Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Finanziaria 2010 - A.C. 2936-A- Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 246 Progressivo: 3 | ||
Data: | 09/12/2009 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
|
Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
|
|
|
Documentazione per l’esame di |
Finanziaria 2010 |
Schede di
lettura |
|
|
|
|
|
|
n. 246/3 |
|
|
|
9 dicembre 2009 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
|
|
|
|
|
I dossier dei servizi e degli uffici
della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei
deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o
riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: ID0009a.doc |
INDICE
Quadro di sintesi
del provvedimento1
§
Articolo 1 (Risultati differenziali)
§
Articolo 2, commi 1-4 (Disposizioni contabili in materia
previdenziale)
§
Articolo 2, comma 5 (Norme previdenziali per gli operai
agricoli)
§
Articolo 2, commi 5-bis-5-quater (Acconto IRPEF per
l’anno 2009)
§
Articolo 2, comma 6 (Fabbisogno finanziario delle università e
degli enti pubblici di ricerca)
§
Articolo 2, commi 7 e 8 (Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)
§
Articolo 2, comma 9 (DURC per gli esercenti del commercio
ambulante)
§
Articolo 2, commi 10-17 (Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego)
§
Articolo 2, comma 18 (Riconoscimento di somme alla Regione
Friuli-Venezia Giulia)
§
Articolo 2, comma 20 (Contributi concernenti i comuni
“svantaggiati”)
§
Articolo 2, comma 20-bis (Trasferimenti
erariali ai comuni)
§
Articolo 2, comma 21 (Collegi universitari)
§
Articolo 2, comma 22 (Esenzione fiscale per le vittime del
terrorismo)
§
Articolo 2, commi 23,
28-32 (Difesa servizi S.p.a.)
§
Articolo 2, commi 24-27 (Uso dei marchi delle Forze armate)
§
Articolo 2, commi 33 e
33-bis (Confidi)
§
Articolo 2, comma 34 (Fondo per l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa)
§
Articolo 2, comma 35 (Addizionale provinciale sul consumo di
energia elettrica)
§
Articolo 2, comma 36 (Alienazione delle partecipazioni detenute
in banche popolari)
§
Articolo 2, comma 37 (Modifiche al patto di stabilità per i
Comuni abruzzesi terremotati)
§
Articolo 2, comma 38 (Personale appartenente al comparto
sicurezza-difesa)
§
Articolo 2, comma 39 (Finanziamento a CNR ed Enea)
§
Articolo 2, comma 40 (Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia)
§
Articolo 2, comma 41 (Diffusione di defibrillatori)
§
Articolo 2, comma 42 (Estensione alla Guardia di finanza delle
attività negoziali della Difesa)
§
Articolo 2, comma 43 (Fondo per la tutela dell’ambiente e lo
sviluppo del territorio)
§
Articolo 2, comma 44 (Agevolazioni contributive per i datori di
lavoro agricoli)
§
Articolo 2, comma 45 (Fondo
di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)
§
Articolo 2, comma 46 (Eventi atmosferici del 6 giugno 2009)
§
Articolo 2, comma 47 (Vendita dei beni immobili confiscati alla
mafia)
§
Articolo 2, comma 48 (Fondo di garanzia nazionale e dei confidi
agricoli)
§
Articolo 2, comma 48-bis (Polizze
assicurative contratte dagli agricoltori)
§
Articolo 2, comma 48-ter (Interventi
a favore del settore agricolo)
§
Articolo 2, comma 48-quater (Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura)
§
Articolo 2, comma 49 (Contributi per i prodotti a stagionatura
prolungata)
§
Articolo 2, comma 50 (Riduzione dell’autorizzazione di spesa per
l’influenza aviaria)
§
Articolo 2, comma 51 (Contributo orfani vittime terrorismo e
stragi)
§
Articolo 2, comma 52 (Osservatorio e Fondo per le comunità
giovanili)
§
Articolo 2, comma 53 (Contributi all’editoria)
§
Articolo 2, comma 53-bis (Erogazioni
dei contributi all’editoria)
§
Articolo 2, comma 53-ter
(Somme dovute a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali)
§
Articolo 2, comma 54 (Biodiesel e prodotti derivati dalla
biomassa)
§
Articolo 2, comma 55 (Fondo
di parte corrente di cui all’art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008)
§
Articolo 2, commi 56 e 57
(Finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale)
§
Articolo 2, commi 59 e
60 (Edilizia sanitaria)
§
Articolo 2, commi 61-64 (Personale del Servizio Sanitario Nazionale)
§
Articolo 2, commi 65-81 (Disavanzi sanitari regionali)
§
Articolo 2, commi 82-87 (Inadempimenti diversi dai disavanzi
sanitari)
§
Articolo 2, comma 88 (Anticipazione di liquidità alle regioni con
piani di rientro)
§
Articolo 2, comma 89 (Interpretazione autentica art. 13 D.L.
39/2009)
§
Articolo 2, comma 90 (Proroga degli accreditamenti provvisori)
§
Articolo 2, comma 91 (Carta elettronica)
§
Articolo 2, comma 92 (Fondo per le non autosufficienze)
§
Articolo 2, commi 93 e
94 (Fondo per le politiche sociali)
§
Articolo 2, comma 95 (Versamento all’entrata del bilancio delle
risorse del TFR)
§
Articolo 2, commi
117-118 (Rimborso minori entrate ICI)
§
Articolo 2, comma 120 (Sostegno al reddito dei lavoratori a
progetto)
§
Articolo 2, comma 121 (Indennità di disoccupazione non agricola
con requisiti normali)
§
Articolo 2, commi 122 e
123 (Contribuzione figurativa per i
trattamenti di sostegno al reddito)
§
Articolo 2, commi
126-130 (Ammortizzatori sociali in
deroga)
§
Articolo 2, comma 131 (Monitoraggio INPS e interventi dei fondi
interprofessionali)
§
Articolo 2, commi 132 e
133 (Somministrazione di lavoro)
§
Articolo 2, commi
134-137 (Inserimento lavorativo di
persone svantaggiate)
§
Articolo 2, commi 138 e
139 (Lavoro accessorio)
§
Articolo 2, comma 140 (Trattamento di disoccupazione speciale per
i lavoratori edili)
§
Articolo 2, comma 143 (Interpretazione autentica in materia di
salario dei lavoratori agricoli)
§
Articolo 2, commi 144 e
145 (Apprendistato)
§
Articolo 2, commi 146 e
147 (Detassazione dei contratti di produttività)
§
Articolo 2, comma 148 (Riduzione del fondo sociale per
l’occupazione)
§
Articolo 2, comma 149 (Contrasto alle frodi in materia di
invalidità civile)
§
Articolo 2, comma 150 (Copertura oneri commi 120-147)
§
Articolo 2, commi
151-172 (Banca del Mezzogiorno S.p.a.)
§
Articolo 2, commi
173-178 (Disposizioni concernenti comuni,
province e comunità montane)
§
Articolo 2, commi
179-184 (Fondi comuni di investimento
immobiliari della Difesa)
§
Articolo 2, commi 185 e
186 (Anticipazione al comune di Roma per il ripiano dei debiti)
§
Articolo 2, comma 187 (Cedolino unico per il personale delle
amministrazioni dello Stato)
§
Articolo 2, comma 188 (Sospensione di adempimenti per le
popolazioni terremotate dell’Abruzzo)
§
Articolo 2, comma 189 (Copertura degli oneri recati dai commi 187
e 188)
§
Articolo 2, commi 190 e
191 (Anticipazione tariffaria dei diritti
aeroportuali)
§
Articolo 2, comma 192 (Concessioni autostradali)
§
Articolo 2, commi
193-195 (Stretto di Messina)
§
Articolo 2, commi
196-200 (Assunzioni di personale di
polizia e vigili del fuoco)
§
Articolo 2, comma 201 (Spese per il rilascio di informazioni sul
traffico telefonico)
§
Articolo 2, commi
202-205 (Spese di giustizia)
§
Articolo 2, commi
206-208 (Modalità di pubblicazione delle
sentenze di condanna)
§
Articolo 2, comma 209 (Edilizia carceraria)
§
Articolo 2, comma 210 (Convenzioni con le regioni per il
potenziamento del servizio giustizia)
§
Articolo 2, comma
213 (Alienazione
immobili dello Stato)
§
Articolo 2, commi
215-217 (Accordi quadro CONSIP)
§
Articolo 2, commi 219 e
220 (Rivalutazione terreni e partecipazioni)
§
Articolo 2, comma 221 (Recupero somme dovute all’erario dagli enti
locali)
§
Articolo 2, commi
222-224 (Progetti prioritari nell’ambito
dei corridoi europei TEN-T)
§
Articolo 2, comma 225 (Operazioni di finanziamento della Cassa
depositi e prestiti S.p.a.)
§
Articolo 2, comma 226 (Credito d’imposta per spese di ricerca)
§
Articolo 2, comma 227 e
228 (Emittenti radiotelevisive locali)
§
Articolo 2, comma 229 (Messa in sicurezza degli edifici
scolastici)
§
Articolo 2, comma 230 (Piani straordinari per il rischio
idrogeologico)
§
Articolo 2, comma 231 (Trasferimento di risorse tra autorità
indipendenti)
§
Articolo 2, comma 234 (Fondi speciali - Tabelle A e B)
§
Articolo 2, comma 235 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)
§
Articolo 2, comma 236 (Rifinanziamento di spese di conto capitale -
Tabella D)
§
Articolo 2, comma 237 (Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa -
Tabella E)
§
Articolo 2, commi
238-239 (Modulazione delle leggi pluriennali di spesa -
Tabella F)
§
Articolo 2, comma 240 (Riassegnazione di entrate)
§
Articolo 2, comma 241 (Effetti del decreto-legge n. 168 del 2009)
§
Articolo 2, commi 242 e
243 (Copertura degli oneri correnti ed
entrata in vigore)
Quadro di sintesi del
provvedimento
Il contenuto del testo iniziale del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo – in conformità con la scelta, già adottata nello scorso anno, di anticipare a prima dell’estate la definizione della manovra di finanza pubblica[1] e di predisporre pertanto un disegno di legge snello e composto da pochi articoli - risultava circoscritto ai suoi contenuti essenziali, i quali si limitavano a:
§ fissare il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato;
§ definire gli importi da corrispondere a titolo di adeguamento Istat per taluni trattamenti pensionistici;
§ prorogare le vigenti norme in materia di detrazioni IRE per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché disporre la messa a regime dell’IVA agevolata per talune prestazioni di servizi relative ai medesimi interventi;
§ quantificare le risorse destinate ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2010-2012, demandando all'esito della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche l'individuazione delle ulteriori risorse finanziarie a tal fine occorrenti;
§ stabilire gli importi da iscrivere nelle tabelle allegate al disegno di legge, dettando altresì specifiche procedure per l’utilizzo delle risorse che affluiranno a seguito della regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero, ossia dal c.d. “scudo fiscale”.
Nel complesso, il testo originario del provvedimento non recava disposizioni volte al reperimento di nuove risorse, essendo i nuovi interventi previsti solo nei limiti dei mezzi finanziari disponibili, senza comportare effetti di rilievo in termini di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche.
Gli effetti sull’indebitamento, che com’è noto costituisce il parametro di riferimento ai fini del rispetto dei vincoli comunitari, nonché sul fabbisogno, erano infatti neutrali, mentre si determinava un peggioramento solo in termini di saldo netto da finanziare per 1,3 miliardi nel 2010, 5,3 miliardi nel 2011 e 3,7 miliardi nel 2012, in linea, comunque, con il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, fissato per l’esercizio 2010 – ai sensi dell’articolo 1 del disegno di legge - in 63.000 milioni di euro.
Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato sono state introdotte talune modificazioni, che hanno sostanzialmente confermato l’impostazione del provvedimento in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica, lasciando inalterato il saldo netto dal finanziare, a fronte di un lieve miglioramento degli altri due saldi (indebitamento e fabbisogno) per 84 milioni nel 2010 e di 49,5 milioni nel successivo biennio.
Tra le disposizioni introdotte al Senato si ricordano:
§ le deroghe dai vincoli del patto di stabilità interno in favore degli enti locali dei territori dalla regione Abruzzo colpiti dal terremoto dell’aprile 2009;
§ lo stanziamento di risorse per incrementare i trattamenti economici del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa, per lo svolgimento di progetti da parte del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’ENEA, per il sostegno del made in Italy del settore agricolo, nonché per la proroga al luglio 2010 di alcune agevolazioni contributive per la previdenza agricola;
§ l’istituzione della società “Difesa servizi” spa, finalizzata allo svolgimento di attività negoziali correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della Difesa;
§ la previsione di specifici benefici nei riguardi delle vittime del terrorismo.
Nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera sono state introdotte numerose modificazioni, che hanno determinato una ricomposizione del quadro contabile delle voci di entrata e di spesa di ammontare significativo, pur mantenendo sostanzialmente invariati gli effetti sui saldi di finanza pubblica rispetto al testo approvato dal Senato.
Nel complesso, le rimodulazioni delle poste di entrata e di spesa del conto consolidato della PA effettuate a seguito dell’approvazione, nel corso dell’esame in sede referente presso la Commissione bilancio, dell’emendamento 2.1877 del Relatore, sono state pari, per il 2010, a circa 9,2 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e a circa 5,6 miliardi di euro in termini di indebitamento netto.
Si fornisce di seguito un quadro di sintesi delle risorse reperite e dei relativi utilizzi, predisposto sulla base di un prospetto riferito al predetto emendamento 2.1877[2], nel quale sono indicati gli effetti sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento netto con riferimento agli utilizzi del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.
Nel dettaglio, prendendo a riferimento il saldo netto da finanziare, le risorse per coprire i nuovi interventi disposti per l’esercizio 2010 sono state reperite attraverso:
§ l’utilizzo, per un importo pari a circa 3,9 miliardi di euro, delle disponibilità del Fondo esigenze urgenti e indifferibili, di cui al citato articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, riferibili, in sostanza, alle maggiori entrate derivanti dall’imposta sostitutiva pagata per il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (c.d. scudo fiscale) e degli effetti del D.L. 168/2009 sul differimento dell’acconto Irpef 2009. Il Fondo[3] sarà, infatti, alimentato, nell’anno 2010 - oltre che da talune entrate derivanti, tra l’altro, dal recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico[4] - dalle maggiori entrate derivanti dal differimento[5] del versamento di venti punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2009. Tale differimento, che per l’anno 2009 determina una perdita di gettito cui si fa fronte con quota parte delle entrate derivanti dallo “scudo fiscale”, produrrà un maggior gettito, di importo analogo, alla data del versamento del saldo delle imposte (riferite al medesimo periodo d’imposta), da effettuarsi nell’anno 2010; al fondo dovrebbe peraltro affluire la quota residua delle entrate derivanti dallo “scudo fiscale” che saranno introitate nell’esercizio 2010;
§ il versamento, da parte dell'INPS, in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse accertate del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR (3.100 milioni);
§ le economie di spesa ascrivibili ad una revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione autonoma Trentino- Alto Adige (1.000 milioni);
§ la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni ai fini del pagamento delle relative imposte sostitutive (350 milioni);
§ misure in materia alienazione di immobili di proprietà dello Stato (250 milioni);
§ la riduzione di taluni fondi, quali il Fondo sociale per l’occupazione (100 milioni), il Fondo per le aree sottoutilizzate (200 milioni) e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (120 milioni);
§ misure in materia di accertamento delle frodi per invalidità civile (50 milioni), riduzioni di spesa delle autonomie locali (48 milioni) e dei contribuiti delle comunità montane e dei piccoli comuni (10 milioni), nonché misure di riduzione degli accrediti alle Agenzie (9,2 milioni).
Sul versante degli impieghi, le risorse così reperite sono destinate alla copertura finanziaria di una pluralità di interventi, recanti maggiori spese o minori entrate, tra i quali si segnalano:
§ il rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale (584 milioni), del Fondo per le non autosufficienze (400 milioni) e del Fondo Politiche sociali (150 milioni);
§ l’anticipazione di liquidità - pari a 1.000 milioni di euro – da parte dello Stato alle regioni interessate dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari per l’estinzione dei debiti pregressi fino al 2005;
§ la proroga della disciplina inerente la detassazione dei contratti di produttività (800 milioni);
§ le misure in materia di agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni (120 milioni), di contribuzione figurativa per i lavoratori con almeno 35 anni di anzianità che accettino un’offerta di lavoro che un livello retributivo inferiore (40 milioni) e di inserimento o reinserimento di determinate categorie di lavoratori svantaggiati (65 milioni);
§ la riduzione d’imposta ai fini IRPEF per il trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (60 milioni);
§ l’incremento dell’autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo (200 milioni);
§ il rifinanziamento del Fondo per le missioni di pace (750 milioni);
§ l’integrazione dello stanziamento ai fini del rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall’ICI a seguito dell’esenzione dall’imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (1.676 milioni);
§ la deroga al blocco del turn over per i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco, autorizzati a procedere, secondo specifiche modalità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato (115 milioni);
§ l’incremento del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, finalizzato ad enti per interventi sul territorio di appartenenza (50 milioni);
§ il rifinanziamento del Fondo solidarietà incentivi assicurativi in agricoltura (52 milioni)
§ il differimento dei termini di pagamento dei versamenti fiscali e contributivi sospesi per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009 a seguito del sisma in Abruzzo (170 milioni) e la previsione di una agevolazione fiscale sui redditi di locazione relativi a contratti di locazione a canone concordato di immobili ubicati nella provincia dell’Aquila (1,5 milioni);
§ la costituzione della Banca del Mezzogiorno s.p.a. e la previsione di specifiche agevolazioni fiscali volte a sostenere le iniziative imprenditoriali canalizzando il risparmio privato nelle regioni del Sud d’Italia (9,2 milioni).
Nell’elenco 1 allegato al disegno di legge si prevede, inoltre, che le risorse affluite al citato Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili siano destinate, negli importi complessivi pari a 2.214 milioni nel 2010, 213 milioni nel 2011 e 160 milioni nel 2012, alle diverse finalità indicate nel predetto elenco, nella misura massima ivi prevista.
L’elenco
prevede,
indicando le autorizzazioni di spesa da rifinanziare, le seguenti finalizzazioni:
§
130 milioni, per
il rifinanziamento, nel 2010, di alcune autorizzazioni di spesa volte
all’adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi
internazionali;
§
400 milioni, per
il rifinanziamento nel 2010 riferito alla proroga della devoluzione della quota
del 5 per mille IRPEF;
§
103 milioni nel
2010 per interventi diretti ad assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici;
§
100 milioni per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà;
§
400 milioni, per
l’incremento nel 2010 della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento delle università;
§
130 milioni nel
2010 per il sostegno alle scuole non
statali;
§
400 milioni per
il rifinanziamento nel 2010 di alcune autorizzazioni di spesa dirette al
sostegno del settore dell’autotrasporto;
§
370 milioni per il
finanziamento della stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili;
§
181 milioni nel
2010, 123 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012, per interventi finalizzati a
misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché
di garanzia della stabilità dell’equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati
dal sisma dell’Abruzzo dell’aprile 2009, nonché in materia di adempimenti comunitari
per gli enti locali e funzionalità del sistema giustizia.
Le disponibilità del suddetto Fondo sono ripartite tra le finalità indicate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da trasmettere al Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.
Le finalità di cui all'ultima voce dell'elenco 1,
per le quali sono destinate risorse pari a 181 milioni di euro, vengono
contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due
Camere competenti per i profili finanziari.
Una quota delle disponibilità del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili – non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno ed indebitamento netto - pari a 689 milioni per l'anno 2010, 1.991 milioni per il 2011 e 182 milioni per il 2012, è destinata, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse finanziarie.
Per ogni
ulteriore approfondimento si rinvia alle schede di lettura contenute nel
presente dossier.
Le tabelle seguenti riepilogano gli effetti
delle modifiche al disegno di legge, apportate nel corso dell’esame in sede
referente presso la Commissione Bilancio, in termini di saldo netto da
finanziare e indebitamento netto per l’esercizio 2010, disaggregandoli in
termini di reperimento delle risorse (maggiori entrate e minori spese) e di
utilizzo delle medesime (minori entrate e maggiori spese).
Quadro del reperimento delle risorse (emendamento del Relatore 2.1877) |
||||||||
Art |
2010 |
SNF |
IND. NETTO |
|
Art. |
2010 |
SNF |
IND. NETTO |
2 |
(A) Totale minori spese |
5.525,1 |
5.275,1 |
|
2 |
(B) Totale maggiori entrate |
3.726,6 |
376,6 |
119 - 240 |
Riduzione del Fondo
esigenze urgenti e indifferibili (quota del fondo alimentata con le maggiori
entrate derivanti dal differimento al 2010 dell’acconto IRPEF riferibile al
periodo d’imposta 2009 e dal recupero di aiuti di Stato in favore di imprese
di servizi pubblici locali). |
3.936,0 |
3.936,0 |
|
95 |
Versamento all'entrata dei
fondi TFR dall'INPS |
3.100,0 |
0,0 |
96-115
|
Revisione dell’ordinamento
finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione
autonoma Trentino- Alto Adige |
1.000,0 |
500,0 |
|
219-220 |
Riapertura dei termini per
la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni (imposta sostitutiva) |
350,0 |
350,0 |
56-94
|
Riduzione Fondo strategico
per il Paese a sostegno dell'economia reale |
120,0 |
120,0 |
|
212-214 |
Misure in materia
alienazione di immobili di proprietà dello Stato |
250,0 |
0,0 |
120-150 |
Fondo sociale occupazione
e formazione (pacchetto lavoro) |
100,0 |
100,0 |
|
188 |
Ripresa versamenti fiscali
comuni fuori cratere Abruzzo |
26,6 |
26,6 |
226 |
Riduzioni del FAS |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
120-150 |
Riduzione titolari
invalidità civile (pacchetto lavoro) |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
173-178 |
Riduzione di spese per le
autonomie locali |
48,0 |
48,0 |
|
|
|
|
|
20 |
Riduzione trasferimenti
enti locali a comunità montane e piccoli comuni |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
151-172 |
Riduzione accrediti
Agenzie di cui art. 70, D.Lgs. 300/99 |
9,2 |
9,2 |
|
|
|
|
|
|
Altre minori spese |
51,9 |
301,9 |
|
|
|
|
|
Totale reperimento risorse (A + B) |
9.251,7 |
5.651,7 |
Quadro degli utilizzi delle risorse (emendamento del Relatore 2.1877) |
||||||||
Art. |
2010 |
SNF |
IND. NETTO |
|
Art. |
2010 |
SNF |
IND. NETTO |
2 |
(C) Totale maggiori spese |
8.303,2 |
4.452,4 |
|
2 |
(D) Totale minori entrate |
948,5 |
1.199,3 |
240 |
Spesa a valere sul Fondo
esigenze urgenti e indifferibili per interventi diversi di cui all’Elenco 1 (cfr. ante). |
2.214,0 |
2.074,0 |
|
151-172 |
Credito per il Mezzogiorno (“Banca del sud”) |
9,2 |
9,2 |
240 |
Sistemazione conto sospeso
con la Banca d'Italia |
689,0 |
0,0 |
|
188 |
Agevolazioni Abruzzo -sisma
6 aprile 2009 |
77,8 |
196,6 |
Tab. A |
Rifinanziamento Missione
di pace |
750,0 |
750,0 |
|
218 |
Imposta sostitutiva
redditi di locazione provincia dell'Aquila |
1,5 |
1,5 |
56-94 |
Fondo non autosufficienze |
400,0 |
400,0 |
|
120-150 |
Detassazione contratti di
produttività- IRPEF-add. Reg. e Com. (Pacchetto lavoro) |
800,0 |
800,0 |
Integrazione Fondo
politiche sociali |
150,0 |
150,0 |
|
120-150 |
Proroga detassazione
trattamento accessorio Sicurezza Difesa (Pacchetto lavoro) |
60,0 |
60,0 |
|
Rifinanziamento Fondo
sanitario nazionale |
584,0 |
584,0 |
|
|
Altre minori entrate |
0,0 |
132,0 |
|
Anticipazione liquidità
debiti Sanità |
1.000,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
117 |
Rimborso ai comuni minori
entrate ICI |
1.676,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
120-150 |
Riduzione contributiva
lavoratori anziani |
120,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Contributi lavoratori
anziani |
40,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Inserimento lavorativo
persone svantaggiate |
65,0 |
65,0 |
|
|
|
|
|
|
226 |
Credito d'imposta attività
di ricerca industriale |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
196-200 |
Pacchetto finanziamento
turn-over corpi di polizia e vigili del fuoco |
115,0 |
60,0 |
|
|
|
|
|
48 |
Finanziamento F.do
solidarietà incentivi assicurativi in agricoltura |
51,9 |
51,9 |
|
|
|
|
|
43 |
Piccole opere – Fondo
tutela ambiente |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
188 |
Proroga sospensione
versamenti tributari e contributivi Abruzzo |
118,8 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Altre maggiori spese |
79,5 |
67,5 |
|
|
|
|
|
Totale utilizzi risorse (C + D) |
9.251,7 |
5.651,7 |
Modifiche approvate dalla V Commissione bilancio
Reperimento delle risorse - effetti per il 2010 sul saldo netto da finanziare
(in %)
Modifiche approvate dalla V Commissione bilancio
Impieghi - effetti per il 2010 sul saldo netto da finanziare
(in %)
1. Per l'anno
2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini
di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per
regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti,
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2010, è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni
di euro per l'anno finanziario 2010.
2. Per gli anni
2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, è determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400
milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni
2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000
milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il
livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente,
in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e
in 247.000 milioni di euro.
3. I livelli del
ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori
disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto
alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli
anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna,
sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle
famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i
lavoratori dipendenti e i pensionati.
L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l’anno 2010 (comma 1) e per i due anni successivi, 2011 e 2012, compresi nel bilancio pluriennale (comma 2).
Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza
tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè
la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle
operazioni di accensione e rimborso prestiti.
Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le
entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre
fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare
nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide,
pertanto, con l’accensione dei prestiti.
Per il 2010, il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 63 miliardi, al netto di 4.684 milioni per regolazioni debitorie, nella stessa misura quindi indicata dalla Nota di aggiornamento del DPEF.
Tale limite è superiore al valore effettivo del saldo (62,4 miliardi) risultante dal bilancio a legislazione vigente come modificato per effetto della finanziaria medesima[6]. La differenza (600 milioni) rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle leggi finanziarie precedenti si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.
Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2010 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 286 miliardi. In tale limite è compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.
Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dal comma 1 è superiore a quello risultante dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della finanziaria, pari a 280,7 miliardi (al netto dei 4 miliardi per l’indebitamento estero).
Per il biennio successivo[7], il comma 2 fissa il livello massimo del SNF del bilancio a legislazione vigente in misura pari a 54,3 miliardi per il 2011 e a 41,4 miliardi per il 2012, al netto di 3,52 miliardi per regolazioni debitorie in ciascun anno.
Tali livelli “massimi” si situano al di sopra dei valori risultanti dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della finanziaria pari, rispettivamente, a 53,9 miliardi nel 2011 e a 41 miliardi nel 2012.
I valori relativi al saldo programmatico, coincidenti con quelli indicati nella Nota di aggiornamento sono fissati, rispettivamente, in 49 miliardi e a 38 miliardi.
Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 253 miliardi nel 2011 e 250 miliardi nel 2012 in base alla legislazione vigente (251,8 miliardi e 247,4 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio integrato con la finanziaria). Tali valori si riducono a 248 miliardi e a 247 miliardi nel bilancio programmatico.
Come specificato dal comma 3, i livelli massimi del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
La disposizione, che viene di norma inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.
