Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2010 - Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 2936/XVI   AC N. 2936-A/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 246    Progressivo: 5
Data: 05/02/2010
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
L N. 191 DEL 23-DIC-09     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

 

 

 

 

Finanziaria 2010

Legge 23 dicembre 2009, n. 191

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 246/5

 

 

5 febbraio 2010


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier il

Servizio Bilancio dello Stato

Andamenti di finanza pubblica - dossier n. 5

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

 

 

 

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File: ID0012.doc

 


INDICE

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 1790), il testo nelle varie fasi dell’iter e il testo della legge n. 191/2009. 1

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Risultati differenziali)11

§      Articolo 2, commi 1-4 (Disposizioni contabili in materia previdenziale)16

§      Articolo 2, comma 5 (Contribuzione e trattamenti pensionistici per gli operai agricoli)21

§      Articolo 2, commi 6-8 (Acconto IRPEF per l’anno 2009)23

§      Articolo 2, comma 9 (Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca)27

§      Articolo 2, commi 10-11 (Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)30

§      Articolo 2, comma 12 (Non applicazione del DURC agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante)36

§      Articolo 2, commi 13-20 (Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego)39

§      Articolo 2, comma 21 (Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia)48

§      Articolo 2, comma 22 (Assunzione di personale nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)53

§      Articolo 2, comma 23 (Provvedimento a favore dei comuni “svantaggiati”)55

§      Articolo 2, comma 23-bis (Contributi a comuni e province per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di prestiti)59

§      Articolo 2, comma 24 (Certificazione maggior gettito ICI derivante dalle misure di incremento della base imponibile)61

§      Articolo 2, comma 25 (Collegi universitari)65

§      Articolo 2, comma 26 (Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo)68

§      Articolo 2, commi 27, 32-36 (Difesa servizi S.p.A.)70

§      Articolo 2, commi 28-31 (Uso dei marchi delle Forze armate)76

§      Articolo 2, commi 37-38 (Confidi)79

§      Articolo 2, comma 39 (Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa)82

§      Articolo 2, comma 40 (Proroga di disposizioni concernenti l'assegnazione diretta alle province dell'addizionale sul consumo di energia elettrica)85

§      Articolo 2, comma 41 (Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari)89

§      Articolo 2, comma 42 (Modifiche al patto di stabilità interno per l’anno 2010  per i Comuni abruzzesi terremotati)91

§      Articolo 2, comma 43 (Stanziamenti per il personale appartenente al comparto sicurezza-difesa)95

§      Articolo 2, comma 44 (Finanziamento a CNR ed Enea per progetti di sviluppo produttivo)97

§      Articolo 2, comma 45 (Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia)100

§      Articolo 2, comma 46 (Diffusione di defibrillatori)104

§      Articolo 2, comma 47 (Estensione alla Guardia di finanza delle attività negoziali della Difesa)105

§      Articolo 2, comma 48 (Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio)107

§      Articolo 2, comma 49 (Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli)110

§      Articolo 2, comma 50 (Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)113

§      Articolo 2, comma 51 (Eventi atmosferici del 6 giugno 2009)116

§      Articolo 2, comma 52 (Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia)118

§      Articolo 2, comma 53 (Rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli)122

§      Articolo 2, comma 54 (Aiuti per il pagamento delle polizze assicurative contratte dagli agricoltori)126

§      Articolo 2, comma 55 (Interventi a favore del settore agricolo)131

§      Articolo 2, comma 56 (Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009)133

§      Articolo 2, comma 57 (Contributi alla produzione di prodotti tipici a stagionatura prolungata)135

§      Articolo 2, comma 58 (Riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’influenza aviaria)137

§      Articolo 2, comma 59 (Contributo orfani vittime terrorismo e stragi)139

§      Articolo 2, comma 60 (Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili)142

§      Articolo 2, comma 61 (Contributi all’editoria)144

§      Articolo 2, comma 62 (Erogazioni dei contributi all’editoria)146

§      Articolo 2, comma 63 (Somme dovute a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali)148

§      Articolo 2, comma 64 (Modifica alle disposizioni in materia di biodiesel e alcuni prodotti derivati dalla biomassa)151

§      Articolo 2, comma 65 (Fondo di parte corrente di cui all’art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008)154

§      Articolo 2, commi 66-67 (Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)156

§      Articolo 2, comma 68 (Disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)160

§      Articolo 2, commi 69-70 (Edilizia sanitaria)165

§      Articolo 2, commi 71-74 (Personale del Servizio Sanitario Nazionale)169

§      Articolo 2, commi 75-91 (Disavanzi sanitari regionali)173

§      Articolo 2, commi 92-97 (Inadempimenti diversi dai disavanzi sanitari)184

§      Articolo 2, comma 98 (Anticipazione di liquidità alle regioni con piani di rientro)187

§      Articolo 2, comma 99 (Interpretazione autentica art. 13 D.L. 39/2009)189

§      Articolo 2, comma 100 (Proroga degli accreditamenti provvisori)191

§      Articolo 2, comma 101 (Carta elettronica)193

§      Articolo 2, comma 102 (Fondo per le non autosufficienze)195

§      Articolo 2, commi 103-104 (Fondo per le politiche sociali)196

§      Articolo 2, comma 105 (Versamento all’entrata del bilancio delle risorse del TFR)198

§      Articolo 2, commi 106-125 (Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige)202

§      Articolo 2, comma 126 (Destinazione delle somme derivanti dal TFR e dalla revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili)226

§      Articolo 2, commi 127-128 (Rimborso minori entrate ICI)228

§      Articolo 2, comma 129 (Riduzione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e del Fondo strategico a sostegno dell’economia)232

§      Articolo 2, comma 130 (Sostegno al reddito dei lavoratori a progetto)236

§      Articolo 2, comma 131 (Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali)238

§      Articolo 2, commi 132-133 (Contribuzione figurativa integrativa a favore di lavoratori che beneficiano di trattamenti di sostegno al reddito)241

§      Articolo 2, commi 134-135 (Riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori ultracinquantenni titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali)243

§      Articolo 2, commi 136-140 (Ammortizzatori sociali in deroga)245

§      Articolo 2, comma 141 (Monitoraggio INPS e interventi dei fondi interprofessionali in materia di sostegno al reddito)253

§      Articolo 2, commi 142-143 (Somministrazione di lavoro)256

§      Articolo 2, commi 144-147 (Inserimento lavorativo di persone svantaggiate)262

§      Articolo 2, commi 148-149 (Lavoro accessorio)267

§      Articolo 2, comma 150 (Trattamento di disoccupazione speciale per i lavoratori edili)271

§      Articolo 2, comma 151 (incentivi per l’assunzione di lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito)273

§      Articolo 2, comma 152 (Modifiche al Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale)275

§      Articolo 2, comma 153 (Interpretazione autentica in materia di salario medio convenzionale dei lavoratori agricoli)278

§      Articolo 2, commi 154-155 (Apprendistato)280

§      Articolo 2, commi 156-157 (Detassazione dei contratti di produttività)282

§      Articolo 2, comma 158 (Riduzione del fondo sociale per l’occupazione)286

§      Articolo 2, comma 159 (Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)288

§      Articolo 2, comma 160 (Copertura oneri commi 120-147)290

§      Articolo 2, commi 161-182 (Banca del Mezzogiorno S.p.a.)291

§      Articolo 2, commi 183-188 (Riduzione dei contributi di base a comuni e province e del numero dei consiglieri e assessori)305

§      Articolo 2, commi 189-194 (Fondi comuni di investimento immobiliari della Difesa)317

§      Articolo 2, commi 195-196 (Contributo al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo per il ripiano dei debiti)325

§      Articolo 2, comma 197 (Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato)331

§      Articolo 2, comma 198 (Sospensione di adempimenti tributari e contributivi per le popolazioni terremotate dell’Abruzzo)334

§      Articolo 2, comma 199 (Copertura degli oneri recati dai commi 197 e 198 dell’articolo 2)338

§      Articolo 2, commi 200-201 (Anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali)340

§      Articolo 2, comma 202 (Concessioni autostradali)348

§      Articolo 2, commi 203-205 (Stretto di Messina)350

§      Articolo 2, commi 206-210 (Assunzioni di personale di polizia e vigili del fuoco)353

§      Articolo 2, comma 211 (Spese per il rilascio di informazioni sul traffico telefonico)356

§      Articolo 2, commi 212-215 (Spese di giustizia)358

§      Articolo 2, commi 216-218 (Modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna)362

§      Articolo 2, comma 219 (Edilizia carceraria)366

§      Articolo 2, comma 220 (Convenzioni con le regioni per il potenziamento del servizio giustizia)369

§      Articolo 2, comma 221 (Destinazione dei risparmi di spesa al funzionamento dell’organizzazione giudiziaria)371

§      Articolo 2, commi 222 e 224 (Razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche)372

§      Articolo 2, comma 223 (Alienazione immobili dello Stato)381

§      Articolo 2, commi 225-227 (Accordi quadro CONSIP)385

§      Articolo 2, comma 228 (Imposta sostitutiva su redditi locazione di immobili ubicati nella provincia de L’Aquila)390

§      Articolo 2, commi 229-230 (Rivalutazione terreni e partecipazioni)394

§      Articolo 2, comma 231 (Recupero somme dovute all’erario dagli enti locali)398

§      Articolo 2, commi 232-234 (Progetti prioritari nell’ambito dei corridoi europei TEN-T)401

§      Articolo 2, comma 235 (Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.)404

§      Articolo 2, comma 236 (Credito d’imposta per spese di ricerca)408

§      Articolo 2, comma 237-238 (Emittenti radiotelevisive locali)411

§      Articolo 2, comma 239 (Messa in sicurezza degli edifici scolastici)415

§      Articolo 2, comma 240 (Piani straordinari per il rischio idrogeologico)417

§      Articolo 2, comma 241 (Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti)420

§      Articolo 2, commi 242-243 (Interventi di tutela a favore delle popolazioni colpite da eventi atmosferici)426

§      Articolo 2, comma 244 (Fondi speciali - Tabelle A e B)427

§      Articolo 2, comma 245 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)434

§      Articolo 2, comma 246 (Rifinanziamento di spese di conto capitale - Tabella D)449

§      Articolo 2, comma 247 (Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa - Tabella E)462

§      Articolo 2, commi 248-249 (Modulazione delle leggi pluriennali di spesa - Tabella F)466

§      Articolo 2, comma 250 (Destinazione delle disponibilità del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d’Italia)471

§      Articolo 2, comma 251 (Effetti del decreto-legge n. 168 del 2009)482

§      Articolo 2, comma 252 (Copertura degli oneri correnti)484

§      Articolo 2, comma 253 (Entrata in vigore)487

 


Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1790),
il testo nelle varie fasi dell’iter e
il testo della legge n. 191/2009


 

Titolo

A.S.
1790

A.S.
1790-A

A.C.
2936

A.C.
2936-A

Legge n. 191/2009

Risultati differenziali

1

1

1

1

1

Disposizioni contabili in materia previdenziale

2,
co. 1-4

2,
co. 1-4

2,
co. 1-4

2,
co. 1-4

2,
co. 1-4

Contribuzione e trattamenti pensio­nistici per gli operai agricoli

2, co. 5

2, co. 5

2, co. 5

2, co. 5

2, co. 5

Acconto IRPEF per l’anno 2009

 

 

 

2,
co. 5 bis – 5 quater

2, co. 6-8

Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca

2, co. 6

2, co. 6

2, co. 6

2, co. 6

2, co. 9

Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

2,
co. 7-8

2,
co. 7-8

2,
co. 7-8

2,
co. 7-8

2,
co. 10-11

Non applicazione del DURC agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante

 

2, co. 8-bis

2, co. 9

2, co. 9

2, co. 12

Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego

2,
co. 9-16

2,
co. 9-16

2,
co. 10-17

2,
co. 10-17

2,
co. 13-20

Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia

2,
co. 17

2,
co. 17

2,
co. 18

2,
co. 18

2,
co. 21

Assunzione di personale nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

2,
co. 18

2,
co. 18

2
 co. 19

2,
co. 19

2,
co. 22

Provvedimento a favore dei comuni “svantaggiati”

 

2,
co. 18-bis

2,
co. 20

2,
co. 20

2,
co. 23

Trasferimenti erariali ai comuni

 

 

 

2,
co 20-bis

2,
co 24

Collegi universitari

 

2,
co. 18-ter

2,
co. 21

2,
 co. 21

2,
co. 25

Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo

 

2,
co. 18-quater

2, co. 22

2, co. 22

2, co. 26

Difesa servizi S.p.A

 

2,
co.18-quinquies - 18-decies

2,
co. 23, 28-32

2,
co. 23, 28-32

2,
co. 27, 32-36

Uso dei marchi delle Forze armate

 

 

2,
co. 24-27

2,
co. 24-27

2,
co. 28-31

Finanziamento in favore dei consorzi di confidi

 

2,
co. 18-undecies

2, co. 33

2, co. 33

2, co. 37

Risorse dei Confidi per rilancio produttivo (alluvione nov. 1994)

 

 

 

2,
co. 33 bis

2, co. 38

Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa

 

2,
co. 18-duodecies

2, co. 34

2, co. 34

2, co. 39

Proroga di disposizioni concernenti l'assegnazione diretta alle province dell'addizionale sul consumo di energia elettrica

 

2,
co. 18-terdecies

2, co. 35

2, co. 35

2, co. 40

Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari

 

2, co. 18-quaterdecies

2, co. 36

2, co. 36

2, co. 41

Modifiche al patto di stabilità interno per i Comuni abruzzesi terremotati

 

 

2, co. 37

2, co. 37

2, co. 42

Stanziamenti per il personale appartenente al comparto sicurezza-difesa

 

 

2, co. 38

2, co. 38

2, co. 43

Finanziamento a CNR ed Enea per progetti di sviluppo produttivo

 

 

2, co. 39

2, co. 39

2, co. 44

Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia

 

 

2, co. 40

2, co. 40

2, co. 45

Diffusione di defibrillatori

 

 

2, co. 41

2, co. 41

2, co. 46

Estensione alla Guardia di finanza delle attività negoziali della Difesa

 

 

2, co. 42

2, co. 42

2, co. 47

Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio

 

 

2, co. 43

2, co. 43

2, co. 48

Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli

 

 

2, co. 44

2, co. 44

2, co. 49

Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile

 

 

2, co. 45

2, co. 45

2, co. 50

Eventi atmosferici 6 giugno 2009

 

 

2, co. 46

2, co. 46

2, co. 51

Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia

 

 

2, co. 47

2, co. 47

2, co. 52

Riordino fondiario

 

 

2, co. 48

soppresso

 

Rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli

 

 

 

2, co. 48

2, co. 53

Aiuti per il pagamento delle polizze assicurative contratte dagli agricoltori

 

 

 

2,
co. 48-bis

2, co. 54

Interventi a favore del settore agricolo

 

 

 

2,
co. 48-ter

2, co. 55

Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009

 

 

 

2,
co. 48-quater

2, co. 56

Contributi alla produzione di prodotti tipici a stagionatura prolungata

 

 

2, co. 49

2, co. 49

2, co. 57

Riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’influenza aviaria

 

 

2, co. 50

2, co. 50

2, co. 58

Contributo orfani vittime terrorismo e stragi

 

 

2, co. 51

2, co. 51

2, co. 59

Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili

 

 

2, co. 52

2, co. 52

2, co. 60

Contributi all’editoria

 

 

2, co. 53

2, co. 53

2, co. 61

Erogazioni dei contributi all’editoria

 

 

 

2,
co. 53-bis

2, co. 62

Somme dovute a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali

 

 

 

2,
co. 53-ter

2, co. 63

Modifica alle disposizioni in materia di biodiesel e alcuni prodotti derivati dalla biomassa

 

 

2, co. 54

2, co. 54

2, co. 64

Fondo di parte corrente di cui all’art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008

 

 

2, co. 55

2, co. 55

2, co. 65

Patto per la salute

 

 

 

2,
co. 56-90

2,
co. 66-100

Carta elettronica

 

 

 

2, co. 91

2, co. 101

Fondo per le non autosufficienze

 

 

 

2, co. 92

2, co. 102

Fondo per le politiche sociali

 

 

 

2,
co. 93-94

2,
co. 103-104

Versamento all’entrata del bilancio delle risorse del TFR

 

 

 

2, co. 95

2, co. 105

Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Trentino Alto Adige

 

 

 

2,
co. 96-115

2,
co. 106-125

Destinazione entrate al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili

 

 

 

2, co. 116

2, co. 126

Rimborso minori entrate ICI

 

 

 

2,
co 117-118

2,
co. 127-128

Variazione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e del Fondo strategico a sostegno dell’economia reale

 

 

 

2, co. 119

2, co. 129

Ammortizzatori sociali

 

 

 

2,
co. 120-150

2,
co. 130-160

Banca del Mezzogiorno S.p.A.

 

 

 

2,
co. 151-172

2,
co. 161-182

Riduzione dei contributi di base a comuni e province e del numero dei consiglieri e assessori

 

 

 

2,
co. 173-178

2,
co. 183-188

Fondi comuni di investimento immobiliare della Difesa

 

 

 

2,
co. 179-184

2,
co. 189-194

Anticipazione al comune di Roma per il ripiano dei debiti

 

 

 

2,
co. 185-186

2,
co. 195-196

Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato

 

 

 

2,
co. 187

2, co. 197

Riscossione tributi e contributi Abruzzo

 

 

 

2,
co. 188-189

2,
co. 198-199

Anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali

 

 

 

2,
co. 190-191

2,
co. 200-201

Concessioni autostradali

 

 

 

2, co. 192

2, co. 202

Stretto di Messina

 

 

 

2,
co. 193-195

2,
co. 203-205

Assunzioni di personale di polizia e vigili del fuoco

 

 

 

2,
co. 196-200

2,
co. 206-210

Spese per il rilascio di informazioni sul traffico telefonico

 

 

 

2, co. 201

2, co. 211

Spese di giustizia e modifiche al codice penale per la pubblicazione di sentenze

 

 

 

2,
co. 202-208 e 211

2,
co. 212-218 e 221

Edilizia carceraria

 

 

 

2, co. 209

2, co. 219

Convenzioni con le regioni per il potenziamento del servizio giustizia

 

 

 

2, co. 210

2, co. 220

Fabbisogni allocativi delle amministrazioni dello Stato

 

 

 

2, co. 212

2, co. 222

Alienazione immobili di proprietà dello Stato e versamento al Fondo scudo

 

 

 

2,
co. 213-214

2,
co. 223-224

Accordi quadro CONSIP

 

 

 

2,
co. 215-217

2,
co. 225-227

Imposta sostitutiva per locazione di immobili nella provincia de L’Aquila

 

 

 

2, co. 218

2, co. 228

Rivalutazione terreni e partecipa­zioni

 

 

 

2,
co. 219-220

2,
co. 229-230

Recupero somme dovute all’erario dagli enti locali

 

 

 

2, co. 221

2, co. 231

Progetti prioritari nell’ambito dei corridoi europei TEN-T

 

 

 

2,
co. 222-224

2,
co. 232-234

Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

 

 

 

2, co. 225

2, co. 235

Credito di imposta per spese di ricerca

 

 

 

2, co. 226

2, co. 236

Emittenti radiotelevisive locali

 

 

 

2,
co. 227-228

2,
co. 237-238

Messa in sicurezza degli edifici scolastici

 

 

 

2, co. 229

2, co. 239

Piani straordinari per il rischio idrogeologico

 

 

 

2, co. 230

2, co. 240

Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti

 

 

 

2, co. 231

2, co. 241

Interventi di tutela a favore delle popolazioni colpite da eventi atmosferici

 

 

 

2
co. 232-233

2,
co. 242-243

Tabelle A e B

 

3, co. 1

3, co. 1

2, co. 234

2, co. 244

Tabella C

 

3, co. 2

3, co. 2

2, co. 235

2, co. 245

Tabella D

 

3, co. 3

3, co. 3

2, co. 236

2, co. 246

Tabella E

 

3, co. 4

3, co. 4

2, co. 237

2, co. 247

Tabella F

 

3, co. 5-6

3, co. 5-6

2,
co. 238-239

2,
co. 248-249

Riassegnazione di entrate

 

3, co. 7

3, co. 7

2, co. 240

2, co. 250

Effetti del decreto-legge n. 168 del 2009

 

 

 

2, co. 241

2, co. 251

Copertura della legge finanziaria

 

 

3, co. 8

2, co. 242

2, co. 252

Entrata in vigore

 

3, co. 8

3, co. 9

2, co. 243

2, co. 253

 

 


Schede di lettura


 

Articolo 1
(Risultati differenziali)

 


1. Per l’anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2010.

2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell’anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.


 

Saldi obiettivo e a legislazione vigente (commi 1-3)

L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l’anno 2010 (comma 1) e per i due anni successivi, 2011 e 2012, compresi nel bilancio pluriennale (comma 2).

Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Per il 2010, il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 63 miliardi, al netto di 4.684 milioni per regolazioni debitorie, nella stessa misura quindi indicata dalla Nota di aggiornamento del DPEF.

Tale limite è superiore al valore effettivo del saldo (62,4 miliardi) risultante dal bilancio a legislazione vigente come modificato per effetto della finanziaria medesima[1]. La differenza (600 milioni) rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle leggi finanziarie precedenti si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.

 

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2010 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 286 miliardi. In tale limite è compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dal comma 1 è superiore a quello risultante dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della finanziaria, pari a 280,7 miliardi (al netto dei 4 miliardi per l’indebitamento estero).

 

Per il biennio successivo[2], il comma 2 fissa il livello massimo del SNF del bilancio a legislazione vigente in misura pari a 54,3 miliardi per il 2011 e a 41,4 miliardi per il 2012, al netto di 3.520 milioni per regolazioni debitorie in ciascun anno.

Tali livelli “massimi” si situano al di sopra dei valori risultanti dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della finanziaria pari, rispettivamente, a 53,9 miliardi nel 2011 e a 41 miliardi nel 2012.

I valori relativi al saldo programmatico, coincidenti con quelli indicati nella Nota di aggiornamento sono fissati, rispettivamente, in 49 miliardi e a 38 miliardi.

 

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 253 miliardi nel 2011 e 250 miliardi nel 2012 in base alla legislazione vigente (251,8 miliardi e 247,4 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio integrato con la finanziaria). Tali valori si riducono a 248 miliardi e a 247 miliardi nel bilancio programmatico.

Come specificato dal comma 3, i livelli massimi del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene di norma inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Regolazioni contabili e debitorie (commi 1 e 2)

I valori dei saldi fissati dall’articolo 1 in esame sono calcolati al netto delle regolazioni debitorie.

Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria. Ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L’operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull’indebitamento nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui ci si fa carico della sua regolazione.

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione finanziaria a prescindere dall’effettivo pagamento[3].

Quanto ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate[4].

 

Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nella legge finanziaria e nel bilancio, esse risultano così determinate (in competenza e in cassa) nel triennio:

 

 

Regolazioni contabili e debitorie

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

 

 

 

 

Entrate

32.696

32.610

32.957

-        Rimborsi IVA

32.696

32.610

32.957

Spesa corrente

36.326

36.130

36.477

-        Rimborsi IVA

32.696

32.610

32.957

-        Debiti pregressi Poligrafico dello Stato

110

0

0

-        Rimborso imposte dirette pregresse

3.520

3.520

3.520

Spesa in conto capitale

0

0

0

 

 

 

 

Totale spesa BLV

36.326

36.130

36.477

Tabella C – legge finanziaria: Integrazione FSN per minori entrate IRAP 2003

1.054

0

0

Totale spesa BLV integrato LF

37.380

36.130

36.477

 

 

 

 

Differenza regolazioni spesa -entrate

4.684

3.520

3.520

Fonte: legge finanziaria 2010

 

Profili finanziari (commi 1-3)

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 

Destinazione delle maggiori disponibilità (comma 4)

La norma individua le finalità cui destinare le eventuali maggiori disponibilità di finanza pubblica che si dovessero realizzare nel prossimo esercizio rispetto alle previsioni del DPEF 2010-2013. In particolare, tali risorse sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Analoghe disposizioni alla norma in esame sono contenute nelle precedenti finanziarie come, ad esempio, quelle per il 2007 ed il 2008. La prima, fatti salvi gli obiettivi dei saldi come definiti dal DPEF, destinava le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione, ove permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento di obiettivi di sviluppo ed equità sociale, con priorità per i soggetti incapienti o appartenenti alle fasce di reddito più basse. Veniva in ogni caso fatta salva la necessità di utilizzare tali maggiori risorse per assicurare la copertura di interventi urgenti e imprevisti a fronte di calamità naturali ovvero di esigenze di tutela della sicurezza del Paese. Anche la finanziaria 2008 stabiliva una destinazione delle maggiori entrate tributarie, di carattere permanente, senza fare tuttavia riferimento alla parte di esse derivanti dalla lotta all’evasione. In particolare prevedeva che, una volta accertate in sede di assestamento di bilancio, affluissero ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia finalizzato alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l’incremento della misura di detrazione IRPEF. Venivano inoltre fatte salve le necessità derivanti da calamità naturali o da esigenze di sicurezza nazionale.

La norma contenuta nella finanziaria 2009 presentava, infine, una formulazione che viene ripresa testualmente dalla norma in esame.

Profili finanziari (articolo 1, comma 4)

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato che la norma, nel destinare le maggiori disponibilità ad interventi di riduzione della pressione fiscale, non richiede il carattere permanente del maggior gettito o della riduzione di spesa. L’utilizzo di tali risorse dovrebbe, pertanto, intendersi finalizzato esclusivamente a misure di carattere temporaneo e con effetti nel solo esercizio 2010 ove non si intenda pregiudicare il raggiungimento dei valori dei saldi, come indicati dal DPEF e dalla successiva Nota di aggiornamento, negli anni successivi al primo.

E’ stata inoltre sottolineata l’opportunità che l’ utilizzo di tali maggiori risorse faccia seguito ad un atto formale di accertamento delle stesse (ad esempio, la legge di assestamento del bilancio), che dovrebbe intervenire quanto meno nella seconda metà dell’ anno, in un momento, cioè, in cui sia possibile formulare una previsione più attendibile degli andamenti di finanza pubblica per l’intero esercizio.

Non sono state formulate osservazioni circa il mancato richiamo alle esigenze finanziarie derivanti da calamità naturali o da esigenze di sicurezza nazionale in quanto, in base alla formulazione della norma, le eventuali maggiori risorse da destinare ad agevolazioni sembrano intendersi al netto delle occorrenze derivanti da tali necessità.

Su tali punti è stato richiesto l’avviso del Governo.

 


 

Articolo 2, commi 1-4
(Disposizioni contabili in materia previdenziale)

 


1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2010:

a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l’esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l’esercizio 2009, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l’anno 2008, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all’INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l’anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.


 

 

I commi da 1 a 4 dell’articolo 2 recano disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS.

 

In primo luogo, il comma 1 determina l'adeguamento, per l'anno 2010, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[5], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) dell’articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2010, pari complessivamente a 378,81 milioni di euro, sono determinati:

a)   nella misura di 303,76 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS;

b)   nella misura di 75,05 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.

 

Pertanto, come previsto dal successivo comma 2, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2010 sono determinati:

§      per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS –considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera a) –in 18.121,52 milioni di euro (per l’anno 2009 l’importo dovuto era pari a 17.817,76 milioni);

§      per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali– considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera b) – in 4.477,88 milioni di euro (nel 2009 l’importo dovuto era pari a 4.402,83 milioni).

 

Ai sensi del comma 3 – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 - la ripartizione degli importi complessivi dei trasferimenti a carico dello Stato considerati nei precedenti commi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi[6], di cui all'articolo 14 della L. 241/1990.

 

Viene inoltre specificato che, per quanto riguarda il trasferimento relativo alle gestioni di cui al comma 1, lettera a), pari a complessivi 18.121,52 milioni di euro, il suddetto riparto è al netto delle seguenti quote:

§      836,97 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

§       2,72 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;

63,06 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.

Infine, il comma 4 prevede l’utilizzo di specifiche risorse ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112[7], valutati in 204,09 milioni di euro per il 2008 ed in 200 milioni di euro per il 2009.

 

A tal fine si prevede che siano utilizzate:

§      per un importo complessivo di 244,09 milioni di euro, le somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2008 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie (lettera a));

§       per un importo complessivo di 160 milioni, le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima Gestione (in specifici fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri), come risultanti dal bilancio consuntivo 2007, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi (lettera b)).

 

Profili finanziari (commi 1-3)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

378,8

378,8

378,8

0

0

0

0

0

0

Minori spese correnti

378,8

378,8

378,8

0

0

0

0

0

0

Pertanto, le norme determinano un effetto nullo sui saldi.

 

La relazione tecnica afferma che gli importi dei trasferimenti fissati per il 2009[8] sono stati adeguati, in coerenza con i contenuti del DPEF 2010-2013, nella misura dell’3,2 per cento per il 2009 e del 0,9 per cento per il 2010 ed applicando a tali variazioni l’incremento di un punto percentuale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi.

 

Profili finanziari (comma 4)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina alcun effetto di onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni, costituendo, di fatto, una regolazione di effetti contabili.

In particolare, da un lato, la norma dispone l’imputazione di somme già trasferite all’INPS e non utilizzate; dall’altro, si osserva che i maggiori importi corrisposti alla Gestione degli invalidi civili sono già stati considerati, nell’ambito dei complessivi risultati e previsioni del Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione degli invalidi civili, pari a 204,09 milioni di euro per il 2008 e 200 milioni di euro per il 2009, la norma prevede di utilizzare:

-    per un importo di 244,09 milioni di euro, somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo 2008, trasferite alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie;

-    per un importo di 160 milioni di euro, le risorse accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri, ed in particolare:

(milioni di euro)

Descrizione

Importi

Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi (art. 3, comma 14, della legge n. 448/1998)

70.000.000

Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità (legge n. 53/2000)

20.000.000

Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati (art. 8 della legge n. 451/1994)

70.000.000

TOTALE

160.000.000

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi dal momento che, come precisato dalla relazione tecnica, si tratta di regolazioni contabili all’interno del bilancio INPS e che fanno riferimento ad occorrenze già sostenute e scontate nei saldi.

 

 


 

Articolo 2, comma 5
(Contribuzione e trattamenti pensionistici per gli operai agricoli)

 

5. Il terzo comma dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell’articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

 

 

Il comma 5 reca una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) riguardante i criteri di calcolo della retribuzione convenzionale, valida come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico, per gli operai agricoli a tempo determinato. La norma chiarisce che per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale, occorre far riferimento ai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.

 

La retribuzione convenzionale è stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni provincia, sulla base delle retribuzioni previste dai contratti collettivi per le diverse qualifiche di operaio agricolo. L’ultimo provvedimento in tal senso è stato adottato con il Decreto Direttoriale 9 luglio 2007, recente “Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli, ai fini previdenziali, per l'anno 2007”. Inoltre l’INPS, con circolare n. 31 del 2 febbraio 2007, ha fornito le direttive operative ai fini della rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 2006, per la determinazione delle medie salariali”.

Merita ricordare, infine, che il richiamato articolo 3, comma 3, della legge 457/1972[9], è stato già in passato oggetto di una un'interpretazione autentica[10]. In quel caso, il chiarimento faceva riferimento alla retribuzione convenzionale come base di calcolo per le sole prestazioni previdenziali temporanee (mentre in questo caso la base di computo riguarda sia la contribuzione pensionistica che i trattamenti pensionistici).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma la disposizione è volta ad evitare che, a causa di recenti sentenze della Corte di Cassazione, si determini una maggiore spesa pensionistica di rilevante entità, non considerata nei tendenziali a normativa vigente.

In particolare, la maggiore spesa è stata valutata dall’INPS, sulla base di dati amministrativi, in circa 3 miliardi di euro nel primo anno, tenendo conto della spesa per arretrati e interessi legali, e circa 270 milioni di euro negli esercizi successivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, fermo restando che la norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, è stata rilevata l’opportunità che il Governo fornisse – per finalità conoscitive - ulteriori chiarimenti sui dati che sono alla base della quantificazione del maggiore onere.

 


 

Articolo 2, commi 6-8
(Acconto IRPEF per l’anno 2009)

 


6. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al pagamento dell’acconto di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell’importo corrispondente a venti punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d’imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto, tenendo conto del differimento previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

8. I sostituti d’imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell’ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d’imposta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.


 

 

I commi da6a 8disciplinano, con riferimento alla riduzione dell’acconto IRPEF 2009 introdotto dal decreto-legge n. 168/2009[11], le modalità per il recupero dell’eccedenza dell’imposta versata dai soggetti che - non avendo rideterminato l’importo dovuto – hanno effettuato un maggiore versamento sulla base della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto legge n. 168.

Le norme in esame ripropongono il testo delle disposizioni contenute nei commi da 2 a 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168 entrato in vigore il 24 novembre 2009 e decaduto in quanto non convertito in legge entro il termine di decadenza (23 gennaio 2010). Non viene invece riprodotto il comma 1 del medesimo articolo 1, recante la riduzione della misura dell’acconto IRPEF dovuto per il 2009, in quanto riferito ad un termine già scaduto (30 novembre 2009); gli effetti prodotti da tale norma sono fatti salvi – nonostante la mancata conversione del DL n. 168/09 - dal comma 251 della legge finanziaria in commento alla cui scheda si rinvia.

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168/2009 ha disposto, in deroga alla disciplina generale, il differimento, al 16 giugno 2010, del versamento di una quota, pari al 20 per cento, dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), da versare entro il 30 novembre 2009. In sostanza, tale comma, ha ridotto dal 99% al 79% la misura della percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF dovuto entro la suddetta data.

 

La disciplina tributaria vigente stabilisce che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono tenuti a versare, entro il mese di novembre di ciascun anno, un acconto dell’IRPEF dovuta per il periodo d’imposta in corso alla predetta data.

Tenuto conto che sui redditi di lavoro dipendente e di pensione il sostituto d’imposta opera la ritenuta fiscale corrispondente alle imposte dovute dal percipiente, la riduzione dell’acconto IRPEF interessa le persone fisiche che determinano, in autoliquidazione, un saldo di imposta a debito in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2008. In altre parole, rientrano nell’ambito di applicazione gli imprenditori, i professionisti e i soci di società di persone mentre i lavoratori dipendenti e pensionati possono beneficiare del differimento solo se possessori di ulteriori redditi.

La determinazione dell’acconto è generalmente effettuata dai contribuenti in base al “metodo storico” che consiste nell’applicazione di una percentuale, fissata dalla legge, all’imposta dovuta nell’anno precedente. Tuttavia, qualora il contribuente preveda di realizzare nell’anno corrente un reddito inferiore a quello dell’anno precedente, può scegliere di applicare il “metodo previsionale” e ridurre la misura dell’acconto da versare sulla base dell’effettivo reddito stimato.

La determinazione della misura dell’acconto è stata oggetto di numerose modifiche normative. Inizialmente stabilita in misura pari al 75% dall’articolo 1 della legge n. 97 del 1977, è stata, da ultimo, elevata al 99% dell’imposta relativa all’anno precedente (articolo 1, comma 301, della legge n. 311 del 2004). In ogni caso, l’acconto non è dovuto se l’IRPEF relativa all’anno precedente è inferiore a 51,65 euro.

Le modalità di versamento dell’acconto dell’IRPEF sono disciplinate dall’articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001 ai sensi del quale il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento della somma dovuta:

-    in un’unica soluzione (entro il 30 novembre del periodo d’imposta di riferimento) se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;

-    in due rate se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro. La prima rata, pari al 40% dell’acconto complessivo, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno in corso (ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) e il secondo acconto, pari al restante 60% dell’acconto complessivo, deve essere versata entro il 30 novembre del medesimo anno.

 

Ai sensi del comma 6 – che, come ricordato, riproduce il testo dell’articolo 1, comma 2, D.L. n. 168/2009 - in favore dei soggetti che, alla data del 24 novembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 168/2009) hanno effettuato il versamento dell’acconto sulla base della normativa previgente è riconosciuto un credito per l’eccedenza d’imposta versata a titolo di acconto IRPEF.

Il predetto credito può essere recuperato dai contribuenti attraverso lo strumento della compensazione, di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In sostanza, al momento del primo pagamento utile di altre imposte, tributi o contributi il contribuente può effettuare il versamento di quanto dovuto al netto del credito vantato a titolo di eccedenza di acconto IRPEF.

 

I commi 7e 8 – che, come ricordato, riproducono i commi 3 e 4 del D.L. n. 168/2009 - disciplinano le modalità applicative da parte dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi (modello 730) attraverso il sostituto d’imposta o un CAF (quali, ad esempio, i lavoratori dipendenti o i pensionati) e che hanno autorizzato il proprio sostituto d’imposta a versare, per loro conto, l’acconto IRPEF dovuto trattenendolo dagli emolumenti corrisposti nel mese di novembre.

 

In questa ipotesi, i sostituti d’imposta sono tenuti a rideterminare l’ammontare dell’acconto che il dipendente o pensionato deve versare sulla base della nuova percentuale e procedere alla trattenuta e al versamento del minore acconto così rideterminato.

Qualora l’emolumento del mese di novembre sia già stato elaborato e siano già stati effettuati i versamenti dell’acconto da parte del sostituto d’imposta, quest’ultimo è tenuto a restituire nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute rispetto all’acconto dovuto dal dipendente o pensionato.

Per quanto concerne, invece, il recupero delle maggiori somme versate all’Erario, il sostituto d’imposta è autorizzato ad effettuare lo scomputo dai successivi versamenti dovuti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997[12].

Profili finanziari

La relazione tecnica, allegata all’emendamento che ha introdotto le disposizioni nel corso dell’esame presso la Camera, non considera la norme.

Come si è detto, l’articolo 2, comma 251, della legge finanziaria in esame fa salvi gli effetti prodotti dal decreto legge n. 168 del 2009. Il medesimo comma incrementa per l’anno 2010 la dotazione del fondo previsto dall’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2009 di 3.716 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, per tale anno, dagli effetti dell’articolo 1 del decreto legge n. 168 del 2009.

La quantificazione delle maggiori entrate IRPEF versate a saldo di quanto dovuto per il periodo d’imposta 2009, per effetto dei minori versamenti in acconto effettuati nel 2009, è ricavabile dalla relazione tecnica allegata al citato decreto legge n. 168 del 2009 (A.C. 2975).

La quantificazione contenuta in tale relazione tecnica prevede l’integrale recupero nel corso del 2010 del minore acconto IRPEF versato nel 2009 per effetto della riduzione di venti punti della percentuale legale di acconto. La stima si basa sui dati di autotassazione ricavati dal modello di versamento unificato F24. Da tali dati risulta che il gettito del primo acconto è stato pari a 7,68 miliardi di euro. Il gettito del secondo o unico acconto è stimato, sulla base di una metodologia consolidata, in 10,3 miliardi, mentre, l’acconto versato nel 2008 da parte dei sostituti d’imposta (Modello 730), sempre in base ai dati dei modelli F24, risulta pari a 417 milioni di euro. Tali dati consentono di quantificare il minore gettito sulla base del seguente calcolo: (7,68+10,3+0,417)*(79%/99%-1) = - 3.716 milioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni in quanto la stima del minore gettito a titolo di acconto per il 2009, pari a 3.716 milioni di euro, corrispondente al maggior gettito a titolo di saldo per il solo anno 2010, desumibile dalla relazione tecnica al decreto-legge n. 168 del 2009, appare corretta sulla base dei dati forniti dalla stessa relazione tecnica nonché di una metodologia di calcolo consolidata, già utilizzata in precedenti misure di analogo tenore.

 


 

Articolo 2, comma 9
(Fabbisogno finanziario delle università
e degli enti pubblici di ricerca)

 

9. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Il comma 9 dispone che per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007, articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca. Come chiarito dalla relazione illustrativa al disegno di legge, la finalità della proroga è quella di mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno finanziario e dell'indebitamento netto dei due comparti di spesa, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012.

Quindi, anche per ciascun anno del nuovo triennio, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario (comma 637) e al 4% per gli enti pubblici di ricerca (comma 638)[13]. Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (comma 642).

Il comma 637 demanda, inoltre, al Ministro dell’università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il comma 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca è determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno precedente, incrementato del predetto 4 per cento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato, e possono essere determinati i pagamenti annuali – che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato – derivanti da accordi di programma e convenzioni.

Il comma 640 conferma, per il triennio 2007-2009, l’esclusione dalla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, dei pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché dei pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e per programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo”.

 

Per completezza di informazione in merito alle disposizioni della legge finanziaria inerenti la spesa per le università, si ricorda che l’Elenco 1 della legge, disciplinando l’utilizzazione delle entrate derivanti dal c.d. “scudo fiscale”, inserisce tra le finalizzazioni 400 milioni di euro per l’incremento nel 2010 della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento delle università (si veda la scheda di lettura relativa all’art. 2, comma 250)[14].

Sempre per completezza, si ricorda che l’art. 2, commi 122 e 123, dispongono in ordine ai costi del finanziamento della libera Università degli studi di Bolzano e dell’Università degli studi di Trento (si vedano le relative schede).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce che la norma è finalizzata ad evitare che i due comparti possano, venendo meno il limite di incremento della spesa previsto per il triennio 2007-2009, determinare un livello di fabbisogno non coerente con l’ipotesi assunta con i tendenziali e con gli obiettivi programmatici.

Precisa, inoltre, che il fabbisogno programmato per il 2009 ammonta a 8.973,6 milioni di euro per il settore universitario e 1.422,9 milioni di euro per gli enti pubblici di ricerca.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni, considerato che la disposizione appare confermativa dell’andamento di crescita delle spese in questione previsto per il triennio 2007-2009 dall’art. 1, commi 637 e 638 della legge 296/2006 e nel presupposto, sul quale è stata richiesta una conferma da parte del Governo, che le previsioni di spesa contenute nei tendenziali siano state determinate conformemente al dettato della norma in esame.

Con riferimento all’estensione dei vincoli finanziari al triennio 2010-2012, è stato chiesto di chiarire se la norma in esame sia volta a mantenere gli andamenti di spesa entro i limiti programmati a fronte di valori tendenziali più elevati. Infine, a fini conoscitivi, sono stati richiesti al Governo dati relativi al rispetto, nel triennio 2007-2009, del limite che viene prorogato dalla norma in esame.

 


 

Articolo 2, commi 10-11
(Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)

 


10. All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;

b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;

c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

11. All’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».


 

 

I commi 10 e 11, modificando rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), intervengono sulla disciplina fiscale relativa alle spese di ristrutturazione edilizia prevedendo:

§      la proroga per l’anno 2012 della detrazione IRPEF;

§      la trasformazione da regime transitorio a regime definitivo dell’aliquota IVA agevolata al 10%.

 

Le modifiche al comma 17 della legge finanziaria 2008 recate dal comma 10 in esame interessano la proroga della detrazione IRPEF, in misura pari al 36% per un importo di spesa non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, relativamente a:

a)   spese di ristrutturazione edilizia[15], di cui all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) realizzate su unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma in esame sono detraibili anche le spese sostenute nel 2012[16];

b)   spese per il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia[17] eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma in esame, il termine entro il quale devono essere eseguiti gli interventi è prorogato dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 e il termineentro il quale gli immobili devono essere alienati o assegnati è differito dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013[18].

 

Le modifiche al comma 18 della legge finanziaria 2008 recate dal comma 11, invece, prevedono l'applicazione a regime dell’aliquota IVA agevolata al 10% alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000)[19].

Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:

-        interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

-        interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

-        interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

-        interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

 

Si ricorda che sino alla legge finanziaria 2009 l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta era rinnovata di anno in anno e prevista solo transitoriamente, in considerazione dei termini di durata della relativa autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea. Con l'approvazione della direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, con la quale è stato modificato l'allegato III alla direttiva IVA 2006/112/CE - contenente un elenco di beni e servizi per i quali gli Stati membri possono decidere l'applicazione di un'aliquota ridotta - sono stati inseriti anche i servizi ad alta intensità di lavoro, incluse le ristrutturazioni edilizie, tra quelli a cui è applicabile l'aliquota ridotta.

A differenza di quanto previsto in passato, quindi, l'attuale normativa comunitaria consente agli Stati membri di introdurre a regime l'aliquota IVA ridotta per le prestazioni nel settore edile.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge finanziaria per il 2008, la detrazione fiscale IRPEF spetta solo se il costo della relativa manodopera risulta evidenziato in fattura. Tale requisito, invece, non è richiesto ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata IVA.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori entrate correnti

 

 

406,5

 

 

406,5

 

 

406,5

 

La relazione tecnica, ai fini dell’esposizione delle elaborazioni effettuate, ricorda brevemente che le norme prevedono la proroga per l’anno 2012 della detrazione IRPEF delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio, il cui termine attuale è fissato al 31 dicembre 2011, nonché la riduzione del 10 per cento dell’aliquota IVA, la cui vigenza è estesa anche agli anni successivi al 2012. Ricorda, altresì che la legislazione vigente, oggetto della proroga, prevede una detrazione del 36 per cento delle spese di recupero edilizio, per un ammontare complessivo per immobile di 48.000 euro, da ripartire in 10 rate annuali. I contribuenti di età non inferiore ad 80 anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate annuali.

Inoltre, le norme prorogano per l’anno 2012 la detrazione per l’acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati, relativamente agli acquisti effettuati da privati entro il 30 giugno 2013 di immobili ceduti dall’impresa che ha ristrutturato l’intero fabbricato entro il 31 dicembre 2012.

La relazione stima, quindi, separatamente gli effetti derivanti dalla proroga delle singole agevolazioni. Pertanto:

a)     Perdita di gettito per la proroga della detraibilità delle spese di ristrutturazione Tale minore gettito è stimato in base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2008, dai quali emerge una spesa per ristrutturazioni pari a circa 6.000 milioni di euro, di cui il 36 per cento, pari a 2.160 milioni di euro, è detraibile ai fini IRPEF. Per il calcolo del rateo annuo di detrazione si è ipotizzato, in base ai medesimi dati delle dichiarazioni, che il 2 per cento della spesa sia di pertinenza di soggetti ultrasettantacinquenni, i quali possono detrarre la spesa in cinque anni, anziché in dieci. La quota annualmente detraibile è pertanto pari a 220 milioni di euro, di cui 8,3 attribuibili a soggetti con più di 75 anni (2.160*0,02/5) e 211,7 al resto dei contribuenti (2.160*0,98/10).

b)     Incremento di gettito per effetto incentivante della disposizione. La relazione afferma che, in base ad uno studio condotto sugli effetti indotti della detrazione in esame nel periodo 1998-2006, è emerso che l’incentivo ha prodotto un incremento degli investimenti in ristrutturazioni stimabile in circa 1.150 milioni di euro, corrispondenti a 1.045 milioni di euro al netto dell’IVA al 10 per cento. Applicando a tale ultimo ammontare l’aliquota IVA del 10 per cento ed un’aliquota IRPEF/IRES/IRAP del 30 per cento ( somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26 per cento ed IRAP del 4 per cento), si stima un’emersione di gettito per il 2012 di circa 104 milioni di euro a titolo di IVA e di 314 milioni di euro a titolo di imposte dirette ed IRAP.

c)    Perdita di gettito IVA per riduzione dell’aliquota dal 20 al 10 per cento. La base imponibile IVA è stimata considerando l’ammontare delle spese che danno diritto alla detrazione, pari a 6.000 milioni di euro, incrementato del 15 per cento per tenere conto delle spese extra plafond, per un importo complessivamente pari a 6.900 milioni di euro. A tale importo è necessario sottrarre l’ammontare della spesa indotta per effetto dell’agevolazione, pari a 1.150 milioni di euro, spesa che in assenza dell’agevolazione non si sarebbe realizzata. La perdita di gettito per il 2012 è stimata pertanto in 523 milioni di euro ((6.900 – 1.150)/1,10*10%). Per gli anni successivi si ipotizza, in via prudenziale, che l’ammontare delle spese per ristrutturazioni rimanga costante, determinando la stessa perdita di gettito annua.

I risultati delle quantificazioni descritte sono riassunti, per competenza e per cassa, nella tavola seguente.

(milioni di euro)

COMPETENZA

2010

2011

2012

2013

2014

IRPEF

 

 

-220

-220

-220

IRPEF/IRE/IRAP
effetto incentivo

 

 

314

 

 

IVA effetto incentivo

 

 

104

 

 

IVA riduzione aliquota

 

 

-523

-523

-523

Totale competenza

 

 

-324

-743

-743

CASSA

2010

2011

2012

2013

2014

IRPEF

 

 

-33

-325

-220

IRPEF/IRE/IRAP effetto incentivo

 

 

47

267

 

IVA effetto incentivo

 

 

104

 

 

IVA riduzione aliquota

 

 

-523

-523

-523

Totale cassa

 

 

-405

-608,5

-743

 

d)    Perdita di gettito per la proroga dell’incentivo fiscale per la vendita di immobili ristrutturati. In base all’elaborazione dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005, la relazione stima un ammontare di spese per l’acquisto degli immobili ristrutturati pari a 229 milioni di euro. Estrapolando tale dato al 2012 si ottiene un ammontare pari a circa 275 milioni di euro. Applicando a tale dato la percentuale di detraibilità del 36 per cento, si perviene ad un ammontare di spesa complessiva da portare in detrazione di 99 milioni di euro. Considerando che gli ultrasettantacinquenni possono detrarre tali spese in 5 anni, gli ultraottantenni in 3 o 5 anni e tutti gli altri acquirenti in dieci anni ed ipotizzando che i soggetti con età superiore a 75 anni costituiscano il 2 per cento dei soggetti interessati, si determina una perdita di gettito annua a titolo di IRPEF di 10,1 milioni di euro. Di tale ammontare, 0,4 milioni di euro sono attribuibili a soggetti di età superiore a 75 anni (99*0,02/5) e 9,7 al resto dei contribuenti (99*0,98/10). In termini di cassa, ipotizzando una contrazione del 15 per cento in sede di versamento in acconto di novembre 2012, si determinano i seguenti effetti di perdita di gettito.

(milioni di euro)

CASSA

2010

2011

2012

2013

2014

IRPEF

 

 

-1,5

-16,2

-10,1

 

Nella Nota tecnica di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio del Senato nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura, il Governo ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla metodologia di quantificazione utilizzata. In particolare, è stato precisato che, con riferimento alla base imponibile delle maggiori imposte dirette indotte, si è utilizzato l’intero incremento del fatturato. Ciò in quanto degli eventuali effetti derivanti da un aumento dei costi si è tenuto conto applicando prudenzialmente un’aliquota complessiva IRPEF/IRES pari al 26 per cento, in presenza di un’aliquota legale IRES del 27,5 per cento e di un’aliquota marginale media IRPEF, risultante da elaborazioni condotte con il modello di microsimulazione IRPEF, non inferiore al 34 per cento.

In merito alle modalità di calcolo per cassa delle maggiori imposte dirette indotte, che comporta l’utilizzo del metodo previsionale per il calcolo dell’acconto 2012 ed una conseguente ripresa di gettito a partire da tale anno, la Nota ha precisato che tale criterio si inquadra in una metodologia già consolidata e condivisa che è stata adottata nelle quantificazioni riguardanti le precedenti proroghe della medesima agevolazione.

Con riferimento all’utilizzo di elaborazioni desunte dalle dichiarazioni presentate nel 2005 per la quantificazione degli effetti della detrazione delle spese per l’acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati, la Nota ha, infine, precisato che tale scelta è stata motivata da criteri di prudenzialità. Infatti, i più recenti dati provvisori desunti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008 indicano una diminuzione di tali spese. Si è pertanto ritenuto, al fine di evitare possibili rischi di sottostima della perdita di gettito, che il dato basato sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2005 risultasse più idoneo a rappresentare il possibile scenario delle spese in esame per il 2012.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda il recupero di gettito ascritto alla maggiore domanda indotta dalla disposizione sulle agevolazioni in materia di ristrutturazione di immobili, è stata evidenziata, come già in occasione di precedenti provvedimenti di proroga, la difficoltà insita nell’individuare una metodologia condivisa, in grado di quantificare in modo corretto ed esaustivo il risultato netto di tali effetti indiretti. E’ stato, di conseguenza, rilevato come risponda a criteri di scarsa prudenzialità ascrivere all’operare di meccanismi indotti cospicui effetti di ripresa di gettito, a compensazione dell’onere diretto prodotto dalle agevolazioni.

Nel caso in esame si è segnalato, inoltre, che si tratta di un’agevolazione fiscale più volte prorogata. Ciò ha comportato che gli elementi ed i dati quantitativi addotti a giustificazione della considerazione, nel calcolo, di effetti di mercato indotti derivanti dalla norma, siano stati periodicamente riproposti nelle relazioni tecniche, indipendentemente dalle diverse fasi congiunturali - riguardanti l’intero sistema macroeconomico e, più in particolare, il settore delle ristrutturazioni edilizie - nelle quali si collocavano temporalmente le diverse proroghe.

Si è rilevato, infatti, che l’importo incrementale di investimenti in ristrutturazioni, viene stimato dalla relazione tecnica in esame – analogamente alle relazioni tecniche riferite alle norme di proroga intervenute negli ultimi anni - sulla base di dati riferiti al periodo 1998-2006; pertanto, tale quantificazione appare prescindere sia dalle effettive dinamiche congiunturali che hanno interessato il settore delle ristrutturazioni edilizie negli anni più recenti, sia dalle previsioni circa l’andamento di tale settore nei prossimi anni.

E’ stata, pertanto, prospettata l’esigenza di verificare se, sulla base di dati più recenti relativi all’utilizzo dell’agevolazione, i predetti criteri di quantificazione degli investimenti indotti possano essere eventualmente aggiornati.

 


 

Articolo 2, comma 12
(Non applicazione del DURC agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante)

 


12. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’atti­vità di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’e­conomia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;

b) all’articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L’autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell’articolo 28».


 

 

Il comma 12 modifica il D.Lgs. 114/1998[20], in tema di applicazione del DURC agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante.

Anzitutto, si interviene sul comma 2-bis dell’articolo 28 del D.Lgs 114 prevedendo che le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possano stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività relativa al commercio sulle aree pubbliche sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La norma, inoltre, consente forme di collaborazione per il compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità di tale documentazione da parte dei comuni, assieme alle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Infine, si precisa che tale autorizzazione all’esercizio viene rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo, nonché alle imprese individuali.

 

Con la modifica del successivo articolo 29 del D.Lgs. 114/1998 viene inserito ilcomma 4-bis il quale prevede la sospensione dell’autorizzazione per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.

 

Si ricorda che il previdente comma 2-bis dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998, introdotto dal comma 1 dell’articolo 11-bis del D.L. 78/2009[21], aveva previsto che l’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione, previa esibizione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva. Tuttavia, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con nota prot. 25/1/0014909 del 12 ottobre 2009, aveva rilevato che la suddetta condizione è invasiva delle competenze delle regioni (alle quali è demandata, in via esclusiva, la potestà legislativa in materia di commercio) e che, di conseguenza, la disposizione medesima poteva essere considerata solo una norma di indirizzo per le regioni.

 

Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. La sua validità è mensile, mentre per il settore degli appalti privati[22] la validità è trimestrale, ai sensi dell’articolo 39-septies, del D.L. 273/2005[23].

Il DURC è stato introdotto dal D.Lgs. 494/1996, laddove si è previsto che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, fosse tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, anche dalle casse edili sulla base di una apposita convenzione stipulata con i predetti istituti.

In seguito, tale obbligo è stato esteso dapprima alle ipotesi di imprese affidatarie di un appalto pubblico, tenute alla presentazione del documento alla stazione appaltante a pena di revoca dell'affidamento[24], e successivamente per l’accesso da parte delle imprese ai benefici e alle sovvenzioni comunitari[25] anche per la realizzazione di investimenti[26].

L’articolo 1, comma 1176 della legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007) ha poi generalizzato l’applicazione del Documento unico di regolarità contributiva a settori e situazioni ulteriori. In particolare, si è previsto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, siano definite per il DURC le modalità di rilascio, i contenuti analitici della certificazione e le tipologie di pregresse irregolarità previdenziali relative al rapporto di lavoro che non impediscono il rilascio della certificazione.

Il provvedimento è stato adottato con il D.M. 24 ottobre 2007, recante “Documento unico di regolarità contributiva”, nel quale vengono indicati come soggetti obbligati al possesso del documento:

-        i datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale previsti nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;

-        i datori di lavoro e i lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

I soggetti competenti al rilascio del DURC sono l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti enti, gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. Per il settore edile il documento può essere rilasciato anche dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame parlamentare.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi.

 


 

Articolo 2, commi 13-20
(Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego)

 


13. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle ammini­strazioni pubbliche, con particolare riferimento all’individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrat­tazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l’anno 2010, 370 milioni di euro per l’anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

14. In relazione a quanto previsto al comma 13, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l’anno 2010, 201 milioni di euro per l’anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

15. Le somme di cui ai commi 13 e 14, comprensive degli oneri contributivi e del­l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

16. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 13 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

17. Fermo restando quanto previsto al comma 16, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l’obbligo contabile disposto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

18. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 13 a 16 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l’anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

19. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 18 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 13 a 20 del presente articolo.

20. Al termine della fase di cui al comma 13, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.


 

 

I commi da13 a 20 recano stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni.

 

In particolare:

§      si dispongono stanziamenti sia per il personale statale “contrattualizzato” sia per il personale statale in regime di diritto pubblico, alla luce delle recenti disposizioni sul nuovo assetto contrattuale della P.A., introdotte dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150[27] (commi 13-15);

In proposito, si ricorda che i commi da 27 a 31 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 avevano stanziato le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

In tali commi si erano disposti ulteriori stanziamenti sia per il personale statale “contrattualizzato” sia per il personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta alle risorse già stanziate, per lo stesso biennio contrattuale, dall’articolo 3, commi 143 e 144, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

Più specificamente, il comma 27 aveva disposto che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), in aggiunta a quelle previste dall’articolo 3, comma 143, della L. 244/2007, fosse pari complessivamente a 1.560 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Analogamente, il successivo comma 28 aveva disposto per lo stesso periodo uno stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quelle previste dall’articolo 3, comma 143, della L. 244/2007, pari complessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

§      si conferma che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci (comma 16);

Si ricorda che già il comma 146 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 ed il comma 30 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 avevano previsto che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 fossero comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Per il personale delle università, compresi i professori e i ricercatori universitari, gli oneri derivanti da tali rinnovi contrattuali vengono inclusi nel Fondo istituito, dall’articolo 2, comma 428[28], della legge finanziaria per il 2008, ai fini del concorso dello Stato agli oneri per gli adeguamenti retributivi del personale delle università[29]. Infine, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

§      si ribadisce l’applicazione, per le regioni, dell'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del S.S.N. e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso (comma 17);

§      si prevede l’utilizzo, per determinate finalità, da parte delle amministrazioni, dei maggiori risparmi eventuali derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, previo accertamento, con specifiche clausole di salvaguardia per il settore della scuola (comma 18);

§      si istituisce un apposito fondo, nel quale confluiscono le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 18 e destinate alle finalità di cui ai commi 13-20 (comma 19);

§      infine, si rinvia l'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione del triennio contrattuale 2010-2012 alla conclusione della fase transitoria e congiunturale individuata nel comma 13 (comma 20).

 

In particolare, il comma 13, nell’ambito della definizione del nuovo assetto contrattuale della P.A. stabilito dal D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento all’individuazione del numero ed alla composizione dei comparti di contrattazione, nonché alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, e tenendo anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, individua lo stanziamento di risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale per il personale statale “contrattualizzato” per il triennio 2010-2012, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 35, della L. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009).

Le risorse sono quantificate complessivamente in 215 milioni di euro per il 2010, 370 milioni di euro per il 2011 e 585 milioni di euro per il 2012.

 

Il richiamato D.Lgs. 150/2009, operando una parziale rilegificazione della materia, interviene sulla contrattazione collettiva, sulla valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, sulla valorizzazione del merito, sulla promozione delle pari opportunità, sulla dirigenza pubblica e sulla responsabilità disciplinare. In particolare, nell’ambito del generale riordino delle procedure di contrattazione collettiva nazionale, l’articolo 54, comma 3, prevede la coincidenza tra vigenza giuridica ed economica del contratto, prevedendo una durata triennale ed eliminando dunque la dicotomia tra il quadriennio giuridico ed il biennio economico caratteristica dei contratti pubblici. Il successivo articolo 63, inoltre, stabilisce la cadenza triennale degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro anche per i dipendenti di diritto pubblico. Inoltre, l’articolo 54 prevede la costituzione di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono quattro aree separate per la dirigenza, secondo specifiche procedure. Sono previste apposite aree all’interno della dirigenza per la dirigenza del ruolo sanitario e per i professionisti degli enti pubblici appartenenti alla X qualifica funzionale. Nell’ambito dei comparti di competenza possono essere costituite specifiche sezioni contrattuali

 

Analogamente, il successivo comma 14 prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il triennio 2010-2012 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001) è pari complessivamente a 135 milioni di euro per il 2010, 201 milioni di euro per il 2011, e 307 milioni di euro a decorrere dal 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[30].

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla “privatizzazione” e “contrattualizzazione” dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto): i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.Lgs. Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla L. 281/1985 e dalla L. 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato (quali Banca d’Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato); il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; i professori e i ricercatori universitari.

 

Il comma 15, recando disposizioni identiche a quelle di cui all’articolo 2, comma 29, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), prevede che le somme di cui ai precedenti commi 13 e 14, stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il triennio 2010-2012 per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468/1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

 

Il comma 16 reca disposizioni in materia di risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale. Per tali categorie, il comma in esame dispone che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, sempre per il triennio 2010-2012, nonché gli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Si ricorda che l’articolo 48 del D.Lgs n. 165/2001 disciplina il meccanismo di finanziamento della contrattazione collettiva, individuando le modalità con le quali vengono determinate le risorse a carico del bilancio pubblico, da destinare al rinnovo, appunto, dei contratti collettivi nazionali ed integrativi.

Più specificamente, ai sensi del comma 1, spetta al Ministero dell’economia e delle finanze quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

Il successivo comma 2 prevede che per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i medesimi parametri richiamati dal comma 1.

 

Lo stesso comma 16, inoltre, dispone che, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

 

Il successivo comma 17 specifica che, ferma restando la disciplina di cui al precedente comma 16, continua a trovare applicazione, per le regioni, l'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del S.S.N. e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso, nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica.

Tale obbligo è previsto dall'articolo 9, comma 1, del D.L. 203/2005[31], convertito dalla L. 248/2005, e rientra tra gli adempimenti, a carico delle regioni, ai quali la legislazione vigente subordina l'attribuzione di una quota del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale.

 

In aggiunta alle risorse previste dai commi 13-16, il comma 18, primo periodo, prevede l’utilizzo, da parte delle amministrazioni, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, commi 33 e 34, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), dei maggiori risparmi eventuali derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, previo accertamento da effettuarsi entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati del consuntivo 2009.

 

I commi 33 e 34 hanno avuto lo scopo di consentire la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa per compensare parzialmente le riduzioni apportate a tali risorse dal D.L. 112/2008.

In particolare, il comma 33 ha disposto una verifica periodica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e del Ministero dell’economia e delle finanze, avente cadenza semestrale, in relazione all’attuazione delle disposizioni del D.L. 112/2008 concernenti le misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese del personale, al fine di riscontrare l’effettività della realizzazione dei risparmi di spesa previsti. Nel caso in cui si realizzino economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate al medesimo scopo sulla base di una specifica prescrizione normativa, si demanda ad un decreto la definizione dei limiti percentuali e delle modalità di destinazione delle richiamate risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni menzionate nel comma 5 dell’articolo 67 del D.L. 112/2008, o interessate all’applicazione del comma 2 del medesimo articolo 67. La disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale del SSN.

Il successivo comma 34 ha previsto che, ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 112/2008.

 

Il secondo periodo del comma 18 prevede che per il comparto scuola resti ferma la normativa di settore di cui all'art. 64 del D.L. 112/2008.

 

Il richiamato articolo 64 ha individuato una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all’organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), nonché all’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico, indica le modalità per la realizzazione degli interventi e quantifica le economie di spesa da questi discendenti a partire dall’esercizio finanziario 2009; riserva, inoltre, il 30 per cento dei risparmi all’incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e la carriera del personale della scuola (commi 1-9). La disposizione, infine, (commi 4-bis e 4-ter) consente l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale gestiti dalle regioni e sospende l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.I.S.S).

 

Il comma 19 istituisce un apposito fondo,nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 18 e destinate alle finalità di cui ai commi 13-20 dell'articolo in esame.

 

Il comma 20, infine, rinvia l'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione del triennio contrattuale 2010-2012 alla conclusione della fase transitoria e congiunturale di cui al precedente comma 13.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce in primo luogo che gli oneri per il personale statale sono stati determinati in misura convenzionale, in coerenza con le somme già scontate nei tendenziali di spesa valutati a legislazione vigente.

Da tale affermazione della relazione tecnica si evince che gli oneri corrispondono, approssimativamente, all’indennità di vacanza contrattuale. Si rammenta, infatti, che il DPEF 2010-2013 afferma che nel quadro tendenziale “…le retribuzioni sono state valutate incorporando gli effetti connessi ... (alla) … concessione della sola indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 2010[32]”.

Gli incrementi retributivi riconosciuti ai dirigenti del comparto sicurezza-difesa sono, invece, superiori in quanto questi ultimi godono di un adeguamento annuale correlato agli incrementi retributivi percepiti da restante personale appartenente al pubblico impiego.

Gli incrementi retributivi spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato non sono considerati dalla norma in quanto derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico. Gli stessi sono stati pertanto inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.

 

La relazione tecnica indica anche l’onere - determinato, analogamente al settore statale, in coerenza con i tendenziali di spesa - derivante dai rinnovi contrattuali che grava sulle amministrazioni del settore pubblico non statale, non esplicitato in norma. Esso ammonta 343 milioni di euro per il 2010, a 516 milioni di euro per il 2011, e a 788 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Nella relazione tecnica il Governo indica i dati di riferimento utilizzati per la quantificazione degli oneri. Si precisa che le unità di personale sono individuate nel numero dei presenti alla fine del biennio precedente[33] (al 31.12.2007) e che vengono convenzionalmente tenute ferme per tutta la durata del triennio. La relazione assume che le unità di personale in servizio nelle amministrazioni del settore statale siano 1.982.914 mentre quelle delle amministrazioni del settore non statale siano 1.547.615. Le retribuzioni annue lorde medie utilizzate per effettuare i conteggi non sono indicate, sebbene la relazione affermi che i parametri considerati includono gli aumenti che saranno riconosciuti per il biennio 2008-2009 dai contratti in corso di definizione.

L’entità delle risorse disponibili è riepilogata nel prospetto che segue.

 

(milioni di euro)

Comparto

2010

2011

2012

Personale statale contrattualizzato

215

370

585

Personale statale non contrattualizzato

135

201

307

Totale Stato

350

571

892

Personale pubblico non statale

343

516

788

Totale generale

693

1.087

1.680

 

Nel corso dell’esame al Senato al disegno di legge finanziaria, si è ravvisata[34] l’opportunità che fossero forniti gli elementi informativi idonei a consentire una verifica del procedimento di quantificazione adottato. A tal proposito la Ragioneria generale dello Stato ha fornito, in una nota di risposta[35], un prospetto riepilogativo che indica la consistenza del personale considerata dalla relazione tecnica e riferito ai singoli comparti di contrattazione collettiva nazionale. La stessa nota ha precisato che la maggior spesa, correlata con la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale, è stata conteggiata partendo dai minimi retributivi contrattuali. La stima dei minimi è stata effettuata analizzando le relazione tecniche allegate ai contratti collettivi nazionali ed ai provvedimenti negoziali vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge finanziaria. Tali minimi sono stati aggiornati con gli incrementi previsti per la tornata contrattuale 2008/2009 qualora non sia stato ancora sottoscritto il rinnovo del CCNL.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che il comma 20 stabilisce che in una fase successiva si provvederà a stanziare ulteriori risorse destinate ai rinnovi contrattuali, si è osservato che la disposizione sembra porre a carico del Governo il compito di reperire risorse aggiuntive da destinare alle retribuzioni pubbliche. A tal riguardo non risulta chiaro se la norma abbia carattere essenzialmente programmatico ovvero ponga un vincolo a carico dell’Esecutivo.

 


 

Articolo 2, comma 21
(
Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia)

 

21. Per l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l’ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell’anno 2010 e per l’importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.

 

 

La norma in esame istituisce un tavolo paritetico fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia per la definizione del contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione e attribuisce alla stessa 200 milioni di euro nell’anno 2010, a titolo di acconto dell’intero ammontare che verrà determinato.

La norma intende dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 74/2009; sentenza con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge finanziaria 2008 - e delle successive norme che ne hanno prorogato le disposizioni – che determinavano in quota fissa per gli anni dal 2008 al 2011, le entrate tributarie spettanti alla regione riferibili alle ritenute IRPEF sui redditi da pensione. Porre un limite all’ammontare annuo di tali spettanze è illegittimo – sostiene la Corte - in quanto contrasta con le norme statutarie, che nel determinare le quote di tributi erariali spettanti alla regione non pongono limite alcuno.

La determinazione dell’ammontare di quelle somme – poiché incide in una materia disciplinata da norme statutarie - non può che avvenire in accordo con la regione. La norma in esame dispone perciò la costituzione di un tavolo paritetico quale sede istituzionale del confronto.

 

L’articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (L. Cost. n. 1/1963) elenca le quote fisse delle entrate tributarie che spettano alla regione. Tra queste, al punto 1), i sei decimi delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Questa disposizione è stata poi integrata dall’articolo 1 del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137, recante norme di attuazione dello statuto speciale in materia di finanza regionale, che dispone sulle modalità di attribuzione dei proventi erariali spettanti alla regione.

Secondo quanto dispone il comma 4 del medesimo articolo, fra le entrate regionali di cui all’art. 49 Statuto, punto 1) - i sei decimi dell’IRPEF - sono comprese, nella stessa misura, le ritenute sui redditi da pensione riferite ai soggetti passivi residenti nella regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale. La decorrenza della disposizione è fissata alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, nell’ambito della quale si provvederà alla regolazione finanziaria tra lo Stato e la Regione.

La disposizione della norma di attuazione dà seguito a quanto stabilito nel Protocollo d’intesa siglato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 6 ottobre 2007. Con riguardo alle questioni finanziarie viene rilevata – tra l’altro - la necessità di verificare e risolvere anomalie nell’attuale andamento del gettito, tra cui quella riguardante l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Attualmente sono infatti attribuiti alla regione i 6/10 del gettito IRPEF solo con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e non anche ai redditi da quiescenza (comma 7 dell’articolo 3 del Protocollo).

 

La legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007 art. 2, comma 5) aveva provveduto alla regolazione finanziaria Stato-Regione in relazione alle maggiori entrate derivanti dall’inclusione delle ritenute sui redditi da pensione. Per gli esercizi 2008 e 2009 aveva stabilito un regime transitorio in cui il gettito spettante alla regione veniva determinato in quota fissa: rispettivamente 20 e 30 milioni di euro. L’articolo 47-ter del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008, aveva poi prorogato il regime transitorio – determinazione in quota fissa del gettito spettante alla regione - anche per l’anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Contestualmente aveva abrogato la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 2 secondo cui, a decorrere dal 2010, gli introiti superiori al tetto di 30 milioni di euro sarebbero stati riconosciuti alla regione solamente con contestuale attribuzione di funzioni.

Conseguentemente, sulla base della normativa descritta, dal 2011 alla regione sarebbero state assegnate risorse dinamiche, a titolo di compartecipazione all’IRPEF, senza che a ciò corrispondesse l’attribuzione di ulteriori funzioni da parte dello Stato.

Il regime transitorio era stato infine prorogato per l'anno 2011 dall’articolo 41, comma 11, primo periodo, del D.L. 207/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009 che aveva attribuito al Friuli-Venezia Giulia, anche per quell’anno, la medesima quota fissa di 30 milioni di euro, in luogo della compartecipazione dinamica spettante a regime[36].

 

Su ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia, la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni che pongono un limite all’ammontare annuo delle ritenute sui redditi da pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella regione ancorché riscosse fuori dal territorio regionale, in quanto in contrasto con le norme statutarie che, al contrario, non pongono limite alcuno. In particolare sono dichiarate illegittime le seguenti disposizioni: articolo 2, comma 5, primo periodo, della Legge 244/2007, relativo agli esercizi 2008 e 2009; l’articolo 47-ter del D.L. n. 248/2007 che proroga il regime transitorio al 2010 e l’articolo 41, comma 11, primo periodo, del D.L. 207/2008 che reca la proroga per il 2011[37].

Le norme statutarie prese a parametro sono gli articoli 48 e 49 dello statuto recanti l’ordinamento finanziario della regione. Il primo sancisce l’autonomia finanziaria, il secondo - come accennato sopra - elenca le quote fisse delle entrate tributarie che spettano alla regione. Accanto – e al pari – delle norme statutarie quali parametri di costituzionalità, la Corte - proseguendo una costante giurisprudenza - considera anche le norme di attuazione dello statuto speciale, nel caso specifico, il citato articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 137/2007, che include fra le entrate regionali costituite dai sei decimi dell’IRPEF - e nella stessa misura - le ritenute sui redditi da pensione.

Si ricorda che le norme di attuazione dello statuto speciale – adottate ora con Decreto legislativo - sono fonte legislativa che si forma al di fuori del circuito parlamentare e che ha come caratteristica principale una fase di consultazione–concertazione affidata ad una Commissione paritetica Stato-Regione. Per la regione Friuli-Venezia Giulia così dispone l’articolo 65 dello statuto speciale.

Con riguardo alle modalità di modifica dell’ordinamento finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 63, quinto comma dello statuto speciale è sempre richiesto il parere della regione – la norma citata recita “sentita la Regione”. Non è quindi escluso l’impiego della legge ordinaria – utilizzata del resto nelle precedenti modifiche statutarie per la parte finanziaria[38], è però necessaria l’intesa con la regione.

A tale scopo la norma in esame istituisce il tavolo paritetico, quale sede ‘istituzionale’ del confronto per la determinazione dell’ammontare delle entrate spettanti alla regione in ragione dell’inclusione nei 6/10 dell’IRPEF delle ritenute sui redditi da pensione; ammontare che la regione stima attualmente intorno ai 125 milioni di euro annui[39].

La norma specifica infine che l’ammontare delle somme spettanti alla regione che verrà concordato in sede di tavolo paritetico, sarà corrisposto alla regione a decorrere dal 2010. In attesa di quella determinazione, alla regione viene corrisposto un acconto di 200 milioni di euro.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Al Senato, in risposta ad una richiesta di chiarimenti emersa nel corso dell’esame[40], è stato chiarito che nel capitolo 2797 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze[41] è iscritto l’importo di 200 mln per il 2010, sostitutivo della somma di 30 mln di euro (iscritta in attuazione del regime transitorio, nel capitolo 2799[42] ai sensi dell'articolo 47-ter del decreto legge n. 248 del 2007) che deve essere cancellata a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale.

 

In merito ai profili di quantificazione, sono stati richiesti alcuni chiarimenti.

In primo luogo è stato segnalato che la norma in esame, nel definire una procedura volta a dare attuazione alla citata sentenza della Corte costituzionale, non dispone in merito alle risorse a valere sulle quali dovrà avvenire tale attuazione, né con riferimento agli esercizi pregressi, né a quelli futuri, limitandosi a prevedere uno stanziamento per il solo esercizio 2010 “a titolo di acconto”. A tale proposito:

-        con riferimento agli esercizi pregressi, è stato chiesto di precisare quale sia l’importo spettante alla regione Friuli-Venezia Giulia per ciascuna delle annualità 2008 e 2009 ai sensi della normativa attuativa dello statuto della regione[43] - importo limitato, rispettivamente, a 20 e 30 mln di euro dalle disposizioni della legge finanziaria per il 2008[44], oggetto della pronuncia della Corte costituzionale - e quali siano le risorse a valere sulle quali potrà essere corrisposto il saldo delle somme dovute, per tali annualità, dallo Stato alla regione;

-        con riferimento agli esercizi futuri, è stato chiesto di chiarire se, analogamente a quanto previsto inizialmente dalla legge finanziaria per il 2008[45], la procedura di carattere concertativo di attuazione della sentenza, prevista dal comma in esame, potrà eventualmente disporre l’attribuzione alla regione di funzioni attualmente di competenza statale, il cui esercizio sia, almeno in parte, compensativo delle maggiori risorse spettanti alla regione. In ogni caso si è segnalato che, eccezion fatta per l’importo di 200 mln da corrispondere a titolo di acconto per il 2010, nel bilancio a legislazione vigente non sembrano appostate le risorse necessarie a far fronte ai maggiori stanziamenti dovuti alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della sopra descritta normativa vigente[46], per la parte non compensabile mediante un eventuale trasferimento di funzioni. Andrebbero quindi indicate le risorse con cui far fronte all’attuazione della sentenza.

 

Un ulteriore chiarimento è stato richiesto in merito agli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica attribuiti allo stanziamento di 200 mln previsto nel bilancio a legislazione vigente. E’ stato, in particolare, chiesto se, con riferimento alla predetta maggiore spesa, sia stato previsto un impatto, oltre che ai fini del SNF, ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto. Tale imputazione di effetti ai fini di tutti i saldi risulterebbe opportuna in quanto la vigenza di vincoli del patto di stabilità interno sul lato della spesa non impedisce alla regione di individuare forme di utilizzo delle maggiori risorse disponibili[47].

 


 

Articolo 2, comma 22
(Assunzione di personale nelle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura)

 

22. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, il comma 22 proroga per il triennio 2010-2012 le disposizioni previste all’articolo 3, commi da 116 a 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell’Unioncamere.

 

In primo luogo, il comma 116, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevede che le CCIAA possono procedere alle assunzioni, previo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari ad una determinata percentuale delle cessazioni avvenute nell’anno precedente, facendo dipendere tale percentuale dal valore assunto per ogni singolo ente da un indice di equilibrio economico-finanziario. In particolare, tali assunzioni possono avvenire:

-        qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti inferiore a 35, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente;

-        qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti compreso tra 36 e 45, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente;

-        qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti superiore a 45, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

Nel successivo comma 117 l’indice di equilibrio economico finanziario è determinato secondo le modalità e i criteri disciplinati al D.M. 8 febbraio 2006[48].

Nel decreto ministeriale qui citato la possibilità di assunzione del personale presso le CCIAA viene limitata ad una unità ogni tre cessate dal servizio al 31 dicembre dell'anno precedente per le camere di commercio che presentano un indice generale di equilibrio economico finanziario inferiore a 41, mentre per quelle con indice superiore a 41 la possibilità di assunzione scende a una unità ogni cinque cessate cumulativamente dal servizio nel triennio precedente.

Inoltre, nel provvedimento ministeriale gli indicatori di equilibrio economico-finanziario sono determinati dal rapporto tra i costi del personale e le entrate correnti, espresso in millesimi, e dal rapporto tra le unità di personale in servizio presso la camera di commercio ed il numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993[49]. La somma dei due indici predetti determina l'indice generale di equilibrio economico-finanziario.

Per l'Unioncamere, nel decreto si considera quale indicatore di equilibrio economico-finanziario l'indice medio, per ciascun triennio considerato, rappresentato dal rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti.

 

Infine, il comma 118 prevede l’adozione, per le assunzioni a tempo indeterminato dell’Unioncamere, del limite previsto dalla lettera a) del comma 116 (70% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati, non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che il comma in esame estende per un ulteriore triennio il vincolo a suo tempo introdotto con la disciplina limitativa delle assunzioni a tempo indeterminato per le Camere di commercio (articolo 3, commi 116-118, della legge 244/2007). Si ricorda in proposito che, con riferimento a tali norme, non erano stati contabilizzati effetti di risparmio nell’allegato 7, mentre la relazione tecnica affermava comunque che le disposizioni erano strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle spese correnti delle Camere di commercio (enti che rientrano nel settore della pubblica amministrazione).

 


 

Articolo 2, comma 23
(Provvedimento a favore dei comuni “svantaggiati”)

 

23. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell’ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.

 

 

Il comma 23 dell’articolo 2 proroga per gli anni 2010, 2011 e 2012 i contributi previsti a favore dei piccoli comuni che presentano parametri critici di carattere demografico e delle comunità montane, già disposti per il triennio 2007-2009 dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), come modificato dalle leggi finanziarie successive[50], a valere sulle risorse del Fondo ordinario.

La norma prevede peraltro la riduzione degli stanziamenti complessivamente disposti dalla citata norma (188 milioni di euro), nell’importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati[51].

 

I contributi di cui al comma 703 sono i seguenti:

a)   contributo in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che presentano una elevata percentuale di popolazione residente ultrases­santacinquenne, che il comma 703 prevedeva nell’importo complessivo di 45 milioni di euro.

Il beneficio, corrispondente all’incremento del 30% del contributo ordinario, è assegnato ai comuni nei quali la popolazione residente ultrases­santacinquenne sia superiore al 25% della popolazione residente complessiva. La norma dispone che non meno del 50 per cento di tale contributo deve essere finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. Qualora l’importo complessivamente stabilito per tale finalità dovesse rivelarsi insufficiente, il contributo spettante a ciascun ente deve intendersi proporzionalmente ridotto;

b)   contributo in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che presentano una percentuale elevata di popolazione residente di età inferiore ai 5 anni, che il comma 703 prevedeva nell’importo complessivo di 81 milioni di euro.

Il beneficio, corrispondente all’incremento del contributo ordinario, in misura pari al 30%, è assegnato ai comuni nei quali la popolazione residente al di sotto dei 5 anni risulti superiore al 4,5% della popolazione complessiva. Anche in questo caso, almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione deve essere finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza dell’importo complessivo, il contributo viene proporzionalmente ridotto;

c)   contributo in favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, previsto dal comma 703 fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per finalità di investimento;

d)   contributo in favore alle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane, che il comma 703 fissava in misura pari a 20 milioni di euro.

 

A seguito della riduzione degli stanziamenti di 10 milioni di euro annui, l’importo complessivamente assegnato a ciascun tipo di contributo dovrà essere rideterminato.

La norma prevede a tal fine che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia, si provveda alla corrispondente rideterminazione dell’ammontare dei vari contributi spettanti ai singoli enti interessati.

Profili finanziari

Si ricorda che in occasione dell’introduzione del citato comma 703 della legge finanziaria per il 2007, venne specificato che gli stanziamenti disposti dalla norma non si configuravano come aggiuntivi per il comparto dei comuni, ma come una specifica finalizzazione delle somme già previste nel Fondo ordinario. Conseguentemente i maggiori trasferimenti per i piccoli comuni si sarebbero tradotti in minori trasferimenti senza vincolo di destinazione per la generalità dei comuni.

La norma in questione era inoltre corredata di una misura compensativa degli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, a valere sulla riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, dovuta al fatto che la norme citate, trasferendo risorse da enti soggetti al patto di stabilità interno (all’epoca consistente in vincoli solo sul lato della spesa) ad enti esclusi dal patto, avrebbe aumentato le possibilità di spesa dei comuni rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali[52]. Ne conseguiva la necessità di reperire una forma di compensazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascriveeffetti alla disposizione di proroga introdotta dal Senato, mentre quantifica nel modo seguente l’effetto derivante della riduzione di 10 mln degli stanziamenti, disposta per effetto dell’esame svolto dalla Camera dei deputati:

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori spese correnti

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

 

La relazione tecnica, riferita all’emendamento introduttivo della riduzione di 10 mln degli stanziamenti, afferma che dalla proroga per il triennio 2010-2012 degli interventi in materia di finanza locale, di cui all’articolo 1, comma 703 della L. 296/2006, derivano riduzioni di trasferimenti erariali per complessivi 10 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni.

Tali risorse sono utilizzate ai fini della copertura del previsto aumento di 10 milioni per il triennio 2010-2012 della Tabella A, Ministero dell’interno, da destinare alla realizzazione di iniziative di sostegno dei comuni di montagna.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla disposizione di proroga introdotta dal Senato, è stato chiesto al Governo di confermare che, anche in questo caso, gli stanziamenti disposti dalla norma non si configurino come aggiuntivi per il comparto dei comuni, ma come una specifica destinazione in favore dei piccoli comuni di somme già previste nel Fondo ordinario.

E’ stato inoltre chiesto di chiarire se l’assenza di effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, a differenza di quanto valutato in occasione della legge finanziaria per il 2007, derivi dalla circostanza che le previsioni tendenziali già scontino l’integrale utilizzo del Fondo ordinario, anche in assenza della proroga in oggetto. In tal caso le suddette previsioni sembrerebbero seguire il criterio di politiche invariate piuttosto che quello della legislazione vigente.

Non sono state formulate osservazioni in merito alla quantificazione degli effetti derivanti dalla riduzione degli stanziamenti di 10 mln di euro annui, introdotta dalla Camera dei deputati.

 


 

Articolo 2, comma 23-bis
(Contributi a comuni e province per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di prestiti)

 


23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di am­ministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012 (*).

 

 

----------------------------------

(*)  Comma aggiunto dall’art. 4, co. 4, del D.L. n. 2/2010.


 

 

Il comma 23-bis dell’articolo 2 è stato introdotto dall’articolo 4, comma 4, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, attualmente all’esame della Camera.

 

Il comma è diretto ad incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni.

 

A tal fine, il comma prevede l’attribuzione, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, di contributi fino a 30 milioni di euro, in favore di comuni e province che ne facciano richiesta per far fronte a indennizzi, corrisposti dagli enti locali in aggiunta al debito residuo, a seguito di estinzioni anticipate di mutui e prestiti obbligazionari effettuate nel triennio 2010-2012.

I contributi sono corrisposti agli enti a fronte di indennizzi strettamente correlati alle suddette estinzioni anticipate e sulla base di una certificazione da presentare secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze.

Il comma 5 dell’articolo 2 del D.L. n. 2/2010 dispone che il suddetto decreto sia adottato sia adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

 

I contributi, disposti per un ammontare massimo di 90 milioni di euro nel triennio di riferimento, sono attribuiti a valere sul Fondo ordinario previsto all’articolo 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 504/1992, mediante il quale lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali.

 

Va ricordato che una disposizione di analogo tenore era stata introdotta, con riferimento al triennio 2007-2009, dall’articolo 11 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 (legge n. 222/2007), a seguito dell’abolizione, ai sensi della legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 699), della norma che prevedeva la possibilità per gli enti locali di presentare piani quinquennali di riduzione del rapporto debito/PIL al fine di estinguere anticipatamente i prestiti contratti con la Cassa deposti e prestiti senza oneri diversi dal rimborso delle quote residue di capitale.

La relazione tecnica allegata al citato decreto-legge evidenziava come la valutazione dell’onere massimo per il triennio 2007-2009, pari a 90 milioni di euro, fosse stata effettuata considerando l’ammontare degli avanzi di amministrazione al 31 dicembre 2005 degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno pari a 5,5 miliardi di euro (1 miliardo riferito alle province e 4,5 miliardi ai comuni) e ritenendo che la quota libera dell’avanzo di amministrazione da destinare all’estinzione del debito per passività finanziarie si attestasse a circa il 60 per cento per i comuni e al 30 per cento per le province. Considerati i costi dell’estinzione anticipata dei mutui (intorno al 3 per cento), la relazione tecnica valutava in 90 milioni di euro l’onere complessivo derivante dall’incentivo previsto dall’articolo 11 del D.L. n. 159/2007.

 


 

Articolo 2, comma 24
(Certificazione maggior gettito ICI derivante dalle misure di incremento della base imponibile)

 


24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell’interno un’apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l’anno 2009 dell’imposta comunale sugli immobili, derivante dall’applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno.


 

 

Il comma 24 dell’articolo 2 obbliga i comuni a trasmettere al Ministero dell’interno un’apposita certificazione del maggior gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006 (articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45), ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali ai singoli comuni.

Nel dettaglio, la trasmissione delle certificazioni del maggiore gettito ICI accertato deve avvenire perentoriamente entro il 31 marzo 2010, a pena di decadenza, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

La certificazione relativa al maggiore gettito ICI è richiesta al fine di rimodulare i trasferimenti erariali ai singoli comuni per l’anno 2009.

 

Va segnalato che la norma riproduce il contenuto del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168[53], che alla data del 23 gennaio 2010 risulta decaduto per mancata conversione in legge nei termini previsti. Gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto decreto-legge sono peraltro fatti salvi dal successivo comma 251 dell’articolo 2 della legge in esame.

 

Si ricorda che il decreto-legge 2 ottobre 2006, n. 262[54] ha recato misure concernenti l’aggiornamento della banca dati catastale, dirette ad incrementare la base imponibile ICI, attraverso:

a)  la modifica (art. 2, commi da 33 a 38) dei criteri per la qualificazione di “fabbricati rurali”[55];

b)  la rivalutazione (art. 2, commi da 40 a 45)del 40% delle rendite attribuite ai fabbricati inclusi nella categoria B (collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura, ospedali senza fini di lucro, prigioni, riformatori, uffici pubblici, scuole, laboratori scientifici, biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, cappelle, oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti, magazzini sotterranei per depositi di derrate) e la revisione delle modalità di stima per l’attribuzione di valore ai cespiti iscritti nella categoria E (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei, ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze, fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale, fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia, edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E).

 

Come conseguenza dell’aumento di gettito atteso dalle suddette modifiche al tributo, è stata parallelamente disposta la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni. In particolare, in base all’articolo 2, commi 39 e 46, del D.L. n. 262/2006, i trasferimenti erariali ai comuni sono stati ridotti in misura pari al maggior gettito ICI derivante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 262/2006.

L’Agenzia del territorio aveva stimato il maggior gettito ICI atteso dalle suddette disposizioni attorno ai 609 milioni di euro per il 2007, 783 milioni per il 2008 e 819 milioni a decorrere dal 2009. Tale è stata quindi la riduzione dei trasferimenti erariali a partire dal 2007.

La ripartizione della predetta riduzione tra i singoli comuni, dapprima calcolata, in via provvisoria, in misura proporzionale alla maggior base imponibile comunicata per singolo ente dall’Agenzia del territorio, è stata successivamente rideterminata in base alle certificazioni fornite dai singoli comuni, secondo le modalità definite con D.M. economia 17 marzo 2008.

La riduzione dei trasferimenti erariali operata a partire dal 2007 è risultata tuttavia molto superiore all’effettivo maggior gettito generato dalle operazioni di riclassificazione della base imponibile degli immobili, in particolare di quelli rurali, disposte dal D.L. n. 262.

Rispetto alle stime indicate, le certificazioni fornite dai singoli comuni a marzo 2008 hanno evidenziato un aumento del gettito ICI derivante dalla disposizioni di cui al D.L. n. 262/2006 di gran lunga inferiore, pari a circa 74 milioni di euro nel 2007. I dati certificati dai singoli comuni in base al citato D.M. 17 marzo 2008 sono stati considerati validi anche per l’anno 2008, ai sensi del D.L. n. 154/2008, articolo 2, commi 1-5[56].

L’entità del gettito certificato ha comportato pertanto l’esigenza di procedere ad un ristoro dei trasferimenti erariali, a partire dal 2007. L’importo dei contributi da rimborsare ai comuni, per ciascun anno, è iscritto in sede di assestamento del bilancio dello Stato dell’anno successivo.

Per il 2007, rispetto alla riduzione dei trasferimenti ordinari di 609 milioni di euro, si è proceduto alla restituzione di oltre 530 milioni di euro sul Fondo ordinario (cap. 1316/Interno) in sede di assestamento del bilancio 2008.

