triennio 2012-2014) da una compartecipazione IVA.

In proposito deve segnalarsi che la relazione illustrativa al provvedimento in esame precisa che i commi 93 e 94 hanno la finalità di costituire una clausola di salvaguardia nei confronti dei comuni, assicurando un importo del Fondo comunque non inferiore ai trasferimenti soppressi. Non risulta tuttavia precisato se sia stata considerata, ed esclusa, l’eventualità che l’ammontare dei cespiti di spettanza dei comuni previsti dal D.Lgs. 23/2011 possa risultare superiore all’importo dei trasferimenti.


 

Articolo 1, commi 95 e 96
(Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario)

 


95. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2013 e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario»;

b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento».

96. In funzione delle disposizioni recate dal comma 95 e dal presente comma, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.


 

 

Le disposizioni in commento proseguono gli interventi di contenimento della spesa sanitaria introdotti dall’articolo 17 del decreto-legge 98/2011[122] e successivamente precisati dall’articolo 15 del decreto-legge 95/2012[123] (c.d. Spending review).

 

Il comma 95 dispone la riduzione del 10 per cento, in luogo dell’originario 5 per cento, degli importi e delle connesse prestazioni dei contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci e dei dispositivi medici, stipulati da enti ed aziende del SSN. Nel corso dell’esame in sede referente, è stata inserita la previsione che le regioni e le province autonome possano conseguire l’obiettivo economico-finanziario di razionalizzazione della spesa sanitaria e di riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi adottando misure alternative alla riduzione del 10 per cento degli importi e delle prestazioni dei contratti di appalto di servizi e fornitura di beni e di servizi sanitari. L’adozione di misure di risparmio alternative, consentita purché venga assicurato l’equilibrio del bilancio sanitario regionale, ha l’obiettivo di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale.

Viene inoltre rideterminato, in diminuzione, il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, che passa, dal 1 gennaio 2013 al 4,8 per cento in luogo dell’originario 4,9 per cento, e a decorrere dal 2014 al valore del 4,4, per cento in luogo dell’originario 4,8 per cento .

 

Il comma 96, in considerazione dei risparmi di spesa ottenuti con le misure recate dal comma precedente e da quello in esame, riduce il livello del fabbisogno del SSN e del correlato finanziamento, come rideterminato dal decreto-legge 95/2012, di 600 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

 

L’articolo 17 del decreto-legge 98/2011 ha stabilito un incremento del livello di finanziamento del SSN per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente, dello 0,5 per cento del livello vigente del 2012 e dell’1,4 per cento del livello 2013. Gli incrementi, inferiori a quelli previsti dalla legislazione previgente, pari al 2,8 per cento per il 2013 e al 4,0 per cento nel 2014, determinano riduzioni di spesa per 2.500 milioni nel 2013 e per 5.450 milioni nel 2014. Conseguentemente, il livello di finanziamento del SSN è stato quantificato in 109.294 milioni per il 2013 e in 110.786 milioni per il 2014. Il decreto-legge 98/2011 rinvia, per il raggiungimento delle riduzioni di spesa, a modalità da stabilirsi in sede di intesa Stato-Regioni, da stipularsi entro il 30 aprile 2012. In caso di mancata Intesa, è prevista, nel biennio 2013-2014, l’applicazione di una pluralità di interventi sulla spesa sanitaria (estensione al 2014 del blocco dei salari, razionalizzazione delle spese per l’assistenza farmaceutica ospedaliera, per l’acquisto di beni e servizi e dispositivi medici) e di incremento delle entrate del SSN (compartecipazione sull’assistenza farmaceutica ed altre prestazioni erogate dal SSN). Si ricorda infine che il decreto-legge 98/2011 prevede, a partire dal luglio 2012, l’avvio delle attività dell’Osservatorio dei contratti pubblici[124] relative alla determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, cd. Codice dei contratti pubblici, per quanto riguarda il settore sanitario. L’Osservatorio ha, pertanto, predisposto un’indagine su base campionaria che ha visto partecipi le principali stazioni appaltanti operanti in ambito sanitario su tutto il territorio nazionale, selezionate, su base regionale, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, tra quelle che presentavano la spesa più rilevante. Le categorie di beni e servizi fino ad oggi oggetto di rilevazione sono state: principi attivi; dispositivi medici; servizio di ristorazione; servizio di pulizia; servizio di lavanderia; materiali da guardaroba; prodotti di cancelleria. Per tutte le categorie di beni e servizi oggetto di indagine è stato fornito un prezzo di riferimento inferiore al prezzo mediano, sempre in un’ottica di contenimento della spesa. Lo stesso Osservatorio sottolinea come i prezzi rilasciati vanno comunque interpretati con cautela tenuto conto della loro eterogeneità e, talvolta, del modesto numero di osservazioni raccolte.

In assenza della stipula di un nuovo patto della salute, l’articolo 15 del decreto-legge 95/2012 prosegue e precisa, in materia di farmaceutica e di acquisti di beni e servizi in ambito sanitario, le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa introdotte dall’articolo 17 del D.L. 98/2011. In particolare si consegue una riduzione del livello del fabbisogno del SSN e del correlato finanziamento pari a 900 milioni di euro per il 2012, a 1.800 milioni per il 2013, a 2.000 milioni per il 2014 e a 2.100 milioni a decorrere dall’anno 2015. Le riduzioni sono da recepire, dalle regioni e dalle province autonome, con Intesa di riparto del fabbisogno e delle disponibilità finanziarie del SSN, da stipularsi entro il 30 settembre 2012, con riferimento al 2012, e entro il 30 novembre 2012 con riferimento al 2013 e agli anni seguenti.

 

In particolare il comma 95 del decreto in esame, modificando l’articolo 15, comma 13, rispettivamente lettere a) e f) del decreto-legge 95/2012, prevede le seguenti misure:

Contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi

lettera a)        dispone la riduzione del 10 per cento, in luogo dell’originario 5 per cento previsto dal decreto-legge 95/2012, degli importi e delle connesse prestazioni relativi a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi - con esclusione degli acquisti dei farmaci e di dispositivi medici[125] - stipulati da aziende ed enti del SSN. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del D.L. 98/2011 ;

lettera a-bis)  introdotta durante l’esame in sede referente, consente alle regioni e alle province autonome di adottare misure alternative alla riduzione del 10 per cento degli appalti. Le misure alternative hanno la finalità di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale e possono essere adottate purché assicurino l’equilibrio del bilancio sanitario regionale.

Si ricorda che le misure recate dall’articolo 15, comma 13, del D.L. 95/2012 hanno la finalità di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi. Sebbene il perimetro in cui collocare le ulteriori misure alternative non venga specificato, la disposizione introdotta nel corso dell’esame in Commissione sembrerebbe assicurare l’autonomia delle regioni e delle province autonome nella scelta dei provvedimenti aventi le finalità di cui all’articolo 15, comma 13, del D.L. 95/012 purché in grado di conseguire i medesimi obiettivi di contenimento della spesa, garantendo al contempo l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. A tale proposito, non risulta immediatamente chiaro il riferimento all’inclusione sociale, in quanto tale ambito è estraneo ai livelli essenziali di assistenza sanitaria come definiti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001. Il riferimento corretto sembrerebbe quello relativo alle prestazioni riferibili all’area di integrazione socio-sanitaria[126].

La RT al provvedimento stima il possibile risparmio annuale derivante dall’applicazione della misura in circa 500 milioni di euro a partire dal 2013. Tale cifra è valutata sulla base delle attività svolte dal Commissario straordinario sui dati di spesa 2011 (pari a 12.600 milioni di euro) relativi all’acquisto di beni e servizi non sanitari. Su tali dati, aggregati per macrovoci, distintamente per aziende sanitarie e ospedaliere, è stato calcolato un eccesso di spesa pari a circa il 26 per cento rispetto al valore mediano. Parallelamente è stata condotta una analisi a partire dai prezzi di riferimento rilevati dall’Osservatorio dei contratti pubblici[127]. Incrociando i due tipi di analisi, la RT ipotizza un possibile contenimento della spesa pari al 20 per cento.

Riduzione del valore del tetto per l’acquisto di dispositivi medici

lettera b)        ridetermina, in diminuzione, il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, fissandolo dal 1 gennaio 2013 al 4,8 per cento, in luogo dell’originario 4,9 per cento, e a decorrere dal 2014 al valore del 4,4, per cento, in luogo dell’originario 4,8 per cento[128].

Come rilevato dalla RT al provvedimento la rideterminazione del tetto comporta un risparmio di circa 100 milioni di euro per il 2013 e di circa 500 milioni di euro a partire dal 2014. Tale dato viene stimato su un dato di spesa complessivo per il settore dei dispositivi medici riferito al 2011 pari a 7.000 milioni di euro[129].

 

Il comma 96, in considerazione dei risparmi di spesa ottenuti con le misure introdotte, riduce il livello del fabbisogno del SSN e del correlato finanziamento, come rideterminato dal decreto-legge 95/2012, di 600 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

Analogamente a quanto disposto dal comma 22 dell'articolo 15 del D.L. 95/2012, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome ad esclusione della Sicilia, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario con risorse del proprio bilancio[130], l’attuazione del risparmio deve avvenire con le modalità definite dall'articolo 27 della legge 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale), vale a dire, secondo quanto previsto dagli statuti speciali e in accordo con ciascuna regione e provincia autonoma. Fino all'emanazione delle suddette norme di attuazione, la quota di risparmio per ciascuna regione speciale e provincia autonoma è accantonato annualmente a valere sulle quote spettanti di compartecipazione ai tributi erariali, fonte primaria del sistema di finanziamento di questi enti e determinate per ciascuno di essi dallo statuto di autonomia)[131].


 

Articolo 1, comma 97
(Acquisto di immobili da parte della P.A.)

 


97 All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale dell'ente.

1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica ».


 

 

Il comma 97 vieta alle amministrazioni pubbliche, per l’anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo il caso di rinnovi ovvero nel caso in cui la locazione sia stipulata, a condizioni più vantaggiose per sostituire immobili dismessi o per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Nel corso dell’esame in sede referente da tale divieto sono stati esclusi: gli enti previdenziali pubblici e privati; le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con decreto ministeriale prima dell’entrata in vigore della legge in esame; le operazioni in materia di edilizia residenziale pubblica. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le operazioni di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche potranno essere effettuate ove ne sia documentata l’indispensabilità e l’indilazionabilità. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio.

 

Il comma 97 introduce tre nuovi commi dopo il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legge n. 98 del 2011.

 

L’acquisto e la vendita di immobili da parte delle PA

L’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2012, le operazioni di acquisto e vendita degli immobili da parte delle amministrazioni pubbliche sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze.

Le amministrazioni pubbliche sono individuate con riferimento all’elenco compilato dall’ISTAT ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 196/09 (legge di contabilità e finanza pubblica). Da tale ambito sono esclusi gli enti territoriali, gli enti del servizio sanitario nazionale, nonché il Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all’estero. Per gli enti previdenziali pubblici e privati si rimanda alle disposizioni di cui al comma 15 dell’articolo 8 del d. l. 78/2010, le quali già prevedono una normativa identica.

Con decreto 16 marzo 2012 del Ministro dell’economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 aprile 2012, n. 95) sono state stabilite le modalità di attuazione della predetta disposizione. In particolare il decreto ha previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni statali interessate comunicano al MEF (al Dipartimento del tesoro e alla Ragioneria generale dello Stato) un piano triennale di investimento che evidenzi, per ciascun anno, le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili. Per l'anno 2012 i piani di investimento sono presentati entro il 31 marzo 2012. Gli enti comunicano inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno, eventuali aggiornamenti del piano.

Il piano deve distinguere (sia per gli acquisti, sia per le vendite) le operazioni dirette e le operazioni indirette, con separata indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate per le operazioni di acquisto e le modalità di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalle vendite.

La realizzazione dei singoli piani è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. n. 98 del 2011, da adottarsi entro sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani.

Alcune operazioni espressamente indicate, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, possono essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla obbligatoria comunicazione al Ministero, qualora non abbia formulato osservazioni (si tratta in particolare di: sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando anche somme rivenienti dalla vendita di immobili; sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata mediante apporti di immobili, ovvero utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili od altre disponibilità comprese le quote di fondi immobiliari costituiti mediante apporto di immobili; vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica amministrazione). Analogamente i piani di investimento redatti per un importo inferiore ad euro 500.000 possono essere posti in essere nei termini di cui al periodo precedente.

Le disposizioni dell’articolo 12, comma 1, del D.L. n. 98 del 2011 non si applicano alle procedure di vendita e di acquisto avviate in forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte entro il 31 dicembre 2011 dai competenti organi dei predetti enti e che individuino con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni. Gli effetti previsti di cassa delle citate delibere sono comunicati al MEF. Le disponibilità rivenienti dalle suddette vendite devono essere esposte nel piano triennale di investimento definito dal presente decreto.

 

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel caso di operazioni di acquisto di immobili da parte di amministrazioni statali, il decreto del MEF con cui si verifica il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica sia emanato anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità dell’acquisto, attestata dal responsabile del procedimento.

L’Agenzia del demanio attesta la congruità del prezzo, previo rimborso delle spese, fermo restando quanto già previsto dal contratto di servizi stipulato tra l’Agenzia e il MEF.

Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, stabilisce le modalità di attuazione della disposizione.

 

Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale, al fine di ottenere risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, acquistano immobili solo nel caso in cui sia comprovata documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Sul sito internet dell’ente deve essere data preventiva notizia dell’operazione di acquisto, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito.

 

Il nuovo comma 1-quater dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011 prevede che, per l’anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le autorità indipendenti tra cui la CONSOB, non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

Nel corso dell’esame in sede referente da tale divieto sono stati esclusi: gli enti previdenziali pubblici e privati; le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con decreto ministeriale prima dell’entrata in vigore della legge in esame; le operazioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

Per gli enti previdenziali pubblici e privati, in particolare, restano ferme le disposizioni che autorizzano i predetti enti ad acquistare immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche; tali operazioni sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto del MEF, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (articolo 8, commi 4 e 15, del D.L. n. 78 del 2010).

 

Si evidenzia che la norma consente di stipulare nuove locazioni passive per sostituire immobili dismessi, potendo l’amministrazione pubblica locare lo stesso immobile alienato ovvero un altro immobile, a condizione che l’operazione sia “più vantaggiosa”.

 

Al riguardo si osserva che non sono indicati i parametri per valutare la vantaggiosità dell’operazione con la quale la singola amministrazione aliena un immobile per poi riacquisirlo (lo stesso ovvero un altro) in locazione passiva. Si evidenzia, inoltre, che la disposizione innova la disciplina relativa al contenimento delle locazioni passive modificata da ultimo dall’articolo 3 del D.L. n. 95 del 2012, senza farvi alcun riferimento.

 

Con riferimento al contenimento delle locazioni passive si ricorda infatti che l'articolo 3 del D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “spending review”) ha introdotto disposizioni volte a razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali, nonché a contenere la spesa per locazioni passive. In particolare, per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni per gli immobili ad uso istituzionale è disposta la sospensione per il triennio 2012-2014 degli adeguamenti Istat e la riduzione del 15 per cento del canone dal 1° gennaio 2015. È introdotto, inoltre, un parametro di riferimento per gli spazi ad uso ufficio e addetti a cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi. Al fine di ridurre le locazioni passive si favorisce, inoltre, l’utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di immobili di regioni ed enti locali a titolo gratuito, in condizione di reciprocità, e di immobili degli enti pubblici non territoriali a canoni agevolati. Sono inoltre previste specifiche e stringenti condizioni per il rinnovo dei rapporti di locazione: disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il periodo di durata del contratto di locazione; permanenza delle esigenze allocative all’esito dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione e accorpamento delle strutture.

Il direttore dell’Agenzia del demanio, Stefano Scalera, nel corso dell’audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati il 22 maggio 2012, ha reso noto che dalle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate (ai sensi dall’art. 2, comma 222, della legge 191/2009) risulta un totale di 11.002 occupazioni in immobili di proprietà di terzi. La spesa complessiva annualmente sostenuta per locazioni passive è pari a 1.215 milioni di euro.

 

La norma in esame individua le amministrazioni pubbliche facendo riferimento all’elenco compilato dall’Istat ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica). Il vigente elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012 e comprende: amministrazioni centrali analiticamente individuate: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri, Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Agenzie fiscali, Enti di regolazione dell’attività economica, Enti di produttori di servizi economici, Autorità amministrative indipendenti (in particolare: Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR; Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM; Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – AVCP; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM; Autorità per l'energia elettrica e il gas – AEEG; Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – CIVIT; Garante per la protezione dei dati personali, Enti a struttura associativa, Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, Enti e Istituzioni di ricerca, Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca); amministrazioni locali (Regioni e province autonome, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni, Agenzie, Enti e Consorzi per il diritto allo studio universitario, Agenzie ed Enti per il turismo, Agenzie ed Enti regionali del lavoro, Agenzie ed Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente, Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale, Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura, Agenzie regionali sanitarie, Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, Autorità portuali, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, Aziende sanitarie locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – BIM, Consorzi di polizia municipale costituiti tra Enti locali, Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti locali, Consorzi e Enti gestori di Parchi e Aree Naturali Protette, Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali, Consorzi interuniversitari di ricerca, Consorzi universitari costituiti tra Amministrazioni pubbliche, Enti regionali di sviluppo agricolo, Fondazioni lirico – sinfoniche, Parchi nazionali, Teatri stabili ad iniziativa pubblica, Università e istituti di istruzione universitaria pubblici, Unioni delle Camere di Commercio regionali, e altre amministrazioni locali analiticamente individuate); enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (analiticamente individuati).

La norma in esame estende il suo ambito applicativo anche alle autorità indipendenti, includendovi espressamente anche la Consob. Come visto, l’elenco delle amministrazioni pubbliche compilato dall’Istat include tra le amministrazioni centrali anche le autorità amministrative indipendenti, non comprendendovi, però, la Consob, l’Isvap, la Covip e la Banca d’Italia.

 

Il nuovo comma 1-quinquies dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che non sono sottoposte alla disciplina recata dai nuovi commi 1-ter (obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di comprovare l’indispensabilità e l’indilazionabilità dell’acquisto dell’immobile)e 1-quater (divieto per l’anno 2013 di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva) le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica.

Con il termine di “edilizia residenziale pubblica” (e.r.p.) si intende quel complesso di attività dirette alla provvista di alloggi per i soggetti a basso reddito. Il termine e.r.p. è, infatti, comprensivo degli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata. Si ricorda che, a seguito del trasferimento di competenze operato dal decreto legislativo n. 112 del 1998, il settore dell’edilizia residenziale pubblica appartiene ormai alla competenza regionale ove esiste una legislazione consolidata e stratificata.


 

Articolo 1, comma 98
(Fondo per il pagamento canoni di locazione)

 

98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

 

 

Il comma 98 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a decorrere dal 2013, di un apposito fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo – ridotta nel corso dell’esame in sede referente per finanziare interventi in materia fiscale e per le assunzioni nel comparto sicurezza - è ora pari a 250 milioni di euro per l’anno 2013, 847,5 milioni di euro per l’anno 2014, 591 milioni per l’anno 2015 e 641 milioni di euro a decorrere dal 2016.

 

La norma prefigura uno schema secondo il quale le amministrazioni centrali dello Stato, dopo aver conferito propri immobili a fondi immobiliari, continuino ad occuparli mediante contratti di locazione passiva. La “messa a reddito” del patrimonio pubblico realizzata in tal modo garantirebbe, pertanto, la valorizzazione dello stesso e la redditività dei fondi immobiliari a cui gli immobili andrebbero conferiti.

La norma sembra configurare un’operazione di “sale and lease back(vendi e riaffitta) già realizzata nel 2005 con il Fondo immobili pubblici: in quella occasione è stata trasferita a privati la proprietà di immobili strumentali delle amministrazioni, garantendo agli acquirenti un rendimento, rappresentato dai canoni di affitto pagati dalle stesse amministrazioni, del 7,5 per cento l'anno. Si evidenzia che tale operazione potrebbe avere un costo superiore al normale servizio del debito.

Si evidenzia che il Direttore dell’Agenzia del demanio, Stefano Scalera, nel corso del Seminario organizzato dal MEF il 25 ottobre 2012 sulle politiche di riduzione del debito pubblico, ha affermato che gli immobili dello Stato in gestione all’Agenzia del demanio sono 46.420 per un valore di libro di circa 55,6 miliardi di euro. L’80% del valore complessivo di questi immobili è composto da beni strumentali, mentre il restante 20% del valore è composto da beni non strumentali.

Peraltro la maggior parte dei beni non strumentali risulta già specificamente destinata o resa indisponibile dalle normative vigenti: i beni non strumentali potenzialmente conferibili ai fondi immobiliari ammontano a circa 1,2 miliardi. Non sono considerati in questi dati gli immobili liberi della Difesa (oltre 1.500).

Gli immobili strumentali hanno un valore stimato di circa 44,9 miliardi di euro e comprendono: beni all’estero, immobili degli organi costituzionali, carceri, caserme, beni di pregio in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali, uffici statali e altri beni quali scuole, resti archeologici, beni confiscati alla criminalità organizzata ecc. In caso di dismissioni di parte di questi beni occorrerà pagare un canone di locazione “di mercato”, e tali beni confluirebbero in fondi core.

L’Agenzia del demanio ha fornito, inoltre, una stima del confronto tra il risparmio per interessi sul debito e il pagamento degli affitti per 10 miliardi di valore d’apporto. A fronte di un risparmio per interessi sul debito (a circa il 4%) di 400 milioni e di un risparmio per minori spese per manutenzione di 80 milioni, si avrebbe un aggravio per canoni di locazione di 660 milioni, con un saldo negativo di 180 milioni (per il quale si avanza l’ipotesi di copertura attraverso la riduzione del 15% delle locazioni passive).

 

Tale schema, peraltro, andrebbe valutato in relazione alla disciplina attuale della valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico contenuta nelle diverse norme che si sono succedute e che sono state successivamente modificate. Al riguardo si ricordano, in particolare:

§      i nuovi veicoli finanziari e societari per incrementare il valore economico e sociale dei patrimoni immobiliari pubblici (articoli 33 e 33-bis del D.L. 98/2011);

L'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha istituito una Società di gestione del risparmio (SGR) con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione. I fondi istituiti dalla SGR possono altresì investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni ovvero partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione. L'articolo 6, comma 7, della legge n. 183 del 2011 ha previsto che i fondi istituiti dalla SGR del Ministero dell’Economia possono acquistare immobili ad uso ufficio degli enti territoriali utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni, nonché altri immobili di proprietà degli stessi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico. Le azioni della SGR possono essere trasferite con D.M. a titolo gratuito all’Agenzia del Demanio; la SGR può avvalersi in via transitoria del personale dell’Agenzia.

Il decreto-legge n. 95 del 2012 ha quindi modificato il citato articolo 33, al fine di introdurvi ulteriori modalità operative della società di gestione del risparmio: pertanto, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso la SGR promuova la costituzione di uno o più fondi comuni d’investimento immobiliare, a cui trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali (cd. “Fondo diretto”), nonché diritti reali immobiliari; analogamente, il Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso la SGR, promuove uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (cd. “Fondo difesa”).

L’articolo 33-bis del citato decreto-legge n. 98 del 2011, inserito dal decreto-legge n. 201/2011, ha attribuito all’Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli enti vigilati. In caso di costituzione di società, ad esse partecipano i soggetti che apportano i beni e, necessariamente, l’Agenzia del demanio in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.

§      il processo di valorizzazione del territorio per il miglior utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico (articolo 3-ter del decreto-legge n. 351/2001);

L’articolo 3-ter del decreto-legge n. 351/2001, inserito dal decreto-legge n. 201/2011 disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di regioni, provincie e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 in materia di federalismo demaniale.

§      il federalismo demaniale e la valorizzazione culturale degli immobili dello Stato (articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 85/2010);

Il decreto legislativo n. 85 del 2010 (federalismo demaniale) ha previsto l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, che ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione. Qualora l’ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale, con apposito D.P.C.M., dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione. Da ultimo, il decreto legge n. 16 del 2012 (semplificazioni fiscali) ha stabilito che nelle more dell'attuazione del federalismo demaniale le amministrazioni competenti proseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale, ivi comprese le attività di dismissione e valorizzazione.

§      il piano di alienazione e valorizzazione degli enti territoriali (articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008).

L’articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente individui i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, e predisponga un piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al bilancio di previsione. Tale disposizione è stata modificata dall'articolo 27, comma 1 del D.L. 201/2011, nel senso di consentire anche agli enti partecipati dagli enti territoriali di individuare gli immobili suscettibili di valorizzazione o di dismissione.

 

La normativa di riferimento applicabile al caso in questione, oltre a quanto previsto dall’articolo 1, comma 97, del provvedimento in esame (il quale, introducendo il comma 1-quater all’articolo 12 del D.L. n. 98/2011, consente per l’anno 2013 di stipulare contratti di locazione passiva per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti) sembra essere l’articolo 6 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato autorizzato a conferire o a trasferire beni immobili dello Stato ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliari o a uno o più società di gestione del risparmio anche di nuova costituzione. I proventi netti derivanti dalle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Sono conferiti o trasferiti gli immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e dalle caserme assegnate in uso alle forze armate. I beni immobili da conferire o trasferire sono individuati con uno o più D.P.C.M., il primo dei quali deve essere emanato entro il 30 aprile 2012. I conferimenti o i trasferimenti degli immobili individuati sono disposti mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono anche stabiliti i criteri e le procedure per l’individuazione o l’eventuale costituzione della (o delle) società di gestione del risparmio, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l’eventuale assunzione di finanziamenti da parte del fondo e delle società.

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che la norma, a differenza della disciplina recata dall’articolo 33 del D.L. n . 98 del 2011, non individua in modo chiaro l’ambito soggettivo di riferimento.

In secondo luogo, considerando l’ingente ammontare stanziato, sembra desumersi che lo Stato conferisca immobili utilizzati per fini istituzionali. La norma andrebbe pertanto coordinata con quanto disposto dal comma 8-ter dell’articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011, il quale prevede il conferimento ai fondi comuni d'investimento immobiliare dei soli immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali.

 

Si ricorda, da ultimo, che nel corso dell’audizione presso la Commissione bilancio della Camera, il 26 luglio 2012, il Dirigente generale del della Direzione finanza e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro del MEF, Francesco Parlato, in merito all'impatto sulla finanza pubblica e sui profili di carattere economico e finanziario del programma di dismissione di immobili pubblici, ha ricordato che è stato avviato dal Dipartimento del Tesoro in progetto “Patrimonio della PA”, ai sensi dell’art. 2, comma 222, della legge finanziaria 2010, finalizzato alla rilevazione annuale delle componenti degli attivi di tutte le amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali. Attualmente la rilevazione riguarda i beni immobili (fabbricati e terreni), le concessioni e le partecipazioni. Sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni pubbliche che alla data della prima rilevazione hanno inviato i dati al Dipartimento del Tesoro (circa il 53% delle amministrazioni coinvolte), sono state rilevate oltre 530.000 unità immobiliari, per una superficie complessiva di oltre 222 milioni di metri quadrati.

Con riferimento alla destinazione d’uso, emerge che il 70% circa della superficie è utilizzato per lo svolgimento dell’attività istituzionale mentre il 9% è destinato all’uso residenziale (percentuale che sale al 47% se espresso in termini di unità immobiliari). L’80% delle unità immobiliari censite è detenuto da amministrazioni locali.

Sulla base delle informazioni comunicate e l’utilizzo di prezzi medi di mercato elaborati dall’osservatorio del mercato immobiliare (valori OMI) dell’Agenzia del territorio, una preliminare stima del valore di mercato delle unità immobiliari censite è compresa tra 240 e 320 miliardi di euro. Si sottolinea che gran parte di detto patrimonio è utilizzato per fini istituzionali e tale elemento ovviamente costituisce un elemento vincolante nell’individuazione di beni da valorizzare e dismettere nell’ambito delle previste operazioni immobiliari.

Per quanto riguarda i terreni, i dati comunicati dalle amministrazioni al 31 marzo 2011 hanno permesso di censire quasi 760.000 terreni per una superficie corrispondente a oltre 1,3 milioni di ettari. La distribuzione dei terreni censiti al 31 marzo 2011 evidenzia che il 98% circa è detenuto dalle amministrazioni locali. Tra queste vi è una netta prevalenza dei comuni (82%) mentre le regioni e province autonome rappresentano circa il 7%. Una preliminare stima del valore dei terreni censiti, elaborata sulla base delle informazioni disponibili e i prezzi medi della banca dati INEA (dati valori fondiari al 2009), risulta compresa tra 11 e 49 miliardi di euro.

Il dottor Parlato ha precisato che, trattandosi di un progetto recente, che per la prima volta ha lo scopo di censire l’intero patrimonio - mobiliare e immobiliare - delle amministrazioni pubbliche di ogni livello, la qualità dei dati della prima rilevazione al 31 marzo 2011 non è da ritenersi ancora soddisfacente. Occorre in particolare agire sia sulla completezza dei dati, in termini di amministrazioni che ancora non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione, sia sulla loro qualità.


 

Articolo 1, comma 99
(Capitale sociale della SGR per la valorizzazione
del patrimonio immobiliare)

 


99. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2012»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le stesse finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:

«8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti».


 

 

Il comma 99, modificando l’articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011, prevede che il capitale sociale della Società di gestione del risparmio, costituita per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi, non sia limitato per il 2012 a 2 milioni di euro. Per l’anno 2013 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’apporto al capitale sociale della stessa SGR. Inoltre, i decreti aventi ad oggetto il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare sono assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti.

 

In particolare il comma 99 elimina il limite massimo di 2 milioni di euro per il capitale della SGR istituita per la valorizzazione e la dismissione degli immobili pubblici. Pertanto, per l’anno 2012, il capitale sociale della SGR deve essere pari almeno a 1 milione. Per il 2013, inoltre, la norma autorizza la spesa di 3 milioni di euro destinata all’apporto al capitale sociale della SGR.

Si ricorda che il testo originario dell’articolo 33 stabiliva che il capitale della SGR fosse pari a 2 milioni euro. Successivamente l’articolo 23-ter del D.L. n. 95 del 2012 ha inserito il limite minimo di 1 milione e quello massimo di 2 milioni.

 

L’articolo 33 del D.L. 98/2011: il sistema integrato di fondi immobiliari

L’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ha previsto la creazione di un sistema integrato di fondi immobiliari, con l’obiettivo di accrescere l’efficienza dei processi di sviluppo e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli enti territoriali, di altri enti pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti enti.

Si prevede, pertanto, la costituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (ancora non emanato), di una Società di gestione del risparmio (SGR), con capitale sociale pari ad almeno 1 milione di euro, per l’istituzione e gestione di uno o più fondi d’investimento immobiliare (“Fondo nazionale”), che perseguano, in particolare, i seguenti obiettivi strategici:

a)    partecipare in fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, promossi da regioni, province e comuni, anche in forma consorziata, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti (cosiddetto “Fondi di fondi”) (commi 1 e 2);

b)    investire direttamente nell’acquisto di immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni, in un ottica di razionalizzazione degli usi governativi (comma 1);

c)    partecipare, sulla base dell’eventuale emanazione di uno specifico decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a fondi titolari di diritti di concessione o d’uso su beni indisponibili e demaniali (comma 1);

d)    acquistare immobili di proprietà degli enti territoriali ad uso ufficio o già inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio (comma 8-bis, introdotto dall’articolo 6, comma 7, della legge n. 183 del 2012).

Gli enti territoriali, sulla base di puntuali analisi di fattibilità, promuovono la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare (“Fondi territoriali”), a cui possono essere apportati beni immobili e diritti. Il comma 2 stabilisce che a tali fondi degli enti locali possono essere apportati beni immobili e diritti con le procedure previste dall'articolo 58 del D.L. n. 112 del 2008, a fronte della correlata emissione di quote, nonché quelli trasferiti ai sensi del D.Lgs. n. 85 del 2010 (federalismo demaniale)[132].

L’articolo 33 in esame è stato integrato dal decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. “spending review”), il quale ha introdotto ulteriori modalità operative della società di gestione del risparmio: il MEF, attraverso la SGR, promuove la costituzione di uno o più fondi comuni d’investimento immobiliare, a cui trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali (cd. “Fondo diretto”), nonché diritti reali immobiliari; inoltre, il MEF, sempre attraverso la SGR, promuove uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (cd. “Fondo difesa”).

L’articolo 33, comma 2, del D.L. n. 98 del 2011 prevede che l’apporto dei beni, a fronte dell’emissione di quote del fondo, può avvenire esclusivamente sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione, approvati con delibera dell’organo di governo dell’ente apportante, che possono essere presentati anche da soggetti privati.

Il comma 3 individua le risorse finanziarie necessarie a garantire l’effettiva possibilità per il Fondo nazionale di partecipare ai Fondi territoriali, mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva, al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. A tal fine la norma prevede che il 20% del piano di impiego dei fondi disponibili previsto per gli enti previdenziali (enti pubblici di natura assicurativa o previdenziale) deve essere destinato alla sottoscrizione di quote del Fondo nazionale. L’investimento nel Fondo nazionale è, inoltre, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione private. È, infine, espressamente prevista la possibilità di una partecipazione da parte della Cassa depositi e prestiti.

Ai sensi del comma 4, la destinazione funzionale dei beni conferiti ai fondi può avvenire mediante accordi di programma (nonché sulla base della corrispondente legislazione regionale) da concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera che promuove la costituzione dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto dei beni ai fondi viene sottoposto alla condizione sospensiva dell'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione.

Il comma 5 detta la disciplina per gli immobili soggetti a vincoli di tutela in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004), mentre il comma 6 aggiunge un comma 9-bis all'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di consentire - in caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi richiamati dall’articolo - che la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni possa essere conseguita mediante accordi di programma (nonché sulla base della corrispondente legislazione regionale). Analogamente a quanto previsto al comma 4, il procedimento deve concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dall’apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all’ente locale. Con la medesima procedura si procede anche alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Ai sensi del comma 7, gli apporti al fondo non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. Inoltre, per l'insieme degli apporti e delle eventuali successive retrocessioni, è dovuta un'imposta sostitutiva in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Il comma 8 dispone lo scioglimento e la liquidazione, ai sensi del codice civile, della società Patrimonio dello Stato s.p.a. entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Da ultimo, l'articolo 6, comma 7, della legge n. 183 del 2011 ha introdotto all'articolo 33, a decorrere dal 1 gennaio 2012, un nuovo comma 8-bis con cui si prevede che i fondi istituiti dalla SGR possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della SGR possono essere trasferite a titolo gratuito all'Agenzia del demanio; infine, si prevede che con apposita convenzione la SGR possa avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio.

Come detto l’articolo 26-ter del decreto-legge n. 95 del 2012 ha introdotto, oltre a quelle menzionate, diverse modifiche alla disciplina dettata dall’articolo 33. Si segnala, in particolare, che:

§      i fondi d'investimento a cui partecipa la SGR possono essere, oltre che promossi, anche partecipati dagli enti locali, in forma consorziata o associata; in tal modo possono accedere al “Fondo nazionale” anche i fondi promossi dai privati ai quali gli enti locali partecipano trasferendo o conferendo i loro immobili;

§      il capitale della SGR è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis, che consente il trasferimento a titolo gratuito all'Agenzia del demanio delle azioni della SGR;

§      i fondi istituiti dalla SGR investono, anche, direttamente per acquisire immobili in locazione passiva alle P.A.;

§      viene esteso il meccanismo di finanziamento del “Fondo nazionale” ai Fondi di cui ai commi 8-ter (“Fondo diretto”) e 8-quater (“Fondo difesa”): l’investimento anche nei predetti fondi è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione private; è espressamente prevista la possibilità di una partecipazione da parte della Cassa depositi e prestiti; in particolare il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, deve essere destinato per gli anni 2012, 2013 e 2014 alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui agli stessi commi 8-ter e 8-quater.

Inoltre, come anticipato, il nuovo comma 8-ter dell’articolo 33, al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso la SGR di cui al comma 1, promuova la costituzione di uno o più fondi comuni d’investimento immobiliare a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali.

A differenza del fondo di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 33 (“Fondo nazionale”) che dovrebbe prevalentemente operare come “fondo di fondi”, tale fondo agirebbe come “fondo diretto” al quale possono essere trasferiti o conferiti:

§       immobili statali non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari;

§       immobili di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, previa delibera;

§       beni demaniali valorizzabili, individuati dall’Agenzia del demanio, per i quali è prevista, a seguito di richiesta, la cessione gratuita a comuni, province e regioni;

§       beni immobili di regioni, province e comuni e di enti o società interamente partecipate dai predetti enti.

Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell’economia e delle finanze, versate in entrata del bilancio dello Stato, possono essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinate al pagamento dei debiti dello Stato.

Ai fondi così costituiti possono essere trasferiti o conferiti:

§       gli immobili di proprietà delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, previa loro delibera;

§       i beni valorizzabili suscettibili di trasferimento, individuati dall’Agenzia del demanio, per i quali è prevista la cessione gratuita a comuni, province e regioni, a seguito di apposita manifestazione della volontà di valorizzazione da parte degli enti interessati (articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 85 del 2010, c.d. federalismo demaniale).

Il D.P.C.M. che, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 85 del 2010, individua i beni immobili dello Stato suscettibili di trasferimento (c.d. white list) non è stato ancora pubblicato, in attesa della necessaria intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del D.L. n. 95 del 2012 i beni in gestione all’Agenzia del demanio che verrebbero così individuati per essere da subito avviati, a seguito delle previste verifiche e procedure, alla valorizzazione e conferirti al fondo sono 350 (tra cui caserme, edifici museali non più utilizzati, ecc.), per un valore stimato, allo stato attuale, pari a 1,5 miliardi di euro, che a seguito della valorizzazione urbanistica operata dai comuni potrà anche raddoppiare. L’attività di valorizzazione della società di gestione del risparmio (SGR), che affiderà la gestione di portafogli ad operatori privati, potrà generare ulteriore valore grazie alle attività di trasformazione edilizia, che porterebbe il valore di conferimento anche a triplicare.

L’operazione sarà realizzata gradualmente anche in relazione alle condizioni dei mercati in funzione di tipologie omogenee di immobili da collocare e sulla base di segmenti specifici di mercato (aree geografiche, tipologia ecc.).

L’obiettivo del Governo, recentemente dichiarato, è quello di attivare un programma pluriennale di valorizzazioni e vendite immobiliari che, a regime, possa assicurare risorse per 15-20 miliardi annuali (1% del PIL) per i prossimi 5 anni.


 

Articolo 1, commi 100-104
(Limiti all’acquisto di mobili, arredi e autovetture)

 


100. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

101. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 100 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

102. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 100 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

103. Le disposizioni dei commi da 100 a 102 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

104. Per le regioni l'applicazione dei commi da 100 a 103 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.


 

 

I commi da 100 a 104 dell’articolo 1 introducono per le amministrazioni pubbliche un limite, per il biennio 2013-2014, alle spese per l’acquisto di mobili e arredi, nonché il divieto per il medesimo periodo di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture.

 

In particolare, il comma 100, come modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla normativa vigente, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - e non più le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge n. 196/2009[133] - nonché le Autorità indipendenti, inclusa CONSOB, non possono effettuare, negli anni 2013 e 2014, spese per l’acquisto di mobili e arredi in misura superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per gli stessi beni in media negli anni 2010 e 2011.

Il testo originario del commentato comma prevedeva che il limite del 20 per cento della spesa dovesse essere rapportato al solo anno 2011 e non già alla spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011.

 

Come precisato nel corso dell’esame in sede referente, è fatta salva l’ipotesi che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili: in tale caso, il collegio dei revisori dei conti o l’ufficio centrale del bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, i quali devono essere superiori alla minore spesa derivante dall’attuazione di cui al comma in esame.

Rimane ferma la previsione – già contenuta nella formulazione originaria della norma - secondo la quale, la violazione dell’obbligo sancito dal comma in esame è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

 

Gli enti e le amministrazioni dotate di autonomia finanziaria versano annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato i risparmi derivanti da tali misure di contenimento della spesa. Tale obbligo non ricorre per gli enti e gli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali (comma 101).

 

Il comma 102 inasprisce i limiti già previsti dalla normativa vigente in materia di automobili di servizio, stabilendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e sino al 31 dicembre 2014, per le medesime amministrazioni pubbliche di cui al comma 100 sia imposto il divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture, con esplicitata previsione della revoca delle procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012.

 

Si ricorda che in materia di contenimento dei costi delle c.d. “auto blu” si sono succeduti nel corso degli anni numerosi interventi normativi. Da ultimo, l’articolo 5, commi 2-4, del decreto- legge n.95/2012[134], ha stabilito che a decorrere dal 2013 le amministrazioni pubbliche, le autorità indipendenti - inclusa la Consob - e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possano effettuare spese superiori al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo 2013, per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. Si prevede poi che i contratti di locazione o noleggio in corso possano essere ceduti alle Forze di polizia, anche senza l’assenso del contraente privati, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Vengono inoltre revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nel 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni (comma 2). Viene infine previsto che l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare (comma 3) e che la violazione delle summenzionate disposizioni in materia di contenimento delle spese relativa ad autovetture e buoni taxi sia valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (comma 4).

 

I suddetti limiti all’acquisto di arredi, mobilio e autovetture non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza(comma 103).

 

Si ricorda che in materia di autovetture di servizio, l’articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n.95/2012, esclude dal limite ivi posto all’acquisto di autovetture i veicoli utilizzati dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa.

 

Il comma 104 dispone che l'applicazione delle suddette misure di contenimento della spesa costituisce, per le Regioni, condizione per l'erogazione da parte dello Stato della quota dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.

Si precisa, inoltre, che la comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legge, ossia con comunicazione, da parte degli enti interessati, alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'economia e finanze.

 

Si ricorda che il citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 174/2012, condiziona l’erogazione dei trasferimenti alle regioni all’adozione da parte delle stesse di un insieme di misure di riduzione dei costi della politica, alcune già previste dalla normativa vigente. In particolare, la disposizione prevede che a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni – esclusi quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale - nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, sia erogata solo a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, adotti, entro il 30 novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie, una serie di misure di contenimento dei costi degli apparati politici. Tra tali misure si ricordano la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali, la riduzione e il divieto di cumulo degli emolumenti percepiti dagli stessi, la commisurazione del trattamento economico all'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali; l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti quale organo di controllo interno; la pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo; la riduzione dei contributi ai gruppi consiliari.

Il comma 3 del medesimo articolo 2 del D.L. n.174/12 , anch’esso richiamato nelle disposizioni in esame, detta disposizioni procedurali in ordine ai termini di deliberazione da parte delle regioni per l’applicazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1, prevedendo che “gli enti interessati” (ossia giunte e consigli regionali) inviino una comunicazione alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'economia e finanze che documenti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1.


 

Articolo 1, commi 105-107
(Incarichi di consulenza nelle amministrazioni pubbliche)

 


105. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

106. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».

107. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi».


 

 

L’articolo 1, comma 105 prevede una limitazione del ricorso alle consulenze informatiche per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai soli casi eccezionali adeguatamente motivati in cui occorra risolvere problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate annualmente dall’Istat in base a prescrizione contenuta nell’art. 1, comma 2 della legge 196/2009.

 

L’elenco di tali amministrazioni, suddivise in amministrazioni centrali, locali e enti di previdenza e assistenza, è compilato annualmente dall’Istat sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 2223/1996, SEC95 - Sistema Europeo dei Conti) e i criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica. Per il 2012 l’elenco è contenuto nel comunicato dell’Istat pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2012, come più diffusamente illustrato nel presente dossier all’articolo 7, comma 1, cui si rinvia.

 

La violazione della disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Non è richiamata la responsabilità contabile, a differenza di quanto previsto da altre fattispecie normative tra cui, da ultimo, l’art. 18 del D.L. 83/2012[135].

In tema di responsabilità amministrativa “è indubbio che la responsabilità amministrativa, in generale, presenti una peculiare connotazione, rispetto alle altre forme di responsabilità previste dall’ordinamento, che deriva dalla accentuazione dei profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori. In questa prospettiva, il legislatore ha, tra l’altro, il potere di delimitare l’ambito di rilevanza delle condotte perseguibili, stabilendo, nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo (Corte costituzionale sentenze n. 453 e n. 371 del 1998 e 355 del 2010).

A tal proposito si ricorda che la disciplina di riforma del lavoro pubblico (art., comma 6, D.Lgs. 165/2001) ha riconosciuto la generale possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro autonomo al fine di soddisfare i bisogni delle pubbliche amministrazioni, attraverso un rapporto di mera collaborazione con gli uffici segnato dall’estraneità all’organizzazione dell’ente.

Quanto sopra, tuttavia, non può contraddire il principio generale, più volte confermato e specificato dalla giurisprudenza, in virtù del quale le pubbliche amministrazioni devono di norma svolgere i compiti istituzionali avvalendosi del proprio personale mentre il conferimento di incarichi di consulenza a professionisti esterni si pone come eccezione in presenze di speciali condizioni (per tutti cfr. Corte dei conti, sez. giur. Regione Sicilia, 29 marzo 2010, n. 101).

Ebbene, per le amministrazioni l’utilizzo di rapporti di collaborazione esterna è consentito nei limiti di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, i cui presupposti di legittimità rilevano anche con riferimento alla fattispecie in esame, come posto in evidenza pure dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge in commento. Tale disposizione, oggetto di diversi interventi modificativi[136], vincola il ricorso a incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, alla presenza di specifici presupposti. In primo luogo ci si deve trovare innanzi a esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio; inoltre, tali incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a)    l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b)    l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c)    la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, con ciò intendendo il divieto di conferire incarichi generici o per tempo indefinito;

d)    devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 22, comma 2 della L. n. 69/2009, è, inoltre, consentito prescindere dal predetto requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Lo stesso art. 7 stabilisce, infine, che anche per l’affidamento di incarichi esterni si applica quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, vale a dire l’obbligo di invio dei relativi dati al Dipartimento della funzione pubblica oltreché le sanzioni previste a carico dei dirigenti nei casi di irregolarità nell’utilizzo de lavoro flessibile.

Tra i molteplici interventi di modifica concernenti tale norma, da ultimo, il D.L. n. 78/2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), all’art. 17, co. 27, ha previsto che il rapporto informativo introdotto dal comma 26 (riguardante le tipologie di lavoro flessibile e i lavoratori socialmente utili utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento delle funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, la quale redige un rapporto annuale al Parlamento) dia conto anche gli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni; mentre con il comma 30 ha esteso l’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze.

In tema di consulenze, in via generale, l’art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha disposto la riduzione della spesa annua per studi e consulenze delle pubbliche amministrazioni dell’80% e l’art. 5, comma 9, D.L. 95/2012, conv . L.135/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) ha posto il divieto per le amministrazioni pubbliche, non solo quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2011, ma anche quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT in base al citato art. 1, comma 2 della L. 196/2009, alle autorità indipendenti inclusa la Consob di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. Tale disposizione reca una disciplina per certi versi analoga, ma con ambito di applicazione differente, a quella già contenuta nell’articolo 25 della legge n. 724/1994, legge finanziaria per il 1995, che ha vietato il conferimento di incarichi al personale delle pubbliche amministrazioni “che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti”. Il divieto è stabilito per gli incarichi conferiti dall’amministrazione di appartenenzao da amministrazioni con le quali il personale abbia avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio. L’ambito applicativo dell’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 è per un verso più ampio in quanto prescinde dal limite temporale di 5 anni e dai motivi per i quali il dipendente è stato collocato a riposo; per altro verso è più contenuto perché riguarda solo gli incarichi il cui oggetto sia uguale a quello dell’attività svolta nell’ultimo anno alle dipendenze dell’amministrazione pubblica.

Si ricorda che la materia delle consulenze è oggetto di numerose disposizioni tese ad assicurarne la trasparenza, quali:

§       l’art. 12 della L. 241/1990 che ha previsto che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

§       l’art. 3, comma 54 della L. 244/2007[137] che ha novellato il comma 127 dell’art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, prevedendo che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

§       l’art. 3, comma 44 della l. 244/2007, che ha previsto che nessun atto comportante spesa per emolumenti a carico delle pubbliche finanze anche nell’ambito di rapporti di lavoro autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all’articolo 1 , comma 2, D.Lgs. n. 165/2001agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, o per collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato e, in caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007 e alla Banca d’Italia e alle altre autorità indipendenti tale previsione di pubblicità si applica solo a partire da determinati importi.

§       l’art. 4, comma 2, lett. h), n. 3) della L. 15/2009[138] che prescrive un principio di delega relativo all'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni. La disposizione delegata contenuta nell’art. 11 del D.Lgs. n. 150 /2009, espressamente richiamato dal comma 1 dell’articolo in esame, definisce la trasparenza (amministrativa) in termini di accessibilità totale, da attuare anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, di informazioni concernenti anche gli indicatori relativi all'utilizzo di risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. In base all’art. 11 l’accessibilità dei dati favorisce forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità e costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione. Ai sensi di tale disposizione ogni amministrazione adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito in apposita sezione denominata: «Trasparenza, valutazione e merito».; sul medesimo sito la stessa disposizione prescrive che siano pubblicati gli incarichi conferiti anche a privati. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti;

§       art. 18 del D.L. 83/2012, che ha previsto la pubblicità sulla rete interne, secondo il principio di accessibilità totale della concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere.

 

L’articolo 1, comma 106 vieta il rinnovo di tutti gli incarichi di consulenza nella pubblica amministrazione limitandone, altresì, le possibilità di proroga.

Più specificamente, la norma, mediante modifica alla lettera c) del citato art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, oltre a vietare espressamente il rinnovo degli incarichi conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, ne autorizza la proroga, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”.

 

La disposizione, a detta della relazione illustrativa, è volta a cristallizzare in una norma di rango primario, quanto già previsto da talune amministrazioni con normativa secondaria e dalla prassi della giurisprudenza contabile in materia di divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza e di limitazione delle proroghe dei medesimi ai soli casi in cui occorra completare il progetto, ferma restando, in ogni caso, la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico (cfr. da ultimo, Corte dei Conti, Sez. Giur. con sede in Trento, sent. n. 1/2012; Sez. Giur. Campania, sent. n. 533/2012).

Sul punto merita, altresì, segnalare gli spunti emersi nel corso dei dibattiti connessi a una indagine condotta dalla sezione regionale di controllo della Lombardia in merito al fenomeno degli incarichi di consulenza e di collaborazione autonoma affidati dagli enti locali di tale amministrazione[139].

 

L’articolo 1, comma 107 prevede che le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, con fatturato da prestazione di servizi a favore delle stesse amministrazioni superiore al 90 per cento del totale (in house), sono tenute a rispettare i presupposti, limiti e obblighi di trasparenza, per l’affidamento di incarichi di consulenza previsti per le pubbliche amministrazioni.

Nel dettaglio il comma - novellando l’art. 4 del D.L. n. 95/2012, che dispone in tema di riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche – prevede che alle società di cui sopra si applicano sia il citato comma 6 dell’articolo 7 del D.L. 95/2012 (v. supra), sia il comma 6-bis del medesimo art. 7, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

 

L’art. 4 del D.L. 95/2012 (cd. spending review), ai commi da 9 a 13, ha disposto, delle limitazioni alle assunzioni per le società pubbliche che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%, con esclusione di quelle quotate e le loro controllate, nonché misure di contenimento della spesa per il personale dipendente dalle società medesime.

In particolare il comma 10 del citato articolo 4, reca una riduzione anche per quanto riguarda il ricorso a rapporti di lavoro di tipo temporaneo, stabilendo che le società in oggetto, a decorrere dall’anno 2013, possano ricorrere a personale a tempo determinato o a contratto solo entro il limite del 50% della spesa sostenuta per tali finalità nell'anno 2009.


 

Articolo 1, commi 108 e 109
(Obbligo delle convenzioni quadro Consip e del mercato elettronico della P.A. per gli istituti scolastici e universitari)

 


108. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».

109. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».


 

 

I commi 108 e 109 dell’articolo 1 – attraverso talune modifiche ai commi 449 e 450 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 – introducono, per gli istituti ele scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie:

§      l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate dalla Consip (comma 109);

§      la previsione che, con decreto del MIUR, vengano definite linee guida per la razionalizzazione e il coordinamento tra più istituzioni degli acquisti merceologicamente omogenei, avvalendosi del mercato elettronico della P.A. o degli altri sistemi telematici di approvvigionamento centralizzato, i quali già operano, per le altre amministrazioni pubbliche, in caso di acquisti di importo inferiore alla “soglia” di rilievo comunitario (comma 108).

Infine, tra i sistemi telematici di acquisto centralizzato per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, è inserito il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (comma 108).

 

In rapida sintesi la disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti e, in particolare, l’obbligo/facoltà di avvalersi delle convenzioni-quadro sancito nell’articolo 26 della legge n. 488/1999 trova specifica disciplina nell’articolo 1, commi 449-450 legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), da ultimo modificati dal decreto legge n. 52/2012 (legge n. 94/2012) e dal decreto legge n. 95/2012 i quali allo stato, costituiscono la base di riferimento dell’attuale assetto normativo che di seguito si espone:

§      le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP (articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 7, comma 1 del D.L. n. 52/2012).

§      Per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario[140], le citate amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al citato articolo 328, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 (articolo 1, comma 450, primo periodo, della legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012);

§      le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001, tra le quali gli enti territoriali[141] hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero hanno l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (articolo 26, legge n. 488/1999 e articolo 1, comma 449 legge n. 296/2006). Per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le citate amministrazioni sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della P.A., ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato articolo 328 (articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012);

§      gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento, e, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (articolo 1, comma 449, legge n. 296/2006)[142].

In particolare, il comma 108 apporta una serie di modifiche al comma 450 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), volte a:

§      precisare che l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della P.A. opera fermi restando gli obblighi e le facoltà di ricorso agli acquisti centralizzati per le medesime amministrazioni disposti dal comma 449 del medesimo articolo 1 della legge n. 296/2006 (comma 108, lett. a), cpv. 1));

§      prevedere, tra i sistemi telematici di acquisto centralizzato cui le predette pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso, il sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (comma 108, lett. a), cpv. 2));

§      prevedere, per gli istituti ele scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie – enti che allo stato non soggiacciono all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della P.A. – che vengano definite linee guida per larazionalizzazione e il coordinamento tra più istituzioni degli acquisti merceologicamente omogenei, avvalendosi del mercato elettronico della P.A. o degli altri sistemi telematici di approvvigionamento centralizzato.