I valori dei saldi fissati dall’articolo 1 in esame sono calcolati al netto delle regolazioni debitorie.
Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria. Ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L’operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull’indebitamento nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui ci si fa carico della sua regolazione.
Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione finanziaria a prescindere dall’effettivo pagamento[8].
Quanto ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate[9].
Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nei disegni di legge finanziaria e di bilancio, esse risultano così determinate (in competenza e in cassa) nel triennio:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE (milioni di euro) |
|||
|
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
|
|
Entrate |
32.696 |
32.610 |
32.957 |
Rimborsi IVA |
32.696 |
32.610 |
32.957 |
Spesa
corrente |
36.326 |
36.130 |
36.477 |
· Rimborsi IVA |
32.696 |
32.610 |
32.957 |
· Debiti pregressi
Poligrafico dello Stato |
110 |
0 |
0 |
· Rimborso imposte dirette
pregresse |
3.520 |
3.520 |
3.520 |
Spesa in
conto capitale |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Totale
spesa BLV |
36.326 |
36.130 |
36.477 |
Tab C - ddl Finanziaria: Integrazione FSN per minori entrate IRAP 2003 |
1.054 |
0 |
0 |
Totale spesa BLV integrato LF |
37.380 |
36.130 |
36.477 |
|
|
|
|
Differenza regolazioni spesa -entrate |
4.684 |
3.520 |
3.520 |
|
|
|
|
Fonte: disegno
di legge finanziaria 2010 (A.S. 1790)
Articolo 2,
commi 1-4
(Disposizioni contabili in materia
previdenziale)
1. L'adeguamento
dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo
37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:
a) in 303,76
milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle
gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in
favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
b) in 75,05 milioni
di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani.
2.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.477,88
milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi
importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97
milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o
gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06
milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale
minatori e dell'ENPALS.
4. Ai fini del
finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle
pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui
all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in
204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per
l'esercizio 2009, sono utilizzate:
a) le somme che
risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un
ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;
b) le risorse
trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a),
come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto
Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non
utilizzate per i rispettivi scopi.
I commi
da 1 a 4 dell’articolo 2 recano
disposizioni relative ai trasferimenti a
favore di alcune gestioni previdenziali
dell’INPS.
In primo luogo, il comma 1 determina l'adeguamento,
per l'anno 2010, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso
l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale
minatori e ENPALS).
La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS,
dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[10], per la
progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione
a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento
della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.
Ai sensi della lettera c) dell’articolo 37 della L.
88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo
pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi,
dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è
incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione -
maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.
L’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997
(provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un
ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni
pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato
esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti
attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai
criteri previsti dalla medesima lettera c).
Gli incrementi
dei trasferimenti disposti per il 2010,
pari complessivamente a 378,81
milioni di euro, sono determinati:
a)
nella
misura di 303,76 milioni di euro, in
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei
lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS;
b)
nella
misura di 75,05 milioni di euro, in
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle
gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.
Pertanto, come previsto dal successivo comma 2, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2010 sono determinati:
§
per il FPLD,
le gestioni dei lavoratori autonomi,
la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento
di cui al comma 22, lettera a) – in 18.121,52 milioni di euro (per l’anno
2009 l’importo dovuto era pari a 17.817,76 milioni);
§
per il FPLD
(ad integrazione) e le gestioni artigiani
ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento
di cui al comma 22, lettera b) – in 4.477,88 milioni di euro (nel 2009
l’importo dovuto era pari a 4.402,83 milioni).
Ai sensi del comma 3 – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo
59, comma 34, della L. 449/1997 - la ripartizione
degli importi complessivi dei trasferimenti
a carico dello Stato considerati nei precedenti commi tra le gestioni
interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi[11], di
cui all'articolo 14 della L. 241/1990.
Viene inoltre specificato che, per quanto
riguarda il trasferimento relativo alle gestioni di cui al comma 1, lettera a), pari a complessivi 18.121,52 milioni di euro, il suddetto riparto è al netto delle
seguenti quote:
§
836,97 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale
assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
§
2,72
milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;
§ 63,06 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.
§
Infine, il comma 4 prevede l’utilizzo di
specifiche risorse ai fini del finanziamento
dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni,
assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui
all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112[12],
valutati in 204,09 milioni di euro
per il 2008 ed in 200 milioni di euro per il 2009.
A tal fine si prevede che siano utilizzate:
§ per un importo
complessivo di 244,09 milioni di
euro, le somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno
2008 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali” (GIAS)
in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie (lettera a));
§ per un importo complessivo
di 160 milioni, le risorse
trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima Gestione (in specifici
fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri), come risultanti dal
bilancio consuntivo 2007,
in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi (lettera b));
Al riguardo, la
relazione tecnica allegata al disegno di legge originario (A.S. 1790) indicava,
in particolare, le seguenti voci:
-
fondo di
accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la
tubercolosi, ai sensi dell’articolo 3, comma 14, della L. 448/1998, per un
importo pari a 70 milioni di euro;
-
fondo di
accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della
maternità e della paternità, di cui alla L. 53/2000, per un importo pari a 20
milioni di euro;
-
fondo di
accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati di
cui all’articolo 8 della L. 451/1994, per un importo pari a 70 milioni di euro.
Articolo 2,
comma 5
(Norme previdenziali per gli operai
agricoli)
5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto
1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30
ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse
qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini
della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per
le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai
agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma
dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo
indeterminato.
Il comma
5 reca una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto
retroattivo) riguardante i criteri di
calcolo della retribuzione convenzionale, valida come base di calcolo ai
fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento
pensionistico, per gli operai agricoli a
tempo determinato. La norma chiarisce che per la rilevazione della media
tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi
provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media
convenzionale, occorre far riferimento ai contratti collettivi provinciali
vigenti al 30 ottobre dell'anno
precedente.
Nella relazione tecnica si evidenza come la nuova
norma è intesa a confermare l'interpretazione fin qui seguita in via
amministrativa, al fine di evitare oneri finanziari non compresi nei saldi
tendenziali[13].
La retribuzione
convenzionale è stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, per ogni provincia, sulla base delle
retribuzioni previste dai contratti collettivi per le diverse qualifiche di
operaio agricolo. L’ultimo provvedimento in tal senso è stato adottato con il
Decreto Direttoriale 9 luglio 2007, recente “Determinazione delle retribuzioni
medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli, ai fini
previdenziali, per l'anno 2007”. Inoltre l’INPS, con circolare n. 31 del 2
febbraio 2007, ha fornito le direttive operative ai fini della rilevazione
delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e
degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore
alla data del 30 ottobre 2006, per la determinazione delle medie salariali”.
Merita ricordare, infine, che il richiamato articolo
3, comma 3, della legge 457/1972[14], è stato già in
passato oggetto di una un'interpretazione autentica[15]. In quel caso,
il chiarimento faceva riferimento alla retribuzione convenzionale come base di
calcolo per le sole prestazioni previdenziali temporanee (mentre in questo caso
la base di computo riguarda sia la contribuzione pensionistica che i
trattamenti pensionistici).
Articolo 2,
commi 5-bis-5-quater
(Acconto IRPEF per l’anno 2009)
5-bis.
Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23
novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al pagamento dell'acconto di cui
all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza
avvalersi del differimento del versamento dell'importo corrispondente a venti
punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma
1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d'imposta in misura
corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
5-ter.
Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti
d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
5-quater.
I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168,
restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del
mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomputate dal
sostituto d'imposta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.
I commi da 5-bis a 5-quater disciplinano, con riferimento alla riduzione dell’acconto IRPEF 2009 introdotto dal decreto-legge n. 168/2009[16], le modalità per il recupero dell’eccedenza dell’imposta versata dai soggetti che - non avendo rideterminato l’importo dovuto – hanno effettuato un maggiore versamento sulla base della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto legge n. 168.
Appare opportuno segnalare che le disposizioni previste nei commi in esame risultano già vigenti con decorrenza 24 novembre 2009 in quanto contenute nei commi da 2 a 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
Per quanto concerne, invece, la riduzione della misura dell’acconto IRPEF dovuto entro il 30 novembre 2009 – introdotta dal comma 1 del richiamato articolo 1, D.L. n. 168/2009 – si rinvia a quanto disciplinato nel successivo comma 241 ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto n. 168.
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168/2009 ha disposto il differimento, al 16 giugno 2010, del versamento di una quota, pari al 20 per cento, dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), da versare entro il 30 novembre 2009. In sostanza, tale comma, ha ridotto dal 99% al 79% la misura della percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF dovuto entro la suddetta data.
La disciplina tributaria vigente stabilisce che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono tenuti a versare, entro il mese di novembre di ciascun anno, un acconto dell’IRPEF dovuta per il periodo d’imposta in corso alla predetta data.
Tenuto conto che sui redditi di lavoro dipendente e di pensione il sostituto d’imposta opera la ritenuta fiscale corrispondente alle imposte dovute dal percipiente, la riduzione dell’acconto IRPEF interessa le persone fisiche che determinano, in autoliquidazione, un saldo di imposta a debito in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2008. In altre parole, rientrano nell’ambito di applicazione gli imprenditori, i professionisti e i soci di società di persone mentre i lavoratori dipendenti e pensionati possono beneficiare del differimento solo se possessori di ulteriori redditi.
La determinazione dell’acconto è generalmente effettuata dai contribuenti in base al “metodo storico” che consiste nell’applicazione di una percentuale, fissata dalla legge, all’imposta dovute nell’anno precedente. Tuttavia, qualora il contribuente preveda di realizzare nell’anno corrente un reddito inferiore a quello dell’anno precedente, può scegliere di applicare il “metodo previsionale” e ridurre la misura dell’acconto da versare sulla base dell’effettivo reddito stimato.
La determinazione della misura dell’acconto è stata oggetto di numerose modifiche normative. Inizialmente stabilita in misura pari al 75% dall’articolo 1 della legge n. 97 del 1977, è stata, da ultimo, elevata al 99% dell’imposta relativa all’anno precedente (articolo 1, comma 301, della legge n. 311 del 2004). In ogni caso, l’acconto non è dovuto se l’IRPEF relativa all’anno precedente è inferiore a 51,65 euro.
Le modalità di versamento dell’acconto dell’IRPEF sono disciplinate dall’articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001 ai sensi del quale il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento della somma dovuta:
- in un’unica soluzione (entro il 30 novembre del periodo d’imposta di riferimento) se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro. La prima rata, pari al 40% dell’acconto complessivo, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno in corso (ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) e il secondo acconto, pari al restante 60% dell’acconto complessivo, deve essere versata entro il 30 novembre del medesimo anno.
Ai sensi del comma 5-bis - che come ricordato riproduce il testo dell’articolo 1, comma 2, D.L. n. 168/2009 - in favore dei soggetti che, alla data del 24 novembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 168/2009) hanno effettuato il versamento dell’acconto sulla base della normativa previgente è riconosciuto un credito per l’eccedenza d’imposta versata a titolo di acconto IRPEF.
Il predetto credito può essere recuperato dai contribuenti attraverso lo strumento della compensazione, di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In sostanza, al momento del primo pagamento utile di altre imposte, tributi o contributi il contribuente può effettuare il versamento di quanto dovuto al netto del credito vantato a titolo di eccedenza di acconto IRPEF.
I commi 5-ter e 5-quater – che come ricordato riproducono i commi 3 e 4 del D.L. n. 168/2009 - disciplinano le modalità applicative da parte dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi (modello 730) attraverso il sostituto d’imposta o un CAF (quali, ad esempio, i lavoratori dipendenti o i pensionati) e che hanno autorizzato il proprio sostituto d’imposta a versare, per loro conto, l’acconto IRPEF dovuto trattenendolo dagli emolumenti corrisposti nel mese di novembre.
In questa ipotesi, i sostituti d’imposta sono tenuti a rideterminare l’ammontare dell’acconto che il dipendente o pensionato deve versare sulla base della nuova percentuale e procedere alla trattenuta e al versamento del minore acconto così rideterminato.
Qualora l’emolumento del mese di novembre sia già stato elaborato e siano già stati effettuati i versamenti dell’acconto da parte del sostituto d’imposta, quest’ultimo è tenuto a restituire nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute rispetto all’acconto dovuto dal dipendente o pensionato.
Per quanto concerne, invece, il recupero delle maggiori somme versate all’Erario, il sostituto d’imposta è autorizzato ad effettuare lo scomputo dai successivi versamenti dovuti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997[17].
Articolo 2,
comma 6
(Fabbisogno finanziario delle università
e degli enti pubblici di ricerca)
6. Per il triennio 2010-2012
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638,
639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il comma 6 dispone
che per il triennio 2010-2012
continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge n. 296 del 2006
(legge finanziaria 2007, articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642), relative
ai criteri di determinazione annuale del
fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca.
Come
chiarito dalla relazione illustrativa al ddl, la finalità della proroga è
quella di mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno
finanziario e dell'indebitamento netto dei due comparti di spesa, che
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2010-2012.
Quindi, anche per
ciascun anno del nuovo triennio, la
crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario
determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario (comma 637) e al 4% per gli enti pubblici di
ricerca (comma 638)[18]. Tale fabbisogno è incrementato degli oneri
contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (comma 642).
Il
comma 637 demanda, inoltre, al Ministro dell’università e della ricerca la
determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della
Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il comma 639
stabilisce che il fabbisogno
degli enti di ricerca è determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno
precedente, incrementato del predetto 4 per cento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta Ministro
dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere
introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca,
previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri entri di ricerca e
comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato, e possono essere
determinati i pagamenti annuali – che non concorrono al consolidamento del
fabbisogno programmato – derivanti da accordi di programma e convenzioni.
Il comma 640 conferma, per il triennio 2007-2009, l’esclusione
dalla determinazione del fabbisogno
finanziario annuale dell'ASI, dei pagamenti relativi alla contribuzione annuale
dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima
ESA e per programmi realizzati con leggi
speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo”.
La
relazione tecnica precisa che il fabbisogno programmato per il 2009 ammonta a 8.793,6 milioni di
euro per il settore universitario
e a 1.442,9 milioni di euro per gli enti pubblici di ricerca.
Articolo 2,
commi 7 e 8
(Agevolazioni per ristrutturazioni
edilizie)
7. All'articolo 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«2010, 2011 e 2012»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «dicembre 2012»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «giugno 2013».
8. All'articolo 1, comma 18,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».
I commi
7 e 8, modificando rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 1 della
legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), intervengono sulla
disciplina relativa alle spese di
ristrutturazione edilizia prevedendo:
§ la proroga
per l’anno 2012 della detrazione IRPEF;
§ la trasformazione da regime transitorio a regime definitivo dell’aliquota IVA agevolata al 10%.
Le modifiche al comma 17 della legge
finanziaria 2008 recate dal comma 7 in esame interessano la proroga della detrazione IRPEF, in
misura pari al 36% per un importo di spesa non superiore a 48.000 euro per
ciascuna unità immobiliare, relativamente a:
a)
spese di
ristrutturazione edilizia[19], di
cui all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) realizzate su unità immobiliari a prevalente
destinazione abitativa privata. Per effetto delle modifiche introdotte dal
comma in esame sono detraibili anche le spese sostenute nel 2012[20];
b)
spese
per il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia[21]
eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare nonché da cooperative edilizie che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell’immobile. Per effetto delle modifiche
introdotte dal comma in esame, il termine entro il quale devono essere eseguiti
gli interventi è prorogato dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 e il
termine entro il quale gli immobili devono essere alienati o assegnati è
differito dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013[22].
Le modifiche al comma 18 della legge
finanziaria 2008 recate dal comma 8, invece, prevedono l'applicazione a regime dell’aliquota
IVA agevolata al 10% alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488
del 1999 (legge finanziaria 2000)[23].
Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:
- interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Si ricorda che sino alla legge finanziaria
2009 l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta era rinnovata di anno in anno e
prevista solo transitoriamente, in considerazione dei termini di durata della
relativa autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea. Con
l'approvazione della direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, con
la quale è stato modificato l'allegato III alla direttiva IVA 2006/112/CE -
contenente un elenco di beni e servizi per i quali gli Stati membri possono
decidere l'applicazione di un'aliquota ridotta - sono stati inseriti anche i
servizi ad alta intensità di lavoro, incluse le ristrutturazioni edilizie, tra
quelli a cui è applicabile l'aliquota ridotta.
A differenza di quanto previsto in passato,
l'attuale normativa comunitaria consente pertanto agli Stati membri di
introdurre a regime l'aliquota IVA ridotta per le prestazioni nel settore
edile.
Sul piano della formulazione
della norma, tenuto conto che il comma 8 trasforma l’applicazione dell’aliquota
IVA ridotta da regime transitorio a regime definitivo, sarebbe opportuno
introdurre, in luogo di una proroga per gli anni “2012 e successivi” nella
legge finanziaria per il 2008, una novella al Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante “Istituzione e disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto”.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’articolo
1, comma 19, della legge finanziaria per il
2008, la detrazione fiscale IRPEF spetta solo se il costo della relativa
manodopera risulta evidenziato in fattura. Tale requisito, invece, non è
richiesto ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata IVA.
Articolo 2,
comma 9
(DURC per gli esercenti del commercio
ambulante)
9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all'articolo
28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis.
Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina
delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio
di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma
1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì
stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della
collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al
compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della
predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso
rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del
debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato
anche alle imprese individuali»;
b)
all'articolo
29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis.
L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione
annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».
Il comma 9, modificato dalla Commissione bilancio,
sostituisce il comma 2-bis
dell’articolo 28 ed integra l’articolo 29 del D.Lgs. 114/1998[24], in tema di commercio
su aree pubbliche.
La disposizione,
in particolare, è volta a prevedere che le regioni, nell’esercizio delle
proprie competenze normative in materia di attività economiche, possano
subordinare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale (comprese
le imprese individuali) alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Le regioni
possono altresì stabilire le modalità attraverso le quali i comuni (che possono
a tal fine avvalersi della collaborazione gratuita delle associazioni di
categoria) possono essere chiamati alla verifica della sussistenza e regolarità
del DURC. L’autorizzazione
all’esercizio è rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la
rateizzazione del debito contributivo.
Infine, si prevede la sospensione
dell’autorizzazione per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del
DURC.
Si ricorda che il comma 2-bis
dell’articolo 28 del decreto legislativo
n. 114 del 1998 (introdotto dal
comma 1 dell’articolo 11-bis del D.L.
78/2009[25]) ha previsto che l’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto
ad autorizzazione, previa esibizione da parte del richiedente del documento unico
di regolarità contributiva. Tuttavia, il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, con nota prot. 25/1/0014909 del 12 ottobre 2009, ha
rilevato che la suddetta condizione è invasiva delle competenze delle regioni
(alle quali è demandata, in via esclusiva, la potestà legislativa in materia di
commercio) e che, di conseguenza, la disposizione medesima può essere
considerata solo una norma di indirizzo per le regioni.
Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) attesta la
regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di
lavoro dell'edilizia, la regolarità dei
versamenti dovuti alle Casse edili. La sua validità è mensile, mentre per il
settore degli appalti privati[26] la validità è trimestrale, ai sensi dell’articolo 39-septies,
del D.L. 273/2005[27].
Il DURC è stato introdotto
dal D.Lgs. 494/1996, laddove si è previsto che il committente o il responsabile
dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, fosse
tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva rilasciato, oltre
che dall'INPS e dall'INAIL, anche dalle casse edili sulla base di una apposita
convenzione stipulata con i predetti istituti.
In seguito, tale obbligo è
stato esteso dapprima alle ipotesi di imprese affidatarie di un appalto
pubblico, tenute alla presentazione del documento alla stazione appaltante a
pena di revoca dell'affidamento[28], e successivamente per l’accesso da parte delle imprese ai benefici e
alle sovvenzioni comunitari[29] anche per la realizzazione di investimenti[30].
L’articolo 1, comma 1176
della legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007) ha poi generalizzato
l’applicazione del Documento unico di regolarità contributiva a settori e
situazioni ulteriori. In particolare, si è previsto che con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti
previdenziali e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, siano definite per il DURC le modalità di rilascio, i contenuti
analitici della certificazione e le tipologie di pregresse irregolarità
previdenziali relative al rapporto di lavoro che non impediscono il rilascio
della certificazione.
Il provvedimento è stato
adottato con il D.M. 24 ottobre 2007, recante “Documento unico di regolarità
contributiva”, nel quale vengono indicati come soggetti obbligati al possesso
del documento:
§
i datori di lavoro ai fini della
fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di
legislazione sociale previsti nonché ai fini della fruizione dei benefici e
sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;
§
i datori di lavoro e i lavoratori
autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture
pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.
I soggetti competenti al
rilascio del DURC sono l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti enti, gli altri istituti
previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. Per il
settore edile il documento può essere rilasciato anche dalle Casse edili
costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro.
Articolo 2,
commi 10-17
(Rinnovi contrattuali nel pubblico
impiego)
10. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle
amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del
numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti
implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto
delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi
della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi
contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri
posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale
sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370
milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012.
11. In relazione a quanto previsto al comma 10, per il triennio 2010-2012,
le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di
euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di
79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi
di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
12. Le somme di cui ai commi 10 e 11, comprensive degli oneri
contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
13. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche
metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 10 del presente articolo. A tal
fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il
personale dipendente.
14. Fermo restando quanto previsto al comma 13, per gli enti del Servizio
sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile
disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
15. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 10 a 13 del presente
articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai
sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con
le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro
il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di
consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di
settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 15
confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 10 a
17 del presente articolo.
17. Al termine della fase di cui al comma 10, si provvede alla
individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie
occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.
I commi da 10 a 17 dell’articolo 2 recano stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni.
In particolare:
§ si dispongono stanziamenti sia per il personale statale “contrattualizzato” sia per il personale statale in regime di diritto pubblico, alla luce delle recenti disposizioni sul nuovo assetto contrattuale della P.A., introdotte dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150[31] (commi 10-12);
In proposito, si
ricorda che i commi da 27 a 31 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il
2009 hanno stanziato le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio
2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.
Tali commi hanno disposto ulteriori stanziamenti sia per il personale
statale “contrattualizzato” sia per il personale statale in regime di diritto
pubblico, in aggiunta alle risorse già stanziate, per lo stesso biennio
contrattuale, dall’articolo 3, commi 143 e 144, della L. 244/2007 (legge
finanziaria per il 2008).
Più
specificamente, il comma 27 ha disposto che lo stanziamento delle risorse
destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale
relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello
Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri),
in aggiunta a quelle previste dall’articolo 3, comma 143, della L. 244/2007, fosse
pari complessivamente a 1.560 milioni di euro a decorrere dal 2009.
Analogamente, il
successivo comma 28 ha disposto per lo stesso periodo uno stanziamento delle
risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il
personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quelle previste
dall’articolo 3, comma 143, della L. 244/2007, pari complessivamente a 680
milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia.
§ si conferma che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci (comma 13);
Si ricorda che
già il comma 146 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 ed il
comma 30 della legge finanziaria per il 2009 hanno previsto che, per il
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per
il biennio 2008-2009 siano comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi
dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Per il personale delle
università, compresi i professori e i ricercatori universitari, gli oneri
derivanti da tali rinnovi contrattuali vengono inclusi nel Fondo istituito,
dall’articolo 2, comma 428[32], della legge
finanziaria per il 2008, ai fini del concorso dello Stato agli oneri per gli
adeguamenti retributivi del personale delle università[33]. Infine,
nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione
collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la
quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita
dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il
personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di
settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e
delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di
rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
§ si ribadisce l’applicazione, per le regioni, dell'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del S.S.N. e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso (comma 14);
§ si prevede l’utilizzo, per determinate finalità, da parte delle amministrazioni, dei maggiori risparmi eventuali derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, previo accertamento, con specifiche clausole di salvaguardia per il settore della scuola (comma 15);
§ si istituisce un apposito fondo, nel quale confluiscono le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14 e destinate alle finalità di cui ai commi 9-16 (comma 16);
§ infine, si rinvia l'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione del triennio contrattuale 2010-2012 alla conclusione della fase transitoria e congiunturale individuata nel comma 9 (comma 17).
In particolare, il comma 10, nell’ambito della definizione del nuovo assetto contrattuale della P.A., così come stabilito dal D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento all’individuazione del numero ed alla composizione dei comparti di contrattazione, nonché alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, e tenendo anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, individua lo stanziamento di risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale per il personale statale “contrattualizzato” per il triennio 2010-2012, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 35, della L. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009).
Le risorse sono quantificate complessivamente in 215 milioni di euro per il 2010, 370 milioni di euro per il 2011 e 585 milioni di euro per il 2012.
Il richiamato D.Lgs. 150/2009, operando una parziale
rilegificazione della materia, interviene sulla contrattazione collettiva,
sulla valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni
pubbliche, sulla valorizzazione del merito, sulla promozione delle pari
opportunità, sulla dirigenza pubblica e sulla responsabilità disciplinare. In
particolare, nell’ambito del generale riordino delle procedure di
contrattazione collettiva nazionale, l’articolo 54, comma 3, prevede la
coincidenza tra vigenza giuridica ed economica del contratto, prevedendo una
durata triennale ed eliminando dunque la dicotomia tra il quadriennio giuridico
ed il biennio economico caratteristica dei contratti pubblici. Il successivo
articolo 63, inoltre, stabilisce la cadenza triennale degli aspetti giuridici
ed economici del rapporto di lavoro anche per i dipendenti di diritto pubblico.
Inoltre, l’articolo 54 prevede la costituzione di quattro comparti di
contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono quattro aree separate
per la dirigenza, secondo specifiche procedure. Sono previste apposite aree
all’interno della dirigenza per la dirigenza del ruolo sanitario e per i
professionisti degli enti pubblici appartenenti alla X qualifica funzionale.
Nell’ambito dei comparti di competenza possono essere costituite specifiche
sezioni contrattuali
Analogamente, il successivo comma 11 prevede che lo stanziamento
delle risorse destinate per il triennio
2010-2012 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico (di cui
all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001) è pari complessivamente a 135 milioni di euro per il 2010, 201 milioni di euro per il 2011,
e 307 milioni di euro a decorrere dal 2012, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 79,
135 e 214 milioni di euro per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 12
maggio 1995, n. 195[34].
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs.
165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi
disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla
“privatizzazione” e “contrattualizzazione” dei rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 2, commi 2 e 3
del medesimo decreto): i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli
avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le Forze di polizia
di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del D.Lgs. Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla L. 281/1985
e dalla L. 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul
mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della
concorrenza e del mercato (quali Banca d’Italia, Consob, Autorità garante della
concorrenza e del mercato); il personale, anche di livello dirigenziale, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario; il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria; i professori e i
ricercatori universitari.
Il comma
12, recando disposizioni identiche a quelle di cui all’articolo 2, comma
29, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), prevede che le somme di
cui ai precedenti commi 10 e 11, stanziate per il riconoscimento degli aumenti
retributivi per il triennio 2010-2012 per il personale delle amministrazioni
statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono
l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali
per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera h),
della L. 468/1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi
comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.
La seguente tabella, presente nella relazione tecnica
originaria (A.S. 1790), definisce il quadro delle risorse necessarie per la
copertura derivanti dagli oneri di cui ai commi 9-11 (attuali commi 10-12)
(dati in mln. di euro).
