Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Schede di lettura (Articolo 1- commi 1-300) - Tomo I
Riferimenti:
AC N. 5534-BIS/XVI   L N. 228 DEL 24-DIC-12
Serie: Progetti di legge    Numero: 708    Progressivo: 4
Data: 31/01/2013
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Le leggi

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

 

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

 

 

Schede di lettura

(Articolo 1, commi 1-300)

 

 

 

n. 708/4

Tomo I

 

 

31 gennaio 2013

 

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE
(Tomo I)

Tavola di raffronto della numerazione degli articoli e dei commi tra il disegno di legge e il testo finale della legge nelle diverse fasi dell’esame parlamentare. 3

Schede di lettura

§      Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali) 19

§      Articolo 1, commi 2 e 3 (Gestioni previdenziali) 22

§      Articolo 1, commi 4 e 5 (Riduzioni di spesa dei Ministeri) 25

§      Articolo 1, commi 6 e 7 (Riduzioni Ministero dell’economia) 33

§      Articolo 1, commi 8-15 (Riduzioni di spesa del Ministero del lavoro) 37

§      Articolo 1, commi 16-18 e 22-29 (Riduzione della spesa del Ministero della giustizia) 41

§      Articolo 1, comma 19 (Giustizia digitale) 50

§      Articolo 1, commi 20 e 21 (Pignoramento nell’espropriazione presso terzi) 56

§      Articolo 1, comma 30 (Contributo unificato nel processo tributario) 58

§      Articolo 1, commi 31 e 32 (Liquidazione di spese processuali) 59

§      Articolo 1, comma 33 (Trasferimenti dei componenti delle Commissioni tributarie) 61

§      Articolo 1, comma 34 (Assunzione di Avvocati dello Stato) 63

§      Articolo 1, commi 35 e 37-42 (Disposizioni per la riduzione della spesa del Ministero degli Affari esteri) 64

§      Articolo 1, comma 36 (Modifiche all’armonizzazione dei bilanci degli enti servizi sanitari regionali) 70

§      Articolo 1, commi 43 e 48-59 (Riduzioni di spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) 72

§      Articolo 1, commi 44 e 45 (Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori) 83

§      Articolo 1, commi 46 e 47 (Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi per docenti) 85

§      Articolo 1, comma 60 (Collegi universitari legalmente riconosciuti) 88

§      Articolo 1, commi 61 e 62 (Riduzioni delle spese Ministero delle infrastrutture e trasporti) 90

§      Articolo 1, commi 63-66 (Riduzioni delle spese Ministero delle infrastrutture e trasporti) 92

§      Articolo 1, commi 67 e 68 (Capitanerie di porto) 95

§      Articolo 1, comma 69 (Incremento introiti derivanti dalla contribuzione degli utenti dei servizi del Registro italiano dighe) 96

§      Articolo 1, commi 70, 71 e 73-75 (Disposizioni per la riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole) 98

§      Articolo 1, comma 72 (Liquidazione EIPLI) 102

§      Articolo 1, comma 76 (Riduzioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali) 104

§      Articolo 1, comma 77 (Interventi conservativi volontari sui beni culturali) 105

§      Articolo 1, comma 78 (Somme giacenti nelle contabilità speciali del Mibac) 107

§      Articolo 1, commi 79-87 (Riduzioni delle spese del Ministero della salute) 110

§      Articolo 1, comma 88 (Piano straordinario di verifiche INPS sulle invalidità e devoluzione dei risparmi al fondo per le non autosufficienze) 115

§      Articolo 1, commi 89-91 e 94 (Assunzioni nel comparto Sicurezza, Difesa e Vigili del fuoco) 117

§      Articolo 1, comma 92 (Celebrazione del 70° anniversario della resistenza) 120

§      Articolo 1, comma 93 (Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso) 122

§      Articolo 1, commi 95-97 (Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo) 123

§      Articolo 1, commi 98-101 (Trattamenti di fine servizio) 128

§      Articolo 1, commi 108, 110 e 112 (Riduzioni di spesa degli enti pubblici di previdenza) 140

§      Articolo 1, comma 109 (Piano straordinario di verifiche INPS sulle invalidità e devoluzione dei risparmi al fondo per le non autosufficienze) 145

§      Articolo 1, comma 111 (Personale dell’INAIL) 147

§      Articolo 1, comma 113 (Assegno sostitutivo per l’accompagnatore militare) 149

§      Articolo 1, comma 114 (Invio telematico CUD da parte degli enti previdenziali) 151

§      Articolo 1, comma 115 (Sospensione e proroga di termini in tema di funzioni, risorse e di riordino delle province, di istituzione delle città metropolitane e di riduzione di dotazioni dell'amministrazione civile dell'interno) 152

§      Articolo 1, comma 116 (Fabbisogno delle università e degli enti di ricerca) 157

§      Articolo 1, commi 117 e 118 (Riduzione della spesa per le regioni e le province autonome) 159

§      Articolo 1, commi 119, 121 e 127 (Fondo sperimentale di equilibrio di comuni e province) 165

§      Articolo 1, comma 120 (Incremento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale) 172

§      Articolo 1, commi 122-126 (Contributo per il patto regionalizzato verticale) 174

§      Articolo 1, commi 128-130 (Recupero somme a debito dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno) 177

§      Articolo 1, commi 131-132 (Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario) 180

§      consente. 182

§      Articolo 1, comma 133 (Prezzi unitari di riferimento dei beni e servizi in ambito sanitario) 184

§      Articolo 1, comma 134 (Gestione del risk management in Sanità) 185

§      Articolo 1, comma 135 (Concorsi AIFA) 186

§      Articolo 1, comma 136 (Plasma ed emoderivati) 188

§      Articolo 1, comma 137 (Bacini imbriferi montani) 189

§      Articolo 1, comma 138 (Acquisto di immobili da parte della P.A.) 191

§      Articolo 1, comma 139 (Fondo per il pagamento canoni di locazione) 196

§      Articolo 1, comma 140 (Capitale sociale della SGR per la valorizzazione del patrimonio immobiliare) 201

§      Articolo 1, commi 141-145 e 165 (Limiti all’acquisto di mobili, arredi e autovetture) 207

§      Articolo 1, commi 146-148 (Incarichi di consulenza nelle amministrazioni pubbliche) 211

§      Articolo 1, commi 149 e 150 (Obbligo delle convenzioni quadro Consip per gli istituti scolastici e universitari e ricorso al sistema telematico delle centrali regionali) 217

§      Articolo 1, commi 151, 153 e 155-158 (Modifiche alla disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della P.A.) 221

§      Articolo 1, comma 152 (Internazionalizzazione delle imprese) 228

§      Articolo 1, comma 154 (Obblighi di procedere ad acquisti centralizzati) 229

§      Articolo 1, commi 159-162 (Soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto) 230

§      Articolo 1, comma 163 (Indennità di trasferta per il personale militare e di polizia) 234

§      Articolo 1, comma 164 (Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’attuazione di norme a tutela della minoranza linguistica slovena) 235

§      Articolo 1, comma 166 (Stabilizzazione personale Consob) 237

§      Articolo 1, comma 167 (Disposizioni concernenti l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile) 239

§      Articolo 1, comma 168 (Dismissioni immobiliari ENASARCO) 241

§      Articolo 1, comma 169 (Ricorribilità alla Corte dei Conti avverso gli atti di ricognizione della nozione di Amministrazioni pubbliche) 243

§      Articolo 1, commi 170 e 171 (Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al Fondo globale per l’ambiente) 245

§      Articolo 1, commi 172 e 173 (Partecipazione italiana all’aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti) 249

§      Articolo 1, comma 174 (Contributo all’Ufficio per la promozione tecnologica e degli investimenti dell’Unido) 250

§      Articolo 1, comma 175 (Contratto di programma con RFI) 251

§      Articolo 1, comma 176 (Rete infrastrutturale ferroviaria) 255

§      Articolo 1, comma 177 (Proroga della sospensione delle azioni esecutive nell’ambito del piano di riorganizzazione del trasporto ferroviario regionale campano) 258

§      Articolo 1, comma 178 (Aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale) 260

§      Articolo 1, comma 179 (Contratto di programma con ANAS) 261

§      Articolo 1, comma 180 (Differimento di termini concernenti il riassetto delle funzioni di ANAS) 263

§      Articolo 1, comma 181 (Strada statale n. 652 - Tirreno-Adriatica) 265

§      Articolo 1, comma 182 (Dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo) 266

§      Articolo 1, comma 183 (Rinegoziazione delle concessioni delle autostrade A24 e A25) 267

§      Articolo 1, commi 184-188 (Autorizzazione di spesa per il sistema Mo.SE. e finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia) 269

§      Articolo 1, commi 189-206 (Misure di prevenzione patrimoniali) 272

§      Articolo 1, comma 207 (Alleggerimento delle sanzioni per mancato rispetto del Patto per gli enti locali che dismettono partecipazioni) 284

§      Articolo 1, comma 208 (Linea ferroviaria Torino-Lione) 286

§      Articolo 1, commi 209 e 210 (Completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra.) 288

§      Articolo 1, comma 211 (Completamento della piattaforma logistica nazionale e composizione capitale sociale del soggetto attuatore) 291

§      Articolo 1, comma 212 (Pedemontana Piemontese) 294

§      Articolo 1, comma 213 (Risorse al Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A.) 295

§      Articolo 1, commi 214-216 (Disposizioni per la realizzazione dell’Expo 2015) 299

§      Articolo 1, commi 217-222 (Sistema telematico centrale della nautica da diporto) 302

§      Articolo 1, comma 223, lett. a) (Soppressione previsione utilizzo esclusivo pneumatici invernali) 305

§      Articolo 1, comma 223, lett. b) (Soppressione dell’obbligo di dotazione ABS per veicoli di nuova immatricolazione) 307

§      Articolo 1, comma 224 (Utilizzo di risorse assegnate del FSC per finalità relative al sisma del 1968 nella Valle del Belice) 309

§      Articolo 1, comma 225 (Assegnazione di un contributo ai comuni colpiti dal terremoto del Belice) 310

§      Articolo 1, comma 226 (Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino) 312

§      Articolo 1, comma 227 (Convezioni nel settore pesca) 314

§      Articolo 1, comma 228 (Incremento risorse del Fondo di rotazione per gli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario) 315

§      Articolo 1, comma 229 (Riconoscimento CIG per il settore della pesca) 317

§      Articolo 1, comma 230 (Disposizioni per le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria) 319

§      Articolo 1, commi 231-237 (Interventi in favore dei c.d. esodati) 322

§      Articolo 1, commi 238-249 (Ricongiunzione e cumulo di periodi assicurativi posseduti presso diverse gestioni previdenziali) 333

§      Articolo 1, comma 250 (Disposizioni in materia di ASPI e mini-ASPI) 341

§      Articolo 1, comma 251 (Fondi bilaterali di solidarietà) 347

§      Articolo 1, comma 252 (Incentivi per le assunzioni di giovani e donne) 351

§      Articolo 1, commi 253-255 (Ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali) 353

§      Articolo 1, comma 256 (Contratti di solidarietà) 358

§      Articolo 1, comma 257 (Consulta nazionale del Servizio civile) 359

§      Articolo 1, comma 258 (Indennizzo per il disastro aereo del Monte Serra) 361

§      Articolo 1, comma 259 (Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza) 362

§      Articolo 1, comma 260 (Disavanzi sanitari regione Campania) 363

§      Articolo 1, comma 261 (Istituzione di un fondo per la gestione della flotta aerea antincendio) 364

§      Articolo 1, comma 262 (Agenzia sviluppo settore ippico) 366

§      Articolo 1, comma 263 (Scuole non statali) 368

§      Articolo 1, comma 264 (Fondo spese urgenti e indifferibili) 371

§      Articolo 1, comma 265 (Lavoratori socialmente utili) 373

§      Articolo 1, commi 266-268 (Offerta turistica in Basilicata) 378

§      Articolo 1, comma 269 (Enti di ricerca in agricoltura) 379

§      Articolo 1, comma 270 (Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili) 380

§      Articolo 1, comma 271 (Fondo nazionale per le politiche sociali) 382

§      Articolo 1, comma 272 (Fondo per le non autosufficienze) 384

§      Articolo 1, comma 273 (Fondo integrativo statale per le borse di studio) 386

§      Articolo 1, comma 274 (Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università) 388

§      Articolo 1, comma 275 (Autorizzazione di spesa per i policlinici universitari, il Bambin Gesù e la Fondazione Gerolamo Gaslini) 389

§      Articolo 1, comma 276 (Contributo per il Comitato italiano paraolimpico) 391

§      Articolo 1, comma 277 (Rifinanziamento del Fondo ISPE) 393

§      Articolo 1, comma 278 (Contributo annuo per la Basilica di San Francesco in Assisi) 394

§      Articolo 1, comma 279 (Riduzione dell’8 per mille IRPEF) 395

§      Articolo 1, comma 280 (Eventi alluvionali nel territorio della provincia di Teramo) 396

§      Articolo 1, comma 281 (Fondi per l’attività sportiva universitaria) 399

§      Articolo 1, comma 282 (Finanziamento della Fondazione orchestra sinfonica G. Verdi) 400

§      Articolo 1, comma 283 (Museo nazionale della Shoah) 402

§      Articolo 1, comma 284 (Lega italiana per la lotta contro i tumori) 403

§      Articolo 1, commi 285-287 (Credito di imposta per l’erogazione di borse di studio universitarie) 404

§      Articolo 1, comma 288 (Contributo straordinario alla Fondazione EBRI-European Brain Research Institute) 406

§      Articolo 1, comma 289 (Assegnazione di risorse finanziarie nelle zone colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo e revoca del finanziamento alla Tramvia su gomma de L’Aquila) 407

§      Articolo 1, comma 290 (Assegnazione di risorse finanziarie ai territori colpiti da calamità naturali) 410

§      Articolo 1, comma 291 (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari) 414

§      Articolo 1, comma 292 (Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”) 415

§      Articolo 1, comma 293 (Riduzione del Fondo ISPE) 416

§      Articolo 1, commi 294 e 295 (Finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e per la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia) 417

§      Articolo 1, comma 296 (Contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona e riduzione del FUS) 419

§      Articolo 1, comma 297 (Provvidenze per l’editoria, per l’emittenza televisiva locale e per l’emittenza radiofonica locale e nazionale) 421

§      Articolo 1, comma 298 (Trasferimento del Castello di Udine alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) 423

§      Articolo 1, commi 299 e 300 (Lotta all’evasione fiscale e destinazione delle maggiori entrate) 425

 


INDICE
(Tomo II)

Schede di lettura

§      Articolo 1, comma 301 (Trasporto pubblico locale)................................... 433

§      Articolo 1, comma 302 (Contratto di servizio Trenitalia S.p.A.)................. 443

§      Articolo 1, commi 303 e 304 (Modifiche al Testo Unico del Debito pubblico) 444

§      Articolo 1, comma 305 (Funzioni dei comuni in materia statistica)........... 447

§      Articolo 1, comma 306 (Gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente)     449

§      Articolo 1, comma 307 (Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza) 451

§      Articolo 1, comma 308 (Diritto di prelazione sulle concessioni di valorizzazione) 452

§      Articolo 1, comma 309 (Norme concernenti i Presidenti degli enti parco) 454

§      Articolo 1, commi 310-313 (Risorse per la continuità territoriale).............. 455

§      Articolo 1, comma 314 (Norme in favore di enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata in alcune aree territoriali)................................................................ 459

§      Articolo 1, commi 315 e 316 (Delegazione per la Presidenza italiana dell’UE) 462

§      Articolo 1, comma 317 (Stanziamenti per digitalizzazione degli uffici giudiziari)    463

§      Articolo 1, comma 318 (Stanziamento in favore della Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas)............................................................................................. 464

§      Articolo 1, commi 319-322 (Fondo nazionale integrativo per i comuni montani)   465

§      Articolo 1, comma 323 (Ricostruzione di Villa Taranto)............................. 470

§      Articolo 1, commi 324-335 (Fattura elettronica)......................................... 471

§      Articolo 1, commi 336-338 (Parità di trattamento tra uomini e donne esercitanti attività autonome) 485

§      Articolo 1, comma 339 (Congedi parentali)................................................ 489

§      Articolo 1, commi 340 e 341 (Qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti)     492

§      Articolo 1, commi 342-348 (Sistema di farmacovigilanza)........................ 496

§      Articolo 1, commi 349 e 350 (Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini)    501

§      Articolo 1, commi 351-356 (Sgravi contributivi per aziende di Venezia e Chioggia: sanzioni UE)     504

§      Articolo 1, comma 357 (Sostegno finanziario a MPS)............................... 509

§      Articolo 1, commi 358-361 (Esercizio del potere sostitutivo statale per la gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Roma).............................................................. 518

§      Articolo 1, comma 362 (Salvezza degli effetti del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216)    523

§      Articolo 1, comma 363 (Regime di circolazione intracomunitaria degli additivi per carburanti)    525

§      Articolo 1, comma 364 (Incentivazione dei bioliquidi sostenibili)............... 528

§      Articolo 1, commi 365-379 (Disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)........... 531

§      Articolo 1, commi 380 e 382-384 (Disposizioni in materia di imposta municipale propria – IMU e finanziamento dei Comuni)......................................................................... 541

§      Articolo 1, comma 381 (Differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali).......................................................................................................... 548

§      Articolo 1, commi 385 e 386 (Modalità di acquisizione di servizi da parte di IFEL e suo finanziamento) 550

§      Articolo 1, comma 387 (Disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES) 553

§      Articolo 1, commi 388 e 394 (Proroga termini).......................................... 559

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 1 (Remunerazione della filiera distributiva del farmaco) 560

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 2 (Composizione Comitato centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori)........................................................................................ 561

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 3 (Costituzione Centri di istruzione automobilistica da parte di autoscuole consorziate)............................................................................. 562

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 4 (Requisiti relativi al carico dei veicoli utilizzati nell’esame pratico della patente di guida)................................................................................. 564

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 5 (Contrasto alle pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e di noleggio con conducente)...................................................................... 565

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 6 (Corsi di formazione addetti al salvamento acquatico)     566

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 7 (Facoltà di variazione delle tasse e dei diritti marittimi)     567

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 8 (Diritti aeroportuali)........................ 569

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 9 (Autocertificazione della valutazione dei rischi)  571

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 10 (Consulenti finanziari).................. 572

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 11 (Proroga termini finanziamenti della Banca d’Italia)    573

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, nn. 12-18 (Proroga di termini per l’armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali)...... 574

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 19 (Mozzarella di bufala).................. 577

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 20 (Personale dei vigili del fuoco).... 578

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 21 (Documentazione per lavoratori extracomunitari) 579

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 22 (Assunzioni di personale a tempo indeterminato nella P.A.) 580

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 23 (Assunzioni di personale a tempo indeterminato) 581

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 24 (Proroga dell’efficacia di graduatorie concorsuali) 582

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 25 (Importazione di prodotti petroliferi) 583

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 26 (Aliquota per uso combustione ridotta)    584

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 27 (Istituzione del Parco nazionale “Costa teatina”)   585

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 28 (Contabilità speciali Prefetture di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani).................................................................. 586

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 29 (Ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni)............................................................................... 587

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 30 (Delimitazione distretti turistici costieri)   588

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 31 (Misure antipirateria)................... 589

§      Articolo 1, comma 388, tabella 2, n. 32 (Proroga del sistema Pay-back sui farmaci)    590

§      Articolo 1, commi 389, 398 e 399 (Procedure per l’abilitazione scientifica nazionale)    592

§      Articolo 1, comma 390 (Proroga del mandato dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche).................................................................................................. 595

§      Articolo 1, comma 391 (Linee di azione contro la ludopatia)..................... 596

§      Articolo 1, comma 392 (Proroga termini quote latte)................................. 597

§      Articolo 1, comma 393 (Professioni turistiche).......................................... 598

§      Articolo 1, comma 395 (Proroga termini magistratura onoraria)............... 599

§      Articolo 1, comma 396 (Proroga della data di avvio della sperimentazione prevista dal D.Lgs. n. 91/2011)...................................................................................................... 601

§      Articolo 1, comma 397 (Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali nei termini previsti)............................................................. 602

§      Articolo 1, commi 400 e 401 (Proroga dei contratti di lavoro a termine nella P.A. e riserva di posti nei concorsi pubblici)....................................................................................... 604

§      Articolo 1, commi 402 e 403 (Consigli di Indirizzo e Vigilanza di INPS e INAIL)   607

§      Articolo 1, comma 404 (Assunzioni nella P.A. relative alle cessioni verificatesi nel 2011) 609

§      Articolo 1, comma 405 (Interventi di sostegno al reddito)......................... 612

§      Articolo 1, comma 406 (Regolamenti di organizzazione dei ministeri)...... 614

§      Articolo 1, comma 407 (Regolamento rivendite generi di monopolio)....... 615

§      Articolo 1, comma 408 (Rapporti tra Consip e Sogei)............................... 616

§      Articolo 1, comma 409 (Riduzione della spesa delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate iscritte al CONI)......................................................................... 618

§      Articolo 1, comma 410 (Sportelli unici per l’immigrazione)........................ 621

§      Articolo 1, comma 411 (Modifiche al Codice dell’ordinamento militare).... 623

§      Articolo 1, comma 412 (Proroga termine per esecuzione provvedimenti di rilascio per finita locazione) 624

§      Articolo 1, commi 413-415 (Assegnazioni temporanee, comando e collocamento fuori ruolo personale P.A.)........................................................................................... 625

§      Articolo 1, comma 416 (Commissari liquidatori)........................................ 627

§      Articolo 1, comma 417 (Proroga contratti a tempo determinato del comune de L’Aquila per chiusura emergenza sisma)..................................................................................... 629

§      Articolo 1, comma 418 (Proroga termini art. 1, comma 32, legge 190/2012 in materia di dati riguardanti procedura di scelta del contraente).......................................... 631

§      Articolo 1, comma 419 (Proroga del termine per l’emanazione regolamento di riordino del Corpo delle Capitanerie di porto)................................................................................... 632

§      Articolo 1, comma 420 (Proroghe degli adempimenti per il miglioramento della sicurezza delle grandi dighe).......................................................................................................... 633

§      Articolo 1, comma 421 (Proroghe dei termini per verifiche tecniche e sismiche) 634

§      Articolo 1, comma 422 (Veicoli a basse emissioni)................................... 636

§      Articolo 1, comma 423 (Spese per autovetture e buoni taxi).................... 638

§      Articolo 1, comma 424 (Proroga delle scadenze dei mandati degli organi direttivi degli Enti parco) 641

§      Articolo 1, comma 425 (Proroghe dei termini riguardanti impianti fotovoltaici) 642

§      Articolo 1, comma 426 (Differimento del pagamento delle rate di mutui concessi da Cassa depositi agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)......................... 644

§      Articolo 1, comma 427 (Divieto di partecipazioni incrociate televisive e editoriali)     646

§      Articolo 1, commi 428-431 (Redistribuzione della manovra fra gli enti territoriali sulla base del meccanismo di “virtuosità”)........................................................................ 649

§      Articolo 1, commi 432-438 (Modifica alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali)    655

§      Articolo 1, commi 439 e 440 (Sanzioni agli enti locali per mancato rispetto del patto di stabilità interno) 662

§      Articolo 1, commi 441-444 (Limite all’utilizzo di entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti degli enti locali)................................................................... 666

§      Articolo 1, commi 445 e 446 (Certificazione del patto di stabilità interno degli enti locali)    669

§      Articolo 1, comma 447 (Sanzioni per mancato rispetto del patto per gli enti locali che dismettono partecipazioni)............................................................................................ 671

§      Articolo 1, commi 448-472 (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)............................................................................................... 673

§      Articolo 1, comma 473 (Rivalutazione terreni e partecipazioni)................. 688

§      Articolo 1, comma 474 (Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane)    690

§      Articolo 1, comma 475 (Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro)    691

§      Articolo 1, commi 476-478 (Istituzione di contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la gestione dei giochi)........................................................... 696

§      Articolo 1, comma 479 (Aumento del PREU)............................................ 698

§      Articolo 1, comma 480 (Aumento IVA)...................................................... 700

§      Articolo 1, commi 481 e 482 (Detassazioni contratti di produttività e rafforzamento sistema confidi) 703

§      Articolo 1, commi 483-485 (Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia-deducibilità IRAP)    706

§      Articolo 1, comma 486 (Imposta di bollo sui certificati penali)................... 712

§      Articolo 1, comma 487 (Aliquote di accisa dei carburanti)........................ 713

§      Articolo 1, commi 488-490 (Variazioni al regime di IVA agevolato per cooperative assistenziali)     715

§      Articolo 1, commi 491-500 (Imposta sulle transazioni finanziarie)............ 718

§      Articolo 1, comma 501 (Deducibilità spese auto nell’esercizio di impresa) 727

§      Articolo 1, commi 502-505 (Differimento termini maggiori valori conseguenti al riallineamento)  729

§      Articolo 1, commi 506-508 e 511 (Tassazione delle imprese assicurative) 732

§      Articolo 1, comma 509 (Imposta di bollo sulle attività finanziarie)............. 735

§      Articolo 1, comma 510 (Collaborazione tra intermediari assicurativi)....... 736

§      Articolo 1, comma 512 (Reddito dominicale e agrario).............................. 738

§      Articolo 1, commi 513 e 514 (Determinazione del reddito delle società agricole e degli imprenditori agricoli)....................................................................................................... 740

§      Articolo 1, comma 515 (Fondo per esenzione IRAP persone fisiche)...... 742

§      Articolo 1, commi 516 e 517 (Terreni agricoli e gasolio agricolo).............. 743

§      Articolo 1, commi 518 e 519 (Modifiche all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e di imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero).................................. 745

§      Articolo 1, commi 520 e 521 (Regime IVA gestioni individuali di portafogli) 748

§      Articolo 1, comma 522 (Sanzioni per violazioni della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)................................................................................................... 750

§      Articolo 1, comma 523 (Finanziamento delle autorità indipendenti).......... 752

§      Articolo 1, comma 524 (Detrazioni per erogazioni al Fondo ammortamento titoli di Stato) 757

§      Articolo 1, comma 525 (Riscossione delle quote latte)............................. 759

§      Articolo 1, comma 526 (Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti)  763

§      Articolo 1, commi 527-535 e 537-545 (Disposizioni in materia di riscossione)     764

§      Articolo 1, comma 536 (Modifiche alla riorganizzazione del Ministero dell’economia e finanze)   778

§      Articolo 1, comma 547 (Proroga concessioni demaniali).......................... 780

§      Articolo 1, comma 548 (Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012)......................................................................................... 782

§      Articolo 1, comma 549 (Proroga della franchigia IRPEF per i lavoratori frontalieri)   784

§      Articolo 1, comma 550 (Tabella A e B)...................................................... 786

§      Articolo 1, comma 551 (Tabella C)............................................................ 793

§      Articolo 1, commi 552 e 553 (Tabella E).................................................... 808

§      Articolo 1, comma 554 (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano)   829

§      Articolo 1, comma 555 (Addizionale regionale IRPEF).............................. 831

§      Articolo 1, comma 556 (Esenzioni fiscali per il comune di Marsciano colpito  dal sisma del 15 dicembre 2009).......................................................................................... 833

§      Articolo 1, comma 557 (Sose S.p.A).. Errore. Il segnalibro non è definito.

§      Articolo 1, comma 558 (Proroga graduatorie selezione funzionari Agenzia Entrate) Errore. Il segnalibro non è definito.

§      Articolo 1, comma 559 (Riduzione incentivi rottamazione veicoli) Errore. Il segnalibro non è definito.

§      Articolo 1, comma 560 (Commissari gestione emergenza) Errore. Il segnalibro non è definito.

§      Articolo 1, comma 561 (Entrata in vigore) Errore. Il segnalibro non è definito.

 

 


Tavola di raffronto della numerazione degli articoli e dei commi tra il disegno di legge e il testo finale della legge nelle diverse fasi dell’esame parlamentare

 


 

Titolo

A.C. 5534-bis
Art./co.

A.C. 5534-bis-A
A.S. 3584
Art./co.

A.S. 3584-A
Art./co.

Legge
n. 228/2012

Articolo 1/co.

Risultati differenziali

1, co. 1

1, co. 1

1, co. 1

co. 1

Gestioni previdenziali

2, co. 1-2

1, co. 2-3

1, co. 2-3

co. 2-3

Riduzioni di spesa dei Ministeri:

3, co. 1-2

1, co. 4-5

1, co. 4-5

co. 4-5

- Ministero dell’economia

3, co. 3-4

1, co. 6-7

1, co. 6-7

co. 6-7

- Ministero del lavoro

3, co. 5-7

1, co. 8-13

1, co. 8-10, 10-bis, 10-ter, 11-13

co. 8-15

- Ministero della giustizia

3, co. 8-20

co. 10-13-15-16
Stralciati

1, co. 14-23

1, co. 14-16, 17-20-bis, 21-23

co. 16-18, 22-29

Notifiche atti processuali per via telematica

 

 

1, co. 16-bis

co. 19

Pignoramento nell’espropriazione presso terzi

 

 

1, co. 19-bis – 19-ter

co. 20-21

Contributo unificato nel processo tributario

 

 

1, co. 23-bis

co. 30

Liquidazione di spese processuali

 

 

1, co. 23-ter e 23-quater

co. 31-32

Trasferimenti dei componenti delle Commissioni tributarie

 

 

1, co. 23-quinquies

co. 33

Assunzione di avvocati dello Stato

 

 

1, co. 23-sexies

co. 34

- Ministero degli esteri

3, co. 21-27

co. 28
Stralciato

1, co. 24-30

1, co. 24, 25-30

co. 35, 37-42

Modifiche all’armonizzazione dei bilanci degli enti servizi sanitari regionali

 

 

1, co. 24-bis

co. 36

- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

3, co. 29-48

co. 32-33-34-35-36-39-40-41
Stralciati

1, co. 31 e 36-47

1, co. 31 e 36-47

co. 43, 48-59

Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori

 

1, co. 32-33

1, co. 32-33

co. 44-45

Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi per docenti

 

1, co. 34-35

1, co. 34-35

co. 46-47

Collegi universitari legalmente riconosciuti

 

 

1, co. 47-bis

co. 60

- Ministero delle infrastrutture e trasporti

3, co. 49-57

1, co. 48-56

1, co. 48-56

co. 61-69

- Ministero delle politiche agricole

3, co. 58-62

1, co. 57-58 e 60-62

1, co. 57-58 e 60-62

co. 70-71, 73-75

Liquidazione Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania - EIPLI

 

1, co. 59

1, co. 59

co. 72

- Ministero per i beni e le attività culturali

3, co. 63-65

1, co. 63

1, co. 63

co. 76

Interventi conservativi volontari sui beni culturali

 

1, co. 64

1, co. 64

co. 77

Somme giacenti nelle contabilità speciali del Mibac

 

1, co. 65

1, co. 65

co. 78

- Ministero della salute

3, co. 66-74

1, co. 66-74

1, co. 66-74

co. 79-87

Fondo valorizzazione istruzione scolastica

3, co. 75-76

Soppressi

 

 

Verifica straordinaria da parte dell’INPS nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate

 

 

1, co. 74-bis

co. 88

Assunzioni nel comparto Sicurezza, Difesa e Vigili del fuoco

 

1, co. 75–78

1, co. 75–78

co. 89-91, 94

Celebrazioni del 70° anniversario della resistenza e della guerra di liberazione

 

 

1, co. 77-bis

co. 92

Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso

 

 

1, co. 77-ter

co. 93

Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo

 

1, co. 79-81

1, co. 79-81

co. 95-97

Trattamenti di fine servizio (ex D.L. 185/2012)

 

 

 

1, co. 81-bis/
81-quinquies

co. 98-101

Titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM e messa ad ordinamento dei corsi

 

 

1, co. 81-sexies/81 undecies

co. 102-107

Riduzioni di spesa degli enti pubblici di previdenza

4, co. 1

1, co. 82, 84 e 86

1, co. 82, 84 e 86

co. 108, 110 e 112

Piano straordinario di verifiche INPS sulle invalidità e devoluzione dei risparmi al fondo per le non autosufficienze

 

1, co. 83

1, co. 83

co. 109

Personale dell’INAIL

 

1, co. 85

1, co. 85

co. 111

Assegno sostitutivo per l’accompagnatore militare

 

 

1, co. 86-bis

co. 113

Invio telematico CUD da parte degli enti previdenziali

 

1, co. 87

1, co. 87

co. 114

Sospensione e proroga di termini in tema di funzioni, risorse e di riordino delle province, di istituzione delle città metropolitane e di riduzione di dotazioni dell'amministrazione civile dell'interno

 

 

1, co. 87-bis

co. 115

Fabbisogno delle università e degli enti di ricerca

4, co. 2

1, co. 88

1, co. 88

co. 116

Riduzione della spesa per le regioni e le province autonome

5, co. 1-6

1, co. 89-90

1, co. 89-90

co. 117-118

Fondo sperimentale di equilibrio di comuni e province

 

1, co. 91-94

1, co. 91-92

(ex co. 93-94 soppressi)

co. 119, 121

Incremento delle risorse  del Fondo di solidarietà comunale

 

 

1, co. 91-bis

co. 120

Contributo per il patto regionalizzato verticale

 

 

1, co. 93-bis
co. 93-sexies

co.  122-127

Recupero somme a debito dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno

 

 

1,
co. 93-septies
co. 93-novies

co. 128-130

Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario

6, co. 1-3

1, co. 95-96

1, co. 95-96

co. 131-132

Prezzi unitari di riferimento dei beni e servizi in ambito sanitario

 

 

1, co. 96-bis

co. 133

Gestione del risk management in Sanità

 

 

1, co. 96-ter

co. 134

Concorsi AIFA

 

 

1, co. 96-quater

co. 135

Plasma ed emoderivati

 

 

1, co. 96- quinquies e 96-sexies

co. 136

Bacini imbriferi montani

 

 

 

co. 137

Acquisto di immobili da parte della P.A.

7, co. 1

1, co. 97

1, co. 97

co.  138

Fondo per il pagamento canoni di locazione

7, co. 2

1, co. 98

1, co. 98

co.  139

Capitale sociale della SGR per la valorizzazione del patrimonio immobiliare

7, co. 3

1, co. 99

1, co. 99

co.  140

Limiti all’acquisto di mobili, arredi e autovetture

7, co. 4-8

1, co. 100-104

1, co. 100-104

co.  141-145

Incarichi di consulenza nelle amministrazioni pubbliche

7, co. 9-11

1, co. 105-107

1, co. 105-107

co. 146-148

Gestione della banca dati nazionale dei contratti pubblici

7, co. 12-13
Stralciati

 

 

 

Obbligo delle convenzioni quadro Consip e del mercato elettronico della P.A. per gli istituti scolastici e universitari

7, co. 14-15

1, co. 108-109

1, co. 108-109

co. 149-150

Modifiche alla disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della P.A.

7, co. 16-21

1, co. 110-115

1, co. 110, 111, 112-115

co. 151, 153, 155-158 

Internazionalizzazione imprese

 

 

1, co. 110-bis

co. 152

Obblighi di procedere ad acquisti centralizzati

 

 

1, co. 111-bis

co. 154

Commissione nazionale anticorruzione

7, co. 22-24
Stralciati

 

 

 

“Cieli bui”

7, co. 25-26

Soppressi

 

 

Commissione unica per i procedimenti ambientali

7, co. 27-34
Stralciati

 

 

 

Soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto

7, co. 35-38

1, co. 116-119

1, co. 116-119

co.  159-162

Indennità di trasferta per il personale militare e di polizia

7, co. 39

1, co. 120

1, co. 120

co. 163

Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’attuazione di norme a tutela della minoranza linguistica slovena

 

1, co. 121

1, co. 121

 co. 164

Esclusione da limiti di spesa

 

 

1, co. 121-bis

co. 165

Stabilizzazione personale Consob

 

 

1, co. 121-ter

co. 166

Disposizioni concernenti l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

 

 

1, Co. 121-quater

co. 167

Dismissioni immobiliari ENASARCO

 

 

1, co. 121-quinquies

co. 168

Ricorribilità alla Corte dei Conti avverso gli atti di ricognizione della nozione di Amministrazioni pubbliche

 

 

1- bis

co. 169

Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al Fondo globale per l’ambiente

8, co. 1-2

2, co. 1-2

2, co. 1-2

co. 170-171

Partecipazione italiana all’aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti

 

 

2, co. 2-bis e
2 ter

co. 172-173

Contributo all’Ufficio per la promozione tecnologica e degli investimenti dell’Unido

 

 

2, co. 2 quater

co. 174

Contratto di programma con RFI

8, co. 3

2, co. 3

2, co. 3

co. 175

Rete infrastrutturale ferroviaria

8, co. 4

2, co. 4

2, co. 4

co. 176

Proroga della sospensione delle azioni esecutive nell’ambito del piano di riorganizzazione del trasporto ferroviario regionale campano

 

 

2, co. 4 bis

co.177

Aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale

 

 

2, co. 4 ter

co. 178

Contratto di programma con ANAS

8, co. 5

2, co. 5

2, co. 5

co. 179

ANAS

 

 

2, co. 5-bis

co. 180

Strada statale n. 652 - Tirreno-Adriatica

 

 

2, co. 5-ter

co. 181

Dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo

 

 

2, co. 5 quater

co. 182

Rinegoziazione delle concessioni autostradali dell’A24 e A25

 

 

2, co. 5 quinquies

co. 183

Sistema Mo.SE

8, co. 6

2, co. 6-10

2, co. 6-10

co. 184-188

Misure di prevenzione patrimoniali

 

 

2, co. 10 bis – co. 10 noviesdecies

co. 189-206

Alleggerimento delle sanzioni per mancato rispetto del Patto per gli enti locali che dismettono partecipazioni

 

 

2, co. 10 vicies

co. 207

Linea ferroviaria Torino-Lione

8, co. 7

2, co. 11

2, co. 11

co. 208

Completamento del Sistema digitale Radiomobile  e standard Te.T.Ra.

 

 

2, co. 11 bis -11 ter

co. 209-210

Completamento della piattaforma logistica nazionale e composizione capitale sociale del soggetto attuatore

 

 

2, co. 11 quater

co. 211

Pedemontana piemontese

 

 

2, co. 11 quinquies

co. 212

Risorse al Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A

8, co. 8

2, co. 12

2, co. 12

co. 213

Disposizioni per la realizzazione dell’Expo 2015

 

 

2, co. 12-bis -12 quater

co. 214-216

Sistema telematico centrale della nautica da diporto

 

 

2, co. 12 quinquies - 12 decies

co. 217-222

Soppressione previsione utilizzo esclusivo pneumatici invernali

 

 

2, co. 12 duodecies

co. 223, a)

Soppressione dell’obbligo di dotazione ABS per veicoli di nuova immatricolazione

 

 

2, co. 12 undecies

co. 223, b)

Contributo ai comuni colpiti dal terremoto del Belice

 

2, co. 13

2, co. 13

co. 224

Sisma del 1968 nella Valle del Belice

 

 

2, co. 13-bis

co. 225

Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino

8, co. 9

2, co. 14

2, co. 14

co. 226

Convezioni nel settore pesca

 

 

2, co. 14-bis

co. 227

Incremento risorse del Fondo di rotazione per gli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario

8, co. 10

2, co. 15

2, co. 15

co. 228

Riconoscimento CIG per il settore della pesca

 

 

2, co. 15 bis

co. 229

Disposizioni per le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria

 

 

2, co. 15 ter

co. 230

Interventi in favore dei c.d. esodati

8, co. 11

2, co. 16-22

2, co. 16-22

co. 231-237

Ricongiunzione e cumulo di periodi assicurativi posseduti presso diverse gestioni previdenziali

 

 

2, co. 22-bis -
22 terdecies

co. 238-249

Disposizioni in materia di ASPI e mini-ASPI

 

 

2, co. 22 quaterdecies

co. 250

Fondi bilaterali di solidarietà

 

 

2, co. 22 quinquiesdecies

co. 251

Incentivi per le assunzioni di giovani e donne

 

 

2, co. 22-sexiesdecies

co. 252

Ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

 

 

2, co. 22 octesdecies – 22 vicies

co. 253-255

Contratti di solidarietà

 

 

2, co. 22 vicies semel

co. 256

Consulta nazionale servizio civile

 

2, co. 23

2, co. 23

co. 257

Indennizzo per il disastro aereo del Monte Serra

 

 

2, co. 23 bis

co. 258

Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

 

 

2, co. 23 ter

co.  259

Disavanzi sanitari regione Campania

8, co. 12

2, co. 24

2, co. 24

co. 260

Finanziamento della flotta aerea antincendio nazionale

8, co. 13

2, co. 25

2, co. 25

co. 261

Agenzia sviluppo settore ippico

8, co. 14

2, co. 26

2, co. 26

co. 262

Ristrutturazione del Quartier generale del Consiglio atlantico

8, co. 15
Stralciato

 

 

 

Radio radicale

8, co. 16
Stralciato

 

 

 

Scuole non statali

8, co. 17

2, co. 27

2, co. 27

co. 263

Fondo spese urgenti e indifferibili

8, co. 18

2, co. 28

2, co. 28

co. 264

Bonifica poligoni di tiro

8, co. 19
Stralciato

 

 

 

Operatori socialmente utili

8, co. 20

2, co. 29

2, co. 29

co. 265

Offerta turistica in Basilicata

 

 

co. 29 bis -29 quater

co. 266-268

Enti di ricerca in agricoltura

 

 

29 quinquies

co. 269

Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili

8, co. 21

2, co. 30

2, co. 30

co. 270

Fondo nazionale politiche sociali

 

2, co. 31

2, co. 31

co. 271

Fondo per le non autosufficienze

 

2, co. 32

2, co. 32

co. 272

Fondo integrativo statale per le borse di studio

 

2, co. 33

2, co. 33

co. 273

Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università

 

 

2, co. 33 bis

co. 274

Autorizzazione di spesa per i policlinici universitari, il Bambin Gesù e la Fondazione Gerolamo Gaslini

 

 

2, co. 33 ter

co. 275

Contributo per il Comitato italiano paraolimpico

 

 

2, co. 33 quater

co. 276

Rifinanziamento del Fondo ISPE

 

 

2, co. 33 quinquies

co. 277

Contributo annuo per la Basilica di San Francesco in Assisi

 

 

2, co. 33 sexies

co. 278

Riduzione dell’8 per mille IRPEF

 

 

2, co. 33 septies

co. 279

Eventi alluvionali nel territorio della provincia di Teramo

 

 

2, co. 33 octies

co.280

Fondi per l’attività sportiva universitaria

 

 

2, co. 33 novies

co. 281

Fondazione orchestra sinfonica G. Verdi

 

 

2, co. 33 decies

co. 282

Museo nazionale della Shoah

 

 

2, co. 33 undecies

co. 283

Lega italiana per la lotta contro i tumori

 

 

2, co. 33 duodecies

co. 284

Credito di imposta per l’erogazione di borse di studio universitarie

 

 

2, co. 33 terdecies -33 quinquiesdecies

co. 285-287

Contributo straordinario alla Fondazione EBRI-European Brain Research Institute

 

 

2, co. 33 sexiesdecies

co. 288

Revoca finanziamento Tramvia Aquila

 

2, co. 34

2, co. 34

co. 289

Assegnazione di risorse finanziarie ai territori colpiti da calamità naturali

 

2, co. 35

2, co. 35

co. 290

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari

8, co. 22

2, co. 36

2, co. 36

co. 291

Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”

8, co. 23

2, co. 37

2, co. 37

co. 292

Riduzione fondo ISPE

 

2, co. 38

2, co. 38

co. 293

Finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e per la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia

 

2, co. 39-40

2, co. 39-40

co. 294-295

Contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona

 

 

2, co. 40 bis

co. 296

Provvidenze per l’editoria, per l’emittenza televisiva locale e per l’emittenza radiofonica locale e nazionale

 

 

2, co. 40 ter

co. 297

Trasferimento del Castello di Udine alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

 

 

2, co. 40 quater

co. 298

Lotta all’evasione fiscale e destinazione delle maggiori entrate

 

2, co. 41-42

2, co. 41-42

co. 299-300

Trasporto pubblico locale

9, co. 1-2

2, co. 43

2, co. 43

co. 301

Istituzione dell’Agenzia per la coesione

10
Stralciato

 

 

 

Riordino degli enti di ricerca

11
Stralciato

 

 

 

Contratto di servizio Trenitalia S.p.A.

 

 

2, co. 43 bis

co. 302

Modifiche al Testo Unico del Debito pubblico

 

 

2, co. 43 ter -
43 quater

co. 303-304

Funzioni dei comuni in materia statistica

 

 

2, co. 43 quinquies

co. 305

Gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente

 

 

2, co. 43 sexies

co. 306

Avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanze

 

 

2, co. 43 septies

co. 307

Diritto di prelazione sulle concessioni di valorizzazione

 

 

2, co. 43 octies

co. 308

Norme concernenti i Presidenti degli enti parco

 

 

2, co. 43 novies

co. 309

Risorse per la continuità territoriale

 

 

2, co. 43 decies - 43 terdecies

co. 310-313

Norme in favore di enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata in alcune aree territoriali

 

 

2, co. 43 quaterdecies

co. 314

Delegazione per la Presidenza italiana dell’UE

 

 

2, co. 43 quinquiedecies - 43 sexiesdecies

co. 315-316

Stanziamenti per digitalizzazione degli uffici giudiziari

 

 

2, co. 43 septiesdecies

co. 317

Stanziamento in favore della Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas

 

 

2, co. 43 duodevicies

co. 318

Fondo nazionale integrativo per i comuni montani

 

 

2, co. 43 undevicies - 43 vicies bis

co. 319-322

Ricostruzione di Villa Taranto

 

 

2, co. 43 vicies ter

co. 323

Recepimento direttiva 2010/45/UE sistema comune IVA su fatturazione

 

 

2-ter, co. 1-12

co. 324-335

Recepimento direttiva 2010/41/UE, parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma

 

 

2-ter, co. 13-15

co. 336-338

Recepimento direttiva 2010/18/UE in materia di congedo parentale

 

 

2-ter, co. 16

co. 339

Recepimento direttiva 2010/53/UE in materia di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti

 

 

2-ter, co. 17-18

co. 340-341

Recepimento della direttiva 2010/84/UE relativa alla farmacovigilanza

 

 

2-ter, co. 19-25

co. 342-348

Recepimento della direttiva 2012/5 relativa alla vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

 

 

2-ter, co. 26-27

co. 349-350

Sgravi contributivi per aziende di Venezia e Chioggia: sanzioni UE

 

 

2-ter, co. 28-33

co. 351-356

Sostegno finanziario al Monte dei Paschi di Siena - MPS

 

 

2-ter, co. 34

co. 357

Esercizio del potere sostitutivo statale per la gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Roma

 

 

2-ter, co. 35-38

co. 358-361

Salvezza degli effetti del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216

 

 

2-ter, co. 39

co. 362

Regime di circolazione intracomunitaria degli additivi per carburanti

 

 

2-ter, co. 40

co. 363

Incentivazione dei bioliquidi sostenibili

 

 

2-ter, co. 41

co. 364

Disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

 

 

2-bis

co. 365-379

Disposizioni in materia di imposta municipale propria – IMU e finanziamento dei Comuni

 

 

2-undecies, co. 1 e 3-5

co. 380, 382-384

Differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali

 

 

2-undecies, co. 2

co. 381

Modalità di acquisizione di servizi da parte di IFEL e suo finanziamento

 

 

2-undecies, co. 6-7

co. 385-386

Disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES

 

 

2-undecies, co. 8

co. 387

Proroga termini

 

 

2-decies, co. 1 e 7

co. 388 e 394

Procedure per l’abilitazione scientifica nazionale

 

 

2-decies,
co. 2, 11-12

co. 389,398-399

Proroga del mandato dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche

 

 

2-decies, co. 3

co. 390

Linee di azione contro la ludopatia

 

 

2-decies, co. 4

co. 391

Proroga termini quote latte

 

 

2-decies, co. 5

co. 392

Professioni turistiche

 

 

2-decies, co. 6

co. 393

Proroga termini magistratura onoraria

 

 

2-decies, co. 8

co. 395

Proroga della data di avvio della sperimentazione prevista dal  D.Lgs. n. 91/2011

 

 

2-decies, co. 9

co. 396

Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti

 

 

2-decies,
co. 10

co. 397

Proroga dei contratti di lavoro a termine nella P.A. e riserva di posti nei concorsi pubblici

 

 

2-decies,
co. 13 -14

co. 400-401

Consigli di Indirizzo e Vigilanza di INPS e INAIL

 

 

2-decies,
co. 15 e 16

co. 402-403

Assunzioni nella P.A. relative alle cessioni verificatesi nel 2011

 

 

2-decies,
co. 17

co. 404

Interventi di sostegno al reddito

 

 

2-decies,
co. 18

co.405

Regolamenti di organizzazione dei ministeri

 

 

2-decies,
co. 19

co. 406

Regolamento rivendite generi di monopolio

 

 

2-decies,
co. 20

co. 407

Rapporti tra Consip e Sogei

 

 

2-decies,
co. 21

co. 408

Riduzione della spesa delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate iscritte al CONI

 

 

2-decies,
co. 22

co. 409

Sportelli unici per l’immigrazione

 

 

2-decies,
co. 23

co. 410

Modifiche al Codice dell’ordinamento militare

 

 

2-decies,
co. 24

co. 411

Proroga termine per esecuzione provvedimenti di rilascio per finita locazione

 

 

2-decies,
co. 25

co. 412

Assegnazioni temporanee, comando e collocamento fuori ruolo personale P.A

 

 

2-decies,
co. 26-28

co. 413-415

Commissari liquidatori

 

 

2-decies,
co. 29

co. 416

Proroga contratti a tempo determinato del comune de L’Aquila per chiusura emergenza sisma

 

 

2-decies,
co. 30

co. 417

Proroga termini art. 1, comma 32, legge 190/2012 in materia di dati riguardanti procedura di scelta del contraente

 

 

2-decies,
co. 31

co. 418

Proroga del termine per l’emanazione regolamento di riordino del Corpo delle Capitanerie di porto

 

 

2-decies,
co. 38

co. 419

Proroghe degli adempimenti per il miglioramento della sicurezza delle grandi dighe

 

 

2-decies,
co. 36

co. 420

Proroghe dei termini per verifiche tecniche e sismiche

 

 

2-decies,
co. 37

co. 421

Veicoli a basse emissioni

 

 

2-decies,
co. 33

co. 422

Spese per autovetture e buoni taxi

 

 

2-decies,
co. 34

co. 423

Proroga delle scadenze dei mandati degli organi direttivi degli Enti parco

 

 

2-decies,
co. 35

co. 424

Proroghe dei termini riguardanti impianti fotovoltaici

 

 

2-decies,
co. 32

co. 425

Differimento del pagamento delle rate di mutui concessi da Cassa depositi agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

 

 

2-decies,
co. 39

co. 426

Divieto di partecipazioni incrociate televisive e editoriali

 

 

 

co. 427

Redistribuzione della manovra fra gli enti territoriali

 

 

2-quater

co. 428-431

Modifica alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali

 

 

2-quinquies

co. 432-438

Sanzioni agli enti locali per mancato rispetto patto di stabilità interno

 

 

2-sexies

co. 439-440

Limite all’utilizzo di entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti degli enti locali

 

 

2-septies

co. 441-444

Certificazione del patto di stabilità interno degli enti locali

 

 

2-octies,
co. 1-2

co. 445 e 446

Sanzioni per mancato rispetto del patto per gli enti locali che dismettono partecipazioni

 

 

2-octies,
co. 3

co. 447

Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

 

 

2-novies

co. 448-472

Rivalutazione terreni e partecipazioni

 

 

3, co. 36-bis

co. 473

Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane

 

 

2-duodecies

co. 474

Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro

 

3, co. 1

3, co. 1

co. 475

Istituzione di contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la gestione dei giochi

 

 

3, co. 1-bis/
1-quater

co. 476-478

Aumento del PREU

 

 

3, co. 1-quinquies

co. 479

Aumento IVA

12, co. 1

3, co. 2

3, co. 2

co. 480

Riduzione primi due scaglioni IRPEF

12, co. 2

Soppresso

 

 

Detassazioni contratti di produttività e rafforzamento sistema confidi

12, co. 3

3, co. 3-4

3, co. 3-4

co. 481-482

Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia – deducibilità IRAP

12, co. 4-11

3, co. 5-7

3, co. 5-7

co. 483-485

Imposta di bollo sui certificati penali

12, co. 12

3, co. 8

3, co. 8

co. 486

Aliquote di accisa dei carburanti

12, co. 13

3, co. 9

3, co. 9

co. 487

Variazioni al regime di IVA agevolato per cooperative assistenziali

12, co. 14-16

3, co. 10-12

3, co. 10-12

co. 488-490

Abrogazione esenzione IRPEF per pensioni di guerra

12, co. 17

3, co. 13

Soppresso

 

Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie

12, co. 18-21

3, co. 14-17

3, co. 14-17

co. 491-500

Deducibilità spese auto nell’esercizio di impresa

12, co. 22

3, co. 18

3, co. 18

co. 501

Differimento termini maggiori valori conseguenti al riallineamento

12, co. 23-26

3, co. 19-22

3, co. 19-22

co. 502-505

Imprese assicurative

12, co. 27-28

3, co. 23-24

3, co. 23-24

co. 506 e511

Imprese assicurative

 

 

3, co. 23-bis, 23-ter e 23- quinquies

co. 507-508 e 510

Imposta di bollo sulle attività finanziarie

 

 

3, co. 23-quater

co. 509

Reddito dominicale e agrario

12, co. 29

3, co. 25

3, co. 25

co. 512

Determinazione del reddito delle società agricole e degli imprenditori agricoli

12, co. 30-31

3, co. 26-27

3, co. 26-27

co. 513-514

Fondo per esenzione IRAP persone fisiche

 

3, co. 28

3, co. 28

co. 515

Terreni agricoli e gasolio agricolo

12, co. 32-33

3, co. 29-30

3, co. 29-30

co. 516-517

Modifiche all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e di imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero

 

3, co. 31-32

3, co. 31-32

co. 518-519

Regime IVA gestioni individuali di portafogli

 

3, co. 33-34

3, co. 33-34

co. 520-521

Sanzioni per violazioni della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

12, co. 34

3, co. 35

3, co. 35

co. 522

Finanziamento delle autorità indipendenti

12, co. 35

3, co. 36

3, co. 36

co. 523

Detrazioni per erogazioni al Fondo ammortamento titoli di Stato

12, co. 36

3, co. 37

3, co. 37

co. 524

Riscossione delle quote latte

12, co. 37

3, co. 38

3, co. 38

co. 525

Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti

 

3, co. 39

3, co. 39

co. 526

Disposizioni in materia di riscossione

 

 

3, co. 39 bis -39 decies
e 39 duodecies
39-vicies semel

co. 527-535
e co. 537-546

Modifiche alla riorganizzazione del Ministero dell’economia e finanze

 

 

3, co. 39-undecies

co. 536

Proroga concessioni demaniali

 

 

3, co. 39 semel bis

co. 547

Assegnazione di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012

 

3, co. 40

3, co. 40

co. 548

Proroga della franchigia IRPEF per i lavoratori frontalieri

 

 

3, co. 40-bis

co. 549

Tabelle A e B

13, co. 1-4

3, co. 41

3, co. 41

co. 550

Tabella C

 

3, co. 42

3, co. 42

co. 551

Tabella E

 

3, co. 43-44

3, co. 43-44

co. 552-553

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

 

3, co. 45

3, co. 45

co. 554

Addizionale regionale IRPEF

 

 

3, co. 45-bis

co. 555

Esenzioni fiscali per il comune di Marsciano colpito dal sisma del 15 dicembre 2009

 

 

3, co. 45-ter

co. 556

Sose S.p.A.

 

 

3, co. 45-quater

co. 557

Proroga graduatorie selezione funzionari Agenzia Entrate

 

 

3, co. 45-quinquies

co. 558

Riduzione incentivi rottamazione veicoli

 

 

3, co. 45-sexies

co. 559

Commissari gestione emergenza

 

 

1, co. 115-bis

co. 560

Entrata in vigore

14

3, co. 46

3, co. 46

co. 561

 

 


Schede di lettura


 

Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali)

 

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

 

Livello massimo dei saldi di bilancio

Il comma 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l’anno 2013 e per i due anni successivi, 2014 e 2015, compresi nel bilancio pluriennale (comma 1 e allegato 1).

Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Per il 2013, il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 6,6 miliardi in termini di competenza, al netto di 6.230 milioni per regolazioni debitorie, come indicato dalla Nota di aggiornamento della Documento di economia e finanza[1].

Tale limite è superiore al valore effettivo del saldo (6.185 milioni) risultante dal bilancio a legislazione vigente come modificato per effetto della legge di stabilità medesima, nonché dalle misure di revisione della spesa dei Ministeri adottate ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 95/2012[2]. La differenza tra il limite massimo e il saldo contabile rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle precedenti leggi finanziarie si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2013 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 240 miliardi. In tale limite è compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dal comma 1 è superiore a quello risultante dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della legge di stabilità, pari a 216,9 miliardi (al netto dei 4 miliardi per l’indebitamento estero).

 

Per il biennio successivo, il livello massimo del SNF è fissato in misura pari a 4,1 miliardi per il 2014 e a 900 milioni per il 2015, al netto di 3.230 milioni e 3.150 milioni per regolazioni debitorie nei due anni.

Tali livelli “massimi” si situano al di sopra dei valori risultanti dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della legge di stabilità e della revisione della spesa dei Ministeri pari, rispettivamente, a -3,5 miliardi nel 2014 e a +129 milioni nel 2015.

 

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 230 miliardi nel 2014 e 260 miliardi nel 2015 (212,7 miliardi e 240.5 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio integrato con la legge di stabilità).

Come specificato dall’allegato 1, i livelli massimi del ricorso al mercato relativi a ciascuna annualità si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene di norma inserita nella legge di stabilità, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Regolazioni contabili e debitorie

I valori dei saldi fissati nel comma 1 in esame sono calcolati al netto delle regolazioni debitorie.

Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria. Ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L’operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull’indebitamento nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui ci si fa carico della sua regolazione.

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione legge di stabilità a prescindere dall’effettivo pagamento[3].

Quanto ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate[4].

Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nella legge di stabilità e nel bilancio, esse sono così determinate nel triennio:

 

Fonte: legge di stabilità 2013

 


 

Articolo 1, commi 2 e 3
(Gestioni previdenziali)

 


2. Nell'allegato 2 sono indicati:

a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013;

b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).

3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.


 

 

I commi 2 e 3 recano disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS.

 

Il comma 2 determina l'adeguamento, per l'anno 2013, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e il soppresso ENPALS[5]).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[6], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

L’articolo 2, comma 4, della L. 183/2011 al fine del riordino del trasferimento dal bilancio dello Stato all’INPDAP, istituisce nel bilancio INPDAP un’apposita “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale”, in analogia con quanto previsto per l’INPS.

In particolare, nell’ambito del bilancio INPDAP, attualmente confluito nel bilancio INPS a seguito della soppressione dell’INPDAP dall’articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011, vengono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio.

Sono a carico della Gestione richiamata:

§       una quota-parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall’INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

§       tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2013, nell’ambito della Missione 025 - Politiche previdenziali, e Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, ai sensi di quanto contenuto nell’Allegato 2, pari complessivamente a 959,07 milioni di euro, sono determinati:

a)   nella misura di 769,03 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS (v. punto 2.a1) dell’Allegato 2);

b)   nella misura di 190,04 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali (v. punto 2.a2) dell’Allegato 2);

c)   nello stesso Allegato 2, inoltre, viene previsto un trasferimento in misura complessivamente pari a 2.260,86 milioni di euro per il 2013, relativa alla quota-parte di mensilità delle pensioni erogate dal soppresso INPDAP e posta a carico dello Stato (v. punto 2.b3) dell’Allegato 2).

 

Pertanto, come previsto dal successivo comma 3, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2013, sempre come evidenziato dall’Allegato 2, sono determinati:

§      per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento di cui al punto 2.a1) dell’Allegato 2, – in 19.993,24 milioni di euro (per l’anno 2012 l’importo dovuto era pari a 19.224,21 milioni). Di tale importo (v. punto 2.b1) dell’Allegato 2):

-        3,00 milioni di euro sono dovuti per la gestione previdenziale speciale minatori (lettera a));

-        69,58 milioni sono dovuti per il soppresso ENPALS (lettera b))

-        698,00 milioni sono dovuti ad integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni prima del 1° gennaio 1989 (lettera c)).

§      per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera a) – in 4.940,38 milioni di euro (nel 2011 l’importo dovuto era pari a 4.750,34 milioni); (v. punto 2.b2) dell’Allegato 2).

 

La ripartizione tra le gestioni interessate avviene ai sensi del procedimento di cui all’articolo 14 della legge n. 241/1990, ossia mediante la convocazione di una conferenza di servizi.


 

Articolo 1, commi 4 e 5
(Riduzioni di spesa dei Ministeri)

 

4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

5. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

 

 

I commi 4 e 5 dell’articolo 1 dispongono la riduzione degli stanziamenti relativi ai programmi di spesa dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. spending review)[7].

In particolare, il comma 4 dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al disegno di legge in esame.

Il comma 5 individua le riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri sulla base degli interventi correttivi contenuti ai successivi commi, proposti dalle Amministrazioni medesime.

 

Si ricorda che i citati commi da 12 a 15 dell'articolo 7 del D.L. n. 95/2012 recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle Amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dall’anno 2013, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nella misura complessivamente indicata, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, in un apposito allegato al decreto-legge (Allegato 2).

In tale allegato la riduzione è complessivamente indicata:

§      in termini di saldo netto da finanziare, in 1.777,3 milioni nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e 1.649,5 milioni di euro nel 2015;

§      in termini di indebitamento netto, in 1.528,5 milioni nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.649,5 milioni nel 2015.

Poiché la norma impone una riduzione di spesa permanente a decorrere dal 2013, il taglio indicato per l’anno 2015 dovrebbe intendersi esteso anche agli anni successivi.

Si riporta di seguito il contenuto dell’allegato 2, in cui sono indicate le riduzioni di spesa previste per ciascun Ministero.

Tabella 1 – Riduzioni di spesa dei Ministeri

(milioni di euro)

 

saldo netto da finanziare

indebitamento netto

MINISTERI

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Economia e finanze

715,5

662,3

541,5

615,3

662,3

541,5

Sviluppo economico

52,8

37,2

-

45,4

37,2

-

Lavoro e politiche sociali

48,4

46,1

51,5

41,6

46,1

51,5

Giustizia

149,0

122,6

127,5

128,2

122,6

127,5

Affari esteri

26,8

21,5

25,9

23,0

21,5

25,9

Istruzione, università e ricerca

182,9

172,7

236,7

157,3

172,7

236,7

Interno

-

-

-

 

-

-

Ambiente e tutela del territorio e mare

23,0

21,0

31,0

19,8

21,0

31,0

Infrastrutture e trasporti

207,0

193,5

209,2

178,0

193,5

209,5

Difesa

236,1

176,4

269,5

203,0

176,4

269,5

Politiche agricole alimentari e forestali

15,8

8,5

10,4

13,6

8,5

10,4

Beni e attività culturali

55,6

51,4

66,7

47,8

51,4

66,7

Salute

64,3

61,3

79,5

55,3

61,3

79,5

TOTALE

1.777,3

1.574,5

1.649,5

1.528,5

1.574,5

1.649,5

 

Al fine di superare le criticità derivanti dall’utilizzo delle riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, l’articolo 7 del D.L. n. 95/2015 ha previsto, al comma 14, che spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.

Il Ministro dell’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati.

Nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento delle economie sopra indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati nell'allegato 2. L’accantonamento è effettuato nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196/2009.

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell’economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri non risultino adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio, in termini di indebitamento netto, si prevede che:

§      il Ministro dell’economia e delle finanze riferisca al Consiglio dei Ministri;

§      ed eventualmente sia disposta, con la legge di stabilità, la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi.

Il meccanismo qui illustrato è del tutto analogo a quello già previsto dall'articolo 10, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 98 del 2011[8], per le riduzioni di spesa dei Ministeri disposte a decorrere dal 2012 ed attuate, a valere sulle spese di carattere rimodulabile e non rimodulabile, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità 2012.

Si ricorda che con la circolare del Ministero dell’economia e finanza 23 luglio 2012, n. 24, relativa alla formulazione delle previsioni a legislazione vigente per il bilancio per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015, sono state fornite indicazioni ai Ministeri per l’attuazione delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 7, comma 21, del D.L. n. 95/2012[9].

Con la legge di stabilità per l’anno 2013 in esame si provvede pertanto all’attuazione della suddetta disciplina, indicando all’articolo 1, commi da 4 a 87, le misure per le riduzioni di spesa delle amministrazioni centrali – sia di quelle rimodulabili che di quelle non rimodulabili[10] - secondo gli importi quantificati nell’Allegato 2 del D.L. n. 95/2012, sulla base delle proposte e degli interventi correttivi pervenuti da ciascun Ministero entro i termini di presentazione del disegno di legge di stabilità medesimo.

In particolare, il comma 4 provvede ad individuare le riduzioni relative alle spese rimodulabili dei Ministeri, rinviando, a tal fine, all'elenco 1 allegato, nel quale le riduzioni vengono indicate, per ciascun Ministero, con riferimento alle missioni e ai programmi interessati, con i relativi importi, specificando altresì la quota parte delle riduzioni che incidono specificamente su spese predeterminate per legge.

Si segnala che, qualora, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell’economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non siano stati considerati adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio, la riduzione complessiva delle spese rimodulabili, indicata nell’elenco 1, è stata raggiunta mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa dei Ministeri, come evidenziato nella relazione tecnica.

L’importo complessivo delle riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri è pari a 1.375,5 milioni di euro nel 2013 (di cui 854,4 milioni predeterminate per legge), 1.173,5 milioni nel 2014 (di cui 773,8 milioni predeterminate per legge) e 1.200,6 milioni a decorrere dal 2015 (di cui 649,8 milioni predeterminate per legge), così suddivise tra i Ministeri:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero da elenco 1

 

Ministeri

2013

2014

2015

riduzioni

di cui predeterminate per legge

riduzioni

di cui predeterminate per legge

riduzioni

di cui predeterminate per legge

Economia e finanze

668.973

572.125

623.183

523.213

484.496

377.901

Sviluppo economico

52.845

47.778

37.200

32.182

0

0

Lavoro e politiche sociali

18.500

17.030

44.831

37.699

39.227

31.408

Giustizia

112.044

0

85.600

0

90.500

0

Affari esteri

1.264

1.264

0

0

1.264

1.264

Istruzione, univ, ricerca

57.500

9.273

6.000

181

61.000

9.478

Interno

0

0

0

0

0

0

Ambiente

23.000

7.750

21.000

7.800

31.000

16.500

Infrastrutture e trasporti

112.384

111.844

101.270

100.125

117.025

115.201

Difesa

236.100

0

176.400

0

269.500

0

Politiche agricole

0

0

0

0

0

0

Beni e attività culturali

55.600

50.601

51.400

46.913

66.700

59.121

Salute

37.299

36.692

26.657

25.693

39.857

38.894

Totale

1.375.509

854.357

1.173.541

773.806

1.200.569

649.767

 

Il comma 5 dispone la riduzione delle spese non rimodulabili dei Ministeri sulla base degli interventi correttivi contenuti ai successivi commi, proposti dalle Amministrazioni medesime.

Come precisato nella Relazione illustrativa al disegno di legge iniziale (A.C. 5534-bis), la rideterminazione delle spese non rimodulabili dei Ministeri ai fini del raggiungimento degli obiettivi finanziari previsti per ciascun Ministero è stata effettuata o con riduzione delle relative risorse ovvero prevedendo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

* * *

La tabella che segue riporta gli effetti correttivi sulle spese dei Ministeri, in termini di saldo netto da finanziare, disposte dall’articolo 1, commi da 4 a 87, della presente legge di stabilità – sia sulle spese rimodulabili il cui dettaglio è evidenziato nell’elenco 1, sia sulle spese non rimodulabili, il cui dettaglio è indicato nella Relazione tecnica ovvero nelle relazioni tecniche agli emendamenti approvati in corso di esame parlamentare del disegno di legge di stabilità -, ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato, stabiliti dall’articolo 7, commi da 12 a 15, del D.L. n. 95/2012.

Come riportato nella Relazione tecnica all’A.C. 5534, si segnala, per quanto attiene alle Tabelle A, B e C della legge di stabilità 2013, che le stesse sono state predisposte al momento della presentazione del disegno di legge ricomprendendovi già gli effetti riduttivi, rispetto alla legislazione vigente, disposti in attuazione dell’articolo 7, commi 12-15, del D.L. n. 95, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

La tabella evidenzia il raggiungimento per ciascun Ministero degli effetti in termini di saldo netto da finanziare previsti dall’Allegato 2 del D.L. n. 95/2012, con un impatto complessivo pari a minori spese per 1.834,9 milioni nel 2013 (rispetto a 1.777,3 milioni previsti dal D.L. n. 95), 1.605,1 milioni nel 2014 (rispetto a 1.574,5) e 1.674 milioni nel 2015 (rispetto a 1.649,5 milioni).

Per quanto concerne gli effetti correttivi in termini di indebitamento netto, sulla base della relazione tecnica al disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 5534), si evidenzia, altresì, la complessiva realizzazione anche degli obiettivi in termini di indebitamento netto, pur in presenza di un contenuta ridefinizione in aumento  degli importi correttivi complessivi nell’anno 2013, rispetto a quanto prefigurato dall’Allegato 2 del D.L. n. 95/2012.

Per quanto concerne i saldi di fabbisogno e di indebitamento, si ricorda che le riduzioni di spesa e le maggiori entrate delle amministrazioni centrali disposte ai sensi dei commi in esame - come precisato dalla Nota tecnico-illustrativa – non esplicano effetti, in quanto questi risultano già scontati nei tendenziali a legislazione vigente come indicati nella Nota di aggiornamento del DEF. Ciò premesso, per i saldi di fabbisogno e di indebitamento il prospetto riepilogativo dà conto di misure di riduzione della spesa, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sostanzialmente in linea, per gli anni 2014 e 2015 (-1,3 milioni per ciascun anno), con gli obiettivi indicati dal D.L. 95/2012. Nell’anno 2013, invece, si verifica un risparmio superiore (di 16,4 milioni) rispetto all’obiettivo fissato dal D.L. 95/2012.

 

Riduzioni complessive delle spese dei Ministeri
ai sensi dell’articolo 1, commi 4 - 87 della legge di stabilità

(milioni di euro)

 

SALDO NETTO DA FINANZIARE

2013

2014

2015

Economia e finanze

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

715,5

662,3

541,5

Risparmi ridefiniti da legge di stabilità

715,5

662,3

541,5

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

669,0

623,2

484,5

- proposta ministeriale

361,0

298,2

373,2

- riduzione lineare

307,9

325,0

111,3

Non rimodulabili: Operazioni finanziarie (art. 1, co. 7)

46,6

39,2

57,1

Sviluppo economico

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

52,8

37,2

0

Risparmi ridefiniti da legge di stabilità

52,8

37,2

0

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

52,8

37,2

0

-  di cui riduzioni Fondo sviluppo e coesione  in tab. E

30,0

15,0

0

Non rimodulabili

0

0

0

 

 

 

 

Lavoro

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

48,4

46,1

51,6

Risparmi ridefiniti da legge di stabilità

48,5

44,8

50,2

Rimodulabili - elenco 1 (art. 1, co. 4)

18,5

44,8

39,2

Non rimodulabili:

30,0

0

11,0

-  Fondo sociale occupazione e formazione (art. 1, co. 15)

30,0

0

11,0

 

 

 

 

Giustizia

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

149,0

122,6

127,5

Risparmi ridefiniti da legge di stabilità

149,0

122,6

127,5

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

112,0

85,6

90,5

- proposta ministeriale

112,0

85,6

90,5

Non rimodulabili:
Intercettazioni (art. 1, co. 22)

10,0

10,0

10,0

Versamento all’Entrata aumento contributo unificato di giustizia (art. 1, co. 25)

27,0

27,0

27,0

 

 

 

 

Affari Esteri

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

26,8

21,5

25,9

Risparmi ridefiniti da legge di stabilità

26,8

21,5

25,9

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

1,3

0

1,3

- proposta ministeriale

1,3

0

1,3

Non rimodulabili (art. 1, co. 37-42):

25,5

21,5

24,6

-   Indennità personale di ruolo e insegnante all’estero (co. 37-39)

6,0

6,0

6,0

-   Sportelli unici all’estero (co. 40)

5,9

5,9

5,9

-   PESC (co. 41)

10,0

6,0

9,1

-   Centro internazionale per la scienza e l’alta tecnologia (co. 42)

3,6

3,6

3,6

 

 

 

 

Istruzione, università, ricerca

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

182,9

172,7

236,7

Risparmi ridefiniti da legge di stabilità

240,4

204,3

262,3

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

57,5

6,0

61,0

Altre rimodulabili (art. 1, co. 48, 49 e 52):

103,6

145,4

148,4

-  dismissione sede Ministero a Roma Eur (co. 48)

-

6,0

6,0

-  Riduzione contributo FIRST (co. 49)

20,0

20,0

20,0

-  riduzione Fondo valorizzazione istruzione scolastica (co. 52)

83,6

119,4

122,4

Non rimodulabili (art. 1, co. 51 e 57):

49,3

52,9

52,9

-  riduzione competenze accessorie personale comparto scuola (co. 51)

47,5

47,5

47,5

- Riduzioni distacchi (co. 57)

1,8

5,4

5,4

Versamento all’Entrata risorse FAR (art. 1, co. 50)

30,0

-

-

 

 

 

 

Interno

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

-

-

-

Risparmi ridefiniti da legge di stabilità

-

-

-

 

 

 

 

Ambiente

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

23,0

21,0

31,0

Risparmi ridefiniti da legge di stabilità

23,0

21,0

31,0

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

23,0

21,0

31,0

- proposta ministeriale

23,0

21,0

31,0

Non rimodulabili

-

-

-

Arrotondamenti in termini di ind. netto

-

-

-

 

 

 

 

Infrastrutture e trasporti

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

207,0

193,5

209,2

Risparmi ridefiniti da legge di stabilità

207,0

193,5

209,2

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

112,4

101,3

117,0

- proposta ministeriale

112,4

101,3

117,0

Non rimodulabili (art. 1, co. 62-69):

93,5

90,66

90,5

- Pedemontana di Formia (co. 62)

5,0

3,0

2,0

- Mutui ferrovie in concessione (co 63)

24,1

24,1

24,1

- Mutui trasporto rapido di massa (co. 64)

45,0

45,0

45,0

- Controllo traffico marittimo VTS (co 65)

7,0

8,4

8,9

- Personale Capitanerie di porto (co. 66-68)

12,3

10,0

10,5

Versamento all’Entrata contributi concessionari registro italiano dighe (art. 1,co. 69)

1,2

1,7

1,7

Difesa

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

236,1

176,4

269,5

Risparmi ridefiniti da legge di stabilità

236,1

176,4

269,5

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

236,1

176,4

269,5

- proposta ministeriale

236,1

176,4

269,5

Non rimodulabili

-

-

-

 

 

 

 

Politiche agricole

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

15,8

8,5

10,4

Risparmi ridefiniti da legge di stabilità

15,8

8,5

10,4

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

-

-

-

-- proposta ministeriale incremento spese rimodulabili: reintegro trasferimenti a enti di ricerca vigilati (art. 1, co. 73)

-4,1

-4,1

-4,1

Non rimodulabili:
Sgravi contributivi pesca (art. 1, co. 74)

3,7

3,7

6,7

Versamento entrata risorse ISA (art. 1, co. 71 )

16,2

8,9

7,8

 

 

 

 

Beni e attività culturali

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

55,6

51,4

66,7

Risparmi ridefiniti da legge di stabilità

55,6

51,4

66,7

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

55,6

51,4

66,7

- proposta ministeriale

55,6

51,4

66,7

Non rimodulabili

-

-

-

 

 

 

 

Salute

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

64,3

61,3

79,5

Risparmi ridefiniti da legge di stabilità

64,3

61,7

79,9

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 1, co. 4)

37,3

26,7

39,9

- proposta ministeriale

37,3

26,300

39,500

- riduzione lineare

-

0,4

0,4

Non rimodulabili (art. 1, co. 81-84 )

27,0

35,0

40,0

-   Assistenza sanitaria personale navigante (co. 81)

5,0

5,0

5,0

-   Assistenza sanitaria internazionale (co. 82-84)

22,0

30,0

35,0

 

 

 

 

TOTALE RISPARMI

 

 

 

dal D.L. n. 95/2012

1.777,3

1.574,5

1.649,5

da legge di stabilità (Allegato 3)

1.834,9

1.605,1

1.674,0

 


 

Articolo 1, commi 6 e 7
(Riduzioni Ministero dell’economia)

 

6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 7.

7. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati.

 

 

I commi 6 e 7 dell’articolo 1 dispongono la riduzione di alcune autorizzazioni di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

In particolare, l’articolo 1, comma 6 stabilisce che la disposizione di cui al successivo comma 7 concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, così come determinati ai sensi dell’ elenco 2.

Il comma 7 dispone una riduzione – a decorrere dall’anno 2013 - delle risorse disponibili relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell’elenco 2, negli importi nel medesimo elenco indicati.

L’importo complessivo delle riduzioni operate ai sensi dell’elenco 2 è pari a 46,553 milioni di euro nel 2013, a 39,150 milioni nel 2014 e a 57,050 milioni nel 2015 e successivi.

Le autorizzazioni di spesa coinvolte dalle riduzioni sono destinate a finanziare una serie di operazioni finanziarie con Istituti di credito, prevalentemente con Cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a carico (totale o parziale, entro prefissati limiti) del bilancio dello Stato ed i cui relativi stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze .

La relazione tecnica al provvedimento afferma che si tratta di importi disponibili in quanto “non ancora utilizzati”, e che la riduzione è operata anche in considerazione del fatto che si tratta di interventi già in avanzato stato di realizzazione per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie.

Si rileva, al riguardo, che le risorse coinvolte appaiono pressoché tutte iscritte, nello stato di previsione del MEF, nella Missione Debito pubblico, sul Programma “Oneri per il servizio del debito statale” e sul Programma “Rimborsi del debito statale”. Come afferma la relazione tecnica, sono spese non rimodulabili. che, in taluni casi, sono definite a bilancio come obbligatorie.

La Tabella che segue indica le autorizzazioni di spesa e l’entità delle riduzioni apportate alle medesime autorizzazioni, come individuate nel citato elenco 2.

 

 

Elenco 2

(importi in euro)

autorizzazioni di spesa

riduzioni

2013

2014

2015 e ss.

D.L. n. 244/1995 (L. n. 341/95) art. 4, comma 1:

Mutui quindicennali contratti dal MEF (709 miliardi di lire annui dal 2001 al 2015), anche con Cassa depositi e prestiti (CDP), per la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse.

300.000

0

0

D.L. n. 24/1991 (legge n. 27/1991) articolo 2: mutui quindicennali contratti dalle regioni nel secondo semestre 1991 per il finanziamento degli ulteriori oneri applicativi del contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri per il 1991, pari a lire 440 miliardi per l'anno 1991.

2.700

0

0

D.L. n. 497/1996 (L. n. 588/96), articolo 6, co. 1

Per il risanamento e la privatizzazione del Banco di Napoli, il Ministro del tesoro è stato autorizzato a contrarre mutui quindicennali con CDP nell'importo complessivo massimo di 2.000 miliardi di lire.

800.000

600.000

1.200.000

D.L. n. 382/1989 (L. n. 8/1990) articolo 4 Mutui con CDP e altri Istituti creditizi contratti dalle regioni per finanziare la maggiore spesa corrente delle USL in disavanzo sanitario secondo le modalità seguenti:

a) 20 per cento con mutui da attivare entro il 31 dicembre 1989 con CDP

b) 35 per cento con mutui nell'anno 1990 con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale

275.000

100.000

825.000

D.L. n. 67/97 (L. 135/97), articolo 8 Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la CDP.

20.000.000

20.000.000

20.000.000

D.L. n. 250/2005, articolo 2 prevede che le operazioni di rinegoziazione da parte del MEF dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti finanziatori siano effettuate direttamente dal MEF.

1.700.000

1.500.000

2.500.000

D.L. n. 328/94 (legge n. 471/1994), articolo 4: autorizza la CDP a concedere mutui ventennali agli enti territoriali colpiti dall’alluvione di dicembre 1993, per le opere di competenza, entro il complessivo importo di 1.000 miliardi lire.

6.000.000

1.000.000

0

D.L. n. 344/96 articolo 1, comma 1 (decreto non convertito. La legge n. 641/1996, di conversione del D.L. n. 548/1996, ha fatto salvi gli effetti prodotti dal provvedimento). Mutui quindicennali contratti dal MEF con CDP, con istituti di credito per la realizzazione di interventi di sviluppo delle aree depresse.

500.000

700.000

900.000

D.L. n. 363/92, articolo 1, comma 7 (decreto non convertito. Il secondo comma dell’ art. 1 della legge n. 488/1992 ha fatto salvi gli effetti prodotti dal D.L.): Mutui che l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è stata autorizzata a contrarre per la realizzazione di progetti strategici di infrastrutturazione del Mezzogiorno.

300.000

300.000

400.000

D.L. n. 511/1995 articolo 1 co. 3 (D.L. decaduto, i cui effetti sono stati fatti salvi dal successivo D.L. n. 583/1996). Disposizione non rinvenibile.

110.000

800.000

2.475.000

D.L. n. 643/94(L. n. 738/1994), articolo 11. Incrementa i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM per 5.000 miliardi di lire, nell’ambito dei quali CDP è stata autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, con rimborso da parte dello Stato in venti annualità a decorrere dal 1995.

1.000.000

1.500.000

4.500.000

D.L. n. 646/94 (legge n. 22/1995), articolo 1, comma 4: Mutui ventennali che gli enti territoriali delle zone colpite dalle alluvioni del mese di novembre 1994 sono stati autorizzati a contrarre, entro il limite complessivo di 250 miliardi di lire.

0

0

800.000

D.L. n. 9/1993 articolo 2 Ripiano della maggiore spesa sanitaria per gli anni 1991 mediante l’accensione di mutui con CDP da parte delle regioni.

115.000

100.000

4.200.000

L. n. 144/99, articolo 34, comma 3 Autorizzazione di limiti di impegno quindicennali, pari a 20 miliardi di lire dall'anno 2000 e a 10 miliardi dal 2001 per il finanziamento dei mutui contratti dalle comunità montane per lo svolgimento delle attività relative al Fondo nazionale della montagna (L. 97/1994).

10.000.000

10.000.000

10.000.000

L. n. 430/91, articolo 1: autorizza CDP a concedere mutui ventennali ai comuni ed alle province per opere di edilizia scolastica, per un ammontare complessivo di 1.500 miliardi di lire.

3.000.000

0

0

D.L. n. 398/1993 (L. 493/93), articolo 1, comma 3 Le risorse rinvenienti dai mutui concessi agli enti locali da CDP in base a leggi speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, non utilizzate e riassegnate a enti locali e società a prevalente partecipazione locale, per opere urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati.

300.000

400.000

500.000

L.F. n. 388/2000, articolo 144, comma 10 Mutui contratti dalla regione Veneto per la viabilità dell’area centrale regionale, con onere per capitale ed interessi a carico del bilancio dello Stato, per i quali viene autorizzato un limite di impegno quindicennale di 7 miliardi di lire dall’anno 2002.

150.000

150.000

150.000

L.F. n. 41/1986 articolo 4 comma 7 Programma di opere di edilizia scolastica finanziato per un ammontare di 4.000 miliardi nel triennio 1986-1988.

750.000

200.000

2.730.000

L.F. n. 67/1988 articolo 20 comma 6 Mutui autorizzati nei confronti delle regioni per interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario nel limite del 95 per cento della spesa, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a 330 miliardi di lire per il 1989 e a 715 miliardi per il 1990.

250.000

800.000

4.270.000

L.F. n. 67/88, articolo 17, comma 41 Autorizza le province a contrarre mutui per la manutenzione straordinaria di strade provinciali con CDP fino a complessivi 450 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988-1989, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, pari a 50 miliardi di lire nel 1989 e 100 miliardi a decorrere dal 1990.

700.000

500.000

900.000

L.F. n. 910/86, articolo 7, comma 13 Dispone che, a decorrere dall’anno 1987, l’ammortamento dei mutui stipulati dagli enti locali per il finanziamento dei progetti relativi a opere di sviluppo delle fonti rinnovabili (di cui alla L. n. 308/1982, è a totale carico dello Stato, ed autorizza la CDP ad accordare ai comuni mutui ventennali per un importo complessivo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987-1989, il cui onere di ammortamento, pari a 6 miliardi per il 1988 e 12 miliardi per il 1989, è a carico statale.

300.000

500.000

700.000

TOTALE

46.552.700

39.150.000

57.050.000

 


 

Articolo 1, commi 8-15
(Riduzioni di spesa del Ministero del lavoro)

 


8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi 9 e 15.

9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal 2014, per un importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo 7.

10. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»;

c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto»;

e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a standard qualitativi fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;».

11. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015.

12. Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla metà delle regioni e alla metà delle province del territorio nazionale.

13. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152.

14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine di incentivare la qualità e l'ampiezza dei servizi resi dai patronati, alla progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dall'anno 2015.


 

 

I commi da 8 a 15 individuano le riduzioni degli stanziamenti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

In primo luogo, il comma 9 esclude, fino alla riforma degli istituti di patronato e assistenza sociale, di cui all’articolo 13, comma 1, della L. 152/2001, la riduzione dei stanziamenti, disponendo tuttavia che il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali venga comunque assicurato, a decorrere dal 2014, anche mediante l’attuazione dell’articolo 7, comma 15, della L. 135/2012 (il quale prevede che il Ministero dell’economie e delle finanze – a fronte di proposte di riduzione di spesa dei singoli Ministeri non adeguate a conseguire i risparmi prefissati - debba riferire al Presidente del Consiglio dei ministri ed, eventualmente, con la medesima legge di stabilità, disporre la corrispondente riduzione delle spese rimodulabili in precedenza accantonate).

Si segnala che secondo quanto riportato nella Tabella n. 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 2230), per il 2013 la dotazione per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (cap. 4331) è pari a 380,56 milioni di euro (valori per competenza).

 

L’articolo 13, comma 1, della L. 152/2001 dispone il finanziamento per l’attività di istituti di patronato e assistenza sociale, secondo i criteri stabiliti con specifico regolamento (emanato con il D.M. 10 ottobre 2008), mediante il prelevamento di un'aliquota, pari allo 0,226%, a decorrere dal 2001, sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e IPSEMA.

L’importo ottenuto con il richiamato prelevamento è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali (comma 2):

§       89,90% all'attività;

§       10% all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;

§       0,10% per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.

Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal medesimo articolo 13.

 

Oltre a ciò, viene modificata in più parti la legge 152/2001, che detta la disciplina generale degli istituti di patronato e assistenza sociale, con l’obiettivo di consolidare l’attività degli istituti di patronato e assistenza sociale e garantire un più efficace utilizzo delle risorse pubbliche ad essi devolute (comma 10).

A tal fine, in primo luogo si prevede che possano costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che (singolarmente o associate):

§      siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno otto anni (la normativa previgente prevedeva tre anni) (lettera a));

§      abbiano sedi proprie in almeno due terzi delle regioni e delle province (la normativa previgente prevedeva un terzo), secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale (individuati con D.M. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) (lettere b) e c)).

 

I requisiti individuati nelle lettere b) e c), diventano, ai sensi del comma 11, vincolanti a decorrere dal 2015; mentre ai sensi del successivo comma 12, devono intendersi riferiti alla metà delle regioni e delle province del territorio nazionale nel 2014.

 

Per quanto riguarda i profili finanziari, si prevede che:

§      parte delle risorse assegnate agli istituti di patronato e di assistenza sociale siano utilizzate per verifiche ispettive straordinarie sull’organizzazione e l’attività, nonché per la formazione del personale ispettivo addetto (lettera d));

§      tra i criteri di ripartizione del finanziamento statale tra i vari istituti venga considerata anche, con rilievo prioritario, la qualità dei servizi prestati all’utenza, attestata annualmente dagli enti erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative (con riferimento a standard qualitativi predefiniti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali) (lettera e)).

 

Gli istituti esistenti devono adeguare la propria struttura organizzativa alle nuove disposizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 13). In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni relative allo scioglimento dell’Istituto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), della L. 152/2001.

 

Tale lettera precisa che l'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui non sia stato realizzato il progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo della realizzazione del progetto, o siano venuti meno i requisiti richiesti per i soggetti promotori e per la costituzione e riconoscimento degli Istituti.

 

Allo scopo di ampliare i servizi effettivamente resi dagli istituti e di incentivarne la qualità, si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda alla progressiva valorizzazione delle prestazioni attualmente a punteggio “zero” (ossia non finanziate), ferma restando l’attribuzione per essi, in via sperimentale per il 2012, di 0,25 punti per ogni intervento avviato con modalità telematica e verificato dagli enti erogatori (comma 14).

 

Infine, il comma 15 dispone l’autorizzazione di spesa concernente l’erogazione dei contributi, anche comunitari, destinati al finanziamento delle iniziative previste dall’articolo 1 del D.L. 148/1993, per i quali è stato istituito il Fondo per l’occupazione, successivamente confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008. In particolare, la riduzione della richiamata autorizzazione è pari a 30 milioni di euro per il 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dal 2015.

Si segnala che secondo quanto riportato nella Tabella n. 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 2230), per il 2013 la dotazione del richiamato Fondo risulta essere pari a 1.634,38 milioni di euro (valori per competenza).

L’articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008 ha disposto che il CIPE provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione[11].


 

Articolo 1, commi 16-18 e 22-29
(Riduzione della spesa del Ministero della giustizia)

 


16. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 17 a 29.

17. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».

18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:

a) le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;

b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.»;

b) il comma 4 è abrogato.

23. L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera a), del presente articolo.

24. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 294-bis è sostituito dal seguente:

«294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

25. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera s):

1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800»;

2) il capoverso d) è sostituito dal seguente:

«d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;»;

3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 650»;

b) al comma 10:

1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le seguenti: «lettere da b) a r),»;

2) le parole: «ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia»;

3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.»;

d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa.»;

e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia.»;

f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di cui al comma 10, secondo periodo»;

g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis».

26. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

«3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.».

27. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del presente articolo, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

28. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 25, lettera a), e 27 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 25, lettera b), numero 4), del presente articolo.

29. Le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a), e 27 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 16 dell’articolo 1 stabilisce che i successivi commi 17 e 18 e da 22 a 29 prevedano misure volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della Giustizia.

In particolare, i commi 17 e 18, 25-29 dettano misure sull’aumento del contributo unificato e destinano le somme così ricavate al miglioramento dei servizi inerenti alla giustizia; i commi 22 e 23 dispongono in tema di intercettazioni e il comma 24 in tema di impignorabilità di fondi nella disponibilità del Ministero.

 

Analiticamente, il comma 17 novella il testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) intervenendo sull’articolo 13 in tema di contributo unificato[12]. La disposizione, che introduce il comma 1-quater, prevede che colui che ha proposto un’impugnazione, anche incidentale, che viene respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile debba versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ulteriore e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della provvedimento.

La disposizione si applicherà ai procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di stabilità (comma 18).

 

Il comma 22 riguarda le spese per intercettazioni e modifica l’art. 96 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche):

§      sostituendone il comma 2, concernente le prestazioni obbligatorie per gli operatori quando venga fatta loro richiesta di intercettazioni e informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie;

§      abrogando il comma 4.

 

L’art 96 del codice delle comunicazioni elettroniche prevede che:

le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità fino all'approvazione del repertorio (comma 1);

le prestazioni previste sono infatti individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. La determinazione dei suddetti costi non potrà in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del listino;

il repertorio è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice (comma 2). In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio si applica la disciplina prevista per l’osservanza degli obblighi per le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale. Tale disciplina può portare alla sospensione o alla revoca dei diritti di uso per un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica (comma 3);

fino all’adozione del decreto ministeriale sul ristoro dei costi da parte delle imprese, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni (comma 4);

ai fini dell'erogazione delle prestazioni gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi (comma 5).

Il nuovo comma 2 dell’art. 96 del codice rimette a un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia la determinazione: delle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori; del ristoro dei costi sostenuti e delle modalità di pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente.

Risulta pertanto superata la distinzione tra repertorio delle prestazioni e ristoro dei costi sostenuti e tra i due relativi decreti di attuazione. Inoltre, il canone annuo assume natura forfettaria.

L’abrogazione del comma 4 dell’art. 96 del codice fa venire meno la disposizione transitoria in base a cui, fino all'emanazione del decreto ministeriale sul ristoro dei costi, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. Lo stesso comma 4, in relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle concernenti il traffico telefonico, continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni.

Peraltro tale abrogazione ha effetto (comma 23) a decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia previsto dal comma 2.

 

Il comma 24 modifica l'articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e sancisce l'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria nonché le aperture di credito destinate al pagamento dell'indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo (legge n. 89 del 2001) e degli emolumenti e delle pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Attualmente, il comma 294-bis prevede che non sono soggetti ad esecuzione forzata:

i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria;

gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il nuovo comma 294-bis, modificando la disciplina dei fondi sub b), stabilisce che sono impignorabili le aperture di credito a favore dei funzionari delegati dei medesimi uffici già individuati dalla disposizione oggi vigente, specificando che si tratta dei fondi destinati al pagamento di somme liquidate ai fini dell’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo oltre che di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Anche il comma 25 interviene sulla disciplina del contributo unificato con la finalità di aumentare le somme richieste per l’accesso alla giustizia e ridisciplinare la destinazione del maggior gettito. La disposizione, anziché intervenire direttamente sul TU spese di giustizia, novella l’articolo 37 del recente decreto-legge n. 98 del 2011[13], che tale TU a sua volta modificava.

 

Si ricorda che i commi da 6 a 9 dell'articolo 37 del D.L. 98/2011 intervengono sulla disciplina del contributo unificato prevista dal T.U. spese di giustizia, aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto (attraverso l’abrogazione di precedenti esenzioni). I successivi commi da 10 a 15 recano norme relative all'utilizzo del maggior gettito conseguente all'applicazione dei commi precedenti, anche attraverso la costituzione di un apposito fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso il Ministero dell'economia.

 

Analiticamente, la lettera a) modifica il comma 6 dell’art. 37[14] - e dunque l’art. 13, comma 6-bis del TU spese di giustizia - elevando l’importo del contributo unificato per le controversie di competenza del giudice amministrativo.

La legge di stabilità:

§      eleva da 1.500 a 1.800 euro il contributo unificato dovuto per le controversie cui si applica il rito abbreviato disciplinato dal Codice del processo amministrativo;

§      sostituisce ai 4.000 euro attualmente previsti per tutte le controversie in tema di affidamento di pubblici lavori e di provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti una disciplina del contributo unificato diversificata in ragione del valore della controversia (portando il contributo dal valore minimo di 2.000 euro a quello massimo di 6.000 euro);

§      eleva da 600 a 650 euro il contributo unificato dovuto in tutti i restanti casi, ivi compreso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

Inoltre, in base al comma 27 della disposizione, il contributo unificato nel processo amministrativo (disciplinato dall'articolo 13, comma 6-bis, del TU) è aumentato sempre della metà per i giudizi di impugnazione.

Le restanti lettere del comma 25 novellano i commi 10, 11, 12, 14 e 15 dell’art. 37 del D.L. 98/2011, relativi alla destinazione del maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato disposto dal decreto-legge.

 

In particolare, il comma 10 attualmente prevede un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa[15]. Il comma 11 demanda ad un D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e della giustizia, la ripartizione di una quota parte del fondo tra giustizia civile, amministrativa e tributaria. Limitatamente al primo anno, un terzo di tale quota è destinato alle assunzioni in magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Negli anni successivi l'assegnazione al fondo avviene al netto delle risorse necessarie a finanziare tali assunzioni. La restante quota viene assegnata anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi fissati dal comma 12. Tale disposizione stabilisce che conseguiranno i finanziamenti gli uffici che avranno ridotto del 10% (5% per il solo 2011) il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente. Spetterà al Ministro della giustizia, sentiti il CSM e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria operare il riparto tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza (comma 13).

Ai sensi del comma 15, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 11, le procedure di assunzione di personale della magistrature già bandite alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ferme restando le procedure autorizzative previste dalla legge, possono essere completate.

Analiticamente, la lettera b), intervenendo sul comma 10, ripartisce tra i Ministeri della giustizia e dell’economia le risorse derivanti dal maggior gettito del contributo unificato frutto degli aumenti disposti dal D.L. 98/2011:

il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo civile (di volontaria giurisdizione, del lavoro, etc.) sarà destinato al Ministero della giustizia, che lo impiegherà per gli interventi urgenti in materia di giustizia civile;

il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo amministrativo rimane invece assegnato al Ministero dell’economia, che lo impiegherà per realizzare interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

 

Le lettere c) e d) stabiliscono come tali ministeri dovranno impiegare le risorse destinategli. In entrambi i casi sarà un D.P.C.M. a stabilire la ripartizione in quote delle risorse confluite ai sensi del comma 10.

Per quanto riguarda le risorse per la giustizia civile, il nuovo comma 11 dell’art. 37 prevede che le risorse debbano essere destinate in via prioritaria all’assunzione di personale di magistratura ordinaria. Per il solo 2013, 7,5 mln di euro saranno destinati a consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013. La titolarità del progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia.

Dal 2014, le risorse dovranno, invece, essere destinate all’incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi fissati dal comma 12 (ovvero avranno ridotto del 10% il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente) e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda le risorse per la giustizia amministrativa, il nuovo comma 11-bis dell’art. 37 prevede tre finalizzazioni che riceveranno ciascuna un terzo delle somme disponibili. Si tratta di:

§      assunzione del personale di magistratura amministrativa. Anche per questa disposizione si pone il problema, già evidenziato nel comma precedente, di chiarire se le somme da destinare al miglioramento della giustizia amministrativa siano da intendersi decurtate alla fonte di quanto necessario per le assunzioni in magistratura – come parrebbe evincersi dall’ultimo periodo – ovvero se siano parte di quanto trasferito e destinato con il D.P.C.M. – come traspare dal primo periodo;

§      incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi del comma 12;

§      spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

 

La lettera e) novella il comma 12 dell’art. 37 D.L. 98/2011, coordinandone il contenuto con la distinzione tra giustizia civile e giustizia amministrativa (commi 11 e 11-bis) ed aggiornando le disposizioni relative al processo tributario.

 

In particolare, il comma 12 viene aggiornato con un richiamo all’art. 12, comma 3-ter, del recente decreto-legge n. 16 del 2012[16]. Il comma 3-bis, novellando il comma 10 dell’articolo 37 del decreto-legge 98/2011 (v. sopra), esclude il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario dall’attribuzione al fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa. Conseguentemente gli interventi in materia di giustizia tributaria non sono più ricompresi tra le finalità del fondo. Peraltro, il successivo comma 3-ter stabilisce che le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis - al netto della quota parte destinata alle assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato (ai sensi dell’articolo 2, comma 5, decreto-legge n. 1 del 2012) - sono iscritte in bilancio per essere destinate, per metà, in favore degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza e per la restante metà all’incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.

 

Le lettere f) e g) intervengono, con esclusiva finalità di coordinamento, sui commi 14 e 15 del D.L. 98/2011.

Il comma 26 novella il TU spese di giustizia inserendo all’articolo 14, relativo all’obbligo di pagamento del contributo, un ulteriore comma (3-ter).

Il comma 3-ter precisa che nel processo amministrativo relativo alle controversie in tema di affidamento di pubblici lavori, per valore della lite si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara; nelle controversie relative all’irrogazione di sanzioni da parte delle Autorità amministrative indipendenti, invece, il valore della lite è rappresentato dalla somma richiesta a titolo di sanzione.

 

Come detto, il comma 27 aumenta della metà il contributo unificato dovuto per l’impugnazione di un giudizio amministrativo (v. sopra, comma 20, lett. a).

 

Il successivo comma 28 destina anche questo maggior gettito, unitamente a quello derivante dall’aumento del contributo unificato nel processo amministrativo previsto dal comma 20, lett. a), al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

 

Infine, il comma 29 specifica che i nuovi importi del contributo unificato si dovranno applicare ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.


 

Articolo 1, comma 19
(Giustizia digitale)

 


19. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»;

2) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello»;

b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»;

2) dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:

«Art. 16-bis. - (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Art. 16-ter. - (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

Art. 16-quater. - (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53). - 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale";

b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "di cui all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che procede a norma dell'articolo 2 deve";

c) all'articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;

d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.";

e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo posta elettronica certificata, ovvero" sono soppresse;

f) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;

g) all'articolo 6, comma 1, le parole: "la relazione di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9";

h) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.";

i) all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

l) all'articolo 10, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.

Art. 16-quinquies. - (Copertura finanziaria). - 1. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014.

2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

3) all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale."»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.».


 

 

Il comma 19 è volto a modificare disposizioni del D.L. n. 179 del 2012 (Crescita del Paese), convertito dalla legge 221 del 2012, in materia di giustizia digitale. Il comma 19 modifica gli articoli 16 e 17 ed introduce gli articoli da 16-bis a 16-quinquies.

Quanto all’art. 16 del D.L. (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica):

§      è aggiunta al comma 9 una lett. c-bis) che precisa che, nei procedimenti penali davanti a tribunali e corti d’appello, l’obbligo per le cancellerie di usare esclusivamente il mezzo telematico per le comunicazioni e le notificazioni a persona diversa dall’imputato decorre dal 15 dicembre 2014;

§      è riformulata la lett. d) dello stesso comma 9 che prevede, per gli uffici giudiziari diversi da tribunali e corti d’appello, che tale obbligo decorre dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei decreti di natura non regolamentare con cui il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione degli uffici stessi;

§      al comma 12 dello stesso art. 16 è precisato che l’elenco formato dal Ministero della giustizia con gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle pubbliche amministrazioni a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni è consultabile non solo dal Ministero e dagli UNEP (Uffici notificazioni e protesti del ministero della giustizia) ma anche dagli avvocati.

Il nuovo art. 16-bis del decreto-legge 179 prevede, con decorrenza dal 30 giugno 2014, il deposito obbligatorio per via telematica degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione. La decorrenza dell’obbligo può essere anticipata, ai sensi del comma 5, nei tribunali in cui il ministro della giustizia accerti, con decreto, la funzionalità dei servizi telematici. Nei processi di esecuzione l’indicata obbligatorietà decorre dal deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione; nelle procedure concorsuali, il deposito telematico concerne gli atti e documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale e del commissario straordinario.

Il deposito si considera avvenuto al momento in cui il gestore della PEC del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna.

Nei procedimenti d’ingiunzione davanti al tribunale, escluso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (dove l’obbligo di deposito “telematico” vale solo per gli atti provenienti dai difensori), a decorrere dal 30 giugno 2014, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Il deposito con modalità diverse può essere autorizzato dal tribunale solo se non siano funzionanti i sistemi informatici del dominio giustizia o in caso di estrema urgenza. Per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali il citato deposito telematico diventa obbligatorio 15 gg. dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei citati decreti del Ministro della giustizia che accertano la funzionalità dei servizi di comunicazione degli uffici stessi.

L’art 16-bis prevede, infine, come regola generale, che in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia il giudice può permettere il deposito cartaceo degli atti; inoltre, il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti per ragioni specifiche.

Il nuovo art. 16-ter del decreto-legge 179 precisa quali sono i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni indicando, oltre al citato elenco degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni gestito dal Ministero della giustizia, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR (in cui sono inseriti i domicili digitali che i cittadini, volontariamente, comunicano alla PA), gli elenchi presso gli uffici del registro delle imprese (con gli indirizzi PEC delle società), quelli presso gli ordini e collegi professionali (con gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti) e il registro generale degli indirizzi elettronici anch’esso gestito dal Ministero della giustizia.

Il nuovo art. 16-quater novella la legge n. 53 del 1994 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati).

Una prima modifica all’art. 2, ha finalità di coordinamento, precisando che le modalità di notificazione indicate fanno riferimento alle notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale effettuate a mezzo del servizio postale. Ad analoga finalità rispondono le modifiche dell’art. 3, comma 1, alinea.

E’ poi, inserito nella legge 53 un art. 3-bis (da cui deriva, per coordinamento, la soppressione del comma 3-bis dell’art. 3) secondo cui la notificazione telematica si effettua tramite PEC esclusivamente all’indirizzo risultante da pubblici elenchi. Ulteriori disposizioni dell’art. 3-bis riguardano le modalità di notificazione via PEC da parte degli avvocati di atti non consistenti in documenti informatici: il legale ne estrae una copia informatica di cui attesta la conformità all’originale e l’atto così formato viene allegato al messaggio di PEC; anche in tal caso, il momento di perfezionamento della notifica è quello coincidente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio (che deve indicare il riferimento alla legge n. 53/1994).

L’art. 3-bis stabilisce l’obbligo degli avvocati di redigere relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio inviato via PEC (nel caso di notifica di atti non informatici, quindi al messaggio di PEC andranno allegati sia la copia informatica dello stesso atto che la relazione di notificazione). La stessa norma indica espressamente i contenuti obbligatori della relazione, compresi quelli riferiti alle notificazioni da effettuare a procedimento in corso.

Ulteriori modifiche agli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, nonché l’abrogazione dell’art. 5, comma 1, della legge 53/1994 hanno natura di coordinamento con le novelle introdotte.

Dopo la precisazione che l’obbligo per gli avvocati di dotarsi del registro cronologico di cui all’art. 8 della legge non riguarda le notifiche a mezzo PEC, è aggiunto un comma 1-bis all’art. 9 che disciplina l’eventualità in cui l’avvocato non possa procedere al deposito dell’atto per via telematica, a norma del nuovo art. 3-bis.

Una integrazione del comma 1 dell’art. 10 della legge 53 precisa che per l’atto notificato per via telematica il pagamento dell’importo corrispondente alla marca da bollo è fatto con lo stesso mezzo informatico.

L’art. 16-quater affida a un D.M. giustizia (da adottare entro 180 gg dall’entrata in vigore della L. 221/2012, di conversione del D.L. 179) l’adeguamento delle regole tecniche, recate da precedente decreto (n. 44/2011) per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La vigenza della disciplina introdotta nella legge n. 53/1994 è stabilita decorsi 15 gg. dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo, citato D.M. giustizia.

Il nuovo art. 16-quinquies del D.L. 179 provvede alla copertura finanziaria necessaria all’adeguamento e al potenziamento delle reti di trasmissione dati, per la manutenzione degli impianti e la formazione del personale. La spesa autorizzata è di 1,32 mln di euro per l’anno in corso, di 5 mln per il 2013 e di 3,6 mln a decorrere dal 2014.

 

Il D.L. 179/2012 viene novellato dal comma 19 in esame anche in riferimento alla disciplina fallimentare. In particolare:

§      sono integrate le previsioni dell’art. 17 (di modifica dell’art. 93 Legge Fall.) che stabilisce che il ricorso per l’ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili sia trasmesso via PEC al curatore fallimentare. E’ aggiunto un periodo che prevede che l’originale del titolo di credito allegato al ricorso vada depositato presso la cancelleria del tribunale;

§      è aggiunto allo stesso art. 17 un comma 2-bis che sancisce per il commissario giudiziale nominato nel concordato preventivo, per quello (o quelli) nominato (o nominati) nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza nonché per il commissario liquidatore, l’obbligo di comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo PEC entro 10 gg. dalla nomina.


 

Articolo 1, commi 20 e 21
(Pignoramento nell’espropriazione presso terzi)

 


20. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 543, secondo comma:

a) al numero 3), dopo le parole: «tribunale competente» sono inserite le seguenti parole: «nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente»;

b) al numero 4), dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»;

2) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole: «creditore procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata»;

3) l'articolo 548 è sostituito dal seguente:

«Art. 548. - (Mancata dichiarazione del terzo). - Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»;

4) l'articolo 549 è sostituto dal seguente:

«Art. 549. - (Contestata dichiarazione del terzo). - Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.».

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi 20 e 21 della legge di stabilità apportano modifiche al codice processuale civile in materia di pignoramento nell’espropriazione presso terzi.

 

Il comma 20 novella gli artt. 543 e 547 e detta una nuova formulazione degli artt. 548 e 549 del codice di rito civile.

Con la modifica dell’art. 543 si aggiunge ai contenuti obbligatori dell’atto di pignoramento anche l’indirizzo PEC del creditore procedente all’espropriazione.

Analogamente, è novellato l’art. 547 precisando che il terzo possa specificare di quali cose o di quali somme sia debitore o si trova in possesso (e quando ne debba eseguire il pagamento o la consegna) oltre che a mezzo raccomandata, anche tramite PEC inviata al creditore procedente.

I nuovi artt. 548 e 549 del codice di procedura civile sdoppiano in due separate disposizioni i contenuti del vigente art. 548 (Mancata o contestata dichiarazione del terzo), ulteriormente modificati.

Con la riformulazione dell’art. 548 è dettata la nuova disciplina sulla mancata dichiarazione del terzo.

Si prevede, nel caso di crediti alimentari, che se il pignoramento concerne (per la parte pignorabile) le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, la mancata comparizione del terzo all’udienza equivale a mancata contestazione del credito pignorato ai fini del procedimento in corso nonché ai fini dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione; in tal caso, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza all’assegnazione dei crediti in pagamento ai creditori concorrenti (ex art. 552 e 553 c.p.c.).

Fuori dei casi indicati, se all’udienza il creditore dichiara di non avere ricevuto la dichiarazione del terzo, il giudice fissa con ordinanza una nuova udienza; se il terzo non compare neanche a detta udienza il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore si considera non contestato.

L’ordinanza di assegnazione dei crediti adottata dal giudice dell’esecuzione sulla base delle previsioni dell’art. 648 è impugnabile dal terzo (entro 20 gg. dalla notificazione dell’ordinanza stessa) soltanto se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o per forza maggiore.

Il nuovo art. 549, in materia di contestata dichiarazione del terzo, prevede che le contestazioni sulla dichiarazione del terzo siano risolte dal giudice dell’esecuzione, previi accertamenti, con ordinanza impugnabile a norma dell’articolo precedente. L’ordinanza ha effetto ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

 

Il comma 21, infine, stabilisce che la nuova disciplina introdotta dal comma 20, di modifica dei citati articoli del c.p.c., sia applicabile ai procedimenti di esecuzione presso terzi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di stabilità.


 

Articolo 1, comma 30
(Contributo unificato nel processo tributario)

 

30. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.».

 

 

Il comma 30 consente anche agli uffici giudiziari di stare in giudizio mediante procuratore generale o speciale per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.

L’articolo 11 del D.Lgs. n. 546 del 1992 disciplina la capacità di stare in giudizio nel processo tributario. Il primo comma consente alle parti private (es. contribuente, interventori e concessionario del servizio di riscossione) di stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

Il secondo comma dell’articolo 11 consente all’ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso di stare in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata. Il terzo comma prevede che l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso possa stare in giudizio anche mediante un dipendente (il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio).

 

La norma in esame, pertanto, sembra consentire agli uffici giudiziari (tribunali civili o amministrativi) di essere rappresentati da propri dipendenti nelle controversie davanti alle Commissioni tributarie provinciali riguardanti la spettanza e l’entità del contributo unificato.

Dal 1° marzo 2002 la tassazione per le spese degli atti giudiziari si basa sul "contributo unificato di iscrizione a ruolo" che ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti penali, civili e amministrativi. Questa forma di tassazione ha semplificato in maniera determinante la tassazione gli atti giudiziari perché di fatto ha eliminato le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.

In linea generale, il contributo unificato si applica per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo. In seguito alle modifiche introdotte con il D.L. n. 98/2011 il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario; non è più dovuta pertanto, l’imposta di bollo. Il contributo unificato si versa in base al valore (a scaglioni) della controversia.


 

Articolo 1, commi 31 e 32
(Liquidazione di spese processuali)

 


31. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.».

32. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.».


 

 

Il commi 31 e 32 coordinano la normativa vigente in tema di liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con le recenti novità normative che hanno visto l’eliminazione delle tariffe professionali e la loro sostituzione con parametri approvati dal ministero della giustizia.

Si ricorda, infatti, che il decreto-legge n. 1 del 2012 (c.d. decreto-legge liberalizzazioni) ha abrogato le tariffe professionali (art. 9) prevedendo che, in caso di liquidazione del compenso al professionista da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del dovuto debba essere effettuata con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante. Per le professioni vigilate dal ministero della Giustizia è intervenuto il D.M. 140/2012[17] con il quale il Ministro della giustizia ha determinato i parametri per orientare la liquidazione del compenso degli avvocati in caso di ricorso all'autorità giudiziaria.

In particolare, il comma 31 novella l’art. 152-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, relativo alla liquidazione di spese processuali a favore della pubblica amministrazione.

Si ricorda che l’art. 417-bis del codice di procedura civile consente alle pubbliche amministrazioni, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, di stare in giudizio in primo grado assistite direttamente da propri dipendenti. In tale caso, in sede di liquidazione delle spese processuali (ai sensi dell’art. 91 c.p.c.), l’art. 152-bis prevede che si debba applicare «la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti».

Il riferimento alle tariffe degli avvocati ridotte del 20% viene corretto con il riferimento ai parametri individuati dal decreto ministeriale, ridotti del 20%.

Analoga correzione è apportata dal comma 32 all’art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in tema di liquidazione delle spese di giudizio nel processo tributario.

In particolare, il Senato ha corretto la disposizione - comma 2-bis dell’art. 15 – che attualmente stabilisce che se il Ministero delle finanze sta in giudizio assistito da propri funzionari ovvero se l’ente locale sta in giudizio assistitola propri dipendenti, nella liquidazione delle spese «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti».


 

Articolo 1, comma 33
(Trasferimenti dei componenti delle Commissioni tributarie)

 

33. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole: «progressivamente vacanti» sono aggiunte le seguenti: «, previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40»;

b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole: «comma 39» sono aggiunte le seguenti: «proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi».

 

 

Il comma 33 contiene delle modifiche alle procedure di trasferimento dei componenti delle Commissioni tributarie nominati a seguito del concorso bandito il 3 agosto 2011 ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. In particolare si prevede il loro inserimento in organico previo espletamento della procedura di interpello bandita dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.

Si chiarisce, inoltre, che le domande dei componenti in sovrannumero sono proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi.

 

Si ricorda che i commi 39 e 40 dell’articolo 4 della legge n. 183 del 2011 recano disposizioni di dettaglio riguardanti il concorso bandito ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, prevedendo, in primo luogo, la nomina e l’immissione in servizio dei candidati risultati idonei, anche in sovrannumero; sono inoltre prevista procedure di interpello per i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.

Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche ovvero, in caso di parità, secondo l’anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso.

Il comma 39-bis (introdotto dall’articolo 12, comma 4-bis, del D.L. n. 16 del 2012) ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale. Nel ruolo unico sono inseriti, anche se temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale in servizio secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. Il comma 39-bis detta inoltre specifiche modalità di inserimento in ruolo per i componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011. In tal caso, si prevede che i candidati risultati idonei siano inseriti nel ruolo secondo l'ordine conseguito in funzione del punteggio per i titoli valutati, prescindendo dalla scelta effettuata in relazione alle sedi. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio prevale l'anzianità anagrafica.

A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.


 

Articolo 1, comma 34
(Assunzione di Avvocati dello Stato)

 

34. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere dall'anno 2013.

 

 

Il comma 34 autorizza l’Avvocatura dello Stato a effettuare nuove assunzioni, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, entro il limite di spesa di 272.000 euro a decorrere dal 2013.

Le esigenze di procedere a nuove assunzioni vengono collegate dal legislatore con le competenze attribuite all’Avvocatura dello Stato dall’art. 21-bis della legge n. 287 del 1990 (recentemente introdotto al decreto-legge n. 201/2011[18]) che, in relazione ai poteri attribuiti all’Autorità antitrust sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza, ne prevede la rappresentanza in giudizio da parte dell’Avvocatura.


 

Articolo 1, commi 35 e 37-42
(Disposizioni per la riduzione della spesa
del Ministero degli Affari esteri)

 


35. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 37 a 42.

37. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere dall'anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui.

38. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dall'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.

39. Al fine di dare attuazione ai commi 37 e 38, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorità.

40. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è ridotta per un importo di euro 5.921.258.

41. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, è ridotta di euro 10.000.000 per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015.

42. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, è soppressa.


 

 

I commi 35 e 37-42 sono rivolti ad attuare, nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, il disposto del comma 5 dell’articolo 1 della legge di stabilità in commento, ovvero la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle varie amministrazioni.

 

In particolare, il comma 37 dispone una riduzione dell’autorizzazione di spesa riguardante l’istituto dell’indennità di servizio all’estero, il comma successivo riduce invece gli assegni di sede del personale delle scuole all'estero; disciplinati appunto dall’articolo 658 di cui in precedenza. Il comma 27 è finalizzato all'attuazione dei due precedenti commi, da conseguire mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il comma 28, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dei fondi per l’attivazione degli sportelli unici all’estero; il comma 29 dispone una riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299 – recante finanziamento italiano della PESC. Il comma 30, infine, dispone la soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993.

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di stabilità, in riferimento alle disposizioni di cui ai commi in commento, precisa che esse concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri nella misura di 26,8 milioni di euro per l'anno 2013, di 21,5 milioni per il 2014 e di 25,9 milioni per il 2015.

 

Il comma 35 ha funzione meramente introduttiva dei successivi sei commi.

 

Il comma 37, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, nella misura di 5.287.735 euro annui. La riduzione concerne l’istituto dell’indennità di servizio all’estero, disciplinato appunto dall’articolo 171 di cui in precedenza.

Si segnala che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli Affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno – compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo D.P.R. 18/1967. Nessun’altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967. Si ricorda che l'articolo 1-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138[19] reca, in funzione di contenimento della spesa, l'interpretazione autentica della vigente disciplina in materia di trattamento economico del personale del Ministero degli esteri in servizio all'estero, chiarendo che il trattamento economico nel periodo di servizio all'estero non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale. Inoltre ribadisce quanto peraltro già previsto all’art. 170, comma 2 del D.P.R. 18/1967 (Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri), ovvero che nessun’altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967 medesimo.

L'indennità di servizio all'estero è dettagliatamente regolata dal successivo art. 171: la novella allo stesso apportata dal Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62[20], ha comportato una ristrutturazione dell’istituto, ora consistente in una indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del ministro degli esteri di concerto con il ministro del tesoro. Rispetto alla normativa previgente, l'elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il D.Lgs. n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. E’ stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).

 

Il comma 38, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 658 del Decreto legislativo n. 297 del 1994 - recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado - nella misura di 712.265 euro annui. La riduzione concerne gli assegni di sede del personale delle scuole all'estero, disciplinati appunto dall’articolo 658 di cui in precedenza.

L'assegno di sede del personale delle scuole all'estero, di cui all’art. 658 del D.Lgs. n. 297/1994, consiste in un assegno, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito dall'assegno base e dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti - da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - sulla base del costo della vita e delle sue variazioni tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.

 

Si ricorda che l’indennità di servizio all’estero, unitamente all’assegno per oneri di rappresentanza di cui al successivo art. 171-bis e agli assegni di sede del personale delle scuole all'estero (art. 658 del Decreto legislativo n. 297 del 1994) è stata oggetto di un intervento di riduzione già nel precedente esercizio finanziario: la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), infatti, all’art. 4, comma 6, lett. d) ha ridotto di 27.313.157 euro l'autorizzazione di spesa relativa a queste tre voci. La rideterminazione delle risorse è demandata a un decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2012, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all’estero di assoluta priorità.

 

Il comma 39 è finalizzato all'attuazione dei due precedenti commi, da conseguire mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: tale intervento normativo potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto dalle rispettive disposizioni - l'articolo 171 del D.P.R. 18 del 1967 e l'articolo 658 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 297 del 1994 -, assicurando in ogni caso la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità.

 

Il comma 40, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56 - recante misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore - nella misura di 5.921.258 euro. La riduzione concerne i fondi per l’attivazione degli sportelli unici all’estero: la relazione tecnica descrive la riduzione alla stregua di definanziamento totale, poiché l’entità prevista corrisponde esattamente alla quota residua dell’autorizzazione di spesa vigente.

 

Anche per la norma in commento va segnalato quanto già previsto dalla legge di stabilità per il 2012, che all’art. 4, comma 6, lett. e) ha disposto il definanziamento degli sportelli unici all’estero, mediante la sospensione della relativa autorizzazione di spesa nel 2012, e, a decorrere dal 2013, la riduzione di essa nella misura di 7,5 milioni di euro ogni anno.

Si ricorda che la legge 31 marzo 2005, n. 56, ha previsto all’art. 1 la costituzione di sportelli unici all’estero - i cosiddetti Sportelli Italia - a sostegno della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del Made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all’estero, con riguardo anche alle iniziative culturali e di valorizzazione delle comunità d’affari di origine italiana.

L’istituzione degli sportelli – una trentina circa – rientra nell’ambito di una azione di sostegno ai soggetti operanti all’estero per l’internazionalizzazione, allo scopo di rendere più efficace e sinergica la loro azione.

Ai Ministri delle attività produttive e degli affari esteri compete la promozione di investimenti per la costituzione degli sportelli, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, e per l’innovazione e le tecnologie. E’ richiesta, inoltre, la notifica delle sedi degli sportelli alle autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali vigenti nel nostro Paese.

Gli sportelli unici esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza alle imprese e agli operatori, sia italiani che esteri, con riguardo anche ad attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di promozione effettuate in loco da enti pubblici e privati.

Agli sportelli sono, infine, assegnate funzioni di assistenza legale alle imprese, di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché di lotta alla contraffazione. Si precisa altresì che tali funzioni dovranno essere svolte in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive preposte a tale compito, e, inoltre, in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l’internazionalizzazione in Italia.

Dal punto di vista dell’inquadramento, si prevede infine l’inserimento dei responsabili dello sportello nell’organico della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare, in qualità di esperti, ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 18 del 1967.

 

Il comma 41 dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299 – recante finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea -, nella misura di 10 milioni di euro per il 2013, di 5.963.544 nel 2014 e di 9.100.000 nel 2015.

Si osserva che nella legge di bilancio (legge n. 229/2012) per il 2013-2015 (tab. 6 – Esteri) il cap. 3425 (Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) reca uno stanziamento pari a 18,894 milioni di euro per il 2013.

Anche in questo caso si segnala che la legge di stabilità per il 2012, all'articolo 4, comma 5, ha disposto per il solo 2012 la riduzione di 12.394.000 euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 2, della legge 299/1998.

Successivamente, l’articolo 14, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2012, 95[21] (c.d. Spending Review) ha ulteriormente ridotto l'autorizzazione di spesa in oggetto per l'esercizio finanziario 2012, nella misura di 2.800.000 euro.

Si ricorda che l'Italia partecipa al finanziamento delle operazioni PESC-PSDC (politica estera e di sicurezza comune - politica di sicurezza e di difesa comune) dell’Unione Europea attraverso il meccanismo europeo (Athena) istituito nel 2004 per gestire il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. L’Italia contribuisce sulla base di una quota pari a circa il 13% dei costi comuni: pertanto, l’ammontare annuo complessivo in carico al nostro Paese varia a seconda del numero e della dimensione delle operazioni PESC-PSDC in atto.

 

Il comma 42, a decorrere dal 2013, dispone la soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51 – recante ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993. La soppressione dell’autorizzazione di spesa comporterà, secondo la relazione tecnica, un risparmio di 3.615.198 euro annui.

 

Il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia (ICS-UNIDO) opera nel quadro legale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, a Trieste, ed è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano. L'accordo istituzionale tra il Governo italiano e UNIDO è stato firmato il 9 novembre 1993 ed è entrato in vigore il 26 febbraio 1996. Esso costituisce il documento di riferimento che determina la missione di ICS per quanto riguarda la pianificazione e la realizzazione di attività finalizzate al trasferimento e all'applicazione delle conoscenze scientifiche, nonché al trasferimento di tecnologie eco-compatibili, a sostegno di uno sviluppo industriale sostenibile a beneficio dei paesi in via di sviluppo e paesi in transizione economica.

ICS opera attraverso borse di studio, workshop, riunioni di gruppi di esperti e corsi di formazione, in attività pertinenti a tre settori tematici, ovvero l’utilizzo e la valorizzazione delle biomasse; la valorizzazione delle conoscenze in campo alimentare; le tecnologie per le energie rinnovabili. ICS, nel quadro dei suoi settori tematici, si propone di: trasferire le conoscenze scientifiche attraverso la formazione avanzata; fornire supporto a comunità scientifiche, come anche a singoli scienziati o tecnologi nei paesi in via di sviluppo e nelle economie in transizione; fornire ai decisori pareri qualificati sulle tecnologie a base scientifica. I progetti sono finanziati direttamente dal bilancio del Centro o attraverso accordi di co-finanziamento con altre istituzioni, ovvero dalla comunità internazionale dei donatori sotto forma di fondi straordinari.


 

Articolo 1, comma 36
(Modifiche all’armonizzazione dei bilanci degli
enti servizi sanitari regionali)

 


36. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'articolo 29, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;

3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;

4) esercizio di acquisizione 2015: per 1'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016».


 

 

L’articolo 1, comma 36 sostituisce la lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011[22], recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali, modificando le modalità attraverso le quali contabilizzare nei bilanci dei servizi sanitari regionali l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

In particolare, la nuova disciplina introdotta dal comma in esame definisce – differenziando a seconda che si tratti degli esercizi dal 2012 al 2015 e degli esercizi a decorrere dal 2016 – le modalità di contabilizzazione dell’ammortamento dei cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio.

 

Viene stabilito che tali cespiti devono essere interamente ammortizzati, indipendentemente dal loro valore:

§      a decorrere dall’esercizio 2016, nell’esercizio di acquisizione;

§      per gli esercizi dal 2012 al 2015, devono essere ammortizzati utilizzando alcune specifiche percentuali di ammortamento per ciascun anno, le quali dipendono dall’esercizio in cui i cespiti vengono acquisiti[23].

Si ricorda che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali in attuazione della delega contenuta nella legge sul federalismo fiscale, legge n. 42/2009, ha la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali, ivi compresi i conti del settore sanitario, omogenei e confrontabili tra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle altre amministrazioni pubbliche.

Per ciò che attiene all’armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali operanti nel settore sanitario, disciplinati nel Titolo II del D.Lgs. n. 118, taluni dei quali criteri contabili di armonizzazione vengono modificati dalla norma qui in commento, si ricorda che l’articolo 29 del citato D.Lgs. n. 118/2011, recante i principi di valutazione specifici del settore sanitario, disponeva, al comma 1, lettera b) - al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza, di rappresentazione veritiera, di omogeneità, di confrontabilità e di consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali - che l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si effettuasse per quote costanti, secondo le aliquote indicate nella tabella di cui all'allegato n. 3 del decreto legislativo in commento.

Era fatta salva la possibilità per la Regione di autorizzare l'utilizzo di aliquote più elevate; in tal caso, gli enti devono darne evidenza in nota integrativa. Nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione l'aliquota di ammortamento era rapportata alla frazione d'anno di effettivo utilizzo del cespite. Era alternativamente consentito applicare forfetariamente la metà dell'aliquota normale. I cespiti di valore inferiore a euro 516, 46 potevano essere ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui divenivano disponibili e pronti per l'uso, ad eccezione di quelli facenti parte di un'universalità ai sensi dell'art. 816 del codice civile. I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, dovevano essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Erano fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al titolo II[24].


 

Articolo 1, commi 43 e 48-59
(Riduzioni di spesa del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca)

 


43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59.

48. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013.

50. Nell'esercizio finanziario 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.

51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.

52. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

53. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

57. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «trecento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità»;

b) al terzo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità».

58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012-2013.

59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 57 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.


 

 

Il comma 43 anticipa che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del MIUR (ai sensi dell’art. 7, commi 12-15, del D.L. 95/2012) concorrono le disposizioni recate dai commi da 44 a 59[25].

 

Sull’argomento, si ricorda che l’art. 7, commi da 12 a 15, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha disposto che le Amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dal 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati, per ciascun Ministero, nell'allegato 2[26], e ha rimesso ai singoli Ministri la proposizione degli interventi correttivi necessari in sede di disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.

Nell’allegato 2 del D.L. 95/2012, la riduzione di spesa relativa al MIUR risulta complessivamente pari a:

(milioni di euro)

 

 

2013

2014

2015

MIUR

Saldo netto da finanziare

182,9

172,7

236,7

Indebitamento netto

157,3

172,7

236,7

 

Rinviando ad apposite schede il commento riferito ai commi 44 e 45, nonché ai commi 46 e 47 - che riguardano aspetti specifici - di seguito si illustreranno le misure recate dagli ulteriori commi indicati nel comma 43.

 

Al riguardo occorre ricordare, innanzitutto, la soppressione, durante l’esame parlamentare, dell’originario art. 3, comma 42[27], che aumentava da 18 a 24 ore settimanali l’orario di impegno per l’insegnamento del personale docente – incluso il personale di sostegno – della scuola secondaria di primo e secondo grado, a decorrere dal 1° settembre 2013, disponeva che il periodo di ferie retribuito dei docenti fosse incrementato di 15 giorni l’anno e, infine, interveniva in materia di determinazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno a decorrere dall’a.s. 2013/2014.

Dall’incremento dell’orario di lavoro dei docenti derivavano, in base alla relazione tecnica, i seguenti effetti finanziari di risparmio:

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015 e ss.

Incremento orario di lavoro docenti non di sostegno

128,6

385,7

385,7

Incremento orario di lavoro docenti di sostegno

109,5

328,6

328,6

 

Conseguentemente alla soppressione disposta, sono state, dunque, introdotte differenti misure di riduzione di spesa afferenti al MIUR, riguardanti: la dismissione di una delle sedi del MIUR, la riduzione della dotazione del FIRST, il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di risorse a valere sul FAR, la riduzione delle risorse disponibili per le competenze accessorie del personale della scuola, la riduzione del fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (commi da 48 a 52).

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio, è prevista la riduzione lineare delle risorse del MIUR (comma 53).

 

 

 

Nello specifico, le riduzioni di spesa proposte sono le seguenti:

a)   la dismissione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della sede del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di piazzale Kennedy, in Roma, e la risoluzione del relativo contratto di locazione. Il risparmio di spesa che ne consegue è indicato, a decorrere dal 2014, in 6 milioni di euro (comma 48).

Al riguardo, si ricorda che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella seduta della V Commissione della Camera dell’11 novembre 2012, ha fatto presente che la sede di Piazzale Kennedy è, allo stato, occupata al 40 per cento e che il personale sarà trasferito nelle altre sedi senza procedere a nuove locazioni, in considerazione della complessiva riduzione del personale impiegato presso il Ministero[28].

Per completezza, si rammenta che lo snellimento della struttura centrale del MIUR era presente tra le proposte avanzate con riferimento al citato dicastero nel Rapporto sulla spending review, presentato al consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012 dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento, con delega per il Programma di Governo[29].

b)   la riduzione, a decorrere dal 2013, di 20 milioni di euro della dotazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (comma 49).

In proposito, si ricorda che le risorse relative al FIRST – istituito dall’art. 1, commi 870–874, della L. finanziaria 2007 (L. 296/2006), nello stato di previsione del MIUR, con previsione che allo stesso affluiscono le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), del Fondo per le aree sottoutilizzate, per quanto di competenza del MIUR, nonché le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN)[30] – sono allocate sui capitoli 7245 (programma 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base) e 7320 (programma 3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata).

Nel Decreto 111878 del 31 dicembre 2012 – Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015[31] – sono presenti risorse solo sul cap. 7245, afferente, come si è visto, alla ricerca di base: esso - a seguito di quanto disposto dalla norma in commento - reca una dotazione di 63,1 milioni di euro per il 2013[32], 62,6 milioni di euro per il 2014 e 61,4 milioni di euro per il 2015 (rispetto agli 83,1, 82,6 e 81,4 milioni di euro presenti, per ciascuno degli anni del triennio, nel DDL di bilancio, A.C. 5535).

Durante la seduta della V Commissione della Camera dell’11 novembre 2012, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiarito che la riduzione concerne i progetti PRIN e FIRB.

c)   il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di 30 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2013, a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), e in particolare sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto (comma 50).

Nella seduta della V Commissione della Camera dell’11 novembre 2012, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha fatto presente che la riduzione riguarda i progetti di ricerca relativi alle “comunità intelligenti”.

Il FAR è un fondo a carattere rotativo, istituito dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 297/99, in sostituzione del Fondo speciale rotativo per la ricerca applicata (FRA). La sua gestione è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse.

Successivamente il FAR è confluito, come ante evidenziato, nel FIRST.

Recentemente, poi, il D.L. n. 83/2012 (L. 134/2012), ha previsto con gli articoli da 60 a 63, una ridefinizione delle procedure e delle modalità di valutazione ed erogazione dei finanziamenti per la ricerca. Si è così disposto che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotti gli indirizzi sugli obiettivi, sulle priorità di intervento e sulle attività di ricerca per ogni triennio di riferimento del programma nazionale della ricerca. Con uno o più decreti di natura non regolamentare, poi, lo stesso Ministro deve definire gli aspetti di dettaglio, tra cui le spese ammissibili, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti, le modalità ed i tempi di attivazione, le modalità ed i requisiti di accesso al Fondo. Dalla data di entrata in vigore di tale decreto del MIUR, ai sensi dell’articolo 63, è abrogato il decreto legislativo istitutivo del FAR.

d)   la riduzione, a decorrere dal 2013, delle risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche. In particolare, la riduzione è pari a 47,5 milioni di euro (comma 51).

Al riguardo si ricorda che, in relazione all’introduzione del c.d. “cedolino unicodisposta dal D.L. 78/2010 (L. 122/2010)[33], a partire dalla legge di bilancio 2011 gli stanziamenti relativi alle competenze fisse e accessorie per il personale della scuola (docenti e ATA)[34] sono allocati in un unico capitolo di ciascuno dei programmi di spesa dei vari gradi di istruzione[35].

In base a notizie informalmente acquisite dagli uffici ministeriali, la riduzione riguarderebbe il piano di gestione n. 5, relativo a competenze accessorie, il cosiddetto “MOF”[36], di ognuno dei quattro capitoli di bilancio, nel quale è ricompresa una quota destinata al Fondo dell’istituzione scolastica[37]. Quest’ultimo non ha, quindi, un’evidenza autonoma nello stato di previsione del MIUR.

e)   la riduzione, a decorrere dal 2013, delle risorse afferenti al Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituito – a decorrere dal 2012 – dall’art. 4, co. 82, della L. di stabilità 2012 (L. 183/2011) (comma 52).

L’art. 4, co. 82, della L. 183/2011 dispone che al Fondo affluiscono le economie di spesa derivanti dai commi da 68 a 70[38] e da 73 a 81[39] del medesimo art. 4 e non destinate al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica (di cui all’art. 10, co. 2, del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011). Prevede, altresì, che al riparto del Fondo fra le relative finalità – individuate, oltre che nelle missioni Istruzione scolastica e Istruzione universitaria, anche nella missione Ricerca ed innovazione (alla quale non si fa riferimento nella denominazione)[40] – si provvede con decreto del MIUR, di concerto con il MEF. Per il 2012 il decreto non risulta ancora intervenuto.

 

In particolare, la dotazione del Fondo è ridotta di 83,6 milioni di euro per il 2013, di 119,4 milioni di euro per il 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dal 2015.

A seguito della riduzione così disposta, nel già citato Decreto 111878 di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, il capitolo 1296 dello stato di previsione del MIUR, nell’ambito del Programma Fondi da assegnare della Missione Fondi da ripartire, sul quale sono allocate le risorse, reca una dotazione di 83,4 milioni di euro per il 2013, 5,4 milioni di euro per il 2014 e 0,6 milioni di euro per il 2015[41].

 

Il comma 53 ribadisce quanto già previsto, in termini generali, dall’art. 7, co. 15, del D.L. 95/2012 in termini di riduzione lineare delle spese rimodulabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevedendo anche che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca può formulare, entro il 31 gennaio 2013, proposte di rimodulazione delle stesse riduzioni.

L’art. 7, co. 15, del D.L. 95/2012 stabilisce che, nel caso in cui il Ministro dell’economia e delle finanze verifica che gli interventi correttivi non risultino adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio, lo stesso Ministro riferisce al Consiglio dei Ministri ed eventualmente, con la legge di stabilità, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato.

 

Alla luce di quanto dispone l’art. 7, co. 15, del D.L. 95/2012, non appare chiaro il funzionamento del meccanismo con riferimento al 2013, poiché la sede in cui definire la riduzione delle risorse per lo stesso anno era costituita proprio dalla presente legge di stabilità. Da questo punto di vista, non appare chiaro neanche il termine del 31 gennaio 2013.

 

Per completezza, si ricorda che, sempre in correlazione con la soppressione dell’originario art. 3, co. 42, sono stati soppressi anche gli originari commi 75 e 76 dell’art. 3 i quali, in conseguenza delle economie di spesa derivanti dagli originari commi da 42 a 48 dell’art. 3 (allungamento dell’orario di lavoro per gli insegnanti, nonché riduzione dei collocamenti fuori ruolo e disposizioni in materia di comandi – v. infra), non destinate al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’art. 7, co. 12, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) – quantificate in 548,5 milioni di euro nel 2014 e 484,5 milioni di euro dal 2015 – disponevano l’istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2013, di un nuovo fondo, denominato Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica.

Il Fondo era destinato ad integrare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all’art, 1, co. 601, L. 296/2006), a realizzare iniziative nazionali in materia di sicurezza nelle scuole, nonché alle necessità dell’organico di rete (art. 50, D.L. 5/2012, convertito in L. 35/2012).

Allo stesso sarebbero confluite, altresì, le risorse del già citato Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (v. supra, comma 52) e del Fondo di cui all’art. 64, co. 9, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), per l’iscrizione delle economie di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione della scuola destinate alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola.

 

Il comma 54 dispone che le ferie sono fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, esclusi quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzioni che non determinino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa sottolineava che, in base alle vigenti previsioni contrattuali, le ferie devono esser fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ossia dal 1 luglio al 31 agosto[42]. Con la nuova disposizione, invece, il riferimento al periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale comprende le feste, gli eventuali ponti, le sospensioni natalizia e pasquale, nonché i giorni dal 1° settembre all’inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno.

 

Si segnala che non è indicata esplicitamente l’applicabilità delle disposizioni recate dal comma 54 a decorrere dal 1° settembre 2013.

 

Il comma 55 dispone in materia di fruizione delle ferie da parte del personale docente e ATA supplente breve e saltuario[43], nonché del personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, consentendo la monetizzazione delle ferie non godute.

A tal fine, novella il comma 8 dell’articolo 5 del D.L. 95/2012, che ha obbligato il personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, delle Autorità amministrative indipendenti e della Consob, alla fruizione di ferie, riposi e permessi, senza dar luogo in nessun caso alla c.d. “monetizzazione”.

Il comma 55 prevede, dunque, la non applicazione delle richiamate disposizioni del D.L. 95/2012 al personale sopra indicato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito allo stesso personale di fruire delle ferie.

La relazione tecnica evidenziava che tale disposizione si è resa necessaria in quanto nel comparto scuola si presenta il caso di dipendenti che non possono fruire per intero delle ferie loro spettanti ed è volta ad evitare la soccombenza dell’amministrazione in ipotesi di controversie.

Infatti, come ante evidenziato, l’articolo 13 del CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007 obbliga il personale docente a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (cioè dal 1° luglio al 31 settembre).

La relazione tecnica evidenziava che, mentre il periodo richiamato è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale, “ciò non vale per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario. Infatti:

§       i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e quindi non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie;

§       i supplenti brevi e saltuari sono assunti per pochi giorni e quindi anche loro nell’impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie”.

 

Il comma 56 dispone che le disposizioni recate dai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

 

I commi 57 e 58 dispongono una riduzione delle unità di personale scolastico che è possibile collocare fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica, o per assegnazioni presso associazioni professionali del personale direttivo e docente, facendo salvi i collocamenti fuori ruolo già disposti per l’a.s. 2012/2013.

Il comma 59 dispone in materia di comandi del medesimo personale.

 

In particolare, il comma 57, novellando l’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, dispone che:

§       il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica è ridotto da 300 a 150 unità (lett. a).

Al riguardo si ricorda che la riduzione a 300 unità (da 500) era stata disposta dall’art. 4, co. 68, della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011).

La relazione tecnica – evidenziato che nell’a.s. 2012/2013 le 300 unità utilizzate si dividono fra 60 dirigenti scolastici e 240 docenti – faceva presente che dall’a.s. 2013/2014 le 150 unità potranno presumibilmente dividersi fra 40 dirigenti scolastici e 110 docenti, con una riduzione nel fabbisogno di supplenti annuali pari a 110, e una riduzione di spesa di 3,7 milioni di euro a decorrere dallo stesso a.s.

§       il contingente di unità da destinare alle associazioni professionali del personale direttivo e docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, è ridotto da 100 a 50 unità (lett. b)[44].

 

Il comma 8 dell’art. 26 della L. 448/1998 dispone che tutte le assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Il comma 10 dispone, a sua volta, che, nell’ambito del contingente previsto dal comma 8, possono essere concessi comandi annuali presso università, associazioni professionali del personale direttivo e docente, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, con oneri interamente a loro carico (sull’argomento, si veda anche quanto dispone il comma 59 dell’art. 1 in esame).

 

Il comma 58 fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo già adottati per l’a.s. 2012/2013[45].

Ai sensi del comma 59, salvo le ipotesi collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, co. 8, della citata L. 448/1998 (come modificato dal comma 57 dell’art. 1 in esame), il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solamente con oneri a carico dell’amministrazione richiedente.

E’ stata, così, modificata, limitatamente al personale della scuola, la disciplina sulle spese per i comandi recata dall’art. 57 del TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

 

Gli istituti del comando e del collocamento fuori ruolo nel pubblico impiego

Nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato dall’art. 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. L’art. 57 del TU precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio.

Il collocamento fuori ruolo può essere disposto, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 3/1957, per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.

In particolare, l’art. 58 dispone che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

L’art. 59 stabilisce che all'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57 (evidentemente riferendosi anche a quelle relative alla spesa).

Inoltre, l'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

 

 


 

Articolo 1, commi 44 e 45
(Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori)

 

44. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.

45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.

 

 

I commi 44 e 45 dispongono in materia di ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni e di relativa liquidazione agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.

 

In particolare, il comma 44 prevede che dall’a.s. in corso (a.s. 2012-2013) l’ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, è effettuata applicando quanto già previsto dall’art. 1, co. 24, della L. 549/1995 per i docenti di religione, i supplenti annuali e i supplenti temporanei fino al termine dell’attività didattica, ovvero con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa[46].

La relazione tecnica evidenziava che si rende necessario ricorrere all’istituto delle mansioni superiori affidate agli assistenti amministrativi nelle province dove le graduatorie provinciali relative ai direttori dei servizi generali e amministrativi sono esaurite.

Evidenziava, altresì, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 45, richiamando quanto previsto dal comma 4 dell’art. 52 del citato D.Lgs. 165/2001, dispone che la liquidazione del compenso agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi è effettuata in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica[47] e quello complessivamente goduto dall’assistente amministrativo incaricato.

 

Al riguardo, si ricorda che la disciplina dell’assegnazione di mansioni superiori ha caratteri di eccezionalità, temporaneità e provvisorietà. L’art. 52 del D.Lgs. 165/2001 elenca le ipotesi in cui essa è consentita, dovute a obiettive esigenze di servizio e solo per le mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore. Si tratta dei casi di:

§       vacanza del posto in organico, che consente tale assegnazione per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili a dodici, qualora sia stata avviata - come d’obbligo ai sensi del co. 4 - la procedura per la copertura dei posti vacanti entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di assegnazione alle predette mansioni;

§       sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell’assenza, con esclusione dell’assenza per ferie (co. 2[48]).

Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni (co. 3). Per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore (co. 4).


 

Articolo 1, commi 46 e 47
(Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi per docenti)

 

46. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è abrogato.

47. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

 

 

I commi 46 e 47 modificano la disciplina in materia di compensi da corrispondere al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il personale docente della scuola, disponendo l’applicazione del compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici.

 

La relazione illustrativa evidenziava che l’obiettivo è quello di rendere più rapido l’espletamento delle procedure concorsuali, atteso che il compenso non è più rapportato al numero delle sedute, bensì al numero degli elaborati o dei candidati esaminati.

La relazione tecnica evidenziava, invece, che le nuove disposizioni consentono di corrispondere alle commissioni per il concorso recentemente indetto[49] un compenso inferiore rispetto a quello che spetterebbe secondo le regole in vigore.

Tuttavia, la medesima relazione riteneva prudenzialmente di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

 

La disciplina previgente era recata dall’art. 404, co. 15, del D.Lgs. 297/1994, abrogato dal comma 46 in esame.

 

La disposizione citata aveva disposto che, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi (di cui all'art. 45 del D.Lgs. 29/1993, ora art. 40 del D.Lgs. 165/2001), i compensi erano corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella contenuta nello stesso comma. Aveva anche disposto che non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso.

In base allo stesso art. 404, le commissioni sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico (ora, dirigente scolastico) o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (co. 1[50]).

Nella formazione delle commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati (co. 6).

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti (co. 11). In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite (co. 12).

Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza[51], ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali (co. 4). Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale (co. 5).

 

Il comma 47 reca la nuova disciplina, stabilendo che al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici (quale attualmente determinato, ai sensi dell’art. 10, co. 5, del D.P.R. 140/2008, dal D.M. 12 marzo 2012).

Dispone, inoltre, che i componenti delle commissioni non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

 

Con riferimento al compenso per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici, si evidenzia che il D.M. 12 marzo 2012[52] ha individuato il compenso base per il presidente in € 251 e il compenso base per ciascun componente in € 209,24, cui si aggiunge un compenso integrativo pari ad € 0,50 per ogni elaborato o candidato esaminato. I compensi non possono eccedere € 2.051,70, aumentati del 20 per cento per il presidente. Nel caso di suddivisione delle commissioni in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base, ridotto del 50 per cento.

Il D.M. disciplina anche i compensi da corrispondere ai componenti dei comitati di vigilanza e ai segretari delle commissioni.

In relazione alla previsione in base alla quale i componenti delle commissioni non possono chiedere l’esonero dal servizio, sarà necessario modificare anche il comma 4 dell’art. 404 del D.Lgs. 297/1994 che, come si è visto, fa riferimento all’elenco del personale che non intenda rinunciare all’esonero.


 

Articolo 1, comma 60
(Collegi universitari legalmente riconosciuti)

 

60. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338».

 

 

Il comma 60 novella l’art. 16, co. 2, del D.Lgs. n. 68 del 2012, concernente la disciplina del riconoscimento dei collegi universitari[53], disponendo che ai collegi universitari già riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338”, che ha previsto il concorso dello Stato ai fini degli interventi concernenti alloggi e residenze per gli studenti universitari, demandando, in realtà, a decreti ministeriali la definizione dei requisiti da rispettare per l’ammissione al cofinanziamento[54].

 

Al riguardo, si ricorda che, sulla base della delega recata dall’art. 5 della L. 240/2010, il D.Lgs. 68/2012 ha introdotto un sistema di riconoscimento e successivo accreditamento per i collegi universitari, subordinando a quest’ultimo l’assegnazione dei finanziamenti statali.

Nello specifico, l’art. 16, co. 2, alinea, del D.Lgs. ha disposto che, ai fini del riconoscimento da parte del MIUR, il collegio universitario deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, non inferiori a quelli previsti per l'accesso ai finanziamenti di cui alla L. n. 338 del 2000; in particolare, per quanto qui più direttamente interessa, lo stesso co. 2, alla lett. b), ha previsto che il collegio deve disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di attività formative, culturali e ricreative, concepite con alti standard qualitativi.

Il co. 3 dello stesso art. 16 ha disposto che le modalità di dimostrazione dei requisiti di cui al co. 2 e le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi, nonché di revoca del riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica sono indicate con decreto del Ministro (che doveva essere adottato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del D.Lgs. nella Gazzetta Ufficiale).

L’art. 23, co. 2, dello stesso D.Lgs. ha disposto, fra l’altro, che i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del decreto sono da considerarsi riconosciuti ed accreditati ai sensi degli artt. 16 e 17, pur gravando in ogni caso sugli stessi l'obbligo di adeguarsi agli standard e requisiti ivi previsti entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 16, co. 3.

 

Pertanto, la disposizione recata dal comma 60 sembra volta ad esonerare i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 68/2012 dall’obbligo di adeguamento ai requisiti previsti dall’art. 16, co. 2, per la parte relativa agli standard degli alloggi e delle residenze.

Si tratta di una lettura che, tuttavia, non è stata chiarita durante l’esame parlamentare.

Si segnala, inoltre, che la nuova disposizione dovrebbe essere sostanzialmente coordinata con quanto prevede l’art. 23, co. 2, del D.Lgs. 68/2012.

 

Per completezza, si segnala che parte delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, istituito dall’art. 1, co. 270, del provvedimento in esame saranno destinate, in base all’elenco n. 3, ai collegi universitari legalmente riconosciuti.

Al riguardo si evidenzia che l’elenco n. 3 reca, in corrispondenza, il riferimento agli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 68/2012 che, tuttavia, riguardano il Sistema di finanziamento e la copertura finanziaria per gli interventi in materia di diritto allo studio, mentre le disposizioni riguardanti i collegi universitari legalmente riconosciuti sono recate dagli artt. 15-17.


 

Articolo 1, commi 61 e 62
(Riduzioni delle spese Ministero delle infrastrutture e trasporti)

 

61. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 62 a 69.

62. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015.

 

 

Il comma 61 dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) una serie di disposizioni introdotte dai commi da 62 a 69.

 

Il comma 62 riduce l’autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, disposta con l’art. 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Tale riduzione viene quantificata in 5 milioni di euro per il 2013, 3 milioni di euro per il 2014 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2015.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 981, della richiamata legge n. 296 del 2006 ha autorizzato, tra l’altro, uno stanziamento quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, “per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia”.

Successivamente con l’art. 2, comma 257 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) è stato autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per il 2008 e 2 milioni di euro per il 2009 per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui al richiamato art. 1, comma 981, della legge n. 296 del 2006.

La “Pedemontana di Formia” rientra tra le infrastrutture strategiche della legge obiettivo (L. 443/2001) e riguarda la variante stradale alla statale S.S. 7 Appia, che inizia ad est di Gaeta e termina ad est di Formia, interamente esterna ai centri abitati. La nuova strada è di categoria B ed è lunga circa 11 km. In merito all’opera in questione il CIPE ha emanato la delibera n. 98 del 29 marzo 2006 con cui ha approvato, in linea tecnica, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della “Variante alla S.S. 7 Appia in Comune di Formia” ed è stata altresì riconosciuta la compatibilità ambientale dell’opera, il cui soggetto aggiudicatore risulta essere l’ANAS S.p.A.

Per una descrizione delle caratteristiche dell’opera, si rinvia alla scheda n. 50 del 7° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici redatto dal Servizio studi, su Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo” del dicembre 2012[55].

Tale scheda riporta un costo totale dell’opera pari a 734,43 milioni di euro, di cui 79,75 disponibili, come desunto dall’aggiornamento del PIS presentato al Parlamento - in data 1° ottobre 2012 - in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato II).


 

Articolo 1, commi 63-66
(Riduzioni delle spese Ministero delle infrastrutture e trasporti)

 


63. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013.

64. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.

65. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.

66. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.


 

 

Il comma 63 dell’articolo 1 riduce, di un importo di 24.138.218 euro a decorrere dall’anno 2013, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 910/1986[56]. Tale autorizzazione di spesa ha incrementato di 800 miliardi di lire (pari a 413.165.519,27 euro), per il quinquennio 1987-1991, la dotazione del fondo per gli investimenti nei servizi di trasporto pubblico locale di cui all’articolo 11 della legge n. 151/1981[57] ed ha individuato una nuova specifica finalità per lo stanziamento: l'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi di lire, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari

 

In base alla relazione tecnica, la riduzione è riconducibile al previsto completamento dei progetti di investimenti già avviati ex L. 910/1986, iscritti sul capitolo 7141 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (programma 2.7: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale).

Il bilancio di previsione 2012 (legge n. 184/2011) prevede al citato capitolo 7141 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti uno stanziamento, sia in termini di competenza sia in termini di cassa di 336.250.459 euro. La legge n. 182/2012 (Assestamento 2012) non ha inciso sull’entità dello stanziamento, mentre ha ridotto l’entità dei residui, passati da 322.594.614 euro a 178.257.791 euro. La legge n. 229/2012 (Bilancio 2013), che recepisce quanto disposto dalla norma in commento, prevede uno stanziamento di 142.392.029 euro in termini di competenza e di 144.733.753 euro in termini di cassa.

 

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precisa che la riduzione proposta è conseguente alla disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012. Tale disposizione prevede la compensazione delle minori entrate derivanti dall’istituzione di un fondo per il finanziamento degli investimenti delle autorità portuali alimentato con una quota dell’1 per cento dell’IVA riscossa nei porti attraverso una riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 12, della legge n. 67/1988[58], che appunto prevede il rifinanziamento dei progetti di investimento ex legge 910/1986

 

Il comma 64 riduce di 45.000.000 euro a decorrere dall’anno 2013 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 611/1996[59]. Tale disposizione autorizza per l’anno 1997 un limite di impegno trentennale di 100 miliardi di lire per il contributo statale all’accensione di mutui da parte degli enti locali e degli altri soggetti attuatori destinati a finanziare la realizzazione di interventi di sostegno del trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211/1992[60]

 

Si tratta in particolare degli interventi di installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge.

 

n proposito, la relazione tecnica al testo originario del disegno di legge di stabilità 2013 (A.C. 5534) precisa che “la riduzione è resa possibile considerando che la prosecuzione del programma di sviluppo del settore riguarda interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie”

 

Lo stanziamento relativo all’autorizzazione di spesa sopra richiamata è iscritto nel capitolo n. 7403 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (programma 2.7: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale). Tale stanziamento risulta pari nel bilancio di previsione 2013 a 180.223.402 euro in termini di competenza ed a 181.223.402 euro in termini di cassa.

 

Il comma 65 riduce di euro 6.971.242, per l’anno 2013, di euro 8.441.137 per l’anno 2014, di euro 8.878.999 per l’anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall’anno 2016 l’autorizzazione di spesa prevista per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’art. 39, comma 2, della legge n. 166 del 2002. In particolare, tale disposizione ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004 al fine di promuovere i sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose.

 

Al riguardo, la relazione tecnica al testo originario del disegno di legge di stabilità 2013 (A. C. 5534) ascrive gli effetti di risparmio al capitolo 7838 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al sistema integrato di controllo del traffico marittimo (programma 4.1: sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste). In proposito merita osservare che gli altri capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riconducibili alla gestione di sistemi automatizzati (capitoli 7123 e 7124 del programma 2.1: sviluppo e sicurezza della mobilità stradale; capitolo 7102 del programma 2.4: autotrasporto ed intermodalità; capitolo 7104 del programma 2.5: sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario; capitolo 7103 del programma 2.7: sviluppo e sicurezza della mobilità locale) non hanno risorse sufficienti per operare la riduzione.

La relazione tecnica afferma che la riduzione sul capitolo 7838 è operata ai sensi dell’articolo 11 del Regio Decreto n. 1440/1923: tale disposizione consente, nel corso di esecuzione di un contratto di appalto, una diminuzione nelle opere, lavori o forniture messe a disposizione fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, senza che l’appaltatore possa rivendicare il diritto alla risoluzione del contratto. In tal senso, la relazione rileva che una rimodulazione delle prestazioni del sistema integrato di controllo del traffico marittimo appare possibile anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dai mutamenti tecnologici avvenuti negli ultimi anni.

 

Nel bilancio di previsione 2013 lo stanziamento del capitolo 7838 risulta pari, sia in termini di competenza sia in termini di cassa a 11.256.758 euro.

 

Il comma 66 interviene sugli stanziamenti che l’articolo 585 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) pone a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativi agli oneri attinenti alle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, stabilendo che i medesimi siano ridotti di euro 10.249.763 per l’anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall’anno 2014.


 

Articolo 1, commi 67 e 68
(Capitanerie di porto)

 

67. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media è rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall'anno 2014.

68. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare è fissato in 136 unità a decorrere dall'anno 2013.

 

 

Il comma 67 prevede che il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto, da mantenere in servizio come forza media, è rideterminato in numero 210 per l’anno 2013 e in 200 unità a decorrere dall’anno 2014.

 

Il comma 68 stabilisce che il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare, è fissato in numero 136 unità a decorrere dall’anno 2013.


 

Articolo 1, comma 69
(Incremento introiti derivanti dalla contribuzione degli utenti dei servizi del Registro italiano dighe)

 

69. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015».

 

 

Il comma 69, con una novella all’art. 2, comma 172, secondo periodo, del decreto-legge 262/2006, incrementa la quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi del soppresso Registro italiano dighe (RID) e che viene acquisita al bilancio dello Stato. In particolare, l'importo di risorse da acquisire al bilancio dello Stato viene fissato in 2.673.000 euro per l'anno 2013, 3.172.000 per l'anno 2014 e 3.184.000 annui a decorrere dal 2015.

In considerazione del fatto che la norma previgente recava un importo di 1.514.000 euro annui a decorrere dal 2013, l’incremento delle risorse da acquisire al bilancio dello Stato risulta pari a 1.159.000 di euro per il 2013, 1.658.000 euro per il 2014 e 1.670.000 euro annui a decorrere dal 2015.

 

Si ricorda innanzitutto che il citato art. 2, comma 172, del decreto legge 262/2006 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” prevede che per il finanziamento delle attività già facenti capo al soppresso RID[61] le spese siano coperte mediante la contribuzione a carico degli utenti dei servizi (come già previsto dal regolamento di organizzazione del RID ai sensi del D.P.R. n. 136/2004), per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato.

Tale comma 172 è stato modificato dapprima dall’art. 55, comma 1-ter del decreto legge n. 1 del 2012 che ha previsto un importo pari a 1.514.000 euro annui a decorrere dal 2013, specificatamente per finanziare l’attività del MIT concernente lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe e delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, mediante l’assunzione, a tempo indeterminato, di 32 unità di personale, anche in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni.

Successivamente è intervenuto anche l'art. 7, comma 26, lett. a), del decreto legge n. 95 del 2012 che ha previsto l’acquisizione al bilancio dello Stato di un’ulteriore quota pari a 2.500.000 euro per l’anno 2012.

Si ricorda, infine, che in attuazione del comma 173 del decreto legge n. 262/2006, che ha demandato ad apposito decreto interministeriale la fissazione dei criteri e dei parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al RID, sono stati emanati due decreti, in data 4 giugno 2009, recanti “Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e “Disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria da parte dei richiedenti la concessione o dei concessionari, per le attività espletate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella fase di progettazione e costruzione di dighe” (G.U. 24 settembre 2009, n. 222).


 

Articolo 1, commi 70, 71 e 73-75
(Disposizioni per la riduzione della spesa del
Ministero delle politiche agricole)

 


70. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi 71, 73, 74 e 75.

71. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.

73. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646.

74. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

75. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato» sono sostituite dalle seguenti: «versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013».


 

 

Sulla base del comma 70, le riduzioni di spesa del dicastero agricolo vengono attuate dai successivi commi 71, 73, 74 e 75 attraverso: il versamento al bilancio di 16,2 milioni per il 2013 e 2014 e di 8,9 milioni per 2015 delle risorse a disposizione di ISA; la riduzione dei trasferimenti agli enti di ricerca vigilati dal MIPAAF, la cui entità viene attenuata rispetto alle previsioni del 2012; la riduzione degli sgravi contributivi di cui godono le imprese di pesca. Si prevede, infine, il versamento all’entrata di bilancio dei fondi a disposizione di Agea per interventi a sostegno del comparto agricolo.

 

Il comma 70 stabilisce che le riduzione di spesa del dicastero agricolo vengono definite con i successivi commi 71 e 73-75.

 

Il comma 71 dispone che l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) versi all’entrata di bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013 la somma di 16,2 milioni, entro il 31 gennaio 2014 la somma di 8,9 milioni ed entro il 31 gennaio 2015 la somma di 7,8 milioni. Il versamento di tali risorse va aggiunto ai versamenti in precedenza stabiliti con la legge n. 183/2001, di stabilità per il 2012.

Già in precedenza il comma 53 dell’art. 4 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) aveva previsto che l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) versasse all’entrata del bilancio dello Stato 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, 9,2 milioni entro il 31 gennaio 2013 e 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014. Relativamente al 2012, il D.L. n. 201/11, ha, poi, disposto con i commi 8-ter e 8-quater dell’articolo 30 che entro il 31 gennaio 2012 fossero versati 47,2 milioni invece dei 32,4 milioni inizialmente previsti.

Per effetto delle due ultime leggi di stabilità la Società[62] sarà tenuta a riversare nel bilancio statale complessivamente 25,4 milioni nel 2013, 18,1 milioni per il 2014, e 7,8 nel 2015. Nella relazione tecnica si precisa che “sotto il profilo operativo, i versamenti in esame appaiono compatibili con l’assetto di bilancio di ISA e con il perseguimento, seppure in forma ridotta, degli obiettivi di sostegno al settore agroalimentare.”.

 

Il comma 73 prevede che la riduzione dei trasferimenti destinati a taluni enti di ricerca vigilati dal Mipaaf sia rideterminata in modo meno severo di quanto stabilito con il D.L. n. 95/12 che, all’articolo 8, comma 4, ha quantificato tale riduzione in 7,7 milioni per il 2013, e per il 2014 e successivi.

La riduzione dei trasferimenti interessa in particolare il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA), l’Istituto nazionale della nutrizione (INN) e l’Istituto nazionale di economia agraria (INEA); l’andamento di tali riduzioni è indicato nella tabella sottostante.

 

D.L. 95/12, art. 8

2012

2013

2014 e ss.

 

totale

2,896

7,721

7,721

 

CRA

0,962

2.567

2.567

 

INN

0,709

1,890

1,890

 

INEA

1,224

3,265

3,265

 

Ddl Stabilità 2013

 

2013

2014

2015

totale

 

3,632

3,632

3,632

Saldo netto da finanziare

 

4,090

4,090

4,090

 

Il comma 73 in esame stabilisce che i trasferimenti ai menzionati enti di ricerca debbano essere ridotti – per ciascun anno del triennio 2013-2015 - di soli 3,631 milioni, invece dei 7,721 disposti nel mese di luglio con il D.L. n. 95, secondo decreto sulla spending review. L’onere che ne consegue è pari 4,090 milioni, e trova compensazione nei risparmi che lo stesso Ministero delle politiche agricole raggiunge con i commi 59 e 61 del provvedimento in esame, come peraltro stabilito dall’articolo 7, comma 12, del D.L. n. 95/2012.

 

Con il comma 74 viene ridotta la misura nella quale si applicano i benefici disposti con il D.L. n. 457/97 (articolo 6, primo comma) che aveva stabilito - a decorrere dal 1° gennaio 1998 - l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore delle imprese armatrici per il personale iscritto nelle matricole e nei registri di cui all’art. 119 c.n. ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale (ovvero adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali)[63].

Va aggiunto che l’articolo 6-bis dello stesso decreto 457, inserito dalla legge di conversione, aveva esteso i benefici dell’esonero alle imprese armatoriali che esercitassero la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a quelle della pesca mediterranea.

La legge n. 203/08 (Finanziaria 2009) ha poi esteso, a decorrere dal 2009, gli sgravi contributivi del menzionato articolo 6 alle imprese che esercitano la pesca costiera ed a quelle di pesca nelle acque interne e lagunari, stabilendo nel contempo che il beneficio fosse applicato nella misura dell’80% (art. 2, comma 2 della legge 203).

Una revisione di tale misura è stata poi disposta con la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/11, art. 4, co. 55) che ha decretato che l’esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali, di cui all’articolo 6 del decreto n. 457, e quindi per tutte le imprese armatrici, fosse per l'anno 2012 pari al 60% di quanto dovuto, e del 70% a decorrere dall'anno 2013.

Il comma 74 in commento riduce ulteriormente l’entità del beneficio di cui all’articolo 6, che sarà corrisposto nel limite del 63,2% per gli anni 2013 e 2014, del 57,5% per l’anno 2015 e del 50,3% a decorrere dall’anno 2016.

Il risparmio stimato per il Dicastero agricolo, che andrà iscritto sul cap. 1485 relativo agli sgravi contributivi, è quantificato dalla relazione tecnica in: 3,69 milioni sia per il 2013 che per il 2014; 6,69 mln per il 2015, e 10,4 a decorrere dal 2016 e per gli anni successivi.

La relazione tecnica che accompagnava il ddl specificava che la riduzione dei contributi interessa le sole imprese che esercitano la pesca costiera e quella nelle acque interne e lagunari; in tal caso si rileva che la formulazione delle disposizioni, che fanno riferimento all’art. 6 del d.l. 457/1997 (che interessa tutte le imprese armatrici) e non all’art. 2 della l. 203/2008 (che ha esteso il beneficio alle imprese che esercitano la pesca costiera e quella nelle acque interne) non sembra corretta.

 

Il comma 75 dispone che siano versate in entrata le somme presenti nel bilancio di Agea, che il D.L. 83/2012, (art. 59, comma 3) aveva attribuito ad interventi di sostegno del comparto agricolo, nelle fasi di crisi di mercato.

I commi 3-5 dell’articolo 59, del menzionato decreto legge n. 83, hanno attribuito al sostegno del comparto agricolo, nelle fasi di crisi di mercato, le somme residuate dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni in favore del comparto bieticolo-saccarifero. Tali somme, non ancora erogate ma presenti nel bilancio di Agea, sono state in base ad una ricognizione conclusa il 17/2/2012 quantificate in 19,8 milioni di euro.

Nel dettaglio, le risorse residuali reperite fanno riferimento ai seguenti provvedimenti:

§       L. n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), che, con l’articolo 69, co. 9, ha disposto le autorizzazioni di spesa necessarie all'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero;

§       D.L. n. 2/2006, che, con l’articolo 2, ha finanziato gli interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero ;

§       L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), che, con l’articolo 1, comma 405, ha incrementato il Fondo bieticolo nazionale;

§       L. 27-12-2006 (legge finanziaria 2007), che, con l’articolo 1, comma 1063, ha attribuito nuove risorse al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera;

§       L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che, con l’articolo 2, comma 122, ha ulteriormente incrementato tale fondo;

§       L. n. 289/02 (legge finanziaria 2003) che, con l’articolo 69 (comma 9), ha recato un’autorizzazione di spesa per il 2003 destinata all'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore


 

Articolo 1, comma 72
(Liquidazione EIPLI)

 

72. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014».

 

 

Il comma 72 interviene sui termini di sospensione delle procedure esecutive e delle azioni giudiziarie nei confronti dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), soppresso e posto in liquidazione con il D.L. n. 201/11.

Tale termine, individuato dalle norme in vigore nel 30 settembre 2012, viene ora fatto scadere con l’adozione delle previste misure di trasferimento di funzioni e personale, in assenza delle quali è in ogni caso stabilito il termine certo del 30 settembre 2014.

 

Va rammentato che l’EIPLI era stato incluso, già con l’art. 2, comma 636, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Successivamente l’art. 26 del D.L. n. 112/2008 (cd. “taglia enti”) aveva disposto l’abrogazione del comma 636 dell’art. 2, prevedendo una diversa procedura per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici, ed aveva altresì disposto la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino di cui al comma 634 dell'articolo 2 della n. 244/07.

E’ intervenuto quindi il comma 3-bis dell'art 3 del decreto-legge n. 171/2008, che - per il solo EIPLI - ha prorogato al 31 marzo 2010 il termine del 31 marzo 2009 precedentemente stabilito. Anche tale termine è stato tuttavia ulteriormente prorogato: al 31 dicembre 2010 dall’articolo 2 comma 6 del D.L. n. 194/2009; e quindi 31 dicembre 2011 dall’art. 2, comma 2-quinquiesdecies del D.L. n. 225/2010.

La norma ultima citata aveva anche prescritto che il Ministero delle politiche agricole dovesse procedere al riordino o alla soppressione, previa liquidazione, dell’Ente come stabilito dall’articolo 26 del D.L. 112/2008; in caso di soppressione e messa in liquidazione la responsabilità dello Stato sarebbe stata limitata all'attivo, in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

Infine l’Ente è stato soppresso e posto in liquidazione a decorrere dal 6 dicembre 2011, con il comma 10 del D.L. 201/2011 che ha recato le disposizioni per la crescita e l’equità.

Il comma 11 del medesimo decreto legge - sottoposto a modifiche per opera dell'art. 29-bis, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. n. 216/11 - ha disciplinato la fase di soppressione dell’ente, che (tale è il tenore delle norme attualmente in vigore) dovrebbe essersi conclusa entro il 30 settembre 2012: entro tale termine pertanto alle regioni spettava il compito di individuare o costituire il soggetto al quale trasferite le funzioni dell’ente disciolto, con le relative risorse umane e strumentali, e trasferire altresì tutti i rapporti attivi e passivi. Le norme impongono anche che sia garantita l’occupazione dei titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ente soppresso. Infine, per garantire la prosecuzione delle attività in essere, a decorrere dalla soppressione dell’ente – e fino all’adozione delle misure di trasferimento di funzioni – è prevista la prosecuzione della gestione commissariale attualmente in atto, che mantiene i poteri necessari ad agire anche nei confronti dei terzi. Da ultimo, le novelle recate dal decreto legge n. 216 hanno disposto che venissero sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI, fino 30 settembre 2012.

L’Ente - istituito nel 1947 con il D.Lgs.Cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura - gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali. L’EIPLI è da tempo amministrato da un Commissario straordinario.