Per l’anno 2008, rispetto al taglio dei trasferimenti di 783 milioni di euro, il rimborso ai comuni dei mancati introiti ICI è stato quantificato in 709 milioni di euro, iscritto sul Fondo ordinario in sede di assestamento del bilancio per il 2009.

Per l’anno 2009, in correlazione ai presunti maggiori introiti ICI derivanti dalle disposizioni introdotte dal D.L. n. 262/2006, il Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316/Ministero dell’interno) ha subito una riduzione di complessivi 819,4 milioni di euro, ripartita proporzionalmente a ciascun ente.

Secondo le informazioni fornite nella Relazione tecnica al D.L. n. 168/2009, in sede di assestamento del bilancio dello Stato per il 2009, lo stanziamento del Fondo ordinario è stato reintegrato della somma di 745 milioni di euro, ai fini del ristoro ai comuni del taglio preventivamente operato in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 39 e 46, del D.L. n. 262/2006.

 

Va ricordato che la disposizione in commento non riproduce il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 168 del 2009 ai sensi del quale, in attesa delle certificazioni da presentare entro il 31 marzo 2010 – in base alle quali verranno rimodulati i trasferimenti erariali ai singoli comuni per il 2009 - il Ministero dell’interno viene autorizzato a ripartire, già in corso d’anno, le somme attualmente disponibili per il rimborso nel bilancio dello Stato per il 2009.

A tal fine, la norma ha previsto la corresponsione a ogni singolo comune, a titolo di acconto, fatti salvi eventuali conguagli, di un contributo pari all'80 per cento della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno (vale a dire, l’80% di quanto già restituito per il 2007).

Il comma 251 dell’articolo 2 del provvedimento in esame (per il quale si veda la relativa scheda di lettura) fa tuttavia salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge 168/2009.

Sembra dunque evincersi che la norma relativa alle anticipazioni non sia stata riprodotta in quanto recante disposizioni destinate, per propria natura, a dispiegare i propri effetti entro il 31 dicembre 2009.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La norma non risulta corredata di relazione tecnica. Peraltro, trattandosi di disposizioni già contenute nel primo comma dell’articolo 2 del DL n. 168/2009, può farsi riferimento alla relazione tecnica allegata a tale provvedimento, la quale afferma che la certificazione in oggetto, per la quale viene individuato un termine perentorio nel 31 marzo 2010, si rende necessaria al fine di rimodulare i trasferimenti erariali ai comuni per l'anno 2009.

Con riferimento al comma 2 della citata disposizione - che ha autorizzato, per il 2009, l’erogazione dell’80% della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno - la predetta relazione tecnica evidenzia inoltre l’assenza di effetti negativi per il bilancio dello Stato, in ragione del fatto che l'assestamento per il 2009 ha provveduto ad una integrazione di 745 mln, per il ristoro dovuto ai comuni per il taglio di trasferimenti operato in eccesso.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur in considerazione del carattere meramente procedurale della disposizione in esame, peraltro rilevante al fine di consentire al Ministero dell'interno di rimodulare i trasferimenti erariali spettanti ai comuni per il 2009, sono stati richiesti chiarimenti in merito alle modalità di determinazione quantitativa dell'importo stanziato in assestamento per le finalità di cui al secondo comma dell’articolo 2 del citato DL n. 168/2009, connesse al contenuto della norma in esame.

Infine, è stato chiesto di chiarire se nelle previsioni tendenziali risulti scontato l’effetto conseguente alla necessità di reintegro permanente dei trasferimenti rispetto ai tagli operati dall’art. 2, commi 39 e 46, del D.L. 262/1996, compresa la necessità di corrispondere agli enti locali le somme relative alle annualità pregresse non ancora interamente corrisposte.

 


 

Articolo 2, comma 25
(Collegi universitari)

 

25. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l’anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

 

 

Il comma 25 autorizza una spesa di 3 milioni di euro per il 2010 per lo svolgimento di attività culturale da parte dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

 

A seguito di tale previsione normativa, lo stanziamento destinato dalla legge di bilancio 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 192) ai collegi universitari legalmente riconosciuti – allocato sul capitolo 1696 dello stato di previsione del MIUR (Programma 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, Macroaggregato 2.1.2 - Interventi) – risulta complessivamente pari a 27,4 milioni di euro, pari a 5,3 milioni di euro in più rispetto al bilancio assestato 2009[57].

 

Si ricorda che i collegi universitari legalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono 14 e gestiscono complessivamente 45 residenze in 14 città[58]. Sono istituzioni private che esercitano funzioni di interesse pubblico, contribuendo ad ampliare l'offerta formativa universitaria. Le attività sono prevalentemente svolte nell'ambito di strutture a carattere residenziale, nelle quali sono anche assicurati servizi tesi a facilitare il raggiungimento del titolo di studio universitario nei tempi previsti e a favorire la crescita libera e responsabile della persona. Essi garantiscono, inoltre, sostegno agli studenti bisognosi e meritevoli, ampliando in tal modo le possibilità di accesso agli studi superiori. I collegi realizzano attività didattiche, scientifiche, di orientamento e di tutorato e, sulla base di un'apposita intesa con la Conferenza permanente dei rettori (CRUI), stipulano convenzioni con le Università per il riconoscimento di alcune attività didattiche, alle quali vengono riconosciuti crediti accademici. Un apposito organismo, la Conferenza dei Collegi universitari (C.C.U.), provvede al coordinamento dei vari istituti.

 

Il fondamento giuridico del riconoscimento dei collegi è costituito dall’art. 191 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, che stabiliva che “le Opere e le fondazioni che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza nelle sue varie forme agli studi nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione”. In altri termini, la vigilanza del Ministero veniva prevista proprio in virtù delle finalità istituzionali dei collegi universitari.

In seguito, l'art. 25, c. 3, della L. 390 del 1991[59], ha disposto testualmente che “restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” (nel frattempo subentrato al Ministero della Pubblica Istruzione).

 

La legge n. 338 del 2000[60] ha, poi, inserito i collegi universitari legalmente riconosciuti tra i soggetti destinatari di interventi di cofinanziamento statale per la realizzazione di strutture adeguate alla più ampia attuazione del diritto allo studio universitario.

Il D.M. 9 maggio 2001, volto a definire i criteri di riparto del contributo ai collegi universitari, nelle sue premesse riconosce l'espletamento di un servizio di pubblico interesse da parte di tali istituzioni. A ulteriore conferma del valore formativo dei collegi universitari legalmente riconosciuti, il 15 maggio 2002 è stato firmato il protocollo d'intesa tra la CRUI e la C.C.U., per il riconoscimento in crediti formativi universitari delle conoscenze acquisite dagli studenti anche all'esterno degli Atenei e, in particolare, di alcune delle attività formative offerte dai Collegi, ritenute qualificate e idonee a soddisfare le crescenti e differenziate esigenze degli studenti universitari[61].


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

3,0

 

 

3,0

 

 

3,0

 

 

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento complessivo.

 

 


 

Articolo 2, comma 26
(Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo)

 

26. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comun­que dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall’obbligo di pagamento dell’imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall’articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

 

 

Il comma 26dispone l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro - prevista dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131[62] per le parti in causa - e di ogni altra imposta, per i seguenti soggetti:

§      vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice;

§      i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano state parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o di stragi di tale matrice.

 

L'articolo 57 del D.P.R. n. 131/1986 enumera altresì le parti in causa tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di registro per alcune categorie di atti (tra gli altri, i contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri, di cui al primo comma dell’articolo 57).

 

Si segnala che il riferimento ad "ogni altra imposta" potrebbe non risultare chiaro; benché, in considerazione della materia cui fa riferimento il comma in esame, possa ipotizzarsi che essa sia circoscritta agli obblighi previsti dal Testo unico in materia di spese di giustizia[63], la genericità della dizione in questione potrebbe dar luogo a problematiche in sede applicativa.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori entrate

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata l’opportunità che il Governo fornisse i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere, al fine di verificare l’effetto di minore entrata iscritto alla norma ai fini dei saldi di finanza pubblica. Ciò anche la fine di precisare l’ambito applicativo dell’esenzione in esame.

 


 

Articolo 2, commi 27, 32-36
(Difesa servizi S.p.A.)

 


27. Ai fini dello svolgimento dell’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché ai fini dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell’azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

(omissis)

32. La società di cui al comma 27, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l’espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell’Ammini­strazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest’ultima. L’oggetto sociale, riguardante l’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l’espletamento, per le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

33. La società di cui al comma 27, nell’espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili

34. Lo statuto disciplina il funziona­mento interno della società di cui al comma 27. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell’organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i compo­nenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell’approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell’intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l’esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei princìpi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l’obbligo dell’esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

35. Gli utili netti della società di cui al comma 27 sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall’organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

36. La pubblicazione del decreto di cui al comma 34 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle sociètà previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell’applicazione dei commi 27 e da 32 a 35 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.


 

 

I commi 27 e da 32 a 36 dell'articolo 2 recano la costituzione di una società per azioni denominata "Difesa Servizi S.p.A.", con capitale iniziale di un milione di euro e sede in Roma. Le attività affidate a "Difesa Servizi S.p.A.", indicate dal comma 27, consistono, da un lato, nello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; dall'altro nella concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, previa autorizzazione del Ministro della Difesa, dei mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate, per effettuare prove dimostrative, anche all'estero, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 808 del 1985

 

L’articolo 7, comma unico (Attività dimostrativa sul territorio nazionale e/o all'estero), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico) prevede che i mezzi e i materiali realizzati dalle industrie italiane ed acquisiti dallo Stato possono essere messi a disposizione delle stesse industrie per effettuare a titolo oneroso prove dimostrative in occasione di vari eventi, quali ad esempio mostre o visite di alte personalità straniere.

 

Sempre ai sensi del comma 27, inoltre, alla società “Difesa servizi Spa” saranno anche affidate, attività di valorizzazione e gestione degli immobili militari. Viene tuttavia esclusa da tale ambito di attività l’alienazione degli immobili medesimi. Tali attività di valorizzazione e di gestione potranno essere svolte anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione.

 

Inoltre (comma 32), la nuova società per azioni espleta funzioni di centrale di committenza per gli acquisti inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa; è previsto altresì l'espletamento delle predette funzioni di centrale di committenza anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate.

 

In base all’articolo 33 del codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163 del 2006) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi e consorziandosi.

 

In tutti i casi, nell'esercizio delle funzioni di centrale di committenza la società utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999) e successive modificazioni (comma 33).

 

Si tratta di convenzioni con le quali l'impresa fornitrice di beni e servizi prescelta si impegna ad accettare ordinativi ai prezzi e alle condizioni ivi previsti. I contratti così conclusi non sono sottoposti al parere di congruità economica e non richiedono il parere del Consiglio di Stato, ma sono compresi nel controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche ad opera della Corte dei Conti (legge n. 488/1999, art. 26, commi 1 e 2). La stipulazione di contratti in violazione delle convenzioni suddette ovvero dei relativi parametri costituisce causa di responsabilità amministrativa (comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 488/1999).

 

Le azioni di "Difesa Servizi Spa" sono interamente sottoscritte dal Ministero della Difesa, che esercita i diritti dell'azionista e determina eventuali successivi aumenti del capitale iniziale per mezzo di decreti del Ministro (comma 27). Il comma 34 impone una serie di vincoli statutari, tra i quali: in positivo, l'obbligo di esercitare le attività societarie in maniera prevalente in favore del Ministero della Difesa e la nomina, da parte del titolare del dicastero, dell'intero consiglio di amministrazione (di cui possono essere membri anche gli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente) nonché l'assenso alla nomina dei dirigenti; in negativo, stabilendo che le azioni non possano essere cedute né divenire oggetto di diritti a favore di terzi, e vietando la quotazione in borsa o al mercato ristretto. L'approvazione dello statuto avviene con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

 

Dall'insieme delle previsioni esposte fin qui, consegue che "Difesa Servizi Spa", oltre a svolgere la funzione di centrale di committenza, rientrerebbe, per lo svolgimento degli ulteriori compiti alla stessa attribuiti, nella fattispecie -di derivazione comunitaria- della società in house, ovvero formalmente terza e separata dall'amministrazione pubblica ma sostanzialmente unita alla stessa da una relazione organica, e chiamata a svolgere funzioni proprie dell’amministrazione e totalmente partecipata dallo Stato.

La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto dal Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di nuovo, comma 32). Il comma 35 destina a riserva gli eventuali utili netti prodotti da "Difesa Servizi Spa", lasciando tuttavia facoltà all'organo amministrativo della società di disporre altrimenti, previa autorizzazione ministeriale. La società così istituita potrebbe sciogliersi solo per legge (comma 35).

Il comma 36 disciplina soprattutto questioni relative al personale dipendente, disponendo innanzi tutto che i rapporti di lavoro siano regolati delle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. E' consentito avvalersi di personale militare e civile del Ministero della Difesa, anche di livello non dirigenziale, che possieda le specifiche competenze necessarie.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori spese in conto capitale

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Comma 27

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica non considera le norme, introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che le norme costituiscono una società per azioni avente ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore della difesa per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, nonché con il compito di valorizzare parte del complesso di beni e servizi legati alle attività affidate alla stessa amministrazione (commi 27 e 32), è stata preliminarmente rilevata, stante l’adozione di un modello di società in house, la necessità di definire i rapporti con le altre strutture dello Stato già operanti nel settore. A tale riguardo, si è fatto riferimento sia ai plessi organizzativi operativi all’interno dello stesso dicastero della difesa sia alle società pubbliche o a partecipazione pubblica già preposte a tali funzioni, quale ad esempio Consip s.p.a. E’ stato, inoltre, chiesto di chiarire, anche al fine di valutare i relativi, eventuali effetti in termini di indebitamento netto, se la società Difesa servizi possa o meno essere inserita - in base ai parametri individuati in sede europea - nell’ambito del comparto rilevante per la costruzione del conto economico della pubblica amministrazione.

 

Nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato[64] delle norme di cui ai commi 27-36[65], il rappresentate del Governo ha precisato che l'istituzione della società Difesa servizi è finalizzata alla regolamentazione, attraverso un sistema informatizzato e trasparente, delle procedure per acquisto di forniture di interesse specifico per l'amministrazione della difesa, rispetto alle quali la Consip non sarebbe idonea. Lo stesso ha ritenuto di escludere in linea di principio che l'istituendo organismo possa occuparsi anche di acquisti di armamenti, tenuto conto delle peculiarità che attengono a tale specifico settore, e ha sottolineato i vantaggi derivanti dalla possibilità di rendere redditivi eventuali beni in disuso, tenuto conto delle rigidità delle vigenti regole di contabilità pubblica. Il rappresentate del Governo ha quindi affermato che la società Difesa servizi svolgerà la funzione di centrale di committenza nella prospettiva di conseguire cospicui risparmi di spesa nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi.

 

E’ stata, inoltre, rilevata la necessità di acquisire elementi d’informazione in merito alle modalità attraverso le quali la società potrà produrre il reddito necessario a garantire il proprio funzionamento, nonché l’operatività del proprio assetto organizzativo. E’ stata evidenziata l’opportunità di tale chiarimento con particolare riguardo al trattamento economico - e ai connessi oneri - dei componenti degli organi direttivi[66] e del personale dipendente di Difesa servizi. Il chiarimento sarebbe stato, altresì, utile con specifico riferimento alla fase di start up durante la quale alcuni oneri finanziari dovranno essere immediatamente sostenuti senza che agli stessi si possa far fronte con eventuali utili di gestione.

Posto, inoltre, quanto previsto dalla norma di cui al comma 35, in base alla quale si prevede che gli utili netti della società siano destinati a riserva – ovvero ad altra finalità previa autorizzazione del Ministero vigilante – è stato chiesto di chiarire se questa specifica destinazione di poste attive connesse anche ad attività, attualmente svolte da altri soggetti facenti capo alla pubblica amministrazione, possa incidere in termini di minori entrate sul bilancio dello Stato. E’ stata altresì rilevata la particolare utilità della valutazione di tale aspetto anche in considerazione di un’eventuale estensione del predetto modello di gestione ad altre amministrazioni dello Stato.

Per quanto concerne, infine, la possibilità per la società di utilizzare personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale (comma 36), sono stati chiesti chiarimenti in merito alla portata letterale della norma. A tale riguardo, infatti, la stessa utilizza il termine di “avvalimento” del suddetto personale, laddove l’art.23-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, richiamato dalla stessa in materia di mobilità tra pubblico e privato[67], al comma 7, disciplina “l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private”, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti.

Nel caso di avvalimento, infatti, l’onere retributivo complessivo resterebbe a carico dell’amministrazione d’origine, mentre nel caso di assegnazione temporanea di cui alla norma citata, il suddetto onere – da determinare con il protocollo d’intesa – graverebbe sui soggetti destinatari[68].

In ogni modo è stato, altresì, chiesto al Governo di fornire chiarimenti in merito all’impatto determinabile sull’assetto organico del Ministero della difesa – nonché sul livello di efficienza dello stesso – da parte della norma in esame.

In relazione, infine, all’affidamento a Difesa servizi di compiti di valorizzazione e gestione di beni immobili militari (comma 27), è stato chiesto al Governo di confermare che tale attribuzione non incida su programmi di valorizzazione previsti da precedenti norme alle quali siano stati eventualmente ascritti effetti scontati sui saldi di finanza pubblica.

 


 

Articolo 2, commi 28-31
(Uso dei marchi delle Forze armate)

 


28. Le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 27, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell’apposita società, possono consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell’articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

29. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

30. Le disposizioni contenute nel comma 29 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

31. Con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 28, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri. Con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 28 e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza.


 

 

Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 31 del disegno di legge concernono l’utilizzo del marchio delle forze armate, comprese l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

 

Nello specifico, il comma 28 sancisce il diritto esclusivo da parte delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza. all’utilizzo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.

L’individuazione delle specifiche denominazioni e degli specifici stemmi, emblemi e segni distintivi cui si fa riferimento è rimessa ai regolamenti governativi da emanare ai sensi del successivo comma 31 (v. infra).

 

Si prevede inoltre che il Ministero della difesa, avvalendosi della società “Difesa Servizi S.p.A.”e la Guardia di finanza “avvalendosi dell’apposita società” possano consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi degli emblemi e dei segni distintivi attraverso i contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cu al decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione che, tra le altre cose, prevede che a tali contratti si applichino i principi del Trattato CE.

 

Si segnala inoltre che il richiamo ai principi del Trattato CE dovrebbe intendersi come riferito in particolare agli articoli 12 (divieto di discriminazione), 43 (libertà di stabilimento) e 49 (libertà di prestazione di servizi).

 

Il comma 28 prevede anche l’applicazione degli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005). Si prevede quindi, ai sensi dell’articolo 124 del codice, che con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possano essere disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti la violazione del diritto e l’ordine del ritiro definitivo dal commercio delle cose medesime, nonché ai sensi dell’articolo 125 il risarcimento del danno (comprensivo del lucro cessante) e la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione. E’ infine prevista, ai sensi dell’articolo 126, la possibilità di pubblicazione dell’ordinanza cautelare o della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale in uno o più giornali, a spese del soccombente.

 

Il comma 29 prevede inoltre, in caso di fabbricazione, vendita, esposizione, utilizzo a fini di profitto delle denominazioni, degli emblemi e dei marchi la sanzione della multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Il comma 30 esclude dalla sanzionabilità i collezionisti e gli amatori che operano per finalità personali e non lucrative.

 

Il comma 31 rimette infine ad un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, l’individuazione dei marchi, delle denominazioni, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza oggetto di tutela ai sensi dei commi precedenti.

In base all’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 

 


 

Articolo 2, commi 37-38
(Confidi)

 


37. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produt­tivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell’occu­pazione, nell’ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizza­zione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

38. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora nella disponibilità dei competenti confidi, possono essere altresì utilizzati dagli stessi per le finalità previste dal comma 37 del presente articolo.


 

 

I commi 37 e 38recano disposizioni in materia di confidi.

 

In particolare, il comma 37 dell’articolo 2 in esame destina, nell'ambito delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, una quota di 10 milioni di euro agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione.

Il richiamato articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 aveva stabilito, in generale, che la garanzia del fondo ivi previsto poteva essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo era estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico.

L’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), in attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, ha quindi istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del sopra citato Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché altre risorse.

Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

 

Tuttavia, alcune recenti disposizioni hanno ancora riguardato il finanziamento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (ad esempio, i commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies, l'articolo 7-septies e il comma 2 dell'articolo 8, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione).

 

La destinazione di una quota di 10 milioni di euro nell'ambito delle risorse del fondo agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione viene effettuata con le finalità:

di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione;

di potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione.

 

La disposizione demanda quindi ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di stabilire le modalità di attuazione.

 

Il comma 38 autorizza i Confidi ad utilizzare, per gli interventi di sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, ove risultino ancora nelle rispettive disponibilità, i fondi derivanti dal decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691[69], che ha recato misure per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle calamità naturali nella prima decade del mese di novembre 1994.

In assenza di un preciso riferimento normativo da parte della disposizione in commento, i fondi cui si riferisce la norma in commento sembrano essere quelli individuati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1del D.L. n. 691 del 1994, ovvero i fondi, costituiti o incrementati dai Confidi, finalizzati al rilascio di garanzie volte a sostituire, in tutto o in parte, le garanzie reali a favore delle imprese industriali, commerciali e di servizi comprese quelle turistiche e alberghiere, nonché delle imprese artigiane, aventi sede nelle zone colpite dagli eventi calamitosi[70] .

L’articolo 2-bis del D.L. 691/1994 ha attribuito, in favore dei Confidi che hanno costituito o incrementato i suddetti fondi – separati dai fondi rischi ordinari -, la possibilità di usufruire di un finanziamento agevolato da parte del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico), nel limite complessivo di spesa di 50 miliardi (circa 25 milioni di euro) per l’anno 1995, pari a nove volte l’ammontare degli stanziamenti effettuati dai Confidi, a determinate condizioni fissate dal medesimo articolo 2-bis.

In sostanza, il comma in esame consente di mutare la destinazione dei suddetti fondi – originariamente costituiti per il rilascio di garanzie a favore delle imprese colpite dagli eventi calamitosi del 1994 -, ove ancora disponibili, finalizzandoli alla tutela occupazionale e al rilancio produttivo.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si è ritenuto di formulare osservazioni in quanto la disposizione appare finalizzata esclusivamente a porre un vincolo di destinazione ad una quota delle risorse del fondo di garanzia.

 


 

Articolo 2, comma 39
(Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa)

 


39. All’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l’accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l’accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».


 

 

Il comma 39 dell'articolo 2 modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008[71].

Il suddetto art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 112/2008 stabiliva che, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all’acquisto della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo speciale di garanzia per l’acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La complessiva dotazione del Fondo suddetto è pari a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Lo stesso comma 3-bis ha demandato ad apposito decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina delle modalità operative di funzionamento del Fondo.

 

Il comma modifica anche la denominazione e la finalità del fondo, che da fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa diviene finalizzato ad agevolare l'accesso al credito per l’acquisto della prima casa, nonché le modalità da seguire per l’emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo, prevedendo che tale decreto debba:

§      essere concertato non solo con il Ministro dell'economia e delle finanze, come già previsto attualmente, ma anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

§      adottato di intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[72];

§      rispettare i vincoli di finanza pubblica e le competenze delle Regioni in materia di politiche abitative.

 

Si ricorda che con la sentenza 118/2006la Corte costituzionale ha - tra l'altro - dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 111, della legge finanziaria 2005 – il cui contenuto era simile al comma 3-bis dell’art. 13 del D.L. 112/2008 - che "allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione" istituiva "presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private". La norma proseguiva disponendo che, "con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l’accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma".

La Corte ha osservato che la disposizione impugnata non trovava la sua fonte legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost. Pertanto, poiché si verteva in materie nelle quali non è individuabile una specifica competenza statale, doveva ritenersi sussistente la competenza della Regione.

Richiamando precedenti sentenze, la Corte ha ribadito che, nelle materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, non è consentita l’istituzione di fondi speciali o comunque la destinazione, in modo vincolato, di risorse finanziarie, senza lasciare alle Regioni e agli enti locali un qualsiasi spazio di manovra. E ciò anche nell’ipotesi in cui siano previsti interventi finanziari statali, nelle medesime materie, destinati direttamente a soggetti privati. Diversamente, attraverso l’imposizione di precisi vincoli di destinazione nell’utilizzo delle risorse da assegnare alle Regioni, si violerebbero i criteri e limiti che presiedono all’attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione, che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata la necessità di chiarire se la trasformazione della natura del Fondo sia compatibile con le disponibilità autorizzate dal decreto-legge n. 112/2008 in relazione alla originaria funzione di garanzia. Infatti, la destinazione del Fondo alla nuova finalità di accesso al credito potrebbe determinare effetti di accelerazione della spesa, con riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.

Si ricorda che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto-legge n. 112/2008 ascriveva alla norma sul Fondo di garanzia i seguenti effetti di maggiore spesa:

- sul saldo netto da finanziare, 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010;

- sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, 2 milioni di euro per il 2008 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

 

E’ stata rilevata, infine, anche l’opportunità di chiarire a quali vincoli di finanza pubblica debba fare riferimento il DM applicativo della disposizione.

 


 

Articolo 2, comma 40
(Proroga di disposizioni concernenti l'assegnazione diretta alle province dell'addizionale sul consumo di energia elettrica)

 

40. Per l’anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 40 proroga per l'anno 2010 le disposizioni della legge finanziaria 2007 – recate all’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche – con le quali è stata prevista, in deroga alla disciplina generale, l'assegnazione adalcune province della riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

 

Si ricorda in proposito che l’articolo 1, comma 153 della legge finanziaria 2007 – così come modificato dall’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81[73] - ha demandato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanzel'individuazione delle province cui assegnare, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la riscossione diretta dell’addizionale sul consumo di energia elettrica (relativa ai consumi con forniture di potenza impegnata maggiore di 200 kW) in deroga alle ordinarie modalità di riscossione, disciplinate all’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988[74] (l’articolo 6, come si vedrà infra, disciplina l’addizionale in commento).

Tale assegnazione diretta può essere applicata alle province in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

§      province confinanti con quelle di Trento e Bolzano;

§      province confinanti con la Confederazione elvetica;

§      province nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica “F”, di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412[75].

 

Le disposizioni assegnano priorità alle province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con D. M. 20 dicembre 2007, ha assegnato le risorse relative all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica relative all’anno 2006 alle seguenti province e con la seguente ripartizione:

-        complessivi 3.996.794 euro alle province di Belluno e Sondrio, in quanto aventi due dei requisiti previsti dalla legge;

-        complessivi 4.003.206 euro alle province di Brescia, Como, Varese, Verbania, Vercelli, Verona e Vicenza, in quanto aventi uno dei requisiti richiesti dalla legge.

 

La norma in commento proroga tali disposizioni per l’anno 2010 assegnando, all’uopo, risorse per un ammontare pari a 8 milioni di euro (capitolo 1333 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, come risultante dalla I nota di variazione al disegno di legge di bilancio).

 

L’addizionale comunale e provinciale sull’energia elettrica è stata istituita dall’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale”), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. La materia è stata recentemente ridisciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il quale, in attuazione della direttiva 2003/96/CE, ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità[76]. L’articolo 5 ha in particolare sostituito l’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, recante la disciplina delle addizionali comunale e provinciale sull’energia elettrica.

La nuova disciplina riproduce peraltro sostanzialmente le disposizioni previgenti, in particolare per quanto riguarda la misura delle addizionali. L’addizionale all'accisa sull'energia elettrica è prevista di euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Per quanto riguarda invece le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, queste sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stesse.

In base all’articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 412 del 1993, il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

§       Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno[77] non superiore a 600;

§       Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

§       Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

§       Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

§       Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

§       Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

8

0

0

8

0

0

8

0

0

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

Si ricorda che al comma 153 della L. 296/2006, che ha assegnato alle province la diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica nel limite di spesa di 5 milioni annui per il triennio 2007-2009, erano stati inizialmente ascritti effetti di maggiori spese per il saldo netto da finanziare ed effetti di maggiori entrate ai fini degli altri saldi.

Al riguardo il Servizio bilancio dello Stato aveva osservato che la misura non sembrava idonea a produrre effetti positivi per il complesso della PA, non determinandosi una variazione in aumento del tributo dovuto dai contribuenti, ma solo uno spostamento della sua attribuzione dallo Stato alle province.

In occasione della successiva modifica - intervenuta con l’articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 81/2007 – con la quale è stato aumentato il limite di spesa a 8 milioni annui per il triennio 2007-2009, gli effetti finanziari sono stati, invece, evidenziati correttamente come maggiori spese per i tre saldi.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato segnalato che alla norma sono stati correttamente attribuiti effetti finanziari sui tre saldi di finanza pubblica.

Infatti, la norma attribuisce alle province un gettito precedentemente di spettanza erariale determinando una spesa a carico del bilancio dello Stato che si riflette sui tre saldi di finanza pubblica. Nello specifico, si verifica un onere per il bilancio dello Stato.

Poiché per il comparto enti locali (nel caso in esame, province) l’effetto finanziario è neutrale (maggiore entrata a cui corrisponde una maggiore spesa di pari importo), l’onere rilevante ai fini dei saldi di bilancio (8 milioni di euro nel 2010) viene correttamente considerato come onere anche per il comparto pubblica amministrazione (non verificandosi, nell’ambito di tale comparto, alcun effetto compensativo).

 


 

Articolo 2, comma 41
(Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari)

 

41. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell’articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l’alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.

 

 

Il comma 41 dell'articolo 2 in esame dispone l'ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2010 del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50 per cento del capitale sociale. La disposizione si applica ai soggetti che detenevano una partecipazione superiore al suddetto limite al 31 dicembre 2008.

 

Di fatto, pertanto, i soci che al 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione eccedente il limite avranno a disposizione due anni per procedere all'alienazione, invece del termine ordinario annuale di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

 

Al riguardo, si ricorda che in base all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) ogni socio di banche popolari ha diritto ad un voto, a prescindere dal numero delle azioni possedute (c.d. principio del voto capitario).

Il comma 2 stabilisce che nessun socio possa detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

 

Una proroga del suddetto termine annuale era già stata inizialmente prevista dall'art. 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[78] a favore di tutti i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2007, detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore allo 0,50 per cento. Pertanto, tali soggetti avevano a disposizione due anni dalla data di contestazione dell’inosservanza del limite dello 0,50 per cento per procedere all'alienazione.

Successivamente l'articolo 41, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207[79], ha previsto un secondo differimento fino ad un anno del termine annuale entro il quale dovevano essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario, qualora il superamento di tale limite derivasse da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori.

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la disposizione non appare suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica.

 


 

Articolo 2, comma 42
(Modifiche al patto di stabilità interno per l’anno 2010
per i Comuni abruzzesi terremotati)

 


42. Per i comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l’anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell’aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.


 

 

Il comma 42 dell’articolo 2 reca alcune deroghe ai vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2010 in favore dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma dell’aprile 2009, come individuati dall’articolo 1 del D.L. n. 39/2009 (legge n. 77/2009)[80].

 

In particolare, la norma prevede, in favore di tali comuni, l’esclusione dal computo del saldo del patto per il 2010 dei pagamenti per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma.

La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Fondo per le aree sottoutilizzate per la ricostruzione e il sostegno delle zone terremotate, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del predetto D.L. n. 39/2009.

La norma prevedeva un importo complessivo compresotra i 2 e 4 miliardi, da ripartire in quote annuali, da reperirsi a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. In data 26 giugno 2009, il CIPE ha quantificato l’importo in 3.955 milioni. Non risulta ancora definita dal CIPE la ripartizione annuale.

 

Le modalità di attuazione della norma in esame saranno definite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

 

In merito alla norma in esame va considerato che già il D.L. n. 39/2009, all’articolo 6, comma 1, ha disposto una deroga al Patto di stabilità interno in favore dei comuni colpiti dal sisma, prevedendo l’esclusione dal Patto di stabilità per gli anni 2009 e 2010 delle spese effettuate per fronteggiare gli eccezionali eventi sismicisostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L’Aquila e dai comuni coinvolti nel sisma, come individuati dall’articolo 1 del decreto-legge (lettera o)).

Per la provincia di L’Aquila e per i suddetti comuni, è prevista l’esclusione dal Patto anche delleentrate acquisite, allo stesso titolo, da altri enti o soggetti pubblici o privati (lettera p))[81].

 

Va peraltro sottolineato, al riguardo, che le spese per calamità naturali risultano già escluse in via generale dal computo del saldo rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011.

In particolare, l’articolo 77-bis,commi 7-bis e 7-ter[82], del D.L. n. 112/2008 prevede l’esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale che siano state sostenute da province e comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse. Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese che vengono escluse dal Patto di stabilità interno, con precisa indicazione di quelle di parte corrente e in conto capitale.

Profili finanziari

Si ricorda che l’art. 6, comma 1, lettera o) del DL n. 39/2009, con riferimento ai comuni colpiti dal sisma dell’aprile 2009, esclude dal patto di stabilità interno per il 2009 e il 2010, sia le spese per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici, che le entrate acquisite allo stesso scopo da altri enti o soggetti pubblici o privati. Con riferimento alla citata disposizione non erano stati quantificati effetti sui saldi di finanza pubblica nel presupposto che gli enti in questione non avrebbero utilizzato proprie disponibilità per far fronte alle maggiori spese, bensì le risorse messe a disposizione dal citato decreto 39.

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori spese in conto capitale

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Comuni Abruzzo deroga patto stabilità

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione FAS
spendibilità

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata in primo luogo sottolineata la necessità di acquisire un chiarimento sul coordinamento della norma in esame con quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera o) del DL n. 39/2006, nonché con l’articolo 77-bis, comma 7-bis del DL n. 78/2008. In particolare, analogamente a quanto osservato nella parte descrittiva della scheda, è stato chiesto di chiarire se le tipologie di spesa considerate dalla norma in esame debbano ritenersi aggiuntive rispetto a quelle già escluse dal patto di stabilità interno ai sensi delle citate disposizioni, o se, al contrario, queste ultime debbano intendersi superate dalla norma in esame per la parte riferibile ai soli comuni e all’esercizio 2010.

Si è comunque osservato che non è chiara la ragione della ripartizione temporale sull’intero triennio 2010-2012, operata dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, della maggiore spesa di 15 mln. La norma prevede infatti che la deroga al patto di stabilità interno sia limitata ai pagamenti eseguiti dai comuni nel solo esercizio 2010. La formulazione letterale della norma non sembra pertanto idonea a consentire che la deroga al patto si estenda agli esercizi successivi, qualora in tali esercizi dovessero incidere per cassa i pagamenti relativi ai maggiori impegni assunti nel 2010 per le spese di investimento in questione.

Si è osservato inoltre che, mentre l’elencazione delle spese ammesse al beneficio della deroga sembrerebbe potenzialmente comprendere, oltre alle voci di natura capitale, anche partite di natura corrente (nelle quali potrebbero rientrare gli “interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell’aprile 2009”), tale eventualità sembrerebbe esclusa dalla limitazione della deroga al solo lato dei pagamenti, con esclusione di quello degli impegni.

Si ricorda in proposito che il criterio di competenza mista prevede che, ai fini dell’applicazione del vincolo, per la spesa in conto capitale rilevino i soli pagamenti, mentre per la spesa di natura corrente rilevino i soli impegni.

 


 

Articolo 2, comma 43
(Stanziamenti per il personale appartenente
al comparto sicurezza-difesa)

 

43. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010.

 

 

Il comma 43 stanzia, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), ulteriori 100 milioni di euro, a decorrere dal 2010, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa (di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[83]).

 

Nell’ambito più generale dell’articolo 2, commi da 27 a 31, della L. 203/2008, i quali hanno disposto ulteriori stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni, il comma 28 aveva previsto che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001), in aggiunta a quelle previste dall’articolo 3, comma 144, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), fosse pari complessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995.

In proposito, si ricorda che i commi da 143 a 147 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 hanno stanziato le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 144 ha stabilito che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico fosse pari complessivamente a 117 milioni di euro per il 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995.

Si ricorda infine che il decreto legislativo n. 195 del 1995 reca i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si deve pertanto ritenere che l’espressione “comparto sicurezza-difesa” venga a coincidere con l’ambito di applicazione di tale provvedimento, definito dall’articolo 1, vale a dire il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari (per i quali si continuano ad applicare le disposizioni in materia di dirigenza di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993) ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

100

100

100

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

Si ricorda che - analogamente alla prassi adottata per le spese di personale - il minor effetto sui saldi di fabbisogno ed indebitamento è determinato dal calcolo degli effetti indotti. In pratica l’onere lordo determinato dal pagamento di somme a titolo di retribuzioni è ridotto (nettizzato) di quanto affluisce nuovamente alle casse dello Stato a titolo di imposte e contributi dovuti sulle retribuzioni stesse.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare considerato che l’onere è configurato quale limite di spesa.

 

 


 

Articolo 2, comma 44
(Finanziamento a CNR ed Enea per progetti
di sviluppo produttivo)

 


44. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonché dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all’articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, attraverso l’incentivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall’ENEA, secondo le specifiche compe­tenze, in materia di tecnologie avanzate per l’efficienza energetica, tutela ambien­tale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2010, 15 milioni di euro per l’anno 2011 e 20 milioni di euro per l’anno 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’ENEA.


 

 

Il comma 44 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 e di 20 milioni di euro per l’esercizio 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA per il coordinamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo del tessuto produttivo dei territori indicati.

In particolare, si prevede che i progetti, coordinati dai due enti di ricerca secondo le specifiche competenze, intervengano in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici.

La disposizione in commento interessa le regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, le province di Frosinone e di Latina, i comuni delle province di Rieti e di Viterbo, i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina. Si opera un riferimento all'articolo 3 della legge 646/1950[84], che reca il campo di applicazione della Cassa del Mezzogiorno: esso menziona regioni, province e comuni in gran parte, ma non del tutto, coincidenti con quelli indicati dalla disposizione in commento; cita, infatti, anche l’Isola d'Elba e i comuni compresi nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto, mentre, per la provincia di Rieti, fa riferimento solo ai comuni compresi nell'ex circondario di Cittaducale.

Rispetto all’articolo citato, la disposizione in esame include tra i beneficiari i comuni delle provincia di Viterbo. Sarebbe stato, pertanto, opportuno chiarire la citazione dell’art. 3 della L. 646/1950.

 

Con riguardo ai due enti di ricerca destinatari dei finanziamenti, si ricorda quanto segue.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è un ente pubblico di ricerca a carattere non strumentale, posto sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca; ha il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca, con obiettivi di eccellenza, nei principali settori di sviluppo delle conoscenze in ambito nazionale e internazionale. Le attività e l’organizzazione dell’ente sono disciplinate dal decreto legislativo 127/2003[85].

Il CNR, unitamente agli altri enti di ricerca, riceve un contributo annuo dallo Stato ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 204/1998[86]. Lo stanziamento è allocato sul Fondo ordinario per gli enti e gli istituti di ricerca dello stato di previsione del Ministero ed è iscritto sul capitolo 7236 (U.P.B. 3.3.6 – investimenti); l’importo è determinato annualmente in tabella C della legge finanziaria ed è poi ripartito tra i singoli enti con decreto ministeriale, previo parere parlamentare. Oltre a tale entrata, il CNR può avvalersi di contributi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del medesimo D.Lgs. 204/1998; di assegnazioni delle pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma; di finanziamenti dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti (art. 17 D.Lgs. 127/2003).

 

L’art. 37 della legge n. 99/2009[87] ha recentemente istituito l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, che opera – mantenendone la sigla (ENEA) - al posto dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, conseguentemente soppresso, ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico.

L’Agenzia ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile e svolge le proprie funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). Quest’ultimo viene soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico (da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge), al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'Agenzia nazionale.

Le funzioni e l’organizzazione dell’Agenzia ENEA sono determinate con apposito decreto interministeriale che ne concluderà il processo di definizione.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese capitali

15

15

20

15

15

20

15

15

20

 

La relazione tecnica afferma che la norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è suscettibile di determinare aggravi finanziari maggiori rispetto alle previsioni, in quanto la spesa autorizzata è limitata dall’entità dello stanziamento, avente natura di tetto di spesa. Più in particolare si attribuiscono al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 15 mln di euro per gli anni 2010 e 2011 e 20 mln di euro per il 2012 per l’incentivazione di progetti diretti allo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno.

Si segnala che la RT fa riferimento al testo iniziale dell’emendamento con cui la norma è stata introdotta. Tale testo prevedeva il medesimo stanziamento riferito solo al CNR. Successivamente in fase di approvazione dei subemendamenti, l’autorizzazione di spesa è stata riferita – senza modificare l’entità della somma né la sua ripartizione temporale- anche all’ENEA.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che, come affermato dalla RT, l’onere relativo agli incentivi per la ricerca risulta limitato all’entità dello stanziamento, che ha quindi natura di tetto di spesa.

 


 

Articolo 2, comma 45
(
Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia)

 

45. All’articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l’anno 2010».

 

 

Il comma 45 in esamemodifica l’articolo 2, comma 188, primo periodo della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), che reca una disposizione che autorizza l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia) a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 in base alle disposizioni contenute nella legislazione in materia di autoimprenditorialità[88].

 

La modifica in particolare dispone che la rinegoziazione in esame possa essere estesa ai mutui accesi entro il 31 dicembre 2008, prevedendo altresì un limite di spesa con riferimento alle risorse disponibili allo scopo destinate, quantificate in un ammontare pari a 1 milione di euro per il 2010.

Si ricorda che, con riferimento alla copertura degli oneri per l’attuazione della predetta rinegoziazione dei mutui da parte dell’Agenzia ex Sviluppo Italia, il comma 190 dell’art. 2, della citata legge per il 2008 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

La società per azioni “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa“, istituita il 26 gennaio 1999[89] con il nome di Sviluppo Italia, presenta un capitale interamente posseduto dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’Agenzia ha il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Tra i più recenti interventi normativi che riguardano l’Agenzia ex Sviluppo Italia si ricorda la legge finanziaria per il 2007 (commi 460-464, articolo 1, legge n. 296 del 2006) che, oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri[90]. In particolare, il comma 461, art. 1, della predetta legge finanziaria per il 2007 ha previsto l’adozione, entro marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico

Il comma 462, art. 1, della predetta L.F. 2007 ha limitato alle sole amministrazioni centrali (escludendo le amministrazioni regionali e locali) la facoltà di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese.

 

Il citato comma 188, articolo 2, della legge finanziaria per il 2008 prevede che la rinegoziazioneconsista nellarideterminazione della durata complessiva del rimborso. In ogni caso, tale durata è fissata entro il limite temporale di 15 anni, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Gli interessi del mutuo rinegoziato sono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione europea fissato alla data della rinegoziazione[91]. La norma dispone una clausola in caso di eventuali aumenti del costo degli interessi dovuti all’allungamento e alla rinegoziazione dei mutui in oggetto. I costi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, in particolare, sono previsti a carico dei beneficiari con riferimento alle categorie di agevolazione di cui al decreto-legge n. 786 del 1985[92].

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

Rinegoziazione mutui

1

0,0

0,0

1

0,0

0,0

1

0,0

0,0

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che la norma determina un onere di 1 milione di euro per l’anno 2010.

Si ricorda che con riferimento all’originaria autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2, commi 188-190, della legge 244/2007 (1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008-2010, finalizzati alla rinegoziazione dei mutui accesi entro il 31 dicembre 2004), l’allegato 7 indicava, oltre ad effetti di maggiore spesa corrente per pari importo (1 milione di euro per ciascun esercizio del triennio), anche un effetto di incremento della spesa in conto capitale pari a 10 milioni di euro annui per gli esercizi 2008-2010, scontato esclusivamente sul fabbisogno (sotto la voce “minori rientri da mutui – tesoreria”).

Pertanto, in relazione all’articolo 2, commi 188-190, della legge 244/2007, l’effetto complessivo di maggiore spesa (corrente e conto capitale) sui tre saldi risultava essere il seguente:

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

1

1

1

11

11

11

1

1

1

 

Il Servizio Bilancio della Camera aveva richiesto chiarimenti in ordine a tale impatto finanziario, in quanto non appariva chiaro:

-          quale fosse l’esatta destinazione della spesa annuale di 1 milione di euro;

-          per quale motivo le maggiori spese in conto capitale indicate nell’allegato 7 producessero i loro effetti esclusivamente sul fabbisogno.

Si ricorda infine che la medesima autorizzazione di spesa (articolo 2, commi 188-190, della legge 244/2007) è stata successivamente ridotta, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008-2010, dall’articolo 5, comma 1, del DL 93/2008 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie).

 

In merito ai profili di quantificazione, nel corso dell’esame in seconda lettura presso la Camera è stato rilevato che la disposizione in esame appare finalizzata ad ampliare il numero dei mutui rinegoziabili con l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e ad incrementare la relativa spesa per il solo anno 2010. Poiché tuttavia tale autorizzazione di spesa è stata definanziata dall’articolo 5, comma 1, del DL 93/2008, ne discende che in base al testo in esame (che integra l’articolo 2, comma 188, della legge 244/2007, ma non modifica né il testo né gli effetti finanziari dei successivi commi 189 e 190) la spesa complessivamente autorizzata per l’accesso al beneficio della rinegoziazione risulterà – per l’anno 2010 – pari a 1 milione di euro.

In proposito è stato rilevato che le relazioni tecniche riferite sia al testo originario dell’articolo 2, comma 188, della legge 244/2007 sia al nuovo testo, derivante dall’integrazione in esame, non hanno fornito gli elementi posti alla base della quantificazione (con particolare riferimento allo stock dei mutui ammissibili alla rinegoziazione e alla misura di riduzione delle rate di restituzione).

Ciò premesso, al fine di meglio precisare gli effetti finanziari della disposizione, è stato richiesto di chiarire quanto segue:

-        se gli effetti finanziari della comma 188, come integrato dalla disposizione in esame, possano risultare coerenti rispetto alla previsione di un limite di spesa.
Il comma 188, infatti, non riguarda l’accesso a mutui agevolati, ma la ricontrattazione di mutui già stipulati: il che potrebbe indurre aspettative di parità di trattamento fra i diversi soggetti che intendessero aderire – a parità di condizioni - alla rinegoziazione e potrebbe, di conseguenza, rendere difficilmente applicabile un limite di spesa;

-        se tali effetti finanziari siano limitati ad un aumento della spesa corrente o risulti comunque scontato nei tendenziali anche un incremento della spesa in conto capitale per minori rientri da mutui, come a suo tempo indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferiti al testo della legge 244/2007 (commi 188-190).

 


 

Articolo 2, comma 46
(Diffusione di defibrillatori)

 


46. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma.


 

 

Il comma 46 autorizza la spesadi 4 milioni di euro per l’anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, quali dispositivi atti a incidere favorevolmente sulla riduzione della mortalità da arresto cardiaco.

Viene rimessa ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei criteri per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto entro il limite di spesa sopra indicato.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

4

2

2

4

2

2

4

2

2

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è suscettibile di determinare aggravi finanziari maggiori rispetto alle previsioni in quanto limitata all’entità dello stanziamento avente natura di tetto di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni dal momento che la spesa per la diffusione dei defibrillatori è limitata all’entità dello stanziamento previsto.


 

Articolo 2, comma 47
(Estensione alla Guardia di finanza delle attività
negoziali della Difesa)

 


47. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammoderna­mento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all’articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del princìpio di economicità.


 

 

Il comma 47 estende alla Guardia di finanza la facoltà, in origine concessa dalla legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 568 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) al Ministero della difesa, di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, con finalità di contenimento della spesa[93], nei medesimi termini previsti dalla citata legge finanziaria 2006.

 

L’articolo 1, comma 568 della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha autorizzato, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185[94] a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

Il successivo comma 569 ha demandato a un decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la disciplina di condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità. Tale decreto è stato emanato in data 29 dicembre 2006; esso tra l’altro indica le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nonché per l’individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare. In particolare, l’articolo 7 del DM prevede l’applicazione, agli atti negoziali disciplinati dal medesimo provvedimento ed alle relative reciproche obbligazioni, in quanto compatibili, le norme stabilite in materia di appalti di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché materia di lavori pubblici.

La norma in commento demanda – con formulazione analoga al citato articolo 1, comma 569 della legge finanziaria 2006 - a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica non considera la norma in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla è stato osservato nel presupposto che la stipula delle convenzioni e dei contratti avvenga nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero dell’economia.

 


 

Articolo 2, comma 48
(Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione
dello sviluppo del territorio)

 

48. Per l’anno 2010 al fondo di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riservata una quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 250 del presente articolo.

 

 

Il comma 48 riserva una quota di 100 milioni di euro per il2010 in favore del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito dal comma 3-quater, dell’articolo 13, del D.L. n. 112 del 2008, finalizzato ad enti per interventi sul rispettivo territorio di appartenenza.

La riserva è a valere sulle risorse che affluiscono ad una apposita contabilità speciale (istituita dal comma 8 dell’articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009, concernente il c.d.”scudo fiscale”) dalla quale vengono trasferite al Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia, di cui all’articolo 2, comma 250 del provvedimento medesimo (cfr .scheda di lettura relativa).

 

L’articolo 13, comma 3-quater ha istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, dotandolo di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2010-2011 (cap. 7536/u.p.b.14.1.6/Economia).

La dotazione per il 2009 è stata poi incrementata attraverso due interventi legislativi:

-        l'articolo 7 del decreto-legge n. 5 del 2009[95] il quale, al comma 1-ter, ha disposto la riassegnazione al Fondo di quota parte delle somme provenienti dalle misure di lotta l’evasione fiscale - di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 262/2006 ­- pari a 25.050.000 euro, e contestualmente al comma 1-sexies, ha ridotto il suddetto incremento di 10 milioni [96];

-        l’articolo 3, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99[97], che ha stanziato ulteriori 30 milioni per il 2009.

A seguito di tali interventi normativi, il Fondo è stato dunque complessivamente dotato di 105.050.000 euro per il 2009, 30 milioni di euro per il 2010 e 30 milioni di euro per il 2011.

La norma istitutiva del Fondo destina le relative risorse alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori finalizzati al risanamento ed al recupero dell’ambiente e allo sviluppo economico dei territori stessi.

Alla ripartizione delle risorse e all’individuazione degli enti beneficiari è previsto si provveda con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in coerenza con un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Con risoluzione parlamentare approvata in data 22 dicembre 2009 dalla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati (Risoluzione n. 8-00059 Gioacchino Alfano ed altri) il Governo è stato impegnato a destinare quota parte del Fondo - pari a circa 66,2 milioni di euro per il 2009, 18,9 milioni per il 2010 e 18,9 milioni per il 2011- agli enti indicati in allegato alla risoluzione.

Infine, il decreto legge n. 194 del 2009[98], all’articolo 1, comma 22, ha disposto la conservazione in bilancio per l’anno 2010 delle somme del Fondo per il 2008[99] disponibili al 31 dicembre 2009.

La relazione tecnica al decreto legge n. 194/2009 indica le suddette somme quali residui di stanziamento e le quantifica in 43 milioni di euro.

Pertanto, considerando anche l’incremento della dotazione per il 2010 del Fondo in oggetto determinato dall’articolo 2, comma 48 in esame, residuano da assegnare circa 38,9 milioni afferenti all’esercizio finanziario 2009, 111,1 milioni per il 2010 e 11,1 milioni per il 2011[100].

 

Si osserva che l’articolo 13, comma 3-quater riproduce, nella sostanza, le disposizioni recate dagli abrogati commi 28 e 29 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005)[101], le quali prevedevano contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare ad enti da individuarsi con decreto ministeriale in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Gli stanziamenti previsti dalla citata legge finanziaria 2005 sono stati successivamente integrati da vari interventi legislativi, i quali complessivamente hanno determinato stanziamenti di risorse per gli anni dal 2004 al 2008.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativonon ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di una mera riserva di risorse - a valere sulle disponibilità di cui al successivo comma 250- in favore del Fondo per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo del territorio.

Si ricorda che al comma 3-quater dell’art. 13 del decreto-legge n. 112/2008, che ha istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio - con dotazione di 60 mln per l'anno 2009 e 30 mln per ciascuno degli anni 2010 e 2011 – sono stati ascritti i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Maggiori spese conto capitale

60

30

30

20

40

60

20

40

60

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato e modificata presso la Camera dei deputati, non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata evidenziata l’esigenza di acquisire chiarimenti dal Governo circa l’ impatto sui saldi di finanza pubblica dell’utilizzo delle risorse in questione, con particolare riguardo agli effetti che si producono negli esercizi successivi al primo. E’ stato infatti rilevato che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non sono registrati gli effetti dell’utilizzo previsto dal comma in esame, trattandosi di una mera riserva di somme, a valere sulle risorse di cui al successivo comma 250.

Poiché l’utilizzo previsto dalla norma in esame è suscettibile di determinare spese che si protraggono negli esercizi successivi al 2010, è stata evidenziata la necessità di verificare la sussistenza o meno, ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A., di un eventuale disallineamento temporale rispetto al momento della registrazione contabile delle risorse in questione.

Nel caso in esame, utilizzando gli stessi criteri di modulazione della spesa per cassa applicati in occasione dell’esame del D.L. 112/2008, l’attribuzione dell’importo di 100 mln nel 2010 al Fondo per l’ambiente, potrebbe determinare un impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento nella misura di circa 1/3 nel primo anno di iscrizione, con proiezione della somma residua negli esercizi successivi.

 


 

Articolo 2, comma 49
(Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli)

 

49. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l’anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.

 

 

Il comma 49 proroga, per il periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui all’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della L. 67/1988, per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, così come in precedenza rimodulate per il periodo 2006-2008 dall’articolo 01, comma 2, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81[102], e successivamente prorogate al 31 dicembre 2009 dall’articolo 1-ter del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 235[103].

A tal fine, per il 2010 viene autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.

 

Si tratta, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 9 della L. 67/1988, della disciplina concernente le agevolazioni contributive per le imprese agricoledi zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate. Più specificamente, tale articolo, così come modificato dall’articolo 11, comma 27, della L. 24 dicembre 1993, n. 537[104], ha stabilito una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, operanti:

-        nei territori montani particolarmente svantaggiati di cui all'articolo 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601[105], e cioè i territori dei comuni situati ad una altitudine di almeno 700 metri, i territori compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale e quelli facenti parte di comprensori di bonifica montana. Per tali territori i richiamati contributi sono fissati nella misura del 20% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25% a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1996;

-        nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984[106], per le quali i richiamati contributi sono fissati nella misura del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40% a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60% a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Tali agevolazioni non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento (comma 5-bis), e si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro (comma 5-ter).

 

Successivamente, l’articolo 01 del D.L. 2/2006, introducendo disposizioni varie relative alla previdenza agricola, al comma 2 ha disposto, dal 1° gennaio 2006 e per il triennio 2006-2008, l’aumento delle richiamate agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate.

In sostanza, il comma 2 ha reso più vantaggiose le agevolazioni sopra descritte per il triennio 2006-2008, stabilendo che:

-        nei territori montani particolarmente svantaggiati, lo sgravio contributivo, rispetto a quanto normalmente dovuto sul territorio nazionale, spetta nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro (pertanto la quota da versare sarà del 25%, quindi più bassa rispetto alla quota del 30% attualmente dovuta);

-        nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, recante “Disposizioni generali sui Fondi strutturali”, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, lo sgravio contributivo compete nella misura del 68% (pertanto la quota da versare sarà del 32%, notevolmente più bassa rispetto al 60% attualmente previsto).

 

Da ultimo, l’articolo 1-ter del D.L. 171/2008 ha disposto l’applicazione, fino al 31 dicembre 2009, delle agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della L. 67/1988 (legge finanziaria 1988), nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure - più favorevoli - stabilite dall’articolo 01, comma 2, del D.L. 2/2006.


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

120

0

0

120

0

0

120

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi, dal momento che la valutazione dell’onere risulta coerente con i dati forniti dal Governo in occasione dell’approvazione del decreto-legge n. 171/2008.

In tale occasione, infatti, l’onere riferibile al periodo di proroga gennaio-marzo 2009 era stato quantificato in 51,5 milioni di euro. A tale ammontare, pertanto, corrisponde un onere mensile pari a 17 milioni di euro circa[107].

 


 

Articolo 2, comma 50
(Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)

 

50. All’articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «accedere a finanziamenti agevolati per» sono soppresse e, dopo la parola: «ovvero», la parola: «per» è soppressa. Il comma 74 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.

 

 

Il comma 50modifica il funzionamento del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile di cui all’articolo 1, comma 72, della legge 247/2007, escludendo che il sostegno debba avvenire mediante l’accesso a finanziamenti agevolati.

L’articolo 1, comma 72, della legge 247 del 2007[108] ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento della gioventù), il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile, al fine di favorire i soggetti di età inferiore a 35 anni nell’accesso a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalle peculiari caratteristiche del lavoro svolto o per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali.

Si ricorda che la norma, originariamente introdotta dalla legge 247/2007, è stata successivamente modificata dall’articolo 19-bis, comma 1, lettera c) del D.L. 185/2008[109], che ha innalzato a 35 anni il precedente limite di età di 25 anni (29 se laureati) e istituito un unico Fondo in luogo dei tre già previsti[110], eliminando altresì ogni indicazione relativa a specifiche categorie di beneficiari, finalità e tipologie di interventi.

 

La norma in esame abroga poi il comma 74, dell’articolo 1, della legge 247/2007, il quale rimetteva a un decreto interministeriale (del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico), la disciplina delle modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72.

Anche su questo punto vi era stato l’intervento dell’articolo 19-bis del D.L. 185/2008, il quale aveva modificato la procedura per l’adozione della normativa di attuazione, con la previsione dell’emanazione di un D.P.C.M., entro lo stesso termine di centottanta giorni disposto dalla norma vigente, in luogo di un decreto interministeriale.

Merita peraltro evidenziare che il D.P.C.M. attuativo non risulta fin qui adottato.

 

Al riguardo va ricordato che, secondo l’articolo 1, comma 14, lettera a), del D.L. 85/2008[111], sono attribuitealla Presidenza del Consiglio dei ministrile funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili e più specificatamente quelle in tema:

-        quelle tema di competenza statale in materia di coordinamento dellepolitiche per le giovani generazioni;

-        quelle già attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall’articolo 1, commi da 72 a 74, della legge 247/2007, sopra esposte;

-        in materia di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto le risorse utilizzate sono già previste al legislazione vigente per le finalità di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile.

 

In merito ai profili di quantificazione, si è osservato che non appaiono chiare le disponibilità del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile.

Per quanto riguarda gli esercizi precedenti, i conti finanziari della Presidenza del Consiglio espongono i seguenti dati:

-    per il 2008, il conto finanziario indica la disponibilità di 150 milioni di euro. Tale somma è iscritta nel capitolo 892 e la relativa spesa è stata autorizzata per il solo esercizio 2008 (dalla legge n. 247/2007). L’intera somma risulta peraltro non essere stata spesa ed essere, quindi, andata in economia[112];

-    per il 2009, pur non essendo state disposte ulteriori autorizzazioni di spesa destinate all’alimentazione del Fondo, nel conto della Presidenza del Consiglio risultano essere appostati in competenza 149,789 milioni di euro, quali accantonamenti per l’istituzione del Fondo[113].

E’ stata pertanto rilevata la necessità di acquisire un chiarimento sulle disponibilità residue dell’esercizio 2009 e sulla effettiva possibilità di utilizzo delle medesime nel 2010.

 


 

Articolo 2, comma 51
(Eventi atmosferici del 6 giugno 2009)

 

51. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per la protezione civile, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l’importo di 10 milioni di euro per l’anno 2010.

 

 

Il comma 51 integra con 10 milioni di euro il Fondo della protezione civile istituito con l’art. 6 del decreto legge 142/1991, convertito con modificazioni dalla legge 195/1991, destinando tale importo ai territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia colpiti da eccezionali eventi meteorologici il 6 giugno 2009.

A seguito di tali eventi è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 30 giugno 2010 con DPCM del 26 giugno 2009.

La dichiarazione dello stato d’emergenza era stata richiesta dai presidenti delle due regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, con note dell’11 e del 12 giugno 2009.

Al riguardo, nella seduta dell’Assemblea del 17 giugno 2009, è stato discussa un’interrogazione a risposta immediata – n. 3-00557 – in cui veniva chiesto al governo quali iniziative intendesse assumere a favore dei territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia colpiti dall’ondata di maltempo, con particolare riferimento al territorio di Riese Pio X (TV). Durante il dibattito veniva auspicato, in riferimento ai danni subìti nel comune di Riese e in particolare nella frazione di Vallà ove si trovavano 200 sfollati, che venisse ripristinato un fondo apposito da parte della Protezione civile. Recentemente, nella seduta del 3 novembre scorso, anche presso la VIII Commissione (Ambiente), sono state discusse due interrogazioni nn. 5-01887 e 5-01898 relative alle iniziative per garantire il ristoro integrale dei danni subiti dalle popolazioni dei comuni del Veneto colpiti dalla tromba d’aria del giugno 2009. Al riguardo, il sottosegretario Bertolaso, nel rispondere alle due interrogazioni, ha auspicato che siano previste adeguate risorse nella prossima legge finanziaria e ha precisato, a fronte della quantificazione dei danni trasmessa dalla Regione Veneto per le province di Padova e Treviso, pari a 33,7 milioni di euro, che il Dipartimento della protezione civile aveva già richiesto al Dicastero dell'economia e delle finanze di disporre il trasferimento nel Fondo di protezione civile di congrue risorse economiche per porre in essere gli interventi da attuare per fronteggiare la situazione emergenziale in atto.

Si segnala, che il Governo ha accolto, nella seduta del 23 giugno 2009, in occasione della conversione in legge del D.L. 39/2009 l'ordine del giorno n. 9/2468/26, volto ad assicurare i finanziamenti necessari per far fronte ai danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi dal 22 maggio al 6 giugno nelle province di Treviso, Vicenza, Pordenone ed Udine ed in particolare alla ricostruzione del territorio di Riese Pio X.

 

Si ricorda, infine, che nella tabella C gli stanziamenti relativi al reintegro del Fondo di protezione civile (Economia e finanze, cap. 7446/P) ammontano a 168,8 milioni di euro per il 2010 e 129,1 milioni di euro per ciascuno gli anni seguenti.

 

Il citato decreto legge 142/1991, convertito con modificazioni dalla legge 195/1991, all'art. 6, comma 1, ha previsto che, a decorrere dall'anno 1994, alla determinazione delle somme da destinare all'integrazione del Fondo per la protezione civile, si provveda annualmente con la legge finanziaria (Tabella C).

Infine, a seguito della riforma della Presidenza del Consiglio operata dal decreto legislativo 303/1999, il Fondo è stato trasferito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese capitali

10,0

0

0

10,0

0

0

10,0

0

0

 

 

La relazione tecnicanulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 


 

Articolo 2, comma 52
(Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia)

 


52. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall’articolo 2-decies, sono destinati alla vendita.

2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.

2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prela­zione all’acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l’attua­zione del presente comma. Nelle more dell’adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4 del presente articolo»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del terri­torio dell’Agenzia del demanio, che può affidarle all’amministratore di cui all’articolo 2-sexies, con l’osservanza delle disposi­zioni di cui al comma 3 dell’articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del diret­tore centrale dell’Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell’articolo 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell’Agen­zia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbliga­torio, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica».


 

 

La disposizione novella l’articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965 in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose.

 

In base all’articolo 2-nonies della legge n. 575 del 1965 i beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il successivo articolo 2-decies disciplina il procedimento di adozione del provvedimento che imprime la destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati. In particolare, la destinazione è effettuata con provvedimento del prefetto dell’ufficio territoriale del Governo in cui si trovano i beni (o ha sede l’azienda), dietro relativa proposta (non vincolante) del dirigente regionale dell’Agenzia del demanio sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima; vanno sentite le amministrazioni interessate di cui all’articolo 2-undecies della legge 575 eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni. Il prefetto procede d’iniziativa se la proposta non è formulata dall’Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2-nonies. Il provvedimento del prefetto è emanato entro 90 giorni dalla proposta dell’Agenzia del demanio o dal decorso del termine sopraindicato, prorogabili di ulteriori 90 giorni in caso di operazioni particolarmente complesse.

Il successivo articolo 2-undecies detta una disciplina differenziata della destinazione di tali beni, in relazione alla natura dei medesimi. In particolare, I beni immobili sono:

a)       mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse (salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso);

b)       trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi ;

c)       trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di associazione finalizzata al traffico di droga; il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio.

 

La lettera a) inserisce tre commi aggiuntivi volti a prevedere che:

§      siano destinati alla vendita i beni immobili confiscati di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse sopra illustrate ed entro i termini previsti dall’articolo 2-decies (comma 2-bis);

§      il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia possa costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei suddetti beni (comma 2-ter);

§      gli enti locali ove sono ubicati i suddetti beni possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. La disposizione rimette a un regolamento governativo la disciplina esecutiva di questa previsione consentendo comunque, anche nelle more dell’adozione del regolamento, che si proceda alla vendita ai sensi dei comma 4 (v. infra) (comma 2-quater).

 

La lettera b) modifica l’attuale comma 4, relativo alle operazioni di destinazione dei beni aziendali, prevedendo che alle medesime, come anche alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, provveda il dirigente del competente ufficio del territorio dell’Agenzia del demanio, previo parere del Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati. La disposizione conferma la possibilità di affidamento all’amministratore nominato dal giudice e il termine per procedere a tali operazioni.

La novella aggiunge, inoltre, una disposizione in base alla quale il dirigente del competente ufficio dell’agenzia del demanio deve chiedere al prefetto della provincia interessata le informazioni utili affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti cui furono confiscati o da soggetti comunque riconducibili alla criminalità organizzata.

 

La lettera c), infine, attraverso l’aggiunta del comma 5-bis, destina le somme ricavate dalla vendita dei beni immobili confiscati (al netto delle spese per la gestione e la vendita) all’entrata del bilancio dello Stato, prevedendone l’afflusso al Fondo unico giustizia e la successiva riassegnazione:

§      per il 50% al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;

§      per il restante 50% al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

 

Si ricorda che in base a quanto disposto dal decreto-legge “milleproroghe” (decreto-legge 207/2008, convertito dalla legge 14/2009), spetta ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri determinare ogni anno la destinazione delle risorse del Fondo unico giustizia. Nell’emanare tale decreto il Governo dovrà rispettare i seguenti parametri, cui potrà derogare solo in presenza di circostanze gravi ed eccezionali:

-        minimo un terzo delle risorse dovranno essere destinate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;

-        almeno un ulteriore terzo delle risorse dovranno essere destinate al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia;

-        il resto dovrà affluire all’entrata del bilancio dello Stato.

Profili finanziari

Si segnala che la legislazione vigente, mentre prevede la destinazione a finalità di spesa[114] del ricavato derivante dalla cessione dei beni mobili e aziendali di provenienza mafiosa e dal recupero dei crediti, non prevede un’analoga destinazione con riferimento ai beni immobili.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, sono stati richiesti chiarimenti in merito ai seguenti aspetti contabili, connessi alla destinazione a finalità di spesa delle somme derivanti dalla procedura di dismissione dei beni immobili di provenienza mafiosa, prevista dalla norma in esame:

a)      si è segnalato che non appare chiaro se la norma sia in grado di assicurare che le entrate derivanti dal processo di dismissione degli immobili e le spese effettuate, a valere sulle predette risorse, abbiano un profilo temporale conforme, in modo da compensarsi nell’ambito di ciascun esercizio. In caso contrario potrebbero derivarne disallineamenti, con effetti positivi sui saldi negli esercizi in cui si verificano gli incassi ed effetti negativi non compensati negli esercizi sui quali incidono le spese;

b)      si è segnalato inoltre che la norma non precisa le destinazioni di spesa del ricavato della cessione dei beni in questione. Qualora dette destinazioni non dovessero presentare caratteri tali da far qualificare la relativa spesa come “una tantum” secondo i criteri europei, ai fini dei saldi strutturali le entrate in esame non costituirebbero una valida forma di compensazione; ciò in quanto il ricavato della vendita dei beni in questione, al pari delle entrate da dismissioni immobiliari, in base ai criteri europei, andrebbe classificato come entrata “una tantum”.

 


 

Articolo 2, comma 53
(Rafforzamento delle attività del fondo di garanzia
nazionale e dei confidi agricoli)

 

53. Per l’anno 2010 è consentito l’accesso al fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall’articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire l’accesso al credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passività attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.

 

 

Il comma 53 consente l’accesso al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. per la parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266[115]) anche all’ulteriore scopo di favorire l’accesso al credito con finalità di investimento e di consolidamento della passività, attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli, per un limite massimo di risorse pari a 20 milioni di euro.

 

L’articolo 15 della legge n. 266 del 1997 si riferisce al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A - per assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, istituito dall’articolo 2, comma 100, lettera a) legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare, l’articolo 15 prevedeva che la garanzia del fondo ivi previsto potesse concedersi alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario – TUB (D. Lgs. n. 385 del 1993) e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'apposito albo, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo era estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (articolo 155, comma 4 del TUB) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico.

 

L’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, ha quindi istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono state conferite le risorse, tra l’altro, anche del suddetto Fondo di garanzia per l’assicurazione dei crediti concessi alle PMI, la cui norma (citato articolo 15 della legge n. 266 del 1997) è stata abrogata.

Il Fondo per la finanza d’impresa opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria[116].

 

Ciononostante, vi sono stati interventi normativi successivi alla legge finanziaria 2007 che si sono riferiti al Fondo disciplinato dall’articolo 15 della legge 266/1997.

 

Anche il comma 53 in commento rinvia al suddetto Fondo, specificandone la destinazione delle risorse come rifinanziate dall’articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[117]: ai sensi dell’articolo 11 ilFondo è stato infatti dotato, nel limite massimo di 450 milioni di euro, delle risorse derivanti dalle revoche, totali o parziali, delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell’ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale (ai sensi dell’articolo 2, comma 554 della legge n. 244 del 2007, legge finanziaria 2009).

La Relazione illustrativa del D.L. n. 185 del 2008 ha evidenziato la necessità del rifinanziamento del fondo previsto dall’articolo 15 della legge n. 266 del 1997, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto all'articolo 1, comma 848 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), cui è demandata la definizione delle modalità di funzionamento del citato Fondo per la finanza d’impresa.

 

Si ricorda tuttavia che successive disposizioni (ad esempio, i commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies, l'articolo 7-septies e il comma 2 dell'articolo 8, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) hanno nuovamente riguardato il finanziamento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Si segnala che lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nel disegno di legge di bilancio per il 2010 (A.C. 2937) al capitolo 7450 Fondo per la finanza d'impresa, in cui come si è detto è confluito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, reca lo stanziamento di 280,5 milioni. Lo stanziamento tiene conto di quanto disposto dal citato DL 5/09, recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, agli articoli 7-quinquies, comma 8 e 8, comma 1.

Il citato comma 8ha incrementola dotazione del Fondo di garanzia per le PMI (confluito nel Fondo per la finanza d’impresa, istituito dalla legge finanziaria 2007, L. 296/2006) di 200 milioni di euro per il 2010, mentre il comma 1 dell’art. 8, relativo alla copertura finanziaria di autorizzazioni di spesa destinate al rinnovo del parco circolante e all’acquisto di veicoli ecologici (art. 1, commi 1-5), prevede in aggiunta, sempre per l’anno 2010, 80,5 milioni di euro.

In mancanza di precisi riferimenti normativi all’interno del comma in esame, il Fondo di garanzia nazionale cui si riferisce sembra coincidere col fondo di cui all’articolo 62 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415[118]. Esso, istituito dall’articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1[119] a tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare, ha personalità giuridica di diritto privato ed è riconosciuto quale sistema di indennizzo a tutela degli investitori. La sua disciplina è contenuta nel D.M. 18 giugno 1998 n. 238, che lo definisce “Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse”.

 

I “confidi” (ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003[120]), nella forma di consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, precipuamente al fine di agevolare le imprese nell’accesso al credito – a breve e a lungo termine – solitamente destinato a finanziare lo sviluppo di attività economica o produttiva. Da ultimo, la legge finanziaria 2008 (articolo 1, commi 124 e 127 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha autorizzato i Confidi, sottoposti alla vigilanza prudenziale di cui all’articolo 106 e 107 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB), a prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato, ai fini specificamente fiscali.

L’attività di garanzia collettiva dei fidi (ai sensi del citato articolo 13 del D.L. n. 269 del 2003) si svolge mediante l'utilizzazione di risorse, provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie, per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Le disposizioni recano inoltre i limiti inferiori del fondo consortile e del capitale sociale, la disciplina delle quote di partecipazione di ciascuna impresa e dell'ammontare minimo del patrimonio netto.

 

Si ricorda che anche i precedenti commi 37 e 38 hanno introdotto norme in materia di confidi; si rimanda alla relativa scheda di lettura per approfondimenti.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si sono formulate osservazioni.

 

 


 

Articolo 2, comma 54
(Aiuti per il pagamento delle polizze assicurative
contratte dagli agricoltori)

 


54. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, con le disposizioni di cui all’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, e di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all’articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2009, di attuazione del citato articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solida­rietà nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


 

 

Il comma 54, interviene in materia di aiuti per il pagamento delle polizze assicurative contratte dagli agricoltori contro i danni causati da avversità atmosferiche o dalla diffusione di fitopatie o epizoozie.

In particolare, è disposto l’incremento a 120 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, delle risorse finanziarie che l'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009 prevede - in attuazione dell’articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 - al fine di contribuire al pagamento dei premi corrisposti dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante.

L’intervento, che incrementa i 70 milioni attualmente previsti dall’articolo 11 citato fino a 120 milioni, è attuato tramite una rimodulazione delle risorse che lo stesso decreto ministeriale del 29 luglio 2009 ripartisce tra i diversi settori suscettibili di sostegno specifico ai sensi della normativa comunitaria.

 

Il D.M. 29-7-2009 reca disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. Tale Regolamento stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. In particolare gli articoli 68 e seguenti del predetto regolamento CE n. 73/2009 prevede un sostegno specifico agli agricoltori, erogabile in presenza delle fattispecie indicate nelle disposizioni medesime. In particolare le finalizzazioni del sostegno specifico agli agricoltori sono le seguenti:

a)  per

i)         specifici tipi di agricoltura che sono importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente,

ii)       il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli,

iii)      il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli,

iv)      il miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali,

v)        specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi;

b)  per far fronte a svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili sotto il profilo ambientale, o, negli stessi settori, per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico;

c)  in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio che le terre siano abbandonate e/o di far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone;

d)  sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;

e)  per mezzo di contributi a fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le malattie delle piante e gli incidenti ambientali.

Il regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissionedel 22 luglio 2009, citato nel testo del comma 48-bis in commento, reca modalità di applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009. In particolare l’articolo 3, paragrafo 1 dispone che gli Stati membri garantiscono la coerenza tra: a) le misure di sostegno specifico e le misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno; b) le varie misure di sostegno specifico; c) le misure di sostegno specifico e le misure finanziate mediante aiuti di Stato. Gli Stati membri provvedono in particolare a che le misure di sostegno specifico non interferiscano con il corretto funzionamento delle misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure finanziate mediante aiuti di Stato.

Si segnala che il regolamento citato è stato abrogato dall'art. 52, paragrafo 1, Regolamento 29 ottobre 2009, n. 1120/2009 a decorrere dal 9 dicembre 2009.

Il D.M. 29.7.2009 in attuazione delle disposizioni comunitarie ripartisce le risorse tra i diversi settori suscettibili del sostegno specifico. In particolare l’articolo 11 stabilisce che una somma di 70 milioni di euro è destinata a pagamenti annuali supplementari in favore degli agricoltori che si assicurano, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo. Gli agricoltori possono stipulare polizze assicurative o aderire a polizze assicurative collettive ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua.

 

La rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto ministeriale è effettuata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma in esame dispone inoltre che alle medesima finalità di copertura delle polizze assicurative sono destinati i 20 milioni di euro attivabili nel contesto comunitario dell’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

 

Per quanto attiene ai 20 milioni di euro attivabili nell’OCM vino si specifica che essi sono destinati all’AGEA, riservati alla nuova Misura “Assicurazione del raccolto” inserita dall’Italia nel proprio Piano Nazionale di Sostegno del settore del vino, trasmesso alla Comunità il 30/6/2009 e redatto sulla base della nuova OCM vitivinicola di cui al reg. CE 479/08 (ora rifuso nel reg. 1234/07). Tale importo è evidentemente riservato alle polizze sottoscritte da viticoltori e sarà erogato in base all’art. 103-unvicies del reg. 1234/2007 (ex art. 14 del reg. 479/08) e art. 16 del regolamento di attuazione n. 555/2008.

 

E’ infinespecificato che, per garantire il pagamento dei saldi contributivi del Fondo di solidarietà Nazionale-incentivi assicurativi, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi assicurativi possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

Si ricorda che con il D.Lgs. 102/2004[121], che ha sostituito la precedente legislazione di soccorso delle aziende agricole colpite da calamità decretandone l’abrogazione, il Fondo di solidarietà nazionale ha mantenuto la veste di conto infruttifero aperto presso la Tesoreria ed intestato al Ministerro delle politiche agricole (art. 15), ma la dotazioni del fondo deve ora essere riversata in due distinti capitoli, l’uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, l’altro iscritto nella tabella del dicastero dell’economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori. Il MIPAAF pertanto gestisce le risorse stanziate sul Cap. 7439 della UPB 1.1.6 destinate ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi che, in quanto classificate come interventi di sostegno dell’economia dal comma 84 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), possono annualmente essere rifinanziate in tab D della legge finanziaria; il dicastero dell’economia invece gestisce le risorse destinate agli interventi di compensazione dei danni sofferti dai produttori e agli interventi di ripristino delle infrastrutture, cap 7411 della UPB 6.1.7. Le disponibilità destinate agli interventi indennizzatori (ancora interviene il citato comma 84) sono individuate “a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile”, che viene annualmente – in parte - determinato in tabella C.

Il cap. 7439 anche per il 2010, così come per l’esercizio 2009, non reca alcuna autorizzazione di spesa; per il 2008 invece la tab. D della finanziaria aveva assegnato al Fondo 220 meuro, ai quali si erano aggiunti i 66 meuro di cui all’art. 1.bis del D.L. n. 171/08.

 

Si segnala inoltre che in Tabella D parte dello stanziamento attribuito al Fondo rotativo per le politiche comunitarie, è trasferito sul cap. 7439 della UPB 1.5.6 intestato al Fondo di solidarietà nazionale- incentivi assicurativi di cui alla tabella 12 dello stato di previsione del MIPAAF.

In particolare le risorse del Fondo rotativo di cui alla legge n. 183/87 che vengono riservate alle assicurazioni dei rischi in agricoltura sono pari a 75,2 milioni per il 2010 e 40 milioni sia per il 2011 che per il 2012. Di tali importi 51,9 milioni di euro per il 2010 e 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si configurano come rifinanziamento del Fondo di solidarietà di cui al D.Lgs. n. 102/04, art. 15, comma 2; le restanti risorse pari a 23,3 milioni per ciascun anno del triennio considerato restano iscritti nel Fondo rotativo a titolo di cofinanziamento nazionale degli aiuti di provenienza comunitaria.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese c/capitale

0

0

0

20

0

0

20

0

0

 

La relazione tecnica riferisce che, al fine della proroga per l’anno 2010 del programma triennale della pesca e dell’acquacoltura a valere sulle risorse residue di cui all’articolo 1, comma 1084, della legge n. 296/2006, viene previsto il mantenimento in bilancio, al termine dell’esercizio corrente, di somme da utilizzare nell’esercizio successivo. Dalla suddetta modifica del termine di conservazione dei residui, in deroga alla vigente disciplina contabile, conseguono effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente in quanto le risorse non utilizzate risultano già considerate nei tendenziali di spesa dell’anno di competenza. La relazione tecnica valuta tali effetti in 20 milioni di euro.

Si ricorda che, relativamente a tale effetti, l’emendamento che ha introdotto la norma[122], ha trovato compensazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, c. 1, del D.L. 5/2009.

Inoltre, la relazione tecnica faceva riferimento anche alla variazione compensativa all’interno della tabella D, con riduzione delle risorse già destinate in aumento del Fondo per l’attuazione per le politiche comunitarie, per 51,9 milioni per il 2010 e 16,7 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, e corrispondente incremento del fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda il rifinanziamento del Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura, premesso che si tratta di risorse stanziate nel 2009, è stato chiesto di indicare l’entità delle stesse al fine di verificare l’effetto ascritto alla norma sull’indebitamento netto e sul fabbisogno.

 


 

Articolo 2, comma 55
(Interventi a favore del settore agricolo)

 

55. Per le necessità del settore agricolo il CIPE individua i programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

 

Il comma 55, per la finalità generale di ovviare alle necessità del settore agricolo, demanda al CIPE l’individuazione dei programmi da sostenere in tale settore e la relativa destinazione di 100 milioni di euro.

La copertura finanziaria è individuata a valere sulla quota del Fondo aree sottoutilizzate che l’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. decreto anticrisi) destina al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

Per quanto riguarda il Fondo infrastrutture, esso è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall’anno 2009, dall’art. 6-quinquies del DL 112/2008 (L.133/2008) per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. L’art. 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, cd. decreto anticrisi ha assegnato al Fondo infrastrutture una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate. Più precisamente ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) citato il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

Per quanto concerne la dotazione del Fondo infrastrutture, con delibera 18 dicembre 2008, n. 112, il CIPE ha assegnato al Fondo 7,356 miliardi. Con una ulteriore delibera 6 marzo 2009, n. 3 sono stati assegnati al Fondo altri 5 miliardi per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di cui 1 miliardo destinato alla messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni all’edilizia carceraria.

Relativamente alle disponibilità finanziarie del Fondo, si segnala che, a settembre 2009, circa 3,7 miliardi risultano già utilizzati a copertura finanziaria di oneri recati da provvedimenti approvati nel corso del 2008 (finanziamento Ferrovie dello Stato e Trenitalia, privatizzazione Tirrenia). Inoltre, si ricorda che il decreto-legge 39/2009 (terremoto Abruzzo) prevede, all’articolo 14, comma 1, che il CIPE assegni una quota di risorse del Fondo infrastrutture, pari a 408,5 milioni, da ripartire in quote annuali, al finanziamento degli interventi di ricostruzione delle zone colpite dal sisma. Con delibera n. 47 del 26 giugno 2009, il CIPE ha destinato 226,4 milioni in favore della regione Abruzzo per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica connessi agli eventi sismici a valere sui 1.000 milioni destinati a tali interventi ai sensi della delibera n. 3 del 2009. Infine, il D.L. n. 78 del 2009 (articolo 4, comma 4-quater) ha posto a carico del Fondo infrastrutture il contributo complessivo in conto impianti di 1,3 miliardi di euro a favore della società Stretto di Messina Spa, le cui quote annuali saranno determinate dal CIPE con successiva delibera.

Le risorse del Fondo infrastrutture sono state, inoltre, destinate da numerose delibere del CIPE a singoli interventi infrastrutturali.

Profili finanziari

(v. sopra comma 54)

 


 

Articolo 2, comma 56
(Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009)

 


56. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché del regolamento (CE) del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 76/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006, approvato dal Consiglio dell’Unione europea nella riunione del 20 novembre 2009, per l’anno 2010 è prorogato il Programma di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


 

 

Il comma 56, proroga per l’anno 2010, ai fini dell’attuazione degli obblighi inerenti al Fondo europeo della pesca, il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009, approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2007, in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

La copertura è a valere sulle risorse residue relative all’attuazione dei piani nazionali del settore agricolo alimentare e forestale previste dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, co. 1084 della legge 296/2006).

 

Il D.Lgs. 26-5-2004 n. 154, all’articolo 5 dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro[123], propone al CIPE il «Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura». Il Programma viene approvato dal CIPE entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza del triennio, ed entro i successivi 3 mesi le regioni possono adottare o aggiornare i rispettivi programmi regionali. Tra i principali obiettivi del programma rientrano la durabilità delle risorse ittiche, lo sviluppo sostenibile, lo sviluppo delle opportunità occupazionali (anche incentivando la multifunzionalità), la promozione della cooperazione e dell’asso­ciazionismo. Il Programma definisce, in particolare, la ripartizione degli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi nazionali in materia di pesca e acquacoltura.

Il primo programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura è stato approvato con il Decreto ministeriale 3 agosto 2007.

Il quadro normativo comunitario di riferimento per il settore della pesca è complesso e in corso di significativi cambiamenti. In particolare si ricorda che il Regolamento (CE) 27-7-2006 n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, istituisce un nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013, ne stabilisce gli obiettivi e gli assi prioritari e ne definisce le competenze e il quadro finanziario. Esso stabilisce inoltre le modalità per la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo del FEP. Il nuovo Fondo prevede un aiuto finanziario per agevolare l'applicazione dell'ultima riforma della politica comune della pesca (PCP) e sostenere le necessarie ristrutturazioni correlate all'evoluzione del settore. Il Regolamento (CE) 20-11-2009 n. 13669/2009 del Consiglio istituisce invece un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, si ricorda che la legge 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) all’articolo 1, comma 1084 dispone che per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Profili finanziari

(v. sopra comma 54)


 

Articolo 2, comma 57
(Contributi alla produzione di prodotti tipici
a stagionatura prolungata)

 


57. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore agricolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2010 per il ricono­scimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comu­nitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attuazione del presente comma.


 

 

Il comma 57 in commento reca un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro, per il solo esercizio 2010, destinati alla erogazione di contributi alla produzione per i prodotti agricoli che hanno necessità di una stagionatura prolungata e che si possano fregiare di una denominazione protetta DOP o IGP.

Le produzioni primarie che hanno ottenuto la registrazione della propria denominazione e la conseguente tutela nell’area comunitaria, e che hanno la necessità di sostenere una maturazione prolungata, quindi particolarmente onerosa, rientrano nella categoria dei formaggi e dei prodotti a base di carne.

Fra i primi vanno menzionati il parmigiano reggiano (stagionatura minima 12 mesi) e il grana padano (minimo 9 mesi), ma possono rientrare nella categoria talune varietà a stagionatura prolungata come il pecorino romano da grattugiare (almeno 8 mesi), quello sardo maturo (che può arrivare a 12 mesi) o il Montasio vecchio (almeno 12 mesi).

I derivati dalla lavorazione delle carni includono sicuramente i numerosi prosciutti DOP (che richiedono tempi non inferiore agli 8 mesi, ma i cui tempi di lavorazione totale non sono mai inferiori all’anno) oltre al Culatello di Zibello (almeno 10 mesi di maturazione).

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definirà le modalità d’attuazione delle norme in commento.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

10

0

0

10

0

0

10

0

0

 

La relazione tecnica, relativa alla norma introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, si limita a ribadire che viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale “tetto di spesa” da destinare al riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti stagionati.

 

In merito ai profili di quantificazione è stato rilevato che la disposizione, nel prevedere il riconoscimento, all’interno di un limite massimo di spesa, di “contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario nel settore primario agricolo”, non specifica le modalità di riconoscimento ed erogazione dei contributi, la cui determinazione risulta rinviata ad un successivo decreto ministeriale

Inoltre, il tenore letterale della disposizione non consente una precisa individuazione della platea di beneficiari.

E’ stato, pertanto, chiesto di confermare che le modalità attuative per il riconoscimento dei contributi siano idonee a contenere l’onere nell’ambito dell’autorizzazione di spesa prevista dalla norma nonché ad assicurare, attraverso la previsione di un’idonea tempistica nell’erogazione dei contributi, che si determinino i medesimi effetti sui saldi, come esposti nel prospetto riepilogativo.

 


 

Articolo 2, comma 58
(Riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’influenza aviaria)

 

58. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l’anno 2012.

 

 

Il comma 58 riduce di centomila euro per il 2010, di novecentomila euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012, l’autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5 comma 3-ter del decreto-legge 1 ottobre 2005 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

La disposizione citata prevedeva un’autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 per far fronte agli oneri derivanti da una serie di agevolazioni tributarie, previdenziali e creditizie a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.

 

Si segnala che l'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1 ottobre 2005 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 è stata già oggetto di riduzione da parte di diverse norme:

-        il comma 15 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, autorizza una riduzione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006 per fare fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza della filiera avicola;

-        il comma 2 dell'art. 46-quater, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione, autorizza una riduzione pari a 500.000 euro per l'anno 2008 per il Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori;

-        i commi 176 e 268 dell'art. 1 e il comma 132 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, dispongono rispettivamente una riduzione di un milione di euro per l’anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, e una riduzione di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2008;

-        il comma 3 dell'art. 26, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, autorizza una riduzione pari a 150.000 euro per l'anno 2008;

-        il comma 2-bis dell'art. 2, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, aggiunto dalla relativa legge di conversione, autorizza una riduzione pari a un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

-        i commi 5 e 5-ter dell'art. 3, D.L. 3 novembre 2008, n. 171, come modificato dalla relativa legge di conversione autorizzano rispettivamente una riduzione pari a 271.240 euro per l'anno 2009 e una riduzione di 660.000 euro per l'anno 2009.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori spese correnti

0,1

0,9

2,9

0,1

0,9

2,9

0,1

0,9

2,9

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata l’opportunità di chiarimenti del Governo sulla riduzione dell’autorizzazione di spesa riguardante misure di contrasto dell’influenza aviaria allo scopo di verificare che la riduzione stessa non incida sulle disponibilità già destinate al finanziamento di interventi programmati.

 

 


 

Articolo 2, comma 59
(Contributo orfani vittime terrorismo e stragi)

 


59. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l’anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefìci fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni dall’IRPEF.


 

 

Il comma 59 prevede l’elargizione di un contributo straordinario per l’anno 2010 nei confronti degli orfani, già collocati in pensione, delle vittime di terrorismo e delle stragi di tali matrice. Il contributo, pari a 5 milioni di euro, è ripartito sulla base dei criteri individuati dall’articolo 4, comma 2, della legge 206/2004, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

 

Nell’ordinamento italiano non esiste a tutt’oggi una normativa generale a tutela di tutte le vittime dei reati, mentre sono state nel tempo adottate misure e forme di assistenza, sostegno e informazione a favore di alcune vittime di specifici illeciti (in particolare, terrorismo e criminalità organizzata) o di vittime qualificate in ragione della riconducibilità della lesione subita all’espletamento di funzioni istituzionali da parte di dipendenti pubblici (vittime del dovere).

La legge 3 agosto 2004, n. 206, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all’estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si innesta sulla stratificata disciplina preesistente prevedendo misure agevolative di natura economica, previdenziale e fiscale, che si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Successivamente l’applicabilità della L. 206 è stata estesa ai familiari delle vittime del disastro di Ustica ed alle vittime e ai superstiti della c.d. “banda della Uno bianca” ed è stata introdotta una nuova definizione della fattispecie degli atti di terrorismo volta a consentire la tutela delle vittime di atti criminosi indiscriminati e ripetitivi dei quali potrebbe tuttavia non essere certa la finalità terroristica. Inoltre, si prevista l’estensione dell’applicazione della legge anche agli eventi terroristici accaduti all’estero a partire dal 1961, purché le vittime fossero cittadini italiani residenti inItaliaal momento dell’evento.

 

Il citato articolo 4, comma 2, della legge n. 206/2004 prevede che a tutti coloro che abbiano subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sia riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e incrementata del 7,5 per cento, secondo le previsioni di cui all’art. 2 della medesima legge[124].

La modalità sopra illustrata per la rideterminazione della retribuzione pensionabile deve essere utilizzata anche nella liquidazione delle pensioni a favore dei lavoratori autonomi.