Anni |
Personale statale contrattualizzato (co. 9) |
Personale statale non contrattualizzato (co. 10*) |
Totale personale statale (co. 9 e 10) |
2010 |
215 |
135 |
350 |
2011 |
370 |
201 |
571 |
2012 |
585 |
307 |
892 |
* Nel comma 10 (attuale comma 11) sono
specificate le risorse complessivamente destinate alle FF.AA. e ai Corpi di
Polizia di cui al D.Lgs. 195/1995 sono specificate in 79 mln. di euro per il
2010, 135 mln. per il 2011 e 214 mln. a decorrere dal 2012. Le restanti risorse
sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico e a quello
in forma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari amministrativi e
contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali gli aumenti
retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico vengono
inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.
Il comma
13 reca disposizioni in materia di risorse per i rinnovi contrattuali del
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale.
Per tali categorie, il comma in esame dispone che gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali, sempre per il triennio 2010-2012, nonché gli oneri derivanti
dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori
universitari, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
Si ricorda che l’articolo 48 disciplina il meccanismo
di finanziamento della contrattazione collettiva, individuando le modalità con
le quali vengono determinate le risorse a carico del bilancio pubblico, da
destinare al rinnovo, appunto, dei contratti collettivi nazionali ed
integrativi.
Più specificamente, ai sensi del comma 1, spetta al
Ministero dell’economia e delle finanze quantificare, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello
Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo
sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.
Il successivo comma 2 prevede che per le altre
pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i
medesimi parametri richiamati dal comma 1.
Lo stesso comma 12, inoltre, dispone che,
nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione
collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs.
165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali
sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri
previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i
richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il
personale dipendente.
Secondo la relazione tecnica originaria (A.S. 1790),
la disposizione di cui al comma 12 (attuale comma 13) comporta oneri annuali
lordi a carico delle Amministrazioni del settore pubblico non statale per un
importo apri a 343 milioni di euro per il 2010, 516 milioni di euro per il 2011
e 788 milioni di euro per 2012.
La seguente tabella riporta un riepilogo degli oneri
previsti per l’intero pubblico impiego, nel triennio contrattuale 2010-2012
delle risorse finanziarie previste nei commi 9-12.
Oneri complessivi annui al lordo dei contributi e
dell'IRAP |
Disegno di legge finanziaria 2010 |
||
Comparti/settori |
2010 |
2011 |
2012 |
|
(mln di euro) |
(mln di euro) |
(mln di euro) |
Stato (ARAN) |
215 |
370 |
585 |
Stato non contrattualizzati Di cui: Corpi e Forze |
135 79 |
201 135 |
307 214 |
Totale Stato |
350 |
571 |
892 |
Totale settore non statale |
343 |
516 |
788 |
Totale pubblico impiego |
693 |
1.087 |
1.680 |
Il successivo comma 14 specifica che, ferma restando la disciplina di cui al
precedente comma 13, continua a trovare applicazione, per le regioni, l'obbligo
di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura
degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il
personale dipendente del S.S.N. e degli accordi collettivi nazionali per il
personale convenzionato con il Servizio stesso, nell'ambito del proprio
territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di
finanza pubblica.
Tale obbligo è previsto dall'articolo 9, comma 1, del
D.L. 203/2005[35], convertito
dalla L. 248/2005, e rientra tra gli adempimenti, a carico delle regioni, ai
quali la legislazione vigente subordina l'attribuzione di una quota del
finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale.
In aggiunta alle risorse previste dai commi
10-13, il comma 15, primo periodo,
prevede l’utilizzo, da parte delle
amministrazioni, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, commi 33 e
34, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), dei maggiori risparmi eventuali derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione
delle spese di personale, previo accertamento da effettuarsi entro il primo semestre del 2010 sulla
base delle risultanze finanziarie dei dati del consuntivo 2009.
I commi 33 e 34 hanno avuto lo scopo di consentire la
destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa per
compensare parzialmente le riduzioni apportate a tali risorse dal D.L.
112/2008.
In particolare, il comma 33 ha disposto una verifica
periodica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, e del Ministero dell’economia e delle finanze, avente
cadenza semestrale, in relazione all’attuazione delle disposizioni del D.L.
112/2008 concernenti le misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle
spese del personale, al fine di riscontrare l’effettività della realizzazione
dei risparmi di spesa previsti. Nel caso in cui si realizzino economie
aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei
saldi di finanza pubblica o comunque destinate al medesimo scopo sulla base di
una specifica prescrizione normativa, si demanda ad un decreto la definizione
dei limiti percentuali e delle modalità di destinazione delle richiamate
risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni menzionate nel comma 5 dell’articolo 67 del D.L. 112/2008, o
interessate all’applicazione del comma 2 del medesimo articolo 67. La disposizione
non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale del
SSN.
Il successivo comma 34 ha previsto che, ai sensi e con
le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità
economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte
delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli
già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o
comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione
normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di
razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento
dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 112/2008.
Il secondo periodo del comma 15
prevede che per il comparto scuola
resti ferma la normativa di settore di cui all'art. 64 del D.L. 112/2008.
Il richiamato articolo 64 ha individuato una serie di
misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo
all’organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico,
ausiliario), nonché all’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico,
indica le modalità per la realizzazione degli interventi e quantifica le economie
di spesa da questi discendenti a partire dall’esercizio finanziario 2009;
riserva, inoltre, il 30 per cento dei risparmi all’incremento delle risorse
contrattuali per la valorizzazione e la carriera del personale della scuola
(commi 1-9). La disposizione, infine, (commi 4-bis e 4-ter) consente
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito dei percorsi di
istruzione e formazione professionale gestiti dalle regioni e sospende
l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario
(S.I.S.S.).
Al riguardo, la relazione tecnica originaria (A.S.
1790) evidenzia che il comma in esame “individua più puntualmente la tempistica
delle verifiche da effettuarsi ai fini dell’erogazione di somme già previste
dalla legge finanziaria per il 2009, e , pertanto, comprese nel quadro di
proiezione a legislazione vigente”. La stessa relazione, inoltre, precisa che
le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 33 e 34 della l. 203/2008 già
facevano riferimento ad economie o risparmi aggiuntivi rispetto a quanto
considerato ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica. In
relazione a ciò, i richiamati commi non determinavano effetti aggiuntivi sui
predetti saldi.
Il comma
16 istituisce un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nel quale confluiscono le risorse aggiuntive risultanti dalla
verifica di cui al comma 15 e destinate alle finalità di cui ai commi 10-17 dell'articolo in esame.
Il comma
17, infine, rinvia l'individuazione di ulteriori risorse ai fini della
definizione del triennio contrattuale 2010-2012 alla conclusione della fase
transitoria e congiunturale di cui al precedente comma 10.
Riguardo al comma 16 (attuale comma 17) la relazione
tecnica originaria (A.S. 1790) ha sottolineato che non produce effetti di spesa
trattandosi di norma programmatica.
Articolo 2, comma
18
(Riconoscimento di somme alla Regione
Friuli-Venezia Giulia)
18. Per l'attuazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un
tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione
Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da
riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1o gennaio 2010.
In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione
Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio
dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.
La norma in esame istituisce un tavolo paritetico fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia per la definizione del contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione e attribuisce alla stessa 200 milioni di euro nell’anno 2010, a titolo di acconto dell’intero ammontare che verrà determinato.
La norma intende dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 74/2009; sentenza con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge finanziaria 2008 - e delle successive norme che ne hanno prorogato le disposizioni – che determinavano in quota fissa per gli anni dal 2008 al 2011, le entrate tributarie spettanti alla regione riferibili alle ritenute IRPEF sui redditi da pensione. Porre un limite all’ammontare annuo di tali spettanze è illegittimo – sostiene la Corte - in quanto contrasta con le norme statutarie, che nel determinare le quote di tributi erariali spettanti alla regione non pongono limite alcuno.
La determinazione dell’ammontare di quelle somme – poiché incide in una materia disciplinata da norme statutarie - non può che avvenire in accordo con la regione. La norma in esame dispone perciò la costituzione di un tavolo paritetico quale sede istituzionale del confronto.
L’articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (L. Cost. n. 1/1963) elenca le quote fisse delle entrate tributarie che spettano alla regione. Tra queste, al punto 1), i sei decimi delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Questa disposizione è stata poi integrata dall’articolo 1 del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137, recante norme di attuazione dello statuto speciale in materia di finanza regionale, che dispone sulle modalità di attribuzione dei proventi erariali spettanti alla regione.
Secondo quanto dispone il comma 4 del medesimo articolo, fra le entrate regionali di cui all’art. 49 Statuto, punto 1) - i sei decimi dell’IRPEF - sono comprese, nella stessa misura, le ritenute sui redditi da pensione riferite ai soggetti passivi residenti nella regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale. La decorrenza della disposizione è fissata alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, nell’ambito della quale si provvederà alla regolazione finanziaria tra lo Stato e la Regione.
La disposizione della norma di attuazione dà seguito a
quanto stabilito nel Protocollo d’intesa siglato tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 6 ottobre
2007. Con riguardo alle questioni finanziarie viene rilevata – tra l’altro - la
necessità di verificare e risolvere anomalie nell’attuale andamento del
gettito, tra cui quella riguardante l’imposta sul reddito delle persone
fisiche. Attualmente sono infatti attribuiti alla regione i 6/10 del gettito
IRPEF solo con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e non anche ai
redditi da quiescenza (comma 7 dell’articolo 3 del Protocollo).
La legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007 art. 2, comma 5) ha provveduto alla regolazione finanziaria Stato-Regione in relazione alle maggiori entrate derivanti dall’inclusione delle ritenute sui redditi da pensione. Per gli esercizi 2008 e 2009 aveva stabilito un regime transitorio in cui il gettito spettante alla regione veniva determinato in quota fissa: rispettivamente 20 e 30 milioni di euro. L’articolo 47-ter del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008, aveva poi prorogato il regime transitorio – determinazione in quota fissa del gettito spettante alla regione - anche per l’anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Contestualmente aveva abrogato la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 2 secondo cui, a decorrere dal 2010, gli introiti superiori al tetto di 30 milioni di euro sarebbero stati riconosciuti alla regione solamente con contestuale attribuzione di funzioni.
Conseguentemente, sulla base della normativa descritta, dal 2011 alla regione sarebbero state assegnate risorse dinamiche, a titolo di compartecipazione all’IRPEF, senza che a ciò corrispondesse l’attribuzione di ulteriori funzioni da parte dello Stato.
Il regime transitorio
era stato infine prorogato per l'anno
2011 dall’articolo 41, comma 11, primo periodo, del D.L. 207/2008
convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009 che aveva attribuito al
Friuli-Venezia Giulia, anche per quell’anno, la medesima quota fissa di 30
milioni di euro, in luogo della compartecipazione dinamica spettante a regime[36].
Su ricorso della regione Friuli-Venezia
Giulia, la Corte costituzionale dichiara la
illegittimità costituzionale delle disposizioni
che pongono un limite all’ammontare annuo delle ritenute sui redditi da
pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella regione ancorché
riscosse fuori dal territorio regionale, in quanto in contrasto con le norme
statutarie che, al contrario, non pongono limite alcuno. In particolare sono
dichiarate illegittime le seguenti disposizioni: articolo 2, comma 5, primo
periodo, della Legge 244/2007, relativo agli esercizi 2008 e 2009; l’articolo 47-ter
del D.L. n. 248/2007 che proroga il regime transitorio al 2010 e
l’articolo 41, comma 11, primo periodo, del D.L. 207/2008 che reca la
proroga per il 2011[37].
Le norme statutarie prese a parametro sono gli articoli 48 e 49 dello statuto recanti l’ordinamento finanziario della regione. Il primo sancisce l’autonomia finanziaria, il secondo - come accennato sopra - elenca le quote fisse delle entrate tributarie che spettano alla regione. Accanto – e al pari – delle norme statutarie quali parametri di costituzionalità, la Corte - proseguendo una costante giurisprudenza - considera anche le norme di attuazione dello statuto speciale, nel caso specifico, il citato articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 137/2007, che include fra le entrate regionali costituite dai sei decimi dell’IRPEF - e nella stessa misura - le ritenute sui redditi da pensione.
Si ricorda che le norme di attuazione dello
statuto speciale – adottate ora con decreto legislativo - sono fonte
legislativa che si forma al di fuori del circuito parlamentare e che ha come
caratteristica principale una fase di consultazione–concertazione affidata ad
una Commissione paritetica Stato-Regione. Per la regione Friuli-Venezia Giulia
così dispone l’articolo 65 dello statuto speciale.
Con riguardo alle modalità di modifica
dell’ordinamento finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi
dell’articolo 63, quinto comma dello statuto speciale è sempre richiesto il
parere della regione – la norma citata recita “sentita la Regione”. Non è
quindi escluso l’impiego della legge ordinaria – utilizzata del resto nelle
precedenti modifiche statutarie per la parte finanziaria[38], è
però necessaria l’intesa con la regione.
A tale scopo la norma in esame istituisce il tavolo paritetico, quale sede
‘istituzionale’ del confronto per la determinazione dell’ammontare delle entrate
spettanti alla regione in ragione dell’inclusione nei 6/10 dell’IRPEF delle
ritenute sui redditi da pensione; ammontare che la regione stima attualmente
intorno ai 125 milioni di euro annui[39].
La norma specifica infine che l’ammontare
delle somme spettanti alla regione che verrà concordato in sede di tavolo
paritetico, sarà corrisposto alla regione a decorrere dal 2010. In attesa di
quella determinazione, alla regione viene corrisposto un acconto di 200 milioni
di euro.
19. Ai fini del concorso al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Per il raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, il comma 19 proroga
per il triennio 2010-2012 le
disposizioni previste all’articolo 3, commi
da 116 a 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)
in materia di assunzione di
personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (CCIAA) e
dell’Unioncamere.
In primo luogo, il comma 116, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica, prevede che le CCIAA
possono procedere alle assunzioni, previo svolgimento delle procedure di
mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari ad una determinata percentuale delle
cessazioni avvenute nell’anno precedente, facendo dipendere tale percentuale
dal valore assunto per ogni singolo ente da un indice di equilibrio economico-finanziario. In particolare, tali
assunzioni possono avvenire:
-
qualora l’indice
di equilibrio economico finanziario risulti inferiore a 35, nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno
precedente;
-
qualora l’indice
di equilibrio economico finanziario risulti compreso tra 36 e 45, nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno
precedente;
-
qualora l’indice
di equilibrio economico finanziario risulti superiore a 45, nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno
precedente.
Nel successivo comma 117 l’indice di equilibrio
economico finanziario è determinato secondo le modalità e i criteri
disciplinati al D.M. 8 febbraio 2006[40].
Nel decreto ministeriale qui citato la possibilità di
assunzione del personale presso le CCIAA viene limitata ad una unità ogni tre cessate dal servizio al 31 dicembre dell'anno precedente
per le camere di commercio che presentano un indice generale di equilibrio
economico finanziario inferiore a 41, mentre per quelle con indice superiore a
41 la possibilità di assunzione scende a una unità ogni cinque cessate
cumulativamente dal servizio nel triennio precedente.
Inoltre, nel provvedimento ministeriale gli indicatori
di equilibrio economico-finanziario sono determinati dal rapporto tra i costi
del personale e le entrate correnti, espresso in millesimi, e dal rapporto tra
le unità di personale in servizio presso la camera di commercio ed il numero
delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 580/1993[41]. La somma dei
due indici predetti determina l'indice generale di equilibrio
economico-finanziario.
Per l'Unioncamere, nel decreto si considera quale
indicatore di equilibrio economico-finanziario l'indice medio, per ciascun
triennio considerato, rappresentato dal rapporto tra i costi del personale ed
entrate correnti.
Infine, il comma 118 prevede l’adozione, per le assunzioni a tempo
indeterminato dell’Unioncamere, del
limite previsto dalla lettera a) del
comma 116 (70% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente).
Articolo 2,
comma 20
(Contributi concernenti i comuni
“svantaggiati”)
20. Per gli anni 2010, 2011
e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con una
riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla
corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai
singoli enti interessati.
Il comma
20 dell’articolo 2 proroga per gli
anni 2010, 2011 e 2012 i contributi previsti a favore dei piccoli comuni
che presentano parametri critici di
carattere demografico e delle
comunità montane, già disposti per il triennio 2007-2009 dall’articolo 1,
comma 703, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), come
modificato dalle leggi finanziarie successive[42], a
valere sulle risorse del Fondo ordinario.
Nel corso dell’esame in sede referente
presso la Commissione bilancio, è stata approvata una modifica che prevede la
riduzione complessiva degli stanziamenti previsti dalla citata norma (188
milioni di euro), nell’importo di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni indicati.
Come precisato nella
relazione tecnica all’emendamento del Relatore, la riduzione annuale di 10
milioni è disposta ai fini della copertura dell’aumento dell’accantonamento in
Tabella A relativo al Ministero dell’interno finalizzato alla realizzazione di
iniziative di sostegno dei comuni di montagna.
I contributi di cui al comma 703 sono i seguenti:
a) contributo in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che presentano una elevata percentuale di popolazione residente ultrasessantacinquenne, che il comma 703 prevedeva nell’importo complessivo di 45 milioni di euro.
Il beneficio, corrispondente all’incremento del 30% del contributo ordinario, è assegnato ai comuni nei quali la popolazione residente ultrasessantacinquenne sia superiore al 25% della popolazione residente complessiva. La norma dispone che non meno del 50 per cento di tale contributo deve essere finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. Qualora l’importo complessivamente stabilito per tale finalità dovesse rivelarsi insufficiente, il contributo spettante a ciascun ente deve intendersi proporzionalmente ridotto;
b) contributo in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che presentano una percentuale elevata di popolazione residente di età inferiore ai 5 anni, che il comma 703 prevedeva nell’importo complessivo di 81 milioni di euro.
Il beneficio, corrispondente all’incremento del contributo ordinario, in misura pari al 30%, è assegnato ai comuni nei quali la popolazione residente al di sotto dei 5 anni risulti superiore al 4,5% della popolazione complessiva. Anche in questo caso, almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione deve essere finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza dell’importo complessivo, il contributo viene proporzionalmente ridotto;
c) contributo in favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, previsto dal comma 703 fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per finalità di investimento;
d)
contributo in favore alle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione
residente nelle zone montane, che il comma 703 fissava in misura pari a 20 milioni di euro.
A seguito della riduzione degli stanziamenti previsti dal comma 703 di 10 milioni di euro annui, l’importo complessivamente assegnato a ciascun tipo di contributo dovrà essere rideterminato.
La
norma prevede che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia, si provveda alla corrispondente rideterminazione dell’ammontare
dei vari contributi spettanti ai singoli enti interessati.
Articolo 2, comma
20-bis
(Trasferimenti erariali ai comuni)
20-bis.
Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,
i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di
decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior
gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili,
derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del
medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con
modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.
Il comma 20-bis, inserito durante l’esame in Commissione, riproduce il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 23 novembre 2009[43] n. 168, norma già in vigore dal 24 novembre 2009 (data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 168/2009) obbligando i comuni a trasmettere al Ministero dell’interno un’apposita certificazione del maggior gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006 (articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45), ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.
Nel dettaglio, la trasmissione delle certificazioni del maggiore gettito ICI accertato deve avvenire perentoriamente entro il 31 marzo 2010, a pena di decadenza, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Interno.
La disposizione in commento non riproduce il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 168 del 2009 ai sensi del quale, in attesa della certificazione da presentare entro il 31 marzo 2010 - sulla base della quale verranno rimodulati i trasferimenti erariali ai singoli comuni per il 2009 - il Ministero dell’interno è autorizzato a ripartire, già in corso d’anno, le somme disponibili nel bilancio per il 2009 per il rimborso; è corrisposto a ogni singolo comune, a titolo di acconto, fatti salvi eventuali conguagli, un contributo pari all'80 per cento della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno (vale a dire, l’80% di quanto già restituito per il 2007).
Il comma 241 dell’articolo 2 del provvedimento in esame (per il quale si veda la relativa scheda di lettura) fa tuttavia salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge 168/2009.
Sembra dunque evincersi che la norma relativa alle anticipazioni non sia stata riprodotta in quanto recante disposizioni destinate, per propria natura, a dispiegare i propri effetti entro il 31 dicembre 2009.
Si ricorda che il decreto-legge 2 ottobre 2006, n. 262[44] ha recato misure concernenti l’aggiornamento della banca dati catastale, dirette ad incrementare la base imponibile ICI, attraverso:
a) la modifica (art. 2, commi da 33 a 38) dei criteri per la qualificazione di “fabbricati rurali”[45];
b) la rivalutazione (art. 2, commi da 40 a 45) del 40% delle rendite attribuite ai fabbricati inclusi nella categoria B (collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura, ospedali senza fini di lucro, prigioni, riformatori, uffici pubblici, scuole, laboratori scientifici, biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, cappelle, oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti, magazzini sotterranei per depositi di derrate) e la revisione delle modalità di stima per l’attribuzione di valore ai cespiti iscritti nella categoria E (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei, ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze, fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale, fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia, edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E).
Parallelamente è stata disposta (articolo 2, commi 39 e 46, del D. L. n. 262 del 2006, come sostituiti dall’articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81), come conseguenza dell’aumento di gettito atteso dalle suddette modifiche al tributo, la riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni, in misura pari al maggior gettito derivante dalle suddette modifiche all’ICI. L’entità di tale riduzione è stata ancorata agli importi espressi in apposite certificazioni inviate da parte del comune interessato, secondo modalità definite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 marzo 2008.
Successivamente, il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154[46] (articolo 2, commi 1-5) ha confermato la validità per l’anno 2008 dei dati certificati dai singoli comuni in base al citato D.M. 17 marzo 2008. Ove (comma 2) la riduzione dei trasferimenti operata in via provvisoria sia risultata superiore al maggior gettito ICI realizzato in attuazione delle disposizioni contenute nel DL n. 262/2006, i comuni sono stati autorizzati - in deroga alle regole sull’accertamento di cui all’art. 179 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) - ad iscrivere, in via provvisoria, il citato conguaglio tra i trasferimenti erariali accertati per l’anno 2008.
Per quanto attiene ai fabbricati rurali, l’articolo 23, comma 1-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207[47] ha previsto che non ricorre il riconoscimento della qualità di fabbricato, ai fini ICI, per le unità immobiliari aventi i requisiti di ruralità indicati nell’articolo 9 del D.L. n. 557 del 1993[48] anche nel caso in cui le unità immobiliari risultino iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati[49][50].
La certificazione relativa al maggiore
gettito ICI è richiesta al fine di rimodulare i trasferimenti erariali ai
singoli comuni per l’anno 2009.
Va infatti ricordato che, in base all’articolo 2, commi 39 e 46, del D.L. n. 262/2006, i trasferimenti erariali ai comuni sono stati ridotti in misura pari al maggior gettito ICI derivante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 262/2006.
L’Agenzia del
territorio aveva stimato il maggior gettito ICI atteso dalle suddette
disposizioni attorno ai 609 milioni di euro per il 2007, 783 milioni per il
2008 e 819 milioni a decorrere dal 2009. Tale è stata quindi la riduzione
dei trasferimenti erariali a partire dal 2007.
La ripartizione della predetta riduzione tra i singoli comuni, dapprima calcolata, in via provvisoria, in misura proporzionale alla maggior base imponibile comunicata per singolo ente dall’Agenzia del territorio, è stata successivamente rideterminata in base alle certificazioni fornite dai singoli comuni, secondo le modalità definite con D.M. economia 17 marzo 2008.
La riduzione dei trasferimenti erariali operata a partire dal 2007 è risultata tuttavia molto superiore all’effettivo maggior gettito generato dalle operazioni di riclassificazione della base imponibile degli immobili, in particolare di quelli rurali, disposte dal D.L. n. 262.
Rispetto alle stime indicate, le
certificazioni fornite dai singoli comuni a marzo 2008 hanno evidenziato un aumento del gettito ICI derivante dalla disposizioni di cui
al D.L. n. 262/2006 di gran lunga inferiore, pari a circa 74 milioni di euro nel 2007. I dati certificati dai singoli
comuni in base al citato D.M. 17 marzo 2008 sono stati considerati validi anche
per l’anno 2008, ai sensi del D.L. n. 154/2008.
L’entità del gettito certificato ha comportato pertanto l’esigenza di procedere ad un ristoro dei trasferimenti erariali, a partire dal 2007. L’importo dei contributi da rimborsare ai comuni, per ciascun anno, è iscritto in sede di assestamento del bilancio dello Stato dell’anno successivo.
Per il 2007, rispetto alla riduzione dei trasferimenti ordinari di 609 milioni di euro, si è proceduto alla restituzione di oltre 530 milioni di euro sul Fondo ordinario (cap. 1316/Interno) in sede di assestamento del bilancio 2008.
Per l’anno 2008, rispetto al taglio dei trasferimenti di 783 milioni di euro, il
rimborso ai comuni dei mancati introiti ICI è stato quantificato in 709 milioni di euro, iscritto sul Fondo
ordinario in sede di assestamento del bilancio per il 2009.
Per l’anno 2009, in correlazione ai
presunti maggiori introiti ICI derivanti dalle disposizioni introdotte dal D.L.
n. 262/2006, il Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti
locali (cap. 1316/Ministero dell’interno) ha subito una riduzione di complessivi 819,4
milioni di euro, ripartita proporzionalmente a ciascun ente.
Secondo le informazioni fornite nella Relazione tecnica, in sede di assestamento del bilancio dello Stato per il 2009, lo stanziamento del Fondo ordinario è stato reintegrato della somma di 745 milioni di euro, ai fini del ristoro ai comuni del taglio preventivamente operato in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 39 e 46, del D.L. n. 262/2006.
Articolo 2,
comma 21
(Collegi universitari)
21. Al fine di consentire la
prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti
per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro.
Il comma
21 autorizza una spesa di 3 milioni di euro per il 2010 per lo svolgimento di attività culturale da
parte dei collegi universitari
legalmente riconosciuti.
Lo
stanziamento per i collegi universitari legalmente riconosciuti è allocato nel capitolo 1696 dello stato di previsione
del MIUR (Programma 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria,
Macroaggregato interventi 2.1.2) che nel disegno di legge di bilancio 2010 reca
una previsione di 20,4 milioni di euro,
con una diminuzione di 1,7 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2009[51].
Si
ricorda che i collegi universitari legalmente riconosciuti dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono 14 e gestiscono
complessivamente 45 residenze in 14 città[52].
Sono istituzioni private, che esercitano funzioni di interesse pubblico,
contribuendo ad ampliare l'offerta formativa universitaria. Le attività sono
prevalentemente svolte nell'ambito di strutture a carattere residenziale, nelle
quali sono anche assicurati servizi tesi a facilitare il raggiungimento del
titolo di studio universitario nei tempi previsti e a favorire la crescita
libera e responsabile della persona. Essi garantiscono, inoltre, sostegno agli
studenti bisognosi e meritevoli, ampliando in tal modo le possibilità di
accesso agli studi superiori. I collegi realizzano attività didattiche,
scientifiche, di orientamento e di tutorato e, sulla base di un'apposita intesa
con la Conferenza permanente dei rettori (CRUI) stipulano convenzioni con le
Università per il riconoscimento di alcune attività didattiche, alle quali
vengono riconosciuti crediti accademici. Un apposito organismo, la Conferenza
dei Collegi universitari (C.C.U.) provvede al coordinamento dei vari istituti.
Il
fondamento giuridico del riconoscimento dei collegi è costituito dall’art. 191
del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, che stabiliva che “le Opere e le fondazioni
che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza nelle sue
varie forme agli studi nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore,
sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione”. In
altri termini, la vigilanza del Ministero veniva prevista proprio in virtù delle
finalità istituzionali dei collegi universitari.