Le linee guida dovranno essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

A decorrere dall’anno 2014, i risultati conseguiti dalle singole istituzioni saranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento (comma 108, lett. b)).

Con riferimento alla formulazione del comma 108, si osserva che non è indicata la data entro la quale debba essere adottato il decreto del MIUR volto a fissare le linee guida per la razionalizzazione degli acquisti delle scuole e delle istituzioni educative ed universitarie.

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le pubbliche amministrazioni acquistano, per valori inferiori alla soglia di rilievo comunitario[143], i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Il MePA è dunque uno degli strumenti di acquisto previsti dal sistema di e-Procurement della P.A., il sistema informatico delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi (sul sistema di e-procurement, cfr. infra).

Il MePA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) e da una serie di norme di carattere generale e speciale, quali quelle in esame, che ne regolano il funzionamento[144].

In particolare, l’art. 328 del citato D.P.R. n. 207/2010 dispone che la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso:

§       il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante;

§       il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal MEF sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.;

§       il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del Codice.

Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico dovranno essere adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione, nonché seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi indicati di seguito. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione devono, a loro volta, essere pubblicati in conformità alla disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'art. 124, comma 5, del Codice e recare una serie di elementi indicati al comma 3 dell’art. 328 del Regolamento. Inoltre, avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi.

 

Il comma 109, modificando il comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 296/2009, include gli istituti ele scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nelle amministrazioni pubbliche statali aventi l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate dalla Consip.


 

Articolo 1, commi 110-115
(Modifiche alla disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della P.A.)

 


110. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse.

111. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «validamente stipulato un» è inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta da Consip S.p.A.,» sono soppresse.

112. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni» e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.

113. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma».

114. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso Consip Spa, possono essere stipulati uno o più accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono aderire.

115. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.


 

 

I commi da 110 a 115 dell’articolo 1 recano disposizioni varie in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione.

In particolare, i commi da 110 a 113, operano modifiche a talune norme introdotte sulla materia dal decreto legge n. 95/2012 (legge n. 135/2012), disponendo:

§      che le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche inserite nel conto della P.A. procedono ad autonome procedure di acquisto di determinate categorie di beni e servizi, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione, tutti i sistemi telematici, e non più solo quelli relativi al mercato elettronico e al sistema dinamico di acquisizione;

§      talune correzioni alla disciplina del diritto di recesso per le amministrazioni pubbliche che hanno validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi;

§      che, ove previsto dal bando di gara, le convenzioni quadro possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente;

§      che la disciplina attuativa delle misure sulla riduzione dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi, hardware e software, prevista dall’articolo 1, comma 26-bis del citato D.L. n. 95 sia stabilita con decreto ministeriale.

Il comma 114 consente la stipula di uno o più accordi quadro ai sensi del Codice degli appalti, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, ai quali, facoltativamente, le amministrazioni pubbliche possono aderire. Il comma 115 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l’individuazione delle categorie di beni e di servizi, nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni statali procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici.

 

In particolare, il comma 110 - novellando l'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012 - prevede che le pubbliche amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica inserite nel conto della P.A., che, per l’approvvigionamento di determinate categorie di beni e servizi, fanno ricorso ad autonome procedure di acquisto, sono tenute ad utilizzare i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali di acquisto, e non più necessariamente i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A. a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di ricorrere alle convenzioni quadro e agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di acquisto regionali di riferimento, ovvero, in alternativa agli strumenti di acquisto centralizzato, di esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per gli approvvigionamenti di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento e telefonia fissa e mobile.

E' fatta tuttavia salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle medesime categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e che prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale. Ai sensi del comma 8, i contratti stipulati in violazione degli obblighi suddetti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

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Per quanto concerne il sistema di e-Procurement della P.A., si ricorda che esso è il sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l’effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, nel rispetto della normativa sugli acquisti della P.A.[145].

Attraverso le procedure previste da ciascuno strumento di acquisto, Consip seleziona e mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni aggiudicatrici gli elenchi dei fornitori e i beni e servizi da questi offerti, ordinati in cataloghi. I beni e i servizi offerti nei cataloghi possono essere acquistati dai soggetti aggiudicatori abilitati al sistema tramite propri punti ordinanti, attraverso procedure, termini e condizioni specifiche per ciascuno strumento di acquisto.

Infine, si ricorda che il già citato D.P.R. n. 207/2010, tra gli strumenti di e-procurement, disciplina la possibilità di istituire un sistema dinamico di acquisizione[146].

In particolare, la norma prevede che, fatta salva la facoltà di ciascuna stazione appaltante di istituire un proprio sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’articolo 60 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006), il Ministero dell'economia può, anche avvalendosi di Consip S.p.A. ed utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, provvedere alla realizzazione e gestione di tale sistema per le stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici necessari alla sua realizzazione e gestione.

 

Il comma 111 - novellando l'articolo 1, comma 13, del citato D.L. n. 95/2012 – apporta talune modifiche alla disciplina del diritto di recesso delle pubbliche amministrazioni nei contratti di fornitura o di servizi, esercitabile nel caso in cui i parametri delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. dopo la stipula del contratto siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica.

In particolare, il comma 111 in esame è volto a precisare che il contratto stipulato dalla pubblica amministrazione deve essere autonomo (oltre che validamente stipulato rispetto alle procedure di acquisto centralizzato) e ad escludere che sia necessaria la proposta da parte di Consip della modifica delle condizioni contrattuali da sottoporre all’appaltatore da parte dell’amministrazione.

 

L’articolo 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 prevede, per le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi, il diritto di recesso in qualsiasi tempo da esso, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, nonché previo pagamento delle prestazioni già eseguite e previo pagamento di un decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il recesso è consentito nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. dopo la stipula del contratto siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche previste nel contratto in essere.

Il medesimo comma prevede la nullità di ogni patto contrario a quanto sopra disposto e prevede che il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti[147].

Il comma 112 -novellando in più punti l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 26 della legge n. 488/1999, come introdotto dall’articolo 1, comma 16-bis, del citato D.L. n. 95/2012 – stabilisce che, ove previsto dal bando di gara (e non più in casi di particolare interesse per l’amministrazione), le convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali (anziché alle condizioni contrattuali migliorative) proposte dal miglior offerente.

 

Si ricorda che l’articolo 26, comma 1, primo periodo, della legge n. 488/2000 conferisce al Ministero dell’economia la competenza a stipulare – anche avvalendosi di società di consulenza specializzate (successivamente individuate dallo stesso Ministero in CONSIP S.p.A.[148]) - convenzioni quadro, con le quali l'impresa prescelta, fornitrice di beni e servizi, si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria.

Il secondo periodo del comma 1 dispone che i contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

L’ultimo periodo del comma 1, aggiunto dal comma 16-bis dell’articolo 1 del D.L. n. 95/2012, prevede, infine, che, in casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente.

 

Il comma 113 – aggiungendo un ultimo periodo al comma 26-bis dell’articolo 1 del D.L. n. 95/2012 – demanda la disciplina attuativa delle misure di riduzione dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi, hardware e software, nel medesimo comma 26-bis previste, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Tali modalità attuative devono essere stabilite, sulla base dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura annualmente determinati dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del Codice dei contratti di lavori pubblici ( D.Lgs. n. 163/2006).

Con riferimento alla formulazione del comma 113, si osserva che non è indicata la data entro la quale deve essere adottato il decreto ministeriale attuativo del comma 26-bis dell’articolo 1 del D.L. n. 95/2012.

Il comma 26-bis dell’articolo 1 del D.L. n. 95/2012 prevede una riduzione - per il triennio 2013-2015 – pari ad almeno il 10% dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi a Sogei S.p.A. o a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante rinegoziazione dei contratti già stipulati.

Il medesimo comma stabilisce - nello stesso periodo 2013-2015 – la riduzione del 5 percento dei costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali, ove possibile, e di prodotti software.

Si ricorda che l’articolo 7 del D.Lgs. n. 163/2006[149] disciplina i compiti dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, operante nell’ambito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, disponendo, tra l’altro, al comma 4, lettera c), che l’Osservatorio determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei parametri prezzo - qualità di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP.

Il comma 114 prevede che, nel contesto del programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito attraverso Consip Spa, possano essere stipulati uno o più accordi quadro, ai sensi della disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente le amministrazioni pubbliche possono aderire.

Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Ai sensi di tale norma, per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Si ricorda che l'Accordo Quadro è un istituto mutuato dalla disciplina comunitaria – previsto dagli articoli 3, comma 13, e 59 del Codice dei contratti pubblici - il quale stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo di massimo quattro anni. Può essere concluso tra una o più Amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il suo obiettivo è quello di “stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”.

Si ricorda, infine, che il Codice dei contratti definisce la concessione di servizi all’articolo 3, comma 12, come un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’articolo 30 del medesimo Codice.

Nell'ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., l'Accordo viene stipulato tra Consip - per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - e più di un operatore economico. Saranno poi le Amministrazioni, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", a negoziare i singoli contratti personalizzabili in base delle proprie esigenze.

La procedura di espletamento della contrattazione attraverso Accordo Quadro, prevede due fasi: la prima tra Consip e il mercato della fornitura; la seconda tra le singole Amministrazioni e le imprese aggiudicatarie dell'Accordo Quadro.

Per ciò che concerne l’acquisto di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche tramite accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. in qualità di stazione appaltante si ricordano le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009, articolo 2, commi 225-227).

In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 225 di tale legge, è già previsto che Consip concluda Accordi quadro cui le amministrazioni pubbliche[150] e le amministrazioni aggiudicatici di appalti possono fare ricorso – per l’acquisto di beni e servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni sono tenute ad adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dagli accordi-quadro Consip.

Rimane ferma la normativa sulle convenzioni quadro Consip, le quali possono essere stipulate anche ai fini ed in sede di aggiudicazione di appalti basati sugli accordi quadro Consip a completamento dei criteri fissati negli accordi quadro (articolo 2, comma 226)[151].

 

Il comma 115 dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma in esame mantiene fermo quanto previsto dalle norme che sanciscono, per le amministrazioni centrali, nel caso di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario[152], l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (articolo 1, commi 449-450 legge n. 296/2006), nonché l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di ricorrere, per talune tipologie di beni e servizi (energetici e telefonia), in alternativa agli acquisti centralizzati, alle procedure telematiche di acquisto (articolo 1, comma 7 D.L. n. 95/2012).

E’ altresì mantenuto fermo quanto disposto dall’articolo 2, comma 574 della legge n. 244/2007, il quale, relativamente agli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, prevede che il Ministero dell’economia, entro il mese di marzo di ogni anno, individua, con decreto, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni CONSIP per le quali le amministrazioni statali sono tenute a ricorrere alla CONSIP in qualità di stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro[153], anche con l’utilizzo dei sistemi telematici[154].


 

Articolo 1, commi 116-119
(Soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto)

 


116. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

117. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'Autorità soppressa ai sensi del comma 116, alla Capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di «Capitaneria di porto di Messina – Autorità marittima dello Stretto», sono attribuiti le funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello Stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

118. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito l'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorità soppressa ai sensi del comma 116, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.

119. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 116, 117 e 118 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

 

I commi da 116 a 119 dell’articolo 1, corrispondenti ai commi da 35 a 38 dell’articolo 7 del testo originario, dispongono la soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina.

Nel corso dell’esame in Commissione sono stati sostituiti i commi 35 e 36 corrispondenti, nel testo A, ai commi 116 e 117. La modifica del comma 116 ha peraltro solo carattere formale.

Il comma 116 prevede la soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di stabilità, vale a dire dal 1° gennaio 2013.

Si ricorda che Il comma 7 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 159/2007[155] ha istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l’area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, da individuarsi con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta - in deroga agli artt. 16 e 17 del codice della navigazione e all’art. 14, comma 1-ter, della legge n. 84/1994[156], i quali definiscono le rispettive competenze delle autorità portuali, dell’autorità marittima e delle aziende speciali della camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura – una istituenda Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede a Messina. Alla medesima Autorità sono attribuiti compiti inerenti:

§      il rilascio di autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione e di misure di prevenzione come proposte dall'IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo, ora INAIL-settore navigazione[157], che fornisce servizi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale della navigazione marittima, accerta e riscuote contributi dai datori di lavoro, ed eroga le prestazioni previdenziali per gli eventi di malattia e maternità nei confronti dello stesso personale e di quello della navigazione aerea);

§      la regolazione dei servizi.

In base al comma 117, (già comma 36), come sostituito durante l’esame in Commissione, le funzioni ed i compiti già affidati all’Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, ai sensi deldecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 128/2008, sono attribuite alla Capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazioneCapitaneria di porto di Messina-Autorità Marittima dello Stretto”. Il testo originario del comma 36 prevedeva invece il trasferimento alla direzione marittima di Reggio Calabria delle funzioni già assegnate all’Autorità marittima dello stretto.

L’Autorità Marittima della navigazione dello Stretto di Messina ha attualmente un rango corrispondente, sul piano gerarchico organizzativo, a quello di Direzione Marittima e dipende dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Si ricorda che in base all’articolo 2 del regolamento della navigazione marittima la direzione marittima è l’ufficio preposto alla zona marittima, mentre la capitaneria di porto è l’ufficio preposto al compartimento marittimo. In base all’articolo 16 del codice della navigazione il litorale della Repubblica è suddiviso in zone marittime le quali a loro volta sono divise in compartimenti e questi in circondari. Rispetto a questa organizzazione tuttavia, come si è visto sopra, l’area della navigazione dello Stretto rappresenta una deroga.

Si ricorda che il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale dai ministeri che si avvalgono della loro opera. Tra questi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto. Il Corpo delle capitanerie di porto, svolge pertanto in sede decentrata le attribuzioni previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i servizi informativi e statistici, che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle seguenti materie:

§       Ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori;

§       Gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;

§       Esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione marittima, inchieste sui sinistri marittimi e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi;

§       Rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione marittima;

§       Personale marittimo e relative qualifiche professionali; certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; gestione del sistema informativo della gente di mare;

§       Coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;

§       Predisposizione della normativa tecnica di settore;

§       Impiego del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;

§       Vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

 

Per quanto riguarda le funzioni ed i compiti trasferiti dal comma 117 ,si tratta in particolare delle:

§      funzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 128/2008

Tale regolamento, concernente l'organizzazione e le funzioni dell'autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, tra le altre cose individua (art. 2) le seguenti funzioni di natura tecnico-amministrativa, per i soli profili direttamente incidenti sulla sicurezza della navigazione, svolte nell'area di sicurezza dello Stretto:

a)    rilascio di concessioni, autorizzazioni ed emanazione di altri provvedimenti relativi ai servizi tecnico-nautici e relativa attività di regolamentazione;

b)    rilascio dei certificati di sicurezza di competenza - secondo la disciplina vigente - del Capo del compartimento marittimo o altra Autorità marittima per le navi che effettuano servizi di linea nell'ambito dell'area di sicurezza dello Stretto;

c)    approvazione delle tabelle d'armamento delle navi che effettuano servizio di linea tra i porti sopraindicati;

d)    inchieste sui sinistri marittimi ai sensi del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione;

e)    disciplina della navigazione in materia di sicurezza

L’articolo 3 del regolamento prevede inoltre che il reparto tecnico-operativo dell’Autorità dello Stretto sia composto di un servizio operazioni (SAR/VTS) articolato nella sezione operativa VTS e nella sezione unità navali. Esso svolge le seguenti funzioni:

a)    controllo e monitoraggio del traffico marittimo (VTS);

b)    coordinamento ed intervento nelle operazioni di ricerca e salvataggio della vita umana nell'area SAR[158] corrispondente all'area di sicurezza dello Stretto;

c)    coordinamento ed intervento nell'Area di sicurezza dello Stretto in materia di lotta agli inquinamenti marini nel quadro delle pianificazioni operative ed in attuazione alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

d)    controllo e vigilanza sull'attuazione delle misure di sicurezza;

e)    verifica e mantenimento dell'efficienza delle risorse strumentali assegnate per l'esercizio delle funzioni operative di controllo e monitoraggio del traffico marittimo per il perseguimento delle finalità di sicurezza preordinate.

§      le funzioni in materia dell’area VTS dello Stretto di Messina istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2008

Con il citato decreto è istituita l’area VTS (Vessel Trafic Service) dello Stretto, vale a dire, come già sopra accennato, l’area di controllo e monitoraggio del traffico marittimo, attraverso sistemi radar.

§      le funzioni in materia di ricerca e soccorso alla vita umana in mare di cui al D.P.R. n. 662/1994

Con il citato D.P.R. è stato approvato il regolamento di attuazione della legge n. 147/1989 che ha ratificato l’adesione dell’Italia alla Convenzione internazionale di Amburgo del 1979 sulla ricerca e salvataggio marittimo.

 

Il comma 118, rimette a decreti di natura non regolamentare la definizione dell'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorità dello Stretto. Tale assetto dovrà rispettare i criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento

 

Il comma 119 prevede in fine che all’attuazione delle disposizioni dei commi da 116 a 118 si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 1, comma 120
(Indennità di trasferta per il personale militare e di polizia)

 

120. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

 

 

Il comma 120 dell’articolo 1 limita l’ambito di applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 specificando che l’indennità di trasferimento per il personale militare e di polizia, contemplata dal citato comma 1, non opera nel caso in cui il trasferimento d’ufficio comporti uno spostamento della sede lavorativa in sedi limitrofe, anche se distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria.

 

Nello specifico, il comma 120 dell’articolo 1 novella l’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 al fine di specificare che l’indennità sopra richiamata non opera nel caso in cui il trasferimento, conseguente alla soppressione o dislocazione di reparti, determini un trasferimento in sedi limitrofe, anche se distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria, circostanza questa che, attualmente, comporta il riconoscimento del beneficio economico in esame.

 

Come precisato nella relazione tecnica del provvedimento, la disposizione determina effetti di contenimento della spesa quantificabili solamente a conto consuntivo.

 

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che l’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 ha riconosciuto un’indennità di trasferta al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale e al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza. Tale indennità mensile è pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.


 

Articolo 1, comma 121
(Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’attuazione di norme a tutela della minoranza linguistica slovena)

 

121. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono ridotte complessivamente nella misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Il comma 121, introdotto durante l’esame del provvedimento in sede referente, riduce di 2,7 milioni, a decorrere dal 2013, l’autorizzazione di spesa prevista dagli articoli 8 e 21 della legge n. 38 del 2001[159]relativi,rispettivamente, all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione e alla tutela degli interessi sociali, economici e ambientali nei territori in cui la minoranza slovena sia tradizionalmente presente.

Conseguentemente l’emendamento incrementa di 2,7 milioni per ciascuno degli anni 2013-2015, in Tabella C, il contributo statale previsto dal richiamato articolo 16, comma 2, della legge n. 38 del 2001, relativo al contributo alla regione Friuli Venezia Giulia per la tutela della minoranza slovena, iscritto sul cap. 7513/Economia.

 

Nel testo originario della tabella C tale stanziamento ammontava, rispettivamente a 2,4 milioni per il 2013, a 2,6 per il 2014 ed a 2,3 per il 2015. Rispetto al bilancio a legislazione vigente la Tabella C proponeva la riduzione di 389.000 euro nel 2013, di 126.000 euro nel 2014 e di 382.000 euro nel 2015.

La Commissione bilancio ha approvato altresì un altro emendamento che ha incrementato tale voce di 300.000 euro per ciascuna annualità. Con tale emendamento si è provveduto a compensare gli effetti di riduzione proposti originariamente dalla tabella C.

Considerando gli effetti di tali emendamenti, la dotazione del cap. 7513/Economia – per la quota esposta in Tabella C - risulta pari a 5,4 milioni per il 2013, a 5,6 milioni per il 2014 e a 5,3 milioni per il 2015.

 

Nella dotazione del cap. 7513, oltre alla quota esposta in Tabella C – che viene determinata annualmente – risulta presente una quota di risorse esposte direttamente in bilancio ai sensi di autorizzazioni legislative di spesa a regime (che il presente comma provvede a ridurre spostandole in Tabella C).

Infatti nell’ambito della Tabella n. 2 allegata al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2013 (A.C. 5535), nel programma Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Missione Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (3.5), la dotazione del cap. 7513, Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la tutela della minoranza linguistica slovena, risulta pari a 8,4 milioni di euro per il 2013, 5,9 milioni per il 2014 e 6,2 milioni di euro per l’anno 2015.

A seguito della modifiche disposte dagli emendamenti illustrati la dotazione complessiva del cap. 7513 risulterebbe pari a 8.3 milioni per il 2013, a 6,1 milioni sia per il 2014 che per il 2015.

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2012 indicava una dotazione pari a 7 milioni di euro per il 2012, a 8,5 milioni per il 2013 e a 6 milioni per il 2014.

 

Si fa presente che l’art. 8 della legge n. 38/2001, al fine di sostenere il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, autorizza, a decorrere dal 2001, la spesa massima di circa 3 milioni di euro annui[160] per l’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione rimettendo, poi, a un decreto ministeriale, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, la determinazione di termini e modalità per la ripartizione di tali risorse tra i soggetti interessati.

Il successivo art. 21 autorizza, altresì, la spesa massima di circa 515 milioni di euro[161] milioni annui, a decorrere dall'anno 2001, per la tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali nei territori ove risiedono minoranze di lingua slovena.

Per favorire la comprensione della portata delle misure di cui si discute, si segnala che con il D.P.R. 12 settembre 2007 è stata approvata la tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della L. 38/2001.

Si ricorda che l’art. 16, della L. 38/2001 stabilisce che la regione Friuli-Venezia Giulia provveda al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena consultando, a tale scopo, le istituzioni, anche di natura associativa, della minoranza stessa. La norma prosegue prevedendo che, per le suddette finalità, vengono erogati dei contributi da parte dello Stato che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia. L’ammontare del Fondo è determinato annualmente, a partire dagli anni successivi al 2002, in sede di legge finanziaria (oggi legge di stabilità)[162].


 

Articolo 2, commi 1 e 2
(Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al
Fondo globale per l’ambiente)

 


1. È autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente.

2. È parte della spesa complessiva di cui al comma 1 la quota dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) International Development Association (IDA) – Banca mondiale per euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima (IDA 16) ricostituzione del Fondo;

b) Fondo globale per l'ambiente (GEF) per euro 155.990.000, relativi alla quarta (GEF 4) e quinta (GEF 5) ricostituzione del Fondo;

c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi alla undicesima (AfDF 11) e dodicesima (AfDF 12) ricostituzione del Fondo;

d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798, relativi alla nona (ADF 10) e alla decima (ADF 11) ricostituzione del Fondo;

e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo per euro 58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo;

f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del Fondo.


 

 

I commi 1 e 2 riguardano la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse finanziarie di alcuni fondi multilaterali di sviluppo, e autorizzano a tale scopo la spesa annua di 295 milioni di euro dal 2013 al 2022; questo ammontare viene parzialmente destinato a specifiche situazioni di ritardo nel contributo dell'Italia, non coperte dalle previsioni dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 214 del 2011.

 

Il comma 1 è specificamente dedicato ad autorizzare la spesa complessiva di 295 milioni di euro per ciascuna delle annualità del periodo 2013-2022, allo scopo di finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente (GEF).

La relazione tecnica chiarisce come gli impegni dell'Italia verso i fondi multilaterali di sviluppo alla fine del 2012 possano essere quantificati approssimativamente in 1.750 milioni di euro, 1.090 milioni come quote in arretrato. La rimanente parte, ovvero 660 milioni, si dovrà corrispondere entro il 2016, ma la maggior parte delle scadenze si verificherà tra il 2013 e il 2014.

Viene peraltro precisato che nel periodo 2013-2016 verranno erogate ai Fondi di cui appresso le rate dovute per impegni già assunti, mentre a partire dal 2017 le somme autorizzate in bilancio si utilizzeranno sia per corrispondere ad impegni già sottoscritti che per coprire impegni futuri del nostro Paese nei confronti dei fondi multilaterali di sviluppo.

 

Il comma 2 stabilisce una serie di contributi dovuti dal nostro Paese a singoli fondi multilaterali di sviluppo in ordine alle ricostituzioni delle loro risorse già concluse - e dunque rispetto alle quali l'Italia è in ritardo nei pagamenti -ricostituzioni non coperte da quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 214 del 2011.

L'articolo 7 in questione ha tra l'altro stanziato fondi per la partecipazione italiana a banche e fondi internazionali, compresa la partecipazione ad aumenti di capitale, senza specifiche finalizzazioni.

In concreto, il comma 2 stanzia somme a favore di sei diversi fondi multilaterali di sviluppo:

a)   l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), del gruppo della Banca mondiale, cui sono destinati 1.084.314.640 euro relativi a tre diverse ricostituzioni del Fondo, ossia la quattordicesima, la quindicesima e la sedicesima. La relazione tecnica precisa che le tre ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2005, 2007 e 2010. L’importo stanziato dalla lett. a) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno all’IDA -, ma la quota di 413 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2014.

La Banca mondiale è stata istituita nel 1944 e rappresenta uno dei maggiori organismi internazionali preposti all’assistenza allo sviluppo. Il Gruppo comprende un nucleo centrale, formato dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBDR) e dall’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), la quale assiste i PVS più poveri, ossia quelli che non hanno sufficiente solidità finanziaria per accedere ai prestiti della IBRD. L’IDA ha raggiunto nel 2010 un volume di risorse impegnate pari a 14,5 miliardi di dollari, di cui 2,7 miliardi a dono, ripartiti su 190 operazioni. La maggior parte delle risorse, pari al 49%, è andata all'Africa, e subito dopo al sud-est asiatico. Oltre che con prestiti e doni, l’IDA interviene nei paesi più poveri attraverso due iniziative: l’HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) che prevede la riduzione del debito nei paesi più poveri e indebitati fino ad un livello sostenibile e la MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) che cancella totalmente il debito contratto con l’IDA e altri Fondi al raggiungimento del c.d. “completion point”.

b)   il Fondo globale per l’ambiente (GEF), anch’esso collegato alla Banca mondiale, cui sono destinati 155.990.000 euro relativi alla quarta e alla quinta ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2006 e nel 2010. L’importo stanziato dalla lett. b) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno al GEF -, ma la quota di 46 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2014.

Il Fondo Globale per l’ambiente, amministrato dalla Banca mondiale, è il più grande finanziatore di progetti per la tutela dell’ambiente. Il Fondo ha il compito di assistere i PVS attraverso contributi a progetti per uno sviluppo sostenibile. Nel 2010 il GEF ha finanziato 202 progetti per un ammontare di 552,4 milioni di dollari, che hanno generato cofinanziamenti per ulteriori 2,5 miliardi di dollari. L’Italia è stata fra i più forti sostenitori del GEF fin dalla sua adesione (nel 1994) e la sua quota di contribuzione si è mantenuta stabile negli anni intorno al 4,39% del capitale sottoscritto. Sono terminati nel maggio 2010 i negoziati per la V ricostituzione del Fondo (2010-2014): con 3,5 miliardi di nuovi contributi, l’ammontare totale di risorse per il GEF è salito a 4,25 miliardi di dollari. L’Italia ha annunciato un contributo di 92 milioni di dollari che, seppure lievemente superiore al precedente, fa scendere la sua quota di partecipazione al 3,64%.

c)   il Fondo africano di sviluppo (AfDF), cui sono destinati 319.794.689 euro relativi alla undicesima e dodicesima ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2007 e nel 2010. L’importo stanziato dalla lett. c) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno al AfDF -, ma la quota di 72,7 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2013.

La Banca Africana (AfDB), nata nel 1964, opera attraverso prestiti a valere sul capitale ordinario a condizioni quasi di mercato. Il Fondo africano di sviluppo (AfDF) è stato creato nel 1972 al fine di ridurre la povertà nella regione africana tramite il miglioramento della produttività, la crescita economica e lo sviluppo del capitale umano. Analogamente a quanto avviene per l’IDA, l’AfDF è lo sportello della Banca africana che finanzia a condizioni agevolate progetti a favore dei Paesi più poveri (quasi tutti nell’Africa sub-sahariana) che non hanno la possibilità di accedere ai prestiti ordinari della Banca. Oltre ai prestiti, il Fondo concede poi risorse a dono, che finanziano operazioni di assistenza tecnica, interventi nel settore sociale e nei Paesi che escono da conflitti armati. Le risorse dell’AfDF provengono dai contributi dei Paesi donatori, appartenenti per la maggior parte all’OCSE. Nel 2010 il Fondo ha approvato operazioni per 1,46 miliardi di unità di conto, in diminuzione rispetto ai 2,43 miliardi del 2009.

d)   il Fondo asiatico di sviluppo (AsDF), cui sono destinati 127.571.798 euro relativi alla nona e alla decima ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2008 e nel 2012. L’importo stanziato dalla lett. d) del comma 2 è in arretrato per una quota pari a 59,6 milioni di euro.

La Banca asiatica di sviluppo (AsDB), con sede a Manila, è un’istituzione finanziaria che ha la missione di assistere i paesi membri in via di sviluppo dell’Asia e del Pacifico. Nel 1974 è stato creato il Fondo asiatico di sviluppo (AsDF), che interviene nei paesi più poveri della regione, con risorse a dono e prestiti a condizioni agevolate. Vi sono inoltre altri sei fondi speciali e un organo ausiliario; il principale è il Fondo è Speciale per l’Assistenza Tecnica, gli altri sono: il Fondo speciale per il Giappone, il Fondo per la risposta ai disastri nel Pacifico asiatico (il Fondo tsunami), il Fondo per il terremoto in Pakistan, il Fondo per la cooperazione e l'integrazione regionale ed il Fondo per il cambiamento climatico. L’organo ausiliario è l’Istituto per la Banca asiatica di sviluppo, con sede a Tokio, con compiti ausiliari nella messa a punto di strategie soprattutto rivolte al settore sociale ed alla formazione.

e)   il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), Agenzia specializzata del sistema dell’ONU - insieme alla FAO ed al PAM (Programma alimentare mondiale) costituisce il “polo romano” delle Nazioni Unite - cui sono destinati 58 milioni di euro relativi alla nona ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che l’Italia intende confermarsi, anche in considerazione della sede dell’IFAD nel nostro Paese, quale secondo contributore del Fondo (dopo gli USA): la somma di 58 milioni sarà erogata dal 2013 al 2015.

L’IFAD è un'Istituzione finanziaria al servizio della "povertà rurale", con finalità di credito nei progetti di sviluppo agricolo a condizioni altamente agevolate e si basa su risorse fornite da donatori bilaterali e multilaterali, ma anche in parte dagli stessi paesi beneficiari. Attualmente sono membri dell’IFAD 168 paesi, suddivisi in tre “liste” a seconda che siano membri dell’OCSE, dell’OPEC o paesi in via di sviluppo. Nel corso del 2010 l’IFAD ha approvato nuovi prestiti e doni per 854,8 milioni di dollari, rispetto al 712,2 del 2009.

f)     il Fondo speciale per lo sviluppo (SDF) della Banca di sviluppo dei Caraibi,cui sono destinati 4.753.000 euro relativi alla settima ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che gli impegni dell’Italia nei confronti del SDF, pari a 4,8 milioni di euro nel periodo 2009-2012, sono da considerare già scaduti, e la norma in commento dovrebbe render possibile il pagamento entro il 2013.

La Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB) è un’istituzione finanziaria regionale operativa del 1970, con sede nell’isola di Barbados. Scopo della Banca è di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile dei paesi membri della regione caraibica e di promuovere la cooperazione economica e l’integrazione regionale, con particolare attenzione agli stati meno sviluppati. La Banca conta 26 paesi membri e l’Italia è uno dei cinque membri non regionali. La Banca fornisce assistenza altamente agevolata ai paesi più poveri tra i suoi membri tramite il Fondo Speciale di Sviluppo. I Paesi membri della Banca contribuiscono al Fondo in maniera proporzionata alla loro partecipazione alla Banca stessa; del Fondo fanno parte anche paesi non membri della Banca. I maggiori contributori del Fondo sono i membri non regionali (Italia, Francia, Germania, Canada e Cina).


 

Articolo 2, comma 3
(Contratto di programma con RFI)

 

3. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

L’articolo 2, comma 3, non modificato nel corso dell’esame in Commissione, autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2013 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria delle rete ferroviaria previsti dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

 

In proposito si ricorda che i rapporti tra lo Stato e la società RFI Spa, gestore dell’infrastruttura ferroviaria, sono definiti, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188[163], da un atto di concessione e dal contratto di programma.

In particolare, il contratto di programma individua gli investimenti necessari allo sviluppo ed al mantenimento in efficienza dell’infrastruttura ferroviaria e gli oneri di gestione della medesima posti a carico dello Stato. Esso definisce:

§      gli interventi e le opere da realizzare;

§      il loro ordine di priorità;

§      il costo degli interventi e delle opere e le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato.

 

L’articolo 4 del D.M. 138/T del 31 ottobre 2000, prevede che il contratto di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni, sia aggiornabile e rinnovabile anche annualmente

 

Ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238, il Contratto di programma ed i suoi aggiornamenti devono essere trasmessi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Parlamento, per l’espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, corredati dal parere, ove previsto, del CIPE. Le commissioni parlamentari competenti esprimono parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

 

La società RFI Spa è individuata dall’atto di concessione (art. 1, comma 3, D.M. 31 ottobre 2000, n. 138-T) come gestore dell’infrastruttura ferroviaria e destinataria finale del Contratto di programma.

La società, controllata al 100% dal Gruppo Ferrovie dello Stato, è stata costituita il 1° luglio 2001, in adempimento delle direttive comunitarie che hanno decretato la separazione fra il gestore della rete e il fornitore dei servizi di trasporto.

 

Il contratto di programma vigente è quello relativo al periodo 2007-2011. Di tale contratto è stato da ultimo predisposto uno schema di aggiornamento per la parte investimenti con riferimento al biennio 2010-2011. L’aggiornamento 2010-2011 contiene anche (articolo 3) la proroga, fino al perfezionamento del nuovo Contratto, della validità del vigente Contratto 2007-2011.

 

Al riguardo si segnala che la IX Commissione trasporti nel parere sullo schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 reso nella seduta del 3 luglio 2012 evidenziava che lo schema di aggiornamento (trasmesso al Parlamento il 28 maggio 2012) “non solo dava conto degli aggiornamenti relativi ad un periodo ormai trascorso, ma prorogava la validità del contratto di programma in vigore, scaduto il 31 dicembre 2011, fino al perfezionamento del nuovo contratto, senza indicare un termine ultimo della proroga; tale meccanismo, per quanto dettato dalla necessità di evitare la temporanea vacanza della definizione dei rapporti tra Stato e gestore dell'infrastruttura e di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, con particolare riguardo all'attuazione dei programmi di investimento riguardanti la manutenzione e la sicurezza della circolazione, rischiava di determinare incertezza, in mancanza della previsione di un termine di scadenza della proroga, sull'effettiva scadenza del contratto in corso e di assecondare eventuali tendenze al prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle procedure amministrative previste per la stipulazione del nuovo contratto”. In tal senso, la Commissione ha subordinato il parere favorevole, tra le altre cose, alla condizione che venisse stabilito “un termine certo e ragionevole del periodo di proroga”.

 

L’aggiornamento è stato poi sottoscritto dalle parti il 10 luglio 2012 e successivamente registrato da parte della Corte dei conti.

 

Nella tabella sottostante si riporta quindi la classificazione delle spese operate dal contratto di programma 2007-2011 come risultante dalle modifiche proposte nello schema di aggiornamento 2010-2011, confrontata con la classificazione delle medesime spese operata dal contratto di programma 2007-2011 come modificato dall’ultimo aggiornamento relativo all’anno 2009.

 

Voce

Contratto di programma 2007-2011
Aggiornamento 2009
(in milioni di euro)

Contratto di programma 2007-2011
Aggiornamento 2010-2011
(in milioni di euro)

Investimenti

79.082

75.228 (+ 7792 impegni programmati per lotti co-struttivi a completamento= 83.020)

Di cui: opere in corso (Tabella A)

Di cui: AV Torino-Milano-Napoli

76.503

32.000

70.630

32.000

Di cui: Investimenti realizzati per lotti costruttivi non funzionali (Tabella A1)

2.579

4.598 (+ 7792 impegni programmati per lotti costruttivi a completamento = 12.390)

Interventi ultimati (Tabella E)

10.955

18.716

 

Con riferimento alla tabella A1 si segnala che in linea generale la disciplina recata dal Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture approvato con il decreto legislativo n. 163 del 2006 consente la suddivisione dell’oggetto di un contratto pubblico in “lotti” solo quando questi siano “funzionali” alla realizzazione del lavoro, in modo da evitare la suddivisione del contratto in lotti con la sola finalità di eludere l’applicazione delle soglie di valore previste dal codice medesimo. Con l’espressione “interventi realizzati per lotti costruttivi non funzionali” si fa riferimento invece alla fattispecie di cui all’articolo 2, comma 232, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), introdotta per quanto concerne la realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro. In tali casi la disposizione consente infatti l’individuazione di specifici “lotti costruttivi”. I relativi progetti sono individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma 232. Il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per tali progetti. In tal senso nella tabella laddove si indicano “impegni programmati per lotti costruttivi a completamento” si fa riferimento non ad investimenti già effettuati ma ad impegni da assumere per garantire la realizzazione dei lotti successivi negli interventi già finanziati per il primo lotto.

In particolare si evidenzia quindi:

§      una diminuzione degli investimenti operati da 79.082 a 75.228 milioni di euro, con una diminuzione degli investimenti in opere in corso; la diminuzione degli investimenti complessivi diviene però un aumento a 83.020 milioni di euro laddove si considerino i 7.792 milioni di impegni programmati per lotti costruttivi a completamento;

§      la conferma dell’entità del finanziamento della tratta ad alta velocità Torino-Milano-Napoli;

§      l’aumento degli investimenti già realizzati per lotti costruttivi (aumento che diviene significativo se si considerano gli impegni programmati per lotti costruttivi a completamento);

In particolare dalla tabella A1 si evince che:

1)   per la realizzazione della linea alta velocità Milano-Genova terzo valico dei Giovi a fronte di risorse già stanziate pari a 1.820 mln di euro, risultano impegni programmatici per 4.380 ml di euro, che vengono subordinati allo stanziamento delle relative risorse da parte dello Stato e, in termini di disponibilità, all’iscrizione nel bilancio dello Stato;

2)    per la realizzazione del nuovo valico del Brennero – quota italiana, a fronte di risorse già stanziate pari a 728 mln di euro risultano impegni programmatici per 3.412 mln di euro, che vengono subordinati allo stanziamento delle relative risorse da parte dello Stato e, in termini di disponibilità, all’iscrizione nel bilancio dello Stato.

§      l’aumento degli interventi ultimati.

 

Si ricorda in fine che l’articolo 37 del decreto-legge n. 1/2012 (c.d. decreto liberalizzazioni)[164] ha inserito tra i compiti dell’Autorità dei trasporti anche l’analisi dell'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'UE e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare. In esito a tale analisi l’Autorità dovrà predisporre, entro il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento.


 

Articolo 2, comma 4
(Rete infrastrutturale ferroviaria)

 

4. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

 

Il comma 4 dell’articolo 2, non modificato nel corso dell’esame in Commissione, autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria, con priorità per quelli da realizzare con la tecnica degli “interventi realizzati per lotti costruttivi non funzionali” di cui all’articolo 2, commi da 232 a 234 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).

 

In proposito, la relazione illustrativa e la relazione tecnica al testo originario del disegno di legge precisano che si fa in particolare riferimento al II lotto dei lavori della parte italiana del nuovo valico del Brennero.

 

Al riguardo, si ricorda che la tecnica degli “interventi realizzati per lotti non funzionali” è stata introdotta dall’articolo 2, comma 232, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), per quanto concerne la realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro.

In tali casi la disposizione consente infatti l’individuazione di specifici “lotti costruttivi non funzionali”, in deroga alla disciplina generale recata dal Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture approvato con il decreto legislativo n. 163 del 2006, la quale ammette la suddivisione dell’oggetto di un contratto pubblico in “lotti” solo quando questi siano “funzionali” alla realizzazione del lavoro, in modo da evitare la suddivisione del contratto in lotti con la sola finalità di eludere l’applicazione delle soglie di valore per l’applicazione delle diverse procedure di gara previste dal codice medesimo. I progetti dei lotti costruttivi non funzionali sono individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma 232. In particolare, perché il primo lotto costruttivo sia autorizzato dal CIPE:

a)   il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l'utilizzo della procedura anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;

b)   il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

c)   il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

In base al comma 233 il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per tali progetti. In base al comma 234, l’allegato infrastrutture del documento di economia e finanza (DEF) deve dare autonoma evidenza degli interventi realizzati per lotti non funzionali.

 

Si ricorda che la proposta di regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650) presentata dalla Commissione europea il 19 ottobre 2011 colloca il nuovo tunnel del Brennero nell’ambito del corridoio 5 Helsinki-La Valletta, insieme, per la parte italiana, ai collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Calabria, Messina-Palermo e Palermo-La Valetta.

 

Si ricorda che la citata proposta di regolamento ipotizza la realizzazione di una rete TEN-T articolata in due livelli:

§      una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà tutte le infrastrutture transeuropee di trasporto esistenti e programmate a livello nazionale e regionale. Tale rete sarebbe essenzialmente di competenza dei singoli Stati membri e dovrebbe contribuire a rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale;

§      una rete centrale a livello UE o core network, da realizzare entro il 2030, che costituirà la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto in quanto comprenderà quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggiore valore aggiunto europeo quali i collegamenti transfrontalieri mancanti, le principali strozzature e i nodi multimodali, necessari per garantire la libera circolazione di merci e passeggeri all’interno dell’UE. La rete centrale permetterà collegamenti con le reti infrastrutturali di trasporto dei paesi vicini e dovrà rispecchiare l'evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto multimodale. La rete centrale interesserà 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali, 37 aeroporti principali mediante collegamenti ferroviari verso grandi città, 15.000 km di linee ferroviarie ad alta velocità e 35 grandi progetti transfrontalieri per ridurre le strozzature.

 

Come già segnalato con riferimento al comma 3 dell’articolo 2 del presente ddl, nello schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società RFI Spa gestore dell’infrastruttura ferroviaria, da ultimo esaminato dal Parlamento (lo schema è stato trasmesso il 28 maggio 2012; il parere della IX Commissione trasporti della Camera è stato reso nella seduta del 3 luglio 2012; l’aggiornamento è stato poi sottoscritto dalla parti il 10 luglio 2012 e quindi registrato dalla Corte dei conti), si evidenzia che per la realizzazione del nuovo valico del Brennero – quota italiana, a fronte di risorse già stanziate pari a 728 mln di euro risultano impegni programmatici per i lotti ancora da realizzare per 3.412 mln di euro, che vengono subordinati allo stanziamento delle relative risorse da parte dello Stato e, in termini di disponibilità, all’iscrizione nel bilancio dello Stato.

 

In proposito, da ultimo, l’Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF del settembre 2012 (doc. LVII-5-bis) prevede per il secondo lotto del nuovo valico ferroviario del Brennero un costo complessivo di 2.728 milioni di euro; di tale importo risultano disponibili 188,30 milioni, dei quali 16 di provenienza statale e 156,30 derivanti da finanziamenti dell’Unione europea. Il conseguente fabbisogno è di 2.539,70 milioni di euro. Si è ancora in attesa del progetto esecutivo.

Il primo lotto costruttivo risulta invece in fase di realizzazione: esso ha un costo previsto di 280 milioni di euro, totalmente finanziato con 140 milioni di euro di finanziamento statale e 140 milioni di euro di finanziamento dell’Unione europea. E’ previsto anche un terzo lotto costruttivo, del valore di 872 milioni di euro, totalmente da finanziare e per il quale si è in attesa del progetto esecutivo.


 

Articolo 2, comma 5
(Contratto di programma con ANAS)

 

5. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

L’articolo 2, comma 5, autorizza la spesa di 300 milioni di euro per il 2013, al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e ANAS S.p.A.

 

Si ricorda che il contratto di programma è l’atto che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, amministrazione concedente, e l’ANAS S.p.A., società concessionaria, in ordine agli investimenti per la realizzazione di nuove opere e la manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.

Si segnala che il CIPE, con delibera n. 32/2012 del 23 marzo 2012 (G.U. n. 133 del 9-6-2012), ha assegnato all’ANAS, per il finanziamento del Contratto di programma, annualità 2012, 300 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del D.L. 98/2011, ossia alle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico, secondo la seguente articolazione temporale: 100 milioni per il 2012, 62 milioni per il 2013, 40 milioni per il 2014, 50 milioni per il 2015, 48 milioni per il 2016. L'efficacia dell’assegnazione è subordinata alla stipula del relativo Contratto di programma per l'annualità 2012.

Nella seduta dell’11 luglio 2012 lo stesso CIPE ha espresso parere favorevole sull’atto aggiuntivo al Contratto di programma MIT-ANAS 2011 “Parte investimenti”, che prevede 33,7 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria, nonché sul Contratto di programma MIT-ANAS 2011 “Parte servizi”, che prevede 608,5 milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria, sicurezza, vigilanza, monitoraggio strade e infomobilità. Nella stessa seduta il CIPE ha altresì espresso parere favorevole sul Contratto di programma MIT-ANAS 2012, che prevede 315 milioni per la “Parte investimenti” e 629 milioni di euro per la “Parte servizi”.

Relativamente al Contratto di programma 2011 si ricorda che il CIPE, con la delibera n. 84/2011 del 6 dicembre 2011, ha previsto l'assegnazione di 598 milioni di euro a favore del Contratto di programma ANAS 2010 e 2011 a valere sulle risorse del citato Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico. Con le delibere n. 12 e n. 13 del 2011 il CIPE aveva precedentemente approvato il Contratto di programma ANAS 2011 (e in tale sede prescritto al MIT di trasmettere un quadro complessivo dei Contratti di programma 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, in relazione agli investimenti realizzati e alle risorse percepite da ANAS S.p.A. anche a seguito dei provvedimenti normativi: legge n. 296/2006, decreto-legge n. 78/2009 e decreto-legge n. 78/2010) e assegnato, a carico delle residue disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del D.L. 112/2008, 330 milioni di euro ad ANAS per il finanziamento del Contratto di programma 2011.


 

Articolo 2, commi 6-10
(Autorizzazione di spesa per il sistema Mo.SE. e finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia)

 


6. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400 milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016.

7. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo è destinata, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, previa ripartizione del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.

8. Al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia è autorizzato il trasferimento all'Autorità portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015.

9. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «“Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”» sono sostituite dalle seguenti: «“Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798”».

10. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, con l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo, si procede a garantire l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate per il 2012 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.


 

 

L’articolo 2, comma 6, modificato nel corso dell’esame in sede referente, per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del sistema MO.S.E., autorizza la spesa complessiva di 1.150 milioni di euro nel periodo 2013-2016, così ripartiti: 45 milioni per l’anno 2013 (rispetto ai 50 inizialmente previsti dal ddl); 400 milioni per il 2014, 305 milioni per il 2015 (rispetto ai 400 previsti dal testo iniziale) e 400 milioni per il 2016.

Nel ricordare che l’opera è compresa nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta “legge obiettivo”), si segnala che, secondo quanto riportato nell’aggiornamento del Programma presentato al Parlamento - in data 1° ottobre 2012 - in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato II), e precisamente nella Tabella 0, i cui dati sono aggiornati al mese di giugno 2012, il costo totale dell’opera è indicato in 5.493,16 milioni di euro, di cui 4.258,89 disponibili. Pertanto il fabbisogno residuo sarebbe pari a 1.234,27, che quindi risulterebbe quasi interamente coperto dallo stanziamento recato dal comma in esame.

Per approfondimenti sullo stato di attuazione dell’opera (con dati al 30 aprile 2011) e sulle sue caratteristiche si rinvia alla relativa scheda n. 64 “Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema MO.S.E.” tratta dal VI Rapporto sullo stato di avanzamento della “legge obiettivo”, curato dal Servizio Studi della Camera, presentato all’VIII Commissione nel mese di settembre 2011. Si segnala, inoltre, che con la delibera del CIPE n. 87/2011 (pubblicata sulla G.U. del 30 aprile 2012) è stato autorizzato l’utilizzo dell’incremento del capitale mutuato a valere sui residui limiti di impegno di cui alle delibere CIPE n. 40/2004 e n. 75/2004, per un importo massimo di 36,7 milioni di euro, e sono stati assegnati 600 milioni di euro al Consorzio Venezia Nuova, a valere sulle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico di cui all’art. 32, comma 1, del decreto-legge 98/2011, e successive modificazioni, secondo la seguente scansione temporale: 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 e 200 milioni per l’anno 2016.

 

Il comma 7, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, reca una norma finalizzata a consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della L. 798/1984 (“Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia“).

Si tratta dei seguenti interventi, di competenza regionale o comunale:

§       opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario e impianti di depurazione;

§       opere di ristrutturazione dell'ospedale civile dei SS. Giovanni e Paolo;

§       acquisizione e restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;

§       opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;

§       assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

§       acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale.

 

Per il finanziamento di tali interventi il comma in esame destina, a decorrere dal 2014, una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma precedente, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, previa ripartizione del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo di cui all’art. 4 della L. 798/1984.

Si fa notare che nelle disposizioni richiamate dalla L. 798/1984 si fa riferimento ai soli comuni di Venezia e Chioggia, poiché il comune di Cavallino Treporti è stato istituito successivamente, con la L.R. 29 marzo 1999, n. 11, scorporando da Venezia il territorio dell'ex quartiere 9 "Cavallino-Treporti", in seguito all’esito di apposito referendum tenutosi in data 13 dicembre 1998.

 

Il comma 8, anch’esso introdotto nel corso dell’esame in sede referente, al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d’altura davanti al Porto di Venezia, autorizza il trasferimento all’Autorità Portuale di Venezia di 5 milioni di euro per il 2013 e di 95 milioni di euro per il 2015.

Nel sito web del Porto di Venezia si legge che la citata piattaforma d'altura sarà realizzata a circa 8 miglia nautiche al largo della bocca di porto di Malamocco, e consentirà “alle più grandi navi di oggi e di domani di toccare il porto di Venezia senza scavare ulteriormente i canali lagunari” nonché di “aumentare la sicurezza della navigazione all’interno della laguna”. Inoltre il terminal “sarà collegato agli impianti della costa attraverso un oleodotto. In questo modo le navi petroliere saranno estromesse dalla laguna, attuando quanto previsto dalla legislazione speciale per Venezia”[165].

Si fa notare che l’opera risulta inclusa nel Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS) di cui alla L. 443/2001 (c.d. legge obiettivo). Essa infatti è ricompresa nell’elenco delle opere recato dal 10° Allegato Infrastrutture (Tabella 0) presentato, nell’ottobre scorso, in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012.

Secondo quanto riportato nel citato allegato, il costo dell’opera (indicata come “Hub portuale di Venezia: porto di altura ed allacci”) risulta essere di 2.467 milioni di euro, di cui 1.732 milioni già disponibili e 735 ancora da reperire. Quanto allo stato di attuazione dell’opera, nell’allegato viene indicata la fase della progettazione preliminare.

 

Il comma 9 modifica la denominazione del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico (istituito dall’art. 32, comma 1, del D.L. 98/2011), al fine di ricomprendere anche gli interventi di cui all’art. 6 della L. 798/1984, vale a dire gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia aventi contenuto prettamente urbanistico (acquisizione di aree, restauro di immobili, opere di urbanizzazione). Come già rilevato, Cavallino Treporti non è indicato dall’art. 6 della L. 798/1984, ma è ovviamente incluso nell’ambito di applicazione dato che, all’atto dell’entrata in vigore della norma, faceva parte del comune di Venezia.

 

Il comma 10 quantifica in 50 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2012, la quota del Fondo di cui al comma precedente destinata al finanziamento degli interventi di competenza dei comuni di Venezia (e Cavallino Treporti) e Chioggia di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Lo stesso comma prevede l’emanazione di apposita delibera del CIPE di assegnazione dei fondi e conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.

Si ricorda che nella seduta del 26 ottobre scorso il CIPE ha approvato una delibera (non ancora pubblicata nella G.U.) che provvede a rimodulare il Fondo di cui trattasi, le cui risorse erano state in gran parte precedentemente assegnate con una serie di delibere emanate nel corso del 2011 e del 2012, al fine - dichiarato nel comunicato emanato dal medesimo Comitato - di “coprire i tagli per 537,8 milioni di euro previsti da recenti disposizioni legislative”.

Si ricorda che il Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico (istituito dall’art. 32, comma 1, del D.L. 98/2011) e dai commi in esame modificato nelle sue finalità è esposto nella Tabella E del disegno di legge di stabilità in esame, cui si rinvia.


 

Articolo 2, comma 11
(Linea ferroviaria Torino-Lione)

 

11. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015.

 

 

L’articolo 2, comma 11,non modificato nel corso dell’esame in Commissione (corrispondente all’art. 8, comma 7 del testo originario del ddl), autorizza la spesa di 60 milioni di euro per il 2013, 100 milioni di euro per il 2014 e 530 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di studi, progetti, lavori preliminari e definitivi connessi alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

 

La linea ferroviaria Torino-Lione risulta attualmente collocata nel corridoio 5 Lisbona-Kiev della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T. Da ultimo, la proposta di regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650) presentata dalla Commissione europea il 19 ottobre 2011, nel riorganizzare la rete, colloca il collegamento nel corridoio 3 Mediterraneo della Rete centrale: il corridoio 3 va da Algeciras (Spagna) fino alla frontiera ungherese e comprende, per la parte italiana, anche i collegamenti Milano-Brescia, Brescia-Venezia-Trieste, Milano-Mantova-Venezia-Trieste e Trieste-Divača.