Pertanto, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, l’articolo 2 della legge 206/2004, riconosce a chiunque subisca o abbia subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, un incremento della retribuzione pensionabile pari al 7,5 per cento. Conseguentemente, il Trattamento di Fine Servizio (TFS), deve essere calcolato sulla base della retribuzione contributiva utile, ossia quella corrisposta nell’ultimo giorno di servizio nel caso della indennità di buonuscita o quella corrisposta negli ultimi dodici mesi di servizio nel caso dell’indennità premio di servizio, maggiorata del 7,5 per cento. La retribuzione utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) viene incrementata per ogni singolo anno di una quota pari al 7,5 per cento.

Il successivo articolo 3 della legge 206/2004 riconosce un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utile ad aumentare, per una pari durata, la misura del trattamento di fine servizio e di fine rapporto a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente, di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice. Il medesimo beneficio spetta anche sui trattamenti diretti di fine servizio o fine rapporto dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, o, in assenza di questi, ai genitori[125].

 

Ai sensi del comma in esame il “contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge” e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.

L’esenzione dall’IRPEF è disposta mediante il rinvio alla disciplina contenuta nell’articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998[126].

Il richiamato articolo 2 reca disposizioni dirette a disciplinare le indennità spettanti ai soggetti vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata nonché ai relativi superstiti. In particolare, i commi 5 e 6 dispongono che gli assegni vitalizi corrisposti non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

E’ opportuno evidenziare che il regime di esenzione previsto dalla norma in esame trova applicazione anche ai fini delle addizionali all’IRPEF. Tali imposte, infatti, sono determinate dai contribuenti applicando le relative aliquote alla base imponibile determinata ai fini IRPEF.

In particolare, l’articolo 50 del D.Lgs. n. 446/1997, istitutivo dell’addizionale regionale all’IRPEF, e l’articolo 1 del D.Lgs. n. 360/1998, istitutivo delle addizionali provinciali e comunali all’IRPEF, dispongono che i predetti tributi si applicano al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti sulle previsioni di gettito iscritte in bilancio, configurandosi come una rinuncia a maggior gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni dal momento che la concessione del contributo straordinario per il 2010 a favore degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, previsto dalla norma in esame, è limitata all’entità dello stanziamento complessivo, che è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2010.

In proposito, si ricorda che, per la ripartizione del contributo, la norma rinvia ai criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 206/2004, che individua i parametri di accesso al diritto della pensione diretta.

Infine, con riferimento all’esenzione dall’IRPEF del contributo straordinario, non sono stati formulati rilievi nel presupposto che il maggior gettito realizzabile non sia stato a suo tempo scontato nelle previsioni di entrata.

 

 


 

Articolo 2, comma 60
(Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili)

 


60. Il comma 556 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

«556. Al fine di promuovere e valoriz­zare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l’anno 2010».


 

 

Il comma 60 sostituisce l’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266(legge finanziaria 2006) e istituisce lOsservatorio nazionale sulle comunità giovanili, al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è fissata in 3 milioni di euro per l’anno 2010.

 

L’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze nonché il Fondo nazionale per le comunità giovanili. Successivamente, con l’articolo 1 comma 1293 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il citato Osservatorio è stato riferito alle dipendenze in genere[127].

Per il 2010 le risorse del citato Fondo sono comprese nelle disponibilità finanziarie del Fondo per le politiche giovanili pari a circa 94,1 milioni di euro.


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

3

0

0

3

0

0

3

0

0

 

 

La relazione tecnica si limita a confermare che il Fondo nazionale per le comunità giovanili viene rifinanziato per un importo pari a 3 milioni di euro per l’anno 2010.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 

 


 

Articolo 2, comma 61
(Contributi all’editoria)

 

61. L’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.

 

 

Il comma 61 reca una disposizione interpretativa dell’art. 20, comma 3-ter, del decreto-legge 223/2006[128], concernente i contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici, nonché dell’art. 1, comma 460, della legge 266/2005[129], relativo alle condizioni necessarie, a partire dal 2006, per accedere ai contributi per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti sia da organi di partiti o movimenti politici.

 

Si ricorda che secondo la disciplina vigente a decorrere dal 2001, beneficiano dei contributi statali le imprese editrici di quotidiani e periodici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi[130]. Ai sensi dell’art. 20, comma 3-ter, del D.L. 223/2006[131], come da ultimo modificato dall’art. 41-bis del D.L. 207/2008[132], il requisito della rappresentanza parlamentare non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici, nonché per le testate di quotidiani e periodici, che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.

L’articolo 1, c. 460, della legge finanziaria per il 2006 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, per accedere ai contributi statali per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti, sia da organi di partiti o movimenti politici, è necessario che:

-        l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

-        l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario, tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi.

 

Il comma in esame precisa che le disposizioni sopra illustrate si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti, anche se abbiano mutato forma giuridica.

Da un punto di vista tecnico, si osserva che l’espressione “forma giuridica” sembra riferibile esclusivamente alla forma societaria di cui all’art. 1, c. 460, della legge finanziaria per il 2006 e non anche agli altri presupposti previsti dalla legislazione vigente ai fini dell’ottenimento dei contributi. Va notato, altresì, che la disposizione è indefinita dal punto di vista dell’arco temporale di riferimento.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che con la norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non si determinano maggiori oneri in quanto i contributi vanno comunque ricondotti, ai sensi dell’art. 44, comma 1-bis, del DL 112/2008, nell’ambito degli “stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa”. Aggiunge, in proposito, che anche nel regolamento attuativo dell’art. 44, comma 1-bis, del citato decreto, in corso di emanazione, si conferma che detti contributi spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo autonomo della Presidenza del Consiglio, procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale degli stessi tra gli aventi diritto.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni tenuto conto di quanto specificato dalla relazione tecnica.

 


 

Articolo 2, comma 62
(Erogazioni dei contributi all’editoria)

 

62. In attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo.

 

 

Il comma 62 limita l’erogazione dei contributi e delle provvidenze all’editoria all’effettivo stanziamento di bilancio, procedendo al riparto in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante per legge a ciascuna impresa. La disposizione fa riferimento al pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, facendo salve, altresì, le risorse relative alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti al medesimo capitolo.

 

La norma sembrerebbe modificare implicitamente il comma 1246 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 il quale stabilisce che i contributi e le provvidenze di cui alle norme ivi citate possono essere erogati, ove necessario, mediante il riparto percentuale tra gli aventi diritto, ferma restando la corresponsione delle rimanenti quote anche dopo l'anno successivo a quello di riferimento dei contributi (termine fissato dall’articolo 1, comma 454, della legge n. 266 del 2005).

 

Con riferimento alle risorse relative alle convenzioni e agli oneri inderogabili, si osserva che nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2009 i capitoli afferenti ai contributi per l’editoria (capp. 465 e 466) non ricomprendono oneri relativi a convenzioni o altro.

 

Il riferimento all’articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008 sembrerebbe, a sua volta, intendersi alla prima parte del comma 1 della disposizione, laddove si precisa che le misure di semplificazione (da attuarsi con regolamento di delegificazione) sono emanate “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell’editoria, che costituiscono limite massimo di spesa”.

Si ricorda che l’art. 44, comma 1, lett. b-bis), prevede che le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale mantengano il diritto all’intero contributo previsto, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni tenuto conto, tra l’altro, che la disposizione è suscettibile di determinare effetti di minore spesa.

 


 

Articolo 2, comma 63
(Somme dovute a Poste italiane
per la spedizione di prodotti editoriali)

 


63. L’importo di ciascuna annualità di cui all’articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, può essere rimo­dulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato pagamento dell’an­nualità 2009. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente, le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nell’anno 2009 ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato, per l’importo di 45 milioni di euro, sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli effetti derivanti dall’attuazione del primo periodo.


 

 

Il comma 63 dell’articolo 2 consente la rimodulazione delle rate annuali dovute, ai sensi dell’articolo 2, comma 135, del D.L. n. 262/2006[133], dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla società Poste italiane S.p.A. per il rimborso delle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali.

La possibilità di rimodulazione è connessa al mancato pagamento dell’annualità 2009. La disposizione in esame entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 30 dicembre 2009, anziché il 1° gennaio 2010[134].

Si ricorda che le agevolazioni postali per le spedizioni di prodotti editoriali sono disciplinate dal D.L. n. 353/2003[135], che prevede un sistema di rimborso a posteriori da parte dello Stato alla società Poste italiane S.p.A.. La società pratica alle imprese editoriali una tariffa agevolata, nella misura prevista da appositi decreti ministeriali, e ottiene dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il rimborso della differenza tra il costo unitario della spedizione e la tariffa agevolata applicata. Il rimborso è effettuato nei limiti dei fondi appositamente stanziati.

L’articolo 2, comma 135, del D.L. 262/2006 ha previsto che le somme ancora dovute a Poste Italiane S.p.A. per il rimborso delle sopra indicate agevolazioni tariffarie fossero rimborsate con una rateizzazione di dieci anni. La determinazione degli importi dovuti doveva essere effettuata dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle comunicazione e con il Ministero dell’economia e delle finanze. In attuazione di questa previsione è stato emanato il D.P.C.M. 13 novembre 2007 che ha suddiviso l’importo complessivamente dovuto di 444,5 milioni di euro in dieci rate annuali di pari entità, da versare a decorrere dall’esercizio finanziario 2007.

 

Conseguentemente, a finalità di compensazione finanziaria, il secondo periodo del comma in esame dispone che una quota, pari a 45 milioni di euro delle entrate del 2009 provenienti dalle sanzioni irrogate dall’Autorità Antitrust e dagli avanzi di gestione delle Agenzie fiscali, vada in economia anziché essere destinata a finalità di tutela dei consumatori e al potenziamento dell’amministrazione finanziaria. Si tratta di somme che alla data di entrata in vigore della legge in esame, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 358 della legge n. 244/2007 dispone che gli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali[136] vengano utilizzati per il potenziamento delle strutture dell’amministrazione finanziaria. A tal fine, si prevede il versamento di tali somme in uno specifico capitolo di entrata e la riassegnazione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.

L’articolo 148, comma 1 della legge n. 388/2000 destina le entrate derivanti dalle sanzioni comminate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ad iniziative a vantaggio dei consumatori. A tal fine, si prevede che tali risorse possano essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell’economia e finanze ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

 

Con riferimento al secondo periodo del comma in esame, si osserva che esso prevede il versamento all’entrata di somme relative a risorse 2009, in quanto finalizzata a produrre effetti finanziari per tale anno. Considerato però che la data di entrata in vigore della norma in questione è quella ordinaria del 1° gennaio 2010 (a differenza di quella del primo periodo, prima illustrata), tali effetti dovrebbero prodursi nell’anno 2010.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento che ha introdotto la disposizione in esame, specifica che, al fine di consentire la ripartizione proporzionale di cui al comma 62, l’importo di ciascuna annualità relativa alla rateizzazione del debito pregresso verso Poste Italiane può essere rimodulato, per l’annualità 2009, assicurando l’invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Afferma che tuttavia l’erogazione della suddetta rata 2009 del debito Poste non ha alcun impatto sull’indebitamento, essendo considerata una partita finanziaria e, pertanto, non può essere utilizzata a compensazione dell’effetto derivante dall’accelerazione dei pagamenti dei contributi alle imprese del settore dell’editoria che, viceversa, ha impatto immediato sui conti. Pertanto, alla compensazione del relativo effetto in termini di indebitamento per l’anno 2009, valutabile in 45 milioni di euro, si provvede attraverso l’acquisizione all’entrata (o la non riassegnazione) di parte delle risorse, rispettivamente già destinate alle finalità di cui all’art. 1, comma 358, della legge n. 244/2007 e all’art. 148, comma 1, della legge 388/2000, non ancora riassegnate alle pertinenti unità previsionali del bilancio dello Stato.

Si ricorda che:

-    la legge n. 244/2007, art. 1, comma 358, stabilisce che le entrate ivi previste sono destinate al potenziamento delle strutture dell’amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti;

-    la legge n. 388/2000, art. 148, comma 1, destina le entrate ivi previste (ovvero quelle derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato) ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata evidenziata l’opportunità di un chiarimento da parte del Governo circa l’imputazione temporale degli effetti della norma sull’indebitamento per l’anno 2009, tenuto conto che la norma stessa entrerà in vigore il 1° gennaio 2010. Inoltre è stato chiesto di chiarire quali possano essere gli effetti per gli anni successivi, a fronte di un meccanismo di rateizzazione di carattere decennale.

 


 

Articolo 2, comma 64
(Modifica alle disposizioni in materia di biodiesel
e alcuni prodotti derivati dalla biomassa)

 

64. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di 69,2 milioni di euro per l’anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall’anno 2011. È ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l’anno 2010, di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

 

 

Il comma 64, intervenendo sull’articolo 22-bis del D.Lgs. n. 504/1995[137], dispone una rilevante riduzione dello stanziamento di risorse destinato all’agevolazione per il bioetanolo nonché un significativo ridimensionamento della quota di biodiesel ammessa ad accisa agevolata.

 

L’articolo 22-bisdel D.Lgs. n. 504 del 1995 introduce, nei commi da 1 a 4, agevolazioni fiscali finalizzate all’attuazione di un programma pluriennale (2007-2010) diretto a promuovere l’utilizzo di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione della benzina e del gasolio nel settore dei trasporti. Viene disposta, tra l’altro, la riduzione della misura dell’accisa da applicare al biodisel destinato ad essere impiegato in miscela con il gasolio. L’agevolazione, che spetta su un contingente annuo fissato in 250.000 tonnellate, consiste nell’applicazione di un’aliquota di accisa corrispondente al 20 per cento di quella ordinaria applicata al gasolio come carburante.

Il medesimo articolo, nei commi da 5 a 5-quater, introduce ulteriori agevolazioni fiscali finalizzate all’attuazione di un ulteriore programma triennale con decorrenza 1° gennaio 2008 che ha l’obiettivo di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche, utilizzate come carburanti da sole o in miscela con oli minerali, che determinano un ridotto impatto ambientale. In particolare, si introducono misure agevolate di accisa per il bioetanolo di origine agricola, l’etere etilterbutilico (ETBE) e gli additivi e riformulanti prodotti da biomasse. In merito al profilo finanziario il comma 5-bis stabilisce, per l’attuazione del programma 2008-2010, un limite di spesa fissato in 73 milioni di euro annui, comprensivi dell’IVA.

 

Il primo periodo del comma in esame, prevedendo la riduzione dell’autorizzazione di spesa indicata nel comma 5-bis del richiamato articolo 22-bis, interviene sulle agevolazioni fiscali, introdotte nell’ambito del programma triennale 2008-2010, consistenti nell’applicazione di un’aliquota ridotta di accisa per l’utilizzo di bioetanolo, ETBE nonché additivi e riformulanti prodotti da biomasse.

In particolare, la norma prevede che, per l’anno 2010, l’autorizzazione di spesa sia ridotta da 73 a 3,8 milioni di euro e che, a decorrere dal 2011, l’autorizzazione di spesa sia ridotta di 0,1 milioni annui.

 

Il secondo periodo del comma in esame interviene sulle agevolazioni previste dal comma 1 del richiamato articolo 22-bis introdotte nell’ambito del programma pluriennale 2007-2010.

In particolare, si dispone la riduzione, limitatamente all’anno 2010, da 250.000 a 18.000 tonnellate della quantità di contingente che può beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori entrate

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Accisa bietanolo[138]

69,2

0,1

0,1

69,2

0,1

0,1

69,2

0,1

0,1

Riduz. contingente biodiesel[139]

88,7

0,0

0,0

88,7

0,0

0,0

88,7

0,0

0,0

Totale

157,9

0,1

0,1

157,9

0,1

0,1

157,9

0,1

0,1

 

La relazione tecnica fornisce elementi di quantificazione esclusivamente con riferimento alla riduzione da 250.000 a 18.000 tonnellate per l’anno 2010 del contingente di biodiesel soggetto ad aliquota agevolata. Viene in proposito specificato che, sulla base del coefficiente di conversione in litri del gasolio[140], fornito dall’Agenzia delle dogane, pari a 0,885, il coefficiente di biodiesel non più agevolato per effetto della norma in esame ammonta a 262.147 mln di litri. A tale quantitativo di prodotto si applicherà l’aliquota piena di 423 euro per mille litri, in luogo di quella agevolata pari a 84,6 euro per mille litri (pari al 20% dell’aliquota piena), con una differenza pari a 338,4 euro per mille litri.

Ne consegue un maggior gettito per il 2010, in termini di accisa, pari a:

262.147.000.000 x 0,3384 = 88,7 mln di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, relativi alla riduzione del contingente di biodiesel, è stato chiesto di chiarire se l’assenza di una previsione di maggior gettito ai fini IVA derivi dal fatto che il prodotto in questione è utilizzato in larga misura da parte di utenti titolari di partita IVA, aventi diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti. Qualora infatti il prodotto in questione fosse utilizzato anche dai consumatori finali, emergerebbe una sottostima del maggior gettito derivante dalla norma.

Quanto al profilo temporale degli effetti ascritti alla riduzione dell’agevolazione sugli altri carburanti di origine agricola, che presentano una proiezione di esiguo importo anche per gli esercizi 2010 e 2011, si rinvia all’osservazione formulata nella parte descrittiva della norma in esame.

 


 

Articolo 2, comma 65
(Fondo di parte corrente di cui all’art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008)

 

65. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.

 

 

Il comma 65 riduce di 100 milioni di euro a decorrere dal 2010 la dotazione finanziaria del Fondo di parte corrente istituito ai sensi dell’articolo 61, comma 17 del decreto-legge 112/2008 (legge n. 133/2008).

 

Si tratta del Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate determinate dalle misure di contenimento previste dall’articolo 61 del medesimo decreto e operanti a decorrere dal 2009[141]. Il comma 17 di tale articolo 61 ha poi contestualmente finanziato il Fondodi 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

 

Per quanto riguarda l’utilizzo del Fondo, il citato comma 17 prevede che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, una quota del predetto fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, ivi inclusa l’assunzione di personale, in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate.

Un’ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa, con specifico riferimento alle amministrazioni pubbliche interessate dal comma 5 e dal comma 2 dell’articolo 67 dello stesso decreto n. 112.

Infine, il comma prevede che sia da intendersi come economia di bilancio quella quota-parte del fondo che risulti eccedente la dotazione di 200 milioni di euro che non venga destinata alle finalità predette entro il 31 dicembre di ogni anno.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori spese correnti

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sulla riduzione dell’autorizzazione di spesa riguardante il Fondo, allo scopo di verificare che la riduzione stessa non incida su disponibilità destinate al finanziamento di spese già autorizzate e non comprimibili.

Si ricorda, in proposito, che il comma 17 dell’articolo 61 del decreto-legge n. 112/2008 rinvia ad un successivo DM la possibilità di destinare una quota del Fondo alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l’assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente; e un’ulteriore quota al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche.

 


 

Articolo 2, commi 66-67
(Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)

 


66. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 e in attuazione dell’intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, nonché in funzione dell’esigenza di assicurare, da parte regionale, l’equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e appropriatezza, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 67 a 105.

67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l’anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l’anno 2011, compren­sivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell’importo di 800 milioni di euro annui di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonché dell’importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall’articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all’articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonché dell’importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provved­imenti legislativi è assicurato l’intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l’esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento.


 

 

Il comma 66 qualifica le disposizioni dettate dai commi da 67 a 105 come norme attuative dell’Intesa in materia sanitaria (Patto per la salute) per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, in funzione del rispetto degli obblighi comunitari e per garantire la realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica, nonché in funzione dell’esigenza di assicurare, da parte regionale, l’equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e appropriatezza.

Va ricordato che il meccanismo dell’Intesa Stato-regioni in materia sanitaria è stato introdotto per la prima volta dalla legge finanziaria per il 2007[142] che ha fissato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale in linea con il protocollo del settembre 2006 tra il Governo, le regioni e le province autonome, recante un “Patto per la salute”, quale strumento di governo condiviso del sistema sanitario: il Patto ha subordinato l’accesso al finanziamento del sistema sanitario cui concorre lo Stato per il triennio 2007-2009 alla realizzazione di specifici adempimenti da parte delle regioni, quali il rispetto dell’equilibrio economico all’interno del bilancio annuale, il contenimento della spesa farmaceutica per la parte di propria competenza e l’adozione di misure di razionalizzazione dell’offerta ospedaliera. Tali previsioni rispondono anche alla necessità di garantire il conseguimento degli obbiettivi di finanza pubblica di cui al Patto di stabilità e crescita sottoscritto in sede europea, ed il concorso delle autonomie regionali al perseguimento delle citate finalità.

 

Il comma 67 dispone, per gli anni 2010 e 2011, un incremento pari rispettivamente a 584 milioni di euro e 419 milioni di euro rispetto al livello di finanziamento determinato dalla legislazione previgente – e pari a 104.564 milioni di euro per il 2010 e a 106.884 milioni di euro per l’anno 2011 -, comprensivi:

§      degli 800 milioni di euro annui di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78/2009[143], stanziati per la costituzione, a decorrere dal 2010, di un fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro, per la realizzazione di interventi destinati al settore sanitario;

§      dei 466 milioni di euro annui per le economie sulla spesa del personale - di cui all’articolo 2, commi 16 e 17, e all’articolo 1, comma 4 lettera a) della citata Intesa Stato-regioni;

e al netto:

§      dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, di cui all’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 78/2009.

La disposizione richiamata ha istituito, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro, per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù”.

§      dei 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all’articolo 2, comma 283, della legge 244/2007[144].

 

Per l’anno 2012 si prevede un incremento pari al 2,8 per cento rispetto al livello di finanziamento fissato per il 2011.

Lo Stato si impegna ad assicurare anche con provvedimenti legislativi successivi l’intero importo delle risorse aggiuntive previste nell’Intesa Stato-regioni.

A tale proposito va ricordato che l’articolo 1, comma 2 della citata Intesa recante il nuovo “Patto per la salute” prevede che lo Stato si impegni ad assicurare risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni di euro per l’anno 2010 e a 1.719 milioni di euro per l‘anno 2011.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

584

419

 

584

419

 

584

419

 

 

La relazione tecnica fornisce la seguente ricostruzione delle risorse destinate al livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato:

 

Servizio Sanitario nazionale – Livello del finanziamento ordinario cui concorre lo Stato

(milioni di euro)

 

 

2010

2011

2012

(1)

Livello di finanziamento di cui all’articolo 79, comma 1 del DL 112/2008

103.945

106.265

 

(2)

Risorse per rinnovo convenzioni biennio 2006-2007 di cui all’articolo 79, comma 2 del DL 112/2008

69

69

 

(3)

Risorse a seguito dell’abolizione ticket 10 euro, di cui all’articolo 81, comma 19, del DL 112/2008

400

400

 

(4)

Risorse di emersione immigrati di cui all’articolo 1-ter del DL 78/2008

200

200

 

(5)

Quota da erogare all’ospedale Bambin Gesù, di cui all’articolo 22, comma 6 del DL 78/2009

-50

-50

 

(6)

Livello complessivo a legislazione previgente

104.564

106.884

 

(7)

Incremento riconosciuto dall’intesa Stato-Regioni in materia sanitaria

1.600

1.719

 

(8)=(6)+(7)

Totale livello di finanziamento (per l’anno 2012, riconosciuto il 2011 incrementato del 2,8%)

106.164

108.603

111.644

 

Copertura dell’incremento di riconosciuto dall’intesa
Stato-regioni in materia sanitaria

 

(9)

Risorse di bilancio

584

419

 

(10)

Economie sulla spesa di personale in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, commi 13 e 14 e dell’articolo1, comma 4 lettera a) dell’Intesa Stato Regioni 2010-2012

466

466

466

(11)

Importo assicurato dallo Stato con successivi provvedimenti legislativi

550

834

834

(12)=(9)+(10)+(11)

Totale copertura dell’incremento riconosciuto dall’intesa Stato-regioni in materia sanitaria

1.600

1.719

1.300

(13)=(8)-(10)-(11)

Livello da ripartire tra le regioni

105.148

107.303

110.344

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni dal momento che la maggiore spesa recata dalla disposizione in esame, pari a 584 milioni di euro per il 2010 e 419 milioni di euro per il 2011, è limitata all’entità dello stanziamento.

Sono stati tuttavia chiesti chiarimenti al Governo sull’ammontare dei risparmi di spesa per il personale, pari a 466 milioni di euro annui, derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, commi 16 e 17[145], e dell’articolo 1, comma 4, lett. a), dell’Intesa Stato Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012.

 


 

Articolo 2, comma 68
(Disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

 


68. Al fine di consentire in via anticipata l’erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012:

a) in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 77-quater, commi da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) la misura dell’erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera a), è fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sa­nitaria, quale risulta dall’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finan­ziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell’ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono all’erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all’erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore. All’erogazione di detta quota si provvede a seguito dell’esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge;

d) nelle more dell’espressione dell’intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive desti­nate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l’erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria è commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento;

e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all’articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all’articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Il comma 68 ridetermina l’annuale disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente. La misura delle anticipazioni è riferita allo stanziamento risultante dai maggiori finanziamenti previsti dal nuovo patto per la salute (comma 67) ed è ancora una volta condizionata al rispetto delle misure disposte per il contenimento della spesa sanitaria, che riguardano, in particolare: l’adozione di misure che consentono la riduzione del personale sanitario (commi 71-74) e, in generale, il rispetto degli altri adempimenti previsti per il mantenimento dell’equilibrio economico del settore sanitario (commi 92-97) nonché, per le regioni in disavanzo, l’adozione delle misure che garantiscono il ripristino dell’equilibrio finanziario della gestione (commi 75-91).

 

Si ricorda che la spesa corrente sanitaria per le prestazioni corrispondenti ai livelli essenziali di assistenza (LEA) è finanziata da entrate di natura tributaria (prevalentemente il gettito dell’IRAP ed il gettito della Addizionale regionale all’IRPEF), dal contributo degli utenti alla spesa sanitaria (ticket) e dal Fondo sanitario nazionale che ha la natura di finanziamento perequativo ed è alimentato da una quota dell’IVA riscossa nelle regioni a statuto ordinario (così il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che ha istituito i due tributi e il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 per la disciplina del Fondo perequativo e dell’aliquota IVA che lo finanzia). Le modifiche apportate alla disciplina della Tesoreria unica fanno si che «le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche ai conti correnti di tesoreria ... intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono accreditate entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale» (art. 77-quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 2008, n. 133).

Le regioni incassano mensilmente il gettito dei tributi e correntemente i proventi dei ticket. Tuttavia, il livello della spesa sanitaria corrente, specie per le regioni con minore capacità fiscale, è maggiore degli incassi assicurati da queste due entrate. L’assegnazione e la corresponsione definitiva delle somme spettanti a titolo di Fondo perequativo (l’IVA) è subordinata invece alla determinazione del fabbisogno sanitario di ciascuna regione da parte del CIPE, all’accertamento definitivo delle entrate tributarie di ciascuna di esse e all’intesa che esprime la Conferenza stato-Regioni sulla ripartizione del Fondo perequativo. Ad evitare che, in attesa delle determinazioni definitive, le sole entrate tributarie siano insufficienti a sostenere la spesa corrente, l’articolo 13, comma 6 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 ha disposto che «il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui conti correnti ... (intestati a ciascuna regione, n.d.r.) in essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente.»

Successivamente con provvedimenti il più delle volte annuali, la misura e le modalità delle anticipazioni sono state determinate “in deroga” alla citata disposizione del decreto legislativo 2000, per adattare questa disciplina al livello di fabbisogno delle regioni, alle disponibilità di tesoreria e, contestualmente, ai criteri di premialità introdotti a seguito dei crescenti disavanzi del settore sanitario. (art. 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; art. 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; e da ultimo, art. 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Con il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2001 sono state stabilite le «Modalità di concessione delle anticipazioni alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale»

Il regime delle anticipazioni è stato esteso anche alle regioni a statuto speciale che partecipano alla ripartizione del Fondo perequativo. Da ultimo, dopo che – per il trasferimento di funzioni e risorse operato dalla legge finanziaria 2007 - anche la regione Sardegna finanzia integralmente la spesa sanitaria corrente con risorse del proprio bilancio, il regime delle anticipazioni si applica – tra le speciali – alla sola regione Sicilia.

 

La lettera a) autorizza il Ministero dell’Economia e delle finanze a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia le anticipazioni di tesoreria «con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato». La misura delle anticipazioni tiene conto del livello del finanziamento che si determina per gli incrementi previsti dal comma 67 in attuazione del nuovo Patto per la salute. Per la determinazione del valore cui si commisura la percentuale di anticipazione stabilita alla successiva lettera b) vengono richiamate qui le disposizioni di tesoreria dettate dall’articolo 77-quater del citato decreto legge n. 112 del 2008 in ordine al rapporto fra gettito stimato dei tributi, fabbisogno determinato dal CIPE per ciascuna regione e eventuali eccedenze di gettito dei tributi regionali rispetto al fabbisogno.

 

Si ricorda in proposito che le anticipazioni di tesoreria sono commisurate al livello di finanziamento dei LEA e che questo, rispetto alle disponibilità complessive del Servizio sanitario nazionale per l’anno cui si riferiscono (quelle determinate al comma 67), si determina al netto delle somme a destinazione vincolata, di quelle destinate ad altri enti del settore sanitario e di quelle accantonate in attesa di specifica destinazione.

E’ il livello di risorse che il CIPE assume come base per determinare il fabbisogno di ciascuna regione (Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 39). L’anticipazione di tesoreria si commisura a questa somma, al netto di quanto stimato già riveniente dal gettito dei tributi e dei ticket.

Come si è già ricordato, le entrate tributarie sono accreditate mensilmente alla regione cui spettano. Per le anticipazioni di tesoreria si tiene conto del gettito stimato ad aliquota standard in modo da escludere gli effetti dovuti a variazioni di aliquote e/o di altri parametri del tributo decisi dalle regioni. Il comma 2 del citato articolo 77-quater prevede che qualora il gettito effettivo superi quello stimato e contabilizzato come ‘standard’, le eccedenze siano riversate all’entrata statale in sede di conguaglio.

Per la regione Sicilia la misura delle anticipazioni tiene conto – in riduzione - anche della quota che essa è tenuta a finanziare con risorse del proprio bilancio.

 

La lettera b) conferma che per il triennio 2010-2012 l’aliquota delle anticipazioni è al 97 per cento delle somme spettanti in base al finanziamento ordinario della quota indistinta, quale risulta dalla intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni, al netto delle entrate proprie e, per la regione Sicilia, del concorso al finanziamento con risorse del proprio bilancio.

La stessa disposizione prevede anche una aliquota ‘premiale’ fissata al 98 per cento e destinata alle regioni che nell’ultimo triennio risultano adempienti rispetto a tutte le misure di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria corrente; tale livello, per gli enti adempienti, può anche essere ulteriormente elevato.

 

La lettera c) prevede un ulteriore livello di verifica per la determinazione della misura delle anticipazioni, per entrambe le anticipazioni previste del 97 per cento e del 98 per cento. In particolare, è stabilita una decurtazione delle due citate anticipazioni, rispettivamente, del 3 per cento e del 2 per cento, quale misura cautelare in corso di verifica. La quota trattenuta è erogata all’esito positivo della verifica o, in caso negativo, quando la regione abbia attuato le misure correttive richiamate dai commi 71-74 (misure di riduzione del personale sanitario) e dai commi 92-97 (inadempimenti sugli altri vincoli di spesa).

 

La lettera d) subordina l’applicazione della nuova misura delle anticipazioni al raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e stabilisce, infatti, che sino al raggiungimento di quella intesa la misura delle anticipazioni non è il 97 o 98 per cento stabilito dalla precedente lettera b), ma è pari alle anticipazioni determinate in via definitiva per il secondo esercizio antecedente quello di riferimento. In concreto, per il 2010, le anticipazioni definitive erogate nel 2008.

 

Le lettere e) e f) confermano le disposizioni sulle compensazioni che il Tesoro può effettuare a valere sulle quote di anticipazione e su qualsiasi altra somma l’Erario debba corrispondere alle regioni, anche rivalendosi su somme da corrispondere negli esercizi futuri.

In particolare sono autorizzate le compensazioni dovute per la mobilità sanitaria interregionale e per la mobilità sanitaria internazionale.


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge rispetto al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 


 

Articolo 2, commi 69-70
(Edilizia sanitaria)

 


69. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro dall’articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è elevato a 24 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L’incre­mento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 23 miliardi di euro.

70. Per consentire alle regioni l’implementazione e lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 11 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, alle regioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


 

 

Il comma 69 eleva a 24 miliardi di euro l’importo per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 20 della legge n. 67/1988, importo già rideterminato in 23 miliardi di euro dall’articolo 1, comma 796, lettera n) della legge n. 296/2006[146], fermo restando che la sottoscrizione degli Accordi di programma è subordinata alla effettiva disponibilità delle somme in bilancio. L’incremento è prioritariamente destinato alle regioni che hanno esaurito la loro disponibilità.

L’articolo 2, comma 246, della legge in commento, stanzia risorse, per gli anni 2011-2012, rispettivamente, pari a 200 milioni di euro e 1.800 milioni di euro, per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finanziato dall’articolo 50, comma 1, della legge n. 448/1998[147].

La disciplina relativa all'edilizia sanitaria è stata in origine dettata dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obiettivi di massimada perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento degli impianti).

Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale.

In particolare, gli interventi previsti dalla legge n. 67 del 1988 sono i seguenti:

a)    riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire un’idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b)    sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c)    ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d)    conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e)    completamento della rete dei presìdi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);

f)      realizzazione di 140 mila posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standard emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standard dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g)    adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h)    potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione, con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i)      conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

I soggetti beneficiari[148] del programma di investimenti sono i seguenti:

-          regioni e province autonome;

-          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

-          policlinici universitari;

-          istituto superiore di sanità;

-          gli ospedali classificati[149];

-          istituti zooprofilattici sperimentali.

Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229[150], modificando l’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[151], ha successivamente disposto la possibilità, per il Ministro della salute, di stipulare, nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 20 della legge n. 67 del 1988, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, previo concerto con il Ministro dell’economia e finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali[152].

 

Il comma 70 prevede che alle regioni, al fine di consentire attività dirette ad un miglioramento delle procedure contabili sottostanti i bilanci delle aziende sanitarie, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 79, comma 1-sexies, lettera c) del decreto-legge n. 112/2008[153].

 

La disposizione richiamata prevede che per le regioni che, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l’Accordo per il perseguimento dell’equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all’articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l’interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l’integrazione con le metodologie definite nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica precisa che il comma 69 prevede l’ampliamento dello spazio programmatorio per gli investimenti nel settore sanitario, elevandolo da 23 a 24 miliardi, fermo restando che per la sottoscrizione degli Accordi di programma risulta necessario che le somme siano disponibili in bilancio.

Afferma inoltre che le predette risorse per investimenti nel settore sanitario possano essere utilizzate dalle regioni per attività dirette prevenire un miglioramento delle procedure contabili sottostanti i bilanci delle aziende sanitarie. Quest’ultimo rappresenta un obiettivo strategico di grande rilevanza in quanto la definizione dei costi standard non può prescindere dalla produzione da parte delle regioni di un contabilità affidabile.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata chiesta al Governo una conferma circa il carattere programmatico della disposizione di cui al comma 69, come specificato dalla relazione tecnica all’articolo 1, comma 796, lettera n) della legge n. 296/2006 che, pur in presenza di un incremento del citato finanziamento da 17 a 20 miliardi euro, non scontava effetti sui saldi. Nessun rilievo è stato formulato in merito al comma 70.

 

 


 

Articolo 2, commi 71-74
(Personale del Servizio Sanitario Nazionale)

 


71. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collabo­razione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l’anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

72. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 71, nell’ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorga­nizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma:

a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeter­minato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensio­namento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

b) fissano parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organiz­zative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma.

73. Alla verifica dell’effettivo consegui­mento degli obiettivi previsti dalle dispo­sizioni di cui ai commi 71 e 72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio economico.

74. Ai fini dell’applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall’articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 71, 72 e 73 del presente articolo.


 

 

I commi da 71 a 74 riguardano la spesa per il personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel dettaglio, il comma 67ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale[154].

In particolare, dopo aver confermato i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti dall’articolo 1, comma 565 della legge finanziaria per il 2007[155] per il triennio 2007-2009, il comma in esame dispone che tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sia ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella del 2004. Tale aggregato di spesa è identificato in modo ampio e, quindi, comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP sulle retribuzioni, degli oneri per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

Quanto alle modalità di calcolo viene stabilito che le spese per il personale devono essere considerate al netto:

per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;

per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004;

per l’anno 2004 e per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 delle spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché delle spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati[156].

Il comma 72 prevede, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria da parte degli enti del SSN, comprendendo in tale ambito anche le azioni riguardanti i processi di riorganizzazione e la razionalizzazione e l’efficientamento della rete ospedaliera, i seguenti adempimenti:

a)    programma annuale di riduzione della spesa per il personale[157] e conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa[158];

b)    individuazione standarddelle strutture semplici e complesse e delle posizioni organizzativee di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza (dirigenti di primo e secondo livello) e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale (dirigenti professioni sanitarie), secondo la disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa.

La verifica del raggiungimento, per gli anni 2010, 2011 e 20012, degli obiettivi stabiliti con le disposizioni recate con i due commi precedenti (71 e 72), è, ai sensi del comma 73, affidata al Tavolo di verifica degli adempimenti previsto dall’intesa 23 marzo 2005[159], sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

La Regione è considerata adempiente in conseguenza dell’effettivo conseguimento degli obiettivi raggiunti ed è comunque giudicata adempiente ove abbia, in ogni modo, assicurato l’equilibrio economico.

Il comma 74 specifica che, per il triennio 2010-2012, per l’applicazione delle misure sancite in tema di concorsi ed assunzione di personale dai commi 10-13 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78[160], i vincoli finanziari ivi previsti per le amministrazioni interessate, debbano riferirsi, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento della spesa introdotte con i commi 71, 72, e 73 dell’articolo in esame.

 


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica afferma che, trattandosi di conferma di disposizioni vigenti già introdotte per il periodo 2007-2009, alle norme in esame non sono associati effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi, dal momento che si tratta di norme finalizzate al contenimento dei costi relativi al personale sanitario, cui non sono associati effetti finanziari.

 

 


 

Articolo 2, commi 75-91
(Disavanzi sanitari regionali)

 


75. Per le regioni che risultano in squilibrio economico si applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91.

76. All’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo:

     1) dopo le parole: «si applicano comunque» sono inserite le seguenti: «il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e»;

     2) le parole: «scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del com­missario ad acta non possono avere ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresen­tante legale dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli».

77. È definito quale standard dimen­sionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l’ausilio dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l’equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.

78. Il piano di rientro, approvato dalla regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni dalla data di approvazione da parte della regione. La citata Conferenza, nell’esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove espresso.

79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i termini di cui al comma 78, accerta l’adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il piano è approvato dal Consiglio dei ministri ed è immediatamente efficace ed esecutivo per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell’articolo 120 della Costitu­zione, nomina il presidente della regione commissario ad acta per la predi­sposizione, entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per l’intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del presidente quale commissario ad acta:

a) oltre all’applicazione delle misure previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell’assessorato regionale competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio;

b) con riferimento all’esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.

80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l’obbligo del manteni­mento, per l’intera durata del piano, delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitati­vamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell’esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.

81. La verifica dell’attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all’articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito dell’attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedi­menti indicati nel piano di rientro.

82. L’approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l’accesso al maggior finanziamento dell’e­sercizio in cui si è verificata l’inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L’erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito dell’approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell’attuazione del piano, con la procedura di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008, e all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

83. Qualora dall’esito delle verifiche di cui al comma 81 emerga l’inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante inadem­pienza, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all’articolo 12 e all’articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione nomina il presidente della regione commissario ad acta per l’intera durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del commissario:

a) oltre all’applicazione delle misure previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell’assessorato regionale competente;

b) con riferimento all’esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l’aliquota dell’im­posta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l’addizionale all’IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.

84. Qualora il presidente della regione, nominato commissario ad acta per la redazione e l’attuazione del piano ai sensi dei commi 79 o 83, non adempia in tutto o in parte all’obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell’inadempimento, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attua­zione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l’adozione e l’attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.

85. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, in materia di soggetti attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano altresì salve le disposizioni in materia di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

86. L’accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungi­mento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all’applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l’incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale all’IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.

87. Le disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo periodo, e da 83 a 86 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.

88. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l’assetto della gestione commissariale previgente per la prose­cuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell’appro­vazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo.

89. Al fine di assicurare il consegui­mento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.

90. Le regioni interessate dai piani di rientro, d’intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, nel limite individuato nella delibera di presa d’atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.

91. Limitatamente ai risultati d’esercizio dell’anno 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario conte­nuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni:

a) è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;

b) si applicano, secondo le procedure previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 86 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


 

 

Il comma 75 stabilisce che la disciplina per le regioni che non garantiscono l’equilibrio economico sanitario è recata dai successivi commi da 76 a 91.

Il comma 76, integrando il disposto dell’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004[161], prevede automatismi ulteriori, rispetto a quelli fiscali, in caso di disavanzo sanitario non coperto dalla regione.

L’articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 prevede che, al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi. Qualora la regione non adempia alla diffida, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il termine stabilito, nella regione interessata si applicano nella misura massima l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

 

In particolare viene previsto il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso e stabilito il divieto di effettuare spese non obbligatorie. Viene inoltre sancita la nullità degli atti e contratti stipulati in violazione dei limiti sopraccitati.

Il comma 77 definisce il livello dello squilibrio economico regionale rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, pari – o superiore - al 5 per cento, ancorché coperto dalla regione o inferiore al 5 per cento qualora la regione non sia in grado di farvi fronte, che comporta la presentazione di un Piano di rientro dai disavanzi sanitari, entro il successivo 10 giugno. Il Piano deve avere durata non superiore al triennio, essere elaborato con l’ausilio dell’AIFA e dell’AGENAS, secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 180, della legge n. 311/2004 e deve contenere misure di riequilibrio del profilo erogativi dei livelli essenziali di assistenza nonché misure per garantire l’equilibrio di bilancio sanitario.

L’articolo 1, comma 180, della citata legge n. 311 del 2004 disciplina le ipotesi di inadempimento - da parte delle regioni - degli obblighi di contenimento della spesa sanitaria (definiti, nel dettaglio, dalla successiva Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005), ovvero i casi di disavanzo di gestione (di cui al citato articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004).

In tali ipotesi, la regione interessata, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. Inoltre, essa stipula con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze un accordo che definisca gli interventi necessari per il conseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti summenzionati.

La sottoscrizione dell'accordo e la verifica (in senso positivo) dell'attuazione del programma sono condizioni necessarie ai fini della riattribuzione (anche in maniera parziale e graduale) alla regione del maggior finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 164, della medesima legge n. 311 del 2004, ossia delle risorse aggiuntive (rispetto al finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato) destinate al ripiano dei disavanzi nel settore sanitario.

L’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, all’articolo 8, comma 5, fissa al 7 per cento il livello dello squilibrio comportante l’adozione dei Piani di rientro.

 

I commi da 78 a 82 regolano le nuove procedure per la predisposizione e l'approvazione del Piano di rientro da parte delle regioni. In particolare, il Piano, approvato dalla Regione deve essere valutato dall’apposita struttura tecnica di monitoraggio istituita con l’intesa Stato-Regioni per il triennio 2010-2012[162] e dalla Conferenza Stato-Regioni nel termine perentorio, rispettivamente, di 30 e di 45 giorni dall’approvazione (comma 78). Nell’esprimere il parere la Conferenza Stato-Regioni tiene conto di quello della citata Struttura, ove espresso.

Decorsi i predetti termini, Il Consiglio dei Ministri, valuta il piano anche in assenza dei pareri dei suddetti organi e, in caso di riscontro positivo, ne dispone l’approvazione rendendolo immediatamente esecutivo per la Regione.

L’eventuale riscontro negativo o la mancata presentazione del Piano comporta la nomina, da parte del Consiglio dei Ministri, del Presidente della regione quale commissario ad acta per la presentazione, entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione.

La nomina del Commissario ad acta comporta, oltre alle disposizioni previste dalla normativa vigente[163], l’automatica adozione di misure restrittive e sanzionatorie nei confronti della Regione (sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del SSN e dell’assessorato regionale competente).

Si dispone inoltre, con riferimento all’esercizio in corso alla data della delibera di nomina del Commissario, l’incremento automatico nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti (comma 79).

La regione sottoposta a Piano di rientro ha l’obbligo di mantenere, per l’intera durata del piano, le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente.

Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.

Si conferma quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2007[164], in merito alla possibilità, nel caso in cui il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote.

Analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over ed al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del Piano (comma 80).

In via generale la verifica dell’attuazione del piano (comma 81) avviene con periodicità trimestrale ed annuale- salva la possibilità di procedere a verifiche ulteriori o straordinarie -. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti quelli di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel Piano - sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, il cui accesso è consentito a tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata Intesa Stato-Regioni -in materia sanitaria per il triennio 2010-2012.

L'approvazione del Piano (comma 82) e la sua attuazione consentono l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. Disposizioni specifiche disciplinano le diverse modalità di erogazione delle risorse per le quali sono richiamate anche alcune procedure stabilite con la disciplina vigente[165]. L’erogazione del maggior finanziamento avviene, per una quota pari al 40 per cento, a seguito dell’approvazione del piano, e per la quota restante a seguito della positiva verifica dell’attuazione del piano medesimo.

I commi 83-85 disciplinano le misure destinate alle inadempienze delle Regioni e dei presidenti delle stesse in qualità di commissari ad acta.

Più in dettaglio il comma 83 prevede, nei confronti della regione inadempiente, la diffida, da parte del Consiglio dei ministri[166] - sentita, la struttura tecnica di monitoraggio e la Conferenza Stato-regioni -, ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali atti a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante accertata inadempienza - accertata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui agli articoli 12 e 9 dell’Intesa del 23 marzo 2005 -, il Consiglio dei Ministri, nomina il Presidente della regione quale commissario ad acta per l'intera durata del Piano di rientro.

Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano e tutti gli atti necessari alla completa attuazione dello stesso.

Inoltre, a seguito della deliberazione di nomina del commissario sono automaticamente sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, decadono in via automatica i direttori generali, amministrativi e sanitari e sono incrementate, con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ai sensi del comma 84 si dispone che qualora il Presidente della regione, nominato commissario ad acta, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi da esso derivanti, il Consiglio dei ministri, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione - in attuazione dell’art. 120 della Costituzione -.

Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio, è prevista la nomina da parte del Consiglio dei Ministri, in attuazione del citato art. 120 Cost., sentita la regione interessata, di uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel Piano e non realizzati.

Il comma 85 richiama l’applicazione delle disposizioni del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159[167] che prevedono che il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.

Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico.

Ai sensi del comma 86 ilmancato raggiungimento degli obiettivi del piano, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 80, e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, come modificato dal comma 76 dell’articolo in esame.

Il comma 87 precisa che le disposizioni di cui ai commi 80, 78, ultimo periodo, e da 83 a 86 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.

Ai sensi del comma 88 per le regioni già sottoposte ai Piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro. E’ fatta salva la possibilità della regione di presentare un nuovo Piano di rientro ai sensi della disciplina recata dall’articolo in commento, a seguito dell’approvazione del quale cessano i commissariamenti in essere secondo tempi e procedure indicate nel piano stesso.

Con il comma 89 viene introdotta la sospensione per 12 mesi delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte ai piani di rientro.

Il comma 90 autorizza le regioni interessate dai piani di rientro ad utilizzare l’impiego delle risorse del FAS (Fondo aree sottoutilizzate) per la copertura dei debiti sanitari.

Il comma 91, autorizza limitatamente ai risultati d'esercizio 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico Piano di rientro, la copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009. Il medesimo comma richiama inoltre l’applicazione del comma 86 della legge in commento nel rispetto della procedura stabilita dalle disposizioni contenute dalla finanziaria per il 2005[168] ed in deroga alle disposizioni stabilite dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi delle quali, in caso di accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive sono applicate oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi.

 

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica si limita ad illustrare il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, nel corso dell’esame presso il Senatosono stati formulati rilieviin relazione al comma 90 checonferisce alle regioni interessate dai Piani di rientro la facoltà di utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le risorse FAS a copertura dei debiti pregressi. In particolare,si è osservato che “la disposizione sembra suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa, autorizzando l'utilizzo di risorse in conto capitale per la copertura dei debiti sanitari delle regioni”.

 

 


 

Articolo 2, commi 92-97
(Inadempimenti diversi dai disavanzi sanitari)

 


92. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall’obbligo dell’equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 93 a 97.

93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei ter­mini perentori, rispettivamente, di quindici e di trenta giorni dall’invio. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.

94. La sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 93 e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l’accesso al maggior finanziamento dell’esercizio in cui si è verificata l’inadempienza e di quelli interessati dal piano di rientro. L’eroga­zione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all’80 per cento a seguito della sottoscrizione dell’accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell’attuazione del piano, con la procedura di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

95. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.

96. La verifica dell’attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all’articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito dell’attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provve­dimenti indicati nel piano di rientro.

97. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formal­mente chiedere di sottoscrivere il mede­simo accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro i succes­sivi novanta giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.


Il comma 92 rimette ai commi da 93 ad 97 la disciplina applicabile alle regioni che risultino inadempienti per motivi diversi dall’equilibrio economico nel settore sanitario.

Anche in tal caso, è prevista la predisposizione di un Piano e la sottoscrizione di un Accordo fra la regione e lo Stato per il recupero delle inadempienze. Anche in tal caso, sono previsti termini perentori per l’espressione del parere sul Piano da parte della struttura tecnica di monitoraggio, prevista dall’Intesa Stato-regioni per il triennio 2010-2012, e da parte della Conferenza Stato-regioni, pari rispettivamente a quindici e trenta giorni, decorsi i quali, si dà comunque luogo alla sottoscrizione dell’Accordo (comma 93). La sottoscrizione e l’attuazione dell’Accordo (comma 94) costituiscono presupposto per l’accesso al maggior finanziamento dell’esercizio in cui si è verificata l’inadempienza e di quelli interessati dal Piano di rientro. Viene stabilito che l’80 per cento del maggior finanziamento viene erogato al momento della sottoscrizione dell’Accordo e il restante 20 per cento all’esito positivo della verifica dell’attuazione del Piano condotta ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 154/2008.

 

La disposizione sopra richiamata stabilisce che in favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali è stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, può essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione. L'autorizzazione può essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni:

a)  sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;

b)  siano adottati, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005.

 

Il comma 95, riproducendo la disposizione di cui al comma 81, obbliga la regione a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi e a non adottarne di nuovi, che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro.

Ai sensi del comma 96 le verifiche sull’attuazione del piano avvengono con periodicità semestrale od annuale, salva la possibilità di verifiche ulteriori o straordinarie.

In ogni caso, i provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti quelli di impatto sul servizio sanitario regionale sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute.

Il comma 97 detta una disposizione transitoria, consentendo alle regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009 un Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 311/2004, corredato del Piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, la possibilità di prorogare tali adempimenti al 30 aprile 2010, salva la sottrazione definitiva della somma alla competenza della regione in caso di mancata sottoscrizione dell’Accordo nei successivi 90 giorni.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica si limita ad illustrare il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 


 

Articolo 2, comma 98
(Anticipazione di liquidità alle regioni con piani di rientro)

 


98. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti sanitari cumulati­vamente registrati fino al 31 dicembre 2005. All’erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranche successive, a seguito dell’accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell’advisor contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell’ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La regione interessata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent’anni. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell’eco­nomia e delle finanze e la regione interessata sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versa­mento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’econo­mia e delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


 

 

Il comma 98 prevede un’anticipazione di liquidità - pari a 1.000 milioni di euro – da parte dello Stato alle regioni con Piani di rientro per l’estinzione dei debiti pregressi fino al 2005. Tale possibilità è stata già concessa ai sensi dell’articolo 2, comma 46, della legge 244/2007[169], alle regioni che hanno predisposto i piani di rientro nel 2007.

La norma in commento prevede l’accesso a tale anticipazione anche ad altre regioni eventualmente interessate dai piani, in particolare, la Regione Calabria[170]. Il rimborso dell’anticipazione comprensiva degli interessi deve avvenire in un periodo non superiore a trenta anni. Le modalità di erogazione e restituzione delle somme sono definite con apposito contratto tra la regione interessata e il Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale sono anche previste, nell’ipotesi in cui la regione non adempia agli obblighi di restituzione, sia le modalità di recupero delle somme da parte del Ministero sia l’applicazione di interessi moratori.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese in conto capitale

1.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica rilevato che un provvedimento analogo è stato previsto dalla legge finanziaria 2008 (art 2, commi 46-48 della legge 244/2007) in favore delle regioni che avevano sottoscritto i Piani di rientro nel 2007, segnala che l’accesso a tale anticipazione si rende necessario anche ad altre regioni eventualmente interessate dai Piani, ed in particolare la regione Calabria. Specifica inoltre che il rimborso dell’anticipazione, comprensivo degli interessi, deve avvenire in un periodo non superiore a trenta anni.

Secondo la relazione tecnica, la norma ha effetto solo sul saldo netto, e non anche sull’indebitamento ed il fabbisogno.

 

In merito ai profili di quantificazione, si è rilevato preliminarmente che, a differenza della norma contenuta nella legge finanziaria 2008, la disposizione non indica puntualmente le regioni beneficiarie dell’anticipazione, ma fa riferimento a quelle “interessate dai Piani”, ivi incluse quindi quelle che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, potrebbero non aver ancora sottoscritto l’Accordo ed il relativo Piano di rientro. La relazione tecnica esplicita che la norma riguarda la regione Calabria.

Al fine di valutare la congruità della somma autorizzata, è stato chiesto un chiarimento da parte del Governo circa le regioni, oltre alla Calabria, che potrebbero essere interessate dalla disposizione in esame e la stima dello stock dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005 da ciascuna delle suddette regioni.

Si è osservato inoltre che la norma non indica l’esercizio in cui deve avvenire l’anticipazione, limitandosi ad affermare che ad essa si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranches successive. Non sussistono pertanto elementi per verificare il profilo temporale dell’onere a carico del bilancio dello Stato, che il prospetto allegato alla relazione tecnica ascrive interamente al 2010.

 


 

Articolo 2, comma 99
(Interpretazione autentica art. 13 D.L. 39/2009)

 

99. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e b), e dal comma 4 dell’articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano nel senso che il termine «brevetto» deve intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.

 

 

Il comma 99 recando una norma di interpretazione autentica, chiarisce, con riguardo alle disposizioni di riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti[171] di cui all'articolo 13 del decreto legge 39/2009[172], convertito dalla legge 77/2009 - dirette, in particolare, a recuperare a favore del Servizio sanitario nazionale il valore degli extra sconti riguardante i farmaci equivalenti avvenuti nel corso del 2008 -, che il riferimento da esse operato ai farmaci non coperti da brevetto attiene soltanto al brevetto sul "principio attivo".

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica chiarisce che il riferimento ai farmaci non coperti dal brevetti (e quindi esclusi dalla riduzione del prezzo) è da intendersi solo con riferimento al brevetto sul principio attivo. Tale interpretazione è stata scontata in sede di interpretazione degli effetti finanziari del citato articolo 13 del decreto legge n. 39/2009[173].

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 


 

Articolo 2, comma 100
(Proroga degli accreditamenti provvisori)

 

100. All’articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».

 

 

Il comma 100 proroga di un anno - dal 1°gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 -, mediante una modifica dell’articolo 1, comma 796, lettera t) della legge n. 296/2006[174], il termine per l'adozione dei provvedimenti regionali diretti a prevedere la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private.

 

Il permanere di strutture sanitarie che forniscono prestazioni per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale in virtù di accreditamenti “transitori” o “provvisori” ha indotto il legislatore statale[175], ad adottare misure per far cessare gli accreditamenti “provvisori” e “transitori”, che non siano stati confermati da accreditamenti definitivi; nello stesso tempo è stato posto un limite al rilascio di nuovi accreditamenti da parte delle Regioni, in assenza di un provvedimento di ricognizione e determinazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie, allo scopo di evitare un ulteriore aggravio della spesa in tale settore. Più in particolare a decorrere dal 1° gennaio 2008, la concessione di nuovi accreditamenti è subordinato all’adozione di un provvedimento di ricognizione che proceda a:

-        definire il fabbisogno di attività e l’eventuale volume di attività superiore da ammettere per l’accreditamento delle strutture;

-        avviare il sistema dell’accreditamento definitivo;

-        trasformare i transitori accreditamenti delle strutture private in forma definitiva.

Il provvedimento di ricognizione dovrà poi essere trasmesso al Comitato di verifica dei Livelli essenziali di assistenza[176].

Sempre in tema di accreditamento istituzionale è recentemente intervenuto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che ha introdotto un ulteriore criterio da considerare nella determinazione del fabbisogno regionale di strutture da accreditare, ossia la soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali, deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge rispetto al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 

 


 

Articolo 2, comma 101
(Carta elettronica)

 

101. Al comma 8-bis dell’articolo 66 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall’articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».

 

 

Il comma101 proroga di un anno, al 31 dicembre 2011, il termineentro il quale la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica.

Il comma modifica al tal fine l’articolo 66, comma 8-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che fissava originariamente il termine in questione al 31 dicembre 2010. Si ricorda che il citato comma 8-bis è stato introdotto dall’articolo 37 della legge 69/2009[177].

 

La carta d’identità elettronica (CIE) costituisce uno dei principali progetti del disegno di informatizzazione della pubblica amministrazione. Essa, oltre a mantenere la funzione del documento cartaceo attestante l’identità della persona, ha la funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche amministrazioni locali e nazionali metteranno a disposizione per via telematica, inoltre, la carta dovrà poter essere utilizzata e dovrà funzionare nello stesso modo in qualsiasi punto del territorio nazionale.

Affine alla carta d’identità elettronica, la carta nazionale dei servizi (CNS) è un documento su supporto informatico che consente ai cittadini l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione e da altri enti, senza peraltro svolgere la funzione di documento di identità. La carta nazionale dei servizi è stata ideata per consentire la fruizione di parte dei servizi previsti la carta di identità elettronica, assai più complessa da realizzare perché anche documento di identificazione.

Ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (art. 63), i servizi in rete forniti dalle pubbliche amministrazioni sono realizzati in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità, e “mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti”. Ai servizi in rete per i quali è necessaria l’autenticazione informatica si accede, di norma, attraverso la carta d’identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) (art. 64, co. 1), ma per la presentazione di istanze e dichiarazioni è sufficiente la firma digitale (art. 65). In via transitoria, è consentito l’accesso ai servizi in rete, oltre che con la CIE e la CNS, anche con strumenti diversi, a condizione che essi siano in condizione di accertare l’identità del soggetto che richiede in servizio (art. 64. co. 2).

 

Si segnala che l’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini, attualmente all’esame del Senato (A.S. 1955), posticipa al 31 dicembre 2010 la data a decorrere la quale non sarà più consentito l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta di identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

Profili finanziari

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge rispetto al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 

 


 

Articolo 2, comma 102
(Fondo per le non autosufficienze)

 

102. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 400 milioni per l’anno 2010.

 

 

Il comma 102 dota di 400 milioni di euro per l'anno 2010 il Fondo per le non autosufficienze.

 

Per garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a favore delle persone non autosufficienti, è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le non autosufficienze[178], con risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Successivamente, tali risorse sono state incrementate di 100 milioni di euro per il 2008 e 200 milioni di euro per il 2009[179].

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

400,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica si limita ad illustrare il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 

 


 

Articolo 2, commi 103-104
(Fondo per le politiche sociali)

 


103. A decorrere dall’anno 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

a)articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

b)articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

c)articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;

d)articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

104. In applicazione di quanto disposto dal comma 103, a decorrere dall’anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è corrispondentemente ridotto.


 

 

Il comma 103 stabilisce che dal 2010 le risorse per i diritti soggettivi, previsti da specifiche disposizioni legislative e precedentemente finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali[180], sono trasferite in appositi capitoli di spese obbligatorie dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per un importo complessivo pari a 854 milioni di euro[181].

Il comma 104, in applicazione di quanto disposto dal comma 103, riduce dal 2010 lo stanziamento del citato Fondo nazionale per le politiche sociali[182], che conseguentemente risulta essere pari a 435,2 milioni di euro.

 

I diritti soggettivi previsti sono quelli indicati dalle seguenti disposizioni di legge: articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare con tre figli minori); articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (assegni per la maternità); articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (agevolazioni handicap); articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (agevolazioni lavoratori talassemici).

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame non prevedono alcuna spesa aggiuntiva, in quanto sono volte a ricondurre all’esterno del Fondo interventi che costituiscono diritti soggettivi.

Si tratta, pertanto, di misure finanziate con risorse attualmente attribuite all’INPS e alle Province autonome di Trento e Bolzano (in quanto esse gestiscono direttamente alcuni interventi di tale natura, ricevendo una quota di finanziamenti)[183].

Rimangono quindi confermati a carico del Fondo gli interventi di carattere discrezionale, in coerenza con la collocazione del Fondo nell’ambito della Tabella C della legge finanziaria.

Al fine di garantire gli equilibri di bilancio programmati, nell’ambito del bilancio dello Stato 2010-2012, lo stanziamento dei nuovi capitoli di bilancio sarà determinato sulla base di specifici andamenti della spesa previsti per il triennio, con riduzione compensativa del capitolo riguardante il residuale Fondo nazionale per le politiche sociali afferente agli interventi discrezionali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si è rilevato che la norma dispone una riduzione del Fondo, senza peraltro indicarne l’entità. Inoltre detta riduzione non è indicata né nella RT né nel prospetto ad essa allegato.

Nel corso dell’esame presso il Senato è stata richiesta una quantificazione dell'ammontare delle risorse destinate a fuoriuscire dal FNPS per essere destinate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro, al fine di valutare la congruità della riduzione che sarà apportata all'ammontare delle risorse del FNPS, onde evitare un sovradimensionamento rispetto alla situazione attuale delle risorse destinate agli interventi di natura discrezionale. Infatti, l'onere per le misure inerenti i diritti soggettivi dipende dalla legislazione sostanziale e non è limitato dallo stanziamento delle relative risorse in bilancio, non rilevando pertanto lo spostamento di tali somme dal FNPS agli istituendi capitoli del Ministero del lavoro.

 

 


 

Articolo 2, comma 105
(Versamento all’entrata del bilancio delle risorse del TFR)

 

105. All’articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: «destinate al finanziamento degli interventi di cui all’elenco 1 della medesima legge» sono inserite le seguenti: «, nonché quelle decorrenti dall’anno 2010».

 

 

Il comma 105 prevede la continuità, a decorrere dal 2010, del versamento, da parte dell'INPS, nell'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse accertate del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR, ai sensi dell’articolo 51, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

 

Le risorse derivano dal versamento, da parte dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o superiore a 50, della quota di TFR maturata e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

 

Il richiamato articolo 51 del DL 248/07 ha disposto che le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), concernenti il Fondo TFR, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge finanziaria, siano versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

Si ricorda che i commi 755-759 della legge finanziaria 2007 recano l’istituzione, dal 1° gennaio 2007, del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” e ne dispongono la relativa disciplina.

Il Fondo, le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, è gestito dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo garantisce ai lavoratori interessati l’erogazione del TFR, secondo quanto previsto dal codice civile, per la quota corrispondente ai contributi versati dal datore di lavoro.

Al riguardo la norma dispone che con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al Fondo affluisce un contributo, versato mensilmente dai datori di lavoro, pari alla quota di TFR maturata a decorrere dalla stessa data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005. Sono esentati dal versamento del contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.

La liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni, sulla base di un’unica domanda presentata al datore di lavoro, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo è effettuata dal medesimo Fondo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.

 

Si ricorda altresì che la normativa introdotta dai commi 755-759 della legge finanziaria 2007reca una apposita disciplina per la destinazione delle risorse del Fondo al finanziamento di interventi per lo sviluppo. In particolare, si prevede che le risorse del Fondo, al netto delle prestazioni erogate e di determinati oneri, siano destinate al finanziamento di specifici interventi indicati nell’elenco 1 allegato alla legge finanziaria medesima, nei limiti degli importi stabiliti dal medesimo elenco, per il triennio 2007-2009[184] (comma 758).

Con riferimento a questa ultima norma si ricorda che, da ultimo, l’articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 194 del 2009 (c.d. mille proroghe)[185] in corso di esame parlamentare (AS 1955) alla data di redazione del presente dossier, ha disposto che le quote che risultino accantonate al 31 dicembre 2009 siano mantenute in bilancio, nel conto dei residui, per essere utilizzate nell’esercizio successivo.

In particolare, gli interventi indicati nel citato elenco 1 allegato alla finanziaria, in larga parte ascrivibili a spese d’investimento, cui sono state destinate, per il triennio 2007-2009, le risorse del Fondo, concernono: il Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica, il Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche, il Fondo competitività, il Fondo finanza di impresa, il Fondo di cui all’art. 16 Legge 266/1997 (Interventi per il settore del commercio e del turismo), il Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà, il FIRST (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica), nonché le imprese pubbliche, l’Autotrasporto, Alta velocità/Alta capacità, il Contratto di servizio Ferrovie S.p.A., il rifinanziamento rete tradizionale F.S., nuovi investimenti ANAS, il Fondo per le spese di funzionamento della Difesa e il rifinanziamenti di altre spese di investimento.

 

Il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) del settore privato, regolato dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, si configura come una sorta di retribuzione differita e si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5. Esso è rivalutato annualmente, su base composta, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT rispetto all'anno precedente.

La L. 335/1995, di riforma del sistema pensionistico, ha proceduto ad uniformare il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici alla disciplina del T.F.R.

Si ricorda, infine, che con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 299, emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 71 della L. 17 maggio 1999, n. 144 (cd. collegato ordinamentale in materia di investimenti, occupazione e riordino degli enti previdenziali) ha previsto - per un periodo limitato - la possibilità di trasformare in titoli il T.F.R.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo espone l’effetto della norma sul saldo di indebitamento netto aggregato agli effetti delle altre disposizioni che incidono sul Fondo finanziamento grandi eventi (comma 250).

 

La relazione tecnica all’emendamento che ha introdotto, tra l’altro, la disposizione in esame precisa che dalla disposizione non derivano effetti in termini di indebitamento netto delle P.A. ma solo effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare, stimabili in 3.100 milioni di euro nel 2010, 2.600 milioni di euro nel 2011 e 2.000 milioni di euro nel 2012. Inoltre, per effetto del successivo comma 126, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni affluiscono al Fondo “Grandi eventi” di cui al successivo comma 250, della legge finanziaria in esame, con le modalità ivi previste.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia la variazione di cui alle norme in esame, prevedendo risorse aggiuntive nelle misure corrispondenti agli importi sopra indicati.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata preliminarmente la necessità di acquisire i dati sottostanti la quantificazione delle risorse oggetto del riversamento all’entrata del bilancio dello Stato. In particolare è stato chiesto di chiarire se si sia tenuto conto delle disposizioni della legge n. 296/2006, che limitava la destinazione delle risorse in questione ad interventi di spesa nei limiti delle entrate effettivamente accertate, con cadenza trimestrale, mediante una specifica procedura.

Si è osservato, altresì, che le entrate scontate sul saldo netto da finanziare per effetto della norma in esame concorrono a determinare la complessiva copertura delle misure di spesa previste dall’emendamento che ha introdotto, tra l’altro, la disposizione in esame, attraverso il loro riversamento al Fondo ex articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 5/2009 (comma 126).

Ciò premesso, è stata rilevata la necessità di acquisire chiarimenti con riferimento ai seguenti profili:

-    quali possano essere le modalità di finanziamento, per gli anni successivi al 2010, degli interventi - già finanziati a valere sulle risorse in questione per effetto della legge n. 296/2006 - che presentino durata eccedente il triennio 2007-2009.


Si segnala, a tale proposito, che la relazione tecnica allegata alla medesima legge n. 296/2006 indicava un’erogazione di cassa fino al 2016, limitatamente alle spese dell’Elenco 1 aventi durata ultratriennale;

-    in considerazione della destinazione delle risorse in questione disposta dalla norma in esame, se e attraverso quali modalità risulti possibile salvaguardare, anche per i nuovi interventi finanziati a valere sulle predette disponibilità, criteri di determinazione prudenziale delle spese finanziabili, in ragione delle risorse accertate.

Si è ritenuto necessario acquisire elementi in ordini ai predetti profili anche in considerazione del fatto che la norma in esame prevede il riversamento delle somme all’entrata del bilancio dello Stato “ a decorrere dal 2010”, anche se gli interventi del Fondo, cui sono riversate le disponibilità medesime, non assumono, nella gran parte, carattere permanente.

 


 

Articolo 2, commi 106-125
(Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige)

 


106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell’articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 75, nonché l’articolo 78;

b) all’articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;

c) all’articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tasse automobili­stiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri»;

     2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»;

d) l’articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74. – 1. La regione e le province possono ricorrere all’indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti»;

e) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 75 è sostituita dalla seguente:

«e) i nove decimi dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’importazione determi­nata assumendo a riferimento i consumi finali»;

f) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 75 è sostituita dalla seguente:

«f) i nove decimi del gettito dell’accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati»;

g) dopo l’articolo 75 è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. – 1. Nell’ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all’ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferi­mento indicatori od ogni altra documen­tazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all’articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell’imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell’incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall’Istituto nazionale di statistica»;

h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Art. 79. – 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all’e­sercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all’assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall’ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

a) con l’intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione e delle assegna­zioni a valere su leggi statali di settore;

b) con l’intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell’articolo 78;

c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l’assunzione di oneri relativi all’esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per ciascuna provincia. L’assunzione di oneri opera comunque nell’importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall’articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell’economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all’articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall’anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall’appli­cazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all’attua­zione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai princìpi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5»;

i) dopo il comma 1 dell’articolo 80 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l’istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio»;

l) l’articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. – 1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell’economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali»;

m) all’articolo 83 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legi­slazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».

108. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome.

109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.

110. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo di cui all’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

111. In applicazione dell’articolo 75-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 107, lettera g), del presente articolo, l’imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

112. L’onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell’importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dall’anno 2010.

113. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell’importo già concordato e quelle per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l’anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l’anno 2009 sono corrisposte nell’importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010.

114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall’anno 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell’articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione, sino a tutto l’anno 2009. Le quote maturate sino all’anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l’anno 2010.

115. Alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge.

117. Secondo quanto previsto dall’ar­ticolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.

118. Ai fini dell’attuazione del comma 117 è istituito un organismo di indirizzo composto da:

a) due rappresentanti del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;

b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;

c) un rappresentante del Ministro dell’interno;

d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;

e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;

f) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117.

119. L’organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l’approvazione dei progetti di cui al comma 117.

120. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell’interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117 e d’intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:

a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;

b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;

c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) nominare i membri dell’organismo di indirizzo di cui al comma 118, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati;

e) disciplinare l’organizzazione e il funzionamento dell’organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;

f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;

g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;

i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;

l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’organismo di cui al comma 118; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

121. Ai componenti dell’organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

122. Nel rispetto dell’articolo 33 della Costituzione e dei princìpi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all’università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L’onere per l’esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

123. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio «Claudio Monteverdi» di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell’ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell’INPS sulla base di accordi con quest’ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei princìpi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L’onere per l’esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

125. Fino all’emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l’esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l’assun­zione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.


 

 

I commi da 106 a 125 adeguano l’ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. Le disposizioni in esame, in conformità a quanto dispone l’articolo 104 dello statuto speciale di autonomia (DPR 670/1972), costituiscono il contenuto dell’accordo sottoscritto in proposito tra il Governo, la regione e le due province autonome in data 30 novembre 2009[186].

 

Come esplicitamente dichiarato dal comma 106, la disciplina introdotta costituisce modifica dell’ordinamento finanziario delle due province autonome e della regione ai sensi dell’articolo 104 dello statuto di autonomia (DPR 670/1972), norma che prevede espressamente la possibilità di modificare le disposizioni concernenti la finanza della regione e delle province, contenute nel Titolo VI dello statuto (articoli da 69 a 86) e nell’articolo 13 con legge ordinaria dello Stato previo ‘accordo’ – per quanto di rispettiva competenza - con la regione o con la provincia.

 

In sintesi, l’adeguamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle due province autonome ai principi di federalismo fiscale posti con la legge n. 42/2009 concerne:

A.      modifiche alla disciplina dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali della Regione e delle Province; IVA, IRES, Tasse automobilistiche, accise sui prodotti petroliferi, assicurazione RCA, soppressione della compartecipazione in quota variabile e di quote nella ripartizione di fondi settoriali (comma 107, lettere da a) a g); lettera h) nuovo testo dell’articolo 79 dello Statuto, comma 1, lettere a) e b); lettera i) e lettera l); commi 110 e 111);

B.     nuova disciplina di tesoreria per il riversamento delle somme rivenienti dalle compartecipazioni erariali spettanti alla Regione e alle province autonome (comma 108);

C.     riconoscimento e regolazione di somme spettanti alle province autonome come quote non versate sino all’esercizio 2009 (commi 112, 113 e 114);

D.     Patto di stabilità e concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del Federalismo fiscale (art. 27 della legge n. 42/2009) attraverso la rinuncia alle quote dei fondi settoriali (comma 109) e l’assunzione a carico dei propri bilanci di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato (commi 122-125) e attraverso il finanziamento di iniziative e progetti relativi anche ai territori confinanti per un valore complessivo di 200 milioni di euro annui (comma 107, lettera h), nuovo testo dell’articolo 79 dello Statuto, comma 1, lettera c); commi 117-121);

E.     regime tributario delle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento dalla legge provinciale n. 3 del 2006 (comma 115).

 

A. - Modifiche alla disciplina dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali della Regione e delle Province autonome

 

Il commi 107, 110 e 111 apportano modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, alle disposizioni contenute negli articoli dello statuto (DPR 670/1972) concernenti i seguenti temi:

 

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

La revisione della disciplina della compartecipazione al gettito dell’IVA, è così articolata:

§      le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2009 (art. 75, lettere d) ed e) e articolo 78, comma 1, dello Statuto speciale) attribuivano alle province autonome:

-       i 7/10 dell’IVA “interna” (rectius, esclusa quella relativa all’importazione), al netto dei rimborsi effettuati;

-       i 4/10 dell’IVA all’importazione riscossa nel territorio regionale;

-       un ulteriore valore massimo di 4/10 dell’IVA all’importazione come ‘quota variabile’, commisurata (anche) alle spese per investimenti effettuate dallo Stato negli altri territori della Repubblica.

La revisione apportata dal comma 107, lettere a), b) ed e):

-       sopprime la ‘quota variabile’ e contestualmente eleva a 9/10 il gettito dell’IVA all’importazione spettante alle due province autonome modificandone però la base di calcolo: da quota sui versamenti effettuati nel territorio, a percentuale determinata in base ai consumi attribuiti dall’ISTAT al territorio di ciascuna delle due province;

§      resta invariata l’attribuzione dei 7/10 dell’IVA generale disposta dalla lettera d) comma 1 dell’articolo 75 dello Statuto;

§      viene modificata la compartecipazione IVA spettante alla regione Trentino-Alto Adige:

-       è soppressa la compartecipazione di 0,5 decimi dell’IVA all’importazione riscossa nel territorio della Regione (la lettera a) del comma 107 in esame abroga la lett. d) del comma 2 dell’articolo 69 dello statuto);

-       modifica la modalità di determinazione della compartecipazione di 2/10 del gettito dell’IVA generale – già spettante alla regione, ora calcolata sulla base dei consumi finali (la lettera b) del comma 107 in esame modifica l’art. 69, comma 2, lett. b) dello statuto).


Accise sui prodotti energetici

La lettera f) del comma 107 aggiorna la definizione del tributo erariale presente nello statuto ancora come ‘imposta di fabbricazione’, nel termine attuale di ‘accisa’, già spettante alle province nella misura dei 9/10 sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti erogati negli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province e la estende, nella medesima misura, agli altri prodotti energetici consumati nel territorio di ciascuna provincia (art. 75 statuto, comma 1, lett. f)).

 

Istituzione della Tassa automobilistica provinciale e autonomia tributaria delle Province autonome

La lettera a) del comma 107 abroga la disposizione che attribuiva alle province i 9/10 delle tasse di circolazione relativa ai veicoli immatricolati nei rispettivi territorio (art. 75. co. 1 lett. b) e, contemporaneamente, la lettera c) definisce tributo proprio delle province la tassa automobilistica istituita con legge dalle stesse, al pari di quanto avviene nelle regioni a statuto ordinario, aggiungendo un periodo al comma 1 dell’articolo 73 dello statuto – norma che dà facoltà alle province di istituire tributi propri.

In sostanza viene inserito nello statuto quanto era già avvenuto di fatto, attraverso la possibilità conferita alle province di istituire tributi propri dall’articolo 3 del D.Lgs. 268/1992.La norma dispone infatti che la regione e le province possono «istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i princìpi stabiliti dalle leggi che li disciplinano». La tassa è stata istituita in entrambe le province a decorrere dal 1° gennaio 1999. Da tale data nel territorio delle due province autonome non è stata più applicata la compartecipazione della tassa automobilistica erariale ex DPR 39/1953.

 

La lettera c), inoltre, aggiunge un comma all’articolo 73 dello statuto che da facoltà alle province, in relazione ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità di modificare aliquote, disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.

 

La lettera i) specifica (ed amplia) la competenza concorrente che l’articolo 80 dello statuto attribuisce alle province autonome in materia di finanza locale. Le province autonome possono:

§         istituire nuovi tributi locali connessi alle materie di propria competenza;

§         disciplinare tributi locali istituiti dallo Stato consentendo agli enti del proprio territorio di modificare aliquote, introdurre esenzioni, detrazioni, deduzioni, il tutto nei limiti massimi posti dalla legge dello Stato e possono prevedere diverse modalità di riscossione del tributo, anche in deroga alla legge dello Stato;

§         disciplinare diversamente addizionali tributarie istituite dallo Stato per gli enti locali, rispettando finalità e limiti posti dalle legge dello Stato;

§         per il rispettivo territorio esse sono destinatarie delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e delle addizionali che lo Stato attribuisce agli enti locali.

 

La lettera l) sostituisce l’articolo 82 dello Statuto speciale, articolo che regola la partecipazione della Regione e delle Province autonome alla attività di accertamento delle imposte erariali sul rispettivo territorio. L’attuale disciplina basata sulla informazione e comunicazione reciproca è sostituita da una effettiva collaborazione dell’amministrazione tributaria regionale con quella statale attraverso obiettivi ed accordi definiti tra le province e le agenzie fiscali.

 

I commi 110 e 111 riguardano i proventi dei tributi e contributi posti sulle assicurazioni.

Il comma 110 attribuisce alle province autonome il contributo del 10,5% sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Il comma 111 modifica le modalità di determinazione delle restanti imposte sulle assicurazioni – già spettanti alle province autonome per effetto della formula residuale contenuta nello statuto[187]- per renderla coerente con la disposizione sulle entrate riscosse fuori dal territorio introdotta dalla lettera g) del comma 107. Poiché queste imposte sono contabilizzate dalle imprese di assicurazione prevalentemente su altra parte del territorio nazionale e non sono direttamente riferibili al territorio delle province autonome, l’ammontare spettante a quest’ultime è determinato in base alla distribuzione provinciale dei premi secondo le rilevazioni accertate dall’ISVAP.

 

Entrate riscosse fuori dal territorio della Regione Trentino-Alto Adige

Viene riscritta la disciplina in base alla quale si determina il gettito dei tributi erariali spettante alla Regione o alle Province autonome; somme il cui presupposto di imposta si è determinato nei rispettivi territori ma che sono versate o riscosse altrove.

La lettera a) del comma 107 in esame abroga la disposizione che attribuiva, in relazione alle entrate spettanti alle province elencate nell’articolo 75 dello statuto, quelle afferenti all’ambito provinciale ma che affluivano ad uffici fuori dal territorio provinciale (art. 75, co. 2). La norma viene riscritta dalla lettera g) che introduce nello statuto l’articolo 75-bis. Il nuovo articolo dispone:

§      nell’ammontare delle quote dei tributi erariali spettanti alla regione ed alle province sono comprese le entrate afferenti agli enti medesimi ma affluite, per disposizioni di legge o di atto amministrativo, ad uffici al di fuori del rispettivo territorio;

§      il calcolo di tali spettanze è effettuato sulla base di indicatori e di ogni altro elemento idoneo alla valutazione dei fenomeni economici prodotti nel territorio regionale o provinciale;

§      in relazione ai gettiti di spettanza provinciale dell’IRES e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, ove non sia possibile il calcolo secondo i criteri sopra descritti, sono determinati sulla base dell’incidenza media dei medesimi tributi sul PIL nazionale da applicarsi al PIL regionale o provinciale.

 

Indebitamento

La lettera d) del comma 107 in esame modifica le disposizioni statutarie sull’indebitamento di regione e province (art. 74 statuto) per renderle più coerenti con la disciplina attuale. Regioni e Province possono ricorrere all’indebitamento per finanziare spese di investimento e per una cifra non superiore alle entrate correnti (il riferimento era prima alle entrate ‘ordinarie’). E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti da esse contratte.

 

 

B. - Nuova disciplina di tesoreria

 

Il comma 108 definisce le nuove modalità secondo le quali sono versate alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano le somme corrispondenti alle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che attualmente sono riscossi dallo Stato. A partire dall’esercizio 2011 le somme provenienti da tributi e compartecipazioni elencati agli articoli 69, 70 e 75 dello statuto non saranno più acquisite dapprima al bilancio dello stato per essere poi assegnate ai capitoli di uscita e successivamente versate alla regione e alle province autonome sui rispettivi conti correnti di tesoreria centrale, ma saranno versati direttamente all’ente destinatario dalla “struttura di gestione” (art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) o dagli altri soggetti che le incassano. Le modalità operative saranno definite da un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze emanato d’intesa con la Regione e le Province autonome.

 

 

C. - Riconoscimento e regolazione di somme spettanti alle province autonome

 

I commi 112, 113 e 114 disciplinano la ‘chiusura’ di partite pregresse fra lo Stato e le Province autonome relativamente a somme che queste non hanno ricevuto per annualità di compartecipazioni in ‘quota variabile’ e per lo svolgimento di funzioni delegate dallo Stato.

Il comma 112 quantifica in 50 milioni di Euro l’onere annuo che lo Stato deve corrispondere come rimborso alle due province autonome per lo svolgimento dal 2003 al 2009 delle funzioni loro delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche. Per le annualità future l’onere annuo è determinato nella medesima misura e sarà erogato a partire dall’anno 2010.

Il comma 113 determina l’ammontare delle somme dovute dallo Stato alla provincia autonoma di Bolzano per lo svolgimento di funzioni delegate in materia di ordinamento scolastico. Per gli anni dal 2000 al 2005 la disposizione conferma – senza indicarne la misura – le somme già concordate fra lo Stato e la Provincia autonoma. Per le somme dovute per il quadriennio 2006-2009 la loro determinazione è rinviata ad una intesa che dovrà intercorrere nell’anno 2010. Per l’anno 2010 e successivi lo Stato corrisponderà alla provincia la somma di 250 milioni di Euro annui. Le spettanze pregresse saranno versate alla Provincia in rate di 100 milioni annui a partire dall’esercizio 2010.

Il comma 114 disciplina la corresponsione delle somme dovute alle due province autonome a titolo di ‘quota variabile’ relative agli anni 2006-2009. La loro determinazione ed il relativo versamento in rate annuali sono rinviati all’anno 2010.

 

 

D. - Patto di stabilità e concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del Federalismo fiscale

 

Le disposizioni raccolte sotto questa voce costituiscono la disciplina di attuazione di quanto disposto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione per il coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

 

La lettera h) del comma 107 riscrive l’articolo 79 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e ripete in questo i principi generali di federalismo fiscale fissati per le regioni a statuto speciale dal citato articolo 27 della legge n. 42/2009. Il testo dell’articolo 79 dello Statuto vigente fino al 31 dicembre 2009, disponeva già che anche alla regione a statuto speciale e alle province autonome si applicano i principi dell’articolo 119, terzo comma, della Costituzione che sancisce il diritto alla perequazione per i territori con minore capacità fiscale.

I commi 2 e 4 del nuovo testo dell’articolo 79 dello statuto speciale specificano in proposito che:

§         le misure previste dalle disposizioni all’esame attuano completamente – ed in via esaustiva - quanto stabilito dal citato articolo 27 per quanto è richiesto dagli obiettivi di perequazione e solidarietà;

§         esse possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato soltanto secondo la procedura di intesa prevista dall’articolo 104 dello Statuto speciale;

§         alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano non si applicheranno le disposizioni statali relative alla attuazione di obiettivi di perequazione e solidarietà che saranno disposti dalla restante attuazione della legge n. 42/2009 e da altri e diversi obblighi derivanti dal patto di stabilità interno;

§         la Regione e le Province autonome adeguano la propria legislazione alle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica stabilite dallo Stato nel rispetto della propria potestà legislativa stabilita dagli articoli 4 (potestà legislativa esclusiva) e 5 (potestà legislativa concorrente) dello Statuto. Né la disciplina del coordinamento finanziario dello Stato, né quella attuativa del federalismo fiscale modificano le prerogative statutarie.

 

Il comma 3 del nuovo articolo 79 dello statuto speciale elenca le modalità e le misure del concorso della Regione e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e solidarietà:

§      la soppressione della quota variabile (art. 78 dello statuto, abrogato dalla lett. a del comma 107)

§      la soppressione della imposta sostitutiva dell’IVA all’importazione (disposto dalla lettere e) del comma 107 che modifica la lettera e) comma 1 dell’articolo 75 dello statuto speciale e dalla lettera a) che sopprime l’attribuzione alla regione dello 0,5 decimi dell’IVA all’importazione);

§      la rinuncia – a partire dal 2010 - alla partecipazione alla ripartizione di fondi speciali assegnati anche alle Province autonome secondo quanto è stabilito dagli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; si tratta di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati dalla legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il comma 109 dell’articolo in esame che ne dispone la soppressione fa salvi il contributo sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici che ne siano discesi;

§      con l’assunzione da parte delle province autonome degli oneri relativi all’esercizio di funzioni statali, senza corrispettivo da parte dello Stato (comma 107, lettera h), nuovo testo dell’articolo 79 dello statuto, comma 1, lettera c). Nella specie:

-          il comma 122 stabilisce che la Provincia autonoma di Trento assume le funzioni statali ed i costi del finanziamento dell’Università degli studi di Trento;

-          il comma 123 stabilisce che la Provincia autonoma di Bolzano assume i costi dei finanziamenti attualmente sostenuti dallo Stato per l’Università di Bolzano, per il Conservatorio Claudio Monteverdi, per il servizio di spedizione e recapito postale nell’ambito del territorio provinciale, per il finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato nel territorio della Provincia autonoma – onere non altrimenti determinato o specificato - , nonché altri oneri che saranno specificati con accordi fra Stato, Regione e Province autonome;

-          il comma 124 delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative dello stato in materia di gestione della Cassa integrazione, disoccupazione e mobilità per le quali possono utilizzare risorse aggiuntive del proprio bilancio senza oneri per lo Stato;

-          il comma 125 stabilisce che le province autonome assumono l’onere finanziario delle funzioni qui trasferite a partire dal 1° gennaio 2010 mentre l’esercizio effettivo di quelle funzioni potrà essere assunto soltanto dopo l’emanazione delle rispettive norme di attuazione. Queste, insieme a tutte le altre che derivino dalle modificazioni apportate allo statuto speciale, dovranno essere emanate - secondo quanto prevede il comma 116 – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

§      con il finanziamento di iniziative e progetti del Ministero dell’Economia e delle finanze relativi anche ai territori confinanti, per un importo complessivo di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, per ciascuna provincia. In particolare il comma 117 disciplina gli obiettivi ed il finanziamento dei progetti di perequazione e solidarietà da sviluppare in favore dei territori confinanti con quelli delle due province autonome. E’ obiettivo che si colloca nella prosecuzione del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” istituito dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e successive modificazioni[188].

Anche in questo caso si tratta di «progetti di durata anche pluriennale per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti», rispettivamente, con ciascuna delle due province. Ciascuna delle due Province contribuisce con 40 milioni di Euro annui, come quota parte dei 100 complessivamente assunti come impegno alla realizzazione della perequazione fiscale.

Per la realizzazione di questi interventi il comma 118 istituisce un apposito organismo che dovrà approvare (comma 119) gli indirizzi per la destinazione di quelle somme e valutare gli interventi proposti. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 120) detterà la disciplina di dettaglio per stabilire criteri e operatività degli interventi. Ai componenti dell’organismo di indirizzo non è corrisposto alcun compenso (comma 121).

§      con le modalità di coordinamento della finanza pubblica stabilite nel patto di stabilità, come disciplinato dal comma 3 del nuovo testo dell’articolo 79 dello statuto. Questo reca la disciplina statutaria del patto di stabilità, più volte auspicata dalle norme che hanno disciplinato negli anni le regole per il concorso al patto di stabilità. La regione e le province – dispone la norma – concordano con il Ministro dell’economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Ciascuna provincia stabilisce gli obblighi relativi al patto di stabilità e provvede alle funzioni di coordinamento - fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica – in relazione a: enti locali, enti e organismi strumentali, aziende sanitarie, università non statali, Camere di Commercio e a tutti gli altri enti ad ordinamento provinciale (o regionale) finanziati in via ordinaria. Alla disciplina del coordinamento della finanza pubblica si riconduce la disposizione della lettera m) del comma 107 che introduce nell’articolo 83 dello statuto speciale il principio che impone alla Regione e alle province autonome di adeguare la propria normativa alla legislazione dello stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

 

 

E. - Regime tributario delle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento dalla legge provinciale n. 3 del 2006

 

Il comma 115 delle disposizioni in esame, disciplina il regime fiscale delle “Comunità” istituite dalla Legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino. Questa legge – in sostituzione dei precedenti Comprensori - istituisce le "comunità" come ente pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo "territorio" per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni. L’Agenzia delle entrate, nonostante la legge qualifichi queste comunità come ente locale, ha ritenuto che esse non possono essere ritenute tali ai fini fiscali (art. 74, comma 1, del T.U.I.R.) e che, pertanto, ad esse non si applica l’esenzione dall’IRES. La disposizione in esame stabilisce che alle comunità in oggetto si applica la citata esenzione prevista dall’articolo 74, comma 1, del T.U.I.R.

Profili finanziari

Gli effetti finanziari delle norme in esame sono considerati dalla relazione tecnica sia analiticamente (sul punto si rinvia alle schede successive, dedicate ai singoli argomenti descritti nella precedente parte della presente scheda, e ivi indicati con le lettere da A ad E) sia nel loro complesso.

A tale proposito la RT riporta le seguenti tabelle, la prima delle quali recante un’esposizione degli effetti positivi delle predette norme con riferimento al saldo netto da finanziare. Nella tabella sono riportati distintamente gli effetti riguardanti le province di Trento (TN) e di Bolzano (BZ) e la regione Trentino-Alto Adige (TTA).