 

Articolo 1, comma 76
(Riduzioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali)

 

76. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 77 e 78.

 

 

Il comma 76 anticipa che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del MIBAC (ai sensi dell’art. 7, co. 12-15 del D.L. 95/2012) concorrono le disposizioni recate dai commi 77 e 78.

 

Sull’argomento, rinviando a quanto già esposto, in generale, con riferimento al MIUR nella scheda relativa all’art. 1, commi 43 e da 48 a 59, si evidenzia che nell’allegato 2 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) la riduzione di spesa relativa al MIBAC risulta complessivamente pari a:

 

(milioni di euro)

 

 

2013

2014

2015

MIBAC

Saldo netto da finanziare

55,6

51,4

66,7

Indebitamento netto

47,8

51,4

66,7

 

Gli stessi importi risultavano assentiti dal MEF nella relazione tecnica al disegno di legge di stabilità.


 

Articolo 1, comma 77
(Interventi conservativi volontari sui beni culturali)

 

77. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari».

 

 

Il comma 77 modifica la disciplina sospensiva introdotta dal D.L. 95/2012 in materia di contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali.

 

In particolare, novellando l’art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) – che aveva stabilito la sospensione dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali (che, si ricorda, sono contributi facoltativi: v. infra) dalla data dell’entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2015 – stabilisce che la stessa sospensione è disposta fino “al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari”. Sostanzialmente, dunque, la sospensione è disposta ad libitum, fatta eccezione per il pagamento dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore della prima disposizione che ha stabilito la medesima sospensione, e non ancora erogati.

La lettura è confermata dalla relazione tecnica, che esplicitava che si tratta di una prosecuzione della sospensione disposta a legislazione (pre)vigente.

 

Si tratta di argomento sul quale si sono succeduti recentemente vari interventi normativi, il primo dei quali (v. infra) appare sostanzialmente superato dal comma 77 in commento, almeno fino a nuova, eventuale, disposizione che superi la sospensione come disposta dallo stesso comma.

 

Infatti, l’art. 42 del D.L. n. 5/2012 (L. 35/2012), modificando l’art. 31 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), aveva previsto che l’ammissione dell’intervento autorizzato ai contributi statali stabiliti agli artt. 35 (concorso alla spesa da parte del MIBAC) e 37 (contributi in conto interessi sui mutui per la realizzazione degli interventi) è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto interministeriale Mibac-MEF.

E’, poi, intervenuto l’art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012, di cui si è già detto e, infine, la sospensione senza termine prevista dal comma 77 in commento.

 

Il dovere di conservazione del patrimonio culturale è richiamato tra i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio[64].

In particolare, gli articoli da 30 a 40 disciplinano nel dettaglio gli obblighi di conservazione dei beni culturali, operando una distinzione tra beni appartenenti allo Stato – ovvero a regioni, altri enti pubblici territoriali e enti pubblici – e beni di proprietà di privati. Relativamente a quest’ultima categoria, il Codice distingue tra interventi conservativi volontari e imposti e detta la specifica procedura di esecuzione.

Gli interventi conservativi volontari, decisi su iniziativa del proprietario, sono subordinati ad autorizzazione del Soprintendente[65] ed eseguiti dal proprietario.

In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge (art. 31, poi integrato, nei termini sopra indicati, dall’art. 42 del D.L. n. 5/2012)[66].

Il MIBAC ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal privato per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali (art. 35)[67].

Inoltre, il MIBAC può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai privati per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di 6 punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo ed è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni. Il predetto contributo può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico (art. 37).


 

Articolo 1, comma 78
(Somme giacenti nelle contabilità speciali del Mibac)

 

78. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorità per quelle»;

b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.».

 

 

Il comma 78 modifica, con alcune specificazioni, la disciplina relativa al versamento al bilancio dello Stato delle somme giacenti nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Mibac, e la estende anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale.

 

In particolare, novellando l’art. 4, co. 85, della L. di stabilità 2012 (L. 183/2011), dispone che, ai fini del versamento al bilancio dello Stato delle somme giacenti, alla data di entrata in vigore della stessa L. di stabilità, nelle contabilità speciali (v. infra) intestate ai capi degli Istituti del Ministero, è data priorità a quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006 per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali (approvati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 149/1993 - L. 237/1993).

Dunque, rispetto alla formulazione originaria, che limitava il versamento alle somme accreditate “fino al 31 dicembre 2006” - e ivi giacenti alla data di entrata in vigore della L. di stabilità 2012 - ora si generalizza lo stesso versamento a tutte le somme giacenti alla stessa data di entrata in vigore della L. di stabilità 2012, con priorità per le somme accreditate fino al 31 dicembre 2006.

Non si modificano gli importi previsti dalla norma originaria, pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013.

Al riguardo, intervenendo presso la VII Commissione della Camera il 30 ottobre 2012, il sottosegretario competente ha depositato una nota, pubblicata in allegato al resoconto della seduta[68], che evidenzia che, “a seguito della ricognizione avviata con circolare n. 10/2012[69] del Segretariato generale ed effettuata sugli importi giacenti nelle contabilità speciali al 31 gennaio 2012 ed accreditati entro il 31 dicembre 2006, non coperti da obbligazione giuridica perfezionata o da atto conclusivo di espletamento di gara, è stata reperita, complessivamente, una somma inferiore ai 30 milioni di euro, rispetto ai complessivi 70,4 milioni richiesti per il biennio 2012-2013.

Pertanto, con il disegno di legge di stabilità 2013, è stata introdotta una modifica alla suddetta norma, finalizzata al recupero delle somme ancora mancanti, che estendesse il periodo preso in esame, per quanto riguarda la data di accreditamento delle risorse in contabilità speciale, fino alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012, pur dando priorità, ai fini del versamento in conto entrata del bilancio dello Stato, alle risorse accreditate fino al 31 dicembre 2006.

Per le stesse motivazioni, gli obblighi di versamento in conto entrata del bilancio dello Stato sono stati estesi anche ai conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale” (v. infra).

Al riguardo si osserva che, se la finalità delle nuove disposizioni è quella di consentire il raggiungimento della somma da versare all’entrata del bilancio dello Stato in base alla legge di stabilità 2012, non appare chiaro come le stesse disposizioni possano concorrere al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Mibac richiesti dal D.L. 95/2012.

 

Sull’argomento, si ricorda che l'art. 3, co. 8, del D.L. 67/1997 (L. 135/1997), al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, ha autorizzato l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 149/1993 (L. 237/1993). Tale ultima norma prevede che il Ministro approvi, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici.

È quindi intervenuto l’art. 1, co. 1143, della L. 296/2006 che ha modificato l’art. 3, co. 8, del D.L. 67/1997 consentendo una tantum la riprogrammazione delle risorse giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del MBAC non impegnate entro il 30 novembre 2006.

Infine, l’art. 2, co. 386, della L. 244/2007, al fine di rendere stabile il meccanismo previsto dall’art. 1, co. 1143, della L. 296/2006, ha disposto che siano riprogrammati con decreto ministeriale gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i quali, al 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione, non siano state avviate procedure di gara o affidamenti. Le risorse in questione possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini della realizzazione dei nuovi interventi, ove possibile nell’ambito della stessa Regione.

Infine, ha stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno i responsabili degli uffici titolari delle contabilità speciali sono tenuti a comunicare alla direzione generale centrale competente i programmi e gli interventi per i quali non sono iniziate le procedure di gara o non sono stati definiti gli affidamenti diretti, allo scopo di procedere alla riprogrammazione degli interventi.

 

Una ulteriore modifica riguarda la procedura da seguire per l’individuazione delle somme: infatti, mentre la disposizione originaria prevedeva l’intervento di un decreto del Ministro, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica, la novella ora prevede che possano intervenire più decreti del Ministro.

 

Infine, come già anticipato, è prevista l’estensione della disciplina sul versamento al bilancio dello Stato anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell’art. 15, co. 3, del D.P.R. 233/2007, concernente la riorganizzazione del Mibac.

 

Si tratta di: Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze; Istituto superiore per la conservazione ed il restauro[70]; Biblioteca nazionale centrale di Roma; Biblioteca nazionale centrale di Firenze; Centro per il libro e la lettura; Archivio centrale dello Stato.

 

Nella nota governativa ante indicata, è stato evidenziato che “Come precisato con circolare n. 22/2012 del Segretariato generale, le somme reperite in seguito all'applicazione della norma in oggetto, devono essere versate in conto entrata del bilancio dello Stato sul capo XXIX, capitolo 3680 denominato «entrate eventuali e diverse concernenti il ministero per i beni e le attività culturali». Pertanto non è prevista alcuna riassegnazione ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali”.


 

Articolo 1, commi 79-87
(Riduzioni delle spese del Ministero della salute)

 


79. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 80 a 87.

80. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure di carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria.

81. In attuazione di quanto disposto dal comma 80, l'autorizzazione di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2013.

82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

83. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 82 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

84. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza è abrogata la citata lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.

85. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

86. Le modalità applicative dei commi da 82 a 84 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

87. Dall'attuazione dei commi da 82 a 84 sono previsti risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in euro 30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno 2015.


 

 

Il comma 79 prevede, attraverso le disposizioni recate dai commi da 80 a 87, la riduzione, a decorrere dal 2013, della spesa del Ministero della salute per l’assistenza sanitaria al personale navigante (marittimo e dell’aviazione civile) e per l’assistenza sanitaria internazionale.

 

Entro il 28 febbraio 2013, è prevista l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute, finalizzato a certificare le eccedenze di spesa degli esercizi finanziari 2011 e 2012, rispetto al fabbisogno effettivo registrato, per l’attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell’aviazione[71] (comma 80).

Conseguentemente, a decorrere dal 2013, l’autorizzazione di spesa per le suddette finalità[72] è ridotta di 5 milioni di euro (comma 81).

 

Dal 1° gennaio 2013, in materia di assistenza sanitaria internazionale, le Regioni:

§      hanno competenza su entrate e uscite finanziarie della mobilità sanitaria internazionale[73] (comma 82);

§      imputano ai bilanci delle ASL, i costi e ricavi connessi rispettivamente all’assistenza sanitaria dei cittadini italiani all’estero e dei cittadini stranieri in Italia[74] (comma 83);

le Regioni e Province autonome:

§      hanno competenza in materia di assistenza sanitaria indiretta (comma 84[75]);

L’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 (Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della L. n. 833 del 1978), prevede due principali forme di assistenza: diretta, erogata tramite convenzioni da stipularsi con istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, e indiretta, (l’assistito paga la prestazione ricevuta all’estero e presenta alla Asl di residenza la ricevuta di pagamento per ottenere il rimborso della prestazione), nei casi in cui non sia stato possibile stipulare le convenzioni previste, ovvero le stesse per qualsiasi motivo siano cessate o sospese, nel caso di prestazioni rientranti nei livelli stabiliti dal piano sanitario nazionale ma non ottenibili mediante le predette convenzioni, per comprovati motivi di urgenza o di necessità l'assistito non abbia potuto far ricorso alle istituzioni od ai sanitari convenzionati. Il D.P.R. 618/1980 assegna la competenza riguardante l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero allo Stato (art. 1) che eroga tali prestazioni nelle forme previste (art. 3, diretta e indiretta, vedi la nota supra) e con le disponibilità di bilancio assegnate dalla medesima legge (art. 17).

Lo Stato:

§      mantiene la competenza di autorità statale in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero e di assistenza sanitaria transfrontaliera (vedi infra) (comma 82).

 

Entro il 30 aprile 2013, per l’applicazione delle suddette norme, deve essere emanato un regolamento del Ministro della salute [76], di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni (comma 86).

Dall’attuazione dei commi da 82 a 84 sono previsti risparmi di spesa quantificati in 22 milioni di euro per l’anno 2013, 30 milioni di euro per l’anno 2014 ed 35 milioni di euro, a decorrere dal 2015 (comma 87).

Infine, il suddetto trasferimento di funzioni riguardante l’assistenza sanitaria indiretta, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, prevede norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia (comma 85).

 

La competenza dell’autorità statale (vedi supra comma 69 dell’articolo in esame), nell’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero e l’assistenza sanitaria transfrontaliera, ha lo scopo di tutelare gli assistiti che si spostano all’interno degli Stati della Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)e dei Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

In applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 1408/71 e n. 574/72 e di quanto disposto dalle singole convenzioni, i nostri assistiti che si spostano in Europa e negli Stati in convenzione, per motivi vari (turismo, studio, lavoro, pensionati che trasferiscono la residenza), per poter usufruire dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano, devono presentare alle istituzioni competenti o ai prestatori di cure degli Stati esteri alcuni formulari che attestano il diritto di godere delle prestazioni sanitarie. Sulla base di questi attestati viene erogata l’assistenza e, in seguito, gli Organismi di collegamento degli Stati UE inviano le fatture al Ministero, quale organismo di collegamento, chiedendone il rimborso . Il Ministero, a sua volta, per conto delle Regioni e delle ASL di rispettiva appartenenza, chiede agli Stati esteri il rimborso dei crediti relativi all’assistenza fornita a cittadini stranieri in Italia. Debiti e crediti vengono imputati alle ASL competenti e, in sede di assegnazione della quota di Fondo sanitario nazionale alle regioni, si tiene conto della compensazione debiti-crediti[77].

La mobilità sanitaria internazionale (assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero, ai cittadini stranieri e assistenza sanitaria transfrontaliera) è attivata per motivi di cura programmata (cittadini italiani che vanno all’estero esplicitamente per sottoporsi ad un intervento chirurgico, per seguire un percorso terapeutico, o per altre esigenze sanitarie che non trovano adeguata soddisfazione nel nostro Paese, e la legge prevede almeno due ragioni sostanziali perché si possa adire a tali tipi di cure: o perché la cura non è erogata nel nostro Paese o perché è erogata con una tempistica che non è compatibile con la malattia di cui un cittadino soffre). Si tratta di un percorso esplicitamente previsto dalla legislazione, che passa generalmente attraverso un atto autorizzativo formale a priori (da parte della Asl di appartenenza del paziente), anche se poi sono ammesse diverse eccezioni (a posteriori). Vi è poi la classica mobilità internazionale occasionale, determinata dalla presenza di esigenze sanitarie insorte mentre si è all’estero per i più disparati motivi (lavoro, studio, vacanza): è una mobilità occasionale (vedi la tessera Team infra), che riguarda prevalentemente eventi sanitari imprevisti o fortuiti (anche se talvolta nasconde impropriamente una mobilità per motivi di cura), ed ha regole diverse a seconda che avvenga entro lo spazio europeo più o meno allargato (dove esiste una compensazione economica delle prestazioni tra Stati) o al di fuori di esso (nel qual caso in generale, salvo eccezioni, non esiste compensazione e il cittadino deve provvedere con altri strumenti: assicurazioni, pagamenti in proprio).

Da ultimo, vi è la mobilità sanitaria internazionale non dei pazienti ma degli operatori: persone che svolgono temporaneamente un’attività sanitaria all’estero. Se si esclude qualche regione di confine, il fenomeno si può considerare ad oggi praticamente assente per quanto riguarda il nostro Paese. Se questi sono gli elementi che caratterizzano la mobilità sanitaria internazionale che qualifichiamo come “passiva”, un discorso analogo si può fare per la mobilità internazionale “attiva” (cioè gli stranieri che vengono nel nostro Paese), con l’unica differenza che le regole di accesso al Servizio sanitario nazionale, in particolare gli accessi esplicitamente per motivi di cura, dipendono dalle norme e dalle modalità in vigore nei rispettivi Paesi di provenienza.

La nuova direttiva europea appena approvata sulla mobilità transfrontaliera (direttiva 2011/24, inclusa nell’all. b) della legge comunitaria 2012, all’esame del Senato) è improntata a favorire la mobilità sia dei pazienti sia degli operatori e prevede nuove regole, in particolare sulle prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, oltre che sui ricoveri. La direttiva propone diverse problematiche, nuove in tema di diritti all’assistenza, di scambio di prestazioni e di pagamenti; interviene in maniera importante nel favorire anche il movimento degli operatori e non solo dei pazienti. Come conseguenza della sua introduzione (la direttiva deve essere recepita entro il 25 ottobre 2013 da parte degli Stati membri), si ipotizzano ricadute particolarmente rilevanti in alcuni settori (le cure odontoiatriche, ad esempio) o per alcune aree geografiche (est europeo)[78].

In tale ambito si ricorda che la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), valida nei 27 paesi UE e in Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera, per i cittadini che soggiornano temporaneamente, è entrata in vigore, anche in Italia, dal 1° novembre 2004. Tale tessera, che è il retro della Tessera Sanitaria nazionale (TS) o della Carta Regionale dei Servizi per le regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti), in sostituzione di determinati formulari (vedi supra). L’assistito, per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM, che da diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ci si trova. L’assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell’assistito e quindi non rimborsabile. Si rammenta che in Svizzera ed in Francia (dove vige un sistema basato sull’assistenza in forma indiretta), il più delle volte viene richiesto il pagamento delle prestazioni. E’ bene sapere che il rimborso può essere richiesto direttamente sul posto all’istituzione competente (alla LAMal per la Svizzera ed alla CPAM competente per la Francia). In caso contrario il rimborso dovrà essere richiesto alla ASL al rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria. Si sottolinea che la TEAM non può essere utilizzata per il trasferimento all’estero per cure di alta specializzazione (cure programmate), per le quali è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte della propria ASL.


 

Articolo 1, comma 88
(Piano straordinario di verifiche INPS sulle invalidità e devoluzione dei risparmi al fondo per le non autosufficienze)

 


88. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è svolta dall'INPS, che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza pubblica.


 

 

Il comma 88 prevede una verifica straordinaria da parte dell’INPS nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate.

Le modalità di attuazione della verifica sono stabilite con decreto interministeriale (Ministro della salute, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro dell’economia e delle finanze), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto dovrà stabilire anche le modalità con cui le aziende procedono al ricollocamento del personale di cui sia stata verificata l’inidoneità alle mansioni, dando priorità alla riassegnazione nell’ambito dell’assistenza territoriale.

Per la verifica, che dovrà essere completata entro 12 mesi, l’INPS può avvalersi anche del personale medico delle ASL, con le risorse (umane, strumentali e finanziarie) disponibili a legislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica.

 

Per quanto riguarda la platea dei lavoratori interessati dalla verifica, la norma fa riferimento al personale dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 81/2008 e al personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro ai sensi dell’articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001.

Nell’ambito delle procedure di sorveglianza sanitaria, gli articoli 41 e 42 del decreto legislativo n. 81/2008 prevedono che il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche svolte, esprime dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica (idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente). Il datore di lavoro, in relazione ai suddetti giudizi, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

L’articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001, prevede che nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, l’azienda non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative dei vari settori, anche in posizioni lavorative di minor aggravio ove comunque possa essere utilizzata la professionalità espressa dal dipendente.

A tal fine, in primo luogo, l’azienda, per il tramite del collegio medico legale della ASL competente per territorio, accerta quali siano le mansioni che il dipendente, in relazione alla categoria, posizione economica e profilo professionale, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti mutamento di profilo. In caso di mancanza di posti, ovvero nell’impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con lo stato di salute, previo consenso dell’interessato e purché vi sia la disponibilità organica, il dipendente può essere impiegato in un diverso profilo di cui possieda i titoli, anche collocato in un livello economico immediatamente inferiore della medesima categoria oppure in un profilo immediatamente inferiore della categoria sottostante, assicurandogli un adeguato percorso di qualificazione. Il soprannumero è consentito solo congelando un posto di corrispondente categoria e posizione economica.

Tale procedura è attivata anche nei casi in cui il dipendente sia riconosciuto temporalmente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni. In tal caso anche l’inquadramento nella posizione economica inferiore ha carattere temporaneo ed il posto del dipendente è indisponibile ai fini della sua copertura. La restituzione del dipendente allo svolgimento delle originarie mansioni del profilo di provenienza avviene al termine fissato dall’organo collegiale come idoneo per il recupero della piena efficienza fisica.

Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella posizione economica inferiore ha diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Al dipendente idoneo a proficuo lavoro che non possa essere ricollocato nell’ambito dell’azienda di appartenenza con le suddette modalità, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all’art. 21 del CCNL, relativa al passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza.


 

Articolo 1, commi 89-91 e 94
(Assunzioni nel comparto Sicurezza, Difesa e Vigili del fuoco)

 


89. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

90. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 89 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Per le finalità di cui al comma 89, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

91. Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

94. Ai fini dell'attuazione dei commi 89, 90 e 91, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

I commi da 89 a 91 e 94 prevedono la possibilità, a determinate condizioni, di assumere personale nel comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco.

 

In particolare:

§      il comma 89 prevede - al fine di incrementare l’efficienza nell’impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e dei Vigili del fuoco e ferme restando le disposizioni in materia di contenimento della spesa già vigenti - l’obbligo per i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, di rimodulare e di riprogrammare le dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese rimodulabili iscritte a bilancio[79].

Si osserva che la rimodulazione e la riprogrammazione delle risorse prevista dal richiamato comma deve essere operata da parte delle amministrazioni interessate “con particolare riferimento” alle dotazioni rimodulabili del bilancio statale. Non risulta pertanto chiaro se la rimodulazione possa riguardare anche dotazioni di carattere non rimodulabile, e dunque operare in deroga[80] alla vigente disciplina sulla flessibilità del bilancio.

§      il comma 90 dispone che, assicurando il rispetto dei saldi strutturale di finanza pubblica, le risorse rese disponibili dall’esito della rimodulazione e della riprogrammazione di cui al precedente comma siano iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate. Tali risorse sono destinate all’assunzione di personale a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Per le stesse finalità di cui al comma 89, inoltre, è prevista la possibilità per le medesime amministrazioni di effettuare assunzioni di personale, a condizione che siano realizzate sulla base delle procedure concorsuali già espletate (il testo al riguardo non individua un limite temporale per le richiamate procedure) e nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro nel 2013 e 120 milioni a decorrere dal 2014. A tal fine viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 70 milioni di euro dal 2013 e 120 milioni di euro a decorrere dal 2014;

Si segnala che l’ulteriore previsione di assunzioni di personale sulla base di un contingente con annesso limite di spesa non individua la tipologia lavorativa, quindi le assunzioni potrebbero riferirsi anche alle fattispecie flessibili (e relative procedure di reclutamento) di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001.

§      il comma 91 autorizza le assunzioni di cui al precedente comma in deroga alle percentuali del turn over per i comparti interessati indicate nell’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008, che possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70% (in luogo del 50%) nel 2015;

L’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008 ha previsto un regime permanente e speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, derogatorio rispetto a quello generale previsto al precedente comma 7. In tal senso, per il biennio 2010-2011 tali amministrazioni hanno potuto procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. E’ inoltre stato previsto che il ricambio del turn-over sia limitato al 20% nel triennio 2012-2014, al 50% nel 2015 e al 100% dal 2016, analogamente alle altre amministrazioni dello Stato.

Merita ricordare, inoltre, che l’articolo 2, comma 7, del D.L. 95/2012 ha escluso dalla riduzione delle dotazioni organiche prevista dal precedente comma 1[81]: le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il personale amministrativo degli uffici giudiziari; il personale di magistratura; le amministrazioni interessate dall’apposita riduzione disposta per Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali (articolo 23-quinquies dello stesso provvedimento); la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha già provveduto alla riduzione con il D.P.C.M. del 15 giugno 2012.

§      il comma 94, infine, autorizza, per l’attuazione delle disposizioni richiamate, il Ministro dell’economia e delle finanze a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 1, comma 92
(Celebrazione del 70° anniversario della resistenza)

 

92. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento d'iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della Guerra di liberazione è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con previsione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

 

 

Il comma 92, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di un milione di euro per l’anno 2013, al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione.

Il fondo, specifica la norma, è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

 

La Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane dal 1979 riunisce le associazioni combattentistiche e partigiane italiane. Alla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane aderiscono le seguenti associazioni[82]:

1)                Gruppo delle medaglie d’oro al valor militare d’Italia, Roma

2)                Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, Roma

3)                Istituto del nastro azzurro fra decorati al valor militare, Roma

4)                Associazione nazionale combattenti e reduci, Roma

5)                Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, Roma

6)                Associazione nazionale combattenti guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate, Roma

7)                Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla guerra di liberazione, Roma

8)                Associazione nazionale partigiani d’Italia, Roma

9)                Federazione italiana volontari della libertà, Roma

10)             Federazione italiana associazioni partigiane, Milano

11)             Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, Firenze

12)             Associazione italiana combattenti interalleati, Roma

13)             Associazione italiana combattenti volontari antifascisti in Spagna, Milano

14)             Associazione nazionale ex internati, Roma

15)             Associazione nazionale famiglie italiane martiri caduti per la libertà della patria, Roma

16)             Associazione nazionale vittime civili di guerra, Roma

17)             Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, Milano

18)             Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti, Roma

19)             Unione nazionale mutilati per servizio, Roma

Tutte le predette associazioni (ad eccezione dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra – ANVCG, dell’Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti - ANED, dell’Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti – ANPPIA e dell’Unione nazionale mutilati per servizio) sono vigilate dal Ministero della difesa e fanno parte degli enti, istituti, associazioni ed altri organismi che beneficiano dei contributi dello Stato ai sensi dell’art. 32, co. 2 e 3, della L. 448/2001[83]. Il riparto avviene con decreto del Ministro della difesa sul quale le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere obbligatorio.

Le associazioni ANVCG, ANED ed ANPPIA sono invece vigilate dal Ministero dell’interno. Anch’esse beneficiano dei contributi statali ex art. 32, co. 2 e 3, della L. 448/2001.


 

Articolo 1, comma 93
(Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso)

 

93. Per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2013.

 

 

Il comma 93 autorizza la spesa di un milione di euro per il 2013 per il funzionamento degli uffici del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

 

Si ricorda che il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà sociale per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Interno, presiede il Comitato di solidarietà e ha funzioni di coordinamento delle iniziative di solidarietà e sostegno alle vittime, in raccordo con gli altri enti interessati. Il Comitato esamina e delibera l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati mafiosi, delle richieste estorsive e dell’usura, di coloro che ne hanno diritto in base alla legge 512/1999.

Commissario e Comitato restano in carica quattro anni e il loro incarico è rinnovabile per una sola volta.

L'Ufficio per le attività del Commissario – cui la disposizione in commento assegna una dotazione per il 2013 di un milione di euro - è alle dirette dipendenze del Commissario e in particolare cura:

§      i rapporti con le amministrazioni e gli enti interessati operanti nel settore della solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso;

§      il coordinamento delle iniziative di solidarietà e sostegno;

§      i rapporti con le vittime e con le loro associazioni esponenziali;

§      la predisposizione e la realizzazione del programma annuale di informazione;

§      l'Ufficio relazioni con il pubblico;

§      la relazione annuale sull´attività svolta dal Comitato di solidarietà e sulle questioni più rilevanti affrontate nel corso dell´anno, con proposte di modifica della normativa vigente;

§       la formulazione di proposte al Ministro dell´Interno per eventuali modifiche e integrazioni alla disciplina normativa del Fondo di solidarietà;

§       la relazione periodica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell´Interno sull´andamento delle iniziative;

§       il contenzioso e rappresentanza in giudizio.


 

Articolo 1, commi 95-97
(Fondo per la concessione di un credito di imposta
per la ricerca e lo sviluppo)

 


95. A decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.

96. Il credito di imposta di cui al comma 95 è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

97. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi di cui al comma 95 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.


 

 

I commi da 95 a 97 dell’articolo 1 istituiscono un fondo per la concessione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per ridurre il cuneo fiscale.

Detto fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio ed è finanziato dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese. Il credito d’imposta è riservato alle imprese e alle reti d’impresa che affidano progetti di ricerca e sviluppo a università ed enti/organismi di ricerca o che realizzano investimenti nel settore.

L’articolo prevede che il Ministro dell’economia e il Ministro dello sviluppo economico riferiscano alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all’individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi concessi, ai fini dell’adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.

 

Più in dettaglio, il comma 95 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per:

§      la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

§      la riduzione del cuneo fiscale.

L’istituzione del fondo avviene secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

 

Nel corso della legislatura sono stati numerosi gli interventi di carattere fiscale volti a favorire gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo. Si ricorda anzitutto l’articolo 1, comma 25 della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220), che aveva attribuito un credito d’imposta, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011, in favore delle imprese che avessero affidato attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca.

Tale norma è stata soppressa dall’articolo 1 del D.L. 70/2011, che ha assorbito il predetto credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, istituendo in sua vece un credito d’imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca, che possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.

Successivamente l’articolo 24 del D.L. 83 del 2012 ha istituito un contributo, in forma di credito d'imposta, in favore di tutte le imprese che effettuino nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con profili "altamente qualificati". Il credito d'imposta è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione; l'importo del credito non può superare i 200.000 euro annui (per impresa). In particolare, il credito d’imposta è riservato alle assunzioni relative a dottori di ricerca con titolo conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia o personale in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo specificatamente descritte dalle norme stesse.

Si tratta, in particolare, di attività di carattere sperimentale o teorico, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; ovvero di ricerca pianificata per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; ovvero di acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Tali ultime attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; possono inoltre comprendere la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

E’ prevista una quota di riserva in favore delle assunzioni in oggetto da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

 

Per “cuneo fiscale” (o contributivo) si intende, nel linguaggio comune, la differenza tra l'onere del costo del lavoro e il reddito effettivo percepito dal prestatore d'opera o lavoratore. In pratica è la differenza tra quanto pagato dal datore di lavoro e quanto incassato effettivamente dal lavoratore, essendo il restante importo versato ad enti previdenziali (INAIL, INPDAP, INPS) e fisco (ad es. IRAP sul costo del lavoro).

Tra gli interventi volti a ridurre il prelievo sul costo del lavoro gravante sulle imprese si ricorda quanto previsto dall’articolo 2 del D.L. 201 del 2011: tale norma ha reso integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro, introducendo altresì agevolazioni IRAP per l’assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni. In ordine alle ulteriori misure di riduzione del predetto prelievo, si ricorda che l’articolo 3, comma 6 del provvedimento in esame eleva le percentuali di deducibilità a fini IRAP del costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato (cfr. relativa scheda di lettura per approfondimento).

 

La definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese – cui il legislatore nazionale si è adeguato con il decreto dell’allora Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 - è contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE, che ha sostituito, a decorrere dal 1º gennaio 2005, la Raccomandazione 96/280/CE, estendendo il concetto d’impresa ad ogni entità che svolga attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, incluse dunque le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono con regolarità un’attività economica.

Per essere riconosciuta come PMI l'impresa deve rispettare le soglie relative agli effettivi e quelle relative al totale di bilancio fissate dalla raccomandazione.

I nuovi effettivi e soglie finanziarie che definiscono PMI e microimprese sono i seguenti:

§       media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

§       piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

§       microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Sempre a livello comunitario, l’iniziativa intitolata Small Business Act (SBA)[84] per l’Europa mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese europee, affrontando tutti i temi della vita delle piccole e medie imprese (PMI), dall’accesso al credito alla semplificazione amministrativa, dagli interventi fiscali all’innovazione tecnologica, dall’efficienza energetica all’ambiente, dal sostegno agli investimenti alla formazione, fino alla facilitazione della partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Il Governo italiano ha dato attuazione a tale comunicazione con la direttiva del Presidente del Consiglio del 4 maggio 2010.

Infine, si ricorda che è stata emanata la legge 180/2011, volta a stabilire i principi che concorrono a definire lo Statuto delle imprese[85], con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nello "Small Business Act ".

 

Detto fondo è finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.

 

Si ricorda che l’articolo 23 del D.L. 83/2012 ha previsto il riordino degli strumenti esistenti per l’incentivazione delle attività imprenditoriali, trasformando, tra l’altro, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) nel Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali, e abrogando numerose disposizioni, contenute nell’Allegato 1 al medesimo decreto-legge, che prevedono diversi meccanismi di incentivazione alle imprese. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica al d.d.l. di conversione (A:C: 5312), il nuovo Fondo avrà una consistenza iniziale pari alle disponibilità presenti sul FIT alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al netto degli impegni già assunti, stimata pari a circa 300 milioni di euro.

Al fine di fornire una rappresentazione dell’entità del flusso dei rientri sul Fondo, la relazione evidenzia che, nel 2011, questi sono stati pari a circa 238 milioni di euro.

Tale dotazione sarà implementata, per effetto delle disposizioni di cui al presente decreto, con le risorse derivanti dalle misure abrogate. In particolare, per quanto riguarda le risorse in bilancio rinvenienti dalle abrogazioni sussistono disponibilità da trasferire al Fondo per 3,96 milioni di euro nel periodo 2012-2014.

Inoltre, sempre secondo quanto riportato nella relazione al d.d.l. di conversione (A:C: 5312), il Fondo potrà disporre di risorse rinvenienti dalle contabilità speciali e dai conti di tesoreria per un importo complessivo pari a 292,4 milioni di euro. In particolare, le risorse disponibili ad oggi presenti sulle contabilità speciali, al netto di quelle già impegnate, consistono in circa 118 milioni euro per i Contratti di programma (registrati nell’ambito della contabilità speciale n. 1726 “aree depresse”) e in circa 144,3 milioni euro per i Contratti d’area[86] (registrati sul conto di tesoreria n. 29851, acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti). Ulteriori 30 milioni sono riferibili al Fondo salvataggio imprese (registrati sul conto di tesoreria del MISE n. 22051).

Dette rinvenienze derivano da misure di aiuto erogate alle imprese sotto forma di contributo a fondo perduto. Nel nuovo sistema saranno versate sulla contabilità del Fondo rotativo per essere utilizzate sotto forma di finanziamento agevolato.

 

Si osserva che tale Fondo non avrebbe, al momento, alcuno stanziamento, ma verrebbe alimentato a seguito della revisione degli incentivi sopra citata.

 

Ai sensi del comma 96, il credito d'imposta è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

Si ricorda che ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 3 del D.L. 5/2010, in materia di distretti produttivi e reti di imprese, con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: Il comma 4-quater dispone che Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

 

Infine, il comma 97 affida al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 gennaio 2013 (trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità), il compito di riferire alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e ai contributi da ridurre per il finanziamento del credito d’imposta in esame, ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.


 

Articolo 1, commi 98-101
(Trattamenti di fine servizio)

 


98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere di 1 milione di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.

101. I commi da 98 a 100 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

I commi da 98 a 101 ripropongono pressoché identicamente il contenuto del D.L. 29 ottobre 2012, n. 185[87], che in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell'11 ottobre 2012, ha abrogato, a decorrere dal 1º gennaio 2011, l'articolo 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), con ciò ripristinando la piena applicazione dei regimi di trattamento di fine servizio (comunque denominati) già vigenti per i dipendenti pubblici anteriormente al 1° gennaio 2011.

L’articolo 12, comma 10, del D.L. 78/2010 applicava a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con effetto sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011, seppur con il principio del pro-rata temporis, il regime del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'articolo 2120 del codice civile, in sostituzione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e delle indennità equipollenti (vedi infra) relative ai trattamenti di fine servizio comunque denominati, in tutti i casi in cui tale trattamento non sia già regolato in base all’articolo 2120 c.c. (e cioè per tutti i dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2000 i quali non abbiano optato per il TFR stesso).

Nel settore pubblico, il lavoratore subordinato ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, ad un trattamento di fine servizio/rapporto. Fino all’emanazione del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), veniva liquidata l’indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l’indennità di buonuscita ai dipendenti statali.

I Trattamenti di Fine Servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull’ultima retribuzione), sia per il loro finanziamento, caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell’amministrazione statale o dell’ente locale.

Questi versano la somma totale dovuta, per poi riprendere (rivalendosi) la parte obbligatoria dovuta dal dipendente.

La seguente tabella riassume le differenze di calcolo tra le due indennità e il TFR

Prestazione

Calcolo

Contr. lavoratore

Contr. Datore di lavoro

Indennità di buonuscita (Stato)

1/12 dell'80% ultima retribuzione + 48% Indennità Integrativa Speciale (IIS) per anni utili(*)

2,50%

7,10%

Indennità premio di fine servizio (Enti locali, Asl ecc)

1/15 dell’80% ultima retribuzione annua compresa IIS

2,50%

3,60%

 

 

TFR

Somma degli 6,91% accantonamenti annui, pari al 6,91% della retribuzione annua utile, rivalutata an-nualmente ad un tasso costituito dall’1,5% + 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo

==

6,91%

(*)  Ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del CCNL Comparto Ministeri del 12 giugno 2003 (Quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), a decorrere dal 1° gennaio 2003 l’IIS cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.

 

L’indennità premio di fine servizio è pari ad 1/15 dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi di servizio per ogni anno di servizio maturato, comprensiva dell’indennità integrativa speciale (cioè l’indennità di contingenza).

L’indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi dell’80% dell’ultimo trattamento retributivo, dell’indennità integrativa speciale (nella misura del 60%), della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili (periodi di servizio resi con iscrizione al fondo, riscattati, nonché quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali, la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative), computando come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (quella uguale o inferiore si trascura).

 

La norma di ripristino riguarda (secondo anche quanto riportato nella circolare INPDAP n. 17/2010):

§      i dipendenti pubblici[88] assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, in quanto quelli assunti in data successiva rientravano già integralmente nel regime del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c.;

§      il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, a prescindere dalla data di assunzione.

 

Si segnala, al riguardo, che l’INPDAP aveva interpretato il comma 10 nel senso che esso modificava, per i dipendenti in oggetto, esclusivamente i criteri di calcolo del trattamento di fine servizio, ma non la relativa contribuzione obbligatoria del 2,5% (l’INPDAP, infatti, con la circolare n. 17 dell’8 ottobre 2010 ha sottolineato che “poiché la disposizione indica chiaramente che l’ambito di applicazione è costituito esclusivamente dal <<computo dei trattamenti di fine servizio>> le nuove regole non mutano la natura delle prestazioni in esame, che rimangono trattamenti di fine servizio”).

Nell'ambito della contribuzione restava quindi applicata, nei vari regimi, l’aliquota del cd. contributo di rivalsa, pari al 2,5% a carico del dipendente, di cui all’articolo 37 del D.P.R. 1032/1973 (per i dipendenti dello Stato) e all’articolo 11 della L. 152/1968 (per il personale degli Enti locali ecc.).

 

Con la sentenza n. 223 dell’11 ottobre 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 10 dell’articolo 12 del D.L. 78/2010, nella parte in cui non ha escluso l’applicazione, a carico del dipendente, del contributo di rivalsa, pari al 2,5%. Secondo la Corte, il comma 10, nel disporre (sia pure in base al criterio del pro-rata temporis) il calcolo del trattamento di fine servizio secondo i medesimi parametri vigenti per i dipendenti privati, avrebbe dovuto, contestualmente, escludere la forma di contribuzione a carico dei dipendenti pubblici – non essendo essa prevista per i dipendenti privati. La mancata soppressione della rivalsa, secondo la Corte, concreta una violazione dei principi di eguaglianza e di tutela della retribuzione, di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

 

In relazione a ciò, il comma 98, primo periodo, abroga l'intera disciplina di cui al comma 10, ripristinando, appunto, i regimi previgenti, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011.

I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, già liquidati in base alla disciplina ora abrogata, vengono quindi riliquidati d'ufficio entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame (comma 98, secondo periodo). In ogni caso, non si provvede al recupero, a carico del dipendente, delle eventuali somme già erogate in eccedenza (si suppone nell’ipotesi in cui il criterio del pro rata temporis abbia determinato una liquidazione di importo superiore a quello derivante dall'applicazione dei regimi ripristinati).

Per effetto della disposizione in esame, quindi, trovano di nuovo applicazione sia le modalità di finanziamento delle gestioni previdenziali che erogano i trattamenti di fine servizio (attraverso le aliquote contributive stabilite a carico del datore di lavoro e del lavoratore), sia le modalità di computo basate sulla retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio previgenti al 1° gennaio 2011.

 

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari ad 1 milione di euro per il 2012, 7 milioni di euro per il 2013, 13 milioni di euro per il 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2015 si provvede:

§      per 1 milione di euro per il 2012 mediante una riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004;

§      per 7 milioni di euro per il 2013, a 13 milioni per il 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015 mediante una riduzione del fondo speciale di parte corrente (nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l’anno 2012), parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

 

Il comma 99 dispone l’estinzione di diritto dei processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo del 2,50% (vedi supra). L'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze già emesse restano prive di effetti, con esclusione di quelle passate in giudicato.

Riguardo alle spese dei processi in oggetto, si deve intendere che trovi applicazione l'ultimo comma dell'articolo 310 del codice di procedura civile, in base al quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le abbiano anticipate. E’ peraltro da ricordare, circa i profili applicativi di tale previsione, che sull'oggetto delle domande giudiziali - cioè, sulla restituzione della contribuzione relativa alla rivalsa summenzionata e sulla disapplicazione, per il futuro, della medesima rivalsa - è intervenuta - in senso favorevole ai richiedenti in giudizio - la richiamata sentenza della Corte costituzionale.

 

Il comma 100 fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del richiamato D.L. 185/2012.

 

Il comma 101 infine, ha disposto che i precedenti commi entrino in vigore il 29 dicembre 2012, giorno della data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale.

Articolo 1, commi 102-107
(Titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM e
messa ad ordinamento dei corsi)

 


102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.

103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università.

105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi 102-107 dispongono in materia di equipollenze di alcuni titoli di studio rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), in materia di accesso ad alcuni corsi universitari per chi possiede alcuni titoli di studio rilasciati dalle stesse istituzioni, nonché in materia di messa ad ordinamento di alcuni loro corsi.

 

Parte delle disposizioni recate dai commi 102-107 riprendono, con alcune variazioni, i contenuti dell’A.C. 4822, approvato dal Senato, ma di cui alla Camera non è stato concluso l’esame[89].

 

In particolare, i commi 102 e 103 definiscono un sistema di equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle istituzioni AFAM e, rispettivamente, i diplomi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi[90], al fine esclusivo della partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

Sostanzialmente, dunque, si è superato, quanto al livello di intervento normativo previsto, ciò che era stato disposto dall’art. 2, co. 5, ultimo periodo, della L. 508 del 1999, definendo con legge quanto doveva essere definito con D.P.C.M.[91], senza, tuttavia, procedere alla abrogazione della norma pregressa.

 

Preliminarmente, è pertanto utile riportare una sintesi del quadro normativo, limitatamente agli aspetti indispensabili per comprendere quanto ora previsto.

 

 

La L. n. 508/1999 ha disposto, all’art. 2, che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

Le istituzioni istituiscono e attivano corsi di formazione – ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado –, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione e rilasciano diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale[92].

In attuazione, il D.P.R. n. 132/2003 ha indicato i criteri per l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare, mentre il D.P.R. n. 212/2005 ha determinato i criteri generali per gli ordinamenti didattici (basati sul sistema dei crediti formativi accademici, analoghi ai crediti formativi universitari), nonché la tipologia dei titoli di studio. L’offerta formativa delle istituzioni è articolata in corsi di vario livello afferenti alle scuole[93].

Inoltre, il medesimo D.P.R. 212/2005 ha disciplinato, all’art. 5, l’ordinamento didattico generale. In particolare, al co. 3, ha previsto che, in prima applicazione, i corsi di primo livello, con esclusione dei corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti, fossero istituiti nelle scuole individuate dall’allegata tab. A, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale[94].

Il co. 4 dello stesso articolo ha, invece, disposto che, fino all’adozione del regolamento previsto dall’art. 2, co. 7, della L. 508 del 1999, concernente i criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, oltre che gli ordinamenti didattici e la programmazione degli accessi, i corsi di secondo livello sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con decreto ministeriale, sentito il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM)[95] [96].

Ai sensi dell’art. 2, co. 5, della L. 508/1999, ai titoli rilasciati dalle Istituzioni AFAM si applica la disposizione prevista dalla riforma degli ordinamenti didattici universitari[97] in base alla quale con D.P.R., adottati su proposta del MIUR, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla medesima legge di riforma.

Lo stesso co. 5 ha previsto che, con D.P.C.M., adottato su proposta del MIUR, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del CNAM, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni AFAM e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi.

In seguito, peraltro, l’art. 6 del D.L. 212/2002 (L. 268/2002) ha novellato l’art. 4 della L. 508/1999, concernente la validità dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge, disponendo la loro equiparazione alle lauree di cui al D.M. n. 509/1999 (dunque, ai titoli di studio universitari di “primo livello”), purché conseguiti da soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi (co. 3-bis).

 

 

La seguente tabella sintetizza quanto previsto dai commi 102 e 103 in termini di equipollenze:


 

Diploma accademico di I livello
(comma 102)

Classe di laurea

§       Accademie di belle arti

§       Accademia nazionale arte drammatica

§       Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)

§       Conservatori di musica

§       Accademia nazionale di danza

§       Istituti musicali pareggiati

L-3

(Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda)

Diploma accademico di II livello
(comma 103)

Classe di laurea magistrale

§       Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)

§       Accademie di belle arti (scuola di “Progettazione artistica per l’impresa”[98])

LM-12

(Design)

§       Conservatori di musica

§       Accademia nazionale di danza

§       Istituti musicali pareggiati

LM-45

(Musicologia e beni musicali)

§       Accademia nazionale di arte drammatica

§       Accademie di belle arti – scuole di “Scenografia” e di “Nuove tecnologie dell’arte”

LM-65

(Scienze dello spettacolo e produzione multimediale)

§       Accademie di belle arti (tutte le scuole ad eccezione di: “Progettazione artistica per l’impresa”, “Scenografia” e “Nuove tecnologie dell’arte”)

LM 89

(Storia dell'arte)

 

Si segnala che i numeri “153” e “155”, rispettivamente citati nei commi 102 e 103, si riferiscono, rispettivamente, ai Supplementi ordinari della GU n. 155 del 6 luglio 2007 e della GU n. 157 del 9 luglio 2007.

 

Il comma 104 stabilisce che i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema AFAM costituiscono titolo di accesso ai corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione attivati dalle università in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale.

Si ampliano, pertanto, i requisiti utili per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione attivati dalle università[99].

Si rammenta che la possibilità inversa è già prevista: infatti, l’art. 7 del D.P.R. 212/2005 stabilisce che per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca attivato dalle istituzioni AFAM occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o laurea magistrale; per essere ammessi ad un corso di specializzazione è necessario essere in possesso di diploma accademico di primo livello o laurea[100].

Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o laurea. Le istituzioni definiscono le ipotesi nelle quali è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

Il comma 105 attribuisce direttamente alle istituzioni AFAM la conclusione della messa ad ordinamento dei corsi accademici di secondo livello, da attuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Dunque, le istituzioni, autorizzate alla sperimentazione con decreti ministeriali[101], termineranno la stessa sperimentazione ciascuna autonomamente.

Sull’argomento, durante l’esame parlamentare non è stata valutata l’opportunità di prevedere - anche in considerazione della numerosità delle sperimentazioni in atto - l’adozione di decreti ministeriali per la definizione dei criteri generali degli ordinamenti didattici dei corsi di II livello, al fine di consentire alle istituzioni di inserire tali criteri nei regolamenti didattici.

 

Il comma 106 prevede che “i titoli sperimentali” conseguiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a completamento di percorsi AFAM validati dal MIUR, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza la cui determinazione è affidata ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Al riguardo si evidenzia che, dopo l’autorizzazione ministeriale all’avvio di corsi sperimentali, il MIUR ha adottato i D.M. che, valutando i percorsi attivati, hanno certificato la loro corrispondenza ai corsi di I livello previsti dalla riforma.

Si tratta dei D.M. nn. 627 - Accademie di Belle Arti[102] -, 628 - Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute[103] -, 629 - Conservatori di musica[104] -, 630 - Accademia nazionale di danza[105] -, 632 – Istituti musicali pareggiati[106], dell’8 ottobre 2003 (per gli ISIA, si veda infra)[107].

Per quanto concerne i corsi di II livello, sono stati adottati due D.M. concernenti i titoli finali rilasciati a conclusione dei corsi autorizzati in via sperimentale: si tratta del D.M. n. 631 dell’8 ottobre 2003 - Accademia nazionale di arte drammatica[108] - e del D.M. 12 marzo 2007, n. 39 - Accademie di Belle Arti statali e legalmente riconosciute e Conservatori di musica[109].

Per gli ISIA, l’autorizzazione alla sperimentazione ha già indicato il titolo da conseguire al termine dei corsi sia di primo che di secondo livello. Sono dunque intervenuti il D.M. 8 novembre 2004, n. 99 - ISIA di Roma[110]; il D.M. 11 novembre 2004, n. 102 - ISIA di Firenze[111]; D.M. 11 novembre 2004, n. 103 - ISIA di Urbino[112]; il D.M. 11 novembre 2004, n. 104 - ISIA di Faenza[113].

Al riguardo, si segnala che la sperimentazione - comunque autorizzata con decreto ministeriale - si riferisce ai corsi di studio e non ai titoli.

 

Il comma 107 stabilisce che i diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni AFAM al termine dei percorsi formativi compiuti secondo le norme del previgente ordinamento sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, secondo una ulteriore tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Sull’argomento si ricorda che, come ante evidenziato, ai sensi dell’art. 4, co. 3, della L. 508/1999, come sostituito dall’art. 6 del già citato D.L. n. 212 del 2002, i possessori dei diplomi rilasciati in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della stessa L. 508/1999 sono ammessi, purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello.

Si è, così, determinata una differente condizione tra i soggetti possessori di un diploma rilasciato in base all’ordinamento previgente che, sulla base del D.L. 212/2002, hanno frequentato un corso accademico di secondo livello, ai fini del conseguimento del relativo titolo, e i soggetti che - sempre in possesso del diploma rilasciato in base all’ordinamento previgente - non hanno frequentato il corso, il cui titolo di studio è stato ora dichiarato equipollente al diploma accademico di secondo livello in via legislativa.

 

Si ricorda, inoltre, come già ante evidenziato, che il co. 3-bis dell’art. 4 della L. 508/1999 ha equiparato i diplomi rilasciati in base al previgente ordinamento - seppure ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi - alle lauree cui al D.M. n. 509/1999 (dunque, ai titoli di studio universitari di “primo livello”).

Sotto questo profilo sarebbe stato necessario, pertanto, coordinare le disposizioni.

Inoltre, sia il comma 106 sia il comma 107 stabiliscono che le tabelle di corrispondenza saranno determinate “sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103”.

Al riguardo si segnala che nei commi 102 e 103 si stabilisce l’equipollenza tra titoli AFAM e titoli universitari, mentre i commi 106 e 107 stabiliscono l’equipollenza fra titoli di studio rilasciati comunque dalle istituzioni AFAM.


 

Articolo 1, commi 108, 110 e 112
(Riduzioni di spesa degli enti pubblici di previdenza)

 


108. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:

a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;

b) la riduzione dei contratti di consulenza;

c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;

d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;

e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti internet istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica della compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

110. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108, lettere da a) ad e), o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.

112. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo dell'alinea del comma 108 tra gli enti ivi citati.


 

 

I commi 108 e 110 prevedono ulteriori riduzioni di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali (cioè INPS ed INAIL)[114], in aggiunta a quelle già previste dalle vigenti disposizioni, con effetti finanziari da sommarsi a quelli già quantificati in occasioni di precedenti interventi normativi, anche attraverso il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 4, comma 66, della legge di stabilità per il 2012 (L. 183/2011) ha disposto, allo scopo di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e successivi, l’obbligo, per l’INPS, l’INPDAP e INAIL, di adottare specifiche misure di razionalizzazione organizzativa, al fine di ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014[115].

Il riparto delle somme tra gli enti richiamati in precedenza, allo scopo della definizione delle riduzioni delle spese di funzionamento a carico di ciascun Ente, era demandato ad un apposito decreto interministeriale, con il quale veniva anche stabilito il riparto dell’importo citato tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati all’interno del decreto medesimo, nonché la data entro la quale debba essere effettuato il versamento annuale, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, delle somme provenienti dalle richiamate riduzioni di spesa.

Successivamente, l’articolo 8, comma 3, del D.L. 95/2012 ha assicurato, in analogia con quanto disposto per le Amministrazioni centrali dello Stato, il contenimento della spesa per consumi intermedi degli enti e organismi pubblici (anche degli enti previdenziali pubblici), costituiti anche in forma societaria, in misura pari al 5% per il 2012 e al 10% dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010.

 

Più dettagliatamente, il comma 108 prevede che i risparmi aggiuntivi di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali indicati dalla norma (300 milioni di euro annui) debbano essere conseguiti prioritariamente attraverso specifici interventi, e precisamente:

§       la riduzione delle risorse destinate all’esternalizzazione dei servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con Patronati e CAF, a convenzioni bancarie e postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà, anziché attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali (lettera a));

§       la riduzione dei contratti di consulenza (lettera b));

§       la riduzione eventuale, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale (lettera c));

§       la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi, al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori (lettera d));

§       la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati ai sensi del codice degli appalti o delle norme di contabilità pubblica. In particolare, le sponsorizzazioni possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari sui siti internet degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, ed attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica di compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. A tal fine gli enti si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal D.Lgs. 163/2006 (lettera e)).

Ai sensi dell’art. 3, comma 15-ter, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), i «contratti di partenariato pubblico privato» (PPP) sono contratti “aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi”.

Relativamente al contratto di sponsorizzazione, in linea generale esso prevede che “soggetto privato (lo sponsor) eroghi un contributo economico e/o determinate prestazioni a favore di un soggetto pubblico ai fini della realizzazione di lavori o della esecuzione di forniture o servizi, ricevendone in cambio un'utilità consistente nella possibilità di promuovere il proprio nome, marchio, immagine, attività o prodotto. Si tratta di una forma di partenariato pubblico privato attraverso cui l'ente pubblico provvede alla realizzazione di interventi di propria competenza senza esborso di denaro, quindi senza che i relativi oneri economici gravino sulla finanza pubblica”[116].

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) i contratti di sponsorizzazione rientrano tra le tipologie di contratti esclusi dall'applicazione del Codice. Ciò significa che il loro affidamento non è sottoposto all'osservanza delle norme e delle procedure che il Codice stesso individua per gli ordinari contratti di appalto. Lo stesso articolo 26 sancisce tuttavia alcune regole che, a prescindere dall'applicazione del Codice, devono essere rispettate: il rispetto dei principi generali del Trattato nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.

La disciplina dettata dall’art. 26, sulla base delle novelle apportate dal D.L. 5/2012, vale solo per i contratti di sponsorizzazione di importo superiore a 40.000 euro, per cui al di sotto di tale soglia l'individuazione dello sponsor può avvenire in via assolutamente fiduciaria.

Sul punto è altresì intervenuta la Deliberazione n. 9 dell’8 febbraio 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) che ha evidenziato come la disciplina dettata dall'art. 26 sia applicabile esclusivamente ai contratti di sponsorizzazione in cui i lavori, servizi e forniture oggetto del contratto sono acquisiti o realizzati “a cura e spese dello sponsor”, cioè ai contratti di «sponsorizzazione tecnica», che si distinguerebbero da quelli di «sponsorizzazione di puro finanziamento», in cui lo sponsor si obbliga unicamente a fornire all'amministrazione un contributo finanziario, senza assumere alcun ulteriore impegno in merito allo svolgimento di altre attività (lavori, forniture o servizi). Tali ultimi contratti sarebbero quindi, secondo l’interpretazione dell’AVCP, inquadrabili nell'ambito dei contratti attivi, per i quali la relativa disciplina non è quella propria del Codice dei contratti pubblici ma quella delle norme di contabilità di Stato.

 

Il comma 110 dispone l’obbligo, per i richiamati enti, di adottare gli interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, qualora le misure elencate nel precedente comma 108 non raggiungano i risparmi previsti, anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all’articolo 18 della L. 88/1989[117].

 

L’articolo 18 della L. 88/1989 dispone che, in relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l’INPS elabori progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a tempo determinato. Inoltre si prevede che con la contrattazione articolata del medesimo ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti su indicati, di compensi incentivanti la produttività.

Al finanziamento di quanto previsto si provvede mediante una quota non superiore allo 0,10% delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'INPS (che per il solo INPS nel 2011 sono state pari, secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata, a 284.428 milioni di euro, con un limite massimo quindi pari a 284 milioni).

Merita inoltre ricordare che l’articolo 67, comma 2, del D.L. 112/2008 ha disposto che per il 2009, in attesa di un generale riordino della disciplina relativa al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, rivolta a definire una più stretta correlazione dei medesimi trattamenti alle prestazioni lavorative aggiuntive e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, siano disapplicate tutte le disposizioni elencate nell’allegato B, che stanziano risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali. Tra queste rientra anche il richiamato articolo 18 della L. 88/1989.

 

Infine, il comma 112 prevede che con apposito decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, venga stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo del comma 108 tra gli enti ivi citati.


 

Articolo 1, comma 109
(Piano straordinario di verifiche INPS sulle invalidità e devoluzione dei risparmi al fondo per le non autosufficienze)

 


109. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 109 prevede che l'INPS, per il periodo 2013-2015 - nell'ambito dell’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. n. 78/2009 – realizzi un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.

L’articolo 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78[118], sul riconoscimento degli stati di invalido civile, cieco civile, sordo, handicap e disabilità, al comma 2 assegna all'INPS la funzione di accertare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici.

Il medesimo comma 2, a seguito della modifica introdotta dall’art. 2, comma 159, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), e da ultimo dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 78/2010[119] dispone inoltre, che per il triennio 2010/2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile[120]. Complessivamente, per il quadriennio 2009-2012 è stato previsto che l’INPS effettui un totale di 800.000 verifiche.

Per il triennio 2010/2012 l’INPS[121] ha verificato i seguenti soggetti:

§      titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione, di età compresa tra i 18 ed i 67 anni compiuti, la cui prestazione era in godimento da almeno dieci anni alla data del 1° aprile 2007;

§      titolari di assegno mensile, di età compresa tra i 45 ed i 60 anni compiuti, la cui prestazione è stata riconosciuta nei cinque anni precedenti la medesima data;

§      per l’anno 2012, anche i soggetti in possesso dei requisiti di legge previsti dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992[122] (disabili gravi).

I controlli del triennio 2010/2012 escludono le prestazioni assistenziali sostitutive (pensione sociale o assegno sociale) riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni[123].

Sono inoltre esonerati da ogni visita medica i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007[124], inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione.

Rimangono esclusi dal piano di verifiche la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono ai medesimi controlli secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalla relative norme di attuazione.

 

Per quanto concerne le risorse derivanti dall’attuazione del suddetto piano straordinario di verifiche, è stato specificato che sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.

A tale riguardo proposito, si ricorda, che l’autorizzazione di spesa per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è recata dall’articolo 1, comma 272, del provvedimento in esame.


 

Articolo 1, comma 111
(Personale dell’INAIL)

 


111. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.


 

 

Il comma 111, al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, ferma restando la riduzione delle dotazioni organiche degli uffici dirigenziali del 20% rispetto a quelli esistenti (disposta dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. 95/2012) esclude dalla procedura di riduzione delle dotazioni organiche di personale non dirigenziale delle P.A. (pari al 10%, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del medesimo D.L. 95) le professionalità sanitarie dell’INAIL.

Tale esclusione opera con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall’Accordo Quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.

 

Nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 2 febbraio 2012 è stato approvato, tra gli altri, l’Accordo-quadro per le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L’Accordo attua quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, lettera d-bis, del D.Lgs. 81/2008, che ha attribuito all’INAIL un ruolo all’interno del S.S.N. quale ente depositario di funzioni di assistenza rivolte agli infortunati.

In base a tale Accordo, Le Regioni possono stipulare (articolo 2) apposite convenzioni con l’Istituto al fine dell’erogazione agli infortunati sul lavoro, con oneri a carico dell’istituto stesso, delle prime cure ambulatoriali con i correlati accertamenti diagnostici e prestazioni specialistiche, e delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, anche in regime residenziale.

Allo stesso tempo l’INAIL, d’intesa con la Regione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 11, comma 5-bis, del D.Lgs. 81/2008, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività, può altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

Le Regioni possono inoltre stipulare convenzioni con l’INAIL per l’erogazione di prestazioni sanitarie incluse nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) a favore degli assistiti del SSN da parte delle strutture dell’istituto in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento (articolo 3).

E’ infine previsto (articolo 4) che le Regioni e l’INAIL possano stipulare protocolli d’intesa per l’attivazione di stabili forme di collaborazione nei seguenti ambiti di attività: collaborazione a progetti di ricerca scientifica e tecnologica in ambito protesico, della riabilitazione e del reinserimento socio-lavorativo; collaborazione a percorsi di reinserimento sociale e lavorativo; collaborazione ad iniziative di promozione della pratica sportiva a livello agonistico ed amatoriale per le persone con disabilità; collaborazione ad iniziative di comunicazione sulle tematiche della disabilità; collaborazione a progetti formativi in ambito protesico, riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo.

 

Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del richiamato D.L. 95/2012 ha disposto la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al:

§      20 per cento di quelle esistenti, per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale (lettera a);

§      10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale; per gli enti di ricerca, la riduzione non riguarda i ricercatori e i tecnologi (lettera b).

 

Viene prevista inoltre la possibilità di effettuare, per il restante personale di livello non dirigenziale, previa proposta da parte dell’Istituto, una riduzione inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. Le somme derivanti da tali risparmi dal 2013 sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.


 

Articolo 1, comma 113
(Assegno sostitutivo per l’accompagnatore militare)

 

113. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014»;

b) al comma 1, le parole: «in unica soluzione nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2013 e 2014».

 

 

Il comma 113, apporta alcune modifiche alla L. 184/2009, concernente l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per il 2009, che ha stabilito, in attesa della revisione della disciplina del richiamato assegno, l’efficacia, per il biennio 2008-2009, delle disposizioni di cui all'articolo 1 della L. 44/2006, attraverso la corresponsione, in un'unica soluzione nel 2009, dell'assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per il biennio 2008-2009.

 

Per effetto delle modifiche apportate, si rendono efficaci, per il biennio 2013-2014, le disposizioni di cui all'articolo 1 della L. 44/2006, attraverso la corresponsione, in un'unica soluzione nel 2013 dell'assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per il biennio 2013-2014.

 

Si ricorda che la L. 7 febbraio 2006, n. 44, ha rideterminato per gli anni 2006 e 2007 l’entità ed i modi di fruizione dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità ai sensi dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2002, n. 288, fissandolo:

§      in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al D.P.R. 915/1978;

§      in misura ridotta del 50% in favore degli invalidi di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della richiamata tabella E.

 

Tale beneficio spetta anche ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della L. 111/1984, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Inoltre, si dispone il diritto, per i soggetti che al 1° gennaio 2006 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della L. 288/2002, alla fruizione, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della L. 44/2006, dell'importo fissato dalla stessa L. 44 con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della L. 288/2002.

Infine, riprendendo un’identica disposizione contenuta nell’articolo 1 della L. 288, si stabilisce che alla liquidazione degli assegni sostitutivi debbano provvedere le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.


 

Articolo 1, comma 114
(Invio telematico CUD da parte degli enti previdenziali)

 

114. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Il comma 114 dispone l’obbligo, dal 2013, per gli enti previdenziali, di rendere disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È tuttavia facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Si precisa, infine, che dall'attuazione della disposizione in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il certificato unico dipendente (CUD) è la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati che il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all’Erario. Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, il sostituto d’imposta obbligato ad operare ritenute alla fonte rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, un’apposita certificazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all’INPS e altri enti / casse previdenziali.

In ordine all’invio telematico del CUD da parte del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle entrate (risoluzione 145/E del 21 dicembre 2006) ha chiarito che tale modalità di consegna può essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.


 

Articolo 1, comma 115
(Sospensione e proroga di termini in tema di funzioni, risorse e di riordino delle province, di istituzione delle città metropolitane e di riduzione di dotazioni dell'amministrazione civile dell'interno)

 


115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 1131 dicembre 2013». All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.


 

 

Il comma 115, reca i seguenti interventi normativi in materia di province, città metropolitane :

§         1. sospensione fino al 31 dicembre 2013 del trasferimento ai Comuni delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province: la disposizione di cui si prevede la sospensione stabilisce che il trasferimento va effettuato[125] dallo Stato e dalle Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, entro il 31 dicembre 2012, salva l’acquisizione da parte delle Regioni, per assicurarne l'esercizio unitario, con intervento sostitutivo dello Stato in mancanza dell’adempimento regionale;

§         2. sospensione fino alla stessa data del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali all’esercizio delle funzioni trasferite[126];

§         3. sospensione fino al 31 dicembre 2013 dell’applicazione delle disposizioni in materia di città metropolitane stabilite dall’art. 18 del decreto-legge 95/2012;

§         4. sospensione fino al 31 dicembre 2013 delle riduzioni delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione civile dell'interno, che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 si dovrebbero applicare all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province prevista dall'articolo 17 dello stesso decreto, e comunque entro il 30 aprile 2013;

§         5. proroga al 31 dicembre 2013 del termine entro il quale sono stabilite, con legge dello Stato, le modalità di elezione dei componenti del Consiglio provinciale, termine già stabilito al 31 dicembre 2012[127] con previsione di gestioni commissariali fino al 31 dicembre 2013;

§         6. proroga al 31 dicembre 2013 del termine per il riordino delle province con atto legislativo di iniziativa governativa, già stabilito[128] in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 95/2012;

§         7.attribuzione di carattere transitorio all’assegnazione delle funzioni di area vasta alle province, effettuata in via definitiva dal comma 10 dell’art. 17 del D.L. 95/2012; la transitorietà è prevista “in attesa del riordino” delle province, il cui termine ultimo è quindi individuato nella data del 31 dicembre 2013.

 

L’inciso iniziale del comma finalizza tali interventi normativi a consentire sia “la riforma organica della rappresentanza locale” sia “il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95”, c.d. spending review, “nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato”.

In particolare per tali interventi si fa presente quanto segue.

Sospensione fino al 31 dicembre 2013 del trasferimento ai Comuni delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province

Il procedimento previsto dall’art. 23 comma 18 del D.L. 201/2011 che la disposizione in esame intende sospendere è già attuato dall’art. 17, comma 6, del D.L. 95/2012, disposizione non richiamata dall’art. 1, comma 115, in esame. Eppure occorre considerare che l’art. 17, comma 6, del D.L. 95/2012, ha disposto il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.

L’effettiva individuazione delle stesse funzioni invece non è stata ancora effettuata perché il citato art. 17, comma 8, del D.L. 95/2012 l’ha riservata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Il comma 8 dello stesso art. 17 del D.L. 95/2012 ha subordinato l’esercizio di tali funzioni all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane da effettuare sempre con D.P.C.M., da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; inoltre, il comma 9 del medesimo articolo ha condizionato la decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle suddette funzioni prescrivendone la contestualità e condizionandola all’ effettivo finanziamento, in conformità ai princìpi e ai criteri stabiliti dall’art. 10 della legge n. 42/2009 concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni.

I decreti di cui sopra, in base al comma 8-bis dello stesso art. 17 del D.L. 95/2012, sono adottati previa acquisizione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui alla legge 246/2005 (art. 14, comma 19).

Alla luce della successione temporale delle disposizioni richiamate - art. 23, comma 18, del D.L. 201/2011, art. 17, commi 6-9, del D.L. 95/2012 e art. 1, comma 115, della L. 228/2012 – risulta che la sospensione del trasferimento delle funzioni interviene su una disposizione che ha già trovato attuazione nella normativa vigente. Infatti, l’art. 17, commi 6-9, del D.L. 95/2012 ha già spiegato l’effetto del trasferimento della titolarità del complesso delle funzioni amministrative delle province ai comuni. Resta da effettuare l’individuazione dell’oggetto della funzione, assegnata a fonte di rango secondario, cioè a D.P.C.M., che non può intervenire sulla titolarità delle funzioni in quanto materia legificata; inoltre, l’esercizio di tale competenza è condizionato sia al trasferimento di risorse già provinciali, sia ad un effettivo finanziamento.

Proroga al 31 dicembre 2013 del termine entro il quale sono stabilite, con legge dello Stato, le modalità di elezione dei componenti del Consiglio provinciale

Con riferimento a tale punto va preliminarmente ricordato che, per effetto dei commi 15, 16 e 17 del citato art. 23 D.L. 201/2011, gli organi della provincia sono limitati al consiglio provinciale e al presidente della provincia, configurati come organi ad elezione indiretta e le giunte sono eliminate. Tale previsione è stata espressamente confermata dall’art. 17, comma 12, del D.L. 95/2012.

Il comma 20 del suddetto articolo, per gli organi provinciali che vanno in scadenza prima del 31 dicembre 2012 (termine ultimo per l’adozione della nuova legge elettorale ai sensi del testo vigente del suddetto articolo), prevede che si applica, sino al 31 marzo 2013, l’articolo 141 del TUEL. Secondo lo stesso comma, gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale.

 

In attuazione della disposizione il cui termine viene prorogato dalla norma in esame, il 16 maggio 2012 il Governo ha presentato alla Camera un disegno di legge (A.C. 5210) in materia di modalità di elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia, il cui esame è stato iniziato dalla competente Commissione di merito.

 

La modifica introdotta, nello spostare il termine di adozione della legge elettorale dei suddetti organi, prevede anche che, se tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 scada naturalmente il mandato degli organi delle province, o l'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi del TUEL o in caso di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013.

Tuttavia, il testo in esame aggiunge la previsione secondo la quale il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati, della quale appare opportuno valutare l’effettiva portata normativa.

 

L’articolo 141 TUEL prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, possa essere disposto lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, in alcuni casi tassativamente indicati dalla legge, quali violazione della Costituzione o della legge, gravi motivi di ordine pubblico, impedimento o dimissioni del sindaco o del presidente della provincia, dimissioni della maggioranza dei consiglieri ecc.

Ad eccezione dei casi di impedimento, rimozione, decadenza e decesso del sindaco o del presidente della provincia, il decreto di scioglimento reca contestualmente la nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitogli dal decreto stesso (art. 141, comma 3).

Affatto diversa, l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa, disciplinata dall’articolo 143 TUEL.

Proroga al 31 dicembre 2013 del termine per il riordino delle province con atto legislativo di iniziativa governativa

In merito a tale proroga si fa presente che il decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, ha introdotto disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane.

In merito a tale provvedimento, che costituisce attuazione della disposizione il cui termine è oggetto di proroga, si fa presente che nella seduta dell’Assemblea del Senato dell’11 dicembre 2012, il Presidente ha reso note le difficoltà incontrate dalla competente commissione di merito a concludere, in tempo utile per la conversione, il decreto-legge sul riordino delle province.


 

Articolo 1, comma 116
(Fabbisogno delle università e degli enti di ricerca)

 

116. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Il comma 116 dispone in materia di fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti di ricerca vigilati dal MIUR per il triennio 2013-2015.

 

In particolare, dispone che per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla L. 296 del 2006 (L. finanziaria 2007, art. 1, co. 637, 638, 639, 640 e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ora, Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA –, Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).

Le stesse disposizioni sono state applicate anche nel triennio 2010-2012, sulla base di quanto disposto dall’art. 2, co. 9, della L. 191/2009 (L. finanziaria 2010).

 

Anche per ciascun anno del nuovo triennio, dunque, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario (art. 1, co. 637, L. 296/2006) e al 4% per gli enti pubblici di ricerca indicati (art. 1, co. 638, L. 296/2006)[129]. Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (art. 1, co. 642, L. 296/2006).

Il co. 637 citato demanda, inoltre, al Ministro dell’università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il co. 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca è determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno precedente, incrementato del predetto 4%. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato, e possono essere determinati i pagamenti annuali – che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato – derivanti da accordi di programma e convenzioni.

L’art. 1, co. 640, L. 296/2006 conferma che continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’art. 3, co. 5, della L. 350/2003, in base al quale non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo”.

 

La relazione tecnica chiariva che la proroga è finalizzata a mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno e dell’indebitamento netto dei due comparti di spesa per il prossimo triennio, evitando che si determini un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica.


 

Articolo 1, commi 117 e 118
(Riduzione della spesa per le regioni e le province autonome)

 


117. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.050 milioni di euro»;

b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale».

118. All'articolo 16, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui».


 

 

Il commi 117 e 118 in esame determinano gli ulteriori risparmi che le regioni e le province autonome sono tenute a realizzare, aumentando le somme già definite dal decreto legge 95/2012 (cd. spending review). L'incremento del risparmio è fissato in 1.000 milioni di euro annui per le regioni a statuto ordinario (comma 117) e in 500 milioni di euro annui per le regioni a statuto speciale e le province autonome (comma 118).

 

Si ricorda che le norme recate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 16 del D.L. 95/2012[130] quantificano il concorso delle regioni a statuto ordinario (comma 2) e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (comma 3) alla riduzione della spesa e, conseguentemente, rivedono gli obiettivi del patto di stabilità. Come di consueto, le norme vengono definite "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”. La riduzione delle spese per consumi intermedi è la modalità, tra le altre, indicata dalla norma per attuare il risparmio (comma 1).

Regioni a statuto ordinario

Il comma 117 in esame, alla lettera a), sostituisce le somme stabilite dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 16 del D.L. 16/2012.

Il risparmio che le regioni a statuto ordinario devono realizzare è quindi pari a:

§      2.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 (anziché 1.000 milioni);

§      2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 (anziché 1.050 milioni).

 

A partire dal decreto legge 78/2010, dunque, i risparmi richiesti alle regioni a statuto ordinario sono i seguenti:

in milioni di euro

 

2012

2013

2014

2015
e succ.

D.L. 78/2010, art. 14, co. 1

4.500

4.500

4.500

4.500*

D.L. 98/2011, art. 20, co. 5 (mod. D.L. 138) e L. 183/2011, art. 30 co. 1 e 2

745[131]

1.600

1.600

1.600*

D.L. 95/2012, art. 16, co. 2

700

1.000

1.000

1.050

L. stabilità 2013 (L. 228/2012), art.1, co. 117

 

1.000

1.000

1.000

*     In relazione agli obiettivi di risparmio disposti dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. 98/2011 per gli anni successivi al 2014, si veda tuttavia la sentenza n. 193/2012 della Corte Costituzionale di seguito illustrata.

 

In relazione agli obiettivi di risparmio fissati da precedenti disposizioni legislative, è intervenuta la sentenza n. 193 del 19 luglio 2012[132], con la quale la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale delle norme recate dal decreto legge n. 98/2011 con le quali gli obiettivi di risparmio determinati per regioni, province e comuni sono stati estesi anche agli anni successivi al 2014. Motivazione principale della Corte è che l’estensione a tempo indeterminato delle misure restrittive già previste nella precedente normativa, fa venir meno una delle due condizioni, quella della temporaneità delle restrizioni, necessarie al fine di poter considerare una norma quale principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica[133].

 

In particolare la Corte dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 4 del D.L. n. 98/2011 nella parte in cui estende al 2014 e agli anni successivi le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del D.L. 78/2010[134].

La Corte dichiara altresì, la illegittimità costituzionale del comma 5 del medesimo articolo 20 (come modificato dal D.L. 138/2011), nella parte in cui estende agli anni successivi al 2014 le misure di risparmio determinate per le regioni a statuto ordinario (dalla lettera a), per le regioni a statuto speciale e le province autonome (dalla lettera b); per le province (dalla lettera c) e per i comuni (dalla lettera d)[135].

Per entrambe le censure la Corte individua il termine delle misure restrittive, ricavandolo dall'analisi delle stesse disposizioni censurate, nell'anno 2014[136]. Entrambe le norme sono censurate, dunque, nelle parti in cui dispongono che le misure restrittive si applicano «anche agli anni 2014 e successivi» (art. 20, comma 4, del D.L. n. 98 del 2011); «per gli anni 2012 e successivi» e «a decorrere dall’anno 2012» (art. 20, comma 5) anziché «sino all’anno 2014».

 

In modo analogo alle norme censurate, le disposizioni in esame sul risparmio da realizzare negli anni successivi al 2015, recate dal D.L. 16/2012 e modificate dalla norma in esame solo in relazione alla somma, non sembrano porre alcun limite temporale alle restrizioni finanziarie disposte per le regioni.

 

La lettera b) del comma 117 incide sul comma 2, quarto periodo, dell'articolo 16 del D.L. 95/2012 citato, che disciplina le modalità di individuazione delle risorse da ridurre per ciascuna regione, dell'importo corrispondente alla quota risparmio imputata a ciascuna regione.

La modifica inserisce un inciso che specifica l'ammontare delle risorse da ridurre; ammontare che corrisponde alle quote di risparmio originariamente stabilite dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 16, vale a dire:

§      1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

§      1.050 milioni di euro a decorrere dal 2015.

 

La norma in esame, in tal modo, mantiene inalterato l'ammontare dei tagli di risorse stabiliti dal D.L. 95/2012, mentre l'ulteriore risparmio di 1.000 euro annui, viene imputato alle regioni come obiettivo aggiuntivo del patto di stabilità. Il risparmio complessivo richiesto alle regioni a statuto ordinario, definito ora dal primo periodo del comma 2, quindi, è composto per una parte dalla riduzione di risorse stabilita nel quarto periodo del medesimo comma e per altra parte dall'obiettivo aggiuntivo di 1.000 euro annui, disposto dalla norma in esame. Ciascuna regione dovrà diminuire il complesso delle spese finali sottoposte al patto di stabilità della quota di sua competenza, stabilita con le modalità descritte al comma 2 dell'articolo 16, secondo e terzo periodo.

In relazione al taglio di risorse disposto dall'art. 16 del D.L. 95/2012 per l'anno 2012, pari complessivamente a 700 milioni di euro, si ricorda che – come disposto dalla norma stessa - è intervenuto il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 21 dicembre 2012[137], con il quale le risorse da tagliare sono state individuate in quelle previste dai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 16 del D.L. 95/2012, vale a dire il contributo per complessivi 800 milioni di euro per l'anno 2012 per il patto regionalizzato verticale (si veda infra, la scheda di lettura dei commi 122-127).

Si ricorda infine che il comma 2 dell'articolo 16 dispone, all'ultimo periodo, che se le risorse che la regione riceve a qualsiasi titolo dallo Stato individuate dal Decreto di cui al quarto periodo sono insufficienti a coprire la quota di risparmio ad essa attribuita – come individuata dal decreto di cui ai secondo e terzo periodo del comma in esame - la regione è tenuta a versare allo Stato le somme residue.

Regioni a statuto speciale e province autonome

Per le Regioni a statuto speciale e province autonome, dispone il comma 118 dell'articolo 1 della legge in esame.

L'ulteriore obiettivo di risparmio non è aggiunto nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 16 (D.L. 95/2012), dove esso è definito (nella misura di 600 milioni di euro per il 2012, 1.200 per il 2013, 1.500 per il 2014 e 1.575 milioni di euro 1.575 milioni di euro a decorrere dal 2015), bensì nell'ultimo periodo del medesimo comma 3, con il quale la norma dispone che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono rideterminati conseguentemente agli importi stabiliti dalle procedure indicate dalla norma. Tali importi sono ora incrementati di 500 milioni di euro annui. Analogamente a quanto fatto per le regioni a statuto ordinario, infatti, si è voluto distinguere tra il taglio di risorse disposto dal primo periodo del comma 3 dell'articolo 16 e l'inasprimento dell'obiettivo del patto disposto dalla norma in esame.

Come per le regioni a statuto ordinario, questi obiettivi di risparmio si aggiungono a quelli stabiliti dal decreto legge 78 del 2010 e dai decreti legge 98 e 138 del 2011, in relazione ai quali si ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 19 luglio 2012, sopra illustrata.

In sintesi[138]:

in milioni di euro

 

2012

2013

2014

2015 e succ.

D.L. 78/2010, art. 14, co. 2

1.000

1.000

1.000

1.000*

D.L. 98/2011, art. 20, co. 5 (mod. D.L. 138/2011) e L. 183/2011, art. 32

1.630[139]

2.000

2.000

2.000*

D.L. 95/2012, art. 16, co. 3

600

1.200

1.500

1.575

L. stabilità 2013 (L. 228/2012), art.1, co. 118

 

500

500

500

*     In relazione agli obiettivi di risparmio disposti dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. 98/2011 per gli anni successivi al 2014, si veda tuttavia la sentenza n. 193/2012 della Corte Costituzionale sopra illustrata.

Il comma 3 dell'articolo 16 del D.L. 95/2012, dopo aver stabilito la misura del risparmio, stabilisce che le modalità di attuazione dello stesso devono essere conformi a quelle definite dall'articolo 27 della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009[140]; fino all'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali (previste dall'articolo 27 come procedura privilegiata), l'importo del risparmio è accantonato annualmente a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Nel caso delle regioni a statuto speciale, infatti, il risparmio non può essere realizzato come per le regioni a statuto ordinario tagliando risorse che esse ricevono dallo Stato, dal momento che il sistema di finanziamento di questi enti è basato – prevalentemente – sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ad esse spettanti secondo quanto stabilito da ciascuno statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione. L'importo del risparmio per ciascuna regione e provincia autonoma è stabilito sulla base di apposito accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni, tra le autonomie speciali e il Governo, che, dice la norma, deve essere recepito con Decreto ministeriale entro il 30 settembre 2012.

Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto, l'accantonamento è effettuato con decreto del Ministero dell’economia entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici).

Per il 2012 è intervenuto il Decreto 27 novembre 2012[141], che recepisce l'accordo tra gli enti interessati sottoscritto il 30 ottobre 2012, con il quale è stata ripartita la somma complessiva del risparmio da realizzare pari a 600 milioni di euro. Per ciascuna regione e a statuto speciale e provincia autonoma l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali è effettuato per un importo pari alla cifra indicata nella tabella inserita nel decreto.

 

L'ultimo periodo del comma 3 dispone, infine, che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono rideterminati conseguentemente agli importi stabiliti dalle procedure precedenti. La norma in esame inserisce in questo periodo l'incremento di 500 milioni di euro annui.

Fino all'emanazione delle norme di attuazione, gli obiettivi del patto di stabilità per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, sono rideterminati tenendo conto dei risparmi definiti dal primo periodo del comma 3 (600 milioni di euro per il 2012, 1.200 per il 2013, 1.500 per il 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dal 2015) incrementati ora di 500 milioni di euro annui dal comma 118 dell'articolo 1 della legge in esame.


 

Articolo 1, commi 119, 121 e 127
(Fondo sperimentale di equilibrio di comuni e province)

 


119. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro»;

b) al terzo periodo dopo le parole: «dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «, nonché dei fabbisogni standard stessi,».

121. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 milioni di euro» e, al secondo periodo, le parole: «dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI,».

127. Per l'anno 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato una corrispondente quota di 250 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


 

 

I commi 119 e 121 dell’articolo 1 in esame dispongono per il triennio 2013-2015 e per gli anni successivi un incremento delle riduzioni dei Fondi sperimentali di riequilibrio dei comuni e delle province, ivi compresi gli enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna, rispetto a quanto già disposto dal D.L. n. 95/2012 (cd. spending review).

In particolare il comma 119 interviene sull’articolo 16, comma 6 del decreto-legge n. 95/2012,[142] nel quale è disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 23/2011[143], e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna[144].

La riduzione era ivi prevista nei seguenti importi:

§      2.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014;

§      2.100 milioni a decorrere dall’anno 2015.

Il medesimo comma 6 dispone che in caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate è autorizzata al recupero delle somme nei confronti dei comuni interessati, all’atto del pagamento ai comuni medesimi dell’IMU propria (come disciplinata dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011), sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno. Le somme così recuperate sono versate allo Stato contestualmente alla quota IMU riservata allo Stato. Qualora anche le somme da riversare ai comuni a titolo di IMU propria risultino incapienti, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio”. Tale contabilità dovrà tuttavia essere reintegrata con i successivi versamenti dell’IMU propria spettante ai comuni.

Tali importi vengono ora incrementati di 250 milioni per l’anno 2013, di 500 milioni per l’anno 2014 e di 500 milioni a decorrere dal 2015. Pertanto, le riduzioni in questione risultano ora stabilite nei termini seguenti:

§      2.250 milioni di euro per l’anno 2013;

§      2.500 milioni di euro per l’anno 2014

§      2.600 milioni a decorrere dall’anno 2015.

In ordine a tale ultimo importo, che, in quanto formulato “a decorrere dal 2015”, appare disporre una misura di risparmio permanente, va richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 19 luglio 2012, cui si rinvia, che ha censurato alcune disposizioni del D.L. n. 98/2011 con riguardo all’introduzione nei confronti delle regioni e degli enti locali di alcune misure di riduzione di spesa di durata permanente.


Nella seguente tabella sono riportati le riduzioni apportate alle risorse dei comuni a partire dal D.L. n. 78/2010, ai fini del consolidamento dei conti pubblici:

in milioni di euro   

 

2012

2013

2014

2015
e succ.

D.L. 78/2010, art. 14, co. 1

2.500

2.500

2.500

2.500*

D.L. 98/2011, art. 20, co. 5, e D.L. 138/2011

1.700

2.000

2.000

2.000*

L. 183/2011, art. 30, co. 1-2 (Riduzione manovra a valere sulla cd. "Robin tax" e premialità enti virtuosi)

-585

 

 

 

D.L. 201/2011, art. 28, co. 7

1.450

1.450

1.450

1.450

D.L. 95/2012, art. 16, co. 6

500

2.000

2.000

2.100

L. 228/2012, art. 1, co. 119

-

250

500

500

*     In relazione agli obiettivi di risparmio disposti dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. 98/2011 per gli anni successivi al 2014, si veda tuttavia la citata sentenza n. 193/2012 della Corte Costituzionale.

