Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) - Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Schede di lettura - (Articolo 1, commi 301-561)
Riferimenti:
AC N. 5534-BIS/XVI   L N. 228 DEL 24-DIC-12
Serie: Progetti di legge    Numero: 708    Progressivo: 4
Data: 31/01/2013
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Le leggi

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

 

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

 

 

Schede di lettura

(Articolo 1, commi 301-561)

 

 

 

n. 708/4

Tomo II

 

 

31 gennaio 2013

 

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE
(Tomo I)

Tavola di raffronto della numerazione degli articoli e dei commi tra il disegno di legge e il testo finale della legge nelle diverse fasi dell’esame parlamentare.................................................................... 3

Schede di lettura

§      Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali).................................................. 19

§      Articolo 1, commi 2 e 3 (Gestioni previdenziali)........................................... 22

§      Articolo 1, commi 4 e 5 (Riduzioni di spesa dei Ministeri)........................... 25

§      Articolo 1, commi 6 e 7 (Riduzioni Ministero dell’economia)....................... 33

§      Articolo 1, commi 8-15 (Riduzioni di spesa del Ministero del lavoro).......... 37

§      Articolo 1, commi 16-18 e 22-29 (Riduzione della spesa del Ministero della giustizia)   41

§      Articolo 1, comma 19 (Giustizia digitale)...................................................... 50

§      Articolo 1, commi 20 e 21 (Pignoramento nell’espropriazione presso terzi) 56

§      Articolo 1, comma 30 (Contributo unificato nel processo tributario)............ 58

§      Articolo 1, commi 31 e 32 (Liquidazione di spese processuali)................... 59

§      Articolo 1, comma 33 (Trasferimenti dei componenti delle Commissioni tributarie)  61

§      Articolo 1, comma 34 (Assunzione di Avvocati dello Stato)........................ 63

§      Articolo 1, commi 35 e 37-42 (Disposizioni per la riduzione della spesa del Ministero degli Affari esteri)............................................................................................................ 64

§      Articolo 1, comma 36 (Modifiche all’armonizzazione dei bilanci degli enti servizi sanitari regionali)  70

§      Articolo 1, commi 43 e 48-59 (Riduzioni di spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)......................................................................................................... 72

§      Articolo 1, commi 44 e 45 (Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori)   83

§      Articolo 1, commi 46 e 47 (Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi per docenti)   85

§      Articolo 1, comma 60 (Collegi universitari legalmente riconosciuti)............ 88

§      Articolo 1, commi 61 e 62 (Riduzioni delle spese Ministero delle infrastrutture e trasporti)     90


§      Articolo 1, commi 63-66 (Riduzioni delle spese Ministero delle infrastrutture e trasporti)   92

§      Articolo 1, commi 67 e 68 (Capitanerie di porto).......................................... 95

§      Articolo 1, comma 69 (Incremento introiti derivanti dalla contribuzione degli utenti dei servizi del Registro italiano dighe)................................................................................. 96

§      Articolo 1, commi 70, 71 e 73-75 (Disposizioni per la riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole).......................................................................................... 98

§      Articolo 1, comma 72 (Liquidazione EIPLI)................................................ 102

§      Articolo 1, comma 76 (Riduzioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali) 104

§      Articolo 1, comma 77 (Interventi conservativi volontari sui beni culturali) 105

§      Articolo 1, comma 78 (Somme giacenti nelle contabilità speciali del Mibac) 107

§      Articolo 1, commi 79-87 (Riduzioni delle spese del Ministero della salute) 110

§      Articolo 1, comma 88 (Piano straordinario di verifiche INPS sulle invalidità e devoluzione dei risparmi al fondo per le non autosufficienze)............................................................ 115

§      Articolo 1, commi 89-91 e 94 (Assunzioni nel comparto Sicurezza, Difesa e Vigili del fuoco) 117

§      Articolo 1, comma 92 (Celebrazione del 70° anniversario della resistenza) 120

§      Articolo 1, comma 93 (Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso)............................................................................. 122

§      Articolo 1, commi 95-97 (Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo)..................................................................................................... 123

§      Articolo 1, commi 98-101 (Trattamenti di fine servizio)............................. 128

§      Articolo 1, commi 102-107 (Titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM e messa ad ordinamento dei corsi)..................................................................................................... 131

§      Articolo 1, commi 108, 110 e 112 (Riduzioni di spesa degli enti pubblici di previdenza) 140

§      Articolo 1, comma 109 (Piano straordinario di verifiche INPS sulle invalidità e devoluzione dei risparmi al fondo per le non autosufficienze)............................................. 145

§      Articolo 1, comma 111 (Personale dell’INAIL)........................................... 147

§      Articolo 1, comma 113 (Assegno sostitutivo per l’accompagnatore militare) 149

§      Articolo 1, comma 114 (Invio telematico CUD da parte degli enti previdenziali)   151

§      Articolo 1, comma 115 (Sospensione e proroga di termini in tema di funzioni, risorse e di riordino delle province, di istituzione delle città metropolitane e di riduzione di dotazioni dell'amministrazione civile dell'interno)........................................................................................ 152

§      Articolo 1, comma 116 (Fabbisogno delle università e degli enti di ricerca) 157

§      Articolo 1, commi 117 e 118 (Riduzione della spesa per le regioni e le province autonome)  159

§      Articolo 1, commi 119, 121 e 127 (Fondo sperimentale di equilibrio di comuni e province)     165

§      Articolo 1, comma 120 (Incremento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale)   172

§      Articolo 1, commi 122-126 (Contributo per il patto regionalizzato verticale) 174

§      Articolo 1, commi 128-130 (Recupero somme a debito dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno)................................................................................................. 177

§      Articolo 1, commi 131-132 (Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario)  180

§      Articolo 1, comma 133 (Prezzi unitari di riferimento dei beni e servizi in ambito sanitario) 184

§      Articolo 1, comma 134 (Gestione del risk management in Sanità)........... 185

§      Articolo 1, comma 135 (Concorsi AIFA).................................................... 186

§      Articolo 1, comma 136 (Plasma ed emoderivati)...................................... 188

§      Articolo 1, comma 137 (Bacini imbriferi montani)...................................... 189

§      Articolo 1, comma 138 (Acquisto di immobili da parte della P.A.)............. 191

§      Articolo 1, comma 139 (Fondo per il pagamento canoni di locazione)...... 196

§      Articolo 1, comma 140 (Capitale sociale della SGR per la valorizzazione del patrimonio immobiliare) 201

§      Articolo 1, commi 141-145 e 165 (Limiti all’acquisto di mobili, arredi e autovetture)  207

§      Articolo 1, commi 146-148 (Incarichi di consulenza nelle amministrazioni pubbliche)   211

§      Articolo 1, commi 149 e 150 (Obbligo delle convenzioni quadro Consip per gli istituti scolastici e universitari e ricorso al sistema telematico delle centrali regionali).......... 217

§      Articolo 1, commi 151, 153 e 155-158 (Modifiche alla disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della P.A.)........................................................... 221

§      Articolo 1, comma 152 (Internazionalizzazione delle imprese).................. 228

§      Articolo 1, comma 154 (Obblighi di procedere ad acquisti centralizzati)... 229

§      Articolo 1, commi 159-162 (Soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto)    230

§      Articolo 1, comma 163 (Indennità di trasferta per il personale militare e di polizia)    234

§      Articolo 1, comma 164 (Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’attuazione di norme a tutela della minoranza linguistica slovena)................................................................... 235

§      Articolo 1, comma 166 (Stabilizzazione personale Consob)..................... 237

§      Articolo 1, comma 167 (Disposizioni concernenti l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile)................................................................................... 239

§      Articolo 1, comma 168 (Dismissioni immobiliari ENASARCO)................ 241

§      Articolo 1, comma 169 (Ricorribilità alla Corte dei Conti avverso gli atti di ricognizione della nozione di Amministrazioni pubbliche)........................................................................ 243

§      Articolo 1, commi 170 e 171 (Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al Fondo globale per l’ambiente)................................................................................ 245

§      Articolo 1, commi 172 e 173 (Partecipazione italiana all’aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti).......................................................................................... 249

§      Articolo 1, comma 174 (Contributo all’Ufficio per la promozione tecnologica e degli investimenti dell’Unido)................................................................................................... 250

§      Articolo 1, comma 175 (Contratto di programma con RFI)....................... 251

§      Articolo 1, comma 176 (Rete infrastrutturale ferroviaria)........................... 255

§      Articolo 1, comma 177 (Proroga della sospensione delle azioni esecutive nell’ambito del piano di riorganizzazione del trasporto ferroviario regionale campano).................. 258

§      Articolo 1, comma 178 (Aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale) 260

§      Articolo 1, comma 179 (Contratto di programma con ANAS)................... 261

§      Articolo 1, comma 180 (Differimento di termini concernenti il riassetto delle funzioni di ANAS)  263

§      Articolo 1, comma 181 (Strada statale n. 652 - Tirreno-Adriatica)............ 265

§      Articolo 1, comma 182 (Dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo)... 266


§      Articolo 1, comma 183 (Rinegoziazione delle concessioni delle autostrade A24 e A25)    267

§      Articolo 1, commi 184-188 (Autorizzazione di spesa per il sistema Mo.SE. e finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia).................................................. 269

§      Articolo 1, commi 189-206 (Misure di prevenzione patrimoniali)............... 272

§      Articolo 1, comma 207 (Alleggerimento delle sanzioni per mancato rispetto del Patto per gli enti locali che dismettono partecipazioni).................................................................. 284

§      Articolo 1, comma 208 (Linea ferroviaria Torino-Lione)............................. 286

§      Articolo 1, commi 209 e 210 (Completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra.) 288

§      Articolo 1, comma 211 (Completamento della piattaforma logistica nazionale e composizione capitale sociale del soggetto attuatore)................................................................... 291

§      Articolo 1, comma 212 (Pedemontana Piemontese)................................. 294

§      Articolo 1, comma 213 (Risorse al Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A.)................................................ 295

§      Articolo 1, commi 214-216 (Disposizioni per la realizzazione dell’Expo 2015) 299

§      Articolo 1, commi 217-222 (Sistema telematico centrale della nautica da diporto)    302

§      Articolo 1, comma 223, lett. a) (Soppressione previsione utilizzo esclusivo pneumatici invernali)   305

§      Articolo 1, comma 223, lett. b) (Soppressione dell’obbligo di dotazione ABS per veicoli di nuova immatricolazione)....................................................................................... 307

§      Articolo 1, comma 224 (Utilizzo di risorse assegnate del FSC per finalità relative al sisma del 1968 nella Valle del Belice)................................................................................. 309

§      Articolo 1, comma 225 (Assegnazione di un contributo ai comuni colpiti dal terremoto del Belice)  310

§      Articolo 1, comma 226 (Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino)....................................................................................................... 312

§      Articolo 1, comma 227 (Convezioni nel settore pesca)............................. 314

§      Articolo 1, comma 228 (Incremento risorse del Fondo di rotazione per gli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario)......................................................................... 315

§      Articolo 1, comma 229 (Riconoscimento CIG per il settore della pesca). 317

§      Articolo 1, comma 230 (Disposizioni per le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria) 319

§      Articolo 1, commi 231-237 (Interventi in favore dei c.d. esodati).............. 322

§      Articolo 1, commi 238-249 (Ricongiunzione e cumulo di periodi assicurativi posseduti presso diverse gestioni previdenziali)................................................................................. 333

§      Articolo 1, comma 250 (Disposizioni in materia di ASPI e mini-ASPI)...... 341

§      Articolo 1, comma 251 (Fondi bilaterali di solidarietà)............................... 347

§      Articolo 1, comma 252 (Incentivi per le assunzioni di giovani e donne).... 351

§      Articolo 1, commi 253-255 (Ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)   353

§      Articolo 1, comma 256 (Contratti di solidarietà)......................................... 358

§      Articolo 1, comma 257 (Consulta nazionale del Servizio civile)................ 359

§      Articolo 1, comma 258 (Indennizzo per il disastro aereo del Monte Serra) 361

§      Articolo 1, comma 259 (Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza)    362

§      Articolo 1, comma 260 (Disavanzi sanitari regione Campania)................ 363

§      Articolo 1, comma 261 (Istituzione di un fondo per la gestione della flotta aerea antincendio) 364

§      Articolo 1, comma 262 (Agenzia sviluppo settore ippico).......................... 366

§      Articolo 1, comma 263 (Scuole non statali)............................................... 368

§      Articolo 1, comma 264 (Fondo spese urgenti e indifferibili)....................... 371

§      Articolo 1, comma 265 (Lavoratori socialmente utili)................................. 373

§      Articolo 1, commi 266-268 (Offerta turistica in Basilicata)........................ 378

§      Articolo 1, comma 269 (Enti di ricerca in agricoltura)................................ 379

§      Articolo 1, comma 270 (Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili) 380

§      Articolo 1, comma 271 (Fondo nazionale per le politiche sociali).............. 382

§      Articolo 1, comma 272 (Fondo per le non autosufficienze)....................... 384

§      Articolo 1, comma 273 (Fondo integrativo statale per le borse di studio). 386

§      Articolo 1, comma 274 (Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università)    388

§      Articolo 1, comma 275 (Autorizzazione di spesa per i policlinici universitari, il Bambin Gesù e la Fondazione Gerolamo Gaslini).................................................................. 389

§      Articolo 1, comma 276 (Contributo per il Comitato italiano paraolimpico). 391

§      Articolo 1, comma 277 (Rifinanziamento del Fondo ISPE)....................... 393

§      Articolo 1, comma 278 (Contributo annuo per la Basilica di San Francesco in Assisi)  394

§      Articolo 1, comma 279 (Riduzione dell’8 per mille IRPEF)........................ 395

§      Articolo 1, comma 280 (Eventi alluvionali nel territorio della provincia di Teramo)    396

§      Articolo 1, comma 281 (Fondi per l’attività sportiva universitaria)............. 399

§      Articolo 1, comma 282 (Finanziamento della Fondazione orchestra sinfonica G. Verdi)    400

§      Articolo 1, comma 283 (Museo nazionale della Shoah)............................ 402

§      Articolo 1, comma 284 (Lega italiana per la lotta contro i tumori).............. 403

§      Articolo 1, commi 285-287 (Credito di imposta per l’erogazione di borse di studio universitarie) 404

§      Articolo 1, comma 288 (Contributo straordinario alla Fondazione EBRI-European Brain Research Institute)...................................................................................................... 406

§      Articolo 1, comma 289 (Assegnazione di risorse finanziarie nelle zone colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo e revoca del finanziamento alla Tramvia su gomma de L’Aquila) 407

§      Articolo 1, comma 290 (Assegnazione di risorse finanziarie ai territori colpiti da calamità naturali)  410

§      Articolo 1, comma 291 (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari) 414

§      Articolo 1, comma 292 (Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”)     415

§      Articolo 1, comma 293 (Riduzione del Fondo ISPE)................................. 416

§      Articolo 1, commi 294 e 295 (Finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e per la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia)......... 417

§      Articolo 1, comma 296 (Contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona e riduzione del FUS)........................................................................................................... 419

§      Articolo 1, comma 297 (Provvidenze per l’editoria, per l’emittenza televisiva locale e per l’emittenza radiofonica locale e nazionale)................................................................... 421

§      Articolo 1, comma 298 (Trasferimento del Castello di Udine alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia)......................................................................................................... 423

§      Articolo 1, commi 299 e 300 (Lotta all’evasione fiscale e destinazione delle maggiori entrate)    425

 


INDICE
(Tomo II)

Schede di lettura

§      Articolo 1, comma 301 (Trasporto pubblico locale) 433

§      Articolo 1, comma 302 (Contratto di servizio Trenitalia S.p.A.) 443

§      Articolo 1, commi 303 e 304 (Modifiche al Testo Unico del Debito pubblico) 444

§      Articolo 1, comma 305 (Funzioni dei comuni in materia statistica) 447

§      Articolo 1, comma 306 (Gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente) 449

§      Articolo 1, comma 307 (Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza) 451

§      Articolo 1, comma 308 (Diritto di prelazione sulle concessioni di valorizzazione) 452

§      Articolo 1, comma 309 (Norme concernenti i Presidenti degli enti parco) 454

§      Articolo 1, commi 310-313 (Risorse per la continuità territoriale) 455

§      Articolo 1, comma 314 (Norme in favore di enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata in alcune aree territoriali) 459

§      Articolo 1, commi 315 e 316 (Delegazione per la Presidenza italiana dell’UE) 462

§      Articolo 1, comma 317 (Stanziamenti per digitalizzazione degli uffici giudiziari) 463

§      Articolo 1, comma 318 (Stanziamento in favore della Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas) 464

§      Articolo 1, commi 319-322 (Fondo nazionale integrativo per i comuni montani) 465

§      Articolo 1, comma 323 (Ricostruzione di Villa Taranto) 470

§      Articolo 1, commi 324-335 (Fattura elettronica) 471

§      Articolo 1, commi 336-338 (Parità di trattamento tra uomini e donne esercitanti attività autonome) 485

§      Articolo 1, comma 339 (Congedi parentali) 489

§      Articolo 1, commi 340 e 341 (Qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti) 492

§      Articolo 1, commi 342-348 (Sistema di farmacovigilanza) 495

§      Articolo 1, commi 349 e 350 (Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini) 500

§      Articolo 1, commi 351-356 (Sgravi contributivi per aziende di Venezia e Chioggia: sanzioni UE) 503

§      Articolo 1, comma 357 (Sostegno finanziario a MPS) 508

§      Articolo 1, commi 358-361 (Esercizio del potere sostitutivo statale per la gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Roma) 517

§      Articolo 1, comma 362 (Salvezza degli effetti del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216) 522

§      Articolo 1, comma 363 (Regime di circolazione intracomunitaria degli additivi per carburanti) 524

§      Articolo 1, comma 364 (Incentivazione dei bioliquidi sostenibili) 527

§      Articolo 1, commi 365-379 (Disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 530

§      Articolo 1, commi 380 e 382-384 (Disposizioni in materia di imposta municipale propria – IMU e finanziamento dei Comuni) 540

§      Articolo 1, comma 381 (Differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali) 547

§      Articolo 1, commi 385 e 386 (Modalità di acquisizione di servizi da parte di IFEL e suo finanziamento) 549

§      Articolo 1, comma 387 (Disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES) 552

§      Articolo 1, commi 388 e 394 (Proroga termini) 558

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 1 (Remunerazione della filiera distributiva del farmaco) 559

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 2 (Composizione Comitato centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori) 560

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 3 (Costituzione Centri di istruzione automobilistica da parte di autoscuole consorziate) 561

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 4 (Requisiti relativi al carico dei veicoli utilizzati nell’esame pratico della patente di guida) 563

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 5 (Contrasto alle pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e di noleggio con conducente) 564

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 6 (Corsi di formazione addetti al salvamento acquatico) 565

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 7 (Facoltà di variazione delle tasse e dei diritti marittimi) 566

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 8 (Diritti aeroportuali) 568

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 9 (Autocertificazione della valutazione dei rischi) 570

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 10 (Consulenti finanziari) 571

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 11 (Proroga termini finanziamenti della Banca d’Italia) 572

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, nn. 12-18 (Proroga di termini per l’armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali) 573

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 19 (Mozzarella di bufala) 576

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 20 (Personale dei vigili del fuoco) 577

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 21 (Documentazione per lavoratori extracomunitari) 578

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 22 (Assunzioni di personale a tempo indeterminato nella P.A.) 579

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 23 (Assunzioni di personale a tempo indeterminato) 580

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 24 (Proroga dell’efficacia di graduatorie concorsuali) 581

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 25 (Importazione di prodotti petroliferi) 582

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 26 (Aliquota per uso combustione ridotta) 583

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 27 (Istituzione del Parco nazionale “Costa teatina”) 584

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 28 (Contabilità speciali Prefetture di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani) 585

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 29 (Ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni) 586

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 30 (Delimitazione distretti turistici costieri) 587

§      Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 31 (Misure antipirateria) 588

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 32 (Proroga del sistema Pay-back sui farmaci) 589

§      Articolo 1, commi 389, 398 e 399 (Procedure per l’abilitazione scientifica nazionale) 591

§      Articolo 1, comma 390 (Proroga del mandato dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche) 594

§      Articolo 1, comma 391 (Linee di azione contro la ludopatia) 595

§      Articolo 1, comma 392 (Proroga termini quote latte) 596

§      Articolo 1, comma 393 (Professioni turistiche) 597

§      Articolo 1, comma 395 (Proroga termini magistratura onoraria) 598

§      Articolo 1, comma 396 (Proroga della data di avvio della sperimentazione prevista dal D.Lgs. n. 91/2011) 600

§      Articolo 1, comma 397 (Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali nei termini previsti) 601

§      Articolo 1, commi 400 e 401 (Proroga dei contratti di lavoro a termine nella P.A. e riserva di posti nei concorsi pubblici) 603

§      Articolo 1, commi 402 e 403 (Consigli di Indirizzo e Vigilanza di INPS e INAIL) 606

§      Articolo 1, comma 404 (Assunzioni nella P.A. relative alle cessioni verificatesi nel 2011) 608

§      Articolo 1, comma 405 (Interventi di sostegno al reddito) 611

§      Articolo 1, comma 406 (Regolamenti di organizzazione dei ministeri) 613

§      Articolo 1, comma 407 (Regolamento rivendite generi di monopolio) 614

§      Articolo 1, comma 408 (Rapporti tra Consip e Sogei) 615

§      Articolo 1, comma 409 (Riduzione della spesa delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate iscritte al CONI) 617

§      Articolo 1, comma 410 (Sportelli unici per l’immigrazione) 620

§      Articolo 1, comma 411 (Modifiche al Codice dell’ordinamento militare) 622

§      Articolo 1, comma 412 (Proroga termine per esecuzione provvedimenti di rilascio per finita locazione) 623

§      Articolo 1, commi 413-415 (Assegnazioni temporanee, comando e collocamento fuori ruolo personale P.A.) 624

§      Articolo 1, comma 416 (Commissari liquidatori) 626

§      Articolo 1, comma 417 (Proroga contratti a tempo determinato del comune de L’Aquila per chiusura emergenza sisma) 628

§      Articolo 1, comma 418 (Proroga termini art. 1, comma 32, legge 190/2012 in materia di dati riguardanti procedura di scelta del contraente) 630

§      Articolo 1, comma 419 (Proroga del termine per l’emanazione regolamento di riordino del Corpo delle Capitanerie di porto) 631

§      Articolo 1, comma 420 (Proroghe degli adempimenti per il miglioramento della sicurezza delle grandi dighe) 632

§      Articolo 1, comma 421 (Proroghe dei termini per verifiche tecniche e sismiche) 633

§      Articolo 1, comma 422 (Veicoli a basse emissioni) 635

§      Articolo 1, comma 423 (Spese per autovetture e buoni taxi) 637

§      Articolo 1, comma 424 (Proroga delle scadenze dei mandati degli organi direttivi degli Enti parco) 640

§      Articolo 1, comma 425 (Proroghe dei termini riguardanti impianti fotovoltaici) 641

§      Articolo 1, comma 426 (Differimento del pagamento delle rate di mutui concessi da Cassa depositi agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) 643

§      Articolo 1, comma 427 (Divieto di partecipazioni incrociate televisive e editoriali) 645

§      Articolo 1, commi 428-431 (Redistribuzione della manovra fra gli enti territoriali sulla base del meccanismo di “virtuosità”) 648

§      Articolo 1, commi 432-438 (Modifica alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali) 654

§      Articolo 1, commi 439 e 440 (Sanzioni agli enti locali per mancato rispetto del patto di stabilità interno) 661

§      Articolo 1, commi 441-444 (Limite all’utilizzo di entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti degli enti locali) 665

§      Articolo 1, commi 445 e 446 (Certificazione del patto di stabilità interno degli enti locali) 668

§      Articolo 1, comma 447 (Sanzioni per mancato rispetto del patto per gli enti locali che dismettono partecipazioni) 670

§      Articolo 1, commi 448-472 (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) 672

§      Articolo 1, comma 473 (Rivalutazione terreni e partecipazioni) 687

§      Articolo 1, comma 474 (Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane) 689

§      Articolo 1, comma 475 (Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro) 690

§      Articolo 1, commi 476-478 (Istituzione di contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la gestione dei giochi) 695

§      Articolo 1, comma 479 (Aumento del PREU) 697

§      Articolo 1, comma 480 (Aumento IVA) 699

§      Articolo 1, commi 481 e 482 (Detassazioni contratti di produttività e rafforzamento sistema confidi) 702

§      Articolo 1, commi 483-485 (Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia-deducibilità IRAP) 705

§      Articolo 1, comma 486 (Imposta di bollo sui certificati penali) 711

§      Articolo 1, comma 487 (Aliquote di accisa dei carburanti) 712

§      Articolo 1, commi 488-490 (Variazioni al regime di IVA agevolato per cooperative assistenziali) 714

§      Articolo 1, commi 491-500 (Imposta sulle transazioni finanziarie) 717

§      Articolo 1, comma 501 (Deducibilità spese auto nell’esercizio di impresa) 726

§      Articolo 1, commi 502-505 (Differimento termini maggiori valori conseguenti al riallineamento) 728

§      Articolo 1, commi 506-508 e 511 (Tassazione delle imprese assicurative) 731

§      Articolo 1, comma 509 (Imposta di bollo sulle attività finanziarie) 734

§      Articolo 1, comma 510 (Collaborazione tra intermediari assicurativi) 735

§      Articolo 1, comma 512 (Reddito dominicale e agrario) 737

§      Articolo 1, commi 513 e 514 (Determinazione del reddito delle società agricole e degli imprenditori agricoli) 739

§      Articolo 1, comma 515 (Fondo per esenzione IRAP persone fisiche) 741

§      Articolo 1, commi 516 e 517 (Terreni agricoli e gasolio agricolo) 742

§      Articolo 1, commi 518 e 519 (Modifiche all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e di imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero) 744

§      Articolo 1, commi 520 e 521 (Regime IVA gestioni individuali di portafogli) 747

§      Articolo 1, comma 522 (Sanzioni per violazioni della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali) 749

§      Articolo 1, comma 523 (Finanziamento delle autorità indipendenti) 751

§      Articolo 1, comma 524 (Detrazioni per erogazioni al Fondo ammortamento titoli di Stato) 756

§      Articolo 1, comma 525 (Riscossione delle quote latte) 758

§      Articolo 1, comma 526 (Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti) 761

§      Articolo 1, commi 527-535 e 537-546 (Disposizioni in materia di riscossione) 762

§      Articolo 1, comma 536 (Modifiche alla riorganizzazione del Ministero dell’economia e finanze) 776

§      Articolo 1, comma 547 (Proroga concessioni demaniali) 778

§      Articolo 1, comma 548 (Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012) 780

§      Articolo 1, comma 549 (Proroga della franchigia IRPEF per i lavoratori frontalieri) 782

§      Articolo 1, comma 550 (Tabella A e B) 784

§      Articolo 1, comma 551 (Tabella C) 791

§      Articolo 1, commi 552 e 553 (Tabella E) 806

§      Articolo 1, comma 554 (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano) 827

§      Articolo 1, comma 555 (Addizionale regionale IRPEF) 829

§      Articolo 1, comma 556 (Esenzioni fiscali per il comune di Marsciano colpito dal sisma del 15 dicembre 2009) 831

§      Articolo 1, comma 557 (Sose S.p.A) 833

§      Articolo 1, comma 558 (Proroga graduatorie selezione funzionari Agenzia Entrate) 835

§      Articolo 1, comma 559 (Riduzione incentivi rottamazione veicoli) 836

§      Articolo 1, comma 560 (Commissari gestione emergenza) 838

§      Articolo 1, comma 561 (Entrata in vigore) 840

 

 


Schede di lettura


 

Articolo 1, comma 301
(Trasporto pubblico locale)

 


301. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-bis. - (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.

6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.

9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;

b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta».


 

 

Il comma 301 dell’articolo 1 sostituisce l’articolo 16-bis del D.L. n. 95/2012[1], relativo al finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, e istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L’aliquota di compartecipazione verrà determinata con successivo D.P.C.M. in misura tale che la dotazione del Fondo corrisponda agli attuali stanziamenti, con una maggiorazione di 465 milioni di euro per l’anno 2013, 443 milioni di euro per l’anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. La norma detta disposizioni per la ripartizione del Fondo, prevedendo criteri di ripartizione finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento dell’efficienza del servizio.

 

Il previgente articolo 16-bis demandava a un D.P.C.M., che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012, la definizione di criteri e modalità di ripartizione e trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui all’articolo 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011[2] e all’articolo 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011[3]. Stabiliva inoltre che le risorse di detto Fondo, e quelle derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio, una volta emanato il D.P.C.M., non potessero essere destinate a finalità diverse dal finanziamento del trasporto pubblico locale, compreso quello ferroviario.

 

Il comma 1 del nuovo articolo 16-bis istituisce, a decorrere dal 2013, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, riferita alla previsione annuale del gettito stesso, come risultante iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata.

Entro il 31 gennaio 2013 un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, dovrà stabilire l’aliquota di compartecipazione al gettito delle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, in misura tale da assicurare che la dotazione del Fondo sia equivalente alla somma delle seguenti risorse:

a)   465 milioni di euro per l’anno 2013, 443 milioni di euro per l’anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b)   risorse derivanti, per l’anno 2011, dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione (articolo 1, commi 295-299, della legge n. 244/2007[4]) e al gettito dell’accisa sulla benzina (articolo 3, comma 12, della legge n. 549/1995[5]), al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale.[6] Le citate disposizioni sono abrogate dal comma 3, lettere a) e b), del nuovo articolo 16-bis in commento.

A partire dall'anno 2008, l’articolo 1, commi 295-297 e commi 298-299, ha attribuito alle regioni a statuto ordinario, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, due differenti quote del gettito dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, erogato nei rispettivi territori regionali.

La relazione tecnica quantifica le risorse derivanti dalle due compartecipazioni al gettito dell’accisa sul gasolio rispettivamente in 1.748.340.405,16 euro annui (comma 295-297) e in 242.393.790,26 euro annui (comma 298-299)

L’articolo 3, comma 12, della legge n. 549/1995 ha attribuito, dal 1° gennaio 1996, una quota del gettito dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio, successivamente elevata dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 56/2000[7]. L’articolo 5 del medesimo D.Lgs. n. 56/2000 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la periodica rideterminazione della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina.

La relazione tecnica quantifica per il 2011 la compartecipazione regionale al gettito dell’accisa sulla benzina in 1.388.520.273,95 euro. La quota destinata al finanziamento del servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 56/2000 è pari a circa 50 milioni di euro.

c)   risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011 e 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011. Le citate disposizioni sono abrogate dal comma 3, lettere c) e d), del nuovo articolo 16-bis in commento.

L’articolo 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011 ha istituito il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2011. Successivamente il sopra citato articolo 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011 ha incrementato la dotazione del Fondo di 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

La relazione tecnica precisa che le risorse dei due fondi ammontano attualmente, al netto delle riduzioni nel frattempo intervenute, a 1.135 milioni di euro per l’anno 2013, 1.157 milioni di euro per l’anno 2014 e 1.093 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

 

In base alla relazione tecnica, la dotazione complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario agli oneri del trasporto pubblico locale sarà di circa 4.929 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

 

Dal computo delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale è espressamente esclusa - come già anticipato supra - la quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 56/2000 (che, come si è visto, aveva elevato la quota di accisa stabilita dall’articolo 3, comma 12, della legge n. 549/1995).

Dal 2013, in conseguenza delle modifiche sopra illustrate, il fabbisogno sanitario verrà finanziato dalle seguenti fonti:

§       addizionale regionale IRPEF,

§       IRAP,

§       entrate proprie,

§       compartecipazione all’IVA.

 

Il comma 2 del nuovo articolo 16-bis, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 1, abroga le seguenti disposizioni:

a)   il comma 12 dell'articolo 3 della legge n. 549/1995, che ha attribuito alle regioni una quota di compartecipazione al gettito dell’accisa sulla benzina;

b)   i commi 295-299 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007, che hanno attribuito alle regioni due quote del gettito dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante;

c)   il comma 3 dell'articolo 21 del D.L. n. 98/2011, che ha istituito il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario;

d)   il comma 3 dell'articolo 30 del D.L. n. 201/011, che ha incrementato il Fondo di cui alla precedente lettera c) ed ha previsto (secondo periodo) che a decorrere dal 2013, il predetto Fondo sia alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sui carburanti. L’aliquota di compartecipazione avrebbe dovuto essere stabilita entro il 30 settembre 2012 con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 3 del nuovo articolo 16-bis stabilisce che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo siano definiti, entro il 31 gennaio 2013[8], con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 281/1997.

Con riferimento al coinvolgimento della Conferenza unificata, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 222 del 2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva l’istituzione di un Fondo per il conseguimento di risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, limitatamente alla parte cui prevedeva il parere della Conferenza Stato-regioni, anziché l’intesa con la Conferenza medesima, ai fini l’adozione del relativo decreto di riparto.

In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte costituzionale rileva innanzitutto che la materia del trasporto pubblico locale rientra nell’ambito della competenza legislativa residuale delle Regioni. La Corte sottolinea poi che, ancor prima della riforma del Titolo V della Costituzione, il decreto legislativo n. 422/97, aveva ridisciplinato l'intero settore, conferendo alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti relativi a tutti i «servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati» e prevedendo la ripartizione delle risorse statali di finanziamento tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La Corte prosegue richiamando la propria giurisprudenza secondo cui, nell'ambito del nuovo Titolo V della Costituzione, non è di norma consentito allo Stato prevedere propri finanziamenti in ambiti di competenza delle Regioni né istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali. Nella perdurante situazione di mancata attuazione delle prescrizioni costituzionali in tema di garanzia dell'autonomia di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali e del vigente finanziamento statale nel settore del trasporto pubblico locale, la Corte ha comunque ritenuto legittima l’istituzione del fondo, richiedendo però un pieno coinvolgimento delle Regioni nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi, attraverso lo strumento dell’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Per la definizione dei criteri si dovrà tenere conto, in particolare, del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando esigenze della mobilità nei territori, anche con differenziazione dei servizi.

Si ricorda che l’articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 422/1997[9] prevede che il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, debba essere pari almeno allo 0,35.

I criteri di ripartizione dovranno essere finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante:

a)   il miglioramento dell’offerta di servizio, rendendola più idonea, efficiente ed economica per il soddisfacimento della relativa domanda;

b)   l’incremento progressivo del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c)   la progressiva riduzione dei servizi offerti in misura eccessiva rispetto alla domanda e il corrispondente incremento, qualitativo e quantitativo, dei servizi per i quali si registra una domanda elevata;

d)   la definizione di appropriati livelli occupazionali;

e)   la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica.

 

Le finalità sopra indicate sono le stesse previste dal previgente articolo 16-bis, comma 2, del D.L. n. 95/2012.

 

Sono fatte salve le funzioni attribuite all’Autorità dei trasporti ai sensi della legislazione vigente.

L’Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita dall’articolo 37 del citato D.L. n. 201/2011, con competenze nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori. Con specifico riferimento al trasporto pubblico locale, l’Autorità:

§       stabilisce le condizioni minime di qualità dei servizi connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;

§       definisce gli schemi dei bandi di gara per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e stabilisce i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici;

§       con riferimento al trasporto ferroviario regionale, verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali, con particolare riferimento alla disponibilità del materiale rotabile al momento della gara.

L’Autorità è un organo collegiale composto da un presidente e due componenti, in carica per sette anni senza possibilità di riconferma, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. La disposizione prevedeva, in sede di prima attuazione, la costituzione del collegio entro il 31 maggio 2012

Il Consiglio dei ministri ha provveduto alla designazione della terna dei componenti l’Autorità nella riunione dell’8 giugno 2012. Tuttavia, nel corso della seduta della IX Commissione trasporti della Camera del 19 settembre 2012, il rappresentante del Governo ha annunciato “alla luce delle difficoltà riscontrate nel soddisfare l'esigenza che per i tre commissari designati fosse raggiunta la maggioranza qualificata necessaria per ottenere la ratifica parlamentare […] la necessità di ripensare la composizione della terna”. L’Autorità non risulta quindi ancora costituita.

 

Si segnala che l’articolo 34-undecies del D.L. n. 179/2012[10] prevede che, per l’anno 2012, il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui ai citati articolo 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011, e articolo 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011, è ripartito sulla base del criterio storico.

 

Il comma 4 del nuovo articolo 16-bis prevede che le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere l’assegnazione dei contributi per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, entro quattro mesi dall’emanazione del D.P.C.M. che definisce i criteri di ripartizione e trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, debbano adottare un piano di riprogrammazione dei propri servizi, secondo le indicazioni dello stesso D.P.C.M., e rimodulare i servizi a domanda debole. Inoltre, entro centottanta giorni dall’emanazione del D.P.C.M., le stesse regioni dovranno sostituire modalità di trasporto diseconomiche, con altre modalità che consentano di garantire il servizio, raggiungendo il rapporto costi/ricavi fissato dal sopra citato articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 422/1997.

I contratti di servizio già stipulati per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, compreso quello ferroviario, saranno oggetto di revisione per tener conto di tali riprogrammazioni, rimodulazioni e sostituzioni.

 

Il comma 5 del nuovo articolo 16-bis dispone che la ripartizione, tra le regioni, del Fondo di cui al comma 1 sia effettuata mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi sentita la Conferenza unificata, previa verifica degli effetti prodotti del piano di riprogrammazione dei servizi, effettuata nell’anno precedente ai sensi del comma 4. Il decreto dovrà essere emanato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il secondo periodo del comma 5 prevede che, per l’anno 2013, il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal D.P.C.M. di cui al comma 3, previa adozione da parte delle regioni del piano di riprogrammazione di cui al comma 4.

 

Il comma 6 del nuovo articolo 16-bis stabilisce che, nelle more dell’emanazione del decreto di ripartizione di cui al comma 5, il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1, sia ripartito tra le regioni, a titolo di anticipazione, mediante decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata. Le risorse ripartite possono essere aumentate, confermate o ridotte, mediante compensazione con gli anni successivi, in relazione all’esito delle verifiche sulla gestione del servizio, effettuate, secondo quanto previsto dal comma 3, lettera e), attraverso gli strumenti di monitoraggio. L’erogazione delle risorse avviene con cadenza mensile.

 

Il comma 7 del nuovo articolo 16-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2013, impone alle aziende che effettuano servizi di trasporto pubblico locale e servizi ferroviari di interesse regionale di trasmettere ogni sei mesi, per via telematica, i propri dati economici e trasportistici all’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale.[11] I dati da trasmettere saranno richiesti dall’Osservatorio, con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo per la verifica dell’andamento del settore, senza oneri per la finanza pubblica. I dati trasmessi dovranno essere certificati, con le modalità che saranno definite da un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno.

La mancata trasmissione dei dati, con le previste modalità, impedisce l’erogazione dei contributi pubblici e dei corrispettivi dei contratti di servizio.

 

Il primo periodo del comma 8 del nuovo articolo 16-bis, analogamente a quanto previsto dal comma 2 del previgente articolo 16-bis, prevede che le risorse del Fondo di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario.

Il secondo periodo del comma 8 attribuisce all’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale il monitoraggio sui costi e sulle modalità di erogazione del servizio in ciascuna regione, ferme restando le funzioni attribuite dalla legislazione vigente all'Autorità dei trasporti.

 

Il primo periodo del comma 9 del nuovo articolo 16-bis stabilisce che le regioni non possono avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1, se non assicurano l’equilibrio economico della gestione e la sua appropriatezza, secondo i criteri stabiliti con il D.P.C.M. di cui al precedente comma 3.

Il secondo periodo del comma 9 prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, che stabilisca, nel caso di squilibrio economico:

a)   le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione della eventuale nomina di commissari ad acta,

b)   la decadenza dei direttori generali degli enti e società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale,

c)   le verifiche sull’attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l’ eventuale nomina di commissari ad acta.

 

Con riferimento alle modalità di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, si segnala la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 17 luglio 2012 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo 4 del D.L. n. 138/2011. Tale articolo disciplinava le modalità di svolgimento di tutti servizi pubblici locali, con particolare attenzione ai criteri per la loro assegnazione, prevedendo una drastica riduzione delle ipotesi di affidamento in house. Con riferimento specifico al settore del trasporto pubblico locale, si ricorda altresì il D.Lgs. n. 422/1997, e successive modifiche e integrazioni, il quale attribuisce preferenza alla scelta del gestore mediante gara.

La segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2013 dell’ottobre 2012 ricorda che in base alla pubblicazione Radiografia del trasporto pubblico locale dell’ASSTRA, Associazione nazionale delle imprese pubbliche di trasporto, del 2012, il 51 per cento dei servizi di trasporto pubblico locale risulta affidato ad esito di una procedura ad evidenza pubblica; per quanto riguarda il trasporto pubblico locale su gomma, le aziende a connotazione pubblica gestiscono circa il 95 per cento del trasporto urbano e il 75 per cento di quello extraurbano.


 

Articolo 1, comma 302
(Contratto di servizio Trenitalia S.p.A.)

 

302. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

 

 

Il comma 302 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per il 2012, per lo svolgimento degli obblighi di servizi pubblico ferroviario, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico. Le somme alle quali si riferisce la norma sono quelle previste con questa finalità dal bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2012.

 

Il contratto di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 538/1993 (legge finanziaria 1994), regola i rapporti tra i suddetti soggetti concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari. I relativi oneri a carico dello Stato sono iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

Secondo la normativa comunitaria, è definito contratto di servizio il contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti. Esso assolve alla funzione di garantire il soddisfacimento di esigenze di trasporto che le imprese stesse non avrebbero convenienza economica ad assicurare. A tal fine, il contratto provvede attraverso l’imposizione alle imprese di obblighi di servizio pubblico, a fronte dei quali sono previsti meccanismi di compensazione in favore delle imprese stesse.

Gli obblighi di servizio pubblico comprendono: gli “obblighi di esercizio”, in virtù dei quali le imprese debbono garantire la continuità, la regolarità e l’adeguatezza, in termini di capacità, del servizio; gli “obblighi di trasporto”, per cui le imprese sono tenute ad accettare ed effettuare qualsiasi trasporto di persone o di merci a prezzi e condizioni determinati; gli “obblighi tariffari”, in virtù dei quali le imprese sono tenute ad applicare prezzi stabiliti o approvati dalle pubbliche autorità, in particolare per talune categorie di viaggiatori o di prodotti o per determinati collegamenti.

 

Si segnala infine che risultano in corso di negoziazione con Trenitalia S.p.A. i contratti di servizio, sia in relazione al trasporto merci sia in relazione al trasporto passeggeri, relativi al periodo 2009-2014. In particolare sul “Contratto relativo ai servizi di trasporto merci d'interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per il periodo 2009-2014” è stato espresso parere favorevole da parte del CIPE nella riunione del 21 dicembre 2012.


 

Articolo 1, commi 303 e 304
(
Modifiche al Testo Unico del Debito pubblico)

 


303. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni;»;

b) all'articolo 57, comma 3, lettera c) sono soppresse le seguenti parole: «o presso un dipartimento provinciale del Tesoro» ed al comma 5 è soppresso «o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero».

304. In conseguenza a quanto previsto dal comma 303, lettera b), a decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni generali sul servizio del debito pubblico approvate con decreto del Ministero del tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato, non sono più dovuti.


 

 

Il comma 303 prevede talune modifiche all’articolo 3 e all’articolo 57 del Testo unico delle norme in materia di debito pubblico, D.P.R. n. 398/2003[12], recanti rispettivamente, la disciplina relativa alle operazioni di emissione di titoli del debito annualmente consentite e al rimborso dei titoli.

Il comma 304, dispone che, a decorrere dall'esercizio 2013, non sono più dovuti gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro - previsti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico - attualmente di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato.

 

In particolare, il comma 303, alla lettera a) introduce all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera b), una ulteriore lettera b-bis), la quale include - nell’elenco delle operazioni di emissione che possono essere annualmente consentite al Tesoro - l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza degli stessi mercati.

I titoli emessi destinati al detto portafoglio concorrono al raggiungimento del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato solo nel momento in cui sono collocati sul mercato attraverso le sopra indicate operazioni.

L’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 398/2003 prevede che il Ministro dell’economia, nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

a)    di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità, compresa la facoltà di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le società di gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani ed esteri, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle operazioni d'indebitamento;

b)    di disporre, per promuovere l’efficienza dei mercati finanziari, l’emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati. Tali operazioni, visto il loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari vengono imputati all’entrata del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le stesse modalità si provvede sul mercato interbancario ad operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla lettera a);

c)    di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio, nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro può derogare alle norme di contabilità di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1.

 

L’articolo 57 del medesimo D.P.R. n. 398/2003 disciplina il rimborso dei titoli di importo pari o superiore a 2.582,28 euro.

In particolare, il comma 1 prevede che il rimborso del capitale dei titoli di importo pari o superiore a 2.582,28 euro, non sottoposti a vincolo cauzionale, si esegue su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi.

Si prescinde dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla riscossione del capitale.

Ai sensi del comma 2, qualora i titoli siano intestati ad enti o società oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilità dei propri beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda del titolare, o degli aventi causa, a firma autenticata.

Il comma 3 prevede che non occorre nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volontà di rimborsare risulti espressa mediante: a) atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo; b) scrittura privata con firma autenticata da notaio; c) dichiarazione resa presso la Direzione o presso un dipartimento provinciale del Tesoro.

Ai sensi del comma 4, il capitale dei titoli nominativi e di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, se di importo pari o superiore a 2.582,28 euro, è rimborsato previa presentazione della documentazione prevista al precedente comma 3 e, in base all'articolo 56 del medesimo D.P.R. n. 398, su presentazione di apposita dichiarazione di un intermediario finanziario attestante l'apertura di un conto di deposito intestato e vincolato di importo pari ai titoli esibiti.

Il comma 5 dispone che le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere chieste alla Direzione o, fuori dalla sua sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero.

Infine, ai sensi del comma 6, quanto disposto dall’articolo in esame si applica anche qualora sia previsto il pagamento di premi.

Si ricorda che il medesimo D.P.R. all’

 

Il comma 303, alla lettera b), reca talune modifiche all’articolo 57 del D.P.R. n. 398, volte essenzialmente ad eliminare, all’interno della procedura per il rimborso dei titoli, disciplinata nel citato articolo, ogni riferimento ai soppressi dipartimenti provinciali del Tesoro e dipartimenti provinciali del Ministero dell’economia e finanze.

In conseguenza di quanto disposto da tale lettera b), il successivo comma 304 prevede che, a decorrere dall'esercizio 2013, non sono più dovuti gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con Decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato.

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1-ter del D.L. n. 40/2010 (legge n. 73/2010), a decorrere dal 1° marzo 2011 sono state soppresse le Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze (ex Direzioni Provinciali del Tesoro)[13].


 

Articolo 1, comma 305
(Funzioni dei comuni in materia statistica)

 

305. Nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 19, comma 1, lettera l) sono eliminate le parole: «e statistici» e dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) i servizi in materia statistica».

 

 

Il comma 305 modifica la disciplina in tema di funzioni fondamentali dei comuni introdotta dall’art. 19 decreto legge 95/2012.

Tale disciplina ha individuato le funzioni fondamentali dei comuni in conformità all’art. 117, comma secondo, lett. p), Cost., che attribuisce in via esclusiva allo Stato la competenza normativa in materia.

L’individuazione delle funzioni fondamentali è compiuta attraverso una modifica dell’art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010[14], che aveva definito le stesse funzioni mediante rinvio ad altra fonte normativa, a fini di coordinamento della finanza pubblica, di contenimento delle spese funzionali e di esercizio in forma obbligatoriamente associata di funzioni dei comuni.

La fonte oggetto di rinvio, cioè l’art. 21, comma 3, della L. 42/2009[15], aveva definito le funzioni fondamentali dei comuni solo in via provvisoria ed esclusivamente ai fini perseguiti dalla disciplina complessiva in essa contenuta, vale a dire determinazione dei fabbisogni e delle spese degli enti locali. Sulla base di tale definizione il D.Lgs. 216/2010[16] ha stabilito disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.

A differenza delle fonti richiamate, l’individuazione di funzioni fondamentali effettuata dall’art. 19 non è marcata da finalità specifiche o transitorie, ma ha vocazione a regime. Essa comprende sia funzioni strumentali, relative alla gestione e organizzazione degli enti, sia funzioni dirette alla comunità territoriale.

La disposizione in esame interviene sulla lettera l) inserita nell’ambito della disciplina di funzioni fondamentali ma riferita a funzioni che la medesima lettera specifica che costituiscono esercizio di funzioni di competenza statale.

Per tale motivo tali funzioni, sulla base dell’articolazione di funzioni, tra proprie e conferite, stabilita dall’art. 118, secondo comma, Cost., dovrebbero essere ricondotte alle seconde. Del resto, art. 14 Tuel, rubricato “Compiti del comune per servizi di competenza statale”, nel prevedere che il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica, chiarisce che le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.

Per effetto della modifica illustrata le funzioni in materia di servizi statistici vengono scorporate dalla citata lett. l), riferita a funzioni di competenza statale e ad esse viene conferita specifica configurazione, nell’ambito di un’autonoma lettera con la definizione di servizi in materia statistica.


 

Articolo 1, comma 306
(Gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

 

306. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero dell'interno si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

Il comma 306 prescrive che il Ministero dell’interno si avvale della SO.GE.I S.p.a. per progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

I commi da 8 a 15 del citato art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[17] recano un complesso di disposizioni eterogenee riguardanti l’attività di controllo e di accertamento, l’organizzazione delle Agenzie fiscali e la SOGEI. Il comma 15, per quanto rileva in questa sede, dispone che i diritti dell’azionista della società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria, vale a dire la SOGEI (Società di gestione informatica), siano esercitati da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. Si ricorda, in breve, che SOGEI, società a totale partecipazione pubblica le cui azioni appartengono al MEF, ai sensi dell'art. 4 del proprio statuto, ha per oggetto, prevalentemente, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite a detto Ministero e alle Agenzie fiscali, potendo, altresì, svolgere, nel rispetto della normativa vigente, ogni altra attività di natura informatica per conto dell'amministrazione pubblica centrale o locale, di istituzioni, di enti pubblici territoriali locali, di società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere.

Con riferimento, poi, alla tematica di cui al comma in esame, si segnala che l'art. 2 del D.L. n. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) ha disposto, tra l’altro, l'unificazione del sistema anagrafico nazionale, già strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale) in un'unica anagrafe - l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell'interno. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco, quale ufficiale del Governo, per la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e per gli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica; l’ANPR assicura altresì la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.

Merita, anche, ricordare che con il D.P.C.M. che dovrà essere emanato per attuare quanto sopra introdotto, verrà definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014 e che, fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro; il sistema è organizzato secondo modalità funzionali e operative che garantiscano la univocità dei dati stessi.


 

Articolo 1, comma 307
(Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza)

 

307. A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola: «4», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «5».

 

 

Il comma 307 interviene in merito alla normativa sull’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza disciplinata dal decreto legislativo n. 69 del 2001, attraverso una modifica alla Tabella 1 allegata al decreto stesso, stabilendo che, a decorrere dal 1º ottobre 2013, sono necessari 5 anni (anziché 4 anni) di anzianità minima di grado per l’inserimento nella aliquota per la valutazione ai fini del passaggio da generale di brigata a generale di divisione e del passaggio da generale di divisione a generale di corpo di armata.


 

Articolo 1, comma 308
(Diritto di prelazione sulle concessioni di valorizzazione)

 

308. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato.».

 

 

Il comma 308, con una integrazione all’articolo 3-bis del D.L. n. 351 del 2001 in tema di concessioni di valorizzazione, attribuisce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene al prezzo di mercato.

 

L’articolo 3-bis del D.L. n. 351 del 2001, recentemente modificato dal D.L. n. 95 del 2012, prevede la possibilità di dare in concessione o locare a privati, a titolo oneroso, beni immobili di proprietà dello Stato ai fini della riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Le concessioni e le locazioni sono affidate con procedure di evidenza pubblica.

Nella relazione illustrativa al D.L. n. 95 del 2012 si legge che con le modifiche introdotte si è voluto favorire il superamento di talune criticità riscontrate nell’attuazione delle cosiddette concessioni di valorizzazione che di fatto ne hanno impedito una più ampia diffusione. Tali criticità hanno conseguentemente limitato in maniera significativa la possibilità di valorizzare e mettere a reddito immobili appartenenti al demanio storico-artistico per i quali, in ragione dell’inalienabililtà derivante dai vincoli cui spesso sono sottoposti, la concessione di valorizzazione risulta l’unico strumento in grado di consentire il coinvolgimento attivo di investitori e gestori privati.

L’articolo 3, comma 14, del D.L. n. 95 del 2012 ha eliminato il limite massimo di cinquanta anni per la durata delle locazioni e concessioni di valorizzazione per gli immobili di proprietà dello Stato appartenenti al demanio storico-artistico. All'Agenzia del demanio è stata attribuita l'iniziativa per la convocazione delle conferenze di servizi o la promozione di accordi di programma per la valorizzazione degli immobili; ai comuni interessati, per l'intera durata della concessione o della locazione, è riconosciuta una quota del 10 per cento del relativo canone. Infine, nei bandi di gara predisposti dall'Agenzia del demanio, può essere contemplata la possibilità per il concessionario di subconcedere le attività economiche o di servizio per i cittadini.

Il comma 308 prevede che al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni, l’Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni, riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene al prezzo di mercato.

Si segnala che oggetto delle concessioni di valorizzazione in argomento possono essere immobili del demanio storico-artistico, sottoposti a vincoli di inalienabilità.


 

Articolo 1, comma 309
(Norme concernenti i Presidenti degli enti parco)

 

309. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013.

 

 

Il comma 309 prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 (che rendono onorifica la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità degli organi dei predetti enti) non si applicano ai Presidenti degli Enti parco.

Ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a), della L. 394/1991, il Presidente dell’ente parco è un organo dell’ente stesso.

Il citato comma 2 dell’articolo 6 del D.L. 78/2010 prevede che la partecipazione agli organi collegiali che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e la titolarità di tali organi può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

 

Ai fini dell'attuazione della disposizione, è autorizzata la spesa annua pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013.


 

Articolo 1, commi 310-313
(
Risorse per la continuità territoriale)

 


310. Per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere alla fine le seguenti parole: «per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000».

311. Al fine di garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, è autorizzata, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.

312. La corresponsione delle risorse di cui al comma 311, quantificate ai sensi dell'articolo 19-ter, commi 16 e 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è condizionata alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal predetto articolo 19-ter, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., nel rispetto della normativa vigente.

313. Agli oneri derivanti dal comma 311, pari complessivamente a euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.


 

 

Comma 310: Collegamenti aerei con le isole minori della Sicilia

Il comma 310 individua le risorse attraverso le quali si provvede, per gli anni 2013-1016, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico relativi alla continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1008/2008[18].

Le risorse a tal fine destinate ammontano a:

§      2,469 milioni di euro per l'anno 2013;

§      4,253 milioni di euro per l'anno 2014;

§      4,253 milioni di euro per l'anno 2015;

§      1,785 milioni di euro per l'anno 2016.

 

Sono previste due fonti per il reperimento delle suddette risorse:

1)   risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani;

2)   parziale utilizzo della quota delle entrate previste dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge n. 311/2004[19]

Si ricorda che l’articolo 1, comma 238, della legge n. 311/2004 dispone un incremento delle tariffe per operazioni in materia di motorizzazione, quantificando le maggiori entrate derivanti da tale misura in 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Il secondo periodo del comma prevede che una quota delle predette maggiori entrate, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a copertura della svolgimento delle attività svolte dal predetto Ministero, relativamente alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 2, commi 3-5, del D.Lgs. n. 190/2002, il cui contenuto è successivamente confluito nel D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

Successivamente l’articolo 29, comma 16, del D.L. n. 216/2011[20] ha utilizzato parte delle risorse riassegnabili, di cui al secondo periodo del citato comma 238 (3,38 milioni di euro per il 2013), per la proroga dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Recentemente l’articolo 34, comma 13, del D.L. n. 179/2012[21] ha autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per il 2012 per garantire le procedure centralizzate di conferma della validità della patente di guida, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante parziale utilizzo della quota delle entrate riassegnabili sopra indicate.


Nella seguente tabella le risorse per i collegamenti aerei oggetto del presente comma sono suddivise in relazione all’annualità e alla fonte:

(in milioni di euro)

Anno

Risorse ex ENAC

Risorse
ex motorizzazione

TOTALE

2013

2,469

---

2,469

2014

1,531

2,722

4,253

2015

---

4,253

4,253

2016

---

1,785

1,785

 

 

Il secondo periodo del comma 310 novella il citato comma 238 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004, stabilendo che la riassegnazione delle somme di cui al comma stesso, originariamente prevista in 12 milioni di euro annui, sia limitata agli importi di seguito indicati:

§      9,278 milioni di euro per l’anno 2014;

§      7,747 milioni di euro per l’anno 2015;

§      10,215 milioni di euro per l’anno 2016.

Commi 311-313: Collegamenti marittimi nell’ambito delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna

I commi da 311 a 313, nelle more del completamento del processo di privatizzazione delle società che facevano parte del gruppo Tirrenia, disciplinato all’articolo 19-ter del D.L. n. 135/2009,[22] autorizzano la corresponsione delle risorse necessarie per garantire, sino al 30 giugno 2013, la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono nell’ambito delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna.

 

Si ricorda che il citato articolo 19-ter ha disposto il trasferimento a titolo gratuito delle società del Gruppo Tirrenia: Caremar S.p.A., Saremar S.p.A. e Toremar S.p.A.[23], rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna e Toscana, prevedendo inoltre che la Regione Campania dovesse cedere alla Regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo d’azienda costituito dal complesso delle attività, passività e risorse umane, utilizzate per l’esercizio dei collegamenti con l’arcipelago pontino. E’ stata così costituita la società Laziomar S.p.A.. Le società trasferite alle Regioni dovranno poi essere privatizzate mediante gara e tra le Regioni e le società privatizzate verranno stipulati contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni.

Il comma 311 autorizza la corresponsione alle menzionate Regioni delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.. L’autorizzazione è valida sino al 30 giugno 2013.

 

Il comma 312 subordina la corresponsione delle risorse di cui al comma 311 alla pubblicazione dei bandi di gara per la privatizzazione delle società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., secondo quanto previsto dal comma 9,[24] del citato articolo 19-ter del D.L. n. 135/2009, e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le menzionate società. Per la quantificazione delle risorse da corrispondere, la norma rinvia ai commi 16 e 17 dello stesso articolo 19-ter.

I citati commi attribuiscono le seguenti risorse per garantire l’erogazione dei servizi per l’anno 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio:

§       Saremar S.p.A.: euro 13.686.441;

§       Caremar S.p.A.: euro 19.839.226;

§       Laziomar S.p.A.: euro 10.030.606.

 

Il comma 313 provvede alla copertura dell’onere per l’autorizzazione di spesa di cui al comma 311, quantificato in 17.422.509 euro per l’anno 2012 e in 21.778.136 per l’anno 2013, prevedendo che ci si avvalga delle risorse di cui al sopra citato articolo 19-ter, comma 16.


 

Articolo 1, comma 314
(Norme in favore di enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata in alcune aree territoriali)

 


314. Al comma 7, dell'articolo 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «Per gli anni 2004-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2015». È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 23, comma 12-duodecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2013», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2015». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 314 proroga fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione di ammortizzatori sociali e il beneficio della sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, in favore di enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata in alcune aree territoriali.

In particolare:

§      viene prorogata ulteriormente, per gli anni 2014 e 2015, l’agevolazione, consistente nell’erogazione di un trattamento economico corrispondente all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità a favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999[25], con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, di cui all’articolo 41, comma 7, della legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002).

L’articolo 41, comma 7, della legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002) ha disposto, per gli anni 2004-2013[26], un’agevolazione in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, consistente nell’erogazione di un trattamento economico corrispondente all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità (comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti), per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo. I soggetti fruitori del trattamento devono frequentare, durante il relativo periodo, corsi di formazione professionale indetti dalla regione o dai competenti enti locali ai fini di aggiornamento e riqualificazione professionale, e successiva ricollocazione degli stessi. La mancata ingiustificata partecipazione comporta la decadenza dal beneficio. Inoltre le amministrazioni pubbliche devono promuovere, per la ricollocazione dei soggetti, procedure per l'affidamento all'esterno di attività, attraverso la stipulazione di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani;

§      viene prorogato ulteriormente, fino al 31 dicembre 2015, il termine per la concessione di agevolazioni in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali (di cui all'articolo 1, comma 255, della L 30 dicembre 2004, n. 311 – legge finanziaria 2005) in favore degli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia, termine già prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2012, da precedenti disposizioni legislative (articolo 47-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248; articolo 1, comma 5-ter, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194; articolo 2, comma 12-undecies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, articolo 11, comma 6-quinquies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216). In particolare tali enti hanno quindi diritto al beneficio della sospensione, appunto fino al 31 dicembre 2013, dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2013, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi.

Si ricorda che la legge finanziaria 2005 aveva stabilito l’applicazione, in favore degli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 47 della legge finanziaria 2003 – ovvero gli enti operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, aventi almeno una sede operativa nelle province di Catania, Campobasso e Foggia –, fino al 31 dicembre 2005, della sospensione dei termini legali, tributari ed esecutivi (disciplinata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002), nonché, per i versamenti non eseguiti alla data del 31 dicembre 2005, dei differimenti di termini relativi a compensi per prestazioni di lavoro straordinario, ad adempimenti per obblighi tributari e relativi ai versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, indicati, rispettivamente, nell'articolo 3, comma 2, e nell'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004 n. 3354, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

Successivamente, l’articolo 1, comma 5-ter, del D.L. 194/2009 ha esteso alla data del 31 ottobre 2010 la possibilità di prorogare, tra i vari interventi, la sospensione dei termini tributari e contributivi in favore dei predetti enti come recata dalla citata legge 311/2004, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012, dall’articolo 23, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 95/2012.

In favore dei predetti enti, la legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 110 e 111 della L. 244/2007) aveva inoltre consentito di definire in maniera automatica la propria posizione tributaria relativamente agli anni dal 2002 al 2006, versando l’intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interesse, diminuita al 30%, in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2008, pena la decadenza del beneficio;

§      si individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del comma in esame, quantificati in 8 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l’anno 2015 e in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L’articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008 prevede che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi[27]. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Si ricorda, che nell’articolo 18, del D.L. 185/2008 si è inteso, più in generale, perseguire l’obiettivo di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale.


 

Articolo 1, commi 315 e 316
(D
elegazione per la Presidenza italiana dell’UE)

 

315. Per far fronte agli impegni derivanti dal semestre di presidenza italiana dell'Unione europea del 2014 nonché al funzionamento dell'apposita «Delegazione per la Presidenza italiana dell'UE», è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013.

316. La delegazione di cui al comma 315 è istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

Il comma 315 autorizza, per l’anno 2013, un finanziamento di 1.500.000 euro per il funzionamento della Delegazione per la Presidenza italiana della UE che avrà luogo nel secondo semestre del 2014.

Il comma successivo precisa che la Delegazione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, così come previsto dall’art. 2, comma 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208, recante “Organizzazione e fina del semestre di presidenza della CEE”.

 

La legge n. 208/1984 dispone che le spese di organizzazione connesse con i periodi di presidenza italiana del Consiglio dell’UE, articolate su un tempo massimo di ventiquattro mesi gravino sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Inoltre, la medesima legge prevede che sia istituita, di volta in volta, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un’apposita Delegazione alla quale spetti il compito di “assolvere a tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della Presidenza stessa”, la cui composizione è determinata con lo stesso decreto. A tale riguardo si prevede che a disposizione della Delegazione possano essere collocati, con incarico, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica e possano essere collocati, fuori ruolo, fino ad un massimo di sette funzionari appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato.


 

Articolo 1, comma 317
(Stanziamenti per digitalizzazione degli uffici giudiziari)

 

317. Per l'anno 2013 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari.

 

 

Il comma 317 autorizza il Ministero dell’economia al trasferimento di 3,5 milioni di euro per il 2013, per proseguire le attività di innovazione e infrastrutturazione informatica degli uffici giudiziari, nel contesto di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 112 del 2008, concernente la “realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015”.

Lo stanziamento si basa sulla legge n. 392 del 1941, secondo cui spetta ai Comuni, se sono sede di uffici giudiziari, sostenere – tra le altre – anche le «spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti uffici». Lo Stato provvede, sempre secondo la legge n. 392, a versare a detti Comuni un contributo annuo alle spese, determinato in base ad una tabella allegata alla legge. Lo stanziamento previsto dalla disposizione in commento si aggiunge a quanto già previsto dalla legislazione in vigore. L’art. 14 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede, al comma 1, lo stanziamento, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, per ciascuna annualità fino al 2015. Per il 2013 lo stanziamento è pari a 564 milioni di euro. Il comma 2 individua nel Sindaco di Milano il Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente e disciplina l’istituzione degli organismi per la gestione delle attività.


 

Articolo 1, comma 318
(Stanziamento in favore della Fondazione Italiana per la
Ricerca sulle Malattie del Pancreas)

 

318. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione Italiana Onlus - per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas è attribuito un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

 

 

Il comma 318 reca uno stanziamento di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in favore della Fondazione Italiana (Onlus) per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas (FIMP), al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas.

La Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas (FIMP) è stata fondata nel 2005 a Verona con lo scopo di raccogliere risorse da dedicare allo studio delle malattie del pancreas, principalmente sostenendo le ricerche a Verona, ma anche ampliando e integrando il network internazionale di ricerca già esistente al fine di raggiungere la massa critica necessaria a debellare la malattia[28].


 

Articolo 1, commi 319-322
(
Fondo nazionale integrativo per i comuni montani)

 


319. A decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 321.

320. All'individuazione dei progetti di cui al comma 321, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

321. Il decreto di cui al comma 320 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 319, al finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti tipologie:

a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;

d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;

e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;

f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;

g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;

h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;

i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;

l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-governement;

m) servizi di telecomunicazioni;

n) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;

o) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;

p) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;

q) incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:

1) Club alpino italiano (CAI);

2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);

3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane;

4) Collegio nazionale dei maestri di sci.

322. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 319 istituisce, a decorrere dall’anno 2013, il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, che siano classificati interamente montani ai sensi dell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, con una dotazione pari a 1 milione di euro per il 2013 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al successivo comma 320.

Le risorse sono allocate sul capitolo 1370 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

 

Le disposizioni in commento riprendono sostanzialmente quanto già contenuto all’articolo 3 del ddl A.S. 2566, recante “Disposizioni in favore dei territori di montagna”, già approvato dalla Camera dei deputati il 16 febbraio 2011, quale testo unificato di numerose proposte di legge presentate da diversi gruppi parlamentari.

 

In particolare il ddl A.S. 2566, all’articolo 2 , comma 3, prevede che, ai soli fini della ripartizione del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani svantaggiati, il decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale avrebbe provveduto al riconoscimento, come comuni montani svantaggiati, dei comuni caratterizzati alternativamente da:

a)    posizionamento di almeno il 70 per cento del territorio comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare;

b)    posizionamento di almeno il 40 per cento del territorio comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.

Per i comuni situati nelle regioni alpine il successivo comma 4 eleva le soglie di 400 metri di altitudine sul livello del mare di cui alle lettere a) e b) del comma 3 a 500 metri.

Inoltre il comma 5 prevede che, ai fini dell’individuazione come comune montano svantaggiato sia richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, la sussistenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.

Infine il comma 2 del medesimo articolo 2, stabilisce che le regioni, in attuazione dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del rispettivo territorio montano.

 

La definizione giuridica di territorio o comune “montano” è risultata nel corso degli anni assai complessa. Numerose disposizioni legislative hanno interessato la materia, a partire dall’articolo 1 della legge n. 991 del 1952, che, introducendo una definizione generale di zona montana valida per tutto il territorio nazionale, definisce "montani" i comuni posti per almeno l'80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e “parzialmente montani quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, e nei quali il reddito imponibile medio per ettaro non supera le 2.400 lire.

Anche con legge n. 1102 del 1972, il legislatore non ha adottato, nella classificazione dei territori montani, un proprio criterio, sostitutivo del precedente, ma si è limitato a rinviare agli articoli 1, 14 e 15 della legge del 1952. Con la legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali – legge n. 142 del 1990 – invece, si interviene in modo radicale sulla definizione di territorio montano: l'articolo 29, infatti, abrogando tutti i precedenti riferimenti normativi in merito, ha fatto scomparire dall'ordinamento giuridico nazionale la definizione di montagna individuata secondo i criteri geografico ed economico. Ai sensi della legge n. 142/1990, la definizione di comune montano, e di conseguenza anche di territorio montano, viene lasciata alle singole Regioni, alle quali spetta, con legge regionale, di costituire le Comunità montane, enti locali formati da comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia. Nemmeno con la legge sulla montagna n. 97 del 1994 si arriva ad una definizione certa: l'articolo 1 richiama, infatti, la legge n. 142/1990, individuando, quali territori destinatari delle disposizioni stabilite dalla nuova legge sulla montagna, i «comuni facenti parte di comunità montane» ridelimitate ai sensi dell'articolo 28, ovvero, in mancanza di ridelimitazione, i «comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge n. 1102 del 1971, che a sua volta richiama, come si è detto, la classificazione operata dalla legge n. 991/1952.

Si segnala che una proposta scientifica di definizione di comune montano era stata formulata dall’Ente italiano per la montagna (EIM), istituito dall’articolo 1, comma 1279, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) in sostituzione dell’IMONT e poi soppresso dall’articolo 7, comma 19 del D.L. n. 78 del 2010 (le funzioni sono state trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Nel corso dell’audizione del 22 aprile 2009 presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul federalismo fiscale, il commissario straordinario dell’EIM, Luigi Olivieri, ha ricordato che “l’esplicito riferimento alle “zone” o ai “territori” montani richiede un chiarimento in merito alla definizione stessa di montagna, questione dibattuta da tempo in ambito scientifico, anche per le sue implicazioni legislative e amministrative. La premessa scientifica da cui partire è che «lo spazio geografico è un “continuum”, dove non si può fissare nettamente il limite fra territorio montano e territorio non montano». L’EIM ha effettuato una serie di proiezioni a scala nazionale per individuare gli indicatori più adeguati a classificare la montagna ed elaborare una definizione “aperta” di montagna, attraverso l’individuazione di alcune sue caratteristiche distintive, da precisare e calibrare in base alle finalità della definizione. La proposta di classificazione elaborata dall’EIM è la seguente: sono montani i comuni situati per il 70% della loro superficie al di sopra dei 500 m di altitudine sul livello del mare, ovvero i comuni che abbiano almeno il 40% della loro superficie al di sopra dei 500 m di altitudine sul livello del mare e nei quali il 30% del territorio presenti una pendenza superiore al 20%; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine è di 600 metri”[29].

Si segnale che interessanti dati demografici, economici e istituzionali sono contenuti in un recente studio sui comuni montani curato da IFEL-ANCI:

www.anci.it/Contenuti/Allegati/COMUNI_MONTANI_2012.pdf

Secondo lo studio su 8.092 comuni, 3.538 comuni (43,7%) sono dall’ISTAT classificati montani e 655 parzialmente montani.

 

Il comma 320 prevede che all’individuazione dei progetti di cui al successivo comma 321, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del “Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale”, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

 

Si osserva che la disposizione non specifica le modalità relative alla presentazione alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento affari regionali dei progetti da parte degli enti interessati.

