Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disegno di legge di stabilità per il 2011 - A.C. 3778-A - Schede di lettura per l'esame in Assemblea
Serie: Progetti di legge    Numero: 398    Progressivo: 2
Data: 15/11/2010
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disegno di legge di stabilità per il 2011

A.C. 3778-A

Schede di lettura per l’esame in Assemblea

 

 

 

 

 

 

n. 398/2

 

 

 

15 novembre 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

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File: ID0014b.doc

 


INDICE

Sintesi delle modifiche apportate dalla V Commissione1

Schede di lettura

Articolo 1, comma 1 (Livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato)   15

Articolo 1, commi 2-4 (Importi da trasferire all’INPS da parte dello Stato)....... 18

Articolo 1, comma 5 (Utilizzo risorse del FAS destinate alla programmazione regionale per interventi di edilizia sanitaria pubblica)............................................................................. 21

Articolo 1, commi 6 e 7 (Trasporto pubblico regionale e locale ferroviario. Contratti di servizio)         28

Articolo 1, commi 8-13 (Diritti d’uso di frequenze radioelettriche).................... 31

Articolo 1, comma 14 (Riduzione delle dotazioni del Fondo ISPE).................. 38

Articolo 1, commi 15 e 16 (Regime tributario dei contratti leasing immobiliari)39

Articolo 1, commi 17-22 (Disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni amministrative pecuniarie).................................................................................................... 43

Articolo 1, comma 23 (Attribuzione di compiti e risorse alla SOSE ed all’IFEL ai fini dell’attuazione del federalismo fiscale)...................................................................................... 48

Articolo 1, comma 24 (Fondo di finanziamento ordinario dell’università)......... 50

Articolo 1, comma 25 (Credito di imposta per ricerca e sviluppo)................... 52

Articolo 1, comma 26 (Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio)................................................................ 54

Articolo 1, comma 27 (Fondo per le missioni internazionali di pace)............... 55

Articolo 1, comma 28 (Controllo del territorio da parte delle Forze armate)..... 57

Articolo 1, commi 29 e 34 (Fondo sociale per occupazione e formazione)..... 59

Articolo 1, commi 30-33 e 36 (Ammortizzatori sociali)..................................... 62

Articolo 1, comma 35 (Apprendistato).............................................................. 73

Articolo 1, comma 37 (Decorrenze dei trattamenti pensionistici)..................... 75

Articolo 1, comma 38 (Finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali)      78

Articolo 1, comma 39 (Aliquote contributive).................................................... 79

Articolo 1, comma 40 (Rifinanziamento per l’anno 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti)    81

Articolo 1, comma 41 (Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina)......... 85

Articolo 1, comma 42 (Credito d’imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali)86

Articolo 1, commi 43-46 (Rifinanziamento del Fondo ISPE nel 2010 e agevolazioni contributive in agricoltura).................................................................................................... 87

Articolo 1, comma 47 (Proroga detassazione premi di produttività)................ 91

Articolo 1, comma 48 (Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)......... 94

Articolo 1, commi 49-51 (Misure per le regioni in disavanzo sanitario)............ 96

Articolo 1, comma 52 (Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale)           99

Articolo 1, comma 53 (Proroga detrazione fiscale per carichi di famiglia per non residenti)     100

Articolo 1, commi 54 e 55 (Contributi all’editoria- stampa italiana all’estero).. 102

Articolo 1, comma 56 (Destinazione di risorse alla ricerca aerospaziale ed elettronica)          104

Articolo 1, comma 57 (Sostegno all’editoria).................................................. 105

Articolo 1, commi 58 e 59 (Fondo pagamenti dei Comuni alle imprese)....... 108

Articolo 1, comma 60 (Sostegno all’emittenza televisiva locale e all’emittenza radiofonica locale e nazionale)................................................................................................... 110

Articolo 1, commi 61-62 (Nuova linea ferroviaria Torino - Lione)................... 111

Articolo 1, commi 63-81 (Misure in materia di giochi).................................... 113

Articolo 1, comma 82 (Incremento della dotazione del Fondo ISPE)............. 130

Articolo 1, comma 83 (Eventi sismici del dicembre 2009 in Umbria)............ 131

Articolo 1, comma 84 (Istituti universitari ad ordinamento speciale).............. 132

Articolo 1, comma 85 (Regime IVA per le cessioni di immobili).................... 134

Articolo 1, commi 86-122 (Patto di stabilità interno per gli enti locali)............ 136

Articolo 1, commi 123-148 (Patto di stabilità per le regioni e le province autonome  di Trento e di Bolzano)...................................................................................................... 156

Articolo 1, commi 149-157 (Rapporti finanziari con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia)         165

Articolo 1, commi 158-162 (Rapporti finanziari con la Regione Valle d'Aosta)172

Articolo 1, comma 163 (Fondi speciali - Tabelle A e B)................................. 175

Articolo 1, comma 164 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente  Tabella C)           181

Articolo 1, comma 165 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente  Tabella D)           188

Articolo 1, commi 166-167 (Tabella E)........................................................... 190

Articolo 1, comma 168 (Prospetto di copertura degli oneri correnti).............. 199

Articolo 1, comma 169 (Entrata in vigore)...................................................... 201

 

 


Sintesi delle modifiche apportate
dalla V Commissione


Nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, sono state approvate le seguenti modifiche al disegno di legge di stabilità 2011 (A.C. 3778).

 

Nell’ultima colonna si dà conto della numerazione dei commi, confluiti in un unico articolo.

 

 

A.C. 3778-A

Art. 1

em. 1.43 Commercio (MPA)

id. 1.61 Occhiuto (UDC)

E’ stato soppresso il comma 5 dell’articolo 1 che consentiva a ciascuna regione di richiedere che parte dei tagli ai trasferimenti alle regioni - disposti dal D.L. n. 78/2010, pari a 4.000 milioni di euro per il 2011 e a 4.500 milioni annui a decorrere dal 2012 – potessero essere effettuati sulla quota, spettante alla singola regione, destinata alla programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, anziché sui trasferimenti statali destinati al trasporto pubblico locale e all'edilizia sanitaria

-

1.500 Governo Maxiem.

Viene modificato il comma 6 dell’articolo 1 - che destina ad interventi di edilizia sanitaria pubblica una quota pari a 1.500 milioni di euro per il 2012 delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale - specificando che nella ripartizione delle suddette risorse venga rispettata la percentuale di destinazione dell’85% alle regioni del Mezzogiorno e del 15% alle regioni del Centro-Nord, che caratterizza la destinazione dei fondi FAS.

co. 5

Viene sostituto integralmente il comma 7 dell’articolo 1 e introdotto un nuovo comma 7-bis, entrambi relativi all’erogazione e alla suddivisione tra le Regioni delle risorse per il trasporto pubblico regionale e locale ferroviario

co. 6-7

1.500 Governo Maxiem.

Il Maxiemendamento del Governo inserisce i seguenti commi all’articolo 1:

 

Commi 13-18: i commi intervengono in tema di assegnazione di frequenze radiolettriche da assegnare a servizi di comunicazione elettronica, prevedendo che entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà avviare le procedure per l’assegnazione di tali frequenze, che saranno destinate a servizi di comunicazione elettronica mobile in banda larga. La data per l’attribuzione delle frequenze verrà individuata dal Ministero dello sviluppo economico, tenendo conto della normativa dell’Unione europea. Il Ministro potrà sostituire frequenze già assegnate con altre che si rendano disponibili. Il Piano di ripartizione delle frequenze e il Piano di assegnazione delle frequenze verranno aggiornati secondo le nuove disposizioni.

Infine, vengono stimati in non meno di 2.400 milioni di euro i proventi derivanti dall’attuazione dei commi da 13 a 17, relativi all’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica.

co. 8-13

Comma 19: riduce di 1.752 milioni di euro per il 2011, di 225 milioni per il 2012 e di 49 milioni a decorrere dal 2013 la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004

co. 14

Commi 20-22: i commi intervengono sul regime fiscale (imposte di registro, ipotecarie e catastali) relativo ai contratti di locazione finanziaria di beni immobili con riferimento sia alle imposte pagate sui canoni periodici (imposta di registro) sia a quelle relative al trasferimento del cespite

co. 15-16

Commi da 23 a 28: i commi recano disposizioni in materia di accertamento fiscale, elevando altresì la misura di alcune sanzioni amministrative pecuniarie

co. 17-22

Comma 29: affida alla SOSE spa il compito di predisporre, anche per l’attuazione del federalismo fiscale, le metodologie ed elaborare i dati per la definizione dei fabbisogni standard nei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali nei settori diversi da quello della sanità. Affida altresì all’ Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) il compito di provvedere mediante l’ Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) all’analisi dei bilanci e della spesa locale al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni. Vengono altresì finanziate le relative risorse finanziarie.

co. 23

Comma 30: integra il Fondo di finanziamento ordinario dell’università, nella misura di 800 milioni di euro per il 2011 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

co. 24

Comma 31: istituisce un credito d’imposta, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011, in favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca.

co. 25

Comma 32: incrementa di 100 milioni di euro per il 2011 la dotazione del Fondo di intervento integrativo da ripartire fra le regioni per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio.

co. 26

Comma 33: dispone un ulteriore stanziamento di 750 milioni di euro destinato al Fondo per le missioni internazionali di pace, per la proroga della partecipazione italiana fino al 30 giugno 2011

co. 27

Comma 34: proroga fino al 30 giugno 2011 il piano di impiego delle Forze Armate e delle Forze di polizia, al fine di assicurare il proseguimento dell'attività di presidio e controllo del territorio.

co. 28

Comma 35: incrementa di 1 miliardo di euro per l'anno 2011 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione. La disposizione in esame prevede, poi, che una quota delle nuove risorse sia attribuita alle Regioni per le esigenze del trasporto pubblico locale.

co. 29

Comma 36-40: i commi introducono disposizioni in tema di ammortizzatori sociali. In comma 36 autorizza la concessione, per l’anno 2011, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Gli interventi vengono disposti, nel limite delle risorse indicate sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi. Inoltre, il comma 38 proroga anche per il 2011 alcuni interventi di sostegno al reddito.

co. 30-34

Comma 41: Lavoro accessorio - Inammissibile

 

Comma 42: interviene in materia di apprendistato, prorogando per il 2011 il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato.

co. 35

Comma 43: apporta una modifica formale al comma 37 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la concessione, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociale, in deroga alla normativa vigente, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, per una durata massima di ventiquattro mesi, e di mobilità a favore del personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società derivate da queste ultime

co. 36

Comma 44: modifica l’articolo 12, comma 5 del D.L. 78/2010, il quale prevede l’applicazione della normativa previgente, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, per una serie di lavoratori che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari.

co. 37

Comma 45: incrementa di 200 milioni di euro, per l’anno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali

co. 38

Comma 46: abroga l’articolo 1, comma 10, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali delle aliquote contributive di finanziamento relative all'assicurazione generale obbligatoria.

co. 39

1.500 Governo Maxiem. Rif.

Comma 47: dispone il rifinanziamento di 800 milioni di euro per il 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti.

co. 40

0.1.500.262 Duilio (PD)

Modifica la procedura per il riparto dell’ultima voce dell’elenco delle finalità cui è destinato il Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, prevedendo che la ripartizione sia effettuata con un decreto del Ministro dell’economia (anziché un DPCM) in coerenza con un atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

0.1.500.271 Moroni (FLI)

Modifica l’elenco delle finalità cui è destinato il Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, espungendo dalla voce relativa al sostegno dell’editoria di cui all’art. 4, co. 181-186 della legge n. 350/2003 il riferimento all’andamento dei costi delle materie prime utilizzate.

0.1.500.274 Relatore

Modifica l’elenco delle finalità cui è destinato il Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, inserendo l’ulteriore finalità relativa al sostegno alle università non statali legalmente riconosciute.

1.500 Governo Maxiem.

Comma 48: rende permanenti le agevolazioni stabilite con l’art. 2, co. 4-bis del D.L. 194/2009 in favore della piccola proprietà contadina, la cui applicazione è stata prevista fino al 31 dicembre 2010, termine che viene soppresso.

co. 41

Commi 49 e 52: modificando l’articolo 1, comma 71 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), il comma 49 limita l’applicazione del credito d’imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, in luogo dell’originario termine finale del 31 dicembre 2010. Il comma 52 fa decorrere l’entrata in vigore della norma dalla data di pubblicazione della presente legge di stabilità nella Gazzetta Ufficiale.

co. 42 e 45

Comma 50: rifinanzia il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, cui vengono destinate le maggiori entrate derivanti, per l'anno 2010, dalle misure in materia di raccolta del gioco a distanza con vincite in denaro (che non vengono dunque, più destinate al Fondo per le missioni internazionali di pace) e le maggiori entrate per il 2010 derivanti dalle misure in materia di definizione agevolata delle controversie pendenti da parte delle società ex concessionarie del servizio della riscossione, che vengono rideterminate da 50 a 81 milioni.

co. 43

Comma 51: quantifica l’onere derivante dal comma 53, relativo alla rideterminazione delle agevolazioni contributive del settore agricolo, in 86 milioni di euro per l'anno 2010, provvedendo alla relativa copertura finanziaria

co. 44

Comma 53: conferma, a regime dal 1° agosto 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui all’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della L. 67/1988, per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate.

co. 46

Comma 54: proroga al 2011 il regime di detassazione dei contratti di produttività, di cui all’articolo 5 del D.L. 185/2008 ai sensi del quale il lavoratore dipendente può optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (10%), in luogo dell’IRPEF e relative addizionali, sui redditi percepiti in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario.

co. 47

Comma 55: incrementa di 347,5 milioni per il 2011, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.

co. 48

Commi 56-58: il comma 56 consente alle regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di provvedere alla copertura del disavanzo sanitario con risorse di bilancio regionale, purché le misure di copertura siano adottate entro il 31 dicembre 2010. Il comma 57 pone il divieto di intraprendere o proseguire fino al 31 dicembre 2011 azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate. Il comma 58 consente una deroga del 10% del blocco automatico del turn-over del personale sanitario.

co. 49-51

Comma 59: riduce di 242 milioni di euro per il 2011 la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri.

co. 52

Comma 60: proroga all’anno 2011 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti.

co. 53

Commi 61-62: i commi intervengono in materia di contributi all’editoria per la stampa italiana all’estero.

co. 54-55

Comma 63: prevede che le risorse disponibili in bilancio dal 2011 siano ridestinate – fino ad un massimo di 400 milioni di euro – a favore degli interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica.

co. 56

1.500 Governo Maxiem.

Comma 64: reca finanziamenti all’editoria.

co. 57

0.1.500.39 NF
Lo Presti (FLI)

Sostituisce il comma 64 aumentando da 60 a 100 milioni il contributo all’editoria, ponendo la copertura a valere sulla tabella C, con una riduzione lineare di 40 milioni.

1.500 Governo Maxiem.

Commi 65-66: istituzione - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - di un Fondo per velocizzare i pagamenti da parte dei Comuni verso le imprese fornitrici, dotato di 60 milioni di euro per il 2011, finalizzato al pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori

co. 58-59

Comma 67: incrementa di 45 milioni di euro per l’anno 2011 gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.

co. 60

Commi 68-69: autorizzano risorse per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino – Lione. In particolare, il comma 68 autorizza la società Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.p.A. a destinare l’importo massimo di 35,6 milioni di euro per far fronte alle spese di studi e progettazione a carico dello Stato italiano conseguenti al cambiamento di tracciato della nuova linea ferroviaria Torino – Lione sul territorio nazionale; il comma 69 pone interamente a carico dello Stato italiano la spesa massima di 12 milioni di euro per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino – Lione

co. 61-62

Introduce i commi da 70 a 84 che recano disposizioni volte a rafforzare l’azione di contrasto al gioco gestito e praticato in modo illegale e a tutelare i consumatori nel medesimo ambito, al fine di recuperare base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale. In particolare, il comma 71 modifica la normativa in tema di sanzioni relative all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; il comma 75 interviene in merito ai rapporti tra le autorità preposte all’attività ispettiva e di vigilanza in materia tributaria e gli organi di polizia giudiziaria; il comma 76 prevede la stipula di un’intesa in sede di Conferenza unificata per la prevenzione, il contrasto ed il recupero della ludopatia conseguente a gioco compulsivo; il comma 83 dispone, al fine di contrastare il gioco illecito e l’evasione fiscale, un programma straordinario di almeno 30.000 controlli nel 2011 in materia di giochi pubblici da parte dell’A.A.M.S.

co. 63-81

0.1.500.274 NF
Relatore

Inserisce gli ulteriori nuovi commi:

§       comma 85, che incrementa la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 241 milioni di euro per il 2012 e di 369 milioni a decorrere dal 2013;

§       comma 86, che autorizza la spesa di 3 milioni di euro sia per il 2011 che il 2012 per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici dell’Umbria del 15 dicembre 2009;

§       comma 87: contributo patrimonio culturale e artistico Urbino e Montefeltro inammissibile

§       comma 88 autorizza un contributo di 5,2 milioni per il 2011 in favore delle scuole superiori ad ordinamento speciale, di cui 2 milioni destinati alla Scuola internazionale alti studi di Lucca.

 

co. 82

 


co. 83

 



 

co. 84

 

1.500 Governo Maxiem.

articolo 2: Accordo bonario e arbitrato nei contratti pubblici - inammissibile

-

1.500 Governo Maxiem.

articolo 3: Semplificazioni in materia di contratti pubblici - inammissibile

-

1.500 Governo Maxiem.

articolo 4: Semplificazioni in materia di urbanistica, edilizia e di segnalazione certificata di inizio attività - inammissibile

-

1.500 Governo Maxiem.

Introduce l’articolo 5 che interviene sul regime IVA relativo alle cessioni di fabbricati disponendo l’estensione dell’ambito di applicazione dell’imposta. In particolare, modificando il numero 8-bis del comma 1 dell’art. 10 del DPR n. 633/1972, stabilisce che non sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro cinque anni (in luogo di quattro anni attualmente previsto) dal termine della costruzione.

co. 85

1.500 Governo Maxiem.

articolo 6: Misure volte a contrastare le frodi assicurative - inammissibile

-

1.500 Governo Maxiem.

articolo 7: Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati - inammissibile

-

1.500 Governo Maxiem.

Introduce l’articolo 8 relativo alla disciplina del patto di stabilità per gli enti locali per gli anni 2011-2013, che, come negli anni precedenti, si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

co. 86-122

0.1.500.273
Relatore

Modifica l’articolo 8 introducendo i seguenti nuovi commi:

il comma 5-bis consente ai comuni che hanno superato nell’anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti di escludere dal calcolo del saldo rilevante ai fini della Patto di stabilità interno per il 2010, ai sensi dell’articolo 7-quater del D.L. n. 5 del 2009, alcune particolari voci di entrata originate da operazioni di carattere straordinario (cessione di azioni, vendita del patrimonio immobiliare, distribuzione di dividendi) qualora destinate dagli enti alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito;

il comma 5-ter modifica l’art. 14, co. 32, del D.L. n. 78/2010 che obbliga i comuni fino a 30.000 abitanti a mettere in liquidazione le società costituite prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 78, escludendone l’applicazione nei confronti delle società che presentano il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi finanziari;

Il comma 5-quater modifica il comma 9 dell’art. 14 del D.L. n. 78/2010, che contiene disposizioni finalizzate al contenimento di costi del personale per gli enti locali e le camere di commercio. In particolare, la norma consente agli enti nei quali l’incidenza della spesa per il personale sia inferiore al 35% della spesa corrente di effettuare assunzioni per turnover in deroga al limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

 

co. 114

 

 

 

 

 

co. 115

 

 

 

co. 116

1.500 Governo Maxiem.

Introduce l’articolo 9 relativo alla disciplina del patto di stabilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2011-2013

co. 123- 148

0.1.500.273
Relatore

Modifica l’articolo 9, comma 7, sostituendo la tabella allegata relativa alla ripartizione tra le regioni a statuto speciale del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle singole regioni

 

1.500 Governo Maxiem.

Introduce l’articolo 10 che recepisce il protocollo d'intesa stipulato tra la regione Friuli Venezia Giulia e il Governo in data 29 ottobre 2010.                  

co. 149-157

1.500 Governo Maxiem.

Introduce l’articolo 11 con il quale viene recepito l'accordo intervenuto tra il Governo e la Regione Valle d'Aosta, ai fini dell'attuazione dei principi del federalismo fiscale recati dalla legge 42/2009.                                               

co. 158-162

1.500 Governo Maxiem.

Modifiche alla Tabella A:

aumenta di 1,5 milioni di euro per il triennio gli accantonamenti relativi alla Ministero dell’economia con conseguente riduzione di pari importo degli accantonamenti relativi alla Ministero degli esteri

riduce di 500 milioni di euro gli accantonamenti relativi alla Ministero dell’istruzione. La riduzione è connessa alla integrazione del fondo di finanziamento ordinario dell’università (nella misura di 800 milioni di euro per il 2011 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012) disposta dall’articolo 1, comma 30

co. 163

1.500 Governo Maxiem.

Modifiche alla Tabella C:

D.L. n. 223/2006, art. 19 co. 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità: +15 milioni per ciascuna annualità del triennio;

L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA: -15 milioni per ciascuna annualità del triennio;

D.Lgs. n. 204 del 1998: coordinamento, la programmazione e le valutazione delle politiche nazionale relative alle ricerca scientifica e tecnologica: +19,5 milioni per il 2011 e per il 2012 e +15,5 milioni per il 2013;

D.L. n. 223/2006, art. 19, co. 2: Fondo per le politiche giovanili: -19,5 milioni per il 2011 e per il 2012 e -15,5 milioni per il 2013.

co. 164

0.1.500.274 relatore

Modifiche alla Tabella C:

Aumenta di 500.000 euro per il 2011 e 2012 il contributo in favore della SVIMEZ (L. n. 144/1999, art. 51).

Aumenta di 3 milioni per il 2011 e di 6 milioni sia per il 2012 che per il 2013 il contributo in favore del FORMEZ (D.Lgs. n. 285/1999).

Aumenta di 500.000 euro per il 2011 e di 1 milione per il 2012 il contributo in favore dell’Istituto Superiore di Sanità (D.Lgs. n. 267/1993).

Aumenta di 500.000 euro per il 2011 e di 1 milione per il 2012 il contributo in favore dell’Agenzia italiana del farmaco (D.L. n. 269/2003, art. 48).

0.1.500.274 relatore

Modifiche alla Tabella E, cui vengono inserite le seguenti voci:

Legge n. 350/2003, art. 4, co. 61: sostegno del Made in Italy, con un finanziamento di 1 milione per il 2011 e di 2 milioni per il 2012

Legge n. 244/2007, art. 2, co. 323 e 327: fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e Piano straordinario di telerilevamento, con un finanziamento complessivo di 1 milione per il 2011 e di 1 milione per il 2012.

co. 166-167

Tab. E10 Relatore

Reca alcune modifiche formali alla tabella E. Emendamento tecnico

1.501 Relatore

Introduce il comma 12-bis relativo alla approvazione del prospetto di copertura allegato al disegno di legge di stabilità.

co. 168

 

Entrata in vigore

co. 169

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1, comma 1
(Livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato)

 

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

 

Livello massimo dei saldi di bilancio

Il comma 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l’anno 2011 e per i due anni successivi, 2012 e 2013, compresi nel bilancio pluriennale (comma 1 e allegato 1).

Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Per il 2011, il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 41,9 miliardi, in termini di competenza, al netto di 11.306 milioni per regolazioni debitorie, come indicato dalle risoluzioni parlamentari[1] di approvazione della Decisione di finanza pubblica (DFP).

 

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2011 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 268 miliardi. In tale limite è compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.

 

Per il biennio successivo, il livello massimo del SNF è fissato in misura pari a 22,8 miliardi per il 2012 e a 15 miliardi per il 2012, al netto di 3.332 milioni e 3.150 milioni per regolazioni debitorie nei due anni.

 

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 276 miliardi nel 2012 e 242 miliardi nel 2013 (274,1 miliardi e 239,6 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio integrato con la legge di stabilità).

Come specificato dall’allegato 1, i livelli massimi del ricorso al mercato relativi a ciascuna annualità si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene di norma inserita nella legge di stabilità, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Regolazioni contabili e debitorie

I valori dei saldi fissati dal comma 1 in esame sono calcolati al netto delle regolazioni debitorie.

Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria. Ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L’operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull’indebitamento nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui ci si fa carico della sua regolazione.

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione legge di stabilità a prescindere dall’effettivo pagamento[2].

Quanto ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate[3].

Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nella legge di stabilità e nel bilancio, esse sono così determinate nel triennio:

 

REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(competenza - milioni di euro)

 

2011

2012

2013

 

 

 

 

Entrate

30.445

29.542

29.672

Rimborsi IVA

30.445

29.542

29.672

Spesa corrente

41.751

32.874

32.822

·           Rimborsi IVA

30.445

29.542

29.672

·           Banca d’Italia sospesi

1.991

182

 

·           Poste editoria

242

0

0

·           FSN-saldo IRAP

5.923

0

0

·           Rimborso imposte dirette pregresse

3.150

3.150

3.150

Spesa in conto capitale

0

0

0

Totale spesa BLV

41.751

32.874

32.822

 

 

 

 

Differenza regolazioni spesa -entrate

11.306

3.332

3.150

Fonte: disegno di legge di stabilità 2011


 

Articolo 1, commi 2-4
(Importi da trasferire all’INPS da parte dello Stato)

 


2. Nell'allegato 2 sono indicati:

       a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2011;

       b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2011 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).

3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

       a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989;

       b) alla gestione speciale minatori;

       c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.

4. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati:

       a) i maggiori oneri, per gli anni 2009 e 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

       b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2009, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.


 

 

I commi 2 e 3 dell’articolo 1 recano disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS.

 

In primo luogo, il comma 2 determina l'adeguamento, per l'anno 2011, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[4], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2011, nell’ambito della Missione 025 - Politiche previdenziali, e Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, ai sensi di quanto contenuto nell’Allegato 2, pari complessivamente a 542,07 milioni di euro, sono determinati:

a)   nella misura di 434,67 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS (v. punto 2.a1) dell’Allegato 2);

b)   nella misura di 107,40milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali (v. punto 2.a2) dell’Allegato 2).

 

Pertanto, come previsto dal successivo comma 3, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2011, sempre come evidenziato dall’Allegato 2, sono determinati:

§      per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS –considerando l'incremento di cui al punto 2.a1) dell’Allegato 2, –in 18.556,19 milioni di euro (per l’anno 2010 l’importo dovuto era pari a 18.121,52 milioni). Di tale importo (v. punto 2.b1) dell’Allegato 2):

-        787,29 milioni sono dovuti ad integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni ante 1° gennaio 1989 (lettera a);

-        2,78 milioni di euro sono dovuti per la gestione previdenziale speciale minatori (lettera b));

-        64,57 milioni sono dovuti per l’ENPALS (lettera c)).

§         per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali– considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera b) – in 4.585,28 milioni di euro (nel 2010 l’importo dovuto era pari a 4.477,88 milioni); (v. punto 2.b2) dell’Allegato 2).

 

Infine, il comma 4, lettera a), prevede l’utilizzo di specifiche risorse, individuate anche esse dall’Allegato 2, nell’ambito della Missione 024 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Missione 012 – Trasferimenti assistenziali a Enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112[5], valutati in 462 milioni di euro per il 2009 ed in 120 milioni di euro per il 2010.

 

Nell’Allegato 2 sono inoltre indicati gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla precedente lettera a), delle somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2009 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie pari a 302 milioni di euro, ovvero accantonate presso la medesima Gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi, pari a 280 milioni di euro (lettera b)).

 


 

Articolo 1, comma 5
(Utilizzo risorse del FAS destinate alla programmazione regionale per interventi di edilizia sanitaria pubblica)

 

5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinata alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, è destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.

 

 

Il comma 5 destina ad interventi di edilizia sanitaria pubblica una quota pari a 1.500 milioni di euro, per il 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E (cfr infra).

La Commissione bilancio ha integrato il testo, specificando che nella ripartizione delle suddette risorse venga rispettata la percentuale di destinazione dell’85% alle regioni del Mezzogiorno e del 15% alle regioni del Centro-Nord, che caratterizza la destinazione dei fondi FAS (cfr infra).

 

L’articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), ha elevato a 24 miliardi di euro l’importo per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 20 della legge n. 67/1988.

 

Ai fini dell’attuazione del programma pluriennale a partire dal 1999 (articolo 50, comma 1, lett. c), legge n. 448/1998), sono intervenute numerose disposizioni di finanziamento degli interventi di edilizia straordinaria. Da ultimo l’articolo 2, comma 246, della medesima legge n. 191/2009 ha disposto per gli anni 2011-2012 un rifinanziamento, rispettivamente, pari a 200 milioni e 1.800 milioni, per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finanziato dall’articolo 50, comma 1, della legge n. 448/1998.

 

La disciplina relativa all'edilizia sanitaria è stata in origine dettata dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obiettivi di massimada perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento degli impianti).

Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale.

I soggetti beneficiari[6] del programma di investimenti sono le regioni e province autonome, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, l’istituto superiore di sanità, gli ospedali classificati[7] e gli istituti zooprofilattici sperimentali.

Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229[8], modificando l’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[9], ha successivamente disposto la possibilità, per il Ministro della salute, di stipulare, nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 20 della legge n. 67 del 1988, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, previo concerto con il Ministro dell’economia e finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali[10].

 

Il citato articolo 20 della legge n. 67/1988 ha originariamente programmato per il piano pluriennale 30.000 miliardi di lire (circa 15,5 miliardi di euro). Tale importo è stato via via aumentato con le successive leggi finanziarie, dapprima a34.000 miliardi di lire (circa 17,6 miliardi di euro) dall’articolo 83, comma 3, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), poi a 20 miliardi di euro dall’articolo 1, comma 796, lett. n), della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) a 23 miliardi di euro dall’articolo 1, comma 279, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) e, da ultimo, a 24 miliardi di euro. dalla legge finanziaria per il 2010.

 

Ai fini dell’attuazione del programma, l’articolo 50, comma 1, lettera c), della legge n. 448/1998 (collegato alla legge finanziaria per il 1999) ha autorizzato la spesa complessiva di 1,893 miliardi di euro (di cui 1.200 miliardi di lire per il 1999, di 1.165 miliardi per il 2000 e di 1.300 miliardi per il 2001), poi incrementata a 2,065 miliardi di euro dall’articolo 4-bis del D.L. n. 450 del 1998 (in particolare, 135 miliardi di lire per il 2000 e di 200 miliardi per il 2001).

Negli anni successivi le risorse destinate all’edilizia sanitaria sono state oggetto di rifinanziamenti (tab. D), definanziamenti (tab. E) e rimodulazioni (tab. F) da parte delle leggi finanziarie:

§       la legge finanziaria 2000 (legge n. 488/1999) ha disposto rifinanziamenti di 551,6 milioni di euro (1.068 miliardi di lire) per il 2000, di 776,8 milioni (1.504 miliardi di lire) nel 2001 e di 1.422,8 milioni (2.755 miliardi di lire) nel 2002; contemporaneamente la tabella F riduceva le risorse per il 2000 di 237,6 milioni di euro (460 miliardi di lire) e di 307,3 milioni (595 miliardi di lire) per il 2001), spostando 397,7 milioni di euro al 2002 (770 miliardi di lire) e 147,2 milioni (285 miliardi di lire) al 2003 e anni seguenti;

§       la legge finanziaria 2001 (legge n. 388/2000) con la Tabella D ha assegnato un rifinanziamento pari a 90,9 milioni di euro (176 miliardi di lire) nel 2001, a 922,9 milioni (1.787 miliardi di lire) nel 2002 e a 915,2 milioni (1.772 miliardi di lire) nel 2003; la tabella F ha disposto riduzioni di 413,2 milioni di euro (800 miliardi di lire) nel 2001 e di 1.136,2 milioni (2.200 miliardi di lire) nel 2002, con incremento di 1.032,9 milioni (2.000 miliardi di lire) delle autorizzazioni di spesa del 2003 e di 516,5 milioni (1.000 miliardi di lire) di quelle relative al 2004 e anni seguenti;

§       la legge finanziaria 2002 (legge n. 448/2001) alla Tabella F ha ridotto di 707 milioni di euro per il 2002, di 966 milioni di euro per il 2003, di 88 milioni di euro per il 2004, con slittamento complessivo delle risorse (1.761 milioni di euro nel 2005 e anni successivi). Inoltre la Tabella D ha disposto un rifinanziamento di 516 milioni di euro per il 2004, mentre la Tabella E ha previsto un definanziamento di 119 milioni per il 2002, di 104 milioni per il 2003 e di 25 milioni per il 2004;

§       la legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002) alla tabella F ha disposto riduzioni di 250 milioni di euro nel 2003, di 250 milioni nel 2004 e di 1.000 milioni nel 2005, che slittano al 2006 ed anni successivi (+1.500 milioni);

§       la legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003) alla tabella D ha autorizzato un rifinanziamento di 1.840 milioni di euro per il 2006;

§       la legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) alla tabella D ha autorizzato un rifinanziamento di 1 miliardo di euro per il 2007, mentre la tabella F ha ridotto le risorse nella misura di 100 milioni nel 2005, di 2,7 miliardi nel 2006, di 300 milioni nel 2007, con slittamento (3.100 milioni) al 2008 e anni successivi;

§       la legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) alla tabella E ha autorizzato un definanziamento di 256 per ciascuna annualità 2006-2008, mentre la tabella F ha spostato 60 milioni del 2007 e 2.460 milioni del 2008 al 2009 ed anni successivi (+2.520 milioni); inoltre il comma 316 ha ridotto di 100 milioni le disponibilità relative al 2006;

§       la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) alla tabella D ha disposto un rifinanziamento di 1 miliardo di euro per il 2009;

§       la legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) alla tabella D ha disposto un rifinanziamento di 1.600 milioni di euro per il 2010;

§       la legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009)alla tabella D ha disposto per gli anni 2011-2012 un rifinanziamento, rispettivamente, pari a 200 milioni e 1.800 milioni.