 

Si ricorda che la citata proposta di regolamento ipotizza la realizzazione di una rete TEN-T articolata in due livelli:

§      una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà tutte le infrastrutture transeuropee di trasporto esistenti e programmate a livello nazionale e regionale. Tale rete sarebbe essenzialmente di competenza dei singoli Stati membri e dovrebbe contribuire a rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale;

§      una rete centrale a livello UE o core network, da realizzare entro il 2030, che costituirà la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto in quanto comprenderà quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggiore valore aggiunto europeo quali i collegamenti transfrontalieri mancanti, le principali strozzature e i nodi multimodali, necessari per garantire la libera circolazione di merci e passeggeri all’interno dell’UE. La rete centrale permetterà collegamenti con le reti infrastrutturali di trasporto dei paesi vicini e dovrà rispecchiare l'evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto multimodale. La rete centrale interesserà 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali, 37 aeroporti principali mediante collegamenti ferroviari verso grandi città, 15.000 km di linee ferroviarie ad alta velocità e 35 grandi progetti transfrontalieri per ridurre le strozzature.

Il nuovo collegamento ferroviario Torino Lione risulta inserito nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta “legge obiettivo”) nel “Sistema Valichi”[166].

 

L’articolo 19, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), al fine di assicurare le realizzazione della linea ferroviaria Torino/Lione e garantire lo svolgimento dei lavori relativi al cunicolo esplorativo de La Maddalena, ha disposto che i siti della Galleria del comune di Chiomonte, individuati per l’installazione del tunnel di base delle predetta linea, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.

Il 30 gennaio 2012 i governi italiano e francese hanno firmato a Roma un nuovo accordo intergovernativo per la realizzazione della linea Torino-Lione, che specifica, tra l’altro, il tracciato del progetto e la ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera.

Per quanto concerne le più recenti deliberazioni del CIPE, si segnala che, con delibera n. 6 del 20 gennaio, nell’ambito della ridefinizione del quadro finanziario complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2012-2015, l'opera è stata inserita nella tabella "1 - Quadro delle riduzioni di spesa sul Fondo Infrastrutture", con una riduzione di 12 milioni pari all'intero importo assegnato con delibera CIPE 86/2010, e nella tabella "4 - Assegnazioni a interventi indifferibili e provvisti di titoli giuridici perfezionati (art. 33, comma 3, legge n. 183/2011)", con una assegnazione di importo pari alla riduzione.

Il CIPE, con delibera n. 23 del 23 marzo 2012, ha assegnato 10 milioni per le opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale dell’opera e, con delibera n. 22 dello stesso giorno, 20 milioni per lavori relativi alla Stazione di Rebaudengo, nell’ambito delle opere prioritarie connesse con la detta linea, a valere sul Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011.

 

Si segnala, infine, che l’Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (doc. LVII-5-bis), trasmesso al Parlamento il 1° ottobre 2012, prevede nella Tabella 0:

§      per la parte italiana del tunnel ferroviario del Frejus, che risulta allo stadio di progetto preliminare, un costo di 4.272 milioni di euro; di tale importo risultano disponibili 916 milioni e pertanto il conseguente fabbisogno è di 3.356 milioni di euro;

§      per il cunicolo esplorativo de La Maddalena, che risulta in fase di realizzazione, un costo di 143 milioni di euro, che risulta totalmente coperto dai finanziamenti disponibili.


 

Articolo 2, comma 12
(Risorse al Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A)

 

12. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

 

 

L’articolo 2, comma 12, modificato nel corso dell’esame in sede referente, assegna, per il 2013, una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), destinata all’attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A.

La norma in commento prevedeva, nel testo iniziale, uno stanziamento di 300 milioni genericamente destinato a far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale, ma la relazione illustrativa precisava trattarsi, in particolare, delle penalità contrattuali per la mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Nel corso dell’esame in sede referente, è stata operata una riduzione di 10 milioni che sono stati destinati alle finalità indicate dal nuovo comma 13 dell’articolo 2 (contributo ai comuni delle zone colpite dal terremoto del Belice, anche al fine di definire i contenziosi in atto) e un’ulteriore riduzione di 40 milioni che sono stati destinati, ai sensi del nuovo comma 35 dell’articolo 2, al Fondo per la protezione civile per interventi in conto capitale da realizzare in determinati territori colpiti da eccezionali avversità atmosferiche ed eventi alluvionali.

 

In sede referente, è stata inoltre introdotta la previsione che destina alle stesse finalità di ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A., ulteriori risorse fino a un importo massimo di 50 milioni di euro a valere sulle somme rivenienti da revoche relative a finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (di cui all’articolo 32, commi 2-4, D.L. n. 98/2011).

 

Per quanto riguarda il Ponte sullo stretto, si segnala che l’opera è compresa nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta “legge obiettivo”). Per una descrizione delle caratteristiche dell’opera e dello stato di attuazione al 30 aprile 2011 si rinvia alla scheda n. 65 tratta dalla sesta edizione del Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”, curata dal Servizio Studi della Camera e presentata alla Commissione ambiente nel mese di settembre 2011[167]. Si segnala, inoltre, che la tabella E della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) ha, tra l’altro, integralmente ridotto le risorse di cui art. 2, comma 204, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), pari a 470 milioni di euro per l’anno 2012, quale contributo alla società ANAS Spa per la sottoscrizione e l’esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della società Stretto di Messina S.p.A. per lo studio, la progettazione, la gestione e l'esercizio del solo collegamento viario, a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. Si fa presente, inoltre, che il CIPE, con delibera n. 6 del 20 gennaio, ha ridefinito il quadro finanziario complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2012-2015. Per quanto riguarda il Ponte, nella tabella "1 - Quadro delle riduzioni di spesa sul Fondo Infrastrutture" risulta: una riduzione di spesa di 1.287,324 milioni sui 1.300,000 assegnati con delibera CIPE 102/2009; una riduzione di spesa di 337 milioni (l'intero importo assegnato con Delibera CIPE 121/2009) di cui 330 relativi all'aumento di capitale ANAS e RFI nella Società Stretto di Messina e 7 alla Variante di Cannitello. Questi ultimi sono gli unici riassegnati dalla delibera nella tabella "4 - Assegnazioni a interventi indifferibili e provvisti di titoli giuridici perfezionati (art. 33, comma 3, legge n. 183/2011)". L’aggiornamento del PIS presentato al Parlamento - in data 1° ottobre 2012 - in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato II), e precisamente la Tabella 0 i cui dati sono aggiornati al mese di giugno 2012, espone un costo totale dell’opera di 8.549,90 milioni di euro, di cui 1.227,20 disponibili.

Si ricorda che è attualmente all’esame del Senato (A.S. 3556) il ddl di conversione del D.L. 187/2012 recante “Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale”, che, all’articolo 1, definisce un’articolata procedura volta a verificare la sostenibilità del piano economico finanziario dell’opera anche in relazione alle modalità di finanziamento previste. In particolare, si prevede, in primo luogo, la stipula da parte della società Stretto di Messina S.p.A. e del contraente generale di un atto aggiuntivo al contratto vigente per l’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 1. Entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto aggiuntivo la Società Stretto di Messina presenta al CIPE i piani economico finanziari ai fini di un primo esame in linea tecnica in esito al quale la società avvia le iniziative necessarie per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell’infrastruttura con capitali privati. Dalla data di entrata in vigore del decreto legge fino all'approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dell'opera, entro 540 giorni successivi al completamento dell’esame del progetto in linea tecnica, il rapporto contrattuale tra la società Stretto di Messina e il contraente generale è sospeso. In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l’esame del progetto definitivo è prevista la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale; in tal caso, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo. Il comma 10 dell’articolo 1 specifica che agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all’attuazione dell’articolo 1 si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002 relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fina le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Si ricorda altresì che, ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 2011, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali”, attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione."[168].

 

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria del FSC, si segnala che la tabella E espone due interventi: una riduzione delle autorizzazioni di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) pari a 30 milioni per il 2013 e a 15 milioni per il 2014, nonché una rimodulazione delle risorse attraverso una riduzione di 2,5 miliardi delle risorse per il 2013, che vengono traslate per 1 miliardo nel 2014 e 1,5 miliardi nel 2015.

Considerando anche l’incremento della dotazione per il 2013 di 250 milioni disposta dal comma in esame le disponibilità del FSC risulterebbero così determinate:

(migliaia di euro)

Ministero dello sviluppo economico (cap. 8425)

 

2013

2014

2015

BLV

10.267.128

4.863.635

7.057.325

Riduzione Tab. E

-30.000

-15.000

-

Rimodulazione Tab. E

-2.500.000

+1.000.000

+1.500.000

Importi esposti in Tabella E

7.737.128

5.848.635

8.557.325

Art. 2, co. 12, ddl Stabilità 2013

+250.000

-

-

Disponibilità in bilancio

7.987.128

5.848.635

8.557.325

 

L’articolo 32, commi da 2 a 4 del D.L. n. 98/2011 (legge n. 111/2011), disciplina i criteri e la procedura per la revoca di finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche assegnati dal CIPE.

In particolare, il comma 2 dispone la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge 443/2001 (c.d. legge obiettivo) per le quali, alla data del 6 luglio 2011[169] non sia stato emanato il decreto interministeriale di autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara[170].

Il comma 3 revoca i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla citata legge 443/2001, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali, non abbiano, alla data del 6 luglio 2011, assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, bandito la gara per l’aggiudicazione del relativo contratto di mutuo, ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

Il comma 4, in modo pressoché analogo ai commi precedenti, reca i criteri per la revoca dei finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 443/2001[171].


 

Articolo 2, comma 13
(Assegnazione di un contributo ai comuni colpiti
dal terremoto del Belice)

 

13. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro nell'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007.

 

 

L’articolo 2, comma 13, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, assegna un contributo di 10 milioni di euro, per il 2013, ai comuni colpiti dal terremoto del Belice, anche al fine di definire i contenziosi in atto.

La norma fa infatti riferimento alle finalità previste dall’art. 4-bis del D.L. 299/1978.

L’art. 4-bis del D.L. 24 giugno 1978, n. 299, recante modificazioni alla L. 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968, disciplina la determinazione, nei comuni colpiti dal sisma (indicati nell'art. 26 della L. 21/1970 e nell'art. 11 della L. 178/1976)[172], del contributo per la ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici.

Relativamente ai contenziosi, secondo quanto riportato nella Relazione del gennaio 2012 redatta dal Coordinamento dei Sindaci dei Comuni della Valle del Belice, questi sarebbero scaturiti in conseguenza delle riduzioni di spesa operate dal D.L. 112/2008 nei confronti di alcune autorizzazioni di spesa (tra le quali quella di cui all’articolo 1, comma 1010 della legge n. 296 del 2006), che avrebbero impedito la corresponsione dei contributi che, intanto, in base al dettato del D.M. 2 agosto 2007, i comuni avevano provveduto a determinare. Secondo quanto riportato nella citata relazione, alcuni contenziosi avrebbero già determinato pronunce da parte della magistratura ordinaria.

 

Il riparto del contributo tra i comuni interessati, nel rispetto delle quote percentuali determinate nel D.M. infrastrutture e trasporti 2 agosto 2007, è demandato ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dell'entrata in vigore della legge.

Nella Relazione sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968, relativa agli anni 2008-2010 (Doc. CXLV, n. 1) si legge che con il D.M. n. 16370 del 2/8/2007 sono state indicate “le aliquote per la ripartizione delle somme stanziate tra i 21 comuni interessati dall’intervento”.


 

Articolo 2, comma 14
(Attuazione di accordi internazionali in materia di
politiche per l’ambiente marino)

 

14. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

 

 

L’articolo 2, comma 14, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 al fine di consentire l’attuazione degli accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino previsti dal decreto legislativo n. 190 del 2010[173].

 

Come precisato nella relazione tecnica, l’autorizzazione di spesa è volta a rifinanziare gli oneri correlati all’articolo 11 del citato decreto legislativo per l’attuazione di programmi di monitoraggio, come definiti a livello comunitario, coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine.

 

Si ricorda che il D.Lgs. n. 190 del 2010 ha dato attuazione alla direttiva 2008/56/CE che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, cd. "direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino", volta a definire principi comuni sulla base dei quali gli Stati membri devono elaborare le proprie specifiche strategie per raggiungere - entro il 2020 - un buono stato ecologico delle acque marine. L’attuazione di tale direttiva era prevista dalla legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), all’allegato B.

Conseguentemente, ai sensi del richiamato articolo 11 del decreto legislativo n. 190, il Ministero dell’ambiente definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio tenendo conto degli elementi contenuti negli allegati III (elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni ed impatti) e V (elementi da considerare nella definizione dei programmi di monitoraggio) e delle attività di monitoraggio effettuate da altri ministeri e autorità competenti. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 11, l'elaborazione e l'avvio dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014.

In base all’articolo 12 del decreto, il Ministero dell’ambiente è, altresì, tenuto ad elaborare, per ogni regione o sottoregione marina interessata, programmi di misure concrete volti a conseguire o mantenere un buono stato ambientale nelle acque in questione, integrandole anche con la vigente legislazione comunitaria e facendo altresì riferimento anche ai programmi, alle valutazioni ed alle attività condotti nell'ambito di accordi internazionali. Tali accordi vengono, pertanto, richiamati nella premessa allo stesso D.Lgs. e sono:

§       la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS - Montego Bay), ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;

§       la Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con legge 25 gennaio 1979, n. 30;

§       la Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione di Barcellona del 1976, i cui atti sono stati ratificati con legge 27 maggio 1999, n. 175, recante appunto “Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995”.

 

Si ricorda che in allegato all’Atto finale della Conferenza di Barcellona del giugno 1995, figura una risoluzione sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile nel bacino mediterraneo, la quale a sua volta reca due appendici: la prima, concernente il Piano d'azione per la protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo (cosiddetto PAM fase 2), e la seconda, riguardante i settori prioritari di attività per l'ambiente e lo sviluppo nel bacino mediterraneo.

Il Piano d'azione per il Mediterraneo venne approvato a Barcellona già nel 1975, con lo scopo di salvaguardare l'ambiente e promuovere lo sviluppo. Il quadro giuridico in cui si inserisce il PAM è costituito dalla Convenzione di Barcellona del 1976, come revisionata nel 1995, nonché da sei Protocolli su specifici aspetti della protezione ambientale del Mediterraneo:

§       il Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo da operazioni di immersione effettuate con navi ed aeronavi (Barcellona, 1976);

§       il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mar Mediterraneo causato da idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica (Barcellona, 1976);

§       il Protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo (Ginevra, 1982);

§       il Protocollo per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento dovuto all'esplorazione e allo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del sottosuolo (Madrid, 1994);

§       il Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dal movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi, nonché sul loro smaltimento (Smirne, 1996).

La Conferenza dei plenipotenziari del 1995 approvò inoltre due strumenti di emendamento, relativi il primo alla Convenzione di Barcellona del 1976, e il secondo al Protocollo, adottato contestualmente, sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo da operazioni di immersione effettuate con navi ed aeronavi

Infine, la Conferenza dei plenipotenziari del 1995 ha adottato un nuovo Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica nel Mediterraneo, sostituendo il precedente Protocollo adottato a Ginevra il 3 aprile 1982.


 

Articolo 2, comma 15
(Incremento risorse del Fondo di rotazione per gli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario)

 

15. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 15 incrementa per un importo di 130 milioni di euro per l’anno 2013, il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale introdotta all’articolo 243-bis del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali ai sensi del decreto-legge n.174 del 2012.

 

Si ricorda che l’articolo 3, lettera r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, attualmente in corso di conversione, introduce, dopo l'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), tre articoli aggiuntivi (243-bis, 243-ter e 243-quater) che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di squilibrio finanziario[174].

 

Il ricorso alla procedura di riequilibrio è configurato come una mera facoltà per gli enti locali, costituendo pertanto uno strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto sostenendo le politiche autonome di risanamento degli enti territoriali. Diversamente da quanto già consentito ai sensi degli articoli 193 e 194 del TUEL - che prevedono, tra l’altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni - la nuova procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario, che può avere una durata massima di 5 anni e deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Il piano è sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell’interno e successiva approvazione (o diniego) da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione.

A supporto della procedura si prevede, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, la facoltà, per l’ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente.

Qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all’alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i sui fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l’ente può accedere, come accennato, ad un apposito Fondo di rotazione, all’uopo istituito.

 

In particolare, il nuovo articolo 243-terdel TUEL[175], introdotto dal citato articolo 3 del D.L. n. 174/2012, prevede che lo Stato possa concedere anticipazioni, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione, a sostegno del risanamento degli enti locali (comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti e le province) che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario.

I criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale e le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale devono comunque essere definiti nei limiti dell'importo massimo fissato - in euro 200 euro per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane - e della disponibilità annua del Fondo e devono altresì tenere conto di una serie di circostanze, quali:

a)  l'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

b)  della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

 

Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 8, lettera g), dell’articolo 243-bis del TUEL, anch’esso introdotto dal citato articolo 3 del D.L. n. 174/2012, agli enti che abbiano deliberato l’adozione del piano di riequilibrio è concessa la facoltà di accedere al Fondo di rotazione a condizione che: a) si siano avvalsi della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista; b) provvedano alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente; c) provvedano alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

Ai sensi del successivo comma 9 dell’articolo 243-bis del TUEL, gli enti locali che abbiano accesso al Fondo di rotazione sono tenuti ad adottare ulteriori misure di riequilibrio della parte corrente di bilancio, riferite in particolare alla riduzione delle spese di personale, per prestazioni di servizi, per trasferimenti, nonché al blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto per i mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

Si ricorda, infine, che l’articolo 5 del medesimo D.L. n. 174/2012, prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali che presentino squilibri strutturali di bilancio, qualora ricorrano eccezionali motivi di urgenza, agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, possa essere concessa un'anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario. La concessione dell’anticipazione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui al nuovo articolo 243-ter del TUEL - sopra richiamato - le somme anticipate sono recuperate sulla base di tempi e modalità da disciplinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Per quanto concerne le risorse finanziarie, l’articolo 4 del decreto-legge n. 174/2012 prevede una dotazione del fondo di rotazione pari a 30 milioni di euro per il 2012, 100 milioni per il 2013 e di 200 milioni per ciascuna annualità dal 2014 al 2020, a cui vanno ad aggiungersi ulteriori risorse pari a 498 milioni per il 2012.

 

Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è altresì, alimentato dalle somme rimborsate dagli enti locali beneficiari. Per quanto riguarda la gestione, le risorse del fondo sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno, alla quale affluiscono altresì i rientri delle anticipazioni erogate dagli enti locali. Il comma 3 del citato articolo 4 prevede, altresì, che al finanziamento del Fondo si possa provvedere anche attraverso la tabella E della legge di stabilità (come definita dall’articolo 11, comma 3, lettera e), legge n. 196/2009[176]

Il comma 5 dispone infine che per il 2012 la dotazione del Fondo di rotazione sia incrementata di 500 milioni, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Alla luce di quanto disposto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 174/2012 e di quanto previsto dalla norma in esame, la dotazione finanziaria complessiva del Fondo di rotazione risulterebbe la seguente:

 

(milioni di euro):

 

2012

2013

2014-2020

Art. 4. c. 3, D.L. 174/12 - dotazione di base

30

100

200

Art. 4. c. 4, D.L. 174/12 - residui ex art. 1, co. 59, legge n. 220/2010

60

-

-

Art. 4. c. 5 D.L. 174/12 - quota parte risorse provenienti dal fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente per il pagamento dei crediti commerciali verso la P.A.

498*

-

-

Art. 3, co. 5-bis e 5-quater (copertura oneri per anticipazioni di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza - misura massima)[177]

-40

 

 

Art. 2, c.15, Ddl stabilità 2013

 

130

 

TOTALE

548

230

200

*     da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate.


 

Articolo 2, commi 16-22
(Interventi in favore dei c.d. esodati)

 


16. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ferme restando le salvaguardie di cui al decreto ministeriale 1o giugno 2012 e al decreto ministeriale 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 17 a 19 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

17. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 16 sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

18. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 16 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base:

a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro:

b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;

c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 16.

19. Il beneficio di cui al comma 16 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

20. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1o giugno 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 17 del presente articolo, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 19 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al secondo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo dell'INPS. Per le medesime finalità non è riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero in misura ridotta.

22. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 16 al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 20.


 

 

Le disposizioni concernenti i lavoratori cd. salvaguardati sono state totalmente riscritte nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati.

In particolare, il comma 16 è stato totalmente sostituito e sono stati inseriti i commi da 17 a 22al fine di ampliare la platea dei soggetti salvaguardati dall’applicazione della nuova normativa in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici (D.L. n. 201/2011 – c.d. riforma Fornero).

 

Il testo originario del comma 11 prevedeva uno stanziamento di 100 milioni di euro, per il 2013, a favore dei cd. soggetti salvaguardati da precedenti interventi normativi (art. 24 del D.L. n. 201/2011; art. 6, comma 2-ter, del D.L. n. 216/2011; art. 22 del D.L. n. 95/2012). Le modalità di utilizzo del fondo erano stabilite con decreto (di cui peraltro non era stato indicato il termine di emanazione) di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per effetto delle modifiche apportate in Commissione bilancio, lo stanziamento di 100 milioni (per il 2013) è stato suddiviso: 64 milioni (per il 2013) vengono indirizzati al finanziamento delle nuove platee di salvaguardati (di seguito individuate); mentre i restanti 36 milioni (per il 2013) vanno ad alimentare un fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per interventi a tutela dei salvaguardati da precedenti interventi normativi (nel quale successivamente refluiranno tutte le economie accertate a consuntivo rispetto agli oneri programmati).

 

A tal fine (comma 16) si prevede che le disposizioni previgenti alla legge di riforma continuino a trovare applicazione (oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi: art. 24 del D.L. n. 201/2011; art. 6, comma 2-ter, del D.L. n. 216/2011; art. 22 del D.L. n. 95/2012), anche nei confronti dei seguenti soggetti:

§      lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014 (lettera a));

§      lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (lettera b)):

-       con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, ancorché abbiano svolto (successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011) attività lavorativa retribuita (comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) entro il limite di 7.500 euro annui (punto 1);

-       collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011, i quali avvieranno la contribuzione volontaria al termine della fruizione della mobilità ordinaria (punto 2);

§      lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera c)), a condizione che:

-       abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500. In caso di cessazione infrannuale tale importo è rapportato ai mesi lavorati (punto 1);

-       perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 (punto 2);

§      lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè entro il 6 dicembre 2014) (lettera d)).

Le modalità di attuazione degli interventi sono definite con DPCM da adottare, previo parere parlamentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 17).

 

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui alla presente disposizione che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè il 6 dicembre 2011) sulla base (comma 18):

a)   per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;

b)   della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari;

c)   della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) (risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012) del comma 11.

 

Il beneficio richiamato è riconosciuto (comma 19) nel limite massimo di 64 milioni di euro per il 2013, 134 milioni di euro per il 2014, 135 milioni di euro per il 2015, 107 milioni di euro per il 2016, 46 milioni di euro per il 2017, 30 milioni di euro per il 2018, 28 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020, per un totale, per il periodo 2013-2020, di 554 milioni, da reperire attraverso le (eventuali) economie a carattere pluriennale accertate, a consuntivo, rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente (pari a 9,22 miliardi per il periodo 2013-2020) per la tutela dei salvaguardati da precedenti interventi normativi (articolo 24 del D.L. 201/2011; articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011; articolo 22 del D.L. 95/2012, e relativi D.M. di attuazione).

Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori individuati dagli articoli 24, commi 14 e 15, del D.L. 201/2011, 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011 e 22 del D.L. 95/2012, il comma 20 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel richiamato fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di seguito indicata.

Qualora in sede di monitoraggio dell’attuazione dei decreti ministeriali del 1°giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del D.L. 201/2011, 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011 e 22 del D.L. 95/2012, e del decreto ministeriale di cui al precedente comma 11-bis vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l’attuazione dei predetti decreti ministeriali e pari, ai sensi del comma 15 dell’articolo 24 del D.L. 201/2011 e dell’articolo 22 del D.L. 95/2012 e del precedente comma 19, pari complessivamente a 309 milioni di euro per il 2013, 959 milioni di euro per il 2014, 1.765 milioni di euro per il 2015, 2.377 milioni di euro per il 2016, 2.256 milioni di euro per il 2017, 1.480 milioni di euro per il 2018, 583 milioni di euro per il 2019 e 45 milioni di euro per il 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo in precedenza richiamato. L’accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Conferenza dei servizi). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo in oggetto operando le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Nel caso in cui tale economie non siano sufficienti a coprire gli oneri programmati, si provvede attraverso il blocco nel 2014 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (inclusi i vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive nazionali e regionali) superiori a sei volte il minimo Inps (più precisamente si prevede che nel caso in cui, all’esito di un monitoraggio effettuato dal Governo entro il 30 settembre 2013 sulla base dei dati forniti dall’INPS, risulti la disponibilità di risorse continuative a decorrere dal 2014, il blocco della rivalutazione automatica può essere revocato o applicato in misura ridotta) (comma 21).

In materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, l’articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011 ha disposto che essa, attuata secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 448/1998, per il biennio 2012 e 2013 venga riconosciuta, nella misura del 100%, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Per le pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato[178].

Infine, il comma ha abrogato l’articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011[179].

Si fa presente che la circolare INPS n. 10 del 2 febbraio 2012, fissa per il 2012 l'importo del trattamento minimo delle pensioni in euro 480,53 euro mensili.

Il meccanismo di rivalutazione si applica, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dal medesimo soggetto. L'aumento derivante dalla rivalutazione viene attribuito, per ciascun trattamento, in misura proporzionale all'importo del medesimo trattamento rispetto all'ammontare complessivo.

 

Per quanto riguarda il blocco della rivalutazione automatica dei vitalizi percepiti da coloro che ricoprono cariche nazionali, si ricorda che l’istituto dell’assegno vitalizio è stato abolito per i Parlamentari nazionali a partire dal 2012 ed è stato previsto un sistema pensionistico.

 

Con deliberazioni del 14 dicembre 2011 e 30 gennaio 2012 l'Ufficio di Presidenza della Camera ha disposto il superamento dell'istituto dell'assegno vitalizio - vigente fin dalla prima legislatura del Parlamento repubblicano – con l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, di un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo.

Tale sistema di calcolo si applica integralmente ai deputati eletti dopo il 1° gennaio 2012, mentre per i deputati in carica, nonché per i parlamentari già cessati dal mandato e successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011 e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.

Un analogo sistema è in vigore al Senato sempre a partire dal 2012.

 

Si rileva, poi, che l'indicizzazione delle indennità e dei vitalizi parlamentari è stata congelata[180] a seguito di autonoma determinazione delle Camere. Pertanto la disposizione in esame non produce effetti sostanziali.

Inoltre, in tale materia occorre tenere conto dell’autonomia delle Camere costituzionalmente garantita, secondo quanto chiarito in merito dalla giurisprudenza costituzionale.

 

Nell’ambito di tale giurisprudenza, con riferimento all’istituto del vitalizio si ricorda quanto affermato con la sent. 289/1994. Secondo tale pronuncia, tra pensione e vitalizio “non sussiste, infatti, una identità né di natura, né di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego. La diversità tra assegno vitalizio e pensione (…) assume, d'altro canto, un'evidenza particolare in relazione ai vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato, dal momento che questo parti colare tipo di previdenza ha trovato la sua origine in una forma di mutualità (…) che si è gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere”

 

La norma fa riferimento anche ai vitalizi percepiti da chi ricopre cariche elettive regionali, vale a dire i consiglieri regionali. Come per la Camera e per il Senato, l’istituto dell’assegno vitalizio è stato ormai abolito dalle regioni per tutti i consigli regionali, tra il 2011 e il 2012. Per i vitalizi che continuano ad essere erogati in quanto maturati in base alle disposizioni regionali previgenti, solamente cinque regioni ne prevedono, attualmente, l’adeguamento automatico.

 

A tale proposito si ricorda che ciascuna regione, in virtù della competenza legislativa e della autonomia organizzativa riconosciuta ad esse dalla Costituzione (articoli 121, 122 e 123), ha disciplinato con proprie norme, le competenze spettanti ai consiglieri regionali per l'esercizio del loro mandato, nonché le altre competenze spettanti alla cessazione del mandato e in presenza di determinati requisiti. Inoltre, i vitalizi, come le altre competenze spettanti agli amministratori regionali sono erogati con fondi dei bilanci regionali.

Nell'ambito delle misure volte alla riduzione dei costi della politica, tutte le regioni hanno soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio previsto per i consiglieri regionali con decorrenza dalla legislatura successiva a quella in corso, in alcuni casi esse prevedono un'altra forma di previdenza basata su un sistema contributivo, generalmente ad adesione facoltativa, ancora da disciplinare. Per i consiglieri regionali che hanno già maturato il diritto, continuano ad applicarsi le norme che, in ciascuna regione, hanno disciplinato l'istituto. L'adeguamento automatico dell'importo dell'assegno vitalizio in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT, è previsto solo da cinque regioni: Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta[181]. In Umbria esso è previsto ma è 'sospeso' fino al 31 dicembre 2014[182], mentre in Campania, Emilia-Romagna e Puglia era previsto ma è stato soppresso[183].

 

Si ricorda che l’istituto dell’assegno vitalizio corrisposto agli ex consiglieri regionali è oggetto di una specifica disposizione contenuta nel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in materia di finanziamento degli enti territoriali, il cui relativo disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera ed è attualmente all’esame dei Senato (AS. 3570).

 

In particolare, l’articolo 2 del D.L. 174/2012 è finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, attraverso una serie di misure, da attuarsi da parte delle stesse regioni pena la decurtazione dei trasferimenti statali.

Tra queste misure, che incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali, vi è anche la riduzione dei vitalizi degli amministratori regionali

L’art. 2, comma 1, lett. m), come modificata dalla Camera stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e fino all’adeguamento da parte delle regioni a quanto previsto dall’ art. 14, co. 1, lett. f), del D.L. n. 138/2011[184] - cioè al passaggio per i consiglieri regionali al sistema previdenziale contributivo – le stesse possono prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo a condizione che:

§       hanno compiuto 66 anni di età;

§       hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.

Fino all’adeguamento al sistema contributivo, in assenza di tali requisiti le regioni non corrispondono i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del decreto legge.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma i “trattamenti già in erogazione” a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione fa salva l’eventuale abrogazione dei vitalizi già disposta dalle regioni.

 

Dal punto di vista degli effetti della disposizione in esame sull’autonomia regionale, occorre avere presente che, secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, le disposizioni statali possono solo prevedere «criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali (fra le molte, si vedano le sentenze n. 157 e 95 del 2007, n. 449 del 2005 e n. 390 del 2004).». In siffatta prospettiva, secondo la Corte, risulta quindi decisivo verificare se «la norma statale, emanata nell’esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, sia di principio ovvero di dettaglio, dovendosi considerare soltanto in quest’ultimo caso illegittima. Né, ove fosse di principio, sarebbe necessaria la previsione di un meccanismo di coinvolgimento regionale nella scelta dei contenuti della relativa disciplina.». Come è noto, «la portata di principio fondamentale va riscontrata con riguardo alla peculiarità della materia […] nel coordinamento della finanza pubblica, ciò che viene in particolare evidenza è la finalità cui la disciplina tende» (C. cost. n. 139/2009).

 

Infine, è prevista una specifica verifica, ogni 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, tra Governo e parti sociali, della situazione dei lavoratori interessati, al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro. A tal fine è istituito un apposito Fondo di salvaguardia, nel quale confluiscono le eventuali risorse non utilizzate in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di salvaguardia (comma 22).

 

I precedenti interventi normativi a tutela dei c.d. esodati.

 

L’articolo 24, comma 14, del D.L. 201/2011 ha disposto che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre”) continuino ad applicarsi, in primo luogo:

§       ai lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;

§       ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 9, della L. 243/2004 (ove si prevede che, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione).

Le disposizioni previgenti continuano, altresì, ad applicarsi, nei limiti delle risorse e sulla base della procedura previste al comma 15, a una serie di lavoratori che abbiano requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, riconducibili alle seguenti categorie:

§       lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della L. 223/1991);

§       lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

§       lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;

§       lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

§       lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 si trovino in esonero dal servizio ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008 (tale norma ha previsto per gli anni 2009, 2010 e 2011 - periodo prorogato fino al 2014 dall’articolo 2, comma 53, del D.L. 225/2010 - che i dipendenti pubblici possano chiedere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni);

§       ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave (ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva di 40 anni.

Con il D.M. 1° giugno 2012 sono state definite, ai sensi dell'articolo 24, commi 14 e 15, del D.L. 201/2011, le modalità di attuazione della disposizione, nei limiti delle risorse predeterminate.

 

Successivamente, l’articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011, ha previsto che (sempre nel limite delle risorse e con le procedure previste dall’articolo 1, comma 15, del D.L. n.201/2011) sono inclusi nell’ambito di coloro a cui continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. “finestre”), anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in base ad accordi individuali, stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c., che disciplinano la conciliazione e l’arbitrato), o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. A tal fine, la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi ed oggettivi (quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro); mentre l lavoratore deve risultare, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.

 

Da ultimo, sulla materia è intervenuto l’articolo 22 del decreto-legge 95/2012, che ha ulteriormente incrementato la platea dei soggetti salvaguardati. In particolare, l'articolo ha disposto l’applicabilità della normativa previgente alla disciplina previdenziale dettata dall’articolo 24 del D.L. 201/2011 in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici a favore di determinate categorie di lavoratori, in aggiunta alle analoghe deroghe già contenute nei commi 14 e 15 dello stesso articolo 24 e nell’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.L. 216/2011 (nonché nel previsto provvedimento attuativo adottato con D.M. 1° giugno 2012), stabilendo che la richiamata normativa contini ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti (a differenza dell'articolo 24, comma 14, che non aveva individuato un contingente numerico bensì un limite di spesa), ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Il relativo decreto di attuazione è in attesa di pubblicazione sulla G.U..

Si fa presente, infine, che sulla materia oggetto delle disposizioni in esame interviene anche il testo unificato delle proposte di legge C. 5103 e abb., attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera dei deputati in prima lettura, volto ad ampliare ulteriormente la platea dei soggetti salvaguardati dall’applicazione dei nuovi requisiti pensionistici.


 

Articolo2, comma 23
(
Consulta nazionale del Servizio civile)

 

23. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» sono inserite le seguenti: «la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230,».

 

 

Il comma 23, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, aggiunge la Consulta nazionale del servizio civile agli organi esclusi dal processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012[185]

 

La Consulta nazionale per il Servizio Civile è stata istituita presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) con legge 8 luglio 1998 n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio (art. 10); spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, disciplinare l'organizzazione e l'attività della Consulta, nominarne i componenti e stabilire la durata dell'incarico (la prima Consulta è stata nominata con il DPCM 29 aprile 1999[186]). Le funzioni di Segreteria della Consulta sono svolte, ai sensi del DPCM 21 settembre 2011, dal Servizio del Personale e Affari Generali.

In seguito, con il D.Lgs. n.77/2002 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64) si è ritenuto di confermare la Consulta anche in risposta all’esigenza di integrarne la composizione con rappresentanti delle regioni chiamate a svolgere un ruolo sempre più attivo nella organizzazione del Servizio Civile.

La legge 16 gennaio 2003 n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) ha, poi, rivisto il numero e la rappresentanza dei componenti della Consulta prevedendo, all'art. 3, che la Consulta sia composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle Regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte[187].

Successivamente con il D.P.R. 14 maggio 2007 n. 84 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223) all’art. 2 si è provveduto a confermare ancora la Consulta stabilendo, altresì, che la spesa complessiva dell'organismo fosse ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005; ulteriore conferma della Consulta è stata deliberata con il DPCM 26 novembre 2010.

L’art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012 dispone, a decorrere dalla scadenza del mandato, il definitivo trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività svolte da organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione per i quali, con l’art. 29 del D.L. 223/2006, era stato avviato un procedimento di riordino, in parte non concluso per effetto di disposizioni successivamente emanate (la disposizione riguarda, infatti, organismi in regime di proroga ex art. 68, comma 2 del D.L. n. 112/2008, precludendone l'ulteriore prorogabilità).

La norma citata esclude dall’applicazione della disposizione alcuni organi collegiali, prevedendo che ai loro componenti non spetti alcun emolumento o indennità a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Si tratta dei seguenti organi:

§       Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di cuiall’articolo 11 della legge 7 dicembre 2000. n 383;

§       Osservatorio nazionale per il volontariato, di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n.266;

§       Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

§       Comitato nazionale di parità e Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.


 

Articolo 2, comma 24
(Disavanzi sanitari regione Campania)

 

24. Al fine di consentire alla regione Campania l'accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione.

 

 

Il comma 24 assegnaalla Campania 159 milioni di euro per il 2013,al fine di ripianare i disavanzi sanitari dell’esercizio 1990.

Il predetto importo, erogato direttamente alla regione, è una parte residuale di risorse spettanti agli enti sanitari regionali, al fine di contrarre mutui per il ripiano di impegni assunti per l’esercizio 1990[188], anche in misura eccedente agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, al fine di provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza.

La Campania ha contratto mutui per un importo complessivamente inferiore a 159 milioni di euro rispetto al previsto, in quanto alla data di stipula degli stessi non erano stati approvati alcuni bilanci aziendali. Con l’approvazione dei predetti bilanci e nelle more del perfezionamento dell’iter amministrativo di autorizzazione alla contrazione di un mutuo per l’importo residuo di 159 milioni di euro, è, tuttavia, intervenuta l’interruzione del predetto iter amministrativo[189].

Conseguentemente, la presente disposizione consente alla regione il completamento del ripiano dei disavanzi sanitari autorizzati, prevedendo, in luogo della contrazione di un mutuo, il trasferimento di risorse alla regione.


 

Articolo 2, comma 25
(Istituzione di un fondo per la gestione
della flotta aerea antincendio)

 

25. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

 

 

L’articolo 2, comma 25, istituisceun apposito fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal l’anno 2013 al fine di assicurare adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita, con l’art. 7, comma 2-bis, della legge 353/2000, dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

Si ricorda che il richiamato comma 2-bis dell’art. 7 della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000 è stato recentemente introdotto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 59 del 2012[190] recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. Tale disposizione ha disposto il trasferimento della flotta aerea della Protezione civile[191] al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, mentre il comma 2 dell’articolo 7 della legge n. 353 del 2000, che non è stato modificato, prevede che il Dipartimento della protezione civile garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa.

I tempi e le modalità di attuazione del trasferimento della Flotta, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovranno essere definiti con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988[192] su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze e di concerto con il Ministro dell’interno (per il quale non è indicato un termine per l’adozione). Restano fermi i contratti in essere relativi alla flotta aerea in uso al Dipartimento della Protezione civile ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 21, comma 9, del decreto-legge n. 98/2011[193].

Da ultimo, si segnala che l’articolo 3-bisdel decreto legge n. 79 del 2012[194] stabilisce che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicurerà, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio. La norma, mantenendo fermo quanto previsto al comma 2 del predetto articolo 7 della legge n. 353 del 2000, dispone, altresì, che il Dipartimento dei vigili del fuoco si avvale di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime.

Si ricorda, infine, che la proposta di legge A.C. 3869, all’esame dell’VIII Commissione (Ambiente), reca modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


 

Articolo 2, comma 26
(Agenzia sviluppo settore ippico)

 

26. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.

 

 

Il comma 26 dispone che vengano riassegnati al Mipaaf, previo versamento all’entrata del bilancio statale, i proventi derivanti dallo svolgimento di attività e prestazioni di servizi già in capo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), attività e servizi ora di competenza del Ministero delle politiche agricole.

 

Alla soppressione del’ASSI ha provveduto l’articolo 23-quater del D.L. n. 95/12 (comma 9), facendo salve tuttavia (comma 9-bis) le funzioni esercitate da Unirelab s.r.l. - società di proprietà dell’Unire alla quale l’ASSI è subentrata - alla quale sono affidate le attività di analisi antidoping sui cavalli da corsa.

La norma ha poi previsto che successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (entro quindi il 14 novembre):

§       provvedano al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati;

§       siano ripartite tra il Dicastero agricolo e l’Agenzia delle dogane:

-    le funzioni già attribuite ad ASSI dalla normativa vigente;

-    le risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Assi;

-    i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Agenzia.

Peraltro l’Agenzia era nata a sua volta dalla trasformazione dell’UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine) disposta con i commi 28 e 29 dell’articolo 14 del D.L. n. 98/2011 che, posta la nuova struttura sotto la vigilanza del MIPAAF, le avevano attribuito i seguenti compiti:

§       promuovere l’incremento ed il miglioramento delle razze equine;

§       gestire i libri genealogici;

§       rivedere la programmazione delle corse e dei programmi di allevamento;

§       affidare il servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse;

§       valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento ed allenamento.

Le norme hanno anche specificato alcuni aspetti inerenti il rapporto di lavoro del personale dell’Unire, di cui ne viene assicurata la continuità.

Si ricorda che la Camera dei Deputati ha approvato il 12 ottobre 2012 il disegno di legge di delega per la riforma fiscale che, tra l’altro, prevede una delega (art. 15) per il riordino dei giochi pubblici. Più in particolare, alla lettera l) del comma 7 si prevede , ai fini del rilancio del settore ippico:

§      l’istituzione dell’Unione ippica italiana sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole;

§      la previsione di un fondo annuale per la promozione e lo sviluppo del settore ippico, alimentato mediante le quote versate dagli iscritti all’Unione;

§      l’attribuzione al Ministero delle politiche agricole e forestali delle funzioni di regolazione controllo del settore.

Si rammenta, infine, che anche presso la Commissione XIII (Agricoltura) è in corso l’esame delle proposte di legge C. 5133, C. 5182, C. 5196, C. 5262, C. 5304, in materia di Istituzione della Lega ippica italiana, disposizioni per la promozione del settore ippico; su tali provvedimenti è stato istituito un Comitato ristretto ai fini dell’adozione di un testo unificato.


 

Articolo, 2 comma 27
(Scuole non statali)

 

27. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013. Le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.

 

 

L’articolo 2, comma 27, reca un’autorizzazione di spesa per il 2013 a favore delle scuole non statali ed esclude tale contributo dalle spese computate ai fini del patto di stabilità delle regioni.

 

La norma autorizza, per l’anno 2013, la spesa di 223 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all’art. 2, co. 47, della legge finanziaria 2009 (L. 203/2008), concernenti il sostegno alle scuole paritarie (ad esclusione di quelle delle province autonomedi Trento e di Bolzano, ex art. 2, co. 109, L. 191/2009[195]).

Tale stanziamento si sommerà, dunque, a quello previsto a legislazione vigente nel DDL di bilancio per il 2013, nel Programma 1.9- Istituzioni scolastiche non statali, pari a 279,2 milioni di euro.

La relazione tecnica evidenzia che l’autorizzazione di spesa è stata determinata tenendo conto delle riduzioni apportate dal D.L. 16/2012 (L. 44/2012)[196].

 

Il finanziamento è attribuito alle regioni, in virtù della competenza amministrativa, relativa ai contributi alle scuole non statali, loro attribuita (come illustrato di seguito).

L'ultimo periodo, introdotto durante l'esame in commissione referente, esclude le somme attribuite alle regioni nel 2013 dalla norma in esame, ai fini del sostegno alle scuole paritarie, dal computo ai fini del patto di stabilità interno. L'esclusione è limitata all'anno in cui viene elargito il contributo.

Si ricorda che il patto di stabilità interno – disciplinato per il triennio 2012-2014 dall'articolo 32 della legge 183/2001 (legge di stabilità 2012) – pone annualmente un limite al complesso delle spese finali di ogni singola regione. Dalle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità sono escluse una serie di spese o perché sottoposte ad una disciplina di contenimento specifica come nel caso delle spese per la sanità, oppure perché considerate 'obbligatorie', come nel caso dellespese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale e ferroviario e come nel caso in esame. Il lungo elenco delle spese escluse dal computo ai fini del patto di stabilità è contenuto nel comma 4 dell'articolo 32 della citata legge 183/2001.

 

Per quanto concerne la competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali, si ricorda che essa è attribuita alle regioni dall'art. 138, co. 1, lett. e), del D.Lgs. 112/1998.

A sua volta, l’art. 1-bis del D.L. 250/2005 (L. 27/2006) ha ricondotto le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. 62/2000 - abilitate, tra l’altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale - e di scuole non paritarie.

L’art. 1, co. 635, della L. 296/2006, al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, ha incrementato, per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base “Scuole non statali dello stato di previsione del MIUR, da destinare prioritariamente alle scuole per l’infanzia.

Ma, con sentenza n. 50 del 2008,la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni, l’erogazione di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle funzioni amministrative di competenza regionale. La medesima sentenza, peraltro, ha fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari[197].

L’art. 2, co. 47, della L. 203/2008 (L. finanziaria 2009) ha poi disposto che i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione sono stabiliti, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Contestualmente, infatti, la legge di bilancio per il 2009 (L. 204/2008) ha inserito nello stato di previsione del MIUR – esclusivamente per l’esercizio 2009 –, nell’ambito della Missione Istruzione scolastica, un nuovo programma 1.10 – Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009. Le risorse sono state allocate nel capitolo 1299 – Somme da trasferire alle regioni per il sostegno delle scuole paritarie, di nuova istituzione[198].

L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, co. 47, della L. 203/2008 è stata rifinanziata per gli anni successivi dalla legge finanziaria (poi, di stabilità[199]). In particolare, per il 2010, l’art. 2, co. 250, L. 191/2009 ha assegnato (elenco 1, allegato alla legge) 130 milioni di euro provenienti dal cosiddetto “scudo fiscale”; per il 2011, l’art. 1, co. 40, della L. L. 220/2010, disponendo un rifinanziamento per il 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti (di cui all'art. 7-quinquies, co. 1, del D.L. 5/2009), ha destinato al programma di interventi l’importo di 245 milioni di euro; per il 2012, l’art. 33, co. 16, della L. 183/2011 ha, a sua volta, autorizzato, per l’anno 2012, la spesa di 242 milioni di euro.


 

Articolo 2, comma 28
(Fondo spese urgenti e indifferibili)

 

28. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013.

 

 

L'articolo 2, al comma 28, dispone un definanziamento di 631,7 milioni per il 2013 della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

 

Nel disegno di legge di bilancio per il 2013 (A.C. 5535), il Fondo risulta dotato di 661,8 milioni per il 2013.

A seguito della riduzione disposta dal comma in esame, residuerebbero al Fondo 30,2 milioni di euro per l’anno 2013.

 

Si rileva peraltro, che il disegno di legge di stabilità prevede, all’articolo 2, comma 30, l’istituzione di un Fondo analogo a quello qui in esame, dotato di 315 milioni per il 2013 e finalizzato ad essere ripartito, con D.P.C.M., tra una serie di esigenze indifferibili, indicate nell’elenco 3 del provvedimento in commento.

 

Il Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili è stato istituito dal comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

 

Si ricorda, che per l’anno 2013, il fondo, è stato inizialmente finanziato dal comma 26-ter dell’articolo 1 del D.L. n. 138/2011, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2013. Sulla dotazione del Fondo per l’anno 2013 hanno successivamente inciso le disposizioni della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), in particolare, l’articolo 33, comma 34, che ne ha disposto una riduzione di 25 milioni, nonché le misure di riduzione operate a decorrere dall’anno 2012 dall’articolo 3 della legge di stabilità, sugli stanziamenti di spesa “rimodulabili” dei programmi dei Ministeri, tra i quali rientra quello del Fondo esigenze urgenti e indifferibili (-1,1 milioni), in attuazione delle misure di contenimento disposte dall’art. 10, comma 2, del D.L. n. 98/2011, come integrate dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 138/2011.

Da ultimo, il Fondo è stato rifinanziato di 658 milioni per l’anno 2013 dall’articolo 23, comma 8, del D.L. n. 95/2012.

Per quanto concerne le finalità del fondo e le modalità di riparto delle disponibilità per l’anno 2013, il comma 8 dell’articolo 23 del D.L. n. 95/2012 prevede che esso sia ripartito secondo i medesimi criteri già previsti per l’anno 2012, vale a dire con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate all'articolo 33, comma 1, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), come elencate nell'allegato 3 della medesima legge – con esclusione degli interventi per la gratuità parziale dei libri di testo scolastici, in quanto tali interventi sono stati direttamente finanziati dall’articolo 23, comma 5 del D.L. n. 95/2012 - nonché in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo per le non autosufficienze (articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006), finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

L’allegato 3 alla legge di stabilità 2012 richiamata indica le seguenti finalità:

§       Fondo per le politiche giovanili;

§       investimenti Gruppo Ferrovie - contratto di programma con RFI;

§       professionalizzazione Forze armate;

§       partecipazione italiana a banche e fondi internazionali;

§       esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre;

§       provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito;

§       ulteriori esigenze dei ministeri;

§       interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici. Tuttavia, come già ricordato, tale finalità non rientra nell’elenco di quelle che beneficeranno del riparto delle risorse 2013, in quanto già finanziata per tale anno ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del D.L. n. 95;

§       Unione italiana ciechi;

§       interventi di carattere sociale: convenzioni con i comuni per stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale (finalità introdotta dall’articolo 30, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011);

§       interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione (finalità anch’essa introdotta dall’articolo 30, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011);

§       interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del D.L. n. 78 del 2010 (collaboratori scolastici).


 

Articolo 2, comma 29
(Lavoratori socialmente utili)

 

29. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al fine di assumere a tempo determinato, per l'anno 2013, nel limite di spesa di 500.000 euro, i lavoratori cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati e gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 29 dispone specifici stanziamenti per la prosecuzione degli interventi statali in materia di lavori socialmente utili.

 

In particolare per il 2013 è autorizzata la spesa pari a 110 milioni di euro:

§      per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, del D.L. 67/1997, che ha disposto specifici stanziamenti (per il 1997) a favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo, ai fini della prosecuzione, nel medesimo anno, degli interventi statali di lavori socialmente utili;

§      per la stabilizzazione degli LSU di cui all’articolo 2, comma 552, della L. 244/2007 nel limite di un milione di euro (vedi infra);

§      per l’assunzione a tempo determinato per il 2013, nel limite di 500.000 euro, dei lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati e inoccupati che, a partire dal 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento degli arretrati.

L’intervento in esame è l’ultimo di una lunga serie di interventi volti al finanziamento di attività di LSU nei territori indicati (Napoli e Palermo), nonché in altri ambiti territoriali (a decorrere dal 2000).

 

Per l’area napoletana, l’intervento in oggetto ha avuto inizio con il D.L. 409/1984, portando alla costituzione di cooperative, formate da ex detenuti (circa 4.000, secondo le stime del ministero dell’interno) e impegnate in attività varie (per esempio, manutenzione e pulizie di scuole ed altri edifici pubblici). Successivamente il D.L. 366/1987, in seguito ad irregolarità riscontrate nella gestione, ha sottoposto le cooperative a gestione commissariale e al controllo di collegi sindacali. La prosecuzione dell’intervento è stata assicurata per il 1991 dall’articolo 12, comma 1, del D.L. 6/1991 (con uno stanziamento di 120 miliardi di lire, pari a 61.974.827,89 euro), e per il 1992 dall’articolo 1 della L. 22/1192 (con un’ulteriore spesa di 120 miliardi di lire, pari a 61.974.827,89 euro).

Per la città di Palermo, l’intervento è stato inizialmente disposto dal D.L. 24/1986. In questo caso si trattava di circa 1.600 operai edili, disoccupati per la conclusione di alcuni lavori in appalto del comune di Palermo e successivamente reimpiegati a tempo determinato per “lavori in economia relativi ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale” della città di Palermo. Il proseguimento dell’intervento per il 1991 e 1992 è stato assicurato dalle medesime norme sopra citate per quanto riguarda le aree napoletane, rispettivamente i D.L. n. 6/1991 e la L. n. 22/1992 (90 miliardi di lire per ciascun anno, pari a 46.481.120,92 euro).

Successivamente l’articolo 4, commi 8 e 9, del D.L. 148/1993 ha previsto un nuovo finanziamento, per l’anno 1993 (100 miliardi di lire – 51.645.689,91euro - per l’area napoletana e 50 miliardi di lire – 25.822.844,95 euro - per il comune Palermo), mentre per il 1994 e il 1995 il finanziamento dell’intervento è stato assicurato rispettivamente dall’articolo 1, commi 3-4, del D.L. 515/1994 (125 miliardi di lire -64.557.112,39 euro - a favore del comune e della provincia di Napoli e 50 miliardi di lire – 25.822.084,80 euro - a favore del comune di Palermo), e dall’articolo 1, commi 2-3, del D.L. 444/1995 (130 miliardi di lire – 67.139.396,88 euro - a favore del comune e della provincia di Napoli e 56 miliardi di lire – 28.921.586,35 euro - a favore del comune di Palermo), concedendo anche la possibilità di impiegare eventuali disponibilità non utilizzate, derivanti dai contributi statali assegnati con i D.L. 409/1984 e 24/1986, sopra citati. Ulteriori finanziamenti sono stati stanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. f), del D.L. 599/1996 (30 miliardi di lire – 15.493.706,97 euro - a favore dell’area napoletana e a 10 miliardi di lire – 5.164.568,99 euro - a favore del comune di Palermo).(richiamato dalla disposizione in commento), che ha stanziato 69.721.681,38 euro (135 miliardi di lire) a favore del comune e della provincia di Napoli e 28.405.13 euro (55 miliardi di lire) a favore del comune di Palermo. All’erogazione del contributo doveva provvedere il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 67/1997, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche intrapresi nel 1997.

Successivamente, l’articolo 1, comma 262, terzo periodo, della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha rifinanziato, nella misura di 98 milioni di euro per l'anno 2005, lo stanziamento per la concessione di contributi statali per gli interventi (intesi a "favorire l'occupazione") di lavori socialmente utili da parte del Comune di Napoli e di lavori in economia da parte del Comune di Palermo, di cui, rispettivamente, ai D.L. 409/1984 e al D.L. 24/1986, in precedenza richiamati.

Si ricorda, da ultimo, che la Tabella B allegata alla legge di stabilità per il 2013 ha disposto uno stanziamento pari 38,18 mln di euro per il 2012, 41,53 mln di euro per il 2014 e 36,33 mln di euro per il 2015, preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

 

Ulteriori interventi concernenti finanziamenti delle attività socialmente utili, con riferimento a più vasti ambiti territoriali (ossia non limitati ai soli territori di Napoli e Palermo) sono stati invece adottati a partire dal 2000.

