Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Schede di lettura (Articoli 1-14) - Tomo I
Riferimenti:
AC N. 4773/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 567    Progressivo: 1
Data: 29/11/2011
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   L 2011 0183
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Progetti di legge

 

 

 

Le leggi

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)

 

Legge 12 novembre 2011, n. 183

Schede di lettura
(Articoli 1-14)

 

 

 

 

 

 

n. 567/1

Tomo I

 

 

29 novembre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier il:

Servizio Bilancio dello Stato

Andamenti di finanza pubblica - Dossier n. 21

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

§       Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato.

 

L’analisi relativa ai profili finanziari del presente Dossier è stata condotta utilizzando:

§       la Nota tecnico-illustrativa, la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3) riferiti al testo originario;

§       la Nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato predisposta in data 2 novembre 2011 e trasmessa al Senato nel corso dell’esame in prima lettura;

§       le relazioni tecniche allegate ad alcuni degli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato (emm. 3.1000, 4.0.1000, 5.1000, 4.2000);

§       la relazione tecnica, l’allegato 3 aggiornati (alla luce delle modifiche approvate dal Senato) e trasmessi alla Camera al passaggio del testo fra i due rami del Parlamento.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0022bs1.doc


INDICE

(Tomo I)

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Risultati differenziali)..................................................................... 3

§      Articolo 2 (Gestioni previdenziali)................................................................. 10

§      Articolo 3 (Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)......................... 18

§      Articolo 4, comma 1 (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri). 32

§      Articolo 4, commi 2 e 3 (Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero)  35

§      Articolo 4, comma 4 (Contributo al Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste)...................................................................................................... 37

§      Articolo 4, comma 5 (Finanziamento italiano della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea)....................................................................................................... 39

§      Articolo 4, comma 6, lett. a), b), c), d), f) (Misure sul trattamento economico del personale all’estero)41

§      Articolo 4, comma 6, lettera e) (Definanziamento sportelli unici all’estero). 48

§      Articolo 4, commi 7 e 8 (Riduzione spese vitto Carabinieri e Guardia di finanza)50

§      Articolo 4, comma 9 (Riduzione contributo assistenza sanitaria cittadini di Campione d’Italia)    52

§      Articolo 4, commi 10-16 (Disposizioni relative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)54

§      Articolo 4, commi 17 e 18 (Riduzione contributi all’Unione italiana ciechi).. 63

§      Articolo 4, comma 19 (Riduzione contributo Fondo di rotazione vittime reati mafiosi, estorsioni e usura)........................................................................................................... 66

§      Articolo 4, comma 20 (Riduzione somme da trasferire alle R.S.S. e P.A. per assistenza cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS)................................................ 69

§      Articolo 4, comma 21 (Soppressione trattamento economico accessorio personale Direzione investigativa antimafia (DIA))....................................................................... 72

§      Articolo 4, comma 22 (Recupero risorse Progetto TETRA)........................ 76

§      Articolo 4, comma 23 (Fondo consumi intermedi Ministero della Difesa)... 78

§      Articolo 4, comma 24 (Viceprefetti).............................................................. 79

§      Articolo 4, comma 25 (Carriera del personale direttivo e dirigente dei VV.FF.)     81

§      Articolo 4, comma 26 (Allineamento stipendiale segretari comunali).......... 83

§      Articolo 4, commi 27-29 (Copertura rimborsi agli autotrasportatori per incrementi accisa sui carburanti).................................................................................................... 85

§      Articolo 4, commi 30-33 (Riduzione compensi CAF, sostituti di imposta).. 88

§      Articolo 4, commi 34 e 35 (Rideterminazione dei compensi spettanti per l’assistenza fiscale)    93

§      Articolo 4, commi 36 e 37 (Garante del contribuente: da organo collegiale a organo monocratico)94

§      Articolo 4, comma 38 (Riduzione spese di funzionamento Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato)............................................................................................................ 97

§      Articolo 4, commi 39 e 40 (Componenti Commissioni tributarie).............. 100

§      Articolo 4, comma 41 (Tasse aeroportuali)................................................ 104

§      Articolo 4, comma 42 (Liquidazione spese processuali a favore delle PA)108

§      Articolo 4, comma 43 (Risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento di direttive o altri provvedimenti comunitari).......................................................................... 110

§      Articolo 4, comma 44 (Soppressione indennità e rimborsi per trasferimento di dipendenti pubblici)112

§      Articolo 4, comma 45 (Concorsi di dirigenti pubblici)................................. 114

§      Articolo 4, comma 46 (Pagamento diretto di canoni di locazioni dovuti da amministrazioni statali)  116

§      Articolo 4, comma 47 (Potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria)     117

§      Articolo 4, commi 48 e 49 (Personale assegnato temporaneamente alle Autorità amministrative indipendenti)............................................................................................... 119

§      Articolo 4, comma 50 (Finanziamento del servizio postale universale).... 122

§      Articolo 4, comma 51 (Riduzione autorizzazioni legislative di spesa)....... 127

§      Articolo 4, commi 52 e 53 (Istituto per lo Sviluppo agroalimentare).......... 129

§      Articolo 4, comma 54 (Riduzioni di spesa per personale operaio presso il Corpo forestale dello Stato)132

§      Articolo 4, comma 55 (Riduzione sgravi contributi nel settore della pesca)134

§      Articolo 4, commi 56 e 57 (Riduzione oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto).................................................................................... 136

§      Articolo 4, comma 58 (Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE))139

§      Articolo 4, comma 59 (Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera)142

§      Articolo 4, comma 60 (Sicurezza stradale)................................................ 145

§      Articolo 4, comma 61 (Ferrovia a gestione commissariale governativa).. 147

§      Articolo 4, comma 62 (Riduzione del fondo per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)............................................................................. 149

§      Articolo 4, comma 63 (Riduzione dei finanziamenti per l’informatizzazione dei servizi marittimi)152

§      Articolo 4, comma 64 (Sistema integrato controllo traffico marittimo (VTS))154

§      Articolo 4, commi 65 e 66 (Riduzione funzionamento enti pubblici previdenza ed assistenza)    156

§      Articolo 4, comma 67 (Riduzioni delle spese non rimodulabili del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)..................................................................... 159

§      Articolo 4, comma 68 (Riduzione di personale scolastico fuori ruoloper compiti connessi con l'autonomia scolastica)............................................................................... 160

§      Articolo 4, commi 69 e 70 (Riduzione di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi)............................................................................................ 163

§      Articolo 4, commi 71, 73-77, 79 e 80 (Istituzioni e personale AFAM)....... 167

§      Articolo 4, comma 72 (Contabilità speciali intestate agli uffici scolastici regionali)    177

§      Articolo 4, comma 78 (Congedo dei professori e assistenti universitari per attività di studio e ricerca)179

§      Articolo 4, comma 81 (Accantonamento di posti di assistente tecnico nella scuola secondaria di secondo grado).......................................................................................... 182

§      Articolo 4, comma 82 (Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)............................... 184

§      Articolo 4, comma 83 (Risorse al settore scolastico)................................ 188

§      Articolo 4, commi 84 e 85 (Riduzioni delle spese non rimodulabili del Ministero per i beni e le attività culturali)...................................................................................................... 191

§      Articolo 4, commi 86 e 87 (Riduzione spese Ministero della salute)......... 193

§      Articolo 4, commi 88-93 (Assistenza sanitaria al personale navigante).... 195

§      Articolo 4, commi 94 e 95 (Transito di volontari in ferma prefissata tra le Forze armate)   201

§      Articolo 4, comma 96 (Trasferimento di ufficiali e sottufficiali presso le P.A.)204

§      Articolo 4, comma 97 (Indennità di trasferimento)..................................... 207

§      Articolo 4, comma 98 (Vitto e alloggio per il personale in missione in Italia)210

§      Articolo 4, commi 99 e 100 (Settore aeronautico)..................................... 212

§      Articolo 4, comma 101 (Riduzione risorse per copertura oneri per mutui delle regioni nell’edilizia sanitaria)..................................................................................................... 216

§      Articolo 4, comma 102 (Personale Camere di commercio)...................... 218

§      Articolo 4, comma 103, lettere a) e b) (Personale enti locali e Camere di commercio)220

§      Articolo 5 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici).................. 224

§      Articolo 6 (Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici)228

§      Articolo 7 (Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli).......... 238

§      Articolo 8 (Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali). 242

§      Articolo 9 (Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)246

§      Articolo 10 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)262

§      Articolo 11 (Programmazione della ricerca e premialità)........................... 271

§      Articolo 12 (Fondo nuovi nati)..................................................................... 273

§      Articolo 13, commi 1-4 (Semplificazione dei pagamenti)........................... 275

§      Articolo 13, comma 5 (Semplificazioni degli accertamenti delle violazioni all’obbligo di copertura assicurativa)............................................................................................... 280

§      Articolo 14, commi 1-6 (Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini)    282

§      Articolo 14, comma 7 (Abolizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo)  286

§      Articolo 14, commi 8-11 (Semplificazioni a favore delle imprese)............. 290

§      Articolo 14, commi 12-15 (Società di capitali: responsabilità per reato e sindaco unico)    294

§      Articolo 14, comma 16 (Trasporti eccezionali).......................................... 297

INDICE

(Tomo II)

Schede di lettura

§      Articolo 15 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse).......................................................................................... 301

§      Articolo 16 (Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici)310

§      Articolo 17 (Semplificazione procedimento distretti turistici)..................... 317

§      Articolo 18 (Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione).. 319

§      Articolo 19 (Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel del Tenda)     324

§      Articolo 20 (Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.)............................... 329

§      Articolo 21 (Finanziamento opere portuali)................................................. 331

§      Articolo 22, commi 1 e 2 (Disposizioni in materia di apprendistato).......... 334

§      Articolo 22, comma 3 (Contratto di inserimento per le lavoratrici)............ 343

§      Articolo 22, comma 4 (Contratti di lavoro a tempo parziale)...................... 346

§      Articolo 22, comma 5 (Telelavoro)............................................................. 348

§      Articolo 22, comma 6 (Incentivi fiscali e contributivi)................................. 353

§      Articolo 22, commi 7 e 8 (Deduzione IRAP contratti di produttività – Attuazione credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)....................................................... 356

§      Articolo 22, comma 9 (Lavoratori dello spettacolo)................................... 359

§      Articolo 23 (Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)..................... 361

§      Articolo 24 (Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali)365

§      Articolo 25 (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)372

§      Articolo 26 (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello).............................................................. 377

§      Articolo 27 (Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)..................................................................... 379

§      Articolo 28 (Modifiche in materia di spese di giustizia).............................. 381

§      Articolo 29 (Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) (c.d. “mini naja”)............ 384

§      Articolo 30 (Patto di stabilità interno).......................................................... 388

§      Articolo 31 (Patto di stabilità interno degli enti locali)................................. 397

§      Articolo 32 (Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)418

§      Articolo 33, comma 1 (Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili)439

§      Articolo 33, commi 2 e 3 (Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS))444

§      Articolo 33, comma 4 (Fondo per interventi strutturali di politica economica)448

§      Articolo 33, comma 5 (Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione di contributi pluriennali).................................................................................................. 450

§      Articolo 33, comma 6 (Versamento di risorse disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti d’imposta)................................................................................................... 452

§      Articolo 33, commi 7-9 (Destinazione di maggiori entrate da diritti di frequenze banda larga a differimento acconto IRPEF 2011)............................................................. 454

§      Articolo 33, comma 10 (Sostegno all’autotrasporto).................................. 460

§      Articolo 33, comma 11 (5 per mille anche nel 2012)................................. 462

§      Articolo 33, commi 12 e 14 (Sgravi fiscali e contributivi per i contratti di produttività e contrattazione aziendale di prossimità).............................................................................. 466

§      Articolo 33, comma 13 (Agevolazioni fiscali comparto sicurezza)............ 472

§      Articolo 33, comma 15 (Finanziamenti per le università)........................... 475

§      Articolo 33, comma 16 (Scuole non statali)............................................... 478

§      Articolo 33, comma 17 (Università non statali).......................................... 482

§      Articolo 33, comma 18 (Missioni internazionali di pace)............................ 485

§      Articolo 33, comma 19 (Impiego Forze Armate con compiti di sicurezza)487

§      Articolo 33, comma 20 (Fondo sociale per occupazione e formazione)... 490

§      Articolo 33, commi 21-26 (Ammortizzatori sociali).................................... 492

§      Articolo 33, comma 27 (Fondo prestiti d’onore e borse di studio)............. 506

§      Articolo 33, commi 28-30 (Ripresa della riscossione dei tributi nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma)......................................................................................................... 509

§      Articolo 33, comma 31 (Contratto di programma 2009-2011 con Poste italiane)  517

§      Articolo 33, comma 32 (Policlinici universitari gestiti da Università non statali)    520

§      Articolo 33, comma 33 (Finanziamento Ospedale Bambino Gesù).......... 522

§      Articolo 33, comma 34 (Riduzione del Fondo interventi urgenti e indifferibili)523

§      Articolo 33, comma 35 (Contributi associazioni non vedenti).................... 525

§      Articolo 33, comma 36 (Esclusione di alcune spese del comune di Barletta dal Patto di stabilità)   527

§      Articolo 33, comma 37 (Sanzioni Patto di stabilità - EXPO Milano 2015). 529

§      Articolo 33, comma 38 (Risorse per la proroga della convenzione con Radio Radicale)    531

§      Articolo 34 (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti)    533

§      Articolo 35, comma 1 (Tabelle A e B)........................................................ 541

§      Articolo 35, comma 2 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente Tabella C)548

§      Articolo 35, comma 3 (Tabella D – Riduzione autorizzazioni di spesa di parte corrente)    561

§      Articolo 35, commi 4 e 5 (Tabella E).......................................................... 563

§      Articolo 36 (Entrata in vigore)..................................................................... 580


Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(Risultati differenziali)

 


1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e del ricorso al mercato finanziario nonché i livelli minimi del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.


 

 

Livello massimo dei saldi di bilancio

L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l’anno 2012 e per i due anni successivi, 2013 e 2014, compresi nel bilancio pluriennale (comma 1 e allegato 1).

Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti. Qualora tale differenza sia positiva, il saldo di bilancio è denominato saldo netto da impiegare.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Per il 2012, il limite massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza è pari a 2,2 miliardi, al netto di 9.761 milioni per regolazioni contabili e debitorie, come indicato nella Nota di aggiornamento della Documento di economia e finanza (DEF).

Tale limite è superiore (1,6 miliardi) al valore effettivo del saldo indicato dalla legge di bilancio per il 2012 (legge n. 184 del 2011), quale risultante dal bilancio a legislazione vigente integrato dalla legge di stabilità medesima[1]. La differenza rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle precedenti leggi di stabilità si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.

 

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2012 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 265 miliardi. In tale limite è compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dal comma 1 è superiore a quello indicato dalla legge di bilancio per il 2012, pari a 250,5 miliardi.

 

Per il biennio successivo, è previsto un valore positivo del saldo di bilancio dello Stato: il livello minimo del saldo netto da impiegare è fissato in 16,9 miliardi per il 2013 e a 38 miliardi per il 2014, al netto di 3.150 milioni per regolazioni debitorie in ciascuno dei due anni, in misura quindi pari ai valori del saldo del bilancio programmatico indicato nella Nota di aggiornamento.

Tali livelli “minimi” si situano al di sotto dei valori risultanti dalla legge di bilancio per il 2012 (legge n. 184 del 2011) pari, rispettivamente, a 17,4 miliardi nel 2013 e a 38,3 miliardi nel 2014.

 

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 200 miliardi nel 2013 e 180 miliardi nel 2014 (177,3 miliardi e 162,6 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nella legge di bilancio per il 2012).

Come specificato dall’allegato 1, i livelli massimi del ricorso al mercato relativi a ciascuna annualità si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene di norma inserita nella legge di stabilità, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Regolazioni contabili e debitorie

I valori dei saldi fissati dall’articolo 1 sono calcolati al netto delle regolazioni debitorie.

Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese (v. ad esempio i rimborsi IVA), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria (v. ad esempio il ripiano sospesi di Tesoreria verso gli Enti locali). Ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria che vengono regolate in esercizi successivi: l’operazione incide sull’indebitamento e sul fabbisogno (e quindi sul debito) nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui esso si fa carico della sua regolazione.

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione a prescindere dall’effettivo pagamento.

Quanto ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate[2].

Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nei disegni di legge di stabilità e di bilancio, esse sono così determinate nel triennio:

 

REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(competenza - milioni di euro)

 

2012

2013

2014

Ddl di bilancio

 

 

 

Entrate

29.535

29.535

29.535

Rimborsi IVA

29.535

29.535

29.535

Spesa corrente

35.286

32.685

32.685

·       Rimborsi IVA

29.535

29.535

29.535

·       Sospesi di Tesoreria verso Enti locali e altre voci di spesa sospesi

2.601

0

0

·       Rimborso imposte dirette pregresse

3.150

3.150

3.150

Spesa in conto capitale

760

0

0

Sospesi di Tesoreria verso Enti locali e altre voci di spesa

760

0

0

Totale spesa BLV

36.046

32.685

32.685

Ddl di stabilità

 

 

 

Tabella C: saldo IRAP

3.250

 

 

Totale spesa legge di bilancio

39.296

32.685

32.685

Differenza Entrate-Spese

9.761

3.150

3.150

 


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive complessivamente alla legge di stabilità i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Legge di stabilità - Articolato

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno-Indebitamento

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Minori entrate

789,3

984,6

474,6

166,6

856,9

1.045,1

590,1

422,1

Maggiori entrate

856,9

881,2

356,6

110,6

856,9

1.190,2

407,6

428,6

Totale entrate

67,6

-103,4

-118,0

-56,0

0,0

145,1

-182,5

6,5

Minori Spese

0,0

6.023,9

1.339,5

1.275,8

1,0

4.910,2

550,3

609,5

Maggiori spese

67,6

6.378,6

1.190,0

1.238,3

1,0

4.741,4

308,2

417,9

Totale spese

67,6

354,7

-149,5

-37,5

0,0

-168,8

-242,1

-191,6

Totale oneri

856,9

7.363,2

1.664,6

1.404,9

857,9

5.786,5

898,3

840,0

Totale coperture

856,9

6.905,1

1.696,1

1.386,4

857,9

6.100,4

957,9

1.038,1

Totale articolato *

0,0

458,1

-31,5

18,5

0,0

-313,9

-59,6

-198,1

Legge di stabilità - Tabelle

 

 

Tab A (spesa corrente)

0,0

-7,7

-72,6

-72,6

0,0

-7,7

-72,6

-72,6

Tab B MEF (spesa conto capitale)

 

 

-25,0

500,0

 

 

-25,0

175,0

Tab C (spesa corrente)

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

Tab. D (spesa corrente)

 

-22,0

-12,0

-12,0

 

-11,0

-6,0

-6,0

Tab. E (spesa conto capitale)

 

315,0

1.400,0

7.000,0

 

5,0

5,0

5,0

Tab C (regolazione contabile)

 

3.250,0

 

 

 

 

 

 

Totale tabelle netto regol. contabili*

0,0

295,3

1.290,4

7.415,4

0,0

-3,7

-98,6

101,4

 Totale Articolato + Tabelle *

0,0

753,4

1.258,9

7.433,9

0,0

-317,6

-158,2

-96,7

* il segno "-" indica un miglioramento del saldo

 

 

 

 

 

 

 

 

DPCM 28 settembre2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

 

353

78

76

 

 

 

 

Minori spese

 

10.347

4.922

4.924

 

 

 

 

Effetti migliorativi della manovra DL 98/11 - DL 138/11 sul saldo delle operazioni finali *

 

-10.700

-5.000

-5.000

 

 

 

 

* il segno "-" indica un miglioramento del saldo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nota tecnico- illustrativa del testo iniziale del disegno di legge rilevava che il provvedimento tiene conto dello scenario macroeconomico e di finanza pubblica delineati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e degli obiettivi programmatici in esso indicati, e precisava che le disposizioni in essa contenute non incidevano sul valore complessivo del fabbisogno e dell’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche.

Tali considerazioni risultano confermate dal prospetto riepilogativo riferito al testo definitivo[3], che evidenzia un effetto migliorativo dei suddetti saldi (318 milioni nel 2012, 158 milioni nel 2013 e 97 milioni nel 2014.)

 

 

 

Effetti sui saldi di finanza pubblica della Legge di stabilità

(LEGGE 183/2011)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

TOTALE ARTICOLATO

458,1

-31,5

18,5

-313,9

-59,6

-198,1

-313,9

-59,6

-198,1

 

TOTALE TABELLE

(al netto regolazioni debitorie e contabili)

295,3

1.290,4

7415,4

-3,7

-98,6

101,4

-3,7

-98,6

101,4

TOTALE

LEGGE 183/2011

753,4

1.258,9

7433,9

-317,6

-158,2

-96.7

-317,6

-158,2

-96.7

Il segno “-“ indica un miglioramento dei saldi

 

Come già sottolineato nella Nota, le modifiche alla legislazione vigente proposte dalla legge di stabilità, riconducibili sia alla rimodulazione degli stanziamenti indicati nella parte tabellare che alle disposizioni contenute nel testo, determinano complessivamente un peggioramento del saldo di bilancio pari a 753 milioni nel 2012, 1.259 milioni nel 2013 e 7.434 milioni nel 2014.

Tali variazioni risultano più che compensate nel 2012 e nel 2013 dai minori oneri (rispettivamente 10,7 miliardi e 5 miliardi nei due anni) derivanti dalla ridefinizione degli stanziamenti dei Ministeri, disposta dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge in esame in attuazione di quanto previsto dai D.L. n. 98 e n. 138 del 2011 e dal D.P.C.M. 23 settembre 2011 (cfr infra). Nel 2014, invece, i suddetti risparmi (5 miliardi) non sono sufficienti a compensare i maggiori oneri, e si determina pertanto un minor avanzo per circa 2,4 miliardi.

Come evidenziato nell’allegato 4 riferito al testo finale della legge di stabilità[4], il saldo del bilancio legislazione vigente come integrato dalle disposizioni recate dalla legge di stabilità, ivi incluse le riduzioni degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri, risulta pari a circa -1,6 miliardi nel 2012, +17,4 miliardi nel 2013 e +38,3 miliardi nel 2014. Tali valori rispettano, pertanto, i limiti massimi del SNF per il 2012 e il limite minimo da impiegare per il 2013 e il 2014 indicati dalla Nota di aggiornamento del DEF e confermati dall’articolo 1.

Come sottolineato nella Nota, le suddette riduzioni di spesa e maggiori entrate delle amministrazioni centrali[5] esplicano effetti solo in termini di SNF, essendo quelli su fabbisogno e indebitamento già scontati nei tendenziali a legislazione vigente come indicati nella Nota di aggiornamento del DEF.

Rinviando alle schede di lettura relative ai singoli articoli per quanto concerne gli effetti derivanti da norme contenute nell’articolato, con riferimento alle Tabelle si rileva che, complessivamente, esse determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare, per circa 295 milioni nel 2012, 1,3 miliardi nel 2013 e 7,4 miliardi nel 2014.

In particolare, si segnala il rifinanziamento della quota nazionale del Fondo di Rotazione per le Politiche Comunitarie - Accordo Interistituzionale U.E. del maggio 2006 (5,5 miliardi nel 2014), degli investimenti previsti nell’ambito degli interventi del Consorzio European Fighter Aircraft – EFA (1,1 miliardi nel 2013 e 1,2 miliardi nel 2014), nonché dei programmi FREMM e VBM (complessivi 300 milioni annui). Tali misure, iscritte nella Tabella E, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa del disegno di legge e nella Nota tecnica, non comportano effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle amministrazioni pubbliche, in quanto derivanti da obblighi internazionali e pertanto già considerati nei tendenziali a legislazione vigente.

Si segnala, infine, l’effetto, in termini di solo SNF (3.250 milioni), della voce iscritta in Tabella C relativa alla regolazione debitoria tra Stato e regioni dei minori gettiti dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF effettivamente registrati negli esercizi pregressi rispetto a quelli stimati destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

 

In merito ai profili di quantificazione, rinviando alle schede di lettura relative ai singoli articoli per le questioni ad essi attinenti, con riferimento alle tabelle non sono state formulate osservazioni circa le maggiori spese di parte capitale relative al rifinanziamento del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie (tabella E), computate solo sul SNF, atteso che trattasi di obblighi internazionali e che gli importi autorizzati sono in linea con quanto previsto negli esercizi precedenti.

Analoghe considerazioni valgono in ordine al rifinanziamento nel 2013 e nel 2014 dei programmi EFA (rispettivamente, 1,1 e 1,2 miliardi) (tabella E). E’ stato tuttavia osservato che, a fronte di tale rifinanziamento, l’articolo 4, comma 100, dispone, su proposta del Ministero interessato, una riduzione degli stanziamenti per il 2012 di 100 milioni rispetto a un importo a legislazione vigente pari a 1.100 milioni: sul punto la relazione tecnica precisa che tale riduzione “comporta lo spostamento del profilo dei pagamenti con il differimento delle somme dovute. Prudenzialmente, non sono previsti effetti in termini di indebitamento netto”. Al riguardo, è stata richiesta una conferma da parte del Governo che la riduzione dello stanziamento nel 2012 fosse compatibile con il flusso di pagamenti concordato in sede internazionale. Si è rilevato, inoltre, come la suddetta riduzione non configurasse un risparmio di spesa permanente, ma un semplice rinvio della stessa a carico dei successivi esercizi.

In proposito, nel corso dell’esame presso il Senato in prima lettura, il Governo ha affermato che eventuali effetti negativi derivanti dal differimento degli impegni potranno essere riassorbiti nell'ambito del complessivo rifinanziamento dell'iniziativa previsto dalla tabella E a decorrere dal 2013.

Non sono state formulate osservazioni, infine, riguardo al computo sul solo SNF della regolazione iscritta in Tabella C relativa al saldo IRAP: in termini di indebitamento, infatti, gli effetti si sono manifestati negli esercizi nei quali le regioni hanno effettuato la spesa sanitaria al cui finanziamento è finalizzato il gettito di tale imposta, mentre gli effetti sul fabbisogno di cassa si sono manifestati in relazione alle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 1, comma 796, lett. d) della legge 296/2006.


 

Articolo 2
(Gestioni previdenziali)

 


1. Nell'allegato n. 2 sono indicati:

a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2012;

b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a);

c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012 ai sensi del comma 4, lettera a).

2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

3. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati:

a) i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2010, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

4. È istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale», il cui finanziamento è assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio dell'INPDAP, sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo:

a) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

5. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario». All'articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Per realizzare» fino a: « legge 23 dicembre 1998, n. 448,» sono soppresse.


 

 

L’articolo 2 reca disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS (commi 1-3), introducendo contestualmente un’apposita Gestione per il riordino dei trasferimenti all’INPDAP, in analogia con quanto previsto per l’INPS (commi 4-5).

 

In primo luogo, il comma 1 determina l'adeguamento, per l'anno 2012, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[6], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2012, nell’ambito della Missione 025 - Politiche previdenziali, e Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, ai sensi di quanto contenuto nell’Allegato 2, pari complessivamente a 833,08 milioni di euro, sono determinati:

a)   nella misura di 668,02 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS (v. punto 2.a1) dell’Allegato 2);

b)   nella misura di 165,06 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali (v. punto 2.a2) dell’Allegato 2);

c)   nello stesso Allegato 2, inoltre, viene previsto un analogo trasferimento, ai sensi del successivo comma 4, lettera a) (vedi infra), in misura complessivamente pari a 2176 milioni di euro per il 2012, relativa alla quota-parte di mensilità delle pensioni erogate dall’INPDAP e posta a carico dello Stato (v. punto 2.c) dell’Allegato 2).

 

Pertanto, come previsto dal successivo comma 2, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2012, sempre come evidenziato dall’Allegato 2, sono determinati:

§      per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento di cui al punto 2.a1) dell’Allegato 2, – in 19.224,21 milioni di euro (per l’anno 2011 l’importo dovuto era pari a 18.556,19 milioni). Di tale importo (v. punto 2.b1) dell’Allegato 2):

-        2,88 milioni di euro sono dovuti per la gestione previdenziale speciale minatori (lettera a));

-        66,90 milioni sono dovuti per l’ENPALS (lettera b))

-        741,30 milioni sono dovuti ad integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni prima del 1° gennaio 1989 (lettera c).

§      per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera a) – in 4.750,34 milioni di euro (nel 2011 l’importo dovuto era pari a 4.585,28 milioni); (v. punto 2.b2) dell’Allegato 2).

 

Infine, il comma 3, lettera a), prevede l’utilizzo di specifiche risorse, individuate anche esse dall’Allegato 2, nell’ambito della Missione 024 (– Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Missione 012 – Trasferimenti assistenziali a Enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi), ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112[7], valutati in 538 milioni di euro per il 2010.

 

Nell’Allegato 2 sono inoltre indicati gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla precedente lettera a), delle somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2010 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie pari a 522 milioni di euro, ovvero accantonate presso la medesima Gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi, pari a 16 milioni di euro (comma 3, lettera b)).

 

Il successivo comma 4 (come riportato anche nella relazione illustrativa al provvedimento – A.S. 2968), al fine del riordino del trasferimento dal bilancio dello Stato all’INPDAP, istituisce nel bilancio INPDAP un’apposita “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale”, in analogia con quanto previsto per l’INPS.

In particolare, nell’ambito del bilancio INPDAP, vengono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio.

Sono a carico della Gestione richiamata:

§      una quota-parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall’INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (comma 4, lettera a));

§      tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge (comma 4, lettera b)).

 

Ai sensi del successivo comma 5, infine, inserendo alcuni periodi all’articolo 2, comma 3, della L. 335/1995, si ripristina, secondo quanto evidenziato anche nella relazione illustrativa (A.S. 2968), l’apporto che lo Stato, in qualità di datore di lavoro, riconosce al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici a favore della richiamata Gestione, originariamente previsto dalla stessa L. 335. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata Gestione, riferite al singolo esercizio finanziario.

Per esigenze di coordinamento legislativo, contestualmente viene in parte abrogato l’articolo 2, comma 499, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

Si ricorda che il richiamato comma 499, al fine di realizzare l’unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell’ambito del bilancio unitario dell’INPDAP (previsto dall’articolo 69, comma 14, della L. 388/2000)[8], e al fine di permettere la corretta applicazione dell’articolo 35 della L. 448/1998 (in materia di anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS e all’INPDAP), ha soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 2 della L. 335/1995 che, al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici, stabiliva appunto un apporto dello Stato a favore della gestione separata INPDAP dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.

Profili finanziari (Art. 2, commi 1 e 2)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

833,1

833,1

833,1

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

833,1

833,1

833,1

 

 

 

 

 

 

 

Pertanto, sulla base di quanto risulta dalla precedente tabella, l’effetto della disposizione sui saldi di finanza pubblica è nullo.

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 1 e 2,afferma che l’importo annuo da trasferire all’INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 88/1989, nonché la somma trasferita al medesimo ente a titolo di concorso dello Stato all’onere relativo alle pensioni di invalidità liquidate prima dell’entrata in vigore della legge n. 222/1984, vengono incrementati annualmente in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale. Conseguentemente, applicando tale meccanismo si ottiene per l’anno 2012 un incremento pari a 833,08 milioni di euro, di cui 668,02 milioni di euro sulla base della legge n. 88/1989 e i restanti 165,06 milioni di euro sulla base della legge n. 222/1984 (pensioni di invalidità).

Tali somme sono da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, al netto del trasferimento della somma di 741,30 milioni di euro attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1° gennaio 1989, nonché delle somme attribuite al fondo minatori (2,88 milioni di euro) e all’Enpals (66,90 milioni di euro).

L’effetto di maggiore spesa corrente sui saldi di finanza pubblica risulta essere compensato dal miglioramento di pari misura dei saldi delle gestioni previdenziali che determina una riduzione delle esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle gestioni medesime.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si sono formulati rilievi dal momento che la spesa è limitata all’entità dello stanziamento ed è determinata secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Profili finanziari (Art. 2, comma 3)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, precisa che la norma dispone una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’Inps (2010), volta ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili dell’Istituto. Essa non determina effetti di onerosità né sul bilancio dello Stato né sul conto delle pubbliche amministrazioni, in quanto: da un lato, la norma dispone l’imputazione di somme già trasferite all’Inps e non utilizzate; dall’altro, i maggiori importi corrisposti alla Gestione degli invalidi civili sono già stati considerati, nell’ambito dei complessivi risultati e previsioni del conto della PA.

In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione invalidi civili (pari a 538 milioni di euro per il 2010), la norma prevede di utilizzare:

§       per un importo di 522 milioni di euro, somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo 2009 dell’Ente, trasferite a tale Gestione in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie;

§       per un importo di 16 milioni di euro, le risorse accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri dell’Ente stesso.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi.


Profili finanziari (Art. 2, commi 4 e 5)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni sono volte a riordinare trasferimenti già previsti, con differenti modalità e a differente titolo, e, pertanto, non determinano alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul conto delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il riordino dei trasferimenti a carico dello Stato è realizzato attraverso l’istituzione nel bilancio dell’INPDAP di un’apposita Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale (GIAS), in analogia con quanto previsto per l’INPS. In tale gestione confluiscono le somme, rappresentative di quota parte delle prestazioni pensionistiche erogate dall’INPDAP, da porre a carico dello Stato, pari a 2.176 milioni di euro per il 2012.

Si tratta, in particolare, delle seguenti somme:

§       benefici per il servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo (8.470.000 euro nel 2012)[9]: il beneficio consiste nell’aumento del computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato nelle residenze disagiate, che viene incrementato di sei dodicesimi con riferimento alle sedi definite disagiate e di nove dodicesimi con riferimento alle sedi definite come particolarmente disagiate;

§       benefici combattentistici (344.000.000 euro nel 2012)[10]: si tratta dell’aumento del servizio utile a pensione pari, rispettivamente a 7 anni, per gli ex combattenti, e a 10 anni, per gli invalidi di guerra. Tali aumenti riguardavano i pensionamenti previsti a tutto il 31 dicembre 1979. Il relativo onere, recuperato per gli enti iscritti alle casse pensioni degli enti locali, non è mai stato recuperato a valere sulle pensioni erogate agli statali[11];

§       benefici al personale militare (1.649.000.000 euro nel 2012): si tratta di benefici riconosciuti ai militari e rivisti dal D.P.R. n. 1092/1973 all’articolo 19 (servizio a bordo di navi militari, servizio addetti alle macchine, con maggiorazione di 1/3 del servizio), all’articolo 20 (servizio in volo, con maggiorazione di 1/3), all’articolo 21 (servizio di confine, con maggiorazione di 1/2), all’articolo 22 (servizio in stabilimenti di pena militari, con maggiorazione di 1/5), all’articolo 23 (servizio in sedi disagiate, con maggiorazione di 1/2), all’articolo 24 (servizio scolastico all’estero, con maggiorazione di 1/2), all’articolo 25 (lavori insalubri e nei polverifici, con maggiorazione di 1/4)), all’articolo 31 (navigazione mercantile, con maggiorazione di 1/4), all’articolo 50 (servizio apparati RT e RTF, con maggiorazione di 1/3); nonché dalla legge n. 187/1976, articolo 17 (impiego operativo di campagna, con maggiorazione di 1/5) dalla legge n. 284/1977, articolo 3 (servizio di istituto, con maggiorazione di 1/5), dalla legge n. 78/1983, articolo 18 (imbarco su mezzi di superficie o su sommergibili, controllo dello spazio aereo, con beneficio economico sullo stipendio pensionabile) e dal decreto legislativo n. 149/1997 (personale ENAV, con maggiorazione di 1/3 per controllori di traffico aereo e di 1/5 per esperti di assistenza al volo);

§       benefici ai dipendenti di autorità portuali (6.006.000 euro nel 2012)[12]: si tratta del pensionamento anticipato per i dipendenti delle autorità portuali, con il beneficio di una maggiorazione di 8 anni di anzianità figurativa;

§       pensionamenti anticipati (168.534.000 euro nel 2012)[13]: si tratta dell’aumento del servizio effettivo fino ad un massimo di cinque anni, per il personale femminile che alla data del pensionamento poteva fare valere un’anzianità inferiore a 20 anni.

In conseguenza della costituzione della GIAS, vengono istituite nel bilancio INPDAP apposite evidenze contabili, riferite alle diverse gestioni previdenziali. La norma stabilisce, inoltre, l’adeguamento della quota parte in esame, da effettuarsi annualmente con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT, incrementato di un punto percentuale.

Infine, il comma 5, nell’ottica della revisione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all’INPDAP, dispone il ripristino dell’apporto che lo Stato, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai fini della stabilità della gestione pensionistica dei dipendenti statali. Tale disposizione, prevista originariamente dalla legge n. 335/1995, era stata abrogata dalla legge n. 244/2007, che aveva previsto un sistema di anticipazioni a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica precisa che l’ammontare dell’apporto in questione terrà conto dei trasferimenti dal bilancio dello Stato alla gestione dei dipendenti statali previsti a legislazione vigente e a seguito della disposizione in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi.


 

Articolo 3
(Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)

 

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

 

 

L’articolo 3 dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge, come modificato nel corso dell’iter al Senato (cfr. infra) in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98[14], come integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138[15], secondo l'articolazione stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011.

 

Si ricorda che i commi da 1 a 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98/2011 hanno recato disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2012.

 

In particolare, il comma 2 ha disposto che, a decorrere dall’anno 2012, le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare una riduzione della spesa, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, in misura pari ai seguenti importi individuati in un apposito allegato al decreto (Allegato C):

§      in termini di saldo netto, in 1.500 milioni di euro nel 2012, 3.500 milioni nel 2013 e in 5.000 milioni di euro a partire dal 2014;

§      in termini di indebitamento netto, in 1.000 milioni nel 2012, 3.500 milioni nel 2013 e in 5.000 milioni a partire dal 2014.

 

Secondo l’Allegato C del decreto legge n. 98/2011, gli importi delle riduzioni erano così ripartite tra i Ministeri:


Riduzioni di spesa dei Ministeri – Decreto legge n. 98/2011

(milioni di euro)

 

saldo netto da finanziare

indebitamento netto

MINISTERI

2012

2013

2014

2012

2013

2014 e ss.

Economia e finanze

711,7

735,2

1.390,1

409,2

735,2

1.390,1

Sviluppo economico

95,3

1.880,2

1.963,4

47,6

1.880,2

1.963,4

Lavoro e politiche sociali

22,2

22,9

42,7

14,3

22,9

42,7

Giustizia

54,5

66,7

124,4

41,8

66,7

124,4

Affari esteri

42,6

49,0

91,3

29,7

49,0

91,3

Istruzione, università e ricerca

30,0

33,7

62,9

25,9

33,7

62,9

Interno

113,0

141,6

263,8

96,7

141,6

263,8

Ambiente e tutela territorio e mare

25,7

30,8

57,5

13,1

30,8

57,5

Infrastrutture e trasporti

46,0

55,4

103,2

26,4

55,4

103,2

Difesa

299,6

413,5

769,1

249,4

413,5

769,1

Politiche agricole alimentari e forestali

33,1

40,5

74,6

22,1

40,5

74,6

Beni e attività culturali

12,5

14,9

27,8

11,7

14,9

27,8

Salute

13,7

15,7

29,3

12,1

15,7

29,3

TOTALE

1.500

3.500

5.000

1.000

3.500

5.000

 

Gli importi complessivi delle riduzioni indicate nell’apposito allegato C al D.L. n. 98/2011 sono stati successivamente incrementati dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 138/2011, fino ad un importo complessivo di risparmi, in termini di indebitamento netto, pari a 7 miliardi nel 2012, di 6 miliardi nel 2013 e di 5 miliardi di euro a decorrere dal 2014.

 

La norma affidava ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 25 settembre 2011, il compito di indicare gli importi complessivi dei tagli in termini di saldo netto da finanziare, ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio indicati dal D.L. n. 138/2011, nonché la ripartizione delle effettive riduzioni di spesa tra i vari Ministeri[16].

 

In attuazione della citata normativa, con il D.P.C.M. 28 settembre 2011 la riduzione complessiva della spesa in termini di saldo netto da finanziare è stata ripartita tra i Ministeri nella seguente misura:


(milioni di euro)

Ministeri

Saldo netto da finanziarie

Indebitamento netto

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Economia e finanze

3.437,3

1.077,8

1.420,9

2.118,3

1.278,3

1.264,2

Sviluppo economico

3.891,9

2.617,4

1.881,2

2.325,1

3.154,9

2.014,9

Lavoro e politiche sociali

107,2

33,5

46,6

64,7

34,6

38,4

Giustizia

273,3

101,6

132,1

196,3

126,8

140,5

Affari esteri

206,0

71,8

93,4

135,8

81,7

90,6

Istruzione, università e ricerca

145,0

49,5

64,3

114,2

68,2

75,5

Interno

550,8

208,5

270,9

424,3

276,8

306,6

Ambiente, tutela territorio e mare

124,1

45,2

58,8

63,5

41,0

45,6

Infrastrutture e trasporti

222,2

81,2

109,0

134,3

83,2

95,1

Difesa

1.446,9

606,2

786,1

1.213,3

721,1

796,4

Politiche agricole

168,8

62,6

81,4

107,7

69,3

76,8

Beni e attività culturali

60,3

21,8

28,4

49,5

31,1

26,8

Salute

66,1

23,0

29,9

53,0

32,9

28,7

TOTALE

10.700

5.000

5.000

7.000

6.000

5.000

 

Al fine di superare le criticità derivanti dall’utilizzo della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, l’articolo 10 del D.L. n. 98 ha previsto che siano i Ministeri stessi a proporre, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, le iniziative legislative necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dai provvedimenti di manovra.

Secondo il meccanismo introdotto dal D.L. n. 98/2011 (articolo 10, commi 3-5) spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014.

Il Ministro dell’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati.

Con la circolare del Ministerodell’economia e finanza 13 luglio 2011, n. 23, relativa alla formulazione delle previsioni a legislazione vigente per il bilancio per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014, sono state fornite indicazioni per l’attuazione delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 10, comma 2, del D.L. n. 98/2011. In particolare, è previsto che i Ministri competenti propongano - in un apposito ed unico documento da far pervenire al Ministero dell’economia entro il 12 settembre - in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi indicati, i quali potranno essere raggiunti attraverso la riduzione sia delle spese rimodulabili che di quelle non rimodulabili. In quest’ultimo caso, le Amministrazioni dovranno proporre disposizioni normative che, incidendo sugli elementi essenziali che determinano la spesa, consentano di conseguire i risparmi stabiliti.

 

Nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento delle economie sopra indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritta nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati. L’accantonamento è effettuato nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196/2009.

 

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell’economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non risultino adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio, in termini di indebitamento netto, si prevede che:

§      il Ministro dell’economia e delle finanze riferisca al Consiglio dei Ministri;

§      ed eventualmente sia disposta, con la legge di stabilità, la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi.

 

Con la legge di stabilità per il 2012 si provvede all’attuazione delle suddette misure, indicando agli articoli 3 e 4 le riduzioni di spesa delle amministrazioni centrali – sia di quelle rimodulabili che di quelle non rimodulabili[17] - secondo gli importi quantificati dal suddetto D.P.C.M. del 28 settembre 2011, sulla base delle proposte di interventi correttivi pervenuti da ciascun Ministero entro i termini di presentazione del disegno di legge di stabilità medesimo.

L'articolo 3, in particolare, provvede ad individuare le riduzioni relative alle spese rimodulabili dei Ministeri, rinviando all'elenco 1 allegato alla legge stessa. In tale elenco vengono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero indicando le missioni e i programmi interessati per ciascuna Amministrazione e i relativi importi, specificando altresì la quota parte delle riduzioni che incidono specificamente su spese predeterminate per legge.

Si segnala che, qualora, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell’economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non siano stati considerati adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio, l’allegato 1 è stato integrato con gli ulteriori interventi correttivi, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri, come evidenziato nella relazione tecnica.

Si riporta qui di seguito l'ammontare delle riduzioni complessive delle spese rimodulabili dei Ministeri previste dall'elenco 1 allegato all’articolo 3.

 

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero da elenco 1

(migliaia di euro)



Ministeri

2012

2013

2014

riduzioni

di cui predeterminate per legge

riduzioni

di cui predeterminate per legge

riduzioni

di cui predeterminate per legge

Economia e finanze

3.029.998

2.454.066

712.692

400.710

956.998

674.095

Sviluppo economico

3.782.381

3.729.675

2.607.861

2.554.420

1.871.639

1.813.017

Lavoro e polit. sociali

47.242

45.050

23.531

21.378

27.110

24.958

Giustizia

273.280

7.232

101.571

1.561

132.105

3.697

Affari esteri

144.604

103.594

61.059

41.442

82.640

56.386

Istruzione, università e ricerca

131.100

32.856

16.476

26

16.511

26

Interno

242.806

41.086

81.914

26.814

109.997

26.225

Ambiente, tutela territorio e mare

124.118

113.562

45.210

44.692

58.800

51.649

Infrastrutture e trasporti

191.213

93.797

63.170

31.429

92.906

44.385

Difesa

1.446.873

1.446.873

606.154

0

786.122

0

Politiche agricole

126.374

120.445

47.364

41.714

66.229

60.479

Beni e attività culturali

0

0

11.812

6.224

28.379

14.948

Salute

66.100

66.100

22.999

22.999

29.912

29.912

Totale

9.606.088

8.254.335

4.401.811

3.193.407

4.259.348

2.799.778

 

Nel successivo articolo 4 (cui si rinvia) sono contenute le disposizioni sostanziali finalizzate alla riduzione degli stanziamenti di spesa dei vari Ministeri relativi alle spese non rimodulabili.

 

Nella tabella che segue – esposta nella relazione tecnica aggiornata con gli effetti degli emendamenti approvati dal Senato, depositata l’11 novembre 2011 – sono riportati gli effetti correttivi, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, sulle spese dei Ministeri, distinte tra riduzioni relative alle spese rimodulabili di cui all’articolo 3 (il cui dettaglio per missioni e programmi è evidenziato nell’elenco 1 allegato alla presente legge), riduzioni relative alle spese non rimodulabili disposte dall’articolo 4, riduzioni lineari degli accantonamenti (ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del D.L. n. 98) nonché ulteriori misure di riduzione della spesa (ad es. relative al fondo ISPE).

 

La tabella evidenzia il raggiungimento per ciascun Ministero degli effetti richiesti in termini di saldo netto dal D.P.C.M. del 28 settembre 2011, nonché la complessiva realizzazione degli obiettivi in termini di indebitamento netto.

Per i singoli Ministeri, invece, avendo le amministrazioni proposto tagli selettivi della spesa, le valutazioni in termini di indebitamento netto possono risultare parzialmente diverse rispetto agli obiettivi individuati con il DPCM, che aveva invece ipotizzato riduzioni lineari degli stanziamenti di spesa rimodulabili, fermo restando il totale complessivo dei risparmi individuati.

Gli effetti correttivi in termini di indebitamento netto relativi a ciascun Ministero risultano inoltre aggiornati - rispetto ai dati riportati nella relazione tecnica al disegno di legge iniziale (A.S. 2968) – a seguito di un esame più approfondito delle misure proposte dalle Amministrazioni, rispetto a quello effettuato al momento della presentazione del disegno di legge di stabilità.

 

Si ricorda, infine, che in sede di esame del provvedimento al Senato, fermo restando l’importo complessivo dei risparmi attesi in termini di indebitamento netto ai sensi del D.L. n. 138/2011 (di cui al D.P.C.M. 28 settembre 2011), sono state apportate alcune modifiche relative al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Come evidenziato nella RT, quelle relative al Ministero dell’ambiente sono state dirette ad accogliere le proposte di riduzione delle spese rimodulabili da fattore legislativo del Ministero medesimo pervenute dopo la presentazione del disegno di legge di stabilità.

Per quanto riguarda, invece, il Ministero dell’economia e delle finanze, le modifiche sono consistite in una riallocazione delle riduzioni di spesa tra l'elenco 1 e l'articolo 4, ed in particolare, in minori riduzioni di spese rimodulabili compensate da maggiori riduzioni di spese non rimodulabili, che hanno richiesto peraltro l'introduzione di specifici interventi normativi, che sono stati inseriti nell'articolo 4 della legge di stabilità (cfr. i commi 50 e 51).

 

Analisi delle riduzioni complessive delle spese dei Ministeri

(milioni di euro)

 

SALDO NETTO DA FINANZIARE

INDEBITAMENTO NETTO

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Economia e finanze

 

 

 

 

 

 

Risparmi da D.P.C.M.

3.437

1.078

1.421

2.118

1.278

1.264

Risparmi da R.T. ddl stabilità

3.437

1.078

1.421

2.468

1.284

1.311

Elenco 1 (art. 3)

3.030

713

957

2.128

956

847

- rimodulabili

2.053

241

564

1.458

316

587

- accantonamenti

977

471

393

670

640

260

Versamento entrata (art. 4)

50

50

50

50

50

50

Non rimodulabili (art. 4)

315

315

414

248

278

414

Ulteriori misure FISPE

42

-

-

42

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo economico

 

 

 

 

 

 

Risparmi da D.P.C.M.

3.892

2.617

1.881

2.325

3.155

2.015

Risparmi da R.T. ddl stabilità

3.892

2.617

1.881

2.125

3.055

2.065

Elenco 1 (art. 3)

3.782

2.608

1.872

2.115

3.045

2.055

- rimodulabili

432

74

69

163

174

179

- riduzioni FAS in tab. E

3.351

2.534

1.803

1.952

2.871

1.876

Non rimodulabili (art. 4)

110

10

10

10

10

10

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro

 

 

 

 

 

 

Risparmi da D.P.C.M.

107

34

44

65

35

38

Risparmi da R.T. ddl stabilità

107

34

44

102

33

48

Elenco 1 (art. 3)

47

24

27

42

23

27

- rimodulabili

47

24

27

42

23

27

Non rimodulabili (art. 4)

60

10

17

60

10

17

 

 

 

 

 

 

 

Giustizia

 

 

 

 

 

 

Risparmi da D.P.C.M.

273

102

132

196

127

141

Risparmi da R.T. ddl stabilità

273

102

132

196

127

141

Elenco 1 (art. 3)

273

102

132

196

127

141

- rimodulabili

273

102

132

196

127

141

Non rimodulabili (art. 4)

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Affari Esteri

 

 

 

 

 

 

Risparmi da D.P.C.M.

206

72

93

136

82

91

Risparmi da R.T. ddl stabilità

206

72

93

160

74

89

Elenco 1 (art. 3)

145

61

83

124

68

83

- rimodulabili

145

61

83

124

68

83

Non rimodulabili (art. 4)

61

11

11

36

6

6

Istruzione, università, ricerca

 

 

 

 

 

 

Risparmi da D.P.C.M.

145

50

64

114

68

76

Risparmi da R.T. ddl stabilità

145

50

64

144

120

98

Elenco 1 (art. 3)

131

17

17

104

17

9

- rimodulabili

131

17

17

104

17

9

Non rimodulabili (art. 4)

14

33

48

40

103

89

 

 

 

 

 

 

 

Interno

 

 

 

 

 

 

Risparmi da D.P.C.M.

551

209

271

424

277

307

Risparmi da R.T. ddl stabilità

551

209

271

423

184

234

Elenco 1 (art. 3)

243

82

110

181

91

124

- rimodulabili

243

82

110

181

91

124

Non rimodulabili (art. 4)

143

71

105

77

37

54

Versamento entrata (art. 4)

150

-

-

150

-

-

Ulteriori misure (FISPE e fondi Difesa)

15

56

56

15

56

56

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente e tutela del territorio e del mare

 

 

 

 

 

 

Risparmi da D.P.C.M.

124

45

59

64

41

46

Risparmi da R.T. ddl stabilità

124

45

59

66

32

41

Elenco 1 (art. 3)

124

45

59

66

32

41

- rimodulabili

124

45

59

66

32

41

Non rimodulabili (art. 4)

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

Risparmi da D.P.C.M.

222

81

109

134

83

95

Risparmi da R.T. ddl stabilità

222

81

109

126

78

108

Elenco 1 (art. 3)

191

63

93

112

62

90

- rimodulabili

191

63

93

112

62

90

Non rimodulabili (art. 4)

31

18

16

15

17

18

 

 

 

 

 

 

 

Difesa

 

 

 

 

 

 

Risparmi da D.P.C.M.

1.447

606

786

1.213

721

796

Risparmi da R.T. ddl stabilità

1.447

606

786

950

900

725

Elenco 1 (art. 3)

1.447

606

786

950

900

725

- rimodulabili

1.447

606

786

950

900

725

Non rimodulabili (art. 4)

-

-

-

-

-

-

Politiche agricole

 

 

 

 

 

 

Risparmi da D.P.C.M.

169

63

81

108

69

77

Risparmi da R.T. ddl stabilità

169

63

81

167

63

81

Elenco 1 (art. 3)

126

47

66

126

47

66

- rimodulabili

126

47

66

126

47

66

Versamento entrata (art. 4)

32

9

9

32

9

9

Non rimodulabili (art. 4)

10

6

6

10

6

6

 

 

 

 

 

 

 

Beni e attività culturali

 

 

 

 

 

 

Risparmi da D.P.C.M.

60

22

28

50

31

27

Risparmi da R.T. ddl stabilità

60

22

28

30

31

46

Elenco 1 (art. 3)

-

12

28

-

22

26

- rimodulabili

-

-

-

-

-

-

- accantonamenti

-

12

28

-

22

26

Versamento entrata (art. 4)

60

10

-

30

9

20

 

 

 

 

 

 

 

Salute

 

 

 

 

 

 

Risparmi da D.P.C.M.

66

23

30

53

33

29

Risparmi da R.T. ddl stabilità

66

23

30

54

32

29

Elenco 1 (art. 3)

66

23

30

54

32

29

- rimodulabili

66

23

30

54

32

29

Non rimodulabili (art. 4)

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE RISPARMI

 

 

 

 

 

 

da D.P.C.M.

10.700

5.000

5.000

7.000

6.000

5.000

da R.T. ddl stabilità

10.700

5.000

5.000

7.012

6.012

5.015


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non indica effetti sui saldi di finanza pubblica specificamente riferiti agli articoli 3 e 4.

In calce al prospetto, con riferimento alla voce “D.P.C.M. 28 settembre 2011 – effetti migliorativi della manovra D.L. 98/2011 e D.L. 138/2011 sul saldo delle operazioni finali”, vengono indicati i seguenti effetti[18]:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento

DPCM 28-11-2011 tagli Ministeri

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori entrate

353

78

76

 

 

 

 

 

 

Minori spese

10.347

4.922

4.924

 

 

 

 

 

 

Totale effetti migliorativi sui saldi della manovra
DL n. 98 - 138/2011

10.700

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

 

Come precisato dalla Nota tecnico-illustrativa del disegno di legge di stabilità 2012, le riduzioni di spesa e le maggiori entrate delle Amministrazioni centrali esplicano effetti solo in termini di SNF, in quanto quelli su fabbisogno e indebitamento sono già scontati nei tendenziali a legislazione vigente come indicati nella Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica rileva che le norme sono dirette a dare attuazione alle misure di contenimento della spesa dei Ministeri recate dai decreti legge n. 98 e n. 138 del 2011, secondo l’articolazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011. Tale D.P.C.M. ha aggiornato i dati contenuti nella Tabella C allegata al D.L. 98, indicando le complessive riduzioni necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nella tabella medesima.

 

Il D.L. 98/2011 ha disposto, all’articolo 10, una riduzione della spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato tale da assicurare effetti in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento in misura pari agli importi indicati nell’allegato C. Tale allegato, che riporta la riduzione degli stanziamenti di ciascun Ministero, evidenzia un effetto di risparmio complessivo in termini di SNF pari a 1,5 miliardi nel 2012, 3,5 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014; in termini di indebitamento, il risparmio è quantificato in 1 miliardo nel 2012, 2,5 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014. L’allegato 3 al ddl di conversione riporta tali effetti sui saldi, ascrivendoli a “minori spese in conto corrente e in conto capitale”.

Tali misure sono state rafforzate in occasione del D.L. 138/2011, che ha disposto un incremento dei tagli per 6 miliardi nel 2012 e 2,5 miliardi nel 2013, includendo in essi anche gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate in precedenza esclusi. In particolare, l’articolo 1, comma 1, ha disposto che i risparmi indicati nell’allegato C al D.L. 98, alla voce “indebitamento netto”, riga “totale”, siano incrementati degli importi suddetti, rinviando ad un apposito D.P.C.M. la ripartizione tra i Ministeri e l’indicazione dei corrispondenti importi nella voce “saldo netto da finanziare”. L’allegato 3 al ddl di conversione riporta tali misure come “minori spese in conto corrente e in conto capitale”, ed attribuisce loro il medesimo effetto sul SNF e sull’indebitamento.

Il D.P.C.M. 28 settembre 2011 ha, infine rideterminato gli importi delle riduzioni relative ai singoli Ministeri, fissandoli in complessivi 10,7 miliardi nel 2012 e 5 miliardi per ciascuno degli anni 2013 e 2014 in termini di SNF. In termini di indebitamento, le riduzioni sono pari a 7 miliardi nel 2012, 6 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014.

 

La RT reca la tabella (cfr supra) riepilogativa degli effetti sul SNF e sull’indebitamento delle riduzioni di spesa dei Ministeri, distinti tra proposte di riduzione relative alle spese rimodulabili di cui all’articolo 3 (il cui dettaglio per missioni e programmi è evidenziato nell’elenco 1 allegato alla legge in esame), alle spese non rimodulabili, alla riduzione lineare degli accantonamenti (ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del D.L. 98), nonché ad ulteriori misure di riduzione della spesa (fondo ISPE).