 

Nella successiva tavola viene esposto l’ammontare degli stanziamenti di bilancio riferiti all’art. 50, comma 1, lett. c), della legge n. 448/1998, come indicato dalle rispettive tabelle F delle leggi finanziarie a decorrere dal 2003.

(dati in milioni di euro)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fin. 2003

1.500,0

 

 

 

 

 

 

Fin. 2004

3.340,0

 

 

 

 

 

 

Fin. 2005

640,0

700,0

3.100,0

 

 

 

 

Fin. 2006

384,0

384,0

384,0

2.520,0

 

 

 

Fin. 2007

 

784,0

784,0

1.520,0

1.200,0

 

 

Fin. 2008

 

 

784,0

1.520,0

2.800,0

 

 

Fin. 2009

 

 

 

1.174,2

2.126,1

595,8

 

Fin. 2010

 

 

 

 

2.120,3

795,8

1.800,0

 

A seguito delle riduzioni disposte dall’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010 le risorse esposte nella tabella E del d.d.l di stabilità 2011 (A.C. 3778) ammontano a 226 milioni per il 2011 e a 512,3 milioni per il 2012.

Il Fondo per le aree sottoutilizzate

La tabella E del d.d.l di stabilità 2011 (A.C. 3778) dispone una rimodulazione del Fondo per le aree sottoutilizzate,chedetermina un incremento dellerelativerisorse per 1 miliardo nel 2011, per 3 miliardi nel 2012, per 4 miliardi nel 2013, con una riduzione compensativa di 8 miliardi nel 2014.

Conseguentemente, rispetto al bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779), le risorse disponibili vengono così a determinarsi:

 

(milioni di euro)

2011

2012

2013

2014 e ss.

BLV

8.073,7

4.137,5

9.900,0

22.805,2

Rimodulazione

+1.000,0

+3.000,0

+4.000,0

-8.000,0

Importi esposti in Tabella E

9.073,0

7.137,5

13.900,0

14.805,2

 

 

Per quanto riguarda le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate si ricorda che a partire dal 2003, con la legge n. 289/2002, le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese sono state concentrate in un Fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE la facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Sud e il 15% al Centro Nord.

 

L’articolo 18 del D.L. 185/2008 ha previsto la riprogrammazione e la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate nel periodo 2007-2013 su tre Fondi settoriali:

§       Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, sul quale confluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e alla formazione;

§       Fondo infrastrutture, istituito ai sensi del precedente D.L. n. 112/2008 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (cap. 8355), destinato al finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche, alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, all’edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all’innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità. Il Fondo infrastrutture viene ripartito dal CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata. Lo schema di delibera è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari;

§       Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo 7-quinquies, commi 10 e 11, del decreto-legge 5/2009, attraverso una novella all’articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008. Nel bilancio dello Stato il Fondo risulta costituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze al cap. 2836.

 

Con alcune delibere adottate nel marzo 2009, il CIPE ha così assegnato le risorse FAS:

§       per 27 miliardi alle Amministrazioni regionali per la realizzazione dei Programmi di interesse strategico regionale;

§       per 25,4 miliardi alle Amministrazioni centrali. Tale quota è stata successivamente ripartita dal CIPE tra i tre fondi settoriali nei seguenti importi:

-          Fondo infrastrutture: 12,4 miliardi;

-          Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale: 9 miliardi;

-          Fondo sociale per l’occupazione e la formazione: 4 miliardi.

 

La quota regionale

Per quanto concerne la quota di pertinenza delle Amministrazioni regionali va segnalato che nel 2007 con la delibera n. 166 il CIPE aveva assegnato 28.385 milioni agli interventi di loro competenza. A seguito delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa disposte dal D.L. n. 112 del 2008, con la delibera n. 1 del 6 marzo 2009 ha rideterminato la quota da assegnare alle amministrazioni regionali nella misura di 27.027 milioni di euro, così ripartiti.

-        per 21.831,5 milioni in favore delle regioni del Mezzogiorno (85%);

-        per 5.195,5 milioni in favore del Centro-Nord (15%).

 

Rispetto all'importo originariamente programmato con la delibera CIPE n. 166, la quota assegnata alle Amministrazioni regionali risulta inferiore di oltre 1,3 miliardi di euro.

La delibera n. 1/2009 indica comunque la possibilità che tali risorse vengano reintegrate nell’importo originario "a partire dal 2011, ovvero anticipatamente, in un quadro di finanza pubblica più favorevole".

Il riparto regionale è indicato nelle tavole seguenti:

(dati in milioni di euro)

 

 

CIPE 166/07

%

CIPE 1/09

Differenza

MEZZOGIORNO

22.841,5

100,0

21.831,5

-1.009,96

Programmi di interesse strategico regionale

Abruzzo

854,7

4,73

811,1

-43,6

Molise

476,6

2,64

452,3

-24,3

Campania

4.105,5

22,72

3.896,4

-209,1

Puglia

3.271,7

18,11

3.105,1

-166,6

Basilicata

900,3

4,98

854,4

-45,9

Calabria

1.868,4

10,34

1.773,3

-95,1

Sicilia

4.313,5

23,87

4.093,8

-219,7

Sardegna

2.278,5

12,61

2.162,5

-116,0

Progetti strategici di interesse interregionale

Energie rinnovabili e risparmio energetico

814,0

 

772,5

-41,5

Attrattori culturali, naturali e turismo

946,3

 

898,1

-48,2

Obiettivi servizio (premialità)

3.012,0

 

3.012,0

-

 

 

 

CIPE 166/07

%

CIPE 1/09

Differenza

CENTRO-NORD

5.544,0

100,0

5.195,5

-348,5

Programmi di interesse strategico regionale

Piemonte

889,3

16,04

833,4

-55,9

Valle d'Aosta

41,6

0,75

39,0

-2,6

Lombardia

846,6

15,27

793,4

-53,2

Bolzano

85,9

1,55

80,5

-5,4

Trento

57,7

1,04

54,0

-3,7

Veneto

608,7

10,98

570,5

-38,2

Friuli Venezia Giulia

190,2

3,43

178,2

-12

Liguria

342,1

6,17

320,6

-21,5

Emilia Romagna

286,1

5,16

268,1

-18

Toscana

757,3

13,66

709,7

-47,6

Umbria

253,4

4,57

237,4

-16

Marche

240,6

4,34

225,5

-15,1

Lazio

944,7

17,04

885,3

-59,4

La delibera n. 1 del 2009 specifica che il Ministero dello sviluppo economico esamina i programmi definiti nell’originario valore stabilito dalla delibera n. 166/2007, collegando l’impegnabilità annua delle somme eccedenti l’assegnazione delle risorse effettuata con la delibera n. 1/2009 (pari a circa 1,3 miliardi di euro) alla sussistenza di maggiori risorse da destinare al FAS, a partire dal 2011, ovvero anticipatamente in un quadro di finanza pubblica più favorevole, ovvero alla disponibilità di risorse già programmate e non utilizzate. Entro 30 giorni dall’esame con esito positivo del programma ricevuto, il Ministero trasmette il programma al CIPE per la relativa presa d’atto.

Con delibera n. 11 del 6 marzo 2009 il CIPE ha preso atto dei programmi attuativi FAS di interesse strategico delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano.

Con delibera n. 69 del 31 luglio 2009 il CIPE ha preso atto del programma attuativo FAS di interesse strategico (PAR – Programma attuativo regionale) della Regione Siciliana.

 

Infine si ricorda che la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) all’articolo 2, comma 90, ha previsto che le regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari, d’intesa con il Governo, possono utilizzare a copertura dei debiti sanitari le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale (delibera CIPE n. 1/2009), nel limite individuato nella delibera di presa d’atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.

 

Si segnala peraltro che rispetto al quadro generale delle risorse del FAS il decreto legge n. 78/2010 ha disposto la riduzione lineare del 10 % delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, la quale ha inciso sul Fondo per complessivi 4.990,7 milioni, di cui 897,1 milioni relativi al 2011, 459,7 milioni al 2012, e 3.633,9 milioni al 2013.

Pertanto, tale riduzione delle risorse FAS dovrà essere “considerata” dal CIPE in sede di riprogrammazione e ripartizione delle risorse tra i fondi settoriali.


 

Articolo 1, commi 6 e 7
(Trasporto pubblico regionale e locale ferroviario.
Contratti di servizio)

 


6. L'erogazione delle risorse disponibili previste dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica, entro il primo semestre 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, della previsione, nei contratti di servizio, di misure di efficientamento e di razionalizzazione. Le risorse previste dal comma 1 del medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni di euro, sono ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», quali contributi per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario. Fermi restando i criteri generali di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, tale ripartizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, dei seguenti criteri:

       a) programmazione e realizza­zione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;

       b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;

       c) razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una più efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti in rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;

d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.

7. I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 6, alinea, secondo periodo, e sulla base dei criteri previsti nelle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma.


 

 

Il primo periodo del comma 6 conferma che l’erogazione delle risorse disponibili di cui all’articolo 25, comma 2, del D.L. n. 185/2008, è subordinata alla verifica della previsione, nei contratti di servizio del trasporto pubblico locale su ferro, di misure di efficientamento e razionalizzazione. La norma aggiunge che la verifica deve essere effettuata, entro il primo semestre del 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze.

Si ricorda che il citato articolo 25, comma 2, ha autorizzato la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a.. L’erogazione è subordinata alla stipula dei suddetti contratti e alla rispondenza di questi ultimi a criteri di efficientamento e razionalizzazione volti a garantire che:

-        il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni;

-        non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l’anno 2009.

 

Il secondo e terzo periodo dettano disposizioni per la ripartizione dei 425 milioni di euro per l’anno 2009 destinati all’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto regionale e locale e rinvenienti dal comma 1 del medesimo articolo 25 del D.L. n. 185/2008.

Il comma 1 del citato articolo 25 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 22 luglio 2009, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto alla ripartizione del Fondo, destinando 425 milioni di euro all’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto regionale e locale.

 

La norma in commento stabilisce che la ripartizione delle menzionate risorse tra le Regioni a statuto ordinario è effettuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza Unificata.

 

Fermi restando i criteri generali di destinazione territoriale del Fondo per le aree sottoutilizzate (85% alle Regioni del Mezzogiorno e 15% alle Regioni del Centro – Nord), la ripartizione tra le Regioni delle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 25 del D.L. n. 185/2008 è effettuata in deroga a quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo 25 (15% al nord del Paese e 85% al sud) e tenendo conto dei seguenti criteri:

a)      programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009 – 2011 e nel triennio precedente;

b)      aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011, da cui risulti l’incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;

c)      razionalizzazione dei servizi, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati;

d)      ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.

Si segnala che tali criteri di ripartizione non erano contemplati nel testo originario del comma 6 in esame.

 

Il nuovo comma 7 stabilisce che anche i contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario delle Regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e razionalizzazione. I contratti devono essere stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo autorizzati allo scopo.

Eventuali risorse aggiuntive, rispetto ai suddetti stanziamenti a carattere continuativo, sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al secondo periodo del comma 6, ovvero delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri di ripartizione di cui al terzo periodo dello stesso comma 6.

Si osserva che non appare chiara la provenienza delle risorse aggiuntive, e non sono definiti i criteri e le competenze secondo cui dovrebbe determinarsi l’utilizzazione di risorse spettanti a Regioni a statuto speciale in favore di Regioni a statuto ordinario.

 


 

Articolo 1, commi 8-13
(Diritti d’uso di frequenze radioelettriche)

 


8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conforme­mente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Il Ministero dello sviluppo economico può sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successi­vamente all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle radio­frequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN, di impianti non preventivamente auto­rizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto illecitamen­te attivato, la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d'uso.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.

12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale privi del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d'uso.

13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


 

 

I commi da 8 a 13, introdotti con emendamento del Governo, disciplinano la procedura per l’attribuzione delle frequenze radioelettriche a servizi di comunicazione elettronica.

Il comma 8 prevede in proposito che, entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà avviare le procedure per l’assegnazione di tali frequenze, che saranno destinate a servizi di comunicazione elettronica mobile in banda larga. La data per l’attribuzione delle frequenze verrà individuata dal Ministero dello sviluppo economico, tenendo conto della normativa dell’Unione europea. Il Ministro potrà sostituire frequenze già assegnate con altre che si rendano disponibili. Il Piano di ripartizione delle frequenze e il Piano di assegnazione delle frequenze verranno aggiornati secondo le nuove disposizioni introdotte dal comma in esame.

 

Si ricorda che la Commissione Europea ha proposto nel settembre scorso un piano quinquennale per la concessione e armonizzazione dello spettro radio nell’Unione Europea, con il fine di potenziare il dispiego e l’adozione della banda larga rapida e ultra-rapida. Tale indirizzo è stato confermato dal Commissario per l’Agenda digitale europea Neelie Kroes, nel corso dell’audizione svoltasi il 10 novembre presso le competenti Commissioni di Camera e Senato.Va inoltre segnalato che la gara per l’assegnazione di frequenze della banda 800 MHz destinata alla telefonia mobile, effettuata in Germania nello scorso mese di maggio, ha determinato un ricavo complessivo per lo Stato di circa 3,5 miliardi di euro.

 

Il comma 9 dispone che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, vengano definiti criteri e modalità per quantificare e attribuire misure finanziarie compensative, pari al 10 per cento degli introiti derivanti dalla procedura di cui al comma precedente, e comunque entro il limite massimo di 240 milioni di euro, destinate ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di trasmissioni in ambito locale.

 

Il comma 10 stabilisce che, entro la data di cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica – che ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legge n. 5/2001, convertito dalla legge n. 66/2001, è fissata al 31 dicembre 2012 - il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva, e rilascia i titoli abilitativi secondo i criteri previsti dall’art. 15, comma 1, del Testo unico sui servizi di media audiovisivi (D.Lgs. n. 177/2005), nonché dell’articolo 8-novies del decreto legge n. 59/2008, convertito con legge n. 101/2008.

L’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 177/2005, come modificato dall’art. 8-novies, comma 1, del decreto legge n. 59/2008,prevede chela disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai princìpi delle direttive 2002/20/CE e 2002/77/CE, ed è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. Lo stesso art. 8-novies dispone inoltre, al comma 2, che le licenze individuali già rilasciate - ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 – sono convertite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 4 dello stesso art. 8-novies prevede che, nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, nel rispetto dei princìpi stabiliti dal diritto comunitario, basati su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

 

Dopo l’assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, i soggetti privi di titolo abilitativo dovranno astenersi dal compiere atti che comportino utilizzo delle radiofrequenze o che possano interferire con l’uso delle stesse da parte di terzi. Per la violazione di tali obblighi, è prevista l’applicazione degli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003).

 

L’art. 97 prevede che chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale (che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per il danneggiamento di edifici pubblici o destinati a uso pubblico). Il comma 2 vieta di arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. L’art. 98 reca un serie di sanzioni amministrative pecuniarie per le diverse fattispecie di violazione delle norme relative a reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

 

Si dispone inoltre che l’attivazione di impianti non autorizzati, anche su reti SFN (Single Frequency Network,rete con una sola frequenza di trasmissione o monofrequenziale), comporta la disattivazione dell’impianto stesso, e la sospensione del diritto d’uso da tre mesi a un anno, con revoca del diritto in caso di recidiva nel triennio

 

Le reti Single Frequency Network, o SFN, sono caratterizzate da un segnale televisivo trasmesso nelle zone adiacenti sulla stessa frequenza, mentre le reti di trasmissione del segnale televisivo Multi Frequency Network, o MFN, prevedono che lo stesso segnale televisivo sia irradiato su frequenze differenti in zone adiacenti.

 

Il comma 11 dispone che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabiliscano gli obblighi gravanti sui titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso efficiente dello spettro, nonché della promozione delle culture regionali e locali. In caso di violazione degli obblighi suddetti, si applicano le sanzioni di cui all’art. 52, comma 3, del testo unico dei servizi i media audiovisivi (D.Lgs. n. 177/2005), il quale prevede che in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Il Ministero in questo caso acquisisce il diritto di disporre delle frequenze precedentemente assegnate.

Il comma 12 prevede che, in caso di trasmissioni di programmi televisivi in digitale privi del titolo abilitativo, al responsabile editoriale si applicano le sanzioni di cui all’art. 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003). Tale comma stabilisce che, in caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00.

Lo stesso comma 12 precisa infine che l’operatore di rete il quale ospiti nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo del titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con diritto d’uso.

 

Si ricorda che per regolamentare la fase di transizione verso il definitivo passaggio dal sistema televisivo analogico al digitale terrestre (switch off), previsto in Italia, come già detto, entro il 2012, il citato art. 8-novies del decreto legge n. 59/2008 ha modificato la disciplina vigente in materia radiotelevisiva (decreto legislativo n. 177/2005), tenendo conto dei principi elaborati in sede di Unione europea. E’ stato pertanto introdotto il regime dell’autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete, anche per la fase di transizione, e si è stabilito che le procedure da applicarsi per le assegnazioni dei diritti d’uso delle frequenze per le reti digitali terrestri sono quelle indicate dalla delibera n. 603/2007 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Successivamente, con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 13 novembre 2008, è stato approvato il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Con la delibera n. 181/2009 del 7 aprile 2009, l’AGCom ha adottato i criteri per la completa digitalizzazione delle reti terrestri, che integrano e modificano quelli indicati nella precedente citata delibera n. 603/07. In particolare, l’allegato A della delibera n. 181/2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, prevede tra l’altro la disponibilità di un dividendo digitale, non inferiore a cinque reti nazionali, la cui assegnazione dovrà avvenire attraverso procedure selettive basate sui criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori. Tre delle cinque reti saranno riservate a “nuovi entranti”, o ad operatori già esistenti, con esclusione dei soggetti già titolari di due (o più) reti nazionali. Le regole per le procedure di gara potranno prevedere l’utilizzo del meccanismo del “beauty contest”. Tale sistema – assimilabile a quello della licitazione privata – prevede una selezione fra i soggetti interessati, al fine di individuare quello più idoneo all’aggiudicazione, sulla base di una serie di requisiti (affidabilità, esperienza maturata, risorse finanziarie, caratteristiche del progetto, etc.). Si precisa peraltro che nella definizione delle procedure di gara, si terrà conto dei seguenti principi:

-        assicurare un uso efficiente dello spettro attraverso l’utilizzo della SFN (single frequency network);

-        promuovere l’innovazione tecnologica nell’interesse sia dell’industria, sia dei consumatori;

-        assicurare la miglior valutazione dello spettro tenendo conto della diffusione di contenuti di buona qualità alla più vasta maggioranza della popolazione italiana.

A seguito di tale delibera, l'art. 45 della legge comunitaria 2008 (l. n. 88/2009) ha modificato il citato art. 8-novies del D.L. n. 59/2008, prevedendo appunto che per l’assegnazione delle nuove frequenze televisive vengano applicati i criteri stabiliti nella delibera n. 181/2009 di AGCom.

Con la delibera n. 300 del 15 giugno 2010 l'AGCom ha poi approvato i criteri generali ai fini dell'assegnazione delle frequenze per il servizio di radioffusione televisiva terrestre in tecnica digitale. In particolare, la delibera detta i criteri generali per la definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, che deve conformarsi ai principi di uso pluralistico ed efficiente dello spettro radioelettrico e alle raccomandazioni e decisioni assunte in sede comunitaria, identifica il numero delle reti televisive nazionali digitali terrestri e correlate frequenze, e riserva almeno un terzo delle frequenze pianificabili alle emittenti televisive locali. La pianificazione delle frequenze adottata nella delibera tiene conto – come specificato nei considerata iniziali - degli sviluppi relativi alla utilizzazione delle frequenze della banda 800 MHz per servizi diversi dalla radiodiffusione televisiva secondo gli indirizzi comunitari, e che le frequenze non assegnate concorrono alla riorganizzazione dello spettro per l’assegnazione al dividendo digitale esterno. A tal fine, l’articolo 1 della delibera dispone, al comma 12, che le frequenze non utilizzate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, quelle non necessarie e quelle non assegnate concorrono alla riorganizzazione dello spettro radio ai fini della costituzione di un dividendo digitale “esterno”, in linea con gli obiettivi comunitari di utilizzazione di parte dello spettro UHF per i servizi di telecomunicazioni.

 

Il comma 13 stima in non meno di 2.400 milioni di euro i proventi derivanti dall’attuazione dei commi da 8 a 12, relativi all’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica.

Le procedure di assegnazione dei diritti devono concludersi in termini tali che i relativi introiti siano versati all'entrata dello Stato entro il 30 settembre 2011.

 

In sede di attuazione della misura, nell’ipotesi in cui si verifichino o in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di entrata, il Ministro dell’economia provvede con proprio decreto, alla riduzione lineare, sino a concorrenza dello scostamento, delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

Dalla riduzione è escluso il Fondo ordinario delle università e le risorse destinate alla ricerca ed al finanziamento del 5 per mille.

Nell’ipotesi di maggiori entrate accertate rispetto alla stima, queste sono riassegnate nell’anno al Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate a misure di sostegno da definire con decreto del Ministro.


 

Articolo 1, comma 14
(Riduzione delle dotazioni del Fondo ISPE)

 

14. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1.752 milioni di euro per l'anno 2011, di 225 milioni di euro per l'anno 2012 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

 

 

Il comma 14 riduce di 1.752 milioni di euro per il 2011, di 225 milioni per il 2012 e di 49 milioni a decorrere dal 2013 la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004.

 

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

A BLV 2011, le disponibilità del Fondo ISPE risultano pari a 1.758,4 milioni di euro per il 2011, a 233 milioni per il 2012 e a 53,3 milioni per il 2013.

 

Si rammenta che all’interno del disegno di legge, il comma 82 dell’articolo 1 prevede – tenuto conto degli utilizzi del Fondo previsti dal provvedimento in esame – un incremento della dotazione del Fondo ISPE di 240 milioni nel 2012 e di 360 milioni a decorrere dal 2013.

Ulteriori disposizioni che concernono la dotazione e l’utilizzo del Fondo in questione, relativamente all’anno 2010 sono poi contenute nell’articolo 1, commi 43-46.

 


 

Articolo 1, commi 15 e 16
(Regime tributario dei contratti leasing immobiliari)

 


15. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto di leasing applicato al settore immobiliare e di garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo stesso, sono disposte le seguenti modificazioni:

       a) al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:

       1) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto»;

       2) nella nota all'articolo 1 della tariffa, parte II, dopo le parole: «credito al consumo,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,»;

       b) all'articolo 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria»;

       c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni:

                   1) il comma 10-ter è sostituito dal seguente:

«10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà»;

                   2) dopo il comma 10-ter è inserito il seguente:

«10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa»;

                   3) il comma 10-sexies è abrogato.

16. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1o gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2010. La misura del tributo è definita applicando all'importo, determinato secondo le modalità previste dal comma 10-sexies dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.


 

 

I commi 15 e 16 intervengono sul regime fiscale (imposte di registro, ipotecarie e catastali) relativo ai contratti di locazione finanziaria di beni immobili con riferimento sia alle imposte pagate sui canoni periodici (imposta di registro) sia a quelle relative al trasferimento del cespite.

Nel contratto di leasing finanziario intervengono tre soggetti:

1)       il locatore, ossia la società di leasing che svolge attività di intermediario finanziario in quanto acquista il bene da concedere in locazione finanziaria;

2)       l’utilizzatore o locatario, ossia il soggetto che effettivamente utilizza il bene pagando un canone periodico di locazione. Al termine del periodo fissato egli può decidere di acquistare il bene ad un prezzo generalmente molto basso (valore di riscatto);

3)       il fornitore, cioè colui che fornisce alla società di leasing l’immobile.

 

Le lettere a), n. 1), e b) del comma 15, stabiliscono che l’utilizzatore dell’immobile concesso in leasing finanziario (ossia colui che paga il canone di locazione alla società di leasing) è responsabile solidalmente per il pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali dovute dal locatore (ossia società di leasing) sull’immobile da quest’ultimo acquisito per la conclusione del contratto.

 

Il numero 2 della lettera a) del comma 15 interviene sulla disciplina dell’imposta di registro stabilendo che essa sia dovuta solo in caso d’uso e in misura fissa.

Il contratto di leasing finanziario immobiliare deve essere redatto in forma scritta. Ai fini della registrazione occorre distinguere se si tratta di una scrittura privata non autenticata ovvero di una scrittura privata autenticata o di atto pubblico. Il primo caso, ammesso a condizione che l’operazione sia assoggetata anche ad IVA, l’obbligo del versamento dell’imposta sorge al momento della registrazione dell’atto; nel secondo caso l’obbligo di registrazione entro un termine fisso determina anche l’obbligo del pagamento della relativa imposta.

Ai sensi dell’art. 40 del DPR n. 131/1986 l’imposta di registro è dovuta in misura fissa, tra le altre, sulle cessioni di beni esenti da IVA ai sensi, tra gli altri, dell’articolo 10, primo comma, n. 8-bis, del DPR n. 633/1972.

Nel dettaglio, i contratti di locazione finanziaria immobiliare vengono inseriti nella Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986 la quale individua gli atti per i quali non è richiesta la registrazione obbligatoria, ma che sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso.

 

La lettera c) del comma 15 interviene sulla misura delle imposte ipotecarie e catastali dovute, anche se assoggettate ad IVA, dalle società di leasing, banche e intermediari finanziari per le cessioni di beni immobili strumentali effettuate a seguito di esercizio di opzione da parte dell’utilizzatore disponendo:

-        la modifica del comma 10-ter dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006 e l’introduzione del comma 10-ter.1 al fine di sostituire la misura delle imposte ipotecarie e catastali da proporzionale (numero 1)) a misura fissa (numero 2)). Si evidenzia che, in base alla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la misura delle imposte ipocastali è ridotta alla metà[11];

-        la soppressione del comma 10-sexies dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006 (numero 3). Tale comma dispone che il soggetto utilizzatore che, alla fine del contratto leasing, esercita il riscatto della proprietà del bene immobile strumentale può scomputare dalle imposte ipotecarie e catastali dovute sul trasferimento (e determinate in misura proporzionale) un ammontare corrispondente alle imposte di registro proporzionali corrisposte sui canoni di locazione.

 

Il comma 16 introduce una imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali dovute sui contratti di leasing immobiliare in corso alla data del 1° gennaio 2011.

Il nuovo regime tributario è introdotto in deroga all’articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (statuto del contribuente) ai sensi del quale le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo e, per i tributi periodici, le modifiche possono essere introdotte solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

L’imposta sostitutiva si applica, come già detto, su tutti i contratti di leasing in corso al 1° gennaio 2011 ed aventi ad oggetto beni immobili, indipendentemente dal fatto che essi siano strumentali o meno.

Il termine per il versamento è fissato al 31 marzo 2011, mentre per le relative modalità si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

In merito alla misura dell’imposta, la norma in esame non stabilisce la misura dell’aliquota applicabile ma disciplina un procedimento per la determinazione dell’importo dovuto. In particolare, la misura dell’imposta è determinata dalla differenza tra:

-        l’ammontare del tributo determinato ai sensi dell’art. 35, comma 10-sexies, D.L. n. 223/2006, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il richiamato comma 10-sexies stabilisce che, ai fini della determinazione delle imposte ipocatastali dovute nel caso di riscatto della proprietà del bene immobile strumentale oggetto di contratto leasing, possono essere portate a scomputo le somme corrisposte a titolo di imposta di registro in misura proporzionale di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986.

Le misure fissate nel richiamato articolo 5 riguardano, tra le altre, i seguenti contratti di locazioni e affitti di beni immobili :

a)       quando hanno per oggetto fondi rustici: 0,50%;

b)       quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorché assoggettati ad IVA: 1%;

c)       in ogni altro caso: 2%.

-        una riduzione dell’importo di cui sopra, il cui valore è determinato in misura pari al 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.

 

Al riguardo, sia per una maggiore chiarezza della disposizione in esame sia per evitare difficoltà interpretative in sede di applicazione della stessa – tenuto anche conto che la relazione tecnica allegata al provvedimento effettua la quantificazione degli effetti finanziari applicando l’aliquota del 2% - apparirebbe opportuno individuare esplicitamente nella norma la misura dell’aliquota dell’imposta.


 

Articolo 1, commi 17-22
(Disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni amministrative pecuniarie)

 


17. Al fine di migliorare le attività di controllo fiscale indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al comma 1 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «tenendo anche conto» sono inserite le seguenti: «di specifiche analisi del rischio di evasione e»; al comma 1 dell'articolo 41-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attività istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),»; al quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attività istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4),».

18. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;

       b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;

       c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

19. Al comma 6 dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «del quaranta per cento» e le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento».

20. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;

       b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;

       c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o febbraio 2011. Da tale ultima data, pertanto, ogni rinvio operato, in disposizioni vigenti, alla misura delle sanzioni indicata nelle norme di cui al comma 18, anche ai fini del computo delle riduzioni della misura stessa, deve intendersi effettuato alle previsioni del medesimo comma 18.

22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o febbraio 2011.


 

I commi da 17 a 22, inseriti durante l’esame del provvedimento in sede referente, recano disposizioni in materia di accertamento dei tributi e norme che innalzano la misura di alcune sanzioni amministrative pecuniarie in materia fiscale.

Le disposizioni in materia di accertamento.

Il comma 17 reca disposizioni volte a migliorare le attività di controllo fiscale, al fine di indirizzarle verso situazioni a maggiore rischio di evasione.

Anzitutto, con una modifica alle norme in tema di accertamento delle imposte sui redditi (in particolare, all’articolo 36-ter, comma 1 del DPR 29 settembre 1973, n. 600[12]), si specifica che gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, nell’attività di controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta devono tenere conto anche di specifiche analisi del rischio di evasione, oltre che delle capacità operative degli uffici medesimi.

In secondo luogo - modificando l’articolo 41-bis del citato DPR 600/1073 e l’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633[13] - si amplia il novero degli elementi in ragione dei quali è possibile procedere ad accertamento cosiddetto “parziale” in materia di imposte sui redditi e di IVA.

L’articolo 41-bis del DPR 600/1973 (e, con norma di analogo tenore, l’articolo 54 del DPR n. 633/1972),in deroga ai principi di unicità e globalità dell’azione di accertamento fiscale, consente di esperire anche una forma “parziale” di accertamento, limitata ad alcuni elementi (ad esempio, la maggiore imposta dovuta o la non spettanza di determinate agevolazioni) senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, da svolgersi nei termini stabiliti dalla legge, restando dunque impregiudicata l’ulteriore ed eventuale attività istruttoria da cui può derivare un successivo avviso.

Le norme vigenti prevedono che gli elementi da cui può scaturire un accertamento parziale siano gli accessi, le ispezioni e le verifiche, nonché le segnalazioni effettuate da alcuni organi e uffici (dalla Direzione centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza, o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria).

Con la disposizione in esame - inserendo un riferimento all’articolo 32, primo comma, del medesimo DPR 600/1973 e, per quanto riguarda l’IVA, all’articolo 51, secondo comma del DPR 633/1972 - si consente agli uffici dell’Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento parziale sulla base di un complesso di attività istruttorie svolte dagli uffici e disciplinate negli articoli 32, comma 1, numeri da 1 a 4 del DPR 600/1973 (per le imposte sui redditi) e 51, comma secondo, numeri da 1 a 4 del DPR 633/1972 (per l’IVA), aventi analogo tenore.

Per effetto delle norme introdotte, l’accertamento parziale delle imposte sui redditi potrà essere basato sia sulle segnalazioni, sia su accessi, ispezioni e verifiche (di cui al citato articolo 32, comma 1, n. 1)), sia sulle seguenti attività:

§       inviti a comparire rivolti ai contribuenti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti (di cui all’articolo 32, comma 1, n. 2));

§       inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti ovvero, per i soggetti obbligati, i bilanci o i rendiconti e i libri o i registri previsti dalle disposizioni tributarie (di cui all’articolo 32, comma 1, n. 3));

§       questionari inviati ai contribuenti e relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati (di cui all’articolo 32, comma 1, n. 4)).

Analogamente l’accertamento parziale dell’IVApotrà basarsi, oltre che su segnalazioni, accessi, ispezioni e verifiche (di cui al citato articolo 51, comma 1, n. 1) del DPR 633/1972), sia sulle risultanze di inviti a comparire, di questionari, nonché di inviti all’esibizione ed alla trasmissione di documenti e fatture (articolo 51, comma 1, n. da 2) a 4))

Le modifiche alla disciplina sanzionatoria.

I commi da 18 a 20 modificano l’ammontare di alcune sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in materia fiscale, rimodulando a tal fine le riduzioni disposte dalle norme vigenti in caso di ravvedimento operoso e di altri istituti deflativi del contenzioso.

Il comma 18 – modificando a tal fine talune disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218[14] - innalza (lettera a) e b))da un quarto a un terzo del minimo previsto dalla legge l’ammontare delle sanzioni amministrative applicabili nel caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all’IVA e alle altre imposte indirette.

Sono a tal fine modificati gli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo 218/1997. In particolare, il comma 5 dell’articolo 2 stabilisce la misura delle sanzioni che, a seguito di accertamento con adesione, si applicano alle violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione e alle violazioni sul contenuto delle dichiarazioni. Il successivo articolo 3, comma 3 reca la misura delle sanzioni dovute nel caso di adesione per altre imposte indirette.

Le disposizioni in commento modificano inoltre (lettera c)) la misura della riduzione delle sanzioni pecuniarie applicabile per le violazioni in tema di imposte dirette, IVA ed altre imposte indirette, ove si rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento o liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione: in luogo dell’originaria riduzione delle sanzioni applicabili a un quarto del dovuto, per effetto delle norme in esame la riduzione è limitata a un terzo delle stesse somme. E’ innalzataanche la misura minima applicabile delle sanzioni, da un quarto a un terzo del minimo previsto per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

A tale scopo, è modificato l’articolo 15, comma 1 del predetto decreto legislativo 218/1997.

