Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Legge comunitaria 2011 - A.C. 4623-A - Elementi per l'esame in Assemblea | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 549 Progressivo: 2 | ||
Data: | 23/01/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Legge comunitaria 2011 A.C. 4623-A |
Elementi per l’esame in Assemblea |
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n. 549/2 |
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23 gennaio 2012 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – coordinamento: Dipartimento Affari comunitari ( 066760-9409 – * st_affari_comunitari@camera.it |
Ha partecipato alla redazione del dossier l’Ufficio: |
Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea ( 066760-2145 – *cdrue@camera.it |
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Per l’esame presso § n. 549: Schede di lettura; § n. 549/1: Sintesi del contenuto degli emendamenti approvati dalle Commissioni della Camera e di quelli sulle quali le medesime Commissioni hanno espresso parere favorevole. |
I dossier dei servizi e degli uffici
della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: ID0020b.doc |
Elementi per l’esame in Assemblea
§ Il disegno di legge comunitaria C. 4623 3
§ Esame presso le Commissioni di settore 3
§ Esame presso la Commissione XIV e sintesi del contenuto 7
§ Direttive contenute nell’Allegato A 27
§ Direttive contenute nell’Allegato B 28
§ Procedure di contenzioso 37
§ Coordinamento con lavori legislativi in corso 40
Il disegno di legge C. 4623 (legge comunitaria 2011) è all’esame della Camera dei deputati in prima lettura.
In base
all’articolo 126-ter del regolamento
della Camera, il disegno di legge comunitaria è esaminato per le parti di
propria competenza da tutte le Commissioni permanenti, che approvano una
relazione ed hanno la facoltà di approvare emendamenti. Gli emendamenti
approvati sono trasmessi alla Commissione XIV Politiche dell’Unione europea che
li esamina unitamente agli emendamenti presentati direttamente presso
Nel paragrafo
successivo (Esame presso le Commissioni
di settore) si darà conto del contenuto delle relazioni approvate dalle
Commissioni permanenti. Nel corso dell’esame le Commissioni di settore hanno
approvato nel complesso 14
emendamenti; si darà quindi conto anche dell’approvazione degli emendamenti,
rinviando per una sintesi complessiva del contenuto del provvedimento, come
modificato nell’esame in sede referente al paragrafo successivo (Esame presso
- introdurre specifici criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2010/75/CE in materia di emissioni industriali;
- introdurre modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2008 recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti, operando la correzione di alcuni riferimenti normativi e recando modifiche alla disciplina in materia di partecipazione del pubblico;
- introdurre una delega per un decreto legislativo di riordino della parte terza del Codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), in materia di difesa del suolo, al fine di garantire il pieno recepimento della direttiva 2000/60/CE;
- delegare il Governo ad adottare un riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico, al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/49/CE;
- introdurre una modifica una modifica al Codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152/2006) in modo da specificare che l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale e non solo gli atti specificamente indicati dall’allegato IX al Codice;
- inserire nell’allegato B la direttiva 2011/62/UE in materia di codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
- inserire nell’allegato B la direttiva 2009/128/CE relativa all’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- inserire specifici criteri di delega per il recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali a fini scientifici prevedendo, tra le altre cose, il divieto, salvo specifiche eccezioni, di utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via di estinzione; il divieto di allevamento di primati, cani e gatti; l’adozione di una normativa cautelativa nei confronti degli animali geneticamente modificati; il divieto di utilizzo di animali negli ambiti sperimentali; il divieto di esperimenti che non prevedano anestesia o analgesia.
- attribuire al Ministero dell’ambiente la definizione di linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato D del DPR n. 357 del 1997 (tra i quali marmotte, criceti, capre), e all’allegato I della direttiva 2009/147/CE (tra i quali cigni, anatre, colombi). Viene altresì vietata l’introduzione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, con possibilità di avere autorizzazioni in deroga a determinate condizioni e su istanza delle regioni e delle province autonome;
- delegare il Governo ad adeguare l’ordinamento interno ai regolamenti (CE) n. 995/2010 e n. 2173/2005 in materia, rispettivamente, di obblighi per gli operatori che commercializzano legno e di istituzione di un sistema di licenze per l’importazione di legname nell’Unione europea, prevedendo, tra le altre cose, l’individuazione di un’autorità nazionale competente e la determinazione delle sanzioni
Infine, il Comitato per la legislazione (seduta del 6 dicembre 2011) ha deliberato di esprimere un parere favorevole, formulando altresì un’osservazione volta a valutare l’opportunità di prevedere un termine più ampio di quello previsto dall’articolo 1, comma 1 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria) per i decreti legislativi di recepimento di direttive già scadute.
Si riporta di seguito il contenuto del provvedimento, come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito (gli articoli oggetto di modifiche sono indicati in carattere celeste), e una breve sintesi del contenuto delle direttive indicate negli Allegati A e B.
L’articolo 1 conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al disegno di legge comunitaria e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. Si rileva che il termine generale per l’esercizio della delega non è determinato mediante indicazione di una data fissa o di un periodo uniforme per tutte le direttive, ma viene fatto coincidere entro il termine dei due mesi antecedenti a quello di recepimento di ciascuna delle direttive medesime, che viene riportato negli allegati A e B. Accanto al termine generale “flessibile”, il comma 1 dispone anche, specificamente, in ordine:
§ alle direttive comprese negli allegati il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all’entrata in vigore della legge comunitaria: in questo caso il termine della delega è di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
§ alle direttive comprese negli allegati che non prevedono un termine di recepimento: in questo caso il termine della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.
Nel corso dell’esame in Commissione si è provveduto a spostare dall’Allegato A all’Allegato B la direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia;
Inoltre, nell’Allegato B sono state soppresse le direttive:
§ 2010/23/UE, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA per quanto riguarda l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile (cfr. Art. 20);
§ 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE, in materia di negoziazione di strumenti finanziari (perché già contenuta nella legge comunitaria 2010 – legge n. 217 del 2011);
§ 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (cfr. Art. 14)
Sempre nell’Allegato B sono state inserite le direttive:
§ 2011/62/UE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
§ 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
L’articolo 2 detta i princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l’esercizio delle deleghe contenute nell’articolo 1.
L’articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli - che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria - sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.
L’articolo 5 conferisce, al comma 1, una delega al Governo – da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento – per l’adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.
Nel corso dell’esame in Commissione sono stati inseriti i seguenti articoli aggiuntivi:
L’articolo 6 sostituisce l’articolo 12 del DPR 357 del 1997 che disciplina le introduzioni e le reintroduzioni di specie autoctone animali e vegetali di interesse europeo, che richiedono una protezione rigorosa (elencate dall’Allegato D al medesimo decreto), nonché delle specie di uccelli selvatici di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE (cd. “direttiva uccelli”).
Rispetto al testo vigente, si prevede:
- il coinvolgimento del Ministero della salute nell’emanazione delle linee guida con cui vengono disciplinate le introduzioni e le reintroduzioni.;
- che tali linee guida disciplinino anche la deroga al divieto di reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- che tale divietosi applichi anche nei confronti di specie e popolazioni autoctone, laddove la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale;
- l’introduzione di specie non autoctone in deroga può essere autorizzata dal Ministero dell’ambiente (di concerto con quelli delle politiche agricole e della salute), su istanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone. Si subordina l’autorizzazione ministeriale alla valutazione di specifiche analisi dei rischi ambientali, che evidenzino l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali.