 

Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro 30 giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l’acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi 15 giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

 

Ai sensi del comma 321, il decreto ministeriale provvederà, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo, al finanziamento di progetti in favore dei comuni montani di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e che non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra numerose tipologie, tra cui gli incentivi per l’utilizzo dei territori incolti di montagna e per l’accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l’agricoltura di montagna; lo sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna; gli incentivi per le attività e i progetti del Club alpino italiano (CAI), del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS), del Collegio nazionale delle guide alpine e del Collegio nazionale dei maestri di sci.

 

Infine il comma 322 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 1, comma 323
(Ricostruzione di Villa Taranto)

 

323. Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012, sono destinati 2 milioni di euro all'Ente Giardini Botanici Villa Taranto per l'anno 2013.

 

 

Il comma 323 prevede la destinazione di 2 milioni di euro all'Ente Giardini Botanici Villa Taranto per l'anno 2013 per la ricostruzione di Villa Taranto (a Verbania) a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012.

 

Relativamente ai predetti eventi atmosferici non risultano adottate deliberazioni volte alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992.


 

Articolo 1, commi 324-335
(Fattura elettronica)

 


324. Al fine di recepire la direttiva 2010/ 45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste dai commi da 325 a 335 del presente articolo.

325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.»;

b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;

2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma»;

c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.»;

d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;

i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

4. La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile";

c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione";

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio".»;

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".

6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione "autofatturazione"»;

e) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - (Fattura semplificata). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.»;

f) l'articolo 39, terzo comma, è sostituito dal seguente:

«I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»;

g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole: «l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma».

326. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intra-comunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»;

c) all'articolo 41, comma 3, dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse;

2) il comma 3 è abrogato;

e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «unitamente alla relativa norma» sono sostituite alle seguenti: «con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, è emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono soppresse;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.»;

f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto.»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le fatture relative alle cessioni intra-comunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.»;

g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

327. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «non imponibili o esenti» sono sostituite dalle seguenti: «non imponibili, esenti o non soggette ad IVA».

328. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.».

329. All'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo le parole: «soggetti a vigilanza doganale» sono inserite le seguenti: «e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

330. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)»;

b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;

c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: «di cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, a), c) e d)» e le parole: «consegna o spedizione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «effettuazione delle operazioni»;

d) all'articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole: «operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,», le parole: «e la relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «ed, eventualmente, la relativa norma»;

e) all'articolo 24, primo comma, primo periodo, le parole: «operazioni non imponibili di cui all'articolo 21, sesto comma e, distintamente, all'articolo 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata»;

f) all'articolo 25, terzo comma, le parole: «operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,» e le parole: «e la relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «e, eventualmente, la relativa norma»;

g) all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole: «nell'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinto comma»;

h) all'articolo 74-ter, comma 8, le parole: «dal primo comma, secondo periodo dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo».

331. All'articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole: «dell'articolo 21, n. 1)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)».

332. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole: «dall'articolo 21, quarto comma, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),».

333. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: «di cui all'articolo 21, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;

b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «nell'articolo 21, quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)».

334. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 2, lettera c)».

335. Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.


 

 

I commi da 324 a 335, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, recano una serie di modifiche ed integrazioni ad alcuni testi normativi (soprattutto al decreto IVA n. 633 del1972 ed al decreto-legge n. 331 del1993) finalizzate al recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, in materia di fatturazione entro il 31 dicembre 2012, data di scadenza del temine di recepimento della direttiva.

Le nuove disposizioni concernono in particolare l’emissione della fattura, la fattura elettronica, la fattura semplificata e l’esigibilità dell’imposta nelle operazioni transfrontaliere. Tra queste si segnala la definizione di fattura elettronica (ossia la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico) e l'introduzione della fattura semplificata, che può essere emessa per operazioni di ammontare non superiore a 100 euro, nonché nel caso di fatture rettificative: in tali ipotesi si consente l'emissione della fattura indicando, in luogo dei dati identificativi de cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA del medesimo; in caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro UE, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione IVA attribuito da detto Stato membro.

 

Si segnala, preliminarmente, che le norme in commento hanno recepito l’articolo 1 del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea, presentato al Senato l'11dicembre scorso (A.S. 3603), ora decaduto.

La delega per l’attuazione della direttiva 2010/45/UE era contenuta nel disegno di legge comunitaria 2011 (A.S. 3129), il quale non ha concluso il suo iter parlamentare prima dello scioglimento della XVI legislatura.

In particolare, la direttiva 2010/45/CE modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, introducendo modifiche in tema di esigibilità dell’IVA e di semplificazione della fatturazione.

Sotto il primo profilo, gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2012, potranno introdurre un regime di contabilità di cassa che consente di pagare l'IVA solo quando il pagamento ad essa relativo viene effettivamente incassato.

Come emerge dai considerando della direttiva, tale regime ha lo scopo di aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a versare l’IVA prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti. In tal modo, si afferma, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà ad incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA.

 

In Italia, la disciplina dell’IVA per cassa, introdotta col D.L. n. 185 del 2008, è stata da ultimo innovata profondamente dall’articolo 32-bis del D.L. 83 del 2012, ai sensi del quale:

§       il regime “per cassa” è opzionale;

§       l’esigibilità dell’IVA “per cassa” si applica alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a due milioni di euro;

§       il diritto alla detrazione in capo al cessionario o al committente sorga al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

 

La direttiva prevede inoltre la possibilità di emettere fatture semplificate per importi inferiori ai 100 euro. Dal 1° gennaio 2013 sono introdotte disposizioni di omologazione a livello europeo del contenuto della fattura, sia cartacea che in forma elettronica, con l'obiettivo di renderne uniforme l'utilizzo e la comprensione da parte dell'emittente e del destinatario, ancorché identificati ai fini IVA in Stati membri diversi dell'Unione.

La direttiva prende spunto da una relazione della Commissione Europea che ha evidenziato alcune difficoltà inerenti la fatturazione elettronica e ha richiamato l'attenzione su altri settori in cui occorre semplificare le norme IVA al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno. Al fine di armonizzare e garantire la certezza del diritto, sono stabilite regole più precise per individuare gli obblighi che le imprese devono seguire in tema di fatturazione: di norma si applicano quindi le norme dello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di un bene o la prestazione di un servizio.

Le disposizioni incoraggiano, inoltre, il ricorso alla fatturazione elettronica mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all’archiviazione dei documenti dematerializzati. La direttiva introduce un principio in base al quale ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura: i soggetti passivi, pertanto, non sono obbligati a ricorrere ad una particolare tecnologia di fatturazione elettronica. Per motivi di certezza, viene riconosciuta agli Stati membri la possibilità di richiedere che la conservazione elettronica delle fatture sia obbligatoriamente accompagnata dalla conservazione di quei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura.

Viene introdotta una diversa definizione di fattura elettronica. La precedente definizione (“trasmissione o messa a disposizione per via elettronica dei dati di fatturazione”) è sostituita con “fattura emessa e ricevuta in formato elettronico. Si afferma dunque la piena parificazione tra le fatture cartacee e quelle elettroniche.

Vengono inoltre stabilite regole più precise per determinare gli obblighi per le imprese in tema di fatturazione: normalmente si applicheranno le norme dello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di un bene o la prestazione di un servizio.

Sono modificati gli obblighi relativi alle informazioni che devono figurare sulle fatture per permettere un miglior controllo dell'imposta, garantire un trattamento più uniforme alle cessioni di beni/prestazioni di servizi e contribuire a promuovere la fatturazione elettronica.

Le norme devono essere recepite dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2012 per rendere applicabili le nuove disposizioni dal successivo 1° gennaio 2013.

 

In primo luogo, le norme in commento modificano numerosi articoli del D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA).

 

Anzitutto la lettera a) del comma 325 modifica il quarto comma dell'articolo 13, concernente la base imponibile, ai fini della conversione in euro degli importi in valuta contenuti sulla fattura. Si introduce pertanto la possibilità di effettuare la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

La lettera b) reca modifiche all'articolo 17 del n. 633 del 1972 concernente i soggetti passivi, dirette sostanzialmente a prevedere che nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE, sia il cessionario che il committente possano adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione.

La lettera c) modifica l'articolo 20 del D.P.R. n. 633 del 1972, concernente il volume d'affari: in particolare viene soppresso il riferimento alle prestazioni di servizi, non soggette ad IVA, rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della comunità tra le voci che non concorrono a formare il volume di affari del contribuente.

La lettera d) sostituisce pressoché integralmente l'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, concernente la fatturazione delle operazioni.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 21 è destinato sostanzialmente a recepire una definizione di fattura elettronica simile a quella introdotta dalla direttiva 2010/45/UE: si prevede pertanto che per fattura elettronica si intenda la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; si prevede altresì che il ricorso alla fattura elettronica sia subordinato all'accettazione da parte del destinatario.

L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Il comma 2 dell'articolo 21 viene modificato prescrivendo l’indicazione in fattura di apposite diciture per determinate fattispecie: tra le altre, viene introdotto l’obbligo di indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente, ovvero il numero di registrazione ai fini dell’IVA per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, ovvero il codice fiscale se il cessionario o committente non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione (lettera f) del comma 2 citato).

Al comma 3 dell'articolo 21 vengono apportate modifiche riguardanti l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura: si prevede pertanto che il soggetto passivo debba assicurare autenticità, integrità e leggibilità dal momento dell'emissione della fattura fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono peraltro essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

Il comma 4 dell'articolo 21 viene modificato anzitutto al fine di prevedere la possibilità di emettere fatture periodiche entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, purché queste trovino riscontro in un documento di trasporto (per le cessioni di beni) e in idonea documentazione (per le prestazioni di servizi). Ulteriori modifiche sono quindi apportate, per tenere conto delle disposizioni comunitarie sui termini di fatturazione, in relazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti stabiliti nell’Unione europea (lettera c) del comma 4) e alle prestazioni di servizi rese a o ricevute da soggetti passivi stabiliti fuori dell’UE (lettera d) del comma 4).

Il comma 6 dell'articolo 21 reca una serie di annotazioni che devono essere contenute nella fattura ("operazione non soggetta", "operazione non imponibile", "operazione esente", "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione", "regime del margine - agenzie di viaggio") in luogo dell'ammontare dell'imposta per determinate tipologie di operazioni.

Viene quindi inserito, sempre nell’articolo 21, il comma 6-bis che, in merito all’obbligatorietà dell’emissione della fattura, ne prevede l'emissione per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ed effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea; un analogo obbligo viene stabilito per le operazioni non soggette ad IVA che si considerano effettuate fuori del territorio dell’Unione europea.

Il successivo comma 6-ter dell'articolo 21 stabilisce invece che le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio debbano recare l'annotazione "autofatturazione".

La lettera e) inserisce nel D.P.R. n. 633 del 1972 l'articolo 21-bis, diretto a disciplinare la fattura semplificata.

La fattura semplificata può essere emessa per operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché nel caso di fatture rettificative (note di variazione): in tale ipotesi si consente l'emissione della fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA del medesimo; in caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione IVA attribuito da detto Stato membro.

Inoltre, si prevede che sia sufficiente indicare sulla fattura semplificata l'ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata ovvero dei dati necessari per calcolarla: non è pertanto necessario indicare la base imponibile dell’operazione e la relativa imposta.

Viene infine specificato che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze:

§      il predetto limite di 100 euro potrà essere elevato fino a 400 euro;

§      potrà essere consentita l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli adempimenti previsti per l’emissione delle fatture.

La lettera f) sostituisce il terzo comma dell'articolo 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, concernente la tenuta e la conservazione dei registri e dei documenti.

In particolare con la modifica apportata viene previsto che le fatture elettroniche debbano essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Si ricorda che tale disposizione stabilisce che gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

Si prevede altresì che le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possano essere conservate elettronicamente; per fatture create in formato elettronico si intendono quelle che, ancorché create elettronicamente, non possono definirsi fatture elettroniche per la mancanza della loro accettazione da parte del destinatario.

 

Infine la lettera g) modifica l'articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, recante disposizioni relative a particolari settori, al fine di prevedere, in determinate ipotesi, l'obbligo di inserire nella fattura l'annotazione “inversione contabile”.

 

Si ricorda che la direttiva 2010/23/UE ha modificato la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

L'inversione contabile, o reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore.

Quest'ultimo soggetto emette fattura senza addebitare l'imposta ed applica la norma che prevede l'applicazione del regime del reverse charge (articolo 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972). Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio deve integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e inoltre deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti a tal punto da rendere neutrale l'effetto della imposta.

 

Il comma 326 apporta alcune modifiche al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 recante una serie di disposizioni tributarie.

In particolare la lettera a) ne modifica l'articolo 38, comma 5, lettera a), concernente gli acquisti intracomunitari, prevedendo che non costituisce acquisto intracomunitario l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie (secondo il testo integrato dalla norma in esame) o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio UE.

La lettera b) sostituisce l'articolo 39 del decreto-legge n. 331 del 1993, dedicato all'effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

Per effetto delle modifiche apportate si prevede anzitutto (al comma 1) che le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.

Il comma 2 viene modificato al fine di tener conto della soppressione, disposta dalla direttiva 2010/45/UE, dell'obbligo di emissione della fattura per gli acconti incassati in relazione ad una cessione intracomunitaria: si prevede pertanto che se anteriormente al verificarsi dell'evento di cui al comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria, questa si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

Il comma 3 dell'articolo 39 disciplina infine alcune ipotesi in cui le cessioni, i trasferimenti di beni e gli acquisti intracomunitari, se effettuati in modo continuativo in un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

La lettera c) modifica l'articolo 41 del decreto-legge n. 331 del 1993, dedicato alle cessioni intracomunitarie non imponibili, integrando la disposizione con il riferimento alle perizie - accanto alle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali - analogamente a quanto visto supra alla lettera a); la lettera d) abroga invece il comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge n. 331 del 1993, concernente la base imponibile e l'aliquota, a fini di coordinamento con la modifica apportata all'articolo 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 su cui vedi supra.

La lettera e) reca alcune modifiche all'articolo 46 del decreto-legge n. 331 del 1993, concernente la fatturazione delle operazioni intracomunitarie.

In particolare al comma 1, nel caso di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, si precisa che in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

La modifica apportata al comma 2 dell'articolo 46 interviene sul termine di fatturazione, prevedendo che per le cessioni intracomunitarie l'emissione della fattura sia effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'operazione; analogamente si interviene sui termini di fatturazione con la modifica apportata al comma 5.

Anche la lettera f) - recante modifiche all'articolo 47 del decreto-legge n. 331 del 1993, dedicato alla registrazione delle operazioni intracomunitarie - ridefinisce i termini di fatturazione, in particolare per la registrazione delle fatture.

Analogamente la lettera g) modifica il primo comma dell'articolo 49 del decreto-legge n. 331 del 1993, dedicato alla dichiarazione e al versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa, intervenendo sui termini di presentazione, entro ciascun mese, di una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

 

Il comma 327 modifica l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in materia di sanzioni tributarie non penali, in cui viene disciplinata la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto: la modifica apportata specifica che le sanzioni ivi previste si applicano a chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione non solo di operazioni non imponibili o esenti ma anche di operazioni non soggette a IVA.

 

Il comma 328 interviene sulla disciplina degli apparecchi misuratori fiscali, modificando l'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Esso prevede che le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (su cui vedi supra) possano essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali (in relazione alle cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale); in tale ipotesi per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore le fatture possono recare i dati identificativi determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 329 modifica l'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 in materia di IVA.

Esso prevede che ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale non si tenga conto delle operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ed effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro UE nonché delle operazioni non soggette ad IVA che si considerano effettuate fuori del territorio UE (di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del D.P.R. n. 633 del 1972).

 

Il comma 330 reca una serie di modifiche di coordinamento agli articoli 6, 8, 23, 24, 25, 35 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

Analoga finalità di coordinamento rivestono le modifiche apportate:

§      dal comma 331 all'articolo 1, secondo comma, lettera a), del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

§      dal comma 332 all'articolo 1, comma 3, primo periodo, del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti;

§      dal comma 333 agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 in materia di obblighi di certificazione dei corrispettivi;

§      dal comma 334 all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di autofatturazione.

 

Il comma 335 dispone infine l'applicazione delle disposizioni in commento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.


 

Articolo 1, commi 336-338
(Parità di trattamento tra uomini e donne
esercitanti attività autonome)

 


336. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, comma 1, le parole: «e alle imprenditrici agricole a titolo principale» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennità giornaliera pari all'80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»;

c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»;

al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «previsti ai commi 1 e 1-bis».

337. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

338. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.»;

b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma».


 

 

I commi da 336-338 ripropongono il contenuto dell’articolo 3 del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216[30], in materia di parità di trattamento da uomini e donne che esercitano attività autonome.

 

Più specificamente, il comma 336:

§       estende, modificando l’articolo 66, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, l’erogazione dell’indennità di maternità anche alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla L. 250/1958 (lettera a));

§       inserendo il comma 2-bis all’articolo 68 dello stesso D.Lgs. 151/2001, dispone la corresponsione di un’indennità giornaliera, per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi alla stessa data effettiva, pari all’80% della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall’articolo 10 della richiamata L. 250, opportunamente adeguato in base alla successiva normativa (lettera b));

§       inserendo il comma 1-bis all’articolo 82 stabilisce che il contributo annuo previsto dal D.Lgs. 151/2001 per la copertura degli oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome venga applicato altresì alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al Fondo versamento addetti alla piccola pesca[31] Trova inoltre conferma la disposizione di cui al successivo comma 2, ai sensi della quale, al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, si prevede che con specifico decreto vengano stabilite le variazioni dei contributi dovuti, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità (lettera c)). Vengono inoltre effettuati coordinamenti formali.

 

In sostanza, il richiamato comma reca disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/41/UE, concernente l'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma. In particolare, la norma in esame ha lo scopo di adempiere gli obblighi posti dall’Unione europea al fine di sanare la procedura di infrazione 2012/0369, con la quale la Commissione europea ha evidenziato il mancato recepimento della richiamata direttiva:.

La direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, ha lo scopo di applicare il principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma.

Ai sensi dell’articolo 16, gli Stati membri dovevano attuare la direttiva entro il 5 agosto 2012.

Contestualmente, la direttiva in esame abroga la Direttiva 86/613/CEE, relativa all’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità, che, secondo quanto affermato nel considerando n. 1, non si è dimostrata molto efficace ai fini del riconoscimento del principio richiamato.

In particolare, la direttiva in esame vuole salvaguardare i diritti relativi alla condizione di madre o padre dei lavoratori autonomi e dei coniugi che li assistono (considerando n. 3) nonché rafforzare la protezione della maternità delle lavoratrici autonome e di migliorare la situazione dei coniugi dei lavoratori autonomi (considerando n. 4).

Inoltre, si specifica che la direttiva non dovrebbe applicarsi a settori già disciplinati da altre direttive in materia (considerando nn. 7 e 10).

In relazione a ciò, l’articolo 1 dispone che la direttiva in esame stabilisce un quadro per l’attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che svolgono un’attività autonoma o che contribuiscono all’esercizio di un’attività autonoma, per gli aspetti che non sono disciplinati dalle direttive 2006/54/CE e 79/7/CEE[32]. Inoltre, l’attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura resta disciplinata dalla direttiva 2004/113/CE.

Lo stesso articolo dispone altresì che gli Stati membri, per particolari difficoltà, possano usufruire di un periodo supplementare di due anni – e quindi fino al 5 agosto 2014 – per conformarsi alle disposizioni di protezione sociale (articolo 7) e per la prestazioni di maternità relativamente ai conviventi di lavoratori autonomi.

L’articolo 2 definisce l’ambito soggettivo di applicazione precisando che la direttiva si applica ai lavoratori autonomi, ai coniugi di lavoratori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, i conviventi di lavoratori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all’attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari.

L’articolo 4 reca il principio di parità di trattamento, consistente nel divieto di porre in atto qualsiasi discriminazione fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, né direttamente né indirettamente, “ad esempio per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma”.

Il successivo articolo 6 prevede specifiche misure da parte degli Stati membri volte a rendere identiche - e non più restrittive - le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi, o tra conviventi a quelle per la costituzione di una società tra altre persone.

L’articolo 7 estende il sistema di protezione sociale per i lavoratori autonomi ai coniugi e conviventi, riconoscendo tuttavia la facoltà, per gli stessi Stati, di applicare la protezione sociale su base obbligatoria o volontaria.

L’articolo 8 disciplina le prestazioni di maternità, disponendo la concessione, alle lavoratrici autonome e alle coniugi o conviventi, di un’indennità di maternità sufficiente, tale da consentire “interruzioni nella loro attività lavorativa in caso di gravidanza o per maternità per almeno 14 settimane”.

Tale indennità, che può essere concessa su base obbligatoria o volontaria, è ritenuta sufficiente se assicura redditi almeno equivalenti a:

§      l’indennità che la persona interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi al suo stato di salute; e/o;

§      la perdita media di reddito o di profitto in relazione ad un periodo precedente comparabile, entro i limiti di un’eventuale massimale stabilito dalla legislazione nazionale; e/o;

§      qualsiasi altra indennità connessa alla famiglia prevista dalla legislazione nazionale, entro i limiti di un eventuale massimale stabilito dalla legislazione nazionale.

Si prevede, inoltre, un sistema di indennizzo in caso di discriminazione (articolo 10), nonché la competenza degli organismi per la parità, di cui alla direttiva 2006/54/CE, in relazione alla parità di trattamento delle persone contemplate nella direttiva in esame (articolo 11). Infine, gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alla tutela del principio della parità di trattamento tra uomini e donne rispetto a quelle contenute nella presente direttiva (articolo 13).

 

Il comma 337 prevede che le norme concernenti il diritto al congedo parentale, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino (norma estesa anche ai genitori adottivi o affidatari), di cui all’articolo 69, commi 1 e 1-bis, del richiamato D.Lgs. 151, trovino applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

 

Il comma 338, infine, reca alcune modifiche al D.Lgs. 198/2006, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Più specificamente, modificando gli articoli 2 e 27 del provvedimento richiamato, si attribuisce agli organismi di parità previsti dallo stesso Codice nonché da altre disposizioni normative vigenti, al livello appropriato, il compito di scambiare le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti (nuovo comma 1-bis dell’articolo 2 del D.Lgs. 198). Oltre a ciò, si prevede che il divieto di qualsiasi discriminazione, per quanto concerne l'accesso al lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma - compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione - nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, debba tener conto anche della creazione, fornitura di attrezzature o ampliamento di un’impresa o dell’avvio o ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma (nuovo testo dell’articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 151).

Profili di rilevanza comunitaria

Il 21 settembre 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2012/369) per mancato recepimento della direttiva 2010/41/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma. Il termine per l’attuazione della direttiva è scaduto il 5 agosto 2012.


 

Articolo 1, comma 339
(Congedi parentali)

 


339. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;

b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.».


 

 

Il comma 339 ripropone il contenuto dell’articolo 3 del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216[33], e modifica l’articolo 32 del D.Lgs. 151/2001, relativo all’istituto del congedo parentale. Il comma è volto al recepimento della direttiva 2010/18/UE dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale.

Più specificamente, la disposizione in esame:

§      introducendo il comma 1-bis all’articolo 32, fermo restando quanto attualmente previsto dal T.U. sul congedo parentale, attribuisce alla contrattazione collettiva di settore il potere di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo sono previste dalla disciplina collettiva per il personale del comparto sicurezza e difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali (lettera a));

§      precisa, in ordine al periodo di preavviso da osservare ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, che, restando fermo il periodo quindicinale per il preavviso debba essere indicato l’inizio e la fine del periodo di congedo (lettera b)).

Si ricorda che attualmente la disciplina stabilisce l’obbligo, per il genitore, salvo casi di oggettiva impossibilità, di preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni;

§      aggiungendo il comma 4-bis al richiamato articolo 32, prevede che il lavoratore e il datore di lavoro possano mantenersi in contatto durante il periodo di congedo, al fine di concordare adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (lettera c)).

 

La Direttiva 2010/18/UE dell’8 marzo 2010, del Consiglio, attua l'accordo-quadro riveduto sul congedo parentale (di seguito Accordo), concluso il 18 giugno 2009 dalle tre organizzazioni generali europee interprofessionali delle parti sociali (CES, CEEP e BUSINESSEUROPE) e dall'organizzazione europea interprofessionale delle parti sociali che rappresenta una determinata categoria di imprese (UEAPME). L'accordo è posto in allegato alla direttiva stessa.

Esso costituisce la revisione dell'accordo quadro del 14 dicembre 1995. Di conseguenza, la nuova direttiva provvede anche ad abrogare - a decorrere dall'8 marzo 2012 - la Direttiva 96/34/CE, la quale ha attuato il richiamato accordo-quadro del 1995.

Essa risponde alla necessità (considerando n. 4) di “migliorare ulteriormente la conciliazione di vita professionale, vita privata e vita familiare e, in particolare, la legislazione comunitaria vigente in tema di protezione della maternità e congedo parentale, nonché alla possibilità di introdurre nuove forme di congedo per ragioni familiari”.

La Direttiva doveva essere recepita, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, entro l'8 marzo 2012. In alternativa, i Paesi membri possono accertarsi che, entro tale data, le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo. Gli Stati membri possono inoltre fruire (articolo 3, paragrafo 2) di un periodo supplementare non superiore a un anno, ove sia necessario in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione tramite contratto collettivo.

L'Accordo si applica a parità di condizioni a tutti i lavoratori di ambo i sessi, aventi un contratto o rapporto di lavoro definito dalla legge, dalla contrattazione collettiva e/o dalle prassi vigenti negli Stati membri; non sono inoltre previste esclusioni dall’applicazione in ordine a particolari fattispecie lavorative (es. lavoro a tempo parziale o a tempo determinato (clausola 1, punti 1 e 2).

In particolare, ai lavoratori è riconosciuto il diritto individuale ad un congedo parentale per la nascita o l'adozione di un figlio, affinché possano averne cura fino a un'età stabilita dalla normativa nazionale e/o dai contratti collettivi, ma non superiore a otto anni (clausola 2, punto 1). Il congedo parentale è riconosciuto per un periodo minimo di quattro mesi. Secondo l'accordo, andrebbe prevista, in linea di principio, la non trasferibilità da un genitore all'altro; in ogni caso, almeno uno dei quattro mesi è attribuito in forma non trasferibile (clausola 2, punto 2).

La definizione delle condizioni di accesso e delle modalità di applicazione del congedo è operata dalle legislazioni nazionali e/o dai contratti collettivi (Clausola 3, punto 1).In particolare, gli Stati membri e/o le parti sociali possono:

§       prevedere che il congedo parentale sia accordato a tempo pieno, a tempo parziale, in modo frammentato o nella forma di un credito di tempo, al fine di tener conto delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori;

§       subordinare il diritto ad una determinata anzianità, la quale non può superare un anno (in caso di più contratti a tempo determinato, il periodo deve essere calcolato tenendo conto di tutti i successivi contratti a termine intercorsi con lo stesso datore di lavoro);

§       definire le circostanze in base alle quali un datore di lavoro sia autorizzato a differire la concessione del congedo, per ragioni giustificabili connesse al funzionamento dell'organizzazione;

§       consentire accordi particolari, intesi a soddisfare le esigenze operative e organizzative delle piccole imprese.

Spetta agli Stati membri definire i termini di preavviso per l'esercizio del diritto di congedo parentale (clausola 3, punto 2), nonché la valutazione della necessità di adeguare l’accesso e l’applicazione del congedo parentale alle esigenze dei genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso (clausola 3, punto 3), e di adottare ulteriori misure per rispondere alle esigenze specifiche dei genitori adottivi (clausola 3, punto 4).

Al termine del congedo parentale, il lavoratore ha diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, a un lavoro equivalente o analogo (clausola 5, punto 1). Restano immutati i diritti acquisiti, o in via di acquisizione, da parte del lavoratore, alla data di inizio del congedo parentale, e, dopo la conclusione del periodo di congedo, essi si applicano con le eventuali modifiche derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi e/o dalle prassi nazionali (clausola 5, punto 2).

Gli Stati membri e/o le parti sociali definiscono il regime del contratto e del rapporto di lavoro durante il periodo di congedo parentale (clausola 5, punto 3). La disciplina deve in ogni caso assicurare:

§      l'esclusione di un trattamento meno favorevole - per il lavoratore - o del licenziamento, causati dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale (clausola 5, punto 4);

§      la possibilità per i lavoratori, al termine del periodo di congedo, di richiedere modifiche dell'orario lavorativo e/o dell'organizzazione della vita professionale per un periodo determinato (clausola 6, punto 1);

§      garantire adeguate misure di reintegrazione, decise tra le parti interessate (clausola 6, punto 2).

Infine, Gli Stati membri e/o le parti sociali sono obbligati ad autorizzare i lavoratori ad assentarsi per cause di forza maggiore (clausola 7, punto 1).


 

Articolo 1, commi 340 e 341
(Qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti)

 


340. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili»;

b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:

«m-bis) mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;

m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni per garantire la tracciabilità degli organi;

m-quater) ai fini della protezione dei donatori viventi nonché della qualità e della sicurezza degli organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Qualità e sicurezza degli organi). - 1. Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non è effettuato a fini di lucro. È vietata ogni mediazione riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. È altresì vietata ogni pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.

2. Il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato in tutte le fasi delle attività di donazione e trapianto di organi, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. È vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi.

3. Il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo su proposta del Centro nazionale trapianti e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva, i criteri di qualità e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione.

4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione e l'attuazione di procedure operative per:

a) la verifica dell'identità del donatore;

b) la verifica delle informazioni relative al consenso, conformemente alle norme vigenti;

c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del donatore;

d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi;

e) la garanzia della tracciabilità nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualità e sulla sicurezza degli organi;

g) ogni misura idonea ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi»;

d) all'articolo 22, comma 1, le parole: «da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064 a euro 20.658»;

e) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto finanziario o un vantaggio analogo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

 

I commi 340 e 341 modificano la legge 1° aprile 1999, n. 91[34] sui trapianti per disciplinare la donazione di organi da persona vivente, al fine di recepire la direttiva 2010/53/UE in materia di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti.

L’intervento è volto ad evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione Europea (Procedura di infrazione 2012/0370), a causa del mancato recepimento della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sulle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, il cui termine è già scaduto il 27 agosto 2012.

Nella XVI legislatura, la direttiva 2010/53/UE è stata introdotta al Senato nell’A.S. 2322 (Legge comunitaria 2010, poi divenuta legge 15 dicembre 2011 n. 217, A.S. 2322-B), tra le direttive da recepire negli allegati A e B previsti dall’articolo 1, soppresso successivamente dalla Camera durante l’esame dell’A.C. 4059-B. La direttiva 2010/53/UE è stata nuovamente inserita nella Legge comunitaria 2011, approvata dalla Camera (A.C. 4623) e all’esame del Senato (A.S. 3129).

 

La 12ª Commissione Igiene e sanità del Senato, durante la seduta del 29 febbraio 2012, ha approvato il parere sull’A.S. 3129, esprimendo la necessità di conferire al Ministero della salute una delega per aggiornare la legge n. 91 del 1999, secondo i seguenti principi:

§      la definizione delle modalità per l’espressione della dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti e le modalità per garantire il coordinamento della rete nazionale dei trapianti;

§      il coordinamento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di recepimento della direttiva con le altre norme legislative vigenti in materia di qualità e sicurezza degli organi umani destinati a trapianti;

§      il riordino del Centro Nazionale Trapianti e del Centro Nazionale Sangue.

 

Il comma 340, che modifica la legge 91/1999, prevede:

§      la donazione di organi da persona vivente (lettera a[35]);

§      funzioni aggiuntive per il Centro nazionale per i trapianti, sul sistema di segnalazione e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, sul controllo degli organi (tracciabilità) tra Stati membri e Paesi terzi, sulla tenuta del registro dei donatori viventi (lettera b[36]);

§      i principi di gratuità e volontarietà delle donazioni, il divieto di traffico d’organi, e la riservatezza dei dati personali;

§      la qualità e sicurezza delle donazioni con criteri stabiliti da un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, entro sei mesi dalla legge, in conformità alla direttiva 2010/53/UE, contenente altresì le procedure operative per la verifica dell'identità del donatore, del consenso, della caratterizzazione dell'organo e del donatore, per il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi, per la garanzia della tracciabilità; per la segnalazione degli eventi avversi e delle reazioni avverse gravi (lettera c[37]);

§      il raddoppio dei limiti minimi e massimi sanzioni amministrative per la violazione delle norme delle strutture per i trapianti, i prelievi e la conservazione dei tessuti[38] (lettera d[39]);

§      le sanzioni riguardanti:

1)   la mediazione nella donazione di organi da vivente (traffico d’organi) con reclusione da tre a sei anni e multa da euro 50.000 a euro 300.000[40];

2)   la richiesta di organi a scopo di lucro con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;

3)   l'identificazione dei donatori o dei riceventi con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (lettera e[41]).

 

Il comma 341 prevede che le suddette disposizioni siano attuate secondo la clausola dell’invarianza finanziaria.

Profili di rilevanza comunitaria

Il 20 settembre 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora (procedura di infrazione 2012/370), ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE, per il mancato recepimento della direttiva 2010/53/UE del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti. La data di scadenza per il recepimento era il 27 agosto 2012.


 

Articolo 1, commi 342-348
(Sistema di farmacovigilanza)

 


342. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'articolo 6, comma 2 dello stesso decreto legislativo, nomina nell'ambito della propria organizzazione, un responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema di farmacovigilanza, persona fisica, tra soggetti adeguatamente qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di farmacovigilanza, che risiede e svolge la propria attività nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344.

343. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio deve:

a) mantenere e porre a disposizione su richiesta dell'autorità competente, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;

b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonché elaborare un apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto rischio/beneficio per ogni medicinale;

c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni dell'AIC.

344. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza con particolare riguardo:

a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio;

b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;

c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;

d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio;

e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, e successive modificazioni;

f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali;

g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo dei compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;

h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;

i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;

l) al sistema delle comunicazioni;

m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di MC;

n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR);

o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;

p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.

345. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.

346. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che si sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro centoventimila.

347. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al comma 342, che viola gli obblighi ad esso ascritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.

348. Le disposizioni di cui ai commi 346 e 347 entrano in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344.


 

 

I commi da 342 a 348 recano disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/84/UE[42], relativa alla farmacovigilanza. Si ricorda che il termine per il recepimento della direttiva 2010/84/UE è scaduto il 21 luglio 2012[43] e che, per il mancato recepimento della medesima da parte dell'Italia, è stata aperta la procedura d'infrazione 2012/0372. Le disposizioni in commento prevedono che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, siano individuate, con decreto interministeriale di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un’efficace azione di farmacovigilanza. Dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale sono abrogate le disposizioni in materia recate dal Titolo IX del D.Lgs. 219/2006[44].

I commi 342 e 343 dispongono gli obblighi in capo al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) fra cui la nomina, nell’ambito della propria organizzazione, di una persona fisica responsabile dell’istituzione e della gestione del sistema di farmacovigilanza. I commi 346 e 347 dispongono le sanzioni amministrative pecuniarie per la non ottemperanza degli obblighi informativi: il titolare dell’AIC che omette di informare Ema e Aifa dei rischi è punito con la sanzione amministrativa da 20mila a 120mila euro, mentre per il responsabile della farmacovigilanza la sanzione va da 10mila a 60mila euro.

 

La normativa europea in materia di farmacovigilanza è stata modificata nel 2010 con l’adozione del Regolamento UE 1235/2010[45], la cui applicazione è operativa dal 2 luglio 2012, e della Direttiva 2010/84/UE, il cui termine per l’entrata in vigore è stato fissato al 21 luglio 2012. Infine, il Regolamento di esecuzione (UE) 520/2012[46] ha reso espliciti i requisiti minimi dei sistemi di qualità per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza da parte dei titolari dell’AIC, delle competenti autorità nazionali e dell’Agenzia europea per i medicinali, nonché i requisiti minimi per il monitoraggio dei dati nella banca dati Eudravigilance[47].

 

Il comma 342 prevede che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC)[48] nomini, nell’ambito della propria organizzazione, una persona fisica responsabile dell’istituzione e della gestione del sistema di farmacovigilanza.

Il responsabile dovrà essere nominato tra soggetti adeguatamente qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di farmacovigilanza, e dovrà risiedere e svolgere la propria attività nell’Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di natura non regolamentare che dovrà indicare le procedure operative e le soluzioni tecniche per un’efficace azione di farmacovigilanza di cui al comma 183 dell’articolo in esame.

 

Il comma 343 prevede che iI titolare dell’AIC debba:

a)   mantenere e porre a disposizione su richiesta dell’autorità competente, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;

b)   individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonché elaborare un apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto rischio/beneficio per ogni medicinale;

c)   monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni dell’AIC.

Il comma 344 dispone che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, siano individuate, con decreto interministeriale di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un’efficace azione di farmacovigilanza. Inoltre, come specificato nel successivo comma 345, dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del D.Lgs. 219/2006.

Il comma 344 dispone che il decreto interministeriale di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, ha il compito di individuare le procedure operative e le soluzioni tecniche per un’efficace azione di farmacovigilanza, con particolare riguardo:

a)   agli studi sulla sicurezza dopo l’AIC;

b)   al rispetto, degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;

c)   al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale;

d)   agli ulteriori obblighi del titolare dell’AIC;

e)   ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza;

f)     alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali;

g)   al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo e i compiti dell'Agenzia italiana del farmaco[49];

h)   alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;

i)      alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;

l)      al sistema delle comunicazioni;

m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di AIC;

n)   ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR)[50];

o)   agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;

p)   alla regolamentazione della procedura d'urgenza.

 

I commi 346 e 347 recano le sanzioni pecuniarie da applicare al titolare dell’AIC e al responsabile della farmacovigilanza nei casi di violazione degli obblighi loro ascritti. In particolare, il comma 346 prevede che il titolare dell’AIC che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che si sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro centoventimila, mentre il comma 347 dispone, per il responsabile della farmacovigilanza, che viola gli obblighi previsti sia soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila. Il comma 348 prevede infine che le sanzioni vengano comminate dall’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 344.

Profili di rilevanza comunitaria

Il 20 settembre 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora (procedura di infrazione 2012/372), ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE, per il mancato recepimento della direttiva 2010/84/UE del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. La data di scadenza per il recepimento era il 21 luglio 2012.


 

Articolo 1, commi 349 e 350
(Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini)

 


349. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Vaccinazione). - 1. Il Ministero della salute può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:

a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale "G. Caporale" di Teramo sentite le regioni e province autonome;

b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.

2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare:

a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;

b) una zona di sorveglianza che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di protezione.»;

c) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: «vaccinazione» sono inserite le seguenti: «con vaccini vivi attenuati.»;

d) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole: «se non preventivamente concordate con la Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «che impieghi vaccini vivi attenuati».

350. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 349 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dalle disposizioni di cui al comma 349 ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 

 

I commi 349 e 350 recano disposizioni dirette a recepire la direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012,"che modifica la direttiva 2000/75/CE[51] del Consiglio per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini", intervenendo a tale scopo su alcune disposizioni del decreto legislativo n. 225/2003[52].

Il termine per il recepimento della direttiva 2012/5/UE è scaduto il 23 settembre 2012: per il mancato recepimento della medesima da parte dell'Italia, è stata aperta la procedura d'infrazione2012/0434.

Le nuove norme introducono condizioni e maggiori garanzie per il ricorso a "vaccini vivi attenuati" (i quali possono,in ogni caso,determinare una circolazione di virus vaccinale tra i capi non vaccinati).Tali norme restrittive si fondano sulla considerazione che lo sviluppo di nuove tecnologie ha reso possibile l'impiego di" vaccini inattivati"(i quali non comportano il rischio di una circolazione di virus vaccinale).

Febbre catarrale degli ovini

La febbre catarrale (o lingua blu) è una malattia animale che colpisce i ruminanti domestici e bradi tra cui ovini, bovini, caprini e cervidi. Si tratta di un’infezione non contagiosa trasmessa da moscerini del genere dei Culicoidi. A livello scientifico sono attualmente noti 24 sierotipi del virus; ciascuno può essere caratterizzato da tassi di virulenza e mortalità diversi. Le modalità di trasmissione e le specie sensibili sono oggetto di continue analisi da parte dei ricercatori.

Non risulta che la febbre catarrale sia pericolosa per l’uomo, tuttavia essa può causare notevoli danni ai patrimoni zootecnici. Si tratta di una malattia transfrontaliera, cosicché la situazione epidemiologica esistente in un paese può estendersi ai paesi confinanti e le misure adottate a livello nazionale tendono a non essere sufficienti per controllare la diffusione della malattia.

Il ruolo centrale che hanno gli insetti volanti nell’epidemiologia della febbre catarrale implica che la prevalenza della malattia è regolata da fattori ecologici che favoriscono la sopravvivenza degli insetti, come temperatura, umidità e caratteristiche del terreno. Le epidemie di febbre catarrale si manifestano di solito stagionalmente e nei climi caldi.

Il quadro nell’UE

Fino a tempi recenti la febbre catarrale[53] era stata segnalata solo nelle regioni meridionali dell’UE tra cui zone dell’Italia, della Spagna, della Francia e del Portogallo. Nell’agosto 2006 vari paesi nordeuropei (Paesi Bassi, Belgio, Germania e Francia) hanno segnalato le prime epidemie in assoluto di febbre catarrale. Altre epidemie sono state segnalate nel 2007 e nel 2008 nel Regno Unito e in Svezia.

Fin dal 2000, con la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, sono in vigore misure di controllo comunitarie per contrastare la febbre catarrale, tra cui l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza e il divieto di lasciare queste zone per le specie animali sensibili. Ulteriori norme di controllo sono state adottate per contrastare la recente epidemia tramite un’azione coordinata a livello europeo; esse si basano sulla consulenza scientifica dell’EFSA e sono decise dalla Commissione europea e dagli Stati membri dell’UE. Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione contiene misure di applicazione dettagliate per quanto riguarda la lotta, il controllo e la vigilanza degli animali e degli insetti oltre che restrizioni dei movimenti per determinate specie di animali. I dettagli sulle zone soggette alle restrizioni all’interno degli Stati membri sono resi noti dalla Commissione europea.

La vaccinazione contro la febbre catarrale costituisce uno strumento importante per il controllo della malattia ed è inoltre usata per permettere un commercio sicuro dei ruminanti vivi conformemente alla normativa comunitaria e nel rispetto delle norme dell’organizzazione mondiale per la salute animale (UIE).

 

Il comma 349 aggiunge la lettera i-bis all’articolo 2, comma 1 del citato D.Lgs. 225/2003, recante le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento, per introdurre la definizione di «vaccini vivi attenuati» intesi come i vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.

Inoltre sostituisce l’articolo 5 del decreto legislativo in tema di vaccinazione, prevedendo che il Ministero della salute possa decidere di autorizzare l’impiego dei vaccini contro la febbre catarrale degli ovini purché ricorrano alcuni presupposti:

§      la decisione sia basata su una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche, sentite le regioni e le province autonome;

§      la Commissione europea sia informata prima che la vaccinazione venga eseguita.

Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati viene inoltre rimesso al Ministero della salute, il compito di delimitare una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione, ed una zona di sorveglianza che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione.

Vengono infine operate limitate modifiche agli articoli 8 e 10 del citato D.Lgs. 225/2003, diretti ad introdurre il “concetto di vaccini vivi attenuati” nel contesto delle disposizioni riguardanti, rispettivamente, la delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza e le misure applicabili alla zona di sorveglianza.

 

Il comma 350 pone la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Profili di rilevanza comunitaria

Il 27 novembre 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora (procedura di infrazione 2012/434), ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE, per il mancato recepimento della direttiva 2012/5/UE del 14 marzo 2012 (che modifica la direttiva 2000/75/CE, per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini). La data di scadenza per il recepimento era il 28 settembre 2012.


 

Articolo 1, commi 351-356
(Sgravi contributivi per aziende di Venezia e Chioggia: sanzioni UE)

 


351. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n. 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi corredati della idonea documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneità dell'agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.

352. Le imprese di cui al comma 351 forniscono le informazioni e la documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

353. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti di cui ai commi 351 e 352 entro il termine di trenta giorni l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta e, conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.

354. Qualora dall'attività istruttoria di cui ai commi 351, 352 e 353, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sia emersa o sia presunta l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l'Istituto nazionale della previdenza sociale notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo di cui al comma 351, nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo.

355. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al comma 351 emessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli. Gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimento di cui al comma 354.

356. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al comma 351 si estinguono di diritto. L'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.


 

 

I commi da 351 a 356 ripropongono il contenuto dell’articolo 7 del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216[54], relativo all’esecuzione della decisione della Commissione europea 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, e della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 6 ottobre 2011, nella causa C-302/09 (Commissione europea c. Repubblica italiana), relativa alla procedura di rimborso delle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dall’articolo 27 del D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997 e dall’articolo 5-bis del D.L. 96/1995, convertito dalla L. 206/1995, recanti sgravi contributivi e degli oneri sociali per assunzioni in aziende operanti in determinati territori.

 

Le disposizioni in esame, in particolare, stabiliscono:

§      che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (e cioè entro l’11 marzo 2013), l'I.N.P.S. debba richiedere alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n. 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneità dell'agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari (comma 351);

§      che le imprese richiamate debbano fornire le relative informazioni e documentazioni in via telematica, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (comma 352);

§      che nel caso di omissione, da parte delle imprese, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti richiesti entro il termine stabilito, si verifichi la presunzione di idoneità dello sgravio a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari; conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato (comma 353);

§      che l’I.N.P.S. debba notificare, nel caso in cui l’attività istruttoria, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della L. 287/1990, evidenzi l’emersione o la presunzione di idoneità dello sgravio a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, alle imprese uno specifico provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del D.L. 78/2010, recante il potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS. La notifica di addebito deve reca l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto dello sgravio, nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo (comma 354).

 

Il successivo comma 355 sancisce la nullità dei titoli amministrativi afferenti il recupero delle somme erogate in virtù dell’agevolazione richiamata emessi dall'I.N.P.S., oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al precedente comma.

 

Infine, il comma 356 stabilisce l’estinzione di diritto dei processi pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame ed aventi ad oggetto il recupero del richiamato sgravio. L'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

 

Con tale Decisione, la Commissione ha evidenziato che gli aiuti ai quali l'Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali di cui alla L. 30/1997 e 206/1995 (che rinviano all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994), sono compatibili con il mercato comune quando sono accordati:

§       alle PMI ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese;

§       alle imprese che non corrispondono a tale definizione e che sono localizzate in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

§       a qualsiasi altra impresa che assuma categorie di lavoratori con particolari difficoltà d'inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro secondo gli orientamenti comunitari in materia di occupazione.

Secondo la Commissione, “detti aiuti costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune quando invece sono accordati ad imprese che non sono PMI e che sono localizzate al di fuori delle zone ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato”.

Tali interventi, in sostanza, rappresentano agevolazioni che furono poi ritenute idonee a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari, ai sensi della decisione n. 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999. Eppure le decisioni amministrative di procedere al loro recupero furono per lo più oggetto di ricorsi di annullamento, presentati dai soggetti destinatari dell'intimazione dell'INPS dinanzi ai giudici civili italiani[55]. Anche quando, adottando il D.L. 59/2008, lo Stato italiano pretese di riattivare il procedimento (consentendo alle autorità competenti di proporre una domanda di riesame delle decisioni di sospensione dell’esecuzione), questa misura, entrata in vigore dopo la scadenza dei termini stabiliti per procedere al recupero degli aiuti illegittimi, si rivelò inefficace dato che, parecchi anni dopo la notifica della decisione 2000/394, una parte rilevante di detti aiuti non era stata recuperata. Con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, resa in data 6 ottobre 2011, nella causa C-302/09 (Commissione europea contro Repubblica italiana), i giudici hanno riscontrato, a carico dell'Italia, l'inadempimento degli obblighi posti dalla normativa europea. Esso procede, a monte, dalla violazione del principio che impone agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione doveri reciproci di leale cooperazione, principio che informa in particolare l’art. 10-CE, devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato, in particolare di quelle relative agli aiuti. L'Amministrazione ha rivolto ai beneficiari degli aiuti delle generiche richieste di recupero della globalità dello sgravio ricevuto, senza avvertire la necessità di verificare la posizione individuale di ciascuna impresa interessata, allo scopo di compiere un esame preliminare volto ad identificare i beneficiari dei soli vantaggi presi in considerazione dalla decisione 2000/394 come aiuto illegale.

La genericità di queste richieste di recupero non ha determinato la fondatezza dei ricorsi delle imprese attinte, respinti dal Giudice di Lussemburgo con la citata sentenza 9 giugno 2011: è però vero che il medesimo Giudice ha specificato che erano le autorità amministrative italiane a dover dimostrare caso per caso se la (e quanta parte della) agevolazione concessa fosse in concreto idonea a falsare la concorrenza. Su questo assunto, il paragrafo 52 della sentenza 6 ottobre 2011 ha ribadito che "spettava alla Repubblica italiana verificare la posizione individuale di ogni impresa interessata da un’operazione di recupero. In particolare, le autorità nazionali avevano l’obbligo di esaminare, in ciascun caso individuale, se i benefici concessi fossero in grado di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari". In sostanza, alla Corte di giustizia è apparso sospetto il disimpegno amministrativo con cui l'INPS ha affrontato tutta la pratica dei recuperi: come la Commissione ha notato, "la procedura relativa agli ordini di recupero degli aiuti che non sono stati impugnati dinanzi ai giudici nazionali, e per i quali non è stata posta in essere la riscossione forzata, non avrebbe avuto effetti soddisfacenti. Infatti, meno di un quarto di tali ordini sarebbe stato eseguito integralmente. Inoltre, la Commissione constata che, oltre nove anni dopo l’adozione della decisione 2000/394, le autorità italiane hanno recuperato meno del 2% delle somme controverse" (paragrafi 26-27).

Alla luce di tutto ciò, la Corte nella sentenza del 6 ottobre 2011 ha ritenuto che i motivi addotti dal Governo italiano per giustificare il mancato recupero degli aiuti illegittimamente concessi - ossia l'esistenza di un contenzioso in corso presso le autorità giudiziarie nazionali e le difficoltà collegate alla necessità di individuare le imprese obbligate a restituire detti aiuti - non costituissero un'impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione 2000/394/CE, ai sensi della consolidata giurisprudenza in materia; su tutto prevale il principio secondo cui lo Stato membro è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'effettivo recupero delle somme dovute e il principio per il quale un recupero tardivo, successivo ai termini stabiliti, non può soddisfare le prescrizioni del Trattato.

La declaratoria della violazione del diritto europeo derivato si presta - se ancora inadempiuta - ad un nuovo ricorso della Commissione, volto ad ottenere anche una condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie: in proposito, la Commissione ha già provveduto alla messa in mora, con nota del 21 novembre 2012: vi si lamenta, tra l'altro, che - su un importo da recuperare superiore ai 37 milioni - l'Italia ha recuperato appena 600.000 euro.

Profili di rilevanza comunitaria

Il 21 novembre 2012 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora ex art 260 TFUE[56] con la quale contesta la mancata attuazione della sentenza del 6 ottobre 2011, causa C-302/09 concernente il mancato recupero di aiuti di Stato con riferimento alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle L. 30/1997 e L. 206/1995.

La Commissione ritiene che, a un anno dalla sentenza, l’Italia:

§       ha recuperato da un unico beneficiario (su 421 casi) circa 2000 euro su un totale di circa 36 milioni di euro in capitale, e di 38 milioni euro in interessi di mora;

§       nel definire gli importi da recuperare non ha tenuto conto della normativa europea per ciò che concerne il corretto calcolo degli interessi;

§       non ha realizzato progressi per quanto riguarda i 75 procedimenti pendenti davanti ai giudici nazionali;

§        non ha rispettato la normativa europea nelle procedure di recupero avviate nei confronti dei 43 beneficiari insolventi;

§       ha escluso dal recupero 118 imprese accordando sgravi amministrativi, apparentemente in maniera non conforme alla normativa europea;

§       non procede al recupero dell’aiuto accordato al Casinò di Venezia (5 milioni di euro) ritenuto dalla Commissione contrario alle norme sulla concorrenza;

§       ha escluso dall’obbligo di recupero 15 società che, pur illegalmente, avevano beneficiato degli aiuti in questione;

§       ha fornito alla Commissione informazioni incomplete, parziali e talvolta contraddittorie sulle procedure di recupero.


 

Articolo 1, comma 357
(Sostegno finanziario a MPS)

 


357. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23-sexies:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2013»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.»;

b) all'articolo 23-septies:

1) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1.»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.»;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è altresì subordinata all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1, nonché al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli amministratori della facoltà prevista dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.»;

c) all'articolo 23-octies:

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non può deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.»;

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facoltà dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facoltà non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto.»;

d) all'articolo 23-novies:

1) al comma 1, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

2) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza;»;

3) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresì l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

e) all'articolo 23-decies:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformità ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, sono composti mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in conformità ai criteri previsti in relazione al pagamento degli interessi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione.»;

f) all'articolo 23-undecies:

1) al comma 2, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni» e le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.»


 

 

Il comma 357 riproduce il contenuto dell’articolo 8 del decreto-legge n. 216 del 2012 (con alcune differenze specificate in seguito), al fine di modificare la disciplina – recata dal D.L. 95 del 2012 - di sostegno finanziario alla Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), consistente nella sottoscrizione da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze di nuovi strumenti finanziari emessi dell’istituto bancario.

 

Le norme del D.L. 95 del 2012 hanno autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità con le conclusioni del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011, ad effettuare, entro il 31 dicembre 2012, una operazione di sostegno finanziario a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), diretta a consentire alla banca di portare il coefficiente patrimoniale (Core Tier 1 ratio) al 9 per cento, come richiesto dalla Raccomandazione EBA/REC/2011/1 dell'8 dicembre 2011.

In estrema sintesi, gli articoli da 23-sexies a 23-duodecies hanno autorizzato MPS all’emissione di nuovi strumenti finanziari, sottoscritti da parte del Governo per il citato importo massimo di 2 miliardi; si tratta di strumenti simili a quelli già emessi dalla banca ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 185/2008 (c.d. “Tremonti bond”), salvo alcune modifiche necessarie per tenere conto dell’evoluzione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tale importo si aggiunge l’emissione di ulteriori 1,9 miliardi, destinata a sostituire i “Tremonti bond” emessi dalla banca nel 2009 e non ancora rimborsati. L’importo complessivo dell’emissione può quindi essere pari al massimo a 3,9 miliardi.

Ai sensi dell'articolo 23-sexies entro il 31 dicembre 2012 il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive i nuovi strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), da computare nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1), fino all’importo di 3,9 miliardi di euro, di cui 1,9 miliardi destinati all’integrale sostituzione dei c.d. "Tremonti bond". Il successivo articolo 23-septies individua le condizioni al cui verificarsi è subordinata la sottoscrizione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze degli strumenti finanziari emessi da MPS. L’operazione di sottoscrizione (23-octies) è subordinata alla compatibilità delle misure previste nel decreto-legge in esame con la normativa UE in materia di aiuti di Stato, in particolare con la speciale disciplina in materia bancaria contenuta nella Comunicazione della Commissione UE del 1° dicembre 2011 (in tema di applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato agli strumenti di sostegno offerti alle banche nel contesto della crisi finanziaria). Il citato Consiglio Europeo del 26 ottobre 2011 ha infatti precisato che qualsiasi forma di sostegno pubblico, a livello sia nazionale che di UE, sarà soggetta alla condizionalità del vigente quadro di aiuti di Stato speciali in caso di crisi.

Viene quindi introdotto l’obbligo per MPS di presentare un piano di ristrutturazione conforme alle disposizioni UE in materia di aiuti di Stato; si stabilisce inoltre che nel periodo di attuazione del piano, MPS non possa acquisire nuove partecipazioni in banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l’acquisizione sia funzionale all’attuazione del piano.

L'articolo 23-novies delinea la procedura relativa alla valutazione dell'operazione ed alla sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS. Si prevede pertanto l'invio di una specifica richiesta da parte di MPS accompagnata dalla documentazione necessaria ai fini delle valutazioni che saranno effettuate dalla Banca d’Italia; la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari sarà effettuata, a seguito della positiva valutazione dell’operazione, per l'ammontare necessario al rafforzamento patrimoniale richiesto dalla raccomandazione dell'European Banking Authority (EBA). Ai sensi dell’articolo 23-decies, le caratteristiche principali dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS sono le seguenti:

§       sono strumenti privi del diritto di voto;

§       sono convertibili in azioni a richiesta dell’emittente;

§       possono essere riscattati o rimborsati a richiesta di MPS, salvo autorizzazione di Banca d’Italia.

Si stabilisce inoltre che il pagamento dei relativi interessi è condizionato dalla disponibilità di utili distribuibili. Se gli interessi non sono assegnati per mancanza di utili si provvede ad assegnare al Ministero azioni ordinarie per una quota di patrimonio corrispondente all’importo della cedola non corrisposta.

Si demanda (23-undecies) ad un D.P.C.M. - da trasmettere alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario - l'individuazione delle risorse per finanziare la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS. Infine, l'articolo 23-duodecies prevede l’adozione di un decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze per individuare le disposizioni di attuazione del decreto-legge in esame ed il prospetto dei nuovi strumenti finanziari da emettersi da MPS.

 

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione del D.L. 216/2012 (A.S. 3603) riferisce che - stante la suesposta necessità di interpellare la Commissione europea in merito alle misure adottate per la ripatrimonializzazione di MPS – l’interlocuzione tra istituzioni nazionali e UE ha riguardato, in particolare, il metodo di computo del numero delle azioni da corrispondere quali interessi sui nuovi strumenti finanziari subordinati, in caso di assenza o incapienza degli utili.

La Commissione ha espresso perplessità in merito alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato dell'utilizzo (come previsto dall'articolo 23-decies del decreto-legge n. 95 del 2012) del parametro del patrimonio netto, anziché del valore di mercato delle azioni. Alla luce del confronto con la Commissione europea e delle valutazioni della Banca d'Italia, si è dunque inteso procedere alla modifica dell'articolo 23-decies, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di prevedere che l'emittente abbia, per l'ammontare degli interessi da corrispondere eccedenti gli utili distribuibili, la facoltà di optare per un pagamento in azioni valutate al mercato, oppure in ulteriori Nuovi Strumenti Finanziari, identici a quelli già sottoscritti, ovvero attraverso una combinazione di azioni e Nuovi Strumenti Finanziari. Anche le modifiche di cui all'articolo 23-octies, commi 4 e 5, corrispondono a richieste di precisazioni formulate informalmente della Commissione europea, alla luce del quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.

 

Il 28 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione di MPS ha autorizzato la predetta emissione di strumenti finanziari governativi, da effettuarsi entro il 28 dicembre 2012 con prezzo di emissione alla pari. Il valore nominale unitario degli strumenti finanziari sarà pari ad 1 milione di euro.

Rispetto alle previsioni originarie, l’istituto ha comunicato di avere richiesto l’importo complessivo massimo fissato ex lege, ovvero 3,9 miliardi di euro. Rispetto alle comunicazioni precedenti (secondo cui la richiesta sarebbe stata di 3,4 miliardi) l’incremento di 500 milioni è stato motivato dai possibili impatti patrimoniali derivanti dagli esiti dell’analisi in corso di talune operazioni strutturate poste in essere in esercizi precedenti. Vista la redditività negativa di tali operazioni, oggi incluse nel portafoglio di attività finanziarie aventi per sottostante titoli di Stato, la Banca ha annunciato che procederà alla rinegoziazione della struttura di funding delle stesse con l’obiettivo di migliorarne la redditività.

 

La lettera a) del comma in esame modifica l'articolo 23-sexies del D.L. 95 del 2012.

Più in dettaglio (lettera a), n. 1), che modifica il comma 1 della norma richiamata) viene posticipato al 1° marzo 2013 il termine per il completamento della sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, originariamente fissato al 31 dicembre 2012 e prorogato al 31 gennaio 2013 dall’articolo 8, comma 1 del richiamato D.L. 216 del 2012.

 

Introducendo all’articolo 23-sexies il comma 1-bis (lettera a), n. 2) si autorizza il MEF a sottoscrivere sia nuovi strumenti finanziari che azioni ordinarie di nuova emissione di MPS, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria, in conformità alla disciplina sulla remunerazione degli interessi contenuta nell'articolo 23-decies, comma 4, come modificato dalla disciplina in commento (cfr. infra)

Il richiamato articolo 23-decies, nell’individuare le caratteristiche principali dei nuovi strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS) e sottoscritti dal Ministero dell’economia e delle finanze, reca in particolare (comma 4) le modalità di pagamento dei relativi interessi. Per effetto delle modifiche apportate dalle norme in esame (cfr. infra) il pagamento di interessi è svincolato dalla disponibilità di utili distribuibili, prevedendone il pagamento anzitutto in forma monetaria; nel caso di interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, essi sono corrisposti mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di nuovi strumenti finanziari di nuova emissione o di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato.

 

La lettera b) del comma in esame apporta modifiche all’articolo 23-septies del D.L. 95 del 2012.

Per effetto delle norme in esame (lettera b), n. 1), che aggiunge un periodo al comma 1) MPS è obbligato a comunicare al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto dei “Tremonti bond” - condizione per accedere alle nuove forme di aiuto - unitamente all’apposita richiesta di usufruire del nuovo regime agevolato, formulata al MEF e alla Banca d’Italia (ai sensi dell’articolo 23-novies, comma 1).

Il richiamato comma 1 dell’articolo 23-novies prevede che, qualora MPS intenda emettere i nuovi strumenti finanziari, almeno trenta giorni prima dalla data di sottoscrizione prevista deve trasmettere una richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d’Italia contenente:

§       la delibera del consiglio di amministrazione;

§       l’importo della sottoscrizione richiesta;

§       il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;

§       la data di sottoscrizione prevista;

§       il piano di ristrutturazione (ex articolo 23-octies, la cui presentazione è condizione per la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari anche secondo la disciplina degli aiuti di stato alle banche recata dalla comunicazione della commissione europea del 6 dicembre 2011).

 

Viene poi aggiunto un periodo alla fine al comma 2 dell’articolo 23-septies (n. 2 della lettera b)), norma che reca le modalità di calcolo della remunerazione dei “Tremonti bond” da riscattare (già emessi da MPS e sottoscritti dal MEF) nel periodo tra il 1º gennaio 2012 e la data di riscatto.

In particolare, essa è calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i citati nuovi strumenti finanziari (ai sensi del successivo articolo 23-decies e delle norme di attuazione). La remunerazione è corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari.

Per effetto delle modifiche intervenute, si prevede che anche in tali ipotesi siano applicate le norme contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies, modificati anch’essi dalla disposizione in commento. In particolare, la remunerazione sarà effettuata in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.

Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio saranno corrisposti mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di nuovi strumenti finanziari di nuova emissione o di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato.

 

Le disposizioni in commento aggiungono poi il comma 2-bis all’articolo 23-septies (n. 3 della lettera b), norma non contenuta nell’articolo 8 del D.L. 216 del 2012), che introduce un’ulteriore condizione per la sottoscrizione da parte del MEF degli strumenti finanziari di MPS.

Tale sottoscrizione viene altresì subordinata all'assunzione, da parte dell'emittente, di apposite delibere di aumento di capitale, in funzione dell’eventuale conversione in azioni ordinarie dei bond sottoscritti dal MEF ed in funzione dell’eventuale assegnazione di nuove azioni ordinarie a titolo di remunerazione degli interessi sui medesimi bond, ove necessario (in capienza delle risorse d’esercizio). Tale deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento, per cinque anni, agli amministratori della delega all’effettuazione di aumenti di capitale (ai sensi dell'articolo 2443, secondo comma, del codice civile, mediante modifica statutaria).

 

La lettera c) del comma in esame apporta modifiche all'articolo 23-octies.

Per effetto della modifica introdotta (lettera c), n. 1), che aggiunge un periodo alla fine del comma 4), è fatto divieto a MPS, dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari e fino all'approvazione del Piano di ristrutturazione da parte della Commissione europea, di deliberare o distribuire dividendi ordinari o straordinari.

Inoltre (lettera c), n. 2)) viene aggiunto un periodo al comma 5 dell’articolo 23-octies: norma che vieta a MPS, qualora il bilancio approvato evidenzi una perdita di esercizio, di corrispondere interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facoltà, per la banca emittente, di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione.

Per effetto delle norme in esame, tale ultimo divieto non si applica, compatibilmente con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nei casi in cui la facoltà dell'emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari per andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione, ma un differimento della stessa, ovvero non si applica nei casi in cui tale facoltà non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determini un inadempimento al contratto.

 

La lettera d) apporta modifiche all'articolo 23-novies.

In particolare, (lettera d), n. 1) si prevede che la richiesta da parte della Banca MPS di usufruire delle condizioni agevolate di sottoscrizione sia inoltrata quindici giorni prima della data di sottoscrizione prevista, invece del termine di trenta giorni prima.

Inoltre (lettera d), n. 2), viene modificato l’oggetto della valutazione che deve essere effettuata dalla Banca d’Italia entro i quindici giorni successivi alla predetta richiesta. In particolare si prevede che l’Autorità valuti – tra i vari elementi – la sola computabilità dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS nel patrimonio di vigilanza, in luogo di doverne verificarne anche le caratteristiche e la conformità alle norme di legge che disciplinano l’emissione di detti strumenti e alla disciplina attuativa.

 

Conseguentemente, si prevede (lettera d), n. 3) che la Banca d’Italia autorizzi, oltre all’emissione dei nuovi strumenti finanziari, anche il riscatto dei “Tremonti bond”, sempre entro quindici giorni dall’invio dell’apposita comunicazione.

 

La lettera e) apporta modifiche all'articolo 23-decies, che individua le caratteristiche principali dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS.

In primo luogo, la lettera e), n. 1) sostituisce l’ultimo periodo del comma 1 del predetto articolo 23-decies (tale prescrizione non è contenuta nell’articolo 8 del D.L. 216 del 2012)

Il richiamato comma 1 precisa tra l’altro che gli strumenti finanziari agevolati sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'emittente; per effetto delle norme in esame, si precisa che la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga alle disposizioni codicistiche che prevedono (articolo 2441, sesto comma, c.c.) specifiche e complesse procedure preliminari (tra cui un’apposita relazione scritta). Il prezzo è fissato tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie di MPS, in conformità ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione recato dalla disciplina attuativa del D.L. 95 del 2012 (D.M. di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1).

In deroga all'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (TUF) non viene richiesto il parere dei revisori dei conti o delle società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

La determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformità ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, TUF.

Inoltre (lettera e), n. 2)) al fine di recepire le indicazioni della Commissione UE viene novellato il regime di corresponsione degli interessi.

Il pagamento di interessi viene dunque svincolato dalla disponibilità di utili distribuibili, essi sono dunque corrisposti in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio, come risultante dall'ultimo bilancio dell'emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.

 

Di conseguenza (lettera e), n. 3), che modifica il comma 4 della richiamata norma), con una disposizione parzialmente diversa dall’articolo 8 del D.L. 216 del 2012):

§      si eliminano le vigenti disposizioni che disciplinavano le conseguenze della mancata corresponsione di interessi per assenza o incapienza di utili;

§      si prevede che gli eventuali interessi “incapienti”, e cioè che eccedono il risultato dell'esercizio, siano corrisposti in primo luogo mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato, il cui prezzo è determinato secondo le regole già esposte alla lettera e), n. 1);

§      solo per il biennio 2012 e 2013 e nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, gli eventuali interessi “incapienti” possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di ulteriori nuovi strumenti finanziari agevolati.

 

Il richiamato articolo 8 del D.L. 216/2012 dispone la semplice possibilità di remunerare gli interessi “incapienti” nel risultato esercizio mediante azioni ordinarie o ulteriori bond agevolati.

 

Infine, la lettera f) apporta modifiche all'articolo 23-undecies, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da trasmettere alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario - l'individuazione, nell’ambito di opzioni prestabilite, delle risorse per finanziare la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari.

 

In particolare (lettera f), n. 1)) sono abbreviati i termini per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di D.P.C.M. che individua le risorse per finanziare la sottoscrizione degli strumenti emessi da MPS. Viene dunque abbreviato da quindici a dieci giorni il termine per l’espressione del primo parere delle Commissioni sulla disciplina governativa proposta; è altresì abbreviato da dieci a cinque giorni il termine per l’espressione del parere sullo schema come ritrasmesso dal Governo, nel caso in cui quest’ultimo non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Camere con riferimento ai profili finanziari. In tale ipotesi, lo schema ritrasmesso deve essere corredato dei necessari elementi integrativi di informazione.

Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.

Inoltre, (lettera f), n. 2), che aggiunge il comma 2-bis all’articolo 23-undecies) ferme restando le modalità di reperimento delle risorse necessarie a finanziare l'intervento, si consente di utilizzare il sistema dell'anticipazione di tesoreria per il finanziamento delle misure adottate per la ripatrimonializzazione di MPS.

Come affermato dalla richiamata relazione illustrativa, l’anticipazione è da regolarizzare in seguito mediante la destinazione del netto ricavo dell'emissione di titoli di Stato, qualora i tempi non siano sufficienti ad espletare tutte le necessarie procedure contabili.

Più in dettaglio, ove non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l’autorizzazione a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.


 

Articolo 1, commi 358-361
(Esercizio del potere sostitutivo statale per la gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Roma)

 


358. In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 e successive modificazioni, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria.

359. Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi, è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011, salvo diversa previsione da parte del presente comma e dei commi 360 e 361. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.

360. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 359, il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in ambito regionale:

a) autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;

b) supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;

c) adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della Città del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti.

361. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 359 e 360 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con il decreto di cui al comma 358.


 

 

I commi da 358 a 361, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma (dichiarata con il D.P.C.M. 22 luglio 2011 e connessa alla chiusura della discarica di Malagrotta), prevedono la nomina, con apposito D.M. ambiente, di un commissario che provveda in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria.

Si segnala che le citate norme hanno sostituito quelle recate dall’art. 9 del D.L. 216/2012 non convertito in legge.

 

 

In particolare, il comma 358, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma, prevede la nomina, con apposito D.M. ambiente, di un commissario che provveda in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria.

In attuazione di tale disposizione, con il D.M. Ambiente 3 gennaio 2013 (G.U. n. 5 del 7/1/2013) il prefetto Sottile è stato nominato (per la durata di 6 mesi, prorogabili) Commissario per la gestione dei rifiuti urbani in Provincia di Roma, ed è stato incaricato di diffidare le autorità competenti, nonché le imprese titolari degli interventi e degli impianti, ad operare in tempi stretti, nonché sostituirsi alle stesse in caso di inerzia.

In particolare il decreto è finalizzato a garantire il necessario incremento nell'offerta di impianti di trattamento meccanico biologico e di compostaggio, accelerando l'iter e definendo tempi certi per la conclusione dei relativi procedimenti di autorizzazione.

Con il D.M. Ambiente 9 gennaio 2013 (G.U. n. 15 del 18/1/2013), il precedente decreto è stato modificato al fine di precisare gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del precedente decreto.

 

 

L’emergenza rifiuti nel Lazio connessa all’imminente
chiusura della discarica di Malagrotta

Con il D.P.C.M. del 22 luglio 2011 (pubblicato nella G.U. n. 178 del 2 agosto 2011), era stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti. Nella premessa al D.P.C.M. veniva richiamata la notifica che la Commissione europea aveva inoltrato al Governo italiano con una lettera di costituzione in mora per l'infrazione 2011/4021 relativa alla gestione della discarica di Malagrotta, ritenendo la stessa inadeguata e non conforme alla normativa comunitaria di riferimento. Veniva, inoltre, ravvisata la necessità di garantire l'individuazione e la successiva realizzazione in termini di somma urgenza di un sito provvisorio alternativo in grado di assicurare la gestione dei flussi di rifiuti nei comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della città del Vaticano per il tempo necessario all'avvio degli impianti di smaltimento e trattamento definitivi.