 

Tabella 1

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

REVISIONE ORDINAMENTO FINANZIARIO

EFFETTI POSITIVI SUL SALDO DA FINANZIARE

(valori in milioni di euro)

Maggiori spese per il bilancio statale:

TN

BZ

TAA

-  IVA all’importazione sulla base dei Consumi finali 9/10 - comma 107, lett.e)

145,0

147,0

 

-  IRES e imposte sostitutive sui redditi da capitale – comma 107, lett.f)

10,0

75,0

 

-  Accisa oli minerali – comma 107, lett. f)

40,0

23,0

 

-  Soppressione IVA all’importazione Regione TAA sulla base del riscosso 0,5/10 – comma 107, lett.a)

 

 

-1,0

-  IVA interna rideterminata per Regione TAA sulla base dei consumi finali 2/10 – comma 107, lett. b)

 

 

-30,0

-  Contributo SSN RCA – comma 110

19,5

15,5

 

-  Assicurazioni – comma 111

7,5

21

 

TOTALE

222,0

281,5

-31,0

Riduzioni di spesa per il bilancio statale:

 

 

 

-  Soppressione quota variabile – comma 107, lett. a)

280,0

301,0

 

-  Soppressione somma sostitutiva – comma 107, lett. h) e comma 99

320,0

337,0

 

-  Soppressione leggi di settore – comma 107, lett. h) e comma 99

90,0

62,0

 

-  Nuove funzioni da trasferire – commi 107, lett. h), e da 117 a 125

100,0

100,0

 

TOTALE RIDUZIONI DI SPESA

790,0

800,0

0

Effetti positivi sul saldo netto da finanziare

568,0

518,5

31,0

Totale effetto annuale positivo netto  (SNF)

1.117,5

 

In base alla tabella, quindi, l’effetto positivo annuale in termini di saldo netto da finanziare ammonta complessivamente a 1.117,5 milioni di euro.

La tabella che segue espone gli effetti positivi delle predette norme con riferimento all’indebitamento netto:


 

Tabella 2

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE T.A.A.

REVISIONE ORDINAMENTO FINANZIARIO E REGOLAMENTAZIONE ARRETRATI

EFFETTI POSITIVI SULL’INDEBITAMENTO NETTO

(Valori in milioni di euro)

TOTALE commi 107-109-110-111 e da 117 a 125 (revisione ordinamento dal 2010

1.117

Comma 112 (erogazione annuale arretrati al 2009 deleghe viabilità, motorizz., catasto, ecc..)

-100

Comma 113 (erogazione annuale arretrati al 2009 delega ordinamento scolastico)

-100

Comma 114 (erogazione annuale arretrati al 2009 quota variabile)

-417

Effetti positivi sull’indebitamento netto

500,0

 

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti positivi dei commi 106-125[189] sui tre saldi di finanza pubblica:

 

Tabella 3

(Valori in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto e fabbisogno

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Somme derivanti dai commi 106-125

1.000

1.000

1.000

500

500

500

 

Ai sensi del comma 126, gli importi sopra indicati affluiscono, al Fondo per il finanziamento di interventi urgenti (art 7-quinquies, co. 1, DL 5/09).

 

In merito ai profili di quantificazione, si è osservato che, con riferimento al saldo netto da finanziare, la tabella che riepiloga gli effetti positivi derivanti dalle disposizioni in esame (tabella 3) sembrerebbe includere nell’ambito dei predetti effetti soltanto una parte delle somme che vengono indicate dalle precedenti tabelle 1 e 2 come effetti positivi sui saldi di bilancio e di indebitamento netto: infatti, mentre le tabelle 1 e 2 indicano un effetto positivo annuo pari a 1.117 milioni, la tabella 3 sembra ascrivere alle medesime norme un effetto positivo inferiore, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

 

A)    Profili finanziari commi 106-111 - Revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige

La relazione tecnica si limita a riepilogare il contenuto delle seguenti disposizioni, rimandando, per la quantificazione dei relativi effetti, alle tabelle sopra riportate:

-          soppressione della compartecipazione IVA sulle importazioni attualmente spettante alla regione, pari a 0, 5 decimi (comma 107, lettera a);

-          attribuzione alle province delle tasse automobilistiche, in qualità di tributo proprio, e contestuale soppressione della compartecipazione ai 9/10 delle tasse di circolazione (comma 107, lettera a) e lettera c) punto 1);

-          modifica del criterio di attribuzione della compartecipazione IVA alla regione (al netto di quella sulle importazioni), che passa dal criterio del riscosso sul territorio a quello commisurato ai consumi del territorio (comma 108, lettera b);

-          incremento di 5 decimi (da 4 a 9 decimi) della compartecipazione all’IVA sulle importazioni spettante alle province autonome (comma 107, lettera e);

-          attribuzione alle province dei 9/10 delle accise sui prodotti energetici diversi da benzina, oli da gas per autotrazione e gpl per autotrazione (comma 107, lettera f);

-          estensione ai tributi di spettanza regionale del principio, già previsto per le province, in base al quale le entrate spettanti si intendono inclusive di quelle afferenti gli ambiti territoriali regionali e provinciali ma riscosse fuori dal rispettivo territorio (comma 107, lettera a) e g), punto 1);

-          definizione del principio di territorialità dell’IRES e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, da attribuire sulla base del rapporto fra il PIL dei territori in questione e quello nazionale (comma 107, lettera g, punti 2 e 3);

-          soppressione della somma sostitutiva dell’IVA all’importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore (comma 107, lettera h), alinea lettera a) e comma 109);

-          devoluzione del contributo al Servizio sanitario nazionale a valere sui premi RC[190] auto alle province autonome di Trento e di Bolzano per gli intestatari di veicoli residenti, rispettivamente, nel territorio delle predette province (comma 110);

-          definizione del criterio di attribuzione alle province autonome dell’imposta sulle assicurazioni, esclusa la RC auto: è previsto che tale criterio si basi sulla distribuzione provinciale dei premi (comma 101).

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata segnalata, in via preliminare, la necessità di acquisire gli elementi di quantificazione sottostanti la stima di ciascuna voce indicata nella citata tabella, in merito ai quali la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione.

Con riferimento agli effetti attribuiti a ciascuna voce, sono stati richiesti  chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- la relazione tecnica non ascrive effetti al primo comma dell’art. 75-bis dello Statuto, introdotto alla lettera g) del comma 107 in esame, che estende a tutte le compartecipazioni regionali e provinciali il principio di spettanza delle entrate afferenti la regione e le province autonome, affluite ad uffici esterni al rispettivo territorio. Precedentemente tale principio, che appare suscettibile di ampliare il gettito attribuito alle citate amministrazioni, era previsto solo con riferimento alle compartecipazioni provinciali;

- la quantificazione operata con riferimento alla soppressione della compartecipazione della regione all’IVA sulle importazioni (0,5 decimi) non sembra coerente con quella operata con riferimento all’incremento di 5 decimi della medesima compartecipazione a favore delle province.

Prescindendo, in sede di prima approssimazione, dall’effetto derivante dalla modifica del criterio di attribuzione territoriale del gettito (consumi in luogo di riscossioni), si rileva che, a fronte di un ammontare complessivo di 292 mln attribuito alle province, pari ai 5/10 dell’IVA sulle importazioni del loro territorio, risulterebbe che il valore di un decimo dovrebbe ammontare a circa 58 mln (un quinto del predetto importo) e mezzo decimo a circa 30 mln. La RT quantifica invece tale ultimo ammontare in 1 mln di euro;

- non sono forniti elementi in merito alla dinamica dei tributi devoluti: si segnala infatti che, mentre le voci di risparmio corrispondono, in parte, a voci di spesa con stanziamenti in bilancio non soggetti a forte dinamica, il gettito dei maggiori introiti devoluti appare fortemente dinamico, potendo determinare riduzioni di gettito progressivamente crescenti per l’erario oltre il primo triennio di applicazione.

B)    Profili finanziari comma 108 – Nuova disciplina di tesoreria

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato segnalato il rischio che, qualora le amministrazioni locali si avvalgano di intermediari finanziari, dalla nuova disciplina possano discendere effetti negativi di cassa a causa del venir meno della transitoria giacenza delle somme spettanti alle predette amministrazioni sui conti della tesoreria centrale.

C)    Profili finanziari commi 112-114 – Riconoscimento e regolazione di somme spettanti alle province autonome

Con riferimento al comma 112 - che dispone il rimborso, in misura pari a 50 mln di euro annui per ciascuna Provincia autonoma, per gli anni 2003 e successivi, delle funzioni delegate in materia di viabilità, motorizzazione civile, catasto, opere idrauliche e collocamento al lavoro, nonché l’erogazione del medesimo importo annuo a decorrere dal 2010 – la relazione tecnica quantifica un effetto oneroso sui saldi di fabbisogno e indebitamento in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. La relazione afferma, in particolare, che gli effetti sull’indebitamento sono stati stimati in base alle nuove regole del patto di stabilità interno di cui al comma 107, lettera h), dell’emendamento in esame che pone un limite all’evoluzione dei saldi finanziari in termini di competenza mista, anziché un limite alla spesa. Gli importi arretrati costituiscono, pertanto, un flusso di liquidità che, in via prudenziale, si ritiene possa essere destinato ad erogazioni di spesa in conto capitale, con conseguente impatto sull’indebitamento netto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che non appare chiara la ragione per la quale la quota di risorse spettante alle province autonome con riferimento agli esercizi 2010 e seguenti, fissata dalla norma in 50 mln di euro, determini effetti ai soli fini dell’indebitamento netto e del fabbisogno (al pari dell’equivalente quota spettante ai predetti enti a titolo di rimborso per gli esercizi pregressi) e non anche ai fini del saldo netto da finanziare.

 

Con riferimento al comma 113 – che fissa in 250 mln di euro annui a decorrere dal 2010 il rimborso spettante alla provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico[191] e dispone che le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 siano determinate nell’importo già concordato mentre, per gli anni dal 2006 al 2009, siano definite entro l’anno 2010 e corrisposte nell’importo di 100 milioni annui a decorrere dall’anno 2010 - la relazione tecnica segnala che, con riferimento agli effetti sul saldo netto da finanziare, il rimborso dovuto alla Provincia di Bolzano per l’esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico per gli anni 2010 e successivi, stabilito forfettariamente in 250 milioni annui, determina in realtà un risparmio in quanto lo stesso è stato fissato nell’ultima intesta Stato/Provincia di Bolzano in 264 milioni per l’anno 2005. In via prudenziale, però, tale effetto non viene rilevato. E’ invece contabilizzato, ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto, l’effetto di spesa di 100 milioni annui a decorrere dal 2010.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si sono formulate osservazioni, tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa annuo.

Per quanto attiene all’indicato risparmio di 14 milioni annui, non scontato nei prospetti riepilogativi, è stata rilevata l’opportunità di acquisire conferma che lo stesso sia stato calcolato rispetto ad un importo di 264 milioni annui di spesa già scontato negli andamenti tendenziali.

 

Con riferimento al comma 114-che impegna lo Stato a corrispondere, con cadenza annuale dal 2010, le quote variabili, di importo da definirsi[192], maturate al 2009, riguardanti il gettito dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’importazione afferente l’ambito territoriale della regione[193] - la relazione tecnica quantifica un effetto oneroso, valutato in 417 milioni di euro dal 2010, da iscrivere ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto. La relazione afferma, in particolare, che gli effetti sull’indebitamento sono stati stimati in base alle nuove regole del patto di stabilità interno di cui al comma 97, lettera h) dell’emendamento in esame che pone un limite all’evoluzione dei saldi finanziari in termini di competenza mista, anziché un limite alla spesa.  Gli importi arretrati costituiscono, pertanto, un flusso di liquidità che, in via prudenziale, si ritiene possa essere destinato ad erogazioni di spesa in conto capitale, con conseguente impatto sull’indebitamento netto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si è rilevato che la relazione tecnica non fornisce alcuna informazione circa i dati alla base del calcolo dell’ammontare delle somme pregresse oggetto dell’erogazione, le quali, a differenza di quelle relative ai due commi precedenti, non sono configurate come tetto di spesa.

Si segnala al riguardo che, con riferimento alla soppressione, a decorrere dal 2010, della quota variabile oggetto della norma in esame, la relazione tecnica quantifica un effetto positivo sul SNF di 581 mln di euro annui (cfr. la tabella riepilogativa degli effetti riportata all’inizio della scheda), largamente superiore alla quota annua stimata per gli esercizi pregressi. Non è chiaro inoltre quante annualità saranno necessarie ad esaurire il rimborso delle somme dovute a titolo di arretrato.

D)    Profili finanziari commi 107, lettera h), e 117 - 125  – Patto di stabilità interno e concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del federalismo fiscale

Con riferimento al comma 107, lettera h), alinea “”comma 3” – che prevede, a decorrere dal 2010, la ridefinizione, con riferimento ai saldi di bilancio, degli obiettivi del patto di stabilità interno per la regione e le province autonome, fermo restando il loro ammontare complessivo e tenendo conto anche degli effetti positivi, in termini di indebitamento netto, derivanti dall’applicazione delle disposizioni recate “dal presente articolo” – la relazione tecnica non effettua valutazioni specifiche. Della norma in esame si tiene però conto in sede di quantificazione degli effetti recati dalle altre disposizioni che attribuiscono o sottraggono risorse alle predette amministrazioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla modifica dei criteri alla base del patto di stabilità interno per la regione e le province autonome, si segnala che la formulazione letterale della norma non sembra prefigurare con certezza la possibilità di computare ai fini dell’indebitamento netto gli effetti positivi netti quantificati dal prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento con riferimento al complesso dei commi riguardanti le amministrazioni di Trento e Bolzano e del Trentino- Alto Adige.

Infatti, la disposizione che prevede che le predette amministrazioni tengano conto degli “effetti positivi derivanti dal presente articolo” sembra far riferimento al solo articolo 79 dello Statuto, come modificato dalla lettera h del comma 107 in esame, e quindi non alle altre disposizioni di modifica delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le amministrazioni in esame. Inoltre, il riferimento ai soli “effetti positivi” sembra consentire alle amministrazioni stesse di escludere gli effetti negativi, a meno che il riferimento non debba intendersi agli “effetti positivi netti”. Anche in tale ultimo caso rimarrebbero margini di incertezza, in quanto, sulla base della relazione tecnica, dall’emendamento non sembrano derivare effetti positivi netti per le amministrazioni in questione, bensì effetti netti negativi.

Dalle diverse interpretazioni possibili della norma in esame deriverebbero effetti finanziari diversi.

 

Con riferimento al comma 107, lettera h), alinea lettera c) – che prevede l’obbligo, da parte di ciascuna provincia, di assumere a proprio carico gli oneri relativi all’esercizio di funzioni statali, anche relative ai territori confinanti, per un importo pari a 100 mln di euro annui per ciascuna provincia, a decorrere dal 2010 – e alle relative norme di dettaglio (commi 117 – 125), che specificano il contenuto delle funzioni assunte dalle predette amministrazioni, la relazione tecnica si limita a rinviare alla quantificazione, riportata nella tabella iniziale, di minori oneri per lo Stato pari a 100 mln di euro annui per provincia, iscritti ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica a decorrere dal 2010.

 

In merito ai profili di quantificazione, sono state formulate le seguenti osservazioni:

- da un lato, si è segnalata la necessità di acquisire elementi volti a suffragare la compatibilità dell’importo medesimo rispetto agli oneri connessi all’esercizio delle funzioni trasferite;

- dall’altro, si è osservato che, in particolare nei primi esercizi, l’accollo di funzioni da parte della regione potrebbe non determinare rilevanti risparmi di spesa per l’amministrazione centrale, per la rigidità delle spese fisse e di personale.

 

Con riferimento al comma 107, lettera h), commi 1 e 4 – che elencano in modo tassativo le modalità con cui la regione e le province autonome concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché all’assolvimento degli obblighi finanziari posti dall’ordinamento comunitario, e sottraggono, pertanto, le predette amministrazioni dall’applicazione di qualunque altra disposizione statale relativa ai predetti ambiti – la relazione tecnica non formula specifiche valutazioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la disposizione in esame, definendo tassativamente le modalità di concorso delle amministrazioni in questione agli obiettivi di perequazione, solidarietà e concorso agli obiettivi di finanza pubblica in una sede preventiva rispetto all’attuazione della legge sul federalismo fiscale (L. n. 42/2009), esclude di fatto le amministrazioni stesse dal coinvolgimento nella definizione degli equilibri finanziari complessivi che saranno oggetto del  processo di attuazione della delega ivi prevista. Tale esclusione preventiva potrebbe rendere più difficile l’individuazione di un nuovo assetto di equilibrio delle relazioni finanziarie tra diversi comparti amministrativi.

E)     Profili finanziari Articolo 2, comma 115 – Regime tributario delle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento dalla legge provinciale n. 3 del 2006

La relazione tecnica all’emendamento, che ha introdotto la disposizione nel corso dell’esame in seconda lettura presso la Camera, ribadisce che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006, le suddette Comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato dall’articolo 12, comma 2, della medesima legge provinciale.

La relazione rileva, altresì, che, nonostante la dichiarata natura di ente pubblico locale, in base alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 386 del 20 dicembre 2007, tali Comunità non rientrano tra gli enti esclusi dall’IRES ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del TUIR, in quanto non sono esattamente identificabili con nessuno dei soggetti tassativamente elencati in tale disposizione[194].

Ne consegue, pertanto, che la norma in esame riveste natura innovativa e non interpretativa e, in quanto tale, è potenzialmente suscettibile di generare effetti negativi in termini di gettito.

Tuttavia, trattandosi di enti di recente istituzione che svolgono un’attività quasi esclusivamente istituzionale, la relazione valuta irrilevante l’effetto derivante dalla loro esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta, come confermato da elaborazioni effettuate presso l’Anagrafe tributaria. Pertanto, dalla norma non derivano, secondo la RT, variazioni di gettito IRES rispetto alle previsioni iscritte in bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, nel corso dell’esame presso la Camera, non sono state formulate osservazioni in considerazione degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica. Nel corso del successivo esame presso il Senato si è manifestata l’opportunità di disporre di maggiori informazioni circa gli esiti delle elaborazioni effettuate presso l’Anagrafe tributaria, al fine di valutare l’effettiva irrilevanza della norma in termini di gettito IRES.

 


 

Articolo 2, comma 126
(Destinazione delle somme derivanti dal TFR e dalla revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili)

 

126. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall’attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al comma 250, con le medesime modalità ivi previste.

 

 

Il comma 126dispone il riversamento delle maggiori entrate e delle economie di spesa derivanti dal comma 105, che prevede il versamento all’entrata, anche per il 2010, del trattamento di fine rapporto dei dipendenti del settore privato da parte dell’INPS, nonché dai commi da 106 a 125, che disciplinano la revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione autonoma Trentino- Alto Adige, al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 2, comma 250, della legge finanziaria in esame.

 

Si ricorda che il Fondo per esigenze urgenti e indifferibili è previsto dall’articolo 7-quinquies, comma 1, del DL n. 5 del 2009[195] e che le corrispondenti risorse risultano iscritte nel capitolo di parte corrente n. 3071 del Ministero dell’economia e delle finanze. Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse del suddetto Fondo, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 2, comma 250, della legge finanziaria in esame. Con riferimento al riversamento all’entrata del TRF da parte dell’INPS e alla revisione dell’ordinamento finanziario degli enti autonomi sopra richiamati si rinvia alle schede di lettura dei rispettivi commi.

 

Con riferimento alle somme del TFR da riversare all’entrata da parte dell’INPS, la relazione tecnica ascrive effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare quantificati in 3,1 miliardi di euro per l’anno 2010, 2,6 miliardi per il 2011 e 2 miliardi per il 2012. Gli effetti della revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione autonoma Trentino- Alto Adige sono quantificati in un 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, in termini di saldo netto da finanziare e in 500 milioni per ciascuno dei tre anni con riferimento all’indebitamento netto. Complessivamente, pertanto, le maggiori entrate e le economie di spesa derivanti dalle norme sono pari, in termini di saldo netto da finanziare, a 4,1 miliardi nel 2010, 3,6 miliardi nel 2011 e 3 miliardi nel 2012.

Profili finanziari

(v. sopra commi 106-125).

 


 

Articolo 2, commi 127-128
(Rimborso minori entrate ICI)

 

127. Lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è integrato:

a) per l’anno 2008 di 156 milioni di euro;

b) dall’anno 2009 di 760 milioni di euro annui.

128. Il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.

 

 

I commi 127 e 128 dell’articolo 2 intervengono in tema di rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall’ICI a seguito della soppressione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, disposta a decorrere dal 2008 ai sensi del D.L. n. 93/2008.

Si ricorda che l’articolo 1 del D.L. 28 maggio 2008, n. 93 (convertito dalla legge n. 126/2008) ha disposto l’esenzione totale dall’imposta comunale sugli immobili per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con esclusione degli immobili signorili, le ville ed i castelli ancorché adibiti ad abitazione principale, a decorrere dall’anno 2008.

La norma ha previsto il rimborso ai comuni della conseguente minore imposta, mediante l’incremento dell’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno (comma 4).

 

In particolare, il comma 127 dispone l’integrazione, nell’importo di 156 milioni di euro per il 2008 e di 760 milioni di euro a decorrere dal 2009,dello stanziamento finalizzato al rimborso ai comuni della minore imposta, autorizzato dall’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 93/2008, e quantificato in 2.604 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Come precisato nella Relazione tecnica di accompagnamento all’emen­damento del relatore[196] con il quale sono stati inseriti i commi in esame presso la Commissione bilancio della Camera, i suddetti importi integrativi sono stati determinati prendendo a riferimento le certificazioni trasmesse dai comuni al Ministero dell’interno relative alle minori entrate accertate nel 2007 e nel 2008.

Va ricordato che le modifiche al regime dell’ICI disposte dal D.L. n. 93/2008 hanno determinato, per i comuni, il venir meno di una rilevante fonte di entrata propria, che, peraltro, era stata già in parte decurtata dagli interventi introdotti dalla legge finanziaria per il 2008, consistenti in maggiori detrazioni ai fini ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale (art. 1, commi 5 e 7, legge n. 244/2007).

Gli interventi disposti con la legge finanziaria per il 2008 avevano già comportato, per i comuni, una perdita di gettito ICI quantificata in 904 milioni a decorrere dal 2008.

L’esenzione totale dall’imposta, introdotta con il D.L. n. 93/2008, ha comportato un ulteriore minor gettito per i comuni di 1.700 milioni a decorrere dall’anno 2008.

I minori introiti ICI sono stati compensati attraverso l’aumento di trasferimenti erariali in favore dei comuni. A decorrere dal 2008, nella legge di bilancio è stato istituito un apposito capitolo (cap. 1321/U.P.B. 2.3.2, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno) sul quale sono iscritte le somme da trasferire ai comuni a titolo compensativo dei minori introiti derivanti dall’ICI, dotato di un ammontare pari a 2.604 milioni di euro, corrispondente appunto alla stima relativa alla perdita complessiva di imposta sulla c.d. prima casa indicata nella relazione tecnica del D.L. n. 93/2008[197].

Nel 2008, i trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI sono stati integrati dell’importo di 260 milioni di euro, a titolo di regolazione contabile pregressa, frutto di una intesa tra il Governo e l’ANCI raggiunta il 2 ottobre 2008, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 (per un totale di 2.864 milioni).

 

Rispetto all’importo dei trasferimenti compensativi stanziati in bilancio (2.604 milioni), la relazione tecnica afferma che i comuni hanno certificato nel 2008 minori entrate ICI pari a circa 3.020 milioni, attestati con le certificazioni rese ai sensi del comma 32 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, in base al D.M. 15 febbraio 2008, che considerano il gettito riscosso per l’anno 2007, e nel 2009 minori entrate per 3.364 milioni di euro, sulla base delle certificazioni relative al gettito riscosso nel 2008.

 

Al fine di consentire al Ministero dell’interno di procedere al rimborso integrale delle minori entrate certificate da ciascun comune, il comma 127 in esame dispone pertanto l’incremento del trasferimento compensativo ai comuni dell’importo pari alla differenza tra il dato certificato e la somma stanziata in bilancio (e cioè, 156 milioni per il 2008, pari alla differenza tra 3.020 e 2.864 milioni, e 760 milioni a decorrere dal 2009, quale differenza tra 3.364 e 2.604 milioni).

 

Il comma 128 reca una novella al comma 4 dell’articolo 1 del D.L. n. 93/2008, al fine di eliminare la disposizione che prevede che le modalità ed i criteri per l’erogazione del rimborso ai comuni da parte del Ministero dell’interno siano stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e che il rimborso venga effettuato secondo princìpi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

1.676

760

760

0

0

0

0

0

0

 

 

La relazione tecnica afferma che gli stanziamenti disposti dalla norma sono stati determinati prendendo a riferimento le certificazioni trasmesse, negli anni 2008 e 2009, dai comuni al Ministero dell’Interno in applicazione del comma 32, dell’articolo 77-bis, del decreto legge n. 112 del 2008, dalle quali risulta che le predette minori entrate certificate nell’anno 2008 e relative all’anno 2007 ammontano a 3.020 milioni di euro; quelle certificate nell’anno 2009 sulla base dei dati 2008 sono invece pari a 3.364 milioni di euro.

Conseguentemente, per l’anno 2008, al fine di consentire al Ministero dell’Interno di procedere al rimborso integrale delle minori entrate certificate da ciascun comune, si dispone l’integrazione dello stanziamento in misura pari 156 milioni di euro (3.020-2864).

A decorrere dall’anno 2009 si prevede, invece, un’integrazione di 760 milioni di euro (3.364-2.604)[198].

 

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata l’opportunità di chiarimenti del Governo in merito ai criteri alla base della mancata imputazione di effetti alla norma al livello di fabbisogno e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

In proposito si ricorda che sia la legge finanziaria per il 2008 che i decreti-legge nn. 93 e 154 del 2008, con riferimento ai finanziamenti sopra richiamati, scontavano gli stessi effetti su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 2, comma 129
(Riduzione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e del Fondo strategico a sostegno dell’economia)

 


129. Le disponibilità del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, sono ridotte di 3.690 milioni di euro per l’anno 2010, di 1.379 milioni di euro per l’anno 2011, di 2.560 milioni di euro per l’anno 2012 e di 760 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono ridotte di 120 milioni di euro per l’anno 2010.


 

 

Il comma 129 dispone la riduzione delle seguenti risorse:

 

§      3.690 milioni di euro per l’anno 2010, di 1.379 milioni il 2011, di 2.560 milioni il 2012 e di 760 milioni a decorrere dall’anno 2013 delle disponibilità del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009[199], come integrate dall’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 168 del 2009[200] e dagli effetti della legge finanziaria in esame.

Il Fondo da ripartire per il finanziamento di esigenze urgenti e indifferibili, previsto dal citato articolo 7-quinquies, risulta iscritto nel capitolo di parte corrente n. 3071 del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per quanto concerne l’articolo 1 del D.L. n. 168/2009 - che ha previsto il differimento al 16 giugno 2010 del versamento di una quota, pari al 20 per cento, dell’acconto Irpef relativo al periodo d’imposta 2009, da versare entro il 30 novembre del 2009 medesimo - il comma 5 dispone che per l’anno 2010, le maggiori entrate che si producono per effetto del differimento dell’acconto (3.716 milioni) sono destinate ad incrementare la dotazione del predetto Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009 istituito, con dotazione di 400 milioni per l’anno 2009, presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Per ciò che attiene alla dotazione del Fondo, si ricorda che la presente legge finanziaria reca numerose disposizioni che provvedono a rifinanziarlo anche per gli anni 2010 e successivi, per un’analisi delle quali si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 250;

 

§      120 milioni di euro per il 2010 delle disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del D.L. n. 185 del 2008[201].

Si ricorda che l’articolo 18, commi 1-4 del citato D.L. n. 185, ha provveduto alla riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzatedel Paese, al fine di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale[202]. Le citate disposizioni hanno previsto pertanto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – assegni, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione[203], al Fondo infrastrutture[204] ed al citato al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi dell’articolo 18 del D.L. n. 185/2008, il CIPE, con la delibera n. 4 del 6 marzo 2009, ha disposto una riserva di programmazione in favore del Fondo strategico 9.053 milioni di euro.

 

Come si evince dall’Allegato 7 che riassume gli effetti finanziari delle disposizioni della presente legge finanziaria, dette riduzioni sono volte alla copertura degli effetti di maggiore spesa sul saldo netto da finanziare derivante dalle disposizioni relative al c.d. Patto per la salute (commi da 66 a 100), pari a 2.134 milioni di euro per il 2010, 619 milioni per il 2011 e 1.800 milioni per il 2012, nonché dal rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall’ICI (comma 127), pari a 1.676 milioni di euro per il 2010[205] e 760 milioni di euro a decorrere dal 2011 e in via permanente da 2013, per un totale complessivo di 3.810 milioni di euro per il 2010, 1.379 milioni per il 2011 e 2.560 milioni per il 2012 e 760 milioni a decorrere dal 2013.

 

La tabella che segue mostra la destinazione delle riduzioni del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e del Fondo strategico a sostegno dell’economia poste a copertura delle maggiori spese evidenziate nel citato Allegato 7:

 

Legge 191/2009 (LF per il 2010)

Saldo netto da finanziare

Art. 2

Maggiori spese

2010

2011

2012

A decorrere dal 2013

 

Patto per la salute

(co. 66-100)

Fondo per le non autosuffi­cienze

400

0

0

-

Integrazione del Fondo politiche sociali

150

0

0

-

Finanziamento edilizia sanitaria (Tab. D)

0

200

1.800

-

Rifinanziamento Fondo Sanitario nazionale

584

419

0

-

Anticipazione per estinzione dei debiti sanitari (regione Calabria)

1.000

0

0

-

Rimborso ICI
(co. 127)

Rimborso ai comuni per l’ICI soppressa

1.676

760

760

760

 

Totale maggiori spese

3.810

1.379

2.560

760

co. 129

Riduzione Fondo esigenze urgenti e indifferibili

3.690

1.379

2.560

760

Riduzione Fondo strategico a sostegno economia reale

120

-

-

-

 

Totale copertura co. 129

3.810

1.379

2.560

760

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativonon evidenzia singolarmente gli importi riferiti al primo periodo del comma in esame, relativo alla riduzione del Fondo grandi eventi (disposta a copertura di una serie di misure introdotte con unico emendamento). Gli effetti della norma in esame sono infatti ricompresi nella complessiva riduzione del Fondo, utilizzata a copertura degli oneri recati da una serie di disposizioni contenute nel provvedimento in esame. E’ invece separatamente evidenziato l’effetto di riduzione della spesa corrente derivante dal secondo periodo del comma in esame, che dispone la riduzione di 120 mln per il 2010 del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, i cui effetti sono iscritti nella predetta misura ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto le disposizioni assumono finalità di copertura di oneri previsti da precedenti norme, per le quali si rinvia alle relative schede.

 

 


 

Articolo 2, comma 130
(Sostegno al reddito dei lavoratori a progetto)

 


130. Il comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».


 

 

Il comma 130 amplia i requisiti e la misura dell’istituto sperimentale di sostegno del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, introdotto dall’articolo 19, comma 2, del D.L. 185/2008.

L’articolo 19, comma 2, del D.L. 185/2008 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti di specifiche risorse, il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito (aumentato al 20% dall’articolo 7-ter, comma 8, del D.L. 5/2009, che ha contestualmente introdotto il comma 2-bis allo stesso articolo 19) percepito l'anno precedente, ai lavoratori a progetto - ad esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR - possessori dei seguenti requisiti:

-        operare in regime di monocommittenza;

-        conseguimento, nell'anno precedente al periodo di riferimento, di un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 233/1990[206], nonché accreditamento presso la predetta Gestione separata nell’anno precedente di un numero di mensilità non inferiore a tre;

-        accreditamento, nell’anno di riferimento, presso la predetta Gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a tre;

-        non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la richiamata Gestione separata.

 

Il comma in esame incrementa la misura dell’intervento in un’unica soluzione per i richiamati soggetti, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, con una percentuale pari al 30% del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

 

Rispetto ai requisiti attualmente richiesti, i richiamati soggetti:

§      devono aver conseguito un reddito lordo nell’anno precedente non superiore a 20.000 euro e inferiore a 5.000 euro;

§      devono aver accreditato nell’anno di riferimento almeno una mensilità nella Gestione separata;

§      devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

 

Lo stesso comma, infine, salvaguarda i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che abbiano maturato il diritto entro tale data.

Profili finanziari

La relazione tecnica all’emendamento che ha introdotto, la disposizione in esame precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che il beneficio è concesso nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non prevede effetti relativi alla norma in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni dal momento che il beneficio in esame, caratterizzato da requisiti meno stringenti rispetto a quello previsto per il 2009 dalla normativa vigente, è concesso nei limiti della somma autorizzata.

 


 

Articolo 2, comma 131
(Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali)

 


131. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:

«2-ter. In via sperimentale per l’anno 2010, per l’indennità ordinaria di disoccu­pazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezio­namento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assi­curativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l’equi­valente in giornate lavorative, dividendo il totale dell’imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».


 

 

Il comma 131 interviene, in via sperimentale per il 2010, sui requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272.

 

L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in linea di principio, a tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità[207].

L'indennità ordinaria di disoccupazione è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 19, comma 1, del R.D.L. 636/1939). I lavoratori precari e stagionali, fermo restando il requisito assicurativo di 2 anni, maturano il diritto all'indennità anche con lo svolgimento di 78 giornate lavorative nell'anno (articolo 7 del D.L. 86/1988, convertito dalla L. 160/1988, e articolo 1 del D.L. 108/1991, convertito dalla L. 169/1991) .

L'articolo 34, commi 5 e 6, della L. 23 dicembre 1998, n. 448[208], ha escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni, successivamente al 31 dicembre 1998.

Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi[209], volti soprattutto all’aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.

L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.

Il periodo di godimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuto utile ai fini previdenziali; tuttavia, riguardo alla pensione di anzianità, esso viene considerato solo per la determinazione della misura e non per il conseguimento del requisito contributivo.

Attualmente, la durata dell’indennità è pari a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni; per quanto attiene alla misura del trattamento[210], l’indennità è pari al 60% per i primi 6 mesi; al 50% per i successivi tre mesi; al 40% per il periodo ulteriore. La contribuzione figurativa vale per l’intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal comma in esame.

 

Il comma in esame introduce il comma 2-bis all’articolo 19 del D.L. 185/2008, specificando che, in via sperimentale per il 2010, per l'indennità richiamata ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.

Si ricorda che l’articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, ha riconosciuto l’accesso, per specifiche categorie di lavoratori (modificando analoghe disposizioni contenute in precedenti disposizioni, che vengono contestualmente soppresse), ad alcune tipologie di ammortizzatori sociali, tra i quali anche l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

 

Lo stesso comma individua altresì i criteri ai fini della quantificazione dei periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo di calcolare l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

27

0

0

27

0

0

27

0

0

 

La relazione tecnica, sulla base dei dati amministrativi dell’INPS, valuta in 27 milioni di euro per il 2010 l’onere recato dall’aumento di circa 3-4.000 soggetti nell’accesso al trattamento di disoccupazione in esame.

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica evidenzia in relazione alla norma in esame e alle altre, riferite al “pacchetto lavoro” (commi 130-160), un effetto aggregato pari a 975 milioni di euro nel 2010.

 

In merito ai profili di quantificazione,è stato rilevato che la relazione tecnica non reca dati sufficienti alla verifica dell’onere quantificato.

 

 


 

Articolo 2, commi 132-133
(Contribuzione figurativa integrativa a favore di lavoratori che beneficiano di trattamenti di sostegno al reddito)

 


132. In via sperimentale per l’anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

133. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 132. Tale beneficio è concesso a domanda nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.


 

 

I commi 132 e 133 sono finalizzati ad introdurre, in via sperimentale per il 2010, un’agevolazione previdenziale, consistente in una contribuzione figurativa integrativa (comma 132) (fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010) a favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali) che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansione di provenienza

La contribuzione figurativa integrativa è pari (comma 133) alla differenza fra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del precedente comma. Tale beneficio è concesso a domanda nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Le modalità di attuazione sono demandate ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si segnala che il testo non prevede il termine temporale entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

40

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica precisa che l’onere, pari a 40 milioni di euro nel 2010, è limitato al saldo netto da finanziare[211].

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica evidenzia in relazione alla norma in esame e alle altre, riferite al “pacchetto lavoro” (commi 130-160), un effetto aggregato pari a 975 milioni di euro nel 2010.

 

In merito ai profili di quantificazione,non sono state formulate osservazioni dal momento che il beneficio è concesso nell’ambito di un limite di spesa.

 


 

Articolo 2, commi 134-135
(Riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori ultracinquantenni titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali)

 


134. In via sperimentale per l’anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 8, comma 2, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

135. Il beneficio di cui al comma 134 è concesso a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l’anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 134 e del presente comma.


 

 

I commi 134 e 135 estendono, in via sperimentale per l'anno 2010 e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, la riduzione contributiva di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223[212], a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari della indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (cfr. al riguardo la scheda sul comma 121) che abbiano almeno 50 anni di età.

Le norme prevedono altresì il prolungamento della durata della stessa riduzione contributiva per chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, a condizione che gli stessi abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Il beneficio previdenziale è concesso a domanda nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010 (comma 135).

Le modalità di attuazione sono demandate ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si segnala che il testo non prevede il termine temporale entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori entrate contrib.

0

0

0

120

0

0

120

0

0

Maggiori spese correnti

120

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Il prospetto allegato alla medesima relazione tecnica evidenzia in relazione alla norma in esame e alle altre, riferite al “pacchetto lavoro” (commi 130-160), un effetto aggregato pari a 975 milioni di euro nel 2010 sui due saldi.

 

In merito ai profili di quantificazione,non sono state formulate osservazioni dal momento che il beneficio è concesso nell’ambito di un limite di spesa (120 milioni di euro nel 2010).

 


 

Articolo 2, commi 136-140
(Ammortizzatori sociali in deroga)

 


136. Sono prorogate, per l’anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Al comma 10-bis del medesimo articolo 19, dopo le parole: «in caso di licenziamento» sono inserite le seguenti: «o di cessazione del rapporto di lavoro».

137. L’intervento di cui all’articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è prorogato per l’anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.

138. In attesa della riforma degli ammor­tizzatori sociali per l’anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 140, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integra­zione guadagni, di mobilità e di disoccu­pazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, e dell’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

139. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispetti­vamente, le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

140. Gli oneri derivanti dai commi da 136 a 139 sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera del CIPE n. 70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per l’anno 2010 dall’articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.


 

Il commi 136 e 137 prorogano per il 2010 alcuni interventi di sostegno al reddito già previsti, per il 2009, dall’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008.

Si tratta delle seguenti disposizioni del DL n. 185/2008:

§      articolo 19, comma 10-bis, che ha riconosciuto, a favore dei lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità ai sensi della normativa a regime (di cui all’articolo 7 della L. 223/1991), l’erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Per gli stessi lavoratori è prevista altresì l’applicazione della normativa di disoccupazione, di cui all’articolo 19, primo comma del R.D.L. 636/1939, esclusivamente per quanto concerne la contribuzione figurativa per i periodi previsti dall’articolo 1, comma 25, della L. 247/2007[213].

Si ricorda che il trattamento, riconosciuto nel 2009 a favore dei lavoratori richiamati in caso di licenziamento, nel 2010 (come specificato nell’ultimo periodo del comma 126) verrà invece riconosciuto anche nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. Gli oneri per il trattamento di sostegno al reddito sono posti a carico delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, mentre gli oneri per la contribuzione figurativa sono posti a carico della disoccupazione speciale;

§      articolo 19, comma 11, che ha consentito che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2009, siano concessi trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di15 dipendenti. I relativi oneri, entro un limite di spesa di 45 milioni di euro, sono a carico del Fondo per l'occupazione;

§      articolo 19, comma 13, con il quale è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2009[214] della possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione dell'indennità di mobilità;

§      articolo 19, comma 14, che haprorogato al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare tali contratti[215], beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148[216].Il comma ha autorizza una spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione;

§      articolo 19, comma 15, con il quale sono stati destinati 30 milioni di euro, per il 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, per le possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga in esame può determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi. In ogni caso, tale proroga era subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in sede governativa e di un programma inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché dell'accertamento, da parte del Ministero del lavoro, del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento, del piano di gestione delle eccedenze occupazionali;

§      articolo 19, comma 16, ha attribuito per il 2009 a Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione, come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura;

§      articolo 19 comma 12, che (nell’ambito del limite complessivo di spesa indicato dal comma 9 dello stesso articolo 19[217]), ha destinato,al fine di rendere più efficaci gli strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori interessati,una quota di 12 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, alla concessione, per l'anno 2009,di una indennità, pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché alla relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare:

-       per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro;

-       per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile[218].

La norma in esame, nel prorogare l’agevolazione, prevede un limite di spesa di 15 milioni di euro.

 

Il comma 138 detta norme sugli ammortizzatori sociali in deroga, al fine di consentire l’intervento in settori scoperti dalla normativa vigente e di prorogare per l’anno 2010 gli interventi in deroga già disposti per il 2009.

In primo luogo, per l’anno 2010, si prevede che il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possa disporre, nei limiti delle risorse di cui al comma 140, sulla base di specifici accordi governativi per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di CIG, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

In secondo luogo, si prevede che nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2010 agli interventi in deroga, i trattamenti in deroga già previsti per il 2009 (di cui all’articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008 e all’articolo 19, comma 9, del DL n. 185/2008) siano prorogati al 2010, con la riduzione del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. Nel caso di proroghe successive alla seconda, i trattamenti sono erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

 

L’articolo 19, comma 9 del D.L. 185/2008 prevede la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea di cui all'articolo 2, commi 521 e 522, della L. 244/2007[219]. Tale proroga viene disposta nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2009 alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

La proroga viene disposta con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano determinato una riduzione, in misura pari ad almeno il 10 per cento, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del 31 dicembre 2008.

L’articolo 2, comma 36 della legge n. 203 del 2008 ha rinnovato, per l’anno 2009, la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa.

 

Secondo la relazione illustrativa la norma si è resa indispensabile al fine di consentire nuovi interventi, non perseguibili a legislazione vigente e di proseguire gli interventi già iniziati negli anni precedenti e non completati. In tal senso, si sottolinea che è stata confermata la riduzione della misura del sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori che da più tempo sono destinatari della norma, al fine di disincentivare progressivamente il ricorso alle proroghe.

 

Il comma 139 riproduce testualmente le disposizioni contenute nell’articolo 7-ter, comma 6, del D.L. 5/2009[220], che estende ai lavoratori destinatari della CIG e della mobilità in deroga l’applicazione dei requisiti richiesti per l’accesso ai trattamenti a regime.

 

L’articolo 7-ter, comma 6 del D.L. 5/2009 estende ai lavoratori destinatari della CIG e della mobilità in deroga l’applicazione dei requisiti richiesti per l’accesso ai trattamenti a regime degli stessi trattamenti, di cui all’articolo 8, comma 3, del D.L. 86/1988[221], e dell’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991[222].

In queste ultime norme si è prevista, rispettivamente, la subordinazione della concessione della CIGS ad un’anzianità lavorativa di almeno 90 giorni dalla data di richiesta del trattamento, nonché il diritto all’indennità di mobilità per i lavoratori con almeno 12 mesi di anzianità contributiva (di cui almeno 6 effettivi) interessati da licenziamenti collettivi da imprese diverse da quelle rientranti nella disciplina della CIGS. A tal fine rilevano i periodi di sospensione derivanti da ferie, festività ed infortuni.

L’ultimo periodo della norma richiamata, infine, prevede che nel computo dei 12 mesi ai fini della concessione dell’indennità di mobilità debbano essere considerati validi anche i periodi di contribuzione accreditati dalla medesima impresa presso la gestione separata INPS (parasubordinati), con esclusione dei lavoratori autonomi iscritti alla richiamata sezione, a favore dei soggetti, in regime di monocommittenza, con reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferiti ai predetti periodi contributivi.

 

Il comma 140 prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi da 136 a 139, che vengono posti a carico delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Tali risorse sono determinate tenendo conto:

§      di quelle già anticipate per il 2009 dalla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;

§      di quelle destinate, per l’anno 2010, ai progetti di formazione presso l’impresa di appartenenza per i percettori di trattamenti di sostegno al reddito, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.L. 78/2009, che dispone 20 milioni per il 2009 e 150 milioni per il 2010;

§      dell’aumento dell’importo del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese rientranti nella CIGS, secondo l’articolo 1, comma 6 del D.L. 78/2009, che prevede 40 milioni per il 2009 e 80 milioni per il 2010.

 

All’articolo 1, comma 2, del D.L. 78/2009 si prevede la copertura dell’onere derivante dalla norma contenuta al precedente comma 1, il quale prevede da parte dell’impresa di appartenenza, la possibilità di utilizzare, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. In tal senso, al lavoratore spetta un trattamento economico, erogato dai datori di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.

L'inserimento del lavoratore nelle attività formative avviene sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.

Profili finanziari

(comma 136)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle disposizioni in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non conseguono nuovi o maggiori oneri in quanto la concessione dei benefici in esame è a valere sulle disponibilità già previste a legislazione vigente nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, come derivanti dal trasferimento delle risorse a seguito della delibera CIPE n. 2/2009, come risultanti anche a seguito degli utilizzi già deliberati.

 

In merito ai profili di quantificazione,è stato segnalato che, con riferimento al 2009, l’ammontare complessivo del limite di spesa destinato al finanziamento degli interventi in esame risultava pari a 138 milioni di euro. Per quanto attiene all’esercizio 2010 si è ravvisata l’opportunità di indicare l’entità del limite di spesa per la concessione dei benefici in esame e l’ammontare delle risorse, a valere sulla Delibera CIPE n. 2/2009, con le quali farvi fronte.

 

 

(comma 137)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle disposizioni in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non conseguono nuovi o maggiori oneri in quanto la concessione dei benefici in esame è a valere sulle disponibilità già previste a legislazione vigente nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, come derivanti dal trasferimento delle risorse a seguito della delibera CIPE n. 2/2009, come risultanti anche a seguito degli utilizzi già deliberati.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia effetti relativi alla norma in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione,pur essendo stato rilevato che il beneficio è concesso nell’ambito di un limite di spesa, è stata ravvisata la necessità di acquisire elementi volti a suffragare l’effettiva disponibilità delle risorse in questione a valere sul Fondo per l’occupazione.

 

 

(commi 138-140)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle disposizioni in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non conseguono nuovi o maggiori oneri in quanto la concessione dei benefici in esame è a valere sulle disponibilità già previste a legislazione vigente nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, come derivanti dal trasferimento delle risorse a seguito della delibera CIPE n. 2/2009, come risultanti anche a seguito degli utilizzi già deliberati.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia effetti relativi alla norma in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione,al fine di verificare la compatibilità dell’utilizzo delle risorse in questione, anche alla luce degli altri interventi che dovranno essere finanziati a valere sulle somme di cui alla delibera CIPE 2/2009, è stata rilevata la necessità di acquisire dal Governo la quantificazione delle somme da destinare agli interventi in esame.

 


 

Articolo 2, comma 141
(Monitoraggio INPS e interventi dei fondi interprofessionali
in materia di sostegno al reddito)

 


141. All’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l’INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all’assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l’obbligo di accettare un’offerta formativa o un’offerta di lavoro congruo»;

b) al comma 7:

1) al terzo periodo, le parole: «per l’anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell’ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofes­sionali per la formazione continua e i fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni».


 

 

Il comma 141 reca disposizioni inerenti al monitoraggio da parte dell’INPS dei dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per cui la normativa prevede incentivi all’assunzione.

In particolare, introducendo il nuovo comma 4-bis all’articolo 19 del D.L. 185/2008 (lettera a)), si prevede, al fine di favorire il reinserimento al lavoro, la comunicazione dell'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 276/2003, dei dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo

 

Si ricorda che ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 19 l'INPS ha l’obbligo di provvedere, come accennato in precedenza, al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati in precedenza, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

La disposizione, inoltre, apporta alcune modifiche al comma 7 dello stesso articolo 19.

 

Ai sensi del richiamato comma 7, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa delle risorse destinate agli strumenti di sostegno al reddito individuati nello stesso articolo 19, pari almeno alla misura del 20%, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Spetta ai contratti collettivi e agli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabilire le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e rendicontazione secondo specifiche Linee guida, attuate con il D.M. 19 maggio 2009, n. 4644. Inoltre, si prevede che i fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) e i fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (Fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito) possano destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali – anche di sostegno al reddito per l’anno 2009 – volte alla tutela dei lavoratori, anche titolari di contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del Regolamento CE 2204/2002[223].

I Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua sono stati introdotti dall’articolo 118 della L. 388/2000 (finanziaria 2001) al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori. Essi possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, in determinate forme organizzative.

L’attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità in precedenza richiamate dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori.

I Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito, istituiti dall’articolo 12 del D.Lgs. 276/2003, sono i fondi cui afferiscono le risorse derivanti dall’erogazione di due specifici contributi, pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato, da parte dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro per l'esercizio dell’attività di somministrazione.

 

Rispetto al testo vigente:

§      si prevede che la destinazione degli interventi in deroga, da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del salario erogati per misure temporanee ed eccezionali, siano erogati, anche per il sostegno al reddito, anche per il 2010 (lettera b));

§      si prevede che i richiamati fondi interprofessionali, in caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, possano concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. Infine, si dispone l’accesso dei fondi interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del salario alla banca dati richiamata in precedenza, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni (lettera c)).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle disposizioni in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia effetti relativi alla norma in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni nel presupposto, sul quale è stata rilevata l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo, che l’INPS possa far fronte all’obbligo posto a suo carico dalla lettera a) nell’ambito delle proprie risorse umane, strutturali e finanziarie, previste in base alla normativa vigente.

 


 

Articolo 2, commi 142-143
(Somministrazione di lavoro)

 


142. All’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera b), le parole: «ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991».

143. Il comma 46 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di sommini­strazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla presente legge, e all’articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i), le parole: «o territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, territoriali o aziendali»;

b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia».


 

 

I commi 142 e 143 intervengono in materia di somministrazione di lavoro, modificando i casi in cui è vietato il ricorso alla somministrazione a tempo determinato e relative deroghe, nonché reintroducendo la fattispecie della somministrazione a tempo indeterminato, precedentemente abrogata dall’articolo 1, comma 46, della L. 247/2007.

In particolare (comma 142), vengono apportate alcune modifiche all’articolo 20 del D.Lgs. 276/2003.

Modificando la lettera b) del comma 5 dell’articolo 20, con la lettera a) si prevede che i contratti di somministrazione possano essere stipulati anche nel caso in cui siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, anche nei casi in cui:

§      il contratto di somministrazione sia finalizzato alla sostituzione di lavoratori assenti;

§      il contratto di somministrazione venga concluso ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L 223/1991, prevedendo, cioè, l’utilizzo di lavoratori in mobilità, assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi;

§      il contratto di somministrazione abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.

Si conferma poi la previsione secondo la quale, salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti.

La successiva lettera b), aggiungendo il comma 5-bis all’articolo 20, dispone la non applicazione, qualora il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di lavoratori in mobilità, assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, delle condizioni di ammissibilità e dei limiti previsti per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato e a tempo determinato, rispettivamente dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 20.

La stessa lettera b), inoltre, prevede che ai richiamati contratti di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, stipulati dal somministratore con i lavoratori in mobilità, si applichi il beneficio contributivo di cui all’art. 8, comma 2, della L. 223/1991 (cfr. al riguardo la scheda sui commi 124 e 125).

 

Il successivo comma 143 abroga l’articolo 1, comma 46, della L. 247/2007, di attuazione del protocollo sul welfare, al fine di reintrodurre la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetto staff leasing). A fini di coordinamento normativo, poi, viene espressamente richiamata l’applicabilità delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I (articoli 20-28) del D.Lgs. 276/2003, disciplinanti la fattispecie di somministrazione di lavoro, a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Lo stesso comma, inoltre, reca alcune modifiche all’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 276/2003, che disciplina i casi in cui è ammessa la somministrazione a tempo indeterminato (vedi infra).

Più specificamente, si modifica la lettera i) del comma 3, consentendo anche ai contratti collettivi di lavoro aziendali, stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, di individuare ulteriori casi in cui sia ammessa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Lo stesso comma, inoltre, aggiungendo la lettera l) al richiamato comma 3, consente di stipulare il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, pubblici o privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

 

Si segnala, al riguardo, che l’articolo 50, comma 9, dell’A.C. 1441-quater-B (cd. collegato lavoro), attualmente all’esame della Camera dei deputati in terza lettura, prevede la reintroduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato e l’applicazione allo stesso delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 276/2003.

 

Il contratto di somministrazione di lavoro, introdotto come detto dal D.Lgs. 276/2003, può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (somministratore) a ciò autorizzato dal Ministero del lavoro.

Il contratto di somministrazione in sostanza sostituisce il contratto di fornitura di lavoro interinale (la cui disciplina viene contestualmente abrogata). Pertanto, le agenzie di somministrazione hanno preso il posto delle vecchie agenzie di lavoro temporaneo.

La normativa previgente alla L. 247/2007 prevedeva che il contratto di somministrazione potesse essere concluso a termine o a tempo indeterminato.

La somministrazione a tempo indeterminato era uno strumento contrattuale inedito per l'Italia, ma molto diffuso negli Stati Uniti fin dai primi anni ’80. Con tale istituto sostanzialmente si introduceva anche nell’ordinamento italiano il cosiddetto leasing di manodopera (staff leasing), grazie al quale le aziende potevano "affittare" la forza-lavoro anche a tempo indeterminato e non solo a termine. Invece, con il contratto di fornitura di lavoro interinale di cui alla L. 196/1997, l’impresa fornitrice metteva a disposizione dell’impresa utilizzatrice un lavoratore solamente per esigenze lavorative di carattere temporaneo.

Si consideri tuttavia che l’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 276/2003 prevedeva una tassativa elencazione delle attività per le quali era legittima la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo. Si trattava in particolare delle seguenti attività:

-        servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

-        servizi di pulizia, custodia, portineria;

-        servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

-        gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

-        attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

-        attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

-        gestione di call-center, nonché avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

-        costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;

-        in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

 

La somministrazione a tempo indeterminato era inoltre lecita in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Come detto, la somministrazione a tempo indeterminato è stata soppressa dall’articolo 46 della legge n. 247/2007.

 

Nel caso della somministrazione a tempo determinato, invece, viene superata la precedente impostazione restrittiva che rendeva possibile la fornitura di lavoro temporaneo solamente nel casi previsti tassativamente dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Pertanto la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ogniqualvolta ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. Si affida alla contrattazione collettiva il compito dell’eventuale individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato.

L’articolo 20, comma 5, inoltre, elenca una serie di fattispecie nelle quali è vietata l’utilizzazione del contratto di somministrazione:

-        nel caso di sostituzione di lavoratori in sciopero;

-        salva diversa previsione dei contratti collettivi, nel caso di unità produttive che nei sei mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti collettivi[224] o presso cui sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori con analoghe mansioni;

-        nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 28 e ss. del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81[225].

 

Il successivo articolo 21 dispone che il contratto di somministrazione deve essere concluso in forma scritta (ad substantiam) e deve contenere una serie di elementi (per esempio, numero dei lavoratori interessati e loro mansioni, durata, motivi di interesse aziendale, luogo, orario e trattamento economico, assunzione reciproca degli obblighi contrattuali). La mancanza della forma scritta o la mancata indicazione di alcuni elementi essenziali determina la nullità del contratto di somministrazione, con la conseguenza che i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

Per quanto concerne in generale il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, l’articolo 22 conferma l’applicazione della disciplina civilistica e delle leggi speciali vigenti, mentre per i contratti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni del D.Lgs. 368 del 2001 in materia di lavoro a tempo determinato

Nell’ipotesi di somministrazione a tempo determinato, nel caso in cui il prestatore sia stato assunto dall’agenzia di somministrazione con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è precisato l’ammontare dell’indennità mensile di disponibilità, corrisposta dal somministratore per i periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è fissata dal contratto collettivo e comunque non può essere inferiore alla misura prevista con decreto ministeriale. Si precisa che l’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (quindi non concorre alla determinazione della tredicesima mensilità o al trattamento di fine rapporto).

All’articolo 23, oltre a prevedersi un obbligo in solido tra somministratore ed utilizzatore per quanto riguarda la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, si prevedono alcune tutele per i lavoratori dal punto di vista economico e retributivo, della sicurezza sul lavoro e dell’esercizio del potere disciplinare riservato al somministratore.

L’articolo 24 dispone che ai lavoratori delle imprese di somministrazione si applicano i diritti sindacali di cui allo Statuto dei lavoratori, alla stregua di tutti i lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il lavoratore può esercitare liberamente, anche presso l’utilizzatore, le libertà sindacali e può partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

Ai lavoratori che dipendono da uno stesso somministratore ma lavorano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente, con le modalità stabilite dalla contrattazione.

Inoltre l’utilizzatore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. In mancanza delle r.s.a. tale comunicazione va indirizzata alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano sindacale.

L’articolo 25 pone a carico del somministratore il versamento degli oneri contributivi (previdenziali ed assistenziali), nonché quelli relativi all’assicurazione contro gli infortuni. A tal fine il somministratore viene inquadrato nel settore terziario, tranne nel caso in cui i lavoratori prestino la loro opera nel settore agricolo o nel lavoro domestico dove sono applicate le discipline di settore.

Per quanto concerne la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 2049 del c.c., l’articolo 26precisa che ne risponde il soggetto utilizzatore, poiché esercita nel concreto il potere direttivo nei confronti del lavoratore.

In caso di somministrazione irregolare di lavoro, ovvero quando non siano state rispettate le condizioni per la stipula del contratto di somministrazione (cfr. articolo 20) o non siano state indicati alcuni elementi che configurano il rapporto di lavoro, l’articolo 27stabilisce che il lavoratore possa adire le vie legali per richiedere l’instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore con decorrenza fin dall’inizio della somministrazione. Il giudizio dovrà riguardare solo l’accertamento della irregolarità del contratto, senza entrare nel merito delle scelte organizzative o produttive.

Nell’eventualità di somministrazione di lavoro fraudolenta con l’intento di eludere disposizioni legislative o contrattuali inderogabili, l’articolo 28 prevede – oltre alle sanzioni pecuniarie indicate all’articolo 18 del D.Lgs. 276/2003 – l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di 20 euro, a carico sia del somministratore sia dell’utilizzatore, per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle disposizioni in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni. E’ stato segnalato, infatti, che la norma estende alla tipologia del contratto di somministrazione lo sgravio contributivo già previsto in caso di assunzione di un lavoratore in mobilità. La disposizione ha quindi la finalità di facilitare ulteriormente la ricollocazione di tale tipologia di lavoratore, in corrispondenza della quale dovrebbe risultare già scontata la relativa riduzione contributiva. Sul punto è stato ritenuto necessario acquisire la conferma del Governo.

 

 


 

Articolo 2, commi 144-147
(Inserimento lavorativo di persone svantaggiate)

 


144. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 145 e 146, finalizzate all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l’anno 2010.

145. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 144 del presente articolo:

a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

146. Gli incentivi di cui al comma 145 possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori privati del lavoro accreditati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.

147. La gestione delle misure di cui ai commi da 144 a 146 è affidata alla società Italia Lavoro Spa, d’intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio 2011, la società Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti commi da 144 a 146, identificando i costi e l’impatto delle misure, nonché la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere e professionalità.


 

 

I commi da 144 a 147 prevedono specifiche misure sperimentali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Nella relazione illustrativa si sottolinea come le norme in esame si propongano di realizzare alcune misure sperimentali per incentivare le agenzie per il lavoro autorizzate e gli intermediari speciali a prendere in carico i lavoratori svantaggiati, tra cui i disabili, così come individuati dal Regolamento (CE) n. 800/2008[226], per azioni finalizzate al loro reinserimento nel mercato del lavoro

 

In particolare, il comma 145 prevede una serie di incentivi per le agenzie del lavoro nella misura di:

§      1.200 euro per ogni lavoratore intermediato assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni (lettera a));

§      800 euro per ogni lavoratore intermediato assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni (lettera b));

§      un incentivo tra i 2.500 e i 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (lettera c)).

 

Vengono escluse dagli incentivi le assunzioni con i contratti di lavoro somministrato e di lavoro intermittente.

Nella relazione illustrativa viene inoltre evidenziato come l’incentivo viene erogato solo in caso di successo, vale a dire se il lavoratore intermediato è assunto con un contratto di lavoro dipendente.

 

Gli articoli 4-7 del D.Lgs. 276/2003 hanno attuato una revisione della disciplina relativa agli intermediari, con l’identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento differenziato solo in funzione del tipo di attività svolta.

In tal modo la platea dei soggetti abilitati a svolgere attività di intermediazione viene estesa anche a soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere altre attività: associazioni non riconosciute, enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale nonché consulenti del lavoro, università ed istituti di scuola secondaria di secondo grado. Si tratta di soggetti che devono aver ottenuto un'apposita autorizzazione, differenziata in funzione del tipo di attività svolta o della natura giuridica dell'intermediario. Per quanto concerne le università e le scuole, si tratta di attività che esse in parte già svolgono attraverso l’avvio degli studenti ad esperienze di formazione nei luoghi di lavoro.

In particolare, l’articolo 4 ha istituito presso il Ministero del lavoro un apposito albo delle agenzie del lavoro – strutture private polifunzionali per la mediazione tra domanda ed offerta di lavoro - suddiviso nelle seguenti sezioni:

-        agenzie di somministrazione di lavoro, abilitate a svolgere tutte le attività relative al contratto di somministrazione;

-        agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, abilitate a operare esclusivamente specifiche attività;

-        agenzie di intermediazione;

-        agenzie di ricerca e selezione del personale;

-        agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

L’iscrizione all’albo, che diventa definitiva trascorsi due anni dall’iscrizione provvisoria, comporta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione. Con il D.M. del Ministro del lavoro del 23 dicembre 2003[227] sono state disciplinate nel dettaglio le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione, i criteri in base ai quali viene verificata l’attività svolta, i criteri e le modalità dell’eventuale revoca dell’autorizzazione, e gli elementi utili ai fini del funzionamento dell’albo medesimo.

L’iscrizione alla sezione dell’albo relativo alle agenzie di somministrazione che possono svolgere tutte le attività di cui all’articolo 20 comporta automaticamente l’iscrizione dell’agenzia alle sezioni relative alle agenzie di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. L’iscrizione alla sezione dell’albo relativa alle agenzie di intermediazione comporta automaticamente l’iscrizione alle sezioni delle agenzie di ricerca del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. Infine, si fa presente che l’autorizzazione disciplinata nella norma qui richiamata non può essere oggetto di transazione commerciale.

Le agenzie interessate a svolgere attività di intermediazione dovranno possedere i requisiti giuridici e finanziari elencati all’articolo 5. Di questi alcuni sono comuni a tutte le agenzie, altri sono specifici in relazione al tipo di attività e prevedono disposizioni a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei relativi crediti contributivi.

In particolare, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, il Ministero del lavoro ha il compito di rilasciare, entro 60 giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente all’iscrizione delle agenzie nell’albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i 90 giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell’attività svolta.

L’articolo 7 ha disposto l’istituzione, da parte delle regioni, di appositi elenchi ai fini dell’accreditamento degli operatori, sia pubblici, sia privati, che operano sul territorio, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

-        garanzia della possibilità di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati;

-        salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell’accertamento dello stato di disoccupazione e nel monitoraggio dei flussi;

-        accordi per la costituzione di reti di servizio;

-        obbligo della interconnessione alla borsa continua del lavoro;

-        raccordo con il sistema di accreditamento degli organismi di formazione.

Si prevede, inoltre, che i provvedimenti regionali disciplinano le forme di cooperazione tra servizi pubblici e operatori privati autorizzati o accreditati, per il collocamento, la prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione del collocamento dei lavoratori svantaggiati e sostegno alla mobilità geografica. I provvedimento devono inoltre fissare i requisiti minimi di affidabilità per l’iscrizione nell’elenco regionale, le procedure per l’accreditamento, le modalità di misurazione dell’efficienza e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti.

 

Al sensi del successivo comma 146, gli incentivi sopra esposti possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni, anche agli operatori privati del lavoro accreditati ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 276/2003[228], mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.

Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 145 e 146, il comma 144 autorizza la spesa di 65 milioni di euro per l’anno 2010.

 

Infine, il comma 147 prevede che la gestione delle richiamate misure sperimentali sia affidata a Italia Lavoro S.p.A. che opera d’intesa con la Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi alla occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La stessa società, inoltre, entro il 31 luglio 2011, dovrà monitorare, la realizzazione di tali misure sperimentali identificando i costi e l'impatto, nonché la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere, e professionalità.

 

La società Italia Lavoro S.p.A. è sorta nel 1997 sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio del 13 maggio 1997[229], per l'esercizio di alcune tipologie di attività dell'ITAINVEST[230], con il trasferimento delle relative competenze nelle politiche attive del lavoro ed il conferimento di una serie di partecipazioni societarie.

Con la direttiva del 20 luglio 2000 il Ministro del lavoro ha definito gli ambiti di intervento di Italia Lavoro nel breve-medio periodo, che agisce sulla base di un piano generale di attività da sottoporre all'approvazione del Ministero stesso. In particolare, la società opera per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro.

Successivamente, l'articolo 30 della legge finanziaria per il 2002 (L. 448/2001[231]) ha previsto che il Ministero del lavoro si avvalga di Italia Lavoro S.p.A. per la promozione e la gestione di interventi nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. A tali fini, il medesimo Ministero assegna direttamente alla società, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse.

Da ultimo, l’articolo 7-terdecies del D.L. 7/2005[232] ha disposto che il Ministero del lavoro, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell’occupazione, della tutela dei lavoratori e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvalga di Italia lavoro S.p.A. sulla base di apposita convenzione. E’ stato inoltre previsto che anche le altre amministrazioni centrali dello Stato possano avvalersi di Italia Lavoro S.p.A., d’intesa con il Ministero del lavoro, per la promozione e la gestione delle attività riconducibili agli ambiti individuati in precedenza, nel rispetto della convenzione di cui sopra.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese c/capitale

65

0

0

65

0

0

65

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia in relazione alla norma in esame e alle altre, riferite al “pacchetto lavoro” (commi 130-160), un effetto aggregato pari a 975 milioni di euro sui due saldi.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata la necessità di chiarire se l’attività di gestione a carico di Italia Lavoro S.p.A. sia a titolo gratuito o comporti spese per la finanza pubblica, eventualmente poste a carico del limite di spesa finalizzato all’erogazione degli incentivi (65 milioni di euro per il 2010).

 

 


 

Articolo 2, commi 148-149
(Lavoro accessorio)

 


148. All’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»;

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università»;

c) alla lettera g) del comma 1, le parole: «, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi» sono soppresse;

d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: «settore produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,»;

e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»;

f) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per l’anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»;

g) al comma 1-bis, le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in tutti i settori produttivi» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,».

149. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno».


 

 

I commi 148 e 149 recano disposizioni in materia di lavoro accessorio.

 

Il comma 148 modifica l’articolo 70 del D.Lgs. 276/2003, al fine di ampliare l’ambito di applicazione del lavoro accessorio.

In particolare, si prevede che rientrino nel lavoro accessorio anche le attività lavorative di natura occasionale rese:

a)      nell’ambito di lavori di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale (la normativa vigente non prevede la committenza dell’ente locale);

b)      in qualsiasi periodo dell’anno (e non solo, dunque, nei “periodo di vacanza” come previsto dalla normativa vigente) da giovani con meno di 25 anni iscritti all’università;

c)      dall’impresa famigliare (senza limitazioni riferite al settore produttivo, come previsto dalla normativa vigente);

d)      da parte di pensionati, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale (la normativa vigente non prevede la committenza dell’ente locale);

e)      nei maneggi e nelle scuderie (ipotesi non prevista dalla normativa vigente);

f)        in via sperimentale nell’anno 2010, da parte di lavoratori titolari di contratti part time;

Inoltre (lettera g)), viene estesa anche al 2010 (includendovi anche l’ipotesi che il committente sia un ente locale) la possibilità, introdotta in via sperimentale per il 2009, di rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

 

Il comma 149è finalizzato a definire gli ambiti di operatività delle prestazioni occasionali di tipo accessorio anche con riferimento al committente pubblico, attraverso l’aggiunta del comma 2-ter all’articolo 70 del D.Lgs. 276/2003[233]. Il comma in esame precisa che il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio è consentito, da parte di un committente pubblico e degli enti locali, nel rispetto dei tetti in materia di spesa corrente per acquisto di beni e servizi o ove previsto del patto di stabilità interno.

Il lavoro accessorio, disciplinato dall’articolo 70 del D.Lgs. 276/2003, è stato più volte oggetto, nell’attuale legislatura, di interventi volti ad ampliarne l’ambito applicativo, sia dal punto di vista dei soggetti ammessi, sia dal punto di vista del tipo di prestazioni lavorative ammesse.

L’articolo 22 del D.L. 112/2008 (convertito dalla L. 133/2008), oltre a confermare la possibilità di utilizzare le prestazioni di lavoro accessorio (inteso come attività di natura occasionale) nell’ambito dei lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, nell’insegnamento privato supplementare e nell’impresa familiare (limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi), ne ha esteso l’applicazione all’agricoltura e al lavori domestici. Nel settore agricolo, in particolare, sono state ricondotte al lavoro accessorio le attività di carattere stagionale svolte da pensionati e studenti con meno di 25 anni e le attività (da chiunque svolte) in favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro. Altre tipologie di lavoro accessorio introdotte dall’articolo 22 del DL n. 112/2008 riguardano le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (secondo l’idea dei tirocini estivi), nonché le attività lavorative rese nell’ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. Per quanto concerne i requisiti soggettivi, il lavoro accessorio non viene più limitato alle prestazioni occasionali rese dai soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. Inoltre, è stata abrogata la tassativa elencazione delle categorie di soggetti che potevano rendere prestazioni di lavoro accessorio (ossia i disoccupati da oltre un anno; le casalinghe, gli studenti e i pensionati; i disabili e i soggetti in comunità di recupero; i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro).

Successivamente, l’articolo 7-ter del D.L. 5/2009, convertito dalla L. 33/2009, ha ulteriormente ampliato l’ambito oggettivo di riferimento del lavoro accessorio, includendovi anche le manifestazioni fieristiche e l’ipotesi di un committente pubblico nei casi di lavori di emergenza e solidarietà. Tra le prestazioni occasionali svolte da giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti all'università o ad istituti scolastici di ogni ordine e grado durante i periodi di vacanza, sono stati inseriti anche i periodi coincidenti con il sabato e la domenica, specificando che tali prestazioni riguardano qualsiasi settore produttivo. Inoltre, è stato ampliato l’ambito soggettivo di riferimento del lavoro accessorio, con l’inserimento di nuove figure come le casalinghe che effettuano attività agricole di carattere stagionale e le prestazioni svolte in qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati. Infine, si è previsto, in via sperimentale per il 2009, che le prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, possano essere svolte anche dai percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, entro il limite massimo di 3.000 euro per anno solare. Tali prestazioni devono essere comunque compatibili con il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Pertanto, tali soggetti potranno cumulare il buono con il quale ricevono il proprio compenso, con gli emolumenti ottenuti mediante il ricorso a prestazioni accessorie.

Da ultimo, l’articolo 17, comma 26, del D.L. 78/2009, convertito dalla L. 102/2009, ha introdotto il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili da parte delle amministrazioni pubbliche in caso di esigenze temporanee ed eccezionali.


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle disposizioni effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata ravvisata l’opportunità di avere conferma che, come indicato per precedenti norme di contenuto analogo, le modifiche apportate debbano considerarsi prive di effetti finanziari.

 


 

Articolo 2, comma 150
(Trattamento di disoccupazione speciale
per i lavoratori edili)

 

 

150. Con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui all’articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

 

 

Il comma 150 prevede l’estensione, a decorrere dal 2010, ai trattamenti di disoccupazione speciale per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, di cui all’articolo 9 della L. 6 agosto 1975, n. 427[234], della disciplina degli aumenti relativi ai c.d. tetti dei trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità, disposti dall’articolo 1, comma 27, della L. 247/2007 (legge di attuazione del cd. protocollo sul welfare) determinati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, secondo le.

 

Il richiamato articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, infatti, ha rideterminato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 2008, la misura degli aumenti annuali dell’integrazione salariale straordinaria corrisposta sia agli operai sia agli impiegati sospesi dal lavoro, di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo unico della L. 427/1980[235]. In particolare, gli incrementi dell’integrazione salariale straordinaria e della retribuzione mensile di riferimento vengono stabiliti appunto nella misura del 100% (in luogo dell’80% in precedenza previsto) dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo del 22 dicembre non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica, verosimilmente per un mero errore materiale.

Si ricorda che il prospetto riepilogativo del 6 dicembre ascriveva alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

1

3

5

1

3

5

1

3

5

 

La relazione tecnica quantifica in 1 milione di euro nel 2010, 3 milioni di euro nel 2011 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 i maggiori oneri recati dalla disposizione in esame.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia in relazione alla norma in esame e alle altre, riferite al “pacchetto lavoro” (commi 130-160), un effetto aggregato pari a 975 milioni di euro nel 2010, 259 milioni di euro nel 2011 e 5 milioni di euro nel 2012.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi dal momento che la quantificazione risulta coerente con quella recata dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 247/2007.

Infatti, in tale sede si precisava che, a fronte di un incremento dell’elasticità di adeguamento dei tetti massimi ai prezzi, si verificano fenomeni compensativi connessi all’aumento delle retribuzioni di riferimento che costituiscono i limiti retributivi per l’applicazione dei tetti in questione.

 

 


 

Articolo 2, comma 151
(incentivi per l’assunzione di lavoratori destinatari
di trattamenti di sostegno al reddito)

 


151. In via sperimentale per l’anno 2010, nel limite di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell’indennità di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell’indennità di cui all’articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, è concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.


 

 

Il comma 151 prevede l’erogazione da parte dell’INPS, in via sperimentale per il 2010 ed entro il limite di 12 milioni di euro, di uno specifico incentivo a favore dei datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, i quali assumano a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.

 

Si ricorda che analoghe disposizioni sono contenute nell’articolo 7-ter, comma 7, del D.L. 5/2009, che ha previsto l’erogazione, da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della L. 23 luglio 1991, n. 223 a seguito della cessazione, parziale o totale, dell’attività o per intervento di procedura concorsuale.

 

L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato ed escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate.

L’incentivo viene erogato, a domanda e nei limiti delle risorse richiamate in precedenza, tramite conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il diritto al beneficio è escluso nelle ipotesi in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da imprese dello stesso o di diverso settore di attività con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero che abbiano con quest'ultima un rapporto di collegamento o controllo ai sensi delle disposizioni codicistiche.

 

Le modalità di attuazione della richiamata procedura sono demandate ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Si segnala che il testo non prevede il termine temporale entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori entrate contrib.

0

0

0

12

0

0

12

0

0

Maggiori spese correnti

12

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia in relazione alla norma in esame e alle altre, riferite al “pacchetto lavoro” (commi 130-160), un effetto aggregato pari a 975 milioni di euro sui due saldi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni  dal momento che il beneficio è concesso nell’ambito di un limite di spesa (12 milioni di euro nel 2010).

 

 


 

Articolo 2, comma 152
(Modifiche al Fondo per le attività di
carattere sociale di pertinenza regionale)

 

152. All’articolo 9-bis, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

 

 

Il comma 152 concerne il Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale, previsto dall’articolo 9-bis comma 5 seconda parte, del D.L. 78/2009 e in particolare il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che dà attuazione a criteri e modalità di ripartizione delle risorse stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il Fondo, della consistenza minima di 300 milioni di euro annui, da istituire nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, dovrà essere alimentato dai ‘risparmi’ conseguenti la rideterminazione a decorrere dal 2009 dell’ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali.

La determinazione dei criteri per la revisione dell’ammontare dei proventi è demandata ad un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a statuto speciale. A seguito dell’emanazione del DPCM in sede di Conferenza Stato regioni dovranno essere definiti criteri e modalità per la distribuzione delle risorse alle singole regioni.

Il decreto ministeriale che recepisce le decisioni della Conferenza è emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze e - secondo la norma in esame – di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

La seconda parte del comma 5 dell’articolo 79-bis del D.L. 78/2009 reca disposizioni per la costituzione di un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale della consistenza minima di 300 milioni di euro annui da istituire nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze.

La norma dichiara in via preliminare che la disciplina:

-        è una ‘anticipazione’ dell’attuazione delle misure connesse con il sistema di federalismo fiscale dettato dalla legge 42/2009;

-        ha lo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, secondo quanto dispone l’articolo 117 Cost., secondo comma, lettera m).

Il Fondo dovrà essere alimentato dai ‘risparmi’ conseguenti la rideterminazione dell’ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale (organismo previsto dalla legge 42/2009 per l’attuazione del federalismo fiscale[236]) sono adottati i criteri per la rideterminazione – a decorrere dal 2009dell’ammontare dei proventi spettanti alle regioni e alle province autonome in misura tale da garantire disponibilità finanziarie per almeno 300 milioni annui.

La norma al riguardo specifica che:

-        per le regioni a statuto speciale ciò deve avvenire “compatibilmente” con gli statuti di autonomia; ciò dovrebbe significare che la normativa in esame non possa applicarsi se non con l’accordo di ciascuna regione. Si ricorda infatti che il sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale – e in particolare la misura delle aliquote dei tributi e delle compartecipazioni spettanti a ciascuna di esse - è dettato da norme di attuazione dello statuto speciale, o comunque da norme legislative ‘rinforzate’ da un accordo con la regione o provincia autonoma interessata;

-        l’attuazione della disposizione in esame non dovrà comportare “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

 

La definizione dei criteri direttivi per la rideterminazione dell’ammontare dei proventi spettanti alle regioni è integralmente demandata al DPCM senza alcuna ulteriore indicazione, se non quelle sopra descritte.

Il DPCM avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 78/2009 in esame (legge 3 agosto 2009, n. 102).

Le risorse in tal modo recuperate sono assegnate ad un fondo da istituire nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. Le risorse saranno poi ripartite tra le regioni secondo i criteri stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 30 giorni dall’emanazione del DPCM di cui sopra. Alla ripartizione definita in sede di Conferenza Stato-Regioni verrà data attuazione con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze secondo la disposizione in esame, di concerto con il Ministro per le politiche sociali.

Si segnala infine che la Regione Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento hanno presentato ricorso per legittimità costituzionale avverso la disposizione del D.L. 78/2009 (rispettivamente ricorsi n. 68/2009 pubblicato nella G.U. 4 novembre 2009, n. 44 e n. 88/2009 pubblicato nella G.U. 11 novembre 2009, n. 45).

Regione e Provincia autonoma denunciano – in estrema sintesi - la lesione delle disposizioni recate dai rispettivi statuti speciali con riguardo all’ordinamento finanziario e alle procedure di revisione dello stesso e la lesione del principio di leale collaborazione. La revisione dell’ordinamento finanziario richiede sempre l’accordo con la regione - l’intesa ‘forte’, condizione che non sarebbe soddisfatta dalla norma in esame che, per l’emanazione del DPCM attuativo con il quale rideterminare le quote di tributi erariali spettanti alla regione, dispone che la Conferenza Stato-Regioni e il Tavolo di concertazione per il federalismo fiscale esprimano ‘un mero parere’. La Provincia di Trento lamenta altresì, la previsione di un potere regolamentare del Governo incidente sulle materia finanza regionale e dei servizi sociali in luogo della procedura statutaria che prevede fonti primarie e ‘condivise’; nonché la costituzione di un fondo settoriale a destinazione vincolata in materia di competenza regionale.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 

 


 

Articolo 2, comma 153
(Interpretazione autentica in materia di salario
medio convenzionale dei lavoratori agricoli)

 

153. L’articolo 63, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalità stabilite nello stesso comma, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

 

 

Il comma 153 reca una norma di interpretazione autentica, allo scopo di precisare che il valore del salario medio convenzionale dei lavoratori agricoli rilevato nel 1995 ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, di cui all’articolo 63, comma 6, del D.Lgs. n. 151 del 2001, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

 

L’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo n. 151 del 2001[237], prevede che le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate. Per tali lavoratrici e lavoratori agricoli il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione è finalizzata ad evitare il determinarsi, a causa del consolidarsi del contenzioso in atto (che vede sistematicamente soccombente l’INPS), di una maggiore spesa non considerata nei tendenziali a legislazione vigente e valutata dall’INPS, sulla base della normativa vigente, in 632 milioni di euro, comprensivi di arretrati, nel primo anno di applicazione e in 101 milioni di euro annui a regime.

In particolare, la relazione tecnica afferma che l’INPS, anche ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, prende a base di calcolo la retribuzione media dei lavoratori agricoli applicando il salario medio convenzionale del 1995 nelle province in cui non sia stato superato dal salario effettivo stabilito dai contratti collettivi. In sede giurisprudenziale, vi sono interpretazioni difformi sulla base delle quali si ritiene che la retribuzione convenzionale cristallizzata al 1995 vada considerata solo ai fini del calcolo della retribuzione imponibile e delle prestazioni temporanee. In tal modo si riconosce il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione in godimento mediante l’utilizzo delle retribuzione medie, di importo superiore, stabilite nel corso degli anni e riferite ai cinque anni antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico.

La disposizione in esame, precisa la relazione tecnica, al pari di quella recata dall’articolo 2, comma 5, del disegno di legge finanziaria in esame, ribadisce il legame tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile, sulla base del principio di generale sinallagmaticità tra contribuzione versata e prestazioni erogate.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni sulla base delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica.

 

 


 

Articolo 2, commi 154-155
(Apprendistato)

 


154. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono inserite le seguenti: «, nonché di 100 milioni di euro per l’anno 2010, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all’attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

155. Dopo il comma 1 dell’articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente:

«1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell’ap­prendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all’anzianità di servizio».


 

 

I commi 154 e 155 intervengono in materia di apprendistato.

In particolare, il comma 154 modifica l’articolo 118, comma 16, della L. 388/2000[238], prevedendo che Il Ministero del Lavoro, con proprio decreto, destini una quota fino 100 milioni di euro per l’anno 2010 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

L’articolo 118, comma 16, della legge n. 388/2000, ha previsto, a partire dal 2001, la destinazione da parte del Ministro del lavoro con proprio decreto, di uno stanziamento a valere sulla quota del Fondo per l'occupazione relativa al finanziamento dell'obbligo formativo fino a 18 anni, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte con riferimento a soggetti che abbiano superato il diciottesimo anno di età. Nella norma il 20 per cento delle risorse vengono destinate prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del D.Lgs. 276/2003,per le attività di formazione nell'esercizio dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, 196[239].Si ricorda che gli stanziamenti, nel corso degli anni, sono stati determinati nella misura di 200 miliardi di lire per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Nella relazione illustrativa si fa presente che le risorse per la copertura degli interventi indicati nella norma in esame sono individuate nell'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144/1999[240], che fa riferimento al Fondo per l'occupazione. di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 148/1993[241], il quale dispone a tale scopo fino a 590 miliardi di lire a decorrere dal 2002.

 

Il comma 155 aggiunge il comma 1-bis all’articolo 53 del D.Lgs. 276/2003, prevedendo che nelle ipotesi di contratto di apprendistato, la contrattazione collettiva nazionale territoriale o aziendale possa stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. Nella norma si precisa che la retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all’anzianità di servizio.

L’articolo 53 del D.Lgs. 276/2003 dispone in merito agli incentivi economici e normativi e alle disposizioni previdenziali dell’apprendistato. In particolare, a garanzia dell’apprendista, si dispone che la categoria di inquadramento dell’apprendista non possa essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto.

Inoltre, al fine di incentivare l’occupazione giovanile, gli apprendisti vengono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti. Infine, in attesa della riforma del sistema degli incentivi all’occupazione, la norma conferma gli incentivi economici per l’utilizzazione del rapporto di apprendistato, la cui effettiva spettanza è soggetta alla verifica che la formazione sia svolta secondo modalità definite con decreto ministeriale, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni sul comma 154 dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento (100 milioni di euro nel 2010), nell’ambito di risorse già preordinate allo scopo. Anche per il comma 155 non sono state formulate osservazioni.


 

Articolo 2, commi 156-157
(Detassazione dei contratti di produttività)

 


156. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 3, dopo le parole: «Nell’anno 2009» sono inserite le seguenti: «e nell’anno 2010» e dopo le parole: «60 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

b) all’articolo 5, comma 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

157. Ai fini dell’applicazione del comma 156, i limiti di reddito indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da riferire all’anno 2009.


 

 

I commi 156 e 157 recano alcune modifiche alla disciplina concernente la detassazione dei contratti di produttività, di cui all’articolo 5 del D.L. 185/2008, prorogando la misura anche per il 2010.

 

L’articolo 5 del DL 185 del 2008 ha prorogato all’anno 2009 il regime di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti del settore privato limitatamente alle remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Si tratta, in sostanza, della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale. Tale regime è stato introdotto, in via temporanea, dall’articolo 2 del D.L. 93/2008[242].

Sono beneficiari i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno realizzato un reddito di lavoro subordinato non superiore a 35.000 euro. Concorrono alla formazione del predetto importo anche le remunerazioni assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del citato articolo 2 del DL 93/2008.

L’ammontare massimo di remunerazione agevolabile è fissato in misura pari a 6.000 euro[243].

Infine, la norma ha precisato che qualora il sostituto d’imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo d’imposta sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per il 2008 (c.d. CUD), il lavoratore dovrà rilasciare apposita attestazione nella quale dichiara l’ammontare del reddito conseguito nell’anno 2008.

 

La disposizione, inoltre, modifica il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. 185/2008, intervenendo sulla riduzione dell’IRPEF, e delle relative addizionali, sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (lettera a)).

Il richiamato comma 3 ha riconosciuto al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e dell’impiego, titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, una riduzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.

 

La richiamata lettera a) stanzia lo stesso importo di 60 milioni (previsto per il 2009) anche per il 2010 e conferma la fruizione di tale agevolazione, anche per il 2010, per i soggetti con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

 

Il comma 157 specifica che ai fini del precedente comma 156, i limiti di reddito ivi richiamati (pari a 35.000 euro) sono da riferire all’anno 2009.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori entrate tributarie

860

160

0

860

256

0

860

256

0

Maggiori spese correnti

0

96

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica quantifica in 860 milioni di euro nel 2010 e in 256 milioni di euro nel 2011 la riduzione del gettito in termini di cassa.

In particolare, In particolare, con riferimento al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (lettera a), il limite di spesa di 60 milioni di euro nel 2010 è quantificato sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

-    comparto sicurezza e difesa: per tenere conto del limite reddituale (35.000 euro nel 2008), è stato considerato l’80 per cento degli importi dei fondi di efficienza dei servizi istituzionali, rilevati nel conto annuale 2007, maggiorati degli aumenti contrattuali di regime per il biennio 2006-2007;

-    personale del soccorso pubblico: è stato preso a riferimento l’ammontare dell’intero fondo, anch’esso maggiorato degli aumenti contrattuali 2006-2007.

     Inoltre, in analogia con quanto previsto per il settore privato (cfr. infra), si è ipotizzata una riduzione del carico fiscale per IRPEF, addizionali regionali e comunali con riferimento ai soli compensi accessori previsti dai fondi di efficienza dei servizi istituzionali (Corpi e Forze Armate) e dal fondo di amministrazione (Corpo dei Vigili del Fuoco), pari in media al 18 per cento.

Con riferimento al settore privato (lettera b), la quantificazione si basa sui dati dell’Osservatorio delle Entrate, aggiornati al 30 agosto 2009, relativi ai versamenti mensili effettuati tramite i codici tributo F24 1053, 1604, 1904, 1905, 1305, 1816, 1057, 1606, 1907 e 1307, utilizzabili per il versamento dell’imposta sostitutiva in esame. Tali codici tributo sono stati utilizzati anche per i versamenti relativi all’imposta sostitutiva relativa agli straordinari e premi relativi al secondo semestre 2008, sulla base dell’articolo 2 del decreto-legge n. 93/2008). Tuttavia, ipotizzando con ragionevole approssimazione che i versamenti effettuati nel periodo marzo-agosto 2009 (pari a 306 milioni di euro) sono attribuibili al solo provvedimento di detassazione dei premi per il 2009, si può stimare un versamento medio mensile di imposta sostitutiva pari a 50 milioni di euro (306/6). Considerando un valore medio analogo per i mesi successivi, si stima un ammontare annuo di imposta pari a circa 600 milioni di euro, cui corrisponde una base imponibile pari a 6.000 milioni di euro (600 milioni/aliquota sostitutiva del 10 per cento).

Considerando stabile tale base imponibile anche per il 2010, si stima, quale differenza tra l’aliquota marginale media per i redditi da lavoro dipendente pari al 26 per cento e l’aliquota del 10 per cento prevista dalla disposizione in esame, una perdita di gettito di competenza annua pari a circa 960 milioni di euro, cui si aggiunge una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale pari, rispettivamente, a circa 72 milioni di euro e 23,8 milioni di euro.

La perdita di gettito, in termini di cassa, è il seguente:

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

IRPEF

800

160

0

Addizionale regionale

0

72

0

Addizionale comunale

0

23,8

0

Totale

800

255,8

0

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica evidenzia in relazione alla norma in esame e alle altre, riferite al “pacchetto lavoro” (commi 130-160), un effetto aggregato pari a 975 milioni di euro nel 2010 e 259 milioni di euro nel 2011.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni. Infatti, con riferimento alla lettera a), la disposizione reca un intervento da attuare entro un limite di spesa. Con riferimento alla lettera b), la quantificazione è coerente con la metodologia adottata dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 185/2009 ed appare improntata a criteri di prudenzialità.

 


 

Articolo 2, comma 158
(Riduzione del fondo sociale per l’occupazione)

 

158. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 100 milioni di euro per l’anno 2010.

 

 

Il comma 158 prevede la riduzione di 100 milioni di euro per l'anno 2010 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008

L’articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008 prevede che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi[244]. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Si ricorda, che nell’articolo 18, del D.L. 185/2008 si è inteso, più in generale (v. commi 1-4 del medesimo articolo 18), perseguire l’obiettivo di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori spese c/capitale

100

0

0

100

0

0

100

0

0

 

La relazione tecnica precisa che il Fondo presenta le necessarie disponibilità.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia la variazione di cui alla disposizione in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, si è ravvisata la necessità di acquisire chiarimenti in merito all’attuale destinazione delle risorse in esame, al fine di verificare la loro effettiva disponibilità.

 


 

Articolo 2, comma 159
(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)

 

159. Al comma 2 dell’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2010 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile».

 

 

Il comma 159 detta una modifica dell’articolo 20, comma 2 del D.L. 78/2009, con il quale si dispone per l'anno 2010 l’effettuazione da parte dell'INPS un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali.

 

L’articolo 20 del D.L. 78/2009 detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte la fasi del procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici nonché un maggiore coinvolgimento dell’Istituto nei procedimenti giurisdizionali. Per tali fini, si prevede che l’INPS si avvalga delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, come integrate ad opera del D.P.C.M. 30 marzo 2007, che ha completato il trasferimento delle funzioni sulle procedure di invalidità dal Ministero dell’economia e delle finanze all’Istituto medesimo.

Il comma 2 dell’articolo 20 ha attribuito all’Istituto la competenza ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, disponendosi, nel caso di accertata insussistenza degli stessi, l’immediata sospensione cautelativa del pagamento dei benefici economici, seguita dalla revoca degli stessi[245].