Si segnala, al riguardo, che la modifica apportata con l’articolo in esame incide su una fonte di natura secondaria, quale il regolamento di cui al D.P.R. 357/1997, operando una legificazione della materia non necessaria e limitata ad un solo articolo del provvedimento.
Si segnala inoltre che la disposizione era già contenuta
all’art. 31 del disegno di legge comunitaria
L’articolo 7 delega il Governo ad adottare entro un anno, su proposta del Ministro dell’agricoltura, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005[1], che ha istituito un sistema di licenze per l'importazione di legname nel territorio dell’Unione al fine di affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname, nonché del regolamento (CE) n. 995/2010[2] che, per le medesime finalità, stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, con ciò intendendosi la prima immissione sul mercato interno dei prodotti.
Va rammentato che la legge n. 34/2008, per l’attuazione del regolamento n. 2173/2005, recava disposizioni dal contenuto analogo (articolo 16) cui non è stata data attuazione nei termini stabiliti.
Il Governo, nel dare attuazione alla delega, dovrà attenersi ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, nonché ai seguenti principi direttivi:
a) individuazione di una o più autorità nazionali designate;
b) determinazione di sanzioni dissuasive;
c) assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e le associazioni ambientaliste e quelle di categoria;
d) determinare una tariffa sull’importazione del legname proveniente dai Paesi in Convenzione a copertura delle spese per i controlli.
E’ quindi inserita la clausola d’invarianza per il bilancio statale.
Si
segnala che la disposizione era già contenuta all’art. 29 del disegno di legge
comunitaria
L’articolo 8 sostituisce alcune disposizioni del decreto legislativo n. 225 del 2005[3], con il quale è stata dettata la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE n. 1019/2002[4], relativo alla commercializzazione dell’olio d’oliva.
L’odierno intervento sembra rendersi necessario in quanto, dopo l’approvazione del decreto legislativo del 2005, è stato emanato il regolamento (CE) n. 182/2009 del 6 marzo 2009, che ha notevolmente modificato il regolamento precedente. In particolare, il regolamento ha:
§ reso obbligatoria l'indicazione dell'origine sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e l'olio di oliva vergine, in precedenza facoltativa;
§ semplificato le indicazioni di provenienza delle miscele, in considerazione del fatto che una parte significativa degli oli di oliva vergini ed extra vergini è costituita da miscele di oli originari di vari Stati membri e paesi terzi.
Da ultimo, peraltro, è stato anche adottato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 che, con decorrenza 3 febbraio 2012, abroga il regolamento del 2002[5].
Le nuove disposizioni novellano gli articoli 3, 5, 6, 7 ed 8 del decreto legislativo n. 225/2005 per adeguare la disciplina sanzionatoria alle nuove disposizioni comunitarie.
Gli illeciti rimangono di carattere amministrativo (“salvo che il fatto costituisca reato”) e le sanzioni pecuniarie variano anche in funzione del quantitativo di prodotto per il quale si realizza la violazione. L’autorità competente all’irrogazione della sanzione è individuata nel Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi alimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Potrebbe essere valutata l’esigenza di novellare anche il titolo del decreto legislativo n. 225/2005, aggiornandolo alla luce dell’abrogazione del regolamento CE del 2002.
Si segnala inoltre che la disposizione era già contenuta
all’art. 16 del disegno di legge comunitaria
L’articolo 9 è volto a dare attuazione alla direttiva 2010/75/UE[6], che integra, tra le altre, la direttiva 2008/1/CE (cd. direttiva IPPC, in materia di emissioni industriali) contenuta nell’allegato B (vedi infra).
Viene pertanto conferita una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti al recepimento della citata direttiva, precisando che i princìpi ed i criteri direttivi cui tali decreti dovranno attenersi:
§ riordino delle competenze relative al rilascio delle autorizzazioni e dei controlli:
§ semplificazione dei procedimenti autorizzatori;
§ utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità collegate all’attuazione della direttiva;
§ revisione dello stesso sistema sanzionatorio al fine di consentire una migliore efficacia nella prevenzione delle violazioni relative alle autorizzazioni;
§ revisione dei criteri per la determinazione delle tariffe da applicare per le istruttorie e per i controlli.
Con riferimento alle procedure di contenzioso in corso in relazione all’attuazione in Italia della direttiva 2010/75/UE cfr. infra paragrafo “Procedure di contenzioso”.
Si segnala inoltre che la disposizione era già contenuta
all’art. 35 del disegno di legge comunitaria
L’articolo 10 reca una novella all’art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. 152 del 2006 (Codice ambientale) relativo alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
In particolare, al dettato del comma 11, si aggiunge la previsione che le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia previsti dalle disposizioni di legge o dalle norme di attuazione.
Si ricorda che il citato comma 11 dell’art. 29-quater del D.lgs. n. 152/2006 prevede che le AIA, rilasciate ai sensi dello stesso decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.
Si rammenta altresì che la disciplina in materia di AIA di cui al d.lgs. n. 59 del 2005 (con il quale si è provveduto a recepire integralmente la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento,cd. direttiva IPPC[7]), è stata introdotta all’interno del Codice ambientale, nello specifico Titolo III-bis all’interno della Parte II, dal d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (Terzo correttivo al Codice ambientale).
L’articolo 11 novella il d.lgs. 117 del 2008, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/21/CE (che modificava la direttiva 2004/35/CE) relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, attraverso alcune modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. Viene, in particolare, introdotta, attraverso la sostituzione dell’art. 8 del d.lgs. 117, una nuova e più dettagliata disciplina relativa alla partecipazione del pubblico al procedimento autorizzatorio relativo ai depositi dei rifiuti di estrazione, prevedendo adeguate forme di pubblicità. Vengono, inoltre, introdotte alcune norme volte, sostanzialmente, a garantire una più efficace gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e delle fasi relative alla chiusura delle strutture di deposito degli stessi rifiuti: da un lato, infatti, vengono ampliati i soggetti tenuti alla verifica della conformità dei dati presentati alle condizioni dell'autorizzazione, includendovi, oltre all’autorità competente, anche enti pubblici ed esperti e, dall’altro, viene prevista la possibilità, per l’autorità competente, di assumersi gli obblighi in capo all’operatore qualora egli sia inadempiente dopo la chiusura definitiva del deposito.
Si ricorda che il d.lgs. 117/2008, in attuazione della delega recata dall’art. 1, comma 1, della legge 13/2007 (legge comunitaria 2006), stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.
Con riferimento alle procedure di contenzioso riferibili a tale articolo cfr. infra paragrafo “Procedure di contenzioso”.
Si segnala inoltre che la
disposizione era già contenuta all’art. 40 del disegno di legge comunitaria
L’articolo 12 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo per il riordino e la semplificazione delle disposizioni contenute nella Parte terza del d.lgs. 152/2006 (Codice ambientale) recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, anche ai fini di un completo recepimento della direttiva 2000/60/CE (cd. “direttiva quadro sulle acque”) a seguito dei rilievi formulati della Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2007/4680.
L’articolo precisa, quindi, che il decreto legislativo dovrà tenere conto anche di una serie di principi ed i criteri direttivi tra i quali:
§ riordino e semplificazione dei diversi strumenti di pianificazione per la difesa del suolo;
§ un pieno adeguamento della normativa nazionale a quella europea;
§ riordino della normativa in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico;
§ riordino delle norme in materia di concessione d’uso della risorsa idrica.