L’articolo 78, commi 1-6, della L. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) ha recato disposizioni in materia: in particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato autorizzato a stipulare convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentivano, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 81 del 2000[200]. Lo stesso articolo, inoltre, ha prorogato dal 30 aprile 2001 al 30 giugno 2001 la destinazione, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato D.Lgs. 81, delle risorse del Fondo per l'occupazione al pagamento dei sussidi per lo svolgimento dei lavori socialmente utili. Sempre con riferimento alla durata dei LSU è stata prorogata di due mesi la durata complessiva degli stessi: sei mesi più rinnovo per otto, anziché sei mesi più rinnovo per sei (a decorrere dal 1° maggio 2000).La norma ha previsto che le convenzioni, i cui contenuti sono disciplinati dallo stesso articolo 78 del D.Lgs. 388 del 2000, siano sottoscritte nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione preordinate allo scopo e tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, L. n. 144/1999 (cd. collegato lavoro), che ha individuato la destinazione delle risorse assegnate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità. Si è stabilito quindi che, a seguito dell'attivazione di tali convenzioni, siano trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, in conformità alle disposizioni precedentemente citate.

L’articolo 41, comma 1, della L. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) aveva autorizzato il Ministro del lavoro a concedere, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, limitatamente all'esercizio 2003, proroghe delle convenzioni stipulate con i comuni per lo svolgimento di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili. I suddetti lavoratori dovevano essere nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio; le proroghe erano ammesse nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sullo stanziamento complessivo recato dal comma richiamato. Tale proroga riguardava le convenzioni - concluse direttamente dai comuni e aventi gli altri requisiti sopra ricordati – che dovevano cessare entro il 31 dicembre 2002[201].

Successivamente, l’articolo 3, comma 76, della L. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha prorogato le suddette convenzioni limitatamente all’anno 2004.

 

L’articolo 1, commi 262-264, della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha ulteriormente recato disposizioni in materia. In particolare, il comma 262, primo periodo, ha autorizzato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a prorogare, limitatamente all’esercizio 2005, le convenzioni stipulate direttamente con i comuni, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento delle attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro.

Più specificamente, le convenzioni sono state stipulate:

direttamente dai comuni con i lavoratori impegnati in attività socialmente utili (con limite complessivo di spesa apri a 22 milioni di euro);

al fine dell’attuazione di misure volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori che siano nella disponibilità dei comuni stessi da almeno tre anni per le medesime attività, sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano già stati interessati dalle convenzioni di cui all’articolo 10, comma 3 , del D.Lgs. 468/1997 e prorogate in attesa di una definitiva stabilizzazione dei soggetti interessati (con limite complessivo di spesa pari a 36 milioni di euro).

Il secondo periodo del comma 262 ha stabilito inoltre che il termine del 30 giugno 2001 - stabilito dall’articolo 78, comma 2, della L. 388/2000, e prorogato al 31 dicembre 2004 dall’art. 3, comma 77, della L. 350/2003 ai fini dell’utilizzo delle risorse del Fondo per l’occupazione impegnate per attività socialmente utili venisse differito al 31 dicembre 2005.

Il successivo comma 263 ha prorogato, limitatamente all'anno 2005, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, le convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali direttamente con i comuni con meno di 50.000 abitanti, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 82, della L. 350/2003[202].

Ai fini della proroga delle convenzioni in oggetto lo stesso comma 263 ha specificato l’obbligo di avvalersi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del 25 ottobre 2004.

Infine, il comma 264 ha specificato che all’onere complessivo derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 262 e 263, pari complessivamente a 157 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.

 

L’articolo 2, comma 550, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ha autorizzato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la regione interessata, a stipulare, nel limite di spesa annuo di 55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, apposite convenzioni direttamente con i comuni destinatari degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1166, della legge finanziaria 2007[203], anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento di attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori impiegati in ASU che siano nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno tre anni, sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano già stati interessati dalle convenzioni di cui all’articolo 10, comma 3 , del D.Lgs. 468 del 1997 , provvedendo ad estendere a quest’ultima categoria di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.

Il successivo comma 552 ha autorizzato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della L. 144/1999.

 

Infine, l’articolo 41, comma 16-terdecies, del D.L. 207/2008 ha autorizzato una spesa, pari a 55 milioni di euro dal 2009, al fine di consentire la conclusione, entro 3 mesi, delle procedure inerenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili nonché per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati nelle stesse attività, a condizione che siano nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio. Lo stesso comma ha disposto che per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa facesse carico alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi dei D.P.C.M. 5 giugno e 1º agosto 2008 , con utilizzazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del D.L.93/2008.

Con l’articolo 7-ter, comma 21, del D.L. 5/2009, è stata fornita un’interpretazione autentica del richiamato articolo 41, comma 16-terdecies, nel senso che al fine che le disponibilità previste non venissero estese ad altri enti le disposizioni del comma 16-terdecies si applicano esclusivamente ai soggetti di cui all’ articolo 2, comma 550, della L. 244/2007, per le finalità di cui al comma 551 del medesimo articolo 2.


 

Articolo 2, comma 30
(Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili)

 

30. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 315 milioni di euro nell'anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

 

 

Il comma 30, sostituito nel corso dell’esame in sede referente, prevede l’istituzione di un nuovo Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, in luogo dell’originario Fondo per il finanziamento degli interventi urgenti concernenti finalità varie (università, famiglie, giovani, materia sociale, ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell’Aquila, sostegno alle iniziative delle organizzazioni internazionali), previsto dal testo iniziale del comma.

 

Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze viene dotato di 315 milioni di euro per l’anno 2013, da ripartire per le seguenti finalità indicate nell’elenco 3, allegato al provvedimento in esame:

§      Fondo per il finanziamento ordinario delle università[204],

§      Collegi universitari legalmente riconosciuti[205],

§      Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e strutture ospedaliere, nello specifico, Ospedale Bambino Gesù[206],

§      Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza[207],

§      Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati[208],

§      Fondo per il finanziamento delle missioni di pace[209],

§      Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione[210],

§      Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva[211],

§      Comitato italiano paralimpico[212],

§      misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti[213]

§      giustizia digitale[214].

 

La ripartizione delle risorse del Fondo tra le suddette finalità avviene con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Le Commissioni si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.

Il D.P.C.M. dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

Si ricorda che il Fondo per il finanziamento di interventi urgenti di varia natura, previsto nella formulazione originaria del comma 21, recava una dotazione di 900 milioni di euro per l’anno 2013, da ripartirsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per le varie finalità enunciate dalla norma, senza indicazione delle autorizzazioni legislative di spesa ad esse afferenti.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, l’originario Fondo di cui al comma 21 è stato sostituito con il nuovo Fondo, qui in esame, che reca una dotazione pari a 315 milioni di euro nel 2013, nonché con una serie di altre misure, previste dai successivi commi da 31a 34 dell’articolo 2, che recano interventi per complessivi 585 milioni di euro nel 2013.

Si tratta, in particolare dei seguenti interventi:

§      l’incremento, per 300 milioni per il 2013, della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali (comma 31);

§      il finanziamento per 200 milioni per il 2013 degli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (comma 32);

§      l’incremento, per 50 milioni di euro, del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio (comma 33),

§      un contributo straordinario per il 2013 al Comune e alla provincia dell’Aquila, rispettivamente per 26 milioni e per 5 milioni, e agli altri Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 per 4 milioni di euro (comma 34).

 

Si osserva che il comma 30 prevede l’istituzione di un Fondo del tutto analogo al già vigente del Fondo per interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5[215], il quale viene genericamente rifinanziato nell’ambito delle leggi di stabilità e ripartito tra le finalità indicate in apposito Elenco allegato alla legge medesima, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri[216].


 

Articolo 2, comma 31
(Fondo nazionale per le politiche sociali)

 

31. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

La disposizione in commento, introdotta nel corso dell’esame in sede referente, incrementa di 300 milioni di euro per l'anno 2013 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) è lo strumento con cui, a livello statale, vengono finanziati annualmente[217] gran parte degli interventi della sfera del sociale. Il Fondo, istituito nel 1998[218], è stato maggiormente definito e rafforzato dalla L. 328/2000 che ha ripartito annualmente le risorse tra le regioni, le province autonome, i comuni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali[219].

Alcuni recenti provvedimenti normativi hanno ridotto gli interventi finanziati a valere sul FNPS. In particolare, le risorse del Fondo per l’infanzia e l’adolescenza – istituito dalla legge 285/1997[220] – inizialmente allocate nel FNPS, a decorrere dall’anno 2008 sono determinate dalla legge finanziaria limitatamente alle risorse destinate al finanziamento degli interventi nei 15 Comuni riservatari indicati dalla legge istitutiva. Le rimanenti risorse del Fondo nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza continuano a confluire indistintamente nel Fondo nazionale delle politiche sociali.

Per quanto riguarda le somme destinate al finanziamento degli interventi costituenti i diritti soggettivi (assegno al nucleo familiare con tre figli minori, per la maternità, agevolazioni disabili e lavoratori talassemici), la legge 191/2009[221] ha disposto che, dal 2010, siano finanziati attraverso appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La legge di stabilità per il 2011 (legge 220/2010) ha stanziato per le politiche sociali 273,8 milioni di euro, da ripartirsi tra le regioni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dell’iniziale stanziamento, per effetto dell'art. 1, comma 13, della legge 220/2010, sono stati accantonati 55,8 milioni di euro in ragione dell’andamento dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti d’uso delle frequenze per i servizi di comunicazione a banda larga. Tali accantonamenti sono stati resi definitivi dal decreto legge 98/2011[222]. Con Decreto Interministeriale del 17 giugno 2011, sono stati pertanto ripartiti 218 milioni di euro, di cui 39,5 milioni di euro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le risorse del FNPS sono allocate nel capitolo 3671[223] Fondo da ripartire per le politiche sociali istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014[224] l’importo proposto per il 2012 è di 69,954 milioni di euro, per il 2013 e il 2014 gli importi sono invece pari a 44,590 milioni di euro. Tali stanziamenti sono stati poi confermati dalla Legge di stabilità 2012, come indicati nella tabella C.

Il disegno di legge di bilancio per il 2013, ora all’esame della Camera (A.C. 5535), espone le dotazioni del Fondo nel triennio d’interesse 2013-2015. Il Fondo,nel 2013, presenta una dotazione di 44,2 mln euro (nel 2012 era pari a 69,9 mln euro), per il 2014 di 43,9 mln euro e per 2015 di 43,3 mln euro.

Nella riunione del 25 luglio 2012, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, ha espresso la mancata intesa sullo schema di decreto di riparto del FNPS per l’anno 2012 come trasmesso dal Governo, chiedendo, a fronte di una previsione relativa alla quota destinata alle Regioni e alle Province autonome, pari a 10,8 milioni di euro, e di un accantonamento di 32,8 milioni di euro per spese ministeriali giudicate indifferibili, l’interlocuzione con l’esecutivo per ridiscutere il finanziamento delle politiche sociali[225]. Successivamente, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel Documento per una azione di rilancio delle politiche sociali[226] del 6 ottobre, ha evidenziato alcune osservazioni in materia di politiche sociali, sottolineando al contempo l'impossibilità, per i livelli di governo territoriali, di garantire, nel corso del 2013, il sistema dei servizi sociali sul territorio. In tal senso, le Regioni, per ripristinare sicurezza nell'ambito delle politiche sociali, avanzano le seguenti proposte e richieste: 1) definizione degli Obiettivi di Servizio con indicazione di quelli da finanziare con priorità; 2) difesa dell'occupazione nel settore dei servizi alla persona: 3) superamento della frammentarietà dei finanziamenti, spesso di piccole entità, e allocazione di tutte le risorse dedicate al sociale in un unico Fondo non finalizzato; 4) istituzione di un tavolo di confronto composto dai Ministeri del Welfare/Salute e dalle Commissioni Politiche Sociali e Salute della Conferenza delle Regioni e P.A, che elabori proposte condivise e praticabili sulla non autosufficienza riconoscendola come un tema centrale all’interno delle politiche sociali.


Fondo nazionale politiche sociali

(in migliaia di euro)

Anno

Tabella C – Legge Finanziaria

Fondo nazionale politiche sociali come risultante dal decreto di riparto

Quota regioni e Province autonome

Decreto riparto

2009

1.311.650

1.420.580[227]

518.226

25/11/2009

2010

1.169.258[228]

435.257[229]

380.222

4/10/2010

2011

273.874

218.084[230]

178.500

17/06/2011

2012

69.950

-

-

Mancata
Intesa

 


 

Articolo 2, comma 32
(Fondo per le non autosufficienze)

 

32. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma in esame, inserito nel corso dell’esame in sede referente, autorizza la spesadi 200 milioni di euro per l'anno 2013 per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

 

L'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha istituito il Fondo per le non autosufficienze presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Successivamente l’articolo 2, comma 465, della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) incrementa lo stanziamento di euro 100 milioni per l’anno 2008 e di euro 200 milioni per l’anno 2009. Il Fondo viene configurato come un contributo alle politiche regionali in materia, per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata dei servizi socio-sanitari in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a favore delle persone non autosufficienti. Le risorse, aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali, sono state finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria.

L’articolo 2, comma 102, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha disposto l’incremento del Fondo per le non autosufficienze di euro 400 milioni per l’anno 2010.

Il decreto 4 ottobre 2010[231] ha ripartito fra le regioni le risorse del fondo utilizzando criteri basati, nella misura del 60 per cento; su indicatori relativi alla popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni e per il restante 40 per cento sui criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali come individuati dall’articolo 20, comma 5, della legge 328/2000.

Per il 2011 e il 2012, non è stato previsto il rifinanziamento organico del Fondo.

Si rileva tuttavia che l'articolo 1, comma 40, della Legge di stabilità 2011[232], dispone che la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili[233], sia incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011 e che una quota di tali risorse, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, sia ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per le finalità indicate nell’elenco 1 allegato alla stessa legge. Tra le finalità indicate nell'elenco; sono stati fra gli altri indicati interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un ammontare nel 2011 pari a 100 milioni di euro.

Il decreto 11 novembre 2011[234] ha attribuito tali risorse alle regioni sulla base dei criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali.

In ultimo, il D.L. 95/2012, all’articolo 23, comma 8, ha previsto che la dotazione del Fondo di finanziamento di interventi urgenti e indifferibili sia aumentata di 658 milioni di euro per l'anno 2013 e che tale somma sia ripartita con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri tra le finalità di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate nell'allegato 3 della medesima legge, nonché, in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo per le non autosufficienze, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica[235].

Fondo nazionale per le non autosufficienze

(migliaia di euro)

Anno

Legge Finanziaria

Fondo nazionale per le non autosufficienze

Quota regioni e Province autonome

Decreto riparto/Intesa

2007

Legge n. 296/2006, art.1 comma 1264 –

100.000

99.000

Decreto
12 ottobre 2007

2008

Legge n. 244/2007 art. 2 comma 465 –

300.000

299.000

Decreto
6 agosto 2008

2009

Legge 244/2007, art. 2 comma 465 –

400.000

399.000

Decreto
6 agosto 2008

2010

Legge 191/2009, art. 2, comma 102

400.000

380.000

Decreto
4 ottobre 2010

2011

L.220/2010
Art. 1,co. 40

-

100.000
dal Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili

100.000

Decreto
11 novembre 2011

2012

D.L. 95/2012
Art. 23,co. 8

-

Somma da definire, per l’esercizio 2013, dal Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili e

-

-


 

Articolo, 2 comma 33
(Fondo integrativo statale per le borse di studio)

 

33. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro nell'anno 2013.

 

 

Il comma 33 dell’articolo 2, inserito durante l’esame parlamentare[236], dispone l’incremento di 50 milioni di euro per il 2013 del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (di cui all’art. 18 del D.Lgs. 68/2012).

Pertanto, considerato lo stanziamento presente nel DDL di bilancio (A.C. 5535), pari a 102,9 milioni di euro, lo stanziamento complessivo per il 2013 ammonterebbe a 152,9 milioni di euro.

 

Al riguardo si ricorda che lo stanziamento iscritto in bilancio include l’incremento di 90 milioni di euro per l’anno 2013 disposto dall’art. 23, comma 4, del D.L. 95/2012.

Le risorse sono allocate sul cap. 1710 dello stato di previsione del MIUR, di nuova istituzione.

 

La nota al capitolo evidenzia che al medesimo afferiscono, in applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 68 del 2012, gli stanziamenti del cap. 1695[237] – che si sopprime – e di quota parte (pari a 0,5 milioni di euro) degli stanziamenti allocati sul cap. 1713 (pg. 1 Fondo mobilità studenti).

 

Lart. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 68/2012 – con il quale, sulla base dell’art. 5 della L. 240/2010, è stata ridefinita la normativa in materia di diritto allo studio universitario – ha disposto che, nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, è coperto con il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della L. n. 147 del 1992[238] (e all'art. 33, co. 27, della L. n. 183 del 2011[239]), e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni. Il comma 5 del medesimo art. 18, D.Lgs. 68/2012 prevede, inoltre, che a decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementata della somma di 500 mila euro riducendo conseguentemente di pari importo l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4, co. 1, della L. n. 370 del 1999, relativa al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti[240].

 


 

Articolo 2, comma 34
(Assegnazione di risorse finanziarie nelle zone colpite
dal sisma del 2009 in Abruzzo)

 

34. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila.

 

 

L’articolo 2, comma 34, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede l’assegnazione di un contributo finalizzato ad assicurare nel comune de L'Aquila e negli altri comuni colpiti dal sisma dell’aprile 2009, la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La norma precisa che l’assegnazione di tale contributo opera per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite complessivo di 35 milioni di euro, così ripartito:

§      26 milioni di euro per il comune de L’Aquila;

§      4 milioni di euro per gli altri comuni del cratere;

§      5 milioni di euro per la provincia de L’Aquila.

 

Si fa notare che tale norma dispone, per l’esercizio 2013, quanto previsto per il 2012 dall’art. 23, comma 12-septies, del D.L. 95/2012 (convertito dalla L. 135/2012).

 

Nell’indicare i comuni beneficiari la norma fa riferimento agli “altri comuni del cratere” individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n.11 del 17 luglio 2009.

Si tratta dei seguenti comuni: Acciano, Barete, Barisciano, Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi (in Provincia dell'Aquila); Arsita, Castelli, Colledara, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna Sant'Andrea, Pietracamela e Tossicia (in Provincia di Teramo); Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri (in Provincia di Pescara).

 

Si ricorda, inoltre, che in relazione alla rimozione delle macerie l’art. 9 del D.L. n. 39/2009 ha dettato una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la loro rimozione ed il relativo smaltimento. Tra esse quelle che hanno classificato i materiali derivanti dal crollo degli edifici o dalle demolizioni di quelli danneggiati dal terremoto con il codice CER 20.03.99, di cui all'allegato D della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero come “rifiuti urbani non specificati altrimenti”. E’ stato, inoltre, specificato che tale classificazione derogatoria opera limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate e la definizione delle modalità operative per l‘attuazione di tali disposizioni è stata rinviata a successive ordinanze di protezione civile, adottate di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentito l'ISPRA. Conseguentemente è stata adottata l’O.P.C.M. n. 3923/2011 che ha provveduto, anch’essa, a definire le macerie (ossia i materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati) quali rifiuti urbani precisando, quindi, le modalità del loro carico, scarico e trasporto, nonché la previsione di appositi centri di raccolta e di stoccaggio provvisorio. Per tali attività l’ordinanza ha stanziato fino ad un massimo di circa 20 milioni di euro (artt. 1,2 e 3). La successiva O.P.C.M. n. 3942/2011 ha poi introdotto disposizioni transitorie relative al trasporto delle macerie in attesa del pieno avvio delle specifiche procedure previste dagli artt. 1 e 2 dell'O.P.C.M. n. 3923/2011. I trasportatori possono effettuare il trasporto dei rifiuti provenienti dalle demolizioni sino ai siti di stoccaggio provvisorio anche in deroga all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che prevede l’iscrizione obbligatoria all’Albo nazionale gestori ambientali. Con l'O.P.C.M. n. 4014/2012 sono state adottate ulteriori misure volte a definire con maggiore coerenza le attività, le competenze, ed il quadro di riferimento per agevolare la rimozione delle macerie e più in generale le operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici e privati a seguito dell'evento sismico.


 

Articolo 2, comma 35
(Assegnazione di risorse finanziarie ai territori
colpiti da calamità naturali)

 


35. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2013 per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonché dal sisma del 26 ottobre 2012 verificatosi in Calabria e Basilicata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.


 

 

L’articolo 2, comma 35, introdotto durante l’esame in sede referente, dispone l’incremento di 40 milioni di euro per l’anno 2013 dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991 al fine di realizzare interventi, in conto capitale, nei territori colpiti da una serie di calamità naturali. In particolare, si tratta:

§      degli eventi alluvionali verificatisi dal mese di dicembre 2009 al mese di gennaio 2010 in Liguria e Toscana;

§      degli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto;

§      delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina;

§      dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di marzo 2011 nelle Marche;

§      delle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel mese di febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna;

§      del sisma del 26 ottobre 2012 verificatosi in Calabria e Basilicata.

Un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà provvedere alla ripartizione delle risorse tra gli interventi interessati dalla disposizione in commento.

Si segnala, inoltre, che l’articolo 3, comma 40, alla cui scheda di commento si rinvia, provvede a incrementare ulteriormente il Fondo della protezione civile di 250 milioni di euro da destinare alle regioni e ai comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012.

 

Si ricorda che nella tabella C del disegno di legge di stabilità, e precisamente nell’ambito della missione Soccorso civile, programma Protezione civile, sono esposti stanziamenti di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) finalizzati al reintegro del Fondo di protezione civile (cap. 7446) la cui determinazione annuale, a decorrere dal 1994, viene disposta nella Tabella C, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legge 142/1991, per il quale è previsto uno stanziamento pari a 73,2 milioni di euro per il 2013, circa 79 milioni di euro per il 2014 e 80,8 milioni di euro per il 2015.

In relazione alle richiamate calamità si segnalano i principali provvedimenti emanati.

Per quanto riguarda gli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e Toscana, lo stato di emergenza, dichiarato con D.P.C.M. del 13 gennaio 2010, è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2012 dal D.P.C.M. 23 dicembre 2011. Con l’art. 10 dell’O.P.C.M. n. 3850 del 2010 è stato disposto uno stanziamento, a titolo di anticipazione, di 20 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile, da ripartire in misura pari ad euro 12 milioni di euro per la regione Toscana, 5 milioni di euro per la regione Liguria ed 3 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 17, comma 2-bis, del decreto legge n. 195 del 2009 ha previsto un’integrazione del Fondo della protezione civile di 100 milioni di euro, per l'anno 2010, a favore delle regioni Liguria e Toscana ed Emilia-Romagna, colpite dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, di cui al DPCM 13 gennaio 2010. Successivamente, il CIPE, con delibera n. 41 del 2010, ha provveduto a ripartire tale importo per interventi urgenti da realizzare nelle tre regioni citate destinando 24 milioni di euro a favore di ciascuna delle regioni Liguria ed Emilia-Romagna e di 52 milioni di euro a favore della regione Toscana.

Per quanto riguarda gli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, lo stato di emergenza è stato dichiarato con D.P.C.M. del 5 novembre 2010 e successivamente prorogato al 30 novembre 2012 dal D.P.C.M. 2 novembre 2011. L’art. 10 dell’ O.P.C.M. n. 3906 del 2010 ha quindi stanziato 300 milioni di euro da porre a carico del Fondo della Protezione civile dei quali 150 milioni di euro, per la concessione dei contributi previsti dalla stessa ordinanza e 150 milioni di euro per interventi pubblici di risanamento del territorio, siano essi di competenza della amministrazioni locali come delle strutture regionali, volti a fronteggiare il gravissimo dissesto idrogeologico in atto nella regione Veneto.

In relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina, con D.P.C.M. del 4 giugno 2011, è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2012, lo stato di emergenza, prorogato, da ultimo, di sessanta giorni con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2012 che, nelle premesse, tra l’altro, ha considerato che si sono resi disponibili 15 milioni di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile. Con ordinanza n. 11 del 2012 sono stati stanziati 30 milioni di euro per gli interventi urgenti previsti dalla stesso ordinanza a carico del PAR-FAS Sicilia 2007-2013, 3 milioni di euro a valere sulla disponibilità dei capitoli del bilancio del Dipartimento Regionale della protezione civile e 15 milioni di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile.

Si ricorda, inoltre, che, al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, tra le quali rientrano anche quelle derivanti dalle calamità suesposte l’art. 2, comma 12-quinquies, del decreto legge n. 225 del 2010 ha disposto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall’alluvione del 2 ottobre 2009.

Per quanto riguarda gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011, lo stato d’emergenza è stato dichiarato con D.P.C.M. del 10 marzo 2011, poi prorogato al 31 marzo 2013 con il D.P.C.M. del 23 marzo 2012. Con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 7 del 2012 sono stati stanziati 25 milioni di euro a carico del Fondo della Protezione civile per far fronte agli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali.

In relazione alle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna con DPCM dell’8 febbraio 2012 è stato dichiarato il rischio di compromissione degli interessi primari disponendo il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza ed assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate. Con l’art. 23, commi dal 9 al 10-bis, del decreto legge n. 95 del 2012 sono stati stanziati 9 milioni di euro per l’anno 2012 e un’ulteriore quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso resesi disponibili al termine dell'anno 2011 e determinate con decreto del Ministro dell'interno.

Da ultimo, in merito ai recenti eventi sismici del mese di ottobre che hanno colpito l'area del Pollino tra la Calabria e la Basilicata si segnala che si è svolta alla Camera, in data 31 ottobre, un’informativa urgente del Governo durante la quale è stato precisato che, alla medesima data, non era ancora pervenuta alcuna richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte delle regioni Calabria e Basilicata, procedura indispensabile per attivare gli ulteriori interventi previsti dalla legge n. 100 del 2012 oltre a quelli adeguatamente e tempestivamente realizzati dalle strutture ordinariamente presenti sul territorio. Il Governo ha ritenuto, tuttavia, opportuna la promozione di un tavolo tecnico di verifica con le istituzioni interessate al fine di valutare gli effetti del sisma sul territorio e assumere le opportune iniziative, anche in relazione alla esigenza di reperire risorse necessarie per il ristoro dei danni e gli interventi di messa in sicurezza strutturale.


 

Articolo 2, comma 36
(Fondo per la compensazione degli effetti finanziari)

 

36. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 277 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 36, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede un incremento, in termini di sola cassa, della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008[241]) di 277 milioni di euro per l’anno 2013.

 

La formulazione originaria del comma rifinanziava il Fondo in oggetto di 500 milioni per il 2013. La riduzione da 500 a 277 milioni di euro per il 2013 della dotazione del Fondo in oggetto è stata operata in sede referente, conseguentemente all’approvazione di una modifica al comma 27 dell’articolo 2, volta a prevedere che le somme attribuite alle regioni a titolo di finanziamento alle scuole non statali ai sensi del medesimo comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari è stato istituito dall’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593/Economia). Esso è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Il D.L. n. 216/2012 ha di recente novellato l’art. 6 del D.L. n. 154/2008, finalizzando il Fondo per l'attualizzazione di contributi pluriennali anche alla compensazione degli effetti sui saldi derivanti dall’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, fino al 31 dicembre 2012, per le spese effettuate dalle regioni dell’Obiettivo Convergenza in deroga al patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. n. 138/2011.

Nel disegno di legge di bilancio 2013-2015 il Fondo reca stanziamenti pari a 426,7 milioni per il 2013, a 464,7 milioni per il 2014 e a 439,7 milioni nel 2015.


 

Articolo 2, comma 37
(Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”)

 

37. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

 

 

Il comma 37 opera una riduzione delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», interamente iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, per un importo pari a di 3,2 miliardi di euro per l’anno 2013, di 1,2 miliardi per il 2014 e di 1 miliardo a decorrere dall'anno 2015.

 

La relazione tecnica afferma che con la norma in esame si provvede alla copertura degli oneri recati da disegno di legge con impatto solo in termini di saldo netto da finanziare, mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta”, nell’ambito della citata Missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio del MEF”.

Si osserva che il comma 23 fa genericamente riferimento alla Missione e non al sottostante programma di spesa.


 

Articolo 2, comma 38
(Riduzione del Fondo ISPE)

 

38. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 38, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 2 milioni di euro per l’anno 2013.

 

La riduzione del Fondo ISPE è da ricollegare al corrispondente finanziamento per il 2013 delle associazioni combattentistiche, effettuato attraverso l’inserimento di apposita voce in Tabella C (Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero dell'interno, Legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 43 (Programma 5.1 – cap. 2309).

 

Si ricorda che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004[242], al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

A disegno di legge di bilancio 2013-2015, il predetto Fondo presenta una dotazione pari a 30,9 milioni di euro per il 2013, a 22,4 milioni per il 2013 e a 17,4 milioni per il 2014.


 

Articolo 2, commi 39-40
(Finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e per la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia)

 

39. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

40. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

 

 

Il comma 39, introdotto durante l’esame in sede referente,prevede il finanziamento di 2,3 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

Si segnala che l’ultimo rifinanziamento – per il triennio 2010-2012 - della legge richiamata è intervenuto con l’art. 2, comma 250 della legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191).

La legge 21 marzo 2001, n. 72[243] ha disposto una serie di misure a favore delle attività a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Tra le attività sostenute dalla legge, si segnalano: l’organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio; l’istituzione e il potenziamento di centri di documentazione dedicati alle vicende dei profughi giuliano-dalmati; le iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione, della storia e della cultura giuliano-dalmata nelle sue diverse forme di espressione.

Il finanziamento è iscritto presso un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri ed utilizzato mediante una convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa consultazione con associazioni e centri culturali finalizzate allo studio e alla ricerca sul patrimonio storico culturale dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia.

 

Il comma 40, parimenti introdotto durante l’esame in sede referente, dispone invece il finanziamento di 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia. Si ricorda, a tale proposito, che il corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri (cap. 4544/Esteri) non reca nel ddl di bilancio nessuno stanziamento (nella legge di bilancio per il 2012 tale importo ammontava a 3,5 milioni di euro).

La legge n. 73/2001[244] - in continuità con le previsioni originariamente introdotte dall’art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19[245] - provvede a finanziare la realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione nonché, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto, nel campo socio-economico.

Lo stanziamento è utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli Affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni.


 

Articolo 2, commi 41 e 42
(Lotta all’evasione fiscale e destinazione delle maggiori entrate)

 


41. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione relativa all'anno precedente delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, nonché della differenza tra la spesa per interessi sul debito pubblico prevista e quella effettivamente erogata. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il PIL, nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»;

b) dopo il comma 36 è inserito il seguente:

«36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti».

42. L'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.


 

 

Il comma 41 dell’articolo 2, introdotto durante l’esame in sede referente novella il comma 36, dell’articolo 2 del D.L. n. 138/2011, anticipando all’anno 2013 la previsione secondo la quale le maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione confluiscono in un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.

 

In particolare, si ricorda che il citato comma 36 del D.L. n. 138/11, nei primi due periodi - che non sono stati oggetto di modifica - ha previsto che le maggiori entrate derivanti dal decreto medesimo fossero riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono state stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione[246].

I successivi terzo e quarto periodo del medesimo comma 36 – che le norme in esame intendono novellare – prevedono che a partire dall'anno 2014 il Documento di economia e finanza contenga una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Tali maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale per essere finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

Va altresì ricordato che una diposizione analoga ai primi due periodi del citato comma 36 del D.L. n. 138/2011 è stata riprodotta anche all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011 - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 – in base al quale anche le maggiori entrate erariali derivanti da tale decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, rinviando a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sopra richiamato, le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

 

La lettera a) del comma 41, nelnovellare il terzo periodo del comma 36 dell’articolo 2 del D.L. 138/2011:

§       anticipa al 2013 - in luogo del 2014 previsto dalla norma vigente - il termine a decorrere dal quale il Documento di economia e finanza conterrà la valutazione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione, specificando che tale valutazione debba essere riferita sia all'evasione fiscale sia a quella contributiva;

§       introduce la previsione secondo cui tale valutazione è relativa all’anno precedente e riguarda:

a)   le maggiori entrate “strutturali” derivanti dalla lotta all’evasione – laddove la normativa vigente fa riferimento alle maggiori entrate “in termini permanenti”;

b)   nonché la differenza tra la spesa per interessi sul debito pubblico prevista e quella effettivamente erogata.

Si osserva che la norma in esame interviene sui contenuti del Documento di economia e finanza, introducendone di nuovi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 10 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009)[247]. In termini analoghi opera la lettera b) del comma 41 in esame - che più avanti si illustra – con riferimento alla Nota di aggiornamento del DEF, la cui disciplina è recata dall’articolo 10-bis della medesima legge di contabilità.

Si ricorda che il disegno di legge di delega in materia fiscale, approvato alla Camera e attualmente all’esame del Senato (S. 3519), all’articolo 2, comma 8, reca una delega al Governo ad introdurre norme dirette a coordinare le norme di attuazione della delega con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui al predetto articolo 2, comma 36.

La medesima lettera a), nel novellare il quarto periodo dell’articolo 2, comma 36, del D.L. 138/2011:

§       specifica che al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale affluiscono le “maggiori risorse” derivanti dalla predetta valutazione relativa al surplus di entrate “strutturali” derivanti dalla lotta all’evasione fiscale e contributiva e alla differenza tra la spesa per interessi sul debito pubblico prevista e quella effettivamente erogata. La locuzione “dette maggiori risorse”, in quanto riferita al terzo periodo del comma 36, appare, infatti, riferibile sia alle maggiori entrate, sia alle minori spese per il servizio del debito, entrambe oggetto di valutazione nel DEF.

§       prevede che affluiscono al predetto Fondo anche le risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali (cd. tax expenditures).

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, lo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato reca una nota integrativa che da conto degli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Si rammenta, altresì, che l'articolo 21, comma 2 del D.L. 95 del 2012 ha affidato alla legge di stabilità 2013 l’indicazione, accanto alle misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica, anche delle disposizioni di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, destinando i risparmi e le maggiori entrate così ottenuti, assieme ai risparmi derivanti dal riordino di enti ed organismi statali disposti dall'articolo 12 del medesimo D.L. 95/2012, ad evitare l’ aumento dal 1° luglio 2013 delle aliquote IVA. Su tale punto, com’è noto, interviene l’articolo 12, comma 1 del ddl in esame, cui si rinvia.

La norma specifica, inoltre, che le predette maggiori risorse affluiscano al Fondo al netto delle seguenti somme:

§      le risorse necessarie al mantenimento dell’equilibrio di bilancio ed alla riduzione del rapporto tra il debito e il PIL;

Si ricorda che la formulazione vigente del comma 36 del D.L. n.138/11 prevede che il computo delle risorse da destinare al Fondo debba avvenire al netto delle somme necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito.

Con riferimento a tale previsione, si ricorda altresì che l’articolo 17, comma 1-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196/2009), prevede che le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, specificando espressamente che tale eventuale “extragettito” deve essere finalizzato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Tale norma è stata introdotta all’interno della legge di contabilità pubblica a seguito della legge n. 39/2011[248], che ha apportato all’interno della disciplina contabile modifiche finalizzate ad adeguare il ciclo e gli strumenti della programmazione economico finanziaria nazionale, nonché le regole di gestione del bilancio e di coordinamento della finanza pubblica, agli obblighi, alle procedure e ai criteri stabiliti in sede europea nell’ambito delle nuove regole adottate in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (cd. governance economica europea).

A tal fine, sono state, tra l’altro, introdotte alcune disposizioni volte a rafforzare la disciplina fiscale, in linea con le indicazioni formulate dalle istituzioni comunitarie ai fini della riduzione del deficit e del debito,nell’ambito dei criteri per l’applicazione del Patto di stabilità e crescita (c.d. “codice di condotta[249]) e nel Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione economica e monetaria” (cd. Fiscal compact)[250], ratificato dall’Italia con la legge n. 114 del 23 luglio 2012[251]. Il Trattato incorpora ed integra in una cornice unitaria alcune delle regole di finanza pubblica e delle procedure per il coordinamento delle politiche economiche in gran parte già introdotte o in via di introduzione in via legislativa con il cd. Six pack[252].

Tra i punti principali del Trattato si segnalano:

-       l’impegno delle parti contraenti ad applicare e ad introdurre norme costituzionali o di rango equivalente, la “regola aurea” per cui il bilancio dello Stato deve essere in pareggio o in attivo;

-       l’impegno, qualora il rapporto debito pubblico/PIL superi la misura del 60%, a ridurlo mediamente di 1/20 all’anno per la parte eccedente tale misura. Il ritmo di riduzione dovrà tener conto di alcuni fattori rilevanti, quali la sostenibilità dei sistemi pensionistici e il livello di indebitamento del settore privato.

Nel caso dell’Italia, che ha un rapporto debito/PIL di poco più del 120%, l’applicazione della nuova regola richiederà una riduzione annua del debito di circa il 3% del PIL (circa 46 miliardi di euro).

Con riferimento a tali due obblighi, si ricorda l’adozione della legge costituzionale n. 1 del 2012 volta a introdurre nella Costituzione il principio dell’equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l’ordinamento dell'Unione europea. La legge – che entrerà in vigore a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, modifica gli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, incidendo sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni.

-       l’impegno a coordinare meglio la collocazione dei titoli di debito pubblico, riferendo preventivamente alla Commissione e al Consiglio sui piani di emissione dei titoli di debito[253].

§      le risorse derivanti, a legislazione vigente, dall’attività di recupero fiscale svolta dalle regioni e dai comuni.

 

Si ricorda, in proposito, che nella prospettiva del federalismo fiscale il legislatore ha complessivamente previsto un maggior coinvolgimento degli Enti territoriali nell’attività di accertamento e riscossione.

Per quanto concerne i comuni, l’articolo 1, comma 1 del D. L. 203/2005 disponeva in origine l’attribuzione a tali enti di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi; tale ammontare è stato poi elevato da disposizioni successive e, da ultimo, dall’articolo 1, comma 12-bis del D.L. 138 del 2011, che ha assegnato ai comuni, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l’intero maggior gettito ottenuto a seguito dell’intervento svolto dall’ente stesso nell’attività di accertamento, anche se si tratta di somme riscosse a titolo non definitivo e fermo restando il successivo recupero delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.

Per quanto riguarda le regioni, l’articolo 9 del D.Lgs. n. 68/2011 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) ha assicurato il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto. Ai medesimi enti è poi attribuita una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione alla medesima in favore delle Regioni.

 

La lettera a) in commento novella, infine, il quarto periodo del citato comma 36 anche per ciò che attiene alle finalità del Fondo, prevedendo che le risorse ad esso affluenti siano destinate al contenimento degli oneri fiscali - e non più anche degli oneri contributivi, come invece previsto dalla normativa vigente - gravanti su famiglie e imprese, specificando altresì che le modalità di destinazione e di impiego siano indicate nel DEF.

 

La successiva lettera b) del comma 41 in esameintroduce un comma aggiuntivo (36.1) all’articolo 2 del D.L. 138 del 2011- il quale dispone la presentazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, in allegato alla Nota di aggiornamento al DEF, di un Rapporto annuale contenente i risultati conseguitiinmateriadi contrasto all’evasione fiscale e contributiva, indicando le strategie relative alla predetta finalità, aggiornandole e confrontando i risultati con gli obiettivi prefissati.

 

Il Rapporto, inoltre, evidenzia, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti.

 

In conseguenza di tali previsioni, il comma 42 dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 296/2006, che prevede la presentazione da parte del Ministero dell’economia e finanze di una analoga Relazione al Parlamento sui risultati derivanti dalla lotta all’evasione e sulla destinazione delle maggiori entrate permanenti alla riduzione della pressione fiscale.

 

In relazione al complesso delle norme sopra illustrate, andrebbe chiarito come saranno individuate, per il 2013, le maggiori entrate “strutturali”derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva riferite all’anno precedente, la cui valutazione dovrà essere contenuta nel DEF, tenuto conto che il rapporto indicante i risultati conseguiti in materia di contrasto all’evasione e la quota di maggiori entrate attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento (c.d. tax compliance) da parte dei contribuenti – rapporto che sembra necessariamente rilevare ai fini delle maggiori entrate strutturali sopraddette - dovrà essere allegato alla successiva Nota di aggiornamento del DEF.

Per quanto concerne il computo delle maggiori risorse derivanti dal contrasto all’evasione e dalla minore spesa per interessi sul debito effettivamente erogata rispetto a quella prevista, lo stesso dovrà essere effettuato al “netto” delle risorse necessarie al conseguimento di alcuni obiettivi finanza pubblica, quali il mantenimento dell’equilibrio di bilancio e la riduzione del rapporto tra il debito e il PIL, i quali sono suscettibili di essere annualmente rimodulati in sede di definizione del DEF e della relativa Nota di aggiornamento e che sono a loro volta ancorati a precisi vincoli comunitari. La norma, peraltro, non esplicita se il richiamo al “mantenimento dell'equilibrio di bilancio” debba essere riferito al pareggio di bilancio inteso in termini strutturali, ossia la netto degli effetti del ciclo economico e delle componenti una tantum e se possa essere riferito al rispetto degli obiettivi concordati in sede europea.

Quanto, inoltre, alla spesa per interessi sul debito, atteso che il parametro di riferimento per il calcolo delle risorse da destinare al Fondo è dato dalla differenza tra la spesa “prevista” e quella “effettivamente erogata”, si rileva come si tratti di risultati che in quanto relativi “all’anno precedente” dovrebbero risultare già incorporati nella previsioni tendenziali riferite all’esercizio in corso al momento dell’elaborazione del DEF.

Va segnalato, infine, come le disposizioni in esame non rechino indicazione in ordine alle modalità e procedure attraverso le quali dovranno essere individuate, contabilizzate e assegnate le risorse che confluiscono al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale


 

Articolo 2, comma 43
(Trasporto pubblico locale)

 


43. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

 «Art. 16-bis. – (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). – 1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b)risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, la quota di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è incrementata in misura tale da garantire l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante per l'anno 2011 dalla quota dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, abrogato ai sensi del comma 1-ter del presente articolo, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La misura dell'incremento è stabilita entro il 31 marzo 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

5. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 4, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione di cui al comma 5 dei servizi nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, previa adozione da parte delle regioni a statuto ordinario del piano di riprogrammazione di cui al comma 5.

7. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 4, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoriaggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

8. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati, secondo le modalità indicate.

9. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 8, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

10. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;

b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta».


 

 

L’articolo 2, comma 43, modificato nel corso dell’esame in Commissione bilancio, sostituisce l’articolo 16-bis del D.L. n. 95/2012[254], relativo al finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, e istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L’aliquota di compartecipazione verrà determinata con successivo D.P.C.M. in misura tale che la dotazione del Fondo corrisponda agli attuali stanziamenti, con una maggiorazione di 465 milioni di euro per l’anno 2013, 443 milioni di euro per l’anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. La norma detta disposizioni per la ripartizione del Fondo, prevedendo criteri di ripartizione finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento dell’efficienza del servizio.

 

Il vigente articolo 16-bis demanda a un D.P.C.M., da emanare entro il 31 ottobre 2012, la definizione di criteri e modalità di ripartizione e trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui all’articolo 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011[255] e all’articolo 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011[256]. Stabilisce inoltre che le risorse di detto Fondo, e quelle derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio, una volta emanato il D.P.C.M., non possano essere destinate a finalità diverse dal finanziamento del trasporto pubblico locale, compreso quello ferroviario.

 

Il comma 1 del nuovo articolo 16-bis istituisce, a decorrere dal 2013, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, riferita alla previsione annuale del gettito stesso, come risultante iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata.

 

Nel testo originario dell’articolo si faceva riferimento genericamente ad una compartecipazione al gettito “dell’accisa sul gasolio” e non “dell’accisa sul gasolio per autotrazione”.

 

Entro il 31 gennaio 2013 un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, dovrà stabilire l’aliquota di compartecipazione al gettito delle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, in misura tale da assicurare che la dotazione del Fondo sia equivalente alla somma delle seguenti risorse:

a)   465 milioni di euro per l’anno 2013, 443 milioni di euro per l’anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b)   risorse derivanti, per l’anno 2011, dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione (articolo 1, commi 295-299, della legge n. 244/2007[257]) e al gettito dell’accisa sulla benzina (articolo 3, comma 12, della legge n. 549/1995[258]), al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale.[259] Le citate disposizioni sono abrogate dal comma 3, lettere a) e b), del nuovo articolo 16-bis in commento.

A partire dall'anno 2008, l’articolo 1, commi 295-297 e commi 298-299, ha attribuito alle regioni a statuto ordinario, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, due differenti quote del gettito dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, erogato nei rispettivi territori regionali.

La relazione tecnica quantifica le risorse derivanti dalle due compartecipazioni al gettito dell’accisa sul gasolio rispettivamente in 1.748.340.405,16 euro annui (comma 295-297) e in 242.393.790,26 euro annui (comma 298-299)

L’articolo 3, comma 12, della legge n. 549/1995 ha attribuito, dal 1° gennaio 1996, una quota del gettito dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio, successivamente elevata dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 56/2000[260]. L’articolo 5 del medesimo D.Lgs. n. 56/2000 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la periodica rideterminazione della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina.

La relazione tecnica quantifica per il 2011 la compartecipazione regionale al gettito dell’accisa sulla benzina in 1.388.520.273,95 euro. La quota destinata al finanziamento del servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 56/2000 è pari a circa 50 milioni di euro.

c)   risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011 e 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011. Le citate disposizioni sono abrogate dal comma 3, lettere c) e d), del nuovo articolo 16-bis in commento.

L’articolo 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011 ha istituito il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2011. Successivamente il sopra citato articolo 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011 ha incrementato la dotazione del Fondo di 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

La relazione tecnica precisa che le risorse dei due fondi ammontano attualmente, al netto delle riduzioni nel frattempo intervenute, a 1.135 milioni di euro per l’anno 2013, 1.157 milioni di euro per l’anno 2014 e 1.093 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

 

In base alla relazione tecnica, la dotazione complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario agli oneri del trasporto pubblico locale sarà di circa 4.929 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

Dal computo delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale è espressamente esclusa - come già anticipato supra - la quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 56/2000 (che, come si è visto, aveva elevato la quota di accisa stabilita dall’articolo 3, comma 12, della legge n. 549/1995). Per far fronte alla soppressione di questa fonte di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, conseguente all’abrogazione del citato articolo 3, comma 12, della legge n. 549/1995, disposta dal successivo comma 3 dell’articolo 16-bis in esame, il comma 2 (introdotto nel corso dell’esame in Commissione bilancio) stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al precedente comma 1, la quota di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'imposta sul valore aggiunto (IVA), di cui all’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 56/2000, sia incrementata, in misura tale da garantire alle regioni a statuto ordinario un gettito pari a quello derivante per l'anno 2011 dalla quota dell'accisa sulla benzina, ora abrogata, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

La misura dell’incremento della quota di compartecipazione regionale all’IVA dovrà essere stabilita con D.P.C.M., da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2013.

Dal 2013, in conseguenza delle modifiche sopra illustrate, il fabbisogno sanitario verrà finanziato dalle seguenti fonti:

§      addizionale regionale IRPEF,

§      IRAP,

§      entrate proprie,

§      compartecipazione all’IVA.

 

Il testo originario del disegno di legge (comma 1, secondo periodo, del nuovo articolo 16-bis) si limitava a prevedere che dal computo delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale fosse esclusa la quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e che la stessa fosse sostituita dall’aumento della compartecipazione all’IVA, senza fissare la misura dell’aumento, né prevedere le modalità della sua determinazione.

 

Il comma 3 del nuovo articolo 16-bis, anch’esso introdotto nel corso dell’esame in Commissione bilancio, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 1, abroga le seguenti disposizioni:

a)   il comma 12 dell'articolo 3 della legge n. 549/1995, che ha attribuito alle regioni una quota di compartecipazione al gettito dell’accisa sulla benzina;

b)   i commi 295-299 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007, che hanno attribuito alle regioni due quote del gettito dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante;

c)   il comma 3 dell'articolo 21 del D.L. n. 98/2011, che ha istituito il Fondoper il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario;

d)   il comma 3 dell'articolo 30 del D.L. n. 201/011, che ha incrementato il Fondo di cui alla precedente lettera c) ed ha previsto (secondo periodo) che a decorrere dal 2013, il predetto Fondo sia alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sui carburanti. L’aliquota di compartecipazione avrebbe dovuto essere stabilita entro il 30 settembre 2012 con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il testo originario del disegno di legge prevedeva, al comma 1, con un inciso, l’abrogazione dell’articolo 3, comma 12, della legge n. 549/1995 e dell’articolo 1, commi 295-299 della legge n. 244/2007. Il comma 1, terzo periodo, del nuovo articolo 16-bis nel testo originario si limitava invece a disporre l’abrogazione del secondo periodo dell’articolo 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011, anche se dalla ratio della disposizione sembrava desumersi che il Fondo di cui all’articolo 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011, incrementato dall’articolo 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011, fosse soppresso. Il comma 3, introdotto nel corso dell’esame in Commissione bilancio, contiene ora un’esplicita previsione in tal senso.

 

Il comma 4 del nuovo articolo 16-bis stabilisce che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo siano definiti, entro il 31 gennaio 2013[261], con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 281/1997.[262]

Per la definizione dei criteri si dovrà tenere conto, in particolare, del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando esigenze della mobilità nei territori, anche con differenziazione dei servizi.

Si ricorda che l’articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 422/1997[263] prevede che il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, debba essere pari almeno allo 0,35.

I criteri di ripartizione dovranno essere finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante:

a)   il miglioramento dell’offerta di servizio, rendendola più idonea, efficiente ed economica per il soddisfacimento della relativa domanda;

b)   l’incremento progressivo del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c)   la progressiva riduzione dei servizi offerti in misura eccessiva rispetto alla domanda e il corrispondente incremento, qualitativo e quantitativo, dei servizi per i quali si registra una domanda elevata;

d)   la definizione di appropriati livelli occupazionali;

e)   la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica.

 

Le finalità sopra indicate sono le stesse previste dal vigente articolo 16-bis, comma 2, del D.L. n. 95/2012.

 

Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio è stato approvato un emendamento al sopra illustrato comma 4 che ha fatte salve le funzioni attribuite all’Autorità dei trasporti ai sensi della legislazione vigente.

 

L’Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita dall’articolo 37 del D.L. n. 201/2011, con competenze nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori. Con specifico riferimento al trasporto pubblico locale, l’Autorità:

§       stabilisce le condizioni minime di qualità dei servizi connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;

§       definisce gli schemi dei bandi di gara per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e stabilisce i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici;

§       con riferimento al trasporto ferroviario regionale, verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali, con particolare riferimento alla disponibilità del materiale rotabile al momento della gara.

 

L’Autorità è un organo collegiale composto da un presidente e due componenti, in carica per sette anni senza possibilità di riconferma, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. La disposizione prevedeva, in sede di prima attuazione, la costituzione del collegio entro il 31 maggio 2012

Il Consiglio dei ministri ha provveduto alla designazione della terna dei componenti l’Autorità nella riunione dell’8 giugno 2012. Tuttavia, nel corso della seduta della IX Commissione trasporti della Camera del 19 settembre 2012, il rappresentante del Governo ha annunciato “alla luce delle difficoltà riscontrate nel soddisfare l'esigenza che per i tre commissari designati fosse raggiunta la maggioranza qualificata necessaria per ottenere la ratifica parlamentare […] la necessità di ripensare la composizione della terna”. L’Autorità non risulta quindi ancora costituita.

 

Il testo originario del disegno di legge conteneva un comma 3 del nuovo articolo 16-bis, che è stato stralciato, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, perché estraneo al contenuto proprio della legge di stabilità come definito dalla legge n. 196/2009.[264] Tale comma stabiliva che, per l’anno 2012, il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui ai citati articolo 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011, e articolo 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011, fosse ripartito sulla base del criterio storico.

Si segnala che tale disposizione è successivamente confluita nell’articolo 2 del D.L. 2 novembre 2012, n. 187, in corso di esame presso il Senato (A.S. 3556).

 

Il comma 5 del nuovo articolo 16-bis, modificato nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio, prevede che le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere l’assegnazione dei contributi per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, entro quattro mesi dall’emanazione del D.P.C.M. che definisce i criteri di ripartizione e trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, debbano adottare un piano di riprogrammazione dei propri servizi, secondo le indicazioni dello stesso D.P.C.M., e rimodulare i servizi a domanda debole. Inoltre, entro centottanta giorni dall’emanazione del D.P.C.M., le stesse regioni dovranno sostituire modalità di trasporto diseconomiche, con altre modalità che consentano di garantire il servizio, raggiungendo il rapporto costi/ricavi fissato dal sopra citato articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 422/1997.

 

Il testo originario del disegno di legge prevedeva che le regioni, entro sessanta giorni (e non quattro mesi come ora previsto) dall’emanazione del D.P.C.M. sopra citato, dovessero procedere alla riprogrammazione dei propri servizi (non veniva esplicitamente prevista l’adozione di un piano di riprogrammazione anche se questa risultava implicita alla luce del riferimento al piano di riprogrammazione contenuto al comma 6 cfr. infra).

 

I contratti di servizio già stipulati per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, compreso quello ferroviario, saranno oggetto di revisione per tener conto di tali riprogrammazioni, rimodulazioni e sostituzioni.

 

Il comma 6 del nuovo articolo 16-bis, modificato nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio, dispone che la ripartizione, tra le regioni, del Fondo di cui al comma 1 sia effettuata mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi sentita la Conferenza unificata, previa verifica degli effetti prodotti del piano di riprogrammazione dei servizi, effettuata nell’anno precedente ai sensi del comma 5. Il decreto dovrà essere emanato entro il 30 giugnodi ciascun anno (nel testo originario del disegno di legge era fissata la data del 30 marzo di ogni anno).

Il secondo periodo del comma 6, sostituito nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio, prevede che, per l’anno 2013, il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal D.P.C.M. di cui al comma 4, previa adozione da parte delle regioni del piano di riprogrammazione di cui al comma 5.