La RT rileva come la tabella evidenzi il raggiungimento per ciascun Ministero degli effetti richiesti in termini di SNF, nonché la complessiva realizzazione del corrispondente obiettivo in termini di indebitamento netto. Avendo le amministrazioni proposto tagli selettivi della spesa, le valutazioni in termini di indebitamento netto per ciascun Ministero possono, tuttavia, risultare parzialmente diverse rispetto agli obiettivi individuati con il D.P.C.M., che aveva invece ipotizzato riduzioni lineari degli stanziamenti di spesa rimodulabili. A fronte di una diversa composizione delle riduzioni delle singole voci di spesa, resta comunque fermo il totale complessivo dei risparmi individuati.

La RT precisa al riguardo che, rispetto alla tabella contenuta nella relazione riferita al testo iniziale del provvedimento, quella sopra riportata riflette non solo le modifiche intervenute in sede di iter parlamentare, ma anche gli esiti di un esame più approfondito degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle variazioni proposte dai Ministeri, che ha portato, in alcuni casi, ad una diversa quantificazione degli stessi, senza tuttavia incidere sul raggiungimento dell’obiettivo complessivo.

Riguardo alle modifiche all’elenco 1 introdotte durante l’esame parlamentare, la RT precisa che quelle riferite al Ministero dell’ambiente sono dirette ad accogliere le proposte formulate dal Ministero pervenute dopo la presentazione della legge di stabilità. Dalle variazioni proposte non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica ed è confermato l’obiettivo di riduzione per ciascun anno del triennio[19].

Con riferimento al Ministero dell’economia, la RT precisa che per alcune missioni di spesa si sono rese necessarie modifiche di carattere tecnico per tenere conto che alcune riduzioni richiedono l’introduzione di interventi normativi da inserire all’articolo 4 (cfr. commi 50 e 51). La RT precisa al riguardo che si tratta di una “mera riallocazione” delle riduzioni di spesa tra l’elenco 1 e l’articolo 4, e che pertanto da essa non derivano effetti sui saldi.

Sempre con riferimento alle riduzioni di spesa dello stato di previsione del MEF contenute nell’elenco 1, la relazione segnala la variazione compensativa tra la missione Comunicazioni, programma Sostegno all’editoria, di cui si propone un minore taglio e il corrispondente aumento di quello relativo alla missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare e alla missione Politiche economico-finanziarie, programma Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta, come riportato nel prospetto seguente:

(migliaia di euro)

Elenco 1 - variazioni compensative MEF

SNF

Indebitamento

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Cap. 2183/MEF

-nuovo importo della riduzione

-precedente importo della riduzione

-differenza da coprire

50.269.932

69.820.659

-19.550.727

41.802.002

58.059.526

-16.257.524

33.220.550

46.140.569

-12.920.019

50.269.932

69.820.659

-19.550.727

41.802.002

58.059.526

-16.257.524

33.220.550

46.140.569

-12.920.019

Capitolo 2175/MEF

19.550.727

 

 

19.550.727

 

 

Capitolo 3565/MEF

 

16.257.524

12.920.019

 

16.257.524

12.920.019

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato che non appare chiaro a quale strumento debba essere ascritto l’effetto complessivo di riduzione di spesa nella misura prevista dal D.P.C.M. del 28 settembre 2011: la nota introduttiva al disegno di legge di bilancio sembrerebbe rimettere tale effetto alla legge di stabilità, tuttavia esso non sembra espressamente imputato all’articolato del provvedimento in esame nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3) né, per la parte relativa ai minori oneri correnti, nel prospetto di copertura allegato al provvedimento medesimo.

Il complesso delle riduzioni, sostanzialmente allineate con quanto indicato dal citato D.P.C.M., presenta in termini di SNF un profilo diverso da quello risultante dagli allegati 3 ai disegni di legge di conversione dei decreti legge n. 98 e 138. Si evidenzia, infatti, un taglio più elevato nel 2012, a fronte di una riduzione più contenuta nel 2013. La differenza tra quanto previsto dalla manovra correttiva e quanto risulta dalla legge di stabilità sembra dovuto alla diversa composizione delle voci indicate dalle Amministrazioni per operare i tagli richiesti al fine di garantire l’obiettivo in termini di indebitamento netto.

 

 

tagli Ministeri
effetti migliorativi sui saldi della manovra

 

SNF

Indebitamento

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

DL n. 98 - 138/2011
(all 3 al ddl conversione)

7.500

6.000

5000

7.000

6.000

5.000

DPCM 28 settembre 2011

10.700

5.000

5.000

7.000

6.000

5.000

RT legge stabilità 183/2011
(testo trasmesso alla Camera)

10.700

5.000

5.000

7.013

6.011

5.012

 

E’ stato poi rilevato come, in assenza di un’indicazione puntuale degli stanziamenti di spesa rimodulabile oggetto dei tagli, non sia possibile una verifica degli stessi e dei rispettivi effetti in termini di SNF e di indebitamento. In particolare, come evidenziato nella Nota tecnico-illustrativa e nell’allegato 4 al disegno di legge stabilità, i tagli sono composti per circa il 66 per cento da riduzioni di spesa in conto capitale nel 2012 e nel 2013, percentuale che si riduce al 60 per cento nel 2014. A fronte di tale composizione, tuttavia, viene scontato nella RT un elevato tasso di realizzazione in termini di indebitamento netto. In particolare si ricordano la riduzione del FAS e delle spese del Ministero della Difesa, che scontano una realizzazione di circa il 65 per cento già il primo anno.

Sono stati, altresì, richiesti chiarimenti circa gli effetti sui saldi della riduzione di alcuni stanziamenti, ed in particolare di quelli relativi al rimborso dei crediti di imposta e dei versamenti IRAP. Con riferimento a questi ultimi non è chiaro, infatti, in quale misura la riduzione degli stanziamenti, proposta da alcuni Ministeri[20] in relazione al contenimento della spesa per il personale, si rifletta sui saldi del complesso delle amministrazioni pubbliche. Trattandosi, infatti, di entrate di competenza regionale destinate al finanziamento del Fondo sanitario nazionale, eventuali riduzioni rispetto al gettito previsto andrebbero comunque compensate con maggiori trasferimenti da parte dello Stato.

Con riferimento alla riduzione degli stanziamenti del MEF destinati a restituzioni e rimborsi di imposta, non risulta chiaro se si tratti di effettive economie di spesa, non scontate nei tendenziali a legislazione vigente, o di un semplice rinvio ad esercizi successivi di somme comunque dovute.


 

Articolo 4, comma 1
(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)

 

1. Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 4 stabilisce che con le disposizioni contenute nei successivi commi vengono ridotti gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili. Tale disposizione si affianca pertanto a quella dell'articolo 3, con cui è stata prevista la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili.

 

Gli articoli 3 e 4 propongono le riduzioni alle voci di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato, previste dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98[21], come integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138[22], secondo l'articolazione stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Gli interventi correttivi sono articolati distinguendo le spese rimodulabili da quelle non rimodulabili. Le spese rimodulabili sono ridotte mediante rinvio ad apposito elenco ai sensi dell'articolo 3; per la riduzione delle spese non rimodulabili invece sono necessarie disposizioni normative di natura sostanziale che modificano le determinanti della spesa stessa e che vengono introdotte con l'articolo 4.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009[23], concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in:

a)       spese non rimodulabili;

b)       spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”. Secondo la norma interpretativa dell’articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità, introdotta dal D.L. n. 98/2011 (articolo 10, comma 15) nell’ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia:

§       le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;

§       le spese per interessi passivi;

§       le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali;

§       le spese per ammortamento di mutui;

§       le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

§       nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§       nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Le autorizzazioni di spesa di fattore legislativo sono rimodulabili con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, in via compensativa.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non indica effetti sui saldi di finanza pubblica specificamente riferiti agli articoli 3 e 4.

In calce al prospetto riepilogativo, con riferimento alla voce “D.P.C.M. 28 settembre 2011 – effetti migliorativi della manovra D.L. 98/2011 e D.L. 138/2011 sul saldo delle operazioni finali”, vengono indicati effetti complessivi di miglioramento, riferiti al solo saldo netto da finanziare, nella misura di 10,7 miliardi per il 2012 e 5 miliardi annui nel 2013 e nel 2014.

 

La relazione tecnica afferma che le norme di cui agli articoli 3 e 4 prevedono le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa recate dai decreti legge nn. 98 e 138 del 2011, secondo l’articolazione stabilita dal D.P.C.M. del 28 settembre 2011. Tale decreto ha aggiornato i dati contenuti nell’apposito allegato al D.L. 98/2011 indicando le complessive riduzioni che devono derivare dalle iniziative legislative proposte dai Ministeri, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati.

Più specificamente, con l’articolo 4 sono dettate disposizioni che concorrono al raggiungimento dei predetti obiettivi di riduzione di spesa, con riguardo alle spese non rimodulabili. Gli effetti di miglioramento dei saldi sono conseguiti attraverso la rideterminazione dei meccanismi che sottendono alla spesa non rimodulabile, con conseguente riduzione delle risorse iscritte nei relativi stanziamenti, ovvero prevedendo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato. Ulteriori disposizioni di contenimento, rafforzative degli interventi volti al raggiungimento dei suddetti obiettivi, determinano, in base alla RT, effetti indiretti sui saldi che prudenzialmente non vengono esplicitati.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato (analogamente a quanto già rilevato in relazione all’art. 3) che i decreti legge nn. 98 e 138 del 2011 hanno definito obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Le norme hanno disposto altresì che le corrispondenti riduzioni della spesa in termini di saldo netto da finanziare dovessero essere definite in misura tale da garantire, tenendo conto dei coefficienti di realizzazione della spesa, il conseguimento dei predetti obiettivi espressi in termini di fabbisogno e di indebitamento.

I prospetti riepilogativi degli effetti finanziari dei due decreti legge hanno comunque indicato effetti di miglioramento anche sul saldo netto da finanziare nella misura complessiva di 7 miliardi per il 2012, 6 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014, ossia in misura pari agli effetti scontati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Con il D.P.C.M. 28 settembre 2011 gli obiettivi riferiti a tali saldi sono stati ripartiti tra i vari Ministeri e sono stati altresì stabiliti i corrispondenti importi riferiti al saldo netto da finanziare. Per quest’ultimo, l’importo complessivo delle riduzioni è stato fissato nella misura di 10,7 miliardi per il 2012, 5 miliardi per il 2013 e 5 miliardi per il 2014.

Si rileva tuttavia che il bilancio a legislazione vigente per l’anno finanziario 2012 non recepisce gli effetti sul saldo netto della manovra di riduzione della spesa dei Ministeri né nella misura indicata nei prospetti indicati ai due decreti-legge né nella misura rideterminata dal D.P.C.M. del 28 settembre 2011. La relazione introduttiva al disegno di legge di bilancio (S. 2969) evidenzia che il provvedimento, predisposto secondo il criterio della legislazione vigente, include gli effetti finanziari del D.L. 98 e del D.L. 138, “con esclusione delle riduzioni di spesa dei Ministeri, pari a 10.700 milioni nel 2012 e 5.000 milioni in ciascuno degli anni 2013-2014, da realizzare attraverso la legge di stabilità”.

Al riguardo si osserva che non appare chiaro a quale strumento debba essere ascritto l’effetto complessivo di riduzione di spesa nella misura prevista dal citato D.P.C.M. Infatti la nota introduttiva al disegno di legge di bilancio sembrerebbe rimettere tale effetto alla legge di stabilità; tuttavia detti effetti non sembrano espressamente imputati all’articolato del provvedimento in esame nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3) né, per la parte relativa ai minori oneri correnti, nel prospetto di copertura allegato al provvedimento medesimo. In proposito è stato richiesto un chiarimento.

È stato richiesto, inoltre, di esplicitare i parametri utilizzati per determinare l’entità delle riduzioni, in termini di saldo netto da finanziare, necessarie a conseguire gli obiettivi già scontati ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento. Tali riduzioni risultano indicate nelle parti della relazione tecnica riferite alle singole disposizioni dell’articolo 4, che non precisano tuttavia i criteri utilizzati per definire tale rapporto.


 

Articolo 4, commi 2 e 3
(Personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche e culturali all'estero)

 

2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.

3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di euro 1.230.000.

 

 

Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 3 a 6 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

 

Il comma 3 dispone, a decorrere dal 2012, una riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al D.P.R. n. 215 del 1967[24] riguardante il personale delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero. L'importo della riduzione è determinato nella misura di 1,23 milioni di euro.

Come esplicitato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica (A.S. 2968), la riduzione di 1,23 milioni opera sul capitolo di spesa 2503 – piano di gestione 1 (Assegni di sede del personale della scuola) che nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 reca uno stanziamento di 61,54 milioni di euro: conseguentemente la dotazione iscritta nel bilancio 2012 risulta pari a 60,31 milioni.

Profili finanziari (Art. 4, comma 3)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 3 concorre agli obiettivi di risparmio fissati dal D.P.C.M. 28 settembre 2011 per il Ministero degli affari esteri. La norma determina un risparmio di 1,23 milioni di euro a decorrere dal 2012, disponendo la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al D.P.R. 215/1967, iscritta nel capitolo 2503 “Assegni di sede al personale delle Istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all’estero” del Ministero degli affari esteri. Tale riduzione è stata conseguita mediante il congelamento di 29 posti di personale scolastico.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato che la norma dispone la riduzione di un’autorizzazione di spesa non determinata nel quantum dal D.P.R. n. 215/1967 e non determinabile sulla base di parametri (quali una dotazione organica) desumibili dal medesimo D.P.R.. Il congelamento dei posti potrà quindi risultare effettivo solo in costanza dei conseguenti comportamenti da parte dell’amministrazione interessata.

Tale ipotesi sembrerebbe confermata dalle risposte fornite dalla Ragioneria generale dello Stato ai rilievi formulati nel corso dell’esame al Senato.

In particolare, presso il Senato è stato osservato che i risparmi potrebbero avere natura non permanente, trattandosi di congelamento e non di riduzione dei posti presso istituti di cultura all'estero. Il dispositivo, dunque, non sembra determinare normativamente una formale riduzione dei posti necessari a regime: pertanto appare concreto il rischio che, in un momento successivo al triennio 2012/2014, si verifichi uno "scongelamento" dei medesimi posti, con conseguente anche parziale vanificazione dei risparmi oggi cifrati invece in via permanente.

A tale proposito la RGS ha segnalato che, a seguito di contatti avvenuti per le vie brevi, è stato assicurato da parte del Ministero degli affari esteri che, anche per gli anni successivi al 2014, non sarà operato alcun "scongelamento" dei posti del personale scolastico interessato.

E’ stato altresì rilevato che, qualora i posti soppressi riguardino istituzioni scolastiche riferibili alla pubblica amministrazione, occorrerebbe verificare se dette istituzioni possano conservare la piena funzionalità amministrativa e garantire, contestualmente, il pieno conseguimento dei risparmi attesi: infatti il taglio permanente dell’organico di fatto potrebbe determinare difficoltà nel perseguire i fini istituzionali senza sopperire in altro modo, e a valere su altri fondi, ai servizi venuti a mancare.


 

Articolo 4, comma 4
(Contributo al Centro internazionale per
l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste)

 

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 288, rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dal 2012.

 

 

Il comma 4 stabilisce che a decorrere dal 2012 venga ridotta di 2 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 288 del 2000, che reca la concessione di un contributo al Centro Internazionale di Ingegneria genetica e biotecnologica (ICGEB), a suo tempo rifinanziata dal comma 566 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2005.

 

Il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (ICGEB) fornisce un ambiente scientifico e didattico di altissimo livello e conduce ricerche innovative nelle scienze della vita a beneficio dei paesi in via di sviluppo. Il Centro – che fa parte del sistema delle Nazioni Unite - rafforza la capacità di ricerca dei suoi membri attraverso programmi di formazione e di finanziamento e servizi di consulenza, e rappresenta un approccio globale alla promozione delle biotecnologie a livello internazionale. Il Centro, specializzato nella ricerca e formazione superiore nel campo della biologia molecolare e delle biotecnologie, ha sedi a Trieste, Nuova Delhi e Città del Capo. membri dell’ICGEB. L'ICGEB è inoltre parte del sistema delle Nazioni Unite.

Con la legge 15 marzo 1986 n. 103[25], l’Italia ha provveduto a ratificare l’Atto costitutivo dell’ICGEB, assumendosi l’onere di erogare, annualmente, un contributo ordinario allora valutato in 6.765 milioni di lire, e successivamente integrato dall’art. 1 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 288, nella misura di lire 6.700 milioni per l'anno 2000, di lire 10.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 13.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2002. Successivamente, il predetto contributo è stato integrato dapprima di 15.000 euro dalla legge finanziaria 2004, e poi di 2 milioni di euro annui sulla base degli incrementi di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2005 (art. 1, comma 566, allegato 1) a favore, tra l’altro, della legge n. 288/2000.

Gli indicati contributi sono stati poi assegnati, in via permanente, sul capitolo di spesa n. 2740 dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, il quale reca nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 uno stanziamento di 12,37 milioni di euro. Conseguentemente la dotazione iscritta nel bilancio 2012 risulta pari a 10,37 milioni.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione riduce di 2 milioni di euro a decorrere dal 2012 il finanziamento annuale in favore del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, attualmente pari a 12.369.961 euro. Il risparmio è ottenuto riducendo l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 288/2000, la quale a sua volta integra il finanziamento al Centro disposto dall’articolo 4 della legge 103/1986. Tale ultima legge reca la ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del relativo protocollo, adottato nella riunione dei plenipotenziari del 4 aprile 1984 a Vienna.

 

In merito ai profili di quantificazione, si è rilevato che il finanziamento del Centro di ingegneria genetica scaturisce da accordi internazionali ratificati dall’Italia. Peraltro, in risposta ad una osservazione avanzata nel corso dell’esame al Senato, il Governo ha precisato[26] che la parte di finanziamenti che viene ridotta non attiene alla quota di contributo obbligatorio ai sensi delle rispettive disposizioni istitutive, ma alle quote successivamente aggiunte, comunque volontarie o sulle quali il Governo italiano può in ogni caso operare una riduzione unilaterale. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare alla luce di quanto emerso nel corso dell’esame presso il Senato.


 

Articolo 4, comma 5
(Finanziamento italiano della Politica estera e
di sicurezza comune dell'Unione europea)

 

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, per il 2012 è ridotta di euro 12.394.000.

 

 

Il comma 5 dispone la riduzione per l’anno 2012 di 12,39 milioni di euro a carico dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento italiano della PESC, di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 299 del 1998[27].

 

Nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 nello stato di previsione del Ministero Affari Esteri, al capitolo 3425 (Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea)risulta uno stanziamento a regime di 18.894.000 euro.

Conseguentemente la dotazione iscritta in bilancio per il 2012 risulta pari a 6,5 milioni.

 

Si può qui ricordare in via di estrema sintesi che dal 1° gennaio 2003 l’UE ha avviato venticinque operazioni PESD (sia civili che militari) nei Balcani, nel Caucaso, in Medio Oriente, in Africa ed in Asia. Le operazioni in corso attualmente sono: EU Somalia training mission, EUNAVFOR Somalia, Eujust lex Iraq, EUSEC e Eupol RD Congo, EULEX Kosovo, Eupol Afghanistan, Althea e EUPM per la Bosnia Erzegovina, EUMM Georgia, Eubam Rafah, EUPOL COPPS Territori Palestinesi, Eufor Libia, Missione di frontiera per il confine tra Moldova e Ucraina.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione riduce di 12.394.000 euro milioni di euro per il 2012 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 299/1998, destinata al finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea (PESC). Tale riduzione trova fondamento nella circostanza che, relativamente all’anno 2011, a fronte di un finanziamento di 18,9 milioni, è stata finora effettuata la spesa di 3,2 milioni ed allo stato attuale si prevede una spesa complessiva entro fine anno di circa 6,4 milioni di euro. Pertanto, anche in considerazione delle ridotte iniziative PESC dell’UE rispetto al passato, nel contesto dell’attuale scenario politico internazionale e della congiuntura economica, si prevede di poter limitare la spesa a 6,5 milioni di euro per il 2012.

 

In merito ai profili di quantificazione, stato rilevato che il finanziamento italiano della PESC deriva all'applicazione di una norma contenuta nel trattato sull'Unione europea. E’ stato quindi richiesto di chiarire se il contributo dovuto dall’Italia risulti fissato da detti accordi in misura tale da consentire la rideterminazione in riduzione prevista dalla norma in esame.

E’ stato rilevato, inoltre, che la relazione tecnica sembra affermare che la riduzione dell’autorizzazione di spesa sia commisurata all’entità delle somme che non sarebbero state comunque utilizzate nel 2012. Sul punto non risulta evidente se le riduzioni di spesa indicate dalla RT siano riconducibili a situazioni di fatto già determinatesi e tali da condurre comunque alla realizzazione di risparmi rispetto alle spese iscritte nei tendenziali, oppure se siano la conseguenza di comportamenti amministrativi da porre in essere per ottenere i predetti risparmi. Nella prima ipotesi, tali riduzioni corrisponderebbero ad economie di spesa che si sarebbero comunque realizzate a fine esercizio.


 

Articolo 4, comma 6, lett. a), b), c), d), f)
(Misure sul trattamento economico del personale all’estero)

 


6. Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresì, limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

a) con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto ai sensi del comma secondo dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonché dai titolari dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, è aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennità personale;

b) l'indennità di sistemazione prevista dall'articolo 175 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonché dall'articolo 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 29 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è corrisposta, per i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede estera, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo attuale; inoltre la stessa indennità è ridotta del 50 per cento anziché del 40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

c) l'indennità di richiamo dal servizio all'estero prevista dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è corrisposta nella misura del 20 per cento rispetto all'importo attuale;

d) con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rideterminazione delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, nonché all'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità, per un risparmio complessivo pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli sopradetti è ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;

f) in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, al settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, le parole: «le spedizioni possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; inoltre, al comma 5 dell'articolo 666 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, le parole: «le spedizioni stesse possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; infine, il secondo periodo del citato settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è soppresso.


 

 

Il comma 6 stabilisce alcune misure temporanee e straordinarie che, limitatamente all'anno 2012 e senza successivi recuperi, incidono sul trattamento economico, anche accessorio, del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri - nonché di altre amministrazioni - in servizio all'estero, attualmente disciplinato dalla parte terza del D.P.R. n. 18 del 1967[28].

I risparmi complessivi derivanti dal comma 6sono quantificati dalla relazione tecnica in 46,14 milioni (cfr infra).

In particolare la lettera a) stabilisce che per l'anno 2012 venga aumentato dal 15 al 20 per cento dell’indennità personale il canone dovuto per le residenze di servizio, ai sensi del comma 2 dell'art. 177 del ricordato D.P.R. n. 18 del 1967, dai funzionari con qualifica di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonché dai titolari di Consolati generali e dai funzionari che, in aggiunta al capo della missione diplomatica, siano accreditati con titolo e rango di ambasciatore presso la medesima Missione diplomatica (come previsto dall’art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 258 del 2007[29] che ha disposto l'accorpamento in una “missione diplomatica unificata” delle rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa città estera, in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto europeo).

 

La lettera b) dispone in primo luogo, per l'anno prossimo, la riduzione al 15% delle indennità di sistemazione spettanti al personale degli Affari esteri, ovvero a personale docente che assume un incarico in una sede all’estero - purché provenienti da altra sede estera - quali previste rispettivamente dall’art. 175 del già richiamato D.P.R. n. 18/1967 e dall’art. 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Con riferimento al solo personale dell’Amministrazione degli Affari esteri che fruisca di residenze di servizio, inoltre, l’art. 175 citato prevede che la riduzione dell’indennità di sistemazione qualora si usufruisca di alloggio a carico dello Stato, pari al 40%, salga al 50%, ai sensi dell’articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

 

L'art. 175 del D.P.R. n. 18/1967 in particolare stabilisce che l’indennità di sistemazione, calcolata in base all'indennità personale spettante all'atto dell'assunzione, è fissata, nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, nella misura di una mensilità dell'indennità personale annua spettante per il posto di destinazione. L’art. 661 del D.Lgs. 297/1994, d’altra parte, prevede un’indennità di sistemazione pari ad una mensilità dell’assegno personale per il posto di destinazione.

L’art. 177 del medesimo provvedimento riconosce ai capi delle rappresentanze diplomatiche, ai familiari a carico al personale domestico impiegato alle loro dipendenze, il diritto ad un alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite. Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai titolari dei Consolati generali di I classe.

 

Alla lettera c) si riduce al 20%, per l'anno 2012, l'indennità di richiamo in Italia dal servizio all'estero, corrisposta in base all’art. 176 del citato D.P.R. n. 18/1967 al personale richiamato in Italia per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonché con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.

 

Si ricorda che, in base all'art. 176 del citato D.P.R., l'indennità di richiamo è corrisposta nella misura di una indennità di servizio mensile aumentata del 50%, che viene calcolata applicando all'indennità base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera.

 

La norma contenuta nella lettera d) riduce di 27.313.157 euro l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero, agli assegni per oneri di rappresentanza, agli assegni di sede del personale delle scuole all'estero, recata dagli articoli 171 e 171-bis del D.P.R. n. 18 del 1967 nonché dall’articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni. La rideterminazione delle risorse avviene con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, assicurando comunque - come risulta dalla relazione illustrativa (A.S. 2968) – “la copertura dei posti-funzione all’estero di assoluta priorità”.

 

Si segnala che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli Affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno – compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo D.P.R. 18/1967.

Nessun’altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967.

Per quanto riguarda l'indennità di servizio all'estero di cui al successivo art. 171, la novella allo stesso apportata dal Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62[30], ha comportato una ristrutturazione dell’istituto, ora consistente in una indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del Ministro degli esteri di concerto con il Ministro del tesoro. Rispetto alla normativa previgente, l'elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il D.Lgs. n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. E’ stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).

L'assegno per oneri di rappresentanza, di cui al 171-bis spetta ai capi delle rappresentanze diplomatiche - nonché ai capi degli Uffici consolari di I categoria; agli altri funzionari della carriera diplomatica e della dirigenza amministrativa; ai primi commissari amministrativi, ai commissari amministrativi ed ai commissari amministrativi aggiunti; ai direttori degli istituti di cultura; al personale dell'area della promozione culturale che presso gli Istituti di cultura ricopre un posto di addetto in sostituzione del direttore titolare, agli esperti impiegati negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari - quale contributo forfettario per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e viene corrisposto mensilmente unitamente all'indennità di servizio.

L'ammontare dell'assegno per oneri di rappresentanza è fissato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

L'assegno di sede del personale delle scuole all'estero, di cui all’art. 658 del D.Lgs. n. 297/1994, consiste in un assegno, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito dall'assegno base e dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti - da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - sulla base del costo della vita e delle sue variazioni tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.

 

La norma di cui alla lettera f) fissa una limitazione alle spedizioni di effetti del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri e delle istituzioni scolastiche all’estero in occasione dei trasferimenti, nelle more di un’organica revisione della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, tramite regolamento, ai sensi dell’art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109.

In particolare, si prevede la riduzione ad una delle spedizioni di masserizie effettuabili in occasione del trasferimento dei dipendenti all’estero (anche per il personale di cui all’art. 666 del D.Lgs. 297/1994).

Viene inoltre abrogata la norma, di cui all’art. 199, settimo comma, secondo periodo, del più volte richiamato D.P.R. n. 18 del 1967, che riconosceva ai dipendenti dell’Amministrazione degli Affari esteri, in occasione del trasferimento da una ad altra sede all’estero, il diritto ad effettuare, a carico del Ministero, la spedizione di effetti da e per qualunque località in Italia.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.

 

     La relazione tecnica riferisce che il dispositivo prevede la riduzione di diverse tipologie di spesa connesse al servizio all’estero del personale del Ministero degli affari esteri, nonché di altro personale della pubblica amministrazione. I risparmi realizzati da dette riduzioni di spesa ammontano complessivamente a 46.147.957 euro per il 2012 ed a 7.500.000 euro per il 2013 ed il 2014.

Il dettaglio dei risparmi generati dalle singole norme è riepilogato nella tabella che segue.

 

Comma 6

Materia

2012

2013 e 2014

a)

Residenze di servizio

255.006

0

b)

Indennità di sistemazione

1.995.733

0

c)

Indennità di richiamo

2.400.000

0

d)

Indennità di servizio all’estero e assegno per oneri di rappresentanza

27.313.157

0

e)

Definanziamento sportelli unici

13.794.061

7.500.000

f)

Spedizione delle masserizie per trasferimenti

390.000

0

Totale

 

46.147.957

7.500.000

 

Con riferimento alle lettere a) (canone per le residenze di servizio all’estero), b) (riduzione dell’indennità di sistemazione), c) (riduzione dell’indennità di richiamo) ed f) (spedizione delle masserizie per trasferimento), la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Con riferimento alle norme recate dalle lettera d), che dispongono la riduzione dello stanziamento finalizzato al pagamento dell’indennità di servizio all’estero e dell’assegno per gli oneri di rappresentanza, la relazione tecnica afferma che le stesse si sostanziano nella richiesta in un ulteriore sforzo al Ministero degli affari esteri con riguardo alla gestione delle sedi diplomatiche. Al fine di generare le economie richieste, sarà necessario non procedere alla copertura di alcuni posti che si dovessero rilevare non assolutamente prioritari. L’esatta configurazione degli interventi sarà demandata ad un successivo decreto ministeriale.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che la lettera e) dispone il definanziamento, totale per il 2012 e parziale a decorrere dal 2013, della spesa autorizzata dalla legge 56/2005, che era destinata a sopperire alle esigenze legate all’attivazione degli sportelli unici all’estero nell’ambito delle misure finalizzate alla internazionalizzazione delle imprese.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata l’opportunità di acquisire gli elementi posti alla base delle stime di risparmio proposte.

In merito alla conseguibilità dei risparmi connessi alla riduzione dello stanziamento finalizzato al pagamento dell’indennità di servizio all’estero e dell’assegno per gli oneri di rappresentanza - previsto dalla lettera d) del comma in esame - è stato rilevato che la realizzazione di detti risparmi è subordinata all’emanazione di apposito decreto ministeriale. Tale D.M. potrebbe anche disporre, come precisato dalla relazione tecnica, di non procedere alla copertura di alcuni posti che si dovessero rilevare non assolutamente prioritari. Ad oggi, quindi, non risultano ancora note le concrete modalità attuative volte ad ottenere i predetti risparmi.

Con riferimento ad alcune tipologie di spesa, quali, ad esempio, l’indennità di sistemazione, è stato osservato che non risulta evidente se la temporanea riduzione degli stanziamenti possa indurre l’amministrazione a differire l’adozione di provvedimenti amministrativi all’anno successivo, con il conseguente effetto di ridurre la spesa sostenuta per il 2012 a scapito di un incremento degli esborsi nell’anno successivo.

Osservazioni sostanzialmente analoghe sono state avanzate nel corso dell’esame al Senato in prima lettura. Con riferimento a tali osservazioni, la Ragioneria generale dello Stato ha riferito che il Ministero degli affari esteri ha assicurato la conseguibilità dei risparmi ipotizzati, attraverso un’adeguata gestione amministrativa dell’insieme del personale da destinare al servizio all’estero.

Con riferimento al definanziamento della norma sugli sportelli unici all’estero di cui alla lettera e), è stato rilevato che la minore spesa di 13.794.061 euro corrisponde a quella prevista dall’articolo 1, comma 11, della legge 56/2005, per il pagamento della retribuzione spettante ai responsabili degli sportelli unici per le imprese costituiti all’estero per il sostegno delle imprese italiane e del made in Italy. Ne consegue che il totale definanziamento per il 2012 di tale voce di spesa potrebbe determinare la sospensione per tale anno dell’attività degli sportelli ovvero potrebbe implicare che le attività ivi svolte siano demandate ad altro personale. In questa ipotesi andrebbe esclusa l’insorgenza di ulteriori oneri per le prestazioni aggiuntive rese.


 

Articolo 4, comma 6, lettera e)
(Definanziamento sportelli unici all’estero)

 

e) per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è sospesa, mentre, a decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione è ridotta ogni anno di 7,5 milioni di euro;

 

 

La norma in oggetto prevede, per il 2012, la sospensione dell'autorizzazione di spesa (pari a euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005) per l'attivazione degli sportelli unici all'estero previsti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56[31], e, a decorrere dal 2013, la riduzione di essa nella misura di 7,5 milioni di euro ogni anno.

 

Si ricorda che la legge 31 marzo 2005, n. 56, ha previsto all’art. 1 la costituzione di sportelli unici all’estero – i cosiddetti Sportelli Italia – a sostegno della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del Made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all’estero, con riguardo anche alle iniziative culturali e di valorizzazione delle comunità d’affari di origine italiana.

L’istituzione degli sportelli – una trentina circa – rientra nell’ambito di una azione di sostegno ai soggetti operanti all’estero per l’internazionalizzazione, allo scopo di rendere più efficace e sinergica la loro azione.

Ai Ministri delle attività produttive e degli affari esteri compete la promozione di investimenti per la costituzione degli sportelli, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, e per l’innovazione e le tecnologie. E’ richiesta, inoltre, la notifica delle sedi degli sportelli alla autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali vigenti nel nostro Paese.

Gli sportelli unici esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza alle imprese e agli operatori, sia italiani che esteri, con riguardo anche ad attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di promozione effettuate in loco da enti pubblici e privati.

Agli sportelli sono, infine, assegnate funzioni di assistenza legale alle imprese, di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché di lotta alla contraffazione. Si precisa altresì che tali funzionidovranno essere svolte in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive preposte a tale compito.

L’attività degli sportelli sarà svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l’internazionalizzazione in Italia, nonché con le sedi regionali dell’ICE.

Si segnala al riguardo, tuttavia, che l’art. 14, commi da 17 a 27, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98[32], dispongono la soppressione dell’Istituto nazionale del commercio estero, disciplinano il passaggio delle funzioni del soppresso ICE, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza, e, infine, abrogano la relativa legge di riforma dell’ICE.

E’ prevista, inoltre, la partecipazione all’attività di organismi operanti nel settore, quali: l’ICE (104 unità operative all’estero secondo la relazione illustrativa – A.S. 2968), l’ENIT (25 uffici esteri) e le Camere di commercio italiane all’estero (68), enti ed istituzioni nazionali, nonché altri soggetti operanti nel campo della internazionalizzazione, oltre ad enti nazionali e regionali operanti in loco, compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici, in modo da coordinare tutti i soggetti del ”sistema Italia” all’estero.

Dal punto di vista dell’inquadramento, si prevede infine l’inserimento dei responsabili dello sportello nell’organico della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare, in qualità di esperti, ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 18 del 1967.

Profili finanziari

Per i profili finanziari si veda l’art. 4, comma 6, lett. a), b), c), d), f).


 

Articolo 4, commi 7 e 8
(Riduzione spese vitto Carabinieri e Guardia di finanza)

 

7. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'interno le disposizioni di cui ai commi da 8 a 26.

8. Gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese di vitto per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, capitoli 2551 e 2552, sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo.

 

 

Il comma 7 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 8 a 26 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’Interno, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

 

Il comma 8, relativamente all’anno finanziario 2012, riduce - di 1 milione di euro per ciascuna voce - lo stanziamento per le spese di vitto del personale dell'Arma dei Carabinieri fuori sede e del personale della Guardia di Finanza, impiegati per servizio di ordine pubblico.

 

Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento (A.S. 2968), la riduzione si giustifica il quanto l'andamento storico della spesa evidenzia una ricorrente sovrastima nella correlativa posta previsionale di bilancio dei capitoli 2551 e 2552.

Profili finanziari (Art. 4, comma 8)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica allanorma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a ridurre per il 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di vitto per il personale dell’Arma dei carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico. La RT specifica che tale riduzione è disposta tenuto conto che l’andamento storico della spesa registrato negli ultimi anni ha evidenziato una sovrastima degli stanziamenti iniziali rispetto alle spese effettivamente sostenute alla fine di ogni anno per i capitoli 2551 e 2552, relativi alle spese in argomento, anche a seguito di una razionalizzazione e revisione delle procedure di spesa. La proposta normativa, conclude la RT, comporta pertanto un risparmio effettivo di spesa di 2 milioni di euro per il 2012.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato chiesto di chiarire se la riduzione di spesa in esame determini economie che si sarebbero comunque realizzate a fine esercizio, ovvero risulti suscettibile di produrre effetti ulteriori di contenimento della spesa, con corrispondenti risultati positivi sui saldi di cassa a consuntivo. Il chiarimento appare necessario considerato che - secondo la relazione tecnica - l’andamento storico della spesa registrata negli ultimi anni ha evidenziato una sovrastima degli stanziamenti iniziali rispetto a quanto effettivamente sostenuto alla chiusura di ogni esercizio.


 

Articolo 4, comma 9
(Riduzione contributo assistenza sanitaria
cittadini di Campione d’Italia)

 

9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «a decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2005 al 2011» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di euro».

 

 

Il comma 9, riformulato nel corso dell’esame parlamentare, riduce da due ad un milione di euro, a decorrere dal 2012, il contributo statale annuale ai costi dell'assistenza sanitaria dei cittadini del Comune di Campione[33].

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione riduce da 2 ad 1 milione di euro, a decorrere dal 2012, lo stanziamento destinato alla contribuzione annuale da parte dello Stato ai costi di assistenza sanitaria dei cittadini del Comune di Campione d’Italia (cap. 1331/2 del C.D.R. 2).

Tale riduzione – afferma la RT - è valutata nell’ambito delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili ed i positivi effetti sui saldi di finanza pubblica risultano considerati nell’ambito del complessivo impatto derivante dalle riduzioni apportate alle missioni di spesa del Ministero dell’interno di cui all’elenco 1 allegato all’articolo 3.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che il testo contiene una modifica finalizzata ad evitare dubbi interpretativi nell’applicazione della norma. La modifica non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica allegata all’emendamento con cui la norma è stata introdotta[34] afferma che la formulazione originaria della norma avrebbe potuto determinare l’insorgenza di richieste di integrazione da parte del comune di Campione d’Italia, per gli anni 2009-2011.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni, alla luce dei chiarimenti forniti e della riformulazione del testo effettuata in sede di esame al Senato.

Nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura al Senato è stato chiesto di valutare se la riduzione della previsione di spesa in riferimento, lasciando di fatto inalterato il criterio di determinazione dell'onere e, soprattutto, il previsto gravame a carico del comune di Campione d'Italia, non determinasse, in particolare, una violazione dell'articolo 19 della legge di contabilità, in cui si stabilisce che qualora una nuova norma determini effetti di maggiore spesa a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, la medesima debba indicare, altresì, le risorse attraverso cui gli enti possano farvi fronte. La richiesta di chiarimenti è stata formulata soprattutto alla luce del fatto che l'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. 7/2005, oggetto di modifica da parte della norma in esame, stabilisce espressamente che i maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravino sul bilancio del relativo comune.

Sul punto, il Governo ha chiarito che la disposizione, nel ridurre l'assegnazione al comune di Campione d'Italia a decorrere dal 2012, ha ribadito che per gli anni dal 2005 al 2011 l'assegnazione è di 2 milioni di euro. Il Ministero dell'interno, nel rappresentare che negli anni 2009, 2010 e 2011 è stata prevista, nell'ambito delle rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, anche la riduzione della citata assegnazione, ha segnalato che la formulazione del comma 9, riferita al testo originario del provvedimento in esame, avrebbe esposto il Ministero ad una richiesta di integrazione da parte del comune di Campione d'Italia, per i suddetti anni dal 2009 al 2011. Sulla base di tale presupposto, il Governo ha, pertanto, anticipato l’intenzione di procedere ad una modifica del testo del suddetto comma 9, nei termini riferiti al testo in esame.


 

Articolo 4, commi 10-16
(Disposizioni relative al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 


10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro 57.448.387 per l'anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2013.

11. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sostituita dalla seguente:

«a) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo;».

12. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione.».

13. Ai fini del reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno stabilisce, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze operative, il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, tenendo conto, in prima applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre 2011, sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi.

14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione sono a carico degli interessati.

15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014, le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche alle procedure concorsuali per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a capo reparto da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31 dicembre 2013.

16. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «Nel triennio 2011-2013,» sono soppresse.


 

 

I commi 10-16 (nonché il comma 25, allacui scheda si rinvia) recano disposizioni relative al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

 

 

Riduzione spesa personale volontario VV.FF.

Il comma 10, con riferimento alla spesa per la retribuzione del personale volontario dei vigili del fuoco, riduce i relativi stanziamenti in misura pari a 57,7 milioni di euro per il 2012 e 30 milioni a decorrere dal 2012.

La suddetta diminuzione concerne una posta di bilancio che nel 2011 ammontava complessivamente a 143,9 milioni (inclusi gli incrementi conseguenti al contratto collettivo nazionale di lavoro), traducendosi in una riduzione per lo più dei richiami di personale volontario per turni di lavoro di venti giorni. La riduzione è prevista con riferimento a 26.800 richiami nel 2012 (rispetto a un totale di 65.000 richiami nel 2011) e 14.000 richiami dal 2013.

 

 

Richiamo personale volontario VV.FF.

Il comma 11 novella il decreto legislativo n. 139 del 2006[35] che reca la disciplina generale del Corpo dei vigili del fuoco, prevedendo che il richiamo in servizio temporaneo del personale volontario in caso di particolari necessità delle strutture nazionali e periferiche del Corpo, avvenga previa motivazione, da parte dell'autorità competente, circa la sussistenza di tali necessità.

 

Il comma 12 novella il decreto legislativo n. 368 del 2001[36] escludendo dall'ambito di sua applicazione i richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco e ribadendo quanto già sancito dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 139 del 2006, ossia che tali richiami non costituiscano rapporto di impiego alcuno con la Pubblica amministrazione.

 

La ratio delle novelle sembrerebbe tesa a fugare il rischio di eventuali oneri risarcitori derivanti da contenzioso[37].

 

 

Programmazione triennale arruolamenti personale volontario VV.FF.

Il comma 13 incide sulla disciplina del reclutamento del personale volontario (materia ad oggi trattata dal D.P.R. n. 76 del 2004[38]), prevedendo una determinazione triennale del contingente massimo dei reclutamenti a domanda, e che "in prima applicazione" si "tenga conto" del personale volontario già iscritto (o che comunque abbia già presentato domanda di iscrizione) negli appositi elenchi.

La disposizione intende contingentare le iscrizioni del personale volontario determinando un conseguente blocco dei corsi di formazione da cui ulteriori risparmi di spesa, seppur non previamente quantificabili.

 

 

Oneri idoneità psicofisica e attitudinale a carico del personale volontario VV.FF.

Il comma 14 pone a carico degli aspiranti vigili volontari gli oneri degli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale.

 

 

Procedure concorsuali per l’accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto dei VV.FF.

Il comma 15 estende a tutto il 2013 l'esclusione di prove scritte, nelle procedure concorsuali interne di accesso alle qualifiche di capo-squadra e di capo-reparto.

Si ricorda l’art. 10 del D.L. n. 70/2011, al comma 8, prevede che la copertura dei posti disponibili nell’organico delle qualifiche di capo-squadra e di capo-reparto avvenga esclusivamente con le specifiche procedure semplificate individuate dal D.Lgs. n. 271/2005. Il successivo comma 9 prevede l’applicazione delle citate procedure anche per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010, per la qualifica di capo squadra (1310 unità, secondo la relazione illustrativa – A.S. 2968) e al 1° gennaio 2011, per la qualifica di capo reparto (627 unità secondo la relazione illustrativa), compresi i posti derivanti dall’avvio delle procedure concorsuali a capo reparto, in ragione dell’unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo. Le procedure in esame devono in ogni caso assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra, qualifica che, sempre secondo la relazione illustrativa, registra le maggiori criticità.

 

In altri termini, le suddette promozioni (sino allo spirare del 2013) si conseguono esclusivamente con la procedura (ossia concorso per titoli e superamento di un corso di formazione professionale) che il decreto legislativo n. 217 del 2005[39] prevedeva solo per una parte dei posti disponibili (il 60 per cento), disponendo per il restante 40 per cento lo svolgimento altresì di un esame scritto tecnico-pratico.

Il venir meno dell'esame scritto determina risparmi di spesa (tenuto conto del numero delle tornate concorsuali, sette, e del numero dei candidati, 14.000), complessivamente stimabili in 1,8 milioni di euro.

 

 

Durata corsi di formazione personale VV.FF.

Il comma 16 prevede il dimezzamento permanente, e non già limitato al triennio 2011-2013, della durata dei corsi di formazione, per gli allievi vigili del fuoco (il corso diventa così di sei mesi), vice-ispettori antincendi (sei mesi), vice-direttori (un anno).

La minore durata dei corsi (la quale diventerebbe così analoga a quella della formazione ante-decreto legislativo n. 217 del 2005) importa minori spese, stimate, dalla relazione tecnica, in 0,8 milioni di euro (cfr infra).

Profili finanziari (Art. 4, comma 10)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica allanorma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che per provvedere alla retribuzione fissa ed accessoria dei vigili del fuoco volontari, il Centro di responsabilità “Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile” dispone, nell’anno 2011, di complessivi euro 143.963.944 (comprensivi degli oneri previdenziali ed IRAP a carico del datore di lavoro), di cui euro 3.851.988 derivanti dal finanziamento degli aumenti contrattuali previsti dal D.P.R. 19 novembre 2010, n. 251 (“Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - biennio economico 2008-2009”).

Tali risorse consentono la remunerazione di 1.300.000 giornate di lavoro del personale richiamato per turni di 20 giorni (c.d. personale “discontinuo”), oltre ad un numero di 43.200 giorni per il personale richiamato ad ore.

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 139/2006, il personale volontario percepisce, per il periodo lavorato, il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica. I relativi istituti retributivi retribuiti sono:

§       la voce stipendiale;

§       l’indennità di rischio;

§       le indennità di turno, notturna e festiva;

§       il compenso per il lavoro straordinario eventualmente svolto per l’attività di soccorso.

Il comma 10, determinando una riduzione di spesa pari a euro 57.448.387 per il 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dal 2013, dà luogo ad una contrazione dei richiami del suddetto personale (per turni di lavoro di 20 giorni), quantificati in 26.800 richiami in meno per l’anno 2012 e in 14.000 in meno dal 2013. Nel prospetto che segue, tratto dalla RT, vengono quantificati i risparmi di spesa conseguenti all’intervento normativo proposto.

(euro)

Anno 2011 - risorse finanziarie

 

1802 (stanz. in lordo + oneri Stato INPS)

131.076.482

1822 (stanz. iniziale IRAP)

9.035.474

Totale stanziamenti 2011

140.111.956

integrazione CCNL 2008 -09

3.851.988

Totale risorse 2011:

143.963.944

 

(euro)

Anno 2011-impiego personale

N. richiami (20 giorni)

Numero giorni

Richiami 20 gg. discontinui

65.000

1.300.000

Volontari ad ore (rapportati a richiami di 20 gg.)

2.160

43.200

Totale:

67.160

1.343.200

 

Triennio 2012 - 2014 - risparmi di spesa

(euro)

Esercizio

Richiamati

Rid. richiami

Spesa annua

Risparmi

%

2012

40.360

-26.800

86.515.557

57.448.387

-39,90 %

2013

53.160

-14.000

113.953.592

30.010.352

-20,85%

2014

53.160

-14.000

113.953.592

30.010.352

-20,85%

 

Nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura al Senato è stato osservato che la RT, nel caso in esame, indica solo i dati concernenti il numero dei destinatari, ma non anche il loro costo unitario.

È stato pertanto richiesto il dettaglio degli oneri previsti a legislazione vigente in corrispondenza agli istituti retributivi contemplati per ciascun richiamo, in ragione oraria e la certificazione tra la riduzione di spesa per ciascuna delle annualità del biennio 2012/2013 e i minori richiami in servizio previsti conseguentemente nei medesimi anni.

Il Governo ha chiarito che il costo unitario della retribuzione erogata al personale volontario per il richiamo in servizio di giorni 20 si compone dei seguenti istituti retributivi:

 

RETRIBUZIONE FISSA

(euro)

Retribuzione stipendiale (vigile del fuoco): 18.268,45 euro annui

Importo considerato (20 gg. + rateo 13 mensilità)

 

1.141,78

Indennità di vacanza contrattuale (vigile del fuoco): 11,42 euro mensili.

Importo considerato (20gg. + rateo 13 mensilità)

 

8,57

Indennità di rischio (vigile del fuoco): 423,52 euro mensili

Importo considerato (20gg. + rateo 13 mensilità)

 

317,64

Oneri stato su retribuzione fissa:

onere previdenziale INPS (22,28%)

lRAP (8,5%)

 

293,60

124,78

Assegno per nucleo familiare: 160 euro mensili

Beneficio previsto per il 50% del personale, importo considerato (20gg.)

 

53,33

RETRIBUZIONE ACCESSORIA

(euro)

Indennità di turno (3 euro a turno), importo considerato (20 gg.)

30,00

Indennità di festiva (1,032 euro orari) importo considerato (20 gg.)

26,86

Indennità notturna (2,065 euro orari) importo considerato (20 gg.)

45,45

Lavoro straordinario (vigile del fuoco: tariffa diurna euro 13,17; tariffa notturna euro 13,74) importo considerato (2 ore):

 

26,91

Oneri stato su retribuzione accessoria:

onere previdenziale INPS (22,28%)

lRAP (8,5%)

 

34,79

13,27

 

Il costo complessivo unitario della retribuzione (fissa+accessoria) è pari, pertanto, ad euro 2.143,88.

 

Il Governo ha, quindi chiarito che, considerato il predetto costo unitario, il valore complessivo della riduzione di spesa è frutto della mera moltiplicazione tra il costo unitario ed il numero della riduzione dei richiami, secondo quanto riportato nella seguente tabella

 

Costo unitario per singolo richiamo

euro 2.143

Minori richiami per l'anno 2012

n. 26.800

Minori richiami per gli anni 2013 e 2014

n. 14.000

Minore spesa per l'anno 2012

euro 57.448.387

Minore spesa per gli anni 2013 e 2014

euro 30.010.352

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti in sede di esame al Senato.

Profili finanziari (Art. 4, commi 11-14)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica allenorme.

 

La relazione tecnica afferma che gli interventi di cui ai commi da 11 a 14 non hanno riflessi diretti sulla dimensione degli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario in parola. Tuttavia essi comporteranno significativi e continuativi effetti economici positivi in termini di minori spese.

In particolare, le disposizioni dei commi 11 e 12 (obbligo di motivare i richiami in servizio del personale volontario; esclusione del rapporto di impiego per i medesimi richiami in servizio) operano un chiarimento sulla disciplina applicata ai richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: pertanto esse determineranno minori oneri risarcitori correlati ad eventuali spese da contenzioso.

A mero titolo esemplificativo, la RT evidenzia che l’Amministrazione è già risultata soccombente in un contenzioso instauratosi presso il Tribunale di Savona.

Le minori spese derivanti da tali precisazioni applicative potranno essere determinate soltanto a consuntivo.

Tale ultima considerazione è stata confermata dal Governo nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura presso il Senato. Infatti, per quanto attiene le disposizioni sulla disciplina dei richiami, il Governo ha chiarito che, se da un lato le norme in questione (commi 11 e 12) sono collegate, dal punto di vista dell'impatto economico, con le disposizioni del precedente comma 10, dall’altro per gli eventuali minori oneri scaturenti dal contenzioso non è possibile effettuare una stima puntuale (per cui gli stessi saranno determinati a consuntivo).

In relazione al comma 13 (contingentamento delle iscrizioni all’albo dei vigili volontari), la RT afferma che tale misura si associa con il conseguente blocco dei corsi di formazione. Anche in tal caso, si determineranno minori spese quantificabili a consuntivo.

Analoga considerazione vale per il comma 14 (attribuzione agli interessati, e non più all’amministrazione, degli oneri per gli accertamenti di idoneità), per il quale la RT afferma che gli effetti di risparmio potranno essere determinati soltanto a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

Profili finanziari (Art. 4, comma 15)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica allanorma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che la norma determinerà un risparmio complessivo stimato in circa 1,5 milioni di euro.

Tale risparmio è stato valutato nell’ambito delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili. I relativi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica risultano considerati negli effetti complessivi derivanti dalle riduzioni apportate alle missioni di spesa del Ministero dell’interno (di cui all’articolo 3, elenco 1).

La quantificazione è stata effettuata considerando le spese per l’espletamento di 7 prove scritte (3 concorsi per capo squadra e 4 concorsi per capo reparto), con un numero di 14.000 candidati partecipanti ai concorsi. Restano confermati solo gli oneri (euro 40.000) relativi ai compensi per le commissioni esaminatrici.

Nelle seguenti tabelle riepilogative viene evidenziato il calcolo degli oneri necessari per l’espletamento di ogni singola prova scritta, distinta per capo squadra e capo reparto, in funzione del diverso numero di candidati previsti sulla base delle proiezioni del numero dei posti disponibili. Le tabelle non tengono conto di ulteriori risparmi valutabili a consuntivo, in conseguenza di una più rapida copertura delle carenze organiche dei predetti ruoli che l’Amministrazione potrebbe realizzare con un più limitato ricorso al raddoppio dei turni e a al relativo straordinario per il personale impegnato in sostituzione dei candidati nei rispettivi comandi provinciali.


(euro)

Previsione di spesa prova scritta della procedura concorsuale a capo squadra (40%)*

Concorso

Stima n. candidati

Affitto tavoli e sedie

Viaggio candidati

Vitto candidati

Compenso Comm. e personale di vigilanza

Viaggio, vitto e alloggio personale di vigilanza

Totale

Capo squadra 40% (da tenersi in sedi decentrate)

14.000

51.000

168.000

84.000

10.000

18.000

331.000

*In assenza di precisazioni circa il significato della quota percentuale indicata dalla tabella (40%), si può presumere che il restante 60% delle prove avvenga in sedi non decentrate e quindi senza oneri per l’amministrazione.

(euro)

Previsione di spesa prova scritta della procedura concorsuale a capo reparto (40%)*

Concorso

Stima n. candidati

Affitto tavoli e sedie

Viaggio candidati

Vitto candidati

Compenso Comm. e personale di vigilanza

Viaggio, vitto e alloggio personale di vigilanza

Totale

Capo

reparto 40% (da tenersi in sedi decentrate)

6.000

22.000

72.000

36.000

5.500

12.000

147.500

*In assenza di precisazioni circa il significato della quota percentuale indicata dalla tabella (40%), si può presumere che il restante 60% delle prove avvenga in sedi non decentrate e quindi senza oneri per l’amministrazione.

(euro)

Riepilogo delle previsioni di spesa)

Concorso

Concorsi a Capo squadra e capo reparto

Stima numero candidati

Spesa

Numero procedure

Spesa complessiva

Capo squadra

14.000

331.000

3

993.000

Capo reparto

6.000

147.000

4

588.000

TOTALE

 

1.518.000

 

Nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura al Senato sono stati richiesti i dati relativi alle serie storiche del numero dei candidati alle tornate concorsuali degli ultimi anni. Sono state inoltre richieste informazioni circa l'effettiva adeguatezza degli oneri connessi ai viaggi dei concorrenti e circa gli oneri previsti per le commissioni concorsuali e per il personale di vigilanza. Al riguardo il Governo ha confermato i valori riportati nella RT, chiarendo che, prudenzialmente, a fronte dei risparmi di spesa stimati dall'applicazione della norma non sono state apportate corrispondenti riduzioni delle risorse in bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni in merito alla proroga fino a tutto il 2013 della modifica del procedimento concorsuale per l’accesso interno alla qualifica di Capo squadra e di Capo reparto del Corpo dei vigili del Fuoco , nel presupposto che la stessa possa operare nell’ambito del numero di posti annualmente disponibili e non incida sulle dotazioni organiche delle medesime qualifiche, né sulle relative decorrenze.

Profili finanziari (Art. 4, comma 16)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica allanorma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che alla norma (riduzione della durata dei corsi di formazione per le qualifiche operative dei vigili del fuoco) sono associate economie di spesa stimate in euro 800.000 a decorrere dal 2014.

La stima, elaborata sulla base degli oneri sostenuti nel recente passato per lo svolgimento di corsi analoghi, tiene conto dei minori costi per la didattica ed il supporto logistico.

Nella tabella si evidenziano i risparmi di spesa che sono derivati dall’effettuazione del 70° corso per vigili del fuoco in prova, che ha avuto una durata ridotta (sei mesi) per effetto dell’articolo 10, comma 10, del D.L. n. 70/2011.

 

VOCI DI SPESA

RISPARMI

Materiale didattico

12.000

Carburante e materiale tecnico

25.000

Servizi di mensa

527.000

Spese per servizi di pulizia ed utenze energetiche

121.000

Spese di missione del personale istruttore

50.000

Compensi al personale istruttore

65.000

TOTALE

800.000

 

Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato sono stati richiesti elementi e dati idonei a comprovare la congruità degli elementi di costo considerati nel computo dei risparmi - anche in merito alla loro invarianza per le procedure future - nonché il numero dei corsi di cui trattasi. Sul punto il Governo ha confermato che l'elencazione dei risparmi di spesa fornita in RT corrisponde alle spese sostenute per l'effettuazione del 70° corso per vigili del fuoco che, ai sensi del D.L. n. 70/2011, ha già avuto una durata ridotta. Il Governo ha inoltre precisato che la diminuzione, per l'anno 2012, della corrispondente voce di bilancio è stata effettuata valutando la riduzione della durata dei corsi già prevista dal summenzionato D.L. 70/2011. Per i successivi esercizi soltanto la verifica a consuntivo dei risparmi conseguiti consentirà di individuare la corretta misura di riduzione degli stanziamenti per la formazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti in sede di esame al Senato.