Vengono, quindi, disciplinate le modalità di adozione del decreto legislativo previsto, ovvero con la procedura di cui all’art. 12, comma 3, della legge 69 del 2009 recante la delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale.
Si ricorda che il comma 3 del citato art. 12 della legge 69 del 2009 prevede che il Governo trasmetta alle Camere gli schemi dei decreti legislativi accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Su tale decreto dovrà, inoltre, essere sentito il Consiglio di Stato ed essere acquisito il parere della Conferenza unificata. Da ultimo, l’attuazione dell’articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento alle procedure di contenzioso riferibili a tale articolo cfr. anche infra paragrafo “Procedure di contenzioso”.
Si segnala inoltre che la
disposizione era già contenuta all’art. 33 del disegno di legge comunitaria
L’articolo 13 è volto ad armonizzare la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico ai fini del completo recepimento della direttiva 2002/49/CEsulla determinazione e gestione del rumore ambientale, delegando il Governo ad adottare, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi dell’art. 20 della legge 59 del 1997, ed entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.
Si ricorda che l’art. 3, comma 1, lett. f) della legge 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico) prevede che spetti allo Stato indicare, con decreto interministeriale, i criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico.
L’articolo precisa, quindi, una serie di princìpi ed i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega.
Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di adozione dei decreti legislativi previsti, sui quali dovrà essere acquisito il parere della Conferenza unificata ed essere trasmessi alle Camere per il parere, da esprimere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei previsti pareri. Da ultimo l’attuazione dell’articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si ricorda, da ultimo, che la legge comunitaria 2008 (art. 11 della legge n. 88/2009) già recava una delega al Governo ad adottare - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria stessa - uno o più decreti legislativi per il riassetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale ed indicava anch’essa i relativi principi e criteri direttivi.
Si segnala che la disposizione era
già contenuta all’art. 32 del disegno di legge comunitaria
L’articolo 14 reca l’attuazione diretta dell’articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In particolare, la direttiva 2011/7/UE interviene sulla materia dei ritardi di pagamento dettando nuove e più dettagliate disposizioni e abrogando, a decorrere dal 16 marzo 2013, la precedente normativa contenuta nella direttiva 2000/35/CE (articolo 13 della direttiva 2011/7/UE).
La direttiva 2011/7/UE, entrata in vigore il 15 marzo 2011, indicava quale termine per il recepimento nel diritto interno degli Stati membri il 16 marzo 2013 (articoli 12 e 14).
Pur tuttavia, a livello comunitario, è stata avanzata la proposta di anticipare de facto di un anno il recepimento di tale direttiva negli ordinamenti nazionali.
Tale proposta è specificamente contenuta nell’Allegato all’Analisi annuale della crescita 2012 (COM(2011)815 def. del 23 novembre 2011), documento della Commissione UE che segna l’inizio del semestre europeo di governance economica 2012.
L’anticipo di un anno per il recepimento della direttiva in esame è considerato, dalle Istituzioni comunitarie, funzionale all’accrescimento del potenziale di crescita economica dell’Area e costituisce una specifica misura di aiuto nei confronti delle PMI.
Si ricorda che nel testo originario del disegno di legge, la direttiva 2011/7/UE era contenuta in allegato B. L’articolo 14 dà dunque seguito alle esigenze avvertite a livello comunitario, dando diretta attuazione all’articolo 3 della direttiva in commento e prevedendo, conseguentemente, la soppressione della direttiva 2011/7/UE dall’allegato B. Si dispone, tra le altre cose, che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non possa comunque superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
L’articolo 15 novella l’articolo 139 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori. La modifica estende la legittimazione ad agire da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, anche al caso di violazione delle norme del d.lgs 59/2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno[8].
L’articolo 16 è volto ad introdurre i seguenti principi e criteri direttivi nell’attuazione della direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici: a) garantire metodi alternativi, b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione c) vietare l’allevamento sul territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani, d) predisporre normativa di cautela per animali geneticamente modificati, e) vietare l'utilizzo di animali a fini didattici e per esperimenti bellici, f) vietare esperimenti dolorosi, g) assicurare un sistema ispettivo, h) predisporre una banca dati, i) definire un quadro sanzionatorio.
Al riguardo, si
segnala che l’articolo 2 della direttiva 2010/63/UE consente agli Stati membri
di conservare misure di tutela degli animali a fini scientifici più rigorose di
quelle previste dalla direttiva se adottate prima del
L’articolo 17 intende abrogare il comma 1-bis dell'articolo 68 del Codice della proprietà industriale di cui al d.lgs. 30/2005 che, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2001/83/CE recante un Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, impedisce la sollecita presentazione di una richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio per prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione. In particolare, si prevede la soppressione della limitazione della possibilità di presentazione della richiesta per l’introduzione di farmaci generici ad un anno dalla scadenza del brevetto.
L’abrogazione intende porre rimedio alla procedura d’infrazione n. 2010/4188 avviata nei confronti dell’Italia per questo motivo. Al riguardo cfr. infra il paragrafo “Procedure di contenzioso”.
L’articolo 18 novella il d.lgs. 70/2003 che ha dato attuazione alla direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società di informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, attraverso l’introduzione di modifiche che comportano una nuova e più dettagliata normativa su aspetti riguardanti la responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting -[9].
Più in particolare la modifica all’articolo 16, comma 1, prevede che la società dell’informazione non sia responsabile: quando, avvalendosi di tutte le informazioni di cui disponga, incluse quelle fornite dai titolari dei diritti violati, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione.Inoltre non vi è responsabilità anche quando, su comunicazione di qualunque soggetto interessato, rimuova le informazioni o ne disabiliti l'accesso.
Inoltre è previsto che la società dell’informazione sia responsabile quando collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere illeciti.
L’articolo 19 delega il Governo ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri, uno o più decreti legislativi di riordino e semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (ossia prodotti che possono avere un uso sia civile che militare), dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, al fine di garantire l’adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. In particolare, è richiesta la previsione di misure sanzionatorie, nell’ambito dei limiti di pena previsti dal d.lgs. 96 del 2003, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, e dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, nonché la previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritto dell’uomo per i prodotti non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
Fino all’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, resta in vigore il d.lgs. 96 del 2003 citato, in quanto compatibile con il Regolamento (CE) n. 428/2009, ugualmente citato, con particolare riguardo alle fattispecie sanzionatorie.
L’articolo 20 estende l’ambito operativo del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) a fini IVA, allo scopo di recepire la direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 e contrastare l’evasione in materia di imposta sul valore aggiunto.
Ai fini del recepimento, il comma 1 dell’articolo – modificando il DPR n. 633/1972 in materia di IVA e, in particolare, inserendo una lettera d-bis) al sesto comma dell’articolo 17 – dispone l’applicazione dell’inversione contabile alle seguenti operazioni di cessione, effettuate fino al 30 giugno 2015[10]:
§ cessioni di quote di emissioni di gas serra;
§ cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni[11], nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.