In
seguito, l'art. 25, c. 3, della L. 390 del 1991[53],
ha disposto testualmente che “restano ferme le vigenti disposizioni concernenti
i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” (nel
frattempo subentrato al Ministero della Pubblica Istruzione).
La
legge n. 338 del 2000[54]
ha, poi, inserito i collegi universitari legalmente riconosciuti tra i soggetti
destinatari di interventi di cofinanziamento statale per la realizzazione di
strutture adeguate alla più ampia attuazione del diritto allo studio
universitario.
Il D.M. 9 maggio 2001,
volto a definire i criteri di riparto del contributo ai collegi universitari,
nelle sue premesse riconosce l'espletamento di un servizio di pubblico
interesse da parte di tali istituzioni. A ulteriore conferma del valore
formativo dei collegi universitari legalmente riconosciuti, il 15 maggio 2002 è
stato firmato il protocollo d'intesa tra la CRUI e la C.C.U., per il
riconoscimento in crediti formativi universitari delle conoscenze acquisite
dagli studenti anche all'esterno degli Atenei e, in particolare, di alcune
delle attività formative offerte dai Collegi, ritenute qualificate e idonee a
soddisfare le crescenti e differenziate esigenze degli studenti universitari[55].
Si valuti una riformulazione del
testo nei termini seguenti: Al fine di consentire la prosecuzione delle
attività culturali dei collegi universitari legalmente riconosciuti, per l’anno
2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.
Articolo 2, comma
22
(Esenzione fiscale per le vittime del
terrorismo)
22. Le vittime di atti di
terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli
maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in
causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque
dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti
dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in
causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.
Il comma 22, dispone l’esenzione dal pagamento
dell’imposta di registro - prevista dall’articolo 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131[56] per le parti in causa - e di ogni altra
imposta, per i seguenti soggetti:
§ vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice;
§ i loro
superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le
sorelle che siano state parti in causa in un procedimento civile, penale,
amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o di
stragi di tale matrice.
L'articolo 57 del
D.P.R. n. 131/1986 enumera altresì le parti in causa tra i soggetti
obbligati al pagamento dell’imposta di registro per alcune categorie di atti
(tra gli altri, i contratti verbali e delle operazioni di società ed enti
esteri, di cui al primo comma dell’articolo 57).
Si
segnala che il riferimento ad "ogni altra imposta" potrebbe non
risultare chiaro; benché, in considerazione della materia cui fa riferimento il
comma in esame, possa ipotizzarsi che essa sia circoscritta agli obblighi
previsti dal Testo
unico in materia di spese di giustizia[57], la genericità della dizione in questione
potrebbe dar luogo a problematiche in sede applicativa.
Articolo 2,
commi 23, 28-32
(Difesa servizi S.p.a.)
23. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta
all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente
correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della
difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai
fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle
attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di
alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi
con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, è costituita
la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il
capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1
milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati
con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista.
Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa
e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
28. La società di cui al comma 23, che è posta sotto la vigilanza del
Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi
stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione
di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto
tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento
di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante
l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e
connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti
istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento,
per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di
centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza
possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di
apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può
altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi
compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in
materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.
29. La società di cui al comma 23, nell'espletare le funzioni di centrale
di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi
comparabili.
30. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui
al comma 23. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la
delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo
stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e
del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del
consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti
alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto
e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono
deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito
dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente
comma lo statuto prevede:
a) il divieto esplicito di
cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del
Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo
assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalità per l'esercizio
del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei princìpi del diritto
europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l'esercizio
dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio
della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della
difesa;
f) il divieto di chiedere la
quotazione in borsa o al mercato ristretto.
31. Gli utili netti della società di cui al comma 23 sono destinati a
riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della
società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può
sciogliersi se non per legge.
32. La pubblicazione del decreto di cui al comma 30 nella Gazzetta
Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle
società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale
dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla
contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi 23 e da 28 a 31
del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo
23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si
avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche
di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo
amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo
stesso articolo.
I commi in esame riprendono il contenuto del disegno di legge S. 1373, attualmente all’esame del Senato, in materia di misure a tutela dei segni distintivi delle forze armate e costituzione della società “Difesa Servizi Spa”. In particolare, è ripreso il contenuto dell’articolo 2. Per un raffronto più puntuale tra i due testi vedi infra l’apposito paragrafo.
I commi 23 e da 28 a 32 dell'articolo 2, introdotti durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, recano la costituzione di una società per azioni denominata "Difesa Servizi Spa", con capitale iniziale di un milione di euro e sede in Roma. Le attività affidate a "Difesa Servizi Spa", indicate dal comma 23, consistono, da un lato, nello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; dall'altro nella concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, previa autorizzazione del Ministro della Difesa, dei mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate, per effettuare prove dimostrative, anche all'estero, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 808 del 1985
L’articolo 7, comma unico
(Attività dimostrativa sul territorio nazionale e/o all'estero), della legge 24
dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di
competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico) prevede che i
mezzi e i materiali realizzati dalle industrie italiane ed acquisiti dallo
Stato possono essere messi a disposizione delle stesse industrie per effettuare
a titolo oneroso prove dimostrative in occasione di vari eventi, quali ad
esempio mostre o visite di alte personalità straniere.
Sempre ai sensi del comma 23, inoltre, alla società “Difesa
servizi Spa” saranno anche affidate, attività di valorizzazione e gestione
degli immobili militari. Viene tuttavia esclusa da tale ambito di attività
l’alienazione degli immobili medesimi. Tali attività di valorizzazione e di
gestione potranno essere svolte anche attraverso accordi con altri soggetti e
la stipula di contratti di sponsorizzazione.
Inoltre (comma 28), la nuova società per azioni espleta funzioni di centrale di committenza per gli acquisti inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa; è previsto altresì l'espletamento delle predette funzioni di centrale di committenza anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate.
In base all’articolo 33 del codice dei contratti
pubblici per lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163 del 2006) le stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e
forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi e
consorziandosi.
In tutti i casi, nell'esercizio delle funzioni di centrale di committenza la società utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999) e successive modificazioni (comma 29).
Si tratta di convenzioni con le quali l'impresa fornitrice di beni e servizi prescelta si impegna ad accettare ordinativi ai prezzi e alle condizioni ivi previsti. I contratti così conclusi non sono sottoposti al parere di congruità economica e non richiedono il parere del Consiglio di Stato, ma sono compresi nel controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche ad opera della Corte dei Conti (legge n. 488/1999, art. 26, commi 1 e 2). La stipulazione di contratti in violazione delle convenzioni suddette ovvero dei relativi parametri costituisce causa di responsabilità amministrativa (comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 488/1999).
Le azioni di "Difesa Servizi Spa" sono interamente sottoscritte dal Ministero della Difesa, che esercita i diritti dell'azionista e determina eventuali successivi aumenti del capitale iniziale per mezzo di decreti del Ministro (comma 23). Il comma 30 impone una serie di vincoli statutari, tra i quali: in positivo, l'obbligo di esercitare le attività societarie in maniera prevalente in favore del Ministero della Difesa e la nomina, da parte del titolare del dicastero, dell'intero consiglio di amministrazione (di cui possono essere membri anche gli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente), nonché l'assenso alla nomina dei dirigenti; in negativo, stabilendo che le azioni non possano essere cedute né divenire oggetto di diritti a favore di terzi, e vietando la quotazione in borsa o al mercato ristretto. L'approvazione dello statuto avviene con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Dall'insieme delle previsioni esposte fin qui, consegue che "Difesa Servizi Spa", oltre a svolgere la funzione di centrale di committenza, rientrerebbe, per lo svolgimento degli ulteriori compiti alla stessa attribuiti, nella fattispecie -di derivazione comunitaria- della società in house, ovvero formalmente terza e separata dall'amministrazione pubblica ma sostanzialmente unita alla stessa da una relazione organica, e chiamata a svolgere funzioni proprie dell’amministrazione e totalmente partecipata dallo Stato.
La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto dal Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di nuovo, comma 28). Il comma 31 destina a riserva gli eventuali utili netti prodotti da "Difesa Servizi Spa", lasciando tuttavia facoltà all'organo amministrativo della società di disporre altrimenti, previa autorizzazione ministeriale. La società così istituita potrebbe sciogliersi solo per legge (comma 31).
Il comma 32 disciplina soprattutto questioni relative al personale dipendente, disponendo innanzi tutto che i rapporti di lavoro siano regolati delle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. E' consentito avvalersi di personale militare e civile del Ministero della Difesa, anche di livello non dirigenziale, che possieda le specifiche competenze necessarie.
Disegni di legge su "Difesa Servizi
Spa"
La nascita di una società per azioni denominata "Difesa Servizi Spa" era già stata prevista da un disegno di legge di iniziativa governativa presentato durante l'attuale legislatura, l'A.S. 1373 -recante "Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze Armate e costituzione della Società "Difesa Servizi Spa"- tuttora in corso di esame in commissione. Inoltre, sulle stesse tematiche dell'A.S. 1373 verte anche un altro disegno di legge, l'A.S. 1607, "Tutela delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri e istituzione dell'Agenzia risorse difesa" (Scanu e altri).
Le disposizioni recate dai commi 23 e da 28 a 32 dell'art. 2, ricalcano -per quanto concerne la sede, la sottoscrizione delle azioni, il capitale sociale nonché i suoi eventuali aumenti, la serie degli ulteriori vincoli statutari, la destinazione degli utili a riserva e la disciplina relativa al personale dipendente- le disposizioni contenute nell'articolo 2 dell'A.S. 1373, mentre in altri punti presentano analogie e differenze rispetto al disegno di legge menzionato.
In particolare, mentre sia nell’uno che nell'altro testo "Difesa Servizi Spa" svolgerebbe attività negoziale diretta all'acquisizione di servizi e prestazioni, le disposizioni introdotte nel ddl finanziaria della Commissione restringono considerevolmente l'attività di acquisizione di beni, poiché la circoscrivono ai beni mobili, laddove il ddl A.S. 1373 riguardava l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni in genere, autorizzando pertanto le attività nel campo dei beni immobili.
Inoltre, in base alle disposizioni recate dai commi 23 e da 28 a 32 dell'art. 2 del presente ddl, alla nascente "Difesa Servizi Spa" verrebbero affidate - tra le attività ritenute suscettibili di costituire fonte di autofinanziamento per il Dicastero – le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa e la stipula e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, fatta eccezione per quelle di alienazione degli immobili militari.
Altra novità è l'eventuale estensione delle funzioni di centrale di committenza anche alle forze di polizia non facenti capo al Ministero della Difesa, una possibilità di cui il ddl A.S. 1373 non faceva menzione.
Ultima rilevante novità è rappresentata dalla previsione secondo cui il Ministero della Difesa concerterebbe gli indirizzi strategici ed i programmi di "Difesa Servizi Spa" con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che invece nelle previsioni dell' A.S. 1373 rimaneva estraneo a tali compiti di alta direzione.
Articolo 2,
commi 24-27
(Uso dei marchi delle Forze armate)
24. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della
guardia di finanza hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie
denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno
distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui
al comma 23, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi
dell'apposita società, possono consentire l'uso anche temporaneo delle
denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al
presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e
dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice
della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, e successive modificazioni.
25. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica,
vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne
profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma
24 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la
multa da 1.000 a 5.000 euro.
26. Le disposizioni contenute nel comma 25 non si applicano ai
collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e
non lucrative.
27. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli
altri segni distintivi di cui al comma 24, nonché le specifiche modalità
attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni,
gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 24 e le
specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di
finanza.
Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 27 del disegno di legge concernono l’utilizzo del marchio delle forze armate, comprese l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.
Anch’esse, come i commi 23, e da 28 a 32, riprendono quindi il contenuto del disegno di legge S. 1373, attualmente all’esame del Senato. In particolare, in questo caso è ripreso il contenuto dell’articolo 1.
Nello specifico, il comma 24 sancisce il diritto esclusivo da parte delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza. all’utilizzo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.
L’individuazione delle specifiche denominazioni e degli
specifici stemmi, emblemi e segni distintivi cui si fa riferimento è rimessa ai
regolamenti governativi da emanare ai sensi del successivo comma 27 (v. infra).
Si prevede inoltre che il Ministero della
difesa, avvalendosi della società “Difesa Servizi Spa”e la Guardia di finanza
“avvalendosi dell’apposita società” possano consentire l’uso anche temporaneo
delle denominazioni, degli stemmi degli emblemi e dei segni distintivi
attraverso i contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 26 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cu al decreto
legislativo n. 163 del 2006, disposizione che, tra le altre cose, prevede che a
tali contratti si applichino i principi del Trattato CE.
Al riguardo, si rileva che non
risulta chiaro l’utilizzo dell’espressione “apposita società” con riferimento
alla concessione dell’uso dei propri marchi da parte della Guardia di finanza.
Se, come sembra desumersi dal contesto, si tratta della medesima società
“Difesa Servizi Spa”, dovrebbe valutarsi l’opportunità di una riformulazione
del testo in termini più chiari.
Si segnala inoltre che il
richiamo ai principi del Trattato CE dovrebbe intendersi come riferito in
particolare agli articoli 12 (divieto di discriminazione), 43 (libertà di
stabilimento) e 49 (libertà di prestazione di servizi).
Il comma
24 prevede anche l’applicazione degli articoli 124, 125 e 126 del codice
della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005). Si prevede
quindi, ai sensi dell’articolo 124 del codice, che con la sentenza che accerta
la violazione di un diritto di proprietà industriale possano essere disposti
l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose
costituenti la violazione del diritto e l’ordine del ritiro definitivo dal commercio
delle cose medesime, nonché ai sensi dell’articolo 125 il risarcimento del
danno (comprensivo del lucro cessante) e la restituzione degli utili realizzati
dall’autore della violazione. E’ infine prevista, ai sensi dell’articolo 126,
la possibilità di pubblicazione dell’ordinanza cautelare o della sentenza che
accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale in uno o più
giornali, a spese del soccombente.
Il comma
25 prevede inoltre, in caso di fabbricazione, vendita, esposizione,
utilizzo a fini di profitto delle denominazioni, degli emblemi e dei marchi la
sanzione della multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca
reato più grave. Il comma 26 esclude
dalla sanzionabilità i collezionisti e gli amatori che operano per finalità
personali e non lucrative.
Il comma
27 rimette infine ad un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988, l’individuazione dei marchi, delle
denominazioni, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate,
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza oggetto di
tutela ai sensi dei commi precedenti.
In base all’articolo 17, comma 3, della legge n. 400
del 1988 con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro quando
la legge espressamente conferisca tale potere.
Articolo 2,
commi 33 e 33-bis
(Confidi)
33. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio
produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso
alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della
stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di
cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni
di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle
province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
33-bis.
I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata
in vigore della presente legge risultino ancora nella disponibilità dei
competenti confidi, possono essere altresì utilizzati dagli stessi per le
finalità previste dal comma 33 del presente articolo.
I commi 33 e 33-bis recano disposizioni in materia di confidi.
In particolare, il comma 33 dell’articolo 2 in esame destina, nell'ambito delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, una quota di 10 milioni di euro agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione.
Il richiamato articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 aveva stabilito, in generale, che la garanzia del fondo ivi previsto poteva essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo era estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico.
L’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), in attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, ha quindi istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del sopra citato Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché altre risorse.
Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.
Tuttavia, alcune recenti disposizioni hanno ancora riguardato il finanziamento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (ad esempio, i commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies, l'articolo 7-septies e il comma 2 dell'articolo 8, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione).
Per approfondimenti si rinvia alla scheda di lettura relativa al successivo comma 48, che reca anch’esso disposizioni in materia di confidi.
La destinazione di una quota di 10 milioni di euro nell'ambito delle risorse del fondo agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione viene effettuata con le finalità:
§ di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione;
§ di potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione.
La disposizione demanda quindi ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di stabilire le modalità di attuazione.
Il comma
33-bis, inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione,
autorizza i Confidi ad utilizzare, per
gli interventi di sostegno alle
iniziative di rilancio produttivo e di tutela
occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa
integrazione, ove risultino ancora nelle rispettive disponibilità, i fondi derivanti dal decreto legge
19 dicembre 1994, n. 691[58], che
ha recato misure per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive
nelle zone colpite dalle calamità naturali nella prima decade del mese di
novembre 1994.
In assenza di un preciso riferimento
normativo da parte della disposizione in commento, i fondi cui si riferisce la norma in commento sembrano essere quelli
individuati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1 del D.L. n. 691 del 1994, ovvero i fondi, costituiti o incrementati dai Confidi, finalizzati al rilascio di garanzie volte a sostituire, in tutto o
in parte, le garanzie reali a favore
delle imprese industriali, commerciali e di servizi comprese quelle
turistiche e alberghiere, nonché delle imprese artigiane, aventi sede nelle
zone colpite dagli eventi calamitosi[59] .
L’articolo 2-bis del D.L. 691/1994 ha attribuito, in
favore dei Confidi che hanno costituito o incrementato i suddetti fondi –
separati dai fondi rischi ordinari -, la possibilità di usufruire di un
finanziamento agevolato da parte del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico), nel limite
complessivo di spesa di 50 miliardi (circa 25 milioni di euro) per l’anno 1995,
pari a nove volte l’ammontare degli stanziamenti effettuati dai Confidi, a determinate
condizioni fissate dal medesimo articolo 2-bis.
In sostanza, il comma 33-bis consente di mutare la
destinazione dei suddetti fondi – originariamente costituiti per il
rilascio di garanzie a favore delle imprese colpite dagli eventi calamitosi del
1994 -, ove ancora disponibili, finalizzandoli alla tutela occupazionale e al rilancio
produttivo.
Articolo 2,
comma 34
(Fondo per l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa)
34. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire
dal 1o settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui
componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato»;
b) l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati,
fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per
l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del
medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche
abitative».
Il comma 34 dell'articolo 2, modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008[60].
Il suddetto art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 112/2008 attualmente stabilisce che, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all’acquisto della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo speciale di garanzia per l’acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La complessiva dotazione del Fondo suddetto è pari a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Lo stesso comma 3-bis ha demandato ad apposito decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina delle modalità operative di funzionamento del Fondo.
Il comma in esame modifica la denominazione e la finalità del fondo, che da fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa diviene finalizzato ad agevolare l'accesso al credito per l’acquisto della prima casa.
Esso inoltre modifica le modalità da seguire per l’emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo, prevedendo che tale decreto debba:
§ essere concertato non solo con il Ministro dell'economia e delle finanze, come già previsto attualmente, ma anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
§ adottato di intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[61];
§ rispettare i vincoli di finanza pubblica e le competenze delle Regioni in materia di politiche abitative.
Si ricorda che con la sentenza 118/2006 la Corte costituzionale ha - tra l'altro - dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 111, della legge finanziaria 2005 – il cui contenuto era simile al comma 3-bis dell’art. 13 del D.L. 112/2008 - che "allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione" istituiva "presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private". La norma proseguiva disponendo che, "con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l’accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma".
La Corte ha osservato che la disposizione impugnata non trovava la sua fonte legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost.. Pertanto, poiché si verteva in materie nelle quali non è individuabile una specifica competenza statale, doveva ritenersi sussistente la competenza della Regione.
Richiamando precedenti sentenze, la Corte ha ribadito che, nelle materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, non è consentita l’istituzione di fondi speciali o comunque la destinazione, in modo vincolato, di risorse finanziarie, senza lasciare alle Regioni e agli enti locali un qualsiasi spazio di manovra. E ciò anche nell’ipotesi in cui siano previsti interventi finanziari statali, nelle medesime materie, destinati direttamente a soggetti privati. Diversamente, attraverso l’imposizione di precisi vincoli di destinazione nell’utilizzo delle risorse da assegnare alle Regioni, si violerebbero i criteri e limiti che presiedono all’attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione, che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale.
Articolo 2,
comma 35
(Addizionale provinciale sul consumo di
energia elettrica)
35. Per l'anno 2010 sono
prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
Il comma 35 dell’articolo 2 proroga per l'anno 2010 le disposizioni della legge finanziaria 2007 – recate
all’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modifiche – con le quali è stata prevista, in deroga alla disciplina generale,
l'assegnazione ad alcune
province della riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di
energia elettrica.
Si ricorda in proposito che l’articolo 1, comma 153 della legge finanziaria 2007 – così come modificato dall’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81[62] - ha demandato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l'individuazione delle province cui assegnare, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la riscossione diretta dell’addizionale sul consumo di energia elettrica (relativa ai consumi con forniture di potenza impegnata maggiore di 200 kW) in deroga alle ordinarie modalità di riscossione , disciplinate all’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988[63] (l’articolo 6, come si vedrà infra, disciplina l’addizionale in commento).
Tale assegnazione diretta può essere applicata alle province in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
§ province confinanti con quelle di Trento e Bolzano;
§ province confinanti con la Confederazione elvetica;
§ province nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica “F”, di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412[64].
Le disposizioni assegnano priorità alle province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con D. M. 20 dicembre 2007, ha assegnato le risorse relative all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica relative all’anno 2006 alle seguenti province e con la seguente ripartizione:
-
complessivi
3.996.794 euro alle province di Belluno e Sondrio, in quanto aventi due dei
requisiti previsti dalla legge;
-
complessivi
4.003.206 euro alle province di Brescia, Como, Varese, Verbania, Vercelli,
Verona e Vicenza, in quanto aventi uno dei requisiti richiesti dalla legge.
La norma in commento proroga tali disposizioni per l’anno 2010 assegnando, all’uopo, risorse per un ammontare pari a 8 milioni di euro (capitolo 1333 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, come risultante dalla I nota di variazione al disegno di legge di bilancio).
L’addizionale comunale e provinciale sull’energia elettrica è stata istituita dall’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale”), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. La materia è stata recentemente ridisciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il quale, in attuazione della direttiva 2003/96/CE, ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità[65]. L’articolo 5 ha in particolare sostituito l’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, recante la disciplina delle addizionali comunale e provinciale sull’energia elettrica.
La nuova disciplina riproduce peraltro sostanzialmente le disposizioni previgenti, in particolare per quanto riguarda la misura delle addizionali. L’addizionale all'accisa sull'energia elettrica è prevista di euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Per quanto riguarda invece le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, queste sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stesse.
In base all’articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 412 del 1993, il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:
§ Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;
§ Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
§ Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
§ Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
§ Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
§ Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera z), per gradi-giorno di una località, si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20 C°, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è, per l’appunto, il grado-giorno.
Articolo 2,
comma 36
(Alienazione delle partecipazioni
detenute in banche popolari)
36. Per i soggetti che alla
data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di
banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al
31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al
citato articolo 30, comma 2.
Il comma 36 dell'articolo 2 in esame dispone l'ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2010 del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50 per cento del capitale sociale. La disposizione si applica ai soggetti che detenevano una partecipazione superiore al suddetto limite al 31 dicembre 2008.
Di fatto, pertanto, i soci che al 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione eccedente il limite avranno a disposizione due anni per procedere all'alienazione, invece del termine ordinario annuale di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).
Al riguardo, si ricorda che in base all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) ogni socio di banche popolari ha diritto ad un voto, a prescindere dal numero delle azioni possedute (c.d. principio del voto capitario).
Il comma 2 stabilisce che nessun socio possa detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.
Una proroga del suddetto termine annuale era già stata inizialmente prevista dall'art. 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[66] a favore di tutti i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2007, detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore allo 0,50 per cento. Pertanto, tali soggetti avevano a disposizione due anni dalla data di contestazione dell’inosservanza del limite dello 0,50 per cento per procedere all'alienazione.
Successivamente l'articolo 41, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207[67], ha previsto un secondo differimento fino ad un anno del termine annuale entro il quale dovevano essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario, qualora il superamento di tale limite derivasse da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori.
Articolo 2, comma
37
(Modifiche al patto di stabilità per i
Comuni abruzzesi terremotati)
37. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono
esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un
importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le
spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della
sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di
carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del
sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1,
del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Il comma 37 dell’articolo 2 reca alcune deroghe ai vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2010 in favore dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma dell’aprile 2009, come individuati dall’articolo 1 del D.L. n. 39/2009 (legge n. 77/2009)[68].
In particolare, la norma prevede, in favore di tali comuni, l’esclusione dal computo del saldo del patto per il 2010 dei pagamenti per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma.
La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Fondo per le aree sottoutilizzate per la ricostruzione e il sostegno delle zone terremotate, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del predetto D.L. n. 39/2009.
La norma prevedeva un importo complessivo compreso tra i 2 e 4 miliardi, da ripartire in quote annuali, da reperirsi
a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale. In data 26 giugno 2009,
il CIPE ha quantificato l’importo in 3.955
milioni. Non risulta ancora definita dal CIPE la ripartizione annuale.
Le modalità di attuazione della norma in esame saranno definite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.
In merito alla norma
in esame va considerato che già il D.L. n. 39/2009, all’articolo 6, comma 1, ha
disposto una deroga al Patto di stabilità interno in favore dei comuni colpiti
dal sisma, prevedendo l’esclusione
dal Patto di stabilità per gli anni 2009
e 2010 delle spese effettuate per
fronteggiare gli eccezionali eventi sismici sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L’Aquila
e dai comuni coinvolti nel sisma, come individuati dall’articolo 1 del
decreto-legge (lettera o)).
Per la provincia di
L’Aquila e per i suddetti comuni, è prevista l’esclusione dal Patto anche delle entrate acquisite, allo
stesso titolo, da altri enti o soggetti pubblici o privati (lettera p))[69].
Va peraltro
sottolineato, al riguardo, che le spese
per calamità naturali risultano
già escluse in via generale dal computo del saldo rilevante ai fini del
Patto di stabilità interno per gli enti locali del triennio 2009-2011.
In particolare, l’articolo 77-bis, commi 7-bis e 7-ter, del D.L. n. 112/2008 prevede l’esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale che siano state sostenute da province e comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse. Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese che vengono escluse dal Patto di stabilità interno, con precisa indicazione di quelle di parte corrente e in conto capitale.
Articolo 2,
comma 38
(Personale appartenente al comparto
sicurezza-difesa)
38. Al fine di riconoscere
la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al
comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma
28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010.
Il comma
38 stanzia, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2, comma 28, della
legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), ulteriori 100 milioni di euro, a decorrere dal 2010, al fine di riconoscere la specificità della funzione e
del ruolo del personale appartenente al
comparto sicurezza-difesa di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[70].
Nell’ambito più generale dell’articolo 2, commi da 27
a 31, della L. 203/2008, i quali hanno disposto ulteriori stanziamenti di
risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 relativi al
personale delle pubbliche amministrazioni, il comma 28 ha previsto che lo stanziamento delle risorse destinate
per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale
in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001), in
aggiunta a quelle previste dall’articolo 3, comma 144, della L. 244/2007 (legge
finanziaria per il 2008), fosse pari complessivamente a 680 milioni di euro a
decorrere dal 2009, con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni
di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
D.Lgs. 195/1995.
In proposito, si ricorda che i commi da 143 a 147
dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 hanno stanziato le risorse
per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle
pubbliche amministrazioni.
In particolare, il comma 144 ha stabilito che lo
stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti
stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico fosse pari
complessivamente a 117 milioni di euro per il 2008 e a 229 milioni di euro a
decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di
euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al D.Lgs. 195/1995.
Si ricorda infine che il decreto legislativo
n. 195 del 1995 reca i contenuti del rapporto di impiego del personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate. Si deve pertanto ritenere che
l’espressione “comparto sicurezza-difesa” venga a coincidere con l’ambito di
applicazione di tale provvedimento, definito dall’articolo 1, vale a dire il
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze
armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari (per i quali si
continuano ad applicare le disposizioni in materia di dirigenza di cui al
decreto legislativo n. 29 del 1993) ed il personale di leva nonché quello
ausiliario di leva.