 

Si segnala che il Fondo sperimentale di riequilibrio risulta soppresso dal successivo comma 380, lettera e) dell’articolo 1 in esame, che ha disposto tale soppressione in relazione alle modifiche apportate dal medesimo comma alla disciplina dell’IMU. Lo stesso comma 380 ha peraltro istituito alla lettera b) un nuovo Fondo, denominato Fondo di solidarietà comunale: potrebbe pertanto ipotizzarsi – in assenza di un espresso coordinamento normativo tra le due disposizioni - che le riduzioni disposte dal comma 119 in commento vadano ad incidere sulle dotazioni di tale ultimo Fondo[145].

Una ulteriore modifica concerne il terzo periodo dell’articolo 16, comma 6 sopradetto, nella parte in cui questo stabilisce che ai fini della imputazione delle riduzioni ai singoli comuni si tiene conto, tra l’altro, “dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard”; a tale espressione vengono aggiunte le parole “nonché dei fabbisogni standard stessi”.

Si rammenta che il Fondo sperimentale di equilibrio dei comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario è stato istituito nel 2011 ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011, allo scopo di realizzare in forma graduale la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, prevista dal medesimo articolo 2. La durata del fondo è stabilità in tre anni, e comunque fino all’attivazione del fondo perequativo vero e proprio, di cui all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo, che avrà la funzione di assicurare il finanziamento delle spese degli enti locali successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle spese per le funzioni fondamentali di comuni e province.

La soppressione dei trasferimenti erariali ai comuni è stata formalizzata con il decreto del Ministro dell’interno 21 giugno 2011[146]. In particolare, il decreto ha determinato la riduzione di 11.264,9 milioni di euro di trasferimenti, in corrispondenza dell’assegnazione ai comuni nel 2011 delle entrate da federalismo fiscale municipale, in particolare per compartecipazione IVA (2.889 milioni[147]) e del fondo sperimentale di riequilibrio (8.375,9 milioni). Il medesimo decreto ha altresì quantificato in 610,6 milioni i trasferimenti erariali non suscettibili di fiscalizzazione, che continuano pertanto ad essere assegnati ai comuni come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell’interno 21 febbraio 2002. Con ulteriore decreto del Ministro dell’interno in pari data sono state, altresì, stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni per l’anno 2011.

Successivamente, in sede di rendiconto del bilancio dello Stato per il 2011 l’ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle RSO (cap. 1350/Interno) è risultato pari a 5.158 milioni, in conseguenza degli interventi di riduzione delle risorse del Fondo medesimo disposti da provvedimenti legislativi intervenuti nel corso dell’esercizio.

Per l’anno 2012, con il D.M. 4 maggio 2012 (G.U. n. 145/2012), il Ministro dell’interno ha provveduto ad aggiornare l’entità delle risorse complessivamente spettanti ai comuni nel 2012 rispetto all’anno precedente, in considerazione di sopravvenute modifiche normative che hanno avuto effetti diretti e rilevanti sull’ammontare delle risorse da attribuire agli enti locali: le risorse da attribuire ai comuni per l’anno 2012 a titolo di federalismo fiscale municipale, attraverso la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio, sono state, pertanto, determinate in 6.825,4 milioni di euro; i trasferimenti erariali non fiscalizzati sono stati determinati in 731,8 milioni di euro, da assegnare secondo le modalità indicate nel D.M. interno 21 febbraio 2002.

Si segnala che nella legge di assestamento 2012 (Legge n. 182/2012) l’ammontare delle risorse iscritte sul Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle RSO (cap. 1350/Interno) risulta pari a 3.956 milioni, in conseguenza delle riduzioni apportate dal D.L. n. 201 del 2011 (art. 13, co. 17 e art. 28, co. 7), nonché del conguaglio conseguente al gettito effettivamente realizzato dell’IMU.

 

Analoga operazione di incremento della riduzione di risorse è effettuata dal comma 121 nei confronti delle province, intervenendo sul comma 7 del medesimo articolo 16, il quale prevede una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 21 e articolo 23 del D.Lgs. n. 68/2011[148], e dei trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna[149]. La riduzione era ivi prevista nei termini seguenti:

§      1.000 milioni di euro gli anni 2013 e 2014;

§      1.050 milioni a decorrere dall’anno 2015

Il medesimo comma 7 stabilisce che in caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme nei confronti delle province a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 446/1997), riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di detta imposta risultino comunque incapienti per l’effettuazione del recupero, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato - come per i comuni - a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio” che verrà reintegrata con i successivi versamenti dell’imposta RCAuto.

Gli importi di tali riduzioni vengono aumentati di 200 milioni annui, risultando pertanto ora stabiliti nei termini seguenti:

§      1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

§      1.250 milioni a decorrere dall’anno 2015.

Si rammenta che per assicurare l’attribuzione alle province dell’autonomia di entrata in forma progressiva ed equilibrata, l’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68[150] ha previsto l’istituzione, a decorrere dall’anno 2012, di un Fondo sperimentale di riequilibrio, la cui durata è fissata in un periodo di due anni, destinato ad essere sostituito dal fondo perequativo vero e proprio. il Fondo sperimentale di riequilibrio è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all’IRPEF di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto n. 68, la cui aliquota, a partire dal 2012, è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali ed il venir meno delle entrate legate all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, anch’essa soppressa dall’anno 2012.

La soppressione dei trasferimenti erariali alle province è stata disposta con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell’importo di 1.039,9 milioni di euro.

Il fondo sperimentale di riequilibrio delle province è stato pertanto determinato, per il 2012, in 1.039,9 milioni di euro con il D.M. 4 maggio 2012. Il decreto reca, altresì, le modalità di riparto del fondo per l’anno 2012.

Si rileva che nella legge di assestamento del bilancio dello Stato 2012 (Legge n. 182/2012) l’ammontare delle risorse iscritte sul Fondo sperimentale di riequilibrio delle province delle RSO (cap. 1352/Interno) risulta pari a 494 milioni, in conseguenza delle riduzioni apportate dall’articolo 28, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011.

Nella seguente tabella sono riportati le riduzioni apportate ai fondi delle province a partire dal D.L. n. 78/2010, ai fini del consolidamento dei conti pubblici:

in milioni di euro   

 

2012

2013

2014

2015
e succ.

D.L. 78/2010, art. 14, co. 1

500

500

500

500*

D.L. 98/2011, art. 20, co. 5, e D.L. 138/2011

700

800

800

800*

L. 183/2011, art. 30, co. 1-2 (Riduzione manovra a valere sulla cd. "Robin tax" e premialità enti virtuosi)

-170

 

 

 

D.L. 201/2011, art. 28, co. 7

415

415

415

415

D.L. 95/2012, art. 16, co. 6

500

1.000

1.000

1.050

L. 228/2012, art. 1, co. 119

-

200

200

200

*     In relazione agli obiettivi di risparmio disposti dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. 98/2011 per gli anni successivi al 2014, si veda tuttavia la citata sentenza n. 193/2012 della Corte Costituzionale.

 

Il comma 121 in esame interviene altresì sul medesimo comma 7 dell’articolo 16, laddove tale disposizione stabilisce che per la determinazione delle riduzioni da imputare a ciascuna provincia si debba far conto delle analisi della spesa effettuate (oltre che dal Commissario straordinario per la spending review) “dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.

La modifica ora introdotta integra tale attività della Conferenza con un criterio di ripartizione delle riduzioni analogo a quello previsto dal comma 119 per i comuni, vale a dire disponendo che unitamente alle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario si debba tener conto “degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’UPI”.

 

Il comma 127 prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di 250 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», per l'anno 2013.

Il comma, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, dispone tale versamento di somme all’entrata al fine di fornire copertura finanziaria alle modifiche intervenute in corso di esame alle disposizioni recate dal comma 199 della presente legge.

Tale comma, come sopra illustrato, dispone un incremento del taglio dei trasferimenti ai comuni rispetto a quanto già disposto dal D.L. n. 95/2012 che, nel disegno di legge di stabilità 2013, come presentato dal Governo (A.C. 5534-bis), era pari a 500 milioni di euro nel 2013 e che è stato poi ridotto a 250 milioni di euro nel corso dell’esame parlamentare.

 

Il comma 127 provvede, inoltre, alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal minor taglio effettuato sulle risorse dei comuni, mediante corrispondente utilizzo, per pari importo, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008[151]).

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Il D.L. n. 216/2012 ha di recente novellato l’art. 6 del D.L. n. 154/2008, finalizzando il Fondo per l'attualizzazione di contributi pluriennali anche alla compensazione degli effetti sui saldi derivanti dall’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, fino al 31 dicembre 2012, per le spese effettuate dalle regioni dell’Obiettivo Convergenza in deroga al patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. n. 138/2011.

Il Fondo, inizialmente dotato di 435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative.


 

Articolo 1, comma 120
(Incremento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale)

 

120. Per l'anno 2013 la dotazione del fondo di solidarietà comunale, di cui ai commi da 380 a 387 è incrementata della somma di 150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 120 incrementa di 150 milioni di euro per l’anno 2013 la dotazione del fondo di solidarietà comunale istituito – nell’ambito di un complessivo intervento di modifica delle destinazioni del gettito rinveniente dall’IMU – dal comma 380, lettera b) dell’articolo 1 in esame[152]: il comma ne dispone contestualmente la corrispondente copertura finanziaria che è stabilita:

§      per quanto concerne il saldo netto da finanziare, mediante versamento all’entrata delle corrispondenti risorse a valere sulla contabilità speciale n. 1778 dell’Agenzia delle entrate. Fondi di bilancio;

§      in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 154/2008[153], convertito dalla legge n. 189/2008).

 

Si segnala il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari viene rifinanziato per 277 milioni di euro per il 2013, in termini di sola cassa, ad opera del successivo comma 291 della legge di stabilità in esame alla cui scheda si rinvia per quanto concerne le finalità e la dotazione finanziaria dello stesso. Un ulteriore utilizzo del Fondo medesimo è inoltre disposto dal successivo comma 127.


 

Articolo 1, commi 122-126
(Contributo per il patto regionalizzato verticale)

 


122. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.

123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 200 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 600 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante accordo da sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

124. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 122, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

125. Entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

126. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 122 e 123, si provvede, per 600 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».


 

 

I commi da 122 a 126 dell’articolo 1 attribuiscono alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana ed alla Regione Sardegna un contributo per complessivi 800 milioni di euro per l'anno 2013, che le regioni dovranno utilizzare al fine di consentire ai comuni ed alle province del proprio territorio di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità.

La norma, finalizzata ad incentivare l’attivazione di misure di flessibilità nell’applicazione del patto di stabilità interno, si innesta nella disciplina del cosiddetto patto regionalizzato verticale disciplinato dalla legge di stabilità 2011 (cfr. infra). Contributo analogo, per le medesime finalità (e di pari entità), è stato attribuito alle regioni per l'anno 2012, dall'articolo 16, commi 12-bis-12-sexies, del decreto legge n. 95/2012.

Le risorse attribuite per il 2012, tuttavia, non sono risultate disponibili – per la maggior parte - essendo state utilizzate per effettuare il taglio di 700 milioni di euro previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del medesimo D.L. n. 95 del 2012, quale ulteriore contributo delle regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l‘anno 2012.

Quella norma prevede, infatti, che con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengano individuate la quota di riduzione da imputare a ciascuna regione. A tal fine è intervenuto il decreto 21 dicembre 2012[154] - su cui è stato raggiunto l'accordo in Conferenza Stato-Regioni il 22 novembre 2012 e che recepisce la ripartizione dei 700 milioni di euro per l’anno 2012 concordata dalle regioni in sede di Conferenza delle Regioni il 3 agosto 2012 - con il quale le risorse da tagliare sono state individuate in quelle autorizzate ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 16 del D.L. 95/2012, vale a dire a valere sul contributo complessivo di 800 milioni di euro per l'anno 2012.

 

Oltre alle regioni a statuto ordinario, il contributo è attribuito anche alla Regione siciliana ed alla Sardegna, vale a dire a tutte le regioni in cui i comuni ricevono risorse erariali. In queste due regioni, infatti - pur essendo queste titolari, al pari delle altre regioni a statuto speciale, della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato, non essendo intervenute le norme di attuazione che ne hanno disciplinato la materia e posto a carico del bilancio della regione l'intero finanziamento[155]

Il contributo è attribuito per l'anno 2013 ed è ripartito tra le regioni beneficiarie come stabilito nella Tabella 1 allegata alla presente legge di stabilità.

A differenza di quanto avvenuto per l'anno 2012, il contributo è ripartito in due quote, una da destinare alla rimodulazione degli obiettivi del patto dei comuni pari complessivamente a 600 milioni di euro; l'altra, destinata alla rimodulazione degli obiettivi del patto delle province, pari a complessivi 200 milioni di euro.

Gli importi definiti nella tabella per ciascuna regione, al pari della disciplina relativa all'anno 2012, possono essere variati, mediante accordo da sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza Stato-Regioni (comma 123).

Per ciascuna regione, la cifra indicata è destinata a coprire l'83,33% della quota che la regione cede agli enti locali al fine della rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità. Poiché l'obiettivo complessivo del comparto regione-enti locali deve comunque rimanere invariato, il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

Le norme in esame si inseriscono nella disciplina del cosiddetto patto regionalizzato verticale, disciplinato dall'articolo 1, comma 138, della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011), come espressamente dichiarato dal comma 124 in esame.

Secondo quella disciplina, ciascuna regione può autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale e procedere, contestualmente, alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari.

Si ricorda che l'articolo unico della legge di stabilità in esame fissa gli obiettivi finanziari del patto di stabilità – per gli anni 2013-2016 – al comma 449 per le regioni a statuto ordinario e al comma 454 per le regioni a statuto speciale che qui interessano. La normativa ha introdotto una nuova modalità di calcolo degli obiettivi programmatici; il criterio del saldo eurocompatibile, definito dal comma 451. L'obiettivo di ciascuna regione dovrà, per il 2013, essere ridefinito sia in termini di competenza eurocompatibile, che in termini di competenza finanziaria.

 

Confermando appunto quella disciplina, il comma 124 specifica inoltre che gli spazi finanziari ceduti agli enti locali sono utilizzati dagli stessi per consentire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

Le norme dettate dal citato comma 138 (legge di stabilità 2011), dispongono che sia la regione a 'coprire' lo spazio finanziario ceduto agli enti locali. Il contributo che la norma in esame attribuisce alle regioni è destinato appunto a coprire l'83,33% della quota ceduta agli enti locali.

 

Il comma 125 fissa il termine del 31 maggio 2013 per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle regioni, di tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Questa stessa comunicazione è prevista dalla disciplina 'ordinaria' del patto regionalizzato verticale (come detto, recata dai commi 138-140 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010), ma con una scadenza diversa. Nello specifico, secondo quanto disposto dal comma 140 le regioni sono tenute ad inviare le suddette comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 ottobre.

 

Il comma 126 provvede alla copertura finanziaria parziale degli oneri derivanti dai commi 122 e 123, disponendo che, per 600 milioni di euro per l’anno 2013 si provveda mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota di risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

Si segnala che i restanti oneri derivanti dai commi in esame, pari a 200 milioni di euro nel 2013, trovano copertura finanziaria a valere sulla maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dal comma 473 della presente legge.


 

Articolo 1, commi 128-130
(Recupero
somme a debito dovute dagli enti locali al
Ministero dell'interno
)

 


128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D», nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.

129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

130. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, il comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il comma 16 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.


 

 

Il comma 128 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

Sono previste limitate eccezioni a tale disposizione, per il recupero di assegnazioni e contributi inerenti la mobilità del personale e le variazioni dei gettiti ICI.

In particolare, si tratta delle variazioni relative agli immobili di classe “D” e delle variazioni di gettito conseguenti alla revisione catastale dei fabbricati non più rurali ai fini fiscali e degli immobili di classe “E”, ai sensi dell’articolo 3, commi 33-38 e 40-45 del D.L. n. 262/2006.

Per tali ipotesi è prevista la possibilità di versamenti rateizzati al fine di non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario.

A tal fine, il Ministero dell'interno procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione.

 

Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal D.P.R. n. 270 del 2001 per la reiscrizione dei residui passivi perenti.

Il D.P.R. n. 270/2001 disciplina il procedimento per il pagamento, su richiesta degli aventi diritto, di somme relative a residui passivi perenti di parte corrente ed in conto capitale da reiscrivere nel bilancio dello Stato.

In particolare, il decreto prevede che, una volta accertata la fondatezza della richiesta da parte degli aventi diritto, il responsabile del competente ufficio di livello dirigenziale generale richiede al Ministero dell’economia la reiscrizione in bilancio delle risorse occorrenti mediante trasferimento di somme dagli appositi Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, di cui all'articolo 27 della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), al capitolo di provenienza dell'amministrazione competente, da effettuarsi con decreto del Ministro dell’economia.

 

In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrale sono riversati, con cadenza trimestrale, dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

 

Il comma 130 dispone l’abrogazione delle seguenti disposizioni contrastanti con la disciplina suesposta:

§      comma 3 dell'articolo 8 del D.L. n. 318/1986 (legge. n. 488/1986), che autorizzava il Ministero dell’interno a concedere rateizzazioni dei versamenti dovuti a vario titolo dai comuni;

§      comma 14 dell'articolo 31 della legge n. 289/2002 (finanziaria per il 2003) che autorizzava il Ministero dell’interno al provvedere al recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, sui trasferimenti erariali o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF;

§      comma 16 dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011 (legge n. 111/2011), che prevedeva che il recupero di risorse da parte del Ministero dell’interno potesse essere operato a valere sulle dotazioni del soppresso fondo sperimentale di riequilibrio.


 

Articolo 1, commi 131-132
(Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario)

 


131. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario.»;

b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento».

132. In funzione delle disposizioni recate dal comma 131 e dal presente comma, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.


 

 

Le disposizioni in commento proseguono gli interventi di contenimento della spesa sanitaria introdotti dall’articolo 17 del decreto-legge 98/2011[156] e successivamente precisati dall’articolo 15 del decreto-legge 95/2012[157] (c.d. Spending review).

 

Il comma 131 dispone la riduzione del 10 per cento, in luogo dell’originario 5 per cento, degli importi e delle connesse prestazioni dei contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci e dei dispositivi medici, stipulati da enti ed aziende del SSN. Le regioni e le province autonome possono conseguire l’obiettivo economico-finanziario di razionalizzazione della spesa sanitaria e di riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi adottando misure alternative alla riduzione del 10 per cento degli importi e delle prestazioni dei contratti di appalto di servizi e fornitura di beni e di servizi sanitari. L’adozione di misure di risparmio alternative, consentita purché venga assicurato l’equilibrio del bilancio sanitario regionale, ha l’obiettivo di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale.

Viene inoltre rideterminato, in diminuzione, il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, che passa, dal 1 gennaio 2013 al 4,8 per cento in luogo dell’originario 4,9 per cento, e a decorrere dal 2014 al valore del 4,4, per cento in luogo dell’originario 4,8 per cento .

 

Il comma 132, in considerazione dei risparmi di spesa ottenuti con le misure recate dal comma precedente e da quello in esame, riduce il livello del fabbisogno del SSN e del correlato finanziamento, come rideterminato dal decreto-legge 95/2012, di 600 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

 

L’articolo 17 del decreto-legge 98/2011 ha stabilito un incremento del livello di finanziamento del SSN per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente, dello 0,5 per cento del livello vigente del 2012 e dell’1,4 per cento del livello 2013. Gli incrementi, inferiori a quelli previsti dalla legislazione previgente, pari al 2,8 per cento per il 2013 e al 4,0 per cento nel 2014, determinano riduzioni di spesa per 2.500 milioni nel 2013 e per 5.450 milioni nel 2014. Conseguentemente, il livello di finanziamento del SSN è stato quantificato in 109.294 milioni per il 2013 e in 110.786 milioni per il 2014. Il decreto-legge 98/2011 rinvia, per il raggiungimento delle riduzioni di spesa, a modalità da stabilirsi in sede di intesa Stato-Regioni, da stipularsi entro il 30 aprile 2012. In caso di mancata Intesa, è prevista, nel biennio 2013-2014, l’applicazione di una pluralità di interventi sulla spesa sanitaria (estensione al 2014 del blocco dei salari, razionalizzazione delle spese per l’assistenza farmaceutica ospedaliera, per l’acquisto di beni e servizi e dispositivi medici) e di incremento delle entrate del SSN (compartecipazione sull’assistenza farmaceutica ed altre prestazioni erogate dal SSN). Si ricorda infine che il decreto-legge 98/2011 prevede, a partire dal luglio 2012, l’avvio delle attività dell’Osservatorio dei contratti pubblici[158] relative alla determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, cd. Codice dei contratti pubblici, per quanto riguarda il settore sanitario. L’Osservatorio ha, pertanto, predisposto un’indagine su base campionaria che ha visto partecipi le principali stazioni appaltanti operanti in ambito sanitario su tutto il territorio nazionale, selezionate, su base regionale, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, tra quelle che presentavano la spesa più rilevante. Le categorie di beni e servizi fino ad oggi oggetto di rilevazione sono state: principi attivi; dispositivi medici; servizio di ristorazione; servizio di pulizia; servizio di lavanderia; materiali da guardaroba; prodotti di cancelleria. Per tutte le categorie di beni e servizi oggetto di indagine è stato fornito un prezzo di riferimento inferiore al prezzo mediano, sempre in un’ottica di contenimento della spesa. Lo stesso Osservatorio sottolinea come i prezzi rilasciati vanno comunque interpretati con cautela tenuto conto della loro eterogeneità e, talvolta, del modesto numero di osservazioni raccolte.

In assenza della stipula di un nuovo patto della salute, l’articolo 15 del decreto-legge 95/2012 prosegue e precisa, in materia di farmaceutica e di acquisti di beni e servizi in ambito sanitario, le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa introdotte dall’articolo 17 del D.L. 98/2011. In particolare si consegue una riduzione del livello del fabbisogno del SSN e del correlato finanziamento pari a 900 milioni di euro per il 2012, a 1.800 milioni per il 2013, a 2.000 milioni per il 2014 e a 2.100 milioni a decorrere dall’anno 2015. Le riduzioni sono da recepire, dalle regioni e dalle province autonome, con Intesa di riparto del fabbisogno e delle disponibilità finanziarie del SSN, da stipularsi entro il 30 settembre 2012, con riferimento al 2012, e entro il 30 novembre 2012 con riferimento al 2013 e agli anni seguenti.

Venendo ad un esame più dettagliato delle disposizioni in commento, il comma 131, modificando l’articolo 15, comma 13, rispettivamente lettere a) e f) del decreto-legge 95/2012, prevede le seguenti misure:

Contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi

lettera a)   dispone la riduzione del 10 per cento, in luogo dell’originario 5 per cento previsto dal decreto-legge 95/2012, degli importi e delle connesse prestazioni relativi a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi - con esclusione degli acquisti dei farmaci e di dispositivi medici[159] - stipulati da aziende ed enti del SSN. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del D.L. 98/2011 ;

          consente alle regioni e alle province autonome di adottare misure alternative alla riduzione del 10 per cento degli appalti. Le misure alternative hanno la finalità di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale e possono essere adottate purché assicurino l’equilibrio del bilancio sanitario regionale.

Riduzione del valore del tetto per l’acquisto di dispositivi medici

lettera b)   ridetermina, in diminuzione, il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, fissandolo dal 1 gennaio 2013 al 4,8 per cento, in luogo dell’originario 4,9 per cento, e a decorrere dal 2014 al valore del 4,4, per cento, in luogo dell’originario 4,8 per cento[160].

Il comma 132, in considerazione dei risparmi di spesa ottenuti con le misure introdotte, riduce il livello del fabbisogno del SSN e del correlato finanziamento, come rideterminato dal decreto-legge 95/2012, di 600 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

Analogamente a quanto disposto dal comma 22 dell'articolo 15 del D.L. 95/2012, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome ad esclusione della Sicilia, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario con risorse del proprio bilancio[161], l’attuazione del risparmio deve avvenire con le modalità definite dall'articolo 27 della legge 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale), vale a dire, secondo quanto previsto dagli statuti speciali e in accordo con ciascuna regione e provincia autonoma. Fino all'emanazione delle suddette norme di attuazione, la quota di risparmio per ciascuna regione speciale e provincia autonoma è accantonato annualmente a valere sulle quote spettanti di compartecipazione ai tributi erariali, fonte primaria del sistema di finanziamento di questi enti e determinate per ciascuno di essi dallo statuto di autonomia) [162].


 

Articolo 1, comma 133
(Prezzi unitari di riferimento dei beni e servizi in ambito sanitario)

 

133. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi».

 

 

Il comma 133 interviene sull’articolo 17, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.L. 98/2011[163]. La disposizione citata ha attribuito all’Osservatorio dei contratti pubblici presso l’Avcp[164] il compito di pubblicare, a partire dal 1° luglio 2012, alcune elaborazioni di prezzi di riferimento relative a dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero e servizi sanitari e non sanitari individuati dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS). La norma in commento conferisce all’Osservatorio l’ulteriore compito di pubblicare, sul proprio sito web, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi.

Si ricorda che l’articolo 17 del D.L. 98/2011 ha introdotto una serie di interventi di contenimento della spesa sanitaria, successivamente precisati dall’articolo 15 del D.L. 95/2012 (c.d. Spending review).

In particolare, l'articolo 17 del D.L. 98/2011 stabilisce, al comma 1, un incremento del livello di finanziamento del SSN per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente, dello 0,5 per cento del livello vigente del 2012 e dell'1,4 per cento del livello 2013. Le modalità per il raggiungimento di tale obiettivo dovevano essere indicate da un'intesa Stato-Regioni, da stipularsi entro il 30 aprile 2012. In assenza di accordo, come avvenuto, il D.L. n. 98/2011 prevede l'applicazione di una serie di misure indicate dalle lettere da a) a d) dello stesso comma 1.

In particolare la lettera a) prevede che l’Osservatorio dei contratti pubblici , utilizzando la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, elabori, dal 1° luglio 2012, i prezzi di riferimento relativi a dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero e servizi sanitari e non sanitari come individuati dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) tra quelli di maggiore impatto in termini di costi a carico del Servizio sanitario nazionale. A regime , l’Osservatorio determinerà annualmente i costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura. Nelle more del perfezionamento di tale attività, l’Osservatorio fornisce alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi, tenuto conto anche dei prezzi previsti dalle convenzioni Consip. Come espressamente stabilito dalla disposizione, tale procedimento intende potenziare le attività delle Centrali regionali degli acquisti, fornendo alle stesse regioni gli strumenti operativi di controllo e di razionalizzazione della spesa.


 

Articolo 1, comma 134
(Gestione del risk management in Sanità)

 

134. Al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere, all'interno delle strutture sanitarie e nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, funzioni per la gestione del risk management che includano, laddove presenti, competenze di medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia, secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n. 9 del 2009 del Ministero della salute avente per oggetto «Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici apparecchiature elettromedicali».

 

 

Il comma 134 ha l’obiettivo, già definito dalla Raccomandazione n. 9 del 2009 del Ministero della Salute, di ridurre gli eventi avversi riconducibili al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali derivanti da una scarsa e/o non corretta manutenzione degli stessi. In particolare, gli enti sanitari (ASL e ospedali) delle regioni hanno la facoltà di provvedere con personale interno, laddove presente, alle funzioni aziendali di gestione in sicurezza del parco tecnologico biomedico (cfr. Art. 71 del D.Lgs. 81/08[165]).

 

In alcune aziende sanitarie la struttura deputata alla gestione degli apparecchi elettromedicali è rappresentata dal Servizio di Ingegneria Clinica.


 

Articolo 1, comma 135
(Concorsi AIFA)

 


135. Al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e già banditi alla data dell'entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. L'Agenzia Italiana del Farmaco è autorizzata ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia, come rideterminata in applicazione del richiamato articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, in quanto finanziabili con proprie risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.


 

 

Il comma 135 autorizza l’AIFA, al fine di dare attuazione alle nuove funzioni ad essa attribuite dal decreto-legge n. 158/2012[166] - in tema di revisione del prontuario farmaceutico nazionale e di procedure concernenti i medicinali -, alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell’articolo 10, comma 5-bis del decreto-legge n. 216/2011[167], e già banditi alla data del 15 agosto 2012 – vale a dire alla data di entrata in vigore dell’articolo 2 del decreto-legge n. 95/2012[168], concernente la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.

Resta ferma l’adozione delle misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.

L’articolo 10, comma 5-bis del decreto-legge n. 216/2011, consente all'AIFA[169], entro 90 giorni a partire dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto – ovvero entro 90 giorni dal 28 febbraio 2012 - di bandire i concorsi pubblici necessari per completare la copertura della sua pianta organica, secondo le procedure concorsuali già autorizzate, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, del D.L. 207/2008[170], nell' ambito delle risorse già previste.

L’art. 34-bis del D.L. 207/2008 fissa, dal 1° gennaio 2009; l’organico dell’AIFA in 450 unità (comma 4); vieta il proseguimento dei contratti di diritto privato dopo la data di scadenza dei medesimi (comma 5); consente all’AIFA, per il triennio 2009-2011, previa emanazione di apposito decreto autorizzativo del Presidente del Consiglio dei ministri, di bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo già in servizio presso l’AlFA in forza di contratti di diritto privato, al fine di valorizzare l’esperienza professionale maturata dal predetto personale (comma 6). L’onere derivante, quantificato in euro 10.056.013,64, è interamente a carico dell’AIFA.

 

Spetta al collegio dei revisori dei conti la verifica preventiva sull’idoneità delle misure previste a garantire i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente e l’attestazione del rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo.

L’AIFA viene autorizzata ad assumere con contratto a tempo indeterminato i vincitori del concorso in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell’Agenzia, mentre gli oneri derivanti dall’applicazione delle citate disposizioni sono posti interamente a carico della stessa AIFA, in quanto finanziabili con proprie risorse ai sensi dell’articolo 48, comma 8, lettera b) del decreto legge n. 269/2003[171].


 

Articolo 1, comma 136
(Plasma ed emoderivati)

 

136. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole: «di Paesi terzi» sono aggiunte le seguenti: «salvo che detti centri risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorità statunitense. In tal caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto 12 aprile 2012 del Ministro della salute, ma una formale notifica a firma della persona qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata dal centro».

 

 

Il comma 136[172] semplifica le procedure amministrative di commercializzazione del sangue e dei prodotti intermedi in EU, provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada, per la produzione di emoderivati da commercializzare al di fuori dell’UE. In particolare, all’AIFA viene presentata dal produttore una formale notifica (in sostituzione di idonea documentazione tecnico-scientifica contenente gli elementi necessari alla valutazione dell’origine, della qualità e della sicurezza dei prodotti del sangue), mentre l’autorizzazione alla commercializzazione viene data dall’AIFA, secondo la norma del silenzio–assenso, dopo trenta giorni dalla presentazione della medesima.


 

Articolo 1, comma 137
(Bacini imbriferi montani)

 

137. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

 

 

Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei Comuni e dei bacini imbriferi montani (BIM) il comma 137 estende con decorrenza dal 1° gennaio 2013 i sovracanoni idroelettrici previsti dall’articolo 1 della L. 959/1953 a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica:

§      aventi potenza nominale media superiore a 220 kw;

§      e le cui opere di presa ricadono in tutto o in parte nei territori dei Comuni compresi in un BIM già delimitato.

 

Si ricorda che l’art. 1 della L. 959/1953 dispone, con riferimento ai sovracanoni in parola, che “i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti … al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione”.

Relativamente ai BIM, si ricorda che la L. 959/1953 prevede, sempre all’art. 1, l’individuazione e la perimetrazione, con decreto interministeriale, dei «bacini imbriferi montani» nel territorio nazionale. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo i comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun BIM sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.

L’art. 2, comma 1, dispone inoltre che, qualora non si raggiunga la citata maggioranza dei tre quinti per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso.

Sulle modalità di versamento del sovracanone, nei casi in cui non si raggiunga la citata maggioranza, è intervenuto il comma 7-quinquies dell’art. 36 del D.L. 179/2012 , il quale ha previsto che, a decorrere dall’esercizio 2012, il sovracanone sia versato direttamente ai comuni, anziché, come previsto per gli esercizi precedenti, nel succitato conto corrente fruttifero della Banca d’Italia.

Si ricorda, infine, che sulla materia dei canoni delle concessioni idroelettriche, in precedenza erano intervenuti l’art. 15, commi 6-6-quinquies, del D.L. 78/2010, e successivamente l’art. 37 (in particolare il comma 7) del D.L. 83/2012.


 

Articolo 1, comma 138
(Acquisto di immobili da parte della P.A.)

 


138. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.

1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».


Il comma 138 vieta, per l’anno 2013, a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché alle autorità indipendenti, ivi inclusa la CONSOB, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo il caso di rinnovi ovvero nel caso in cui la locazione sia stipulata, a condizioni più vantaggiose per sostituire immobili dismessi o per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le operazioni di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche potranno essere effettuate ove ne sia documentata l’indispensabilità e l’indilazionabilità. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio.

 

La norma in esame aggiunge cinque nuovi commi dopo il comma 1 all’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011.

L’acquisto e la vendita di immobili da parte delle PA

L’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2012, le operazioni di acquisto e vendita degli immobili da parte delle amministrazioni pubbliche sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze.

Le amministrazioni pubbliche sono individuate con riferimento all’elenco compilato dall’ISTAT ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 196/09 (legge di contabilità e finanza pubblica). Da tale ambito sono esclusi gli enti territoriali, gli enti del servizio sanitario nazionale, nonché il Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all’estero. Per gli enti previdenziali pubblici e privati si rimanda alle disposizioni di cui al comma 15 dell’articolo 8 del D.L. 78/2010, le quali già prevedono una normativa identica.

Con decreto 16 marzo 2012 del Ministro dell’economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 aprile 2012, n. 95) sono state stabilite le modalità di attuazione della predetta disposizione. In particolare il decreto ha previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni statali interessate comunicano al MEF (al Dipartimento del tesoro e alla Ragioneria generale dello Stato) un piano triennale di investimento che evidenzi, per ciascun anno, le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili. Per l'anno 2012 i piani di investimento sono presentati entro il 31 marzo 2012. Gli enti comunicano inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno, eventuali aggiornamenti del piano.

Il piano deve distinguere (sia per gli acquisti, sia per le vendite) le operazioni dirette e le operazioni indirette, con separata indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate per le operazioni di acquisto e le modalità di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalle vendite.

La realizzazione dei singoli piani è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. n. 98 del 2011, da adottarsi entro sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani.

Alcune operazioni espressamente indicate, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, possono essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla obbligatoria comunicazione al Ministero, qualora non abbia formulato osservazioni (si tratta in particolare di: sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando anche somme rivenienti dalla vendita di immobili; sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata mediante apporti di immobili, ovvero utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili od altre disponibilità comprese le quote di fondi immobiliari costituiti mediante apporto di immobili; vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica amministrazione). Analogamente i piani di investimento redatti per un importo inferiore ad euro 500.000 possono essere posti in essere nei termini di cui al periodo precedente.

Le disposizioni dell’articolo 12, comma 1, del D.L. n. 98 del 2011 non si applicano alle procedure di vendita e di acquisto avviate in forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte entro il 31 dicembre 2011 dai competenti organi dei predetti enti e che individuino con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni. Gli effetti previsti di cassa delle citate delibere sono comunicati al MEF. Le disponibilità rivenienti dalle suddette vendite devono essere esposte nel piano triennale di investimento definito dal presente decreto.

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel caso di operazioni di acquisto di immobili da parte di amministrazioni statali, il decreto del MEF con cui si verifica il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica sia emanato anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità dell’acquisto, attestata dal responsabile del procedimento.

L’Agenzia del demanio attesta la congruità del prezzo, previo rimborso delle spese, fermo restando quanto già previsto dal contratto di servizi stipulato tra l’Agenzia e il MEF.

Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, stabilisce le modalità di attuazione della disposizione.

 

Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale, al fine di ottenere risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, acquistano immobili solo nel caso in cui sia comprovata documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Sul sito internet dell’ente deve essere data preventiva notizia dell’operazione di acquisto, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito.

 

Il nuovo comma 1-quater dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011 prevede che, per l’anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le autorità indipendenti tra cui la CONSOB, non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

Da tale divieto sono stati esclusi: gli enti previdenziali pubblici e privati; le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con decreto ministeriale prima dell’entrata in vigore della legge in esame; le operazioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

Per gli enti previdenziali pubblici e privati, in particolare, restano ferme le disposizioni che autorizzano i predetti enti ad acquistare immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche; tali operazioni sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto del MEF, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (articolo 8, commi 4 e 15, del D.L. n. 78 del 2010).

Si evidenzia che la norma consente di stipulare nuove locazioni passive per sostituire immobili dismessi, potendo l’amministrazione pubblica locare lo stesso immobile alienato ovvero un altro immobile, a condizione che l’operazione sia “più vantaggiosa”.

Al riguardo si osserva che non sono indicati i parametri per valutare la vantaggiosità dell’operazione con la quale la singola amministrazione aliena un immobile per poi riacquisirlo (lo stesso ovvero un altro) in locazione passiva. Si evidenzia, inoltre, che la disposizione innova la disciplina relativa al contenimento delle locazioni passive modificata da ultimo dall’articolo 3 del D.L. n. 95 del 2012, senza farvi alcun riferimento.

 

Con riferimento al contenimento delle locazioni passive si ricorda che il predetto articolo 3 del D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “spending review”) ha introdotto disposizioni volte a razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali, nonché a contenere la spesa per locazioni passive. In particolare, per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni per gli immobili ad uso istituzionale è disposta la sospensione per il triennio 2012-2014 degli adeguamenti Istat e la riduzione del 15 per cento del canone dal 1° gennaio 2015. È introdotto, inoltre, un parametro di riferimento per gli spazi ad uso ufficio e addetti a cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi. Al fine di ridurre le locazioni passive si favorisce, poi, l’utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di immobili di regioni ed enti locali a titolo gratuito, in condizione di reciprocità, e di immobili degli enti pubblici non territoriali a canoni agevolati. Sono inoltre previste specifiche e stringenti condizioni per il rinnovo dei rapporti di locazione: disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il periodo di durata del contratto di locazione; permanenza delle esigenze allocative all’esito dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione e accorpamento delle strutture.

Il direttore dell’Agenzia del demanio, Stefano Scalera, nel corso dell’audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati il 22 maggio 2012, ha reso noto che dalle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate (ai sensi dall’art. 2, comma 222, della legge 191/2009) risulta un totale di 11.002 occupazioni in immobili di proprietà di terzi. La spesa complessiva annualmente sostenuta per locazioni passive è pari a 1.215 milioni di euro.

La norma in esame individua le amministrazioni pubbliche facendo riferimento all’elenco compilato dall’Istat ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica). Il vigente elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012 e comprende: amministrazioni centrali analiticamente individuate: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri, Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Agenzie fiscali, Enti di regolazione dell’attività economica, Enti di produttori di servizi economici, Autorità amministrative indipendenti, includendovi espressamente anche la Consob; amministrazioni locali; enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (analiticamente individuati).

 

Il nuovo comma 1-quinquies dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011 esclude dalla disciplina recata dai nuovi commi 1-ter (obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di comprovare l’indispensabilità e l’indilazionabilità dell’acquisto dell’immobile) e 1-quater (divieto per l’anno 2013 di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva) le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica.

Con il termine di “edilizia residenziale pubblica” (e.r.p.) si intende quel complesso di attività dirette alla provvista di alloggi per i soggetti a basso reddito. Il termine e.r.p. è, infatti, comprensivo degli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata. Si ricorda che, a seguito del trasferimento di competenze operato dal decreto legislativo n. 112 del 1998, il settore dell’edilizia residenziale pubblica appartiene ormai alla competenza regionale ove esiste una legislazione consolidata e stratificata.

 

Il nuovo comma 1-sexies dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011 esonera dal divieto di acquisto di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni nel 2013 le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del D.Lgs. n. 88 del 2011 (in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale).

Il D.Lgs. n. 88 del 2011, in attuazione dell’articolo 16 della legge delega n. 42 del 2009, conformemente al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, disciplina la destinazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale, nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali. Il D.Lgs. n. 88/2011 individua gli strumenti procedurali idonei a creare le condizioni per rendere più efficace la politica di coesione e a stabilire le regole di programmazione per conseguire risultati più incisivi in materia di interventi speciali.


 

Articolo 1, comma 139
(Fondo per il pagamento canoni di locazione)

 

139. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

 

 

Il comma 139 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a decorrere dal 2013, di un apposito fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari.

La dotazione del predetto fondo è pari a 249 milioni di euro per l’anno 2013, 846,5 milioni di euro per l’anno 2014, 590 milioni per l’anno 2015 e 640 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Il disegno di legge originario prevedeva 500 milioni di euro per l'anno 2013, 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tale dotazione è stata ridotta nel corso dell’esame in sede parlamentare per finanziare interventi in materia fiscale, per le assunzioni nel comparto sicurezza e per gli amministratori degli enti parco.

 

La norma prefigura uno schema secondo il quale le amministrazioni centrali dello Stato, dopo aver conferito propri immobili a fondi immobiliari, continuino ad occuparli mediante contratti di locazione passiva. La “messa a reddito” del patrimonio pubblico realizzata in tal modo garantirebbe, pertanto, la valorizzazione dello stesso e la redditività dei fondi immobiliari a cui gli immobili andrebbero conferiti.

La norma sembra configurare un’operazione di “sale and lease back(vendi e riaffitta) già realizzata nel 2005 con il Fondo immobili pubblici: in quella occasione è stata trasferita a privati la proprietà di immobili strumentali delle amministrazioni, garantendo agli acquirenti un rendimento, rappresentato dai canoni di affitto pagati dalle stesse amministrazioni, del 7,5 per cento l'anno. Si evidenzia che un tale tipo di operazione potrebbe avere un costo superiore al normale servizio del debito.

Al riguardo il Direttore dell’Agenzia del demanio, Stefano Scalera, nel corso del Seminario organizzato dal MEF il 25 ottobre 2012 sulle politiche di riduzione del debito pubblico, ha affermato che gli immobili dello Stato in gestione all’Agenzia del demanio sono 46.420 per un valore di libro di circa 55,6 miliardi di euro. L’80% del valore complessivo di questi immobili è composto da beni strumentali, mentre il restante 20% del valore è composto da beni non strumentali.

Peraltro la maggior parte dei beni non strumentali risulta già specificamente destinata o resa indisponibile dalle normative vigenti: i beni non strumentali potenzialmente conferibili ai fondi immobiliari ammontano a circa 1,2 miliardi. Non sono considerati in questi dati gli immobili liberi della Difesa (oltre 1.500).

Gli immobili strumentali hanno un valore stimato di circa 44,9 miliardi di euro e comprendono: beni all’estero, immobili degli organi costituzionali, carceri, caserme, beni di pregio in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali, uffici statali e altri beni quali scuole, resti archeologici, beni confiscati alla criminalità organizzata ecc. In caso di dismissioni di parte di questi beni occorrerà pagare un canone di locazione “di mercato”, e tali beni confluirebbero in fondi core.

L’Agenzia del demanio ha fornito, inoltre, una stima del confronto tra il risparmio per interessi sul debito e il pagamento degli affitti per 10 miliardi di valore d’apporto. A fronte di un risparmio per interessi sul debito (a circa il 4%) di 400 milioni e di un risparmio per minori spese per manutenzione di 80 milioni, si avrebbe un aggravio per canoni di locazione di 660 milioni, con un saldo negativo di 180 milioni (per il quale l’Agenzia avanza l’ipotesi di copertura attraverso la riduzione del 15% delle locazioni passive).

 

La normativa di riferimento applicabile al caso in questione, oltre a quanto previsto dal comma 138 del provvedimento in esame (il quale, introducendo il comma 1-quater all’articolo 12 del D.L. n. 98/2011, consente per l’anno 2013 di stipulare contratti di locazione passiva per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti), sembra essere l’articolo 6 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze è stato autorizzato a conferire o a trasferire beni immobili dello Stato ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliari o a uno o più società di gestione del risparmio anche di nuova costituzione. I proventi netti derivanti dalle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Sono conferiti o trasferiti gli immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e dalle caserme assegnate in uso alle forze armate. I beni immobili da conferire o trasferire sono individuati con uno o più D.P.C.M., il primo dei quali doveva essere emanato entro il 30 aprile 2012. I conferimenti o i trasferimenti degli immobili individuati sono disposti mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono anche stabiliti i criteri e le procedure per l’individuazione o l’eventuale costituzione della (o delle) società di gestione del risparmio, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l’eventuale assunzione di finanziamenti da parte del fondo e delle società.

 

Tale schema, peraltro, andrebbe valutato anche in relazione alla disciplina della valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, la quale sembra maggiormente orientata a razionalizzare l'utilizzo degli immobili pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni e a ridurre le locazioni passive. Al riguardo si ricordano, in particolare:

§      i nuovi veicoli finanziari e societari per incrementare il valore economico e sociale dei patrimoni immobiliari pubblici (articoli 33 e 33-bis del D.L. 98/2011);

L'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha istituito una Società di gestione del risparmio (SGR) con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione. I fondi istituiti dalla SGR possono altresì investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni ovvero partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione. L'articolo 6, comma 7, della legge n. 183 del 2011 ha previsto che i fondi istituiti dalla SGR del Ministero dell’Economia possono acquistare immobili ad uso ufficio degli enti territoriali utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni, nonché altri immobili di proprietà degli stessi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico. Le azioni della SGR possono essere trasferite con D.M. a titolo gratuito all’Agenzia del Demanio; la SGR può avvalersi in via transitoria del personale dell’Agenzia.

Il decreto-legge n. 95 del 2012 ha quindi modificato il citato articolo 33, al fine di introdurvi ulteriori modalità operative della società di gestione del risparmio: pertanto, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso la SGR promuova la costituzione di uno o più fondi comuni d’investimento immobiliare, a cui trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali (cd. “Fondo diretto”), nonché diritti reali immobiliari; analogamente, il Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso la SGR, promuove uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (cd. “Fondo difesa”).

La SGR prevista dall’articolo 33 non è stata ancora costituita. Nel corso di un’audizione presso la Commissione finanze della Camera dei deputati il 12 dicembre 2012 il Dirigente generale del MEF, Francesco Parlato, ha annunciato che l’operatività della stessa sarà avviata prevedibilmente entro il primo semestre 2013, ad esito dell’emanazione di un decreto ministeriale di costituzione, dell’ottenimento dell’autorizzazione della Banca d’Italia e della costituzione dei fondi previsti dalla legge.

L’articolo 33-bis del citato decreto-legge n. 98 del 2011, inserito dal decreto-legge n. 201/2011, ha attribuito all’Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli enti vigilati. In caso di costituzione di società, ad esse partecipano i soggetti che apportano i beni e, necessariamente, l’Agenzia del demanio in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.

§      il processo di valorizzazione del territorio per il miglior utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico (articolo 3-ter del decreto-legge n. 351/2001);

L’articolo 3-ter del decreto-legge n. 351/2001, inserito dal decreto-legge n. 201/2011 disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di regioni, province e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 in materia di federalismo demaniale.

§      il federalismo demaniale e la valorizzazione culturale degli immobili dello Stato (articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 85/2010);

Il decreto legislativo n. 85 del 2010 (federalismo demaniale) ha previsto l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, che ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione. Qualora l’ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale, con apposito D.P.C.M., dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione. Da ultimo, il decreto legge n. 16 del 2012 (semplificazioni fiscali) ha stabilito che nelle more dell'attuazione del federalismo demaniale le amministrazioni competenti proseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale, ivi comprese le attività di dismissione e valorizzazione.

§      il piano di alienazione e valorizzazione degli enti territoriali (articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008);

L’articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente individui i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, e predisponga un piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al bilancio di previsione. Tale disposizione è stata modificata dall'articolo 27, comma 1 del D.L. 201/2011, nel senso di consentire anche agli enti partecipati dagli enti territoriali di individuare gli immobili suscettibili di valorizzazione o di dismissione.

§      la razionalizzazione degli spazi (articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009);

Il comma 222 ha introdotto l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all’Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l’obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle amministrazioni. Sono previsti, inoltre, obblighi di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato. Le amministrazioni dello Stato sono quindi tenute a comunicare all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio e delle superfici occupate che non risultano più necessarie. Al fine di attuare in modo compiuto tale disposizione, il comma 9 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto che le amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le previsioni relative alle nuove costruzioni, la cui realizzazione sia programmata nel successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il decreto-legge n. 95 del 2012 ha introdotto i nuovi commi 222-bis e 222-ter all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, prevedendo un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadri per addetto a cui le amministrazioni pubbliche nella gestione dei propri spazi si dovranno uniformare (recependo quanto contenuto nella proposta di legge A.C. 4149 Comaroli). Le amministrazioni interessate dovranno predisporre, entro il 3 ottobre 2012, dei piani di razionalizzazione degli spazi che rispettino il nuovo standard. Sono previsti, inoltre, lo scarto annuale degli atti cartacei di archivio e un processo di accorpamento in poli logistici degli archivi di deposito delle amministrazioni.


 

Articolo 1, comma 140
(Capitale sociale della SGR per la valorizzazione
del patrimonio immobiliare)

 


140. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2012»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le stesse finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:

«8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti.».


 

 

Il comma 140, modificando l’articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011, prevede che il capitale sociale della Società di gestione del risparmio per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi, non sia limitato per il 2012 a 2 milioni di euro. Per l’anno 2013 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’apporto al capitale sociale della stessa SGR. Inoltre, i decreti aventi ad oggetto il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare sono assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti.

 

In particolare, per l’anno 2012, si elimina il limite massimo di 2 milioni di euro per il capitale della SGR istituita per la valorizzazione e la dismissione degli immobili pubblici. Pertanto il capitale sociale della SGR deve essere pari almeno a 1 milione. Per il 2013, inoltre, la norma autorizza la spesa di 3 milioni di euro destinata all’apporto al capitale sociale della SGR.

Si ricorda che il testo originario dell’articolo 33 stabiliva che il capitale della SGR fosse pari a 2 milioni euro. Successivamente l’articolo 23-ter del D.L. n. 95 del 2012 ha inserito il limite minimo di 1 milione e quello massimo di 2 milioni.

La SGR prevista dall’articolo 33 non è stata ancora costituita. Nel corso di un’audizione presso la Commissione finanze della Camera dei deputati il 12 dicembre 2012 il Dirigente generale del MEF, Francesco Parlato, ha annunciato che l’operatività della stessa sarà avviata prevedibilmente entro il primo semestre 2013, ad esito dell’emanazione di un decreto ministeriale di costituzione, dell’ottenimento dell’autorizzazione della Banca d’Italia e della costituzione dei fondi previsti dalla legge.

 

 

 

 

L’articolo 33 del D.L. 98/2011: il sistema integrato di fondi immobiliari

L’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ha previsto la creazione di un sistema integrato di fondi immobiliari, con l’obiettivo di accrescere l’efficienza dei processi di sviluppo e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli enti territoriali, di altri enti pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti enti.

Si prevede, pertanto, la costituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (ancora non emanato), di una Società di gestione del risparmio (SGR), con capitale sociale pari ad almeno 1 milione di euro, per l’istituzione e gestione di uno o più fondi d’investimento immobiliare (“Fondo nazionale”), che perseguano, in particolare, i seguenti obiettivi strategici:

a)    partecipare in fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, promossi da regioni, province e comuni, anche in forma consorziata, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti (cosiddetto “Fondi di fondi”) (commi 1 e 2);

b)    investire direttamente nell’acquisto di immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni, in un ottica di razionalizzazione degli usi governativi (comma 1);

c)    partecipare, sulla base dell’eventuale emanazione di uno specifico decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a fondi titolari di diritti di concessione o d’uso su beni indisponibili e demaniali (comma 1);

d)    acquistare immobili di proprietà degli enti territoriali ad uso ufficio o già inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio (comma 8-bis, introdotto dall’articolo 6, comma 7, della legge n. 183 del 2012).

Gli enti territoriali, sulla base di puntuali analisi di fattibilità, promuovono la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare (“Fondi territoriali”), a cui possono essere apportati beni immobili e diritti. Il comma 2 stabilisce che a tali fondi degli enti locali possono essere apportati beni immobili e diritti con le procedure previste dall'articolo 58 del D.L. n. 112 del 2008, a fronte della correlata emissione di quote, nonché quelli trasferiti ai sensi del D.Lgs. n. 85 del 2010 (federalismo demaniale)[173].

L’articolo 33 è stato integrato dal decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. “spending review”), il quale ha introdotto ulteriori modalità operative della società di gestione del risparmio: il MEF, attraverso la SGR, promuove la costituzione di uno o più fondi comuni d’investimento immobiliare, a cui trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali (cd. “Fondo diretto”), nonché diritti reali immobiliari; inoltre, il MEF, sempre attraverso la SGR, promuove uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (cd. “Fondo difesa”).

Il comma 2 dell’articolo 33 prevede che l’apporto dei beni, a fronte dell’emissione di quote del fondo, può avvenire esclusivamente sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione, approvati con delibera dell’organo di governo dell’ente apportante, che possono essere presentati anche da soggetti privati.

Il comma 3 individua le risorse finanziarie necessarie a garantire l’effettiva possibilità per il Fondo nazionale di partecipare ai Fondi territoriali, mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva, al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. A tal fine la norma prevede che il 20% del piano di impiego dei fondi disponibili previsto per gli enti previdenziali (enti pubblici di natura assicurativa o previdenziale) deve essere destinato alla sottoscrizione di quote del Fondo nazionale. L’investimento nel Fondo nazionale è, inoltre, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione private. È, infine, espressamente prevista la possibilità di una partecipazione da parte della Cassa depositi e prestiti.

Ai sensi del comma 4, la destinazione funzionale dei beni conferiti ai fondi può avvenire mediante accordi di programma (nonché sulla base della corrispondente legislazione regionale) da concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera che promuove la costituzione dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto dei beni ai fondi viene sottoposto alla condizione sospensiva dell'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione.

Il comma 5 detta la disciplina per gli immobili soggetti a vincoli di tutela in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004), mentre il comma 6 aggiunge un comma 9-bis all'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di consentire - in caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi richiamati dall’articolo - che la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni possa essere conseguita mediante accordi di programma (nonché sulla base della corrispondente legislazione regionale). Analogamente a quanto previsto al comma 4, il procedimento deve concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dall’apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all’ente locale. Con la medesima procedura si procede anche alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Ai sensi del comma 7, gli apporti al fondo non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. Inoltre, per l'insieme degli apporti e delle eventuali successive retrocessioni, è dovuta un'imposta sostitutiva in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Il comma 8 dispone lo scioglimento e la liquidazione, ai sensi del codice civile, della società Patrimonio dello Stato s.p.a. entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Da ultimo l'articolo 6, comma 7, della legge n. 183 del 2011 ha inserito nell'articolo 33, a decorrere dal 1 gennaio 2012, un nuovo comma 8-bis con cui si prevede che i fondi istituiti dalla SGR possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della SGR possono essere trasferite a titolo gratuito all'Agenzia del demanio; infine, si prevede che con apposita convenzione la SGR possa avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio.

Come detto l’articolo 26-ter del decreto-legge n. 95 del 2012 ha introdotto, oltre a quelle menzionate, diverse modifiche alla disciplina dettata dall’articolo 33. Si segnala, in particolare, che:

§      i fondi d'investimento a cui partecipa la SGR possono essere, oltre che promossi, anche partecipati dagli enti locali, in forma consorziata o associata; in tal modo possono accedere al “Fondo nazionale” anche i fondi promossi dai privati ai quali gli enti locali partecipano trasferendo o conferendo i loro immobili;

§      il capitale della SGR è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis, che consente il trasferimento a titolo gratuito all'Agenzia del demanio delle azioni della SGR;

§      i fondi istituiti dalla SGR investono, anche, direttamente per acquisire immobili in locazione passiva alle P.A.;

§      viene esteso il meccanismo di finanziamento del “Fondo nazionale” ai Fondi di cui ai commi 8-ter (“Fondo diretto”) e 8-quater (“Fondo difesa”): l’investimento anche nei predetti fondi è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione private; è espressamente prevista la possibilità di una partecipazione da parte della Cassa depositi e prestiti; in particolare il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, deve essere destinato per gli anni 2012, 2013 e 2014 alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui agli stessi commi 8-ter e 8-quater.

Inoltre, come anticipato, il nuovo comma 8-ter dell’articolo 33, al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso la SGR di cui al comma 1, promuova la costituzione di uno o più fondi comuni d’investimento immobiliare a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali.

A differenza del fondo di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 33 (“Fondo nazionale”) che dovrebbe prevalentemente operare come “fondo di fondi”, tale fondo agirebbe come “fondo diretto” al quale possono essere trasferiti o conferiti:

§       immobili statali non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari;

§       immobili di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, previa delibera;

§       beni demaniali valorizzabili, individuati dall’Agenzia del demanio, per i quali è prevista, a seguito di richiesta, la cessione gratuita a comuni, province e regioni;

§       beni immobili di regioni, province e comuni e di enti o società interamente partecipate dai predetti enti.

Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell’economia e delle finanze, versate in entrata del bilancio dello Stato, possono essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinate al pagamento dei debiti dello Stato.

Ai fondi così costituiti possono essere trasferiti o conferiti:

§       gli immobili di proprietà delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, previa loro delibera;

§       i beni valorizzabili suscettibili di trasferimento, individuati dall’Agenzia del demanio, per i quali è prevista la cessione gratuita a comuni, province e regioni, a seguito di apposita manifestazione della volontà di valorizzazione da parte degli enti interessati (articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 85 del 2010, c.d. federalismo demaniale).

Il D.P.C.M. che, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 85 del 2010, individua i beni immobili dello Stato suscettibili di trasferimento (c.d. white list) non è stato ancora pubblicato, in attesa della necessaria intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del D.L. n. 95 del 2012 i beni in gestione all’Agenzia del demanio che verrebbero così individuati per essere da subito avviati, a seguito delle previste verifiche e procedure, alla valorizzazione e conferirti al fondo sono 350 (tra cui caserme, edifici museali non più utilizzati, ecc.), per un valore stimato, allo stato attuale, pari a 1,5 miliardi di euro, che a seguito della valorizzazione urbanistica operata dai comuni potrà anche raddoppiare. L’attività di valorizzazione della società di gestione del risparmio (SGR), che affiderà la gestione di portafogli ad operatori privati, potrà generare ulteriore valore grazie alle attività di trasformazione edilizia, che porterebbe il valore di conferimento anche a triplicare.

L’operazione sarà realizzata gradualmente anche in relazione alle condizioni dei mercati in funzione di tipologie omogenee di immobili da collocare e sulla base di segmenti specifici di mercato (aree geografiche, tipologia ecc.).

L’obiettivo del Governo, recentemente dichiarato, è quello di attivare un programma pluriennale di valorizzazioni e vendite immobiliari che, a regime, possa assicurare risorse per 15-20 miliardi annuali (1% del PIL) per i prossimi 5 anni.

 

Si ricorda, da ultimo, che nel corso delle audizioni presso le Commissione bilancio della Camera, il 26 luglio 2012, e presso la Commissione finanze della Camera, il 12 dicembre 2012, il Dirigente generale della Direzione finanza e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro del MEF, Francesco Parlato, ha ricordato che è stato avviato dal Dipartimento del Tesoro in progetto “Patrimonio della PA”, ai sensi dell’art. 2, comma 222, della legge finanziaria 2010, finalizzato alla rilevazione annuale delle componenti degli attivi di tutte le amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali. Attualmente la rilevazione riguarda i beni immobili (fabbricati e terreni), le concessioni e le partecipazioni. Sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni pubbliche che alla data della prima rilevazione hanno inviato i dati al Dipartimento del Tesoro (circa il 53% delle amministrazioni coinvolte), sono state rilevate oltre 530.000 unità immobiliari, per una superficie complessiva di oltre 222 milioni di metri quadrati.

Con riferimento alla destinazione d’uso, emerge che il 70% circa della superficie è utilizzato per lo svolgimento dell’attività istituzionale mentre il 9% è destinato all’uso residenziale (percentuale che sale al 47% se espresso in termini di unità immobiliari). L’80% delle unità immobiliari censite è detenuto da amministrazioni locali.

Sulla base delle informazioni comunicate e l’utilizzo di prezzi medi di mercato elaborati dall’osservatorio del mercato immobiliare (valori OMI) dell’Agenzia del territorio, una preliminare stima del valore di mercato delle unità immobiliari censite risulta dell’ordine di 340 miliardi di euro. La stima è stata ottenuta valutando gli immobili dello Stato sulla base del valore di bilancio (55 miliardi) e quelli delle altre amministrazioni ai prezzi medi di mercato elaborati dall'OMI (circa 285 miliardi). Si sottolinea che gran parte di detto patrimonio è utilizzato per fini istituzionali e tale elemento ovviamente costituisce un elemento vincolante nell’individuazione di beni da valorizzare e dismettere nell’ambito delle previste operazioni immobiliari.

Per quanto riguarda i terreni, i dati comunicati dalle amministrazioni al 31 marzo 2011 hanno permesso di censire quasi 760.000 terreni per una superficie corrispondente a oltre 1,3 milioni di ettari. La distribuzione dei terreni censiti al 31 marzo 2011 evidenzia che il 98% circa è detenuto dalle amministrazioni locali. Tra queste vi è una netta prevalenza dei comuni (82%) mentre le regioni e province autonome rappresentano circa il 7%. Una preliminare stima del valore dei terreni censiti, elaborata sulla base delle informazioni disponibili e i prezzi medi della banca dati INEA (dati valori fondiari al 2009), risulta dell’ordine di 30 miliardi di euro.

Il dottor Parlato ha precisato che, trattandosi di un progetto recente, che per la prima volta ha lo scopo di censire l’intero patrimonio - mobiliare e immobiliare - delle amministrazioni pubbliche di ogni livello, la qualità dei dati della prima rilevazione al 31 marzo 2011 non è da ritenersi ancora soddisfacente. Occorre in particolare agire sia sulla completezza dei dati, in termini di amministrazioni che ancora non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione, sia sulla loro qualità.


 

Articolo 1, commi 141-145 e 165
(Limiti all’acquisto di mobili, arredi e autovetture)

 


141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

145. Per le regioni l'applicazione dei commi da 141 a 144 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

165. I limiti di cui al precedente comma 141 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.


 

 

I commi da 141 a 145 e 165 introducono per le amministrazioni pubbliche un limite, per il biennio 2013-2014, alle spese per l’acquisto di mobili e arredi, nonché il divieto per il medesimo periodo di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture.

In particolare, il comma 141 prevede che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla normativa vigente, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall’ISTAT annualmente, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009 - nonché le Autorità indipendenti e la CONSOB, non possono effettuare, negli anni 2013 e 2014, spese per l’acquisto di mobili e arredi in misura superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per gli stessi beni in media negli anni 2010 e 2011.

 

È fatta salva l’ipotesi che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili: in tale caso, il collegio dei revisori dei conti o l’ufficio centrale del bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, i quali devono essere superiori alla minore spesa derivante dall’attuazione della norma in esame.

La violazione dell’obbligo sancito dal comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

 

Gli enti e le amministrazioni dotate di autonomia finanziaria versano annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato le somme derivanti da tali misure di riduzione della spesa. Tale obbligo non ricorre per gli enti e gli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali (comma 142).

 

Il comma 143 inasprisce i limiti già previsti dalla normativa vigente in materia di automobili di servizio, stabilendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e sino al 31 dicembre 2014, per le medesime amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 sia imposto il divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture, con esplicitata previsione della revoca delle procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012.

 

Si ricorda che in materia di contenimento dei costi delle c.d. “auto blu” si sono succeduti nel corso degli anni numerosi interventi normativi. Da ultimo, l’articolo 5, commi 2-4, del decreto- legge n. 95/2012[174], ha stabilito che a decorrere dal 2013 le amministrazioni pubbliche, le autorità indipendenti - inclusa la Consob - e le società dalle stesse amministrazioni controllate il divieto di effettuare spese superiori al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. Si prevede poi che i contratti di locazione o noleggio in corso possano essere ceduti alle Forze di polizia, anche senza l’assenso del contraente privati, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Vengono inoltre revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nel 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni (comma 2). Viene infine previsto che l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare e che la violazione delle summenzionate disposizioni in materia di contenimento delle spese relativa ad autovetture e buoni taxi sia valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (commi 3 e comma 4).

 

Infine, si ricorda in proposito – sebbene non sia chiara la portata normativa della disposizione - che la legge di stabilità in esame dispone all’articolo 1, comma 423 la proroga all’anno 2014 del termine di cui al citato art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012, per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale. E’ presumibile che tale termine riguardi la possibilità di derogare i limiti all’acquisto di autovetture per effetto dei contratti pluriennali in essere.

 

I limiti all’acquisto di arredi, mobilio e autovetture di cui al comma 141 e 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza(comma 144).

 

Come già sopra detto, l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, esclude dal limite all’acquisto di autovetture ivi posto i veicoli utilizzati dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa.

Dunque, ai sensi del comma 144, sono ora assoggettati al divieto assoluto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di leasing per autovetture nel biennio 2013-2014 l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'area tecnico-operativa della difesa.

 

Il comma 145 dispone che l'applicazione delle suddette misure di contenimento della spesa costituisce, per le Regioni, condizione per l'erogazione da parte dello Stato della quota dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (legge n. 213/2012).

Si precisa, inoltre, che la comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legge, ossia con comunicazione, da parte degli enti interessati, alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'economia e finanze.

 

Si ricorda che il citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 174/2012, condiziona l’erogazione dei trasferimenti alle regioni all’adozione da parte delle stesse di un insieme di misure di riduzione dei costi della politica, alcune già previste dalla normativa vigente. In particolare, la disposizione prevede che a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni – esclusi quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale - è erogata solo a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, adotti, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie, una serie di misure di contenimento dei costi degli apparati politici. Tra tali misure si ricordano la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali, la riduzione e il divieto di cumulo di indennità ed emolumenti percepiti dagli stessi, la pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo; la riduzione dei contributi ai gruppi consiliari.

Il comma 3 del medesimo articolo 2 del D.L. n. 174/12 detta disposizioni procedurali in ordine ai termini di deliberazione da parte delle regioni per l’applicazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1, prevedendo che “gli enti interessati” (ossia giunte e consigli regionali) inviino una comunicazione alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'economia e finanze che documenti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

 

Infine, il comma 165 prevede che i limiti all’acquisto di mobili ed arredi di cui al comma 141 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, per rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del D.Lgs. n. 88 del 2011 (in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale).

 

Il D.Lgs. n. 88 del 2011, in attuazione dell’articolo 16 della legge delega n. 42 del 2009, conformemente al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, disciplina la destinazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale, nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali.

Il D.Lgs. n. 88/2011 individua gli strumenti procedurali idonei a creare le condizioni per rendere più efficace la politica di coesione e a stabilire le regole di programmazione per conseguire risultati più incisivi in materia di interventi speciali.

Si ricorda che l’articolo 16 della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale stabilisce i principi e criteri direttivi per l’attuazione del quinto comma dell’art. 119 della Costituzione, in base al quale si prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.


 

Articolo 1, commi 146-148
(Incarichi di consulenza nelle amministrazioni pubbliche)

 


146. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

147. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».

148. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi.».


 

 

Il comma 146 prevede una limitazione del ricorso alle consulenze informatiche per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e per le autorità indipendenti inclusa la CONSOB, ai soli casi eccezionali adeguatamente motivati in cui occorra risolvere problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate annualmente dall’Istat in base a prescrizione contenuta nell’art. 1, comma 2 della legge 196/2009. In tale elenco sono già incluse le autorità indipendenti, ma non vi figura la CONSOB.

 

L’elenco di tali amministrazioni, suddivise in amministrazioni centrali, locali e enti di previdenza e assistenza, è compilato annualmente dall’Istat sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 2223/1996, SEC95 - Sistema Europeo dei Conti) e i criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica. Per il 2012 l’elenco è contenuto nel comunicato dell’Istat pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2012, come più diffusamente illustrato nel presente dossier all’articolo 7, comma 1, cui si rinvia.

 

La violazione della disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Non è richiamata la responsabilità contabile, a differenza di quanto previsto da altre fattispecie normative tra cui, da ultimo, l’art. 18 del D.L. 83/2012[175].

In tema di responsabilità amministrativa “è indubbio che la responsabilità amministrativa, in generale, presenti una peculiare connotazione, rispetto alle altre forme di responsabilità previste dall’ordinamento, che deriva dalla accentuazione dei profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori. In questa prospettiva, il legislatore ha, tra l’altro, il potere di delimitare l’ambito di rilevanza delle condotte perseguibili, stabilendo, nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo (Corte costituzionale sentenze n. 453 e n. 371 del 1998 e 355 del 2010).

A tal proposito si ricorda che la disciplina di riforma del lavoro pubblico (art., comma 6, D.Lgs. 165/2001) ha riconosciuto la generale possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro autonomo al fine di soddisfare i bisogni delle pubbliche amministrazioni, attraverso un rapporto di mera collaborazione con gli uffici segnato dall’estraneità all’organizzazione dell’ente.

Quanto sopra, tuttavia, non può contraddire il principio generale, più volte confermato e specificato dalla giurisprudenza, in virtù del quale le pubbliche amministrazioni devono di norma svolgere i compiti istituzionali avvalendosi del proprio personale mentre il conferimento di incarichi di consulenza a professionisti esterni si pone come eccezione in presenze di speciali condizioni (per tutti cfr. Corte dei conti, sez. giur. Regione Sicilia, 29 marzo 2010, n. 101).

Ebbene, per le amministrazioni l’utilizzo di rapporti di collaborazione esterna è consentito nei limiti di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, i cui presupposti di legittimità rilevano anche con riferimento alla fattispecie in esame, come posto in evidenza pure dalla relazione illustrativa allegata alla legge in commento. Tale disposizione, oggetto di diversi interventi modificativi[176], vincola il ricorso a incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, alla presenza di specifici presupposti. In primo luogo ci si deve trovare innanzi a esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio; inoltre, tali incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a)    l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b)    l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c)    la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, con ciò intendendo il divieto di conferire incarichi generici o per tempo indefinito;

d)    devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 22, comma 2 della L. n. 69/2009, è, inoltre, consentito prescindere dal predetto requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Lo stesso art. 7 stabilisce, infine, che anche per l’affidamento di incarichi esterni si applica quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, vale a dire l’obbligo di invio dei relativi dati al Dipartimento della funzione pubblica oltreché le sanzioni previste a carico dei dirigenti nei casi di irregolarità nell’utilizzo de lavoro flessibile.

Tra i molteplici interventi di modifica concernenti tale norma, da ultimo, il D.L. n. 78/2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), all’art. 17, co. 27, ha previsto che il rapporto informativo introdotto dal comma 26 (riguardante le tipologie di lavoro flessibile e i lavoratori socialmente utili utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento delle funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, la quale redige un rapporto annuale al Parlamento) dia conto anche gli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni; mentre con il comma 30 ha esteso l’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze.

In tema di consulenze, in via generale, l’art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha disposto la riduzione della spesa annua per studi e consulenze delle pubbliche amministrazioni dell’80% e l’art. 5, comma 9, D.L. 95/2012, conv . L. 135/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) ha posto il divieto per le amministrazioni pubbliche, non solo quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2011, ma anche quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT in base al citato art. 1, comma 2 della L. 196/2009, alle autorità indipendenti inclusa la Consob di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. Tale disposizione reca una disciplina per certi versi analoga, ma con ambito di applicazione differente, a quella già contenuta nell’articolo 25 della legge n. 724/1994, legge finanziaria per il 1995, che ha vietato il conferimento di incarichi al personale delle pubbliche amministrazioni “che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti”. Il divieto è stabilito per gli incarichi conferiti dall’amministrazione di appartenenza o da amministrazioni con le quali il personale abbia avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio. L’ambito applicativo dell’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 è per un verso più ampio in quanto prescinde dal limite temporale di 5 anni e dai motivi per i quali il dipendente è stato collocato a riposo; per altro verso è più contenuto perché riguarda solo gli incarichi il cui oggetto sia uguale a quello dell’attività svolta nell’ultimo anno alle dipendenze dell’amministrazione pubblica.

Si ricorda che la materia delle consulenze è oggetto di numerose disposizioni tese ad assicurarne la trasparenza, quali:

§       l’art. 12 della L. 241/1990[177] e successive modificazioni che ha previsto che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

§       l’art. 3, comma 54 della L. 244/2007[178] che ha novellato il comma 127 dell’art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, prevedendo che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

§       l’art. 3, comma 44 della l. 244/2007, che ha previsto che nessun atto comportante spesa per emolumenti a carico delle pubbliche finanze anche nell’ambito di rapporti di lavoro autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all’articolo 1 , comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, o per collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato e, in caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007 e alla Banca d’Italia e alle altre autorità indipendenti tale previsione di pubblicità si applica solo a partire da determinati importi.

§       l’art. 4, comma 2, lett. h), n. 3) della L. 15/2009[179] che prescrive un principio di delega relativo all'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni. La disposizione delegata contenuta nell’art. 11 del D.Lgs. n. 150 /2009, espressamente richiamato dal comma 1 dell’articolo in esame, definisce la trasparenza (amministrativa) in termini di accessibilità totale, da attuare anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, di informazioni concernenti anche gli indicatori relativi all'utilizzo di risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. In base all’art. 11 l’accessibilità dei dati favorisce forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità e costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione. Ai sensi di tale disposizione ogni amministrazione adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito in apposita sezione denominata: «Trasparenza, valutazione e merito».; sul medesimo sito la stessa disposizione prescrive che siano pubblicati gli incarichi conferiti anche a privati. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti;

§       art. 18 del D.L. 83/2012, che ha previsto la pubblicità sulla rete interne, secondo il principio di accessibilità totale della concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere.

 

Il comma 147 vieta il rinnovo di tutti gli incarichi di consulenza nella pubblica amministrazione limitandone, altresì, le possibilità di proroga.

Più specificamente, la norma, mediante modifica alla lettera c) del citato art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, oltre a vietare espressamente il rinnovo degli incarichi conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, ne autorizza la proroga, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”.

 

La disposizione, secondo la relazione illustrativa, è volta a cristallizzare in una norma di rango primario, quanto già previsto da talune amministrazioni con normativa secondaria e dalla prassi della giurisprudenza contabile in materia di divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza e di limitazione delle proroghe dei medesimi ai soli casi in cui occorra completare il progetto, ferma restando, in ogni caso, la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico (cfr. da ultimo, Corte dei Conti, Sez. Giur. con sede in Trento, sent. n. 1/2012; Sez. Giur. Campania, sent. n. 533/2012).

Sul punto merita, altresì, segnalare gli spunti emersi nel corso dei dibattiti connessi a una indagine condotta dalla sezione regionale di controllo della Lombardia in merito al fenomeno degli incarichi di consulenza e di collaborazione autonoma affidati dagli enti locali di tale amministrazione[180].

 

Il comma 148 prevede che le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, con fatturato da prestazione di servizi a favore delle stesse amministrazioni superiore al 90 per cento del totale (in house), sono tenute a rispettare i presupposti, limiti e obblighi di trasparenza, per l’affidamento di incarichi di consulenza previsti per le pubbliche amministrazioni.

Nel dettaglio il comma - novellando l’art. 4 del D.L. n. 95/2012, che dispone in tema di riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche – prevede che alle società di cui sopra si applicano sia il citato comma 6 dell’articolo 7 del D.L. 95/2012 (v. supra), sia il comma 6-bis del medesimo art. 7, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

 

L’art. 4 del D.L. 95/2012 (cd. spending review), ai commi da 9 a 13, ha disposto, delle limitazioni alle assunzioni per le società pubbliche che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%, con esclusione di quelle quotate e le loro controllate, nonché misure di contenimento della spesa per il personale dipendente dalle società medesime.

In particolare il comma 10 del citato articolo 4, reca una riduzione anche per quanto riguarda il ricorso a rapporti di lavoro di tipo temporaneo, stabilendo che le società in oggetto, a decorrere dall’anno 2013, possano ricorrere a personale a tempo determinato o a contratto solo entro il limite del 50% della spesa sostenuta per tali finalità nell'anno 2009.


 

Articolo 1, commi 149 e 150
(Obbligo delle convenzioni quadro Consip per gli istituti scolastici e universitari e ricorso al sistema telematico delle centrali regionali)

 


149. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.».

150. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».


 

 

I commi 149 e 150 apportano talune modifiche ai commi 449 e 450 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006(legge finanziaria 2007), in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione.

 

In particolare, il comma 149 novella il comma 450 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 al fine di:

§      precisare che l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria opera fermi restando gli obblighi e le facoltà di ricorso agli acquisti centralizzati per le medesime amministrazioni disposti dal comma 449 del medesimo articolo 1 della legge n. 296/2006 (comma 149, lett. a), cpv. 1));

§      prevedere, tra i sistemi telematici di acquisto centralizzato cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso, anche il sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (comma 149, lett. a), cpv. 2));

§      prevedere, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie che vengano definite linee guida per la razionalizzazione e il coordinamento tra più istituzioni degli acquisti merceologicamente omogenei, avvalendosi del mercato elettronico della P.A. o degli altri sistemi telematici di approvvigionamento centralizzato.

Le linee guida dovranno essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

A decorrere dall’anno 2014, i risultati conseguiti dalle singole istituzioni saranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento (comma 149, lett. b)).

 

Il comma 150, modificando il comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 296/2009, include gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nelle amministrazioni pubbliche statali aventi l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate dalla Consip.

 

In rapida sintesi, la razionalizzazione degli acquisti e, in particolare, l’obbligo/facoltà di avvalersi delle convenzioni-quadro - sancito nell’articolo 26 della legge n. 488/1999 - trova specifica disciplina nell’articolo 1, commi 449-450 legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006). Tali articoli, modificati anche dal decreto legge n. 52/2012 (legge n. 94/2012) e dal decreto legge n. 95/2012, disponevano, nella formulazione anteriore all’intervento legislativo in commento:

§      l’obbligo, per le amministrazioni statali centrali e periferiche – ad eccezione delle scuole e degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP (articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 1 del D.L. n. 52/2012);

§      per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario[181], l’obbligo per le citate amministrazioni di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 (articolo 1, comma 450, primo periodo, della legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012). Tale obbligo rimane immodificato dal provvedimento in commento;

§      per le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001, tra le quali gli enti territoriali[182] la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (articolo 26, legge n. 488/1999 e articolo 1, comma 449 legge n. 296/2006). Per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l’obbligo per le citate amministrazioni - fermi restando gli obblighi (nonché le facoltà, precisa il provvedimento in esame) sopra citati - di ricorrere al mercato elettronico della P.A., ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato articolo 328 (articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012). Il provvedimento in esame, consente, in alternativa ai predetti mercati elettronici, di fare ricorso al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

§      per gli enti del servizio sanitario nazionale, l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento, e, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (articolo 1, comma 449, legge n. 296/2006)[183]. Su tale obbligo non incide il provvedimento in commento.

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le pubbliche amministrazioni acquistano, per valori inferiori alla soglia di rilievo comunitario[184], i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Il MePA è dunque uno degli strumenti di acquisto previsti dal sistema di e-Procurement della P.A., il sistema informatico delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi (sul sistema di e-procurement, cfr. infra).

Il MePA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) e da una serie di norme di carattere generale e speciale, quali quelle in esame, che ne regolano il funzionamento[185].

In particolare, l’art. 328 del citato D.P.R. n. 207/2010 dispone che la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso:

§       il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante;

§       il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal MEF sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.;

§       il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del Codice.

Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico dovranno essere adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione, nonché seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi indicati di seguito. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione devono, a loro volta, essere pubblicati in conformità alla disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'art. 124, comma 5, del Codice e recare una serie di elementi indicati al comma 3 dell’art. 328 del Regolamento. Inoltre, avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi.


 

Articolo 1, commi 151, 153 e 155-158
(Modifiche alla disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti
di beni e servizi da parte della P.A.)

 


151. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse.

153. All'articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «validamente stipulato un» è inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta da Consip S.p.A.,» sono soppresse.

155. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni» e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.

156. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma.».

157. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso la società Consip Spa, possono essere stipulati uno o più accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente possono aderire le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

158. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.


 

 

I commi 151, 153 e da 155 a 158 recano disposizioni varie in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, operando modifiche a talune norme introdotte sulla materia dal decreto legge n. 95/2012 (legge n. 135/2012).

 

In particolare, il comma 151 novella l'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, al fine di escludere il necessario ricorso ai sistemi telematici sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione, nel caso in cui le pubbliche amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica inserite nel conto della P.A. procedano all’acquisto di beni e servizi energetici e di telefonia (nel medesimo comma 7 indicati).

Con la novella apportata dal comma in commento, le amministrazioni pubbliche in parola, nel procedere ai suddetti acquisti, sono tenute ad utilizzare i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali di acquisto, e non più necessariamente i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A. a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di ricorrere alle convenzioni quadro e agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di acquisto regionali di riferimento, ovvero, in alternativa agli strumenti di acquisto centralizzato, di esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando - secondo la formulazione previgente alla novella in commento, i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione - messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per gli approvvigionamenti di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento e telefonia fissa e mobile.

E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle medesime categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e che prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale. Ai sensi del comma 8, i contratti stipulati in violazione degli obblighi suddetti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

 

Per quanto concerne il sistema di e-Procurement della P.A., si ricorda che esso è il sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l’effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, nel rispetto della normativa sugli acquisti della P.A.[186].

Attraverso le procedure previste da ciascuno strumento di acquisto, Consip seleziona e mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni aggiudicatrici gli elenchi dei fornitori e i beni e servizi da questi offerti, ordinati in cataloghi. I beni e i servizi offerti nei cataloghi possono essere acquistati dai soggetti aggiudicatori abilitati al sistema tramite propri punti ordinanti, attraverso procedure, termini e condizioni specifiche per ciascuno strumento di acquisto.

Infine, si ricorda che il già citato D.P.R. n. 207/2010, tra gli strumenti di e-procurement, disciplina la possibilità di istituire un sistema dinamico di acquisizione[187].

In particolare, la norma prevede che, fatta salva la facoltà di ciascuna stazione appaltante di istituire un proprio sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’articolo 60 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006), il Ministero dell'economia può, anche avvalendosi di Consip S.p.A. ed utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, provvedere alla realizzazione e gestione di tale sistema per le stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici necessari alla sua realizzazione e gestione.

 

Il comma 153 - novellando l'articolo 1, comma 13, del citato D.L. n. 95/2012 – apporta talune modifiche alla disciplina del diritto di recesso delle pubbliche amministrazioni nei contratti di fornitura o di servizi, esercitabile nel caso in cui i parametri delle convenzioni quadro Consip S.p.A., stipulate dopo la stipula del contratto, siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica.

In particolare, il comma in esame è volto a precisare che il contratto stipulato dalla pubblica amministrazione (per il quale è esercitabile il diritto di recesso) deve essere autonomo (oltre che validamente stipulato secondo le procedure di acquisto centralizzato) e ad escludere che sia necessaria la proposta da parte di Consip per la modifica delle condizioni contrattuali da sottoporre all’appaltatore da parte dell’amministrazione.

 

L’articolo 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 prevede, per le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi, il diritto di recesso in qualsiasi tempo da esso, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, nonché previo pagamento delle prestazioni già eseguite e previo pagamento di un decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il recesso è consentito nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. dopo la stipula del contratto siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica – che, prima della novella in esame doveva essere proposta da Consip S.p.A. - delle condizioni economiche previste nel contratto in essere.

Il medesimo comma prevede la nullità di ogni patto contrario a quanto sopra disposto e prevede che il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti[188].

Il comma 155 - novellando in più punti l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 26 della legge n. 488/1999, come introdotto dall’articolo 1, comma 16-bis, del citato D.L. n. 95/2012 – stabilisce che, ove previsto dal bando di gara (e non più in casi di particolare interesse per l’amministrazione), le convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali (anziché alle condizioni contrattuali migliorative) proposte dal miglior offerente.

 

L’articolo 26, comma 1, primo periodo, della legge n. 488/2000 conferisce al Ministero dell’economia la competenza a stipulare – anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, quali CONSIP S.p.A.[189] - convenzioni quadro, con le quali l'impresa prescelta, fornitrice di beni e servizi, si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria.

Il secondo periodo del comma 1 dispone che i contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

L’ultimo periodo del comma 1, aggiunto dal comma 16-bis dell’articolo 1 del D.L. n. 95/2012, prevede, infine, che le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali – affermava il testo previgente alla modifica in esame - migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente e in casi di particolare interesse per l'amministrazione.