Successivamente il Consiglio di Stato, con decreto del 27 dicembre 2011, n. 5699, ha accolto l'istanza di sospensiva dell'ordinanza del TAR del Lazio n. 4338/2011 sospendendo - fino alla camera di consiglio del 17 gennaio 2012 - l'efficacia del citato D.P.C.M. del 22 luglio 2011 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3963 del 6 settembre 2011 con cui il Prefetto di Roma era stato nominato Commissario delegato per il superamento della situazione emergenziale.

In considerazione della mancata adozione delle misure necessarie per prorogare il conferimento dei rifiuti prodotti nei comuni della provincia di Roma presso la discarica di Malagrotta in conseguenza dei predetti provvedimenti, è stato emanato il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 con cui è stata confermata fino al 17 gennaio 2012 la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti.

Successivamente, il prefetto Giuseppe Pecoraro, dopo circa otto mesi dall'assunzione dell'incarico, ha rassegnato le dimissioni a seguito delle problematicità emerse sulle aree di Corcolle e Riano individuate nell'ambito dei 7 siti inclusi nello studio di analisi preliminare realizzato della Regione Lazio.

Con il D.P.C.M. 25 maggio 2012, è stato quindi nominato quale nuovo commissario delegato il prefetto Goffredo Sottile.

Una sintesi dei pareri tecnici relativi ai 7 siti alternativi alla discarica di Malagrotta, individuati dalla Regione Lazio, sono disponibili nel «Memorandum sulla gestione dei rifiuti solidi urbani di Roma, Fiumicino, Ciampino, SCV – Stato dei lavori, considerazioni e raccomandazioni»[57] redatto dal Ministero dell’ambiente in data 28 marzo 2012.

Nel medesimo Memorandum viene analizzata anche la coerenza degli interventi emergenziali con la pianificazione regionale risultante dall’approvazione del nuovo piano di gestione dei rifiuti del Lazio, avvenuta con la Deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012, n. 14[58].

Nel Memorandum si legge in proposito che, poiché il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti non garantisce il superamento del deficit di trattamento presente a livello provinciale, “la soluzione emergenziale prevista di realizzare nuovi impianti di discarica non fornirebbe, allo stato, adeguate garanzie di superamento della procedura di infrazione in corso, in quanto la stessa ha come punto fondamentale il conferimento nella discarica di Malagrotta di rifiuti non trattati”.

Il citato Memorandum si concludeva con la proposta e l’impegno del Ministero a sottoscrivere un accordo di programma ed un piano operativo con gli enti ed i soggetti interessati, per l’uscita dall’emergenza. Tale impegno si è concretizzato con la firma, nel mese di agosto 2012, del c.d. Patto per Roma[59], finalizzato a perseguire due obiettivi principali: aumento della raccolta differenziata, con lo stanziamento da parte della Regione di 127 milioni, e il pieno regime degli impianti di trattamento per conferire in discarica solo rifiuti trattati.

Sulla situazione del ciclo di gestione dei rifiuti nel Lazio, si segnala l’audizione svolta dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nella seduta del 21 novembre 2012 delle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sulle procedure di infrazione in materia di discariche illegali[60].

 

Si segnala che il Piano rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio del 18 gennaio 2012, n. 14, è stato annullato dal TAR Lazio Sez. I-Ter con sentenza n. 121 del 9 gennaio 2013.

 

 

Ai sensi del comma 359, per l'attuazione dei necessari interventi il commissario è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, salvo diversa previsione del presente comma e di quelli successivi.

Si ricorda che l’art. 1, comma 2, della citata ordinanza, prevede che il Commissario si avvalga, in qualità di Soggetto attuatore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, della Direzione attività produttive e rifiuti della regione Lazio per lo svolgimento della funzione di stazione appaltante per la realizzazione di una o più discariche e/o per l'ampliamento di discariche esistenti indicate dalla medesima Regione, nonché di un impianto di trattamento meccanico - biologico dei rifiuti urbani necessari a garantire la piena copertura del fabbisogno dell'area interessata dallo stato di emergenza.

L’art. 3 dell’ordinanza prevede invece che, per l'attuazione degli interventi dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituenti variante ai piani urbanistici, il Commissario, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possa affidare la progettazione anche a liberi professionisti, utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 4.

Lo stesso articolo disciplina le modalità di svolgimento dell’eventuale conferenza di servizi con la quale il Commissario, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, nonché incarica il Commissario di provvedere per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

L’art. 4 autorizza invece il Commissario, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ad una serie di disposizioni, elencate dalla norma, tra cui si ricordano alcune norme del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di rifiuti, nonché del D.Lgs. 36/2003 sulle discariche, del D.P.R. 327/2001 in materia di espropriazioni e del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

 

Il comma in commento dispone altresì che, con il medesimo decreto ministeriale con cui si provvede a nominare il Commissario, sono determinati i compiti e la durata della nomina per un periodo di 6 mesi, salvo proroga o revoca.

 

Il comma 360, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, affida al Commissario l'espletamento dei seguenti compiti in ambito regionale:

§      autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;

§      supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;

§      adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato di Città del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a 30 giorni, dei necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti.

 

Il comma 361 prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 358 a 360 siano posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con il decreto ministeriale di cui al citato comma 358.

Nelle premesse del citato D.M. ambiente del 3 gennaio 2013 si precisa che “è necessario garantire che la nomina del Commissario e l'esercizio dei poteri allo stesso attribuiti siano immediatamente operativi, e pertanto si ritiene opportuno rinviare a successivo decreto la determinazione delle modalità con le quali gli Enti competenti in via ordinaria sono tenuti a sostenere gli oneri per l'attuazione dei poteri e dei compiti attribuiti al citato Commissario ai sensi dell'art. 1, comma 361 della legge n. 228 del 2012”.

Profili di rilevanza comunitaria

Il 31 maggio 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato (p.i. 2011_4021) in relazione alla non conformità alla normativa europea sulle discariche di rifiuti (direttiva 1999/31/CE in combinato disposto con la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) della discarica di Malagrotta e di altre discariche laziali.

Secondo la Commissione, la discarica di Malagrotta e i subATO di Rieti e di Latina evidenziano un deficit nella capacità di assolvere all’obbligo di pretrattamento meccanico biologico previsto dall’art. 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE, che dispone per i rifiuti urbani conferiti in discarica un trattamento che comprenda un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la necessaria stabilizzazione della frazione organica in essi contenuta.

Inoltre, la Commissione contesta la mancata istituzione nella Regione Lazio di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati che tengano conto delle migliori tecniche disponibili (art. 16, paragrafo 1 direttiva 2008/98/CE).

Infine, la Commissione rileva la mancata attuazione delle misure idonee ad evitare i disagi causati dai rifiuti maleodoranti (art. 13 direttiva 2008/98/CE).


 

Articolo 1, comma 362
(Salvezza degli effetti del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216)

 

362. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante: «Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea» non convertite in legge.

 

 

Il comma 362 fa salvi gli effetti giuridici sorti sulla base del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 (Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea) le cui disposizioni sono confluite nell’articolato della legge in commento (commi 388 e 394).

Il decreto-legge n. 216/2012, in vigore dall’11 dicembre 2012, è stato presentato per la conversione in legge presso il Senato (A.S. 3603) e assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente; quest’ultima si è limitata a rendere parere favorevole sui presupposti costituzionali di necessità ed urgenza del provvedimento.

 

Il D.L. n. 216/2012 era volto a rispondere alla necessità di adempiere ad obblighi europei scaduti o di imminente scadenza inquadrandosi nell'ambito delle misure necessarie a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 117, comma 1, della Costituzione; il provvedimento era stato, invero, emanato ai sensi dell'art. 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni (Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei il potere di proposta di provvedimenti normativi, anche urgenti, necessari a far fronte ad atti normativi o a sentenze che comportino obblighi statali di adeguamento, allorquando la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso. A detta della relazione illustrativa del decreto-legge, la ratio del ricorso alla decretazione d’urgenza era, altresì, connesso al ritardo dell'iter di approvazione del disegno di legge comunitaria 2011 (A.S. 3129, in seconda lettura al Senato al momento di uscita del presente dossier), circostanza che non consente di attuare una serie di direttive, già scadute o di imminente scadenza, per le quali lo Stato italiano rischia il deferimento in Corte di giustizia con immediata applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Con particolare riferimento al merito del comma in esame si precisa che, già in precedenza, si sono registrati casi di sanatoria degli effetti di decreti-legge intervenuta prima della scadenza dei medesimi decreti.

A tal proposito si segnalano i precedenti nei quali tale prassi è stata seguita utilizzando lo strumento della legge finanziaria:

§      la L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), all’art. 62, co. 6, ha abrogato le disposizioni del D.L. 28 ottobre 1999, n. 390 (Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili) e ha riconosciuto validi gli atti e i provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 390/99; all’art. 68, co. 5, ha abrogato le disposizioni del D.L. 2 novembre 1999, n. 391 (Disposizioni interpretative delle norme sul conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al codice della strada) e ha riconosciuto validi gli atti e i provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento.

§      la L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), all’art. 62, co. 7, ha abrogato gli artt. 1 e 2 del D.L. 12 novembre 2002, n. 253 (Disposizioni urgenti in materia tributaria) facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni.

§      la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), all’art. 1, co. 752, ha mantenuto validi gli atti ed i provvedimenti adottati e fatto salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 13 novembre 2006, n. 279 (Misure urgenti in materia di previdenza complementare) in corso di conversione alla data del 1 gennaio 2007.

§      la L. 24 dicembre 2007, n. 244,(legge finanziaria 2008), all’art. 2, co. 54, ha disposto che restassero validi gli atti e i provvedimenti adottati e fossero salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223 (Disposizioni urgenti in materia di riparto di risorse finanziarie tra le regioni), in corso di conversione al 1 gennaio 2008.


 

Articolo 1, comma 363
(Regime di circolazione intracomunitaria degli additivi per carburanti)

 

363. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 21, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00».

 

 

Il comma 363 inserisce alcune categorie di additivi per oli lubrificanti tra i prodotti sottoposti alle norme relative ai controlli e alla circolazione delle merci nella movimentazione con gli Stati membri dell’UE, contenute nel Testo Unico delle Accise in ottemperanza alla disciplina europea in materia.

 

A tal fine, è aggiunta la lettera g-bis) all’articolo 21, comma 10 del citato TUA.

 

La norma in esame sembra ottemperare alle prescrizioni contenute in alcune decisioni di esecuzione della Commissione Europea, ovvero alla decisione di esecuzione 2011/545/UE della Commissione, del 16 settembre 2011, relativa all’applicazione delle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai prodotti del codice NC 3811.

 

Con la locuzione NC – nomenclatura combinata si intende il codice numerico doganale attraverso il quale sono classificati i prodotti ai fini della circolazione internazionale delle merci. La nomenclatura combinata consente l'applicazione delle politiche comunitarie relative all'importazione ed esportazione di merce e risponde alle esigenze di raccogliere, trasmettere e pubblicare dati relativi alle statistiche del commercio estero dell'Unione Europea. Dalla codifica delle merci dipende poi l'applicazione dei dazi all'importazione, secondo la Tariffa Doganale Comune – TARIC operativa nel territorio UE, introdotta dal regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, e dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione adotta le note esplicative della nomenclatura combinata, previo esame da parte della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice delle dogane.

 

In particolare, le norme in esame inseriscono tra i prodotti la cui circolazione è sottoposta a controllo gli additivi per oli minerali corrispondenti ai seguenti codici di nomenclatura combinata:

§      al codice NC 3811 11 10 corrispondono: preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli a base di piombo tetraetile (in base alle note esplicative, rientrano in questa sottovoce le preparazioni in cui il piombo tetraetile è il solo componente antidetonante);

§      al codice NC 3811 11 90 corrispondono le suddette preparazioni per oli minerali cd. “altre”, ovvero le preparazioni in cui il piombo tetrametile, il piombo etilmetile, o una miscela di piombo tetraetile e tetrametile è il solo o il principale componente antidetonante;

§      al codice NC 3811 19 00 corrispondono le soluzioni con di più del 61 %, ma non più del 63 % in peso di manganese metilciclopentadienile tricarbonile in un solvente di idrocarburi aromatici, contenente in peso non più di: - 4,9 % di 1,2,4-trimetil-benzene, - 4,9 % di naftalene e - 0,5 % di 1,3,5-trimetil-benzene e al codice 3811 1900 90 altri additivi per oli lubrificanti.

 

Con la decisione di esecuzione 2011/545/UE della Commissione, del 16 settembre 2011, relativa all’applicazione delle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai prodotti del codice NC 3811, tali prodotti erano stati tutti assoggettati in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE, al fine di impedire fenomeni di evasione, elusione ed abuso fiscale; in tal modo sono stati assoggettati alle disposizioni in materia di controllo e circolazione alcuni prodotti destinati ad essere utilizzati come additivi per carburante, i quali, nella fattispecie, sono soggetti a tassazione armonizzata.

 

La direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE ha disciplinato il regime generale relativo alle accise gravanti sul consumo di alcuni prodotti (prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; alcole e bevande alcoliche; tabacchi lavorati). Sono disciplinati in particolare il momento di assoggettamento ad accisa e di esigibilità dell’imposta; viene individuato il soggetto passivo e le modalità di rimborso o sgravio; sono altresì regolamentate le esenzioni e le agevolazioni.

L’articolo 21 della Direttiva 2008/118/CE, recependo quanto già disposto dalla Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, specifica che la circolazione in regime sospensivo deve aver luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico, conformemente ad una procedura la quale viene di seguito descritta e che prevede la presentazione, da parte dello speditore alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, di una bozza del suddetto documento elettronico, per il tramite del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa EMCS, di cui all'articolo 1 della Decisione 1152/2003/CE. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono, successivamente, effettuare una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico, informando immediatamente lo speditore se questi non sono validi. Il suddetto sistema informatizzato deve inoltre permettere alle autorità competenti di seguire i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa e di monitorare la circolazione di questi ultimi quando circolino in sospensione dall'accisa. Infine esso va utilizzato anche al fine di garantire la riscossione dell'imposta secondo le aliquote fissate dagli Stati membri. Al fine di permettere il graduale adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa, gli Stati membri beneficeranno tuttavia di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione continuerà ad avvenire secondo le formalità previste dalla precedente direttiva 92/12/CEE.

Il recepimento della direttiva nell’ordinamento italiano è avvenuto con il D.Lgs. 29 marzo 2010 n. 48 che ha modificato il TUA nel senso richiesto dalle disposizioni europee, adeguando alla direttiva anche la normativa dei controlli sulla circolazione intracomunitaria dei prodotti.

 

Successivamente all’adozione della decisione di esecuzione 2011/545/UE, è stata richiamata l’attenzione della Commissione sulla particolare situazione dei prodotti dei codici NC 3811 21 00 e 3811 29 00; la Commissione in proposito rileva che i suddetti prodotti non sono destinati ad essere utilizzati né come combustibile per riscaldamento o carburante per motori né come additivi e non comportano rischi di evasione, elusione o abuso fiscale.

Pertanto essi non dovrebbero essere assoggettati alle richiamate disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE, che dovrebbero limitarsi ai richiamati prodotti dei codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto necessario sostituire la predetta decisione di esecuzione 2011/545/UE con una decisione analoga, limitata però ai codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00 a decorrere dal 1° gennaio 2013.


 

Articolo 1, comma 364
(Incentivazione dei bioliquidi sostenibili)

 


364. Al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE ed evitare le relative sanzioni, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 7-quater, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7-ter, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2, comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato, come indicato al successivo comma 7-quater, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 (articolo 2, comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

7-ter. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 7-quater, i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma 7-quater, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7-bis e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 7-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7-ter.».


 

 

Il comma 364, introdotto durante l’esame parlamentare, integra l’articolo 25 del D.Lgs. n. 28/2011[61] (a cui vengono aggiunti i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater) per prevedere la facoltà per i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili[62], entrati in esercizio prima del 2013, di modificare il sistema di incentivazione vigente, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013.

Si ricorda che il D.Lgs. 28/2011[63] ha previsto una modifica nel sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per gli impianti che entreranno in esercizio a partire dal 2013. Essi sono, infatti, incentivati con un nuovo meccanismo, definito nel dettaglio dal D.M. 6 luglio 2012, di “attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”.

Per gli impianti a biomasse, collegati alla rete, entrati in esercizio entro il 2012 (a cui si riferisce la norma in esame), l’energia elettrica prodotta può essere incentivata con due alternativi meccanismi di sostegno:

§      i Certificati Verdi (previsti dall'articolo 2, comma 144, della legge finanziaria per il 2008, applicati a tutti gli impianti con potenza superiore a 1 MW e a quelli più piccoli nel caso in cui non si opti per le Tariffe Onnicomprensive). Si tratta di titoli negoziabili, rilasciati sulla base all’energia elettrica prodotta dagli impianti;

§      le Tariffe Onnicomprensive (previste dall'articolo 2, comma 145, della legge finanziaria per il 2008 e applicabili solo nel caso di impianti con potenza fino a 1 MW su richiesta del produttore in alternativa ai certificati verdi). Le Tariffe Onnicomprensive (TO) sono tariffe fisse di remunerazione dell’energia elettrica immessa in rete.

I principali riferimenti normativi alla base dei due meccanismi sono la citata legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007) e il D.M. 18/12/2008.

 

In particolare la norma in esame distingue due casi, rispettivamente riguardanti l’applicazione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva:

§      per gli impianti entrati in esercizio nel periodo 2008-2012 diversi da quelli di cui al punto successivo, i titolari possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), anziché quello di cui al punto 6 della stessa tabella. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile in modo da garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione del regime di incentivazione precedente alla producibilità massima attesa dell'impianto. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero (comma 7-bis);

§      per gli impianti di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, il produttore può richiedere e ottenere, di anno in anno, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge finanziaria per il 2008, con la contestuale determinazione di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, in modo da garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, del regime di incentivazione precedente (comma 7-ter).

Il comma 7-quater reca disposizioni in merito all’attuazione del nuovo regime.

Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7-bis e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 7-ter.

Entro sessanta giorni, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7-ter.

La norma è finalizzata a salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE ed evitare relative le sanzioni.

Si ricorda che nel settore dei trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020 deve essere almeno pari al 10% del consumo finale di energia in questo settore.

Il citato D.Lgs. 28/2011, all’articolo 33, comma 2, ha fissato una quota minima di impiego di biocarburanti nei trasporti del 5% per il 2014. Tale decreto, che ha attuato la citata direttiva 2009/28/CE, ha previsto: la razionalizzazione e l’adeguamento dei sistemi di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili (energia elettrica, energia termica, biocarburanti) e di incremento dell’efficienza energetica, così da ridurre i relativi oneri in bolletta a carico dei consumatori; la semplificazione delle procedure autorizzative; lo sviluppo delle reti energetiche necessarie per il pieno sfruttamento delle fonti rinnovabili.

In tema di biocarburanti (e bioliquidi) è poi intervenuto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (di recepimento della direttiva 2009/30/CE) che prevede l'aggiornamento delle specifiche dei combustibili utilizzati nei trasporti (carburanti), fissate ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti.

Infine, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2012, come modificato dal decreto interministeriale 11 giugno 2012, e poi dal D.M. 12 novembre 2012, ha definito il Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi.


 

Articolo 1, commi 365-379
(Disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

 


365. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011;

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

366. A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013, i soggetti di cui al comma 365, possono accedere al finanziamento di cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373.

367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

368. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 365 presentano:

a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza, nonché ai soggetti finanziatori una auto dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta la ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 365, lettere a), b), c) e d) nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 366;

b) ai soli soggetti finanziatori:

1) copia del modello di cui al comma 371, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate;

2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366.

369. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

370. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 365 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

371. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate è approvato il modello indicato al comma 368, lettera b), n. 1), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 369.

372. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 371, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

373. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 365 a 372 è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti Organi comunitari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della positiva verifica e sono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali i soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 e sono effettuati i pagamenti di cui al comma 366.

374. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti».

375. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012»;

b) dopo le parole: «Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014» sono aggiunte le seguenti: «da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione».

376. Nel comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.».

377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012 ai fini dell'accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).

378. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpretano nel senso che, per i titolari di reddito d'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui al medesimo articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si applicano esclusivamente se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

379. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpreta nel senso che le ritenute ivi previste includono altresì i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella a carico del lavoratore.


 

 

I commi 365–379 prevedono un’ulteriore ipotesi di finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

 

Il comma 365 individua i soggetti che possono fare ricorso al finanziamento previsto dalla norma. Tali soggetti devono avere sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del MEF 1° giugno 2012 e possono essere:

§      titolari di reddito di impresa industriale e commerciale;

§      esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972;

§      titolari di reddito di lavoro autonomo;

La norma precisa che tali soggetti devono essere diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012, ovvero all'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012.

Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 definisce i criteri per la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché a favore delle imprese, di soggetti pubblici, di servizi specificati nella norma.

I predetti contributi possono essere anche concessi, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, mediante finanziamenti agevolati della durata massima di venticinque anni; i relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. I beneficiari dei finanziamenti agevolati usufruiscono inoltre di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.

 

I soggetti sopra indicati per poter accedere al finanziamento devono dimostrare di aver subìto un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

§      diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011;

§      utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CICS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

§      riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

§      contrazione superiore del 20 per cento, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

 

I commi 366 e 367 prevedono che i soggetti sopra menzionati possano chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati dal sisma un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

I soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012 tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7 (ovvero 6 miliardi di euro). Le garanzie dello Stato sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale definisce i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità).

 

I finanziamenti previsti dall’articolo 11 del D.L. n. 174 del 2012

L’articolo 11, ai commi da 7 a 12, del D.L. n. 174 del 2012 disciplina la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Il predetto finanziamento può essere richiesto, oltre che da tali soggetti, anche dai titolari di reddito di lavoro autonomo e dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell’esercizio di dette imprese e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1° luglio 2012 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato.

La finalità della norma è quella di agevolare il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi che, ai sensi del precedente comma 6, devono essere effettuati entro il 16 dicembre, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte degli imprenditori e degli altri soggetti interessati che in relazione alla loro attività hanno subito danni dal terremoto.

Gli imprenditori che possono accedere a questi finanziamenti - garantiti e accollati dallo Stato per la quota delle spese e degli interessi - sono individuati mediante rinvio ai requisiti stabiliti per accedere ai contributi previsti dall’articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 e dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.

Per le modalità di accesso si prevede una procedura analoga a quella prevista per i finanziamenti agevolati di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, a cui i finanziamenti in esame possono aggiungersi. In primo luogo, si stabilisce che i soggetti finanziatori stipulino contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana. Tali contratti prevedono finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6 miliardi di euro, e prevedono l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2012 ha disciplinato la concessione delle garanzie dello Stato sui predetti finanziamenti e ha definito i criteri e le modalità operative delle garanzie stesse. Le garanzie dello Stato sono elencate nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze recante l’elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti (ai sensi dell'articolo 31 della legge di contabilità e finanza pubblica).

Previa integrazione della convenzione tra Cdp e Abi, oltre ai titolari di reddito di impresa (tra i quali, come precisano le norme, rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, ai sensi dell’alinea del comma 7-bis), possono usufruire del finanziamento agevolato:

§      limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività svolte, i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole, a condizione che possiedano i requisiti di accesso analoghi a quelli delle altre attività di impresa (di cui al già illustrato comma 7); gli esercenti attività agricole (comma 7-bis, lettera a)) sono individuati dall’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’IVA): l’articolo 4 citato definisce, a fini Iva, l’esercizio di imprese commerciali o agricole, rinviando alle disposizioni del codice civile;

§      i titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) predisposta dalla Protezione Civile: si tratta di un prestampato in forma tabellare che permette di esprimere, attraverso una valutazione speditiva del rilevamento del danno, un giudizio di agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica (comma 7-bis, lettera b)).

Il comma 7-ter stabilisce che tali soggetti devono presentare ai soggetti finanziatori la documentazione prevista dal comma 9. Si tratta, in particolare, di una serie di documenti, che certificano - mediante autodichiarazione - il possesso dei requisiti per accedere ai contributi nonché la circostanza che i danni subiti sono stati di entità tale da condizionare una ripresa piena della attività di impresa (lettera a)). Il richiedente deve altresì fornire una copia del modello presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione (lettera b)) nonché la copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (lettera c)).

Si evidenzia che l’entrata in vigore delle norme contenute nei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater (introdotte nel corso dell’esame in sede referente) è stata anticipata dal decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

Il D.M. 28 novembre 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 12 del 15 gennaio 2013) ha disciplinato la concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti accordati ai sensi delle norme introdotte dal D.L. n. 194.

Si ricorda, infine, che a seguito dell’entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 194 del 2012 le circolari n. 45/E e n. 46/E del 2012 dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito alcune questioni interpretative riguardanti il finanziamento agevolato in commento.

 

 

I commi 368 e 369 individuano la procedura per accedere al finanziamento. In particolare, occorre presentare un’autodichiarazione ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati (anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza), nonché ai soggetti finanziatori che attesti la ricorrenza di almeno due delle condizioni prima citate.

L’autodichiarazione deve inoltre attestare la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi.

Ai soli soggetti finanziatori occorre inoltre presentare: una copia del modello da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i pagamenti da effettuare con le scadenze; i relativi modelli di pagamento con gli importi. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

 

Analogamente a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 10, del D.L. n. 174 del 2012, il comma 370 prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti finanziatori, volto a coprire gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione. Tale credito di imposta deve corrispondere all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione dei limiti di legge, ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene, secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

La quota capitale è invece restituita dai soggetti richiedenti secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

 

Il comma 371 demanda ad un provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate l’approvazione del modello per le dichiarazioni telematiche, nonché i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo.

Si evidenzia che non è definito il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate deve approvare il suddetto modello.

 

Ai sensi del comma 372 l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, i dati risultanti dalle dichiarazioni telematiche, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

 

Il comma 373 precisa che l'efficacia delle disposizioni descritte è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti organi comunitari. La positiva verifica comunitaria è comunicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel quale sono stabilite le date dell’anno 2013 entro le quali può essere chiesto il finanziamento e sono effettuati i pagamenti.

 

I commi 374, 375 e 376 apportano modifiche di coordinamento alle disposizioni in materia di finanziamenti per il terremoto del maggio 2012 attualmente vigenti.

In particolare il comma 374 specifica, con un’integrazione al citato articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012, che il credito d’imposta per i soggetti autorizzati all'esercizio del credito (beneficiari dei finanziamenti agevolati) - in misura pari per ciascuna scadenza di rimborso all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti - si estende anche alle spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Il comma 375 modifica la norma del D.L. n. 83 del 2012 (articolo 10, comma 14) che prevede un’apposita convenzione con Fintecna (o società da questa interamente controllata) per assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. La norma in esame dispone che la citata convenzione sia stipulata dai Commissari delegati alla ricostruzione, e non dal MEF.

Agli oneri derivanti da tale disposizione, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede nell’ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione istituito dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012. La norma in esame dispone che le risorse del Fondo per la ricostruzione siano trasferite ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione.

Si segnala che il 9 novembre 2012 Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha acquisito l’intera partecipazione detenuta dallo Stato nella società Fintecna, esercitando il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 23-bis del D.L. n. 95 del 2012. Le quote acquisite sono pari al 100% del capitale di Fintecna.

Il comma 376 integra la disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione contenuta dall’articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012.

La norma in esame prevede che nei casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi, e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, la banca comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte dello stesso soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (il quale prevede la facoltà del contribuente di compensare debiti e crediti d'imposta). Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

Si segnala che una norma analoga è prevista, oltre che dal precedente comma 369, anche per la disciplina dei finanziamenti di cui all’articolo 11 del D.L. n. 174 del 2011 contiene. Il comma 8 prevede infatti che i soggetti finanziatori comunichino all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, ai fini dell’attivazione della procedura di riscossione coattiva. In tal caso gli interessi di mora gravano sul soggetto inadempiente.

 

Il comma 377 prevede l’adozione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, di linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma che ha colpito i territori dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto nel maggio 2012 ai fini dell'accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).

Tale norma va nella direzione di facilitare l’accesso all’annunciata linea di credito di oltre 300 milioni presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. Si ricorda che la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, istituita nel 1956, è un'istituzione finanziaria a vocazione esclusivamente sociale.

 

Il comma 378 contiene una norma interpretativa dell'articolo 11, comma 6-bis, del D.L. n. 174 del 2012, volta a chiarire che per i titolari di reddito d'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni previste dallo stesso articolo 11, ai commi da 7 a 7-quater, sopra descritte, si applicano esclusivamente se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012 ovvero all'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012.

 

L’articolo 67-septies del D.L. n. 83 del 2012 ha esteso l’applicabilità delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, recate dal D.L. n. 74 del 2012 e dall’art. 10 dello stesso D.L. n. 83 del 0212, al territorio dei comuni di Ferrara e Mantova, nonché - ove risulti l’esistenza del nesso di causalità tra danni e i suindicati eventi sismici – dei seguenti comuni: Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Mottegiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta.

Successivamente l’articolo 11, comma 6-bis, del D.L. n. 174 del 2012 ha aggiunto i comuni di Ferrara e Mantova all’elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, recato dall’Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012. Si è quindi precisato che anche ai comuni citati si applicano le norme volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica previste dai predetti provvedimenti.

 

Il comma 379 prevede una norma interpretativa dell'articolo 11, comma 5, ultimo periodo, del D.L. n. 174 del 2012. Tale disposizione prevede, per i sostituti d’imposta operanti nelle aree colpite dal sisma del 20 maggio 2012, la regolarizzazione degli omessi adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro entro il 20 dicembre, senza applicazione di interessi e sanzioni, attraverso la trattenuta sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio.

La norma in esame prevede che le ritenute sul quinto dello stipendio includono altresì i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella a carico del lavoratore.


 

Articolo 1, commi 380 e 382-384
(Disposizioni in materia di imposta municipale propria – IMU e finanziamento dei Comuni)

 


380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.;

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;

d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

3) della dimensione demografica e territoriale;

4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

382. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012.

383. La verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, di cui al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

384. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale.


 

 

I commi 380 e da 382 a 384 innovano l’attuale assetto della destinazione del gettito rinveniente dall’IMU e, conseguentemente, ridefiniscono i rapporti finanziari tra Stato e comuni attualmente delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, nell’ambito del quale si dispone l’abrogazione di numerose disposizioni. A tale scopo, ed in estrema sintesi, le norme in questione:

§      attribuiscono ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato;

§      sopprimono il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal suddetto decreto legislativo (nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali “fiscalizzati” per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna);

§      sospendono per il biennio 2013-2014 la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo decreto 23/2011 (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA.

 

In primo luogo, con lo scopo di assicurare ai comuni il gettito dell'imposta municipale propria, per gli anni 2013 e 2014 viene soppressa la riserva di gettito IMU in favore dello Stato di cui all’articolo 13, comma 11 del D.L. n. 201 del 2011 (comma 380, lettera a))

Tale enunciazione trova poi un espresso riscontro nella successiva lettera h) del comma in esame (rispetto alla quale sarebbe pertanto opportuno un coordinamento), che dispone l’abrogazione del richiamato comma 11.

 

Il gettito sarà dunque integralmente devoluto ai comuni, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera f): rimane infatti allo stato il gettito IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Ai sensi della lettera g), resta possibile per i comuni la possibilità di innalzare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota.

Il comma 11 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (ora abrogato) disciplinava il riparto del gettito dell’IMU tra i diversi livelli di governo (Stato e comuni): esso riservava allo Stato la quota di imposta, dal 2012, pari alla metà dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base (attualmente pari allo 0,76 per cento) alla base imponibile di tutti gli immobili, tranne l’abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali strumentali. Alla quota statale non si applicavano le misure agevolative previste dalla legge, ovvero le detrazioni fissate dal medesimo articolo 13 e le riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni. Le norme prevedevano il versamento contestuale, con il pagamento dell’IMU, della quota di imposta riservata allo Stato.

Contestualmente all’attribuzione dell’intero (con l’eccezione sopradetta) gettito IMU ai comuni, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale (ai sensi della lettera b)) e – come si dirà più avanti – soppresso il vigente Fondo sperimentale di riequilibrio comunale.

Esso viene alimentato da una quota dell'imposta municipale propria (che viene resa di spettanza dei comuni) da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014.

In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi alle predette date.

L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari:

§      per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro;

§      per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni.

Secondo quanto desumibile dalla relazione tecnica, tali importi corrispondono sostanzialmente alla quota del gettito IMU destinata all’erario sulla base della disciplina dell’imposta dettata dall’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito nella legge n. 214 del medesimo anno), al netto della quota derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinata all’erario medesimo.

Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni; tale importo è rideterminato a seguito dell'emanazione dei suddetti D.P.C.M.. Ove vi sia una differenza positiva tra il nuovo importo e lo stanziamento iniziale, tale quota è comunque versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo.

Per gli anni 2013 e 2014 (ai sensi della lettera c)) la dotazione del Fondo è rispettivamente incrementata[64] di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013[65] e di 318,5 milioni di euro.

Sulla base della relazione tecnica, tali importi corrispondono agli effetti positivi che si determinano per l’erario a seguito della nuova destinazione del gettito IMU disposta dall’articolo 380 in esame, che vengono pertanto riversati al Fondo.

La lettera d) affida al D.P.C.M. che determina la quota dell’IMU che deve affluire al fondo anche i criteri di formazione e di riparto del Fondo stesso, tenendo conto dei seguenti fattori per i singoli comuni:

1)    degli effetti finanziari derivanti dall’abolizione della riserva di gettito IMU stabilita dall’articolo 13, comma 1 del D.L. 201 del 2011 e dalla contestuale attribuzione allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (rispettivamente, lettere a) ed f) del comma 1).

2)    della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

3)    della dimensione demografica e territoriale;

4)    della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5)    della diversa incidenza sulle risorse complessive per l'anno 2012 del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, soppresse dalla successiva lettera e);

6)    delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135[66].

Si segnala peraltro che su tali riduzioni interviene, incrementandole, l’articolo 1, comma 119 del provvedimento in esame.

7)    dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Con riferimento alle disposizioni illustrate è da ritenere, pertanto, che il gettito IMU affluirà ai comuni in parte direttamente, sulla base degli esiti della riscossione, ed in parte mediante trasferimento dal Fondo, per la quota di spettanza per ciascun ente locale.

La lettera e), come anticipato supra, contestualmente all’istituzione del Fondo di solidarietà comunale sopprime il Fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012 (rectius, per un presumibile errore materiale, 4 maggio 2012).

Dal punto di vista finanziario può rilevarsi come in tal modo risultino innovati i criteri di perequazione operanti per i comuni, in quanto la funzione perequativa di carattere verticale che connota il Fondo sperimentale di riequilibrio (che è alimentato anche da risorse statali) è ora sostituita dalla modalità perequativa di natura orizzontale che caratterizza il Fondo di solidarietà comunale (in quanto finanziato da quota del gettito IMU di spettanza comunale).

Si rammenta che il Fondo sperimentale di riequilibrio è stato istituito dal più volte citato D.Lgs. 23/2011 con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, atteso che per le autonomie speciali le norme della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale – e quindi anche tale decreto legislativo – si applicano all’esito di una specifica procedura stabilita, in ragione della posizione costituzionale di tali enti, dall’articolo 27 della legge medesima. Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato. Si ricorda, al riguardo, che tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione [o la provincia autonoma] a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso della regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è, dunque, ancora a carico dello Stato.

In ordine, inoltre, ai decreti ministeriali citati dalla norma, si segnala che il D.M. 21 giugno 2011 ha determinato l’importo del Fondo sperimentale per il medesimo anno in circa 8.376 milioni di euro, mentre il D.M. 4 maggio 2012 ha stabilito tale ammontare, per l’anno 2012, in circa 6.825,4 milioni di euro.

Si segnala che sul Fondo sperimentale di riequilibrio, soppresso dalla lettera e) in commento, interviene l’articolo 1, comma 119, del provvedimento in esame, che, come sopra già segnalato, riduce le dotazioni finanziarie del Fondo stesso per il triennio 2013-2015.

 

Le lettera h):

§      abroga il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che – come visto supra - riserva allo Stato quota parte del gettito IMU in favore dello Stato, nonché i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, relativi all’istituzione ed alle modalità di alimentazione del citato Fondo sperimentale di riequilibrio;

§      sospende - in conseguenza, deve ritenersi, delle nuove regole sulla titolarità del gettito IMU ora stabilite - per gli anni 2013 e 2014, la devoluzione di gettito di imposte erariali immobiliari in favore dei comuni disposta dall’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 23/2011 in materia di federalismo municipale (commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9). Come all’inizio segnalato, si tratta dell’imposta di registro e di bollo sugli atti di trasferimento immobiliare, dell’imposta ipotecaria e catastale, dell’imposta di registro sulle locazioni, delle tasse ipotecarie e della cedolare secca sugli affitti. Si tratta altresì della compartecipazione comunale al gettito dell’IVA.

Tale compartecipazione, che deve dar luogo ad un importo finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell’imposta sulle persone fisiche[67], è stata stabilita per l’anno 2012 dal D.P.C.M. 13 giugno 2012 nella percentuale del 2,53% del gettito di tale imposta.

§      chiarisce che i meccanismi relativi ai trasferimenti erariali “fiscalizzati” di cui all’articolo 13 comma 17 del decreto legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano. L’ammontare di tali trasferimenti varia in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dall’IMU e, in caso di incapienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Con le procedure previste per le autonomie speciali dall'articolo 27 della legge sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

 

La lettera i) condiziona la modifica di specifici importi, disciplinati dalle norme, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali, autorizzando il MEF ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

Tale disposizione dell’Accordo prevede, in riferimento alle quote IMU che confluiscono nel Fondo sperimentale di riequilibrio per il 2012, che entro il mese di febbraio 2013 verranno effettuate le ulteriori verifiche sulle quote stesse, in ragione del saldo IMU versato a dicembre 2012.

La lettera della disposizione in commento indica agli importi “di cui alle lettere a), c), e) ed f)[68].

 

Il comma 382 reca specifiche modalità di devoluzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna. In particolare:

§      entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della regione Sicilia e della regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 sul Fondo di solidarietà comunale;

§      l’anticipo è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali.

 

Il comma 383 reca ulteriori modalità con le quali effettuare la verifica del gettito IMU per l’anno 2012 disciplinata all’articolo 9, comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012.

Il richiamato comma 6-bis ha stabilito che tale verifica sia effettuata entro febbraio 2013 e che sulla base di essa si provveda all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell’ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previsti a legislazione vigente.

Per effetto delle disposizioni in commento - stante le modifiche ai rapporti finanziari tra Stato e comuni da esse apportate e la soppressione del predetto fondo sperimentale - la verifica avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali, sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 384 precisa che , per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale.


 

Articolo 1, comma 381
(Differimento del termine per l’approvazione dei
bilanci di previsione degli enti locali)

 

381. Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

 

Il comma 381 dell’articolo 1 differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013.

Tale termine è ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

 

Si segnala, a tale riguardo, che ai sensi della vigente disciplina del TUEL, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione può essere adottato attraverso un decreto ministeriale.

Si ricorda, infatti, che il citato articolo 151 del TUEL, nel fissare al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia, previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la possibilità di differire tale termine, in presenza di motivate esigenze.

Questa disposizione, che si configura, sostanzialmente, come una norma di delegificazione, è stata adottata proprio al fine di evitare il ricorso alla decretazione d’urgenza[69]. Di conseguenza, a partire dall’anno 2001, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato, in genere, differito con decreti del Ministro dell’interno.

Non sono mancati, tuttavia, casi di differimenti nuovamente approvati con decretazione d’urgenza. Da ultimo, si ricorda, quello relativo al bilancio di previsione per il 2012, per la cui deliberazione il termine è stato dapprima differito al 31 marzo 2012 con D.M. Interno 21 dicembre 2011 e poi al 30 giugno 2012 con l’articolo 29, comma 16-quater, della D.L. n. 216/2011. Il termine è stato, poi, ulteriormente differito (al 31 agosto e al 31 ottobre) con altri due decreti del Ministro dell’interno (D.M. 20 giugno 2012 e D.M. 2 agosto 2012). Tali disposizioni, tuttavia, non sembrerebbero aver determinato una generale rilegificazione della materia, in quanto si riferiscono espressamente a determinati esercizi finanziari.

Si ricorda, infine, che il differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali si è reso necessario pressoché ogni anno per consentire agli enti locali una più precisa conoscenza delle risorse disponibili, con specifico riferimento alle disposizioni contenute nelle manovre di finanza pubblica.


 

Articolo 1, commi 385 e 386
(Modalità di acquisizione di servizi da parte di IFEL
e suo finanziamento)

 


385. L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL.

386. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dei commi da 380 a 387.


 

 

Il comma 385 dell’articolo 1 esclude l’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL)[70] dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, che consentono alle pubbliche amministrazioni di acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Con la disposizione in esame si intende, in sostanza, escludere l’IFEL dall’obbligo di dover attivare procedure concorsuali per l’acquisto di servizi da enti di diritto privato.

 

In particolare, nell’ambito delle procedure che regolazione l’acquisto di beni e servizi da parte delle P.A., la norma citata prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso da enti di diritto privato[71] servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, purché sulla base di procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Si prevede, inoltre, che gli enti di diritto privato, che forniscono servizi alla P.A. anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

Sono state escluse da tale disposizione: le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, gli enti e le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, riconosciute dal CONI, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali.

 

Il comma 386 ridetermina il contributo destinato al finanziamento dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) per gli anni 2013 e 2014, fissandolo nella misura dello 0,6 per mille del gettito dell’IMU spettante ai comuni, con riferimento alla quota di gettito relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.

Si rammenta che, per l’anno 2012, il contributo in favore dell’IFEL è stato stabilito nella misura dello 0,8 per mille della quota del gettito dell’imposta municipale sugli immobili - IMU spettante ai comuni, relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16[72], da versarsi all’IFEL a carico dei comuni medesimi.

 

Si ricorda che la Fondazione IFEL, costituita dall’ANCI in data 16 marzo 2006, ai sensi del D.M. Economia del 22 novembre 2005, in attuazione del comma 2-ter del D.L. n. 7/2005, che ha attribuito all’ANCI l’obbligo di proseguire i servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei Comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti. Conformemente a quanto previsto dal citato decreto attuativo del 22 novembre 2005, l’IFEL è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, costituito in data 22 febbraio 1994, sulla base del decreto legislativo 504 del 1992, con cui è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)[73].

In particolare, l’articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni, nell’assegnare all’ANCI tali compiti ha previsto un contributo originariamente pari allo 0,6 per mille del gettito ICI, posto a carico dei concessionari del servizio nazionale della riscossione, e ribadito nell’articolo 3 del D.M. Economia 22 novembre 2005.

L’ammontare del predetto contributo è stato successivamente elevato – tramite apposite novelle al comma 1 dell’articolo 3 del decreto 22 novembre 2005 - allo 0,8 per mille del gettito ICI dall’articolo 1, comma 251, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) e, poi, all’1 per mille dell’ICI per effetto dell’articolo 1, comma 23, lettera b), della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), che ha affidato all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), attraverso l’IFEL, ulteriori compiti relativi all’analisi dei bilanci e della spesa locale al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni[74].

Tale percentuale è stata, infine, rideterminata per l’anno 2012 dall’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 16/2012 nella misura dello 0,8 per mille del gettito IMU (in luogo dell’ICI, sostituita dall’imposta municipale propria dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011), da versarsi all’IFEL a carico dei comuni e non più dei concessionari della riscossione.


 

Articolo 1, comma 387
(Disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES)

 


387. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da: «svolto mediante l'attribuzione» a: «legge 14 settembre 2011, n. 248,» sono sostituite dalle seguenti: «svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.»;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

«9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;

d) il comma 12 è abrogato;

e) al comma 34 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.»;

f) il comma 35 è sostituito dal seguente:

«35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.».


 

 

Il comma 387, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, reca alcune modifiche alla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), al fine di renderla applicabile dal 1° gennaio 2013.

 

Si ricorda, preliminarmente, che l’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (comma 11), è composta da:

§       una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

§       una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

§       i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Alla tariffa così determinata, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato (comma 13), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Sono previste specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe.

 

Viene in primo luogo modificato il comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina sui servizi pubblici locali.

 

Con sentenza n. 199 del 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4 del D.L. 138/2011, rilevando che, nonostante il titolo «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall’Unione europea», la disciplina in esso contenuta abbia la stessa ratio di quella abrogata, di drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, e riproduca alla lettera, in buona parte, svariate disposizioni dell’art. 23-bis (e del relativo regolamento attuativo D.P.R. n. 168 del 2010) abrogate col suddetto referendum 11.13 giugno 2011.

Poiché l’illegittimità è dichiarata sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, cioè anche quelle apportate dai D.L. 1/2012 e 83/2012, l’intera disciplinata contenuta nell’art. 4 risulta caducata dalla sentenza. Restano salve, invece, le disposizioni contenute nell’art. 3 bis, introdotto dal D.L. 1/2012 in tema di ambiti ottimali e di sottoposizione al patto di stabilità, nonché controllo degli enti territoriali del rispetto dei relativi vincoli, delle società in house.

La sentenza ribadisce il principio già affermato in precedenti pronunce per cui il legislatore “conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata”.

 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento deve essere pertanto svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Si ricorda che sussiste una situazione giuridica definibile di “privativa” allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto. L’art. 198 del D.Lgs. 152/2006 prevede che i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali (ATO), alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si ricorda, infatti, che l’art. 202 ha previsto che l'Autorità d'ambito ottimale (AATO) aggiudichi il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

In secondo luogo, con una modifica al comma 9 del predetto articolo 14, viene chiarita la base imponibile sulla quale applicare il tributo.

E’ quindi disposta l’applicazione a regime dei criteri del D.P.R. 158 del 1999, che ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Viene pertanto abrogato il comma 12 che demandava ad un regolamento la definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa.

Quanto alla determinazione della superficie tassabile, la norma rinvia l’applicazione del criterio della superficie catastale previsto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria al momento in cui sarà effettuato l’allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica di ciascun comune (nuovo comma 9-bis).

In prima applicazione, pertanto, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini delle tariffe rifiuti applicate dai comuni: la TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507), la TIA 1 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) o la TIA 2 (articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

 

L’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 disciplina la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (comunemente indicata come “tariffa integrata ambientale” o TIA2) prevedendo, tra l'altro, che chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Contemporaneamente all’istituzione della TIA2, l'art. 238 ha disposto l'abrogazione della TIA1, vale a dire la precedente "tariffa Ronchi" (istituita dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e comunemente indicata come “tariffa d’igiene ambientale”).

L'attuazione della TIA2 è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell’art. 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt’oggi non ancora emanato. Nelle more dell’emanazione di tale decreto è stata disposta (sempre ai sensi del comma 11 citato) l’applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della “tariffa Ronchi” nei comuni che l'avevano già adottata.

Alcuni comuni, poi, applicano ancora la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), soppressa dall’art. 49, comma 1, del cd. decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), a decorrere dai termini indicati dal citato D.P.R. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini. Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. 158/1999, non sono mai diventati operativi.

 

Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l’Anci sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Resta invece confermato che per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

 

Secondo il vigente comma 9, invece, la superficie assoggettabile al tributo sarebbe stata solo quella pari all'80 per cento della superficie catastale, con la facoltà, per i comuni di modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultassero inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, con quelli dell'Agenzia del territorio.

 

Al fine di favorire il predetto allineamento dei dati, viene poi introdotto l’obbligo - al comma 34 del citato articolo 14 - di indicare nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno.

 

Con una riformulazione del comma 35, si introduce una deroga alla normativa per l’affidamento dei servizi di riscossione da parte dei comuni (articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), in forza della quale questi ultimi possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa ai medesimi soggetti che attualmente svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2.

Il versamento è effettuato esclusivamente al comune - in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre - tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. E’ inoltre consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Si segnala, al riguardo, che l’articolo 1-bis del decreto-legge n. 1 del 2013 ha posticipato, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), precedentemente fissato al mese di aprile.

 

Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l’Anci, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento.

Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, a seguito della quale si effettuerà il conguaglio, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.

Sempre per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato. Anche in tal caso, l'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.


 

Articolo 1, commi 388 e 394
(Proroga termini)

 


388. È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.

394. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393.


 

 

Il comma 388 fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

Il successivo comma 394 prevede che tale termine possa essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2013 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Si riportano di seguito le schede di lettura relative a ciascuna disposizione prorogata.

 


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 1
(Remunerazione della filiera distributiva del farmaco)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

1

1° gennaio 2013

Articolo 15, comma 2, quinto periodo, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,

 

 

La proroga n. 1 differisce al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 1° gennaio 2013 dall’articolo 15, comma 2, quinto periodo del D.L. 95/2012, per l’applicazione di un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

 

Si ricorda che l’articolo 15 del D.L. n. 95/2012 interviene sulla spesa sanitaria conseguendo una riduzione del livello del fabbisogno del SSN. Il comma 2 dell’articolo, reca un complesso di misure relative all’assistenza farmaceutica territoriale. In particolare, il quinto periodo del comma 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco sia sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base di un accordo tra l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. n. 95/2012.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 2
(Composizione Comitato centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

2

1° gennaio 2013

Articolo 12, comma 84, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95

 

 

La proroga n. 2, differisce al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 1 gennaio 2013, per le nuove modalità di composizione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Si tratta della disposizione del D.L. n. 95 del 2012, i cui commi 83 ed 84 dell’art. 12, avevano previsto, con decorrenza 1 gennaio 2013, nuovi criteri di composizione del Comitato centrale dell’albo dei trasportatori stabilendo in particolare che:

§      il Presidente del Comitato sia un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale, anziché un Consigliere di Stato, nell’ambito di quelli previsti dall’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

Si tratta dei sei incarichi di livello dirigenziale generale previsti, nel quadro della dotazione organica del Ministero, con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, dei dipartimenti ovvero degli uffici di diretta collaborazione, secondo le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.

§      uno dei due Vicepresidenti del Comitato, sia responsabile dell’attività amministrativa e contabile e sia un dirigente con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell’ambito di quelli previsti dall’articolo 14, comma 4, del citato Regolamento (vale a dire gli otto posti di livello dirigenziale non generale assegnati agli uffici di diretta collaborazione).

Il secondo vicepresidente rimane invece eletto dallo stesso Comitato centrale, nell'àmbito dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori.

§      la parte del Comitato composta dai rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, sia composta da un rappresentante per ciascuna (in luogo dei quattro complessivamente previsti in precedenza) delle associazioni di categoria degli autotrasportatori presente nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 3
(Costituzione Centri di istruzione automobilistica da parte
di autoscuole consorziate)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

3

19 gennaio 2013

Articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto

 

 

La proroga n. 3, differisce al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 19 gennaio 2013, per l’applicazione della disposizione recata dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, in base alla quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate.

 

Si ricorda che, in generale, per le disposizioni del decreto legislativo 59 è prevista l’applicazione a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB, già entrate in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e cioè il 15 maggio 2011.

Si ricorda peraltro che l’art. 123 vigente, come modificato dalla legge n. 120/2010, prevede già che alle autoscuole sia consentito di demandare, con modalità stabilite con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE (ovvero tutte le patenti attualmente previste, eccetto quella B) e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, appositamente costituito da più autoscuole autorizzate tra loro consorziate. Il decreto di attuazione della disposizione non risulta però essere stato emanato.

Si ricorda altresì che ogni autoscuola deve svolgere attività di formazione per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria e che l’articolo 3, comma 3 dello stesso decreto ha modificato l’elenco delle categorie di patenti di guida contenuto nell’art. 116 del codice della Strada, al fine di armonizzare la classificazione nazionale con quella europea.

 

La tabella 2 precisa che il differimento dell’applicazione vale con riferimento alle categorie di patente indicate “all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o)”. Si tratta in realtà del comma 3 dell’articolo 116 del Codice della strada come sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 59/2011.

 

Le categorie interessate richiamate dalla disposizione in commento sono le seguenti:

a)    AM: ciclomotori a due ruote con velocità massima non superiore a 45 km/h, veicoli a tre ruote e quadricicli leggeri;

b)    A1: motocicli di cilindrata massima di 125 cm³;

c)    A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW;

d)    A: motocicli con cilindrata superiore a 50 cm³, tricicli di potenza superiore a 15 kW;

e)    B1: quadricicli la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW;

f)      C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;

g)    C1E:

1)    complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2)    complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

h)    D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri;

i)      D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.

 

Rimangono quindi escluse dal differimento dell’applicazione della disposizione, oltre alle patenti di categoria B, già escluse dalla stessa:

§      BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

§      C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

§      CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

§      D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

§      DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 4
(Requisiti relativi al carico dei veicoli utilizzati nell’esame pratico della patente di guida)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

4

19 gennaio 2013

Allegato II, paragrafo I, lettera B, punto 5.2, ultimo capoverso, del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59

 

 

La proroga n. 4 differisce al 30 giugno 2013 il termine già fissato al 19 gennaio 2013 - contenuto nell’Allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011 che ha dato attuazione alle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE relative alle nuove patenti di guida- in materia di requisiti minimi dei veicoli impiegati per l'esame di idoneità alla guida.

Si tratta dell’Allegato, previsto dall’art. 23, comma 1 del decreto legislativo n. 59, che individua i requisiti necessari alla definizione delle prove di idoneità alla guida, sia teoriche che pratiche.

In particolare viene differito al 30 giugno 2013 il termine relativo all’obbligo, per i veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento, di rispettare le prescrizioni relative al carico dei veicoli che sono indicate nello stesso allegato II con riferimento alle diverse categorie di veicoli.

Si ricorda che, in generale, per le disposizioni del decreto legislativo 59 è prevista l’applicazione a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB, già entrate in vigore il 15 maggio 2011 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale).


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 5
(Contrasto alle pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e di noleggio con conducente)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

5

31 dicembre 2012

Articolo 2, comma 3, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40,

 

 

La proroga n. 5 differisce al 30 giugno 2013 il termine, fissato da ultimo al 31 dicembre 2012, dall’articolo 17 del D.L. n. 83 del 2012, per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Tale termine, previsto dall’art. 2, comma 3 del D.L. n. 40 del 2010, è stato nel tempo più volte prorogato.

Le successive proroghe del termine sono state disposte dall’art. 51, comma 7 del n. 78 del 2010 (al 31 dicembre 2010), dalla Tabella 1 del D.L. n. 225 del 2010 (al 31 marzo 2011), dall’art. 3, comma 11-bis del D.L. n. 138 del 2011, dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (al 31 dicembre 2011), dall’art. 11, comma 4 del D.L. n. 216 del 2011, al 30 giugno 2012 e dall’art. 17 del D.L. n. 83 del 2012 (al 31 dicembre 2012).

Si ricorda che in materia di liberalizzazione del servizio taxi è intervenuto di recente l’art. 36, del D.L. n. 1 del 2012 (c.d. liberalizzazioni) che ha istituito l'Autorità di regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture, prevedendo, al comma 1, lett. m), che l’Autorità provveda tra l’altro a monitorare e verificare la corrispondenza del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

La norma prevede inoltre che i comuni e le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, dovranno provvedere, previo parere dell’Autorità, ad adeguare il servizio sulla base di una serie di principi, tra cui l'incremento del numero delle licenze, una maggiore libertà di organizzazione del servizio ai titolari delle licenze, una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe; un miglioramento della qualità del servizio.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 6
(Corsi di formazione addetti al salvamento acquatico)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

6

31 dicembre 2012

Articolo 15, comma 3-quinquies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216

 

 

La proroga n. 6 differisce al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 216 del 2011, per l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico.

Si ricorda che attualmente i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico non sono disciplinati da norme di rango legislativo o regolamentare, ma vengono autorizzati sulla base di circolari ministeriali.

Inoltre, la proroga differisce, sempre al 30 giugno 2013, i termini entro i quali, fino all’emanazione del decreto:

§      è prorogata la validità delle autorizzazioni, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti.

§      non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 7
(Facoltà di variazione delle tasse e dei diritti marittimi)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

7

Per gli anni 2010, 2011 e 2012

Articolo 5, comma 7-duodecies, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194

 

 

La voce n. 7 della Tabella 2 proroga sino al 30 giugno 2013 la facoltà delle autorità portuali, riconosciuta dal decreto-legge n. 194/2009 in via sperimentale per gli anni 2010, 2011 e 2012, di stabilire variazioni delle tasse di ancoraggio e portuale in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio e in diminuzione fino all’azzeramento, rispetto alle misure stabilite dal D.P.R. n. 107/2009.

 

Si ricorda che il D.P.R. n. 107/2009[75], emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 989, della legge finanziaria 2007[76], ha riformulato la normativa in materia di tasse e diritti marittimi. Il regolamento disciplina due tributi:

§       la tassa di ancoraggio (articolo 1), dovuta dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, una rada o una spiaggia dello Stato e commisurata alla stazza netta della nave;

§       la tassa portuale (articolo 2), dovuta sulle merci sbarcate ed imbarcate dalle navi nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato e commisurata alla quantità e categoria delle merci e alla tipologia di traffico (cabotaggio o meno).

Il gettito delle tasse è attribuito alle Autorità portuali.

L’articolo 4 dello stesso D.P.R., in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 989, lettera c), della citata legge finanziaria 2007, prevede l’emanazione di successivi decreti governativi per l’adeguamento graduale dell'ammontare di tutte le tasse e diritti marittimi sulla base del tasso d'inflazione, a decorrere dalla data della loro ultima determinazione (1° gennaio 1993); tali decreti tuttavia non sono mai stati fin qui emanati.

 

Il citato D.L. n. 194/2009, al comma 7-undecies dell’articolo 5, aveva sospeso sino al 1° gennaio 2012, l’applicazione delle disposizioni relative all’adeguamento graduale delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. La sospensione era diretta a fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment[77].

Il comma 7-duodecies, per la stesse finalità, ha consentito alle Autorità portuali, in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011, di aumentare, fino al doppio, e diminuire, fino all’azzeramento, la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, di cui al D.P.R. n. 107/2009.

 

Poiché gli interventi sulla misura della tassa di ancoraggio e della tassa portuale devono essere effettuati nel rispetto dell’equilibrio di bilancio delle Autorità portuali, il comma 7-terdecies ha stabilito che, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi precedenti, ciascuna Autorità portuale dovrà corrispondentemente ridurre le spese correnti ovvero aumentare le entrate, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria. Di queste misure si dovrà dar conto nella relazione al bilancio di previsione e al conto consuntivo.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 8
(Diritti aeroportuali)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

8

31 dicembre 2012

Articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248

 

 

La voce n. 8 della Tabella n. 2 prevede la proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 del termine entro il quale provvedere, con D.P.R. su proposta dei ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze alla rideterminazione dei diritti aeroportuali.

Viene spostato al 30 giugno 2013 anche il termine entro il quale l’aggiornamento automatico dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, operato con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in caso di mancata emanazione del D.P.R. di rideterminazione complessiva sopra richiamato, decade in assenza della stipula del contratto di programma con la società di gestione aeroportuale.

 

L’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge n. 248/2007 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) prevede che fino all'emanazione dei decreti di rideterminazione complessiva dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 10, comma 10 della legge n. 537/1993 (interventi correttivi di finanza pubblica) da adottare entro il 31 dicembre 2012, il Ministro dei trasporti (ora delle infrastrutture e dei trasporti) provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. La disposizione prevede inoltre che l'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2012.

 

L’articolo 10, comma 10 della legge n. 537/1993, come sostituito dall’articolo 11-nonies, comma 1 del decreto-legge n. 203/2005 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) prevede che a decorrere dall'anno 1995, la misura dei diritti aeroportuali e' annualmente determinata, con D.P.R. su proposta dei ministri dei trasporti (ora delle infrastrutture e trasporti) e delle finanze (ora dell’economia e delle finanze), sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a)  progressivo allineamento ai livelli medi europei;

b)  differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;

c)  applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;

d)  correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

e)  correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza, e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali.

 

In proposito, si ricorda comunque che gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge n. 1/2012 (c.d. “D.L. liberalizzazioni”) hanno recepito la direttiva 2009/12/CE che ha introdotto un nuovo sistema per la determinazione dei diritti aeroportuali basato sul confronto tra utenti e gestori aeroportuali. La determinazione dei diritti aeroportuali, che deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11-nonies del decreto-legge n. 203/2005 (art. 76, ma rectius dell’articolo 10, comma 10 della legge n. 537/1993 come sostituito dal citato articolo 11-nonies, al riguardo cfr. supra), è affidata all’istituenda Autorità indipendente dei trasporti e, nelle more della sua costituzione, all’ENAC.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 9
(Autocertificazione della valutazione dei rischi)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

9

31 dicembre 2012

Articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

 

 

Il punto n. 9 proroga al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 57/2012, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono effettuare l’autocertificazione della valutazione dei rischi nell’ambito di procedure standardizzate.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 10
(Consulenti finanziari)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

10

31 dicembre 2012

Articolo 23, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216

 

 

Il comma 1 dell’articolo 23 del D.L. n. 216 del 2011 ha prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per continuare ad esercitare l’attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell’attuazione della normativa relativa all’Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), previsto dal D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 (decreto legislativo di recepimento della cd. norme europee “Mifid”). Conseguentemente, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 30 giugno 2013 (in luogo del 31 dicembre 2012).


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 11
(
Proroga termini finanziamenti della Banca d’Italia
)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

11

31 dicembre 2012

Articolo 8, comma 30, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

 

 

Al fine di incentivare e a semplificare le modalità di prestazione di finanziamenti da parte della Banca d’Italia a banche per esigenze di liquidità, l’articolo 8, comma 30, del D.L. n. 201 del 2011 ha esteso la deroga alla normativa civilistica in materia di garanzie in relazione ai finanziamenti della Banca d‘Italia, contenuta all’articolo 3 del citato decreto-legge n. 155 del 2008 - applicabile ai contratti di garanzia stipulati fino al 31 dicembre 2011 – ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2012. Ora la deroga è estesa ai contratti stipulati entro il 30 giugno 2013.

In sostanza, nell’ipotesi in cui la Banca d’Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la norma deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi – stabiliti dal codice civile (artt. 1264, 1265, 2800) e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (artt. 1, lett. q), e 2, lett. b), D.Lgs. n. 170/2004) – e considera a tal fine sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell’art. 67, comma 4, R.D. n. 267/1942, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell’istituto di emissione.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, nn. 12-18
(Proroga di termini per l’armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

12

31 dicembre 2012

Articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.

13

31 dicembre 2012

Articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

14

31 dicembre 2012

Articolo 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

15

31 dicembre 2012

Articolo 12, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

16

31 dicembre 2012

Articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

17

31 dicembre 2012

Articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

18

31 dicembre 2012

Articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91

 

 

I punti da 12 a 18 della Tabella 2 modificano in più parti il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali [78], operando un differimento al 30 giugno 2013 di una serie di termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del medesimo decreto legislativo.

In particolare:

§      il punto 12 differisce il termine – originariamente stabilito al 31 dicembre 2012 (articolo 4, comma 3 del D.Lgs. n. 91/2011) [79] - entro cui adottare uno o più decreti di natura regolamentare volti a definire la struttura del Piano dei conti integrato e le relative voci, la revisione delle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità degli enti pubblici - D.P.R. n. 97/2003, i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione;

§      il punto 13 differisce il termine - originariamente stabilito al 31 dicembre 2012 (articolo 8, comma 7 del D.Lgs. n. 91/2011) - per l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce criteri e modalità per la definizione della transazione elementare e della sua codificazione;

§      il punto 14 differisce il termine - originariamente stabilito al 31 dicembre 2012 (articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n. 91/2011) – entro cui adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce gli indirizzi comuni per la definizione delle missioni di spesa, le quali, assieme ai programmi, costituiscono la struttura dei documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle amministrazioni pubbliche.

Si osserva al riguardo è pervenuto alle Camere, per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 91/2011. La Commissione V Bilancio della Camera ha espresso su tale atto parere favorevole con condizioni il 28 novembre scorso.

Il medesimo punto differisce altresì il termine – originariamente stabilito al 31 dicembre 2012 (articolo 11, comma 4 del D.Lgs. n. 91/2011) - entro cui le amministrazioni pubbliche devono adottare la propria regolamentazione interna e, se necessario, adeguare i regolamenti di amministrazione e di contabilità, allo scopo di assicurare la rappresentazione in bilancio delle spese secondo la classificazione per missioni, programmi e macroaggregati, per il bilancio di previsione, per l'assestamento e per il rendiconto consuntivo;

§      il punto 15 differisce il termine – originariamente stabilito al 31 dicembre 2012 (articolo 12 del D.Lgs. n. 91/2011) – entro cui adottare gli schemi di decreto non regolamentare volti a definire le modalità attraverso le quali le amministrazioni vigilanti assicurano che le proprie unità locali adottino la classificazione dei documenti contabili per missioni e programmi;

§      il punto 16 differisce il termine – originariamente stabilito al 31 dicembre 2012 (articolo 16, comma 2 del D.Lgs. n. 91/2011) – per l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, ai fini della raccordabilità di questo con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria;

§      il punto 17 differisce il termine – originariamente stabilito al 31 dicembre 2012 (articolo 18, comma 1 del D.Lgs. n. 91/2011) - entro cui adottare il decreto del Ministro dell’economia e finanze che individua uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, nonché la tempistica e le modalità per la loro pubblicazione;

§      il punto 18 differisce il termine – originariamente stabilito al 31 dicembre 2012 (articolo 25, comma 1 del D.Lgs. n. 91/2011) – per l’adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dà avvio ad un periodo di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza.

 

Si segnala inoltre al riguardo che l’articolo 1, comma 396 modifica ulteriormente l’articolo 25, comma 1 del D.Lgs. n. 91/2011 prorogando, dall’anno 2013 all’anno 2014, la data di avvio del periodo di sperimentazione sopra citato.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 19
(Mozzarella di bufala)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

19

1° gennaio 2013

Articolo 4-quinquiesdecies, comma 1, del D.L. 3 novembre 2008, n. 171

 

 

La proroga n. 19 della Tabella 2 posticipa al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 1 gennaio 2013 dall’articolo 4-quinquiesdecies del D.L. n. 171/08 , per l’entrata in vigore della norma che obbliga i produttori della DOP “mozzarella di bufala campana” ad effettuarne la produzione in stabilimenti separati nei quali non si realizzi alcuna altra produzione casearia o di altro preparato alimentare.

 

Entro il 30 giugno 2009 avrebbero dovuto essere adottate, con decreto del dicastero agricolo, le norme per consentire alle imprese di adeguarsi ai nuovi requisiti e programmare la propria attività.

La “mozzarella di bufala campana”, dopo un primo riconoscimento con il D.P.R. 10 aprile 1993, che ne ha assicurato la protezione sul territorio nazionale, ha ottenuto la più ampia tutela in ambito UE con la registrazione della denominazione sancita nel reg. CE n. 1107/96, poi modificato dal reg. CE n. 103/2008 che ha rivisto il disciplinare di produzione. Il nuovo disciplinare approvato dall’U.E., pur in presenza di più puntuali specifiche in merito al metodo di ottenimento del prodotto, la cui zona geografica di provenienza è stata ampliata, non contempla limitazioni in ordine alla utilizzazione degli impianti anche per produzioni non rientranti nella DOP.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 20
(
Personale dei vigili del fuoco)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

20

31 dicembre 2012

Articolo 1, comma 6-septies, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300

 

 

L’articolo 1, comma 6-septies, del D.L. n. 300/2006, riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso determinati organismi: organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Camera, Senato, Corte costituzionale), uffici di diretta collaborazione dei ministri (ex art. 14, co. 2, D.Lgs. 165/2001) e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In virtù della proroga, al personale suddetto non si applica, fino al 30 giugno 2013:

§      il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (art. 133, co. 1, D.Lgs. 217/2005);

§      l’imputazione a carico dell’amministrazione di destinazione del trattamento economico e di ogni altro onere finanziario relativo al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo (art. 133, co. 3, D.Lgs. 217/2005).

In relazione al secondo punto, trova, poi, applicazione la regola generale dello statuto del pubblico impiego (art. 57, D.P.R. 3/1957) la quale prevede due ipotesi in caso di comando: se il personale è comandato presso altra amministrazione statale (come nel caso previsto dal comma in esame), le spese sono a carico dell’amministrazione di appartenenza; se il personale è comandato presso enti pubblici vi provvede l’ente di destinazione. In virtù di quanto disposto dall’art. 59 dello statuto del pubblico impiego, tale disposizione si applica anche al personale collocato fuori ruolo.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 21
(
Documentazione per lavoratori extracomunitari)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

21

1° gennaio 2013

Articolo 17, comma 4-quater, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5

 

 

Il punto n. 21 proroga al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 1° gennaio 2013 dall’articolo 17, comma 4-quater, del D.L. 5/2012, in materia di facilitazioni per la documentazione amministrativa per gli immigrati.

 

Si ricorda che i commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 17 del D.L. 5/2012 vanno nella direzione di un’equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

 

Più specificamente, il comma 4-bis ha consentito ai cittadini extra U.E. regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R.: 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, eliminando ogni riferimento all’applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. In via analoga, il comma 4-ter ha riconosciuto ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive richiamate, fatte salve le disposizioni del testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Il comma 4-quater ha specificato la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell’articolo in esame, a partire dal 1° gennaio 2013.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 22
(
Assunzioni di personale a tempo indeterminato nella P.A.)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

22

31 dicembre 2012

Articolo 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216

 

 

Il punto n. 22 proroga al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 216/2011, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nella P.A., di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della L. 296/2006 e all’articolo 66, comma 3 del D.L. 112/2008.

 

Tale comma aveva consentito alle amministrazioni interessate (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001) di effettuare le assunzioni autorizzate o in corso di autorizzazione fino al termine del 2012 in quanto tali amministrazioni presentavano difficoltà oggettive a provvedere entro il 31 dicembre 2011.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 23
(
Assunzioni di personale a tempo indeterminato)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

23

31 dicembre 2012

Articolo 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216

 

 

Il punto n. 23 proroga al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 216/2011, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell’anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del D.L. 112/2008. Le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, potevano essere concesse entro il 31 luglio 2012.

L'articolo 3, comma 102, della 244/2007 ha previsto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quadriennio 2010-2013, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 (le stesse di cui alla proroga n. 22), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

L’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008 ha previsto un regime permanente e speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, derogatorio rispetto a quello generale di al precedente articolo 66, comma 7, per cui, a decorrere dal 2010, tali amministrazioni possono procedere, secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

I successivi commi 13 e 14 hanno previsto una specifica disciplina per le Università e gli Enti di ricerca.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 24
(
Proroga dell’efficacia di graduatorie concorsuali)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

24

31 dicembre 2012

Articolo 1, comma 4, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216

 

 

Il punto n. 24 proroga al 30 giugno 2013 l’articolo 1, comma 4, del D.L. 216/2011, che aveva prorogato al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, in riferimento alle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 25
(
Importazione di prodotti petroliferi)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

25

1° gennaio 2013

Articolo 36, comma 6, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83

 

 

L’articolo 36, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, assoggetta l’importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, a partire dal 1° gennaio 2013, ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle Dogane.

 

La norma in esame, pertanto, fa slittare al 30 giugno 2013 la data a partire dalla quale le importazioni da paesi extra-UE sono soggette ad autorizzazione ministeriale.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 26
(
Aliquota per uso combustione ridotta)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

26

31 dicembre 2012

Articolo 3-bis, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16

 

 

L’articolo 3-bis del D.L. n. 16 del 2012 dispone l’applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore.