Si ricorda che la direttiva 2010/23/UE introduce un nuovo
articolo 199-bis alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
dell’IVA, al fine di consentire agli Stati membri di prevedere, per un periodo
limitato di tempo, l’applicazione del meccanismo
di inversione contabile (cosiddetto reverse
charge) alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di
servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra (come
disciplinato dalla Direttiva 2003/87/CE). In sostanza, l'obbligo di versare
l'IVA spetta al soggetto al quale sono trasferite le quote di emissioni e non,
come di norma previsto, al soggetto passivo che effettua l'operazione. Come
emerge dai considerando della
direttiva, l’obiettivo della norma è di combattere le frodi ai danni dell’IVA
tramite una misura temporanea, che deroga alle norme vigenti nell’Unione. Il
nuovo articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE, già in vigore dal
§ trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, come definiti all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003;
§ trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva.
La direttiva, dal momento che introduce un’autorizzazione (e non un obbligo) per gli Stati membri non prevede un termine di recepimento. In tali casi, l'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del disegno di legge in esame, fissa il termine di recepimento in dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
Si ricorda che l’articolo in esame una riprende i contenuti dell'articolo 15 del ddl comunitaria 2010 (A.C. 4059), espunto dal testo in sede di approvazione del disegno di legge da parte dell’Assemblea della Camera.
Con finalità antievasione, il comma 2 estende il meccanismo dell’inversione contabile anche alle cessioni di diritti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili[12] (c.d. Certificati Verdi) (inserendo una lettera d-ter) al comma 1 dell’articolo 17) e alle cessioni di titoli di efficienza energetica[13] (c.d. Certificati Bianchi) liberamente scambiabili tra gli operatori (inserendo una lettera d-quater) al comma 1 dell’articolo 17). Il comma 3 subordina l’efficacia delle norme introdotte al rilascio della preventiva autorizzazione del consiglio dell’UE (ai sensi della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell’IVA).
Conseguentemente alle disposizioni introdotte con il già commentato comma 1, si sopprime l’indicazione nell’Allegato B della direttiva 2010/23/CE.
L’articolo 21 reca alcune modifiche al d.lgs. 188 del 2008 al
fine di dare una più compiuta attuazione
alla direttiva europea 2006/66/CE in materia di pile, accumulatori e relativi
rifiuti. Tali modifiche sono volte a superare alcuni dei rilievi formulati dalla
Commissione europea con nota del
Le modifiche al D.Lgs. n. 188/2008 riguardano:
§ l’art. 1, comma 1, inserendo, nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 188, anche l’espresso divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose;
§ l’art. 10, comma 6, con la precisazione che, oltre alle operazioni di trattamento (già disciplinate dallo stesso articolo), anche le operazioni di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori possono essere effettuate fuori dal territorio nazionale o comunitario solo se le relative spedizioni sono conformi alla normativa comunitaria in materia;
§ l’art. 11, comma 1, estende i compiti del Ministero dell'ambiente che dovrà promuovere, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, anche la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile ed accumulatori;
§ l’art. 12, comma 1, permette lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei residui dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli solo se sottoposti sia a trattamento che a riciclaggio;
§ l’art. 23, commi 1 e 3, estende la vigente disciplina in tema di etichettatura di pile e accumulatori anche ai cd. «pacchi batterie», anche prevedendo che i contrassegni di tali prodotti (pile, accumulatori e pacchi batterie) devono avere le caratteristiche di visibilità, leggibilità e indelebilità;
§ all’allegato II, parte B, vengono soppressi i punti 1 e 2, che individuano le operazioni minime che devono intendersi ricomprese nell'attività di trattamento di pile e accumulatori esausti e le caratteristiche dei siti o dei contenitori nei quali può avere luogo il trattamento e lo stoccaggio di tali prodotti.
L’articolo 22 novella l’articolo 6 del d.lgs. 109 del 1992 che ha dato attuazione alla direttiva 89/395/CEE e alla direttiva 89/396/CEE in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. In particolare viene introdotta una nuova disciplina in materia di designazione degli aromi.Tale modifica riguarda l’inserimento di nuove definizioni degli aromi, tra cui “aroma da affumicatura” e “aroma naturale”. Viene, inoltre, precisato che il chinino e la caffeina, se presenti nel prodotto, devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti. Infine, nel caso in cui la bevanda contenga caffeina in proporzione superiore a 150 mg/litro, l’etichetta dovrà contenere la menzione “tenore elevato di caffeina”.
Si segnala che la disposizione era già contenuta all’art. 37
del disegno di legge comunitaria
L’articolo 23 attribuisce una delega per il riordino della legislazione in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari.
L’articolo peraltro ripropone l’analogo emendamento del Governo al ddl Comunitaria 2010 (AC 4059), che aveva introdotto l’articolo 36 successivamente stralciato.
La norma prevede che il riordino sia attuato con uno o più decreti legislativi, entro due anni dall'entrata in vigore della legge comunitaria in esame, al fine di coordinare la normativa nazionale in vigore - fondamentalmente contenuta nel d.lgs. n. 194/1995 che ha dato attuazione alla direttiva 91/414/CEE in materia di autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari[14] - con i seguenti provvedimenti:
§ regolamento (CE) 396/2005 che ha stabilito i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e mangimi;
§ regolamento (CE) 1107/2009 che ha disciplinato l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari abrogando sia la precedente direttiva 91/414/CEE sulla medesima materia, che la direttive 79/117/CEE che stabiliva il divieto di commercializzare o impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive;
§ regolamento (CE) 1185/2009 adottato al fine di disporre di statistiche comunitarie sui pesticidi;
§ le disposizioni attuative della direttiva 2009/127/CE che ha modificato i parametri richiesti nella progettazione e fabbricazione delle macchine per l'applicazione di pesticidi, per migliorarne i livelli di sicurezza[15];
§ le disposizioni attuative della direttiva 2009/128/CE che ha istituito per la prima volta un quadro normativo comunitario per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, tenendo conto del principio di precauzione.
I decreti legislativi dovranno rispettare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
§ riordino e coordinamento delle disposizioni anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;
§ rispetto della salute dell'uomo e dell'ambiente, compatibilmente con la libera circolazione delle merci, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;
§ individuazione delle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni e per la realizzazione dei controlli ufficiali in modo da coprire il costo effettivo del servizio;
§ semplificazione delle procedure di registrazione e riconoscimento delle imprese, in conformità alle disposizioni comunitarie.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui sopra, il Governo può emanare ulteriori disposizioni integrative e correttive. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si segnala che è stato presentato al parlamento uno schema
di regolamento di modifica del DPR n.290/2001, sulla semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari, per adeguarlo al reg. (CE) 1107/2009.
Si segnala inoltre che la disposizione era già contenuta
all’art. 36 del disegno di legge comunitaria
L’articolo 24 sostituisce il comma 5 dell'articolo 8 del d.l. 282 del 1986, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. La modifica è finalizzata ad inserire nella relazione sul piano integrato di controllo nazionale pluriennale (PNI), i dati di cui al comma 1 dello stesso articolo 8 del D.L. 282/1986, vale a dire i dati elaborati dal Servizio informativo sanitario sulla sicurezza alimentare relativi al controllo della qualità dei prodotti alimentari. A legislazione vigente, il comma 5 dell’articolo 8, prevede che annualmente venga trasmessa al Parlamento una relazione contenente i dati sulla vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, finalizzata a divulgare i risultati delle attività di vigilanza e di controllo analitico sugli alimenti e le bevande svolte da tutte le Amministrazioni centrali e territoriali deputate a tale attività. In tal senso il novellato comma 5 intende inserire tali dati nella relazione sul PNI prevista dall'articolo 41 del Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Le due relazioni verrebbero, così, unificate in un unico documento al fine di semplificare e armonizzare l'attività di notifica al Parlamento da parte del Ministero della salute con riguardo alle informazioni relative ai risultati dei controlli in materia di sicurezza alimentare. Ciò alla luce del fatto che i dati contenuti nella relazione originariamente prevista dal modificando articolo 8, comma 5, del D.L. 282/1986, devono necessariamente confluire anche nella relazione redatta in ottemperanza all'obbligo sancito dal Regolamento (CE) 882/2004.