 

Il comma 156 aggiunge al comma 26-bis dell’articolo 1 del D.L. n. 95/2012 un ultimo periodo, demandando la disciplina attuativa delle misure di riduzione dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi, hardware e software, nel medesimo comma 26-bis previste, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Tali modalità attuative devono essere stabilite, sulla base dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura annualmente determinati dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del Codice dei contratti di lavori pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).

Con riferimento alla formulazione del comma 156, si osserva che non è indicata la data entro la quale deve essere adottato il decreto ministeriale.

 

Il comma 26-bis dell’articolo 1 del D.L. n. 95/2012 prevede una riduzione - per il triennio 2013-2015 – dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi. La riduzione di tali costi unitari deve essere pari ad almeno il 10% rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. o a Consip S.p.A. nell'anno 2011 e può avvenire anche mediante rinegoziazione dei contratti già stipulati.

Il comma stabilisce – per lo stesso periodo 2013-2015 – che devono essere ridotti del 5 per cento i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali, ove possibile, e i costi unitari di prodotti software.

Si ricorda che l’articolo 7 del D.Lgs. n. 163/2006[190] disciplina i compiti dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, operante nell’ambito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, disponendo, tra l’altro, al comma 4, lettera c), che l’Osservatorio determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei parametri prezzo - qualità di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP.

Il comma 157 prevede che, nel contesto del programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito attraverso Consip Spa, possano essere stipulati uno o più accordi quadro, ai sensi della disciplina del Codice dei contratti pubblici (articolo 59, D.Lgs. n. 163/2006), per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente le amministrazioni pubbliche possono aderire.

Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Ai sensi di tale norma, per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Si ricorda che l'Accordo Quadro è un istituto - mutuato dalla disciplina comunitaria e previsto a livello nazionale dagli articoli 3, comma 13, e 59 del Codice dei contratti pubblici - il quale stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo di massimo quattro anni.

L’Accordo Quadro può essere concluso tra una o più Amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici con l’obiettivo di “stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare, in particolare per quanto ciò che riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”.

Si ricorda, infine, che il Codice dei contratti definisce la concessione di servizi all’articolo 3, comma 12, come un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’articolo 30 del medesimo Codice.

Nell'ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., l'Accordo quadro viene stipulato tra Consip - per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - e più di un operatore economico. Saranno poi le Amministrazioni, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", a negoziare i singoli contratti personalizzabili in base delle proprie esigenze.

La procedura di espletamento della contrattazione attraverso Accordo Quadro, prevede due fasi: la prima tra Consip e il mercato della fornitura; la seconda tra le singole Amministrazioni e le imprese aggiudicatarie dell'Accordo Quadro.

Per ciò che concerne l’acquisto di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche tramite accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. in qualità di stazione appaltante si ricordano le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009, articolo 2, commi 225-227).

In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 225 di tale legge, Consip conclude Accordi quadro cui le amministrazioni pubbliche[191] e le amministrazioni aggiudicatici di appalti possono fare ricorso per l’acquisto di beni e servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni sono tenute ad adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dagli accordi-quadro Consip.

Rimane ferma la normativa sulle convenzioni quadro Consip, le quali possono essere stipulate anche ai fini ed in sede di aggiudicazione di appalti basati sugli accordi quadro Consip a completamento dei criteri fissati negli accordi quadro (articolo 2, comma 226)[192].

 

Il comma 158 dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma in esame mantiene fermo quanto previsto dalle norme che sanciscono, per le amministrazioni centrali, nel caso di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario[193], l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (articolo 1, commi 449-450 legge n. 296/2006), nonché l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di ricorrere, per taluni beni e servizi energetici e di telefonia, alle procedure telematiche di acquisto (articolo 1, comma 7 D.L. n. 95/2012).

E’ altresì mantenuto fermo quanto disposto dall’articolo 2, comma 574 della legge n. 244/2007, il quale, relativamente agli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, prevede che il Ministero dell’economia, entro il mese di marzo di ogni anno, individua, con decreto, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni CONSIP per le quali le amministrazioni statali sono tenute a ricorrere a CONSIP in qualità di stazione appaltante, anche con l’utilizzo dei sistemi telematici[194].


 

Articolo 1, comma 152
(Internazionalizzazione delle imprese)

 

152. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».

 

 

Il comma 152 modifica il comma 3 dell’art. 6 del D.L. n. 112/2008, prevedendo il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per il decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico che determina le modalità di funzionamento e le condizioni degli interventi del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale.

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 6 del D.L. n. 112/2008[195] è stato sostituito recentemente dall’articolo 42 del D.L. n. 83/2012 che ha effettuato un’operazione di riordino e semplificazione della procedura per l’elargizione di agevolazioni finanziarie per favorire l’internazionalizzazione delle imprese.


 

Articolo 1, comma 154
(
Obblighi di procedere ad acquisti centralizzati)

 

154. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.».

 

 

Il comma 154 aggiunge un ultimo periodo al comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012), incidendo sulla disciplina che sancisce la nullità e la responsabilità disciplinare e amministrativa per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento tramite gli strumenti di acquisto centralizzato messi a disposizione da Consip S.p.A.

Il comma 154 dispone che la menzionata disciplina non si applica alle Amministrazioni dello Stato, quando il contratto è stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e prezzo messi a disposizione da Consip, ed a condizione che tra l'amministrazione e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 95/2012[196] prevede, al primo periodo, che i contratti stipulati in violazione dell’obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro ovvero in violazione dei parametri prezzo qualità fissati da Consip S.p.A. ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla medesima Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa[197].

Articolo 1, commi 159-162
(Soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto)

 


159. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

160. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'Autorità soppressa ai sensi del comma 159, alla capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di «Capitaneria di porto di Messina - Autorità marittima dello Stretto», sono attribuiti le funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

161. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti l'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorità soppressa ai sensi del comma 159, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.

162. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 159, 160 e 161 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

 

I commi da 159 a 162 dell’articolo 1, dispongono la soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina.

In base al comma 159 la soppressione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge di stabilità, vale a dire dal 1° gennaio 2013, come disposto dal successivo comma 561.

Si ricorda che Il comma 7 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 159/2007[198] ha istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l’area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, da individuarsi con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta - in deroga agli artt. 16 e 17 del codice della navigazione e all’art. 14, comma 1-ter, della legge n. 84/1994[199], i quali definiscono le rispettive competenze delle autorità portuali, dell’autorità marittima e delle aziende speciali della camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura – una istituenda Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede a Messina. Alla medesima Autorità sono attribuiti compiti inerenti:

§      il rilascio di autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione e di misure di prevenzione come proposte dall'IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo, ora INAIL-settore navigazione[200], che fornisce servizi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale della navigazione marittima, accerta e riscuote contributi dai datori di lavoro, ed eroga le prestazioni previdenziali per gli eventi di malattia e maternità nei confronti dello stesso personale e di quello della navigazione aerea);

§      la regolazione dei servizi.

In base al comma 160, le funzioni ed i compiti già affidati all’Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 128/2008, sono attribuite, al fine di garantire la continuità delle attività svolte, alla Capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazioneCapitaneria di porto di Messina - Autorità Marittima dello Stretto”.

L’Autorità Marittima della navigazione dello Stretto di Messina ha attualmente un rango corrispondente, sul piano gerarchico organizzativo, a quello di Direzione Marittima e dipende dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Si ricorda che in base all’articolo 2 del regolamento della navigazione marittima la direzione marittima è l’ufficio preposto alla zona marittima, mentre la capitaneria di porto è l’ufficio preposto al compartimento marittimo. In base all’articolo 16 del codice della navigazione il litorale della Repubblica è suddiviso in zone marittime le quali a loro volta sono divise in compartimenti e questi in circondari. Rispetto a questa organizzazione tuttavia, come si è visto sopra, l’area della navigazione dello Stretto rappresenta una deroga.

Si ricorda che il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale dai ministeri che si avvalgono della loro opera. Tra questi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto. Il Corpo delle capitanerie di porto, svolge pertanto in sede decentrata le attribuzioni previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i servizi informativi e statistici, che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle seguenti materie:

§       ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori;

§       gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;

§       esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione marittima, inchieste sui sinistri marittimi e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi;

§       rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione marittima;

§       personale marittimo e relative qualifiche professionali; certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; gestione del sistema informativo della gente di mare;

§       coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;

§       predisposizione della normativa tecnica di settore;

§       impiego del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;

§       vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

 

Per quanto riguarda le funzioni ed i compiti trasferiti dal comma 160 ,si tratta in particolare delle:

§      funzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 128/2008

Tale regolamento, concernente l'organizzazione e le funzioni dell'autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, tra le altre cose individua (art. 2) le seguenti funzioni di natura tecnico-amministrativa, per i soli profili direttamente incidenti sulla sicurezza della navigazione, svolte nell'area di sicurezza dello Stretto:

a)    rilascio di concessioni, autorizzazioni ed emanazione di altri provvedimenti relativi ai servizi tecnico-nautici e relativa attività di regolamentazione;

b)    rilascio dei certificati di sicurezza di competenza - secondo la disciplina vigente - del Capo del compartimento marittimo o altra Autorità marittima per le navi che effettuano servizi di linea nell'ambito dell'area di sicurezza dello Stretto;

c)    approvazione delle tabelle d'armamento delle navi che effettuano servizio di linea tra i porti sopraindicati;

d)    inchieste sui sinistri marittimi ai sensi del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione;

e)    disciplina della navigazione in materia di sicurezza.

L’articolo 3 del regolamento prevede inoltre che il reparto tecnico-operativo dell’Autorità dello Stretto sia composto di un servizio operazioni (SAR/VTS) articolato nella sezione operativa VTS e nella sezione unità navali. Esso svolge le seguenti funzioni:

a)    controllo e monitoraggio del traffico marittimo (VTS);

b)    coordinamento ed intervento nelle operazioni di ricerca e salvataggio della vita umana nell'area SAR[201] corrispondente all'area di sicurezza dello Stretto;

c)    coordinamento ed intervento nell'Area di sicurezza dello Stretto in materia di lotta agli inquinamenti marini nel quadro delle pianificazioni operative ed in attuazione alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

d)    controllo e vigilanza sull'attuazione delle misure di sicurezza;

e)    verifica e mantenimento dell'efficienza delle risorse strumentali assegnate per l'esercizio delle funzioni operative di controllo e monitoraggio del traffico marittimo per il perseguimento delle finalità di sicurezza preordinate.

§      le funzioni in materia dell’area VTS dello Stretto di Messina istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2008

Con il citato decreto è istituita l’area VTS (Vessel Trafic Service) dello Stretto, vale a dire, come già sopra accennato, l’area di controllo e monitoraggio del traffico marittimo, attraverso sistemi radar.

§      le funzioni in materia di ricerca e soccorso alla vita umana in mare di cui al D.P.R. n. 662/1994

Con il citato D.P.R. è stato approvato il regolamento di attuazione della legge n. 147/1989 che ha ratificato l’adesione dell’Italia alla Convenzione internazionale di Amburgo del 1979 sulla ricerca e salvataggio marittimo.

Il comma 161, rimette a decreti di natura non regolamentare la definizione dell'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorità dello Stretto. Tale assetto dovrà rispettare i criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento

 

Il comma 162 prevede infine che all’attuazione delle disposizioni dei commi da 159 a 161 si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 1, comma 163
(Indennità di trasferta per il personale militare e di polizia)

 

163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.».

 

 

Il comma 163 limita l’ambito di applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 86 del 2001, specificando che l’indennità di trasferimento per il personale militare e di polizia, contemplata dal citato articolo, non opera nel caso in cui il trasferimento d’ufficio comporti uno spostamento della sede lavorativa in sedi limitrofe, anche se distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria. Nello specifico, il comma 163 novella l’articolo 1 della citata legge n. 86 al fine di specificare che l’indennità sopra richiamata non opera nel caso in cui il trasferimento, conseguente alla soppressione o dislocazione di reparti, determini un trasferimento in sedi limitrofe, anche se distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria, circostanza questa che, attualmente, comporta il riconoscimento del beneficio economico in esame. Come precisato nella relazione tecnica del provvedimento, la disposizione determina effetti di contenimento della spesa quantificabili solamente a conto consuntivo.


 

Articolo 1, comma 164
(Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’attuazione di norme a tutela della minoranza linguistica slovena)

 

164. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono ridotte complessivamente nella misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Il comma 119 riduce di 2,7 milioni, a decorrere dal 2013, l’autorizzazione di spesa prevista dagli articoli 8 e 21 della legge n. 38 del 2001[202] relativi, rispettivamente, all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione e alla tutela degli interessi sociali, economici e ambientali nei territori in cui la minoranza slovena sia tradizionalmente presente.

Conseguentemente la disposizione incrementa di 2,7 milioni per ciascuno degli anni 2013-2015, in Tabella C, il contributo statale previsto dal richiamato articolo 16, comma 2, della legge n. 38 del 2001, relativo al contributo alla regione Friuli Venezia Giulia per la tutela della minoranza slovena, iscritto sul cap. 7513/Economia.

La dotazione del cap. 7513/Economia – per la quota esposta in Tabella C - risulta pari a 5,4 milioni per il 2013, a 5,6 milioni per il 2014 e a 5,3 milioni per il 2015.

 

A seguito della modifiche disposte dagli emendamenti illustrati la dotazione complessiva del cap. 7513 risulterebbe pari a 8.3 milioni per il 2013, a 6,1 milioni sia per il 2014 che per il 2015.

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2012 indicava una dotazione pari a 7 milioni di euro per il 2012, a 8,5 milioni per il 2013 e a 6 milioni per il 2014.

 

Si fa presente che l’art. 8 della legge n. 38/2001, al fine di sostenere il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, autorizza, a decorrere dal 2001, la spesa massima di circa 3 milioni di euro annui[203] per l’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione rimettendo, poi, a un decreto ministeriale, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, la determinazione di termini e modalità per la ripartizione di tali risorse tra i soggetti interessati.

Il successivo art. 21 autorizza, altresì, la spesa massima di circa 515 milioni di euro[204] milioni annui, a decorrere dall'anno 2001, per la tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali nei territori ove risiedono minoranze di lingua slovena.

Per favorire la comprensione della portata delle misure di cui si discute, si segnala che con il D.P.R. 12 settembre 2007 è stata approvata la tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della L. 38/2001.

Si ricorda che l’art. 16, della L. 38/2001 stabilisce che la regione Friuli-Venezia Giulia provveda al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena consultando, a tale scopo, le istituzioni, anche di natura associativa, della minoranza stessa. La norma prosegue prevedendo che, per le suddette finalità, vengono erogati dei contributi da parte dello Stato che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia. L’ammontare del Fondo è determinato annualmente, a partire dagli anni successivi al 2002, in sede di legge finanziaria (oggi legge di stabilità)[205].


 

Articolo 1, comma 166
(
Stabilizzazione personale Consob)

 


166. Al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, la Consob, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta tutte le misure attuative della presente legge e delle connesse disposizioni in materia di finanza pubblica di propria competenza, a tal fine anche avvalendosi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Ai soli fini di quanto previsto ai fini del presente comma, si applica l'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è soppresso.


 

 

Il comma 166 autorizza la Consob a stabilizzare mediante immissione in ruolo il personale assunto a tempo determinato, allo scopo di attuare le prescrizioni di propria competenza contenute nella legge di stabilità e le “connesse disposizioni di finanza pubblica”.

 

Le norme in commento non individuano con precisione quali siano le disposizioni del provvedimento in esame da attuare mediante tale misura di stabilizzazione, né le “connesse disposizioni di finanza pubblica”:

 

Per espressa previsione della norma, scopo delle disposizioni è quello di assicurare efficaci e livelli continuativi livelli di vigilanza, la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario. La Consob è autorizzata ad agire nell’autonomia del proprio ordinamento.

 

Si ricorda preliminarmente che l’articolo 34, comma 57 del D.L. 179 del 2012 già autorizza la CONSOB ad assumere, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di cinque persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto.

 

Più in dettaglio, ai sensi della norma in commento, la Consob potrà avvalersi della facoltà di stabilizzazione recata dall’articolo 2, commi 4-duodecies e 4-terdecies del D.L. n. 35 del 2005.

Le richiamate disposizioni (comma 4-duodecies) consentono all’Autorità di inquadrare in ruolo i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, siano in servizio ad una specifica data. Per le stabilizzazioni disposte dalle norme in esame, tale data è quella del 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge in commento).

I predetti dipendenti sono inquadrati nella qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB.

Le disposizioni in commento sopprimono l’ultimo periodo del richiamato comma 4-duodecies, ai sensi del quale l'esame-colloquio è svolto nei sei mesi precedenti la scadenza dei contratti dei dipendenti interessati dall’inquadramento.

 

Il richiamato articolo 2, comma 4-terdecies dispone che gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle predette procedure di inquadramento in ruolo siano finanziati mediante la rideterminazione dell'ammontare del contributo annuale versato all’Autorità da parte dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza (ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

 

Le disposizioni in commento dispongono infine l’applicazione alla Consob delle misure che l’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 ha previsto per la Banca d’Italia, al fine di regolare i rapporti sindacali in seno all’attuazione dei principi di contenimento della spesa previsti nel medesimo D.L. 78; in particolare, stante il tenore letterale delle norme in commento, ove non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai princìpi di contenimento della spesa, l’Autorità stessa provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell’accordo.


 

Articolo 1, comma 167
(Disposizioni concernenti l’Osservatorio per il contrasto
della pedofilia e della pornografia minorile)

 

167. All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» aggiungere le seguenti: «l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».

 

 

Il comma 167, include l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile tra gli organismi esclusi dal procedimento di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti e organismi pubblici statali nonché strutture pubbliche statali o partecipate di cui all’art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012.

 

Si ricorda che l’art. 12, comma 20 del D.L. n. 95/2012 ha disposto, a decorrere dalla scadenza del mandato, il definitivo trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività svolte da organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione per i quali, con l’art. 29 del D.L. 223/2006, era stato avviato un procedimento di riordino, in parte non concluso per effetto di disposizioni successivamente emanate. La disposizione riguarda, infatti, organismi in regime di proroga ex art. 68, comma 2 del D.L. 112/2008, precludendone l'ulteriore prorogabilità. Il provvedimento già esclude dall’applicazione della disposizione alcuni organi collegiali, prevedendo che ai loro componenti non spetti alcun emolumento o indennità a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione. Si tratta di:

§      Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di cui all’articolo 11 della legge 7 dicembre 2000. n 383;

§      Osservatorio nazionale per il volontariato, di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

§      Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

§      Comitato nazionale di parità e Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

In breve si fa presente che l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38. L’Osservatorio opera attualmente presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

Tra gli impegni dell'Osservatorio si segnala l'istituzione di una Banca Dati che raccoglie, grazie ai contributi forniti dalle amministrazioni interessate, le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate.

Sul versante internazionale, l'Osservatorio partecipa a diverse iniziative del Consiglio d'Europa rappresentando l'Italia nel progetto "Costruire un'Europa per e con i bambini", di cui è parte integrante il Programma d'azione "Bambini e Violenza", iniziativa che ha previsto la redazione delle Linee Guida Europee relative alle strategie nazionali integrate per la protezione dei minori dalla violenza. Tale documento è stato approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 18 novembre 2009, all'interno della Raccomandazione n. 10/2009; tale programma d'azione ha incluso anche la negoziazione della nuova Convenzione del Consiglio d'Europa "sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale", uno strumento vincolante per gli Stati firmatari e, pertanto, altamente innovativo in ambito internazionale. In tale contesto l'Osservatorio ha partecipato attivamente alla redazione del testo che è stato aperto a firma anche dall'Italia (Convenzione di Lanzarote 25 ottobre 2007) e per il quale è già iniziato l'iter di ratifica.


 

Articolo 1, comma 168
(Dismissioni immobiliari ENASARCO)

 

168. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonché delle disposizioni in materia di sostenibilità dei bilanci di cui al comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Il comma 168 stabilisce la non applicazione nei confronti delle dismissioni immobiliari effettuate dall’ENASARCO delle disposizioni previste dall’articolo 3, comma 11-bis, del D.L. 95/2012, recante specifiche agevolazioni per i conduttori nell’ambito delle dismissioni immobiliari degli enti previdenziali.

 

Tale deroga viene prevista al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 24, coma 24, del D.L. 201/2011, che ha disposto, per gli enti previdenziali di diritto privato dei professionisti, l’obbligo di adottare misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.

Sono inoltre fatti salvi gli accordi tra ENASARCO e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

 

Il richiamato articolo 3, comma 11-bis, del D.L. 95/2012, reca norme per agevolare le dismissioni immobiliari degli enti previdenziali. In particolare, si prevede che, in considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni (oggetto delle predette procedure) non possa essere inferiore a 120 giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data del 15 agosto 2012 sono prorogati, di diritto, di 120 giorni.

Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato. Tale disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, a condizione che non sia già scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

 

Si fa presente che la disposizione in esame introduce una deroga ad esclusivo beneficio di ENASARCO, considerato che il suddetto articolo 3, comma 11-bis, del D.L. 95/2012, continua invece a trovare applicazione per i restanti enti previdenziali (pubblici e privatizzati).


 

Articolo 1, comma 169
(Ricorribilità alla Corte dei Conti avverso gli atti di ricognizione
della nozione di Amministrazioni pubbliche)

 

169. Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.

 

 

Il comma 169 ammette ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche annualmente operata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La ricorribilità alla Corte dei Conti è disposta ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

La materia della contabilità pubblica, ai fini della giurisdizionale della Corte dei conti, comprende i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, mentre alle “altre specificate dalla legge” è da ricondurre la giurisdizione pensionistica; a tali materie va aggiunta la giurisdizione sulla responsabilità esattoriale. La funzione giurisdizionale è esercitata, ai sensi del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito dalla legge 19/1994, dalle sezioni regionali e, in appello, dalle sezioni centrali; spetta alle Sezioni riunite la competenza sui conflitti tra sezioni e sulle questioni di diritto e di massima. Va precisato che, per la materia pensionistica, l’appello è limitato alle questioni di diritto. La suddetta fonte normativa disciplina tutti gli aspetti processuali delle materie oggetto della funzione giurisdizionale

Il citato D.L. 453/1994 reca specifiche disposizioni per l’esercizio della giurisdizione e per lo svolgimento del processo, sia in materia di responsabilità che di pensioni. Analoghe disposizioni non si riscontrano nel comma in esame, che, al di là dell’affermazione della competenza delle sezioni riunite, non reca specifiche norme processuali, né a tal fine stabilisce specifici rinvii normativi. In particolare, il comma non consente di individuare profili quali quelli della legittimazione processuale attiva e dell’interesse ad agire che dovrebbero trovare riscontro, sul piano sostanziale, nella posizione giuridica che un atto di ricognizione potrebbe essere idoneo a ledere.

 

L’articolo 1, comma 1, della legge n. 196/2009 dispone che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il medesimo articolo, al comma 2, dispone che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, a decorrere dall'anno 2012:

§       gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dall’ISTAT nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011 (G.U. n. 228/2011), e suoi successivi aggiornamenti, adottati ai sensi del successivo comma 3, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici Regolamenti dell'Unione europea;

§       le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 1, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, entro il 30 settembre.

L’ultimo elenco ISTAT è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 settembre 2012.

 

Si osserva che lelenco degli enti appartenenti al conto economico consolidato della P.A. - conto funzionale all’ottenimento di statistiche finanziarie affidabili e comparabili ai fini della valutazione della convergenza degli Stati membri rispetto agli obiettivi del Patto di Stabilità e crescita - è elaborato annualmente dall’ISTAT in conformità dal Sistema Europeo dei Conti (SEC ’95)- istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 2223/1995 - il quale detta specificamente i criteri per la delimitazione del settore delle amministrazioni pubbliche (Settore S13) e, pertanto, solo la rispondenza ai principi ivi indicati determina l’appartenenza o meno di una unità istituzionale al comparto delle Amministrazioni Pubbliche[206].


 

Articolo 1, commi 170 e 171
(Partecipazione italiana ai fondi multilaterali di sviluppo ed al
Fondo globale per l’ambiente)

 


170. È autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente.

171. È parte della spesa complessiva di cui al comma 170 la quota dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) International Development Association (IDA) - Banca mondiale per euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDAXIV), quindicesima IDA XV) e sedicesima (IDA XVI) ricostituzione del Fondo;

b) Fondo globale per l'ambiente (GEF) per euro 155.990.000, relativi alla quarta (GEF IV) e quinta (GEF V) ricostituzione del Fondo;

c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi alla undicesima (AfDF XI) e dodicesima (AfDF XII) ricostituzione del Fondo;

d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798, relativi alla nona (ADF X) e alla decima (ADF XI) ricostituzione del Fondo;

e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) per euro 58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo (IF AD IX);

f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del Fondo.


 

 

I commi 170 e 171 riguardano la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse finanziarie di alcuni fondi multilaterali di sviluppo, e autorizzano a tale scopo la spesa annua di 295 milioni di euro dal 2013 al 2022; questo ammontare viene parzialmente destinato a specifiche situazioni di ritardo nel contributo dell'Italia, non coperte dalle previsioni dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 214 del 2011.

 

Il comma 170 è specificamente dedicato ad autorizzare la spesa complessiva di 295 milioni di euro per ciascuna delle annualità del periodo 2013-2022, allo scopo di finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente (GEF).

 

La relazione tecnica chiarisce come gli impegni dell'Italia verso i fondi multilaterali di sviluppo alla fine del 2012 possano essere quantificati approssimativamente in 1.750 milioni di euro, 1.090 milioni come quote in arretrato. La rimanente parte, ovvero 660 milioni, si dovrà corrispondere entro il 2016, ma la maggior parte delle scadenze si verificherà tra il 2013 e il 2014.

Viene peraltro precisato che nel periodo 2013-2016 verranno erogate ai Fondi di cui appresso le rate dovute per impegni già assunti, mentre a partire dal 2017 le somme autorizzate in bilancio si utilizzeranno sia per corrispondere ad impegni già sottoscritti che per coprire impegni futuri del nostro Paese nei confronti dei fondi multilaterali di sviluppo.

 

Il comma 171 stabilisce una serie di contributi dovuti dall’Italia a singoli fondi multilaterali di sviluppo in ordine alle ricostituzioni delle loro risorse già concluse - e dunque rispetto alle quali l'Italia è in ritardo nei pagamenti -ricostituzioni non coperte da quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 214 del 2011.

L'articolo 7 in questione ha tra l'altro stanziato fondi per la partecipazione italiana a banche e fondi internazionali, compresa la partecipazione ad aumenti di capitale, senza specifiche finalizzazioni.

In concreto, il comma 171 stanzia somme a favore di sei diversi fondi multilaterali di sviluppo:

a)   l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), del gruppo della Banca mondiale, cui sono destinati 1.084.314.640 euro relativi a tre diverse ricostituzioni del Fondo, ossia la quattordicesima, la quindicesima e la sedicesima. La relazione tecnica precisa che le tre ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2005, 2007 e 2010. L’importo stanziato dalla lett. a) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno all’IDA -, ma la quota di 413 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2014.

La Banca mondiale è stata istituita nel 1944 e rappresenta uno dei maggiori organismi internazionali preposti all’assistenza allo sviluppo. Il Gruppo comprende un nucleo centrale, formato dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBDR) e dall’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), la quale assiste i PVS più poveri, ossia quelli che non hanno sufficiente solidità finanziaria per accedere ai prestiti della IBRD. L’IDA ha raggiunto nel 2010 un volume di risorse impegnate pari a 14,5 miliardi di dollari, di cui 2,7 miliardi a dono, ripartiti su 190 operazioni. La maggior parte delle risorse, pari al 49%, è andata all'Africa, e subito dopo al sud-est asiatico. Oltre che con prestiti e doni, l’IDA interviene nei paesi più poveri attraverso due iniziative: l’HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) che prevede la riduzione del debito nei paesi più poveri e indebitati fino ad un livello sostenibile e la MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) che cancella totalmente il debito contratto con l’IDA e altri Fondi al raggiungimento del c.d. “completion point”.

 

b)   il Fondo globale per l’ambiente (GEF), anch’esso collegato alla Banca mondiale, cui sono destinati 155.990.000 euro relativi alla quarta e alla quinta ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2006 e nel 2010. L’importo stanziato dalla lett. b) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno al GEF -, ma la quota di 46 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2014.

Il Fondo Globale per l’ambiente, amministrato dalla Banca mondiale, è il più grande finanziatore di progetti per la tutela dell’ambiente. Il Fondo ha il compito di assistere i PVS attraverso contributi a progetti per uno sviluppo sostenibile. Nel 2010 il GEF ha finanziato 202 progetti per un ammontare di 552,4 milioni di dollari, che hanno generato cofinanziamenti per ulteriori 2,5 miliardi di dollari. L’Italia è stata fra i più forti sostenitori del GEF fin dalla sua adesione (nel 1994) e la sua quota di contribuzione si è mantenuta stabile negli anni intorno al 4,39% del capitale sottoscritto. Sono terminati nel maggio 2010 i negoziati per la V ricostituzione del Fondo (2010-2014): con 3,5 miliardi di nuovi contributi, l’ammontare totale di risorse per il GEF è salito a 4,25 miliardi di dollari. L’Italia ha annunciato un contributo di 92 milioni di dollari che, seppure lievemente superiore al precedente, fa scendere la sua quota di partecipazione al 3,64%.

 

c)   il Fondo africano di sviluppo (AfDF), cui sono destinati 319.794.689 euro relativi alla undicesima e dodicesima ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2007 e nel 2010. L’importo stanziato dalla lett. c) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno al AfDF -, ma la quota di 72,7 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2013.

La Banca Africana (AfDB), nata nel 1964, opera attraverso prestiti a valere sul capitale ordinario a condizioni quasi di mercato. Il Fondo africano di sviluppo (AfDF) è stato creato nel 1972 al fine di ridurre la povertà nella regione africana tramite il miglioramento della produttività, la crescita economica e lo sviluppo del capitale umano. Analogamente a quanto avviene per l’IDA, l’AfDF è lo sportello della Banca africana che finanzia a condizioni agevolate progetti a favore dei Paesi più poveri (quasi tutti nell’Africa sub-sahariana) che non hanno la possibilità di accedere ai prestiti ordinari della Banca. Oltre ai prestiti, il Fondo concede poi risorse a dono, che finanziano operazioni di assistenza tecnica, interventi nel settore sociale e nei Paesi che escono da conflitti armati. Le risorse dell’AfDF provengono dai contributi dei Paesi donatori, appartenenti per la maggior parte all’OCSE. Nel 2010 il Fondo ha approvato operazioni per 1,46 miliardi di unità di conto, in diminuzione rispetto ai 2,43 miliardi del 2009.

 

d)   il Fondo asiatico di sviluppo (AsDF), cui sono destinati 127.571.798 euro relativi alla nona e alla decima ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2008 e nel 2012. L’importo stanziato dalla lett. d) del comma 2 è in arretrato per una quota pari a 59,6 milioni di euro.

La Banca asiatica di sviluppo (AsDB), con sede a Manila, è un’istituzione finanziaria che ha la missione di assistere i paesi membri in via di sviluppo dell’Asia e del Pacifico. Nel 1974 è stato creato il Fondo asiatico di sviluppo (AsDF), che interviene nei paesi più poveri della regione, con risorse a dono e prestiti a condizioni agevolate. Vi sono inoltre altri sei fondi speciali e un organo ausiliario; il principale è il Fondo è Speciale per l’Assistenza Tecnica, gli altri sono: il Fondo speciale per il Giappone, il Fondo per la risposta ai disastri nel Pacifico asiatico (il Fondo tsunami), il Fondo per il terremoto in Pakistan, il Fondo per la cooperazione e l'integrazione regionale ed il Fondo per il cambiamento climatico. L’organo ausiliario è l’Istituto per la Banca asiatica di sviluppo, con sede a Tokio, con compiti ausiliari nella messa a punto di strategie soprattutto rivolte al settore sociale ed alla formazione.

 

e)   il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), Agenzia specializzata del sistema dell’ONU - insieme alla FAO ed al PAM (Programma alimentare mondiale) costituisce il “polo romano” delle Nazioni Unite - cui sono destinati 58 milioni di euro relativi alla nona ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che l’Italia intende confermarsi, anche in considerazione della sede dell’IFAD nel nostro Paese, quale secondo contributore del Fondo (dopo gli USA): la somma di 58 milioni sarà erogata dal 2013 al 2015.

L’IFAD è un'Istituzione finanziaria al servizio della "povertà rurale", con finalità di credito nei progetti di sviluppo agricolo a condizioni altamente agevolate e si basa su risorse fornite da donatori bilaterali e multilaterali, ma anche in parte dagli stessi paesi beneficiari. Attualmente sono membri dell’IFAD 168 paesi, suddivisi in tre “liste” a seconda che siano membri dell’OCSE, dell’OPEC o paesi in via di sviluppo. Nel corso del 2010 l’IFAD ha approvato nuovi prestiti e doni per 854,8 milioni di dollari, rispetto al 712,2 del 2009.

 

f)     il Fondo speciale per lo sviluppo (SDF) della Banca di sviluppo dei Caraibi, cui sono destinati 4.753.000 euro relativi alla settima ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che gli impegni dell’Italia nei confronti del SDF, pari a 4,8 milioni di euro nel periodo 2009-2012, sono da considerare già scaduti, e la norma in commento dovrebbe render possibile il pagamento entro il 2013.

La Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB) è un’istituzione finanziaria regionale operativa del 1970, con sede nell’isola di Barbados. Scopo della Banca è di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile dei paesi membri della regione caraibica e di promuovere la cooperazione economica e l’integrazione regionale, con particolare attenzione agli stati meno sviluppati. La Banca conta 26 paesi membri e l’Italia è uno dei cinque membri non regionali. La Banca fornisce assistenza altamente agevolata ai paesi più poveri tra i suoi membri tramite il Fondo Speciale di Sviluppo. I Paesi membri della Banca contribuiscono al Fondo in maniera proporzionata alla loro partecipazione alla Banca stessa; del Fondo fanno parte anche paesi non membri della Banca. I maggiori contributori del Fondo sono i membri non regionali (Italia, Francia, Germania, Canada e Cina).


 

Articolo 1, commi 172 e 173
(
Partecipazione italiana all’aumento di capitale della
Banca Europea per gli Investimenti)

 


172. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti con un contributo totale pari a 1.617.003.000 euro da versare in un'unica soluzione nell'anno 2013.

173. All'onere derivante dal comma 172, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.


 

 

Il comma 172 autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) con un contributo totale pari a 1.617.003.000 euro da versare in un'unica soluzione nell'anno 2013.

 

L’Italia, insieme a Germania, Francia e Regno Unito, è uno dei quattro principali azionisti della BEI, con un contributo di 37.578.019.000 di euro. La BEI ha un capitale complessivo di 232 miliardi di euro.

 

Il successivo comma 173 provvede alla copertura dell’onere recato dall’aumento di capitale, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".

A seguito della riduzione delle disponibilità di tale contabilità speciale, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 1, comma 174
(
Contributo all’Ufficio per la promozione tecnologica
e degli investimenti dell’Unido)

 

174. È autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'Investment and Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

 

 

Il comma 174 autorizza il contributo di 600.000 euro all’Ufficio per la promozione tecnologica e degli investimenti (ITPO) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), alla cui copertura si provvede mediante riduzione degli stanziamenti previsti dalla legge n. 49/1987, che disciplina la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

 

L’ITPO Italy, con sede a Roma, opera dal 1987 in virtù di un accordo siglato tra UNIDO e Governo Italiano. L’ufficio ha il mandato di contribuire allo sviluppo industriale ed alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo, identificando e mobilitando risorse tecniche, finanziarie e manageriali al fine di conseguire occupazione, competitività economica e tutela ambientale. L’ITPO si avvale di rete di contatti attivi nel settore della promozione della piccola e media impresa, dell’industria e degli investimenti, tanto nel Bacino del Mediterraneo quanto in America Latina, in Asia e nell’Africa Sub-Sahariana.


 

Articolo 1, comma 175
(Contratto di programma con RFI)

 

175. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 175 dell’articolo 1 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2013 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria delle rete ferroviaria previsti dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

 

In proposito si ricorda che i rapporti tra lo Stato e la società RFI Spa, gestore dell’infrastruttura ferroviaria, sono definiti, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188[207], da un atto di concessione e dal contratto di programma.

In particolare, il contratto di programma individua gli investimenti necessari allo sviluppo ed al mantenimento in efficienza dell’infrastruttura ferroviaria e gli oneri di gestione della medesima posti a carico dello Stato. Esso definisce:

§      gli interventi e le opere da realizzare;

§      il loro ordine di priorità;

§      il costo degli interventi e delle opere e le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato.

 

L’articolo 4 del D.M. 138/T del 31 ottobre 2000, prevede che il contratto di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni, sia aggiornabile e rinnovabile anche annualmente

 

Ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238, il Contratto di programma ed i suoi aggiornamenti devono essere trasmessi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Parlamento, per l’espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, corredati dal parere, ove previsto, del CIPE. Le commissioni parlamentari competenti esprimono parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

 

La società RFI Spa è individuata dall’atto di concessione (art. 1, comma 3, D.M. 31 ottobre 2000, n. 138-T) come gestore dell’infrastruttura ferroviaria e destinataria finale del Contratto di programma.

La società, controllata al 100% dal Gruppo Ferrovie dello Stato, è stata costituita il 1° luglio 2001, in adempimento delle direttive comunitarie che hanno decretato la separazione fra il gestore della rete e il fornitore dei servizi di trasporto.

 

Il contratto di programma vigente è quello relativo al periodo 2007-2011. Di tale contratto è stato da ultimo predisposto uno schema di aggiornamento per la parte investimenti con riferimento al biennio 2010-2011. L’aggiornamento 2010-2011 contiene anche (articolo 3) la proroga, fino al perfezionamento del nuovo Contratto, della validità del vigente Contratto 2007-2011.

 

Al riguardo si segnala che la IX Commissione trasporti nel parere sullo schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 reso nella seduta del 3 luglio 2012 evidenziava che lo schema di aggiornamento (trasmesso al Parlamento il 28 maggio 2012) “non solo dava conto degli aggiornamenti relativi ad un periodo ormai trascorso, ma prorogava la validità del contratto di programma in vigore, scaduto il 31 dicembre 2011, fino al perfezionamento del nuovo contratto, senza indicare un termine ultimo della proroga; tale meccanismo, per quanto dettato dalla necessità di evitare la temporanea vacanza della definizione dei rapporti tra Stato e gestore dell'infrastruttura e di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, con particolare riguardo all'attuazione dei programmi di investimento riguardanti la manutenzione e la sicurezza della circolazione, rischiava di determinare incertezza, in mancanza della previsione di un termine di scadenza della proroga, sull'effettiva scadenza del contratto in corso e di assecondare eventuali tendenze al prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle procedure amministrative previste per la stipulazione del nuovo contratto”. In tal senso, la Commissione ha subordinato il parere favorevole, tra le altre cose, alla condizione che venisse stabilito “un termine certo e ragionevole del periodo di proroga”.

 

L’aggiornamento è stato poi sottoscritto dalle parti il 10 luglio 2012 e successivamente registrato da parte della Corte dei conti.

 

Nella tabella sottostante si riporta quindi la classificazione delle spese operate dal contratto di programma 2007-2011 come risultante dalle modifiche proposte nello schema di aggiornamento 2010-2011, confrontata con la classificazione delle medesime spese operata dal contratto di programma 2007-2011 come modificato dall’ultimo aggiornamento relativo all’anno 2009.

 

Voce

Contratto di programma 2007-2011
Aggiornamento 2009
(in milioni di euro)

Contratto di programma 2007-2011
Aggiornamento 2010-2011
(in milioni di euro)

Investimenti

79.082

75.228 (+ 7792 impegni programmati per lotti co-struttivi a completamento= 83.020)

Di cui: opere in corso (Tabella A)

Di cui: AV Torino-Milano-Napoli

76.503

32.000

70.630

32.000

Di cui: Investimenti realizzati per lotti costruttivi non funzionali (Tabella A1)

2.579

4.598 (+ 7792 impegni programmati per lotti costruttivi a completamento = 12.390)

Interventi ultimati (Tabella E)

10.955

18.716

 

Con riferimento alla tabella A1 si segnala che in linea generale la disciplina recata dal Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture approvato con il decreto legislativo n. 163 del 2006 consente la suddivisione dell’oggetto di un contratto pubblico in “lotti” solo quando questi siano “funzionali” alla realizzazione del lavoro, in modo da evitare la suddivisione del contratto in lotti con la sola finalità di eludere l’applicazione delle soglie di valore previste dal codice medesimo. Con l’espressione “interventi realizzati per lotti costruttivi non funzionali” si fa riferimento invece alla fattispecie di cui all’articolo 2, comma 232, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), introdotta per quanto concerne la realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro. In tali casi la disposizione consente infatti l’individuazione di specifici “lotti costruttivi”. I relativi progetti sono individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma 232. Il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per tali progetti. In tal senso nella tabella laddove si indicano “impegni programmati per lotti costruttivi a completamento” si fa riferimento non ad investimenti già effettuati ma ad impegni da assumere per garantire la realizzazione dei lotti successivi negli interventi già finanziati per il primo lotto.

In particolare si evidenzia quindi:

§      una diminuzione degli investimenti operati da 79.082 a 75.228 milioni di euro, con una diminuzione degli investimenti in opere in corso; la diminuzione degli investimenti complessivi diviene però un aumento a 83.020 milioni di euro laddove si considerino i 7.792 milioni di impegni programmati per lotti costruttivi a completamento;

§      la conferma dell’entità del finanziamento della tratta ad alta velocità Torino-Milano-Napoli;

§      l’aumento degli investimenti già realizzati per lotti costruttivi (aumento che diviene significativo se si considerano gli impegni programmati per lotti costruttivi a completamento);

In particolare dalla tabella A1 si evince che:

1)   per la realizzazione della linea alta velocità Milano-Genova terzo valico dei Giovi a fronte di risorse già stanziate pari a 1.820 mln di euro, risultano impegni programmatici per 4.380 ml di euro, che vengono subordinati allo stanziamento delle relative risorse da parte dello Stato e, in termini di disponibilità, all’iscrizione nel bilancio dello Stato;

2)   per la realizzazione del nuovo valico del Brennero – quota italiana, a fronte di risorse già stanziate pari a 728 mln di euro risultano impegni programmatici per 3.412 mln di euro, che vengono subordinati allo stanziamento delle relative risorse da parte dello Stato e, in termini di disponibilità, all’iscrizione nel bilancio dello Stato.

§      l’aumento degli interventi ultimati.

 

Si ricorda in fine che l’articolo 37 del decreto-legge n. 1/2012 (c.d. decreto liberalizzazioni)[208] ha inserito tra i compiti dell’Autorità dei trasporti anche l’analisi dell'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'UE e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare. In esito a tale analisi l’Autorità dovrà predisporre, entro il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento.


 

Articolo 1, comma 176
(Rete infrastrutturale ferroviaria)

 

176. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

 

Il comma 176 dell’articolo 1 autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria, con priorità per quelli da realizzare con la tecnica degli “interventi realizzati per lotti costruttivi non funzionali” di cui all’articolo 2, commi da 232 a 234 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).

 

In proposito, la relazione illustrativa e la relazione tecnica al testo originario del disegno di legge precisano che si fa in particolare riferimento al II lotto dei lavori della parte italiana del nuovo valico del Brennero.

 

Al riguardo, si ricorda che la tecnica degli “interventi realizzati per lotti non funzionali” è stata introdotta dall’articolo 2, comma 232, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), per quanto concerne la realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro.

In tali casi la disposizione consente infatti l’individuazione di specifici “lotti costruttivi non funzionali”, in deroga alla disciplina generale recata dal Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture approvato con il decreto legislativo n. 163 del 2006, la quale ammette la suddivisione dell’oggetto di un contratto pubblico in “lotti” solo quando questi siano “funzionali” alla realizzazione del lavoro, in modo da evitare la suddivisione del contratto in lotti con la sola finalità di eludere l’applicazione delle soglie di valore per il ricorso alle diverse procedure di gara previste dal codice medesimo. I progetti dei lotti costruttivi non funzionali sono individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma 232. In particolare, perché il primo lotto costruttivo sia autorizzato dal CIPE:

a)   il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l'utilizzo della procedura anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;

b)   il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

c)   il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

In base al comma 233 il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per tali progetti. In base al comma 234, l’allegato infrastrutture del documento di economia e finanza (DEF) deve dare autonoma evidenza degli interventi realizzati per lotti non funzionali.

 

Si ricorda che la proposta di regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650) presentata dalla Commissione europea il 19 ottobre 2011 colloca il nuovo tunnel del Brennero nell’ambito del corridoio 5 Helsinki-La Valletta, insieme, per la parte italiana, ai collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Calabria, Messina-Palermo e Palermo-La Valetta.

 

Si ricorda che la citata proposta di regolamento ipotizza la realizzazione di una rete TEN-T articolata in due livelli:

§      una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà tutte le infrastrutture transeuropee di trasporto esistenti e programmate a livello nazionale e regionale. Tale rete sarebbe essenzialmente di competenza dei singoli Stati membri e dovrebbe contribuire a rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale;

§      una rete centrale a livello UE o core network, da realizzare entro il 2030, che costituirà la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto in quanto comprenderà quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggiore valore aggiunto europeo quali i collegamenti transfrontalieri mancanti, le principali strozzature e i nodi multimodali, necessari per garantire la libera circolazione di merci e passeggeri all’interno dell’UE. La rete centrale permetterà collegamenti con le reti infrastrutturali di trasporto dei paesi vicini e dovrà rispecchiare l'evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto multimodale. La rete centrale interesserà 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali, 37 aeroporti principali mediante collegamenti ferroviari verso grandi città, 15.000 km di linee ferroviarie ad alta velocità e 35 grandi progetti transfrontalieri per ridurre le strozzature.

 

Come già segnalato con riferimento al comma 3 dell’articolo 2 del presente ddl, nello schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società RFI Spa gestore dell’infrastruttura ferroviaria, da ultimo esaminato dal Parlamento (lo schema è stato trasmesso il 28 maggio 2012; il parere della IX Commissione trasporti della Camera è stato reso nella seduta del 3 luglio 2012; l’aggiornamento è stato poi sottoscritto dalla parti il 10 luglio 2012 e quindi registrato dalla Corte dei conti), si evidenzia che per la realizzazione del nuovo valico del Brennero – quota italiana, a fronte di risorse già stanziate pari a 728 mln di euro risultano impegni programmatici per i lotti ancora da realizzare per 3.412 mln di euro, che vengono subordinati allo stanziamento delle relative risorse da parte dello Stato e, in termini di disponibilità, all’iscrizione nel bilancio dello Stato.

 

In proposito, da ultimo, l’Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF del settembre 2012 (doc. LVII-5-bis) prevede per il secondo lotto del nuovo valico ferroviario del Brennero un costo complessivo di 2.728 milioni di euro; di tale importo risultano disponibili 188,30 milioni, dei quali 16 di provenienza statale e 156,30 derivanti da finanziamenti dell’Unione europea. Il conseguente fabbisogno è di 2.539,70 milioni di euro. Si è ancora in attesa del progetto esecutivo.

Il primo lotto costruttivo risulta invece in fase di realizzazione: esso ha un costo previsto di 280 milioni di euro, totalmente finanziato con 140 milioni di euro di finanziamento statale e 140 milioni di euro di finanziamento dell’Unione europea. E’ previsto anche un terzo lotto costruttivo, del valore di 872 milioni di euro, totalmente da finanziare e per il quale si è in attesa del progetto esecutivo.


 

Articolo 1, comma 177
(
Proroga della sospensione delle azioni esecutive nell’ambito
del piano di riorganizzazione del trasporto ferroviario
regionale campano
)

 

177. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di competenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2013.

 

 

Il comma 177 dell’articolo 1 proroga a tutto il 2013 il periodo nel quale, ai sensi dell’articolo 16, comma 7 del decreto legge n. 83/2012[209], non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale della Campania, nell’ambito dell’attuazione del piano di riorganizzazione e riqualificazione del trasporto ferroviario regionale campano, definito dal medesimo articolo 16, commi da 5 a 10. A normativa vigente, il periodo di sospensione si conclude il 26 giugno 2013.

 

I commi da 5 a 10 del citato articolo 16 del decreto-legge n. 83/2012 intervengono in materia di trasporto ferroviario regionale campano, delineando una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, necessarie a riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania (comma 5)

Il comma 6, per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale, consente al Commissario ad acta nominato ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010 per il riordino delle società partecipate della regione Campania nelle more dei tre mesi previsti per la predisposizione del piano di rientro, di adottare ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, con il vincolo di garantire comunque il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture.

Il nuovo comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, esclude l’applicazione delle procedure di deposito presso il registro delle imprese delle decisioni di fusione (Art. 2502-bis C.C.) e di opposizione dei creditori in caso di fusione (Art. 2503 C.C.).

Il comma 6-ter, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede la revoca senza indugio di tutti gli atti da cui derivino incrementi di spesa, rispetto all’anno 2010, adottati dalle società esercenti il trasporto ferroviario regionale successivamente all’adozione del Piano di stabilizzazione finanziaria della regione, se in contrasto con le prescrizioni del Piano o comunque non strettamente necessari al perseguimento dello stesso.

Il comma 6-quater introdotto anch’esso nel corso dell’esame parlamentare, prevede che il commissario ad acta possa costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 dispone che per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (e quindi fino al 26 giugno 2013) non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle stesse società. Si prevede anche che i relativi debiti insoluti producano, sempre nel periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori. La finalità del comma 7 è quella di assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 e l'efficienza e continuità del servizio di trasporto secondo le modalità di cui al comma 6.

Ai fini della stipula e della successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di rientro, accordo che in base alla norma dovrà essere sottoscritto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, il comma 8 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito tavolo tecnico, senza oneri per la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali per la disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta.

Il comma 9 reca il meccanismo per la copertura finanziaria dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro. In particolare si prevede che la Regione Campania possa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo per le aree sottoutilizzate), di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009 , relativa alla definizione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per la programmazione delle politiche di coesione 2007-2013, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. La disposizione è applicabile nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e subordinatamente all’approvazione dei piani di rientro di cui al comma 5.

A decorrere dall’anno 2013 si prevede invece un meccanismo di copertura che, sia pure con una formulazione non priva di dubbi interpretativi, consente di destinare al finanziamento del sistema di trasporto regionale su ferro la possibilità di aumento dell’aliquota IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF introdotta per porre rimedio alla situazione di disavanzo sanitario della regione Campania.

Il comma 10 provvede infine a differire al sessantesimo giorno successivo all'approvazione dei piani di rientro, i termini per l'approvazione dei bilanci consuntivi delle citate società esercenti il trasporto regionale ferroviario.


 

Articolo 1, comma 178
(Aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni
di assistenza termale)

 

178. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

 

 

Il comma 178 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 170, della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) come in ultimo modificato dai commi 18 e 19 del D.L. 95/2012[210], le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite con cadenza triennale con appositi accordi[211]. stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza Stato-regioni.

Presumibilmente per un errore formale all’interno del testo del comma compare un riferimento all’articolo 81 Cost.

L’autorizzazione di spesa viene fra l’altro prevista per consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell’ambito del SSN, sulla base della sperimentazione di nuovi modelli di assistenza – nell’ambito delle varie forme in cui questa è garantita – al fine di realizzare effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, come fra l’altro previsto dall’articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del D.L. 95/2012.


 

Articolo 1, comma 179
(Contratto di programma con ANAS)

 

179. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 179 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per il 2013, al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e ANAS S.p.A.

 

Si ricorda che il contratto di programma è l’atto che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, amministrazione concedente, e l’ANAS S.p.A., società concessionaria, in ordine agli investimenti per la realizzazione di nuove opere e la manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.

Si segnala che il CIPE, con delibera n. 32/2012 del 23 marzo 2012 (G.U. n. 133 del 9-6-2012), ha assegnato all’ANAS, per il finanziamento del Contratto di programma, annualità 2012, 300 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del D.L. 98/2011, ossia alle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico, secondo la seguente articolazione temporale: 100 milioni per il 2012, 62 milioni per il 2013, 40 milioni per il 2014, 50 milioni per il 2015, 48 milioni per il 2016. L'efficacia dell’assegnazione è subordinata alla stipula del relativo Contratto di programma per l'annualità 2012.

Con la delibera 11 luglio 2012, n. 67, lo stesso CIPE ha espresso parere favorevole sull’atto aggiuntivo al Contratto di programma MIT-ANAS 2011 “Parte investimenti”, che prevede 33,7 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria, nonché sul Contratto di programma MIT-ANAS 2011 “Parte servizi”, che prevede 608,5 milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria, sicurezza, vigilanza, monitoraggio strade e infomobilità. Nella seduta dell’11 luglio 2012, il CIPE ha altresì espresso parere favorevole sul Contratto di programma MIT-ANAS 2012, che prevede 315 milioni per la “Parte investimenti” e 629 milioni di euro per la “Parte servizi”.

Relativamente al Contratto di programma 2011 si ricorda che il CIPE, con la delibera n. 84/2011 del 6 dicembre 2011, ha previsto l'assegnazione di 598 milioni di euro a favore del Contratto di programma ANAS 2010 e 2011 a valere sulle risorse del citato Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico. Con le delibere n. 12 e n. 13 del 2011 il CIPE aveva precedentemente approvato il Contratto di programma ANAS 2011 (e in tale sede prescritto al MIT di trasmettere un quadro complessivo dei Contratti di programma 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, in relazione agli investimenti realizzati e alle risorse percepite da ANAS S.p.A. anche a seguito dei provvedimenti normativi: legge n. 296/2006, decreto-legge n. 78/2009 e decreto-legge n. 78/2010) e assegnato, a carico delle residue disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del D.L. 112/2008, 330 milioni di euro ad ANAS per il finanziamento del Contratto di programma 2011.


 

Articolo 1, comma 180
(Differimento di termini concernenti il riassetto
delle funzioni di ANAS)

 

180. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013» e le parole: «predispongono lo schema di convenzione che successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «sottoscrivono la convenzione»;

b) al comma 9 le parole: «1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2013».

 

 

Il comma 180 modifica i termini temporali previsti dai commi 6 e 9 dell’art. 36 del D.L. 98/2011, che riguardano il riassetto delle funzioni in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale previsto dall’articolo citato in considerazione del fatto che tali termini risultano superati.

Un’ulteriore modifica al comma 6 è finalizzata ad espungere il riferimento alla soppressa Agenzia per le infrastrutture stradali.

Si ricorda che il D.L. 98/2011, all'articolo 36, commi 1-10, aveva previsto, nell’ambito di un riassetto delle funzioni in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Nelle more dell’adozione dello statuto della nuova Agenzia, l’art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 s.m.i. ha previsto, in caso di mancata adozione entro il 30 settembre 2012 dello statuto e del D.P.C.M. di individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, la soppressione dell'Agenzia stessa e il trasferimento al MIT, a decorrere dal 1° ottobre 2012, delle attività e dei compiti già attribuiti alla medesima.

Con il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, il MIT ha provveduto all’istituzione della Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, cui sono state affidate le funzioni indicate dalle lettere b)-f) del comma 2 dell’art. 36, del D.L. 98/2011, che inizialmente erano state affidate all’Agenzia.

 

Il comma 6 dell’art. 36 del D.L. 98/2011 prevedeva, nel testo previgente, che entro il 31 dicembre 2011 il MIT e l’ANAS predisponessero lo schema di convenzione da sottoporre alla sottoscrizione dell’Agenzia.

Il riferimento all’Agenzia viene soppresso e viene stabilito che MIT e ANAS non predispongano più la convenzione ma che provvedano direttamente a sottoscriverla. Viene poi fissato il nuovo termine del 30 giugno 2013.

La novella al comma 9, relativo alla riorganizzazione dell’ANAS, modifica il termine per l’approvazione (con decreto interministeriale) del nuovo statuto dell’ANAS, che viene differito dall’ormai scaduto 1° gennaio 2012 al prossimo 30 marzo 2013.


 

Articolo 1, comma 181
(Strada statale n. 652 - Tirreno-Adriatica)

 

181. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti della Strada statale n. 652 - Tirreno-adriatica di cui all'articolo 144, comma 7, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

 

 

Il comma 181 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti della S.S. n. 652 – Tirreno-Adriatica di cui all’art. 144, comma 7, lett. d), della L. 388/2000.

Il citato comma 7 dell’art. 144 della L. 388/2000 (finanziaria 2001), al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti, ha attribuito all'ANAS stanziamenti destinati ad una serie di opere stradali, tra cui, alla lettera d), la “tirreno-adriatica (strada statale n. 652)” per un importo massimo di 20 miliardi di lire per gli anni 2001 e 2002, e 30 miliardi di lire per l'anno 2003.


 

Articolo 1, comma 182
(
Dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo)

 

182. Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo, è concesso un contributo straordinario di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

 

 

Il comma 182 prevede la concessione di un contributo straordinario di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo.

Si fa notare che la delibera CIPE n. 8/2012 reca l’assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno e che in tale delibera non risultano assegnate risorse alla regione Abruzzo.

Si ricorda altresì che in attuazione dell’art. 2, comma 240, della L. 191/2009, che ha previsto piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da attuare anche attraverso accordi di programma con le regioni interessate, in data 16 settembre 2010 è stato siglato l’accordo di programma tra Ministero dell'ambiente e Regione Abruzzo, mentre con il D.P.C.M. 8 marzo 2011 è stato nominato il Commissario delegato per l’attuazione dell’accordo.


 

Articolo 1, comma 183
(Rinegoziazione delle concessioni delle autostrade A24 e A25)

 


183. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle O.P.C.M. n. 3274 del 2003 e n. 3316 del 2003 e successive modificazioni, per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade, nonché per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, rinegozia con la società concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza.


 

 

Il comma 183 prevede che il Governo possa procedere, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, ad una rinegoziazione con la società concessionaria delle autostrade A24-A25[212] delle condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza.

La stessa norma prevede, come condizione necessaria per procedere alla citata rinegoziazione, che i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei seguenti interventi (previsti dalla normativa vigente) siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa:

§         adeguamento sismico e messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti dell’ordinanza di protezione civile n. 3274/2003, come modificata e integrata dall’ordinanza n. 3316/2003;

Si ricorda che l’art. 2, comma 3, dell’O.P.C.M. 3274/2003 (recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica») ha previsto l’obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto 21 ottobre 2003 che ha individuato, quali infrastrutture da sottoporre a verifica, tutte le autostrade.

§         adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del D.Lgs. 264/2006;

L’art. 10 del citato decreto prevede l’adeguamento delle gallerie autostradali ai criteri fissati dalla direttiva 2004/54/CEE (di cui il D.Lgs. 264/2006 consente il recepimento nell’ordinamento nazionale) entro il 30 aprile 2019.

§         adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale;

§         lavori di manutenzione straordinaria delle predette autostrade;

§         realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009 che ha colpito la regione Abruzzo.


 

Articolo 1, commi 184-188
(Autorizzazione di spesa per il sistema Mo.SE. e finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia)

 


184. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400 milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016.

185. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 184 del presente articolo è destinata, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.

186. Al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia è autorizzato il trasferimento all'Autorità portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015.

187. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798».

188. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, con l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come da ultimo modificato dal comma 187 del presente articolo, si procede a garantire l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate per il 2012 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.


 

 

Il comma 184, per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del sistema MO.S.E., autorizza la spesa complessiva di 1.150 milioni di euro nel periodo 2013-2016, così ripartiti: 45 milioni per l’anno 2013, 400 milioni per il 2014, 305 milioni per il 2015 e 400 milioni per il 2016.

Nel ricordare che l’opera è compresa nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta “legge obiettivo”), si segnala che, secondo quanto riportato nell’aggiornamento del Programma presentato al Parlamento - in data 1° ottobre 2012 - in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato II), e precisamente nella Tabella 0, i cui dati sono aggiornati al mese di giugno 2012, il costo totale dell’opera è indicato in 5.493,16 milioni di euro, di cui 4.258,89 disponibili. Pertanto il fabbisogno residuo sarebbe pari a 1.234,27, che quindi risulterebbe quasi interamente coperto dallo stanziamento recato dal comma in esame.

Per approfondimenti sullo stato di attuazione dell’opera e sulle sue caratteristiche si rinvia alla relativa scheda n. 64 “Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema MO.S.E.”[213] tratta dal VII Rapporto sullo stato di avanzamento della “legge obiettivo”, curato dal Servizio Studi della Camera, presentato all’VIII Commissione nel mese di dicembre 2012. Si segnala, inoltre, che con la delibera del CIPE n. 87/2011 (pubblicata sulla G.U. del 30 aprile 2012) è stato autorizzato l’utilizzo dell’incremento del capitale mutuato a valere sui residui limiti di impegno di cui alle delibere CIPE n. 40/2004 e n. 75/2004, per un importo massimo di 36,7 milioni di euro, e sono stati assegnati 600 milioni di euro al Consorzio Venezia Nuova, a valere sulle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico di cui all’art. 32, comma 1, del decreto-legge 98/2011, e successive modificazioni, secondo la seguente scansione temporale: 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 e 200 milioni per l’anno 2016.

 

Il comma 185 reca una norma finalizzata a consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della L. 798/1984 (“Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia“).

Si tratta dei seguenti interventi, di competenza regionale o comunale:

§       opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario e impianti di depurazione;

§       opere di ristrutturazione dell'ospedale civile dei SS. Giovanni e Paolo;

§       acquisizione e restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;

§       opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;

§       assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

§       acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale.

Per il finanziamento di tali interventi il comma destina, a decorrere dal 2014, una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma precedente, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, previa ripartizione del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo di cui all’art. 4 della L. 798/1984.

Si fa notare che nelle disposizioni richiamate dalla L. 798/1984 si fa riferimento ai soli comuni di Venezia e Chioggia, poiché il comune di Cavallino Treporti è stato istituito successivamente, con la L.R. 29 marzo 1999, n. 11, scorporando da Venezia il territorio dell'ex quartiere 9 "Cavallino-Treporti", in seguito all’esito di apposito referendum tenutosi in data 13 dicembre 1998.

 

Il comma 186, al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d’altura davanti al Porto di Venezia, autorizza il trasferimento all’Autorità Portuale di Venezia di 5 milioni di euro per il 2013 e di 95 milioni di euro per il 2015.

Nel sito web del Porto di Venezia si legge che la citata piattaforma d'altura sarà realizzata a circa 8 miglia nautiche al largo della bocca di porto di Malamocco e consentirà “alle più grandi navi di oggi e di domani di toccare il porto di Venezia senza scavare ulteriormente i canali lagunari” nonché di “aumentare la sicurezza della navigazione all’interno della laguna”. Inoltre il terminal “sarà collegato agli impianti della costa attraverso un oleodotto. In questo modo le navi petroliere saranno estromesse dalla laguna, attuando quanto previsto dalla legislazione speciale per Venezia”[214].

Si fa notare che l’opera risulta inclusa nel Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS) di cui alla L. 443/2001 (c.d. legge obiettivo). Essa infatti è ricompresa nell’elenco delle opere recato dal 10° Allegato Infrastrutture (Tabella 0) presentato, nell’ottobre scorso, in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012.

Secondo quanto riportato nel citato allegato, il costo dell’opera (indicata come “Hub portuale di Venezia: porto di altura ed allacci”) risulta essere di 2.467 milioni di euro, di cui 1.732 milioni già disponibili e 735 ancora da reperire. Quanto allo stato di attuazione dell’opera, nell’allegato viene indicata la fase della progettazione preliminare.

 

Il comma 187 modifica la denominazione del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico (istituito dall’art. 32, comma 1, del D.L. 98/2011), al fine di ricomprendere anche gli interventi di cui all’art. 6 della L. 798/1984, vale a dire gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia aventi contenuto prettamente urbanistico (acquisizione di aree, restauro di immobili, opere di urbanizzazione). Come già rilevato, Cavallino Treporti non è indicato dall’art. 6 della L. 798/1984, ma è ovviamente incluso nell’ambito di applicazione dato che, all’atto dell’entrata in vigore della norma, faceva parte del comune di Venezia.

 

Il comma 188 quantifica in 50 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2012, la quota del Fondo di cui al comma precedente destinata al finanziamento degli interventi di competenza dei comuni di Venezia (e Cavallino Treporti) e Chioggia di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Lo stesso comma prevede l’emanazione di apposita delibera del CIPE di assegnazione dei fondi e conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.

Si ricorda che nella seduta del 26 ottobre scorso il CIPE ha approvato una delibera (non ancora pubblicata nella G.U.) che provvede a rimodulare il Fondo di cui trattasi, le cui risorse erano state in gran parte precedentemente assegnate con una serie di delibere emanate nel corso del 2011 e del 2012, al fine - dichiarato nel comunicato emanato dal medesimo Comitato - di “coprire i tagli per 537,8 milioni di euro previsti da recenti disposizioni legislative”.

Si ricorda che il Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico è esposto nella Tabella E della presente legge, cui si rinvia.


 

Articolo 1, commi 189-206
(Misure di prevenzione patrimoniali)

 


189. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente.»;

b) all'articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudizi aria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.»;

c) all'articolo 48:

1) al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

2) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.»;

d) all'articolo 51:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Regime-fiscale e degli oneri economici)»;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.»;

e) all'articolo 110, comma 2:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni»;

f) all'articolo 111:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze.»;

2) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»;

g) all'articolo 113:

1) al comma 2, dopo le parole: «apposita convenzione» la parola: «non» è sostituita dalla seguente: «anche»;

2) al comma 3, dopo le parole: «apposite convenzioni» la parola: «non» è sostituita dalla seguente: «anche»;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità. di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.»;

h) dopo l'articolo 113 è aggiunto il seguente:

«Art. 113-bis. - (Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.».

i) all'articolo 117:

1) il comma 2 è soppresso;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «del comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 113-bis, commi 1, 2 e 3»;

l) all'articolo 118, comma 1:

1) le parole: «e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

190. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.».

191. Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dagli enti pubblici economici in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, può, entro la data del 30 settembre 2013, presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda di inquadramento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

192. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

193. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni recate dai commi da 189 a 192.

194. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.

195. La disposizione di cui al comma 194 non si applica quando, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata.

196. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 195 si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204.

197. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca sono estinti di diritto.

198. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a 206. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che:

a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene;

b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).

199. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.

200. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di proceduta penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti dell'ordinanza di accertamento. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la richiesta proposta ai sensi del comma precedente è comunicato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007, alla Banca d'Italia.

201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

202. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201 è versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti.

203. Terminate le operazioni di cui al comma 202, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma 202. Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo.

204. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

205. Per i beni di cui al comma 194, confiscati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alle operazioni di cui ai commi 201, 202 e 203, decorsi dodici mesi dalla scadenza del predetto termine.

206. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai creditori di cui al comma 198 a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet:

a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205;

b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a);

c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.


 

 

Il comma 189 novella il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. n. 159 del 2011).

 

In particolare, la lett. a) modifica la disciplina dell’art. 24 del Codice, relativo alla confisca di prevenzione. La novella al comma 2 fa conseguire al mancato deposito del decreto di confisca da parte del tribunale entro il termine previsto (un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario) la perdita di efficacia del sequestro. Allo stesso comma 2 viene aggiunto un periodo che stabilisce la sospensione del citato termine per il tempo eventualmente necessario ad accertamenti peritali sui beni sequestrati.

 

Le lettere b), c) e d) intervengono su norme relative alla gestione dei beni mobili sequestrati, sulle destinazioni di beni e somme confiscate nonché sul regime fiscale dei redditi derivanti dai beni oggetto di sequestro e confisca.

La lett. b) aggiunge quattro commi (da 5-bis a 5-quinquies) all’art. 40 (Gestione dei beni sequestrati) del Codice antimafia. Il comma 5-bis riprende il contenuto del vigente comma 12 dell’art. 48 (a sua volta riformulato dalla lett. b)), stabilendo il possibile affidamento in custodia giudiziale dei beni mobili sequestrati da parte del tribunale (vengono, tuttavia, esclusi navi, natanti e aerei) agli organi di polizia ovvero all’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d’ora in poi: l’Agenzia), o ad altri organi dello Stato o ad enti pubblici non economici ed enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale; la nuova collocazione della norma risponde ad esigenze sistematiche (il nuovo comma 12 dell’art. 48 concerne ora i soli beni confiscati, v. ultra).

Con i commi successivi (da 5-ter a 5-quinquies), esclusa l’ipotesi di revoca del sequestro, viene introdotta ex novo la possibilità di vendita anticipata dei beni mobili sequestrati (quindi prima della confisca) ove la loro amministrazione sia causa di rilevanti diseconomie o vi sia pericolo di un loro deterioramento. La procedura di vendita parte dalla relativa richiesta al tribunale da parte dell’amministrazione giudiziaria o dell’Agenzia; se non decide per la distruzione dei beni mobili, il tribunale ne dispone la vendita ed il ricavato viene fatto affluire per il 50% al Fondo unico giustizia e per l’altro 50% all’Agenzia; in caso di mancata confisca dei beni, i proventi versati al Fondo sono destinati all’avente diritto, comprensivi degli interessi maturati.

 

La lett. c) del comma 189 modifica l’art. 48 (Destinazione dei beni e delle somme) del Codice antimafia. Una prima novità, avente natura di coordinamento, consiste nella soppressione, al comma 1, lett. b) dell’art. 48, della possibilità per l’Agenzia di distruggere i beni mobili confiscati in caso di antieconomicità della vendita. Dalla riformulazione del comma 12 deriva il possibile impiego dei beni mobili confiscati, sia da parte dell’Agenzia che di organi statali, di enti territoriali o associazioni di volontariato.

La lett. d) novella l’art. 51 (ora rubricato “Regime fiscale e degli oneri economici”) del Codice antimafia, aggiungendo due commi. Il comma 3-bis precisa che i beni immobili sequestrati e confiscati sono esenti da imposte e tasse fino alla loro assegnazione o destinazione; se la confisca è revocata, si prevede l’applicazione delle imposte sul bene immobile, dovute per il periodo di amministrazione giudiziaria. Il comma 3-ter dell’art. 51 stabilisce che l’Agenzia può chiedere la sanatoria gratuita delle eventuali opere sugli immobili confiscati (comma 3-ter).

La successiva lett. e) del comma 189 modifica l’art. 110, comma 2, del Codice antimafia, relativo ai compiti dell’Agenzia.

La novella prevede l’ausilio dell’Agenzia all'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati (lett. c) e nell’amministrazione e destinazione dei beni confiscati (lett. e), oltre che nel corso delle indagini per i gravi reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (tra cui l’ associazione mafiosa, la tratta, l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti), anche per i delitti previsti dall’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 (L. 356/1992) comprendente, in particolare, una serie di reati contro la P.A. ed un lungo catalogo di reati associativi.

La lett. f) interviene sulla disciplina relativa agli organi dell’Agenzia prevedendo che nel Consiglio direttivo, presieduto dal Direttore (art. 111 del Codice antimafia), due dei quattro membri debbano essere esperti in gestioni aziendali e patrimoniali (prendono il posto del rappresentate del Ministero dell’interno e del Direttore dell’agenzia del demanio). Una seconda novella all’art. 111 esclude che possano essere corrisposti gettoni di presenza o altri emolumenti per la partecipazioni alle sedute degli organi dell’Agenzia.

La lett. g) modifica in più punti l’art. 113 del Codice antimafia (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia). Ai commi 2 e 3 viene precisato che le convenzioni relative alla stima e alla manutenzione dei beni confiscati custoditi, concluse tra Agenzia ed Agenzia del demanio, nonché quelle concluse tra l’Agenzia ed altre amministrazioni ed enti pubblici, comprese le Agenzie fiscali, possano anche avere natura onerosa. Con un comma aggiuntivo 3-bis viene, poi, data possibilità all’Agenzia, in relazione alla vendita e alla liquidazione di aziende confiscate in via definitiva, di ricorrere mediante apposita convenzione (anche onerosa) a società a capitale pubblico totale o prevalente.

La lett. h) del comma 189 introduce nel Codice antimafia il nuovo art. 113-bis, rubricato Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell’agenzia.

La nuova disposizione conferma, anzitutto, la previsione sulla dotazione organica del personale dell’Agenzia (30 unità complessive) - ora stabilita, con provvedimento del Direttore, per la prima fase dell’attività dell’Agenzia dall’art. 117 del Codice (nonché dall’art. 6 del regolamento attuativo, D.P.R. 235 del 2011) – integrandola con l’autorizzazione a dotarsi di ulteriore personale civile e militare della pubblica amministrazione e di enti pubblici economici (comandato o distaccato, anche in deroga alla vigente normativa sulla mobilità) fino ad un massimo di 100 unità.

L’art. 113-bis detta ulteriori disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale dell’Agenzia anche allo scopo di ovviare alla scadenza temporale (31 dicembre 2012) sia dei comandi, distacchi e fuori ruolo[215] dei dipendenti dell’Agenzia provenienti da altre amministrazioni pubbliche sia dei contratti a tempo parziale stipulati nella prima fase di funzionamento dell’Agenzia.

Viene previsto, quindi, che fino al 31 dicembre 2013 le assegnazioni temporanee del citato personale possano avvenire anche per un periodo superiore a 3 anni (in deroga alla disciplina generale del TU pubblico impiego) e che per esigenze di funzionalità dell’Agenzia, sia possibile al Direttore, fino al 31 dicembre 2016, stipulare contratti a tempo determinato[216]; ciò potrà, tuttavia avvenire sia nei limiti della disponibilità finanziaria che dei limiti di organico indicati (le citate 30 unità). Ad integrazione di tale disciplina, il comma 191 (v. ultra) consente al personale pubblico in servizio presso l’Agenzia al momento dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2013 (dunque, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo), di presentare domanda di immissione nei ruoli dell’Agenzia.

La lett. i) del comma 189 modifica la disciplina transitoria del Codice antimafia (art. 117) coordinandone il contenuto con quello delle nuove disposizioni dell’art. 113-bis del Codice, introdotte dalla lett. h).

La successiva lett. l) aumenta le dotazioni finanziarie dell’Agenzia per fare fronte agli oneri derivanti dalla sua istituzione e dal suo funzionamento, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale. Novellando l’art. 118 del Codice antimafia, le risorse in favore dell’Agenzia, previste in 4,2 mln di euro all’anno per il biennio 2011-2012, sono aumentate, a decorrere dal 2013, a 5,472 mln di euro.

 

Il comma 190 dell’art. 1 della legge di stabilità novella l’art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, che consente la c.d. confisca penale di valori ingiustificati[217], coordinandolo con la modifica apportata all’art. 110, comma 2, del Codice antimafia (v. sopra).

 

In particolare, attualmente il comma 4-bis dell’art. 12-sexies consente che disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, contenute nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. n. 159/2011), possano essere applicate anche a questa particolare forma di confisca penale, e anche quando si procede per delitti diversi rispetto a quelli elencati nell’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. (ad esempio, per taluni delitti contro la pubblica amministrazione); il tribunale deve nominare un amministratore ed i beni sono comunque gestiti in base al Codice antimafia, anche quando la confisca penale riguarda delitti di minor allarme sociale.

Sostituendo il comma 4-bis, viene soppresso il periodo che si riferisce ai delitti diversi da quelli elencati dall’art. 51, comma 3-bis, in quanto, con disposizione di carattere generale, è intervenuto sull’art. 110 del Codice che espressamente dispone ora che l’Agenzia coadiuva l’autorità giudiziaria anche nei procedimenti di sequestro e confisca per questi delitti.

 

Il comma 191 consente, come accennato, al personale in servizio presso l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati al momento dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2013, che proviene da amministrazioni pubbliche (e si trova dunque in posizione di comando, distacco o fuori ruolo), di presentare domanda di inquadramento nei ruoli dell’Agenzia.

La domanda dovrà essere presentata entro il 20 settembre 2013 con le modalità previste dal D.P.R. n. 235 del 2011[218]. Dovranno comunque essere rispettate le dotazioni organiche dell’Agenzia, previste dall’art. 113-bis del Codice (introdotto dal medesimo d.d.l. stabilità, v. sopra) e sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda di inquadramento anteriormente all'entrata in vigore della legge di stabilità.

 

Il comma 192 esclude l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dall’applicazione delle disposizioni in tema di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012[219].

Il comma 193 stabilisce che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità dovranno essere modificati i regolamenti attuativi del Codice antimafia previsti dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011, così da adeguarne le disposizioni alle modifiche testé commentate.

 

Si ricorda che l’art. 113, comma 1, del Codice prevede che, con uno o più regolamenti, siano disciplinati: a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia. Il governo ha provveduto con il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 235; b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati. Il governo ha provveduto con il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234; c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria. Il governo ha provveduto con il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 233.

 

I commi successivi dell’articolo 1 della legge disciplinano una nuova procedura di liquidazione dei diritti di credito assistiti da garanzie reali sui beni confiscati, in virtù della quale l’ammontare complessivo dei pagamenti non può comunque superare il limite del minore importo del 70% dei beni stessi o del ricavato della loro liquidazione.

La nuova procedura è destinata ad operare al di fuori del Codice, relativamente alle misure di prevenzione patrimoniali delle quali sia stata proposta l’applicazione prima del 13 ottobre 2011.

 

Analiticamente, il comma 194 stabilisce che con l’entrata in vigore della legge di stabilità 2013 non possono più essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive sui «beni confiscati all’esito di procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I» del Codice antimafia, ovvero sui beni rispetto ai quali la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sia intervenuta prima del 13 ottobre 2011.

 

Si ricorda che il Codice rappresenta una sorta di testo unico delle misure di prevenzione, ovvero che tutte le misure di prevenzione previste dall’ordinamento sono confluite nel decreto legislativo n. 159/2011. Conseguentemente, la mancata applicazione del libro I può derivare esclusivamente dalla norma transitoria di cui all’art. 117 che prevede che «le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto [13 ottobre 2011], sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti».

 

I successivi due commi introducono un’eccezione al principio affermato dal comma 194 e stabiliscono che le azioni esecutive possono essere proseguite se al momento dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2013 il bene è già stato trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata (comma 195). In questi casi, comunque, nella distribuzione delle somme ricavate si applica il limite di cui al comma 10-sexiesdecies (v. infra) e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia (comma 196).

 

In tutti gli altri casi, le azioni esecutive sono dunque interrotte e valgono le seguenti regole:

§      gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto (comma 197);

§      possono essere soddisfatti, nei limiti e con le procedure di seguito descritte, soltanto i seguenti soggetti (comma 198):

-      i creditori muniti di ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione;

-      i creditori che hanno trascritto un pignoramento anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione;

-      i creditori che, alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013 sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il suddetto pignoramento;

§      tali soggetti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità, devono proporre al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, domanda di ammissione al credito (comma 199);

 

La domanda dovrà contenere di elementi prescritti dall’art. 58, comma 2, del Codice e dunque: a) le generalità del creditore; b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti; c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi; d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

 

§      Il giudice compie le prescritte verifiche ed eventualmente ammette con ordinanza il credito al pagamento, dandone comunicazione all’Agenzia nazionale. Si applicano le disposizioni dell’articolo 666 del codice di procedura penale ma la proposizione dell’impugnazione non sospende gli effetti dell’ordinanza di accertamento del credito (comma 200).

§      se il giudice rigetta la domanda di ammissione al credito, il relativo provvedimento deve essere comunicato alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 231 del 2007, che disciplina lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Autorità e Forze di polizia nell’ambito della prevenzione del riciclaggio (comma 200);

§      una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande (ovvero i 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità), decorre l’ulteriore termine di 12 mesi a disposizione dell’Agenzia nazionale per (comma 201):

-      individuare beni dal valore di mercato non inferiore al doppio dell’ammontare dei crediti ammessi;

-      procedere alla liquidazione dei suddetti beni con le modalità disciplinate dal Codice antimafia (artt. 48 e 52);

§      per il tempo necessario alla liquidazione dei crediti ammessi, le somme ricavate dalla liquidazione dei beni sono versate ad una gestione separata del Fondo unico giustizia (comma 202); in esito alla liquidazione, le somme che residuano affluiranno al Fondo unico giustizia per essere riassegnate come previsto ordinariamente, ai sensi del decreto-legge n. 143/2008, istitutivo del Fondo (comma 204);

§      quanto alla liquidazione dei crediti ammessi, terminate le operazioni di cui al comma 202, l’Agenzia deve (comma 203):

-      individuare per ciascun bene, anche non sottoposto a liquidazione, i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso;

-      formare il relativo piano di pagamento, assicurando di non effettuare pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70% del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso;

-      comunicare il piano di pagamento ai creditori interessati (con raccomandata A/R o posta elettronica certificata);

-      procedere ai pagamenti (rispettando l’ordine indicato dall’art. 41 del Codice), ponendo le somme a carico della gestione separata del Fondo.

§      Contro il piano di pagamento, entro 10 giorni dalla comunicazione, possono proporre opposizione i creditori concorrenti. Il tribunale provvede in composizione monocratica con procedimento camerale. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo.

 

Quando la misura di prevenzione patrimoniale è stata proposta prima del 13 ottobre 2011, ma la confisca del bene è disposta dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2013, il termine di 180 giorni per presentare la domanda di ammissione al credito decorrono dal momento in cui la confisca diviene definitiva e dallo spirare di detto termine decorrono i 12 mesi a disposizione dell’Agenzia per svolgere le restanti operazioni (comma 205).

 

Infine, il comma 206 stabilisce che l’Agenzia debba, entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2013 (ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva), comunicare ai creditori indicati dal comma 198, mediante posta elettronica certificata o avviso pubblicato sul proprio sito internet:

§      che possono presentare domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205;

§      il termine di scadenza della domanda;

§      ogni ulteriore informazione sulla procedura utile ad agevolare la domanda.


 

Articolo 1, comma 207
(Alleggerimento delle sanzioni per mancato rispetto del Patto per gli enti locali che dismettono partecipazioni)

 


207. In via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intende così ridefinita: è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.


 

 

Il comma 207 dell’articolo 1 dispone un alleggerimento delle sanzioni per gli enti locali assegnatari dei contributi per le finalità di cui all’articolo 6 della legge n. 798/1984 - nello specifico Venezia e Chioggia - i quali non hanno raggiunto l’obiettivo finanziario del Patto di stabilità 2012 a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell’esercizio 2012.

La mancata erogazione deve essere oggetto di attestazione da parte dell’ente locale, inviata secondo la procedura di cui al comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, vale a dire entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento[220].

La legge n. 798/1984, recante “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia”, prevede, all’art. 6, che la somma di 145 miliardi di lire destinata ad una serie di interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia, sia principalmente utilizzata: per l’acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili; per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale; per la acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale. Si fa notare che nelle disposizioni richiamate dalla L. 798/1984 si fa riferimento ai soli comuni di Venezia e Chioggia, poiché il comune di Cavallino Treporti è stato istituito successivamente, con la L.R. 29 marzo 1999, n. 11, scorporando da Venezia il territorio dell'ex quartiere 9 "Cavallino-Treporti", in seguito all’esito di apposito referendum tenutosi in data 13 dicembre 1998; tale comune è, pertanto, incluso nell’ambito di applicazione della predetta norma dato che, all’atto dell’entrata in vigore della norma medesima, faceva parte del comune di Venezia.

Si segnala, inoltre, che i commi 185 e 188 dell’articolo in esame recano disposizioni finalizzate al rifinanziamento dei citati interventi.

 

In particolare, per tali enti, in via straordinaria, per il solo anno 2013:

§      non si applica la sanzione per il mancato rispetto del Patto prevista dall’articolo 7, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 149/2011, consistente nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo[221];

§      viene ridefinita la sanzione per il mancato rispetto del Patto disposta dal medesimo articolo 7, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 149 - consistente nella riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato[222] - introducendo un limite massimo alla riduzione, nella misura del 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

 

In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.


 

Articolo 1, comma 208
(Linea ferroviaria Torino-Lione)

 

208. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.

 

 

Il comma 208 dell’articolo 1 autorizza la spesa di 60 milioni di euro per il 2013, 100 milioni di euro per il 2014, 680 milioni di euro per il 2015 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029 per il finanziamento di studi, progetti, lavori preliminari e definitivi connessi alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

 

La linea ferroviaria Torino-Lione risulta attualmente collocata nel corridoio 5 Lisbona-Kiev della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T. Da ultimo, la proposta di regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650) presentata dalla Commissione europea il 19 ottobre 2011, nel riorganizzare la rete, colloca il collegamento nel corridoio 3 Mediterraneo della Rete centrale: il corridoio 3 va da Algeciras (Spagna) fino alla frontiera ungherese e comprende, per la parte italiana, anche i collegamenti Milano-Brescia, Brescia-Venezia-Trieste, Milano-Mantova-Venezia-Trieste e Trieste-Divača.