Articolo 2,
comma 39
(Finanziamento a CNR ed Enea)
39. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel
territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei comuni
delle province di Rieti e di Viterbo, nonché dei comuni della provincia di Roma
compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo
3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, attraverso l'incentivazione di progetti
coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'ENEA, secondo le
specifiche competenze, in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza
energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare,
produzione di farmaci biotecnologici, è autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro
per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA.
Il comma 39 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 e di 20 milioni di euro per l’esercizio 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA per il coordinamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo del tessuto produttivo dei territori indicati.
In particolare, si prevede che i progetti, coordinati dai due enti di ricerca secondo le specifiche competenze, intervengano in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici.
La disposizione in commento interessa le regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, le province di Frosinone e di Latina, i comuni delle province di Rieti e di Viterbo, i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina. Si opera un riferimento all'articolo 3 della legge 646/1950[71], che reca il campo di applicazione della Cassa del Mezzogiorno: esso menziona regioni, province e comuni in gran parte, ma non del tutto, coincidenti con quelli indicati dalla disposizione in commento; cita, infatti, anche l’Isola d'Elba e i comuni compresi nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto, mentre, per la provincia di Rieti, fa riferimento solo ai comuni compresi nell'ex circondario di Cittaducale.
Rispetto all’articolo citato, la disposizione in esame include tra i beneficiari i comuni delle provincia di Viterbo.
Sembrerebbe, pertanto, opportuno chiarire la citazione dell’art. 3 della L. 646/1950, anche considerando che, ove il riferimento fosse solo ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, il medesimo articolo non ne contiene l’elenco.
Con riguardo ai due enti di ricerca destinatari dei finanziamenti si ricorda quanto segue.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è un ente pubblico di ricerca a carattere non strumentale, posto sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca; ha il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca, con obiettivi di eccellenza, nei principali settori di sviluppo delle conoscenze in ambito nazionale e internazionale. Le attività e l’organizzazione dell’ente sono disciplinate dal decreto legislativo 127/2003[72].
Il CNR, unitamente agli altri enti di ricerca, riceve un contributo annuo dallo Stato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 204/1998[73]. Lo stanziamento è allocato sul Fondo ordinario per gli enti e gli istituti di ricerca dello stato di previsione del Ministero ed è iscritto sul capitolo 7236 (U.P.B. 3.3.6 –Investimenti ); l’importo è determinato annualmente in tabella C della legge finanziaria ed è poi ripartito tra i singoli enti con decreto ministeriale, previo parere parlamentare. Oltre a tale entrata, il CNR può avvalersi di contributi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del medesimo D.Lgs. 204/1998; di assegnazioni delle pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma; di finanziamenti dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti (art. 17 D.Lgs. 127/2003).
L’art. 37 della legge n. 99/2009[74] ha recentemente istituito l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, che opera – mantenendone la sigla (ENEA) - al posto dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, conseguentemente soppresso, ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico.
L’Agenzia ENEA è un ente
di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica,
nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con
particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico
sostenibile e svolge le proprie funzioni con le risorse finanziarie strumentali
e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA). Quest’ultimo viene soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei
commissari nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico (da
adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge), al fine di
garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività
istituzionali fino all'avvio dell'Agenzia nazionale.
Le funzioni e l’organizzazione dell’Agenzia ENEA sono determinate con apposito decreto interministeriale che ne concluderà il processo di definizione.
Articolo 2,
comma 40
(Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia)
40. All'articolo 2, comma
188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro il
31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008,
nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2010».
Il comma
40 in esame modifica l’articolo
2, comma 188, primo periodo della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244
del 2007), che reca una disposizione che autorizza l’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A (ex Sviluppo Italia) a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 in base
alle disposizioni contenute nella legislazione in materia di autoimprenditorialità[75].
La modifica in particolare dispone che la rinegoziazione in esame possa essere estesa ai mutui accesi entro il 31 dicembre 2008, prevedendo altresì un limite di spesa con riferimento alle risorse disponibili allo scopo destinate, quantificate in un ammontare pari a 1 milione di euro per il 2010.
Si ricorda che, con riferimento alla copertura degli
oneri per l’attuazione della predetta rinegoziazione dei mutui da parte
dell’Agenzia ex Sviluppo Italia, il comma 190 dell’art. 2, della citata legge
per il 2008 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro, per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010.
La società per azioni “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa“, istituita il 26 gennaio 1999[76] con il nome di Sviluppo Italia, presenta un capitale interamente posseduto dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’Agenzia ha il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Tra i più recenti interventi normativi che riguardano l’Agenzia ex Sviluppo Italia si ricorda la legge finanziaria per il 2007 (commi 460-464, articolo 1, legge n. 296 del 2006) che, oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri[77]. In particolare, il comma 461, art. 1, della predetta legge finanziaria per il 2007 ha previsto l’adozione, entro marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico
Il comma 462, art. 1, della predetta L.F. 2007 ha limitato alle sole amministrazioni centrali (escludendo le amministrazioni regionali e locali) la facoltà di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese.
Il citato comma 188 prevede che la rinegoziazione consista nella rideterminazione della durata complessiva del rimborso. In ogni caso, tale durata è fissata entro il limite temporale di 15 anni, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Gli interessi del mutuo rinegoziato sono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione europea fissato alla data della rinegoziazione[78]. La norma dispone una clausola in caso di eventuali aumenti del costo degli interessi dovuti all’allungamento e alla rinegoziazione dei mutui in oggetto. I costi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, in particolare, sono previsti a carico dei beneficiari con riferimento alle categorie di agevolazione di cui al decreto-legge n. 786 del 1985[79].
Articolo 2, comma 41
(Diffusione di defibrillatori)
41. È autorizzata la spesa
di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e
automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le
modalità per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto,
entro il limite di spesa previsto dal presente comma.
Il
comma 41 autorizza
la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2010 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata
alla diffusione di defibrillatori
semiautomatici e automatici esterni, quali dispositivi atti a incidere
favorevolmente sulla riduzione della mortalità da arresto cardiaco.
Viene rimessa ad un decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la
definizione dei criteri per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi
di trasporto entro il limite di spesa sopra indicato.
A
tale proposito va ricordato che nella XV legislatura la Camera dei deputati ha
concluso l’esame del testo unificato di diverse proposte di legge (A.C. 780 ed
abb.) dirette a promuovere la diffusione dei defibrillatori, a disciplinare i
criteri per l’individuazione dei luoghi e delle strutture che devono esserne
dotati, a prevedere corsi di formazione in tale ambito. Approvato con
modificazioni dal Senato il provvedimento non ha tuttavia proseguito il suo
iter a causa della fine anticipata della legislatura. Sulla stessa materia è
attualmente all’esame del Senato la proposta di legge A.S. 718 sulla quale è
stata chiesta al Governo la relazione tecnica.
Per
quanto attiene alla normativa vigente, la
legge 3 aprile 2001, n. 120, al fine di garantire maggiori possibilità di
intervento in caso di arresto cardiocircolatorio, autorizza l’uso del
defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al
personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario in possesso
formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. Le
regioni disciplinano il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo
extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale predetto,
nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o sotto la
responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di
competenza. La formazione dei soggetti autorizzati può essere svolta anche da
organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché da enti operanti
nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che
dispongano di una rete di formazione. La stessa legge ha inoltre stabilito che
fossero adottate, con decreto del Ministero della salute, apposite linee guida
per il rilascio della prevista autorizzazione da parte delle Regioni. A seguito
delle modifiche intervenute al Titolo V della Costituzione, le linee guida sono
state adottate nella forma di Accordo
del 27 febbraio 2003 in sede di Conferenza Stato-Regioni. Con tale
provvedimento sono disciplinati i criteri per l’utilizzo dei defibrillatori
semi automatici, le modalità ed i termini per l’autorizzazione al loro impiego
e la formazione degli operatori autorizzati all’utilizzo di tali
apparecchiature.. Si ricorda infine che in materia di impiego di defibrillatori
automatici è stato emanato in data 21
settembre 2000 un decreto interministeriale (sanità e trasporti), Uso dei
defibrillatori semiautomatici a bordo degli aerei e corsi di formazione per
capo cabina, con cui si autorizza l’impiego dei defibrillatori semiautomatici
sugli aerei, da parte dei capi cabina in possesso di certificato “Basic life
support – Defibrillation” (BLS-D).
Articolo 2,
comma 42
(Estensione alla Guardia di finanza delle
attività
negoziali della Difesa)
42. Per il contenimento
delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto
per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo
1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di stipulare, nei termini
ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di
materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo
della guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti
e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto
della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.
Il comma 42 dell’articolo 2 estende alla Guardia di finanza la facoltà, in origine concessa dalla legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 568 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) al Ministero della difesa, di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, con finalità di contenimento della spesa, nei medesimi termini previsti dalla citata legge finanziaria 2006.
Tale facoltà è concessa con lo scopo di contenere le spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione al Corpo della Guardia di finanza.
L’articolo 1, comma 568 della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha autorizzato, ai fini del
contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione
e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle
Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche
in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto
della legge 9 luglio 1990, n. 185 (recante nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento) a stipulare convenzioni e
contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e
privati.
Il successivo comma 569 ha
demandato a un decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, la disciplina di condizioni e le modalità per la
stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente
disciplina in materia negoziale e del principio di economicità. Tale decreto è
stato emanato in data 29 dicembre 2006; esso tra l’altro indica le modalità per
la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nonché per
l’individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare. In
particolare, l’articolo 7 del DM prevede l’applicazione, agli atti negoziali
disciplinati dal medesimo provvedimento ed alle relative reciproche
obbligazioni, in quanto compatibili, le norme stabilite in materia di appalti di
pubbliche forniture di beni e servizi, nonché materia di lavori pubblici.
La norma in commento demanda – con formulazione analoga al citato articolo 1, comma 569 della legge finanziaria 2006 - a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni.
Articolo 2, comma
43
(Fondo per la tutela dell’ambiente e lo
sviluppo del territorio)
43. Per l'anno 2010 al fondo
di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
è riservata una quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.
Il comma 43, modificato nel corso dell’esame in sede referente, riserva una quota di 100 milioni di euro (50 milioni nel testo approvato dal Senato) per il 2010 in favore del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito dal comma 3-quater, dell’articolo 13, del D.L. n. 112 del 2008, finalizzato ad enti per interventi sul rispettivo territorio di appartenenza.
La riserva è a valere sulle risorse previste dall’articolo 3, comma 7 del provvedimento in esame, che affluiscono ad una apposita contabilità speciale ( istituita dal comma 8 dell’articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009, concernente il c.d.”scudo fiscale”) dalla quale vengono trasferite al Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia, di cui all’articolo 2, comma 240 del provvedimento medesimo (cfr .scheda di lettura).
L’articolo 13, comma 3-quater ha previsto l’istituzione, presso il Ministero dell’economia
e delle finanze, del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello
sviluppo del territorio, dotandolo di 60 milioni di euro per il 2009, 30
milioni di euro per ciascun anno del biennio 2010-2011.
La dotazione per il 2009 è stata successivamente
incrementata di 30 milioni dall’articolo 3, comma 6, della legge 23 luglio
2009, n. 99[80].
La norma istitutiva prevede che, a valere sulle
risorse del Fondo, vengano concessi contributi statali per interventi
realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento
ed il recupero dell’ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi.
Alla ripartizione delle risorse e all’individuazione
degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, emanato in coerenza con un apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Per l’anno 2009, non si è ancora dato luogo all’atto
di indirizzo parlamentare di ripartizione delle risorse.
Si osserva che l’articolo 13, comma 3-quater riproduce, nella sostanza, le
disposizioni recate dagli abrogati commi 28 e 29 dell’art. 1 della legge n.
311/2004 (legge finanziaria per il 2005)[81], le quali
prevedevano contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a
tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare ad enti da individuarsi
con decreto ministeriale in coerenza con apposito
atto di indirizzo parlamentare. Gli stanziamenti previsti dalla citata
legge finanziaria 2005 sono stati successivamente integrati da vari interventi
legislativi, i quali complessivamente hanno determinato stanziamenti di risorse
per gli anni dal 2004 al 2008.
Articolo 2,
comma 44
(Agevolazioni contributive per i datori
di lavoro agricoli)
44. La rideterminazione
delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, e all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3
novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1o
gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la
spesa di 120,2 milioni di euro.
Il
comma 44 proroga, per il periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010, la
rideterminazione delle agevolazioni
contributive di cui all’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della L.
67/1988, per i datori di lavoro agricoli
di zone agricole svantaggiate o territori
montani particolarmente svantaggiati, così
come in precedenza rimodulate per il periodo 2006-2008 dall’articolo 01, comma
2, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81[82], e
successivamente prorogate al 31 dicembre 2009 dall’articolo 1-ter del D.L. 3 novembre 2008, n. 171,
convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 235[83].
A tal fine, per il 2010 viene autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.
Si tratta, ai sensi del comma 5 del richiamato
articolo 9 della L. 67/1988, della disciplina concernente le agevolazioni
contributive per le imprese agricole di zone svantaggiate o
particolarmente svantaggiate. Più specificamente, tale articolo, così come
modificato dall’articolo 11, comma 27, della L. 24 dicembre 1993, n. 537[84], ha stabilito
una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni
previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il
proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo
determinato, operanti:
-
nei territori
montani particolarmente svantaggiati di cui all'articolo 9, D.P.R. 29 settembre
1973, n. 601[85], e cioè i
territori dei comuni situati ad una altitudine di almeno 700 metri, i territori
compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione
censuaria centrale e quelli facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Per tali territori i richiamati contributi sono fissati nella misura del 20% a
decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25% a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del
30% a decorrere dal 1° ottobre 1996;
-
nelle zone
agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27
dicembre 1977, n. 984[86], per le quali i
richiamati contributi sono fissati nella misura del 30% a decorrere dal 1°
ottobre 1994, del 40% a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60% a decorrere dal
1° ottobre 1996.
Tali agevolazioni non spettano ai datori di lavoro
agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento
(comma 5-bis), e si applicano
soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro (comma 5-ter).
Successivamente, l’articolo 01 del D.L. 2/2006,
introducendo disposizioni varie relative alla previdenza agricola, al comma 2
ha disposto, dal 1° gennaio 2006 e per il triennio 2006-2008, l’aumento delle
richiamate agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone
svantaggiate o particolarmente svantaggiate.
In sostanza, il comma 2 ha reso più vantaggiose le
agevolazioni sopra descritte per il triennio 2006-2008, stabilendo che:
-
nei territori
montani particolarmente svantaggiati, lo sgravio contributivo, rispetto a
quanto normalmente dovuto sul territorio nazionale, spetta nella misura del 75%
dei contributi a carico del datore di lavoro (pertanto la quota da versare sarà
del 25%, quindi più bassa rispetto alla quota del 30% attualmente dovuta);
-
nelle zone
agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 del Regolamento (CE)
n. 1260/1999, recante “Disposizioni generali sui Fondi strutturali”, nonché i
territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, lo sgravio
contributivo compete nella misura del 68% (pertanto la quota da versare sarà
del 32%, notevolmente più bassa rispetto al 60% attualmente previsto).
Da ultimo, l’articolo 1-ter del D.L. 171/2008 ha
disposto l’applicazione, fino al 31
dicembre 2009, delle agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi
da 5 a 5-ter, della L. 67/1988 (legge
finanziaria 1988), nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle
zone agricole svantaggiate, nelle misure - più favorevoli - stabilite
dall’articolo 01, comma 2, del D.L. 2/2006.
Articolo 2, comma 45
(Fondo di
sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)
45. All'articolo 1, comma
72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «accedere a finanziamenti
agevolati per» sono soppresse e, dopo la parola: «ovvero», la parola: «per» è
soppressa. Il comma 74 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è
abrogato.
Il comma 45 modifica il
funzionamento del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria
giovanile di cui all’articolo 1, comma 72, della legge 247/2007, escludendo
che il sostegno debba avvenire mediante l’accesso a finanziamenti agevolati.
L’articolo 1, comma 72,
della legge 247 del 2007[87] ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
(Dipartimento della gioventù), il Fondo di sostegno per l'occupazione e
l'imprenditoria giovanile, al fine di favorire i soggetti di età inferiore a 35
anni nell’accesso a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze
scaturenti dalle peculiari caratteristiche del lavoro svolto o per sviluppare
attività innovative ed imprenditoriali.
Si ricorda che la norma, originariamente introdotta
dalla legge 247/2007, è stata successivamente modificata dall’articolo 19-bis, comma 1, lettera c) del D.L. 185/2008[88], che ha
innalzato a 35 anni il precedente limite di età di 25 anni (29 se laureati) e
istituito un unico Fondo in luogo dei tre già previsti[89], eliminando
altresì ogni indicazione relativa a specifiche categorie di beneficiari,
finalità e tipologie di interventi.
La norma in esame abroga poi il comma
74, dell’articolo 1, della legge 247/2007, il quale rimette a un decreto interministeriale (del Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico), la disciplina delle modalità operative di funzionamento del Fondo
di cui al comma 72.
Anche su questo punto, vi era stato l’intervento
dell’articolo 19-bis del D.L.
185/2008, il quale aveva modificato la procedura per l’adozione della normativa di attuazione, con la previsione
dell’emanazione di un D.P.C.M., entro lo stesso termine di centottanta giorni
disposto dalla norma vigente, in luogo di un decreto interministeriale.
Merita peraltro evidenziare che il DPCM attuativo non
risulta fin qui adottato.
Al
riguardo merita ricordare che, secondo l’articolo 1, comma 14, lettera
a), del D.L. 85/2008[90], ha attribuito alla Presidenza
del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche giovanili
e più specificatamente:
-
le funzioni di competenza statale in materia di
coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;
-
le funzioni già
attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall’articolo 1,
commi da 72 a 74, della legge 247/2007, sopra esposte;
-
le funzioni in
tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile.
Articolo 2,
comma 46
(Eventi atmosferici del 6 giugno 2009)
46. Per interventi urgenti
concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi
del 6 giugno 2009, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di
10 milioni di euro per l'anno 2010.
Il comma 46 integra con 10 milioni di euro il Fondo della protezione civile istituito
con l’art. 6 del decreto legge 142/1991, convertito con modificazioni dalla
legge 195/1991, destinando tale importo ai territori
del Veneto e del Friuli Venezia Giulia colpiti da eccezionali eventi meteorologici il 6 giugno 2009.
A seguito di tali eventi è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 30 giugno 2010 con DPCM del 26 giugno 2009 “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009”.
La dichiarazione dello stato d’emergenza era stata richiesta dai presidenti delle due regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, con note dell’11 e del 12 giugno 2009.
Al riguardo,
nella seduta dell’Assemblea del 17 giugno 2009, è stato discussa
un’interrogazione a risposta immediata – n. 3-00557 – in cui veniva chiesto al
governo quali iniziative intendesse assumere a favore dei territori del Veneto
e del Friuli Venezia Giulia colpiti dall’ondata di maltempo, con particolare
riferimento al territorio di Riese Pio X (TV). Durante il dibattito veniva
auspicato, in riferimento ai danni subiti nel comune di Riese e in particolare
nella frazione di Vallà ove si trovavano 200 sfollati, che venisse ripristinato
un fondo apposito da parte della Protezione civile. Recentemente, nella seduta
del 3 novembre scorso, anche presso la VIII Commissione (Ambiente), sono state
discusse due interrogazioni nn. 5-01887 e 5-01898 relative alle iniziative per
garantire il ristoro integrale dei danni subiti dalle popolazioni dei comuni
del Veneto colpiti dalla tromba d’aria del giugno 2009. Al riguardo, il
sottosegretario Bertolaso, nel rispondere alle due interrogazioni, ha auspicato
che siano previste adeguate risorse nella prossima legge finanziaria e ha
precisato, a fronte della quantificazione dei danni trasmessa dalla Regione
Veneto per le province di Padova e Treviso, pari a 33,7 milioni di euro, che il
Dipartimento della protezione civile aveva già richiesto al Dicastero
dell'economia e delle finanze di disporre il trasferimento nel Fondo di
protezione civile di congrue risorse economiche per porre in essere gli
interventi da attuare per fronteggiare la situazione emergenziale in atto.
Si segnala, che il Governo ha accolto, nella seduta
del 23 giugno 2009, in occasione della conversione in legge del D.L. 39/2009
l'ordine del giorno n. 9/2468/26, volto ad assicurare i finanziamenti necessari
per far fronte ai danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi dal 22
maggio al 6 giugno nelle province di Treviso, Vicenza, Pordenone ed Udine ed in
particolare alla ricostruzione del territorio di Riese Pio X.
Si ricorda, infine, che nella tabella C del disegno di legge finanziaria in esame gli stanziamenti relativi al reintegro del Fondo di protezione civile (Economia e finanze, cap. 7446/P) ammontano a 168,8 milioni di euro per il 2010 e 129,1 milioni di euro per ciascuno gli anni seguenti.
Si ricorda che il citato decreto legge 142/1991,
convertito con modificazioni dalla legge 195/1991, all'art. 6, comma 1, ha
previsto che, a decorrere dall'anno 1994, alla determinazione delle somme da
destinare all'integrazione del Fondo per la protezione civile, si provveda annualmente
con la legge finanziaria (Tabella C).
Infine, a seguito della riforma della Presidenza del
Consiglio operata dal decreto legislativo 303/1999, il Fondo è stato trasferito
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 2,
comma 47
(Vendita dei beni immobili confiscati
alla mafia)
47. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono
inseriti i seguenti:
«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico
interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-decies,
sono destinati alla vendita»;
2-ter. Il
personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono
costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione
prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.
2-quater. Gli enti
locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis
possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le
ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle
more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla
vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4»;
b) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
«4. Alla
vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma
3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la
gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il
dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che
può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies,
entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore
centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.
Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al
prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione
utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai
soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili
alla criminalità organizzata»;
c) dopo il comma 5
è inserito il seguente:
«5-bis.
Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto
delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per
essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno
per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella
restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare
il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri
servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza
pubblica».
La disposizione novella l’articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965 in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose.
In base all’articolo 2-nonies della legge n. 575 del 1965 i beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il successivo articolo 2-decies disciplina il procedimento di adozione del provvedimento che imprime la destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati. In particolare, la destinazione è effettuata con provvedimento del prefetto dell’ufficio territoriale del Governo in cui si trovano i beni (o ha sede l’azienda), dietro relativa proposta (non vincolante) del dirigente regionale dell’Agenzia del demanio sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima; vanno sentite le amministrazioni interessate di cui all’articolo 2-undecies della legge 575 eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni. Il prefetto procede d’iniziativa se la proposta non è formulata dall’Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2-nonies. Il provvedimento del prefetto è emanato entro 90 giorni dalla proposta dell’Agenzia del demanio o dal decorso del termine sopraindicato, prorogabili di ulteriori 90 giorni in caso di operazioni particolarmente complesse.
Il successivo articolo 2-undecies detta una disciplina differenziata della destinazione di tali beni, in relazione alla natura dei medesimi. In particolare, I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse (salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso);
b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi ;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di associazione finalizzata al traffico di droga; il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio.
La lettera a), modificata nel corso dell’esame in sede referente, inserisce tre commi aggiuntivi volti a prevedere che:
§ siano destinati alla vendita i beni immobili confiscati di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse sopra illustrate ed entro i termini previsti dall’articolo 2-decies (comma 2-bis);
§ il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia possa costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei suddetti beni destinati alla vendita (comma 2-ter);
§ gli enti locali ove sono ubicati i suddetti beni destinati alla vendita possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. La disposizione rimette a un regolamento governativo la disciplina esecutiva di questa previsione consentendo comunque, anche nelle more dell’adozione del regolamento, che si proceda alla vendita ai sensi dei comma 4 (v. infra) (comma 2-quater).
Si osserva che non risulta chiaro come si
configuri il diritto di opzione prioritaria previsto dal comma 2-ter. Il diritto di opzione previsto
dall’ordinamento civilistico presuppone infatti la predeterminazione del
contenuto contrattuale.
Non risulta altresì chiaro il rapporto tra il diritto di opzione prioritaria previsto dal comma 2-ter ed il diritto di prelazione riconosciuto agli enti locali al comma 2-quater.
La lettera b) modifica l’attuale comma 4, relativo alle operazioni di destinazione dei beni aziendali, prevedendo che alle medesime, come anche alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, provveda il dirigente del competente ufficio del territorio dell’Agenzia del demanio, previo parere del Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati. Viene confermata la possibilità di affidamento all’amministratore nominato dal giudice e il termine per procedere a tali operazioni. La novella aggiunge, inoltre, una disposizione in base alla quale il dirigente del competente ufficio dell’agenzia del demanio chiede al prefetto della provincia interessata le informazioni utili affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti cui furono confiscati o da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.
La lettera c), infine, attraverso l’aggiunta del comma 5-bis, destina le somme ricavate dalla vendita dei beni immobili confiscati (al netto delle spese per la gestione e la vendita) all’entrata del bilancio dello Stato, prevedendone l’afflusso al Fondo unico giustizia e la successiva riassegnazione:
§ per il 50% al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;
§ per il restante 50% al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.
Si ricorda che in base a
quanto disposto dal decreto-legge “milleproroghe” (decreto-legge 207/2008,
convertito dalla legge 14/2009), spetta ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri determinare ogni anno la destinazione delle risorse del
Fondo unico giustizia. Nell’emanare tale decreto il Governo dovrà rispettare i
seguenti parametri, cui potrà derogare solo in presenza di circostanze gravi ed
eccezionali: minimo un terzo delle risorse dovranno
essere destinate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza
pubblica e del soccorso pubblico; almeno un ulteriore terzo delle risorse
dovranno essere destinate al funzionamento e al potenziamento degli uffici
giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia; il
resto dovrà affluire all’entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 2, comma
48
(Fondo di garanzia nazionale e dei
confidi agricoli)
48. Per l'anno
2010 è consentito l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire
l'accesso al credito ai fini di investimento e di consolidamento delle
passività attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia
nazionale e dei confidi agricoli.
Il comma 48, il cui contenuto è stato integralmente sostituito durante l’esame del provvedimento in Commissione, consente l’accesso al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa per la parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266[91]) anche all’ulteriore scopo di favorire l’accesso al credito con finalità di investimento e di consolidamento della passività, attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli, per un limite massimo di risorse pari a 20 milioni di euro.
L’articolo 15 della legge n. 266 del 1997 si riferisce al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A - per assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, istituito dall’articolo 2, comma 100, lettera a) legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In particolare, l’articolo 15 prevedeva che la
garanzia del fondo ivi previsto potesse concedersi alle banche, agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107
del Testo unico bancario – TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993) e alle società
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'apposito albo, a
fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione
finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle
piccole e medie imprese. La garanzia del fondo era estesa a quella prestata dai
fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (articolo
155, comma 4 del TUB) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico.
L’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), in attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, ha quindi istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono state conferite le risorse, tra l’altro, anche del suddetto Fondo di garanzia per l’assicurazione dei crediti concessi alle PMI, la cui norma (citato articolo 15 della legge n. 266 del 1997) è stata abrogata.
Il Fondo per la finanza d’impresa opera con interventi
mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di
partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o
società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la
partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite
sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di
sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private
in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione
finanziaria[92].
Ciononostante, vi sono stati interventi normativi successivi alla legge finanziaria 2007 che si sono riferiti al Fondo disciplinato dall’articolo 15 della legge 266/1997.