 

Articolo 4, commi 17 e 18
(Riduzione contributi all’Unione italiana ciechi)

 

17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 65.828.

18. Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, come modificato dal comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dall'anno 2012 è fissato in euro 291.142.

 

 

I commi 17 e 18 riducono gli stanziamenti destinati all'Unione italiana ciechi.

 

La riduzione è complessivamente di 3 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Essa incide per 2 milioni di euro sul contributo compensativo annuo disposto dall’articolo 1 della legge n. 24 del 1996[40] (originariamente 4 miliardi di lire), e per 1 milione sul contributo annuo previsto dalla legge n. 379 del 1993[41], come rideterminato dal comma 10 dell'art. 11-quaterdecies, del D.L. n. 203 del 2005 (2,3 milioni di euro).

Le risorse sono allocate nel bilancio del Ministero dell’interno al capitolo 2316, piani di gestione 1 e 2, con una dotazione nel bilancio a legislazione vigente pari, rispettivamente, a 2.065.828 euro e a 1.291.142 euro.

Conseguentemente le due autorizzazioni di spesa vengono ridotte a regime in bilancio rispettivamente a 65.828 euro e a 291.142 euro.

 

Si segnala che l’ammontare delle risorse destinate all’Unione italiana ciechi risulta nel bilancio 2012 pari a circa 3,5 milioni di euro per il 2012 e a circa 1,3 milioni a decorrere dal 2013, in quanto sul capitolo 2316/Interno confluiscono ulteriori autorizzazioni legislative di spesa in favore dell’Unione italiana ciechi.

 

Nella relazione illustrativa (A.S. 2968) si evidenzia una struttura del bilancio dell’Unione italiana ciechi in cui parte rilevante (il 21,4 per cento) è data da spese per il personale, rispetto alle spese per le prestazioni istituzionali pari al 31 per cento. Talché la riduzione degli stanziamenti dovrebbe sospingere l'ente, prosegue la relazione, verso "misure di contenimento della spesa corrente e delle gestioni speciali, come fatto presente, in diverse occasioni, anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dal Collegio centrale dei sindaci dell'Ente stesso".

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativonon ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, che riducono di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 i contributi in favore dell’Unione italiana ciechi, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri di cui agli articoli 3 e 4 della legge in esame, che disciplina le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa recate dai decreti-legge nn. 98 e 138 del 2011.

La RT precisa in particolare che le norme sono dirette alla riduzione degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi del Ministero dell’Interno Capitolo 2316[42] “Contributi ed altri interventi” nelle seguenti misure:

§       Piano Gestionale 2 “Contributo compensativo” - finanziato dalla legge n. 24/1996 per euro 2.065.828,00 pari allo stanziamento di bilancio per l’anno 2012, che si riduce ad Euro 65.828,00, con un taglio di 2 milioni euro;

§       Piano Gestionale 1 “Contributo annuo a favore dell’Unione italiana ciechi” - il finanziamento previsto dalla legge n. 379/1993 da euro 1.291.142,00 pari allo stanziamento di bilancio previsto per l’anno 2012 passa, a euro 291.142,00, con un risparmio di 1 milione di euro.

Tale riduzione di spesa è valutata nell’ambito delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili ed i relativi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica risultano considerati nell’ambito del complessivo impatto derivante dalle riduzioni apportate alla missione di spesa del Ministero dell’Interno di cui all’elenco 1 allegato all’articolo 3.

La relazione illustrativa, considerato che le riduzioni recate di commi 17 e 18 in esame comportano complessivamente un risparmio di spesa pari 3 milioni di euro, afferma che analizzando la struttura dell’Unione italiana ciechi è stata notata una notevole incidenza della spesa per il personale (circa il 21,4%), mentre le spese per le prestazioni istituzionali costituiscono solo il 31% della spesa complessiva. Pertanto secondo la relazione illustrativa per effetto delle disposizioni in esame l’ente dovrebbe individuare misure di contenimento della spesa corrente e delle gestioni speciali, come fatto presente, in diverse occasioni, anche dal Ministero dell’economia e dal collegio centrale dei sindaci dell’ente stesso.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni trattandosi di una riduzione di risorse nei confronti di un ente che non rientra nel comparto della P.A.


 

Articolo 4, comma 19
(Riduzione contributo Fondo di rotazione
vittime reati mafiosi, estorsioni e usura)

 

19. Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, previsti dal comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dal comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, a decorrere dal 2012, sono fissati, rispettivamente, in euro 1.000.000 ed in euro 1.027.385.

 

 

Il comma 19 riduce gli stanziamenti destinati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

 

Si tratta del Fondo che unifica (per volere dell'articolo 2, comma 6-sexies,del decreto-legge n. 225 del 2010[43], come convertito dalla legge n. 10 del 2011) il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, istituito dalla legge n. 108 del 1996[44], ed il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, istituito dalla legge n. 512 del 1999[45].

 

La riduzione è operata rispetto allo stanziamento di bilancio previsionale per il 2012 (cap. 2341/Interno) ed ammonta a 10 milioni di euro a decorrere dal 2012.

La riduzione incide su ambedue gli affluenti del Fondo (un terzo affluente, dato dal contributo statale di cui alla legge n. 44 del 1999[46], articolo 18, comma 1, lettera b), non è richiamato in quanto privo di stanziamenti), determinandoli, rispettivamente, ad 1 milione e a 1,02 milioni di euro.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativonon ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, che riduce di 10 milioni di euro a decorrere dal 2012 gli stanziamenti del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri di cui all’articolo 3 del DDL in esame, che disciplina le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa recate dai decreti-legge nn. 98 e 138 del 2011.

La RT precisa, in particolare, che la norma è diretta alla riduzione degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi del Ministero dell’Interno, capitolo 2341[47]“Fondi di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura”. Lo stanziamento di euro 12.027.385,00, pari allo stanziamento di bilancio previsto per l’anno 2012, si riduce a euro 2.027.385,00 con un risparmio di spesa pari a 10 milioni di euro.

Il Fondo unificato[48], precisa la relazione tecnica, riceve oltre ai finanziamenti statali indicati, ulteriori introiti derivanti dai premi assicurativi, e dalla confisca di somme di denaro, nonché dalla vendita di beni mobili, titoli e beni immobili, confiscati ai sensi della legge n. 575/1965, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La relazione tecnica riporta inoltre una prospetto da cui si evincono gli stanziamenti di bilancio e le riassegnazioni disposte nell’ultimo triennio a valere sui due Fondi, che sono confluiti nel Fondo unificato, con la premessa che nel corso degli anni non tutte le richieste di riassegnazione sono state assentite dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La relazione illustrativa ricorda che il Fondo in questione è alimentato anche in base alle risorse previste dall’articolo 18, comma 1, della legge n. 44/1999 che prevede un “contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di 80 milioni di lire”, precisando che tale disposizione non è stata richiamata nel comma in esame in quanto non sono previsti stanziamenti nel triennio 2012-2014.

 

In risposta ai rilievi formulati nel corso dell’esame al Senato[49], il Governo, nel rinviare al competente Ministero dell’interno per ulteriori elementi in ordine alla sostenibilità delle riduzioni operate dalla norma in esame, ha rappresentato che – con riguardo al fabbisogno di spesa ed alle residue disponibilità esistenti sul capitolo 2341 del medesimo stato di previsione, attesa la natura dei Fondi di rotazione e tenuto conto dei tiraggi di tesoreria finora registrati - appare al momento improbabile che possano verificarsi sui suddetti stanziamenti impegni contabili superiori alle risorse disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato.


 

Articolo 4, comma 20
(Riduzione somme da trasferire alle R.S.S. e P.A. per assistenza
cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS)

 

20. Lo stanziamento per il miglioramento delle prestazioni economiche di cui all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e successive modificazioni, concesso ai cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), da erogare alle regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 200.000.

 

 

Il comma 20 riduce a 200.000 euro, a decorrere dal 2012, lo stanziamento destinato alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome per le prestazioni economiche ai cittadini affetti da tubercolosi non assicurati presso l'INPS, di cui all’articolo 5 della legge n. 88/1987[50], determinando un risparmio di spesa pari a 497.217 euro rispetto al bilancio a legislazione vigente.

 

L’articolo 5 della legge n. 88/1987, ha sostituito l’articolo 5 della legge n. 1088/1970, recante Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi. La disposizione prevede che I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennità economiche in precedenza concesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale. L'indennità di ricovero o di cura ambulatoriale nonché quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalità, con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e ciò a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Al termine del godimento del sussidio postsanatoriale spetta agli assistiti e con le stesse modalità dell'INPS, accertate dagli organi del Servizio sanitario nazionale, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti di cui al primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre, viene confermato un assegno natalizio di L. 25.000


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativonon ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, che riduce di 10 milioni di euro a decorrere dal 2012 gli stanziamenti del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri di cui all’articolo 3 del DDL in esame, che disciplina le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa recate dai decreti-legge nn. 98 e 138 del 2011.

La RT precisa, in particolare, che la norma è diretta alla riduzione degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi del Ministero dell’Interno, capitolo 2341[[51]] “Fondi di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura”. Lo stanziamento di euro 12.027.385,00, pari allo stanziamento di bilancio previsto per l’anno 2012, si riduce a euro 2.027.385,00 con un risparmio di spesa pari a 10 milioni di euro.

Il Fondo unificato[52], precisa la relazione tecnica, riceve oltre ai finanziamenti statali indicati, ulteriori introiti derivanti dai premi assicurativi, e dalla confisca di somme di denaro, nonché dalla vendita di beni mobili, titoli e beni immobili, confiscati ai sensi della legge n. 575/1965, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La relazione tecnica riporta inoltre una prospetto da cui si evincono gli stanziamenti di bilancio e le riassegnazioni disposte nell’ultimo triennio a valere sui due Fondi, che sono confluiti nel Fondo unificato, con la premessa che nel corso degli anni non tutte le richieste di riassegnazione sono state assentite dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La relazione illustrativa ricorda che il Fondo in questione è alimentato anche in base alle risorse previste dall’articolo 18, comma 1, della legge n. 44/1999 che prevede un “contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di 80 milioni di lire”, precisando che tale disposizione non è stata richiamata nel comma in esame in quanto non sono previsti stanziamenti nel triennio 2012-2014.

 

In risposta ai rilievi formulati nel corso dell’esame al Senato[53], il Governo, nel rinviare al competente Ministero dell’interno per ulteriori elementi in ordine alla sostenibilità delle riduzioni operate dalla norma in esame, ha rappresentato che – con riguardo al fabbisogno di spesa ed alle residue disponibilità esistenti sul capitolo 2341 del medesimo stato di previsione, attesa la natura dei Fondi di rotazione e tenuto conto dei tiraggi di tesoreria finora registrati - appare al momento improbabile che possano verificarsi sui suddetti stanziamenti impegni contabili superiori alle risorse disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato.


 

Articolo 4, comma 21
(Soppressione trattamento economico accessorio
personale Direzione investigativa antimafia (DIA))

 

21. All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: «le disposizioni di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma 3» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

 

 

Il comma 21 sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il trattamento economico accessorio previsto, per il personale della D.I.A., dall’articolo 4, comma 4, del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345[54].

 

Il richiamato articolo 4, comma 4, prevede l’attribuzione, ai funzionari e agli ufficiali risultati vincitori del concorso per titoli di servizio, provenienti dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di finanza, per tutta la durata della loro permanenza presso la D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia), ferme restando le posizioni di stato e il trattamento economico loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, del trattamento accessorio spettante, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della L. 15 novembre 1988, n. 486[55] - al quale lo stesso comma 4 rinvia direttamente -, al personale comunque posto alle dipendenze dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa .

Tale trattamento, da determinarsi con apposito decreto interministeriale, non può in ogni caso superare la misura massima degli emolumenti accessori erogati al personale di corrispondente grado o qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.

Lo stesso comma 4 dell’articolo 4, inoltre, facendo esplicito riferimento anche al comma 3 del richiamato articolo 3 della L. 486, stabilisce che il servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal richiamato personale è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera, nonché della progressione economica.

 

La soppressione del trattamento in oggetto è attuata attraverso la soppressione del rinvio all’articolo 3, comma 2, della citata L. 486/1988, attualmente presente nel testo del comma 4 dell’articolo 4 del D.L. 345/1991.

 

Secondo la relazione illustrativa (A.S. 2968) l’intervento in oggetto “deriva dalla necessità di riduzione della spesa in termini di indebitamento netto, anche del Ministero dell’interno, in relazione al D.P.C.M. del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

 

Nel corso dell’esame parlamentare è stato introdotto un ulteriore periodo,che contestualmente alla soppressione del trattamento richiamato attribuisce, ai medesimi funzionari e ufficiali, un trattamento economico accessorio, da determinarsi mediante apposito decreto interministeriale. Allo scopo si autorizza una spesa pari a 4,7 milioni di euro per il 2012 e a 5,6 milioni a decorrere dal 2013.

 

Si segnala che il testo non prevede il termine entro il quale deve emanarsi il richiamato decreto.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario della norma (soppressione del trattamento economico accessorio per il personale della DIA), non ascrive alla stessa effetti sui saldi di finanza pubblica, essendo questa attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138/2011.

 


Il prospetto riepilogativo, in merito alle modifiche apportate in sede d’esame al Senato (attribuzione di un nuovo trattamento economico accessorio per il medesimo personale), ascrive alle medesime i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

4,7

5,6

5,6

2,4

2,8

2,8

2,4

2,8

2,8

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario della norma (soppressione del trattamento economico accessorio per il personale della DIA),afferma che l’intervento comporta un risparmio di spesa - a decorrere dal 2012 - di euro 13,1 milioni – quantificato in relazione al personale destinatario della richiamata indennità e alla misura della stessa, differenziata a seconda della qualifica rivestita.

La RT precisa che sia i dati sulla dotazione organica, nonché sulla misura e sulla natura dell’indennità sono coperti da classifica di segretezza, La natura dell’indennità e l’espressa previsione dell’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 345/1991 (estensione ai e agli ufficiali della DIA del trattamento economico accessorio previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 486/1988) rendono obbligatoria la corresponsione della medesima indennità al personale interessato, anche attraverso la necessaria implementazione, in corso d’anno, delle risorse finanziarie necessarie, in relazione allo stanziamento complessivo iniziale. Pertanto, conclude la RT, attraverso la prevista soppressione del rinvio al richiamato articolo 3, comma 2, della legge 468/1988 (attribuzione di un trattamento economico accessorio), e quindi alla corresponsione dell’indennità in argomento, si determina l’effettivo risparmio annuo di 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2012.

La relazione tecnica riferita al testo definitivo (integrato con l’attribuzione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale della DIA)[56] precisa che l’importo della spesa autorizzata (4,7 milioni per il 2012 e di 5,6 milioni a decorrere dal 2013) è stato determinato sulla base delle misure, indicate nel vigente provvedimento di attribuzione dell’indennità al personale della DIA, ridotte del 64,12% per il 2012 e del 57,25% a decorrere dal 2013. Tale importo è stato determinato fermo restando che le unità beneficiarie non potranno superare il numero fissato dal predetto vigente provvedimento. Il rispetto di tali condizioni verrà garantito in sede di definizione del decreto interministeriale. La RT ribadisce che i provvedimenti di determinazione delle suindicate indennità sono soggetti al visto di segretezza. Afferma, infine, che la compensazione di tale spesa avviene attraverso la riduzione del fondo speciale di parte corrente, con corrispondente utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata evidenziata l’impossibilità di procedere ad una verifica delle stime di risparmio indicate dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario, considerato quanto affermato nella medesima RT circa la speciale natura dei dati relativi alla dotazione organica, alla misura e alla tipologia dell’indennità del personale della DIA.

Analoghe considerazioni sono state effettuate con riguardo alla spesa autorizzata in virtù delle modifiche approvate in sede di esame della norma al Senato.

E’ stato, infine, richiesto di acquisire una valutazione da parte del Governo in merito alle ricadute sulla funzionalità operativa delle strutture interessate dal complesso delle misure adottate.

In relazione all’effetto delle suddette modifiche sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto - pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare - l’indicazione contenuta nel prospetto riepilogativo sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti (re-incasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte) recati della norma.


 

Articolo 4, comma 22
(Recupero risorse Progetto TETRA)

 

22. Le somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 86/2009 del 6 novembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2011, sono versate, entro il 30 giugno 2012, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

 

 

Il comma 22 stabilisce che entro il 30 giugno 2012 siano versate all’entrata del bilancio dello Stato e acquisite all’erario le somme che risultano disponibili per pagamenti non più dovuti, assegnate a favore del programma Tetra nella regione Sardegna a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, quota Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

 

Si tratta di 150 milioni di euro, che la delibera del CIPE n. 86 del 2009, ha assegnato in vista del vertice del G8, di cui era previsto lo svolgimento nell'isola sarda de La Maddalena, per il finanziamento delle opere del programma Tetra nella regione Sardegna già eseguite o da completare.

 

Il Programma Tetra, già finanziato dal CIPE a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate a partire dalla delibera n. 3 del 2006, prevede la realizzazione di una nuova rete nazionale radiomobile in tecnologia digitale ad uso esclusivo delle Forze di polizia, al fine di poter estendere il programma a tutte le Regioni meridionali e prevedere il completamento della rete in alcune aree regionali del Mezzogiorno e del Centro-Nord.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede la rinuncia alla realizzazione del progetto TETRA nell’ambito dei lavori del G8 in Sardegna. Le somme resesi disponibili sono versate, entro il 30 giugno 2012, all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario. L’effetto determinato dalla disposizione è una riduzione di spesa pari a 150 milioni di euro per il 2012, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.

Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[57], ha precisato che, per la natura della spesa, si ritiene che la spendibilità dell’iniziativa sia più alta rispetto a quella mediamente stimata per gli investimenti da realizzare in ambito FAS. Si tratta, infatti, di interventi per i quali era stata valutata in un primo tempo la piena realizzazione entro l’esercizio 2012, sulla base degli elementi disponibili al momento delle stime dei tendenziali di spesa, e in ordine ai quali, invece, c’è stata una rinuncia da parte dell’amministrazione nell’ottica del contenimento delle spese.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata l’opportunità di escludere che la norma in esame possa interferire con impegni già assunti a valere sulla somma stanziata.


 

Articolo 4, comma 23
(Fondo consumi intermedi Ministero della Difesa)

 

23. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 611 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta per l'importo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013.

 

 

Il comma 23 riduce di 50 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2013, lo stanziamento del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 611 del codice dell’ordinamento militare da ripartire nel corso della gestione per far fronte ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione riduce, per un importo pari a 50 milioni a decorrere dal 2013, la dotazione del Fondo per le maggiori esigenze di spesa del Ministero della difesa per consumi intermedi. Tale riduzione garantisce il conseguimento per il Ministero dell’Interno dell’obiettivo previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 98/2011.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato rilevato che la norma fa riferimento al Fondo da ripartire per provvedere alle eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi del Ministero della difesa. Poiché la RT evidenzia che la disposizione concorre ai risparmi del Ministro dell’interno, è stato richiesto di chiarire se il riferimento debba intendersi al Fondo costituito con analoghe finalità nello stato di previsione del Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge 289/2002.

Sono stati richiesti, inoltre, elementi informativi volti a chiarire se, ed in quale misura, negli ultimi esercizi finanziari le dotazioni del Fondo in esame siano risultate non utilizzate dall'amministrazione competente.


 

Articolo 4, comma 24
(Viceprefetti)

 

24. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

 

 

Il comma 24 concerne requisiti per la progressione del personale della carriera prefettizia.

 

Con particolare riferimento alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 139 del 2000[58] viene abrogata la disposizione che prevede, per gli aspiranti alla qualifica di vice prefetto, la determinazione (con decreto ministeriale) di specifici requisiti minimi - ulteriori rispetto all'anzianità - consistenti in periodi di servizio, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.

 

Con tale novella, come messo in evidenza dalla relazione, il requisito della anzianità di servizio resta l’unico richiesto per esser scrutinati, senza che sia più necessario il tirocinio operativo sopra detto.

 

La riduzione di spesa, pari a 7,2 milioni di euro, deriva dalla mancata effettuazione del tirocinio (al quale dovrebbero diversamente accedere trecento persone, ossia i tre quarti degli aspiranti), o meglio, alla mancata corresponsione dell'indennità di missione a tal numero di aspiranti.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica riferisce che la disposizione consente l’ammissione allo scrutinio, per la promozione, dei viceprefetti aggiunti in possesso del solo requisito dell’anzianità di servizio.

Attualmente i viceprefetti aggiunti che hanno già maturato i 9 anni e 6 mesi di servizio effettivo per essere scrutinati alla qualifica superiore sono, secondo la relazione tecnica, circa 400 e di questi poco più di un quarto ha maturato un’esperienza lavorativa presso gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione. Ne consegue che circa 300 devono ancora effettuare il periodo di tirocinio operativo, tanto presso le strutture centrali quanto presso quelle periferiche dell’Amministrazione. L’eliminazione di siffatti requisiti attraverso la proposta normativa in parola comporta quindi una riduzione della spesa che l’Amministrazione dovrebbe sostenere per attribuire i trattamenti di missione ad un così consistente numero di funzionari.

La minore spesa, valutabile in 7.200.000 euro, è stata determinata considerando un costo medio mensile pari a 4.000 euro, comprensivo del rimborso delle spese per vitto e alloggio, per un periodo di 6 mesi e per un numero di 300 funzionari.

A titolo prudenziale la RT conclude che l’effetto di maggiore risparmio di spesa sarà valutabile a consuntivo.

 

Nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura presso il Senato, il Governo ha precisato che i posti destinati agli avanzamenti restano invariati e coincidono con le effettive scoperture di organico, (non dipendendo dunque dall’ampiezza della platea dei soggetti ammessi allo scrutinio).

 

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi, anche alla luce delle precisazioni fornite dal Governo nel corso dell’esame parlamentare.


 

Articolo 4, comma 25
(Carriera del personale direttivo e dirigente dei VV.FF.)

 

25. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 168, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

 

 

Il comma 25 concerne la progressione di carriera del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, viene protratta sino al 31 dicembre 2014 l'applicazione dell'articolo 168 del decreto legislativo n. 217 del 2005 - con ciò posticipando al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

In breve, è rinviata l'applicazione della disciplina 'a regime' (la quale diversamente diverrebbe applicabile dal 1° gennaio 2012) ai sensi della quale, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori-vicedirigenti debbono aver prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco; e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, i primi dirigenti devono aver svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.

Con il differimento, si consente sino a tutto il 2014 un minore avvicendamento di personale, con taluni risparmi (stimati in 320 mila euro) dovuti a più contenuta corresponsione di indennità di trasferimento.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica riferisce che la disciplina vigente (articolo 47, primo comma, del decreto legislativo n. 217/2005) prevede che i direttori vice dirigenti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco non possano partecipare allo scrutinio per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale senza aver prestato servizio effettivo per almeno due anni presso Comandi provinciali dei vigili del fuoco. È previsto, inoltre, che allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore siano ammessi i primi dirigenti che abbiano svolto in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno uno nella qualifica dirigenziale. La norma in esame estende l’effettività della procedura transitoria prevista dall’articolo 168 del decreto legislativo n. 217/2005, fino al 31 dicembre 2014, per cui l’applicazione dell’articolo 47 opererà per gli scrutini di promozione a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Le economie a regime, quantificate in euro 320.000, deriveranno dal minore ricorso all’istituto dell’indennità di trasferimento (legge 81/2001), conseguenza diretta del ridotto avvicendamento del personale sul territorio. Tale risparmio si determina rapportando il costo medio annuo dell’indennità in parola, quantificato in 8.000 euro, al numero di potenziali aventi diritto, stimati in 40 unità.

A titolo prudenziale l’effetto di maggiore risparmio non viene quantificato e sarà, quindi, valutabile a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.


 

Articolo 4, comma 26
(Allineamento stipendiale segretari comunali)

 

26. Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Il comma 26 concerne i segretari comunali e provinciali dettando disposizioni circa il meccanismo di allineamento stipendiale, previsto in sede di contrattazione collettiva.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 dei segretari comunali e provinciali ha previsto, all’art. 41, comma 5, che gli enti assicurino (nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa) che il compenso denominato retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quello stabilito per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza (o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione).

 

La norma in commento interpreta ed esplicita come tale clausola si applichi alla retribuzione di posizione complessivamente intesa (quindi includendo eventuali maggiorazioni per incarichi aggiuntivi), e non possa importare in alcun modo corresponsione di somme diversamente conteggiate (anche se riferite a periodi già trascorsi).

Su tale materia si è sviluppato un contenzioso avuto riguardo al profilo se debba prima applicarsi la maggiorazione di retribuzione per funzioni ulteriori (di cui all'articolo 41, comma 4 del citato contratto), e solo successivamente, ove sussistano le condizioni, la suddetta clausola, cd. di galleggiamento, (ed è quanto sostenuto dall'ARAN e dalla Ragioneria di Stato); ovvero debba considerarsi diversa la natura dei due istituti (i quali sarebbero pertanto non interferenti tra loro), ossia retributiva se maggiorazione della posizione con riferimento alla funzioni ulteriori (le quali sono facoltative e incerte), equiparativa se 'galleggiamento', riferito alle funzioni obbligatorie (certe, stabilite dalla legge, inalienabili) - ed è quanto stabilito da alcune sentenze giuslavoristiche.

Il comma cristallizza ex lege il primo orientamento, onde scongiurare effetti di spesa derivanti da pronunce giudiziali. Esso fa salva l'esecuzione dei giudicati già formatisi.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma interviene sulla cosiddetta clausola di galleggiamento, prevista al fine di perequare la retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale a quella del dipendente di ruolo meglio retribuito, definendone i meccanismi applicativi.

La relazione illustrativa riferisce che il dispositivo estende il meccanismo di allineamento stipendiale, previsto del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2011, alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, esplicitando il divieto di corrispondere somme diversamente conteggiate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

A seguito della riscontrata applicazione distorta della norma in molti enti, l’intervento del Ministero dell'economia – sia a seguito di verifiche ispettive, sia in base alle risultanze del conto annuale – ha prodotto in molti casi effetti positivi, con l’interruzione delle indebite erogazioni retributive e il recupero di quanto illegittimamente attribuito.

A seguito dell’instaurarsi di una significativa mole di contenzioso, la giurisprudenza di merito, in primo grado, si sta orientando su posizioni interpretative in contrasto con quanto sostenuto, in accordo con l’Aran e con il dipartimento della Funzione pubblica: da ciò effetti onerosi per i bilanci degli enti e quindi per la finanza pubblica.

Alla luce del quadro delineato, è apparso necessario un intervento il quale, attraverso l’individuazione delle corrette modalità applicative delle norma citata, elimini i dubbi interpretativi e ponga un argine agli effetti negativi, in termini retributivi, delle sentenze finora emanate, pur non essendo riconducibili allo stesso intervento puntuali economie da scontare sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.


 

Articolo 4, commi 27-29
(Copertura rimborsi agli autotrasportatori
per incrementi accisa sui carburanti)

 


27. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni di cui ai commi da 28 a 51.

28. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

b) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4 e 10, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 e a euro 160.000.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9».

29. Al comma 4 dell'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2003» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e fino all'anno 2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 3, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».


 

 

Il comma 27 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 28 a 51 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

 

Il comma 28 dell’articolo 4 sopprime l’autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, stabilendo che al relativo onere si provvede nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820[59] dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Si ricorda che il citato comma 10 dell’articolo 1 del D.L. n. 16/2005 ha concesso agli esercenti attività di trasporto merci, con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate,[60] il rimborso del maggior onere conseguente all’incremento dell’accisa sul gasolio usato come carburante, disposto dal comma 9 dello stesso articolo. Per la copertura del relativo onere, l’ultimo periodo del comma 10 autorizza la spesa di 88.070.000 euro annui, a decorrere dal 2006, facendovi fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9 (aumento dell’accisa).

 

La lettera a) del comma 28 sostituisce l’ultimo periodo del sopra illustrato comma 10 sostituendo l’originaria autorizzazione di spesa (pari a 88.070.000 euro annui) con il ricorso a apposito stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

La lettera b) modifica di conseguenza anche il successivo comma 11 dello stesso articolo 1, al fine di adeguare gli importi ivi previsti alla soppressione recata dalla presente norma.

 

Il comma 29 modifica l’articolo 61, comma 4, della legge n. 342 del 2000[61], con il quale è disposta la copertura dell’importo della deduzione forfettaria delle spese non documentate a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, prevista all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437[62].

In particolare viene stabilito che a decorrere dal 2012 ai relativi oneri (pari a 49.063.405,41 euro) si provveda nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze[63], anziché mediante utilizzo dell’apposito stanziamento disposto dall’articolo novellato.

Profili finanziari (Art. 4, commi 28-29)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono volte ad eliminare l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 10, ultimo periodo, del D.L. 16/2005 (relativa al rimborso per gli autotrasportatori dell’aumento delle accise sui carburanti), nonché quella prevista dall’ art. 61, comma 4, della legge 342/2000 (deduzione forfettaria di spese non documentate a favore di imprese di autotrasporto), indicando che ai relativi oneri si provvede nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell’economia.

Le due autorizzazioni di spesa soppresse sono pari rispettivamente a € 88.070.000,00 e a € 49.063.405,41 per un risparmio complessivo di € 137.133.405 annui dal 2012. L’attività di monitoraggio svolta nel corso degli anni dall’Agenzia delle dogane sui rimborsi, e in particolare sulle compensazioni tramite il sistema del versamento unificato, ha evidenziato ad oggi che l’utilizzo da parte degli autotrasportatori del rimborso degli oneri dagli stessi sostenuti per effetto dei vari aumenti disposti dell’aliquota di accisa sui carburanti è inferiore all’attuale stanziamento del capitolo 3820 per circa 150 milioni di euro.

La RT afferma che la norma, ridimensionando lo stanziamento del capitolo alle effettive esigenze degli autotrasportatori, libera risorse, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica, che altrimenti sarebbero state comunque utilizzate per altri rimborsi.

La RT mostra i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

137,133

137,133

137,133

137,133

137,133

137,133

 

Si ricorda che il Governo, durante l’esame in prima lettura presso il Senato ha rilevato[64], in ordine all’utilizzazione dei fondi stanziati sul capitolo 3820/MEF, che gli stessi sono trasferiti dal Dipartimento delle finanze pro-quota, in parte all’Agenzia delle entrate, per le agevolazioni agli autotrasportatori fruite in compensazione, e in parte all’Agenzia delle dogane, per il pagamento dei rimborsi dovuti in forma diretta.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato rilevato che, secondo la RT, le originarie autorizzazioni di spesa, di ammontare superiore alle richieste di rimborso, sarebbero state comunque utilizzate in corso di esercizio in mancanza di una specifica riduzione. In proposito è stata rilevata l’opportunità di acquisire ulteriori chiarimenti al fine di verificare se effettivamente le norme in esame concorrano a determinare risparmi in misura superiore ad economie che si sarebbero comunque verificate in assenza delle norme medesime.


 

Articolo 4, commi 30-33
(Riduzione compensi CAF, sostituti di imposta)

 


30. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».

31. All'articolo 18, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, le parole: «Ai CAF-dipendenti ed ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2».

32. Per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

33. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il comma 3-ter è abrogato.


 

 

I commi da 30 a 33 dell’articolo 4 sono diretti, in estrema sintesi, a rideterminare i compensi spettanti per l’assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale (CAF), dai sostituti d'imposta e dai professionisti abilitati, nonché a sopprimere le disposizioni concernenti l’attribuzione dei compensi agli intermediari abilitati per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni, e per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche.

 

Più in dettaglio il comma 30 modifica l’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[65], che aveva fissato in 25.000 lire per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa il compenso spettante ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 34, comma 4, dello stesso decreto.

 

Si tratta delle seguenti attività inerenti alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati:

§      verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;

§      consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;

§      comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;

§      invia all'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Per effetto della modifica proposta si prevede che l'importo del compenso sia fissato in 14 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e in 26 euro per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

 

Si evidenzia tuttavia che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997, la misura dei compensi previsti è adeguata ogni anno, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente. In attuazione di quanto disposto da tale comma sono stati pertanto emanati i D.M. 1° agosto 2001, decreto 26 novembre 2002, decreto 24 giugno 2003, D.M. 6 maggio 2004, decreto 24 marzo 2005, decreto 19 aprile 2006, decreto 21 maggio 2007, decreto 15 aprile 2008, decreto 13 maggio 2009, decreto 5 agosto 2010 e decreto 14 giugno 2011.

Per quanto concerne in particolare quest'ultimo decreto direttoriale 14 giugno 2011[66], esso ha stabilito (all'articolo 1) che per l'anno 2010 il compenso di cui all'articolo 38, comma 1, citato, spettante ai CAF e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 38, a euro 16,29. Esso ha disposto, inoltre, che per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta il compenso sia determinato in misura doppia.

 

La modifica recata dal comma 30 del presente testo all'ammontare dei compensi spettanti ai CAF e agli altri professionisti abilitati è direttamente connessa a quanto previsto dai successivi commi 31 e 33.

 

Il comma 31 in particolare modifica l’articolo 18 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164[67], al fine di precisare che il compenso spettante ai sostituti d’imposta per l’elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in forma congiunta è pari al doppio del compenso previsto dall’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 per la dichiarazione singola. Viene inoltre eliminato il riferimento ai CAF-dipendenti (già regolati dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal comma 30).

 

Con il comma 32 viene invece stabilito che non si procede all’adeguamento dei compensi previsto dal citato comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997 per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013.

 

Pertanto, in sintesi, mentre il compenso previsto per l'attività di assistenza fiscale è attualmente fissato in 16,29 euro per le dichiarazioni singole e in 32,58 euro (16,29 euro x 2) per le dichiarazioni congiunte, per effetto di quanto previsto dai commi 30, 31 e 33 il suddetto compenso viene ridotto a 14 euro per le dichiarazioni singole e a 26 euro per le dichiarazioni congiunte. Inoltre, per le attività svolte nel triennio 2011-2013 non si procederà all’adeguamento dei compensi al costo della vita.

 

Il comma 33 abroga il comma 3-ter dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322[68], ai sensi del quale è dovuto un compenso di 1 euro ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel.

Più in dettaglio il comma 3-ter di cui si propone la soppressione prevede che ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni[69] spetta un compenso (che non costituisce corrispettivo ai fini IVA), a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo supera il 2 per cento rispetto all’anno per il quale ha effetto l’ultimo adeguamento.

Al riguardo, si ricorda che all'adeguamento annuale del suddetto compenso si è provveduto: per l'anno 2005 con il D.M. 2 marzo 2006; per l'anno 2006 con il decreto 12 marzo 2007; per l'anno 2007 con il provvedimento 30 settembre 2008; per l'anno 2010 con il provvedimento 2 febbraio 2011.

Tale ultimo provvedimento[70] in particolare ha rideterminato detto compenso nella misura di 1,03 euro per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa (articolo 1).

 

Secondo la relazione tecnica (cfr infra) i benefici per il bilancio dello Stato derivanti da dette soppressioni ammontano a 42,5 milioni di euro. Conseguentemente la dotazione del cap. 3845/Economia (Spese per i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale nonché per i commercialisti, per gli esperti contabili e consulenti del lavoro che prestino assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa) viene ridotta dai 370 milioni del bilancio a legislazione vigente a 327,5 milioni a decorrere dal 2012.

Profili finanziari (Art. 4, commi da 30 a 35)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto le stesse sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ridetermina i compensi spettantiper l’assistenza fiscale prestata dai CAF, dai sostituti d’imposta e daiprofessionisti ed abroga le disposizioni concernenti l’attribuzione dei compensiagli intermediari abilitati per la ricezione telematica delle dichiarazioni e per losvolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche.

Con riferimento a quanto stabilito dal comma 30, la relazione tecnica chiarisceche l'attuale compenso previsto per l'invio del modello 730, pari ad euro 16,29[71],è ridotto a 14 euro per il modello singolo. Per la dichiarazione congiunta ilcompenso di 32,58 euro è rideterminato in 26 euro.

La relazione tecnica precisa che nel 2010 sono stati inviati11.535.701 modelli 730/2010 singoli e 2.444.598 modelli congiunti. Il costocomplessivo da sostenere, in base ai nuovi compensi, e pari a 225.059.362 euro,al netto di IVA, a fronte di un costo che, in base alla normativa vigente, è pari a267.561.572,13 euro. I risparmi, al netto dell’IVA ammontano a 42.502.210,13euro a decorrere dal 2012 sia in termini di saldo netto da finanziare che intermini di indebitamento netto e dovrebbero rimanere, secondo la relazionetecnica, pressoché inalterati nel tempo per effetto della norma che sospendel'adeguamento dei compensi al costo della vita.

La relazione tecnica evidenzia che i commi 34 e 35 dispongono lasoppressione del compenso dovuto dall’Agenzia delle entrate alle bancheconvenzionate e alle Poste italiane SpA per il servizio di ricezione e ditrasmissione telematica delle dichiarazioni ed anche quello spettante agliincaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per lo svolgimento delservizio di pagamento con modalità telematiche. I risparmi sono quantificati pari a25 milioni di euro, considerando il numero dei modelli trasmessi. In particolare imodelli 730 sarebbero circa 14 milioni, a cui si aggiungono 11 milioni di modelliUnico. Tali risparmi per il bilancio dello Stato si realizzano riducendocorrispondentemente la dotazione del capitolo relativo agli oneri di gestione dell'Agenziadelle entrate.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi considerato che la quantificazione effettuata sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica appare prudenziale. E’ stato rilevato, infatti, che i risparmi, secondo la relazione tecnica, risulteranno inalterati nel tempo per effetto delle norme che sospendono l'adeguamento dei compensi al costo della vita, anche se il mancato adeguamento sembrerebbe destinato a determinare risparmi crescenti.


 

Articolo 4, commi 34 e 35
(Rideterminazione dei compensi spettanti per l’assistenza fiscale)

 

34. All'articolo 39 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i commi da 4-ter a 4-quinquies sono abrogati.

35. Fatto salvo quanto previsto dal comma 32, le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall'anno 2012.

 

 

Il comma 34 dispone l’abrogazione dei commi da 4-ter a 4-quinquies dell’articolo 39 del decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159, concernenti il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, nonché il servizio di pagamento con modalità telematiche.

Per effetto di tali soppressioni:

§      viene meno il compenso dovuto alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni, fissato in 1,03 euro per dichiarazione (comma 4-ter);

§      viene meno il compenso spettante agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, sempre fissato in 1,03 euro per delega di pagamento modello F24 trasmessa (comma 4-quater);

§      scompare di conseguenza l'adeguamento dei suddetti compensi alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo (comma 4-quinquies).

 

Secondo la relazione tecnica (A.S. 2968) i benefici per il bilancio dello Stato derivanti da dette soppressioni ammonterebbero a 25 milioni di euro, con corrispondente riduzione della dotazione del cap. 3890/Economia (Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate).

 

Il comma 35 dispone infine che - fatto salvo quanto previsto dal comma 32 circa il blocco dell'adeguamento dei compensi (che riguarda le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013) - le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall’anno 2012.

Profili finanziari

Per i profili finanziari si veda l’art. 4, commi 30-33.


 

Articolo 4, commi 36 e 37
(Garante del contribuente: da organo collegiale
a organo monocratico)

 


36. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:»;

2) la lettera b) è abrogata;

b) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

37. La disposizione del comma 36 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012; conseguentemente, dalla medesima data decadono gli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

L’articolo 4, ai commi 36 e 37, trasforma il Garante del contribuente da organo collegiale in organo monocratico, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Viene inoltre eliminata la previsione che consentiva di scegliere il Garante tra gli appartenenti alla categoria dei dirigenti dell'amministrazione finanziaria e degli ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza.

 

Nel dettaglio, il comma 36 modifica l’articolo 13 dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212[72]), norma che ha istituito e che disciplina il predetto Garante.

 

In estrema sintesi, si ricorda che il Garante del contribuente è istituito presso ogni Direzione regionale delle entrate e ogni Direzione delle entrate delle province autonome (articolo 13, comma 1). Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria (comma 6):

§       presenta richieste di documenti e chiarimenti agli uffici, i quali devono rispondere entro trenta giorni;

§       rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi e li richiama al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d'imposta;

§       accede agli uffici stessi per controllare la loro agibilità al pubblico nonché la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza;

§       attiva l'autotutela;

§       segnala norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti;

§       presenta una relazione semestrale al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

 

In particolare:

§      la lettera a), n. 1) modifica il comma 2 dell’articolo 13, alinea, disponendo che il Garante del contribuente sia organo monocratico (in luogo della forma di organo collegiale, costituito da tre componenti), mantenendo fermo il potere di nomina da parte del presidente della commissione tributaria regionale o della sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate;

§      la lettera a), n. 2) abroga la lettera b) del citato comma 2, eliminando la previsione secondo cui il Garante può essere scelto tra dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni.

Di conseguenza, il Garante potrà essere scelto solo tra magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; tra avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

 

La lettera b) del comma 36 in commento reca norme di coordinamento, sopprimendo il secondo e il terzo periodo dell’articolo 13, comma 3 della legge n. 212 del 2000.

Come conseguenza della trasformazione del Garante in organo monocratico si dispone l’abrogazione delle norme, rispettivamente, relative all’attribuzione della funzione di presidente dell'organo collegiale, nonché le modalità di scelta degli altri due componenti.

 

Il comma 37 stabilisce che le modifiche suddette abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, con decadenza dalla stessa data degli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto le stesse sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.

 

La relazione tecnica valuta l’impatto finanziario conseguente allariorganizzazione del Garante del contribuente. Tale organo collegiale, compostodi 3 membri, è istituito presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome. Le norme in esame lo trasformano in organo monocratico.

La relazione tecnica precisa che il compenso dei 21 presidenti è fissato in 2.788,87 euro e quello dei componenti a 2.324,05 euro, al lordo delle imposte ed al netto dell'IRAP a carico dell'amministrazione; le spese di viaggio sono annualmente quantificate in 140.000 euro. La somma complessiva annualmente corrisposta ai Garanti è pari a 2.057.963,16[[73]] euro, a cui si aggiungono circa 140.000 euro per le spese di viaggio.

Considerato che le modifiche normative trasformano il Garante da organo collegiale in organo monocratico, la relazione tecnica ipotizza che l’importo complessivo da corrispondere annualmente ai Garanti si attesterà a 765.000 euro, cui dovranno aggiungersi circa 35.000 euro di spese di viaggio. Di conseguenza, il risparmio complessivo sarà di 1.400.000 euro a decorrere dal 2012 in termini sia di indebitamento netto che di saldo netto da finanziare.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato richiesto di chiarire gli elementi posti alla base della quantificazione delle spese di viaggio, dal momento che non appaiono evidenti le motivazioni della loro riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del numero dei membri facenti parte degli uffici del Garante (ossia di 2/3, passando da 140.000 euro a circa 45.000 euro).

È stato inoltre richiesto di esplicitare gli esatti parametri utilizzati per determinare la misura dell’onere sostenuto attualmente e quantificato in 2.057.963 euro.


 

Articolo 4, comma 38
(Riduzione spese di funzionamento
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato)

 

38. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, in misura non inferiore ad euro 50 milioni, a decorrere dall'esercizio 2012, che sono conseguentemente versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

 

 

Il comma 38 dell’articolo 4 prevede una riduzione, in misura non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall’esercizio 2012, delle effettive spese di funzionamento dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

 

Più in dettaglio la norma prevede che l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato debba adottare misure di razionalizzazione organizzativa dirette a ridurre le spese di funzionamento, nell’ambito della propria autonomia, in misura non inferiore a 50 milioni di euro.

Dalla suddetta riduzione, da realizzarsi a decorrere dall’esercizio 2012, restano escluse le spese di natura obbligatoria e per il personale. Le somme corrispondenti a tali risparmi di spesa devono essere versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata.

 

Come specificato nella relazione illustrativa (A.S. 2968), la misura concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto.

 

In materia di riorganizzazione e razionalizzazione organizzativa dell'AAMS si ricorda che è stato trasmesso alle Camere il 12 ottobre 2010 uno schema di decreto ministeriale concernente l’istituzione dell’Agenzia fiscale dei monopoli di Stato (atto del Governo n. 411). La Commissione Finanze della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni il 10 novembre 2011.

 

In particolare, per quanto qui interessa, la Commissione ha sottoposto alle valutazioni del Governo l'opportunità di destinare quota parte dell'eventuale avanzo di gestione riscontrabile nel bilancio dell'istituenda Agenzia ad alimentare un fondo per il funzionamento dell'Agenzia stessa, in particolare per assicurare la disponibilità di dotazioni umane e strumentali sufficienti a consentire il pieno svolgimento delle attività di vigilanza e controllo nelle diverse realtà territoriali in cui l'Agenzia è chiamata ad esercitare i propri compiti istituzionali.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica, alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che la norma viene introdotta ai fini della partecipazione dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia, individuati nella tabella C allegata al decreto-legge 98/2011, come modificata dal decreto-legge 138/2011.

Poiché le spese oggetto di riduzione in base al testo (ossia quelle di funzionamento, con esclusione delle spese obbligatorie e di personale) ammontano ad euro 511 milioni per l’anno 2012, 541 milioni per il 2013 e 571 milioni per il 2014, la riduzione di 50 milioni incide per circa il 9,78% sul totale delle spese indicate dal testo. La riduzione è dunque in linea con quelle programmate per le tutte le amministrazioni centrali dello Stato.

 

Nella Nota della Ragioneria generale dello Stato del 2 novembre 2011 presentata al Senato nel corso dell’esame in prima lettura, si afferma (in ordine alle possibili ricadute sulla funzionalità dell’Amministrazione dei Monopoli) che la riduzione in esame interviene sui trasferimenti statali destinati a far fronte ad oneri inderogabili (ma non di spesa obbligatoria ex articolo 26 della legge di contabilità) per il finanziamento della medesima Amministrazione. Quest’ultima provvederà alle necessarie riduzioni nell'ambito della propria autonomia ed in base ad apposite misure di razionalizzazione organizzativa, volte a ridurre il livello degli obblighi assunti e da assumere nel campo delle spese di funzionamento aventi caratteristiche di inderogabilità.

Nella nozione di onere inderogabile vanno ricomprese – precisa la Nota - tutte quelle tipologie di spesa, anche diverse dalle vere e proprie spese obbligatorie, riferibili ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

La Nota, infine, opera un rinvio alla stessa Amministrazione dei Monopoli per l’acquisizione di elementi ulteriori in ordine alla sostenibilità delle riduzioni di spesa.

Tali ulteriori elementi di valutazione non risultano pervenuti nel corso dell’esame parlamentare.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato richiesto di acquisire elementi in ordine alle possibili modalità applicative del contenimento di spesa indicato dal testo, con particolare riferimento alla tipologia delle spese da ridurre, all’attuale utilizzazione di tali risorse e all’effettiva possibilità di incidere su di esse senza ridurre la funzionalità dell’Amministrazione e, quindi, senza riflettersi negativamente sull’efficace acquisizione delle entrate fiscali derivanti dal settore dei giochi e dei tabacchi[74].


 

Articolo 4, commi 39 e 40
(Componenti Commissioni tributarie)

 


39. Tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni. Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

40. I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 39, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogata; ferme le incompatibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, il componente di commissione tributaria non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio.

omissis

(Vedi tabella illustrata nella scheda)


 

 

I commi 39 e 40 dell’articolo 4 recano disposizioni di dettaglio riguardanti il concorso bandito ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, prevedendo, primo luogo, la nomina e l’immissione in servizio dei candidati risultati idonei, anche in sovrannumero; sono inoltre prevista procedure di interpello per i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.

 

In particolare, il comma 39 dell'articolo 4 stabilisce che tutti i candidati risultati idonei all’esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 16 agosto 2011, n. 65, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi.

Gli stessi entrano a comporre l’organico della commissione tributaria prescelta man mano che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni.

Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a comporre l’organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni.

Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel comma considerato non devono quindi derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che il concorso al quale fa riferimento la disposizione in commento è stato bandito ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con il quale è stato disposto che - al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del citato decreto legge - il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede ad indire apposite procedure di nomina, senza previo espletamento della procedura per trasferimento, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, riservati ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato che risultino in servizio e che non prestino già servizio presso le predette commissioni. Sono quindi revocate le procedure di nomina avviate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Ai sensi del successivo articolo 2, comma 35-quinquies, lettera b) del decreto-legge n. 138 del 2011, si intendono “in servizio” i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi.

 

Il successivo comma 40 prevede poi che i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all’esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.

Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche - secondo la Tabella 1 allegata all’articolo - ovvero, in caso di parità, secondo l’anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande.


Tale Tabella prevede un punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, così articolato:

 

Commissione tributaria di I grado

Giudice

Vice Presidente di sezione

Presidente di sezione

Presidente di commissione

0,50

1

1,50

2

Commissione tributaria di II grado

Giudice

Vice Presidente di sezione

Presidente di sezione

Presidente di commissione

1

1,50

2

2,50

Commissione tributaria provinciale e I grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)

Giudice

Vice Presidente di sezione

Presidente di sezione

Presidente di commissione

1,50

2

2,50

3,50

Commissione tributaria regionale e II grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché Commissione tributaria centrale

Giudice

Vice Presidente di sezione

Presidente di sezione

Presidente di commissione

2

2,50

3

4

 

Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 40, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità.

Viene quindi prevista l'abrogazione della lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sull’ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria e correlativamente stabilito, in modo esplicito, che - ferme le incompatibilità di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo - il componente di commissione tributaria non è soggetto all’obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio.

L’articolo 7, nello stabilire i requisiti generali necessari per poter rivestire l'incarico di componente delle commissioni tributarie, prevede, alla lettera f), quello di avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.

 

La relazione tecnica ricorda che le norme prevedono che tutti i candidati risultati idonei all’esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 siano nominati componenti delle commissioni tributarie e immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Viene inoltre previsto uno specifico meccanismo di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e stabilito che i componenti in soprannumero maturino il diritto a percepire il compenso soltanto successivamente al riassorbimento nell’organico.

Per quanto attiene al comma 40 (trasferimenti per la copertura dei posti vacanti nelle commissioni tributarie provinciali o regionali), la RT precisa che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto il testo prevede che il trasferimento non dia diritto ad alcuna indennità.

Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[75], ha precisato che l’attività prestata dai giudici tributari esula dal campo di applicazione del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, pertanto, non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Conseguentemente gli organici dei giudici componenti le commissioni tributarie costituiscono meri contingenti determinati in relazione ai carichi di lavoro, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del suddetto decreto legislativo, relativo all’organizzazione e alla disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche. In tale contesto, le eventuali posizioni soprannumerarie non costituiscono una deroga a tale ultima disposizione, essendo le stesse posizioni riconducibili a esigenze temporanee collegate allo smaltimento degli ingenti carichi di lavoro in materia di contenzioso tributario.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.


 

Articolo 4, comma 41
(Tasse aeroportuali)

 


41. A decorrere dal 1° luglio 2012, all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: “CTT = CT/UST”, nel quale “CT” è il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed “UST” è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalità disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV s.p.a. che non potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.».


 

 

L’articolo 4, comma 41, modifica la tariffazione dei servizi di assistenza al volo.

 

Il comma 41, lettera a) sostituisce, a decorrere dal 1° luglio 2012, l’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 77/1989[76] che definisce le modalità di calcolo del coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT), cioè il parametro per il calcolo della tariffa di assistenza in terminale dei voli. La modifica consiste nell’aggiungere, ai fini del calcolo del costo complessivo per i servizi di terminale, i costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all’1,5 per cento del totale previsto per l’anno di applicazione della tariffa sull’intera rete nazionale; il vigente comma 4 esclude i costi relativi a tali aeroporti dal calcolo. Si determina pertanto un aumento della tariffa, in quanto questa verrà parametrata su un volume di costi maggiore. I maggiori ricavi derivanti dalla disposizione viene destinata al Ministero della difesa, prevedendosi che gli importi corrispondenti siano versati dall’ENAV Spa all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al predetto dicastero.

 

Il comma 41, lettera b) abroga, sempre a decorrere dal 1° luglio 2012, l’articolo 5, comma 5, della citata legge n. 77/1989, il quale prevede, per i soli voli nazionali e comunitari, che la tassa di terminale possa essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento.

 

Il comma 41, lettera c) modifica la copertura dei costi derivanti dall’articolo 5, comma 8, della citata legge 77/1989, che pone a carico dello Stato:

a)      il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonché di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, del medesimo articolo 5, della legge 77/1989, sulla base del numero delle unità di servizio rese;

b)      i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi precedenti;

c)      la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui al comma 7, che prevedeva l’incremento graduale della tariffazione, fino all’integrale copertura dei costi nell’anno 1993.

Il nuovo testo prevede che ai suddetti costi si provveda nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell’ENAV S.p.A. che, a decorrere dall’anno 2012, non potranno essere superiori, per l’anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall’anno 2013, ad euro 18.173.983.

 

Poiché la relazione tecnica (cfr infra) quantifica i risparmi di spesa sul bilancio dello Stato, dall’anno 2012, in circa 42 milioni di euro, la dotazione del capitolo 1890/MEF relativo al contratto ENAV passa da 102,2 a 60,2 milioni nel bilancio 2012.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che le norme sono volte al contenimento della spesa pubblica. Esse infatti abrogano:

§       l’esenzione fino al 50 per cento della tariffa prevista per i voli nazionali e comunitari dall’articolo 5, comma 5, della L. 77/1989;

§       il contributo statale a copertura dei costi sostenuti per la prestazione del servizio di assistenza al volo di terminale nei cosiddetti “aeroporti minori” (nei quali si sviluppa un volume di traffico inferiore all’1,5% del totale nazionale) e una corrispondente quota di quelli sostenuti nei restanti aeroporti, previsto dall’articolo 5, comma 4, della medesima legge.

Per quanto concerne la prima fattispecie, la RT evidenzia che il regolamento CE 1794/2006 ha definito in maniera puntuale e tassativa le tipologie di esenzione applicabili da parte degli Stati membri. Non essendo l’esenzione in esame ricompresa tra quelle elencate, si configura un’incompatibilità con la disciplina comunitaria. Ciò suggerisce l’abrogazione della norma interna. L’adeguamento del sistema nazionale al principio comunitario “chi usa paga”, comporta una più trasparente ed efficiente allocazione dei costi dei servizi di terminale di assistenza al volo. La RT segnala – infine - che la contribuzione pubblica alla copertura dei servizi in oggetto in Italia risulta particolarmente elevata.

Con riferimento alla seconda fattispecie, la RT afferma che il sopra citato regolamento prescrive l’inserimento nelle tariffe di tutti i costi sostenuti per la prestazione del servizio di assistenza al volo. La modifica normativa consente di destinare quota parte dei ricavi tariffari al finanziamento dei servizi alla navigazione aerea prestati dall’aeronautica militare a favore del traffico civile, le cui spese non trovano attualmente copertura nell’ambito delle ordinarie risorse della stessa aeronautica, con potenziale pregiudizio della sicurezza e della capacità del sistema del trasporto aereo nazionale.

I risparmi di spesa sul bilancio dello Stato risultano pari a circa 42 milioni di euro sul capitolo 1890 del Ministero dell’economia, relativo al contratto con l’ENAV.

 


La RT mostra i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese ENAV (capitolo 1890)

 

42

 

84

 

84

 

42

 

84

 

84

 

Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[77], ha precisato che l’effetto positivo deriva dalla rideterminazione dei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia, destinati ai contratti di servizio e di programma dell’ENAV. Ciò comporta la necessità di una revisione in diminuzione degli obblighi da assumere con la sottoscrizione dei suddetti contratti, tenuto anche conto dei risparmi da conseguire per effetto del venir meno delle esenzioni, con conseguente innalzamento della corrispondente quota dei ricavi tariffari da parte dell’ente.

Il Governo ha precisato altresì che nel 2011, per far fronte agli oneri e contributi in esame posti a carico dello Stato, sono stati previsti stanziamenti sul capitolo 1890 del Ministero dell’economia pari a euro 102.173.893. Con l’entrata in vigore delle norme in esame, resterebbero a carico dello Stato soltanto gli oneri di terminale relativi ai voli esenti - previsti dal regolamento comunitario 1794/2006 – nonché gli oneri di rotta, pari complessivamente a circa 17,4 milioni di euro sulla base delle previsioni del budget ENAV 2011. Si tratta, pertanto, di un risparmio a regime stimato prudenzialmente in 84 milioni di euro annui. Per il 2012, considerato che l’entrata in vigore della disposizione è fissata al 1° luglio, l’ammontare del risparmio è stato calcolato al 50% e, dunque, pari a 42 milioni di euro.

Riguardo alla conseguibilità dei risparmi, il Governo ha fatto presente che le stime sono state valutate, oltre che sulla base dei dati storici, anche alla luce delle rassicurazioni fornite dall’ENAV nelle comunicazioni inviate al Ministero dell’economia, in cui si afferma che il settore del trasporto aereo mostra segni di ripresa (come dimostrato tra l’altro dagli studi di settore condotti da Eurocontrol e IATA), tali da far ritenere in via di superamento anche la stagione di crisi del settore.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata richiesta una conferma circa la possibilità, per l’ENAV, di garantire lo svolgimento delle attività ad esso spettanti, a fronte della riduzione degli stanziamenti pubblici prevista dal testo.