 

Si ricorda che la citata proposta di regolamento ipotizza la realizzazione di una rete TEN-T articolata in due livelli:

§      una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà tutte le infrastrutture transeuropee di trasporto esistenti e programmate a livello nazionale e regionale. Tale rete sarebbe essenzialmente di competenza dei singoli Stati membri e dovrebbe contribuire a rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale;

§      una rete centrale a livello UE o core network, da realizzare entro il 2030, che costituirà la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto in quanto comprenderà quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggiore valore aggiunto europeo quali i collegamenti transfrontalieri mancanti, le principali strozzature e i nodi multimodali, necessari per garantire la libera circolazione di merci e passeggeri all’interno dell’UE. La rete centrale permetterà collegamenti con le reti infrastrutturali di trasporto dei paesi vicini e dovrà rispecchiare l'evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto multimodale. La rete centrale interesserà 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali, 37 aeroporti principali mediante collegamenti ferroviari verso grandi città, 15.000 km di linee ferroviarie ad alta velocità e 35 grandi progetti transfrontalieri per ridurre le strozzature.

Il nuovo collegamento ferroviario Torino Lione risulta inserito nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta “legge obiettivo”) nel “Sistema Valichi”[223].

 

L’articolo 19, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), al fine di assicurare le realizzazione della linea ferroviaria Torino/Lione e garantire lo svolgimento dei lavori relativi al cunicolo esplorativo de La Maddalena, ha disposto che i siti della Galleria del comune di Chiomonte, individuati per l’installazione del tunnel di base delle predetta linea, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.

Il 30 gennaio 2012 i governi italiano e francese hanno firmato a Roma un nuovo accordo intergovernativo per la realizzazione della linea Torino-Lione, che specifica, tra l’altro, il tracciato del progetto e la ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera.

Si segnala altresì che, con delibera n. 6 del 20 gennaio 2012, nell’ambito della ridefinizione del quadro finanziario complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2012-2015, l'opera è stata inserita nella tabella "1 - Quadro delle riduzioni di spesa sul Fondo Infrastrutture", con una riduzione di 12 milioni pari all'intero importo assegnato con delibera CIPE 86/2010, e nella tabella "4 - Assegnazioni a interventi indifferibili e provvisti di titoli giuridici perfezionati (art. 33, comma 3, legge n. 183/2011)", con una assegnazione di importo pari alla riduzione.

Il CIPE, con delibera n. 23 del 23 marzo 2012, ha assegnato 10 milioni per le opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale dell’opera e, con delibera n. 22 dello stesso giorno, 20 milioni per lavori relativi alla Stazione di Rebaudengo, nell’ambito delle opere prioritarie connesse con la detta linea, a valere sul Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011.

 

Si segnala, inoltre, che l’Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (doc. LVII-5-bis), trasmesso al Parlamento il 1° ottobre 2012, prevede nella Tabella 0:

§      per la parte italiana del tunnel ferroviario del Frejus, che risulta allo stadio di progetto preliminare, un costo di 4.272 milioni di euro aggiornato al mese di giugno 2012; di tale importo risultano disponibili 916 milioni e pertanto il conseguente fabbisogno è di 3.356 milioni di euro;

§      per il cunicolo esplorativo de La Maddalena, che risulta in fase di realizzazione, un costo di 143 milioni di euro aggiornato al mese di giugno 2012, che risulta totalmente coperto dai finanziamenti disponibili.

Da ultimo, per una descrizione della storia dell’opera e del suo stato di attuazione al 30 settembre 2012 è possibile consultare la relativa scheda allegata al 7° rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo” predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati.


 

Articolo 1, commi 209 e 210
(Completamento del Sistema digitale Radiomobile
e standard Te.T.Ra.)

 


209. Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predispone un programma straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione può assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni di euro per l'anno 2014.

210. Presso il Ministero dell'interno, è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 209, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui al comma 209, sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma.


 

 

Il comma 209 prevede che il Ministro dell'interno, al fine di definire il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, predisponga un programma straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. considerata necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione di tale programma, l'Amministrazione viene, altresì, autorizzata ad assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori.

Per le finalità di cui sopra è consentita la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per l’anno 2014.

 

Si ricorda che l‘art. 6 della L. 1 aprile 1981, n. 1216 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) reca la disciplina concernente il coordinamento e la direzione unitaria delle forze di polizia stabilendo quali siano i compiti spettanti al Dipartimento della pubblica sicurezza ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica. Per l'espletamento di tali funzioni si prevede che sia assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, mentre per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti, a tempo determinato, incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

Il sistema TETRA (TErrestrial Trunked RAdio,) rappresenta uno standard di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, usato principalmente dalle forze di pubblica sicurezza e militari e dai servizi di emergenza oltre che dai servizi privati civili. Il sistema garantisce un particolare grado di riservatezza o confidenzialità delle comunicazioni ottenuta mediante cifratura delle trasmissioni in aria usando una unica chiave comune a tutti gli utenti, oppure chiavi individuali e di gruppo rigenerate su base sessione.

 

Il comma 210, istituisce presso il Ministero dell'interno, la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra, con il compito di formulare pareri sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dello stesso, su ciascuna fornitura o progetto.

La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-Iogistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta:

- dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione;

- da un rappresentante della Polizia di Stato;

- da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

- da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;

- da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

- da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

- da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato.

Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso.

 

La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può anche decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all’attuazione del programma di cui al presente comma sono stipulati dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione.

 

Il comma 210 riproduce il contenuto dell’art. 33, comma 7-bis del decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 18 dicembre 2012).

Si ricorda, infatti, che quanto disciplinato dai commi 209 e 210 era stato già oggetto di analoga proposta emendativa al disegno di legge di conversione del citato D.L. 95/2012; tuttavia, nel corso dell’iter, la parte relativa al completamento del Sistema Te.T.Ra., qui prevista dal comma 209, è stata espunta permanendo, nel testo definitivo soltanto la prescrizione concernente la suddetta Commissione.

 

Si segnala l’opportunità di un coordinamento del comma 210 con la citata disciplina contenuta nel DL 179/2012.


 

Articolo 1, comma 211
(
Completamento della piattaforma logistica nazionale e composizione capitale sociale del soggetto attuatore)

 


211. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità portuali. Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale, la stessa è inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001.


 

 

Il comma 211 affida alla società Uirnet Spa, in quanto soggetto attuatore dell’articolo 61-bis del decreto-legge n. 1/2012 (c.d. “DL liberalizzazioni”)[224], il completamento della piattaforma logistica nazionale, anche nell’ambito dell’Agenda digitale italiana. La piattaforma logistica nazionale è qualificata come “sistema di rete infrastrutturale aperto” a cui si collegano le piattaforme ITS locali, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. La disposizione consente inoltre alle autorità portuali di acquisire una partecipazione diretta nella società, fermo restando che la maggioranza del capitale sociale dovrà essere detenuta da interporti ed autorità portuali. Si prevede infine l’inserimento della piattaforma logistica nazionale nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001.

 

Il citato articolo 61-bis del decreto-legge n. 1/2012 ripristina la spesa di 1 milione di euro l’anno per il triennio 2012-2014, per il miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e l'inserimento dei porti nella sperimentazione della Piattaforma logistica nazionale nell'ambito del progetto di UIRNet S.p.A., soggetto attuatore unico della Piattaforma logistica nazionale.

 

In proposito, si ricorda che la realizzazione della piattaforma logistica nazionale, che costituisce uno degli elementi fondamentali del Piano Nazionale della Logistica 2011-2020, elaborato dalla Consulta generale per l’autotrasporto, prevede una serie di interventi volti a perseguire una strategia di lungo periodo, finalizzata a ridurre i costi rilevanti derivanti dall'inefficienza complessiva del settore della logistica. Il Piano si articola in una serie di interventi, normativi e amministrativi, che incidono su tutte le modalità di trasporto. Fra i numerosi settori di intervento rientrano le piattaforme logistiche, il sistema portuale, i collegamenti intermodali, il sistema degli incentivi (Ferrobonus, Ecobonus). i Sistemi intelligenti di trasporto. In questo quadro, la piattaforma logistica nazionale è definita come un’infrastruttura di comunicazione digitale per lo scambio di informazioni logistiche (nell’ambito della quale cioè gli operatori della logistica potranno scambiare informazioni per concordare, verificare, programmare lo scambio della merce)[225]

 

Per piattaforme ITS si intendono invece le piattaforme dei sistemi di trasporto intelligente come definite dall’articolo 4 della direttiva 2010/40/UE, vale a dire “sistemi in cui sono applicate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel settore del trasporto stradale, infrastrutture, veicoli e utenti compresi, e nella gestione del traffico e della mobilità”. La direttiva 2010/40/UE è stata recepita nell’ordinamento nazionale dall’articolo 8 del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 221/2012.

 

La società UIRNet è stata costituita in data 9 settembre 2005: per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di un sistema che permetta la interconnessione dei nodi di interscambio modale (interporti) e per le attività nell'ambito della Sicurezza, da svolgere all'interno delle strutture logistiche intermodali di I livello.

Si ricorda che tra i soci di UIRNet S.p.A. vi sono le società italiane degli interporti, alcune società operanti nei settori trasporti e telecomunicazioni quali Telespazio S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A, Telecom Italia S.p.A. Selex Elsag S.p.A, Fondazione Slala, nonché associazioni di categoria e sindacali del settore.

 

Con riferimento all’Agenda digitale italiana merita invece ricordare che l’articolo 47 del decreto-legge n. 5/2012 (c.d. “DL semplificazioni”)[226] definisce l’agenda digitale nazionale come attuazione dell’Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 del 25 agosto 2010. L’agenda prevede impegni a carico sia della Commissione che degli Stati nazionali. In particolare la Commissione si dovrebbe adoperare per:

§      creare un quadro giuridico stabile al fine di incentivare investimenti per internet ad alta velocità;

§      definire una politica efficiente in materia di spettro radio;

§      creare un vero e proprio mercato unico per i contenuti e i servizi online;

§      promuovere l'accesso a internet, in particolare mediante azioni a sostegno dell'alfabetizzazione digitale e dell'accessibilità.

Gli Stati membri invece dovrebbero:

§      elaborare strategie operative per internet ad alta velocità e orientare i finanziamenti pubblici, compresi i fondi strutturali, verso settori non totalmente coperti da investimenti privati;

§      creare un quadro legislativo per coordinare i lavori pubblici in modo da ridurre i costi di ampliamento della rete;

§      promuovere la diffusione e l'uso dei moderni servizi online.

Disposizioni di attuazione dell’Agenda digitale italiana sono contenute nel decreto-legge n. 179/2012, recante ulteriori misure urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese.

 

Per quanto riguarda l’acquisizione da parte delle autorità portuali di partecipazioni nella società Uirnet, si ricorda che l’articolo 6 della legge n. 84/1994[227] prevede che le autorità possano acquisire partecipazioni unicamente in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

 

Gli interporti sono definiti dalla legge n. 240 /1990 (art. 1) come “complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione”. Il piano nazionale degli interporti è stato poi definito con la deliberazione CIPE del 7 aprile 1993. Solitamente gli interporti hanno la forma giuridica di società per azioni con la partecipazione di enti pubblici e società private.


 

Articolo 1, comma 212
(Pedemontana Piemontese)

 

212. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» è assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro.

 

 

Il comma 212 dell’articolo 1 assegna alla regione Piemonte un contributo di 80 milioni di euro per il 2015 per la realizzazione dell'asse autostradale ''Pedemontana Piemontese''.

L’opera risulta inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (“legge obiettivo”). L’Allegato infrastrutture, trasmesso al Parlamento il 1° ottobre 2012 in occasione della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF 2012, espone un costo di 654,5 milioni di euro interamente disponibile aggiornato al mese di giugno 2012.

     Tale costo è, altresì, confermato nel 7° Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”, predisposto dal Servizio Studi della Camera e presentato all’VIII Commissione il 19 dicembre 2012, che reca dati aggiornati al 30 settembre 2012[228].


 

Articolo 1, comma 213
(Risorse al Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A.)

 

213. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

 

 

Il comma 213 assegna, per il 2013, una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) destinata all’attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A.[229].

Il secondo periodo del comma destina alle stesse finalità di ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A., ulteriori risorse fino a un importo massimo di 50 milioni di euro a valere sulle somme rivenienti da revoche relative a finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (di cui all’articolo 32, commi 2-4, D.L. n. 98/2011).

 

Per quanto riguarda il Ponte sullo stretto, si segnala che l’opera è compresa nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta “legge obiettivo”). Per una descrizione delle caratteristiche dell’opera e dello stato di attuazione al 30 settembre 2012, si rinvia alla scheda n. 65 tratta dalla settima edizione del Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”, curata dal Servizio Studi della Camera e presentata alla Commissione ambiente nel mese di dicembre 2012[230]. Si segnala, inoltre, che la tabella E della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) ha, tra l’altro, integralmente ridotto le risorse di cui art. 2, comma 204, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), pari a 470 milioni di euro per l’anno 2012, quale contributo alla società ANAS Spa per la sottoscrizione e l’esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della società Stretto di Messina S.p.A. per lo studio, la progettazione, la gestione e l'esercizio del solo collegamento viario, a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. Si fa presente, inoltre, che il CIPE, con delibera n. 6 del 20 gennaio 2012, ha ridefinito il quadro finanziario complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2012-2015. Per quanto riguarda il Ponte, nella tabella "1 - Quadro delle riduzioni di spesa sul Fondo Infrastrutture" risulta: una riduzione di spesa di 1.287,324 milioni sui 1.300,000 assegnati con delibera CIPE 102/2009; una riduzione di spesa di 337 milioni (l'intero importo assegnato con Delibera CIPE 121/2009) di cui 330 relativi all'aumento di capitale ANAS e RFI nella Società Stretto di Messina e 7 alla Variante di Cannitello. Questi ultimi sono gli unici riassegnati dalla delibera nella tabella "4 - Assegnazioni a interventi indifferibili e provvisti di titoli giuridici perfezionati (art. 33, comma 3, legge n. 183/2011)". L’aggiornamento del PIS presentato al Parlamento - in data 1° ottobre 2012 - in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato II), e precisamente la Tabella 0 i cui dati sono aggiornati al mese di giugno 2012, espone un costo totale dell’opera di 8.549,90 milioni di euro, di cui 1.227,20 disponibili.

Si ricorda che l’art. 34-decies del D.L. 179/2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, ha dettato una serie di disposizioni urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. Tali disposizioni delineano le procedure da seguire per la citata ridefinizione e prevedono, in mancanza del rispetto delle fasi disciplinate, precisi casi di caducazione di tutti gli atti di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria. In tali casi di caducazione viene altresì prevista la liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. Viene inoltre previsto che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione dell’articolo si provveda mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 61 della L. 289/2002 relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda altresì che, ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 2011, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali”, attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)."[231].

 

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria del FSC, si segnala che la tabella E della legge di stabilità 2013 espone due interventi: una riduzione delle autorizzazioni di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) pari a 30 milioni per il 2013 e a 15 milioni per il 2014, nonché una rimodulazione delle risorse attraverso una riduzione di 2,5 miliardi delle risorse per il 2013, che vengono traslate per 1 miliardo nel 2014 e 1,5 miliardi nel 2015.

Considerando anche l’incremento della dotazione per il 2013 di 250 milioni disposta dal comma in esame, nonché la riduzione di 1,5 milioni per il 2013 – a valere sulla quota FSC destinata agli interventi per le zone terremotate dell’Abruzzo - quale copertura degli oneri per la proroga, fino e non oltre il 30 giugno 2013, dei contratti del personale a tempo determinato del Comune dell'Aquila impegnato nel settore politiche sociali e nel settore urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identità sociale e culturale cittadina, le disponibilità del FSC risulterebbero così determinate:

(migliaia di euro)

Ministero dello sviluppo economico (cap. 8425)

 

2013

2014

2015

BLV

10.267.128

4.863.635

7.057.325

Riduzione Tab. E

-30.000

-15.000

-

Rimodulazione Tab. E

-2.500.000

+1.000.000

+1.500.000

Importi esposti in Tabella E

7.737.128

5.848.635

8.557.325

art. 1, co. 213– Legge di stabilità 2013

+250.000

-

-

art. 1, co. 417– Legge di stabilità 2013

-1.500

-

-

Disponibilità legge di bilancio

7.985.628

5.848.635

8.557.325

 

L’articolo 32, commi da 2 a 4 del D.L. n. 98/2011 (legge n. 111/2011), disciplina i criteri e la procedura per la revoca di finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche assegnati dal CIPE.

In particolare, il comma 2 dispone la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge 443/2001 (c.d. legge obiettivo) per le quali, alla data del 6 luglio 2011[232] non sia stato emanato il decreto interministeriale di autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara[233].

Il comma 3 revoca i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla citata legge 443/2001, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali, non abbiano, alla data del 6 luglio 2011, assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, bandito la gara per l’aggiudicazione del relativo contratto di mutuo, ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

Il comma 4, in modo pressoché analogo ai commi precedenti, reca i criteri per la revoca dei finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 443/2001[234].


 

Articolo 1, commi 214-216
(Disposizioni per la realizzazione dell’Expo 2015)

 


214. In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

215. Al fine dello svolgimento delle attività di competenza della Società Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, la medesima società si può avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

216. La Società Expo 2015 è autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008.


 

 

Il comma 214 dispone che, in considerazione della rilevanza degli impegni assunti dall’Italia nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) per la realizzazione dell’Expo 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in luogo della riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 14 del decreto legge n. 112 del 2008 disposta con l’art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge n. 78 del 2010, individui idonea compensazione, a decorrere dall’anno 2013, nell’ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all’art. 21, comma 5, lett. b), della legge n. 196 del 2009, all’interno del proprio stato di previsione ed entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

 

Si ricorda che l’art. 14, comma 1, del D.L. 112/2008 ha autorizzato, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, un finanziamento complessivo nel periodo 2009-2015 di 1.486 milioni di euro, stanziando: 30 milioni per il 2009, 45 milioni per il 2010, 59 milioni per il 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. L’art. 2, del decreto legge n. 78 del 2010 – richiamato dal comma in commento - ha previsto, in deroga alle norme in materia di flessibilità del bilancio introdotte dalla legge di contabilità (art. 23, legge n. 196/2009), che limitatamente al triennio 2011-2013, con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa. L’ultimo periodo ha inoltre disposto che, dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all’art. 9 (relativo al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, disponga, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 2 sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.

 

Il comma 215 dispone che, per la realizzazione delle opere di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 22 ottobre 2008, la Società Expo può avvalersi del Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 e della relativa struttura di cui all’art. 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007, tramite apposita convenzione che prevede il mero rimborso delle relative spese a carico della società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Si ricorda che con il D.P.C.M. del 22 ottobre 2008 recante Interventi necessari per la realizzazione dell’Expo Milano 2015, poi integrato dal D.P.C.M. 1° marzo 2010, sono stati istituiti gli organi – tra i quali la Società di gestione Expo Milano 2015 S.p.A. (Soge) - che provvedono a porre in essere tutti gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo, vale a dire le opere essenziali e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento (tali opere sono quindi indicate analiticamente nell’allegato 1 al decreto), nonché le opere connesse (descritte nell’allegato 2), secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE. L’allegato 1 è stato sostituito, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. del 15 giugno 2012.

In merito al Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 si ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 25, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), il Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 avrebbe dovuto portare a compimento le residue attività dell’Agenzia entro il termine di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, ovvero entro il 1° gennaio 2011. In attuazione di tale disposizione, con D.P.CM. del 1° febbraio 2008, l’Ing. Domenico Arcidiacono è stato nominato Commissario liquidatore dell’Agenzia. Successivamente con l’art. 2, comma 5-decies, del decreto legge n. 225 del 2010 è stata prorogata l'attività del Commissario liquidatore fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

 

Il comma 216 autorizza la società Expo 2015 ad utilizzare le economie di gara nell’ambito del programma delle opere di cui la stessa Società è soggetto attuatore qualora si presentino particolari esigenze nella realizzazione delle stesse opere e al fine di accelerarne i tempi di esecuzione, restando comunque fermo il tetto complessivo di spesa di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 22 ottobre 2008.

 

L’allegato 1 del D.P.C.M. del 22 ottobre 2008, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. del 15 giugno 2012, reca un onere economico totale pari a 2.129,1 milioni di euro, così suddivisi in 1.482,0 quale finanziamento dello Stato; 159,0 della regione Lombardia; 159,0 del Comune; 79,5 della Provincia; 79,5 della Camera di Commercio (CCIAA) e 647,1 del Comune, Provincia e Regione.


 

Articolo 1, commi 217-222
(
Sistema telematico centrale della nautica da diporto)

 


217. È istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonché lo sportello telematico del diportista.

218. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è titolare del sistema di cui al comma 217 e del relativo trattamento dei dati.

219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema di cui al comma 217, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unità iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché delle necessarie modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative.

220. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 217, è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 219 disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 217, nonché dei soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

221. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 219, continua ad applicarsi la normativa vigente.

222. Dall'attuazione dei commi da 217 a 221 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


I commi da 217 a 222 prevedono l’istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, rinviandone la disciplina a un regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla medesima data.

 

Il comma 217 istituisce il Sistema telematico centrale della nautica da diporto che include:

§      l’archivio telematico centrale, contenente le informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto;

Le navi e le imbarcazioni da diporto alle quali si applica il comma in esame sono quelle di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), ovvero le unità destinate alla navigazione da diporto, con esclusione di quelle a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri. In particolare rientrano nella categoria delle imbarcazioni da diporto le unità con scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, mentre sono navi da diporto quelle con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri.

§      lo sportello telematico del diportista, di cui al successivo comma 220.

 

Il Sistema in oggetto dovrà essere istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (30 giugno 2013), nell’ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il menzionato Dipartimento è titolare del Sistema e del relativo trattamento dei dati, ai sensi della legge n. 675/1996[235] (comma 218).

 

Le modalità per l’attuazione del Sistema saranno stabilite con regolamento, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988[236], entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° marzo 2013). Il regolamento dovrà definire anche le modalità:

§      del trasferimento dei dati dai registri cartacei all’archivio telematico, che sarà curato dagli uffici marittimi e della motorizzazione civile;

§      della conservazione della documentazione;

§      dell’elaborazione e fornitura delle unità da diporto iscritte;

§      per la pubblicità degli atti, anche a fini antifrode.

Il regolamento dovrà inoltre definire i tempi di attuazione delle nuove procedure e le necessarie modifiche alla normativa[237] in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative (comma 219).

 

Il comma 220, nell’ambito del Sistema di cui al comma 217, prevede l’istituzione dello Sportello telematico del diportista, volto a semplificare il regime amministrativo per l’iscrizione e l’abilitazione alla navigazione delle unità da diporto oggetto dell’intervento in commento. Il regolamento di cui al comma 219 dovrà disciplinare anche il funzionamento dello Sportello con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

§         modalità di iscrizione e cancellazione delle navi e imbarcazioni da diporto;

§         rilascio della licenza di navigazione;

§         attribuzione delle sigle di individuazione[238];

§         procedure di trasmissione dei dati all’archivio telematico centrale.

Il regolamento stabilisce inoltre le modalità di partecipazione, alle attività di servizio nei confronti dell’utenza, da parte delle associazioni nazionali di costruttori, importatori e distributori di unità da diporto e da parte dei soggetti autorizzati all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.[239] Le menzionate associazioni sono anche tenute a fornire i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici per contribuire al funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto.

Le tariffe da versare a fronte delle attività svolte dallo Sportello saranno determinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e saranno versate su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il comma 221 stabilisce che, sino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 219, si continui ad applicare la normativa vigente.

 

Il comma 222 prevede che dall’attuazione dei commi in esame non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono all’esecuzione dei compiti affidatigli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 1, comma 223, lett. a)
(
Soppressione previsione utilizzo esclusivo pneumatici invernali)

 

223. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

a) all'articolo 8, il comma 9-quater è soppresso;

 

 

Il comma 223, lett. a), sopprime l’articolo 8, comma 9-quater, del D.L. n. 179 del 2012, recante ulteriori misure urgenti per lo sviluppo del Paese, il quale aveva recentemente introdotto la possibilità per l’ente proprietario della strada, in determinate circostanze, di prescrivere l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali.

La norma avrebbe consentito all’ente proprietario delle strade di prescrivere con ordinanza al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non fosse possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative. La previsione era stata inserita nell’articolo 6 del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992).

Al riguardo si ricorda che nel corso dell’esame da parte delle Commissioni riunite IX Trasporti e X Attività produttive della Camera del disegno di legge C. 5626 di conversione del decreto legge n. 179/2012, il rappresentante del Governo, nell’esprimere il parere di competenza sull’emendamento Meta 8.3, con il quale si proponeva la soppressione del comma 9-quater dell’articolo 8, aveva preannunciato che il Governo si impegnava ad intervenire sulla questione nel senso auspicato dagli emendamenti medesimi in un atto di rango legislativo che sarebbe stato sottoposto prossimamente all’approvazione del Parlamento.

 

In particolare, il comma 4 dell’articolo 6 del Codice della strada prevede che con ordinanza l’ente proprietario della strada possa, oltre alla fattispecie oggetto della disposizione in commento:

a)       disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b)       stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c)       riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d)       vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e)       prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

f)         vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

 

Si ricorda che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 6, le ordinanze sono emanate, in quanto enti proprietari della strada, da:

a)    per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;

b)    per le strade regionali, dal presidente della giunta;

c)    per le strade provinciali, dal presidente della provincia;

d)    per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco.

 

Le strade statali sono in realtà oggetto di un rapporto concessorio tra lo Stato ed A.N.A.S, qualificabile come società in house e concessionario ex lege, mentre le autostrade sono oggetto di un rapporto concessorio tra la Struttura vigilante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (subentrata dal 1° ottobre 2012 all’A.N.A.S., essendo spirato il termine per l’approvazione dello statuto della mai realizzata Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, che avrebbe a sua volta dovuto rilevare la funzione di concedente da ANAS in base all’articolo 36 del decreto-legge n. 98/2011,) e soggetti privati terzi, concessionari della rete.


 

Articolo 1, comma 223, lett. b)
(
Soppressione dell’obbligo di dotazione ABS per veicoli
di nuova immatricolazione
)

 

223. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

b) all'articolo 34, il comma 40 è soppresso.

 

 

Il comma 223, lett. b) sopprime la previsione dell’obbligo, per tutti i veicoli a due o tre ruote di nuova immatricolazione e aventi cilindrata superiore a 125 c.c., di avere la possibilità, come dotazione opzionale a disposizione dell’acquirente, dei sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), previsione introdotta dall’articolo 34, comma 40 del decreto-legge n. 179/2012 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

 

L’obbligo introdotto avrebbe interessato alcune delle tipologie di motoveicoli definite nell’art. 53 del Codice della Strada:

a)    motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

b)    motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

c)    motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

d)    motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e)    mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi;

f)      motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g)    motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi.

 

In proposito si evidenzia che l’omologazione dei veicoli a due e tre ruote è regolata a livello comunitario; in particolare, la direttiva n. 2002/24/CEE , recepita con D.M. 31/1/2003, e successive modificazioni, prevede espressamente, all’art. 15, che gli Stati membri non possano vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli nuovi che siano conformi alla direttiva stessa. La procedura comunitaria di omologazione consente infatti a ciascuno Stato membro di constatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto alle verifiche prescritte dalle direttive particolari ed indicate su un certificato di omologazione. Essa del pari consente ai costruttori di redigere un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato. Quando un veicolo è accompagnato da detto certificato esso potrà essere immesso sul mercato, venduto e immatricolato per essere utilizzato in tutto il territorio comunitario.

 

Si ricorda infine che il sistema ABS (Anti Brake-locking System) è un dispositivo che, in frenata, impedisce il bloccaggio di una ruota mentre le altre ancora girano, aumentando pertanto il livello di sicurezza della frenata. Esistono altri sistemi di sicurezza c.d. “attiva”, il cui livello di diffusione è al momento inferiore rispetto all’ABS, ad esempio i sistemi di comunicazione e di allarme per pericoli od ostacoli, i sistemi per la rilevazione delle condizioni del conducente o per la correzione automatica di errori di guida nonché i sistemi di rilevazione automatica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti.


 

Articolo 1, comma 224
(Utilizzo di risorse assegnate del FSC per finalità relative al sisma del 1968 nella Valle del Belice)

 

224. Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, l'importo di 35 milioni è utilizzato dalla medesima regione per le finalità di cui al comma 225, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 convertito in legge n. 241 del 1968.

 

 

Il comma 224 dell’articolo 1 prevede che, nell’ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, l’importo di 35 milioni di euro sia utilizzato dalla medesima regione per le finalità di cui al comma 225, anche per l’attuazione dei programmi direttamente applicabili di cui all’art. 12 del D.L. 79/1968 (recante “Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968”), convertito dalla L. 241/1968.

L’art. 12 del D.L. 79/1968 dispone che i programmi di opere per il trasferimento degli abitati distrutti dal sisma, contemplati dall'art. 11, e le loro eventuali variazioni sono redatti da una commissione tecnica nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

L’art. 11, che risulta abrogato dall’art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. espropriazioni), disciplinava la procedura, anche espropriativa, ai fini della realizzazione dei citati programmi di trasferimento.

Relativamente alla delibera CIPE n. 1/2009 si ricorda che con essa si è provveduto all’aggiornamento della dotazione del Fondo aree sottoutilizzate (FAS, ridenominato come FSC dall’art. 4 del D.Lgs. 88/2011) e, tra l’altro, all’assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali. Con riferimento alla Regione Sicilia, tale assegnazione è stata determinata in 4.093,784 milioni di euro.

Si ricorda che il comma 225 della presente legge assegna un contributo di 10 milioni di euro, per il 2013, ai comuni colpiti dal terremoto del Belice, anche al fine di definire i contenziosi in atto.


 

Articolo 1, comma 225
(Assegnazione di un contributo ai comuni colpiti dal terremoto del Belice)

 

225. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007.

 

 

Il comma 225 dell’articolo 1 assegna un contributo di 10 milioni di euro, per il 2013, ai comuni colpiti dal terremoto del Belice, anche al fine di definire i contenziosi in atto.

La norma fa infatti riferimento alle finalità previste dall’art. 4-bis del D.L. 299/1978.

L’art. 4-bis del D.L. 24 giugno 1978, n. 299, recante modificazioni alla L. 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968, disciplina la determinazione, nei comuni colpiti dal sisma (indicati nell'art. 26 della L. 21/1970 e nell'art. 11 della L. 178/1976)[240], del contributo per la ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici.

Relativamente ai contenziosi, secondo quanto riportato nella Relazione del gennaio 2012 redatta dal Coordinamento dei Sindaci dei Comuni della Valle del Belice, questi sarebbero scaturiti in conseguenza delle riduzioni di spesa operate dal D.L. 112/2008 nei confronti di alcune autorizzazioni di spesa (tra le quali quella di cui all’articolo 1, comma 1010, della legge n. 296 del 2006), che avrebbero impedito la corresponsione dei contributi che, intanto, in base al dettato del D.M. 2 agosto 2007, i comuni avevano provveduto a determinare. Secondo quanto riportato nella citata relazione, alcuni contenziosi avrebbero già determinato pronunce da parte della magistratura ordinaria.

 

Il riparto del contributo tra i comuni interessati, nel rispetto delle quote percentuali determinate nel D.M. infrastrutture e trasporti 2 agosto 2007, è demandato ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dell'entrata in vigore della legge.

Nella Relazione sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968, relativa agli anni 2008-2010 (Doc. CXLV, n. 1), si legge che con il D.M. n. 16370 del 2/8/2007 sono state indicate “le aliquote per la ripartizione delle somme stanziate tra i 21 comuni interessati dall’intervento”.


 

Articolo 1, comma 226
(Attuazione di accordi internazionali in materia di
politiche per l’ambiente marino)

 

226. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

 

 

Il comma 226 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 al fine di consentire l’attuazione degli accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino previsti dal decreto legislativo n. 190 del 2010[241].

 

Come precisato nella relazione tecnica, l’autorizzazione di spesa è volta a rifinanziare gli oneri correlati all’articolo 11 del citato decreto legislativo per l’attuazione di programmi di monitoraggio, come definiti a livello comunitario, coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine.

 

Si ricorda che il D.Lgs. n. 190 del 2010 ha dato attuazione alla direttiva 2008/56/CE che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, cd. "direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino", volta a definire principi comuni sulla base dei quali gli Stati membri devono elaborare le proprie specifiche strategie per raggiungere - entro il 2020 - un buono stato ecologico delle acque marine. L’attuazione di tale direttiva era prevista dalla legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), all’allegato B.

Conseguentemente, ai sensi del richiamato articolo 11 del decreto legislativo n. 190, il Ministero dell’ambiente definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio tenendo conto degli elementi contenuti negli allegati III (elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni ed impatti) e V (elementi da considerare nella definizione dei programmi di monitoraggio) e delle attività di monitoraggio effettuate da altri ministeri e autorità competenti. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 11, l'elaborazione e l'avvio dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014.

In base all’articolo 12 del decreto, il Ministero dell’ambiente è, altresì, tenuto ad elaborare, per ogni regione o sottoregione marina interessata, programmi di misure concrete volti a conseguire o mantenere un buono stato ambientale nelle acque in questione, integrandole anche con la vigente legislazione comunitaria e facendo altresì riferimento anche ai programmi, alle valutazioni ed alle attività condotti nell'ambito di accordi internazionali. Tali accordi vengono, pertanto, richiamati nella premessa allo stesso D.Lgs. e sono:

§       la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS - Montego Bay), ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;

§       la Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con legge 25 gennaio 1979, n. 30;

§       la Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione di Barcellona del 1976, i cui atti sono stati ratificati con legge 27 maggio 1999, n. 175, recante appunto “Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995”.

 

Si ricorda che in allegato all’Atto finale della Conferenza di Barcellona del giugno 1995, figura una risoluzione sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile nel bacino mediterraneo, la quale a sua volta reca due appendici: la prima, concernente il Piano d'azione per la protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo (cosiddetto PAM fase 2), e la seconda, riguardante i settori prioritari di attività per l'ambiente e lo sviluppo nel bacino mediterraneo.

Il Piano d'azione per il Mediterraneo venne approvato a Barcellona già nel 1975, con lo scopo di salvaguardare l'ambiente e promuovere lo sviluppo. Il quadro giuridico in cui si inserisce il PAM è costituito dalla Convenzione di Barcellona del 1976, come revisionata nel 1995, nonché da sei Protocolli su specifici aspetti della protezione ambientale del Mediterraneo:

§       il Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo da operazioni di immersione effettuate con navi ed aeronavi (Barcellona, 1976);

§       il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mar Mediterraneo causato da idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica (Barcellona, 1976);

§       il Protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo (Ginevra, 1982);

§       il Protocollo per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento dovuto all'esplorazione e allo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del sottosuolo (Madrid, 1994);

§       il Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dal movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi, nonché sul loro smaltimento (Smirne, 1996).

La Conferenza dei plenipotenziari del 1995 approvò inoltre due strumenti di emendamento, relativi il primo alla Convenzione di Barcellona del 1976, e il secondo al Protocollo, adottato contestualmente, sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo da operazioni di immersione effettuate con navi ed aeronavi

Infine, la Conferenza dei plenipotenziari del 1995 ha adottato un nuovo Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica nel Mediterraneo, sostituendo il precedente Protocollo adottato a Ginevra il 3 aprile 1982.


 

Articolo 1, comma 227
(Convezioni nel settore pesca)

 

227. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 227 reca un’autorizzazione di spesa, pari a 400.000 euro per il solo anno 2013, destinata a finanziare la stipula di convenzioni tra il Dicastero Agricolo e le associazioni di categoria della pesca, la cui disciplina è disposta con l’articolo 5 del D.Lgs. n. 226/01.

L’articolo 5 citato - del decreto n. 226, cosiddetta “legge d’orientamento per la pesca”, interamente sostituito con l’art. 67 del D.L. n. 1/12 sulla competitività – prevede che possano essere stipulate convenzioni da parte del dicastero agricolo:

§       con i seguenti soggetti: le Associazioni nazionali di categoria o i Consorzi dalle stesse istituiti;

§       per lo svolgimento delle seguenti attività: promozione delle attività produttive che utilizzino tecnologie ecosostenibili, e delle azioni finalizzate alla tutela ambientale; tutela e valorizzazione delle produzione a denominazione tutelata; attuazione di sistemi di controllo e tracciabilità; agevolazioni per l’accesso al credito da parte delle imprese della pesca e acquacoltura; le attività di semplificazione amministrativa che comportino la riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali; l’assistenza tecnica alle imprese per l’attuazione della PCP;

§       con l’utilizzo delle risorse ancora disponibili nel Fondo centrale per il credito peschereccio, che seppure soppresso in seguito all’abrogazione della legge istitutiva, mantiene una sua configurazione come gestione stralcio ai fini del rientro dei mutui per le rate di ammortamento dei finanziamenti concessi.


 

Articolo 1, comma 228
(Incremento risorse del Fondo di rotazione per gli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario)

 

228. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 228 incrementa di 130 milioni di euro per l’anno 2013 il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale introdotta, ai sensi del decreto-legge n. 174 del 2012, all’articolo 243-bis del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali.

 

Si ricorda che l’articolo 3, lettera r), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, introduce, dopo l'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), tre articoli aggiuntivi (243-bis, 243-ter e 243-quater) che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di squilibrio finanziario[242].

In particolare l’articolo 243-ter del TUEL prevede che lo Stato possa concedere anticipazioni, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione, a sostegno del risanamento di comuni e province che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario.

I criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale e le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale devono comunque essere definiti nei limiti dell'importo massimo fissato - in 300 euro per abitante per i comuni e in 20 euro per abitante per le province o per le città metropolitane - e della disponibilità annua del Fondo e devono altresì tenere conto di una serie di circostanze, quali:

a)  l'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

b)  della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

 

Per quanto concerne l’ammontare delle risorse finanziarie, l’articolo 4 del decreto-legge n. 174/2012 prevede una dotazione del Fondo di 30 milioni di euro per il 2012[243], di 90 milioni per il 2013, di 190 milioni per il 2014 e di 200 milioni per ciascuna annualità dal 2015 al 2020.

A tali risorse vanno aggiunti i 130 milioni autorizzati dal presente comma.

 

Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è altresì, alimentato dalle somme rimborsate dagli enti locali beneficiari. Per quanto riguarda la gestione, le risorse del fondo sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno, alla quale affluiscono altresì i rientri delle anticipazioni erogate dagli enti locali.

Il comma 3 del citato articolo 4 del D.L. n. 174/2012 prevede, altresì, che al finanziamento del Fondo si possa provvedere anche attraverso la tabella E della legge di stabilità (come definita dall’articolo 11, comma 3, lettera e), legge n. 196/2009).

 

Alla luce di quanto disposto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 174/2012 e di quanto previsto dalla norma in esame, la dotazione finanziaria complessiva del Fondo di rotazione risulterebbe la seguente:

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015-2020

Art. 4. co. 3, D.L. n. 74/2012 - dotazione

90

190

200

Art. 1, co. 228, Legge di stabilità 2013

+130

-

-

TOTALE

220

190

200

 


 

Articolo 1, comma 229
(Riconoscimento CIG per il settore della pesca)

 

229. Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

 

 

Il comma 229 destina, per il 2013, la somma di 30 milioni di euro al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64-66, della L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

 

Il richiamato comma 64 ha stabilito, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali nella stessa L. 92/2012, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, che per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità.

Tali trattamenti sono concessi, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, così come incrementato ai sensi del successivo comma 65 (1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016).

Il successivo comma 66 ha previsto la proroga, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, dei trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 33, comma 21, della L. 183/2011[244], nonché ai sensi del precedente comma. Anche in questo caso, tali trattamenti possono essere prorogati sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In ogni caso, la misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10% nel caso di prima proroga; del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive.

I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Tali corsi possono essere organizzati da più soggetti.

 

Viene infine confermata la relazione bimestrale sull’andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga da inviare, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze.


 

Articolo 1, comma 230
(Disposizioni per le regioni sottoposte al piano di
stabilizzazione finanziaria)

 


230. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.».


 

 

La norma in esame inserisce all'articolo 1 del decreto legge 174/2012[245] i commi da 9-bis a 9-septies recanti una serie di disposizioni indirizzate alle regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria previsto all'articolo 14, comma 22, del D.L. 78/2010, per le regioni in cui sia stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità per il 2009.

Conseguentemente abroga i commi da 13 a 15 del medesimo articolo 1 del D.L. 174/2012, che recano disposizioni analoghe.

 

I commi da 13 a 15 del citato art. 1, ora abrogati dalla norma in esame, consentono alle regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria, di fatto alla regione Campania, di chiedere una anticipazione di cassa, di importo non superiore a 50 milioni di euro, per il pagamento delle spese correnti già impegnate, relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture. L'erogazione della anticipazione straordinaria deve avvenire con Decreto del Presidente del Consiglio, nel quale verranno altresì stabilite le modalità di restituzione della stessa, in un periodo massimo di 5 anni.

 

Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria previsto all'articolo 14, comma 22, del D.L. 78/2010, sono quelle in cui sia stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, così dispone il comma 19 del medesimo articolo 14.

I commi da 19 a 24 dell'articolo 14 recano una serie di disposizioni che si applicano alle regioni in cui sia stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità. Il comma 19, dopo aver confermato la disciplina sanzionatoria per le regioni che non rispettano i limiti posti dal patto (commi 15 e 16 dell'art. 77-ter del D.L. n. 112 del 2008 ) prevede che alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, si applichino le disposizioni di cui ai commi 20 a 24 del medesimo articolo 14.

Il comma 22 del citato articolo 14, in particolare, consente al Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, la predisposizione di un piano di stabilizzazione finanziaria. Il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta, per l'adozione e l'attuazione degli atti ivi indicati.

La norma, benché formulata in termini generali, è applicabile alla sola regione Campania, in quanto unica regione in cui sia stato approvato il piano di stabilizzazione finanziaria a seguito del mancato rispetto del patto di stabilità per il 2009[246].

Il riferimento normativo contenuto nella norma in esame all'articolo 14, comma 22, del D.L. 78/2010 vale ad indicare come destinataria della norma, al pari dei commi abrogati (art. 1 commi. 13-15, D.L. 174/2012), la regione Campania.

 

La norma istituisce il “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario” con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria (comma 9-bis).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (entro il 31 marzo 2013) sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cassa attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni (comma 9-ter).

Per le per le regioni che abbiano già adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, il termine per l'attuazione dello stesso è fissato al 30 giugno 2016, mentre il termine per l'attuazione degli atti indicati nel piano è fissato al 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall’adozione del piano di stabilizzazione finanziaria (comma 9-septies).

Il comma 9-quater dispone sulla copertura finanziaria, ponendo gli oneri a carico del Fondo di rotazione previsto dall’articolo 4, comma 1 del medesimo D.L. 174 (“Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”); il comma 9-quinquies, autorizza a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede

Il riferimento è al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” istituito dal comma 1 dell'articolo 4, ma disciplinato dall’articolo 243-ter del TUEL (introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del DL 174/2012.

Il comma 9-sexies prevede, infine, in sede di prima applicazione delle disposizioni in esame, la possibilità che venga concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione istituito dal comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.


 

Articolo 1, commi 231-237
(Interventi in favore dei c.d. esodati)

 


231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 231 del presente articolo sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base:

a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;

c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231.

234. Il beneficio di cui al comma 231 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.

236. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo dell'INPS. Per le medesime finalità non è riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 235. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero in misura ridotta.

237. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 231 al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 235.


 

 

Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 237 ampliano la platea dei soggetti salvaguardati dall’applicazione della nuova normativa in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici (D.L. n. 201/2011 – c.d. riforma Fornero)[247].

 

A tal fine (comma 231) si prevede che le disposizioni previgenti alla legge di riforma continuino a trovare applicazione (oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi: art. 24 del D.L. n. 201/2011; art. 6, comma 2-ter, del D.L. n. 216/2011; art. 22 del D.L. n. 95/2012), anche nei confronti dei seguenti soggetti:

§      lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014 (lettera a));

§      lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (lettera b)):

-       con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, ancorché abbiano svolto (successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011) attività lavorativa retribuita (comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) entro il limite di 7.500 euro annui (punto 1);

-       collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011, i quali avvieranno la contribuzione volontaria al termine della fruizione della mobilità ordinaria (punto 2);

§      lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali (sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile) ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera c)), a condizione che:

-       abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500. In caso di cessazione infrannuale tale importo è rapportato ai mesi lavorati (punto 1);

-       perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 (punto 2);

§      lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè entro il 6 dicembre 2014) (lettera d)).

Le modalità di attuazione degli interventi sono definite con apposito decreto interministeriale, adottare, previo parere parlamentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 232).

 

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui alla presente disposizione che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè il 6 dicembre 2011) sulla base (comma 233):

a)   per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;

b)   della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari;

c)   della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) (risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012) del comma 11.

 

Il beneficio richiamato è riconosciuto (comma 234) nel limite massimo di 64 milioni di euro per il 2013, 134 milioni di euro per il 2014, 135 milioni di euro per il 2015, 107 milioni di euro per il 2016, 46 milioni di euro per il 2017, 30 milioni di euro per il 2018, 28 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020, per un totale, per il periodo 2013-2020, di 554 milioni, da reperire attraverso le (eventuali) economie a carattere pluriennale accertate, a consuntivo, rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente (pari a 9,22 miliardi per il periodo 2013-2020) per la tutela dei salvaguardati da precedenti interventi normativi (articolo 24 del D.L. 201/2011; articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011; articolo 22 del D.L. 95/2012, e relativi D.M. di attuazione).

 

Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori individuati dagli articoli 24, commi 14 e 15, del D.L. 201/2011, 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011 e 22 del D.L. 95/2012, il comma 235 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel richiamato fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di seguito indicata.

Qualora in sede di monitoraggio dell’attuazione dei decreti ministeriali del 1°giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del D.L. 201/2011, 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011 e 22 del D.L. 95/2012, e del decreto ministeriale di cui al precedente comma 11-bis vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l’attuazione dei predetti decreti ministeriali e pari, ai sensi del comma 15 dell’articolo 24 del D.L. 201/2011 e dell’articolo 22 del D.L. 95/2012 e del precedente comma 19, pari complessivamente a 309 milioni di euro per il 2013, 959 milioni di euro per il 2014, 1.765 milioni di euro per il 2015, 2.377 milioni di euro per il 2016, 2.256 milioni di euro per il 2017, 1.480 milioni di euro per il 2018, 583 milioni di euro per il 2019 e 45 milioni di euro per il 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo in precedenza richiamato. L’accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Conferenza dei servizi). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo in oggetto operando le occorrenti variazioni di bilancio.

Nel caso in cui tale economie non siano sufficienti a coprire gli oneri programmati, si provvede attraverso il blocco nel 2014 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (inclusi i vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive nazionali e regionali) superiori a sei volte il minimo Inps (più precisamente si prevede che nel caso in cui, all’esito di un monitoraggio effettuato dal Governo entro il 30 settembre 2013 sulla base dei dati forniti dall’INPS, risulti la disponibilità di risorse continuative a decorrere dal 2014, il blocco della rivalutazione automatica può essere revocato o applicato in misura ridotta) (comma 236).

In materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, l’articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011 ha disposto che essa, attuata secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 448/1998, per il biennio 2012 e 2013 venga riconosciuta, nella misura del 100%, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Per le pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato[248].

Infine, il comma ha abrogato l’articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011[249].

Si fa presente che la circolare INPS n. 10 del 2 febbraio 2012, fissa per il 2012 l'importo del trattamento minimo delle pensioni in euro 480,53 euro mensili.

Il meccanismo di rivalutazione si applica, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dal medesimo soggetto. L'aumento derivante dalla rivalutazione viene attribuito, per ciascun trattamento, in misura proporzionale all'importo del medesimo trattamento rispetto all'ammontare complessivo.

 

Per quanto riguarda il blocco della rivalutazione automatica dei vitalizi percepiti da coloro che ricoprono cariche nazionali, si ricorda che l’istituto dell’assegno vitalizio è stato abolito per i Parlamentari nazionali a partire dal 2012 ed è stato previsto un sistema pensionistico.

 

Con deliberazioni del 14 dicembre 2011 e 30 gennaio 2012 l'Ufficio di Presidenza della Camera ha disposto il superamento dell'istituto dell'assegno vitalizio - vigente fin dalla prima legislatura del Parlamento repubblicano – con l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, di un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo.

Tale sistema di calcolo si applica integralmente ai deputati eletti dopo il 1° gennaio 2012, mentre per i deputati in carica, nonché per i parlamentari già cessati dal mandato e successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011 e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.

Un analogo sistema è in vigore al Senato sempre a partire dal 2012.

 

Si rileva, poi, che l'indicizzazione delle indennità e dei vitalizi parlamentari è stata congelata[250] a seguito di autonoma determinazione delle Camere.

Pertanto la disposizione in esame non produce effetti sostanziali.

Inoltre, in tale materia occorre tenere conto dell’autonomia delle Camere costituzionalmente garantita, secondo quanto chiarito in merito dalla giurisprudenza costituzionale.

 

Nell’ambito di tale giurisprudenza, con riferimento all’istituto del vitalizio si ricorda quanto affermato con la sent. 289/1994. Secondo tale pronuncia, tra pensione e vitalizio “non sussiste, infatti, una identità né di natura, né di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego. La diversità tra assegno vitalizio e pensione (…) assume, d'altro canto, un'evidenza particolare in relazione ai vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato, dal momento che questo parti colare tipo di previdenza ha trovato la sua origine in una forma di mutualità (…) che si è gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere”

 

La norma fa riferimento anche ai vitalizi percepiti da chi ricopre cariche elettive regionali, vale a dire i consiglieri regionali. Come per la Camera e per il Senato, l’istituto dell’assegno vitalizio è stato ormai abolito dalle regioni per tutti i consigli regionali, tra il 2011 e il 2012. Per i vitalizi che continuano ad essere erogati in quanto maturati in base alle disposizioni regionali previgenti, solamente cinque regioni ne prevedono, attualmente, l’adeguamento automatico.

 

A tale proposito si ricorda che ciascuna regione, in virtù della competenza legislativa e della autonomia organizzativa riconosciuta ad esse dalla Costituzione (articoli 121, 122 e 123), ha disciplinato con proprie norme, le competenze spettanti ai consiglieri regionali per l'esercizio del loro mandato, nonché le altre competenze spettanti alla cessazione del mandato e in presenza di determinati requisiti. Inoltre, i vitalizi, come le altre competenze spettanti agli amministratori regionali sono erogati con fondi dei bilanci regionali.

Nell'ambito delle misure volte alla riduzione dei costi della politica, tutte le regioni hanno soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio previsto per i consiglieri regionali con decorrenza dalla legislatura successiva a quella in corso, in alcuni casi esse prevedono un'altra forma di previdenza basata su un sistema contributivo, generalmente ad adesione facoltativa, ancora da disciplinare. Per i consiglieri regionali che hanno già maturato il diritto, continuano ad applicarsi le norme che, in ciascuna regione, hanno disciplinato l'istituto. L'adeguamento automatico dell'importo dell'assegno vitalizio in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT, è previsto solo da cinque regioni: Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta[251]. In Umbria esso è previsto ma è “sospeso” fino al 31 dicembre 2014[252], mentre in Campania, Emilia-Romagna e Puglia era previsto ma è stato soppresso[253].

 

Si ricorda che l’istituto dell’assegno vitalizio corrisposto agli ex consiglieri regionali è oggetto di una specifica disposizione contenuta nel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in materia di finanziamento degli enti territoriali.

In particolare, l’articolo 2 del D.L. 174/2012 è finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, attraverso una serie di misure, da attuarsi da parte delle stesse regioni pena la decurtazione dei trasferimenti statali.

Tra queste misure, che incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali, vi è anche la riduzione dei vitalizi degli amministratori regionali

L’art. 2, comma 1, lett. m), come modificata dalla Camera stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e fino all’adeguamento da parte delle regioni a quanto previsto dall’ art. 14, co. 1, lett. f), del D.L. n. 138/2011[254] - cioè al passaggio per i consiglieri regionali al sistema previdenziale contributivo – le stesse possono prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo a condizione che:

§       hanno compiuto 66 anni di età;

§       hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.

Fino all’adeguamento al sistema contributivo, in assenza di tali requisiti le regioni non corrispondono i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del decreto legge.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma i “trattamenti già in erogazione” a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione fa salva l’eventuale abrogazione dei vitalizi già disposta dalle regioni.

 

Dal punto di vista degli effetti della disposizione in esame sull’autonomia regionale, occorre avere presente che, secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, le disposizioni statali possono solo prevedere «criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali (fra le molte, si vedano le sentenze n. 157 e 95 del 2007, n. 449 del 2005 e n. 390 del 2004).». In siffatta prospettiva, secondo la Corte, risulta quindi decisivo verificare se «la norma statale, emanata nell’esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, sia di principio ovvero di dettaglio, dovendosi considerare soltanto in quest’ultimo caso illegittima. Né, ove fosse di principio, sarebbe necessaria la previsione di un meccanismo di coinvolgimento regionale nella scelta dei contenuti della relativa disciplina.». Come è noto, «la portata di principio fondamentale va riscontrata con riguardo alla peculiarità della materia […] nel coordinamento della finanza pubblica, ciò che viene in particolare evidenza è la finalità cui la disciplina tende» (C. cost. n. 139/2009).

 

Infine, è prevista una specifica verifica, ogni 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, tra Governo e parti sociali, della situazione dei lavoratori interessati, al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro. A tal fine è istituito un apposito Fondo di salvaguardia, nel quale confluiscono le eventuali risorse non utilizzate in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di salvaguardia (comma 237).

 

I precedenti interventi normativi a tutela dei c.d. esodati.

 

L’articolo 24, comma 14, del D.L. 201/2011 ha disposto che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre”) continuino ad applicarsi, in primo luogo:

§       ai lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;

§       ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 9, della L. 243/2004 (ove si prevede che, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione).

Le disposizioni previgenti continuano, altresì, ad applicarsi, nei limiti delle risorse e sulla base della procedura previste al comma 15, a una serie di lavoratori che abbiano requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, riconducibili alle seguenti categorie:

§       lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della L. 223/1991);

§       lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

§       lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;

§       lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

§       lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 si trovino in esonero dal servizio ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008 (tale norma ha previsto per gli anni 2009, 2010 e 2011 - periodo prorogato fino al 2014 dall’articolo 2, comma 53, del D.L. 225/2010 - che i dipendenti pubblici possano chiedere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni);

§       ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave (ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva di 40 anni.

Con il D.M. 1° giugno 2012 sono state definite, ai sensi dell'articolo 24, commi 14 e 15, del D.L. 201/2011, le modalità di attuazione della disposizione, nei limiti delle risorse predeterminate.

Successivamente, l’articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011, ha previsto che (sempre nel limite delle risorse e con le procedure previste dall’articolo 1, comma 15, del D.L. n. 201/2011) sono inclusi nell’ambito di coloro a cui continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. “finestre”), anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in base ad accordi individuali, stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c., che disciplinano la conciliazione e l’arbitrato), o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. A tal fine, la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi ed oggettivi (quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro); mentre l lavoratore deve risultare, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.

 

Da ultimo, sulla materia è intervenuto l’articolo 22 del D.L. 95/2012, che ha ulteriormente incrementato la platea dei soggetti salvaguardati. In particolare, l'articolo ha disposto l’applicabilità della normativa previgente alla disciplina previdenziale dettata dall’articolo 24 del D.L. 201/2011 in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici a favore di determinate categorie di lavoratori, in aggiunta alle analoghe deroghe già contenute nei commi 14 e 15 dello stesso articolo 24 e nell’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.L. 216/2011 (nonché nel previsto provvedimento attuativo adottato con D.M. 1° giugno 2012), stabilendo che la richiamata normativa contini ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti (a differenza dell'articolo 24, comma 14, che non aveva individuato un contingente numerico bensì un limite di spesa), ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Il relativo decreto di attuazione è in attesa di pubblicazione sulla G.U..


 

Articolo 1, commi 238-249
(Ricongiunzione e cumulo di periodi assicurativi posseduti
presso diverse gestioni previdenziali)

 


238. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

240. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.

241. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

242. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

243. La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239.

244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.

245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

246. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

247. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché per i soggetti di cui al comma 238, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

248. I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché i soggetti di cui al comma 238, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 239 e al comma 238.

249. Conseguentemente, il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di curo per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.


 

 

I commi da 238 a 249 intervengono in materia di totalizzazione e ricongiunzione di contributi previdenziali, introducendo, in particolare, una nuova modalità (gratuita) di cumulo (alternativa alle discipline esistenti) volta a conseguire un’unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie, esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

 

Il comma 238 prevede che per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (COPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d’asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG), cessati dall’iscrizione senza il diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, la domanda finalizzata all’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) è ammessa anche successivamente a tale data. L’importo dei contributi versati è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all’avente diritto. L’esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione.

 

Il comma 239 introduce (ferme restando la disciplina vigente in materia di ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi) la facoltà di conseguire un’unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni, qualora non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall’articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

 

Il comma 240 specifica che le sole pensioni ordinarie di inabilità sono liquidate tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di esse.

 

La pensione di inabilità (di seguito “pensione”), disciplinata dall’articolo 2 della L. 222/1984, spetta per le infermità più gravi che comportino l’impossibilità assoluta, per il lavoratore, di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La prestazione ha carattere definitivo. Ha diritto alla pensione l’assicurato od il titolare di assegno di invalidità che a causa di infermità, difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa. La pensione viene erogata in seguito alla cessazione di ogni attività lavorativa (per i lavoratori dipendenti) ed alla cancellazione da elenchi od albi (per i lavoratori autonomi).

Per quanto riguarda, in particolare, i lavoratori dipendenti, l’erogazione della pensione è condizionata all’interruzione di qualsiasi attività lavorativa, nonché alla rinuncia all’indennità di disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione.

Qualora le cause di incompatibilità richiamate (es. ripresa dell’attività lavorativa) sopravvengano durante la fruizione della pensione, il titolare ha l’obbligo di informare immediatamente l’Ente previdenziale, tali cause comportano la revoca della pensione con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di incompatibilità.

La pensione è inoltre sottoposta, come l’assegno di invalidità, ad accertamenti nel corso del tempo, che possono comportare la conferma della pensione stessa (condizioni sanitarie stabili), la revoca della pensione con contestuale concessione dell’assegno di invalidità (recupero della capacità lavorativa non oltre un terzo), revoca della pensione senza concessione dell’assegno di invalidità (sogli di invalidità sotto i due terzi).

La misura della pensione viene calcolata con il seguente sistema: l’importo dell’assegno di invalidità risultante dai contributi versati secondo la disciplina vigente viene maggiorato della differenza tra l’importo dell’assegno stesso e l’importo che sarebbe spettato con un’anzianità contributiva aumentata degli anni compresi tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento dell’età pensionabile, che ad ogni modo resta ferma a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne (applicandosi la disciplina derogatoria riservata agli invalidi). In ogni caso l’anzianità contributiva non può superare i 40 anni. Sul totale dei contributi così determinato viene calcolata la pensione.

 

Il comma 241 dispone che il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dagli ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

 

Ai sensi del comma 242, il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

 

L’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dispone che il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni.

 

Secondo quanto disposto dal successivo comma 243, l’esercizio della facoltà deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni.

Il pagamento dei trattamenti liquidati avviene secondo le norme della L. 42/2006 (disciplina della totalizzazione) (comma 244).

 

Il comma 245 stabilisce che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto i rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

 

Il comma 246 prevede che per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle diverse gestioni, fermo restando che la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del D.L. 201/2011, deve essere calcolata secondo il sistema contributivo.

 

L’articolo 24 del decreto-legge 201/2011 (c.d. riforma Fornero) ha attuato una revisione complessiva del sistema pensionistico. In particolare, il comma 6 ha ridefinito i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012, disponendo l’innalzamento a 66 anni del limite minimo per accedere alla pensione di vecchiaia (sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli autonomi), nonché l’anticipazione della disciplina a regime dell’innalzamento progressivo dell’età anagrafica delle lavoratrici dipendenti private al 2018 (in luogo del 2026) Più specificamente, sono stati ridefiniti i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nei seguenti termini:

§      62 anni per le lavoratrici dipendenti private, la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima; tale requisito anagrafico viene ulteriormente innalzato a 63 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014; 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016; 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

§      63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO nonché della gestione separata INPS; tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014; 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

§      66 anni per i lavoratori dipendenti privati e i pubblici dipendenti (lavoratori e lavoratrici), la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

§      66 anni per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO, nonché della gestione separata INPS.

Il comma 7 prevede invece che il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se il soggetto è in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.

 

La totalizzazione è l’istituto in base al quale il soggetto iscritto a due, o più, forme di assicurazione obbligatoria IVS, ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta.

In seguito alla nuova disciplina della totalizzazione, introdotta dal decreto legislativo 42/2006, dal 1° gennaio 2006 è stata estesa a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi, cioè la possibilità di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche (precedentemente riservata ai soli soggetti con pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo).

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti. Ai fini del trattamento pensionistico, quindi, ciascuna gestione interessata conteggerà interamente tutti i periodi contributivi ad essa relativi.

L’esercizio del diritto alla totalizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

§      20 anni di anzianità contributiva e 65 anni anagrafici (per uomini e donne), ovvero 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica;

§      possesso degli altri requisiti richiesti dagli enti previdenziali di appartenenza per l’accesso alla pensione di vecchiaia;

§      totalizzazione di tutti i periodi assicurativi per intero.

La riforma ha previsto la possibilità di totalizzazione anche per le pensioni di inabilità e per quelle in favore dei superstiti (ma non per le pensioni di anzianità)

Per quanto attiene alle modalità di liquidazione delle quote a carico degli enti previdenziali, l’articolo 4 del D.Lgs. 42/2006 prevede che queste ultime per gli enti previdenziali pubblici siano calcolate secondo il metodo contributivo, ai sensi del D.Lgs. 180/1997 (con rivalutazione delle retribuzioni fino al momento della presentazione della domanda di totalizzazione).

 

Il comma 247 è volto a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione (onerosa) a decorrere dal 1° luglio 2010, nonché i soggetti di cui al comma 238, garantendogli la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo di cui al comma 239. A tal fine – sempre che la domanda non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico – tali soggetti possono recedere (entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge) e chiedere la restituzione di quanto già versato.

 

La ricongiunzione è l'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in diversi settori di attività. Lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione (generalmente di importo più elevato di quella che risulterebbe dalla somma delle pensioni nelle singole gestioni) calcolata su tutti i contributi versati. La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, o dai loro superstiti.

L’articolo 12, commi da 12-septies a 12-undecies, del D.L. 78/2010, ha modificato sostanzialmente la disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici (di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29) al fine di armonizzare le norme previste nei diversi regimi pensionistici.

In particolare, il comma 12-septies ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2010, l’applicazione alle ricongiunzioni effettuate da lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'A.G.O., delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della stessa L. 29/1979. In base a tale disposizioni è stato quindi posto a carico del richiedente la ricongiunzione il 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base a specifici criteri e tabelle, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. Il pagamento della richiamata somma può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50%. Infine, il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato in precedenza. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS. Le disposizioni di cui al comma 12-septies trovano applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2010, anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (comma 12-nonies).

L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Tali norme disciplinano il riscatto dei corsi universitari di studi, disponendo che il relativo onere sia determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. Inoltre, si prevede l’applicazione di specifici coefficienti ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, nonché particolari modalità di versamento per gli oneri per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo. Per il calcolo dell’onere da valutare con il sistema contributivo, infine, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.

Infine, il successivo comma 12-octies ha previsto l’applicazione delle stesse modalità di cui al comma 12-septies, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'E.N.E.L. e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

Il comma 248 è volto a tutelare i soggetti che abbiano presentato domanda di totalizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, nonché i soggetti di cui al comma 238, garantendogli la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo (previa rinuncia alla domanda e a condizione che il procedimento amministrativo non si sia già concluso).

 

Il comma 249, infine, dispone che per la copertura degli oneri derivanti dalle nuove disposizioni, si provvede alla riduzione del Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività (di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della 24 dicembre 2007 n. 247).

Il Fondo è ridotto in misura pari a 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di curo per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

 

Attualmente, in considerazione delle diverse riduzioni effettuate da precedenti disposizioni legislative, il richiamato Il Fondo presenta (alla data del 31 dicembre 2012) una disponibilità in termini di competenza di 650 milioni di euro a fronte di uno stanziamento, per il 2012, di 1.159 milioni di euro (cap. 4330 del ministero del lavoro e delle politiche sociali).

 

Si ricorda che lo sgravio contributivo dei contratti di produttività è attualmente disciplinato dall’articolo 1, commi 67 e 68 della legge 247/2007[255].

Il comma 67 ha istituito il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Fondo è volto a finanziare uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, caratterizzate da incertezza della corresponsione o dell'ammontare e correlazione, stabilita dal contratto medesimo, tra la struttura della quota di retribuzione e la misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Tale sgravio, fruibile su domanda delle imprese, è concesso sulla base dei seguenti criteri:

§      importo annuo complessivo delle erogazioni in oggetto ammesse allo sgravio entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita (comma 67, lettera a));

§      determinazione dello sgravio, con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla precedente lettera a), nella misura di 25 punti percentuali (comma 67, lettera b));

§      determinazione dello sgravio, sempre con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla predente lettera a), in misura pari ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a) (comma 67, lettera c)).

Il comma 68 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, la disciplina delle modalità di attuazione dello sgravio sopra descritto anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa[256].

 

Si fa presente, inoltre, che i successivi commi 481-482 (della legge in esame) hanno prorogato a tutto il 2013 la detassazione dei contratti di produttività, da applicarsi nel limite massimo di onere di 1,2 miliardi di euro per il 2013 e di 400 milioni per l’anno 2014. Ove le disposizioni secondarie di attuazione della misura in esame non siano emanate entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuova un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse ad altra finalità, si dispone che le predette risorse vengano destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.


 

Articolo 1, comma 250
(Disposizioni in materia di ASPI e mini-ASPI)

 


250. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, lettera a) le parole: «nel medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dodici mesi»;

b) al comma 11, lettera b), le parole: «nel medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi diciotto mesi»;

c) al comma 21, le parole: «, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo» sono sostituite dalle seguenti: «; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione»;

d) al comma 22, la parola: «15» è soppressa;

e) dopo il comma 24 è inserito il seguente:

«24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le nomine già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.»;

f) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30»;

g) al comma 39, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;

h) all'articolo 2, comma 71, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) articolo 11, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223;».


 

 

Il comma 250 reca sostanziali modifiche alla disciplina dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI) e della cd. mini-ASPI, introdotte dall’articolo 2 della L 92/2012, di riforma del mercato del lavoro.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate (riguardanti i commi 11, 21, 22, 31 e 71 dell’articolo 2 della legge n. 92/12012):

§      fermo restando il periodo massimo di erogazione dell’ASPI per i lavoratori di età inferiore a 55 (12 mesi), si prevede la detrazione dei periodi di indennità eventualmente fruiti non più nel medesimo periodo (come attualmente previsto), bensì negli ultimi dodici mesi (anche in relazione alla cd. mini-ASPI) (lettera a));

§      fermo restando il periodo massimo di erogazione dell’ASPI per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni (18 mesi), si prevede la detrazione dei periodi di indennità eventualmente fruiti non più nel medesimo periodo (come attualmente previsto), bensì negli ultimi diciotto mesi (anche in relazione alla cd. mini-ASPI) (lettera b));

§      si conferma che la mini-ASPI viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, ma ai fini della durata non vengono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione (lettera c));

§      tra le disposizioni applicabili alla mini-ASPI relativamente alla disciplina dell’ASPI, viene soppresso il riferimento al comma 15 dell’articolo 2 della L. 92, relativo alla sospensione dell’erogazione dell’istituto nei confronti dei soggetti assicurati con contratto di lavoro subordinato in caso di nuova occupazione (lettera d));

§      si prevede che alle prestazioni liquidate dall’ASPI si applichino, per quanto non previsto dalla stessa legge 92/2012 ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (lettera e));

§      si dispone che nei soli casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASPI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, sia dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% (in luogo del 50% attualmente previsto) del massimale mensile di ASPI, sempre per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Nel computo dell’anzianità aziendale vengono compresi tutti i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, (in luogo di quelli a tempo determinato, come previsto attualmente) sempre a condizione che il rapporto sia proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo in caso di trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato (lettera f));

§      si proroga (modificando il comma 39 dell’articolo 2 della L. 92) al 1° gennaio 2014 l’entrata in vigore della riduzione dal 4% al 2,6% dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, commisurata alla retribuzione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione[257] (lettera f-bis));

§      si prevede (modificando la lettera c) del comma 71 dell’articolo 2 della L. 92/2012), l’abrogazione dell’articolo 11, comma 2, della L. 223/1991, che, nell’ambito delle norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, dispone la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura dell’indennità di mobilità prevista dal precedente articolo 7 (100% nei primi 12 mesi e 80% nei successivi mesi di fruizione) ai lavoratori edili che siano stati impegnati, nelle aree nelle quali il CIPI[258], su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia accertato la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi e siano stati licenziati, dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il 70%. Il trattamento è corrisposto per un periodo non superiore a 18 mesi, elevabile a 27 per le aree del Mezzogiorno

Tale abrogazione opera in luogo dell’abrogazione (prevista dal testo vigente della legge n. 92/2012) dell’articolo 10, comma 2, della stessa legge n. 223/1990, che recava disposizioni in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia (disposizione che quindi è da considerarsi di nuovo vigente, in virtù del principio di c.d. riviviscenza) (lettera g)).

 

L’articolo 2, commi da 1 a 3, della legge n. 92/2012, nell’ambito di una revisione complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali, ha istituito dal 1° gennaio 2013 l’ASPI, che si concretizza nell’erogazione di un’indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative di lavoro[259]. L’ASPI va a sostituire, a regime, l’indennità di mobilità, l’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, nonché l’indennità di disoccupazione speciale edile.

I successivi commi 4-5 individuano i requisiti ai fini della fruizione dell’ASPI. In particolare, si richiede che il lavoratore si trovi in stato di disoccupazione involontaria e che possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione, confermando sostanzialmente gli stessi requisiti attualmente richiesti ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria[260].

L’importo dell’ASPI (comma 6) deve essere rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. In ogni caso, l’indennità mensile viene rapportata alla retribuzione mensile e risulta essere pari al 75% nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore, nel 2013, all’importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente (comma 7)[261].

In ogni caso, l’indennità mensile non può superare l’importo mensile dell’indennità, erogata nei casi di C.I.G.S., pari all’80% della retribuzione spettante (pari nel 2012 a 1.119,312 €).

E’ inoltre prevista (comma 9) una riduzione dell’importo erogato, pari al 15%, dopo i primi sei mesi di fruizione, nonché un’ulteriore decurtazione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione. Il successivo comma 10 prevede il riconoscimento dei contributi figurativi, per i periodi di fruizione dell’ASPI, mentre all’ASPI non si applica il prelievo contributivo del 5,84% per gli apprendisti (comma 8).

Il comma 11 disciplina la durata di corresponsione, prevedendo, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data, che l’ASPI venga corrisposta: per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, per un periodo massimo di 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione alla cd, mini-ASPI; per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo ai sensi del precedente comma 4 (vedi supra), ovvero in relazione all’erogazione della mini-ASPI.

I successivi commi 12-14 disciplinano la procedura per l’erogazione dell’ASPI, prevedendo che essa spetti dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda, a condizione che permanga la condizione di disoccupazione.

I commi 15-19 disciplinano la sospensione d’ufficio della fruizione dell’ASPI – fino ad un massimo di 6 mesi - in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato[262], nonché la sua eventuale riduzione in caso di svolgimento di lavoro autonomo, dal quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (la riduzione è pari all’80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire dalla nuova attività autonoma). In caso di sospensione i periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di sostegno (per l’ASPI e per la mini-ASPI).

I commi da 20 a 24 introducono un’ulteriore istituto di sostegno del reddito, denominato mini-ASPI, volto ad assicurare, dal 1° gennaio 2013, i lavoratori che non abbiano i requisiti per la fruizione dell’ASPI. La mini-ASPI va a sostituire l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. In particolare, la mini-ASPI può essere concessa in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12i mesi, e consiste in un’indennità di pari importo dell’ASPI.

In particolare, ai sensi del comma 21, la mini-ASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

I commi da 25 a 39 definiscono le modalità di contribuzione per il finanziamento del nuovo sistema di indennità (ASPI e mini-ASPI), in sostituzione delle aliquote oggi a carico dei datori di lavoro per gli strumenti di sostegno del reddito che verranno sostituiti a regime. In particolare, si dispone l’applicazione di un’aliquota (pari all’1,31%) per i lavoratori a tempo indeterminato, nonché di un contributo addizionale (a carico del datore di lavoro), per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, fatte salve specifiche eccezioni. Inoltre, si prevede un ulteriore contributo, analogo al contributo stabilito per l’indennità di mobilità, a carico del datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013.

Più specificamente, il comma 31 prevede un contributo di licenziamento, erogabile in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sono inclusi anche i rapporti di apprendistato) appunto per cause diverse dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, a carico del datore di lavoro. Il contributo è pari al 50% del trattamento mensile iniziale dell’ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (sono quindi compresi i periodi di lavoro a termine). Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo.

 

 

L. 28 giugno 2012, n. 92

Testo vigente

L. 28 giugno 2012, n. 92

Testo modificato

Omissis

Omissis

Art. 2
(Ammortizzatori sociali)

Art. 2
(Ammortizzatori sociali)

Omissis

Omissis

11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:

a) per i lavoratori di età inferiore a cinquantacinque anni, l'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI);

11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:

a) per i lavoratori di età inferiore a cinquantacinque anni, l'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi diciotto mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI);

Omissis

Omissis

21. L'indennità di cui al comma 20 è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

21. L'indennità di cui al comma 20 è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

22. All'indennità di cui al comma 20 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

22. All'indennità di cui al comma 20 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19.

Omissis

Omissis

24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Identico

 

24-bis. Alle prestazioni liquidate dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

Omissis

Omissis

31. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.

31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.

Omissis

Omissis

71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

a) identica;

b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) identica;

c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) identica;

e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

e) identica;

f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

f) identica;

g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

g) identica.

 


 

Articolo 1, comma 251
(Fondi bilaterali di solidarietà)

 


251. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale.»;

c) al comma 32, lettera a), le parole: «rispetto a quanto garantito dall'ASpI» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali».


 

 

Il comma 251 apporta alcune modifiche all’articolo 3 della legge 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) per quanto attiene ai fondi di solidarietà bilaterali.

 

L’articolo 3, commi 4-13, della L. 92/2012 ha istituito i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Più specificamente, il comma 4, al fine di assicurare la definizione, entro l’anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, ha disposto l’obbligo, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della L. 92/2012 (e cioè entro il 18 gennaio 2013), accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Tali fondi hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria[263].

Tali fondi devono essere costituiti presso l’INPS, con apposito decreto ministeriale, ai sensi del comma 5, entro i successivi tre mesi. Ai sensi del successivo comma 8, i fondi non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS, inoltre (comma 9) gli oneri di amministrazione di ciascun fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell’INPS.

 

Il nuovo testo del comma 4, in seguito alle modifiche apportate, prevede che l’obbligo di stipulare i richiamati accordi e contratti collettivi ai fini della costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali sia da ottemperare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della L. 92/2012, e cioè entro il 18 luglio 2013 (ciò comporta, di fatto, la proroga di 6 mesi del termine attualmente previsto) (lettera a)).

 

Allo stesso tempo vengono modificati i commi 31 e 32 del richiamato articolo 3 (rispettivamente lettere b) e c)).

I commi da 31 a 34 indicano espressamente le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali. Tali prestazioni consistono, in primo luogo, in un assegno ordinario di importo pari alla integrazione salariale, di durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili nell’ambito di un biennio (mobile), in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di CIG e CIGS. Sono altresì stabilite ulteriori tipologie di prestazione che possono essere erogate dai fondi, quali prestazioni integrative (per importi o durate) rispetto all’ASPI; assegni straordinari di sostegno al reddito in favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi cinque anni e che siano interessati da processi di agevolazione all’esodo.

In particolare, il comma 31 ha disposto l’obbligo, per i richiamati fondi, di assicurare almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

Il successivo comma 32 prevede la facoltà, per i richiamati fondi, di erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

§      prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall’ASPI (lettera a));

§      assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni (lettera b));

§      contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea (lettera c)).

 

Il nuovo testo del comma 31 prevede che i richiamati fondi debbano assicurare in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall’articolo 6, commi primo, terzo e quarto della L. 20 maggio 1975, n. 164[264], anche con riferimento ai limiti all’utilizzo in via continuativa dell’istituto dell’integrazione salariale.

 

Il primo comma del richiamato articolo 6 dispone che l'integrazione salariale prevista per i casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva sia corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. Il terzo comma dispone altresì che nel caso in cui l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Infine, il quarto comma stabilisce che l'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non possa superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

 

Inoltre, modificando la lettera a) del comma 32, si dispone l’erogazione delle prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali.

 

 

Testo a fronte

 

L. 28 giugno 2012, n. 92

Testo vigente

L. 28 giugno 2012, n. 92

Testo vigente

Art. 3
(Tutele in costanza di rapporto di lavoro)

Art. 3
(Tutele in costanza di rapporto di lavoro)

Omissis

Omissis

4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Omissis

Omissis

31. I fondi di cui al comma 4 assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

31. I fondi di cui al comma 4 assicurano in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall’articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all’utilizzo in via continuativa dell’istituto dell’integrazione salariale.

32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall'ASpI;

a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;

b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

b) identica;

c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

c) identica.

 


 

Articolo 1, comma 252
(Incentivi per le assunzioni di giovani e donne)

 

252. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione.».

 

 

Il comma 252 inserisce il comma 12-bis all’articolo 4 della L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, relativo a specifici incentivi per le assunzioni.

La disposizione, in particolare, prevede che resta confermato, in materia di incentivi per l’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto da decreto del D.M. interministeriale del 5 ottobre 2012.

 

L'articolo 4, commi 12-15, della legge n. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) ha posto alcune norme, relative all'applicazione di tutti gli istituti di incentivo all'occupazione, definendo, al contempo, determinate fattispecie di esclusione del riconoscimento degli incentivi stessi. Si precisa, inoltre, che ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore abbia prestato l'attività, in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Inoltre, viene modificata la norma che esclude il riconoscimento di specifici incentivi (sgravi contributivi in caso di assunzione, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, di lavoratori che da almeno 24 mesi siano o disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS) nel caso in cui l'assunzione sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.

Più specificamente, il comma 12 stabilisce principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni, anche al fine di garantire una omogenea applicazione delle misure già previste a legislazione vigente:

In questa prospettiva sono definiti i seguenti principi:

§       gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (lettera a));

§       gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (lettera b);

§       gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva (lettera c));

§       gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore (lettera d)).

 

Il nuovo comma 12-bis, in particolare, prevede che resta confermato, in materia di incentivi per l’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto da decreto del D.M. interministeriale del 5 ottobre 2012, che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione.

 

Il decreto interministeriale del 5 ottobre 2012, attuando quanto disposto dall’articolo 24, comma 27, del D.L. 201/2011, ha istituito il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, individuando in particolare i seguenti interventi (nel limite di spesa di euro 196.108.953 per l'anno 2012 e di euro 36.000.000 per l'anno 2013):

§       incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonché all'incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Per tale incentivo L'I.N.P.S. corrisponde un incentivo del valore di 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione, che è riconosciuto, nei limiti delle risorse indicate per i contratti stipulati con giovani di età fino a 29 anni e con donne, indipendentemente dall'età anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro;

§       incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro di cui al D.Lgs. 66/2003, con incremento della base occupazionale. Per tale incentivo di durata non inferiore a 12 mesi, di giovani fino a 29 anni e di donne, indipendentemente dall'età anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro, l'INPS corrisponde, nei limiti delle risorse richiamate, un incentivo del valore di 3.000 euro. Il contributo è elevato a 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dal 17 ottobre 2012 (data di pubblicazione del D.M. sulla G.U.) e sino al 31 marzo 2013; oppure a 6.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 24 mesi, per le assunzioni a tempo determinato sempre avvenute a partire dal 17 ottobre 2012 e sino al 31 marzo 2013


 

Articolo 1, commi 253-255
(Ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

 


253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

254. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2013. Conseguentemente, si provvede nei seguenti termini: il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 118 milioni di euro per l'anno 2013; è disposto il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per essere riassegnato al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro per l'anno 2013 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

255. Entro il 30 aprile 2013, qualora dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi. Sentite le predette organizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, in via eccezionale, che le risorse derivanti dal 50 per cento dell'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano versate dall'INPS al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori. sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con il medesimo decreto sono stabilite le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica.


I commi 253-255 prevedono il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione, attraverso specifici incrementi del Fondo sociale per l’occupazione e formazione.

 

Più specificamente, il comma 253 prevede la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione, attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione.

In tal caso il Fondo Sociale per l'Occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, viene incrementato, per il 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L’articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008 ha previsto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi[265]. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato tra i beneficiari di tali risorse il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Si ricorda, che nell’articolo 18 del D.L. 185/2008 si è inteso, più in generale, perseguire l’obiettivo di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale.

 

Il comma 254 incrementa il Fondo sociale per l’occupazione e formazione di 200 milioni di euro per il 2013, in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e dell’esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori, in una logica di condivisione solidale fra istituzioni centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della L. 92/2012.

 

Si ricorda che il comma 64 dell’articolo 2 della L. 92/2012 ha disposto, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali nel provvedimento in esame, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, che per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità. Tali trattamenti sono concessi, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185[266], così come incrementato ai sensi del successivo comma 65 (1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016).

Il comma 66 ha invece disposto la proroga, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, dei trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 33, comma 21, della L. 183/2011[267], nonché ai sensi del precedente comma. Anche in questo caso, tali trattamenti possono essere prorogati sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In ogni caso, la misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta:

§      del 10% nel caso di prima proroga;

§      del 30% nel caso di seconda proroga;

§      del 40% nel caso di proroghe successive.

I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Tali corsi possono essere organizzati da più soggetti.

Viene infine confermata la relazione bimestrale sull’andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga da inviare, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Per la copertura degli oneri si provvede alla riduzione del Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività (di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della L. 24 dicembre 2007 n. 247) per un importo di 118 milioni di euro per il 2013.

 

Attualmente, in considerazione delle diverse riduzioni effettuate da precedenti disposizioni legislative, il richiamato Fondo presentava alla data del 31 dicembre 2012 una disponibilità in termini di competenza di 650 milioni di euro a fronte di uno stanziamento, per il 2012, di 1.159 milioni di euro (cap. 4330 del ministero del lavoro e delle politiche sociali).

 

Lo sgravio contributivo dei contratti di produttività è attualmente disciplinato dall’articolo 1, commi 67 e 68 della L. 247/2007[268].

Il comma 67 ha istituito il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Fondo è volto a finanziare uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, caratterizzate da incertezza della corresponsione o dell'ammontare e correlazione, stabilita dal contratto medesimo, tra la struttura della quota di retribuzione e la misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Tale sgravio, fruibile su domanda delle imprese, è concesso sulla base dei seguenti criteri:

§      importo annuo complessivo delle erogazioni in oggetto ammesse allo sgravio entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita (comma 67, lettera a));

§      determinazione dello sgravio, con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla precedente lettera a), nella misura di 25 punti percentuali (comma 67, lettera b));

§      determinazione dello sgravio, sempre con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla predente lettera a), in misura pari ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a) (comma 67, lettera c)).

Il comma 68 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, la disciplina delle modalità di attuazione dello sgravio sopra descritto anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa[269].

 

Si ricorda, inoltre, che i successivi commi 481-482 hanno prorogato a tutto il 2013 la detassazione dei contratti di produttività, da applicarsi nel limite massimo di onere di 1,2 miliardi di euro per il 2013 e di 400 milioni per l’anno 2014. Ove le disposizioni secondarie di attuazione della misura in esame non siano emanate entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuova un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse ad altra finalità, si dispone che le predette risorse vengano destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

Il comma 255, infine, prevede l’obbligo, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di convocare le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel caso in cui entro il 30 aprile 2013 dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento emerga l’insufficienza degli interventi finanziari richiamati in precedenza, al fine di individuare ulteriori interventi.

Sentite tali organizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con specifico decreto interministeriale, può infine disporre, in via eccezionale, che le risorse derivanti dal 50% dell'aumento contributivo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dello 0,30%, di cui all'articolo 25, quarto comma, della L. 845/1978, siano versate dall'INPS al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della L. 92/2012 (vedi supra). Con il medesimo decreto vengono stabilite inoltre le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica".


 

Articolo 1, comma 256
(Contratti di solidarietà)

 

256. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, è prorogato per l'anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Il comma 256 proroga per il 2013, nel limite di 60 milioni di euro, l’incremento, stabilito in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall'articolo 1, comma 6, del D.L. 78/2009, dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, pari quindi attualmente all’80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario. L’efficacia dell’incremento è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2012 dall’articolo 33, comma 24, della legge di stabilità per il 2012 (L. 183/2011).

L’onere derivante da tale disposizione è posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008[270], come rifinanziato dall’articolo 2, comma 65, della L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro (1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016).

 

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.