Il comma 19 innalza la misura delle sanzioni applicabili nell’ipotesi di definizione della controversia tributaria con conciliazione giudiziale, portandole da un terzo al quaranta per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo conciliato. La modifica in commento aumenta, di analoga misura, il quantum minimo applicabile.

Allo scopo, viene operata una modifica al comma 6 dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546[15].

Il comma 20 in primo luogo (lettera a)) rimodula le riduzioni delle sanzioni pecuniarie previste per le diverse ipotesi di ravvedimento operoso, tramite modifica dell’articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.[16]

L’istituto del “ravvedimento” consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie eventualmente commesse, mediante il pagamento di una sanzione ridotta e alle condizioni di legge.

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 quantifica la riduzione della sanzione nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, ove esso sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; per effetto delle norme in commento, tale riduzione è innalzata dalla misura originaria di un dodicesimo a un decimo del minimo.

La successiva lettera b) dispone la misura della riduzione se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; tale misura è aumentata da un decimo ad un ottavo del minimo.

Infine, la lettera c) quantifica l’ammontare delle sanzioni dovute per l'omissione della presentazione della dichiarazione, sanata con ritardo; per effetto delle disposizioni in commento, si passa da un ammontare pari a un dodicesimo del minimo a un decimo della stessa somma.

Il comma 20, alla lettera b), modifica l’importo dovuto per la “definizione agevolata” delle controversie.

In particolare – tramite modifica all’articolo 16, comma 3 del citato D.Lgs. 472/1997 - si aumenta la misura della somma dovuta nel caso di pagamento della sanzione successivo alla sua contestazione, ma entro i termini per la proposizione del ricorso; tale ammontare è aumentato da un quarto della sanzione contestata a un terzo della medesima. E’ aumentato della stessa misura l’importo minimo comunque dovuto (da un quarto a un terzo dei minimi edittali).

Infine, la lettera c)della norma in commento rimodula, incrementandola, la misura delle sanzioni dovute per l’ipotesi di definizione “agevolata” delle controversie per l’ irrogazione di sanzioni contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica. In tal caso, la misura dovuta passa da un quarto a un terzo della sanzione. Analogamente, per effetto delle norme introdotte, il quantum da pagare, non può essere comunque inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo

A tal fine è modificato l’articolo 17, comma 2 del D.Lgs. 472/1997.

 

I commi 21 e 22 recano disposizioni sull’efficacia temporale delle norme introdotte in materia sanzionatoria.

In particolare, ai sensi del comma 21, le rimodulazioni previste al suesposto comma 18 (per l’accertamento con adesione e la rinuncia ad impugnare) si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

La disposizione precisa che dalla predetta data, ogni rinvio operato in disposizioni vigenti alla misura delle sanzioni deve intendersi effettuato alle previsioni sanzionatorie come modificate dal citato comma 18

Il comma 22 prevede che l’aumento della misura delle sanzioni dovute nel caso di conciliazione giudiziale (di cui al predetto comma 19) trovino applicazione ai ricorsi presentati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le innovate misure delle riduzioni per il ravvedimento operoso (comma 20, lettera a)) si applicano alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Le norme in tema di sanzioni per la definizione agevolata (di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 20) trovano infine applicazione con riferimento agli atti emessi dagli uffici a decorrere dal 1° febbraio 2011.


 

Articolo 1, comma 23
(Attribuzione di compiti e risorse alla SOSE ed all’IFEL ai fini dell’attuazione del federalismo fiscale)

 


23. Al fine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale:

       a) la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, predispone altresì le metodo­logie ed elabora i dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società realizza, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate in condizioni di parità, prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalità, anche in vista dell'attuazione del federalismo fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;

       b) al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: «organizza le relative attività strumentali» sono inserite le seguenti: «e provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni». Conseguentemente, al comma 1 dell'ar­ticolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali – Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dello 0,8 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per mille».


 

 

Il comma 23 affida alla SOSE spa – società costituita ai sensi dell’articolo 10, comma 12, della legge n. 146/1998 per curare la realizzazione degli studi di settore – il compito di predisporre, anche per l’attuazione del federalismo fiscale, le metodologie ed elaborare i dati per la definizione dei fabbisogni standard nei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali nei settori diversi da quello della sanità. Affida altresì all’ Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) il compito di provvedere mediante l’ Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) all’analisi dei bilanci e della spesa locale al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni.

 

Viene autorizzata a tal fine, per quanto concerne la SOSE, una spesa di 5 milioni annui nel triennio 20011-2013 e, riguardo all’ IFEL, un aumento dallo 0,8 all’1 per mille della percentuale del contributo ICI a favore dell’ IFEL medesimo.

Le nuove funzioni previste nel comma in esame sono da mettere in relazione ai compiti di natura tecnica affidati alla SOSE ed all’IFEL ai fini della determinazione dei fabbisogni in questione nello schema di decreto legislativo in tema di fabbisogni standard degli enti locali (Atto n. 240), sul quale sono stati resi i previsti pareri parlamentari e che è ora in attesa della approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri per essere poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.


 

Articolo 1, comma 24
(Fondo di finanziamento ordinario dell’università)

 

24. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 24 dispone una integrazione del fondo di finanziamento ordinario dell’università, nella misura di 800 milioni di euro per il 2011 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

Dispone, altresì, che, a valere su quota parte delle risorse indicate, entro il 31 gennaio di ogni anno sia emanato un decreto interministeriale[17] per l’approvazione di un piano straordinario per la chiamata di professori associati per ciascuno degli anni 2011-2016, per la qualenon si applicano le disposizioni sulla limitazione del turn-over nelle università recate dall’art. 66, comma 13, del D.L. 112 del 2008[18].

La formulazione della disposizione sembra far riferimento agli anni solari che, quindi, sono 6, e non agli anni accademici (che sarebbero 5)[19].

Per effetto dell’incremento disposto dal comma in esame, la dotazione del FFO per il triennio 2011-2013 - esposta nel cap. 1694 dello stato di previsione del MIUR - diventerebbe, quindi, la seguente:

(milioni di euro)

 

DDL di bilancio (A.C. 3779, tab. 7)

Variazione proposta

Risultato

2011

6.130,3

800

6.930,3

2012

6.052,3

500

6.552,3

2013

6.014,3

500

6.514,3

 

E’ utile evidenziare - in quanto appare consequenziale - che nella Tab. A l’importo dell’accantonamento relativo al MIUR, previsto dal disegno di legge di stabilità in 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e che, in base a quanto riportato nella nota illustrativa, comprende le risorse da destinare al FFO e al finanziamento di scuole non statali – viene ridotto a 50 milioni di euro.

 

Si segnala, inoltre, che il FFO è escluso da eventuali riduzioni lineari che dovessero rendersi necessarie se dalla gara per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche di cui ai commi da 8 a 12 non dovessero derivare gli introiti previsti (art. 1, comma 13).

 

Per completezza - vertendo sempre su questioni universitarie - si evidenzia, infine, che il comma 40, disponendo il rifinanziamento di 800 milioni di euro per il 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti (si veda infra), ha previsto l’assegnazione di 25 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla L. 29 luglio 1991, n. 243.

 


 

Articolo 1, comma 25
(Credito di imposta per ricerca e sviluppo)

 


25. Al fine di finanziare la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente articolo e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.


 

 

Il comma 25, introdotto durante l’esame del provvedimento in sede referente, attribuisce un credito d’imposta, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011, in favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca.

 

Da ultimo, l’articolo 1, comma 236 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2010), ha previsto l’incremento dell’autorizzazione di spesa (nel dettaglio, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011) per il credito d’imposta (disciplinato dall’articolo 1, commi da 280 a 283 della legge n. 296 del 2006, successivamente modificati e integrati, nonché dagli articoli 17 e 29 del D.L. n. 185 del 2008) in favore delle imprese che hanno sostenuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, costi per l’attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. La misura del credito è pari al 10% della spesa sostenuta, ovvero al 40% della stessa qualora riferita a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca; non può in ogni caso essere commisurato a costi superiori a 50 milioni annui.

 

Il credito spetta in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, e in misura percentuale stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università. Tale percentuale deve essere rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ma esso:

§      non concorre alla formazione del reddito;

§      non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il credito d’imposta non rileva inoltre ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né rispetto ai criteri di inerenza delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR[20].

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[21].

 

Al predetto decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università, si demanda di individuare le relative disposizioni di attuazione e, in particolare:

§      le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione;

§      i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione;

§      la percentuale degli investimenti cui commisurare il credito d’imposta;

§      le modalità di fruizione del credito medesimo, nel rispetto del limite di spesa complessivo.


 

Articolo 1, comma 26
(Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio)

 

26. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011.

 

 

Il comma 26 dispone che la dotazione del Fondo di intervento integrativo da ripartire fra le regioni per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio[22]è incrementata di 100 milioni di euro per il 2011.

La dotazione del Fondo – esposto in tab. C della legge di stabilità, e allocato sul cap. 1695 dello stato di previsione del MIUR, rimodulabile – diventerebbe, quindi, pari a 125,7 milioni di euro[23] (+26,0 milioni di euro rispetto all’assestamento 2010).


 

Articolo 1, comma 27
(Fondo per le missioni internazionali di pace)

 

27. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2011 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2011.

 

 

Il comma 27 dispone un ulteriore stanziamento di 750 milioni di euro per il 2011 destinato al Fondo per le missioni internazionali di pace, per la proroga della partecipazione italiana fino al 30 giugno 2011.

 

Il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004), dall'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

Per l’esercizio finanziario 2011 è presente uno stanziamento di 4,3 milioni di euro, previsto dal comma 5 dell’articolo 55 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, che ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Si ricorda che, per l’anno 2010, il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato finanziato nei seguenti termini:

§       il D.L. n. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2010, aveva provveduto a destinare al fondo per l'anno 2010:

-        le maggiori entrate derivante da giochi (articolo 2, comma 2-quinquies);

-        una quota delle maggiori entrate derivanti dalla definizione di controversie relative alle attività svolte nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione: 17 milioni su 50 milioni di euro previsti (articolo 2, comma 2-undecies);

-        le maggiori entrate derivanti dal rilascio di nuove concessioni in materia di giochi, quantificate in 357.260.772 euro per il 2010 (articolo 2, comma 4-octies, come modificato dall'articolo 8, al comma 1, del D.L. n. 102/2010);

-        le maggiori entrate derivanti dalla definizione del contenzioso tributario, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 3, comma 2-bis).

§       Il sopracitato D.L. 78/2010 ha provveduto inoltre a destinare al Fondo per le missioni, i rimborsi corrisposti dall'ONU quale corrispettivo per il contributo degli Stati membri, in termini di personale, di mezzi e di servizi di supporto, alle missioni di peacekeeping (articolo 8, comma 11). La relazione tecnica allegata al D.L. 102/2010 ha quantificato in 24.142.221 euro la somma derivante da tali introiti.

 

Si ricorda infine che la Tabella A della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), aveva costituito una “riserva” di 750 milioni di euro per l’anno 2010, nell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa, finalizzata al finanziamento della prosecuzione delle missioni di pace all’estero nel primo semestre. Lo stanziamento è stato interamente utilizzato per la copertura finanziaria del D.L. n. 1/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, che ha rifinanziato, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, la partecipazione delle forze armate e delle forze di polizia alle missioni internazionali.

 


 

Articolo 1, comma 28
(Controllo del territorio da parte delle Forze armate)

 


28. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1o gennaio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 30 giugno 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.


 

 

Il comma 28 stabilisce che, al fine di assicurare il proseguimento dell'attività di presidio e controllo del territorio da parte delle Forze Armate e delle Forze di polizia di cui all’art. 24, commi 74 e 75, del DL n. 78/2009[24], il piano di impiego di cui all'art. 7-bis, co. 1, terzo periodo, del DL n. 92/2008[25], può essere prorogato fino al 30 giugno 2011. A tale riguardo si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del DL n. 92/2008.

Pertanto, è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75, del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.

 

Il citato art. 7-bis dispone che, per far fronte a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere, posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate. Il piano, adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.

Il piano di impiego, ai sensi dell’art. 24, comma 74 del D.L. n. 78/2009, è stato prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Da ultimo, si ricorda che ai sensi dell’art. 55, comma 3 del D.L. n. 78/2010, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui al suddetto art. 24, a decorrere dal 4 agosto 2010, il piano di impiego di cui al D.L. n. 92/2008 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010.

 


 

Articolo 1, commi 29 e 34
(Fondo sociale per occupazione e formazione)

 


29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011. Avendo riguardo alle concrete modalità con le quali le singole regioni, in conformità con quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con gli accordi tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009 e dell'8 aprile 2009, concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al comma 30, una quota delle risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole regioni interessate, può essere attribuita alle regioni stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale.

34. Gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.


 

 

Il comma 29 incrementa di 1 miliardo di euro per l'anno 2011 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008).

 

L’articolo 18, comma 1 del D.L. 185/2008 ha disposto che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, al Fondo sociale per occupazione e formazione (appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate. Nel nuovo Fondo sociale per occupazione e formazione affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione (di cui all’articolo 1, comma 7, del DL n. 148 del 1993), nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Le risorse del FAS sono state trasferite al Fondo sociale per occupazione e formazione con la delibera CIPE, n. 2 del 6 marzo 2009.

Si ricorda che la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione è stato ridotto dai seguenti interventi:

-        articolo 1, comma 2, D.L. 78/2009 (recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009), di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e in 150 milioni di euro per l’anno 2010;

-        articolo 2, comma 158, della Legge 191/2009 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010)”, di 100 milioni di euro per l’anno 2010;

-        articolo 5, comma 1, D.M. 19281/2009 (recante “Utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al reddito nei progetti di formazione in azienda”), di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e in 150 milioni di euro per l’anno 2010;

-        articolo 1-quinquies, comma 1, D.L. 194/2009 (recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito con modificazioni dalla Legge 25/2010), di 7 milioni di euro per l’anno 2010, per il finanziamento delle attività formazione professionale dell’ISFOL.

 

La disposizione in esame prevede, poi, che una quota delle nuove risorse sia attribuita alle Regioni per le esigenze del trasporto pubblico locale.

Tale destinazione avviene con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole Regioni interessate, avendo riguardo alle concrete modalità con le quali le singole Regioni concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al successivo comma 36 (ammortizzatori sociali), secondo quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con gli accordi tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 e dell'8 aprile 2009.

 

Con l’Accordo Stato–Regioni del 12 febbraio 2009, sancito nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009, sono stati destinati 8 miliardi di euro, nel biennio 2009-2010, per azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro. L’intervento, rivolto ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali “in deroga”, è connotato da un contributo nazionale, impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito, e da un contributo regionale, a valere sui programmi regionali FSE, impiegato per azioni formative o di politica attiva governata dalla Regione.

In particolare, gli stanziamenti sono stati ripartiti tra un intervento statale, per una somma di 5.350 milioni di euro, e contributi regionali, pari a 2.650 milioni di euro, a valere sui programmi regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE).

Le risorse statali sono state coperte:

-        in parte attraverso precedenti stanziamenti di sostegno al reddito e all'occupazione (circa 1.400 milioni derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 35, della legge 203/2008 e dall’articolo 19 del D.L. 185/2008;

-        in parte (3.950 milioni di euro) tramite le assegnazioni del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), sia per la quota nazionale, sia, ai sensi dell’articolo 6-quater del D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, per la quota a favore delle amministrazioni centrali e regionali, nel limite dell’ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell’ambito di accordi di programma quadro (APQ).

Successivamente, sullo schema di accordo per l’utilizzo delle risorse del FSE è stata raggiunta un intesa con l’Accordo Stato-regioni dell’8 aprile 2009.

 

Il comma 34 dispone la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 30 a 33 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalle disposizioni di cui al precedente comma 35.

 


 

Articolo 1, commi 30-33 e 36
(Ammortizzatori sociali)

 


30. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

31. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2011» e al comma 7, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».

32. Sono prorogate, per l'anno 2011, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2011, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2009 è prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro e al comma 7 del citato articolo 19, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».

33. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2011 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011». L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per l'anno 2011 con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010 medesimo.

36. All'articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».


 

 

Il comma 30 prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la concessione, per l’anno 2011, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Gli interventi vengono disposti, nel limite delle risorse indicate al successivo comma 34, con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi.

La norma dispone, poi, la proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della legge 191/2009[26], sempre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale proroga avviene nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale.

La misura di tali trattamenti viene ridotta progressivamente:

§       del 10 per cento nel caso di prima proroga,

§       del 30 per cento nel caso di seconda proroga

§       del 40 per cento nel caso di proroghe successive. In tali casi l’erogazione avviene esclusivamente sulla base della frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

Infine, la norma in esame prevede una relazione, con cadenza bimestrale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

 

L’articolo 2, comma 138 della legge 191/2009 detta norme sugli ammortizzatori sociali in deroga, al fine di consentire l’intervento in settori scoperti dalla normativa vigente e di prorogare per l’anno 2010 gli interventi in deroga già disposti per il 2009.

In primo luogo, per l’anno 2010, si prevede che il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possa disporre, nei limiti delle risorse di cui al comma 140[27], sulla base di specifici accordi governativi per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di CIG, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

In secondo luogo, si prevede che nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2010 agli interventi in deroga, i trattamenti in deroga già previsti per il 2009 indicati all’articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008 e all’articolo 19, comma 9, del DL n. 185/2008, siano prorogati al 2010, con la riduzione del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. Nel caso di proroghe successive alla seconda, i trattamenti sono erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

 

Il comma 31, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, prevede l’applicazione ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, dell’articolo 8 comma 3, del D.L. 86/1988[28] e dell’articolo 16, comma 1, della legge 223/1991[29].

L’articolo 8, comma 3, del D.L. 86/1988 prevede che l'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento.

L’articolo 16, della legge 223/1991, prevede l’indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale. A tal fine il lavoratore deve far valere una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine.

 

Ai fini del calcolo del requisito indicato all’articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.

 

Si fa presente che la disposizione appare priva di contenuto normativo innovativo, in quanto una norma identica è contenuta all’articolo 7-ter, comma 6, del DL n. 5/2009.

 

Viene poi modificato l'articolo 7-ter del D.L. 5/2009[30]:

§       al comma 3 viene prorogata al 2011 l’autorizzazione all’INPS, concessa in via sperimentale (per gli anni 2009-2010), ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali ed entro gli specifici limiti di spesa previsti;

§       al comma 7 viene prorogata all’anno 2011 l’erogazione, da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della L. 223/1991, a seguito della cessazione, parziale o totale, dell’attività o per intervento di procedura concorsuale.

 

Il comma 32 proroga anche per il 2011 alcuni interventi di sostegno al reddito già previsti, per il 2009, dall’articolo 19 del D.L. 185/2008, e già prorogati, per il 2010, dall’articolo 2, commi 136 e 137, della legge finanziaria per il 2010 (L. 191/2009)

Si tratta delle seguenti disposizioni del DL n. 185/2008:

§       articolo 19, comma 10-bis, che ha riconosciuto, a favore dei lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità ai sensi della normativa a regime (di cui all’articolo 7 della L. 223/1991), l’erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga. Per gli stessi lavoratori è prevista altresì l’applicazione della normativa di disoccupazione, di cui all’articolo 19, primo comma del R.D.L. 636/1939, esclusivamente per quanto concerne la contribuzione figurativa per i periodi previsti dall’articolo 1, comma 25, della L. 247/2007[31];

§       articolo 19, comma 11, che ha consentito che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2009, siano concessi trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di15 dipendenti. I relativi oneri, entro un limite di spesa di 45 milioni di euro, sono a carico del Fondo per l'occupazione;

§       articolo 19, comma 13, con il quale è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2009[32] della possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione dell'indennità di mobilità;

§       articolo 19, comma 14, che haprorogato al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare tali contratti[33], beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148[34].Il comma ha autorizzato una spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione e 30 milioni mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1161, della legge finanziaria per il 2007, concernente il finanziamento per le risorse destinate all’accordo di solidarietà tra generazioni di cui al precedente comma 1160.

Si segnala che il comma in esame prevede la proroga per questo istituto nel limite di 30 milioni nel 2011;

§       articolo 19, comma 15, con il quale sono stati destinati 30 milioni di euro, per il 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, per le possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga in esame può determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi. In ogni caso, tale proroga era subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in sede governativa e di un programma inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché dell'accertamento, da parte del Ministero del lavoro, del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento, del piano di gestione delle eccedenze occupazionali;

§       articolo 19, comma 16, che ha attribuito per il 2009 a Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione, come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura;

§       articolo 19 comma 12, che (nell’ambito del limite complessivo di spesa indicato dal comma 9 dello stesso articolo 19[35]), ha destinato,al fine di rendere più efficaci gli strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori interessati,una quota di 12 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, alla concessione, per l'anno 2009,di una indennità, pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché alla relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare:

-        per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro;

-        per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile[36].

La norma in esame, nel prorogare l’agevolazione, prevede un limite di spesa di 15 milioni di euro (15 milioni di euro sono stati stanziati anche nel 2010).

 

Il comma 33 proroga al 2011 alcuni istituti sperimentali di sostegno al reddito per determinate categorie di lavoratori, previsti dal DL 78/2010 e dalla legge finanziaria per il 2010 (L 191/2009).

Sono in particolare prorogati per il 2011:

§       l'incremento, stabilito in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall'articolo 1, comma 6, del DL 78/2009, dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, pari attualmente all’80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario;

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concede il trattamento d'integrazione salariale il cuiammontare è determinato nella misura del 60% (attualmente 80%) del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.

Tale integrazione opera nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere è posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, trasferite al medesimo fondo con la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. Ad un apposito decreto interministeriale sono demandate le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga disciplinati dall'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 (per una disamina più approfondita dell’Accordo, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 1, comma 35);

§       la liquidazione, previsto in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall'articolo 1, comma 8, del DL 78/2009, su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite. I lavoratori interessati sono quelli già percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

I commi 7 e 8 dell’articolo 1 del D.L. 78/2009 hanno introdotto particolari benefici per i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito che intraprendano attività di impresa, lavoro autonomo o si associno in cooperativa. Entrambi i benefici sono cumulabili con il fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione ai sensi dell'articolo 17 della L. 49/1985[37].

In particolare, il comma 8 ha previsto, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, la liquidazione, su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite. I lavoratori interessati sono quelli già percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Lo stesso comma ha stabilito, in caso di crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, la liquidazione, nel caso in cui il medesimo lavoratore abbia diritto, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991, all’indennità di mobilità, del trattamento di mobilità per 12 mesi al massimo.

La liquidazione viene erogata a condizione che il lavoratore intraprenda una attività di lavoro autonomo, per l’avviamento di attività autoimprenditoriale o di micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. Per poter fruire dei richiamati benefici, sussiste l’obbligo di dimissioni da parte del lavoratore dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l’ammissione al beneficio e l'erogazione del medesimo.

§       l'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del DL 78/2009, concernente la possibilità, da parte dell’impresa di appartenenza, di utilizzare, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento, nel limite di 50 milioni di euro con le modalità definite da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

I commi da 1 a 4-bis dell’articolo 1 del D.L. 78/2009 hanno recatodisposizioni in materia di formazione professionale per i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali. In particolare, al lavoratore spetta un trattamento economico, erogato dai datori di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. L'inserimento del lavoratore nelle attività formative può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.

§       specifici interventi a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151 della legge finanziaria per il 2010 (L 191/2010). Tali interventi concernono:

-        i requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali[38], di cui all'articolo 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (articolo 2, comma 131, della finanziaria 2010).

In particolare, il comma 131, introducendo il comma 2-bis all’articolo 19 del D.L. 185/2008, specifica che, in via sperimentale per il 2010, per l'indennità richiamata ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Lo stesso comma ha individuato altresì i criteri ai fini della quantificazione dei periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo di calcolare l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera;

-        la contribuzione figurativa integrativa (fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010) a favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali) che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansione di provenienza (articolo 2, comma 132 della finanziaria 2010)

-        l’estensione, in via sperimentale per l'anno 2010 (e comunque non oltre il 31 dicembre 2010), della riduzione contributiva di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223[39], a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari della indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età. (commi 134 e 135 dell’articolo 2 della finanziaria 2010). Le norme prevedono altresì il prolungamento della durata della stessa riduzione contributiva per chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, a condizione che gli stessi abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il beneficio previdenziale è concesso a domanda nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010;

-        l’erogazione da parte dell’INPS, in via sperimentale per il 2010 ed entro il limite di 12 milioni di euro, di uno specifico incentivo a favore dei datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, i quali assumano a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini. L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato ed escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate (comma 151 dell’articolo 2 della finanziaria 2010).

Esso viene erogato, a domanda e nei limiti delle risorse richiamate in precedenza, tramite conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il diritto al beneficio è escluso nelle ipotesi in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da imprese dello stesso o di diverso settore di attività con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero che abbiano con quest'ultima un rapporto di collegamento o controllo ai sensi delle disposizioni codicistiche. Le modalità di attuazione della richiamata procedura sono demandate ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

 

Il comma 36 apporta una modifica formale al comma 37 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la concessione, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociale, in deroga alla normativa vigente, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, per una durata massima di ventiquattro mesi, e di mobilità a favore del personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società derivate da queste ultime.

Il comma precisa che la materia è di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in seguito alle disposizioni di cui alla L. 12 novembre 2009, n. 172, che ha spacchettato il precedente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e istituito il Ministero della salute.

 


 

Articolo 1, comma 35
(Apprendistato)

 

35. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

 

 

 

Il comma 35 interviene in materia di apprendistato, prorogando per il 2011 il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di cui all’articolo 118, comma 16, della legge finanziaria per il 2011 (L. 388/2000).

 

Si ricorda che l’articolo 2, commi 154-155, della legge finanziaria per il 2010 (L. 191/2010) erano già intervenuti in materia. In particolare, il comma 154, modificando il richiamato articolo 118, comma 16, ha previsto che Il Ministero del Lavoro, con proprio decreto, destini una quota fino 100 milioni di euro per l’anno 2010 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato

 

L’articolo 118, comma 16, della legge n. 388/2000, ha previsto, a partire dal 2001, la destinazione da parte del Ministro del lavoro con proprio decreto, di uno stanziamento a valere sulla quota del Fondo per l'occupazione relativa al finanziamento dell'obbligo formativo fino a 18 anni, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte con riferimento a soggetti che abbiano superato il diciottesimo anno di età. Nella norma il 20 per cento delle risorse vengono destinate prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del D.Lgs. 276/2003,per le attività di formazione nell'esercizio dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, 196[40].Si ricorda che gli stanziamenti, nel corso degli anni, sono stati determinati nella misura di 200 miliardi di lire per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Nella relazione illustrativa si fa presente che le risorse per la copertura degli interventi indicati nella norma in esame sono individuate nell'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144/1999[41], che fa riferimento al Fondo per l'occupazione. di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 148/1993[42], il quale dispone a tale scopo fino a 590 miliardi di lire a decorrere dal 2002.

 


 

Articolo 1, comma 37
(Decorrenze dei trattamenti pensionistici)

 


37. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo».


 

 

Il comma 37 modifica l’articolo 12, comma 5 del D.L. 78/2010,che ha previsto alcune deroghe al un nuovo regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. “finestre”).

 

L’articolo 12 del D.L. 78/2010 ha modificato la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cd. finestre).

In particolare, i commi 1 e 2 dispongono, per i soggetti i quali, a decorrere dal 2011, maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità, cheil termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti, e a 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS.

Deroghe all’applicazione della nuova disciplina sono previste ai commi 4 e 5.

In particolare, il comma 5 (su cui interviene la disposizione in esame) prevede l’applicazione della normativa previgente, a condizione che i lavoratori maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, a favore:

§       dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della legge n. 223/1991) (lettera a));

§       dei lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (lettera b));

§       dei lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996 (lettera c)).

 

In primo luogo viene modificata la lettera a), in maniera da ricomprendere, tra i beneficiari della disposizione sopra indicata (vale a dire i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità), oltre quelli indicati al comma 2, anche quelli di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge 223/1991.

All’articolo 7 della legge 223/1991 al comma 1 vengono indicati i lavoratori collocati in mobilità in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1 (che fa riferimento all’indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale), mentre al comma 2 si fa riferimento all’indennità di mobilità corrisposta nelle aree indicate al D.P.R. 6 marzo 1978, recante Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno[43].

In particolare, per i titolari dell’indennità di mobilità indicati al comma 1 il periodo massimo del trattamento è di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori con più di quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Nel comma 2 l’indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

 

In secondo luogo, viene aggiunto un periodo in base al quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico. Tale prolungamento avviene per un periodo non superiore a quello che intercorre tra la data computata sulla base delle norme sui trattamenti pensionistici vigenti prima del decreto n. 78/2010 e quella computata sulla base dell’articolo 12 del D.L. n. 78.

L’intervento avviene nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008 e in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto al primo periodo dell’articolo 12, comma 5 (ossia oltre il tetto dei 10.000 beneficiari ivi previsto).

 

 


 

Articolo 1, comma 38
(Finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali)

 

38. Per l'anno 2011 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 200 milioni di euro.

 

 

Il comma 38 incrementa di 200 milioni di euro, per l’anno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

 

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del disegno di legge di bilancio per il 2011-2013 (A.C. 3779), il capitolo 3671 su cui sono iscritte le risorse del Fondo da ripartire per le politiche sociali, presenta una dotazione per il 2011 pari a 75,3 milioni di euro, come determinate dalla Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2011 (A.C. 3778).

 

Nel Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dalla legge n. 449/1997 (legge finanziaria per il 1998), sono contenute le risorse che lo Stato stanzia annualmente con la legge finanziaria per le politiche di assistenza sociale. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata (Stato, regioni, città e autonomie locali), avviene il riparto annuale degli stanziamenti per le politiche sociali a favore di INPS, regioni, province autonome, comuni e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda che la legge finanziaria 2010 (L. 191/2009) ha previsto, all’art. 2, c. 103 e 104, che a decorrere dall’anno 2010, le risorse per i diritti soggettivi, contemplate da specifiche disposizioni legislative, non siano più finanziate a valere sul Fondo nazionale delle politiche sociali, bensì iscritte in appositi capitoli di spesa obbligatoria dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[44].

Conseguentemente, per il 2010, la legge di bilancio 2010-2012 (legge n. 192/2009) ha destinato ai diritti soggettivi un importo di 854 milioni di euro e al Fondo da ripartire tra le regioni, le province autonome e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, iscritto sul cap. 3671/Lavoro, un importo pari a 435,2 milioni di euro[45].


 

Articolo 1, comma 39
(Aliquote contributive)

 

39. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti dal presente comma concorrono i risparmi di cui all'articolo 12, comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

 

Il comma 39 abroga l’articolo 1, comma 10, della L. 24 dicembre 2007, n. 247.

 

Tale norma ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentualidelle aliquote contributive di finanziamento relative:

§       all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con riferimento agli iscritti lavoratori dipendenti e per la quota a carico dei medesimi lavoratori;

§      alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell’INPS;

§      alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

Inoltre, si prevede che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche siano incrementate in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento (cioè la quota della retribuzione lorda che viene versata sotto forma di contributo obbligatorio).

 

In materia di aliquote, merita ricordare che l’articolo 1, comma 769, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’innalzamento di 0,3 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, per la quota a carico del lavoratore . La norma precisa comunque che l’aliquota contributiva totale, data dalla somma della quota a carico del lavoratore (anche considerando l’aumento di 0,3 punti) e di quella a carico del datore di lavoro, non possa essere superiore al 33%. A seguito dell’incremento dello 0,3% disposto dal citato comma 769, l’aliquota pensionistica complessiva per il FPLD sarà pari al 33%, di cui il 9,19% a carico del lavoratore .

Inoltre, l’articolo 1, comma 768, della legge finanziaria per il 2007 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’innalzamento delle aliquote contributive pensionistiche per il finanziamento delle gestioni speciali presso l’INPS dei lavoratori artigiani e commercianti. Tali aliquote sono stabilite in misura pari al 19,50% a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 20% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Infine, l’articolo 1, comma 79, della richiamata L. 247/2007 ha disposto, dal 1° gennaio 2010, l’incremento dell’aliquota contributiva pensionistica corrisposta alla gestione separata INPS nella misura del 26% dagli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, nonché l’incremento al 17%, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell’aliquota contributiva pensionistica corrisposta alla stessa gestione dai rimanenti iscritti rispetto a quelli di cui sopra (cioè dai soggetti già titolari di pensione o dai soggetti già assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie).

 

Alla compensazione delle minori entrate conseguenti all’intervento normativo concorrono i risparmi di cui all'articolo 12, comma 12-terdecies, primo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Tale norma ha disposto, per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013, una riduzione degli specifici stanziamenti iscritti nelle U.P.B. dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a favore dei finanziamenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, complessivamente e proporzionalmente nella misura di 30 milioni di euro annui. La norma ha inoltre disposto la destinazione di tali risparmi alla compensazione dei mancati o ridotti aumenti delle aliquote contributive previste dall’articolo 1, comma 10 della L. 247/2007, abrogato dal comma in esame.

 


 

Articolo 1, comma 40
(Rifinanziamento per l’anno 2011 del
Fondo esigenze indifferibili ed urgenti)

 


40. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incremen­tata di 800 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elen­co 1 allegato alla presente legge. Le risorse, pari a 350 milioni di euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consi­glio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequili­brio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, è destinata una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari compe­tenti per i profili di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto merci.


 

Il comma 40 dispone l’incremento di 800 milioni di euro per l'anno 2011 della dotazione del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti, istituito ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009[46].

Una quota delle predette risorse – pari a 750 milioni di euro – è destinata ad essere ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità e negli importi indicati nell’elenco 1 allegato al provvedimento in esame.