 

Articolo 4, comma 42
(Liquidazione spese processuali a favore delle PA)

 


42. Nel titolo III, capo V, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente: «Art. 152-bis. (Liquidazione di spese processuali) - Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». La disposizione di cui al presente comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 42 dell'articolo 4 introduce, dopo l’articolo 152 delle Disposizioni per l'attuazione e transitorie del codice di procedura civile, il nuovo articolo 152- bis che stabilisce che, nelle liquidazioni delle spese del giudizio (art. 91 c.p.c.) a favore delle pubbliche amministrazioni (come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, T.U. pubblico impiego), ove assistite da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20% degli onorari.

La novità consiste nell’avere stabilito espressamente, in tali ipotesi, il diritto al rimborso della P.A. delle spese processuali calcolate con il tariffario forense. Nella giurisprudenza attuale, invece, ove la pubblica amministrazione risulti vittoriosa in una causa senza essersi avvalsa di un avvocato viene riconosciuto al massimo un rimborso delle spese vive.

La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973[78].

La disposizione si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di stabilità (1° gennaio 2012).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica,in riferimento alla norma in esame, afferma che la disposizione non determina effetti per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che alla norma in esame non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica (posto che la disposizione rinvia all’applicazione della tariffa vigente per gli avvocati, ridotta del venti per cento), sono stati richiesti elementi in merito all’impatto della norma in relazione all'attuale regime delle spese per la difesa in giudizio delle pubbliche amministrazioni.


 

Articolo 4, comma 43
(R
isarcimento del danno derivante dal mancato recepimento di direttive o altri provvedimenti comunitari)

 

43. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.

 

 

Il comma 43 prevede che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace alla disciplina di cui all’articolo 2947 del codice civile – dunque al termine di prescrizione quinquennale - e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.

 

L'articolo 2947 c.c. disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e dispone, al primo comma, che tale diritto si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui il fatto si è verificato.

 

La disposizione contiene un generico rinvio all'articolo 2947 nel suo complesso ma, considerato il carattere specifico delle previsioni di cui al secondo comma (relativa all'ipotesi di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie) e di cui al terzo comma (relativa all'ipotesi in cui il fatto è considerato dalla legge come reato) del predetto articolo 2947, pare verosimile concludere nel senso che il rinvio debba intendersi come un rinvio al disposto del primo comma e, quindi, volto a prevedere esclusivamente l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale.

 

Per completezza si rammenta che sulla problematica in questione si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione che sul punto hanno affermato che "...in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non auto esecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto - anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria - allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un'idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all'adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, all'ordinario termine decennale di prescrizione" (si veda Cass. civ. Sez. Unite, 17-04-2009, n. 9147. Nello stesso senso, con alcune ulteriori precisazioni, si veda anche Cass. civ. Sez. III, 17-05-2011, n. 10813).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha lo scopo di chiarire il forte conflitto giurisprudenziale esistente in tema di risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie. Il suo valore è specificamente interpretativo; considera la responsabilità dello Stato come extracontrattuale, e, dunque, soggetta al termine prescrizionale quinquennale. Il momento dell’inizio di decorrenza del termine è, coerentemente, da considerare quello del verificarsi del fatto per il quale il mancato recepimento della direttiva ha determinato il danno.

La norma, introducendo una disposizione di carattere generale in materia di prescrizione dell’azione risarcitoria del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie, è volta sostanzialmente a ridurre l’impatto oneroso dei contenziosi in materia.

La RT non stima effetti di risparmio, in quanto gli stessi sono valutabili solo a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni tenuto conto che gli effetti di risparmio connessi alla norma potranno essere valutati - come affermato dalla relazione tecnica - solo a consuntivo.


 

Articolo 4, comma 44
(Soppressione indennità e rimborsi per trasferimento
di dipendenti pubblici)

 

44. Le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi. L'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.

Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

 

 

Il comma 44 sopprime alcune indennità e rimborsi in relazione al trasferimento dei dipendenti statali, ad esclusione del personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico.

 

In particolare:

§      vengono soppresse le indennità ed i rimborsi previsti dagli articoli 18, 19, 20 e 24 della L. 18 dicembre 1973, n. 836[79]. I richiamati articoli regolamentano l’erogazione, rispettivamente, dell’indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio; del rimborso delle spese di viaggio; il rimborso delle spese per il trasporto di mobili e masserizie; l'indennità per il trasporto di mobili da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso Comune;

§      viene disposto che l'indennità di prima sistemazione, di cui all’articolo 21 della stessa L. 836/1973, sia dovuta solamente nel caso in cui ci sia un effettivo mutamento della residenza del dipendente, a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.

 

La disposizione, contestualmente, provvede a sopprimere le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

Si segnala, al riguardo, che mentre il testo del comma in esame e la relazione illustrativa (A.S. 2968) al provvedimento affermano che le disposizioni in esame trovano applicazione nei confronti dei soli dipendenti statali, la relazione tecnica intende come personale interessato quello appartenente alle pubbliche amministrazioni, ampliando con ciò l’ambito soggettivo di riferimento.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione sopprime tutte le indennità ed i compensi connessi al trasferimento d’autorità per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni[80]. In particolare viene soppressa: l’indennità di trasferta per il tempo impiegato per il viaggio; il rimborso delle spese sostenute per il viaggio; il rimborso per le spese per il trasporto di mobili e masserizie. In relazione alla specificità dei comparti è stato escluso dall’applicazione della norma il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Gli effetti economici della norma sono rilevabili solo a consuntivo, in relazione agli avvicendamenti del personale. La RT evidenzia, comunque, che per il personale in regime di contratto privatizzato il fenomeno ha una rilevanza finanziaria contenuta, mentre ha un’incidenza più significativa per la carriera prefettizia e di magistratura.

 

Nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato - pur rilevando la natura virtuosa della disposizione in riferimento - sono stati richiesti ulteriori elementi di sintesi circa la spesa annuale attualmente sostenuta dalle amministrazioni statali per l'attuazione degli istituti di cui agli articoli 19, 20, 21 e 24 della legge n. 836/1973, fornendo il dettaglio degli importi complessivamente gravanti su ciascuna amministrazione o, al più, per comparti omogenei di spesa appartenenti al settore statale. Sul punto, il Governo ha fatto presente che, in relazione ai dati richiesti, l’importo complessivo per i trasferimenti comprende anche altre voci di spesa. Pertanto l'enucleazione della spesa relativa agli istituti soppressi dagli articoli indicati risulta difficilmente effettuabile. Conseguentemente, i relativi risparmi potranno essere quantificati solo a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni, considerato quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura al Senato.


 

Articolo 4, comma 45
(Concorsi di dirigenti pubblici)

 

45. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.

 

 

Il comma 45 istituisce un diritto di segreteria (di importo compreso tra 10 e 15 euro, determinato nel bando), quale contributo per sostenere le spese delle procedure concorsuali, da parte dei partecipanti a concorsi di reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione di Regioni, Province autonome ed enti locali (nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale di loro competenza).

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione in esame non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.


 

Articolo 4, comma 46
(Pagamento diretto di canoni di locazioni dovuti
da amministrazioni statali)

 

46. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò già non avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni statali, nonché di censi, canoni, livelli ed altri oneri, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità di trasferimento alle amministrazioni interessate delle relative risorse finanziarie ed il subentro delle stesse alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.

 

 

Il comma 46 dell’articolo 4 reca una disposizione finalizzata a semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò non già avvenga, dei canoni di locazione, censi, canoni, livelli ed altri oneri dovuti da parte delle amministrazioni statali.

A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell’economia e finanze, di natura non regolamentare, siano stabiliti i tempi e le modalità per il trasferimento alle amministrazioni interessate delle relative risorse finanziarie, nonché il subentro delle stesse amministrazioni alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.

La clausola di “decreto di natura non regolamentare" riferita all'emanando decreto esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400[81], che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.


 

Articolo 4, comma 47
(Potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria)

 

47. All'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza».

 

 

Il comma 47 dell’articolo 4 – aggiungendo un periodo alla fine dell’articolo 67, comma 1 del decreto legge n. 112 del 2008[82] -prevedela destinazione, dal 2012, di una quota non inferiore al 10 per cento di specifiche risorse al potenziamento ed alla copertura degli oneri indifferibili dell’Amministrazione economica-finanziaria, esclusi quelli di personale.

 

Si tratta delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79[83], ovvero di quella quota – individuata con decreto ministeriale - delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato e sulla base dei risparmi di spesa per interessi, destinata al potenziamento dell’Amministrazione e all’alimentazione di appositi fondi per il personale in servizio presso gli Uffici adibiti alle suddette attività, i quali abbiano conseguito gli obiettivi di produttività.

Il comma 1 del citato articolo 67 del D. L. 112 del 2008 ha previsto una decurtazione del 10 per cento delle predette risorse determinate per l'anno 2007, destinandole al fondo di assistenza per i finanzieri.

 

La norma, pertanto, riduce di almeno il 10 per cento le risorse destinate ai sensi del citato articolo 12 ad incentivare il personale dell'Amministrazione economica e finanziaria, destinando tale quota al potenziamento ed alla copertura degli oneri indifferibili della stessa Amministrazione.

Si rimanda infine ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per il riparto delle suddette risorse tra le diverse strutture dell'Amministrazione, incluso il Corpo della guardia di finanza.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a ridurre di una quota non inferiore al 10 per cento le risorse destinate all’incentivazione del personale dell’amministrazione economico-finanziaria, ai sensi dell’articolo 12, del D.L. n. 79/1997, per finalizzarla al potenziamento e alla copertura degli oneri indifferibili della medesima amministrazione. La RT precisa che le citate somme potranno essere verificate solo a consuntivo, in quanto le risorse da destinare ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.L. 79/1997 sono rese disponibili solo a seguito di accertamento delle entrate a chiusura dell’esercizio finanziario, sulla base delle percentuali determinate annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.


 

Articolo 4, commi 48 e 49
(Personale assegnato temporaneamente alle
Autorità amministrative indipendenti)

 


48. Al personale delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità amministrative indipendenti, non possono essere erogati, da parte delle predette Autorità, indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli.

49. Le disposizioni di cui al comma 48 si applicano anche alle indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati già in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge; le clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità amministrative indipendenti di cui al comma 56 sono disapplicate.


 

 

Il comma 48 prevede il divieto, per le Autorità amministrative indipendenti, così come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196[84], di erogare indennità, compensi o altri emolumenti al personale delle pubbliche amministrazioni, individuate dallo stesso ISTAT, in posizione di comando, distacco - o analoga posizione - presso le richiamate Autorità, al fine di operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato percepito dal personale di ruolo delle stesse Autorità.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 3, della L. 196/2009 ha disposto che la ricognizione degli enti e degli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT è operata annualmente dallo stesso Istituto con proprio provvedimento e pubblicata nella G.U. entro il 30 settembre di ogni anno.

In particolare, il Comunicato ISTAT 24 luglio 2010[85] ha elencato come Autorità amministrative indipendenti:

-        l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

-        l’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

-        l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

-        l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

-        l’Autorità per l'energia elettrica e il gas;

-        la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

-        il Garante per la protezione dei dati personali.

Il successivo Comunicato ISTAT del 30 settembre 2011[86] ha aggiunto al richiamato elenco l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR, e la Commissione indipendente valutazione, trasparenza P.A. - CIVIT

 

Ai sensi del successivo comma 49, le richiamate disposizioni trovano applicazione anche per le indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, già in godimento alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Allo stesso tempo, si stabilisce la disapplicazione delle clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità precedentemente citate.

 

E' quanto le Autorità, in ragione della loro autonomia e contabile, potrebbero disporre, ed il comma 48 vieta. Il comma 49 lo ribadisce prevedendo la disapplicazione di clausole difformi che siano recate da regolamenti o atti interni delle Autorità, insieme specificando che il divieto investa ogni indennità, compenso o comunque denominato emolumento, anche già in godimento.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che leAutorità indipendenti, in genere, possono prevedere a favore dei comandati l’attribuzione di specifiche indennità aventi carattere fisso, con la finalità di operare una sorta di perequazione rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato percepito dal personale di ruolo. Tali previsioni risultano estranee alla disciplina generale dell’istituto del comando, che incide sulla misura dell’accessorio percepito, in virtù del cambiamento delle funzioni svolte dal dipendente in posizione di prestito. Il comando, infatti, non potrebbe determinare una modifica del trattamento fondamentale percepito dal dipendente, che resta quello previsto per l’amministrazione di appartenenza, essendo ricollegato all’inquadramento nei ruoli.

La RT conclude che la disposizione determina un contenimento della spesa i cui effetti potranno essere verificati solo a consuntivo.

 

Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, sono stati richiesti elementi di valutazione circa la platea delle unità attualmente interessate da posizioni di distacco, comando, fuori ruolo o altre posizioni di prestito presso le Autorità, nonché in merito ai relativi trattamenti economici indennitari che risulterebbero non più dovuti sulla base alla norma in esame. Sono stati, inoltre, chiesti ragguagli in merito alla circostanza che il divieto sancito riguardi tutti i dipendenti delle P A, intendendo per tali gli enti rientranti nella definizione datane a fini di contabilità nazionale e non quella di cui all'articolo 1, comma 2, della D.Lgs. 165/2001 (TUIP).

Al riguardo il Governo ha evidenziato che, in considerazione dello speciale status di autonomia e indipendenza delle amministrazioni in argomento, la platea di soggetti interessati non può che essere stimata in via del tutto approssimativa. In ogni caso si è ritenuto ragionevole ipotizzare che il personale in posizione di prestito ammonti a circa un centinaio di unità appartenenti alle varie qualifiche. In relazione alle modalità di applicazione della norma, è stato fatto presente che il divieto di erogare indennità perequative del trattamento economico fondamentale andrà applicato a tutti i dipendenti del settore pubblico allargato in posizione di prestito presso le Autorità amministrative indipendenti, e che i relativi risparmi andranno quantificati esclusivamente a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni, alla luce di quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura al Senato.


 

Articolo 4, comma 50
(Finanziamento del servizio postale universale)

 

50. Al comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono aggiunte le seguenti: «, il cui onere non potrà essere superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

 

 

L’articolo 4, comma 50,introdotto durante l’esame parlamentare, modifica l’articolo 53, comma 3, della legge n. 449/1997, in materia di finanziamento del servizio postale universale.

Tale comma prevede che lo Stato riconosca a Poste italiane un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali, il cui importo viene determinato nel contratto di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge n. 662/1996.

Il comma 50 aggiunge un inciso, con il quale si pone un limite massimo all’onere derivante dal predetto finanziamento, che non potrà superare i 321,6 milioni di euro per il 2012, i 351,6 milioni per il 2013, i 291,6 milioni a decorrere dal 2014. Gli effetti sul bilancio dello Stato (cap. 1502/Economia) sono indicati in una riduzione di 30 milioni nel 2012 e di 60 milioni nel 2014.

 

Ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 261/1999, l'onere per la fornitura del servizio postale universale è finanziato, in primo luogo, attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il servizio è inoltre finanziato da un fondo di compensazione, previsto dall’art. 10 dello stesso D.Lgs. n. 261, che viene alimentato dai fornitori di servizi postali che siano titolari di licenze individuali e di autorizzazione generale. Il contratto di programma è regolato dall’art. 8 del decreto legge n. 487/1993, convertito dalla legge n. 71/1994, che prevede che sullo schema di contratto sia acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede la rideterminazione a decorrere dal 2012 delle risorse iscritte in bilancio nel capitolo 1502/MEF (“Somma da erogare alle Poste italiane SpA per i servizi offerti in convenzione allo Stato, inclusi i rimborsi editoriali e quelli connessi con il servizio universale nel settore dei recapiti postali”).

Di conseguenza il contratto di programma con Poste italiane SpA, in corso di definizione, dovrà risultare coerente con il nuovo quadro contabile e con la direttiva 2008/6/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. A tal fine le risorse iscritte sul predetto capitolo vengono rideterminate per l’anno 2012, con corrispondente compensazione – per 50 milioni di euro – a valere sul capitolo 2175/MEF (“Fondo da ripartire costituito dagli importi dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti”), relativo a spese rimodulabili.

Pertanto, a seguito delle predette modifiche, per l’anno 2012 lo stanziamento del capitolo 1502 si attesterà a 321,6 milioni, rispetto ai 351,6 milioni previsti a legislazione vigente.

 

Si segnala che con un emendamento approvato dal Senato in prima lettura[87] è stato modificato l’elenco 1 allegato all’articolo 3 della legge di stabilità, riguardante la riduzione delle spese rimodulabili. In particolare, con riferimento al Ministero dell’economia, oltre ad una diversa composizione delle singole voci di spesa, il nuovo elenco evidenzia un ridimensionamento dei tagli per complessivi 93,7 milioni nel 2012, 51,4 milioni nel 2013 e 150,3 milioni nel 2014. Conseguentemente, sono stati rideterminati i totali delle riduzioni contenute nell’elenco 1. Secondo la relazione tecnica allegata all’emendamento, i minori risparmi derivanti dalle spese rimodulabili di cui all’elenco 1 trovano compensazione nelle riduzioni di spesa di cui all’articolo 4, commi 50 e 51:

 

Elenco 1

Variazioni MEF

(milioni di euro)

SNF

2012

2013

2014

Elenco 1 - Minori risparmi

- 93,7

- 51,4

- 150,3

Compensazione

-           Art 4, comma 50

-           Art 4, comma 51

 

30

63,7

 

-

51,4

 

60

90,3

 

Si segnala inoltre che una delle modifiche apportate, nel corso dell’esame parlamentare, all’elenco 1 allegato all’articolo 3 (riduzione di spese rimodulabili dei Ministeri) riguarda la voce del MEF “Servizi postali e telefonici”, i cui importi riferiti al testo iniziale sono stati ridotti (determinando quindi un minore risparmio da ascrivere a questa voce delle spese rimodulabili) come segue:

(milioni di euro – importi arrotondati)

Elenco 1

Variazioni MEF

Comunicazioni – Servizi postali e telefonici

 

2012

2013

2014

Testo iniziale – S. 2968

87

5,8

64,6

Testo legge 183/2011

7

5,8

4,6

Differenza (= risparmi spese rimodulabili) per la voce Comunicazioni – Servizi postali e telefonici

80

0

60

 

La relazione tecnica riferita all’articolo 3 afferma che il complesso delle variazioni intervenute sulle spese rimodulabili e non rimodulabili nel corso dell’esame parlamentare riflette non solo le modifiche approvate al testo, ma anche gli esiti di un esame più approfondito degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle variazioni proposte dai Ministeri, che ha portato, in alcuni casi, ad una diversa quantificazione degli stessi, senza tuttavia incidere sul raggiungimento dell’obiettivo complessivo. Con particolare riferimento al Ministero dell’economia, la RT precisa che per alcune missioni di spesa si sono rese necessarie modifiche di carattere tecnico per tenere conto delle riduzioni che richiedono l’introduzione di interventi normativi da inserire all’articolo 4: si tratta, quindi, di una mera riallocazione delle riduzioni di spesa tra l’elenco 1 e l’articolo 4, dalla quale non derivano effetti sui saldi.

 

Non è chiaro se ed in quale misura le variazioni indicate nell’elenco 1 alla voce “Comunicazioni – Servizi postali e telefonici” vadano messe in rapporto anche alla norma in esame.

Si segnala infine che, a seguito dell’approvazione di emendamento nel corso dell’esame in prima lettura[88], il Senato ha introdotto nel testo della legge in esame una disposizione (articolo 33, comma 31) con la quale viene approvato il contratto di programma 2009-2011 fra Poste italiane SpA e il Ministero dello sviluppo economico, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. La disposizione prevede, inoltre, che ai relativi oneri si faccia fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si è osservato che la disposizione rientra in un insieme di norme[89] con le quali sono stati rimodulati gli interventi di risparmio sulla spesa dei Ministeri da effettuare in attuazione del D.L. 98/2011 e del D.L. 138/2011. Tali rimodulazioni avvengono, secondo la relazione tecnica, ad invarianza di saldi rispetto alle previsioni inserite nel testo originario del disegno di legge. Con riferimento alla norma in esame è stato tuttavia richiesto di chiarire:

§       in base a quali elementi si sia ritenuta necessaria una compensazione[90], considerato che la disposizione in esame sembrerebbe finalizzata ad ottenere risparmi rispetto alla spesa prevista a legislazione vigente (cfr. quanto affermato dalla relazione tecnica, con riferimento sia al testo definitivo sia alle variazioni intervenute nei tagli delle spese rimodulabili)[91];

§       con quali modalità la variazione di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo dei conti dormienti, sia stata contabilizzata ed evidenziata nell’apposito elenco allegato al testo (elenco che riporta le modifiche al testo originario del disegno di legge).

E’ stata inoltre segnalata la necessità di acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione del corrispettivo dovuto dallo Stato, atteso che il bilancio a legislazione vigente[92] indica una previsione di spesa pari a 351,6 milioni a decorrere dal 2012 (previsione che a decorrere dal 2014 sarà ridotta – in base al testo in esame – di circa il 17% rispetto agli importi attuali).

Si ricorda in proposito che, con riferimento ai costi sostenuti dallo Stato per il parziale finanziamento del servizio universale, la relazione tecnica riferita al D.Lgs. 58/2011 (Completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità europea) ha dato conto di una tendenziale riduzione della spesa, per una serie di fattori quali le manovre tariffarie, la fuoriuscita della pubblicità diretta dall’area dei prodotti universali, l’incremento del Fondo di compensazione per il servizio universale, che viene ora alimentato da tutti gli operatori del settore postale. Il rimborso statale, insieme con il Fondo di compensazione e la riserva di quote di traffico postale, rientra tuttavia fra i mezzi finanziari volti a consentire l’espletamento del servizio universale.

È stata altresì richiesta una valutazione circa i possibili effetti della predetta riduzione sulla redditività di Poste italiane SpA (attuale fornitore del servizio universale), tenuto conto che il Ministero dell’economia e la Cassa depositi e prestiti detengono l’intera partecipazione azionaria della società[93]. In particolare, una variazione di tale rimborso potrebbe riflettersi sul bilancio dello Stato, in quanto quest’ultimo partecipa agli utili della società Poste Italiane.

Riguardo, infine, all’ulteriore integrazione apportata al testo con l’articolo 33, comma 31, si rinvia a quanto osservato nella scheda dedicata a tale norma.


 

Articolo 4, comma 51
(Riduzione autorizzazioni legislative di spesa)

 

51. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per gli importi ivi indicati.

 

 

Il comma 51 riduce le risorse disponibili relative agli interventi recati dalle autorizzazioni legislative di spesa indicate nell’elenco 2, allegato alla legge. Tali interventi riguardano, sostanzialmente, alcune calamità naturali.

Si riporta , pertanto, l’elenco 2, con i provvedimenti legislativi ivi indicati e le relative riduzioni per il triennio 2012-2014:

(in euro)

Provvedimento legislativo

2012

2013

2014

L. 102/1990, art. 13, comma 1: Fondo ordinario per la finanza locale per la ricostruzione della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como

 

 

38.960.000

D.L. 6/1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

13.097.257

10.832.306

 

D.L. 328/1994, art. 4: alluvioni 1993 (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Toscana, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia)

40.103.116

33.167.952

40.103.116

D.L. 691/1994, art. 6, comma 1: alluvioni 1994 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana)

1.500.000

827.067

1.200.000

D.L. 269/2003, art. 5: trasformazione in S.p.a di Cassa depositi e prestiti

8.000.000

6.616.534

8.000.000

D.L. 269/2003, articolo 29, comma 1: risorse per provvedere alla spesa per canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici.

1.000.000

 

2.000.000

 

La relazione tecnica al maxiemendamento che ha introdotto, nel corso dell’esame parlamentare al Senato, la disposizione in commento, afferma che essa prevede l’introduzione di un nuovo elenco di interventi correttivi, da aggiungere a quelli indicati dall’articolo 4 della legge, relativi allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle Finanze, concernenti stanziamenti destinati a finanziare operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti, non ancora utilizzati, nonché canoni di locazione di immobili pubblici con conseguente razionalizzazione degli spazi in uso.

 

Non è chiaro il riferimento all’articolo 5 della legge n. 269/2003, citato nell’elenco 2, in quanto tale norma non reca alcuna autorizzazione legislativa di spesa, bensì la disciplina della trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.

 

La relazione tecnica rileva che la norma prevede l’introduzione di un nuovo elenco di interventi correttivi, da aggiungere a quelli indicati dall’articolo 4, relativi allo stato di previsione del Ministero dell’economia. Complessivamente si determinano risparmi di spesa per 63,7 milioni nel 2012, 51,4 milioni nel 2013 e 90,3 milioni nel 2014, che intervengono a parziale compensazione dei minori tagli di spese rimodulabili previsti per tale Ministero dal nuovo elenco 1 (cfr scheda relativa all’articolo 3).

La RT precisa che si tratta di stanziamenti destinati a finanziare operazioni con la Cassa depositi e prestiti non ancora utilizzati, nonché canoni di locazione di immobili pubblici, con conseguente razionalizzazione degli spazi in uso.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata la necessità di acquisire gli elementi posti alla base della quantificazione dei suddetti risparmi, nonché indicazioni in merito alla ricaduta in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Inoltre, al fine di escludere la possibilità del ripresentarsi di oneri in successivi esercizi, è stato chiesto di chiarire se si tratti di risorse a fronte di mutui non ancora attivati, che pertanto possono essere mandate in economia.


 

Articolo 4, commi 52 e 53
(Istituto per lo Sviluppo agroalimentare)

 

52. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi dal 53 al 55.

53. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.

 

 

Il comma 52 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 53 a 55 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

 

Il comma 53 prevede che l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) sia autorizzato a versare all’entrata del bilancio dello Stato, 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.

La società, che opera come finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agroalimentare, è stata istituita nell’ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia. Interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ISA promuove progetti di sviluppo agroindustriale, può assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell’agro-alimentare, e può prestare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

Con il decreto legge n. 35/2005, sono state disciplinate l’attività e il funzionamento di ISA (art. 10-ter) in particolare configurando un ruolo specifico per l’Istituto in merito alla “valutazione, ammissione e gestione” dei contratti di filiera e dei contratti di programma nei quali siano presenti iniziative specifiche per il settore agricolo e agroalimentare. In entrambi i casi sono rimaste comunque ferme le competenze attribuite al CIPE relativamente alla “approvazione” di entrambi gli strumenti della programmazione negoziata. La norma (comma 9 dell’art. 10-ter) aveva quindi autorizzato il dicastero agricolo ad acquistare dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.A. le partecipazioni da entrambi possedute in ISA e loro attribuite nelle misura rispettivamente del 60% e del 40% all’atto della costituzione della società.

Successivamente l’art. 10-ter del D.L. n. 203/2005 ha disposto il trasferimento di talune risorse dalla società per azioni Sviluppo Italia Spa alla società ISA. In particolare era stato disposto che (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), in coerenza con la Relazione 2004 predisposta da Sviluppo Italia ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, fosse trasferito il seguente patrimonio:

-        il credito risultante dal finanziamento ad ISA S.p.A. erogato da Sviluppo Italia SpA il 4 aprile 2005, pari a euro 200 milioni di euro (co. 1, lett. a));

-        le partecipazioni acquisite sia dalla ex-RIBS S.p.A. (era la holding finanziaria pubblica che operava nel settore agroalimentare)[94] sia da Sviluppo Italia S.p.A., nonché i relativi crediti derivanti dai finanziamenti erogati (co. 1, lett. b) e c));

-        le disponibilità liquide ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), pari a 50 milioni di euro (co. 1, lett. d));

-        il debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto dalla ex-RIBS per gli interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 423/1998, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato (co. 1, lett. e)).

Di conseguenza, ad ISA erano trasferiti gli impegni già assunti da Sviluppo Italia anche relativamente ad iniziative non ancora attuate (co. 2, lett. a)) e le competenze relative agli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90/2000, che aveva definito criteri e modalità d’intervento di Sviluppo Italia a seguito dell’incorporazione di RIBS (co. 2, lett. b)). Coerentemente con l’attribuzione ad ISA dei compiti ex RIBS, l’abrogazione poi disposta dal comma 9 dell’art. 10-ter sottraeva le risorse finanziarie di cui alla citata delibera n. 90 dal novero delle risorse da trasferire ad Ismea.

In conseguenza dell’estensione delle proprie competenze, la società ISA è stata anche chiamata a fornire il proprio supporto tecnico al Ministero, in merito ai progetti di riconversione presentati dalle imprese saccarifere per gli impianti industriali dove la produzione di zucchero era destinata a cessare (D.L. n. 2/2006, articolo 2. co. 3).

L’art. 28 co. 1-bis del D.L. n. 248/2007 (come modificato dall’art. 4-septies del D.L. n. 78/2009, cd legge Tremonti-ter) ha anche stabilito che all’Istituto sviluppo agroalimentare venisse versato (dal Fondo strategico per il Paese) l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 130 milioni di euro per l’anno 2010, sottoponendo il predetto importo al vincolo di destinazione territoriale dell’85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord. La medesima norma ha altresì autorizzato ISA ad acquisire per incorporazione, entro il 30 giugno 2008 ed a costo zero, la società Buonitalia S.p.A. con le risorse alla stessa attribuite a suo tempo dall’art. 10 comma 10 del D.L. n. 35/2005.

Profili finanziari (Art. 4, comma 53)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che i versamenti previsti dal testo appaiono compatibili, sotto il profilo operativo, con l’assetto di bilancio dell’Istituto per lo sviluppo agroalimentare e con il perseguimento – sia pure in forma ridotta – degli obiettivi di sostegno al settore agroalimentare.

Gli effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica sono i seguenti:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

Denominazione

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.a.

32,40

9,20

9,20

32,40

9,20

9,20

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi.


 

Articolo 4, comma 54
(Riduzioni di spesa per personale operaio presso il
Corpo forestale dello Stato)

 

54. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010, di riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ridotta per l'anno 2012 di euro 1.570.659.

 

 

Il comma 54 riduce di euro 1.570.659 la spesa autorizzata per il 2012 dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010, che ha destinato 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, all’assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato.

Il D.P.C.M. 19 marzo 2010 è stato emanato in attuazione di quanto previsto dal comma 250 dell’art. 2 della legge finanziaria per il 2010 (Legge n. 191/2009) che ha disciplinato le modalità di utilizzo del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia e finanze. Più in particolare, è stato previsto che a tale Fondo affluiscano le risorse derivanti dal c.d. scudo fiscale (art. 13-bis, co 8, del D.L. n.78/2009), come integrate dalle entrate derivanti dal recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese esercenti servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico (art. 19 del D.L. n. 135/2009). La destinazione delle disponibilità del Fondo - negli importi di 2.214 milioni di euro nel 2010, di 213 milioni nel 2011 e di 160 milioni nel 2012 – è indicata nell’elenco 1, allegato alla legge finanziaria 2010. 181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2010 sono destinati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, e sono stati ripartiti dall’articolo 2 del DPCM 19/3/2010. Il comma 8 di tale articolo ha previsto che venga disposto l’utilizzo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 3 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, secondo il quale è possibile ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato per la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al fine di fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta.

Si fa presente che nella risposta all'interrogazione n. 5-04855 (a firma del deputato Bordo, sull'utilizzo di operai a tempo determinato del Corpo forestale dello Stato), resa nella XIII Commissione della Camera dei deputati dal sottosegretario Rosso il 12 ottobre 2011, si apprende che "per l'anno in corso sono disponibili solo 1.414.223,33 euro (...) Le ridotte risorse finanziarie, pertanto, non hanno consentito di procedere alla riassunzione dei 181 operai a tempo determinato (OTD) impiegati nel 2010, ma solo di 81 unità per un periodo massimo di sei mesi". Nella stessa occasione il Governo ha ricordato che "il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha disposto che le Pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 2011, possono assumere personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009": tale disposizione ha comportato che la riduzione degli OTD - da utilizzare, nell'ambito delle funzioni del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi della legge n. 124 del 1985 - "è stata più consistente negli Uffici che dispongono, a seguito della procedura di stabilizzazione conclusasi nel mese di ottobre 2008, di un più elevato numero di operai a tempo indeterminato (OTI), con forte prevalenza negli Uffici posti nel centro-sud”.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica precisa che, per effetto della riduzione della spesa in esame, le risorse residue destinate alla finalità di assunzione di operai a tempo determinato nel 2012 ammontano 1.429.341 euro.

Infatti, la disposizione riduce di 1.570.659 euro nel 2012 la spesa autorizzata dall’articolo 2, comma 8, del DPR 19 marzo 2010, di riparto delle risorse di cui all’articolo 2, comma 250, della legge n. 191/2009, che ha destinato 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 all’assunzione di personale operaio a tempo determinato del corpo forestale dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi.


 

Articolo 4, comma 55
(Riduzione sgravi contributi nel settore della pesca)

 

55. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

 

 

Il comma 55 riduce in modo permanente la misura degli sgravi contributivi e previdenziali stabiliti dal D.L. n. 457/97, art. 6, per la gente di mare. Tale norma dispone l’esonero totale dai contributi dovuti per i dipendenti imbarcati posti a carico sia delle imprese armatrici che dello stesso personale imbarcato. Il beneficio potrà essere goduto entro il limite del 60% per il 2012, e del 70% a decorrere dal 2013.

Il precedente comma 52, tuttavia, dispone che la riduzione dello sgravio contributivo concorra al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Peraltro, la relazione tecnica sottolinea che la norma si rende necessaria per conseguire (unitamente alla riduzione disposta con il comma 53) gli obiettivi di risparmio fissati dal D.P.C.M. 28 settembre 2011 per il MIPAF, traducendosi in una riduzione degli stanziamenti del cap. 1485 (sgravi per alcune tipologie di imprese che esercitano la pesca).

Da quanto sopra si evince che la riduzione degli sgravi sarebbe limitata al solo settore della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari per il quale è intervenuta la L. n. 203/2008 Finanziaria 2009, articolo 2, comma 2 che ha esteso, nel limite dell’80 per cento, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del menzionato D.L. n. 457/97 al settore della piccola pesca e della pesca[95]. Tale limite sarebbe ora oggetto della riduzione.

Va tuttavia posto in evidenza che l’attuale redazione del comma 55 sembrerebbe essere diretta a tutte le imprese armatrici, per le quali sarebbe stabilita una riduzione degli sgravi dei quali attualmente beneficiano.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione è volta a ridurre, per il 2012, dall’80 per cento al 60 per cento ed al 70 per cento a decorrere dal 2013 il limite degli sgravi contributivi previsti, da ultimo, dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 203/2008 in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Ciò in conseguenza del taglio di 10 milioni di euro nel 2012 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, operato, nell’ambito dell’attuale manovra finanziaria, sul capitolo di bilancio 1485 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

In conseguenza della disposizione, gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono i seguenti:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

Denominazione

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca

10

6

6

10

6

6

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi, dal momento che gli effetti della disposizione appaiono coerenti con gli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente.

Infatti, come anche risulta dalla documentazione trasmessa dal Governo, lo stanziamento del capitolo n. 1485 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ammonta a legislazione vigente a 44.153.000 euro, che corrispondono alla concessione degli sgravi contributivi in esame nel limite dell’80 per cento. Applicando, pertanto, la riduzione percentuale prevista dalla disposizione in esame le minori spese sono pari a 10 milioni di euro nel 2012 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.


 

Articolo 4, commi 56 e 57
(Riduzione oneri per le consistenze dei volontari del
Corpo delle capitanerie di porto)

 

56. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi dal 57 al 64.

57. A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093.

 

 

Il comma 56 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 57 a 64 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle Infrastruttura e dei Trasporti, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

 

Il comma 57 riduce, a decorrere dall’anno 2012, gli oneri per la rafferma in servizio dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, realizzando risparmi pari a euro 7.053.093.

 

Nell’ambito del processo di professionalizzazione del personale di truppa delle Forze armate, l’articolo 2217 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010)[96] dispone che, fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 815, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall’articolo 585; tale articolo prevede, per il 2012, una spesa di euro 75.022.475,62 ora ridotta, dal presente comma, di 7.053.093.

Profili finanziari (Art. 4, comma 57)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla delle norma attuativa disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica evidenzia, per ciascun esercizio del triennio 2012-2014, effetti di risparmio pari a 7 milioni di euro sul saldo netto da finanziare e a 3,5 milioni di euro sull’indebitamento netto.

La RT, in particolare, evidenzia che l’articolo 585 del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) prevede che gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto restino a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ne individua l’entità. In particolare, tali consistenze, a norma dell’art. 2217 del citato decreto legislativo, sono determinate annualmente, fino al 31 dicembre 2015, con apposito decreto del Ministro della difesa.

Inoltre, la RT evidenzia che l'articolo 954 del Codice dell'ordinamento militare prevede che i volontari in ferma prefissata di un anno possano essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

Ciò premesso, quantificando, mediante il decreto interministeriale di cui all'articolo 2217 sopra richiamato, le consistenze annuali di ciascuna categoria dei volontari di truppa, a decorrere dall'anno 2012, in modo da non concedere il predetto periodo di rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di un anno, il Corpo delle capitanerie di porto potrà realizzare risparmi strutturali di spesa pari a euro 7.052.093, come raffigurato nella tabella seguente:

 

(euro)

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Competenze accessorie

Costo unitario

Riduzione consistenza (unità)

Riduzione totale oneri

VFP 1 raffermati

13.868,21

5.323,00

4.315,77

23.506,98

300

7.052.093

 

Nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato, al fine di verificare l’effettività dei risparmi ascritti alla norma, è stato chiesto di valutare la possibilità di inserire nel dettato normativo la riduzione annuale delle consistenze dei volontari di truppa così come prospettato nella RT. Sul punto il Governo ha evidenziato che, secondo quanto riportato dal D.Lgs. 66/2010, le dotazioni organiche complessive e le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con apposito decreto del Ministro della difesa[97], secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall'articolo 585. Pertanto, non si è ritenuto necessario quantificare nella norma in esame la riduzione annuale e si è rinviata la determinazione delle consistenze al predetto decreto.

E’ stato, inoltre, precisato che la valutazione di inserire nel dettato normativo la riduzione annuale delle consistenze dei volontari in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto, seppur valutata, non è stata ritenuta praticabile in quanto l'articolo 585 del D.Lgs. 66/2010 non tratta di consistenze del personale, ma degli oneri relativi.

Il Governo ha comunque confermato la riduzione delle rafferme annuali di 300 unità ed il fatto che la norma assicura una riduzione di spesa "strutturale" a decorrere dal 2012.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni, alla luce di quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento presso il Senato.


 

Articolo 4, comma 58
(Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali
di politica economica (FISPE))

 

58. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 52 milioni di euro per l'anno 2012.

 

 

Il comma 58 riduce di 52 milioni di euro, per l’anno 2012, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Si ricorda che il comma 4 dell’articolo 33 riduce la dotazione del predetto Fondo di 4.799 milioni di euro per l'anno 2012 ai fini della copertura delle maggiori spese autorizzate dalla medesima legge di stabilità.

 

L’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004[98] ha istituito il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075/Economia, missione 1 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, programma 1.7 “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”).

Visto il suo utilizzo flessibile, il Fondo è stato oggetto di numerosi interventi normativi, i quali hanno apportato variazioni in aumento e in diminuzione dei relativi stanziamenti. Da ultimo, sono intervenuti sulla dotazione del Fondo i due decreti legge di manovra. In particolare, l'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 98/2011[99] ha disposto un incremento della dotazione del fondo di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.850 milioni per l'anno 2012, destinando le risorse finanziarie per l’anno 2012 all’attuazione della manovra di bilancio relativa all’anno medesimo. L’articolo 1, comma 125, del decreto-legge 138/2011[100] ha ulteriormente incrementato il Fondo di 2.000 milioni di euro per il 2012.

 

Si ricorda che Il comma 4 del successivo articolo 33 riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 4.798 milioni di euro per l'anno 2012 ai fini della copertura delle maggiori spese autorizzate dal provvedimento stesso.

Nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 la dotazione di competenza del FISPE risultava pari a 5.050,7 milioni di euro per il 2012, a 60,4 milioni per il 2013 e a 256,5 milioni per il 2014.

Per effetto delle riduzioni disposte dal presente comma 58 e dall’articolo 33, comma 4, nel bilancio per il 2012 lo stanziamento del FISPE ammonta a 44,8 milioni per il 2012, a 49,3 milioni per il 2013 e a 43,8 milioni per il 2014.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnicanon considera la norma in esame

Nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato, è stato chiesto di chiarire se la riduzione di spesa prevista dalla norma possa pregiudicare le finalizzazioni previste dal Fondo a legislazione vigente. In proposito il Governo ha affermato che nell'ambito delle risorse iscritte sul cap. 3075/MEF, relativo al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 risultano sufficienti disponibilità finanziarie.

 

In merito ai profili di quantificazione è stato richiesto un chiarimento in merito alla classificazione della riduzione in esame fra le spese rimodulabili o non rimodulabili.

Come in precedenza segnalato, gli articoli 3 e 4 danno attuazione a riduzioni delle spese dei Ministeri già scontate nei tendenziali a legislazione vigente ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento, ai sensi del decreto legge n. 98/2011 e del decreto legge n. 138/2011.

La tabella “Riduzione delle spese dei Ministeri” allegata alla relazione tecnica (articolo 3) indica, per l’anno 2012, due riduzioni del Fondo, alle rubriche relative al Ministero dell’economia[101] e al Ministero dell’interno[102], per un importo complessivo di 52 milioni di euro. L’entità di tale riduzione coincide con quella autorizzata ai sensi dell’articolo 4, comma 64, in esame. Da ciò sembrerebbe potersi desumere che tale riduzione (52 milioni) riguarda spese classificate come non rimodulabili. Per gli anni 2013 e 2014, invece, la medesima tabella indica riduzioni pari a 50 milioni per ciascun esercizio, incluse nella sola rubrica del Ministero dell’interno. Tali importi, tuttavia, non vengono autorizzati dall’articolo 4 e sembrerebbero quindi essere inclusi nella tabella in quanto spese rimodulabili.

Poiché il capitolo 3075, relativo al Fondo ISPE, è classificato in bilancio come spesa rimodulabile, andrebbe chiarito in base a quali criteri la riduzione di 52 milioni nel 2012 sia stata inclusa nella norma (articolo 4) che riguarda le spese non rimodulabili.

SI ricorda che ulteriori riduzioni del medesimo Fondo ISPE sono previste dall’articolo 3[103] del testo in esame (in attuazione delle norme del decreto legge n. 98/2011 e del decreto legge n. 138/2011 che hanno disposto la riduzione delle spese dei Ministeri) e dall’articolo 5, comma 4[[104]].


 

Articolo 4, comma 59
(
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera)

 

59. Per l'anno 2012 il contributo previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è ridotto di euro 950.000.

 

 

Il comma 59 riduce di euro 950.000, per l’anno 2012, il contributo finalizzato a rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale.

L’articolo 30 del decreto-legge 4/2006[105] ha autorizzato, a tal fine, un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.

 

La relazione tecnica evidenzia i seguenti effetti di risparmio[106]:

§       sul saldo netto da finanziare 950.000 euro per il solo esercizio 2012;

§       sull’indebitamento netto: 317.000 euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013; 106.000 euro per il 2014.

La RT precisa che la riduzione di 950.000 euro non comporta effetti negativi sulle obbligazioni giuridiche già perfezionate, in quanto il finanziamento autorizzato dall'articolo 30 del D.L. 4/2006 - finalizzato all’acquisizione di un ATR 42 e di due elicotteri Agusta - è stato in parte utilizzato per l'accensione di mutui ed in parte si è preferito pagare in contante la commessa realizzando in questo modo un risparmio sulla quota interessi, che nel 2012 è pari ad euro 950.000.

 

Nel corso dell’esame al Senato, è stato evidenziato che la RT non illustra nel dettaglio in che modo nell'anno 2012 si è giunti ad un risparmio sulla quota interessi di 950.000 euro. Sono stati, pertanto, richiesti chiarimenti, tenuto conto che secondo la RT tale risparmio di interessi si realizza solo nell'anno 2012 e non anche negli altri anni considerati dal contributo quindicennale di cui all'art. 30 del D.L. 4/ 2006.

E’ stato chiesto, inoltre, di chiarire il motivo per cui ad una minore spesa di 950.000 euro in termini di saldo netto da finanziare corrisponda una riduzione di oneri in termini di indebitamento netto di 317.000 euro per gli anni 2012 e 2013 e di 106.000 euro per l'anno 2014.

In merito, il Governo ha evidenziato che il contributo di 60 milioni di euro (4 milioni annui per 15 anni), disposto con la summenzionata norma, è stato impiegato per l'acquisizione di un ATR 42 e di due elicotteri Agusta AW 139, il cui valore netto ammonta rispettivamente a circa 13,7 milioni euro e a 25 milioni euro. Il conseguente impegno di spesa, in aderenza alle previsioni normative, avrebbe dovuto essere spalmato sui quindici anni del finanziamento. La realizzazione delle commesse si é conclusa prima della scadenza dei quindici anni, per cui l'effettiva erogazione dei pagamenti è stata effettuata parte in contanti e parte mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, in occasione della realizzazione dei vari stati di avanzamento. Per tradurre in previsioni contrattuali tale esigenza e per evitare di esporre in futuro l'Amministrazione alla carenza di risorse per far fronte ai pagamenti, l'impegno complessivo per i due contratti - nei quindici anni del finanziamento - è stato assunto per circa 59 milioni di euro, comprensivo, oltre che del valore netto delle forniture, anche di una quota per gli oneri di ammortamento, stimata - a priori - al tasso concordato con le ditte del 6-6,5 %.

Nel 2010 è stata autorizzata la stipula dell'ultimo contratto di mutuo. Conseguentemente si è delineata l'effettiva "economia" sull'impegno, pari complessivamente a 869 mila euro annui (parte sull'impegno in favore di Alenia e parte su quello delI'Agusta), per tutta la residua durata del contributo quindicennale, destinato a garantire il necessario supporto logistico ai mezzi acquistati.

Ogni anno, inoltre, risulta disponibile una quota di 81 mila euro, considerato che, rispetto allo stanziamento complessivo di 60 milioni, l'impegno è stato assunto per oltre 59 milioni.

Conseguentemente, per il solo 2012, l'Amministrazione, a seguito della riduzione di 950 mila euro, procederà ad una rimodulazione dei periodi di "fermo macchina" per l'effettuazione delle manutenzioni necessarie per la sicurezza del volo, allineando le esigenze operative alle minori risorse disponibili, fermo restando che, per gli anni successivi, tali risparmi di spesa saranno utilizzati per il supporto logistico dei mezzi acquistati, onde garantirne l' operatività.

Per quanto riguarda le valutazioni degli effetti in termini di indebitamento, il Governo ha chiarito che quelle relative agli anni 2012 e 2013 risultano effettuate tenendo conto di un coefficiente di spendibilità annuo pari ad un terzo rispetto a ciascuna annualità di competenza, in linea con le stime in casi analoghi.

Il Governo ha ritenuto, infine, di convenire con la Commissione circa il fatto che la stima relativa all'anno 2014 appare prudenziale (si sarebbe dovuto confermare il valore 2013 di 317.000 euro invece di 106.000 euro). Ciò deriva da un mero errore materiale incorso nella redazione della relazione tecnica, analogamente a quelli evidenziati ai successivi commi 66, 69 e 70. Peraltro i suddetti disallineamenti sono di valore marginale e risultano complessivamente prudenziali, non inficiando il raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2014.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni, in considerazione di quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento presso il Senato.


 

Articolo 4, comma 60
(Sicurezza stradale)

 

60. Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro 135.000 a decorrere dall'anno 2012.

 

 

Il comma 60 riduce di euro 135.000, a decorrere dall’anno 2012, gli oneri per il finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale.

 

L’art. 32, comma 5, della legge 144/1999[107]disciplina il Piano nazionale della sicurezza stradale, che viene approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari. Con delibera CIPE 29 novembre 2002, n. 100/2002 (Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15), sono stati approvati il Piano nazionale della sicurezza stradale per il biennio 2002-2003 ed il primo programma annuale di attuazione del suddetto Piano nazionale. Con Del. CIPE 13 novembre 2003, n. 81/2003 (Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2004, n. 16) è stato approvato il secondo programma annuale di attuazione del Piano nazionale; con Del. 21 dicembre 2007, n. 143/2007 (Gazzetta Ufficiale. 23 giugno 2008, n. 145), è stato approvato il terzo programma annuale di attuazione del Piano nazionale; con Del. CIPE 18 dicembre 2008, n. 108/2008 (Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2009, n. 73) sono stati approvati il quarto e il quinto programma di attuazione del citato Piano nazionale.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che il Piano nazionale per la sicurezza stradale ha previsto diversi piani di attuazione. Nel caso in esame si tratta del cofinanziamento di interventi finalizzato all’accensione di mutui da parte di province e comuni. Poiché un comune, interessato al piano per la sicurezza stradale ma privo di risorse proprie, non ha potuto accedere al cofinanziamento, si sono resi disponibili 135.000 euro.

La RT espone quindi i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Piano sicurezza stradale

 

0,135

 

0,135

 

0,135

 

0,045

 

0,090

 

0,150

 

Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[108], ha specificato che l’importo della riduzione dell’onere, non utilizzato dal comune, non è stato destinato ad altre finalità nell’ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Per quanto riguarda le valutazioni degli effetti in termini di indebitamento, il Governo ha affermato che la stima relativa al 2014, pari a 150.000 euro deve considerarsi prudenziale, essendo la stima attendibile pari a 135.000 euro. In particolare, ha chiarito che la stima appare affetta da un errore meramente materiale incorso nella redazione della relazione tecnica; tuttavia tale disallineamento assume valore marginale e a carattere complessivamente prudenziale, ove si considerino anche i disallineamenti registrati nelle stime di indebitamento netto riferite ai commi 65, 66, 69 e 70. Non risulterebbe quindi complessivamente inficiato il raggiungimento degli obiettivi per il 2014.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni alla luce di quanto espresso nella relazione tecnica e nella Nota presentata dal Governo al Senato.


 

Articolo 4, comma 61
(Ferrovia a gestione commissariale governativa)

 

61. A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte di euro 5.000.000.

 

 

Il comma 61 dispone una riduzione pari a 5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2012, delle assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa.

 

Con riferimento a tale assegnazione finanziaria, si ricorda che l’articolo 3, comma 33 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), a decorrere dal 2008, ha disposto la ripartizione delle somme che ai sensi dell’articolo 46 della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001) erano confluite in un Fondo per gli investimenti iscritto in ogni stato di previsione ministeriale alle corrispondenti autorizzazioni legislative rispettivamente presenti nei medesimi stati di previsione.

 

Riguardo le gestioni commissariali governative si segnala che, da ultimo, il comma 5 dell’articolo 21 del decreto-legge n. 98 del 2011[109] ha attribuito alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative per tale settore[110]. I commissari governativi attualmente in carica cessano dall’incarico e dall’esercizio delle funzioni a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge). Scopo della norma è il contenimento della spesa pubblica e il completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 422 del 1997[111].

Quest’ultimo in particolare ha delegato alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.A.. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie, sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Gli accordi di programma definiscono, nello specifico, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.

 

La relazione tecnica afferma che è possibile realizzare la riduzione di 5 milioni di euro dal 2012 delle assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa in quanto tale somma non risulta strettamente necessaria al funzionamento aziendale.

La RT espone i seguenti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Esercizio ferrovie a gestione commissariale governativa

 

5,0

 

5,0

 

5,0

 

5,0

 

5,0

 

5,0

 

Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[112], ha precisato che la proposta di riduzione dello stanziamento di cui all’articolo 3, comma 33, della legge 244/2007 è stata effettuata sulla base della nuova programmazione dei servizi di trasporto, nonché di una previsione dei costi e dei ricavi degli stessi servizi.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato richiesto di acquisire dati ed elementi di conoscenza circa la nuova programmazione alla base dei risparmi di spesa ipotizzati nella norma, al fine di confermare l’effettiva conseguibilità di detti risparmi con il regolare esercizio delle ferrovie a gestione commissariale governativa.


 

Articolo 4, comma 62
(Riduzione del fondo per il funzionamento
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)

 

62. Il fondo previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è ridotto di euro 6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013.

 

 

Il comma 62 dell’articolo 4 riduce di euro 6.000.000 per l’anno 2012 e di euro 2.000.000 per l’anno 2013, il fondo per il funzionamento dell’Agenzia per la sicurezza delle ferrovie (capitolo 1227 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – programma 13.5).

 

Il fondo in questione è stato istituito dall’articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 162/2007.[113] Il fondo viene alimentato, nei limiti della somma di 11.900.000 euro annui, con corrispondente riduzione delle somme di previsto trasferimento da parte dello Stato e destinate all'espletamento dei compiti previsti dal decreto legislativo in precedenza svolti da parte del gruppo F.S. S.p.A.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che la riduzione (pari a 6 milioni nel 2012 e a 2 milioni nel 2013) del Fondo per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferroviesi è resa possibile in quanto tali somme non risultano strettamente necessarie al funzionamento aziendale. Infatti l’Agenzia, operativa dal giugno 2008, si trova tuttora in fase di avvio dell’attività e si è in attesa del completamento dell’impianto regolamentare interno (è in corso di definizione l’iter per l’adozione del regolamento per il reclutamento del personale); inoltre, solo dal 1° gennaio 2010 l’Agenzia ha completato l’assunzione delle competenze attribuite dalla legge istitutiva. La minore spesa di 6 milioni nel 2012 e di 2 milioni nel 2013 è prevista in quanto l’organico è ancora in fase di completamento; dal 2014, invece, è previsto il completamento della pianta organica.

La RT espone i seguenti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Agenzia nazionale sicurezza ferrovie

 

6,0

 

2,0

 

0,0

 

2,0

 

2,667

 

0,667

 

Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[114], ha ricordato che l’articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 162/2007 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), istitutivo dell’Agenzia, prevede un Fondo nei limiti di 11.900.000 annui, per il finanziamento delle sue attività istituzionali. Tali risorse, dedotti i costi operativi della struttura, consentono di dotare inizialmente l’ente di 205 unità. Al momento la struttura prevede circa 120 unità. Pertanto il personale attualmente in servizio risulta inferiore al numero massimo quantificato in sede di relazione tecnica al D.Lgs. 162/2007. Circa il regolamento per il reclutamento del personale, il Governo ha comunicato che lo stesso è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri solo il 13 ottobre 2011.

 

Il Governo ha infine rappresentato che, a fronte della prospettata riduzione del suddetto Fondo per gli anni 2012 e 2013 (Fondo che sarà reintegrato nel 2014 con la dotazione prevista dal D.Lgs. 162/2007, ossia 11.900.000 euro), opereranno negli esercizi 2012 e 2013 riduzioni di spesa per il personale (la cui assunzione dovrà avvenire con maggiore gradualità), nonché riduzioni di spesa di funzionamento e per gli investimenti. Tali spese saranno rinviate a esercizi successivi parallelamente al completamento della dotazione organica. Circa la riduzione delle risorse dell’Agenzia, il Governo ha considerato prudenzialmente un profilo di cassa più diluito nel tempo, per tener conto dello start up dell’Agenzia.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che la RT allegata al D.Lgs. 162/2007 non recava una distinta indicazione delle spese per il personale, in termini unitari o complessivi, sono stati richiesti chiarimenti in ordine all’effettiva conseguibilità di detti risparmi, dal momento che il taglio dello stanziamento per il 2012 è superiore al 50% della somma totale a fronte di una pianta organica che prevede unità vicine al 60% di quella teorica, destinate presumibilmente ad aumentare nel corso del 2012 e del 2013.

Il Governo aveva invece affermato che le riduzioni di spesa previste dalla norma si rendono possibili anche in ragione del fatto che la struttura è attualmente dotata di circa 120 unità di personale a fronte delle 205 previste dal D.Lgs. 162/2007.

È stata altresì rilevata la necessità di acquisire dati ed elementi volti a chiarire i criteri in base ai quali verrà resa graduale l’assunzione delle unità di personale ancora vacanti, nonché quelli che dovrebbero consentire il rinvio di spese di funzionamento e investimento ad esercizi successivi.

 

Più in generale, è stata sottolineata l’utilità di chiarire se le riduzioni di spesa indicate dalla RT siano riconducibili a situazioni di fatto già determinatesi e tali da condurre comunque alla realizzazione di risparmi rispetto alle spese iscritte nei tendenziali, oppure se le stesse siano la conseguenza di comportamenti amministrativi da porre in essere per ottenere i predetti risparmi. Nella prima ipotesi, infatti, tali riduzioni corrisponderebbero ad economie di spesa che si sarebbero comunque realizzate a fine esercizio.


 

Articolo 4, comma 63
(Riduzione dei finanziamenti
per l’informatizzazione dei servizi marittimi)

 

63. I finanziamenti autorizzati dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a decorrere dal 2012 sono ridotti di euro 3.873.427.

 

 

Il comma 63 riduce di 3.873.427 euro, a decorrere dal 2012, i finanziamenti per l’informatizzazione dei servizi marittimi, autorizzati dall’articolo 9-bis del D.L. n. 457/1997.