L’articolo 25 è
volto a dare attuazione all'art. 10 della
direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle
acque di balneazione, introducendo alcune forme di cooperazione tra gli
Stati qualora il bacino idrografico comporti un impatto transfrontaliero
sulla qualità delle acque di balneazione. L’articolo 10 della direttiva non era
stato, di fatto, trasposto nel testo del D.lgs.
Conseguentemente tale disposizione viene ora introdotta - attraverso la sostituzione dell’articolo 13 - prevedendo che le stesse procedure di cooperazione (anche tramite uno scambio di informazioni ed un’azione comune per limitare l’impatto) fra gli enti territoriali coinvolti nella gestione delle acque interregionali siano poste in essere anche fra Stati membri dell'Unione europea, nel caso di bacini idrografici con un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione.
In considerazione delle modifiche apportate all’articolo 13 del D.lgs. 116/2008, si osserva che potrebbe essere opportuno modificare anche la rubrica relativa a tale articolo e sostituirla con la seguente “Cooperazione per le acque transfrontaliere e interregionali”.
Si
segnala che la disposizione era già contenuta all’art. 26 del disegno di legge
comunitaria
L’articolo 26 novella il d.lgs. 206 del 2007 che ha dato attuazione alladirettiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,e alla direttiva 2006/100/CE,che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. In particolare, viene modificato l’articolo 10, comma 1, riguardante le modalità di informazione ai fini dell’esercizio della prestazione di servizi nel territorio nazionale da parte di cittadini comunitari.La modifica prevede che la volontà di esercitare una prestazione di servizi deve essere comunicata all’autorità competente “in anticipo” rispetto alla prestazione di servizi stessa, e non più 30 giorni prima.
Si ricorda che la disposizione citata prevede, inoltre, che la dichiarazione di volontà, fornita con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione, debba avere forma scritta e contenere informazioni:
- sulla prestazione di servizi che si intende svolgere;
- sulla copertura assicurativa per la corrispondente responsabilità professionale.
Tale dichiarazione deve essere presentata, in base alla rispettiva competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai diversi ministeri, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo medesimo.
Con riferimento alle procedure di contenzioso riferibili a questo articolo cfr. infra paragrafo “Procedure di contenzioso”.
L’articolo 27 reca una delega al Governo per il riordino normativo in materia di medicinali ad uso veterinario, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione della disciplina della produzione e commercializzazione; b) tracciabilità del farmaco, attraverso una banca dati nazionale e di un nuovo modello di prescrizione medico-veterinaria; c) snellimento delle procedure di collaborazione ed interscambio delle informazioni; d) riordino della disciplina dell'uso in deroga dei medicinali omeopatici; e) adeguamento delle disposizioni sulle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali; f) razionalizzazione delle operazioni di registrazione; g) razionalizzazione del sistema delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute.
In particolare, la revisione normativa interviene sul decreto legislativo n. 193 del 2006 recante attuazione della direttiva 2004/28/CE (codice comunitario dei farmaci veterinari), al fine di coordinare e armonizzare le norme contenute nei regolamenti comunitari emanati successivamente in materia[16].
L'articolo 28 delega il Governo a rivedere la disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.
Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività;
b) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge comunitaria (v. sopra), con previsione di una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 500.000 euro.
La materia è già disciplinata dal d.lgs. 267 del 2003[17], con il quale si è data attuazione alla direttiva n. 1999/74/CE[18] ed alla direttiva n. 2002/4/CE[19].
In particolare, per quanto riguarda
l’apparato sanzionatorio, l’art. 7 del decreto legislativo prevede – salvo che
il fatto costituisca reato - la sanzione amministrativa pecuniaria da
Per le violazioni inerenti alla
registrazione dello stabilimento di allevamento, la normativa vigente prevede
la sanzione amministrativa pecuniaria da
In merito si osserva che le sanzioni amministrative già previste a legislazione vigente non paiono contrastare con i parametri che si vorrebbe introdurre.
L’articolo 29 apporta modifiche all’articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006 (L. 266 del 2005), in materia di dispositivi medici. Le modifiche introdotte prevedono:
§ l’incremento, dal 5 al 5,5 per cento, del contributo previsto dall'articolo 1, comma 409, lettera d), della legge 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) sulle spese autocertificate che le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici (compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura) sono tenute a versare al conto entrate del bilancio dello Stato. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati nello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati per il miglioramento e il potenziamento dell’attività del settore dei dispositivi medici;
§ l’eliminazione della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 409, lettera e) della legge finanziaria 2006 relativa al pagamento di 100 euro per ogni inserimento delle informazioni effettuato, dai produttori e distributori, nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici.
Si ricorda che nel
maggio 2009
Si segnala che la
disposizione era già contenuta all’art. 6 del disegno di legge comunitaria
L’articolo 30 apporta modifiche al decreto legislativo n. 162/2007, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari.
Tali modifiche sono rese necessarie dall’apertura di una procedura - Caso EU Pilot 1254/10/MOVE - da parte della Commissione europea, per il non corretto recepimento della direttiva 2004/49/CE da parte dell’Italia[20].
In particolare,
L’articolo in esame prevede pertanto le seguenti modifiche:
§ all’articolo 20, comma 1, si dispone che l’attività degli investigatori venga svolta in coordinamento con quella della polizia giudiziaria, sostituendo la formulazione vigente, secondo cui la predetta attività resta comunque subordinata a quella della polizia;
§ all’articolo 20, comma 2, viene soppressa la necessità di autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, con riferimento alle attività consentite agli investigatori incaricati, autorizzazione che la norma vigente prevede in caso di investigazioni connesse a fatti che costituiscono reato;
§ all’articolo 20, dopo il comma 2, è inserito il comma 2-bis, con il quale si prevede che quando l’Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisano ipotesi di reato, l’Autorità stessa dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti indicati dal comma 2 dello stesso articolo 20;
§ all’articolo 20, il comma 3 viene interamente sostituito. Il testo vigente si limita a prevedere che la competenza per il rilascio dell’autorizzazione agli investigatori appartiene al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, e al giudice che procede dopo la chiusura delle indagini. Il nuovo testo dispone che, ove l’Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza vigenti; le attività degli investigatori non devono comunque pregiudicare l’indagine giudiziaria. Ove l’esame di alcuni elementi di prova possano determinarne la modifica, l’alterazione o la distruzione, è necessario l’accordo preventivo tra l’Autorità giudiziaria e gli investigatori incaricati. Infine, si prevede che accordi possano essere conclusi fra l’Organismo investigativo - previsto dall’articolo 18 dello stesso decreto legislativo n. 162/2007 - e l’Autorità giudiziaria, al fine di disciplinare l’utilizzo e lo scambio di informazioni;
§ all’articolo 21, viene modificato il comma 1. Il testo vigente prevede che, in caso di incidente, l’Organismo investigativo, per avviare la propria indagine, nei casi connessi ad un fatto che costituisce reato, debba ottenere la previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria; nel nuovo testo, la necessità di autorizzazione viene sostituita dal previo accordo fra i due soggetti.