 

Il testo originario del disegno di legge si limitava a prevedere che per l’anno 2013 il decreto fosse emanato entro il 28 febbraio, senza contenere alcuna previsione in ordine ai parametri da seguire nel riparto (non potendosi ipotizzare, per il 2013, la verifica dell’attuazione dei piani di riprogrammazione da adottare nel medesimo anno).

 

Con riferimento alle modalità di coinvolgimento della Conferenza unificata, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 222 del 2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva l’istituzione di un Fondo per il conseguimento di risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, limitatamente alla parte cui prevedeva il parere della Conferenza Stato-regioni, anziché l’intesa con la Conferenza medesima, ai fini l’adozione del relativo decreto di riparto.

In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte costituzionale rileva innanzitutto che la materia del trasporto pubblico locale rientra nell’ambito della competenza legislativa residuale delle Regioni. La Corte sottolinea poi che, ancor prima della riforma del Titolo V della Costituzione, il decreto legislativo n. 422/97, aveva ridisciplinato l'intero settore, conferendo alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti relativi a tutti i «servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati» e prevedendo la ripartizione delle risorse statali di finanziamento tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La Corte prosegue richiamando la propria giurisprudenza secondo cui, nell'ambito del nuovo Titolo V della Costituzione, non è di norma consentito allo Stato prevedere propri finanziamenti in ambiti di competenza delle Regioni né istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali. Nella perdurante situazione di mancata attuazione delle prescrizioni costituzionali in tema di garanzia dell'autonomia di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali e del vigente finanziamento statale nel settore del trasporto pubblico locale, la Corte ha comunque ritenuto legittima l’istituzione del fondo, richiedendo però un pieno coinvolgimento delle Regioni nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi, attraverso lo strumento dell’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

 

La disposizione in esame deve essere quindi valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale nella parte in cui prevede il parere della Conferenza Stato-regioni, anziché l’intesa, ai fini del riparto delle risorse del Fondo.

 

Il comma 7 del nuovo articolo 16-bis, modificato nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio, stabilisce che, nelle more dell’emanazione del decreto di ripartizione di cui al comma 6, il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1, sia ripartito tra le regioni, a titolo di anticipazione, mediante decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata. Le risorse ripartite possono essere aumentate, confermate o ridotte, mediante compensazione con gli anni successivi, in relazione all’esito delle verifiche sulla gestione del servizio, effettuate, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera e), attraverso gli strumenti di monitoraggio.[265]L’erogazione delle risorse avviene con cadenza mensile.

 

Con riferimento alle modalità di coinvolgimento della Conferenza unificata, che prevedono un parere anziché un’intesa, si rinvia a quanto sopra osservato con riferimento al comma 6.

 

Il comma 8 del nuovo articolo 16-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2013, impone alle aziende che effettuano servizi di trasporto pubblico locale e servizi ferroviari di interesse regionale di trasmettere ogni sei mesi, per via telematica, i propri dati economici e trasportistici all’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale.[266] I dati da trasmettere saranno richiesti dall’Osservatorio, con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo per la verifica dell’andamento del settore, senza oneri per la finanza pubblica. I dati trasmessi dovranno essere certificati, con le modalità che saranno definite da un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno.

La mancata trasmissione dei dati, con le previste modalità, impedisce l’erogazione dei contributi pubblici e dei corrispettivi dei contratti di servizio.

 

Il primo periodo del comma 9 del nuovo articolo 16-bis, analogamente a quanto previsto dal comma 2 del vigente articolo 16-bis, prevede che le risorse del Fondo di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario.

Il secondo periodo del comma 9 attribuisce all’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale il monitoraggiosui costi e sulle modalità di erogazione del servizio in ciascuna regione, ferme restando, secondo quanto previsto da un emendamento approvato nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio, le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti.

 

Il primo periodo del comma 10 del nuovo articolo 16-bis stabilisce che le regioni non possono avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1, se non assicurano l’equilibrio economico della gestione e la sua appropriatezza, secondo i criteri stabiliti con il D.P.C.M. di cui al precedente comma 4.

Il secondo periodo del comma 10 prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza unificata, che stabilisca, nel caso di squilibrio economico:

a)   le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione della eventuale nomina di commissari ad acta,

b)   la decadenza dei direttori generali degli enti e società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale,

c)   le verifiche sull’attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con la eventuale nomina di commissari ad acta.

 

Con riferimento alle modalità di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, si segnala la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 17 luglio 2012 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo 4 del D.L. n. 138/2011. Tale articolo disciplinava le modalità di svolgimento di tutti servizi pubblici locali, con particolare attenzione ai criteri per la loro assegnazione, prevedendo una drastica riduzione delle ipotesi di affidamento in house. Con riferimento specifico al settore del trasporto pubblico locale, si ricorda altresì il D.Lgs. n. 422/1997, e successive modifiche e integrazioni, il quale attribuisce preferenza alla scelta del gestore mediante gara.

La segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2013 dell’ottobre 2012 ricorda che in base alla pubblicazione Radiografia del trasporto pubblico locale dell’ASSTRA, Associazione nazionale delle imprese pubbliche di trasporto, del 2012, il 51 per cento dei servizi di trasporto pubblico locale risulta affidato ad esito di una procedura ad evidenza pubblica; per quanto riguarda il trasporto pubblico locale su gomma, le aziende a connotazione pubblica gestiscono circa il 95 per cento del trasporto urbano e il 75 per cento di quello extraurbano.

 

Il testo originario del disegno di legge dell’articolo 2 in esame conteneva anche un comma successivo all’attuale comma 43, il quale prevedeva l’entrata in vigore del nuovo articolo 16-bis alla data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, anziché al 1° gennaio 2013. Tale comma è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione bilancio.

 

Nel testo a fronte sottostante sono posti a confronto il testo originario dell’articolo 9 e il testo dell’articolo 2, comma 43, elaborato nel corso dell’esame in sede referente da parte della Commissione bilancio.

 

Art. 9.

(Trasporto pubblico locale).

Art. 2.

(Finanziamento di esigenze indifferibili e disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)..

 

 

 

(omissis)

1. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

43. Identico:

«1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da un importo pari all'ammontare della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, è stabilita entro il 31 gennaio 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare l'equivalenza della dotazione stessa al risultato della somma dell'importo di 465 milioni di euro per l'anno 2013, di 443 milioni di euro per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, alle risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e alle risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio e dell'accisa sulla benzina, previste, rispettivamente, dagli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che sono abrogati dal 1o gennaio 2013, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che è sostituita dall'aumento della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Conseguentemente, all'articolo 30, comma 3, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è soppresso.

«1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annualedel predetto gettito, iscritta sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, la quota di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è incrementata in misura tale da garantire l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante per l'anno 2011 dalla quota dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, abrogato ai sensi del comma 3, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La misura dell'incremento è stabilita entro il 31 marzo 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

4. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

a) identica;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

b) identica;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

c) identica;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

d) identica;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

e) identica.

3. ............................

 

4. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 2, alla riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 4, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione di cui al comma 4 dei servizi nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il decreto è emanato entro il 28 febbraio.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione di cui al comma 5 dei servizi nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, previa adozione da parte delle regioni a statuto ordinario del piano di riprogrammazione di cui al comma 5.

6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 2, lettera e). La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

7. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 4, lettera e) effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

7. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati, secondo le modalità indicate.

8. Identico.

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

9. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 8, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

10. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;

a) identica;

b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

b) identica;

c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta».

c) identica».

2. Il presente articolo entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Soppresso

 


 

Articolo 3, comma 1
(Apparecchi da divertimento ed intrattenimento
senza vincita in denaro)

 


1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo»;

b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

«7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto vendita.

7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni»;

c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».


 

 

Il comma 1,introdotto nel corso dell’esame in sede referente,reca disposizioni in materia di “Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro”.

In particolare, novellando l’articolo 110, comma 7, del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931) - cui introduce le nuove lettere c-bis) e c-ter) – ha lo scopo di includere tra gli apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro:

§      gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici -differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) - attivabili con moneta, gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (lettera c-bis),

§      gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (lettera c-ter).

 

Si ricorda che il comma 6 dell’articolo 110, alle lettere a) e b), disciplina gli apparecchi idonei al gioco lecito, rispettivamente, nelle c.d. slot machine e nelle video-lottery (VLT), mentre al comma 7 considera apparecchi e congegni per il gioco lecito:

§       quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita (lettera a);

§       quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro (lettera c).[267]

 

Il comma 1 introduce altresì all’articolo 110 i commi da 7-ter a7-quinquies. In particolare, il comma 7-ter rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2013 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione (trascorsi i quali il parere si intende acquisito), per la definizione delle regole tecniche per la produzione di tutte le tipologie di apparecchi previsti dall'articolo 110 comma 7, (apparecchi senza vincite in denaro) e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici e quantitativi di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfettaria dell'imposta sugli intrattenimenti ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. n. 640 del 1972.

Il comma 3-bis dell’articolo 14-bis prevede che per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo è, per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in 1.800 euro, sia per gli apparecchi di cui alla lettera a), che per quelli di cui alla lettera c).

 

Il comma 7-quater specifica che:

§      gli apparecchi da gioco senza vincite in denaro non possono essere utilizzati per manifestazioni (concorsi e operazioni) a premio di cui al D.P.R. n. 430 del 2001[268];

§      i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con decreto ministeriale di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro, o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto vendita.

 

Inoltre il comma 7-quinquies dispone in merito alla regolarizzazione di tutti gli apparecchi da gioco senza vincite in denaro utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, dietro pagamento di una somma una tantum di 500 euro, ovvero di 400 euro nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti. Le modalità di regolarizzazione saranno definite con decreto ministeriale di cui al comma 7-ter.

 

Infine, viene novellato il comma 9 dell’articolo 110 in tema di sanzioni per violazioni sulla distribuzione, installazione o utilizzo di tutte le tipologie di apparecchi da gioco (lettera f-bis) e in particolare delle video-lottery (lettera f-ter).

Il comma 9 prevede le seguenti sanzioni in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 (slot machine e video lottery) e 7 dell’articolo 110:

a)    chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b)    chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c)    chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d)    chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e)    nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;

f)      nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

 

La norma in esame novella il richiamato comma 9, prevedendo le ulteriori fattispecie:

§      f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio.

§      f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b) (c.d. video lottery), e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.


 

Articolo 3, comma 2
(Aumento IVA)

 

2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1o luglio 2013, l'aliquota IVA del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».

 

 

Con riferimento, più in generale, alle disposizioni in materia di entrate occorre, preliminarmente, rammentare che, per effetto delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, l’articolo 12 ha subito numerose modifiche ed integrazioni, che hanno cambiato in modo sostanziale gli effetti della manovra fiscale rispetto al testo originario.

 

Nella impostazione originaria del ddl, a fronte della diminuzione di un punto del già disposto aumento delle aliquote IVA rispettivamente all'11 e al 22 per cento, della riduzione di un punto percentuale delle aliquote Irpef applicabili ai primi due scaglioni di reddito, della proroga della detassazione dei contratti di produttività, si introduceva un limite alla deducibilità e detraibilità di taluni oneri mediante un sistema combinato di tetti di spesa e franchigie. Oltre all’abrogazione della cd. “clausola di salvaguardia” relativa alla tassazione delle indennità di fine rapporto, si interveniva sull'esenzione dall'IRPEF per le pensioni di guerra e per gli altri redditi assimilati.

 

La nuova articolazione della manovra in materia di entrate ruota ora intorno a quattro principali interventi:

§      eliminazione dell’aumento dell’aliquota IVA ridotta;

§      estensione del beneficio dei contratti di produttività all’anno 2014;

§      incremento della detrazione Irpef per figli a carico;

§      aumento delle deduzioni forfetarie Irap per i lavoratori a tempo indeterminato e per i contribuenti di minori dimensioni.

 

Viene reintrodotta l’esenzione dall’Irpef delle pensioni di guerra diverse da quelle di reversibilità indipendentemente dal livello di reddito; viene, inoltre, eliminata la retroattività di alcune disposizioni già previste dal testo originario (disciplina dell’IVA per le cooperative sociali, rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari; regimi agevolativi per l’agricoltura; contingente di gasolio per usi agricoli) nonché dell’imposta sugli immobili e le attività finanziare detenute all’estero.

 

Non sono state oggetto di modifiche significative le norme volte a introdurre una tassazione sulle transazioni finanziarie, le norme sulla deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo delle spese auto nonché le disposizioni sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione.

 

In particolare, il comma 2 dell’articolo 3, interamente sostituito durante l’esame del provvedimento in sede referente, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2013 l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva dal 21 al 22 per cento; rispetto alla formulazione originaria della norma, non si dà più luogo all’aumento dell’aliquota ridotta dal 10 all’11 per cento.

 

In sostanza, rispetto alla disciplina vigente, viene rideterminato il già disposto aumento dell'IVA operativo dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013: in luogo dell’aumento al 12 e al 23 per cento (come da ultimo previsto dal D.L. 95 del 2012), resta ferma l’attuale aliquota ridotta del 10 per cento, mentre l’aliquota ordinaria è aumentata al 22 per cento.

 

Si ricorda preliminarmente che in Italia le aliquote IVA sono disciplinate dall’articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

Attualmente, accanto all’aliquota normale (incrementata dal 20 al 21 per cento dai commi da 2-bis a 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011) si prevede un’aliquota ridotta del 10 per cento e un’aliquota “super-ridotta” del 4 per cento per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633.

 

Più in dettaglio, la disposizione in esame sostituisce integralmente il comma 1-ter dell’articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011.

 

Nella formulazione originaria del D.L. 98/2011, il comma 1-ter dell’articolo 40 disponeva la riduzionedel 5 per cento nel 2013 e del 20 per cento a decorrere dal 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell’allegato C-bis al decreto-legge medesimo.

Il successivo comma 1-quater prevedeva la non applicazione di tale riduzione ove, entro il 30 settembre 2013, fossero stati adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale sovrapposti alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014.

In seguito l’articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 138 del 2011 ha modificato i richiamati commi 1-ter e 1-quater anticipando, rispettivamente, al 30 settembre 2012 e a decorrere dal 2013 gli effetti finanziari ivi previsti, al fine di determinare un ulteriore effetto positivo, in termini di gettito, pari a 4 miliardi nel 2012 e a 16 miliardi nel 2013.

Con l’articolo 18 del decreto-legge n. 201 del 2011 il legislatore ha inteso “sterilizzare” le suddette riduzioni delle agevolazioni fiscali. Sostituendo il comma 1-ter del citato articolo 40 si prevedeva, al posto delle riduzioni percentuali delle agevolazioni, l’incremento di 2 punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento (che sarebbero passate al 12 e al 22 per cento) a decorrere dal 1° ottobre 2012. Inoltre, la medesima norma disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le predette aliquote aumentassero ulteriormente di 0,5 punti percentuali.

Il comma 1, lettera b), dell’articolo 18 citato, ha recato alcune modifiche al comma 1-quater, prevedendo che i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale dovessero effettivamente entrare in vigore (e non solo essere adottati) alla data del 30 settembre 2012 ai fini della non applicazione della disposizione sull’aumento dell’IVA. L’articolo 18 ha altresì modificato gli effetti positivi attesi, ai fini dell'indebitamento netto, derivanti dall’articolo 40 del D.L. 98/2011, rideterminandoli in 13.119 milioni di euro per l’anno 2013 e 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.

Da ultimo, l'articolo 21 del D.L. 95/2012:

§      ha posticipato (comma 1) l’incremento delle aliquote IVA del 2 per cento disposto dal D.L. 201 del 2011, fissandone la decorrenza al 1o luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 (in luogo del periodo 1° ottobre 2012 - 31 dicembre 2012). Di conseguenza, le norme vigenti prevedono che nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2013 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento aumentino, rispettivamente, al 12 e al 23 per cento;

§      ha previsto la rideterminazione, dal 1o gennaio 2014, di dette aliquote, con un incremento dell'1 per cento, anziché del 2,5 per cento come previsto dal testo previgente. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2014 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento saranno rideterminate, rispettivamente, nella misura dell’11 e del 22 per cento;

§      ha demandato alla legge di stabilità 2013 l’indicazione delle misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica (previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del 2012) e le disposizioni di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale (previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011), prevedendo che i risparmi e le maggiori entrate così ottenuti, assieme ai risparmi derivanti dal riordino di enti ed organismi statali disposti dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, concorrano ad evitare il previsto aumento dal 1° luglio 2013 delle aliquote IVA.

 

Per effetto delle disposizioni in commento, come novellate in sede referente, viene sostituito il richiamato articolo 40, comma 1-ter.

 

 

Di conseguenza:

§      si espunge il riferimento al termine finale del 31 dicembre 2013, dunque dal 1° luglio 2013 l’aliquota IVA del 21 per cento viene rideterminata al 22 per cento (e non al 23 per cento);

§      l’aliquota ridotta rimane fissata al 10%. La formulazione originaria della norma in esame ne prevedeva l’aumento di un punto percentuale;

§      resta fermo quanto previsto dalla formulazione originaria della disposizione in commento, e cioè non si dispone un ulteriore innalzamento delle aliquote a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

Di conseguenza dal 1° luglio 2013 le aliquote IVA saranno le seguenti: 22 per cento (ordinaria, che aumenta così dall’attuale valore del 21 per cento), 10 per cento (ridotta) e 4 per cento (super-ridotta).


 

Articolo 3, commi 3 e 4
(Detassazioni contratti di produttività)

 


3. Per la proroga, nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013 il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività.

4. Le misure di cui al comma 3 si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 3 è fissato al 15 gennaio 2014.


 

 

Il comma 3 dell’articolo 3, modificato durante l’esame del provvedimento in sede referente, proroga per il 2013 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.

Per effetto delle modifiche apportate in sede referente, ove la disciplina di attuazione non sia emanata entro il 15 gennaio 2013, il Governo – previa comunicazione alle Camere – dovrà promuovere un'apposita iniziativa legislativa per finalizzare le risorse stanziate a politiche per incremento della produttività, in luogo della possibilità di destinare le risorse al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 4, introdotto durante l’esame del provvedimento in sede referente, proroga le suddette misure anche all’anno 2014; per il periodo di riferimento, a tali misure viene posto un limite massimo complessivo pari a 800 milioni di euro. Il termine per l’emanazione delle norme di attuazione è fissato al 15 gennaio 2014.

 

Più in dettaglio, il comma 3 dell’articolo 3 intende prorogare a tutto il 2013 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, a tal fine introducendo una speciale agevolazione.

 

La relazione illustrativa specifica che tale misura consiste nella proroga a tutto il 2013 della detassazione dei contratti di produttività.

 

Si osserva che la disposizione in esame non specifica quale agevolazione si intenda introdurre, limitandosi a specificarne l’onere e a demandare a una norma di rango secondario la fissazione delle relative modalità attuative. Appare opportuno che la misura introdotta sia esplicitata in norma.

 

La tassazione agevolata dei contratti di produttività è stata introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n.93/2008, originariamente in via transitoria e con carattere sperimentale. Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10%. A tale regime sono soggette, tra l’altro, le remunerazioni derivanti da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. In sostanza, si tratta della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale. La tassazione agevolata dei contratti di produttività è stata successivamente prorogata al 2011 dall’articolo 1, comma 47, della legge n.220 del 2010 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito annuo per lavoro dipendente fino a 40.000 euro e, successivamente, al 2012 dall’articolo 33, comma 12 della legge 183/2011, che ha rimesso a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo entro il quale usufruire dell’agevolazione. In attuazione di tale disposizione è intervenuto il D.P.C.M. 23 marzo 2012, che ha previsto per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 la proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del D.L. 93/2008). Tali misure trovano applicazione entro il limite complessivo di 2.500 euro lordi con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato D.L. 93/2008.

Si fa presente, al riguardo, che i precedenti limiti, fissati dall’articolo 53 del D.L. n. 78 del 2010 per l’anno 2011 erano, rispettivamente, di 6.000 e 40.000 euro.

 

L'agevolazione trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni nel 2013 e 400 milioni nell'anno 2014.

Nella formulazione originaria della norma, il limite massimo di onere per l’anno 2013 era fissato a 1.200 milioni di euro. La misura è stata così ridotta per effetto delle modifiche apportate in sede referente, che hanno destinato 250 milioni di euro al Fondo per la protezione civile, per la realizzazione di interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2012 (articolo 3, comma 40 del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rimanda per approfondimenti).

 

Si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto di tale onere, la determinazione delle modalità di attuazione dell'agevolazione.

A seguito delle modifiche apportate in sede referente si prevede che, ove il decreto attuativo non sia emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo promuova, previa comunicazione alle Camere, un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse a politiche per l’incremento della produttività;nella formulazione originaria della norma, in caso di mancata tempestiva emanazione delle norme secondarie e mancata destinazione delle somme ad altra finalità, esse sarebbero state destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Non sembra chiaro se la data 15 gennaio 2013 (e, per il comma 3-bis, quella del 15 gennaio 2014) sia da interpretare, oltre che come limite temporale per l’emanazione delle disposizioni attuative della misura agevolativa in esame, anche come termine ultimo per l’esercizio dell’iniziativa legislativa del Governo per una destinazione delle risorse ad altri interventi in materia di produttività del lavoro.

 

Il comma 4, introdotto durante l’esame del provvedimento in sede referente, proroga le suddette misure all’anno 2014 (più precisamente, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014).

Rispetto a quanto previsto per l’anno 2013, la norma pone a tali misureun limite massimo complessivo pari a 800 milioni di euro, quantificando il relativo onere massimo in 600 milioni di euro per il medesimo anno 2014 e in 200 milioni di euro quello relativo all’anno 2015.

Il termine per l’emanazione delle norme di attuazione è fissato al 15 gennaio 2014.


 

Articolo 3, commi 5-7
(Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia – deducibilità IRAP)

 


5. A decorrere dal 1o gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap».

6. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;

2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625».

7. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 6 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.


 

 


Premessa

Occorre in primo luogo rammentare che, per effetto delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, i commi da 4 a 6 dell’originario articolo 12 del disegno di legge sono stati integralmente sostituiti nella forma e nei contenuti dall’articolo 3, commi da 5 a 7, esaminati di seguito.

Gli originari commi da 7 a 11 dell’articolo 12 sono stati soppressi.

 

Di conseguenza sono state eliminate le limitazioni, previste dagli originari commi da 4 a 10, alla deducibilità e detraibilità di taluni oneri a fini IRPEF.

Più in dettaglio, gli originari commi da 4 a 7 dell’articolo 12 limitavano, a determinate condizioni e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità e la detraibilità di taluni oneri (indicati rispettivamente negli articoli 10 e 15 del TUIR) fissando una franchigia pari a euro 250 nei confronti dei contribuenti con un reddito complessivo superiore a euro 15.000. Le franchigie si intendevano applicabili anche a taluni oneri che non risultano indicati espressamente negli articoli 10 e 15 del TUIR, ma con riferimento ai quali la deduzione e la detrazione fossero comunque riconducibili all'ambito di tali norme. Gli originari commi da 8 a 10 fissavano, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, un limite massimo annuale di 3.000 euro all'ammontare delle spese e degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del TUIR, con alcune specifiche esclusioni da tale limite. Si specificava altresì che il computo del tetto massimo di 3.000 euro fosse effettuato tenendo conto anche di taluni oneri non indicati espressamente nell'articolo 15 del TUIR, ma riconducibili nell’ambito di tale norma.

Con la soppressione del comma 11 viene mantenuta la vigenza della cd. “clausola di salvaguardia” relativa alla tassazione delle indennità di fine rapporto (trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro); essa consiste nell'applicazione della curva delle aliquote vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell'anno di insorgenza del diritto a percepire le indennità medesime.

Detrazioni per carichi di famiglia

Il comma 5, modificato durante l’esame del provvedimento in sede referente, innalza l’importo delle detrazioni IRPEF spettanti per figli a carico: viene in particolare elevata da 800 a 950 euro la detrazione IRPEF per figli a carico di età pari o superiore a tre anni, da 900 a 1.220 euro quella prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, nonché dal 220 a 400 quella per ciascun figlio portatore di handicap, modificando a tal fine l’articolo 12, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

 

Si rammenta che i carichi di famiglia danno diritto a detrazioni dall’imposta lorda, di importo differenziato in relazione al rapporto tra il contribuente e il soggetto a carico e in relazione al reddito percepito dal contribuente (l’importo delle detrazioni si riduce all’aumentare del reddito). Esse spettano purché (ai sensi del richiamato articolo 12, comma 2 del TUIR) le persone alle quali si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro.

I familiari per cui possono spettare le agevolazioni sono (giusto il richiamo all’articolo 433 del codice civile):

§       coniuge, figli e in loro mancanza i discendenti più prossimi;

§       genitori e, in loro mancanza, ascendenti più prossimi;

§       fratelli e sorelle;

§       suoceri, nuore, generi;

§       adottanti.

Per il coniuge e i figli la detrazione spetta se sono fiscalmente a carico, ancorché conviventi o residenti all’estero. Per gli altri familiari si prescrive che essi siano conviventi con il contribuenti, ovvero che de da esso percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria (articolo 12, comma 1, lettera d) del TUIR).

 

Le attuali detrazioni per i figli a caricocompresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati) sono le seguenti:

§      800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età superiore a tre anni;

§      l’importo è aumentato a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

§      per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

§      l’importo base della detrazione è aumentato di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap:

 

Per effetto delle norme in esame:

§      è elevato da 800 a 950 euro l’importo spettante per ciascun figlio di età superiore a tre anni (comma 4, lettera a), che modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo del TUIR);

§      è elevato da 900 euro a 1.220 euro l’importo spettante per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (comma 4, lettera b), che modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c), secondo periodo del TUIR);

§      è elevato da 220 euro a 400 euro l’importo spettante per ciascun figlio portatore di handicap (comma 4, lettera b), che modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c), terzo periodo del TUIR).

 

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; in presenza di più figli l'importo di 95.000 euro è aumentato, per tutti, di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo[269].

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, ha chiarito che la detrazione spetta a prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza con i genitori, nonché dalla eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap.

 

La detrazione per i figli a carico è ripartitatra i genitori, non legalmente ed effettivamente separati, nella misura del 50 per centociascuno. E’ consentito, sulla base di un accordo tra i genitori, attribuire interamente la detrazione al genitore con un reddito complessivo di ammontare più elevato, in modo da permettere, in caso di incapienza di uno dei genitori, il godimento per intero delle detrazioni da parte del genitore fiscalmente capiente.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione, in mancanza di accordo, spetta al genitore affidatario del (o dei) figlio (figli). Nell’eventualità di un affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50 per centociascuno, in mancanza di diverso accordo.

E’ inoltre previsto, nell’ipotesi in cui il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, non possa usufruire, in tutto o in parte, della detrazione, per limiti di reddito, che la detrazione stessa è assegnata per intero all’altro genitore, il quale è tenuto a riversare al genitore affidatario l’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, il cinquanta per cento, salvo diverso accordo.

Nel caso in cui un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per l’intero ammontare.

Infine, è statuito che per il primo figlio si applichino, se più convenienti, le detrazioni per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, nei seguenti casi:

§       qualora l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia in seguito legalmente ed effettivamente separato;

§       qualora vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Tale misura costituisce dunque un’agevolazione per le famiglie monoparentali.

 

Ai fini del calcolo delle predette detrazioni, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (articolo 12, comma 4-bis).

 

Il comma 1-bis dell’articolo 12 prevede un’ulteriore detrazione ove vi siano almeno quattro figli a carico, che ammonta a 1.200 euro.

 

Il comma 2 dell’articolo 12 del TUIR prevede che le detrazioni sopra indicate spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate al mese in cui sono cessate le condizioni richieste (comma 3 dell’articolo 12).

Il comma 4 dell’articolo 12 del TUIR stabilisce che le detrazioni per carichi di famiglia spettano esclusivamente quando i rapporti contemplati nelle varie ipotesi sono numeri maggiori di zero e minori di uno. Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o pari a uno le detrazioni non spettano.

Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, lettera e) del D.L. 70/2011 ha sollevato i contribuenti dall’obbligo di presentare ogni anno al sostituto d’imposta la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono l’attribuzione del beneficio fiscale. L’adempimento deve essere effettuato, tempestivamente, soltanto al verificarsi di ogni variazione che rilevi ai fini del diritto a fruire delle predette detrazioni.

Oneri deducibili IRAP

I commi 6 e 7 dell’articolo 3, anch’essi integralmente sostituiti in sede referente, modificano la disciplina delle deduzioni IRAP, elevando gli importi delle deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelli delle deduzioni previste per i contribuenti di minori dimensioni.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

 

Nel dettaglio, le disposizioni in commento apportano modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedimento che ha istituito e che disciplina l’Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP.

 

In particolare, con la lettera a) del comma 6 viene innalzato da 4.600 a 7.500 euro l’importo deducibile (articolo 11 comma 1, lettera a), numero 2) del richiamato D.Lgs. 446/199), su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta di riferimento da parte del soggetto passivo IRAP.

Viene altresì innalzato da 10.600[270] a 13.500 euro l’importo deducibile per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

 

La disposizione si applica ai soggetti passivi IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese operanti, in concessione e a tariffa, in determinati settori (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti).

 

La lettera b) del comma 6 innalza da 9.200[271] a 15.000 euro l’importo massimo deducibile (articolo 11 comma 1, lettera a), numero 3) del richiamato D.Lgs. 446/199) dall’IRAP per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando altresì tale importo da 15.200 a 21.000 euro se tali lavoratori sono di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni.

La disposizione si applica ai soggetti passivi IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni, e dalle imprese operanti in determinati settori (banche, assicurazioni ed enti finanziari; imprese operanti, in concessione e a tariffa, nel settore dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti); tale agevolazione è alternativa a quella sopra illustrata ed è fruibile nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola “de minimis”.

La lettera c) del comma 6 modifica, elevandoli, gli importi deducibili complessivamente dall’IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle Pubbliche amministrazione. A tal fine è integralmente sostituito l’articolo 11, comma 4-bis del D.Lgs. n. 446/1997.

 

In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalle norme in esame gli importi deducibili ammessi in deduzione sono così elevati:

§      da 7.350 a 8.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;

§      da 5.550 a 6.000 euro se la base imponibile supera 180.759,91 euro ma non 180.839,91 euro;

§      euro da 3.700 a 4.000 euro se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;

§      da 1.850 a 2.000 euro se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro.

Le norme in esame elevano altresì la misura dell’aumento delle predette deduzioni applicabile in favore dei seguenti soggetti:

§      società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, nonché - persone fisiche esercenti attività commerciali;

§      persone fisiche, delle società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni.

Per tali soggetti passivi, in relazione alla misura della base imponibile così come illustrata supra, la deduzione è aumentata di 2.500 euro (in luogo di 2.150), di 1.875 euro (in luogo di 1.625), di 1.250 euro (in luogo di 1.050) e di 625 euro (in luogo di 525).

 

Il comma 7 dispone che le misure agevolative in materia di IRAP si applichino a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Si prevede, infine, l’invarianza finanziaria delle risorse spettanti alle regioni e province autonome, da garantire previa intesa in Conferenza unificata.


 

Articolo 3, comma 8
(Imposta di bollo sui certificati penali)

 

8. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti: «, con la sola esclusione dei certificati penali,».

 

 

Il comma 8 dispone che i certificati penali siano assoggettati ad imposta di bollo. È conseguentemente integrato il Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002).

 

La legislazione vigente prevede il pagamento mediante marca da bollo (da 14,62 euro) per il rilascio del certificato generale (contenente tutti i provvedimenti del giudice, irrevocabili, in materia penale, civile ed amministrativa) e del certificato civile (contenente i provvedimenti relativi alla capacità della persona, i provvedimenti relativi ai fallimenti, i provvedimenti riguardanti la perdita o la revoca della cittadinanza).

Per il rilascio di tutti i certificati, compreso il certificato penale (contenente i provvedimenti penali di condanna definitivi) è dovuto un diritto di segreteria (3,54 euro, ovvero 7,08 euro se richiesto con urgenza).

 

L’articolo 18 del D.P.R. n. 115 del 2002, sul quale interviene la disposizione in esame, prevede la non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato.

 

Il comma 8 esclude i certificati penali dalla non applicabilità dell’imposta di bollo, i quali sono, conseguentemente, assoggettati ad imposta di bollo.


 

Articolo 3, comma 9
(Aliquote di accisa dei carburanti)

 

9. A decorrere dal 1o gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.

 

 

Il comma 9 intende stabilizzare l'incremento delle accise sui carburanti disposto con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789: viene dunque previsto che, dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina sarà pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri.

 

Con la disposizione in commento si intende innalzare la misura delle accise sui carburanti applicabili dal 1° gennaio 2013, la quale attualmente ammonterebbe, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del D.L. 201 del 2011:

§      a 704,70 euro per mille litri per benzina e benzina con piombo;

§      a euro 593,70 per mille litri per il gasolio utilizzato come carburante.

 

Un temporaneo incremento delle accise sui carburanti è stato disposto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici), il cui gettito è stato destinato al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 nel limite di 500 milioni di euro. L’incremento fissato dal D.L. 74 è stato di 2 centesimi al litro con operatività limitata al 31 dicembre 2012. La determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 69805/RU del 7 giugno 2012 ha provveduto a rimodulare in tal senso l’accisa sui carburanti (cfr. tabella successiva).

Successivamente, con la determinazione n. 88789 del 9 agosto 2012 richiamata dalla norma si è provveduto a rimodulare le aliquote di accisa su benzina e gasolio per carburazione in ottemperanza a quanto ulteriormente disposto dall’articolo 33, comma 30, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012). Il richiamato comma 30, in relazione alla necessità di fornire copertura agli oneri connessi alle varie disposizioni contenute nel citato articolo 33 (tra le quali quella relativa al rientro dall’emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009), ha previsto che l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante debba determinare, per l’anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro. Di conseguenza, anche tenendo conto degli aumenti disposti in rapporto al sisma del maggio 2012, si è nuovamente provveduto a incrementare temporaneamente le aliquote dell’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante nella misura di euro 4,20 per mille litri di prodotto.

La seguente tabella espone le modifiche delle aliquote dell’accisa (IVA esclusa) sulla benzina e sul gasolio operate dal 1° novembre 2011, nonché l’eventuale misura “stabilizzata” con il disegno di legge in esame. Gli importi sono espressi in euro per mille litri:

 

 

1° novembre
6 dicembre 2011
[272]

7 dicembre 2011
7 giugno 2012

8 giugno
10 agosto 2012

11 agosto
31 dicembre 2012

Dal 1° gennaio 2013

Benzina e benzina con piombo

622,10

704,20

724,20

728,40

728,40

Gasolio carburazione

481,10

593,20

613,20

617,40

617,40

 

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 61, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, il maggior onere, derivante all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, sarà rimborsato agli esercenti le attività di trasporto di merci (con veicoli aventi massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate) e alle categorie di soggetti operanti nel settore del trasporto di passeggeri.


 

Articolo 3, commi 10-12
(Variazioni al regime di IVA agevolato per cooperative assistenziali)

 


10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente:

«127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

11. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.


 

 

I commi da 10 a 12 dell’articolo 3, modificati durante l’esame del provvedimento in sede referente, innovano la disciplina dell'IVA applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, assoggettandole ad aliquota del 10 per cento anziché del 4 per cento qualora si tratti di cooperative sociali, ferma restando per queste ultime la possibilità di usufruire del più agevole regime Onlus.

Per effetto delle modifiche apportate durante l’esame in Commissione, tali norme si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

 

Si tratta, in particolare, delle seguenti prestazioni previste dall’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter):

18)  le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;

19)  le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presìdi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20)  le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21)  le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter)  le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

 

In dettaglio, il comma 10 prevede una modifica alla Tabella A del D.P.R. n. 633 del 1972 nel senso di escludere le prestazioni sopra indicate dalla parte seconda (recante i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento) e di includerle nella parte terza (recante i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento) qualora rese da cooperative sociali e loro consorzi (in luogo del generico riferimento alle cooperative) in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

 

Il vigente n.41-bis) della tabella A, parte seconda, assoggetta, infatti, ad aliquota del 4 per cento le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

 

Alla tabella A, parte terza, viene quindi aggiunto un nuovo numero 127-undevicies) recante le descritte prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

 

Il comma 11 abroga il primo e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aveva ricompreso nelle prestazioni assoggettate all’IVA al 4 per cento anche quelle di cui ai sopra citati numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) rese da tutte le cooperative e loro consorzi (primo periodo). Il secondo periodo del comma 331 faceva salva la facoltà per le sole cooperative sociali - in quanto Onlus di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - di optare per il regime agevolativo applicato alle Onlus.

 

In sostanza, per effetto delle norme in esame, il regime IVA al 10 per cento spetta alle sole cooperative sociali per la prestazione dei sopra indicati servizi; come precisa al riguardo la relazione tecnica, queste ultime possono comunque optare per il più agevole regime applicato alle Onlus (esenzione IVA) ove lo reputino più conveniente.

 

Occorrerebbe chiarire il regime applicabile alle cooperative diverse da quelle sociali per l’esecuzione delle predette prestazioni.

 

Il comma 12, modificato nel corso dell’esame in sede referente differisce di un anno il nuovo regime Iva, prevedendo che la nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 (in luogo della data di entrata in vigore della legge in esame).

 

Tale ultima disposizione, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, risponde all’esigenza di non gravare sulle finanze degli enti pubblici committenti.


 

Articolo 3, comma 13
(Abrogazione esenzione IRPEF per pensioni di guerra)

 

13. L'agevolazione di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non opera qualora gli emolumenti ivi indicati sono percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

 

 

Il comma 13 dell’articolo 3, modificato durante l’esame in sede referente, sottopone ad IRPEF le pensioni di guerra e assimilate erogate a titolo di reversibilità a soggetti con reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Per effetto delle modifiche apportate in sede referente, di conseguenza, rispetto alla formulazione originaria della norma, viene reintrodotta l’esenzione IRPEF per i predetti emolumenti, purché diversi da quelli di reversibilità e in tal caso indipendentemente dal reddito complessivo del percettore.

L’originario comma 17 intendeva abrogare l'esenzione dall'IRPEF per le pensioni di guerra e per gli altri redditi assimilati, come indicati nell'articolo 34, primo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973, per i soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

 

Più in dettaglio, la disposizione in commento specifica che l’esenzione IRPEF per le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione, delle relative indennità accessorie, degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e dei soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare (disposta dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) non opera per gli emolumenti percepiti a titolo di reversibilità dai soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000, i quali dunque sono assoggettati a prelievo.

 

Nella relazione illustrativa all’A.C. 5534-bis si rileva che la sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 1989 ha dichiarato illegittimo il richiamato articolo 34, comma primo, nella parte in cui non estende l’esenzione IRPEF anche ad altri tipi di emolumenti. L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito in numerose circolari (Circolare n. 21 del 1991, n. 260/E del 1996 e 104/E del 2000) l’ambito applicativo dell’esenzione. Di conseguenza, la modifica normativa in esame sembra operare anche:

§       per le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;

§       per le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiale;

§       per le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo dei vigili del fuoco e ai militari volontari, sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

 

Si ricorda in merito che l’articolo 2 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, prevede che siano conferite pensioni, assegni o indennità di guerra ai militari delle forze armate, agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, a coloro i quali, assumono di diritto la qualità di militarizzato, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte.

Inoltre spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, e, in caso di morte, ai loro congiunti. La pensione, assegno o indennità di guerra spetta, altresì, agli appartenenti a reparti militari o a corpi o servizi ausiliari impiegati, per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nelle zone di intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746 (che reca l’estensione al personale militare, in servizio per conto dell'O.N.U. in zone d'intervento, dei benefici combattentistici), e, in caso di morte, ai loro congiunti.

 

Al fine di circoscrivere l’ambito operativo delle norme in esame sembrerebbe opportuno specificare con maggiore esattezza - al di là di quanto indicato dalla relazione illustrativa al DDL in commento – a quali emolumenti si riferisce la norma in esame, in particolare chiarendo se essa trova applicazione nelle suindicate ipotesi (tra cui quelle contemplate al richiamato articolo 2 del D.P.R. n. 915/1978).


 

Articolo 3, commi 14-17
(Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie)

 


14. La compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.

16. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15 ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, concluse a decorrere dal 1o gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15.

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16.


 

 

I commi da 14 a 17 dell’articolo 3 introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un’imposta di bollo, con aliquota dello 0,05%, sulle seguenti operazioni:

§      compravendite di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

§      operazioni sui cosiddetti “strumenti derivati” nelle quali almeno una delle due controparti sia residente in Italia e che siano diverse da quelle relative ai titoli di Stato emessi da Paesi dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, che consentono uno scambio di informazioni adeguate.

 

Si ricorda preliminarmente che un’imposta sulle transazioni finanziarie era già prevista nel nostro ordinamento prima del 2007 ed era applicata su ciascuna operazione di borsa nella misura dell’1,4 per mille. Dopo alcune modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 435 del 1997, l’imposta era stata definitivamente cancellata dall’ordinamento con il decreto legge n. 248 del 2007.

Successivamente, l’articolo 19 del decreto-legge n.201 del 2011 è intervenuto in materia di tassazione delle attività finanziaria, in primo luogo modificando - a decorrere dal 1° gennaio 2012 – l’aliquota dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l’imposta, al fine di includervi anche i prodotti e gli strumenti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito - ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari - per i quali viene prevista un’imposta su base proporzionale pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 per mille a decorrere dal 2013, calcolati in base al valore di mercato o, in mancanza, a quello “nominale o di rimborso” degli investimenti. Per effetto delle precisazioni operate dal decreto-legge n. 16 del 2012, l'imposta di bollo proporzionale colpisce anche i c.d. "conto deposito", bancari e postali, anche se rappresentati da certificati; per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l’imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81. Il medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 ha introdotto un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ed un'imposta sulle attività emerse a seguito della normativa dello "scudo fiscale".

Si ricorda inoltre che le mozioni n. 1-00800 e n. 1-00822 (approvate il 18 gennaio 2012) e le mozioni n. 1-00817, n. 1-00848, n. 1-00849, n. 1-00850, n. 1-00851, n. 1-00852, n. 1-00853 e n. 1-00854 (approvate il 7 febbraio 2012) hanno impegnato il Governo a esprimere il proprio consenso all'applicazione di una tassazione sulle transazioni finanziarie a livello di Unione europea o di Eurozona e a collaborare con le istituzioni europee e con gli altri Governi già favorevoli.

 

In ambito europeo, la Commissione europea aveva già presentato il 28 settembre 2011 una proposta di direttiva (COM(2011)594) volta ad introdurre un’imposta sulle transazioni finanziarie in tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea. Tale proposta è stata superata in occasione del Consiglio ECOFIN del 9 ottobre 2012, che ha preso atto che esistono le condizioni per procedere alla presentazione di una proposta di cooperazione rafforzata relativa all'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie: infatti, sette Stati membri (Belgio, Germania, Grecia, Francia, Austria, Portogallo e Slovenia) l'hanno già richiesta, tramite una lettera, alla Commissione europea, e altri quattro Stati (Italia, Spagna Estonia e Slovacchia) hanno dichiarato che lo faranno a breve. È stato così superato il numero minimo di nove Paesi richiesto dall'art. 20 del Trattato sull'Unione europea per poter attivare una cooperazione rafforzata. L'autorizzazione a procedere alla cooperazione dovrà essere approvata dal Consiglio dell'UE a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.

 

Occorrerà pertanto verificare la compatibilità tra la norma in commento e la futura proposta di cooperazione rafforzata.

 

In particolare, ai sensi del comma 14, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio italiano è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione.

La base imponibile è costituita dal valore oggetto della transazione.

L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso.

Sono invece escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.

 

Ai sensi del successivo comma 15, sono soggette, al momento della conclusione, alla medesima imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento calcolata sul valore nozionale di riferimento del contratto le operazioni su strumenti finanziari derivati diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia.

 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), vale a dire contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti o merci, variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, per il trasferimento del rischio di credito, contratti finanziari differenziali, nonché qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure (comma 1-bis, lettera d)).

 

Il comma 16 definisce le procedure di versamento dell’imposta: in primo luogo viene chiarito che l'imposta è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni, mentre sono esclusi i soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni (controparti centrali).

 

L'imposta è quindi versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento (ai sensi dell’'articolo 18 del TUF), nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (tra i quali, la relazione illustrativa cita, a titolo di esempio, i notai). Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente.

 

Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

 

In caso di mancato pagamento dell’imposta, l’operazione è nulla.

 

Infine, il comma 17 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione dell'imposta.


 

Articolo 3, comma 18
(Deducibilità spese auto nell’esercizio di impresa)

 

18. . All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

 

 

Il comma 18 dell’articolo 12 riduce dal 27,5 al 20 per cento la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi (perdite, oneri fiscali/contributivi, etc.) relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nel caso di utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto per fini aziendali e fermo restando l’importo massimo relativo al costo di acquisizione dei predetti mezzi.

 

Più in dettaglio, la disposizione in commento intende modificare l’articolo 164, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), come da ultimo novellato dall’articolo 4, comma 72 della legge n. 92 del 2012.

I commi 72 e 73 del richiamato articolo 4 hanno in generale ridotto la percentuale deducibile, ai fini delle imposte dirette, delle spese e degli altri componenti negativi (perdite, oneri fiscali/contributivi, etc.) relativi a specifici mezzi di trasporto a motore impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Per effetto della lettera a) del comma 72, è stata ridotta dal 40 al 27,5 per cento la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli, modificando in tal senso che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Resta ferma l’elevazione della deducibilità all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Le disposizioni recate dal comma 18 in esame riducono ulteriormente al 20 per cento la predetta quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati a fini aziendali.

 

Dal tenore letterale della disposizione in commento sembrerebbe evincersi che la riduzione al 20% della quota deducibile operi solo per il primo periodo dell’articolo 164, comma 1, lettera b); se così fosse, rimarrebbe immutata la deducibilità del 27,5 per cento delle spese, nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, limitatamente ad un solo veicolo (in caso di attività svolta da società semplici e da associazioni, nella misura di un veicolo per ogni socio o associato).

In merito sembrerebbe opportuno un chiarimento, anche in considerazione del fatto che le modifiche di cui al richiamato articolo 4, comma 72, della legge 92/2012 hanno investito anche la percentuale deducibile per l’imprenditore individuale e per le società semplici / associazioni.

 

Rimane ferma la previsione di cui all’articolo 4, comma 73, della legge 92/2012, ai sensi del quale le modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge 92/2012).

Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione dovrà assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle nuove norme in esame (queste ultime, come osserva la relazione tecnica, hanno di conseguenza efficacia anche sulla determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione).


 

Articolo 3, commi 19-22
(Differimento termini maggiori valori conseguenti al riallineamento)

 


19. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2017».

20. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole : «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».

21. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.»

22. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, le parole: «I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica»; e, al secondo periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse.


 

 

I commi da 19 a 22 intervengono sulla disciplina dell’affrancamento dei valori contabili, ovvero sulle norme che consentono, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva, di riallineare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di operazioni aziendali “straordinarie” (fusione, cessione d’azienda, etc.) a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.

I commi 19 e 20 posticipano di cinque anni gli effetti del predetto regime, mentre i commi 21 e 22 modificando le modalità e i termini di versamento dell'imposta sostitutiva, che dovrà avvenire in un'unica rata in luogo di tre, da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.

 

L’ordinamento tributario considera alcune operazioni aziendali cd. “straordinarie” (quali la fusione, la scissione e il conferimento d’azienda) come fiscalmente neutre, dal momento che gli elementi attivi e passivi del patrimonio passano dal dante causa al nuovo soggetto (o all’avente causa) conservando lo stesso valore fiscale che avevano in origine.

Di conseguenza, i plusvalori contabili emergenti in occasione delle suddette operazioni sono irrilevanti ai fini reddituali; ciò produce disallineamenti fra il valore d’iscrizione in bilancio e il valore fiscale dei beni ricevuti. Tali disallineamenti impongono di effettuare apposite rettifiche in dichiarazione dei redditi, volte ad adeguare il valore contabile degli ammortamenti e delle plusvalenze (o minusvalenze) all’ammontare riconosciuto ai fini della determinazione del reddito.

L’ordinamento consente però alle persone giuridiche coinvolte nelle suddette operazioni straordinarie di evitare tale “doppio binario” civilistico-fiscale: esse possono scegliere dunque tra il regime ordinario - con la necessità di provvedere ai predetti disallineamenti - e un regime speciale che, dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap, permette di ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civilistici iscritti in bilancio.

Il legislatore ha gradualmente esteso l’applicazione di tale regime fiscale, operativo dapprima (articolo 1, commi 46 e 47 della legge 244/2007) per i maggiori valori attribuiti a immobilizzazioni materiali e immateriali relative ad aziende ricevute a seguito di operazioni di conferimento, fusione e scissione; con il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (articolo 15, comma 10 e ss.gg.) l’affrancamento fiscale è stato reso applicabile ai maggiori valori iscritti relativi all’avviamento, ai marchi d’impresa, alle altre attività immateriali nonché ad altre attività (diverse da quelle indicate nell’art. 176, comma 2-ter del TUIR; rimanenze di magazzino, crediti, titoli immobilizzati etc.).

L’articolo 23, commi da 12 a 15, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto una diversa forma di riallineamento civilistico-fiscale, ai sensi del quale è possibile affrancare, verso pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%, il maggior valore contabile delle partecipazioni di controllo riferibile ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali delle società partecipate, così come risultanti dal bilancio consolidato della capogruppo. Obiettivo della predetta norma è stato quello di rendere possibile l’affrancamento anche quando le attività immateriali non emergono in via immediata nel bilancio individuale di ciascuna società, in quanto ricomprese nei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni. Come specificato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011, tale regime è stato previsto in via temporanea e solo per le operazioni perfezionate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 (avendo riguardo ai valori residui di avviamento e altri asset immateriali evidenziati nel bilancio consolidato del 2010); per avvalersi dell’istituto era necessario versare l’imposta entro il 30 novembre 2011.

Successivamente, l’articolo 20 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha esteso l’ambito operativo del predetto affrancamento alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, altresì riaprendo i termini di versamento per le operazioni intervenute nel 2010 e negli esercizi precedenti.

 

Il comma 19, modificando l’articolo 23, comma 14 del richiamato D.L. 98/2011, posticipa la decorrenza degli effetti dell’affrancamento – mediante pagamento di imposta sostitutiva al 16% - del maggior valore contabile delle partecipazioni di controllo riferibile ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.

Di conseguenza, gli effetti del riallineamento decorrerebbero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, in luogo del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli effetti decorrono dal 2018 in luogo del 2013).

 

Il successivo comma 20 differisce gli effetti del regime dell'imposta sostitutiva disciplinata dal richiamato articolo 20 del D.L. 201 del 2011 che, come già anticipato in precedenza, ha esteso anche alle operazioni aziendali straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 la possibilità di affrancare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, mediante pagamento di imposta sostitutiva.

In particolare, per gli affrancamenti effettuati secondo tali disposizioni, gli effetti decorreranno dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 in luogo del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli effetti decorrono dal 2020 in luogo del 2015).

 

Anche i commi 21 e 22 intervengono sulla disciplina sull’affrancamento recata dall’articolo 20 del D.L. 201/2011, modificando le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva.

 

Più in dettaglio, il comma 21 interviene sull’articolo 20, comma 1 del richiamato D.L. 201/2011, che nella formulazione vigente impone di versare l’imposta sostitutiva in tre rate di pari importo da versare:

§      la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;

§      la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.

 

Per effetto delle nuove norme, il versamento dovrà avvenire in un'unica rata - anziché in tre rate - da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.

 

Il comma 22 apporta le opportune modifiche di coordinamento all’articolo 20, comma 1-bis del D.L. . 201 del 2011.

 

In termini di versamento dell’unica rata (anziché tre), per effetto della disposizione in commento, viene estesa anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti; resta fermo che sono dovuti gli interessi nella misura pari al saggio legale.


 

Articolo 3, commi 23 e 24
(Imprese assicurative)

 


23. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento».

24. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione anche i crediti di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 23 dispone l'aumento della misura dell'acconto sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione, fissandola allo 0,50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, e allo 0,45 per cento a decorrere dai periodi di imposta successivi. L’aumento della misura per il 2012 è disposto in deroga alla norma dello statuto dei diritti del contribuente che prevede l’irretroattività delle disposizioni tributarie.

Il comma 24 chiarisce che il versamento del predetto acconto, che costituisce credito d’imposta, può essere compreso tra i crediti d'imposta da utilizzare ai fini della copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate.

 

In particolare il comma 23 interviene sull’articolo 1 del D.L. n. 209 del 2002, il quale a decorrere dall’anno 2003, ha stabilito che le società e gli enti che esercitano attività assicurativa siano tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve tecniche. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta.

 

Le riserve tecniche riguardano, in particolare, le riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione.

 

La suddetta percentuale era già stata elevata allo 0,35 per cento, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, dall’articolo 82 del D.L. n. 112 del 2008.

Con il comma 24 si chiarisce che anche il predetto credito può essere compreso tra i crediti d'imposta da utilizzare ai fini della copertura delle riserve tecniche (lettera B5 dell'articolo 18, comma 1, del regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche), nonché tra gli attivi delle gestioni separate, con riguardo ai quali, quindi, non si applica l'articolo 9, comma 2, lettera a), del regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (il quale prevede che non possono comunque costituire attività della gestione separata i crediti infruttiferi).


 

Articolo 3, comma 25
(Reddito dominicale e agrario)

 

25. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.

 

 

Il comma 25 prevede che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale e quello agrario sono rivalutati del 15 per cento, mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento.

 

Nel corso dell’esame in sede referente i periodi d’imposta per i quali è disposta la rivalutazione del 15 per cento del reddito dominicale e agrarioe del 5 per cento per i terreni agricoli e per quelli non coltivati dei coltivatori diretti e degli IAP, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, sono stati differiti di un anno a decorrere dal 2013 (la disposizione originaria prevedeva la rivalutazione a decorrere dal 2012).E’ stato quindi precisato che, ai fini dell’acconto per il 2013, si deve tener conto della rivalutazione stabilita dal comma in esame.