 

Il citato articolo 9-bis (Informatizzazione dei servizi marittimi) del decreto-legge 457/1997[115] autorizza spese per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dai successivi piani triennali 1996-1998, 1997-1999 e 1998-2000, compreso il Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS), nel rispetto delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino e ai fini del completamento del Sistema informatizzato del demanio marittimo.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che la riduzione dei finanziamenti destinati all’informatizzazione dei servizi marittimi risulta possibile, nella misura di 3,8 milioni a decorrere dal 2012, in quanto esistono margini di efficientamento tali da consentire il contenimento dei costi per un importo pari a quello previsto nella disposizione.


La RT mostra i seguenti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Informatizzazione dei servizi marittimi

 

3,873

 

3,873

 

3,873

 

1,291

 

2,582

 

4,304

 

Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[116], ha affermato che l’autorizzazione di spesa in esame (articolo 9-bis del D.L. 457/1997) era finalizzata all’informatizzazione dei servizi marittimi e, in particolare, alla realizzazione del sistema informatizzato di controllo del traffico marittimo VTS, in corso di realizzazione. In proposito il Governo ha confermato di ritenere la suddetta riduzione priva di significative criticità nell’architettura informatizzata dei servizi marittimi.

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti della norma in termini di indebitamento, il Governo, rimandando a quanto espresso nella Nota RGS del 2 novembre 2011 a proposito dell’articolo 4, comma 65[[117]], ha affermato che la stima relativa al 2014, pari a 4,304 milioni di euro, deve essere ridotta a 3,873 milioni. Infatti la stima dell’indebitamento relativamente al 2014 appare affetta da un errore meramente materiale incorso nella redazione della relazione tecnica. Tuttavia, tale disallineamento assume un valore marginale e un carattere complessivamente prudenziale, ove si considerino anche i disallineamenti registrati nelle stime di indebitamento netto riferite ai commi 59, 60, 63 e 64. Non risulterebbe quindi complessivamente inficiato il raggiungimento degli obiettivi per il 2014.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato che la relazione tecnica non contiene dati ed elementi che consentano di valutare le efficienze che dovrebbero consentire la riduzione dei finanziamenti prevista dalla norma in essere. È stata pertanto richiesta una conferma circa l’effettiva compatibilità di tale riduzione rispetto agli impegni già programmati a valere sulle predette risorse.


 

Articolo 4, comma 64
(Sistema integrato controllo traffico marittimo (VTS))

 

64. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 8.000.000.

 

 

Il comma 64 riduce di euro 8.000.000 i finanziamenti - previsti dall’articolo 39, comma 2, della legge n. 166/2002 - per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione, avente la durata di un anno, di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia.

 

L’articolo 39, comma 2 (Realizzazione del piano triennale per l'informatica) della legge 166/2002[118], autorizza limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004 per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che la riduzione di 8 milioni di euro per il 2012 dell’autorizzazione di spesa relativa alla gestione e allo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati viene effettuata in applicazione dell’articolo 11 del R.D. 2440/1923 (riduzione/aumento delle prestazioni nell’ambito del quinto d’obbligo)[119]. La RT precisa che ciò viene disposto, relativamente alla rimodulazione delle prestazioni, mediante l’esclusione di alcuni interventi che, nell’ambito delle complessive realizzazioni, sono stati individuati a minore impatto operativo e non compromettono il raggiungimento degli obiettivi che l’amministrazione si è prefissata. Ciò si rende possibile anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dalle più moderne ed efficienti tecnologie sviluppatesi nel frattempo.

La RT espone i seguenti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Sistema integrato controllo traffico marittimo (VTS)

 

8,0

 

0,0

 

0,0

 

2,667

 

2,667

 

0,889

 

Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[120], ha affermato che il valore complessivo dell’affidamento è di oltre 200 milioni di euro. Conseguentemente la riduzione di 8 milioni rientra nelle previsioni normative dell’articolo 11 del R.D. 2440/1923.

Per quanto riguarda le valutazioni degli effetti in termini di indebitamento, rimandando a quanto espresso nella Nota RGS del 2 novembre 2011 a proposito dell’articolo 4, comma 65, ha convenuto che la stima relativa al 2014 (pari a 0,889 milioni) deve considerarsi prudenziale rispetto a quella attesa di 2,667. In particolare, il Governo ha affermato che la stima degli effetti sull’indebitamento per il 2014 appare affetta da un errore meramente materiale incorso nella redazione della relazione tecnica. Tuttavia, tale disallineamento assume un valore marginale e un carattere complessivamente prudenziale, ove si considerino anche i disallineamenti registrati nelle stime di indebitamento netto riferite ai commi 65, 66, 69 e 70. Non risulterebbe quindi complessivamente inficiato il raggiungimento degli obiettivi per il 2014.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato richiesto di acquisire dati ed elementi al fine di valutare l’effettiva rimodulazione delle prestazioni, come indicato nella relazione tecnica, e la relativa realizzabilità e sostenibilità della riduzione prevista nell’ambito dei programmi e degli impegni eventualmente già assunti.


 

Articolo 4, commi 65 e 66
(Riduzione funzionamento enti pubblici previdenza ed assistenza)

 


65. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la disposizione di cui al comma 66.

66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS, I'INPDAP e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.


 

 

Il comma 65 precisa che le disposizioni di cui al successivo comma 66 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

 

In particolare, il comma 66 prevede, allo scopo di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e successivi, l’obbligo, per l’INPS, l’INPDAP e INAIL (nell’ambito della propria autonomia), di adottare specifiche misure di razionalizzazione organizzativa, al fine di ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.

 

Si ricorda che l'articolo 01 del recente D.L. 138/2011 ha previsto la predisposizione di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica diretto anche individuare, attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, nonché l'avvio di un ciclo di “spending review”, mirato alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo ha attributo al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, il compito di presentare al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.

Detto programma, dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, deve prevedere in particolare, in coerenza con la L. 4 marzo 2009, n. 15, anche l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica[121].

 

Il riparto delle somme tra gli enti richiamati in precedenza, allo scopo della definizione delle riduzioni delle spese di funzionamento a carico di ciascun Ente, è demandato ad un apposito decreto interministeriale.

 

Con lo stesso decreto viene inoltre stabilito il riparto dell’importo citato tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati all’interno del decreto medesimo, nonché la data entro la quale debba essere effettuato il versamento annuale, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, delle somme provenienti dalle richiamate riduzioni di spesa.

 

Si segnala, al riguardo, che il testo non prevede il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

Profili finanziari (Art. 4, comma 66)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica precisa che il risparmio derivante dalla riorganizzazione amministrativa di INPS, INPDAP e INAIL, pari a 60 milioni di euro nel 2012, 10 milioni di euro nel 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 (risparmio sul saldo netto da finanziare), è da ascrivere alla riduzione del contributo che lo Stato eroga annualmente a tali enti per il loro funzionamento.

La relazione tecnica fa quindi riferimento al successivo D.M. che determinerà il riparto dell’importo tra gli Istituti in esame, nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto.

I risparmi derivanti dalla riduzione di spesa in esame, versati annualmente ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, risultano dalla tabella che segue:


(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

Denominazione

2012

2013

2014

2012

2013

2014

enti previdenziali

60,0

10,0

16,5

20,9

7,8

11,3

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che i profili applicativi della disposizione sono rimessi ad un successivo DM, sono stati richiesti chiarimenti in merito ai criteri sottostanti la stima di risparmio che si registra sui saldi di bilancio e di indebitamento netto, nonché circa l’eventualità che, con il medesimo D.M., siano individuati ulteriori enti previdenziali pubblici, non indicati dalla disposizione in esame, ai quali estendere il riparto dell’importo.

Si segnala che il Governo, nella Nota tecnica trasmessa il 2 novembre 2011, ha precisato[122] che la riduzione disposta riguarda i trasferimenti annui, configurabili quali oneri inderogabili ma non di spesa obbligatoria ex articolo 26 della legge di contabilità. Infatti tale riduzione è volta a ridurre il livello degli obblighi assunti e da assumere che riguardano le spese di funzionamento, aventi caratteristiche di inderogabilità. In ogni caso, anche alla luce delle segnalazioni pervenute circa la sostenibilità delle riduzioni, il Governo nella medesima Nota aveva preannunciato la revisione del comma in esame introducendo limiti percentuali, da applicare in modo automatico, alle previsioni di bilancio rispetto ai dati dell’ultimo esercizio consuntivato. Tale modifica, tuttavia, non risulta essere stata approvata.


 

Articolo 4, comma 67
(Riduzioni delle spese non rimodulabili del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

 

67. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 68 a 83. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste dall'articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo, operano in deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 67 dispone che gli interventi di cui ai commi da 68 a 83 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ai sensi dei D.L. nn. 98 e 138 del 2011).

Specifica, altresì, che tali riduzioni -relative alle spese non rimodulabili-, unitamente a quelle disposte dall’art. 3, relative alle spese rimodulabili, operano in deroga all’art. 10, co. 1, del D.L. n. 98/2011 (L. 111/2011) - come modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. 138/2011 (L. 148/2011) -, in base al quale erano esclusi dalle riduzioni in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto previste per le amministrazioni centrali dello Stato dal 2012[123], per quanto qui interessa, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), nonché le risorse destinate alla ricerca e all'istruzione scolastica[124].

 

Per quanto qui interessa, la deroga prevista dal comma 67 riguarda le risorse destinate alla ricerca e all’istruzione scolastica, che sono raggruppate nell’ambito di due Missioni; i commi dal 68 all’83 non contengono, infatti, disposizioni relative al FFO (spesa non rimodulabile). In proposito si segnala che l’art. 33, comma 15, autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2012 per interventi in favore del sistema universitario, nonché per le finalità dell’FFO (v. infra).


 

Articolo 4, comma 68
(Riduzione di personale scolastico fuori ruolo
per compiti connessi con l'autonomia scolastica)

 

68. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «trecento».

 

 

Il comma 68 dispone, con una novella all'art. 26, co. 8, primo periodo, della legge n. 448 del 1998, la riduzione da 500 a 300 delle unità di personale scolastico (dirigenti scolastici e docenti) delle quali il Ministero può avvalersi presso i propri uffici per compiti connessi con l'autonomia scolastica.

La relazione illustrativa (A.S. 2968) evidenziava che tale personale, nel caso dei professori, è sostituito con supplenti annuali: pertanto, la riduzione del numero determina un minor fabbisogno di personale docente supplente.

 

L’art. 26, co. 8, primo periodo, della L. 448/1998 stabilisce che l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il secondo e il terzo periodo dispongono ulteriori assegnazioni per collaborazioni con enti impegnati in prevenzione e recupero della tossicodipendenza e nel campo della formazione e della ricerca educativa, per un contingente massimo, in ciascuno dei casi, pari a 100 unità[125].

Tutte le assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Occorre peraltro ricordare che con circolare n. 24 del 2 marzo 2009[126], relativa alle assegnazioni per l’a.s. 2009/2010, in relazione alla riduzione di comandi, distacchi, utilizzazioni prevista dal piano programmatico adottato ai sensi dell’art. 64 del D.L. 112/2008, si è disposta la riduzione da tre a due anni della durata massima del collocamento fuori ruolo. Il contingente è assegnato all’Amministrazione Centrale - Dipartimento per l’istruzione - e agli Uffici Scolastici Regionali, rispettivamente in numero di 119 e 381 unità, come dal piano di ripartizione fissato con la circolare n. 71 del 13 aprile 2001[127].

Tali previsioni sono state confermate dalle circolari relative ai due a.s. successivi (C.M. 12 febbraio 2010, n.12[128], e 31 gennaio 2011, n.11[129]).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica ricorda che la norma in esame novella una vigente disposizione che prevede che l’Amministrazione possa avvalersi presso i propri uffici dell’opera di 500 unità tra dirigenti scolastici e professori, per compiti connessi con l’autonomia scolastica. Tali unità, nel caso dei professori, sono sostituite nella scuola di titolarità con supplenti annuali, col conseguente costo. Nel corrente anno scolastico 2010/2011, le 500 unità di cui sopra si dividono tra 100 dirigenti scolastici e 400 professori. La norma in esame ne diminuirebbe il numero complessivo, a decorrere dal settembre 2012, a 300, che potranno quindi presumibilmente dividersi tra 60 dirigenti scolastici e 240 professori. Si osserverebbe quindi una riduzione nel fabbisogno dei supplenti annuali pari a 400-240=160 unità. Supponendo che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, pesata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordi, si ricava che la norma proposta comporta una riduzione di spesa di 33.105,21x160=5,2 milioni a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, ovvero di euro 1,7 milioni nell’anno finanziario 2012 e di euro 5,2 milioni a decorrere dall’anno finanziario 2013.


 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Avvalimento personale scolastico per compiti connessi con l’autonomia scolastica

1,7

5,2

5,2

0,9

2,7

2,7

 

In risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo[130] ha specificato che, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, si è tenuto conto di un effetto in termini di indebitamento al netto degli effetti indotti (contributi INPDAP, gettito IRAP e IRPEF) rispetto al corrispondente valore del saldo netto da finanziare.

In merito alla mancata quantificazione dei risparmi di spesa relativi alla riduzione di 60 dirigenti scolastici, il Governo ha fatto presente che dette economie non sono state considerate nella RT in quanto, a normativa vigente, i posti lasciati liberi dal personale in questione sono affidati in reggenza ad altri dirigenti scolastici di ruolo, con oneri a carico del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dell'area V della contrattazione. Con il rientro dei dirigenti interessati dalla norma in esame, le risorse relative all'onere sostenuto per la reggenza restano nel citato Fondo.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi, anche in considerazione delle precisazioni fornite dal Governo nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato.


 

Articolo 4, commi 69 e 70
(Riduzione di posti di dirigente scolastico e di
direttore dei servizi generali e amministrativi)

 


69. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400».

70. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».


 

 

Il comma 69, modificando l’art. 19, co. 5, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) innalza da 500 a 600 il numero di alunni al di sotto del quale non possono essere assegnati agli istituti scolastici dirigenti con incarico a tempo indeterminato e la direzione è assegnata in reggenza[131] a dirigenti scolastici già titolari di incarico in altri istituti. La soglia per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche - fissata fino a 300 alunni dal D.L. 98/2011 - è elevata fino a 400 alunni.

 

Il comma 70, aggiungendo il comma 5-bis nell’art. 19 del D.L. 98/2011, dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle medesime istituzioni scolastiche non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e che con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

Il personale DSGA che ricopre tali posti sarà destinatario di una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi derivanti dalla nuova misura organizzativa, all’esito di una specifica sessione negoziale: ciò, in deroga all'art. 9, co. 1, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010), in base al quale per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva.

 

Si ricorda che la relazione illustrativa del D.L. 98/2011 (A.S. 2814) specificava che, lasciando inalterati i punti di erogazione del servizio, le istituzioni scolastiche autonome sarebbero state ridotte di 1130 unità, con conseguente riduzione dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto le stesse sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.

 

La relazione tecnica precisa il contenuto delle disposizioni in esame. In particolare, esse prevedono che - coerentemente con la mancata attribuzione di un dirigente scolastico titolare già prevista dall’art. 19, comma 5, del D.L. 98/2011 per le scuole con il numero di alunni ivi previsto – il contenimento di personale venga esteso anche alla figura del Direttore dei Servizi generali e amministrativi (DSGA). Contemporaneamente, viene innalzato il limite di alunni al di sotto del quale non si dà luogo alle predette assegnazioni.

La RT specifica che dipendendo il carico di lavoro del DSGA in buona parte dalla dimensione della scuola e del relativo bilancio, è verosimile prevedere che scuole sotto i 600 alunni (400 nei comuni montani, isolani, etc.) possano essere accorpate tra loro con la conseguente assegnazione di un unico DSGA.

Le scuole interessate dall’applicazione dell’art. 19, comma 5, del D.L. 98/11, nella formulazione originale erano 1.812: diventano, invece, 3.138 a seguito dell’applicazione della presente norma. Per tali scuole, ai sensi del comma 5-bis, la RT stima che ogni due posti di DSGA almeno uno venga meno.

La relazione espone, quindi, i dati relativi agli effetti della legislazione vigente e delle norme in esame in termini di numero delle scuole interessate e di figure di dirigente e dirigente amministrativo oggetto della riduzione. A tale riguardo, afferma che il numero di posti di dirigente scolastico si ridurrà, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, di 3.143-1.812=1.331 unità, mentre quello dei DSGA si ridurrà di 3.138/2=1.569 unità.

Per la stima degli effetti finanziari, la relazione considera, in via prudenziale, ovvero senza includere nel calcolo le cessazioni, i posti liberi al 1° settembre 2012 pari, in numero e distribuzione regionale, a quelli liberi al 1° settembre 2011, sia per i dirigenti che per i DSGA. La RT afferma che le riduzioni di posti possono essere effettuate solo nel limite dei posti disponibili in ciascuna regione. Afferma inoltre che le riduzioni di posti, di entità comunque limitata, che non si potranno realizzare al 1° settembre 2012 per mancanza di posti liberi, potranno invece essere effettuate per il 50% al 1° settembre 2013 e per il 50% al 1° settembre 2014, per effetto anche delle cessazioni che intercorreranno nel frattempo.

La relazione riporta in due diverse tabelle, alle quali si fa rinvio e che vengono di seguito riassunte, i dati relativi alla realizzazione delle riduzioni di posti che verranno effettuate nel triennio:

 

Tab. 2

DIRIGENTI

Posti in meno da dirigente

Posti liberi al 1.9.2011

Dirigenti in meno al 1.9.2012

Dirigenti in meno al 1.9.2013

Dirigenti in meno al 1.9.2014

 

1.331

2.109

1.190

68

73

 

Tab. 3

DSGA

Posti in meno da DSGA

Posti liberi al 1.9.2011

DSGA in meno al 1.9.2012

DSGA in meno al 1.9.2013

DSGA in meno al 1.9.2014

 

1.569

2.881

1.141

212

216

 

La RT, considerato un trattamento economico lordo[132] di un dirigente scolastico, inclusa la retribuzione di posizione fissa, variabile e di risultato (valori medi), pari a circa 80.024 euro e considerato un trattamento economico lordo di un DSGA, inclusa l’indennità di direzione fissa, pari a circa 35.511,8 euro pro capite, stima le seguenti riduzioni di spesa (calcolo per montante del risparmio complessivo, con la riduzione di spesa del 2013-2014, comprendente anche quella derivante dalla riduzione dei posti del 2012-2013):

(importi in euro)

Tab. 8 e 9

Riduzione di spesa 2012-2013

Riduzione di spesa 2013-2014

Riduzione di spesa 2014-2015

Riduzione di spesa 2012

Riduzione di spesa 2013

Riduzione di spesa 2014

Riduzione di spesa 2015 e ss

DIRIGENTI

95.228.560

100.670.192

106.511.944

31.742.853

97.042.437

102.617.443

106.511.944

DSGA

40.518.964

48.047.465

55.718.014

13.506.321

43.028.464

50.604.315

55.718.014

TOTALE RISPARMI

135.747.524

148.717.657

162.229.958

45.249.175

140.070.902

153.221.758

162.229.958

 

In sintesi, la RT espone i seguenti effetti di risparmio:

(milioni di euro)

 

saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Riduzione posti DS e DSGA

45,2

140,0

153,3

23,1

71,4

78,1

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi in quanto la stima delle economie risulta corretta in base ai dati ed alle ipotesi assunte dalla relazione tecnica ed alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo in sede di esame al Senato. E’ stato comunque richiesto di chiarire se, per effetto della riduzione del numero di posti di dirigente e DSGA, possano determinarsi per gli istituti scolastici interessati aggravi di natura funzionale ed organizzativa, con un conseguente incremento dei relativi costi.

Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[133], ha specificato, in primo luogo, che gli effetti dell'analogo intervento previsto all'art. 19, comma 5, del D.L. 98/2011, riferito esclusivamente alla figura del dirigente scolastico, è stato scontato ai fini della stima dei risparmi recati dai presenti commi.

Ha inoltre puntualizzato che le previsioni di spesa effettuate a legislazione vigente per il personale dei comparti Area V e Scuola, comprendono, allo stato, anche la spesa per i posti che verranno soppressi ai sensi delle norme proposte. A tal fine, per quanto concerne i dirigenti scolastici, ha evidenziato che attualmente sono in corso le procedure per la copertura di 2.386 posti, pari a tutti quelli vacanti al 1° settembre 2012 (presumibile data per l'avvio delle assunzioni dei relativi vincitori), inclusi quelli conseguenti alle cessazioni di personale previsti a tale data. Conseguentemente, a legislazione vigente, è stata considerata la relativa spesa, nonché quella per le sostituzioni di detto personale.

Anche per i DSGA, ha segnalato che le previsioni di spesa a legislazione vigente ricomprendono l'onere relativo alla copertura di tutti i posti di tale personale, atteso che i posti vacanti, in assenza di assunzioni in ruolo, sono sempre integralmente coperti con personale supplente annuale.

Inoltre, circa il computo del trattamento economico medio annuo considerato nella RT, rispettivamente, per i dirigenti scolastici e per i DSGA, ha evidenziato che per il personale dirigente è stata considerata la retribuzione base, quella di posizione fissa e variabile e quella di risultato; per il DSGA la retribuzione base, la CIA e l'indennità di amministrazione.


 

Articolo 4, commi 71, 73-77, 79 e 80
(Istituzioni e personale AFAM)

 


71. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale non si applica l'articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. L'incarico di revisore dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale dà luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.

73. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

74. Il personale docente del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle Istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

75. I giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali relative al comparto AFAM non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.

76. L'assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi 74 e 75 non può essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.

77. I permessi eventualmente già autorizzati per l'anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 75.

79. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

80. Nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell'ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera durata dell'incarico.


 

 

Le disposizioni recate dai commi indicati in titolo intervengono su personale e organi delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM[134]).

 

Il comma 71 prevede che il riscontro di regolarità amministrativo contabile presso le istituzioni AFAM è effettato da due revisori dei conti[135], nominati con decreto del Ministero (rectius: Ministro) dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno da quest'ultimo Ministero e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si modifica, in tal modo, anche se non esplicitamente, quanto disposto dall’art. 9, comma 1, primo periodo, del DPR 132/2003[136], sia per quanto concerne il numero dei membri del collegio, sia per quanto concerne l’atto attraverso il quale lo stesso collegio è costituito. A seguito di tale intervento si rilegifica parzialmente una materia già disciplinata da un regolamento di delegificazione.

In base all’art. 9, co. 1, primo periodo, del DPR 132/2003, il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente (dell’istituzione di alta formazione artistica e musicale), è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Il comma 71 dispone, inoltre, che ai revisori non si applica la disciplina sul trattamento di missione prevista dall'art. 26, quarto comma, della legge n. 836/1973 e che essi hanno diritto ad un rimborso spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.

 

L’art. 26, quarto comma, della L. 836/1973 dispone che agli amministratori ed ai sindaci o revisori degli enti locali e parastatali, nonché degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato contribuisce in via ordinaria, è attribuito, per le missioni compiute, un trattamento di missione stabilito con deliberazione di ciascun ente e approvato dalle amministrazioni vigilanti. Detto trattamento non può eccedere quello previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente generale.

Al riguardo si ricorda, peraltro, che l’art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) ha disposto che dal 2011 le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A.[137] non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009, con alcune esclusioni.

La stessa legge 836/1973 (articoli 12-15) disciplina il rimborso spese ai dipendenti statali in missione, prevedendo, secondo uno schema alquanto articolato, specifiche modalità di rimborso in relazione alle spese effettivamente sostenute per diverse tipologie di viaggio ed in rapporto alla qualifica del dipendente stesso[138].

La materia comunque è oramai regolamentata della contrattazione collettiva.

Ad esempio, l’articolo 30 del CCNL integrativo del CCNL Comparto Ministeri del 16 maggio 2001[139] definisce il trattamento di trasferta, con la disciplina dei relativi rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti.

 

Il comma 73 stabilisce che per il personale delle istituzioni AFAM gli anni 2012, 2013 e 2014 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

La relazione illustrativa (A.S. 2968) evidenziava che, in tal modo, si estende anche ai dipendenti AFAM il blocco degli scatti per un triennio, già disposto per il periodo 2011-2013 dal D.L. 78/2010 per tutti i comparti interessatida scatti automatici di anzianità.

La relazione tecnica (cfr infra) richiamava, specificamente, il blocco disposto dall’articolo 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010 per il personale della scuola[140] per il triennio 2010-2012 e quantificava gli effetti finanziari derivanti dalla norma in 0,8 milioni per il 2012, 3,74 milioni per il 2013 e 6,68 milioni per il 2014.

 

I commi da 74 a 77 disciplinano i permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica dei docenti, con contratto a tempo indeterminato, del comparto AFAM.

 

In particolare, il comma 74 stabilisce che tali permessi sono concessi nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle istituzioni di appartenenza e solo senza comportare riduzioni dell’orario di servizio definito dal CCNL.

 

Il comma 75 dispone che i giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali del comparto non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.

 

Il comma 76 prevede che l'assenza del docente per i periodi di permesso non può essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.

 

Infine, il comma 77 dispone la revoca dei permessi in questione eventualmente già autorizzati per l’a.a. 2011-2012,qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 75.

 

L’ambito è attualmente regolato da norme contrattuali di comparto. Al riguardo il comma 79 stabilisce che le disposizioni dei commi indicati (oltre che del comma 78, per il quale si veda infra), non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

 

La relazione tecnica (cfr infra), evidenziato che nell’anno accademico 2010/2011 il numero dei professori che si sono avvalsi di un periodo sabbatico ammonta a 178 unità, sostituite da altrettanti supplenti annuali, faceva presente che dalle nuove misure organizzative deriverà una riduzione di spesa pari a 6,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014.

 

L’art. 10, comma 8, del CCNL AFAM siglato il 16 febbraio 2005 e relativo al quadriennio normativo 2002-2005[141] – rinnovato con CCNL 4 agosto 2010 (quadriennio normativo 2006-2009)[142] – prevede che al personale docente sono concessi, a domanda, permessi retribuiti nel limite di 30 giorni per anno accademico per la partecipazione ad attività di studio, ricerca e/o di produzione artistica e scientifica. Stabilisce, altresì, che i giorni di permesso non goduti sono cumulabili anche al di là dell'anno accademico cui si riferiscono[143].

Con riferimento all’impegno orario del personale docente, l’art. 12 del CCNL 4 agosto 2010 stabilisce che l’impegno di lavoro per attività didattica frontale e per altre attività connesse alla funzione docente (esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca) è definito in 324 ore annue[144].

 

Il comma 80 prevede che, qualora l’eletto all’incarico di direttore didattico nelle istituzioni AFAM sia esonerato dalle attività didattiche, l’istituzione individua all’interno dell’organico del personale docente un posto da rendere indisponibile alla copertura con personale a tempo determinato per l’intera durata del predetto incarico.

La relazione illustrativa (A.S. 2968) segnalava che in tal modo l’esonero dalle attività didattiche del docente incaricato della direzione è neutro dal punto di vista finanziario. Evidenziava, inoltre, che, in base al meccanismo proposto, è possibile garantire maggiore flessibilità all’ente nell’individuare il posto che deve essere reso indisponibile per la nomina di un supplente annuale, in quanto non è sempre possibile individuare tale posto in quello lasciato libero dal direttore eletto.

La relazione tecnica (cfr infra) evidenziava che ciascuna delle 80 istituzioni AFAM è provvista di un direttore didattico, oltre ai direttori amministrativo e finanziario. In conseguenza della nuova disposizione, dunque, il fabbisogno di supplenti diminuisce di 80 unità.

Evidenziava, inoltre, che, nel periodo gennaio-ottobre 2012, il dispositivo della norma verrebbe anticipato per via amministrativa, garantendo una riduzione di spesa di 2,9 milioni a decorrere dal 2012.

 

La figura del direttore didattico è disciplinata dall’art. 6 del D.P.R. 132/2003. Ai sensi di quest’ultimo, il direttore, responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione, è eletto dai docenti dell'istituzione medesima, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità. Al direttore è attribuita un'indennità a carico del bilancio dell'istituzione e, qualora lo richieda, gli viene concesso l’esonero dall’attività didattica.

 

Appare utile evidenziare che, sul complesso delle disposizioni illustrate, la Direzione Generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica del MIUR ha emanato la nota prot. 6372 del 15 novembre 2011[145]. In particolare, con riferimento alle disposizioni recate dal comma 80, la nota evidenzia che “E' pacifico che, nel caso in cui il Direttore che si avvale dell'esonero sia titolare in altra sede, all'accantonamento del posto debba provvedere l'istituzione dove svolge l'incarico di direzione, fatta salva la possibilità di diverso accordo tra le due istituzioni, motivato da incomprimibili esigenze di organico”.


Profili finanziari (Art. 4, comma 71)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la riduzione da 3 a 2 del numero dei revisori dei conti presso le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale è volta ad assicurare un contenimento della spesa pubblica e concorre al rafforzamento degli obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri. Tale misura è suscettibile di comportare ulteriori risparmi non quantificati, che potranno essere registrati a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni, tenuto conto di quanto affermato in ordine agli effetti di risparmio (sia pure non scontati) ascritti alla norma.

Profili finanziari (Art. 4, comma 73)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.

 

La relazione tecnica specifica che la norma è finalizzata ad estendere anche ai dipendenti delle istituzioni di alta formazione artistica il blocco degli scatti per un triennio, coerentemente con quanto disposto per il personale della scuola in applicazione dell’art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010.

L’art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010 dispone, in particolare, che per il personale docente e per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

La RT ricorda quindi che, nel corso del 2008, 1.199 dipendenti del comparto (divenuti 1.413 nel 2009 e 1.181 nel 2010) hanno beneficiato di uno scatto di anzianità. Ogni anno, prosegue la RT, dei dipendenti che maturano uno scatto di anzianità, in media il 15,33% scatta il 1° gennaio, il 4% il 30 giugno, il 18,10% il 31 ottobre, il 48,95% il 31 dicembre, mentre il rimanente 13,62% si distribuisce nel resto dell’anno.

L’attribuzione degli scatti di anzianità nel 2008 ha comportato un incremento di spesa per il personale pari a 3,03 milioni al lordo Stato nel 2008, ulteriori 2,7 nel 2009 ed ulteriori 3,05 nel 2010. Di conseguenza, negli anni 2008, 2009 e 2010 si è verificato un incremento medio della spesa per personale pari a 2,94 milioni annui al lordo Stato.

Ipotizzando che detto incremento medio si riproponga, a legislazione vigente, anche negli anni dal 2012 in poi, ne consegue che la norma comporterebbe una riduzione media di spesa di euro 2,94 milioni per anno accademico e per ciascun anno di blocco degli scatti di anzianità.

In particolare, nel primo anno (2012), sulla base delle percentuali sopra riportate, si ricava che per il 15,33% del personale la riduzione di spesa sopra riportata ha effetto per tutto l’anno (15,33% x 2,94 = 0,45 milioni), per il 4% del personale cha scatterebbe il 30 giugno la riduzione ha effetto per 6 mesi (4% x 2,94 /2 = 0,06 milioni); per il 18,10% che scatterebbe il 31 ottobre la riduzione ha effetto per due mesi (18,10% x 2,94 x 2/12 = 0,09 milioni), per il 13,62% del personale che scatterebbe in altri giorni dell’anno, si suppone che l’effetto sia in media per sei mesi (13,62% x 2,94 / 2 = 0,20 milioni), mentre per il rimanente 48,95% che scatterebbe il 31 dicembre, gli effetti finanziari decorreranno dall’anno finanziario 2013. In totale, quindi nell’anno finanziario 2012 la riduzione di spesa sarà pari a 0,8 milioni.

La RT stima, pertanto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2013, una riduzione di spesa pari per intero a 2,94 milioni in conseguenza del blocco degli scatti per l’anno 2012, cui si sommerà un ulteriore risparmio di 0,8 milioni (come sopra calcolato), per il blocco degli scatti per l’anno 2013, per un totale di 3,74 milioni.

Nell’anno 2014, alla somma di 2,94 milioni x 2 derivante dalla mancata validità degli anni 2012 e 2013 per il computo degli scatti, la RT aggiunge un ulteriore risparmio di 0,8 come sopra determinato, per un totale di 6,68 milioni.

La RT considera che negli anni oltre il 2014 si assisterà, inizialmente, alla crescita della riduzione di spesa sino ad un valore massimo di 2,94 x 3 = 8,82 milioni, mentre successivamente si verificherà fenomeno di “trascinamento” degli effetti finanziari, dovuto al fatto che i dipendenti riprenderanno a scattare, ma con tre anni di ritardo rispetto a quanto avrebbero fatto in assenza della norma che si sta proponendo.

Sempre secondo la relazione tecnica, gli effetti finanziari, decrescenti nel tempo, cesseranno quando l’ultimo dei soggetti che ha subito il blocco degli scatti giungerà alla classe d’anzianità da 35 anni in poi.

La RT riassume gli effetti finanziari della norma, per il triennio 2012-2014, nella tabella che segue e che risultano pari, rispettivamente, a 0,8 milioni nel 2012, a 3,74 milioni nel 2013 ed a 6,68 milioni nel 2014.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Blocco scatti di anzianità AFAM

0,8

3,7

6,6

0,4

1,9

3,4

 

Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo - in risposta ad una specifica richiesta di chiarimenti - ha precisato che le istituzioni AFAM, diversamente dalle altre amministrazioni che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, non erano state considerate tra quelle oggetto del blocco degli scatti (art. 9, commi 21 e 23, del D.L. 78/2010). Ha inoltre affermato che l’intervento ha un carattere strutturale con effetti finanziari di trascinamento, sebbene decrescenti nel tempo, ma che termineranno quando l’ultimo degli interessati cesserà dal servizio.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato richiesto un chiarimento circa le ragioni della mancata applicazione al personale AFAM del blocco degli scatti di anzianità previsti dal D.L. 78/2010 a decorrere dall’anno 2011, considerato che tale deroga non sembra evincersi espressamente dalla formulazione della norma del medesimo decreto legge.

E’ stato inoltre rilevato che dalla relazione tecnica non si evincono alcuni dati – quali la platea dei soggetti interessati, la loro distribuzione tra le classi stipendiali e, in tale ambito, la diversa anzianità maturata – necessari per una completa verifica della quantificazione (ossia delle economie connesse allo slittamento di tre anni degli incrementi economici legati ai passaggi alle classi stipendiali successive).

Profili finanziari (Art. 4, commi 74-77)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica effettua la stima delle economie di spesa ascrivibili alle norme in esame, basandosi sul numero di professori AFAM che si sono avvalsi di un periodo sabbatico nell’anno accademico 2010/2011.

Come precisato dalla relazione illustrativa, il comma 74 stabilisce la riduzione a 10 giorni per ciascun anno, non cumulabili nel tempo, dei permessi per studio e ricerca dei docenti AFAM. Il comma 75 dispone poi che i giorni di permesso non goduti entro l’anno accademico 2010-2011 non siano più cumulabili e siano fruibili, fino al loro esaurimento, nel limite di 30 giorni per anno accademico. A legislazione vigente , invece, tali permessi sono previsti nella misura di un mese all’anno e sono cumulabili nel tempo sino a poter fruire di un intero anno sabbatico ogni dieci.

La RT afferma che nel decorso anno accademico il numero dei professori che si sono avvalsi di un periodo sabbatico ammonta a 178 unità, sostituite da altrettanti supplenti annuali. Poiché il costo medio annuale di un supplente è pari a 37.347,88 euro (lordo Stato), la RT stima una riduzione di spesa di euro 6,6 milioni (178 x 37.347,88) a decorrere dall’esercizio finanziario 2012.

La relazione specifica che il valore stipendiale sopra riportato è stato calcolato quale media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali di prima e seconda fascia, ricavata a partire dalla tabella B allegata al CCNL 4.8.2010, aggiungendo ai valori contenuti nella tabella la tredicesima mensilità ed aggiungendo ulteriormente la retribuzione professionale docenti di cui alla tabella 5 allegata al CCNL 16.3.2005 per dodici mensilità e moltiplicando il risultato per 1,3999 (=1,3838+0,0161 INPS supplenti).

La relazione riporta i dati relativi alle economie derivanti dalle norme nella seguente tabella:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

Revisione anno sabbatico AFAM

 

6,6

 

6,6

 

6,6

 

3,4

 

3,4

 

3,4

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata l’opportunità di disporre di ulteriori dati idonei a suffragare la stima dei risparmi di spesa, con particolare riferimento alla platea dei soggetti interessati dalla disposizione, alla loro distribuzione tra le classi stipendiali e, in tale ambito, anche alla diversa anzianità maturata dai soggetti predetti.

Per ciò che concerne il diverso impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, è stata richiesta una conferma al Governo circa l’ipotesi che lo stesso sia da correlare al venir meno degli effetti indotti (re-incasso, a titolo di contributi ed imposte, di parte delle somme erogate).

Profili finanziari (Art. 4, comma 79)

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

Profili finanziari (Art. 4, comma 80)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica fa presente che il numero di istituzioni AFAM è pari ad 80, ciascuna delle quali provvista di un direttore didattico, che gode dell’esonero dall’insegnamento, oltre ai direttori amministrativo e finanziario. In conseguenza della norma, quindi, il fabbisogno di supplenti diminuisce di 80 unità. La RT considera lo stipendio medio di un supplente annuale ari a 37.347,88 euro l’anno (lordo Stato) da cui consegue una riduzione di spesa di 80 x 37.347,88 = 2,9 milioni a decorrere dall’anno accademico 2012/2013. Nel periodo gennaio-ottobre, secondo la relazione tecnica, il dispositivo della norma verrebbe anticipato per via amministrativa agli enti, garantendo una riduzione di spesa di 2,9 milioni di euro a decorrere dal 2012.

La relazione riporta i dati suddetti nella tabella seguente:

 

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Riordino esoneri direttori AFAM

2,9

2,9

2,9

1,5

1,5

1,5

 

In risposta alle osservazioni formulate presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo[146] ha fatto presente che la stipula di contratti a tempo determinato per incarichi di docenza presso gli istituti AFAM è assimilabile al regime normativo previsto per la scuola e, pertanto, non è soggetta alle limitazioni previste per le altre amministrazioni dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (50 per cento della spesa sostenuta nel 2009).

Inoltre, il Governo ha specificato che le modalità di applicazione dell’intervento in esame per il periodo gennaio-ottobre 2012 verrebbero, in ogni caso, disciplinate in via amministrativa dagli enti, in tempo utile per garantirne l’attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2012 e per assicurare quindi il conseguimento delle economie con la tempistica prevista nella relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi anche in considerazione dei chiarimenti forniti nel corso dell’esame parlamentare.

Per ciò che concerne il diverso impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, si presume che lo stesso sia da correlare al venir meno degli effetti indotti (rincasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte). Sul punto è stata richiesta una conferma da parte del Governo.


 

Articolo 4, comma 72
(Contabilità speciali intestate agli uffici scolastici regionali)

 

72. Per l'anno 2012 si applica l'articolo 48, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

 

 

Il comma 72 stabilisceche per il 2012 si applica l’art. 48, co. 1-ter, del D.L. n. 248 del 2007 (L. 31/2008), a suo tempo previsto per l’esercizio 2008.

La norma richiamata prescrivela quantificazione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, delle somme da rendere indisponibili sulle contabilità specialiaperte ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. 452/2001 (L. 16/2002)[147], ai fini della loro destinazione al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche[148]; inoltre, per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche, la medesima norma consente la riallocazione di somme, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali[149] e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.

 

La relazioneillustrativa (A.S. 2968) specificava che in tal modo si permetteal MIUR di riutilizzare somme confluite nei conti correnti di contabilità speciale “nel periodo 2000-2011” e non utilizzate per il venir meno della originaria necessità “per le “esigenze necessarie in altra provincia o altro grado od ordine di scuola”.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma permette al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di riutilizzare le somme confluite nei conti correnti di contabilità speciale intestati agli Uffici scolastici regionali nel periodo 2000-2011 e a tutt’oggi non utilizzate, per il venir meno della originaria necessità a spendere nella provincia e nel grado ed ordine di scuola relativi, anche in presenza di analoga necessità non coperta in altra provincia o in altro grado o ordine di scuola. Tale misura assume carattere di urgenza, visto il presente momento storico nel quale le somme complessivamente disponibili in bilancio per il funzionamento delle scuole statali coprono solo i fabbisogni imprescindibili, tanto da non potersi permettere inefficienze allocative.

La RT afferma infine che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni nel presupposto - rispetto al quale è stata richiesta una conferma - che la norma non determini effetti di accelerazione per cassa della spesa.


 

Articolo 4, comma 78
(Congedo dei professori e assistenti universitari
per attività di studio e ricerca)

 

78. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.

 

 

Il comma 78 riduce - dagli attuali due (professori) o cinque (assistenti)-ad un anno accademico in un decennio il congedo per attività di studio e di ricerca complessivamente fruibile dai professori e dagli assistenti universitari ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 382/1980, dell’art. 10 della L. 311/1958 e dell’art. 8 della L. 349/1958, disponendo, inoltre, che lo stesso non può essere concesso oltre il trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Il rettore, nel concedere le autorizzazioni, tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'università, inclusa quella dicontenimento della spesa per i docenti in sostituzione. I conseguenti risparmi rimangono alle università. Si ricorda che il comma 79, del quale si è dato già conto nella scheda relativa a personale e istituzioni AFAM, stabilisce che anche le disposizioni del comma 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

 

Il primo e secondo comma dell’art. 17 del D.P.R. n. 382 del 1980 stabiliscono che, al fine di favorire piena commutabilità fra insegnamento e ricerca, il rettore, con proprio decreto, può autorizzare i professori ordinari, ovvero i professori associati confermati, a domanda, secondo un criterio di rotazione, tenendo conto delle esigenze di funzionamento dell’università, e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali, complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio. Il quinto comma dispone che, per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 311 del 1958, ai sensi del quale quando le ragioni di studio e ricerca richiedono la permanenza all'estero, il professore universitario può essere collocato in congedo per un intero anno solare. In base alla norma richiamata, il congedo, sentita la Facoltà a cui il professore appartiene, è accordato dal Ministro e non può essere riconfermato l'anno successivo.

L'articolo 8 della legge n. 349 del 1958 prevede che l'assistente[150], al quale sia stato conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra università o istituto di istruzione superiore, è collocato in congedo senza assegni. A sua richiesta, può essere collocato in tale posizione, anche nel caso d'incarico conferito nella stessa università o istituto, in rapporto alle esigenze di servizio e qualora il Ministro ne riconosca l'opportunità. In entrambi i casi il congedo non può protrarsi oltre tre anni accademici. L’articolo specifica che, per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, il Ministro può concedere all'assistente un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni. L'assistente non può fruire, nel decennio, di congedo per incarico d'insegnamento o per motivi di studio e di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni. Il periodo trascorso in congedo è valutato ai fini della progressione in carriera.

 

In relazione alla citazione dell’art. 10 della legge n. 311 del 1958, si evidenzia che il comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’all. 1 allo stesso decreto, come modificato dall'all. C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore della stessa legge, limitatamente agli articoli da 1 a 7, 8 comma 1, e da 9 a 31. L’art. 10 citato non risulta, pertanto, più in vigore.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari associabili alla norma non vengono computati, considerato che gli eventuali risparmi rimangono a disposizione delle università. Fa presente, inoltre, che i risparmi potrebbero giungere fino al 10% della spesa di personale e che, dunque, la norma può costituire un valido aiuto per quelle università che versano in difficoltà finanziarie.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata ravvisata l’opportunità di acquisire i dati posti alla base della stima del risparmio del 10% della spesa di personale effettuata dalla relazione tecnica.


 

Articolo 4, comma 81
(Accantonamento di posti di assistente tecnico nella
scuola secondaria di secondo grado)

 

81. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.

 

 

Il comma 81 dispone che negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in cui sono presenti insegnanti tecnico-pratici (ITP) in esubero è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico, al fine di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali.

Nella norma non risulta precisato se i richiamati insegnanti mantengano il trattamento retributivo in godimento.

 

Si ricorda che con l’art. 1 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1277 (recante revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico di istituti e scuole di istruzione tecnica) è stata attribuita la qualifica di insegnanti tecnico-pratici al personale tecnico operante presso istituti di istruzione tecnica (capi officina, tecnici agrari, maestre di laboratorio e assistenti); ai medesimi è stato, inoltre, riconosciuto lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera dei docenti, entro i limiti prescritti dal medesimo D.Lgs.

Si ricorda, altresì, che il piano programmatico presentato al Parlamento in attuazione dell’art. 64 del D.L. 112/2008 ha previsto la riduzione di almeno il 30% delle compresenze del docente tecnico-pratico con il titolare della cattedra, e la revisione delle relative funzioni e di quelle dell’assistente tecnico, al fine di massimizzare l’efficacia e l’efficienza dell’attività didattica e in laboratorio.

 

L’assistente tecnico è inquadrato nel personale ATA e, principalmente, svolge nell’ambito dell’Area B, secondo la classificazione operata dalla Tabella A del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 del 29 novembre 2007, attività di conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, nonché di supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. La Tabella B dello stesso contratto, inoltre, dispone il possesso del diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale come requisito per l’accesso al profilo professionale.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa (A.S. 2968) affermava che lo scopo della norma è l’utilizzo temporaneo dei richiamati insegnanti - in condizione di esubero e quindi non utilizzabili in attività d'insegnamento - come assistenti tecnici, con conseguente accantonamento di un corrispondente numero di posti di assistente tecnico, atteso che per entrambi i profili è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.

 

La relazione tecnica riferisce che nell’anno scolastico 2011/2012 sono risultati in esubero a livello nazionale 3.334 insegnanti tecnico pratici (ITP). Tale personale potrebbe non trovare immediato ed integrale utilizzo in attività di insegnamento, nemmeno nell’ipotesi che entri in vigore lo schema di regolamento, in fase di perfezionamento, sulle classi di concorso. Si tratta, infatti, di personale non laureato, con titoli di studio tali da richiedere un corso di formazione a supporto del passaggio dall’attuale classe di concorso a quella che sarà ricoperta a seguito della riforma delle classi medesime. Pertanto, la RT stima che nell’anno 2012/2013 quota parte di detti ITP, pari a 2.500 unità, potrebbe risultare ancora in esubero e quindi oggetto della norma in esame.

La RT, considerato un trattamento economico lordo spettante ad un assistente tecnico supplente pari a circa 25.803,34 euro, stima una minore spesa per 64,50 milioni nell’anno scolastico 2012/2013, ovvero 21,50 milioni nell’anno finanziario 2012 e 43 milioni nel 2013.

La relazione riporta i dati suddetti nella tabella seguente:

 

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Accantonamento posti organico assistenti tecnici

21,5

43,0

 

11,0

21,9

 

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla stima delle economie indicate dalla relazione tecnica, è stato osservato che l’ammontare di tali risparmi appare associato all’accantonamento di un numero di posti di assistente tecnico pari a quello del numero di ITP in esubero, in base alla rispettiva presenza negli istituti scolastici. È stato quindi richiesto un chiarimento circa il numero dei posti di assistente tecnico che può essere effettivamente accantonato.


 

Articolo 4, comma 82
(Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica,
universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)

 

 


82. A decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell'anno 2012, 168,4 milioni nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato alle missioni dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 82 prevede l’istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2012, del “Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”: il Fondo, peraltro, è destinato, oltre che alle missioni ”Istruzione scolastica” e “Istruzione universitaria”, anche alla missione “Ricerca e innovazione”, alla quale non si fa riferimento nella denominazione.

Al Fondo affluiscono le economie di spesa derivanti dalle misure disposte dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui all’art. 10, co. 2, del D.L. n. 98 del 2011 (L. 111/2011). In particolare, è specificato che il Fondo ha uno stanziamento di € 64,8 milioni nel 2012, € 168,4 milioni nel 2013, € 126,7 milioni dal 2014. Al riparto del Fondo fra le missioni si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.Quest’ultimo apporta con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

La relazione (A.S. 2968) specificava che il Fondo è volto allo sviluppo del sistema nazionale di valutazione.

 

In risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata presso la Commissione Bilancio del Senato circa le motivazioni che sottendono all'istituzione di un apposito stanziamento avente natura di fondo per l'allocazione in bilancio della spesa autorizzata, il Governo ha segnalato[151] che la formulazione di tale iniziativa deriva dalla necessità, per l'amministrazione proponente, di rinviare ad una fase successiva la ripartizione delle risorse tra le finalità della norma, che sarà frutto di un procedimento complesso, attesa l'eterogeneità della materia trattata e la numerosità dei soggetti beneficiari coinvolti.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

 

Fondo valorizzazione istruzione

 

 

64,8

 

 

168,4

 

 

126,7

 

 

14,0

 

 

88,0

 

 

46,7

 

 

14,0

 

 

88,0

 

 

46,7

 

La relazione tecnica afferma che il maggior onere conseguente all’istituzione del Fondo è fronteggiato utilizzando quota parte dei maggiori risparmi derivanti dalle razionalizzazioni di spesa introdotte dal provvedimento in esame, nella misura degli importi assentiti, che eccedono l’obiettivo prefissato per il Ministero. Tale spesa tende a garantire la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha rappresentato che l'iniziativa in esame è specificamente coperta attraverso un’apposita clausola finanziaria contenuta nel primo periodo del testo normativo. Circa le motivazioni che sottendono all'istituzione di un apposito stanziamento avente natura di fondo per l'allocazione in bilancio della spesa autorizzata, il Governo ha segnalato che la formulazione di tale iniziativa deriva dalla necessità, per l'amministrazione proponente, di rinviare ad una fase successiva la ripartizione delle risorse tra le finalità della norma, che sarà frutto di un procedimento complesso, attesa l'eterogeneità della materia trattata e la numerosità dei soggetti beneficiari.

Si segnala inoltre che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato in prima lettura presso il specificava che le modifiche introdotte al comma in esame sono volte ad individuare le disposizioni dell’articolo 4 che concorrono al conseguimento dei risparmi di spesa per il Ministero dell’istruzione e che vengono parzialmente destinate al Fondo di nuova istituzione.


La relazione tecnica espone, infine, i seguenti effetti complessivi di risparmio derivanti dai commi 68-70 e 73-81, riguardanti le spese non rimodulabili di pertinenza del Ministero dell’istruzione:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

Riduzioni spesa Ministeri

art. 10 c. 2 DL 8/2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2012

 

2013

 

2014

 

Risparmi su spese

non rimodulabili

Ministero istruzione

 

 

78,7

 

 

 

201,4

 

 

174,5

 

 

40,1

 

 

102,7

 

 

89

 

 

Come detto, da tali risparmi complessivi viene sottratta la quota (64,8 milioni per il 2012, 168,4 milioni per il 2013 e 126,7 milioni a decorrere dal 2014) da destinare al Fondo di parte corrente per la valorizzazione dell'istruzione.

 

 

Dai predetti dati, forniti dal prospetto riepilogativo e dalla relazione tecnica aggiornati, si ricava che i rimanenti effetti di risparmio già scontati in attuazione del D.L. 98/2011[[152]] dovrebbero essere i seguenti:

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

 

 

2012

 

2013

 

2014

 

2012

 

2013

 

2014

 

(A)

Risparmi su spese non rimodulabili cc. 68-70 e cc. 73-81

Ministero istruzione

fonte: RT aggiornata

 

78,7

 

201,4

 

174,5

 

40,1

 

102,7

 

89

 

(B)

 

Spesa per il

Fondo valorizzazione istruzione

fonte: Prospetto riepilogativo aggiornato

 

 

64,8

 

 

168,4

 

 

126,7

 

 

14,0

 

 

88,0

 

 

46,7

 

 

(C)

 

Risparmi DL 98/2011

e DL 138/2011

Ministero istruzione

fonte: differenza A-B

 

 

13,9

 

 

33

 

 

47,8

 

 

26,1

 

 

14,7

 

 

42,3

 

 

Si osserva peraltro che tali effetti di risparmio residui, da ascrivere al D.L. 98/2011 (v. riga C), differiscono – per quanto riguarda l’indebitamento netto – da quelli riportati, sempre con riferimento alle spese non rimodulabili, dalla tabella allegata alla relazione tecnica originaria (v. riga D):


(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

 

 

2012

 

2013

 

2014

 

2012

 

2013

 

2014

 

(C)

 

Risparmi DL 98/2011

e DL 138/2011

Ministero istruzione

RT aggiornata (L.183/2011)

fonte: differenza A-B

 

 

13,9

 

 

33

 

 

47,8

 

 

26,1

 

 

14,7

 

 

42,3

 

 

(D)

(D)

Risparmi su spese non rimodulabili

Ministero istruzione

RT originaria (S. 2968)

fonte: RT originaria (S. 2968)

 

 

13,9

 

 

 

33

 

 

47,8

 

 

40,1

 

 

102,7

 

 

89

 

Tale differenza si spiega in quanto la RT aggiornata (v. riga A) ha mantenuto, per le spese non rimodulabili del Ministero dell’istruzione ai fini dell’indebitamento netto, i valori di risparmio indicati dalla relazione tecnica originaria (v. riga D).

 

In merito ai profili di quantificazione è stato rilevato che, in base al tenore letterale della norma, l’onere recato dall’istituzione del Fondo (e configurato come limite di spesa) sembrerebbe coperto dalle economie derivanti dalle disposizioni contenute nei commi da 68 a 70 e da 73 a 81.

Tuttavia, per quanto riguarda i saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, sembra potersi desumere dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo aggiornati che la spesa per il nuovo Fondo non viene compensata a valere sui predetti risparmi (commi 68-70 e 73-81), bensì a valere sul complesso del provvedimento: di conseguenza tale spesa risulta inclusa, nella versione aggiornata del prospetto riepilogativo, fra gli oneri di parte corrente.

In sostanza, ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, la spesa per il nuovo Fondo non sembra ridurre il risparmio complessivamente atteso dai commi 68-70 e 73-81, ma trova copertura nel complesso del provvedimento in esame.

Ciò premesso, non appaiono comunque chiari i criteri di contabilizzazione per cassa della spesa ascritta al nuovo Fondo, che mostra una dinamica di erogazione rallentata soprattutto nel primo e nel terzo esercizio del triennio (14 milioni di euro nel 2012, a fronte di una previsione di competenza pari a 64,8 milioni; 46,7 milioni di euro nel 2014, a fronte di una previsione di competenza pari a 126,7 milioni di euro).


 

Articolo 4, comma 83
(Risorse al settore scolastico)

 

83. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica».

 

 

Il comma 83 prevede un possibile incremento delle risorse da assegnare al settore scolastico. Infatti, aggiungendo un periodo all'art. 8, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010 (L. 122/2010), consente di destinare al settore scolastico risorse da individuare in una specifica sessione negoziale, riguardante interventi in materia contrattuale del personale della scuola. Ciò non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e deve avvenire, comunque, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.

Si ricorda che l’art. 8, co. 14, del D.L. 78/2010 dispone che il 30% delle economie di spesa discendenti dalle misure di razionalizzazionepreviste dall'art. 64 del D.L. 112/2008 siano comunque riservate al settore scolastico, conle modalità previste dal comma 9, secondo periodo, dell’art. 64 citato (vedi infra).

Tali risparmi, quantificati dal comma 6 del medesimo articolo[153], erano destinati dal comma 9 dello stesso, nella indicata quota del 30%, ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera per il personale della scuola a decorrere dall'anno 2010.

La relazione tecnica al D.L. 78/2010 specificava che la disposizione discendevadal blocco della tornata contrattuale per il triennio 2010-2012 previsto dall’art. 9 dello stesso D.L. 78 ed evidenziava che gli importi sarebbero stati destinati al ripianamento dei debiti pregressi delle istituzioni scolastiche o al finanziamento di spese per supplenze brevi e di funzionamento, ivi comprese quelle per le attività dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici[154].

Occorre, peraltro, ricordare che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento al d.d.l. di conversione del D.L. 78/2010, presentato al Senato, rilevava che con le modifiche apportate all’art. 9, comma 23 – nel quale era stato fatto salvo il disposto dell’art. 8, comma 14 – “è possibile utilizzare il 30% delle economie di cui all’art. 64, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133, previa prescritta certificazione delle stesse, per il personale docente e ATA della scuola, ai fini di un graduale sblocco degli scatti di anzianità, congelati per effetto del citato comma 23, mediante compensazione delle correlate economie di spesa”.

Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell’art. 8, comma 14, del D.L. 78/2010, la destinazione delle risorse eventualmente individuate è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Con D.M. 14 gennaio 2011, pubblicato nella G.U. n. 66 del 22 marzo 2011, sono stati destinati 320 milioni al recupero dell’utilità dell’anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo e ATA e 31 milioni per i progetti volti a premiare le scuole e i docenti migliori. Il D.M. ha anche disposto che le risorse liberatesi per gli anni successivi saranno prioritariamente destinate a finalità di recupero degli scatti stipendiali.

 

Sull’argomento si ricorda, infine, che la Corte dei Conti, nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato per il 2010[155], ha messo in evidenza che non sono stati realizzati gli obiettivi di riduzione attesi per l’anno scolastico 2010/2011, “con la conseguente indisponibilità di risorse da destinare al recupero dell’utilità dell’anno 2011, ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali del personale del comparto scuola”[156].


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, considerata la prescritta assenza di oneri, l’intervento è privo di effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi.


 

Articolo 4, commi 84 e 85
(Riduzioni delle spese non rimodulabili del
Ministero per i beni e le attività culturali)

 


84. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui al comma 85.

85. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle contabilità speciali, aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica.