In attesa dell’emanazione del decreto interministeriale attuativo, il comma 2 stabilisce che per l’anno 2012 alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998, ridotti del 12%.

Tale agevolazione viene pertanto prorogata al 30 giugno 2013.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 27
(Istituzione del Parco nazionale “Costa teatina”)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

27

31 dicembre 2012

Articolo 2, comma 3-bis, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225

 

 

L’articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 225/2010, in ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, ha stabilito il termine del 31 dicembre 2012 per l’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 8, comma 3, della legge n. 93/2001, che riguardano l’istituzione del Parco nazionale «Costa teatina». Trascorso inutilmente tale termine, viene prevista la nomina, con apposito D.P.C.M. da emanare entro i successivi 30 giorni, di un commissario ad acta incaricato di provvedere alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

Si fa notare che il termine del 31 dicembre 2012 è il risultato della proroga disposta dall’art. 13, comma 1-bis, del D.L. n. 216/2011[80], che ha provveduto a differire il precedente termine, fissato al 30 settembre 2011.

Si rammenta, inoltre, che l’art. 8 , comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, ha previsto l’istituzione del Parco nazionale «Costa teatina» mediante l’adozione di apposito D.P.R. su proposta del Ministro dell'ambiente e d’intesa con la regione Abruzzo. Per l’istituzione del parco, che avrebbe dovuto essere realizzata entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, lo stesso comma 3 ha previsto limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni (pari a 516.457 euro) a decorrere dal 2001.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 28
(
Contabilità speciali Prefetture di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

28

31 dicembre 2012

Articolo 3, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194

 

 

L’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 194/2009, come modificato dall’articolo 15, comma 6, del D.L. n. 216/2011, ha prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per il mantenimento nelle contabilità speciali intestate alle Prefetture delle province di Monza - Brianza, Fermo e Barletta – Andria – Trani delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali province.

La proroga appare finalizzata ad assicurare il completamento degli interventi necessari alla realizzazione di un primo nucleo di uffici statali nelle suddette Province, mediante il mantenimento, anche per il 2013, delle risorse assegnate ad apposite contabilità speciali, prima intestate ai Commissari governativi pro-tempore e successivamente ai Prefetti delle rispettive Province.

La norma oggetto della proroga, si ricorda, è intervenuta sulle risorse finanziarie recate dalle leggi istitutive delle suddette province (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia da trasferirsi, poi, ai prefetti incaricati di completare gli interventi, provvedendo a mantenerle sulle contabilità medesime fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011 (prorogato al 31 dicembre 2012 dal cit. D.L. 216/2011), allo scopo di impedire che dette disponibilità andassero “in economia”. Per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all’istituzione delle nuove province è, infatti, stato nominato un commissario per ciascuna provincia; le leggi istitutive prevedevano, altresì, l’emanazione di D.P.C.M. con cui individuare le procedure per la gestione da parte del commissario delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione dei suddetti uffici periferici. I richiamati D.P.C.M. sono stati emanati in data 23 gennaio 2006 e con essi sono state costituite le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali.


 

Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 29
(Ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

29

31 dicembre 2012

Articolo 6, comma 2-bis del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216

 

 

Il punto n. 29 proroga al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 6, comma 2-bis, del D.L. 216/2011, della scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, concernente disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni, nonché dei decreti adottati in forza dello stesso articolo.

 

La norma prevede, in particolare, che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2009, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro potessero essere emanate, in via eccezionale, norme in deroga alle singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’articolo 1, comma 1, del D.M. 477/1997.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 30
(
Delimitazione distretti turistici costieri)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

30

31 dicembre 2012

Articolo 3, comma 5, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70

 

 

L’articolo 3, comma 5, del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011, prevede che i distretti turistici istituiti nei territori costieri, siano delimitati entro il 31 dicembre 2012. Alla delimitazione provvedono le Regioni, d’intesa con il MEF e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi.

La norma in esame, pertanto, fa slittare al 30 giugno 2013 la data entro la quale la delimitazione dei Distretti dovrà essere effettuate dai soggetti preposti.


 

Articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 31
(Misure antipirateria)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

31

31 dicembre 2012

Articolo 3, comma 5, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70

 

 

La disposizione differisce al 30 giugno 2013 il termine per l’adozione del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, inteso a definire le modalità di attuazione delle previsioni recate dall’art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e la loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale impiegato a tutela delle navi ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma.

 

Il D.L. n. 107/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2011, reca misure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali, incentrate sulla possibilità di ricorrere a forme di autodifesa a bordo delle imbarcazioni private destinate ad attraversare zone a rischio, mediante il dispiegamento di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare o di servizi di vigilanza privata.

L'articolo 5, in particolare, autorizza, nei casi in cui non siano previsti servizi di protezione da parte di personale militare, l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in aree marittime a rischio. Le modifiche introdotte dal D.L. n. 215/2011 hanno previsto, fino al 31 dicembre 2012, la possibilità di impiegare anche guardie giurate che non abbiano frequentato i corsi previsti per l'espletamento di servizi di sicurezza sussidiaria, purché abbiano partecipato per almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi, tenuto conto dell'urgenza dell'impiego e del fatto che l'organizzazione dei predetti corsi non è stata ancora conclusa.


 

Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 32
(Proroga del sistema Pay-back sui farmaci
)

 

 

 

Termine

Fonte normativa

32

31 dicembre 2012

Articolo 9, comma 1, del D.L. decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni e articolo 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni

 

 

Il numero 32 differisce al 30 giugno 2013 il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2012, in materia di adesione al sistema pay back sui farmaci. In tal modo le aziende farmaceutiche possono, fino al 30 giugno 2013, non applicare lo sconto del 5 per cento su taluni farmaci a carico del Ssn, a fronte di un rimborso diretto alle singole regioni, corrispondente al risparmio atteso con la riduzione del 5 per cento per ciascun medicinale, in relazione ai suoi volumi di vendita.

 

Negli ultimi anni, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha provveduto ad emanare provvedimenti volti a completare il recupero dello sfondamento del tetto previsto per la spesa farmaceutica. In particolare, la Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, in vigore dal 1° ottobre 2006, ha applicato una ulteriore riduzione del 5 per cento sul prezzo al pubblico, comprensivo di IVA, di tutti i farmaci rimborsabili dal SSN[81]. In seguito, la finanziaria 2007[82] ha disposto misure di contenimento della spesa farmaceutica per il periodo dal 1 marzo 2007 al 29 febbraio 2008, limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, prevedendo la possibilità, per le aziende farmaceutiche, di chiedere all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la sospensione della riduzione dei prezzi, a fronte del contestuale versamento alle singole regioni del relativo valore in tre rate annuali[83]. Tale misura, inizialmente estesa per tutto il 2007, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2012[84]. Successivamente, l’articolo 64 della L. 99/2009[85], ha disposto che la disposizione contenuta nella finanziaria 2007 si applicasse, fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Anche tale disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2012[86]. Pertanto, la proroga combinata delle due disposizioni rende applicabile il meccanismo del pay back sia sul prezzo dei farmaci immessi in commercio prima del 31 dicembre 2006, sia sul prezzo di quelli immessi successivamente.


 

Articolo 1, commi 389, 398 e 399
(Procedure per l’abilitazione scientifica nazionale)

 


389. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può essere prorogato fino al 30 giugno 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione è stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale.

398. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «dall'indizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione».

399. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «nel mese di ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di ottobre»;

b) al terzo periodo, le parole: «di trenta giorni, dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30 novembre».


 

 

Il comma 389 dispone la possibilità di prorogare fino al 30 giugno 2013 il termine per la conclusione dei lavori di ognuna delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale istituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181/2012, in relazione alle domande presentate dai candidati per il settore concorsuale corrispondente. Nel rispetto della data indicata, il termine di effettiva conclusione dei lavori di ciascuna commissione è stabilito con decreto del competente Direttore generale del Ministero[87].

Il termine di cui si prevede la possibilità di proroga scadeva il 27 dicembre 2012.

Come si evince dalla premessa dell’intervenuto decreto direttoriale n. 47 del 9 gennaio 2013[88], la proroga è stata necessitata dalla circostanza che è in fase di completamento la procedura di nomina delle commissioni, fatta eccezione per quelle riferite ai settori concorsuali appartenenti all’area disciplinare 12_Scienze giuridiche, per i quali il procedimento di accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari non si è ancora completato.

Il decreto direttoriale citato dispone che il termine di conclusione dei lavori delle commissioni è fissato al 30 aprile 2013 per i settori concorsuali per i quali sono pervenute fino a 500 domande, al 31 maggio 2013 per i settori concorsuali per i quali sono pervenute da 501 a 750 domande, al 30 giugno 2013 per i settori concorsuali per i quali sono pervenute più di 750 domande. Quanto disposto riguarda le commissioni di tutti i settori concorsuali, fatta eccezione per quelle dell’area disciplinare 12_Scienze giuridiche, per le quali i termini saranno indicati con successivo decreto.

 

In base al comma 394, peraltro, il termine di cui al comma 389 - unitamente ai termini previsti dai commi 388 e da 390 a 393 - può essere ulteriormente prorogato con D.P.C.M., di concerto con il MEF, fino al 31 dicembre 2013.

Si intenderebbe che, ove tale ipotesi si concretizzi, dovrà altresì intervenire, per la determinazione del termine di effettiva conclusione dei lavori di ogni commissione, un ulteriore decreto del competente Direttore generale del Ministero.

 

Al contempo, il comma 398, modificando l’art. 16 della L. 240/2010, dispone che il termine di cinque mesi dall’indizione, previsto per la conclusione di ciascuna procedura di abilitazione, decorre dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati. Si intenderebbe che la modifica riguardi le future procedure di abilitazione.

 

Il comma 399, modificando l’art. 3, co. 2, del D.P.R. 222/2011, dispone che il decreto con cui annualmente devono essere indette le procedure per il conseguimento dell'abilitazione può intervenire anche prima del mese di ottobre: infatti, si stabilisce che esso interviene “entro il mese di ottobre” (e non “nel mese di ottobre”, come nel testo previgente).

L’ulteriore modifica recata dal comma 399 riguarda il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, precedentemente fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale: con la modifica apportata, si rinvia la definizione del termine al decreto con cui è indetta la procedura, stabilendo che lo stesso non deve comunque superare il 30 novembre.

Se ne deduce, dunque, che, in caso di intervento del decreto prima del 30 ottobre, il termine per la presentazione delle domande potrà essere superiore a 30 giorni o, in ogni caso, che il termine per la presentazione delle domande potrà avere ampiezza diversa di anno in anno.

Questo potrebbe determinare una diversa condizione per i candidati, di anno in anno.

Si ricorda che il par. 3, lett. e), della Lettera circolare dei Presidenti delle Camere sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, del 20 aprile 2001, dispone che “Non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di ‘resistenza’ ad interventi modificativi successivi”.

 

Ai sensi dell’art. 16 della L. 240/2010, l’abilitazione scientifica nazionale costituisce requisito per l’accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori universitari.

In particolare, l’art. 16 citato - nel testo come modificato dall’art. 49, co. 1, lett. f-bis), del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) - affidando la definizione della disciplina a regolamenti di delegificazione, ha incluso fra le norme generali regolatrici della materia: l’indizione annuale delle procedure di abilitazione; l’istituzione, per ogni settore concorsuale, di un’unica commissione nazionale di durata biennale; la previsione di individuazione di modalità informatiche idonee a consentire la conclusione delle procedure entro 5 mesi dall’indizione.

L’art. 3, co. 2, del D.P.R. 222/2011 - adottato sulla base dell’art. 16 della L. 240/2010 - ha disposto che il decreto con cui sono indette le procedure di abilitazione è adottato nel mese di ottobre di ogni anno e che le domande sono presentate entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

L’art. 8, co. 6, ribadito che le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, ha disposto che, se i lavori non sono conclusi entro tale termine, il competente Direttore generale del Ministero assegna un termine non superiore a sessanta giorni per la conclusione degli stessi. Decorso anche tale termine, il Direttore generale avvia la procedura di sostituzione della commissione, fermi restando gli atti compiuti, e assegna un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori.

Le procedure per la formazione delle commissioni sono state definite con Decreto del Direttore generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario 27 giugno 2012, n. 181[89], mentre il primo bando per l’abilitazione, adottato con decreto del medesimo Direttore n. 222 del 20 luglio 2012, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 luglio 2012.


 

Articolo 1, comma 390
(Proroga del mandato dei commissari straordinari delle
fondazioni lirico-sinfoniche)

 

390. I termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013.

 

 

Il comma 390 dispone che il mandato dei commissari straordinari delle fondazioni lirico sinfoniche può essere prorogato al 30 giugno 2013.

In base al comma 394, il termine di cui al comma 390 - unitamente ai termini previsti dai commi 388-389 e 391-393 - può essere ulteriormente prorogato con D.P.C.M., di concerto con il MEF, fino al 31 dicembre 2013.

 

La disciplina del commissariamento delle fondazioni lirico-sinfoniche è recata dall’art. 21, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 367/1996, richiamato nel testo[90]. Con particolare riguardo alla durata dell’incarico dei commissari, l’art. 21, co. 2, come modificato dall’art. 2, co. 389 -con la decorrenza indicata dal co. 390 -, della L. n. 244/2007 (L. finanziaria 2008), fissa un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.

Proroghe degli incarichi dei commissari straordinari sono già state previste. In particolare, l’art. 5, co. 1, del D.L. n. 248/2007 (L. 31/2008) ha fissato al 31 dicembre 2008 il termine della proroga[91]. Ulteriori proroghe sono state disposte dall’art. 40, co. 2, del D.L. n. 207/2008 (L. 14/2009) - fino al 31 dicembre 2010[92] - dall’art. 1, co. 1, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011) - fino al 31 marzo 2011 -, e dall’art. 1 del D.P.C.M. 25 marzo 2011 - fino al 31 dicembre 2011-.


 

Articolo 1, comma 391
(
Linee di azione contro la ludopatia)

 

391. È prorogato al 30 giugno 2013 il termine di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

 

 

Il comma 391 proroga al 30 giugno 2013 il termine previsto dall'articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011, coma modificato dall’articolo 24, comma 19, del D.L. n. 98 del 2011), che demanda ad un decreto interdirigenziale dell’AAMS e del Ministero della salute l’adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, delle linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. Lo schema di decreto, trasmesso nel mese di giugno 2011, è tuttora all’esame della Conferenza unificata.

 

Sulla materia è altresì intervenuto il comma 23 del medesimo articolo 24, il quale ha disposto che, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attività di gioco, l’AAMS, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvii, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.

 

Si ricorda che la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha svolto una indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo. Si segnala che il 19 aprile 2012 la Conferenza delle Regioni ha approvato una relazione sul gioco d'azzardo patologico da presentare alla Commissione Affari sociali della Camera nell'ambito di tale indagine conoscitiva. Nel documento le Regioni fanno notare come non esiste un quadro normativo di riferimento che definisca il gioco d'azzardo patologico come un problema di salute e ne stabilisca la responsabilità della cura. Di conseguenza le iniziative di "prevenzione, cura e assistenza alle persone con problemi di gioco d'azzardo patologico (Gap) e dei loro familiari, non essendo inserite nei Lea, sono state lasciate alla sensibilità di alcuni amministratori regionali e di professionisti del settore, sia appartenenti alle Aziende Sanitarie Locali che al privato sociale".


 

Articolo 1, comma 392
(
Proroga termini quote latte)

 

392. Il termine di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 30 giugno 2013. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 non spettano compensi, emolumenti comunque denominati e rimborso spese.

 

 

Il comma 392 dispone una ulteriore proroga, di sei mesi, dei poteri del Commissario straordinario per le quote-latte che, nominato sulla base all’articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge n. 5/2009[93], dovrebbe decadere dall’incarico il 31/12/12.

Il decreto n. 5 del 2009 aveva stabilito, con il comma 6 dell’art. 8-quinquies che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fosse nominato un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, che avvalendosi di AGEA:

§      assegnasse le quote di cui all’articolo 8-bis, comma 2, dello stesso D.L. n. 5, ovvero provvedesse alla ripartizione fra i singoli produttori della maggiore produzione lattiera nazionale (il quantitativo nazionale garantito) disposto dall’Unione europea con i regolamenti comunitari n. 248/2008 e n. 72/2009;

§      definisse le modalità di applicazione dell’articolo 8-quater, che aveva ancora una volta consentito la rateizzazione dei debiti dovuti dai produttori a titolo di “multe” sulle quote latte, fino alla campagna lattiera 2008-2009[94].

La medesima norma aveva stabilito che il Commissario restasse in carica fino al 31 dicembre 2010; tale termine è stato protratto una prima volta al 31 marzo 2011 con il D.L. n. n. 225/10 (art. 1 co. 1 e 2), poi al 31 dicembre 2011 con il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (GU n. 74/11)[95], infine al 31 dicembre 2012 con il D.L. n. 216/12 (articolo 29-ter). Tale ultimo termine è ora posticipato al 30 giugno 2013.


 

Articolo 1, comma 393
(
Professioni turistiche)

 

393. Limitatamente alle professioni turistiche il termine per l'adozione di uno o più regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è prorogato al 30 giugno 2013.

 

 

Il comma 393, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, posticipa, dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, prorogabile ulteriormente fino al 31 dicembre 2013 (comma 394), il termine, limitatamente alle professioni turistiche, per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione previsti dall’art. 1, co. 3, del D.L. n. 1/2012, finalizzati, in generale, ad individuare quelle specifiche attività che necessitano, in deroga al generale principio di divieto di restrizioni alle attività economiche, di un preventivo atto di assenso e di disciplina dei requisiti per il relativo esercizio, nonché dei termini e delle modalità per l’esercizio dei poteri di controllo ex post da parte dell’amministrazione.


 

Articolo 1, comma 395
(
Proroga termini magistratura onoraria)

 


395. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2013». I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.


 

 

Il comma 395 dispone la proroga al 31 dicembre 2013 dei termini di talune disposizioni in materia di magistratura onoraria.

In particolare, il primo periodo modifica l'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo sul giudice unico (n. 51/1998[96]) – che a sua volta ha novellato l’ordinamento giudiziario[97] - prorogando l'applicabilità delle disposizioni che consentono ai magistrati onorari di essere addetti al tribunale ordinario (GOT) e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario (VPO).

Sulla base del testo novellato tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all’attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

 

Il termine originario del 2 giugno 2004, fissato dall’articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998, e prorogato da vari provvedimenti d’urgenza, era stato da ultimo differito al 31 dicembre 2012 dall'articolo 15 del decreto-legge n. 212 del 2011.

 

Il secondo periodo interviene più specificamente sui giudici onorari il cui mandato è in scadenza al 31 dicembre 2012. La proroga nelle funzioni opera fino a tutto il 31 dicembre 2013. Analiticamente, la disposizione:

§      proroga al 31 dicembre 2013 i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari il cui termine era in scadenza al 31 dicembre 2012 (e che non sarebbero stati altrimenti confermabili nell’ordinamento giudiziario);

§      proroga a tutto il 31 dicembre 2013 i giudici di pace il cui mandato sarebbe scaduto entro il 31 dicembre 2012 (e per i quali non sarebbe consentita un’ulteriore conferma ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 374 del 1991[98]).

 

Anche in questo caso la proroga opera a far data dal 1° gennaio 2013 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

 

In merito si ricorda che – in attesa di un disegno di legge di riforma della magistratura onoraria, di cui il Governo ha più volte annunciato la presentazione – il Senato aveva avviato nel corso della XVI leg. l’esame di alcune proposte di iniziativa parlamentare (AAS. 127, 897, 2080, 2359), nell’ambito delle quali ha svolto audizioni informali.

Si ricorda, peraltro, che è entrato in vigore il decreto legislativo n. 156 del 2012 che ha operato una revisione degli uffici del giudice di pace, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 148 del 2011. Il provvedimento prevede la soppressione di 667 uffici del giudice di pace dislocati in sedi non circondariali, pur disciplinando la facoltà degli enti locali di mantenere – ricorrendo a proprie risorse – l’ufficio giudiziario nel loro territorio.


 

Articolo 1, comma 396
(
Proroga della data di avvio della sperimentazione prevista
dal D.Lgs. n. 91/2011
)

 

396. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 le parole «a partire dal 2013» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 2014».

 

 

Il comma 396 modifica l’articolo 25, comma 1 del D.Lgs. n. 91/2011, recante la disciplina sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, al fine di prorogare, dall’anno 2013 all’anno 2014, la data di avvio del periodo di sperimentazione avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base del nuovo principio di competenza finanziaria definito dal medesimo D.Lgs. n. 91/2011.

 

Si ricorda che l’articolo 25, comma 1 del D.Lgs. n. 91/2011 prevede- al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale – un’attività di sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento.

 

Il comma 388 dell’articolo 1 e il punto 18 della Tabella 2 allegata alla legge in esame differisce dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il temine entro il quale deve essere adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto a disciplinare il periodo di sperimentazione sopra citato.


 

Articolo 1, comma 397
(
Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali nei termini previsti)

 

397. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

 

 

Il comma 397 dell’articolo 1 conferma per l’anno 2013 l’applicazione delle misure previste dall’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004[99], concernenti l’ipotesi di scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera c) del TUEL[100], e l’attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L’applicazione delle suddette disposizioni è stata, da ultimo, prorogata all’anno 2012 dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

 

La norma in commento intende, dunque, prorogare anche all’anno 2013 la procedura che attribuisce al Prefetto i poteri di impulso e sostitutivi, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all’approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio .

 

Si ricorda, per completezza, che la procedura per lo scioglimento del Consiglio nelle ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione e dell’attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi, è stata introdotta per la prima volta dall’articolo 1 del D.L. n. 13/2002, ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, in quanto, a seguito della cessazione dei CO.RE.CO. (Comitati regionali di controllo), ed in assenza di una disposizione transitoria, era sorto il problema di quale organo fosse legittimato a nominare i commissari ad acta che devono redigere o approvare un documento contabile essenziale per regolare la vita amministrativa dell’ente. Con l’articolo 1 del D.L. n. 13/2002 è stata quindi introdotta una disciplina di carattere transitorio, diretta a colmare il vuoto normativo determinatosi con l’abrogazione della norma costituzionale, che è stata poi successivamente prorogata e, dal 2004 in poi estesa anche alla disciplina delle ipotesi di scioglimento dei consigli per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, previsti dall'articolo 193 del TUEL[101], ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004.

Da ultimo, con il D.L. n. 174/2012 (articolo 3, comma 1, lettera l), l’applicazione della procedura in questione è stata estesa anche alle ipotesi di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro i termini previsti dal TUEL (articolo 227, comma 2-bis, del TUEL).

 

La procedura richiamata dal comma in esame prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione degli enti locali deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al consiglio.

In tale caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Fermo restando che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del TUEL, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.


 

Articolo 1, commi 400 e 401
(Proroga dei contratti di lavoro a termine nella P.A. e riserva di posti nei concorsi pubblici)

 


400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.

401. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.».


 

 

Il comma 400 autorizza le pubbliche amministrazioni, nelle more dell’attuazione dell’articolo 1, comma 8, della legge n. 92/2012[102], fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e fatti salvi gli accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superino il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), fino al 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali.

 

Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dal D.Lgs. 368/2001 (adottato in attuazione della direttiva 1999/70/CE).

In particolare, l’articolo 4 prevede che il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

Il comma 4-bis dell’articolo 5[103] prevede poi che, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. In deroga a quanto disposto dalla sopracitata disposizione, tuttavia, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

 

Il successivo comma 401 prevede che nel reclutamento di personale mediante concorsi pubblici, le pubbliche amministrazioni possono inserire nei bandi norme volte a garantire una riserva di posti (nel limite massimo del 40%) in favore dei titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato con la P.A. con almeno tre anni di anzianità (alla data di pubblicazione del bando), nonché specifici benefici, con il riconoscimento di un apposito punteggio, in favore dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la P.A. con almeno tre anni di anzianità (alla data di pubblicazione del bando).

Con D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio 2013 dovranno essere definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il successivo comma 5 dispone che i concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

In questa sede può essere utile altresì ricordare che nel settore privato il comma 4-quater dell’articolo 5, del decreto legislativo n. 368/2001[104], dispone che il lavoratore il quale, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.


 

Articolo 1, commi 402 e 403
(Consigli di Indirizzo e Vigilanza di INPS e INAIL)

 


402. Nelle more del completamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è prorogato al 30 aprile 2013.

403. Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono incrementati di 150.000 euro per l'anno 2013. Tali disponibilità sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del comma 402.


 

 

I commi 402 e 403 prorogano al 30 aprile 2013 il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza di INPS e INAIL, prevedendo a tal uopo un incremento delle disponibilità per le spese di funzionamento dei richiamati organi utilizzando il risparmio derivanti dalla razionalizzazione organizzativa.

Si ricorda che la scadenza naturale dei richiamati organi di entrambi gli istituti è il 2 gennaio 2013, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 2 gennaio 2009.

 

Più specificamente, il comma 402 dispone la proroga del richiamato termine di scadenza, nelle more del completamento del processo di riordino degli enti previdenziali (di cui all’articolo 7, commi 1-14, del D.L. 78/2010, che ha portato alla soppressione, dal 31 maggio 2010, di IPSEMA, ISPESL - con relativo trasferimento di funzioni e personale all’INAIL - e IPOST - con relativo trasferimento di funzioni e personale all’INPS, nonché dell’ENAM - con relativo passaggio di funzioni e personale all’INPDAP-, nonché dell’ulteriore processo di riordino di cui all’articolo 21, comma del D.L. 201/2011 che ha disposto la soppressione dal 1° gennaio 2012 di INPDAP ed ENPALS, con relativo trasferimento funzioni e personale all’INPS), al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria.

 

Il successivo comma 403 dispone che gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011), siano incrementati di 150.000 euro per il 2013. Tali disponibilità sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei CIV degli enti stessi, ai sensi del precedente comma.

 

L’articolo 4, comma 66, della legge di stabilità 2012 ha previsto, allo scopo di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e successivi, l’obbligo, per l’INPS, l’INPDAP e INAIL (nell’ambito della propria autonomia), di adottare specifiche misure di razionalizzazione organizzativa, al fine di ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.


 

Articolo 1, comma 404
(Assunzioni nella P.A. relative alle cessioni verificatesi nel 2011)

 

404. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009, 2010 e 2011»;

b) le parole: «commi 9-bis, 13, e 14» sono sostituite dalle seguenti: «commi 9-bis, 13, 13-bis e 14».

 

 

Il comma 404 consente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) e all'articolo 66, commi 9-bis 13, 13-bis e 14, del D.L. 112/2008, di procedere, entro il 31 dicembre 2012, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi non solo negli anni 2009 e 2010 (come attualmente previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 216/2011) ma anche nell’anno 2011.

 

L'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007 ha previsto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quadriennio 2010-2013, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 (si tratta, in particolare, delle amministrazioni dello Stato[105], anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; delle agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; degli enti pubblici non economici; degli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[106]), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente[107]. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

L’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008 ha previsto un regime permanente e speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, derogatorio rispetto a quello generale di al precedente articolo 66, comma 7, per cui, a decorrere dal 2010, tali amministrazioni possono procedere, secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[108], all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

L’art. 66, comma 13, del D.L. n. 112/2008 ha inoltre previsto che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale (di cui all’art. 1, c. 105, della L. finanziaria per il 2005) per il triennio 2009-2012 le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente. Tale quota è destinata per una quota non inferiore al 50% all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, e per una quota non superiore al 20% all’assunzione di professori ordinari. Il medesimo comma 13, al sesto periodo, ha previsto, inoltre, che per il 2012 nei confronti delle università si applica quanto previsto dal comma 9 (la cui applicabilità, originariamente prevista a decorrere dal 2012, è stata posticipata al 2014 dell’art. 9, comma 7, del D.L. 78 del 2010) ai sensi del quale, previo esperimento delle procedure di mobilità, si può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, fermo restando, in ogni caso, che il numero delle unità ad assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell’anno precedente.

L'articolo 66, comma 13-bis, del D.L. 112/2008, ha disposto che per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.

L'articolo 66, comma 14, del D.L. 112/2008, infine, ha disposto un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. In particolare, tali enti:

§       hanno avuto la facoltà, limitatamente al 2010, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall’articolo 1, comma 643, della L. 296/2006[109].

§       possono procedere, per il successivo triennio 2011-2013, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente; tale limite viene elevato nella misura del 50% nel 2014 e nella misura del 100% a decorrere dal 2015.


 

Articolo 1, comma 405
(
Interventi di sostegno al reddito)

 


405. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma 16 del citato articolo 19 è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92.


 

 

Il comma 405 proroga, per il 2013, l'applicazione di specifici interventi di sostegno al reddito previsti dall’articolo 19, commi 14, 15 e 16, del D.L. 185/2008 (da ultimi prorogati al 31 dicembre 2012 dall’articolo 33, comma 23, della L. 183/2011 - legge di stabilità per il 2012).

 

La disposizione in esame proroga, in particolare:

§      nel limite di 35 milioni di euro per il 2013, l’articolo 19, comma 14, del D.L. 185/2008, che ha previsto a favore delle imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà la possibilità di stipulare tali contratti[110], beneficiando di determinate agevolazioni (ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148)[111].

§      l’articolo 19, comma 15, del D.L. 185/2008, che ha destinato risorse al Fondo per l'occupazione, per le possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga in esame può determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi. In ogni caso, tale proroga è subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in sede governativa e di un programma inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché dell'accertamento, da parte del Ministero del lavoro, del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento, del piano di gestione delle eccedenze occupazionali;

§      l’articolo 19, comma 16, del D.L. 185/2008, che ha attribuito a Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro annui, a carico del Fondo per l’occupazione, come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura. La proroga per questo istituto nel 2013 è prevista nella misura del 90% (pari a 11,7 milioni).

 

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei richiamati interventi sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro (1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016)[112].


 

Articolo 1, comma 406
(
Regolamenti di organizzazione dei ministeri)

 

406. Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 28 febbraio 2013.

 

 

Il comma 406 proroga di due mesi, fino al 28 febbraio 2013, il termine entro il quale i regolamenti per la ridefinizione degli assetti organizzativi dei ministeri sono adottati con D.P.C.M. su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il termine di cui è disposta la proroga è previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale articolo ha disposto da un lato la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato (comma 1) e dall’altro la conseguente ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate che vi provvedono con regolamenti di organizzazione (comma 10). In particolare al fine di semplificare ed accelerare il riordino anzidetto, si prevede che sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con D.P.C.M. su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 10-ter).

Il comma 10-ter prevede altresì che i suddetti decreti saranno, poi, soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ex art. 3, commi da 1-3, della legge n. 20/1994 e, sugli stessi, viene riconosciuta la facoltà di richiedere il parere da parte del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.


 

Articolo 1, comma 407
(
Regolamento rivendite generi di monopolio)

 

407. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2013» e le parole: «, di concerto con il Ministro della salute,» sono soppresse.

 

 

Il comma 407, novellando il comma 42 dell’articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011, differisce al 31 marzo 2013 il termine per l’emanazione del regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alle modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino.

La disposizione sopprime, altresì, la previsione del concerto con il Ministro della salute per l’emanazione del regolamento.

 

Si ricorda che il richiamato comma 42 prevede che il regolamento – da emanare entro il 31 dicembre 2011 - sia emanato secondo i seguenti principi:

a)    ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;

b)    istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttività minima;

c)     introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;

d)    trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttività minima;

e)    istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;

f)      rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo.


 

Articolo 1, comma 408
(
Rapporti tra Consip e Sogei)

 

408. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque esercizi».

 

 

Il comma 408 modifica l’articolo 4, comma 3-bis del D.L. n. 95/2012, il quale affida a Sogei S.p.A. le funzioni – già svolte da Consip S.p.A.- in materia di gestione e sviluppo del sistema informatico della pubblica amministrazione.

In particolare, la norma in esame è volta a specificare che Sogei è tenuta a garantire per cinque esercizi, anziché per due esercizi come previsto dalla norma originaria, la prosecuzione delle attività prima svolte da Consip secondo il precedente modello di relazione con il Ministero dell’economia.

 

I commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 4 del D.L. n. 95/2012 dispongono l’affidamento alla Sogei S.p.A.[113] delle attività di Consip S.p.a.[114] in materia di gestione e sviluppo del sistema informatico della pubblica amministrazione.

In particolare, il comma 3-bis trasferisce alla Sogei S.p.A. le attività informatiche riservate allo Stato ed esercitate da Consip S.p.A. - ai sensi del D.Lgs. n. 414/1997 e relativi provvedimenti attuativi - nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche svolte dalla medesima Consip ai sensi della normativa vigente.

Il trasferimento avviene mediante operazione di scissione e la Sogei svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna, garantendo – secondo la formulazione originaria, per due esercizi e attualmente per cinque esercizi – la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero.

Al momento in cui l'operazione di scissione acquisterà efficacia, tutte le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intenderanno riferite a Sogei S.p.A..

Il comma 3-ter stabilisce che Consip - fermo restando lo svolgimento delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi - continua a svolgere le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, le attività di centrale di committenza e di e-procurement per le amministrazioni pubbliche. Consip svolge, inoltre, le attività a essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell’economia e finanze.

Inoltre, Sogei S.p.A. – sulla base di apposita convenzione – si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.


 

Articolo 1, comma 409
(
Riduzione della spesa delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate iscritte al CONI)

 

409. È prorogata al 1° gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro.

 

 

Il comma 409 proroga (rectius: differisce) dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014 l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell’articolo 6 del D.L. 78/2010 (L. 122/2010), per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro[115].

 

Preliminarmente si evidenzia che, per comprendere la portata del differimento di una norma che prevede numerose misure di contenimento della spesa pubblica, differenziate sia per oggetto, sia per destinatario, occorre innanzitutto verificare quale sia la natura giuridica delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate, al fine di individuare le misure contenute nell’art. 6 del D.L. 78/2010 alle stesse applicabili.

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 242/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 15/2004, il CONI riconosce a fini sportivi, fra gli altri, le federazioni sportive nazionali (attualmente, 45) e le discipline sportive associate (attualmente, 19) che, ai sensi dell’art. 15, hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Fanno eccezione – pur qualificandosi come federazioni sportive nazionali – l'Aeroclub d'Italia, l'Automobile club d'Italia e l'Unione italiana tiro a segno, i quali, in virtù dell’art. 18, co. 6, dello stesso D.Lgs., mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico.

Delle 42 federazioni sportive nazionali con personalità giuridica di diritto privato, solo 1 è presente nell’ultimo elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della L. n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)[116]. Non è presente, invece, nessuna delle discipline sportive associate.

Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non perseguono fini di lucro e svolgono l'attività sportiva seguendo gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI (art. 15 e 16 del D.Lgs. 242/1999). A differenza delle federazioni, le discipline sportive associate sono preposte all’organizzazione di discipline sportive non olimpiche. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti all’approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Con riguardo ai profili finanziari, il CONI - che fruisce, per il finanziamento dello sport, di una quota delle entrate erariali e extraerariali derivanti dai giochi pubblici[117] - assegna contributi agli altri organismi sportivi[118].

Ai sensi dell’art. 7, co. 5, lett. e) ed e1), dello Statuto[119], spetta alla giunta nazionale del CONI esercitare, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il controllo sulle Federazioni sportive nazionali in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica e, in particolare, in merito all’utilizzazione dei contributi erogati, nonché stabilire i criteri di assegnazione dei medesimi alle Federazioni, e sulle discipline sportive associate, anche in merito alla utilizzazione dei contributi assegnati annualmente[120].

 

Considerato, dunque, che la natura giuridica delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate non è omogenea, occorre distinguere le disposizioni dell’articolo 6 del D.L. 78/2010 che possono considerarsi applicabili.

In particolare, alle federazioni sportive private e alle discipline sportive associate si applica l’articolo 6, co. 2, del D.L. 78/2010, che prevede la gratuità della partecipazione agli organi collegiali, nonché della titolarità di organi, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche[121].

Alle federazioni sportive pubbliche si applicano le misure previste dall’articolo 6, co. 1 e 3, del D.L. 78/2010, che rendono onorifica la partecipazione agli organi collegiali e riducono del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Quest’ultima disposizione dovrebbe, pertanto, ritenersi applicabile anche alla federazione sportiva privata inserita nel medesimo conto.

 

Alla federazione sportiva inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si applicano anche le disposizioni dell’articolo 6, co. 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del D.L. 78/2010, che prevedono misure di contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, autovetture e buoni taxi.


 

Articolo 1, comma 410
(Sportelli unici per l’immigrazione)

 

410. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è prorogato al 30 giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

 

Il comma 410 dispone l’assegnazione di una somma pari a euro 10.078.154 per il finanziamento della proroga, fino al 30 giugno 2013, della durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza al 31 dicembre prossimo, delle 635 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli uffici immigrazione delle Questure.

Il termine oggetto di proroga è previsto dall’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che dispone che per l’anno 2011, una quota parte delle risorse che si sono rese disponibili alla fine dell’esercizio finanziario sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, pari a 10.073.944 euro, venga assegnata, con le medesime modalità, previo versamento all’entrata, ad un apposito programma dei Ministero dell'interno per il finanziamento della proroga, sino al 31 dicembre 2012 della durata dei contratti a tempo determinato, delle 635 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli uffici immigrazione delle Questure.

 

Al riguardo, il comma in esame specifica che resta ferma l’autorizzazione al Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari, disposta dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

 

Si ricorda che l'articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.autorizza il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari. La norma è finalizzata a garantire l’operatività sia degli sportelli unici per l’immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli uffici immigrazione delle questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare.

 

Per il finanziamento della proroga disposta dal comma in esame, il secondo periodo dispone l’assegnazione una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013, all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno, richiamando al riguardo le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

 

Si ricorda che l’articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede la riassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure, delle risorse del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.

In particolare, il comma 1 prevede che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, che risultino disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, accertate con decreto interministeriale, siano riassegnate, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo esigenze urgenti e indifferibili, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 (L. conv. n. 33 del 2009) per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.


 

Articolo 1, comma 411
(Modifiche al Codice dell’ordinamento militare)

 

411. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2223, comma 1, al primo periodo le parole: «dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2014» e al secondo periodo le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013»;

b) all'articolo 2214, comma 1, le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013».

 

 

Il comma 411 modifica l’articolo 2223, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, relativo al regime transitorio per la riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, stabilendo che l’articolo 907 del Codice trovi applicazione a partire dal 2014 (e non dal 2013, come attualmente previsto) e che sino al 2013 (e non sino al 2012, come prevede il testo vigente) agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri si applichi l’articolo 906 dello stesso .

L’art. 907 del Codice dell’ordinamento militare dispone che le eccedenze rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri siano eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.

L’art. 906 del medesimo Codice stabilisce invece che, qualora il conferimento delle promozioni annuali - nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo - determini eccedenze rispetto agli organici previsti (salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali), il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata.

 

Il comma in oggetto modifica altresì l’articolo 2214, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare riguardante i transiti dai ruoli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, differendolo al 2014.

La norma differisce al 2013 (attualmente il termine è fissato al 2012) il regime transitorio per il passaggio degli ufficiali provenienti dall'Esercito italiano, dalla Marina militare e dall'Aeronautica militare, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.


 

Articolo 1, comma 412
(
Proroga termine per esecuzione provvedimenti
di rilascio per finita locazione
)

 

412. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.

 

 

Il comma 412 proroga al 31 dicembre 2013 il termine per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008, come da ultimo modificato dall'art. 29, comma 16, del D.L. 216/2011.

La proroga riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, della L. 9/2007, cioè: comuni capoluoghi di provincia, comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003[122].

Quanto al termine prorogato dal comma in commento, si ricorda che il citato art. 29, comma 16, del D.L. 216/2011 ha da ultimo differito tale termine al 31 dicembre 2012, già sospeso fino al 15 ottobre 2008 dall’articolo 22-ter del D.L. 248/2007. Tale termine era stato poi prorogato fino al 30 giugno 2009 dall’art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008, in attesa dell’avvio del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’art. 11 del D.L. 112/2008, fino al 31 dicembre 2009 dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009, fino al 31 dicembre 2010, dall’articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 e, fino al 31 dicembre 2011, dall’articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010.


 

Articolo 1, commi 413-415
(
Assegnazioni temporanee, comando e collocamento
fuori ruolo personale P.A.
)

 


413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee. del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.

414. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato.

415. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.


 

 

I commi 413-415 recano disposizioni inerenti ad alcuni istituti propri del personale delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, si prevede che gli istituti dell’assegnazione temporanea, del comando e del collocamento fuori ruolo presso organismi internazionali siano adottati d’intesa tra le amministrazioni interessate.

 

In particolare:

§      il comma 413 dispone l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di adottare i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche ex articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso del lavoratore coinvolto;

L’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. In particolare, il richiamato comma 2-sexies ha disposto che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione triennale di fabbisogno del personale, possano utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto sia da tali norme sia dallo stesso D.Lgs. 165.

§      il successivo comma 414, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013, dispone che per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del D.P.R. 3/1957, venga adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso del lavoratore coinvolto;

Nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato dall’articolo 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (“TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”), il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio.

§      il comma 415, infine, prevede che, a decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo presso organismi internazionali, di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 27 luglio 1962, n. 1114[123], sia adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il comma 1, dell’articolo 1, della L. 27 luglio 1962, n. 1114[124], prevede che il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche possa, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a 6 mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Tale collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le 500 unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza.


 

Articolo 1, comma 416
(
Commissari liquidatori)

 

416. All'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.».

 

 

Il comma 416 dispone la facoltà di prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la durata dell’attività dei commissari liquidatori di enti pubblici in liquidazione coatta amministrativa il cui incarico, protratto per più di cinque anni, debba cessare dopo un anno dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012.

Più specificamente la norma incide sulla disciplina, dettata dall’articolo 12, comma 40 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in merito alla durata dell'incarico del commissario liquidatore di enti pubblici in liquidazione coatta amministrativa. Tale disciplina prevede la cessazione dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 95/2012 (ossia il 7 luglio 2012) degli incarichi, protratti per più di cinque anni, e in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge. La disposizione in esame introduce, come detto, la facoltà di prorogare per un periodo non superiore a sei mesi la durata dei suddetti incarichi.

Si ricorda che l’articolo 12, commi 39 e 40, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, introduce limiti temporali alla durata dell'incarico di commissario liquidatore di enti pubblici.

In particolare in base al comma 39 la durata dell'incarico del commissario non può protrarsi per più di tre anni, prorogabili una sola volta, per ulteriori due anni, solo per "motivate esigenze", decorsi i quali le residue attività liquidatorie sono trasferite al ministero vigilante; in base al comma 40, gli incarichi in corso protratti per più di cinque anni cessano (e le residue attività sono trasferite all'amministrazione competente) dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si ricorda inoltre che l’art. 15 del D.L. n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) introduce, al comma 1, una disciplina generale per i casi di dissesto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, restando comunque salva – viene espressamente precisato - la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici. Si dispone inoltre che il comma medesimo non trova applicazione per gli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

La nuova disciplina trova applicazione quando:

§      la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili;

§      ovvero l’ente stesso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.

§      In tal caso, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:

§      l’ente è posto in liquidazione coatta amministrativa;

§      i relativi organi decadono;

§      è nominato un commissario.

Il commissario provvede alla liquidazione dell’ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti, e provvede all’estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell’ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in violazione di tali disposizioni è nullo.


 

Articolo 1, comma 417
(
Proroga contratti a tempo determinato del comune de L’Aquila per chiusura emergenza sisma)

 

417. Fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del Comune dell'Aquila, connesse in particolare al settore politiche sociali e al settore urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identità sociale e culturale cittadina, è autorizzata, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza la spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

 

 

Il comma 417 autorizza fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del Comune de L’Aquila, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato nei settori urbanistico e delle politiche sociali, per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e dell’identità sociale e culturale cittadina.

Per le finalità indicate la disposizione autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro, a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del D.L. 39/2009 (recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile").

La proroga recata dal comma in commento sembra far riferimento ad una serie di contratti a tempo determinato stipulati dal Comune de L’Aquila prorogati fino al 31 dicembre 2012 dall’art. 11 dell’O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4013.

Relativamente alle risorse di cui all’art. 14 del D.L. 39/2009, si ricorda che il comma 1 di tale articolo, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal medesimo decreto-legge, ha previsto l’assegnazione da parte del CIPE di una quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo compreso tra i 2 e i 4 miliardi di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, FSC) per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b-bis), del D.L. 185/2008, nonché di un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 185.

L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 14, comma 1, è stata ridotta di 23 milioni di euro dall’art. 23, comma 12-septies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune de L’Aquila e negli altri comuni del cratere.


 

Articolo 1, comma 418
(
Proroga termini art. 1, comma 32, legge 190/2012 in materia di dati riguardanti procedura di scelta del contraente)

 

418. In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il termine di cui al secondo periodo è prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 30 giugno 2013.

 

 

Ai sensi del comma 418, in sede di prima applicazione, i termini contemplati dall’art. 1, comma 32, della L. 190/2012 (recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) sono così prorogati:

§      al 31 marzo 2013 il termine, fissato al 31 gennaio di ogni anno, entro cui le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) devono pubblicare una serie di informazioni (struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate), relativamente all'anno precedente, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Lo stesso comma prevede che le medesime informazioni siano trasmesse all’AVCP ai fini della successiva pubblicazione sul sito web dell’Autorità stessa;

§      al 30 giugno 2013 il termine, fissato al 30 aprile di ogni anno, entro cui l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) deve trasmettere alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, in formato digitale standard aperto, le informazioni suddette.

 

Si osserva che il comma in esame fa erroneamente riferimento al quarto periodo del comma 32, mentre in realtà il termine del 30 aprile di cui si dispone la proroga è contenuto nel quinto periodo.


 

Articolo 1, comma 419
(Proroga del termine per l’emanazione regolamento di riordino del Corpo delle Capitanerie di porto)

 

419. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

 

 

Il comma 419 dell’articolo 1 differisce al 31 dicembre 2013 il termine, già fissato al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 216 del 2011, per l’emanazione del regolamento governativo di riforma delle Capitanerie di porto.

La norma prorogata, contenuta nel D.L. n. 207 del 2008, il cui termine è stato più volte differito, prevede che su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, si provveda:

a)   alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse;

b)   ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell’Unione europea ed internazionale nonché per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti;

c)   ad adeguare l’assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l’efficacia dell’organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi.

La norma è stata nel tempo più volte prorogata: il regolamento avrebbe dovuto essere prima emanato entro il 31 dicembre 2009, termine successivamente spostato al 31 dicembre 2010 dal decreto-legge n. 194/2009 (Proroga termini 2010), poi al 31 marzo 2011 dal decreto-legge n. 225/2010 (Proroga termini 2011), al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 e infine al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 216 del 2011.


 

Articolo 1, comma 420
(Proroghe degli adempimenti per il miglioramento
della sicurezza delle grandi dighe)

 

420. I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11 e 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono differiti al 31 marzo 2013.

 

 

Il comma 420 differisce al 31 marzo 2013 i termini previsti dai commi 7, 10, 11 e 15 dell’art. 43 del D.L. 201/2011 per l’espletamento di una serie di adempimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 507/1994.

 

L’art. 1, comma 1, del D.L. 507/1994 riguarda opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Tali opere, che il decreto qualifica come dighe, sono assoggettate, dal comma citato, all'approvazione tecnica del Servizio nazionale dighe. Lo stesso comma esclude, tuttavia, tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Relativamente ai termini differiti, si ricorda che il comma 7 dell’art. 43 citato prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) individui, entro il 31 dicembre 2012, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza.

Il comma 10 prevede, per le dighe che hanno superato una vita utile di 50 anni, che i concessionari o i richiedenti la concessione siano tenuti a presentare al MIT, entro il 31 dicembre 2012, il piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta.

Il comma 11 impone ai concessionari o i richiedenti la concessione di presentare al MIT, entro il 31 dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere dell'ingegnere designato responsabile.

Infine il comma 15 prevede, per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, che i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe siano tenuti a presentare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (28 dicembre 2012[125]), i collaudi statici delle opere stesse.


 

Articolo 1, comma 421
(Proroghe dei termini per verifiche tecniche e sismiche)

 

421. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è prorogato al 31 marzo 2013.

 

 

Il comma 421 differisce al 31 marzo 2013 il termine, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dal comma 1 dell'art. 3 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216[126]:

§      per le verifiche tecniche (previste dall’art. 20, comma 5, del D.L. 248/2007) che i proprietari degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, e degli edifici e delle opere infrastrutturali, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, sono tenuti ad effettuare ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’O.P.C.M. 3274/2003 (recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica). Tali verifiche, che avrebbero dovuto svolgersi entro cinque anni dalla data della citata ordinanza, riguardano in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1[127] dell’ordinanza.

Si rammenta che con il decreto del 21 ottobre 2003 sono state emanate le disposizioni attuative della citata O.P.C.M. n. 3274 indicando (negli allegati 1 e 2) le tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da effettuare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.

§      per l’individuazione, con apposito elenco, delle grandi dighe esistenti (aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del D.L. 507/1994[128]) da sottoporre a verifica sismica e idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti o dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base delle previsioni dell’O.P.C.M. 3274/2003.

Si noti che la disposizione attribuisce il compito di stilare l’elenco citato al Registro Italiano Dighe (RID). Il RID è stato tuttavia soppresso dai commi 170-171 dell’art. 2 del D.L. 262/2006, che hanno trasferito le relative funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: con il D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, di riorganizzazione del MIT, le citate funzioni sono state attribuite alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

 

Si ricorda, relativamente al campo di applicazione della norma in commento, che l’art. 1, comma 1, del D.L. 507/1994 riguarda le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi.

Si rammenta, infine, che l’art. 43, commi 7-15, del D.L. 201/2011[129] prevede una serie di adempimenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe. In particolare si richiama il disposto del comma 7 che, al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, prevede che il MIT individui, entro il 31 dicembre 2012 (termine prorogato dal comma 420 della presente legge di stabilità), in ordine di priorità, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione. La stessa norma prevede altresì che tale individuazione avvenga "anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79”, vale a dire le medesime verifiche contemplate dal comma in esame.


 

Articolo 1, comma 422
(Veicoli a basse emissioni)

 

422. All'articolo 17-decies, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015».

 

 

Il comma 422 dell’articolo 1 interviene sui contributi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni introdotti dal D.L. 83/2012, facendo slittare il termine iniziale del periodo in cui i veicoli devono essere acquistati e immatricolati.

In particolare, la norma interviene sull’articolo 17-decies, comma 2, del D.L. n. 83/2012, che prevede che per ottenere i contributi i veicoli debbano essere acquistati o immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, facendo partire il periodo al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto attuativo, di cui all’articolo 17-undecies, comma 4, che definirà le modalità per l’erogazione dei contributi.

L’articolo 17-undecies prevede infatti, al comma 4, l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi. In base alla disposizione il decreto doveva essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 83, e cioè entro il 7 dicembre 2012. Tuttavia il decreto non risulta emanato.

 

Si ricorda l’art. 17-decies del D.L. n. 83 del 2012 prevede la concessione dei seguenti contributi per l’acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnino per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi:

a)  20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 50 g/km;

b)  15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 50 g/km;

c)  20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 95 g/km;

d)  15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 95 g/km;

e)  20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 120 g/km;

f)   15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 120 g/km.

 

Il contributo è concesso a condizione che:

a)    il contributo risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17-undecies, comma 1, e uno sconto praticato dal venditore;

b)    il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;

c)    il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);

d)    il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

e)    nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

 

In materia interviene anche il successivo comma 559 della presente legge (cfr. la relativa scheda), riducendo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 l’autorizzazione di spesa del Fondo per l’erogazione dei contributi statali per l’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive. In particolare viene ridotta la parte di Fondo destinata all’acquisto di veicoli destinati esclusivamente alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi o alla sostituzione dei veicoli utilizzati, come beni strumentali, nell'esercizio di imprese, arti e professioni.


 

Articolo 1, comma 423
(Spese per autovetture e buoni taxi)

 

423. Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è prorogato all'anno 2014.

 

 

Il comma 423 proroga all’anno 2014 - per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale - il termine di cui all’art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012).

 

L’art. 5 comma 2 del D.L. n. 95/2012, a decorrere dall’anno 2013, pone un limite pari al 50 per cento dei costi sostenuti nel 2011 per le spese destinate per all'acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché all'acquisto di buoni taxi.

La norma si applica alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto della P.A., incluse Autorità indipendenti e Consob, nonché alle società dalle stesse amministrazioni controllate.

Il medesimo comma prevede che la soglia è derogabile nel solo anno 2013 e soltanto in ragione della sussistenza di contratti pluriennali già in essere[130] e che sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell’anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le PP.AA.

 

Per ciò che riguarda l’acquisto di autovetture, si ricorda che i commi 143 e 144 della legge di stabilità in esame intervengono implicitamente sull’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012, vietando, tra l’altro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e sino al 31 dicembre 2014, alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 (cioè le PP.AA. del conto economico consolidato, ivi inclusa la Consob e le Autorità indipendenti) l’acquisto di autovetture e la stipula contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture, e disponendo la revoca delle procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 (cfr. più la scheda di lettura relativa ai commi 141-145 e 165).

 

In virtù del combinato disposto dei sopra citati commi del provvedimento in esame, si osserva che non appare esattamente chiara la portata normativa del comma 423. E’ comunque presumibile che “il termine di cui all’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012” possa riguardare la deroga del limite ivi contenuto, relativamente ai contratti pluriennali già in essere.

 

Il comma 423 richiama le società che gestiscono servizi di interesse generale, con ciò facendo riferimento a quanto stabilito in sede comunitaria, sia nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito TFUE) sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Quanto alla prima fonte, l’articolo 14 TFUE (ex articolo 16 del TCE) sottolinea l’importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale. Da ciò discende un obbligo per gli Stati membri e l’Unione di garantirne lo svolgimento, prevedendone principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie. Si può notare che l’art. 14 citato fa riferimento a servizi di interesse economico generale e non a servizi pubblici locali, ma, come rilevato dalla Corte costituzionale, sent. 325/2010, “in àmbito comunitario non viene mai utilizzata l’espressione «servizio pubblico locale di rilevanza economica», ma solo quella di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Detti articoli non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione, ma, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001; nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all’àmbito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno «contenuto omologo»” (conf. sentenza n. 272 del 2004).

La natura meramente terminologica della differenza tra la nozione comunitaria e quella nazionale dei servizi in questione è evidenziata dalla richiamata sentenza 325/2010 rilevando che entrambe le nozioni “fanno riferimento infatti ad un servizio che: a) è reso mediante un’attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come «qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato» (come si esprimono sia la citata sentenza della Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia, sia le sentenze della stessa Corte 10 gennaio 2006, C-222/04, Ministero dell’economia e delle finanze, e 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband, nonché il Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, al paragrafo 2.3, punto 44); b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche “fini sociali”) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte di giustizia UE, 21 settembre 1999, C-67/96, Albany International BV)”.

In particolare nella citata pronuncia la Consulta afferma che “le due nozioni, inoltre, assolvono l’identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica”


 

Articolo 1, comma 424
(
Proroga delle scadenze dei mandati degli organi direttivi
degli Enti parco
)

 

424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013.

 

 

Il comma 424 proroga al 31 dicembre 2013 le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo degli Enti parco nazionali che si esauriscono nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti. La norma, secondo quanto dichiarato nella stessa, ha la finalità di allineare la durata delle predette cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali.

Ai sensi dell’art. 9 della L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), tra gli organi dell'Ente parco figurano il Presidente e il Consiglio direttivo. Ai sensi del successivo comma 12, gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

I commi da 3 a 7 disciplinano le procedure per la nomina di tali organi, che hanno modalità e scadenze differenziate.


 

Articolo 1, comma 425
(Proroghe dei termini riguardanti impianti fotovoltaici)

 

425. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 1, è prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 31 marzo 2013, ovvero per gli impianti della medesima fattispecie sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013. Per tali ultimi impianti, qualora l'autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 marzo 2013, al fine di consentire l'allaccio alla rete dei medesimi, il termine di entrata in esercizio è prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013.

 

 

Il comma 425 proroga il termine di entrata in esercizio di impianti solari fotovoltaici realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche, ai fini della possibilità di continuare ad applicare agli impianti medesimi le regole del Quarto conto energia, in luogo delle nuove norme dettate dal decreto di incentivazione di cui al D.M. 5 luglio 2012 (c.d. Quinto conto energia).

 

L’art. 1, comma 4, lettera c), del D.M. 5 luglio 2012 (“Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, c.d. Quinto Conto Energia”) prevede che il Quarto conto energia (D.M. 5 maggio 2011) continui ad applicarsi agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001[131], che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

 

Lo stesso comma dispone che resta comunque fermo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1 del D.M. 5 luglio 2012 circa l’esaurimento degli incentivi concedibili.

 

Il citato comma 5 dispone che il D.M. 5 luglio 2012 cessa di applicarsi, in ogni caso, decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno. La data di raggiungimento del predetto valore di 6,7 miliardi di euro l’anno viene comunicata, sulla base degli elementi forniti dal GSE, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

 

Il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2012 viene prorogato, con riferimento ai soli impianti in questione:

§      al 31 marzo 2013, per gli impianti la cui autorizzazione sia stata chiesta ed ottenuta;

§      al 30 giugno 2013, per gli impianti sottoposti alle procedure di VIA (valutazione di impatto ambientale);

§      al 30 ottobre 2013 per gli impianti sottoposti a VIA, qualora l'autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 marzo 2013. La norma precisa, in proposito, che tale ulteriore proroga è finalizzata a consentire l'allaccio alla rete dei medesimi.


 

Articolo 1, comma 426
(Differimento del pagamento delle rate di mutui concessi da Cassa depositi agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

 


426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'armo immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Il comma 426 dispone il differimento del pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

 

Si tratta dei mutui concessi ai Comuni di cui al D.M. 1° giugno 2012 e ss. mod. e di cui all’articolo 67-septies del D.L. n. 83/2012 (legge n. 134/2012) e alle Province dei predetti Comuni.

Si ricorda che il D.M. 1 giugno 2012 reca la sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212/2000, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Tale provvedimento reca, in allegato 1, un elenco dei Comuni danneggiati.

L’articolo 67-septies del D.L. n. 83/2012, reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, indicando i relativi territori danneggiati.

 

In particolare, il differimento è relativo al pagamento – non ancora effettuato alla data del 29 dicembre 2012[132] - delle rate dei mutui originariamente concessi ai predetti enti da Cassa depositi e trasferiti al Ministero dell’economia a seguito della trasformazione di CDP in società per azioni, in virtù del riassetto dei rapporti tra CDP e Ministero regolato dall’articolo 5, commi 1 e 3 del D.L. n. 269/2003 (legge n. 326/2003).

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 5 del D.L. n. 269/2003 ha disposto, al comma 1, la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, stabilendo il subentro di CDP S.p.A. nei rapporti attivi e passivi e la conservazione dei diritti e degli obblighi anteriori alla trasformazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, il quale ha tra l’altro demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione: a) delle funzioni, attività e passività di CDP, anteriori alla trasformazione, che sono trasferite al Ministero dell'economia, nonché assegnate alla cd. “gestione separata” della medesima società; b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla medesima gestione separata[133]; c) gli impegni accessori assunti dallo Stato.

 

Il differimento avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti di mutuo.

 

Infine, si dispone che il comma in esame entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.


 

Articolo 1, comma 427
(Divieto di partecipazioni incrociate televisive e editoriali)

 

427. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «prima del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «prima del 31 dicembre 2013».

 

 

Il comma 427 dell’articolo 1 differisce di un anno, al 31 dicembre 2013, il termine previsto dall’articolo 43, comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), relativo al divieto di partecipazioni incrociate tra editoria , televisione e comunicazioni elettroniche nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC).

L’articolo 43, comma 12 stabilisce il divieto, ora differito al 31 dicembre 2013. di acquisire partecipazioni editoriali per:

§      i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, qualora abbiano conseguito, sulla base dell’ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ricavi superiori all’8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni;

§      i soggetti, richiamati dal precedente comma 11, operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore.

 

Il comma 11 dell’articolo 43 fa in particolare riferimento ad imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche come definito dall’articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)[134]. Tale disposizione rimette all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione del mercato rilevante, ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.

 

E’ prevista una deroga al divieto solo qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Il divieto si applica invece anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Il termine stabilito al 31 dicembre 2010 era già stato prorogato, prima al 31 marzo 2011 dal decreto legge n. 225/2010, poi al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 34 del 2011.

Si ricorda che la definizione di Sistema integrato delle comunicazioni è contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera s) del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici che è costituito dal settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni. L’articolo 43 del testo unico ha introdotto le sopra citate specifiche limitazioni al fine di evitare il determinarsi di posizioni dominanti. Per quanto riguarda i limiti connessi ai ricavi, il comma 9 dello stesso articolo 43 prevede che, fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Il comma 10 precisa che i predetti ricavi sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

In proposito, si segnala che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con comunicato stampa del 12 ottobre 2012, ha reso noto che ha approvato la valutazione delle dimensioni economiche per le imprese operanti nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) relativa all'anno 2010 (Delibera n. 441/12/CONS). Dai dati emerge un calo dei ricavi complessivi del settore, scesi da 23 a 21 miliardi di Euro dal 2009 al 2010. L'area radiotelevisiva rappresenta, con il 46,4% (pari a circa 9,8 miliardi di euro), l'ambito con la maggiore incidenza sul totale delle risorse economiche. Segue la stampa, quotidiana e periodica, con il 30,3%, pari a circa 6,4 miliardi di euro. Circa i soggetti, i 6 principali gruppi operanti nel SIC (Fininvest, RAI, News Corporation, Seat Pagine Gialle, Gruppo Editoriale L'Espresso e RCS Mediagroup) rappresentano congiuntamente, con 11 miliardi di euro circa, più del 50% del totale. La rimanente quota del SIC pari al 45,59% è riconducibile ai restanti operatori.

Inoltre con Delibera AGCOM del 21 novembre 2012 è stato comunicato l’avvio del procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), per l'anno 2011. (Delibera n. 552/12/CONS).

Va ricordato che la questione della proroga del divieto di cui all’art. 43, comma 12, era stata già oggetto, in passato, di una segnalazione al Governo, trasmessa dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 24 novembre 2010, nella quale si affermava che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 826/1988). La protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta Europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza.


 

Articolo 1, commi 428-431
(Redistribuzione della manovra fra gli enti territoriali sulla base del meccanismo di “virtuosità”)


428. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità:

a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

b) rispetto del patto di stabilità interno;

c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;

d) autonomia finanziaria;

e) equilibrio di parte corrente;

f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

l) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Al fine di tener conto della realtà socio-economica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma.».

429. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i primi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilità interno per l'importo di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.» e dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata.».

430. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 5 è abrogato.

431. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:

«6. Le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016.».


 

 

Le norme in esame ridefiniscono il sistema di distribuzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno tra le amministrazioni territoriali del singolo livello di governo sulla base del meccanismo di “virtuosità”, introdotto dal D.L. n. 98/2011.

Il meccanismo di virtuosità definito all’articolo 20 del D.L. n. 98/2011, che prevede la suddivisione degli enti territoriali in due classi, sulla base della valutazione ponderata di dieci parametri di virtuosità, è funzionale alla ripartizione, tra i singoli enti appartenenti ad un determinato comparto, degli obiettivi finanziari stabiliti dal patto di stabilità interno, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti.

Fermo restando l’impianto del meccanismo di virtuosità, il comma 428 provvede a posticipare al 2014 l’applicazione di alcuni criteri di virtuosità, nonché ad introdurre dei correttivi all’applicazione dei suddetti criteri, ai fini di una maggiore considerazione della realtà socioeconomica degli enti.

Con i commi successivi, si provvede, invece, a ridefinire gli obiettivi finanziari del patto per gli enti locali (in termini di saldo) e per le regioni (in termini di spesa) che risultano collocati nella classe più virtuosa, nonché a rideterminare le percentuali di penalizzazione da applicare agli enti locali non virtuosi per il calcolo del loro saldo obiettivo (commi 429-431).

 

In particolare, il comma 428 sostituisce le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011, relativo alla individuazione delle due classi di virtuosità in cui devono essere ripartiti gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, ai fini della distribuzione del concorso alla manovra fra gli enti di ciascun singolo livello di governo, definite sulla base di dieci parametri di virtuosità.

Rispetto alla disciplina previgente, la nuova formulazione è volta:

§      ad estendere il meccanismo di virtuosità all’intero concorso richiesto alle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Si ricorda, al riguardo, che la formulazione previgente dell’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011 finalizzava il meccanismo di virtuosità alla ripartizione degli obiettivi finanziari fissati, a decorrere dall'anno 2012, dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, come integrati dal comma 5 dell’articolo 20 medesimo[135];

§      a precisare che la suddivisione degli enti nelle due classi di virtuosità è effettuata per gli enti locali con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e per le regioni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni (in luogo di un unico decreto del Ministro dell'economia e finanze);

§      a posticipare dal 2013 al 2014 l’applicazione di alcuni dei parametri di virtuosità indicati nel comma 2 dell’articolo 20 del D.L. n. 98, e precisamente i seguenti.

-        convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

-        incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente;

-        tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, per gli enti locali;

-        rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

-        effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

-        operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie.

Pertanto, nel 2013, come già nel 2012, la virtuosità degli enti, ai fini della distribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno, sarà misurata sulla base di soli 4 parametri: 1) rispetto del patto di stabilità interno; 2) autonomia finanziaria; 3) equilibrio di parte corrente; 4) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente.

§      ad introdurre, al fine di tener conto della realtà socioeconomica degli enti, dei correttivi ai parametri di virtuosità attraverso l’applicazione dei seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati.

Si precisa, altresì, che al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli espressamente elencati dal comma medesimo.

In proposito, il comma in esame non reca alcun riferimento agli ulteriori specifici parametri previsti dal comma 2-bis dell’articolo 20 medesimo, il quale prevede, altresì, che a decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio, cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi.

Non risulta pertanto chiarito quale ruolo assumeranno tali parametri, che, peraltro, non sono al momento vigenti, non essendo finora ancora intervenuta la determinazione dei LEP.

 

Il comma 429 definisce le modalità di ripartizione dell’ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati con il Patto di stabilità tra i vari enti appartenenti ai singoli livelli di governo, con riferimento particolare a quelli che risultano collocati nella classe virtuosa.

In particolare, attraverso una modifica al comma 3 dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011, il comma ridefinisce gli obiettivi finanziari del patto per gli enti virtuosi appartenenti al singolo livello di governo (regionale, provinciale e comunale), fermo restando l'obiettivo del comparto, nel seguente modo:

§      gli enti locali collocati nella classe virtuosa sono tenuti a conseguire un saldo obiettivo pari a zero.

Tale previsione risulta essere più vantaggiosa rispetto alla normativa previgente[136], che richiedeva agli enti locali virtuosi di conseguire un saldo finanziario uguale a zero ovvero pari ad un valore obiettivo compatibile con gli spazi finanziari che si ottengono applicando la penalizzazione agli enti non virtuosi;

§      le regioni collocate nella classe virtuosa sono tenute a migliorare i propri obiettivi del patto di stabilità interno per l'importo indicato nella tabella inserita nell'articolo 32, comma 3, della legge 183/2011; importi che costituiscono il contributo di ciascuna regione agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa.

Anche in questo caso la misura risulta essere migliorativa rispetto a quanto previsto dalla normativa relativa agli esercizi dal 2013 al 2016; essa infatti non comprende gli ulteriori risparmi richiesti alle regioni dalle successive norme di legge, in particolare dall'articolo 16 del D.L. 95/2012 e dai commi 117 e 118 dell'articolo 1 del provvedimento in commento; ulteriori risparmi che sono invece considerati negli obiettivi posti ora alle regioni per gli esercizi dal 2013 al 2016 dall'articolo 1, commi 448-472 (cfr.).

 

Posto che sia per gli enti locali che per le regioni il premio che viene attributo agli enti virtuosi risulta maggiore rispetto a quanto previsto dalla disciplina previgente, e posto che la norma mantiene fermo l’obiettivo di comparto, si rileva che l’onere connesso al minor contributo che viene richiesto agli enti virtuosi è sostenuto interamente dagli enti non virtuosi.

 

Il comma 429 integra inoltre le disposizioni dell’articolo 20 del D.L. n. 98/2011 aggiungendo il comma 3-bis il quale prevede la riduzione, nell'anno 2013, del contributo alla manovra di finanza pubblica in favore degli enti territoriali che partecipano alla sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118[137].

In particolare, il comma prevede un miglioramento degli obiettivi del patto di stabilità interno nel 2013 per tali enti di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata.

Si ricorda che una misura analoga è già stata prevista dall’articolo 30, comma 2, della legge n. 183/2011, con riferimento all’anno 2012, in funzione premiale per gli enti che nel 2012 avevano avviato la sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili, nella misura di 20 milioni di euro.

 

I successivi commi recano modifiche all’articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) che reca la disciplina per l’applicazione del patto di stabilità interno alle province e ai comuni a decorrere dal 2013, al fine di allinearla alle novità in tema di virtuosità introdotte dai commi precedenti. In particolare:

§      il comma 430 provvede ad abrogare il comma 5 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), che definiva gli obiettivi del patto per gli enti locali virtuosi, ora disciplinati dal comma 429 suesposto[138];

§      il comma 431, riformulando il comma 6 del medesimo articolo 31, ridetermina le percentuali massime di penalizzazione da applicare agli enti locali non virtuosi per il calcolo del loro saldo obiettivo.

Si ricorda, infatti, che in base al meccanismo della virtuosità, l’onere connesso al minor contributo che viene richiesto agli enti collocati nella classe virtuosa è interamente sostenuto dagli enti non virtuosi.

A tali enti si applica, pertanto, una penalizzazione, consistente nella rideterminazione in aumento - fino ad un limite massimo espressamente indicato - delle percentuali che, in base alla normativa vigente, essi devono applicare alla media della spesa corrente degli anni 2007-2009 per individuare il proprio obiettivo di saldo finanziario.

Rispetto alla formulazione previgente, il nuovo comma 6 affidata al Ministro dell’interno[139] (invece che al Ministro dell’economia) il compito di provvedere alla rideterminazione in aumento delle suddette percentuali ai fini della penalizzazione. Sono altresì modificati i limiti massimi di aumento delle percentuali medesime, con riferimento alle province e ai piccoli comuni per l’anno 2013. La penalizzazione applicabile agli enti non virtuosi è inoltre limitata all’anno 2016.

Le percentuali risultano ora fissate nella seguente misura massima:

a)  per le province, 16,9 per cento per l'anno 2012 e 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016 (la normativa previgente prevedeva per le province una percentuale massima del 16,9 per cento nel 2012 e del 20,1 per cento dal 2013);

b)  per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, 16,0 per cento per l'anno 2012 e 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016 (invece che dal 2013, come previsto in passato);

c)  per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, 13 per cento per l’anno 2013 e 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016 (invece che 15,8 per cento dal 2013, come previsto dalla normativa previgente).


 

Articolo 1, commi 432-438
(Modifica alla disciplina del p
atto di stabilità interno per gli enti locali)

 


432. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

a) dopo le parole: «registrata negli anni 2006-2008,» sono inserite le parole: «per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,»;

b) alla lettera a) sostituire le parole: «19,7 per cento» con: «18,8 per cento»;

c) alla lettera b) sostituire le parole: «15,4 per cento» con le parole: «14,8 per cento»;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016».

433. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

a) al primo periodo le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»;

b) le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2013»;

c) all'ultimo periodo le parole: «per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142».

434. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo.».

435. Il comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è soppresso.

436. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso.

437. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole: «20 settembre» con le seguenti: «15 luglio»;

b) al comma 5 sostituire le parole: «5 ottobre» con le seguenti: «10 settembre».

438. All'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 sostituire le parole: «in caso di mancato rispetto del patto» con le seguenti: «nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno».


 

 

I commi in esame introducono alcune novelle alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e a, decorrere dal 2013, anche per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, con particolare riferimento all’aggiornamento della base di calcolo per la determinazione dei saldi obiettivo degli anni 2013-2016 (comma 432).

Inoltre, sono introdotte alcune modifiche in tema di flessibilità nell’applicazione delle regole del patto di stabilità per gli enti locali; in particolare rinviando al 2014 l'attuazione del patto regionale integrato (o patto territoriale), previsto dalla legge di stabilità 2012, ed estendendo all’anno 2013 l’applicazione delle disposizioni relative al patto regionalizzato verticale e orizzontale, disciplinate dalla legge di stabilità 2011 (commi 433-435). Sono inoltre anticipati i termini per l’attivazione delle procedure relative al c.d. “Patto orizzontale nazionale” per i comuni (comma 437).

Modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno (commi 432, 436 e 438)

In particolare, il comma 432 – novellando il comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) - reca alcune modifiche alle modalità di calcolo del saldo obiettivo, che viene determinato per ciascun ente, applicando alla spesa corrente media sostenuta nel triennio di riferimento determinate percentuali stabilite puntualmente per ciascuna tipologia di ente.

Con le novelle apportate dal comma 432:

§      si limita all’anno 2016 l’efficacia del vincolo finanziario imposto agli enti locali, prima fissato a regime;

§      si aggiorna la base di calcolo per la determinazione del saldo obiettivo per gli anni 2013-2016, precisando che esso sia rapportato alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2007-2009 (anziché 2006-2008);

§      conseguentemente, si modificano le percentuali che ciascun ente deve applicare alla suddetta media triennale della spesa corrente al fine di garantire l’invarianza del concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, come stabilito dalle manovre finanziarie precedenti.

In particolare, le percentuali risultano diminuite sia per le province (da 19,7% a 18,8%) sia per i comuni con più di 5.000 abitanti (da 15,4% a 14,8%). Anche per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, che vengono assoggettati al patto di stabilità interno per la prima volta nel 2013, le percentuali sono ridotte dal 15,4% al 12% nel 2013 e al 14,8% nel periodo 2014-2016 rispetto a quanto previsto nel comma 2 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011.

Si riportano, di seguito, le nuove percentuali, fissate per ciascuna tipologia di ente dal comma 2 dell’articolo 31 come qui novellato:

 

2013-2016

Province

18,8%

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

14,8%

Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti

12,0% nel 2013
14,8% nel 2014-2016

 

Il comma 436 – attraverso l’abrogazione del comma 24 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 - assoggetta alle regole del patto di stabilità interno a partire dall’anno 2013 gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del TUEL[140].

Si ricorda che la norma che viene abrogata prevedeva l’esclusione dell’applicazione del patto di stabilità agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, fino all’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

 

Il comma 438 interviene sulla disciplina del sistema di premialità previsto in favore degli enti locali virtuosi, di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010.

Il meccanismo della premialità, introdotto dal comma 122, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-città, a ridurre gli obiettivi annuali degli enti locali sottoposti al Patto, sulla base di criteri che saranno definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno[141].

Il comma integra tale disciplina, al fine di chiarire che gli spazi finanziari funzionali a ridurre gli obiettivi degli enti virtuosi sono alimentati anche dagli effetti finanziari prodotti dall’applicazione della sanzione operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto, a valere sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna.

Modifiche alle misure di flessibilità nell’applicazione del patto di stabilità (commi 433-435 e 437)

Il comma 433 rinvia di un anno (al 2014) l'applicazione del c.d. "patto regionale integrato", disciplinato dal comma 17 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), che prevede la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

Il citato comma 17 prevede che le modalità che vengono così definite devono essere conformi a “criteri europei” per quanto riguarda l'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto.

Per le modalità di attuazione di questo c.d. "patto regionale integrato"[142], il comma 17 del citato articolo 32 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi, d’intesa con la Conferenza Unificata, il quale dovrà, inoltre, stabilire le modalità e le condizioni della eventuale esclusione dal "patto concordato" delle regioni che nel triennio precedente non abbiano rispettato il patto o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.

Con le modifiche apportate dal comma in esame al citato articolo 17, si differisce, conseguentemente, anche la data entro la quale dovrà essere emanato il suddetto decreto del Ministro dell’economia, dal 30 novembre 2012 al 30 novembre 2013.

In merito al richiamato decreto, si fa presente che gli studi e le analisi finora condotti dalla Ragioneria Generale dello Stato al fine di individuare il cosiddetto "saldo europeo" nonché la base del calcolo – che dovrà comunque essere al netto della sanità - non hanno finora trovato l'accordo delle parti interessate. Anche per questo motivo, non sarebbe stato possibile attuare il patto integrato nel 2013.

 

Inoltre, il comma 433 in esame modifica l’ultimo periodo del citato comma 17, estendendo all’anno 2013 l’applicazione delle due misure di flessibilità del patto introdotte, a livello regionale, dalla legge di stabilità 2011: c.d. patto regionale verticale e orizzontale.

 

Le due citate forme di flessibilità sono state introdotte a partire dall'esercizio 2009[143]. Tali misure, confermate per l'esercizio 2010, sono ora disciplinate ai sensi della legge di stabilità per l’anno 2011. L’articolo 32, comma 17, della legge n. 183/2011 ne ha ribadito l’applicazione anche per l’anno 2012.

Si ricorda che con il “patto regionale verticale”, disciplinato dall’articolo 1, commi 138-140, della legge n. 220/2010, le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari. Questa tipologia di flessibilità è stata molto utilizzata: nell'esercizio 2010 le regioni che hanno autorizzato pagamenti ai rispettivi enti locali sono state sette, per la somma complessiva di 403 milioni di euro[144]; nell'esercizio 2011, le regioni salgono a dodici per un importo complessivo di 1.128,5 milioni di euro[145].

Il c.d. “Patto regionale orizzontale”, di cui ai commi 141 e 142 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, consente, invece, alle regioni a statuto ordinario di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio attraverso una rimodulazione 'orizzontale' degli obiettivi finanziari tra gli enti locali della regione medesima, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti sul territorio, sempre a patto che venga garantito il rispetto degli obiettivi complessivi[146]. Questa forma di flessibilità è stata utilizzata nel 2010 da sole tre regioni, mentre nell'esercizio 2011, le regioni in cui sono state effettuate 'compensazioni' tra gli enti locali salgono ad otto, per un totale complessivo di 70.243 migliaia di euro[147].

 

La novella apportata dal comma in esame è volta inoltre ad evitare l’applicazione, sia nell’anno 2012 che nell’anno 2013, della misura recata dal comma 143 dell’articolo 1 della legge n. 220/2010, il quale, come incentivo per le regioni che attuano la flessibilità verticale a favore degli enti locali del proprio territorio, disponeva a “compensazione” del maggiore onere assunto dalla regione che parte dei trasferimenti che la regione riceve dallo Stato fosse sottratta al vincolo di destinazione, nella misura del triplo delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali.

Tale comma 143 della legge n. 220/2010 viene peraltro abrogato[148] dal successivo comma 435.

 

Il comma 434 – attraverso una modifica al comma 138 dell’articolo 1 della legge n. 220/2010 - integra la disciplina del “patto regionale verticale”, al fine di introdurre il nuovo criterio della competenza eurocompatibile, con riferimento alla determinazione dell’obiettivo programmatico del patto della regione interessata.

Si tratta di una nuova modalità di calcolo degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per le regioni, introdotto dall’articolo 1 comma 451 del provvedimento in esame (cfr. la scheda di lettura relativa ai commi 448-472).

La regione che consente agli enti locali del proprio territorio di peggiorare il proprio saldo obiettivo, dovrà perciò ridefinire il proprio obiettivo programmatico, al fine di 'coprire' quanto concesso agli enti locali, sia in termini di competenza eurocompatibile, come definita dal comma 451 dell'articolo 1 in esame che in termini di competenza finanziaria.

 

Il comma 437 reca alcune modifiche alla disciplina del c.d. Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale», introdotto dai commi da 1 a 9 dell’articolo 4-ter del D.L. n. 16/2012[149], volte ad anticipare i termini ivi previsti per l’attivazione delle procedure che consentono la redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra i comuni a livello nazionale, al fine di permettere ai comuni medesimi di effettuare maggiori spese in conto capitale.

 

Si ricorda che il Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale è finalizzato a garantire una maggiore flessibilità del patto per i comuni, consentendo una redistribuzione degli obiettivi finanziari tra i comuni stessi, a livello nazionale - fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente per il comparto comunale dalle regole del Patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale - finalizzata a permettere ai comuni, che altrimenti rischierebbero di non rispettare gli obiettivi del patto, di effettuare maggiori spese in conto capitale.

In particolare, lo strumento del patto orizzontale consente ai comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno, ad essi assegnato dalla normativa vigente, di cedere spazi finanziari - la cui entità va comunicata al Ministero dell’economia - a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo prefissato, consentendo, dunque, a questi ultimi, di sostenere le spese necessarie per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

Tale meccanismo di redistribuzione degli spazi finanziari tra i comuni, per evitare lo sforamento degli obiettivi del patto, è attivabile soltanto ed esclusivamente per consentire ai comuni di procedere al pagamento dei residui passivi di parte capitale.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia provvede, dunque, ad aggiornare il prospetto degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni interessati dalla rimodulazione, con riferimento sia all'anno in corso che al biennio successivo. La disciplina del patto orizzontale nazionale riconosce, infatti, in favore dei comuni che cedono spazi finanziari, un miglioramento degli obiettivi del patto nel biennio successivo, cui fa riscontro un corrispondente peggioramento dei saldi obiettivo per gli enti che, invece, si avvantaggiano di tale normativa.

 

In particolare, il comma 437 dispone le seguenti modifiche:

§      la lettera a) – che novella i commi 1 e 2 dell’articolo 4-teranticipa dal 20 settembre al 15 luglio[150] il termine perentorio entro il quale i comuni che manifestano la volontà di accedere al meccanismo del patto orizzontale nazionale sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere ovvero di cui necessitano per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

§      la lettera b) anticipa, conseguentemente, dal 5 ottobre al 10 settembre[151] il termine – di cui al comma 5 dell’articolo 4-ter – entro il quale il la Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il prospetto degli obiettivi del patto di stabilità dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

 

Come indicato nella relazione illustrativa dell’emendamento che ha introdotto la disposizione in esame, l’anticipazione dei termini è funzionale a consentire ai comuni di conoscere quanto prima il proprio obiettivo di patto di stabilità interno ed, eventualmente, formulare richieste alle regioni nell’ambito del patto regionalizzato.


 

Articolo 1, commi 439 e 440
(
Sanzioni agli enti locali per mancato rispetto
del patto di stabilità interno
)

 


439. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:

«26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.».

440. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma 27 è soppresso.


 

 

Il comma 439 dell’articolo 1 introduce nella disciplina del patto di stabilità interno per le province e i comuni, di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011, le misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità.

A tal fine il comma in esame sostituisce il comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, recependo integralmente in tale comma il testo del comma 2 dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 149/2011, attuativo della legge delega n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, cui il previgente comma 26 rinviava.

 

Si ricorda, infatti, che il previgente comma 26, nel disciplinare le sanzioni da applicare agli enti locali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità, rinviava alle disposizioni in materia introdotte dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il quale reca, all’articolo 7, le sanzioni applicabili nei confronti delle autonomie in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti. In particolare, il comma 1 reca il sistema sanzionatorio per le regioni, il comma 2 quello per gli enti locali.

 

Il sistema sanzionatorio che viene recepito all'interno dell'articolo 31 della legge 183/2011 prevede per gli enti inadempienti, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a)   l’assoggettamento ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo[152] in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Tale sanzione, quale riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata, si applica anche agli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti interessati dovranno versare le somme residue all’entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con quanto indicato nel principio di delega di cui all’articolo 17, lettera e), della legge n. 42, la norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

Si segnala che per i comuni, a seguito della soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, ai sensi dell’articolo 1, comma 380, del provvedimento in esame, le disposizioni in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna devono intendersi ora riferite al Fondo di solidarietà comunale.

b)   il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio.

Ai fini dell’applicazione della suddetta sanzione, la Circolare del Ministero dell’economia e finanze 14 febbraio 2012, n. 5, esplicativa del Patto di stabilità interno per i comuni e le province per il triennio 2012-2014, ha precisato che i limiti agli impegni si applicano alle spese correnti identificate dal Titolo I della spesa, senza alcuna esclusione;

c)   il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti.

Per quanto concerne la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, si precisa, in linea con la normativa vigente, che essi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito.

La Circolare n. 5/2012 ha precisato in merito che, ai fini dell’applicazione della sanzione, il divieto non opera nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all’ente locale contratti in anni precedenti. Non rientrano, inoltre, nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionari, il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività, né le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un’altra amministrazione pubblica.

d)   il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione.

In relazione a tale disposizione, la Circolare n. 5/2012 ha precisato che devono considerarsi riconducibili alla spesa di personale degli enti locali le spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di effettiva autonomia rispetto all’amministrazione controllante. La Circolare evidenzia, altresì, che il divieto di assunzione sussiste per tutti gli enti in cui il rapporto tra spesa di personale(comprensiva delle spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo[153]) e spesa corrente sia pari o superiore al 50%;

e)   l’obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell'articolo 82 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), apportando una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010[154].

La Circolare n. 5/2012 ha precisato che la sanzione in questione si applica soltanto nei confronti degli amministratori in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione dei vincoli del patto di stabilità interno.

 

Il comma 440 dell’articolo in esame provvede ad abrogare[155] il comma 27 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, il quale, attraverso una modifica al citato articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, introduce la sanzione della riduzione dei trasferimenti erariali in caso di mancato rispetto del patto anche per i comuni delle regioni a statuto speciale della Regione Siciliana e della Sardegna[156].

L’abrogazione risulta conseguente al fatto che tale previsione è già contenuta nel comma 26 del medesimo articolo 31 della legge n. 183/2011 come riformulato dal comma precedente.


 

Articolo 1, commi 441-444
(
Limite all’utilizzo di entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti degli enti locali)

 


441. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è abrogato.

442. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.

443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

444. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: «con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.».


 

 

Le norme introdotte dai commi da 441 a 444 sono finalizzate ad garantire una migliore qualificazione della spesa degli enti locali, inibendo l’utilizzo di entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti e prevedendo che esse possano essere utilizzate esclusivamente per la copertura di spese di investimento ovvero per la riduzione del debito, nonché per il ripiano degli squilibri di bilancio di parte capitale.

Come evidenziato nella relazione illustrativa dell’emendamento che ha introdotte le disposizioni, tali norme si pongono lo scopo di contrastare la diminuzione degli investimenti e di attribuire una migliore qualificazione alla riduzione delle spese richiesta dal patto di stabilità interno.

 

A tal fine, il comma 441 sopprime la facoltà per gli enti locali di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per le spese aventi carattere non permanente relative alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, disciplinata dal comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), che viene a tal fine abrogato.

Le finalità individuate mediante rinvio all'articolo 187, comma 2, del Testo Unico, relativo all’utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione, sono le seguenti:

a)       reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento;

b)       copertura dei debiti fuori bilancio[157];

c)       per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;

d)       per il finanziamento di spese di investimento.

 

Con il comma in esame si provvede, dunque, ad abrogare una disposizione, quale quella di cui al comma 28 dell’articolo 3 della legge n. 350/2003 che consentiva agli enti locali l'utilizzo di entrate che sono da classificare tra le entrate di conto capitale (in considerazione del loro carattere straordinario e perché derivanti dalla cessione di beni patrimoniali) anche per la copertura di spese correnti, quali quelle relative a debiti fuori bilancio e quelle per la salvaguardia degli equilibri dei bilanci.

 

Il comma 442 sopprime la facoltà per gli enti locali di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, introdotta dal comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), che viene a tal fine abrogato.

Analogamente al comma precedente, anche in questo caso si provvede ad abrogare una disposizione che consentiva una ulteriore possibilità, oltre quella già prevista dalla legge finanziaria per il 2004, di utilizzo di entrate in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, quali quelle destinate al rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

 

Il comma 443 dispone, in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del TUEL, che i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Il citato articolo 162 del D.Lgs. n. 267/2000, che reca i principi del bilancio, stabilisce, al comma 6, che il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata (entrate correnti) e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

 

Il comma 444, infine, modificando il comma 3 dell'articolo 193 del TUEL relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, dispone che i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzati soltanto per il ripiano di squilibri di parte capitale.

Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che ai fini del ripristino degli equilibri del bilancio possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità - ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge - nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

In base alla novella introdotta dal comma in esame tali ultime risorse dovrebbero essere utilizzate con riferimento a squilibri di parte capitale.

 

Il comma 444 introduce, inoltre, la possibilità per l'ente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Tale facoltà è prevista in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.


 

Articolo 1, commi 445 e 446
(Certificazione del patto di stabilità interno degli enti locali)

 


445. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.».

446. All'articolo 31, dopo il comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 inserire il seguente:

«20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno.».


 

 

I commi 445 e 446 dell’articolo 1 apportano modifiche all’articolo 31 della legge n. 183/2011, relativamente all’obbligo per gli enti locali di inviare al Ministero dell’economia la certificazione del saldo finanziario conseguito ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

Le modifiche sono volte ad ampliare i termini per l’invio “tardivo” delle certificazioni comunque attestanti il rispetto del patto, aumentandoli di 45 giorni rispetto alla normativa vigente, ma al tempo stesso, rendendoli perentori e prevedendo specifiche conseguenze nell’ipotesi di mancata trasmissione della certificazione stessa.

 

Il comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), nella sua attuale formulazione, dispone che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli enti ad esso soggetti devono inviare al Ministero dell'economia (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria. La norma sottolinea l’obbligatorietà di tale certificazione prevedendo, anche in questo caso, che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisca inadempimento al patto di stabilità interno.

Gli ultimi due periodi del comma 20 prevedono sanzioni per gli enti locali nelle ipotesi di presentazione tardiva della certificazione del saldo finanziario conseguito.

In particolare, le norme previgenti stabilivano, in caso di certificazione tardiva comunque attestante il rispetto del patto, l’applicazione della sanzione consistente nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, di cui dall’articolo 7, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 149/2011. Decorsi 15 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non poteva più essere rettificata.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 227 del TUEL, i termini per l’approvazione del conto consuntivo (rendiconto di gestione) sono fissati al 30 aprile dell’anno successivo.

 

Il comma 445 sostituisce gli ultimi due periodi del comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011 al fine di prevedere:

§      che l’applicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale, quale sanzione per la presentazione tardiva della certificazione, opera nel caso in cui la certificazione tardiva, comunque attestante il rispetto del patto, sia trasmessa entro 60 giorni dalla approvazione del conto consuntivo.

La formulazione previgente del comma prevedeva, invece, un termine di 15 giorni dall'approvazione del conto consuntivo, decorsi i quali la certificazione non può più essere rettificata, determinando in tal modo la fattispecie che dà luogo ad inadempimento del patto di stabilità interno.

§      specifiche conseguenze nell’ipotesi di mancata trasmissione della certificazione decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione. In tale caso, l’organo di revisione, in qualità di commissario ad acta, è tenuto ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni. Fino a tale invio, le erogazioni di risorse o di trasferimenti all’ente locale da parte del Ministero dell'interno sono sospesi, su apposita segnalazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Il comma 446 introduce una ulteriore disposizione - comma 20-bis all’articolo 31 della legge n. 183/2011 - con la quale si prevede che, qualora l’ente locale registri un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno rispetto a quanto già certificato, esso è tenuto comunque, anche decorsi i 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente.


 

Articolo 1, comma 447
(S
anzioni per mancato rispetto del patto per gli enti locali che dismettono partecipazioni)

 


447. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di società partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, si intende così ridefinita: è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.


 

 

Il comma 447 dell’articolo 1 dispone un alleggerimento delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali che hanno avviato procedure di privatizzazione di società partecipate nell’anno 2012, con relativa riscossione conseguita entro il 28 febbraio 2013, che tuttavia non hanno raggiunto l’obiettivo finanziario del Patto di stabilità 2012 per la mancata riscossione nell’anno 2012.

La mancata riscossione deve essere comprovata a seguito ad apposita attestazione, inviata secondo la procedura di cui al comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, vale a dire entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento[158].

 

Per tali enti, in via straordinaria per il 2013, la sanzione per il mancato rispetto del Patto disposta dall’articolo 7, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 149/2011 - consistente nella riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato - viene ridefinita introducendo un limite massimo alla riduzione, nella misura del 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

 

Si segnala che per i comuni, a seguito della soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, ai sensi dell’articolo 1, comma 380, del provvedimento in esame, le disposizioni in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna devono intendersi ora riferite al Fondo di solidarietà comunale.


 

Articolo 1, commi 448-472
(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

 


448. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 449 a 472, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

449. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di 20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno e può assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011.

450. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 449.

451. Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 449 è determinato dalla somma: a)

a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

452. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) e lettere f) e n) sono abrogate;

b) alla fine della lettera l), aggiungere le seguenti parole: «entro il limite di 1600 milioni»;

c) dopo la lettera n-ter) è aggiunta la seguente:

«n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilità».

Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano al complesso delle spese finali di cui ai commi 449 e 450.

453. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del comma 452.

454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al presente comma non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei dati trasmessi, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi previsti dal comma 454. Gli obiettivi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 455.

457. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455, le modalità attuative del patto di stabilità interno mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

458. L'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

459. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

463. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilità interno se, nell'anno successivo:

a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 462. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.

465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

466 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

467. Nell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, le parole: «2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle parole: «dal 2009 al 2015». Alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria.».

468. Nell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31 gennaio di ciascun anno» e le parole: «15 ottobre 2012» sono sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno».

469. Nell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31 gennaio di ciascun anno» e le parole: «15 ottobre 2012» sono sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno».

470. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6, 7, 8, 9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

471. Al comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «18, 19 e 20» sono sostitute dalle seguenti: «18 e 19».

472. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.» sono aggiunte le seguenti: «Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria»;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.».


 

 

I commi 448-472 riscrivono le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto di stabilità, definita competenza eurocompatibile, nonché di adeguare la normativa all'incremento di risparmio richiesto alle regioni e alle province autonome dal decreto legge 95/2012 come modificato dai commi 117 e 118 dell'articolo unico della legge in esame. Le disposizioni, che si applicano agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, riguardano:

§      le regole e la definizione degli obiettivi per le regioni a statuto ordinario (commi 449-450 e 468, 470);

§      la definizione di competenza eurocompatibile (comma 451);

§      le esclusioni di determinate categorie di spese dal computo finale (commi 452-453);

§      le regole e la definizione degli obiettivi per le regioni a statuto speciale e le province autonome (commi 454-459 e 469);

§      le regole per il monitoraggio degli adempimenti (commi 460, 461, 466, 467 e 471);

§      le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità e le misure antielusive (commi 462-465 e 472).

 

La disciplina concernente il patto di stabilità, vale a dire il contributo delle regioni e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, come di consueto, costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione (comma 448).

Regioni a statuto ordinario (commi 449-450 e 468, 470) e definizione di competenza eurocompatibile (comma 451)

Per le regioni a statuto ordinario il comma 449 definisce il tetto massimo di spese finali che non può essere superato dal comparto nel suo complesso; questo è pari a:

§      20.090 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,

§      20.040 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

L'importo degli obiettivi è stato determinato[159] calcolando il tetto di competenza mista delle regioni a statuto ordinario, secondo i dati relativi ai rendiconti 2011 trasmessi dalle regioni stesse alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del D.L. 135/2009) e sottraendo a questa somma i risparmi richiesti alle regioni dal 2012 al 2016.

Sono perciò compresi i risparmi disposti dal D.L. 95/2012 e dall'articolo 1, commi 117 e 118 della legge in esame, pari complessivamente a 2.000 milioni di euro nel 2013 e nel 2014 e a 2.050 milioni di euro nel 2015 e nel 2016.

 

La disciplina relativa agli esercizi precedenti fissava gli obiettivi del patto di stabilità indicando la misura del risparmio da realizzare in relazione al complesso delle spese finali sia in termini di competenza, sia in termini di cassa[160].

La disciplina in esame, invece, fissa un tetto alle spese complessive e introduce, al posto della cassa, una diversa modalità di calcolo dell'insieme da considerare, definita competenza eurocompatibile (o saldo eurocompatibile). La relazione del Governo al disegno di legge iniziale specifica che il nuovo tetto di spesa è stato definito in collaborazione con l'ISTAT, al fine di garantire, in coerenza con le elaborazioni sull'indebitamento netto delle regioni secondo il sistema SEC '95[161], l'efficacia del patto di stabilità in termini di indebitamento netto.

 

Il comma 451, specifica quali sono le voci che costituiscono la competenza eurocompatibile:

§      a) gli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

§      b) i pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

§      c) i pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

 

Il comma 450 dispone inoltre che il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo fissato dal comma 449 di competenza eurocompatibile.

 

In relazione a ciascun esercizio, in sede di Conferenza Stato-Regioni si dovrà provvedere alla ripartizione della cifra complessiva tra le regioni, al fine di individuare qual è, per ciascuna regione, il tetto massimo di spesa. La norma (ancora il comma 449) fissa il termine per l'accordo al 31 gennaio di ciascun anno, da recepirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella ripartizione si potrà tener conto di quanto disposto in merito alla redistribuzione della manovra sulla base di criteri di virtuosità degli enti dal comma 2 dell'articolo 20 del D.L. 98/2011 (come modificato dal comma 428 dell'articolo unico della legge di stabilità in esame).

In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni, il decreto è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013. In questo caso il criterio di ripartizione è l'incidenza percentuale della spesa di ciascuna regione, calcolata sulla base dei rendiconti 2011 trasmessi alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del D.L. 135/2009, modificato dal comma 467 delle norme in esame, vedi infra) nonché sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011.

 

Il comma 468 modifica i termini per la definizione dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del complesso dei tagli disposti dall'articolo 16, comma 2, del D.L. 95/2012 dal 30 settembre 2012 al 31 gennaio di ciascun anno, in coerenza con quanto disposto dal comma 449 sopra descritto. Conseguentemente, il termine per l'emanazione del decreto in caso di mancato accordo è spostato dal 15 ottobre 2012 al 15 febbraio di ciascun anno.

 

Il comma 470, infine, dispone l'abrogazione di alcune norme contenute nell'articolo 32 della legge di stabilità 2012. In particolare sono abrogati:

§      il comma 6, che reca un criterio per il calcolo per le spese classificate – nella classificazione funzionale - come “Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali”, che non è stato applicato in quanto non è stato emanato il D.P.C.M. che avrebbe dovuto dettare la disciplina specifica;

§      i commi da 7 a 9 che recano disposizioni concernenti la differenziazione degli obiettivi in base alla virtuosità dell'ente, disposizioni ora superate da quanto disposto dal comma 428 del testo in esame (vedi);

§      il comma 20 che prevede una certificazione aggiuntiva rispetto a quelle previste dalle regole per il monitoraggio degli adempimenti (vedi infra); secondo la norma ora abrogata, le regioni e le province autonome entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio dovevano trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, un prospetto in cui fosse evidenziato il rispetto del patto di stabilità con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.

Esclusione di tipologie di spese (commi 452-453)

Per quanto concerne le tipologie di spese escluse dal computo ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità, il comma 452 conferma la disciplina vigente dettata dal comma 4 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, con le limitate modifiche illustrate a seguire; l'ultimo periodo del comma specifica inoltre che le esclusioni di cui al citato comma 4, si applicano al complesso delle spese finali come definite dai commi 449 e 450 sopra illustrati. Il comma 453, infine, abroga ogni altra disposizione che esclude altre tipologie di spesa.

All'elenco delle spese escluse dal patto sono apportate le seguenti modifiche:

§      è soppressa la lettera f), vale a dire i pagamenti effettuati a favore di enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;

§      è soppressa la lettera n) che prevedeva l'esclusione per le sole regioni ricomprese nell’Obiettivo convergenza - con conseguente redistribuzione dei maggiori oneri tra lo Stato e le restanti Regioni per effetto della clausola di invarianza dei tetti - delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse provenienti da cofinanziamenti di programmi comunitari non utilizzate. La disposizione è stata censurata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 176 del 2012[162];

§      alla lettera l), concernente l'esclusione delle spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale e ferroviario, istituito dal comma 3 dell'articolo 21 del D.L. 98/2011, è posto un limite all'esclusione delle spese pari a 1.600 milioni di euro;

§      aggiunge una nuova esclusione (lettera n-quater)); limitatamente al 2013, sono escluse le spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni per il finanziamento delle scuole non statali, ai sensi del comma 263 del testo in esame. La norma reca un’autorizzazione di spesa di 223 milioni di euro per il 2013, a favore delle scuole non statali; il contributo è attribuito alle regioni, in virtù della competenza amministrativa loro attribuita dall'art. 138, co. 1, lett. e), del D.Lgs. 112/1998, relativa ai contributi alle scuole non statali.

Regioni a statuto speciale e province autonome (commi 454-459 e 469)

Per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, gli obiettivi di risparmio sono definiti dal comma 454.

Le norme confermano la necessità, per ciascun ente, di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, l'obiettivo specifico, al pari delle regioni a statuto ordinario, in termini di competenza eurocompatibile e competenza finanziaria. Questo verrà calcolato sottraendo alle spese finali 2011 (sempre in termini di competenza eurocompatibile) le seguenti voci:

§      gli importi indicati per il 2013 nella tabella inserita nel comma 10 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, per complessivi 2.500 milioni di euro;

§      il contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche) vale a dire la 'riserva all'erario' del maggior gettito derivante dall'aumento dell'addizionale IRPEF, disposta dal comma 1 del medesimo articolo 28, per complessivi 920 milioni di euro.

Secondo quanto disposto dalla norma citata, a decorrere dal 2012, le autonomie speciali devono versare all'erario 860 milioni di euro annui, e le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le due Province autonome di Trento e di Bolzano anche 60 milioni di euro annui da parte dei comuni ricadenti nei propri territori. Per le modalità applicative del concorso degli enti alla finanza pubblica il comma 3 dell'articolo 28 fa riferimento alle procedure 'concordate' stabilite dall'articolo 27 della legge 42/2009; tuttavia, fino all'emanazione delle norme di attuazione, il risparmio di 920 milioni di euro dovrà essere realizzato attraverso un accantonamento di quote di compartecipazioni ai tributi erariali spettanti a ciascuna autonomia; la ripartizione di questa cifra tra le autonomie speciali verrà fatta in proporzione alla media degli impegni finali di ciascun ente, nel triennio 2007-2009.

Successivamente l'articolo 35, commi 4-5, del decreto legge 1/2012 (convertito con la legge 27/2012) ha inoltre disposto la riserva all'erario delle maggiori entrate ottenute nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dall'incremento dell'accisa sull'energia elettrica. Il comma 4 esplicita la finalizzazione della riserva all'erario, disponendo un aumento del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome (di cui dell'articolo 28, comma 3, del D.L. 201/2011) di, esattamente, 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

Si ricorda infine che il D.L. 16/2012 all'articolo 4, commi 10-11, sopprime l'imposta sul consumo dell'energia elettrica nei comuni e nelle province dei territori delle regioni a statuto speciale ed impone alle stesse regioni di reintegrare agli enti locali il mancato gettito. Conseguentemente riduce il contributo agli obiettivi di finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale ai sensi del D.L. 201/2011, dell'importo corrispondente al mancato gettito stimato pari a 180 milioni di euro per il 2012 e pari a 239 milioni annui dal 2013;

§       degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione delle norme recate dal D.L. 95/2012. Il decreto, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16, deve stabilire, previo accordo in Conferenza Stato-Regione, la quota da accantonare annualmente a valere sulle quote di compartecipazioni ai tributi erariali, per ciascuna autonomia speciale. Per il 2012 ha disposto il Decreto 27 novembre 2012[163].

§      degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

 

Analogamente a quanto stabilito per le regioni a statuto ordinario, il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascun ente non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio come sopra illustrato.

 

Il comma 455 disciplina separatamente il patto di stabilità per la regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano, a seguito dell'inserimento della disciplina generale del patto nell'articolo 79 del D.P.R. 670/1972 (statuto speciale della regione) come modificato dai commi 106-125 dell'articolo 2 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010)[164]. Per questi enti gli obiettivi di risparmio sono calcolati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché sul complesso delle spese in termini di competenza eurocompatibile; per il resto la disciplina ricalca quella comune alle altre regioni a statuto speciale.

L'accordo sul patto di stabilità per questi enti dovrà perciò determinare il saldo programmatico in termini di competenza mista. A tal fine il saldo programmatico del 2011 dovrà essere aumentato delle medesime voci illustrate sopra al comma 454, che costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.

 

Le norme recate dai commi 454 e 455, prevedono per tutti gli enti che la proposta di accordo venga presentata al Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno.

 

Nel caso non venga raggiunto l'accordo entro il 31 luglio, il comma 456 dispone che si applicano le modalità di calcolo definite al comma 454 per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna e al comma 455 per la regione Trentino Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

A tale proposito si segnala che il comma 12-bis dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, inserito dal decreto legge 95/2012 (articolo 16, comma 4) disciplina gli obiettivi di risparmio nel caso in cui l'accordo previsto dalla legge non venga raggiunto entro il 31 luglio. In questo caso gli obiettivi di risparmio della regione, o della provincia autonoma, sono calcolati applicando agli obiettivi definiti nell’ultimo accordo, le ulteriori riduzioni indicate nella norma[165].

 

I commi 457-459 recano disposizioni presenti anche nella disciplina contenuta nell'articolo 32 della legge di stabilità 2012:

§      il comma 457 dispone che la regione a statuto speciale che esercita in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale[166], definisce la disciplina del patto di stabilità per gli enti locali dei rispettivi territori; qualora la regione non provveda, si applicano le regole generali;

§      il comma 458 precisa che l'attuazione dei commi 454, 455 (definizione degli obiettivi per le autonomie speciali) e 457 (patto di stabilità per gli enti locali dei rispettivi territori) avviene nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione;

§      il comma 459, riproponendo anch'esso una norma già contenuta nella disciplina vigente, dispone che la regione attui ulteriori forme di risparmio da ottenere attraverso l’assunzione di funzioni statali e quindi il trasferimento dei relativi oneri; l’individuazione delle funzioni, le modalità ed l’entità dei risparmi dovranno essere disciplinati da norme di attuazione dello statuto speciale.

 

Il comma 469, infine, modifica i termini per la definizione dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione tra le regioni a statuto speciale e le province autonome del complesso dei tagli disposti dall'articolo 16, comma 3, del D.L. 95/2012 dal 30 settembre 2012, al 31 gennaio di ciascun anno Conseguentemente, il termine per l'emanazione del decreto in caso di mancato accordo è spostato dal 15 ottobre 2012 al 15 febbraio di ciascun anno.

Monitoraggio degli adempimenti (commi 460, 461, 466, 467 e 471)

I commi 460 e 461 riguardano termini e modalità del monitoraggio del patto di stabilità per le Regioni e per le Province autonome e confermano sostanzialmente la disciplina dettata dalla legge di stabilità per il 2012 (L. 183/2011, art. 32, co. da 18 a 21), con le modifiche dovute all'introduzione della diversa modalità di calcolo delle spese finali.

Le regioni hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, con cadenza trimestrale, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile, utilizzando il sistema web appositamente previsto. Ai fini della verifica del Patto, inoltre, hanno l’obbligo di inviare (sempre alla Ragioneria generale dello Stato) la certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento del Patto ed è sanzionata al pari del mancato rispetto dell’obietto di risparmio. Qualora invece la certificazione sia trasmessa in ritardo ma attesti il rispetto del Patto, si applica la sola sanzione del divieto di assunzione di personale, ora prevista dall'articolo 7, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 149/2011, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. (vedi infra). Le modalità tecniche del monitoraggio e della certificazione sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

 

Il comma 466, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad aggiornare con proprio Decreto, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

 

Il comma 467 reca modifiche alle norme sulla trasmissione da parte delle regioni dei dati relativi ai rendiconti – relativi agli esercizi fino al 2011 - alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del D.L. 135/2009. La modifica estende gli esercizi per cui le regioni hanno l'obbligo dell'invio dei rendiconti fino al 2015. Viene inoltre aggiunto l'inciso secondo il quale dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria.

 

Il comma 471, infine, reca una modifica al comma 21 del citato art. 32, nel quale si dispone l'obbligo di mettere a disposizione delle Camere e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome la documentazione prodotta, secondo apposite convenzioni (disposizione inserita per la prima volta nella legge di stabilità per il 2011). Da questa disposizione la norma in esame sopprime il riferimento al comma 20 dell'art. 32 (il quale recava l'obbligo di una certificazione aggiuntiva), soppresso a sua volta dal comma 470 dell'articolo in esame (vedi supra).

In tal modo il riferimento normativo che sopravvive, all'interno del comma 21 dell'art. 32, è ai commi 18 e 19 dell'articolo 32, vale a dire alle disposizioni sul monitoraggio, superate dalle disposizioni in esame.

Sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità e misure antielusive (commi 462-465 e 472)

I commi da 462 a 465 riguardano il sistema sanzionatorio in caso di non raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità; le norme ripetono disposizioni già presenti nella disciplina del patto relativi ai precedenti esercizi.

Le norme recate dal comma 462, ripetono – nel medesimo teso, con la sola aggiunta delle specificazioni necessarie per il cambiamento del sistema di calcolo delle spese finali - le sanzioni già previste dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 149/2011, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni in attuazione della delega per l'attuazione del federalismo fiscale e richiamate dal comma 22 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012.

Nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, la regione o la provincia autonoma:

a)      è tenuta a versare all’entrata del bilancio statale l’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato[167]. Dal 2013, per gli enti in cui il livello di risparmio è calcolato sulla spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini competenza eurocompatibile o competenza finanziaria. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;.

b)      non può impegnare spese correnti – sempre al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c)      non può contrarre debiti per gli investimenti. Mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione di attestazione dell’osservanza del Patto di stabilità per l’anno precedente;

d)      non può procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

e)      è tenuta a ridurre del 30% rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2010, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale. La determinazione delle indennità di funzione spettanti ai componenti degli organi elettivi (consigli) e degli organi esecutivi delle regioni, è rimessa all’autonomia statutaria delle stesse, sancita dall'articolo 123 della Costituzione. Gli statuti, nella maggioranza dei casi, rinviano alla legge regionale. L'applicazione della norma in esame è condizionata – perciò – all'emanazione di disposizioni normative da parte di ciascuna regione interessata.

 

Il comma 463 riguarda le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al citato articolo 7, comma 1, ultimo periodo (disposizione ripetuta peraltro nella lettera a) del comma 462 sopra illustrato), vale a dire le regioni in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale. In questi casi, l'ente si considera adempiente al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell’anno successivo, procede ad applicare le ivi previste prescrizioni di rigore finanziario:

a)      non impegna spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b)      non ricorre all'indebitamento per gli investimenti;

c)      non procede ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale.

 

Il comma 464 prevede l'applicazione delle sanzioni anche nel caso in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce; la norma dispone altresì l'obbligo di comunicazione della violazione entro 30 giorni dall'accertamento dello stesso.

 

Il comma 465 dispone la nullità degli atti degli atti elusivi del patto posti in essere dalle Regioni e dalle Province autonome.

 

Il comma 472, infine, modifica il comma 1 dell'art. 7 del citato decreto legislativo 149/2011, al fine di aggiungere i medesimi incisi relativi al diverso calcolo del complesso della spesa inseriti al comma 462, lett. a) sopra descritto, con riguardo al calcolo del differenziale tra risultato registrato e obiettivo programmato e al caso in cui la sanzione non si applica.


 

Articolo 1, comma 473
(Rivalutazione terreni e partecipazioni)

 

473. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;

2) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;

3) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

 

 

Il comma 473 riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

In particolare, si consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2013; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2013 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2013, 30 giugno 2014 e 30 giugno 2015); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2013.

 

Più in dettaglio, la disposizione in esame novella l’articolo 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, col quale è stata disposta la prima riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 riferiti, rispettivamente, al possesso di partecipazioni e di terreni.

I richiamati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni (sia agricoli che edificabili) e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti.

Nel corso del tempo tali disposizioni sono state oggetto di diverse modifiche dirette a riaprire i dei termini per usufruire del beneficio, ampliandone così l’ambito operativo.

Si tratta di plusvalenze conseguite - non nell’esercizio di arti e professioni né nell’esercizio di attività di impresa - dall’alienazione di terreni agricoli e di aree edificabili, nonché di partecipazioni in società non quotate; il beneficio fiscale consiste per l’appunto nell’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota inferiore a quella prevista ove il contribuente si avvalesse per il regime fiscale ordinario.

Il contribuente ha dunque la facoltà di assumere, agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR - in luogo del costo o valore d’acquisto, il valore dei beni posseduti alla data del 1° luglio 2011, determinato, sempre con riferimento a tale data, da perizia asseverata e redatta da un professionista. Tale valore è assoggettato all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 4 per cento per la rivalutazione dei terreni e delle aree edificabili e del 4 per cento o del 2 per cento del valore delle partecipazioni rispettivamente possedute per quote qualificate o non qualificate.

Le disposizioni sono state da ultimo prorogate ed ampliate dal D.L. 70 del 2011 (articolo 7, comma 2, lettere da dd) a ff)), che ha consentito di versare l’imposta sostitutiva, alternativamente, in unica soluzione entro il 30 giugno 2012 oppure, come già previsto per le precedenti leggi di rivalutazione, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2012, 30 giugno 2013 e 30 giugno 2014. La perizia dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2012.

Per effetto delle norme del D.L. 70, sono stati individuati tra i destinatari dell’agevolazione anche le società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità; a chi abbia già usufruito della rivalutazione di partecipazioni e terreni in passato è stato consentito di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata; per i soggetti che non effettuano la suddetta detrazione è possibile chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata.

 

Più in dettaglio, le disposizioni in esame consentono di rivalutare i terreni e le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2013, versando l’imposta sostitutiva, alternativamente, in unica soluzione entro il 30 giugno 2013 oppure, come già previsto per le precedenti leggi di rivalutazione, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2013, 30 giugno 2014 e 30 giugno 2015. La perizia dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2013.


 

Articolo 1, comma 474
(Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane)

 

474. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 474, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, incrementa di 10 milioni di euro le risorse destinate per il 2013 al funzionamento dell’Agenzia ICE.

Si ricorda che l’articolo 14, commi da 17 a 26-decies del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 111/2011, poi modificato dall'art. 22, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201[168], ha abolito l’ICE ed ha istituito l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - attualmente in gestione transitoria.

L’ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Agenzia ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, ai sensi di linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese che verranno assunte da una Cabina di regia istituzionale.

L’articolo 41 del D.L. 83/2012 ha successivamente recato disposizioni volte a razionalizzare l’organizzazione dell’ICE, in particolare per quanto riguarda la composizione della cabina di regia e l’organizzazione del personale.


 

Articolo 1, comma 475
(Apparecchi da divertimento ed intrattenimento
senza vincita in denaro)

 


475. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo»;

b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

«7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.

7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.»;

c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».


 

 

Il comma 475 reca disposizioni in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro.

 

In particolare, novellando l’articolo 110, comma 7, del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931) - cui introduce le nuove lettere c-bis) e c-ter) – la norma include tra gli apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro:

§      gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici - differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) - attivabili con moneta, gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (lettera c-bis),

§      gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (lettera c-ter).

 

Si ricorda che il comma 6 dell’articolo 110, alle lettere a) e b), disciplina gli apparecchi idonei al gioco lecito, rispettivamente, nelle c.d. slot machine e nelle videolottery (VLT), mentre il comma 7 considera apparecchi e congegni per il gioco lecito:

§       quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita (lettera a);

§       quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro (lettera c).[169]

 

Il comma 475 introduce altresì all’articolo 110 i commi da 7-ter a 7-quinquies. In particolare, il comma 7-ter rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2013 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità), sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione (trascorsi i quali il parere si intende acquisito), per la definizione delle regole tecniche per la produzione di tutte le tipologie di apparecchi previsti dall'articolo 110 comma 7, (apparecchi senza vincite in denaro) e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici e quantitativi di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfettaria dell'imposta sugli intrattenimenti in 1.800 euro, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. n. 640 del 1972.

Il comma 3-bis dell’articolo 14-bis prevede che per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo è, per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in 1.800 euro, sia per gli apparecchi di cui alla lettera a), che per quelli di cui alla lettera c).

 

Il comma 7-quater specifica che:

§      gli apparecchi da gioco senza vincite in denaro non possono essere utilizzati per manifestazioni (concorsi e operazioni) a premio di cui al D.P.R. n. 430 del 2001[170];

§      i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con decreto ministeriale di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro, o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto vendita.

 

Inoltre il comma 7-quinquies dispone in merito alla regolarizzazione di tutti gli apparecchi da gioco senza vincite in denaro utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, dietro pagamento di una somma una tantum di 500 euro, ovvero di 400 euro nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti. Le modalità di regolarizzazione saranno definite con decreto ministeriale di cui al comma 7-ter.

 

Infine, viene novellato il comma 9 dell’articolo 110 in tema di sanzioni per violazioni sulla distribuzione, installazione o utilizzo di tutte le tipologie di apparecchi da gioco (lettera f-bis) e in particolare delle video-lottery (lettera f-ter).

Il comma 9 prevede le seguenti sanzioni in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 (slot machine e video lottery) e 7 dell’articolo 110:

a)    chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b)    chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c)    chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d)    chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e)    nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;

f)      nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

 

La norma in esame novella il richiamato comma 9, prevedendo le ulteriori fattispecie:

§      f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio.

§      f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b) (c.d. video lottery), e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.


 

Articolo 1, commi 476-478
(Istituzione di contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la gestione dei giochi)

 


476. A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la tesoreria statale sono istituite una o più contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse, nonché le modalità di funzionamento.

477. Ferma la data del 1° dicembre 2012 ai fini delle incorporazioni di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo, è deliberato entro 90 giorni dalla predetta data dagli organi di tale Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonché trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per l'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per la stessa amministrazione autonoma, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei conti e quelle di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011.

478. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, è abrogato l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e le risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 

 

A seguito dell’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell’Agenzia delle dogane – che assume la denominazione di “Agenzia delle dogane e dei monopoli” – ai sensi dell’articolo 23-quater del D.L. n. 95 del 2012, il comma 476, istituisce a decorrere dal 1º gennaio 2013, presso la tesoreria statale una o più contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse, nonché le modalità di funzionamento.

 

Il successivo comma 477 dispone che, ferma la data del 1º dicembre 2012 ai fini delle incorporazioni previste dall'articolo 23-quater del D.L. n. 95 del 2012 (A.A.M.S. nell’Agenzia delle dogane; Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate), il bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo, è deliberato entro 90 giorni dalla predetta data (1° marzo 2013) dagli organi della soppressa Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonché trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per l’esercizio 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35 (Risultanze della gestione), 37 (Parificazione del rendiconto) e 38 (Presentazione del rendiconto) della legge n. 196 del 2009. Per la stessa amministrazione autonoma, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei conti e quelle di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile.

 

Con la circolare 28 dicembre 2012, n. 39 la Ragioneria generale dello Stato ha emanato le istruzioni in ordine alla chiusura della contabilità relativa all’ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

Infine il comma 478 dispone l’abrogazione di alcune disposizioni. In particolare:

§      a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 è abrogato l'articolo 23 del D.P.R. decreto n. 1677 del 1948, istituivo di un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato « Fondo di riserva delle lotterie nazionali»;

§      è abrogato il punto e) del comma 285, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, relativo alla rideterminazione della posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: il punto e) ne destinava il 2,54 per cento come fondo speciale di riserva. Le risorse relative a tale quota affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

 

L’ultimo periodo del comma 478 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 477 entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


 

Articolo 1, comma 479
(Aumento del PREU)

 

479. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

 

 

Il comma 479 ridetermina a decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi c.d. videolottery al 5 per cento dell’ammontare delle somme giocate.

 

L’articolo 39 del D.L. n. 269 del 2003, al comma 13, ha stabilito che agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) collegati in rete, si applichi un prelievo erariale unico fissato (originariamente) in misura del 13,5% delle somme giocate, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) ha rilasciato il nulla osta.

Successivamente l’articolo 30-bis del D.L. n. 185 del 2008 ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico fosse determinato applicando, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, determinate aliquote per scaglioni riferiti alla raccolta delle somme giocate, varianti dal 12,6% all’8%:

 

Da ultimo, con il decreto direttoriale AAMS 12 ottobre 2011 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011), in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 138 del 2011, sono stati individuati gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dal citato articolo 2, comma 3 (1.500 milioni di euro annui). L’articolo 5 del decreto direttoriale dispone la variazione della misura del prelievo erariale unico (PREU).

In particolare la misura del prelievo sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del R.D. n. 773 del 1931 (c.d. videolotteryVLT), è variata, ai sensi del comma 1, come segue:

§       a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applica un prelievo del 4% sull'ammontare delle somme giocate e una addizionale pari al 6% sulla parte della vincita eccedente i 500 euro;

§       a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l'addizionale sulle vincite eccedenti l'importo di 500 euro, il prelievo sull'ammontare delle somme giocate è del 4,5%.

 

Con la norma in commento il prelievo sull'ammontare delle somme giocate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del R.D. n. 773 del 1931 (c.d. videolottery – VLT) è fissato in misura pari al 5 per cento dell’ammontare delle somme giocate.

 

Per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del R.D. n. 773 del 1931 (c.d. newslot) la misura del PREU è la seguente:

§       a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui alla successiva lettera b), si applica un prelievo dell'11,80% sull'ammontare delle somme giocate;

§       a decorrere dal 1° gennaio 2013 la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 74% e, per gli anni 2013 e 2014, si applica un prelievo del 12,70% sull'ammontare delle somme giocate;

§       a decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 13% delle somme giocate.

 

Il maggior gettito determinato dall’aumento dal 4,5 al 5% del PREU è stato indicato dalla Ragioneria generale dello Stato in 130 milioni annui.

 

 

VLT – Video lottery terminal

 

Ai sensi del comma 6, lettera b), dell’articolo 110 del TULPS si considerano tra gli apparecchi idonei per il gioco lecito quelli facenti parte della rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Tali apparecchi sono definiti Video lottery terminal (VLT) Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1)    il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2)    la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3)    l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4)    le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5)    le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6)    le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

 


 

Articolo 1, comma 480
(Aumento IVA)

 

480. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.».

 

 

Preliminarmente, occorre ricordare, con riferimento alle disposizioni in materia di entrate recate dal provvedimento in commento, che nel corso dell’esame parlamentare il disegno di legge di stabilità ha subito numerose modifiche ed integrazioni che hanno cambiato in modo sostanziale gli effetti della manovra fiscale rispetto al testo originario. Nella impostazione originaria del ddl, a fronte della diminuzione di un punto del già disposto aumento delle aliquote IVA rispettivamente all'11 e al 22 per cento, della riduzione di un punto percentuale delle aliquote Irpef applicabili ai primi due scaglioni di reddito, della proroga della detassazione dei contratti di produttività, si introduceva un limite alla deducibilità e detraibilità di taluni oneri mediante un sistema combinato di tetti di spesa e franchigie. Oltre all’abrogazione della cd. “clausola di salvaguardia” relativa alla tassazione delle indennità di fine rapporto, si interveniva sull'esenzione dall'IRPEF per le pensioni di guerra e per gli altri redditi assimilati.

L’articolazione della manovra in materia di entrate recata dalla legge di stabilità ruota intorno a quattro principali interventi:

§      eliminazione dell’aumento dell’aliquota IVA ridotta;

§      estensione del beneficio dei contratti di produttività all’anno 2014;

§      incremento della detrazione Irpef per figli a carico;

§      aumento delle deduzioni forfetarie Irap per i lavoratori a tempo indeterminato e per i contribuenti di minori dimensioni.

Viene reintrodotta l’esenzione dall’Irpef delle pensioni di guerra; viene, inoltre, eliminata la retroattività di alcune disposizioni già previste dal testo originario (disciplina dell’IVA per le cooperative sociali e disposizioni fiscali in materia agricola) nonché dell’imposta sugli immobili e le attività finanziare detenute all’estero.

 

In particolare, il comma 480 prevede, a decorrere dal 1° luglio 2013, la rideterminazione dell’aliquota ordinaria dell’Iva al 22 per cento.

 

In sostanza, rispetto alla disciplina vigente, viene rideterminato il già disposto aumento dell'IVA operativo dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013: in luogo dell’aumento al 12 e al 23 per cento (come da ultimo previsto dal D.L. 95 del 2012), resta ferma l’attuale aliquota ridotta del 10 per cento, mentre l’aliquota ordinaria è aumentata al 22 per cento.

 

Si ricorda preliminarmente che in Italia le aliquote IVA sono disciplinate dall’articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

Attualmente, accanto all’aliquota normale (incrementata dal 20 al 21 per cento dai commi da 2-bis a 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011) si prevede un’aliquota ridotta del 10 per cento e un’aliquota “super-ridotta” del 4 per cento per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633.

 

Più in dettaglio, la disposizione in esame sostituisce integralmente il comma 1-ter dell’articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011.

 

Nella formulazione originaria del D.L. 98/2011, il comma 1-ter dell’articolo 40 disponeva la riduzione del 5 per cento nel 2013 e del 20 per cento a decorrere dal 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell’allegato C-bis al decreto-legge medesimo.

Il successivo comma 1-quater prevedeva la non applicazione di tale riduzione ove, entro il 30 settembre 2013, fossero stati adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale sovrapposti alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014.

In seguito l’articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 138 del 2011 ha modificato i richiamati commi 1-ter e 1-quater anticipando, rispettivamente, al 30 settembre 2012 e a decorrere dal 2013 gli effetti finanziari ivi previsti, al fine di determinare un ulteriore effetto positivo, in termini di gettito, pari a 4 miliardi nel 2012 e a 16 miliardi nel 2013.

Con l’articolo 18 del decreto-legge n. 201 del 2011 il legislatore ha inteso “sterilizzare” le suddette riduzioni delle agevolazioni fiscali. Sostituendo il comma 1-ter del citato articolo 40 si prevedeva, al posto delle riduzioni percentuali delle agevolazioni, l’incremento di 2 punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento (che sarebbero passate al 12 e al 23 per cento) a decorrere dal 1° ottobre 2012. Inoltre, la medesima norma disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le predette aliquote aumentassero ulteriormente di 0,5 punti percentuali.

Il comma 1, lettera b), dell’articolo 18 citato, ha recato alcune modifiche al comma 1-quater, prevedendo che i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale dovessero effettivamente entrare in vigore (e non solo essere adottati) alla data del 30 settembre 2012 ai fini della non applicazione della disposizione sull’aumento dell’IVA. L’articolo 18 ha altresì modificato gli effetti positivi attesi, ai fini dell'indebitamento netto, derivanti dall’articolo 40 del D.L. 98/2011, rideterminandoli in 13.119 milioni di euro per l’anno 2013 e 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.

Da ultimo, l'articolo 21 del D.L. 95/2012:

§      ha posticipato (comma 1) l’incremento delle aliquote IVA del 2 per cento disposto dal D.L. 201 del 2011, fissandone la decorrenza al 1o luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 (in luogo del periodo 1° ottobre 2012 - 31 dicembre 2012). Di conseguenza, le norme vigenti prevedono che nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2013 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento aumentino, rispettivamente, al 12 e al 23 per cento;

§      ha previsto la rideterminazione, dal 1o gennaio 2014, di dette aliquote, con un incremento dell'1 per cento, anziché del 2,5 per cento come previsto dal testo previgente. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2014 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento saranno rideterminate, rispettivamente, nella misura dell’11 e del 22 per cento;

§      ha demandato alla legge di stabilità 2013 l’indicazione delle misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica (previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del 2012) e le disposizioni di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale (previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011), prevedendo che i risparmi e le maggiori entrate così ottenuti, assieme ai risparmi derivanti dal riordino di enti ed organismi statali disposti dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, concorrano ad evitare il previsto aumento dal 1° luglio 2013 delle aliquote IVA.

 

Per effetto delle disposizioni in commento, come novellate in sede referente, viene sostituito il richiamato articolo 40, comma 1-ter.

 

Di conseguenza:

§      si espunge il riferimento al termine finale del 31 dicembre 2013, dunque dal 1° luglio 2013 l’aliquota IVA del 21 per cento viene rideterminata al 22 per cento (e non al 23 per cento);

§      l’aliquota ridotta rimane fissata al 10% ( e non aumenta all’11 per cento);

§      non si dispone un ulteriore innalzamento delle aliquote a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

In sostanza dal 1° luglio 2013 le aliquote IVA saranno le seguenti: 22 per cento (ordinaria, che aumenta così dall’attuale valore del 21 per cento), 10 per cento (ridotta) e 4 per cento (super-ridotta).


 

Articolo 1, commi 481 e 482
(Detassazioni contratti di produttività e
rafforzamento sistema confidi)

 


481. Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

482. Le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è fissato al 15 gennaio 2014.


 

 

Il comma 481 dell’articolo 1 proroga per il 2013 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.

Ove la disciplina di attuazione non sia emanata entro il 15 gennaio 2013, il Governo – previa comunicazione alle Camere – dovrà promuovere un'apposita iniziativa legislativa per finalizzare le risorse stanziate:

§      a politiche per incremento della produttività;

§      al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Il comma 482 proroga le suddette misure anche all’anno 2014; per il periodo di riferimento, a tali misure viene posto un limite massimo complessivo pari a 800 milioni di euro. Il termine per l’emanazione delle norme di attuazione è fissato al 15 gennaio 2014.

 

Più in dettaglio, il comma 481 intende prorogare a tutto il 2013 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, a tal fine introducendo una speciale agevolazione.

La relazione illustrativa specifica che tale misura consiste nella proroga a tutto il 2013 della detassazione dei contratti di produttività.

La tassazione agevolata dei contratti di produttività è stata introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 93/2008, originariamente in via transitoria e con carattere sperimentale. Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10%. A tale regime sono soggette, tra l’altro, le remunerazioni derivanti da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. In sostanza, si tratta della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale. La tassazione agevolata dei contratti di produttività è stata successivamente prorogata al 2011 dall’articolo 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito annuo per lavoro dipendente fino a 40.000 euro e, successivamente, al 2012 dall’articolo 33, comma 12 della legge 183/2011, che ha rimesso a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo entro il quale usufruire dell’agevolazione. In attuazione di tale disposizione è intervenuto il D.P.C.M. 23 marzo 2012, che ha previsto per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 la proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del D.L. 93/2008). Tali misure trovano applicazione entro il limite complessivo di 2.500 euro lordi con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato D.L. 93/2008.

Si fa presente, al riguardo, che i precedenti limiti, fissati dall’articolo 53 del D.L. n. 78 del 2010 per l’anno 2011 erano, rispettivamente, di 6.000 e 40.000 euro.

 

L'agevolazione trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni nel 2013 e 400 milioni nell'anno 2014.

 

Si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto di tale onere, la determinazione delle modalità di attuazione dell'agevolazione.

 

La norma prevede che, ove il decreto attuativo non sia emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo debba promuovere, previa comunicazione alle Camere, un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse a politiche per l’incremento della produttività ed al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

 

Con il comunicato stampa del 22 gennaio 2013, il Governo ha annunciato la firma, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, del decreto che disciplina le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel 2013: il provvedimento assoggetta le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività sono soggette a un’imposta del 10%.

 

I confidi, soggetti operanti nella catena finanziaria a sostegno delle imprese, sono definiti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 come i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, intendendosi per tale attività "l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario".

La nuova formulazione dell’articolo 112 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), dedicato agli altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti, distingue tra i confidi che svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi (iscritti nell'elenco tenuto da apposito Organismo previsto dall'articolo 112-bis) e i confidi che esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi (iscritti nell'Albo previsto dall’articolo 106 del TUB).

Si rammenta che da ultimo l'articolo 36, commi 1 e 2 del D.L. 179 del 2012 ha inteso rafforzare patrimonialmente i confidi consentendo di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012; è possibile accantonare i predetti contributi per la copertura dei rischi.

 

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato istituito dall’art. 2, co. 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese. Sono recentemente entrate in vigore, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2012 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2012, nuove disposizioni operative del Fondo.

 

Non sembra chiaro se la data 15 gennaio 2013 (e, per il comma 4, quella del 15 gennaio 2014) sia da interpretare, oltre che come limite temporale per l’emanazione delle disposizioni attuative della misura agevolativa in esame, anche come termine ultimo per l’esercizio dell’iniziativa legislativa del Governo per una destinazione delle risorse ad altri interventi in materia di produttività del lavoro.

 

Il comma 482 proroga le suddette misure all’anno 2014 (più precisamente, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014).

Rispetto a quanto previsto per l’anno 2013, la norma pone a tali misure un limite massimo complessivo pari a 800 milioni di euro, quantificando il relativo onere massimo in 600 milioni di euro per il medesimo anno 2014 e in 200 milioni di euro quello relativo all’anno 2015.

Il termine per l’emanazione delle norme di attuazione è fissato al 15 gennaio 2014.


 

Articolo 1, commi 483-485
(Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia-deducibilità IRAP)

 


483. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap».

484. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;

2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625.».

485. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 484 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.


Premessa

Occorre in primo luogo rammentare che, per effetto delle modifiche apportate al provvedimento durante l’esame parlamentare, sono state eliminate le limitazioni, previste dal disegno di legge originario, alla deducibilità e detraibilità di taluni oneri a fini IRPEF. Più in dettaglio, veniva inizialmente disposta la limitazione, a determinate condizioni e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, alla deducibilità e alla detraibilità di taluni oneri (indicati rispettivamente negli articoli 10 e 15 del TUIR) fissando una franchigia pari a euro 250 nei confronti dei contribuenti con un reddito complessivo superiore a euro 15.000. Le franchigie si intendevano applicabili anche a taluni oneri non indicati espressamente negli articoli 10 e 15 del TUIR, ma con riferimento ai quali la deduzione e la detrazione fossero comunque riconducibili all'ambito di tali norme. Gli originari commi da 8 a 10 fissavano, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, un limite massimo annuale di 3.000 euro all'ammontare delle spese e degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del TUIR, con alcune specifiche esclusioni da tale limite. Si specificava altresì che il computo del tetto massimo di 3.000 euro fosse effettuato tenendo conto anche di taluni oneri non indicati espressamente nell'articolo 15 del TUIR, ma riconducibili nell’ambito di tale norma.

Viene altresì mantenuta la vigenza della cd. “clausola di salvaguardia” relativa alla tassazione delle indennità di fine rapporto (trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro); essa consiste nell'applicazione della curva delle aliquote vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell'anno di insorgenza del diritto a percepire le indennità medesime.

Detrazioni per carichi di famiglia

Il comma 483 innalza l’importo delle detrazioni IRPEF spettanti per figli a carico: viene in particolare elevata da 800 a 950 euro la detrazione IRPEF per figli a carico di età pari o superiore a tre anni, da 900 a 1.220 euro quella prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, nonché dal 220 a 400 quella per ciascun figlio portatore di handicap, modificando a tal fine l’articolo 12, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

 

Si rammenta che i carichi di famiglia danno diritto a detrazioni dall’imposta lorda, di importo differenziato in relazione al rapporto tra il contribuente e il soggetto a carico e in relazione al reddito percepito dal contribuente (l’importo delle detrazioni si riduce all’aumentare del reddito). Esse spettano purché (ai sensi del richiamato articolo 12, comma 2 del TUIR) le persone alle quali si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro.

I familiari per cui possono spettare le agevolazioni sono (giusto il richiamo all’articolo 433 del codice civile):

§       coniuge, figli e in loro mancanza i discendenti più prossimi;

§       genitori e, in loro mancanza, ascendenti più prossimi;

§       fratelli e sorelle;

§       suoceri, nuore, generi;

§       adottanti.

Per il coniuge e i figli la detrazione spetta se sono fiscalmente a carico, ancorché conviventi o residenti all’estero. Per gli altri familiari si prescrive che essi siano conviventi con il contribuenti, ovvero che de da esso percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria (articolo 12, comma 1, lettera d) del TUIR).

 

Le precedenti detrazioni per i figli a carico compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati) erano le seguenti:

§       800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età superiore a tre anni;

§       l’importo è aumentato a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

§       per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

§       l’importo base della detrazione è aumentato di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap:

 

Per effetto delle norme in esame:

§      è elevato da 800 a 950 euro l’importo spettante per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni (mediante modifica all’articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo del TUIR);

§      è elevato da 900 euro a 1.220 euro l’importo spettante per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (mediante modifica all’articolo 12, comma 1, lettera c), secondo periodo del TUIR);

§      è elevato da 220 euro a 400 euro l’aumento alle predette detrazioni spettante per ciascun figlio portatore di handicap (comma 483, lettera b), che modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c), terzo periodo del TUIR).

 

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; in presenza di più figli l'importo di 95.000 euro è aumentato, per tutti, di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo[171].

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, ha chiarito che la detrazione spetta a prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza con i genitori, nonché dalla eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap.

 

La detrazione per i figli a carico è ripartita tra i genitori, non legalmente ed effettivamente separati, nella misura del 50 per cento ciascuno. E’ consentito, sulla base di un accordo tra i genitori, attribuire interamente la detrazione al genitore con un reddito complessivo di ammontare più elevato, in modo da permettere, in caso di incapienza di uno dei genitori, il godimento per intero delle detrazioni da parte del genitore fiscalmente capiente.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione, in mancanza di accordo, spetta al genitore affidatario del (o dei) figlio (figli). Nell’eventualità di un affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno, in mancanza di diverso accordo.

E’ inoltre previsto, nell’ipotesi in cui il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, non possa usufruire, in tutto o in parte, della detrazione, per limiti di reddito, che la detrazione stessa è assegnata per intero all’altro genitore, il quale è tenuto a riversare al genitore affidatario l’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, il cinquanta per cento, salvo diverso accordo.

Nel caso in cui un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per l’intero ammontare.

Infine, è statuito che per il primo figlio si applichino, se più convenienti, le detrazioni per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, nei seguenti casi:

§       qualora l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia in seguito legalmente ed effettivamente separato;

§       qualora vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Tale misura costituisce dunque un’agevolazione per le famiglie monoparentali.

 

Ai fini del calcolo delle predette detrazioni, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (articolo 12, comma 4-bis).

 

Il comma 1-bis dell’articolo 12 prevede un’ulteriore detrazione ove vi siano almeno quattro figli a carico, che ammonta a 1.200 euro.

 

Il comma 2 dell’articolo 12 del TUIR prevede che le detrazioni sopra indicate spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate al mese in cui sono cessate le condizioni richieste (comma 3 dell’articolo 12).

Il comma 4 dell’articolo 12 del TUIR stabilisce che le detrazioni per carichi di famiglia spettano esclusivamente quando i rapporti contemplati nelle varie ipotesi sono numeri maggiori di zero e minori di uno. Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o pari a uno le detrazioni non spettano.

Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, lettera e) del D.L. 70/2011 ha sollevato i contribuenti dall’obbligo di presentare ogni anno al sostituto d’imposta la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono l’attribuzione del beneficio fiscale. L’adempimento deve essere effettuato, tempestivamente, soltanto al verificarsi di ogni variazione che rilevi ai fini del diritto a fruire delle predette detrazioni.

Oneri deducibili IRAP

Il successivo comma 484 modifica la disciplina delle deduzioni IRAP, elevando gli importi delle deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelli delle deduzioni previste per i contribuenti di minori dimensioni.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

 

Nel dettaglio, le disposizioni in commento apportano modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedimento che ha istituito e che disciplina l’Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP.

 

In particolare, con la lettera a) del comma 484 viene innalzato da 4.600 a 7.500 euro l’importo deducibile (articolo 11 comma 1, lettera a), numero 2) del richiamato D.Lgs. 446/199), su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta di riferimento da parte del soggetto passivo IRAP.

Viene altresì innalzato da 10.600[172] a 13.500 euro l’importo deducibile per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

 

La disposizione si applica ai soggetti passivi IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese operanti, in concessione e a tariffa, in determinati settori (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti).

 

La lettera b) del comma 484 innalza da 9.200[173] a 15.000 euro l’importo massimo deducibile (articolo 11 comma 1, lettera a), numero 3) del richiamato D.Lgs. 446/199) dall’IRAP per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando altresì tale importo da 15.200 a 21.000 euro se tali lavoratori sono di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni.

La disposizione si applica ai soggetti passivi IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni, e dalle imprese operanti in determinati settori (banche, assicurazioni ed enti finanziari; imprese operanti, in concessione e a tariffa, nel settore dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti); tale agevolazione è alternativa a quella sopra illustrata ed è fruibile nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola “de minimis”.

 

La lettera c) del comma 484 modifica, elevandoli, gli importi deducibili complessivamente dall’IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle Pubbliche amministrazione. A tal fine è integralmente sostituito l’articolo 11, comma 4-bis del D.Lgs. n. 446/1997.

 

In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalle norme in esame gli importi deducibili ammessi in deduzione sono così elevati:

§      da 7.350 a 8.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;

§      da 5.550 a 6.000 euro se la base imponibile supera 180.759,91 euro ma non 180.839,91 euro;

§      euro da 3.700 a 4.000 euro se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;

§      da 1.850 a 2.000 euro se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro.

 

Le norme in esame elevano altresì la misura dell’aumento delle predette deduzioni applicabile in favore dei seguenti soggetti:

§      società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, nonché - persone fisiche esercenti attività commerciali;

§      persone fisiche, delle società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni.

Per tali soggetti passivi, in relazione alla misura della base imponibile così come illustrata supra, la deduzione è aumentata di 2.500 euro (in luogo di 2.150), di 1.875 euro (in luogo di 1.625), di 1.250 euro (in luogo di 1.050) e di 625 euro (in luogo di 525).

 

Il comma 485 dispone che le misure agevolative in materia di IRAP si applichino a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Si prevede, infine, l’invarianza finanziaria delle risorse spettanti alle regioni e province autonome, da garantire previa intesa in Conferenza unificata.


 

Articolo 1, comma 486
(Imposta di bollo sui certificati penali)

 

486. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti: «, con la sola esclusione dei certificati penali,».

 

 

Il comma 486 dispone che i certificati penali siano assoggettati ad imposta di bollo. È conseguentemente integrato il Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002).

 

La legislazione vigente prevede il pagamento mediante marca da bollo (da 14,62 euro) per il rilascio del certificato generale (contenente tutti i provvedimenti del giudice, irrevocabili, in materia penale, civile ed amministrativa) e del certificato civile (contenente i provvedimenti relativi alla capacità della persona, i provvedimenti relativi ai fallimenti, i provvedimenti riguardanti la perdita o la revoca della cittadinanza).

Per il rilascio di tutti i certificati, compreso il certificato penale (contenente i provvedimenti penali di condanna definitivi) è dovuto un diritto di segreteria (3,54 euro, ovvero 7,08 euro se richiesto con urgenza).

L’articolo 18 del D.P.R. n. 115 del 2002, sul quale interviene la disposizione in esame, prevedeva la non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato.


 

Articolo 1, comma 487
(Aliquote di accisa dei carburanti)

 

487. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.

 

 

Il comma 487 intende stabilizzare l'incremento delle accise sui carburanti disposto con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.

Viene dunque previsto che, dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina sia pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri.