In estrema sintesi, si ricorda che sono titolari di redditi fondiari le persone fisiche (articolo 26 del Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) che hanno il possesso dell’immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento; tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti possessori, nel periodo di imposta in cui si tale possesso si è verificato. Possono produrre redditi fondiari anche le società di persone, le s.r.l. e le cooperative che rivestono la qualifica di società agricole.

In particolare, il reddito dominicale è il tipo di reddito fondiario derivante dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento sui terreni; esso è indipendente dalla circostanza che la coltivazione del terreno sia effettuata dal proprietario o da terzi, in quanto esso è imputato al proprietario / titolare di diritto reale sul terreno. Il reddito agrario esprime invece (articolo 32 del TUIR) la redditività media derivante dall’esercizio di attività agricole; esso è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

In merito alle figure soggettive che hanno titolo per usufruire dei benefici va richiamato l’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004[273], successivamente modificato dal decreto legislativo n. 101/05[274], che ha introdotto in via generale nell’ordinamento nazionale, in luogo di quella di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), adeguandola alle nuove norme approvate con il regolamento CE n.1257/1999. La norma prevede che la qualifica di IAP venga riconosciuta a chi, in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale. Per i soggetti che operino nelle zone svantaggiate i requisiti suddetti sono ridotti al 25%[275]. La qualifica di IAP può essere riconosciuta, a determinate condizioni, differenziate a seconda delle forme societarie, anche alle società che abbiano come unico oggetto sociale l’esercizio di attività agricole.

Per la definizione di coltivatore diretto va invece richiamata la legge n.203 del 1982 che prevede che siano coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.

 

L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996 che, a sua volta, aveva rivalutato i redditi dominicali e agrari, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.


 

Articolo 3, commi 26 e 27
(Determinazione del reddito delle società agricole
e degli imprenditori agricoli)

 

26. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i commi 1093 e 1094 sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.

27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 26.

 

 

I commi 26 e 27 abrogano a decorrere dal 2013 le disposizioni che consentivano alle società agricole di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole nonché di considerare imprenditori agricoli le società costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

 

Si ricorda che la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto all’articolo 1, commi 1093 e 1094, il passaggio dalla tassazione ordinaria di impresa a quella catastale per le società di persone e di capitali “agricole”, eccezion fatta per le Spa e le Sapa. Ai sensi del comma 1093, infatti, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, (vale a dire le società che prevedono nel loro oggetto sociale l’esercizio esclusivo di attività agricole e nella loro ragione sociale o nella loro denominazione l’indicazione di “società agricola”) possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tale articolo prevede che il reddito agrario sia costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso. Ai sensi del successivo articolo 34, il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.

Il successivo comma 1094 consente di considerare imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento. In queste ipotesi, la tassazione con metodo forfetario rappresenta il regime naturale e non è prevista alcuna possibilità di optare per una tassazione di impresa.

 

Più in dettaglio, il comma 26 abroga, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012 (termine così posticipato nel corso dell’esame in sede referente), le illustrate disposizioni che, al fine di promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, consentivano alle società agricole costituite da persone o a responsabilità limitata, di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole (vale a dire, l’assoggettamento a tassazione in base al reddito catastale agrario, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), nonché di considerare imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

 

Ai sensi del medesimo comma 26, le opzioni esercitate secondo la normativa abrogata perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012. Con una modifica apportata nel corso dell’esame in sede referente, conseguentemente al posticipo di un anno dell’abrogazione in esame, è stato previsto che ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 si deve tener conto dell’abrogazione dell’agevolazione fiscale in esame.

 

Il comma 27 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni transitorie per l'applicazione del comma precedente.


 

Articolo 3, comma 28
(Fondo per esenzione IRAP persone fisiche)

 


28. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro per il 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.


 

 

Il comma 28, introdotto durante l’esame del provvedimento in sede referente, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con dotazione di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015, volto a esentare dall’IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Più in dettaglio, tale fondo è istituito a decorrere dal 2014 ed è volto ad escludere dall’IRAP (istituita e disciplinata dal D.Lgs. n. 446/1997) alcune categorie di contribuenti “minori”.

Si tratta in particolare dei contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), ovvero esercenti arti e professioni, a specifiche condizioni.

Il richiamato articolo 55 reca la definizione di “redditi d'impresa”, intendendosi per tali sia quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali ai sensi della disciplina del codice civile, sia quelli indicati da norme del TUIR.

Usufruiranno dell’agevolazione i predetti soggetti, ove:

§      non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati;

§      impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo verrà determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.

 

Stante la lettera della disposizione, sembrerebbe opportuno chiarire se le modalità applicative dell’agevolazione in commento sono demandate al decreto ministeriale destinato ad individuare la soglia massima di beni strumentali utile ad usufruire dell’esenzione.

 

Il comma specifica, infine, che la dotazione annua del predetto Fondo è di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.


 

Articolo 3, commi 29 e 30
(Terreni agricoli e gasolio agricolo)

 


29. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al primo periodo non può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

30. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento. Limitatamente all'anno 2013 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.


 

 

Il comma 29 dispone che le regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per consentire l’applicazione dell’accisa agevolata ai carburanti impiegati nello svolgimento di attività agricole. Viene altresì precisato che l'estensione dei terreni dichiarata da coloro che richiedono le aliquote ridotte non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale.

Il comma 30 prevede, limitatamente all’anno 2013, la riduzione del 10 per cento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la predetta riduzione è fissata al 5 per cento.

 

Più in dettaglio, il comma 29 prevede che, per ammettere all’agevolazione consistente nell'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, le regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico preposto alla raccolta delle informazioni relative a ciascuna azienda agricola, è stato istituito, dapprima, in base al D.P.R. 503/99 (articolo 9) e successivamente regolato dal decreto legislativo n. 99/2004 (articolo 13). Agea, nella sua veste di Organismo pagatore nazionale dei contributi derivanti dall’applicazione della PAC, ha reso obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale per avere accesso a finanziamenti comunitari. Il fascicolo deve essere costituito per tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare o forestale, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale. Il fascicolo è gestito dalla società SIN (partecipata al 51% da Agea) istituita nel 2005 con il compito di gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); fanno parte del patrimonio informativo della società anche il Registro Nazionale Titoli[276], nonché Sistema Informativo Territoriale (GIS), che include una banca dati grafica, comprensiva delle ortofoto di tutto il territorio nazionale.

Con il D.L. n. 5/2012, decreto di semplificazione (art. 25, comma 2), è stato disposto che il fascicolo aziendale nella versione elettronica, tenuto da Agea, sia accessibile da parte delle PP.AA., e che faccia fede per i rapporti che le stesse instaurano con il titolare dell’aziende agricola. Le modalità di consultazione debbono essere definite con un decreto interministeriale, che avrebbe dovuto essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (entro il 9 aprile).

Quanto all’agevolazione, il punto 5 della tabella A allegata al Testo unico sulle accise (D.Lgs. n. 504 del 1995) prevede l’applicazione di aliquote ridotte per gli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. In particolare per il gasolio si applica il 22 per cento dell’aliquota normale; per gli oli vegetali non modificati chimicamente si prevede l’esenzione; per la benzina si applica il 49 per cento dell’aliquota normale.

 

La norma dispone, inoltre, che le superfici dei terreni dichiarate ai fini dell’erogazione dei quantitativi di carburante agevolato non possono essere superiori a quelle indicate nel fascicolo aziendale (di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 99 del 2004 e all'articolo 25, comma 2, del D.L. n. 5 del 2012).

 

Il comma 30, modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone la riduzione del 5 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2014, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati in modo standardizzato nell’Allegato 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole del 26 febbraio 2002 (G.U. n. 67/2002). Limitatamente all’anno 2013 i predetti consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura sono ridotti del 10 per cento.

Peraltro, l’articolo 2 di tale decreto stabilisce che le regioni e le province autonome possano, quando ricorrano le speciali condizioni elencate al comma 2, disporre le maggiorazioni di cui ai punti 19 e 20 dello stesso allegato 1.

La norma, in definitiva, determina a regime una riduzione del 5 per cento delle assegnazioni di agevolazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati.


 

Articolo 3, commi 31 e 32
(Modifiche all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e di imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero)

 


31. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;

b) al comma 15-bis:

1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,» sono soppresse;

2) i periodi secondo e sesto sono soppressi;

c) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente:
 «15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;

e) al comma 18, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;

f) al comma 20, primo periodo, le parole: «il 2011» e, al secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni» sono soppresse;

g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;

h) al comma 23, le parole: «disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento» sono soppresse.

32. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificati dal comma 31 del presente articolo.


 

 

I commi 31 e 32 recano una serie di modifiche all’articolo 19 del D.L. 201/2011, in materia di imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e di imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). In particolare si prevede per entrambeil differimento della loro istituzione dal 2011 al 2012; i versamenti relativi già effettuati per l’anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012.

 

I commi da 13 a 22 dell’articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011 hanno istituito e disciplinato, rispettivamente, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero.

In particolare, i commi da 13 a 17, concernono l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE). L’imposta colpisce gli immobili siti all’estero, destinati a qualsiasi uso, e trovava applicazione dal 2011 (comma 13).

Soggetti passivi (comma 14) sono le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene immobile.

L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali tale situazione di fatto si è protratta; a tal fine, il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

L’aliquota dell’imposta (comma 15) è pari allo 0,76 per cento della base imponibile, consistente nel valore degli immobili risultante dall’atto di acquisto degli stessi o dai contratti. In mancanza, la base imponibile si desume dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile medesimo.

Ai sensi del comma 16, per evitare fenomeni di doppia imposizione, dalla predetta imposta è deducibile un credito d’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è sito l’immobile.

Il comma 17 rimanda alla normativa in materia di IRPEF per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso.

I commi da 18 a 21 dell’articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011 disciplinano l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Dalla formulazione delle norme introdotte, tale forma di tassazione sembra riferirsi al solo valore delle attività finanziarie, non colpendo dunque i dividendi percepiti in virtù del loro possesso, né le plusvalenze realizzate dalla loro cessione ma aggiungendosi a tali forme di prelievo, ove applicabili[277]. La natura patrimoniale dell’imposta sembra altresì desumersi dalla formulazione del comma 21, che prescrive la deducibilità dell’imposta patrimoniale eventualmente pagata all’estero sulle medesime attività.

Analogamente a quanto disposto per l’imposta sul valore degli immobili all’estero (di cui ai commi da 13 a 17), l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero colpisce le persone fisiche, a decorrere dal 2011 (comma 18).

Per quanto concerne i termini di decorrenza, valgono le considerazioni esposte al relativo paragrafo.

Essa è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione (comma 19).

L’imposta è dovuta (comma 20) nella seguente misura:

§       1 per mille annuo per il 2011 e il 2012;

§       1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013.

Base imponibile è il valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dall’imposta si deduce (comma 21), per evitare fenomeni di doppia imposizione, un credito d’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le predette attività finanziarie.

Anche per tale fattispecie, il comma 22 rimanda alla normativa in materia di IRPEF per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso.

Il comma 23 demanda a provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate le disposizioni di attuazione riguardanti l’imposta sulle attività emerse a seguito della normativa dello scudo fiscale, sugli immobili detenuti all’estero e sulle attività finanziarie detenute all’estero. Si prevede inoltre che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 (IVIE) e 18 (IVAFE) è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento.

 

Per entrambe le imposte con i commi 31e 32:

§       si prevede il posticipo della loro istituzione dal 2011 al 2012 (comma 31, lett. a) ed e)); i versamenti già effettuati per l’anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012 (comma 32);

§       si rimanda alla normativa in materia di IRPEF, oltre che per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso, anche per le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo (comma 31, lett. d) ed g));

§        si abroga la norma che dispone un unico versamento delle imposte, entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento (comma 31, lett. h)).

 

In particolare, con riferimento all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), con le modifiche apportate al comma 15-bis dell’articolo 19, si prevede che la misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze non sia limitata ad alcune categorie di soggetti (vale a dire, i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, per il periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero) (comma 31, lett. b)).

Si prevede, poi che, oltre agli immobili adibiti ad abitazione principale all’estero e alle relative pertinenze, anche gli immobili situati all’estero non locati a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in deroga all’articolo 70, comma 2, del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito complessivo (comma 31, lett. c)).

Con riferimento all’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) si prevede che l’imposizione in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio non sia limitata a quelli detenuti in Paesi dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (comma 31, lett. f)).


 

Articolo 3, commi 33e 34
(Regime IVA gestioni individuali di portafogli)

 


33. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli»;

b) all'articolo 36, terzo comma, dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma».

34. Le disposizioni di cui al comma 33 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2013.


 

 

Il comma 33 assoggetta a IVA secondo l’aliquota ordinaria (attualmente al 21 per cento) l’attività di gestione individuale di portafogli titoli, disponendo che sui relativi corrispettivi si debba applicare l'imposta analogamente a quanto previsto dalle norme vigenti per i servizi di custodia e amministrazione dei titoli. Al fine di consentire la detrazione dell'Iva sui costi relativi ai servizi di gestione individuale di portafogli, le norme in commento consentono di optare per l’applicazione separata dell’Iva per i soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da Iva.

Il comma 34dispone chel'imponibilità Iva delle gestioni individuali di portafogli si applichi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

 

Si rammenta preliminarmente che la Corte di giustizia UE, con la recente sentenza del 19 luglio 2012, causa C-44/11, ha stabilito che la gestione individuale di portafoglio - a differenza di quella collettiva - non è esente da IVA, perché si tratta di una prestazione complessa che comprende non solo la negoziazione di titoli (di per sé esente), ma anche servizi di analisi e custodia del patrimonio inscindibili dal primo e non riconducibili nell'alveo dell'esenzione (tra cui i servizi di consulenza) stabilita dall’articolo 135 della Direttiva 2006/112/CE.

 

Le disposizioni in esame modificano in primo luogo (lettera a) del comma 33) l’articolo 10, comma 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, norma che individua le operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

Le disposizioni vigenti prevedono che i servizi bancari e finanziari godano dalla generalizzata esenzione Iva, tranne che per quelle operazioni oggettivamente non riconducibili a quelle di carattere creditizio e finanziario, come, ad esempio, i servizi di custodia e amministrazione titoli, di cassette di sicurezza, vendite all'asta, eccetera.

Nella sua formulazione vigente, il citato n. 4 esenta da IVA le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, nonché le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli.

La disposizione considera “operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari” (dunque esenti) alcuni contratti derivati, ossia i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate.

E’ fatta eccezione per le attività di custodia e amministrazione di azioni, obbligazioni, titoli, valori mobiliari e strumenti finanziari; tali attività sono dunque assoggettate a imposta.

 

Per effetto delle modifiche apportate dalle norme in commento viene assoggettato a IVA anche il servizio di gestione individuale di portafogli relativo ai predetti titoli, valori mobiliari e strumenti finanziari.

Inoltre, le disposizioni in esame espungono dal n. 4 la precisazione secondo cui sono considerate “operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari” (dunque esenti) i già citati contratti derivati: dal tenore letterale della norma sembra dunque potersi evincere che anche tali operazioni siano assoggettate a imposta.

 

La lettera b) del comma 33modifica l’articolo 36 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, consentendo l’opzione per l'applicazione separata dell'imposta - e, dunque, usufruire della detrazione IVA - anche ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli (ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio), sia attività esenti da imposta.

 

Ai sensi del comma 34, l'imponibilità Iva delle gestioni individuali di portafogli si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.


 

Articolo 3, comma 35
(Sanzioni per violazioni della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali)

 


35. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.500»;

2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500»;

3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.500»;

b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500».


 

 

Il comma 35 dimezza il minimo edittale delle sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ai sensi degli articoli 4 e 9 della L. 146/1990. In particolare, viene ridotto a 2.500 euro (dagli attuali 5.000), il minimo edittale delle sanzioni comminate ai sensi dell’articolo 4, commi 2, 4 , 4-bis e dell’articolo 9, comma 1 (per un puntuale raffronto si rinvia al successivo testo a fronte).

In particolare:

§      viene ridotto il limite minimo dell'ammontare economico complessivo dei contributi sindacali sospesi nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono senza il rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili;

§      viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per i dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici che non osservino le disposizioni per il corretto esercizio del diritto di sciopero;

§      viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione sostitutiva da applicarsi qualora le sanzioni ordinarie non risultino applicabili;

§      viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza prefettizia adottata quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati.

 

Si ricorda che sulla medesima materia era di recente intervenuto, in senso contrario, l’articolo 8, comma 3-bis, del D.L. 95/2012, che aveva innalzato i minimi edittali delle sanzioni in esame da 2.582 euro a 5.000 euro.

 

La disciplina sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali contenuta nella legge 146/1990, anche in relazione allo schema operativo delineato dalla giurisprudenza costituzionale, ha lo scopo, individuando un elenco tassativo di diritti della persona, di contemperare questi con l’esercizio del diritto di sciopero, attraverso la disciplina di quest’ultimo nei servizi pubblici deputati ad assicurare il godimento di quei diritti.

A tale scopo la legge (articolo 1) contiene un elenco, da ritenersi non tassativo, dei servizi ritenuti essenziali, raggruppati secondo il diritto della persona al cui soddisfacimento sono preordinati.

Viene prevista inoltre un’apposita procedura per la tutela di tali diritti (articolo 2). In particolare, i contratti collettivi devono prevedere procedure di conciliazione e raffreddamento obbligatorie prima della proclamazione dello sciopero, per il quale deve essere dato preavviso di almeno 10 giorni e del quale devono essere indicate durata, modalità e motivazione. Le imprese erogatrici sono tenute a dare comunicazione agli utenti almeno 5 giorni prima dello sciopero. Le sanzioni in caso di inosservanza da parte dei lavoratori sono di natura disciplinare o pecuniaria; le organizzazioni sindacali e i responsabili delle imprese erogatrici sono invece soggetti a sanzioni pecuniarie amministrative.

L’osservanza di queste regole è assicurata dagli interventi, anche in funzione sostitutiva in caso di inerzia o di inidoneità della disciplina contrattuale in materia, di un organo autonomo, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge ed eventualmente dall’autorità amministrativa attraverso lo strumento della precettazione (articolo 8), nonché dalla previsione di sanzioni, a carico dei sindacati, dei singoli partecipanti allo sciopero e dei dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e dei legali rappresentanti delle imprese ed enti che erogano il servizio.

In particolare, la precettazione opera nel caso in cui"sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, e consiste in un'ordinanza del presidente del consiglio (per il caso di conflitto di rilevanza nazionale o interregionale) ovvero del prefetto, con la quale, dopo aver invitato le parti a desistere e aver tentato una conciliazione, si dispone il differimento dello sciopero ad altra data, ovvero se ne riduce la durata, ovvero si impone di osservare le misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento compatibili con la salvaguardia dei diritti costituzionalmente tutelati. L'ordinanza di precettazione può essere impugnata davanti al T.A.R.


 

Articolo 3, comma 36
(Finanziamento delle autorità indipendenti)

 

36. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.

 

 

L’articolo 3, comma 36 prevede che le norme sul trasferimento di risorse tra autorità amministrative indipendenti stabilite dalla legge finanziaria per il 2010, a beneficio del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero, si applicano anche nel 2013, 2014 e 2015.

Nel dettaglio, tale disposizione prolunga sino al 2015 i termini di applicazione dell’art. 2, comma 241 della L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010) che ha attuato un trasferimento di risorse tra autorità indipendenti, attribuendo, per gli anni 2010, 2011 e 2012, maggiori risorse all’Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato), al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con contestuale riduzione di risorse destinate ad altre autorità. Poiché sono richiamati solo il secondo e il terzo periodo del suddetto comma, l’Antitrust non beneficia della proroga.

 

Relativamente al finanziamento, il regime dell’autonomia finanziaria delle autorità amministrative indipendenti è molto variegato e meno uniforme di quello dell’autonomia contabile, largamente riconosciuta.

Attualmente, molte autorità indipendenti (CONSOB, AGCOM, AVCP, COVIP) godono di un finanziamento cd. misto, ossia una parte delle entrate è assicurata direttamente dallo Stato, mentre la rimanente parte è a carico dei soggetti operanti nel settore di competenza. Altre autorità (Garante per la protezione dei dati personali, Commissione di vigilanza sull’attuazione della legge n. 146/1990, CIVIT), invece, beneficiano prevalentemente o esclusivamente di stanziamenti a carico del bilancio generale dello Stato. Infine, solo due autorità (AEEG, ISVAP) godono di una piena autonomia finanziaria, potendo interamente far fronte alle spese di gestione e funzionamento con i contributi provenienti dal relativo mercato regolamentato (v. infra per un approfondimento dei finanziamenti verso le autorità interessate dal comma in esame).

In questo senso la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), art. 1, comma 65 e seguenti, ha dettato una disciplina per estendere e rendere omogeneo per le autorità indipendenti il meccanismo del finanziamento a carico del mercato (il cd. auto-finanziamento) con l’intento di trasferire, in modo parziale e progressivo, i costi della regolazione sui soggetti regolati. Ha, inoltre, previsto che le modalità e l’entità delle contribuzioni “sono determinate con propria deliberazione da ciascuna autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge” e che tali deliberazioni sono approvate dal Presidente del Consiglio, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto. Le autorità hanno, in seguito, dato attuazione a queste norme adottando le previste deliberazioni.

Ulteriore fonte di finanziamento delle autorità possono essere considerati i ricavi provenienti dalle sanzioni pecuniarie irrogate alle imprese regolate[278]. In tal senso il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti)all’art. 9, comma 1, introduce un sistema di parziale autofinanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, stabilendo che una quota degli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative – previste nei casi di violazione delle disposizioni sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali sleali - irrogate dall'Autorità nell'anno 2008 e negli anni successivi – fino a 50.000 euro per ciascuna sanzione - siano versati sul conto di tesoreria intestato all'Autorità. L'importo di 50.000 euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con DPCM.

 

Con particolare riferimento al comma in esame, è opportuno ricordare che il citato comma 241 ha incrementato le risorse destinate all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), con l’art. 5-bis, ha novellato la legge istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prevedendo nuovi finanziamenti e risorse a favore di detta Autorità.

In breve è stato aggiunto un ulteriore contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitali, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/1990, cioè quelli validi per gli istituti bancari e finanziari, secondo cui il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati. Si è, inoltre, previsto che eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima (per cui la contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima). Dal 1º gennaio 2013, poi, dovrebbe venir meno il vecchio contributo di cui all’art. 10, comma 7-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Fino al 31 dicembre 2012 l’Autorità risulta così finanziata:

§       con uno stanziamento annuale in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico (per il 2011 esso ammontava a 16,836 milioni di euro);

§       parziale autofinanziamento, commisurato alla copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione (art. 10, comma 7-bis, L. 287/90). Le contribuzioni sono determinate annualmente dall’Autorità;

§       sanzioni irrogate in materia di pratiche commerciali scorrette;

§       mediante contributo da parte di altre autorità (v. sotto).

 

La misura delle risorse aggiuntive in favore dell’Antitrust è stata modulata dalla legge finanziaria 2010 nelle seguenti modalità:

§      per gli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate dell’Isvap previste dall’art. 23 della L. n. 576/1982[279].

Si ricorda che l’art. 13 del D.L. n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) ha previsto l’istituzione dell’IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) che succederà in tutte le funzioni, le competenze e i poteri dell’ISVAP secondo i termini e i tempi stabiliti dalla medesima legge e opererà sulla base dei principi di autonomia organizzativa, funzionale e contabile. Ad ogni modo si ricorda che la provenienza della quasi totalità delle entrate necessarie per far fronte alle spese di funzionamento dell’ISVAP è costituita dal contributo di vigilanza a carico dei soggetti vigilati; le restanti entrate sono formate, principalmente, da interessi attivi sui depositi bancari e dai proventi derivanti dalla gestione patrimoniale.

§      per gli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38 della legge L. n. 481/1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).

Il finanziamento dell’AEEG è posto a carico dei soggetti esercenti i servizi, i quali contribuiscono con un versamento annuale in misura non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio.

§      per l’anno 2010, una quota pari a 6 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, una quota pari a 5,9 milioni di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indicate all’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5) della L. n. 249/1997, (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Tale disposizione si riferisce ai contributi per il rilascio di licenze e autorizzazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché ai canoni e ai contributi dovuti per le concessioni e autorizzazioni in materia radiotelevisiva. Il finanziamento dell’attività dell’AGCOM avviene attraverso:

a)    un contributo statale annuale, quantificato in tabella C della legge finanziaria;

b)    un contributo, anch’esso annuale, a carico degli operatori del settore, la cui misura è fissata dalla stessa Autorità, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi di ciascun operatore;

c)    ulteriori contributi dovuti dagli operatori per il rilascio di licenze e autorizzazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché canoni e contributi dovuti per le concessioni e autorizzazioni in materia radiotelevisiva.

§      per l’anno 2010 una quota pari a 7 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 7,7 milioni di euro delle entrate dell’'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006)[280].

Per quanto concerne il finanziamento dell’AVCP, il bilancio di previsione per l’anno 2012 risulta così strutturato:

a)  trasferimenti da parte dello Stato per euro 169.000,00;

b)  entrate contributive per euro 56.000.000;

c)  entrate di natura diversa per euro 2.292.900.

 

Il comma 241 attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali:

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 1,6 milioni di euro delle entrate dell’Isvap di cui al già citato art. 23 della L: 576/1982;

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,2 milioni di euro delle entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui di cui al già citato art. 2, comma 38, della L. 481/1995;

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,6 milioni di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al già citato articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5, della L. 249/1997:

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,6 milioni di euro delle entrate dell’'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui al già citato articolo 1, comma 67, della L. 266/2005.

Si ricorda che anche le spese di funzionamento del Garante privacy sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2011 evidenzia come i contributi legati ai trasferimenti statali costituiscano la voce di maggior rilievo tra le entrate di parte corrente (le somme riscosse ammontano a euro 8.108.646,00).

 

Infine, il comma 241 attribuisce ulteriori risorse anche alla Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Si ricorda che la Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento, provvedendo altresì alla gestione autonoma delle spese relative, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito, a tale scopo, nel bilancio dello Stato.

L’ammontare delle risorse aggiuntive è stato così ripartito:

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,1 milioni di euro delle entrate ISVAP di cui al già citato art. 23 della legge 576/1982;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui di cui al già citato art. 2, comma 38, della legge 481/1995;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al già citato art. 1, comma 6, lettera c), n. 5) della legge 249/1997;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate dell’'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui al già citato art. 1, comma 67;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 1 milione di euro delle entrate della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Il sistema di finanziamento della COVIP risulta parzialmente a carico del bilancio dello Stato. In base alla legge 266/2005 (Legge finanziaria per il 2006), a partire dall’anno 2007, le spese di funzionamento, per la parte non coperta dal finanziamento a carico dello Stato, vengono finanziate dagli organismi vigilati, con contribuzioni determinate dalla Commissione stessa.

 

Tutti gli importi sopra illustrati sono trasferiti, entro il 31 gennaio di ogni anno, dall’autorità contribuente a quella beneficiaria. L’ultimo periodo del comma 241 prevede un meccanismo perequativo - da realizzare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le autorità interessate - che, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, disponga misure reintegrative in favore delle Autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato. Tale meccanismo scatta a partire dal decimo anno successivo all’erogazione del contributo a carico delle Autorità beneficiarie che presentino un avanzo di amministrazione.


 

Articolo 3, comma 37
(Detrazioni per erogazioni al Fondo ammortamento titoli di Stato)

 


37. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente:

«i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) all'articolo 78, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies)».


 

 

Il comma 37 introduce la detraibilità dalle imposte sui redditi di una quota, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

 

Il Fondo ammortamento titoli di Stato, istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 con l’obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico, è disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 396 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico” (Testo A), Capo III del Titolo I (artt. 44-52).

Per quanto concerne i meccanismi di funzionamento del Fondo si ricorda che in base all’art. 48 del D.P.R. n. 397/2003 le disponibilità che affluiscono al Fondo debbono essere interamente impiegate nell'acquisto di titoli di Stato o nel rimborso di titoli in scadenza a decorrere dal 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.

Le risorse finanziarie di cui il Fondo può disporre sono individuate dall’art. 45 del D.Lgs. n. 396/2003 in:

a)    titoli di Stato corrisposti dagli acquirenti come prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato;

b)    proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; sono in ogni caso esclusi i proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari;

c)    gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato;

d)    eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;

e)    proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

f)      proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

Le somme destinate al Fondo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, per essere poi trasferite ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia ed essere, infine, accreditate presso la Banca d'Italia, in un conto intestato appunto al Fondo.

 

A tal fine viene modificato l’articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi TUIR – di cui al D.P.R. n. 917/1986, norma che disciplina gli oneri detraibili in particolare introducendo la lettera i-novies) al comma 1.

In particolare, per usufruire della detrazione le erogazioni in denaro devono essere effettuate mediante versamento bancario o postale, ovvero secondo altre modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene altresì modificato l’articolo 78 del TUIR, al fine di permettere ai soggetti IRES di usufruire della predetta detrazione.


 

Articolo 3, comma 38
(Riscossione delle quote latte)

 


38. . All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società»;

b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate da AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado».


 

 

Il comma 38 modifica le vigenti procedure di riscossione dei cosiddette multe per le quote latte, intervenendo nella forma di novella sul D.L. n. 5/2009 che con i suoi articoli 8-bis-8-sexies, unitamente al precedente decreto legge n. 49/03 di riforma del settore, reca la disciplina fondamentale in tema di quote latte.

In particolare l’AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, nei casi di mancata adesione del debitore alla rateizzazione e di decadenza dello stesso dal beneficio della dilazione, potrà procedere alla riscossione a mezzo ruolo con le modalità e secondo la disciplinapreviste per la riscossione coattiva delle imposte dirette, avvalendosi delle società del Gruppo Equitalia e della Guardia di finanza, in luogo di procedere secondo la disciplina della riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, mediante ingiunzione fiscale.

 

Si ricorda che l’eccedenza produttiva di latte, e prodotti derivati, dell’area comunitaria ha indotto la Commissione a definire un sistema di disincentivazione produttiva, che fissa per tutti gli Stati membri i quantitativi di riferimento per la produzione di latte vaccino e di altri prodotti lattiero-caseari (le cosiddette quote-latte). Tali quantitativi di riferimento sono poi distribuiti tra i produttori dai singoli Stati membri, ai quali sono assegnate quote individuali. Se i quantitativi di latte commercializzato annualmente superano i quantitativi di riferimento, gli Stati membri riscuotono dai produttori un prelievo (cosiddetta multa) sui quantitativi supplementari eccedentari, prelievo che deve successivamente essere trasferito alla Comunità.

L’applicazione interna del sistema delle quote latte, e del sistema del prelievo supplementare, è stata disposta con il decreto legge n. 49/2003, di totale revisione della precedente normativa, integrato dal D.L. n. 5/2009.

 

Più in dettaglio, la norma in commento riformula l’articolo 8-quinquies, comma 10 del decreto-legge n. 5 del 2009, aggiungendovi inoltre i commi 10-bis e 10-ter.

Il vigente comma 10 prevede che l’AGEA proceda alla riscossione coattiva del quantum dovuto in relazione alle “quote latte”, nei casi di:

§      mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione da parte dei produttori;

§      decadenza dal beneficio della dilazione;

§      interruzione del pagamento anche di una sola rata.

In tali ipotesi, l’AGEA provvede con le modalità e gli strumenti di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910, che disciplina le modalità di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

In estrema sintesi si ricorda che, ai sensi del RD n. 639 del 1910, il procedimento di coazione comincia con l’ingiunzione: essa consiste nell'ordine, emesso dall'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. L’ingiunzione è notificata nella forma delle citazioni ed ha valore di titolo esecutivo. Trascorso inutilmente il termine di legge, l'ente creditore potrà procedere all’esecuzione forzata sui beni mobili ed immobili del creditore; ai sensi degli articoli 5 e 11 del R.D. 639/1910, nel qual caso deve avvalersi – rispettivamente - dell’ufficiale giudiziario o dell’autorità giudiziaria.

In merito alle modalità di riscossione di entrate erariali, si ricorda che ai sensi dell’articolo 39, comma 13 del D.L. n. 98 del 2011 un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2011, avrebbe dovuto definire le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali, che potranno essere autorizzati a svolgere l’attività di riscossione attraverso la procedura di coazione di cui al R.D. n. 639/1910.

Per effetto delle norme in esame, l’AGEA potrà procedere - nel caso di mancata adesione alla rateizzazione e di decadenza dal beneficio della dilazione - alla riscossione dei debiti relativi alle quote latte mediante ruolo.

L’Agenzia potrà avvalersi, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia, sulla base di apposite convenzioni.

Tali attività saranno remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società.

A seguito della riforma del sistema della riscossione (articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203) la riscossione dei tributi è passata dai soggetti privati (titolari di concessione) all’Agenzia delle entrate, che la effettua mediante la società Riscossione S.p.A., operante dal 1° ottobre 2006 ed oggi denominata Equitalia S.p.A. e attraverso le società da essa partecipate.

Si ricorda che il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato unilateralmente dall’ente creditore e costituisce il titolo esecutivo, ossia l’atto che legittima l’agente della riscossione a procedere al recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo e non pagate.

 

Ai sensi dell’introdotto comma 10-bis si affidano ad AGEA:

§      la notificazione della cartella di pagamento, disciplinata dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Essa contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

§      ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Si tratta delle attività relative alla espropriazione forzata in base al ruolo. La Decorsi i termini di legge, per la riscossione delle somme non pagate è l’agente della riscossione a procedere ad espropriazione forzata sulla base del ruolo e, ove necessario, a procedere con gli atti di espropriazione forzata. L’agente della riscossione può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Inoltre, a questi scopi l’AGEA potrà avvalersi del Corpo della guardia di finanza, quest’ultimo con le sopra illustrate funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

 

Ai sensi del comma 10-terle procedure di riscossione coattiva, sospese ai sensi del comma 2 (dello stesso articolo 8-quinquies), sono proseguite - sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza - dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

Ai sensi del citato comma 2, il produttore interessato può presentare all’AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’intimazione ad adempiere, la richiesta di rateizzazione; fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L’AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.

Merita da ultimo ricordare che l’articolo 1, commi 1-4 del decreto legge n. 16/2012, di semplificazione fiscale, è intervenuto sulla rateizzazione dei debiti tributari concedendo al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione di pagamenti conseguenti ad “avvisi bonari” la possibilità di richiedere la dilazione del dovuto. E’ stata anche prevista la possibilità di accedere alla rateazione “flessibile” delle somme iscritte a ruolo – ovvero secondo rate variabili di importo crescente - anche nel caso di primo accesso al beneficio. Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Infine, è stata resa possibile la rateizzazione di debiti di natura patrimoniale nei confronti di enti pubblici dello Stato, anche in presenza di contenzioso o di una precedente rateizzazione, con l’eccezione dei crediti degli enti previdenziali, nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.


 

Articolo 3, comma 39
(Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti)

 


39. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014».

40. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2013 da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.


 

 

La disposizione di cui al comma 39 dell’articolo 3, introdotta durante l’esame del provvedimento in sede referente, proroga all’anno 2013 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, originariamente introdotta dall’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l’anno 2007 e successivamente prorogata nel tempo[281].

 

In particolare, la proroga per il 2013 è disposta dalla lettera a) del comma 39, il quale il richiamato comma 1324.

 

La legge finanziaria per il 2007[282] ha introdotto il diritto alle detrazioni per carichi di famigliaai soggetti non residenti a condizione che essi dimostrino:

§       che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;

§       di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

La norma è introdotta in deroga all’articolo 24, comma 3 del TUIR, ai sensi del quale i soggetti non residenti[283] non hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia.

 

La lettera b) del comma stabilisce che la suddetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l’anno 2014.


 

Articolo 3, comma 40
(Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012)

 

40. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2013 da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

 

 

L’articolo 3, comma 40, introdotto durante l’esame in sede referente, dispone l’incremento di 250 milioni di euro per l’anno 2013 delle risorse del Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 142/1991, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012.

Si ricorda che nella tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2013, e precisamente nell’ambito della missione Soccorso civile, programma Protezione civile, sono esposti stanziamenti di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) finalizzati al reintegro del Fondo di protezione civile (cap. 7446) la cui determinazione annuale, a decorrere dal 1994, viene disposta nella Tabella C, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legge 142/1991, per il quale è previsto uno stanziamento pari a 73,2 milioni di euro per il 2013, circa 79 milioni di euro per il 2014 e 80,8 milioni di euro per il 2015.

Si segnala che nel corso della seduta dell’Assemblea della Camera del 15 novembre 2012 si è svolta un'informativa urgente del Governo sugli eventi alluvionali in questione.

Le citate risorse integrative saranno ripartite con D.P.C.M. su proposta dei presidenti delle regioni interessate.

Lo stesso comma prevede che i presidenti delle regioni interessate operino in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 74/2012 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”).

Si ricorda, in proposito, che l’art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 (convertito dalla L. 122/2012) ha disposto che, per le finalità del medesimo decreto, i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati e, ai sensi del successivo comma 4, con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della L. 225/1992, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con la delibera che dichiara lo stato di emergenza, emanata dal Consiglio dei Ministri.

L’art. 5, comma 2, della L. 225/1992 dispone, tra l’altro, che “per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza […] si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza”.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 (pubblicata nella G.U. 6 luglio 2012, n. 156) sono state elencate le disposizioni cui i commissari delegati, per l'attuazione del D.L. 74/2012, sono autorizzati a derogare (“ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario”). Tale delibera è stata integrata dalla delibera del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2012 (G.U. n. 243 del 17 ottobre 2012) che ha previsto la possibilità, per i commissari, di derogare anche al D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina delle terre e rocce da scavo.

Tornando alle disposizioni recate dall’art. 1 del D.L. 74/2012 in merito ai poteri attribuiti ai Presidenti delle regioni, si ricorda altresì che il comma 5 prevede che “i presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi. A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale”, inoltre il comma 5-bis dispone che “i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga”.

 

Si segnala, infine, che l’articolo 2, comma 35, alla cui scheda di commento si rinvia, provvede a incrementare ulteriormente il Fondo della protezione civile di 40 milioni di euro al fine di realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti da una serie di calamità naturali specificamente indicate nella norma e che riguardano, tra l’altro, eventi alluvionali verificatisi nel triennio 2009-2011.


 

Articolo 3, comma 41
(Tabelle A e B)

 

41. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

 

Il comma 41 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall’articolo 18 della nuova legge di contabilità, mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

La determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle del disegno di legge di stabilità è prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c), della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

 

Con il comma in commento si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilità, ripartite per Ministeri.

 

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità (A.C. 5534) sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura.

Per quanto riguarda la struttura delle due Tabelle, si evidenzia che la nuova legge di contabilità non ha modificato in modo sostanziale la disciplina relativa ai fondi speciali, atteso che l’articolo 18 della nuova legge di contabilità riproduce sostanzialmente quanto previsto al riguardo dalla precedente normativa contabile.

 

Si segnala che le Tabelle A e B comprendono gli effetti riduttivi rispetto alla legislazione vigente, determinati ai sensi dell'articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

In particolare, il contenimento realizzato ai sensi del D.L. 95 risulta pari, in Tabella A, a 4 milioni per il 2013, 4,8 milioni per il 2014 e 9,8 milioni per il 2015; in tabella B le riduzioni ammontano a 20 milioni per il 2013, 17,7 milioni per il 2014 e 35,3 milioni per il 2015.

 

Nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2013 presentato dal Governo (A.C. 5534), gli importi della Tabella A ammontano complessivamente a 96,2 milioni per il 2013, a 141,9 milioni per il 2014 e a 138,9 milioni di euro per il 2015.

Nel corso dell’esame in sede referente, gli importi della Tabella A sono stati ridefiniti in 99,7 milioni per il 2013, a 129,5 milioni per il 2014 e a 131,1 milioni di euro per il 2015.

 

La Tabella A, nel testo modificato nel corso del’esame in sede referente, determina, pertanto, rispetto alla legislazione vigente, ridotta ai sensi del D.L. n. 95, un aumento degli accantonamenti di 11, 4 milioni nel 2013 a fronte di riduzioni di 9,3 milioni nel 2014 e di 4,7 milioni nel 2015.

 (importi in migliaia di euro)


Tabella A

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

92.246

143.648

145.648

Riduzione ex D.L. 95/2012

-4.048

-4.779

-9.756

L.V. al netto degli effetti ex D.L. 95/2012

88.198

138.869

135.892

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

96.162

141.869

138.892

Testo V Commissione (A.C. 5534-bis/A)

99.662

129.500

131.141

Effetti ddl stabilità

+11.464

-9.369

-4.751

 

 

Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge di stabilità per il 2013 prevede, nel testo presentato dal Governo (A.C. 5534), importi pari a 125,3 milioni di euro per il 2013, 644,7 milioni di euro per il 2014 e 1.022 milioni per il 2015.

A seguito degli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente, gli importi della Tabella B sono stati ridefiniti in 137,1 milioni per il 2013, 361,3 milioni per il 2014 e in 761,7 milioni di euro per il 2015.

La variazione in aumento relativa all’anno 2013, che si riferisce al Ministero degli esteri, è da mettere in relazione allo stralcio disposto ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento Camera, che ha determinato il venir meno, nel testo del disegno di legge in esame, della norma relativa alla ristrutturazione del quartier generale della NATO a Bruxelles (ex comma 15 dell’articolo 8), i cui risparmi di spesa sono stati reiscritti nella Tabella B, quale accantonamento da destinarsi alla copertura finanziaria degli oneri del disegno di legge contenente la norma stralciata (A.C. 5534-decies).

Le variazioni in diminuzione relative agli anni 2014 e 2015, che si riferiscono al Ministero dell’economia e finanze, scontano la copertura dell’onere recato dall’articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame relativo alla partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo e al fondo globale per l’ambiente (-295 milioni).

 

Rispetto alla legislazione vigente, ridotta ai sensi del D.L. n. 95, si evidenzia un aumento degli accantonamenti di 11,8 milioni per il 2013, una riduzione degli accantonamenti di 283,4 milioni nel 2014 ed un aumento di 139,7 milioni nel 2015.

 

 (importi in migliaia di euro)

Tabella B

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

145.290

662.326

657.326

Riduzione ex D.L. 95/2012

-20.023

-17.663

-35.299

L.V. al netto degli effetti ex D.L. 95/2012

125.266

644.663

622.027

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

125.267

644.663

1.022.027

Testo V Commissione (A.C. 5534-bis/A)

137.086

361.310

761.692

Effetti ddl stabilità

11.820

-283.353

139.665

 

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535), nel disegno di legge di stabilità presentato dal Governo (A.C. 5534) e come rideterminati nel corso dell’esame in sede referente.

Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

 

 

TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

41.184

42.123

42.123

Riduzione ex D.L. 95/2012

-584

-1.483

-1.483

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

48.600

43.640

43.640

Testo V Commissione (A.C. 5534-bis/A)

47.900

42.940

42.940

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse per il provvedimento relativo a “Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili” (A.C. 82; A.S. 2206); per il provvedimento relativo a “Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921” (A.C. 4333); per il provvedimento riguardante “Disposizioni per l’introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni” (A.C. 841; A.S. 3080), nonché per la realizzazione di Interventi a favore dei non vedenti.

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

0

0

0

Riduzione ex D.L. 95/2012

0

0

0

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

0

0

0

Testo V Commissione (A.C. 5534-bis/A)

10.000

0

0

Finalizzazioni:

La variazione in aumento è da mettere in relazione allo stralcio disposto ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento Camera, che ha determinato il venir meno, nel testo del disegno di legge in esame, della norma relativa al finanziamento della proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa (Radio Radicale) (ex comma 16 dell’articolo 8), i cui risparmi di spesa sono stati reiscritti nella Tabella A, quale accantonamento da destinarsi alla copertura finanziaria degli oneri del disegno di legge contenente la norma stralciata (A.C. 5534-undecies).

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

17.592

24.732

24.732

Riduzione ex D.L. 95/2012

-1.552

-741

-1.657

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

16.040

23.991

23.075

Testo V Commissione (A.C. 5534-bis/A)

16.040

22.722

21.824

Finalizzazioni:

L’accantonamento è preordinato per L’applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 306/2008 e n. 11/2009; per il provvedimento concernente “Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (A.C. 2424; A.S. 2514); per il provvedimento relativo a “Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti” (A.C. 4019; A.S.2829); per il provvedimento relativo a “Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza” (A.S. 272); per il provvedimento relativo a “Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica” ( A.C. 746 ) e per il provvedimento riguardante “ Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e di letteratura italiana” ( A.C. 5309 ).

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

33.298

30.670

32.670

Riduzione ex D.L. 95/2012

-1.948

-1.020

-2.188

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

31.350

29.650

30.482

Testo V Commissione (A.C. 5534-bis/A)

25.550

23.850

24.682

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse necessarie per il provvedimento riguardante “L’istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani” (A.S. 2720; A.C. 4534); per il ddl di ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 (A.C. 4866); per il ddl di Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il governo della repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto fatto a il Cairo il 15 febbraio 2001 (A.S. 3299); per il ddl di Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003 (A.C. 5108; A.S. 3452); per il ddl di Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009 (A.S. 3285; A.C. 5421); per il ddl di Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009 (A.S. 3286; A.C. 5422); per il ddl di Ratifica ed esecuzione del memorandum sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009 (A.C. 5180); per il ddl di Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009 (A.C. 5271); per il ddl dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all’Esposizione Universale di Milano del 2015 fatto a Roma l'11 luglio 2012 (A.C. 5446); nonché per la realizzazione di interventi diversi.


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

0

46.105

46.105

Riduzione ex D.L. 95/2012

-

-1.535

-4.428

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

0

44.570

41.677

Testo V Commissione (A.C. 5534-bis/A)

0

39.970

41.677

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse per le scuole non statali.

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

172

18

18

Riduzione ex D.L. 95/2012

-

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

172

18

18

Testo V Commissione (A.C. 5534-bis/A)

172

18

18

Finalizzazioni:

L’accantonamento è costituito dalle risorse finalizzate al provvedimento concernente”Disposizioni in favore dei territori di montagna” (A.C. 41; A.S. 2566).

 

 

 

TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

0

495.852

495.852

Riduzione ex D.L. 95/2012

-

-91

-187

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

0

495.761

495.665

Testo V Commissione (A.C. 5534-bis/A)

0

200.761

200.665

Finalizzazioni:

L’accantonamento è finalizzato al finanziamento per la realizzazione di interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

44.279

46.430

46.430

Riduzione ex D.L. 95/2012

-6.102

-4.901

-10.096

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

38.177

41.529

36.334

Testo V Commissione (A.C. 5534-bis/A)

38.177

41.529

36.334

Finalizzazioni:

L’accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

0

0

0

Riduzione ex D.L. 95/2012

0

0

0

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

0

0

0

Testo V Commissione (A.C. 5534-bis/A)

11.819

11.647

34.665

 

La variazione in aumento è da mettere in relazione allo stralcio disposto ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento Camera, che ha determinato il venir meno, nel testo del disegno di legge in esame, della norma relativa alla ristrutturazione del quartier generale della NATO a Bruxelles (ex comma 15 dell’articolo 8), i cui risparmi di spesa sono stati reiscritti nella Tabella B, quale accantonamento da destinarsi alla copertura finanziaria degli oneri del disegno di legge contenente la norma stralciata (A.C. 5534-decies).

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

101.012

120.044

115.044

Riduzione ex D.L. 95/2012

-13.922

-12.671

-25.016

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

87.090

107.373

90.028

Testo V Commissione (A.C. 5534-bis/A)

87.090

107.373

90.028

Finalizzazioni:

L’accantonamento è finalizzato per Interventi a favore della difesa del suolo, per Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il provvedimento concernente “Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche” (A.C. 3681; A.S. 3257).

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

0

0

0

Riduzione ex D.L. 95/2012

-

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

0

0

400.000

Testo V Commissione (A.C. 5534-bis/A)

0

0

400.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento è finalizzato per la realizzazione di Interventi per opere infrastrutturali.


 

Articolo 3, comma 42
(Tabella C)

 

42. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e del triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

 

 

Il comma 42 reca l’approvazione della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.

Si ricorda che l'articolo 11, comma 3, lett. d), della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie.

Il contenuto della Tabella C rispetto alla precedente disciplina contabile contenuta nell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978, è dunque più limitato, in quanto la nuova legge di contabilità ha escluso che essa possa contenere spese di carattere obbligatorio.

 

In base a quanto detto, per ogni singola autorizzazione legislativa ivi contenuta, la Tabella C ne determina lo stanziamento al netto delle eventuali spese obbligatorie.

Le restanti risorse comunque autorizzate in favore della legge, considerate di natura obbligatoria, vengono determinate dalla legge di bilancio ed iscritte in un capitolo apposito.

Lo stanziamento complessivamente autorizzato in favore di ciascuna legge di spesa permanente esposta in Tabella C va dunque calcolato quale sommadell’importo quantificato in Tabella C, quale stanziamento di natura non obbligatoria, e dell’importo determinato dalla legge di bilancio, quale stanziamento di natura obbligatoria.

Rispetto alla Tabella C della precedente legge di stabilità non sono più esposte le seguenti voci:

§      Autorità garante concorrenza e mercato (soppresso ai sensi del l’art. 5-bis, co. 1, del D.L. n. 1/2012);

§      Contributi a enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti;

§      Norme sul diritto agli studi universitari (le risorse sono ora allocate sul cap. 1710 – “Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio” - in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 68/2012);

§      Contributi ad enti vigilati dal Ministero dell’interno;

§      Adeguamento struttura P.C.M. per l'esercizio delle funzioni in materia di sport;

§      Contributi ad enti vigilati dal Ministero della giustizia;

§      Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (le risorse sono ora allocate su diversi capitoli in attuazione dell’art. 7, co. 37, del D.L. n. 95/2012).

 

La relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità 2013 (A.C. 5534) evidenzia che la Tabella C, come le Tabelle A, B ed E, concorre alla realizzazione degli effetti di riduzione della spesa disposti dall’articolo 1, commi 4 e 5 del presente provvedimento.

Pertanto, le riduzioni alle autorizzazioni di spesa disposte dalla Tabella C ricomprendono i tagli apportati alle spese dei singoli ministeri rispetto alla legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del disegno di legge in esame.

 

La Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2013 presentato dal Governo (A.C. 5534) prevede un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 6.784,7 milioni di euro per il 2013, a 3.702,8 milioni di euro per il 2014 e a 3.667,8 milioni di euro per il 2015.

Rispetto al dato a legislazione vigente come risultante dalle riduzioni ex D.L. n. 95, la Tabella C determinava un incremento degli stanziamenti (al netto delle regolazioni debitorie IRAP) di 101 milioni per il 2013 e di circa 34 milioni sia per il 2014 che per il 2015.

 

Si evidenziano di seguito le variazioni in aumento determinate dal ddl nel testo originario rispetto alla legislazione vigente:

§      Integrazioni FSN per minori introiti IRAP (regolazioni debitorie): dotazione di 3 miliardi per il 2013;

§      Cooperazione con i paesi in via di sviluppo: incremento della dotazione di circa 99 milioni per il 2013 e riduzione di 1,2 milioni per il 2015;

§      AGEA: incremento di 50 milioni per ciascuna annualità;

§      ISTAT: aumento di 12 milioni per ciascuna annualità.

Analogamente, le più significative variazioni in diminuzione (per la gran parte dovute agli effetti del D.L. n. 95) riguardano:

§      Fondo nazionale per i servizio civile: riduzioni di 4,4 milioni per il 2013, di 6,3 milioni per il 2014 e di 4,4 milioni per il 2015;

§      Minoranza linguistica slovena: riduzioni di 0,4 milioni per il 2013, di 0,1 milioni per il 2014 e di 0,4 milioni per il 2015;

§      Fondo di protezione civile: riduzioni di 4,5 milioni per il 2013, di 6,5 milioni per il 2014 e di 4,6 milioni per il 2015;

§      Editoria: riduzioni di 8,5 milioni per il 2013, di 11,7 milioni per il 2014 e di 8,2 milioni per il 2015;

§      Enti vigilati per il commercio estero: riduzioni di 1,9 milioni per il 2013 e per il 2014;

§      Fondo ricerca sanitaria: riduzioni di 28 milioni per il 2013, di 12,9 milioni per il 2014 e di 26,2 milioni per il 2015;

§      Enti vigilati dal Ministero della salute: riduzioni di circa 1 milione per ciascuna annualità considerata;

§      Fondo politiche per la famiglia: riduzioni di 1,2 milioni per il 2013, di 1,7 milioni per il 2014 e di 1,2 milioni per il 2015;

§      Fondo pari opportunità: riduzioni di 0,7 milioni per il 2013, di 1 milione per il 2014 e di 0,7 milioni per il 2015;

§      Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: azzeramento del finanziamento;

§      Compensazione tariffe agevolate luce e gas: riduzioni di 6,3 milioni per il 2013, di 6,9 milioni per il 2014 e di 7,3 milioni per il 2015;

§      Turismo: riduzioni di 0,5 milioni per il 2013, di 0,7 milioni per il 2014 e di 0,5 milioni per il 2015;

 

Nel corso dell’esame in sede referente l’ammontare complessivo degli stanziamenti esposti in tabella C risulta aumentato rispetto al testo presentato dal Governo, ammontando a 6.791,4 milioni per il 2013, a 3.707,4 milioni per il 2014 e a 3.672,4 milioni per il 2015.

 

Rispetto al testo presentato dal Governo, la Commissione bilancio ha disposto le seguenti variazioni:

§       assegnazione di 1.278.000 euro per il 2013, di 1.269.000 euro per il 2014 e di 1.251.000 euro per il 2015 quale dotazione del fondo per il funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (non era previsto alcuno stanziamento);

§       inserimento della voce riferita ai contributi ad enti vigilati dal Ministero dell’interno, con uno stanziamento di 2 milioni per il 2013 destinato alle associazioni combattentistiche;

§       incremento di 700.000 euro per ogni annualità delle risorse destinate alla Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ;

§       riduzione di 300.000 euro per ciascuna annualità delle risorse destinate alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

§       incremento di 3 milioni di euro per ciascuna annualità delle risorse destinate alla minoranza slovena;

§       riduzione di 700.000 euro per ciascuna annualità delle risorse destinate all’AGEA;

§       incremento di 700.000 euro per ciascuna annualità delle risorse destinate al funzionamento del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e al pagamento del premio per l’assicurazione dei membri del Corpo stesso (missione Turismo, voce D.L. n. 262 del 2006).