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori spese correnti

50

0

0

50

0

0

50

0

0

 

La relazione tecnica valuta in 50 milioni di euro nel 2010 le economie recate dalla disposizione in esame. A tale quantificazione si è pervenuti tenendo conto anche dell’esperienza derivante dalla progressiva attuazione del Programma straordinario di verifiche dell’anno 2009, previsto dall’articolo 80 del decreto-legge n. 112/2008. In particolare, dai dati amministrativi dell’INPS risultano recuperati, nell’ambito di tale programma, importi pari a 80-90 milioni di euro per il periodo gennaio-ottobre 2009.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica non evidenzia la variazione di cui alla disposizione in esame, che non è riferita al Fondo ex art. 7-quinquies, DL 5/2009.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato rilevato che dalla relazione tecnica emerge che l’importo sopra indicato concorre, con altre risorse, al finanziamento del complesso delle disposizioni in materia di lavoro recate dall’articolo in esame.

Si è, quindi, sottolineata la necessità di acquisire elementi volti a suffragare l’effettività dei risparmi medesimi.

 


 

Articolo 2, comma 160
(Copertura oneri commi 120-147)

 


160. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 130 a 157, pari a 1.125 milioni di euro per l’anno 2010, a 259 milioni di euro per l’anno 2011 e a 5 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2010, ai sensi dei commi 158 e 159, quanto a 975 milioni di euro per l’anno 2010, a 259 milioni di euro per l’anno 2011 e a 5 milioni di euro per l’anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.


 

 

Il comma 160 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle misure a sostegno dell’occupazione previste ai commi da 130 a 157, quantificati in 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, 259 milioni di euro per il 2011 e 5 milioni per il 2012.

 

Alla copertura dei predetti oneri si provvede:

§      quanto a 150 milioni di euro per il 2010, ai sensi dei commi 158 e 159,i quali prevedono, rispettivamente, una riduzione di 100 milioni per l’anno 2010 del Fondo sociale per occupazione e formazione e l’attivazione, da parte dell’INPS, di un programma di verifiche deibenefici economicidi invalidità civile, che dovrebbe comportare risparmi di spesa valutati, nella relazione tecnica[246], in 50 milioni di euro per il 2010.

Tale programma prevede, in particolare, l’effettuazione, in aggiunta all’ordinaria attività di accertamento da parte dell’INPS, di un numero di 100.000 verifiche nel 2010 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile da cui potrebbero derivare effetti positivi di bilancio;

§      quanto a 975 milioni per il 2010, a 259 milioni per il 2011 e a 5 milioni per il 2012, mediante corrispondente riduzionedelle disponibilità del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili del Ministero dell’economia, di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009[247].

Per ciò che attiene alla dotazione del Fondo, si ricorda che il provvedimento in esame reca numerose disposizioni che provvedono a rifinanziarlo per gli anni 2010 e successivi. Per una analisi delle disponibilità del Fondo si rinvia alla scheda relativa all’articolo 2, comma 250, del provvedimento in esame.

 


 

Articolo 2, commi 161-182
(Banca del Mezzogiorno S.p.a.)

 


161. Le disposizioni dei commi da 162 a 182 hanno l’obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

162. Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi dei commi da 165 a 182 mirano:

a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;

b) a sostenere le iniziative imprendi­toriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;

c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

163. Nell’attuare le disposizioni di cui ai commi da 161 a 182, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell’iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell’Unione europea e in particolare nell’ambito delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato.

164. L’attuazione delle operazioni di cui ai commi da 165 a 171 e da 178 a 182 è subordinata, ove necessario, all’autoriz­zazione della Commissione europea, con le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

165. È istituito il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno Spa», di seguito denominata: «Banca», di cui all’articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato è composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze, anche in rappre­sentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell’imprendi­torialità giovanile e uno della società Poste italiane Spa. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.

166. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra banche operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite dal comma 169. Il Comitato promotore, tra l’altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.

167. Per avviare l’iniziativa e favorire l’aggregazione di una maggioranza rappre­sentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di Stato, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario.

168. La Banca agisce attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono all’iniziativa con l’acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa. L’adesione implica, per le attività, i prodotti e i servizi sviluppati o diffusi congiunta­mente, l’affiancamento del marchio della Banca a quello proprio. L’adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e delle istituzioni aderenti.

169. La Banca opera con la rete di cui al comma 168 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese, anche con il supporto di intermediari finanziari aventi un adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l’imprenditorialità giovanile e femminile, l’aumento dimensionale e l’internazionaliz­zazione, la ricerca e l’innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca può:

a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio e lungo termine e per il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l’emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 178 a 181;

b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzo­giorno. L’emissione di tali obbligazioni, nei primi due anni dalla data della prima emissione, può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato e hanno durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sul quale può essere prestata la garanzia stessa. La garanzia dello Stato è inserita nell’elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e di individuare conseguentemente idonei mezzi di copertura finanziaria;

c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo termine erogati a piccole e medie imprese del Mezzogiorno aventi adeguato merito di credito, per creare portafogli efficienti in termini di diversifi­cazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di istruttoria sul sottostante eseguita dal Comitato di gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi inclusi le condizioni economiche e l’ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato;

d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l’utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sovranazionali;

e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

170. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell’economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all’articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, devono essere richieste entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

171. Al termine della fase di avvio e, comunque, decorsi cinque anni dall’inizio dell’operatività della Banca, l’intera parteci­pazione posseduta dallo Stato, tranne un’azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello statuto le modalità per l’acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione compreso nell’elenco dell’Istituto nazionale di stati­stica pubblicato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve prevedere un trattamento analogo a quello delle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso e in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.

172. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, alle banche di credito cooperativo autorizzate all’attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che partecipano al capitale della Banca è consentita, per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell’autorizzazione stessa, l’emissione di azioni di finanzia­mento di cui all’articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope­razione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

173. Se necessario, in base alla normativa vigente, il Ministro dell’economia e delle finanze con propri decreti può autorizzare enti e società partecipati dal Ministero dell’economia e delle finanze a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca e autorizzate all’attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla medesima data.

174. L’ammontare del capitale com­plessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 172 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell’emis­sione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

175. Ciascun socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione e un componente del collegio sindacale.

176. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai sensi del primo periodo sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d’Italia.

177. Con decreto del Ministero dell’eco­nomia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 172 a 176.

178. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguono finalità etiche nel Mezzogiorno:

a) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, si applicano agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli di cui all’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica un’aliquota di favore nella misura del 5 per cento;

b) l’imposta di cui alla lettera a) si applica sugli interessi relativi a un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

179. Con decreto del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 178 a 182, ivi inclusi le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell’imposta sosti­tutiva nella misura fissata nel comma 178 e le caratteristiche dei progetti etici.

180. Il beneficio fiscale è concesso con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 178 a 182 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 179. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi succes­sivamente all’adozione del decreto di cui al primo periodo.

181. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 178 a 182 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipulare con le istituzioni finanziarie emittenti.

182. Al comma 1097 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «titoli governativi dell’area euro» sono inserite le seguenti: «e, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano».


 

 

I commi da 161 a 182 recano un insieme di disposizioni dirette ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle regioni del Mezzogiorno e a sostenere le iniziative imprenditoriali canalizzando il risparmio privato in quelle regioni. A tal fine si prevede un’articolata disciplina volta alla costituzione della Banca del Mezzogiorno S.p.A., società partecipata dallo Stato in qualità di socio fondatore e da altri soggetti privati che saranno invitati a parteciparvi da un Comitato promotore all’uopo istituito. La banca agisce attraverso la rete di banche e di istituzioni che vi aderiscono con l’acquisto di azioni, e sua finalità precipua è quella di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno, promuovendo in particolare il credito alle PMI anche con il supporto di intermediari finanziari. Si prevede una disciplina specifica in materia di emissione di azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo autorizzate all’attività bancaria successivamente all’entrata in vigore della legge finanziaria che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno. Al Ministro dell’economia è inoltre data la facoltà di autorizzare enti e società partecipate dal medesimo Ministero a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale delle banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno. Si prevede, infine, una disciplina tributaria di carattere agevolativo, in base alla quale sugli interessi degli strumenti finanziari, sottoscritti da persone fisiche, emessi da banche per sostenere progetti di investimento di PMI del Mezzogiorno, si applica un’aliquota agevolata nella misura del cinque per cento.

 

Nel dettaglio, il comma 161 in esame dichiara che le disposizioni si prefiggono l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

Il comma 162 specifica che gli strumenti e le istituzioni previsti sono volti ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle regioni del Mezzogiorno e a sostenere le iniziative imprenditoriali, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti, canalizzando il risparmio privato in quelle regioni.

 

Il comma 163 prevede che nell'attuazione delle disposizioni lo Stato assuma un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata, dovendo essere le norme attuate rispettando la vigente normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla normativa in materia di aiuti di Stato.

 

Il comma 164 subordina l'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 165 a 171 e da 178 a 182, ove necessario, all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istituivo della Comunità Europea in materia di aiuti di Stato, secondo cui alla Commissione devono essere comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87 del trattato, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2 dello stesso articolo 88. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

 

Il comma 165 istituisce il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno s.p.a.» (di seguito, Banca).

La disposizione richiama l'articolo 6-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che aveva disposto, al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d’Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, la costituzione della società per azioni "Banca del Mezzogiorno", demandando la nomina del comitato promotore ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

Il Comitato promotore, costituito senza oneri per la finanza pubblica ai sensi del comma 165 in esame, è composto da un massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali. Di questi membri almeno cinque devono essere espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno di Poste Italiane s.p.a.

 

Il comma 166 demanda al Comitato promotore il compito di individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca indicate dalla legge. Fra gli altri compiti, il Comitato promotore deve definire le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione alle finalità di legge.

 

Il comma 167 prevede che lo Stato partecipi al capitale sociale della Banca con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto residui del corrente esercizio finanziario.

Si ricorda che il richiamato articolo 6-ter del decreto-legge n. 112 del 2008 ha autorizzato, al comma 4, una spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008 per l’apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore, prevedendo che entro cinque anni dall’inizio dell’operatività della Banca tale importo venisse restituito allo Stato, il quale avrebbe ceduto alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una. Il comma 5 del richiamato articolo 6-ter del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che all’onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

 

La partecipazione dello Stato, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, è finalizzata ad avviare l'iniziativa e a favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di Stato.

 

Il comma 168 prevede che la Banca agisca attraverso la rete di banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni, potendo stipulare convenzioni con Poste italiane s.p.a..

L'adesione all’iniziativa implica l'affiancamento a quello proprio del marchio della Banca per le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, nonché la definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e istituzioni aderenti.

 

Il comma 169 stabilisce che la Banca opera con la rete di cui al comma 168 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, con gli obiettivi di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovere, in particolare, il credito alle piccole e medie imprese (PMI) anche con il supporto di intermediari finanziari con adeguato livello di patrimonializzazione.

La disposizione specifica che il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la nascita di nuove imprese;

b) l'imprenditorialità giovanile e femminile;

c) l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione;

d) la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione.

La disposizione chiarisce inoltre che la Banca potrà, tra l’altro, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti:

a)  favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo termine ed il capitale di rischio nel Mezzogiorno. Tale obiettivo può essere perseguito anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno, godendo tali emissioni delle agevolazioni fiscali previste nei commi da 178 a 181;

b)emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno, potendo l'emissione di tali obbligazioni essere assistita nei primi due anni dalla prima emissione dalla garanzia dello Stato, a copertura del capitale e degli interessi.

La disposizione specifica che tali obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato con durata non inferiore a tre anni e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia. La garanzia dello Stato verrà inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha il compito di effettuare un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e conseguentemente individuare idonei mezzi di copertura finanziaria.

c)  acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine di PMI del Mezzogiorno con adeguato merito di credito per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato.

     Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a seguito di istruttoria sul sottostante da parte del Comitato di Gestione del Fondo stesso.

 

Il richiamato articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto che il CIPE può destinare una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Si demanda quindi a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi incluso le condizioni economiche nonché l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato.

d)offrire consulenza e assistenza alle PMI per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sopranazionali;

e)  stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

 

Il comma 170 obbliga il Comitato promotore, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, a presentare una relazione sullo stato di avanzamento del progetto al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, con successivo decreto, può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. La disposizione fa salve le necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’attività bancaria di cui all'articolo 14 del TUB, che dovranno essere richieste entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Il richiamato articolo 14 del TUB stabilisce che la Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 del TUB e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del TUB;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26 del TUB;

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

Ai sensi del comma 2, la Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività (comma 2-bis). Il comma 3 stabilisce che non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione richiesta dal comma 1.

 

Il comma 171 prevede la redistribuzione tra i soci fondatori privati dell'intera partecipazione posseduta dallo Stato, salvo un'azione, al termine della fase di avvio, e comunque decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca.

La disposizione stabilisce inoltre che i soci fondatori devono prevedere nello Statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione, fermo restando che la partecipazione pubblica non può in nessun caso ed in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve prevedere un trattamento analogo alle azioni possedute dallo Stato.

 

Il comma 172 ammette, per un periodo massimo di 5 anni dall'autorizzazione all’attività bancaria, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno, al fine di favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e di sostenere la crescita della Banca.

 

Il richiamato articolo 2526 del codice civile (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito) prevede che l'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

 

Si specifica che tali azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

 

La richiamata legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di società cooperative, prevede all’articolo 11 che le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Il richiamato articolo 34 del TUB prevede, al comma 2, che per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa. Il comma 4 prevede che nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.

 

Il comma 173 prevede la possibilità per il Ministro dell'economia e delle finanze di autorizzare, con propri decreti, enti e società partecipate dal medesimo Ministero, a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno, autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i cinque anni.

 

Ai sensi del comma 174, l'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 172 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento, le quali non potranno essere cedute con effetto verso la banca, se la cessione non sarà autorizzata dal consiglio di amministrazione.

 

Il comma 175 assegna a ogni socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute, riconoscendo ai soci finanziatori il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio sindacale.

 

Il comma 176 prescrive il rimborso delle azioni di finanziamento decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione, dovendosi stabilire le modalità di liquidazione delle partecipazioni così acquisite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.

 

Il comma 177 demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di stabilire le disposizioni attuative dei commi da 172 a 176.

 

Il comma 178 detta una serie di misure finalizzate a favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguano finalità etiche nel Mezzogiorno.

 

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 178 prevede l’applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 - recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati - a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di PMI del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. La disposizione prevede che sugli interessi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 relativi ai suddetti titoli si applica una imposta sostitutiva con aliquota di favore nella misura del cinque per cento, rispetto a quella ordinaria del 12,5 per cento.

 

Il richiamato articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 ha infatti assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

 

La lettera b) del comma 178 restringe il campo di applicazione dell’'imposta di cui alla citata lettera a) agli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore, a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

 

Il comma 179 affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, il compito di stabilire le modalità di attuazione di cui ai commi da 178 a 182, con riguardo, tra l’altro:

a) alle modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate;

b) ai limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva agevolata prevista dal comma 178;

c) alle caratteristiche dei progetti etici.

 

Il comma 180 affida sempre ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di concedere il beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 178 a 182 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto previsto dal comma 179.

Viene specificato inoltre che il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente alla adozione del decreto di concessione dello stesso beneficio.

 

Il comma 181 affida alla Banca del Mezzogiorno, per cinque anni, il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 178 a 182, mediante apposita convenzione che dovrà essere stipulata con le istituzioni finanziarie emittenti.

 

Il comma 182 modifica infine il comma 1097 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nella versione vigente, stabilisce che i fondi provenienti dalla raccolta effettuata da Poste Italiane s.p.a. per attività di bancoposta presso la clientela privata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in titoli governativi dell'area euro a cura di Poste Italiane s.p.a.

Il comma 182 in esame prevede ora che i fondi della raccolta di bancoposta possano essere investiti anche, per una quota pari a massimo il cinque per cento dei fondi, in altri titoli se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealle disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, riferibili, in particolare, alla disposizione di agevolazione fiscale di cui al comma 178.


(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori entrate

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

 

La relazione tecnica all’emendamento che ha introdotto le disposizioni nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, ai fini dell’individuazione degli effetti finanziari delle medesime, precisa quanto segue:

·         l’istituzione del Comitato promotore della Banca del Mezzogiorno S.p.a. deve avvenire, per espressa indicazione delle norme, senza oneri per la finanza pubblica;

·         la quota di partecipazione dello Stato trova copertura nell’ambito delle risorse già iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legge n. 112 del 2008;

·         il comma 169, lettera b), prevede, da parte della Banca del Mezzogiorno, l’emissione di obbligazioni che possono essere assistite nei primi due anni dalla garanzia dello Stato. In base al Regolamento (CE) n. 2223/96 l’emissione di garanzia non ha impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico. In questo caso la garanzia è prestata a titolo oneroso ed ha un impatto positivo sulla finanza pubblica, non stimato ai fini della quantificazione;

·         la successiva lettera c) del medesimo comma prevede la possibilità che i titoli rappresentativi dei portafogli di cui alla medesima lettera possano essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996. Tale previsione non implica un incremento della dotazione del Fondo ed opera a valere sulle risorse disponibili. Inoltre, anche in questo caso, la garanzia è prestata a titolo oneroso.

In merito agli effetti dell’agevolazione fiscale introdotta dalle disposizioni (comma 178), la relazione tecnica stima un effetto di minore entrata a titolo di imposta sostitutiva nella misura di 9,2 milioni di euro annui dal 2010.

La quantificazione si basa sui dati, di fonte Banca d’Italia, relativi allo stock dei finanziamenti per cassa fino a 500.000 euro negli anni dal 2005 al 2008. L’adozione di tale soglia è motivata dal fatto che sono agevolati i rendimenti dei finanziamenti alle sole PMI. Al fine di individuare il flusso annuo dei finanziamenti si è considerata la variazione annuale dello stock, che si aggira mediamente, con l’eccezione del 2008, intorno ai 9 miliardi di euro. Tale ammontare è stato incrementato del 50 per cento, fino a 13,5 miliardi di euro per tenere conto del fatto che la variazione annua della consistenza rappresenta un saldo tra finanziamenti e rimborsi. Si stima, inoltre, che il 50 per cento di tale flusso, pari a 6.75 miliardi di euro, possa essere interessato dall’agevolazione.

Si stima altresì che la corrispondente liquidità, in assenza della disposizione in esame, sarebbe stata impiegata per la metà in attività i cui rendimenti sono tassati ad aliquota del 27 per cento e, per la restante metà, in strumenti i cui rendimenti sono tassati ad aliquota del 12,5 per cento.

La relazione tecnica, con riferimento ai rendimenti annui utilizza:

·         il tasso medio applicato sui depositi delle famiglie, pari allo 0,8 per cento;

·         il tasso sulle emissioni di BTP a cinque anni, pari al 2,3 per cento.

In base a tali parametri, il gettito attuale risulta pari a:

(6.750*50%*0,8%* 27%)+(6.750*50%*2,3%*12,5%) = 17 milioni di euro

Sulla base delle nuove disposizioni, ipotizzando per i nuovi titoli emessi, che sono a medio-lungo termine, lo stesso rendimento dei BTP a cinque anni si avrebbe un gettito pari a:

6.750*2,3%*5% = 7,8 milioni di euro

Si evidenzia, pertanto una perdita di gettito annua di 9,2 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, nel corso dell’esame presso il Senato, sono state richieste ulteriori informazioni al fine di escludere eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica a seguito della possibilità, per enti e società partecipati dal MEF, di sottoscrivere, in qualità di soci finanziatori, quote di capitale delle banche di credito cooperativo che partecipano a loro volta al capitale della Banca del Mezzogiorno.

In tale sede, si è altresì rilevato che la quantificazione del minor gettito derivante dall’aliquota agevolata applicata ai rendimenti dei titoli emessi ai sensi del comma 178 si fonda essenzialmente sull’ipotesi dell’ attuale equidistribuzione, tra depositi e titoli di Stato, del risparmio che verrà impiegato nella sottoscrizione di tali titoli. Si è osservato in proposito che tale ipotesi, la cui adozione incide sul calcolo del gettito dell’imposta sostitutiva a legislazione vigente, non appare suffragata da elementi oggettivi di riscontro.

 


 

Articolo 2, commi 183-188
(Riduzione dei contributi di base a comuni e province e del numero dei consiglieri e assessori)

 


183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corri­spondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contri­buto ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 184 a187 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione (*).

184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L’entità della riduzione è determinata con arrotondamento all’unità superiore (*).

------------------------------------

(*)  Commi così modificati dall'art. 1, co. 1, del D.L. n. 2/2010.

185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comu­ne, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arroton­damento all’unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotonda­mento all’unità superiore.

186. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:

a) soppressione della figura del difensore civico di cui all’articolo 11 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all’articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;

c) possibilità di delega da parte del sindaco dell’esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

d) soppressione della figura del direttore generale;

e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell’interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

188. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 183 e 187 confluiscono nel fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto- legge 23 novembre 2009, n. 168.


 

 

I commi da 183 a 188 dell’articolo in esame, recano una riduzione del contributo ordinario agli enti locali e, in relazione ad essa, una serie di misure per farvi fronte, tra cui una diminuzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi.

Su tali disposizioni, successivamente all’entrata in vigore, è intervenuto il decreto-legge n. 2/2010, emanato il 25 gennaio 2010 ed in corso di conversione, che modifica la decorrenza di alcune disposizioni in commento. In particolare, la riduzione del contributo per il 2010 è disposta per tutti gli enti, mentre, nella legge finanziaria era prevista, per tale anno, unicamente per gli enti nei quali si rinnovassero i consigli comunali. Per il 2011 e il 2012, come già previsto dalla legge finanziaria, la riduzione del contributo è disposta solo per gli enti nei quali si procederà a rinnovo dei consigli. Inoltre, il decreto legge posticipa al 2011 la decorrenza delle riduzioni, di tipo non finanziario, che incidono sugli organi e apparati amministrativi degli enti locali. Mentre la legge finanziaria si riferiva ai consigli limitatamente a quelli comunali, il decreto-legge inserisce il riferimento ai consigli provinciali sia quanto al rinnovo, sia quanto alla riduzione dei componenti. Il relativo disegno di legge di conversione è stato presentato alla Camera ed è all’esame delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio (A.C. 3146).

Inoltre, si segnala che il 13 gennaio 2010 il Governo ha presentato alla Camera, anche un disegno di legge (A.C. 3118) che reca una ampia riforma dell’ordinamento degli enti locali e contiene diverse disposizioni analoghe a quelle della legge finanziaria in esame, le quali costituiscono pertanto una anticipazione del citato disegno di legge.

 

Il comma 183 dispone una riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a comuni e province, iscritti sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, per complessivi 13 milioni di euro per il 2010,  91 milioni per il 2011 e 125 milioni per il 2012.

La riduzione riguarda:

§      le province, per 1 milione di euro per il 2010, 5 milioni per il 2011 e 7 milioni per il 2012,

§      i comuni per 12 milioni di euro per il 2010, 86 milioni per il 2011 e 118 milioni per il 2012.

La riduzione del contributo ordinario è da porre in relazione alle disposizioni di cui ai commi successivi, che recano misure dirette a garantire risparmi di spesa per comuni e province, per assorbire la riduzione del contributo ordinario disposta in via predeterminata dal comma 183 in esame.

Va notato che, mentre la riduzione del contributo ordinario riguarda solo il triennio 2010-2012, le misure previste dai commi 184 e seguenti sono a regime.

 

Ferma restando l’entità complessiva della riduzione del contributo ordinario, il decreto-legge 2/2010 provvede a rimodulare le modalità di individuazione della riduzione spettante a ciascun ente, introducendo una differenziazione a seconda dell’anno di applicazione.

Il testo originario del comma 183 prevedeva, infatti, che il Ministro dell’interno con proprio decreto provvedesse, per ciascuno degli anni, alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali, nel corso dell’anno, ha luogo il rinnovo dei consigli.

La novella introdotta dal decreto-legge (art. 1, comma 1) prevede, invece, che, per il primo anno (il 2010), la riduzione si applichi a tutti gli enti locali, sempre in proporzione alla popolazione residente, a prescindere dal fatto se abbiano luogo o meno le elezioni amministrative. Per il 2011 e 2012 la riduzione viene operata esclusivamente per gli enti per i quali avranno luogo il rinnovo dei consigli. Inoltre, il decreto legge aggiunge ai consigli comunali anche i consigli provinciali ai fini della riduzione dei componenti del 20 per cento.

Perciò, mentre ai sensi della legge finanziaria, il taglio del contributo veniva ripartito solo tra gli enti i cui consigli si rinnovassero in ciascun anno del triennio 2010-2012, con il decreto legge, poiché si rende per il 2010 applicabile il taglio finanziario a tutti gli enti, alcuni di questi, cioè quelli i cui consigli si rinnoveranno nel 2011 o nel 2012, saranno nuovamente destinatari della ripartizione del taglio del contributo previsto per quegli anni. L’estensione delle previsioni anche ai consigli provinciali rende più ampia la platea degli enti che concorreranno alla ripartizione del taglio del contributo.

Lo strumento per l’individuazione delle riduzioni resta il decreto del Ministro dell’interno, ai cui fini il decreto legge prevede anche il concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Inoltre, lo stesso decreto–legge (art. 1, comma 2) precisa la decorrenza delle riduzioni degli organi disposte dai commi 184, 185 e 186 che si applicano a decorrere dal 2011 agli enti locali per i quali in quell’anno avrà luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.

Per quanto concerne gli enti locali delle regioni a statuto speciale, il comma 183, non modificato in questa parte dal decreto-legge, prevede che le regioniprovvedano ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di risparmio dalle misure di cui ai commi successivi, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

 

Il comma 184 prevede, in relazione alla riduzione del contributo ordinario ai comuni disposta dal comma 183, la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali (con arrotondamento dell’entità della riduzione all’unità superiore). Come sopra accennato, si fa presente che il decreto-legge 2/2010 ha disposto una analoga riduzione, non prevista nel testo originario del comma 184, dei consiglieri provinciali[248].

Il numero dei consiglieri comunali e provinciali è fissato dall’art. 37 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con il D.Lgs. 267/2000, che prevede che il consiglio comunale e il consiglio provinciale sono composti, rispettivamente, dal sindaco e dal presidente della provincia e da un numero di membri variabile sulla base della popolazione.

Il comma 184 in esame non specifica se la riduzione si riferisca al numero dei consiglieri comprensivo o meno del sindaco e del presidente della provincia. Quanto all’arrotondamento all’unità superiore, sulla base di un’interpretazione letterale, esso dovrebbe intendersi riferito al numero dei consiglieri da ridurre e non al numero dei consiglieri risultante dalla riduzione.

Le tabelle 1 e 2 mettono a raffronto il numero dei consiglieri comunali e provinciali previsto dalla disciplina previgente e modificato dalla disposizione in esame, considerando il numero di consiglieri come comprensivo del sindaco e del presidente della provincia e riferendo l’arrotondamento al numero di consiglieri da ridurre.

Tab. 1. - Numero dei consiglieri comunali (comprensivo del sindaco)

Abitanti

Numero consiglieri comunali

 

Art. 37 TUEL

L.F. 2010

più di 1 milione

61

48

da 500.001 a 1 milione

51

40

da 250.001 a 500.000

47

37

da 100.001 a 250.000 e comuni capoluo­go di provincia con popolazione inferiore

41

32

da 30.001 a 100.000

31

24

da 10.001 a 30.000

21

16

da 3.001 a 10.000

17

13

fino a 3.000

13

10

 


Tab. 2. - Numero dei consiglieri provinciali (comprensivo del presidente della provincia)

Abitanti

Numero consiglieri provinciali

 

Art. 37 TUEL

L.F. 2010(*)

più di 1.400.000

46

36

da 700.001 a 1.400.000

37

29

da 300.001 a 700.000

31

24

fino a 300.000

25

20

(*)  Come integrata dal D.L. 2/2010 (art. 1, co. 1)

 

L’articolo 2 del citato decreto-legge 2/2010 prevede la ridefinizione, entro il 30 novembre 2010, della tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali spettanti alle province, in modo da adeguarla alla riduzione del numero dei consiglieri in tempo utile per lo svolgimento del turno elettorale del 2011. In ogni caso è previsto che la riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui all’art. 2, comma 184, della legge finanziaria sia efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

 

Il comma 185 prevede che il numero massimo degli assessori comunali e degli assessori provinciali è determinato in misura pari, rispettivamente per ciascun comune e per ciascuna provincia, ad un quarto del numero dei consiglieri comunali e ad un quinto del numero dei consiglieri provinciali (con arrotondamento all’unità superiore)[249].

Il numero degli assessori comunali e provinciali è disciplinato dall’art. 47 TUEL, che prevede che la giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità[250] (comma 1). Il numero degli assessori è stabilito dallo statuto dell’ente, che può indicare un numero fisso o un numero massimo, nel rispetto dei limiti anzidetti (comma  2).

L’art. 47, comma 5, TUEL detta inoltre una disciplina transitoria da applicarsi alle province e ai comuni fino all’adozione nelle norme statutarie sul numero degli assessori[251].

La disposizione in esame, a differenza della disciplina previgente, non specifica se il numero dei consiglieri da considerare sia comprensivo o meno del sindaco o del presidente della provincia.

La determinazione per ciascun ente del numero degli assessori dovrebbe continuare ad essere rimessa agli statuti (in misura fissa o come limite massimo), nonostante la disposizione in esame non specifichi, a differenza della disciplina previgente, che detto numero è “stabilito dagli statuti”, dal momento che resta in vigore l’art. 47, comma 2, TUEL.

Sembrerebbe peraltro superata la disciplina transitoria per gli enti che non abbiano adottato le norme statutarie di cui all’art. 47, comma 5, TUEL.

 

Tab. 3. Numero massimo degli assessori comunali

Abitanti

Numero massimo  assessori comunali

 

Art. 47 TUEL

L. finanziaria 2010 (*)

più di 1 milione

12

12

da 500.001 a 1 milione

12

10

da 250.001 a 500.000

12

10

da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore

12

8

da 30.001 a 100.000

10

6

da 10.001 a 30.000

7

4

da 3.001 a 10.000

6

4

Fino  a 3.000

4

3

(*)  NB: Il calcolo è effettuato considerando il numero dei consiglieri come calcolato nella tabella 1 e comprensivo del sindaco.

 

Tab. 4. Numero massimo degli assessori provinciali

Abitanti

Numero massimo assessori provinciali

 

Art. 47 TUEL

L. finanziaria 2010 (*)

più di 1.400.000

12

10

da 700.001 a 1.400.000

12

8

da 300.001 a 700.000

10

7

fino a 300.000

8

5

(*)  NB: Il calcolo è effettuato considerando il numero dei consiglieri come comprensivo del presidente della provincia.

Il comma 186 prevede per i comuni l’obbligo di adottare alcune misure consequenziali alla riduzione del contributo ordinariodisposta dal comma 183.

 

In particolare, la lettera a) prevede l’obbligo di procedere alla soppressione della figura del difensore civico, di cui all’articolo 11 TUEL[252].

 

L’art. 11 stabilisce che l’istituzione della figura del difensore civico può essere prevista dagli statuti comunali e provinciali, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale. A tale scopo, il difensore civico può segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo, nei casi previsti dall’art. 127 TUEL, ove fossero riscontrate illegittimità nelle deliberazioni della Giunta e del Consiglio.

 

La lettera b) prevede l’obbligo, per i comuni, di procedere alla soppressione delle circoscrizioni comunali, di cui all’articolo 17 TUEL[253].

 

Ai sensi dell’articolo 17, i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

I comuni con popolazione compresa tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono istituire le circoscrizioni di decentramento, ma in tal caso la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale.

 

La lettera c) introduce una possibilità di semplificazione delle giunte comunali ulteriore rispetto a quella di cui al precedente comma 185. Nei comuni con meno di 3.000 abitantiil sindaco può scegliere, in alternativa alla nomina degli assessori, di delegare l’esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri comunali.

 

La lettera d) prevede l’obbligo, per i comuni e le province, di procedere alla  soppressione della figura del direttore generale[254].

 

L’articolo 108 TUEL prevede che il sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti ed il presidente della provincia, possano nominare, previa deliberazione della Giunta, un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. La norma non prescrive alcun requisito specifico, lasciando la definizione dei criteri per la nomina al regolamento di organizzazione degli uffici e dei sevizi. L’incarico non può comunque eccedere il mandato del sindaco o del presidente della provincia.

Il direttore generale provvede all’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, ed alla predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi del controllo di gestione e alla proposta di piano esecutivo di gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Il direttore generale può essere revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, sempre previa deliberazione della giunta.

Nei comuni con meno di 15.000 abitanti è, invece, consentito procedere alla nomina del direttore generale solo a seguito di stipula di apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano tale soglia. In tal caso il direttore sarà chiamato alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Gli enti possono altresì attribuire la funzione di direttore generale al segretario comunale.

 

La lettera e)prevede che i comuni devono procedere alla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti. I comuni assumono le funzioni esercitate dai consorzi soppressi nonché le relative risorse, con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici in essere e ad ogni altro effetto[255].

 

La disciplina dei consorzi è contenuta nell’articolo 31 TUEL ed è stata integrata dal comma 28 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007).

I consorzi, previsti per la gestione associata di uno o più servizi e funzioni, sono espressione dell’autonomia amministrativa e gestionale degli enti locali, che possono costituirli secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 TUEL[256]. Il consorzio si costituisce attraverso l’approvazione a maggioranza assoluta, da parte dei componenti dei consigli degli enti interessati, di una convenzione e dello statuto del consorzio[257]. I consorzi prevedono specifici organi rappresentativi dei diversi enti associati, quali l’assemblea del consorzio composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ognuno con responsabilità proporzionata alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. L’art. 31 TUEL vieta altresì la costituzione di più di un consorzio tra gli stessi enti locali, mentre in caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, demandandone l'attuazione alle leggi regionali.

Il comma 28 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) ha previsto che, ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna delle tipologie previste nell’ambito delle forme associative e di collaborazione tra gli enti locali (previste dagli artt. 31, 32 e 33 del TUEL). A partire dal 1° gennaio 2010, se permane l’adesione multipla ogni atto adottato dall’associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte dell’amministrazione comunale interessata. Fanno eccezione i consorzi deputati alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti; fanno altresì eccezione i consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi statali o regionali.

 

Il comma 187 dispone la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane, previsto dall’articolo 34 del D.Lgs. 504/1992[258] e da ogni altra disposizione di legge relativa alle comunità montane.

Ai sensi delle citate disposizioni, il contributo erariale spettante alle comunità montane, iscritto sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, ammonta per il 2010 a 50 milioni di euro.

In attesa dell’attuazione della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, la norma, inoltre, dispone l’assegnazione del 30 per cento di tale contributo (corrispondente a circa 15 milioni di euro) in favore dei comuni montani.

Ai fini della ripartizione di tale contributo, cui provvede il Ministero dell’interno, sono considerati montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra di 600 metri dal livello del mare.

A tal fine, nel bilancio per il 2010, il Fondo ordinario (cap. 1316/Ministero dell’interno) è stato pertanto ridotto di 35 milioni di euro.

Si segnala che nel bilancio per il 2010 viene invece mantenuto, tra i Fondi in conto capitale, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane (cap. 7233/Interno), dotato di 15 milioni di euro.

La legge-delega sul federalismo fiscale non detta disposizioni specifiche per le comunità montane; essa, nell’ambito dei principi e criteri direttivi sul finanziamento delle funzioni degli enti locali, sui fondi perequativi e sugli interventi speciali, prevede peraltro la necessità di tenere in considerazione le specificità dei territori montani (art. 11, comma 1, lett. g); art. 13, comma 1, lett. d); art. 16, comma 1, lett. c)).

Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse (TUEL, artt. 27 e 28), “create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni montani, ‘funzioni proprie’, ‘funzioni conferite’ e funzioni comunali”[259]. Si tratta, dunque, di un caso speciale di unioni di comuni, di enti dotati di un certo grado di autonomia, non solo dalle regioni ma anche dai comuni, come dimostra, tra l’altro, l’espressa attribuzione agli stessi della potestà statutaria e regolamentare[260]. Spetta alle regioni l’individuazione degli ambiti territoriali per la costituzione delle comunità montane e la istituzione delle stesse comunità, che avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale. Alla legge regionale è demandata la disciplina delle comunità montane che comprende tra l’altro, le modalità di approvazione dello statuto, i criteri di ripartizione dei finanziamenti, la regolazione dei rapporti con gli altri enti locali.

L’articolo 2, commi 16-22, della legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007) ha affidato alle regioni il compito di provvedere con legge, entro il 30 settembre 2008[261], al riordino delle comunità montane, sulla base di parametri specificamente indicati. A regime, il riordino deve comportare, in ciascuna regione, la riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane per un importo pari ad un terzo della quota loro destinata del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali[262] (comma 17). Contestualmente, la dotazione del Fondo medesimo è stata ridotta di 33,4 milioni di euro per il 2008 e di 66,8 milioni a decorrere dal 2009 (comma 16). Il risparmio deve essere conseguito attraverso la riduzione del numero complessivo delle comunità e la riduzione del numero dei componenti e delle indennità loro spettanti (comma 18).

Era inoltre prevista una disposizione sostitutiva che si applicava in caso di inerzia delle regioni[263]: essa prevedeva la soppressione automatica delle comunità montane che non corrispondessero a precisi criteri altimetrici e di quelle costituite da meno di cinque comuni; la decadenza dalla partecipazione alle comunità dei comuni capoluogo, di quelli costieri e di quelli con più di 20.000 abitanti; la riduzione del numero dei consiglieri e dei membri dell’esecutivo delle comunità (comma 20). Tale disciplina è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 237 del 2009, in quanto lesiva delle competenze regionali in materia (su cui v. infra).

Successivamente, il comma 6-bis dell’art. 76 del decreto-legge n. 112/2008 ha ridotto  di ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane, intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare.

 

Il comma 188 dispone, infine, che i risparmi derivanti dall’applicazione dei commi precedenti - riduzione dei trasferimenti erariali a province e comuni (comma 183) e alle comunità montane (comma 187) – pari a complessivi 48 milioni nel 2010, 126 milioni per il 2011 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2012, siano trasferiti al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia, istituito ai sensi dell’articolo 7-quinquies del D.L. n. 5/2009.

Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse del suddetto Fondo, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 2, comma 250, del provvedimento in esame.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari derivanti dalla riduzione dei trasferimenti agli enti locali:

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori spese correnti

48,0

126,0

160,0

48,0

126,0

160,0

48,0

126,0

160,0

 

Gli importi indicati affluiscono, ai sensi del comma 188, al Fondo per il finanziamento di interventi urgenti (art. 7-quinquies, co. 1, D.L. n. 5/09).


 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

Riduzione contributi

2010

2011

2012

Province

1

5

7

Comuni

12

86

118

Comunità montane

35

35

35

Totale

48

126

160

 

Con specifico riferimento ai risparmi dovuti al definanziamento delle comunità montane, la RT precisa che il risparmio annuo di 35 milioni è stato calcolato considerando soltanto la quota del 70% dell’importo attualmente spettante alle comunità montane, pari a 50 mln annui.

Ciò in considerazione del fatto che, in base al testo della disposizione, il restante 30% è destinato ai comuni montani.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato richiesto di acquisire elementi che consentano di valutare la congruità delle riduzioni dei trasferimenti rispetto ai risparmi di spesa conseguibili mediante l’applicazione delle misure facoltative di razionalizzazione disposte. Ciò con particolare riferimento alla necessità di assicurare gli equilibri di bilancio degli enti nel rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno.

In merito ai profili finanziari delle modifiche apportate dal D.L. n. 2/2010 e alle relative osservazioni, si rinvia a quanto riportato nel dossier predisposto per l’esame del decreto-legge n. 2 (progetti di legge n. 280)[264], con riferimento agli articoli 1-3.

 

 


 

Articolo 2, commi 189-194
(Fondi comuni di investimento immobiliari della Difesa)

 


189. Allo scopo di conseguire, attra­verso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d’intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190.

190. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 189, che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L’inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscri­zione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l’inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge.

191. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d’intesa corre­dato dello schema dell’accordo di program­ma, di cui al comma 190, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovra­ordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l’ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni.

192. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma di cui al comma 190, sono disciplinati le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all’individua­zione o all’eventuale costituzione della società di gestione del risparmio per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi di cui al comma 189, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190 è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall’alienazione degli immobili valorizzati.

193. Alle operazioni connesse all’attua­zione dei commi da 189 a 191 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

194. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, fermo restando l’importo dovuto [in favore del comune di Roma](*) di cui al comma 195, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 189, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo versamento all’entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell’articolo 27, comma 13-ter.2, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, previa verifica della compatibilità finan­ziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia, dell’in­debitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, nonché all’entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine è comunque destinato all’entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infra­strutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. È comunque assicurata l’invarianza del valore patrimoniale in uso all’Amministrazione della difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.

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(*)  Parole soppresse dall’art. 4, co. 6, del D.L. n. 2/2010.


 

 

Il comma 189 prevede che, al fine di realizzare le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari, il Ministero della difesa sia autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d’intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti accordi di programma.

 

Secondo l’articolo 1, comma 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF), per «fondo comune di investimento» si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote (lettera j); per «fondo aperto» si intende il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo (lettera k); per «fondo chiuso» il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate (lettera l).

La disciplina dei fondi comuni di investimento è dettata dal Titolo III, Capo II del TUIF (artt. 34 ss.).

Secondo l’articolo 37, comma 1, lettera d-bis), del TUIF, il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.

 

L’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che , per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuova la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

 

Il comma 190 stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro della difesa, siano individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi comuni di cui al precedente comma, che potranno essere oggetto di accordi di programma con i comuni presso i quali sono ubicati. Gli immobili inseriti nei suddetti decreti sono classificati come patrimonio disponibile dello Stato. I decreti hanno effetto dichiarativo della proprietà e producono gli effetti previsti dall’articolo 2644 (Effetti della trascrizione) del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene al catasto. Contro tali decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Il comma 191dispone che, ai sensi dell’articolo 58 del D.L. n. 112/2008[265], in materia di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del protocollo d’intesa corredato dallo schema di accordo di programma costituisca autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione delle Province e delle Regioni, fatta eccezione che la variante comporti incrementi volumetrici superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma che siano assoggettati alla disciplina prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) è acquisito il parere della competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, da esprimersi entro trenta giorni.

 

In proposito, si ricorda che l’articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione (che è quindi approvato dal consiglio comunale). L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

 

La disposizione affianca quindi alla procedura prevista dal decreto-legge n. 112 del 2008 una analoga per gli immobili della difesa, per i quali non è previsto l’inserimento nel piano organico delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, bensì nell’accordo di programma tra Ministero e ente interessato che deve comunque essere approvato (come il piano di valorizzazione) dal consiglio comunale. Gli effetti dell’approvazione dei due strumenti (classificazione come patrimonio disponibile, effetti sostitutivi dell’iscrizione in catasto) appaiono analoghi. Tuttavia si deve segnalare che mentre ai sensi del decreto-legge n. 112 la verifica della conformità con gli atti di pianificazione sovraordinata di province e regioni scatta in caso di variazioni superiori al 10 per cento dei volumi previsti, e deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni, la disposizione in commento prevede una soglia più alta del 30 per cento senza indicare un termine per la conclusione dell’istruttoria.

 

Il comma 192 prevede che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, siano disciplinate, tenendo altresì conto degli accordi di programma di cui al precedente comma 190, le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all’individuazione e all’eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR) per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del fondo. Resta fermo che gli immobili conferiti che siano ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere utilizzati a titolo gratuito dal medesimo Ministero fino alla riallocazione delle funzioni da realizzare in base al crono programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al precedente comma 190, è riconosciuta una quota tra il 10 e il 20 per cento del ricavato derivante dall’alienazione degli immobili valorizzati.

 

Il comma 193 precisa che alle operazioni connesse all’attuazione dei precedenti commi da 189 a 191, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del D.L. n. 351/2001[266].

 

Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 351/2001, stabilisce che, fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 (vale a dire trasferiti alle società-veicolo di cartolarizzazione), i gestori degli stessi sono responsabili, a tutti gli effetti ed a proprie spese, per gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.

Il successivo comma 9 precisa che la determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, nonché l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva. Le caratteristiche delle procedure in esame dovranno essere determinate anche in questo caso dai decreti del Ministro dell’economia di cui al comma 1.

Il comma 18 esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale e fa salvi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Dovrebbe trattarsi dei vincoli urbanistici e di quelli posti dalla normativa vigente a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.

L’ultimo periodo del comma 18 consente ai decreti di cui al comma 1 di disporre in favore della società beneficiaria del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad essa trasferiti e dei canoni di locazione.

Il comma 19 esonera le società veicolo dal fornire per la rivendita dei beni immobili ad essa trasferiti, la garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale e, in deroga alle richiamate disposizioni del codice civile, pone detta garanzia a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore della società.

Il comma 19 estende inoltre alle rivendite da parte della società di tutti i beni immobili ad esse trasferiti le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge n. 662/96.

Il medesimo comma 19 dispone l’applicazione agli atti di traslativi contemplati dalle disposizioni in commento dell’articolo16 del R.D. n. 2440/23, specificando che l'ufficiale rogante è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 1 dell’articolo 3-bis del D.L. n. 351/2001, dispone che i beni immobili di proprietà dello Stato, individuati ai sensi dell'articolo 1, dall’Agenzia del demanio, possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

L’articolo 4, comma 2-bis, del medesimo D.L., stabilisce che i crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti spa, ai fondi comuni di investimento immobiliare, godano di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e siano preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. I decreti del Ministro dell'economia che individuano i beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, da conferire ai fondi comuni di investimento immobiliare (ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4), possono prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi

Il comma 2-quinquies dell’articolo 4 esenta dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, le operazioni di provvista e finanziamento connesse agli apporti e ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare (comma 1 del medesimo articolo 4), nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti inerenti alle predette operazioni, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, ecc., ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi.

 

Il comma 194 prevede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’adozione di un decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia, che determini, fermo restando l’importo dovuto ai sensi del successivo comma 195[267], le quote di risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 189, o dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare al Ministero della difesa per l’iscrizione in un fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 27, comma 13-ter.2 del decreto-legge n. 269 del 2003, che prevede la costituzione del fondo in conto capitale per l’attuazione del programma infrastrutturale della difesa (in base alla disposizione citata, la dotazione del fondo in conto capitale è determinata annualmente con la legge finanziaria in relazione alle esigenze del programma di razionalizzazione delle infrastrutture della Difesa, al medesimo fondo devono confluire anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione delle infrastrutture militari svolte dall’Agenzia del demanio ai sensi del medesimo articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003). Le risorse affluite nel fondo sopra richiamate sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale

 

La destinazione delle risorse al fondo è comunque subordinata alla verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia, degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Una quota di risorse, sempre definita dal decreto del Ministero della difesa, è peraltro destinata all’entrata del bilancio dello Stato. Tale quota dovrà comunque essere pari al corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Il comma 194 ribadisce anche che deve essere assicurata l’invarianza del valore patrimoniale in uso alla difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealle norme in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto la misura in oggetto nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera,afferma che, sotto il profilo strettamente finanziario, dalla disposizione non possono derivare effetti peggiorativi dei saldi di finanza pubblica, atteso che la suddetta quota riassegnabile al Ministero della difesa è determinata con successivo decreto, previa verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento da parte dell’Italia dell’indebitamento netto strutturale, concordato in sede di Programma di Stabilità e Crescita (comma 194).

 

In merito ai profili di quantificazione, pur avendo rilevato preliminarmente che le norme dispongono che l’operazione di destinazione dei proventi derivanti dalla cessione delle quote dei fondi immobiliari sia effettuata previa verifica della sua compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica - con particolare riferimento al rispetto del conseguimento dell’indebitamento netto strutturale concordato in sede di Programma di Stabilità e Crescita (comma 194) - sono stati evidenziati, comunque, profili di criticità rispetto ai quali sono stati richiesti ulteriori elementi di valutazione. In particolare, è stata richiesta l’acquisizione dell’avviso del Governo in merito all’eventuale sussistenza del rischio di riclassificazione dell’operazione in base ai criteri contabili europei.

Nello specifico, considerato che la norma prevede, tra l’altro, che gli immobili conferiti ai fondi immobiliari che siano ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere dallo stesso utilizzati a titolo gratuito fino alla ridifinizione delle loro funzioni (comma 192), è stato osservato che siffatta operazione potrebbe configurare una forma di cessione con riaffitto (cd. lease back) potenzialmente suscettibile di determinare effetti sull’indebitamento netto della P.A.

Sono stati richiesti, infine, al Governo elementi ulteriori di informazione in merito alle modalità di coordinamento tra i procedimenti di valorizzazione immobiliare introdotti dalle norme in esame e le procedure di dismissione e valorizzazione del patrimonio della difesa già attivate a legislazione vigente. In particolare è stato chiesto di chiarire se l’intervento normativo proposto debba intendersi come attuativo del programma pluriennale infrastrutturale in materia di alloggi di servizio, di cui all’art. 2, commi 627-631, della legge n. 244/2007 e della procedura di individuazione degli immobili prevista dall’art. 14 bis, del DL 112/2008[268].

A tale proposito, è stato, inoltre, evidenziato che una procedura di attuazione del citato programma pluriennale infrastrutturale, apparentemente alternativa a quella prevista dalle norme in questione, risultava in corso di definizione da parte dell’esecutivo e sottoposta al parere della Commissione bilancio della Camera dei deputati[269].

 


 

Articolo 2, commi 195-196
(Contributo al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo per il ripiano dei debiti)

 


195. Al fine di contribuire al raggiun­gimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l’anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 190, è attribuito al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e succes­sive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti, un importo pari a 600 milioni di euro di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo. (*)

196. È concessa, per l’anno 2010, un’anticipazione di tesoreria al Commis-sario straordinario del Governo per le esigenze di cui all’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a concorrenza dei cinque sesti dell’importo di cui al comma 195 del presente articolo per provvedere, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all’acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L’anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un’apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al confe-rimento o al trasferimento degli immobilidi cui al comma 190, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge. (*)

------------------------------------

(*)  Commi così modificati dall'art. 4, co. 7-8, del D.L. n. 2/2010


 

 

I commi 195 e 196 dell’articolo 2 recano disposizioni relative al comune di Roma, con riferimento all’attribuzione di un contributo di 600 milioni di euro per l’anno 2010 finalizzato per la gran parte al ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall’indebitamento del comune, predisposto dal Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi dell’articolo 78 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/2008).

Su tali norme è intervenuto il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, attualmente all’esame della Camera, che all’articolo 4, commi 7 e 8, modifica in più parti la disciplina ivi prevista. Nella sostanza, le modifiche apportate sono volte a precisare che l’importo complessivamente autorizzato è dovuto soltanto in parte in favore del Comune di Roma (100 milioni) mentre la restante parte (500 milioni) è attribuita al Commissario straordinario del Governo per il pagamento di specifiche esigenze ricomprese nel piano di rientro.

 

Si ricorda che l’articolo 78 del D.L. n. 112/2008, al fine di favorire il rientro dalla situazione di indebitamento del comune di Roma, ha disposto la nomina del Sindaco a Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate e di predisporre ed attuare un piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune. Tale piano di rientro è stato presentato dal Commissario straordinario il 5 dicembre 2008.

Nelle more dell’approvazione del piano di rientro, il comma 8 dell’articolo 78 del D.L. n. 112 aveva autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a concedere al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro per il 2008, al fine di superare la grave situazione di mancanza di liquidità che il comune di Roma si trovava ad affrontare[270].

Successivamente, il D.L. n. 154/2008, all’articolo 5, comma 3,ha previsto per le medesime finalità del suddetto articolo 78 l’attribuzione al comune di Roma d un analogo contributo di 500 milioni di euro anche per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE del 30 settembre 2008.

Il medesimo comma 3, all’ultimo periodo, ha previsto, inoltre, che a decorrere dall’anno 2010, in sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell’ambito delle risorse disponibili.

 

In base alle modifiche apportate dal D.L. n. 2/2010, il comma 195 prevede l’attribuzione al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi dell’articolo 78 del D.L. n. 112/2008, di un contributo pari a complessivi 600 milioni di euro, di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo, attraverso assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi del comma 189 dell’articolo 2 della finanziaria in esame ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti degli immobili stessi ai fondi comuni, individuati ai sensi del comma 190 (cfr. la relativa scheda di lettura).

 

Va ricordato che, in base alla normativa introdotta dall’articolo 2, commi da 194 a 196, della legge finanziaria per il 2010 in esame, l’assegnazione del contributo di 600 milioni in favore del comune di Roma e del suo Commissario straordinario di Governo è legato alla costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ad opera del Ministero della difesa, disciplinata dai commi 189-194 dell’articolo 2 della legge finanziaria medesima.

Più in particolare, il citato comma 189 autorizza il Ministero della difesa a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d’intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti accordi di programma, al fine di realizzare le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari.

Con uno o più decreti del Ministro della difesa saranno individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi comuni, che potranno essere oggetto di accordi di programma con i comuni presso i quali sono ubicati (comma 190).

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria è prevista l’adozione di un decreto del Ministro della difesa, che determini - fermo restando l’importo dovuto in favore del Comune di Roma e del suo Commissario straordinario di Governo - le risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 189, o dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare al Ministero della difesa per l’iscrizione in un apposito fondo in conto capitale, destinato alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale (comma 194).

 

Per le esigenze ricomprese nel piano di rientro dell’indebitamento del comune di Roma, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 78 del D.L. n. 112/2008, il comma 196 autorizza una anticipazione di tesoreria al Commissario straordinario del Governo per l'anno 2010, fino a concorrenza dell’importo ad esso attribuito (500 milioni).

In particolare, l’anticipazione è concessa al fine di provvedere al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, ricompresi nel predetto piano di rientro.

 

La norma prevede una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo, in luogo del comune di Roma, per la disciplina dei termini e delle condizioni per l’erogazione dell’anticipazione.

L’anticipazione è erogata per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e per la restante quota subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili ai fondi comuni.

L’anticipazione si estingue entro il 31 dicembre 2010, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari spettanti al Commissario straordinario del Governo.

 

L’ultimo periodo del comma 196 autorizza, inoltre, a favore del comune di Roma, la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2012 per la realizzazione di interventi infrastrutturali.

Tale somma è posta a valere sulle disponibilità del Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili, del Ministero dell’economia, istituito ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009 (legge n. 33/2009) (per quanto concerne le disponibilità del Fondo, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 2, comma 250).

 

Si riporta di seguito a fronte il testo originario dei commi 195 e 196 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) e il testo coordinato con le modifiche apportate dall’articolo 4, commi 7 e 8, del D.L. n. 2/2010.

 

Testo legge n. 191/2009

Testo come modificato
dal D.L. n. 2/2010

195. Al fine di contribuire al raggiun­gimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l’anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 190, è attribuito al comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189, un importo pari a 600 milioni di euro.

195. Al fine di contribuire al raggiun­gimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l’anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 190, è attribuito al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e succes­sive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti, un importo pari a 600 milioni di euro di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo.

196. È concessa, per l’anno 2010, un’anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze di cui all’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifi­cazioni, fino a concorrenza dell’importo di cui al comma 195 del presente articolo per provvedere, [quanto a 500 milioni di euro,] al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all’acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L’antici­pazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un’apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 190, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.

196. È concessa, per l’anno 2010, un’anticipazione di tesoreria al Commis-sario straordinario del Governo per le esigenze di cui all’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a concorrenza dei cinque sesti dell’importo di cui al comma 195 del presente articolo per provvedere, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all’acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L’anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un’apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al confe-rimento o al trasferimento degli immobilidi cui al comma 190, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori spese in conto capit.

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Comma 196

0,0

0,0

100,0

0, 0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto la misura in oggetto nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera,conferma che l’onere connesso all’autorizzazione di spesa a favore del comune di Roma per il 2012, per un importo di 100 milioni di euro, è fronteggiato, per il medesimo anno, con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009, come integrato ai sensi del provvedimento in esame nonché dal D.L. 23 novembre 2009, n. 168 (comma 196, ultimo periodo).

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando preliminarmente che la restituzione dell’anticipazione di tesoreria sull’importo di 600 milioni di euro concessa, per il 2010 al Comune di Roma in base al comma 195, dovrà essere completata entro il 31 dicembre del 2010 (comma 196), è stato osservato che il pagamento degli interessi su tale anticipazione e il rimborso della somma erogata potrebbero determinare riflessi sulle finanze del comune di Roma, laddove nello stesso termine questo non dovesse aver conseguito la liquidità necessaria derivante dalla prevista dismissione di patrimonio immobiliare della difesa. Sul punto sono stati richiesti al Governo elementi di valutazione. In merito all’autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro a favore del Comune di Roma, con corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del DL n. 5/2009, (comma 196, ultimo periodo), non sono state formulate osservazioni.

 


 

Articolo 2, comma 197
(Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato)

 


197. Allo scopo di semplificare, raziona­lizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previ­denziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione gene­rale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l’adegua­mento delle procedure informatiche del Ministero dell’economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l’anno 2010 e di 12 milioni di euro per l’anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.


 

 

Il comma 197 dispone, a partire dal novembre 2010, il pagamento delle competenze fisse e delle competenze accessorie in un cedolino unico per il personale delle amministrazioni pubbliche che utilizzano procedure informatiche per i pagamenti dei dipendenti.

La disposizione in commento indica due ordini di motivazioni alla base dell’intervento normativo:

§      semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni accessorie dei pubblici dipendenti;

§      favorire il monitoraggio della spesa del personale.

 

In particolare, i pagamenti oggetto della norma sono le competenze accessorie, quali gli straordinari e i fondi incentivanti che attualmente vengono pagate con modalità difformi e prevalentemente ancora in contanti. Scopo della disposizione è di uniformare le modalità di pagamento e disporre la corresponsione delle indennità contestualmente alle competenze fisse (lo stipendio) con un unico strumento, appunto il cedolino. Inoltre, l’introduzione del cedolino unico comporta il vantaggio dell’eliminazione del fenomeno dei conguagli fiscali a debito, che si verificano a febbraio dell’anno successivo a quello dello percezione del reddito. Infatti, l’imposizione fiscale definitiva sui redditi da lavoro del dipendente pubblico che ha percepito nell’anno precedente, oltre allo stipendio, anche l’indennità accessoria, viene misurata soltanto in sede di predisposizione del CUD. Vengono così generati rilevanti conguagli a debito, che possono arrivare al limite anche all’azzeramento dello stipendio nel mese di febbraio. Per far fronte a tale fenomeno si è utilizzato, in alcuni casi, il sistema del calcolo presunto del reddito che fonda la tassazione sui redditi percepiti nel passato. Tuttavia, in presenza di incrementi di reddito nel corso dell’anno anche in questo caso vengono generati conguagli fiscali.

Relativamente all’ambito di applicazione, la disposizione riguarda tutti i pubblici dipendenti appartenenti alle amministrazioni che si avvalgono, per il pagamento degli stipendi, delle procedure informatiche e dei servizi erogati dal Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze. Si tratta di circa un milione e mezzo di persone.

I “tempi e le modalità attuative” della disposizione in esame sono demandati ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze che potrà, eventualmente, stabilire di escludere in sede di prima applicazione uno o più settori dall’obbligo del cedolino unico.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese in conto capit.

9,0

12,0

0

9,0

12,0

0

9,0

12,0

0

Maggiori entrate

0

200,0

0

0

200,0

0

0

200,0

0

 

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto la misura in esame nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, ne quantifica gli effetti unitamente a quelli del comma 198, recante la dilazione dei versamenti tributari e contributivi in Abruzzo, in quanto, ai sensi del successivo comma 199, quota parte delle maggiori entrate derivanti nel 2011 dalla norma in esame è utilizzata a copertura delle minori entrate derivanti, per il medesimo esercizio, dalle disposizioni del comma 198.

Tale relazione tecnica assegna al comma 197 un duplice effetto finanziario. In particolare si ha:

·         un effetto di maggiore entrata a titolo di IRPEF, per il solo anno 2011, di 200 milioni di euro in considerazione della possibilità di applicare mensilmente una tassazione puntuale del complesso degli emolumenti percepiti dal dipendente, in luogo di una tassazione sulle singole componenti e di una successiva riliquidazione in sede di conguaglio. Il criterio attualmente praticato comporta, infatti, l’applicazione di aliquote più contenute sulle singole componenti della retribuzione mensile e l’applicazione di detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia più elevate, in quanto modulate in modo decrescente rispetto al reddito. In sede di conguaglio, nel mese di febbraio dell’anno successivo a quello di erogazione degli emolumenti, il sostituto d’imposta procede alla riliquidazione delle imposte dovute sul complesso degli emolumenti. Tale procedura determina, in sede di conguaglio, generalmente l’emersione di un ammontare di imposta a debito per il contribuente che, nel 2008, si è cifrata complessivamente in 200 milioni di euro;

Ÿ         un effetto di maggior spesa per un ammontare di 9 milioni di euro nel 2010 e di 12 milioni di euro nel 2011 per l’adeguamento dei sistemi informatici dell’amministrazione del Tesoro (SPT) e della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) coinvolti dalla riforma.

 

In merito ai profili di quantificazione, nel corso dell’ esame del provvedimento presso il Senato, si è evidenziata l’esigenza di disporre di ulteriori elementi informativi in merito ad alcuni aspetti applicativi delle disposizioni.

In particolare, sono stati richiesti elementi quantitativi volti a comprovare la congruità delle risorse stanziate rispetto ai fabbisogni di adeguamento delle procedure e dei supporti informatici. Sempre in merito alle esigenze di adeguamento, sono stati altresì richiesti chiarimenti sulla sussistenza di eventuali fabbisogni aggiuntivi anche in termini di risorse umane e di ordinario funzionamento.

 


 

Articolo 2, comma 198
(Sospensione di adempimenti tributari e contributivi per le popolazioni terremotate dell’Abruzzo)

 


198. All’articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

     1) dopo le parole: «6 giugno 2009» sono inserite le seguenti: «e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009»;

     2) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;

     3) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno»;

b) al comma 3:

     1) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;

     2) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno».


 

 

Il comma 198 interviene sulla disciplina concernente il recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

In primo luogo, si dispone la modifica delle modalità di restituzione delle somme non versate disciplinate dall’articolo 25 del decreto-legge n. 78/2009, introducendo un ampliamento dell’arco temporale (da 24 a 60 mesi) e un differimento della prima rata in scadenza (da gennaio 2010 a giugno 2010) (lettera a) nn. 2) e 3) e lettera b)).

In particolare, la predetta modifica interessa le sospensioni dei versamenti disciplinate dall’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e dall’articolo 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 le cui modalità di recupero sono contenute, rispettivamente, nel comma 3 e nel comma 2 dell’articolo 25 del D.L. n. 78/2009.

In secondo luogo, vengono inclusi tra i beneficiari della predetta rateizzazione, anche quelli indicati nel decreto ministeriale 9 aprile 2009 (lettera a) n. 1).

I provvedimenti emanati il 9 aprile 2009 hanno disposto, per il periodo 6 aprile–30 novembre 2009:

1)  con riferimento ai comuni danneggiati individuati con apposito decreto[271], la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e malattie, compresa la quota a carico dei lavoratori, (articolo 2, comma 1, O.P.C.M. n. 3754 del 9 aprile 2009);

2)  con riferimento ai territori della provincia di L’Aquila, la sospensione dei versamenti di tributi, ivi compresi quelli relativi ai sostituti d’imposta, dovuti dalle persone fisiche residenti ovvero dagli altri soggetti aventi sede legale o sede operativa nei predetti territori nonché la sospensione dei versamenti dovuti da tutti i sostituti d’imposta, indipendentemente dal luogo del domicilio fiscale, che avrebbero dovuto operare ritenute nei confronti di lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi residenti nei territori della provincia aquilana; a tal fine è necessario che il lavoratore presenti un’apposita richiesta finalizzata alla disapplicazione della ritenuta medesima (D.M. 9 aprile 2009).

Successivamente, l’articolo 1 dell’ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009 ha esteso la sospensione dei versamenti tributari prevista dal DM 9 aprile 2009 a tutti i comuni individuati con il decreto emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 39/2009[272] ossia anche ad alcuni comuni appartenenti alle province di Teramo e Pescara.

Le modalità per il recupero dei versamenti sospesi sono state disciplinate dall’articolo 25 del decreto-legge n. 78/2009, ai sensi del quale le somme non versate per effetto della sospensione operata dall’articolo 1 dell’OPCM n. 3780 (comma 2) e dall’articolo 2, comma 1, del DM 9 aprile 2009 (comma 3) devono essere restituite, senza applicazione di sanzioni o di interessi, in 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2010.

Si ricorda che per quanto concerne, invece, gli altri adempimenti tributari - diversi dai versamenti - rimane confermata la sospensione dei termini fino al 31 marzo 2010 come previsto dal secondo periodo dell’articolo 25, comma 2, del D.L. n. 78/2009, non modificato.

 

Appare opportuno segnalare che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata all’emendamento, la norma dovrebbe interessare anche la “sospensione solo tributaria riferita ai contribuenti dei comuni fuori cratere, inclusi nel DM 9 aprile 2009 ma non compresi nella predetta ordinanza del 6 giugno 2009, la quale ha disposto la sospensione fino al 30 giugno 2009 e previsto il versamento dei tributi sospesi entro il 16 luglio 2009 ovvero rateizzati in 5 rate mensili dal 16 luglio al 16 novembre”.

In proposito, si evidenzia che tale disposizione è contenuta nell’articolo 2 dell’OPCM n. 3780 del 6 giugno 2009 al quale la norma in commento non effettua alcun riferimento; il richiamato articolo 2, infatti, ha stabilito che nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale alla data del 6 aprile 2009 in un comune fuori dal cratere del sisma e, cioè, in un comune della provincia dell’Aquila diverso da quelli individuati dai decreti emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del DL n. 39/2009, la sospensione opera fino al 30 giugno 2009.

In merito ai profili comunitari, la Commissione europea con Decisione del 16 ottobre 2009, n. C(2009)8042, in risposta alla notifica presentata dalle autorità italiane a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto disposto in favore dei terremotati dell’Abruzzo. Nella stessa decisione, inoltre, la Commissione “ricorda alle autorità italiane che tutti i progetti di modifica del regime di aiuto in questione devono essere notificati alla Commissione”.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori entrate correnti (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tributarie

77,8

60,6

-40,6

104,6

81,6

-54,6

104,6

81,6

-54,6

Contributive

0

0

0

92,0

72,0

-48,0

92,0

72,0

-48,0

Maggiori entrate correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tributarie (comuni fuori cratere)

26,6

45,6

45,6

26,6

45,6

45,6

26,6

45,6

45,6

Maggiori spese correnti (**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tributarie
(non erariali)

26,8

21,0

-14,0

0

0

0

0

0

0

Contributive

92,0

72,0

-48,0

0

0

0

0

0

0

 

(*) A decorrere dal 2012 il segno meno (-) indica un effetto di maggiore entrata.

(**)       L’effetto di maggiore spesa a livello di saldo netto da finanziare è rappresentato da maggiori trasferimenti dal bilancio agli enti locali, per la quota di tributi non versati di spettanza non erariale, ed agli enti di previdenza, per la quota di contributi non versata. A decorrere dal 2012 il segno meno (-) indica un effetto di minore spesa.

 

La relazione tecnica all’emendamento che ha introdotto le disposizioni nel corso dell’esame in seconda lettura presso la Camera, in riferimento alla ulteriore rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi per i contribuenti dei comuni del cratere (art. 25, commi 2 e 3, del DL 78/2009) quantifica i seguenti effetti di gettito.

(mln di euro)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tributi

31,9

54,6

54,6

54,6

54,6

22,8

Contributi

28

48

48

48

48

20

Totale

59,9

102,6

102,6

102,6

102,6

42,8

 

La quantificazione riferita alla norma originaria, recata dal citato articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2009, stimava l’ammontare dei tributi oggetto di rateizzazione in complessivi 273 milioni di euro, mentre l’ammontare dei contributi era pari a 240 milioni di euro. Per effetto della dilazione in 24 rate mensili si determinava un gettito per ciascuno degli anni 2010 e 2011 di complessivi 256,5 milioni di euro, di cui 136,5 milioni di euro riguardanti i tributi e 120 milioni di euro riguardanti i versamenti di natura contributiva.

Rispetto agli effetti ascritti alla norma originaria, si determina, a seguito della proroga del termine di ripresa dei versamenti e dell’incremento del numero delle rate mensili, una riduzione di gettito per il 2010 ed il 2011 ed una ripresa di gettito negli esercizi successivi, quantificabili nelle seguenti misure:

(mln di euro)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tributi

- 104,6

-81,9

54,6

54,6

54,6

22,8

Contributi

-92

-72

48

48

48

20

Totale

-196,6

-153,9

102,6

102,6

102,6

42,8

 

Con riguardo all’ulteriore rateizzazione dei versamenti per i contribuenti dei comuni fuori cratere, la relazione afferma che, poiché si ritiene che i contribuenti interessati non abbiano effettuato i versamenti dovuti entro il termine previsto del 16 novembre 2009, sarà oggetto di rateizzazione, in 60 rate mensili a decorrere dal giugno 2010, l’intero ammontare del gettito relativo a tali versamenti (solo tributari), ossia 228 milioni di euro, secondo la seguente distribuzione degli effetti di maggiore entrata:

(mln di euro)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tributi

(fuori cratere)

26,6

45,6

45,6

45,6

45,6

19

 

In merito ai profili di quantificazione, nel corso dell’esame in seconda lettura presso la Camera è stato rilevato che le quantificazioni proposte appaiono corrette sulla base dei dati e delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

In ordine agli effetti positivi ascritti dalle norme alla rateizzazione, per i contribuenti dei comuni fuori cratere, dei tributi non versati entro i termini previsti a legislazione vigente, si osserva che tale ritardato versamento – che implica un effetto positivo di recupero del gettito negli anni dal 2010 al 2015 – presuppone che l’intera somma oggetto di recupero risulti per l’anno 2009 come un mancato introito non previsto. A tale mancato introito, non oggetto di copertura, dovrebbe corrispondere un peggioramento dei saldi di finanza pubblica per tale esercizio.


 

Articolo 2, comma 199
(Copertura degli oneri recati dai commi 197 e 198 dell’articolo 2)

 


199. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 197 e 198, pari a 179 milioni di euro per l’anno 2010 e a 120 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede per l’anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, e per l’anno 2011, quanto a 120 milioni di euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 197. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti dal comma 198 e la quota delle maggiori entrate derivanti dal predetto comma 197, non utilizzata per la copertura dei citati oneri derivanti dai commi 197 e 198, affluiscono al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, con le medesime modalità ivi previste.


 

 

Il comma 199 dispone al copertura degli oneri, complessivamente pari a 179 milioni di euro nel 2010 e 120 milioni nel 2011 che sono ascritti alle disposizioni di cui al comma 197, relativo al pagamento delle competenze fisse ed accessorie in un cedolino unico per il personale delle amministrazioni pubbliche, nonché al comma 198, che interviene sulla disciplina concernente il recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

La copertura dei predetti oneri è disposta come segue:

§      per il 2010, gli oneri, complessivamente pari a 179 milioni, sono a valere sulla corrispondente riduzione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 2, comma 250, della presente legge finanziaria. Per quanto concerne la disponibilità del Fondo si rinvia all’articolo 2, comma 250 (cfr. relativa scheda di lettura);

§      per il 2011, gli oneri, complessivamente pari a 120 milioni, sono coperti mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 197, quantificate dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, in 200 milioni per il 2011, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto[273].

 

La norma dispone infine che le maggiori entrate per il 2011 e seguenti che derivano dal comma 198 relativo alle agevolazioni fiscali e contributive delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, nonché le predette maggiori entrate per il 2011 derivanti dal comma 197, qualora non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dai medesimi commi per tali anni, dovranno affluire al sopra illustrato Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui al comma 250, con le medesime ivi previste.

Profili finanziari

La relazione tecnica all’emendamento, che ha introdotto le disposizioni di cui ai commi da 197 a 199 nel corso dell’esame in seconda lettura presso la Camera, si limita a fornire un prospetto riepilogativo dei relativi effetti finanziari, i cui profili di quantificazione sono trattati dalla medesima relazione in riferimento alle singole disposizioni.

 

 

UTILIZZI (*)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Cedolino unico

9

12

 

9

12

 

Proroga sospensione versamenti Abruzzo

170

108

 

170

108

 

 

COPERTURE (**)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Cedolino unico

 

200

 

 

200

 

Proroga sospensione versamenti Abruzzo

 

 

148

 

 

148

(*)  Effetti negativi

(**)Effetti positivi

 

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate specifiche osservazioni.

 


 

Articolo 2, commi 200-201
(Anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali)

 


200. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, e tenuto conto della necessità di investimenti infrastrutturali relativi all’esercizio delle attività aeronautiche, ferma restando la delibera del CIPE n. 38/2007 del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2007, nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al punto 5.2 della medesima delibera e di cui all’articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2010, e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, un’anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l’imbarco di passeggeri in voli all’interno e all’esterno del territorio dell’Unione europea, nel limite massimo di 3 euro per passeggero in partenza, vincolata all’effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti relativi all’esercizio delle attività aeronautiche, alle seguenti condizioni:

a) presentazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), da parte delle società concessionarie, di un’istanza corredata di un piano di sviluppo e ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonché del relativo cronoprogramma;

b) validazione da parte dell’ENAC dei piani di sviluppo di cui alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, nonché conseguente proposta da parte dell’ENAC della misura di cui alla lettera c);

c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva dell’anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE, correlata ai piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:

     1) fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi validati dall’ENAC relativi al periodo regolatorio;

     2) volume delle unità di carico registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall’ultimo annuario statistico pubblicato dall’ENAC;

d) accantonamento delle entrate conseguenti all’anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in un apposito fondo vincolato di bilancio;

e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell’effettiva realizzazione degli investimenti urgenti da parte delle società concessionarie e sulla base di stati di avanzamento dei lavori convalidati dall’ENAC;

f) utilizzabilità delle somme che restano accantonate, da parte delle società concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla lettera b), depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma.

201. La misura dell’anticipazione tariffaria determinata ai sensi della lettera c) del comma 200 può contenere anche i costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati dall’ENAC, realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalità previsti dalla delibera del CIPE di cui al comma 200. Qualora nei termini di cui alla lettera f) del comma 200 non venga effettuato il deposito della documentazione ovvero non vengano stipulati i contratti di programma, l’antici­pazione tariffaria decade. L’anticipazione tariffaria decade, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e con le modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non può essere rinnovata oltre l’anno successivo alla chiusura, da parte dell’ENAC, del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma previsto dalla disciplina vigente. In caso di decadenza dell’anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla società concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite all’ENAC e da questo versate, ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, su un apposito conto della Tesoreria dello Stato, dove le stesse restano vincolate all’effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di competenza della società concessionaria, su disposizione dell’ENAC. In caso di mancata presentazione del piano di sviluppo di cui alla lettera a) del comma 200 non si fa luogo in alcun caso all’anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del fondo vincolato non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del punto 3.1 della delibera del CIPE di cui al comma 200. Al termine della concessione, le somme affluite al fondo vincolato, eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, all’ENAC.


 

 

Il comma 200 dell’articolo 2 autorizza, anche in considerazione di quanto previsto dalla direttiva 2009/12/CE, una anticipazione tariffaria in favore delle società concessionarie dei servizi aeroportuali a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, nel limite massimo di tre euro a passeggero per l'imbarco su voli UE ed extra UE, a condizione che vengano effettuati nuovi investimenti infrastrutturali urgenti, in autofinanziamento, da parte dei gestori stessi.

La suddetta misura, fermo quanto disposto dalla delibera CIPE n. 38/2007, viene adottata, nelle more delle stipula dei contratti di programma ex art. 17, co. 34-bis, par. 5.2 del D.L. n. 78/2009[274], allo scopo di incentivare gli investimenti infrastrutturali nel settore aeronautico.

 

In primo luogo si segnala che la direttiva 2009/12/CE, inserita nell’all. B del disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 attualmente in corso di esame presso l’Assemblea del Senato (A.S. 1781), rappresenta l’ultimo atto adottato dal legislatore comunitario nell’ambito del percorso volto a garantire l’effettivo compimento del processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo. La direttiva stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità con riferimento a tutti gli scali comunitari con traffico annuale superiore a cinque milioni di movimenti passeggeri stabilendo, dunque, una serie di criteri armonizzati per la fissazione delle tasse aeroportuali destinate a finanziare le misure di sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei. Gli obiettivi preminenti si possono sintetizzare nella volontà di garantire la non discriminazione, la trasparenza e la consultazione delle compagnie aeree qualora le autorità aeroportuali stabiliscano i diritti da applicare a fronte delle misure di sicurezza, nonché l'aderenza ai costi di tali diritti. Accanto a ciò viene proposta l'istituzione di un'autorità di vigilanza indipendente in ogni Stato membro. In estrema sintesi, l’approvazione delle direttiva sopra esposta assume particolare rilievo in relazione alle questioni connesse ai costi della sicurezza aerea in Europa, aumentati anche a seguito dei significativi provvedimenti che l'Unione europea ha adottato per garantire la protezione dei viaggiatori nel settore dell'aviazione.

Il termine ultimo per recepire la direttiva (pubblicata nella G.U.C.E. del 14/03/2009) è il 15 marzo 2011.

In aggiunta a quanto sopra, giova menzionare l’art. 17, co. 34-bis del D.L. n. 78/2009, citato dalla disposizione in esame, il quale autorizza l'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente allo scopo di favorire investimenti infrastrutturali, basati sull’utilizzo dei capitali di mercato del gestore, rivolti ad aeroporti nazionali il cui traffico sia superiore ai dieci milioni di passeggeri all’anno.

Da ultimo, in ordine a quanto citato dalla norma in esame, si ricorda che in data 15 giugno 2007, il CIPE, con la delibera n. 38, ha approvato la "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva", allo scopo di realizzare un organico riordino della materia relativa al meccanismo di determinazione dei corrispettivi aeroportuali, coerente con le linee di indirizzo di cui alla legge n. 248/05[275]. La delibera n. 38/2007, così come modificata successivamente dalla delibera n. 51/2008, ha incaricato l’ENAC di elaborare le linee guida per la specificazione dei singoli aspetti metodologici afferenti la determinazione dei corrispettivi regolati. Il documento, elaborato nel corso del mese di novembre 2007, è stato pubblicato in data 7 gennaio 2008[276]. Tali provvedimenti delineano la metodologia di determinazione dei corrispettivi regolati secondo il modello di single till specificato dalla legge n. 248/05, declinando, in particolare, le modalità di applicazione della norma sul margine, di cui all’articolo 11-nonies della citata legge. Ciò in un contesto di sostanziale continuità rispetto alla precedente Delibera n. 86/2000, per quanto riguarda l’obbligo di contabilità analitica, le procedure per la predisposizione del Contratto di Programma e la specificazione dei singoli passaggi metodologici per la quantificazione di corrispettivi orientati ai costi per ciascuno dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva.

Recentemente, nella riunione del 6 novembre 2009, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato una modifica della propria delibera n. 38/2007[277]. La modifica, per l'appunto, autorizza, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, anticipazioni tariffarie dal 2010, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei soli gestori aeroportuali che effettuano in autofinanziamento nuovi investimenti aeroportuali soggetti a validazione di ENAC; la misura effettiva dell’anticipazione tariffaria verrà stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su conforme parere del CIPE, in relazione alla predetta validazione dell’ENAC. Si prevede, altresì, che la misura tuttavia decada qualora entro diciotto mesi i gestori non avranno sottoscritto i contratti di programma.

 

Le anticipazioni tariffarie, in virtù della norma in commento, vengono concesse alle seguenti condizioni:

a)        presentazione all’ENAC, da parte dei gestori, di apposita istanza corredata da un Piano di sviluppo ed ammodernamento aeroportuale con allegato un elenco delle opere ritenute urgenti ed indifferibili insieme ad un programma recante i tempi di avvio ed attuazione;

b)        validazione da parte dell’ENAC dei suddetti Piani di sviluppo avuto riguardo alla loro effettiva fattibilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, e la successiva proposta da parte della medesima autorità della misura concreta dell’anticipazione tariffaria da erogare;

c)        determinazione annuale, a partire dal 2010, della misura effettiva della anticipazione tariffaria con decreto interministeriale (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) previo parere del CIPE e connessa ai Piani di sviluppo approvati da E.N.A.C in funzione del fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi ed al volume delle unità di carico (WLU) registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo Annuario statistico pubblicato da ENAC.

Più specificamente, si segnala che le rilevazioni concernenti i dati reputati utili ai fini della suddetta determinazione sono contenute nella pubblicazione, curata dall’ENAC, Dati di Traffico, la cui ultima edizione è aggiornata al 16 ottobre 2009[278].

A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 188, della L. n. 662/1996[279], e successivi provvedimenti attuativi, le società di gestione aeroportuale sono tenute a corrispondere annualmente all'Enac, in rate semestrali, canoni determinati con riferimento al WLU (World Load Unit o unità di carico corrispondente ad un passeggero o ad un quintale di merce o posta) dell'aeroporto gestito, quale risultante dai dati di traffico pubblicati ogni anno dall'Ente. Successivamente il Decreto Interdirigenziale 30 giugno 2003 Finanze - Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003: ha stabilito la determinazione del canone annuo dovuto dalle società di gestione aeroportuale, a decorrere dall'anno 2003, con riferimento al WLU (corrispondente ad un passeggero o a 100 kg di merce o posta), mediante applicazione di una specifica formula prevista dall'allegato tecnico al decreto stesso.

d)        accantonamento delle entrate conseguenti alla anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in apposito fondo vincolato di bilancio;

e)        svincolo successivo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione da parte delle società concessionarie degli investimenti urgenti e sulla base di SAL (Stati di avanzamento lavori)[280] convalidati da E.N.A.C;

f)          utilizzabilità delle ulteriori somme restanti da parte delle società concessionarie qualora, entro sei mesi dalla validazione dei Piani di sviluppo di cui sopra, depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del Contratto di Programma e, entro un anno dal suddetto deposito, stipulino i contratti di programma.

 

Il comma 201 stabilisce, in primo luogo, che l’anticipazione tariffaria determinata sulla base dello svincolo delle somme accantonate ai sensi del comma 200 possa contenere anche i costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati da E.N.A.C., realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti secondo quanto previsto dalla delibera C.I.P.E. n. 38/2007.

 

Il comma dispone, poi, la decadenza dell’anticipazione tariffaria qualora entro diciotto mesi (ex lett. f) del comma 200) non venga depositata la documentazione prescritta ovvero non vengano stipulati i contratti di programma. La medesima sanzione si prevede, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo programma operativo col divieto di rinnovo oltre l'anno successivo alla chiusura del procedimento di consultazione pubblica, da parte di E.N.A.C, sul contratto di programma.

 

Di seguito viene stabilito che, in caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dal gestore nel fondo di bilancio vincolato di cui alla lett. d) del comma 200, sono trasferite all’E.N.A.C e da questa versate su apposito conto di Tesoreria, ove restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nell’ambito dello scalo di competenza della società concessionaria su disposizione di ENAC.

 

A tal proposito si ricorda che l’art. 18 del citato D.L. n. 78/2009 prevede l’adozione di una disciplina di rango secondario diretta a porre dei vincoli nella gestione finanziaria e nel ricorso all’indebitamento per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente – quali, ad esempio, le società per azioni Anas, Ferrovie dello Stato, Enav, Fintecna, Sogei, Sace, Consap, Consip e l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche[281]. I suddetti enti e società possono essere obbligati a detenere tuttele proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato - in luogo ad esempio dei conti correnti bancari o postali eventualmente utilizzati - mentre il ricorso a forme di indebitamento viene subordinato all’assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.

 

Viene altresì stabilito il divieto di disporre l’anticipazione tariffaria in caso di mancata presentazione del Piano di sviluppo di cui alla lettera a) del comma 200.

 

La norma, inoltre, impone l’obbligo di effettuare annualmente la rivalutazione del fondo vincolato tenuto presso la società concessionaria. A tal fine stabilisce che il coefficiente di rivalutazione da applicare è determinato in base alla media dei rendimenti del Buoni del Tesoro decennali benchmark.

Il benchmark rappresenta un parametro oggettivo di riferimento, determinato sulla base di indicatori finanziari, che ha la funzione di agevolare la comprensione del profilo rischio-rendimento di determinati investimenti. Esso coincide, generalmente, con il titolo più trattato all’interno di una categoria omogenea di titoli.

 

In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del Fondo non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del par. 3.1 della delibera CIPE n. 38/2007.

 

Per quanto sopra si ricorda che, ai sensi del par. 3.1 citato, ai gestori vengono riconosciuti i costi direttamente e indirettamente imputabili ai servizi oggetto della regolamentazione, che includono un'equa remunerazione del capitale investito netto. Tali costi sono determinati inizialmente con riferimento a un anno base e seguono poi la dinamica dei parametri indicati nei contratti di programma.Ai fini della determinazione del livello di riferimento dei corrispettivi unitari di ciascun servizio, sono imputabili ai singoli servizi: i costi direttamente imputabili (es. personale direttamente impiegato nelle attività e nei servizi, materiali direttamente impiegati, manutenzione ordinaria); la quota di pertinenza delle spese generali e dei canoni concessori, ripartiti fra le diverse aree di attività; un'equa remunerazione del capitale investito netto e le quote di ammortamento relative al medesimo capitale, determinate utilizzando aliquote tecnico-economiche, anche indipendentemente dalle aliquote fiscali.

Grava su tali costi ogni onere corrente di pertinenza delle opere finanziate da soggetti pubblici, sostenuto dai gestori per il mantenimento in piena efficienza delle opere e per la loro riconsegna al concedente o al subentrante, in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento, alla scadenza della concessione.

 

In conclusione, la norma prescrive che, al termine della concessione, le somme affluite al fondo, ed eventualmente non ancora utilizzate, siano trasferite al subentrante con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in mancanza, all’ENAC.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera gli effetti della disposizione.

 

La relazione tecnica sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni competenti, incluso l’ENAC, fornisce i seguenti elementi:

- il mancato aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato a livello governativo risulta pari, in termini cumulati, a circa 14 punti percentuali;

- la crescita del traffico, nel periodo 2001-2007, è stata costante e più che significativa (50%);

- l’inflazione reale, nello stesso periodo, è stata pari a circa 20 punti percentuali.

Fino al 2007 la dinamica del traffico ha concorso a bilanciare la sostanziale immobilità dei livelli dei diritti aeroportuali, sostenendo il gestore “virtuoso” nei programmi di ammodernamento egli impianti.

Occorre, inoltre, considerare l’effetto dell’allineamento tra diritti intra UE ed extra UE, recepito nell’anno 2000 con decreto del Ministero dei trasporti, con effetto neutro sui ricavi percepiti in tale annualità dal singolo gestore. Negli anni successivi, tuttavia, si è verificato un minor ricavo rispetto al gettito che sarebbe stato assicurato ai gestori dalla applicazione dei diritti vigenti prima dell’intervento dell’anno 2000, anche a causa di un diverso mix di traffico caratterizzato da un forte aumento della componente intra UE, alla quale è applicato un diritto più basso rispetto a quello extra UE.

La medesima relazione riferisce che lo scopo della norma è quello di consentire la realizzazione di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti, relativi all’esercizio delle attività aeronautiche.

Viene, inoltre, ribadito il contenuto della norma.

Si afferma, infine, che la disposizione comporta effetti di maggiore disponibilità di risorse finanziarie per i sistemi aeroportuali, finalizzate ad incentivare il miglioramento e potenziamento della dotazione infrastrutturale, senza necessità di copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato chiesto di chiarire gli eventuali effetti ascrivibili alla norma, con particolare riferimento a quelli derivanti dall’erogazione dell’anticipazione ai concessionari da parte dell’ENAC[282], ente facente parte del comparto delle Amministrazioni pubbliche, ancorché l’aumento del diritto risulti imputato ai passeggeri. Sul punto non sono stati forniti elementi ulteriori.

 


 

Articolo 2, comma 202
(Concessioni autostradali)

 


202. All’articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell’invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, la società ANAS Spa, entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni vigenti, è affidata la concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dall’attua­zione delle disposizioni di cui al presente comma».


 

 

Il comma 202 reca alcune modifiche alla nuova disciplina sulle concessioni autostradali mediante due novelle all’art. 8-duodecies del decreto-legge 59/2008

 

La prima modifica è volta ad estendere l’approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie con L’ANAS Spa fino alla data del 31 dicembre 2009, subordinatamente alla condizione che gli schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica. Sono fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati.

 

L’art. 8-duodecies del decreto-legge 59/2008 ha modificato la disciplina sulle concessionarie autostradali (art. 2, commi 82-90, del decreto-legge 262/2006), in modo da escludere l'applicazione unilaterale delle relative convenzioni da parte del governo e i rischi di retroattività. Esso ha inoltre disposto l’approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali con la società ANAS S.p.A. ed ha introdotto un nuovo meccanismo di adeguamento tariffario per Autostrade per l’Italia, che lega la variazione dei pedaggi - da una parte - al tasso di inflazione effettiva dell’anno precedente (fissandolo al 70% di quest’ultima) e - dall’altra - alla remunerazione degli investimenti. Il nuovo sistema tariffario può essere esteso, su richiesta, a tutte le società concessionarie ai sensi del successivo art. 3 del decreto-legge 185/2008.

La seconda modifica dispone che per le tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014, L'ANAS S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvii le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo da parte di ANAS S.p.A. delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

 


 

Articolo 2, commi 203-205
(Stretto di Messina)

 


203. All’articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente – opera di preminente interesse nazionale – si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell’esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la società ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato».

204. Al fine di consentire il persegui­mento delle finalità di cui all’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come da ultimo modificato dal comma 203 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 470 milioni di euro per l’anno 2012 quale contributo alla società ANAS Spa per la sottoscrizione e l’esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della società di cui al medesimo articolo; al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

205. È approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di conces­sione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la società Stretto di Messina Spa ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158.


 

 

I commi 203 e 204 autorizzano la spesa di 470 milioni di euro per l’anno 2012 quale contributo ad ANAS S.p.A. per la sottoscrizione e l’esecuzione - a partire dal 2012 – di aumenti di capitale della Stretto di Messina S.p.A. e novellano l’art. 1, comma 1, della legge 1158/1971 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente) nella parte in cui prevede la partecipazione al capitale sociale della Stretto di Messina S.p.A. da parte dell’ANAS S.p.a., delle regioni Sicilia e Calabria, nonché di altre società controllate dallo Stato, al fine di garantire la proprietà pubblica della Stretto di Messina S.p.A. attraverso l’introduzione di una soglia minima - pari al 51% - per la partecipazione dei citati soggetti.

Relativamente al comma 203, oltre all’introduzione della citata soglia, un’altra differenza rispetto al testo attualmente vigente riguarda le succitate “altre società” che dovranno necessariamente essere controllate – eventualmente in maniera indiretta - dallo Stato e non anche (come prevede il testo vigente) da amministrazioni ed enti pubblici.

Si richiama quanto presente nel sito internet dell’ANAS[283] ove si legge che la Società Stretto di Messina è stata costituita l'11 giugno 1981 (a seguito della legge istitutiva 1158/1971) ed è concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la progettazione, realizzazione e gestione del Ponte sullo Stretto di Messina. A partire dal 1° ottobre 2007 - in attuazione dell’art. 2, comma 91, del D.L. 262/2006, convertito dalla legge 286/2006 - la società è controllata da ANAS che ha una partecipazione al capitale sociale dell'81,848%, il quale è pari a 383,2 milioni di euro. Le restanti quote sono possedute da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) con il 13%, Regione Calabria e Regione Siciliana ciascuna con una partecipazione pari al 2,6%.