 

Con la disposizione in commento si intende sostanzialmente consentire un innalzamento, rispetto a quanto previsto dalle norme di legge in precedenza vigenti, della misura delle accise sui carburanti applicabili dal 1° gennaio 2013 Infatti, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del D.L. 201 del 2011 tali aliquote ammonterebbero invece:

§      a 704,70 euro per mille litri per benzina e benzina con piombo;

§      a euro 593,70 per mille litri per il gasolio utilizzato come carburante.

 

Un temporaneo incremento delle accise sui carburanti è stato disposto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici), il cui gettito è stato destinato al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 nel limite di 500 milioni di euro. L’incremento fissato dal D.L. 74 è stato di 2 centesimi al litro con operatività limitata al 31 dicembre 2012. La determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 69805/RU del 7 giugno 2012 ha provveduto a rimodulare in tal senso l’accisa sui carburanti (cfr. tabella successiva).

Successivamente, con la determinazione n. 88789 del 9 agosto 2012 richiamata dalla norma si è provveduto a rimodulare le aliquote di accisa su benzina e gasolio per carburazione in ottemperanza a quanto ulteriormente disposto dall’articolo 33, comma 30, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012). Il richiamato comma 30, in relazione alla necessità di fornire copertura agli oneri connessi alle varie disposizioni contenute nel citato articolo 33 (tra le quali quella relativa al rientro dall’emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009), ha previsto che l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante debba determinare, per l’anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro. Di conseguenza, anche tenendo conto degli aumenti disposti in rapporto al sisma del maggio 2012, si è nuovamente provveduto a incrementare temporaneamente le aliquote dell’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante nella misura di euro 4,20 per mille litri di prodotto.

La seguente tabella espone le modifiche delle aliquote dell’accisa (IVA esclusa) sulla benzina e sul gasolio operate dal 1° novembre 2011, nonché l’eventuale misura “stabilizzata” con il disegno di legge in esame. Gli importi sono espressi in euro per mille litri:

 

 

1° novembre
6 dicembre 2011
[174]

7 dicembre 2011
7 giugno 2012

8 giugno
10 agosto 2012

11 agosto
31 dicembre 2012

Dal 1° gennaio 2013

Benzina e benzina con piombo

622,10

704,20

724,20

728,40

728,40

Gasolio carburazione

481,10

593,20

613,20

617,40

617,40

 

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 61, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, il maggior onere, derivante all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, sarà rimborsato agli esercenti le attività di trasporto di merci (con veicoli aventi massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate) e alle categorie di soggetti operanti nel settore del trasporto di passeggeri.


 

Articolo 1, commi 488-490
(Variazioni al regime di IVA agevolato per cooperative assistenziali)

 


488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente:

«127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

490. Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.


 

 

I commi da 488 a 490 dell’articolo 3, modificati durante l’esame del provvedimento in sede referente, innovano la disciplina dell'IVA applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, assoggettandole ad aliquota del 10 per cento anziché del 4 per cento qualora si tratti di cooperative sociali, ferma restando per queste ultime la possibilità di usufruire del più agevole regime Onlus.

Per effetto delle modifiche apportate durante l’esame parlamentare, tali norme si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

 

Si tratta, in particolare, delle seguenti prestazioni previste dall’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter):

18)  le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;

19)  le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presìdi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20)  le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21)  le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter)  le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

 

In dettaglio, il comma 488 prevede una modifica alla Tabella A del D.P.R. n. 633 del 1972 nel senso di escludere le prestazioni sopra indicate dalla parte seconda (recante i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento) e di includerle nella parte terza (recante i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento) qualora rese da cooperative sociali e loro consorzi (in luogo del generico riferimento alle cooperative) in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

 

Il vigente n. 41-bis) della tabella A, parte seconda, assoggetta, infatti, ad aliquota del 4 per cento le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

 

Alla tabella A, parte terza, viene quindi aggiunto un nuovo numero 127-undevicies) recante le descritte prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

 

Il comma 489 abroga il primo e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aveva ricompreso nelle prestazioni assoggettate all’IVA al 4 per cento anche quelle di cui ai sopra citati numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) rese da tutte le cooperative e loro consorzi (primo periodo). Il secondo periodo del comma 331 faceva salva la facoltà per le sole cooperative sociali - in quanto Onlus di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - di optare per il regime agevolativo applicato alle Onlus.

 

In sostanza, per effetto delle norme in esame, il regime IVA al 10 per cento spetta alle sole cooperative sociali per la prestazione dei sopra indicati servizi; come precisa al riguardo la relazione tecnica, queste ultime possono comunque optare per il più agevole regime applicato alle Onlus (esenzione IVA) ove lo reputino più conveniente.

 

Occorrerebbe chiarire il regime applicabile alle cooperative diverse da quelle sociali per l’esecuzione delle predette prestazioni.

 

Il comma 490 differisce di un anno il nuovo regime Iva, prevedendo che la nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.


 

Articolo 1, commi 491-500
(Imposta sulle transazioni finanziarie)

 


491. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. È soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o i cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

494. L'imposta di cui al comma 491 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 492 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica:

a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;

c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500;

e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.

495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

496. L'imposta di cui al comma 495 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 494.

497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 500 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

500. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498.


 

 

I commi da 491 a 500 introducono un’imposta sulle transazioni finanziarie sulle seguenti operazioni:

§      trasferimento della proprietà di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;

§      operazioni sui cosiddetti “strumenti derivati”.

 

Si ricorda preliminarmente che un’imposta sulle transazioni finanziarie era già prevista nel nostro ordinamento prima del 2007 ed era applicata su ciascuna operazione di borsa nella misura dell’1,4 per mille. Dopo alcune modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 435 del 1997, l’imposta era stata definitivamente cancellata dall’ordinamento con il decreto legge n. 248 del 2007.

Successivamente, l’articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 è intervenuto in materia di tassazione delle attività finanziaria, in primo luogo modificando - a decorrere dal 1° gennaio 2012 – l’aliquota dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l’imposta, al fine di includervi anche i prodotti e gli strumenti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito - ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari - per i quali viene prevista un’imposta su base proporzionale pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 per mille a decorrere dal 2013, calcolati in base al valore di mercato o, in mancanza, a quello “nominale o di rimborso” degli investimenti. Per effetto delle precisazioni operate dal decreto-legge n. 16 del 2012, l'imposta di bollo proporzionale colpisce anche i c.d. "conto deposito", bancari e postali, anche se rappresentati da certificati; per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l’imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81. Il medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 ha introdotto un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ed un'imposta sulle attività emerse a seguito della normativa dello "scudo fiscale".

Si ricorda inoltre che le mozioni n. 1-00800 e n. 1-00822 (approvate il 18 gennaio 2012) e le mozioni n. 1-00817, n. 1-00848, n. 1-00849, n. 1-00850, n. 1-00851, n. 1-00852, n. 1-00853 e n. 1-00854 (approvate il 7 febbraio 2012) hanno impegnato il Governo a esprimere il proprio consenso all'applicazione di una tassazione sulle transazioni finanziarie a livello di Unione europea o di Eurozona e a collaborare con le istituzioni europee e con gli altri Governi già favorevoli.

 

In ambito europeo, la Commissione europea aveva già presentato il 28 settembre 2011 una proposta di direttiva (COM(2011)594) volta ad introdurre un’imposta sulle transazioni finanziarie in tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea. Poiché su tale proposta non è stato possibile raggiungere la richiesta unanimità dei Paesi membri, il 25 ottobre la Commissione ha presentato la proposta di decisione che autorizza Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia ad instaurare una cooperazione rafforzata (il numero minimo di Stati richiesto dall'art. 20 del Trattato sull'Unione europea per poterla attivare è pari a nove). La cooperazione rafforzata è stata autorizzata dal consiglio ECOFIN nella riunione del 12 novembre, e il 12 dicembre è stato acquisito anche il parere favorevole del Parlamento europeo. Pertanto, la Commissione è ora nelle condizioni di presentare, tra le fine del 2012 e l’inizio del 2013, una nuova proposta di direttiva, che tuttavia, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Commissione, riproporrà in larga misura i contenuti di quella presentata nel settembre 2011.

 

In particolare, ai sensi del nuovo comma 491, per le transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013, il trasferimento della proprietà di:

§      azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (i quali non siano utili a conferire diritti di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi dell’articolo 2346 del codice civile) emessi da società residenti nel territorio italiano;

§      titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;

§      azioni a seguito della conversione di obbligazioni;

è soggetto ad imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento del valore della transazione.

 

Nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte alcune precisazioni volte a superare le criticità della nuova imposta evidenziate da più parti durante dell’iter del provvedimento.

 

In primo luogo, in relazione alla base imponibile - costituita dal valore oggetto della transazione in analogia a quanto già avviene in Francia, si stabilisce che l’imposta si applica sulla posizione netta dovuta al regolamento delle operazioni.

Come evidenziato dal Presidente della Consob nel corso dell’audizione presso la Commissione Finanze della Camera lo scorso 25 ottobre 2012, l’applicazione sulle posizioni nette in acquisto a fine giornata consente una forte riduzione dell'impatto negativo su scambi e liquidità.

 

E’ escluso dall’applicazione dell’imposta il trasferimento di proprietà per successione o donazione.

 

L'imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

Nel corso dell’esame parlamentare era infatti emerso come tale modalità consenta di minimizzare gli incentivi alla delocalizzazione dell'industria finanziaria.

 

L’aliquota dell’imposta è ridotta alla metà (vale a dire 0,1 per cento) per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

La differenziazione delle aliquote in funzione del grado di regolamentazione del mercato in cui avviene lo scambio (mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione versus mercati over the counter – OTC) può contribuire a canalizzare le operazioni dai mercati OTC verso forme di mercato più trasparenti, integre e sicure, in tal modo migliorando il contenuto informativo dei prezzi e l'efficienza allocativa delle risorse, poiché è proprio nei mercati organizzati che ha luogo il processo di formazione dei prezzi (price discovery).

 

 

Sono escluse dall'imposta:

§      le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari;

§      le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione;

§      le operazioni di acquisizione temporanea di titoli a fini di finanziamento, consistenti in concessione o assunzione in prestito di azioni o di altri strumenti finanziari, ovvero vendita con patto di riacquisto o acquisto con patto di rivendita, o anche operazioni buy-sell back o sell-buy back.

 

Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

Tale misura, analoga a quella prevista dalla legislazione francese (che esclude gli scambi aventi ad oggetto titoli emessi da società con capitalizzazione inferiore a un miliardo di euro), è volta ad evitare di penalizzare i titoli meno liquidi e le PMI.

 

Ai sensi del comma 492, risultano oggetto di tassazione esclusivamente i derivati su equity e gli altri strumenti su equity con riferimento alle azioni e titoli partecipativi emessi da società residenti.

Sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla legge di stabilità:

§      le operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari in commento, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più dei medesimi strumenti finanziari;

§      le operazioni sui valori mobiliari che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente gli strumenti finanziari in esame o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari, inclusi warrants, covered warrants, e certificates.

 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), vale a dire contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti o merci, variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, per il trasferimento del rischio di credito, contratti finanziari differenziali, nonché qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure (comma 1-bis, lettera d)).

Anche in tale caso, l'imposta è dovuta - da ciascuna delle controparti delle operazioni (a differenza di quanto stabilito per la tassazione sul trasferimento delle azioni) - indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

Nel caso in cui le operazioni prevedano anche il regolamento tramite consegna del sottostante, sarà dovuta la maggiore imposta prevista per tali tipologie, qualora il regolamento avvenga per trasferimento di azioni o titoli finanziari partecipativi.

Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta è ridotta a 1/5.

Con decreto del Ministro dell'economia e finanze detta misura può essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto), tenendo conto del valore medio del contratto standard nel trimestre precedente.

 

Il comma 493 stabilisce che per “mercati regolamentati” e “sistemi multilaterali di negoziazione” si intendono quelli degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (inclusi nella lista di cui al D.M. emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del Tuir).

 

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MIFID), per «mercato regolamentato» si intende un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e ai sensi delle disposizioni del titolo III; per «sistema multilaterale di negoziazione» si intende un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari.

 

Il comma 494 definisce le procedure di versamento dell’imposta: in primo luogo viene chiarito che sono esclusi i soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni (controparti centrali).

 

L'imposta è quindi versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (tra i quali, la relazione illustrativa cita, a titolo di esempio, i notai). Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente.

 

Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni in commento.

 

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del perfezionamento delle operazioni.

 

Sono esenti dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

 

Sono altresì esenti le operazioni svolte nell’attività di supporto agli scambi (market making), le forme pensionistiche obbligatorie e complementari, le operazioni svolte per assicurare la liquidità dei mercati e tra soggetti legati da un rapporto di controllo nonché le operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili.

 

Al fine di limitare l'operatività degli high frequency traders, considerati come fattore di instabilità, il comma 495 introduce una specifica imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni (e altri strumenti partecipativi) e derivati su equity.

 

Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con apposito decreto ministeriale. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo.

 

Quest’ultima - dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini - si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con decreto ministeriale, non inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

 

La decorrenza viene fissata al 1° marzo 2013 per i trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi e per le relative negoziazioni ad alta frequenza, e al 1° luglio 2013 per le operazioni su strumenti finanziari derivati e relative negoziazioni ad alta frequenza (comma 497).

 

Per il 2013 l'imposta su trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi è fissata nella misura dello 0,22 per cento; per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione essa è stabilita in misura pari a 0,12 per cento.

 

L'imposta dovuta sulle operazioni effettuate fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale di attuazione della presente imposta è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

 

Ai sensi del comma 498, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

 

Ai sensi del comma 499, l'imposta non è deducibile dall’Ires, dall’Irpef e dall’Irap.

 

Infine, il comma 500 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione dell'imposta. E’ inoltre demandata ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione degli adempimenti e delle modalità per l'assolvimento dell'imposta.


 

Articolo 1, comma 501
(Deducibilità spese auto nell’esercizio di impresa)

 

501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

 

 

Il comma 501 riduce dal 27,5 al 20 per cento la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi (perdite, oneri fiscali/contributivi, etc.) relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nel caso di utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto per fini aziendali e fermo restando l’importo massimo relativo al costo di acquisizione dei predetti mezzi.

 

Più in dettaglio, la disposizione in commento intende modificare l’articolo 164, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), come da ultimo novellato dall’articolo 4, comma 72 della legge n. 92 del 2012.

I commi 72 e 73 del richiamato articolo 4 hanno in generale ridotto la percentuale deducibile, ai fini delle imposte dirette, delle spese e degli altri componenti negativi (perdite, oneri fiscali/contributivi, etc.) relativi a specifici mezzi di trasporto a motore impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Per effetto della lettera a) del comma 72, è stata ridotta dal 40 al 27,5 per cento la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli, modificando in tal senso che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Resta ferma l’elevazione della deducibilità all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Le disposizioni recate dal comma in esame riducono ulteriormente al 20 per cento la predetta quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati a fini aziendali.

 

Dal tenore letterale della disposizione in commento sembrerebbe evincersi che la riduzione al 20% della quota deducibile operi solo per il primo periodo dell’articolo 164, comma 1, lettera b); se così fosse, rimarrebbe immutata la deducibilità del 27,5 per cento delle spese, nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, limitatamente ad un solo veicolo (in caso di attività svolta da società semplici e da associazioni, nella misura di un veicolo per ogni socio o associato).

In merito sembrerebbe opportuno un chiarimento, anche in considerazione del fatto che le modifiche di cui al richiamato articolo 4, comma 72, della legge 92/2012 hanno investito anche la percentuale deducibile per l’imprenditore individuale e per le società semplici / associazioni.

 

Rimane ferma la previsione di cui all’articolo 4, comma 73, della legge 92/2012, ai sensi del quale le modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge 92/2012).

Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione dovrà assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle nuove norme in esame (queste ultime, come osserva la relazione tecnica, hanno di conseguenza efficacia anche sulla determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione).


 

Articolo 1, commi 502-505
(Differimento termini maggiori valori conseguenti al riallineamento)

 


502. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2017».

503. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».

504. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «in tre rate di pari importo da versare:

a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;

b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012».

505. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, le parole: «I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica»; e, al secondo periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse.


 

 

I commi da 502 a 505 intervengono sulla disciplina dell’affrancamento dei valori contabili, ovvero sulle norme che consentono, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva, di riallineare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di operazioni aziendali “straordinarie” (fusione, cessione d’azienda, etc.) a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.

I commi 502 e 503 posticipano di cinque anni gli effetti del predetto regime, mentre i commi 504 e 505 modificano le modalità e i termini di versamento dell'imposta sostitutiva, che dovrà avvenire in un'unica rata in luogo di tre, da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.

 

L’ordinamento tributario considera alcune operazioni aziendali cd. “straordinarie” (quali la fusione, la scissione e il conferimento d’azienda) come fiscalmente neutre, dal momento che gli elementi attivi e passivi del patrimonio passano dal dante causa al nuovo soggetto (o all’avente causa) conservando lo stesso valore fiscale che avevano in origine.

Di conseguenza, i plusvalori contabili emergenti in occasione delle suddette operazioni sono irrilevanti ai fini reddituali; ciò produce disallineamenti fra il valore d’iscrizione in bilancio e il valore fiscale dei beni ricevuti. Tali disallineamenti impongono di effettuare apposite rettifiche in dichiarazione dei redditi, volte ad adeguare il valore contabile degli ammortamenti e delle plusvalenze (o minusvalenze) all’ammontare riconosciuto ai fini della determinazione del reddito.

L’ordinamento consente però alle persone giuridiche coinvolte nelle suddette operazioni straordinarie di evitare tale “doppio binario” civilistico-fiscale: esse possono scegliere dunque tra il regime ordinario - con la necessità di provvedere ai predetti disallineamenti - e un regime speciale che, dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap, permette di ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civilistici iscritti in bilancio.

Il legislatore ha gradualmente esteso l’applicazione di tale regime fiscale, operativo dapprima (articolo 1, commi 46 e 47 della legge 244/2007) per i maggiori valori attribuiti a immobilizzazioni materiali e immateriali relative ad aziende ricevute a seguito di operazioni di conferimento, fusione e scissione; con il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (articolo 15, comma 10 e ss.gg.) l’affrancamento fiscale è stato reso applicabile ai maggiori valori iscritti relativi all’avviamento, ai marchi d’impresa, alle altre attività immateriali nonché ad altre attività (diverse da quelle indicate nell’art. 176, comma 2-ter del TUIR; rimanenze di magazzino, crediti, titoli immobilizzati etc.).

L’articolo 23, commi da 12 a 15, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto una diversa forma di riallineamento civilistico-fiscale, ai sensi del quale è possibile affrancare, verso pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%, il maggior valore contabile delle partecipazioni di controllo riferibile ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali delle società partecipate, così come risultanti dal bilancio consolidato della capogruppo. Obiettivo della predetta norma è stato quello di rendere possibile l’affrancamento anche quando le attività immateriali non emergono in via immediata nel bilancio individuale di ciascuna società, in quanto ricomprese nei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni. Come specificato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011, tale regime è stato previsto in via temporanea e solo per le operazioni perfezionate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 (avendo riguardo ai valori residui di avviamento e altri asset immateriali evidenziati nel bilancio consolidato del 2010); per avvalersi dell’istituto era necessario versare l’imposta entro il 30 novembre 2011.

Successivamente, l’articolo 20 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha esteso l’ambito operativo del predetto affrancamento alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, altresì riaprendo i termini di versamento per le operazioni intervenute nel 2010 e negli esercizi precedenti.

 

Il comma 502, modificando l’articolo 23, comma 14 del richiamato D.L. 98/2011, posticipa la decorrenza degli effetti dell’affrancamento – mediante pagamento di imposta sostitutiva al 16% - del maggior valore contabile delle partecipazioni di controllo riferibile ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.

Di conseguenza, gli effetti del riallineamento decorrerebbero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, in luogo del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli effetti decorrono dal 2018 in luogo del 2013).

 

Il successivo comma 503 differisce gli effetti del regime dell'imposta sostitutiva disciplinata dal richiamato articolo 20 del D.L. 201 del 2011 che, come già anticipato in precedenza, ha esteso anche alle operazioni aziendali straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 la possibilità di affrancare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, mediante pagamento di imposta sostitutiva.

In particolare, per gli affrancamenti effettuati secondo tali disposizioni, gli effetti decorreranno dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 in luogo del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli effetti decorrono dal 2020 in luogo del 2015).

 

Anche i commi 504 e 505 intervengono sulla disciplina dell’affrancamento recata dall’articolo 20 del D.L. 201/2011, modificando le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva.

 

Più in dettaglio, il comma 504 interviene sull’articolo 20, comma 1 del richiamato D.L. 201/2011, che nella formulazione previgente imponeva di versare l’imposta sostitutiva in tre rate di pari importo da corrispondere:

§      la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;

§      la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.

 

Per effetto delle nuove norme, il versamento dovrà avvenire in un'unica rata - anziché in tre rate - da corrispondere entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.

 

Il comma 505 apporta le opportune modifiche di coordinamento all’articolo 20, comma 1-bis del D.L. 201 del 2011.

 

In termini di versamento dell’unica rata (anziché tre), per effetto della disposizione in commento, viene estesa anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti; resta fermo che sono dovuti gli interessi nella misura pari al saggio legale.


 

Articolo 1, commi 506-508 e 511
(Tassazione delle imprese assicurative)

 


506. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento.».

507. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025.».

508. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.

511. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione anche i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni.


 

 

I commi 506, 507 e 511 recano disposizioni in materia di prelievo fiscale sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione.

Il comma 508 reca invece disposizioni in materia di tassazione delle polizze assicurative aziendali.

Prelievo sulle riserve matematiche

In particolare, il comma 506 aumenta la misura dell'acconto dell’imposta sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione, che viene portato allo 0,50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, e allo 0,45 per cento a decorrere dai periodi di imposta successivi.

L’aumento della misura per il 2012 è disposto in deroga alla norma dello statuto dei diritti del contribuente che prevede l’irretroattività delle disposizioni tributarie.

Si ricorda che il prelievo fiscale sulle riserve matematiche dei rami vita delle società ed enti di assicurazione è stato introdotto dall’articolo 1 del D.L. n. 209 del 2002 nella misura dello 0,20 per cento ed è stato successivamente innalzato (articolo 83, comma 13-bis del D.L. 112 del 2008) allo 0,35 per cento.

Il versamento dell’imposta sulle riserve matematiche è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi. L’importo versato costituisce, in capo alle imprese di assicurazione, un credito d’imposta da utilizzare per il versamento della ritenuta di cui all’articolo 6 della legge n. 482 del 1985 e delle imposte sostitutive di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si tratta, rispettivamente, della ritenuta a titolo d’imposta applicata sui redditi compresi nei capitali erogati in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione stipulati fino alla data del 31 dicembre 2000 e dei redditi compresi nei capitali, maturati sino alla predetta data, erogati ai cd. «vecchi» iscritti ai «vecchi» fondi pensione gestiti in ramo I (art. 6 della legge n. 482/1985) e dell’imposta sostitutiva sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2001, sui redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica e sui redditi derivanti dalle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale (art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973). A partire dal 2005 il credito accumulato negli anni precedenti a fronte del pagamento dell’imposta sulle riserve può essere utilizzato, senza alcun limite, per ridurre l’importo delle suddette ritenute o imposte sostitutive applicate dalle compagnie di assicurazione sulle prestazioni erogate.

Inoltre ove l’ammontare complessivo delle ritenute ed imposte sostitutive da versare in ciascun anno sia inferiore all’imposta sulle riserve versata per il quinto anno precedente, la differenza può essere ulteriormente recuperata.

Da ultimo, l’articolo 68 del D.L. 83 del 2012 ha esteso il prelievo sulle riserve matematiche (di cui ai citati commi 2 e 2-ter dell’articolo 1 del D.L. 209/2002) agli intermediari - che agiscono in qualità di sostituti d’imposta - attraverso il cui intervento sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione.

 

Il successivo comma 507, aggiungendo un periodo alla fine del comma 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 209 del 2002, prevede, a specifiche condizioni e a partire dal 2013, una riduzione della predetta imposta.

Tale riduzione opera ove il credito d’imposta, aumentato dell’imposta da versare, nel 2013 ecceda il 2,5% delle riserve iscritte in bilancio. In tal caso l’imposta da versare per il medesimo anno subisce una riduzione corrispondente.

Per gli anni successivi, la percentuale di eccedenza che fa scattare la riduzione (avendo come riferimento il 2,5% per il 2013) è ridotta di 0,1 punti percentuali (fino al 2024), e giunge all’1,25 a partire dal 025.

Il comma 511 chiarisce che il versamento dell’acconto del prelievo sulle riserve tecniche – il quale, come si è detto, costituisce credito d’imposta - può essere compreso tra i crediti d'imposta da utilizzare ai fini della copertura delle riserve tecniche, nonché tra gli attivi delle gestioni separate.

Le riserve tecniche riguardano, in particolare, le riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione.

Più in dettaglio, tale credito può essere compreso tra i crediti d'imposta da utilizzare ai fini della copertura delle riserve tecniche (lettera B5 dell'articolo 18, comma 1, del regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche), nonché tra gli attivi delle gestioni separate, con riguardo ai quali, quindi, non si applica l'articolo 9, comma 2, lettera a), del regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (il quale prevede che non possono comunque costituire attività della gestione separata i crediti infruttiferi).

Polizze assicurative aziendali

Il comma 508 assoggetta le polizze vita aziendali stipulate prima del 1996 a tassazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 47 del 2000 (disciplina fiscale della previdenza complementare).

La relazione tecnica precisa che, poiché tali polizze “storiche” hanno generalmente una durata tendenzialmente illimitata (50 anni prorogabili), nei loro confronti non è mai scattata la tassazione (al 12,5% fino al dicembre 2011), prevista alla scadenza.

Con la norma in esame si prevede l’assoggettamento ad imposta del montante maturato a dicembre 2012, secondo quanto previsto al tempo. La ritenuta (applicata a titolo di imposta con aliquota del 12,5%, ai sensi dell’articolo 6 della L. n. 482 del 1985) per i rendimenti pregressi viene versata in cinque annualità (2013-2017), con una prima rata pari al 60% dell’importo (entro il 16 febbraio 2013) e quattro rate successive (10% dell’importo complessivo annuale, da versare entro il 16 febbraio di ciascun anno). La provvista della ritenuta può essere acquisita dall’impresa di assicurazione mediante la riduzione della relativa riserva matematica.

A decorrere dall’anno 2013 il maturato concorre alla formazione del reddito di impresa del sottoscrittore, dovendosi applicare quanto previsto dal D.Lgs. n. 47 del 2000 (riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare), con un recupero di gettito IRES ed IRAP.


 

Articolo 1, comma 509
(Imposta di bollo sulle attività finanziarie)

 

509. Nel sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole: «e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200» sono inserite le seguenti: «, nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.»

 

 

Il comma 509 introduce il limite di 4.500 euro all’imposta di bollo sugli strumenti finanziari solamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si ricorda che l’articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011 ha introdotto un’imposizione su base proporzionale pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 per mille a decorrere dal 2013 sugli strumenti finanziari, ampliando al contempo la base imponibile su cui insiste l’imposta di bollo, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito.

Con la norma in esame, mediante la modifica della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, si prevede il tetto di 4.500 euro se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, a decorrere dall’anno 2013.

Al riguardo la relazione tecnica evidenzia che la percentuale di titoli, azioni e quote di fondi comuni in possesso delle imprese, rappresenta circa il 50% dell’ammontare complessivo (fonte: Banca d’Italia).


 

Articolo 1, comma 510
(Collaborazione tra intermediari assicurativi)

 


510. All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convento, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni».


 

 

Il comma 510 sostituisce il comma 13 dell'articolo 22 del D.L. n. 179 del 2012 (decreto “crescita”), in tema di collaborazione tra intermediari assicurativi.

La disposizione vigente prescrive la definizione di standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi, anche con riferimento alle attività di preventivazione, monitoraggio e valutazione che dovrà essere operata dall’IVASS (sentite l’Ania e le associazioni rappresentative degli intermediari) entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione tra intermediari e la concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico.

La piattaforma, secondo la relazione governativa al D.L. n. 179 del 2012, dovrà essere in grado di colloquiare con i sistemi proprietari delle compagnie per assicurare un’adeguata integrazione e confronto sulle informazioni inerenti i prodotti assicurativi nel corso delle consuete funzionalità di gestione.

Con le modifiche apportate dalla norma in commento si differisce a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 179 il termine entro il quale l’IVASS dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del D.L. n. 1 del 2012, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni (il D.L. n. 179 del 2012 è stato convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 ed entrata in vigore il 19 dicembre 2012).

La pubblicazione degli standard tecnici della piattaforma di interfaccia comune da parte dell’IVASS deve avvenire di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del D.L. n. 1 del 2012, gli intermediari sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione obbligatoria R.C. auto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.


 

Articolo 1, comma 512
(Reddito dominicale e agrario)

 

512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.

 

 

Il comma 512 prevede che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale e quello agrario sono rivalutati del 15 per cento, mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento.

Nel corso dell’esame in sede referente i periodi d’imposta per i quali è disposta la rivalutazione del 15 per cento del reddito dominicale e agrario e del 5 per cento per i terreni agricoli e per quelli non coltivati dei coltivatori diretti e degli IAP, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, sono stati differiti di un anno a decorrere dal 2013 (la disposizione originaria prevedeva la rivalutazione a decorrere dal 2012). E’ stato quindi precisato che, ai fini dell’acconto per il 2013, si deve tener conto della rivalutazione stabilita dal comma in esame.

In estrema sintesi, si ricorda che sono titolari di redditi fondiari le persone fisiche (articolo 26 del Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) che hanno il possesso dell’immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento; tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti possessori, nel periodo di imposta in cui si tale possesso si è verificato. Possono produrre redditi fondiari anche le società di persone, le s.r.l. e le cooperative che rivestono la qualifica di società agricole.

In particolare, il reddito dominicale è il tipo di reddito fondiario derivante dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento sui terreni; esso è indipendente dalla circostanza che la coltivazione del terreno sia effettuata dal proprietario o da terzi, in quanto esso è imputato al proprietario / titolare di diritto reale sul terreno. Il reddito agrario esprime invece (articolo 32 del TUIR) la redditività media derivante dall’esercizio di attività agricole; esso è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

In merito alle figure soggettive che hanno titolo per usufruire dei benefici va richiamato l’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004[175], successivamente modificato dal decreto legislativo n. 101/05[176], che ha introdotto in via generale nell’ordinamento nazionale, in luogo di quella di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), adeguandola alle nuove norme approvate con il regolamento CE n. 1257/1999. La norma prevede che la qualifica di IAP venga riconosciuta a chi, in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale. Per i soggetti che operino nelle zone svantaggiate i requisiti suddetti sono ridotti al 25%[177]. La qualifica di IAP può essere riconosciuta, a determinate condizioni, differenziate a seconda delle forme societarie, anche alle società che abbiano come unico oggetto sociale l’esercizio di attività agricole.

Per la definizione di coltivatore diretto va invece richiamata la legge n. 203 del 1982 che prevede che siano coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.

 

L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996 che, a sua volta, aveva rivalutato i redditi dominicali e agrari, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.


 

Articolo 1, commi 513 e 514
(Determinazione del reddito delle società agricole e degli imprenditori agricoli)

 

513. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.

514. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 513.

 

 

I commi 513 e 514 abrogano a decorrere dal 2015 le disposizioni che consentono alle società agricole di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole nonché di considerare imprenditori agricoli le società costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

 

Si ricorda che la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto all’articolo 1, commi 1093 e 1094, il passaggio dalla tassazione ordinaria di impresa a quella catastale per le società di persone e di capitali “agricole”, eccezion fatta per le Spa e le Sapa. Ai sensi del comma 1093, infatti, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, (vale a dire le società che prevedono nel loro oggetto sociale l’esercizio esclusivo di attività agricole e nella loro ragione sociale o nella loro denominazione l’indicazione di “società agricola”) possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tale articolo prevede che il reddito agrario sia costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso. Ai sensi del successivo articolo 34, il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.

Il successivo comma 1094 consente di considerare imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento. In queste ipotesi, la tassazione con metodo forfetario rappresenta il regime naturale e non è prevista alcuna possibilità di optare per una tassazione di impresa.

 

Più in dettaglio, il comma 513 abroga, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014, le illustrate disposizioni che, al fine di promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, consentono alle società agricole costituite da persone o a responsabilità limitata, di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole (vale a dire, l’assoggettamento a tassazione in base al reddito catastale agrario, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), nonché di considerare imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

 

Ai sensi del medesimo comma 513, le opzioni esercitate secondo la normativa abrogata perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 si deve tener conto dell’abrogazione dell’agevolazione fiscale in esame.

 

Il comma 514 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma precedente.


 

Articolo 1, comma 515
(Fondo per esenzione IRAP persone fisiche)

 


515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.


 

 

Il comma 515 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con dotazione di 188 milioni di euro per il 2014, di 252 milioni di euro per il 2015 e di 242 milioni di euro a decorrere dal 2016, volto a esentare dall’IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Più in dettaglio, tale fondo è istituito a decorrere dal 2014 ed è volto ad escludere dall’IRAP (istituita e disciplinata dal D.Lgs. n. 446/1997) alcune categorie di contribuenti “minori”.

Si tratta in particolare dei contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), ovvero esercenti arti e professioni, a specifiche condizioni.

Il richiamato articolo 55 reca la definizione di “redditi d'impresa”, intendendosi per tali sia quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali ai sensi della disciplina del codice civile, sia quelli indicati da norme del TUIR.

Usufruiranno dell’agevolazione i predetti soggetti, ove:

§      non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati;

§      impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo verrà determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.


 

Articolo 1, commi 516 e 517
(Terreni agricoli e gasolio agricolo)

 


516. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al primo periodo non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

517. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento. Limitatamente all'anno 2013 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.


 

 

Il comma 516 dispone che le regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per consentire l’applicazione dell’accisa agevolata ai carburanti impiegati nello svolgimento di attività agricole. Viene altresì precisato che l'estensione dei terreni dichiarata da coloro che richiedono le aliquote ridotte non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale.

Il comma 517 prevede, limitatamente all’anno 2013, la riduzione del 10 per cento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la predetta riduzione è fissata al 5 per cento.

 

Più in dettaglio, il comma 516 prevede che, per ammettere all’agevolazione consistente nell'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, le regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico preposto alla raccolta delle informazioni relative a ciascuna azienda agricola, è stato istituito, dapprima, in base al D.P.R. 503/99 (articolo 9) e successivamente regolato dal decreto legislativo n. 99/2004 (articolo 13). Agea, nella sua veste di Organismo pagatore nazionale dei contributi derivanti dall’applicazione della PAC, ha reso obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale per avere accesso a finanziamenti comunitari. Il fascicolo deve essere costituito per tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare o forestale, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale. Il fascicolo è gestito dalla società SIN (partecipata al 51% da Agea) istituita nel 2005 con il compito di gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); fanno parte del patrimonio informativo della società anche il Registro Nazionale Titoli[178], nonché Sistema Informativo Territoriale (GIS), che include una banca dati grafica, comprensiva delle ortofoto di tutto il territorio nazionale.

Con il D.L. n. 5/2012, decreto di semplificazione (art. 25, comma 2), è stato disposto che il fascicolo aziendale nella versione elettronica, tenuto da Agea, sia accessibile da parte delle PP.AA., e che faccia fede per i rapporti che le stesse instaurano con il titolare dell’aziende agricola. Le modalità di consultazione debbono essere definite con un decreto interministeriale, che avrebbe dovuto essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (entro il 9 aprile).

Quanto all’agevolazione, il punto 5 della tabella A allegata al Testo unico sulle accise (D.Lgs. n. 504 del 1995) prevede l’applicazione di aliquote ridotte per gli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. In particolare per il gasolio si applica il 22 per cento dell’aliquota normale; per gli oli vegetali non modificati chimicamente si prevede l’esenzione; per la benzina si applica il 49 per cento dell’aliquota normale.

 

La norma dispone, inoltre, che le superfici dei terreni dichiarate ai fini dell’erogazione dei quantitativi di carburante agevolato non possono essere superiori a quelle indicate nel fascicolo aziendale (di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 99 del 2004 e all'articolo 25, comma 2, del D.L. n. 5 del 2012).

 

Il comma 517 dispone la riduzione del 5 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2014, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati in modo standardizzato nell’Allegato 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole del 26 febbraio 2002 (G.U. n. 67/2002). Limitatamente all’anno 2013 i predetti consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura sono ridotti del 10 per cento.

Peraltro, l’articolo 2 del citato decreto stabilisce che le regioni e le province autonome, quando ricorrano le speciali condizioni elencate al comma 2, possano disporre le maggiorazioni di cui ai punti 19 e 20 dello stesso allegato 1.

La norma, in definitiva, determina a regime una riduzione del 5 per cento delle assegnazioni di agevolazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati.


 

Articolo 1, commi 518 e 519
(Modifiche all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e di imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero)

 


518. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;

b) al comma 15-bis:

1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,» sono soppresse;

2) i periodi secondo e sesto sono soppressi;

c) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente:

«15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.»;

d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;

e) al comma 18, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;

f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011 e» e, al secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni» sono soppresse;

g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;

h) al comma 23, le parole: «, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento» sono soppresse.

519. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificati dal comma 518 del presente articolo.


 

 

I commi 518 e 519 recano una serie di modifiche all’articolo 19 del D.L. 201/2011, in materia di imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e di imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). In particolare si prevede per entrambe il differimento della loro istituzione dal 2011 al 2012; i relativi versamenti già effettuati per l’anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012.

I commi da 13 a 22 dell’articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011 hanno istituito e disciplinato, rispettivamente, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero.

In particolare, i commi da 13 a 17, concernono l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE). L’imposta colpisce gli immobili siti all’estero, destinati a qualsiasi uso, e trovava applicazione dal 2011 (comma 13).

Soggetti passivi (comma 14) sono le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene immobile.

L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali tale situazione di fatto si è protratta; a tal fine, il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

L’aliquota dell’imposta (comma 15) è pari allo 0,76 per cento della base imponibile, consistente nel valore degli immobili risultante dall’atto di acquisto degli stessi o dai contratti. In mancanza, la base imponibile si desume dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile medesimo.

Ai sensi del comma 16, per evitare fenomeni di doppia imposizione, dalla predetta imposta è deducibile un credito d’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è sito l’immobile.

Il comma 17 rimanda alla normativa in materia di IRPEF per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso.

I commi da 18 a 21 dell’articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011 disciplinano l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Dalla formulazione delle norme introdotte, tale forma di tassazione sembra riferirsi al solo valore delle attività finanziarie, non colpendo dunque i dividendi percepiti in virtù del loro possesso, né le plusvalenze realizzate dalla loro cessione ma aggiungendosi a tali forme di prelievo, ove applicabili. Si rammenta in proposito che una complessiva riforma dei redditi di natura finanziarie è stata operata dall’articolo 2 del D.L. 138/2011, al fine di uniformarne il trattamento fiscale e razionalizzarne la relativa disciplina.

La natura patrimoniale dell’imposta sembra altresì desumersi dalla formulazione del comma 21, che prescrive la deducibilità dell’imposta patrimoniale eventualmente pagata all’estero sulle medesime attività.

Analogamente a quanto disposto per l’imposta sul valore degli immobili all’estero (di cui ai commi da 13 a 17), l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero colpisce le persone fisiche, a decorrere dal 2011 (comma 18).

Per quanto concerne i termini di decorrenza, valgono le considerazioni esposte al relativo paragrafo.

Essa è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione (comma 19).

L’imposta è dovuta (comma 20) nella seguente misura:

§       1 per mille annuo per il 2011 e il 2012;

§       1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013.

Base imponibile è il valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dall’imposta si deduce (comma 21), per evitare fenomeni di doppia imposizione, un credito d’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le predette attività finanziarie.

Anche per tale fattispecie, il comma 22 rimanda alla normativa in materia di IRPEF per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso.

Il comma 23 demanda a provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate le disposizioni di attuazione riguardanti l’imposta sulle attività emerse a seguito della normativa dello scudo fiscale, sugli immobili detenuti all’estero e sulle attività finanziarie detenute all’estero. Si prevede inoltre che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 (IVIE) e 18 (IVAFE) è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento.

 

Per entrambe le imposte con i commi 518 e 519:

§       si prevede il posticipo della loro istituzione dal 2011 al 2012 (comma 518, lett. a) ed e)); i versamenti già effettuati per l’anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012 (comma 519);

§       si rimanda alla normativa in materia di IRPEF, oltre che per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso, anche per le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo (comma 518, lett. d) ed g));

§       si abroga la norma che dispone un unico versamento delle imposte entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento (comma 518, lett. h)).

 

In particolare, con riferimento all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), con le modifiche apportate al comma 15-bis dell’articolo 19, si prevede che la misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze non sia limitata ad alcune categorie di soggetti (vale a dire, i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, per il periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero) (comma 518, lett. b)).

Si prevede, poi che, oltre agli immobili adibiti ad abitazione principale all’estero e alle relative pertinenze, anche gli immobili situati all’estero non locati a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in deroga all’articolo 70, comma 2, del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito complessivo (comma 518, lett. c)).

Con riferimento all’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) si prevede che l’imposizione in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio non sia limitata a quelli detenuti in Paesi dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (comma 518, lett. f)).


 

Articolo 1, commi 520 e 521
(Regime IVA gestioni individuali di portafogli)

 


520. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli»;

b) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma.».

521. Le disposizioni di cui al comma 520 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.


 

 

Il comma 520 assoggetta a IVA secondo l’aliquota ordinaria (attualmente al 21 per cento) l’attività di gestione individuale di portafogli titoli, disponendo che sui relativi corrispettivi si debba applicare l'imposta analogamente a quanto previsto dalle norme vigenti per i servizi di custodia e amministrazione dei titoli. Al fine di consentire la detrazione dell'Iva sui costi relativi ai servizi di gestione individuale di portafogli, le norme in commento consentono di optare per l’applicazione separata dell’Iva per i soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da Iva.

 

Il comma 521 dispone che l'imponibilità Iva delle gestioni individuali di portafogli si applichi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

 

Si rammenta preliminarmente che la Corte di giustizia UE, con la recente sentenza del 19 luglio 2012, causa C-44/11, ha stabilito che la gestione individuale di portafoglio - a differenza di quella collettiva - non è esente da IVA, perché si tratta di una prestazione complessa che comprende non solo la negoziazione di titoli (di per sé esente), ma anche servizi di analisi e custodia del patrimonio inscindibili dal primo e non riconducibili nell'alveo dell'esenzione (tra cui i servizi di consulenza) stabilita dall’articolo 135 della Direttiva 2006/112/CE.

 

Le disposizioni in esame modificano in primo luogo (lettera a) del comma 33) l’articolo 10, comma 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, norma che individua le operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

Le disposizioni antecedenti prevedevano che i servizi bancari e finanziari godessero dalla generalizzata esenzione Iva, tranne che per quelle operazioni oggettivamente non riconducibili a quelle di carattere creditizio e finanziario, come, ad esempio, i servizi di custodia e amministrazione titoli, di cassette di sicurezza, vendite all'asta, eccetera.

Nella sua formulazione previgente, il citato n. 4 esentava da IVA le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, nonché le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli.

La disposizione considerava “operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari” (dunque esenti) alcuni contratti derivati, ossia i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate.

Era fatta eccezione per le attività di custodia e amministrazione di azioni, obbligazioni, titoli, valori mobiliari e strumenti finanziari; tali attività sono dunque assoggettate a imposta.

 

Per effetto delle modifiche apportate dalle norme in commento viene assoggettato a IVA anche il servizio di gestione individuale di portafogli relativo ai predetti titoli, valori mobiliari e strumenti finanziari.

Inoltre, le disposizioni in esame espungono dal n. 4 la precisazione secondo cui sono considerate “operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari” (dunque esenti) i già citati contratti derivati: dal tenore letterale della norma sembra dunque potersi evincere che anche tali operazioni siano assoggettate a imposta.

 

La lettera b) del comma 520 modifica l’articolo 36 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, consentendo l’opzione per l'applicazione separata dell'imposta - e, dunque, usufruire della detrazione IVA - anche ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli (ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio), sia attività esenti da imposta.

 

Ai sensi del comma 521, l'imponibilità Iva delle gestioni individuali di portafogli si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.


 

Articolo 1, comma 522
(Sanzioni per violazioni della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali)

 


522. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.500»;

2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500»;

3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.500»;

b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500».


 

 

Il comma 522 dimezza il minimo edittale delle sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ai sensi degli articoli 4 e 9 della L. 146/1990. In particolare, viene ridotto a 2.500 euro (dagli attuali 5.000), il minimo edittale delle sanzioni comminate ai sensi dell’articolo 4, commi 2, 4 , 4-bis e dell’articolo 9, comma 1 (per un puntuale raffronto si rinvia al successivo testo a fronte).

In particolare:

§      viene ridotto il limite minimo dell'ammontare economico complessivo dei contributi sindacali sospesi nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono senza il rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili;

§      viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per i dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici che non osservino le disposizioni per il corretto esercizio del diritto di sciopero;

§      viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione sostitutiva da applicarsi qualora le sanzioni ordinarie non risultino applicabili;

§      viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza prefettizia adottata quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati.

 

Si ricorda che sulla medesima materia era di recente intervenuto, in senso contrario, l’articolo 8, comma 3-bis, del D.L. 95/2012, che aveva innalzato i minimi edittali delle sanzioni in esame da 2.582 euro a 5.000 euro.

 

La disciplina sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali contenuta nella legge 146/1990, anche in relazione allo schema operativo delineato dalla giurisprudenza costituzionale, ha lo scopo, individuando un elenco tassativo di diritti della persona, di contemperare questi con l’esercizio del diritto di sciopero, attraverso la disciplina di quest’ultimo nei servizi pubblici deputati ad assicurare il godimento di quei diritti.

A tale scopo la legge (articolo 1) contiene un elenco, da ritenersi non tassativo, dei servizi ritenuti essenziali, raggruppati secondo il diritto della persona al cui soddisfacimento sono preordinati.

Viene prevista inoltre un’apposita procedura per la tutela di tali diritti (articolo 2). In particolare, i contratti collettivi devono prevedere procedure di conciliazione e raffreddamento obbligatorie prima della proclamazione dello sciopero, per il quale deve essere dato preavviso di almeno 10 giorni e del quale devono essere indicate durata, modalità e motivazione. Le imprese erogatrici sono tenute a dare comunicazione agli utenti almeno 5 giorni prima dello sciopero. Le sanzioni in caso di inosservanza da parte dei lavoratori sono di natura disciplinare o pecuniaria; le organizzazioni sindacali e i responsabili delle imprese erogatrici sono invece soggetti a sanzioni pecuniarie amministrative.

L’osservanza di queste regole è assicurata dagli interventi, anche in funzione sostitutiva in caso di inerzia o di inidoneità della disciplina contrattuale in materia, di un organo autonomo, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge ed eventualmente dall’autorità amministrativa attraverso lo strumento della precettazione (articolo 8), nonché dalla previsione di sanzioni, a carico dei sindacati, dei singoli partecipanti allo sciopero e dei dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e dei legali rappresentanti delle imprese ed enti che erogano il servizio.

In particolare, la precettazione opera nel caso in cui "sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, e consiste in un'ordinanza del presidente del consiglio (per il caso di conflitto di rilevanza nazionale o interregionale) ovvero del prefetto, con la quale, dopo aver invitato le parti a desistere e aver tentato una conciliazione, si dispone il differimento dello sciopero ad altra data, ovvero se ne riduce la durata, ovvero si impone di osservare le misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento compatibili con la salvaguardia dei diritti costituzionalmente tutelati. L'ordinanza di precettazione può essere impugnata davanti al T.A.R.


 

Articolo 1, comma 523
(Finanziamento delle autorità indipendenti)

 

523. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.

 

 

Il comma 523 prevede che le norme sul trasferimento di risorse tra autorità amministrative indipendenti stabilite dalla legge finanziaria per il 2010, a beneficio del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero, si applicano anche nel 2013, 2014 e 2015.

Nel dettaglio, tale disposizione prolunga sino al 2015 i termini di applicazione dell’art. 2, comma 241 della L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010) che ha attuato un trasferimento di risorse tra autorità indipendenti, attribuendo, per gli anni 2010, 2011 e 2012, maggiori risorse all’Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato), al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con contestuale riduzione di risorse destinate ad altre autorità. Poiché sono richiamati solo il secondo e il terzo periodo del suddetto comma, l’Antitrust non beneficia della proroga.

 

Relativamente al finanziamento, il regime dell’autonomia finanziaria delle autorità amministrative indipendenti è molto variegato e meno uniforme di quello dell’autonomia contabile, largamente riconosciuta.

Attualmente, molte autorità indipendenti (CONSOB, AGCOM, AVCP, COVIP) godono di un finanziamento cd. misto, ossia una parte delle entrate è assicurata direttamente dallo Stato, mentre la rimanente parte è a carico dei soggetti operanti nel settore di competenza. Altre autorità (Garante per la protezione dei dati personali, Commissione di vigilanza sull’attuazione della legge n. 146/1990, CIVIT), invece, beneficiano prevalentemente o esclusivamente di stanziamenti a carico del bilancio generale dello Stato. Infine, solo due autorità (AEEG, ISVAP) godono di una piena autonomia finanziaria, potendo interamente far fronte alle spese di gestione e funzionamento con i contributi provenienti dal relativo mercato regolamentato (v. infra per un approfondimento dei finanziamenti verso le autorità interessate dal comma in esame).

In questo senso la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), art. 1, comma 65 e seguenti, ha dettato una disciplina per estendere e rendere omogeneo per le autorità indipendenti il meccanismo del finanziamento a carico del mercato (il cd. auto-finanziamento) con l’intento di trasferire, in modo parziale e progressivo, i costi della regolazione sui soggetti regolati. Ha, inoltre, previsto che le modalità e l’entità delle contribuzioni “sono determinate con propria deliberazione da ciascuna autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge” e che tali deliberazioni sono approvate dal Presidente del Consiglio, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto. Le autorità hanno, in seguito, dato attuazione a queste norme adottando le previste deliberazioni.

Ulteriore fonte di finanziamento delle autorità possono essere considerati i ricavi provenienti dalle sanzioni pecuniarie irrogate alle imprese regolate[179]. In tal senso il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti) all’art. 9, comma 1, introduce un sistema di parziale autofinanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, stabilendo che una quota degli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative – previste nei casi di violazione delle disposizioni sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali sleali - irrogate dall'Autorità nell'anno 2008 e negli anni successivi – fino a 50.000 euro per ciascuna sanzione - siano versati sul conto di tesoreria intestato all'Autorità. L'importo di 50.000 euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con D.P.C.M..

 

Con particolare riferimento alla norma in esame, è opportuno ricordare che il citato comma 241 ha incrementato le risorse destinate all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), con l’art. 5-bis, ha novellato la legge istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prevedendo nuovi finanziamenti e risorse a favore di detta Autorità.

In breve è stato aggiunto un ulteriore contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitali, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/1990, cioè quelli validi per gli istituti bancari e finanziari, secondo cui il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati. Si è, inoltre, previsto che eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima (per cui la contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima). Dal 1º gennaio 2013, poi, dovrebbe venir meno il vecchio contributo di cui all’art. 10, comma 7-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Fino al 31 dicembre 2012 l’Autorità risulta così finanziata:

§       con uno stanziamento annuale in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico (per il 2011 esso ammontava a 16,836 milioni di euro);

§       parziale autofinanziamento, commisurato alla copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione (art. 10, comma 7-bis, L. 287/90). Le contribuzioni sono determinate annualmente dall’Autorità;

§       sanzioni irrogate in materia di pratiche commerciali scorrette;

§       mediante contributo da parte di altre autorità (v. sotto).

La misura delle risorse aggiuntive in favore dell’Antitrust è stata modulata dalla legge finanziaria 2010 nelle seguenti modalità:

§      per gli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate dell’Isvap previste dall’art. 23 della L. n. 576/1982[180].

Si ricorda che l’art. 13 del D.L. n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) ha previsto l’istituzione dell’IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) che succederà in tutte le funzioni, le competenze e i poteri dell’ISVAP secondo i termini e i tempi stabiliti dalla medesima legge e opererà sulla base dei principi di autonomia organizzativa, funzionale e contabile. Ad ogni modo si ricorda che la provenienza della quasi totalità delle entrate necessarie per far fronte alle spese di funzionamento dell’ISVAP è costituita dal contributo di vigilanza a carico dei soggetti vigilati; le restanti entrate sono formate, principalmente, da interessi attivi sui depositi bancari e dai proventi derivanti dalla gestione patrimoniale.

§      per gli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38 della legge L. n. 481/1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).

Il finanziamento dell’AEEG è posto a carico dei soggetti esercenti i servizi, i quali contribuiscono con un versamento annuale in misura non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio.

§      per l’anno 2010, una quota pari a 6 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, una quota pari a 5,9 milioni di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indicate all’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5) della L. n. 249/1997, (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Tale disposizione si riferisce ai contributi per il rilascio di licenze e autorizzazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché ai canoni e ai contributi dovuti per le concessioni e autorizzazioni in materia radiotelevisiva. Il finanziamento dell’attività dell’AGCOM avviene attraverso:

a)    un contributo statale annuale, quantificato in tabella C della legge finanziaria;

b)    un contributo, anch’esso annuale, a carico degli operatori del settore, la cui misura è fissata dalla stessa Autorità, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi di ciascun operatore;

c)    ulteriori contributi dovuti dagli operatori per il rilascio di licenze e autorizzazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché canoni e contributi dovuti per le concessioni e autorizzazioni in materia radiotelevisiva.

§      per l’anno 2010 una quota pari a 7 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 7,7 milioni di euro delle entrate dell’'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006)[181].

Per quanto concerne il finanziamento dell’AVCP, il bilancio di previsione per l’anno 2012 risulta così strutturato:

a)  trasferimenti da parte dello Stato per euro 169.000,00;

b)  entrate contributive per euro 56.000.000;

c)  entrate di natura diversa per euro 2.292.900.

 

Il comma 241 attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali:

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 1,6 milioni di euro delle entrate dell’Isvap di cui al già citato art. 23 della L: 576/1982;

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,2 milioni di euro delle entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui di cui al già citato art. 2, comma 38, della L. 481/1995;

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,6 milioni di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al già citato articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5, della L. 249/1997:

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,6 milioni di euro delle entrate dell’'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui al già citato articolo 1, comma 67, della L. 266/2005.

Si ricorda che anche le spese di funzionamento del Garante privacy sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2011 evidenzia come i contributi legati ai trasferimenti statali costituiscano la voce di maggior rilievo tra le entrate di parte corrente (le somme riscosse ammontano a euro 8.108.646,00).

 

Infine, il comma 241 attribuisce ulteriori risorse anche alla Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Si ricorda che la Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento, provvedendo altresì alla gestione autonoma delle spese relative, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito, a tale scopo, nel bilancio dello Stato.

L’ammontare delle risorse aggiuntive è stato così ripartito:

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,1 milioni di euro delle entrate ISVAP di cui al già citato art. 23 della legge 576/1982;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui di cui al già citato art. 2, comma 38, della legge 481/1995;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al già citato art. 1, comma 6, lettera c), n. 5) della legge 249/1997;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate dell’'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui al già citato art. 1, comma 67;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 1 milione di euro delle entrate della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Il sistema di finanziamento della COVIP risulta parzialmente a carico del bilancio dello Stato. In base alla legge 266/2005 (Legge finanziaria per il 2006), a partire dall’anno 2007, le spese di funzionamento, per la parte non coperta dal finanziamento a carico dello Stato, vengono finanziate dagli organismi vigilati, con contribuzioni determinate dalla Commissione stessa.

 

Tutti gli importi sopra illustrati sono trasferiti, entro il 31 gennaio di ogni anno, dall’autorità contribuente a quella beneficiaria. L’ultimo periodo del comma 241 prevede un meccanismo perequativo - da realizzare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le autorità interessate - che, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, disponga misure reintegrative in favore delle Autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato. Tale meccanismo scatta a partire dal decimo anno successivo all’erogazione del contributo a carico delle Autorità beneficiarie che presentino un avanzo di amministrazione.


 

Articolo 1, comma 524
(Detrazioni per erogazioni al Fondo ammortamento titoli di Stato)

 


524. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente:

«i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) all'articolo 78, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).».


 

 

Il comma 524 introduce la detraibilità dalle imposte sui redditi di una quota, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

 

Il Fondo ammortamento titoli di Stato, istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 con l’obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico, è disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 396 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico” (Testo A), Capo III del Titolo I (artt. 44-52).

Per quanto concerne i meccanismi di funzionamento del Fondo si ricorda che in base all’art. 48 del D.P.R. n. 397/2003 le disponibilità che affluiscono al Fondo debbono essere interamente impiegate nell'acquisto di titoli di Stato o nel rimborso di titoli in scadenza a decorrere dal 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.

Le risorse finanziarie di cui il Fondo può disporre sono individuate dall’art. 45 del D.Lgs. n. 396/2003 in:

a)    titoli di Stato corrisposti dagli acquirenti come prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato;

b)    proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; sono in ogni caso esclusi i proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari;

c)    gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato;

d)    eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;

e)    proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

f)      proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

Le somme destinate al Fondo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, per essere poi trasferite ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia ed essere, infine, accreditate presso la Banca d'Italia, in un conto intestato appunto al Fondo.

 

A tal fine viene modificato l’articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi TUIR – di cui al D.P.R. n. 917/1986, norma che disciplina gli oneri detraibili in particolare introducendo la lettera i-novies) al comma 1.

In particolare, per usufruire della detrazione le erogazioni in denaro devono essere effettuate mediante versamento bancario o postale, ovvero secondo altre modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene altresì modificato l’articolo 78 del TUIR, al fine di permettere ai soggetti IRES di usufruire della predetta detrazione.


 

Articolo 1, comma 525
(Riscossione delle quote latte)

 


525. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società.»;

b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.».


 

 

Il comma 525 modifica le vigenti procedure di riscossione delle cosiddette multe per le quote latte, intervenendo nella forma di novella sul D.L. n. 5/2009 che con i suoi articoli 8-bis-8-sexies, unitamente al precedente decreto legge n. 49/03 di riforma del settore, reca la disciplina fondamentale in tema di quote latte.

In particolare si affida all’AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, nei casi di mancata adesione del debitore alla rateizzazione e di decadenza dello stesso dal beneficio della dilazione, il potere di procedere alla riscossione a mezzo ruolo delle predette somme - con le modalità e secondo la disciplina previste per la riscossione coattiva delle imposte dirette - avvalendosi delle società del Gruppo Equitalia e della Guardia di finanza, in luogo di procedere secondo la disciplina della riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, mediante ingiunzione fiscale.

Si rammenta in questa sede che (ai sensi dell’articolo 39, comma 13 del D.L. n. 98 del 2011) l’articolo 1 del D.M. 12 novembre 2012 ha definito le modalità per il trasferimento delle attività di riscossione, spontanea o coattiva, dell'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte, dal gruppo Equitalia all’AGEA.

Si ricorda che l’eccedenza produttiva di latte, e prodotti derivati, dell’area comunitaria ha indotto la Commissione europea a definire un sistema di disincentivazione produttiva, che fissa per tutti gli Stati membri i quantitativi di riferimento per la produzione di latte vaccino e di altri prodotti lattiero-caseari (le cosiddette quote-latte). Tali quantitativi di riferimento sono poi distribuiti tra i produttori dai singoli Stati membri, ai quali sono assegnate quote individuali. Se i quantitativi di latte commercializzato annualmente superano i quantitativi di riferimento, gli Stati membri riscuotono dai produttori un prelievo (cosiddetta multa) sui quantitativi supplementari eccedentari, prelievo che deve successivamente essere trasferito alla Comunità.

L’applicazione interna del sistema delle quote latte, e del sistema del prelievo supplementare, è stata disposta con il decreto legge n. 49/2003, di totale revisione della precedente normativa, integrato dal D.L. n. 5/2009.

 

Più in dettaglio, la norma in commento riformula l’articolo 8-quinquies, comma 10 del decreto-legge n. 5 del 2009, aggiungendovi inoltre i commi 10-bis e 10-ter.

Il previgente comma 10 prevedeva che l’AGEA procedesse alla riscossione coattiva del quantum dovuto in relazione alle “quote latte”, nei casi di:

§      mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione da parte dei produttori;

§      decadenza dal beneficio della dilazione;

§      interruzione del pagamento anche di una sola rata.

In tali ipotesi, l’AGEA provvedeva con le modalità e gli strumenti di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910, che disciplina le modalità di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

In estrema sintesi si ricorda che, ai sensi del RD n. 639 del 1910, il procedimento di coazione comincia con l’ingiunzione: essa consiste nell'ordine, emesso dall'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. L’ingiunzione è notificata nella forma delle citazioni ed ha valore di titolo esecutivo. Trascorso inutilmente il termine di legge, l'ente creditore potrà procedere all’esecuzione forzata sui beni mobili ed immobili del creditore; ai sensi degli articoli 5 e 11 del R.D. 639/1910, nel qual caso deve avvalersi – rispettivamente - dell’ufficiale giudiziario o dell’autorità giudiziaria.

 

Per effetto delle norme in esame, l’AGEA potrà procedere - nel caso di mancata adesione alla rateizzazione e di decadenza dal beneficio della dilazione - alla riscossione dei debiti relativi alle quote latte mediante ruolo.

L’Agenzia potrà avvalersi, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia, sulla base di apposite convenzioni.

Tali attività saranno remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società.

A seguito della riforma del sistema della riscossione (articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203) la riscossione dei tributi è passata dai soggetti privati (titolari di concessione) all’Agenzia delle entrate, che la effettua mediante la società Riscossione S.p.A., operante dal 1° ottobre 2006 ed oggi denominata Equitalia S.p.A. e attraverso le società da essa partecipate.

Si ricorda che il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato unilateralmente dall’ente creditore e costituisce il titolo esecutivo, ossia l’atto che legittima l’agente della riscossione a procedere al recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo e non pagate.

 

Ai sensi dell’introdotto comma 10-bis si affidano ad AGEA:

§      la notificazione della cartella di pagamento, disciplinata dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Essa contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

§      ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Si tratta delle attività relative alla espropriazione forzata in base al ruolo. Decorsi i termini di legge, per la riscossione delle somme non pagate è l’agente della riscossione a procedere ad espropriazione forzata sulla base del ruolo e, ove necessario, a procedere con gli atti di espropriazione forzata. L’agente della riscossione può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Inoltre, a questi scopi l’AGEA potrà avvalersi del Corpo della guardia di finanza, quest’ultimo con le sopra illustrate funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

 

Ai sensi del comma 10-ter le procedure di riscossione coattiva, sospese ai sensi del comma 2 (dello stesso articolo 8-quinquies), sono proseguite - sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza - dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

Ai sensi del citato comma 2, il produttore interessato può presentare all’AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’intimazione ad adempiere, la richiesta di rateizzazione; fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L’AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.

Merita da ultimo ricordare che l’articolo 1, commi 1-4 del decreto legge n. 16/2012, di semplificazione fiscale, è intervenuto sulla rateizzazione dei debiti tributari concedendo al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione di pagamenti conseguenti ad “avvisi bonari” la possibilità di richiedere la dilazione del dovuto. E’ stata anche prevista la possibilità di accedere alla rateazione “flessibile” delle somme iscritte a ruolo – ovvero secondo rate variabili di importo crescente - anche nel caso di primo accesso al beneficio. Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Infine, è stata resa possibile la rateizzazione di debiti di natura patrimoniale nei confronti di enti pubblici dello Stato, anche in presenza di contenzioso o di una precedente rateizzazione, con l’eccezione dei crediti degli enti previdenziali, nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.


 

Articolo 1, comma 526
(Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti)

 

526. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014.».

 

 

La disposizione di cui al comma 526 proroga all’anno 2013 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, originariamente introdotta dall’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l’anno 2007 e successivamente prorogata nel tempo[182].

 

In particolare, la proroga per il 2013 è disposta dalla lettera a) del comma 526 il quale il richiamato comma 1324.

 

La legge finanziaria per il 2007[183] ha introdotto il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti a condizione che essi dimostrino:

§       che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;

§       di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

La norma è introdotta in deroga all’articolo 24, comma 3 del TUIR, ai sensi del quale i soggetti non residenti[184] non hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia.

 

La lettera b) del comma stabilisce che la suddetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l’anno 2014.


 

Articolo 1, commi 527-535 e 537-546
(Disposizioni in materia di riscossione)

 


527. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.

529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

530. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».

531. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 è istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il Comitato è composto da un magistrato della Corte dei conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero dell'Economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia.

532. Con il decreto di cui al comma 531 sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di durata delle rispettive cariche.

533. Il Comitato elabora annualmente criteri:

a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga conto della capacità operativa degli agenti della riscossione e dell'economicità della stessa azione;

b) di controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni impartite.

534. I criteri sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno successivo a quello in cui sono stati approvati.

535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2013.

537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

545. La lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogata.

546. Dalle disposizioni di cui ai commi da 537 a 544 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

I commi da 527 a 535 e da 537 a 546 recano numerose ed eterogenee disposizioni in materia di riscossione.

In particolare, viene introdotta una sanatoria per i debiti fiscali di modesta entità (fino a 2000 euro) purché iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999. Ai crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, indipendentemente dall’importo, non si applica la disciplina del discarico per inesigibilità e, nei confronti degli agenti della riscossione, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, salvi i casi di dolo.

Sono poi prorogati i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, della comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli, nonché dei termini per l’adesione alla sanatoria degli illeciti amministrativi.

Viene infine istituito un apposito Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo, avente il compito di elaborare criteri per l’individuazione di categorie di crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione di riscossione, nonché criteri per consentire il controllo dell’attività svolta sulla base delle indicazioni così impartite; tali norme si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2013.

Sono infine introdotte norme volte, nel complesso, a semplificare i flussi informativi tra fisco e contribuente, ove in particolare la pretesa tributaria sottesa alle procedure di riscossione non possa essere soddisfatta (in via temporanea o definitiva).

Debiti di modesta entità iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 1999

Il comma 527 introduce una sanatoria per i debiti fiscali di modesta entità (fino a 2000 euro) purché iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999.

Tale disposizione si applica dal 1° luglio 2013 (ovvero, decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame).

Più in dettaglio, la norma dispone l’annullamento automatico dei crediti tributari di importo pari o inferiore a 2000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, se iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999.

 

L’esecuzione coattiva del debito tributario opera ove, a seguito della notifica della cartella e degli altri avvisi, il cittadino non paga spontaneamente, né interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente creditore; in tali ipotesi gli agenti della riscossione devono obbligatoriamente recuperare le somme iscritte a ruolo attivando le procedure di riscossione disciplinate dalla legge.

In linea di principio, l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dal contribuente (a titolo di imposta ed eventualmente di interessi e sanzioni) per legge ha valore di titolo esecutivo (articolo 49, comma 1 del D.P.R. 602/1973).

Il ruolo (articolo 10, comma 1, lettera b) del D.P.R. 602/1973) è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall'ufficio competente dell’Amministrazione finanziaria ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. Esso contiene i dati identificativi del contribuente (nomi e generalità dei destinatari, codice fiscale, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa) e del quantum dovuto (imponibile, interessi e sanzioni). Il ruolo è detto “straordinario” ove vi sia fondato pericolo per la riscossione (articolo 11, ultimo comma D.P.R. 602/1973), e consente di riscuotere anticipatamente le maggiori imposte accertate – in deroga alle norme sulla iscrizione provvisoria al ruolo in dipendenza di un processo tributario. Il ruolo è consegnato al concessionario, che notifica al debitore la cartella di pagamento recante l’intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, spirato il quale si procederà ad esecuzione forzata (articolo 25 del D.P.R. 602/1973, cfr. infra). L’iscrizione a ruolo può essere provvisoria o definitiva, secondo il titolo che legittima l’iscrizione medesima. La dichiarazione fiscale, l’atto di accertamento definitivo e i relativi interessi e sanzioni sono titoli per l’iscrizione definitiva. Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. L’ordinamento prevede un sistema di riscossione graduale delle somme dovute in pendenza di giudizio innanzi agli organi della giustizia tributaria (articolo 68 del D.Lgs. 546/1992). L’avviso di accertamento - salve le nuove norme sull’accertamento esecutivo - non ha immediata esecutività per l’intero importo liquidato. L’integrale esigibilità si ha, infatti, ove l’accertamento diventi inoppugnabile.

Il contribuente che ha ricevuto la cartella di pagamento emessa in base al ruolo deve versare le somme ivi annotate entro 60 giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2 del D.P.R. 602/1973), cui si aggiunge metà dell’aggio, ovvero della remunerazione spettante all’agente della riscossione (articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 112 del 1999 nella sua antecedente formulazione). Decorso inutilmente tale termine, sulle somme iscritte a ruolo si applicano gli interessi di mora (articolo 30 del D.P.R. 602/1973) e l’aggio è dovuto integralmente.

Secondo le regole generali (articolo 50 del D.P.R. 602/1973), il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. L’agente della riscossione ha inoltre la facoltà di promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Sono fatte salve le ipotesi in cui il contribuente richiede la dilazione del pagamento, nonché la disciplina della sospensione dello stesso.

 

I suesposti principi sono stati profondamente innovati dalla disciplina dell’accertamento cd. “esecutivo”, istituto (disciplinato dall’articolo 29, comma 1 del D.L. 78/2010) che ha concentrato le fasi di accertamento e riscossione per gli atti emessi a partire dal 1° ottobre 2011 (e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi): in particolare, ai sensi della nuova disciplina il mero avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, nonché il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati.

 

Le norme affidano ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze il compito di determinare:

§      le modalità di trasmissione agli enti interessati dell’elenco delle quote annullate, nonché le modalità di rimborso delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere, ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore;

§      le modalità con cui l’agente della riscossione dovrà comunicare all’ente creditore, anche per via telematica, l’esaurimento delle procedure relative ai crediti iscritti a ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999, ma superiori a 2000 euro (comma 528).

 

Ai sensi del successivo comma 529, ai crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (indipendentemente dall’importo) non si applica la disciplina della discarico per inesigibilità contenuta negli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999. Non si procede inoltre a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile, fatti salvi i casi di dolo.

 

Si rammenta in sintesi che l’agente della riscossione è obbligato a svolgere tutta l’attività coercitiva e cautelare per il recupero delle somme dovute all’ente creditore, secondo quanto previsto dalla legge. Tuttavia, nei casi di legge, egli può inviare all’ente creditore una comunicazione di discarico, ovvero un atto mediante il quale riferisce all’ente creditore l’impossibilità di procedere al recupero, totale o parziale, delle somme iscritte a ruolo.

In particolare, il comma 3 dell’articolo 19 disciplina il discarico automatico dell’agente della riscossione, che avviene ove siano decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota. Fino al discarico automatico, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. Fino al discarico automatico, l’Amministrazione può richiedere all’agente la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione, egli perde il diritto al discarico della quota.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 19 prevede che l’agente della riscossione perda il diritto al discarico:

§       per mancata tempestiva notifica della cartella di pagamento imputabile allo stesso agente (prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e - nel caso di rateizzazione - entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo);

§       per mancata comunicazione annuale all'ente creditore (anche in via telematica) dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese. A tal fine la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo;

§       per mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, dell’apposita comunicazione di inesigibilità. La comunicazione deve essere integrata se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario ;

§       per mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio;

§       per mancato svolgimento di attività conseguenti alle apposite segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, riguardanti le azioni cautelari ed esecutive esperibili per riscuotere le somme iscritte a ruolo;

§       la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile all’agente della riscossione. In particolare, sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.