* * * *

Nella tabella che segue sono esposti gli importi delle dotazioni di ciascuna autorizzazione di spesa di Tabella C per l’anno 2013, poste a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2012 iscritte nella Tabella C della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).

Ai fini del raffronto è stato individuato, per ciascuna norma, il relativo (eventuale) capitolo di bilancio recante le poste di spesa di natura obbligatoria.

Si segnala che le autorizzazioni legislative di spesa esposte nella tabella C non tengono conto delle eventuali rimodulazioni operate dal d.d.l. di bilancio ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge di contabilità nazionale (vedi allegato 1 ai singoli Ministeri A.C. 5535).

 

 

 

 

2012

2013

 

Tab. C
Legge
183/2011
Spese non obbligatorie

Bilancio
Legge
184/2011
Spese obbligatorie

Tab. C
Legge
183/2011
Spese non obbligatorie

BLV
Ddl
A.C. 5535-A
Spese non obbligatorie

Tab. C
Ddl
A.C. 5534-A

Bilancio
Ddl
A.C. 5535-A

Spese obbligatorie



ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185)

68.812

-

76.255

75.619

71.214

-

D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri (21.3 – cap. 2115)

41.500

300.423 (cap. 2120)

48.759

38.352

38.052

300.423 (cap. 2120)

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

 

 

 

 

 

 

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 38/2001, art. 16 comma 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia-Giulia (2.3 cap. 7513/p)

2.808

-

2.808

2.785

5.396

-

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 446/1997, art. 39, co. 3: Integrazione FSN per minori entrate IRAP (regolazioni debitorie) 2.4 cap. 2701)

3.250.000

-

0

0

3.000.000

-

Rapporti finanziari con enti territoriali

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.5 cap. 2820)

2.711

-

1.493

1.481

1.413

-

L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

 

 

 

 

 

 

Cooperazione allo sviluppo

 

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

 

L. 7/1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 - capitoli vari di parte corrente)

86.515

-

139.425

129.934


228.670
(
[284])

-

L. 49/1987: Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 - 7168, 7169)

320

-

407

404

404

-

Cooperazione economica e relazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

 

L. 794/1966: Costituzione dell’istituto italo - latino - americano (1.3 - cap. 3751)

1.900

-

2.050

2.037

2.037

-

Promozione della pace e sicurezza internazionale

 

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

 

L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (1.4 - cap. 3399)

243

-

243

241

241

-

Integrazione europea

 

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

 

L. 960/1982: Ratifica accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (1.5 - cap. 4543, 4545)

1.036

-

1.385

1.374

1.374

-

Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale

 

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.10 - cap. 1163)

2.256

-

2.256

1.457

1.457

-

 

 

 

 

 

 

 

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

 

 

 

 

 

 

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

 

 

 

 

 

 

Ministero della difesa

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5 - cap. 1352)

261

-

261

259

259

-

D.Lgs. 66/2010: Codice dell’ordinamento militare, art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione Idrografica Internazionale - IHO (1.5 – cap. 1345)

66

-

66

65

65

-

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

 

 

 

 

 

 

Ministero della difesa

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 66/2010: Codice dell’ordinamento militare, art. 559: Finanziamento Agenzia industrie difesa (1.6 - capp. 1360 e 7145)

6.610

-

6.610

3.800

([285])

3.800

-

 

 

 

 

 

 

 

GIUSTIZIA

 

 

 

 

 

 

Amministrazione penitenziaria

 

 

 

 

 

 

Ministero della giustizia

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di prevenz. e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento detenuti tossico- dipendenti (1.1-cap.1768)

2.000

-

4.394

184

184

-

 

 

 

 

 

 

 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

 

 

 

 

 

 

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

 

 

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

L. 267/1991, art. 2, co. 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (4.1 - cap. 2179)

927

-

927

417

417

-

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’interno

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico sostanze stupefacenti (3.3 - capp. 2668 e 2815)

1.362

-

1.362

1.076

1.076

-

 

 

 

 

 

 

 

SOCCORSO CIVILE

 

 

 

 

 

 

Protezione civile

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (6.2 –- cap. 7446/p)

70.776

-

78.431

77.777

73.247

-

D.L. 90/2005, art. 4, co. 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2– cap. 2184)

2.145

-

2.377

2.358

2.358

-

 

 

 

 

 

 

 

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

 

 

 

 

 

 

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

 

 

 

 

 

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 454/1999: Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (1.5 - cap. 2083)

13.000

90.253
(cap. 2084)

12.000

9.333

9.333

91.030
(cap. 2084)

Sostegno al settore agricolo

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1–-cap. 1525)

60.973

21.000
(cap. 1526)

67.567

65.855

115.155

21.000
(cap. 1526)

Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca

 

 

 

 

 

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

 

 

 

 

 

Politiche competitive, della qualità agroalimen-tare, della pesca e mezzi tecnici di produzione

 

 

 

 

 

 

L. 267/1991, Art. 1, co. 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.2 capitoli vari)

6.214

-

6.214

6.122

6.122
(
[286])

-

L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (1.5 - cap. 2200)

2.500

-

2.500

639

639

-

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAZIONE DEI MERCATI

 

 

 

 

 

 

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

 

 

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.1 - cap. 2280)

351

-

351

348

258

-

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO ALLA MOBILITÀ

 

 

 

 

 

 

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

 

 

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 250/1997, art. 7: Istituzione ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (2.3 - cap. 1921/p)

10.236

40.942
(cap. 1923)

10.236

8.505

8.505

40.956
(cap. 1923)

Sostegno allo sviluppo del trasporto

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723)

225

2.296
(cap. 1725)

249

205

227

3.296
(cap. 1725)

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

 

 

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

D.L. 535/1996: Contributo al centro internazionale radio medico CIRM (2.6 - cap. 1850)

72

490
(cap. 1851)

72

61

61

490
(cap. 1851)

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI

 

 

 

 

 

 

Sostegno all'editoria

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 67/1987: Editoria (11.2 - capp. 2183 e 7442)

118.163

-

130.943

145.974

137.472

-

L. 249/1997: Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle tele­comunicazioni e radiotelevisivo (11.2 –- cap. 1575)

157

-

157

0

0

-

 

 

 

 

 

 

 

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNA­ZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

 

 

 

 

 

 

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

 

 

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (4.2 - cap. 2501)

14.286

-

14.286

14.167

12.257

-

L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. A: Spese funzionamento ICE (4.2 - cap. 2530)

14.869

59.478
(cap. 2532)

14.869

9.226

9.226

59.481

L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. B: Attività promozio­nale delle esportazioni italiane (4.2 - cap. 2531)

33.516

-

33.516

28.278

28.278

-

 

 

 

 

 

 

 

RICERCA E INNOVAZIONE

 

 

 

 

 

 

Ricerca in materia ambientale

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

 

 

 

 

D.L. 112/2008, art. 28, co. 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 - capp. 3621 e 8831)

29.630

54.583
(cap. 3623)

29.630

25.752

25.752

54.593
(cap. 3623)

Ricerca in materia di beni e attività culturali

 

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (2.1 - capp. 2040, 2041, 2043)

1.942

-

1.717

1.447

1.447

-

Ricerca scientifica e tecnologica di base

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.3 - cap. 1679)

4.578

-

4.578

4.540

4.540

-

D.Lgs. 204/1998: Programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (3.3 - cap. 7236)

1.824.004

-

1.820.004

1.768.497

1.768.497

-

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

 

 

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

 

 

L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (7.1 - cap. 7630)

158.921

-

158.976

24.822

24.822

152.149
(
[287])

Ricerca di base e applicata

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 83/2012, art. 19: Istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale (12.1 – cap. 1707)

1.524

7.094
(cap. 1716)

1.524

1.511

1.423

7.094
(cap. 1716)

Ricerca per la didattica

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi - ricerca per la didattica (3.1 - cap. 1261)

1.563

-

1.563

1.550

1.550

-

Ricerca per il settore della sanità pubblica

 

 

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (2.1 - cap. 3453)

10.348

-

8.449

7.149

7.149

-

D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo da destinare ad atti­vità di ricerca e sperimentazione (2.1 - cap. 3392)

286.242

-

306.242

303.690

275.687

-

D.Lgs. 267/1993: Riordinamento Istituto Superiore di Sanità (2.1 - cap. 3443)

18.739

90.708
(cap. 3444)

17.739

12.377

12.377

90.718
(cap. 3444)

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi (2.1 - cap. 3412)

4.370

-

4.370

4.313

3.363

-

D.L. 17/2001, art. 2, co. 4: Agenzia servizi sanitari regionali (2.1 - cap. 3457)

838

-

838

556

556

-

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

 

 

 

 

 

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

 

 

 

 

L. 979/1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 - capp. 1644, 1646)

16.971

-

21.168

21.168

21.168

-

D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 - capp. 1388, 1389)

154

-

150

67

67

-

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.10 - cap. 1551)

5.721

70.013
(cap. 1552)

7.000

5.950

5.950

70.028
(cap. 1552)

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA DELLA SALUTE

 

 

 

 

 

 

Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

 

 

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

 

 

L. 434/1998, art. 1, co. 2: Finanziamento interventi prevenzione del randagismo (1.2 - cap. 5340)

779

-

335

332

332

-

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

 

 

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

 

 

D.L. 269/2003, art. 48, co. 9: Agenzia Italiana del Farmaco (1.4 - capp. 3458 e 7230)

6.976

23.674
(cap. 3461)

5.976

1.966

1.966

23.679
(cap. 3461)

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

 

 

 

 

 

 

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

 

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

 

 

L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – cap. vari)

411.464

-

411.464

399.596

399.596

-

Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

 

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

 

 

L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (1.10 - cap. 3610)

1.334

-

1.180

995

995
(
[288])

-

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamen­to degli istituti centrali del Ministero (1.101 - cap. 3611)

1.555

-

1.375

1.159

1.159
(
[289])

-

L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (1.10 - cap. 3630)

1.670

-

1.300

1.182

1.182

-

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (1.10 - cap. 3670, 3671)

18.536

-

13.826

9.694

9.694
(
[290])

-

Valorizzazione del patrimonio culturale

 

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

 

 

L. 77/2006, art. 4, co. 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", dell'UNESCO (1.13 - capp. 1442 e 7305)

1.964

-

1.737

1.723

1.723

-

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE SCOLASTICA

 

 

 

 

 

 

Istituzioni scolastiche non statali

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

 

L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra - Varese (1.9 - cap. 2193)

316

-

327

324

324

-

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

 

 

 

 

 

 

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

 

L. 394/1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 - cap. 1709)

5.183

-

5.368

5.323

5.323

-

Sistema universitario e formazione post-universitaria

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

 

L. 245/1990: Piano triennale di sviluppo dell'Università e attuazione Piano quadriennale 1986-1990 (2.3 - cap. 1690)

36.882

-

44.302

43.933

43.933

-

L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692)

62.039

-

62.039

71.522

71.522

-

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA

 

 

 

 

 

 

Protezione sociale per particolari categorie

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 16/1980 e L. 137/2001: Indennizzi e incentivi per i cittadini ed imprese danneggiate dall’esecu­zione del trattato di pace (17.1 -- cap. 7256)

8.086

-

8.961

4.644

4.374


8.886
(
[291])

Sostegno alla famiglia

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili, sostegno alla famiglia (17.3 - cap. 2102)

31.994

-

21.184

21.008

19.784

-

Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4- cap. 1733)

9.132

-

9.132

8.829

8.829

-

D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili - (17.4 - cap. 2108)

10.473

-

11.606

11.509

10.804

-

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale della spesa sociale, ecc

 

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

 

L. 328/2000: art. 20, co. 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671)

69.954

-

44.590

44.218

44.178

-

L. 285/1997, art. 1: Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 - cap. 3527)

39.960

-

39.960

39.627

39.592

-

 

 

 

 

 

 

 

POLITICHE PREVIDENZIALI

 

 

 

 

 

 

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

 

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

 

L. 335/1995, art. 13: Riforma del sistema pensionistico - Vigilanza sui fondi pensione (2.2 cap. 4332)

284

-

284

282

282

-

 

 

 

 

 

 

 

POLITICHE PER IL LAVORO

 

 

 

 

 

 

Politiche attive e passive del lavoro

 

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

 

L. 448/1998, art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3 - cap. 4161)

817

-

817

810

810

-

L. 296/2006, art. 1, co. 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3 - cap. 7682)

9.293

-

9.293

9.216

9.216

-

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

 

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

 

L. 350/2003, art. 3, comma 149: Fondo spese di funzionamento Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7- cap. 5025)

1.289

-

1.289

1.278

1.278

-

 

 

 

 

 

 

 

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

 

 

 

 

 

 

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’interno

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 140/2005, art. 13: Contributi a stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 – cap. 2311)

1.407

-

1.617

1.604

1.604

-

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (5.1 - cap. 2309)

 

 

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

 

 

 

 

 

 

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA- Scuola supe­riore dell’economia e delle finanze (1.1 - cap. 3935)

1.913

9.778
(cap. 3937)

2.195

1.958

1.816

9.778
(cap. 3937)

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 - cap. 1560)

431

-

431

427

402

-

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 185/2008, art. 3, co. 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5 - cap. 3822)

76.680

-

87.973

87.240

80.902

-

Analisi e Programmazione economico-finanziaria

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 109/1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (1.6 - cap. 1702)

169

-

169

0

0

-

L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.6 – cap. 1613)

13

-

14

13

12

-

L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 - cap. 7330)

1.118

-

902

894

1.542

-

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANI E SPORT

 

 

 

 

 

 

Incentivazione e sostegno alla gioventù

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 223/2006, art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106)

8.180

-

7.187

6.208

6.208

-

D.L. 297/2006, art. 6 comma 2: Agenzia nazionale giovani (22.2 - cap. 1597)

34

1.265
(cap. 1596)

38

0

0

1.266
(cap. 1596)

TURISMO

 

 

 

 

 

 

Sviluppo e competitività del turismo

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 292/1990: Ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo (23.1 - cap. 2194)

3.042

15.600
(cap. 2193)

3.371

2.859

2.859

15.600
(cap. 2193)

D.L. 262/2006, art. 2 co. 98: Turismo (23.1 - cap. 2107)

9.788

-

8.427

8.357

8.570

-

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 

 

 

 

 

 

Servizi generali, formativi, ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 701/1977: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (24.4- cap. 5217)

861

11.656
(cap. 5218)

1.359

1.213

1.142

11.656
(cap. 5218)

L. 146/1980, art. 36: Assegnazione a favore dell'ISTAT (24.4 - cap. 1680)

32.764

139.733
(cap. 1685)

27.094

23.867

35.867

136.965
(cap. 1685)

D.Lgs. 285/1999: Riordino del centro di formazione studi FORMEZ (24.4 – cap. 5200)

5.153

15.100
(cap. 5201)

5.711

5.411

5.411

15.100
(cap. 5201)

 

 

 

 

 

 

 

FONDI DA RIPARTIRE

 

 

 

 

 

 

Fondi da assegnare

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 - cap. 3026)

28.310

-

34.136

34.136

34.136

-

 


 

Articolo 3, commi 43 e 44
(Tabella E)

 


43. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

44. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 43, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.


 

 

Il comma 43 reca l’approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, esposte per programma e missione.

 

L'articolo 11, comma 3, lett. e), della legge di contabilità n. 196 del 2009 prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

 

Il comma 44 indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2013, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

 

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge di contabilità le amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.

La disposizione demanda tuttavia alla legge di stabilità la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

 

Come già per le precedenti leggi finanziarie, la legge di stabilità per il 2013 reca una colonna “limite impegnabilità” suddivisa secondo i seguenti numeri:

§      n. 1, indica le quote degli anni 2013 ed esercizi successivi non impegnabili;

§      n. 2, indica le quote degli anni 2013 e successivi impegnabili al 50%;

§      n. 3, indica le quote degli anni 2013 e successivi interamente impegnabili.

La tabella prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (codice n. 3 nella colonna riferita al limite di impugnabilità). A differenza degli anni scorsi non sono presenti casi di quote “non impegnabili” (codice 1).

 

Gli stanziamenti iscritti in Tabella E ammontano complessivamente a 23.424 milioni per il 2013, a 20.809 milioni per il 2014, a 20.354 milioni per il 2015 e a 29.705 per il 2016 e anni successivi.

Nel complesso, la Tabella determina:

§      rifinanziamenti per 656 milioni nel 2013, 341 milioni nel 2014 e 5.888 milioni nel 2015;

§      definanziamenti per 338,7 milioni nel 2013, 319,4 milioni nel 2014 e 124,3 milioni nel 2015;

§      due rimodulazioni di autorizzazioni di spesa che comportano, nel complesso, una riduzione di 2.500 milioni nel 2013 edun aumento delle risorse per gli anni successivi, in particolare, per 829 milioni nel 2014, 1.340 milioni nel 2015 e 321 milioni nel 2016 e anni successivi.

 

Si segnala che i definanziamenti delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente apportate dalla tabella E sono finalizzate ad attuare le riduzioni di spesa dei Ministeri in applicazione dell’articolo 7, comma 15, del D.L. n. 95 del 2012, come disposto dall’articolo 1, comma 4 e seguenti, e dal relativo elenco 1 allegato al d.d.l. di stabilità in esame.

 

Pertanto, rispetto alla legislazione vigente, la tabella E, al netto delle riduzioni ai sensi del D.L. n. 95/2012, determina effetti di minore spesa nel 2013 per 1.844 milioni[292] e maggiori spese per 1.170 milioni nel 2014 e per 7.238 milioni nel 2015.

 

Sono di seguito riportate le variazioni contabili determinate dalla tabella E del disegno di legge di stabilità 2013 in esame. I dati sono esposti in migliaia di euro.

 


(in migliaia di euro)

Tabella E

2013

2014

2015

2016 e ss

D.L. 203/2005, art 11-quaterdecies, co. 20 – Diga di Molfetta (Interno)

+15.000

 

 

 

D.L. 148/1993, art. 3 – Interventi forestali in Calabria (Economia)

+160.000

 

 

 

L 183/1987, art. 5 – Fondo di rotazione attuazione delle politiche comunitarie (Economia)

 

 

+5.500.000

 

D.Lgs. 102/2004, art. 15, co. 2 – Fondo solidarietà incentivi assicurativi (Politiche agricole)

+120.000

 

 

 

D.L. 321/1996, art. 5, co. 2, a – Settore aeronautico (Sviluppo)

+40.000

+40.000

+40.000

+480.000

D.L. 321/1996, art. 5, co. 2, b – Settore aeronautico (Sviluppo)

 

+40.000

+40.000

+520.000

D.L. 321/1996, art. 5, co. 2, c – Settore aeronautico (Sviluppo)

 

 

+40.000

+560.000

L 266/2005, art, 1, co. 95 – Unità navali classe FREMM (Sviluppo)

+321.000

+261.000

+268.000

+1.184.000

L 244/2007, art. 2, co. 180 – Settore aeronautico (Sviluppo)

 

-171.000

-160.000

+321.000

L 296/2006, art. 1, co. 272 – Credito di imposta investimenti aree svantaggiate (Economia)

-48.110

-58.505

 

 

L 266/2005, art, 1, co. 86 – Contributo a Ferrovie dello Stato Spa (Economia)

-121.341

-139.727

 

 

D.L. 98/2011, art. 32, co. 1 – Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (Economia)

-26.328

-6.009

-9.071

-9.071

D.L. 98/2011, art. 32, co. 1 – Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (Infrastrutture e trasporti)

-111.844

-100.125

-115.201

-115.201

L. 289/2002, art. 61, co. 1 – FAS (Sviluppo)

-30.000

-15.000

 

 

L. 289/2002, art. 61, co. 1 – FAS (Sviluppo)

-2.500.000

+1.000.000

+1.500.000

 

D.L. 78/2010, art. 39, co. 4-ter – Zone franche urbane Abruzzo (Economia)

-1.081

 

 

 

 

Sono di seguito brevemente illustrate le variazioni disposte dalla Tabella E.

 

 


D.L. n. 203 del 2005, articolo 11-quaterdecies, comma 20 – Rifinanziamento di diga foranea

 

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Programma: Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa
Ministero dell’interno (cap. 7253)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

-

-

-

Rifinanziamento Tab. E

15.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

15.000

-

-

 

 

La tabella E dispone un rifinanziamento di 15 milioni per gli interventi relativi a lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’art. 11-quaterdecies, comma 20, del decreto legge n. 203 del 2005.

 

Il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), articolo 11-quaterdecies, comma 20, ha disposto finanziamenti per la prosecuzione degli interventi previsti dall’art. 2 della legge n. 174/2002 relativi ai lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta.

Si ricorda che l’art. 2 della legge n. 174/2002 ha autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 per la realizzazione dei lavori relativi alla diga foranea di Molfetta. Successivamente, per la loro prosecuzione, l’art. 4, commi 176-178, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di 2,5 milioni.

Con l’art. 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. n. 203/2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che è stato destinato, altresì, alla realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva.

Con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) è stato disposto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento pari a 2 milioni di euro per il solo 2008. La tabella D della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2009. La tabella D della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni per il 2010.

Nella tabella E delle due ultime leggi di stabilità (legge n. 220 del 2010 e legge n. 183 del 2011) è stato disposto un rifinanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.


Decreto legge n. 148 del 1993, articolo 3, comma 9 – Contributo alla regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Programma: Rapporti finanziari con enti territoriali
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7499)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

-

-

-

Rifinanziamento Tab. E

160.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

160.000

-

-

 

La tabella E dispone un rifinanziamento per il 2013 di 160 milioni di euro degli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 148 del 1993, concernente un contributo da destinare alla Regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idrica e forestale, limitatamente ai lavoratori occupati in tale settore.

 

Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), con il menzionato articolo 3 comma 9, aveva concesso un contributo speciale alla regione Calabria per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge n. 664/1984.

L’articolo 1 della legge n. 664/1984 ("Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria") richiedeva che per l’attuazione di un intervento idrogeologico e forestale, volto anche al potenziamento dei comparti agricolo e turistico, venisse approvato dai competenti organi regionali un programma esecutivo entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. Occorre notare che il citato art. 3 del decreto legge n. 148 si applica limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio.

 

Nel corso degli anni diverse leggi finanziarie hanno provveduto a rifinanziare tale intervento: da ultimo la Tabella D della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto un finanziamento di 160,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 a titolo di contributo speciale alla regione Calabria per l’attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale in diversi settori attinenti la tutela del patrimonio forestale e delle connesse infrastrutture civili, ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico.


Legge n. 183 del 1987 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", articolo 5 - Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie

Missione: L’Italia in Europa e nel mondo
Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Ministero economia e finanze (cap. 7493)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

5.500.000

5.500.000

-

Rifinanziamento Tab. E

-

-

5.500.000

Importi esposti in Tabella E

5.500.000

5.500.000

5.500.000

 

La Tabella E dispone un rifinanziamento del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie pari a 5,5 miliardi di euro nel 2015.

Si ricorda che in tale Fondo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali.

Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l’Unione europea destina a ciascun Paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali, viene annualmente rifinanziato dalla legge finanziaria.

Con riferimento agli ultimi anni, si ricorda:

§       la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo per il solo esercizio 2011, pari a 5.271,1 milioni di euro;

§       la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo pari a 23,3 milioni per il 2010, 24,3 milioni per il 2011 e di 5.524,3 milioni per il 2012;

§       la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010) ha disposto in Tabella E un rifinanziamento del Fondo pari a 5.500 milioni di euro nel 2013;

§       la legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) ha disposto in Tabella E un rifinanziamento del Fondo pari a 5.500 milioni di euro nel 2014.

 

Nella successiva tabella è indicata, a partire dalla legge finanziaria per il 2009, la “costruzione in bilancio” delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie, come determinato da ciascuna legge finanziaria. Non si tiene conto di eventuali variazioni delle risorse intervenuti nel corso di ciascun esercizio in adempimento di direttive comunitarie:


(dati in migliaia di euro)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BLV 2009

6.897.500

5.283.000

 

 

 

 

Finanziaria 2009

 

 

 

 

 

 

Tabella D

-

-

+5.271.150

 

 

 

Disponibilità

6.872.286

5.271.150

5.271.150

 

 

 

Finanziaria 2010

 

5.271.150

5.271.150

 

 

 

Tabella D

 

23.300

24.300

5.524.300

 

 

Disponibilità

 

5.294.450

5.295.450

5.524.300

 

 

Stabilità 2011

 

 

5.295.450

5.524.300

-

 

Tabella E

 

 

-

-

5.500.000

 

Disponibilità

 

 

5.295.450

5.524.300

5.500.000

 

Stabilità 2012

 

 

 

5.524.300

5.500.000

 

Tabella E

 

 

 

-

-

5.500.000

Disponibilità

 

 

 

5.524.300

5.500.000

5.500.000

 

 

 

Decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, comma 2 - Sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione

Ministero dello sviluppo economico (cap. 7420/P)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

-

-

-

RifinanziamentoTab. E

40.000

80.000

120.000

Importi esposti in Tabella E

40.000

80.000

120.000

 

 

La tabella E dispone il rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica previsti dall’articolo 5 del decreto legge n. 321 del 1996, attraverso tre distinte autorizzazioni di spesa quindicennale, ciascuna di un importo annuale pari a 40 milioni, con decorrenza, rispettivamente, dal 2013, dal 2014 e dal 2015. L’importo complessivo per il periodo considerato 2013-2029 ammonta a 1.800 milioni.


 

(milioni di euro)

2013

2014

2015

2016 e ss

Totale

Anno terminale

I autorizzazione

40

40

40

480

600

2027

II autorizzazione

 

40

40

520

600

2028

III autorizzazione

 

 

40

560

600

2029

TOTALE

40

80

120

1.560

1.800

 

 

L’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 321 del 1996 (Disposizioni urgenti per le attività produttive) ha previsto una serie di contributi decennali finalizzati ad assicurare:

§      la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale;

§      la realizzazione di taluni programmi della Difesa da definire attraverso apposite convenzioni interministeriali.

Al riguardo, si ricorda, altresì che, da ultimo, con l’articolo 5, comma 4 del decreto legge n. 215 del 2011 (proroga missioni internazionali), si è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 per la prosecuzione degli interventi sopra richiamati. Come precisato nella relazione illustrativa che accompagnava il decreto legge, si trattava, in particolare, del finanziamento “di programmi prioritari, quali quelli per l’acquisizione del satellite SICRAL 2, di elicotteri per il soccorso Combact SAR, e di velivoli per l’addestramento avanzato M346, nonché per la realizzazione della digitalizzazione della componente terrestre (Forza NEC - Network Enabled Capabilities), oltreché del Sistema di Comunicazione Terrestre (SICOTE) dell’Arma dei Carabinieri”.

 

 

Decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, comma 2 – Fondo di solidarietà nazionale- incentivi assicurativi

Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (cap. 7439)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

--

-

-

Rifinanziamento Tab. E

120.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

120.000

-

-

 

La tabella E dispone un rifinanziamento per il 2013 di 120 milioni di euro del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

 

Si ricorda che la tabella D della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto il finanziamento di 51,9 milioni di euro per il 2010 e 16,7 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, per il Fondo di solidarietà nazionale relativo agli incentivi assicurativi per le imprese agricole previsti dall’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 102 del 2004.

Ulteriori 100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sono stati destinati agli interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà in sede di ripartizione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia e finanze istituito dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009) ai sensi dell’articolo 2, comma 250. delle medesima legge n. 191/2009.

Nel BLV 2013 non sono presenti stanziamenti.

 

Il Fondo di solidarietà nazionale, destinato a far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche a seguito di calamità naturali o eventi eccezionali, prevede interventi volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi (interventi ex ante) e - per i rischi non inseriti in un Piano Assicurativo agricolo annuale - interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva dell’impresa (interventi compensativi o ex post), nonché interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica.

Con il D.Lgs. n. 102/2004, che ha sostituito la precedente legislazione di soccorso delle aziende agricole colpite da calamità decretandone l’abrogazione, il Fondo ha mantenuto la veste di conto infruttifero aperto presso la Tesoreria ed intestato al Ministerro delle politiche agricole (art. 15), ma la dotazioni del fondo deve essere riversata in due distinti capitoli, l’uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, l’altro iscritto nella tabella del dicastero dell’economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori. Il MIPAAF pertanto gestisce le risorse stanziate sul Cap. 7439 destinate ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi che sono classificate come interventi di sostegno dell’economia (dal comma 84 della legge 311/2004 Finanziaria 2005); il Ministero dell’economia invece gestisce le risorse destinate agli interventi di compensazione dei danni sofferti dai produttori e agli interventi di ripristino delle infrastrutture, cap 7411. Le disponibilità destinate agli interventi indennizzatori sono individuate “a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile”, che continua ad essere – in parte - annualmente determinato in tabella C.

 

 

Legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), articolo 1, comma 95 – Programma di sviluppo unità navali classe FREMM

Missione: Competitività e ssviluppo delle imprese
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
Ministero dello sviluppo economico (cap. 7485)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

375.000

375.000

375.000

Rifinanziamento Tab. E

321.000

261.000

268.000

Importi esposti in Tabella E

696.000

636.000

643.000

 

La tabella E dispone un rifinanziamento pluriennale (scadenza anno 2019) del programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM - fregata europea multimissione – per complessivi 2.034 milioni, così articolati:

§      321milioni di euro per il 2013;

§      261 milioni di euro per il 2014;

§      268 milioni di euro per il 2015;

§      1.184 milioni di euro per il 2016 e anni seguenti.

 

Il Programma FREMM (Fregate Europee Multi Missione) è il più vasto progetto di cooperazione navale in ambito europeo, avviato nel 2002 da Italia e Francia.

Il programma prevede la realizzazione di 21 fregate di nuova generazione (10 per l’Italia e 11 per la Francia) in due versioni, basate su una piattaforma comune, ma dotate di configurazioni specifiche in base alle funzioni cui sono destinate:

Le nuove unità saranno caratterizzate da un elevato grado di interoperablità ed integrabilità e svolgeranno compiti di proiezione, difesa e protezione tridimensionale delle forze.

Il programma prevedeva inizialmente la costruzione di 17 unità per la marina francese e 10 per la marina italiana. Delle 10 fregate italiane (destinate alla sostituzione delle quattro fregate della classe Lupo e delle otto fregate della classe Maestrale) 4 saranno specializzate nella lotta subacquea e 6 General Purpose predisposte per l’installazione ulteriore di missili di crociera. Tutte le fregate disporranno di una piattaforma comune, con un dislocamento dell’ordine di 5.500 tonnellate, avranno una lunghezza di 128 metri, un impianto di propulsione misto, dotato di una turbina a gas, ed una velocità non inferiore ai 27 nodi.

Il programma è realizzato da Francia e Italia attraverso il consorzio temporaneo d'imprese Horizon Sas, costituito al 50% dalla italiana Orizzonte Sistemi Navali e dalla francese Armaris. La Orizzonte sistemi navali (OSN) è la società di ingegneria navale, costituita da Fincantieri (51%) e da Finmeccanica (49%), per la progettazione e la realizzazione di unità navali militari. La Armaris è costituita dalle società Thales e DCN (Direction des constructions navales).

Sul programma si sono espresse favorevolmente, ai sensi della legge n. 436/1988, le Commissioni difesa del Senato e della Camera, rispettivamente, nelle sedute del 3 e del 10 aprile 2002.

 

La spesa complessiva prevista per l’Italia è pari a 5.680 milioni di euro nell’arco dell’intero svolgimento del programma, a decorrere dall’esercizio finanziario 2002 e fino al 2019. Il programma è finanziato con stanziamenti tratti dal bilancio ordinario della Difesa, nonché con specifici finanziamenti contenuti nell'ambito delle risorse recate dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e dall’articolo 2, comma 181 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Le somme destinate al programma FREMM sono allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7485.

In particolare nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 tale capitolo reca uno stanziamento di competenza pari a 435 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, così determinato:

§       30 milioni di euro ex finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), art. 1, comma 95 (scadenza 2020);

§       30 milioni di euro ex finanziaria 2006, art. 1, co. 95 (scadenza 2021);

§       75 milioni di euro ex finanziaria 2006, art. 1, co. 95 (scadenza 2022);

§       300 milioni di euro ex legge di stabilità 2012 (scadenza 2012).

 

 

Legge finanziaria 244/2007, articolo 2, comma 180 - Programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione,
Ministero dello sviluppo economico (cap. 7421/P)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

1.075.000

1.175.000

1.175.000

Rimodulazione Tab. E

-

-171.000

-150.000

Importi esposti in Tabella E

 

1.004.000

1.025.000

 

La tabella E dispone una rimodulazione delle risorse, attraverso riduzioni delle autorizzazioni di spesa nel 2014 per 171 milioni di euro e nel 2015 per 150 milioni di euro, che vengono spostate all’anno 2016 e seguenti (+ 321 milioni).

 

La legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia”, all'articolo 4, comma 3, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea, nonché al programma EFA (European fighter aircraft[293]). Ha pertanto autorizzato il Ministero del tesoro ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da parte del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), in conformità alla indicazione del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma EFA è stato successivamente rifinanziato da diversi provvedimenti.

Successivamente l’articolo 2, comma 180, della legge n. 244/2007 ha autorizzato le seguenti spese per le finalità di partecipazione italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico, nonché al programma EFA, di cui all’art. 4, comma 3, della legge 266/1997:

§       318 milioni di euro per l’ anno 2008;

§       468 milioni di euro per l’ anno 2009;

§       918 milioni di euro per il 2010;

§       1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

 

 

Legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), art. 1, comma 272 - Credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità
Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7809)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

662.235

725.656

-

Riduzione Tab. E

-48.110

-58.505

-

Importi esposti in Tabella E

614.125

667.151

-

 

La tabella E dispone una riduzione di 48,1 milioni per il 2013 e di 58,5 milioni per il 2014 (anno terminale dell'autorizzazione di spesa) degli stanziamenti finalizzati all'introduzione di un credito di imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 271, della legge finanziaria per il 2007 (modificato dall’art. 1, co. 284, della legge n. 244/2007 e dall’art. 29, comma 10-bis, del D.L. n. 248/2007) a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Il credito di imposta si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Il credito di imposta è commisurato alla quota del costo dei beni acquistati, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta. Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.

Per quanto riguarda le modalità di beneficio, l’articolo 2, del D.L. n. 97/2008 ha disposto che, in luogo dell’utilizzo automatico del credito d’imposta, si subordina la fruizione del beneficio fiscale ad una preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate, la quale stabilisce, peraltro, le modalità di sostenimento della spesa e di utilizzo del relativo credito d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2008 è stato approvato il formulario contenente i dati degli investimenti nelle aree svantaggiate ammissibili al credito d’imposta.

 

Si segnala che tale riduzione di spesa, come tutti i definanziamenti della tabella E, é considerata anchenell’elenco 1 (tabella relativa al MEF), ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.d.l. in esame, in attuazione della revisione della spesa disposta dall’articolo 7, comma 12, del D.L. n. 95 del 2012.

 

Una analoga riduzione di 46,5 milioni per il 2012 e di 5,2 milioni circa per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (anno terminale dell'autorizzazione di spesa) era stata disposta dalla tabella E della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011).

 

Si ricorda che l’articolo 2-bis del D.L. n. 70 del 2011 dispone il rifinanziamento del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296 del 2006, mediante il ricorso ai fondi strutturali europei, rinviando ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, al fine di stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. Il comma 3 individua le risorse necessarie alla copertura del rifinanziamento del credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate nell’utilizzo congiunto delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Per l’utilizzo dei fondi comunitari la disposizione prevede il consenso della Commissione Europea.

 

 

Legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), articolo 1, comma 86 – Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa

Missione: Diritto alla mobilità
Programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7122)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

2.083.211

1.837.170

-

Riduzione Tab. E

-121.241

-139.727

-

Importi esposti in Tabella E

1.961.870

1.697.443

-

 

La tabella E dispone una riduzione del contributo in conto impianti al gruppo Ferrovie dello Stato Spa previsto dall’articolo 1, comma 86, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) di 121,341 milioni di euro per il 2013 e di 139,727 milioni di euro per il 2014.

 

In particolare, il citato comma 86 ha modificato le modalità di finanziamento del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2006, le somme erogate a copertura degli investimenti sulla rete tradizionale, inclusi quelli per manutenzione straordinaria, avvengano a titolo di contributo in conto impianti. Il comma precisa che tale modifica del sistema di finanziamento deve avvenire senza oneri per lo Stato e per il gestore e che conseguentemente, i finanziamenti di cui al precedente comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.

Per contributi in conto impianti si intendono i contributi alle imprese destinati all’acquisto di beni ammortizzabili.

 

 

Decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 32, comma 1 – Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali

Missione: Diritto alla mobilità
Programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7372)

 (migliaia di euro)

2013

2014

2015

2016 e successivi

BLV

108.000

110.000

200.000

120.000

Riduzione Tab. E

-26.328

-6.009

-9.071

-9.071

Importi esposti in Tabella E

81.672

103.991

190.929

110.929

 

La tabella E dispone una riduzione delle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviaria e stradali istituito dall’articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 98/2011, iscritte nel capitolo 7372 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di 26,328 milioni di euro per il 2013, di 6,009 milioni di euro per il 2014 e di 9,071 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

Si ricorda che il citato articolo 32, comma 1, ha stabilito che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), vale a dire con interventi per lotti costruttivi non funzionali, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

 

Gli interventi per lotti costruttivi non funzionali sono stati introdotti dall’articolo 2, comma 232, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), per quanto concerne la realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro.

In tali casi la disposizione consente infatti l’individuazione di specifici “lotti costruttivi non funzionali”, in deroga alla disciplina generale recata dal Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture approvato con il decreto legislativo n. 163 del 2006, la quale ammette la suddivisione dell’oggetto di un contratto pubblico in “lotti” solo quando questi siano “funzionali” alla realizzazione del lavoro, in modo da evitare la suddivisione del contratto in lotti con la sola finalità di eludere l’applicazione delle soglie di valore per l’applicazione delle diverse procedure di gara previste dal codice medesimo. I progetti dei lotti costruttivi non funzionali sono individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma 232. In particolare, perché il primo lotto costruttivo sia autorizzato dal CIPE:

a)  il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l'utilizzo della procedura anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;

b)  il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

c)  il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

In base al comma 233 il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per tali progetti. In base al comma 234, l’allegato infrastrutture del documento di economia e finanza (DEF) deve dare autonoma evidenza degli interventi realizzati per lotti non funzionali.

 

Decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 32, comma 1 – Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo a opere di interesse strategico

Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica
Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari e intermodali
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cap. 7514)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

2016

BLV

390.501

423.319

235.112

387.243

Riduzione Tab. E

-111.844

-100.125

-115.201

-115.201

Importi esposti in Tabella E

278.657

323.194

119.911

272.042

 

La tabella E dispone una riduzione delle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico istituito dall’articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 98/2011, iscritte nel capitolo n. 7514 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 111,844 milioni di euro per l’anno 2013, di 100,125 milioni di euro per l’anno 2014 e di 115,201 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

Si ricorda che il citato articolo 32 comma 1 ha stabilito che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), vale a dire con interventi per lotti costruttivi non funzionali, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

 

Gli interventi per lotti costruttivi non funzionali sono stati introdotti dall’articolo 2, comma 232, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), per quanto concerne la realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro.

In tali casi la disposizione consente infatti l’individuazione di specifici “lotti costruttivi non funzionali”, in deroga alla disciplina generale recata dal Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture approvato con il decreto legislativo n. 163 del 2006, la quale ammette la suddivisione dell’oggetto di un contratto pubblico in “lotti” solo quando questi siano “funzionali” alla realizzazione del lavoro, in modo da evitare la suddivisione del contratto in lotti con la sola finalità di eludere l’applicazione delle soglie di valore per l’applicazione delle diverse procedure di gara previste dal codice medesimo. I progetti dei lotti costruttivi non funzionali sono individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma 232. In particolare, perché il primo lotto costruttivo sia autorizzato dal CIPE:

a)  il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l'utilizzo della procedura anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;

b)  il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

c)  il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

In base al comma 233 il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per tali progetti. In base al comma 234, l’allegato infrastrutture del documento di economia e finanza (DEF) deve dare autonoma evidenza degli interventi realizzati per lotti non funzionali.

Legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), art. 61, comma 1 - Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)

Missione: sviluppo e riequilibrio territoriale
Programma: politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate
Ministero dello sviluppo economico (cap. 8425)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

10.267.128

4.863.635

7.057.325

Riduzione Tab. E

-30.000

-15.000

-

Rimodulazione Tab. E

-2.500.000

+1.000.000

+1.500.000

Importi esposti in Tabella E

7.737.128

5.848.635

8.557.325

 

La tabella E espone due interventi: una riduzione delle autorizzazioni di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) pari a 30 milioni per il 2013 e a 15 milioni per il 2014, nonché una rimodulazione delle risorse attraverso una riduzione di 2,5 miliardi delle risorse per il 2013, che vengono traslate per 1 miliardo nel 2014 e 1,5 miliardi nel 2015.

 

Per quanto riguarda la riduzione di 30 milioni nel 2013 e di 15 milioni nel 2014 si segnala che essa è peraltro già considerata nell’elenco 1 (tabella relativa al MISE), ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.d.l. in esame, in attuazione dell’articolo 7, comma 12, del D.L. n. 95 del 2012.

 

Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 2011, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali”, attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)"[294].

 

Si segnala che l’articolo 2, comma 12, del d.d.l. in esame, come modificato in sede referente, dispone una assegnazione di 250 milioni per il 2013 al Fondo per lo sviluppo e la coesioneper far fronte agli oneri agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale. La relazione illustrativa precisa che si tratta, in particolare, delle penalità contrattuali per la mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

 

Considerando anche tale integrazione delle risorse per il 2013 la dotazione del Fondo, come modificata dalla tabella E, verrebbe ad essere così determinata:

 

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

Importi esposti in Tabella E

7.737.128

5.848.635

8.557.325

Art. 2, co. 12, ddl Stabilità 2013

+250.000

-

-

Disponibilità in bilancio

7.987.128

5.848.635

8.557.325

 

Si ricorda che la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), in attuazione della manovra disposta con il D.L. n. 98/2001, è intervenuta pesantemente sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS), disponendo una riduzione di complessivi 9,5 miliardi. Contestualmente l’articolo 33, comma 3, assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria di 2,8 miliardi per il 2015 relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l’edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell’ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013.

Conseguentemente venivano esposti nella legge di bilancio 3,8 miliardi per il 2012, 11,4 miliardi per il 2013, 5,9 miliardi per il 2014 e 8,1 miliardi per il 2015.

Nel corso dell’esercizio finanziario le disponibilità del Fondo si sono ulteriormente ridotte, determinandosi, come indicato dal presente d.d.l., in 10,3 miliardi per il 2013, 4,9 miliardi per il 2014 e in 7,1 miliardi per il 2015.

 

 

Legge n. 78 del 2010, articolo 39, comma 4-ter- Zone franche urbane dell’Abruzzo

Missione: Politiche economico – finanziarie e di bilancio
Programma: Regolazioni contabili, restituzioni e crediti di imposta
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7816)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

14.875

-

-

Riduzione Tab. E

-1.081

-

-

Importi esposti in Tabella E

13.794

-

-

 

La tabella E dispone una riduzione per il 2013 di oltre 1 milione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 39, comma 4-ter, del D.L. n. 78 del 2010, relativamente al finanziamento delle zone franche urbane dell’Abruzzo.

 

A seguito del sisma in Abruzzo dell’aprile 2009, l’articolo 10 del D.L. n. 39/2009 ha affidato al CIPE il compito di individuare, nell’ambito dei territori colpiti dal sisma, le zone franche urbane (ZFU) alle quali si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie previste in favore delle piccole e medie imprese.

In deroga alla disciplina generale, la qualificazione di ZFU nei territori d’Abruzzo può essere attribuita anche in presenza di una popolazione superiore al limite minimo di 30.000 abitanti.

 

L’articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, (finanziaria 2007) - così come modificato dall’articolo 2, comma 561, della legge n. 244 2007 (finanziaria 2008) e dall’articolo 9, comma 4, del D.L. n. 194/2009 - al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, ha previsto l’istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU).

I successivi commi 341, 341-bis, 341-ter e 341-quater, definiscono le agevolazioni di cui possono beneficiare le piccole e microimprese che iniziano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 una nuova attività economica nelle zone franche urbane: esenzione per i primi cinque anni dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’ICI (ora IMU), dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

 

Con la delibera n. 39 del 13 maggio 2010 il CIPE ha approvato l’individuazione e la perimetrazione della ZFU del comune de L’Aquila.

La delibera subordina l’attivazione dello strumento ZFU all’autorizzazione della Commissione europea al fine di assicurane l’effettiva compatibilità comunitaria.

 

Sul piano finanziario, è stata prevista l’istituzione di una prima dotazione di 45 milioni per le ZFU dell’Abruzzo sulle risorse assegnate al CIPE a valere sul Fondo aree sottoutilizzate.

Successivamente il D.L. n. 78/2010 ha precisato - all’articolo 39, comma 4-bis - che le risorse già autorizzate (45 milioni di euro) dal D.L. n. 39/2009 siano poste a valere sulle risorse già assegnate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto n. 39 medesimo. Inoltre con il comma 4-ter ha inoltre incrementato di ulteriori 45 milioni le risorse destinate al Fondo per le zone franche urbane dell’Abruzzo, nella misura di 15 milioni per ciascuna annualità 2011-2013, che sono state appostate sul cap. 7816/Economia.

 

Si segnala che le riduzioni in tabella E sono considerate anchenell’elenco 1 (tabella relativa al MEF), ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.d.l. in esame, in attuazione della revisione della spesa disposta dall’articolo 7, comma 12, del D.L. n. 95 del 2012.


 

Articolo 3, comma 45
(Regioni a statuto speciale e province autonome
di Trento e di Bolzano)

 

45. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

 

 

La norma in esame, introdotta durante l'esame in commissione referente, introduce la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a tutte le disposizioni contenute nella legge di stabilità, nel senso che queste sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

Le disposizioni della legge non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.

L’esplicitazione di questo principio è stata introdotta in passato principalmente nelle leggi finanziarie per evitare che regioni e province autonome, nel dubbio sull’effettiva estensione di disposizioni che incidono sulle materie di loro competenza, ritenessero necessario chiedere una pronuncia alla Corte costituzionale. La Corte costituzionale ha più volte ribadito, in passato, in una serie di pronunce concernenti le leggi finanziarie, che «simili clausole, formulate in termini generici, non hanno l'effetto di escludere una lesione della potestà legislativa regionale»[295].

Tuttavia, in recenti pronunce, la Corte costituzionale, in ragione della presenza della clausola di salvaguardia, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in merito a norme che, proprio perché in contrasto con lo statuto speciale e le norme di attuazione della regione ricorrente, non sono applicabili alla regione stessa. In due casi si tratta di un insieme omogeneo di norme[296], nel caso della pronuncia più recente, invece, la clausola di salvaguardia agisce in relazione alle disposizioni recate dal decreto legge 138 del 2011[297] (uno dei due decreti legge della cosiddetta 'manovra estiva 2011).

In particolare con la sentenza n. 241 dell'ottobre 2012, la Corte decide sui ricorsi delle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta avverso le disposizioni che prevedono la riserva all'erario (art. 2, comma 36) delle maggiori entrate derivanti da una serie di misure attinenti ai tributi, recate dal medesimo decreto legge. Benché tutte le questioni siano dichiarate infondate[298], l'analisi della Corte su ciascuna disposizione, al fine di verificare se essa sia o meno conforme alle norme statutarie, ha esiti opposti quanto alla spettanza del maggior gettito: nei casi in cui la norma denunciata è applicabile in quanto conforme alle norme statutarie, infatti, il maggiore gettito è di spettanza dello Stato; nei casi in cui, proprio per effetto della clausola di salvaguardia, sia inapplicabile perché non conforme allo statuto, il maggior gettito è, invece, di spettanza della regione.


 

Articolo 3, comma 46
(Entrata in vigore)

 

46. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2013

 

 

Il comma 46 dell’articolo 3, modificato nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce che la legge di stabilità 2013 entra in vigore il 1° gennaio 2013.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato soppresso il riferimento ad alcune norme per la cui entrata in vigore veniva fatto salvo quanto in esse previsto, in quanto tali disposizioni sono state soppresse o modificate nel corso dell’iter.

 



[1]     L’esame della Nota di aggiornamento del DEF 2012 si è concluso con l’approvazione di risoluzioni parlamentari approvate, rispettivamente, nelle sedute del 3 ottobre 2012 dall’Assemblea della Camera e del 4 ottobre dal Senato.

[2]     Cfr. Il Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 2013-2015 a legislazione vigente e l’Allegato 4 al disegno di legge di stabilità.

[3]     Seduta del 18 ottobre 2012.

[4]     Questa seconda procedura è stata seguita, ad esempio, per i rimborsi connessi alla sentenza della Corte di giustizia europea sulla deducibilità dell’IVA sulle auto aziendali.

[5]     Cfr Ragioneria generale dello Stato, Servizio Studi, “I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi”, 2008.

[6]     Si ricorda che l’articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011 ha soppresso, dal 1° gennaio 2012, l’INPDAP e l’ENPALS, con conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS.

[7]     “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[8]     Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

[9]     Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[10]    Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”. Secondo la norma interpretativa dell’articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità, introdotta dal D.L. n. 98/2011 (articolo 10, comma 15) nell’ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia:

§       le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;

§       le spese per interessi passivi;

§       le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali;

§       le spese per ammortamento di mutui;

§       le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

§       nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§       nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Le autorizzazioni di spesa di fattore legislativo sono rimodulabili con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, in via compensativa.

[11]    Si ricorda, che nell’articolo 18, del D.L. 185/2008 si è inteso, più in generale (commi 1-4 del medesimo articolo 18), perseguire l’obiettivo di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale.

[12]    Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario (art. 9, TU).

[13]    D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

[14]    Si tratta della disposizione che:

§       prevede il contributo unificato anche per il processo tributario;

§       elimina le precedenti esenzioni per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; per il processo esecutivo per consegna e rilascio; per i processi relativi alla separazione personale dei coniugi;

§       aumenta la misura del contributo unificato o lo determina ex novo intervenendo sull’art. 13 del T.U. (lettere da f) a t)).

[15]    Si segnala che tale disposizione è già stata novellata anche dal recente D.L. 16/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), art. 12, co. 3-bis.

[16]    D.L. 2 marzo 2012, n. 16, Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44.

[17]    Recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo; convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

[18]    Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, a norma dell’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[19]    Recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[20]    Per completezza, si ricorda che il testo originario della disposizione – A.C. 5534, art. 3, co. 29 – stabiliva che il concorso al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del MIUR era operato attraverso le disposizioni di cui ai commi da 30 a 48 del medesimo articolo. Successivamente, con determinazione del Presidente della Camera in data 18 ottobre 2012 –- ai sensi dell’art. 120, co. 2, del Regolamento, sono state stralciate, per quanto qui interessa, le disposizioni recate dagli originari commi 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 e 41 dell’art. 3 del disegno di legge. Il comma 32 disponeva in materia di revisione della dichiarazione di inidoneità permanente all’insegnamento per motivi di salute; il co. 33 disponeva in materia di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile (le due disposizioni hanno carattere ordinamentale); il co. 34 prevedeva l’attribuzione all’ANVUR di risorse finanziarie non inferiori a 3 milioni di euro (la disposizione ha carattere micro settoriale); il co. 35 prevedeva la facoltà per l’amministrazione scolastica di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie delle stesse regioni, attività di carattere straordinario utilizzando personale docente e ATA precario; il co. 36 disponeva in materia di attribuzione di posizioni di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (le due disposizioni hanno carattere ordinamentale); il co. 39 disponeva in materia di organizzazione periferica del MIUR (la disposizione ha carattere organizzatorio); il co. 40 disciplinava la formazione delle classi nelle scuole paritarie; il co. 41 riguardava la sede di svolgimento degli esami di idoneità (le due disposizioni hanno carattere ordinamentale).

Si ricorda, infine, che, con riferimento alle disposizioni di interesse della VII Commissione, con la medesima determinazione sono stati stralciati anche l’originario art. 8, co. 16, riguardante l’attribuzione di risorse finanziarie a Radio radicale (la disposizione ha carattere micro settoriale), e l’originario articolo 11, concernente il riordino degli enti di ricerca e l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso ai profili dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca (la disposizione ha carattere ordinamentale assolutamente prevalente).

[21]    La riduzione di spesa è complessivamente indicata, in termini di saldo netto da finanziare, in € 1.777,3 mln nel 2013, € 1.574,5 mln nel 2014 e in € 1.649,5 mln nel 2015; in termini di indebitamento netto, in € 1.528,5 mln nel 2013, € 1.574,5 mln nel 2014 e in € 1.649,5 mln nel 2015. Peraltro, poiché la norma impone una riduzione di spesa permanente a decorrere dal 2013, i tagli indicati per l’anno 2015 dovrebbero intendersi estesi anche agli anni successivi.

[22]    Emendamento Governo 3.300, approvato nella seduta della V Commissione dell’11 novembre 2012.

[23]http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2012/11/11/leg.16.bol0736.data20121111.pdf .

[24]    http://www.governo.it/backoffice/allegati/66288-7712.pdf . Nello specifico, il documento prevede: la gestione di una struttura complessa multilivello, che lavorerà in rete (con una riduzione di costi del 10% dal 2012); la riduzione dal 2014 di oltre il 50% delle spese per fitti passivi e dei costi di gestione degli immobili (con una riduzione del 10% già dal 2013); la riduzione degli organici dirigenziali e delle aree e una riconversione dei profili e delle qualifiche a favore di quelle tecniche, ispettive e di valutazione; la dematerializzazione e la semplificazione dei processi;

[25]    Le ultime novità normative in materia di FIRST sono state introdotte dall’art. 32 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012).