 

Articolo 1, comma 257
(
Consulta nazionale del Servizio civile)

 

257. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» sono inserite le seguenti: «la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230,».

 

 

Il comma 257, aggiunge la Consulta nazionale del servizio civile agli organi esclusi dal processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012[271]

 

La Consulta nazionale per il Servizio Civile è stata istituita presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) con legge 8 luglio 1998 n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio (art. 10); spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, disciplinare l'organizzazione e l'attività della Consulta, nominarne i componenti e stabilire la durata dell'incarico (la prima Consulta è stata nominata con il D.P.C.M. 29 aprile 1999[272]). Le funzioni di Segreteria della Consulta sono svolte, ai sensi del D.P.C.M. 21 settembre 2011, dal Servizio del Personale e Affari Generali.

In seguito, con il D.Lgs. n. 77/2002 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64) si è ritenuto di confermare la Consulta anche in risposta all’esigenza di integrarne la composizione con rappresentanti delle regioni chiamate a svolgere un ruolo sempre più attivo nella organizzazione del Servizio Civile.

La legge 16 gennaio 2003 n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) ha, poi, rivisto il numero e la rappresentanza dei componenti della Consulta prevedendo, all'art. 3, che la Consulta sia composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle Regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte[273].

Successivamente con il D.P.R. 14 maggio 2007 n. 84 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223) all’art. 2 si è provveduto a confermare ancora la Consulta stabilendo, altresì, che la spesa complessiva dell'organismo fosse ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005; ulteriore conferma della Consulta è stata deliberata con il D.P.C.M. 26 novembre 2010.

L’art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012 dispone, a decorrere dalla scadenza del mandato, il definitivo trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività svolte da organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione per i quali, con l’art. 29 del D.L. 223/2006, era stato avviato un procedimento di riordino, in parte non concluso per effetto di disposizioni successivamente emanate (la disposizione riguarda, infatti, organismi in regime di proroga ex art. 68, comma 2 del D.L. n. 112/2008, precludendone l'ulteriore prorogabilità).

La norma citata esclude dall’applicazione della disposizione alcuni organi collegiali, prevedendo che ai loro componenti non spetti alcun emolumento o indennità a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Si tratta dei seguenti organi:

§       Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di cui all’articolo 11 della legge 7 dicembre 2000. n 383;

§       Osservatorio nazionale per il volontariato, di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

§       Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

§       Comitato nazionale di parità e Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.


 

Articolo 1, comma 258
(Indennizzo per il disastro aereo del Monte Serra)

 

258. Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra, del 3 marzo 1977, per il cui decesso gli aventi diritto non hanno percepito somme a titolo di risarcimento del danno, è riconosciuto un indennizzo complessivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'importo di 118.000 euro, corrisposto, secondo le rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 258 riconosce un indennizzo di 118.000 euro, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, da assegnarsi, secondo le rispettive quote, a ciascuno dei successori legittimi delle vittime del disastro aereo del Monte Serra (Pisa), che non già percepito somme a titolo risarcitorio. Si ricorda che nell’incidente, avvenuto 3 marzo 1977 - nel quale venne coinvolto un aereo C-130H Hercules della 46ª Aerobrigata - persero la vita trentotto allievi dell'Accademia navale di Livorno, un ufficiale accompagnatore e 5 membri d'equipaggio. Il medesimo comma autorizza, a tale scopo, la spesa di 3.776.000 euro per l’anno 2013


 

Articolo 1, comma 259
(Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza)

 

259. Per l'anno 2013, le risorse finanziarie assegnate all'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 1 milione di euro.

 

 

Il comma 259 incrementa per il 2013 di un milione di euro le risorse a disposizione dell’Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Conseguentemente, la dotazione di bilancio per il 2013 è pari 2 milioni di euro. (nel 2012, la dotazione iniziale era di circa 900.000 euro).

La legge 12 luglio 2011 n. 112, che istituisce l’Autorità, all’articolo 7, comma 2, stabilisce per il Garante una indennità fissa pari a 200.000 euro, e al comma 1, euro 750.000 per l'anno 2011 e 1.500.000 a decorrere dal 2012, per le spese di espletamento delle competenze assegnate e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante.


 

Articolo 1, comma 260
(Disavanzi sanitari regione Campania)

 

260. Al fine di consentire alla regione Campania l'accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione.

 

 

Il comma 260 assegna alla Campania 159 milioni di euro per il 2013, al fine di ripianare i disavanzi sanitari dell’esercizio 1990.

Il predetto importo, erogato direttamente alla regione, è una parte residuale di risorse spettanti agli enti sanitari regionali, al fine di contrarre mutui per il ripiano di impegni assunti per l’esercizio 1990[274], anche in misura eccedente agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, al fine di provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza.

La Campania ha contratto mutui per un importo complessivamente inferiore a 159 milioni di euro rispetto al previsto, in quanto alla data di stipula degli stessi non erano stati approvati alcuni bilanci aziendali. Con l’approvazione dei predetti bilanci e nelle more del perfezionamento dell’iter amministrativo di autorizzazione alla contrazione di un mutuo per l’importo residuo di 159 milioni di euro, è, tuttavia, intervenuta l’interruzione del predetto iter amministrativo[275].

Conseguentemente, la presente disposizione consente alla regione il completamento del ripiano dei disavanzi sanitari autorizzati, prevedendo, in luogo della contrazione di un mutuo, il trasferimento di risorse alla regione.


 

Articolo 1, comma 261
(Istituzione di un fondo per la gestione
della flotta aerea antincendio)

 

261. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. È disposto, inoltre, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 261, primo periodo, istituisce un apposito fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013 al fine di assicurare adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita, con l’art. 7, comma 2-bis, della legge 353/2000, dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

Si ricorda che il richiamato comma 2-bis dell’art. 7 della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000 è stato introdotto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 59 del 2012[276] recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. Tale disposizione ha disposto il trasferimento della flotta aerea della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, mentre il comma 2 dell’articolo 7 della legge n. 353 del 2000, che non è stato modificato, prevede che il Dipartimento della protezione civile garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa.

I tempi e le modalità di attuazione del trasferimento della Flotta, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovranno essere definiti con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988[277] su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze e di concerto con il Ministro dell’interno (per il quale non è indicato un termine per l’adozione). Restano fermi i contratti in essere relativi alla flotta aerea in uso al Dipartimento della Protezione civile ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 21, comma 9, del D.L. 98/2011[278].

Da ultimo, si segnala che l’articolo 3-bis del decreto legge n. 79 del 2012[279] stabilisce che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicurerà, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio. La norma, mantenendo fermo quanto previsto al comma 2 del predetto articolo 7 della legge n. 353 del 2000, dispone, altresì, che il Dipartimento dei vigili del fuoco si avvale di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime.

 

L’ultimo periodo del comma 261 in esame dispone che sia anche finanziata la flotta aerea antincendi del Corpo forestale dello Stato (CFS), per il funzionamento della quale è stabilita un’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni, per il solo 2013.

Il CFS possiede una propria flotta aerea, costituita da 37 elicotteri (12 Breda Nardi NH500, 18 Agusta Bell AB412, 4 Erickson S64F e 3 elicotteri AW 109N) e un aereo Piaggio P180, coordinata con gli altri mezzi aerei nazionali tramite il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU).

Gli elicotteri – necessari anche per lo svolgimento degli altri compiti istituzionali di protezione civile e pubblico soccorso, di monitoraggio ambientale e polizia giudiziaria - sono impiegati per la prevenzione e l'avvistamento degli incendi boschivi, per interventi diretti sul fuoco, per il trasporto di personale ed attrezzature, per il coordinamento di altri aeromobili e come guida delle squadre a terra durante lo spegnimento.


 

Articolo 1, comma 262
(Agenzia sviluppo settore ippico)

 

262. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.

 

 

Il comma 262 dispone che vengano riassegnati al Mipaaf, previo versamento all’entrata del bilancio statale, i proventi derivanti dallo svolgimento di attività e prestazioni di servizi già in capo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), attività e servizi ora di competenza del Ministero delle politiche agricole.

I compiti dell’Agenzia, sorta dalla trasformazione dell’UNIRE (Unione per l'incremento delle razze equine) sulla base dell’art. 14 commi 28 e 29, del D.L. n. 98/11, sono stati così individuati:

§       promuovere l’incremento ed il miglioramento delle razze equine;

§       gestire i libri genealogici;

§       rivedere la programmazione delle corse e dei programmi di allevamento;

§       affidare il servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse;

§       valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento ed allenamento.

Alla soppressione dell’ASSI ha poi provveduto l’articolo 23-quater del D.L. n. 95/12 (comma 9), facendo salve tuttavia (comma 9-bis) le funzioni esercitate da Unirelab s.r.l. - società già di proprietà dell’Unire - alla quale sono affidate le attività di analisi antidoping sui cavalli da corsa. L’esclusione è pertanto diretta ad assicurare continuità al controllo pubblico sui concorsi e sulle manifestazioni ippiche.

La norma ha poi previsto che successivi decreti di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole con il concerto Ministro dell’economia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (entro quindi il 14 novembre 2012):

§       dovessero provvedere al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati;

§       fossero ripartite tra il Dicastero agricolo e l’Agenzia delle dogane:

-    le funzioni già attribuite ad ASSI dalla normativa vigente;

-    le risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Assi;

-    i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Agenzia.

Gli attesi decreti non sono stati a tutt’oggi adottati.

Va rammentato che presso il Senato (S. 3519) si è interrotto l’iter del disegno di legge di delega per la riforma fiscale che, tra l’altro, dispone (art. 4, comma 7, lett. l) per il rilancio del settore ippico:

§      che venga istituita l’Unione ippica italiana, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole;

§      che sia previsto un fondo annuale per la promozione e lo sviluppo del settore ippico, alimentato mediante le quote versate dagli iscritti all’Unione;

§      che siano attribuite al Mipaaf le funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, ed all’Unione quelle di primo livello, nonché quelle di organizzazione degli eventi ippici, e ripartizione e rendicontazione del fondo per la promozione e sviluppo.

Si rammenta infine che la Commissione XIII (Agricoltura) il 12 dicembre è pervenuta alla definizione di un testo unificato (C. 5133 e abb.) in materia di Istituzione della Lega ippica italiana e per la promozione del settore.


 

Articolo 1, comma 263
(Scuole non statali)

 

263. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.

 

 

Il comma 263 reca un’autorizzazione di spesa di 223 milioni per il 2013 a favore delle scuole non statali ed esclude tale contributo dalle spese computate ai fini del patto di stabilità delle regioni.

 

In particolare, autorizza, per l’anno 2013, la spesa di 223 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all’art. 2, co. 47, della legge finanziaria 2009 (L. 203/2008), concernenti il sostegno alle scuole paritarie (ad esclusione di quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano, ex art. 2, co. 109, L. 191/2009[280]).

Come negli anni precedenti, le risorse sono state allocate sul cap. 1299, nel Programma 1.9 - Istituzioni scolastiche non statali e si sommano ai 278,9 milioni di euro allocati sul cap. 1477, nello stesso Programma, per un totale di fondi destinati al sostegno delle scuole paritarie pari a 501,9 milioni di euro[281].

 

Il finanziamento recato dalla disposizione in commento è attribuito alle regioni, in virtù della competenza amministrativa, relativa ai contributi alle scuole non statali, loro attribuita (come illustrato di seguito).

L'ultimo periodo del comma dispone che le somme attribuite alle regioni nel 2013 in base alla norma in commento non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, limitatamente allo stesso 2013.

Si ricorda che il patto di stabilità interno – la cui disciplina è contenuta nell'articolo 32 della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012) modificato ed integrato dai commi 448-472 dell'articolo 1 in esame – pone annualmente un limite al complesso delle spese finali di ogni singola regione. Da tale computo, sono escluse una serie di spese, o perché sottoposte ad una disciplina di contenimento specifica - come nel caso delle spese per la sanità -, oppure perché considerate 'obbligatorie', come nel caso delle spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale e ferroviario. L’elenco delle spese escluse dal computo è contenuto nel comma 4 dell'articolo 32 citato, modificato dal comma 452 dell'articolo 1 della legge in esame. Tra le modifiche apportate, all'elenco delle spese escluse sono aggiunte (lettera n-quater) quelle a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 in esame.

Per quanto concerne la competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali, si ricorda che essa è attribuita alle regioni dall'art. 138, co. 1, lett. e), del D.Lgs. 112/1998.

A sua volta, l’art. 1-bis del D.L. 250/2005 (L. 27/2006) ha ricondotto le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. 62/2000 - abilitate, tra l’altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale - e di scuole non paritarie.

L’art. 1, co. 635, della L. 296/2006, al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, ha incrementato, per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base “Scuole non statali dello stato di previsione del MIUR, da destinare prioritariamente alle scuole per l’infanzia.

Ma, con sentenza n. 50 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni, l’erogazione di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle funzioni amministrative di competenza regionale. La medesima sentenza, peraltro, ha fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari[282].

L’art. 2, co. 47, della L. 203/2008 (L. finanziaria 2009) ha poi disposto che i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione sono stabiliti, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Contestualmente, infatti, la legge di bilancio per il 2009 (L. 204/2008) ha inserito nello stato di previsione del MIUR – esclusivamente per l’esercizio 2009 –, nell’ambito della Missione Istruzione scolastica, un nuovo programma 1.10 – Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009. Le risorse sono state allocate nel capitolo 1299 – Somme da trasferire alle regioni per il sostegno delle scuole paritarie, di nuova istituzione[283].

L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, co. 47, della L. 203/2008 è stata rifinanziata per gli anni successivi dalla legge finanziaria (poi, di stabilità[284]). In particolare, per il 2010, l’art. 2, co. 250, L. 191/2009 ha assegnato (elenco 1, allegato alla legge) 130 milioni di euro provenienti dal cosiddetto “scudo fiscale”; per il 2011, l’art. 1, co. 40, della L. 220/2010, disponendo un rifinanziamento per il 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti (di cui all'art. 7-quinquies, co. 1, del D.L. 5/2009), ha destinato al programma di interventi l’importo di 245 milioni di euro; per il 2012, l’art. 33, co. 16, della L. 183/2011 ha, a sua volta, autorizzato, per l’anno 2012, la spesa di 242 milioni di euro.


 

Articolo 1, comma 264
(Fondo spese urgenti e indifferibili)

 

264. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 264 dell’articolo 1 dispone un definanziamento di 631,7 milioni per il 2013 della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009.

 

Nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2013 (A.C. 5535), nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3071), il Fondo risultava dotato di 661,8 milioni per il 2013.

A seguito della riduzione disposta dal comma in esame, nonché delle ulteriori riduzioni operate sugli stanziamenti di spesa “rimodulabili” dei programmi dei Ministeri, tra i quali rientra quello del Fondo esigenze urgenti e indifferibili (oltre 30 milioni), disposte ai sensi del comma 4 del presente provvedimento in attuazione delle misure di contenimento disposte dall’art. 7, commi 12-15, del D.L. n. 95/2012, nel bilancio 2013-2015 (di cui alla legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012 di riparto dei programmi di spesa del bilancio in capitoli), la dotazione finanziaria risulta interamente decurtata, residuando al Fondo soltanto 263 euro per l’anno 2013.

 

Si rileva peraltro, la legge di stabilità in esame prevede all’articolo 1, comma 270, l’istituzione di un Fondo analogo a quello qui in esame, denominato “Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili” dotato di 16 milioni per il 2013 e finalizzato ad essere ripartito, con D.P.C.M., tra una serie di esigenze indifferibili, indicate nell’elenco 3 del provvedimento in commento.

 

Il Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili è stato istituito dal comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Per l’anno 2013, il fondo è stato inizialmente finanziato dal comma 26-ter dell’articolo 1 del D.L. n. 138/2011, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2013.

Sulla dotazione del Fondo per l’anno 2013 hanno successivamente inciso le disposizioni della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), in particolare, l’articolo 33, comma 34, che ne ha disposto una riduzione di 25 milioni, nonché le misure di riduzione operate a decorrere dall’anno 2012 sugli stanziamenti di spesa “rimodulabili” dei programmi dei Ministeri, tra i quali rientra quello del Fondo esigenze urgenti e indifferibili (-1,1 milioni), operate ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 183/11 in attuazione delle misure di contenimento disposte dall’art. 10, comma 2, del D.L. n. 98/2011, come integrate dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 138/2011.

Il Fondo è stato poi rifinanziato di 658 milioni per l’anno 2013 dall’articolo 23, comma 8, del D.L. n. 95/2012.

 

Per quanto concerne le finalità del fondo e le modalità di riparto delle disponibilità per l’anno 2013, il comma 8 dell’articolo 23 del D.L. n. 95/2012 prevede che esso sia ripartito secondo i medesimi criteri già previsti per l’anno 2012, vale a dire con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate all'articolo 33, comma 1, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), come elencate nell'allegato 3 della medesima legge – con esclusione degli interventi per la gratuità parziale dei libri di testo scolastici, in quanto tali interventi sono stati direttamente finanziati dall’articolo 23, comma 5 del D.L. n. 95/2012 - nonché in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo per le non autosufficienze (articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006), finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

L’allegato alla legge di stabilità 2012 indica le seguenti finalità:

§       Fondo per le politiche giovanili;

§       investimenti Gruppo Ferrovie - contratto di programma con RFI;

§       professionalizzazione Forze armate;

§       partecipazione italiana a banche e fondi internazionali;

§       esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre;

§       provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito;

§       ulteriori esigenze dei ministeri;

§       interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici. Tuttavia, come già ricordato, tale finalità non rientra nell’elenco di quelle che beneficeranno del riparto delle risorse 2013, in quanto già finanziata per tale anno ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del D.L. n. 95;

§       Unione italiana ciechi;

§       interventi di carattere sociale: convenzioni con i comuni per stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale (finalità introdotta dall’articolo 30, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011);

§       interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione (finalità anch’essa introdotta dall’articolo 30, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011);

§       interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del D.L. n. 78 del 2010 (collaboratori scolastici).


 

Articolo 1, comma 265
(Lavoratori socialmente utili)

 

265. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 265 dispone specifici stanziamenti per la prosecuzione degli interventi statali in materia di lavori socialmente utili.

 

In particolare per il 2013 è autorizzata la spesa pari a 110 milioni di euro:

§      per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, del D.L. 67/1997, che ha disposto specifici stanziamenti (per il 1997) a favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo, ai fini della prosecuzione, nel medesimo anno, degli interventi statali di lavori socialmente utili;

§      per la stabilizzazione degli LSU di cui all’articolo 2, comma 552, della L. 244/2007 nel limite di un milione di euro (vedi infra);

§      per l’assunzione a tempo determinato per il 2013, nel limite di 500.000 euro, dei lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati e inoccupati che, a partire dal 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento degli arretrati.

L’intervento in esame è l’ultimo di una lunga serie di interventi volti al finanziamento di attività di LSU nei territori indicati (Napoli e Palermo), nonché in altri ambiti territoriali (a decorrere dal 2000).

 

Per l’area napoletana, l’intervento in oggetto ha avuto inizio con il D.L. 409/1984, portando alla costituzione di cooperative, formate da ex detenuti (circa 4.000, secondo le stime del ministero dell’interno) e impegnate in attività varie (per esempio, manutenzione e pulizie di scuole ed altri edifici pubblici). Successivamente il D.L. 366/1987, in seguito ad irregolarità riscontrate nella gestione, ha sottoposto le cooperative a gestione commissariale e al controllo di collegi sindacali. La prosecuzione dell’intervento è stata assicurata per il 1991 dall’articolo 12, comma 1, del D.L. 6/1991 (con uno stanziamento di 120 miliardi di lire, pari a 61.974.827,89 euro), e per il 1992 dall’articolo 1 della L. 22/1192 (con un’ulteriore spesa di 120 miliardi di lire, pari a 61.974.827,89 euro).

Per la città di Palermo, l’intervento è stato inizialmente disposto dal D.L. 24/1986. In questo caso si trattava di circa 1.600 operai edili, disoccupati per la conclusione di alcuni lavori in appalto del comune di Palermo e successivamente reimpiegati a tempo determinato per “lavori in economia relativi ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale” della città di Palermo. Il proseguimento dell’intervento per il 1991 e 1992 è stato assicurato dalle medesime norme sopra citate per quanto riguarda le aree napoletane, rispettivamente i D.L. n. 6/1991 e la L. n. 22/1992 (90 miliardi di lire per ciascun anno, pari a 46.481.120,92 euro).

Successivamente l’articolo 4, commi 8 e 9, del D.L. 148/1993 ha previsto un nuovo finanziamento, per l’anno 1993 (100 miliardi di lire – 51.645.689,91euro - per l’area napoletana e 50 miliardi di lire – 25.822.844,95 euro - per il comune Palermo), mentre per il 1994 e il 1995 il finanziamento dell’intervento è stato assicurato rispettivamente dall’articolo 1, commi 3-4, del D.L. 515/1994 (125 miliardi di lire -64.557.112,39 euro - a favore del comune e della provincia di Napoli e 50 miliardi di lire – 25.822.084,80 euro - a favore del comune di Palermo), e dall’articolo 1, commi 2-3, del D.L. 444/1995 (130 miliardi di lire – 67.139.396,88 euro - a favore del comune e della provincia di Napoli e 56 miliardi di lire – 28.921.586,35 euro - a favore del comune di Palermo), concedendo anche la possibilità di impiegare eventuali disponibilità non utilizzate, derivanti dai contributi statali assegnati con i D.L. 409/1984 e 24/1986, sopra citati. Ulteriori finanziamenti sono stati stanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. f), del D.L. 599/1996 (30 miliardi di lire – 15.493.706,97 euro - a favore dell’area napoletana e a 10 miliardi di lire – 5.164.568,99 euro - a favore del comune di Palermo).(richiamato dalla disposizione in commento), che ha stanziato 69.721.681,38 euro (135 miliardi di lire) a favore del comune e della provincia di Napoli e 28.405.13 euro (55 miliardi di lire) a favore del comune di Palermo. All’erogazione del contributo doveva provvedere il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 67/1997, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche intrapresi nel 1997.

Successivamente, l’articolo 1, comma 262, terzo periodo, della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha rifinanziato, nella misura di 98 milioni di euro per l'anno 2005, lo stanziamento per la concessione di contributi statali per gli interventi (intesi a "favorire l'occupazione") di lavori socialmente utili da parte del Comune di Napoli e di lavori in economia da parte del Comune di Palermo, di cui, rispettivamente, ai D.L. 409/1984 e al D.L. 24/1986, in precedenza richiamati.

Si ricorda, da ultimo, che la Tabella B allegata alla legge di stabilità per il 2013 ha disposto uno stanziamento pari 38,18 mln di euro per il 2012, 41,53 mln di euro per il 2014 e 36,33 mln di euro per il 2015, preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

 

Ulteriori interventi concernenti finanziamenti delle attività socialmente utili, con riferimento a più vasti ambiti territoriali (ossia non limitati ai soli territori di Napoli e Palermo) sono stati invece adottati a partire dal 2000.

L’articolo 78, commi 1-6, della L. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) ha recato disposizioni in materia: in particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato autorizzato a stipulare convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentivano, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 81 del 2000[285]. Lo stesso articolo, inoltre, ha prorogato dal 30 aprile 2001 al 30 giugno 2001 la destinazione, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato D.Lgs. 81, delle risorse del Fondo per l'occupazione al pagamento dei sussidi per lo svolgimento dei lavori socialmente utili. Sempre con riferimento alla durata dei LSU è stata prorogata di due mesi la durata complessiva degli stessi: sei mesi più rinnovo per otto, anziché sei mesi più rinnovo per sei (a decorrere dal 1° maggio 2000). La norma ha previsto che le convenzioni, i cui contenuti sono disciplinati dallo stesso articolo 78 del D.Lgs. 388 del 2000, siano sottoscritte nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione preordinate allo scopo e tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, L. n. 144/1999 (cd. collegato lavoro), che ha individuato la destinazione delle risorse assegnate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità. Si è stabilito quindi che, a seguito dell'attivazione di tali convenzioni, siano trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, in conformità alle disposizioni precedentemente citate.

L’articolo 41, comma 1, della L. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) aveva autorizzato il Ministro del lavoro a concedere, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, limitatamente all'esercizio 2003, proroghe delle convenzioni stipulate con i comuni per lo svolgimento di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili. I suddetti lavoratori dovevano essere nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio; le proroghe erano ammesse nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sullo stanziamento complessivo recato dal comma richiamato. Tale proroga riguardava le convenzioni - concluse direttamente dai comuni e aventi gli altri requisiti sopra ricordati – che dovevano cessare entro il 31 dicembre 2002[286].

Successivamente, l’articolo 3, comma 76, della L. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha prorogato le suddette convenzioni limitatamente all’anno 2004.

 

L’articolo 1, commi 262-264, della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha ulteriormente recato disposizioni in materia. In particolare, il comma 262, primo periodo, ha autorizzato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a prorogare, limitatamente all’esercizio 2005, le convenzioni stipulate direttamente con i comuni, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento delle attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro.

Più specificamente, le convenzioni sono state stipulate:

direttamente dai comuni con i lavoratori impegnati in attività socialmente utili (con limite complessivo di spesa apri a 22 milioni di euro);

al fine dell’attuazione di misure volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori che siano nella disponibilità dei comuni stessi da almeno tre anni per le medesime attività, sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano già stati interessati dalle convenzioni di cui all’articolo 10, comma 3 , del D.Lgs. 468/1997 e prorogate in attesa di una definitiva stabilizzazione dei soggetti interessati (con limite complessivo di spesa pari a 36 milioni di euro).

Il secondo periodo del comma 262 ha stabilito inoltre che il termine del 30 giugno 2001 - stabilito dall’articolo 78, comma 2, della L. 388/2000, e prorogato al 31 dicembre 2004 dall’art. 3, comma 77, della L. 350/2003 ai fini dell’utilizzo delle risorse del Fondo per l’occupazione impegnate per attività socialmente utili venisse differito al 31 dicembre 2005.

Il successivo comma 263 ha prorogato, limitatamente all'anno 2005, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, le convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali direttamente con i comuni con meno di 50.000 abitanti, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 82, della L. 350/2003[287].

Ai fini della proroga delle convenzioni in oggetto lo stesso comma 263 ha specificato l’obbligo di avvalersi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del 25 ottobre 2004.

Infine, il comma 264 ha specificato che all’onere complessivo derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 262 e 263, pari complessivamente a 157 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.

 

L’articolo 2, comma 550, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ha autorizzato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la regione interessata, a stipulare, nel limite di spesa annuo di 55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, apposite convenzioni direttamente con i comuni destinatari degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1166, della legge finanziaria 2007[288], anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento di attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori impiegati in ASU che siano nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno tre anni, sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano già stati interessati dalle convenzioni di cui all’articolo 10, comma 3 , del D.Lgs. 468 del 1997 , provvedendo ad estendere a quest’ultima categoria di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.

Il successivo comma 552 ha autorizzato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della L. 144/1999.

 

Infine, l’articolo 41, comma 16-terdecies, del D.L. 207/2008 ha autorizzato una spesa, pari a 55 milioni di euro dal 2009, al fine di consentire la conclusione, entro 3 mesi, delle procedure inerenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili nonché per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati nelle stesse attività, a condizione che siano nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio. Lo stesso comma ha disposto che per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa facesse carico alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi dei D.P.C.M. 5 giugno e 1º agosto 2008 , con utilizzazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del D.L. 93/2008.

Con l’articolo 7-ter, comma 21, del D.L. 5/2009, è stata fornita un’interpretazione autentica del richiamato articolo 41, comma 16-terdecies, nel senso che al fine che le disponibilità previste non venissero estese ad altri enti le disposizioni del comma 16-terdecies si applicano esclusivamente ai soggetti di cui all’ articolo 2, comma 550, della L. 244/2007, per le finalità di cui al comma 551 del medesimo articolo 2.


 

Articolo 1, commi 266-268
(Offerta turistica in Basilicata)

 


266. Al fine di favorire l'avvio e la prosecuzione di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica nella regione Basilicata attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e delle relative attività integrative nonché dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 268, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati così effettuati nella citata Regione e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

267. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 266 si applica, per quanto compatibile, l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati.

268. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 266, il fondo di cui all'articolo 43, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014.


 

 

I commi da 266 a 268, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, riguardano il finanziamento di agevolazioni a sostegno degli investimenti privati effettuati nella regione Basilicata per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta turistico-ricettiva, delle relative attività integrative e dei servizi di supporto.

A tal fine, vengono definiti i progetti di investimento a cui possono essere concesse tali agevolazioni finanziarie e viene prevista l’applicazione, per consentire la tempestiva concessione delle agevolazioni, dell’articolo 43 del D.L. 112/2008 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

 

Si ricorda che il citato articolo 43, per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, ha previsto la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali, finanziate mediante un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La norma è stata attuata con il D.M. 24 settembre 2010.

Infine, si incrementa di 5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 10 milioni di euro per l’anno 2014 il citato fondo istituito dall’articolo 43 del D.L. 112/2008.


 

Articolo 1, comma 269
(Enti di ricerca in agricoltura)

 

269. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «. Sono attribuite all'Ente risi» sono sostituite dalla seguente: «e»;

b) al comma 3, le parole: «, rispettivamente, al CRA e all'Ente risi» sono sostituite dalle seguenti: «al CRA»;

c) il comma 5 è abrogato.

 

 

Il comma 269 in commento modifica i commi 2 e 3 dell’art. 12 del D.L. n.95/2012 che hanno attribuito le competenze del soppresso Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), in parte al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e, limitatamente alle competenze nel settore delle sementi, all’Enti risi. Con la modifica apportata dalla norma in esame si sopprimono le disposizioni che attribuiscono all’Ente risi le dette competenze, unificando conseguentemente in capo al CRA tutte le funzioni precedentemente svolte dall’INRAN.


 

Articolo 1, comma 270
(Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili)

 

270. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 16 milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

 

 

Il comma 270 dell’articolo 1 prevede l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.

 

Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, viene dotato di 16 milioni di euro per l’anno 2013 da ripartire per le seguenti finalità indicate nell’elenco 3, allegato al provvedimento in esame:

§      collegi universitari legalmente riconosciuti[289];

§      Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza[290];

§      Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati[291];

§      Fondo per il finanziamento delle missioni di pace[292];

§      Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione[293];

§      Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva[294];

§      misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti[295];

§      giustizia digitale[296];

§      interventi di carattere sociale, di cui all’articolo 9, comma 15-bis del D.L. n. 78/2010 (legge n. 122/2010);

§      comitato istituzionale dei mondiali di ciclismo 2013;

§      Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.Ri.Fo.R Onlus;

§      I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e formazione ANMIL Onlus;

§      Istituto europeo per ricerca, la formazione e l’orientamento professionale I.E.R.F.O.P Onlus.

 

La ripartizione delle risorse del Fondo tra le suddette finalità avviene con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Le Commissioni si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.

Il D.P.C.M. dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

Nel bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio 2013 (legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia del 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli) il Fondo è stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3080) con una dotazione di 16 milioni di euro per il 2013.

Per quanto concerne la ripartizione della dotazione del fondo, si segnala che il relativo schema di D.P.C.M. riparto è stato presentato alla V Commissione bilancio della Camera, ai fini dell’espressione del parere, in data 22 gennaio 2013 (Atto n. 534). La Commissione ha peraltro deliberato di non esprimere alcun parere.

Lo schema di decreto provvede ad assegnare l’intero stanziamento del Fondo in favore di una soltanto delle finalità indicate nell’elenco 3 della legge in esame, ed in particolare, al finanziamento delle misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, in ragione della necessità di adottare interventi diretti a fronteggiare la attuale condizione carceraria, che è all’origine della recente Sentenza di condanna dello stato italiano da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dell’8 gennaio 2013.

Il relativo D.P.C.M. è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Si osserva che il comma in esame prevede l’istituzione di un Fondo del tutto analogo al già vigente Fondo per interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5[297], il quale viene genericamente rifinanziato nell’ambito delle leggi di stabilità e ripartito tra le finalità indicate in apposito Elenco allegato alla legge medesima, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri[298].


 

Articolo 1, comma 271
(Fondo nazionale per le politiche sociali)

 

271. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 271 incrementa di 300 milioni di euro per l'anno 2013 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali. Conseguentemente, il capitolo di bilancio (3671) del Fondo, allocato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è dotato di 344.178.000 euro per il 2013.

 

Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) è lo strumento con cui, a livello statale, vengono finanziati annualmente[299] gran parte degli interventi della sfera del sociale. Il Fondo, istituito nel 1998[300], è stato maggiormente definito e rafforzato dalla L. 328/2000 che ha ripartito annualmente le risorse tra le regioni, le province autonome, i comuni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali[301].

Alcuni recenti provvedimenti normativi hanno ridotto gli interventi finanziati a valere sul FNPS. In particolare, le risorse del Fondo per l’infanzia e l’adolescenza – istituito dalla legge 285/1997[302] – inizialmente allocate nel FNPS, a decorrere dall’anno 2008 sono determinate dalla legge finanziaria limitatamente alle risorse destinate al finanziamento degli interventi nei 15 Comuni riservatari indicati dalla legge istitutiva. Le rimanenti risorse del Fondo nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza continuano a confluire indistintamente nel Fondo nazionale delle politiche sociali.

Per quanto riguarda le somme destinate al finanziamento degli interventi costituenti i diritti soggettivi (assegno al nucleo familiare con tre figli minori, per la maternità, agevolazioni disabili e lavoratori talassemici), la legge 191/2009[303] ha disposto che, dal 2010, siano finanziati attraverso appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La legge di stabilità per il 2011 (legge 220/2010) ha stanziato per le politiche sociali 273,8 milioni di euro, da ripartirsi tra le regioni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dell’iniziale stanziamento, per effetto dell'art. 1, comma 13, della legge 220/2010, sono stati accantonati 55,8 milioni di euro in ragione dell’andamento dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti d’uso delle frequenze per i servizi di comunicazione a banda larga. Tali accantonamenti sono stati resi definitivi dal decreto-legge 98/2011[304]. Con Decreto Interministeriale del 17 giugno 2011, sono stati pertanto ripartiti 218 milioni di euro, di cui 39,5 milioni di euro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le risorse del FNPS sono allocate nel capitolo 3671[305] Fondo da ripartire per le politiche sociali istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014[306] l’importo proposto per il 2012 è di 69,954 milioni di euro, per il 2013 e il 2014 gli importi sono invece pari a 44,590 milioni di euro. Tali stanziamenti sono stati poi confermati dalla Legge di stabilità 2012, come indicati nella tabella C.

 

 

Fondo nazionale politiche sociali

(in migliaia di euro)

Anno

Tabella C – Legge Finanziaria

Fondo nazionale politiche sociali come risultante dal decreto di riparto

Quota regioni e Province autonome

Decreto riparto

2009

1.311.650

1.420.580[307]

518.226

25/11/2009

2010

1.169.258[308]

435.257[309]

380.222

4/10/2010

2011

273.874

218.084[310]

178.500

17/06/2011

2012

69.950

42.908

10.680[311]

16/11/ 2012

 


 

Articolo 1, comma 272
(Fondo per le non autosufficienze)

 

272. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 272 autorizza la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013 per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

 

L'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha istituito il Fondo per le non autosufficienze presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Successivamente l’articolo 2, comma 465, della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) incrementa lo stanziamento di euro 100 milioni per l’anno 2008 e di euro 200 milioni per l’anno 2009. Il Fondo viene configurato come un contributo alle politiche regionali in materia, per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata dei servizi socio-sanitari in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a favore delle persone non autosufficienti. Le risorse, aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali, sono state finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria.

L’articolo 2, comma 102, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha disposto l’incremento del Fondo per le non autosufficienze di euro 400 milioni per l’anno 2010.

Il decreto 4 ottobre 2010[312] ha ripartito fra le regioni le risorse del fondo utilizzando criteri basati, nella misura del 60 per cento; su indicatori relativi alla popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni e per il restante 40 per cento sui criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali come individuati dall’articolo 20, comma 5, della legge 328/2000.

Per il 2011 e il 2012, non è stato previsto il rifinanziamento organico del Fondo.

Si rileva tuttavia che l'articolo 1, comma 40, della Legge di stabilità 2011[313], dispone che la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili[314], sia incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011 e che una quota di tali risorse, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, sia ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per le finalità indicate nell’elenco 1 allegato alla stessa legge. Tra le finalità indicate nell'elenco; sono stati fra gli altri indicati interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un ammontare nel 2011 pari a 100 milioni di euro.

Il decreto 11 novembre 2011[315] ha attribuito tali risorse alle regioni sulla base dei criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali.

In ultimo, il D.L. 95/2012, all’articolo 23, comma 8, ha previsto che la dotazione del Fondo di finanziamento di interventi urgenti e indifferibili sia aumentata di 658 milioni di euro per l'anno 2013 e che tale somma sia ripartita con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri tra le finalità di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate nell'allegato 3 della medesima legge, nonché, in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo per le non autosufficienze, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica[316].

Si ricorda che l’art. 1, comma 109 della legge di stabilità 2013 ha destinato dalle risorse derivanti dall’attuazione del piano straordinario di verifiche promosso dall’INPS, 40 milioni di euro annui a favore dell’incremento del Fondo per le non autosufficienze.

Fondo nazionale per le non autosufficienze

(migliaia di euro)

Anno

Legge Finanziaria

Fondo nazionale per le non autosufficienze

Quota regioni e Province autonome

Decreto riparto/Intesa

2007

Legge n. 296/2006, art. 1 comma 1264 –

100.000

99.000

Decreto
12 ottobre 2007

2008

Legge n. 244/2007 art. 2 comma 465 –

300.000

299.000

Decreto
6 agosto 2008

2009

Legge 244/2007, art. 2 comma 465 –

400.000

399.000

Decreto
6 agosto 2008

2010

Legge 191/2009, art. 2, comma 102

400.000

380.000

Decreto
4 ottobre 2010

2011

L. 220/2010
Art. 1,co. 40

-

100.000
dal Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili

100.000

Decreto
11 novembre 2011

 


 

Articolo 1, comma 273
(Fondo integrativo statale per le borse di studio)

 

273. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 273 dispone l’incremento di 50 milioni di euro per il 2013 del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (di cui all’art. 18 del D.Lgs. 68/2012).

Al riguardo, si ricorda che lo stanziamento inizialmente presente nel DDL di bilancio (A.C. 5535) sul capitolo 1710 dello stato di previsione del MIUR, di nuova istituzione, pari a 102,9 milioni di euro, includeva l’incremento di 90 milioni di euro per l’anno 2013 disposto dall’art. 23, co. 4, del D.L. 95/2012[317].

 

Lo stanziamento definitivo del cap. 1710 presente nel D.M. 111878 del 31 dicembre 2012 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 - è pari, per il 2013, a 150,6 milioni di euro[318].

 

Lart. 18, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 68/2012 – con il quale, sulla base dell’art. 5 della L. 240/2010, è stata ridefinita la normativa in materia di diritto allo studio universitario – ha disposto che, nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, è coperto con il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste

a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della L. n. 147/1992[319] (e all'art. 33, co. 27, della L. n. 183/2011[320]), e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni. Il co. 5 del medesimo art. 18 del D.Lgs. 68/2012 ha previsto, inoltre, che, a decorrere dal 2012, la dotazione del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementata della somma di 500 mila euro riducendo conseguentemente di pari importo l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4, co. 1, della L. n. 370 del 1999, relativa al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti[321].

 


 

Articolo 1, comma 274
(Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università)

 

274. Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro.

 

 

Il comma 274 dispone, per l’anno 2013, l’incremento di 100 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)[322], che è allocato sul cap. 1694 dello stato di previsione del MIUR.

Al riguardo si ricorda che nel DDL di bilancio per il triennio 2013-2015, sul cap. 1694 erano stanziati 6.629,7 milioni di euro[323]: tuttavia, nel D.M. 111878 del 31 dicembre 2012 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 - lo stanziamento definitivo presente sul cap. 1694 per il 2013 è pari a 6.694,7 milioni di euro[324].


 

Articolo 1, comma 275
(Autorizzazione di spesa per i policlinici universitari, il Bambin Gesù e la Fondazione Gerolamo Gaslini)

 

275. È autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 52,5 milioni in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali ai sensi dell'articolo 33, comma 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183. È altresì rifinanziata, per l'anno 2013, per l'importo di 12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 33 dell'articolo 33 della legge n. 183 del 2011. Per l'anno 2013, è concesso un contributo di euro 5 milioni a favore della Fondazione Gerolamo Gaslini - ente di diritto pubblico per la cura, difesa e assistenza per l'infanzia.

 

 

Il comma 275 autorizza la spesa di 52,5 milioni di euro per l’anno 2013 in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali[325]. L’erogazione del finanziamento, subordinata alla sottoscrizione di protocolli di intesa[326] tra le singole università e la regione interessata, è ripartita tra i policlinici con decreto del Ministro della salute di concerto con quello dell’economia e delle finanze.

Si ricorda che la legge di stabilità 2012 ha disposto in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012.

Il comma 275 autorizza inoltre, per l’anno 2013, l’incremento del fondo a favore dell’ospedale “Bambino Gesù per l’importo di 12,5 milioni di euro[327]. Conseguentemente, l’importo del capitolo di bilancio 2705, allocato presso il Ministero dell’economia e delle finanze, è pari a 59,8 milioni di euro per il 2013.

Si ricorda che per le stesse finalità, la Legge di stabilità 2012 reca un finanziamento pari a 80 milioni di euro per il 2012.

Infine, viene stabilito un contributo di euro 5 milioni in favore della Fondazione Gerolamo Gaslini[328].

In particolare, la “Fondazione Gerolamo Gaslini”, da ente pubblico vigilato[329], è divenuta ente privato, mantenendo i compiti di finanziamento e di supporto a carico dell’ente per gli scopi previsti dalla legge, e sopprimendo le funzioni di alta vigilanza sullo stesso già spettanti al Ministero dell’interno.


 

Articolo 1, comma 276
(Contributo per il Comitato italiano paraolimpico)

 

276. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro.

 

 

Il comma 276 autorizza per l’anno 2013 la spesa di 6 milioni di euro per lo svolgimento delle attività istituzionali del Comitato italiano paraolimpico.

Si tratta della stessa cifra autorizzata per il 2012 dall'art. 4, co. 5, del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), che l’ha finalizzata alla continuazione dell’attività di preparazione ai giochi paraolimpici di Londra 2012.

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che l’art. 1, co. 1, della L. 189/2003, richiamato nel testo, cita la Federazione italiana sport disabili (FISD), poi Comitato italiano paraolimpico ai sensi dell’art. 2, co. 1. Si segnala, inoltre, che la denominazione corretta è quest’ultima e non “Comitato paralimpico nazionale”.

 

Il Comitato italiano paraolimpico (CIP) è l'ente deputato a riconoscere e coordinare le Federazioni sportive paraolimpiche che organizzano l'attività sportiva per le persone disabili sul territorio nazionale[330]. Tra i suoi compiti istituzionali vi è la preparazione delle squadre agonistiche top level in vista dei Giochi paraolimpici estivi ed invernali, oltre che la promozione a tutti i livelli e in ogni fascia di età e di popolazione della pratica sportiva delle persone disabili.

 

Il finanziamento del CIP disposto dall'art. 1, co. 580, della L. 266/2005, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è stato incrementato di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 dall’art. 1, co. 1298, della L. 266/2005. La stessa legge ha disposto un contributo di 3 milioni di euro per il 2009.

L’art. 2, co. 568, della L. 244/2007 ha poi incrementato il contributo per il 2008 di 2 milioni di euro e quello per il 2009 di 1 milione di euro, e ha stanziato un contributo di 1 milione di euro per il 2010. Il D.L. 93/2008 ha, invece, operato una riduzione di 2 milioni di euro per il 2008 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

A sua volta, l’art. 63, co. 9-bis, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 il contributo di cui all’art. 1, co. 580, della legge 266/2005.

L’art. 1, co. 23-ter, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010) ha incluso il CIP tra i destinatari delle risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili istituito dall'art. 7-quinquies del D.L. n. 5/2009 (L. 33/2009), mentre il co. 23-octiesdecies, lett. b), dello stesso art. 1 ha autorizzato la spesa di 3,2 milioni di euro per il 2010.

Per il 2011, con risoluzione 8-00117, la V Commissione della Camera, il 7 aprile 2011, ha impegnato il Governo a destinare al CIP 6 milioni di euro nell'ambito dell’incremento delle risorse del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili disposto dalla L. di stabilità 2011.


 

Articolo 1, comma 277
(Rifinanziamento del Fondo ISPE)

 

277. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni per l'anno 2014, di 22,3 milioni per l'anno 2015, di 35 milioni per l'anno 2016, e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017.

 

 

Il comma 227 dell’articolo 1 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE), di 2 milioni di euro per l’anno 2013, di 2 milioni di euro per l’anno 2014, di 22,3 milioni di euro per l’anno 2015, di 35 milioni di euro per l’anno 2016 e di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

Si segnala che sulla dotazione del Fondo interviene, altresì, il comma 293 dell’articolo 1 del provvedimento in esame, che ne dispone una riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni di euro per l'anno 2013.

 

Si ricorda che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004[331], al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nella legge di bilancio 2013-2015 (Legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa), il predetto Fondo presenta una dotazione pari a 16,9 milioni per il 2013, 14,4 milioni per il 2014 e a 29,7 milioni per il 2015.

Rispetto a quanto indicato nella legge di bilancio, si ricorda che sulla dotazione del Fondo intervengono altresì numerose disposizioni del D.L. n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. In particolare:

§       il comma 4 dell’articolo 1, incrementa la dotazione del Fondo ISPE di 12 milioni di euro per il 2013;

§       il comma 33 dell’articolo 34, prevede una riduzione della dotazione del Fondo di 12 milioni per l’anno 2013;

§       il comma 1-ter dell’articolo 37, prevede una riduzione della dotazione del Fondo di 2 milioni a decorrere dal 2013.


 

Articolo 1, comma 278
(Contributo annuo per la Basilica di San Francesco in Assisi)

 

278. È concesso un contributo di 200.000 euro annui a favore della Basilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica a decorrere dal 2013.

 

 

Il comma 278 attribuisce alla Basilica di S. Francesco in Assisi un contributo annuo di 200.000 euro, a decorrere dal 2013, per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria all’interno e all’esterno della stessa.

 

Come risulta nel D.M. 111878 del 31 dicembre 2012 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, lo stanziamento è stato allocato sul cap. 4652 dello stato di previsione del Mibac.

 

Al riguardo si ricorda che nel febbraio 2002 è stata costituita, per volontà della Custodia generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, la “Fondazione per la Basilica di San Francesco in Assisi – Conservazione e restauro”[332].

In base all’art. 4 dello statuto, la Fondazione non ha finalità di lucro e ha come scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione (anche in concerto o collaborazione con autorità e soggetti all’uopo preposti), del patrimonio religioso, storico, monumentale e culturale costituito dalla Basilica e dal Sacro Convento di San Francesco di Assisi.

La Fondazione si propone di attuare i propri scopi attraverso:

a) la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, conservazione e rinnovo della Basilica e del Sacro Convento e sue pertinenze, arredi e decorazioni, delle opere d’arte, della biblioteca e del patrimonio in essi contenuto;

b) lo studio, la raccolta, la conservazione, l’archiviazione e il trattamento delle informazioni e dei dati afferenti la Basilica e il Sacro Convento, degli elaborati progettuali dello stato attuale e dei lavori eseguiti nel tempo, dell’impiantistica e comunque di opere ed interventi effettuati sulla Basilica e sul Sacro Convento.

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni indicati nell'atto costitutivo, dalle elargizioni provenienti da enti e da privati con espressa destinazione agli scopi della Fondazione, dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge, dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo.


 

Articolo 1, comma 279
(
Riduzione dell’8 per mille IRPEF)

 

279. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 85,5 milioni per l'anno 2013 e 14 milioni per l'anno 2014.

 

 

Il comma 279 dell’articolo 1 dispone la riduzione di 85,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 14 milioni di euro per il 2014 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, della legge n. 222/1985, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica[333].

 

A seguito della riduzione disposta dal comma in esame, nella legge di bilancio 2013-2015 (Legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa), la quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale, iscritta sul cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia, risulta pari a 13,8 milioni di euro nel 2013, 86,1 milioni nel 2014 e a 95,7 milioni nel 2015.

Si ricorda che sullo stanziamento dell’otto per mille di competenza statale ha già inciso l’articolo 21, comma 9 del D.L. n. 98/2011[334], che ne ha operato una riduzione pari a 64 milioni a decorrere dall’anno 2011. Il medesimo D.L. n. 98/2011, all’articolo 5, ha peraltro previsto che, dall’anno 2012, i risparmi degli organi costituzionali (che da questi dovranno essere autonomamente deliberati entro il 31 dicembre 2013), saranno devoluti agli interventi dell’otto per mille di pertinenza statale relativi a fame nel mondo, calamità, assistenza rifugiati, conservazione beni culturali.


 

Articolo 1, comma 280
(
Eventi alluvionali nel territorio della provincia di Teramo)

 


280. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 290 è ulteriormente incrementata delle disponibilità residue per l'anno 2012 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Una quota delle disponibilità di cui al precedente periodo, nella misura di 8 milioni di euro, è destinata al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, prorogato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2012 e successiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza n. 0005 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 giugno 2012. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Il comma 280 dell’articolo 1 dispone un incremento del rifinanziamento del Fondo della protezione civile, disposto dal comma 290 del medesimo articolo 1 (pari a 47 milioni di euro per il 2013, a 8 milioni nel 2014 e a 50 milioni nel 2015), attraverso l’assegnazione delle disponibilità residue per l’anno 2012 relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, della legge n. 222/1985, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica[335].

 

Con riferimento alle disponibilità per l’anno 2012, si ricorda che nel bilancio di previsione per il 2012, il relativo capitolo di bilancio risultava dotato di 60,1 milioni di euro. Tale dotazione è stata successivamente ridotta di 57 milioni di euro dall’articolo 30, comma 5, del D.L. n. 201/2011[336], a copertura dell’onere derivante dall’incremento per il 2012 del Fondo protezione civile.

Con il provvedimento di assestamento del bilancio, il capitolo, sul quale residuavano circa 4 milioni di euro, è stato poi incrementato di 32,8 milioni.

Il D.L. n. 95/2012 ha successivamente disposto una riduzione di 4 milioni di euro delle risorse dell’otto per mille di competenza statale per l’anno 2012, a parziale copertura degli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche del mese di febbraio 2012 (c.d. emergenza neve).

Si segnala che lo schema di D.P.C.M. recante il riparto delle suddette disponibilità dell’anno 2012 – da presentarsi al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno ai fini dell’adozione entro il 30 novembre, secondo la tempistica prevista dal D.P.R. n. 76 - non è stato presentato alle Camere.

Pertanto, le disponibilità del relativo capitolo di bilancio, pari a 32,8 milioni di euro - che sarebbero andate in economia alla scadenza dell’esercizio finanziario 2012 – vengono assegnate dal comma in esame ad incremento del rifinanziamento del Fondo della protezione civile.

 

Con riferimento alle disponibilità finanziarie dell’autorizzazione di spesa relativa all’otto per mille IRPEF di competenza statale, si segnala che neppure la quota relativa all’anno 2011 è stata oggetto di riparto ai sensi dell’articolo 47 della legge n. 222/1985, in quanto l’intero stanziamento, pari a oltre 145 milioni di euro, è stato utilizzato a copertura di interventi legislativi approvati nell’ambito delle manovre di consolidamento dei conti pubblici adottate nel corso dell’anno[337].

Si ricorda, inoltre, che il precedente comma 279 della presente legge di stabilità dispone una riduzione di 85,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 14 milioni di euro per il 2014 dell’autorizzazione di spesa in questione.

 

Una quota di tali disponibilità, nella misura di 8 milioni di euro, è specificamente destinata al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011.

Lo stato di emergenza, dichiarato con il D.P.C.M. 10 marzo 2011, è stato poi prorogato fino al 31 marzo 2013 con il D.P.C.M. 18 aprile 2012. Successivamente, con ordinanza n. 0005 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 giugno 2012 è stata nominata la struttura commissariale e sono stati stanziati 25 milioni di euro per la copertura degli oneri derivanti dagli interventi emergenziali e di messa in sicurezza contemplati dall’ordinanza stessa.

 

Il comma precisa che la disposizione in esame entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di stabilità.


 

Articolo 1, comma 281
(Fondi per l’attività sportiva universitaria)

 

281. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, come determinata dalla tabella C della presente legge, è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 281 incrementa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2013 l’autorizzazione di spesa – recata dalla L. n. 394 del 1977[338] – destinata alle spese inerenti il potenziamento dell’attività sportiva universitaria. Tali somme sono determinate annualmente dalla tabella C della legge di stabilità e allocate sul cap. 1709 dello stato di previsione del MIUR.

 

La tabella C della legge di stabilità 2013 reca, in corrispondenza, un importo pari a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 5,2 milioni di euro per il 2015: tuttavia, in base al D.M. 111878 del 31 dicembre 2012 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, sul cap. 1709 risultano stanziati, per il 2013, 6,6 milioni di euro[339].


 

Articolo 1, comma 282
(Finanziamento della Fondazione orchestra sinfonica G. Verdi)

 

282. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, così come modificato dall'articolo 6, comma 2-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2012» sono sostituite da: «Fino al 31 dicembre 2015» ed è aggiunta in fine la parola: «annui».

 

 

Il comma 282 modifica l’art. 2, co. 16-ter, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011), disponendo l’erogazione fino al 31 dicembre 2015 (rispetto al termine, prima previsto, del 31 dicembre 2012) di un finanziamento pari a 3 milioni di euro annui a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi.

 

Come risulta dal D.M. 111878 del 31 dicembre 2012 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, lo stanziamento è stato allocato sul cap. 6633 dello stato di previsione del Mibac.

 

La Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi è stata istituita nel 2002 per sostenere economicamente l’attività delle due istituzioni, proseguendo l’opera dell'Associazione Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi costituitasi nel 1992. Essa figura tra gli enti del settore musicale (musica concertistica e corale) destinatari di contributi statali a valere sul FUS.

Alla Fondazione sono stati attribuiti € 365 mila per il 2005, € 285 mila per il 2009 ed € 300 mila per il 2010[340]. Per gli esercizi dal 2006 al 2008 non risultano liquidati finanziamenti a valere sul FUS in relazione alla grave situazione debitoria della Fondazione nei confronti dell’ENPALS[341]. Essa è risultata, peraltro, unica assegnataria del contributo di € 5 milioni autorizzato, per il 2008, dall’art. 6-quater del D.L. n. 248/2007 (L. n. 31/2008) a favore di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficoltà finanziaria[342].

Con riferimento al 2011, il co. 16-ter dell’art. 2 del D.L. n. 225/2010 ha disposto la “proroga” (in realtà, si è trattato di una nuova autorizzazione di spesa, a prescindere dall’attribuzione di finanziamenti a valere sul FUS[343]) al 31 dicembre 2011 del finanziamento, autorizzando la spesa di 3 milioni di euro[344].

L’ulteriore proroga è stata disposta, fino al 31 dicembre 2012, dall’art. 6, co. 2-decies, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012), sempre per un importo pari a 3 milioni di euro[345].


 

Articolo 1, comma 283
(Museo nazionale della Shoah)

 

283. Le spese sostenute per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 283 dispone che le spese sostenute per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno, nella misura di 3 milioni di euro per l’anno 2013.

Il progetto di costruzione del Museo Nazionale della Shoah promosso dall’omonima Fondazione[346] prevede la sua ubicazione a Roma: nel sito ufficiale del predetto Museo[347] è indicato che lo scorso 14 dicembre l’Assemblea capitolina di Roma ha ratificato la delibera della giunta che prevede nel piano investimenti 2012-2014, tra gli altri interventi, la realizzazione del Museo della Shoah all’interno di Villa Torlonia, per un ammontare di circa 21,7 milioni di euro.


 

Articolo 1, comma 284
(Lega italiana per la lotta contro i tumori)

 

284. È concesso un contributo di 500.000 euro per l'anno 2013, a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).

 

 

Il comma 284 concede un contributo di 500.000 euro alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) per il 2013. Nella tabella 14 del Ministero della salute (cap. 3412) è presente una dotazione per il 2013 di circa 3,3 milioni di euro di somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui fa parte anche la LILT.

Il concorso straordinario alla Lega (cap. 3413, tabella 14 della legge di bilancio), non previsto per il 2012, risulta presente nel 2011, con una dotazione di circa 50.000 euro.


 

Articolo 1, commi 285-287
(Credito di imposta per l’erogazione di borse di studio universitarie)

 


285. È istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalità previste nei commi 286 e 287.

286. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per l'attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 287.

287. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014. All'onere relativo all'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315.


 

 

I commi 285-287 istituiscono un credito di imposta per gli anni 2013 e 2014 a favore dei soggetti che erogano borse di studio agli studenti degli istituti universitari statali e delle università non statali legalmente riconosciute[348].

Il beneficio è concesso nel limite di 1 milione di euro per il 2013 e di 10 milioni di euro per il 2014.

I criteri per l’attribuzione del beneficio saranno definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per l’emanazione del decreto non è previsto un termine.

La copertura dell’onere è prevista, nei commi in commento, per il solo 2013: allo stesso si provvede attraverso corrispondente riduzione del Fondo per le borse di studio concesse per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca[349]. Al riguardo, la norma cita le L. n. 119 del 1981 e n. 315 del 1998.

 

L’art. 31 della L. n. 119/1981 (legge finanziaria 1981) ha incrementato, per l’esercizio finanziario 1981, la dotazione del capitolo (allora) n. 4124 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione di 5 miliardi di lire per far fronte agli oneri derivanti dall’istituzione di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione da attivare nell’a.a. 1981-1982.

Successivamente, l’art. 1, co. 1, lett. a), della L. n. 315/1998 ha autorizzato la spesa di 36 mld di lire per il 1998, di 82,8 mld di lire per il 1999 e di 89,4 mld di lire a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, affidando ad un decreto ministeriale la definizione di misure e criteri di concessione[350].


 

Articolo 1, comma 288
(Contributo straordinario alla Fondazione
EBRI-European Brain Research Institute)

 

288. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 è concesso un contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

 

 

Il comma 288 autorizza la concessione di un contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui per il 2013, 2014 e 2015 a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute)[351].

 

Nel D.M. 111878 del 31 dicembre 2012 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, lo stanziamento è allocato sul cap. 1670 dello stato di previsione del MIUR.

 

Con riguardo ai finanziamenti statali, si ricorda che, da ultimo, la relazione illustrativa dello schema di decreto di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2011 (Atto n. 423, poi D.M. 28 novembre 2011 n. 1031/Ric., registrato dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2012) evidenziava che, nell’ambito delle assegnazioni straordinarie al Consiglio nazionale delle ricerche, somme per 1,3 milioni di euro erano concesse quale terza annualità del sostegno di iniziative di potenziamento delle ricerche nei settori della genomica funzionale e delle neuroscienze, da realizzarsi nell'ambito dell'accordo quadro CNR-Fondazione EBRI.


 

Articolo 1, comma 289
(Assegnazione di risorse finanziarie nelle zone colpite
dal sisma del 2009 in Abruzzo e revoca del finanziamento alla Tramvia su gomma de L’Aquila)

 


289. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, nonché per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila. Il CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonché delle disponibilità finanziarie esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76 del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune dell'Aquila, e destina le predette residue disponibilità allo stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana.


 

 

Il comma 289, primo periodo, prevede l’assegnazione di un contributo finalizzato ad assicurare nel comune de L'Aquila e negli altri comuni colpiti dal sisma dell’aprile 2009, la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La norma precisa che l’assegnazione di tale contributo opera per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite complessivo di 35 milioni di euro, così ripartito:

§      26 milioni di euro per il comune de L’Aquila;

§      4 milioni di euro per gli altri comuni del cratere;

§      5 milioni di euro per la provincia de L’Aquila.

 

Si fa notare che tale norma dispone, per l’esercizio 2013, quanto previsto per il 2012 dall’art. 23, comma 12-septies, del D.L. 95/2012 (convertito dalla L. 135/2012).

 

Nell’indicare i comuni beneficiari la norma fa riferimento agli “altri comuni del cratere” individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.

Si tratta dei seguenti comuni: Acciano, Barete, Barisciano, Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi (in Provincia dell'Aquila); Arsita, Castelli, Colledara, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna Sant'Andrea, Pietracamela e Tossicia (in Provincia di Teramo); Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri (in Provincia di Pescara).

 

Si ricorda, inoltre, che in relazione alla rimozione delle macerie l’art. 9 del D.L. n. 39/2009 ha dettato una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la loro rimozione ed il relativo smaltimento. Tra esse quelle che hanno classificato i materiali derivanti dal crollo degli edifici o dalle demolizioni di quelli danneggiati dal terremoto con il codice CER 20.03.99, di cui all'allegato D della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero come “rifiuti urbani non specificati altrimenti”. E’ stato, inoltre, specificato che tale classificazione derogatoria opera limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate e la definizione delle modalità operative per l‘attuazione di tali disposizioni è stata rinviata a successive ordinanze di protezione civile, adottate di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentito l'ISPRA. Conseguentemente è stata adottata l’O.P.C.M. n. 3923/2011 che ha provveduto, anch’essa, a definire le macerie (ossia i materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati) quali rifiuti urbani precisando, quindi, le modalità del loro carico, scarico e trasporto, nonché la previsione di appositi centri di raccolta e di stoccaggio provvisorio. Per tali attività l’ordinanza ha stanziato fino ad un massimo di circa 20 milioni di euro (artt. 1,2 e 3). La successiva O.P.C.M. n. 3942/2011 ha poi introdotto disposizioni transitorie relative al trasporto delle macerie in attesa del pieno avvio delle specifiche procedure previste dagli artt. 1 e 2 dell'O.P.C.M. n. 3923/2011. I trasportatori possono effettuare il trasporto dei rifiuti provenienti dalle demolizioni sino ai siti di stoccaggio provvisorio anche in deroga all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che prevede l’iscrizione obbligatoria all’Albo nazionale gestori ambientali. Con l'O.P.C.M. n. 4014/2012 sono state adottate ulteriori misure volte a definire con maggiore coerenza le attività, le competenze, ed il quadro di riferimento per agevolare la rimozione delle macerie e più in generale le operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici e privati a seguito dell'evento sismico.

 

Il secondo periodo del comma 289 stabilisce che il CIPE revochi il finanziamento statale assegnato alla Tramvia su gomma nel Comune de L'Aquila, di cui alla deliberazione dello stesso CIPE n. 76/2001. Le risorse revocate dovranno essere destinate al finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana nello stesso Comune. Prima di procedere alla revoca il CIPE dovrà verificare le eventuali situazioni pendenti, gli obblighi giuridici in corso e le disponibilità finanziarie esistenti.

 

La delibera CIPE n. 76/2001 ha approvato alcuni programmi di intervento nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa nelle aree metropolitane e nelle aree urbane, destinando a ciascun intervento una quota di disponibilità annua per una durata di quindici anni. Per la tranvia su gomma del Comune de L’Aquila, il cui costo approvato ammonta a 65 miliardi di lire (pari a 33.569.698,44 euro), risulta deliberato un contributo a carico dello Stato di 3.814.155.000 lire (pari a 1.969.846,66 euro).

Recentemente l’intervento è stato esaminato dal CIPE nella seduta del 26 ottobre 2012, n. 105, nel corso il Comitato ha preso atto che la gara per la concessione e realizzazione dell’intervento è stata oggetto di una procedura di infrazione comunitaria, conclusasi con la dichiarazione che l'appalto era stato attribuito con una procedura diversa da quelle previste dalla direttiva n. 93/37/CEE[352] e pertanto la suddetta concessione è stata annullata nel gennaio 2009. In seguito al terremoto del 6 aprile 2009 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto una relazione al Comune de L’Aquila sullo stato di realizzazione dell’intervento e sulla relativa situazione contrattuale, senza ricevere riscontro. Il CIPE ha pertanto deliberato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe dovuto invitare il Comune de L’Aquila trasmettere la menzionata relazione entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera n. 105/2012 sulla Gazzetta Ufficiale,[353] prevedendo che, in caso di mancata trasmissione, il Ministero avrebbe potuto formulare una nuova proposta di destinazione del finanziamento.


 

Articolo 1, comma 290
(Assegnazione di risorse finanziarie ai territori
colpiti da calamità naturali)

 


290. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementata di 47 milioni di euro nell'anno 2013, di 8 milioni nel 2014 e di 50 milioni nel 2015, per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonché dal sisma verificatosi il 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria nel novembre 2012. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.


 

 

Il comma 290 dispone l’incremento di 105 milioni di euro per il triennio 2013-2015 (47 milioni nel 2013, 8 milioni nel 2014 e 50 milioni nel 2015) dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991 al fine di realizzare interventi, in conto capitale, nei territori colpiti da una serie di calamità naturali. In particolare, si tratta:

§      degli eventi alluvionali verificatisi dal mese di dicembre 2009 al mese di gennaio 2010 in Liguria e Toscana;

§      degli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto;

§      delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina;

§      degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di marzo 2011 nelle Marche;

§      delle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel mese di febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna;

§      del sisma del 26 ottobre 2012 verificatosi in Calabria e Basilicata;

§      degli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011;

§      degli eventi alluvionali verificatisi in Toscana ed Umbria nel novembre 2012.

Un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà provvedere alla ripartizione delle risorse tra gli interventi interessati dalla disposizione in commento.

Si fa altresì notare che il comma 548 dell'articolo in esame provvede a incrementare ulteriormente il Fondo della protezione civile di 250 milioni di euro da destinare alle regioni e ai comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012.

Si segnala altresì che il comma 280, sempre dell’articolo in esame, dispone un incremento del rifinanziamento del Fondo della protezione civile disposto dal comma in esame, attraverso l’assegnazione delle disponibilità residue per il 2012 relative all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 47, comma 2, della L. 222/1985, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’8 per mille dell’IRPEF.

 

Si ricorda che nella tabella C della legge di stabilità, e precisamente nell’ambito della missione Soccorso civile, programma Protezione civile, sono esposti stanziamenti di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) finalizzati al reintegro del Fondo di protezione civile (cap. 7446) la cui determinazione annuale, a decorrere dal 1994, viene disposta nella Tabella C, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legge 142/1991, per il quale è previsto uno stanziamento pari a 73,2 milioni di euro per il 2013, circa 79 milioni di euro per il 2014 e 80,8 milioni di euro per il 2015.

In relazione alle richiamate calamità si segnalano i principali provvedimenti emanati.

Per quanto riguarda gli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e Toscana, lo stato di emergenza, dichiarato con D.P.C.M. del 13 gennaio 2010, è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2012 dal D.P.C.M. 23 dicembre 2011. Con l’art. 10 dell’O.P.C.M. n. 3850 del 2010 è stato disposto uno stanziamento, a titolo di anticipazione, di 20 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile, da ripartire in misura pari ad euro 12 milioni di euro per la regione Toscana, 5 milioni di euro per la regione Liguria e 3 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 17, comma 2-bis, del decreto legge n. 195 del 2009 ha previsto un’integrazione del Fondo della protezione civile di 100 milioni di euro, per l'anno 2010, a favore delle regioni Liguria e Toscana ed Emilia-Romagna, colpite dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, di cui al D.P.C.M. 13 gennaio 2010. Successivamente, il CIPE, con delibera n. 41 del 2010, ha provveduto a ripartire tale importo per interventi urgenti da realizzare nelle tre regioni citate destinando 24 milioni di euro a favore di ciascuna delle regioni Liguria ed Emilia-Romagna e di 52 milioni di euro a favore della regione Toscana.

Per quanto riguarda gli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, lo stato di emergenza è stato dichiarato con D.P.C.M. del 5 novembre 2010 e successivamente prorogato al 30 novembre 2012 dal D.P.C.M. 2 novembre 2011. L’art. 10 dell’ O.P.C.M. n. 3906 del 2010 ha quindi stanziato 300 milioni di euro da porre a carico del Fondo della Protezione civile dei quali 150 milioni di euro, per la concessione dei contributi previsti dalla stessa ordinanza e 150 milioni di euro per interventi pubblici di risanamento del territorio, siano essi di competenza della amministrazioni locali come delle strutture regionali, volti a fronteggiare il gravissimo dissesto idrogeologico in atto nella regione Veneto.

In relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina, con D.P.C.M. del 4 giugno 2011, è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2012, lo stato di emergenza, prorogato, da ultimo, di sessanta giorni con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2012 che, nelle premesse, tra l’altro, ha considerato che si sono resi disponibili 15 milioni di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile. Con ordinanza n. 11 del 2012 sono stati stanziati 30 milioni di euro per gli interventi urgenti previsti dalla stesso ordinanza a carico del PAR-FAS Sicilia 2007-2013, 3 milioni di euro a valere sulla disponibilità dei capitoli del bilancio del Dipartimento Regionale della protezione civile e 15 milioni di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile.

Si ricorda, inoltre, che, al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, tra le quali rientrano anche quelle derivanti dalle calamità suesposte l’art. 2, comma 12-quinquies, del decreto legge n. 225 del 2010 ha disposto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall’alluvione del 2 ottobre 2009.

Per quanto riguarda gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011, lo stato d’emergenza è stato dichiarato con D.P.C.M. del 10 marzo 2011, poi prorogato al 31 marzo 2013 con il D.P.C.M. del 23 marzo 2012. Con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 7 del 2012 sono stati stanziati 25 milioni di euro a carico del Fondo della Protezione civile per far fronte agli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali.

In relazione alle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna con D.P.C.M. dell’8 febbraio 2012 è stato dichiarato il rischio di compromissione degli interessi primari disponendo il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza ed assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate. Con l’art. 23, commi dal 9 al 10-bis, del decreto legge n. 95 del 2012 sono stati stanziati 9 milioni di euro per l’anno 2012 e un’ulteriore quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso resesi disponibili al termine dell'anno 2011 e determinate con decreto del Ministro dell'interno.

Con il D.P.C.M. 28 settembre 2012, pubblicato nella G.U. del 14 gennaio 2013, si è provveduto al riparto delle risorse, stanziate dall'art. 23, comma 9, del D.L. 95/2012.

In merito ai recenti eventi sismici del mese di ottobre che hanno colpito l'area del Pollino tra la Calabria e la Basilicata si segnala che si è svolta alla Camera, in data 31 ottobre 2012, un’informativa urgente del Governo durante la quale è stato precisato che, alla medesima data, non era ancora pervenuta alcuna richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte delle regioni Calabria e Basilicata, procedura indispensabile per attivare gli ulteriori interventi previsti dalla legge n. 100 del 2012 oltre a quelli adeguatamente e tempestivamente realizzati dalle strutture ordinariamente presenti sul territorio. Il Governo ha ritenuto, tuttavia, opportuna la promozione di un tavolo tecnico di verifica con le istituzioni interessate al fine di valutare gli effetti del sisma sul territorio e assumere le opportune iniziative, anche in relazione alla esigenza di reperire risorse necessarie per il ristoro dei danni e gli interventi di messa in sicurezza strutturale.

Relativamente agli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, si ricorda che con il D.P.C.M. 19 maggio 2011 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nei giorni dal 14 al 17 marzo 2011, mentre con il D.P.C.M. 11 novembre 2011 (G.U. 18 novembre 2011, n. 269) è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria e della regione Piemonte.

Con le ordinanze nn. 3964, 3980 del 2011 e n. 4005/2012 sono stati autorizzati stanziamenti per complessivi 30,1 milioni di euro.

Relativamente agli eventi del novembre 2012 che hanno interessato le regioni Toscana ed Umbria, si ricorda che con delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 10 marzo 2013, per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena. Per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza si provvede nel limite massimo di euro 14 milioni di euro con oneri posti a carico del Fondo per la protezione civile, appositamente integrato con le risorse della quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF.

Con la successiva ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 21 dicembre 2012 (G.U. del 9 gennaio 2013), recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali ..." citati, si è provveduto alla nomina di un Commissario delegato e disciplinati i primi interventi urgenti, prevedendone la copertura nella misura dei 14 milioni di cui alla predetta delibera del Consiglio dei ministri.


 

Articolo 1, comma 291
(Fondo per la compensazione degli effetti finanziari)

 

291. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 277 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 291 prevede un incremento, in termini di sola cassa, della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008[354]) di 277 milioni di euro per l’anno 2013.

 

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari è stato istituito dall’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593/Economia). Esso è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Il D.L. n. 216/2012 ha di recente novellato l’art. 6 del D.L. n. 154/2008, finalizzando il Fondo per l'attualizzazione di contributi pluriennali anche alla compensazione degli effetti sui saldi derivanti dall’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, fino al 31 dicembre 2012, per le spese effettuate dalle regioni dell’Obiettivo Convergenza in deroga al patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. n. 138/2011.

Nella legge di bilancio 2013-2015 (Legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa), il predetto Fondo reca stanziamenti di sola cassa pari a 303,7 milioni per il 2013, a 464,7 milioni per il 2014 e a 439,7 milioni nel 2015.


 

Articolo 1, comma 292
(Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”)

 

292. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

 

 

Il comma 292 opera una riduzione delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa del bilancio dello Stato «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», interamente iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, per un importo pari a di 3,2 miliardi di euro per l’anno 2013, di 1,2 miliardi per il 2014 e di 1 miliardo a decorrere dall'anno 2015.

 

La relazione tecnica al disegno di legge (A.C. 5534) afferma che con la norma in esame si provvede alla copertura degli oneri recati dalla legge di stabilità medesima, con impatto solo in termini di saldo netto da finanziare, mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta”, nell’ambito della citata Missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio del MEF”.


 

Articolo 1, comma 293
(Riduzione del Fondo ISPE)

 

293. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 293 riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) di 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni di euro per l'anno 2013.

La riduzione del Fondo ISPE è da ricollegare al corrispondente finanziamento per il 2013 delle associazioni combattentistiche, effettuato attraverso l’inserimento di apposita voce in Tabella C (Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero dell'interno, Legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 43 (Programma 5.1 – cap. 2309).

 

Si segnala che sulla dotazione finanziaria del Fondo interviene, altresì, il comma 277 dell’articolo 1 del provvedimento in esame, che dispone un incremento di 2 milioni di euro per l’anno 2013, di 2 milioni di euro per l’anno 2014, di 22,3 milioni di euro per l’anno 2015, di 35 milioni di euro per l’anno 2016 e di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

 

Si ricorda che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004[355], al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nel bilancio 2013-2015 (Legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli), il predetto Fondo presenta una dotazione pari a 16,9 milioni per il 2013, 14,4 milioni per il 2014 e a 29,7 milioni per il 2015.

Rispetto a quanto indicato nella legge di bilancio, si ricorda che sulla dotazione del Fondo intervengono altresì numerose disposizioni del D.L. n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. In particolare, si ricorda il comma 4 dell’art. 1, che incrementa la dotazione del Fondo ISPE di 12 milioni per il 2013; il comma 33 dell’art. 34, che prevede una riduzione della dotazione del Fondo di 12 milioni per l’anno 2013 e il comma 1-ter dell’art. 37, che ne prevede una ulteriore riduzione di 2 milioni a decorrere dal 2013.


 

Articolo 1, commi 294 e 295
(Finanziamenti per le comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e per la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia)

 

294. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

295. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

 

 

Il comma 294 prevede il finanziamento di 2,3 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

Si segnala che l’ultimo rifinanziamento – per il triennio 2010-2012 - della legge richiamata è intervenuto con l’art. 2, comma 250 della legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191).

La legge 21 marzo 2001, n. 72[356] ha disposto una serie di misure a favore delle attività a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Tra le attività sostenute dalla legge, si segnalano: l’organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio; l’istituzione e il potenziamento di centri di documentazione dedicati alle vicende dei profughi giuliano-dalmati; le iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione, della storia e della cultura giuliano-dalmata nelle sue diverse forme di espressione.

Il finanziamento è iscritto presso un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri ed utilizzato mediante una convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa consultazione con associazioni e centri culturali finalizzate allo studio e alla ricerca sul patrimonio storico culturale dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia.

 

Il comma 295 dispone invece il finanziamento di 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia. Si ricorda, a tale proposito, che il corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri (cap. 4544/Esteri) non reca nel ddl di bilancio per il 2013 nessuno stanziamento (nella legge di bilancio per il 2012 tale importo ammontava a 3,5 milioni di euro).

La legge n. 73/2001[357] - in continuità con le previsioni originariamente introdotte dall’art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19[358] - provvede a finanziare la realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione nonché, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto, nel campo socio-economico.

Lo stanziamento è utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli Affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni.


 

Articolo 1, comma 296
(Contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona
e riduzione del FUS)

 

296. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative nell'ambito della celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, di cui alla legge 12 novembre 2012, n. 206, per l'anno 2013 è concesso un contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativa al Fondo unico per lo spettacolo, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è ridotta di 2,3 milioni per l'anno 2013.

 

 

Il comma 296 dispone, anzitutto, l’attribuzione di un contributo straordinario, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per il 2013, a favore della Fondazione Arena di Verona, al fine di consentire la realizzazione di iniziative nell’ambito delle celebrazioni relative al secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, di cui alla L. 206/2012.

 

Nel D.M. 111878 del 31 dicembre 2012 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, lo stanziamento è allocato sul cap. 6635 dello stato di previsione del Mibac.

 

Con riferimento alle celebrazioni per il secondo centenario della nascita di G. Verdi, l’art. 4 della L. 206/2012 ha autorizzato un contributo straordinario di 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, attribuito al Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, istituito dall’art. 3[359]. In base all’art. 2, lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento gli interventi finalizzati, fra l’altro, al sostegno delle attività culturali e di spettacolo volte a promuovere la conoscenza del patrimonio musicale e artistico relativo alla figura e all’opera di G. Verdi.

 

Dunque, a fronte di un contributo per le celebrazioni del secondo centenario della nascita di G. Verdi complessivamente attribuito al Comitato promotore delle stesse, il comma 296 dispone l’attribuzione di un contributo diretto alla Fondazione Arena di Verona, per le medesime finalità.

Si ricorda che la Fondazione Arena di Verona è uno degli enti autonomi lirici riconosciuti dalla L. 800/1967, poi trasformati in fondazioni di diritto privato dal D.Lgs. n. 367/1996, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo.

 

Il comma 296 dispone, altresì, la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al FUS per il 2013, per un importo pari a 2,3 milioni di euro.

Al riguardo si segnala che l’importo di 1,3 milioni di euro, non necessario per la copertura dell’onere recato dal primo periodo del comma 296, è probabilmente destinato a coprire altri oneri recati dal provvedimento, non esplicitamente qui indicati.

La collocazione della complessiva riduzione del FUS nel comma 296 potrebbe giustificarsi con l’omogeneità di materia.


 

Articolo 1, comma 297
(Provvidenze per l’editoria, per l’emittenza televisiva locale e per l’emittenza radiofonica locale e nazionale)

 

297. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2013. Per gli interventi e gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 297 incrementa di 45 milioni di euro per l’anno 2013 gli stanziamenti autorizzati a favore dell’editoria dalla legge n. 67 del 1987[360] e determinati annualmente dalla tabella C della legge di stabilità.

La tabella C della legge di stabilità in commento reca, in corrispondenza, un importo pari a 137,5 milioni di euro per il 2013, 142,7 milioni di euro per il 2014 e 144,1 milioni di euro per il 2015[361].

Nel D.M. 111878 del 31 dicembre 2012 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – lo stanziamento presente sul cap. 2183 dello stato di previsione del MEF per il 2013 è pari a 172,7 milioni di euro, mentre quello sul cap. 7442 per il medesimo anno è pari a 9,8 milioni di euro, per un totale di 182,5 milioni di euro.

 

Il secondo periodo del comma 297 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2013 per interventi e incentivi in favore dell’emittenza televisiva locale e dell’emittenza radiofonica locale e nazionale. La norma non contiene alcun riferimento normativo che consenta di individuare le finalità dell’intervento e i criteri di ripartizione dello stanziamento.

Si evidenzia che alle emittenti sopra indicate sono attribuiti diversi finanziamenti, tra i quali i più importanti sono quelli di cui all’articolo 45, comma 3, della legge n. 448/1998, e successive modifiche e integrazioni, che vengono annualmente ripartiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.


 

Articolo 1, comma 298
(Trasferimento del Castello di Udine alla Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia)

 

298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia del bene denominato «Castello di Udine».

 

 

Il comma 298 dispone l’istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dal 2013, volto a consentire il trasferimento alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del Castello di Udine[362].

 

Nel D.M. Economia del 31 dicembre 2012, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, il fondo è stato iscritto sul cap. 2838 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, nell’ambito della Missione 25 “Fondi da ripartire”.

Il bene in commento, attualmente sede di un museo, è dal 1906 di proprietà demaniale dello Stato a seguito dell’annessione del Friuli all’Italia[363].

Da notizie informalmente assunte dagli uffici governativi, esso è stato riconosciuto di importante interesse artistico-storico, ai sensi della L. 1089/1939, con declaratoria del 6 novembre 1970. Il comune di Udine versava all’Agenzia del demanio, a titolo di indennità per l’utilizzo, una somma media annua di circa 108.000 euro, nonché un canone anno, pari a circa 22.000 euro, denominato “casa della contadinanza”, per un manufatto commerciale, comunque facente parte del compendio. Il comune di Udine ritraeva peraltro il provento della locazione della “Sala del Parlamento”, quantificato in circa 11.000 euro annui, nonché le entrate dell’attività museale.

 

Il fondo di 130.000 euro annui, istituito presso il Ministero dell’economia, è finalizzato a dare copertura finanziaria agli oneri connessi al trasferimento del bene, corrispondenti alle minori entrate per il bilancio dello Stato in conseguenza del venir meno dell’indennità di utilizzo e del canone annuo, prima versati all’Agenzia del demanio dal comune di Udine. Esso è, pertanto, annualmente riversato all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Si segnala che nella riunione del 14 gennaio 2013 la Commissione paritetica Stato-Regione Friuli Venezia-Giulia ha approvato le norme di attuazione per il trasferimento della proprietà del Castello di Udine dallo Stato alla Regione, che a sua volta lo trasferirà al Comune. Il provvedimento (decreto legislativo) dovrà essere quindi approvato dal Consiglio dei ministri.


 

Articolo 1, commi 299 e 300
(Lotta all’evasione fiscale e destinazione delle maggiori entrate)

 


299. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza.»;

b) dopo il comma 36 è inserito il seguente:

«36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.».

300. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.


 

 

Il comma 299 novella il comma 36 dell’articolo 2 del D.L. n. 138/2011, anticipando all’anno 2013 la previsione secondo cui le maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione confluiscono in un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.

 

In particolare, si ricorda che il citato comma 36 del D.L. n. 138/11, nei primi due periodi - che non sono stati oggetto di modifica - prevede che le maggiori entrate derivanti dal decreto medesimo fossero riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono state stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione[364].

Il terzo e quarto periodo del medesimo comma 36, nella formulazione previgente, prevedevano che a partire dall'anno 2014 il Documento di economia e finanza contenesse una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione, e la successiva confluenza di tali maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, per essere finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

Va altresì ricordato che una disposizione analoga ai primi due periodi del citato comma 36 del D.L. n. 138/2011 è stata riprodotta anche all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011 - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 – in base al quale anche le maggiori entrate erariali derivanti da tale decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, rinviando a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sopra richiamato, le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

 

La lettera a) del comma 299, nel novellare il terzo periodo del comma 36 dell’articolo 2 del D.L. 138/2011:

§      anticipa al 2013 - in luogo del 2014 - il termine a decorrere dal quale il Documento di economia e finanza conterrà la valutazione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale.

Per effetto delle modifiche apportate durante l’esame del provvedimento in sede referente, è stata espunta la precisazione secondo cui tale valutazione va riferita anche all'evasione contributiva;

§      introduce la previsione secondo cui tale valutazione è relativa all’anno precedente e riguarda le maggiori entrate “strutturali” derivanti dalla lotta all’evasione – laddove la formulazione previgente faceva riferimento alle maggiori entrate “in termini permanenti”. L’oggetto della valutazione concerne le maggiori entrate strutturali effettivamente incassate.

Si osserva che la norma in esame interviene sulla disciplina del Documento di economia e finanza, introducendo nuovi ed ulteriori contenuti rispetto a quelli previsti dall’articolo 10 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009)[365]. In termini analoghi opera la lettera b) del comma in esame - che più avanti si illustra – con riferimento alla Nota di aggiornamento del DEF, la cui disciplina è recata dall’articolo 10-bis della medesima legge di contabilità.

La medesima lettera a), nel novellare il quarto periodo dell’articolo 2, comma 36, del D.L. 138/2011:

§      specifica che al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale affluiscono le maggiori risorse derivanti dalla predetta valutazione relativa al surplus di entrate “strutturali” effettivamente incassate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale;

§      prevede che affluiscono al predetto Fondo anche le risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali (cd. tax expenditures).