Anche il comma 48 in commento rinvia al suddetto Fondo, specificandone la destinazione delle risorse come rifinanziate dall’articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[93]: ai sensi dell’articolo 11 il Fondo è stato infatti dotato, nel limite massimo di 450 milioni di euro, delle risorse derivanti dalle revoche, totali o parziali, delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell’ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale (ai sensi dell’articolo 2, comma 554 della legge n. 244 del 2007, legge finanziaria 2009).
La Relazione illustrativa del D.L. n. 185 del 2008 ha
evidenziato la necessità del rifinanziamento del fondo previsto dall’articolo
15 della legge n. 266 del 1997, nelle more dell’emanazione del decreto del
Ministro dello sviluppo economico previsto all'articolo 1, comma 848 della
legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), cui è demandata la definizione
delle modalità di funzionamento del citato Fondo per la finanza d’impresa.
Si ricorda tuttavia che successive disposizioni (ad
esempio, i commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies,
l'articolo 7-septies e il comma 2
dell'articolo 8, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione) hanno nuovamente riguardato il finanziamento
della dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7
agosto 1997, n. 266.
Si segnala che lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nel disegno di legge di bilancio per il 2010 (A.C. 2937) al capitolo 7450 Fondo per la finanza d'impresa, in cui come si è detto è confluito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, reca lo stanziamento di 280,5 milioni. Lo stanziamento tiene conto di quanto disposto dal citato DL 5/09, recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, agli articoli 7 quinquies, comma 8 e 8, comma 1.
Il citato comma 8
ha incremento la dotazione del Fondo di garanzia per
le PMI (confluito nel Fondo per la finanza d’impresa, istituito dalla legge
finanziaria 2007, L. 296/2006)
di 200 milioni di euro per il 2010,
mentre il comma 1 dell’art. 8, relativo
alla copertura finanziaria di autorizzazioni di spesa destinate al rinnovo del
parco circolante e all’acquisto di veicoli ecologici (art. 1, commi 1-5),
prevede in aggiunta, sempre per l’anno 2010, 80,5 milioni di euro.
In mancanza di precisi riferimenti normativi all’interno del comma in esame, il Fondo di garanzia nazionale cui si riferisce sembra coincidere col fondo di cui all’articolo 62 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415[94]. Esso, istituito dall’articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1[95] a tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare, ha personalità giuridica di diritto privato ed è riconosciuto quale sistema di indennizzo a tutela degli investitori. La sua disciplina è contenuta nel D.M. 18 giugno 1998 n. 238, che lo definisce “Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse”.
I “confidi” (ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003[96]), nella forma di consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, precipuamente al fine di agevolare le imprese nell’accesso al credito – a breve e a lungo termine – solitamente destinato a finanziare lo sviluppo di attività economica o produttiva. Da ultimo, la legge finanziaria 2008 (articolo 1, commi 124 a 127 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha autorizzato i Confidi, sottoposti alla vigilanza prudenziale di cui all’articolo 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB), a prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato, ai fini specificamente fiscali.
L’attività di garanzia collettiva dei fidi (ai sensi
del citato articolo 13 del D.L n. 269 del 2003) si svolge mediante
l'utilizzazione di risorse, provenienti in tutto o in parte dalle imprese
consorziate o socie, per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di
garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri
soggetti operanti nel settore finanziario. Le disposizioni recano inoltre i
limiti inferiori del fondo consortile e del capitale sociale, la disciplina
delle quote di partecipazione di ciascuna impresa e dell'ammontare minimo del
patrimonio netto.
Si ricorda che anche i precedenti commi 33 e
33-bis hanno introdotto norme in
materia di confidi; si rimanda alla relativa scheda di lettura per
approfondimenti.
Articolo 2, comma
48-bis
(Polizze assicurative contratte dagli agricoltori)
48-bis.
Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo
68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, alle
disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
639/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, e di garantire la continuità
degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie
previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
220 del 22 settembre 2009, di attuazione del citato articolo 68 del regolamento
(CE) n. 73/2009, sono incrementate fino ad euro 120 milioni per ciascuno degli
anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli
interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse
comunitarie attivabili nel contesto dell'Organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e
2012. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi
assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale, le disponibilità finanziarie
dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere
utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di
competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 48-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, interviene in materia di aiuti per il pagamento delle polizze assicurative contratte dagli agricoltori contro i danni causati da avversità atmosferiche o dalla diffusione di fitopatie o epizoozie.
In particolare, è disposto l’incremento a 120 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, delle risorse finanziarie che l'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009 prevede - in attuazione dell’articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 - al fine di contribuire al pagamento dei premi corrisposti dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante.
L’intervento, che incrementa i 70 milioni attualmente previsti dall’articolo 11 citato fino a 120 milioni, è attuato tramite una rimodulazione delle risorse che lo stesso decreto ministeriale del 29 luglio 2009 ripartisce tra i diversi settori suscettibili di sostegno specifico ai sensi della normativa comunitaria.
Il D.M. 29 luglio 2009 reca disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. Tale Regolamento stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. In particolare gli articoli 68 e seguenti del predetto regolamento CE n. 73/2009 prevede un sostegno specifico agli agricoltori, erogabile in presenza delle fattispecie indicate nelle disposizioni medesime. In particolare le finalizzazioni del sostegno specifico agli agricoltori sono le seguenti:
a) per
i) specifici tipi di agricoltura che sono importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente,
ii) il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli,
iii) il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli,
iv) il miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali,
v) specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi;
b) per far fronte a svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili sotto il profilo ambientale, o, negli stessi settori, per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico;
c) in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio che le terre siano abbandonate e/o di far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone;
d) sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;
e) per mezzo di contributi a fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le malattie delle piante e gli incidenti ambientali.
Il regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione del 22 luglio 2009, citato nel testo del comma 48-bis in commento, reca modalità di applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009. In particolare l’articolo 3, paragrafo 1 dispone che gli Stati membri garantiscono la coerenza tra: a) le misure di sostegno specifico e le misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno; b) le varie misure di sostegno specifico; c) le misure di sostegno specifico e le misure finanziate mediante aiuti di Stato. Gli Stati membri provvedono in particolare a che le misure di sostegno specifico non interferiscano con il corretto funzionamento delle misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure finanziate mediante aiuti di Stato.
Si segnala che il regolamento citato è stato abrogato dall'art. 52, paragrafo 1, Regolamento 29 ottobre 2009, n. 1120/2009 a decorrere dal 9 dicembre 2009.
Il D.M. 29.7.2009 in attuazione delle disposizioni comunitarie ripartisce le risorse tra i diversi settori suscettibili del sostegno specifico. In particolare l’articolo 11 stabilisce che una somma di 70 milioni di euro è destinata a pagamenti annuali supplementari in favore degli agricoltori che si assicurano, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo. Gli agricoltori possono stipulare polizze assicurative o aderire a polizze assicurative collettive ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua.
La rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto ministeriale è effettuata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il comma in esame dispone inoltre che alle medesima finalità di copertura delle polizze assicurative sono destinati i 20 milioni di euro attivabili nel contesto comunitario dell’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Per quanto attiene ai 20 milioni di euro attivabili nell’OCM vino si specifica che essi sono destinati all’AGEA, riservati alla nuova Misura “Assicurazione del raccolto” inserita dall’Italia nel proprio Piano Nazionale di Sostegno del settore del vino, trasmesso alla Comunità il 30/6/2009 e redatto sulla base della nuova OCM vitivinicola di cui al reg. CE 479/08 (ora rifuso nel reg. 1234/07). Tale importo è evidentemente riservato alle polizze sottoscritte da viticoltori e sarà erogato in base all’art. 103-unvicies del reg. 1234/2007 (ex art. 14 del reg. 479/08) e art. 16 del regolamento di attuazione n. 555/2008.
E’ infine specificato che, per garantire il pagamento dei saldi contributivi del Fondo di solidarietà Nazionale-incentivi assicurativi, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi assicurativi possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
Si ricorda che con il D.Lgs. 102/2004[97], che ha
sostituito la precedente legislazione di soccorso delle aziende agricole
colpite da calamità decretandone l’abrogazione, il Fondo di solidarietà nazionale
ha mantenuto la veste di conto infruttifero aperto presso la Tesoreria ed intestato
al Ministerro delle politiche agricole (art. 15), ma la dotazioni del fondo
deve ora essere riversata in due distinti capitoli, l’uno iscritto nello stato
di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, l’altro
iscritto nella tabella del dicastero dell’economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale – interventi
indennizzatori. Il MIPAAF pertanto gestisce le risorse
stanziate sul Cap. 7439 della UPB
1.1.6 destinate ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi che,
in quanto classificate come interventi di sostegno dell’economia dal comma 84
della legge 311/2004 (Finanziaria 2005),
possono annualmente essere rifinanziate in tab D della legge finanziaria; il dicastero
dell’economia invece gestisce le risorse destinate agli interventi di
compensazione dei danni sofferti dai produttori e agli interventi di ripristino
delle infrastrutture, cap 7411 della UPB 6.1.7. Le disponibilità destinate agli interventi
indennizzatori (ancora interviene il citato comma 84) sono individuate “a
valere sulle risorse del Fondo di protezione civile”, che viene annualmente –
in parte - determinato in tabella C.
Il cap. 7439
anche per il 2010, così come per l’esercizio 2009, non reca alcuna
autorizzazione di spesa; per il 2008 invece la tab. D della finanziaria aveva
assegnato al Fondo 220 milioni di euro, ai quali si erano aggiunti i 66 milioni
di euro di cui all’art. 1.bis del D.L. n. 171/08.
Si segnala inoltre che dall’approvazione in Commissione dell’emendamento 2.1877 risulta una modifica nella Tabella D, in base alla quale parte dello stanziamento attribuito al Fondo rotativo per le politiche comunitarie, è trasferito sul cap. 7439 della UPB 1.5.6 intestato al Fondo di solidarietà nazionale- incentivi assicurativi di cui alla tabella 12 dello stato di previsione del MIPAAF.
In particolare le risorse del Fondo rotativo di cui alla legge n. 183/87 che vengono riservate alle assicurazioni dei rischi in agricoltura sono pari a 75,2 milioni per il 2010 e 40 milioni sia per il 2011 che per il 2012. Di tali importi 51,9 milioni di euro per il 2010 e 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si configurano come rifinanziamento del Fondo di solidarietà di cui al D.Lgs. n. 102/04, art. 15, comma 2; le restanti risorse pari a 23,3 milioni per ciascun anno del triennio considerato restano iscritti nel Fondo rotativo a titolo di cofinanziamento nazionale degli aiuti di provenienza comunitaria.
Conseguentemente le risorse nel complesso destinate ad agevolare il ricorso del mondo agricolo alla stipula di contratti di assicurazione contro i danni causati da avversità atmosferiche o dalla diffusione di fitopatie o epizoozie, che si sostanziano in aiuti per il pagamento di premi assicurativi per polizze, possono essere quantificati secondo la tabella che segue (in milioni di euro).
|
Anno 2010 |
Anno 2011 |
Anno 2012 |
Tab. D:
all’art. 15, co. 2 D.Lgs. 104/04 Fondo
di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi |
51.9 |
16,7 |
16,7 |
Reg. (CE) 73/09:, art.68: all’Agea per l’art.11 D.M.
29/7/09 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
Reg. 1234/07,
art. 103-unvicies: all’Agea per il PSN vino, Misura Assicurazione del raccolto |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Totale |
191,9 |
156,7 |
156,7 |
Articolo 2,
comma 48-ter
(Interventi a favore del settore
agricolo)
48-ter. Per le necessità del settore agricolo
il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua i
programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere sulle
disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il comma 48-ter, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, per la finalità generale di ovviare alle necessità del settore agricolo, demanda al CIPE l’individuazione dei programmi da sostenere in tale settore e la relativa destinazione di 100 milioni di euro.
La copertura finanziaria è individuata a valere sulla quota del Fondo aree sottoutilizzate che l’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. decreto anticrisi) destina al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Per quanto riguarda il Fondo infrastrutture, esso è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall’anno 2009, dall’art. 6-quinquies del DL 112/2008 (L. 133/2008) per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. L’art. 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, cd. decreto anticrisi ha assegnato al Fondo infrastrutture una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate. Più precisamente ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) citato il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.
Per quanto concerne la dotazione del Fondo infrastrutture, con delibera 18 dicembre 2008, n. 112, il CIPE ha assegnato al Fondo 7,356 miliardi. Con una ulteriore delibera 6 marzo 2009, n. 3 sono stati assegnati al Fondo altri 5 miliardi per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di cui 1 miliardo destinato alla messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni all’edilizia carceraria.
Relativamente alle disponibilità finanziarie del Fondo, si segnala che, a settembre 2009, circa 3,7 miliardi risultano già utilizzati a copertura finanziaria di oneri recati da provvedimenti approvati nel corso del 2008 (finanziamento Ferrovie dello Stato e Trenitalia, privatizzazione Tirrenia). Inoltre, si ricorda che il decreto-legge 39/2009 (terremoto Abruzzo) prevede, all’articolo 14, comma 1, che il CIPE assegni una quota di risorse del Fondo infrastrutture, pari a 408,5 milioni, da ripartire in quote annuali, al finanziamento degli interventi di ricostruzione delle zone colpite dal sisma. Con delibera n. 47 del 26 giugno 2009, il CIPE ha destinato 226,4 milioni in favore della regione Abruzzo per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica connessi agli eventi sismici a valere sui 1.000 milioni destinati a tali interventi ai sensi della delibera n. 3 del 2009. Infine, il D.L. n. 78 del 2009 (articolo 4, comma 4-quater) ha posto a carico del Fondo infrastrutture il contributo complessivo in conto impianti di 1,3 miliardi di euro a favore della società Stretto di Messina Spa, le cui quote annuali saranno determinate dal CIPE con successiva delibera.
Le risorse del Fondo infrastrutture sono state, inoltre, destinate da numerose delibere del CIPE a singoli interventi infrastrutturali.
Articolo 2,
comma 48-quater
(Programma nazionale triennale della
pesca e dell’acquacoltura)
48-quater. Al fine di dare attuazione agli
obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal regolamento (CE) n.
1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché del regolamento (CE) n.
13669/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, per l'anno 2010 è prorogato il
Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 154, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre
2007, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma
1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il comma 48-quater, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, proroga per l’anno 2010, ai fini dell’attuazione degli obblighi inerenti al Fondo europeo della pesca, il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009, approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2007, in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
La copertura è a valere sulle risorse residue relative all’attuazione dei piani nazionali del settore agricolo alimentare e forestale previste dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, co. 1084 della legge 296/2006).
Il D.Lgs. 26-5-2004 n. 154, all’articolo 5 dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro[98], propone al CIPE il «Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura». Il Programma viene approvato dal CIPE entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza del triennio, ed entro i successivi 3 mesi le regioni possono adottare o aggiornare i rispettivi programmi regionali. Tra i principali obiettivi del programma rientrano la durabilità delle risorse ittiche, lo sviluppo sostenibile, lo sviluppo delle opportunità occupazionali (anche incentivando la multifunzionalità), la promozione della cooperazione e dell’associazionismo. Il Programma definisce, in particolare, la ripartizione degli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi nazionali in materia di pesca e acquacoltura.
Il primo programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura è stato approvato con il Decreto ministeriale 3 agosto 2007.
Il quadro normativo comunitario di riferimento per il settore della pesca è complesso e in corso di significativi cambiamenti. In particolare si ricorda che il Regolamento (CE) 27-7-2006 n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, istituisce un nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013, ne stabilisce gli obiettivi e gli assi prioritari e ne definisce le competenze e il quadro finanziario. Esso stabilisce inoltre le modalità per la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo del FEP. Il nuovo Fondo prevede un aiuto finanziario per agevolare l'applicazione dell'ultima riforma della politica comune della pesca (PCP) e sostenere le necessarie ristrutturazioni correlate all'evoluzione del settore. Il Regolamento (CE) 20-11-2009 n. 13669/2009 del Consiglio istituisce invece un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria, si ricorda che la legge 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) all’articolo 1, comma 1084 dispone che per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Articolo 2,
comma 49
(Contributi per i prodotti a stagionatura
prolungata)
49. In considerazione della specificità delle
produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel
settore agricolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010
per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura
prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario
agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.
Il comma 49 in commento reca un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro, per il solo esercizio 2010, destinati alla erogazione di contributi alla produzione per i prodotti agricoli che hanno necessità di una stagionatura prolungata e che si possano fregiare di una denominazione protetta DOP o IGP.
Le produzioni primarie che hanno ottenuto la registrazione della propria denominazione e la conseguente tutela nell’area comunitaria, e che hanno la necessità di sostenere una maturazione prolungata, quindi particolarmente onerosa, rientrano nella categoria dei formaggi e dei prodotti a base di carne.
Fra i primi vanno menzionati il parmigiano reggiano (stagionatura minima 12 mesi) e il grana padano (minimo 9 mesi), ma possono rientrare nella categoria talune varietà a stagionatura prolungata come il pecorino romano da grattugiare (almeno 8 mesi), quello sardo maturo (che può arrivare a 12 mesi) o il Montasio vecchio (almeno 12 mesi).
I derivati dalla lavorazione delle carni includono sicuramente i numerosi prosciutti DOP (che richiedono tempi non inferiore agli 8 mesi, ma i cui tempi di lavorazione totale non sono mai inferiori all’anno) oltre al Culatello di Zibello (almeno 10 mesi di maturazione).
Entro trenta giorni dall’approvazione delle legge, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definirà le modalità d’attuazione delle norme in commento.
Articolo 2,
comma 50
(Riduzione dell’autorizzazione di spesa
per l’influenza aviaria)
50. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta
di 0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal
2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.
Il comma 50 riduce di centomila euro per il 2010, di novecentomila euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012, l’autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5 comma 3-ter del decreto-legge 1 ottobre 2005 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.
La disposizione citata prevedeva un’autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 per far fronte agli oneri derivanti da una serie di agevolazioni tributarie, previdenziali e creditizie a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.
Si segnala che l'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter è stata già oggetto di riduzione da parte di diverse norme:
- il comma 15 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, autorizza una riduzione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006 per fare fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza della filiera avicola;
- il comma 2 dell'art. 46-quater, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione, autorizza una riduzione pari a 500.000 euro per l'anno 2008 per il Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori;
- i commi 176 e 268 dell'art. 1 e il comma 132 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, dispongono rispettivamente una riduzione di un milione di euro per l’anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, e una riduzione di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2008;
- il comma 3 dell'art. 26, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, autorizza una riduzione pari a 150.000 euro per l'anno 2008;
- il comma 2-bis dell'art. 2, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, aggiunto dalla relativa legge di conversione, autorizza una riduzione pari a un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
- i commi 5 e 5-ter dell'art. 3, D.L. 3 novembre 2008, n. 171, come modificato dalla relativa legge di conversione autorizzano rispettivamente una riduzione pari a 271.240 euro per l'anno 2009 e una riduzione di 660.000 euro per l'anno 2009.
Articolo 2,
comma 51
(Contributo orfani vittime terrorismo e
stragi)
51. Nei confronti degli orfani delle vittime di
terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in
pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5
milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del
predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in modo tale da
escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari.
Tale contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso
contributo si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni dall'IRPEF.
Il comma 51 prevede l’elargizione di un contributo straordinario per l’anno 2010 nei confronti degli orfani, già collocati in pensione, delle vittime di terrorismo e delle stragi di tali matrice. Il contributo, pari a 5 milioni di euro, è ripartito sulla base dei criteri individuati dall’articolo 4, comma 2, della legge 206/2004, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
Nell’ordinamento italiano non esiste a tutt’oggi una normativa generale sostanziale a tutela di tutte le vittime dei reati, mentre sono state nel tempo adottate misure e forme di assistenza, sostegno e informazione a favore di alcune vittime di “specifici” illeciti (in particolare, terrorismo e criminalità organizzata) o di vittime “qualificate” in ragione della riconducibilità della lesione subita all’espletamento di funzioni istituzionali da parte di dipendenti pubblici (vittime del dovere).
La legge 3 agosto 2004, n. 206, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all’estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si innesta sulla stratificata disciplina preesistente prevedendo misure agevolative di natura economica, previdenziale e fiscale, che si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
Successivamente, la legge 206/2004 è stata modificata ed integrata e dall’articolo 34 del decreto-legge 159/2007, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, e dall’articolo 2, commi 105 e 106, della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007). Le disposizioni sopra citate estendono la platea dei destinatari della legge 206/2004 ai quali si applicano i benefici di natura pensionistica contemplati nella medesima legge[99] e introducono innovazioni circa le modalità di calcolo della pensione per una parte dei destinatari stessi.
Il citato articolo 4, comma 2, della legge prevede che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sia riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e incrementata del 7,50 per cento, secondo le previsioni della stessa legge 206/2004.
La modalità sopra illustrata per la rideterminazione della retribuzione pensionabile deve essere utilizzata anche nella liquidazione delle pensioni a favore dei lavoratori autonomi.
Pertanto, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, l’articolo 2 della legge 206/2004, riconosce a chiunque subisca o abbia subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, un incremento della retribuzione pensionabile pari al 7,5 per cento. Conseguentemente, il Trattamento di Fine Servizio (TFS), deve essere calcolato sulla base della retribuzione contributiva utile, ossia quella corrisposta nell’ultimo giorno di servizio nel caso della indennità di buonuscita o quella corrisposta negli ultimi dodici mesi di servizio nel caso dell’indennità premio di servizio, maggiorata del 7,5 per cento. La retribuzione utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) viene incrementata per ogni singolo anno di una quota pari al 7,5 per cento.
Il successivo articolo 3 della legge 206/2004 riconosce un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utile ad aumentare, per una pari durata, la misura del trattamento di fine servizio e di fine rapporto a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente, di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice. Il medesimo beneficio spetta anche sui trattamenti diretti di fine servizio o fine rapporto dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, o, in assenza di questi, ai genitori[100].
Ai sensi del comma in esame il “contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge” e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.
L’esenzione dall’IRPEF è disposta mediante il rinvio alla disciplina contenuta nell’articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998[101].
Il richiamato articolo 2 reca disposizioni dirette a disciplinare le indennità spettanti ai soggetti vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata nonché ai relativi superstiti. In particolare, i commi 5 e 6 dispongono che gli assegni vitalizi corrisposti non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF.
E’ opportuno evidenziare che il regime di esenzione previsto dalla norma in esame trova applicazione anche ai fini delle addizionali all’IRPEF. Tali imposte, infatti, sono determinate dai contribuenti applicando le relative aliquote alla base imponibile determinata ai fini IRPEF.
In particolare, l’articolo 50 del D.Lgs. n. 446/1997, istitutivo dell’addizionale regionale all’IRPEF, e l’articolo 1 del D.Lgs. n. 360/1998, istitutivo delle addizionali provinciali e comunali all’IRPEF, dispongono che i predetti tributi si applicano al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Sarebbero opportuni dei chiarimenti finalizzati a precisare con maggior
dettaglio l’ambito di applicazione della prevista non decurtabilità del
contributo ad ogni effetto di legge. Ciò in quanto, trattandosi di una
elargizione avente natura straordinaria, non computabile ai fini della
determinazione del reddito del percettore, non appaiono individuabili, ad un
primo esame, le situazioni nelle quali la stessa potrebbe essere oggetto di
decurtazione.
Articolo 2,
comma 52
(Osservatorio e Fondo per le comunità
giovanili)
52. Il comma 556
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal
seguente:
«556. Al
fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali
svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale
sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità
giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle
attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è fissata
in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni
di euro per l'anno 2010».
Il comma 52, inserito nel corso dell’esame
al Senato, riformula l’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (legge finanziaria 2006)
e successive modificazioni che ha istituito presso il Ministero della
solidarietà sociale l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze nonché il Fondo nazionale per le comunità giovanili.
L’articolo 1 comma
1293 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007)
ha riformulato l’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006),
che ha istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle tossicodipendenze nonché il Fondo nazionale per le
comunità giovanili.
A seguito della
riformulazione operata dalla citata legge finanziaria per il 2007 l’Osservatorio è
stato riferito alle dipendenze in genere[102]; la competenza
sull’Osservatorio medesimo rientra nelle attribuzioni del Ministro per le
politiche per i giovani (D.P.C.M. 8 maggio 2008).
La composizione ed organizzazione dell’Osservatorio è
disciplinata con decreto del Ministro della solidarietà sociale[103], d’intesa con
la Conferenza permanente Stato-regioni. Analogamente, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo
nazionale per le comunità giovanili, destinato alle azioni di promozione
della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio dei giovani, nonché
alle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle
dipendenze.
La dotazione del Fondo, pari a 5 milioni di euro, per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, è destinata per il 25 per cento
(in luogo del 5 per cento previsto dalla legge finanziaria per il 2006) ai compiti
istituzionali del Ministero della solidarietà sociale (comunicazione,
informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione), che si avvale
dell’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze, e per il
restante 75 per cento (in luogo del 95 per cento previsto dalla legge
finanziaria per il 2006) alle associazioni e reti giovanili individuate con
decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria[104].
Con tale decreto, che assume natura regolamentare,
sono determinati anche i criteri concernenti l’accesso al Fondo e la
presentazione delle istanze
La riformulazione operata con l’emendamento approvato dal Senato riferisce l’Osservatorio alle comunità giovanili – eliminando, quindi, lo specifico riferimento al disagio ed alle dipendenze - al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociale svolto dalle medesime.
La medesima disposizione prevede altresì l’istituzione, presso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della gioventù- del Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili, con una dotazione finanziaria fissata in 3 milioni di euro per il 2010.
Articolo 2,
comma 53
(Contributi all’editoria)
53. L'articolo 20, comma 3-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in
possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.
Il comma 53 reca una disposizione interpretativa dell’art. 20, comma 3-ter, del decreto legge 223/2006[105], concernente i contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici, nonché dell’art. 1, comma 460, della legge 266/2005[106], relativo alle condizioni necessarie, a partire dal 2006, per accedere ai contributi per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti sia da organi di partiti o movimenti politici.
Si ricorda che secondo la disciplina vigente a decorrere dal 2001, beneficiano dei contributi statali le imprese editrici di quotidiani e periodici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi[107]. Ai sensi dell’art. 20, comma 3-ter, del D.L. 223/2006[108], come da ultimo modificato dall’art. 41-bis del D.L. 207/2008[109], il requisito della rappresentanza parlamentare non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici, nonché per le testate di quotidiani e periodici, che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.
L’articolo 1, c. 460, della legge finanziaria per il 2006 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, per accedere ai contributi statali per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti, sia da organi di partiti o movimenti politici, è necessario che:
- l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;
- l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario, tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi.
Il comma in esame precisa che le disposizioni sopra illustrate si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti, anche se abbiano mutato forma giuridica.
Da un punto di vista tecnico, si osserva che
l’espressione “forma giuridica” sembra riferibile esclusivamente alla forma
societaria di cui all’art. 1, c. 460, della legge finanziaria per il 2006 e non
anche agli altri presupposti previsti dalla legislazione vigente ai fini dell’ottenimento
dei contributi. Va notato, altresì, che la disposizione è indefinita dal punto
di vista dell’arco temporale di riferimento. Occorrerebbe, pertanto, valutare
la congruità della formulazione della disposizione in relazione alle finalità
che essa intende perseguire.
Infine, dopo le parole “legge 4 agosto 2006, n.
248,” occorre aggiungere le parole “e successive modificazioni”, poiché l’art.