Direttiva 2009/156/CE - Condizioni di polizia sanitaria per i movimenti degli equidi
La direttiva, di codifica della direttiva 90/426/CEE, riguarda le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.
Direttiva 2006/112/CE - Rettifica della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA
La rettifica della
direttiva 2006/112/CE, in materia di IVA, consiste in un intervento di
natura lessicale volto a modificare il concetto di "domicilio" ai
fini IVA in "indirizzo permanente", adeguando così il testo delle
disposizioni della direttiva 2006/112/CE a quelle del Regolamento UE n. 282/2011
(in vigore dal 1° luglio 2011). A tal fine la rettifica sostituisce ove
presente nel testo della direttiva 2006/112/CE l’espressione “domicilio” con
quella di “indirizzo permanente”. Il nuovo testo della direttiva è entrato in
vigore dal 1° gennaio
Direttiva 2009/101/CE - Direttiva intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (versione codificata)
La direttiva abroga la direttiva 68/151/CEE del Consiglio codificando la materia da essa trattata in ordine alle garanzie richieste negli Stati membri alle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi. La direttiva, in particolare, è volta al coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti le società in merito a:
• la pubblicità degli atti e dei dati più rilevanti;
• la validità degli obblighi della società;
• le ipotesi di nullità della società.
La direttiva non prevede un termine di recepimento. In tal caso, l'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del disegno di legge comunitaria in esame, fissa il termine di recepimento in dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
Direttiva 2009/102/CE - Diritto delle società (S.r.l. con un unico socio) (versione codificata)
La direttiva abroga la dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio codificando, in materia di diritto delle società, le disposizioni relative alle società a responsabilità limitata con un unico socio. Come emerge dai considerando della direttiva, l’obiettivo è quello di coordinare, al fine di rendere equivalenti in tutti i Paesi UE, alcune garanzie che sono richieste negli Stati membri, al fine di proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.
La direttiva non prevede un termine di recepimento: pertanto dovrà essere recepita entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria (cfr. art. 1, comma 1, del provvedimento in esame).
Direttiva 2009/126/CE - Recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento nelle stazioni di servizio
La direttiva stabilisce misure volte ad avviare la fase II del recupero dei vapori di benzina (cd. «PVR – phase II» (Petrol Vapour Recovery) che fuoriescono dal serbatoio dei veicoli a motore durante il rifornimento nelle stazioni di servizio, disponendo l'utilizzo di una idonea attrezzatura da parte dei distributori.
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° gennaio 2012
Direttiva 2009/158/CE - Polizia sanitaria per le importazioni di pollame e uova da cova
La direttiva provvede alla codificazione della direttiva 90/539/CE relativa alle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova di cova, più volte modificata, al fine di garantire chiarezza e razionalizzazione della disciplina. La direttiva in esame è entrata in vigore l'11 gennaio 2010. La direttiva non prevede un termine di recepimento: pertanto dovrà essere recepita entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria (cfr. art. 1, comma 1, del provvedimento in esame).
Direttiva 2010/18/CE - Attuazione dell’accordo quadro sul congedo parentale
La direttiva attua l'accordo-quadro riveduto sul congedo parentale concluso il 18 giugno 2009 dalle tre organizzazioni generali europee interprofessionali delle parti sociali (CES, CEEP e BUSINESSEUROPE) e dall'organizzazione europea interprofessionale delle parti sociali che rappresenta una determinata categoria di imprese (UEAPME). L'accordo, posto in allegato alla direttiva stessa, costituisce la revisione dell'accordo quadro del 14 dicembre 1995; di conseguenza, la nuova direttiva provvede anche ad abrogare - a decorrere dall'8 marzo 2012 - la direttiva 96/34/CE, la quale ha attuato il precedente accordo-quadro. La direttiva risponde alla necessità (considerando n. 4) di “migliorare ulteriormente la conciliazione di vita professionale, vita privata e vita familiare e, in particolare, la legislazione comunitaria vigente in tema di protezione della maternità e congedo parentale, nonché alla possibilità di introdurre nuove forme di congedo per ragioni familiari”. La direttiva riconosce ai lavoratori il diritto individuale ad un congedo parentale per la nascita o l’adozione di un figlio, per un periodo minimo di quattro mesi; secondo l’accordo andrebbe prevista, in linea di principio, la non trasferibilità da un genitore all’altro.
La direttiva deve essere recepita entro l'8 marzo 2012.
Direttiva 2010/31/CE - Prestazione energetica nell’edilizia
(La direttiva era inserita nell’Allegato A; a seguito dell’approvazione di un emendamento in Commissione è stata eliminata dall’Allegato A ed inserita nell’Allegato B)
La direttiva
2010/31/UE è volta a promuovere il miglioramento della prestazione
energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari, ai fini
della riduzione dei consumi energetici che nel settore edilizio rappresentano
il 40% del consumo totale di energia nell'Unione europea. La loro riduzione
costituisce, pertanto, una priorità nell'ambito degli obiettivi “20-20-
Le disposizioni della direttiva, con la quale si provvede ad una rifusione della direttiva 2002/91/CE – che è stata modificata più volte e che necessita di ulteriori modifiche sostanziali (considerando 1) - riguardano in particolare: il quadro comune generale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica; l’applicazione di requisiti minimi alla suddetta prestazione energetica; i piani nazionali per l’aumento di edifici ad energia zero; la certificazione energetica; l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento; i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica.
Il termine per il recepimento è fissato al 9 luglio 2012, mentre il termine di applicazione delle relative
disposizioni è fissato al 9 gennaio
Con riferimento alle procedure di contenzioso in corso in relazione a questa direttiva cfr. infra paragrafo “Procedure di contenzioso”.
Direttiva 2010/32/CE - Attuazione dell’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario
La direttiva attua l’accordo quadro firmato il 17 luglio 2009 dalle parti sociali HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza possibile dell’ambiente di lavoro tramite la prevenzione delle ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti (punture di ago comprese) e tramite la protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario.
Il termine per il recepimento della direttiva è fissato all'11 maggio 2013.
Direttiva 2010/40/CE - Diffusione dei sistemi di trasporto intelligente
La direttiva istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nell’ambito dell’Unione europea, mediante azioni specifiche all’interno di settori prioritari, illustrati all’interno della direttiva stessa. I sistemi di trasporto intelligenti sono definiti quali sistemi in cui sono applicate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel settore del trasporto stradale, infrastrutture, veicoli e utenti compresi, e nella gestione del traffico e della mobilità. I settori prioritari ai quali dovranno applicarsi le azioni specifiche sono:
• l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
• la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
• le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (security) del trasporto;
• il collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto.
Il termine di recepimento della direttiva è stabilito al 27 febbraio 2012.
Direttiva 2010/41/CE - Parità di trattamento dei lavoratori autonomi
La direttiva intende applicare il principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma. Contestualmente, la direttiva abroga la direttiva 86/613/CEE, relativa all’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità, che, secondo quanto affermato nel considerando n. 1, non si è dimostrata molto efficace ai fini del riconoscimento del principio richiamato. In particolare, la direttiva vuole salvaguardare i diritti relativi alla condizione di madre o padre dei lavoratori autonomi e dei coniugi che li assistono (considerando n. 3), nonché rafforzare la protezione della maternità delle lavoratrici autonome e migliorare la situazione dei coniugi dei lavoratori autonomi (considerando n. 4).