 

Relativamente al comma 204 si segnala che alla copertura dell’onere recato dal comma stesso si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009.

Per ciò che attiene alla dotazione del Fondo, si ricorda che la legge finanziaria reca numerose disposizioni che provvedono a rifinanziarlo anche per gli anni 2010 e successivi, per un’analisi delle quali si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 250.

 

Il comma 205 approva il II atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la Stretto di Messina S.p.A. ai sensi della legge 1158/1971.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese c/capitale

0

0

470

0

0

470

0

0

470

 

La relazione tecnica riferisce che il Commissario straordinario[284] ha approvato il piano finanziario del ponte sullo Stretto di Messina, che prevede la partecipazione al finanziamento dell’opera a carico della società concessionaria Stretto di Messina S.p.A. per una quota pari a 1,2 miliardi di euro, di cui 300 milioni già deliberati dagli azionisti della società nell’ottobre 2003.

Per i rimanenti 900 milioni (1.200 milioni – 300 milioni) è prevista la partecipazione di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per 117 milioni, della regione Siciliana per 100 milioni e di ANAS per 683 milioni.

Inoltre, la programmazione delle risorse assegnate dal CIPE al Fondo Infrastrutture prevede la destinazione di 330 milioni per la partecipazione azionaria alla società Stretto di Messina, di cui 117 milioni in favore di RFI e 213 milioni in favore di ANAS.

La relazione tecnica afferma che sussiste la necessità di provvedere alla copertura della restante quota a carico di ANAS, pari a 470 milioni di euro (683 milioni – 213 milioni). Nel piano finanziario il versamento connesso all’aumento di 900 milioni è previsto nell’anno 2013 per 377,578 milioni di euro e nell’anno 2014 per 522,422 milioni di euro.

La disposizione determina effetti sul saldo netto da finanziare per l’anno 2012, e sul fabbisogno per gli anni 2013 e 2014, mentre non ha effetti in termini di indebitamento netto in quanto si tratta di acquisizione di partecipazioni azionarie.

Si ricorda che alla copertura degli effetti finanziari si é provveduto con corrispondente riduzione del Fondo grandi eventi di cui all’articolo 7-quinques, comma 1, del D.L. n. 5/2009.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato rilevato che, come ribadito dalla relazione tecnica, la norma determina effetti sul saldo netto da finanziare per l’anno 2012 (in conseguenza del contributo di 470 milioni all’ANAS S.p.a. per il 2012) ed effetti sul fabbisogno per il 2013 ed il 2014 (per l’utilizzo del contributo da parte dell’ANAS S.p.a. ai fini della sottoscrizione di aumenti di capitale negli esercizi in cui i predetti aumenti di capitale verranno effettivamente sostenuti). La RT non evidenzia invece effetti con riferimento all’indebitamento netto.

E’ stato, quindi, chiesto di chiarire per quale ragione il prospetto allegato alla RT indichi invece un effetto per 470 mln nel 2012 con riferimento al saldo di indebitamento netto.

Per quanto riguarda, infine, la disposizione di cui al comma 205, è stato chiesto di chiarire gli effetti finanziari dell’approvazione del secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione, che non risultava, alla data di presentazione dell’emendamento introduttivo della norma, ancora perfezionato.

 


 

Articolo 2, commi 206-210
(Assunzioni di personale di polizia e vigili del fuoco)

 


206. Al comma 102 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

207. Al comma 9 dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

208. Dopo il comma 9 dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 207 del presente articolo, è inserito il seguente:

«9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessiva­mente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente».

209. Per le finalità di cui ai commi da 206 a 208 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l’anno 2010, di 344 milioni di euro per l’anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall’articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

210. Agli oneri derivanti dai commi da 206 a 209, si provvede, quanto a 115 milioni di euro per l’anno 2010, a 344 milioni di euro per l’anno 2011 e a quota parte degli oneri, a decorrere dall’anno 2012, nella misura di 71 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.


 

I commi da 206 a 210 modificano alcune disposizioni in materia di blocco delle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo limiti meno restrittivi nelle procedure di assunzioni di personale nei corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel triennio 2010-2012.

In particolare, i commi 206 e 207 dispongono la non applicabilità, nelle assunzioni di personale dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle disposizioni contenute all’articolo 3, comma 102, della L. 244/2007 e all’articolo 66, comma 9 del D.L. 112/2008.

 

L’articolo 3, comma 102, della L. 244/2007 ha disposto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge finanziaria 2007 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001). Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Successivamente, il comma 9 dell’articolo 66 del D.L. 112/2008, per l’anno 2012, ha dato facoltà alle richiamate amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge finanziaria per il 2007, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell’anno precedente.

 

Allo stesso tempo, il comma 208, introducendo il comma 9-bis all’articolo 66 del D.L. 112/2008, stabilisce che per il triennio 2010-2012, i corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere, secondo le modalità indicate nel comma 10 dello stesso articolo 66, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso nell'anno precedente, nonché per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente.

Il successivo comma 209 autorizza, per le finalità di cui ai commi da 206 a 208, la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

 

Il comma 10 dell’articolo 66 del DL n. 112/2008 ha disposto che le assunzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi 3, 5, 7 e 9 siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da una dimostrazione analitica delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo.

Il comma 4 dell’articolo 35 del D.Lgs n. 165/2001 dispone che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della L. 449/1997. Il secondo periodo del comma 4, così come modificato dall’articolo 1, comma 104, della L. 311/2004 reca una specifica disciplina per l’avvio delle procedure concorsuali da parte delle amministrazioni pubbliche. Si prevede, infatti, che per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, compresa l’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali sia subordinato all’emanazione di un apposito DPCM, da adottare di concerto tra il Ministro per la funzione pubblica (attuale Ministro della funzione pubblica e dell’innovazione) ed il Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione, tra l’altro, amplia il novero delle PP.AA. per le quali l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito provvedimento.

 

Agli oneri derivanti dai commi da 206 a 209 si provvede, quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2010, a 344 milioni di euro per l'anno 2011 e, quanto a quota parte degli oneri per l’anno 2012, pari a 71 milioni di euro, mediante la riduzione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009 (comma 210).

Per ciò che attiene alla dotazione del Fondo, iscritto nel capitolo di parte corrente n. 3071 del Ministero dell’economia e delle finanze, si ricorda che la legge n. 191 in esame reca numerose disposizioni che provvedono a rifinanziarlo per gli anni 2010 e successivi, per un’analisi delle quali si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 250.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

115

344

529

60

175

272

60

75

272

 

La relazione tecnica quantifica l’onere sulla base dei tassi di cessazione storici, i costi unitari del personale e la presumibile decorrenza delle assunzioni. Gli oneri sono quantificati come riepilogato nella tabella che segue.

(milioni di euro)

Comparto

2010

2011

2012

2013

Corpi di polizia

98

295

454

515

Vigili del fuoco

17

49

75

85

Totale generale

115

344

529

600

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.


 

Articolo 2, comma 211
(Spese per il rilascio di informazioni sul traffico telefonico)

 

211. All’articolo 96, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui al comma 2, secondo periodo,» sono inserite le seguenti: «il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo».

 

 

Il comma 211 novella l’articolo 96, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs 259/2003), allo scopo di limitare le spese dello Stato per le prestazioni obbligatorie degli operatori dei servizi di comunicazione, sulla base delle richieste di intercettazioni e di informazioni da parte dell’autorità giudiziaria.

Si ricorda che prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria il ristoro dei costi per gli operatori – in attesa dell’adozione di un nuovo, specifico decreto ministeriale – avveniva sulla base del listino di cui al D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni.

La novella è volta ad affermare – fino all’emanazione del nuovo decreto previsto dal comma 2 dello stesso articolo 96 – la gratuità del rilascio di informazioni relative al traffico telefonico e a limitare, quindi, l’applicazione del listino adottato con il citato D.M. del 2001 alle altre prestazioni a fini di giustizia.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica. Ciò in quanto i risparmi di spesa derivanti dalle norme in esame affluiscono[285] nel Fondo di cui all’articolo 2, comma 250, della legge finanziaria e vengano utilizzati per il funzionamento delle spese dell’organizzazione giudiziaria.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ossia che la disposizione prevede la gratuità del rilascio delle informazioni contenute nei tabulati relativi al traffico telefonico in materia di intercettazioni.

L’analisi dei costi sostenuti in materia di intercettazioni negli ultimi sei anni evidenzia, per i tabulati, un costo medio di 17 milioni di euro, che costituisce il risparmio di spesa annuo fino all’emanazione del decreto di fissazione del ristoro di tali costi.

 

In merito ai profili di quantificazione, va rilevato che la norma destina a spesa gli eventuali risparmi conseguiti e dunque risulta finanziariamente neutra. Dal momento, però, che la relazione tecnica ipotizza un risparmio di 17 milioni annui “fino all’emanazione del decreto di fissazione del ristoro di tali costi”, è stata, comunque, ravvisata l’opportunità di indicare entro quale termine si presume che sia emanato tale decreto e quali risparmi si ritiene potranno essere scontati a partire da tale data anche al fine di consentire una pianificazione nell’utilizzo di detti risparmi.

 


 

Articolo 2, commi 212-215
(Spese di giustizia)

 


212. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto»;

b) all’articolo 10:

     1) i commi 4 e 5 sono abrogati;

     2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei procedimenti di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

c) all’articolo 13:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120»;

     2) al comma 2-bis, sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6-bis,»;

     3) il comma 4 è abrogato.

213. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, stipula una o più convenzioni in base alle quali si provvede alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia regolate dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007, o inerenti al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l’espiazione della pena in istituto prima della stessa data, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 205 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;

b) iscrizione a ruolo del credito.

214. Restano in ogni caso ferme le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l’esigibilità dello stesso.

215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riasse­gnate, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica da parte del Ministero dell’eco­nomia e delle finanze, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia, dell’indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell’amministrazione giudiziaria.


 

I commi da 212 a 215 intervengono sulla disciplina delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

 

In particolare, il comma 212 limita l’ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 115/2002 e interviene sulla disciplina del medesimo contributo di cui all’articolo 13.

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto – secondo specifici importi - per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione) amministrativo e tributario[286], fatte salve le esenzioni previste dall'articolo 10 del T.U..

Tale ultima norma prevedeva, prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria in commento, che nel processo civile e amministrativo fosse esente dal contributo unificato:

-        il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo per l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (comma 1);

-        il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa (comma 2);

-        i procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone (comma 3);

-        il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500 (comma 4);

-        il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione (comma 5).

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo (comma 6).

 

Mentre la modifica all’art. 9 del TU ha natura di puro coordinamento, attraverso la soppressione dei commi 4 e 5 dell’articolo 10, viene eliminata l’esenzione per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500, nonché per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.

È poi aggiunto all’articolo 10 un nuovo comma 6-bisin forza del quale è previsto il pagamento del contributo unificato (oltre che delle spese forfettizzate di cui all’articolo 30 del DPR 115) nei giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrativedi cui alla legge 689/1981 (art. 23) e nei giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione (entrambi precedentemente esonerati da ogni imposta o tassa)[287]. Rispetto a tali giudizi, per i processi in cassazione, attraverso la modifica inserita nel comma 2-bis dell’art. 13 del T.U. spese di giustizia, si esclude però il pagamento dell’importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

 

Le ulteriori novelle all’art. 13 del T.U. spese di giustizia consistono:

§         nella riformulazione del comma 2, al fine di introdurre un contributo unificato di euro 30 per i processi di esecuzione mobiliare fino a 2.500 euro.

La disposizione conferma le diverse somme già previste a titolo di contributo unificato dalla previgente versione del comma 2 e dunque:

-          200 euro di contributo per i processi di esecuzione immobiliare;

-          100 euro di contributo per gli altri processi esecutivi;

-          120 euro di contributo per i processi di opposizione agli atti esecutivi.

§      nella soppressione delcomma 4, a seguito della quale si prevede l’applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo (per scaglioni di valore) anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali (precedentemente il contributo era di euro 103,30, determinati in misura fissa).

 

Il comma 213 prevede che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione del crediti derivanti da spese di giustizia previste dal TU n. 115/2002, risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l’espiazione della pena prima della medesima data.

 

La disposizione sostanzialmente riprende il contenuto dell’articolo 1, comma 367, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), la cui applicazione è limitata alle spese di giustizia derivanti da provvedimenti passati in giudicato a decorrere dal 1° gennaio 2008 (o spese per il mantenimento in carcere per le quali sia cessata l’espiazione della pena a decorrere dalla stessa data). Tale ultima disposizione contiene peraltro un’esplicita individuazione del soggetto con cui è stipulata la convenzione (una società interamente posseduta da Equitalia spa, attualmente Equitalia giustizia).

 

La gestione-riscossione dei crediti avverrà mediante:

a)   l'acquisizione dei dati anagrafici del debitore e il supporto all'attività di quantificazione del credito (effettuata dall'ufficio competente) nella misura fissa stabilita, ai sensi dell’art. 205 del TU, con D.M. giustizia, rideterminabile annualmente al fine di garantire l’integrale recupero delle somme anticipate dall’erario.

L’art. 211 TU (Quantificazione dell’importo dovuto) prevede che il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo. Lo stesso funzionario, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.

b)   l'iscrizione a ruolo del credito.

 

Il comma 214 fa salva l’applicazione delle disposizioni del DPR n. 115 che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l’esigibilità dello stesso.

 

In base al comma 215, le risorse derivanti dalla gestione dei crediti per spese di giustizia di cui al comma 213 sono versate al bilancio dello stato per essere riassegnate al Ministero della giustizia con la finalità di finanziare:

§      un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili;

§      il potenziamento dei servizi istituzionali dell’amministrazione giudiziaria.

Profili finanziari

(v. sotto commi 216-218)


 

Articolo 2, commi 216-218
(Modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna)

 


216. All’articolo 36, quarto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «capoversi precedenti» sono aggiunte le seguenti: «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia».

217. Al comma 4 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale».

218. All’articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell’articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale».


 

 

I commi da 216 a 218 perseguono finalità di risparmio di spesa prevedendo modalità semplificate di pubblicazione delle sentenze di condanna.

 

L’art. 36 c.p. prevede che la sentenza penale di condanna all’ergastolo sia pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza (primo comma).

La sentenza di condanna è pubblicata – di regola per estratto, d’ufficio e a spese del condannato - per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni (secondo e terzo comma).

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. Prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria in commento, il quarto comma della disposizione aggiungeva che in tali casi la pubblicazione doveva aver luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.

Il comma 216 novella il quarto comma dell’art. 36 del codice penale, sancendo che, nei casi in cui la legge prevede la pubblicazione della sentenza di condanna, la pubblicazione sui giornali è effettuata in maniera semplificata, mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del Ministero della giustizia.

 

I commi 217 e 218 richiamano tali modalità semplificate di pubblicazione anche per le sentenze di condanna in materia di violazione del diritto d’autore (novella all’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941) e, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nel caso di condanna dell’ente ad una sanzione interdittiva (novella all’articolo 18 del D.Lgs. n. 231 del 2001).

Profili finanziari (commi 212-218 e 221)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica. Ciò in quanto i risparmi di spesa derivanti dalle norme in esame affluiscono[288] nel Fondo di cui all’articolo 2, comma 250, della legge finanziaria e vengano utilizzati per il funzionamento delle spese dell’organizzazione giudiziaria.

 

La relazione tecnica La relazione tecnica analizza separatamente gli effetti finanziari recati dalle disposizioni in esame come riepilogato nei paragrafi che seguono.

 

Comma 212 – Modifiche in tema di spese di giustizia.

Si rammenta che il comma prevede che:

•    i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2500 vengano sottoposti a contributo unificato per un importo pari ad euro 30;

•    sia corrisposto il contributo unificato per i processi di opposizione alle sanzioni amministrative attualmente esenti, nonché la forfetizzazione delle spese;

•    sia corrisposto il contributo unificato nelle cause di lavoro e nelle cause in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, limitatamente, però, al ricorso per cassazione.

Dalla base dati della Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia risulta, per l’anno 2008, che:

•    il numero dei procedimenti esecutivi mobiliari fino a 2.500 euro è pari a 250.000;

•    il numero dei procedimenti per opposizione a sanzioni amministrative ammonta a circa 1.250.000. Di questi, circa il 70 per cento rientrerebbe nel primo scaglione (contributo unificato pari a 30 euro) e il 30 per cento nel secondo scaglione (contributo unificato pari a 70 euro).

•    il numero dei ricorsi in Cassazione concernenti cause di lavoro è pari a circa 7.000.

Le modifiche proposte determinerebbero, dunque, maggiori entrate pari a un totale di 60.723.100 euro annui, così determinate:

 

Opposizione a sanzioni amministrative:

875.000 procedimenti ricadenti nel 1° scaglione x 30 euro =         26.250.000

375.000 procedimenti ricadenti nel 2° scaglione x 70 euro =         26.250.000

Procedimenti esecutivi mobiliari fino a 2500 euro:

250.000 procedimenti x 30 euro =                                                   7.500.000

Ricorsi per cassazione in materia di lavoro:

7.000 procedimenti x 103,3 euro =                                                      723.100

 

La proposta modifica anche la disciplina del contributo unificato per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, assoggettandoli al pagamento del contributo unificato secondo i vigenti scaglioni per valore in luogo dell’importo fisso di 103,30 euro. Con riferimento a tali fattispecie la relazione tecnica non stima puntualmente effetti ed afferma che le modifiche determineranno effetti di maggiore entrata allo stato non quantificabili.

 

Comma 213 potenziamento dell’efficienza nel recupero delle spese di giustizia

La disposizione in esame prevede la possibilità di provvedere, tramite convenzioni, alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato al 31 dicembre 2007.

Tali gestioni afferiscono, in particolare, alla definizione di modalità più celeri per la gestione amministrativa dei citati crediti, attualmente curata dagli stessi uffici giudiziari presso i quali sono maturati, che sono tenuti anche ad assicurare contemporaneamente le ordinarie incombenze amministrative funzionali all’espletamento delle attività giudiziarie.

Con il perfezionamento delle nuove modalità di gestione indicate, invece, si consentirà di assicurare le attività gestionali occorrenti per assicurare l’effettivo recupero del credito attraverso l’ausilio di soggetti specializzati del settore. Attraverso la valorizzazione di tali apporti, sarà, secondo la relazione tecnica, aumentata la percentuale di riscossione degli stessi, oltre a recuperare importanti risorse per l’ordinaria attività amministrativa a supporto della funzione giudiziaria.

Al fine di quantificare i maggiori incassi che deriveranno dall’affidamento della gestione sono stati utilizzati i seguenti parametri:

•    l’ammontare delle somme rimaste da recuperare è pari a 3.372.352.314,17;

•    il tasso attuale di recupero medio oscilla tra l’8 e il 9 per cento;

•    si assume che l’affidamento del credito a soggetti privati possa consentire un incremento percentuale delle somme recuperate del 5 per cento.

Il maggiore introito ammonterebbe a 168.617.616 euro ossia a 5 per cento dei crediti pendenti. Secondo la RT tali risorse, ai sensi del comma 207, sono versate all’entrata per essere riassegnate al Ministero della giustizia per il finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili ed il potenziamento dei servizi istituzionali.

 

Commi 216-218 – Disposizioni sulla pubblicazione delle sentenze penali di condanna

La disposizione interviene sulla semplificazione della pubblicazione delle sentenze penali a mezzo stampa, disponendo la pubblicazione del provvedimento sul sito internet e la contestuale pubblicazione di un avviso di dimensione ridotte sui quotidiani.

L’andamento delle spese di pubblicazione delle sentenze degli ultimi quattro anni evidenzia un costo medio di 3.692.029,15, con un picco di circa 5 milioni di euro sostenuto nell’anno 2008. Il risparmio complessivo annuo, al netto delle spese che si dovranno sostenere per gli avvisi di dimensione ridotta, è pari a circa 3 milioni di euro, ossia l’80 per cento del costo totale attualmente sostenuto.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato rilevato che, con riferimento al comma 213, non risultano puntualmente indicati gli anni nel corso dei quali il maggior incasso ipotizzato affluirà all’entrata né risulta specificato in quale misura gli stessi maggiori incassi dovranno essere ridotti a causa dell’aggio da corrispondere all’ente o società incaricata della gestione dei crediti.

Nel corso dell’esame al Senato è stato, altresì, rilevato che, dal momento che le somme oggetto di recupero si riferiscono a provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007, il recupero di gettito ipotizzato dalla relazione tecnica avrà un effetto temporaneo e un andamento decrescente nel tempo. Considerato che con le maggiori somme accertate a tale titolo[289] si finanzierà un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e per il potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria, sarebbe stato opportuno precisare che anche le spese in questione avrebbero presentato un profilo temporale limitato e comunque coerente con l'andamento delle fonti di copertura.


 

Articolo 2, comma 219
(Edilizia carceraria)

 


219. Per far fronte alla grave e urgente emergenza, dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinati all’attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.


 

 

Il comma 219 interviene in materia di edilizia carceraria, attraverso lo stanziamento di 500 milioni di euro – a valere sulla disponibilità del Fondo Infrastrutture derivante dalla quota di assegnazione delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate – per l’attuazione, anche per stralci, del programma di edilizia carceraria, finalizzato alla creazione di nuove infrastrutture o all’aumento della capienza delle infrastrutture esistenti, già previsto dall’art. 44-bis del decreto legge proroga termini (DL n. 207 del 2008).

 

Si ricorda che l’articolo 44-bis del decreto-legge n. 207 del 2008 (cd. milleproroghe) convertito dalla legge n. 14 del 2009, attribuisce al Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria i poteri conferiti dall'art. 20 del decreto legge n. 185/2008 ai commissari straordinari delegati per la realizzazione degli investimenti pubblici, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. In base al comma 2, nello svolgimento di tali compiti, il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, può avvalersi di uno o più ausiliari nominati con D.P.C.M. (su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico), tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.

Per quanto riguarda la procedura per la realizzazione degli interventi, in base al comma 3, al capo del DAP spetta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il compito di redigere un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti. Secondo il comma 4, con successivi D.P.C.M., sono invece determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso. Tale ultima disposizione prevede anche, nel caso di particolare urgenza, la possibilità di abbreviazione fino alla metà dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento. Il comma 5 dispone che le opere previste dal comma 4 vengano inserite nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 (cd. legge obiettivo), nonché, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 (cd. Codice appalti). Lo stesso comma 5 dispone, infine, che per la loro realizzazione vengano applicate le disposizioni previste per le infrastrutture strategiche dal Titolo III, Capo IV, della Parte II del citato decreto legislativo n. 163, anche per la parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dalla cassa delle ammende di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547; pertanto, la realizzazione di tali infrastrutture dovrà seguire le procedure acceleratorie recate dallo specifico Capo V del Titolo III della Parte II del Codice appalti, agli articoli 161-194. Il comma 6 dispone che l’inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella misura eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi conferiti ai commissari delegati dall'art. 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185/2008 e prevede che ai provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo in esame si applicano le disposizioni previste dal comma 8 del dello stesso art. 20. Tale ultima disposizione reca una disciplina speciale sia per quanto riguarda la comunicazione e l’accesso agli atti del procedimento amministrativo sia per quanto riguarda l’eventuale ricorso contro tali atti di fronte al giudice amministrativo.

 

Si ricorda, inoltre, che con delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 3, sono stati assegnati al Fondo infrastrutture[290] 5 miliardi di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture, di cui 200 milioni riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria. Con la successiva delibera 31 luglio 2009, pubblicata nella G.U. n. 267 del 16 novembre scorso, il CIPE ha disposto l’assegnazione dell’intera dotazione al Programma straordinario per il finanziamento di istituti penitenziari in corso di costruzione presentato dal Ministero della giustizia. Tale Programma include 8 opere, attualmente in corso di completamento, e più specificatamente riguarda i nuovi istituti penitenziari di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Oristano, Forlì, Rovigo, Savona e Reggio Calabria, che aumentano la capacità totale a 2095 “posti-detenuto”.

 

Nell’audizione svolta presso la Commissione Giustizia della Camera nelle sedute del 7 e del 14 ottobre scorso, il capo del Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, ha annunciato l’intenzione del Governo di adottare il nuovo piano per l’edilizia penitenziaria, destinato a «creare tra i 17 e i 20 mila posti detentivi in più» e con un costo stimato «intorno a 1 miliardo e 600 milioni di euro».

Come preannunciato dal Ministro della giustizia nella seduta dell’Assemblea della Camera del 12 gennaio 2010 (nell’ambito del dibattito sulle mozioni concernenti la situazione del sistema carcerario italiano), il Consiglio dei Ministri del 13 gennaio ha deliberato la dichiarazione di stato d’emergenza per fronteggiare il problema del sovraffollamento delle carceri, che durerà fino al 31 dicembre 2010, e l’attribuzione al capo del DAP di poteri di Commissario delegato. Il relativo decreto non risulta ancora pubblicato in G.U.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce che la disposizione prevede una riserva di finalizzazione in favore dell’edilizia carceraria di una quota di 500 milioni di euro delle attuali disponibilità del FAS/Fondo infrastrutture relative alla nuova programmazione 2007/2013. Trattandosi di disponibilità già esistenti a legislazione vigente, non sussistono maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse verranno assegnate dal CIPE per le diverse annualità compatibilmente con le disponibilità annuali esistenti sul Fondo infrastrutture.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata evidenziata l’opportunità di acquisire elementi circa la compatibilità dell’utilizzo delle risorse in questione, in considerazione della peculiare proiezione per cassa delle risorse FAS e della ripartizione delle stesse tra spese correnti e in conto capitale.

Nel corso dell’esame al Senato è stato, inoltre, rilevato che, pur trattandosi di dispositivo chiaramente compatibile con un limite massimo di spesa, sarebbe stato opportuno fornire un quadro degli interventi programmati, da cui fosse possibile trarre conclusioni circa l'effettiva adeguatezza delle risorse stanziate rispetto alle finalità stabilite dalla norma.

 


 

Articolo 2, comma 220
(Convenzioni con le regioni per il potenziamento
del servizio giustizia)

 

220. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con le regioni una o più convenzioni, finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per la realizzazione di progetti finalizzati al rilancio dell’economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia.

 

 

Il comma 220 prevede che il Ministero della giustizia stipuli con le regioni – entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria – convenzioni per la realizzazione di progetti volti al rilancio dell’economia locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia. Tali convenzioni saranno finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

 

A partire dal 2003, con la legge n. 289/2002, le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese sono state concentrate in un Fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, cui sono state trasferite, ai sensi del D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPEla facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Sud e il 15% al Centro Nord.

Si ricorda che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale, il D.L. 185/2008, all’articolo 18 ha previsto la riprogrammazione e la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate nel periodo 2007-2013 su obiettivi considerati prioritari per il rilancio dell’economia italiana. A tal fine sono stati costituiti tre Fondi settoriali:

Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, sul quale confluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e alla formazione. In base all’Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009, relativo agli interventi e alle misure anticrisi di sostegno del reddito, cui è stata data attuazione con l’Intesa dell’8 aprile 2009, le risorse destinate agli ammortizzatori sociali sono state stabilite in complessivi 5,353 miliardi di euro, di cui 4 provenienti dal FAS;

§       Fondo infrastrutture, istituito ai sensi del precedente D.L. n. 112/2008 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, destinato al finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche, alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, all’edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all’innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità. Il Fondo infrastrutture viene ripartito dal CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata. Lo schema di delibera è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari;

§       Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo 7-quinquies, commi 10 e 11, del decreto-legge 5/2009, attraverso una novella all’articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce che la norma prevede la stipula delle convenzioni tra le regioni ed il Ministero della giustizia per il finanziamento di progetti finalizzati al rilancio dell’economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nell’ambito dei programmi attuativi regionali. Conseguentemente la disposizione non comporterebbe nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata la necessità di chiarimenti circa la compatibilità dell’utilizzo delle risorse in questione, in considerazione della peculiare proiezione per cassa delle risorse FAS e della ripartizione delle stesse tra spese correnti e in conto capitale. E’ stato, altresì, rilevato che la norma non specifica il limite di spesa entro il quale possono essere stipulate le convenzioni.

 


 

Articolo 2, comma 221
(Destinazione dei risparmi di spesa al funzionamento dell’organizzazione giudiziaria)

 

221. I risparmi di spesa derivanti dai commi 211, 212 e da 216 a 218, affluiscono al fondo di cui al comma 250, previo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, ai fini dell’accertamento del relativo ammontare e dell’individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per spese di funzionamento dell’organizzazione giudiziaria.

 

 

Il comma 221 prevede che i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dai commi:

§      211 (in materia di gratuità del rilascio di informazioni sul traffico telefonico richieste dall’autorità giudiziaria);

§      212 (in materia di spese di giustizia);

§      da 216 a 218 (recanti le nuove modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna)

affluiscano al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009 (cui rinvia l’articolo 2, comma 250).

 

Tali risorse vengono destinate alle spese di funzionamento dell’orga­nizzazione giudiziaria.

 

Nell’elenco 1 allegato al successivo comma 250, che reca l’indicazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili, è previsto un ammontare di risorse pari a 181 milioni di euro per il 2010, 113 milioni di euro per il 2011 e 60 milioni di euro per il 2012, per interventi vari, tra i quali anche la funzionalità del sistema giustizia.

Il comma 250 prevede che tali risorse siano contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari.

Profili finanziari

(v. sopra commi 216-218)


 

Articolo 2, commi 222 e 224
(Razionalizzazione degli spazi utilizzati
dalle Amministrazioni pubbliche)

 


222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L’Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l’esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d’investimento immobiliare di cui all’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell’articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall’Agenzia del demanio. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze l’importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall’Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l’elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l’Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmet­tendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comu­nicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all’Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l’ammontare dei relativi oneri. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifi­cazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell’eco­nomia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l’elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall’articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l’esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell’Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell’Agenzia. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l’Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.

224. Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 223 affluiscono al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.


 

 

Il comma 222, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, allo scopo di riunificare in capo alla stessa Agenzia le procedureriguardanti le locazioni passive edi razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

 

Si ricorda che all’Agenzia del demanio è stata riconosciuta dal D. Lgs. n. 173 del 2003[291] la natura di ente pubblico economico, regolato dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private. All’ente è stato inoltre attribuito un patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Nel 2004, in occasione della costituzione, nell’ambito del Ministero dell’economia e finanze, del Fondo immobili pubblici (F.I.P), composto esclusivamente da immobili in uso da parte di amministrazioni pubbliche, l’Agenzia è stata chiamata ad effettuare un’attività di supporto per l’individuazione e la ricognizione degli immobili da apportare al fondo[292]. La legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004) ha previsto inoltre, ai commi 433-438, norme per il riordino e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, individuando gli immobili da alienare secondo un piano di attività che l’Agenzia del demanio è stata autorizzata a svolgere e che la medesima Agenzia sta tuttora proseguendo[293].

 

In particolare le norme in esame prevedono, a decorrere dal 1o gennaio 2010, specifici obblighi di comunicazione da parte delle Amministrazioni dello Stato che rientrano nell’ambito individuato dall'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali[294].

Le Amministrazioni dello Stato sono chiamate a comunicare all’Agenzia del demanio:

§      entro il 31 gennaio, di ogni anno, la previsione triennale:

a)   del loro fabbisogno di spazio allocativo;

b)   delle superfici da esse occupate che non risultano più necessarie.

§      entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.

 

L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all’articolo 1, comma 204 e seguenti, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006)[295], nonché all’articolo 74 del D.L. n. 112/2008[296] svolge i seguenti compiti definiti dalla norma:

a)  accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari di cui all'articolo 4 del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 410/2001, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

La richiamata disciplina dell’articolo 4 prevede che gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai fondi immobiliari costituiti con decreto del Ministero dell’economia, siano concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. Con riferimento a tali fondi, che peraltro godono di un particolare regime di esenzione dalle imposte[297] previsto al comma 2-quinquies del citato articolo 4, è prevista infatti l’autorizzazione, in capo al Ministro dell'economia e delle finanze, a promuoverne la costituzione, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, con uno o più decreti del medesimo Ministero. I decreti sono diretti a disciplinare altresì le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote;

 

b)  verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato.

La predetta norma del comma 479 stabilisce infatti che, al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio, nell'ambito dell'Agenzia medesima opera la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato, nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente;

 

c)  stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni, nonché, salvo quanto previsto alla successiva lettera d), adempie i predetti contratti;

 

d)  consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità ed onere.

La disposizione in esame prevede altresì la nullità di ogni contratto di locazione di immobili che non sia stipulato dalla Agenzia del demanio per conto dell’Amministrazione dello Stato interessata.

Si ricorda che i commi da 204 a 209 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006)hannodettato la disciplina delle procedure dirette a favorire il contenimento e la razionalizzazione sistematica degli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato, anche per ridurre la spesa complessiva dell’uso degli immobili, compresi gli oneri per le locazioni passive. Il comma 204, in particolare, ha previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo relativo all'Agenzia del demanio, determina, con riferimento agli immobili in uso governativo e condotti in locazione dallo Stato, gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato[298]. Tali obiettivi possono essere conseguiti dalle predette amministrazioni sia attraverso la riduzione del costo d'uso, derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

Si prevede inoltre l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo. Da tale fondo vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione. Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato, secondo parametri forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.

 

E’ prevista inoltre l’istituzione, all’interno dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare a tale Fondo, le Amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse iscritte al Fondo vengono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.

 

In relazione alle finalità di contenimento e la razionalizzazione sistematica degli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato di cui ai citati commi 204 e seguenti della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), sono previsti ulteriori obblighi di comunicazione all’Agenzia del demanio da parte delle Amministrazioni dello Stato.

Entro il 30 giugno 2010, infatti, dette amministrazioni sono tenute a comunicare l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Fermo quanto previsto nell'articolo 2, commi 618 e 619, della legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007), inoltre, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri.

Si ricorda che i commi da 618 a 622 della citata legge finanziaria per il 2008 recano limitazioni alle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

In particolare, ai sensi del comma 618, tali spese non possono superare la misura dell'1% del valore dell'immobile utilizzato, nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria; dell'1,5% del valore dell’immobile utilizzato, nel caso in cui vi siano anche interventi di manutenzione straordinaria per l'anno 2008. A decorrere dal 2009, il limite è del 3%. Per gli immobili in locazione passiva, è inoltre ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1% del valore dell’immobile utilizzato. Da tali limiti alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, il citato comma 618 prevede che le amministrazioni debbano conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l’anno 2008, 465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall’anno 2010.

Il comma 619 prevede inoltre lo stanziamento, in due appositi capitoli di bilancio di parte corrente uno di parte capitale, iscritti nello stato di previsione dell’Amministrazione interessata, delle somme relative a dette spese di manutenzione.

 

La norma prevede altresì obblighi di comunicazione in capo a tutte le amministrazioni dello Stato individuate dall'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Tali amministrazioni, che utilizzino o detengano, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà delle stesse amministrazioni, sono tenute a trasmettere al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco contenente l’identificazione di tali beni.

La trasmissione dell’elenco è finalizzata ai fini della redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato di cui all'articolo 6, comma 8, lettera e), del D.P.R. n. 43 del 2008[299] e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 279 del 1997[300].

Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elencotutte le amministrazioni pubbliche - come sopra individuate - comunicano le eventuali variazioni intervenute rispetto a tale elenco e, qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, tali immobili vengono fatti rientrare nella gestione dell'Agenzia.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali.

In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti. Le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio.

 

La relazione tecnica[301], sottolineando che dalla riunificazione in capo al Demanio del coordinamento e della procedura delle locazioni passive deriverebbero effetti positivi sui saldi in quanto in capo all’Agenzia già competono poteri in ordine alla razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni statali, ipotizza effetti di contenimento della spesa indicativamente pari a 65 milioni di euro annue dal 2011, tenuto conto dell’ordine di grandezza complessiva delle locazioni imputabili alle Amministrazioni centrali rilevate dal monitoraggio e dal coordinamento della pianificazione dei fabbisogni degli spazi necessari, nonché degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I risparmi sono calcolati al netto delle risorse destinate al Fondo immobili pubblici (FIP), con gestione unificata in capo all’Agenzia del demanio, e sono destinati a confluire nell’apposito Fondo previsto dalle disposizioni sopra illustrate, da costituire presso il Ministero dell’economia.

 

Il comma 224 dispone che le maggiori entrate e le economie di spesa derivanti dai citati commi 222 e 223 affluiscano al Fondo da ripartire per il finanziamento delle esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 2, comma 24o, come integrato dalle disposizioni del disegno di legge in esame nonché dal decreto-legge n. 168 del 2009, che reca disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni[302].

Si ricorda che il Fondo per esigenze urgenti e indifferibili è previsto dall’articolo 7-quinquies, comma 1, del DL n. 5 del 2009[303] e che le corrispondenti risorse risultano iscritte nel capitolo di parte corrente n. 3071 del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse del suddetto Fondo, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 2, comma 250, della legge finanziaria in esame.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Minori spese correnti

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Comma 222

0,0

65,2

65,2

0,0

65,2

65,2

0,0

65,2

65,2

 

La relazione tecnica, allegata all’emendamento che ha introdotto la misura in oggetto nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, in merito alle locazioni passive (comma 222), afferma che la riunificazione in capo al Demanio, già competente in materia di razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni statali, dell’attività di coordinamento e delle procedure di locazione passiva, comporta un effetto positivo in termini di generale contenimento della spesa pubblica. Tale effetto consegue al monitoraggio e al coordinamento della pianificazione dei fabbisogni degli spazi necessari alle Amministrazioni statali, sia con riguardo all’utilizzo di immobili pubblici, sia con riguardo a quelli di proprietà privata, consentendo di incidere in termini di contenimento della spesa su entrambi i fronti e al tempo stesso di assicurare un monitoraggio e una razionalizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A ciò si aggiunge il vantaggio che consegue dall’attività sistematica da parte dell’Agenzia del Demanio di operazioni di permuta con gli enti territoriali finalizzate ad ottimizzare i rispettivi portafogli immobiliari. La medesima consentirebbe infatti di ottenere effetti reali sul bilancio statale riducendo di fatto gli oneri per locazione passiva connessi all’utilizzo di proprietà privata.

Dagli effetti di quanto sopra illustrato è possibile ipotizzare, afferma la RT, un risparmio per l’erario attestantesi in linea di massima ed indicativamente in 65 milioni di euro a decorrere dal 2011, tenuto conto dell’ordine di grandezza complessiva per le spese di locazione sostenute dalle amministrazioni centrali di cui al prospetto a seguire.

Tali risparmi dovrebbero essere calcolati sul complesso delle citate locazioni, al netto delle risorse destinate al fondo immobili pubblici – FIP, la cui gestione è già attualmente unificata in capo al Demanio, considerato che per tali spese la razionalizzazione dovrebbe risultare già definita. Il suddetto ammontare complessivo delle spese per locazioni delle amministrazioni centrali, in base alla proposta normativa, al netto della riduzione di 65 milioni complessiva, andrebbe a confluire dal 2011 in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze (nel quale dovrebbero confluire anche le citate risorse del FIP).

 

MINISTERO

2010

Ministero dell’economia e delle finanze

56,1

Ministero dello sviluppo economico

13,0

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

43,4

Ministero della giustizia

23,8

Ministero degli affari esteri

1,2

Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca

7,0

Ministero dell’interno

435,4

Ministero ambiente tutela del territorio e del mare

7,5

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

3,7

Ministero della difesa

3,3

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

8,1

Ministero per i beni e le attività culturali

23,4

TOTALE

625,8

 

Per motivi di prudenza, la RT ritiene di non dover ascrivere al momento effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica, in conseguenza dell’attività di monitoraggio e razionalizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, verificabili a consuntivo tenuto conto che non sono apportate modifiche alla relativa disciplina vigente di cui all’articolo 2, commi 618 e 619 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che prevede l’imputazione delle manutenzioni a specifici capitoli di parte corrente e conto capitale, con effetti riduttivi che sono già stati considerati a legislazione vigente in sede di definizione della manovra 2008).

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato che, nonostante per ragioni prudenziali la RT abbia ritenuto di non imputare effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica in relazione all’ipotizzato risparmio per l’erario di 65 milioni di euro annui dal 2011 (comma 222), il prospetto riepilogativo, ha evidenziato, con riferimento alla citata norma, una variazione sui saldi pari al suddetto risparmio. Sul punto sono stati chiesti chiarimenti al Governo.

 

Profili finanziari

(per comma 224, v. sotto comma 223)


 

Articolo 2, comma 223
(Alienazione immobili dello Stato)

 


223. I commi 436 e 437 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

«436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall’articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’Agenzia del demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b) mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. L’Agenzia del demanio, con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalità delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicità si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonché sul sito internet dell’Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicità delle procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato. L’aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell’offerta più alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell’offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell’Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto riguardo alla tipologia di immobile e all’andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l’Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all’aggiudicazione degli immobili.

437. Per le alienazioni di cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all’acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall’Agenzia del demanio prima dell’avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all’acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita».


 

 

Il comma 223 autorizza l'Agenzia del Demanio ad alienare determinate categorie di immobili statali secondo specifiche procedure concorsuali o mediante trattativa diretta, secondo il valore degli immobili messi in vendita.

 

La norma in commento sostituisce i commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), la cui formulazione originaria prescriveva le modalità di alienazione di beni immobili individuati con decreti dirigenziali dell’Agenzia del demanio, non sottoposti alle procedure di cartolarizzazione (disciplinate dal decreto-legge 25 giugno 2001, n. 351[304]) e di valore non superiore ai 100.000 euro.

La procedura per la vendita degli immobili così individuati (comma 436) si articolava nelle seguenti fasi:

-        attraverso il sito internet dell’Agenzia del demanio, era prevista una procedura di invito pubblico ad offrire di durata non inferiore al mese, con aggiudicazione in vendita al prezzo più alto; a tale procedura era data adeguata pubblicità a mezzo stampa;

-        nel caso in cui tale procedura non desse luogo ad aggiudicazione in vendita, era consentita l’alienazione a trattativa privata.

Il comma 437 limitava l’applicazione del diritto di prelazione in favore degli enti locali territoriali (di cui al comma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

 

Il nuovo comma 436 autorizza l’Agenzia del Demanio ad alienare beni immobili di proprietà dello Stato singolarmente o in blocco, con le seguenti modalità:

§      mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000,00;

§      mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,00. Ove tali beni non siano aggiudicati, si può ricorrere anche in questo caso alla trattativa privata.

 

L’alienazione deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[305] in materia di alienazione di immobili della Difesa; in particolare, sono fatte salve le procedure richieste per la verifica dell’interesse storico-artistico dei beni da alienare.

Si demanda a provvedimenti dirigenziali dell’Agenzia del Demanio la disciplina delle modalità delle procedure concorsuali di vendita, svolte per via telematica. Gli obblighi di pubblicità sono assolti con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, nonché sul sito Internet dell'Agenzia del demanio, con spese a carico dello Stato.

 

Per quanto attiene all’aggiudicazione, nel caso di esperimento di procedure concorsuali, essa avviene a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di base.

Nelle procedure ad offerta libera, l’aggiudicazione è in favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio, sulla base dei valori indicati nell'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento, avendo riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato.

In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.

 

Ai sensi del nuovo comma 437, in favore delle regioni e degli enti locali territoriali sul cui territorio insistono gli immobili in vendita spettano:

§      il diritto di opzione all’acquisto dei beni immobili messi in vendita,da esercitare entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere, comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure.

Nell’opzione, una delle parti si vincola a tenere ferma la propria proposta per un determinato periodo di tempo, mentre l'altra parte è libera di decidere, entro lo stesso periodo, se accettare o meno. In caso di accettazione, il contratto si conclude;

§      il diritto di prelazione all'acquisto in via prioritaria, in caso di vendita con procedure ad offerta libera, da esercitare nel corso della procedura di vendita.

La prelazione consiste nel diritto ad essere preferito ad altre parti, nel caso in cui ci si determini a stipulare un determinato contratto.

Profili finanziari (commi 223-224)

Il prospetto riepilogativo ascrivealle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori entrate

Comma 223

250,0

350,0

0,0

250,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Minori spese
in conto capitale

Comma 223

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

350,0

0,0

 

La relazione tecnica, allegata all’emendamento che ha introdotto la misura in oggetto nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, in merito alla semplificazione delle procedure di vendita del patrimonio immobiliare di cui al comma 223, afferma che le misure in esame, finalizzate a snellire le procedure di vendita e a consentire una migliore collocazione degli immobili, sono destinate a garantire maggiori entrate per lo Stato. La RT, a tale riguardo, precisa che sebbene una puntuale quantificazione delle suddette maggiori entrate sia possibile solo in sede di concreta applicazione delle norme in esame, si ritiene che una previsione di massima per gli anni 2010 e 2011 possa attestarsi rispettivamente intorno ai 250 milioni di euro e ai 350 milioni di euro l’anno, qualora vadano a definirsi le procedure di valorizzazione in corso.

La RT precisa, inoltre, che con specifico riferimento alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali, si presume che per il biennio 2010-2011 possa derivare un maggior gettito complessivo, verificabile a consuntivo, quale conseguenza dell’operazione di ottimizzazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e di accorpamento delle sedi, a fronte del quale tuttavia per ragioni di prudenza si ritiene di non dover ascrivere in sede previsionale effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, sono stati richiesti chiarimenti in merito all’eventuale sussistenza del rischio di riclassificazione delle operazioni di dismissione e locazione immobiliare previste dalle disposizioni in base ai criteri contabili europei. Il chiarimento è stato richiesto con specifico riguardo alla eventualità che tali operazioni possano configurare una forma di cessione con riaffitto (cd. lease back) potenzialmente suscettibile di determinare effetti sull’indebitamento netto della P.A.

 


 

Articolo 2, commi 225-227
(Accordi quadro CONSIP)

 


225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell’articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le ammini­strazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

226. Le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa.

227. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla società CONSIP Spa ai sensi dell’articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l’individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 225 e 226 del presente articolo dalla società CONSIP Spa, al fine di determinare un’elevata possibilità di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.


 

 

I commi da 225 a 227 recano norme relative all’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni tramite CONSIP S.p.a.

In particolare, il comma 225 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001[306] e le amministrazioni aggiudicatici di appalti di lavori servizi e forniture, di cui all’articolo 3, comma 25 del Codice degli appalti, D.Lgs. n. 163/2003 [307], possono fare ricorso – per l’acquisto di beni e servizi - agli accordi quadro che CONSIP S.p.A. conclude, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 59 del citato Codice degli appalti, ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dai suddetti accordi quadro.

 

Il D.Lgs. n. 163/2006, all’articolo 3, definisce «accordo quadro» l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un dato periodo, e in particolare i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

La disciplina degli accordi quadro è contenuta nell’articolo 59. Questi possono essere conclusi dalle stazioni appaltanti [308], che a tal fine seguono le regole di procedura previste dal Codice fino all'aggiudicazione degli appalti aventi a fondamento tale accordo[309].

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni ivi fissate, in particolare quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico[310]. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

Nel caso in cui l’accordo quadro sia stipulato con più operatori, gli appalti possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro, senza nuovo confronto competitivo. Negli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, l’aggiudicazione dell’accordo quadro contiene l’ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell’operatore economico cui affidare il singolo appalto[311].

La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

 

E’ mantenuta comunque ferma la disciplina relativa all’acquisto di beni eservizi tramite convenzioni quadro CONSIP, le quali, ai sensi del comma 226, possono essere stipulate anche ai fini ed in sede di aggiudicazione di appalti basati sugli accordi quadro conclusi dalla stessa società.

Rimane in tal caso comunque fermo il principio – sancito dall’articolo 26, comma 3 della legge 488/1999 - della facoltà per le amministrazioni pubbliche di ricorrere alle convenzioni, ovvero l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

Le convenzioni, in tal caso, interverrebbero a completamento dei criteri fissati negli Accordi quadro stipulati.

La disciplina sulle competenze CONSIP in materia di acquisto di beni e servizi è contenuta in un complesso di norme, le più importanti delle quali sono citate nel comma 225 in esame.

In particolare, nell’ottica di un generale processo di razionalizzazione delle modalità di acquisto di beni e servizi, anche mediante il ricorso a strumenti e procedure informatiche, l’articolo 26 della legge n. 488 del 1999 ha in primis conferito al Ministero dell’economia la competenza - successivamente attribuita alla CONSIP S.p.a dall’art. 58 della legge 388/2000 - a stipulare convenzioni quadro, con le quali l'impresa prescelta, fornitrice di beni e servizi, si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato.

Per ciò che attiene alle competenze di CONSIP in materia di convenzioni quadro e accordi quadro l’attuale assetto normativo prevede in sintesi che:

§       per le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze individui, entro il mese di gennaio di ogni anno, le tipologie di beni e servizi per le quali le suddette amministrazioni sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP (articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006). Le tipologie di beni e servizi per le quali vi è l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP sono state individuate, da ultimo, con il D.M. del 23 gennaio 2008[312].

Le dette amministrazioni statali, dal 1° luglio 2007, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006). Infine, per ciò che concerne gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il mese di marzo di ogni anno, individua[313] con decreto le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da CONSIP Spa per le quali le citate amministrazioni sono tenute a ricorrere alla CONSIP Spa in qualità di stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro, anche con l’utilizzo dei sistemi telematici (articolo 2, comma 574 della legge n. 244/2007[314]);

§       per le restanti amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra le quali gli enti territoriali[315]), si prevede la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (art. 26, comma 3, come implicitamente modificato all’articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006) [316];

§       gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento.

 

Infine, il comma 227 prevede – nel quadro del sistema a rete costituito dalle centrali regionali di acquisto e da CONSIP S.p.a previsto dall’articolo 1, comma 457 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) – che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono essere indicati criteri utili per l’individuazione della categorie merceologiche di beni e servizi oggetto degli Accordi quadro stipulati da CONSIP. Ciò al fine di determinare un’incidenza positiva e incisiva sui processi di acquisto pubblici.

L’articolo 1, comma 457 della legge n. 296/2006, infatti, stabilisce che le centrali regionali di acquisto e Consip costituiscono un “sistema a rete” finalizzato a perseguire l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e la sinergia nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e di servizi. Il comma demanda, inoltre, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l’approvazione annuale dei programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, nonché la definizione delle modalità e il monitoraggio dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealle norme in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 


 

Articolo 2, comma 228
(Imposta sostitutiva su redditi locazione di immobili
ubicati nella provincia de L’Aquila)

 


228. Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila, in coerenza con l’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via sperimentale, per l’anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione, può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento; la base imponibile dell’imposta sostitutiva è costituita dall’importo che rileva ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l’anno 2011 è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l’accerta­mento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell’imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione del presente comma.


 

 

Il comma 228 introduce, in via transitoria per l’anno 2010, la facoltà per i titolari di redditi di locazione di immobili ubicati nella provincia di L’Aquila di applicare un regime di imposizione sostitutivo dell’IRPEF e relative addizionali.

Il beneficio spetta in presenza dei seguenti requisiti:

-       il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998[317] (c.d. canoni concordati);

-       le parti contraenti devono essere esclusivamente persone fisiche che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione;

-       l’immobile, situato nella provincia aquilana, deve essere destinato ad uso abitativo.

 

La norma afferma che la disposizione, introdotta in via sperimentale ed in coerenza con la legge delega sul federalismo fiscale, è finalizzata ad agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009.

In merito all’ambito territoriale di applicazione appare opportuno segnalare che le aree interessate dal sisma riguardano anche alcuni comuni delle province di Teramo e di Pescara e non interessano la totalità dei comuni della provincia di L’Aquila.

 

L’applicazione del regime sostitutivo rappresenta una facoltà per il locatore il quale può, pertanto, scegliere di continuare a determinare l’imposta dovuta in base al regime ordinario dell’IRPEF e relative addizionali.

La base imponibile è determinata, indipendentemente dal regime tributario optato dal contribuente, secondo i criteri ordinari previsti ai fini IRPEF e corrisponde, pertanto, al 59,5% del canone annuo di locazione.

Nel dettaglio, al fine di determinare il valore imponibile dei canoni di locazione stipulati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 431/1998 (canoni concordati) occorre fare riferimento sia agli articoli 37 e 129 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) sia a quanto disposto dalla richiamata legge n. 431 del 1998.

In applicazione del combinato disposto degli articoli 37 e 129 del TUIR il valore imponibile è pari all’85% del canone annuo in quanto si applica una riduzione forfetaria del 15%.

Inoltre, per i canoni riferiti a contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998 – ossia a contratti a canone concordato per esigenze abitative durature – l’articolo 8 della medesima legge dispone la riduzione di un ulteriore 30 per cento dell’imponibile determinato ai sensi del TUIR.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF è fissata in misura pari al 20 per cento.

 

In merito ai termini per il pagamento dell’imposta da parte del contribuente, si dispone che il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine stabilito per il saldo dell’IRPEF e che, considerato il regime transitorio del beneficio, la disposizione in commento non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno 2011.

Pertanto, il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuata entro la data del 16 giugno 2011.

 

In materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva in esame, la norma rinvia alla disciplina vigente in materia di imposte sui redditi.

 

Infine, l’ultimo periodo, prevede l’emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate diretto a stabilire le modalità di dichiarazione e di versamento dell’imposta sostitutiva nonché di ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione del presente comma.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

1,5

0,2

0

1,5

0,2

0

1,5

0,2

0

 

La relazione tecnica ipotizza che il locatore decida di optare per la tassazione sostitutiva in oggetto nella totalità dei casi.

La normativa vigente stabilisce che i redditi da locazione siano assoggettati all’IRPEF del locatore. Tali redditi sono ridotti forfetariamente del 15% (25% per i fabbricati situati a Venezia centro, Giudecca, Murano e Burano). Per le locazioni effettuate a “canone concordato” situate in comuni ad alta densità abitativa è previsto un ulteriore abbattimento del 30% (in totale quindi 40,5%).

La relazione tecnica afferma che in base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2008 risulta un ammontare di redditi da locazione a “canone concordato” (di cui all’articolo 2, comma 3 della citata Legge 431/1998) di immobili situati in comuni ad alta densità abitativa (ATA) della provincia dell’Aquila, estrapolato all’anno 2010, pari a circa 6 milioni di euro. Tale dato deve essere incrementato del valore corrispondente ai “canoni concordati” stipulati in comuni che non rientrano tra quelli definiti ATA. Nelle dichiarazioni dei redditi non sono reperibili dati dettagliati per calcolare l’ammontare di tali canoni; ai fini della stima si ipotizza quindi un raddoppio del suddetto ammontare. Si ottiene quindi un ammontare annuo di locazioni in esame, al netto delle deduzioni vigenti, pari a circa 12 milioni di euro, considerato in via prudenziale per intero, senza effettuare riduzioni per tenere conto delle eventuali locazioni stipulate tra soggetti diversi da quelli ammessi dalla presente norma.

In base ad elaborazioni effettuate mediante l’utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2008 (redditi estrapolati al 2010), risulta, per i contribuenti che dichiarano redditi di locazione, un’aliquota marginale media pari al 32%.

Applicando tale aliquota ai suddetti ammontari di redditi da locazione in oggetto (quindi al netto delle deduzioni), la RT stima, nelle ipotesi previste dalla norma in esame, una perdita di gettito IRPEF di competenza 2010 pari a circa –3,85 milioni di euro (12x32%). Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale pari a circa -0,17 milioni di euro e di addizionale comunale pari a circa -0,06 milioni di euro.

Di contro si stima un recupero di gettito di competenza 2010 relativo all’applicazione dell’imposta ad aliquota unica del 20%, pari a +2,4 milioni di euro (12x20%).

L’effetto totale sul gettito di competenza 2010 risulta quindi pari a circa -1,7 milioni di euro.

Nella tabella che segue, riportata nella relazione tecnica, si evidenzia l’andamento di cassa della normativa proposta, in milioni di euro, considerando la validità per il solo anno 2010, con un acconto del 75% ai fini IRPEF e del 30% sulla addizionale comunale. Per quanto concerne la cassa dell’anno 2010, peraltro, ai fini IRPEF la RT ha ritenuto prudenziale indicare una perdita di gettito conseguente alla riduzione dei versamenti in acconto in applicazione del metodo “previsionale”, ipotizzando che ricorra a tale metodo il 50% dei soggetti interessati, nella misura del 75% della competenza 2010. Per quanto riguarda la cassa dell’anno 2011 inoltre, in accordo con quanto previsto dalla norma, non sono stati stimati effetti sui versamenti in acconto.

 

 

2010

2011

2012

IRPEF

-1,45

-2,4

0

Addizionale regionale

0

-0,17

0

Addizionale comunale

0

-0,07

+0,01

Imposta sostitutiva

0

+2,4

0

Totale

-1,45

-0,24

+0,01

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che dal tenore letterale della norma non appare sufficientemente chiaro l’ambito applicativo dell’agevolazione in esame, la quale risulta rivolta genericamente a “tutti gli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila” senza ulteriori precisazioni. E’ stata rilevata pertanto l’opportunità di acquisire dal Governo maggiori elementi anche al fine di una più puntuale verifica della quantificazione effettuata in sede di relazione tecnica.

 


 

Articolo 2, commi 229-230
(Rivalutazione terreni e partecipazioni)

 


229. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010»;

b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010»;

c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010».

230. Le maggiori entrate derivanti dal comma 229 affluiscono al fondo di cui al comma 250 con le modalità ivi previste.


 

 

I commi 229 e 230 disciplinano la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni introdotta dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) e successivamente oggetto di numerosi interventi e modifiche normative.

In particolare, viene ampliato l’ambito di applicazione in quanto vengono inclusi nella rivalutazione agevolata i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, in luogo della precedente fissata al 1° gennaio 2008. Conseguentemente, vengono aggiornati i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva e per la redazione e il giuramento della perizia di stima che vengono fissati al 31 ottobre 2010 rispetto alla precedente data fissata al 31 ottobre 2008.

Sul piano normativo, il comma 229 novella l’articolo 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale ha disposto la riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 riferiti, rispettivamente, al possesso delle partecipazioni e dei terreni, i cui valori d’acquisto possono essere rideterminati.

 

Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare le partecipazioni e i terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2002 attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito. Le disposizioni sono state oggetto di numerose modifiche dirette, tra l’altro, ad ampliare, attraverso la proroga e la riapertura dei termini, l’ambito di applicazione del beneficio fiscale.

In particolare, il citato articolo 5 disciplina l’aggiornamento del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. I destinatari della disposizione sono: a) le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali; b) le società semplici e società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR); c) i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

Il valore aggiornato delle partecipazioni si determina assumendo il valore della frazione del patrimonio netto della partecipata quale risultante da una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ovvero nell’elenco dei revisori contabili[318]. L’eventuale maggior valore (plusvalenza) è assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi - fissata nella misura del 4% per le partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, e del 2% per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi della lettera c-bis) dello stesso comma 1 dell’articolo 67 - il cui versamento può essere effettuato in tre rate annuali di pari importo con l’aggiunta degli interessi.

L’articolo 7 della medesima legge n. 448 del 2001 consente l’adeguamento dei valori d’acquisto, ai quali deve essere riferita la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i terreni edificabili e per i terreni con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002. In particolare, è previsto che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze per i terreni in parola può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili[319]. Sul maggior valore è dovuta una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 4% del valore così rideterminato il cui versamento può essere effettuato in tre rate annuali di pari importo.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 282 del 2002 ha disposto una riapertura dei termini per la rivalutazione agevolata dei terreni edificabili e delle partecipazioni. Tale norma è stata oggetto di numerose modifiche dirette a prorogare sia le scadenze per l’effettuazione dei versamenti dell’imposta sostitutiva, sia a differire il termine di riferimento per il possesso dei beni da rivalutare[320].

Il testo vigente prima delle modifiche in esame, prevede la facoltà di rivalutare le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2008. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 ottobre 2008 sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2008.

 

Il pagamento delle imposte sostitutive consente di riconoscere, ai fini fiscali, il maggior valore e pertanto esso viene assunto per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze nei casi di cessione delle partecipazioni e dei terreni oggetto di rivalutazione.

 

Il comma 230 disciplina il profilo finanziario disponendo che le entrate derivanti dalla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni affluiscono al fondo di cui al comma 250. In altre parole, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009.

Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse del suddetto Fondo, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 2, comma 250, della legge finanziaria in esame.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori entrate

350

175

175

350

175

175

350

175

175

 

 

La relazione tecnica ascrive alla norma i seguenti effetti di gettito in termini di cassa:

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

Maggiori entrate

350

175

175

 

La quantificazione si basa sui dati disponibili relativi ai versamenti 2006 (prima rata o unico) e 2007 (seconda rata). L’importo netto di competenza (comprensivo pertanto delle rate del 2010 ancora da versare) attribuibile alla proroga disposta della legge n. 244/2007 è stimabile, rispettivamente, in 1.611 milioni di euro per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e in circa 902 milioni di euro per la rideterminazione del valore dei terreni.

Ai fini della determinazione dell’onere sono stati considerati i seguenti parametri ed ipotesi:

·         gli importi di competenza stimati sulla base dei dati disponibili sopra richiamati si riferiscono ad un periodo di potenziale interesse di tre anni (beni iscritti in bilancio successivamente al 1 gennaio 2005 e fino al 1 gennaio 2008);

·         la proroga prevista dalla norma in esame comprende un periodo di due anni (1 gennaio 2008 – 1 gennaio 2010);

·         tenendo conto della notevole adesione ottenuta dalla proroga precedente, in via prudenziale si considera un potenziale nuovo interesse pari alla metà e quindi ad un terzo del precedente ammontare considerato;

·         la quota assoggettata a versamento rateizzato è pari a circa l’82 per cento per le partecipazioni e quasi il 77 per cento per i terreni, secondo quanto emerge dai versamenti F24;

·         per motivi prudenziali si riduce l’importo del gettito stimato per tener conto di possibili effetti negativi conseguenti a minore gettito sulle plusvalenze pari al 10 per cento per il primo anno e di circa un quarto per gli anni successivi.

Pertanto per l’anno 2010 il maggior gettito in termini di cassa è stimabile in circa (1,6 miliardi x 1/ 3 x (1-0,82)+(1,6 miliardi x 1/3 x 0,82)/3 + 0,9 miliardi x 1/3 x (1-0,77) + (0,9 miliardi x 1/3 x 0,77)/3 x 0,9 = 350 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni dal momento che la quantificazione risulta coerente con precedenti quantificazioni e ispirata a criteri di prudenzialità.

 


 

Articolo 2, comma 231
(Recupero somme dovute all’erario dagli enti locali)

 

231. Le somme di cui all’articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 1° gennaio 2010, sono versate in venti annualità, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell’interno fa pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

 

 

Il comma 231 prevede la rateizzazione, in venti annualità, del versamento delle somme ancora dovute dagli enti locali all’erario ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), con la maggiorazione degli interessi al tasso legale, a far data dal 1 gennaio 2010.

A tal fine, il Ministero dell'interno farà pervenire agli enti interessati, entro il 31 marzo 2010, il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

 

Si tratta degli importi dei trasferimenti erariali indebitamente percepiti da alcuni enti locali, successivamente alla attribuzione ad essi, a partire dal 1999, di quote equivalenti di entrate proprie sostitutive dei trasferimenti medesimi.

 

In merito, la norma richiamata, di cui all’art. 31, commi 12-13, della legge n. 289/2002, aveva introdotto una serie di misure dirette a garantire il completamento delle riduzioni dei trasferimenti erariali nei confronti di quegli enti per i quali, a motivo della insufficienza dei trasferimenti ad essi spettanti negli anni 1999 e seguenti, non era stato possibile operare, in tutto o in parte, le riduzioni previste da specifiche norme di legge - e, in particolare, dall’articolo 61 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dall’articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133 - attributive di quote equivalenti di entrate proprie.

 

A tale riguardo si ricorda che, a decorrere dal 1999, con il D.Lgs. n. 466/1997, art. 61, le province sono state dotate di entrate tributarie proprie attraverso l’istituzionedell’imposta provinciale sulla trascrizione; ad esse è stato inoltre attribuito il gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. L’assegnazione di tali entrate è stata compensata da una riduzione dei trasferimentierariali ad esse spettanti di un importo pari al gettito stimato di tali imposte, valutato inizialmente in 3.417 miliardi per ciascun anno (di cui 2.467 miliardi relativi alla RC Auto e 950 relativi alla IET).

A partire dal 1° gennaio 2000, l’articolo 10, comma 11, della legge n. 133/1999 ha disposto l’ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali spettanti alle province e ai comuni in connessione all’attribuzione a tali enti dell’addizionale sul consumo di energia elettrica, il cui gettito è stato valutato in 586 miliardi per ciascun anno.

Dall’anno 2001, i trasferimenti di province e comuni sono stati ulteriormente ridotti di 3.191 miliardi in conseguenza del graduale trasferimento del personale scolastico ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) dagli enti locali alle dipendenze della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 124/1999.

 

Ai sensi del comma 12 dell’articolo 31 della legge n. 289/2002 sopra richiamato, il recupero di tali somme è stato posto a valere sulle altre entrate degli enti locali:

-        per i comuni, per il solo anno 2003, a valere sulle somme spettanti a titolo di compartecipazione all’IRPEF o, in caso di incapienza, di addizionale all’IRPEF;

-        per le province, a decorrere dal 2003, sulle somme relative al gettito dell’imposta RC Auto.

I criteri e le modalità per l’applicazione di tali disposizioni sono stati stabiliti con D.M. Interno 17 novembre 2003, n. 372 “Regolamento recante criteri e modalità per il recupero su entrate proprie di somme dovute da province e comuni, ai sensi dell’articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”, pubblicato sulla G.U. n. 9 del 13 gennaio 2004.

 

In merito a tale problematica, va ricordato che il comma 14 del medesimo articolo 31 della legge finanziaria per il 2003 ha introdotto una norma di carattere generale cheautorizza in via permanente il Ministero dell’interno a decurtare i trasferimenti erariali o le somme derivanti a comuni e province a titolo di compartecipazione al gettito dell’IRPEF ogni qualvolta sia necessario provvedere al recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali.

In tale circostanza, è fatta salva la facoltà, su richiesta dell’ente locale, di procede alla rateizzazione fino a tre anni delle somme dovute, secondo i criteri di cui all’articolo 8, comma 3, del D.L. n. 318/1986 (legge n. 488/1986), ai sensi del quale, nei casi in cui si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche e qualora l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, si effettua la rateizzazione della restituzione fino a tre anni con gravame di interessi al tasso riconosciuto, al momento dell'inizio dell'operazione, sui depositi degli enti locali nella tesoreria unica.

Nelle ipotesi di incapienza delle somme derivanti dalla compartecipazione all’IRPEF, è stata prevista inoltre la rateizzazione fino a dieci anni delle somme dovute, a partire dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare.


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativonon evidenzia importi riferiti alla norma in esame.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stata rilevata l’opportunità di acquisire elementi in merito alla possibilità che dalle norme discendano problemi di sostenibilità degli equilibri di cassa per il comparto dei comuni (ad eccezione di quelli che beneficiano della rateizzazione): le erogazioni per cassa dei trasferimenti loro spettanti risentirebbero infatti delle minori disponibilità conseguenti alla dilazione dei rimborsi dovuti dai comuni interessati dalla norma in esame.

 


 

Articolo 2, commi 232-234
(Progetti prioritari nell’ambito dei corridoi europei TEN-T)

 


232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall’approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all’insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l’avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell’Unione europea, che, alla data dell’autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell’opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l’utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell’Unione europea, che, alla data dell’autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell’opera;

b) il progetto definitivo dell’opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell’intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l’autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

c) il contraente generale o l’affidatario dei lavori deve assumere l’impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventual­mente sorta in relazione alle opere indivi­duate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’alinea, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all’eventuale mancato o ritardato finanzia­mento dell’intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell’opera per i quali non sussista l’integrale copertura finanziaria.

233. Con l’autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l’impegno programmatico di finanziare l’intera opera ovvero di corrispondere l’intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma.

234. Il Documento di programmazione economico-finanziaria – Allegato Infrastrut­ture dà distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il completa­mento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 233.


 

I commi da 232 a 234 introducono la nozione di “lotto costruttivo” nella realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro. Detti progetti sono individuati attraverso decreti del presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 232).

Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle seguenti condizioni:

§      costo integralmente finanziato, e copertura finanziaria, con risorse pubbliche, private o comunitarie, che all’autorizzazione del primo lotto sia pari ad almeno il 20% del costo totale; tale percentuale può essere ridotta al 10%, previo decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, nei casi di particolare interesse strategico (lettera a));

§      relazione di accompagnamento al progetto recante le fasi di realizzazione dell’opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascun lotto e i connessi fabbisogni annuali (lettera b));

§      impegno del contraente o affidatario dei lavori di rinunciare a pretese risarcitorie connesse al mancato finanziamento dell’intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni del CIPE non devono derivare obblighi contrattuali a carico del soggetto aggiudicatore nei confronti di terzi per i quali non sia prevista la copertura finanziaria (lettera c)).

Il comma 233 prevede che il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assuma l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per i progetti di cui al comma precedente, seguendo le fasi indicate nel cronoprogramma, fino al completamento delle opere stesse.

Il comma 234 dispone che dei progetti disciplinati nei commi 222 e 223 si debba fornire specifica indicazione nell’Allegato Infrastrutture del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Va ricordato che le reti di trasporti europee (TEN-T) e i corridoi paneuropei costituiscono gli assi di collegamento volti ad interconnettere le reti di trasporto degli Stati membri dell’UE, la cui realizzazione è considerata di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi di Lisbona in termini di crescita economica e rafforzamento della coesione sociale e territoriale. Gli interventi previsti per la realizzazione di tali progetti sono indicatinell’ambito del Programma delle opere strategiche previsto della c.d. “legge obiettivo” (legge n. 443 del 2001), cui ha dato attuazione il d.lgs. n. 190/2002 (poi trasfuso nel D.Lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

La legge obiettivo ha introdotto una disciplina speciale volta ad accelerare - anche in deroga alla legge quadro sui lavori pubblici - le procedure per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, con l’obiettivo di superare il ritardo infrastrutturale del Paese. In questo quadro tale normativa:

-        interviene sui meccanismi decisionali, sui tempi e sulle procedure di approvazione dei progetti, di svolgimento delle gare e di affidamento dei lavori;

-        introduce una programmazione annuale delle infrastrutture strategiche, affidata al Governo, ma nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni;

-        stabilisce che l’individuazione delle opere sia effettuata mediante un Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, a sua volta inserito, previo parere del CIPE e d’intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

 

In relazione alle politiche comunitarie sulle reti di trasporto europee, è opportuno segnalare la Conferenza ministeriale ”Il futuro delle reti transeuropee di trasporto”, svoltasi a Napoli il 21 e 22 ottobre 2009,” cui hanno partecipato, oltre alle delegazioni dei paesi dell’UE, anche quelle dei paesi partner dei Balcani, del Mediterraneo occidentale dell’Africa, della Norvegia, della Svizzera, della Turchia e della Federazione Russa. Nel documento conclusivo della conferenza si è prospettata l’opportunità che la Commissione europea verifichi se ricorrono le condizioni per non sottoporre gli interventi concernenti le Reti Ten-T ai vincoli alle finanze pubbliche previste dal Trattato e dal Patto di stabilità e crescita. Altri punti qualificanti contenuti nelle conclusioni della Conferenza riguardano: l’identificazione di una rete integrata che consenta di collegare i diversi settori della Unione europea e dei paesi partner attraverso un sistema di trasporto efficace, sicuro ed ecosostenibile; lo sviluppo di strumenti di finanziamento innovativi e flessibili, quali il partenariato pubblico-privato e le emissioni di obbligazioni sui progetti; il consolidamento della cooperazione per garantire l’interconnessione fra Mediterraneo, Balcani, Mar Nero, Africa e l’area interessata dal Corridoio 8; lo sviluppo di un collegamento tra le reti Ten-T e le reti non europee; la promozione delle Autostrade del Mare.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascriveeffetti alle norme.

 

La relazione tecnicanon considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato che le norme non sembrano comportare effetti diretti sui saldi. Peraltro, la possibilità di autorizzare il primo lotto, pur in presenza di percentuali del 10% o del 20% della copertura integrale, potrebbe determinare impegni finanziari per il CIPE riguardo al finanziamento dell’intera opera, con possibili ripercussioni sulla finanza pubblica. Sul punto, nel corso dell’esame al Senato, è stata rilevata l’opportunità di richiedere un supplemento di informazioni.


 

Articolo 2, comma 235
(Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

 


235. All’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: «operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l’intermedia­zione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito» sono aggiunte le seguenti: «nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all’articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere, per l’anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di inve­stimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell’aggregazione delle imprese di minore dimensione».


 

 

Il comma 235 prevedeche le operazioni di finanziamento effettuate da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (CDP) a favore delle piccole e medie imprese attraverso l’uso delle risorse provenienti dalla raccolta del risparmio postale (cd. gestione separata[321]) possano svolgersi - oltre che tramite l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito - anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della stessa CDP.

La disposizione autorizza inoltre lo Stato a sottoscrivere per l’anno 2010 quote di società di gestione del risparmio, per un valore fino a 500 mila euro, finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, destinate ad investitori qualificati per il rafforzamento patrimoniale e l’aggregazione di imprese di minore dimensione.

Con riguardo all’intervento modificativo recato dal comma in esame, esso, per come è formulato in termini di novella all’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5[322], si inserisce nell’inciso relativo alle modalità di finanziamento indiretto delle PMI da parte della CDP.

 

Il richiamato articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 ha previsto che le operazioni di finanziamento effettuate da CDP nell’ambito della citata “gestione separata” possano assumere qualsiasi forma: concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie, assunzione di capitale di rischio o di debito e possono essere effettuate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell’economia. Tale norma – prima della novella introdotta dal comma 235 in esame - ha previsto che, in tal caso, il finanziamento potesse essere effettuatoesclusivamenteattraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito.

Si osserva che l’articolo 3, comma 4-bis del decreto legge n. 5/2009 rientra nell’ambito di un corpus di norme introdotte dal Governo - tra la fine del 2008 e il 2009 – in funzione “anti-crisi” finalizzate a favorire l’accesso al credito e a garantire liquidità alle imprese nazionali.

Nell’ambito di tali misure, un primo intervento, contenuto nel decreto legge n. 185/2008, articolo 22, commi 1-2, ha esteso l’ambito operativo di CDP. In particolare, ne è stata ampliata l’originaria missione societaria, consistente nel finanziamento - attraverso i fondi della raccolta postale - degli investimenti del Settore pubblico[323]. L’articolo 22 ha infatti consentito l’utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP[324] nei confronti dei soggetti istituzionali pubblici o promossa dagli stessi.

In attuazione di tale articolo, è stato adottato un D.M. del Ministro dell’economia e finanze che ha definito l’ambito delle operazioni di interesse pubblico ammesse a finanziamento da parte di Cassa depositi attraverso la gestione separata.

A tale intervento legislativo si è aggiunto l’ulteriore già detto decreto legge 5/2009, articolo 3, comma 4-bis, che ha permesso l’utilizzo dei fondi della raccolta anche per finanziare, attraverso l’intermediazione degli enti creditizi, le piccole e medie imprese. Come evidenziato in una apposita guida dei nuovi strumenti predisposti dal Governo per garantire credito e liquidità alle imprese[325], Cassa depositi e prestiti ha messo a disposizione una provvista di 8 miliardi di euro per il finanziamento delle Piccole e medie imprese. Il rapporto tra CDP e gli istituti creditizi è regolato da una Convenzione firmata da Cassa e Associazione bancaria italiana (ABI), in data 28 maggio 2009 [326].

Infine, nell’ambito degli interventi a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto contenute nel decreto legge n. 39/2009, è stato previsto che CDP – utilizzando i fondi provenienti dalla raccolta postale - metta a disposizione delle banche una provvista di 2 miliardi di euro ai fini della concessione da parte di queste ai soggetti privati, di finanziamenti per la riparazione o ricostruzione di immobili “prima casa” (art. 3, comma 3)[327]. Tali finanziamenti sono assistiti da garanzia statale.

 

I fondi comuni sono patrimoni privi di personalità giuridica, suddivisi in quote di pertinenza dei partecipanti, la cui gestione è affidata ad apposite società (Società di gestione del risparmio - SGR) che ne curano l’investimento in strumenti finanziari, crediti o altri beni. Il patrimonio del fondo è distinto sia da quello della società di gestione, sia da quello dei partecipanti e deve essere depositato presso una banca.

Dal punto di vista economico, il termine fa riferimento agli investitori istituzionali che li gestiscono [328].

La normativa generale sui fondi comuni di investimento è oggi contenuta nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria – TUF), in particolare al Titolo III, capo II, nonché nel regolamento di cui al D.M. 24 maggio 1999, n. 228, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.

Ai sensi del citato articolo 33 del TUF, le società di gestione del risparmio - SGR, assieme alle SICAV (società di investimento a capitale variabile) sono i soggetti cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio. In particolare, le SGR sono autorizzate gestire portafogli, istituire e gestire fondi pensione, svolgere attività connesse o strumentali (stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB), ovvero prestare – con precise limitazioni - servizi accessori di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi. Inoltre possono prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti, commercializzare quote o azioni di propri o di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia[329].

Nei fondi comuni di investimento mobiliare “aperti”, i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote al valore di mercato secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. Nei fondi comuni di investimento “chiusi”, invece, il rimborso delle quote ai partecipanti avviene solo a scadenze predeterminate. Assumono generalmente questa forma i fondi che esercitano le attività di investimento nel capitale di rischio delle imprese, nel periodo di avvio dell’attività o in fasi successive del ciclo di vita aziendale, al fine di favorirne lo sviluppo (private equity).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento
netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

0,5

0

0

0,5

0

0

0,5

0

0

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si è ritenuto di formulare osservazioni trattandosi di un limite massimo di spesa.

 


 

Articolo 2, comma 236
(Credito d’imposta per spese di ricerca)

 


236. Per le finalità di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata l’ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l’anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l’anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito d’imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per l’anno 2010, mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per l’anno 2011, mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.


 

 

Il comma 236 dispone l’incremento di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 dell’autorizzazione di spesa per il credito d’imposta in favore dei soggetti che effettuano investimenti nell’attività di ricerca e sviluppo.

La disciplina fiscale cui è riferita la norma in commento è contenuta nella legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 280 a 283. Essa consiste in un credito d’imposta in favore delle imprese che sostengono, nel periodo 2007-2009[330], costi per l’attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Il beneficio è fissato in misura pari al 10% della spesa sostenuta ovvero al 40% della stessa qualora sia riferita a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca e non può, in ogni caso, essere commisurato ad un costo superiore a 50 milioni annui.

L’articolo 29 del D.L. n. 185 del 2008 ha introdotto, al comma 1, il monitoraggio di tutti i crediti d’imposta[331] vigenti al momento e ha rinviato, per quanto riguarda il credito d’imposta per spese di attività di ricerca di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006, alle disposizioni contenute nei successivi commi da 2 a 5.

Il comma 2 stabilisce, in primo luogo, lo stanziamento delle risorse per gli anni dal 2008 al 2011 tra le quali quelle richiamate dalla norma in commento, ossia 654 milioni per il 2010 e 65,4 milioni per il 2011. In secondo luogo, dispone che i contribuenti interessati al beneficio in commento debbano presentare all’Agenzia delle entrate un apposito formulario che vale come prenotazione dell’accesso alla fruizione del credito d’imposta. In particolare, per i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 avevano già sostenuto le spese agevolabili, l’Agenzia delle entrate doveva fornire, in risposta, esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria mentre ai soggetti che non avevano ancora effettuato la spesa, l’Agenzia delle entrate doveva fornire l’accoglimento della prenotazione ovvero il diniego in caso di indisponibilità della copertura finanziaria (comma 3). Il comma 4 prevede la decadenza del beneficio qualora il contribuente non sostenga la spesa sulla base della pianificazione scelta, mentre il comma 5 rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità operative.

 

Tenuto conto che il credito d’imposta può essere riconosciuto, ai sensi del richiamato comma 280, per le spese sostenute entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, la disposizione in commento sembrerebbe diretta a garantire la copertura finanziaria dell’onere a carico della finanza pubblica determinato sulla base delle richieste presentate dai contribuenti all’Agenzia delle entrate.

 

La norma rinvia ad un decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare sentite le associazioni di categoria, la definizione delle modalità di utilizzo delle nuove risorse, nonché di quelle già stanziate pari a 654 milioni di euro per l’anno 2010 e 65,4 milioni per l’anno 2011.

Sul piano normativo, il comma in esame interviene sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29, comma 1 [rectius comma 2], del decreto-legge n. 185 del 2008.

 

Si stabilisce, in particolare, che il decreto ministeriale cui la norma rinvia potrà individuare, tra l’altro, la tipologia degli investimenti in ricerca e sviluppo che si intende agevolare nonché “i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazioni”.

 

L’ultimo periodo del comma in esame disciplina la copertura finanziaria dell’onere disponendo:

§      per l’anno 2010, la riduzione di 200 milioni del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002;

§      per l’anno 2011, la riduzione di 200 milioni del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009.

Per ciò che attiene alla dotazione del Fondo, iscritto nel capitolo di parte corrente n. 3071 del Ministero dell’economia e delle finanze, si ricorda che la legge finanziaria in esame reca numerose disposizioni che provvedono a rifinanziarlo per gli anni 2010 e successivi, per un’analisi delle quali si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 250.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento
netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

Maggiori spese capitali

Credito d’imposta ricerca

200

200

200

200

200

200

200

200

200

 

Minori spese capitali

FAS – Credito d’imposta ricerca

200

200

200

200

200

200

200

200

200

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni, essendo l’onere configurato come limite di spesa. E’ stato peraltro chiesto un chiarimento circa gli effetti attribuiti alla riduzione del FAS in termini di indebitamento netto, che non sembrano tener conto della peculiare valenza per cassa di tali misure.

 


 

Articolo 2, comma 237-238
(Emittenti radiotelevisive locali)

 


237. Per il finanziamento annuale previsto dall’articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2010.

238. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 237 si provvede con le disponibilità conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti per avvenuta sottoscrizione di atti conven­zionali e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al comma 237 si applicano a condizione dell’adozione dei provvedimenti ammini­strativi, debitamente registrati dalla Corte dei conti, recanti l’accertamento delle risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 237 anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 237 provvede al finanziamento annuale delle emittenti radio-televisive locali, previsto dall’articolo 1, comma 1244, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), autorizzando a tal fine la spesa di 50 milioni di euro per il 2010.

Va ricordato che il citato articolo 1, comma 1244, ha disposto un incremento dei contributi, già aumentati dalle precedenti leggi finanziarie, introdotti a beneficio delle emittenti locali dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento “collegato” alla manovra finanziaria 1999), che aveva previsto uno stanziamento per il solo triennio 1999-2001 (24 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000; 33 miliardi di lire per l’anno 2001).

Successivamente, l’art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), nel rideterminare la misura dei canoni corrisposti allo Stato dai titolari di concessioni radiotelevisive, ha reso permanente lo stanziamento, destinando a tale finalità 40 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000.

 

Con successive disposizioni i contributi sono stati annualmente rinnovati. L’art. 145, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha incrementato lo stanziamento da 40 a 82 miliardi di lire annui. Con l’articolo 52, comma 18, della legge n. 448/2001 è stato incrementato lo stanziamento di 20 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2002. Tale articolo 52 ha ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del totale .

L’articolo 80, comma 35 della legge n. 289/2002 ha incrementato il finanziamento annuale di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, prevedendo - limitatamente all’anno 2003 – che l’incremento fosse pari a 10 milioni di euro in luogo di 5. L'articolo 4, comma 5, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) ha previsto l’ulteriore incremento di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 del finanziamento annuale, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, ora citato. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro. L’articolo 1, comma 214, della legge n. 311 del 2004 ha incrementato di 5 milioni di euro per il solo anno 2005 il finanziamento annuale a favore delle emittenti locali. Infine l’articolo 1, comma 12-bis, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto che tale finanziamento risultasse determinato, a decorrere dall’anno 2006, in 98.678.000 euro.

 

Il comma 238 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivantidall’incremento del contributo all'emittenza locale di cui al comma precedente, disponendo che a tali oneri, pari a 50 milioni di euro nel 2010, si provveda a valere sulle disponibilità finanziarie derivanti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui alle legge n. 488/1992, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti con la sottoscrizione di atti convenzionali, fermo restando il limite degli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto.

 

La norma specifica peraltro che il finanziamento di cui al comma 237 è concesso subordinatamente all’adozione dei provvedimenti amministrativi, registrati dalla Corte dei conti, di accertamento delle risorse finanziarie disponibili derivanti dalle revoche.

 

Relativamente all’utilizzo delle economie derivanti da revoche delle agevolazioni della legge n. 488/1992, va ricordato che l'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, ha previsto che tali risorse siano annualmente accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di essere destinate, nel limite dell’85% alla realizzazione di interventi specificamente indicati[332].

A tal fine, la norma prevedeva che le risorse accertate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico fossero iscritte in un apposito fondo del medesimo Ministero.

Relativamente alle economie, va ricordato che esse sono state accertate con i decreti del Ministro dello Sviluppo economico 28 febbraio 2008, n. 64, in complessivi 785 milioni di euro (peraltro interamente utilizzati a copertura finanziaria degli oneri recati dal D.L. n. 5/2009) e 13 marzo 2009, in complessivi 375 milioni di euro .

 

L’ultimo periodo del comma 238 prevede una clausola di salvaguardia finanziaria demandando al Ministro dell’economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri recati dal comma 237, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge di contabilità (legge n. 468/1978).

L’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal decreto-legge n. 194/2002 (cd. decreto-legge “taglia-spese”), impegna i Ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell’economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell’attuazione di provvedimenti legislativi.

Il Ministro dell’economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative.

Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

 

Si segnala che, in seguito all’approvazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (recante Legge di contabilità e finanza pubblica), la legge n. 468/1978 è stata abrogata e la clausola di salvaguardia finanziaria è ora disciplinata dall’articolo 17 della nuova legge n. 196/2009.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non reca l’indicazione delle norme.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 

 


 

Articolo 2, comma 239
(Messa in sicurezza degli edifici scolastici)

 


239. Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all’importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell’ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.


 

 

Il comma 239 reca norme procedurali in merito alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole.

Pertanto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle commissioni parlamentari competenti nonché per i profili di carattere finanziario, devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati, nell’ambito delle risorse previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169.

La norma è volta a coinvolgere le commissioni parlamentari competenti e per i profili di carattere finanziario nel procedimento di ripartizione dei contributi, in analogia a quanto già avvenuto con la risoluzione 8-00025 approvata dalle Commissioni Riunite V e VII nella seduta del 23 dicembre 2008 per l’assegnazione dei contributi per l’edilizia scolastica previsti dall’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 137/2008.

 

Si ricorda che l’art. 7-bis del citato decreto legge 137/2008 reca una serie di misure per la sicurezza nelle scuole. Tra esse viene destinato al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche (PIS) in cui il piano stesso è ricompreso. Inoltre, in merito alla procedura per l’assegnazione di tali risorse i successivi commi 5, 6 e 7 prevedono che sia il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a nominare un soggetto attuatore che dovrà definire gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata. Al fine di assicurare l'ottimizzazione dei finanziamenti, il soggetto attuatore definisce anche il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata. All'attuazione dei citati commi si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

In attuazione del citato art. 7-bis, con delibera CIPE 114/2008 sono stati disposti accantonamenti per la prosecuzione degli interventi relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici a valere sullo stanziamento per la legge obiettivo previsto dall’art. 21 del decreto-legge n. 185/2008. Nello specifico sono state accantonate le seguenti quote:

-        una quota di 3 milioni di euro per 15 anni a valere sul contributo di 60 milioni di euro decorrente dal 2009;

-        una quota di 7,5 milioni di euro per 15 anni, a valere sul contributo di 150 milioni di euro decorrente dal 2010.

Da ultimo si ricorda, in estrema sintesi, che il Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici è stato istituito immediatamente dopo il crollo della scuola elementare “Francesco Iovine” di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002 con la legge finanziaria 2003 (art. 80, comma 21, della legge 289/2002) ed è stato incluso nell’ambito del PIS della legge obiettivo (legge 443/2001). Esso risulta articolato in due stralci per complessivi 489 Meuro riferiti a 1.594 interventi.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni tenuto conto che l’importo di 300 milioni previsto dalla disposizione in esame è da considerarsi a valere su risorse preordinate alle medesime finalità.

 


 

Articolo 2, comma 240
(Piani straordinari per il rischio idrogeologico)

 


240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeo­logico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanzia­mento regionale a valere sull’assegna­zione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.


 

 

Il comma 240 destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico le risorse – pari a 1 miliardo di euro – assegnate dalla delibera CIPE 6 novembre 2009 per interventi di risanamento ambientale a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, previsti dall’art. 18, comma 1, lettere b) e b-bis), del D.L. 185/2008.

 

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 18 del D.L. 185/2008 (convertito dalla legge 2/2009) ha previsto, in considerazione dell’eccezionale crisi economica, l’assegnazione - da parte del CIPE – di una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) ai seguenti fondi, già esistenti o di nuova istituzione:

a)  Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro;

b)  Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del D.L. 112/2008, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

b-bis)al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

A valere sulle risorse assegnate dal CIPE ai suddetti Fondi[333], il CIPE ha approvato in data 6 novembre 2009 una delibera (non ancora pubblicata in G.U.) con la quale ha “assegnato 900 milioni di euro per interventi di risanamento ambientale, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture, attraverso la rimodulazione di precedenti assegnazioni che saranno successivamente reintegrate. A tale importo si aggiunge l’assegnazione di 100 milioni di euro a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale[334].

 

Si osserva in proposito che la citata delibera CIPE del 6 novembre, non ancora registrata alla Corte dei conti, non risulta finora inviata alle Camere per il parere parlamentare da parte delle competenti Commissioni per materia, secondo quanto prevede il comma 2 dell’articolo 6-quinques del D.L. n. 112/2008. Si rammenta che analoga situazione si era determinata in ordine alla precedente delibera di riparto del Fondo infrastrutture (del 26 giugno 2009); in mancanza del prescritto parere, il governo si era impegnato – durante la discussione del DPEF alla Camera – a trasmettere le successive delibere al Parlamento.

 

Lo stesso comma prevede che l’individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico sia effettuata dalla competente direzione generale del Ministero dell’ambiente sentiti:

§      le autorità di bacino (sia quelle “nuove”, cioè quelle distrettuali previste dall’art. 63 del D.Lgs. 152/2006, sia quelle “vecchie” prorogate dall’art. 1 del D.L. 208/2008);

Si ricorda, in proposito, che l’art. 63 del D.Lgs. 152/2006 ha previsto l’istituzione di autorità di bacino distrettuali, in luogo delle precedenti autorità istituite dalla legge 183/1989, nei distretti idrografici individuati dall’art. 64 del medesimo decreto.

L’art. 1 del D.L. 208/2008 (convertito dalla legge 13/2009), nelle more della costituzione dei citati distretti idrografici e dell’eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. volto a disciplinare l’attribuzione o il trasferimento del personale, delle risorse patrimoniali e finanziarie e delle funzioni.