Ai sensi dell’articolo 20, ove l’Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo a campione sulle comunicazioni di inesigibilità, ritiene che non siano state rispettate alcune disposizioni del richiamato articolo 19, comma 2 (intempestiva notifica della cartella; mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni segnalati; mancato svolgimento di attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari esperibili; mancata riscossione se imputabile al concessionario), notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni. Decorso tale termine, il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo.

Nell’ipotesi in cui il concessionario non abbia effettuato la comunicazione annuale sullo stato delle procedure ovvero non abbia presentato tempestivamente l’apposita comunicazione di inesigibilità, l’Amministrazione procede immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

Ove il discarico sia negato (comma 3 dell’articolo 20) l’agente della riscossione deve versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento di diniego, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità degli oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure e alla notifica della cartella di pagamento, se sono state rimborsate dall'ente creditore.

E’ prevista la possibilità, entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego al discarico, è possibile definire con modalità agevolate la controversia, mediante pagamento di metà dell'importo dovuto. Altrimenti, il concessionario può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti.

Per le entrate tributarie dello Stato l’erario, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può reiscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reiscrizione delle quote discaricate.

 

Gli articoli 22 e seguenti del D.Lgs. n. 112/1999 disciplinano gli obblighi contabili e di garanzia degli agenti della riscossione. In particolare, ai sensi dell’articolo 25, gli agenti della riscossione rendono, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni; per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale.

Il richiamato articolo 74 del R.D. n. 2440/1938 (legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato) prevede che, tra gli altri, anche gli agenti incaricati della riscossione delle entrate siano obbligati alla resa del conto e siano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, r.d. 23 maggio 1924, n. 827, nell’art. 610, dispone che tutti gli agenti dell’amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore o hanno maneggio di pubblico denaro ovvero debito di materie ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti devono rendere ogni anno alla Corte il conto giudiziale della loro gestione.

Infine l’art. 44 del T.U. n. 1214/1934 sull’ordinamento della Corte dei conti precisa che la Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.

 

Si ricorda che la responsabilità contabile incombe sui soggetti che hanno avuto - ai sensi di legge - in consegna (a vario titolo) denaro, beni o altri valori pubblici, ovvero la disponibilità materiale dei predetti beni, ove essi non adempiano all’obbligo di restituzione che a loro incombe. La responsabilità contabile si basa sul mancato adempimento di un obbligo di restituzione di un bene (compreso il denaro) dell’amministrazione.

Ogni volta in cui sia dimostrata una discordanza numerica o quantitativa fra le cose e valori ricevuti in consegna e le cose e valori restituiti il contabile incorre nella correlativa responsabilità a meno che non provi che la deficienza è dovuta a causa di forza maggiore o a naturale deperimento del bene.

Quindi, sul piano della prova, ai fini della responsabilità contabile, è sufficiente la dimostrazione dell’esistenza del rapporto dal quale deriva l’obbligo di restituzione, la mancata corrispondenza fra quanto ricevuto e quanto restituito nonché la colpa dell’agente contabile. Spetta invece al contabile provare il caso fortuito o la forza maggiore.

Con l’espressione “giudizio di conto” ci si riferisce al giudizio che ha per oggetto la verifica di regolarità del conto giudiziale cui sono tenuti i titolari di gestioni di tesoreria e gli agenti contabili. Esso inizia con la stessa presentazione del conto “la presentazione del conto costituisce l’agente in giudizio” (art. 45 T.U. n. 1214 del 1934).

Una volta instaurato il giudizio, il Presidente della Sezione giurisdizionale competente assegna il conto ad un magistrato relatore, che compie gli accertamenti volti a verificare la regolarità del conto e della gestione. Una volta conclusa detta fase il magistrato deposita una relazione nella quale può chiedere il discarico del soggetto che ha presentato il conto. Se anche il Procuratore Regionale conclude per il discarico il conto viene approvato con decreto del Presidente della Sezione, in caso contrario inizia una fase contenziosa. Il giudizio si conclude con una pronuncia della Sezione che può essere di discarico o di condanna del contabile. Ai sensi dell’articolo 2 della legge 20 del 1994, decorsi cinque anni dal deposito del conto senza che sia stata depositata la relazione del magistrato istruttore o siano state elevate contestazioni a carico del contabile il giudizio si estingue, salva l’eventuale responsabilità amministrativa e contabile.

Diritto al discarico per gli agenti della riscossione

Il comma 530 proroga i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, della comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli.

In particolare, sono prorogati - con una modifica al comma 12 dell’articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005 - dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 i termini entro i quali gli agenti della riscossione possono presentare comunicazione di inesigibilità dei ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 (in luogo del 31 dicembre 2010). Sono conseguentemente rimodulati anche i termini per il controllo delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli uffici competenti.

 

Il comma in esame proroga i termini fissati, in favore dei concessionari della riscossione, dall'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies del decreto legge n. 248 del 2007 per l’adesione alla sanatoria degli illeciti amministrativi posti in essere da società che esercitano il servizio di riscossione dei tributi.

 

Il richiamato comma 4-quinquies reca l’interpretazione autentica dell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge finanziaria 2005, norma che ha concesso una sanatoria degli illeciti amministrativi posti in essere da società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi. Per effetto della disposizione interpretativa, le società aderenti alla sanatoria e la cui maggioranza del capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa, possono presentare nei termini di legge le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino a una specifica data, anche ai fini della stessa sanatoria, con possibilità di integrare le comunicazioni già presentate.

Il successivo comma 4-sexies fissa i termini di decorrenza per il discarico automatico del concessionario per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo.

 

Nel dettaglio, con la proroga prevista dalle disposizioni in commento, si dispone che:

§      le società che hanno aderito alla sanatoria degli illeciti amministrativi e la cui maggioranza del capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2014 (anziché entro il 31 dicembre 2013), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 (anziché al 31 dicembre 2010) (novellato articolo 36, comma 4-quinquies);

§      per tutte le comunicazioni di inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 31 dicembre 2014 (anziché al 31 dicembre 2013) - il termine di tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, trascorsi i quali il concessionario è automaticamente discaricato, decorre dal 1° gennaio 2015 (anziché dal 1° gennaio 2014) (novellato articolo 36, comma 4-sexies).

 

I suindicati termini erano stati, da ultimo, oggetto di proroga con l’articolo 29, commi 5 e 6 del D.L. n. 216 del 2011.

Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo

I commi da 531 a 535 recano l’istituzione di un apposito Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo, col compito di elaborare criteri per l’individuazione di categorie di crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione di riscossione, nonché criteri per consentire il controllo dell’attività svolta sulla base delle indicazioni così impartite.

Le norme così introdotte si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2013 (comma 535).

 

Il comma 531 istituisce, con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2013, il Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo.

 

Si rammenta in via preliminare che a seguito della riforma del sistema della riscossione (articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, richiamato dal suddetto comma) la riscossione dei tributi è passata dai soggetti privati (titolari di concessione) all’Agenzia delle entrate, che la effettua mediante la società Riscossione S.p.A., operante dal 1° ottobre 2006 ed oggi denominata Equitalia S.p.A. e attraverso le società da essa partecipate.

 

Esso è istituito senza maggiori oneri per la finanza pubblica ed è così composto:

§      da un magistrato della Corte dei Conti, anche in pensione, in funzione di Presidente;

§      da un massimo di ulteriori sei componenti, di cui due appartenenti al MEF, uno all’Agenzia dell’entrate, uno all’INPS e i restanti, a rotazione, da enti creditori che si avvalgono delle società del gruppo Equitalia.

Il predetto D.M. disciplina altresì (comma 532) le modalità di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti di tali soggetti e la durata dell’incarico.

 

I compiti del Comitato (comma 533) sono quelli di elaborare annualmente criteri:

§      finalizzati a individuare le categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo, nonché le linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione di riscossione, che tenga conto della capacità operativa degli agenti e dell’economicità della stessa azione;

§      volti a consentire il controllo dell’attività svolta, sulla base delle indicazioni impartite.

I predetti criteri sono approvati con D.M. del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, con operatività dall’anno successivo a quello in cui sono stati approvati (comma 534).

 

Non appare chiaro se, ai sensi delle norme in commento, le linee guida elaborate dal Comitato siano vincolanti nei confronti degli agenti della riscossione. Se da un lato è previsto il successivo controllo sull’attività svolta, non sono tuttavia prescritte forme sanzionatorie nel caso di mancata ottemperanza dei criteri formulati dall’organo.

In ogni caso, le disposizioni in esame prevedono l’introduzione di criteri per uno svolgimento “selettivo e mirato” dell’attività di riscossione, per le somme affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2013; sembrerebbe dunque prefigurarsi l’ipotesi che tale attività in futuro non sia più svolta per la totalità delle somme iscritte a ruolo.

Al riguardo, occorrerebbe valutare i possibili effetti finanziari delle norme così introdotte, in rapporto alle possibili conseguenze sull’efficacia e completezza dell’attività di riscossione.

Sospensione e annullamento di procedure di recupero coattivo di credito tributario.

I commi da 537 a 545 recano norme volte, nel complesso, a semplificare i flussi informativi tra fisco e contribuente, ove la pretesa tributaria sottesa alle procedure di riscossione non possa essere soddisfatta (in via temporanea o definitiva) per ragioni formali o sostanziali.

 

Le norme in esame riproducono - con qualche differenza - quanto previsto dal testo del disegno di legge A.S. 1551, recante disposizioni per la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di istanza di autotutela del debitore ovvero per invalidità del titolo esecutivo ed approvato in sede referente dalla 6° Commissione finanze del Senato il 21 novembre 2012; il 28 novembre 2012 tale DDL è stato riassegnato alla medesima Commissione in sede deliberante.

 

Per effetto delle norme in commento (comma 537), gli enti e le società incaricate della riscossione dei tributi dal 1° gennaio 2013 hanno l’obbligo di sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, ove intervenga una dichiarazione del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati da quest’ultimo, alle condizioni enumerate dal successivo comma 538.

In particolare, al fine di conseguire la sospensione delle procedure di esecuzione, entro novanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, il contribuente presenta all’agente della riscossione una dichiarazione - anche con modalità telematiche - con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

§      da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

§      da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;

§      da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;

§      da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

§      da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;

§      da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

 

Dal punto di vista della formulazione della norma, appare opportuno precisare che occorrerebbe riferirsi ai soggetti incaricati del servizio di riscossione dei tributi quali “agenti della riscossione”; a seguito della richiamata riforma della riscossione, operata dal D.L. 203 del 2005, il previgente regime concessorio è stato sostituito con l’attribuzione della titolarità dell’esercizio dell’attività ad Equitalia ed alle società da essa partecipate. Tale precisazione terminologica è stata operata solo in parte (cfr. articolo 32, comma 1 del D.L. n. 185 del 2008).

 

Si rammenta che Equitalia, con proprio provvedimento amministrativo, ha previsto l'obbligo di attivarsi nei confronti dell'ente impositore per l'annullamento del titolo esecutivo nel caso in cui il contribuente ne eccepisca l'inesigibilità totale o parziale, disponendone in tale ipotesi la temporanea non procedibilità fino al momento in cui lo stesso ente impositore notifichi l'esito degli ulteriori accertamenti svolti.

La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell'avviso (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, alle particolari condizioni elencate nella direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010, n. 10, anche dagli Agenti della riscossione.

A seguito di quanto previsto dalla predetta direttiva n. 10/2006 è possibile chiedere direttamente a Equitalia la sospensione delle procedure di riscossione, ove il contribuente abbia già pagato prima della formazione del ruolo/avviso, la commissione tributaria abbia accolto il ricorso ovvero si sia ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o giudiziale, indipendentemente se l’Agente della riscossione ha ricevuto la comunicazione dall’ente o la notifica giudiziaria.

La sospensione amministrativa è disposta dall’ente creditore d'ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell'ente sulla domanda di sgravio o che l'autorità giudiziaria emetta la sentenza sul ricorso. L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.

 

Ai sensi del comma 539, entro dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, l’agente della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione stessa e la relativa documentazione allegata, al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

Decorsi ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è comunque tenuto a fornire una risposta.

Essa è inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione e potrà :

§      confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta e contestualmente trasmettere in via telematica all’agente della riscossione il provvedimento di sospensione o sgravio;

§      avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone anche in questo caso immediata notizia al soggetto incaricato della riscossione, per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

 

Il comma 540 prevede che, ove l’ente creditore non invii la predetta comunicazione - che conferma la pretesa debitoria o dichiara inidonea la documentazione prodotta – e ove manchino i conseguenti flussi informativi nei confronti dell’incaricato della riscossione, decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate di diritto; l’agente della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente ereditare i corrispondenti importi.

 

Si osserva che le disposizioni in commento non specificano con precisione la decorrenza del termine di 220 giorni, limitandosi a riferirlo alla “presentazione” della dichiarazione del debitore. Sembrerebbe opportuno specificare se fa fede la data di invio della domanda del debitore - con le modalità sopra indicate - ovvero dalla ricezione della medesima da parte dell’agente della riscossione.

Inoltre, non appare chiaro il motivo per cui sono previsti due diversi termini per l’attivazione dell’ente creditore - ovvero settanta giorni dall’attivazione dell’agente di riscossione, ai sensi del comma 539, e 220 giorni dalla presentazione della richiesta del debitore ai sensi del comma 540 – atteso che le norme in esame fanno discendere conseguenze sostanziali solo dal termine di 220 giorni.

 

Ai sensi del successivo comma 541, ferma restando la responsabilità penale, ove il contribuente produca documentazione falsa si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Stante il tenore letterale della norma, il riferimento alle “somme dovute” sembra doversi collegare a quelle indicate nell’atto notificato al contribuente.

 

Ai sensi del comma 542, gli agenti della riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

Il comma 543 dispone l’applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di sospensione e annullamento così introdotte: esse infatti operano anche per le dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Non appare chiara la portata normativa della disposizione in commento, a meno che essa non si riferisca alle dichiarazioni eventualmente fornite ai sensi della citata direttiva di Equitalia n. 10 del 2006.

In tal caso, l'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti prescritti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge in esame; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite oggetto di dichiarazione sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

 

Il comma 544 prevede che, per tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, intrapresa successivamente al 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della disposizione in esame) e salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione da lui inviata, non si possa procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Viene dunque abbassata la soglia di duemila euro indicata dalla lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, contestualmente abrogata (comma 545).

La lettera gg-quinquies) impone di anteporre alle azioni cautelari ed esecutive sui debiti fino a duemila euro due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.

 

Il comma 546 reca inoltre la clausola di invarianza finanziaria.


 

Articolo 1, comma 536
(Modifiche alla riorganizzazione del
Ministero dell’economia e finanze)

 

536. Nel comma 6 dell'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «la direzione della giustizia tributaria e» sono soppresse;

b) le parole: «sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti: «è trasferita»;

c) le parole: «gli attuali titolari» sono sostituite dalle seguenti: «l'attuale titolare»;

d) le parole da: «, direzione legislazione» fino a: «ad esercitare» sono sostituite dalla seguente: «esercita»;

e) le parole «coordinamento della» sono soppresse.

 

 

L’articolo 1, comma 536 apporta modifiche all’articolo 23-quinquies del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012), recante la riduzione delle dotazioni organiche e il riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali.

In particolare, il comma 536 modifica il comma 6 del citato articolo 23-quinquies del D.L. n. 95/2012 al fine di:

§      eliminare la previsione del trasferimento della Direzione della giustizia tributaria al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi;

§      eliminare la disposizione secondo la quale la Direzione legislazione tributaria del Dipartimento delle finanze esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario. Inoltre, in virtù delle modifiche apportate dal comma in esame, la predetta Direzione esercita le competenze in materia di comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale, anziché, come precedente previsto, il coordinamento di tale comunicazione.

 

Si ricorda che il comma 6 dell’articolo 23-quinquies del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012) ha previsto, a decorrere dal 15 agosto 2012, il trasferimento della Direzione della giustizia tributaria e della Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di Direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il Dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria, esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto Dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale. Queste ultime disposizioni si applicano con le modalità e con la decorrenza stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del medesimo D.L. n. 95/2012.


 

Articolo 1, comma 547
(Proroga concessioni demaniali)

 

547. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «demaniali marittimi» sono inserite le seguenti: «, lacuali e fluviali»; dopo le parole: «turistico ricreative» sono inserite le seguenti: «e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto».

 

 

Il comma 547 estende l’applicazione dell’articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009[185], che proroga al 31 dicembre 2020 le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, alle concessioni aventi ad oggetto:

§      il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive;

§      il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive;

§      i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

 

Si ricorda che il citato comma 18, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ha prorogato la durata di dette concessioni in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e la cui scadenza era fissata entro il 31 dicembre 2015. La proroga, che era stata originariamente disposta sino al 31 dicembre 2015, è stata recentemente fissata al 31 dicembre 2020, dall’articolo 34-duodecies del D.L. n. 179/2012[186].

 

La necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente.

Il legislatore italiano è dapprima intervenuto, come detto, con l’art. 1, co. 18, del D.L. 194/2009, abrogando il secondo comma dell'articolo 37 del Codice della navigazione, che dava preferenza al concessionario uscente in occasione del rinnovo delle concessioni. La Commissione europea, con un atto successivo (messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010), ha però evidenziato ulteriori profili di illegittimità della normativa italiana.

In seguito agli ulteriori rilievi, con l’articolo 11 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010), è stato abrogato il comma 2 dell’articolo 01 del D.L. n. 400/1993, il quale fissava in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata.

L’articolo 11 della legge comunitaria 2010 ha infine delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

In conseguenza di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27 febbraio 2012.

 

La disposizione andrebbe quindi valutata alla luce del contenuto dei rilievi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea oggetto della procedura di infrazione richiamata.


 

Articolo 1, comma 548
(Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012)

 

548. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

 

 

Il comma 548 dispone l’incremento di 250 milioni di euro per l’anno 2013 delle risorse del Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 142/1991, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012.

Si ricorda che nella tabella C della presente legge, e precisamente nell’ambito della missione Soccorso civile, programma Protezione civile, sono esposti stanziamenti di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) finalizzati al reintegro del Fondo di protezione civile (cap. 7446) la cui determinazione annuale, a decorrere dal 1994, viene disposta nella Tabella C, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legge 142/1991, per il quale è previsto uno stanziamento pari a 73,2 milioni di euro per il 2013, circa 79 milioni di euro per il 2014 e 80,8 milioni di euro per il 2015.

Si segnala che nel corso della seduta dell’Assemblea della Camera del 15 novembre 2012 si è svolta un'informativa urgente del Governo sugli eventi alluvionali in questione[187].

Le citate risorse integrative saranno ripartite con D.P.C.M. su proposta dei presidenti delle regioni interessate.

Lo stesso comma prevede che i presidenti delle regioni interessate operino in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 74/2012 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”).

Si ricorda, in proposito, che l’art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 (convertito dalla L. 122/2012) ha disposto che, per le finalità del medesimo decreto, i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati e, ai sensi del successivo comma 4, con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della L. 225/1992, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con la delibera che dichiara lo stato di emergenza, emanata dal Consiglio dei Ministri.

L’art. 5, comma 2, della L. 225/1992 dispone, tra l’altro, che “per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza […] si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza”.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 (pubblicata nella G.U. 6 luglio 2012, n. 156) sono state elencate le disposizioni cui i commissari delegati, per l'attuazione del D.L. 74/2012, sono autorizzati a derogare (“ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario”). Tale delibera è stata integrata dalla delibera del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2012 (G.U. n. 243 del 17 ottobre 2012) che ha previsto la possibilità, per i commissari, di derogare anche al D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina delle terre e rocce da scavo.

Tornando alle disposizioni recate dall’art. 1 del D.L. 74/2012 in merito ai poteri attribuiti ai Presidenti delle regioni, si ricorda altresì che il comma 5 prevede che “i presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi. A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale”, inoltre il comma 5-bis dispone che “i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga”.

 

Si segnala, infine, che il comma 290, alla cui scheda di commento si rinvia, provvede a incrementare ulteriormente (nella misura di 105 milioni di euro per il triennio 2013-2015) l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 142/1991 al fine di realizzare interventi, in conto capitale, nei territori colpiti da una serie di calamità naturali avvenute negli ultimi quattro anni, dal 2009 al 2012. Ulteriori incrementi del medesimo fondo sono disposti dal comma 280.


 

Articolo 1, comma 549
(Proroga della franchigia IRPEF per i lavoratori frontalieri)

 

549. Alla lettera b) dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013» e le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014».

 

 

Il comma 549, novellando l’articolo 1, comma 204, della legge finanziaria per il 2008, prevede anche per il 2013 la franchigia di 6.700 euro di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera.

 

L’articolo 1, comma 204, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ha previsto una franchigia di esenzione di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera.

L’agevolazione, concessa per tre periodi d’imposta, 2008, 2009 e 2010, prevede specificamente che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrano a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.

L’articolo 1, comma 7-bis, del D.L. n. 194 del 2009 (legge n. 25 del 2010), novellando il citato comma 204, ha esteso l’agevolazione al 2011.

Dal tenore letterale della norma si evincono alcune condizioni per fruire dell’agevolazione:

§       essere persone fisiche residenti in Italia;

§       prestare lavoro dipendente in via continuativa, quindi non occasionalmente, e come oggetto esclusivo del rapporto;

§       prestare tale lavoro in zone di frontiera o in paesi limitrofi.

L’articolo 29, comma 16-sexies, del D.L. n. 216 del 2011 ha esteso l’agevolazione anche al 2012, abbassando la soglia della franchigia a 6.700 euro.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della norma si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2003, n. 2 (ribadendo, tra l’altro, quanto già contenuto nella circolare della medesima Agenzia del 3 gennaio 2001, n. 1, esplicativa della legge n. 388 del 2000), ha precisato che la disposizione in questione si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.

Non rientrano, invece, nella previsione dell’articolo 1, comma 204, le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch’essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. A tali lavoratori si applica, invece, il regime di tassazione speciale previsto dal comma 8-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall’articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

L’articolo 51, comma 8-bis del TUIR prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Si ricorda che in precedenza l’articolo 3, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) aveva disposto la totale esclusione dei redditi in argomento dalla base imponibile fiscale, per gli anni 2001 e 2002. La franchigia di 8.000 euro è stata prevista dall’articolo 2, comma 11, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) per il 2003, e poi prorogata per il 2004 dall’articolo 2, comma 12, lettera a), della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), per il 2005 dall’articolo 1, comma 504, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), per il 2006 dall’articolo 1, comma 122, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) e per il 2007 dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).


 

Articolo 1, comma 550
(Tabella A e B)

 

550. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

 

Il comma 41 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall’articolo 18 della nuova legge di contabilità, mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

La determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle del disegno di legge di stabilità è prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c), della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

 

Con il comma in commento si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilità, ripartite per Ministeri.

 

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità (A.C. 5534) sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura.

Per quanto riguarda la struttura delle due Tabelle, si evidenzia che la nuova legge di contabilità non ha modificato in modo sostanziale la disciplina relativa ai fondi speciali, atteso che l’articolo 18 della nuova legge di contabilità riproduce sostanzialmente quanto previsto al riguardo dalla precedente normativa contabile.

 

Si segnala che le Tabelle A e B comprendono gli effetti riduttivi rispetto alla legislazione vigente, determinati ai sensi dell'articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

In particolare, il contenimento realizzato ai sensi del D.L. 95 risulta pari, in Tabella A, a 4 milioni per il 2013, 4,8 milioni per il 2014 e 9,8 milioni per il 2015; in tabella B le riduzioni ammontano a 20 milioni per il 2013, 17,7 milioni per il 2014 e 35,3 milioni per il 2015.

 

Nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2013 presentato dal Governo (A.C. 5534), gli importi della Tabella A ammontano complessivamente a 96,2 milioni per il 2013, a 141,9 milioni per il 2014 e a 138,9 milioni di euro per il 2015.

Nel corso dell’esame parlamentare, gli importi della Tabella A sono stati ridefiniti in 45,7 milioni per il 2013, a 51,1 milioni per il 2014 e a 44,9 milioni di euro per il 2015.

 

(importi in migliaia di euro)


Tabella A

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

92.246

143.648

145.648

Riduzione ex D.L. 95/2012

-4.048

-4.779

-9.756

L.V. al netto degli effetti ex D.L. 95/2012

88.198

138.869

135.892

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

96.162

141.869

138.892

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3584)

99.662

129.500

131.141

Testo approvato dal Senato (legge n. 228/2012)

45.662

51.110

44.941

 

 

Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge di stabilità per il 2013 prevede, nel testo presentato dal Governo (A.C. 5534), importi pari a 125,3 milioni di euro per il 2013, 644,7 milioni di euro per il 2014 e 1.022 milioni per il 2015.

A seguito degli emendamenti approvati nel corso dell’esame parlamentare, gli importi della Tabella B sono stati ridefiniti in 137,1 milioni per il 2013, 361,3 milioni per il 2014 e in 761,7 milioni di euro per il 2015.

 

(importi in migliaia di euro)

Tabella B

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

145.290

662.326

657.326

Riduzione ex D.L. 95/2012

-20.023

-17.663

-35.299

L.V. al netto degli effetti ex D.L. 95/2012

125.266

644.663

622.027

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

125.267

644.663

1.022.027

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3584)

137.086

361.310

761.692

Testo approvato dal Senato (legge n. 228/2012)

120.086

288.310

466.692

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535), nel disegno di legge di stabilità presentato dal Governo (A.C. 5534), nel testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 3584) e nel testo approvato definitivamente dal Senato (legge n. 228/2012).

Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

 

TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

41.184

42.123

42.123

Riduzione ex D.L. 95/2012

-584

-1.483

-1.483

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

48.600

43.640

43.640

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3584)

47.900

42.940

42.940

Testo approvato dal Senato (legge n. 228/2012)

15.900

4.550

4.940

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse per il provvedimento relativo a “Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili” (A.C. 82; A.S. 2206); per il provvedimento relativo a “Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921” (A.C. 4333); per il provvedimento riguardante “Disposizioni per l’introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni” (A.C. 841; A.S. 3080).

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

0

0

0

Riduzione ex D.L. 95/2012

0

0

0

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

0

0

0

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3584)

10.000

0

0

Testo approvato dal Senato (legge n. 228/2012)

0

0

0

 


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

17.592

24.732

24.732

Riduzione ex D.L. 95/2012

-1.552

-741

-1.657

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

16.040

23.991

23.075

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3584)

16.040

22.722

21.824

Testo approvato dal Senato (legge n. 228/2012)

4.040

14.722

13.824

Finalizzazioni:

L’accantonamento è preordinato per L’applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 306/2008 e n. 11/2009; per il provvedimento concernente “Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (A.C. 2424; A.S. 2514); per il provvedimento relativo a “Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti” (A.C. 4019; A.S. 2829); per il provvedimento relativo a “Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza” (A.S. 272); per il provvedimento relativo a “Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica” (A.C. 746) e per il provvedimento riguardante “ Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e di letteratura italiana” ( A.C. 5309).

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

33.298

30.670

32.670

Riduzione ex D.L. 95/2012

-1.948

-1.020

-2.188

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

31.350

29.650

30.482

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3584)

25.550

23.850

24.682

Testo approvato dal Senato (legge n. 228/2012)

25.550

23.850

24.682

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse necessarie per il provvedimento riguardante “L’istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani” (A.S. 2720; A.C. 4534); per il ddl di ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 (A.C. 4866); per il ddl di Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il governo della repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto fatto a il Cairo il 15 febbraio 2001 (A.S. 3299); per il ddl di Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003 (A.C. 5108; A.S. 3452); per il ddl di Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009 (A.S. 3285; A.C. 5421); per il ddl di Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009 (A.S. 3286; A.C. 5422); per il ddl di Ratifica ed esecuzione del memorandum sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009 (A.C. 5180); per il ddl di Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009 (A.C. 5271); per il ddl dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all’Esposizione Universale di Milano del 2015 fatto a Roma l'11 luglio 2012 (A.C. 5446).

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

0

46.105

46.105

Riduzione ex D.L. 95/2012

-

-1.535

-4.428

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

0

44.570

41.677

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3584)

0

39.970

41.677

Testo approvato dal Senato (legge n. 228/2012)

0

7.970

1.677

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse per le scuole non statali.

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

172

18

18

Riduzione ex D.L. 95/2012

-

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

172

18

18

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3584)

172

18

18

Testo approvato dal Senato (legge n. 228/2012)

172

18

18

Finalizzazioni:

L’accantonamento è costituito dalle risorse finalizzate al provvedimento concernente ”Disposizioni in favore dei territori di montagna” (A.C. 41; A.S. 2566).

 


TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

0

495.852

495.852

Riduzione ex D.L. 95/2012

-

-91

-187

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

0

495.761

495.665

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3584)

0

200.761

200.665

Testo approvato dal Senato (legge n. 228/2012)

0

200.761

200.665

Finalizzazioni:

L’accantonamento è finalizzato al finanziamento per la realizzazione di interventi diversi.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

44.279

46.430

46.430

Riduzione ex D.L. 95/2012

-6.102

-4.901

-10.096

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

38.177

41.529

36.334

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3584)

38.177

41.529

36.334

Testo approvato dal Senato (legge n. 228/2012)

31.177

33.529

36.334

Finalizzazioni:

L’accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

0

0

0

Riduzione ex D.L. 95/2012

0

0

0

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

0

0

0

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3584)

11.819

11.647

34.665

Testo approvato dal Senato (legge n. 228/2012)

11.819

11.647

34.665

 

La variazione in aumento è da mettere in relazione allo stralcio disposto ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento Camera, che ha determinato il venir meno, nel testo del disegno di legge in esame, della norma relativa alla ristrutturazione del quartier generale della NATO a Bruxelles (ex comma 15 dell’articolo 8), i cui risparmi di spesa sono stati reiscritti nella Tabella B, quale accantonamento da destinarsi alla copertura finanziaria degli oneri del disegno di legge contenente la norma stralciata (A.C. 5534-decies).

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

101.012

120.044

115.044

Riduzione ex D.L. 95/2012

-13.922

-12.671

-25.016

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

87.090

107.373

90.028

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3584)

87.090

107.373

90.028

Testo approvato dal Senato (legge n. 228/2012)

77.090

42.373

75.028

Finalizzazioni:

L’accantonamento è finalizzato per Interventi a favore della difesa del suolo, per Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il provvedimento concernente “Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche” (A.C. 3681; A.S. 3257).

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

0

0

0

Riduzione ex D.L. 95/2012

-

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

0

0

400.000

Testo approvato dalla Camera (A.S. 3584)

0

0

400.000

Testo approvato dal Senato (legge n. 228/2012)

0

0

120.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento è finalizzato per la realizzazione di interventi per opere infrastrutturali.


 

Articolo 1, comma 551
(Tabella C)

 

551. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

 

 

Il comma 551 reca l’approvazione della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.

Si ricorda che l'articolo 11, comma 3, lett. d), della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie.

Il contenuto della Tabella C rispetto alla precedente disciplina contabile contenuta nell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978, è dunque più limitato, in quanto la nuova legge di contabilità ha escluso che essa possa contenere spese di carattere obbligatorio.

 

In base a quanto detto, per ogni singola autorizzazione legislativa ivi contenuta, la Tabella C ne determina lo stanziamento al netto delle eventuali spese obbligatorie.

Le restanti risorse comunque autorizzate in favore della legge, considerate di natura obbligatoria, vengono determinate dalla legge di bilancio ed iscritte in un capitolo apposito.

Lo stanziamento complessivamente autorizzato in favore di ciascuna legge di spesa permanente esposta in Tabella C va dunque calcolato quale somma dell’importo quantificato in Tabella C, quale stanziamento di natura non obbligatoria, e dell’importo determinato dalla legge di bilancio, quale stanziamento di natura obbligatoria.

Rispetto alla Tabella C della precedente legge di stabilità non sono più esposte le seguenti voci:

§      Autorità garante concorrenza e mercato (soppresso ai sensi del l’art. 5-bis, co. 1, del D.L. n. 1/2012);

§      contributi a enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti;

§      norme sul diritto agli studi universitari (le risorse sono ora allocate sul cap. 1710 – “Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio” - in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 68/2012);

§      contributi ad enti vigilati dal Ministero dell’interno;

§      adeguamento struttura P.C.M. per l'esercizio delle funzioni in materia di sport;

§      contributi ad enti vigilati dal Ministero della giustizia;

§      fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (le risorse sono ora allocate su diversi capitoli in attuazione dell’art. 7, co. 37, del D.L. n. 95/2012).

 

La relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità 2013 (A.C. 5534) evidenzia che la Tabella C, come le Tabelle A, B ed E, concorre alla realizzazione degli effetti di riduzione della spesa disposti dall’articolo 1, commi 4 e 5 del presente provvedimento.

Pertanto, le riduzioni alle autorizzazioni di spesa disposte dalla Tabella C ricomprendono i tagli apportati alle spese dei singoli ministeri rispetto alla legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge di stabilità.

 

La Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2013 presentato dal Governo (A.C. 5534) prevedeva un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 6.784,7 milioni di euro per il 2013, a 3.702,8 milioni di euro per il 2014 e a 3.667,8 milioni di euro per il 2015.

 

Si evidenziano di seguito le variazioni in aumento determinate dal disegno di legge nel testo originario rispetto alla legislazione vigente:

§      Integrazioni FSN per minori introiti IRAP (regolazioni debitorie): dotazione di 3 miliardi per il 2013;

§      Cooperazione con i paesi in via di sviluppo: incremento della dotazione di circa 99 milioni per il 2013 e riduzione di 1,2 milioni per il 2015;

§      AGEA: incremento di 50 milioni per ciascuna annualità;

§      ISTAT: aumento di 12 milioni per ciascuna annualità.

Analogamente, le più significative variazioni in diminuzione (per la gran parte dovute agli effetti del D.L. n. 95) riguardano:

§      Fondo nazionale per i servizio civile: riduzioni di 4,4 milioni per il 2013, di 6,3 milioni per il 2014 e di 4,4 milioni per il 2015;

§      Minoranza linguistica slovena: riduzioni di 0,4 milioni per il 2013, di 0,1 milioni per il 2014 e di 0,4 milioni per il 2015;

§      Fondo di protezione civile: riduzioni di 4,5 milioni per il 2013, di 6,5 milioni per il 2014 e di 4,6 milioni per il 2015;

§      Editoria: riduzioni di 8,5 milioni per il 2013, di 11,7 milioni per il 2014 e di 8,2 milioni per il 2015;

§      Enti vigilati per il commercio estero: riduzioni di 1,9 milioni per il 2013 e per il 2014;

§      Fondo ricerca sanitaria: riduzioni di 28 milioni per il 2013, di 12,9 milioni per il 2014 e di 26,2 milioni per il 2015;

§      Enti vigilati dal Ministero della salute: riduzioni di circa 1 milione per ciascuna annualità considerata;

§      Fondo politiche per la famiglia: riduzioni di 1,2 milioni per il 2013, di 1,7 milioni per il 2014 e di 1,2 milioni per il 2015;

§      Fondo pari opportunità: riduzioni di 0,7 milioni per il 2013, di 1 milione per il 2014 e di 0,7 milioni per il 2015;

§      Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: azzeramento del finanziamento;

§      Compensazione tariffe agevolate luce e gas: riduzioni di 6,3 milioni per il 2013, di 6,9 milioni per il 2014 e di 7,3 milioni per il 2015;

§      Turismo: riduzioni di 0,5 milioni per il 2013, di 0,7 milioni per il 2014 e di 0,5 milioni per il 2015;

 

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare l’ammontare complessivo degli stanziamenti esposti in Tabella C risulta pari a 6.791,1 milioni per il 2013, a 3.707,2 milioni per il 2014 e a 3.672,2 milioni per il 2015.

 

Rispetto al testo presentato dal Governo, il Parlamento ha disposto le seguenti variazioni:

§       assegnazione di 1.278.000 euro per il 2013, di 1.269.000 euro per il 2014 e di 1.251.000 euro per il 2015 quale dotazione del fondo per il funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (non era previsto alcuno stanziamento);

§       inserimento della voce riferita ai contributi ad enti vigilati dal Ministero dell’interno, con uno stanziamento di 2 milioni per il 2013 destinato alle associazioni combattentistiche;

§       incremento di 700.000 euro per ogni annualità delle risorse destinate alla Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ;

§       riduzione di 572.000 euro per ciascuna annualità delle risorse destinate alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

§       incremento di 3 milioni di euro per ciascuna annualità delle risorse destinate alla minoranza slovena;

§       riduzione di 700.000 euro per ciascuna annualità delle risorse destinate all’AGEA;

§       incremento di 700.000 euro per ciascuna annualità delle risorse destinate al funzionamento del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e al pagamento del premio per l’assicurazione dei membri del Corpo stesso (missione Turismo, voce D.L. n. 262 del 2006).

* * * *

Nella tabella che segue sono esposti gli importi delle dotazioni di ciascuna autorizzazione di spesa di Tabella C per l’anno 2013, poste a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2012 iscritte nella Tabella C della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011).

Ai fini del raffronto è stato individuato, per ciascuna norma, il relativo (eventuale) capitolo di bilancio recante le poste di spesa di natura obbligatoria.

 

 

 

2012

2013

 

Tab. C
Legge
183/2011
Spese non obbligatorie

Bilancio
Legge
184/2011
Spese obbligatorie

Tab. C
Legge
228/2012
Spese non obbligatorie

Bilancio
Legge
228/2012

Spese obbligatorie



ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185)

68.812

-

71.214

-

D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri (21.3 – cap. 2115)

41.500

300.423 (cap. 2120)

37.780

300.423 (cap. 2120)

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

 

 

 

 

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

L. 38/2001, art. 16 comma 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia-Giulia (2.3 cap. 7513/p)

2.808

-

5.396

-

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

D.Lgs. 446/1997, art. 39, co. 3: Integrazione FSN per minori entrate IRAP (regolazioni debitorie) 2.4 cap. 2701)

3.250.000

-

3.000.000

-

Rapporti finanziari con enti territoriali

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.5 cap. 2820)

2.711

-

1.413

-

L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

 

 

 

 

Cooperazione allo sviluppo

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

L. 7/1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 - capitoli vari di parte corrente)

86.515

-


228.670

-

L. 49/1987: Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 - 7168, 7169)

320

-

404

-

Cooperazione economica e relazioni internazionali

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

L. 794/1966: Costituzione dell’istituto italo - latino - americano (1.3 - cap. 3751)

1.900

-

2.037

-

Promozione della pace e sicurezza internazionale

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (1.4 - cap. 3399)

243

-

241

-

Integrazione europea

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

L. 960/1982: Ratifica accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (1.5 - cap. 4543, 4545)

1.036

-

1.374

-

Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.10 - cap. 1163)

2.256

-

1.457

-

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

 

 

 

 

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

 

 

 

 

Ministero della difesa

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5 - cap. 1352)

261

-

259

-

D.Lgs. 66/2010: Codice dell’ordinamento militare, art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione Idrografica Internazionale - IHO (1.5 – cap. 1345)

66

-

65

-

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

 

 

 

 

Ministero della difesa

 

 

 

 

D.Lgs. 66/2010: Codice dell’ordinamento militare, art. 559: Finanziamento Agenzia industrie difesa (1.6 - capp. 1360 e 7145)

6.610

-

3.800

-

 

 

 

 

 

GIUSTIZIA

 

 

 

 

Amministrazione penitenziaria

 

 

 

 

Ministero della giustizia

 

 

 

 

D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di prevenz. e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento detenuti tossico- dipendenti (1.1-cap.1768)

2.000

-

184

-

 

 

 

 

 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

 

 

 

 

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

L. 267/1991, art. 2, co. 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (4.1 - cap. 2179)

927

-

417

-

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

 

 

 

 

Ministero dell’interno

 

 

 

 

D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico sostanze stupefacenti (3.3 - capp. 2668 e 2815)

1.362

-

1.076

-

 

 

 

 

 

SOCCORSO CIVILE

 

 

 

 

Protezione civile

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (6.2 –- cap. 7446/p)

70.776

-

73.247

-

D.L. 90/2005, art. 4, co. 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2– cap. 2184)

2.145

-

2.358

-

 

 

 

 

 

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

 

 

 

 

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

 

 

 

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

 

 

 

D.Lgs. 454/1999: Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (1.5 - cap. 2083)

13.000

90.253
(cap. 2084)

9.333

91.030
(cap. 2084)

Sostegno al settore agricolo

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1–-cap. 1525)

60.973

21.000
(cap. 1526)

115.155

21.000
(cap. 1526)

Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca

 

 

 

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

 

 

 

Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione

 

 

 

 

L. 267/1991, Art. 1, co. 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.2 capitoli vari)

6.214

-

6.122

-

L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (1.5 - cap. 2200)

2.500

-

639

-

 

 

 

 

 

REGOLAZIONE DEI MERCATI

 

 

 

 

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.1 - cap. 2280)

351

-

258

-

 

 

 

 

 

DIRITTO ALLA MOBILITÀ

 

 

 

 

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

D.Lgs. 250/1997, art. 7: Istituzione ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (2.3 - cap. 1921/p)

10.236

40.942
(cap. 1923)

8.505

40.956
(cap. 1923)

Sostegno allo sviluppo del trasporto

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723)

225

2.296
(cap. 1725)

205

3.296
(cap. 1725)

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

D.L. 535/1996: Contributo al centro internazionale radio medico CIRM (2.6 - cap. 1850)

72

490
(cap. 1851)

61

490
(cap. 1851)

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI

 

 

 

 

Sostegno all'editoria

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

L. 67/1987: Editoria (11.2 - capp. 2183 e 7442)

118.163

-

137.472

-

L. 249/1997: Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle tele­comunicazioni e radiotelevisivo (11.2 –- cap. 1575)

157

-

-

-

 

 

 

 

 

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNA­ZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

 

 

 

 

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (4.2 - cap. 2501)

14.286

-

12.257

-

L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. A: Spese funzionamento ICE (4.2 - cap. 2530)

14.869

59.478
(cap. 2532)

9.226

59.481

L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. B: Attività promozio­nale delle esportazioni italiane (4.2 - cap. 2531)

33.516

-

28.278

-

 

 

 

 

 

RICERCA E INNOVAZIONE

 

 

 

 

Ricerca in materia ambientale

 

 

 

 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

 

 

D.L. 112/2008, art. 28, co. 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 - capp. 3621 e 8831)

29.630

54.583
(cap. 3623)

25.752

54.593
(cap. 3623)

Ricerca in materia di beni e attività culturali

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (2.1 - capp. 2040, 2041, 2043)

1.942

-

1.447

-

Ricerca scientifica e tecnologica di base

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.3 - cap. 1679)

4.578

-

4.540

-

D.Lgs. 204/1998: Programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (3.3 - cap. 7236)

1.824.004

-

1.768.497

-

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (7.1 - cap. 7630)

158.921

-

24.822

152.149
(
[188])

Ricerca di base e applicata

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

D.L. 83/2012, art. 19: Istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale (12.1 – cap. 1707)

1.524

7.094
(cap. 1716)

1.423

7.094
(cap. 1716)

Ricerca per la didattica

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi - ricerca per la didattica (3.1 - cap. 1261)

1.563

-

1.550

-

Ricerca per il settore della sanità pubblica

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

D.P.R. 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (2.1 - cap. 3453)

10.348

-

7.149

-

D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo da destinare ad atti­vità di ricerca e sperimentazione (2.1 - cap. 3392)

286.242

-

275.687

-

D.Lgs. 267/1993: Riordinamento Istituto Superiore di Sanità (2.1 - cap. 3443)

18.739

90.708
(cap. 3444)

12.377

90.718
(cap. 3444)

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi (2.1 - cap. 3412)

4.370

-

3.363

-

D.L. 17/2001, art. 2, co. 4: Agenzia servizi sanitari regionali (2.1 - cap. 3457)

838

-

556

-

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

 

 

 

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema

 

 

 

 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

 

 

L. 979/1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 - capp. 1644, 1646)

16.971

-

21.168

-

D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 - capp. 1388, 1389)

154

-

67

-

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.10 - cap. 1551)

5.721

70.013
(cap. 1552)

5.950

70.028
(cap. 1552)

 

 

 

 

 

TUTELA DELLA SALUTE

 

 

 

 

Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

L. 434/1998, art. 1, co. 2: Finanziamento interventi prevenzione del randagismo (1.2 - cap. 5340)

779

-

332

-

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

D.L. 269/2003, art. 48, co. 9: Agenzia Italiana del Farmaco (1.4 - capp. 3458 e 7230)

6.976

23.674
(cap. 3461)

1.966

23.679
(cap. 3461)

 

 

 

 

 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

 

 

 

 

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – cap. vari)

411.464

-

399.596

-

Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (1.10 - cap. 3610)

1.334

-

995

-

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamen­to degli istituti centrali del Ministero (1.101 - cap. 3611)

1.555

-

1.159

-

L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (1.10 - cap. 3630)

1.670

-

1.182

-

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (1.10 - cap. 3670, 3671)

18.536

-

9.694

-

Valorizzazione del patrimonio culturale

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

L. 77/2006, art. 4, co. 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", dell'UNESCO (1.13 - capp. 1442 e 7305)

1.964

-

1.723

-

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE SCOLASTICA

 

 

 

 

Istituzioni scolastiche non statali

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra - Varese (1.9 - cap. 2193)

316

-

324

-

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

 

 

 

 

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

L. 394/1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 - cap. 1709)

5.183

-

5.323

-

L. 388/2000: Alloggi per studenti universitari (2.1 - cap. 7273)

18.016

-

18.505

-

Sistema universitario e formazione post-universitaria

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

L. 245/1990: Piano triennale di sviluppo dell'Università e attuazione Piano quadriennale 1986-1990 (2.3 - cap. 1690)

36.882

-

43.933

-

L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692)

62.039

-

71.522

-

 

 

 

 

 

DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA

 

 

 

 

Protezione sociale per particolari categorie

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

L. 16/1980 e L. 137/2001: Indennizzi e incentivi per i cittadini ed imprese danneggiate dall’esecu­zione del trattato di pace (17.1 -- cap. 7256)

8.086

-

4.374


8.886
(
[189])

Sostegno alla famiglia

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili, sostegno alla famiglia (17.3 - cap. 2102)

31.994

-

19.784

-

Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4- cap. 1733)

9.132

-

8.829

-

D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili - (17.4 - cap. 2108)

10.473

-

10.804

-

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale della spesa sociale, ecc

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

L. 328/2000: art. 20, co. 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671)

69.954

-

44.178

-

L. 285/1997, art. 1: Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 - cap. 3527)

39.960

-

39.592

-

 

 

 

 

 

POLITICHE PREVIDENZIALI

 

 

 

 

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

L. 335/1995, art. 13: Riforma del sistema pensionistico - Vigilanza sui fondi pensione (2.2 cap. 4332)

284

-

282

-

 

 

 

 

 

POLITICHE PER IL LAVORO

 

 

 

 

Politiche attive e passive del lavoro

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

L. 448/1998, art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3 - cap. 4161)

817

-

810

-

L. 296/2006, art. 1, co. 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3 - cap. 7682)

9.293

-

9.216

-

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

L. 350/2003, art. 3, comma 149: Fondo spese di funzionamento Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7- cap. 5025)

1.289

-

1.278

-

 

 

 

 

 

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

 

 

 

 

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

 

 

 

 

Ministero dell’interno

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (5.1 - cap. 2309)

 

 

2.000

 

D.Lgs. 140/2005, art. 13: Contributi a stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 – cap. 2311)

1.407

-

1.604

-

 

 

 

 

 

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

 

 

 

 

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA- Scuola supe­riore dell’economia e delle finanze (1.1 - cap. 3935)

1.913

9.778
(cap. 3937)

1.816

9.778
(cap. 3937)

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 - cap. 1560)

431

-

402

-

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

D.L. 185/2008, art. 3, co. 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5 - cap. 3822)

76.680

-

80.902

-

Analisi e Programmazione economico-finanziaria

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

L. 109/1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (1.6 - cap. 1702)

169

-

-

-

L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.6 – cap. 1613)

13

-

12

-

L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 - cap. 7330)

1.118

-

1.542

-

 

 

 

 

 

GIOVANI E SPORT

 

 

 

 

Incentivazione e sostegno alla gioventù

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

D.L. 223/2006, art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106)

8.180

-

6.208

-

D.L. 297/2006, art. 6 comma 2: Agenzia nazionale giovani (22.2 - cap. 1597)

34

1.265
(cap. 1596)

-

1.266
(cap. 1596)

TURISMO

 

 

 

 

Sviluppo e competitività del turismo

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

L. 292/1990: Ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo (23.1 - cap. 2194)

3.042

15.600
(cap. 2193)

2.859

15.600
(cap. 2193)

D.L. 262/2006, art. 2 co. 98: Turismo (23.1 - cap. 2107)

9.788

-

8.570

-

 

 

 

 

 

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 

 

 

 

Servizi generali, formativi, ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

D.P.R. 701/1977: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (24.4- cap. 5217)

861

11.656
(cap. 5218)

1.142

11.656
(cap. 5218)

L. 146/1980, art. 36: Assegnazione a favore dell'ISTAT (24.4 - cap. 1680)

32.764

139.733
(cap. 1685)

35.867

136.965
(cap. 1685)

D.Lgs. 285/1999: Riordino del centro di formazione studi FORMEZ (24.4 – cap. 5200)

5.153

15.100
(cap. 5201)

5.411

15.100
(cap. 5201)

 

 

 

 

 

FONDI DA RIPARTIRE

 

 

 

 

Fondi da assegnare

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 - cap. 3026)

28.310

-

34.136

-

 

 


 

Articolo 1, commi 552 e 553
(Tabella E)

 


552. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

553. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 552, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.


 

 

Il comma 552 reca l’approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, esposte per programma e missione.

 

L'articolo 11, comma 3, lett. e), della legge di contabilità n. 196 del 2009 prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

 

Il comma 553 indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2013, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

 

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge di contabilità le amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.

La disposizione demanda tuttavia alla legge di stabilità la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

 

Come già per le precedenti leggi finanziarie, la legge di stabilità per il 2013 reca una colonna “limite impegnabilità” suddivisa secondo i seguenti numeri:

§      n. 1, indica le quote degli anni 2013 ed esercizi successivi non impegnabili;

§      n. 2, indica le quote degli anni 2013 e successivi impegnabili al 50%;

§      n. 3, indica le quote degli anni 2013 e successivi interamente impegnabili.

La tabella prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (codice n. 3 nella colonna riferita al limite di impugnabilità). A differenza degli anni scorsi non sono presenti casi di quote “non impegnabili” (codice 1).

 

Gli stanziamenti iscritti in Tabella E ammontano complessivamente a 23.434 milioni per il 2013, a 20.8059 milioni per il 2014, a 20.404 milioni per il 2015 e a 30.345 per il 2016 e anni successivi.

Nel complesso, la Tabella determina:

§      rifinanziamenti per 666 milioni nel 2013, 391 milioni nel 2014 e 5.938 milioni nel 2015;

§      definanziamenti per 338,7 milioni nel 2013, 319,4 milioni nel 2014 e 124,3 milioni nel 2015;

§      due rimodulazioni di autorizzazioni di spesa che comportano, nel complesso, una riduzione di 2.500 milioni nel 2013 ed un aumento delle risorse per gli anni successivi, in particolare, per 829 milioni nel 2014, 1.340 milioni nel 2015 e 321 milioni nel 2016 e anni successivi.

 

Si segnala che i definanziamenti delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente apportate dalla tabella E sono finalizzate ad attuare le riduzioni di spesa dei Ministeri in applicazione dell’articolo 7, comma 15, del D.L. n. 95 del 2012, come disposto dall’articolo 1, comma 4 e seguenti, e dal relativo elenco 1 allegato alla legge di stabilità.

 

Pertanto, rispetto alla legislazione vigente, la tabella E, al netto delle riduzioni ai sensi del D.L. n. 95/2012, determina effetti di minore spesa nel 2013 per 1.834 milioni e maggiori spese per 1.220 milioni nel 2014 e per 7.288 milioni nel 2015.


Sono di seguito riportate le variazioni contabili determinate dalla tabella E della legge di stabilità 2013 in commento. I dati sono esposti in migliaia di euro.

 

(in migliaia di euro)

Tabella E

2013

2014

2015

2016 e ss

D.L. 203/2005, art 11-quaterdecies, co. 20 – Diga di Molfetta (Interno)

+15.000

 

 

 

D.L. 148/1993, art. 3 – Interventi forestali in Calabria (Economia)

+160.000

 

 

 

L 183/1987, art. 5 – Fondo di rotazione attuazione delle politiche comunitarie (Economia)

 

 

+5.500.000

 

D.Lgs. 102/2004, art. 15, co. 2 – Fondo solidarietà incentivi assicurativi (Politiche agricole)

+120.000

 

 

 

L. 808/1985, art. 3. co. 1, a –
Settore aeronautico (Sviluppo)

+10.000

+50.000

+50.000

+640.000

D.L. 321/1996, art. 5, co. 2, a – Settore aeronautico (Sviluppo)

+40.000

+40.000

+40.000

+480.000

D.L. 321/1996, art. 5, co. 2, b – Settore aeronautico (Sviluppo)

 

+40.000

+40.000

+520.000

D.L. 321/1996, art. 5, co. 2, c – Settore aeronautico (Sviluppo)

 

 

+40.000

+560.000

L 266/2005, art, 1, co. 95 – Unità navali classe FREMM (Sviluppo)

+321.000

+261.000

+268.000

+1.184.000

L 244/2007, art. 2, co. 180 – Settore aeronautico (Sviluppo)

 

-171.000

-160.000

+321.000

L 296/2006, art. 1, co. 272 – Credito di imposta investimenti aree svantaggiate (Economia)

-48.110

-58.505

 

 

L 266/2005, art, 1, co. 86 – Contributo a Ferrovie dello Stato Spa (Economia)

-121.341

-139.727

 

 

D.L. 98/2011, art. 32, co. 1 – Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (Economia)

-26.328

-6.009

-9.071

-9.071

D.L. 98/2011, art. 32, co. 1 – Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (Infrastrutture e trasporti)

-111.844

-100.125

-115.201

-115.201

L. 289/2002, art. 61, co. 1 – FAS (Sviluppo)

-30.000

-15.000

 

 

L. 289/2002, art. 61, co. 1 – FAS (Sviluppo)

-2.500.000

+1.000.000

+1.500.000

 

D.L. 78/2010, art. 39, co. 4-ter – Zone franche urbane Abruzzo (Economia)

-1.081

 

 

 

 

 

Sono di seguito brevemente illustrate le variazioni disposte dalla Tabella E.

 

D.L. n. 203 del 2005, articolo 11-quaterdecies, comma 20 – Rifinanziamento di diga foranea

 

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Programma: Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa
Ministero dell’interno (cap. 7253)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

5.000

5.000

5.000

Rifinanziamento Tab. E

15.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

20.000

5.000

5.000

 

 

La tabella E dispone un rifinanziamento di 15 milioni per gli interventi relativi a lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’art. 11-quaterdecies, comma 20, del decreto legge n. 203 del 2005.

 

Il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), articolo 11-quaterdecies, comma 20, ha disposto finanziamenti per la prosecuzione degli interventi previsti dall’art. 2 della legge n. 174/2002 relativi ai lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta.

Si ricorda che l’art. 2 della legge n. 174/2002 ha autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 per la realizzazione dei lavori relativi alla diga foranea di Molfetta. Successivamente, per la loro prosecuzione, l’art. 4, commi 176-178, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di 2,5 milioni.

Con l’art. 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. n. 203/2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che è stato destinato, altresì, alla realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva.

Con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) è stato disposto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento pari a 2 milioni di euro per il solo 2008. La tabella D della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2009. La tabella D della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni per il 2010.

Nella tabella E delle due ultime leggi di stabilità (legge n. 220 del 2010 e legge n. 183 del 2011) è stato disposto un rifinanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

 

 

Decreto legge n. 148 del 1993, articolo 3, comma 9 – Contributo alla regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Programma: Rapporti finanziari con enti territoriali
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7499)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

-

-

-

Rifinanziamento Tab. E

160.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

160.000

-

-

 

La tabella E dispone un rifinanziamento per il 2013 di 160 milioni di euro degli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 148 del 1993, concernente un contributo da destinare alla Regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idrica e forestale, limitatamente ai lavoratori occupati in tale settore.

 

Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), con il menzionato articolo 3 comma 9, aveva concesso un contributo speciale alla regione Calabria per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge n. 664/1984.

L’articolo 1 della legge n. 664/1984 ("Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria") richiedeva che per l’attuazione di un intervento idrogeologico e forestale, volto anche al potenziamento dei comparti agricolo e turistico, venisse approvato dai competenti organi regionali un programma esecutivo entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. Occorre notare che il citato art. 3 del decreto legge n. 148 si applica limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio.

 

Nel corso degli anni diverse leggi finanziarie hanno provveduto a rifinanziare tale intervento: da ultimo la Tabella D della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto un finanziamento di 160,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 a titolo di contributo speciale alla regione Calabria per l’attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale in diversi settori attinenti la tutela del patrimonio forestale e delle connesse infrastrutture civili, ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico.


Legge n. 183 del 1987 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", articolo 5 - Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie

Missione: L’Italia in Europa e nel mondo
Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Ministero economia e finanze (cap. 7493)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

5.500.000

5.500.000

-

Rifinanziamento Tab. E

-

-

5.500.000

Importi esposti in Tabella E

5.500.000

5.500.000

5.500.000

 

La Tabella E dispone un rifinanziamento del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie pari a 5,5 miliardi di euro nel 2015.

Si ricorda che in tale Fondo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali.

Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l’Unione europea destina a ciascun Paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali, viene annualmente rifinanziato dalla legge finanziaria.

Con riferimento agli ultimi anni, si ricorda:

§       la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo per il solo esercizio 2011, pari a 5.271,1 milioni di euro;

§       la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo pari a 23,3 milioni per il 2010, 24,3 milioni per il 2011 e di 5.524,3 milioni per il 2012;

§       la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010) ha disposto in Tabella E un rifinanziamento del Fondo pari a 5.500 milioni di euro nel 2013;

§       la legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) ha disposto in Tabella E un rifinanziamento del Fondo pari a 5.500 milioni di euro nel 2014.

 

Nella successiva tabella è indicata, a partire dalla legge finanziaria per il 2009, la “costruzione in bilancio” delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie, come determinato da ciascuna legge finanziaria. Non si tiene conto di eventuali variazioni delle risorse intervenuti nel corso di ciascun esercizio in adempimento di direttive comunitarie:


(dati in migliaia di euro)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BLV 2009

6.897.500

5.283.000

 

 

 

 

Finanziaria 2009

 

 

 

 

 

 

Tabella D

-

-

+5.271.150

 

 

 

Disponibilità

6.872.286

5.271.150

5.271.150

 

 

 

Finanziaria 2010

 

5.271.150

5.271.150

 

 

 

Tabella D

 

23.300

24.300

5.524.300

 

 

Disponibilità

 

5.294.450

5.295.450

5.524.300

 

 

Stabilità 2011

 

 

5.295.450

5.524.300

-

 

Tabella E

 

 

-

-

5.500.000

 

Disponibilità

 

 

5.295.450

5.524.300

5.500.000

 

Stabilità 2012

 

 

 

5.524.300

5.500.000

 

Tabella E

 

 

 

-

-

5.500.000

Disponibilità

 

 

 

5.524.300

5.500.000

5.500.000

 

 

Decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, comma 2 – Fondo di solidarietà nazionale- incentivi assicurativi

Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (cap. 7439)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

--

-

-

Rifinanziamento Tab. E

120.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

120.000

-

-

 

La tabella E dispone un rifinanziamento per il 2013 di 120 milioni di euro del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

 

Il Fondo di solidarietà nazionale, destinato a far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche a seguito di calamità naturali o eventi eccezionali, prevede interventi volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi (interventi ex ante) e - per i rischi non inseriti in un Piano Assicurativo agricolo annuale - interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva dell’impresa (interventi compensativi o ex post), nonché interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica.

Con il D.Lgs. n. 102/2004, che ha sostituito la precedente legislazione di soccorso delle aziende agricole colpite da calamità decretandone l’abrogazione, il Fondo ha mantenuto la veste di conto infruttifero aperto presso la Tesoreria ed intestato al Ministerro delle politiche agricole (art. 15), ma la dotazioni del fondo deve essere riversata in due distinti capitoli, l’uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, l’altro iscritto nella tabella del dicastero dell’economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori. Il MIPAAF pertanto gestisce le risorse stanziate sul Cap. 7439 destinate ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi che sono classificate come interventi di sostegno dell’economia (dal comma 84 della legge 311/2004 Finanziaria 2005); il Ministero dell’economia invece gestisce le risorse destinate agli interventi di compensazione dei danni sofferti dai produttori e agli interventi di ripristino delle infrastrutture, cap 7411. Le disponibilità destinate agli interventi indennizzatori sono individuate “a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile”, che continua ad essere – in parte - annualmente determinato in tabella C.

 

Si ricorda che la tabella D della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto il finanziamento di 51,9 milioni di euro per il 2010 e 16,7 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, per il Fondo di solidarietà nazionale relativo agli incentivi assicurativi per le imprese agricole previsti dall’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 102 del 2004.

Ulteriori 100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sono stati destinati agli interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà in sede di ripartizione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia e finanze istituito dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009) ai sensi dell’articolo 2, comma 250. delle medesima legge n. 191/2009.

Nel BLV 2013 non erano presenti stanziamenti.

 

 

Legge n. 808 del 1985, articolo 3, comma 1, punto A – Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione

Ministero dello sviluppo economico (cap. 7421/P)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

-

-

-

RifinanziamentoTab. E

10.000

50.000

50.000

Importi esposti in Tabella E

10.000

50.000

50.000

 

Nel corso dell’esame parlamentare è stato disposto un rifinanziamento pari a complessivi 750 milioni di euro, di cui 10 milioni nel 2013, 50 milioni nel 2014, 50 milioni nel 2015 e 640 milioni per le restanti annualità 2016-2028 degli interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico di cui all’’articolo 3, lettera a), della legge n. 808/1985.

 

L’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 808/1985 prevede che - ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore - alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi finanziamenti per: l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime.

 

 

Decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, comma 2 - Sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione

Ministero dello sviluppo economico (cap. 7420/P)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

-

-

-

RifinanziamentoTab. E

40.000

80.000

120.000

Importi esposti in Tabella E

40.000

80.000

120.000

 

 

La tabella E dispone il rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica previsti dall’articolo 5 del decreto legge n. 321 del 1996, attraverso tre distinte autorizzazioni di spesa quindicennale, ciascuna di un importo annuale pari a 40 milioni, con decorrenza, rispettivamente, dal 2013, dal 2014 e dal 2015. L’importo complessivo per il periodo considerato 2013-2029 ammonta a 1.800 milioni.

 

(milioni di euro)

2013

2014

2015

2016 e ss

Totale

Anno terminale

I autorizzazione

40

40

40

480

600

2027

II autorizzazione

 

40

40

520

600

2028

III autorizzazione

 

 

40

560

600

2029

TOTALE

40

80

120

1.560

1.800

 

 

L’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 321 del 1996 (Disposizioni urgenti per le attività produttive) ha previsto una serie di contributi decennali finalizzati ad assicurare:

§      la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale;

§      la realizzazione di taluni programmi della Difesa da definire attraverso apposite convenzioni interministeriali.

Al riguardo, si ricorda, altresì che, da ultimo, con l’articolo 5, comma 4 del decreto legge n. 215 del 2011 (proroga missioni internazionali), si è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 per la prosecuzione degli interventi sopra richiamati. Come precisato nella relazione illustrativa che accompagnava il decreto legge, si trattava, in particolare, del finanziamento “di programmi prioritari, quali quelli per l’acquisizione del satellite SICRAL 2, di elicotteri per il soccorso Combact SAR, e di velivoli per l’addestramento avanzato M346, nonché per la realizzazione della digitalizzazione della componente terrestre (Forza NEC - Network Enabled Capabilities), oltreché del Sistema di Comunicazione Terrestre (SICOTE) dell’Arma dei Carabinieri”.

 

 

Legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), articolo 1, comma 95 – Programma di sviluppo unità navali classe FREMM

Missione: Competitività e ssviluppo delle imprese
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
Ministero dello sviluppo economico (cap. 7485)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

375.000

375.000

375.000

Rifinanziamento Tab. E

321.000

261.000

268.000

Importi esposti in Tabella E

696.000

636.000

643.000

 

La tabella E dispone un rifinanziamento pluriennale (scadenza anno 2019) del programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM - fregata europea multimissione – per complessivi 2.034 milioni, così articolati:

§      321milioni di euro per il 2013;

§      261 milioni di euro per il 2014;

§      268 milioni di euro per il 2015;

§      1.184 milioni di euro per il 2016 e anni seguenti.

 

Il Programma FREMM (Fregate Europee Multi Missione) è il più vasto progetto di cooperazione navale in ambito europeo, avviato nel 2002 da Italia e Francia.

Il programma prevede la realizzazione di 21 fregate di nuova generazione (10 per l’Italia e 11 per la Francia) in due versioni, basate su una piattaforma comune, ma dotate di configurazioni specifiche in base alle funzioni cui sono destinate:

Le nuove unità saranno caratterizzate da un elevato grado di interoperablità ed integrabilità e svolgeranno compiti di proiezione, difesa e protezione tridimensionale delle forze.

Il programma prevedeva inizialmente la costruzione di 17 unità per la marina francese e 10 per la marina italiana. Delle 10 fregate italiane (destinate alla sostituzione delle quattro fregate della classe Lupo e delle otto fregate della classe Maestrale) 4 saranno specializzate nella lotta subacquea e 6 General Purpose predisposte per l’installazione ulteriore di missili di crociera. Tutte le fregate disporranno di una piattaforma comune, con un dislocamento dell’ordine di 5.500 tonnellate, avranno una lunghezza di 128 metri, un impianto di propulsione misto, dotato di una turbina a gas, ed una velocità non inferiore ai 27 nodi.

Il programma è realizzato da Francia e Italia attraverso il consorzio temporaneo d'imprese Horizon Sas, costituito al 50% dalla italiana Orizzonte Sistemi Navali e dalla francese Armaris. La Orizzonte sistemi navali (OSN) è la società di ingegneria navale, costituita da Fincantieri (51%) e da Finmeccanica (49%), per la progettazione e la realizzazione di unità navali militari. La Armaris è costituita dalle società Thales e DCN (Direction des constructions navales).

Sul programma si sono espresse favorevolmente, ai sensi della legge n. 436/1988, le Commissioni difesa del Senato e della Camera, rispettivamente, nelle sedute del 3 e del 10 aprile 2002.

 

La spesa complessiva prevista per l’Italia è pari a 5.680 milioni di euro nell’arco dell’intero svolgimento del programma, a decorrere dall’esercizio finanziario 2002 e fino al 2019. Il programma è finanziato con stanziamenti tratti dal bilancio ordinario della Difesa, nonché con specifici finanziamenti contenuti nell'ambito delle risorse recate dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e dall’articolo 2, comma 181 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Le somme destinate al programma FREMM sono allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7485.

In particolare nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 tale capitolo reca uno stanziamento di competenza pari a 435 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, così determinato:

§       30 milioni di euro ex finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), art. 1, comma 95 (scadenza 2020);

§       30 milioni di euro ex finanziaria 2006, art. 1, co. 95 (scadenza 2021);

§       75 milioni di euro ex finanziaria 2006, art. 1, co. 95 (scadenza 2022);

§       300 milioni di euro ex legge di stabilità 2012 (scadenza 2012).

 

 

Legge finanziaria 244/2007, articolo 2, comma 180 - Programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione,
Ministero dello sviluppo economico (cap. 7421/P)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

1.075.000

1.175.000

1.175.000

Rimodulazione Tab. E

-

-171.000

-150.000

Importi esposti in Tabella E

1.075.000

1.004.000

1.025.000

 

La tabella E dispone una rimodulazione delle risorse, attraverso riduzioni delle autorizzazioni di spesa nel 2014 per 171 milioni di euro e nel 2015 per 150 milioni di euro, che vengono spostate all’anno 2016 e seguenti (+ 321 milioni).

 

La legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia”, all'articolo 4, comma 3, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea, nonché al programma EFA (European fighter aircraft[190]). Ha pertanto autorizzato il Ministero del tesoro ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da parte del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), in conformità alla indicazione del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma EFA è stato successivamente rifinanziato da diversi provvedimenti.

Successivamente l’articolo 2, comma 180, della legge n. 244/2007 ha autorizzato le seguenti spese per le finalità di partecipazione italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico, nonché al programma EFA, di cui all’art. 4, comma 3, della legge 266/1997:

§       318 milioni di euro per l’ anno 2008;

§       468 milioni di euro per l’ anno 2009;

§       918 milioni di euro per il 2010;

§       1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

 

 

Legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), art. 1, comma 272 - Credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità
Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7809)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

662.235

725.656

-

Riduzione Tab. E

-48.110

-58.505

-

Importi esposti in Tabella E

614.125

667.151

-

 

La tabella E dispone una riduzione di 48,1 milioni per il 2013 e di 58,5 milioni per il 2014 (anno terminale dell'autorizzazione di spesa) degli stanziamenti finalizzati all'introduzione di un credito di imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 271, della legge finanziaria per il 2007 (modificato dall’art. 1, co. 284, della legge n. 244/2007 e dall’art. 29, comma 10-bis, del D.L. n. 248/2007) a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Il credito di imposta si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Il credito di imposta è commisurato alla quota del costo dei beni acquistati, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta. Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.

Per quanto riguarda le modalità di beneficio, l’articolo 2, del D.L. n. 97/2008 ha disposto che, in luogo dell’utilizzo automatico del credito d’imposta, si subordina la fruizione del beneficio fiscale ad una preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate, la quale stabilisce, peraltro, le modalità di sostenimento della spesa e di utilizzo del relativo credito d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2008 è stato approvato il formulario contenente i dati degli investimenti nelle aree svantaggiate ammissibili al credito d’imposta.

 

Si segnala che tale riduzione di spesa, come tutti i definanziamenti della tabella E, é considerata anche nell’elenco 1 (tabella relativa al MEF), ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della presente legge, in attuazione della revisione della spesa disposta dall’articolo 7, comma 12, del D.L. n. 95 del 2012.

 

Una analoga riduzione di 46,5 milioni per il 2012 e di 5,2 milioni circa per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (anno terminale dell'autorizzazione di spesa) era stata disposta dalla tabella E della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011).

 

Si ricorda che l’articolo 2-bis del D.L. n. 70 del 2011 dispone il rifinanziamento del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296 del 2006, mediante il ricorso ai fondi strutturali europei, rinviando ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, al fine di stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. Il comma 3 individua le risorse necessarie alla copertura del rifinanziamento del credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate nell’utilizzo congiunto delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Per l’utilizzo dei fondi comunitari la disposizione prevede il consenso della Commissione Europea.

 

 


Legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), articolo 1, comma 86 – Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa

Missione: Diritto alla mobilità
Programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7122)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

2.083.211

1.837.170

-

Riduzione Tab. E

-121.241

-139.727

-

Importi esposti in Tabella E

1.961.870

1.697.443

-

 

La tabella E dispone una riduzione del contributo in conto impianti al gruppo Ferrovie dello Stato Spa previsto dall’articolo 1, comma 86, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) di 121,341 milioni di euro per il 2013 e di 139,727 milioni di euro per il 2014.

 

In particolare, il citato comma 86 ha modificato le modalità di finanziamento del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2006, le somme erogate a copertura degli investimenti sulla rete tradizionale, inclusi quelli per manutenzione straordinaria, avvengano a titolo di contributo in conto impianti. Il comma precisa che tale modifica del sistema di finanziamento deve avvenire senza oneri per lo Stato e per il gestore e che conseguentemente, i finanziamenti di cui al precedente comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.