Per quanto concerne le risorse dell’ultima voce dell’elenco 1, titolata “interventi di carattere sociale”, nella quale sono raggruppate diverse ed eterogenee autorizzazioni di spesa (cfr. infra,Tabella) – cui sono assegnati complessivamente a 350 milioni di euro – la ripartizione del relativo importo avviene con unico D.P.C.M., da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, le quali debbono renderlo entro 30 giorni dalla data di trasmissione della richiesta.

Si ricorda che tale Fondo è stato rifinanziato e ripartito per il triennio 2010-2012, ai sensi dell’articolo 2, comma 250 della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009). Al riparto si è provveduto con D.P.C.M. 18 marzo 2010.

In particolare, il citato comma 250 ha disposto la destinazione delle disponibilità del Fondo - negli importi di 2.214 milioni di euro nel 2010, di 213 milioni nel 2011 e di 160 milioni nel 2012 – al finanziamento delle seguenti finalità:

-        130 milioni nel 2010, per il rifinanziamento di norme volte all’adempimento degli impegni dello Stato derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali;

-        400 milioni nel 2010, per il rifinanziamento di alcune autorizzazioni di spesa riferite alla devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF;

-        103 milioni nel 2010 per la gratuità parziale dei libri di testo scolastici;

-        100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi in agricoltura destinati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà;

-        400 milioni, per l’incremento nel 2010 della dotazione finanziaria del Fondo per il finanziamento delle università;

-        130 milioni nel 2010 per il sostegno alle scuole non statali;

-        400 milioni nel 2010 per il sostegno del settore dell’autotrasporto;

-        370 milioni per il finanziamento della stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili:LSU Scuola (art. 78, co. 31 legge n. 388/2000), LSU Napoli e Palermo (D.L. n. 67/1997);

-        181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012, per interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, di garanzia dell’equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma dell’Abruzzo, ad adempimenti comunitari per enti locali, alla funzionalità del sistema giustizia, destinati alle singole autorizzazioni legislative di spesa ivi previste.

 

Rispetto alle finalità oggetto di finanziamento da parte del Fondo ai sensi del citato articolo 2, comma 250 della legge n. 191/2009, l’elenco 1 allegato al provvedimento in esame ne include solo alcune, ed in particolare :

§      il sostegno alle scuole non statali;

§      la proroga della liquidazione del cinque per mille dell’IRPEF;

§      una serie di interventi – partecipazione a banche e fondi internazionali, gratuità parziale dei libri di testo scolastici, stabilizzazione di lavoratori occupati in attività socialmente utili - i quali, mentre nel precedente elenco 1 avevano una specifica indicazione di stanziamento, sono ora invece indistintamente raggruppati sotto l’ultima voce, “interventi di carattere sociale”, e dunque soggetti, relativamente agli importi da assegnare a ciascuno di essi, a D.P.C.M. di ripartizione adottato secondo le modalità sopra indicate [47].

Lo stesso elenco 1 reca le seguenti nuove voci:

§      Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all’articolo 4, commi da 181 a 186 della legge n. 350/2003. Tale norma prevede, in particolare, il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri;

§      Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute, disciplinate dalla legge 29 luglio 1991, n. 243.

Si riporta, in dettaglio l’elenco 1, allegato al provvedimento in esame, in cui sono esposti gli interventi rifinanziati ai sensi del comma 40 ed i relativi importi:

(dati in milioni di euro)

Finalità di cui all’elenco 1

2011

INTERVENTI di cui alle prime tre voci dell’elenco 1

 

1. Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all’articolo 2, comma 47, legge n. 203/2008.

245

2. Proroga della liquidazione della quota del 5 per mille IRPEF, ai sensi dell’articolo art. 63-bis, co. 1-4, D.L. n. 112/2008 (5x1000 dell’anno finanziario 2009).

100

3. Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, di cui all’articolo 4, commi da 181 a 186 della legge n. 350/2003

30

4.Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243

25

interventi di cui all’ultima voce dell’elenco 1

 

Interventi di carattere sociale:

-       Partecipazione italiana a banche e fondi internazionali, di cui all’art. 25 D.L. n. 78/2009

-       Gratuità parziale dei libri di testo scolastici, di cui all’articolo 27, comma 1, legge n. 448/1998

-       Stipula di convenzione con i comuni finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili: LSU Scuola (art. 78, comma 31 legge n. 388/2000), LSU Napoli e Palermo (D.L. n. 67/1997), LSU Regioni e province autonome Trento e Bolzano (art. 2, co. 552, L. n. 244/2007)

350

Totale

750

 

La restante quota dello stanziamento per il 2011 disposto a favore del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti dal comma 40 in esame – pari a 50 milioni di euro – è destinata ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali.

Alla ripartizione di tale quota e all’individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

Infine, il comma 40 dispone che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sono stabiliti i criteri per l’effettuazione di interventi in favore dell’autotrasporto merci.

Con riferimento a quest’ultima formulazione, non appare ben chiara la portata della previsione, posto che il comma 40 in esame dispone uno stanziamento di risorse a favore del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti, finalizzandole agli interventi elencati nel comma stesso e nell’allegato 1. All’interno di essi non appaiono quelli in favore dell’autotrasporto merci.

Non è dunque chiaro con quali e quante risorse questi ultimi interventi sarebbero finanziati.

 


 

Articolo 1, comma 41
(Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina)

 

41. Al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, le parole: «e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse.

 

 

La norma in commento rende permanenti le agevolazioni stabilite con l’art. 2, co. 4-bis del D.L. 194/2009 di “proroga termini” in favore della piccola proprietà contadina, la cui applicazione è stata prevista fino al 31 dicembre 2010, termine che viene soppresso.

Le agevolazioni stabilite dal menzionato art. 2, co. 4-bis, tutte destinate agli atti di ricomposizione fondiaria della piccola proprietà contadina, incidono sull’imposta di registro, ipotecaria e catastale e sulla determinazione degli oneri notarili. Nel dettaglio, le operazioni agevolate sono:

-        gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e delle relative pertinenze qualificati come “agricoli” in base a strumenti urbanistici vigenti, ove siano posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale;

-        le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.

Le agevolazioni concesse consistono nei seguenti benefici:

-        applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa,

-        applicazione dell’imposta catastale nella misura dell'1 per cento;

-        riduzione del 50% degli onorari notarili dovuti per le operazioni suindicate.

 

 


 

Articolo 1, comma 42
(Credito d’imposta per la crescita dimensionale
delle aggregazioni professionali)

 

42. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2009».

 

 

Il comma 42, inserito durante l’esame del provvedimento in sede referente, modificando l’articolo 1, comma 71 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) limita l’applicazione del credito d’imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, in luogo dell’originario termine finale del 31 dicembre 2010.

 

I commi da 70 a 76 dell’articolo 1della legge finanziaria 2008 hanno disciplinato il credito d’imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali. Esso (comma 70) è riconosciuto agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro, ma non più di dieci professionisti, per un importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di specifiche tipologie beni (cfr. infra), nonché per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati i quali, per le loro caratteristiche, sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Il credito spetta per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l’operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

Per quanto riguarda i requisiti di spettanza del credito d’imposta (comma 72), esso è attribuito a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura risultante dall’aggregazione. L’agevolazione non trova applicazione per quelle strutture che, in forma associata, si limitano ad eseguire attività meramente strumentali all’esercizio dell’attività professionale.

Ai sensi del comma 73, il credito d’imposta è commisurato all’ammontare complessivo dei costi sostenuti per l’acquisizione di:

a)  beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio, impianti ed attrezzature varie;

b)  programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

Il credito d’imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel quale sono stati sostenuti i costi agevolati, è utilizzabile in compensazione.

 


 

Articolo 1, commi 43-46
(Rifinanziamento del Fondo ISPE nel 2010
e agevolazioni contributive in agricoltura)

 


43. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quinquies le parole: «al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,»;

b) al comma 2-undecies, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni» e le parole: «nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 48 milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

44. All'onere derivante dal comma 46, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 42 che sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010- 2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

45. Le disposizioni di cui ai commi da 42 a 46 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

46. A decorrere dal 1o agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.


 

 

Il comma 43, attraverso talune novelle all’articolo 2, comma 2-quinquies e comma 2-undecies, del decreto legge n. 40/2010, dispone il rifinanziamento per l’anno 2010 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica[48], destinando ad esso :

a)      le maggiori entrate derivanti, per l'anno 2010,dalle misure in materia di raccolta del gioco a distanza con vincite in denaro ed esercizio delle scommesse (contenute nei commi da 2-bis a 2-quater del predetto articolo 2), le quali non vengono dunque più destinate al Fondo per le missioni internazionali di pace, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006;

b)      le maggiori entrate – pari a 31 milioni di euro - che si prevede derivino per il 2010 dalle misure (contenute nel medesimo articolo 2, commi da 2-septies a 2-decies) in materia di definizione agevolata delle controversiependenti da parte delle società ex concessionarie del servizio della riscossione; entrate che dunque complessivamentepassano da una previsione iniziale complessiva di 50 milioni ad una di 81 milioni di euro nel 2010.

Al Fondo interventi strutturali – oltre ai 31 milioni di euro suddetti – sono inoltre destinati ulteriori 17 milioni di euro nel 2010 derivanti dalle originarie previsioni di entrate, che avrebbero dovuto essere finalizzati al Fondo per le missioni internazionali di pace, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006.

 

Il comma 44 quantifica l’onere derivante dal comma 46, relativo alla rideterminazione delle agevolazioni contributive del settore agricolo, in 86 milioni di euro per l'anno 2010, disponendo che ad esso si provveda:

§       quanto a 72,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come integrato dal presente provvedimento;

§       quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse derivanti dal comma 42, relativoalla soppressione della disposizione sul credito d’imposta per aggregazione tra professionisti, di cui all’articolo 1, comma 71 della legge n. 244/2007;

§       quanto a 2,8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

Il comma 45 fa decorrere l’entrata in vigore dei commi da 49 a 53 dalla data di pubblicazione della presente legge di stabilità nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il comma 46 conferma, a regime dal 1° agosto 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui all’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della L. 67/1988, per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, così come in precedenza rimodulate per il periodo 2006-2008 dall’articolo 01, comma 2, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81[49], e successivamente prorogate al 31 dicembre 2009 dall’articolo 1-ter del D.L. 3 novembre 2008, n. 171[50], convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 235, e da ultimo prorogate per il periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010, dall’articolo 2, comma 49 della legge finanziaria per il 2010 (L. 191/2009).

Si tratta, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 9 della L. 67/1988, della disciplina concernente le agevolazioni contributive per le imprese agricoledi zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate. Più specificamente, tale articolo, così come modificato dall’articolo 11, comma 27, della L. 24 dicembre 1993, n. 537[51], ha stabilito una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, operanti:

-        nei territori montani particolarmente svantaggiati di cui all'articolo 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601[52], e cioè i territori dei comuni situati ad una altitudine di almeno 700 metri, i territori compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale e quelli facenti parte di comprensori di bonifica montana. Per tali territori i richiamati contributi sono fissati nella misura del 20% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25% a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1996;

-        nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984[53], per le quali i richiamati contributi sono fissati nella misura del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40% a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60% a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Tali agevolazioni non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento (comma 5-bis), e si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro (comma 5-ter).

 

Successivamente, l’articolo 01 del D.L. 2/2006, introducendo disposizioni varie relative alla previdenza agricola, al comma 2 ha disposto, dal 1° gennaio 2006 e per il triennio 2006-2008, l’aumento delle richiamate agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate.

In sostanza, il comma 2 ha reso più vantaggiose le agevolazioni sopra descritte per il triennio 2006-2008, stabilendo che:

-        nei territori montani particolarmente svantaggiati, lo sgravio contributivo, rispetto a quanto normalmente dovuto sul territorio nazionale, spetta nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro (pertanto la quota da versare sarà del 25%, quindi più bassa rispetto alla quota del 30% attualmente dovuta);

-        nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, recante “Disposizioni generali sui Fondi strutturali”, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, lo sgravio contributivo compete nella misura del 68% (pertanto la quota da versare sarà del 32%, notevolmente più bassa rispetto al 60% attualmente previsto).

 

Da ultimo, l’articolo 1-ter del D.L. 171/2008 ha disposto l’applicazione, fino al 31 dicembre 2009, delle agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della L. 67/1988 (legge finanziaria 1988), nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure - più favorevoli - stabilite dall’articolo 01, comma 2, del D.L. 2/2006.

 


 

Articolo 1, comma 47
(Proroga detassazione premi di produttività)

 


47. In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». Per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2010. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è concesso per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2010.


 

 

Il comma 47 proroga al 2011 il regime di detassazione dei contratti di produttività, di cui all’articolo 5 del D.L. 185/2008.

 

L’articolo 5 del DL 185 del 2008 proroga al 2009 e al 2010 il regime di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti del settore privato limitatamente alle remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa introdotto, in via temporanea, dall’articolo 2 del D.L. 93/2008[54]. Si tratta, in sostanza, della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale.

L’articolo 4, comma 3, del DL 185 del 2008 estende l’applicazione del regime sostitutivo agevolato, entro limiti di spesa fissati, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto.

 

La proroga al 2011 del regime agevolato in commento è disciplinata in attuazione dell’articolo 53 del D.L. n. 78/2010. Tale articolo ha previsto la proroga al 2011 dei benefici fiscali (comma 1) nonché l’introduzione di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti di specifiche risorse (comma 2). Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 53 il governo, sentite le parti sociali, provvede alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.

 

In merito al profilo fiscale, ai sensi dei primi tre periodi del comma in esame il lavoratore dipendente del settore privato che realizza nel 2011 redditi in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario può optare per l’applicazione, su tali redditi, di un’imposta sostitutiva (10%), in luogo dell’IRPEF e delle relative addizionali.

Sono ammessi al beneficio i soggetti che realizzano nel 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro (fino al 2009 era fissato in 35.000) e comunque su un ammontare imponibile non superiore a 6.000 euro.

Inoltre, il penultimo periodo del comma in esame stabilisce che la proroga al 2011 si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico secondo le modalità indicate nell’articolo 4, comma 3, del DL 185/2008.

 

In merito al profilo contributivo, il quarto periodo del comma in esame rinvia all’articolo 53 del D.L. 78/2010, il quale, come già ricordato, nel prorogare tale agevolazione per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011 ha altresì previsto uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, ovvero nel limite di spesa di 650 milioni di euro annui.

 

Il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello è stato istituito dall’articolo 1, comma 67, della L. 247/2007, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con una dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. Si è previsto, in via sperimentale, sempre con riferimento al triennio 2008-2010, nel limite delle risorse del medesimo Fondo, la concessione di uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della L. 153/1969[55], costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, caratterizzate da incertezza della corresponsione o dell'ammontare, oppure correlazione, stabilita dal contratto medesimo, tra la struttura della quota di retribuzione e la misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Il successivo comma 68 ha disposto che le modalità di attuazione dell’istituzione del Fondo sono stabilite con apposito decreto interministeriale, anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa[56].

Lo stesso comma 68 ha, inoltre, istituito un Osservatorio, presso il Ministero del lavoro, con la partecipazione delle parti sociali, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell’attuazione del comma 67 con gli obiettivi definiti nel “Protocollo sul welfare”, nonché delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L’eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 è subordinata alla predetta verifica ed effettuata, comunque, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tal fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l’occupazione, pari a 650 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

 

Sul piano applicativo, la norma stabilisce che, qualora il sostituto d’imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo nel 2011 sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per il 2010 (CUD), il lavoratore dovrà presentare apposita attestazione al fine di dichiarare il possesso del requisito reddituale (reddito del 2010 inferiore a 40.000 euro).

 

Ai fini della copertura finanziaria, l’ultimo periodo del comma in esame modifica il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. 185/2008 al fine di estendere al 2011 l’utilizzo dello stanziamento di 60 milioni ivi previsto per gli anni 2009 e 2010.

 


 

Articolo 1, comma 48
(Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)

 


48. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinaria­mente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011.


 

 

Il comma 48 incrementa di 347,5 milioni per il 2011, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato ai sensi dell’articolo 11, comma 12, del DL 78/2010 (che prevede una rideterminazione in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, cfr. ultra). .

L’incremento è diretto a coprire quota parte (cinque dodicesimi) delle maggiori risorse (834 milioni) che, relativamente al prossimo esercizio, lo Stato si è impegnato ad assicurare alle regioni in occasione dell’Intesa del 3 dicembre 2009 (c.d. “Nuovo Patto della salute”).

Rispetto al livello di finanziamento stabilito dalla legislazione vigente in misura pari a 104.564 milioni per il 2010 e a 106.884 milioni per il 2011[57], l’Intesa ha previsto risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni per il 2010 e a 1.719 milioni per il 2011. Per il 2012, lo Stato si è impegnato ad assicurare risorse tali da garantire un incremento del 2,8 per cento rispetto al livello dell’anno precedente.

La legge finanziaria per il 2010, secondo quanto previsto dall’Intesa, ha autorizzato nuove risorse per 584 milioni nel 2010 e 419 milioni nel 2011[58], e confermato in 466 milioni annui le economie sulla spesa del personale del comparto sanitario[59]. La legge ha rinviato, infine, a successivi provvedimenti legislativi l’individuazione delle ulteriori risorse previste dall’Intesa. Con riferimento, in particolare, al 2011, residuava da finanziare uno stanziamento pari a 834 milioni, importo questo corrispondente alla copertura finanziaria dell’abolizione dei ticket sulle prestazioni specialistiche che, nel 2009 e 2010, è stato assicurata con risorse a carico dello Stato.

Successivamente, il DL 78/2010, intervenendo in materia di spesa farmaceutica, ha previsto misure di contenimento della spesa a carico delle regioni, valutate in complessivi 600 milioni annui a regime[60]. Esse si aggiungono a quelle concernenti il personale dipendente e convenzionato del settore sanitario, stimate in 418 milioni nel 2011 e in 1.132 a decorrere dal 2012[61]. Conseguentemente è stato ridotto di pari importo il finanziamento del SSN cui concorre lo Stato rispetto ai livelli come risultanti in base alla legge finanziaria[62].


 

Articolo 1, commi 49-51
(Misure per le regioni in disavanzo sanitario)

 


49. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.

50. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, della legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al termine del 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.

51. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza».


 

 

Il comma 49 consente, per i risultati dell’esercizio 2010, alle regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari[63], di provvedere alla copertura del disavanzo sanitario con risorse di bilancio regionale, purché le misure di copertura siano adottate entro il 31 dicembre 2010.

Il comma 50 pone il divieto di intraprendere o proseguire fino al 31 dicembre 2011 azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate alla data dell’entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

La disposizione proroga di un anno quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, del D.L. 78/2010.

Il comma in esame dispone altresì che i pignoramenti e le prenotazioni a debito[64] sui pagamenti che le regioni sottoposte a piani di rientro e commissariate trasferiscono alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, se effettuati prima dell’entrata in vigore del D.L. 78/2010 (ovvero prima del 31 maggio), non producono effetti da tale data e fino al 31 dicembre 2011. Gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri possono disporre, per finalità istituzionali, delle somme che gli sono state trasferite durante il periodo sopra indicato.

 

Si ricorda che il disposto del comma in esame è stato previsto dall’articolo 2, comma 89 della legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010). Successivamente, in virtù della novella di cui all’articolo 1, comma 23-vicies del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, esso è stato riferito ai soli primi due mesi dell’anno 2010. In seguito l’articolo 11, comma 2, del D.L. 78/2010 ha prorogato al 31 dicembre 2010 solo una parte del disposto della finanziaria 2010, ovvero il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate. Pertanto, il blocco dei pignoramenti già eseguiti, per crediti verso le Asl delle regioni oggetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari e commissariate, è stato in vigore per i primi due mesi del 2010.

 

Il comma 51 consente una deroga del 10% del blocco automatico del turn-over del personale sanitario, a condizione che, entro il 31 ottobre 2010, avvenga la verifica positiva dell’attuazione parziale delle misure contenute nel piano di rientro dal deficit sanitario, presentato dalla regione interessata.

 

In particolare, il comma in esame inserisce la modifica in commento all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125[65], che consente, alle regioni con i piani di rientro dai disavanzi sanitari, verificati positivamente, entro il 31 ottobre 2010, dai Tavoli tecnici previsti, la disapplicazione dei seguenti provvedimenti per l’anno 2010:

-        incrementi automatici nella misura di 0,15% e 0,30%, rispettivamente per l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l’addizionale regionale all’IRPEF[66];

-        blocco automatico del turn over del personale e divieto di effettuare spese non obbligatorie[67].

 


 

Articolo 1, comma 52
(Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale)

 

52. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è ridotta di 242 milioni di euro per l'anno 2011.

 

 

Il comma 52 riduce di 242 milioni di euro per il 2011 la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri.

La dotazione del Fondo viene, di fatto, azzerata.

 

Il Fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo 7-quinquies, commi 10 e 11, del D.L. n. 5/2009, attraverso una novella all’articolo 18, comma 1, lettera b), del D.L. n. 185/2008.

Il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale risulta presente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 2836) con una dotazione di 242 milioni per il 2011. Si tratta delle risorse derivanti dalla minore spesa per pensioni (conseguente all'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici) disposta dall’articolo 22-ter del D.L. n. 78/2009 (legge n. 102/2009). La norma prevede che tali risorse aggiuntive siano destinate ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari, con particolare attenzione alla non autosufficienza.

Si ricorda peraltro che al Fondo strategico affluiscono anche parte delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge n. 185/2008[68]. Tuttavia, tali risorse vengono trasferite direttamente dal FAS ai pertinenti capitoli di spesa delle Amministrazioni destinatarie degli interventi, senza transitare per il capitolo di bilancio relativo al Fondo strategico.

 


 

Articolo 1, comma 53
(Proroga detrazione fiscale per carichi di famiglia per non residenti)

 

53. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;

  b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».

 

 

Il comma 53 proroga all’anno 2011 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti introdotta dall’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l’anno 2007 e successivamente prorogata ogni anno[69].

 

La legge finanziaria per il 2007[70] ha introdotto il diritto alle detrazioni per carichi di famigliaai soggetti non residenti a condizione che essi dimostrino:

-        che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;

-        di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono disciplinate dall’articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR e sono riconosciute in presenza del coniuge, di figli, indipendentemente dalla loro età, e degli altri soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile[71], che risultino a carico del contribuente, in quanto titolari di redditi propri non superiori a 2.840,51 euro.

La norma è introdotta in deroga all’articolo 24, comma 3 del TUIR, ai sensi del quale i soggetti non residenti[72] non hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia.

 

La lettera b) del comma in esame stabilisce che la detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l’anno 2012.


 

Articolo 1, commi 54 e 55
(Contributi all’editoria- stampa italiana all’estero)

 


54. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) alla lettera a), le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,»;

       b) alla lettera d), le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché» sono soppres­se.

55. Le disposizioni di cui al comma 54 si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2011, procedendo, ove necessario, alla rideterminazione di contributi, riducendoli proporzional­mente in relazione al predetto limite di spesa.


 

 

Il comma 54 estende alla stampa italiana all’estero la disciplina introdotta dall’art. 10-sexies del D.L. 194/2009 (L. 25/2010) che, per i contributi relativi all’anno 2009, ha escluso una serie di testate dall’applicazione dell’art. 2, comma 62, della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009). Quest’ultima stabilisce che i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri[73] procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto (c.d. “tetto” ai contributi).

 

Molto sinteticamente si ricorda che l’art. 10-sexiescitato, introdotto durante l’esame parlamentare del D.L. 194/2009, ha disposto che per i contributi relativi al 2009 ad una serie di testate editoriali e di radiodiffusione non si applica il c.d. “tetto ai contributi” ed esse ricevono un contributo pari al 100% dell’importo calcolato secondo i parametri della legislazione vigente, ma non superiore a quello spettante per il 2008. Si tratta, tra l’altro, di (comma 1, lett. a) e b)):

-          quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti o da società senza fini di lucro;

-          testate di partito;

-          testate ed emittenti radiotelevisive delle minoranze linguistiche;

-          periodici speciali per non vedenti;

-          imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

Nel contempo, l’articolo citato ha previsto, tra l’altro, la riduzione del 50% dei contributi per il 2009 a testate pubblicate all'estero e a testate di associazioni di consumatori (comma 1, lett. d)), nonché, a partire dal 2009, il ridimensionamento di parte dei contributi indiretti all’editoria (comma 1, lett. e)).

 

Novellando il comma 1, lett. a), del richiamato art. 10-sexies del D.L. 194/2009, il comma 54 include tra i soggetti cui, con riferimento ai contributi per il 2009, non si applica il c.d. “tetto”, i giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero[74], nonché i giornali e le riviste italiani pubblicati all’estero e le pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero[75].

Conseguentemente, la stampa italiana all’estero viene esclusa dalla previsione per cui per i contributi relativi al 2009 si applica la riduzione del 50 per cento, recatadall’art. 10-sexies, comma 1, lett. d), del D.L. 194/2009.

 

Il comma 55 prevede che le disposizioni recate dal comma 54 si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l’esercizio 2011, procedendo, ove necessario, alla rideterminazione degli importi, con riduzione proporzionale.

 

La relazione tecnica specifica che con le disposizioni in esame si intende riconoscere alla stampa italiana all’estero un contributo pari al 100% di quello spettante a legislazione vigente, seppure nel limite di quello attribuito nel 2008. Chiarisce, inoltre, che i contributi di competenza dell’anno 2009 verranno effettivamente erogati nel 2011, nel limite di 5 milioni di euro, con conseguente, eventuale, rideterminazione ai fini del rispetto del limite stesso.

 

Alla luce della relazione tecnica, si valuti l’opportunità di una migliore formulazione del comma 55, in particolare chiarendo che è la spesa per il riconoscimento dei contributi ad essere autorizzata per il 2011.


 

Articolo 1, comma 56
(Destinazione di risorse alla ricerca aerospaziale ed elettronica)

 

56. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica, le risorse disponibili in bilancio dall'anno 2011 per contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono ridestinate fino a un massimo di 400 milioni di euro per gli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.

 

 

Il comma 56 prevede che le risorse di cui all’art. 3-bis del D.L. 135/2009[76] disponibili in bilancio dal 2011 siano ridestinate – fino ad un massimo di 400 milioni di euro – agli interventi, previsti dalla legge 808/1985,per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico. La finalità della norma è quella di assicurare la continuità degli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica.

Si dispone la nullità degli eventuali atti in contrasto con il comma in esame.

L’articolo 3-bis del D.L. 135/2009 ha istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze le cui risorse sono destinate in maniera paritaria alle seguenti finalità:

-        implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale volto all'ammodernamento e alla razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina;

-        l’implementazione degli interventi volti a sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia di controllo e vigilanza sull’attività di pesca.

 


 

Articolo 1, comma 57
(Sostegno all’editoria)

 

57. In considerazione della tempistica di adozione della disciplina attuativa dettata dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in attesa della definizione della disciplina di settore ivi prevista, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di sostegno all'editoria.

 

 

Il comma 57 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per il 2011 per interventi di sostegno all’editoria. L’incremento è disposto in considerazione dei tempi di adozione del regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dei contributi all’editoria previsto dall’art. 44 del D.L. 112 del 2008[77] e in attesa della definizione della disciplina di settore.

La disposizione sembra, quindi, ricollegabile all’art. 56 della legge n. 99 del 2009, che ha disposto che il regolamento previsto dall’art. 44 del D.L. 112 del 2008 entra in vigore a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso, quantificando il relativo onere in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

 

Si ricorda che nel disegno di legge di bilancio, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione Comunicazioni (15), il programma Sostegno all’editoria (15.4) ha stanziamenti in conto competenza pari a 226,1 milioni di euro. Nell’ambito di tali stanziamenti, 178,6 milioni di euro sono assegnati al Fondo occorrente per gli interventi dell’editoria (cap. 2183) e 15,5 milioni di euro sono assegnati al Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell’editoria (cap. 7442), entrambi esposti in tab. C. del disegno di legge di stabilità, per un totale di 194 milioni di euro[78].

 

E’ utile ricordare che il comma 40 destina 30 milioni di euro – quota parte dell’incremento del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti (si veda ante) – alla corresponsione alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione di un credito di imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. E’ richiamato, al riguardo, l’art. 4, commi da 181 a 186, della L. 350 del 2003 (L. finanziaria 2004), riferito alle spese sostenute nel 2004[79].

 

Le disposizioni richiamate affidano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di riconoscimento del credito di imposta[80] e stabiliscono che la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Prevedono, altresì, che sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa di una serie di prodotti editoriali, fra i quali:

a)       quotidiani e periodici che: contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50% dell'intero stampato, su base annua; non posti in vendita, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50% della loro diffusione; diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo; relativi a vendita per corrispondenza o di promozione delle vendite di beni o di servizi; delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; contenenti supporti integrativi;

b)       cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi[81];

c)       pubblicazioni aventi carattere postulatorio, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

d)       prodotti editoriali pornografici[82].


 

Articolo 1, commi 58 e 59
(Fondo pagamenti dei Comuni alle imprese)

 

58. Per velocizzare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011 per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.

59. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto, stabilendo modalità e criteri per il riparto del fondo di cui al comma 58 fra gli enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al medesimo fondo.

 

 

Il comma 58 prevede l’istituzione - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - di un Fondo per velocizzare i pagamenti da parte dei Comuni verso le imprese fornitrici.

Il Fondo, che viene dotato di 60 milioni di europer il 2011 è finalizzato al pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.

Il comma 59 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l’individuazione dei comuni aventi accesso al Fondo fra quelli virtuosi, con riferimento a quelli che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio e che evidenziano un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale. Il decreto stabilisce modalità e criteri del riparto.

 

La problematica dei pagamenti da parte delle amministrazioni locali verso le imprese fornitrici è stata affrontata in vario modo dal legislatore.

In particolare, con riferimento alla cessione da parte delle imprese dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni regionali e locali per somministrazioni, forniture e appalti, si ricorda che l’articolo 9 comma 3-bis,del D.L. 185/2009, come successivamente modificato dal D.L. n. 194/2009, prevede che, per gli anni 2009 e 2010, su istanza del creditore, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina sul Patto di stabilità e crescita, possono certificare, entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente[83].

Le modalità di attuazione della disciplina della certificazione dei crediti per il 2009 sono state dettate dal D.M. 19 maggio 2009.

La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione di questo. La cessione la cessione del credito deve avvenire nel rispetto delle forme previste dall’articolo 117, D.Lgs. n. 163/2003 [84].

 

L’istituto della certificazione dei crediti vantati nei confronti delle regioni e degli locali persegue la finalità di agevolare i creditori degli enti suddetti nella riscossione del credito.

Tale misura si inserisce nel contesto di un complesso di interventi legislativi finalizzati a dare concreta attuazione alla problematica dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, affrontata a livello comunitario con l’adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/35/CE, del 29 giugno 2000, recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

 

A seguito del citato decreto ministeriale, vari enti territoriali hanno proceduto a dare attuazione alla disciplina in questione, stipulando di “protocolli di intesa” con istituti bancari finalizzati a definire le concrete modalità attuative della cessione pro soluto dei crediti certificati vantati verso tali enti dalle imprese per lavori servizi e forniture, nonché adottando apposite deliberazioni in sede di Giunta.


 

Articolo 1, comma 60
(Sostegno all’emittenza televisiva locale
e all’emittenza radiofonica locale e nazionale)

 

60. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo.

 

 

Il comma 60 incrementa di 45 milioni di euro per l’anno 2011 gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, di cui all’articolo 10 del D.L. n. 323/1993.

L’articolo citato prevede la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte, non inferiore a tre quarti, delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone.

 

Le relative risorse sono reperite a valere sugli introiti della gara di cui al comma 9 dello stesso articolo 1.

 


 

Articolo 1, commi 61-62
(Nuova linea ferroviaria Torino - Lione)

 


61. Fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo francese per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo di quello ratificato ai sensi della legge 27 settembre 2002, n. 228, la società Rete ferroviaria italiana Spa è autorizzata a destinare l'importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel contratto di programma 2007-2011, e successivi aggiornamenti, per far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazionale.

62. Per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del cunicolo esplorativo de La Maddalena e fino alla definizione dell'accordo di cui al comma 61, è posta interamente a carico dello Stato italiano, nei limiti finanziari stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di approvazione del progetto definitivo del cunicolo, la spesa massima di 12 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


 

 

I commi in esame, introdotti con l’emendamento del Governo, provvedono risorse per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino – Lione. Entrambi i commi prevedono che le autorizzazioni di spesa sono valide fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Francese, integrativo di quello ratificato con la legge n. 228/2002.

 

Il comma 61 autorizza la società Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.p.A. a destinare l’importo massimo di 35,6 milioni di euro per far fronte alle spese di studi e progettazione a carico dello Stato italiano conseguenti al cambiamento di tracciato della nuova linea ferroviaria Torino – Lione sul territorio nazionale. Le risorse da utilizzare a tal fine sono quelle disponibili nel contratto di programma 2007-2011 stipulato il 31 ottobre 2007 tra Ministero delle infrastrutture e la società R.F.I. S.p.A.

 

Il comma 62 pone interamente a carico dello Stato italiano la spesa massima di 12 milioni di euro per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino – Lione. La spesa è posta a carico dello Stato nei limiti finanziari stabiliti dal CIPE in sede di approvazione definitiva del progetto.

Le spesa è effettuata a valere sulle risorse assegnate al Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, di cui all’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008, dall’articolo 18, comma 1, lettera b), del D.L. n. 185/2008.

Il cunicolo esplorativo della Maddalena è finalizzato alla conoscenza, studio e monitoraggio dell'ammasso roccioso attraversato dal tunnel di base della futura linea ferroviaria Torino – Lione, per permettere, tramite conoscenza diretta, una migliore progettazione dell'opera principale, consentendo di controllare i rischi e definire con maggiore esattezza tempi e costi.