La direttiva deve essere attuata nell’ordinamento nazionale entro il 5 agosto 2012.
Direttiva 2010/45/CE - Modifica direttiva 2006/112/CE (fatturazione ai fini IVA)
La direttiva modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione. In particolare sono introdotte modifiche in tema di esigibilità dell’IVA e di semplificazione della fatturazione. Sotto il primo profilo, gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2012, potranno introdurre un regime di contabilità di cassa che consente di pagare l'IVA solo quando il pagamento ad essa relativo viene effettivamente incassato. Sarà inoltre possibile emettere “fatture semplificate” per importi inferiori ai 100 euro. Le disposizioni incoraggiano, inoltre, il ricorso alla fatturazione elettronica mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all’archiviazione dei documenti dematerializzati.
Le norme dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2012, per rendere applicabili le nuove disposizioni dal successivo 1° gennaio 2013.
Direttiva 2010/53/CE - Qualità organi umani destinati ai trapianti
La direttiva si inserisce nel processo di rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri, previsto dal Piano di azione per la donazione e il trapianto di organi (2009-2015) (COM (2008) 819). Essa delimita un quadro comune relativo alle norme di qualità e sicurezza degli organi di origine umana destinati al trapianto nel corpo umano. Non si applica al sangue, ai componenti sanguigni, alle cellule e ai tessuti umani, agli organi, ai tessuti e alle cellule di origine animale. La direttiva mira inoltre a proteggere i donatori e a ottimizzare gli scambi tra Paesi membri e Paesi terzi, contribuendo indirettamente anche alla lotta contro il traffico di organi tramite l’istituzione di autorità competenti, l’autorizzazione di centri per i trapianti e la fissazione di condizioni in materia di reperimento e di sistemi di tracciabilità. Essa si applica a tutte le fasi del processo, ovvero la donazione, il reperimento, l'analisi, la caratterizzazione, il trasporto e l'utilizzo di organi; non si applica ad organi destinati alla ricerca a meno che essi siano destinati al trapianto nel corpo umano.
La direttiva reca, come termineper il recepimento negli Stati membri, il 27 agosto 2012.
Direttiva 2010/63/CE - Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici
La direttiva intende migliorare il benessere degli animali utilizzati nelle procedure scientifiche, rafforzando le norme minime per la loro tutela, in linea con i più recenti sviluppi scientifici.
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 10 novembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Essi sono tenuti a comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni che saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Direttiva 2010/64/CE - Diritto all’interpretazione e traduzione nei processi penali
La direttiva individua norme minime comuni relative all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia reciproca tra i paesi dell’Unione europea e di garantire il diritto ad un processo equo. In particolare, il diritto all’interpretazione comporta per i paesi dell’UE l’obbligo di rendere disponibile agli interessati un interprete per le comunicazioni con il loro avvocato, nonché per qualsiasi interrogatorio o audizione (es. davanti alla polizia) durante il procedimento o all’atto della presentazione di un ricorso e in ogni fase del procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo. Lo stesso diritto dovrà essere garantito alle persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio. Il diritto alla traduzione scritta di tutti i documenti del procedimento è inoltre affermato dall’art. 3 della direttiva, che lo prevede in particolare per i seguenti atti:
§ le decisioni che privano una persona della propria libertà;
§ gli atti contenenti i capi d’imputazione;
§ le sentenze.
La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati entro il 27 ottobre 2013.
Direttiva 2010/65/CE - Formalità di dichiarazioni delle navi
La direttiva è finalizzata alla semplificazione e all’armonizzazione delle procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi, attraverso l’uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione da parte delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri. Ai fini della direttiva, per formalità di dichiarazione si intendono le informazioni, elencate nell’allegato, che devono essere fornite, per fini amministrativi e procedurali, dai comandanti (o da altre persone abilitate dall’armatore) alle autorità competenti, designate dai singoli Stati membri. Le informazioni sono fornite su formulari standard (denominati nella direttiva “formulari FAL”), conformi alla Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata il 9 aprile 1965 (c.d. Convenzione FAL). Per l’adempimento delle formalità di dichiarazione si dovrà adottare il formato elettronico, al più tardi entro il 1° giugno 2015. Entro il medesimo termine la trasmissione delle formalità dovrà avvenire attraverso un’interfaccia unica che collega anche SafeSeaNet, la dogana elettronica e altri sistemi elettronici, in modo tale che le informazioni siano dichiarate una solo volta e messe a disposizione delle diverse autorità competenti. Si prevede inoltre lo scambio di informazioni tra Stati membri, da realizzare attraverso il sistema SafeSeaNet.
Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 19 maggio 2012.
Direttiva 2010/75/CE - Emissioni industriali
La direttiva 2010/75/CE integra la direttiva 2008/1/CE (cd. direttiva IPPC), la cui corrispondente disciplina nazionale è contenuta nel Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), e sei altre direttive sulle emissioni industriali. Il campo di applicazione della direttiva riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, elencate nei Capi da II a VI (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.). Nel novero delle esclusioni dal campo di applicazione rientrano le attività di ricerca e sviluppo, nonché le sperimentazioni di nuovi prodotti e processi. La direttiva prevede inoltre l’obbligo di autorizzazione di ogniinstallazione e di ogni impianto di combustione, di incenerimento dei rifiuti o di coincenerimento dei rifiuti. Tale autorizzazione deve prevedere le misure necessarie per garantire il rispetto dei citati obblighi fondamentali da parte dell’esercente e le norme di qualità ambientale.
Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 7 gennaio 2013.
Direttiva 2010/84/CE - Codice comunitario dei medicinali per uso umano
La direttiva modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE, che stabilisce norme armonizzate per l'autorizzazione, il controllo e la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano all'interno dell'Unione, con l’obiettivo di impedire l'ingresso di farmaci contraffatti nella filiera farmaceutica legale, regolamentare le vendite via Internet, introdurre nuovi dispositivi di sicurezza e misure di tracciabilità e loro armonizzazione in ambito comunitario.
Gli Stati membri devono adottare e applicare, entro il 21 luglio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva.
Direttiva 2011/16/CE - Cooperazione amministrativa nel settore fiscale
La direttiva prevede nuove disposizioni in merito alla cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri, al fine di contrastare maggiormente l’evasione e l’elusione fiscale. In particolare essa intende rendere possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici, inclusi non soltanto gli istituti tradizionali come trust, fondazioni e fondi di investimento, ma anche eventuali nuovi strumenti che possano essere creati dai contribuenti negli Stati membri. L’assistenza reciproca tra amministrazioni tributarie degli Stati membri comunitari è attualmente regolata dalla direttiva 77/799/CEE, che tuttavia non è più in grado di rispondere alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa e, pertanto, viene abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013. La direttiva 2011/16/CE si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da, o per conto di, uno Stato membro o di un ente locale, ad eccezione dell’IVA e dei dazi doganali, nonché dei contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o agli organismi di previdenza sociale.
Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 1° gennaio 2013.
Direttiva 2011/36/CE - Tratta degli esseri umani
La direttiva si inserisce nell’azione globale a livello comunitario contro la tratta di esseri umani. La nuova disciplina, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI recepita dall’Italia con la legge n. 228 del 2003, prevede norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta, nonché disposizioni volte a rafforzare notevolmente la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime, in particolare minori.