20, comma 3-ter, del decreto legge 223/2006 è stato modificato dall’art. 41-bis
del decreto legge 207/2008”.
Articolo 2,
comma 53-bis
(Erogazioni dei contributi all’editoria)
53-bis. In attuazione dell'articolo 44 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le
provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente
capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri
procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli
aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli
oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo.
Il comma 53-bis, introdotto dalla Commissione bilancio, limita l’erogazione dei contributi e delle provvidenze all’editoria
all’effettivo stanziamento di bilancio, procedendo al riparto in quote proporzionali all’ammontare del contributo
spettante per legge a ciascuna impresa. Sono fatte salve le risorse relative
alle convenzioni e agli oneri inderogabili.
La norma
sembrerebbe modificare implicitamente il comma 1246 dell’articolo 1 della legge
finanziaria 2007 il quale stabilisce che i contributi e le provvidenze di cui
alle norme ivi citate possono essere erogati, ove necessario, mediante il
riparto percentuale tra gli aventi diritto, ferma restando la corresponsione
delle rimanenti quote anche dopo l'anno successivo a quello di riferimento dei
contributi (termine fissato dall’articolo 1, comma 454, della legge n. 266 del
2005).
Sembrerebbe,
peraltro, opportuno chiarire il riferimento alle risorse relative alle
convenzioni e agli oneri inderogabili.
Il riferimento
all’articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008 sembrerebbe, a sua volta, intendersi
alla prima parte del comma 1 della disposizione, laddove si precisa che le
misure di semplificazione (da attuarsi con regolamento di delegificazione) sono
emanate “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto
conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il
settore dell’editoria, che costituiscono limite massimo di spesa”.
Si ricorda che l’art. 44,
comma 1, lett. b-bis), prevede che le imprese radiofoniche private che abbiano
svolto attività di interesse generale mantengano il diritto all’intero
contributo previsto, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi
diritto.
Articolo 2,
comma 53-ter
(Somme dovute a Poste italiane
per la spedizione di prodotti editoriali)
53-ter.
L'importo di ciascuna annualità di cui all'articolo 2, comma 135, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, può essere rimodulato per lo stesso periodo di
rimborso, in relazione al mancato pagamento dell'annualità 2009. La presente
disposizione entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente, le
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nell'anno
2009 ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate alle
pertinenti unità previsionali del bilancio dello Stato, per l'importo di 45
milioni di euro, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato a
compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione del primo periodo.
Il comma 53-ter dell’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame in Commissione bilancio, consente la rimodulazione delle rate annuali dovute, ai sensi dell’articolo 2, comma 135, del D.L. n. 262/2006, dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla società Poste italiane S.p.A. per il rimborso delle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali.
La possibilità di rimodulazione è connessa al mancato pagamento dell’annualità 2009. La disposizione in esame entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, anziché il 1° gennaio 2010, come invece previsto dalla normativa contabile (in particolare dall’articolo 11, comma 3, della L. n. 468/1978) per la legge finanziaria[110].
Si ricorda che le agevolazioni postali per le
spedizioni di prodotti editoriali sono disciplinate dal D.L. n. 353/2003[111], che prevede un
sistema di rimborso a posteriori da parte dello Stato alla società Poste
italiane S.p.A.. La società pratica alle imprese editoriali una tariffa
agevolata, nella misura prevista da appositi decreti ministeriali, e ottiene
dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri il rimborso della
differenza tra il costo unitario della
spedizione e la tariffa agevolata
applicata. Il rimborso è effettuato nei
limiti dei fondi appositamente stanziati.
L’articolo 2,
comma 135, del D.L. 262/2006[112] ha previsto che
le somme ancora dovute a Poste Italiane S.p.A. per il rimborso delle sopra
indicate agevolazioni tariffarie fossero rimborsate con una rateizzazione di dieci anni. La
determinazione degli importi dovuti doveva essere effettuata dal Dipartimento
per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministero delle comunicazione e con il Ministero dell’economia
e delle finanze. In attuazione di questa previsione è stato emanato il D.P.C.M.
13 novembre 2007 che ha suddiviso l’importo complessivamente dovuto di 444,5
milioni di euro in dieci rate annuali di pari entità, da versare a decorrere
dall’esercizio finanziario 2007.
Il comma in esame, conseguentemente, dispone, al secondo periodo, l’acquisizione all’entrata (e dunque la non riassegnazione) di parte delle risorse, pari a 45 milioni di euro, già destinate alle finalità di cui agli articoli 1, comma 358 della legge n. 244/2007 e 148, comma 1, della legge n. 388/2000, le quali alla data di entrata in vigore “della presente legge” non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 358 della legge n.
244/2007 dispone che gli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali[113] vengano utilizzati
per il potenziamento delle strutture dell’amministrazione finanziaria. A tal
fine, si prevede il versamento di tali somme in uno specifico capitolo di
entrata e la riassegnazione, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche
fiscali.
L’articolo 148, comma 1 della legge n. 388/2000
destina le entrate derivanti dalle sanzioni comminate dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato ad iniziative a vantaggio dei consumatori. A
tal fine, si prevede che tali risorse possono essere riassegnate anche
nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell’economia e finanza ad
un apposito fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico.
Con riferimento al secondo
periodo del comma in esame, si osserva che esso prevede il versamento
all’entrata di somme relative a risorse 2009, in quanto finalizzata a produrre
effetti finanziari per tale anno. Considerato però che la data di entrata in
vigore della norma in questione è quella ordinaria del 1° gennaio 2010 (a
differenza di quella del primo periodo, prima illustrata), tali effetti dovrebbero
prodursi nell’anno 2010. Su tale aspetto appare necessario un chiarimento.
Articolo 2,
comma 54
(Biodiesel e prodotti derivati dalla
biomassa)
54. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis,
comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, è ridotta di 69,2 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011. È ridotto da 250.000
tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui
all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Il comma 54, intervenendo sull’articolo 22-bis del D.Lgs. n. 504/1995[114], dispone una rilevante riduzione dello stanziamento di risorse destinato all’agevolazione per il bioetanolo nonché un significativo ridimensionamento della quota di biodiesel ammessa ad accisa agevolata.
L’articolo 22-bis del D.Lgs. n. 504 del 1995 introduce, nei commi da 1 a 4, agevolazioni fiscali finalizzate all’attuazione di un programma pluriennale (2007-2010) diretto a promuovere l’utilizzo di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione della benzina e del gasolio nel settore dei trasporti. Viene disposta, tra l’altro, la riduzione della misura dell’accisa da applicare al biodisel destinato ad essere impiegato in miscela con il gasolio. L’agevolazione, che spetta su un contingente annuo fissato in 250.000 tonnellate, consiste nell’applicazione di un’aliquota di accisa corrispondente al 20 per cento di quella ordinaria applicata al gasolio come carburante.
Il medesimo articolo, nei commi da 5 a 5-quater, introduce ulteriori agevolazioni fiscali finalizzate all’attuazione di un ulteriore programma triennale con decorrenza 1° gennaio 2008 che ha l’obiettivo di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche, utilizzate come carburanti da sole o in miscela con oli minerali, che determinano un ridotto impatto ambientale. In particolare, si introducono misure agevolate di accisa per il bioetanolo di origine agricola, l’etere etilterbutilico (ETBE) e gli additivi e riformulanti prodotti da biomasse. In merito al profilo finanziario il comma 5-bis stabilisce, per l’attuazione del programma 2008-2010, un limite di spesa fissato in 73 milioni di euro annui, comprensivi dell’IVA.
Il primo periodo del comma in esame, prevedendo la riduzione dell’autorizzazione di spesa indicata nel comma 5-bis del richiamato articolo 22-bis, interviene sulle agevolazioni fiscali, introdotte nell’ambito del programma triennale 2008-2010, consistenti nell’applicazione di un’aliquota ridotta di accisa per l’utilizzo di bioetanolo, ETBE nonché additivi e riformulanti prodotti da biomasse.
In particolare, la norma prevede che, per l’anno 2010, l’autorizzazione di spesa sia ridotta da 73 a 3,8 milioni di euro e che, a decorrere dal 2011, l’autorizzazione di spesa sia ridotta di 0,1 milioni annui.
Appaiono opportuni dei chiarimenti circa la
riduzione dell’autorizzazione di spesa operata a decorrere dal 2011, tenuto
conto che la norma di riferimento disciplina un programma triennale di
agevolazioni fiscali che termina il 31 dicembre 2010.
Il secondo periodo del comma in esame interviene sulle agevolazioni previste dal comma 1 del richiamato articolo 22-bis introdotte nell’ambito del programma pluriennale 2007-2010.
In particolare, si dispone la riduzione, limitatamente all’anno 2010, da 250.000 a 18.000 tonnellate della quantità di contingente che può beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa.
Articolo 2,
comma 55
(Fondo di parte corrente di cui all’art.
61, comma 17, D.L. n. 112/2008)
55. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010.
Il comma
55 riduce di 100 milioni di euro a decorrere dal 2010 la dotazione
finanziaria del Fondo di parte corrente
istituito ai sensi dell’articolo 61, comma 17 del decreto-legge 112/2008 (legge
n. 133/2008).
Si tratta del Fondo di parte corrente alimentato
dalle risorse provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate
determinate dalle misure di contenimento previste dall’articolo 61 del medesimo
decreto e operanti a decorrere dal 2009[115].
Il Fondo è stato contestualmente finanziato di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.
Per quanto riguarda
l’utilizzo del Fondo, il citato comma 17 prevede che, con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, una quota del predetto fondo può essere
destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, ivi
inclusa l’assunzione di personale, in deroga ai limiti stabiliti dalla
legislazione vigente. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica
sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base
interessate.
Un’ulteriore quota può
essere destinata al finanziamento della contrattazione
integrativa, con specifico riferimento alle amministrazioni pubbliche interessate
dal comma 5 e dal comma 2 dell’articolo 67 dello stesso decreto n. 112.
Infine, il comma prevede che
sia da intendersi come economia di bilancio quella quota-parte del fondo che
risulti eccedente la dotazione di 200 milioni di euro che non venga destinata
alle finalità predette entro il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 2, commi
56 e 57
(Finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale)
56. Per
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 e in attuazione
dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012,
nonché in funzione dell'esigenza di assicurare, da parte regionale, l'equilibrio
economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e
appropriatezza, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 57 a 95.
57. Per gli
anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di
euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a
104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno
2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento
dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2, del
decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'importo di 466 milioni di euro
annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai
commi 13 e 14 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a),
della citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per
il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'articolo 22,
comma 6, del citato decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, nonché
dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui
all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi
provvedimenti legislativi è assicurato l'intero importo delle risorse
aggiuntive previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per
il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio
sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011,
incrementate del 2,8 per cento.
Il comma 56 qualifica le disposizioni dettate dai commi da 57 a 95 come norme attuative dell’Intesa in materia sanitaria (Patto per la salute) per il triennio 2010-2012, in funzione del rispetto degli obblighi comunitari e per garantire la realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica.
Va ricordato che il meccanismo dell’Intesa Stato-regioni in materia sanitaria è stato introdotto per la prima volta dalla legge finanziaria per il 2007[116] che ha fissato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale in linea con il protocollo del settembre 2006 tra il Governo, le regioni e le province autonome, recante un “Patto per la salute”, quale strumento di governo condiviso del sistema sanitario: il Patto ha subordinato l’accesso al finanziamento del sistema sanitario cui concorre lo Stato per il triennio 2007-2009 alla realizzazione di specifici adempimenti da parte delle regioni, quali il rispetto dell’equilibrio economico all’interno del bilancio annuale, il contenimento della spesa farmaceutica per la parte di propria competenza e l’adozione di misure di razionalizzazione dell’offerta ospedaliera. Tali previsioni rispondono anche alla necessità di garantire il conseguimento degli obbiettivi di finanza pubblica di cui al Patto di stabilità e crescita sottoscritto in sede europea, ed il concorso delle autonomie regionali al perseguimento delle citate finalità
Il comma 57 dispone, per gli anni 2010 e 2011, un incremento pari
rispettivamente a 584 milioni di euro
e 419 milioni di euro rispetto al
livello di finanziamento determinato dalla legislazione previgente – e pari a
104.564 milioni di euro per il 2010 e a 106.884 milioni di euro per l’anno 2011
-, comprensivi:
§ degli 800 milioni di euro annui di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78/2009[117], stanziati per la costituzione, a decorrere dal 2010, di un fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro, per la realizzazione di interventi destinati al settore sanitario;
§ dei 466 milioni di euro annui per le economie sulla spesa del personale - di cui all’articolo 2, commi 13 e 14, e all’articolo 1, comma 4 lettera a) dell’Intesa Stato-regioni;
e al
netto:
§ dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, di cui all’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 78/2009.
La disposizione richiamata ha istituito, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro, per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù”.
§ dei 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all’articolo 2, comma 283, della legge 244/2007[118].
Per l’anno 2012, per il quale non esisteva una precedente previsione di finanziamento, si prevede un incremento pari al 2,8% rispetto al livello di finanziamento fissato per il 2011.
Lo Stato si impegna ad assicurare anche con provvedimenti legislativi successivi l’intero importo delle risorse aggiuntive previste nell’Intesa Stato-regioni.
A tale proposito va ricordato che l’Intesa recante il nuovo “Patto per la salute”, prevede - art. 1, comma 2 - che lo Stato si impegni ad assicurare risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni di euro per l’anno 2010 e a 1.719 milioni di euro per l ‘anno 2011.
58. Al fine
di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010,
2011 e 2012:
a) in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia
anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente
lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6
dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo
77-quater, commi da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) la misura
dell'erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva di eventuali
anticipazioni di cui alla lettera a), è fissata al livello del 97 per
cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota
indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la regione Sicilia, della
compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale
risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi
anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto
agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione
del finanziamento è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può
essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza
pubblica;
c) la quota di
finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è
fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla
lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione
nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella
misura del 98 per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta
quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli
adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge;
d) nelle more dell'intesa
espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in
via anticipata provvisoria è commisurata al livello delle erogazioni effettuate
in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa,
relative al secondo anno precedente a quello di riferimento;
e) sono
autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a
carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
f) sono autorizzate, a carico di
somme a qualsiasi titolo spettanti, e compensazioni degli importi a credito e a
debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità
sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7,
dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I
predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 58 ridetermina l’annuale disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente. La misura delle anticipazioni è riferita allo stanziamento risultante dai maggiori finanziamenti previsti dal nuovo patto per la salute (videat. comma 57) ed è ancora una volta condizionata al rispetto delle misure disposte per il contenimento della spesa sanitaria. In particolare, all’adozione di misure che consentono la riduzione del personale sanitario (di seguito ai commi 61-64) e, in generale, al rispetto degli altri adempimenti previsti per il mantenimento dell’equilibrio economico del settore sanitario (di seguito ai commi 82-87) nonché, per le regioni in disavanzo, alla adozione delle misure che garantiscono il ripristino dell’equilibrio finanziario della gestione (di seguito ai commi 65-81).
Si ricorda che la
spesa corrente sanitaria per le prestazioni corrispondenti ai livelli
essenziali di assistenza (LEA) è
finanziata da entrate di natura tributaria (prevalentemente il gettito
dell’IRAP ed il gettito della Addizionale regionale all’IRPEF), dal contributo
degli utenti alla spesa sanitaria (tikets)
e dal Fondo sanitario nazionale che
ha la natura di finanziamento perequativo ed è alimentato da una quota dell’IVA
riscossa nelle regioni a statuto ordinario (così il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446 che ha istituito i due tributi e il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 per la
disciplina del Fondo perequativo e dell’aliquota IVA che lo finanzia). Le
modifiche apportate alla disciplina della Tesoreria unica fanno si che «le somme che affluiscono
mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e addizionale
regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche ai conti correnti di
tesoreria ... intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, sono accreditate entro il quinto giorno lavorativo del mese
successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale» (art. 77-quater del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 2, della
legge 6 agosto 2008, n. 133).
Le regioni incassano
mensilmente il gettito dei tributi e correntemente i proventi dei tikets.
Tuttavia, il livello della spesa sanitaria corrente, specie per le regioni con
minore capacità fiscale, è maggiore degli incassi assicurati da queste due
entrate. L’assegnazione e la corresponsione definitiva delle somme spettanti a
titolo di Fondo perequativo (l’IVA) è subordinata invece alla determinazione
del fabbisogno sanitario di ciascuna regione da parte del CIPE,
all’accertamento definitivo delle entrate tributarie di ciascuna di esse e
all’intesa che esprime la Conferenza stato-Regioni sulla ripartizione del Fondo
perequativo. Ad evitare che, in attesa delle determinazioni definitive, le sole
entrate tributarie siano insufficienti a sostenere la spesa corrente,
l’articolo 13, comma 6 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 ha
disposto che «il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui
conti correnti ... (intestati a ciascuna regione, n.d.r.) in essere presso la tesoreria centrale dello Stato in
misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e
dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa
sanitaria corrente.»
Successivamente con provvedimenti il più delle volte annuali, la misura e le modalità delle anticipazioni sono state determinate “in deroga” alla citata disposizione del decreto legislativo 2000, per adattare questa disciplina al livello di fabbisogno delle regioni, alle disponibilità di tesoreria e, contestualmente, ai criteri di premialità introdotti a seguito dei crescenti disavanzi del settore sanitario. (art. 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; art. 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; e da ultimo, art. 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Con il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2001 sono state stabilite le «Modalità di concessione delle anticipazioni alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale»
Il regime delle
anticipazioni è stato esteso anche alle regioni a statuto speciale che
partecipano alla ripartizione del Fondo perequativo. Da ultimo, dopo che – per
il trasferimento di funzioni e risorse operato dalla legge finanziaria 2007 -
anche la regione Sardegna finanzia integralmente la spesa sanitaria corrente
con risorse del proprio bilancio, il regime delle anticipazioni si applica –
tra le speciali – alla sola regione Sicilia.
La lettera a) autorizza il Ministero dell’Economia e delle finanze a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia le anticipazioni di tesoreria «con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato». La misura delle anticipazioni tiene conto del livello del finanziamento che si determina per gli incrementi previsti dal comma 57 in attuazione del nuovo Patto per la salute. Per la determinazione del valore cui si commisura la percentuale di anticipazione stabilita alla successiva lettera b) vengono richiamate qui le disposizioni di tesoreria dettate dall’articolo 77-quater del citato decreto legge n. 112 del 2008 in ordine al rapporto fra gettito stimato dei tributi, fabbisogno determinato dal CIPE per ciascuna regione e eventuali eccedenze di gettito dei tributi regionali rispetto al fabbisogno.
Si ricorda in proposito che le anticipazioni di
tesoreria sono commisurate al livello di finanziamento dei LEA e che questo,
rispetto alle disponibilità complessive del Servizio sanitario nazionale per
l’anno cui si riferiscono (quelle determinate al comma 57), si determina al
netto delle somme a destinazione vincolata, di quelle destinate ad altri enti
del settore sanitario e di quelle accantonate in attesa di specifica
destinazione.
E’ il livello di risorse che il CIPE assume come base
per determinare il fabbisogno di ciascuna regione (Decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, art. 39). L’anticipazione di tesoreria si commisura a
questa somma, al netto di quanto stimato già riveniente dal gettito dei tributi
e dei tickets.
Come si è già ricordato, le entrate tributarie sono
accreditate mensilmente alla regione cui spettano. Per le anticipazioni di
tesoreria si tiene conto del gettito stimato ad aliquota standard in modo da
escludere gli effetti dovuti a variazioni di aliquote e/o di altri parametri
del tributo decisi dalle regioni. Il comma 2 del citato articolo 77-quater
prevede che qualora il gettito effettivo superi quello stimato e contabilizzato
come ‘standard’, le eccedenze siano riversate all’entrata statale in sede di
conguaglio.
Per la regione Sicilia la misura delle anticipazioni
tiene conto – in riduzione - anche della quota che essa è tenuta a finanziare
con risorse del proprio bilancio.
La lettera b) conferma che per il triennio 2010-2012 l’aliquota delle anticipazioni è al 97 per cento delle somme spettanti in base al finanziamento ordinario della quota indistinta, quale risulta dalla intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni, al netto delle entrate proprie e, per la regione Sicilia, del concorso al finanziamento con risorse del proprio bilancio.
La stessa disposizione prevede anche una aliquota ‘premiale’ fissata al 98% e destinata alle regioni che nell’ultimo triennio risultano adempienti rispetto a tutte le misure di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria corrente, riassunti e rinnovati nell’interno del nuovo patto della salute.
Per gli enti adempienti il livello del 98 per cento può anche essere ulteriormente elevato «compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica».
La lettera c) stabilisce un ulteriore livello di verifica per la determinazione della misura delle anticipazioni. Sia che l’ente acceda alla anticipazione del 97%, sia che sia beneficiario della anticipazione maggiorata al 98% l’ammontare delle risorse cui i dodicesimi di anticipazione - prima dell’esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e da questa stessa legge - sono decurtati, rispettivamente, del 3% e del 2% come misura cautelare in corso di verifica. La quota trattenuta è erogata all’esito positivo della verifica o, in caso negativo, quando la regione abbia attuato le misure correttive richieste. Vale in proposito il richiamo alle disposizioni dei commi 61-64 per le misure di riduzione del personale sanitario e ai commi 82-87 per gli inadempimenti sugli altri vincoli di spesa.
La lettera d) subordina l’applicazione della nuova misura delle anticipazioni al raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Stabilisce infatti che sino al raggiungimento di quella intesa la misura delle anticipazioni non è il 97 o 98 per cento stabilito dalla precedente lettera b), ma è pari alle anticipazioni determinate in via definitiva per il secondo esercizio antecedente quello di riferimento. In concreto, per il 2010, le anticipazioni definitive erogate nel 2008.
Le lettere e) ed f) confermano le disposizioni sulle compensazioni che il Tesoro può effettuare a valere sulle quote di anticipazione e su qualsiasi altra somma l’Erario debba corrispondere alle regioni, anche rivalendosi su somme da corrispondere negli esercizi futuri.
In particolare sono autorizzate le compensazioni dovute per la mobilità sanitaria interregionale ed alla mobilità sanitaria internazionale.
Articolo 2, commi
59 e 60
(Edilizia sanitaria)
59. Ai fini
del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in
23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è elevato a 24 miliardi
di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le
regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario
interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive
disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato
prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di
accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 23 miliardi di euro.
60. Per
consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività
previste dall'articolo 11 della citata intesa Stato-regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilità
dei bilanci delle aziende sanitarie, alle regioni si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il comma 59 eleva a 24 miliardi di euro l’importo per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 20 della legge n. 67/1988, importo già rideterminato in 23 miliardi di euro dall’articolo 1, comma 796, lettera n) della legge n. 296/2006[119], fermo restando che la sottoscrizione degli Accordi di programma è subordinata alla effettiva disponibilità delle somme in bilancio. L’incremento è prioritariamente destinato alle regioni che hanno esaurito la loro disponibilità.
La disciplina relativa all'edilizia sanitaria è stata in origine dettata dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obiettivi di massima da perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento degli impianti).
Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale.
In particolare, gli interventi previsti dalla legge n. 67 del 1988 sono i seguenti:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire un’idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;
e) completamento della rete dei presìdi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);
f) realizzazione di 140 mila posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standard emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standard dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione, con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.
I soggetti beneficiari[120] del programma di investimenti sono i seguenti:
- regioni e province autonome;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- istituto superiore di sanità;
- gli ospedali classificati[121];
- istituti zooprofilattici sperimentali.
Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229[122], modificando l’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[123], ha successivamente disposto la possibilità, per il Ministro della salute, di stipulare, nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 20 della legge n. 67 del 1988, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, previo concerto con il Ministro del tesoro (ora economia e finanze) e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali[124].
Il comma 60 prevede che al fine di consentire alle regioni attività dirette ad un miglioramento delle procedure contabili sottostanti i bilanci delle aziende sanitarie, ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 79, comma 1-sexies, lettera c) del decreto-legge n. 112/2008[125].
La disposizione richiamata prevede che per le regioni che, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sotto scritto l’Accordo per il perseguimento dell’equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all’articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l’interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l’integrazione con le metodologie definite nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).
Articolo 2,
commi 61-64
(Personale del Servizio Sanitario
Nazionale)
61. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti
del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie
a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche
le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio
con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il
personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per
arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi
nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle
spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono
essere escluse sia per l'anno 2004, sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e
2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o
privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di
progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
62. Gli enti
destinatari delle disposizioni di cui al comma 61, nell'ambito degli indirizzi
fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione,
ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete
ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa
previsti dal medesimo comma:
a) predispongono
un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a
tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile
o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale,
con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione
integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni
recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni;
b) fissano
parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e
complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento,
rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei
fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come
rideterminati ai sensi del presente comma.
63. Alla
verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni
di cui ai commi 61 e 62 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito
del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo
conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è
considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio
economico.
64. Ai fini
dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate
dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1o luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai
commi 61, 62 e 63 del presente articolo.
I commi da 61 a 64 riguardano la spesa per il personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel dettaglio, il comma 61 ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale[126].
In particolare, dopo aver confermato i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti dall’articolo 1, comma 565 della legge finanziaria per il 2007[127] per il triennio 2007-2009, il comma in esame dispone che tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sia ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella del 2004. Tale aggregato di spesa è identificato in modo ampio e, quindi, comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP sulle retribuzioni, degli oneri per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
Quanto alle modalità di calcolo viene stabilito che le spese per il personale devono essere considerate al netto:
per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;
per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004;
per l’anno 2004 e per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 delle spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché delle spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati[128].
Il comma
62 prevede, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria
da parte degli enti del SSN, comprendendo in tale ambito anche le azioni
riguardanti i processi di riorganizzazione e la razionalizzazione e
l’efficientamento della rete ospedaliera, i seguenti adempimenti:
a) programma
annuale di riduzione della spesa per
il personale[129] e
conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa[130];
b) individuazione
standard delle strutture semplici e complesse e delle posizioni
organizzative e di coordinamento,
rispettivamente, delle aree della dirigenza (dirigenti di primo e secondo livello) e del personale del comparto
del Servizio sanitario nazionale (dirigenti
professioni sanitarie), secondo la disponibilità dei fondi della
contrattazione integrativa.
La verifica del raggiungimento, per il per gli anni 2010, 2011 e 20012, degli obiettivi stabiliti con le disposizioni recate con i due commi precedenti (61 e 62), è, ai sensi del comma 63, affidata al Tavolo di verifica degli adempimenti previsto dall’intesa 23 marzo 2005[131], sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.
La Regione è considerata adempiente in conseguenza dell’effettivo conseguimento degli obiettivi raggiunti ed è comunque giudicata adempiente ove abbia, in ogni modo, assicurato l’equilibrio economico.
Il comma 64 specifica che, per il triennio 2010-2012, per l’applicazione delle misure sancite in tema di concorsi ed assunzione di personale dai commi 10-13 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78[132], i vincoli finanziari ivi previsti per le amministrazioni interessate, debbano riferirsi, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento della spesa introdotte con i commi 61, 62, e 63 dell’articolo in esame.
Articolo 2,
commi 65-81
(Disavanzi sanitari regionali)
65. Per le
regioni che risultano in squilibrio economico si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 66 a 81.
66.
All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto
periodo:
1) le parole: «scaduto il termine del 31
maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad
oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «scaduto il termine del 31 maggio, la
regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto»;
2) dopo le parole: «si applicano comunque»
sono inserite le seguenti: «il blocco automatico del turn over del
personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie
per il medesimo periodo e,»;
b) sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli atti emanati e i contratti
stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del
divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica
annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal
responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti
vincoli».