 


 

Articolo 1, commi 63-81
(Misure in materia di giochi)

 


63. Al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta al gioco minorile e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 64 a 81.

64. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – (Sanzioni). – 1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggior imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'im­posta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.

3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio di attività è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.

4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica è comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo prece­dente, sia accertata un'ulteriore violazione è disposta la revoca della concessione.

5. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministra­zione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle viola­zioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12.

7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

       a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso è eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;

       b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.

8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolariz­zazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con matura­zione giorno per giorno».

65. Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusu­ra dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari:

       a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

       b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.

66. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministra­zione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunica­zione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione auto­noma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

67. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto importo forfetario o, se maggiore, quello effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministra­zione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza la rilevanza dell'importo forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del presente comma, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza».

68. All'articolo 15 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifica­zioni, al comma 8-duodecies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tali fini, l'autorizzazione prevista dal citato articolo 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, è rilasciata dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori centrali individuati con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Corpo della guardia di finanza coopera con gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle relative sanzioni per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni ammini­strative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici li comunicano all'ufficio dell'Amministra­zione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, previa autorizza­zione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell'attività di contestazione e accertamento amministrativo e fiscale».

69. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei mono­poli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. È comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell'esercizio fino a quindici giorni. La sanzione ammini­strativa è applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.

70. A partire dall'anno 2011 i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80 per cento sono tenuti a versare all'erario il 20 per cento della differenza lorda così maturata, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

71. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automati­camente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni».

72. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 38, comma 1, lettera b), secondo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: «d'imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504». Nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all'articolo 12, comma 1, lettera f), dopo le parole: «di imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504».

73. All'articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: «competente per territorio» sono aggiunte le seguenti: «; per le cause di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza ingiunzione».

74. Anche per aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti per il loro affidamento in concessione.

75. Al fine di garantire la massima funzionalità all'azione dell'Amministra­zione autonoma dei monopoli di Stato, in sede di attuazione dell'articolo 4-septies, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale ivi prevista, fermo il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale conferibili, è effettuata nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria complessiva.

76. Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito dell'organizzazione e gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché dei princìpi, anche dell'Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresì a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto in Italia della diffusione del gioco irregolare o illegale, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta al gioco minorile e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, fermo in ogni caso quanto già stabilito al riguardo dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autono­ma dei monopoli di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici.

77. L'aggiornamento di cui al comma 76 è orientato in particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a), nonché accettino di sottoscrivere convenzioni accessive alla concessione che rechino, almeno, clausole, condizioni e termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera b):

       a) requisiti:

                   1) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

                   2) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta non a distanza di giochi in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, all'importo di 2 milioni di euro;

                   3) possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro;

                   4) possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

                   5) previsione nello statuto delle società concessionarie di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professio­nalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

                   6) residenza delle infrastrut­ture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;

       b) obblighi:

                   1) mantenimento per l'intera durata della concessione dei requisiti di cui alla lettera a) e dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autono­ma dei monopoli di Stato, della loro persistenza;

                   2) comunicazione all'Ammini­strazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera a);

                   3) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo aumento, su motivata richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel caso in cui lo sviluppo delle attività e delle funzioni in concessione lo richieda;

                   4) mantenimento per l'intera durata della concessione del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

                   5) consegna all'Amministra­zione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla società concessionaria e a quella dalla stessa controllata, necessariamente accompa­gnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;

                   6) fermi i finanziamenti e le garanzie già prestati alla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più efficienti e funzionali all'esercizio di attività rientranti nell'oggetto sociale del concessionario ovvero nell'oggetto della concessione, divieto di prestazione di finanziamenti o garanzie a favore di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale di cui al numero 2); in ogni caso, tempestiva comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei finanziamenti e delle garanzie prestati nei casi predetti;

                   7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, specie quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio richiesti al concessionario;

                   8) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Ammini­strazione autonoma dei monopoli di Stato, a pena di decadenza dalla concessione, delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario, intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in essere dal concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società, escluse tuttavia quelle di vendita o di collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato borsistico regolamentato;

                   9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Ammini­strazione autonoma dei monopoli di Stato delle operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale determinato con decreto interdirigen­ziale del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo l'obbligo del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio;

                   10) mantenimento del controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del concessionario sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:

                   10.1) patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del concessionario;

       10.2) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

       10.3) se in Italia all'atto dell'aggiudicazione della concessione, assicurare il mantenimento nel territorio, anche a fini fiscali, della sede del concessionario, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative del concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

       10.4) composizione dell'organo amministrativo, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numero 5), e aventi altresì, ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in borsa;

                   11) trasmissione all'Ammini­strazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, del documento attestante l'avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell'Unione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata della convenzione;

                   12) comunicazione all'Ammini­strazione autonoma dei monopoli di Stato, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete di distribuzione fisica, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;

                   13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché per l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti dal concessionario;

                   14) promozione di compor­tamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

                   15) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi pubblici, svolgimento dell'eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;

                   16) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attività strumentali o collaterali a quella di gioco nonché valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla cui approvazione preventiva sono altresì sottoposti gli schemi di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dell'esercizio delle predette attività;

                   17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione della extraprofittabilità generata in virtù dell'esercizio delle attività di cui al numero 6) solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

                   18) individuazione del momento ovvero delle condizioni al cui avverarsi l'eventuale variazione degli oneri di esercizio e gestione delle attività oggetto di concessione rientra nel rischio d'impresa del conces­sionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

                   19) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione auto­noma dei monopoli di Stato delle informazioni, dei dati e delle contabilità relativi all'attività di gioco specificati con decreto direttoriale dell'Ammini­strazione autonoma dei monopoli di Stato;

                   20) trasmissione annuale, anche telematica, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie specificato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

                   21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Ammini­strazione;

                   22) consenso all'Amministra­zione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

                   23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla conces­sione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa; graduazione delle penali in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei princìpi di proporzionalità ed effettività della sanzione;

                   24) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto dei princìpi di partecipazione e del contraddittorio;

                   25) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del periodo di durata della concessione, di proseguire nell'ordinaria ammini­strazione delle attività di gestione ed esercizio delle attività di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e dell'esercizio al nuovo concessionario;

                   26) previsione della cessione non onerosa ovvero della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della scadenza del termine di durata della concessione esclusivamente previa sua richiesta in tal senso comunicata almeno sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza della concessione.

78. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti concessionari ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ai princìpi di cui al comma 77, lettera b), numeri 4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25) e 26).

79. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione autono­ma dei monopoli di Stato, anche avvalendosi mediante convenzioni non onerose di soggetti qualificati individuati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, in particolare:

       a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi oggetto della convenzione accessiva alla concessione, al fine altresì di esercitare la vigilanza sull'esatto adempimento da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva;

       b) può emanare direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del concessionario definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire al giocatore, sentiti i concessionari e i rappresentanti dei consumatori;

       c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e gli eventuali costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

       d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 1.500, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

       e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti dei concessionari sottoposti al proprio controllo, nonché delle imprese che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

80. Al fine di un più efficace contrasto al gioco illecito e all'evasione fiscale nel settore del gioco, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, realizza nell'anno 2011 un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento; in relazione a quest'ultimo, in particolare, il programma dei controlli ha l'obiettivo:

       a) di realizzare, sulla base della banca dati di cui all'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l'accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di identificare:

                   1) il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presenti in ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco, nonché di quelli collocati in magazzini ovvero sottoposti a manutenzione straordinaria;

                   2) la titolarità di ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;

                   3) la titolarità, il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, nonché la data di relativa installazione nell'esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco; a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e concordanti, vale la presunzione assoluta, ai soli fini della ricognizione, che gli apparecchi siano stati installati nella data immediatamente anteriore a quella nella quale l'identificazione è effettuata;

                   4) la riferibilità di ciascun apparecchio alla rete del corrispon­dente concessionario per la raccolta del gioco;

       b) conseguentemente, di identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

       c) di prevedere che ciascun concessionario fornisca all'Amministra­zione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della ricognizione;

       d) di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizza­zione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

       e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

       f) di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che, all'esito della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a un singolo concessionario; di prevedere, fermo restando quanto disposto dagli articoli 39 e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dall'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera d), anche per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte dei soggetti responsabili dell'installazione degli apparecchi medesimi;

       g) di pervenire all'adozione di un nuovo decreto direttoriale dell'Ammini­strazione autonoma dei monopoli di Stato di determinazione dei parametri numerico-quantitativi per l'installazione e l'attivazione in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:

                   1) tipologia di locali in relazione all'esclusività dell'attività di gioco esercitata;

                   2) estensione della superficie;

       h) di verificare che ciascun concessionario interessato disponga conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in eccedenza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera g), in funzione altresì delle date di installazione dei medesimi apparecchi di cui alla lettera a), numero 3);

       i) di irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, singolarmente in relazione alle accertate responsabilità, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera g) fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto;

       l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i), alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili nei confronti dei quali è irrogata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio.

81. Il comma 533 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:

«533. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2011, l'elenco:

       a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettiva­mente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto direttoriale 22 gennaio 2010 adottato dalla medesima Amministrazione;

       b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

       c) di ogni altro soggetto che, non ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.

533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari alla data di entrata in vigore del medesimo comma dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento.

533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrat­tuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica».


 

 

I commi da 63 a 81 recano disposizioni volte a rafforzare l’azione di contrasto al gioco gestito e praticato in modo illegale e a tutelare i consumatori, in particolar modo i minori di età, nonché per recuperare base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale, come, peraltro, specificamente dichiarato nel comma 63.

SANZIONI

Il comma 64 sostituisce l’articolo 5 del D.Lgs. n. 504 del 1998 relativo alle sanzioni relative all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, con un testo composto di 8 commi.

Il particolare il comma 1 del nuovo articolo 5, prevede, nel caso in cui il soggetto passivo sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse, la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggior imposta e se la base imponibile sottratta è superiore a 50.000 euro, anche la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

Il comma 2 punisce con la sanzione amministrativa pari al 30% degli importi non pagati nel termine prescritto il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 66 del 2002 (imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse), omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta.

Il testo vigente del richiamato articolo 5 prevede che nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% degli importi non pagati nel termine prescritto. Inoltre chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione d'inizio di attività è soggetto alla sanzione amministrativa da 155 a 310 euro (da 300.000 a 600.000 lire).

Il comma 3 assoggetta alla sanzione amministrativa da 516 a 2.000 euro il soggetto che non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione d'inizio di attività.

Ilcomma 4persegue le giocate simulate, prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi ad un anno e la revoca della concessione qualora, dopo l'applicazione di tale sanzione, sia accertata una ulteriore violazione.

Ilcomma 5 estende i poteri sanzionatori dell’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato, prevedendo l’applicazione degli articoli 9 (Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità) e 11 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di IVA) del D.Lgs. n. 471 del 1997 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi).

Ilcomma 6 dispone circa l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di concorsi pronostici e scommesse, prevedendo l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 472 del 1997 e dell’articolo 7, del D.L. n. 269 del 2003 (Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie). Il successivo comma 7, qualora la violazione non sia stata già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione, stabilisce la riduzione delle sanzioni (un dodicesimo del minimo) in caso di pagamento entro 30 giorni a seguito del mancato pagamento del tributo (ravvedimento operoso) o (un decimo del minimo) qualora la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.

Infine ilcomma 8dispone che il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma precedente deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

INTERPRETAZIONE DI NORME

Il comma 65 reca due disposizioni interpretative: relativamente all’articolo 1 del D.Lgs. n. 504 del 1998 (Ambito di applicazione) si specifica che l'imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero inefficacia della concessione rilasciata dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.); inoltre si intende per soggetto passivo d'imposta (articolo 3 del medesimo decreto n. 504) chiunque, ancorché in assenza o inefficacia della concessione rilasciata dall’A.A.M.S., gestisca con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Il comma 66 stabilisce che la base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, sia posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sui valore aggiunto e dell'imposta sulle attività produttive eventualmente applicabili. Vengono pertanto disciplinate le modalità e i termini di comunicazione e verifica tra l'A.A.M.S., la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate.

Il comma 67 integra il comma 3 dell’articolo 39-quater del D.L. n. 269 del 2003 relativo all’accertamento della base imponibile e ai controlli in materia di prelievo erariale unico (PREU), prevedendo che l’importo forfetario o, se maggiore, quello effettivo accertato ai fini della determinazione del PREU, determinato per quegli apparecchi e congegni, per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, sia posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP eventualmente applicabili al soggetto.

RAPPORTI CON GLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Il comma 68, novellando il comma 8-duodecies dell’articolo 15 del D.L. n. 78 del 2009, interviene in merito ai rapporti tra le autorità preposte all’attività ispettiva e di vigilanza in materia tributaria e gli organi di polizia giudiziaria, al fine di rafforzarne la relativa azione. In particolare si prevede che:

§      l’autorizzazione per la richiesta ai soggetti sottoposti ad accertamento di una dichiarazione in merito ai rapporti intrattenuti con banche e altri soggetti finanziari, nonché l’autorizzazione per la richiesta alle banche e agli altri soggetti finanziari di informazioni sui rapporti intrattenuti con i propri clienti (art. 51, numeri 6-bis) e 7), del D.P.R. n. 633 del 1972) sia rilasciata anche dal direttore generale dell'A.A.M.S. o dai direttori centrali individuati con provvedimento dei direttore generale dell'A.A.M.S.;

§      la Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'A.A.M.S. competenti all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle relative sanzioni per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, trasmettendo agli Uffici stessi i relativi verbali e rapporti;

§      i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, li comunicano all'Ufficio dell'A.A.M.S e al Comando provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competenti;

§      gli organi di polizia giudiziaria, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 c.p.p, trasmettono all'Ufficio dell'A.A.M.S e al Comando provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell'attività di contestazione ed accertamento amministrativo e fiscale.

CONTRASTO ALLA LUDOPATIA

Il comma 69 prevede la stipula di un’intesa in sede di Conferenza unificata per la prevenzione, il contrasto ed il recupero della ludopatia conseguente a gioco compulsivo.

È comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18. Il titolare dell'esercizio che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro e con la chiusura dell'esercizio fino a 15 giorni.

OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI

Il comma 70 stabilisce che a partire dal 2011 i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80%, sono tenuti a versare all'erario il 20% della differenza lorda così maturata secondo modalità definite con provvedimento dell’A.A.M.S.

NULLA OSTA

Il comma 71 sostituisce il comma 5-bis dell'articolo 38 della legge n. 388 del 2000, disponendo la decadenza automatica del nulla osta quando gli apparecchi e congegni risultino temporaneamente non collegati alla rete telematica, in considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero, di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a 90 giorni, anche non continuativi, in luogo dei 60 giorni attualmente previsti.

RICHIAMO NORMATIVO

Il comma 72 è volto a riferire, in due disposizioni legislative, l’esatto riferimento normativo relativo all’imposta unica richiamata dal D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.

COMPETENZA TERRITORIALE

Il comma 73 integra il comma 9-ter dell’articolo 110 del TULPS (R.D. n. 773 del 1931) relativamente alla competenza territoriale per le cause di opposizione all’ordinanza di ingiunzione, assegnandola al giudice dei luogo in cui ha sede l'ufficio dell'A.A.M.S. che ha emesso l'ordinanza ingiunzione.

NUOVI GIOCHI

Il comma 74 prevede che, anche allo scopo di aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell'A.A.M.S. siano introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti al loro affidamento in concessione.

PERSONALE A.A.M.S.

Il comma 75 interviene in merito alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale dell’A.A.M.S. prevista dall’articolo 4-septies, comma 5, del D.L. n. 97 del 2008.

 

NUOVO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

Il comma 76 prevede che, al fine di assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell’ambito della organizzazione e gestione dei giochi pubblici, anche concorrendo ad una migliore efficacia dell’azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale, tutelando - nel contempo - i consumatori e i minori di età, l’A.A.M.S. avvii l’aggiornamento dello schema tipo di convenzione accessiva alle concessione per l’esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici.

Il comma 77 reca l’elenco analitico dei requisiti (6 tipologie) che debbono possedere i concessionari dei giochi che accettino di sottoscrivere le convenzioni di cui al comma precedente e dei relativi obblighi (26 tipologie) cui gli stessi sono tenuti ad adempiere.

Il comma 78 prevede che i soggetti già concessionari possano sottoscrivere l’atto di integrazione della convenzione accessiva per adeguarne i contenuti ai principi di cui al comma precedente.

NUOVE ATTRIBUZIONI ALL’A.A.M.S.

Il comma 79 consente all’A.A.M.S. di esercitare una serie di poteri in materia di controllo, di indirizzo, di segnalazione alle autorità competenti e di sanzioni in merito allo svolgimento dell’attività da parte dei concessionari dei giochi, anche avvalendosi, mediante convenzioni non onerose, di soggetti qualificati nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CONTROLLI

Il comma 80 dispone, al fine di contrastare il gioco illecito e l’evasione fiscale, un programma straordinario di almeno 30.000 controlli nel 2011 in materia di giochi pubblici da parte dell’A.A.M.S., avvalendosi della collaborazione della SIAE e della Guardia di finanza. Tra i numerosi obiettivi indicati nella norma, in particolare si prevede di:

§      effettuare una accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi da gioco al fine di identificare la titolarità di ciascun esercizio comunque definito nonché la riferibilità di ciascun apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco;

§      identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti con decreti dirigenziali dell'A.A.M.S.;

§      prevedere che ciascun concessionario fornisca all'A.A.M.S. i dati, i documenti, le informazioni utili ai fini della ricognizione. In caso di inottemperanza, irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 a un massimo di 1.500 euro, per ogni mancata comunicazione;

§      consentire a ciascun concessionario di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, previo pagamento di una somma mensile pari ad 300 euro, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi;

§      prevedere il pagamento delle somme anche per gli apparecchi non muniti del nulla-osta, da parte dei soggetti responsabili dell'installazione degli apparecchi medesimi;

§      adottare un nuovo decreto direttoriale dell'A.A.M.S. di determinazione dei parametri numerico-quantitativi per l'installazione e l'attivazione in ciascun esercizio commerciale, locale o punto vendita degli apparecchi da gioco, considerando la tipologia di locali in relazione alla esclusività dell'attività di gioco esercitata e l’estensione della superficie.

ELENCHI

Il comma 81 sostituisce il comma 533 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, inserendo i commi da 533 a 533-ter. Si prevede, in particolare che presso l’A.A.M.S., venga istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un elenco riportante:

§      i soggetti proprietari o possessori degli apparecchi e terminali per l’esercizio dei giochi;

§      i concessionari per la gestione della rete telematica dei predetti apparecchi e terminali;

§      ogni altro soggetto che svolga attività relativa al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli altri ovvero qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta di gioco.

Vengono infine disciplinate la tenuta del relativo elenco e le modalità di iscrizione allo stesso, nonché la revoca della concessione in casi particolari.

 


 

Articolo 1, comma 82
(Incremento della dotazione del Fondo ISPE)

 

82. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, tenuto conto degli utilizzi previsti dalla presente legge, è incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2012 e di 369 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

 

 

Il comma 82 - tenuto conto degli utilizzi previsti dal provvedimento in esame - incrementa di 240 milioni di euro per il 2012 e di 369 milioni a decorrere dal 2013 la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica[85].

 

Relativamente agli utilizzi del fondo in questione previsti dal disegno di legge di stabilità, si ricorda che il comma 14 riduce di 1.752 milioni di euro per il 2011, di 225 milioni per il 2012 e di 49 milioni a decorrere dal 2013 la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004.

 

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

A BLV 2011, le disponibilità del Fondo ISPE risultano pari a 1.758,4 milioni di euro per il 2011, a 233 milioni per il 2012 e a 53,3 milioni per il 2013.

 

Ulteriori disposizioni che concernono la dotazione e l’utilizzo del Fondo interventi strutturali relativamente all’anno 2010 sono poi contenute nei commi 43-46.

 


 

Articolo 1, comma 83
(Eventi sismici del dicembre 2009 in Umbria)

 

83. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria il 15 dicembre 2009, individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

 

 

Il comma 83, per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria il 15 dicembre 2009, individuate dall’O.P.C.M. n. 3853 del 3 marzo 2010, autorizza la spesa di 3 milioni di euro annui per il biennio 2011-2012.

Si ricorda che, al fine di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo a seguito degli eventi sismici citati, con D.P.C.M. 22 dicembre 2009, è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2010. Con successiva O.P.C.M. del 3 marzo 2010, n. 3853 il presidente della regione Umbria è stato nominato Commissario delegato al fine di provvedere all'attuazione degli interventi rivolti ai comuni colpiti, indicati dall’art. 1, comma 2, dell’ordinanza. Si tratta del comune di Marsciano (Perugia), maggiormente colpito dagli eventi sismici, nonché dei seguenti comuni della provincia di Perugia: Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venazio e Torgiano. L'ordinanza dispone l'erogazione di contributi sia a favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sgomberata e alle imprese per il ripristino dell'attività produttiva. L’art. 6 dell’ordinanza dispone, infine, che agli oneri derivanti dalla sua applicazione, nel limite massimo di 15 milioni di euro, si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

 


 

Articolo 1, comma 84
(Istituti universitari ad ordinamento speciale)

 

84. È riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2011, di cui 2 milioni di euro finalizzati alle esigenze dell'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge.

 

 

Il comma 84 autorizza un contributo di 5,2 milioni per il 2011 da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale (di cui all’art. 56, comma 5, della Legge finanziaria 2001[86]), riservando 2 milioni di euro alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale istituito con DM 18 novembre 2005[87].

 

Ai sensi dell’art. 56, comma 5, della legge finanziaria 2001, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione.

Con riguardo alla platea dei destinatari, si ricorda che gli Istituti universitari a ordinamento speciale sono stati disciplinati originariamente dal Titolo II del T.U. n. 1592 del 1933 (Testo Unico dell’Istruzione Superiore). Degli istituti previsti dal predetto T.U. sono ancora operanti la Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Università per stranieri di Perugia .Successivamente, sono stati istituiti la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste (D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102), la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa (legge 14 febbraio 1987, n. 41), l’Università per stranieri di Siena (L. n. 204 del 1992, quale trasformazione della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena riconosciuta con L. n. 359 del 1976). In seguito, in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (art. 2), sono stati istituiti, nell’ambito della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 (di cui al DM 5 agosto 2004):

-        l’Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia (D.M. 8 luglio 2005);

-        la Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca (D.M. 18 novembre 2005);

-        l’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze (D.M. 18 novembre 2005)[88].

Gli Istituti Universitari ad ordinamento speciale, al pari di tutte le Università, sono dotati di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare e svolgono attività didattiche e di ricerca[89].


 

Articolo 1, comma 85
(Regime IVA per le cessioni di immobili)

 

85. All'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «entro quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

 

 

Il comma 85, modificando l’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972[90], dispone l’estensione dell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nelle cessioni di fabbricati.

L’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 individua l’elenco delle operazioni esenti da IVA. Ai sensi del numero 8-bis del primo comma sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato ad esclusione:

-        delle cessioni dei fabbricati diversi da quelli indicati al numero 8-ter)[91];

-        delle cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata

 

In particolare, modificando il numero 8-bis del primo comma dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che non sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati, diversi da quelli strumentali per natura disciplinati nel numero 8-ter del medesimo articolo 10, effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di ristrutturazione edilizia ivi indicati entro cinque anni (in luogo di quattro anni attualmente previsto) dal termine della costruzione o della ultimazione dei lavori .

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 19bis1 del D.P.R. n. 633/1972, la modifica del regime IVA applicato alle cessioni di beni ammortizzabili determina l’obbligo di rettificare la misura dell’imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti portata in detrazione ovvero qualificata come indetraibile.

In base alle modifiche introdotte dal comma in esame le imprese costruttrici o di ristrutturazione di fabbricati diversi da quelli strumentali per natura sono tenute ad effettuare la rettifica della detrazione con riferimento alle cessioni effettuate in una data compresa tra il quarto e il quinto anno successivo alla data di ultimazione della costruzione o dei lavori. In particolare, poiché viene disposto il passaggio da un regime di esenzione a un regime di imponibilità IVA, la modifica introdotta dal comma in esame comporta una maggiore detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti da parte delle imprese di costruzione o di ristrutturazione.

 


 

Articolo 1, commi 86-122
(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

 


86. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 87 a 122, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

87. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;

b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento.

88. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

89. A decorrere dall'anno 2011, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 88, pari a zero.

90. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 86 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 87 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

91. Per l'anno 2011, il saldo finanziario di cui al comma 90 è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra il saldo determinato ai sensi del comma 90 e quello previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.

92. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro.

93. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

94. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 93 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

95. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 93.

96. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

97. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 96, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

98. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

99. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie le risorse trasferite dall'ISTAT e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione, dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6o censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

100. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

101. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013.

102. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 92.

103. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 maggio 2010, n. 85.

104. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dai commi da 86 a 122.

105. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

106. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni, per ciascun anno del triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

107. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 90, 91 e 92. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

108. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 86 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 107. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 117, lettera c).

109. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

110. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011 il termine per la trasmissione delle proposte è fissato al 31 gennaio 2011. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali.

111. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.

112. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

113. Le informazioni previste dai commi 107 e 108 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

114. All'articolo 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Parimenti i comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti possono, ai soli fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2010, operare l'esclusione prevista dall'articolo 7-quater del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009».

115. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi».

116. Al comma 7 dell’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42».

117. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

118. Le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno.

119. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

120. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 86 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilità interno.

121. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio ed alla certificazione del patto di stabilità interno.


 

 

I commi in esame riformulano la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2011-2013, che, come negli anni precedenti, si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

 

Tali disposizioni definiscono le modalità del concorso della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, quantificati, dall’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 78/2010, in 300 milioni di euro per l’anno 2011 e in 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012 per le province e in 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

 

Va sottolineato al riguardo che i risparmi sopra indicati sono stati già garantiti attraverso una riduzione dei trasferimenti erariali spettanti alle province e ai comuni di pari importo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 del medesimo D.L. 78/2010; pertanto, la disciplina del Patto di stabilità recata dalle disposizioni in esame lascia invariati, nel loro importo complessivo, gli obiettivi determinati dalla legislazione vigente, e si prefigge, unicamente, una loro rimodulazione tra i vari enti locali.

 

Gli obiettivi del patto (commi 86-92)

 

Come già previsto dalla normativa precedente, le regole del patto vengono poste in relazione all’esigenza di assicurare il concorso di tutti gli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 86), in considerazione del fatto che i vincoli sul disavanzo e sul debito, previsti dal Trattato CE e dal Patto di stabilità e crescita, si riferiscono al complesso delle amministrazioni pubbliche.

Al tempo stesso, il comma 86 inquadra la disciplina del patto di stabilità interno nell’ambito del titolo V della Costituzione, precisando che la disciplina del patto reca i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, comma secondo, della Costituzione.

 

Le norme recate dall’articolo confermano, per il triennio 2011-2013, una disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali finalizzata all’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese di in conto capitale).

Viene tuttavia modificato il metodo per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, previsto a titolo di concorso degli enti locali alla realizzazione della manovra di finanza pubblica. In base al nuovo meccanismo di calcolo, introdotto dal comma 87, l’obiettivo di saldo programmatico viene parametrato alla spesa corrente dell’ente, riferita ad un intervallo temporale triennale, e non più al saldo degli anni precedenti[92].

 

In particolare, il comma 87 stabilisce che lo specifico obiettivo di saldo finanziario per ciascun ente è determinato applicando alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, rilevata in termini di impegni, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, determinate percentuali, fissate per ogni anno del triennio 2011-2013.

Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore così determinato.

Per quanto concerne il computo del saldo finanziario, il comma 88 stabilisce che esso va calcolato in termini di competenza mista, quale differenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Il criterio di competenza mista comporta che le entrate e le uscite di parte corrente si considerano in termini di competenza giuridica (accertamenti e impegni) e quelle in conto capitale si considerano invece in termini di cassa (incassi e pagamenti).

 


Il comma 87 fissa le percentuali da applicare alla spesa corrente media del triennio 2006-2008 nelle seguenti misure per le province ed i comuni:

 

 

2011

2012

2013

Province

8,3%

10,7%

10,7%

Comuni

11,4%

14,0%

14,0%

 

Come riportato nella Relazione tecnica, tali percentuali determinano un obiettivo in termini di saldo, espresso in competenza mista, pari a circa 700 milioni nel 2011 e 900 milioni nel 2012 e 2013 per il comparto delle province e pari a circa 4.400 milioni nel 2011 e 5.400 milioni nel 2012 e 2013 per il comparto dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

 

Gli obiettivi così determinati sono però rettificati per sterilizzare gli effetti connessi con il taglio dei trasferimenti introdotti dal comma 2 dell’articolo 14 del decreto legge 78 del 2010.

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, il comma 90 stabilisce che ciascun ente deve conseguire, in ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un obiettivo di saldo finanziario di competenza mista non inferiore al valore individuato in base al meccanismo di cui al comma 87, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti, apportata ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010.

Ai sensi della citata norma, sono state operate le seguenti riduzioni dei trasferimenti erariali, da considerarsi strumentali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica:

§      per le province, riduzione dei trasferimenti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, nell’importo di 300 milioni per il 2011 e di 500 milioni a decorrere dal 2012;

§      per i comuni, riduzione dei trasferimenti nell’importo di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dal 2012.

A partire dai dati forniti nella Relazione tecnica, operando tale sottrazione, si perviene ai seguenti importi che costituiscono l’avanzo che i due comparti di enti devono esporre nel triennio 2011-2013 (milioni di euro):

 

2011

2012

2013

Comuni

2.900

2.904

2.904

Province

405

409

409

 

 

Poiché il nuovo meccanismo di calcolo potrebbe determinare, per alcuni enti, una variazione sostanziale dell’obiettivo da conseguire rispetto all’obiettivo calcolato con il metodo indicato dall’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, il comma 91 introduce, per il solo esercizio 2011, una correzione, volta a ridurre la distanza tra i due obiettivi (quello calcolato con il nuovo metodo e quello calcolato con le vecchie modalità).

In particolare, per il 2011 l’obiettivo di saldo ottenuto con la nuova modalità viene ridotto della misura pari al 50% della differenza tra il saldo calcolato ai sensi del comma precedente e quello previsto ai sensi della disciplina vigente (art. 77-bis del D.L. n. 112/2008). In caso di differenza negativa, l’obiettivo di saldo viene invece incrementato nella stessa misura del 50%.

 

Limitatamente all’anno 2011, inoltre, in sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità, è prevista l’introduzione di ulteriori misure correttive, anche al fine di tener conto di spese connesse ad interventi necessari in ragione di impegni internazionali.

Tali misure, da stabilirsi con decreto ministeriale da emanare entro il 31 gennaio 2011di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere concesse entro un limite massimo complessivo di 480 milioni di euro, in termini di indebitamento netto (comma 92).

 

Va considerato, infine, che la nuova disciplina introduce, rispetto alla normativa vigente, un principio generale, valido a regime a decorrere dal 2011, riguardante l’obiettivo strutturale del patto di stabilità interno per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che viene definito come pareggio del saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista (comma 89).

 

Spese escluse dal computo del saldo (commi 93-104)

Come gli scorsi anni, il saldo finanziario va calcolato, in termini di competenza mista, quale differenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

I commi 93-104 prevedono l’esclusione di voci di entrata e di spesa dal computo del saldo di competenza mista individuato ai sensi del comma 88.

Con i commi in esame si provvede, in sostanza, ad una razionalizzazione delle deroghe già considerate dalla normativa vigente. Quelle attualmente vigenti non espressamente richiamate dai commi in esame sono pertanto da considerarsi abrogate (comma 104).

In particolare, sono escluse dal saldo finanziario:

§       alcune voci di entrata e di spesa relative a calamità naturali (commi 93 e 94).

Come già previsto dalla normativa vigente (commi 7-bis e 7-ter dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008), l’esclusione riguarda le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute da province e comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse. Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese che vengono escluse dal Patto di stabilità interno, con precisa indicazione di quelle di parte corrente e in conto capitale;

§       come già previsto dalla disciplina vigente, sono equiparati alle suddette calamità naturali gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali per lo svolgimento di grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile, diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza, sostenuti ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 5, del D.L. n. 343/2001 (comma 95);

§       le risorse provenienti dall’Unione europea (commi 96 e 97).

Come già previsto dalla normativa vigente (commi 7-quater e 7-quinquies dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008), non vengono considerate nel saldo finanziario le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall’Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse. Nel caso in cui l’UE riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’applicazione del comma precedente, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità relativo all’anno della comunicazione del mancato riconoscimento. Nel caso di comunicazione nell’ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell’anno successivo. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali;

§       alcune voci di entrata connesse a specifici trasferimenti, autorizzati dalla legge finanziaria 2007 al fine di agevolare il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione dei comuni commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni con tali risorse (deroga già introdotta dall’art. 14, comma 33-bis, del D.L. n. 78/2010, che ha, a tal fine, integrato l’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008 con l’introduzione del comma 7-sexies) (comma 98).

Si tratta, in particolare, delle risorse provenienti dai trasferimenti statali concessi, originariamente, agli enti commissariati quale rimborso degli oneri relativi alle Commissioni straordinarie nominate a seguito dello scioglimento dei consigli che, a decorrere dal 2007, sono destinati dagli enti locali a spese di investimento in quanto gli oneri relativi alle Commissioni sono stati posti a carico del bilancio dello Stato (ai sensi del comma 704 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006); nonché dei contributi autorizzati in favore degli enti commissariati per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche[93] (ai sensi del comma 707 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006), delle. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

 

Ulteriori deroghe - alcune delle quali già previste dalla disciplina vigente del patto - sono inoltre autorizzate in favore di determinate categorie di enti locali, in particolare:

§       per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento cui risultano affidate fasi di rilevazioni censuarie, sono escluse dal patto di stabilità le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento e le relative risorse trasferite dall'ISTAT, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT (deroga già prevista dal D.L. n. 78/2010, articolo 50, comma 3). L’esclusione riguarda anche gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura (comma 99);

§       per i comuni dissestati della Provincia de L'Aquila, è confermata la possibilità di escludere dal saldo del Patto del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti (comma 100).