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, lo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato reca una nota integrativa che dà conto degli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Si rammenta, altresì, che l'articolo 21, comma 2 del D.L. 95 del 2012 ha affidato alla legge di stabilità 2013 l’indicazione, accanto alle misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica, anche delle disposizioni di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, destinando i risparmi e le maggiori entrate così ottenuti, assieme ai risparmi derivanti dal riordino di enti ed organismi statali disposti dall'articolo 12 del medesimo D.L. 95/2012, ad evitare l’aumento dal 1° luglio 2013 delle aliquote IVA. Su tale punto, com’è noto, interviene il comma 295 della legge in esame, cui si rinvia.

La norma specifica, inoltre, che le predette maggiori risorse affluiscano al Fondo al netto delle seguenti somme:

§      le risorse necessarie al mantenimento dell’equilibrio di bilancio ed alla riduzione del rapporto tra il debito e il PIL;

Si ricorda che la formulazione antecedente del comma 36 del D.L. n. 138/11 prevedeva che il computo delle risorse da destinare al Fondo dovesse avvenire al netto delle somme necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito.

Con riferimento a tale previsione, si ricorda altresì che l’articolo 17, comma 1-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196/2009), prevede che le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, specificando espressamente che tale eventuale “extragettito” deve essere finalizzato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Tale norma è stata introdotta all’interno della legge di contabilità pubblica a seguito della legge n. 39/2011[366], che ha apportato all’interno della disciplina contabile modifiche finalizzate ad adeguare il ciclo e gli strumenti della programmazione economico finanziaria nazionale, nonché le regole di gestione del bilancio e di coordinamento della finanza pubblica, agli obblighi, alle procedure e ai criteri stabiliti in sede europea nell’ambito delle nuove regole adottate in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (cd. governance economica europea).

A tal fine, sono state, tra l’altro, introdotte alcune disposizioni volte a rafforzare la disciplina fiscale, in linea con le indicazioni formulate dalle istituzioni comunitarie ai fini della riduzione del deficit e del debito, nell’ambito dei criteri per l’applicazione del Patto di stabilità e crescita (c.d. “codice di condotta”[367]) e nel Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione economica e monetaria” (cd. Fiscal compact)[368], ratificato dall’Italia con la legge n. 114 del 23 luglio 2012[369]. Il Trattato incorpora ed integra in una cornice unitaria alcune delle regole di finanza pubblica e delle procedure per il coordinamento delle politiche economiche in gran parte già introdotte o in via di introduzione in via legislativa con il cd. Six pack[370].

Tra i punti principali del Trattato si segnalano:

-        l’impegno delle parti contraenti ad applicare e ad introdurre norme costituzionali o di rango equivalente, la “regola aurea” per cui il bilancio dello Stato deve essere in pareggio o in attivo;

-        l’impegno, qualora il rapporto debito pubblico/PIL superi la misura del 60%, a ridurlo mediamente di 1/20 all’anno per la parte eccedente tale misura. Il ritmo di riduzione dovrà tener conto di alcuni fattori rilevanti, quali la sostenibilità dei sistemi pensionistici e il livello di indebitamento del settore privato.

Nel caso dell’Italia, che ha un rapporto debito/PIL di poco più del 120%, l’applicazione della nuova regola richiederà una riduzione annua del debito di circa il 3% del PIL (circa 46 miliardi di euro).

Con riferimento a tali due obblighi, si ricorda l’adozione della legge costituzionale n. 1/2012 volta a introdurre nella Costituzione il principio dell’equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l’ordinamento dell'Unione europea. La legge – che entrerà in vigore a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, modifica gli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, incidendo sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni.

-        l’impegno a coordinare meglio la collocazione dei titoli di debito pubblico, riferendo preventivamente alla Commissione e al Consiglio sui piani di emissione dei titoli di debito[371].

§      le risorse derivanti, a legislazione vigente, dall’attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dai comuni e dalle province.

Si ricorda, in proposito, che nella prospettiva del federalismo fiscale il legislatore ha complessivamente previsto un maggior coinvolgimento degli Enti territoriali nell’attività di accertamento e riscossione.

Per quanto concerne i comuni, l’articolo 1, comma 1 del D.L. 203/2005 disponeva in origine l’attribuzione a tali enti di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi; tale ammontare è stato poi elevato da disposizioni successive e, da ultimo, dall’articolo 1, comma 12-bis del D.L. 138 del 2011, che ha assegnato ai comuni, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l’intero maggior gettito ottenuto a seguito dell’intervento svolto dall’ente stesso nell’attività di accertamento, anche se si tratta di somme riscosse a titolo non definitivo e fermo restando il successivo recupero delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.

Per quanto riguarda le regioni, l’articolo 9 del D.Lgs. n. 68/2011 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) ha assicurato il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto. Ai medesimi enti è poi attribuita una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione alla medesima in favore delle Regioni.

Relativamente alle province, l’articolo 10 del D.Lgs. n. 149 del 2011 riconosce ai predetti enti una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse con il contributo dei medesimi enti, anche mediante segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.

 

La lettera a) in commento novella, infine, il quarto periodo del citato comma 36 anche per ciò che attiene alle finalità del Fondo, prevedendo che le risorse ad esso affluenti siano destinate al contenimento degli oneri fiscali - e non più anche degli oneri contributivi, come invece previsto dalla normativa previgente - gravanti su famiglie e imprese, specificando altresì che le modalità di destinazione e di impiego siano indicate nel DEF.

 

La successiva lettera b) introduce un comma aggiuntivo (36.1) all’articolo 2 del D.L. 138 del 2011 - il quale dispone la presentazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, in allegato alla Nota di aggiornamento al DEF, di un Rapporto annuale contenente i risultati conseguiti in materia di contrasto all’evasione fiscale, indicando le strategie relative alla predetta finalità, aggiornandole e confrontando i risultati con gli obiettivi prefissati.

 

Il Rapporto, inoltre, evidenzia, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti.

 

In conseguenza di tali previsioni, il comma 300 dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 296/2006, che prevedeva la presentazione da parte del Ministero dell’economia e finanze di una analoga Relazione al Parlamento sui risultati derivanti dalla lotta all’evasione e sulla destinazione delle maggiori entrate permanenti alla riduzione della pressione fiscale.

 

In relazione al complesso delle norme sopra illustrate, andrebbe chiarito come saranno individuate, per il 2013, le maggiori entrate “strutturali” derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale riferite all’anno precedente, la cui valutazione dovrà essere contenuta nel DEF, tenuto conto che il rapporto indicante i risultati conseguiti in materia di contrasto all’evasione e la quota di maggiori entrate attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento (c.d. tax compliance) da parte dei contribuenti – rapporto che sembra necessariamente rilevare ai fini delle maggiori entrate strutturali sopraddette - dovrà essere allegato alla successiva Nota di aggiornamento del DEF.

Per quanto concerne il computo delle maggiori risorse derivanti dal contrasto all’evasione, lo stesso dovrà essere effettuato al “netto” delle risorse necessarie al conseguimento di alcuni obiettivi finanza pubblica, quali il mantenimento dell’equilibrio di bilancio e la riduzione del rapporto tra il debito e il PIL, i quali sono suscettibili di essere annualmente rimodulati in sede di definizione del DEF e della relativa Nota di aggiornamento e che sono a loro volta ancorati a precisi vincoli comunitari. La norma, peraltro, non esplicita se il richiamo al “mantenimento dell'equilibrio di bilancio” debba essere riferito al pareggio di bilancio inteso in termini strutturali, ossia la netto degli effetti del ciclo economico e delle componenti una tantum e se possa essere riferito al rispetto degli obiettivi concordati in sede europea.

 



[1]     L’esame della Nota di aggiornamento del DEF 2012 si è concluso con l’approvazione di risoluzioni parlamentari approvate, rispettivamente, nelle sedute del 3 ottobre 2012 dall’Assemblea della Camera e del 4 ottobre dal Senato.

[2]     Cfr. Il Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 2013-2015, II Nota di variazione, presentato alla Commissione Bilancio della Camera nella seduta del 20 dicembre 2012.

[3]     Questa seconda procedura è stata seguita, ad esempio, per i rimborsi connessi alla sentenza della Corte di giustizia europea sulla deducibilità dell’IVA sulle auto aziendali.

[4]     Cfr Ragioneria generale dello Stato, Servizio Studi, “I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi”, 2008.

[5]     Si ricorda che l’articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011 ha soppresso, dal 1° gennaio 2012, l’INPDAP e l’ENPALS, con conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS.

[6]     “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[7]     Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

[8]     Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[9]     In particolare, nella Circolare si prevedeva che i Ministri competenti dovessero individuare selettivamente le spese da ridurre e proporre - in un apposito documento da far pervenire al Ministero dell’economia entro il 20 settembre - in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi indicati, da raggiungere attraverso la riduzione in via permanente sia delle spese rimodulabili che di quelle non rimodulabili, attraverso apposite disposizioni normative.

[10]    Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”. Secondo la norma interpretativa dell’articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità, introdotta dal D.L. n. 98/2011 (articolo 10, comma 15) nell’ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia:

§       le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;

§       le spese per interessi passivi;

§       le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali;

§       le spese per ammortamento di mutui;

§       le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

§       nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§       nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Le autorizzazioni di spesa di fattore legislativo sono rimodulabili con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, in via compensativa.

[11]    Si ricorda, che nell’articolo 18, del D.L. 185/2008 si è inteso, più in generale (commi 1-4 del medesimo articolo 18), perseguire l’obiettivo di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale.

[12]    Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario (art. 9, TU).

[13]    D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

[14]    Si tratta della disposizione che:

prevede il contributo unificato anche per il processo tributario;

elimina le precedenti esenzioni per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; per il processo esecutivo per consegna e rilascio; per i processi relativi alla separazione personale dei coniugi;

aumenta la misura del contributo unificato o lo determina ex novo intervenendo sull’art. 13 del T.U. (lettere da f) a t)).

[15]    Si segnala che tale disposizione è già stata novellata anche dal recente D.L. 16/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), art. 12, co. 3-bis.

[16]    D.L. 2 marzo 2012, n. 16, Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44.

[17]    D.M. 20 luglio 2012, n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[18]    D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[19]    Recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo; convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

[20]    Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, a norma dell’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[21]    Recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[22]    D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

[23]    Si tratta delle seguenti percentuali: esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014, per il 20% nel 2015; esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014, per il 40% nel 2015; esercizio di acquisizione 2015: per l’80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016.

[24]    Si ricorda, infine, che la disciplina della fase sperimentale dell’armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali di cui al Titolo I (regioni, le province autonome e gli enti locali diversi da quelli operanti nel SSN) – prevista dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 118/2011 - ha trovato attuazione in due Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri aventi entrambi data del 28 dicembre 2011.

Nel primo di tali D.P.C.M. si procede all’individuazione – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 - delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione, scelti sulla base del criterio dimensionale e della collocazione geografica.

[25]    Per completezza, si ricorda che il testo originario della disposizione – A.C. 5534, art. 3, co. 29 – stabiliva che il concorso al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del MIUR era operato attraverso le disposizioni di cui ai commi da 30 a 48 del medesimo articolo. Successivamente, con determinazione del Presidente della Camera in data 18 ottobre 2012 – http://xvi.intra.camera.it/410?idSeduta=0706&tipo=stenografico#sed0706.stenografico.tit00050 –, ai sensi dell’art. 120, co. 2, del Regolamento, sono state stralciate, per quanto qui interessa, le disposizioni recate dagli originari commi 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 e 41 dell’art. 3 del DDL. Il co. 32 disponeva in materia di revisione della dichiarazione di inidoneità permanente all’insegnamento per motivi di salute; il co. 33 disponeva in materia di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile (le due disposizioni avevano carattere ordinamentale); il co. 34 prevedeva l’attribuzione all’ANVUR di risorse finanziarie non inferiori a 3 milioni di euro (la disposizione aveva carattere micro settoriale); il co. 35 prevedeva la facoltà per l’amministrazione scolastica di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie delle stesse regioni, attività di carattere straordinario utilizzando personale docente e ATA precario; il co. 36 disponeva in materia di attribuzione di posizioni di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (le due disposizioni avevano carattere ordinamentale); il co. 39 disponeva in materia di organizzazione periferica del MIUR (la disposizione aveva carattere organizzatorio); il co. 40 disciplinava la formazione delle classi nelle scuole paritarie; il co. 41 riguardava la sede di svolgimento degli esami di idoneità (le due disposizioni avevano carattere ordinamentale).

Si ricorda, infine, con riferimento alle disposizioni di interesse della VII Commissione, che con la medesima determinazione sono stati stralciati anche l’originario art. 8, co. 16, riguardante l’attribuzione di risorse finanziarie a Radio radicale (la disposizione aveva carattere micro settoriale), e l’originario articolo 11, concernente il riordino degli enti di ricerca e l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso ai profili dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca (la disposizione aveva carattere ordinamentale assolutamente prevalente).

[26]    La riduzione di spesa è complessivamente indicata, in termini di saldo netto da finanziare, in € 1.777,3 mln nel 2013, € 1.574,5 mln nel 2014 e in € 1.649,5 mln nel 2015; in termini di indebitamento netto, in € 1.528,5 mln nel 2013, € 1.574,5 mln nel 2014 e in € 1.649,5 mln nel 2015. Peraltro, poiché la norma impone una riduzione di spesa permanente a decorrere dal 2013, i tagli indicati per l’anno 2015 dovrebbero intendersi estesi anche agli anni successivi.

[27]    Emendamento Governo 3.300, approvato nella seduta della V Commissione della Camera dell’11 novembre 2012.

[28]    http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/commissioni/bollettini/
pdf/2012/11/11/leg.16.bol0736.data20121111.pdf.

[29]    http://www.governo.it/backoffice/allegati/66288-7712.pdf. Nello specifico, il documento prevede: la gestione di una struttura complessa multilivello, che lavorerà in rete (con una riduzione di costi del 10% dal 2012); la riduzione dal 2014 di oltre il 50% delle spese per fitti passivi e dei costi di gestione degli immobili (con una riduzione del 10% già dal 2013); la riduzione degli organici dirigenziali e delle aree e una riconversione dei profili e delle qualifiche a favore di quelle tecniche, ispettive e di valutazione; la dematerializzazione e la semplificazione dei processi.

[30]    Le ultime novità normative in materia di FIRST sono state introdotte dall’art. 32 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012).

[31]    Pubblicato nel S.O. n. 214 della G.U. n. 303 del 31 dicembre 2012.

[32]    Si tratta di 20,7 milioni di euro in meno rispetto al dato assestato 2012 (83,8 mln), come riportato nel DDL di bilancio A.C. 5535.

[33]    L’art. 4, co. 4-septies, del D.L. 78/2010 ha disposto che per il personale scolastico il pagamento delle competenze accessorie è effettuato congiuntamente a quello delle competenze fisse tramite ordini collettivi di pagamento: ciò, a modifica di quanto dispone l’art. 1, co. 601, della L. finanziaria 2007 che prevede l’assegnazione alle scuole di due fondi (uno dei quali destinato alle spese per il personale, escluso quello a tempo determinato e tempo indeterminato). A tale disposizione si deroga(va), sempre ai sensi del co. 4-septies, per il personale incaricato di supplenze brevi nominato dai dirigenti scolastici, che continua(va) ad essere pagato a carico dei bilanci delle scuole. Da ultimo, l’art. 7, co. 38, del D.L. 95/2012 – nel novellare l’art. 4, co. 4-septies, del D.L. 78/2010 – ha esteso la disciplina del cosiddetto “cedolino unico” al personale supplente breve. A seguito di tale modifica, nel DDL di bilancio per il 2013 sono stati istituiti nuovi capitoli afferenti il cedolino unico per le supplenze brevi (cap. 1227 per l’istruzione prescolastica; cap. 1228 per l’istruzione primaria; cap. 1229 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 1230 per l’istruzione secondaria di secondo grado), con uno stanziamento complessivo relativo al 2013 - quale presente nel già citato D.M. 111878 di ripartizione in capitoli - pari a 677,6 milioni di euro.

[34]    La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A., ai sensi dell’articolo 77 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, si compone delle seguenti voci: trattamento fondamentale (stipendio tabellare per posizioni stipendiali; posizioni economiche orizzontali; eventuali assegni “ad personam”); trattamento accessorio: (retribuzione professionale docenti; compenso per le funzioni strumentali del personale docente; compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive; indennità di direzione dei DSGA; compenso individuale accessorio per il personale ATA; compenso per incarichi ed attività al personale ATA; indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto; altre indennità previste dal contratto e/o da specifiche disposizioni di legge).

[35]    Cap. 2156 per l’istruzione prescolastica; cap. 2154 per l’istruzione primaria; cap. 2155 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 2149 per l’istruzione secondaria di secondo grado. Per l’anno finanziario 2013, nel D.M. 111878 di ripartizione in capitoli, questi capitoli recano complessivamente stanziamenti per 36.115,7 milioni di euro, con una riduzione di 958,9 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012 (come riportato nel DDL di bilancio A.C. 5535); le note ai capitoli presenti nel DDL di bilancio - nel quale erano complessivamente allocati 36.161,8 milioni di euro - evidenziavano che le variazioni erano proposte in relazione alla situazione di fatto del personale.

[36]    Compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa ad eccezione delle ore eccedenti e misure incentivanti per progetti relativi ad aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico dei lavoratori.

[37]    Il Fondo dell’istituzione scolastica (FIS) è stato costituito a decorrere dal 1° settembre 1999 ai sensi dell’articolo 26 del CCNL Comparto Scuola - anni 1998/2001 - del 31 agosto 1999.

Ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del CCNL 24 luglio 2003 il FIS è costituito nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (comprese le scuole speciali statali, i convitti nazionali, gli educandati femminili, i conservatori, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche) ed è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA, per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il FIS è inoltre finalizzato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

[38]    Relativi alla riduzione di personale scolastico fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica e alla riduzione di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi.

[39]    Concernenti il personale e gli organi delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), il congedo dei professori e assistenti universitari per attività di studio e ricerca, nonché i posti di assistente tecnico nella scuola secondaria di secondo grado.

[40]    Peraltro, la relazione illustrativa (A.S. 2968) specificava che il Fondo è volto allo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. In risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata presso la Commissione Bilancio del Senato circa le motivazioni che sottendevano all'istituzione di un apposito stanziamento avente natura di fondo per l'allocazione in bilancio della spesa autorizzata, il Governo aveva segnalato (Nota MEF Prot. N .112268 del 2 novembre 2011) che la formulazione di tale iniziativa derivava dalla necessità, per l'amministrazione proponente, di rinviare ad una fase successiva la ripartizione delle risorse tra le finalità della norma, che sarebbe stata frutto di un procedimento complesso, attesa l'eterogeneità della materia trattata e la numerosità dei soggetti beneficiari coinvolti.

[41]    Si ricorda che la disposizione istitutiva prevedeva una dotazione di 64,8 milioni di euro nel 2012, di 168,4 milioni di euro nel 2013 e di 126,7 milioni di euro dal 2014.

[42]    L’art. 13, co. 9, del vigente CCNL dispone, infatti, che le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzione con personale in servizio nella stessa sede e, comunque, a condizione che non si determinino oneri aggiuntivi, salvo che se ne fruisca, ai sensi dell’art. 15, co. 2, per motivi personali o familiari.

[43]    Sulla base di quanto contenuto dal CCNI del 23 agosto 2012 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2012/13, nonché dalla nota MIUR 6522 del 5 settembre 2012, concernente le procedure per l’avvio dell’a.s. 2012/13 in riferimento al personale A.T.A., anche per tale personale sono previste supplenze.

[44]    A.C. 5534, art. 3, comma 46, lett. c). Durante l’esame parlamentare è stata, invece, soppressa la previsione in base alla quale si riduceva da 100 a 50 unità il contingente di unità da destinare ad enti ed associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti (originaria lett. b). La relazione tecnica evidenziava che, per le due finalità indicate nelle originarie lett. b) e c) dell’art. 3, co. 46, del DDL di stabilità, nell’a.s. in corso sono utilizzate 200 unità, di cui 10 dirigenti scolastici e 190 docenti. Rilevava, dunque, che, presumibilmente, a decorrere dall’a.s. 2013/2014 le utilizzazioni avrebbero riguardato 10 dirigenti scolastici e 90 docenti, con una riduzione di supplenti annuali pari a 100 e una riduzione di spesa di 3,3 milioni di euro a decorrere dallo stesso a.s.

[45]    La circolare 54 del 22.6.2012 riguarda le assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica per l'a.s. 2012/13

      http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2012/giugno/CM_MIUR_20120622_54). La circolare 19 del 1.3.2012 riguarda, invece, i "Collocamenti fuori ruolo e comandi, ex lege 448/98, articolo 26, comma 8, 9 e 10, dei dirigenti scolastici e del personale docente presso: 1) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; 2) associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi; 3) università e altri istituti di istruzione” (http://www.pinodurantescuola.com/?p=16530).

[46]    L’art. 1, co. 24, della L. 549/1995 fa riferimento, per l’emissione degli ordinativi in base a ruoli di spesa fissa, alle Direzioni provinciali del Tesoro. Al riguardo si ricorda, peraltro, che le Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze, anche DTEF, fino al 2 aprile 2008 denominate Direzioni Provinciali dei Servizi Vari (già Direzioni Provinciali del Tesoro) erano organi periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro presenti in ogni provincia. L'art. 2, co. 1-ter, del D.L. 40/2010 (L. 73/2010) ha poi disposto la soppressione delle DTEF e la riallocazione delle funzioni da esse svolte presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato. La riallocazione delle funzioni delle DTEF è stata disposta con D.M. 23/12/2010.

[47]    La tabella B allegata al CCNL 23 gennaio 2009 (CCNL economico 2008-2009) indica una posizione stipendiale iniziale dei richiamati direttori (per i primi 2 anni) pari a 22.073,10 euro, cui tuttavia si affiancano rideterminazioni varie.

[48]    Le ipotesi sopra elencate sono tassative: infatti, il co. 5 prevede la nullità delle assegnazioni di mansioni superiori al di fuori dei casi previsti, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. In tal senso, è prevista la responsabilità erariale del dirigente che ha disposto l’assegnazione al di fuori dei casi consentiti, per i conseguenti maggiori oneri.

[49]    Con Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 85 dell’8 ottobre 2012 sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado: http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/46785d1e-2fad-4165-916c-4882981c3555/ddg85_12_bis.pdf.

[50]    A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

[51]    Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso.

[52]    Di cui è stata data comunicazione nella GU n. 105 del 7 maggio 2012 e il cui testo integrale è stato pubblicato sul sito internet del MIUR:

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b937490-d93d-4a56-bda6-e9ab9b1be64b/di_120312.pdf.

[53]    Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 68 del 2012, i collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. Essi sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro e garantiscono sostegno agli studenti bisognosi e meritevoli (http://www.collegiuniversitari.it; http://www.istruzione.it/web/universita/
collegi-alloggi-e-residenze).

[54]    La L. 338/2000 ha previsto il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari al recupero o all’adeguamento di immobili, ovvero alla costruzione degli stessi o all’acquisto di aree da utilizzare per la costruzione di alloggi e residenze universitarie da parte, fra gli altri, di collegi universitari. La definizione degli standard minimi qualitativi degli interventi, nonché le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione è stata affidata ad un decreto ministeriale (D.M. 9 maggio 2001, n. 118, e, poi, D.M. 22 maggio 2007, n. 43 e D.M. 7 febbraio 2011, n. 27). Per quanto riguarda la procedura, la legge ha disposto che i soggetti individuati - fra i quali, come si è detto, i collegi universitari legalmente riconosciuti - elaborano progetti per la realizzazione degli interventi, attenendosi alle indicazioni individuate con decreto ministeriale (D.M. 9 maggio 2001, n. 116 e, poi, D.M. 22 maggio 2007 e D.M. 7 febbraio 2011, n. 26). Previa istruttoria di una apposita commissione istituita presso il MIUR, il Ministro individua i progetti ammessi al cofinanziamento e procede alla ripartizione dei fondi con un piano triennale. Dunque, i requisiti da rispettare per l’accesso al cofinanziamento da parte dello Stato sono stati individuati con D.M..

[55]    http://portale.intra.camera.it/lobi/admin/scheda.aspx?id=422

[56]    Recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)”.

[57]    Recante “Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore”.

[58]    Legge finanziaria 1988.

[59]    Recante interventi nel settore dei trasporti convertito con modificazioni dalla L. n. 611/1996.

[60]    Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

[61]    Si ricorda che il RID è stato soppresso dai commi 170-171 dell’art. 2 del citato decreto legge n. 262/2006 e che le relative funzioni sono state trasferite al MIT. Con il D.P.R. n. 211/2008 di riorganizzazione del MIT, le citate funzioni sono state attribuite alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

[62]    La società, che opera come finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agroalimentare, è stata istituita nell’ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia. Interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ISA promuove progetti di sviluppo agroindustriale, può assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell’agro-alimentare, e può prestare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

[63]    Per l’interpretazione del beneficio è intervenuta la legge n. 472/99 che ha precisato che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali è concesso alle imprese armatrici, e comprende sia la parte a carico dell'impresa, sia la parte che la stessa versa per conto del lavoratore dipendente.

[64]    Ai sensi dell’art. 29, la conservazione è assicurata mediante una coerente e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, intendendo per restauro l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

[65]    L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione (art. 21, co. 5).

[66]    Gli interventi conservativi imposti, ordinati dal Ministero attraverso la Soprintendenza, sono eseguiti dal proprietario, previa approvazione del progetto da parte della stessa Soprintendenza; tuttavia, in caso di inadempimento, ovvero in caso di urgenza, vi provvede direttamente lo Stato (art. 32).

[67]    Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti (art. 36).

[68]    http://xvi.intra.camera.it/824?tipo=A&anno=2012&mese=10&giorno=30&view=&
commissione=07#data.20121030.com07.allegati.all00020

[69]    Evidentemente, sulla base dell’art. 4, co. 85, della L. 183/2011.

[70]    Subentrato all'Istituto centrale del restauro.

[71]    Si tratta degli oneri del capitolo 2420 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute “Rimborso per spese di assistenza sanitaria in Italia al personale navigante, marittimo e dell’aviazione . Oneri derivanti dalla convenzione con l’Associazione Italiana della Croce Rossa per le retribuzioni del personale a rapporto convenzionale e operante nei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuali.

[72]    Prevista all’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti.

[73]    Viene data attuazione al seguente dettato dell’art. 18, co. 7, del D.Lgs. 502/1992: “A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale”. Sul concetto di mobilità sanitaria internazionale, vedi infra.

[74]    Da regolarsi in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

[75]    Il comma in esame con la medesima decorrenza abroga la lettera b) del primo comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, riguardante l’assistenza sanitaria indiretta.

[76]    Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[77]    Fonte: www.ministero della salute

[78]    www.agenas.it/monitor/supplementi/Quaderno 20 Monitor9

[79]    di cui all’articolo 21, comma 5 lettera b), della legge di contabilità Pubblica, legge n. 196/2009.

[80]    Deroga peraltro prevista nell’ordinamento contabile, ad opera dell’articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, ma ivi consentita solo in relazione alle specifiche finalità e condizioni disposte in tale norma, che qui non si dettagliano.

[81]    Tale comma ha disposto la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20% di quelle esistenti, per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale; 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale; per gli enti di ricerca, la riduzione non riguarda i ricercatori e i tecnologi.

[82]    L’elenco è stato fornito dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia, sede nazionale.

[83]    L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[84]    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l’Europa) [COM(2008) 394 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

[85]    Per approfondimenti, si rinvia al tema dell’attività parlamentare curato dal Servizio Studi e disponibile al link http://www.camera.it/465?area=21&tema=385&Statuto+delle+imprese.

[86]    La Relazione tecnica segnala che tale importo è suscettibile di ridursi sino a 94 milioni di euro, in considerazione del contenzioso in essere, per circa 50 milioni di euro.

[87]    “Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici”.

[88]    Le amministrazioni pubbliche interessate sono quelle comprese nell'elenco definito annualmente dall'ISTAT ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. L'elenco è redatto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. L'elenco più recente è quello contenuto nel comunicato ISTAT del 28 settembre 2012.

[89]    Si veda dossier del Servizio Studi n. 579 del 17 gennaio 2012.

[90]    L’art. 3 del D.M. 270 del 2004 - che ha sostituito il D.M. n. 509 del 1999 - ha disposto che le università rilasciano, per quanto qui interessa, la laurea (al termine di un percorso di 3 anni o, comunque, a seguito dell’acquisizione di 180 crediti formativi universitari – v. art. 8) e la laurea magistrale (al termine di un percorso di ulteriori 2 anni, o, comunque, a seguito dell’acquisizione di ulteriori 120 CFU). L’art. 4 ha a sua volta disposto che i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono raggruppati in classi di appartenenza, da individuare con decreti ministeriali. Sono, quindi, intervenuti due D.M. in data 16 marzo 2007, uno relativo alle classi di laurea e l’altro riferito alle classi di laurea magistrale.

[91]    L’equipollenza fra diplomi di laurea conseguiti in Italia è stata dichiarata con legge fino al 1990.

L’art. 9, co. 6, della L. n. 341/1990 ha, quindi, stabilito che le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi fossero definite con D.P.R., adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

La L. n. 13/1991 ha, poi, stabilito che “gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall’art. 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra”.

Dalla data di entrata in vigore di tale legge risulta, dunque, che le equipollenze fra i diplomi di laurea sono state stabilite con D.P.C.M. – quindi, con la stessa tipologia di fonte prevista dalla L. 508/1999 – o con decreto ministeriale, salvo alcune eccezioni. Si tratta della dichiarazione di equipollenza fra la laurea in scienze internazionali e diplomatiche rilasciata dalla facoltà di scienze politiche dell’università di Trieste e la laurea in scienze politiche, stabilita con l’art. 11-bis del D.L. 120/1995 (L. 236/1995), e della dichiarazione di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia prevista dall’art. 1-septies del D.L. 250/2005 (L. 27/2006), poi abrogato dalla L. 63/2011.

[92]    L’art. 3 del D.P.R. 212/2005 (v. infra) ha successivamente specificato che il titolo finale del corso di formazione alla ricerca è equiparato al dottorato di ricerca universitario.

[93]    Le scuole a loro volta afferiscono a dipartimenti, che si configurano come strutture di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole.

[94]    Relativamente agli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello sono intervenuti il D.M. 30 settembre 2009, n. 123 per le Accademie di Belle Arti, il D.M. 30 settembre 2009, n. 124 per i Conservatori di Musica (per questi ultimi, inoltre, il 5 marzo 2010 il MIUR ha emanato le Linee guida per la formulazione del regolamento didattico dei corsi di diploma accademico di primo livello delle Istituzioni musicali AFAM), il D.M. 3 febbraio 2010, n. 17 per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, il D.M. 3 febbraio 2010, n. 22 per l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, il D.M. 3 febbraio 2010, n. 16, integrato dal D.M. 25 giugno 2010, n. 109, per l'Accademia Nazionale di Danza.

[95]    Per completezza si ricorda che, sulla base dell’art. 1 del D.M. 87/2009 – che ha disposto che la formazione del restauratore si struttura in un corso a ciclo unico –, è stato successivamente definito, con il D.I. MIUR-MIBAC 30 dicembre 2010, n. 302 (http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/dicembre/di-30122010.aspx), il nuovo percorso formativo a ciclo unico di durata quinquennale [corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in Restauro (DASLQ01)], da svolgersi presso le Accademie di belle arti.

[96]    Con riferimento alle istituzioni non statali, l’art. 11 del D.P.R. 212/2005 ha stabilito che, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 2, co. 7, lett. g), della L. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con D.M., a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

[97]    Articolo 9, co. 5, della legge n. 341/1990.

[98]    Si ricorda che le scuole sono individuate nella tabella A allegata al D.P.R. 212/2005. Si tratta, in particolare, di:

§       Dipartimento Arti visive: Pittura; Scultura; Grafica; Decorazione;

§       Dipartimento Progettazione e arti applicate: Scenografia; Restauro; Progettazione artistica per l’impresa; Nuove tecnologie dell’arte;

§       Dipartimento Comunicazione e didattica dell’arte: Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo; Didattica dell’arte.

[99]    Infatti, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 270/2004, per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca universitario occorre essere in possesso della laurea magistrale. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione universitario occorre essere in possesso almeno della laurea. In entrambi i casi, l’ammissione è possibile anche con il possesso di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

[100]  In entrambi i casi, i titoli richiesti possono essere sostituiti da altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.

[101]  Si veda, più approfonditamente: http://www.afam.miur.it/argomenti/offerta-formativa.aspx

[102]  http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-627afam.aspx

[103]  http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-628AFAM.aspx

[104]  http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-629AFAM.aspx

[105]  http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-630AFAM.aspx

[106]  http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-632AFAM.aspx

[107]  Per quanto riguarda l’Accademia nazionale di arte drammatica, la competente Direzione generale del MIUR ha fatto presente per le vie brevi che allo stato non sono stati autorizzati corsi di primo livello. L’Accademia sta proseguendo, infatti, con il vecchio ordinamento.

[108]  http://attiministeriali.miur.it/anno-2003/ottobre/dm-08102003-n-631AFAM.aspx

[109]  http://attiministeriali.miur.it/anno-2007/marzo/dm-12032007-n-39.aspx

[110]  http://attiministeriali.miur.it/anno-2004/novembre/dm-08112004-n-99.aspx

[111]  http://attiministeriali.miur.it/anno-2004/novembre/dm-11112004-n-102.aspx

[112]  http://attiministeriali.miur.it/anno-2004/novembre/dm-11112004-n-103.aspx

[113]  http://attiministeriali.miur.it/anno-2004/novembre/dm-11112004-n-104.aspx

[114]  L’articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011 ha disposto la soppressione, dal 1° gennaio 2012, dell’INPDP e dell’ENPALS, con contestuale passaggio delle funzioni all’INPS.

[115]  Si ricorda che l'articolo 01 del D.L. 138/2011 ha previsto la predisposizione di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica diretto anche individuare, attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, nonché l'avvio di un ciclo di “spending review”, mirato alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo ha attributo al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, il compito di presentare al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.

Detto programma, dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, deve prevedere in particolare, in coerenza con la L. 4 marzo 2009, n. 15, anche l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica.

[116]  R. Mangani, Sponsor per i lavori pubblici, vademecum alle nuove regole, in “Edilizia e territorio” (cfr. pag. 29 di:

www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it/backoffice_website/data/340/Rassegna stampa n. 56 del 03.04.2012.pdf)

[117]  “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[118]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[119]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[120]  Si ricorda che, in precedenza, che l’articolo 80 del D.L. 25 giugno 2008, n 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, ha previsto l’attuazione, per l’anno 2009, da parte dell’Inps, di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica (sanitaria e reddituale) nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile.

[121]  Vedi circ. n. 76/2010 e messaggio n. 6796/2012.

[122]  Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

[123]  Ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

[124]  Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.

[125]  Ai sensi dell'art. 23 co. 18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[126]  Ai sensi dell'art. 23 co. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[127]  Ai sensi dell'art. 23 co. 16 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[128]  Ai sensi dell'art. 17, co. 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[129]  Per il triennio 2004-2006, il tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario – definito dalla legge finanziaria per il 2004 - era fissato rispettivamente nella misura del 4% per il sistema universitario statale e del 5% per gli enti pubblici di ricerca, analogamente a quanto previsto per il triennio 1998-2000 dall’art. 51, co. 1 e 2, delle L. 449/1997 e per il triennio 2001-2003 dall’art. 56, co. 1 e 2, della L. 388/2000.

[130]  Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[131]  Per l'anno 2012 la somma complessiva di ulteriore risparmio è pari a 745 milioni di euro, poiché agli iniziali 1.600 milioni di euro sono stati sottratti complessivi 760 milioni connessi alle entrate derivanti dalla Robin Tax e di 95 milioni per gli enti virtuosi secondo quanto stabilito rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 183/2012.

[132]  La sentenza n. 193/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1° serie speciale n. 30 del 25 luglio 2012, decide il ricorso presentato dalle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

[133]  La Corte, citando se stessa, afferma infatti che "possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost., le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010)".

[134]  Il D.L. n. 78/2010, all’articolo 14, comma 1, ha determinato nei seguenti importi il concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a)   per le regioni a statuto ordinario: 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e 4.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

b)   per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano: 500 milioni di euro per l’anno 2011 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

c)   per le province: 300 milioni di euro per l’anno 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

d)   per i comuni (con popolazione superiore a 5.000 abitanti): 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

L'art. 20, comma 4, del D.L. 98/011 ha esteso le misure restrittive previste per il 2013 (ultimo anno del triennio), all'anno 2014 e successivi.

[135]  L'art. 20, comma 5, del D.L. 98/011, come modificato dall'art. 1 del D.L. 138/2011 dispone per gli anni 2012 e successivi le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

a)    le regioni a statuto ordinario per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

b)    le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

c)     le province per 700 milioni di euro per l'anno 2012 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d)    i comuni per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

[136]  La Corte sostiene che "l’estensione a tempo indeterminato delle misure restrittive già previste nella precedente normativa (…), fa venir meno una delle due condizioni (…), quella della temporaneità delle restrizioni", necessarie al fine di poter considerare una norma quale principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La Corte, citando se stessa, afferma infatti che "possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost., le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010)".

[137] D.M. 21-12-2012, Riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2012 di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (G.U. 2 gennaio 2013, n. 1.). Il decreto, sul quale è stato raggiunto l'accordo in Conferenza Stato-Regioni il 22 novembre 2012, recepisce la ripartizione dei 700 milioni di euro concordata dalle regioni in sede di Conferenza delle Regioni il 3 agosto 2012.

[138]  Per una più completa esamina del contributo alla finanza pubblica richiesto alle regioni a statuto speciale si rinvia alla scheda di lettura relativa alla disciplina del patto di stabilità (commi 448-472), in particolare alla definizione degli obiettivi contenuta nel comma 455.

[139]  Per l'anno 2012 la somma complessiva di ulteriore risparmio è pari a 1.630 milioni di euro, poiché agli iniziali 2.000 milioni di euro sono stati sottratti complessivi 370 milioni connessi alle entrate derivanti dalla Robin Tax secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge 183/2012.

[140]  Vale a dire che deve avvenire nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione e in maniera concordata con ciascuna regione e provincia autonoma, fermo l'obbligo di concorrere al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario.

[141]  D.M. 27-11-2012, Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento (G.U. 11 dicembre 2012, n. 288).

[142]  Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[143]  Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

[144]  Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato. Si ricorda, al riguardo, che tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione [o la provincia autonoma] a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è, dunque, ancora a carico dello Stato.

[145]  Tale ipotesi sembrerebbe trovare un possibile riscontro in quanto prevede il successivo comma 284, laddove si precisa che le sanzioni che a normativa vigente fanno riferimento al Fondo sperimentale di riequilibrio debbano intendersi riferite al nuovo Fondo di solidarietà comunale.

[146]  Il decreto è stato predisposto sulla base dei lavori effettuati in sede Copaff nella seduta del 19 maggio 2011, nella quale la Commissione ha provveduto ad aggiornare le stime di quantificazione della misura dei trasferimenti da fiscalizzare - ovvero - non fiscalizzabili per l’anno 2011, rispetto a quella originariamente effettuata in occasione della presentazione al parlamento della Relazione dell’8 giugno 2010, concernente il quadro generale di finanziamento degli enti locali, in ottemperanza della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009.

[147]  Si ricorda che l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011 dispone che la percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista, è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

[148]  Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

[149]  Come già sopra ricordato, si fa riferimento soltanto ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

[150]  Recante Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

[151]  Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

[152]  Secondo quando disposto dal suddetto comma 380 il Fondo è alimentato da una quota dell'imposta municipale propria (che viene resa di spettanza dei comuni) da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014.L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari:

§      per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro;

§      per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni.

Per gli anni 2013 e 2014 la dotazione è rispettivamente incrementata di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro.

[153]  Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

[154]  D.M. 21-12-2012, Riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2012 di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (G.U. 2 gennaio 2013, n. 1.).

[155]  Le norme statutarie e le relative norme di attuazione, ove presenti, sono le seguenti: Sicilia, R.D.Lgs. 455/1946 art. 14; Sardegna, L.Cost. 3/1948 art. 3; Valle d’Aosta L. Cost. 4/1948 art. 2; D.Lgs. 431/1989; Trentino-Alto Adige, D.P.R. 670/1972 artt. 4, 80; D.P.R. 473/1975; D.Lgs. 268/1992; Friuli-Venezia Giulia, L. Cost. 1/1963 art. 4; D.P.R. 114/1965 art. 8; D.Lgs. 9/1997.

[156]  D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

[157]  D.L. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 .

[158]  Istituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

[159]  Si ricorda che per i dispositivi medici la misura della riduzione del 5 per cento è prevista fino al 31 dicembre 2012.

[160]  Si ricorda che il tetto di spesa per i dispositivi medici e l’assistenza protesica è stato introdotto dall’articolo 17, comma 1, lettera c), del D.L. 98/2011: dal 1 gennaio 2013, la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, compresa la spesa relativa all’assistenza protesica, non può superare, come specificato dal successivo comma 2, il limite del 5,2 per cento del fabbisogno sanitario standard nazionale e regionale. Il superamento del limite regionale è interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. E’ escluso l'obbligo di ripianamento per le regioni in equilibrio economico complessivo. Successivamente il decreto-legge 95/2012 aveva rideterminato il valore del tetto rispettivamente al 4,9 per cento per il 2013 e a decorrere dal 2014 al valore del 4,8 per cento.

[161]  Le regioni a statuto speciale e le province autonome, ad eccezione, in parte, della Sicilia, provvedono direttamente al finanziamento dall'assistenza sanitaria senza alcun onere a carico dello Stato, attraverso risorse del proprio bilancio. Le entrate di questi enti sono costituite principalmente da compartecipazioni ai tributi erariali, nelle quote stabilite, per ciascuno di essi, negli statuti speciali e nelle norme di attuazione. La Sicilia, invece, ai sensi della legge 296/2006 (finanziaria 2007) articolo 1 comma 830, provvede con proprie risorse, per un’aliquota di partecipazione fissata nella misura del 49,11 per cento della spesa prevista. La restante parte è assegnata dallo Stato nell’ambito della ripartizione delle risorse del Fondo sanitario nazionale.

[162]  Ogni statuto elenca le imposte erariali (IRPEF, IRPEG, IVA, accise varie) delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione. Le principali norme statutarie sono le seguenti: Friuli-Venezia Giulia L.Cost. n. 1/1963, art. 49; Sardegna L.Cost. n. 3/1948, art. 8; Valle d'Aosta L.Cost. n. 4/1948, artt. 2,3,4; Province autonome di Trento e di Bolzano D.P.R. n. 670/1972, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige artt. 69-75; Sicilia D.P.R. 26-07-1965, n. 1074 Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

[163]  D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

[164]  Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

[165]  Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

[166]  Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012.

[167]  Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2012..

[168]  Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012.

[169]  L’Agenzia è stata istituita dall’art. 48 del D.L. 30-9-2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (

[170]  Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[171]  Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003. La citata lettera b) fa riferimento alle entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni.

[172]  Il comma in esame modifica l’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 261/2007 (Revisione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti).

[173]  Si ricorda che l’articolo 58 del D.L. n. 112 del 2008 ha previsto che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 340 del 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 58, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui disciplinava le modalità di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni e di approvazione della variante allo strumento urbanistico generale, in quanto nella materia “governo del territorio”, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione, lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio.

Si rammenta, infine, che il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, concernente il federalismo demaniale, prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti, con D.P.C.M., a comuni, province, città metropolitane e regioni. Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso. L'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono peraltro anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione; la deliberazione dell’ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni dovrà tuttavia essere trasmessa ad una apposita conferenza di servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica dei beni. Inoltre i beni trasferiti possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l’adozione delle varianti allo strumento urbanistico, ed a seguito di apposita attestazione di congruità rilasciata da parte dell’Agenzia del demanio o dell’Agenzia del territorio.

[174]  Recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge. 7 agosto 2012, n. 135.

[175]  D.L. 22 giugno 2012 n. 183, Misure urgenti per la crescita del Paese, conv. L. 134/2012.

[176]  Restringendo l’ambito delle citazioni in merito, il comma 6 è stato modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008); successivamente sostituito dall’art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 è stato nuovamente modificato dal comma 2 dell’art. 22, comma 2 della, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, da ultimo, dall'art. 17, comma 27, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

[177]  L. 7 agosto 1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[178]  L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[179]  L. 4 marzo 2009, Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche.

[180]  Per una lettura completa del documento conclusivo si veda www.crw.it/bilanci2011

[181]  Si ricorda che nell’ambito degli appalti pubblici, disciplinati del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), si distinguono i contratti «sopra soglia» e «sotto soglia», a seconda che abbiano ad oggetto affidamenti, rispettivamente, di importo superiore, ovvero inferiore a determinati valori (cd. soglie comunitarie). Agli appalti «sopra soglia» si applicano tout court le direttive comunitarie, in particolare, la direttiva 2004/18/CE e la Direttiva 2004/17/CE e la citata normativa nazionale di recepimento, mentre gli appalti «sotto soglia» trovano la loro specifica disciplina negli articoli da 121 a 124 del Codice del Contratti pubblici.

[182]  Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[183]  Per tali enti, aziende sanitarie ed ospedaliere, sono le regioni competenti ad attuare le iniziative necessarie per assicurare il rispetto dei parametri prezzo qualità (articolo 2, comma 1, D.L. n. 347/2001).

Relativamente agli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento, l’articolo 11, comma 4 del D.L. n. 78/2010, ha introdotto la previsione che essi sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Si ricorda, inoltre, che una specifica disciplina razionalizzazione degli acquisti dei beni e servizi sanitari, nelle more della determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura è contenuta nell’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.L. n. 98/2011 (disciplina da ultimo modificata dall'art. 7-bis, comma 1, D.L. n. 52/2012, e, successivamente, dall'art. 15, comma 13, lett. b), n. 95/2012).

[184]  Si ricorda che nell’ambito degli appalti pubblici, disciplinati del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), si distinguono i contratti «sopra soglia» e «sotto soglia», come già illustrato nella nota n. 1 che precede.

[185]  Si ricorda che la disciplina delle procedure telematiche di acquisto dei beni e servizi della pubblica amministrazione era inizialmente contenuta nell’art. 11 del D.P.R. n. 101/2002 successivamente abrogato dal D.P.R. n. 207/2010. Cfr. “Manuale d’uso del Sistema di e-procurement per Amministrazioni – MEPA Linee guida all’utilizzo del Mercato Elettronico” pubblicato da Consip S.P.a e disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/Mercato_elettronico-Linee_guida_utilizzo_del_MePA.pdf

[186]  Sul sistema di e-procurement della P.A. vedasi la apposita pubblicazione esplicativa di CONSIP, disponibile seguente indirizzo elettronico

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf

[187]  Ai sensi del Codice degli Appalti, il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

[188]  L’articolo 1339 del codice civile disciplina l’inserzione automatica di clausole nei contratti, stabilendo che le medesime clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

[189]  Ai sensi dell’art. 58 della legge 388/2000 e del D.M. 24 febbraio 2000. La Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A. è stata istituita in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 414 del 1997. Tale società – il cui capitale è interamente posseduto dal Ministero dell’economia e finanze – è la struttura di servizio per agli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A.

Consip S.p.A., è stata, fino all’entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, anche il soggetto gestore delle attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile. Il decreto legge n. 95/2012 (articolo 4, commi 3-bis e 3-ter) ha mantenuto in capo a tale società le sole attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement, disponendo la cessione alla Sogei S.p.a. delle attività svolte da Consip in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche.

[190]  D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

[191]  Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

[192]  Nel quadro del sistema a rete costituito dalle centrali regionali di acquisto e da CONSIP S.p.a. è demandata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di indicare i criteri utili per l’individuazione della categorie merceologiche di beni e servizi oggetto degli accordi quadro stipulati da CONSIP. Ciò al fine di determinare un’incidenza positiva e incisiva sui processi di acquisto pubblici (articolo 2, comma 227).

[193]  Si ricorda che nell’ambito degli appalti pubblici, disciplinati del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), si distinguono i contratti «sopra soglia» e «sotto soglia», a seconda che abbiano ad oggetto affidamenti, rispettivamente, di importo superiore, ovvero inferiore a determinati valori (cd. soglie comunitarie). Agli appalti «sopra soglia» si applicano tout court le direttive comunitarie, in particolare, la direttiva 2004/18/CE e la Direttiva 2004/17/CE e la citata normativa nazionale di recepimento, mentre gli appalti «sotto soglia» trovano la loro specifica disciplina negli articoli da 121 a 124 del Codice del Contratti pubblici.

[194]  Le tipologie di tali beni e servizi sono state individuate da ultimo con il D.M. 12 febbraio 2009 Il D.M. 12 febbraio 2009, in attuazione dell’articolo 2, comma 574 della legge n. 244/2007 ha individuato le seguenti tipologie di beni e di servizi per le quali le suddette amministrazioni statali sono tenute a ricorrere alla CONSIP S.p.A. in qualità di stazione appaltante ai fini, rispettivamente, dell'espletamento dell'appalto e della conclusione dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici: carburanti avio - gara su delega;ristorazione collettiva - accordo quadro;trasferte di lavoro - accordo quadro.

[195]  Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[196]  Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012.

[197]  Tale disciplina trova applicazione ai contratti stipulati successivamente alla data del 15 agosto 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 135/2012, di conversione del D.L. n. 95/2012).

Il secondo periodo del comma 1 prevede che, ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

Il comma 1 inoltre, al terzo periodo, prevede che le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dunque non sono soggette all’obbligo di utilizzare le convenzioni Consip.

[198]  Recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007.

[199]  Riordino della legislazione in materia portuale.

[200]  L’articolo 7 del decreto-legge n. 78/2010 (recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010) ha stabilito la soppressione dell’IPSEMA e il trasferimento dei suoi compiti all’INAIL.

[201]  Per area SAR si intende l’area di ricerca e recupero (Search and Rescue) come definita dalla Convenzione internazionale di Amburgo del 1979 sulla ricerca e salvataggio marittimo.

[202]  Recante “Norme a tutela della minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia”.

[203]  Pari a 5.805 milioni di lire.

[204]  Pari a circa 1.000 milioni di lire.

[205]  Il comma 11 dell’articolo 41 del D.L. 207/2008 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti) ha previsto, tra l’altro, disposizioni concernenti i contributi assegnati dallo Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore della minoranza slovena autorizzando un incremento di spesa pari a un milione di euro per l’anno 2008.

[206]  Secondo tale disciplina, una Unità istituzionale è classificata nel settore delle Amministrazioni Pubbliche, indipendentemente dal regime giuridico (pubblico o privato) che la regola, se:

§       è di proprietà o amministrata o controllata da Amministrazioni pubbliche;

§       non deve vendere sul mercato o, in caso contrario, deve vendere a prezzi non economicamente rilevanti (cioè i ricavi non devono eccedere il 50% dei costi di produzione dei servizi). Nel caso in cui i ricavi fossero superiori al 50% dei costi di produzione si sarebbe in presenza di enti “market” (di mercato) e non di Amministrazioni Pubbliche.

[207]  Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

[208]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[209]  Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

[210]  D.L. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.

[211]  Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004)

[212]  La gestione delle due autostrade, il cui tracciato interessa prevalentemente il territorio abruzzese è di competenza della società Strada dei parchi S.p.A. http://www.stradadeiparchi.it/

[213]  http://portale.intra.camera.it/lobi/admin/scheda.aspx?id=1006

[214]  Ulteriori notizie ed elaborati grafici relativi all’opera sono disponibili sul sito del Magistrato alle Acque di Venezia al link www.salve.it/it/soluzioni/ambiente/f_rischiinter.htm.

[215]  La collocazione fuori ruolo è possibile solo per i provenienti dalla carriera prefettizia.

[216]  La disciplina transitoria del Codice antimafia (art. 117) autorizza il Direttore dell'Agenzia sia ad avvalersi di personale della PA in posizione di comando o distacco che a stipulare contratti a tempo determinato per assicurare la piena operatività dell'Agenzia. I rapporti di lavoro relativi comunque non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Analoga disposizione è recata dall’art. 6, comma 5, del citato D.P.R. 235/2011.

[217]  Si tratta della confisca penale, ovvero a seguito di condanna, del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

[218]  D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 235, Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

[219]  L'articolo 2 dispone la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale.

[220]  Si ricorda che il citato comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183/2012 (legge di stabilità 2012), nella sua attuale formulazione come modificata dal comma 445 del provvedimento in esame, dispone che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli enti ad esso soggetti devono inviare al Ministero dell'economia (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria. La norma sottolinea l’obbligatorietà di tale certificazione prevedendo che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisca inadempimento al patto di stabilità interno.

Nel caso in cui la certificazione è trasmessa tardivamente, dopo 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l’organo di revisione, in qualità di commissario ad acta, è tenuto ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni. Fino a tale invio, le erogazioni di risorse o di trasferimenti all’ente locale da parte del Ministero dell'interno sono sospesi, su apposita segnalazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

[221]  La lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 149/2011 stabilisce per gli enti inadempienti il Patto, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi del suddetto divieto di assunzioni.

[222]  La lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 149/2011 stabilisce per gli enti inadempienti il Patto, l’assoggettamento ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Tale sanzione si applica anche nei confronti degli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna. La norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Con riferimento al Fondo sperimentale di riequilibrio, si ricorda che esso è stato soppresso dal comma 380, lettera e), della legge in esame, in ragione del nuovo assetto della destinazione del gettito rinveniente dall’IMU (interamente attribuito ai comuni, con l’eccezione di quello sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che rimane allo Stato) e della contestuale istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con quota parte dell'imposta municipale propria.

[223]  http://portale.intra.camera.it/lobi/admin/scheda.aspx?id=3 .

[224]  Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[225]  Audizione di rappresentanti di UIRNet Spa del 26 settembre 2012 presso la IX Commissione trasporti della Camera nel corso dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti – documentazione depositata.

[226]  Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

[227]  Legge 28 gennaio 1994, n. 84 Riordino della legislazione in materia portuale.

[228]  http://portale.intra.camera.it/lobi/opere/opere.aspx

[229]  La norma in commento prevedeva, nel testo iniziale (A.C. 5534), uno stanziamento di 300 milioni genericamente destinato a far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale, ma la relazione illustrativa precisava trattarsi, in particolare, delle penalità contrattuali per la mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Nel corso dell’esame parlamentare, è stata operata una riduzione di 10 milioni che sono stati destinati alle finalità indicate dal comma 224 (contributo ai comuni delle zone colpite dal terremoto del Belice, anche al fine di definire i contenziosi in atto) e un’ulteriore riduzione di 40 milioni che sono stati destinati, ai sensi del comma 290, al Fondo per la protezione civile per interventi in conto capitale da realizzare in determinati territori colpiti da eccezionali avversità atmosferiche ed eventi alluvionali.

[230]  http://portale.intra.camera.it/lobi/admin/scheda.aspx?id=1010

[231]  Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. L’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi.

[232]  Data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98/2011.

[233]  Tali disposizioni non si applicano ai finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legge 72/2004 ; si tratta, come precisato dalla relazione illustrativa al decreto legge n. 98/2011, del decreto interministeriale 13 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per il biennio 2011-2012 (programma ARCUS), a valere sulle risorse stanziate dal CIPE nell’ambito di quelle destinate alle infrastrutture strategiche per un importo di 85 milioni di euro, per i quali non risulta ancora emanato il decreto interministeriale di autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all’art. 1, comma 512, legge n. 296/2006.

[234]  In particolare, ai sensi del citato comma 4, sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere comprese nel PIS per i quali, alla data del 6 luglio 2011, non sia stato emanato il decreto interministeriale di autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali, non abbiano assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, obbligazioni giuridicamente vincolanti, bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[235]  Legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

[236]  La diposizione citata stabilisce che il regolamento sia emanato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

[237]  Il testo della norma sembra far riferimento al solo articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 171/2005, recante Codice della navigazione da diporto, il quale però non disciplina i registri e le licenze di navigazione, ma si limita a definire le diverse tipologie di unità da diporto. I registri di iscrizione sono invece disciplinati dall’articolo 15 dello stesso decreto legislativo e la licenza di navigazione dall’articolo 24.

[238]  Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Dopo il numero di iscrizione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto (articolo 25, comma 1, del D.Lgs. n. 171/2005).

[239]  Tale attività è disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264.

[240]  Si tratta dei seguenti 21 comuni: Camporeale, Contessa Entellina, Roccamena e Monreale in provincia di Palermo; Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani; Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento (art. 26 L. 21/1970); Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisaquino (art. 11 L. 178/1976).

[241]  D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190, Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, pubblicato nella G. U. 18 novembre 2010, n. 270.

[242]  Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa (A.C. 5520), tale procedura costituisce una nuova fattispecie che si aggiunge alle altre due previste dall’ordinamento per gli enti strutturalmente deficitari e per gli enti in stato di dissesto finanziario; essa è volta, in particolare, ad evitare situazioni di crisi che possano alterare l’ordinato andamento delle attività che fanno capo alle amministrazioni locali, mettendo a repentaglio i servizi da assicurare ai cittadini e, in qualche caso, la possibilità del regolare pagamento delle retribuzioni al personale dipendente.

[243]  Ai sensi del D.L. 174/2012, le risorse complessivamente disponibili per il 2012 ammontano a 518 milioni, in quanto ai 30 milioni stanziati dal Fondo confluiscono in esso (art. 4, co. 4) 60 milioni quali somme residue per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori (ex commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) – che vengono contestualmente abrogati), nonché (art. 4, co. 5) 498 milioni quale quota parte risorse provenienti dal fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente per il pagamento dei crediti commerciali verso la P.A.. A tali importi vanno sottratti 20 milioni quale misura massima per anticipazioni di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza (art. 3, co. 5-bis e 5-quater), nonché 50 milioni quali anticipazione in favore della Regione Campania (art. 1, co. 9-quater). Inoltre 20 milioni sono annualmente riservati agli enti locali disciolti per infiltrazioni e condizionamenti mafiose (art. 243-quinquies TUEL).

[244]  Tale norma ha disposto la concessione, per l’anno 2012, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Gli interventi vengono disposti, nel limite delle risorse indicate appunto al successivo comma 24, con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi.

[245]  D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

[246]  Le regioni in cui è stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2009 sono Campania, Puglia e Molise; tuttavia nella sola regione Campania è stato approvato il Piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del D.L. 78/2010.

[247]  Merita ricordare, al riguardo, che tali disposizioni sono state totalmente riscritte nel corso dell’esame del provvedimento. Infatti, Il testo originario del comma 11 prevedeva uno stanziamento di 100 milioni di euro, per il 2013, a favore dei cd. soggetti salvaguardati da precedenti interventi normativi (art. 24 del D.L. n. 201/2011; art. 6, comma 2-ter, del D.L. n. 216/2011; art. 22 del D.L. n. 95/2012). Le modalità di utilizzo del fondo erano stabilite con decreto (di cui peraltro non era stato indicato il termine di emanazione) di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[248]  Si ricorda che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Tale percentuale era applicata, in base all’articolo 69, comma 1, della L. 388/2000:

§       nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (pari, nel 2011, a 6.076,59 euro);

§       nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento

§       nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo.

[249]  L’articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011 prevedeva, per il biennio 2012-2013, delle limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. Per tali trattamenti pensionistici la rivalutazione non era concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo, con riferimento alla quale la rivalutazione era comunque applicata nella misura del 70%.

Sempre per le pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l’aumento di rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

[250]  Come rilevato anche dal Presidente della V Commissione Bilancio della Camera nel corso dell’esame del provvedimento in commento (seduta del 13 novembre 2012).

[251]  Per la regione Calabria dispone così l'art. 19, comma 3-bis, della LR 3/1996; per la regione Friuli-Venezia Giulia l'art. 8, comma 1, della L.R. 38/1995 (come modificato dalla L.R. 18/2011, art. 17, co. 19), per la regione Piemonte l'art. 5, comma 2 della L.R. 25/2011, per la regione Trentino Alto Adige l'art. 7, comma 9, della L.R. 6/2012 e per la regione Valle d'Aosta l'art. 6, commi 2 e 3 della legge L.R. 28/1999 (come modificata dalla L.r. 29/2009). In questi due ultimi casi, l'adeguamento automatico è disposto anche per la nuova forma previdenziale.

[252]  Umbria, L.R. n. 20 del 2011, art. 9, comma 1.

[253]  Per la regione Campania si veda l' art. 31 della LR 13/1996, abrogato dall'art. 53, L.R. 15/2002, n. 15; per la regione Emilia Romagna l' art. 18, comma 2 della L.R. 42/1995 abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), della L.R. 3/2002, n. 3; per la regione Puglia l'art. 8, comma 6, della L.R. 8/2003, abrogato dall'art. 49, comma 2 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[254]  L’articolo 14, co. 1, lett. f) del D.L. 138/2011 prevede il passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

[255]  In via preliminare si ricorda che tali norme avevano previsto lo sgravio in via sperimentale; le misure sono state dapprima prorogate al 2010 dall’articolo 5, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, quindi al 2011 dall’articolo 1, comma 47 della legge 220/2010 e, infine, al 2012 dall’articolo 33, comma 14 della legge 183/2011. Da ultimo, è intervenuto l’articolo 4, comma 28, della legge n. 92 del 2012 (Riforma del mercato del lavoro) che ha reso permanente lo sgravio.

[256]  In attuazione della previsione del comma 68 è stato da ultimo adottato, per il 2011, il D.M. 24 gennaio 2012.

[257]  Si ricorda che la contribuzione in oggetto è destinata ai fondi bilaterali costituiti dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, ai fini dello svolgimento di iniziative e dell'erogazione di interventi in favore dei lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione.

[258]  Comitato interministeriale per la politica industriale.

[259]  Vengono invece esclusi dall’applicazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Rientrano quindi nell’ambito dell’applicazione dell’ASPI i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo non indeterminato, per i quali trovava applicazione, nella disciplina previgente, l'indennità ordinaria di disoccupazione. L’istituto non viene inoltre applicato nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

[260]  Ai sensi dell’articolo 19 del R.D.L. 636/1939.

[261]  Le modalità di calcolo differiscono nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a 1.180 euro mensili: in tal caso, l’indennità è pari al 75% del predetto importo più un ulteriore incremento pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

[262]  nel caso in cui il periodo di sospensione sia inferiore a sei mesi, l’ASPI riprende a decorrere dal momento della sospensione.

[263]  Si ricorda che l'articolo 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (provvedimento collegato 1997), e il relativo D.M. di attuazione 27 novembre 1997, n. 477, hanno posto una disciplina-quadro ai fini della definizione di un sistema di ammortizzatori sociali per gli enti ed aziende (pubblici e privati) erogatori di servizi di pubblica utilità nonché per le altre categorie e settori di imprese sprovvisti; la concreta definizione degli strumenti è ivi demandata a singoli regolamenti - emanati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze -, adottati a séguito del deposito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di contratti collettivi nazionali, concernenti tale materia e stipulati dalle organizzazioni sindacali (dei datori e dei dipendenti) maggiormente rappresentative.

[264]  “Provvedimenti per la garanzia del salario”.

[265]  Gli altri fondi indicati nella norma sono il Fondo infrastrutture, di cui all’articolo 6-quinquies del D.L. 112/2008, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità e il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[266]  “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

L’articolo 33, comma 21, della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell’intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011 , la concessione, per l’anno 2012, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Gli interventi vengono disposti, nel limite delle risorse indicate appunto al successivo comma 24, con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi.

La norma dispone, poi, la proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 130, della L. 220/2010 , sempre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale proroga avviene nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale.

La misura di tali trattamenti è stata ridotta progressivamente: del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. In tali casi l’erogazione avviene esclusivamente sulla base della frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

[268]  In via preliminare si ricorda che tali norme avevano previsto lo sgravio in via sperimentale; le misure sono state dapprima prorogate al 2010 dall’articolo 5, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, quindi al 2011 dall’articolo 1, comma 47 della legge 220/2010 e, infine, al 2012 dall’articolo 33, comma 14 della legge 183/2011. Da ultimo, è intervenuto l’articolo 4, comma 28, della legge n. 92 del 2012 (Riforma del mercato del lavoro) che ha reso permanente lo sgravio.

[269]  In attuazione della previsione del comma 68 è stato da ultimo adottato, per il 2011, il D.M. 24 gennaio 2012.

[270]  Per una sintetica disamina del richiamato Fondo si rimanda alla scheda di lettura dell’articolo 1, commi 253 – 255.

[271]  Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, (conv. L. 7 agosto 2012, n. 135).

[272]  La Consulta è stata ricostituita con il D.P.C.M. 17 marzo 2003 e il D.P.C.M. 28 aprile 2006.

[273]  L'attuale composizione della Consulta, nominata con D.P.C.M. 27 ottobre 2010, è stata integrata con i D.P.C.M. 13 gennaio 2011 e D.P.C.M. 16 aprile 2012.

[274]  Ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall’articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[275]  Il citato articolo 24 (taglia leggi) del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 133/2008 ha abrogato la legge di conversione del citato D.L. 262/1990.

[276]  D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del 2012.

[277]  Tale articolo prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

[278]  L’art. 21, comma 9, del decreto legge n. 98/2011 ha stanziato 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, da destinare appositamente alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, secondo comma, della legge n. 222/1985, relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell’IRPEF.

[279]  D.L. 20 giugno 2012, n. 79, Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, convertito con modificazioni dalla legge n. 131 del 2012.

[280]  L’art. 2, co. 109, della L. finanziaria 2010, abrogando gli artt. 5 e 6 della L. 386/1989, ha eliminato – a partire dal 2010 – la partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il medesimo comma fa salvi i contributi sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici già definiti.

[281]  In relazione alle risorse allocate nel Programma 1.9 nel DDL di bilancio - pari, in quella fase, a 279,2 milioni di euro - la relazione tecnica evidenziava che l’autorizzazione di spesa era stata determinata tenendo conto delle riduzioni apportate dal D.L. 16/2012 (L. 44/2012), il cui art. 13, co. 1-quinquies, ha disposto la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con alcune esclusioni.

[282]  http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=50. In tale sentenza la Corte ha ricordato che: "Non sono (...) consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 423 del 2004; nello stesso senso, tra le altre, sentenze nn. 77 e 51 del 2005)." La Corte aveva già avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della “istruzione” attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 423 del 2004, punto 8.2. del Considerato in diritto). Pertanto il comma 635 dell'art. 1 della finanziaria 2007, "nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione". La Corte ha tuttavia aggiunto che: "La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, impone, però, che si garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie. Ne consegue che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (così anche la citata sentenza n. 423 del 2004)."

[283]  Il D.M. 28 maggio 2009, con il quale è stata data attuazione al citato art. 2, co. 47, nel ripartire tra le regioni l’importo di 120 mln di euro, ha precisato che tali risorse erano destinate ad integrare i contributi per le istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado.

[284]  Le disposizioni di rifinanziamento hanno fatto riferimento, fino al 2011, anche all’art. 1, co. 635, della L. 296/2006 che, tuttavia, come evidenziato nel testo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 50/2008.

[285]  L'articolo 2, comma 1, in particolare, fa riferimento ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

[286]  Il termine è stato così prorogato dall'art. 52, comma 71, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[287]  Il citato comma 82 ha disposto, limitatamente all’esercizio 2004 con un costo complessivo di 1 milione di euro, l’autorizzazione alla stipula diretta di nuove convenzioni tra il Ministero del lavoro ed i comuni con meno di 50.000 abitanti, sia per lo svolgimento di attività socialmente utili sia per l’attuazione di misure volte a garantire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori che si trovino nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno 5 anni.

[288]  Si ricorda che l’articolo 1, comma 1166, della legge finanziaria 2007 reca disposizioni in merito allo svolgimento di attività socialmente utili (ASU). Sostanzialmente, il comma richiamato ha provveduto:

§       ad autorizzare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la regione interessata, a prorogare, limitatamente all’esercizio 2007, le convenzioni stipulate direttamente con gli enti locali, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento delle attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro, riproducendo analoghe disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 430, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005);

§       in presenza delle predette convenzioni, a prorogare sino al 31 dicembre 2007 il termine relativo alla destinazione delle risorse del Fondo per l'occupazione (impegnate per attività socialmente utili) per il pagamento dei sussidi e degli assegni ai soggetti impegnati in attività socialmente utili.

[289]  Di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 68/2012.

[290]  Di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230

[291]  Di cui all’articolo 23, comma 11, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (legge n. 135/2012).

[292]  Di cui all’articolo 1, comma 1240, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[293]  Di cui all’articolo 11, comma 1, Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

[294]  Di cui all’articolo 64, comma 1, D.L. 2 giugno 2012, n. 83 (L. n. 134/2012)

[295]  Di cui all’articolo 6, comma 1, Legge 22 giugno 2000, n. 193.

[296]  Di cui all’articolo 16 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

[297]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[298]  Si veda, a proposito del rifinanziamento del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, l’articolo 2, comma 250 ed elenco 1 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009), l’articolo 1, comma 40 ed elenco 1 della legge n. 220/2010 e l’articolo 33, comma 1 ed elenco 2 della legge n. 183/2011.

[299]  Allegato C della Legge finanziaria.

[300]  Istituito dall’articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[301]  Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentiti i ministri interessati e d’intesa con la Conferenza Unificata Stato regioni e autonomie locali.

[302]  Legge 28 agosto 1997, n. 285, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

[303]  Legge finanziaria per il 2010

[304]  Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011

[305]  Vedi anche Tabella C Legge di stabilità.

[306]  Bilancio di previsione Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Fondo da ripartire per le Politiche Sociali (capitolo 3671).

[307]  Si ricorda che nel fondo erano ancora allocate le risorse destinate al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, pari a euro 842.000.000,00.

[308]  Di cui euro 854.000.000,00 destinate al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi e riportati in tabella C.

[309]  Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 191/2009 la quale stabilisce che, a decorrere dal 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi sono finanziati appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dagli stanziamenti del Fondo, come riportati in Tabella C, sono state pertanto sottratte le risorse destinate al finanziamento dei diritti soggettivi.

[310]  Per le riduzioni vedi quanto illustrato supra.

[311]  Al netto della quota per le province autonome pari a 180 mila euro resa indisponibile.

[312]  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 4 ottobre 2010, Ripartizione delle risorse finanziarie assegnate al Fondo per le non autosufficienze.

[313]  L. 13 dicembre 2010, n. 220, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

[314]  Di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[315]  Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, per l'anno 2011.

[316]  Il D.P.C.M di riparto non risulta finora emanato.

[317]  La nota al capitolo evidenziava che al medesimo afferiscono, in applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 68 del 2012, gli stanziamenti del cap. 1695, soppresso, (Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio: in relazione a tale capitolo, la tabella C della legge di stabilità 2012 recava, in corrispondenza del 2013, l’importo di 12,5 milioni di euro), e di quota parte (pari a 0,5 milioni di euro) degli stanziamenti allocati sul cap. 1713 (pg. 1 Fondo mobilità studenti).

[318]  Infatti, già nella prima nota di variazioni, l’incremento disposto dal DDL di stabilità era indicato - invece che in 50 milioni di euro - in 47,7 milioni di euro (quale conseguenza delle riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri, di cui all’art. 1, co. 4, e all’elenco n. 1 della legge di stabilità).

[319]  Il Fondo di cui al cap. 1695 (programma Diritto allo studio nell’istruzione universitaria) è stato istituito inizialmente presso il MIUR, limitatamente agli anni 1991 e 1992, dall’art. 16, co. 4, L. 390/1991, con la denominazione “Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore”. In seguito, la L. 147/1992 ha esteso agli anni successivi l’applicabilità degli interventi, quantificando l’onere per gli anni 1993 e 1994 e demandando alla legge finanziaria la determinazione per gli anni successivi. Ancora in seguito, l’art. 1, co. 89, della L. 662 del 1996 ha consentito la destinazione del Fondo anche alla erogazione di borse di studio (previste dall'art. 8 della medesima L. 390/1991), modificandone conseguentemente la denominazione.

[320]  La norma citata ha incrementato per l’anno 2012 la dotazione del Fondo di cui alla L. 147/1992 di 150 milioni di euro (successivamente ridotta di 301.483 euro dall’art. 14, co. 2-sexies, del D.L. n. 216 del 2011, convertito dalla L. 14/2012, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

[321]  L’art. 4, co. 1, della L. 370/1999 ha autorizzato la spesa per l'istituzione, nello stato di previsione del MIUR di un Fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, ripartito tra gli atenei secondo criteri da stabilire con decreto ministeriale, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato, e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio. Questi ultimi sono proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero.

In seguito, l’art. 1 del D.L. 105/2003 (L. 170/2003) – peraltro, senza novellare l’art. 4, co. 1, della L. 370/1999 – ha assegnato al Fondo le finalità di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti e potenziarne la mobilità internazionale, incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, nonché a cofinanziare gli assegni di ricerca, conseguentemente modificandone la denominazione in “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”. Le risorse sono allocate sul cap. 1713 (programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria) dello stato di previsione del MIUR, cui afferisce anche il contributo alla scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet (pg. 5).

[322]  Istituito dall’art. 5, co. 1, lett. a), della L. n. 537 del 1993.

[323]  Che, rispetto a quanto iscritto nel bilancio assestato per il 2012, comportava una riduzione di 368,9 milioni di euro.

[324]  Infatti, nella prima nota di variazioni era indicata una variazione in diminuzione di 35 milioni di euro (quale conseguenza delle riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri, di cui all’art. 1, co. 4, e all’elenco n. 1 della legge di stabilità), per un totale, dunque, di 6.594,7 milioni di euro, poi diventati, per effetto dell’incremento di 100 milioni di euro, 6.694,7 (come indicati nella seconda nota di variazioni).

[325]  Ai sensi dell’articolo 33, comma 32, della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), l’autorizzazione è disposta a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali degli stessi policlinici universitari.

[326]  Cfr. art. 1, comma 2 del D.Lgs. 517/1999

[327]  Di cui all’articolo 22, comma 6, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102.

[328]  L’articolo 6 del D.L. 79/2012 ha trasformato l’ente pubblico “Fondazione Gerolamo Gaslini”, con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato.

[329]  La legge 21 novembre 1950, n. 897 istituisce, ente di diritto pubblico, la “Fondazione Gerolamo Gaslini”, con sede in Genova.

[330]  Legge 15 luglio 2003, n 189, e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2004.

[331]  Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

[332]  http://www.sanfrancescoassisi.org/SF2004/FONDAZIONE_STATUTO.htm

[333]  Tali destinazioni vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Il successivo articolo 48 della legge n. 222/1985 dispone che le quote dell’8 per mille sono utilizzate: dallo Stato, per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; e dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo. Successive disposizioni legislative hanno previsto che la scelta sulla destinazione dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose. I criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come successivamente modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

[334]  Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

[335]  Tali destinazioni vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Il successivo articolo 48 della legge n. 222/1985 dispone che le quote dell’8 per mille sono utilizzate: dallo Stato, per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; e dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo. Successive disposizioni legislative hanno previsto che la scelta sulla destinazione dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose. I criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come successivamente modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

[336]  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”.

[337]  In particolare, si ricorda che lo stanziamento dell’otto per mille IRPEF dell’anno 2011, pari a 145,2 milioni di euro, è stato dapprima ridotto di 64 milioni a decorrere dal 2011 dall’articolo 21, comma 9, del D.L. n. 98/2011 (Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e poi di ulteriori 57,3 milioni per l’anno 2011 dall’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 2011/2011 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), a copertura delle esigenze connesse al potenziamento delle infrastrutture penitenziarie. L’ulteriore riduzione di circa 24 milioni di euro è stata determinata con il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l’anno 2011, che ha provveduto a trasformare in riduzioni di spesa gli accantonamenti lineari sugli accantonamenti rimodulabili, operati, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010) quale misura cautelare in caso di mancati introiti dall’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze radioelettriche.

[338]  La L. 394 del 1997 ha istituito presso ogni università o istituto di istruzione universitaria un comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività. Alle relative spese si provvede con fondi stanziati in apposito capitolo (cap. 1709) dello stato di previsione del MIUR.

[339]  Infatti, la prima nota di variazione indicava una diminuzione di 0,2 milioni di euro, per un importo finale, dunque, di 5,1 milioni di euro, poi divenuti 6,6 per effetto dell’incremento disposto dal comma in commento (come indicato nella seconda nota di variazione).

[340]  Gli importi relativi al 2005 e 2009 sono riportati nelle Relazioni annuali del Mibac sull’utilizzo del FUS. Il dato relativo al 2010 è desunto dal sito del Ministero:

      http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/link-contributi.

[341]  Così specificato nella risposta scritta all’interrogazione 4-00412, pubblicata nell’all. B dell’11.6.2009 http://www.intra.camera.it/resoconti/resoconto_allegato.asp?idSeduta=186&resoconto=btris&param=n4-00412#n4-00412. Si ricorda, in proposito che, ai sensi dell’art. 39 della L. n. 800/1967, recante ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, l’effettiva erogazione di contributi statali ai soggetti aventi diritto è subordinata ad una certificazione ENPALS attestante la regolarità dei versamenti contributivi effettuati dall’assegnatario. In caso contrario, l’ammontare dei contributi assicurativi pendenti viene liquidato all’ente previdenziale, con effetto liberatorio per l’assegnazione del contributo.

[342]  Ciò risulta dalla risposta all’interrogazione 4-00412, in relazione al possesso dei requisiti previsti dal D.I. MIBAC-MEF 23 luglio 2008, recante modalità attuative del predetto art. 6-quater.

[343]  Infatti, per l’anno 2011, la Fondazione è rientrata nell’elenco del riparto del FUS, risultando beneficiaria di un contributo di 460 mila euro per l’ordinaria attività concertistica. http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/download-relazioni-al-parlamento.

[344]  La copertura del relativo onere è stata prevista al co. 16-quinquies dello stesso art. 2, disponendo il mantenimento in bilancio delle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2010 relative al Fondo per la concessione di incentivi all’esodo, alla mobilità territoriale, all'erogazione di indennità di trasferta di cui all’art. 1, co. 14, del D.L. n. 262/2006.

[345]  La copertura del relativo onere è stata assicurata in modo diverso da quella prevista per l’onere relativo al 2011: infatti, il co. 2-quinquies ha disposto l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti, tra l’altro, dal co. 2-decies.

[346]  http://www.museodellashoah.it/la-fondazione/

[347]  http://www.museodellashoah.it/2012/12/museo-della-shoah-fondi-sbloccati-stanziati-21-milioni-di-euro/

[348]  In base a quanto si legge nel sito basilicatanet.it, il credito di imposta dovrebbe riguardare le imprese. In particolare, il sito riferisce le parole di uno dei presentatori dell’emendamento che ha introdotto nella legge di stabilità i commi in commento: “Abbiamo fatto nostra una proposta del Coordinamento Liste per il Diritto allo Studio, approvata dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e condivisa dal ministro Profumo, che rende le aziende compartecipi del sistema del diritto allo studio”: http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/
Basilicatanet/detail.jsp?otype=1012&id=604454.

[349]  Nello stato di previsione del MIUR, tali somme risultano allocate sul capitolo 1686-Borse di studio post laurea, piano di gestione 2-Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere a favore di laureati. Nel D.M. di ripartizione in capitoli, per il 2013 in corrispondenza di tale piano di gestione sono allocati 156,7 milioni di euro.

[350]  In attuazione, è stato emanato il D.M. 11 settembre 1998, Determinazione dell’importo e dei criteri per l’incremento delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, e successivamente il D.M. 18 giugno 2008, Aumento dell’importo annuo lordo della borsa di dottorato di ricerca.

[351]  EBRI (European Brain Research Institute) è un Istituto internazionale di ricerca scientifica interamente dedicato allo studio delle Neuroscienze, costituito nel 2002, per volontà del premio Nobel Rita Levi-Montalcini, recentemente scomparsa. Attualmente EBRI collabora con istituzioni italiane e straniere e gestisce diversi progetti di ricerca finanziati da istituzioni nazionali ed internazionali. Al livello nazionale EBRI collabora, tra l’altro, con il CNR (http://www.fondazionebri.eu/index.php/it/).

[352]  Direttiva relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, poi abrogata e sostituita dalla direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

[353]  La delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013.

[354]  Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

[355]  Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

[356]  Recante “Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'lstria, da Fiume e dalla Dalmazia”.

[357]  Recante “Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia".

[358]  Recante “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe”.

[359]  L’art. 5 ha disposto che alla copertura dell’onere si provvede attraverso corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 1, lett. b), del D.L. 34/2011 (L. 75/2011), finalizzata alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali.

[360]  La L. 67/1987 ha costituito, dopo la L. 416/1981, uno dei principali interventi normativi in materia di editoria.

Per completezza, si ricorda che in materia è intervenuto l’art. 29, co. 3, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) che – oltre a disporre la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti di cui alla L. 250/1990 dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013 – ha previsto la revisione del regolamento di semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, emanato con D.P.R. 223/2010, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

In tale contesto, è stato emanato il D.L. 63/2012 (L. 103/2012), che reca una disciplina transitoria, nelle more della ridefinizione delle forme di sostegno dell'editoria, affidata ad un disegno di legge delega al Governo (A.C. 5270, abbinato all’A.C. 5116, in relazione ai quali la VII Commissione il 18 dicembre 2012 ha trasmesso per il parere alle Commissioni competenti un testo unificato – Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso –, che ridisciplina la materia senza più prevedere una delega al Governo).

[361]  Allocati sui capitoli 2183 di parte corrente e 7442 di parte capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[362]  Si ricorda che il trasferimento in questione è stato oggetto, fra l’altro, dell’interrogazione a risposta immediata 5-04501, svolta presso la Commissione VI (Finanze) il 31 marzo 2011. In sede di risposta a tale interrogazione, il rappresentante del Governo, dopo aver evidenziato che, in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), non si applica alle regioni a statuto speciale tutta la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 85 del 2010 (Federalismo demaniale), che regola criteri, metodi e tempi del trasferimento di beni immobili statali agli enti territoriali e locali, ha sottolineato che, comunque, la regione interessata avrebbe potuto prendere contatti direttamente con il Mibac al fine di concordare l’iter procedurale più appropriato per il perseguimento del proprio scopo: ciò, sulla base dell’atto aggiuntivo al protocollo d’intesa del 27 dicembre 2007, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Friuli Venezia-Giulia, che “prevede testualmente all’art. 9 che il Governo condivide, altresì, l’esigenza manifestata dalla regione di poter concordare con i singoli Ministeri comunque interessati, sempre nel rispetto delle vigenti normative, intese specifiche finalizzate alla valorizzazione e/o l'eventuale trasferimento di alcuni beni immobili di particolare significato culturale e simbolico, come - a titolo esemplificativo - il Castello di Udine, sede storica del Parlamento friulano". Nella medesima risposta, il rappresentante del Governo ha anche fatto presente che l’Agenzia del demanio ha evidenziato che lo Statuto del Friuli Venezia Giulia non contiene una disciplina in materia di trasferimento alla regione degli immobili del demanio pubblico rientranti nel ramo storico-artistico.

https://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/framedinam.asp?sedpag=../bollet/201103/0331/HTML/06/frame.htm.

[363]  Si rinvia al sito: http://www.udinecultura.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/cittavicina/cultura/it/musei/palazzi_storici/sedecastello.html

[364]  Cfr. il Decreto Direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2012 recante le modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 36 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicato nella Gazz. Uff. del 26 luglio 2012, n. 173.

[365]  Sono indicati nel DEF – ovvero alla Nota di aggiornamento al DEF – gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Inoltre, in allegato al DEF sono riportate una serie di informazioni supplementari:

a)   una relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate;

b)   il Programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla legge obiettivo;

c)   un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente, relativo allo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra;

d)   un documento recante l’esposizione, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, delle risorse del bilancio dello Stato destinate alle singole regioni;

e)   il rapporto sullo stato di attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica.

[366]  Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

[367]  Cfr. Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and guidelines on the format and content of stability and convergence programmes, nella versione approvata dal Consiglio ECOFIN il 7 settembre 2010.

[368]  Il trattato è stato firmato in occasione del Consiglio europeo dell’1-2 marzo 2012 da tutti gli Stati membri dell’UE ad eccezione di Regno Unito e Repubblica ceca

[369]  Alla data del 31 ottobre 2012, il Fiscal Compact è stato ratificato da 13 Paesi (Austria, Cipro, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lettonia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovenia).

[370]  Tre sono i regolamenti, nell’ambito del pacchetto legislativo europeo noto come “Six pack” che riformano il patto di stabilità e crescita. Si tratta in particolare del:

§       Regolamento (UE) n. 1175/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;

§       Regolamento (UE) n. 1177/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

§       Regolamento (UE) n. 1173/2011 sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro;

[371]  Qualsiasi parte contraente che consideri un’altra parte contraente inadempiente rispetto agli obblighi stabiliti dal patto di bilancio potrebbe adire la Corte di giustizia dell’UE, anche in assenza di un rapporto di valutazione della Commissione europea.

Inoltre, il pacchetto legislativo prevede l’introduzione di una sorveglianza sugli squilibri macroeconomici degli Stati membri che include meccanismi di monitoraggio, allerta, correzione e sanzione. Tali meccanismi sono disciplinati nel:

§       Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, disciplina la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;

§       Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 disciplina le misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro.

Infine, il Six Pack prevede anche una Direttiva relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011.