 

 

I commi 84 e 85 riguardano riduzioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

In particolare, il comma 84 stabilisce che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui al comma 85. Quest’ultimo prevede il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità nelle contabilità speciali (istituite in base al D.L. n. 67 del 1997 - L. 135/1997)[157] intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero, accreditate fino al 31 dicembre 2006 per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali (approvati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 149/1993 - L. 237/1993), per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013. L'individuazione delle somme da versare è effettuata con decreto del Ministro, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica.

Profili finanziari (Art. 4, comma 85)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica afferma che la norma mira a rendere sostenibili le riduzioni di spesa previste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2011, con riferimento alle annualità 2012 e 2013, in attuazione del combinato disposto dall’articolo 10, comma 2, del D.L. 98/2011 e dall’articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. 138/2010. In particolare la norma, al fine di adempiere alle suddette disposizioni di contenimento della spesa, consente il recupero e la restituzione all’erario di vecchie giacenze di cassa presenti nelle contabilità speciali intestate ai funzionari delegati del Ministero per i beni e le attività culturali. All’individuazione di dette risorse si provvede con apposito decreto ministeriale, su proposta del Segretario generale del predetto Ministero.

La relazione espone quindi i seguenti effetti di risparmio:

 

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Somme giacenti nelle contabilità speciali

60,4

10,0

 

50,0

15,0

5

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato richiesto di chiarire in base a quali parametri gli effetti della norma si riflettono sull’indebitamento netto e con quali modalità si dovrebbe realizzare l’effetto positivo stimato su tale saldo.


 

Articolo 4, commi 86 e 87
(Riduzione spese Ministero della salute)

 

86. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 87 a 93.

87. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è ridotta di 20 milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

 

 

Il comma 86 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 87 a 93 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

Il comma 87 riduce di 20 milioni di euro per il 2012 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992[158]. Si tratta dello stanziamento previsto per l’attività di ricerca sanitaria corrente e finalizzata[159]; per le ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo; per i rimborsi alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Di conseguenza, lo stanziamento complessivo - esposto nella tabella C della legge di stabilità - risulta pari, per il 2012, a 286,2 milioni di euro (mentre per gli anni successivi lo stanziamento resta pari, come previsto a legislazione vigente, a 306,2 milioni annui).

 

La riduzione di cui al presente comma 87 si pone in esplicita deroga al principio di cui all'art. 10, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111[160], e successive modificazioni; tale comma 1 esclude dalle riduzioni di spesa (i cui obiettivi quantitativi sono stabiliti dal medesimo art. 10), alcune tipologie di risorse, tra cui quelle destinate alla ricerca.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativonon ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato rilevato preliminarmente che le misure contenute nei commi da 88 a 93 non sembrano concorrere al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute, come diversamente enunciato dal comma 86. Infatti, la relazione tecnica - nella tabella riepilogativa relativa alla riduzione degli stanziamenti del Ministero della salute - non riporta somme in diminuzione nella voce spese non rimodulabili.

Riguardo alla riduzione (per 20 milioni di euro nel 2012) dell’autorizzazione di spesa recata dal comma 87 (ricerca nel settore sanitario), è stato rilevato che tale misura non risulta considerata né nella relazione tecnica né nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Gli effetti di risparmio sembrerebbero quindi incorporati direttamente nella tabella C: quest’ultima, infatti, al programma “Ricerca per il settore della sanità pubblica” riporta una riduzione di 20 milioni nel 2012 registrata come variazione rispetto alla dotazione prevista a legislazione previgente (306,2 milioni di euro all’anno). Negli esercizi successivi, invece, tale ultima dotazione viene ripristinata.

Con riferimento al comma 86, si rinvia alle considerazioni riferite all’articolo 4, comma 1.


 

Articolo 4, commi 88-93
(Assistenza sanitaria al personale navigante)

 


88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

89. A decorrere dall'anno 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

90. Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 89 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) precisare le specifiche funzioni assistenziali conferite;

b) prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale attribuite al Ministero della salute con contestuale trasferimento delle relative risorse;

c) prevedere che con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, si provvede a garantire l'indirizzo ed il coordinamento finalizzato a salvaguardare il diritto del personale navigante ed aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all'estero;

d) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del personale dipendente di ruolo del Ministero della salute attualmente in servizio presso gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche del medesimo Ministero;

e) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei rapporti convenzionali relativi al personale convenzionato interno appartenente alle categorie dei medici, chimici biologi e psicologi, infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari di radiologia medica e tecnici di laboratorio biomedico con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;

f) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei vigenti rapporti convenzionali con i medici generici fiduciari con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;

g) disciplinare il conferimento alle regioni e province autonome delle relative risorse strumentali;

h) i criteri per la ripartizione, fra le regioni e le province autonome, delle risorse finanziarie complessive destinate alle funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma.

91. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

92. A decorrere dall'anno 2013 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato dell'importo pari ai complessivi importi indicati per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 89 e 90 nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute che viene corrispondentemente rideterminato.

93. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 89, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.


 

 

I commi da 88 a 93 concernono l'assistenza sanitaria in favore del personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile).

 

Il comma 88 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute al fine di assicurare la copertura degli accordi collettivi nazionali che definiscono i rapporti tra lo stesso Ministero e la quota del personale sanitario (medico e non medico) che svolge in regime di convenzione - anziché in forma di lavoro dipendente - tale assistenza. La dotazione del fondo è pari a 11,3 milioni di euro per il 2012 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. La relazione illustrativa (A.S. 2968) ricorda che la disciplina dei suddetti rapporti con il personale in regime di convenzione è rimessa[161] a regolamenti ministeriali e che gli ultimi accordi collettivi non sono stati ancora recepiti con regolamenti, a causa di osservazioni del Consiglio di Stato sulla mancata quantificazione degli oneri di spesa.

 

I commi da 89 a 93 prevedono il trasferimento dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome delle funzioni in materia di assistenza sanitaria per il medesimo personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile). Il trasferimento opera a decorrere dal 2013, previa emanazione di un regolamento governativo cosiddetto di delegificazione; la procedura - di cui al comma 90 - per l'adozione del regolamento contempla, tra l'altro, la previa intesa con le regioni e le province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I princìpi e i criteri direttivi per la nuova disciplina regolamentare sono posti dalle lettere da a) a h) del comma 90.

Si segnala che la suddetta relazione illustrativa fa riferimento alla possibilità per il personale dipendente dal Ministero della salute di permanere nei ruoli dello stesso Dicastero, mentre tale facoltà non sembra contemplata nei princìpi e criteri direttivi (cfr., in particolare, la lettera d) del comma 90).

 

Il comma 91 dispone l'abrogazione, a decorrere dal 2013, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620 - decreto legislativo sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile) -.

 

Si rileva che la norma di abrogazione dovrebbe decorrere dalla data effettiva di entrata in vigore del regolamento di delegificazione, per il quale il termine del 1° gennaio 2013 costituisce soltanto la prima data possibile.

Il trasferimento alle regioni delle funzioni in oggetto determina un corrispondente incremento - a decorrere dal 2013 - del livello di finanziamento della spesa sanitaria corrente del Servizio sanitario nazionale (comma 92).

 

Ai sensi del comma 93, il trasferimento delle medesime funzioni è disciplinato, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, da apposite norme di attuazione (adottate ai sensi dei rispettivi statuti).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 88 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

11,3

2,0

2,0

6,0

1,0

1,0

6,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica sintetizza il contenuto delle norme in esame, che prevedono (comma 88) l’istituzione di un Fondo presso il Ministero della salute con una dotazione annua di 11,3 milioni di euro per il 2012 e di 2 milioni di euro per il 2013 per il finanziamento degli oneri derivanti dal rinnovo degli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) del personale dedicato all’assistenza sanitaria ai naviganti (SASN). Dispongono inoltre (commi 89-93) a decorrere dal 2013 il trasferimento delle funzioni assistenziali al personale navigante ed aeronavigante dal Ministero della salute alle regioni, con il conseguente trasferimento del personale dipendente e convenzionato e delle relative risorse strumentali.

La relazione tecnica chiarisce che per assicurare le prestazioni del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN) il Ministero della salute si avvale, tra l’altro, di personale medico a rapporto convenzionale (medici generici, specialisti e biologi) e di personale sanitario non medico (infermieri), che prestano servizio presso gli ambulatori dei SASN nonché di medici fiduciari[162].

I rapporti con il suddetto personale sono disciplinati, ai sensi dell’art. 18, comma 7, del DLgs. 502/1992, attraverso apposite convenzioni, rese esecutive con decreti aventi natura regolamentare, che recepiscono gli istituti normativi ed economici degli accordi collettivi nazionali (ACN) riguardanti l’analogo personale del SSN. Nel corso degli ultimi anni (2009-2010) sono stati rinnovati e siglati, con le organizzazioni sindacali di categoria, gli ACN regolanti la disciplina dei rapporti convenzionali con il personale suddetto, già scaduti, allineandoli agli ACN del personale del SSN. In particolare sono stati stipulati i seguenti ACN[163]:

§       nel giugno 2009 l’ACN dei medici fiduciari (2001-2005);

§       nel dicembre 2009 l’ACN del personale sanitario non medico (2007-2009);

§       nell’ottobre 2010 l’ACN dei medici ambulatoriali e dei professionisti (2006-2009).

La relazione tecnica spiega che la dotazione per il 2012 del Fondo istituito con il comma 88 in esame (11,3 milioni di euro) è destinata alla copertura degli oneri derivanti dagli ACN già stipulati e da stipulare con i medici generici fiduciari (bienni economici 2006-2007 e 2008-2009), come riassunto nella tabella seguente:

(euro)

ACCORDI SIGLATI

SPESA PREVISTA

ACN MEDICI GENERICI FIDUCIARI

(siglato 11 giugno 2009) (2001-2005)

2.467.432,60

ACN PERSONALE SANITARIO NON MEDICO

(siglato 16 dicembre 2009) (2007-2005)

4.598.000,72

ACN MEDICI AMBULATORIALI BIOLOGICI

(siglato 14 ottobre 2010) (2006-2009)

3.128.412,32

ACCORDI DA SIGLARE

 

ACN MEDICI GENERICI FIDUCIARI

Bienni economici 2006/2007 e 2008/2009

Previsione di spesa (base % inflazione programmata)

1.106.154,36

TOTALE

11.300.000,00

 

A decorrere dall’anno 2013, sul predetto Fondo viene stanziato un importo pari a 2 milioni di euro, per la copertura dell’onere annuale del contratto.

Con l’emanazione del regolamento concernente il trasferimento (dal Ministero della salute alle regioni) dell’assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante, tali risorse, unitamente a quelle di seguito indicate, confluiranno nel SSN.

In relazione ai commi da 89 a 93, la RT esclude che si determinino nuovi o maggiori oneri a carico del SSN (e quindi della finanza pubblica), in quanto, a fronte dei limitati maggiori costi di cui alla lettera c), si registrano economie di spesa di cui alla lettera b).

Infatti:

a)      per il personale a rapporto convenzionale (medici generici, specialisti, biologi, tecnici ed infermieri), il fabbisogno è pari a circa 11.700.000 euro. Tali risorse vengono interamente trasferite alle regioni. Il passaggio al SSN non comporta maggiori oneri in quanto le attuali convenzioni recepiscono gli istituti normativi ed economici degli ACN riguardanti l’analogo personale del SSN, ad eccezione del personale infermieristico e tecnico, che comunque mantiene l’attuale trattamento in godimento;

b)      per i medici fiduciari, che erogano prestazioni medico legali al personale marittimo (367 unità) il fabbisogno annuo è pari a circa 3.300.000 euro. Il trasferimento alle regioni comporta significative economie, anche se al momento non puntualmente quantificabili, in quanto la maggior parte di tali medici ha già un rapporto convenzionale con il SSN (con il quale non possono sussistere duplici rapporti convenzionali);

c)      per il personale attualmente dipendente del Ministero della salute, pari complessivamente a 132 unità, con oneri a carico dello stesso Ministero pari a 5.234.594 euro, si stima che l’incremento di spesa per il passaggio di detto personale al SSN si attesti, sulla base dei dati del conto annuale riferiti al comparto sanità, in circa 275.000 euro annui, in quanto il passaggio al SSN comporta retribuzioni mediamente più elevate, in particolare per il personale medico;

d)      per quanto riguarda il personale dei Centri di pronto soccorso sanitario aeroportuale, gestiti dalla Croce rossa italiana, il cui costo è pari a circa 9.000.000 di euro, il passaggio alle regioni non comporta oneri aggiuntivi, stante il contestuale trasferimento delle risorse.

In via ulteriore, sul piano finanziario, vengono rilevate economie aggiuntive come i minori costi per contratti di locazione e utenze (attualmente a carico del Ministero della salute), derivanti dalla possibilità per gli enti del servizio sanitario di avvalersi delle proprie strutture. Il relativo importo sarà comunque trasferito alle regioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato preliminarmente (come già rilevato nella scheda di commento al precedente comma 86) che le misure contenute nei commi in esame non sembrano concorrere al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute.

È stato inoltre segnalato che non risultano esplicitati nella relazione tecnica i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri ascritti al completamento dell’iter di definizione degli Accordi Collettivi Nazionali (comma 88). Sono stati inoltre richiesti i dati quantitativi volti a dimostrare la compensatività degli effetti finanziari connessi al trasferimento dal Ministero della salute alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria al personale navigante (commi 89-93).

In particolare, il trasferimento delle citate funzioni di assistenza (SASN) dal Ministero della salute alle regioni, a decorrere dal 2013, sarà effettuato con regolamento di delegificazione il quale dovrà disporre anche il contestuale trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali. Sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica, alle regioni dovrebbero essere trasferite, attraverso il corrispondente incremento del livello di finanziamento del SSN a decorrere dal 2013, risorse complessive per circa 29,235 milioni di euro:

§       personale a rapporto convenzionale 11.700.000 euro ;

§       medici fiduciari 3.300.000 euro;

§       personale dipendente del Ministero della salute 5.234.594 euro;

§       personale dei centri di pronto soccorso sanitario aeroportuale 9.000.000 euro.

Tuttavia, come spiegato dalla relazione tecnica, gli oneri relativi al personale dipendente del Ministero della Salute da trasferire sono stimati in incremento pari a 275.000 euro a causa del diverso inquadramento del citato personale nel comparto del SSN, dove si hanno retribuzioni mediamente più elevate. Tale effetto negativo sarebbe compensato, secondo la relazione tecnica, dalle economie derivanti dal trasferimento delle risorse relative ai medici fiduciari, i quali hanno, per la maggior parte, un rapporto convenzionale già in essere con il SSN.

È stato infine segnalato che non si rinviene nei commi in esame l’espressa previsione normativa circa la devoluzione alle regioni (indicata dalla RT) dei risparmi eventualmente realizzati da parte del Ministero della salute per effetto del trasferimento delle citate funzioni e derivanti, in particolare, dalle minori spese per contratti di locazione e utenze attualmente a carico del Ministero della salute medesimo.


 

Articolo 4, commi 94 e 95
(Transito di volontari in ferma prefissata tra le Forze armate)

 


94. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai commi da 95 a 98.

95. All'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare.

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».


 

 

Il comma 94 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 95 a 98 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della Difesa, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

 

Il comma 95 novella l'articolo 797 del Codice dell'ordinamento militare[164], concernente il trasferimento tra ruoli del personale militare, al fine di inserirvi due nuovi commi.

In particolare, il nuovo comma 3-bis, al fine di soddisfare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità all'alimentazione del personale militare, attribuisce la facoltà di transitare tra Esercito, Marina e Aeronautica ai volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e ai sergenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Secondo la relazione illustrativa (A.S. 2968) la disposizione si giustifica in quanto la circolazione fra Esercito, Marina e Aeronautica potrebbe contribuire a risolvere eventuali carenze di specifiche professionalità in una determinata Forza Armata.

 

Spetta ad un decreto del Ministro della Difesa il compito di definire annualmente i contingenti di coloro i quali - previa presentazione di apposita domanda - potranno effettuare i transiti e definire i criteri, i requisiti e le modalità del trasferimento. Il successivo transito sarà, invece, disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Ai fini dell'iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicheranno le medesime regole in materia di anzianità recate dall'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare.

 

Innanzi tutto, quindi, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento. In secondo luogo, a parità di anzianità assoluta l'ordine di precedenza dipende dall'età (eccettuati taluni casi già indicati dall'articolo 797 del D.Lgs. 66/2010) e, a parità di età, si raffrontano le anzianità assolute risalendo se necessario fino all'anzianità di nomina e infine, qualora la parità perdurasse, si considera più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.

 

Il comma 3-terprecisa che dalle nuove disposizioni non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Profili finanziari (Art. 4, comma 95)

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che la norma risponde all’esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nell’alimentazione dei ruoli, nonché un più razionale utilizzo del personale nelle ipotesi di carenza di specifiche professionalità in una determinata Forza armata.

La RT precisa che l’invarianza della spesa prevista dalla disposizione è verificabile, in quanto le dotazioni organiche e le consistenze del personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica vengono determinate annualmente[165] con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei limiti delle risorse previste per la cosiddetta “professionalizzazione”.

 

Nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato, al fine di confermare l’assenza di effetti onerosi per la norma in esame, è stato chiesto di acquisire: elementi circa la situazione organica dei ruoli delle FF.AA. interessati dalla disposizione; una valutazione circa l'impatto che, in media, il transito dall'una all'altra Forza potrebbe comportare sul costo unitario medio del personale appartenente alle categorie interessate, in ragione annua, per le voci di spesa legate al vestiario e alla dotazione individuale e agli alloggi.

In proposito il Governo ha precisato che il dispositivo normativo non comporta alcun onere aggiuntivo, in quanto determina sia il mancato reclutamento di nuovo personale (qualora la Forza armata avesse bisogno di ricoprire posizioni in cui vi è carenza di specifiche professionalità) sia la non corresponsione della indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86/2001. Tale indennità, infatti, spetta di diritto al personale trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, ma non al personale transitato a domanda in altra Forza armata.

Per quanto concerne le spese legate al vestiario ed alla dotazione individuale, la norma non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo, in quanto il vestiario viene distribuito e rinnovato ciclicamente al personale militare, scaduto il periodo tecnico di durata; conseguentemente il militare ne ha diritto sia che rimanga nella stessa Forza armata sia che transiti in un'altra.

Sono stati, infine, forniti i dati relativi alle attuali consistenze organiche delle tre FF.AA. Interessate dalla norma in esame.

 

Situazione delle consistenze riportate nel DM 2010 (Previsto dall'art. 2207 del D.lgs. n. 66/2010)

Ruolo Sergenti

13.995

Volontari in servizio permanente

40.980

Volontari in ferma prefissata

44.248

 

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni, tenuto conto di quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento presso il Senato.


 

Articolo 4, comma 96
(Trasferimento di ufficiali e sottufficiali presso le P.A.)

 


96. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.


 

 

Il comma 96 dell'articolo 4prevede temporaneamente - ossia per il triennio che va dal 2012 al 2014 - la possibilità di trasferimenti di sottufficiali e di ufficiali (questi ultimi, fino al grado di tenente colonnello o equivalenti incluso) appartenenti all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica verso altre pubbliche amministrazioni.

Alla luce dell'esplicito riferimento normativo all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, la nozione di altre pubbliche amministrazioni comprende: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie le quali svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale operanti al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali, il CONI (in quest'ultimo caso, fino a revisione della disciplina di settore).

Il trasferimento richiederà il parere favorevole del Ministero della Difesa e l'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione. Il comma 96 puntualizza che i trasferimenti avverranno nei limiti delle assunzioni spettanti all'amministrazione di destinazione (onde evitare aggiramenti della normativa in materia e conseguenti dilatazioni della spesa). Alla data di assunzione in servizio presso quest'ultima, i militari saranno collocati in congedo nella posizione della riserva. Il personale trasferito è inquadrato nell'area non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di tabelle di equiparazione e riceverà un trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente dell'amministrazione di destinazione.

 

Tale disciplina del trattamento economico e giuridico, a detta della relazione illustrativa, costituirebbe una delle garanzie che i trasferimenti di cui sopra non producano variazioni di spesa. Non appare tuttavia di immediata evidenza se vi sarebbe sempre invarianza di spesa qualora il trattamento economico e giuridico legittimamente offerto dalle amministrazioni di destinazione fosse sensibilmente più favorevole di quello che i soggetti interessati percepivano presso la Difesa prima di trasferirsi.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.

 

La relazione tecnica, riferisce che la norma è priva di effetti finanziari in quanto il transito del personale militare nelle altre amministrazioni avverrà entro i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente per l’amministrazione di destinazione, inoltre, al personale trasferito si applicherà il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai CCNL vigenti nel comparto dell’amministrazione di destinazione.

 

Nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato, sono state formulate osservazioni in ordine al trattamento giuridico ed economico da applicare al personale militare in transito e circa la possibilità che l’applicazione della norma dia luogo a contenzioso.

In particolare, è stato osservato che il transito di personale militare (ruolo ufficiali fino al grado di tenente colonnello) comporterebbe, per gli interessati, l'applicazione del trattamento giuridico ed economico corrispondente al profilo professionale di transito, relativo al comparto dell’amministrazione destinataria del passaggio, anche se inferiore a quello in godimento nella carriera militare. In tal senso la norma sembrerebbe derogare ad un principio generale stabilito per gli impiegati dello Stato (articolo 202, del DPR 3/1957) in base al quale, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica debba essere riconosciuto un assegno personale, pensionabile, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica. È stato inoltre segnalato che l'ordinamento militare vigente prevede anche il transito nei ruoli civili, in casi tassativamente previsti dal Codice ordinamento militare[166], laddove si prevede che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, transiti nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia. L’articolo 10, comma 4, del DPR 339/1982, applicativo della citata normativa, stabilisce che al personale militare transitato nel ruolo civile vada riconosciuto, salvo riassorbimento, un trattamento economico integrativo pari alla differenza tra lo stipendio maturato nella carriera militare e quello inferiore eventualmente spettante nel profilo di inquadramento nei ruoli civili.

AI riguardo, il Governo ha affermato che con la disposizione in esame si intende dare applicazione al principio della razionale allocazione del personale pubblico, operando un'effettiva redistribuzione delle unità in eccedenza verso quelle amministrazioni che presentino carenze di organico. Nello specifico, la disposizione possiede carattere organizzatorio e presenta significative differenze, in termini di ambito di applicazione e di ratio, rispetto alle diverse norme presenti nell'ordinamento, le quali - anche a tutela dei dipendenti interessati - prevedono il passaggio di personale inidoneo al servizio militare (ma idoneo al servizio civile) presso altre amministrazioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.


 

Articolo 4, comma 97
(Indennità di trasferimento)

 

97. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è sostituito dal seguente:

«4. L'indennità di cui al comma 1 compete anche al personale impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto del rientro in Italia.».

 

 

Il comma 97 interviene in materia di indennità di trasferimento d'autorità per il personale in servizio all'estero, novellando l'articolo 1, comma 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86[167] .

 

In base alla normativa vigente hanno diritto, nel caso di trasferimento d'autorità, a un'indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza, ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi,due categorie di soggetti:

-        il personale di cui al comma 1 cioè il personale volontario coniugato e il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, nonché il personale della carriera prefettizia;

-        il personale di cui al comma 4 - di cui si propone la modifica- personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642[168], 27 luglio 1962, n. 1114[169], e 27 dicembre 1973, n. 838[170], e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia, ovvero al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.

 

La modifica è volta ad estendere l’ambito soggettivo di applicazione della presente disposizione alle seguenti due categorie di soggetti:

§      il personale impiegato all'estero ai sensi della legge n. 1114/1962 ovvero dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri (come in precedenza);

§      il personale di cui all'art. 1808 del Codice dell'ordinamento militare, vale a dire il personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe.

 

Rispetto alla vigente versione dell'articolo 1, comma 4, della citata legge 86/2001, la nuova versione delineata dal comma 97 mantiene dunque il riferimento alla legge 1114/1962, elimina quelli alle leggi 8 luglio 1961, n. 642 e 27 dicembre 1973, n. 838 - le quali peraltro erano state abrogate entrambe dall'articolo 2268, comma 1, 489 e 688, del Codice dell'ordinamento militare - mentre ne introduce uno ex novo relativo all'articolo l808 del medesimo Codice dell'ordinamento militare.

 

Si noti che la relazione di accompagnamento, illustrando i risparmi derivanti dagli interventi sulle spese non rimodulabili dei ministeri, menziona quelli derivanti dall'eliminazione dell'attuale previsione che estende la corresponsione della speciale indennità mensile anche in favore del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche all'estero.

 

Tuttavia la disciplina non appare mutata nella sostanza rispetto a quella vigente, se non per quanto concerne il personale presso rappresentanze militari di cui all'art. 1808 del Codice. Al riguardo, va però rilevato, che le “rappresentanze diplomatiche” menzionate dalla relazione illustrativa si ritrovano piuttosto nella rubrica dell'articolo 1809 (Indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche) del Codice anziché nell'articolo 1808 (recante Indennità di lungo servizio all'estero).


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame dà luogo all’esclusione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane dalla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 86/2001. Da tale previsione dovrebbero quindi derivare effetti di risparmio. Questi ultimi saranno rilevabili soltanto a consuntivo in quanto connessi alla verifica dei beneficiari.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato chiesto di acquisire dati ed elementi di valutazione ai fini di una verifica degli effetti finanziari previsti dalla relazione tecnica, con particolare riferimento alla platea dei soggetti che dovrebbero usufruire del nuovo regime indennitario disciplinato dal testo.


 

Articolo 4, comma 98
(Vitto e alloggio per il personale in missione in Italia)

 

98. Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.

 

 

La disposizione prevede, a fini di contenimento della spesa, che il personale delle amministrazioni statali in missione sul territorio nazionale per motivi di servizio, sia tenuto a fruire per il vitto e l'alloggio delle strutture delle amministrazioni di appartenenza (ove esistenti e disponibili).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.

 

La relazione tecnica afferma che l’introduzione dell’obbligo di usufruire, per il vitto e per l’alloggio, delle strutture disponibili rappresenta una misura di contenimento della spesa per il pubblico impiego. I relativi effetti economici saranno verificabili solo a consuntivo, in quanto connessi all’entità del ricorso all’istituto della missione e alla disponibilità delle strutture delle amministrazioni interessate.

 

Nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato, è stato chiesto di acquisire elementi utili ai fini di una stima di massima dell'impatto della misura.

E’ stato chiesto, in particolare, di chiarire l'ambito delle amministrazioni che risultano coinvolte nell'attuazione del dispositivo (presumibilmente, quelle della difesa e quelle relative alle Forze di polizia: le uniche che dispongono di strutture ricettive proprie). E’ stato chiesto, inoltre, di fornire elementi circa la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni interessate per l'invio del personale in missione. e circa i rimborsi corrisposti a titolo di recupero delle spese sostenute per vitto e alloggio dagli incaricati delle missioni.

Al riguardo il Governo ha confermato che la norma si configura come misura di contenimento, anche se limitata alle sole strutture della difesa e dell’interno. Ha affermato, inoltre, che la norma potrebbe interessare anche il personale civile di tali amministrazioni e di quelle che potrebbero usufruire di analoghi alloggi (Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato).

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.


 

Articolo 4, commi 99 e 100
(Settore aeronautico)

 

99. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui ai commi da 100 a 103.

100. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di euro 100 milioni.

 

 

Il comma 99 precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da 100 a 103 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello Sviluppo economico, relativamente alle spese non rimodulabili, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

 

Il comma 100 riduce di 100 milioni l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 180 della legge n. 244 del 2007, per gli interventi del settore aeronautico, finalizzati a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico. Tale disposizione autorizzava la spesa di 1.100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 per la partecipazione al programma European Fighter Aircraft (EFA).

Tale riduzione di stanziamenti viene contestualmente esposta nella tabella E della presente legge di stabilità.

Nella medesima tabella si dispone altresì un rifinanziamento di 1.100 milioni per il 2013 e di 1.200 milioni per il 2014, nonché di 4.800 milioni per il 2015 e successivi (anno terminale 2018).

 

Il Programma EFA/Eurofighter 2000 (European Fighter Aircraft, poi European Fighter) è finalizzato alla realizzazione di un velivolo da combattimento (denominato Thyphoon) dotato del massimo numero di elementi comuni e di capacità operativa corrispondenti ai requisiti stabiliti dalle quattro Nazioni partecipanti. L’Eurofighter-Typhoon è un bireattore monoposto supersonico destinato alla difesa aerea, con compito primario di contrasto delle forze aeree e con capacità secondaria di svolgere missioni di attacco al suolo. Il velivolo è compatibile con operazioni condotte da forze di coalizione e capace, grazie alla estrema manovrabilità ed alla grande versatilità nei suoi ruoli operativi, di operare la difesa e l’attacco in condizioni di ogni tempo. Esso rappresenta il più vasto programma industriale nel settore europeo della difesa, nonché l’esempio più avanzato di integrazione industriale in un unico programma comune. Il programma è frutto della cooperazione tra Italia, Germania, Regno Unito e Spagna[171], avviata in base al Memorandum of Understanding generale sottoscritto nel 1986. Secondo tale intesa, la realizzazione del progetto doveva essere suddivisa in cinque fasi successive: definizione, sviluppo, industrializzazione, produzione in serie e supporto logistico. Sono stati così posti in essere successivamente i “Memorandum” n. 2 e 3, che prevedono le modalità relative alle fasi, rispettivamente, di definizione del Programma e di sviluppo del velivolo e del motore. Con l'accordo firmato il 10 novembre 1988, i quattro partners europei hanno dato avvio alla fase di sviluppo e sperimentazione del velivolo. Si prevedeva inizialmente la costruzione di 765 unità, delle quali 165 in dotazione all'Italia.

Nel 1992, mentre era ancora in corso la fase di sviluppo, la presa d’atto da parte dei Paesi partecipanti di ritardi rispetto alle previsioni iniziali, e soprattutto le mutate condizioni politico-militari dell’Europa a seguito di quanto avvenuto nei Paesi dell’Est, hanno indotto radicali mutamenti nella struttura e nella sequenza temporale del Programma. In sostanza, il cambiamento delle suddette condizioni veniva ad incidere sulle necessità di difesa militare dei Paesi della NATO, e di conseguenza sulle caratteristiche stesse dell’aereo da combattimento oggetto del Programma EFA. I Ministri della Difesa manifestavano inoltre una diffusa preoccupazione in ordine all’impegno finanziario richiesto, in relazione alla situazione di bilancio evolutasi in senso poco favorevole per tutti i Paesi partecipanti. Si decideva pertanto di procedere alla revisione dei piani di realizzazione, prendendo nel contempo misure per contenere al massimo i costi, e prevedendo uno slittamento dei tempi della fase di produzione, sia pure differenziato secondo le specifiche esigenze di ogni Paese. Il costo del singolo velivolo veniva contratto da 111 a 101 miliardi di lire, mentre gli ordinativi venivano ridotti dai 765 velivoli iniziali a 620, on un conseguente adeguamento delle quote di partecipazione nazionale. Nonostante tali aggiustamenti, tuttavia, l’andamento del Programma ha continuato ad essere caratterizzato da notevoli ritardi rispetto alle previsioni:la produzione di serie è iniziata nel 1998 e le prime consegne alle Forze Aeree sono iniziate nel 2003.

La gestione del programma Eurofighter è affidata ad un’Agenzia governativa denominata NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Managenent Agency), con sede a Monaco di Baviera che rappresenta, per tutti e quattro i Paesi clienti, l’unica interfaccia autorizzata ad evidenziare le loro esigenze ai produttori. Dopo la negoziazione con le industrie aeronautiche dei Paesi partecipanti, sono stati stipulati due contratti “quadro” (enabling contracts) con consorzi operanti in regime di diritto tedesco (uno per lo sviluppo della cellula, degli equipaggiamenti e l’integrazione del sistema d’arma, l’altro per lo sviluppo del motore e relativi accessori), denominati rispettivamente Eurofighter Gmbh ed Eurojet. Il consorzio Eurofighter Gmbh, con sede a Monaco di Baviera, è costituito dalle quattro industrie nazionali: Alenia Aeronautica (19,5%), BAE Systems (37,5%), EADS Deutschland (30%) e EADS-CASA (13%), ed è responsabile dello sviluppo e della produzione del velivolo. Il consorzio Eurojet, responsabile dello sviluppo e della produzione del motore EJ-2000, è costituito da MTU Aero Engines (33%), Rolls-Royce (33%), Avio (21%) e ITP (Industria de Turbo Propulsores) (13%). Lo sforzo industriale delle aziende impegnate per l’Eurofighter è complessivamente stimato per un valore superiore a 86 miliardi di euro.

Eurofighter Typhoon rappresenta per l'industria aerospaziale europea una spinta tecnologica e occupazionale in grado di offrire future garanzie di sviluppo ai partner: secondo la nota[172] del Servizio studi della Camera dei deputati del 2007, oltre 60.000 persone nelle quattro nazioni partner erano coinvolte nel programma, di cui 12.000 in Italia. La produzione del Typhoon, superiore a tre velivoli al mese, era sostenuta da un complesso di fornitori costituito da oltre 600 società, delle quali più di 200 italiane. In fase di “picco” della produzione, si prevedeva che il Team Eurofighter avrebbe dato lavoro a oltre 120.000 persone in Europa, di cui 24.000 in Italia.

Partecipano al programma aziende del Gruppo Finmeccanica (Consorzio Eurofighter Gmbh) e la Avio (Consorzio Eurojet). In termini occupazionali, nel 2007 erano impiegate in media per le sole attività dirette, interne ed esterne, circa 7.200 risorse uomo/anno, di elevata qualificazione tecnica e alto livello professionale. Altre 4.800 risorse uomo/anno erano assorbite dalle attività indirette legate al programma. Va considerato infine che tali attività comportano un indotto (terziario) per un valore equivalente alla somma delle attività dirette ed indirette. L'occupazione totale generata dal programma (diretta, indiretta e terziaria) era dell'ordine delle 24.000 risorse uomo/anno con una distribuzione sul territorio che si stimava 50% nel nord e 50% nel centro-sud.

Profili finanziari (Art. 4, comma 100)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

 

La relazione tecnica evidenzia che la riduzione di 100 milioni si rende necessaria per contribuire al perseguimento degli obiettivi di risparmio fissati dal D.P.C.M. 28 settembre 2011. Il definanziamento si riferisce al settore aeronautico ed in particolare al programma EFA (di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 266/1997); comporta la riduzione del capitolo 7421 concernente gli interventi agevolativi per il settore aeronautico.

Secondo la RT, la riduzione dello stanziamento per 100 milioni di euro comporta lo spostamento del profilo dei pagamenti con il differimento delle somme dovute. Prudenzialmente non sono previsti effetti in termini di indebitamento netto. Con riferimento al saldo netto da finanziare, invece, il contributo della norma al perseguimento dei predetti obiettivi di risparmio (D.L. 98/2011, D.L. 138/2011, D.P.C.M. 28 settembre 2011) viene evidenziato – dalla RT – mediante una riduzione di spesa pari a 100 milioni nel 2012.

 

Nel corso dell’iter parlamentare, sono stati richiesti chiarimenti in ordine agli effetti dellariduzione dello stanziamento, che comporta il differimento dell’erogazione delle sommedovute in attuazione degli impegni presi per la partecipazione alprogramma EFA. Conseguentemente, ad una riduzione di spesa per l'anno 2012 dovrebbe corrispondere un incremento della stessa negli anni successivi. Inoltre il differimento potrebbe comportare l'insorgenza di oneri aggiuntivi per la corresponsione di interessi passivi determinati dallo spostamento del profilo dei pagamenti.

In proposito il Governo ha affermato che eventuali effetti negativi derivanti dal differimento degli impegni potranno essere riassorbiti nell'ambito del complessivo rifinanziamento dell'iniziativa previsto dalla tabella E a decorrere dal 2013.

 

In merito ai profili di quantificazione è stato richiesto di acquisire i dati relativi all’impatto della norma sul saldo di fabbisogno, anche al fine di verificare il contributo della stessa al conseguimento degli obiettivi fissati dal D.L. 98/2011 e 138/2011.

Si ricorda che gli acquisti di forniture militari nel bilancio dello Stato e nel conto del settore pubblico sono iscritti tra gli investimenti fissi, mentre nel conto consolidato della PA sono registrati tra i consumi intermedi.

I criteri di registrazione sui tre saldi sono diversi tra loro[173]:

§       sul SNF viene registrato lo stanziamento autorizzato dalla norma;

§       sul fabbisogno viene registrata una previsione di pagamento basata su una stima dell’avanzamento dei lavori (da cui dipendono i pagamenti effettivi);

§       sull’indebitamento netto viene registrato il valore dei beni che si prevede saranno consegnati nel periodo di riferimento, a prescindere dal fatto che i relativi pagamenti siano o meno avvenuti.


 

Articolo 4, comma 101
(Riduzione risorse per copertura oneri
per mutui delle regioni nell’edilizia sanitaria)

 

101. Le risorse disponibili per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un importo di 17 milioni a decorrere dall'anno 2012. Le risorse disponibili relative all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere dall'anno 2012, di 19,55 milioni.

 

 

Il comma 101 riduce gli stanziamenti statali previsti per l'ammortamento di alcuni mutui contratti in passato: 1) dalle regioni e dalle province autonome per investimenti in materia di edilizia e tecnologia sanitarie; 2) dalle regioni a statuto ordinario, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli istituti zooprofilattici sperimentali per acquisti di attrezzature sanitarie e per esigenze di manutenzione straordinaria in materia.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione della spesa dei Ministeri già in vigore (articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011) e già scontate ai fini dei predetti saldi.

 

La relazione tecnica,relativamente alla riduzione delle risorse a copertura degli oneri derivanti dai mutui contratti dalle regioni per l'edilizia sanitaria con la Cassa depositi e prestiti, afferma che le risorse iscritte sui relativi capitoli presentano eccedenze rispetto all'importo delle rate dei mutui in scadenza. Quota delle risorse disponibili sono quindi utilizzate dalla norma per un importo complessivo pari a 17 milioni di euro, di cui 7 milioni relativi alla quota per interessi.

Con riferimento alle risorse a carico del Fondo sanitario nazionale per la copertura degli oneri derivanti dai mutui contratti per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie, la relazione tecnica afferma che la norma prevede l'utilizzo di quota delle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero per un importo complessivo pari a 19,55 milioni di euro, di cui 2,550 milioni relativi alla quota interessi.

 

In merito ai profili di quantificazione, sono state richieste informazioni al Governo circa l’eventualità che la minore disponibilità di somme per accensione di futuri mutui possa pregiudicare le attività già poste in essere nel settore nonché le attività volte a razionalizzare la spesa sanitaria nel suo complesso.


 

Articolo 4, comma 102
(Personale Camere di commercio)

 

102. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,» sono aggiunte le seguenti: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome,» sono aggiunte le seguenti: «gli enti locali».

 

 

Il comma 102 apporta alcune modifiche all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, che ha ridotto del 50%, rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni:

§      per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

§      per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 276/2003, (attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico).

 

La disposizione ha trovato applicazione, a partire dall’anno 2011, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, alle università e agli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

Inoltre, i contenuti della disposizione richiamata costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

 

Con le modifiche apportate dal presente comma:

§      si estende alle C.C.I.A.A.[174] l’applicazione della suddetta norma (lettera a));

§      si estende l’applicazione dei richiamati principi, quali principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, agli enti locali (lettera b)).

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che l'intervento recato dal comma 102 , lettera a), garantisce una maggiore efficacia delle politiche di contenimento della spesa di personale nel sistema camerale. Alla disposizione non vengono collegate economie di spesa da scontare sui saldi di finanza pubblica, essendo i risparmi che ne scaturiranno finalizzati al miglioramento dei saldi di bilancio degli enti.

Con riferimento all'inclusione degli enti locali tra i destinatari della norma che pone, in termini di principio, un vincolo all'utilizzazione di personale con contratti di lavoro flessibile (comma 102, lettera b)), la relazione tecnica afferma che l'intervento impedisce agli enti locali di incrementare la spesa per tale tipologia di lavoro che avrebbe provocato la parziale vanificazione degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa di personale e con possibili effetti indotti di creazione di nuovo precariato. Secondo la RT la disposizione quindi è diretta a limitare la spesa di personale ma, in quanto strumento ad adiuvandum ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, alla stessa non sono riconducibili puntuali economie da scontare sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.


 

Articolo 4, comma 103, lettere a) e b)
(Personale enti locali e Camere di commercio)

 

103. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.».

 

 

La lettera a) del comma 103 dell’articolo 4 modifica il comma 7 dell’articolo 76 del D.L. 112/2008, recante una serie di misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa di personale degli enti locali.

 

Si ricorda che il richiamato comma 7, cosi come da ultimo modificato dall’articolo 20, comma 9, del D.L. n. 98/2011, concerne le assunzioni di personale da parte degli enti locali. Il comma 7, in particolare, fa divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali.

 

Inoltre, sono stati inclusi nella disciplina di contenimento delle assunzioni degli enti, anche le spese sostenute da alcuni tipi di società locali (società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo con specifiche caratteristiche) ai fini del computo della percentuale delle spese per il personale in relazione al totale delle spese correnti.


In particolare, la disposizione prevede che gli enti locali i quali siano legittimati ad assumere nel limite del 20% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente (in quanto hanno contenuto le spese di personale al di sotto del limite del 40%), possano assumere personale unicamente con contratti a tempo indeterminato.

 

Si fa presente che sul punto è intervenuta di recente la delibera delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 46/CONTR/2011 del 29 agosto 2011, la quale ha stabilito che il suddetto limite di spesa deve “essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”.

 

La lettera b) del comma 103 inserisce il comma 8-bis all’articolo 76 del D.L. n. 112/2008, al fine di prevedere che il personale delle aziende speciali delle Camere di commercio (C.C.I.A.A). sia assoggettato ai vincoli in materia di personale previsti per le rispettive Camere di commercio dalla normativa vigente; queste ultime, inoltre, hanno l’obbligo di asseverare ed autorizzare le assunzioni di personale a qualsiasi titolo effettuate.

 

Si ricorda, in proposito, che il comma 8 dell’articolo 76 del D.L. n. 112/2008 ha stabilito che il personale delle aziende speciali create dalle C.C.I.A.A., in caso di cessazione dell’attività delle aziende medesime, possa transitare alle camere di commercio di riferimento solamente previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Lo stesso comma ha altresì disposto la disapplicazione delle eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con l’articolo 76 del D.L. n. 112/2008

 

La Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) recante la disciplina generale sulle camere di commercio di cui fissa le funzioni, la struttura e l'organizzazione è stata recentemente novellata dal D.Lgs. n. 23/2010, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Le Camere di Commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Esse operano essenzialmente in campo amministrativo e promozionale. In campo amministrativo regolamentano l'accesso e lo svolgimento delle attività economiche, mediante la gestione di registri, albi e ruoli; quali, ad esempio, il Registro delle imprese, in cui sono tenuti a iscriversi tutti gli imprenditori. In campo promozionale svolgono funzioni di supporto e di promozione degli interessi delle imprese, con riferimento particolare al loro sviluppo nell'ambito delle economie locali.

L’articolo 2 (Attribuzioni), comma 5, della L. 580, come novellata dal citato D.Lgs. n. 23/2010, prevede che le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possano costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

Le aziende speciali sono strumenti operativi delle camere di commercio e la loro missione coincide con quella della stessa Camera. Organismi dotati di autonomia sotto il profilo amministrativo, finanziario e contabile (ai sensi del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio) le aziende sono adatte a realizzare con procedure amministrative più snelle rispetto a quelle previste per gli enti camerali, obiettivi di promozione di particolari settori dell'economia locale. Le aziende speciali, che non hanno fine di lucro, intervengono nei più svariati settori di attività anche se risultano privilegiati i campi della formazione, dell'informazione, della promozione e dei rapporti con l'estero.

Profili finanziari (Art. 4, comma 103, lettera a))

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che l'integrazione dell’articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008 è finalizzata ad offrire un’interpretazione univoca della norma in materia di assunzioni del sistema degli enti locali, specificando che la disciplina assunzionale prevista per le regioni e gli enti locali si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato. Secondo la RT tale disposizione, configurandosi come interpretativa, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato sono stati richiesti chiarimenti circa la disciplina assunzionale relativa agli enti locali.

In particolare, è stato segnalato che, se l'articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008 dovesse essere interpretato nel senso di ricomprendere nel vincolo di spesa per assunzioni del 20 per cento (rispetto alle cessazioni dell'anno precedente) anche i contratti a termine, a legislazione vigente gli enti locali avrebbero comunque incontrato un tetto di spesa per il personale, indipendentemente dalle tipologie di assunzioni effettuate (indeterminato/determinato). In tal caso la lettura del comma 103, contestualmente al comma 102 (che estende agli enti locali, in termini di principio, un vincolo all'utilizzazione di personale con contratti di lavoro flessibile, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009), sembrerebbe rendere meno stringente la possibilità degli enti locali di procedere ad assunzioni di personale. Secondo tale interpretazione, le modifiche nei confronti degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno non comporterebbero conseguenze finanziare per l'operare delle regole del patto stesso, mentre nei confronti degli enti locali esclusi dalle suddette regole potrebbero determinare un incremento di oneri pari all'entità delle assunzioni a tempo determinato eccedenti rispetto al tetto del 20 per cento fissato dall'articolo 76, comma 7, del D.L. 118/2008.

Tali considerazioni non varrebbero nel caso in cui il medesimo comma 7 fosse interpretato nel senso di consentire agli enti locali di effettuare assunzioni a tempo determinato senza alcun vincolo o limite, così come affermato dalla relazione tecnica riferita al comma 102. In tal caso le disposizioni in esame effettivamente determinerebbero un contenimento della spesa di personale a tempo determinato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi considerato che il Governo ha confermato, in una nota di risposta alle osservazioni avanzate nel corso dell’esame al Senato, che la disposizione di interpretazione autentica recata dal comma 103, lettera a), non determina l’insorgenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Profili finanziari (Art. 4, comma 103, lettera b))

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che l'integrazione in esame è volta ad impedire la possibile adozione di misure elusive dei vincoli sulle assunzioni previsti a legislazione vigente per gli enti del sistema camerale. Alla disposizione la RT non riconduce economie da scontare sui saldi di finanza pubblica, in quanto i risparmi di spesa che ne scaturiranno sono finalizzati al miglioramento dei saldi di bilancio degli enti.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi.


 

Articolo 5
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)

 


1. Ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e i requisiti anagrafici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificati, per le lavoratrici, dall'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2023, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze. Resta ferma la disciplina vigente di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.


 

 

L’articolo 5, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, reca disposizioni in materia previdenziale.

 

In particolare, la disposizione, ferma restando la normativa vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre) e di adeguamento all’incremento delle aspettative di vita, è volta a garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze.

 

Per quanto attiene alla disciplina concernente l’elevamento dei requisiti anagrafici per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in relazione all’incremento dell’aspettativa di vita, si ricorda che il comma 2 dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009 aveva disposto un intervento di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati. Esso stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici per l’accesso al sistema pensionistico italiano dovessero essere adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e convalidato dall’EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti. L’attuazione della relativa normativa tecnica era demandata ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanare entro il 31 dicembre 2014. In ogni caso, in sede di prima attuazione il richiamato incremento riferito ai 5 anni antecedenti non poteva superare i 3 mesi.

Successivamente, l’articolo 12, commi 12-bis - 12-quinquies, del D.L. 78/2010, ha dato attuazione alle disposizioni del richiamato articolo 22-ter, modificandole in alcune parti. In particolare, si prevede l’adeguamento con cadenza triennale dei requisiti di accesso ai trattamenti, al fine di adeguarli all’incremento della speranza di vita rilevato annualmente dall’ISTAT, entro il 30 giugno, a decorrere dal 2015. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi. Il secondo aggiornamento è previsto a decorrere dal 2019, mentre successivamente si procederà ad aggiornamenti con cadenza triennale. Per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni si dispone, poi, l’adattamento dei coefficienti di trasformazione, al fine di assicurare trattamenti pensionistici correlati alla maggiore anzianità lavorativa richiesta.

Da ultimo, l’articolo 18, comma 4, del D.L. 98/2011 ha modificato tale disciplina, in particolare disponendo l’anticipo al 1° gennaio 2013 (invece del 1° gennaio 2015) del primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all’indice di speranza di vita. Allo stesso tempo, è stato disposto l’anticipo al 2011 (in luogo del 2014) dell’obbligo per l'ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita, richiamato in precedenza. Inoltre, viene posticipato al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l’obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni; infine, attraverso l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 12-ter, viene eliminata la previsione che il secondo adeguamento fosse calcolato su base biennale: tutti gli adeguamenti successivi al primo avranno pertanto cadenza triennale.

 

La modifica riguarda esclusivamente le pensioni di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

In particolare, si stabilisce che, a prescindere dalle misure del processo di elevamento richiamato in precedenza, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto nonché i requisiti anagrafici richiesti per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della L. 243/2004, come modificati, per le lavoratrici, dall'articolo 22-ter, comma 1, del D.L. 78/2009 e dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 98/2011, debbano essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026.

 

L’articolo 12, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010 ha disposto, rispettivamente, per i soggetti che, a decorrere dal 2011 maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia (comma 1) e alla pensione di anzianità (comma 2), che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari:

-        per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento;

-        per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Successivamente, l’articolo 18, commi da 22-ter a 22-quinquies, ha modificato tale disciplina posticipando i termini di decorrenza. Più specificamente, è stato disposto che i soggetti interessati che maturino i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica (cioè raggiungano i 40 anni di contributi versati) conseguano il diritto alla decorrenza con un posticipo ulteriore pari a[175]:

-        un mese dalla data di maturazione dei requisiti previsti rispetto a quelli stabiliti dallo stesso comma 2 per i soggetti che maturino i requisiti nel 2012;

-        due mesi per i soggetti che maturino i requisiti nel 2013;

-        tre mesi per i soggetti che maturino i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Inoltre, si prevede l’applicazione della normativa previgente nei confronti di un contingente di 5.000 lavoratori, riconducibili a specifiche categorie

 

Lo stesso articolo specifica altresì che, nel caso in cui, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti in virtù della disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita ai sensi del richiamato articolo 12 del D.L. 78/2010, l’età minima di accesso non fosse assicurata, sussiste comunque un ulteriore incremento dei requisiti stessi, realizzato con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanarsi entro il 31 dicembre 2023.

Tale previsione ha lo scopo di garantire, per i soggetti interessati in possesso dei richiamati requisiti che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze.

 

Infine, la norma conferma la disciplina vigente di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010 per gli adeguamenti successivi a quanto previsto in precedenza.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disciplina sui requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia non derivano effetti per la finanza pubblica, trattandosi di una norma che si pone a garanzia di effetti comunque già previsti a legislazione vigente.

LA RT fa riferimento, in particolare, alla norma che prevede che, per tutti i lavoratori e le lavoratrici (appartenenti a qualsiasi regime pensionistico e soggetti a qualsiasi sistema di calcolo previsto dall’ordinamento), i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia debbano essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, a decorrere dal 2026.

La neutralità finanziaria della norma deriva dalla disciplina già vigente in materia. Infatti, per effetto del complesso degli interventi normativi di riforma adottati a partire dal 2004[[176]], il requisito anagrafico minimo utile per l’accesso al trattamento pensionistico raggiunge il valore di 67 anni per chi matura i requisiti minimi:

§       nel 2016, per i lavoratori autonomi (accesso al pensionamento da metà 2017);

§       nel 2022, per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici del pubblico impiego (accesso al pensionamento dal 2023);

§       nel 2024, per le lavoratrici autonome (accesso al pensionamento da metà 2025);

§       nel 2025, per le lavoratrici dipendenti del settore privato (accesso al pensionamento dal 2026).

 

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi, considerato che la disposizione non innova la legislazione vigente ma si limita a confermare quanto già previsto dall’ordinamento pensionistico in materia di requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di vecchiaia.


 

Articolo 6
(Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici)

 


1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello Stato, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di nuova costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il primo decreto di individuazione è emanato entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle Forze armate dismissibili. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono conferiti o trasferiti i suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del predetto fondo e delle società. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012.

2. Alla cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle società di cui al comma 1 si provvede mediante le modalità previste dai suddetti decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovranno prioritariamente prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Il Ministero dell'economia e delle finanze può accettare come corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di Stato, secondo i criteri e le caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1.

3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2 sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di operazioni che abbiano ad oggetto esclusivamente immobili liberi, i proventi della cessione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono l'attribuzione di detti proventi all'Agenzia del demanio per l'acquisto sul mercato, secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di titoli di Stato da parte della medesima Agenzia, che li detiene fino alla scadenza. L'Agenzia destina gli interessi dei suddetti titoli di Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, né ad ogni altro tributo o diritto di terzi.

4. Alle società di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le società di investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai conferimenti ed ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento ed alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti è effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del territorio, d'intesa con l'Agenzia del demanio relativamente agli immobili di proprietà dello Stato dalla stessa gestiti.

5. I decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono la misura degli eventuali canoni di locazione delle pubbliche amministrazioni sulla base della valutazione tecnica effettuata dall'Agenzia del demanio. Indicano inoltre la misura del contributo a carico delle amministrazioni utilizzatrici in relazione alle maggiori superfici utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

6. Relativamente alle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali maggiori entrate, fino ad un massimo di 5 milioni annui rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti di capitale di società partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

7. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della predetta società di gestione del risparmio possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio. Con apposita convenzione la stessa società di gestione del risparmio può avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio».

8. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato all'estero, la vendita dei cespiti individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero ai sensi dell'articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata mediante trattativa privata, salve comprovate esigenze, anche in deroga al parere della Commissione immobili del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La stima del valore di mercato dei beni di cui al presente comma può essere effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove è ubicato l'immobile oggetto della vendita. I relativi contratti di vendita sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del debito pubblico.


 

 

L’articolo 6 autorizza il Ministero dell’Economia e delle Finanze a conferire o a trasferire beni immobili di proprietà dello Stato ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliari o a uno o più società (di gestione del risparmio) anche di nuova costituzione. I proventi netti derivanti dalle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società sono destinati alla riduzione del debito pubblico.

 

Sono conferiti o trasferiti gli immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e dalle caserme assegnate in uso alle forze armate.

 

Sono, invece, espressamente esclusi:

1.    gli immobili statali destinati ad uso residenziale;

2.    gli immobili statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, i quali ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la massima valorizzazione funzionale(D.Lgs. 85/2010, in materia di federalismo demaniale);

3.    gli immobili degli enti pubblici non territoriali (le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate con provvedimento dell’ISTAT, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 196/2009).

 

I beni immobili da conferire o trasferire sono individuati con uno o più D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale; il primo di tali decreti deve essere emanato entro il 30 aprile 2012. I conferimenti o i trasferimenti degli immobili individuati sono disposti mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono anche stabiliti i criteri e le procedure per l’individuazione o l’eventuale costituzione della (o delle) società di gestione del risparmio, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l’eventuale assunzione di finanziamenti da parte del fondo e delle società.

Per l'attuazione della suddetta disposizione viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012.

 

Il comma 2 dispone che i decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, con i quali si provvederà a definire le modalità delle cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle società, dovranno prioritariamente prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi - in quanto compatibili - le disposizioni di cui al decreto-legge n. 332/94, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

Il Ministero dell’economia e delle finanze può accettare come corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di Stato.

 

Il decreto-legge n. 332/94 delinea una procedura in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto di modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. In particolare sono contemplati: la possibilità della vendita mediante trattativa privata a società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato; l’attribuzione al Ministero dell’economia e delle finanze di poteri speciali e un limite massimo di possesso azionario nell’ambito delle suddette società; forme di pagamento rateale del corrispettivo non superiori a tre anni.

In relazione ai poteri speciali, l’articolo 2 del predetto decreto-legge n. 332/94 stabilisce che allo Stato possano essere conferiti poteri speciali onde salvaguardarne gli interessi fondamentali, in caso siano a rischio:

-        in primo luogo, lo Stato ha il potere di opporsi sia all’acquisto di azioni che alla conclusione di patti da parte degli azionisti che detengono una determinata percentuale dei diritti di voto (pari al 5% o inferiore, se così stabilito);

-        in secondo luogo, lo Stato può opporsi a talune decisioni prese dalle imprese, ad esempio riguardo a fusioni o scissioni aziendali.

Si segnala peraltro, che secondo la Commissione europea (parere motivato nell’ambito procedura d’infrazione n. 2009/2255) tali norme impongono restrizioni non giustificate alla libera circolazione dei capitali e al diritto di stabilimento (articoli 63 e 49, rispettivamente, del trattato sul funzionamento dell'UE). Le restrizioni sull’acquisto di azioni in determinate imprese, o le disposizioni a corollario di un sistema di poteri speciali che ne consentono l’attuazione pratica nei casi individuali, rendono meno attraenti gli investimenti diretti o di portafoglio nelle imprese in questione e possono scoraggiare potenziali investitori provenienti da altri Stati membri. Anche il potere di veto su decisioni fondamentali per il funzionamento di un’impresa può incidere negativamente e dissuadere gli investitori.

Al riguardo, nel marzo 2009 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso una sentenza, pertinente a una precedente causa italiana (C-326/07), confermando che i poteri di opporsi a questo tipo di attività non sono idonei al fine di salvaguardare gli interessi vitali dello Stato. Per quanto riguarda la possibilità di opporsi alle decisioni sulla gestione delle imprese, la Corte segnala la possibilità di stabilire un legame tra tale potere e la necessità di proteggere gli interessi dello Stato, ma ciò deve fondarsi su condizioni oggettive e verificabili.