§      il Dipartimento della protezione civile

 

Il comma in esame consente l’utilizzo delle risorse in oggetto anche tramite accordo di programma:

§      sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

§      che definisce la quota di cofinanziamento regionale a valere sull’assegnazione di risorse del FAS che ciascun programma attuativo regionale destina ad intervento di risanamento ambientale.

 

Si fa notare che già nell’art. 67 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale) sono previsti piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) per la tutela dal rischio idrogeologico e che, ai sensi del comma 2, le autorità di bacino approvano, altresì, piani straordinari di emergenza diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Essi contengono l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, con priorità per le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 225/1992.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascriveeffetti alle norme.

 

La relazione tecnicaspecifica che la disposizione non comporta oneri in quanto si tratta di risorse già previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla è stato osservato.

 


 

Articolo 2, comma 241
(Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti)

 


241. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all’autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all’articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni; a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all’articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; a 6 milioni di euro, per l’anno 2010, e a 5,9 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all’articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7 milioni di euro, per l’anno 2010, e a 7,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per gli anni 2011 e 2012 è attribuita all’autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari: a 1,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all’autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari: a 0,1 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; a 1 milione di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all’articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le somme di cui ai precedenti periodi sono trasferite dall’autorità contribuente all’autorità beneficiaria entro il 31 gennaio di ciascun anno. A fini di perequazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le autorità interessate, sono stabilite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato, a partire dal decimo anno successivo all’erogazione del contributo, a carico delle autorità indipendenti percipienti che a tale data presentino un avanzo di amministrazione.


 

 

Il comma in esame attua un trasferimento di risorse tra autorità indipendenti,attribuendo maggiori risorse all’Autorità garante della concorrenza e del mercato – Antitrust, al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con contestuale riduzione di risorse destinate ad altre autorità.

 

Le autorità amministrative indipendenti svolgono compiti di garanzia e di regolazione a tutela di interessi pubblici e privati. In conseguenza della loro preposizione allo svolgimento di funzioni di garanzia, sono poste in una posizione di terzietà rispetto all’amministrazione pubblica, e pertanto dotate di proprio personale e di una spiccata autonomia organizzativa, contabile e di spesa. Il panorama legislativo di tali organismi si è notevolmente arricchito nel tempo ed è caratterizzato da leggi istitutive non omogenee dal punto di vista delle previsioni relative alla struttura, alle funzioni, ai procedimenti, ai controlli e al regime degli atti dei suddetti organismi[335].

 

Relativamente al finanziamento, il regime dell’autonomia finanziaria delle autorità indipendenti è molto variegato e meno uniforme di quello dell’autonomia contabile, largamente riconosciuta.

In questo senso la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), art. 1, comma 65 e seguenti, ha dettato una disciplina per estendere e rendere omogeneo per le autorità indipendenti il meccanismo del finanziamento a carico del mercato (il cd. auto-finanziamento) con l’intento di trasferire, in modo parziale e progressivo, i costi della regolazione sui soggetti regolati. In particolare, la legge finanziaria 2006 ha disposto che le spese di funzionamento di alcune autorità (Consob, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Commissione di vigilanza sui fondi pensione) sono finanziate dal mercato di competenza per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato. Ha inoltre previsto che le modalità e l’entità delle contribuzioni “sono determinate con propria deliberazione da ciascuna autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge” e che tali deliberazioni sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto. Le autorità hanno, in seguito, dato attuazione a queste norme adottando le previste deliberazioni.

Il comma 69 del citato articolo, relativo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha introdotto, a carico delle imprese per le quali sussiste l’obbligo di comunicare all’Autorità le operazioni di concentrazione, un obbligo di contribuzione a copertura dell’attività di controllo svolta dall’Autorità in relazione alle stesse operazioni di concentrazione.

Un’ulteriore forma di finanziamento delle autorità può essere considerata anche quella derivante dai ricavi provenienti dalle sanzioni pecuniarie irrogate alle imprese regolate[336]. In tal senso il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti all’art. 9, comma 1, introduce un sistema di parziale autofinanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, stabilendo che una quota degli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative – previste nei casi di violazione delle disposizioni sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali sleali - irrogate dall'Autorità nell'anno 2008 e negli anni successivi – fino a 50.000 euro per ciascuna sanzione - siano versati sul conto di tesoreria intestato all'Autorità. L'importo di 50.000 euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con DPCM. Il successivo art. 44, comma 1, dispone la non applicabilità agli introiti derivanti dalle sanzioni irrogate dal Garante della privacy del limite alla riassegnazione di entrate previsto dalla legge finanziaria per il 2008. In base a tale modifica, nel Fondo per le esigenze di funzionamento del Garante, stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinato a confluire non più il venticinque per cento degli introiti delle sanzioni comminate dall’Autorità, bensì il cinquanta per cento delle sanzioni stesse, come previsto dall’ articolo 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

 

In particolare, il comma 241 attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato – Antitrust[337]:

§      per gli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate dell’Isvap previste dall’articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

L’articolo 23 della legge 576/1982 stabilisce che le entrate dell'Isvap sono costituite: dai contributi di vigilanza (ovvero dal gettito del contributo annuale di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, del contributo annuale di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo annuale di vigilanza sui periti assicurativi. I contributi sopra elencati sono previsti rispettivamente dagli articoli 335, 336 e 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private); dai ricavi della vendita di beni immobili; da altre entrate.

§      per gli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38 della legge L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

L’articolo 2 della legge 481/1995 , Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità, istituisce le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. L’art. 2, co. 38, lett. b), della L. 481/1995 ha stabilito che all’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento delle Autorità (Autorità per l’energia elettrica e il gas e, in parte, AGCOM) si provveda, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 66, articolo 1, della legge finanziaria 2006 ha stabilito che, per gli anni successivi al 2006, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione stabilita dal comma 38, possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.

§      per l’anno 2010, una quota pari a 6 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, una quota pari a 5,9 milioni di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indicate all’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

Tale disposizione si riferisce ai contributi per il rilascio di licenze e autorizzazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché ai canoni e ai contributi dovuti per le concessioni e autorizzazioni in materia radiotelevisiva.

Si rileva che la Relazione annuale 2009 dell’Agcom, nel paragrafo dedicato al bilancio riporta le diverse tipologie di entrate, riferibili a: 1) i contributi statali, così come stabilito dalle leggi finanziarie 2008 e 2009; 2) le risorse proprie dell’Autorità che rappresentano il contributo 2008 posto a carico degli operatori del mercato di competenza; 3) gli interessi attivi dell’esercizio, il corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni delle trasmissioni satellitari e i recuperi, rimborsi e proventi diversi. La terza voce ha un ammontare pari a 1.358.257,97 euro.

§      per l’anno 2010 una quota pari a 7 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 7,7 milioni di euro delle entrate dell’'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, legge finanziaria 2006.

Il comma 67 riconosce all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture autonomia organizzativa e finanziaria, stabilendo che, per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, l’Autorità, oltre a determinare annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ne stabilisce le modalità di riscossione, “ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste sono predeterminati e pubblici. Analogamente a quanto già previsto per l’AGCOM, l’Autorità può stabilire - ai sensi della disciplina generale di cui al comma 65 - eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque fissando un limite massimo, che nel caso di specie è individuato nello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza.

 

Il comma 241 attribuisce altresì al Garante per la protezione dei dati personali istituito dal Titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali:

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 1,6 milioni di euro delle entrate dell’Isvap di cui al già citato articolo 23 della legge 576/1982;

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,2 milioni di euro delle entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui di cui al già citato articolo 2, comma 38, della legge 481/1995;

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,6 milioni di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al già citato articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5, della legge 249/1997:

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012una quota pari a 3,6 milioni di euro delle entrate dell’'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui al già citato articolo 1, comma 67, della legge 266/2005.

 

Infine, il comma 241 attribuisce alla Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge:

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,1 milioni di euro delle entrate ISVAP di cui al già citato art. 23 della legge 576/1982;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui di cui al già citato art. 2, comma 38, della legge 481/1995;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al già citato art. 1, comma 6, lettera c), n. 5) della legge 249/1997;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate dell’'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui al già citato art. 1, comma 67;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 1 milione di euro delle entrate della Commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all’articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare e di cui all’articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

 

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), istituita dall’articolo 16 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ha lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. Il sistema di finanziamento risulta parzialmente a carico del bilancio dello Stato, mediante apposite autorizzazioni di spesa previste dalle norme di legge sopra citate.

Tutti gli importi sopra illustrati sono trasferiti, entro il 31 gennaio di ogni anno, dall’autorità contribuente a quella beneficiaria. L’ultimo periodo del comma 241 prevede un meccanismo perequativo - da realizzare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le autorità interessate - che, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, disponga misure reintegrative in favore delle Autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato. Tale meccanismo scatta a partire dal decimo anno successivo all’erogazione del contributo a carico delle Autorità beneficiarie che presentino un avanzo di amministrazione.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati, non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato richiesto di acquisire elementi atti a garantire la neutralità finanziaria della norma, tenuto conto che essa prevede il versamento di risorse a carico di talune Autorità e la successiva possibile restituzione, con tempi differiti, da parte delle Autorità riceventi. Inoltre, non essendo stati forniti dati in ordine alle finalizzazioni attuali e all’effettiva disponibilità delle risorse indicate dal testo, è apparso opportuno che il Governo chiarisse se il loro utilizzo per finalità non previste potesse pregiudicare il funzionamento degli organismi interessati ovvero il completamento di adempimenti amministrativi o di altri interventi di spesa già programmati a valere sulle medesime risorse.


 

Articolo 2, commi 242-243
(Interventi di tutela a favore delle popolazioni
colpite da eventi atmosferici)

 


242. Le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato, per un importo di 50 milioni di euro sono riassegnate entro l’anno 2009 a un apposito capitolo per essere destinate a interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi nell’ultimo triennio.

243. La disposizione di cui al comma 242 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

Il comma 242 destina 50 milioni di euro - a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (previste dall’articolo 141 della legge 388/2000) - a interventi di tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatesi nell’ultimo triennio.

La disposizione si applica alle somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate alle pertinenti u.p.b.

Tali somme dovranno essere assegnate, agli interventi suindicati, entro l'anno 2009.

Tale disposizione, ai sensi del successivo comma 243, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 30 dicembre 2009.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascriveeffetti alle norme.

 

La relazione tecnicanon considera le norme.

 

In ordine ai profili di quantificazione, in assenza di relazione tecnica, è stata rilevata l’opportunità di precisare l’impatto della disposizione, con particolare riferimento ai saldi di indebitamento e fabbisogno.

Il Servizio del bilancio del Senato ha puntualizzato che, dal punto di vista metodologico-contabile, il dispositivo provvede alla nuova destinazione di risorse di competenza del 2009, da operarsi entro il 2009, nell'ambito però dei contenuti di un atto normativo (la legge finanziaria) che per sua natura interessa la manovra correttiva per l'esercizio finanziario 2010. Decisivo è al riguardo il giorno di entrata in vigore della legge.


 

Articolo 2, comma 244
(Fondi speciali - Tabelle A e B)

 

244. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanzia­mento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

L’articolo 2, comma 244, dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

La disciplina dei fondi speciali è contenuta nell'articolo 11-bis, comma 1,della legge n. 468/1978, ai sensi quale la legge finanziaria deve indicare distintamente per la parte corrente (Tabella A) e per quella in conto capitale (Tabella B) le somme destinate alla copertura dei progetti di legge, ripartiti per ministeri.

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento[338].

Nel disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.S. 1790), gli importi della Tabella A ammontavano complessivamente a 12,5 milioni per il 2010, a 11,6 milioni per il 2011 e a 1.409,3 milioni per il 2012.

Rispetto alla legislazione vigente, la tabella A del disegno di legge finanziaria prevede stanziamenti aggiuntivi sui Fondi speciali soltanto con riferimento all’anno 2012.

Nel corso dell’esame al Senato (A.C. 2936) gli importi della Tabella A sono stati rideterminati in 12,3 milioni per il 2010, 11,4 milioni per il 2011 e a 1.409,1 milioni per il 2012.

A seguito delle modifiche apportate durante l’esame alla Camera (legge n. 191/2009) gli importi sono stati definitivamente determinati 792,3 milioni per il 2010, 31,4 milioni per il 2011 e a 890,1 milioni per il 2012.

Nel prospetto seguente sono riportati gli importi complessivi della Tabella A come indicati nel bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791), nel disegno di legge finanziaria per il 2010 presentato dal Governo (A.S. 1790), nel testo approvato dal Senato (A.C. 2936) e nel testo approvato dalla Camera dei deputati (legge n. 191/2009).

(importi in migliaia di euro)


Tabella A

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

12.523

11.596

10.346

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

12.523

11.596

1.409.346

Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)

12.323

11.396

1.409.145

Legge n. 191/2009

792.323

31.396

890.146

 

Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge finanziaria 2010 prevedeva importi pari a 1 milione di euro per il 2010 e il 2011 e 1.493 milioni per il 2012.

Rispetto alla legislazione vigente, la tabella A del disegno di legge finanziaria prevede stanziamenti aggiuntivi sui Fondi speciali soltanto con riferimento all’anno 2012.

A seguito delle modifiche apportate durante l’esame al Senato, l’importo della Tabella B relativo al 2010 è stato azzerato. La Camera dei deputati non ha modificato gli importi della tabella B.

Anche per la Tabella B vengono di seguito riportati gli importi complessivi come indicati nelle fasi dell’esame parlamentare.

(importi in migliaia di euro)

Tabella B

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

1.000

1.000

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

1.000

1.000

1.493.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)

-

1.000

1.493.000

Legge n. 191/2009

-

1.000

1.493.000


Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791), nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.S. 1790), nel testo approvato dal Senato (A.C. 2936) e nel testo approvato dalla Camera dei deputati (legge n. 19172009). Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

 

 

TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

400

-

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

400

-

230.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)

200

-

229.800

Legge n. 191/2009

200

-

229.800

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse necessarie per l'adozione del provvedimento concernente disposizioni per l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (A.C. 624), per garantire lo svolgimento dei censimenti generali della popolazione impiegata in agricoltura e nell'industria, a favore del progetto "de tax" per interventi sanitari nei Paesi poveri nonché per le minori entrate derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009 riguardante l'IVA sulla tariffa di igiene ambientale (TIA)

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

-

-

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

-

-

-

Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)

10.000

10.000

-

Legge n. 191/2009

10.000

10.000

-

Finalizzazioni:

L'accantonamento è finalizzato alla proroga della Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni, oggi Ministero dello sviluppo economico, ed il Centro di produzione S.p.A., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

 


MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

-

-

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

-

-

40.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)

-

-

40.000

Legge n. 191/2009

-

-

40.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento è destinato a coprire gli oneri di un intervento legislativo per l'applicazione di due sentenze della Corte costituzionale, la n. 306 del 29-30 luglio 2008 e la n. 11 del 14-23 gennaio 2009. Tali sentenze hanno dichiarato illegittime le norme che, per gli stranieri extracomunitari, escludono il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, nel caso in cui non sussistano specifici requisiti di reddito.

 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

9

22

22

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

9

22

50.022

Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)

9

22

50.022

Legge n. 191/2009

20.009

10.022

50.022

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse per l'adozione della ratifica relativa alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo con allegato, adottato a Parigi il 2 novembre 2001 (A.C. 2411; A.S. 1739), le risorse per l'adozione della ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel campo della difesa fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (A.S. 1500, A.C. 2552), nonché per la realizzazione di interventi diversi. L’incremento di 20 milioni nel 2010 e di 10 milioni nel 2011 disposto dalla Camera dei deputati è finalizzato alla ratifica di trattati e alla sicurezza delle sedi all’estero.

 


MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

-

-

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

-

-

550.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)

-

-

550.000

Legge n. 191/2009

-

-

550.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per il fondo ordinario delle università e per il finanziamento delle scuole non statali.

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

800

1.400

150

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

800

1.400

529.150

Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)

800

1.300

529.150

Legge n. 191/2009

10.800

11.300

10.150

Finalizzazioni:

L'accantonamento è finalizzato all'adozione del provvedimento concernente disposizioni per l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (A.C. 624). L’incremento di 10 milioni per ciascuna annualità è finalizzata ad interventi per i comuni montani. La riduzione di 529 milioni nel 2012 è stata utilizzata a copertura degli oneri per la deroga al blocco del turn over per i corpi di polizia e i vigili del fuoco.

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

11.314

10.174

10.174

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

11.314

10.174

10.174

Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)

1.314

74

10.174

Legge n. 191/2009

751.314

74

10.174

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato all'adozione del provvedimento recante Delega al governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro (A.C. 1441-quater, A.S. 1167). L’incremento disposta dalla Camera dei deputati di 750 milioni per il 2010 è finalizzato alle missioni internazionali di pace.

 


TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

1.000

1.000

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

1.000

1.000

130.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)

-

1.000

130.000

Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A)

-

1.000

130.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento è finalizzato al finanziamento dei fondi di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Gorizia e di Trieste e a consentire all'Italia la partecipazione finanziaria a banche e fondi internazionali.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

-

-

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

-

-

50.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)

-

-

50.000

Legge n. 191/2009

-

-

50.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

 

 

MINISTERO DELL’INTERNO

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

-

-

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

-

-

103.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)

-

-

103.000

Legge n. 191/2009

-

-

103.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per consentire la fornitura di libri di testo.

 


 

MINISTERO DELL’AMBIENTE

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

-

-

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

-

-

210.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)

-

-

210.000

Legge n. 191/2009

-

-

210.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è finalizzato alla difesa del suolo e al ripristino e bonifica dei siti inquinati.

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

-

-

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

-

-

1.000.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 2936)

-

-

1.000.000

Legge n. 191/2009

-

-

1.000.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per finanziarie opere ferroviarie.

 


 

Articolo 2, comma 245
(
Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa
permanente - Tabella C
)

 

245. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l’anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

 

 

L'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 - nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 e da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 15, della legge n. 208 del 1999 - prevede tra i contenuti propri della legge finanziaria la "determinazione", in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (Tabella C).

 

In base alla disciplina vigente, possono essere finanziate annualmente dalla Tabella C soltanto le leggi che sono state incluse nella Tabella C della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) ovvero, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria 2000, solo qualora tali leggi ne autorizzino il finanziamento facendo esplicito richiamo al citato articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978 [339].

 

Rispetto alla Tabella C della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008), la legge finanziaria include nella Tabella C la seguente nuova voce:

Ministero dell’economia e finanze

Missione: comunicazioni

Programma: Sostegno all’editoria

-        Legge n. 99 del 2009: Art. 56, comma 2: Contributo editoria (11.2.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2183/p).

Si osserva che la citata disposizione non prevede che l’autorizzazione di spesa debba essere inclusa in Tabella C.

 

La Tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2010 presentato dal Governo (A.S. 1790) prevedeva un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 16.284,5 milioni di euro per il 2010, a 13.972,5 milioni di euro per il 2011 e a 13.864,6 milioni di euro per il 2012.

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare l’ammontare complessivo degli stanziamenti della Tabella C è stato determinato in 16.368,6 milioni per il 2010, in 13,946,3 milioni per il 2011 e in 13.855,4 per il 2012.

 

Le variazioni degli stanziamenti di Tabella C rispetto alla legislazione vigente riguardano le seguenti autorizzazione legislative:

§      D.Lgs. n. 446 del 1997 (art. 39, comma 3): integrazione FSN, minori entrate IRAP, ecc (regolazione debitoria): incremento di 1.054 milioni di euro nel 2010.

§      Legge n. 468 del 1978 (art. 9-ter): Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente: incremento di 126,3 milioni di euro per il 2010 e riduzione di 17 milioni per il 2011.

§      D.Lgs. n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazioni studi FORMEZ: incremento di 5 milioni di euro per il 2010.

§      Fondo per le politiche sociali - legge n. 328/200 (Ministero del lavoro): aumento di 150 milioni per il 2010;

§      Agenzia del demanio - D.Lgs. n. 300/1999, art. 70, co. 2 (Ministero dell’economia): riduzioni di 9,2 milioni per ciascuna annualità;

§      Consob - D.L. n. 95/1974 (Ministero dell’economia): riduzioni di 7,4 milioni nel 2010 e di 5,7 milioni sia per il 2011 che per il 2012;

§      Autorità di garanzia per le comunicazioni - legge n. 249/1997 (Ministero dell’economia): riduzioni di 2 milioni nel 2010 e di 1,8 milioni sia per il 2011 che per il 2012;

§      Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori - legge n. 109 del 1994, art. 4 (Ministero dell’economia): riduzioni di 2 milioni nel 2010 e di 1,8 milioni sia per il 2011 che per il 2012;

§      Autorità garante della concorrenza e del mercato - legge n. 287/1990 (Ministero dello sviluppo economico): incremento di 11,4 milioni nel 2010 e di 9,3 milioni sia nel 2011 che nel 2012.

 

Va considerato, al riguardo, che gli stanziamenti a legislazione vigente delle autorizzazioni di spesa inserite nella Tabella C del disegno di legge finanziaria risultano ridotti rispetto a quanto autorizzato dalla legge finanziaria precedente (legge n. 203/2008) a seguitodi una serie di tagli lineari, adottati a copertura di autorizzazioni di spesa.

Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti:

-        articolo 2-ter, comma 6, del D.L. n. 154/2008[340]: riduzione lineare di 20 milioni annui a decorrere dal 2009 degli stanziamenti di parte corrente di tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a copertura del minor gettito derivante dal citato articolo, recante disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione;

-        articolo 41-bis, comma 7, del D.L. n. 207/2008[341]: riduzione lineare di 10 milioni a decorrere dall’anno 2009 degli stanziamenti correnti di Tabella C, a copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti di aziende in ristrutturazione;

-        articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15[342], il quale ha disposto una riduzione lineare di 5 milioni a decorrere dal 2009 degli stanziamenti correnti di Tabella C, a copertura degli oneri derivanti dai maggiori controlli di gestione effettuabili dalla Corte dei conti su gestioni pubbliche statali e territoriali in corso di svolgimento.

 

Ai fini della determinazione degli importi delle voci di tabella C a legislazione vigente per il 2010 è inoltre opportuno tener conto dell’articolo 4 del D.L. n. 180/2008[343], il quale ha disposto una riduzione lineare di 24 milioni di euro per l’anno 2009, 71 milioni per l’anno 2010 e 141 milioni dall’anno 2011, delle dotazioni delle missioni di spesa dei Ministeri, indicate in un apposito elenco (elenco 1), a copertura degli oneri relativi alle assunzioni in università statali (art. 1, comma 3). Dalla suddetta riduzione sono state comunque escluse le spese rientranti nelle voci già escluse dal taglio lineare alla missioni di spesa, disposto per il triennio 2009-2011 dal D.L. n. 112/2008, articolo 60, commi 1 e 2[344], nonché quelle connesse all’istruzione e all’università.

 

A seguito dell’approvazione al disegno di legge di bilancio per il 2010 di un emendamento che recepisce gli effetti della legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”, la Tabella C è stata conseguentemente ristrutturata al fine di tener conto della separazione delle competenze tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il neo Ministero della salute.

 

Nella tabella che segue sono esposti gli importi delle dotazioni di ciascuna autorizzazione di spesa di Tabella C per gli anni 2010, 2011 e 2012 come definiti dalla legge finanziaria 2010 (legge n. 19172009), poste a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2010 iscritte nella Tabella C della legge finanziaria del 2009, ricordando che le variazioni sono essenzialmente dovute alle riduzioni lineari apportate a legislazione vigente nel corso dell’esercizio.

(in migliaia di euro)

 

L.F. 2009 (L. 203/08)

Legge finanziaria 2010
(L. 191/2009)

 

2010

2010

2011

2012

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Presidenza del Consiglio dei ministri

L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 – oneri comuni di parte corrente - cap. 2185)

171.287

170.261

125.627

125.627

D.Lgs.303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 11, della L. n. 59/1997 (21.3.3 – oneri comuni di parte corrente - cap. 2115)

407.080

406.518

372.114

372.114

totale missione

578.367

576.779

497.741

497.741

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore

L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.1.2 – interventi - cap. 2820)

7.933

7.911

7.910

7.910

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

L. 38/2001, art. 16 comma 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia Giulia ( 2.3.6 – investimenti - cap. 7513/p)

4.060

4.060

3.120

3.120

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

D.Lgs. 446/1997, art. 39, comma 3: Imposta regionale sulle attività produttive - integrazione FSN, minori entrate IRAP (regolazione debitoria) (2.4.2 – interventi - cap. 2701)

0

1.054.000

0

0

totale missione

11.993

1.065.971

11.030

11.030

L'Italia in Europa e nel mondo

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

L. 440/1989: Utilizzazione del porto fran­co di Trieste (3.1.2 – interventi - cap. 1539)

191

190

144

144

Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

L. 81/1986: Ratifica ed esecuzione terza convenzione europea sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari (3.2.2 – interventi - cap. 1647)

315.430

314.562

314.527

314.527

totale missione

315.621

314.752

314.671

314.671

Soccorso civile

Protezione civile

D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (6.2.8 – oneri comuni di conto capitale - cap. 7446/p)

169.215

168.756

129.132

129.132

D.L. 142/1991, art. 6, co. 1 punto 1: Provvedimenti per le popolazioni di Siracusa, Catania e Ragusa (6.2.8 – oneri comuni di conto capitale – cap. 7446/p)

61.008

60.843

46.556

46.556

L. 225/1992, art. 1: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: Servizio nazionale della protezione civile (6.2.3–oneri comuni di parte corrente – cap. 2184)

26.697

26.535

19.574

19.574

L. 225/1992, , art. 3: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: Attività e compiti di protezione civile (6.2.8–oneri comuni di conto capitale - cap. 7447)

391.294

391.294

391.294

391.294

totale missione

648.214

647.428

586.556

586.556

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sostegno al settore agricolo

D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per erogaz. in agricoltura (AGEA) (7.1.2–interventi-cap. 1525)

174.351

173.364

133.642

133.642

totale missione

174.351

173.364

133.642

133.642

Diritto alla mobilità

Sostegno allo sviluppo del trasporto

L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1.2 – interventi - cap. 1723)

2.613

2.597

1.977

1.977

totale missione

2.613

2.597

1.977

1.977

Comunicazioni

Sostegno all'editoria

L. 67/1987: Editoria (11.2.3 oneri comuni di parte corrente - cap. 2183/p; 11.2.8 oneri comuni di conto capitale – cap.7442)

265.988

264.468

195.752

195.752

L. 249/1997: Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2.2 – interventi - cap. 1575)

2.667

651

218

218

L. 99/2009, art. 56 c.2: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - contributo editoria (11.2.3 – oneri comuni di parte corrente - cap. 2183/P)

n.p.

70.000

0

0

totale missione

268.655

335.119

195.970

195.970

Ricerca e innovazione

Ricerca di base e applicata

D. Lgs. 39/1993, art.4: Istituzione delle Autorità per l’informatica nella pubblica ammnistrazione (12.1.2 – interventi - cap. 1707/p)

11.070

11.033

8.176

8.176

totale missione

11.070

11.033

8.176

8.176

Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Protezione sociale per particolari categorie

L. 16/1980 e L. 137/2001: Indennizzi incentivi e agevolazioni per i cittadini ed imprese danneggiate dall’esecuzione del trattato di pace (17.1.6 -investimenti - cap. 7256)

19.333

19.281

14.753

14.753

Garanzia dei diritti dei cittadini

D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.2.2 - interventi - cap. 1733)

14.618

14.232

10.423

10.423

Sostegno alla famiglia

D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunitàe per le politiche giovanili, sostegno alla famiglia (17.3.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2102)

186.406

185.289

136.716

136.716

Promozione dei diritti e delle pari opportunità

D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili - (17.4.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2108) pari opportunità

3.329

3.309

2.442

2.442

totale missione

223.686

222.111

164.334

164.334

Politiche previdenziali

 

 

 

 

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi internazionali

L. 388/2000, art. 74 comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (18.1.3 - oneri comuni di parte corrente – cap. 2156)

92.524

92.225

92.214

92.214

totale missione

92.524

92.225

92.214

92.214

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA- Scuola superiore dell’economia e delle finanze (1.1.2 - interventi – cap. 3935)

12.553

12.510

11.945

11.945

D.Lgs. 300/1999, art. 70, co. 2, lett. a): Finanziamento Agenzia del demanio (1.1.2 - interventi - cap. 3901)

102.314

92.615

78.446

78.446

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

L. 109/1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (1.2.2 - interventi – cap. 1702)

2.667

651

218

218

L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (1.2.2 – interventi - cap. 1613)

38

34

31

31

L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.2.6 - investimenti – cap. 7330)

1.790

1.787

1.484

1.484

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4.2 - interventi – cap. 1560)

8.465

1.014

508

508

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

D.L. 185/2008, art. 3, co. 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5.2 - interventi - cap. 3822)

88.145

87.977

87.973

87.973

totale missione

215.972

196.588

180.605

180.605

Giovani e sport

Attività ricreative e sport

D.L. 181/2006 Art. 1 Co. 19, p. A: adeguamento struttura P.C.M. per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (cap. 22.1.8 - oneri comuni di conto capitale - cap. 7450)

109.255

61.200

61.200

61.200

Incentivazione e sostegno alla gioventù

D.L. 223/2006, art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2106)

81.600

81.087

61.725

61.725

D.L. 297/2006, art. 6 comma 2: Agenzia nazionale giovani (22.2.2 - interventi - cap. 1597)

409

407

310

310

totale missione

191.264

142.694

123.235

123.235

Turismo

Sviluppo e competitività del turismo

L. 292/1990: Ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo (23.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2194)

33.418

33.386

24.572

24.572

D.L. 262/2006, art. 2 co. 98: Turismo (23.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2107)

42.286

42.035

31.147

31.147

totale missione

75.704

75.421

55.719

55.719

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

D.P.R. 701/1977: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (24.1.2 - interventi – cap. 5217)

10.013

9.953

7.574

7.574

L. 146/1980, art. 36: Assegnazione a favore dell' ISTAT (24.1.2 - interventi – cap. 1680)

153.670

153.252

153.235

153.235

L. 94/1997, art. 7, comma 6: Contributo in favore dell’ISAE (24.1.2 - interventi – cap. 1321)

10.928

10.898

10.896

10.896

D.Lgs. 285/1999: Riordino del centro di formazione studi FORMEZ (24.1.2 – interventi – cap. 5200)

19.392

24.339

19.337

19.337

D.Lgs 165/2001, art. 46: Agenzia per la rap­presentanza negoziale delle pubbliche amministr. (24.1.2. – interventi - cap. 5223)

2.333

2.495

1.941

1.941

totale missione

196.336

200.937

192.983

192.983

Fondi da ripartire

Fondi da assegnare

L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 3026)

35.587

35.489

35.485

35.485

Fondi di riserva e speciali

L. 468/1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle L. permanenti di natura corrente (25.2.3 - oneri comuni parte corrente - cap. 3003)

29.999

156.261

12.958

0

totale missione

65.586

191.750

48.443

35.485

totale ministero

3.071.956

4.248.769

2.607.296

2.594.338

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

Regolazione dei mercati

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

L. 287/1990, art. 10, comma 7: Finanziamento autorità garante concorrenza e mercato (3.1.2 - interventi - cap. 2275)

14.668

25.981

20.396

20.396

L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.1.2 - interventi - cap. 2280)

787

782

595

595

totale missione

15.455

26.763

20.991

20.991

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti ed altri organismi (4.2.2 - interventi - cap. 2501)

25.059

24.855

18.955

18.955

L. 68/1997, art. 8, co 1, lett. A: Spese funzionamento ICE (4.2.2 - interventi - cap. 2530)

83.375

83.153

80.901

80.901

L. 68/1997, art. 8, co 1, lett. B: Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2.2 - interventi - cap. 2531)

55.346

54.912

41.684

41.684

totale missione

163.780

162.920

141.540

141.540

Ricerca e innovazione

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (7.1.6 - investimenti – cap. 7630)

197.862

197.441

197.441

198.191

totale missione

197.862

197.441

197.441

198.191

totale ministero

377.097

387.124

359.972

360.722

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale

L. 285/1997, art. 1: Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (4.1.2 - interventi - cap. 3527)

40.074

39.964

39.960

39.960

L. 328/2000: art.20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 3671)

1.029.957

1.174.944

913.719

913.719

totale missione

1.070.031

1.214.908

953.679

953.679

Politiche previdenziali

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

L. 335/1995, art. 13: Riforma del sistema pensionistico - Vigilanza sui fondi pensione (2.1.2 interventi – cap. 4332)

480

477

362

362

totale missione

480

477

362

362

Politiche per il lavoro

Regolamentazione e vigilanza del lavoro

L. 350/2003, art.3, comma 149: Fondo per le spese di funz. della commissione di garanzia per l'attuazione della l. sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.1.1-funzionamento–cap. 5025)

2.012

2.000

1.522

1.522

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al diritto

L. 448/1998, art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3.2 - interventi – cap. 4161)

1.200

1.193

908

908

L. 296/2006, art. 1, co 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3.6 - investimenti – cap. 7682)

2.278

2.272

1.738

1.738

totale missione

5.490

5.465

4.168

4.168

totale ministero

1.076.001

1.220.850

958.209

958.209

Ministero della giustizia

 

 

 

 

Giustizia

Amministrazione penitenziaria

D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di prevenz. e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento detenuti tossico- dipendenti (1.1.2-int.-cap.1768)

4.407

4.395

4.394

4.394

totale missione

4.407

4.395

4.394

4.394

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Indirizzo politico

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (2.1.2 - interventi – cap. 1160)

91

91

79

79

totale missione

91

91

79

79

totale ministero

4.498

4.486

4.473

4.473

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

L'Italia in Europa e nel mondo

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali

L. 1612/1962, art. 12: Istituto agronomico per l'Oltremare (1.2.2 - interventi – cap. 2201)

2.250

2.241

2.079

2.079

L. 7/1981 e L. 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2.1 - funz., 1.2.2 - interventi - capitoli vari)

331.255

326.962

210.940

210.940

Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale

L. 794/1966: Costituzione dell’istituto italo - latino - americano (1.4.2 - interventi – cap. 4131)

2.395

2.383

2.375

2.375

L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (1.3.2 - interventi - cap. 4052)

273

272

270

270

L. 960/1982: Ratifica accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (1.3.2 - interventi - cap. 4061, 4063)

1.925

1.914

1.905

1.905

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi (1.4.2 - interventi – cap. 1163)

4.457

4.434

3.688

3.688

L. 91/2005, art.1, comma 1: Contributo volontario fondo cooperazione tecnica dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (1.4.2 - interventi - cap. 3421)

3.173

3.164

3.164

3.164

Integrazione europea

L. 299/1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'UE) (1.5.2 - interventi – cap.4534)

4.407

4.395

4.394

4.394

totale missione

350.135

345.765

228.815

228.815

totale ministero

350.135

345.765

228.815

228.815

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

L'Italia in Europa e nel mondo

Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica

L. 407/1974: Accordi internazionali per la ricerca scientifica (4.2.6 - investimenti - cap. 7291)

4.697

4.697

4.697

4.697

totale missione

4.697

4.697

4.697

4.697

Ricerca e innovazione

Ricerca scientifica e tecnologica di base

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, ass.ni, fondazioni ed altri organismi (3.3.2 - interventi - cap. 1679)

6.683

6.661

5.091

5.091

D.Lgs. 204/1998: Programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 - investimenti - cap. 7236)

1.863.468

1.867.827

1.866.452

1.866.452

Ricerca per la didattica

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti e altri organismi - ricerca per la didattica (3.1.2 - interventi - cap. 1261)

2.855

2.847

2.847

2.847

totale missione

1.873.006

1.877.335

1.874.390

1.874.390

Istruzione scolastica

Istituzioni scolastiche non statali

L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra - Varese (1.9.2 - interventi - cap. 2193)

364

363

363

363

totale missione

364

363

363

363

Istruzione universitaria

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

L. 394/1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2 - interventi - cap. 1709)

7.829

7.803

5.964

5.964

L. 147/1992: Norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2 - interventi - cap. 1695)

100.014

99.691

76.190

76.190

Legge 338/2000, art. 1 co. 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 - investimenti - cap. 7273/p)

24.281

24.281

18.660

18.660

Sistema universitario e formazione post-universitaria

L. 245/1990: Piano triennale di sviluppo dell'Università e attuazione Piano quadriennale 1986-1990 (2.3.2 - interventi - cap. 1690)

65.302

65.091

49.747

49.747

L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3.2 - interventi - cap. 1692)

90.488

90.196

68.933

68.933

L. 537/1993, art.5, comma 1 lett.a): Spese per il funzionamento delle università (2.3.2 - interventi - cap. 1694/P)

6.162.609

6.216.385

6.130.260

6.052.260

totale missione

6.450.523

6.503.447

6.349.754

6.271.754

Fondi da ripartire

Fondi da assegnare

L. 440/1997 e L. 144/1999: Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (6.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 1270)

130.636

130.213

99.516

99.516

totale missione

130.636

130.213

99.516

99.516

totale ministero

8.459.226

8.516.055

8.328.720

8.250.720

Ministero dell’interno

 

 

 

 

Ordine pubblico e sicurezza

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

L. 451/1959: Istituzione del 'Fondo Scorta' per il personale della Polizia di Stato (3.1.1 - funzionamento - cap. 2674)

27.523

27.447

27.444

27.523

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico sostanze stupefacenti (3.1.1 - funzionamento - cap. 2668; - cap 2815)

2.001

1.989

1.513

1.513

totale missione

29.524

29.436

28.957

29.036

Soccorso civile

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

L. 968/1969 e D.L. 361/1995: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (4.2.1 - funzionamento - cap. 1916)

15.954

15.910

15.909

15.954

totale missione

15.954

15.910

15.909

15.954

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (5.1.2 - interventi – cap. 2309)

74

74

56

56

D.Lgs. 140/2005, art. 13: Contributi a stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1.2 -interventi – cap. 2311)

12.172

12.087

9.181

9.181

totale missione

12.246

12.161

9.237

9.237

totale ministero

57.724

57.507

54.103

54.227

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

 

 

Ricerca e innovazione

Ricerca in materia ambientale

D.L. 112/2008, art. 28, co 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1.2 - interventi - cap. 3621; 2.1.6 - investimenti – cap. 8831)

86.652

86.020

83.520

84.270

totale missione

86.652

86.020

83.520

84.270

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità

L. 979/1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.5.2 - interventi - capp. 1644, 1646/p)

31.875

31.685

24.111

24.111

D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.5.1 - funzionamento – capp. 1388, 1389/p)

323

321

244

244

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5.2 - interventi - cap. 1551)

59.425

61.821

58.422

58.422

totale missione

91.623

93.827

82.777

82.777

totale ministero

178.275

179.847

166.297

167.047

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

Ordine pubblico e sicurezza

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

L. 721/1954: Istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto (4.1.1 - funzionamento - cap. 2121)

5.399

5.384

5.383

5.383

L. 267/1991, art. 2, comma1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (4.1.1 -funzionam. - cap. 2179)

1.361

1.353

1.030

1.030

totale missione

6.760

6.737

6.413

6.413

Diritto alla mobilità

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, ass.ni, fondazioni ed altri organismi (2.3.2 - interventi - cap. 1952)

233

232

78

78

D.Lgs. 250/1997, art. 7: Istituzione dell'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (2.3.2 - interventi – cap. 1921/p)

56.414

58.693

58.687

58.687

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

D.L. 535/1996: Contributo al centro internazionale radio medico CIRM (2.6.2 - interventi - cap. 1850)

726

722

719

719

totale missione

57.373

59.647

59.484

59.484

Ricerca e innovazione

Ricerca nel settore dei trasporti

L. 267/2002, art.1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell' INSEAN (5.1.2 - interventi - cap. 1801/p)

6.749

6.808

6.607

6.607

totale missione

6.749

6.808

6.607

6.607

Casa e assetto urbanistico

Politiche abitative

L. 431/1998 art.11, co 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (3.1.2 - interventi – cap. 1690)

144.686

143.826

109.446

109.446

totale missione

144.686

143.826

109.446

109.446

totale ministero

215.568

217.018

181.950

181.950

Ministero della difesa

 

 

 

 

Difesa e sicurezza del territorio

Approntamento e impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza

R.D. 263/1928, art. 17, co 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell’Arma dei Carabinieri (1.1.1 - funzionamento – cap. 4840)

22.487

22.425

22.423

22.423

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5.2 - interventi – cap. 1352)

533

2.030

1.904

404

L. 267/2002, art.1, co 3: Contributi dello Stato in favore dell'Organizzazione Idrografica Internazionale - IHO - (5.5.2 - interventi - cap. 1345)

47

77

66

66

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

R.D. 263/1928, art. 17, co 1: Amministrazione e contabilità dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (1.6.1 - funzionamento – cap. 1253)

37.776

37.672

37.668

37.668

D.Lgs. 300/1999, art. 22, co. 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (1.6.2 - interventi - cap. 1360; 1.6.6 - investimenti - cap. 7145)

8.947

8.896

6.772

6.772

totale missione

69.790

71.100

68.833

67.333

totale ministero

69.790

71.100

68.833

67.333

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

 

 

 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca

L. 267/1991, Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.2.1 . funzionamento – capitoli vari)

9.684

9.745

7.327

7.327

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione

L. 549/1995, art. 1, comma 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (1.1.2 - interventi - cap. 2200)

5.900

7.268

5.487

5.487

D.Lgs. 454/1999: Riorganiz.ne del settore della ricerca in agricoltura (1.1.2 - interventi– cap. 2083)

89.950

92.349

92.339

92.339

totale missione

105.534

109.362

105.153

105.153

totale ministero

105.534

109.362

105.153

105.153

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

Ricerca e innovazione

Ricerca in materia di beni e attività culturali

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (2.1.1 - funzionamento - capp. 2040, 2041, 2043)

2.834

2.824

2.158

2.158

L. 118/1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (2.1.2 - interventi – cap. 4132)

566

564

431

431

totale missione

3.400

3.388

2.589

2.589

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

Sostegno e vigilanza ad attività culturali

L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (1.1.2 - interventi - cap. 3630)

1.856

1.844

1.403

1.403

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi a enti e altri organismi (1.1.2 - interventi - cap. 3670, 3671)

20.469

20.348

15.483

15.483

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 - interventi – capitoli vari)

420.535

418.418

304.075

304.075

Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria

L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (1.4.1 - funzionamento – cap. 3610)

1.600

1.840

1.482

1.482

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (1.4.1 - funzionamento - cap. 3611)

766

2.261

1.728

1.728

Valorizzazione del patrimonio culturale

L. 77/2006, art. 4, co. 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", dell'UNESCO (1.13.2 - interventi - cap. 1442; 1.13.6 - interventi - cap. 7305)

2.658

2.855

2.183

2.183

totale missione

447.884

447.566

326.354

326.354

totale ministero

451.284

450.954

328.943

328.943

Ministero della salute

 

 

 

 

Ricerca e innovazione

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico

D.P.R. 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (3.2.2 - interventi - cap. 3453)

28.450

28.748

28.744

28.744

D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 - interventi - cap. 3392)

307.121

306.276

306.242

306.242

D.Lgs. 267/1993: Riordinamento Istituto Superiore di Sanità (6.2.2 - interventi - cap. 3443)

97.928

97.957

97.946

97.946

D.Lgs. 268/1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (6.2.2 - interventi - cap. 3447)

60.600

61.684

61.678

61.678

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti e altri organismi (6.2.2 - interventi - cap. 3412)

3.801

3.789

2.895

2.895

D.L.17/2001, art. 2, comma 4: Agenzia servizi sanitari regionali (3.1.2 - interventi - cap. 3457)

3.831

4.450

3.958

3.958

totale missione

501.731

502.904

501.463

501.463

Tutela della salute

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana

D.Lgs.C.P.S. 1068/1947: Contributo all’organizzazione mondiale della sanità (3.2.2 - interventi – cap. 4321)

17.674

17.626

17.624

17.624

Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria

L. 434/1998, art. 1, comma 2: Finanziamento interventi prevenzione del randagismo (3.3.2 - interventi - cap. 5340)

3.415

3.395

2.582

2.582

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

D.L. 269/2003, art. 48, comma 9: Agenzia Italiana del Farmaco (3.4.2 - interventi - cap. 3458; 3.4.6 - investimenti - cap. 7230)

35.408

35.789

31.849

31.849

totale missione

56.497

56.810

52.055

52.055

totale ministero

558.228

559.714

553.518

553.518

 

totale Tabella C

14.975.316

16.368.551

13.946.282

13.855.448

 


 

Articolo 2, comma 246
(
Rifinanziamento di spese di conto capitale - Tabella D)

 

246. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

 

 

Il comma 246 concerne l’entità degli stanziamenti di cui alla Tabella D, nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell’economia.

 

L’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978 (come modificato dall’articolo 2, comma 16, della legge n. 208 del 1999) prevede che la Tabella D della legge finanziaria disponga:

-        il rifinanziamento per un solo anno di interventi di conto capitale per i quali nell’ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;

-        il rifinanziamento per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti (indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria) che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale.

Mentre il rifinanziamento annuale di norme vigenti recanti spese in conto capitale può essere disposto con la legge finanziaria qualora nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale.

In sede di prima applicazione, il comma 18 dell’articolo 2 della legge n. 208/1999 ha previsto che fosse la legge finanziaria per il 2000 a indicare l’elenco delle leggi vigenti recanti interventi di parte capitale, che potevano essere incluse nella Tabella D e rifinanziate per un periodo pluriennale. L’elenco è riportato nell’Allegato 1 alla legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999).

 

In base alla legge di contabilità generale, le leggi vigenti che prevedano interventi di sostegno all’economia classificati tra le spese in conto capitale possono essere rifinanziate per più anni in Tabella D soltanto se sono state incluse nell’allegato 1 della legge finanziaria 2000 o, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria per il 2000, se la norma sostanziale ne preveda il rifinanziamento in Tabella D.

 

Il totale dei rifinanziamenti previsti in Tabella D ammonta a 347,3 milioni euro per il 2010, 1.001,1 milioni per il 2011 e a 9.601,1 milioni per il 2012.

 

Più in dettaglio, la Tabella D dispone i seguenti rifinanziamenti:

§      160,1 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 per l’erogazione di un contributo alla regione Calabria per la tutela del patrimonio forestale, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del D.L. n. 148/1993;

§      100 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2010-2012 finalizzati a sostenere gli interventi di cui al D.L. n. 515 del 1994 in materia di finanza locale ed in particolare a contribuire al finanziamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province;

§      12 milioni di euro per il solo anno 2010, per interventi relativi al completamento dei lavori di banchinaggio, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’articolo 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. n. 203/2005;

§      23,3 milioni di euro per il 2010, 24,3 milioni per il 2011 e 5.524,3 milioni per il 2012, volti a integrare il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987;

§      500 milioni di euro per il 2011 e 2.000 milioni per il 2012 per alimentare il Fondo per la realizzazione di programmi di investimenti pluriennali per esigenze di difesa nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 896, della legge n. 296/2006;

§      51,9 milioni di euro nel 2010 e di 16,7 milioni sia nel 2011 che nel 2012 destinati al Fondo di solidarietà nazionale per gli incentivi assicurativi in agricoltura previsto dall’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 102 del 2004;

§      200 milioni di euro per il 2011 e 1.800 milioni per il 2012 per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia diristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico già finanziati dall’articolo 50, comma 1, della legge n. 448/1998.


Nelle schede che seguono viene effettuata una analisi delle autorizzazioni legislative di spesa che vengono rifinanziate dalla Tabella D.

 

-        D.L. 148/1993, articolo 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Ministero dell’economia e delle finanze (U.P.B. 2.1.6 - Investimenti - Cap. 7499)

(migliaia di euro)

2010

2011

2012

BLV

-

-

-

Rifinanziamento Tab. D

160.102

160.102

160.102

Disponibilità

160.102

160.102

160.102

 

La tabella D dispone un finanziamento di 160,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 a titolo di contributo speciale alla regione Calabria per l’attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale in diversi settori attinenti la tutela del patrimonio forestale e delle connesse infrastrutture civili, ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico.

Si ricorda che il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ("Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"), con il menzionato art. 3 co. 9, aveva concesso un contributo speciale alla regione Calabria per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge n. 664/1984.

L’art. 1 della legge n. 664/1984 ("Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria") richiedeva che per l’attuazione di un intervento idrogeologico e forestale, volto anche al potenziamento dei comparti agricolo e turistico, venisse approvato dai competenti organi regionali un programma esecutivo entro il termine di trenta giorni dall’entrata i vigore della legge. Occorre notare che il citato art. 3 del decreto legge n. 148 si applica limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio.

L’erogazione delle somme recate dal D.L. n. 148/93 era stata inoltre subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 15/1986. Dette disposizioni del decreto legge n. 15/1986 (Misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria) richiedevano la previa presentazione alla Ragioneria generale dello Stato di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 664/1984. L'attestazione del presidente della giunta regionale doveva inoltre contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonché di spese generali degli enti concessionari.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 163, della legge finanziaria per il 2005, ha assegnato circa 160 milioni di euro, per il solo anno 2005, per la prosecuzione degli interventi previsti dal citato articolo 3, comma 9, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 8, comma 4-bis (che ha che ha disposto in tema di licenziamenti collettivi) dello stesso decreto legge n. 148.

 

-        D.L. 515/1994, Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali

Ministero dell’interno (U.P.B. 2.3.6 - Investimenti - Cap. 7232/p)

(migliaia di euro)

2010

2011

2012

BLV

-

-

-

Rifinanziamento Tab. D

100.000

100.000

100.000

Disponibilità

100.000

100.000

100.000

 

La tabella D dispone un finanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 per le autorizzazioni di spesa disposte dal D.L. n. 515 del 1994 recante Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 e, in particolare, per l’integrazione del capitolo 7232 cui è iscritto il Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province[345].

 

Si ricorda che tale Fondo rientra tra quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per i trasferimenti erariali di conto capitale agli enti locali. In particolare, il fondo relativo alle province e ai comuni è mantenuto tra le voci della contribuzione erariale esclusivamente per il finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 504/1992; la sua consistenza va pertanto riducendosi gradualmente a seguito della progressiva estinzione dell’indebitamento pregresso.

 


-        D.L. 203/2005, articolo 11-quaterdecies, comma 20 - Interventi per il completamento dei lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali

Ministero dell’interno (U.P.B. 2.3.6 – cap. 7253)

(migliaia di euro)

2010

2011

2012

BLV

6.000

6.000

6.000

Rifinanziamento Tab. D

12.000

-

-

Disponibilità

18.000

6.000

6.000

 

La tabella D dispone un rifinanziamento di 12 milioni di euro per il solo 2009 per il completamento dei lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’art. 11-quaterdecies, comma 20 del decreto legge n. 203 del 2005[346].

 

Il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, ("Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), articolo 11-quaterdecies, comma 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dispone finanziamenti per la prosecuzione degli interventi previsti dall’art. 2 della legge n. 174/2002 relativi ai lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta.

Si ricorda che l’art. 2 della legge n. 174/2002 ha autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 per la realizzazione dei lavori relativi alla diga foranea di Molfetta. Successivamente, per la prosecuzione degli stessi, l’art. 4, commi 176-178, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di 2,5 milioni di euro.

Con l’art. 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. n. 203 del 2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che veniva destinato, altresì, per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva.

Rispetto ai 6 milioni autorizzati complessivamente dalle citate disposizioni, la legge di bilancio per il 2009 ha indicato, per le finalità in questione, una dotazione di 4,6 milioni di euro. Ciò è imputabile agli effetti del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito nella legge n. 133 del 2008), che all’articolo 60, comma 1, ha disposto la riduzione delle suddette autorizzazioni legislative di spesa, rispettivamente, da 2,5 milioni a 1,931 e da 1 milione a 772.480 euro. Ulteriori riduzioni hanno riguardato gli esercizi 2010 e 2011. Variazioni di ridotta entità sono state infine disposte in sede di rimodulazione delle risorse ai fini della definizione del nuovo quadro di bilancio. Si segnala tuttavia che in sede di assestamento 2009 le risorse relative ai due limiti di impegno e al contributo pluriennale sono stati reintegrati nella misura originaria, rispettivamente di 2,5 milioni e di 1 milione, al fine di consentire la puntuale erogazione delle rate dei mutui contratti. Infatti nel BLV per il 2009 le risorse del cap. 7253/Interno risultano pari a 6 milioni di euro.

La tabella D della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2009.

Si ricorda, infine, che la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha previsto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento pari a 2 milioni di euro per il solo 2008. Tali risorse sono state tuttavia iscritte sul cap. 7157 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

 

-        Legge n. 183/1987, articolo 5 - Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie

Missione: L’Italia in Europa e nel mondo

Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Ministero economia e finanze (U.P.B. 3.1.6 – cap. 7493)

(migliaia di euro)

2010

2011

2012

BLV

5.271.150

5.271.150

-

Rifinanziamento Tab. D

23.300

24.300

5.524.300

Disponibilità

5.294.450

5.295.450

5.524.300

 

La Tabella D dispone un rifinanziamento del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie pari a 23,3 milioni per il 2010, 24,3 milioni per il 2011 e di 5.524,3 milioni per il 2012[347].

Si ricorda che in tale Fondo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali. Nel bilancio per il 2010 le relative risorse sono iscritte nell’ambito del programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE della missione “L’Italia in Europa e nel mondo” (U.P.B. 3.1.6, cap. 7493/Economia).

Nel bilancio a legislazione vigente 2010 la dotazione del Fondo risulta pari a 5.271,1 milioni di euro, con una riduzione di 1.601,1 milioni rispetto alla dotazione prevista per il 2009 (6.872,3 milioni). Considerato che la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) non ha incrementato in tabella D gli stanziamenti per gli anni 2009 e 2010, la riduzione è ascrivibile fondamentalmente al minore stanziamento del Fondo previsto dalla legge finanziaria per il 2008 con riferimento all’anno 2010.

 

Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l’Unione europea destina a ciascun paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali, viene annualmente rifinanziato dalla legge finanziaria.

Con riferimento agli ultimi anni, si ricorda:

-        la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di rotazione di 932,5 milioni per il 2006 e 4.304 milioni per il 2007. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.500 milioni nel 2006 e di 100 milioni nel 2007, che sono stati posticipati al 2008 (complessivi 5.600 milioni);

-        la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha previsto un rifinanziamento del Fondo di 3.767 milioni nel 2006. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.999,5 milioni nel 2006, di 4.000 milioni nel 2007 e di 5.000 milioni nel 2008, che sono stati posticipati al 2009 (complessivi 14.999,5 milioni);

-        la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2007) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di 4.000 milioni per il 2009;

-        la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ne ha disposto un rifinanziamento di 3.200 milioni nel 2008, di 2.000 milioni nel 2009 e di 300 milioni nel 2010. Contestualmente disposizioni contenute nell’articolato della stessa finanziaria utilizzavano le risorse del Fondo a copertura di oneri recati da specifiche disposizioni (quali la soppressione del ticket ambulatoriale: 326 milioni nel 2008 ai sensi dell’art. 2, co. 378; le convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU): 15 milioni nel 2008 e 15 milioni a decorrere dal 2010, ai sensi dell’art. 3, co. 159);

-        la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo per il solo esercizio 2011, pari a 5.271,1 milioni di euro.


Nella successiva tabella sono indicate, relativamente alle leggi finanziarie dal 2005 al 2009, la “costruzione in bilancio” delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie, come determinato da ciascuna legge finanziaria. Non si tiene conto di eventuali variazioni delle risorse intervenuti nel corso di ciascun esercizio in adempimento di direttive comunitarie:

(dati in migliaia di euro)

 

2007

2008

2009

2010

2011 e succ

BLV

-

-

 

 

 

Finanziaria 2005

 

 

 

 

 

Tabella D

4.304.000

-

 

 

 

Tabella F

-100.000

+5.600.000

 

 

 

Disponibilità

4.204.000

5.600.000

 

 

 

Finanziaria 2006

 

 

 

 

 

Tabella D

-

-

-

 

 

Tabella F

-4.000.000

-5.000.000

+14.999.500

 

 

Disponibilità

204.000

600.000

14.999.500

 

 

Finanziaria 2007

 

 

 

 

 

Tabella D

-

-

+4.000.000

 

 

Tabella F

+4.000.000

+5.100.000

-14.100.000

+5.000.000

 

Disponibilità

4.204.000

5.700.000

4.899.500

5.000.000

 

Finanziaria 2008

 

 

 

 

 

Tabella D

 

+3.200.000

+2.000.000

+300.000

 

Art. 2, co. 378 (soppressione ticket ambulatoriale)

 

-326.000

0

0

 

Art. 3, co. 159 (convenzioni ASU)

 

-15.000

0

-15.000

 

Disponibilità

 

8.557.000

6.897.500

5.283.000

 

Finanziaria 2009

 

 

 

 

 

Tabella D

 

 

-

-

+5.271.150

Disponibilità

 

 

6.872.286

5.271.150

5.271.150

 

-        Legge n. 296/2006, articolo 1, comma 896 - Fondo per la realizzazione di programmi di investimenti pluriennali per esigenza di difesa nazionale

Missione: fondi da ripartire

Programma: Fondi da assegnare

Ministero della difesa (U.P.B. 4.1.6 – cap. 7144)

(migliaia di euro)

2010

2011

2012

BLV

1.000.000

1.000.000

-

Rifinanziamento Tab. D

-

500.000

2.000.000

Disponibilità

1.000.000

1.500.000

2.000.000

 

La Tabella D dispone un rifinanziamento di 500 milioni di euronel 2011 e 2.000 milioni nel 2012 del Fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali.

 

La legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), articolo 1, comma 896, ha istituito, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito fondo destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico.

Il fondo è stato iscritto con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali.

Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468/1978 (ovvero attraverso il rifinanziamento in tabella D della legge finanziaria).

Il D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008), recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha disposto, al comma 12 dell’articolo 60, la riduzione di 183 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2009, relativa al fondo suddetto.

La legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto un rifinanziamento, in Tabella D, di 1 miliardo per gli anni 2010 e 2011.

 

-        D.Lgs. 102/2004, articolo 5, comma 2 - Interventi per il Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole

Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (U.P.B. 1.5.6 – cap. 7439)

(migliaia di euro)

2010

2011

2012

BLV

-

-

-

Rifinanziamento Tab. D

51.900

16.700

16.700

Disponibilità

51.900

16.700

16.700

 

La tabella D dispone il finanziamento di 51,9 milioni di europer il 2010 e 16,7 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, per il Fondo di solidarietà nazionale relativo agli incentivi assicurativi per le imprese agricole previstidall’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 102 del 2004.

 

Con il D.Lgs. 102/2004[348], che ha sostituito la precedente legislazione di soccorso delle aziende agricole colpite da calamità decretandone l’abrogazione, il Fondo di solidarietà nazionale ha mantenuto la veste di conto infruttifero aperto presso la Tesoreria ed intestato al Ministero delle politiche agricole (art. 15), ma la dotazioni del fondo deve ora essere riversata in due distinti capitoli, l’uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, l’altro iscritto nella tabella del dicastero dell’economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori. Il MIPAAF pertanto gestisce le risorse stanziate sul cap. 7439 della UPB 1.1.6 destinate ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi che, in quanto classificate come interventi di sostegno dell’economia dal comma 84 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), possono annualmente essere rifinanziate in tab. D della legge finanziaria; il dicastero dell’economia invece gestisce le risorse destinate agli interventi di compensazione dei danni sofferti dai produttori e agli interventi di ripristino delle infrastrutture, cap. 7411 della UPB 6.1.7. Le disponibilità destinate agli interventi indennizzatori (ancora interviene il citato comma 84) sono individuate “a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile”, che viene annualmente – in parte - determinato in tabella C.

Il cap. 7439 anche per il 2010, così come per l’esercizio 2009, non recava nel bilancio a legislazione vigente, alcuna autorizzazione di spesa; per il 2008 invece la tab. D della legge finanziaria aveva assegnato al Fondo 220 milioni di euro, ai quali si erano aggiunti i 66 milioni di euro di cui all’art. 1-bis del D.L. n. 171/08.

Al sostegno delle assicurazioni da parte del mondo agricolo tuttavia vanno, oltre alle poste nazionali sopra menzionate, le seguenti ulteriori risorse di provenienza comunitaria:

-        70 milioni di euro attribuiti dall’articolo 11 del D.M. 29/7/09[349] a titolo di contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Il sostegno specifico è consentito dall’art. 78 del reg. CE n. 73/09. Tali risorse saranno attribuite all’AGEA per la erogazione dei contributi alle polizze secondo le modalità e nella misura disposta dal medesimo articolo 11 del decreto ministeriale;

-        20 milioni di euro, anch’essi destinati all’AGEA, riservati alla nuova Misura “Assicurazione del raccolto” inserita dall’Italia nel proprio Piano Nazionale di Sostegno del settore del vino, trasmesso alla Comunità il 30/6/2009 e redatto sulla base della nuova OCM vitivinicola di cui al reg. CE 479/08 (ora rifuso nel reg. 1234/07). Tale importo è evidentemente riservato alle polizze sottoscritte da viticoltori e sarà erogato in base all’art. 103-unvicies del reg. 1234/2007 (ex art. 14 del reg. 479/08) e art. 16 del regolamento di attuazione n. 555/2008.


Conseguentemente le risorse nel complesso destinate ad agevolare il ricorso del mondo agricolo alla stipula di contratti di assicurazione contro i danni causati da avversità atmosferiche o dalla diffusione di fitopatie o epizoozie, che si sostanziano in aiuti per il pagamento di premi assicurativi per polizze, possono essere quantificati secondo la tabella che segue (importi in milioni di euro).

 

 

2010

2011

2012

Tab. D: all’art. 15, co. 2 D.Lgs. 104/04 Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi

51.9

16,7

16,7

Tab. D: art. 5 L. 183/87 Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee

23,3

23,3

23,3

Reg. (CE) 73/09, art.68: all’Agea per l’art.11 D.M. 29/7/09

70,0

70,0

70,0

Reg. 1234/07, art. 103-unvicies: all’Agea per il PSN vino, Misura Assicurazione del raccolto

20,0

20,0

20,0

Totale

165,2

130,0

130,0

 

-        Legge n. 448/1998, articolo 50, comma 1, lett. c) – Edilizia sanitaria pubblica

Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: Opere pubbliche e infrastrutture

Ministero dell’economia e delle finanze (U.P.B. 10.1.6 – cap. 7464)

(migliaia di euro)

2010

2011

2012

BLV

2.120.316

595.805

-

Rifinanziamento Tab. D

-

200.000

1.800.000

Disponibilità

2.120.316

795.805

1.800.000

 

La tabella D dispone il finanziamento di 200 milioni di europer il 2011 e 1.800 milioni per il 2012, per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia diristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988, già finanziati dall’articolo 50, comma 1, lettera c), della legge n. 448/1998.

 

L'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per il 1988), ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obiettivi di massimada perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento degli impianti). Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

A tal fine, il citato articolo 20 ha originariamente programmato per il piano pluriennale 30.000 miliardi di lire (circa 15,5 miliardi di euro). Tale importo è stato via via aumentato con le successive leggi finanziarie.

Tale importo, infatti, è stato dapprima elevato a34.000 miliardi di lire (circa 17,6 miliardi di euro) dall’articolo 83, comma 3, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), poi a 20 miliardi di euro dall’articolo 1, comma 796, lett. n), della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e, quindi, a 23 miliardi di euro dall’articolo 1, comma 279, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007)

Da ultimo, l’articolo 2, comma 69, della presente legge finanziaria per il 2010 eleva l’importo complessivo del programma di edilizia sanitaria a 24 miliardi di euro.

 

Ai fini dell’attuazione del programma, l’articolo 50, comma 1, lettera c), della legge n. 448/1998 (collegato alla legge finanziaria per il 1999) ha autorizzato la spesa complessiva di 1,893 miliardi di euro (di cui 1.200 miliardi di lire per il 1999, di 1.165 miliardi per il 2000 e di 1.300 miliardi per il 2001), poi incrementata a 2,065 miliardi di euro dall’articolo 4-bis del D.L. n. 450 del 1998 (in particolare, 135 miliardi di lire per il 2000 e di 200 miliardi per il 2001).

Negli anni successivi le risorse destinate all’edilizia sanitaria sono state oggetto di rifinanziamenti (tab. D), definanziamenti (tab. E) e rimodulazioni (tab. F) da parte delle leggi finanziarie:

§       la legge finanziaria 2000 (legge n. 488/1999) ha disposto rifinanziamenti di 551,6 milioni di euro (1.068 miliardi di lire) per il 2000, di 776,8 milioni (1.504 miliardi di lire) nel 2001 e di 1.422,8 milioni (2.755 miliardi di lire) nel 2002; contemporaneamente la tabella F riduceva le risorse per il 2000 di 237,6 milioni di euro (460 miliardi di lire) e di 307,3 milioni (595 miliardi di lire) per il 2001), spostando 397,7 milioni di euro al 2002 (770 miliardi di lire) e 147,2 milioni (285 miliardi di lire) al 2003 e anni seguenti;

§       la legge finanziaria 2001 (legge n. 388/2000) con la Tabella D ha assegnato un rifinanziamento pari a 90,9 milioni di euro (176 miliardi di lire) nel 2001, a 922,9 milioni (1.787 miliardi di lire) nel 2002 e a 915,2 milioni (1.772 miliardi di lire) nel 2003; la tabella F ha disposto riduzioni di 413,2 milioni di euro (800 miliardi di lire) nel 2001 e di 1.136,2 milioni (2.200 miliardi di lire) nel 2002, con incremento di 1.032,9 milioni (2.000 miliardi di lire) delle autorizzazioni di spesa del 2003 e di 516,5 milioni (1.000 miliardi di lire) di quelle relative al 2004 e anni seguenti;

§       la legge finanziaria 2002 (legge n. 448/2001) alla Tabella F ha ridotto di 707 milioni di euro per il 2002, di 966 milioni di euro per il 2003, di 88 milioni di euro per il 2004, con slittamento complessivo delle risorse (1.761 milioni di euro nel 2005 e anni successivi). Inoltre la Tabella D ha disposto un rifinanziamento di 516 milioni di euro per il 2004, mentre la Tabella E ha previsto un definanziamento di 119 milioni per il 2002, di 104 milioni per il 2003 e di 25 milioni per il 2004;

§       la legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002) alla tabella F ha disposto riduzioni di 250 milioni di euro nel 2003, di 250 milioni nel 2004 e di 1.000 milioni nel 2005, che slittano al 2006 ed anni successivi (+1.500 milioni);

§       la legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003) alla tabella D ha autorizzato un rifinanziamento di 1.840 milioni di euro per il 2006;

§       la legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) alla tabella D ha autorizzato un rifinanziamento di 1 miliardo di euro per il 2007, mentre la tabella F ha ridotto le risorse nella misura di 100 milioni nel 2005, di 2,7 miliardi nel 2006, di 300 milioni nel 2007, con slittamento (3.100 milioni) al 2008 e anni successivi;

§       la legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) alla tabella E ha autorizzato un definanziamento di 256 per ciascuna annualità 2006-2008, mentre la tabella F ha spostato 60 milioni del 2007 e 2.460 milioni del 2008 al 2009 ed anni successivi (+2.520 milioni); inoltre il comma 316 ha ridotto di 100 milioni le disponibilità relative al 2006;

§       la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) alla tabella D ha disposto un rifinanziamento di 1 miliardo di euro per il 2009;

§       la legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) alla tabella D ha disposto un rifinanziamento di 1.600 milioni di euro per il 2010.

 

Nella successiva tavola viene esposto l’ammontare degli stanziamenti di bilancio riferiti all’art. 50, comma 1, lett. c), della legge n. 448/1998, come indicato dalle rispettive tabelle F delle singole leggi finanziarie. (dati in milioni di euro)

 

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fin. 1999

619,7

601,7

671,4

 

 

 

 

Fin. 2000

 

915,7

1.140,8

1.820,5

147,2

 

 

Fin. 2001

 

 

921,9

1.607,2

2.095,3

516,5

 

Fin. 2002

 

 

 

696,5

950,1

920,1

1.761,1

Fin. 2003

 

 

 

 

700,1

670.1

761,1

Fin. 2004

 

 

 

 

 

670,1

761,1

Fin. 2005

 

 

 

 

 

 

661,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fin. 2003

1.500,0

 

 

 

 

 

 

Fin. 2004

3.340,0

 

 

 

 

 

 

Fin. 2005

640,0

700,0

3.100,0

 

 

 

 

Fin. 2006

384,0

384,0

384,0

2.520,0

 

 

 

Fin. 2007

 

784,0

784,0

1.520,0

1.200,0

 

 

Fin. 2008

 

 

784,0

1.520,0

2.800,0

 

 

Fin. 2009

 

 

 

1.174,2

2.126,1

595,8

 

Fin. 2010

 

 

 

 

2.120,3

795,8

1.800,0


 

Articolo 2, comma 247
(
Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa - Tabella E)

 

247. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

 

 

Il comma 247 dell’articolo 2 dispone, in attuazione dell’articolo 11, commi 3, lettera e), della legge n. 468/1978 (come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 362/1988), in ordine alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (definanziamenti) per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale (Tabella E).

Gli effetti dei finanziamenti della Tabella E sono computati negli importi esposti nella Tabella F del disegno di legge finanziaria. Per ogni disposizione di legge la tabella indica l’entità della riduzione con riferimento a ciascun anno compreso nel triennio. Nella tabella è altresì indicata la durata del definanziamento mediante un apposito codice “0” indicato nell’ultima colonna della tabella (la colonna “definanziamento”), che sta a significare una riduzione di spesa disposta solo per gli anni del triennio considerato dal bilancio pluriennale, mentre il codice “1” indicato nell’ultima colonna della tabella significa che la riduzione viene disposta in via permanente, sino all’anno di scadenza dell’autorizzazione di spesa.[350].

 

Nella tabella E della legge finanziaria per il 2010 risultano definanziamenti per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro per il 2010 e per 1.927,9 milioni per il 2012.

Nel testo iniziale (A.S. 1790) i definanziamenti determinati dalla Tabella E erano pari a 200 milioni di euro per il 2010 e 1.907,9 milioni per il 2012[351].

 

I definanziamenti sono relativi alle seguenti autorizzazioni legislative:

§      riduzione di 20 milioni di euro per il 2012 dell’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 134 del 2008[352], che aveva rifinanziato il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all’abrogato articolo 9-ter della legge 468 del 1978.

Si ricorda che il D.L. 134/2008 recante Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi ha rifinanziato, all’articolo 2, comma 5, il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014.

La Tabella C della legge finanziaria in esame quantifica in 156,261 milioni di euro per il 2010 e in 12,958 milioni per il 2011 lo stanziamento in conto competenza del Fondo per il 2010 e per il 2011, e non prevede alcuno stanziamento per il 2012.

Con riferimento al Fondo di riserva in oggetto, si segnala che il 1° gennaio 2010, contemporaneamente alla legge finanziaria, è entrata in vigore la legge n. 196/2009, recante una nuova disciplina quadro di contabilità nazionale. Tale legge ha disposto – all’articolo 51, comma 1, lettera c) - l’abrogazione della legge n. 468/1978, sostituendola con una nuova disciplina che solo in parte, per taluni istituti, ricalca quella preesistente. Per ciò che specificamente attiene alla disciplina dei Fondi di riserva, la legge n. 196/2009 non prevede più all’interno del nuovo assetto contabile il “Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente”.

Le risorse di tale Fondo sono pertanto quantificate dalla legge finanziaria per il 2010 con riferimento ad un’autorizzazione di spesa, l’articolo 9-ter della legge n. 468/78, la quale viene abrogata. Le disponibilità del Fondo ricevono comunque peraltro ancora collocazione nella legge di approvazione del bilancio di previsione 2010 (legge 192/2009), nel consueto capitolo 3003, iscritto nel Programma 25. Fondi di riserva e speciali (u.p.b. 25.2.3).

Da informazioni ricevute per le vie brevi dalla Ragioneria generale dello Stato, si osserva che il suddetto Fondo continua ad essere utilizzato in via gestionale per il 2010 per le finalità e secondo la procedura originariamente prevista dalla abrogata disciplina contenuta nell’articolo 9-ter della legge n. 468/78, cioè per incrementare le dotazioni delle voci di tabella C.

Si ricorda, infine, che il decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009[353], entrato in vigore il 30 dicembre 2009 e in corso di conversione, ha disposto all’articolo 6, comma 9, una riduzione delle disponibilità del suddetto Fondo di 8 milioni di euro per il 2010 [354] .

§      riduzione di 200 milioni per l'anno 2010 e di 1.907,9 milioni per il 2012 a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

La riduzione operata dalla Tabella E è disposta in via permanente (come si evince dalla presenza del codice "1" nell'ultima colonna della tabella E).

Gli importi delle riduzioni per gli anni successivi al 2012 sono indicati in una apposita nota alla Tabella E, contenuta nel testo iniziale (A.S. 1790), in 1.872,4 milioni nell’anno 2013, 1.837,4 milioni nel 2014, 1.674,4 milioni nel 2015, 1.500,4 milioni nel 2016 e di 1.792,4 milioni a decorrere dall’anno 2017.

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004),nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, u.p.b. 1.2.3, cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Dalla sua istituzione, le risorse del Fondo ISPE, oltre a venire utilizzate a copertura di provvedimenti legislativi, sono state rifinanziate da varie disposizioni tra cui, il comma 2 dell’articolo 16 del D.L. n. 78 del 2009[355] che ha incrementato la dotazione del Fondo ISPE di 2,4 milioni di euro per il 2009, di 203,4 milioni di euro per il 2010, di 3,9 milioni per il 2011, di 1.907,4 milioni per il 2012, di 1.868,4 milioni per il 2013, di 1.828,4 milioni per il 2014, di 1.665,4 milioni per il 2015, di 1.491,4 milioni per il 2016 e di 1.783,4 milioni annui a decorrere dall’anno 2017, mediante l’utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal D.L. n. 78 non utilizzate a copertura dal medesimo decreto.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 16, tali risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013.

Il definanziamento del Fondo ISPE operato dalla Tabella E, rientra, infatti, tra i mezzi di copertura degli oneri previsti dal provvedimento di legge finanziaria in esame.

La tabella che segue mostra gli importi del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per il triennio 2010-2012 come risultanti a BLV 2010, le variazioni operate su tali importi dalla legge finanziaria 2010, e infine la dotazione del Fondo come risultante dalla legge di bilancio 2010 (legge n. 192/2009).

 

Missione: politiche economico finanziarie e di bilancio

Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio

Ministero dell’economia e finanze

(migliaia di euro)

2010

2011

2012

Fondo ISPE

 

 

 

BLV 2010

224.802,162

30.374,212*

1.931.284,962

Definanziamento Tabella E

-200.000,000

-

-1.907.900,000

Legge di Bilancio 2010 (cap. 3075)

24.802,162

30.374,212

23.384,962

Con riferimento alle dotazioni esposte nella legge di bilancio per il 2010 (legge n. 192/2009) si osserva tale legge non sconta gli effetti derivanti da una serie di provvedimenti legislativi, intervenuti successivamente alla presentazione alle Camere del bilancio a legislazione vigente per il 2010, che pure hanno inciso sulle disponibilità del Fondo stesso. Si tratta in particolare:

-        della legge 15 ottobre 2009, n. 155[356], articolo 2, comma 1, che ha ridotto le dotazioni del Fondo di 0,3 milioni a decorrere dal 2009[357] ;

-        del D.L. 25 settembre 2009, n. 135[358], articolo 19-ter, comma 23, che ha ridotto le dotazioni del Fondo di 22.022 euro per il 2010 e 2011 e di 3,572 milioni a partire dal 2012 [359];

-        del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193[360], articolo 2, comma 2, lett. a), il quale ha ridotto il Fondo di 2,9 milioni di euro per il 2010 [361].

Inoltre, contestualmente alla legge di Bilancio per il 2010, è entrata in vigore la già citata legge n. 196/2009 di riforma della contabilità nazionale, la quale, all’articolo 13, comma 4, ha ridotto il Fondo di 10 milioni di euro per il 2010, 11 milioni per il 2011 e 5 milioni dal 2012[362]; e, all’articolo 43, comma 1, ne ha disposto un’ulteriore riduzione di 3 milioni per il 2012 [363].

I provvedimenti legislativi citati hanno pertanto complessivamente comportato una riduzione del Fondo pari a 13,2 milioni di euro per il 2010, a 11,3 milioni per il 2011 e a 11,9 milioni per il 2012.

Al netto di tali riduzioni, la dotazione residua del Fondo risulta pertanto pari a 11,6 milioni per il 2010, 19,1 milioni per il 2011 e a 11,5 milioni per il 2012.

 


 

Articolo 2, commi 248-249
(
Modulazione delle leggi pluriennali di spesa - Tabella F)

 


248. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

249. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 248, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.


 

 

Il comma 248 dell’articolo 2 dispone in ordine agli stanziamenti iscritti nella tabella F.

La Tabella F ha la funzione di rimodulare le quote annue dello stanziamento delle leggi pluriennali di spesa destinata a gravare sugli esercizi successivi al primo, senza tuttavia poter variare lo stanziamento complessivo di ciascuna legge.

Quest’ultimo può invece essere modificato mediante rifinanziamenti disposti nella Tabella D o definanziamenti disposti nella Tabella E; qualora le leggi interessate siano esposte in Tabella F, l’importo ivi indicato tiene conto anche delle suddette variazioni.

 

Il comma 249 indica i limiti massimi di impegnabilità che gli enti possono assumere nel 2010, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella F.

Ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale. La disposizione demanda tuttavia alla legge finanziaria la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

Come già le leggi finanziarie precedenti, la legge finanziaria per il 2010 si avvale della predetta facoltà di limitare la impegnabilità dei fondi stanziati con le leggi pluriennali, esposte in Tabella F, contrassegnando, nella medesima tabella:

-          con il n. 1, le quote degli anni 2011 ed esercizi successivi non impegnabili;

-          con il n. 2, le quote degli anni 2011 e successivi impegnabili al 50%;

-          con il n. 3, le quote degli anni 2011 e successivi interamente impegnabili.

 

Analogamente alle precedenti leggi finanziarie, si prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (codice n. 3 nella colonna limite impugnabilità), con la seguente unica eccezione, per la quale le quote relative agli anni 2011 e successivi non sono impegnabili (codice n. 1): legge n. 398/1998, art. 1, disposizioni finanziarie a favore dell’Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (Missione Infrastrutture pubbliche e logistica - Programma Sistemi idrici, idraulici ed elettrici. Infrastrutture e trasporti, cap. 7156).

 

Gli importi iscritti in Tabella F ammontano complessivamente a 24.418,0 milioni per il 2010, 25.222,2 milioni per il 2011, 21.892,9 milioni per il 2012 e a 75.161,2 milioni per il 2013 e gli anni successivi.

 

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, le rimodulazioni disposte dalla Tabella F determinano un incremento delle autorizzazioni di spesa di 1.000 milioni per il 2010, di 4.456 milioni per il 2011, con decremento compensativo delle autorizzazioni di spesa 5.456 milioni nel 2012, restando così invariati gli stanziamenti per il 2013 e gli anni successivi.

 

Tale variazione è determinata dalla rimodulazione della sola autorizzazione di spesa riguardante il Fondo per le aree sottoutilizzate, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Missione “Sviluppo e riequilibrio territoriale”, programma “Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate” al cap. 8425, rientrante nell’u.p.b. 2.1.6.), le cui risorse relative all’anno 2012 vengono dunque anticipate per 1 miliardo al 2010 e per 4,5 miliardi al 2011.

 

Si segnala che, nel corso dell’esame al Senato del disegno di legge di bilancio per il 2010 (A.S. 1791), le risorse del FAS relative agli anni 2010 e 2011 sono state ridotte di 5 milioni di euro per ciascun annualità a copertura del finanziamento delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova (cap. 7415/Infrastrutture, u.p.b 2.7.6, missione 2 Diritto alla mobilità, programma 7 Sviluppo della mobilità locale).

 

L’articolo 2, comma 236, della legge finanziaria 2010, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, dispone l’incremento di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 dell’autorizzazione di spesa per il credito d’imposta in favore dei soggetti che effettuano investimenti nell’attività di ricerca e sviluppo, ponendo l’onere relativo all’annualità 2010 a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Tali riduzioni non vengono contabilizzate nella tabella F, ma conteggiate nella legge di bilancio per il 2010.

 

 

(in milioni di euro)

 

2010

2011

2012

2013 e ss

Bilancio legislazione vigente

6.004,2

4.549,8

10.053,2

36.339,1

Rimodulazione Tabella F

+1.000,0

+4.456,0

-5.456,0

-

Importi esposti in Tabella F

7.004,2

9.005,8

4.597,2

36.339,1

Emendamento del Governo al bilancio approvato al Senato

-5,0

-5,0

-

-

Disponibilità in bilancio (I Nota)

6.999,2

9.000,8

4.597,2

36.339,1

Copertura oneri art. 2, comma 236: Credito di imposta per ricerca e sviluppo – annualità 2010

-200,0

0

0

0

Legge di bilancio 2010 (legge n. 192/2009)

6.799,2

9.000,8

4.597,2

36.339,1

 

Conseguentemente l’autorizzazione di spesa per il FAS viene determinata, nel bilancio pluriennale, in 6,8 miliardi per il 2010, in 9 miliardi per il 2011, in 4,6 miliardi per il 2012.

Considerando anche i 36,3 miliardi relativi al 2013 e anni successivi esposti nella tabella F della legge finanziaria 2010, le risorse del FAS ammontano complessivamente a 56,7 miliardi di euro.

 

Oltre al comma 236, ulteriori disposizioni relative alle risorse del FAS e dei fondi ad esso collegati (cfr infra) sono contenute nella legge finanziaria per il 2010. Si tratta, in particolare, delle seguenti norme:

-        l’articolo 2, comma 55 prevede che il CIPE individui i programmi da sostenere per le necessità del settore agricolo e destini 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture;

-        ai sensi del comma 90 le regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari, d’intesa con il Governo, possono utilizzare a copertura dei debiti sanitari le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale (delibera CIPE n. 1/2009), nel limite individuato nella delibera di presa d’atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE;

-        il comma 129 riduce di 120 milioni di euro per il 2010 le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale (in sostanza nella legge di bilancio per il 2010 il Fondo risulta azzerato);

-        il comma 158 riduce di 100 milioni per il 2010 il Fondo sociale per occupazione e formazione;

-        il comma 219 stanzia 500 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture, destinati all’attuazione del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. Inoltre il comma 220 autorizza il Ministero della giustizia a stipulare con le regioni una o più convenzioni, finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, per la realizzazione di progetti finalizzati al rilancio dell’economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia;

-        infine il comma 240 precisa che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell’ambiente, sentiti le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile. Tali risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente che definisce la quota di cofinanziamento regionale a valere sull’assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.

 

Il Fondo per le aree sottoutilizzate

L'articolo 1 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del paese in un Fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, cui sono state trasferite, ai sensi del D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE la facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Sud e il 15% al Centro Nord.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, le risorse del FAS sono state riunite in unico capitolo (cap. 8425/UPB 2.1.6 – Investimenti) dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito della missione “Sviluppo e riequilibrio territoriale” (n. 28), programma 2.1 “Politiche per lo sviluppo economico e il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate”.

Per il periodo 2010-2015, le annualità del FAS erano state indicate dall’articolo 2, comma 537, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), secondo gli importi indicati nella tabella che segue:

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totale

Art. 2, co. 537,

L.F. 2008

9.166

9.500

11.000

11.000

9.400

8.713

58.779

 

La manovra di bilancio 2009-2011, disposta con il D.L. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 ha determinato riduzioni delle risorse del FAS per un importo di 2,2 miliardi di euro nel 2010 e di circa 4 miliardi nel 2011. Conseguentemente la dotazione del FAS veniva indicata (tabella F della legge finanziaria per il 2009 – legge n. 203/2008) in 6,9 miliardi di euro per il 2010, in 5,5 miliardi per il 2011 e in circa 47,5 miliardi per gli anni 2013 e successivi.

Tali importi non “scontavano” tuttavia gli effetti di alcuni provvedimenti di urgenza intervenuti successivamente alla presentazione del d.d.l. di bilancio per il 2009, i quali ponevano la copertura degli oneri recati a carico delle risorse FAS.

In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale, il D.L. n. 185/2008, all’articolo 18, ponendosi in linea di continuità rispetto a quanto disposto dal D.L. n. 112/2008, ha previsto la riprogrammazione e la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate nel periodo 2007-2013 su obiettivi considerati prioritari per il rilancio dell’economia italiana. A tal fine sono stati costituiti tre Fondi settoriali costituiti dal Fondo sociale per occupazione e formazione (nello stato di previsione del Ministero del lavoro); Fondo infrastrutture, (stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico); Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Il CIPE nel dicembre 2008 ha effettuato una ricognizione delle risorse disponibili, che venivano indicate in 52,7 miliardi di euro. Con una serie di delibere CIPE adottate nel marzo 2009, le risorse disponibili a quella data (52,4miliardi) sono state così assegnate:

§      per 27 miliardi alle Amministrazioni regionali, per la realizzazione dei Programmi di interesse strategico regionale, nella quota di 21,8 miliardi al Mezzogiorno e 5,2 miliardi al Centro-Nord, sulla base della percentuale di riparto tra Mezzogiorno e Centro-Nord dell’85% e 15%;

§      per 25,4 miliardi alle Amministrazioni centrali, ai fini del riparto tra i tre Fondi settoriali. Il riparto delle risorse FAS tra i tre Fondi è stato effettuato dal CIPE nel rispetto del criterio di ripartizione dell’85% delle risorse al Mezzogiorno e del 15% Centro-Nord, nei seguenti importi:

-          Fondo infrastrutture: 12,4 miliardi;

-          Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale: 9 miliardi;

-          Fondo sociale per l’occupazione e la formazione: 4 miliardi.

 


 

Articolo 2, comma 250
(
Destinazione delle disponibilità del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d’Italia)

 


250. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilità del predetto fondo sono destinate alle finalità di cui all’Elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni. Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalità di cui all’ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari. La quota delle disponibilità del fondo di cui al presente comma non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto, per l’importo di 689 milioni di euro per l’anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l’anno 2011 e di 182 milioni di euro per l’anno 2012, è destinata, mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d’Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse.


 

 

Le disponibilità del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e sua ripartizione

Il comma 250 dell'articolo 2 disciplina le modalità e le procedure contabili ai fini dell’utilizzo delle risorse affluite alla contabilità speciale prevista dall’articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009, derivanti dal c.d. scudo fiscale, come integrate dal decreto legge 25 settembre 2009 n. 135 (legge n. 166/2009).

A tal fine, la norma prevede, al primo periodo, il riversamento di tali risorse all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia e finanze, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

 

Per quanto concerne la quantificazione delle risorse iscritte sulla predetta contabilità speciale, va considerato che:

1)       il citato articolo 13-bis del D.L. n. 78/2008, nel dettare misure per la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (c.d. scudo fiscale) – attraverso il pagamento di una imposta straordinaria corrispondente al 5 per cento delle attività regolarizzate o rimpatriate, da versare entro 15 dicembre 2009 - dispone al comma 8 che le entrate derivanti dovranno essere accantonate in una apposita contabilità speciale, per venire poi utilizzate nell'ambito della manovra per gli anni 2010 e seguenti.

La valutazione del gettito atteso dallo scudo fiscale non è stata effettuata nel provvedimento che ha introdotto la relativa disciplina, ma è contenuta nella relazione tecnica allegata al D.L. n. 168/2008, che ha disposto il differimento a giugno 2010 del pagamento del 20% dell'acconto IRPEF da versare entro il 30 novembre 2009,utilizzando a copertura finanziaria delle minori entrate nel 2009, quantificate in 3.716 milioni di euro, “quota parte” del gettito atteso dalle operazioni connesse allo “scudo fiscale”, iscritto nella contabilità speciale di cui all’articolo 13-bis, comma 8, del D.L. n. 78/2008 (articolo 1, comma 5).

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica al D.L. n. 168, dallo scudo fiscale vengono stimati, in termini di cassa, effetti di maggior gettito per l’anno 2009 pari a 3.800 milioni e a 200 milioni per l’anno 2010.

Il medesimo articolo 1, comma 5, del D.L. n. 168 prevede poi che il corrispondente gettito d’imposta differito al 2010 (3.716 milioni) sia destinato ad incrementare la dotazione per l’anno 2010 del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia, di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009.

Si segnalache alla data del 23 gennaio 2010 il D.L. n. 168/2009 risulta decaduto per mancata conversione in legge nei termini previsti. Alcune delle normedel decreto-legge, che producono effetti nel 2010, sono state riprodotte nel testo della legge in esame (cfr. commi da 6 a 8 e comma 24 dell’articolo 2). Gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, entrato in vigore il 24 novembre 2009, sono peraltro fatti salvi dal successivo comma 251 dell’articolo 2 della legge in esame, che, al secondo periodo ribadisce l’assegnazione al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia dell’importo di 3.716 milioni di euro nel 2010.

Va considerato, in merito, che il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini) - che reca all’articolo 1, commi 1-2, la riapertura dei termini (fino al 30 aprile 2010) per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività detenute all’estero - ha precisato nella relazione tecnica che, dalle prime indicazioni degli operatori bancari, il gettito potrebbe rivelarsi superiore rispetto all’ammontare indicato nella relazione tecnica del decreto-legge n. 168/2009. Viene inoltre precisato che, anche in relazione ad alcuni provvedimenti emanati dal direttore dell’Agenzia delle entrate, l’intero gettito atteso dallo scudo fiscale (4.000 milioni di euro) è stato integralmente riscosso e iscritto nella contabilità speciale nell’anno 2009. Pertanto, l’ammontare ascrivibile all’imposta straordinaria incassata si stima tale da assicurare, per l’anno 2009, un ulteriore gettito sufficiente a garantire la copertura degli oneri, per il medesimo anno, derivanti dalla ulteriore proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari dei soggetti residenti nelle zone terremotate dell’Abruzzo (100 milioni di euro), disposta dall’articolo 1, comma 10, del citato provvedimento.

 

2)       la contabilità speciale dell’articolo 13-bis èstata inoltre integrata con le entrate derivanti dal recupero degli aiuti di stato in favore di imprese esercenti servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19 del decreto-legge n. 135/2009 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), quantificate in circa 270 milioni di euro.

 

Per effetto di quanto disposto dalle norme citate, la contabilità speciale ex comma 8 dell’articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009, dovrebbe presentare i seguenti afflussi e utilizzi di risorse:

(milioni di euro)

Contabilità speciale
(comma 8 dell’art. 13-bis, D.L. n. 78/2009)

2009

2010

2011

D.L. 78/2009, art. 13-bis

Proventi scudo (vedi RT D.L. n. 168/2009 e successiva precisazione contenuta nella RT D.L. n. 194/2009)

4.000

-

-

D.L. 168/2009, art. 1, co. 5

Copertura minori entrate da proroga acconto IRPEF a giugno 2010

-3.716

-

-

D.L. 135/2009, art. 19, co. 2

Recupero aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico

-

270

 

Disponibilità

284

270

-

 

In base al comma 250 in esame, tali risorse che risultano iscritte nella contabilità speciale saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia.

Il Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economiaè stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per il 2009, di 400 milioni, da utilizzare per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi (cap. 3071/Ministero dell’economia).

 

Come accennato, tale Fondo è stato dotato di risorse per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 168/2009, (il cui contenuto è stato riprodotto nel secondo periodo del comma 251 dell’articolo 2 della legge in esame), che stabilisce il riversamento nel Fondo delle maggiori entrate che si realizzano nel 2010 a seguito del differimento di quota parte dell'acconto IRPEF, quantificate in 3.716 milioni di euro.