La deroga, già introdotta dall’art. 14, comma 14-ter del D.L. n. 78/2010, è concessa fino a un importo massimo di 2,5 milioni di euro.

Alla ripartizione del predetto importo tra gli enti si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

§       per il comune di Parma, vengono esclusi dal saldo del patto le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune per la realizzazione degli interventi straordinari di adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l’insediamento dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) nonché quelli per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 (comma 101);

§       per il comune di Milano, sono escluse dal saldo le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato dal comma 7 (480 milioni di euro complessivi, per le deroghe connesse ad interventi necessari in regione di impegni internazionali) (comma 102).

 

Il comma 103 dispone in merito alle spese relative al trasferimento dei beni effettuati ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, ribadendo, secondo quanto già previsto in merito all’articolo 9, comma 3, del citato D.Lgs. n. 85/5010, la loro esclusione dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

La disposizione citata disponeva che tale importo venga determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo. Tale decreto non risulta ancora emanato.

 

I riflessi delle regole del Patto sulle previsioni di bilancio (comma 105)

Il comma 105 ripropone le disposizioni ordinamentali vigenti riguardanti le modalità di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità, prevedendo che esso deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto.

A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

 

Misure di contenimento del debito degli enti locali (comma 106)

Come già previsto dalla normativa vigente (articolo 77-bis, comma 10, D.L. n. 112/2008), il comma 106 conferma l’obbligo per gli tutti gli enti locali (e non solo quelli soggetti al patto) di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito.

Le misure di contenimento, che il D.L. n. 112/2008 prevedeva a regime a decorrere dal 2010, si applicano limitatamente al triennio 2011-2013.

In particolare, la norma introdotta dal comma 106 dispone che le province ed i comuni, nel triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell’anno precedente, qualora la spesa per interessi di cui all’art. 204, comma 1, del TUEL supera il limite dell'8 per cento delle entrate correnti (cioè, ai sensi del comma 204, di quelle relative ai primi tre titoli dell’entrata del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

Si ricorda, in proposito, che le norme dall’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) - consentono che l'ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato qualora l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non sia superiore al 15% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

 

Monitoraggio del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno (commi 107, 108, 113 e 122)

I commi 107-108 recano le procedure di monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno, ricalcando, in sostanza le regole già dettate dal D.L. n. 112/2008.

Il monitoraggio interessa tutti gli enti cui si applica il Patto (tutte le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), anche al fine di acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria.

Gli enti sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dell’economia e finanze, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso il sistema web.

La mancata trasmissione del prospetto contenente gli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. Analogamente, la mancata comunicazione della situazione di commissariamento di un ente per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso determina, per l'ente, l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno.

 

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli enti ad esso soggetti devono inviare al Ministero dell'economia, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista; la mancata trasmissione entro il termine del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno.

Il comma 113 conferma la previsione che le informazioni inviate dagli enti locali al Ministero dell’economia ai fini del monitoraggio debbano essere messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI e delle Camere da parte del Ministero medesimo.

 

Il comma 122 introduce una disposizione che prevede che con decreto del Ministro dell'economia possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio ed alla certificazione del patto di stabilità interno, qualora intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno.

 

Contenimento dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale (comma 109)

Il comma 109 riproduce la norma già presente nella attuale disciplina del patto, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti della tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea.

 

Disposizioni particolari per specifici enti (commi 110, 111 e 112)

Il comma 110 prevede una procedura particolare per la determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno da applicare al Comune di Roma.

La procedura prevista, che ricalca quella stabilita per le autonomie speciali, corrisponde, nella sostanza, a quella introdotta dall’articolo 14, comma 15, del D.L. n. 78/2010.

In particolare, si prevede che il Comune di Roma concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali.

A tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011, tale termine è fissato al 31 gennaio 2011.

In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il Patto di stabilità interno per gli enti locali.

Si ricorda, al riguardo, che il Comune di Roma è stato di fatto escluso all’applicazione del Patto di stabilità per gli anni 2009 e 2010, ai sensi del comma 3 dell’art. 78 del D.L. n. 112/2008, come modificato dal D.L. n. 185/2008, art. 18, comma 4-quater.

 

Il comma 111 reca le disposizioni per l’applicazione del Patto di stabilità interno agli enti locali di nuova istituzione.

In particolare, per gli enti istituiti a decorrere dall'anno 2008, è prevista l’applicazione delle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell’anno successivo alla istituzione medesima.

Gli enti istituiti negli anni 2006 e 2007, che sono stati assoggettati alla disciplina del Patto di stabilità a partire, rispettivamente, dal 2009 e dal 2010, adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.

 

Il comma 112 riguarda l’applicazione del Patto di stabilità agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Riprendendo quanto già disposto dal comma 18 dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, la norma dispone che ad essi le regole del Patto di stabilità interno si applicheranno a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. n. 267/2000, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso viene disposto qualora emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento nei riguardi degli amministratori stessi, che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei servizi, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco e di componente di giunta, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento di tali organi, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

Il decreto di scioglimento esplica i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. L’articolo 144 dispone inoltre che con il decreto di scioglimento sia nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, che resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

 

Disposizioni in favore dei comuni che hanno superato nell’anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti (comma 114)

Il comma 114modifica l’articolo 4, comma 4-quinquies, del D.L. n. 2/2010, recante una norma interpretativa della disposizione introdotta dall’articolo 7-quater, comma 10,del D.L. n. 5 del 2009, finalizzata a convalidare, in favore di determinati enti locali, le previsioni di saldo utili ai fini del Patto di stabilità interno calcolate in applicazione di una disposizione di deroga al Patto medesimo, introdotta dal comma 8 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, poi abrogato dal comma 9 dell’articolo 7-quater del D.L. n. 5/2009.

 

In sostanza, la novella apportata dal comma in esame sarebbe volta a consentire ai comuni che hanno superato nell’anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti di applicare, in virtù del richiamo all’articolo 7-quater, comma 10,del D.L. n. 5 del 2009, ai soli fini del rispetto del Patto di stabilità interno 2010, una disposizione di deroga - ormai abrogata, originariamente contenuta nell’articolo 77-bis, comma 8, del D.L. n. 112/2008 - che permette di escludere dal calcolo dei saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità, alcune particolari voci di entrata originate da operazioni di carattere straordinario (cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, vendita del patrimonio immobiliare, distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalle società quotate nei mercati regolamentati) qualora destinate dagli enti alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

 

Si ricorda che il citato comma 8 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, nel testo originario, consentiva l’esclusione, dai saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità 2009-2011, di alcune particolari voci di entrata originate da operazioni di carattere straordinario (cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, vendita del patrimonio immobiliare, ecc.) qualora destinate dagli enti alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

Poiché, a seguito di una riformulazione apportata dall’articolo 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria 2009, la formulazione letterale della norma aveva determinato notevoli difficoltà interpretative[94], il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (art. 7-quater, comma 9) ne aveva disposto l’abrogazione.

L’abrogazione comportava che le risorse rivenienti da operazioni di carattere straordinario rientrassero tra le entrate concorrenti alla determinazione dei saldi utili ai fini del Patto di stabilità interno.

Contestualmente, il comma 10 del medesimo articolo 7-quater del D.L. n. 5/2009 aveva introdotto una sorta di sanatoria nei confronti di quegli enti locali che, alla data del 10 marzo 2009 - cioè durante il periodo di vigenza della norma - avevano già approvato i loro bilanci di previsione in applicazione del citato comma 8 dell’art. 77-bis del D.L. n. 112. La norma precisava però che le previsioni di saldo restavano invariate soltanto per quegli enti che avevano redatto i bilanci escludendo le entrate straordinarie indicate dal comma 8 “sia dalla base di calcolo 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009”, chiarendo, dunque, l’interpretazione della norma abrogata.

Il D.L. n. 2/2010 è successivamente intervenuto sulla materia introducendo una norma interpretativa dell’applicazione delle esclusioni come disciplinata dal comma 10 dell’articolo 7-quater del D.L. n. 5/2009 precisando che gli enti locali che avevano operato per il 2009 le esclusioni previste dal citato comma 8 erano tenuti ad applicarle anche per gli anni 2010 e 2011.

 

La norma introdotta dal comma in esame risulta sembrerebbe, dunque, finalizzata ad estendere, con riferimento al patto di stabilità 2010, l’applicazione di una disposizione non più vigente – quella introdotta dal comma 8 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 e poi abrogata con la legge di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 - in favore di quei comuni che, avendo superato nell’anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti, sono soggetti alla disciplina del Patto di stabilità a decorrere dal 2010.

La disposizione sembra pertanto essere volta a consentire l’applicazione di una norma abrogata nei confronti di nuovi soggetti, che non erano destinatari della norma medesima.

Poiché tale circostanza potrebbe riflettersi sulla efficacia normativa del comma in esame, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare ex novo la disposizione, riproponendone il dispositivo recato dall’abrogato comma 8 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008.

 

Società partecipate dai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti (comma 115)

Il comma 115, attraverso l’aggiunta di un ultimo periodo all’articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010[95], stabilisce che l’obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di mettere in liquidazione, entro il 31 dicembre 2011, le società già costituite al 31 maggio 2010, ovvero l’obbligo di cederne le partecipazioni, non si applica ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi.

 

Si ricorda che il citato articolo 14, comma 32 del decreto legge n. 78/2010 vieta ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società.

Il secondo periodo di tale comma prevede che, entro il 31 dicembre 2011, tali comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge), ovvero ne cedono le partecipazioni.

Lo stesso comma 14, al terzo periodo, esclude l’applicazione delle previsioni di cui sopra alle società costituite da più comuni, la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti.

E’ comunque mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)[96].

 

Contenimento di costi del personale per gli enti locali soggetti al Patto di stabilità interno e per le camere di commercio (comma 116)

Il comma 116 modifica il comma 9 dell’articolo 14 del D.L. 78/2010, che contiene disposizioni finalizzate al contenimento di costi del personale per gli enti locali e le camere di commercio.

 

Tale comma, attraverso la sostituzione del comma 7 dell’articolo 76 del D.L. 112/2008 ha diminuito dal 50% al 40% la percentuale delle spese di personale, rapportate a quelle correnti, oltre la quale scatta il divieto di procedere ad assunzioni di personale. Inoltre, si consente airestanti enti”, che non eccedono il parametro di spesa per il personale, di procedere ad assunzioni di personale solo nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. La disposizione trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

 

In deroga al richiamato comma 9, il comma in esame consente, agli enti richiamati nei quali l’incidenza della spesa per il personale sia pari o inferiore al 35% della spesa corrente, di effettuare assunzioni per turnover in deroga al limite del 20%, e comunque nel rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni per gli enti locali in materia di federalismo fiscale previste dall'articolo 21, comma 3, della L. 5 maggio 2009 n. 42.

 

Misure sanzionatorie (comma 117-119)

I commi 117 e 118 recano le misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità, per i quali è previsto, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

§       il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale minimo degli impegni effettuati nell’ultimo triennio (comma 117, lett. a);

§       il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti (comma 117, lett. b);

§       il divieto di procede ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (comma 117, lett. c);

§       la riduzione del 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell'articolo 82 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 (comma 118).

 

Per quanto concerne la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, il comma 119 precisa, in linea con la normativa già vigente, che essi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito.

 

Le misure recate dai commi in esame corrispondono, nella sostanza, a quelle già previste dai commi 20 e 21 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, con riferimento alle ipotesi di mancato rispetto del patto negli anni 2008-2011. Rappresenta, invece, una novità la previsione della riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

 

Alle suddette misure sanzionatorie si aggiunge, inoltre, quanto già disposto dall’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 78/2010, che ha previsto, nelle ipotesi di mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2010 e successivi, che a tali enti si applichi una sanzione consistente nella riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento da essi registrato rispetto all’obiettivo (comma 117).

In merito andrebbe valutata l’effettiva praticabilità della sanzione riguardante il taglio dei trasferimenti, anche in previsione dell’integrale sostituzione dei trasferimenti stessi con risorse di carattere tributario, disposta dalla legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009), attualmente in corso di attuazione.

 

Sistema di premialità per gli enti virtuosi (comma 120)

Il comma 120 reca una riformulazione del sistema di premialità per gli enti locali virtuosi, già introdotto dal D.L. n. 112/2008 (art. 77-bis, commi 23-26) e peraltro disapplicato nell’anno 2010 ai sensi dell’articolo 14, comma 12. del D.L. n. 78/2010.

Il meccanismo della premialità, introdotto dal comma 120, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-città, a ridurre gli obiettivi annuali degli enti locali sottoposti al Patto, sulla base di criteri che saranno definiti con il medesimo decreto, in misura pari alla differenza, registrata nell'anno precedente, tra l'obiettivo programmatico ed il saldo conseguito da comuni e province inadempienti al patto di stabilità interno.

 

Blocco aumento aliquote tributi e addizionali enti locali (comma 121)

Il comma 121 conferma, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

 


 

Articolo 1, commi 123-148
(Patto di stabilità per le regioni e le province autonome
 di Trento e di Bolzano)

 


123. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 124 a 148, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

124. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

       a) per l'anno 2011: 12,3 per cento;

       b) per l'anno 2012: 14,6 per cento;

       c) per l'anno 2013: 15,5 per cento.

125. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

       a) per l'anno 2011: 13,6 per cento;

       b) per l'anno 2012: 16,3 per cento;

       c) per l'anno 2013: 17,2 per cento.

126. Ai fini dell'applicazione dei commi 124 e 125, le regioni a statuto ordinario calcolano le medie della spesa finale del triennio 2007-2009 di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.

127. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 124 a 126 è determinato, sia in termini di compe­tenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:

       a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

       b) delle spese per la concessione di crediti;

       c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corri­spondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

       d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e manutenzione dei medesimi beni determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;

       e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

       f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali;

       g) delle spese concernenti i censimenti previsti dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

128. Sono abrogate le disposizioni che individuano spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 127.

129. La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è determinata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalità indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.

130. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 129. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presi­dente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

131. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalità previste dal comma 129. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011 il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011.

132. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, alle finalità correlate al patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato, in applicazione dei commi da 86 a 122 per le province e i comuni della regione, risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale. Con riferimento all'esercizio 2011 il termine è fissato al 31 marzo 2011.

133. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmati­co di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmati­co di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monito­raggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 142.

134. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 130, 131 e 132, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazio­ne, con le modalità stabilite dai rispet­tivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

135. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

136. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 143 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.

137. A decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico miglioran­do contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo.

138. Ai fini dell'applicazione dei commi 136 e 137 gli enti locali dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e province autonome, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine perentorio del 30 giugno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011 i termini di cui al primo e al secondo periodo sono fissati, rispettivamente, al 15 settembre e al 31 ottobre 2011.

139. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio, di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessiva­mente determinato in applicazione dei commi da 86 a 122 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata.

140. Ai fini dell'applicazione del comma 139 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'eco­nomia e delle finanze entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occor­renti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011 il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011.

141. In favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 136 e 137 è autorizzato, nel limite del doppio delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

142. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministe­ro dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

143. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappre­sentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 142. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 145, lettera c).

144. Le informazioni previste dai commi 142 e 143 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

145. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2011-2013, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la regione o la provincia autonoma inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

       a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

       b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

       c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di som­ministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

146. A decorrere dall'anno 2011, la sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispet­to alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.

147. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

148. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.


 

 

I commi da 123 a 148 recano la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2011-2013, le cui norme sono dichiarate principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 Cost. terzo comma e 119 secondo comma (comma 123).

 

 

Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, l'articolo determina:

§       gli obiettivi di risparmio: continua ad applicarsi la regola del controllo della spesa finale (corrente e in conto capitale) introdotta a partire dal 2002, ma a differenza del triennio precedente gli obiettivi sono fissati in misura distinta per le spese in termini di competenza e per le spese in termini di cassa (commi 124 e 125); ancora a differenza della precedente disciplina il complesso delle spese considerate è calcolato sulla media del triennio 2007-2009 (comma 126).

Per ciascun  anno, il complesso  delle spese  di competenza e di  cassa non devono superare la media del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

 

spese di competenza

spese di cassa

per anno 2011

12,3%

13,6%

per l'anno 2012

14,6%

16,3%

per l'anno 2013

15,5%

17,2%[97]

§       le tipologie di spese escluse dal computo ai fini dell'applicazione delle regole del patto; la norma elenca le spese escluse (comma 127) ed abroga ogni altra disposizione che esclude altre tipologie di spesa (comma 128).

Come nella precedente disciplina sono escluse;

-        le spese per la sanità, soggette a disciplina specifica;

-        le spese per la concessione di crediti;

-        le spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati dall’Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari. L’esclusione riguarda la sola parte di finanziamento europeo, restano pertanto computate nella base di calcolo e nei risultati del Patto di stabilità interno le spese relative alle quote di finanziamento statale e regionale[98];

-        i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

Sono inoltre escluse:

-        le spese relative ai beni trasferiti alle regioni e a fondi immobiliari ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. 85/2010 sul federalismo demaniale;

-        le spese concernenti il i censimenti 15° Censimento generale della popolazione e il 9° delle abitazioni, previsti dacensimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit, previsti dal D.Lgs. 78/2010.

§       il comma 133 ripropone, con qualche modifica, la norma già presente nella disciplina del triennio 2009-2011[99] che consente alle regioni sottoposte a misure sanzionatorie che prevedono limitazioni di spese, di ricalcolare l’obiettivo di risparmio relativo alla cassa – calcolato sulla media dei corrispondenti impegni, del triennio 2007-2009, riducendo di pari misura l’obiettivo di risparmio degli impegni di parte corrente per le seguenti spese:

-        interesse passivi e oneri finanziari diversi,

-        spesa per il personale,

-        produzione di servizi in economia e acquisizione di servizi e forniture.

 

Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano le norme in esame:

§       determinano la ripartizione tra gli enti delle somme complessive di contributo agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dall'art. 14, comma 1 lett. b) del decreto legge 78/2010, in 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. La Tabella 1 allegata alla norma reca per ciascuna regione e provincia autonoma la quota di risparmio da realizzare per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Ciascuna regione e provincia autonoma dovrà ridurre il proprio tetto di spesa tendenziale (o migliorare il proprio saldo tendenziale nel caso della regione Trentino-Alto Adige e delle due province di Trento e di Bolzano) della somma indicata in tabella. Il tetto di spesa tendenziale deve essere considerato come da osservanza del patto di stabilità degli esercizi precedenti (comma 129). La tabella è stata modificata durante l'esame del disegno di legge in Commissione bilancio, con l'approvazione di un subemendamento del relatore. Le modifiche riguardano una diversa ripartizione dell'ammontare complessivo del contributo tra le regioni e le province autonome. La ripartizione precedente – come esplicitato in un inciso del comma 129 ora soppresso dal medesimo subemendamento - era stata fatta in misura proporzionale all'incidenza degli impegni di ciascun ente – con riferimento al triennio 2007-2009 - rispetto al totale degli impegni di tutte le regioni a statuto speciale e province autonome, essa non corrispondeva però a quella concordata con le regioni.

§       conferma la necessità della definizione dell'intesa tra ciascun ente e il Ministero – da raggiungere entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente - per determinare il livello complessivo delle spese e dei pagamenti, anche se – contrariamente a quanto avveniva in passato - la misura del concorso agli obiettivi di finanza pubblica è già determinato (le somme riportate nella Tabella 1 allegata); modifica il termine, spostandolo al 30 novembre (limitatamente al 2011, entro il 31 marzo), entro cui la regione deve inviare la proposta di intesa; viene confermata inoltre l’applicazione della disciplina stabilita per le regioni a statuto ordinario qualora – per qualsiasi causa – l’intesa non sia raggiunta entro il termine definito (comma 130)

§       disciplina separatamente il patto di stabilità per la regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano, a seguito dell'inserimento della disciplina generale del patto nell'articolo 79 del DPR 670/1972 (statuto speciale della regione) come modificato dai commi 106-125 dell'articolo 2 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010)[100]. Per questi enti gli obiettivi di risparmio sono calcolati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista - anziché sul complesso delle spese; per il resto la disciplina ricalca quella comune alle altre regioni a statuto speciale (commi 131 e 137).

 

Sempre in riferimento alle regioni a statuto speciale sono inoltre confermate le disposizioni relative al triennio 2007-2009, concernenti:

§       la disciplina del patto di stabilità per gli enti locali dei rispettivi territori e la previsione dell'applicazione delle regole generali qualora la regione non provveda (comma 132);

§       la previsione di ulteriori forme di risparmio da ottenere attraverso l’assunzione di funzioni statali e quindi il trasferimento dei relativi oneri; individuazione delle funzioni, modalità ed dell’entità dei risparmi dovranno essere disciplinati da norme di attuazione dello statuto speciale (comma 134);

§       le regioni a statuto speciale e le province autonome hanno inoltre la facoltà di estendere le regole del Patto di stabilità nei confronti dei loro enti strumentali (comma 135).

 

Viene confermata, anche se con qualche modifica, la disciplina concernente la rimodulazione delle regole per gli enti locali.

Le regioni possono autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale a procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari (commi 136-138).A ‘compensazione’ di questo aumento di spese la norma dispone che parte dei trasferimenti che la regione riceve dallo Stato sia sottratta al vincolo di destinazione, nella misura del doppio delle somme cedute a compensazione degli obiettivi peggiori degli enti locali (comma 141).

La regione può altresì – a decorrere dal 2011 – integrare e modificare le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente dalle regole del Patto di stabilità, secondo criteri da definire d'intesa in sede di Conferenza unificata (commi 139-140).

 

Termini e modalità del monitoraggio confermano la disciplina vigente (commi142-143) ed aggiungono l'obbligo di mettere a disposizione delle Camere e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome la documentazione prodotta (comma 144).

 

Anche per quanto concerne le sanzioni non vi sono modifiche sostanziali rispetto alla disciplina vigente (commi 145-147).

 

Il comma 148, infine, dispone che possono essere aggiornati termini degli adempimenti con decreto del Ministero Ministro dell'economia e delle finanze, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno.

 


 

Articolo 1, commi 149-157
(Rapporti finanziari con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia)

 


149. Lo Stato riconosce alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia una compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, così determinata:

       a) per le annualità 2008 e 2009, nell'importo complessivo di 960 milioni di euro che, al netto delle somme già attribuite alla regione per la medesima finalità, pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in ragione di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni di euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30 milioni di euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui nelle successive annualità fino al 2030;

       b) a decorrere dall'annualità 2010, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, numero 1, dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, secondo le modalità di trasferimento individuate all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137.

150. Nel rispetto dei princìpi indicati nella legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2011, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia contribuisce all'attuazione del federalismo fiscale, nella misura di 370 milioni di euro annui, mediante:

       a) il pagamento di una somma in favore dello Stato;

       b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009;

       c) ovvero l'attribuzione di funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato, individuate mediante accordo tra il Governo e la regione, con oneri a carico della regione. Con le modalità previste dagli articoli 10 e 65 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, lo Stato e la regione definiscono le funzioni da attribuire.

151. Il pagamento di cui alla lettera a) del comma 150, al netto del credito vantato dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia nei confronti dello Stato in base al comma 149, lettera a), è determinato in 150 milioni di euro nel 2011, in 200 milioni di euro nel 2012, in 250 milioni di euro nel 2013, in 300 milioni di euro nel 2014, in 350 milioni di euro nel 2015, in 340 milioni di euro nel 2016, in 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e in 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Gli accordi di cui alle lettere b) e c) del comma 150 stabiliscono in quale misura il pagamento di cui alla lettera a) dello stesso comma diminuisce in corrispondenza dell'assunzione delle modalità di contribuzione alternative previste dalle medesime lettere b) e c).

152. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia, gli enti locali del territorio, i suoi enti e organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla regione medesima in via ordinaria e prevalente costituiscono nel loro complesso il «sistema regionale integrato». Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la regione sono realizzati attraverso il sistema regionale integrato. La regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al periodo precedente. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano successivamente all'adozione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci.

153. A partire dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della regione autonoma Friuli Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente. L'obiettivo è determinato tenendo conto distintamente dell'andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in merito agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, spetta alla regione individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema sanzionatorio. Qualora la regione non provveda ad individuare le predette modalità entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni previste a livello nazionale. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni statali relative al patto di stabilità interno non trovano applicazione con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato. La regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente a ciascun ente locale, gli elementi informativi riguardanti le risultanze, espresse in termini di competenza mista, occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

154. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia garantisce un effetto positivo sull'indebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di 150 milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di euro nel 2016, di 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Ai fini della determinazione dell'accordo relativo al patto di stabilità interno, al conferimento delle funzioni di cui al comma 150, lettera c), la capacità di spesa della regione aumenta in misura corrispondente agli oneri assunti dalla regione limitatamente al primo anno di esercizio della funzione. In occasione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, la regione dimostra l'esatto adempimento degli obblighi assunti.

155. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) all'articolo 51, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali, spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.

Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:

       a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;

       b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione»;

       b) all'articolo 53, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali».

156. Le disposizioni recate dal comma 155 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla citata legge costituzionale n. 1 del 1963.

157. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della citata legge n. 42 del 2009 siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della medesima legge n. 42 del 2009, è rivisto l'ordinamento finanziario della regione autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.


 

 

Le norme recate dai commi in esame recepiscono il protocollo d'intesa stipulato tra la regione Friuli Venezia Giulia e il Governo in data 29 ottobre 2010, con il quale viene definito da una parte il contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione (comma 149) e dall'altra il contributo regionale all'attuazione del federalismo fiscale (commi 150, 151 e 154). Viene inoltre disciplinato il patto di stabilità (commi 152 e 153), modificato l'ordinamento finanziario regionale, riguardo i tributi locali e l'accertamento tributario (comma 155 e 156) e dettato norme generali per il coordinamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e l'ordinamento finanziario della regione (comma 157).

 

Le norme che disciplinano l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale – siano esse contenute in una legge ordinaria o in norme statutarie –possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato, previo 'accordo' con la regione. Norme in tal senso sono contenute in tutti gli statuti speciali, per la regione Friuli-Venezia Giulia l'articolo 63, quinto comma, dello statuto di autonomia (L.cost. 1/1963) prevede espressamente la possibilità di modificare le disposizioni concernenti la finanza della regione contenute nel Titolo IV dello statuto (articoli da 48 a 57) con legge ordinaria dello Stato, 'sentita la regione'. La norma citata è espressamente richiamata del comma 156 in relazione alle modifiche apportate allo statuto di autonomia dal comma 155.


Compartecipazione sulle ritenute IRPEF sui redditi da pensione

Per la definizione del contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione a decorrere dal 2008, ai sensi dell'art. 49 dello statuto di autonomia (L.cost. 1/1963) e delle norme di attuazione recate dal D.Lgs. 137/2007[101], il comma 149 dispone:

§      per le annualità 2008 e 2009, determina la somma complessiva di 960 milioni di euro a titolo di arretrati, da attribuire alla regione - sottratti gli importi già erogati pari a 50 milioni di euro - secondo un piano di rateizzazione annuale fino al 2030;

§      a decorrere dal 2010, l'attribuzione della compartecipazione spettante alla regione nella misura di sei decimi, avviene attraverso la riscossione diretta (e quindi in misura dinamica) come dispone l'articolo 1 del D.Lgs. 137/2007 vale a dire, la quota dei sei decimi è riversata dalla struttura di gestione direttamente alla regione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.

 

Si ricorda brevemente che per la definizione del contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione, la legge finanziaria 2010 (articolo 2 comma 21) ha istituito un tavolo paritetico fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia ed ha attribuito regione 200 milioni di euro nell’anno 2010, a titolo di acconto dell’intero ammontare che sarebbe stato determinato. La norma ha inteso dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 74/2009; sentenza con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge finanziaria 2008 - e delle successive norme che ne hanno prorogato le disposizioni[102] – che determinavano in quota fissa per gli anni dal 2008 al 2011, le entrate tributarie spettanti alla regione riferibili alle ritenute IRPEF sui redditi da pensione. Porre un limite all’ammontare annuo di tali spettanze è illegittimo – sostiene la Corte - in quanto contrasta con le norme statutarie, che nel determinare le quote di tributi erariali spettanti alla regione non pongono limite alcuno. La determinazione dell’ammontare di quelle somme – poiché incide in una materia disciplinata da norme statutarie - non può che avvenire in accordo con la regione.

Contributo regionale per l'attuazione del federalismo fiscale

Il comma 150 quantifica in 370 milioni di euro annui il contributo regionale per l'attuazione dei principi del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42/2009.

La norma dispone che tale contributo può avvenire, alternativamente, con le seguenti modalità:

a)      mediante pagamento diretto: per questo caso, il comma 151 primo periodo, determina le somme che la regione dovrà erogare annualmente fino al 2030, scontate dei crediti vantati dalla regione stessa, vale a dire gli arretrati 2008 e 2009 della compartecipazione sulla ritenuta IRPEF relativa ai redditi da pensione, quantificati nel comma 149, lett. a);

b)      attraverso la rinuncia alle assegnazioni statali disposte da leggi di settore, assegnazioni che saranno individuate dal tavolo di confronto tra Governo e la regione a statuto speciale previsto dall'articolo 27, comma 7, della legge 42/2009;

c)      attraverso l'attribuzione di funzioni amministrative esercitate dallo Stato, individuate mediante accordo tra Governo e Regione con le modalità definite dalla disciplina statutaria del trasferimento di funzioni (art. 10 statuto) e dell'adozione di norme di attuazione dello statuto (art. 65 statuto).

Il comma 151, secondo periodo, specifica inoltre che gli accordi tra Governo e Regione stabiliscono in quale misura diminuisce il pagamento della rateizzazione della quota di 370 milioni annui in corrispondenza dell'assunzione di funzioni o rinuncia alle assegnazioni di settore.

 

Il comma 154, primo periodo quantifica il contributo regionale al miglioramento dell'indebitamento netto; dato dalla differenza tra il contributo regionale all'attuazione del federalismo fiscale e le somme dovute dallo Stato alla regione come arretrati delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione. In sostanza le medesime somme della rateizzazione definita nel comma 151, primo periodo.

Il secondo periodo del comma 154, dispone inoltre che in caso di assunzione di funzioni amministrative esercitate dallo Stato (lettera c) comma 150), la capacità di spesa della regione – ai fini dell'accordo annuale sul patto di stabilità (vedi infra) - aumenta in misura corrispondente agli oneri assunti, limitatamente al primo anno di esercizio.

Patto di stabilità

La disciplina del patto di stabilità interno – a decorrere dall'esercizio 2011 - è contenuta nel comma 153 in riferimento al "sistema integrato regionale" definito dal comma 152.

Per "sistema regionale integrato" si intende il complesso degli enti locali del proprio territorio, delle aziende sanitarie, degli enti strumentali e di ogni altro organismo finanziato in via ordinaria e prevalente dalla regione stessa in virtù delle proprie competenze statutarie. La regione Friuli-Venezia Giulia, infatti, finanzia integralmente con fondi del proprio bilancio il sistema degli enti locali, la sanità e altri enti strumentali.

Ai fini dell'adesione regionale al patto di stabilità interno, l'accordo annuale tra la Regione e il Governo deve stabilire:

§       l'obiettivo di risparmio, considerando il complesso delle spese finali al netto delle concessioni di crediti, in riferimento alle corrispondenti spese considerate nell'accordo per esercizio precedente. L'andamento tendenziale della spesa sanitaria deve essere considerato separatamente in coerenza con gli obiettivi nazionali;

§       obiettivi di risparmio, modalità di raggiungimento degli stessi e sistema sanzionatorio per gli enti locali del "sistema regionale integrato"; a questi enti non si applica la disciplina generale vigente per gli enti locali del restante territorio nazionale, salvo il caso in cui la regione non provveda a definire quanto detto entro il 31 maggio.

Modifiche allo statuto e neutralità finanziaria

Il comma 155 reca modifiche allo statuto di autonomia (L.cost. 1/1963) riguardanti i tributi locali, fiscalità di vantaggio e la collaborazione con il Governo in materia di accertamento tributario. Il comma 156, come già, detto richiama la norma statutaria che disciplina il procedimento di modifica dell'ordinamento finanziario della regione.

Per quanto concerne tributi locali e fiscalità di vantaggio, la norma inserisce all'articolo 51 dello statuto (L.cost. 1/63) - che disciplina la facoltà della regione di istituire tributi propria in armonia col sistema tributario dello Stato, delle province e dei comuni – le seguenti disposizioni:

§       spetta alla Regione, con riferimento agli enti locali del proprio territorio, il gettito di tributi propri, di compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che la legge dello Stato attribuisca agli enti locali; qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui sopra, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio (commi 1-bis e 1-ter, art. 51 statuto);

§       la regione, nel rispetto delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, può:

-        con riguardo ai tributi erariali per i quali è previsto dalla normativa vigente, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale;

-        nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli Enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione o in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione (comma 1-quater, art. 51 statuto).

In riferimento all'accertamento tributario, la norma in esame inserisce al comma 4 dell'articolo 53 dello statuto, che disciplina la collaborazione tra la Regione e il Governo nell'accertamento delle imposte erariali, una disposizione secondo cui nelle intese da stipulare a tal fine tra Regione e Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere definiti anche gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività di accertamento dei tributi nel territorio della regione.

 

Il comma 157, infine, reca disposizioni per il coordinamento delle norme che provvederanno ad attuare il federalismo fiscale (i decreti legislativi attuativi della legge 42 del 2009) e l'ordinamento finanziario della regione. All'istituzione di nuovi tributi in sostituzione totale o parziale dei tributi vigenti dovrà seguire la revisione dell'ordinamento finanziario della regione – nelle forme stabilite dalla normativa vigente – al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei vari livelli di governo.