[26]    L’art. 4, co. 4-septies, del D.L. 78/2010 ha disposto che per il personale scolastico il pagamento delle competenze accessorie è effettuato congiuntamente a quello delle competenze fisse tramite ordini collettivi di pagamento: ciò, a modifica di quanto dispone l’art. 1, co. 601, della L. finanziaria 2007 che prevede l’assegnazione alle scuole di due fondi (uno dei quali destinato alle spese per il personale, escluso quello a tempo determinato e tempo indeterminato). A tale disposizione si deroga(va), sempre ai sensi del co. 4-septies, per il personale incaricato di supplenze brevi nominato dai dirigenti scolastici, che continua(va) ad essere pagato a carico dei bilanci delle scuole. Da ultimo, l’art. 7, co. 38, del D.L. 95/2012 – nel novellare l’art. 4, co. 4-septies, del D.L. 78/2010 – ha esteso la disciplina del cosiddetto “cedolino unico” al personale supplente breve. A seguito di tale modifica, nel DDL di bilancio per il 2013 sono stati istituiti nuovi capitoli afferenti il cedolino unico per le supplenze brevi, per uno stanziamento complessivo pari a 677,6 milioni di euro.

[27]    La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A., ai sensi dell’articolo 77 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, si compone delle seguenti voci: trattamento fondamentale (stipendio tabellare per posizioni stipendiali; posizioni economiche orizzontali; eventuali assegni “ad personam”); trattamento accessorio: (retribuzione professionale docenti; compenso per le funzioni strumentali del personale docente; compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive; indennità di direzione dei DSGA; compenso individuale accessorio per il personale ATA; compenso per incarichi ed attività al personale ATA; indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto; altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge).

[28]    Cap. 2156 per l’istruzione prescolastica; cap. 2154 per l’istruzione primaria; cap. 2155 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 2149 per l’istruzione secondaria di secondo grado. Per l’anno finanziario 2013, questi capitoli recano complessivamente stanziamenti per 36.161,8 milioni di euro con una riduzione di 912,8 milioni di euro, rispetto al dato assestato 2012; le note ai capitoli evidenziano che le variazioni sono proposte in relazione alla situazione di fatto del personale.

[29]    Compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa ad eccezione delle ore eccedenti e misure incentivanti per progetti relativi ad aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico dei lavoratori.

[30]    Il Fondo dell’istituzione scolastica (FIS) è stato costituito a decorrere dal 1° settembre 1999 ai sensi dell’articolo 26 del CCNL Comparto Scuola - anni 1998/2001 - del 31 agosto 1999.

Ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del CCNL 24 luglio 2003 il FIS è costituito nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (comprese le scuole speciali statali, i convitti nazionali, gli educandati femminili, i conservatori, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche) ed è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA, per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il FIS è inoltre finalizzato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

[31]    Relativi alla riduzione di personale scolastico fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica e alla riduzione di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi.

[32]    Concernenti il personale e gli organi delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), il congedo dei professori e assistenti universitari per attività di studio e ricerca, nonché i posti di assistente tecnico nella scuola secondaria di secondo grado.

[33]    Peraltro, la relazione illustrativa (A.S. 2968) specificava che il Fondo è volto allo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. In risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata presso la Commissione Bilancio del Senato circa le motivazioni che sottendevano all'istituzione di un apposito stanziamento avente natura di fondo per l'allocazione in bilancio della spesa autorizzata, il Governo aveva segnalato (Nota MEF Prot. N .112268 del 2 novembre 2011) che la formulazione di tale iniziativa derivava dalla necessità, per l'amministrazione proponente, di rinviare ad una fase successiva la ripartizione delle risorse tra le finalità della norma, che sarebbe stata frutto di un procedimento complesso, attesa l'eterogeneità della materia trattata e la numerosità dei soggetti beneficiari coinvolti.

[34]    A.C. 5534, art. 3, commi da 46 a 48.

[35]    L’art. 13, co. 9, del vigente CCNL, dispone, infatti, che le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzione con personale in servizio nella stessa sede e, comunque, a condizione che non si determinino oneri aggiuntivi, salvo che se ne fruisca, ai sensi dell’art. 15, co. 2, per motivi personali o familiari.

[36]    Sulla base di quanto contenuto dal CCNI del 23 agosto 2012 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2012/13, nonché dalla nota 6522 de 5 settembre 2012 del MIUR concernente le procedure per l’avvio anno scolastico 2012/13 in riferimento al personale A.T.A., anche per il personale ATA sono previste supplenze.

[37]    La disposizione trova applicazione anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, mentre eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge. La corresponsione di siffatti compensi diviene illegittima, tale da comportare il recupero della somma e la responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente responsabile.

[38]    A.C. 5534, art. 3, comma 46, lett. c).

[39]    La relazione tecnica evidenziava che, per le due finalità indicate nelle originarie lett. b) e lett. c) dell’art. 3, comma 46, del DDL di stabilità, nell’a.s. in corso sono utilizzate 200 unità, di cui 10 dirigenti scolastici e 190 docenti. Rilevava, dunque, che, presumibilmente, a decorrere dall’a.s. 2013/2014 le utilizzazioni avrebbero riguardato 10 dirigenti scolastici e 90 docenti, con una riduzione di supplenti annuali pari a 100 e una riduzione di spesa di 3,3 milioni di euro a decorrere dallo stesso a.s.

[40]    La circolare 54 del 22.6.2012 riguarda le assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica per l'a.s. 2012/13 (http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2012/giugno/CM_MIUR_20120622_54).La circolare 19 del 1.3.2012 riguarda, invece, i "Collocamenti fuori ruolo e comandi, ex lege 448/98, articolo 26, comma 8, 9 e 10, dei dirigenti scolastici e del personale docente presso: 1) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; 2) associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi; 3) università e altri istituti di istruzione” (http://www.pinodurantescuola.com/?p=16530).

[41]    L’art. 1, co. 24, della L. 549/1995 fa riferimento, per l’emissione degli ordinativi in base a ruoli di spesa fissa, alle Direzioni provinciali del Tesoro. Al riguardo si ricorda, peraltro, che le Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze, anche DTEF, fino al 2 aprile 2008 denominate Direzioni Provinciali dei Servizi Vari (già Direzioni Provinciali del Tesoro) erano organi periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro presenti in ogni provincia. L'art. 2, co. 1-ter, del D.L. 40/2010 (L. 73/2010) ha poi disposto la soppressione delle DTEF e la riallocazione delle funzioni da esse svolte presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato. La riallocazione delle funzioni delle DTEF è stata disposta con DM 23/12/2010.

[42]    La tabella B allegata al CCNL 23 gennaio 2009 (CCNL economico 2008-2009) indica una posizione stipendiale iniziale dei richiamati direttori (per i primi 2 anni) pari a 22.073,10 euro, cui tuttavia si affiancano rideterminazioni varie.

[43]    Le ipotesi sopra elencate sono tassative: infatti, il co. 5 prevede la nullità delle assegnazioni di mansioni superiori al di fuori dei casi previsti, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. In tal senso, è prevista la responsabilità erariale del dirigente che ha disposto l’assegnazione al di fuori dei casi consentiti, per i conseguenti maggiori oneri.

[44]    Con Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 85 del 8 ottobre 2012 sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado: http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/46785d1e-2fad-4165-916c-4882981c3555/ddg85_12_bis.pdf.

[45]    A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

[46]    Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso.

[47]    Di cui è stata data comunicazione nella GU n. 105 del 7 maggio 2012 e il cui testo integrale è stato pubblicato sul sito internet del MIUR:

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b937490-d93d-4a56-bda6-e9ab9b1be64b/di_120312.pdf

[48]    La scheda n. 50 è consultabile al seguente indirizzo internet:

http://www.camera.it/temiap/2011scheda[050].pdf

[49]    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

[50]    Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.

[51]    Legge finanziaria 1988.

[52]    Recante interventi nel settore dei trasporti convertito con modificazioni dalla L. n. 611/1996.

[53]    Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

[54]    Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

[55]    Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

[56]    Si ricorda che il RID è stato soppresso dai commi 170-171 dell’art. 2 del citato decreto legge n. 262/2006 e che le relative funzioni sono state trasferite al MIT. Con il D.P.R. n. 211/2008 di riorganizzazione del MIT, le citate funzioni sono state attribuite alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

[57]    La società, che opera come finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agroalimentare, è stata istituita nell’ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia. Interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ISA promuove progetti di sviluppo agroindustriale, può assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell’agro-alimentare, e può prestare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

[58]    Per l’interpretazione del beneficio è intervenuta la legge n. 472/99 che ha precisato che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali è concesso alle imprese armatrici, e comprende sia la parte a carico dell'impresa, sia la parte che la stessa versa per conto del lavoratore dipendente.

[59]    Ai sensi dell’art. 29, la conservazione è assicurata mediante una coerente e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, intendendo per restauro l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

[60]    L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione (art. 21, co. 5).

[61]    Gli interventi conservativi imposti, ordinati dal Ministero attraverso la Soprintendenza, sono eseguiti dal proprietario, previa approvazione del progetto da parte della stessa Soprintendenza; tuttavia, in caso di inadempimento, ovvero in caso di urgenza, vi provvede direttamente lo Stato (art. 32).

[62]    Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti (art. 36).

[63]    http://www.camera.it/824?tipo=A&anno=2012&mese=10&giorno=30&view=&commissione
=07#data.20121030.com07.allegati.all00020.

[64]    Evidentemente, sulla base dell’art. 4, co. 85, della L. 183/2011.

[65]    Subentrato all'Istituto centrale del restauro.

[66]    Si tratta degli oneri del capitolo 2420 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute “Rimborso per spese di assistenza sanitaria in Italia al personale navigante, marittimo e dell’aviazione . Oneri derivanti dalla convenzione con l’Associazione Italiana della Croce Rossa per le retribuzioni del personale a rapporto convenzionale e operante nei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuali.

[67]    Prevista all’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presìdi sanitari esistenti.

[68]    Viene data attuazione al seguente dettato dell’art. 18, co. 7, del D.Lgs. 502/1992: “A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale”. Sul concetto di mobilità sanitaria internazionale, vedi infra.

[69]    Da regolarsi in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

[70]    Il comma in esame con la medesima decorrenza abroga la lettera b) del primo comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, riguardante l’assistenza sanitaria indiretta.

[71]    Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400.

[72]    Fonte: www.ministero della salute

[73]    www.agenas.it/monitor/supplementi/Quaderno 20 Monitor9

[74]    di cui all’articolo 21, comma 5 lettera b), della legge di contabilità Pubblica, legge n. 196/2009.

[75]    Deroga peraltro prevista nell’ordinamento contabile, ad opera dell’articolo 1 del decreto-legge n.138 del 2011, ma ivi consentita solo in relazione alle specifiche finalità e condizioni disposte in tale norma, che qui non si dettagliano.

[76]    Ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Tale disposizione, tuttavia, è stata derogata più volte con legge per specifici settori. Si ricorda, poi, che il Consiglio di Stato, nell’Adunanza plenaria del 28 luglio 2011, sull’obbligo di motivazione per indire un nuovo concorso in presenza di graduatoria valida ed efficace per il medesimo profilo messo a concorso, ha specificato che “nel motivare l’opzione preferita, l’amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso” (punto 31, lettera d)).

[77]    Tale comma ha disposto la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20% di quelle esistenti, per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale; 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale; per gli enti di ricerca, la riduzione non riguarda i ricercatori e i tecnologi.

[78]    Si tratta, in particolare, di attività di carattere sperimentale o teorico, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; ovvero di ricerca pianificata per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; ovvero di acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Tali ultime attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; possono inoltre comprendere la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

[79]    A questa definizione il legislatore nazionale si è adeguato con il decreto dell’allora Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005.

[80]    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l’Europa) [COM(2008) 394 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

[81]    Per approfondimenti, si rinvia al tema dell’attività parlamentare curato dal Servizio Studi e disponibile al link http://www.camera.it/465?area=21&tema=385&Statuto+delle+imprese.

[82]    La Relazione tecnica segnala che tale importo è suscettibile di ridursi sino a 94 milioni di euro, in considerazione del contenzioso in essere, per circa 50 milioni di euro.

[83]    Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

[84]    L’articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011 ha disposto la soppressione, dal 1° gennaio 2012, dell’INPDP e dell’ENPALS, con contestuale passaggio delle funzioni all’INPS.

[85]    Si ricorda che l'articolo 01 del D.L. 138/2011 ha previsto la predisposizione di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica diretto anche individuare, attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, nonché l'avvio di un ciclo di “spending review”, mirato alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo ha attributo al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, il compito di presentare al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.

Detto programma, dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, deve prevedere in particolare, in coerenza con la L. 4 marzo 2009, n. 15, anche l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica.

[86]    R. Mangani, Sponsor per i lavori pubblici, vademecum alle nuove regole, in “Edilizia e territorio” (cfr. pag. 29 di:

www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it/backoffice_website/data/340/Rassegna stampa n.56 del 03.04.2012.pdf)

[87]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[88]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[89]    Si ricorda che, in precedenza, che l’articolo 80 del D.L. 25 giugno 2008, n 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, ha previsto l’attuazione, per l’anno 2009, da parte dell’Inps, di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica (sanitaria e reddituale) nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile.

[90]    Vedi circ. n. 76/2010 e messaggio n. 6796/2012.

[91]    Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

[92]    Ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

[93]    Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.

[94]    Relazione della Corte dei Conti sull’INPS presentata novembre 2012.

[95]    Si tratta soltanto di quelle inviate telematicamente.

[96]    Pag. 64 della Relazione.

[97]    Determinazione presidenziale n. 452 del 23 dicembre 2011.

[98]    Pagg. 65 e 66 della Relazione.

[99]    “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[100]  Per il triennio 2004-2006, il tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario – definito dalla legge finanziaria per il 2004 - era fissato rispettivamente nella misura del 4 per cento per il sistema universitario statale e del 5 per cento per gli enti pubblici di ricerca, analogamente a quanto previsto per il triennio 1998-2000 dall’art. 51, co. 1 e 2, delle L. 449/1997 e per il triennio 2001-2003 dall’art. 56, co. 1 e 2, della L. 388/2000.

[101]  Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

[102]  Per l'anno 2012 la somma complessiva di ulteriore risparmio è pari a 745 milioni di euro, poiché agli iniziali 1.600 milioni di euro sono stati sottratti complessivi 760 milioni connessi alle entrate derivanti dalla Robin Tax e di 95 milioni per gli enti virtuosi secondo quanto stabilito rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 183/2012.

[103]  La sentenza n. 193/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1° serie speciale n. 30 del 25 luglio 2012, decide il ricorso presentato dalle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

[104]  La Corte, citando se stessa, afferma infatti che "possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost., le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010)".

[105]  Il D.L. n. 78/2010, all’articolo 14, comma 1, ha determinato nei seguenti importi il concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a)   per le regioni a statuto ordinario: 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e 4.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

b)   per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano: 500 milioni di euro per l’anno 2011 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

c)   per le province: 300 milioni di euro per l’anno 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

d)   per i comuni (con popolazione superiore a 5.000 abitanti): 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

L'art. 20, comma 4, del D.L. 98/011 ha esteso le misure restrittive previste per il 2013 (ultimo anno del triennio), all'anno 2014 e successivi.

[106]  L'art. 20, comma 5, del D.L. 98/011, come modificato dall'art. 1 del D.L. 138/2011 dispone per gli anni 2012 e successivi le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

a)    le regioni a statuto ordinario per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

b)    le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

c)     le province per 700 milioni di euro per l'anno 2012 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d)    i comuni per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

[107]  La Corte sostiene che "l’estensione a tempo indeterminato delle misure restrittive già previste nella precedente normativa (…), fa venir meno una delle due condizioni (…), quella della temporaneità delle restrizioni", necessarie al fine di poter considerare una norma quale principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La Corte, citando se stessa, afferma infatti che "possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost., le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010)".

[108]  Per l'anno 2012 la somma complessiva di ulteriore risparmio è pari a 1.630 milioni di euro, poiché agli iniziali 2.000 milioni di euro sono stati sottratti complessivi 370 milioni connessi alle entrate derivanti dalla Robin Tax secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge 183/2012.

[109]  Vale a dire che deve avvenire nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione e in maniera concordata con ciascuna regione e provincia autonoma, fermo l'obbligo di concorrere al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario.

[110]  Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

[111]  Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

[112]  Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato. Si ricorda, al riguardo, che tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione [o la provincia autonoma] a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è, dunque, ancora a carico dello Stato.

[113]  D.L. 6 luglio 2011, n.98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

[114]  Il decreto è stato predisposto sulla base dei lavori effettuati in sede Copaff nella seduta del 19 maggio 2011, nella quale la Commissione ha provveduto ad aggiornare le stime di quantificazione della misura dei trasferimenti da fiscalizzare - ovvero - non fiscalizzabili per l’anno 2011, rispetto a quella originariamente effettuata in occasione della presentazione al parlamento della Relazione dell’8 giugno 2010, concernente il quadro generale di finanziamento degli enti locali, in ottemperanza della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009.

[115]  Si ricorda che l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011 dispone che la percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista, è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

[116]  Decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

[117]  Come già sopra ricordato, si fa riferimento soltanto ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

[118]  Recante Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

[119]  Si tratta delle seguenti imposte: imposta di registro e di bollo sugli atti di trasferimento immobiliare; imposte ipotecaria e catastale; imposta sul reddito delle persone fisiche,in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; tributi speciali catastali; tasse ipotecarie; ) cedolare secca sugli affitti.

[120]  Su tale aspetto si segnala che la relazione tecnica sullo schema di decreto legislativo (Atto n.292), come da ultimo integrata in riferimento al testo finale del provvedimento, cifrava per il 2011 un gettito derivante dalla cedolare pari a circa 2.700 milioni ed a decorrere dal 2012 pari a circa 3.900 milioni di euro annui (con sostanziale compensazione del minor gettito rinvenibile dalle imposte che la cedolare medesima veniva a sostituire), mentre i primi dati finora emersi sembrano al momento indicare – secondo quanto riportato nei corrispondenti Bollettini delle entrate del Dipartimento delle finanze - importi più ridotti, e pari, per il 2011, a circa 675 milioni e, per il periodo gennaio agosto 2012, a circa 443 milioni.

[121]  Importo che risulta al momento disposto con il D.M. del Ministro dell’interno 4 maggio 2012 prima citato.

[122]  D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

[123]  D.L. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 .

[124]  Istituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

[125]  Si ricorda che per i dispositivi medici la misura della riduzione del 5 per cento è prevista fino al 31 dicembre 2012.

[126]  Si ricorda che la nozione di livelli essenziali è stata introdotta nella Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V, con riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale. La nozione dei livelli essenziali con riferimento alle prestazioni sociali (LIVEAS), seppur introdotta dall’articolo 22 della legge 328/2000, non è mai stata determinata puntualmente dal punto di vista dell’erogabilità. In assenza di una normativa statale, le scelte delle regioni si sono fortemente differenziate anche se sono state accomunate dal tentativo di costruire sistemi di nomenclatura dei servizi sociali quali strumenti indispensabili di monitoraggio e programmazione. In ambito sanitario, i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati invece definiti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, che costituisce un classificatore e nomenclatore delle prestazioni sanitarie sulla base della loro erogabilità da parte del SSN. Il decreto dedica un passaggio anche all’integrazione socio-sanitaria, ovvero alle prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al SSN. Precedentemente, il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, Atto di indirizzo e di coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, aveva definito i livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria. Tali prestazioni vengono distinte in: - prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, ovvero prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali, - prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ovvero tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

[127]  Le Regioni si stanno indirizzando già da tempo verso nuovi modelli organizzativi tra cui la centralizzazione degli acquisti che, facendo leva sull’aggregazione della domanda, induce ad un potenziale risparmio. Tale processo di razionalizzazione è fortemente sostenuto dall’attività dell’Osservatorio dei contratti pubblici che, con l’ausilio della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, elabora i prezzi di riferimento, compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, relativamente a dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero, servizi sanitari e non sanitari individuati dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) tra quelli di maggiore impatto sulla spesa sanitaria complessiva.

L’art. 17 del decreto-legge 98/2011 ha attribuito all’Osservatorio dei contratti pubblici il compito di pubblicare, a partire dal primo luglio 2012, le elaborazioni dei prezzi di riferimento. Le categorie di beni e servizi fino ad oggi oggetto di rilevazione sono state: principi attivi; dispositivi medici; servizio di ristorazione; servizio di pulizia; servizio di lavanderia; materiali da guardaroba; prodotti di cancelleria. Per tutte le categorie di beni e servizi oggetto di indagine è stato fornito un prezzo di riferimento inferiore al prezzo mediano, sempre in un’ottica di contenimento della spesa. Lo stesso Osservatorio sottolinea come i prezzi rilasciati vanno comunque interpretati con cautela tenuto conto della loro eterogeneità e, talvolta, del modesto numero di osservazioni raccolte .

[128]  Si ricorda che il tetto di spesa per i dispositivi medici e l’assistenza protesica è stato introdotto dall’articolo 17, comma 1, lettera c), del D.L. 98/2011: dal 1 gennaio 2013, la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, compresa la spesa relativa all’assistenza protesica, non può superare, come specificato dal successivo comma 2, il limite del 5,2 per cento del fabbisogno sanitario standard nazionale e regionale. Il superamento del limite regionale è interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. E’ escluso l'obbligo di ripianamento per le regioni in equilibrio economico complessivo. Successivamente il decreto-legge 95/2012 aveva rideterminato il valore del tetto rispettivamente al 4,9 per cento per il 2013 e a decorrere dal 2014 al valore del 4,8 per cento.

[129]  La RT non chiarisce se il volume di spesa indicato comprende anche la spesa in servizi per la manutenzione del parco tecnologico biomedico. A questo riguardo, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali, Raccomandazione n. 9, aprile 2009. Il

[130]  Le regioni a statuto speciale e le province autonome, ad eccezione, in parte, della Sicilia, provvedono direttamente al finanziamento dall'assistenza sanitaria senza alcun onere a carico dello Stato, attraverso risorse del proprio bilancio. Le entrate di questi enti sono costituite principalmente da compartecipazioni ai tributi erariali, nelle quote stabilite, per ciascuno di essi, negli statuti speciali e nelle norme di attuazione. La Sicilia, invece, ai sensi della legge 296/2006 (finanziaria 2007) articolo 1 comma 830, provvede con proprie risorse, per un’aliquota di partecipazione fissata nella misura del 49,11 per cento della spesa prevista. La restante parte è assegnata dallo Stato nell’ambito della ripartizione delle risorse del Fondo sanitario nazionale.

[131]  Ogni statuto elenca le imposte erariali (IRPEF, IRPEG, IVA, accise varie) delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione. Le principali norme statutarie sono le seguenti: Friuli-Venezia Giulia L.Cost. n. 1/1963, art. 49; Sardegna L.Cost. n. 3/1948, art. 8; Valle d'Aosta L.Cost. n. 4/1948, artt. 2,3,4; Province autonome di Trento e di Bolzano D.P.R. n. 670/1972, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige artt. 69-75; Sicilia D.P.R. 26-07-1965, n. 1074 Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

[132]  Si ricorda che l’articolo 58 del D.L. n. 112 del 2008 ha previsto che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 340 del 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 58, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui disciplinava le modalità di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni e di approvazione della variante allo strumento urbanistico generale, in quanto nella materia “governo del territorio”, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione, lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio.

Si rammenta, infine, che il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, concernente il federalismo demaniale, prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti, con D.P.C.M., a comuni, province, città metropolitane e regioni. Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso. L'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono peraltro anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione; la deliberazione dell’ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni dovrà tuttavia essere trasmessa ad una apposita conferenza di servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica dei beni. Inoltre i beni trasferiti possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l’adozione delle varianti allo strumento urbanistico, ed a seguito di apposita attestazione di congruità rilasciata da parte dell’Agenzia del demanio o dell’Agenzia del territorio.

[133]  L’articolo 1, comma 2 della legge n. 196/2009 reca la definizione di amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, intendendo per esse, a decorrere dall'anno 2012:

§       gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dall’ISTAT nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto del 30 settembre 2011, e successivi aggiornamenti annuali, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'UE;

§       le Autorità indipendenti e, comunque, tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

[134]  Recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge. 7 agosto 2012, n. 135.

[135]  D.L. 22 giugno 2012 n. 183,Misure urgenti per la crescita del Paese, conv. L. 134/2012.

[136]  Restringendo l’ambito delle citazioni in merito, il comma 6 è stato modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008); successivamente sostituito dall’art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 è stato nuovamente modificato dal comma 2 dell’art. 22, comma 2 della, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, da ultimo, dall'art. 17, comma 27, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

[137]  L. 24 dicembre 2007, n. 244

[138]  L. 4 marzo 2009, Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche.

[139]  Per una lettura completa del documento conclusivo si veda www.crw.it/bilanci2011

[140]  Si ricorda che nell’ambito degli appalti pubblici, disciplinati del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), si distinguono i contratti «sopra soglia» e «sotto soglia», a seconda che abbiano ad oggetto affidamenti, rispettivamente, di importo superiore, ovvero inferiore a determinati valori (cd. soglie comunitarie). Agli appalti «sopra soglia» si applicano tout court le direttive comunitarie, in particolare, la direttiva 2004/18/CE e la Direttiva 2004/17/CE e la citata normativa nazionale di recepimento, mentre gli appalti «sotto soglia» trovano la loro specifica disciplina negli articoli da 121 a 124 del Codice del Contratti pubblici.

[141]  Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[142]  Per tali enti, aziende sanitarie ed ospedaliere, sono le regioni competenti ad attuare le iniziative necessarie per assicurare il rispetto dei parametri prezzo qualità (articolo 2, comma 1, D.L. n. 347/2001).

Relativamente agli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento, l’articolo 11, comma 4 del D.L. n. 78/2010, ha introdotto la previsione che essi sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Si ricorda, inoltre, che una specifica disciplina razionalizzazione degli acquisti dei beni e servizi sanitari, nelle more della determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura è contenuta nell’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.L. n. 98/2011 (disciplina da ultimo modificata dall'art. 7-bis, comma 1, D.L. n. 52/2012, e, successivamente, dall'art. 15, comma 13, lett. b), n. 95/2012).

[143]  Si ricorda che nell’ambito degli appalti pubblici, disciplinati del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), si distinguono i contratti «sopra soglia» e «sotto soglia», come già illustrato nella nota n.1 che precede.

[144]  Si ricorda che la disciplina delle procedure telematiche di acquisto dei beni e servizi della pubblica amministrazione era inizialmente contenuta nell’art. 11 del D.P.R. n. 101/2002 successivamente abrogato dal D.P.R. n. 207/2010. Cfr. “Manuale d’uso del Sistema di e-procurement per Amministrazioni – MEPA Linee guida all’utilizzo del Mercato Elettronico” pubblicato da Consip S.P.a e disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/Mercato_elettronico-Linee_guida_utilizzo_del_MePA.pdf

[145]  Sul sistema di e-procurement della P.A. vedasi la apposita pubblicazione esplicativa di CONSIP, disponibile seguente indirizzo elettronico

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf

[146]  Ai sensi del Codice degli Appalti, il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

[147]  L’articolo 1339 del codice civile disciplina l’inserzione automatica di clausole nei contratti, stabilendo che le medesime clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

[148]  Ai sensi dell’art. 58 della legge 388/2000 e del D.M. 24 febbraio 2000. La Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A. è stata istituita in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 414 del 1997. Tale società – il cui capitale è interamente posseduto dal Ministero dell’economia e finanze – è la struttura di servizio per agli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A.

Consip S.p.A., è stata, fino all’entrata in vigore del D.L. n. 87/2012, anche il soggetto gestore delle attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile. Il decreto legge n. 87/2012 (articolo 4, commi 7 e 8) ha mantenuto in capo a tale società le sole attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement, disponendo la cessione alla Sogei S.p.a. delle attività svolte da Consip in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche.

[149]  D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

[150]  Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

[151]  Nel quadro del sistema a rete costituito dalle centrali regionali di acquisto e da CONSIP S.p.a. è demandata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e Bolzano la possibilità di indicare i criteri utili per l’individuazione della categorie merceologiche di beni e servizi oggetto degli accordi quadro stipulati da CONSIP. Ciò al fine di determinare un’incidenza positiva e incisiva sui processi di acquisto pubblici (articolo 2, comma 227).

[152]  Si ricorda che nell’ambito degli appalti pubblici, disciplinati del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), si distinguono i contratti «sopra soglia» e «sotto soglia», a seconda che abbiano ad oggetto affidamenti, rispettivamente, di importo superiore, ovvero inferiore a determinati valori (cd. soglie comunitarie). Agli appalti «sopra soglia» si applicano tout court le direttive comunitarie, in particolare, la direttiva 2004/18/CE e la Direttiva 2004/17/CE e la citata normativa nazionale di recepimento, mentre gli appalti «sotto soglia» trovano la loro specifica disciplina negli articoli da 121 a 124 del Codice del Contratti pubblici.

[153]  L'Accordo Quadro è uno strumento di contrattazione, introdotto dal Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006, artt. 3 e 59) che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo di massimo quattro anni. Può essere concluso tra una o più Amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici. Nell'ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., l'Accordo viene stipulato tra Consip - per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - e più di un operatore economico. Saranno poi le Amministrazioni, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", a negoziare i singoli contratti personalizzabili in base delle proprie esigenze.

La procedura di espletamento della contrattazione attraverso Accordo Quadro, prevede 2 fasi: la prima tra Consip e il mercato della fornitura; la seconda tra le singole Amministrazioni e le imprese aggiudicatarie dell'Accordo Quadro.

[154]  Le tipologie di tali beni e servizi sono state individuate da ultimo con il D.M. 12 febbraio 2009 Il D.M. 12 febbraio 2009, in attuazione dell’articolo 2, comma 574 della legge n. 244/2007 ha individuato le seguenti tipologie di beni e di servizi per le quali le suddette amministrazioni statali sono tenute a ricorrere alla CONSIP S.p.A. in qualità di stazione appaltante ai fini, rispettivamente, dell'espletamento dell'appalto e della conclusione dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici: carburanti avio - gara su delega;ristorazione collettiva - accordo quadro;trasferte di lavoro - accordo quadro.

[155]  Recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007.

[156]  Riordino della legislazione in materia portuale.

[157]  L’articolo 7 del decreto-legge n. 78/2010 (recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010) ha stabilito la soppressione dell’IPSEMA e il trasferimento dei suoi compiti all’INAIL.

[158]  Per area SAR si intende l’area di ricerca e recupero (Search and Rescue) come definita dalla Convenzione internazionale di Amburgo del 1979 sulla ricerca e salvataggio marittimo.

[159]  Recante “Norme a tutela della minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia”.

[160]  Pari a 5.805 milioni di lire.

[161]  Pari a circa 1.000 milioni di lire.

[162]  Il comma 11 dell’articolo 41 del D.L. 207/2008 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti) ha previsto, tra l’altro, disposizioni concernenti i contributi assegnati dallo Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore della minoranza slovena autorizzando un incremento di spesa pari a un milione di euro per l’anno 2008.

[163]  Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

[164]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[165]  Ulteriori notizie ed elaborati grafici relativi all’opera sono disponibili sul sito del Magistrato alle Acque di Venezia al link www.salve.it/it/soluzioni/ambiente/f_rischiinter.htm.

[166]  Per una descrizione della storia dell’opera e del suo stato di attuazione al 30 aprile 2011 è possibile consultare la relativa scheda allegata al 6° rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”, a cura del Servizio Studi della Camera, al link:

www.camera.it/temiap/2011scheda%5B002%5D.pdf

[167]  http://www.camera.it/temiap/2011scheda%5B065%5D.pdf

[168]  Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. L’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi.

[169]  Data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98/2011.

[170]  Tali disposizioni non si applicano ai finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legge 72/2004 ; si tratta, come precisato dalla relazione illustrativa al decreto legge n. 98/2011, del decreto interministeriale 13 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per il biennio 2011-2012 (programma ARCUS), a valere sulle risorse stanziate dal CIPE nell’ambito di quelle destinate alle infrastrutture strategiche per un importo di 85 milioni di euro, per i quali non risulta ancora emanato il decreto interministeriale di autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all’art. 1, comma 512, legge n. 296/2006.

[171]  In particolare, ai sensi del citato comma 4, sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere comprese nel PIS per i quali, alla data del 6 luglio 2011, non sia stato emanato il decreto interministeriale di autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali, non abbiano assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, obbligazioni giuridicamente vincolanti, bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[172]  Si tratta dei seguenti 21 comuni: Camporeale, Contessa Entellina, Roccamena e Monreale in provincia di Palermo; Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani; Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento (art. 26 L. 21/1970); Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisaquino (art. 11 L. 178/1976).

[173]  D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190, Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino,pubblicato nella G. U. 18 novembre 2010, n. 270.

[174]  Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, tale procedura costituisce una nuova fattispecie che si aggiunge alle altre due previste dall’ordinamento per gli enti strutturalmente deficitari e per gli enti in stato di dissesto finanziario; essa è volta, in particolare, ad evitare situazioni di crisi che possano alterare l’ordinato andamento delle attività che fanno capo alle amministrazioni locali, mettendo a repentaglio i servizi da assicurare ai cittadini e, in qualche caso, la possibilità del regolare pagamento delle retribuzioni al personale dipendente.

[175]  Di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[176]  Inoltre, il successivo comma 4di tale articoloabroga i commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), che prevedevano l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di uno specifico fondo, dotato di 60 milioni per il 2011, per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori. Il comma prevede che le somme relative al Fondo in questione, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel conto dei residui del capitolo n. 1349 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2012, siano destinate al Fondo di rotazione.

[177]  Si ricorda che nel corso dell’esame in sede in referente del ddl di conversione del D.L. n. 174 (A.C. 5520, ora all’esame del Senato) sono stati introdotti 3 nuovi commi all’articolo 3 del D.L. n. 174, finalizzati a favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente dei comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario attraverso l’anticipazione di somme da parte del Ministero dell’interno da destinare ai pagamenti in sofferenza di tali enti. In particolare, il comma 5-bis dispone, a favore dei comuni che nell'anno 2012 ed entro la data di entrata in vigore del decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario, la facoltà di chiedere al Ministero dell'interno un’anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza di competenza dell'esercizio 2012. La richiesta deve essere motivata e formulata entro il 15 dicembre 2012. Ai sensi del successivo comma 5-ter, l'assegnazione delle somme richieste è effettuata entro il limite massimo di 40 milioni di euro.

Il comma 5-quater reca la clausola di copertura finanziaria, disponendo che alla copertura degli oneri derivanti nell'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-bis si provveda a valere sulla dotazione del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, disciplinato dall’articolo 243-ter del TUEL, nel limite massimo di 40 milioni di euro.

[178]  Si ricorda che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Tale percentuale era applicata, in base all’articolo 69, comma 1, della L. 388/2000:

§       nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (pari, nel 2011, a 6.076,59 euro);

§       nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento

§       nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo.

[179]  L’articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011 prevedeva, per il biennio 2012-2013, delle limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. Per tali trattamenti pensionistici la rivalutazione non era concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo, con riferimento alla quale la rivalutazione era comunque applicata nella misura del 70%.

Sempre per le pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l’aumento di rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

[180]  Come rilevato anche dal Presidente della V Commissione Bilancio della Camera nel corso dell’esame del provvedimento in commento (seduta del 13 novembre 2012).

[181]  Per la regione Calabria dispone così l'art. 19, comma 3-bis, della LR 3/1996; per la regione Friuli-Venezia Giulia l'art. 8, comma 1, della L.R. 38/1995 (come modificato dalla L.R. 18/2011, art. 17, co. 19), per la regione Piemonte l'art. 5, comma 2 della L.R. 25/2011, per la regione Trentino Alto Adige l'art. 7, comma 9, della L.R. 6/2012 e per la regione Valle d'Aosta l'art. 6, commi 2 e 3 della legge L.R. 28/1999 (come modificata dalla L.r. 29/2009). In questi due ultimi casi, l'adeguamento automatico è disposto anche per la nuova forma previdenziale.

[182]  Umbria, L.R. n. 20 del 2011, art. 9, comma 1.

[183]  Per la regione Campania si veda l' art. 31 della LR 13/1996, abrogato dall'art. 53, L.R. 15/2002, n. 15; per la regione Emilia Romagna l' art. 18, comma 2 della L.R. 42/1995 abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), della L.R. 3/2002, n. 3; per la regione Puglia l'art. 8, comma 6, della L.R. 8/2003, abrogato dall'art. 49, comma 2 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[184]  L’articolo 14, co. 1, lett. f) del D.L. 138/2011 prevede il passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

[185]  Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, (conv. L. 7 agosto 2012, n. 135).

[186]  La Consulta è stata ricostituita con il DPCM 17 marzo 2003 e il DPCM 28 aprile 2006.

[187]  L'attuale composizione della Consulta, nominata con DPCM 27 ottobre 2010, è stata integrata con i DPCM 13 gennaio 2011 e DPCM 16 aprile 2012.

[188]  Ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall’articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[189]  Il citato articolo 24 (taglia leggi) del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 133/2008 ha abrogato la legge di conversione del citato D.L. 262/1990.

[190]  D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del 2012.

[191]  La flotta aerea antincendio boschiva Canadair è attualmente composta da 19 velivoli Bombardieri CL-415:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_com.wp?contentId=COM26887 .

[192]  Tale articolo prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate allalegge; l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

[193]  L’art. 21, comma 9, del decreto legge n. 98/2011 ha stanziato 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, da destinare appositamente alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, secondo comma, della legge n. 222/1985, relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell’IRPEF.

[194]  D.L. 20 giugno 2012, n. 79, Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, convertito con modificazioni dalla legge n. 131 del 2012.

[195]  L’art. 2, co. 109, della L. finanziaria 2010, abrogando gli artt. 5 e 6 della L. 386/1989, ha eliminato – a partire dal 2010 – la partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il medesimo comma fa salvi, altresì, i contributi sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici già definiti.

[196]  L’art. 13, co. 1-quinquies, del D.L. 16/2012, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, ha disposto la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Sono stati esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione.

[197]  http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=50.In tale sentenza la Corte ha ricordato che: "Non sono (...) consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 423 del 2004; nello stesso senso, tra le altre, sentenze nn. 77 e 51 del 2005)." La Corte aveva già avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della “istruzione” attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 423 del 2004, punto 8.2. del Considerato in diritto). Pertanto il comma 635 dell'art. 1 della finanziaria 2007, "nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione". La Corte ha tuttavia aggiunto che: "La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, impone, però, che si garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie. Ne consegue che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (così anche la citata sentenza n. 423 del 2004)."

[198]  Il D.L. 28 maggio 2009, con il quale è stata data attuazione al citato art. 2, co. 47, nel ripartire tra le regioni l’importo di 120 mln di euro, ha precisato che tali risorse erano destinate ad integrare i contributi per le istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado.

[199]  Le disposizioni di rifinanziamento hanno fatto riferimento, fino al 2011, anche all’art. 1, co. 635, della L. 296/2006 che, tuttavia, come evidenziato nel testo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 50/2008.

[200]  L'articolo 2, comma 1, in particolare, fa riferimento ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

[201]  Il termine è stato così prorogato dall'art. 52, comma 71, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[202]  Il citato comma 82 ha disposto, limitatamente all’esercizio 2004 con un costo complessivo di 1 milione di euro, l’autorizzazione alla stipula diretta di nuove convenzioni tra il Ministero del lavoro ed i comuni con meno di 50.000 abitanti, sia per lo svolgimento di attività socialmente utili sia per l’attuazione di misure volte a garantire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori che si trovino nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno 5 anni.

[203]  Si ricorda che l’articolo 1, comma 1166, della legge finanziaria 2007 reca disposizioni in merito allo svolgimento di attività socialmente utili (ASU). Sostanzialmente, il comma richiamato ha provveduto:

§       ad autorizzare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la regione interessata, a prorogare, limitatamente all’esercizio 2007, le convenzioni stipulate direttamente con gli enti locali, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento delle attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro, riproducendo analoghe disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 430, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005);

§       in presenza delle predette convenzioni, a prorogare sino al 31 dicembre 2007 il termine relativo alla destinazione delle risorse del Fondo per l'occupazione (impegnate per attività socialmente utili) per il pagamento dei sussidi e degli assegni ai soggetti impegnati in attività socialmente utili.

[204]  Fondo di cui articolo 5, comma 1, della legge n.537/1993.

[205]  Di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 68/2012.

[206]  Di cui all’articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

[207]  Di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230

[208]  Di cui all’articolo 23, comma 11, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (legge n.135/2012).

[209]  Di cui all’articolo 1, comma 1240, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[210]  Di cui all’articolo 11, comma 1, Legge 9 dicembre 1998, n.431.

[211]  Di cui all’articolo 64, comma 1, D.L. 2 giugno 2012, n. 83 (L. n. 134/2012)

[212]  Di cui all’articolo 1, comma 1, Legge 15 luglio 2003, n.189

[213]  Di cui all’articolo 6, comma 1, Legge 22 giugno 2000, n. 193.

[214]  Di cui all’articolo 16 del D.L. 18 ottobre 2012, n.179.

[215]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[216]  Si veda, a proposito del rifinanziamento del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, l’articolo 2, comma 250 ed elenco 1 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009), l’articolo 1, comma 40 ed elenco 1 della legge n. 220/2010 e l’articolo 33, comma 1 ed elenco 2 della legge n. 183/2011.

[217]  Allegato C della Legge finanziaria.

[218]  Istituito dall’articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[219]  Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentiti i ministri interessati e d’intesa con la Conferenza Unificata Stato regioni e autonomie locali.

[220]  Legge 28 agosto 1997, n. 285, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità' per l'infanzia e l'adolescenza.

[221]  Legge finanziaria per il 2010

[222]  Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n.111/2011

[223]  Vedi anche Tabella C Legge di stabilità.

[224]  Bilancio di previsione Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Fondo da ripartire per le Politiche Sociali (capitolo 3671).

[225]  Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 12/112/CU5/C8, Intesa sullo schema di decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012.

[226]  Visibile all’indirizzo:

      http://www.regioni.it/home_art.php?id=425

[227]  Si ricorda che nel fondo erano ancora allocate le risorse destinate al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, pari a euro 842.000.000,00.

[228]  Di cui euro 854.000.000,00 destinate al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi e riportati in tabella C.

[229]  Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 191/2009 la quale stabilisce che, a decorrere dal 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi sono finanziati appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dagli stanziamenti del Fondo, come riportati in Tabella C, sono state pertanto sottratte le risorse destinate al finanziamento dei diritti soggettivi.

[230]  Per le riduzioni vedi quanto illustrato supra.

[231]  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 4 ottobre 2010, Ripartizione delle risorse finanziarie assegnate al Fondo per le non autosufficienze.

[232]  L. 13 dicembre 2010, n. 220, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

[233]  Di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[234]  Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, per l'anno 2011.

[235]  Il D.P.C.M di riparto non risulta finora emanato.

[236]  Emendamento Relatori 8.501 (nuova formulazione), approvato nella seduta del 12 novembre 2012.

[237]  Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio. La tabella C della legge di stabilità 2012 recava, in corrispondenza del 2013, importi per 12,5 milioni di euro.

[238]  Il Fondo di cui al cap. 1695 (programma Diritto allo studio nell’istruzione universitaria) è stato istituito inizialmente presso il MIUR, limitatamente agli anni 1991 e 1992, dall’art. 16, co. 4, L. 390/1991, con la denominazione “Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore”. In seguito, la L. 147 del 1992 ha esteso agli anni successivi l’applicabilità degli interventi, quantificando l’onere per gli anni 1993 e 1994 e demandando alla legge finanziaria la determinazione per gli anni successivi. Ancora in seguito, l’art. 1, co. 89, della L. 662 del 1996ha consentito la destinazione del Fondo anche alla erogazione di borse di studio (previste dall'art. 8 della medesima L. 390/1991), modificandone conseguentemente la denominazione.

[239]  La norma citata ha incrementato per l’anno 2012 la dotazione del Fondo di cui alla L. 147/1992 di 150 milioni di euro (successivamente ridottadi 301.483 euro dall’art. 14, co. 2-sexies, del D.L. n. 216 del 2011, convertito dalla L. 14/2012, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

[240]  L’art. 4, co. 1, della L. 370/1999 ha autorizzato la spesa per l'istituzione, nello stato di previsione del MIUR di un Fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, ripartito tra gli atenei secondo criteri da stabilire con decreto ministeriale, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato, e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio. Questi ultimi sono proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero.

In seguito, l’art. 1 del D.L. 105/2003 (L. 170/2003) – peraltro, senza novellare l’art. 4, co. 1, della L. 370/1999 – ha assegnato al Fondo le finalità di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti e potenziarne la mobilità internazionale, incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, nonché a cofinanziare gli assegni di ricerca, conseguentemente modificandone la denominazione in “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”. Le risorse sono allocate sul cap. 1713 (programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria) dello stato di previsione del MIUR, cui afferisce anche il contributo alla scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet (pg. 5).

[241]  Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

[242]  Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

[243]  Recante “Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'lstria, da Fiume e dalla Dalmazia”.

[244]  Recante “Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia".

[245]  Recante “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe”.

[246]  Cfr. il Decreto Direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2012 recante le modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 36 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicato nella Gazz. Uff. del 26 luglio 2012, n. 173.

[247]  Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 196/2009 , il DEF è articolato in tre sezioni:

§       la prima sezione espone lo schema del Programma di stabilità, e contiene gli obiettivi e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo; l’indicazione degli obiettivi programmatici per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle PA, articolati per i sottosettori della PA;

§       la seconda sezione indica le regole generali sull’evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, con informazioni sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle PP.AA. e sul relativo costo medio.

§       la terza sezione reca, infine, lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR).

Sono indicati nel DEF – ovvero alla Nota di aggiornamento al DEF – gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Inoltre, in allegato al DEF sono riportate una serie di informazioni supplementari:

a)   una relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate;

b)   il Programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla legge obiettivo;

c)   un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente, relativo allo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra;

d)   un documento recante l’esposizione, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, delle risorse del bilancio dello Stato destinate alle singole regioni;

e)   il rapporto sullo stato di attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica.

[248]  Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

[249]  Cfr. Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and guidelines on the format and content of stability and convergence programmes, nella versione approvata dal Consiglio ECOFIN il 7 settembre 2010.

[250]  Il trattato è stato firmato in occasione del Consiglio europeo dell’1-2 marzo 2012 da tutti gli Stati membri dell’UE ad eccezione di Regno Unito e Repubblica ceca

[251]  Alla data del 31 ottobre 2012, il Fiscal Compact è stato ratificato da 13 Paesi (Austria, Cipro, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lettonia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovenia).

[252]  Tre sono i regolamenti, nell’ambito del pacchetto legislativo europeo noto come “Six pack” che riformano il patto di stabilità e crescita. Si tratta in particolare del:

§       Regolamento (UE) n. 1175/2011 che modifica il regolamento (CE) n.1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;

§       Regolamento (UE) n. 1177/2011 che modifica il regolamento (CE) n.1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

§       Regolamento (UE) n. 1173/2011 sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro;

[253]  Qualsiasi parte contraente che consideri un’altra parte contraente inadempiente rispetto agli obblighi stabiliti dal patto di bilancio potrebbe adire la Corte di giustizia dell’UE, anche in assenza di un rapporto di valutazione della Commissione europea.

Inoltre, il pacchetto legislativo prevede l’introduzione di una sorveglianza sugli squilibri macroeconomici degli Stati membri che include meccanismi di monitoraggio, allerta, correzione e sanzione. Tali meccanismi sono disciplinati nel:

§       Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, disciplina la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;

§       Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 disciplina le misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro.

Infine, il Six Pack prevede anche una Direttiva relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011.

[254]  D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[255]  D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[256]  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[257]  Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

[258]  Legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

[259]  L’articolo 4 del D.Lgs. n. 56/2000 ha aumentato di 8 lire (pari a 4 centesimo di euro) al litro la quota dell’accisa sulla benzina spettante alle regioni a statuto ordinario, destinandone il gettito al finanziamento del fondo sanitario nazionale.

[260]  D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133”.

[261]  Si tratta dello stesso termine previsto dal precedente comma 1 del nuovo articolo 16-bis per l’emanazione del D.P.C.M. che deve stabilire l’aliquota di compartecipazione al gettito delle accise.

[262]  Il testo originario del disegno di legge, ai commi 2, 5, 6 e 9 del nuovo articolo 16-bis, prevedeva l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La sostituzione di tale intesa con quella con la Conferenza unificata è stata operata da un emendamento approvato nel corso dell’esame in Commissione bilancio.

[263]  D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[264]  Legge 31 dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica.

[265]  Il riferimento agli strumenti di monitoraggio, per l’effettuazione delle verifiche, è stato introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio.

[266]  L’Osservatorio è stato istituito, dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 244/2007, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico e di assicurare la verifica dell’andamento del settore e del completamento del processo di riforma. All’Osservatorio partecipano i rappresentanti dei ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali.

[267]  La lettera b), relativa agli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte, è stata abrogata dall’articolo 1, comma 495, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004).

[268]  D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali”.

[269]  In altri termini, in caso di due figli, l’importo base di 95.000 euro diviene di 110.000 per entrambi i figli; nel caso di tre figli, l’importo su cui calcolare la detrazione diviene di 125.000 euro per tutti e tre i figli.

[270]  L’importo di 10.600 euro era stato da ultimo fissato dall’articolo 2 del D.L. 201 del 2011.

[271]  Vedi nota n. 2.

[272]  Come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. 127505/RU del 28 ottobre 2011.

[273]  D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[274]  Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[275]  Tali aree sono da intendersi (v. art. 17, reg. 1257/99) non solo come zone di montagna, ma anche come zone nelle quali si riveli necessario mantenere una attività agricola con funzione di presidio e tutela del territorio, e nel contempo soffrano di fenomeni di spopolamento, o nelle quali ricorrano altri svantaggi specifici.

[276]  Il Registro Nazionale Titoli (RNT) è istituito da AGEA, presso il SIAN, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 182 del 9 settembre 2005 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 novembre 2005, n. 231.

[277]  Si rammenta in proposito che una complessiva riforma dei redditi di natura finanziarie è stata operata dall’articolo 2 del D.L. 138/2011, al fine di uniformarne il trattamento fiscale e razionalizzarne la relativa disciplina.

[278]  In questo ambito si segnala la specifica disciplina ai sensi dell’art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, che, per quanto riguarda le entrate derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, determina un vincolo di destinazione dei relativi importi ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

[279]  L’articolo 23 della legge 576/1982 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) stabilisce che le entrate dell'Isvap sono costituite: dai contributi di vigilanza (ovvero dal gettito del contributo annuale di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, del contributo annuale di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo annuale di vigilanza sui periti assicurativi. I contributi sopra elencati sono previsti rispettivamente dagli articoli 335, 336 e 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private); dai ricavi della vendita di beni immobili; da altre entrate.

[280]  Il comma 67 riconosce all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici autonomia organizzativa e finanziaria, stabilendo che, per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, l’Autorità, oltre a determinare annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ne stabilisce le modalità di riscossione, “ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste sono predeterminati e pubblici.

[281]  L’ultima proroga, per l’anno 2012, è stata disposta dall’articolo 29, comma 6-bis del D.L. n. 216 del 2011.

[282]  Legge n. 296/2006.

[283]  Si considerano non residenti coloro che, cittadini italiani o meno, non risultano iscritti per la maggior parte del periodo d'imposta nelle anagrafi della popolazione residente, e non hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 2, comma 2, del TUIR). Per poter essere considerati soggetti passivi IRPEF, i soggetti non residenti devono aver percepito redditi prodotti in Italia, i quali costituiscono il loro reddito complessivo ai fini IRPEF.

[284]  L’importo non tiene conto della variazione in diminuzione (-1.121.109 euro) disposta dal d.d.l. di bilancio ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge n. 196/2009.

[285]  Riduzione così disposta dall’art. 7, co. 5, lett. a) del D.L. n. 95/2012.

[286]  L’importo non tiene conto della variazione in diminuzione (-700.000 euro) disposta dal d.d.l. di bilancio ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge n. 196/2009.

[287]  Il cap. 7630 è articolato in due piani di gestione, di cui uno relativo alle spese non obbligatorie determinate dalla Tabella C. I due piani di gestione non sono tuttavia evidenziati nel ddl di bilancio (A.C. 5535/3). L’importo di 152 milioni ricomprende pertanto l’importo di tabella C.

[288]  L’importo non tiene conto della variazione in aumento (+41.358 euro) disposta dal d.d.l. di bilancio ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge n. 196/2009.

[289]  L’importo non tiene conto della variazione in diminuzione (-75.000 euro) disposta dal d.d.l. di bilancio ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge n. 196/2009.

[290]  L’importo non tiene conto della variazione in aumento (+2.558.700 euro) disposta dal d.d.l. di bilancio ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge n. 196/2009.

[291]  Ricomprende anche le somme esposte in Tabella C.

[292]  Si segnala che l’effetto della tabella E sul bilancio a legislazione vigente è erroneamente cifrato in 2.004 milioni nell’Allegato n. 4 al disegno di legge di stabilità 2013 in esame (pag. 83 dell’A.C. 5534) in quanto non tiene conto del rifinanziamento di 160 milioni di euro per il 2013 per gli interventi forestali in Calabria (D.L. n. 148/1993).

[293]  Il programma EFA, avviato nel 1988, è preordinato alla realizzazione di un velivolo militare da parte dell’Italia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per assicurare la difesa aerea.

[294]  Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzalo a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l’erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi.

[295]  Si vedano le numerose sentenze a riguardo come la n. 326 del 2008, le nn. 165, 162 e 105 del 2007 e nn. 234, 118 e 88 del 2006.

[296]  In un caso si tratta del D.Lgs. 23/2011 concernente il federalismo fiscale municipale, attuativo della legge 42 del 2009: con la sentenza n. 64 del 7/3/2012, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione siciliana su alcune norme del D.Lgs. 23/2011 in quanto le norme censurate non si applicano alla Regione siciliana, come desunto dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 14, comma 2 del medesimo decreto legislativo; nell'altro caso si tratta delle misure dirette ad agevolare interventi edilizi su costruzioni private, recate dall'art. 5 D.L. 70/2011 (Sentenza n. 184 del 4/7/2012).

[297]  D.L. 13-8-2011 n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

[298]  Con la sola eccezione della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alla Regione siciliana con riguardo a tributi spettanti alla Regione ai sensi dello statuto.