Va segnalato, inoltre, che al suddetto Fondo dovranno essere trasferite anche le risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lett. d) e comma 2 del D.L. n. 135/2009, la cui quantificazione non è peraltro indicata nella relazione tecnica al citato decreto-legge:

-        somme per crediti dovuti allo Stato per il risarcimento dei danni ambientali di cui all’articolo 317, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006. La norma prevede che tali somme, seppure riversate nel Fondo esigenze urgenti e indifferibili, mantengono la loro originaria destinazione per finalità relative a interventi per messa in sicurezza dei siti inquinati, disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, ecc.;

-        proventi di spettanza dello Stato a titolo di risarcimento ambientale, introitati mediante procedure transattive, di cui all’articolo 2, comma 7, del D.L. n. 208/2008.

 

Sulla base delle norme citate, il Fondo dovrebbe pertanto presentare per l’anno 2010 le seguenti disponibilità:

(milioni di euro)

Fondo ex art. 7-quinquies, co. 1, D.L. n. 5/2009

2009

2010

2011

L. 191/2009, art. 2, co. 250

Riversamento da contabilità speciale

284

270

-

D.L. 168/2009, art. 1, co. 5 (vedi L. 191/2009, art. 2, co. 251)

Rimbalzo proroga acconto IRPEF giugno 2010

-

3.716

-

Disponibilità

284

3.986

-

 

Per quanto concerne la dotazione finanziaria del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, va ricordato che numerose disposizioni della legge in esame prevedono il trasferimento di risorse al Fondo in questione e il contestuale utilizzo delle medesime a copertura finanziaria di specifici interventi, come risulta dalla seguente tabella, elaborata sulla base dei dati contenuti nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari[364]:


(milioni di euro)

 

RISORSE VERSATE AL FONDO

2010

2011

2012

Art. 2,
co. 250-251

Riversamento risorse al Fondo finanziamento interventi urgenti (art. 7-quinquies, D.L. n. 5/09)

3.986,0

-

-

Art. 2,
co. 105 e 126

Versamento entrata fondi tesoreria del TFR

3.100,0

2.600,0

2.000,0

Art. 2,
co. 125-126

Province Trento e Bolzano

1.000,0

1.000,0

1.000,0

Art. 2,
co. 183, 187-188

Autonomie locali

48,0

126,0

160,0

Art. 2,
co. 197 e 199

Cedolino unico

-

80,0

-

Art. 2,
co. 198-199

Agevolazioni Abruzzo

-

-

148,2

Art. 2,
co. 222 e 224

Vendita beni demaniali

250,0

350,0

-

Art. 2,
co. 223-224

Locazioni passive delle amministrazioni statali

-

65,2

65,2

Art. 2,
co. 229-230

Rivalutazione terreni

350,0

175,0

175,0

 

TOTALE risorse versate al Fondo

8.734,0

4.396,2

3.548,4

 

COPERTURA A VALERE SUL FONDO

 

 

 

Art. 2,
co. 129

Patto per la salute – Rimborso minori introiti ICI

3.690,0

1.379,0

2.560,0

Art. 2,
co. 160

Misure a sostegno dell’occupazione

975,0

259,0

5,0

Art. 2,
co. 196

Contributo infrastrutture Roma

-

-

100,0

Art. 2,
co. 197-199

Cedolino unico

9,0

-

-

Art. 2,
co. 198-199

Agevolazioni Abruzzo

170,0

-

-

Art. 2,
co. 204

Finanziamento ANAS per Ponte sullo Stretto

-

-

470,0

Art. 2,
co. 210

Turn over Corpi polizia e Vigili del fuoco

115,0

344,0

71,0

Art. 2,
co. 228

Cedolare secca affitti Provincia dell'Aquila

1,5

0,2

-

Art. 2,
co. 235

Sottoscrizione quote società gestione del risparmio

0,5

-

-

Art. 2,
co. 236

Credito imposta ricerca

-

200,0

-

Art. 2,
co. 250

Fondo sistemazione sospesi Banca d'Italia

689,0

1.991,0

182,0

Tab. A

Missioni di pace

750,0

-

-

Tab. A

Ratifiche internazioni e sicurezza sedi diplomatiche all’estero

20

10

-

 

TOTALE coperture a valere sul Fondo

6.420,0

4.183,2

3.388,0

Art. 2,
co. 48

Riserva per Fondo piccole opere

100,0

-

-

 

RISORSE DISPONIBILI DEL FONDO
ripartite nell’Elenco 1

2.214,0

213,0

160,4

 

Il comma 250 prevede quindi la destinazione delle residue disponibilità del Fondo - negli importi di 2.214 milioni di euro nel 2010, di 213 milioni nel 2011 e di 160 milioni nel 2012 – per le finalità indicate nell'elenco 1 allegato al provvedimento in esame, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

A tal fine, la norma dispone che gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati da relazione tecnica, siano trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta.

Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. che devono essere espressi entro quindici giorni.

 

L’allegato prevede, indicando le autorizzazioni[365] di spesa da rifinanziare, le seguenti finalità:

1)   130 milioni, per il rifinanziamento, nel 2010, di alcune autorizzazioni di spesa volte all’adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali;

2)   400 milioni, per il rifinanziamento nel 2010 di alcune autorizzazioni di spesa riferite alla devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF.

3)   103 milioni nel 2010 per interventi diretti ad assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici;

4)   100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà;

5)   400 milioni, per l’incremento nel 2010 della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento delle università;

6)   130 milioni nel 2010 per il sostegno alle scuole non statali;

7)   400 milioni per il rifinanziamento nel 2010 di alcune autorizzazioni di spesa dirette al sostegno del settore dell’autotrasporto;

8)   370 milioni per il finanziamento della stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori ASU;

9)   181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012, per interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell’equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma dell’Abruzzo dell’aprile 2009, gli adempimenti comunitari per gli enti locali, la funzionalità del sistema giustizia[366].

La ripartizione dell’importo indicato tra le finalità indicate è operata con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari.

Sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d’Italia

L’ultimo periodo del comma 250 prevede, infine, la destinazione, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di una quota delle disponibilità del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili – non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno ed indebitamento netto - pari a 689 milioni per l'anno 2010, 1.991 milioni per il 2011 e 182 milioni per il 2012, finalizzandoli alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse finanziarie.


Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo[367], con riferimento alle voci dell’Elenco 1 di cui al comma 250, evidenzia i seguenti effetti sui tre saldi sul Fondo ex articolo 7-quinquies, comma 1, del DL 5/2009.

(milioni di euro)

 

SNF

FABBISOGNO

INDEBITAMENTO

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

Oneri per finalizzazioni Elenco 1 ex comma 250
da coprire sul Fondo ex articolo 7-quinquies, comma 1, del DL 5/2009

Banche e fondi internazionali

130

0

0

130

0

0

130

0

0

Proroga 5 per mille IRPEF

400

0

0

400

0

0

400

0

0

Fornitura gratuita libri di testo scola­stici

103

0

0

103

0

0

103

0

0

Fondo solidarietà agricoltura per l’estinzione debiti esercizi precedenti

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Fondo università

400

0

0

240

0

0

240

0

0

Sostegno alle scuole non statali

130

0

0

130

0

0

130

0

0

Interventi per l’au­totrasporto

400

0

0

400

0

0

400

0

0

convenzioni con i comuni per politi­che attive lavoro (stabilizzazione lavoratori in ASU)

370

0

0

370

0

0

370

0

0

enti locali danneg­giati dagli eventi 6/4/2009, adempi­menti comunitari enti locali, funzio­nalità giustizia

181

113

60

181

113

60

181

113

60

Totale oneri Elenco 1

2.214

213

160

2.054

213

160

2.054

213

160

 

Il prospetto riepilogativo evidenzia, inoltre, le maggiori risorse che affluiscono al Fondo per effetto delle norme richiamate:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamenti da contabilità speciale
(comma 250)

270

0

0

270

0

0

270

0

0

Saldi IRPEF – Fondo art 7-quin­quies, co.1, DL 5/2009
(comma 251)

3.716

0

0

3.716

0

0

3.716

0

0

Totale

3.986

0

0

3.986

0

0

3.986

0

0

 

L’allegato 7 evidenzia, inoltre, le altre risorse che affluiscono al Fondo (anche negli anni successivi al 2010) per effetto delle disposizioni recate dalla finanziaria ed il relativo utilizzo, rispetto a cui quello previsto dall’Elenco 1 costituisce una quota (cfr supra).

 

La relazione tecnica all’emendamento 2.1877 del relatore introduttivo delle norme in esame precisa che una quota delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del DL 5/2009, come integrate dal DL 168/2009, valutata in 3.716 milioni per il 2010, è destinata alla finalità di cui al suddetto emendamento. Tale disponibilità è integrata di 270 milioni per tener conto del gettito previsto in relazione alle sanzioni comunitarie di cui all’art 19 del DL 135/2009, che prevede il recupero di aiuti di Stato.

Tale ammontare tiene conto del contestuale utilizzo per 100 milioni (di cui 50 milioni già previsti dal comma 43 dell’art 2 del testo del disegno di legge finanziaria come modificato dal Senato in prima lettura), ai fini del rifinanziamento degli interventi di piccole opere degli enti locali di cui all’art 13, comma 3-quater, del DL 112/2008.

Le suddette risorse, come incrementate per effetto dell’afflusso delle maggiori risorse, rinvenienti dal complesso delle disposizioni di cui all’emendamento in esame, sono destinate alla copertura degli oneri dell’emendamento medesimo, nonché alle finalità di cui all’Elenco 1, nella misura massima ivi prevista.

 

In merito ai profili di quantificazione, nel corso dell’esame in terza lettura, è stato rilevato[368] che la norma di cui al comma 250 destina le disponibilità del Fondo di cui ex articolo 7-quinquies, comma 1, del DL 5/2009 al rifinanziamento delle leggi di spesa elencate nell’Allegato 1, indicando le norme che si intende rifinanziare e l’importo complessivo destinato a ciascun comparto di spesa, pur non definendo previamente gli importi riservati a ciascuna voce al suo interno. Tale individuazione è rinviata al momento dell’emanazione dei DPCM.

Sul punto è stato osservato che la norma configura una tecnica innovativa che, in parte, richiama il funzionamento dei fondi speciali, i quali recano accantonamenti che necessitano, ai fini della concreta utilizzazione, della successiva approvazione di autorizzazioni legislative. In questo caso, tuttavia, il perfezionamento della procedura viene rimandato ad un provvedimento del Governo invece che ad una norma di legge. Il procedimento di emanazione dei DPCM prevede che gli schemi di decreto, corredati di relazione tecnica e dei necessari elementi di documentazione, siano inviati per il parere alle Commissioni parlamentari competenti pei i profili finanziari.

Per quanto concerne l’ultima voce dell’Elenco 1, essa non indica la ripartizione delle risorse tra i vari interventi, bensì un tetto massimo, rinviando la scelta allocativa delle risorse ad un successivo decreto ministeriale, sul cui schema è richiesto il parere conforme delle Commissioni competenti per i profili finanziari delle due Camere.

Con riferimento alla natura delle risorse che affluiscono al Fondo ed ai relativi utilizzi, e alla necessità di preservare l’invarianza dei saldi strutturali rilevanti in sede europea al fine del rispetto del Patto di Stabilità e crescita, è stato osservato[369] che la normativa comunitaria non individua precisi criteri di definizione in base ai quali catalogare con certezza le diverse misure di spesa o di entrata. Il Codice di condotta[370], si limita infatti a definire come misure una tantum e misure temporanee quelle misure che hanno un impatto transitorio sui saldi di bilancio e che non apportano variazioni significative all’evoluzione di lungo periodo della finanza pubblica.

A fini esemplificativi il Codice di condotta include tra le misure una tantum e le misure di carattere temporaneo la vendita di beni patrimoniali non finanziari, gli incassi derivanti da aste di vendita di licenze di proprietà pubblica, i condoni fiscali, gli incassi derivanti dal trasferimento di obblighi pensionistici e le spese di emergenza di breve periodo connesse a disastri naturali.

La suddetta neutralità dovrà essere verificata una volta accertata la natura (una tantum o meno) delle risorse che affluiscono al Fondo e quella dei relativi utilizzi. Con riferimento ai commi 250 e 251 in esame, per quanto riguarda le voci di spesa incluse nell’Elenco 1, si rileva che esse non sembrano rientrare nella casistica indicata, e quindi si rifletterebbero sia sull’indebitamento netto nominale che su quello strutturale. Quanto alle maggiori entrate IRPEF 2010, qualora fossero classificabili come misure una tantum, sarebbero computate ai fini del calcolo dell’indebitamento nominale, ma non ai fini di quello strutturale, determinando un peggioramento dello stesso.

Analogo esame della natura degli interventi dovrebbe essere effettuata anche riguardo alle altre voci, in aumento o in diminuzione del Fondo, alcune delle quali (ad esempio, quelle riferite alle misure emergenziali per l’Abruzzo) potrebbero possedere i requisiti per la classificazione tra le una tantum.

 


 

Articolo 2, comma 251
(Effetti del decreto-legge n. 168 del 2009)

 

251. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. La dotazione del fondo previsto dall’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata, per l’anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l’anno medesimo, derivanti dagli effetti dell’articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009.

 

 

Il comma 251 reca disposizioni dirette a conservare la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e a rendere salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di quanto introdotto dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, entrato in vigore il 24 novembre 2009e decaduto il 23 gennaio 2010 per mancata conversione in legge.

Inoltre, nel secondo periodo, ripropone la norma finanziaria contenuta nell’articolo 1, comma 5, secondo periodo del medesimo decreto-legge n. 168/2009 ai sensi della quale le entrate conseguite nel 2010 a seguito del differimento dell’acconto IRPEF sono destinate ad incrementare il Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009.

Appare opportuno segnalare che la legge finanziaria in esame riproduce, oltre alla disciplina sopra indicata, ulteriori disposizioni già contenute nel richiamato decreto-legge ed in particolare:

-       recupero da parte dei contribuenti del maggiore acconto IRPEF versato entro il 30 novembre 2009 (articolo 1, commi da 2 a 4, del D.L. n. 168/2009 ora disposto dall’articolo 2, commi da 6 a 8della legge in esame);

-       certificazione da parte dei comuni del maggior gettito ICI relativo agli ex fabbricati rurali e alla rivalutazione degli immobili iscritti al catasto nelle categorie B ed E (articolo 2, comma 1, del D.L. n. 168/2009 ora disposto dall’articolo 2, comma 24, della legge in esame).

Decreto-legge n. 168 del 2009

L’articolo 1 del decreto-legge n. 168/2009 ha disposto il differimento di una quota dell’acconto IRPEF, pari al 20 per cento, che doveva essere versato entro il 30 novembre 2009 (comma 1) e disciplina le modalità per il recupero della maggiore imposta versata da parte dei soggetti che non hanno rideterminato l’ammontare dovuto (commi da 2 a 4). In merito al profilo finanziario, il comma 5 dispone che:

-        per l’anno 2009, alle minori entrate, valutate in 3.716 milioni di euro, si provvede con quota parte delle entrate derivanti dallo “scudo fiscale” introdotto dall’articolo 13-bis del decreto-legge n. 78/2009. A tal fine, tali risorse, iscritte in apposita contabilità speciale ai sensi del citato art. 13-bis, vengono versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per il 2009 (primo periodo del comma 5);

-        per l’anno 2010, le corrispondenti maggiori entrate derivanti dall’articolo in esame (3.716 milioni) sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009 istituito, con dotazione di 400 milioni per l’anno 2009, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi – cap. 3071/Economia) (secondo periodo del comma 5).

L’articolo 2 del decreto-legge n. 168/2009 reca disposizioni concernenti i trasferimenti erariali in favore dei comuni diretti a compensare le variazioni del gettito ICI conseguenti alle modifiche introdotte dalle norme statali. In particolare, ai sensi del comma 1, i Comuni devono certificare il maggiore gettito ICI realizzato in conseguenza delle modifiche normative concernenti:

-          una più stringente qualificazione della ruralità dei fabbricati;

-          la rivalutazione degli immobili iscritti in catasto nelle categorie B ed E.

Il comma 2 autorizza, per l’anno 2009, il Ministero dell’interno a corrispondere un contributo ai comuni considerato a titolo di acconto dei trasferimenti annui. L’ammontare del contributo è pari all’80 per cento della differenza tra l’importo certificato per il 2007 e la corrispondente riduzione operata per il medesimo anno.

 

In sostanza, il provvedimento in esame riproduce tutte le disposizioni del decreto-legge n. 168/2009 ad eccezione di quelle che producono effetti nell’anno 2009 ed in particolare:

-          l’articolo 1, comma 1, che ha ridotto la misura dell’acconto da versare entro il 30 novembre 2009. Sul punto, si rinvia alla scheda relativa ai commi da 6 a 8che recano la disciplina dell’eventuale maggiore acconto versato;

-          l’articolo 2, comma 2, che ha autorizzato il Ministero dell’interno a corrispondere, già nel 2009, un contributo ai comuni a titolo di acconto sui trasferimenti da rimborsare nel 2010 a seguito della certificazione del minore gettito ICI 2009 relativo agli ex fabbricati rurali e alla rivalutazione degli immobili iscritti al catasto nelle categorie B ed E. Sul punto, si rinvia alla scheda relativa al comma 24che reca la disciplina relativa alla certificazione del maggiore gettito ICI da parte dei comuni.


 

Articolo 2, comma 252
(Copertura degli oneri correnti)

 

252. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

 

 

Il comma 252 dispone in merito alla copertura, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978, degli oneri correnti recati dalla legge finanziaria 2010, secondo le modalità indicate nell’apposito prospetto.

Profili finanziari

In base all’articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978 (sostituito dal 1° gennaio 2010, dall’art. 11, comma 6, della legge n. 196/2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica”), la legge finanziaria può prevedere oneri correnti, sotto forma di nuove o maggiori spese ovvero di riduzioni di entrate, nei limiti delle disponibilità derivanti da nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive nonché da riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

L’intento della norma è quello di evitare un peggioramento, per effetto delle norme inserite nella legge finanziaria, del saldo corrente di bilancio (risparmio pubblico) risultante dal progetto di bilancio a legislazione vigente.

La nuova legge di contabilità (legge n. 196/2006), recependo la prassi maturata nelle ultime sessioni di bilancio, ammette la possibilità di utilizzare anche eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all’assestamento relativo all’esercizio precedente purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.

Il rispetto del vincolo di copertura degli oneri correnti è verificabile sulla base di un apposito prospetto di copertura, allegato al disegno di legge finanziaria, che espone gli oneri correnti recati dal medesimo disegno di legge ed i relativi mezzi di copertura, gli uni e gli altri quantificati in relazione al relativo impatto sul bilancio dello Stato.

 

Il comma 252 dispone che la copertura degli oneri correnti recati dalla legge finanziaria 2010 sia assicurato secondo quanto previsto dall’apposito prospetto allegato alla medesima legge. Tale prospetto di copertura espone oneri e corrispondenti mezzi copertura, così suddivisi tra spese ed entrate correnti:

 

(mln di euro – importi arrotondati)

 

2010

2011

2012

ONERI CORRENTI

 

 

 

Nuove o maggiori spese correnti

16.415

8.816

6.483

Minori entrate correnti

949

230

375

Totale oneri

17.364

9.046

6.858

MEZZI DI COPERTURA

Minori spese correnti

10.541

6.103

7.202

Maggiori entrate correnti

7.621

3.021

2.221

Totale mezzi di copertura

18.161

9.124

9.423

 

Gli oneri sonocostituiti, in misura prevalente, da maggiori spese riconducibili all’articolato del disegno di legge (circa 15.364 milioni nel 2010, 8.796 milioni nel 2011 e 5.603 milioni nel 2012), alle quali vanno ad aggiungersi oneri, per 272 milioni nel 2010 derivantidagli stanziamenti definiti con la Tabella C.

Una quota più contenuta delle maggiori spese di parte corrente deriva dalle nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente (Tabella A) (circa 780 milioni nel 2010, 20 milioni nel 2011 e 880 milioni nel 2012).

Gli oneri da coprire, in base ad una prassi consolidata, seguita nelle precedenti sessioni di bilancio, sono indicati nell’apposito prospetto al netto delle regolazioni debitorie, che corrispondono ad obblighi a carico dello Stato già formatisi sulla base della legislazione vigente. Pertanto il maggior onere per il 2010, derivante dalla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, è indicato al netto dell’importo di 1.054 milioni di euro iscritto per il 2010 nella medesima tabella, in corrispondenza della voce relativa all’integrazione, a titolo di regolazione debitoria, del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP (art. 39, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997).

 

Concorrono infine a determinare il complesso degli oneri correnti minori entrate (per circa 949 milioni nel 2010, 230 nel 2011 e 375 nel 2012), derivanti dall’articolato del disegno di legge.

 

A fronte del complesso degli oneri indicati, l’apposito prospetto allegato al disegno di legge finanziaria espone mezzi di copertura, costituiti da maggiori entrate e da riduzioni di spesa corrente, derivanti quasi esclusivamente dall’articolato della legge finanziaria, se si eccettua il cospicuo contributo offerto, per il 2010 ed il 2012, dai definanziamenti di precedenti autorizzazioni di spesa di parte corrente, disposti dalla Tabella E. Detto contributo riguarda pressoché integralmente il definanziamento per 200 milioni nel 2010 e circa 1.908 milioni nel 2012 del Fondo interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).

Un ulteriore definanziamento per 20 milioni nel 2012 riguarda il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (art. 9-ter l. n. 468/1978), disposto in tabella E.

 

Non è quindi previsto il ricorso a risorse recate da altri provvedimenti né l’utilizzo di quote del miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente. Viene anzi a determinarsi un’eccedenza, rispetto agli oneri correnti, dei mezzi di copertura forniti dallo stesso disegno di legge finanziaria.

Tale margine, pari a circa 797 milioni di euro per il 2010, 78 milioni per il 2011 e 2.564 milioni per il 2012, corrisponde al previsto miglioramento del saldo corrente di bilancio (risparmio pubblico) imputabile alla stessa legge finanziaria 2010.

 

Va altresì rilevato che il prospetto di copertura degli oneri correnti allegato al disegno di legge finanziaria 2010 espone maggiori oneri e corrispondenti mezzi di copertura per importi considerevoli, che scontano tuttavia la registrazione contabile di un complesso di poste di entrata e uscita a carico del Fondo per interventi urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. La dotazione di tale Fondo viene infatti incrementata per circa 8.734 milioni nel 2010, 4.396,2 milioni nel 2011 e 3.548,4 nel 2012 e corrispondentemente ridotta, per cifre complessivamente di analogo importo, al fine di finanziare un complesso di interventi previsti dall’articolato.

Al netto di tali registrazioni, che assumono valenza contabile, i maggiori oneri di parte corrente resterebbero determinati in circa 8.630 milioni di euro per il 2010, 4.650 per il 2011 e 3.310 milioni per il 2012[371].

 


 

Articolo 2, comma 253
(Entrata in vigore)

 

253. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

 

 

Il comma 253 dispone l'entrata in vigore del provvedimento al 1° gennaio 2010.

 

Al riguardo si segnala che nel testo della legge finanziaria in oggetto sono presenti due disposizioni derogatorie che pongono l’entrata in vigore delle norme in esse contenute o richiamate il giorno stesso della pubblicazionedella presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Si tratta del comma 63 e del comma 243. In particolare:

§      il comma 63 consente la rimodulazione delle rate annuali dovute dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla società Poste italiane S.p.A. per il rimborso delle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali.

§      il comma 243 destina 50 milioni di euro - a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (previste dall’articolo 141 della legge 388/2000) - a interventi di tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatesi nell’ultimo triennio entro l’anno 2009.

 


 



[1]     Cfr Il Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 2010-2012 a legislazione vigente e gli Allegati 7 e 8 al disegno di legge finanziaria.

[2]     Si ricorda che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2010 dispone, all’articolo 17, l’approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2010-2012. Il bilancio pluriennale viene approvato nella duplice versione “a legislazione vigente” e “programmatica”. A seguito dell’approvazione del disegno di legge finanziaria, gli effetti delle disposizioni in esso contenute vengono integrati, mediante le Note di variazioni, oltre che nel bilancio annuale per il 2010, anche nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.

      Per quanto riguarda il bilancio pluriennale programmatico, esso espone i “saldi obiettivo”: questi scontano non solo le misure contenute nella manovra per il 2010, ma anche le ulteriori misure da sottoporre al Parlamento nel biennio successivo al fine di raggiungere i saldi medesimi.

[3]     Questa seconda procedura è stata seguita, ad esempio, per i rimborsi connessi alla sentenza della Corte di giustizia europea sulla deducibilità dell’IVA sulle auto aziendali.

[4]     Cfr Ragioneria generale dello Stato, Servizio Studi, “I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi”, 2008.

[5]     “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[6]     Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse.

[7]     “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”. Tale norma ha disposto, a decorrere dal 120° giorno dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè a decorrere dal 3 ottobre 1998), il trasferimento ad una apposita gestione istituita presso l’INPS della la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (comma 1).

      Contestualmente le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono state trasferite alle regioni, precisando che, secondo il criterio di integrale copertura, le medesime regioni provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale (comma 2).

[8]    Articolo 2, commi 22 -24, della legge n. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009).

[9]     L. 8 agosto 1972, n. 4, “Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli”.

[10]    In tal senso, l'art. 45, comma 21, della L. 17 maggio 1999, n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.

[11]    Decreto recante Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni entrato in vigore il 24 novembre 2009 decaduto il 23 gennaio 2010 in quanto non convertito in legge.

[12]    Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.

[13]    Per il triennio 2004-2006, il tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario – definito dalla legge finanziaria per il 2004 - era fissato, rispettivamente, nella misura del 4 per cento per il sistema universitario statale e del 5 per cento per gli enti pubblici di ricerca, analogamente a quanto previsto per il triennio 1998-2000 dall’articolo 51, commi 1 e 2, delle legge 27 dicembre 1997, n. 449 e per il triennio 2001-2003 dall’articolo 56, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

[14]   Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, istituito dall’art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e determinato annualmente in tabella C della legge finanziaria, attiene al funzionamento degli atenei e comprende anche le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria. Nella legge di bilancio 2010 (L.192/2009) il Fondo (Macroaggregato 2.3.2. – interventi – cap. 1694) ha una dotazione di 6.256,4 milioni di euro, che registra una riduzione di 678,8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2009 (spesa non rimodulabile). Si tratta dello stanziamento determinato dalla tabella C della legge finanziaria 2009, tenuto conto delle manovre correttive di finanza pubblica a legislazione vigente, nonché delle ulteriori assegnazioni di fondi disposte dall’art. 2, comma 430, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzati ad incrementare l’assegno del dottorato di ricerca) e dall’art. 1, comma 3, del D.L. 180/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 1/2009 (71 milioni di euro nel 2010, 118 milioni di euro nel 2011, 141 milioni di euro dal 2012, come conseguenza delle novità, recate dal medesimo comma, in tema di turn-over).

[15]    Per effetto di un rinvio normativo, tali interventi sono analiticamente elencati nell’art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio) della legge n. 449 del 1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

[16]    L’articolo 2, comma 15, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) aveva, da ultimo, prorogato il termine al 31 dicembre 2011.

[17]    Si tratta, più in particolare, delle spese previste dall'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge n. 457/1978.

[18]    L’articolo 2, comma 15, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) aveva, da ultimo, prorogato il termine per eseguire gli interventi al 31 dicembre 2011 e il termine per l’assegnazione o l’alienazione degli immobili al 30 giugno 2012.

[19]    L’articolo 2, comma 15, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) aveva, da ultimo, prorogato al 2011 il termine per l'applicazione dell'aliquota agevolata.

[20]    D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, 59.

[21]    D.L. 1 luglio 2009, n. 78, “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Il citato art. 11-bis ha novellato gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

[22]    Di cui all’articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, “Attuazione della direttiva 95/57/CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”.

[23]    D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[24]    Articolo 2, comma 1, D.L. 25 settembre 2002, n. 210, “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale” convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, L. 22 novembre 2002, n. 266.

[25]    Articolo 10, comma 7, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[26]    Articolo 1, comma 553, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”.

[27]    “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

[28]    Tale comma ha istituito un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO). Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale; nonché, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei.

[29]    Si fa presente che l’articolo 2 del D.L. 180/2008 ha stabilito che una quota non inferiore al 7% del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della L. 537/1993 e del Fondo straordinario dell’articolo 2 comma 428 della L. 244/2007 è ripartita prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi, la qualità della ricerca scientifica, nonché quella dell’efficacia ed efficienza delle sedi didattiche, rinviando le modalità di ripartizione di tali risorse ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008. Tale decreto non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

[30]    “Attuazione dell'articolo 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.

[31]    "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

[32]    Vedi nota 12, punto d) di pagina 27 del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. A tal proposito si consideri che l’indennità di vacanza contrattuale è definita nell’Accordo sul costo del lavoro del 1993. Detto accordo stabilisce che, dopo tre mesi dalla scadenza del CCNL, ai lavoratori viene corrisposto un incremento provvisorio della retribuzione pari al 30 cento del tasso programmato di inflazione. A partire dal sesto mese la percentuale si eleva al 50 cento.

[33]    Sulla base delle risultanze del Conto annuale elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato.

[34]    Cfr. nota di lettura n. 54 del Servizio bilancio del Senato.

[35]    Datata 21 ottobre 2009 e recante il protocollo n. 107645.

[36]    La citata disposizione era prevista di apposita copertura per l’importo di 30 milioni per il 2011.

[37]    La Corte dichiara invece cessata la materia del contendere in riferimento alla disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 2 (L. 244/2007) secondo cui, a decorrere dal 2010, gli introiti superiori al tetto di 30 milioni di euro sarebbero stati riconosciuti alla regione solamente con contestuale attribuzione di funzioni; disposizione abrogata dal secondo periodo dell’art. 47-ter del DL 248/2007.

[38]    Da ultimo le modifiche apportate all’articolo 49 dello statuto speciale dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, articolo 1 commi 946-948) che ha disposto l’incremento della quota di compartecipazione all’IVA da 8/10 a 9,1/10 con decorrenza 1° gennaio 2008.

[39]    Così nel Ricorso per questione di legittimità costituzionale n. 17 del 28/2/08, Diritto, punto 1. (G.U. n. 14 del 26/3/08). Nella Relazione sul rendiconto generale della regione Friuli-Venezia Giulia Friuli per l’esercizio finanziario 2008, la Corte dei conti – Sezione di controllo della regione - a proposito della quantificazione delle entrate spettanti scrive: “A riguardo non sussiste ancora una fonte che quantifichi con certezza tale entità, ma il rapporto di analisi FitchRatings di data 17 giugno 2009 elaborato al fine del monitoraggio del rating regionale, la quantifica, sulla base di informazioni provenienti dagli uffici regionali, in circa 450 milioni annui (con decorrenza 2008)”.

[40]    Cfr. La nota di lettura del Servizio bilancio del Senato n. 54 dell’ottobre 2009

[41]    Fondo occorrente per l’attuazione dell’ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale.

[42]    "Fondo occorrente per l'attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale.

[43]    Cfr. il citato comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, che dava seguito a quanto stabilito nel Protocollo d’intesa siglato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 6 ottobre 2007.

[44]    Cfr. il citato art. 2, comma 5 della legge n. 244 del 2007.

[45]    Cfr. quanto previsto dalla versione inizialmente approvata del citato art. 2, comma 5 della legge n. 244 del 2007, successivamente modificato, con la soppressione della disposizione in questione, dall’articolo 47-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. Al riguardo cfr. leosservazioni formulate dal Servizio bilancio dello Stato nel dossier di verifica n. 13/2 dell’aprile 2008 sulla L. 244/2007, con particolare riferimento all’art. 2, comma 5, come modificato dal DL 248/2007.

[46]    La citata legge finanziaria per il 2007, che ha attribuito al Friuli-Venezia Giulia le risorse derivanti dalla compartecipazione dinamica, stanziava unicamente le risorse necessarie ad erogare le somme previste dal regime transitorio. Anche la proroga del predetto regime transitorio, disposta dall’articolo 41, comma 11, del DL 207/2008, risultava corredata di apposita copertura per l’importo di 30 mln per il 2011, non risultando iscritte in bilancio le somme connesse alla compartecipazione dinamica prevista dalla citata legge finanziaria.

[47]    Si ricorda infatti, in primo luogo, che margini di spesa sono offerti dalla possibilità di concedere agevolazioni sul lato dell’entrata, esclusa da vincoli. Si ricorda inoltre che la disponibilità di maggiori risorse offre alla regione la possibilità di sfruttare maggiormente i margini di spesa consentiti dal patto (rispetto ai limiti eventualmente riscontrabili a legislazione vigente).

[48]    D.M. 8 febbraio 2006, Definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007.

[49]    L. 29 dicembre 1993, n. 580, “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

[50]    Sia la legge finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 10, legge n. 244/2007) che quella per il 2009 (art. 2, comma 40, lettera a9 e b), legge n. 203/2008) sono intervenute a modificare sia l’importo massimo delle varie tipologie di contributi previsti in favore dei piccoli comuni, a valere sul fondo ordinario, sia i criteri in base ai quali i contributi sono concessi e ripartiti tra gli enti .

[51]   Come precisato nella relazione tecnica all’emendamento del Relatore 2.1877 approvato dalla Commissione bilancio della Camera nella seduta del 6 dicembre, modificativo del comma in esame, la riduzione di 10 milioni di euro annui è stata disposta ai fini della copertura dell’aumento dell’accantonamento in Tabella A relativo al Ministero dell’interno, finalizzato alla realizzazione di iniziative di sostegno dei comuni di montagna.

[52]    Ciò limitatamente alla fascia di enti con popolazione compresa fra 3.000 e 5000 abitanti, esclusi dal patto in virtù della stessa legge finanziaria per il 2007, ma assoggettati a vincolo sulla base della normativa previgente. Per tali enti le previsioni tendenziali erano formulate nel presupposto di un andamento contenuto della spesa, per effetto dei vincoli pregressi. La soppressione di tali vincoli e il contestuale aumento delle risorse destinate a tali enti determinava la necessità di rettificare in aumento la spesa tendenziale prevista. Tale esigenza non si presentava per gli enti più piccoli, per i quali gli andamenti tendenziali già scontavano l’incremento della capacità di spesa degli enti.

[53]    Recante Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni.

[54]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (decreto collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2007).

[55]    In particolare, è stato attribuito all’Agenzia del territorio il compito di verificare, sia sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) sia attraverso il telerilevamento e i sopralluoghi sui terreni, l’esistenza di fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto.

[56]    Recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali e Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In particolare, l’articolo 2, comma 2, ha autorizzato i comuni, ove la riduzione dei trasferimenti operata in via provvisoria sia risultata superiore al maggior gettito ICI realizzato, ad iscrivere, in via provvisoria, - in deroga alle regole sull’accertamento di cui all’art. 179 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) - il citato conguaglio tra i trasferimenti erariali accertati per l’anno 2008.

[57]    Il capitolo 1696 concerne anche il finanziamento delle funzioni delegate alla regione Sardegna in materia di diritto allo studio.

[58]    http://www.collegiuniversitari.it./

[59]    Legge 2 dicembre 1991, n. 390, Norme sul diritto agli studi universitari.

[60]    Legge 14 novembre 2000, n. 338, Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.

[61]   Per completezza, si ricorda che l’art. 1, c. 603, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) equipara ai collegi universitari legalmente riconosciuti tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all’art. 1, c. 4, primo periodo, della L. 338/2000 (ossia, ospitare studenti universitari, nonché offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative). Unica condizione per l’equiparazione di tali collegi è l’iscrizione nei registri delle prefetture. L’equiparazione consente di usufruire dei finanziamenti per interventi per gli alloggi e le residenze degli studenti universitari previsti dalla citata L. 338/2000. Inoltre, il successivo c. 604 prevede l’esenzione dal pagamento dell’IVA per i collegi universitari di cui al comma 603 (ai sensi dell’art. 10, c. 1, numero 20), del D.P.R. n. 633/1972).

[62]    Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

[63]    Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

[64]   Cfr. Senato della Repubblica, 5ª Commissione. Resoconto sommario n. 238 del 29 ottobre 2009.

[65]   Emendamento n. 2.1000 all’AS 1790.

[66]   Il comma 34 demanda ad un successivo decreto del Ministro della difesa l’adozione dello statuto di Difesa servizi s.p.a., nonché l’individuazione dei componenti dei relativi organi direttivi (consiglio d’amministrazione e collegio sindacale).

[67]   Con specifico riferimento ai soli dirigenti della pubblica amministrazione, il comma 1, dell’art. 23-bis, prevede che questi possano essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, che provvedono al relativo trattamento previdenziale.

[68]   Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

[69]      Convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

[70]    Come individuate nell’articolo 1 del DL 691/94 e D.P.C.M. 10 novembre 1994, site nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana).

[71]    "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[72]    "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

[73]    Decreto- legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

[74]    Decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.

[75]    Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

[76]    Decreto legislativo emanato in attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 3 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004).

[77]   Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera z), per gradi-giorno di una località, si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20 C°, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è, per l’appunto, il grado-giorno.

[78]    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[79]    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[80]    I comuni interessati sono stati individuati, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 39, tra quelli che hanno risentito un'intensità uguale o superiore al sesto grado della scala Mercalli (MSC), sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3.

[81]    Ciò in quanto il patto di stabilità interno per gli enti locali si applica al saldo finanziario degli enti, calcolato quale differenza tra entrate e spese; per le regioni, invece, i vincoli del Patto di stabilità interno fanno riferimento alle sole spese.

[82]   Introdotti dall’articolo 2, comma 41, lettera b), della legge n. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009).

[83]   “Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.

[84]    Legge 10 agosto 1950 n. 646, Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).

[85]    Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

[86]    D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[87]    Legge 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

[88]    La norma richiamata fa riferimento in proposito alle seguenti leggi in materia di auto imprenditorialità: 1) ilD.L.n. 786 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 1986, in materia di misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno; 2) l’articolo 1 del D.L. n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995 in materia di imprenditorialità giovanile; 3) l’articolo 1-bis del D. L. n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, in materia di promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari, in particolare per l’aiuto di persone in situazioni di gravità; 4) l’articolo 3, comma 9, del D. L. n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale; 5) l’articolo 51 della legge n. 448 del 1998, recante provvedimenti a favore delle cooperative sociali; 6) il titolo I del D.Lgs. n. 185 del 2000, che detta i principi generali in materia di incentivi in favore dell'autoimprenditorialità.

[89]    Ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3.

[90]    Tra tali poteri si evidenziano: a) la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società e l’approvazione delle linee generali di organizzazione interna, nonché del documento previsionale di gestione ed eventuali aggiornamenti; b) l’approvazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, dello statuto della società; c) l’individuazione, con decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società e delle sue controllate dirette ed indirette, che necessitano della preventiva approvazione ministeriale ai fini della efficacia e validità.

[91]    Si ricorda che la Commissione, con una propria Comunicazione (GU C 273 del 9.9.1997) ha definito il metodo di fissazione dei tassi di riferimento, quale base giuridica per il calcolo dei tassi di interesse, nel caso di recuperi degli aiuti di Stato illegali.

[92]    Si ricorda che tale decreto reca misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno ed è stato convertito nella legge 44 del 1986. Le agevolazioni riguardano mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30% del tasso di riferimento, nella misura del 30% delle spese per l'impianto e le attrezzature, a favore di società cooperative di produzione e di lavoro, di società le cui quote di partecipazione spettino in maggioranza a giovani tra i 18 e 29 anni ovvero di società formate esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni di età residenti e operanti nelle aree svantaggiate, soprattutto meridionali.

[93]   Tale facoltà è concessa infatti allo scopo di contenere le spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione al Corpo della Guardia di finanza.

[94]   Recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

[95]   Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009.

[96]   Tale riduzione è stata disposta a copertura dell’incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

[97]    “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.

[98]   D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

[99]   La norma, invero, non specifica al riguardo a quale risorse disponibili intenda fare riferimento, ciononostante, è possibile desumere che trattasi di risorse relative al 2008, in quanto, per quelle residue del 2009 è già prevista automaticamente la conservazione in bilancio, secondo la disciplina generale contabile delle somme di conto capitale.

[100]Nonché le somme residue relative all’esercizio finanziario per il 2008 e non ancora assegnate (residui di lettera F).

[101]  I commi 28 e 29 sono stati abrogati, a decorrere dal 1° agosto 2008, dall’articolo 3, comma 24, della legge finanziaria 2008, come modificato dall’art. 47 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

[102]  “Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa”.

[103]  “Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare”.

[104]  “Interventi correttivi di finanza pubblica”.

[105]  “Disciplina delle agevolazioni tributarie”.

[106]  “Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani”.

[107]Cfr. la seduta della Commissione Bilancio della Camera del 11 dicembre 2008.

[108]  L. 24 dicembre 2007, n. 247, “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[109]  D.L. 29 novembre 2008, n. 185, “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[110]  I fondi originariamente previsti erano i seguenti:

a.       Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995;

b.       Fondo microcredito per il sostegno all’attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;

c.        Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo, dell’agricoltura e della cooperazione e l’avvio di nuove attività in tali ambiti.

[111]  D.L. 16 maggio 2008, n. 85, “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 14 luglio 2008, n. 121.

[112]Si segnala che il finanziamento con il quale è stata disposta l’istituzione del Fondo in esame era qualificato come spesa di parte corrente [v. prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) che recava il finanziamento della legge n. 247/2007]. Di norma, pertanto, tali risorse – qualora non spese entro l’anno di iscrizione in bilancio – non potrebbero costituire residui.

[113]Il conto fa riferimento ai tre originari Fondi previsti dalla legge n. 247/2007, successivamente unificati nel Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile dal decreto-legge n. 185/2008.

[114]  In particolare le risorse in questione sono destinate agli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo.

[115]  Recante Interventi urgenti per l'economia.

[116]  Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

[117]  Recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.

[118]  Recante il Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

[119]  Recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari, ormai superato dal Testo Unico finanziario – TUF (D. Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58).

[120]  Recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.

[121]  D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[122]Emendamento del Relatore 2.1877, comma 48-quater.

[123]  Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

[124]Per ulteriori chiarimenti vedi anche circolare INPDAP n.68 del 21/12/2004 e n.30 del 23/10/2007

[125]  Per ulteriori chiarimenti, INPDAP, Circolare n. 15 del 28 ottobre 2008.

[126]  Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

[127]  La nuova denominazione è “Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze”.

[128]  Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248.

[129]  L. 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[130]  Ai sensi dall’art. 153, c. 4, della l. n. 388/2000, le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici aventi diritto ai contributi ai sensi della disciplina previgente hanno avuto facoltà, entro il 1º dicembre 2001, di costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici.

[131]  D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 4 agosto 2006, n. 248.

[132]  D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[133]  D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

[134]  L’articolo 11, comma 3 della legge generale di contabilità (legge n. 468/1978) disponeva che la legge finanziaria contenesse esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. Tale norma, come tutta la legge n. 468/1978 è stata abrogata dall’articolo 51, comma 1, lett. c) della legge n. 196/2009, la quale ha introdotto una nuova legge quadro di contabilità e finanza pubblica. Tale nuova disciplina, prevede, all’articolo 11, comma 3, che la legge di stabilità (ex legge finanziaria) contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale.

[135]  Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

[136]Ad esclusione dell’Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e degli utili conseguiti a decorrere dall’anno 2007 dalle società che svolgono funzioni strumentali alle stesse Agenzie.

[137]  Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

[138]  Modifica al D.Lgs. 504/95, art..22 bis, comma 5-bis.

[139]  Modifica al D.Lgs. 504/95 art.22-bis, comma 1.

[140]  Ovvero il peso specifico del prodotto.

[141]  Le risorse che alimentano il predetto Fondo sono, in particolare, quelle derivanti dalle misure di contenimento di cui ai commi 1-7, 11-13, 15 del medesimo articolo 61, che vengono versate annualmente dagli enti della P.A. (con alcune eccezioni) e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

      Con riferimento a tali misure, si ricorda che l’articolo 61 ha disposto, al comma 1, una riduzione del 30 per cento rispetto al 2007 delle spese effettuate dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato ISTAT (ad eccezione delle autorità amministrative indipendenti, degli enti territoriali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti previdenziali privatizzati), per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni.

      Il comma 2 ed il comma 3, apportando modifiche alla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 9) , interviene in materia di limiti alla spesa annua delle PP.AA per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione.

      I commi 5 e 6 prevedono, a decorrere dal 2009, ulteriori riduzioni delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza da parte delle PP.AA inserite nel conto della P.A. Tali misure, nonché quelle del comma 2, non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti del Servizio sanitario nazionale, di rispettiva competenza, ed agli enti locali, nonché applicano agli enti previdenziali privatizzati.

      Il comma 7 dispone per le società non quotate, controllate o a totale partecipazione pubblica inserite nel conto della PA l’obbligo di conformarsi ai limiti di spesa disposti dai commi 2, 5 e 6.

      Il comma 11 dispone una riduzione, a decorrere dal 2009, dei contributi ordinari attribuiti agli enti locali di 200 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province.

      Il comma 12 e 13 dispongono una ulteriore riduzione del tetto massimo del compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni o province, dall’80% al 70% delle indennità spettanti al sindaco e dal 70% al 60% di quelle del presidente della provincia.

[142]  Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[143]  Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito , con modificazioni, dalla legge n. 102/2009.

[144]  Legge finanziaria 2008.

[145]Importi riferiti per errore materiale, al comma 9 della relazione tecnica.

[146]  Legge finanziaria 2007

[147]Sui finanziamenti riguardanti l'attuazione del programma di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, si rinvia a quanto illustrato nella scheda del presente dossier sull’articolo 2, comma 246.

[148]  L’articolo 4, comma 15, della legge n. 412 del 1991 prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli ospedali classificati, gli istituti zoo-profilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE.

[149]  Cfr. l’articolo 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

[150]  Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

[151]  Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[152]  Cfr. l’articolo 55 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

[153]  Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008

[154]Il Servizio Sanitario Nazionale è composto da enti ed organi di diverso livello istituzionale, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini. Ne fanno parte: il Ministero che è l'organo centrale; enti ed organi di livello nazionale, CSS - Consiglio Superiore di Sanità, ISS - Istituto Superiore di Sanità, ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, AGENAS - Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, IIZZSS - Istituti Zooprofilattici Sperimentali AIFA - Agenzia italiana del farmaco, Enti ed organi territoriali: Regioni e Province autonome, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere (fonte ministero salute.it).

[155]  Legge 27 dicembre 2006, n. 296

[156]  Ai sensi dell’art. 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge delega n. 421 del 1992), e successive modificazioni.

[157]Personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni.

[158]L'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e successive modificazioni, dispone sulle risorse per la contrattazione integrativa. I citati commi intervengono, rispettivamente, sulla limitazione e l’incremento delle risorse dei fondi e sulla rideterminazione delle dotazioni organiche e delle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

[159]Ai sensi dell’articolo 12 della citata intesa è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti delle Regioni coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto dai rappresentanti dei numerosi organismi interessati.

[160]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Si rammenta che la citata normativa prevede, tra le altre disposizioni, obbligo alle amministrazioni procedenti di agire nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate.

[161]  Legge finanziaria per il 2005.

[162]  L’articolo 3, comma 2 dell’Intesa istituisce, quale struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni, la Struttura tecnica di monitoraggio paritetica, composta da sei rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Dipartimento per gli Affari regionali; sei rappresentanti delle regioni di cui tre di competenza di tipo economico e tre di competenza sanitaria; un rappresentante della Segreteria della Conferenza delle Regioni e Province autonome ed un rappresentante della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni. Essa è poi presieduta da un ulteriore componente, scelto d’intesa fra lo Stato e le Regioni e si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni del supporto dell’AGENAS e dell’AIFA. L’attività ed il funzionamento sono disciplinati da regolamenti approvati in sede di Conferenza Stato Regioni.

[163]  Cfr. le disposizioni recate l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

[164]  Cfr. l'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2006, n. 296.

[165]  Ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 in favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e nelle quali, è stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, può essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione. l'autorizzazione può essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni: si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche; siano stati adottati, da parte del commissario ad acta provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa. Le somme erogate alla regione si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono stabiliti l'entità, la tempistica e le modalità del predetto recupero. Le disposizioni recate dall’articolo 6-bis, commi 1 e 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 hanno inoltre consentito alle regioni che hanno sottoscritto con lo Stato gli accordi .inclusivi dei relativi piani di rientro di ottenere una parte o il complesso delle risorse aggiuntive per il ripiano dei debiti pregressi.

[166]  Il provvedimento di diffida è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei Ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro il termine perentorio, rispettivamente, di 10 e 20 giorni dalla richiesta.

[167]  Si tratta in particolare delle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo.

[168]  Si tratta in particolare dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del quale per il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte.

[169]  Legge finanziaria per il 2008.

[170]  Si ricorda che l’articolo 22, comma 4, del D.L. 78/2009, ha disciplinato l’adozione del provvedimento di diffida della regione Calabria da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di predisporre, entro settanta giorni, un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale, nonché l’eventuale commissariamento della regione in caso di mancato rispetto del predetto termine o di non congruità del piano. Il Piano è stato approvato dalla Giunta – dopo la valutazione negativa di una prima proposta presentata nel giugno scorso - e trasmesso alla valutazione interministeriale, il 20 novembre scorso.

[171]  Sono equivalenti i farmaci che hanno lo stesso principio attivo, aventi uguali via di somministrazione, composizione, forma farmaceutica e dosaggio unitario, e sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione, ai sensi del decreto – legge 18 settembre 2001, n. 347, articolo 7, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

[172]  Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

[173] Al fine della razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale, l’articolo 13 del decreto legge n. 39/2009 ha disposto, per il periodo 28 maggio - 31 dicembre 2009, la riduzione del 12 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti, ad eccezione dei medicinali coperti da brevetto. Si ricorda che la spesa farmaceutica territoriale comprende, oltre alla spesa per i farmaci erogati dalle farmacie nel normale regime convenzionale, anche quella per farmaci distribuiti direttamente dalle ASL, quella per farmaci consegnati dall'ospedale al momento della dimissione e quella per farmaci acquistati dalle ASL e distribuiti dalle farmacie sulla base di specifici accordi (la cosiddetta distribuzione per conto). Per tale tipologia di spesa è stabilito il tetto annuo del 14 per cento sul finanziamento complessivo del SSN (articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007).

[174]  Legge finanziaria per il 2007

[175]Cfr. l’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).

[176]Cfr. articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005.

[177]  L. 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[178]Cfr. l’art. 1, commi 1264-1265, della suddetta legge n. 296 del 2006.

[179]Cfr. l'art. 2, comma 465, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

[180]Cfr. l'articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

[181]Cfr. i seguenti capitoli 3532 (agevolazioni handicap), 3534 (assegni per la maternità), 3535 (assegno al nucleo familiare con tre figli minori) e 3537 (lavoratori talassemici).

[182]La legge finanziaria del 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203) stanziava al cap. 3671 risorse pari a 1.311,555 milioni di euro, di cui 842 milioni di euro per i diritti soggettivi. La tabella C della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) porta un ammontare del capitolo 3671 pari a 1.174,9 milioni di euro.

[183] Gli altri soggetti tra cui sono ripartite le risorse del Fondo sono le Regioni e le Province autonome, per gli interventi in materia sociale, e il Ministero del lavoro, per gli interventi in materia sociale di propria competenza.

[184] Si segnala peraltro che la relazione tecnica alla legge 296/2006 indicava la stima delle risorse da destinare a tali interventi fino al 2016, con riferimento alle voci di spesa aventi natura permanente (come segnalato nella Nota di verifica n.147 del 5 dicembre 2009 del Servizio Bilancio).

[185]Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2009, n. 302.

[186]La Relazione tecnica presentata dal Governo che ha accompagnato l’esame del provvedimento alla Camera dei deputati (A.C. 2936-A), riferisce in tal senso.

[187]Secondo quanto disposto dalla cosiddetta ‘formula residuale’ contenuta nello statuto, DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lett. g), spettano alle province autonome «i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l’imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici».

[188]Secondo quanto disposto dalla normativa vigente, il Fondo ha una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011; è gestito dal Dipartimento per gli affari regionali e viene erogato sulla base di criteri e modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Secondo quanto disposto dalla modifica introdotta dalla legge finanziaria 2009, il DPCM deve essere emanato sentite la Conferenza unificata e le commissioni parlamentari competenti. Lo schema di DPCM relativo all’erogazione 2008, ha all’esame della V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati, ha ricevuto parere favorevole in data 22 dicembre 2009.

[189]Il prospetto fa riferimento ai soli commi 112-115, che costituiscono un sottoinsieme delle norme da cui derivano gli effetti in esame e la cui numerazione va comunque aggiornata con riferimento al testo definitivamente approvato.

[190]Articolo 334 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

[191]Prevista dal d.lgs. n. 434/1996.

[192]La norma dispone che le quote maturate sino al 2005 siano definite entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame , mentre quelle relative agli anni dal 2005 al 2009 siano definite entro il 2010.

[193]Ai sensi dell’articolo 78 del DPR n. 670 del 1972, soppresso, a decorrere dal 2010 dalle disposizioni in esame.

[194]L’articolo 74, comma 1, del TUIR, prevede che non siano assoggettati all’imposta sulle società gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori del demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni.

[195]  Recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario" e convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2009.

[196]Em. 2.1877 del Relatore approvato nella seduta del 6 dicembre.

[197]Tale quantificazione era basata sulla stima di un importo complessivo del gettito ICI per la prima casa pari a 2.665 milioni di euro, di cui 61 milioni relativi alle abitazioni delle categorie catastali A01, A08 e A09 escluse dai benefici.

[198] Si ricorda che la legge finanziaria per il 2008 ha previsto una parziale esenzione dall’ICI dovuta per la prima casa, stabilendo in favore dei comuni un finanziamento per 904 milioni di euro a decorrere dal 2008. Inoltre il comma 4, dell’articolo 1, del D.L. n. 93 del 2008 ha fissato in misura pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 lo stanziamento finalizzato al rimborso ai comuni del minor gettito ICI. Il comma 8 dell’articolo 2 del D.L. n. 154 del 2008 ha integrato i predetti finanziamenti per il solo 2008 per un importo pari a 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa.

[199]Convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[200]Si ricorda che il decreto-legge n. 168/2009 non è stato convertito e risulta pertanto decaduto a partire dal 23 gennaio 2010 e che gli effetti da esso prodottisi, nonché i rapporti giuridici da esso sorti, sono fatti salvi dal comma 151, articolo 2, della presente legge finanziaria (L. n. 191 del 2009).

[201]Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[202]Ciò in continuità rispetto a quanto già disposto con gli articoli 6-quater e 6-quinquies del D.L. 112/2008, con il quale è stata attuata la manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, anch’essi sostanzialmente volti al recupero delle risorse disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate relative, rispettivamente, al periodo di programmazione 2000-2006 e a quello 2007-2013.

[203]Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

[204]Il Fondo, istituito a decorrere dal 2009 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008, per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche) e destinate, in particolare, alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, all'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

[205]Tale importo è relativo al rimborso degli anni 2008 (156 milioni di euro), 2009 e 2010 (760 milioni di euro per ciascun anno).

[206]  “Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”. In proposito, la relazione tecnica al D.L. 185/2008 aveva valutato in circa 13.280 euro nel 2008 il richiamato minimale di reddito.

[207]  Per una disamina più puntuale dell’istituto si rinvia al Dossier del Servizio Studi n. 283/5 del 26 febbraio 2008, sulla L. 247/2007, di attuazione del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007.

[208]  Provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999.

[209]  Da ultimo, l’articolo 1, comma 25, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[210]  Ad esclusione dei trattamenti di disoccupazione agricoli (ordinari e speciali) e all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti.

[211]Si segnala a tale proposito che l’effetto negativo sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto si verificherà al momento della liquidazione del trattamento pensionistico.

[212]L’agevolazione prevede una riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, per i primi diciotto mesi, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato e con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi. La quota di contribuzione, in virtù della richiamata riduzione, è pari a quella prevista per gli apprendisti.

[213]Tale comma ha riconosciuto la richiamata contribuzione figurativa per l’intero periodo di percezione del trattamento di indennità ordinaria di disoccupazione che è di 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e di 12 mesi per quelli di età pari o superiore a 50 anni.

[214]Si ricorda che tale termine era stato già prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 2, comma 525 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008).

[215]  In particolare, i contratti di solidarietà c.d. “difensivi”, che si sostanziano in accordi tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali volti a ridurre l’orario di lavoro, allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, i licenziamenti mediante un utilizzo più razionale della forza lavoro. Tali contratti hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno).

[216]  D.L. 20 maggio 1993, n. 148, “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236. Si fa presente che tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 2, comma 531, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[217]Tale comma ha stabilito la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea di cui all'articolo 2, commi 521 e 522, della L. 244/2007 . Tale proroga viene disposta nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2009 alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

[218]  Tale indennità spetta quindi per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ogni mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L’erogazione è riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori:

-          addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della L. 84/1994;

-          lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, ai sensi     dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima L. 84/1994.

[219]  L. 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

[220]  D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 9 aprile 2009, n. 33.

[221]  D.L. 21 marzo 1988, n. 86, “Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”, convertito in legge, con modificazioni dall’articolo 1, primo comma, L. 20 maggio 1988, n. 160.

[222]  L. 23 luglio 1991, n. 223, “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”.

[223]  “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione”.

[224]La norma fa riferimento agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

[225]“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

[226]  Regolamento della Commissione del 6 agosto 2008, n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

[227]D.M. 23 dicembre 2003, “Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro”.

[228]  D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

[229]  Direttiva Presidente Del Consiglio Dei Ministri per la costituzione di apposita società cui trasferire i compiti della GEPI - S.p.a., in materia di lavori socialmente utili.

[230]  Quest'ultimo soggetto, ex GEPI, è poi confluito nella società Sviluppo Italia. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», la partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro è conferita al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[231]  L. 28 dicembre 2001, n. 448, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”.

[232]  D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, L. 31 marzo 2005, n. 43.

[233]  D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

[234]“Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini”.

[235]L. 13 agosto 1980, n. 427, “Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie”.

[236]Il Tavolo di confronto Governo – Regioni a statuto speciale è stato istituito con DPCM 6 agosto 2009 ed ha iniziato i lavori. Istituito nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni è composto dal Ministro per i rapporti con le regioni – che lo presiede, dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per le politiche europee, nonché dal Presidente della regione a Statuto speciale o della provincia autonoma interessata. Sono previste anche sessioni plenarie alle quali partecipano i Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome.

[237]Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53

[238]  L. 23 dicembre 2000, n. 388” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

[239]  L. 24 giugno 1997, n. 196, “Norme in materia di promozione dell'occupazione”.

[240]  L. 17 maggio 1999, n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.

[241]  D.L. 20 maggio 1993, n. 148, “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236

[242]Tale articolo ha introdotto, in via transitoria per il periodo luglio-dicembre 2008, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007, hanno realizzato un reddito annuo per lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10% in luogo del regime di tassazione ordinaria. Resta ferma, per il lavoratore, la facoltà di optare per l’applicazione del regime di tassazione ordinaria. L’agevolazione introdotta riguarda i redditi per lavoro straordinario (comma 1, lettera a)), lavoro supplementare (comma 1, lettera b)) per incrementi di produttività (comma 1, lettera c)). L’ammontare della remunerazione sulla quale applicare l’imposta sostitutiva non può, in ogni caso, superare l’importo massimo di 3.000 euro lordi.

[243]Rispetto all’agevolazione introdotta dal D.L. n. 93/2008, viene elevato da 30.000 a 35.000 euro l’ammontare del reddito da lavoro dipendente, da non superare ai fini dell’accesso al beneficio fiscale. L’ammontare della remunerazione agevolata, inoltre, viene elevata da 3.000 a 6.000 euro. In proposito si segnala che tale variazione è da collegarsi al periodo temporale cui si applica l’agevolazione: infatti, il DL n. 93/2008 trova applicazione nel secondo semestre 2008, mentre la disposizione in commento si applica all’intero anno 2009.

[244]  Gli altri fondi indicati nella norma sono il Fondo infrastrutture, di cui all’articolo 6-quinquies del D.L. 112/2008, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità e il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[245]  Di cui all’articolo 5, comma 5 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, “Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”, relativo alla revoca o alla sospensione cautelativa del pagamento dei benefici in caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il loro godimento.

[246]Cfr. la relazione tecnica all’emendamento 2.1877 del relatore, con cui è stato inserito il citato comma.

[247]Convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[248]  Una diversa riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali è prevista dall’articolo 20 del disegno di legge A.C. 3118 recante disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento e Carta delle autonomie locali, presentato alla Camera il 13 gennaio 2010.

[249]  Il citato disegno di legge A.C. 3118 prevede la riduzione, in misura diversa, dei componenti delle giunte comunali e provinciali (art. 21).

[250]  Il limite massimo è stato ridotto a da 16 a 12 unità dalla legge finanziaria 2008, con decorrenza dalle successive elezioni amministrative (art. 2, comma 23, L. 244/2007).

[251]  In base al citato art. 47, comma 5, TUEL, fino all'adozione delle norme statutarie sul numero degli assessori, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a)   non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti: non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b)  non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

[252]Si segnala che il disegno di legge A.C. 3118 all’art. 16 prevede la soppressione del difensore civico comunale.

[253]Si segnala che l’art. 18 del citato disegno di legge A.C. 3118 restringe i parametri demografici stabiliti a legislazione vigente, prevedendo la possibilità di istituire circoscrizioni di decentramento soltanto nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, sopprimendo le restanti circoscrizioni previste dall’articolo 17 TUEL.

[254]A tale proposito, si rileva che il citato disegno di legge A.C. 3118, all’art. 28 limita la facoltà di nomina dei direttori generali nei comuni con popolazione superiore ai 65 mila abitanti.

[255]A tale proposito, si rileva che il citato disegno di legge A.C. 3118, all’art. 19 prevede la soppressione di tutti consorzi tra gli enti locali per l’esercizio di funzioni.

[256]A tale proposito si ricordano le disposizioni recate dall’art. 115 del TUEL in merito alle procedure di trasformazione  delle aziende speciali in società per azioni che estendono le stesse procedure alla trasformazione dei consorzi, per cui in tal caso l’assemblea consortile viene sostituita  dal consiglio comunale.

[257]In particolare, la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili, la finalità e la durata dell’accordo, mentre lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

[258]  D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[259]Corte costituzionale, sentenza n. 229 del 2001.

[260]Corte costituzionale, sentenza n. 244 del 2005.

[261]Il termine originariamente previsto per l’adozione delle leggi regionali era fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 (entro il 30 giugno 2008). Tale termine è stato prorogato al 30 settembre 2008 dall’articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (conv. dalla legge 2 agosto 2008, n. 129).

[262]  Si tratta del già citato fondo di cui all’art. 34 del D.Lgs. 504/1992, Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[263]Come rileva il D.P.C.M. 19 novembre 2008, Riordino della disciplina delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Lazio, Veneto e Puglia non hanno provveduto ad adottare proprie leggi di riordino della disciplina delle comunità montane, nel termine ivi previsto. Dopo la citata sentenza della Consulta non è stata avviata la soppressione automatica delle comunità montane.

[264]http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D10002.htm

[265]D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[266]D.L. n. 351/2001, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410/2001.

[267]Nel testo originario del comma 194 era specificato che l’importo di cui al comma 195 fosse dovuto in favore al Comune di Roma. L’inciso è stato eliminato dall’articolo 4, comma 6, del D.L. n. 2/2009, in quanto le ulteriori novelle apportate dal medesimo D.L. n. 2 ai successivi commi 195 e 196 della legge finanziaria hanno precisato che l’importo in questione (600 milioni di euro) è dovuto soltanto in parte in favore del Comune di Roma (100 milioni) e per la restante parte (500 milioni) in favore del Commissario straordinario del Governo responsabile del piano di rientro dell’indebitamento del comune di Roma (cfr. la relativa scheda di lettura).

[268]Che ha novellato il comma 13-ter dell'art. 27 del DL n. 269/2003.

[269]Cfr. il Regolamento per l’attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare (Schema di decreto ministeriale n. 138).

[270]Sulla base delle informazioni contenute nella “Relazione sulla situazione finanziaria del Comune di Roma”, elaborata dagli Uffici del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza, in data 12 giugno 2008, le cause della mancanza di liquidità del comune risultavano sostanzialmente connesse:

-        alla mancata riscossione di ingenti importi a titolo di trasferimenti correnti da parte della regione (267 milioni di euro);

-        alle anticipazioni di somme in favore delle Società controllate e partecipate, in particolare a quelle che gestiscono il trasporto pubblico locale, che le società medesime non sono in grado di restituire. Tale voce rappresenta la causa più rilevante del deficit di liquidità (869 milioni di euro);

-        alla mancata riscossione di trasferimenti da parte dello Stato (257 milioni di euro).

Le somme anticipate dalla Cassa Depositi e prestiti sono state restituite ai sensi del D.L. n. 154/2008, che all’articolo 5, comma 1, ha previsto l’attribuzione al comune di Roma di un contributo di 500 milioni per l’anno 2008, finalizzato proprio al rimborso alla Cassa della somma erogata a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 78 del D.L. n. 112/2008.

[271]Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 16 aprile 2009, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009 (decreto Abruzzo). L’elenco dei comuni contenuto nel suddetto decreto n. 3 è stato successivamente integrato dal decreto n. 11 del 17 luglio 2009.

[272]Il decreto n. 3 del 16 aprile 2009, nonché il successivo decreto n. 11 del 17 luglio 2007, ha individuato tra i comuni danneggiati dal sisma anche comuni appartenenti alle province di Teramo e di Pescara.

[273]La relazione tecnica ascrive tali effetti di maggiore entrata in considerazione della possibilità di applicare mensilmente una tassazione puntuale del complesso degli emolumenti percepiti dal dipendente, in luogo di una tassazione sulle singole componenti e di una successiva riliquidazione in sede di conguaglio.

[274]D.L. 1-7-2009 n. 78, Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102.

[275]L. 2-12-2005 n. 248, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

[276]Si veda anche il D.M. 10-12-2008 del Ministero infrastrutture e trasporti recante Linee guida applicative della direttiva ministeriale in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, pubblicato nella G. U. 20 febbraio 2009, n. 42.

[277]La delibera in questione, n.96 del 2009, è attualmente in corso di esame presso la Corte dei Conti ai fini della registrazione.

[278]Si veda in tal senso http://www.enac-italia.it/La_Comunicazione/Pubblicazioni/info-609975040.html.

[279]L. 23-12-1996 n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[280]Lo stato avanzamento lavori (SAL) viene comunemente definito come il documento che attesta l'avvenuta esecuzione di un lavoro di qualsiasi tipo e di qualsiasi misura, al fine di poter calcolare l'importo che il committente è tenuto a versare all'azienda commissionata per lo svolgimento del compito.

[281]  La norma richiama gli “enti pubblici nazionali” inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche da inserire nel conto economico consolidato sono individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno. L’ultimo elenco è stato pubblicato dall’Istat nella Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2009.

[282]  I soggetti beneficiari e quello erogatore non sono specificati ma potrebbero desumersi, nel senso indicato, dalla complessiva formulazione delle norme.

[283]www.stradeanas.it/index.php?/content/index/arg/ponte_stretto

[284]Nominato con DPCM del 6 agosto 2009.

[285]A norma dell’articolo 2, comma 221.

[286]Nel processo penale il contributo unificato è dovuto dalla parte civile solo quando sia accolta la sua domanda di condanna dell’imputato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento, anche in via provvisionale; il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13 del Tu spese di giustizia. Nulla è, invece, dovuto ove si chieda solo la condanna generica o la domanda di risarcimento non venga accolta.

[287]Ai sensi dell’art. 23, comma 10, della legge 689/1981 per il procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione; ai sensi dell’articolo unico della legge 319/1958 per i procedimenti relativi a controversie di lavoro.

[288]A norma dell’articolo 2, comma 221.

[289]Previa verifica di compatibilità finanziaria

[290]Per quanto riguarda il Fondo infrastrutture, esso è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall’anno 2009, dall’art. 6-quinquies del DL 112/2008 (L. 133/2008) per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. L’art. 18 del cd. decreto anticrisi DL 185/2008 (L. 2/2009) ha assegnato al Fondo infrastrutture una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate. Tra le diverse finalizzazione della quota è compresa l'edilizia carceraria.

[291]Il citato decreto legislativo n. 173, che ha previsto norme sulla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, in attuazione della delega della contenuta nella L. 137/2002 relativa riforma organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di altri enti pubblici, ha modificato il D. Lgs. n. 300 del 1999, relativo alla riforma del Governo, ponendo la nuova Agenzia del demanio in un ambito normativo derogativo della disciplina speciale sulle Agenzie fiscali e di quella comune alle Agenzie in generale.

[292]Come si evince nella relazione della Corte dei conti sull’Agenzia del demanio trasmessa al Parlamento il 2 novembre 2006, l’Agenzia ha in particolare curato l’analisi preliminare del patrimonio immobiliare dello Stato, degli elementi catastali, proprietari, occupazionali, di interesse culturale, urbanistici, manutentivi; la creazione di una “banca dati” delle informazioni raccolte; il coordinamento delle attività dei diversi soggetti coinvolti.

[293]Per un approfondimento dei compiti conferiti all’Agenzia si rinvia all’indagine conoscitiva sul patrimonio pubblico della Commissione bilancio ed in particolare all’audizione del direttore generale dell’Agenzia del demanio, nella seduta di mercoledì 27 giugno 2007.

[294]L’articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 è la norma che definisce l’ambito delle amministrazioni pubbliche, individuate come insieme costituito da tutte le amministrazioni dello Stato, dagli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed istituzioni educative, nonché dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. Rientrano in tale ambito altresì le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende ed enti del SSN, l' ARAN e le Agenzie di cui al decreto legislativo di riforma dell’organizzazione del Governo, D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[295]Tali commi hanno definito alcune procedure dirette a favorire il contenimento e la razionalizzazione sistematica degli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato, anche per ridurre la spesa complessiva dell’uso degli immobili, compresi gli oneri per le locazioni passive.

[296]Si ricorda che il citato l’articolo 74 dispone che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino, entro il 30 novembre 2008, gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. L’articolo dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Il D.L. 112/2008 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[297]I fondi godono altresì di un regime particolare anche con riferimento ai crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti SpA, quale il privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo che prevale su ogni altro credito, anche ipotecario, acceso successivamente (comma 2-bis, articolo 4).

[298]La disciplina in esame, infine, demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei criteri, delle modalità e dei termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.

[299]Ascrive tra le attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro, alla Direzione VIII (Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico), la funzione di elaborazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato finalizzato alla gestione e valorizzazione degli attivi.

[300]Disciplina il conto generale del patrimonio, prevedendo una specifica classificazione dei beni dello Stato iscritti nel conto generale del patrimonio e la valutazione degli stessi secondo criteri economici, ai fini della loro gestione economica di cui all'articolo 822 del codice civile, fermi restando la natura giuridica ed i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti leggi. In particolare, per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale del patrimonio è allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti positivi e negativi, nonché gli indici di redditività della gestione stessa.

[301]Presentata durante l’esame referente a corredo dell’emendamento del relatore che ha raccolto tutte le modifiche al provvedimento approvate successivamente in Commissione.

[302]Alla data di uscita del presente dossier il decreto-legge n. 168 è in corso di conversione.

[303]  Recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario" e convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2009.

[304]Recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare e convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 23 novembre 2001, n. 410.

[305]Recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[306]L’articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 definisce amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo di riforma dell’organizzazione del Governo, D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[307]L’articolo 3, comma 25 del D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, prevede che sono «amministrazioni aggiudicatrici» le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

[308]Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.

[309]Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti del Codice.

[310]Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

[311]Qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, gli appalti possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a)   per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

b)   le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c)   le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d)   le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

[312]Il D.M 23 gennaio 2008 individua, per l'anno 2008 e in ogni caso sino all'emanazione del successivo decreto, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ad esclusione di quelle sopra citate, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro Consip. Ai sensi del decreto, le tipologie di beni e servizi per i quali vige l’obbligo di approvvigionamento tramite convenzioni quadro Consip sono le seguenti:

-        arredi per ufficio;

-        carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete ed extrarete, buoni carburante e fuel card);

-        combustibili da riscaldamento (specificamente gasolio e biodiesel);

-        energia elettrica;

-        macchine per ufficio, nonché prodotti hardware e software (specificamente: fotocopiatrici, in acquisto e noleggio, personal computer, desktop e portatili, server entry e midrange, software microsoft e stampanti);

-        noleggio autoveicoli;

-        servizio di buoni pasto;

-        servizi di telefonia fissa;

-        servizi di telefonia mobile;

-        apparati di telefonia e trasmissione dati (specificamente reti locali, centrali telefoniche);

-        servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro

[313]L’individuazione avviene sulla base dei prospetti redatti annualmente dalle citate amministrazioni e contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi per il cui acquisto si applica la disciplina prevista nel codice degli appalti. La previsione di tali prospetti è contenuta nell’articolo 2, comma 569 della legge n. 244/2007.

[314]  Il D.M 12 febbraio 2009, in attuazione dell’articolo 2, comma 574 della legge n. 244/2007 ha individuato le seguenti tipologie di beni e di servizi per le quali le suddette amministrazioni statali sono tenute a ricorrere alla CONSIP S.p.A. in qualità di stazione appaltante ai fini, rispettivamente, dell'espletamento dell'appalto e della conclusione dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici:

      1.carburanti avio - gara su delega;

      2. ristorazione collettiva - accordo quadro;

      3. trasferte di lavoro - accordo quadro.

      Con specifico riguardo alle tipologie di beni e di servizi per le quali si prevede da parte di CONSIP S.p.A. l'espletamento di una procedura di gara su delega, le amministrazioni statali forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le schede di dettaglio in tempo utile per lo svolgimento delle relative procedure di gara e comunque conformemente alle modalità e ai tempi resi noti mediante pubblicazione sul portale degli acquisti in rete MEF-CONSIP S.p.A.

[315]Ai sensi del comma 3 della disposizione citata per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[316]Il testo originario dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 escludeva dall’applicazione della norma i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tale esclusione è stata superata da quanto disposto nell’articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006, il quale assoggetta alla facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro Consip, ovvero all’obbligo di seguirne i parametri prezzo qualità tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del d.lgs. 165/2001, dunque, come già detto, anche gli enti territoriali.

[317]Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (c.d. Legge Zagatti).

[318]  Si segnala che il comma 428 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha ampliato il novero dei soggetti abilitati alla redazione e al giuramento delle perizie, aggiungendovi i periti in regola con l'iscrizione alle Camere di commercio, ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

[319]  Il novero dei soggetti abilitati alla redazione e al giuramento delle perizie è stato ampliato dall’articolo 1, comma 428, della legge n. 311 del 2004 (si veda la nota precedente).

[320]Si richiamano, in particolare, l’articolo 39, comma 14-undecies, del D.L. n. 269/2003, l’articolo 6-bis del D.L. n. 355/2003, l’articolo 1, comma 376, della legge n. 311/2004, l’articolo 11-quaterdecies, comma 4, del D.L. n. 20372005, l’articolo 1, comma 91, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e, da ultimo, l’articolo 4, comma 9ter, del D.L. n. 97/2008.

[321]In base alla normativa vigente , la raccolta del risparmio postale è affidata a Cassa depositi e prestiti che si avvale di Poste italiane S.p.a. Quest’ultima cura la distribuzione dei prodotti del risparmio postale. Per risparmio postale si intende la raccolta di Fondi con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. La raccolta di Fondi avviene sotto forma di buoni postali fruttiferi e di libretti di risparmio postale. I criteri per l’emissione degli uni e degli altri, per lo svolgimento delle altre operazioni finanziarie assistite da garanzia dello Stato e i criteri per la gestione separata – organizzativa e contabile - di tali operazioni di raccolta sono fissati nel Decreto del Ministro dell’economia e finanze del 6 ottobre 2004.

      L’emissione dei prodotti del risparmio postale finanziarie assistiti da garanzia statale nonché l’effettuazione dei altre operazioni permette il reperimento delle risorse necessarie per lo svolgimento - ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto legge n. 269 del 2003 -delle attività di finanziamento svolte parte da parte di Cassa depositi e prestiti. Tale articolo 5 ha disposto la trasformazione di CDP in società per azioni, definendone l’ambito operativo.

[322]Recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario e convertito, con modificazioni, dalla la legge 9 aprile 2009, n. 33.

[323]Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici e organismi di diritto pubblico. La finalità del finanziamento al settore pubblico è quella di favorire lo sviluppo degli investimenti pubblici nel Paese (ivi comprese le opere strategiche e gli investimenti in ricerca), utilizzando i fondi del risparmio postale. I predetti fondi sono assistiti da garanzia dello Stato. I finanziamenti a tali soggetti sono effettuati in via diretta e, secondo quanto previsto nello Statuto CDP, devono essere di importo pari o superiore a 25 milioni di euro.

      Come affermato dal rappresentante di CDP in sede di audizione il 6 ottobre 2009, presso la Commissione bilancio della Camera, il finanziamento agli enti territoriali finalizzato ad operazioni di investimento trova comunque un condizionamento nei limiti all’indebitamento per tali enti, derivanti dal patto di Stabilità, ed ha ragione di avere una soglia per non configgere con la disciplina sugli aiuti di Stato.

[324]Lo statuto sociale è stato aggiornato, da ultimo, nel settembre 2009.

[325]CDP SpA e SACE SpA, con il sostegno dell’ABI, hanno reso operativi gli strumenti che il Governo ha attivato per il potenziamento del credito e della liquidità a favore delle imprese (http://www.cassaddpp.it/content/groups/public/documents/ace_documenti/007768.pdf). Si ricorda che sempre nell’ambito dell’implementazione degli strumenti di sostegno all’economia, sono stati estesi anche gli ambiti operativi della società SACE S.p.a. In particolare, tale società agisce in sinergia con Cassa depositi e prestiti, rilasciando garanzie sui crediti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese attraverso la provvista resa disponibile da CDP. La garanzia copre il 50 percento dell’importo finanziato. Inoltre, SACE, assieme a CDP, costituisce un Sistema integrato di sostegno finanziario all’internazionalizzazione, cd. “Export-banca” (art. 8, D.L. n. 78/2009).

[326]La Convenzione e le informazioni sul sostegno “indiretto” di CDP alle piccole e medie imprese sono contenute nel sito di CDP: http://www.cassaddpp.it/cdp/OperatoriFinanziari/ SostegnoallePmi/index.htm.

[327]La convenzione CDP-ABI del 19 ottobre 2009 disciplina le modalità operative dell’intervento: le Banche aderenti all’iniziativa stipulano con CDP contratti di finanziamento per ottenere la provvista per l’erogazione dei finanziamenti ai beneficiari.

[328]La normativa italiana dei fondi comuni di investimento è affidata a una pluralità di fonti aventi sia rango primario che secondario; più in generale, il settore del risparmio gestito è disciplinato da una normativa stringente, che regola l’attività degli intermediari a partire dall’istituzione della società di gestione fino al collocamento dei prodotti sul mercato. Alla disciplina di riferimento si aggiungono poi le misure di autoregolamentazione, istituite e adottate dagli stessi gestori nell’intento di garantire alla clientela il rispetto degli standard di diligenza, correttezza e trasparenza che da sempre caratterizzano l’attività di gestione del risparmio.

[329]La SGR può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore; essa può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione di alcuni servizi con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati.

[330]Per i soggetti che hanno il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il beneficio spetta per le spese sostenute nell’arco temporale compreso tra il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009.

[331]La disciplina del monitoraggio dei crediti d’imposta, introdotta per esigenze conoscitive finalizzate anche a garantire la copertura finanziaria dell’onere a carico della finanza pubblica, consente all’Amministrazione finanziaria di conoscere, in via anticipata, la fruizione complessiva del beneficio concesso. In taluni casi, essa prevede anche l’obbligo per il contribuente di presentare apposita richiesta e subordina la fruizione all’acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente.

[332]  Le iniziative che ai sensi del comma 554 della legge finanziaria per il 2008 vengono finanziate con le risorse rivenienti dalle revoche ex legge n. 488/1992 sono le seguenti:

-        programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), finalizzato a favorirne l’inserimento lavorativo, con priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato;

-        costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna, per il monitoraggio della mobilità dal sud verso il nord del Paese e per favorire i percorsi di rientro;

-        agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di avvio, mediante riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal 2007;

-        sviluppo di attività produttive previste da accordi di programma in vigore, nonché programmi di sviluppo regionale e interventi finalizzati alla costruzione di Poli di innovazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna e Basilicata;

-        creazione di un “Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE”, da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali;

-        proroga per il 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti;

-        sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

Ulteriori destinazioni delle risorse revocate ai sensi del comma 554 sono previste dalla legge n. 99/2009, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, all’articolo 2, commi 12-14. Si tratta di una serie di interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:

-        internazionalizzazione, con particolare riguardo all’operatività degli sportelli unici all’estero e all’attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell’ICE e per il sostegno delle esportazioni (art. 2, co. 12, lett. a);

-        incentivi per attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative a gestione prevalentemente femminile (art. 2, co. 12, lett. b);

-        progetti di innovazione industriale (art. 2, co. 12, lett. c);

-        interventi nel settore delle comunicazioni, con riferimento alle esigenze connesse con lo svolgimento del vertice del G8 da tenere in Italia nel 2009 (art. 2, co. 12, lett. d);

-        incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi (art. 2, co. 12, lett. e);

-        sostegno al riutilizzo di aree industriali destinate al progressivo degrado per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento industriale finalizzato alla internazionaliz­zazione dei prodotti, alla ricerca scientifica e alla tutela dell’ambiente (art. 2, co. 12, lett. f);

-        accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico (art. 2, co. 12, lett. g);

-        sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma, fino al limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti indicati (art. 2, co. 12, lett. h);

-        interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per il mantenimento dell’operativi­tà della rete estera degli uffici dell’Istituto nazionale per il commercio estero (art. 54).

[333]Cfr. le delibere CIPE del 6 marzo 2009, nn. 2, 3 e 4.

[334]http://www.cipecomitato.it/storico_sedute/160/esito.pdf.

[335]  Questa disomogeneità non contribuisce a fare chiarezza sulla distinzione tra i soggetti sicuramente ascrivibili alla categoria di autorità indipendente dagli altri, ma vi è unanimità nel riconoscere tale qualità a: la Commissione nazionale per le società e la borsa – Consob; il Garante per la protezione dei dati personali ;l’Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust; l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Agcom ;la Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; l’Autorità per l’energia elettrica e il gas – Aeeg ;l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, in seguito trasformata in Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, sevizi e forniture - Avcp; l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private – Isvap; la Commissione per la vigilanza dei fondi pensione – Covip.

      È di solito considerata quale autorità amministrativa indipendente, pur con peculiari caratteristiche, anche la Banca d’Italia

[336]In questo ambito si segnala la specifica disciplina ai sensi dell’art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, che, per quanto riguarda le entrate derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, determina un vincolo di destinazione dei relativi importi ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

[337]L. 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato. Il titolo II è dedicato all’Istituzione e ai compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

[338]  Si ricorda che l’articolo 11-bis, comma 2, della legge n. 468/1978 prevede anche la possibilità di inserire nelle tabelle A e B accantonamenti di segno negativo, relativi a provvedimenti di minore spesa o di maggiore entrate da approvare in corso d’anno. Gli accantonamenti negativi sono collegati (mediante lettere alfabetiche) agli accantonamenti positivi alla cui copertura sono preordinati.

      La disciplina dei fondi speciali prevede, infine, che le quote relative a spese correnti non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Gli accantonamenti relativi a spese in conto capitale possono essere utilizzati anche nell’anno successivo (“slittamento”) se il provvedimento in questione è stato approvato da almeno una delle due Camere.

      Per particolari tipologie di spese correnti (spese corrispondenti ad obblighi internazionali, obbligazioni contrattuali o provvedimenti relativi al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed al trattamento economico e normativo dei dipendenti di pubbliche amministrazioni non compresi nel regime contrattuale) lo slittamento è consentito purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l’anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo.

[339]  L’articolo 2, comma 18, della legge n. 208/1999 – la quale ha riformulato l’art. 11, comma 3, lett. d), della legge n. 468 nel senso sopra indicato - ha stabilito inoltre che, in sede di prima applicazione, fosse la stessa legge finanziaria per il 2000 ad indicare quali erano le leggi vigenti la cui quantificazione poteva essere effettuata dalla Tabella C, “intendendosi come soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento alla predetta lettera d) e non indicate nella legge finanziaria medesima”.

      Tale disposizione è stata confermata dall’articolo 70, comma 7, della legge finanziaria 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488), il quale precisava che “le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, (…) sono indicate (…) dalla Tabella C (…)” della legge finanziaria per il 2000 medesima.

[340]  D.L. n. 154 del 7 ottobre 2008, recante “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

[341]  D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[342]  Recante “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti”.

[343]  D.L. 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni, in Legge 9 gennaio 2009, n. 1.

[344]  Le tipologie di voci escluse dal taglio lineare, ai sensi del citato articolo 60, comma 2, sono voci afferenti a spese di carattere obbligatorio.

[345]  Si ricorda che nella legge di bilancio per il 2010 il citato Fondo iscritto al capitolo 7232 presenta uno stanziamento di competenza complessivamente pari a 864 milioni di euro poiché viene alimentato altresì da autorizzazioni di spesa recate dal D.L. n. 318/1986, convertito dalla legge 488/1986, e dalla legge finanziaria per il 2004 (legge. n. 350/2003).

[346]  D.L. 30 settembre 2005 n. 203 recante Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[347]  Tali importi sono dati dalla somma tra il rifinanziamento iscritto originariamente in Tab. D nel testo iniziale (A.S. 1790), pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 5.540 milioni per il 2012, gli incrementi della dotazione del Fondo, pari a 35,2 milioni di euro nel 2010 ed ad 1 milione per ciascuno degli anni 2011 e 2012, in relazione a minori spese approvate al Senato per la riduzione del periodo di rideterminazione di agevolazioni contributive in materia di previdenza agricola (art. 01, co. 2, del DL n. 2/2006), in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 44 del ddl in esame (A.C. 2936), nonché delle riduzioni disposte dalla Commissione bilancio della Camera, pari a 51,9 milioni per il 2010 e a 16,7 milioni sia per il 2011 che per il 2012, a compensazione del rifinanziamento in tabella D degli incentivi assicurativi in agricoltura ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 102 del 2004 .

[348]D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[349]D.M. 29 luglio 2009 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 (GU n. 220/09), adottato sulla base dell’accordo con le regioni sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 luglio 2009.

[350]Il codice 1 indicato nell’ultima colonna della tabella (la colonna “definanziamento”) significa che la riduzione viene disposta in via permanente, sino all’anno di scadenza dell’autorizzazione di spesa.

[351]Nel corso dell’esame parlamentare, è stato introdotto un ulteriore definanziamento di 20 milioni nel 2012 relativo all’autorizzazione di spesa del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (v. sopra).

[352]D.L. 134/2008, recante Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi , convertito in legge n. 166/2008.

[353]D.L. n. 194/2009, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

[354]Tali somme sono state destinate a copertura delle attività di tutela della salute pubblica svolte dall'Istituto superiore di sanità, per l'anno 2010

[355]Convertito, con modificazioni, nella legge n. 102 del 2009.

[356]Concessione di un contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea – CDEC – organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

[357]Riduzione operata a copertura della concessione di un contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea.

[358]Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

[359]La riduzione è apportata a copertura dell’onere derivante nuove convenzioni e contratti di servizio con Tirrenia.

[360]Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

[361]A parziale copertura dell’onere relativo all’incremento del personale di magistratura da destinarsi a sedi disagiate.

[362]A copertura dell’onere derivante dall’istituzione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

[363]A copertura dell’onere per l'adeguamento dei sistemi informativi necessitato dal graduale passaggio alla redazione dei documenti contabili dello Stato in termini di sola cassa, previsto, tramite apposita delega al Governo, dall’articolo 42 della legge.

[364]Gli importi della tabella quantificano gli effetti sul saldo netto da finanziare.

[365]Tali autorizzazioni sono riportate di seguito anche nella parte concernente i profili finanziari della disposizione, ove ne sono dettagliati gli effetti sui differenti saldi di finanza pubblica.

[366]Specificamente, le risorse di cui al punto 9 sono destinate ai seguenti interventi:

-        articolo 1 della legge n. 379/1993, il quale concede dall'anno 1993 un contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.); articolo 3 della legge n. 24/1996, il quale anch’esso concede a favore dell’Unione italiana ciechi un contributo un contributo compensativo annuo; articolo 1 della legge n. 284/1997, il quale destina alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva un contributo annuo, a decorrere dall'esercizio 1997; articolo 1 della legge n. 282/1998, che destina a decorrere dal 1998 un contributo all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato.

-        articolo 2 della legge n. 407/1998, che istituisce un assegno vitalizio a favore di coloro i quali abbiano subito una invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi terroristici, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata;

-        articolo 3 della legge n. 452/1999, che prevede l’istituzione e il funzionamento del Museo Omero presso il Comune di Ancona;

-        articolo 1 della legge n. 72/2001, che istituisce un finanziamento annuale per l’istituzione e il potenziamento di centri di documentazione sulle terre di origine e sulle vicende dell'esodo e dell'inserimento dei profughi giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione;

-        articolo 1 della legge n. 260/2002, che istituisce Il contributo annuale dello Stato a decorrere dal 2003 a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza;

-        legge n. 93/1994, che reca la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche; articolo 2 della legge n. 92/2006, che dispone un sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche;

-        articolo 1, comma 40, della legge n. 549/1995, il quale prevede contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, indicati nella Tabella A allegata al provvedimento citato;

-        articolo 10 del decreto-legge 248/2007, che, per il triennio 2008-2010 reca stanziamenti per la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME);

-        articolo 94, comma 10, della legge n. 289/2002, il quale reca un’autorizzazione di spesa a favore del Policlinico «S. Matteo» di Pavia per la realizzazione del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA);

-        articolo 1, comma 1010, della legge n. 296/2006, il quale reca un’autorizzazione di spesa per il 2007, 2008 e 2009 per la concessione di Contributi edilizia privata nel Belice.

-        decreto legge n. 39/2009 articolo 1, comma 2, relativo alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per far fronte allo stato di emergenza determinatosi nelle zone dell’Abruzzo colpite dal terremoto del 6 aprile;

-        R.D. n. 787/1931, che reca il Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

-        D.P.R. n. 115/2002, il quale reca un Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen­tari in materia di spese di giustizia; articolo 1, comma 1304, della legge n. 296/2006, che reca l’istituzione del Fondo per le spese di funzionamento della giustizia, per far fronte per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione; articolo 2 del D.L. n. 143/2008, che disciplina il Fondo unico giustizia;

-        articolo 1 della legge n. 124/1985, che reca disposizioni per l’assunzione di manodopera al fine della la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero delle politiche agricole, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori sui beni patrimoniali.

[367]Allegati 7 del 6 e del 22 dicembre 2009.

[368]Cfr dossier del Servizio Bilancio del Senato n. 62 del dicembre 2009, predisposto sul testo approvato in seconda lettura dalla Camera (A.S. 1790-B).

[369]Cfr dossier n. 246 del 18 novembre 2009 del Servizio Bilancio e Servizio Studi della Camera, predisposto sul testo della finanziaria approvata in prima lettura dal Senato (A.C. 2936), e dossier del Servizio Bilancio del Senato n. 62 del dicembre 2009.

[370]  Adottato dal Consiglio dell’Unione Europea, nella versione aggiornata, l’11 ottobre del 2005.

[371]Cfr. Seduta della V Commissione Bilancio della Camera del 17 dicembre 2009.