 


 

Articolo 1, commi 158-162
(Rapporti finanziari con la Regione Valle d'Aosta)

 


158. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la regione Valle d'Aosta concorre al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta:

       a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dal 2017;

       b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;

       c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d'Aosta.

159. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle modifiche della legge 26 novembre 1981, n. 690, e del comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, mediante la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, al fine di adeguare l'ordinamento finanziario della regione ai contenuti dell'accordo di cui al comma 158 del presente articolo.

160. Alla regione Valle d'Aosta è attribuita, secondo la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la potestà di istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e di determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare a tali tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) e h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

161. Dalle disposizioni di cui ai commi 158 e 159 derivano effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare pari a 104 milioni di euro per l'anno 2011, 118 milioni di euro per l'anno 2012, 130 milioni di euro per l'anno 2013, 138 milioni di euro per l'anno 2014, 186 milioni di euro per l'anno 2015, 195 milioni di euro per l'anno 2016 e 211 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tali effetti sono pari a 81 milioni di euro per l'anno 2011, a 95 milioni di euro per l'anno 2012, a 107 milioni di euro per l'anno 2013, a 115 milioni di euro per l'anno 2014, a 163 milioni di euro per l'anno 2015, a 172 milioni di euro per l'anno 2016 e a 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

162. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della stessa legge 5 maggio 2009, n. 42, è rivisto l'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.


Le norme in esame recepiscono l'accordo intervenuto tra il Governo e la Regione Valle d'Aosta, ai fini dell'attuazione dei principi del federalismo fiscale recati dalla legge 42/2009, con il quale si determina il contributo della regione agli obiettivi di perequazione e solidarietà (commi 158 e 161), si rinvia all'adozione di norme di attuazione per il necessario adeguamento dell'ordinamento finanziario della regione (commi 159 e 160), si dettano norme generali per il coordinamento dello stesso con l'attuazione del federalismo fiscale (comma 162).

 

Il comma 158 dopo aver richiamato le norme recate dall'articolo 27 della legge 49/2009 sull'attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e le norme statutarie che disciplinano il procedimento di modificazione dello statuto di autonomia (art. 50 L.cost. 4/1948), dispone che la regione Valle d'Aosta concorre agli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, con le seguenti misure:

§      progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dal 2017. Attualmente, ai sensi della legge 690/1981 – contenente le norme principali dell'ordinamento finanziario della regione e perciò equiparata a norma di attuazione - spettano alla regione i 9/10 della imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione;

§      l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali relative ai servizi ferroviari di interesse locale;

§      la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione in base alla citata legge 690/1981.

 

Il comma 159 dispone che vengano emanate - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – le norme di attuazione dello statuto speciale ai fini di adeguare l'ordinamento finanziario della regione (contenuto, principalmente, nella già citata legge 690/1981) ai contenuti dell'accordo e delle norme in esame. Come già ricordato nell'esame dei commi da 149-157 riguardanti la regione Friuli-Venezia Giulia, la procedura concertativa – peraltro esterna al Parlamento - è sempre necessaria in caso di modifica di norme che incidano sull'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale. Nel caso della Valle d'Aosta non c'è distinzione tra norme di carattere finanziario e altre norme, in ogni caso la procedura che occorre seguire è quella prevista dall'articolo 48-bis dello statuto per l'emanazione di norme di attuazione, secondo cui gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da membri nominati dal Governo e membri nominati dalla Regione.

 

Il comma 160 dispone che venga attribuita alla regione – sempre con l'adozione di norme di attuazione dello statuto speciale - la potestà di istituire tributi locali in riferimento a presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione. Alla regione dovrà essere altresì attribuita la potestà di determinare le variazioni delle aliquote nonché le agevolazioni che gli enti locali possono applicare in riferimenti ai predetti tributi.

 

Il comma 161 quantifica gli effetti finanziari delle norme sul contributo della regione ai principi di perequazione e solidarietà (commi 158 e 159) in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (per l'esame dei quali si rinvia di seguito alla parte concernente i profili finanziari), specificandone le somme per ciascun esercizio a partire dal 2010 fino al 2017.

 

Il comma 162, infine, reca disposizioni per il coordinamento delle norme che provvederanno ad attuare il federalismo fiscale (i decreti legislativi attuativi della legge 42 del 2009) e l'ordinamento finanziario della regione. Analogamente a quanto disposto dal comma 157 per il Friuli-Venezia Giulia, all'istituzione di nuovi tributi in sostituzione totale o parziale dei tributi vigenti dovrà seguire la revisione dell'ordinamento finanziario della regione – nelle forme stabilite dalla normativa vigente – al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei vari livelli di governo.


 

Articolo 1, comma 163
(Fondi speciali - Tabelle A e B)

 

163. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2011-2013, restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

 

Il comma 163 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall’articolo 18 della nuova legge di contabilità, mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

La determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle del disegno di legge di stabilità è prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c),della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009).

 

Con il comma in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilità, ripartite per Ministeri.

 

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

 

Per quanto riguarda la struttura delle due Tabelle, si evidenzia che la nuova legge di contabilità non ha modificato in modo sostanziale la disciplina relativa ai fondi speciali, atteso che l’articolo 18 della nuova legge di contabilità riproduce sostanzialmente quanto previsto al riguardo dalla precedente normativa contabile.

 

Nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2011 presentato dal Governo (A.C. 3778), gli importi della Tabella A ammontavano complessivamente a 13,5 milioni per il 2011, a 711,6 milioni per il 2012 e a 769,5 milioni per il 2013.

Rispetto alla legislazione vigente, la Tabella A del disegno di legge di stabilità come presentato dal Governo non prevedeva stanziamenti aggiuntivi sui Fondi speciali.

 

A seguito di emendamenti approvati nel corso dell’esame da parte della V Commissione bilancio, gli importi sono stati ridefiniti in 13,5 milioni per il 2011, 211,6 milioni per il 2012 e 269,5 milioni per il 2013.

 (importi in migliaia di euro)


Tabella A

2011

2012

2013

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779)

13.492

711.623

769.523

Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

13.492

711.623

769.523

Testo V Commissione Bilancio (A.C. 3778-A)

13.492

211.623

269.523

 

 

Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge di stabilità per il 2011, non modificato nel corso dell’esame in Commissione bilancio, prevede importi pari a 1 milione di euro per il 2011 e il 2011 e 1.493 milioni per il 2012 e 2013.

Rispetto alla legislazione vigente, la Tabella B del disegno di legge di stabilità non prevede stanziamenti aggiuntivi sui Fondi speciali.

(importi in migliaia di euro)

Tabella B

2011

2012

2013

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779)

1.000

1.493

1.493

Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

1.000

1.493

1.493

Testo V Commissione Bilancio (A.C. 3778-A)

1.000

1.493

1.493

 

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779), nel disegno di legge di stabilità presentato dal Governo (A.C. 3778) e nel testo approvato dalla V Commissione bilancio della Camera (A.C. 3778-A). Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

 


TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2011

2012

2013

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779)

-

74.550

122.650

Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

-

74.550

122.650

Testo V Commissione Bilancio (A.C. 3778-A)

1.500

76.050

124.150

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse a favore del progetto “de tax” per interventi sanitari nei Paesi poveri e quelle per garantire l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 riguardante l’IVA sulla tariffa di igiene ambientale (TIA), nonché le risorse necessarie per l’adozione dei provvedimenti concernenti “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” (atto Camera n. 1441-quater-F); “Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza e modifiche all’articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca” (atto Senato n. 2146); “Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili” (atto Senato 2206); “Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica” (atto Camera 2184); “Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo” (atto Camera n. 2774)

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2011

2012

2013

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779)

-

40.000

40.000

Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

-

40.000

40.000

Testo V Commissione Bilancio (A.C. 3778-A)

-

40.000

40.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento è preordinato all’applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 306 del 2008 e n. 11 del 2009, nonché per il provvedimento concernente “interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito” (atto Camera n. 2424)

 

 


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2011

2012

2013

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779)

7.492

36.073

45.873

Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

7.492

36.073

45.873

Testo V Commissione Bilancio (A.C. 3778-A)

5.992

34.573

44.373

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse necessarie per ratifiche internazionali è inoltre per l’adozione della ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione di mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003 (atto Senato n. 2264); della ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo di intesa, fatta a Ottawa il 3 giugno 2002 (atto Senato n. 2273); della ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007 (atto Senato n. 2265); della ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007, nonché per la realizzazione di interventi diversi.

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

2011

2012

2013

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779)

-

550.000

550.000

Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

-

550.000

550.000

Testo V Commissione Bilancio (A.C. 3778-A)

-

50.000

50.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse necessarie per il Fondo di finanziamento ordinario per le università e per le scuole non statali.

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

2011

2012

2013

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779)

6.000

6.000

6.000

Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

6.000

6.000

6.000

Testo V Commissione Bilancio (A.C. 3778-A)

6.000

6.000

6.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento è costituito dalle risorse finalizzate al provvedimento concernente “Disposizioni in favore dei territori di montagna” (testo unificato atti Camera n. 41 e abbinati).

 

MINISTERO DELLA DIFESA

 

2011

2012

2013

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779)

-

5.000

5.000

Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

-

5.000

5.000

Testo V Commissione Bilancio (A.C. 3778-A)

-

5.000

5.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento è preordinato all’adozione del provvedimento recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” (legge n. 183/2010).

 

 

 

TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2011

2012

2013

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779)

1.000

130.000

130.000

Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

1.000

130.000

130.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento è finalizzato al finanziamento dei fondi di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Gorizia e di Trieste e a consentire all’Italia la partecipazione finanziaria a banche e fondi internazionali.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2011

2012

2013

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779)

-

50.000

50.000

Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

-

50.000

50.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento è preordinato alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli.

 


MINISTERO DELL’INTERNO

 

2011

2012

2013

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779)

-

103.000

103.000

Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

-

103.000

103.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per consentire la fornitura di libri di testo.

 

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

2011

2012

2013

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779)

-

210.000

210.000

Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

-

210.000

210.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento è finalizzato alla difesa del suolo e alla bonifica e ripristino dei siti inquinati.

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

2011

2012

2013

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779)

-

1.000.000

1.000.000

Disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

-

1.000.000

1.000.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato al finanziamento di opere ferroviarie.

 


 

Articolo 1, comma 164
(
Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente
Tabella C
)

 


164. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2011. In applicazione dell'articolo 52, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009, con riferimento alla suddetta Tabella C, sono soppresse le spese obbligatorie e abrogate le relative norme di rinvio alla Tabella stessa.


 

 

Il comma 164 reca l’approvazione della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.

L'articolo 11, comma 3, lett. d), della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie. A tale riguardo, in sede di prima applicazione, l’articolo 52, comma 1, della legge n. 196/2009, prevede che la legge di stabilità disponga la soppressione, dalla Tabella C, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla Tabella stessa.

Le spese obbligatorie, non più ricomprese nella Tabella C, saranno pertanto determinate direttamente dalla legge di bilancio.

In attuazione di quanto disposto dal citato articolo 52, comma 1, il comma 164 in esame reca dunque la soppressione delle spese obbligatorie dalla Tabella C e l’abrogazione delle relative norme che ne rinviavano la quantificazione alla Tabella stessa.

 

La Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2011 presentato dal Governo (A.C. 3778) prevedeva un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 4.392,5 milioni di euro per il 2011, 4.384,7 milioni di euro per il 2012 e 4.294,4 milioni di euro per il 2013.

Gli stanziamenti esposti in Tabella C non presentavano variazioni rispetto alla legislazione vigente.

 

A seguito delle modifiche apportate dalla V Commissione bilancio (A.C. 3778-A) gli importi della tabella C aumentano a 4.397,0 milioni di euro per il 2011, 4.393,2 milioni di euro per il 2012 e 4.300,4 milioni di euro per il 2013.

Con riferimento alla dotazione complessiva relativa al 2011, va conteggiata la riduzione per un importo complessivo di 40 milioni – disposta dal comma 164 in esame - che dovrà essere applicata in maniera lineare alle dotazioni di parte corrente delle autorizzazioni di spesa esposte nella tabella, quale copertura dell’incremento di pari importo del finanziamento autorizzato in favore dell’editoria dall’articolo 1, comma 57, del provvedimento in esame (cfr relativa scheda).

 

In particolare le modifiche disposte dalla Commissione bilancio riguardano le seguenti voci di spesa:

§      D.L. n. 223/2006, art. 19, co. 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità: incremento di 15 milioni per ciascuna annualità del triennio;

§      L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA: riduzione di 15 milioni per ciascuna annualità del triennio;

§      D.Lgs. n. 204 del 1998: coordinamento, la programmazione e le valutazione delle politiche nazionale relative alle ricerca scientifica e tecnologica: aumento di 19,5 milioni per il 2011 e per il 2012 e di 15,5 milioni per il 2013;

§      D.L. n. 223/2006, art. 19, co. 2: Fondo per le politiche giovanili: riduzione di 19,5 milioni per il 2011 e per il 2012 e di15,5 milioni per il 2013;

§      L. n. 144/1999, art. 51, contributo in favore della SVIMEZ: incremento di 500.000 euro per il 2011 e per il 2012;

§      D.Lgs. n. 285/1999, contributo in favore del FORMEZ: incremento di 3 milioni per il 2011 e di 6 milioni sia per il 2012 che per il 2013;

§      D.Lgs. n. 267/1993, contributo in favore dell’Istituto Superiore di Sanità: incremento di 500.000 euro per il 2011 e di 1 milione per il 2012;

§      D.L. n. 269/2003, art. 48, contributo in favore dell’Agenzia italiana del farmaco:aumento di 500.000 euro per il 2011 e di 1 milione per il 2012.

Il quadro normativo

Il contenuto della Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità in esame presenta, in applicazione della nuova legge di contabilità, alcune novità rispetto alla precedente impostazione della Tabella, disciplinata dalla normativa contabile dettata dall’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978.

Come già nella precedente disciplina, la Tabella C autorizza gli stanziamenti da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità. Tuttavia, rispetto al passato, il contenuto della nuova Tabella C è più limitato, in quanto l’articolo 11, comma 3, lett. d), della nuova legge di contabilità escludeche essa possa contenere spese di carattere obbligatorio.

In sostanza, a seguito dell’esplicita abrogazione delle vigenti norme di rinvio alla Tabella C delle leggi che comportano spese obbligatorie, la nuova Tabella del disegno di legge di stabilità (A.C. 3778) corrisponderebbe alla Tabella C come definita dalla legislazione previgente, con l’esclusione delle norme autorizzatorie di spese considerate obbligatorie.

La Relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità precisa che dalla Tabella C “sono state infatti stralciate le spese obbligatorie e le relative norme di rinvio alla tabella stessa, con la loro contestuale riallocazione, attraverso l’istituzione di appositi capitoli di spesa, operata nella legge di bilancio”.

 

Ai fini della determinazione delle voci di spesa da escludere dalla Tabella C, la Relazione illustrativa precisa che si è proceduto, per ciascuna legge di spesa, a calcolare la quota di spese, a legislazione vigente, da espungere dalla tabella, sulla base della definizione di “spese obbligatorie” contenuta all’articolo 21, comma 6, della nuova legge di contabilità, che disciplina il bilancio di previsione.

In base alla nuova normativa contabile, gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato si presentano, per ogni unità di voto – individuata nei programmi - ripartititra le due tipologie di spese “rimodulabili” e “non rimodulabili”. In particolare:

§      le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, vale a dire le spese vincolate a meccanismi o parametri (determinati da leggi o da altri atti normativi) che ne regolano autonomamente l’evoluzione. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui. In via residuale, rientrano tra le spese obbligatorie anche quelle che sono così identificate per espressa disposizione normativa (articolo 21, comma 6, legge n. 196/2009);

§      le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

a)  nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio (articolo 21, comma 7, lett. a), la cui rimodulabilità è disciplinata da una apposita norma della legge;

b)  nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni(articolo 21, comma 7, lett. b).

 

Come spese di natura obbligatoria sono state individuate, in particolare, le risorse relative agli oneri di personale, fissi e continuativi, agli obblighi comunitari e internazionali e alle rate di ammortamento dei mutui.

In base a quanto precisato nella Relazione illustrativa, ai fini della determinazione delle voci di spesa da escludere dalla Tabella C, le spese ritenute “obbligatorie” sono state considerate:

-        interamente espungibili, quelle connesse ad autorizzazioni legislative di spesa relative, pressoché esclusivamente, a spese di personale, ovvero a obblighi comunitari e internazionali e a rate di ammortamento mutui. Tali leggi di spesa non sono più ricomprese nell’attuale Tabella C;

-        parzialmente espungibili le spese connesse ad autorizzazioni legislative, concernenti, in particolare, il funzionamento di istituzioni con autonomia contabile e di bilancio, per le quali, pur valutando la spesa per il personale, non è stato possibile individuare le quote effettive delle spese obbligatorie o meno. In questo caso si è proceduto a quantificare la suddetta tipologia di spesa in misura percentuale rispetto allo stanziamento complessivo,nell’ordine dell’80%.

Nel corso dell’esercizio 2011 sarà cura delle singole amministrazioni interessate di far pervenire le informazioni utili ad una più puntuale individuazione della quota di spesa obbligatoria. A tal fine, nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779), è stata inserita una generica autorizzazione al Ministro dell’economia (art: 17, comma 17) ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio su cui sono iscritte le risorse obbligatorie e quelle non obbligatorie (quantificate dalla Tabella C) afferenti alla medesima autorizzazione legislativa.

 

In base a quanto precisato nella Relazione illustrativa, dunque, per ogni singola autorizzazione legislativa ivi contenuta, la Tabella C ne determina lo stanziamento al netto delle spese obbligatorie.

Le restanti risorse comunque autorizzate in favore della legge, considerate di natura obbligatoria, vengono determinate dalla legge di bilancio ed iscritte in un capitolo apposito.

Lo stanziamento complessivamente autorizzato in favore di ciascuna legge di spesa permanente esposta in Tabella C va dunque calcolato quale somma dell’importo quantificato in Tabella C, quale stanziamento di natura non obbligatoria, e dell’importo determinato dalla legge di bilancio, quale stanziamento di natura obbligatoria.

 

In merito alla Tabella C esposta nel disegno di legge in esame, ridefinita dal Governo sulla base dei criteri illustrati nella Relazione, va osservato che il combinato disposto di cui agli articoli 11, comma 3, lettera d) e 52, comma 1, della legge n. 196/2009, avrebbe dovuto comportare l’eliminazione dell’intera autorizzazione legislativa di spesa contenente spese qualificate come obbligatorie (cioè “non rimodulabili”).

In attuazione della citata disposizione, il comma in esame dispone infatti la soppressione delle spese obbligatorie dalla Tabella C e l’abrogazione delle disposizioni che prevedevano il rinvio alla Tabella C.

La previsione dell’abrogazione della norma di rinvio per l’iscrizione in Tabella C risulta applicata nel senso non già di eliminare l’intera voce di spesa dalla Tabella, come previsto dall’art. 52 della legge n. 196, bensì di suddividere lo stanziamento nelle due componenti di “spesa obbligatoria”, che è stata espunta dalla Tabella C e rimandata al ddl di bilancio, e di spesa “non obbligatoria” per la quale continuerebbe ad essere in vigore il rinvio alla Tabella C.

Tale applicazione della nuova disciplina contabile comporta che le voci inserite nella Tabella C autorizzino ora soltanto una quota parte della norma di spesa in presenza, tuttavia, di una autorizzazione legislativa che rimane ovviamente riferita all’onere complessivo.

 

 

* * *

 

 

Nella tabella che segue sono esposti gli importi delle dotazioni delle autorizzazioni di spesa di Tabella C per il 2011 limitatamente a quelle che sono state oggetto di modifica da parte della Commissione bilancio (A.C. 3778-A).

 

Le dotazioni sono poste a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2011 iscritte nella Tabella C della legge finanziaria del 2010 (legge n. 191/2009).

Ai fini del raffronto sono altresì indicati, per ciascuna norma, gli importi iscritti sugli eventuali capitoli di bilancio su cui sono state trasferite le poste di spesa di natura obbligatoria ad esse afferenti.


 

 

2011

2011

Tab. C
Legge Fin. 191/09


(A)

Tab. C
Ddl Fin. 2011
AC 3778-A
Spese non obbligatorie
(B)

Bil 2011

AC 3779-A
Spese obbligatorie
(C)

Totale




(D)

COMUNICAZIONI

 

 

 

 

Sostegno all'editoria

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

L. 67/1987: Editoria (11.2 - capp. 2183 e 7442)

195.752

194.033
(+100.000)
[103]

 

294.033

 

 

 

 

 

RICERCA E INNOVAZIONE

 

 

 

 

Ricerca in materia ambientale

 

 

 

 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

 

 

D.L. 112/2008, art. 28, co. 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 - capp. 3621 e 8831)

83.520

34.597

5.000

39.597

Ricerca scientifica e tecnologica di base

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

D.Lgs. 204/1998: Programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (3.3 - cap. 7236)

1.866.452

1.792.713

-

1.792.713

Ricerca per il settore della sanità pubblica

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

D.Lgs. 267/1993: Riordinamento Istituto Superiore di Sanità (2.1 - cap. 3443)

97.946

18.889

87.558
(cap. 3444)

106.447

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

 

 

 

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema

 

 

 

 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.10 - cap. 1551)

58.422

7.000

67.660
(cap. 1552)

74.660

 

 

 

 

 

TUTELA DELLA SALUTE

 

 

 

 

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

D.L. 269/2003, art. 48, comma 9: Agenzia Italiana del Farmaco (1.4 - capp. 3458 e 7230)

31.849

6.476

23.674
(cap. 3461)

30.150

 

 

 

 

 

DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA

 

 

 

 

Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili - (17.4 - cap. 2108)

2.442

17.198

-

17.198

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale della spesa sociale, ecc

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

L. 328/2000: art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671)

435.000 [104]

75.297
(+200.000)
[105]

 

275.297

 

 

 

 

 

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

 

 

 

 

Analisi e Programmazione economico-finanziaria

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 - cap. 7330)

1.484

1.836

-

1.836

 

 

 

 

 

GIOVANI E SPORT

 

 

 

 

Incentivazione e sostegno alla gioventù

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

D.L. 223/2006, art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106)

61.725

13.410

-

13.410

 

 

 

 

 

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 

 

 

 

Servizi generali, formativi, ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

L. 146/1980, art. 36: Assegnazione a favore dell'ISTAT (24.4 - cap. 1680)

153.235

28.223

142.893
(cap. 1685)

171.116

D.Lgs. 285/1999: Riordino del centro di formazione studi FORMEZ (24.4 – cap. 5200)

19.337

6.512

17.050
(cap. 5201)

23.562


 

Articolo 1, comma 165
(
Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente
Tabella D
)

 

165. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

 

 

Il comma 165 reca l’approvazione della Tabella D, che determina gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione.

 

L'articolo 11, comma 3, lett. f), della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione.

 

Si tratta in sostanza, rispetto alla pregressa articolazione della legge finanziaria, di una Tabella che espone una parte della ex Tabella E - di cui all’abrogata disciplina contabile - relativamente alle sole autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente.

 

Nella tabella D della legge di stabilità per il 2011risultano definanziamenti per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011- 2013.

Il definanziamento è riferito all’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 134 del 2008[106], relativa al finanziamento del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, disciplinato dalla precedente disciplina contabile (legge n. 468/78) e abrogato dalla nuova legge di contabilità n. 196/2009.

 

La nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009), entrata in vigore il 1° gennaio 2010, relativamente ai Fondi di riserva iscritti in bilancio, non prevede più il “Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente”.

Contestualmente, tuttavia, la Tabella C legge finanziaria per il 2010 (legge 192/2009), ne quantificava gli stanziamenti residuali per il 2010 e 2011[107], come previsto dalla precedente legge n. 468/1978.

Tali risorse hanno ricevuto ancora collocazione nel consueto capitolo 3003, iscritto nel Programma 25. Fondi di riserva e speciali (u.p.b. 25.2.3).

Nel corso del 2010, il Fondo ha comunque continuato ad essere utilizzato in via gestionale per le finalità e secondo la procedura originariamente prevista dall’articolo 9-ter della legge n. 468/78, cioè per incrementare le dotazioni delle voci di Tabella C. Contestualmente, nel corso dello stesso anno 2010, le risorse residue del Fondo sono state oggetto di progressiva riduzione ad opera di autorizzazioni legislative di spesa per la copertura degli oneri da esse recati.

Il disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) riporta ancora il capitolo 3003, con una dotazione residua, per ciascun anno del triennio 2011-2013, di 5 milioni di euro.

 

Il definanziamento autorizzato dalla tabella in esame è pertanto finalizzato all’utilizzo delle risorse residuali dell’abrogato Fondo di riserva.

In particolare, secondo quanto evidenziato nella Relazione illustrativa al disegno di legge in esame, la riduzione – disposta dalla Tabella D in esame – dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legge n. 134/2008 è finalizzata alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, scaturenti dal rifinanziamento di 15 milioni dell’autorizzazione di spesa di cui al D.L. n. 203/2005, articolo 11-quaterdecies, comma 20, recante interventi per la diga foranea di Molfetta, disposto in Tabella E.

7

Articolo 1, commi 166-167
(Tabella E)

 


166. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

167. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 166, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2011, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.


 

 

Il comma 166 reca l’approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Esse trovano esposizione per programma e missione.

 

L'articolo 11, comma 3, lett. e), della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

 

Come rileva la relazione illustrativa, la tabella E, rispetto alla articolazione della pregressa legge finanziaria, è stata radicalmente modificata e accorpa i dati delle precedenti Tabelle D, E (per le spese di conto capitale) ed F della legge n. 468 del 1978. I dati, come previsto dalla legge di riforma, sono presentati in maniera analitica in modo da evidenziare, per ciascuna associazione autorizzazione/capitolo, rispettivamente gli importi di legislazione vigente, le rimodulazioni, i rifinanziamenti e i definanziamenti effettuati dalla Tabella in esame.

La Tabella E, pertanto, evidenzia la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge, nonché l'importo definitivo, che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.

Rispetto a quanto previsto dalla soppressa legge n. 468 del 1978, sono eliminati gli allegati relativi ai rifinanziamenti e ai definanziamenti, in quanto informazioni accorpate nella nuova Tabella E. In particolare, l'ex allegato n. 6 (che si riferiva alla vecchia Tabella F) è stato eliminato e quindi le informazioni della nuova Tabella E sono state riassunte in un unico allegato cronologico, il n. 2 (in precedenza era il n. 5). Tale allegato contiene anche le informazioni relative a residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e a giacenze di tesoreria alla medesima data, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, ai sensi della disciplina generale contabile.

 

Il comma 167 indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2011, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

 

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della nuova legge di contabilità le amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.

La disposizione demanda tuttavia alla legge di stabilità la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

Come già per le precedenti leggi finanziarie, la legge di stabilità per il 2011 reca una colonna “limite impegnabilità” suddivisa secondo i seguenti numeri:

-          n. 1, indica le quote degli anni 2011 ed esercizi successivi non impegnabili;

-          n. 2, indica le quote degli anni 2011 e successivi impegnabili al 50%;

-          n. 3, indica le quote degli anni 2011 e successivi interamente impegnabili.

 

Analogamente agli anni scorsi, si prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (codice n. 3 nella colonna “limite impeg”), con le seguenti eccezioni, per la quali le quote relative agli anni 2011 e successivi non sono impegnabili (codice n. 1):

-        D.L. n. 148/1993, art. 3, co. 9: contributo alla Regione Calabria. Missione Relazioni finanziarie autonomie territoriali, programma Rapporti finanziari con enti territoriali;

-        D.Lgs. n. 102/2004, art. 15, co. 2, punto 1: Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi. Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca. Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo;

-        D.L. n. 5/2009, art. 7-quinquies, co. 8: Fondo per la finanza d’impresa. Missione competitività e sviluppo delle imprese, Programma regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, sperimentazione tecnologica, ecc.

 

Il totale degli stanziamenti iscritti in Tabella E, nel testo presentato dal Governo (A.C. 3778) ammontava a 23.109,8 milioni di euro per il 2011, a 21.473,5 milioni per il 2012, 25.841,2 milioni per il 2013 e 46.254,9 per il 2014 e anni successivi.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione bilancio, gli importi della Tabella E sono stati determinati in 23.127,4 milioni di euro per il 2011, in 21.486,9 milioni per il 2012, in 25.851,6 milioni per il 2013 e in 46.254,9 per l’anno 2014 e successivi[108].

 

Più in dettaglio, la Tabella E, nel testo proposto dal Governo, dispone le seguenti variazioni:

§      rifinanziamento di 15 milioni di euro per il solo anno 2011, per interventi relativi al completamento dei lavori di banchinaggio, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’articolo 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. n. 203/2005;

§      rifinanziamento di 5.500 milioni di euro per il 2013, volti a integrare il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987;

§      rimodulazione del Fondo per le aree sottoutilizzate che determina un incremento delle relative risorse di 1.000 milioni per il 2011, di 3.000 milioni per il 2012, di 4.000 milioni per il 2013, con una riduzione compensativa delle risorse di 8.000 milioni nel 2014.

 

La Commissione Bilancio ha disposto i seguenti rifinanziamenti:

§      legge n. 350/2003, art. 4, co. 61: sostegno del Made in Italy: 1 milione per il 2011 e 2 milioni per il 2012;

§      legge n. 244/2007, art. 2, co. 323 e 327: Fondo per la promozione diinterventidi riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e Piano straordinario di telerilevamento: 1 milione per il 2011 e 1 milione per il 2012, equamente suddivisi tra il capitolo 7510/Ambiente (Fondo rifiuti) e il capitolo 8534/Ambiente (Piano straordinario di telerilevamentro).

 

Si riportano di seguito le schede analitiche relative alle voci oggetto di variazione.

 


D.L. 203/2005, articolo 11-quaterdecies, comma 20 - Interventi per il completamento dei lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Programma: Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali

Ministero dell’interno (cap. 7253)

(migliaia di euro)

2011

2012

2013

BLV*

-

-

-

Rifinanziamento Tab. E

15.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

15.000

-

-

* Il disegno di legge di bilancio per il 2011 reca una dotazione di 6 milioni per ciascun anno del triennio    2011-2013. Tale somma corrisponde a limiti di impegno pregressi, attivati per il finanziamento                    dell’intervento in oggetto (cfr. infra, ricostruzione normativa dei finanziamenti).

 

La tabella E dispone un rifinanziamento di 15 milioni di euro per il solo 2011 per il completamento dei lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’art. 11-quaterdecies, comma 20, del decreto legge n. 203 del 2005[109].

Il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, ("Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), articolo 11-quaterdecies, comma 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dispone finanziamenti per la prosecuzione degli interventi previsti dall’art. 2 della legge n. 174/2002 relativi ai lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta.

Si ricorda che l’art. 2 della legge n. 174/2002 ha autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 per la realizzazione dei lavori relativi alla diga foranea di Molfetta. Successivamente, per la prosecuzione degli stessi, l’art. 4, commi 176-178, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di 2,5 milioni di euro.

Con l’art. 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. n. 203 del 2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che veniva destinato, altresì, per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva.

Rispetto ai 6 milioni autorizzati complessivamente dalle citate disposizioni, la legge di bilancio per il 2009 ha indicato, per le finalità in questione, una dotazione di 4,6 milioni di euro.

La legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha previsto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento pari a 2 milioni di euro per il solo 2008. Tali risorse sono state tuttavia iscritte sul cap. 7157 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

La tabella D della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2009.

La tabella D della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ha infine rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2010.

 

 

Legge n. 183/1987, articolo 5 - Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie

Missione: L’Italia in Europa e nel mondo
Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Ministero economia e finanze (cap. 7493)

(migliaia di euro)

2011

2012

2013

BLV

5.295.450

5.524.300

-

Rifinanziamento

-

-

5.500.000

Importi esposti in Tabella E

5.295.450

5.524.300

5.500.000

 

La Tabella E dispone un rifinanziamento del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie pari a 5.500 milioni di euro nel 2013.

Si ricorda che in tale Fondo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali. Nel bilancio per il 2010 le relative risorse sono iscritte nell’ambito del programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE della missione “L’Italia in Europa e nel mondo” (cap. 7493/Economia).

Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l’Unione europea destina a ciascun paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali, viene annualmente rifinanziato dalla legge finanziaria.

Con riferimento agli ultimi anni, si ricorda:

-        la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di rotazione di 932,5 milioni per il 2006 e 4.304 milioni per il 2007. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.500 milioni nel 2006 e di 100 milioni nel 2007, che sono stati posticipati al 2008 (complessivi 5.600 milioni);

-        la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha previsto un rifinanziamento del Fondo di 3.767 milioni nel 2006. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.999,5 milioni nel 2006, di 4.000 milioni nel 2007 e di 5.000 milioni nel 2008, che sono stati posticipati al 2009 (complessivi 14.999,5 milioni);

-        la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2007) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di 4.000 milioni per il 2009;

-        la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ne ha disposto un rifinanziamento di 3.200 milioni nel 2008, di 2.000 milioni nel 2009 e di 300 milioni nel 2010. Contestualmente disposizioni contenute nell’articolato della stessa finanziaria utilizzavano le risorse del Fondo a copertura di oneri recati da specifiche disposizioni (quali la soppressione del ticket ambulatoriale: 326 milioni nel 2008 ai sensi dell’art. 2, co. 378; le convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU): 15 milioni nel 2008 e 15 milioni a decorrere dal 2010, ai sensi dell’art. 3, co. 159);

-        la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo per il solo esercizio 2011, pari a 5.271,1 milioni di euro.

-        la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo pari a 23,3 milioni per il 2010, 24,3 milioni per il 2011 e di 5.524,3 milioni per il 2012.