Com’è noto, peraltro, gli Stati membri possono sempre giustificare tali misure, soggette a severe restrizioni a norma del trattato e precisate dalla giurisprudenza della Corte. In tal senso, la comunicazione della Commissione europea relativa ad alcuni aspetti giuridici attinenti agli investimenti intracomunitari (97/C 220/06) individua alcuni principi e criteri direttivi che gli Stati membri dovrebbero seguire nell’adottare tali misure. In particolare, la Commissione chiede che i provvedimenti nazionali in deroga alla normativa generale devono soddisfare quattro condizioni:

-        essi devono applicarsi in modo non discriminatorio;

-        essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico;

-        essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito;

-        non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.

Inoltre devono sussistere criteri obiettivi, stabili e resi pubblici, affinché il loro esercizio non sia lasciato alla discrezionalità delle autorità amministrative. E’ infine richiesto che ciascun criterio sia declinato in modo preciso e concreto.

 

Il comma 3 prevede che i proventi netti delle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società sono destinati alla riduzione del debito pubblico.

Nel caso di operazioni che riguardino immobili liberi, ovvero non locati, i proventi della cessione, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e per tale via al riacquisto dei titoli in circolazione. Nel caso di operazioni che riguardino immobili locati i proventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio per l’acquisto di titoli di Stato da detenere fino alla scadenza: gli interessi da essi derivanti sono utilizzati dall’Agenzia per il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette all’imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, né ad altro tributo o diritto di terzi.

 

Il comma 4 prevede che alle società di gestione del risparmio si applica, in quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le società di investimento immobiliare quotate (c.d. “SIIQ”).

L’articolo 1, comma 134, della legge n. 296/2006 prevede l’obbligo per le SIIQ di operare una ritenuta del 20 per cento sui dividendi da distribuire ai soci: i soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all’articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Per quanto riguarda, invece, i conferimenti e i trasferimenti degli immobili ai fondi e alle società, la norma rimanda ai primi tre articoli del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 (prima “cartolarizzazione” immobiliare), in tema di ricognizione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di modalità per la cessione degli immobili.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l’articolo 1 del decreto-legge n. 351 del 2001 ha previsto che l’Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individui, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile. Si prevede inoltre che l’Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individui i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprietà dello Stato, nonché i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli già attribuiti alle società suddette è effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi.

Il decreto-legge n. 351 ha introdotto la disciplina relativa alla privatizzazione mediante cartolarizzazione. La cartolarizzazione è una tecnica finanziaria intesa a consentire la conversione di attività non agevolmente negoziabili, quali gli immobili di proprietà pubblica, in strumenti finanziari più facilmente collocabili sui mercati. In particolare, gli immobili sono trasferiti ad una o più società a responsabilità limitata (c.d. società veicolo), appositamente costituite, che ne finanziano l'acquisto attraverso l’emissione di titoli o mediante finanziamenti acquisiti da terzi. La società veicolo versa l’importo raccolto attraverso tali operazioni, a titolo di “prezzo iniziale”, agli enti che hanno ceduto gli immobili, quindi gestisce gli immobili e li rivende sul mercato. Il decreto disciplina, quindi, le procedure per la vendita di diverse categorie di immobili e di terreni attraverso la procedura di cartolarizzazione.

L'articolo 3, comma 15, prevede procedure finalizzate ad alienazioni di beni statali ad esito di processi di valorizzazione (anche mediante accordi di programma) con possibilità di riconoscere agli enti territoriali interessati dal procedimento di valorizzazione una quota, non inferiore al 5 % e non superiore al 15 %, del ricavato della vendita.

Altro strumento rilevante ai fini dei processi di valorizzazione del patrimonio pubblico è costituito dalla promozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di fondi comuni di investimento immobiliare previsto dall'articolo 4 del decreto-legge. I fondi sono costituiti conferendo o trasferendo beni immobili, a uso diverso da quello residenziale, dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali. I beni sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Tali decreti disciplinano, inoltre, le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo, nonché i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

 

La valutazione dei beni conferiti o trasferiti è effettuata a titolo gratuito dall’Agenzia del Territorio, d’intesa con l’Agenzia del Demanio per gli immobili da essa gestiti.

 

Il comma 5 stabilisce che la misura degli eventuali canoni di locazione è prevista dai decreti ministeriali sopra citati, sulla base della valutazione tecnica effettuata dell’Agenzia del Demanio. Gli stessi decreti indicano inoltre il contributo che le singole Amministrazioni devono corrispondere nel caso in cui utilizzino superfici maggiori rispetto ai piani di razionalizzazione predisposti ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009.

L’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 ha introdotto l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all’Agenzia del Demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l’obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni. Sono previsti, inoltre, obblighi di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato. Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 6 prevede che le eventuali maggiori entrate, fino ad una massimo di 5 milioni annui, derivanti dalla distribuzione di utili di esercizio e di riserve oppure da riduzioni di capitale delle società partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze possono essere utilizzate per aumenti di capitale di società partecipate anche indirettamente dallo stesso Ministero o per la sottoscrizione di capitale di nuova costituzione.

 

Il comma 7 aggiunge il comma 8-bis all’articolo 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare) del decreto legge n. 98/2011.

 

L'articolo 33 del decreto-legge n. 98/2011 ha istituito una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

I fondi istituiti dalla SGR possono non solo sottoscrivere le quote di tali fondi comuni d'investimento immobiliare, offerte su base competitiva a investitori qualificati per poter conseguire la liquidità necessaria realizzare gli interventi di valorizzazione, ma anche investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

I fondi possono altresì – previo decreto attuativo del Ministero dell'economia e finanza – partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

La norma ha previsto inoltre la liquidazione della società Patrimonio dello Stato S.p.A.

 

Con il nuovo comma 8-bis ai fondi istituiti dalla SGR del Ministero dell’Economia attribuita la possibilità di acquistare immobili ad uso ufficio degli enti territoriali utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni, nonché altri immobili di proprietà degli stessi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico. Le azioni della SGR possono essere trasferite con D.M. a titolo gratuito all’Agenzia del Demanio; la SGR può avvalersi in via transitoria del personale dell’Agenzia.

 

I commi 8 e 9 prevedono la possibilità di dismettere il patrimonio dello Stato all’estero con procedure semplificate, ossia con trattativa privata e in deroga al parere della Commissione Immobili del Ministero degli Affari Esteri di cui al DPR n. 18/67. Le relative risorse nette sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

Gli immobili da dismettere sono individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all’estero elaborato dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con l'Agenzia del demanio, ai sensi dell’art. 1, comma 1311 della legge n. 296/06.

 

Tale comma prevede che Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per la elaborazione di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonché alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.

 

I relativi contratti di vendita sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 1 i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

 

Dismissioni di beni immobili pubblici

 

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

La relazione tecnica afferma che le norme:

§      autorizzano (commi 1-5) il Ministero dell’economia a conferire o a trasferire beni immobili di proprietà dello Stato, a uso diverso da quello residenziale a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare o a una o più società, anche di nuova costituzione. Sono esclusi i beni immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del D.Lgs. 85/2010, in materia di federalismo demaniale, e di enti pubblici non territoriali. Dal collocamento delle quote dei fondi immobiliari o delle azioni delle società sul mercato sono attesi proventi netti da destinare alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di operazioni che riguardino esclusivamente immobili liberi, i proventi, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e, per tale via, al riacquisto dei titoli in circolazione. Nel caso di operazioni che riguardino immobili non liberi, i proventi sono acquisiti dall’Agenzia del demanio che li destina all’acquisto dei titoli di Stato, detenendoli fino alla scadenza. Gli interessi da essi derivanti sono utilizzati dall’Agenzia per il pagamento dei canoni di locazione. In questo caso la riduzione del debito pubblico deriverebbe dal consolidamento dei titoli posseduti dall’Agenzia, in quanto ente appartenente al perimetro della pubblica amministrazione. Infatti per le regole europee il debito pubblico è consolidato, cioè contiene esclusivamente le passività detenute da soggetti esterni alla pubblica amministrazione. La disposizione è suscettibile di generare, oltre alla riduzione dello stock lordo di debito pubblico, effetti positivi sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle cessioni delle quote dei fondi immobiliari o delle azioni, nonché dai minori oneri per interessi derivanti dal versamento dei proventi netti al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. In particolare, nel caso di conferimento a fondi immobiliari, la cessione delle quote ai privati ha un corrispondente effetto in termini di miglioramento dell’indebitamento netto, essendo tale cessione equiparata a un’alienazione di immobili: non ha invece effetto su tale saldo la cessione di azioni della società, trattandosi di operazione finanziaria. Tali effetti saranno quantificabili a seguito della puntuale identificazione degli immobili oggetto dell’operazione, che sarà effettuata con uno o più D.P.C.M., su proposta del ministro dell’economia. Gli oneri per i canoni di locazione e le connesse spese di gestione a carico dell’Agenzia del demanio trovano copertura negli introiti generati dagli interessi sui titoli di Stato da questa acquisiti sul mercato. La norma prevede altresì la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2012, per l’attuazione di tali disposizioni. Tale onere trova copertura per il 2012 con la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e per gli anni 2013 e 2014 mediante riduzione della Tabella A, con utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia;

§      prevedono (comma 6) che le eventuali maggiori entrate derivanti dalla distribuzione di utili di esercizio e di riserve, oppure da riduzioni di capitale di società partecipate dal Ministero dell’economia, possano essere destinate, fino a un massimo di 5 milioni annui, ad aumenti di capitale di società partecipate anche indirettamente dal medesimo Ministero o alla sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione. L’utilizzo di tali maggiori entrate deve avvenire nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Le somme introitate sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia per essere versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria. Trattandosi di un utilizzo condizionato al realizzarsi di maggiori entrate, le disposizioni non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

§      prevedono (comma 7) che i fondi di investimento istituiti dalla SGR, di cui all’articolo 33 del D.L. 98/2011, possano acquistare anche immobili di proprietà degli enti territoriali utilizzati a uso ufficio o inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. È pertanto introdotta una facoltà di estensione dell’operatività di detta società nell’ambito delle risorse ad essa assegnate a legislazione vigente. È altresì prevista la trasferibilità a titolo gratuito delle azioni della predetta SGR all’Agenzia del demanio. Anche in questo caso non sono previsti nuovi o maggiori oneri;

§      prevedono (commi 8-9) la possibilità di dismettere il patrimonio dello Stato all’estero con procedure semplificate, ossia con trattativa privata e in deroga al parere della Commissione immobili del Ministero degli affari esteri. I relativi proventi netti per lo Stato saranno interamente destinati alla riduzione del debito pubblico. La quantificazione di tali proventi sarà possibile solo all’esito della procedura di dismissione.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce una stima, sia pure di massima, dei proventi attesi dalle dismissioni in esame[177].

Per quanto attiene alla vendita di immobili non liberi, tenuto conto che presumibilmente gli stessi sono attualmente locati da soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, è stata rilevata l’opportunità di acquisire i dati sottostanti la valutazione di compensatività tra gli interessi incassati dall’Agenzia del demanio (a seguito dell’acquisto di titoli di Stato mediante l’utilizzo dei proventi della vendita) e la spesa per i canoni di locazione per le pubbliche amministrazioni collocate nell’immobile da dismettere. Ciò anche in considerazione dei possibili incrementi, nel tempo, delle relative spese. Tali valutazioni di sostenibilità dipendono anche dalla percentuale - rispetto al totale degli immobili di cui si prevede la vendita - dei fabbricati attualmente occupati da pubbliche amministrazioni per le quali sarebbe necessario procedere alla stipula di nuovi contratti di affitto.

In riferimento alla dismissione del patrimonio dello Stato all’estero con trattativa privata e in deroga al parere della Commissione immobili del Ministero degli affari esteri, è stata segnalata la necessità di acquisire conferma circa la compatibilità comunitaria della norma.


 

Articolo 7
(Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli)

 


1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Nell'eventualità di incremento di valore dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo all'alienazione medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.

4. Le regioni, le province, i comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico.


 

 

L’articolo 7 dispone l’alienazione a cura dell’Agenzia del Demanio dei terreni agricoli di proprietà dello Stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali, mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro. Anche le regioni, le province e i comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità stabilite dalla presente norma, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola, anche avvalendosi dell’Agenzia del Demanio. I proventi netti derivanti dalle operazioni di dismissione sono destinati alla riduzione del debito pubblico.

 

Il comma 1 prevedeche l’individuazione dei terreni da alienare è effettuata, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e, di conseguenza, lo assoggetta, salvo leggi speciali, alle norme di diritto privato del codice civile.

 

Sono, invece, espressamente esclusi:

1.    gli immobili statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, i quali che ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la massima valorizzazione funzionale, ai sensi del D.Lgs. 85/2010, in materia di federalismo demaniale;

2.    gli immobili degli enti pubblici nazionali.

 

Ai decreti di individuazione dei terreni da alienare si applicano le disposizioni in tema di ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico previste dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 1 del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 (c.d. “prima cartolarizzazione immobiliare). Pertanto i decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Contro l'iscrizione del bene, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.

 

Si segnala che la norma prevede che l’individuazione dei terreni da alienare venga effettuata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Pertanto il ricorso dovrebbe, più opportunamente, essere rivolto al Ministero e non all’Agenzia del demanio.

 

Il comma 2, al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria agricola giovanile, attribuisce il diritto di prelazione nelle procedure di alienazione dei terreni ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti dal D.Lgs. n. 185/2000.

 

Si segnala che la normativa citata non contiene una definizione di “giovane imprenditore agricolo”. L’articolo 4-bis del D.Lgs. 228/2001 dispone che ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.

 

Nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla vendita, si verifichi un incremento del valore dei terreni a causa di cambi di destinazione urbanistica è riconosciuto allo Stato una quota pari al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita. Al riguardo, un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze definisce le disposizioni di attuazione.

 

Il comma 3 dispone che per i terreni ricadenti all’interno di aree protette l’Agenzia del Demanio acquisisce preventivamente l’assenso alla vendita da parte del enti gestori.

 

Il comma 4 riconosce alle regioni, alle province e ai comuni la possibilità di procedere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, all’alienazione dei loro beni aventi destinazione agricola, compresi quelli attribuiti dallo Stato a comuni, province, città metropolitane e regioni per la loro massima valorizzazione funzionale (D.Lgs. 85/2010, federalismo regionale).

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 85 del 2010, concernente il federalismo demaniale, ha previsto l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, che ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione. Qualora l’ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale, con apposito D.P.C.M., dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione.

 

Per le alienazioni le Regioni e gli enti locali possono avvalersi dell’Agenzia del Demanio, la quale provvede al versamento agli enti territoriali di quanto ricavato dalla vendita, al netto dei costi sostenuti e documentati.

 

Il comma 5 stabilisce, infine, che le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione sono destinate alla riduzione del debito pubblico.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che norma è diretta a favorire il rilancio dell’occupazione in agricoltura e ad agevolare i processi di ricambio generazionale nel settore agricolo attraverso l’acquisto, da parte di privati, di terreni demaniali a vocazione agricola.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato preliminarmente – analogamente a quanto rilevato in merito alle dismissioni di immobili pubblici - che la relazione tecnica non fornisce una stima, sia pure di massima, dei proventi attesi dalle dismissioni in esame[178].

Con riferimento agli adempimenti a carico del Ministero delle politiche agricole, è stato richiesto di chiarire se gli stessi possano essere svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene ai compiti attribuiti all’Agenzia del demanio, soggetto che rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, le norme prevedono che i costi sostenuti dall’Agenzia per la vendita di immobili di proprietà di regioni, province e comuni siano scontati dai proventi derivanti dalle vendite dei terreni agricoli. In proposito, è stato chiesto di chiarire se tali modalità di copertura degli oneri possano dare luogo a disallineamenti temporali fra oneri e incassi tali da determinare effetti sui saldi di finanza pubblica.


 

Articolo 8
(Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali)

 


1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014».

2. All'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

3. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. In particolare sono stabilite:

a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;

b) la percentuale annua di riduzione del debito;

c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6.

4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.


 

 

L’articolo 8reca disposizioni volte a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti territoriali.

 

A tal fine il comma 1 - attraverso una modifica all’articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - dispone l'abbassamento, rispetto ai livelli attuali, dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento da parte degli enti locali.

L’articolo 204 del TUEL pone un limite alla possibilità di indebitamento degli enti locali, fissando l’entità della spesa per interessi - che rappresenta il livello massimo di indebitamento degli enti locali, come risultante dall’accensione di mutui e da qualunque altra forma di finanziamento reperibile sul mercato cui l’ente possa accedere (emissione di titoli obbligazionari ed aperture di credito – ad una certa percentuale rispetto alle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrata (come risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente).

Rispetto ai limiti precedentemente fissati dall’articolo 204 del TUEL - pari al 12 per cento per l’anno 2011, al 10 per cento per il 2012 e all'8 per cento a decorrere dal 2013[179], la novella introdotta dal presente comma consente all'ente locale di assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi non superi i seguenti limiti, calcolati in percentuale delle entrate correnti:

§      8 per cento per l'anno 2012,

§      6 per cento per l'anno 2013,

§      4 per cento a decorrere dall'anno 2014.

 

Il comma 2 introduce - attraverso una novella all’articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario – una analoga disposizione per le Regioni, per le quali la percentuale riguardante l'importo complessivo delle annualità per capitale ed interessi rispetto all'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate viene ridotta dal 25 al 20 per cento.

 

Il citato articolo 10, dispone, al comma 1, che le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Ai sensi del comma 2, l’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione stessa. Il comma 3 precisa poi che la legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

 

Il comma 3, nel sancire che le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dispone che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico.

In questa direzione, fermi restando i limiti all’indebitamento sopra richiamati, si prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, siano stabilite:

a)      distintamente per Regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;

b)      la percentuale annua di riduzione del debito;

c)      le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, la norma considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6.

 

Il comma 4 dispone che agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 si applicano le disposizioni sanzionatorie in tema di mancato rispetto del patto di stabilità interno, relative ai limiti alle spese correnti e alle assunzioni di personale, contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d) e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

 

Si ricorda che il citato articolo 7 del D.Lgs. n.149/2011 – recante i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale - dispone in particolare al comma 1, lettere b) e d), che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

-        non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio (lett. b));

-        non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, ed è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi del divieto (lett. d));

Analogamente, ai sensi del comma 2, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

-        non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio (lett. b));

-        non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (lett. d));

Va comunque ricordato altresì che ai sensi del comma 3 le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica sintetizza il contenuto delle disposizioni, tese a predisporre gli strumenti necessari al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti territoriali. Tali disposizioni costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La relazione tecnica afferma che le norme appaiono suscettibili di generare effetti positivi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che i nuovi limiti all’assunzione di indebitamento da parte degli enti territoriali siano comunque idonei a consentire ai medesimi l’assolvimento delle funzioni loro assegnate.


 

Articolo 9
(Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)

 


1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore del trasporto pubblico locale, all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «struttura paritetica da istituire» sono sostituite dalle seguenti: «struttura paritetica istituita nell'ambito della predetta Conferenza».

2. Al fine di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi servizi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare, mediante un sistema di benchmarking, il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.»;

b) al comma 3, prima delle parole: «ai fini della relazione al Parlamento» è inserita la seguente: «anche»;

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo»;

d) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento»;

e) al comma 32, lettera a), dopo le parole: «alla somma di cui al comma 13» sono inserite le seguenti: «ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma»;

f) al comma 32, lettera d), le parole: «a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente»;

g) dopo il comma 32, è inserito il seguente:

«32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»;

h) al comma 33, primo periodo, le parole: «ovvero ai sensi del comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero non ai sensi del comma 12»;

i) al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: «nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12» sono aggiunte le seguenti: «e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma»;

l) al comma 33, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13»;

m) dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

«33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;

b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»;

n) al comma 34, è premesso il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.»;

o) dopo il comma 34, è inserito il seguente:

«34-bis. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007».


 

 

L’articolo 9, comma 1, al fine di assicurare il miglioramento organizzativo del trasporto pubblico locale, modifica l’articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011. Tale norma prevede che la ripartizione del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario - istituito dall’articolo 21, comma 3, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 – venga effettuata sulla base di criteri premiali individuati, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con la nuova formulazione prevista dal presente comma, si prevede che l’individuazione dei predetti criteri sia effettuata da un struttura paritetica istituita nell’ambito della stessa Conferenza Stato-regioni.

 

L’articolo 9, comma 2, introduce parziali modifiche alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, stabilita da ultimo con l’articolo 4 del D.L. 138/2011[180], con l’obiettivo di colmare il vuoto normativo lasciato dal’abrogazione, ad opera del referendum del giugno 2011, dell’articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008[181], in modo da adeguare la disciplina dei servizi pubblici locali al quadro giuridico europeo. In particolare, il D.L. 138 ha conservato nei fini (liberalizzazione) l’impianto preesistente, escludendone l’applicabilità al settore idrico, per tenere conto dell’esito della consultazione popolare dello scorso giugno.

 

Si ricorda che a seguito dell’esito referendario del 12 e 13 giugno 2011 è stata modificata sia la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che la determinazione della tariffa idrica. Le abrogazioni sono divenute effettive dal 21 luglio 2011 per effetto dei D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 e n. 116 (GU 20 luglio 2011, n. 167). Il primo quesito ha abrogato l'art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che prevedeva la regola generale di affidamento tramite gara dei servizi locali di rilevanza economica e il limitato ricorso all'affidamento "in house". Il secondo quesito ha abrogato il comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alla parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito". La tariffa idrica viene conseguentemente determinata senza tenere conto del parametro della remunerazione del capitale investito dall'ente gestore. Entrambe le abrogazioni hanno avuto effetto dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dei citati D.P.R. con i quali si è sancito il risultato abrogativo del referendum.

In estrema sintesi, prima dell’esito referendario, il citato art. 23-bis relativo alle modalità di affidamento da parte degli enti locali della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedeva una disciplina più restrittiva rispetto alle regole comunitarie. Il conferimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avveniva, infatti, in via ordinaria attraverso una gara pubblica, mentre la cd. gestione "in house", cioè quella in cui l'ente locale gestisce in proprio il servizio, era una situazione eccezionale. In determinati casi, ai sensi del comma 3 dell'art. 23-bis, si prevedeva che per peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento potesse avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale.

 

Le modifiche che vengono introdotte dalle singole lettere del comma 2 mediante puntuali novelle dell’art. 4 del D.L. 138 riguardano prevalentemente i compiti e gli obblighi degli enti locali in relazione alle decisioni sull’affidamento, la disciplina del regime transitorio, il divieto di ulteriori attività per gli affidatari diretti e l’ambito di applicazione della disciplina.

 

L’art. 4, D.L. 138/2011, prevede in capo agli enti locali l’obbligo di procedere, in via preliminare e con cadenza periodica o comunque prima del conferimento, alla verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando i diritti di esclusiva i regimi di esclusiva alle sole ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità (commi 1, 2, 3, 4). A tal fine è prevista l’adozione, entro il 13 agosto 2012, poi periodicamente e, comunque, prima di procedere all’affidamento del servizio, di una delibera quadro da pubblicizzare e trasmettere alla Autorità Antitrust, che evidenzi l’istruttoria compiuta nonché, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

Con la prima modifica introdotta dalle presenti disposizioni, mediante novella al comma 2 dell’art. 4, si prevede la possibilità per gli enti locali di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali, purché se ne dia motivazione nella delibera di cui sopra, dimostrando come tale scelta sia economicamente vantaggiosa (lettera a).

Con novella al comma 3 dell’art. 4, si precisa che la trasmissione all’Antitrust della delibera quadro da parte degli enti locali è finalizzata anche (ma non solo) della relazione al Parlamento di cui alla legge n. 287/1980 (lettera b).

 

In proposito si segnala che l’articolo 23-bis, del D.L. 112/2008, prevedeva nei casi di affidamento diretto che l’ente affidante dovesse dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e verificandola, e dovesse trasmettere una relazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo da rendere entro sessanta giorni.

 

Un’ulteriore modifica, al comma 4, stabilisce che in assenza della delibera, l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva nel settore dei servizi pubblici locali (lettera c).

 

È integrata altresì la disciplina degli affidamenti diretti. In proposito, l’art. 4, comma 13, del D.L. 138 ammette l’affidamento diretto a società che possiedono i requisiti per la gestione "in house" qualora il valore del servizio non superi i 900.000 euro annui. Come già evidenziato dall’Antitrust, tale sistema di soglia si presta al rischio di comportamenti elusivi da parte delle amministrazioni locali che non intendano procedere agli affidamenti tramite gara, attraverso frazionamenti del servizio per valori inferiori a quelle di soglia. Per arginare tali ipotesi, una novella al comma 13 introduce il divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento (lettera d)).

 

Al riguardo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione AS864 del 26 agosto 2011, ritiene che la soglia indicata (valore dell’affidamento pari a 900.000 euro annui) sia oggettivamente elevata, tale da poter determinare, per alcuni settori di attività economica, una sottrazione quasi integrale dai necessari meccanismi di concorrenza per il mercato. In ogni caso, ribadisce l’Autorità, il sistema di esenzioni dall’obbligo di gara così configurato si presta facilmente a comportamenti elusivi da parte delle amministrazioni che non intendono procedere agli affidamenti tramite gara dei servizi pubblici locali e, pertanto, essa suggerisce che basterebbe frazionare gli affidamenti in tante “tranche”, ciascuna di valore inferiore a 900.000 euro annui, per poterle poi attribuire tutte direttamente a controllate in house. Per tali considerazioni l’Autorità ritiene il sistema introdotto meno efficace di quello previgente e che non possa essere migliorato con modifiche al ribasso della soglia, data l’arbitrarietà con cui qualsiasi valore verrebbe eventualmente determinato.

 

Conseguentemente (lettera e)), viene modificato il regime transitorio di cui al comma 32, lett. a), prevedendo la cessazione alla data del 31 marzo 2012, improrogabile e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, non solo di tutti gli affidamenti diretti relativi ai servizi con valore economico superiore ai 900.000 euro annui, ma anche di tutti quelli che risultano non conformi alla disciplina stabilita dal comma 9.

 

Con riguardo alle previsioni in materia di regime transitorio per gli affidamenti diretti oggi in vigore, l’Autorità, nella citata segnalazione A.S. 864 osserva quanto segue. “Il comma 32 dell’articolo 4 prevede che gli affidamenti diretti, relativi a servizi il cui valore economico superi i 900.000 euro annui, cessano improrogabilmente al 31 marzo 2012; per i servizi di valore inferiore a 900.000 annui vale dunque la scadenza originaria dell’affidamento. Per le stesse motivazioni esposte in precedenza, appare del tutto inconferente un valore predeterminato del servizio quale criterio per giustificare la prosecuzione degli affidamenti, effettuati in house, sino alla loro scadenza naturale. Inoltre, la norma, per come formulata, stabilisce l’esenzione dalla scadenza anticipata per tutti gli affidamenti diretti, non solamente per quelli in house, ampliando ulteriormente, rispetto a quanto previsto dal comma 13 per i nuovi affidamenti, la platea dei soggetti che possono continuare a gestire Spl senza aver vinto alcuna gara”.

 

Sempre in relazione al regime transitorio, è oggetto di modifica anche la previsione di cui alla lettera d) del comma 32, ai sensi del quale gli affidamenti diretti assentiti prima del 1° ottobre 2003 a società miste pubblico-private quotate in borsa a tale data, cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio se la partecipazione pubblica nella società si riduce al 40% entro il 30 giugno 2013 e scende al 30% entro il 31 dicembre 2015. Al mancato verificarsi di tali condizioni, l'affidamento cessa rispettivamente il 30 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015.

La modifica introdotta dalla presente norma (lettera f)). richiede che non sia la ”partecipazione pubblica” a doversi ridurre progressivamente entro i termini e le soglie stabiliti, bensì la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero “quella sindacata”. Nel linguaggio finanziario con l’espressione “partecipazione sindacata” s’intendono le azioni societarie oggetto di patto parasociale.

 

Al riguardo, si segnala che l’uso dell’espressione “partecipazione sindacata”, appartenendo al gergo finanziario, non è di immediata ed univoca comprensione.

 

Viene quindi inserito (lettera g)) un nuovo comma 32-bischeaffida al prefetto il compito di accertare che gli enti locali abbiano ottemperato, entro i termini stabiliti, le disposizioni sul regime transitorio degli affidamenti e sulla loro cessazione. In caso contrario, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso il quale sarà il Governo, ricorrendone i presupposti, ad esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 

L’articolo 8 della legge n. 131/2003[182] disciplina l’attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo del Governo agli organi degli enti territoriali.

In particolare, il comma 1 prevede che nei casi e per le finalità previsti dalla Costituzione (articolo 120, secondo comma), il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

Il comma 3 prevede - facendo salve le competenze delle Regioni a statuto speciale - che, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

Il comma 4 prevede che, nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame. Il comma 5 dispone che i provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

Si segnala, infine, che il meccanismo introdotto con la presente disposizione è analogo a quello già previsto dall'art. 16, comma 28, dello stesso D.L. 138/2011, che attribuisce al prefetto il compito di controllare il rispetto da parte degli enti locali dell’obbligo di soppressione dei consorzi tra funzioni e del divieto di costituzione di società.

 

Le disposizioni successive (lettere h, i, ed l)) introducono tre modifiche al testo del comma 33 del citato articolo 4, che stabilisce il divieto per i soggetti che gestiscono servizi pubblici locali in seguito ad affidamento diretto o comunque a procedure non a evidenza pubblica (cioè senza che vi sia stata una gara), di svolgere servizi ulteriori, anche attraverso controllanti o controllate, e di partecipare a gare per l'affidamento di servizi, fino alla conclusione della concessione.

Il divieto - che opera per tutta la durata della gestione - non si applica alle società quotate e alle società controllate (ex art. 2359 c.c.), nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

Le modifiche prevedono:

§      la specificazione per cui il divieto di nuova o ulteriore attività vale per i soggetti in cui il socio non è stato identificato con le specifiche condizioni prescritte - per tale eventualità - dal comma 12;

In proposito, si ricorda che il citato comma 12 che nel caso di affidamento in esclusiva della gestione del servizio pubblico locale, l'affidamento possa avvenire anche tramite procedure competitive ad evidenza pubblica a società mista pubblico privata, mediante la cosiddetta gara "a doppio oggetto", una gara cioè che abbia ad oggetto sia la qualità di socio privato (che deve avere una quota non inferiore al 40%) e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Nel bando di gara i criteri di valutazione delle offerte, basati su qualità e corrispettivo del servizio devono prevalere di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie. Il socio privato selezionato deve svolgere gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso. Se ciò non si dovesse verificare, si procederà a un nuovo affidamento. Nel bando, infine, devono essere previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

§      la precisazione per cui il divieto di nuova o ulteriore attività non si applica anche alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma 12;

§      l’ampliamento della facoltà per i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere su tutto il territorio nazionale, che si estende alle gare indette nell’ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti (e non solo alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, come previsto attualmente), con la condizione che:

-       sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno:

-       sia stata almeno adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura competitiva o con affidamento diretto (non superiore a 900.000 €) ai sensi del comma 13, purché in favore di soggetto diverso.

 

Anche in questo caso, il legislatore fa proprio in parte il suggerimento espresso dall’Antitrust nella più volte citata segnalazione con la quale si è rilevato come la previsione del comma 33 appare porre condizioni eccessivamente restrittive. Si propone dunque di attenuare le condizioni che consentono agli affidatari diretti di partecipare ad altre gare, consentendo loro di farlo nel caso in cui i soggetti in questione siano nella fase finale (inferiore ai due anni) del proprio affidamento e sia già stata bandita la gara per il riaffidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica, per il servizio erogato dall’affidatario diretto.

 

Con la successiva lettera m) è introdotto un nuovo comma 33-bische impone agli enti affidatari di rendere pubblici i dati su:

a)   il livello di qualità del servizio reso;

b)   il prezzo medio per utente;

c)   il livello degli investimenti effettuati;

d)   ogni ulteriore informazione necessaria al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni.

La stessa disposizione di cui alla lettera m) inserisce un comma 33-tererinvia l’adozione di misure attuative della disciplina ad un decreto ministeriale (del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno).

In particolare, con tale decreto sono definiti:

a)  i criteri per procedere alla verifica ed alla conseguente delibera - previste nei primi due commi dell'articolo in questione - con cui gli enti locali valutano la fattibilità della liberalizzazione o dell'esclusiva nella gestione dei servizi;

b)  le modalità attuative dell'obbligo di pubblicità comparativa imposto dal comma 33-bis, anche tenendo conto della differenziazione delle condizioni di erogazione per aree, popolazioni e caratteristiche del territorio.

Più in generale, si rinvia al decreto per tutte le misure necessarie ad assicurare la piena attuazione della disciplina dell'art. 4, del D.L. 138/2011, novellata con le disposizioni in commento.

Il termine per l’adozione del decreto è stabilito nel 31 gennaio 2012 ed è previsto il parere obbligatorio della Conferenza unificata.

 

Le modifiche di cui alle lettere n) ed o) riguardano l’ambito di applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 4 del D.L. 138.

Nel testo vigente, il comma 34 dell’articolo 4 esclude dall'applicazione delle nuove regole sull’affidamento dei servizi locali di rilevanza economica una serie di servizi, disciplinati da specifiche disposizioni:

§       il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi 19 a 27, che prevedono una serie di incompatibilità;

§       il servizio di distribuzione di gas naturale (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164);

§       il servizio di distribuzione di energia elettrica (decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e legge 23 agosto 2004, n. 239);

§       il servizio di trasporto ferroviario regionale (decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422);

§       la gestione delle farmacie comunali (legge 2 aprile 1968, n. 475).

 

Ferme restando tali disposizioni, la lettera n)) premette all’inizio del medesimo comma 34, una clausola di generale applicazione dell'articolo 4 novellato a tutti i servizi pubblici locali, con prevalenza sulle relative discipline di settore incompatibili.

 

La lettera o) aggiunge un comma 34-bis, che, ferme restando le deroghe disposte dall’articolo 34, concernenti come si è visto il solo trasporto ferroviario, estende la disciplina dell’articolo 4 anche ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Per il solo trasporto regionale, inoltre, vengono fatti salvi gli affidamenti già deliberati secondo l’articolo 5, par. 2, del regolamento CE 1370/2007.

 

Si ricorda che tale ultima norma consente alle autorità competenti a livello locale di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri, o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture.

 

D.L. 138/2011[183]
testo previgente

D.L. 138/2011
testo risultante dalle modifiche

 

 

Art. 4
Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea

Art. 4
Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

Identico.

2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l’opportunità di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.

4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.

5 – 12 [omissis]

Identici.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affida­mento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordina­mento europeo per la gestione cosiddetta "in house".

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affida­mento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordina­mento europeo per la gestione cosiddetta "in house". Al fine di garantire l’unita­rietà del servizio oggetto dell’affida­mento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento.

14 – 31 [omissis]

Identici.

32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'arti­colo 1, comma 117, della legge 13 dicem­bre 2010, n. 220, e successive modifica­zioni, il regime transitorio degli affida­menti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:

Identico.

a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improroga­bilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;

a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affida­menti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) ces­sano, improrogabilmente e senza neces­sità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;

Identico.

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

Identico.

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

 

32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

33. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

33. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12 e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell’ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.

 

33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

 

33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

 

a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l’adozione della delibera quadro di cui al comma 2;

 

b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

 

c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

34. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. È escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. È escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

 

34-bis. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.

35. Restano salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

Identico.

 


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti finanziari.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 1 (in base al quale la struttura paritetica per il riparto del Fondo per il trasporto pubblico locale[184] deve essere istituita nell’ambito della Conferenza Stato-regioni) non determina effetti finanziari negativi, dal momento che già la normativa previgente prescrive che la struttura operi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma inoltre che le diverse modifiche introdotte dalle norme in esame all’articolo 4 del D.L. 138/2011 riguardano essenzialmente le procedure di affidamento dei servizi. Pertanto non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle modifiche introdotte.


 

Articolo 10
(Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

 


1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.


L’articolo 10 presenta un duplice contenuto: nella prima parte (commi 1-2 e 12), collegandosi alla precedente manovra economica di agosto, prevede una delegificazione degli ordinamenti professionali da realizzarsi in base a principi di liberalizzazione. Nella seconda parte (commi 3-11) disciplina l’esercizio delle professioni in forma societaria, conseguentemente abrogando la precedente disciplina delle associazioni professionali.

La riforma degli ordini professionali

I commi 1, 2 e 12 novellano l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 138 del 2011.

 

L’art. 3, comma 5 prevede che, fatto salvo l’esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale dalla Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate[185], gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, nonché alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

La disposizione stabilisce quindi che gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per recepire una serie di principi (elencati nelle successive lettere da a) a g) del medesimo comma 5).

 

Come già sottolineato in occasione dell’esame parlamentare del decreto-legge n. 138/2011, la regolamentazione degli ordini professionali esistenti è contenuta, prevalentemente, in atti normativi aventi rango legislativo[186]. Pertanto, per come originariamente formulata, la disposizione dell’art. 3, comma 5 non configurava una delegificazione ma si limitava a prefigurare futuri interventi legislativi («Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati...»), anticipandone le linee riformatrici e fissando un termine di 12 mesi di carattere meramente ordinatorio.

 

La disposizione in commento (comma 1) intende superare i limiti della norma emanata lo scorso agosto, intervenendo sul testo dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 per prevedere una delegificazione degli ordinamenti professionali (decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400).

 

Lo strumento della delegificazione consente che la disciplina di alcune materie sia trasferita dalla fonte legislativa primaria a quella secondaria. La materia è regolata dall'articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988, ai sensi del quale i regolamenti di delegificazione possono essere adottati per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge. Tali regolamenti devono essere autorizzati espressamente dalla legge, che deve altresì individuare le norme generali regolatrici della materia e stabilire l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento. I regolamenti devono inoltre essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

 

La delegificazione dovrà essere realizzata entro 12 mesi (dall’entrata in vigore della legge di stabilità), sulla base dei principi e criteri direttivi già enunciati (v. infra) che la legge di stabilità modifica esclusivamente per quanto concerne le tariffe professionali, che vengono sostanzialmente liberalizzate(comma 12).

 

L’art. 3, comma 5, come modificato dalla presente legge, individua i seguenti principi:

§       la riforma degli ordinamenti professionali dovrà assicurare che l'accesso alla professione sia libero e che il suo esercizio sia fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, potrà essere consentita soltanto se motivata da ragioni di interesse pubblico e non dovrà produrre una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, sulla sede legale della società professionale (lettera a));

§       gli ordinamenti professionali riformati dovranno prevedere l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua costituirà un illecito disciplinare e come tale sarà sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione (lettera b));

§       la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione dovrà conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Per le professioni sanitarie, ai fini della disciplina dell'attività di tirocinio, resta peraltro confermata la normativa vigente (lettera c));

§       il compenso spettante al professionista dovrà essere pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista resta comunque tenuto a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione del medesimo. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicheranno le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia (lettera d), coma modificata dal comma 12 della disposizione in commento);

§       a tutela del cliente, il professionista sarà tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista dovrà rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti (lettera e));

§       gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione a livello territoriale di organi (terzi), diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali saranno specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. Viene inoltre prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Per le professioni sanitarie resta confermata la normativa vigente (lettera f));

§       la riforma dovrà liberalizzare la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni[187]. Le informazioni fornite dovranno essere trasparenti, veritiere, corrette e non dovranno essere equivoche, ingannevoli, o denigratorie (lettera g)).

 

Il comma 12 modifica il principio di cui alla lettera d), eliminando il riferimento alle tariffe professionali come criterio per la determinazione del compenso del professionista[188]. Le parti potranno pertanto definire liberamente il compenso.

La formulazione previgente dell’art. 3, comma 5. lett. d) prevede che il compenso sia determinato dalle parti «prendendo come riferimento le tariffe professionali» e che le parti possono comunque procedere alla pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.

In merito si evidenzia che anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato – nella segnalazione al Governo e alle Camere in vista dei lavori parlamentari per la conversione del decreto legge n. 138 (26 agosto 2011) – ha criticato l’originaria formulazione dell’art. 3, comma 5, ritenendo un passo indietro rispetto alla norma previgente in base alla quale le tariffe professionali non sono obbligatorie, la previsione che rende le tariffe professionali parametro legale di riferimento per la determinazione del compenso del professionista. Per l'Autorità si tratta di una norma contraddittoria e contraria alla liberalizzazione del mercato dei servizi professionali.

 

Le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia non verranno peraltro eliminate, perché vi si dovrà ricorrere nei seguenti casi:

§      in caso di mancata determinazione consensuale del compenso;

§      quando il committente è un ente pubblico;

§      in caso di liquidazione giudiziale dei compensi;

§      nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi.

 

Inserendo un ulteriore comma nell’art. 3 del decreto-legge n. 138/2011 (comma 5-bis), la legge di stabilità 2012 prevede l’abrogazione di tutte le norme vigenti sugli ordinamenti professionali (che peraltro non vengono elencate) con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo (comma 2).

 

I commi 1, 2 e 12 dell’articolo 10 recano dunque un contenuto riconducibile, nel suo complesso, alla materia delle professioni, che la Costituzione ascrive alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni; per taluni profili, può essere altresì richiamata la materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale.

 

I commi 1 e 2 dell’articolo 10, nella parte in cui attribuiscono potestà regolamentare allo Stato in una materia di competenza concorrente quale quella delle ‘professioni’, devono essere valutati alla luce del riparto costituzionale di competenze tra Stato e Regioni.

Nelle materie di competenza concorrente spetta infatti alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali, mentre la potestà regolamentare è riservata alle Regioni (art. 117, secondo e sesto comma, Cost.) (sulla inidoneità della fonte regolamentare a dettare i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente cfr. le sentenze della Corte Costituzionale n. 92/2011 e n. 200/2009).

 

Si segnala infine che la Commissione Giustizia della Camera sta esaminando in sede referente due proposte di legge (AA.CC. 503 e 3581) in tema di riforma delle professioni regolamentate.

Le società tra professionisti

I commi da 3 a 11 dell’art. 10 disciplinano la costituzione di società tra professionisti.

 

Attualmente, l'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815[189], prevede la possibilità per i professionisti di costituire associazioni professionali. L'art. 2 di tale legge originariamente vietava il ricorso alla forma societaria: tale divieto è stato abrogato dall'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266[190].

Si ricorda anche che l'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto Bersani ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti (c.d. società multidisciplinari), fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

 

In particolare, il comma 3 consente ai professionisti iscritti ad ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa (Titoli V e VI del Libro quinto del codice civile). E’ dunque consentito alla società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali[191].

Qualsiasi forma sia prescelta, la denominazione sociale sarà “società tra professionisti” (comma 5), che (comma 8) potrà svolgere anche diverse attività professionali (c.d. società multidisciplinare).

Per poter utilizzare la denominazione “società tra professionisti”, la società deve prevedere nell’atto costitutivo i seguenti requisiti (comma 4):

§      esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;

§      possono assumere la qualifica di socio soltanto i professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi, nonché i cittadini di Stati membri dell’UE in possesso del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione; sono peraltro ammessi soci non professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento;

§      definizione di modalità tali da garantire che la singola prestazione professionale sarà eseguita dai soci in possesso dei requisiti e che l’utente possa scegliere all’interno della società il professionista che dovrà seguirlo o, in mancanza di scelta, riceva preventiva comunicazione scritta del nominativo del professionista;

§      definizione di modalità che garantiscano che il socio radiato dal proprio ordine professionale sia anche escluso dalla società.

 

In base al comma 6 il professionista può partecipare ad una sola società tra professionisti e deve osservare il codice deontologico del proprio ordine (comma 7). La società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulta iscritta. E’ rimessa ad un regolamento ministeriale, da approvare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la disciplina relativa all’esecuzione dell’incarico conferito alla società da parte di soci in possesso dei requisiti, alla scelta del professionista da parte dell’utente, all’incompatibilità e al rispetto del regime disciplinare dell’ordine (comma 10) (e dunque presumibilmente la def8inizione di modalità di iscrizione delle società tra professionisti agli ordini professionali).

 

Infine, si prevede che restano salvi i diversi modelli societari e associativi attualmente vigenti (comma 9).

 

Il comma 11, tuttavia, abroga la legge n. 1815 del 1939 sulle associazioni professionali (comma 11).

Si segnala pertanto che la previsione del mantenimento delle forme associative professionali vigenti di cui al comma 9 non appare coerente con l’abrogazione espressa della legge n. 1815 del 1939, che di tali associazioni costituisce la base normativa.

 

Si ricorda in proposito, a titolo esemplificativo, che, per quanto riguarda la professione forense, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96[192], agli artt. 16 e ss., prevede che l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio possa essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti (s.t.p.), disciplinata dallo stesso decreto legislativo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 96/2001, il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. La società risponde con il suo patrimonio. Nel caso in cui, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato, la società non abbia comunicato al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci. Ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 96/2001, la s.t.p. è iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che le norme, volte ad una più compiuta liberalizzazione, non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi.


 

Articolo 11
(Programmazione della ricerca e premialità)

 

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura la coerenza dei piani e progetti di ricerca e di attività proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario dei predetti enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.

 

 

L’articolo 11 dispone che il MIUR assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti di ricerca sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR)[193], anche in sede di ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario finalizzata al finanziamento premiale di specifici programmi, anche congiunti, proposti dagli stessi enti.

La formulazione adottata non tiene conto del fatto che la quota di finanziamento premiale - che è prevista dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 213/2009 - è destinata, come infra si illustrerà, ad essere incrementata negli anni successivi al 2011.

 

Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, che già la legislazione vigente prevede un raccordo fra la programmazione generale e quella specifica di ciascun ente. Infatti, l’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 213/2009, con il quale si è proceduto al riordino degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR[194], dispone che con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono adottati atti di indirizzo e direttive che individuano la missione e gli obiettivi di ricerca per ciascun ente, in coerenza con i contenuti del PNR e gli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, gli statuti degli enti specificano ed articolano la missione e gli obiettivi di ricerca.

Per quanto concerne il finanziamento, l’art. 4 dispone che la ripartizione del fondo ordinario di cui all'art. 7 del D.Lgs. 204/1998 è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva (nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'ANVUR). Dispone, altresì che, a decorrere dal 2011, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7% del fondo ordinario, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto ministeriale avente natura non regolamentare.

Per quanto concerne la programmazione strategica preventiva, l’art. 5 dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal Ministero, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario. L’articolo dispone, altresì, che per il perseguimento delle finalità di coordinamento ed armonizzazione, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del PNR, svolge una funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativonon ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti finanziari, trattandosi di criteri di utilizzo di una quota dei finanziamenti già destinati agli enti della ricerca a legislazione previgente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi dal momento che la disposizione non autorizza nuove spese.


 

Articolo 12
(Fondo nuovi nati)

 

1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché di quelle successivamente recuperate in ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.

 

 

L’articolo 12, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, estende agli anni 2012, 2013 e 2014, le misure relative al Fondo di credito per i nuovi nati. L'accesso al fondo prescinde dalla situazione reddituale del nucleo familiare e permette, alle famiglie i cui figli siano nati o siano stati adottati nell’anno di riferimento, di richiedere un finanziamento di 5.000 euro, a tasso fisso, rimborsabile in 5 anni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull’apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché di quelle successivamente recuperate in ragione del Fondo stesso.

 

Il decreto legge n. 185/2008[195], articolo 4, comma 1, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo di credito per i nuovi nati, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari. L'accesso al fondo prescinde dalla situazione reddituale del nucleo familiare e permette, a chiunque abbia la potestà o l'affido condiviso, di richiedere un finanziamento di 5.000 euro, a tasso fisso, rimborsabile in 5 anni.

La garanzia del fondo è concessa nella misura del 50 per cento del finanziamento ed è incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta. Entro il limite del 20 per cento della disponibilità iniziale del fondo, la garanzia è elevata al 75 per cento per i richiedenti con indicatore ISEE non superiore a 15.000 euro. Il Fondo ha una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Il comma 1-bis del medesimo articolo 4, prevede che il Fondo sia integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009, per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare.

Il DPCM del 10 settembre 2009 stabilisce i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011. Nel caso di potestà o affido condiviso è ammesso un solo prestito. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono di ammontare non superiore a cinquemila euro e a tasso fisso. Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all'iniziativa si sono impegnati ad applicare ai finanziamenti garantiti dal Fondo un tasso annuo effettivo globale (TAEG) fisso, non superiore al 50 per cento del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso.

Resta comunque facoltà degli istituti di credito l'erogazione del prestito, in quanto la presenza della garanzia del Fondo, permette un tasso agevolato ma non esonera le famiglie dall'obbligo di restituzione alle scadenze pattuite.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativonon ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti finanziari in quanto si tratta di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

Si ricorda che l’articolo 4 del D.L. 185/2008 – con il quale è stato istituito il Fondo di credito per i nuovi nati con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 – ha provveduto alla copertura dell’onere a valere sul Fondo per le politiche della famiglia[196].

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi.


 

Articolo 13, commi 1-4
(Semplificazione dei pagamenti)

 


1. Il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dai seguenti:

«3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità:

a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009.

3. All'articolo 210 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

4. L'obbligo di cui al comma 2-bis dell'articolo 210 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi da 1 a 4 dell’articolo 13 apportano modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti territoriali contenuta nell’articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008[197].

 

Si ricorda che l’istituto della certificazione dei crediti vantati nei confronti delle regioni e degli locali si inserisce nel contesto di un complesso di interventi legislativi finalizzati a dare concreta attuazione alla problematica dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, affrontata a livello comunitario con l’adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/35/CE[198], recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 231 del 2002, e ora sostituita dalla più recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/7/UE.

La cessione dei crediti vantati dalle imprese verso la P.A. derivanti da contratti di lavori pubblici è peraltro in generale prevista dall’articolo 117 del Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163/2006), il quale ha esteso la disciplina della cessione dei crediti d'impresa di cui alla legge n. 52 del 1991 (legge sul contratto di factoring) ai crediti vantati dalle imprese verso le pubbliche amministrazioni in ragione di contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori[199].

Con particolare riferimento ai crediti vantati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, il legislatore ha introdotto il comma 3-bis dell’articolo 9 del D.L. 185/2008, il quale reca la disciplina della certificazione, da parte degli enti territoriali debitori, dei crediti in questione nei confronti dei soggetti interessati ai fini della cessione pro-soluto dei medesimi crediti nei confronti di banche o intermediari finanziari.

In particolare, il comma 3-bis, nel testo previgente alla modifica operata dalla legge di stabilità in commento, ha stabilito che a partire dall’anno 2009 - su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale - nel rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno, certificano, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione. Le modalità di attuazione della certificazione dei crediti sono state dettate dal D.M. 19 maggio 2009 [200].

 

In particolare, il comma 1, attraverso la sostituzione del comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto legge n. 185/2009, opera le seguenti modifiche:

§      esclude gli enti del servizio sanitario nazionale dall’applicazione della disciplina della certificazione dei crediti contenuta nel medesimo comma 3-bis;

§      estende da venti a sessanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza del creditore il termine entro il quale le regioni e gli enti locali debitrici sono tenuti a certificare se il credito nei loro confronti vantato è certo liquido ed esigibile;

§      introduce la previsione secondo la quale scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede alla certificazione la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, la quale, ove necessario nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente territoriale;

§      prevede che la cessione dei crediti oggetto di certificazione avvenga nel rispetto della disciplina contenuta nell’articolo 117 del Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. n. 163/2006), sopra citata; ferma restando l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1 e 7, comma 1 della legge sul contratto di factoring, legge n. 52/1991[201], relativi, rispettivamente, alla efficacia della cessione del credito nei confronti dei terzi e al fallimento del soggetto cedente.

In particolare, l’articolo 5 della citata legge n. 52/1991 prevede che qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;

b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;

c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1 della medesima legge n. 52. Quest’ultima norma prevede, in proposito che l'efficacia della cessione verso i terzi, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.

 

Il medesimo comma 1, introducendo un nuovo comma 3-ter dopo il comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto legge n. 185/2008, prevede che la certificazione dei crediti non può essere rilasciata, a pena di nullità:

a)      dagli enti locali commissariati in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 143 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000). Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione ai crediti sorti prima del commissariamento. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può essere rilasciata in relazione ai crediti rientranti nella medesima gestione commissariale;

b)      dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dei deficit sanitari.

 

Il comma 2 demanda le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 9 del decreto legge n. 185/2008, come modificati dal presente provvedimento, ad un decreto del Ministro dell’economia e finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012, sentita la Conferenza Unificata Stato città ed autonomie locali. Fino all’entrata in vigore di tale decreto, rimangono valide le certificazioni prodotte in applicazione del citato D.M. 19 maggio 2009.

 

Il comma 3, introduce un nuovo comma 2-bis all’articolo 210 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), relativo all’affidamento del servizio di Tesoreria, stabilendo che la convenzione che disciplina l’affidamento di tale servizio possa prevedere l’obbligo del tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall’ente ai sensi della disciplina del nuovo comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto legge n. 185/2008, sopra illustrata.

 

Infine, il comma 4 prevede che il citato obbligo del tesoriere trovi applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente all’entrata in vigore della legge di stabilità.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che i commi da 1 a 4 sono finalizzati a regolamentare la certificazione dei crediti da parte degli enti territoriali, su istanza dei soggetti interessati, anche al fine di consentirne la cessione pro soluto ad istituti di credito.

Rispetto alla normativa previgente, la norma:

§      limita l’applicazione delle disposizioni in materia di certificazione dei crediti ai soli enti territoriali, escludendo gli enti del servizio sanitario nazionale;

§      prevede l’intervento della Ragioneria territoriale dello Stato, che è tenuta a nominare un commissario ad acta, nel caso di inadempienza dell’ente territoriale nei termini prescritti;

§      indica gli enti esclusi dal rilascio della certificazione a pena di nullità;

§      demanda ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.

In merito, la relazione tecnica precisa che le norme non determinano un peggioramento dell’indebitamento netto. Infatti è confermata la prescrizione che le certificazioni debbano comunque rispettare la disciplina vigente in materia di patto di stabilità interno, nel senso che l’ente territoriale, nel produrre l’atto di certificazione, sarà chiamato ad indicare anche l’anno nel quale, coerentemente con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno, provvederà a pagare il credito certificato.

Si segnala che, attualmente, il D.M. 19 maggio 2009 (di attuazione dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185 del 2009) dispone che le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno debbano indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento dell’importo certificato in favore delle banche e degli intermediari finanziari.

La relazione tecnica afferma il comma 5 (riguardante la verifica della copertura assicurativa obbligatoria per i veicoli) ha carattere procedurale e, pertanto, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato richiesto di chiarire i possibili effetti finanziari delle norme con riguardo agli enti locali non assoggettati al patto di stabilità interno.

Si segnala che, ai sensi dell’articolo 31 della legge in esame, a decorrere dal 2013, saranno assoggettati al patto anche i comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti.

È stata inoltre segnalata la necessità di acquisire chiarimenti in merito ai possibili effetti delle norme sul debito degli enti locali. I crediti di fornitura, infatti, non concorrono alla determinazione contabile dello stock di debito delle amministrazioni pubbliche. Andrebbe quindi chiarito se la cessione pro soluto di tali crediti a banche ed istituzioni finanziarie – cessione per la quale le norme in esame sono finalizzate a semplificare ed accelerare la realizzazione - possa favorire la trasformazione di tali esposizioni debitorie in passività verso il settore creditizio e finanziario, contabilizzate ai fini del debito.


 

Articolo 13, comma 5
(Semplificazioni degli accertamenti delle violazioni
all’obbligo di copertura assicurativa)

 


5. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada».


 

 

Il comma 5 introduce nuove disposizioni all’articolo 193 del nuovo codice della strada volte ad integrare le procedure per l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria per i veicoli a motore senza guida di rotaie.

In particolare, il nuovo comma 4-ter dell’articolo 193 del D.Lgs. 285/92 prevede che l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere accertato anche mediante il raffronto tra i dati delle polizze emesse dalle imprese assicuratrici e le immagini provenienti dai dispositivi di controllo del traffico e delle infrazioni (ad esempio i c.d. autovelox).

 

La norma fa riferimento alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201 del nuovo codice della strada, ovvero agli appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo; ai dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento; ai dispositivi di rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate.

 

Qualora dal raffronto dei dati risulti che al momento del rilevamento il veicolo risulti sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria l’organo di polizia invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria.

 

La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi citati costituisce atto di accertamento in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Profili finanziari

Per i profili finanziari si veda l’art. 13, commi 1-4.


 

Articolo 14, commi 1-6
(Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini)

 


1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'ufficio locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo ufficio.

3. L'ufficio locale del Governo è presieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonché alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all'ufficio locale del Governo.

6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.


 

 

La norma dispone l’applicazione

§      in via sperimentale,

§      fino al 31 dicembre 2013,

§      su tutto il territorio nazionale,

della disciplina delle zone a burocrazia zero, previste dall’articolo 43 del D.L. n.78/2010[202] solo per il Meridione d'Italia (comma 1).

Si ricorda l’articolo 43 del citato D.L. consente l’istituzione di "zone a burocrazia zero" nel Meridione d'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione.