Rispetto alla previgente disciplina, la direttiva provvede a riordinare la materia in maniera più organica proponendo, in particolare, una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani, attualmente previsto dall’art. 601 del nostro codice penale. In quest'ultima nozione rientrano ora il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità sulle vittime, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.
La direttiva prevede poi, come novità, che possa essere concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari alla vittima della tratta anche indipendentemente dalla sua collaborazione con la giustizia.
Il termine di recepimento della direttiva per gli Stati membri è fissato al 6 aprile 2013.
Direttiva 2011/62/UE - Modifica della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
(La direttiva è stata inserita nel corso dell’esame in Commissione)
La direttiva modifica in chiave anticontraffattiva il Codice Farmaceutico Europeo, introducendo alcuni elementi fondamentali:
§ definizione di contraffatto applicabile ai prodotti medicinali nei quali anche solo uno dei componenti sia stato falsificato;
§ coinvolgimento nella catena dei controlli anche di nuovi soggetti quali i broker, operatori che partecipano alla vendita o all’acquisto dei medicinali, eccezion fatta per la distribuzione all’ingrosso, senza vendere o comprare direttamente e senza detenere e gestire materialmente i medicinali;
§ rafforzamento dei controlli sulla produzione dei prodotti medicinali e delle materie prime farmacologicamente attive;
§ definizione dei principi per la vendita a distanza al pubblico che prevedano che questa debba essere effettuata da persone fisiche o giuridiche che, sulla base della normativa nazionale, siano autorizzate alla vendita di farmaci;
§ creazione di un logo comune che sia riconoscibile in tutta l’Unione e che consenta nel contempo l’identificazione dello Stato membro in cui è stabilita la persona che mette in vendita medicinali al pubblico a distanza.
Direttiva 2011/70/Euratom – Gestione del nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi
(La direttiva è stata inserita nel corso dell’esame in Commissione)
La direttiva stabilisce un quadro comunitario al fine di garantire una gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Gli Stati membri devono pertanto adottare adeguati provvedimenti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
La direttiva prevede la trasmissione delle informazioni necessarie e la partecipazione della popolazione in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, prestando un’attenzione particolare alle questioni concernenti le informazioni proprietarie e di sicurezza. Fatte salve le disposizioni della direttiva 96/29/Euratom, la direttiva provvede anche ad integrare le norme fondamentali di cui all’articolo 30 del Trattato Euratom per quanto attiene agli aspetti della sicurezza del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 23 agosto 2013.
(A cura dell’Ufficio RUE)
Con riferimento allo
spostamento nell’Allegato B della direttiva 2010/31/CE, Il 29 settembre
2011
Si ricorda che la direttiva 2010/31/CE provvede allarifusione della sopracitata direttiva 2002/91/CE con il regolamento CE n. 1137/2008, facendo salvi gli obblighi degli Stati membri per ciò che concerne i termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva 2002/91/CE.
In particolare,
Con riferimento all’articolo
9, la direttiva 2010/75/UE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento da fonti industriali rifonde in un unico testo numerose norme
in materia, tra le quali la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC). In
relazione a quest’ultima, il 31 marzo
2011
Con riferimento all’articolo
11, il 14 marzo 2011
In particolare
Con riferimento all’articolo
12, il 5 maggio 2010
Si tratta in particolare:
- degli articoli: 3, co. 4; 4, co. 4,6 e 8; 5, co. 1; 7, co. 2; 9, co. 2; 10, co. 2, lett. c), quarto trattino; 11, co. 1, 3 (g) e 8; 13, co. 6, 7; 14;
- degli allegati: II (punto 1.3); VI, (punto 1.5), (punto 2.1), (punto 2.2); IV (punto 2); 5 (punto 2.2.1), (punto 2.2.2), (punto 2.2.3), (punto 2.2.4), (punto 2.4.2).
Con riferimento all’articolo
17,cheabroga il comma 1-bis
dell'articolo 68 del Codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs.
30/2005, si osserva che l’abrogazione intende ottemperare alla procedura d’infrazione n. 2010/4188, avviata
con una lettera di messa in mora del 15 marzo 2011, nei confronti dell’Italia
in materia di patent linkage. Secondo
Con riferimento all’articolo
26, il
Con riferimento all’articolo 29, si ricorda che nel maggio
2009
Con riferimento all’articolo
23, si segnala che è stato presentato al Parlamento uno schema di
regolamento di modifica del DPR n.290/2001, sulla semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari, per adeguarlo al reg. CE 1107/2009.
[1] Il regolamento n.
2173/2005 istituisce il sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement,
Governance and Trade) al fine di contrastare il fenomeno dell'importazione
illegale di legname nella Comunità da Paesi terzi. Il sistema di licenze si
applica unicamente alle importazioni provenienti dai Paesi che hanno
sottoscritto accordi bilaterali di partenariato con
[2] Il regolamento n. 995/2010 si applica ai prodotti provenienti dal Paesi che hanno sottoscritto gli accordi volontari di partenariato FLEGT impegnandosi ad istituire il sistema di licenze, ma anche al legname proveniente dalle specie protette presenti nell’elenco CITES. L’obbligo di tracciabilità impone ai commercianti di poter identificare sia i soggetti che hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati, sia i commercianti cui hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati. E’ previsto un sistema di controllo con la designazione da parte degli Stati membri di una o più autorità competenti, ed il riconoscimento di organismi di controllo, il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea.
[3] D.Lgs.
[4] Reg.
(CE)
[5] L’articolo 11 del regolamento del 2012 specifica che «I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II».
[6] Si ricorda che il campo di applicazione della direttiva 2010/75/CE riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, elencate nei Capi da II a VI della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, impianti di combustione, impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, attività che utilizzano solventi organici, installazioni che producono biossido di titano, ecc.).
[7] L’AIA è infatti meglio nota con l’acronimo in lingua inglese, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).
[8] Ci si riferisce a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.
[9] In ambito informatico si definisce hosting un servizio che consiste nell'allocare su un server web le pagine di un sito web, rendendolo così accessibile dalla rete Internet. http://it.wikipedia.org/wiki/Hosting.
[10] Ai
sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera p), del decreto legislativo
[11] Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) del D.Lgs. 216/2006 per “credito di emissione” si intende l’unità di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto; la successiva lettere q) definisce la riduzione delle emissioni certificate (CER) un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; infine, la lettera u) qualifica l’unità di riduzione delle emissioni (ERU), un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo.
[12] Ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n. 79/1999.
[13] Ai
sensi degli artt. 10 dei due D.M.
[14] La direttiva 91/414/CEE è diretta a regolare la concessione, revisione, ritiro e reciproco riconoscimento delle autorizzazioni sui prodotti fitosanitari, al fine di accrescere la protezione della salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente; a tale scopo reca anche disposizioni incidenti sulla classificazione dei prodotti, nonché sulla loro etichettatura ed imballaggio.
[15] La direttiva citata integra la direttiva 2006/42/CE, recepita con il decreto legislativo n. 17 del 2010.
[16] Regolamento (CE) n. 1234/2008 del
[17] D.Lgs.
[18] Dir.
[19] Dir.
[20] Il
sistema EU Pilot è volto a migliorare
l’assistenza prestata a cittadini e imprese per l’applicazione del diritto
dell’Unione europea. Si tratta di una procedura con la quale