 

Nella successiva tabella sono indicate, relativamente alle leggi finanziarie dal 2005 al 2009, la “costruzione in bilancio” delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie, come determinato da ciascuna legge finanziaria. Non si tiene conto di eventuali variazioni delle risorse intervenuti nel corso di ciascun esercizio in adempimento di direttive comunitarie:

(dati in migliaia di euro)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

BLV

-

-

 

 

 

 

Finanziaria 2005

 

 

 

 

 

 

Tabella D

4.304.000

-

 

 

 

 

Tabella F

-100.000

+5.600.000

 

 

 

 

Disponibilità

4.204.000

5.600.000

 

 

 

 

Finanziaria 2006

 

 

 

 

 

 

Tabella D

-

-

-

 

 

 

Tabella F

-4.000.000

-5.000.000

+14.999.500

 

 

 

Disponibilità

204.000

600.000

14.999.500

 

 

 

Finanziaria 2007

 

 

 

 

 

 

Tabella D

-

-

+4.000.000

 

 

 

Tabella F

+4.000.000

+5.100.000

-14.100.000

+5.000.000

 

 

Disponibilità

4.204.000

5.700.000

4.899.500

5.000.000

 

 

Finanziaria 2008

 

 

 

 

 

 

Tabella D

 

+3.200.000

+2.000.000

+300.000

 

 

Art. 2, co. 378 (soppressione ticket ambulatoriale)

 

-326.000

0

0

 

 

Art. 3, co. 159 (convenzioni ASU)

 

-15.000

0

-15.000

 

 

Disponibilità

 

8.557.000

6.897.500

5.283.000

 

 

Finanziaria 2009

 

 

 

 

 

 

Tabella D

 

 

-

-

+5.271.150

 

Disponibilità

 

 

6.872.286

5.271.150

5.271.150

 

Finanziaria 2010

 

 

 

5.271.150

5.271.150

 

Tabella D

 

 

 

23.300

24.300

5.524.300

Disponibilità

 

 

 

5.294.450

5.295.450

5.524.300

 

 

Legge n. 289/2002, articolo 61, comma 1 - Fondo per le aree sottoutilizzate

Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale
Programma: Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate

Ministero sviluppo economico (cap. 8425)

(migliaia di euro)

2011

2012

2013

2014 e ss.

Legge Bilancio 2010

9.000.796

4.597.239

36.339.138

 

D.L. n. 195/2009, art. 18
(quota FAS - Fondo strategico)

-30.000

0

0

 

D.L. n. 78/2010 ( taglio del 10%)

- 897.080

- 459.724

- 3.633.914

 

BLV

8.073.717

4.137.516

9.900.000

22.805.224

Rimodulazione

+1.000.000

+3.000.000

+4.000.000

-8.000.000

Importi esposti in Tabella E

9.073.000

7.137.516

13.900.000

14.805.224

 

La Tabella E dispone una rimodulazione del Fondo per le aree sottoutilizzate che determina un incremento delle relative risorse di 1 miliardo per il 2011, di 3 miliardi per il 2012, di 4 miliardi per il 2013, con una riduzione compensativa delle risorse di 8 miliardi nel 2014.

 

Ai fini della ricostruzione delle risorse del FAS a legislazione vigente 2011 si ricorda che, inizialmente, esse erano pari a 9.000,8 milioni per il 2011, a 4.597,2 milioni per il 2012, e a 36.339,1 milioni euro per gli esercizi 2013 e seguenti.

Il decreto legge n. 195/2009, all’articolo 18, ha operato una riduzione delle risorse per il 2011 pari a 30 milioni di euro – oltre a 60,3 milioni relativi al 2010 - a valere specificamente sulle risorse FAS destinate al Fondo strategico per il paese a sostegno dell’economia reale.

Sugli stanziamenti complessivi del FAS, così rideterminati, è intervenuta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, disposta dal decreto legge n. 78/2010, la quale ha inciso sul Fondo per 897,1 milioni per il 2011, per 459,7 milioni per il 2012 e per 3.633,9 milioni per il 2013.

Le risorse a legislazione vigente per il 2011 risultano pertanto pari a 8.073,7 milioni per il 2011, a 4.137,5 milioni per il 2012, a 9.900 milioni per il 2013 e a 22.805.224 per l’anno 2014 e successivi.

 

Con riferimento al Fondo per le aree sottoutilizzate, si ricorda che il disegno di legge di stabilità in esame, all’articolo 1, comma 6 destina agli interventi di edilizia sanitaria pubblica una quota pari a 1.500 milioni di euro per il 2012 delle risorse del FAS della programmazione regionale, incluse le risorse derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E.

 

 

Legge n. 244/2007, articolo 2, comma 323 e 327 - Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio

Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma: Tutela e conservazione del territorio

Ministero ambiente (cap. 7510)

(migliaia di euro)

2011

2012

2013

BLV

10.430

10.430

10.430

Rifinanziamento

500

500

0

Importi esposti in Tabella E

10.930

10.930

10.430

 

L’articolo 2, comma 323, della legge finanziaria per il 2008 haistituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione annua di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo.

 

Legge n. 244/2007, articolo 2, comma 323 e 327 – Piano straordinario di telerilevamento

Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma: Tutela e conservazione del territorio

Ministero ambiente (cap. 8534)

(migliaia di euro)

2011

2012

2013

BLV

5.215

0

0

Rifinanziamento

500

500

0

Importi esposti in Tabella E

5.715

500

500

Al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, l’articolo 2, comma 323, della legge finanziaria per il 2008 ha autorizzato ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 affinché il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possa stipulare accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall’articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche.

 

Legge n. 350/2003, articolo 4, comma 61 e legge n. 296/2006, articolo 1, comma 936 – Realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy

Missione: Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma: Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy

Ministero sviluppo economico (cap. 7461)

(migliaia di euro)

2011

2012

2013

BLV

0

0

0

Rifinanziamento

1.000

2.000

0

Importi esposti in Tabella E

1.000

2.000

0

 

L’articolo 1, comma 936, della legge finanziaria per il 2007 ha disposto l’ulteriore finanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 del fondo istituito dall’articolo 4, comma 61 della legge finanziaria per il 2004 per le azioni a sostegno del «made in Italy», anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica.

 


 

Articolo 1, comma 168
(Prospetto di copertura degli oneri correnti)

 

168. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

 

 

Il comma 168 dispone in merito alla copertura, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009, degli oneri correnti recati dal disegni legge di stabilità 2011, secondo le modalità indicate nell’apposito prospetto.

 

L’articolo 11, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) prevede che la legge di stabilità possa disporre, per ciascun anno del bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

Tale norma riproduce, in sostanza, il contenuto dell'articolo 11, comma 5, dell’abrogata legge di contabilità n. 468/1978, riguardante l'obbligo di copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria. Intento della norma è quello di precludere la possibilità di un peggioramento, per effetto delle norme inserite nella legge di stabilità (già legge finanziaria), del saldo corrente di bilancio (risparmio pubblico) risultante dal progetto di bilancio a legislazione vigente.

In base alla prassi applicativa, tale divieto è stato ritenuto compatibile con l’utilizzo, per finalità di copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria, di quote del cosiddetto “miglioramento del risparmio pubblico”, ossia del margine di miglioramento del saldo di parte corrente, risultante dal raffronto tra il progetto di bilancio pluriennale a legislazione vigente e l'assestamento relativo all'esercizio in corso.

 

Il medesimo art. 11, comma 6, della legge n. 196/2009 consente di utilizzare, per la copertura degli oneri correnti recati dalla legge di stabilità, gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico (dato dalla differenza positiva tra il suo valore previsto nel bilancio di previsione e quello risultante dall’assestamento relativo all’esercizio in corso al momento della presentazione del disegno di legge di stabilità) per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purché venga comunque assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.

 

Il rispetto dei vincoli stabiliti dalle norme illustrate è verificabile sulla base di un apposito prospetto di copertura, allegato al disegno di legge stabilità, che espone gli oneri correnti recati dal medesimo disegno di legge ed i relativi mezzi di copertura, gli uni e gli altri quantificati in relazione al rispettivo impatto sul bilancio dello Stato.

 

Il prospetto allegato al disegno di legge di stabilità 2011 non tiene conto delle modifiche apportate dalla Commissione bilancio e pertanto, fa riferimento al testo presentato originariamente dal Governo (A.C. 3778).

 

Nel testo presentato dal Governo esso esponeva oneri di parte corrente per un ammontare pari a 542 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, integralmente riconducibili alle maggiori spese derivanti dall’articolo 1, comma 2, del disegno di legge.

Si tratta di maggiori spese correnti dovute all’incremento del trasferimento all’INPS dal bilancio dello Stato per l’adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT. Tale importo è tuttavia perfettamente compensato da riduzioni di spesa di pari ammontare, per minori trasferimenti dovuti, a diverso titolo, all’INPS.

 

Oltre a tale posta compensativa, tra i mezzi di copertura figurano riduzioni di spesa per 5 milioni annui derivanti dal definanziamento, per i medesimi importi, operato in tabella D, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 5, del D.L. n. 134/2008, relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

 

Non è quindi previsto l’utilizzo, a fini di copertura, di quote del miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente. Viene anzi a determinarsi un’eccedenza, rispetto agli oneri correnti, dei mezzi di copertura forniti dallo stesso disegno di legge di stabilità. Tale margine, pari alla riduzione di spesa disposta in tabella D (5 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013), corrisponde al previsto miglioramento del saldo corrente di bilancio (risparmio pubblico) imputabile alla stessa legge di stabilità 2011.

Le indicazioni del prospetto di copertura appaiono quindi coerenti con gli effetti imputati alle singole disposizioni del disegno di legge di stabilità dall’apposita tabella riepilogativa (Allegato n. 3 dell’A.C. 3778).

 


 

Articolo 1, comma 169
(Entrata in vigore)

 

169.Salvo quanto previsto dal comma 45, la presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2011.

 

 

Il comma 169 dispone l'entrata in vigore del provvedimento al 1° gennaio 2011.

 

 

 

 


 

 

 

 



[1]     Approvate, rispettivamente, nelle sedute del 13 ottobre 2010 dall’Assemblea della Camera e del 19 ottobre dal Senato.

[2]     Questa seconda procedura è stata seguita, ad esempio, per i rimborsi connessi alla sentenza della Corte di giustizia europea sulla deducibilità dell’IVA sulle auto aziendali.

[3]     Cfr Ragioneria generale dello Stato, Servizio Studi, “I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi”, 2008.

[4]     “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[5]     “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”. Tale norma ha disposto, a decorrere dal 120° giorno dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè a decorrere dal 3 ottobre 1998), il trasferimento ad una apposita gestione istituita presso l’INPS della la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (comma 1).

      Contestualmente le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono state trasferite alle regioni, precisando che, secondo il criterio di integrale copertura, le medesime regioni provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale (comma 2).

[6]     L’articolo 4, comma 15, della legge n. 412 del 1991 prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli ospedali classificati, gli istituti zoo-profilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE.

[7]     Cfr. l’articolo 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

[8]     Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

[9]     Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[10]    Cfr. l’articolo 55 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

[11]    Il legislatore ha previsto il dimezzamento delle imposte ipotecaria e catastale dovute sul primo trasferimento (acquisizione dell’immobile da concedere in leasing) e di quelle dovute sul secondo trasferimento (riscatto del bene da parte dell’utilizzatore), al fine di equiparare, sotto il profilo della tassazione in esame, l’acquisto di un fabbricato mediante leasing all’ipotesi di acquisto diretto.

[12]    Recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[13]    Recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

[14]    Recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

[15]    Recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[16]    Recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[17]    Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[18]    L’art. 66, comma 13, primo periodo, del D.L. n. 112/2008 (come modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 180/2008) ha previsto che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all’art. 1, c. 105, della l. finanziaria per il 2005 - per il triennio 2009-2011 le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50%di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente. Tale quota è destinata per una quota non inferiore al 60% all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, e per una quota non superiore al 10% all’assunzione di professori ordinari.

      Il medesimo comma 13 ha previsto, inoltre, che per il 2012 nei confronti delle università si applica quanto previsto dal comma 9 – la cui applicabilità, originariamente prevista a decorrere dal 2012, è stata posticipata al 2014 dell’art. 9, comma 7, del D.L. 78 del 2010 – ai sensi del quale, previo esperimento delle procedure di mobilità, si può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, fermo restando, in ogni caso, che il numero delle unità da assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell’anno precedente.

[19]    Essa appare ricollegarsi all’art. 5-bis del progetto di legge A.C. 3687, approvato dalla VII Commissione durante l’esame in sede referente e inviato per il parere – insieme con le ulteriori modifiche – alle Commissioni competenti. Il testo di tale articolo si riferisce alla “chiamata per ciascuno degli anni 2011-2016” (quindi, 6), ma la prevede “a decorrere dall’inizio di ciascun anno accademico” (quindi, 5).

[20]    L’articolo 61 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. L’articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96.

[21]    Ai sensi del comma 1 del citato articolo 17, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

[22]    Il Fondo è stato Istituito dall’art. 4, comma 16, della L. 390 del 1991, limitatamente ai prestiti d’onore. Successivamente, il comma 89 dell’art. 1 della L. n. 662 del 1996 ha consentito la destinazione del Fondo di intervento integrativo anche alla erogazione delle borse di studio previste dall'art. 8 della medesima L. n. 390 del 1991.

      E’ utile ricordare che il Fondo era stato previsto per gli anni 1991 e 1992. Successivamente, la legge n. 147 del 1992 ha stabilito che gli interventi previsti dagli articoli 16 e 17 della L. 390/1991 fossero attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni successivi, quantificando l’onere per gli anni 1993 e 1994 e demandando alla legge finanziaria la determinazione per gli anni successivi. Per l’anno 2009 la ripartizione delFondo di intervento integrativo – per un totale complessivo di circa 246,5 milioni di euro – è stata disposta dal DPCM 3 febbraio 2010, sulla base dei criteri di riparto indicati all'art. 16 del DPCM 9 aprile 2001 e in considerazione degli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo.

[23]    La dotazione presente nel disegno di legge di stabilità è, infatti, pari a 25,7 milioni di euro.

[24]    Convertito con modificazione dalla legge n. 102/2009.

[25]    Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008.

[26]    L. 23 dicembre 2009, n. 191, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”.

[27]    Si tratta delle risorse contenuta nella delibera del CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009

[28]    D.L. 21 marzo 1988, n. 86, “Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”, convertito in legge, con modificazioni dall’articolo 1, primo comma, L. 20 maggio 1988, n. 160.

[29]    L. 23 luglio 1991, n. 223, “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”.

[30]    D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 9 aprile 2009, n. 33.

[31]    Tale comma ha riconosciuto la richiamata contribuzione figurativa per l’intero periodo di percezione del trattamento di indennità ordinaria di disoccupazione che è di 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e di 12 mesi per quelli di età pari o superiore a 50 anni.

[32]    Si ricorda che tale termine era stato già prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 2, comma 525 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008).

[33]    In particolare, i contratti di solidarietà c.d. “difensivi”, che si sostanziano in accordi tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali volti a ridurre l’orario di lavoro, allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, i licenziamenti mediante un utilizzo più razionale della forza lavoro. Tali contratti hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno).

[34]    D.L. 20 maggio 1993, n. 148, “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236. Si fa presente che tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 2, comma 531, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[35]    Tale comma ha stabilito la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea di cui all'articolo 2, commi 521 e 522, della L. 244/2007 . Tale proroga viene disposta nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2009 alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

[36]    Tale indennità spetta quindi per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ogni mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L’erogazione è riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori:

-        addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della L. 84/1994;

-        lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima L. 84/1994.

[37]    Il richiamato articolo 17 della legge n. 49/1985 ha istituito il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione. Tale Fondo ha acquisito carattere di permanenza a seguito dell’intervento della L. 662/1996. La norma è stata più volte modificata nel corso degli anni (da ultimo dall’articolo 10-bis del D.L. 35/25005).

      Attualmente, i principali tratti della disciplina, così come modificata, sono i seguenti:

-     al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, si prevede la partecipazione diretta del Ministro dello sviluppo economico - che utilizza a tal fine le disponibilità del richiamato Fondo - al capitale sociale delle società finanziarie che sostengono le cooperative;

-     la ripartizione delle disponibilità tra le diverse finanziarie partecipate dal Ministero viene effettuata per una quota pari al 5% delle risorse disponibili in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero;

-     le società finanziarie assumono la natura di investitori istituzionali e devono essere ispirate ai principi di mutualità definiti dal D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministro dell’economia e delle finanze per l'esercizio delle attività di intermediari finanziari (articolo 106 del D.Lgs. 385/1993), ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità.

[38]    L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in linea di principio, a tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità. L'indennità ordinaria di disoccupazione è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 19, comma 1, del R.D.L. 636/1939). I lavoratori precari e stagionali, fermo restando il requisito assicurativo di 2 anni, maturano il diritto all'indennità anche con lo svolgimento di 78 giornate lavorative nell'anno (articolo 7 del D.L. 86/1988, convertito dalla L. 160/1988, e articolo 1 del D.L. 108/1991, convertito dalla L. 169/1991) .

      L'articolo 34, commi 5 e 6, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 , ha escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni, successivamente al 31 dicembre 1998.

      Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi , volti soprattutto all’aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.

      L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.

      Il periodo di godimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuto utile ai fini previdenziali; tuttavia, riguardo alla pensione di anzianità, esso viene considerato solo per la determinazione della misura e non per il conseguimento del requisito contributivo.

      Attualmente, la durata dell’indennità è pari a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni; per quanto attiene alla misura del trattamento , l’indennità è pari al 60% per i primi 6 mesi; al 50% per i successivi tre mesi; al 40% per il periodo ulteriore. La contribuzione figurativa vale per l’intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal comma in esame.

[39]    L’agevolazione prevede una riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, per i primi diciotto mesi, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato e con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi. La quota di contribuzione, in virtù della richiamata riduzione, è pari a quella prevista per gli apprendisti.

[40]    L. 24 giugno 1997, n. 196, “Norme in materia di promozione dell'occupazione”.

[41]    L. 17 maggio 1999, n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.

[42]    D.L. 20 maggio 1993, n. 148, “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236.

[43]    La sfera di applicazione del provvedimento si indicano le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nonché le province di Latina e di Frosinone, i comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

[44]    Vedi i capitoli 3532 (agevolazioni handicap), 3534 (assegni per la maternità), 3535 (assegno al nucleo familiare con tre figli minori) e 3537 (lavoratori talassemici) nella tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[45]    Vedi il cap. 3671 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[46]    Si ricorda che il citato Fondo, iscritto al capitolo 3071/Economia, risulta, a disegno di legge di bilancio 2011, privo di stanziamenti per il 2011 e 2013 e dotato di 400.000 euro per il 2012.

[47]    L’articolo 2, comma 250 della citata legge finanziaria 2010, legge n. 191/2009 aveva delineato una procedura di ripartizione del Fondo, tra gli interventi di cui all’allegato 1 della stessa legge, parzialmente differente rispetto a quella delineata dall’articolo 1, comma 47 in esame.

In particolare, tale procedura prevedeva che gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto dell’Elenco 1, corredati da relazione tecnica, venissero trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta.

Il Governo, ove non intendesse conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni, doveva ritrasmettere alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che dovevano essere espressi entro quindici giorni.

La norma precisava che la ripartizione dell’importo relativo all’ultima voce dell’elenco 1, relativa alle misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, tra le relative autorizzazioni di spesa ivi previste, dovesse essere operata con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari.

Il D.P.C.M. 18 marzo 2010 ha provveduto all’assegnazione delle complessive disponibilità del Fondo, ivi comprese quelle recate dall’ultima voce dell’elenco.

[48]    Fondo di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004.

[49]    “Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa”.

[50]    “Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare”.

[51]    “Interventi correttivi di finanza pubblica”.

[52]    “Disciplina delle agevolazioni tributarie”.

[53]    “Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani”.

[54]    Tale articolo ha introdotto, in via transitoria per il periodo luglio-dicembre 2008, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007, hanno realizzato un reddito annuo per lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10% in luogo del regime di tassazione ordinaria. Resta ferma, per il lavoratore, la facoltà di optare per l’applicazione del regime di tassazione ordinaria. L’agevolazione introdotta riguarda i redditi per lavoro straordinario (comma 1, lettera a)), lavoro supplementare (comma 1, lettera b)) per incrementi di produttività (comma 1, lettera c)). L’ammontare della remunerazione sulla quale applicare l’imposta sostitutiva non può, in ogni caso, superare l’importo massimo di 3.000 euro lordi.

[55]    L. 30 aprile 1969, n. 153, “Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”.

[56]    In attuazione di quanto disposto dal comma 68 è stato adottato il D.M. 7 maggio 2008, per l'anno 2008, e il D.M. 17 dicembre 2009, per l'anno 2009.

[57]    I suddetti importi sono al netto di 50 milioni annui per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù (art. 22, comma 6, del DL 78/2009), nonché delle risorse (167,8 milioni annui) destinate alla sanità penitenziaria (art. 2, comma 283, della legge 244/2007).

[58]    Articolo 2, comma 67, della legge 191/2009.

[59]    Articolo 2, commi 16-17, della legge 191/2009.

[60]    Articolo 11, commi 5-12.

[61]    In termini di SNF, articolo 9, comma 16.

[62]    A fronte di un contenimento della spesa del settore e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, l’impatto complessivo sulle disponibilità dei bilanci regionali dovrebbe risultare neutrale, in quanto le maggiori economie compensano la riduzione del finanziamento statale.

[63]    Sottoscritto, successivamente, all'accordo tra lo Stato e la regione, in cui sono presenti in bilancio deficit economico-finanziari nel settore sanitario, ai sensi dell'articolo l, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni (finanziaria 2005).

[64]    La prenotazione a debito è un beneficio di natura amministrativo-contabile (esplicitamente previsto dalla legge) con cui una pubblica amministrazione annota pro futuro una voce di spesa (solitamente per imposte, tasse e tributi vari dovuti allo Stato) che si riserva di pagare successivamente. Ipotesi comune di prenotazione a debito è data dai pagamenti per contributo unificato e, in genere, tasse e imposte dovute da una pubblica amministrazione nei processi in cui è parte; in tali ipotesi, nei confronti della controparte la prenotazione si considera come non esistente e, in caso di vittoria nel giudizio da parte della PA, la parte soccombente per le spese dovrà all’erario anche la somma prenotata a debito dalla pubblica amministrazione.

[65]    Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 163/2010.

[66]    Ai sensi dell’articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, 191 (legge finanziaria 2010).

[67]    Ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, 311 (legge finanziaria 2005).

[68]    Si tratta di 9 miliardi di euro per il periodo 2007-2013, che sono stati assegnati dal CIPE al Fondo strategico in sede di programmazione delle risorse. In base alla delibera CIPE n. 30 del 13 maggio 2010, risulta che i 9 miliardi assegnati al Fondo strategico sono stati quasi totalmente assegnati dal CIPE o utilizzati a copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi.

[69]    L’ultima proroga, per l’anno 2010, è stata disposta dal D.L. n. 185/2008.

[70]    Legge n. 296/2006.

[71]    L'articolo 433 del codice civile prevede che all'obbligo di prestare gli alimenti siano tenuti nell'ordine:

1)       il coniuge;

2)       i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;

3)       i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4)       i generi e le nuore;

5)       il suocero e la suocera;

6)       i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

[72]    Si considerano non residenti coloro che, cittadini italiani o meno, non risultano iscritti per la maggior parte del periodo d'imposta nelle anagrafi della popolazione residente, e non hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 2, comma 2, del TUIR). Per poter essere considerati soggetti passivi IRPEF, i soggetti non residenti devono aver percepito redditi prodotti in Italia, i quali costituiscono il loro reddito complessivo ai fini IRPEF.

[73]    Nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010 (quale risultante dal DPCM 17 dicembre 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 alla GU n. 19 del 25 gennaio 2010) sui capitoli afferenti ai contributi per l’editoria (capp. 465 e 466, indicati dal competente Dipartimento) risultano stanziati complessivamente 195 milioni di euro.

[74]    In tal senso opera la soppressione del riferimento alle sole minoranze linguistiche, ora presente all’art. 10-sexies, comma 1, lett. a), con riguardo all’art. 3, comma 2-ter, della legge 250/1990.

[75]    In tal senso opera l’inserimento del riferimento all’art. 26 della L. 416/1981.

[76]    D.L. 25 settembre 2009, n. 135, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

[77]    Lo schema di regolamento (Atto n. 183) è stato trasmesso alle Camere per l’espressione del parere il 13 gennaio 2010. Esso prevede la semplificazione della documentazione per accedere ai contributi e del procedimento di erogazione, stabilendo anche che le somme stanziate nel bilancio dello Stato per l’editoria costituiscono limite massimo di spesa e che sono destinate prioritariamente ai contributi diretti. Le principali novità recate dallo schema di regolamento riguardano l’invio telematico delle domande e le nuove modalità di calcolo per i contributi diretti, riferite, in particolare, all’effettiva distribuzione e messa in vendita della testata. Si stabiliscono, altresì, tetti all’ammontare dei contributi, mentre per alcune fattispecie si svincola l'erogazione degli stessi dagli introiti pubblicitari. In caso di insufficienza delle risorse, i contributi sono erogati mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto.

      Al Senato, la 1^ Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni il 24 febbraio 2010. Alla Camera, la VII Commissione, il 10 marzo 2010, ha espresso parere favorevole con una osservazione e condizioni, alcune delle quali riferite alle novità derivanti dalla legge finanziaria 2010 e dal D.L. 194/2009. Tra queste: il ripristino definitivo del diritto a ricevere il totale dei contributi diretti; il ripristino di un “tetto” alle entrate pubblicitarie pari al 30% dei costi dell’impresa; il ripristino delle agevolazioni per emittenti radiofoniche e televisive locali, giornali italiani all’estero e giornali dei consumatori.

[78]    Per il 2010, la tab. C della legge 191 del 2009 reca uno stanziamento sui due capitoli (discendente dalla legge 67 del 1987) pari a 264,5 milioni di euro. Occorre, peraltro, ricordare che un incremento di tale stanziamento per 30 milioni di euro è stato previsto dall’art. 2, comma 2-undecies, del D.L. 40 del 2010 (L. 73 del 2010).

[79]    L’art. 1, comma 484, della L. 311 del 2004 (L. finanziaria 2005) ha poi riconosciuto il credito di imposta per le spese sostenute nel 2005.

[80]    D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318, Regolamento concernente le modalità di riconoscimento del credito di imposta, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della L. 24 dicembre 2003, n. 350.

[81]    Anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi.

[82]    Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

[83]    La cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 185 (29 gennaio 2009) escluda la cedibilità del credito medesimo.

[84]    L’articolo 117 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006) estende la disciplina della cessione dei crediti d'impresa di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (legge sul contratto di factoring) ai crediti vantati dalle imprese verso le pubbliche amministrazioni (le stazioni appaltanti), derivanti dai contratti di lavori pubblici disciplinati dal Codice : cioè, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori.

      Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa (comma 1).

      Ai fini dell’opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (comma 2).

      Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino. Il rifiuto avviene attraverso comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione (comma 3).

      E’ previsto che le amministrazioni pubbliche - nel contratto stipulato o in atto separato contestuale - possono accettare preventivamente la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione (comma 4).

      In ogni caso, l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato (comma 5).

[85]    Di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

[86]    L. 23 dicembre, 2000, n. 388.

[87]    D.M. 18-11-2005, Istituzione della Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto.

[88]    Per completezza, si segnala anche, quale istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale (D.M. 17 ottobre 2007, n. 504), l’Università per stranieri “Dante Alighieri” non statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria.

[89]    Per completezza si ricorda che l’art. 56, comma 5, della L. 388/2000, con riguardo all’erogazione di finanziamenti alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, faceva riferimento anche alle Scuole di Catania, Lecce e Pavia “in via di costituzione”. Delle tre strutture, una è divenuta l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (vedi supra), mentre le altre due costituiscono Scuole superiori incardinate nell’ambito degli atenei e disciplinate dagli statuti dei medesimi; esse non fruiscono, pertanto, di stanziamenti assegnati alle Scuole superiori a ordinamento speciale.

[90]    Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

[91]    Ai sensi del numero 8-ter sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse: a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento; c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni; d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

[92]    Si ricorda che in base alla disciplina di cui l’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, l’obiettivo di saldo per ciascun anno del triennio 2009-2011 risultava determinato applicando alcune percentuali indicate dal comma 3, ai saldi di competenza mista del 2007.

[93]    Si tratta di contributi concessi nella misura massima annuale di 30 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, corrisposti in favore degli enti che si trovino nella condizione di scioglimento di cui all’art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000 alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

[94]    Va ricordato che a seguito di una riformulazione apportata dall’articolo 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria 2009 le suddette voci di entrata e di spesa avrebbero dovuto essere escluse soltanto dal calcolo del saldo 2007, di riferimento per l’individuazione dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2009 e successivi. Con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2009, la Ragioneria generale dello Stato aveva invece precisato, in senso restrittivo, il significato della norma, stabilendo che le suddette risorse dovevano essere escluse non solo dal saldo finanziario 2007 preso a base di riferimento, ma anche da tutti i saldi utili del patto 2009-2011, limitando dunque fortemente l’impatto agevolativo della norma. L’esclusione dal solo saldo 2007, infatti, avrebbe comportato per gli enti locali un obiettivo di saldo inferiore (e pertanto più agevolmente conseguibile) e dunque un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

[95]    Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.

[96]    Ai sensi delle predette disposizioni, le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatici e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni (comma 27).

L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata (comma 28).

Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (1° gennaio 2011) le amministrazioni cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate (comma 29).

[97]    La relazione tecnica allegata al maxiemendamento del Governo che introduce le norme in esame, specifica che questi risparmi consentono un effetto sugli andamenti tendenziali di spesa pari a 4.000 milioni nel 2011 e 4.500 nel 2012 e nel 2013; ovvero le somme corrispondenti al taglio dei trasferimenti alle regioni disposto dal decreto legge 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010).

[98]    Per entrambe le categorie, spese in conto capitale (investimenti) e spese in conto corrente (ad esempio quelle del Fondo Sociale Europeo che finanzia buona parte delle attività di formazione professionale) la legge precisa che nel caso in cui l’UE riconosca importi inferiori di cofinanziamento, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso nelle spese del Patto di stabilità relativo all’anno della comunicazione del mancato riconoscimento. Nel caso di comunicazione nell’ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell’anno successivo.

[99]    Prevista dal comma 5-quater dell'articolo 77-ter del D.L. 112/2008, inserito dal comma 4-octies dall’articolo 4 del decreto-legge 2/2010.

[100]  Le norme recate dalla legge finanziaria 2010 modificano l’ordinamento finanziario della regione e delle due province autonome per adeguarlo agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale dall’articolo 27 della legge 42/2009, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Nello statuto viene inserita – come aveva disposto il comma 7 dell’articolo 77-ter del decreto-legge 112/2008 - la disciplina del patto di stabilità e le "ulteriori forme di risparmio".

[101]  L’articolo 49 dello statuto speciale elenca le quote fisse delle entrate tributarie che spettano alla regione. Tra queste, al punto 1), i sei decimi delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Questa disposizione è stata poi integrata dall’articolo 1 del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137, recante norme di attuazione dello statuto speciale in materia di finanza regionale, che dispone sulle modalità di attribuzione dei proventi erariali spettanti alla regione. Secondo quanto dispone il comma 4 del medesimo articolo, fra le entrate regionali di cui all’art. 49 Statuto, punto1) - i sei decimi dell’IRPEF - sono comprese, nella stessa misura, le ritenute sui redditi da pensione riferite ai soggetti passivi residenti nella regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale. La decorrenza della disposizione è fissata al 1° gennaio 2008.

[102]  In particolare sono dichiarate illegittime le seguenti disposizioni: articolo 2, comma 5, primo periodo, della Legge 244/2007, relativo agli esercizi 2008 e 2009; l’articolo 47-ter del D.L. n. 248/2007 che proroga il regime transitorio al 2010 e l’articolo 41, comma 11, primo periodo, del D.L. 207/2008 che reca la proroga per il 2011.

[103]  Sebbene non riportato nella Tabella C, va considerato nella dotazione complessiva il rifinanziamento di 100 milioni disposto dall’art. 1, co. 57 del provvedimento in esame.

[104]  Dato riferito al 2010. Si ricorda che la legge finanziaria 2010 (L. 191/2009) ha previsto, all’art. 2, c. 103 e 104, che a decorrere dall’anno 2010, le risorse per i diritti soggettivi, contemplate da specifiche disposizioni legislative, non siano più finanziate a valere sul Fondo nazionale delle politiche sociali, bensì iscritte in appositi capitoli di spesa obbligatoria dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Conseguentemente, per il 2010, la legge di bilancio 2010-2012 (legge n. 192/2009) ha destinato ai diritti soggettivi un importo di 854 milioni di euro e al Fondo da ripartire, iscritto sul cap. 3671/Lavoro, un importo pari a 435,2 milioni. La tabella C della legge finanziaria 2010 indicava per il 2011 uno stanziamento complessivo pari a 913,7 di euro.

[105]  Ulteriore finanziamento disposto dall’articolo 1, comma 38, del d.d.l. in esame,

[106]  D.L. 134/2008, recante Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi , convertito in legge n. 166/2008.

[107]  La Tabella C della legge finanziaria 2010 ha quantificato in 156,261 milioni di euro per il 2010 e in 12,958 milioni per il 2011 lo stanziamento in conto competenza del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all’articolo 9-ter della legge n. 468/ 78. Per il 2012 non ha previsto alcuno stanziamento.

[108]  La differenza tra l’ammontare complessivo degli importi indicati nel ddl A.C. 3778 e quelli indicati nel testo approvato dalla Commissione bilancio non corrispondono alla somma dei rifinanziamenti introdotti dalla Commissione, in quanto nel dato complessivo sono conteggiate anche le eventuali risorse presenti nel bilancio a legislazione vigente.

[109]  D.L. 30 settembre 2005 n. 203 recante Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.