In tali zone le nuove iniziative produttivegodono ditre tipi di vantaggi:

a.    i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualunque natura ed oggetto (avviati su domanda di parte), ad esclusione di quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo e si intendono adottati positivamente entro 30 giorni dall’avvio del procedimento se entro tale termine non è adottato un provvedimento espresso. Le amministrazioni che promuovono e istruiscono procedimenti amministrativi avviati d'ufficio - ad eccezione di quelli di natura tributaria - trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti necessari per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi. Le disposizioni non sono applicabili agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumità pubblica;

b.    le risorse previste per le zone franche urbane dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive in argomento, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la "zona a burocrazia zero" e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

c.    priorità assoluta da parte delle Prefetture - nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio - alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone a burocrazia zero.

 

I commi 2 e 3 riguardano l’Ufficio Locale del Governo, organo

§      istituito in ciascun capoluogo di provincia,

§      su richiesta della Regione, d’intesa con gli enti interessati,

§      su proposta del Ministro dell’interno,

§      con D.P.C.M.,

§      presieduto dal Prefetto,

§      composto da un rappresentante della Regione, da uno della provincia, da uno della città metropolitana (se esiste) e da uno del comune.

L’Ufficio Locale del Governo

§      adotta in via esclusiva e all’unanimità i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte (relativi alle nuove iniziative produttive),

§      riceve i dati e i documenti relativi ai procedimenti amministrativi avviati d'ufficio,

fatta eccezione per i provvedimenti di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica.

 

Il dissenso di uno o più dei componenti dell’Ufficio, a pena di inammissibilità, deve essere: congruamente motivato; manifestato nella riunione convocata dal prefetto; e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.

E’ considerato acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, o non esprime definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.

 

Il comma 4 esclude dall’applicazione delle norme precedenti i procedimenti amministrativi

§      di natura tributaria,

§      concernenti la tutela statale dell’ambiente,

§      riguardanti la tutela statale della salute,

§      riguardanti la tutela statale della sicurezza pubblica,

§      relativi alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

 

Il comma 5 fa salvo quanto previsto dal Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive[203] (SUAP), e, in caso di mancato rispetto dei termini del procedimento unico previsto dall’articolo 7 del medesimo regolamento, rimette l’adozione del provvedimento conclusivo all’Ufficio Locale del Governo.

 

Il comma 6 contiene la clausola di salvaguardia finanziaria relativa ai commi da 1 a 5, e precisa che la partecipazione all’Ufficio Locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica[204] evidenzia che le norme, in via sperimentale e per un tempo determinato, estendono a tutto il territorio nazionale il regime delle “Zone a burocrazia zero“, prevedendo un organismo collegiale, deputato alla produzione provvedimentale già prevista dall'articolo 43 del D.L. 78 del 2010, istituito nell'accordo di tutti i livelli di governo coinvolti in ragione delle rispettive competenze normative. Detto organismo collegiale (presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, uno della provincia, uno, eventuale, della città metropolitana ed uno del comune interessato) adotta i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati, su istanza di parte, dalle nuove iniziative produttive.

La relazione afferma che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche considerato che la partecipazione dei componenti all'Ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi ad alcun titolo.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che sono stati richiesti elementi volti a suffragare la clausola di invarianza di cui al comma 6, si segnala che non è stato chiarito se la nuova gestione del procedimento amministrativo proposta – con l’accentramento in alcuni uffici locali di numerosi provvedimenti attualmente di competenza di svariate amministrazioni della provincia – possa comportare spese per l’organizzazione logistica di detti uffici.

E’ stato altresì rilevato che potrebbero essere sostenute spese per la presenza nell’ufficio locale del Governo di personale dipendente da pubbliche amministrazioni la cui sede non è ubicata nel comune capoluogo di provincia.


 

Articolo 14, comma 7
(Abolizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo)

 

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi».

 

 

Il comma 7 è volto ad abolire il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo attraverso l’abrogazione dell’art. 7 della L. n.110/1975.

 

È opportuno ricordare che, in via generale, l’art. 35, comma 3 del TULPS vieta la vendita o cessione in qualsiasi altro modo di armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Per quanto concerne il sistema di classificazione, le armi comuni, consentite ai privati, sono previste e classificate dall’art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)

L’art. 7 della L. n. 110/1975, oggetto dell’intervento abrogativo, istituisce presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva. La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avviene sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o dei prototipi stessi. L'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo. Ai fini dell’iscrizione la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all’art. 6 della stessa leggeesprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie delle armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra, nonché su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi

 

La procedura si svolge mediante la presentazione dei disegni, e, quando richiesto, del prototipo dell’arma, agli uffici preposti del Ministero dell’interno, i quali, a seguito di parere obbligatorio della Commissione, propongono al Ministro l’emanazione del decreto di iscrizione mediante aggiornamento del catalogo nazionale. La necessità che nella scheda di catalogazione sia prevista ex lege l’indicazione del produttore comporta che vi siano molteplici numeri di catalogo per armi identiche prodotte da soggetti o stabilimenti diversi siti in Paesi differenti. Il fatto, poi, che nei decreti ministeriali attuativi sia stato ulteriormente previsto che nella scheda di catalogazione sia indicata la denominazione dell’arma e la lunghezza complessiva dell’arma e della canna ha generato, come risultato, l’esistenza di diversi numeri di catalogo per armi pressoché identiche, con lunghezza di canna o complessiva di poco differente, e innumerevoli note di catalogo sulla modifica della denominazione.

Secondo talune stime il procedimento de quo si sviluppa con una tempistica[205] i cui costi complessivi sono stimati in circa 3-5.000 euro a modello per il solo procedimento, a cui devono aggiungersi 40.000-60.000 euro annui, per i produttori e i maggiori importatori, per gli adempimenti costruttivi e di marcatura, nonché i costi di ritardo nella commercializzazione, che per le maggiori aziende vengono calcolati in circa 150.000 euro annui; sul versante dell’amministrazione pubblica i relativi costi, seppure meno facilmente quantificabili, interessano non solo l’apparato strutturale e amministrativo del catalogo e le risorse umane dedicate in esclusiva o in collaborazione, ma anche gli aspetti procedurali dell’esame dei progetti e dei prototipi, con connessi costi di missione e di utilizzo di strutture di amministrazioni anche diverse dal plesso organizzatorio del Ministero dell’interno, a cui vanno aggiunti i costi di funzionamento della Commissione consultiva centrale controllo armi, la cui gran parte di attività è assorbita dai pareri sulle catalogazioni[206].

Inoltre, la Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi[207], stabilendo le condizioni generali relative all’armonizzazione della legislazione degli Stati membri in materia, al paragrafo II dell’Allegato I, già definisce le armi che devono considerarsi come vietate ai privati su tutto il territorio dell’Unione (la Categoria A), riservate all’armamento delle forze armate e di polizia, e quelle consentite ai cittadini, (raggruppate nelle tre categorie B, C e D), che comprendono comunque tipi d’arma già qualificati come “armi comuni” dal comma 1 dell’articolo 2 della L. n. 110/1975. A tal proposito si evidenzia come negli altri Paesi europei in genere la qualità di arma “comune” venga certificata dal produttore stesso in conformità a quanto definito dalla legge, con la possibilità di consultare le amministrazioni competenti in caso di dubbio, e con la competenza delle autorità di polizia ad effettuare opportuni controlli.

 

Si rileva che l’intervento normativo in commento si limita ad abrogare l’art. 7 della legge n. 110/1975, relativo al catalogo nazionale, senza intervenire sulla Commissione di cui all’art. 6 della stessa legge.

 

Tutte le armi comuni prodotte in Italia sono sottoposte a prova ai sensi della Convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle Armi da Fuoco Portatili, adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969, presso il Banco di prova delle armi portatili. Per quanto riguarda le armi importate, l’autorizzazione all’importazione avviene sulla base della descrizione dell’arma e della classificazione dichiarata dall’importatore; in caso di assenza della marcatura conforme CIP (marcatura obbligatoria alla quale sono tenuti tutti i Paesi aderenti alla convenzione, volta a garantire la tracciabilità delle armi, il cui costo varia dai 3 ai 5 euro per arma), sussiste l’obbligo di inviarle al Banco che vi provvede, e, contestualmente, effettua il controllo di cui sopra.

Il Banco nazionale di prova è stato istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, con il compito di sottoporre a prova le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensioni fabbricate in Italia, le armi a salve, le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati (L. 186/1960).

Sul Banco è da ultimo intervenuto l’articolo 2 del decreto legge 225 del 2010 convertito in legge dalla legge n. 10 del 2011 che ha previsto interventi normativi di segno diverso: da un lato al comma 5-ter una modifica dell’art. 14 del regolamento di delegificazione DPR n. 222/2010, che ha provveduto al riordino dell’ente, prolungando di tre mesi i termini di ricostituzione degli organi nonché quelli per l’adozione del nuovo statuto del banco; dall’altro al comma 5-quater hainserito il Banco nazionale di prova nel disposto dell'art. 7, co. 20 del D.L. n.78/2010[208] che prevede la soppressione degli enti elencati nell'Allegato 2 al decreto citato individuando i soggetti ai quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni. Più specificamente, l’ultimo periodo del comma 20, prevede una specifica procedura per le stazioni sperimentali e l'Istituto nazionale delle conserve alimentari (INCA) con l’adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, che individui tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie. Il comma 5-quinquies, inserendo il Banco di prova nell’Allegato 2 di cui al predetto art. 7, co. 20, del suddetto D.L. n. 78/2010, dispone in sostanza la soppressione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali rimettendo ad un decreto ministeriale l'individuazione dei tempi e delle concrete modalità di trasferimento alla Camera di commercio di Brescia dei compiti e delle attribuzioni del Banco, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

 

Infine si segnala che, con riferimento alla disciplina del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, la Commissione UE ha avviato una procedura volta a verificare la possibile violazione della direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE (EU-PILOT 2336/11/Italy) da parte della vigente normativa italiana.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma dispone l’abrogazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, istituito presso il Ministro dell’interno, l’iscrizione al quale costituiva accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.


 

Articolo 14, commi 8-11
(Semplificazioni a favore delle imprese)

 


8. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9. A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.

10. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.


 

 

I commi da 8 a 11 dell’articolo 14 recano disposizioni di semplificazione (anche contabile) in favore delle imprese.

 

Nel dettaglio, il comma 8 - nel quadro delle disposizioni che riducono gli adempimenti per la costituzione delle società a responsabilità limitata - introduce una procedura semplificata di trasferimento di quote delle s.r.l., mediante l’interpretazione autentica delle disposizioni (contenute nell’articolo 36, comma 1-bis del D.L. 112 del 2008, come successivamente modificato) che hanno introdotto modalità semplificate di sottoscrizione e deposito degli atti relativi ai trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata.

Il richiamato articolo 36, comma 1-bis ha infatti previsto la possibilità di sottoscrivere l’atto di trasferimento delle partecipazioni di una SRL anche con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici. Tale norma ha disposto anche in ordine alle modalità di deposito dell’atto presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, prevedendo:

§       che il deposito debba avere luogo entro 30 giorni (analogamente a quanto previsto dal suddetto art. 2470 c.c.);

§       che esso avvenga a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, della legge n. 340/2000 (ovvero a cura di iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società).

 

Con la disposizione in commento si precisa che la modalità di trasferimento così richiamata è espressamente in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile, il quale ordinariamente prevede la sottoscrizione autenticata dell’atto di trasferimento, che deve essere depositato entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura del notaio autenticante.

In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario, verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

 

Dalla lettera della disposizione in commento sembra dunque evincersi che il legislatore intenda stabilire due modalità alternative di trasferimento di quote di SRL: una modalità ordinaria, senza firma digitale, con sottoscrizione autenticata e deposito a cura del notaio (ai sensi dell’articolo 2470 c.c., secondo comma); una modalità semplificata, in deroga, con firma digitale e procedure più snelle per il deposito dell’atto. presso il registro delle imprese.

 

Infine, il comma 8 precisa che la firma digitale utilizzata nella procedura “semplificata” è quella disciplinata dal'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale).

Il citato articolo 24 dispone che la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente; per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Attraverso il predetto certificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite a norma di legge[209], la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

 

Il comma 9 dell’articolo in commento, a partire dal 1° gennaio 2012, consente alle società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale di redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.

Si demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, la definizione delle voci e della struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato, nonché le modalità di attuazione del comma 9.

 

Il comma 10 autorizza i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, ove effettuino operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, a sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

Si ricorda che i lavoratori autonomi in contabilità ordinaria sono obbligati alla tenuta dei seguenti libri contabili (articolo 3, comma 1, DPR 695/1996; articolo 19, primo e secondo comma, del DPR n. 600/1973):

§       registri IVA ( registro dei corrispettivi e registro degli acquisiti);

§       ai fini delle imposte sul reddito, un registro dal quale risultino le somme incassate, le spese fatte e il valore dei beni da ammortizzare;

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate, nonché le persone fisiche esercenti imprese commerciali possono optare per la contabilità semplificata ove i loro ricavi non superino determinate soglie annuali[210]. Si tratta di un regime contabile che prevede per l’appunto semplificazioni rispetto al regime ordinario (quali, ad esempio, l’esonero dall’obbligo di redigere il bilancio di esercizio e della tenuta del libro giornale). Sono obbligatori il registro IVA (fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto), il registro dei beni ammortizzabili e il libro unico del lavoro qualora il contribuente si avvalga, nell’attività d’impresa, di lavoratori dipendenti o assimilati. Ulteriori libri o registri possono essere richieste da leggi speciali con riferimento a specifiche attività svolte. Anche i lavoratori autonomi possono, avendone i requisiti, optare per la cd. “contabilità semplificata”:

 

Il successivo comma 11 stabilisce, riferendosi presumibilmente ai soggetti destinatari delle semplificazioni contabili di cui al comma 10,che per questi ultimi valgano i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA operanti per il regime di contabilità semplificata.


Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non recano effetti finanziari, trattandosi di misure di carattere ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato segnalato che la semplificazione introdotta dal comma 10 (sostituzione delle scritture contabili con gli estratti conto bancari per i soggetti che effettuano incassi e pagamenti tracciabili) potrebbe favorire un utilizzo con finalità elusive della norma medesima.

È stato osservato, inoltre, che il comma 11 (allineamento dei limiti di volume di affari per la liquidazione trimestrale IVA a quelli previsti per il regime di contabilità semplificata) potrebbe determinare effetti negativi in termini di cassa nel primo anno di applicazione, in quanto estende l’ambito soggettivo di operatività della liquidazione IVA trimestrale.


 

Articolo 14, commi 12-15
(Società di capitali: responsabilità per reato e sindaco unico)

 


12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».

13. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

«Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».

14. All'articolo 2397 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli.


 

 

Il comma 12 reca una modifica alla disciplina dell’esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o che comunque esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (art. 6 D.Lgs. 231/2001).

Viene in particolare specificato che, nelle società di capitali, le funzioni di organismo cui è affidato il compito di vigilare sui modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati possono essere svolte dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato di controllo.

 

L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede che la responsabilità amministrativa dell’ente è esclusa se l'ente prova che:

a)  l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b)  il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c)  le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d)  non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

 

I commi 13 e 14 intervengono sulla disciplina del collegio sindacale delle società di capitali.

Il comma 13 sostituisce, nelle società responsabilità limitata, il collegio sindacale con un sindaco unico, confermando per il resto la vigente disciplina dell’art. 2477 c.c., che determina, fra l’altro, i casi di obbligatorietà della nomina del sindaco.

 

Dal punto di vista della formulazione, appare opportuno coordinare con la nuova disciplina le ulteriori disposizioni del codice civile che impropriamente continuerebbero a fare riferimento al collegio sindacale (a titolo esemplificativo: art. 2478, primo comma, n. 4; art. 2479, secondo comma, n. 3; art. 2479-ter, primo comma).

 

Il comma 14 modifica la disciplina civilistica (art. 2397 c.c.) disponendo che, nelle società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro,lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico, anziché da un collegio sindacale composto da 3 o 5 membri effettivi e da 2 supplenti. Il sindaco unico deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il riferimento al ricavo o patrimonio netto è stato introdotto nel corso dell’esame parlamentare perché ritenuto un parametro maggiormente rappresentativo del valore reale e non meramente nominale delle società.

 

Il riferimento all’importo del ricavo o patrimonio netto potrebbe peraltro comportare problemi in sede applicativa in quanto si tratta di una parametro variabile nel tempo.

 

Il comma 15 riconosce alle società cooperative non quotate in borsa la possibilità di modificare lo statuto sociale con le maggioranze assembleari previste in via generale per le modifiche statutarie quando siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidono, anche indirettamente, su materie disciplinate dallo statuto, anche quando quest’ultimo richieda maggioranze più elevate.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non recano effetti finanziari, trattandosi di misure di carattere ordinamentale.

Tra queste si segnalano:

a)      la sostituzione di un unico sindaco in luogo del collegio sindacale per le società a responsabilità limitata (comma 13);

b)      la sostituzione di un unico sindaco in luogo del collegio sindacale per le società per azioni con ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro (comma 14).

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato rilevato che la sostituzione del collegio sindacale con un unico sindaco potrebbe recare effetti in termini di garanzia di efficace vigilanza e controllo contabile.


 

Articolo 14, comma 16
(Trasporti eccezionali)

 


16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».


 

 

Il comma 16, introdotto durante l’esame parlamentare, introduce norme di semplificazione alle procedure di autorizzazione nel settore dei trasporti eccezionali, di cui all’articolo 10 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992). A tal fine, viene sostituito il comma 9-bis dell’articolo 10 del codice della strada, introdotto dall’art. 6 del decreto legge n. 70/2011, come convertito dalla legge n. 106/2011.

Nel testo previgente, il comma 9-bis prevedeva l’adozione di un regolamento del Governo volto a modificare il regolamento n. 495/1992, di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio.

 

Il nuovo comma 9-bis prevede che, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di stabilità, il Governo adotti un regolamento di modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nel quale si preveda:

a.    che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio; le autorizzazioni dovranno essere rilasciate entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta;

b.    che le autorizzazioni periodiche di cui all’art. 13 del regolamento n 495/1992 siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione dei veicoli autorizzati;

c.    che le autorizzazioni multiple siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio;

d.    che le autorizzazioni singole siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e.    che per le autorizzazioni di tipo periodico non sia prevista l’indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f.      che le indicazioni di cui all’articolo 13, comma 5 non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g.    che i trasporti di beni della stessa tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti alla autorizzazione periodica di cu alla lettera a);

h.    che tutte le autorizzazioni, anche scadute, possano essere rinnovate su domanda, per non più di tre volte, per un periodo non superiore a tre anni, quando i dati e il percorso siano rimasti invariati;

i.      che nelle domande di autorizzazione di tipo singolo o multiplo possano essere indicati fino a cinque veicoli costituenti riserva dei veicoli scelti per il trasporto.

 

L’articolo 10, comma 1, del codice della strada definisce eccezionale il veicolo che nella propria configurazione superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62 dello stesso codice. Il comma 6 stabilisce che i trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e dalle regioni per la rimanente rete viaria. Ai sensi del comma 9, l'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile; nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal Regolamento di esecuzione del codice, di cui al D.P.R. n. 495/1992. Le procedure di rilascio dell’autorizzazione sono disciplinate dagli articoli da 14 a 20 del Regolamento. In particolare, l’articolo 14, comma 1, prevede che la domanda di autorizzazione deve essere presentata all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, ed alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. Il comma 7 dello stesso articolo 14 precisa che nella domanda di autorizzazione di tipo periodico, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati: una descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché dell'eventuale imballaggio; lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice; le strade o i tronchi di strada interessate al transito; il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono finalizzate a modificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative a trasporti eccezionali su gomma, di cui all’art. 10 del codice della strada nell’ottica della semplificazione, pertanto non hanno effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.


 

 



[1]     Cfr. Il Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 2012-2014 a legislazione vigente (AS 2969) e l’Allegato 4 al disegno di legge di stabilità (AS 2968), nonché l’allegato 1 alla Nota di variazioni al bilancio (AC 4774-bis).

[2]     Cfr. Ragioneria generale dello Stato, Servizio Studi, “I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi”, 2008.

[3]     Si tratta del prospetto di copertura aggiornato dal Governo alla luce delle modifiche apportate in prima lettura dal Senato (11 novembre 2011). Successivamente il testo non ha più subito modifiche.

[4]     L’allegato 4 è stato trasmesso alla Camera in calce alla relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche apportate in prima lettura dal Senato.

[5]     Si tratta delle riduzioni di spesa e delle maggiori entrate delle amministrazioni centrali indicate dagli articoli 3 e 4 della legge 183/2011 in esame.

[6]     “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[7]     “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”. Tale norma ha disposto, a decorrere dal 120° giorno dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè a decorrere dal 3 ottobre 1998), il trasferimento ad una apposita gestione istituita presso l’INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (comma 1).

      Contestualmente le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono state trasferite alle regioni, precisando che, secondo il criterio di integrale copertura, le medesime regioni provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale (comma 2).

[8]     Il menzionato articolo 69, comma 14 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l’unitarietà della gestione finanziaria e patrimoniale dell’INPDAP nonché l’unitarietà del bilancio del medesimo Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dello stesso Istituto.

[9]     Articolo 144 del D.P.R. n. 18/1967 e articolo 23 della legge n. 49/1987.

[10]    Legge n. 336/1970.

[11]    L’articolo 6 della legge n. 824/1971 (di attuazione della legge n. 336/1970) disponeva, a carico dei datori di lavoro, il rimborso all’ente previdenziale erogatore dei trattamenti del costo del beneficio, con riferimento al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici non economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro. L’onere per il beneficio era invece posto a carico del Ministero del tesoro con riferimento agli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, agli ex combattenti, ai partigiani, ai mutilati e invalidi di guerra, alle vittime civili di guerra, agli orfani di guerra, ai profughi per l’applicazione del trattato di pace ed alle categorie equiparate (articolo 5).

[12]    Leggi n. 26/1987, 58/1990 e 30/1998.

[13]    D.P.R. n. 1092/1973, articolo 42.

[14]    Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[15]    Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

[16]    Con riferimento agli effetti finanziari della norma in termini di saldo netto, si osserva che la Relazione tecnica al D.L. n. 138/2011 considerava gli effetti di indebitamento netto indicati nel comma 1 dell’articolo 1 come sostanzialmente equivalenti a quelli di saldo netto da finanziare, fermo restando la necessità di tener conto - in sede di individuazione degli obiettivi di riduzione di spesa da parte dei Ministeri - della specifica spendibilità delle risorse. La riduzione in termini di saldo netto può, infatti, risultare più elevata rispetto a quella in termini di indebitamento netto, in quanto i coefficienti di spendibilità degli stanziamenti di competenza determinano di norma un rapporto complessivo tra saldo netto e indebitamento mediamente pari a circa 1,3 -1,4.

[17]    Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”. Secondo la norma interpretativa dell’articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità, introdotta dal D.L. n. 98/2011 (articolo 10, comma 15) nell’ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia:

§       le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;

§       le spese per interessi passivi;

§       le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali;

§       le spese per ammortamento di mutui;

§       le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

§       nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§       nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Le autorizzazioni di spesa di fattore legislativo sono rimodulabili con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, in via compensativa.

[18]    Si ricorda che, con riferimento al testo iniziale, la ripartizione tra minori spese correnti e in conto capitale e maggiori entrate è riportata nelle tabelle della Nota tecnico-illustrativa e nell’allegato 4 al ddl legge di stabilità. A parità di effetti complessivi sui saldi, la ripartizione tra entrate e spese risulta lievemente diversa rispetto al prospetto riferito al testo finale del provvedimento. Tale ripartizione risulta infatti così riportata nella Nota tecnico-illustrativa e nell’allegato 4 al ddl legge di stabilità:

 

DPCM 28-11-2011
Effetti migliorativi sui saldi della manovra ex DL n. 98 - 138/2011

(milioni di euro)

SNF

2012

2013

2014

Maggiori entrate extratributarie*

293

68

59

Riduzioni spese correnti

3.263

1.601

1.974

Riduzioni spese in conto capitale

7.144

3.331

2.967

Totale

10.700

5.000

5.000

*Le maggiori entrate da versare al bilancio dello Stato si traducono in riduzioni di spesa in termini di fabbisogno e indebitamento, in quanto si tratta del versamento all’erario di risorse disponibili presso amministrazioni pubbliche che conseguentemente dovranno ridurre le loro spese.

Sulla composizione delle riduzioni di spesa dei Ministeri per categoria economica, cfr. memoria depositata dalla Corte dei Conti in occasione dell’audizione sulla legge di stabilità 2012, Commissioni bilancio della Camera e del Senato, 3 novembre 2011.

[19]    La RT all’em. 3.1000 del relatore (Senato, prima lettura) rileva, inoltre, che le suddette variazioni comportano modifiche di carattere tecnico alle tabelle C ed E della legge di stabilità dirette ad assicurare il coordinamento tecnico tra il nuovo elenco e gli stanziamenti esposti nelle medesime tabelle.

[20]    Secondo quanto si evince dalla tavola di cui all’allegato 2 della memoria depositata dalla Corte dei conti il 3 novembre 2011, con riferimento al 2012 la minore spesa IRAP oggetto delle proposte di riduzione di spesa rimodulabile sarebbe pari a 10 milioni, di cui 8,4 milioni riferiti Ministero dell’Interno, 1,1 milioni al MIUR e 0,6 milioni al Ministero delle infrastrutture.

[21]    Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[22]    Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

[23]    Legge di contabilità e finanza pubblica.

[24]    Recante Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

[25]    Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.

[26]    Cfr. la Nota tecnica del 2 novembre 2011 predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato e recante il protocollo n. 112268.

[27]    Recante Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea.

[28]    Recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

[29]    Recante Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, abrogato, con esclusione dell’articolo 12, dal D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95.

[30]    Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, a norma dell’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[31]    Recante misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.

[32]    Recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[33]    Cfr. art. 7-bis, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7

[34]    Emendamento 3.1000 approvato dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura. SI ricorda che il testo originario del comma 9 (A.S. 2968) prevedeva che «All’articolo 7-bis, comma 1, … le parole: “a decorrere dall’anno 2005 la somma di due milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2005 al 2011 la somma di 2 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2012 la somma di un milione di euro”».

[35]    Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[36]    Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

[37]    A tal proposito val la pena menzionare la sentenza del Tribunale civile di Savona (n. 531/2010 del 22 dicembre 2010) che agli ausiliari volontari istanti (destinatari di incarichi rinnovati con continuità) ha riconosciuto il risarcimento dei danni da parte del Ministero (nella misura di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria).

[38]    Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[39]    Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252.

[40]    Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.

[41]    Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.

[42]    La relazione tecnica specifica inoltre che tale capitolo di spesa è associato alla missione 27, “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”, programma 27.2, “Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale”.

[43]    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

[44]    Disposizioni in materia di usura.

[45]    Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

[46]    Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

[47]    La relazione tecnica specifica inoltre che tale capitolo di spesa è associato alla missione 27, “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”, programma 27.2, “Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale”.

[48]    Derivante dall’unificazione a decorrere dal 2011, ad opera dell’art. 2, comma 6-sexies del decreto legge n. 225/2010, dei due fondi: “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione” (cap. 2341) e “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso” (cap. 2384).

[49]    Con Nota tecnica, del 2/11/2011, presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

[50]    Provvedimenti a favore dei tubercolotici.

[51]    La relazione tecnica specifica inoltre che tale capitolo di spesa è associato alla missione 27, “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”, programma 27.2, “Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale”.

[52]    Derivante dall’unificazione a decorrere dal 2011, ad opera dell’art. 2, comma 6-sexies del decreto legge n. 225/2010, dei due fondi: “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione” (cap. 2341) e “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso” (cap. 2384).

[53]    Con Nota tecnica, del 2/11/2011, presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

[54]    “Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata”.

[55]    “Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726”.

[56]    Emendamento 4.5000 approvato dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura.

[57]    Con Nota RGS del 2 novembre 2011.

[58]    Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

[59]    Il capitolo 3820 reca gli stanziamenti relativi alla “Restituzione anche mediante compensazione in sede dei versamenti unitari, degli oneri gravanti sugli autotrasportatori di merci per effetto degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione”.

[60]    Ai fini dell’applicazione del citato comma 10 sono equiparati agli esercenti il trasporto merci i seguenti soggetti:

a)    enti pubblici ed imprese pubbliche locali che svolgono attività di trasporto pubblico locale;

b)    imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;

c)     enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

[61]    Recante “Misure in materia fiscale”.

[62]    Recante “Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario”.

[63]    Il capitolo 3820 reca gli stanziamenti relativi alla “Restituzione anche mediante compensazione in sede dei versamenti unitari, degli oneri gravanti sugli autotrasportatori di merci per effetto degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione”.

[64]    Con Nota RGS del 2 novembre 2011.

[65]    Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[66]    Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attività svolta nell'anno 2010.

[67]    Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

[68]    Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[69]    Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni sono:

§       gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

§       i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

§       le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

§       i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

§       gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

[70]    Adeguamento dei compensi corrisposti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, previsti dall’articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dall’articolo 39, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche in nome e per conto del contribuente, previsti dall’articolo 39, comma 4-quater, dello stesso decreto-legge n. 159 del 2007.

[71]    L’importo di 16,29 euro è stato da ultimo fissato dal decreto interdirigenziale n. 4138 del 14 giugno 2011. Per la dichiarazione congiunta sono dovute due quote singole e dunque 32,58 euro.

[72]    Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

[73]    L’importo non è immediatamente determinabile moltiplicando per 12 i compensi spettanti ai componenti gli uffici dei Garanti. Infatti, secondo la relazione tecnica alcuni membri esercitano attività professionale e dunque i compensi a loro liquidati, ai sensi dell’articolo 50 del DPR n. 917/1986, sono considerati ai fini della determinazione della base imponibile.

[74]    Cfr: audizione del direttore generale dell’Amministrazione dei Monopoli svoltasi il 27 luglio 2011 presso la Commissione Finanze della Camera (v. resoconto stenografico).

[75]    Con Nota RGS del 2 novembre 2011.

[76]    Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 “Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime”.

[77]    Con Nota RGS del 2 novembre 2011.

[78]    Recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[79]    “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”.

[80]    La relazione illustrativa (S. 2968) afferma invece che la norma si applica nei confronti dei dipendenti statali.

[81]    Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[82]    Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[83]    Recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

[84]    “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

[85]    Pubblicato sulla G.U. n. 171 del 24 luglio 2010.

[86]    Pubblicato sula G.U. n. 228 del 30 settembre 2011.

[87]    Emendamento 3.1000.

[88]    Senato (prima lettura): emendamento 4.5000 del relatore, comma 2, cpv. articolo 5 comma 25-bis. V. ora l’articolo 33, comma 31.

[89]    Recate dall’emendamento 3.1000, approvato dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura.

[90]    Pari a 50 milioni di euro, a valere sul Fondo dei conti dormienti.

[91]    Come detto, la RT afferma che, a seguito della rimodulazione delle risorse iscritte in bilancio nel capitolo 1502/MEF, per l’anno 2012 lo stanziamento del capitolo si attesterà a 321,6 milioni, rispetto ai 351,6 milioni previsti a legislazione vigente.

Inoltre la RT riferita all’emendamento approvato dal Senato in prima lettura (modifiche dell’elenco 1 riguardante la riduzione delle dotazioni rimodulabili) afferma che, a fronte di un ridimensionamento dei tagli, i minori risparmi hanno trovato compensazione nelle riduzioni di spesa di cui all’articolo 4, commi 50 e 51.

[92]    Bilancio di previsione 2012-2014. Tabella n. 2 - Stato di previsione del Ministero dell’economia. L’importo del cap. 1502 indicato dalla Tabella (ossia 351,6 milioni a decorrere dal 2012) deriva dalla riduzione (di 242,4 milioni) del precedente stanziamento indicato per l’anno 2011 (594 milioni). Tale riduzione è stata proposta, secondo la nota riportata in calce alla Tabella, “in relazione agli oneri del contratto di programma”.

[93]    Le partecipazioni sono detenute per il 65% dal MEF e per il 35% dalla CDP.

[94]    Gli interventi c.d. ex RIBS riguardano il miglioramento strutturale del reddito dei produttori agricoli, con priorità per le iniziative che: contribuiscano al miglioramento economico delle singole filiere agro-industriali, anche promuovendo processi di aggregazione e di integrazione dei diversi livelli di dette filiere; abbiano come obiettivi lo sviluppo o il mantenimento dei livelli occupazionali diretti ed indotti; prevedano la creazione ed il rafforzamento di piccole e medie imprese; siano localizzate nelle aree depresse del Paese; prevedano significative innovazioni di processo o di prodotto; presentino una significativa partecipazione di operatori agricoli al capitale; richiedano una minore intensità di agevolazione; prevedano un cofinanziamento regionale, nazionale e/o comunitario; presentino i requisiti di maggiore sostenibilità ambientale; utilizzino energie rinnovabili o da autoproduzione e introducano o implementino cicli integrati delle risorse idriche; presentino la possibilità di promuovere la quotazione in borsa dell’impresa partecipata.

[95]    Riguardo all'individuazione delle categorie di dipendenti interessati, cfr. il paragrafo 4 della circolare INPS n. 120 del 26 giugno 2002.

[96]    Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”.

[97]    Di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

[98]    Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica”.

[99]    Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

[100]  Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.

[101]  Per 42 milioni di euro (anno 2012).

[102]  Per 10 milioni di euro (anno 2012).

[103]  V. tabella “Riduzione delle spese dei Ministeri” allegata alla relazione tecnica (articolo 3): rubrica relativa al Ministero dell’interno; riduzione di 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014.

[104]  Con cui il Fondo viene ridotto di 4.798 milioni di euro per il 2012, con finalità di copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.

[105]  Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”.

[106]  La norma riduce di 950.000 euro per l’anno 2012 il contributo annuale di 4 milioni di euro, previsto dall’articolo 30 del D.L. 4/2006, finalizzato a rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale.

[107]  Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.

[108]  Con Nota RGS del 2 novembre 2011.

[109]  Convertito, con modificazione, nella legge n. 111 del 2011.

[110]  Si ricorda che la gestione commissariale governativa delle ferrovie consisteva originariamente in una concessione a privati. In caso di cessazione della concessione (per inadempienze e irregolarità nello svolgimento del servizio, per fallimento o per altri motivi), l’articolo 184 del R.D. 1447/1912 prevedeva che l’allora Ministero delle Comunicazioni potesse assumere la gestione delle ferrovie, tramite un Commissario governativo. Anche in seguito al commissariamento queste ferrovie restano distinte dalle ferrovie statali e sono soggette alla disciplina propria delle ferrovie in concessione. L’articolo 2, commi da 1 a 10, della legge n. 662 del 1996 (collegato alla legge finanziaria per il 1997) ha dettato disposizioni per la ristrutturazione delle ferrovie in gestione commissariale governativa, prevedendo che tale compito fosse affidato alla società Ferrovie dello Stato S.p.A., la quale avrebbe dovuto gestire, per non più di tre anni, i relativi servizi di trasporto.

[111]  Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[112]  Con Nota RGS del 2 novembre 2011.

[113]  Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”.

[114]  Con Nota RGS del 2 novembre 2011.

[115]  Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione”.

[116]  Con Nota RGS del 2 novembre 2011.

[117]  Il Governo ha affermato che la stima dell’indebitamento relativamente al 2014 appare eccessivamente prudenziale a causa di un errore meramente materiale incorso nella redazione della relazione tecnica. Tuttavia, tale disallineamento assume valore marginale e a carattere complessivamente prudenziale, non inficiando il raggiungimento degli obiettivi per il 2014.

[118]  Legge 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

[119]  La norma prevede che nel caso in cui, nel corso di esecuzione di un contratto, siano necessari un aumento od una diminuzione nelle opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

[120]  Con Nota RGS del 2 novembre 2011.

[121]  Al riguardo, l’OdG 9/4612/16, presentato dall’on. Cazzola, testo di mercoledì 14 settembre 2011, nella seduta n. 518, ha impegnato il Governo a valutare l'opportunità di integrare, con adeguate iniziative parlamentari, il disegno di legge delega sulla riforma fiscale ed assistenziale con misure ulteriori di delega per una riforma organica del sistema previdenziale secondo specifiche linee di intervento. Tra queste rientra anche il completamento della riorganizzazione degli istituti ed enti previdenziali su tre poli: uno relativo alla previdenza privata, uno a quella del pubblico impiego ed uno sulla sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.

[122]  In risposta ai rilievi espressi nel corso dell’esame al Senato in ordine all’effettiva praticabilità del taglio, che potrebbe incidere sulla funzionalità degli enti in esame.

[123]  Le riduzioni relative al MIUR, in base all’allegato C del D.L. 98/2011, come rideterminato dall'art. 1, comma 1, D.L. 138/2011 e dal successivo DPCM 28 settembre 2011 sono pari, in termini di saldo netto da finanziare, ad € 145 mln nel 2012, € 49,5 mln nel 2013, € 64,3 mln nel 2014 e, in termini di indebitamento netto, ad € 114,2 mln nel 2012, € 68,2 mln nel 2013 ed € 75,5 mln nel 2014.

[124]  Oltre che le risorse destinate al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il fondo unico per lo spettacolo e le risorse destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali.

[125]  Ai sensi del comma 10, nell’ambito del contingente previsto dal comma 8 possono essere concessi comandi annuali presso università, associazioni professionali del personale direttivo e docente, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, con oneri interamente a loro carico.

[126]  http://www.istruzione.it/web/istruzione/cm24_09.

[127]  http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d3b64ddf-c503-48d9-b5bb-018e85176b01/all_cm24.pdf.

[128]  http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c3a0d334-0517-44e2-84ff-c6cfca132452/cm12_10.pdf.

[129]  http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5d27e33c-5a23-40fc-823a-36835c3ff773/cm11_11.pdf.

[130]  Con la Nota del 2/11/2011

[131]  L’istituto della reggenza è regolato, unitamente ad altri incarichi aggiuntivi, dall’art. 19 del CCNL per il personale dirigente dell’area V siglato l’11 aprile 2006. Esso si configura come incarico di natura obbligatoria, non declinabile, conferito dall’amministrazione e remunerato con compenso integralmente e direttamente percepito dal dirigente.

[132]  Per lo Stato.

[133]  Con Nota RGS del 2 novembre 2011.

[134]  L'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508 dispone che il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale è costituito da Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza e Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

[135]  Si ricorda che il D.Lgs. n. 39 del 2010, di recepimento della direttiva 2006/43/CE, ha introdotto la figura del “revisore legale” in sostituzione del precedente “revisore contabile.

[136]  D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508.

[137]  Nella nota n. 2 dell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA per il 2011, pubblicato nella G.U. del 30.9.2011, è evidenziato che le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate a fini statistici unità locali del MIUR, fatta eccezione per quelle equiparate a statali di Trento e Bolzano, che sono considerate a fini statistici unità locali delle suddette province autonome.

[138]  Si ricorda che, a fini di contenimento della spesa pubblica, particolari limitazioni ai rimborsi spese per i viaggi in aereo sono state disposte dall’articolo 3, comma 75, della L. 350/2003, e dall’articolo 1, comma 216, della L. 255/2006.

[139]  CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999 (CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999).

[140]  Occorre, peraltro, evidenziare, che il comma 23 citato, nel prevedere che per il personale docente e ATA gli anni 2010-2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, ha, però, fatto salva la previsione (recata dall’art. 8, comma 14) in base alla quale il 30% delle economie di spesa discendenti dalle misure di razionalizzazione previste dall’art. 64 del D.L. 112/2008 siano comunque riservate al settore scolastico. (Sull’argomento, si veda, più ampiamente, infra, commento comma 83)

[141]http://www.portalecnel.it/portale/ArchivioContrattiOnLine.nsf/0/C1257226004DA4CAC125736900330C7B/$File/S341050.rtf

[142]http://www.portalecnel.it/portale/ArchivioContrattiOnLine.nsf/0/C1257226004DA4CAC125778900364374/$File/AFAM%20quadriennio.pdf

[143]  Il cumulo di 10 periodi mensili non goduti dà diritto ad usufruire di 1 anno sabbatico dal 1° novembre al successivo 31 ottobre, con possibilità di rientro anticipato previo congruo preavviso di 30 giorni.

[144]  Alla didattica frontale sono dedicate non meno di 250 ore complessive a cui si aggiungono, fino a concorrenza del debito orario complessivo, le eventuali ulteriori ore necessarie, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici e della programmazione presso ciascuna istituzione.

[145]  http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/nota-15112011.aspx.

[146]  Nota del 2 novembre 2011 del Ministero dell’Economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

[147]  Le contabilità speciali sono conti particolari accesi, a favore di amministrazioni, enti o funzionari, presso le sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l’emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento). Non possono essere costituite, né alimentate contabilità speciali con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, salvo che ciò non sia autorizzato da specifiche disposizioni legislative; nel caso in questione, l’art. 5-ter del D.L. 452/2001 ha consentito l’apertura di apposite contabilità speciali ove possono affluire le risorse finanziarie del Ministero dell’istruzione da destinare a istituzioni scolastiche e le risorse assegnate agli uffici costituenti articolazioni territoriali degli USR per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di attività ad essi affidate.

[148]  Gli stanziamenti per il Fondo, istituito dall’art. 1, c. 601, della L. finanziaria 2007 (L. 296/2006), sono iscritti nell’ambito dei seguenti programmi: Programma 1.2 “Istruzione prescolastica”, cap. 1195; Programma 1.3 “Istruzione primaria”, cap. 1204; Programma 1.4 “Istruzione secondaria di primo grado”, cap. 1196; Programma 1.5 “Istruzione secondaria di secondo grado”, cap. 1194.

[149]  L’art. 12 del D.P.R. 17/2009, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del MIUR, dispone l’adozione entro due anni di un piano operativo che ridefinisca il modello organizzativo territoriale su base regionale, garantendo in ogni caso il mantenimento dei servizi assicurati a livello provinciale. Tali misure di riassetto dell’amministrazione periferica sono state adottate in attuazione di quanto previsto dall’articolo 74, c. 3, del D.L. 112/2008, in base al quale tutte le amministrazioni dello Stato devono rideterminare la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedere alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

[150]  La legge 349/1958 ha specificato che il personale assistente addetto alle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria statali si distingue in: a) assistenti ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami; b) assistenti incaricati, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari; c) assistenti straordinari, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto; d) assistenti volontari, nominati dal Rettore; e) lettori di lingue e letterature straniere e italiana.

      L’art. 3 del D.L. 580/1973 ha poi previsto che il ruolo degli assistenti fosse trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del provvedimento e che fossero poste a concorso, nel frattempo, eventuali cattedre resesi disponibili.

Definitiva sistemazione del personale del ruolo ad esaurimento è stata poi disposta dagli artt. 50-52 del D.P.R. 382/1980 che ne hanno previsto l’inquadramento nel ruolo dei professori associati, previo superamento di un giudizio di idoneità scientifico-didattica espresso da apposite commissioni nazionali. In caso di diniego a sottoporsi al giudizio o di mancato conseguimento dell’idoneità, è consentito agli interessati il mantenimento del proprio status giuridico ed economico. Da un’interrogazione della banca dati MIUR-Cineca, al 4 novembre 2011, gli assistenti del ruolo ad esaurimento risultano nel numero di 162. http://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/vis_docenti.php?qualifica=AS&conferma=2&cognome=&nome=&radiogroup=E&universita=00&facolta=00&settore=0000&area=0000&situazione_al=0&vai=Invio

[151]  Nota MEF Prot. N .112268 del 2 novembre 2011.

[152]  E successive norme di integrazione (D.L. 138/2011) e di attuazione (D.P.C.M. 28 settembre 2011).

[153]  Si ricorda che l’art. 64 del D.L. 112/2008 reca una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico. Il comma 6 dell’art. citato quantifica i risparmi di spesa lordi discendenti in € 456 mln per il 2009, € 1.650 mln per il 2010, € 2.538 mln per il 2011, € 3.188 mln a decorrere dal 2012. Il comma 9 - come sopra anticipato - prevede che una quota parte, pari al 30%, delle economie di spesa sono finalizzate ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall'anno 2010. Si precisa, inoltre, che tali quote saranno iscritte in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno rese disponibili in gestione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

[154]  Tale impiego è disposto dall’art. 78, comma 31, della legge finanziaria 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388).

[155]http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/decisione_parte_II_sezione_II.pdf.

[156]  Ad avviso della Corte, ciò è dovuto alla battuta di arresto sulla riorganizzazione della rete scolastica – anche in conseguenza della sentenza n. 200/2009 della Corte costituzionale – nonché all’avvio della riforma degli ordinamenti scolastici limitato alle prime classi e agli effetti conseguenti alla sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale in materia di posti di sostegno.

[157]  L’art. 3, co. 8, del D.L. 67/1997 (L. 135/1997), al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali, ha autorizzato l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Sicilia, per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 149/1993 (L. 237/1993). La stessa disposizione ha stabilito che entro il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici devono comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non sono state avviate le procedure di gara, ovvero definiti gli affidamenti diretti, ai fini della riprogrammazione degli stessi. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell’ambito della stessa regione.

[158]  Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[159]  Per le nozioni di ricerca sanitaria corrente e finalizzata, cfr. l'art. 12-bis, comma 5, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992.

[160]  Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[161]  Ai sensi dell'art. 18, comma 7, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

[162]  La relazione illustrativa precisa infatti che il personale sanitario medico e non medico opera presso ambulatori gestiti direttamente dal Ministero della salute mentre i medici fiduciari erogano le prestazioni nei propri studi professionali ovvero effettuano visite domiciliari e di controllo.

[163]  Come esposto nella relazione illustrativa, l’iter di definizione degli ultimi Accordi per la disciplina dei rapporti libero professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari, nonché l’Accordo del personale sanitario non medico, hanno subito un rallentamento a causa di osservazioni, da parte del Consiglio di Stato, sulla mancata quantificazione degli oneri di spesa. A causa dei suddetti rilievi, non è stato avviato l’iter di approvazione del rinnovo dell’ACN con i medici specialisti ambulatoriali, nonostante fosse stato già siglato.

[164]  Decreto legislativo n. 66 del 2010.

[165]  Ai sensi dell’art. 2207 del Codice dell’ordinamento militare.

[166]  V. articolo 930 e 2142 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice ordinamento militare).

[167]  Recante Disposizioni in materia di personale delle Forze armate delle Forze di polizia.

[168]  Recante Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. Provvedimento abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 489, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

[169]  Recante Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri.

[170]  Recante Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato. Provvedimento abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 688, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

[171]  "Un discorso a parte va fatto per la Francia. Uscita quasi subito dal programma Eurofighter, dagli anni ‘80 ha sviluppato su base nazionale il velivolo Rafale per sostituire la flotta di Mirage, senza cooperazione né a livello governativo né a livello industriale con gli altri paesi europei. Come risultato di tale scelta, nei prossimi decenni la Francia si troverà ad essere l’unico stato in Europa (oltre alla Grecia) a non avere nessuno dei due velivoli utilizzati dalla stragrande maggioranza dei membri della Nato, F-35 ed Efa, con tutte le evidenti conseguenze negative sul piano dell’interoperabilità delle forze armate francesi con quelle alleate": così si esprime l'Istituto Affari Internazionali con il documento consultabile su Internet alla URL ((http://www.iai.it/pdf/Quaderni/Quaderni_31.pdf)), recante considerazioni ulteriori sul fatto che "di fronte a questa imponente domanda di aerei da combattimento e al di là della scelta francese del Rafale e di un certo numero di Gripen, due sono oggi le principali offerte verso le quali si stanno orientando i maggiori acquirenti europei: l’F-35 Lightning II - precedentemente denominato Joint Strike Fighter (Jsf) – e l’Eurofighter 2000 Typhoon (Efa)". L'estraneità della posizione francese risulta confermata nel corso dell'audizione, dinanzi alla 4a Commissione del Senato, del presidente di Finmeccanica (cfr. XVI legislatura, Senato della Repubblica, IV Commissione, resoconto stenografico, 15 giugno 2011, p. 14).

[172]  Approfondimenti n. 1 del 2007, consultabile su Internet alla URL ((http://www.camera.it/cartellecomuni/leg15/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/04/04_all_appeuro.pdf)).

[173]  V. Ragioneria generale dello Stato “I principali saldi di finanza pubblica - 2008”.

[174]  Si ricorda che il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 ha provveduto alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

[175]  Per il personale della scuola resta fermo quanto stabilito dall’articolo 59, comma 9, della L. 449/1997.

[176]  La relazione tecnica fa riferimento, in particolare, alle leggi n. 243/2004, 102/2009, 122/2010, 111/2011 e 148/1011.

[177]  Nella seduta del 17 novembre 2011 il Presidente del Consiglio, nell’ambito delle dichiarazioni programmatiche alla Camera e al Senato, ha precisato che «il primo elenco di cespiti immobiliari da avviare alla dismissione sarà definito nei tempi previsti dalla legge di stabilità, cioè entro il 30 Aprile 2012. La lettera di intenti inviata alla Commissione europea prevede proventi di “almeno 5 miliardi all'anno nel prossimo triennio”. A tale scopo verrà definito un calendario puntuale per i successivi passi del piano di dismissioni e di valorizzazione del patrimonio pubblico».

[178]  Come già ricordato, nella seduta del 17 novembre 2011 il Presidente del Consiglio, nell’ambito delle dichiarazioni programmatiche alla Camera e al Senato, ha precisato che «il primo elenco di cespiti immobiliari da avviare alla dismissione sarà definito nei tempi previsti dalla legge di stabilità, cioè entro il 30 Aprile 2012. La lettera di intenti inviata alla Commissione europea prevede proventi di “almeno 5 miliardi all'anno nel prossimo triennio”. A tale scopo verrà definito un calendario puntuale per i successivi passi del piano di dismissioni e di valorizzazione del patrimonio pubblico». Non è chiaro se tale ammontare di proventi dovrebbe derivare da dismissioni riguardanti esclusivamente i beni immobili o riguardanti anche i terreni agricoli.

[179]  Si ricorda che tali limiti sono stati fissati nei suddetti importi ai sensi dell’articolo 2, comma 39, del D.L. n. 225/2010, rispetto al 15% prima previsto dall’art. 204 del TUEL.

[180]  D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.

[181]  D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[182]  Recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”.

[183]  Nella tabella il testo previgente dell’articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 è posto a confronto con quello risultante dalle modifiche previste dall’articolo 9, comma 2, della legge di stabilità 2012.

[184]  Struttura prevista dall’articolo 1, comma 13, del D.L. 138/2011.

[185]  L’art. 33, quinto comma, della Costituzione così dispone: «E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale».

[186]  Senza pretesa di esaustività, si elencano qui di seguito atti normativi recanti disciplina di alcuni ordini professionali:

-        Legge 16 febbraio 1913, n. 89, Ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

-        Legge 24 giugno 1923, n. 1395, Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;

-        R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore;

-        Legge 9 febbraio 1942, n. 194, Disciplina giuridica della professione di attuario;

-        Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti

-        sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia;

-        Legge 3 febbraio 1963, n. 69, Ordinamento della professione di giornalista;

-        Legge 3 febbraio 1963, n. 112, Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;

-        Legge 4 agosto 1965, n. 1103, Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

-        Legge 24 maggio 1967, n. 396, Ordinamento della professione di biologo;

-        Legge 7 gennaio 1976, n. 3, Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

-        Legge 11 gennaio 1979, n. 12, Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;

-        Legge 18 febbraio 1989, n. 56, Ordinamento della professione di psicologo;

-        Legge 23 marzo 1993, n. 84, Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale;

-        Legge 18 gennaio 1994, n. 59, Ordinamento della professione di tecnologo alimentare.

-        Si possono segnalare, inoltre, ulteriori atti di rango legislativo riguardanti disposizioni comuni ai vari ordini, ad esempio:

-        Legge 25 aprile 1938, n. 897, Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi;

-        Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

[187]  Si ricorda che l'art. 2 del c.d. decreto Bersani (decreto-legge n. 223 del 2006) ha già abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto deve essere verificato dall'ordine.

[188]  Si rammenta che il decreto legge n. 223 del 2006 (c.d. "decreto Bersani") ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. La disposizione in questione ha comunque fatto salve le tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Inoltre, essa ha confermato che il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Essa ha inoltre sostituito il terzo comma dell'art. 2233 c.c. con il seguente comma 2-bis: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali», in tal modo abrogando il divieto del patto di quota-lite.

      Sul tema delle tariffe è recentemente intervenuta anche la Corte di Giustizia europea che, con sentenza riferita alla causa C-565/08, ha respinto il ricorso della Commissione contro l'Italia sull'obbligatorietà del rispetto delle tariffe massime in relazione ai compensi per gli avvocati. Secondo la Corte, infatti, la Commissione "(...) non è riuscita a dimostrare che la normativa in discussione è concepita in modo da pregiudicare l’accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano dei servizi di cui trattasi. Va rilevato, al riguardo, che la normativa italiana sugli onorari è caratterizzata da una flessibilità che sembra permettere un corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati." I limiti alle tariffe per i compensi degli avvocati erano state già prese in considerazione dalla Corte europea in precedenti occasioni. In particolare nella causa C-35/99, Arduino, la Corte ha dichiarato che le norme del Trattato CE non ostavano a che uno Stato membro adottasse una misura legislativa o regolamentare che approvasse, in base ad un progetto stabilito da un ordinamento professionale di avvocati, una tariffa che fissa minimi e massimi per gli onorari dei membri della professione (si veda punto 25 delle conclusioni dell'Avvocato generale J. Mazak presentate il 6 luglio 2010 1 nella suddetta Causa C-565/08). A simili conclusioni giungeva la sentenza della Corte sulle cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a. Inoltre, la Corte ha reiterato la sua posizione in relazione alla conformità della tariffa italiana con il diritto comunitario della concorrenza nell’ordinanza sulla causa Hospital Consulting e a. (causa C-386/07). Per contro, quanto ad una tariffa italiana obbligatoria per tutti gli spedizionieri doganali, la Corte ha considerato la normativa italiana che impone ad un’organizzazione professionale l’adozione di detta tariffa in contrasto con il diritto comunitario, poiché si tratta di una decisione di associazione di imprese e non di una misura statale (causa C-35/96).

[189]  "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza".

[190]  "Interventi urgenti per l'economia".

[191]  Si ricorda che il progetto di legge di riforma della professione forense – approvato dal Senato e in corso di esame alla Camera (A.C. 3900) – vieta invece la costituzione di società di capitali che indichino l’esercizio dell’attività professionale forense tra quelle previste nel proprio oggetto sociale (sancendo anche la nullità dei relativi atti costitutivi e di modifica dei patti sociali, oltre dei contratti stipulati con i terzi).

[192]  "Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale".

[193]  Il D.Lgs. 5 giugno 1998 n. 204, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59, ha indicato il Programma nazionale della ricerca (PNR) come il principale strumento di programmazione e coordinamento della ricerca. Il PNR – che ha durata triennale, ma è aggiornato annualmente – è elaborato sulla base del Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) - ora, in base alla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, Documento di economia e finanza (DEF) - ed è approvato dal CIPE che si avvale di una Commissione permanente per la ricerca, costituita al suo interno. Con Deliberazione n. 2/2011 (G.U. n. 198 del 26 agosto 2011, S.O. n. 195), il CIPE ha approvato il PNR 2011-2013, che fa seguito al PNR 2005-2007, adottato il 18 marzo 2005.

[194]  Gli enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR sono 12: l’Agenzia spaziale italiana (ASI); il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); l’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM); l’Istituto nazionale di alta matematica (INDAM); l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF); l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); l’Istituto italiano di studi germanici; il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste; il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi"; la Stazione zoologica "Anton Dohrn". http://www.istruzione.it/web/ricerca/enti-di-ricerca/elenco-enti

[195]  D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

[196]  Di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. 223/2006. Il Fondo per le politiche della famiglia era stato integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 296/2006.

[197]  Convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009.

[198]  Direttiva 2000/25/CE del 29 giugno 2000.

[199]  L’estensione della disciplina sui crediti d’impresa ai crediti vantati dalle imprese verso le PP.AA. per lavori pubblici è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 109/1994, legge quadro in materia di lavori pubblici (cd. legge Merloni), successivamente abrogata dal citato D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 554/1999).

[200]  A seguito del citato decreto ministeriale, vari enti territoriali hanno proceduto a dare attuazione alla disciplina in questione, stipulando di “protocolli di intesa” con istituti bancari finalizzati a definire le concrete modalità attuative della cessione pro soluto dei crediti certificati vantati verso tali enti dalle imprese per lavori servizi e forniture, nonché adottando apposite deliberazioni in sede di Giunta (come ad esempio la regione Emilia Romagna e la regione Veneto.

[201]  Legge n. 52 del 21 febbraio 1991, Disciplina della cessione dei crediti d’impresa.

[202]  Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge 122/2010. Si ricorda che La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 luglio 2011, n. 232 (Gazz. Uff. 27 luglio 2011, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43, nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale.

[203]  D.P.R. 160/2010.

[204]  Allegata all’emendamento 4.2000, presentato dal Governo al Senato nel corso dell’esame in prima lettura.

[205]  Per una disamina dell’iter in questione si veda il D.M. 16 agosto1977 (Modalità per l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e per il rifiuto di iscrizione).

[206]  Fonte www.anpam.it.

[207]  A tal proposito si segnala da ultimo il D.Lgs. 26 ottobre 2010 n. 204, recante Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

[208]  D.L. 31-5-2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

[209]  Il D.P.C.M. 30 marzo 2009 contiene le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

[210]  400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.