Per contributi in conto impianti si intendono i contributi alle imprese destinati all’acquisto di beni ammortizzabili.

 

Si segnala che la dotazione del capitolo 7122 nella legge di bilancio 2013 ammonta a 2.861,9 milioni per il 2013, a 1.747,4 milioni per il 2014 e a 50 milioni per il 2015, in quanto il comma 175 della presente legge di stabilità autorizza la spesa di 300 milioni per il 2013 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, mentre il successivo comma 176 autorizza la spesa di 600 milioni per il 2013 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria, con priorità per quelli da realizzare con la tecnica degli “interventi realizzati per lotti costruttivi non funzionali” di cui all’articolo 2, commi da 232 a 234 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).

Infatti il capitolo 7122 è esposto nel bilancio in due piani di gestione: il PG 1 recante contributi in conto impianti da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie con una dotazione di 900 milioni per il 2013 e di 50 milioni sia per il 2014 che per il 2015) e il PG 2 denominato “fondo opere: rifinanziamento art. 1, comma 84, L.F. 266/2005”, di cui al presente definanziamento di Tabella E.

 

 

Decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 32, comma 1 – Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali

Missione: Diritto alla mobilità
Programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7372)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

2016 e successivi

BLV

108.000

110.000

200.000

120.000

Riduzione Tab. E

-26.328

-6.009

-9.071

-9.071

Importi esposti in Tabella E

81.672

103.991

190.929

110.929

 

La tabella E dispone una riduzione delle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviaria e stradali, istituito dall’articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 98/2011, iscritte nel capitolo 7372 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Contributi in conto impianti da corrispondere all'ANAS spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture), di 26,328 milioni di euro per il 2013, di 6,009 milioni di euro per il 2014 e di 9,071 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

Si ricorda che il citato articolo 32, comma 1, ha stabilito che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), vale a dire con interventi per lotti costruttivi non funzionali, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

 

Si segnala che nella legge di bilancio 2013 la dotazione del capitolo 7372 ammonta a 756,7 milioni per il 2013, a 104 milioni per il 2014 e a 190,9 milioni per il 2015, in quanto il comma 179 della presente legge di stabilità autorizza la spesa di 300 milioni per il 2013 per la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa.. Tale finanziamento si somma ad una ulteriore autorizzazione di spesa per 375 milioni già presente nel bilancio a legislazione.


Decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 32, comma 1 – Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo a opere di interesse strategico

Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica
Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari e intermodali
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cap. 7514)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

2016

BLV

390.501

423.319

235.112

387.243

Riduzione Tab. E

-111.844

-100.125

-115.201

-115.201

Importi esposti in Tabella E

278.657

323.194

119.911

272.042

 

La tabella E dispone una riduzione delle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico istituito dall’articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 98/2011, iscritte nel capitolo n. 7514 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 111,844 milioni di euro per l’anno 2013, di 100,125 milioni di euro per l’anno 2014 e di 115,201 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

Si ricorda che il citato articolo 32 comma 1 ha stabilito che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), vale a dire con interventi per lotti costruttivi non funzionali, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

 

Gli interventi per lotti costruttivi non funzionali sono stati introdotti dall’articolo 2, comma 232, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), per quanto concerne la realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro.

In tali casi la disposizione consente infatti l’individuazione di specifici “lotti costruttivi non funzionali”, in deroga alla disciplina generale recata dal Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture approvato con il decreto legislativo n. 163 del 2006, la quale ammette la suddivisione dell’oggetto di un contratto pubblico in “lotti” solo quando questi siano “funzionali” alla realizzazione del lavoro, in modo da evitare la suddivisione del contratto in lotti con la sola finalità di eludere l’applicazione delle soglie di valore per l’applicazione delle diverse procedure di gara previste dal codice medesimo. I progetti dei lotti costruttivi non funzionali sono individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma 232. In particolare, perché il primo lotto costruttivo sia autorizzato dal CIPE:

a)  il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l'utilizzo della procedura anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;

b)  il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

c)  il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

In base al comma 233 il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per tali progetti. In base al comma 234, l’allegato infrastrutture del documento di economia e finanza (DEF) deve dare autonoma evidenza degli interventi realizzati per lotti non funzionali.

 

 

Legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), art. 61, comma 1 - Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)

Missione: sviluppo e riequilibrio territoriale
Programma: politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate
Ministero dello sviluppo economico (cap. 8425)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

10.267.128

4.863.635

7.057.325

Riduzione Tab. E

-30.000

-15.000

-

Rimodulazione Tab. E

-2.500.000

+1.000.000

+1.500.000

Importi esposti in Tabella E

7.737.128

5.848.635

8.557.325

 

La tabella E espone due interventi: una riduzione delle autorizzazioni di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) pari a 30 milioni per il 2013 e a 15 milioni per il 2014, nonché una rimodulazione delle risorse attraverso una riduzione di 2,5 miliardi delle risorse per il 2013, che vengono traslate per 1 miliardo nel 2014 e 1,5 miliardi nel 2015.

 

Per quanto riguarda la riduzione di 30 milioni nel 2013 e di 15 milioni nel 2014 si segnala che essa è peraltro già considerata nell’elenco 1 (tabella relativa al MISE), ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge di stabilità, in attuazione dell’articolo 7, comma 12, del D.L. n. 95 del 2012.

 

Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 2011, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali”, attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)"[191].

 

Si segnala che l’articolo 1, comma 213, della legge di stabilità in commento dispone una assegnazione di 250 milioni per il 2013 al Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata all’attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A..

Inoltre il successivo comma 417 dispone la riduzione di 1,5 milioni per il 2013 – a valere sulla quota FSC destinata agli interventi per le zone terremotate dell’Abruzzo – quale copertura degli oneri per la proroga, fino e non oltre il 30 giugno 2013, dei contratti del personale a tempo determinato del Comune dell'Aquila impegnato nel settore politiche sociali e nel settore urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identità sociale e culturale cittadina.

 

Considerando anche tale integrazione delle risorse per il 2013 la dotazione del Fondo, come modificata dalla tabella E, verrebbe ad essere così determinata:

 

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

Importi esposti in Tabella E

7.737.128

5.848.635

8.557.325

art. 1, co. 213– Legge di stabilità 2013

+250.000

-

-

art. 1, co. 417– Legge di stabilità 2013

-1.500

-

-

Disponibilità legge di bilancio

7.985.628

5.848.635

8.557.325

 

Si ricorda che la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), in attuazione della manovra disposta con il D.L. n. 98/2001, è intervenuta pesantemente sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS), disponendo una riduzione di complessivi 9,5 miliardi. Contestualmente l’articolo 33, comma 3, assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria di 2,8 miliardi per il 2015 relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l’edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell’ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013.

Conseguentemente venivano esposti nella legge di bilancio 2012 3,8 miliardi per il 2012, 11,4 miliardi per il 2013, 5,9 miliardi per il 2014 e 8,1 miliardi per il 2015.

 

Il D.L. n. 95 del 2012, all’articolo 16, comma 2, ha rideterminato gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni per il 2012 e di 1.000 milioni sia per il 2013 che per 2014, nonché di 1.050 milioni a decorrere dall'anno 2015 a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario. Il comma 2 specifica che saranno escluse da tale riduzione le spese per il finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale e che la riduzione sarà effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. Conseguentemente la riduzione di 1.000 milioni sia per il 2013 che per 2014 e di 1.050 milioni per il 2015 è stata posta a carico della quota nazionale delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione (ex FAS).

 

Inoltre l’articolo 31-bis del D.L. n. 5 del 2012 ha disposto che parte del finanziamento (6 milioni su 12 per ciascuna annualità 2013-2015) della “Scuola sperimentale di dottorato internazionale” denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI) fosse posto a carico delle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e la restante quota annuale di 6 milioni fosse a carico dei fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all’articolo 14 del D.L. n. 39/2009 (cioè del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, in sostanza una articolazione del FAS stesso).

 

Pertanto il disegno di legge di stabilità per il 2013 (A.C. 5534), scontando anche le ulteriori riduzioni del Fondo in attuazione di precedenti delibere di ripartizione disposte dal CIPE destinate all’edilizia carceraria (71,9 milioni nel 2013 e 5,2 milioni nel 2014) e al Fondo protezione civile (15 milioni per il 2013), ha esposto in Tabella E la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione a legislazione vigente in 10.267 milioni per il 2013, 4.864 milioni per il 2014 e in 7.057 milioni per il 2015.


Legge n. 78 del 2010, articolo 39, comma 4-ter- Zone franche urbane dell’Abruzzo

Missione: Politiche economico – finanziarie e di bilancio
Programma: Regolazioni contabili, restituzioni e crediti di imposta
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7816)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

14.875

-

-

Riduzione Tab. E

-1.081

-

-

Importi esposti in Tabella E

13.794

-

-

 

La tabella E dispone una riduzione per il 2013 di oltre 1 milione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 39, comma 4-ter, del D.L. n. 78 del 2010, relativamente al finanziamento delle zone franche urbane dell’Abruzzo.

 

A seguito del sisma in Abruzzo dell’aprile 2009, l’articolo 10 del D.L. n. 39/2009 ha affidato al CIPE il compito di individuare, nell’ambito dei territori colpiti dal sisma, le zone franche urbane (ZFU) alle quali si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie previste in favore delle piccole e medie imprese.

In deroga alla disciplina generale, la qualificazione di ZFU nei territori d’Abruzzo può essere attribuita anche in presenza di una popolazione superiore al limite minimo di 30.000 abitanti.

 

L’articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, (finanziaria 2007) - così come modificato dall’articolo 2, comma 561, della legge n. 244 2007 (finanziaria 2008) e dall’articolo 9, comma 4, del D.L. n. 194/2009 - al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, ha previsto l’istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU).

I successivi commi 341, 341-bis, 341-ter e 341-quater, definiscono le agevolazioni di cui possono beneficiare le piccole e microimprese che iniziano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 una nuova attività economica nelle zone franche urbane: esenzione per i primi cinque anni dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’ICI (ora IMU), dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

 

Con la delibera n. 39 del 13 maggio 2010 il CIPE ha approvato l’individuazione e la perimetrazione della ZFU del comune de L’Aquila.

La delibera subordina l’attivazione dello strumento ZFU all’autorizzazione della Commissione europea al fine di assicurane l’effettiva compatibilità comunitaria.

 

Sul piano finanziario, è stata prevista l’istituzione di una prima dotazione di 45 milioni per le ZFU dell’Abruzzo sulle risorse assegnate al CIPE a valere sul Fondo aree sottoutilizzate.

Successivamente il D.L. n. 78/2010 ha precisato - all’articolo 39, comma 4-bis - che le risorse già autorizzate (45 milioni di euro) dal D.L. n. 39/2009 siano poste a valere sulle risorse già assegnate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto n. 39 medesimo. Inoltre con il comma 4-ter ha inoltre incrementato di ulteriori 45 milioni le risorse destinate al Fondo per le zone franche urbane dell’Abruzzo, nella misura di 15 milioni per ciascuna annualità 2011-2013, che sono state appostate sul cap. 7816/Economia.

 

Si segnala che le riduzioni in tabella E sono considerate anche nell’elenco 1 (tabella relativa al MEF), ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge di stabilità, in attuazione della revisione della spesa disposta dall’articolo 7, comma 12, del D.L. n. 95 del 2012.


 

Articolo 1, comma 554
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano)

 

554. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

 

 

La norma in esame introduce la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a tutte le disposizioni contenute nella legge di stabilità, nel senso che queste sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

Le disposizioni della legge non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.

L’esplicitazione di questo principio è stata introdotta in passato principalmente nelle leggi finanziarie per evitare che regioni e province autonome, nel dubbio sull’effettiva estensione di disposizioni che incidono sulle materie di loro competenza, ritenessero necessario chiedere una pronuncia alla Corte costituzionale. La Corte costituzionale ha più volte ribadito, in passato, in una serie di pronunce concernenti le leggi finanziarie, che «simili clausole, formulate in termini generici, non hanno l'effetto di escludere una lesione della potestà legislativa regionale»[192].

Tuttavia, in recenti pronunce, la Corte costituzionale, in ragione della presenza della clausola di salvaguardia, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in merito a norme che, proprio perché in contrasto con lo statuto speciale e le norme di attuazione della regione ricorrente, non sono applicabili alla regione stessa. In due casi si tratta di un insieme omogeneo di norme[193]; nel caso della pronuncia più recente (n. 241/2012), invece, la clausola di salvaguardia agisce in relazione alle disposizioni recate dal decreto legge 138 del 2011[194] (uno dei due decreti legge della cosiddetta 'manovra estiva” 2011). In particolare con la sentenza n. 241 dell'ottobre 2012, la Corte decide sui ricorsi delle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta avverso le disposizioni che prevedono la riserva all'erario (art. 2, comma 36) delle maggiori entrate derivanti da una serie di misure attinenti ai tributi, recate dal medesimo decreto legge.

Benché tutte le questioni siano dichiarate infondate[195], l'analisi della Corte su ciascuna disposizione, al fine di verificare se essa sia o meno conforme alle norme statutarie, ha esiti opposti quanto alla spettanza del maggior gettito: nei casi in cui la norma denunciata è applicabile in quanto conforme alle norme statutarie, infatti, il maggiore gettito è di spettanza dello Stato; nei casi in cui, proprio per effetto della clausola di salvaguardia, sia inapplicabile perché non conforme allo statuto, il maggior gettito è, invece, di spettanza della regione.


 

Articolo 1, comma 555
(
Addizionale regionale IRPEF)

 

555. Al comma 7 dell'articolo 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2014».

 

 

Il comma 555 posticipa dal 2013 al 2014 la decorrenza di alcune disposizioni che disciplinano i poteri delle Regioni di manovrare l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Tali disposizioni sono quelle contenute nell’articolo 6, commi da 3 a 6 del D.Lgs. n. 68/2011 (cd. federalismo regionale e provinciale).

Si ricorda che il decreto legislativo n. 68 del 2011 (cd. federalismo regionale) ha apportato importanti novità in tema di aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF per le regioni a statuto ordinario.

In sintesi, le richiamate norme hanno previsto:

§       la rideterminazione, dal 2012, della predetta addizionale, la cui misura di base è pari all’1,23% (ai sensi dell’articolo 28 del D.L. 201 del 2011);

§       la possibilità delle regioni di apportare maggiorazioni all’aliquota così rideterminata, nel limite dello 0,5 per cento per il 2012 e il 2013, dell’1,1 per cento per il 2014 e del 2,1 per cento dal 2015.

I commi da 3 a 6 del richiamato articolo 6 hanno disciplinato i poteri delle regioni nel manovrare la predetta addizionale, ivi compresa la facoltà di introdurre specifiche agevolazioni fiscali.

Secondo quanto dispone il successivo comma 7, modificato dalla norma in esame, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 si applicheranno a decorrere dal 2014 in luogo del 2013.

In particolare, il comma 3 ha introdotto specifici limiti alla facoltà di modifica dell’addizionale IRPEF da parte delle regioni.

In caso di maggiorazione dell’aliquota:

§      le regioni che hanno disposto la riduzione dell’IRAP non possono deliberare incrementi dell’addizionale IRPEF superiori allo 0,5 per cento:

§      le maggiorazioni superiori allo 0,5% - applicabili, ai sensi del comma 1, a decorrere dal 2014 – non si applicano ai redditi ricadenti nel primo scaglione IRPEF, di cui all’art. 11 del TUIR.

Per effetto del rinvio all’ articolo 11, il reddito indicato dalla norma è il reddito imponibile, ossia il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili (quali, ad es., i contributi previdenziali versati per i lavoratori domestici, alcune tipologie di erogazioni liberali, i contributi versati a forme pensionistiche complementari). IL medesimo articolo individua cinque scaglioni di reddito imponibile e le relative aliquote IRPEF da applicare a ciascuno scaglione. In particolare, il primo scaglione di reddito interessa i valori imponibili fino a 15.000 euro.

L’ultimo periodo del comma 3 prevede che, nel caso in cui la regione intenda deliberare una riduzione dell’addizionale IRPEF, la nuova aliquota deve, in ogni caso, assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali, non sia inferiore all’ammontare dei trasferimenti regionali effettuati in favore dei comuni dei quali è disposta la soppressione a decorrere dal 2013.

Il comma 4 autorizza le regioni a stabilire aliquote dell’addizionale regionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e garantire i criteri di progressività.

Il comma 5 stabilisce che le misure delle detrazioni per carichi di famiglia fissate dall’articolo 12 del TUIR possono essere incrementate ed il maggiore beneficio opera in riduzione dell’addizionale regionale dovuta.

Nel caso di “incapienza”, ossia di impossibilità di beneficiare del pieno importo della detrazione in quanto quest’ultima è superiore all’imposta lorda dovuta, le regioni provvedono a disciplinare una erogazione di misure di sostegno economico diretto al contribuente. La situazione di incapienza deve risultare su base familiare, pertanto la detrazione dall’addizionale può essere fruita indistintamente da ciascun componente del nucleo.

Il comma 6 stabilisce che, al fine di favorire la sussidiarietà orizzontale, le regioni possono introdurre detrazioni fiscali in luogo dell’erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione della regione stessa.


 

Articolo 1, comma 556
(
Esenzioni fiscali per il comune di Marsciano colpito dal sisma
del 15 dicembre 2009
)

 


556. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3.1 Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010.

3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprietà dei comuni di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo.

3.3 Il comune di cui al comma 3.1 può esentare dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione.».


 

 

Il comma 339, prevede l’inserimento di tre nuovi commi (da 3.1 a 3.3) all’art. 8 del D.L. 74/2012 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”) al fine di concedere esenzioni fiscali al Comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009.

Lo stato di emergenza, in relazione agli eventi sismici citati, è stato dichiarato con il D.P.C.M. 22 dicembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2010.

Successivamente con l’O.P.C.M. 3 marzo 2010, n. 3853 sono stati delineati i primi interventi urgenti, affidati alla competenza del Presidente della Regione Umbria nominato Commissario delegato, ed autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile.

Un ulteriore finanziamento è stato concesso dal comma 84 dell'art. 1 della L. 220/2010 (legge di stabilità 2011), che ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

 

Il comma 3.1 prevede l’applicazione, anche al Comune di Marsciano, delle esenzioni fiscali previste dal comma 3 del medesimo articolo 8.

L’articolo 8, comma 3, del D.L. n. 74 del 2012, prevede che non concorrono a formare il reddito imponibile a fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

Tale esenzione è disposta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all'anno di imposta 2013.

I predetti fabbricati sono esentati dall’IMU (la cui applicazione è prevista, in via sperimentale, dall’articolo 13 del D.L. 201/2011) fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati, comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Si ricorda in proposito che l’articolo 4, comma 5-octies del D.L. 16 del 2012 ha da ultimo stabilito che i fabbricati ubicati nelle zone del sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009 siano esenti da IRPEF, IRES e IMU purché siano distrutti, ovvero siano oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili. L’esenzione si applica sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli stessi cespiti. A tal fine viene inserito il comma 1-bis all’articolo 6 del decreto-legge “Abruzzo”, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.

Il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, la quale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi venti giorni.

 

Il comma 3.2 prevede che per il citato comune non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprietà dei comuni di cui all’articolo 13, comma 11, secondo periodo, del D.L. 201/2011, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo.

Al riguardo si osserva che tale disposizione sostanzialmente riproduce quanto già vigente per tutti i comuni, ai sensi del secondo periodo del richiamato comma 11. Non appare chiara, dunque, la portata normativa del comma in esame.

 

Il comma 3.3 consente al comune di Marsciano di esentare dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 507/1993, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione.

La TOSAP - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è disciplinata dagli articoli 38 a 57 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come successivamente modificato.

Essa era stata abolita, a seguito dell’introduzione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dall’articolo 51 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; è stata tuttavia successivamente reintrodotta dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 all’articolo 63[196] ha autorizzato i comuni e le province, con apposito regolamento, ad escludere l'applicazione della TOSAP.

L’articolo ha autorizzato i medesimi enti ad assoggettare l'occupazione permanente e temporanea di suolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione ed in base a tariffa.


 

Articolo 1, comma 557
(
Sose S.p.A)

 

557. In relazione alle ulteriori attività conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma dispone una integrazione – pari a 1,3 milioni di euro per il 2013 - del finanziamento a favore di SoSE S.p.A., di cui all’articolo 1, comma 23 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011).

Si rammenta che SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. è una Società per Azioni costituita con la partecipazione al capitale sociale del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’88% e della Banca d’Italia per l’12%, in base all’art. 10, comma 12 della legge 146 dell’8/5/1998, avente il compito di svolgere tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, nonché ogni altra attività di supporto metodologico all’Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d’impresa.

Su tale ambito di competenze è intervenuto il sopra citato articolo 1, comma 23 della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010), che ha affidato alla SOSE il compito di predisporre, anche per l’attuazione del federalismo fiscale, le metodologie ed elaborare i dati per la definizione dei fabbisogni standard nei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali nei settori diversi da quello della sanità autorizzando anche a tal fine la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

In particolare, al fine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale la norma dispone che la società dovrà predisporre altresì le metodologie ed elaborare i dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le funzioni attinenti al processo di attuazione del federalismo fiscale hanno poi trovato specifica individuazione ad opera del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216[197], in base al quale i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

Alla determinazione dei fabbisogni standard fa altresì riferimento – con riguardo alle regioni - l’articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68[198], che li richiama ai fini della individuazione ( con legge) dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle materie di competenza regionale della sanità, dell’assistenza, dell’istruzione e del trasporto pubblico locale (per la parte di conto capitale). Tale norma, in particolare, dispone che i LEP siano stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, per ciascuna delle quali devono essere definiti i costi ed i fabbisogni standard, secondo una procedura che prevede anche in tal caso l’intervento della SOSE S.p.A. in collaborazione con l’Istat ed anche utilizzando una apposita struttura[199] presso la Conferenza delle Regioni.

 

L’integrazione del finanziamento disposto dal comma 557 in esame è finalizzata alle ulteriori attività, anche in tema di razionalizzazione della spesa pubblica (spending review) svolte dalla Società, in conseguenza dell’attuazione dell’articolo 1-bis del D.L. n. 52/2012 (legge n. 94/2012)[200], il quale prevede che sia ai fini dell'esercizio delle attività di controllo e razionalizzazione della spesa prevista dal provvedimento e sia per l'efficace realizzazione della revisione della spesa stessa nel campo sanitario, il Governo verifichi prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dai decreti legislativi 26 novembre 2010, n. 216 e 6 maggio 2011, n. 68.


 

Articolo 1, comma 558
(Proroga graduatorie selezione funzionari Agenzia Entrate)

 

558. All'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

 

 

Il comma 558 proroga al 31 dicembre 2013 l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4-bis, del D.L. 216/2001, con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2012 l’efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico - pubblicate in data 16 ottobre 2009 - relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008.

Lo stesso comma, inoltre ha previsto l’obbligo, in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, per l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo tributario, attingendo, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, sempre nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.


 

Articolo 1, comma 559
(Riduzione incentivi rottamazione veicoli)

 

559. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e al comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies, le parole: «35» sono sostituite dalle parole: «25».

 

 

Il comma 559 dell’articolo 1 riduce di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 l’autorizzazione di spesa del Fondo per l’erogazione dei contributi statali, per l’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, di cui al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

La disposizione prevede in particolare che la riduzione di 10 milioni operi sulla sola parte del Fondo, che aveva in origine una dotazione di 35 milioni di euro, destinata, in base al comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies, ai contributi statali per l’acquisto di veicoli che producono emissioni di CO 2 superiori a 95 g/km, ma non superiori a 120 g/km, destinati esclusivamente alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi o alla sostituzione dei veicoli utilizzati, come beni strumentali, nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

E’ infatti la sola dotazione di questa parte del fondo che viene ridotta da 35 milioni a 25 milioni di euro. Rimane invece inalterata la dotazione di 15 milioni di euro prevista, per tutte le categorie di acquirenti, per l’acquisto di veicoli che producono emissioni di CO 2 non superiori a 95 g/km.

Il Fondo infatti, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, aveva una dotazione complessiva di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e, in base al comma 2 dello stesso articolo 17-undecies, aveva una destinazione, per l’anno 2013, così ripartita:

a)    15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali per l’acquisto di veicoli che producono emissioni di CO 2 non superiori a 95 g/km a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che una quota pari al 70 per cento delle risorse disponibili siano assegnate alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi o alla sostituzione dei veicoli utilizzati, come beni strumentali, nell'esercizio di imprese, arti e professioni;

L’articolo 82 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), prevede che si abbia uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. L'uso di terzi comprende:

   locazione senza conducente;

   servizio di noleggio con conducente e servizio di taxi per trasporto di persone;

   servizio di linea per trasporto di persone;

   servizio di trasporto di cose per conto terzi;

   servizio di linea per trasporto di cose;

   servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

b)  35 milioni di euro per provvedere all'erogazione dei contributi statali per l’acquisto di veicoli che producono emissioni di CO 2 superiori a 95 g/km, ma non superiori a 120 g/km. I contributi per l’acquisto di questi veicoli sono destinati esclusivamente alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi o alla sostituzione dei veicoli utilizzati, come beni strumentali, nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

 

Si ricorda che il Fondo in questione è stato istituito per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies dello stesso decreto legge n. 83 del 2012. Si tratta dei contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive previa consegna di un veicolo da rottamare. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto – ed è riconosciuto in percentuale del 20 per cento (negli anni 2013 e 2014) o del 15 per cento (nel 2015) del prezzo d’acquisto, fino a determinati massimali, fissati in relazione alle emissioni complessive del veicolo. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 e deve essere ripartito in parti uguali tra un contributo statale e uno sconto praticato dal venditore.


 

Articolo 1, comma 560
(Commissari gestione emergenza)

 

560. I commissari delegati per la gestione, di contesti emergenziali, i commissari del, Governo cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché i commissari straordinari regionali, assicurano, sui siti istituzionali delle rispettive strutture o, in mancanza, sui siti istituzionali delle amministrazioni che hanno proceduto al commissariamento, la tempestiva pubblicazione degli atti e dei documenti relativi alle deliberazioni assunte, nonché la situazione aggiornata dei rapporti contrattuali, delle risorse stanziate, di quelle impegnate, trasferite ed erogate per gli interventi adottati nell'esercizio delle loro funzioni.

 

 

Il comma 560, stabilisce obblighi di trasparenza in capo a diverse figure commissariali, imponendo la tempestiva pubblicazione, sui siti istituzionali delle rispettive strutture o, in mancanza, sui siti istituzionali delle amministrazioni che hanno proceduto al commissariamento, degli atti e dei documenti relativi alle deliberazioni assunte nonché la situazione aggiornata dei rapporti contrattuali e delle risorse stanziate, impegnate, trasferite ed erogate per gli interventi adottati nell'esercizio delle loro funzioni.

La norma fa esplicito riferimento a:

§      i commissari delegati per la gestione di contesti emergenziali;

§      i commissari di Governo ex L. n. 400/1988.

L’art. 11 della L. 23 agosto 1988 n. 400 disciplina la figura dei Commissari straordinari del Governo, che vengono nominati al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.

§      i commissari di Governo di cui al D.Lgs. n. 112/1998.

Il citato decreto legislativo, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, prevede la figura dei commissari ad acta che, con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, vengono nominati in caso di accertata inattività da parte degli enti territoriali, tale da comportare inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali. Più specificamente la procedura prevede che, una volta accertata la predetta inerzia, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere decorso inutilmente il quale, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

§      i commissari straordinari regionali.

 

Si osserva, inoltre, come la norma in commento non contempla ulteriori ipotesi di commissariamento quali il commissario straordinario nominato per la gestione di enti locali a seguito di scioglimento dei medesimi nonché la peculiare figura del commissario straordinario per la gestione di enti locali sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso, entrambe disciplinate dal Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000).


 

Articolo 1, comma 561
(Entrata in vigore)

 

561. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

 

 

Il comma 561 dispone circa l’entrata in vigore il 1° gennaio 2013 della legge di stabilità in esame.

 

Si segnala che la formulazione del comma risulta incompleta, in quanto non indica quelle disposizioni contenute nella presente legge per le quali è prevista una data di entrata in vigore precedente o diversa dal 1° gennaio 2013.

 

Si ricorda che l’articolo 36 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) recava la seguente corretta formulazione: “Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012”.

 

Sono infatti presenti nel testo della legge di stabilità 2013 alcune disposizioni per le quali l’entrata in vigore è fissata dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (29 dicembre 2012). In particolare:

§      il comma 101 relativamente ai commi da 98 a 100, che inserivano nel testo le disposizioni contenute nel decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge. Il medesimo comma afferma la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge stesso;

§      il comma 280, che assegna al Fondo della protezione civile le disponibilità residue dell’anno 2012 relative alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille IRPEF, di cui 8 milioni destinata al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011;

§      il comma 426, che differisce all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi;

§      il comma 478, che dispone in merito alla deliberazione del bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), incorporate ai sensi dell'articolo 23-quater del D.L. n. 95 del 2012, rispettivamente, nell’Agenzia delle entrate e nell’Agenzia delle dogane.

 

Inoltre il comma 348 dispone che le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare al titolare dell’AIC (autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci) e al responsabile della farmacovigilanza nei casi di violazione degli obblighi loro ascritti previste dai commi 346 e 347 entrano in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale non regolamentare del Ministro della salute previsto dal comma 344 di individuazione delle procedure operative e delle soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza, che deve essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Si segnala, peraltro, che il comma 19, modificativo del D.L. n. 179 del 2012, al capoverso 16-quinquies autorizza, tra l’altro, una spesa di 1.320.000 euro per il 2012 per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico.

 



[1]     D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[2]     D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[3]     D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[4]     Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

[5]     Legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

[6]     L’articolo 4 del D.Lgs. n. 56/2000 ha aumentato di 8 lire (pari a 4 centesimo di euro) al litro la quota dell’accisa sulla benzina spettante alle regioni a statuto ordinario, destinandone il gettito al finanziamento del fondo sanitario nazionale.

[7]     D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133”.

[8]     Si tratta dello stesso termine previsto dal precedente comma 1 del nuovo articolo 16-bis per l’emanazione del D.P.C.M. che deve stabilire l’aliquota di compartecipazione al gettito delle accise.

[9]     D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[10]    D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[11]    L’Osservatorio è stato istituito, dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 244/2007, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico e di assicurare la verifica dell’andamento del settore e del completamento del processo di riforma. All’Osservatorio partecipano i rappresentanti dei ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali.

[12]    D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”.

[13]    L’art. 2, comma 1-ter del D.L. n. 40/2010 ha in particolare disposto la soppressione delle direzioni territoriali dell’economia e delle finanze e la riallocazione delle loro funzioni prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze. Ha altresì disposto che con i predetti decreti fossero stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate e le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

[14]    D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, conv. con modifiche dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.

[15]    L. 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

[16]    D.Lgs. 26 novembre 2011, Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.

[17]    Recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito in legge, con modificazioni, con la l. 6 agosto 2008, n. 133.

[18]    Il citato regolamento (CE), recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, disciplina, tra gli altri, i principi generali (articolo 16) e la procedura di gara d’appalto per gli oneri di servizio pubblico (articolo 17).

[19]    Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”.

[20]    D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, e convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

[21]    D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[22]    D.L. 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166

[23]    La procedura di privatizzazione di Toremar S.p.A. è stata conclusa nel 2012.

[24]    Il comma 9 del citato articolo 19-ter fissa i termini entro i quali le Regioni interessate avrebbero dovuto pubblicare i bandi di gara per la privatizzazione di Saremar S.p.A. e Toremar S.p.A. (31 dicembre 2009) e Caremar S.p.A. e Laziomar S.p.A. (28 febbraio 2010). Entro le medesime date avrebbero dovuto essere approvati, dalle stesse Regioni, gli schemi dei contratti di servizio, nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole.

[25]    Si tratta delle 6 regioni del sud (Campania, Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia) (Obiettivo 1) e delle aree sottoutilizzate del centro-nord (Obiettivo 2).

[26]    L’ultima proroga, fino al 31 dicembre 2013, è stata disposta dall’articolo 23, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 95/2012.

[27]    Gli altri fondi indicati nella norma sono il Fondo infrastrutture, di cui all’articolo 6-quinquies del D.L. 112/2008, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità e il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[28]    www.fim.webhat.it.

[29]    “La scelta delle soglie è avvenuta in base sia alla distribuzione della variabile altimetrica e clivometrica sia al confronto con gli indicatori socio-economici. Il profilo della montagna che emerge, seppure fondato su criteri squisitamente morfologici, vuole restituire tutta la complessità di territori la cui identità è espressa non solo da una “forma” del paesaggio, ma anche dalle relazioni sociali, culturali ed economiche che li caratterizzano.
In numeri, la classificazione dell’EIM porta a individuare 2.585 comuni montani, determinati esclusivamente sulla base di criteri morfologici e climatici. Tali criteri morfologici e climatici sono stati poi integrati da parametri socio-economici, i quali, affiancati alla componente geografico-fisica, acquisiscono una forte valenza descrittiva e interpretativa della composita realtà delle aree montane. L’utilizzo degli indicatori socio-economici (densità demografica, dinamica demografica e indice di vecchiaia) ha permesso così di identificare, all’interno dei 2585 comuni montani, 1399 comuni caratterizzati anche da condizioni di marginalità, riconducibili alla loro intrinseca “montanità”. La distribuzione territoriale di questi comuni montani marginali – visualizzata attraverso la georeferenziazione sulle carte dell’EIM – mostra un quadro socio-economico disomogeneo, sia a scala nazionale che locale. Il richiamo esplicito – all’interno del disegno di legge sul federalismo fiscale – alle “zone” o ai “territori” montani richiede, oltre al chiarimento in merito alla definizione stessa di montagna, anche una definizione univoca e rigorosa di comune montano: definizione che, allo stato attuale, manca nel nostro ordinamento. Tale incertezza legislativa ha provocato negli anni un progressivo allargamento della montagna “legale”, diluendo l’efficacia di interventi economici su una base territoriale eccessivamente ampia. L’approvazione delle norme relative al federalismo fiscale non può procedere dunque disgiuntamente dalla revisione della legge n. 97 del 1994, la cosiddetta “legge quadro” sulla montagna. L’EIM è concorde con le proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome presentate nel Documento sulle principali questioni aperte del “sistema montagna” approvato il 19 marzo 2009; in particolare concorda sia sul punto relativo alla revisione della legge n. 97 del 1994, sia sulla individuazione di nuovi criteri di definizione dei territori montani. A tale proposito, il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome contiene due ipotesi: la prima ipotesi – che prevede l’individuazione di un criterio “misto”, formato da una combinazione di parametri altimetrici, fisici, demografici, e indicatori di tipo socio-economico che evidenzino condizioni di “svantaggio” dei territori montani – va nella stessa direzione della proposta dell’EIM di classificazione dei comuni montani.”

[30]    “Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea”.

[31]    L’articolo 12 della L. 250/1958 prevede che i contributi per coprire gli oneri relativi alle assicurazioni di invalidità, vecchiaia, tubercolosi e malattie sia a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi sia a carico dello Stato siano versati all'I.N.P.S.. In particolare, il terzo comma dispone che il contributo a carico delle cooperative, delle compagnie e dei pescatori autonomi e quello a carico dello Stato costituiscano un apposito fondo denominato «Fondo versamento addetti alla piccola pesca».

[32]    Riguardanti, rispettivamente, l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) ed alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.

[33]    “Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea”.

[34]    Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

[35]    Modifica l'articolo 1, comma 1.

[36]    Modifica l’articolo 8, comma 6.

[37]    Aggiunge l’art. 6-bis (Qualità e sicurezza degli organi).

[38]    Articoli 13, 15, 16 della legge 91/1999.

[39]    Modifica l'articolo 22, comma 1, per cui la sanzione prevista, che viene raddoppiata, varia da un minimo di 2.064 euro (prima 1.032) ad un massimo di 20.658 (prima 10.329).

[40]    Il professionista sanitario che viene condannato per tale reato consegue anche l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

[41]    Viene inserito l’art. 22-bis (Sanzioni in materia di traffico di organi umani destinati ai trapianti).

[42]    Direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

[43]    Al proposito, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha precisato che, nelle more dell’approvazione della Legge Comunitaria per l’anno 2011, che contiene, tra l’altro, la delega al recepimento della direttiva 2010/84/UE, quest’ultima è applicabile a decorrere dal 21 Luglio 2012.

[44]    D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

[45]    Regolamento (UE) N. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate.

[46]    Regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012. della Commissione del 19 giugno 2012 relativo allo svolgimento delle attività di farmacovigilanza previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[47]    EudraVigilance è un network internazionale istituito dall'Agenzia europea per i medicinali che contiene i reports delle reazioni avverse ai farmaci autorizzati in tutta l'UE.

[48]    L’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 219/2006 dispone che nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un’autorizzazione dell’AIFA o un’autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007. Ai sensi del comma 2, quando per un medicinale è stata rilasciata una AIC, ogni ulteriore dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione e presentazione, nonché le variazioni ed estensioni sono ugualmente soggetti ad autorizzazione; le AIC successive sono considerate, unitamente a quella iniziale, come facenti parte della stessa autorizzazione complessiva, in particolare il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato autorizzato da almeno otto anni in Italia o nella Comunità europea.

[49]    AIFA, La nuova normativa di Farmacovigilanza:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/la_nuova_normativa_di_farmacovigilanza_0.pdf

[50]    L’articolo 130 del D.Lgs. 219/2006 (Disposizioni concernenti il titolare dell’AIC) reca disposizioni in materia di PSUR, mentre la Direttiva dedica allo stesso tema la Sezione 2 (artt. 107-ter-107-octies). Il documento AIFA già citato reca una sezione dedicata al tema.

[51]    Relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini.

[52]    Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini.

[53]    Cfr. http://www.efsa.europa.eu

[54]    “Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea”.

[55]    (che attendevano l'esito di una serie di cause pilota, tutte poi respinte dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee con ordinanza 8 luglio 2008).

[56]    Ai sensi dell’art. 260 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), se la Commissione ritiene che lo Stato non si sia conformato a una precedente condanna per inadempimento può, con un parere motivato, avviare una nuova procedura di infrazione fissando un termine entro il quale lo Stato deve prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta e precisando, altresì, i punti sui quali lo Stato membro risulta inadempiente. Se lo Stato non si conforma al parere motivato, la Commissione può adire la Corte di Giustizia, specificando l'importo delle sanzioni di cui chiede l’inflizione. Le sanzioni consistono in una somma forfetaria e in una penalità di mora, adeguate alla gravità e alla persistenza dell’inadempimento.

[57]    www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/MEMORANDUM_MINISTRO_
AMBIENTE_28032014.pdf

[58]    www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/?vw=contenutiDettaglio&id=90

[59]    http://94.86.40.85/home_it/showitem.html?lang=&item=/documenti/comunicati/
comunicato_0430.html

[60]    www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stencomm/0814/audiz2/2012/1121/s000r.htm

[61]    Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

[62]    Il D.M. (MiSE) del 6 luglio 2012 riguardante l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici definisce bioliquidi sostenibili i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all’ articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

[63]    Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

[64]    La norma precisa, con una disposizioni il cui contenuto normativo non risulta individuabile, che tale incremento tiene anche conto del differimento al 30 giugno 2013, per il medesimo anno, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame.

[65]    Importo che risulta ulteriormente incrementato di 150 milioni per l’anno 2013 dall’articolo 1, comma 120 della legge di stabilità in commento.

[66]    Tale comma dispone una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 23/2011, e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna nei seguenti importi: 500 milioni di euro per il 2012; 2.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014; 2.100 milioni a decorrere dall’anno 2015.

[67]    Come dispone l’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 23/2011.

[68]    Su tale aspetto deve peraltro osservarsi che, tra quelle menzionate dalla norma, l’unica lettera che contiene un riferimento ad importi è la lettera c) la quale, come si è visto, disciplina gli incrementi per il biennio 2013-2014 del Fondo di solidarietà comunale. Le altre lettere contengono prescrizioni sostanziali alle quali non sono riferibili somme o importi.

[69]    In passato, infatti, il differimento di tali termini richiedeva l’intervento legislativo, ed era affidato, a singoli provvedimenti d’urgenza annuali di finanza locale, recanti le disposizioni destinate a disciplinare i singoli esercizi finanziari.

[70]    L’Istituto per la finanza e l’economia locale è una fondazione costituita dall’ANCI in data 16 marzo 2006 - avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell’ANCI, il cui ordinamento è determinato con statuto approvato dall’ANCI -, in attuazione del decreto del Ministero dell’economia e finanze del 22 novembre 2005, conformemente a quanto previsto dal comma 2-ter del D.L. n. 7/2005, che ha attribuito all’ANCI l’obbligo di proseguire i servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei Comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti.

[71]    Gli enti di diritto privato di cui alla norma sono le società (Libro I, Titolo II, Capo I, artt. 13-42), le associazioni e fondazioni (Libro I, Titolo II, Capo I, artt. 14-35), le associazioni non riconosciute e i comitati (Libro I, Titolo II, Capo I, artt. 36-42).

[72]    Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

[73]    Il Consorzio ANCI-CNC aveva attuato, in dieci anni di attività, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, un complesso di servizi finalizzati alla formazione e gestione di anagrafi dei contribuenti tenuti al versamento dell'ICI, assicurando informazioni al Ministero dell'economia e delle finanze, in termini di dati, elaborazioni ed elementi utili per l'applicazione dell’ICI.

[74]    Le nuove funzioni previste dal citato comma 23 sono da mettere in relazione, principalmente, ai compiti di natura tecnica affidati alla SOSE ed all’IFEL ai fini della determinazione dei fabbisogni nel decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, in tema di fabbisogni standard degli enti locali, attuativo della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale.

[75]    D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, recante “Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

[76]    Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si segnala che il citato comma 989 è stato sostituito dall’articolo 16 del D.L. n. 81/2007 (legge n. 127/2007).

[77]    Per transhipment si intende il trasferimento (imbarco/sbarco) di contenitori dalle grandi navi portacontainer (navi madri) su battelli di dimensioni minori, definiti navi feeder, allo scopo di trasferire le merci dai grandi porti internazionali (hub transhipment) sulle reti ferroviarie landbridges che collegano porti situati su coste opposte e distanti, ovvero sulle reti di navi feeder verso porti minori che servono retroterra o hinterland regionali.

[78]    D.Lgs. n. 91 del 31 maggio 2011, “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”, pubblicato in G.U. il 24 giugno 2011 ed entrato in vigore il 1° settembre 2011 (art. 26).

[79]    Il termine era originariamente stabilito al 28 febbraio 2012. Successivamente è intervenuto l’articolo 19, comma 1 del D.L. n. 216/2011 (legge n. 14/2012) che ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2012.

[80]    D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012.

[81]    Come ricorda l’AIFA, il valore del pay back è sempre determinato sul prezzo al pubblico (o il prezzo massimo di cessione) e non sul prezzo a carico del SSN, ovvero indipendentemente dall’eventuale presenza di concomitanti sconti obbligatori a carico del produttore per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche. In particolare, i prezzi al pubblico non tengono conto dello sconto al produttore pari allo 0,6% e dell’ulteriore sconto a carico dei grossisti e dei farmacisti disposto con determina AIFA del 9 febbraio 2007 pubblicata sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 2007.

[82]    Articolo 1, comma 796, lettera g) della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

[83]    In particolare, le aziende farmaceutiche possono richiedere all’AIFA la sospensione degli effetti della deliberazione n. 26 del 27 settembre 2006 a fronte del versamento alle Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN generabili dalla riduzione del 5% applicata precedentemente dalle aziende farmaceutiche direttamente sul prezzo dei medicinali. Con Provvedimento 29 gennaio 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 10 febbraio 2007, n. 34) l’AIFA ha approvato le tabelle di equivalenza elaborate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge finanziaria 2007.

[84]    Le proroghe annuali, sono intervenute con disposizioni contenute nei decreti leggi annuali di proroga di termini previsti da disposizioni legislative. L’ultima proroga al 31 dicembre 2012 è prevista dall’articolo 10, commi 4 e 5, del D.L. 216/2011, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

[85]    L. 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

[86]    Dall’articolo 10, commi 4 e 5, del D.L. 216/2011.

[87]    La notizia dell’attivazione della procedura per consentire la proroga dei termini di operatività delle commissioni era già stata pubblicata il 9 dicembre 2012 sul sito http://abilitazione.miur.it./public/news.php?&#idx-20.

[88]    http://www.unisi.it/sites/default/files/allegati/0417image.pdf

[89]    http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dd-27062012.aspx.

[90]    In particolare, il co. 1 stabilisce che il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita.

[91]    La relazione illustrativa evidenziava che la proroga era finalizzata ad assicurare continuità di gestione nella fase di adeguamento alla nuova disciplina prevista dalla legge finanziaria 2008.

[92]    La relazione illustrativa evidenziava che la proroga si rendeva necessaria per far fronte alla grave situazione organizzativa e finanziaria delle fondazioni.

[93]    D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario., convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[94]    Le modalità di rateizzazione dei debiti sono state definite dal Commissario con il decreto 10 marzo 2010 (GU n. 70/2010).

[95]    La proroga disposta con il decreto del 25/3/11 era consentita dall’articolo 1, comma 2 del D.L. n. 225/10 che prevedeva tale facoltà.

[96]    Decreto legislativo n. 51 del 1998, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

[97]    Regio decreto n. 12 del 1941, Ordinamento giudiziario. Si rammenta in particolare che il decreto legislativo n. 51 del 1998 ha tra l'altro introdotto nell’ordinamento giudiziario i giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice procuratori onorari (VPO) quali magistrati onorari addetti, rispettivamente, al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, in relazione a specifiche materie (si vedano gli articoli 42-bis e seguenti, e gli articoli 71 e seguenti del regio decreto n. 12 del 1941).

La nomina a GOT, come a VPO, avviene con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio (articolo 42-ter, del citato regio decreto n. 12). I predetti magistrati onorari durano in carica 3 anni e possono essere confermati per una sola volta (articolo 42-quinquies e articolo 71, secondo comma, del citato regio decreto n. 12).

[98]    Legge 21 novembre 1991 n. 374, recante Istituzione del giudice di pace. L'articolo 7, comma 1, prevede che il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica 4 anni e può essere confermato per un secondo e terzo mandato di pari durata. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di 2 anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di 4 anni. Ulteriore nomina non è consentita se non decorsi 4 anni dalla cessazione del precedente incarico. Resta ferma la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.

[99]    D.L. 30 dicembre 2004 n. 314, Proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1 marzo 2005, n. 26.

[100]  Si ricorda che lo scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio di previsione è previsto dall’articolo 141, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000. In tale specifica ipotesi, l’articolo 141del TUEL prevede che i consigli comunali e provinciali, in via generale, vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

[101]  Ai sensi dell’articolo 193 del Testo unico, gli enti locali sono tenuti, durante la gestione, al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio sia per la copertura delle spese correnti che per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal Testo unico. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare deve provvedere, con propria delibera, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio (di cui all’articolo 194), e per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato. Qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, il Consiglio adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

La mancata adozione, da parte dell’ente, dei suddetti provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141 del Testo unico, e dà luogo alla procedura di scioglimento del Consiglio prevista in tale ipotesi.

[102]  L’articolo 1, comma 7, della legge n. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) prevede che le disposizioni della legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscano principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici (con esclusione del personale in regime di diritto pubblico), in coerenza con quanto disposto all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 8 dispone invece che, ai fini dell’applicazione del comma 7, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individui e definisca, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti pubblici.

[103]  Introdotto dall’articolo 40 della L. 24 dicembre 2007, n. 247, “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[104]  Anch’esso introdotto dal comma 40, dell’articolo 1 della L. 247/2007.

[105]  Secondo l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 per amministrazioni pubbliche si intendono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali - entrate, dogane, territorio).

[106]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[107]  In precedenza all’intervento dell’articolo 66, comma 7, del D.L. 112/2008, il limite era del 60%.

[108]  Tale comma ha disposto che il reclutamento è adottato da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della L. 449/1997. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è inoltre subordinato all'emanazione di apposito D.P.C.M..

[109]  Tale comma ha disposto che per il biennio 2008-2009 tali enti potessero procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

[110]  I contratti di solidarietà c.d. “difensivi” si sostanziano in accordi tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali volti a ridurre l’orario di lavoro, allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, i licenziamenti mediante un utilizzo più razionale della forza lavoro. Tali contratti hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno).

[111]  D.L. 20 maggio 1993, n. 148, “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236. Si fa presente che tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 2, comma 531, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[112]  Per una sintetica disamina del richiamato Fondo si rimanda alla scheda relativa all’articolo 1, commi 141-septiesdecies-novesdecies.

[113]  SOGEI SpA è una società a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 4 dello statuto del 14 luglio 2011 prevede che la società, in quanto organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha per oggetto, prevalentemente, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite a detto Ministero e alle Agenzie fiscali, segnatamente:

§       ogni attività, compresa quella industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'amministrazione fiscale;

§       ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui alla lettera precedente, comprese il supporto, l'assistenza e la consulenza all'amministrazione fiscale per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;

§       ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sogei può, inoltre, svolgere, nel rispetto della normativa vigente, ogni altra attività di natura informatica per conto dell'amministrazione pubblica centrale o locale, di istituzioni, di enti pubblici territoriali locali, di società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di Istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere. Sogei, in conformità al contratto di servizi quadro, deve garantire la manutenzione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo della fiscalità.

In quanto depositaria dell’Anagrafe tributaria, Sogei svolge un’azione di supporto sia alle valutazioni degli impatti delle manovre fiscali e della normativa, sia alla elaborazione delle politiche da perseguire in materia.

[114]  La Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A. – società interamante posseduta dal Ministero dell’economia e finanze - è stata istituita, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 414 del 1997, come strumento operativo per attuare un cambiamento nella gestione delle tecnologie dell'informazione nell'ambito dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Con il citato D.Lgs. n. 414/1997 sono state infatti affidate alla Consip le attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile. Successivamente con i Decreti del Ministero del Tesoro del 22 dicembre 1997 e del 17 giugno 1998 è stato affidato alla società l'incarico di gestire e sviluppare i servizi informatici dello stesso Ministero.

Inoltre, l’articolo 4, comma 7 del D.L. n. 193/2009 ha permesso al Ministero della giustizia di avvalersi di Consip S.p.a. per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia.

Le attività informatiche di Consip vengono svolte anche verso la Corte dei conti, per la quale Consip fornisce servizi di consulenza e di assistenza progettuale, organizzativa e tecnologica, nonché per altre strutture della pubblica amministrazione.

In aggiunta alle attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile, Consip è divenuta la struttura di servizio per gli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A., in virtù dei compiti ad essa conferiti dal combinato disposto di una serie di norme quali, in primis, l’articolo 26 della legge n. 488/1999, l’articolo 58 della legge 388/2000 e il D.M. 24 febbraio 2000.

Su tale ambito di competenze incidono poi ulteriori numerose norme contenute nel decreto in esame, in particolare, l’articolo 1, commi 1-18, alle cui schede di lettura si rinvia.

L'ambito operativo di Consip, fino all’intervento legislativo ora in commento, è stato dunque volto, da una parte, a fornire servizi di consulenza e di assistenza progettuale, organizzativa e tecnologica per l'innovazione del MEF e della Corte dei conti; e dall'altro, a gestire il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., le cui linee direttici sono state fissate da molteplici interventi legislativi che si sono susseguiti, talvolta non senza ripensamenti da parte del legislatore.

In quest’ultimo contesto, Consip è anche un’amministrazione aggiudicatrice, in quanto definisce, realizza e aggiudica gare d’appalto per conto delle amministrazioni. I compiti di Consip in materia di razionalizzazione degli acquisti della P.A., in virtù degli ultimi interventi legislativi finalizzati alla revisione e all’ottimizzazione della spesa pubblica, con particolare riferimento a quella per consumi intermedi (D.L. n. 52/2012 e D.L. n. 95/2012) si sono peraltro notevolmente estesi.

[115]  Il primo differimento, relativo alle sole federazioni sportive iscritte al CONI, era stato disposto, fino al 1° gennaio 2012, dall’art. 2, co. 2-quaterdecies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011). Il differimento al 1° gennaio 2013 sia per le federazioni sportive che per le discipline sportive associate è stato disposto dall’art. 14, co. 2-bis, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012).

[116]  Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012. Si tratta della Federazione italiana giuoco squash (FIGS). Per completezza, si evidenzia che l’elenco reca, in calce, una nota che evidenzia che, in pendenza del secondo grado di giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, sono da ritenersi escluse dall’elenco 26 ulteriori federazioni, ivi indicate.

[117]  La L. n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) ha previsto che, “a partire dal 1° gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport”. Da ultimo, l’art. 30-bis, co. 4, del D.L. n. 185/2008 (L. 2/2009) ha fissato in € 470 mln la quota in favore del CONI per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010 ed ha previsto che, a decorrere dal 2011, l’importo sia determinato con decreto del MEF. Ulteriori risorse sono state assegnate dall’art. 1, co. 23-ter e 23-octiesdecies, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Inoltre, il CONI è stato incluso, per il triennio 2010-2012, tra i destinatari delle risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili (art. 1, co. 23-ter e 23-octiesdecies, lett. b), del D.L. 194/2009 -L. 25/2010).

[118]  Il bilancio del CONI, unitamente alla relazione sull’attività svolta, è trasmesso alle Camere dall’autorità di governo vigilante, ai sensi dell’art. 30, co. 5, della L. 70/1975. Il controllo sulla gestione finanziaria dell’ente è effettuato dalla Corte dei Conti, la cui ultima relazione è stata trasmessa al Parlamento il 16 aprile 2012 (Doc. XV, n. 412) ed è relativa all’esercizio 2010. http://xvi.intra.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/015/302/INTERO.pdf.

[119]  Adottato dal Consiglio nazionale del CONI il 30 settembre 2011

      http://www.coni.it/fileadmin/_temp_/coni/pdf/Statuto_30-9-2011.pdf

[120]  Si veda anche l’art. 23 dello Statuto del CONI. Il medesimo articolo chiarisce anche che, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica, tra le altre, le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’utilizzazione dei contributi pubblici, alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici. Nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.

[121]  Secondo quanto precisato dalla Ragioneria generale dello Stato con Circolare n. 40 del 23 dicembre 2010, l’ambito applicativo della disposizione, con le esclusioni espressamente previste, è costituito da tutti gli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) che ricevono, non “una tantum”, contributi a carico delle finanze pubbliche.

[122]  Si ricorda che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia. Il CIPE ha aggiornato gli elenchi con una serie di delibere e, da ultimo, con delibera 13 novembre 2003, n. 87. L’elenco dei comuni è consultabile anche sul sito internet:

http://www.confedilizia.it/ELENCO%20COMUNI%20ALTA%20TENSIONE%20ABITATIVA.htm .

[123]  “Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri”.

[124]  “Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri”.

[125]  La legge di conversione del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) è stata pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 2011 ed è entrata in vigore il giorno successivo.

[126]  D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012.

[127]  L’allegato 1 reca criteri per l'individuazione delle zone sismiche nonché l’individuazione, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone.

[128]  D.L. 8 agosto 1994, n. 507, Misure urgenti in materia di dighe, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

[129]  Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[130]  In particolare, l’articolo 5, comma 2, del DL 95/2012 prevede che il limite di spesa pari al 50 per cento dei costi sostenuti nel 2011 per le spese destinate all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, si applica alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell’elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità n. 196/09; alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e alle società dalle stesse amministrazioni controllate.

Non si applica invece al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza; ai servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa; alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché quelle utilizzate per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

I contratti di locazione o noleggio in essere possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del relativo contratto.

[131]  Ai sensi di tale norma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. La norma precisa che fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2011 continuano ad applicarsi anche al CONI.

[132]  Il comma entra in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento in esame.

[133]  E’ stato altresì demandato a successivi decreti ministeriali la possibilità di disporre ulteriori trasferimenti e conferimenti.

[134]  Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche.

[135]  Si ricorda che ai fini del consolidamento dei conti pubblici, ulteriori misure finanziarie a carico degli enti territoriali sono state introdotte con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e, poi, con il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (c.d. spending review 2). Un inasprimento del concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è inoltre previsto anche dal provvedimento in esame (cfr. i commi 448 e successivi).

[136]  Articolo 20, comma 3, del D.L. n. 98/2011 e articolo 31, comma 5, della legge n. 183/2011.

[137]  L'articolo 36 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone, a decorrere dal 2012 l'avvio di una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo primo dello stesso decreto recante i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali. In particolare la sperimentazione dovrà riguardare l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi.

[138]  Si ricorda che il previgente comma 5 prevedeva che gli enti locali collocati nella classe dei virtuosi fossero tenuti a conseguire l’obiettivo strutturale del patto di stabilità interno, realizzando un saldo finanziario uguale a zero ovvero pari ad un valore obiettivo compatibile con gli spazi finanziari che si ottengono applicando la clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 6, relativa agli enti non virtuosi.

[139]  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

[140]  Si ricorda che ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. n. 267/2000, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso viene disposto qualora emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento nei riguardi degli amministratori stessi, che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei servizi, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco e di componente di giunta, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento di tali organi, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte. Il decreto di scioglimento esplica i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. L’articolo 144 dispone inoltre che con il decreto di scioglimento sia nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, che resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

[141]  Si ricorda che una delle misure sanzionatorie previste nelle ipotesi di mancato rispetto del patto consiste nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Tale sanzione si applica anche nei confronti degli enti locali della Regione Siciliana e della Sardegna, che ancora beneficiano di trasferimenti erariali.

[142]  Simile misura di flessibilità è stata disciplinata, per il 2012, dall'articolo 20, comma 1, del D.L. 98/2011, ma non è stata attuata.

[143]  Entrambe le tipologie erano previste nella disciplina relativa al triennio 2009-2011. Per la regionalizzazione "orizzontale", disponeva l'articolo 77-ter del decreto-legge 112/2008, comma 11, che consentiva alle regioni a statuto ordinario di rimodulare – sulla base dei criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie - le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente dalle regole del Patto di stabilità.

La cosiddetta ‘regionalizzazione verticale’ del patto di stabilità è stata introdotta dall’articolo 7-quater del D.L. n. 5/2009, non utilizzata nel 2009, è stata confermata per il 2010 dal D.L. n. 2/2010, articolo 4, comma 4-sexsies. Quelle norme già prevedevano la possibilità per gli enti locali ‘virtuosi’ di escludere dai vincoli del patto alcune particolari tipologie di spese in conto capitale, considerate necessarie a fronteggiare la crisi economica.

[144]  Per il 2010, l'entità della spesa, in milioni di euro, per ciascuna regione coinvolta è la seguente: Basilicata 2,5; Emilia Romagna 92,7; Lazio 152; Piemonte 65; Sardegna 27,3; Toscana 60 e Umbria 3,8.

[145]  Per il 2011, l''entità della spesa, in milioni di euro, per ciascuna regione coinvolta è la seguente: Basilicata 4,1, Emilia Romagna 84, Lazio 180,9, Liguria 62,6, Lombardia 70, Marche 91,4, Piemonte 370, Puglia 50, Sardegna 50, Toscana 55, Umbria 30,3 e Veneto 80.

[146]  In attuazione di tale disciplina, il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 giugno 2011 ha recato le norme specifiche per l'attuazione della «regionalizzazione orizzontale» del patto di stabilità interno per l’anno 2011, disponendo che i comuni e le province che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all’obiettivo prefissato possono comunicare al Ministero dell’economia l’importo degli spazi finanziari che sono disposti a cedere; analogamente, i comuni e le province che prevedono di conseguire un differenziale negativo rispetto all’obiettivo possono comunicare al Ministero dell’economia l’importo degli spazi finanziari di cui necessitano. La procedura prevede che ogni regione provveda, dunque, a ridefinire e a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. E’ prevista altresì la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della regione di tutti gli elementi informativi per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica per ciascun ente locale, entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno.

[147]  Per il 2010 in tre regioni sono state effettuate 'compensazioni' tra gli enti locali: nella regione Lazio per 118,6 milioni di euro, nella regione Piemonte per 4,4 milioni di euro e nella regione Toscana per 871 migliaia di euro. Per l'esercizio 2011 l'impegno complessivo di 70.243 migliaia di euro è così ripartito: in Abruzzo 3.100, in Emilia-Romagna 21.220, nel Lazio 32.866, in Liguria 1.120, in Lombardia 5.647, in Piemonte 1.150, in Puglia 4.120 ed in Toscana 1.020.

[148]  Termine che risulta più coerente con i vigenti criteri di formulazione delle norme, rispetto al termine “soppresso” recato dal comma.

[149]  Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

[150]  Il testo originario dell’articolo 4-ter del D.L. n. 16/2012 fissava il termine al 30 giugno, poi posticipato al 20 settembre dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 95/2012.

[151]  Il testo originario dell’articolo 4-ter del D.L. n. 16/2012 fissava il termine al 30 luglio, poi posticipato al 5 ottobre dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 95/2012.

[152]  Si ricorda che il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo dei comuni sono determinati, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 23/2011, recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo delle province sono determinati, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 21 e dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 68/2011, recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”. Il fondo sperimentale di riequilibrio è finalizzato a realizzare “in forma progressiva e territorialmente equilibrata” la devoluzione ai comuni e alle province della fiscalità propria. Il secondo fondo è destinato al finanziamento delle spese dei comuni e delle province successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard.

Per quanto riguarda i comuni, si ricorda che l’articolo 1, comma 380, lettera e), della legge in esame ha disposto la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni - nonché dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati – in ragione della complessiva ridefinizione della destinazione del gettito rinveniente dall’IMU e, conseguentemente, dei rapporti finanziari tra Stato e comuni, prima delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, nell’ambito del quale la legge di stabilità 2013 in esame ha disposto l’abrogazione di numerose disposizioni.

Contestualmente all’attribuzione dell’intero gettito IMU ai comuni (con l’eccezione di quello sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che rimane allo Stato), viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale (ai sensi del comma 380, lettera b)), alimentato da una quota dell'imposta municipale propria da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto, le disposizioni in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna devono intendersi riferite al fondo di solidarietà comunale.

[153]  Cfr. al riguardo l’articolo 20, comma 9, del D.L. n. 98/2011.

[154]  Si ricorda, al riguardo, che i componenti degli organi esecutivi degli enti locali (sindaci, presidenti di provincia, assessori ecc.) e i presidenti dei consigli (comunali e provinciali) percepiscono una indennità di funzione (art. 82, co. 1 TUEL), mentre i componenti degli organi elettivi (consiglieri comunali e consiglieri provinciali) hanno diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (art. 82, co. 2 TUEL). La misura dell’indennità e dei gettoni è determinata dal decreto del Ministro dell’interno n. 119/2000.

[155]  Termine che risulta più coerente con i vigenti criteri di formulazione delle norme, rispetto al termine “soppresso” recato dal comma.

[156]  Pur essendo regioni a statuto speciale - e dunque con competenza primaria in materia di enti locali - per le regioni Sicilia e Sardegna non sono intervenute le norme di attuazione necessarie a completare il trasferimento delle funzioni. Il finanziamento dei comuni delle regioni Sicilia e Sardegna continua perciò ad essere a carico dello Stato.

[157]  Per debiti fuori bilancio si intendono, a norma dell'articolo 194, quelli derivanti da sentenze esecutive; da copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; da ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 (che detta le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione della spesa), nei limiti in cui è possibile accertarne l’utilità e l’arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

[158]  Si ricorda che il citato comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183/2012 (legge di stabilità 2012), nella sua attuale formulazione, dispone che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli enti ad esso soggetti devono inviare al Ministero dell'economia (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria. La norma sottolinea l’obbligatorietà di tale certificazione prevedendo, anche in questo caso, che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisca inadempimento al patto di stabilità interno.

[159]  Così ha illustrato la relazione tecnica del Governo al disegno di legge presentato alle Camere.

[160]  Per l'esercizio 2012, la misura è fissata per ciascuna regione nella tabella inserita ai commi 2 (per la competenza) e al comma 3 (per la cassa) dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012 (legge 183/2011).

[161]  Il 'Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (Sec95)' è uno schema contabile utilizzato a livello europeo e nella contabilità nazionale.

[162]  Su ricorso delle regioni Toscana, Veneto e Sardegna, la Corte costituzionale con sentenza n. 176 del 6 luglio 2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 5-bis del Decreto legge 138/2011 e – conseguentemente della lettera n) – per lesione dell'autonomia finanziaria regionale e per violazione del principio secondo cui gli interventi perequativi e solidali devono garantire risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per l'esercizio delle normali funzioni e tali risorse devono provenire dallo Stato. La deroga ai vincoli del patto di stabilità in favore delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con conseguente redistribuzione dei maggiori oneri tra lo Stato e le restanti Regioni per effetto della clausola di invarianza dei tetti, comporta infatti un aggravio del bilancio delle altre regioni e una rimodulazione più onerosa dei rispettivi patti di stabilità. In sostanza interventi diretti a rimuovere gli squilibri economici devono seguire le modalità fissate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

[163]  Decreto 27 novembre 2012 , Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento. (GU n. 288 del 11-12-2012)

[164]  Le norme recate dalla legge finanziaria 2010 modificano l’ordinamento finanziario della regione e delle due province autonome per adeguarlo agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale dall’articolo 27 della legge 42/2009, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Nello statuto viene inserita – come aveva disposto il comma 7 dell’articolo 77-ter del decreto-legge 112/2008 - la disciplina del patto di stabilità e le "ulteriori forme di risparmio".

[165]  Le ulteriori riduzioni sono le seguenti: a)le somme stabilite nella tabella inserita al comma 10 dell'articolo 32: complessivi 2.130 milioni di euro per il 2012 e 2.500 milioni per il 2013 e successivi; b)   la somma di complessivi 920 milioni di euro (annui), quale “concorso alla finanza pubblica” delle autonomie speciali definito dall'articolo 28, comma 3, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 ('riserva all'erario' del maggior gettito derivante dall'aumento dell'addizionale IRPEF, disposta dal comma 1 del medesimo articolo 28); c)      la somma di complessivi 235 milioni di euro, quale aumento del "concorso alla finanza pubblica" disposto dall'articolo 35 comma 4 del D.L. 1/2012 che esplicita in tal modo la finalizzazione della riserva all'erario del maggior gettito delle maggiori entrate ottenute nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dall'incremento dell'accisa sull'energia elettrica . Il concorso alla finanza pubblica è stato poi ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 (articolo. 4, comma 11 del D.L. 16/2012); d) come formula residuale, degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

[166]  Tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: Valle d’Aosta L. Cost. 4/1948 art. 2; D.Lgs. 431/1989; Trentino-Alto Adige, D.P.R. 670/1972 artt. 4, 80; D.P.R. 473/1975; D.Lgs. 268/1992; Friuli-Venezia Giulia, L. Cost. 1/1963 art. 4; D.P.R. 114/1965 art. 8; D.Lgs. 9/1997; Sicilia, R.D.Lgs. 455/1946 art. 14; Sardegna, L.Cost. 3/1948 art. 3. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione (o la provincia autonoma) a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

[167]  Il versamento deve avvenire entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto. "In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita".

[168]  Convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[169]  La lettera b), relativa agli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte, è stata abrogata dall’articolo 1, comma 495, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004).

[170]  D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali”.

[171]  In altri termini, in caso di due figli, l’importo base di 95.000 euro diviene di 110.000 per entrambi i figli; nel caso di tre figli, l’importo su cui calcolare la detrazione diviene di 125.000 euro per tutti e tre i figli.

[172]  L’importo di 10.600 euro era stato da ultimo fissato dall’articolo 2 del D.L. 201 del 2011.

[173]  Vedi nota n. 2.

[174]  Come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. 127505/RU del 28 ottobre 2011.

[175]  D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[176]  Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[177]  Tali aree sono da intendersi (v. art. 17, reg. 1257/99) non solo come zone di montagna, ma anche come zone nelle quali si riveli necessario mantenere una attività agricola con funzione di presidio e tutela del territorio, e nel contempo soffrano di fenomeni di spopolamento, o nelle quali ricorrano altri svantaggi specifici.

[178]  Il Registro Nazionale Titoli (RNT) è istituito da AGEA, presso il SIAN, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 182 del 9 settembre 2005 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 novembre 2005, n. 231.

[179]  In questo ambito si segnala la specifica disciplina ai sensi dell’art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, che, per quanto riguarda le entrate derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, determina un vincolo di destinazione dei relativi importi ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

[180]  L’articolo 23 della legge 576/1982 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) stabilisce che le entrate dell'Isvap sono costituite: dai contributi di vigilanza (ovvero dal gettito del contributo annuale di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, del contributo annuale di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo annuale di vigilanza sui periti assicurativi. I contributi sopra elencati sono previsti rispettivamente dagli articoli 335, 336 e 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private); dai ricavi della vendita di beni immobili; da altre entrate.

[181]  Il comma 67 riconosce all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici autonomia organizzativa e finanziaria, stabilendo che, per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, l’Autorità, oltre a determinare annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ne stabilisce le modalità di riscossione, “ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste sono predeterminati e pubblici.

[182]  L’ultima proroga, per l’anno 2012, è stata disposta dall’articolo 29, comma 6-bis del D.L. n. 216 del 2011.

[183]  Legge n. 296/2006.

[184]  Si considerano non residenti coloro che, cittadini italiani o meno, non risultano iscritti per la maggior parte del periodo d'imposta nelle anagrafi della popolazione residente, e non hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 2, comma 2, del TUIR). Per poter essere considerati soggetti passivi IRPEF, i soggetti non residenti devono aver percepito redditi prodotti in Italia, i quali costituiscono il loro reddito complessivo ai fini IRPEF.

[185]  D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010. n. 25.

[186]  D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure per la crescita del Paese”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[187]  www.camera.it/410?idSeduta=0719&tipo=alfabetico_stenografico#

[188]  Il cap. 7630 è articolato in due piani di gestione, di cui uno relativo alle spese non obbligatorie determinate dalla Tabella C. I due piani di gestione non sono tuttavia evidenziati nel ddl di bilancio (A.C. 5535/3). L’importo di 152 milioni ricomprende pertanto l’importo di tabella C.

[189]  Ricomprende anche le somme esposte in Tabella C.

[190]  Il programma EFA, avviato nel 1988, è preordinato alla realizzazione di un velivolo militare da parte dell’Italia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per assicurare la difesa aerea.

[191]  Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzalo a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l’erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi.

[192]  Si vedano le numerose sentenze a riguardo come la n. 326 del 2008, le nn. 165, 162 e 105 del 2007 e nn. 234, 118 e 88 del 2006.

[193]  In un caso si tratta del D.Lgs. 23/2011 concernente il federalismo fiscale municipale, attuativo della legge 42 del 2009: con la sentenza n. 64 del 7/3/2012, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione siciliana su alcune norme del D.Lgs. 23/2011 in quanto le norme censurate non si applicano alla Regione siciliana, come desunto dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 14, comma 2 del medesimo decreto legislativo; nell'altro caso si tratta delle misure dirette ad agevolare interventi edilizi su costruzioni private, recate dall'art. 5 D.L. 70/2011 (Sentenza n. 184 del 4/7/2012).

[194]  D.L. 13-8-2011 n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

[195]  Con la sola eccezione della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alla Regione siciliana con riguardo a tributi spettanti alla Regione ai sensi dello statuto.

[196]  Come già commentato supra, la TOSAP era stata abolita dall’articolo 51 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 a seguito dell’introduzione del COSAP - canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Dal momento che la tassa è stata reintrodotta nell’ordinamento dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, attualmente coesistono entrambe le forme di prelievo.

[197]  Recante “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”.

[198]  Recante “ Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario”.

[199]  Costituita dalla “Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO)”.

[200]  Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94