67. È
definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario
strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate
proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione,
ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o
altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la
copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di
detto standard dimensionale, la regione interessata è tenuta a
presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non
superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente
legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei
livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal
vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di
assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in
ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.
68. Il piano
di rientro, approvato dalla regione, è valutato dalla Struttura tecnica di
monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni
in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nei termini perentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque
giorni dalla data di approvazione da parte della regione. La citata Conferenza,
nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura, ove
espresso.
69. Il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti
con le regioni, decorsi i termini di cui al comma 68, accerta l'adeguatezza del
piano presentato anche in mancanza dei pareri delle citate Struttura tecnica e
Conferenza. In caso di riscontro positivo, il piano è approvato dal Consiglio
dei ministri ed è immediatamente efficace ed esecutivo per la regione. In caso
di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il
Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione,
nomina il presidente della regione commissario ad acta per la
predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per
la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso. A seguito della nomina
del presidente quale commissario ad acta:
a) oltre
all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, in
via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non
obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi
e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato
regionale competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti
erariali a carattere obbligatorio;
b) con
riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del
commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a
quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali
l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti
percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dal
citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
70. Per la
regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento,
per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove
scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge. Gli
interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è
obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di
nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità,
qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato
conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle
aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al
miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare
anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non
obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.
71. La
verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità
trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche
ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da
una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria
e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale
indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla
piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere
tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero
della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti
delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere
preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.
72.
L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri e la
sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior
finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli
interessati dal piano stesso. L'erogazione del maggior finanzi mento, dato
dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato
non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota
pari al 40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di rientro da parte
del Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a seguito della
verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di
erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, del citato decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e all'articolo 6-bis,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
73. Qualora
dall'esito delle verifiche di cui al comma 71 emerga l'inadempienza della
regione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le
regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la Struttura tecnica di
monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni
in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, che esprimono il proprio parere entro i termini perentori,
rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la regione
interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi,
amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento
degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata
dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione
dell'articolo 120 della Costituzione nomina il presidente della regione quale
commissario ad acta per l'intera durata del piano di rientro. Il
commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori
atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da
esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla
completa attuazione del piano. Il commissario verifica altresì la piena ed
esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario
regionale. A seguito della deliberazione di nomina del commissario:
a) oltre
all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, in
via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non
obbligatorio, da individuare a seguito del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 69, lettera a), e decadono, sempre in via
automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del
servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente;
b) con
riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina, sono
incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70,
nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale
sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'IRPEF
rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste
dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
ultimo modificato dalla presente legge.
74. Qualora
il presidente della regione, nominato commissario ad acta per la
redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 69 o 73, non adempia in
tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche
temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni
dell'inadempimento, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120
della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione
del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficoltà
in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella
dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione
dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina
uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità
ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione
degli atti indicati nel piano e non realizzati.
75. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, terzo, quarto, quinto
e sesto periodo, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni, in materia di soggetti attuatori e di oneri e risorse
della gestione commissariale. Restano altresì salve le disposizioni in materia
di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del
presente articolo.
76.
L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato
raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione
di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure
previste dal comma 70 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai
sensi del comma 73, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti
percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti,
secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge.
77. Le
disposizioni di cui ai commi 70, 72, ultimo periodo, e da 73 a 76 si applicano
anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano
di rientro.
78. Per le
regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di
entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione
commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo
programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati,
predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di
supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità per la regione di
presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal
presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i
commissariamenti, secondo i tempi e le procedure, definiti nel medesimo piano,
per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione
ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo
modificato dalla presente legge, e ai commi da 70 a 76 del presente articolo.
79. Al fine
di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai
disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro
unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti
accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non
vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme
per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono,
nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui
all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che
prevedono tassi di interesse inferiori.
80. Le regioni
interessate dai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono utilizzare,
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti
sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) relative ai
programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009
del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16
giugno 2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli
piani attuativi regionali da parte del CIPE.
81. Limitatamente
ai risultati d'esercizio 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il
mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e
riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro
dei disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni:
a) è consentito
provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio
regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue,
risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;
b) si applicano,
secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, le
disposizioni di cui al comma 76 del presente articolo, in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
Il comma 65 stabilisce che la disciplina per le regioni che non garantiscono l’equilibrio economico sanitario è recata dai successivi commi da 66 a 81.
Il comma 66, integrando il disposto dell’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004[133], prevede automatismi ulteriori, rispetto a quelli fiscali, in caso di disavanzo sanitario non coperto dalla regione.
L’articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 prevede che, al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi. Qualora la regione non adempia alla diffida, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il termine stabilito, nella regione interessata si applicano nella misura massima l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.
In particolare viene previsto il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso e stabilito il divieto di effettuare spese non obbligatorie. Viene inoltre sancita la nullità degli atti e contratti stipulati in violazione dei limiti sopraccitati.
Il comma 67 definisce il livello dello squilibrio economico regionale rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, pari – o superiore - al 5%, ancorché coperto dalla regione o inferiore al 5% qualora la regione non sia in grado di farvi fronte, che comporta la presentazione di un Piano di rientro dai disavanzi sanitari. Il Piano deve avere durata non superiore al triennio, essere elaborato con l’ausilio dell’AIFA e dell’AGENAS, secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 180, della legge n. 311/2004 e deve contenere misure di riequilibrio del profilo erogativi dei livelli essenziali di assistenza nonché misure per garantire l’equilibrio di bilancio sanitario.
L’articolo 1, comma 180, della citata legge n. 311 del 2004 disciplina le ipotesi di inadempimento - da parte delle regioni - degli obblighi di contenimento della spesa sanitaria (definiti, nel dettaglio, dalla successiva Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005), ovvero i casi di disavanzo di gestione (di cui al citato articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004).
In tali ipotesi, la regione interessata, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. Inoltre, essa stipula con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze un accordo che definisca gli interventi necessari per il conseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti summenzionati.
La sottoscrizione dell'accordo e la verifica (in senso positivo) dell'attuazione del programma sono condizioni necessarie ai fini della riattribuzione (anche in maniera parziale e graduale) alla regione del maggior finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 164, della medesima legge n. 311 del 2004, ossia delle risorse aggiuntive (rispetto al finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato) destinate al ripiano dei disavanzi nel settore sanitario.
L’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, all’articolo 8, comma 5, fissa al 7% il livello dello squilibrio comportante l’adozione dei Piani di rientro.
I commi da 68 a 72 regolano le nuove procedure per la predisposizione e l'approvazione del Piano di rientro da parte delle regioni. In particolare, il Piano, approvato dalla Regione deve essere valutato dall’apposita struttura tecnica di monitoraggio istituita con l’intesa Stato-Regioni per il triennio 2010-2011[134] e dalla Conferenza Stato-Regioni nel termine perentorio, rispettivamente, di 30 e di 45 giorni dall’approvazione (comma 68). Nell’esprimere il parere la Conferenza Stato-Regioni tiene conto di quello della citata Struttura, ove espresso.
Decorsi i predetti termini, Il Consiglio dei Ministri, valuta il piano anche in assenza dei pareri dei suddetti organi e, in caso di riscontro positivo, ne dispone l’approvazione rendendolo immediatamente esecutivo per la Regione.
L’eventuale riscontro negativo o la mancata presentazione del Piano comporta la nomina, da parte del Consiglio dei Ministri, del Presidente della regione quale commissario ad acta per la presentazione, entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione.
La nomina del Commissario ad acta comporta, oltre alle disposizioni previste dalla normativa vigente[135], l’automatica adozione di misure restrittive e sanzionatorie nei confronti della Regione (sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari).
Si dispone inoltre, con riferimento all’esercizio in corso alla data della delibera di nomina del Commissario, l’incremento automatico nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti (comma 69).
La regione sottoposta a Piano di rientro ha l’obbligo di mantenere, per l’intera durata del piano, le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente.
Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.
Si conferma quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2007[136], in merito alla possibilità, nel caso in cui il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote.
Analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over ed al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del Piano (comma 70).
In via generale la verifica dell’attuazione del piano (comma 71) avviene con periodicità trimestrale ed annuale- salva la possibilità di procedere a verifiche ulteriori o straordinarie -. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti quelli di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel Piano - sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il cui accesso è consentito a tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata Intesa Stato-Regioni -in materia sanitaria per il triennio 2010-2012.
L'approvazione del Piano (comma 72) e la sua attuazione consentono l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. Disposizioni specifiche disciplinano le diverse modalità di erogazione delle risorse per le quali sono richiamate anche alcune procedure stabilite con la disciplina vigente[137]. L’erogazione del maggior finanziamento avviene, per una quota pari al 40% , a seguito dell’approvazione del piano, e per la quota restante a seguito della positiva verifica dell’attuazione del piano medesimo.
I commi 73-75 disciplinano le misure destinate
alle inadempienze delle Regioni e dei presidenti delle stesse in qualità di
commissari ad acta.
Più in dettaglio il comma 73 prevede, nei confronti della regione inadempiente, la diffida, da parte del Consiglio dei ministri[138] - sentita, la struttura tecnica di monitoraggio e la Conferenza Stato-regioni -, ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali atti a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante accertata inadempienza - accertata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui agli articoli 12 e 9 dell’Intesa del 23 marzo 2005 -, il Consiglio dei Ministri, nomina il Presidente della regione quale commissario ad acta per l'intera durata del Piano di rientro.
Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano e tutti gli atti necessari alla completa attuazione dello stesso.
Inoltre, a seguito della deliberazione di nomina del commissario sono automaticamente sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, decadono in via automatica i direttori generali, amministrativi e sanitari e sono incrementate, con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Ai sensi del comma 74 si dispone che qualora il Presidente della regione, nominato commissario ad acta, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi da esso derivanti, il Consiglio dei ministri, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione - in attuazione dell’art. 120 della Costituzione -.
Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio, è prevista la nomina da parte del Consiglio dei Ministri, in attuazione del citato art. 120 Cost., sentita la regione interessata, di uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel Piano e non realizzati.
Il comma 75 richiama l’applicazione delle disposizioni del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159[139] che prevedono che il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.
Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico.
Ai sensi del comma 76 il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 70, e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 73, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.
Il comma 77 precisa che le disposizioni di cui ai commi 70, 72, ultimo periodo, e da 73 a 76 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.
Ai sensi del comma 78 per le regioni già sottoposte ai Piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro. E’ fatta salva la possibilità della regione di presentare un nuovo Piano di rientro ai sensi della disciplina recata dall’articolo in commento, a seguito dell’approvazione del quale cessano i commissariamenti in essere secondo tempi e procedure indicate nel piano stesso.
Con il comma 79 viene introdotta la sospensione per 12 mesi delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte ai piani di rientro. Tale norma è finalizzata, secondo la relazione illustrativa, a non compromettere gli equilibri finanziari programmati.
Il comma 80 autorizza le regioni interessate ai piani di rientro ad utilizzare, limitatamente ai risultati di esercizio 2009, l’impiego delle risorse del FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) per la copertura dei debiti sanitari.
Il comma 81, autorizza limitatamente ai risultati d'esercizio 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico Piano di rientro, la copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009. Il medesimo comma richiama inoltre l’applicazione del comma 76 della legge in commento nel rispetto della procedura stabilita dalle disposizioni contenute dalla finanziaria per il 2005[140] ed in deroga alle disposizioni stabilite dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi delle quali In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi.
Articolo 2, commi
82-87
(Inadempimenti diversi dai disavanzi
sanitari)
82. Per le
regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo
dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 83 a 87.
83. Le
regioni possono chiedere la sottoscrizione di un accordo, con il relativo piano
di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in
contrasto con la presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato
accordo, il piano di rientro è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio
di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nei termini perentori, rispettivamente, di quindici e di trenta giorni
dall'invio. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene
conto del parere della citata Struttura, ove reso. Alla sottoscrizione del
citato accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto
termine di trenta giorni.
84. La
sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 83 e la relativa attuazione
costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio
in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano di
rientro. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari
all'80 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme
sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con
la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In
materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e
all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
85. Gli
interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione che
è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne
di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.
86. La
verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità
semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche
ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da
una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria,
e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale
indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla
piattaforma informatica del Ministero della salute, cui possono accedere tutti
i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero
della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti
delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere
preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.
87. Le
regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un
accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la
riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di
sottoscrivere il medesimo accordo corredando la richiesta di un adeguato piano
di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata
sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni, la quota di
maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza
della regione interessata.
Il
comma 82 rimette ai commi da 83 ad 87 la disciplina applicabile alle
regioni che risultino inadempienti per motivi diversi dall’equilibrio economico
nel settore sanitario.
Anche in tal caso è prevista la
predisposizione di un Piano e la sottoscrizione di un Accordo fra la regione e
lo Stato per il recupero delle inadempienze. Anche in tal caso sono previsti
termini perentori per l’espressione del parere sul Piano da parte della
struttura tecnica di monitoraggio prevista dall’Intesa Stato-regioni per il
triennio 2010-2012 e da parte della Conferenza Stato-regioni, decorsi inutilmente
i quali si dà comunque luogo alla sottoscrizione dell’Accordo (comma 83). La sottoscrizione e
attuazione dell’Accordo (comma 84)
costituiscono presupposto per l’accesso al maggior finanziamento dell’esercizio
in cui si è verificata l’inadempienza e di quelli interessati dal Piano di
rientro. Viene stabilito che l’80% del maggior finanziamento viene erogato al
momento della sottoscrizione dell’Accordo e il restante 20% all’esito positivo
della verifica dell’attuazione del Piano condotta ai sensi dell’articolo 1,
comma 2 del citato decreto-legge n. 154/2008.
La disposizione sopra richiamata stabilisce che in favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali è stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, può essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione. L'autorizzazione può essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni:
a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
b) siano stati adottati, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005 .
Il comma 85, riproducendo la disposizione
di cui al comma 71, obbliga la regione a rimuovere i provvedimenti, anche
legislativi e a non adottarne di nuovi, che siano di ostacolo alla piena
attuazione del Piano di rientro.
Ai sensi del comma 86 le verifiche sull’attuazione del piano avvengono con periodicità semestrale od annuale, salva la possibilità di verifiche ulteriori o straordinarie.
In ogni caso, i provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti quelli di impatto sul servizio sanitario regionale sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali .
Il comma
87 detta una disposizione transitoria, consentendo alle regioni che
avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009 un Accordo ai sensi
dell’articolo 1, comma 180, della legge 311/2004, corredato del Piano di
rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, la possibilità di
prorogare tali adempimenti al 30 aprile 2010, salva la sottrazione definitiva
della somma alla competenza della regione in caso di mancata sottoscrizione
dell’Accordo nei successivi 90 giorni.
Articolo 2, comma
88
(Anticipazione di liquidità alle regioni
con piani di rientro)
88. Lo Stato
è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai
disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni
di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari
cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005. All'erogazione si
provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa
al settore sanitario, anche in tranche successive, a seguito
dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da
parte della regione, con il supporto dell'advisor contabile, in
attuazione del citato piano di rientro, e della predisposizione, da parte
regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta
liquidità, idonee e congrue. La regione interessata è tenuta, in funzione delle
risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di
interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi così
determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con
apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione
interessata sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle
somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al
versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle medesime somme, sia
l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
Il comma
88 prevede un’anticipazione di liquidità - pari a 1.000 milioni di euro –
da parte dello Stato alle regioni con Piani di rientro per l’estinzione dei
debiti pregressi fino al 2005. La relazione tecnica all’emendamento del Governo
evidenzia che tale possibilità è stata già concessa ai sensi dell’articolo 2,
comma 46, della legge 244/2007[141], alle
regioni che hanno predisposto i piani di rientro nel 2007;ora si rende
necessario prevedere l’accesso a tale anticipazione anche ad altre regioni
eventualmente interessate dai piani, in particolare la Regione Calabria[142]. Il
rimborso dell’anticipazione comprensiva degli interessi deve avvenire in un
periodo non superiore a trenta anni. Le modalità di erogazione e restituzione
delle somme sono definite con apposito contratto tra la regione interessata e
il Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale sono anche previste,
nell’ipotesi in cui la regione non adempia agli obblighi di restituzione, sia
le modalità di recupero delle somme da parte del Ministero che l’applicazione
di interessi moratori.
Articolo 2,
comma 89
(Interpretazione autentica art. 13 D.L.
39/2009)
89. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e
b), e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si
interpretano nel senso che il termine «brevetto» è da intendersi riferito al
brevetto sul principio attivo.
Il comma
89 recando una norma di interpretazione autentica, chiarisce, con riguardo
alle disposizioni di riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti[143] di cui
all'articolo 13 del decreto legge 39/2009[144],
convertito dalla legge 77/2009 - dirette, in particolare, a recuperare a favore del Servizio sanitario
nazionale il valore degli extra sconti riguardante i farmaci equivalenti
avvenuti nel corso del 2008 -, che il riferimento da esse operato ai
farmaci non coperti da brevetto attiene soltanto al brevetto sul
"principio attivo".
Articolo 2, comma
90
(Proroga degli accreditamenti provvisori)
90. All'articolo 1, comma 796, lettera t),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1o gennaio 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011».
Il comma
90 proroga di un anno - dal 1°gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 -, mediante
una modifica dell’articolo 1, comma 796, lettera t) della legge n. 296/2006[145], il
termine per l'adozione dei provvedimenti regionali diretti a prevedere la
cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private.
Il permanere di strutture sanitarie che forniscono prestazioni per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale in virtù di accreditamenti “transitori” o “provvisori” ha indotto il legislatore statale[146], ad adottare misure per far cessare gli accreditamenti “provvisori” e “transitori”, che non siano stati confermati da accreditamenti definitivi; nello stesso tempo è stato posto un limite al rilascio di nuovi accreditamenti da parte delle Regioni, in assenza di un provvedimento di ricognizione e determinazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie, allo scopo di evitare un ulteriore aggravio della spesa in tale settore. Più in particolare a decorrere dal 1° gennaio 2008, la concessione di nuovi accreditamenti è subordinato all’adozione di un provvedimento di ricognizione che proceda a:
- definire il fabbisogno di attività e l’eventuale volume di attività superiore da ammettere per l’accreditamento delle strutture;
- avviare il sistema dell’accreditamento definitivo;
- trasformare i transitori accreditamenti delle strutture private in forma definitiva.
Il provvedimento di ricognizione dovrà poi essere trasmesso al Comitato di verifica dei Livelli essenziali di assistenza[147].
Sempre in tema di accreditamento istituzionale è recentemente intervenuto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che ha introdotto un ulteriore criterio da considerare nella determinazione del fabbisogno regionale di strutture da accreditare, ossia la soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali, deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie.
Articolo 2,
comma 91
(Carta elettronica)
91. Al comma 8-bis dell'articolo 66 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, introdotto dall'articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le
parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31
dicembre 2011».
Il comma 91 proroga di un anno, al 31 dicembre 2011, il termine entro il quale la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica.
Il comma modifica al tal fine l’art. 37 delle legge 18 giugno 2009, n. 69, che - introducendo un comma 8-bis all’art. 66 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - fissa tale termine al 31 dicembre 2010.
Da un punto di vista formale, si osserva che la novella andrebbe
correttamente riferita all’art. 66, comma 8-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall’art. 37, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69.
La carta d’identità elettronica (CIE) costituisce uno dei principali progetti del disegno di informatizzazione della pubblica amministrazione. Essa, oltre a mantenere la funzione del documento cartaceo attestante l’identità della persona, ha la funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche amministrazioni locali e nazionali metteranno a disposizione per via telematica, inoltre, la carta dovrà poter essere utilizzata e dovrà funzionare nello stesso modo in qualsiasi punto del territorio nazionale.
Affine alla carta d’identità elettronica, la carta nazionale dei servizi (CNS) è un documento su supporto informatico che consente ai cittadini l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione e da altri enti, senza peraltro svolgere la funzione di documento di identità.
Ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (art. 63), i servizi in rete forniti dalle pubbliche amministrazioni sono realizzati in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità, e “mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti”. Ai servizi in rete per i quali è necessaria l’autenticazione informatica si accede, di norma, attraverso la carta d’identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) (art. 64, co. 1), ma per la presentazione di istanze e dichiarazioni è sufficiente la firma digitale (art. 65). In via transitoria, è consentito l’accesso ai servizi in rete, oltre che con la CIE e la CNS, anche con strumenti diversi, a condizione che essi siano in condizione di accertare l’identità del soggetto che richiede in servizio (art. 64. co. 2).
Articolo 2, comma
92
(Fondo per le non autosufficienze)
92. Il Fondo per le non autosufficienze di cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010.
Il comma 92 dota di 400 milioni di euro per l'anno 2010 il Fondo per le non autosufficienze, istituito dal comma 1264,
articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), al
fine di garantire i livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali a favore delle persone non
autosufficienti.
Si ricorda che tale Fondo è stato istituito presso il Ministero
della solidarietà sociale, nell’ambito della missione “Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia”, programma “Programmazione sociale, trasferimenti
assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale”, u.p.b. 4.1.2.
Interventi, cap. 3538, con una dotazione fissata in 100 milioni di euro per il
2007 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La dotazione
è stata successivamente incrementata dal comma 465, articolo 2,
della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) per un importo di 100
milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009.
Nel bilancio 2010 tale Fondo non reca alcuno stanziamento ed è mantenuto per memoria.
Articolo 2,
commi 93 e 94
(Fondo per le politiche sociali)
93. A
decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle
seguenti disposizioni non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per
le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) articolo 65
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;
b) articoli 33,
74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;
c) articolo 39
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;
d) articolo 3,
comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
94. In
applicazione di quanto disposto dal comma 93, a decorrere dall'anno 2010 lo
stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo
20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è corrispondentemente
ridotto.
Il comma 93 prevede, a decorrere dall'anno 2010, che le risorse per i diritti soggettivi, contemplati da specifiche disposizioni legislative, sono finanziate in appositi capitoli di spese obbligatorie, iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anziché nel Fondo nazionale per le politiche sociali[148].
Il comma 94, in applicazione di quanto disposto dal comma 93, riduce conseguentemente, a decorrere dall'anno 2010, lo stanziamento del citato Fondo nazionale per le politiche sociali[149].
Va inoltre evidenziato che in sede di esame presso la Commissione bilancio le risorse del Fondo per le politiche sociali sono state incrementate di 150 milioni per il 2010, determinando una dotazione del Fondo pari a 1.174,9 milioni per il 2010.
I diritti
soggettivi previsti sono quelli indicati dalle seguenti disposizioni di
legge: articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare con tre figli minori); articolo 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e articolo 49, comma 8, della legge 23
dicembre 1999, n. 488 (assegni per la
maternità); articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e articolo 20
della legge 8 marzo 2000, n. 53 (agevolazioni
handicap); articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e articolo 3,
comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (agevolazioni lavoratori talassemici).
Articolo 2,
comma 95
(Versamento all’entrata del bilancio
delle risorse del TFR)
95. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, dopo le parole: «destinate al finanziamento degli interventi di
cui all'elenco 1 della medesima legge» sono inserite le seguenti: «, nonché
quelle decorrenti dall'anno 2010».
Il comma
95, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede la continuità, a decorrere dal 2010, del versamento, da parte dell'INPS, nell'apposito capitolo n. 3331
dell'entrata del bilancio dello Stato,
delle risorse accertate del Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR, ai sensi
dell’articolo 51, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L.
28 febbraio 2008, n. 31.
Le risorse derivano dal versamento, da parte
dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o superiore a 50, della quota di TFR maturata e non destinata
alle forme pensionistiche complementari.
Il richiamato articolo 51 del DL 248/07 ha disposto che le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007),
concernenti il Fondo TFR, destinate al finanziamento degli interventi
di cui all'elenco 1 della medesima legge finanziaria, siano versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo
n. 3331 dell'entrata del bilancio
dello Stato.
Si ricorda che i commi
755-759 della legge finanziaria 2007 recano l’istituzione, dal 1° gennaio
2007, del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” e
ne dispongono la relativa disciplina.
Il Fondo, le cui modalità
di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, è gestito
dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria
dello Stato. Il Fondo garantisce ai lavoratori interessati l’erogazione del
TFR, secondo quanto previsto dal codice civile, per la quota corrispondente ai
contributi versati dal datore di lavoro.
Al riguardo la norma dispone
che con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al Fondo
affluisce un contributo, versato
mensilmente dai datori di lavoro, pari alla quota di TFR maturata a decorrere
dalla stessa data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di
cui al D.Lgs. 252/2005. Sono esentati dal versamento del contributo i datori di
lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.
La liquidazione del TFR e
delle relative anticipazioni, sulla base di un’unica domanda presentata al
datore di lavoro, limitatamente alla
quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo è effettuata dal
medesimo Fondo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di
lavoro.
Si ricorda altresì
che la normativa introdotta dalla citata legge
finanziaria 2007 reca una apposita disciplina per la destinazione
delle risorse del Fondo al finanziamento di interventi per lo sviluppo. In
particolare, si prevede che le risorse del Fondo, al netto delle prestazioni
erogate e di determinati oneri, siano destinate al finanziamento di specifici interventi indicati nell’elenco 1 allegato alla legge finanziaria
medesima, nei limiti degli importi stabiliti dal medesimo elenco, per il
triennio 2007-2009[150] (comma 758).
In particolare, gli interventi indicati nel citato elenco 1, in larga parte ascrivibili a
spese d’investimento, cui sono state destinate, per il triennio 2007-2009,
le risorse del Fondo, concernono: il Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica, il Fondo
insediamento infrastrutture strategiche
energetiche, il Fondo competitività,
il Fondo finanza di impresa, il Fondo
di cui all’art. 16 Legge 266/1997 (Interventi per il settore del commercio e del turismo), il Fondo salvataggio
e ristrutturazione imprese in difficoltà, il FIRST (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica), nonché le imprese pubbliche, l’Autotrasporto, Alta velocità/Alta
capacità, il Contratto di servizio Ferrovie
S.p.A., il rifinanziamento rete tradizionale F.S., nuovi investimenti ANAS, il Fondo per le spese di
funzionamento della Difesa e il rifinanziamenti
di altre spese di investimento.
Si ricorda che il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)
del settore privato, regolato dall'articolo 2120 del codice civile, come
sostituito dall'articolo 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, si configura come
una sorta di retribuzione differita e si calcola sommando per ciascun anno di
servizio una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno
stesso, divisa per 13,5. Esso è rivalutato annualmente, su base composta, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75%
dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT rispetto
all'anno precedente.
La L. 335/1995, di riforma del sistema pensionistico, ha
proceduto ad uniformare il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici
alla disciplina del T.F.R.
Si ricorda infine che con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n.
299, emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 71 della L. 17
maggio 1999, n. 144 (cd. collegato ordinamentale in materia di investimenti,
occupazione e riordino degli enti previdenziali) ha previsto – per un periodo
limitato - la possibilità di trasformare in titoli il TFR.
96. Le
disposizioni recate dai commi da 97 a 115 sono approvate ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
97. A
decorrere dal 1o gennaio 2010 al citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) sono abrogati
la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera b) del
comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78;
b) all'articolo
69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;
c) all'articolo
73 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tasse automobilistiche istituite
con legge provinciale costituiscono tributi propri»;
2) dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis.
Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede
la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni,
detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite
dalla normativa statale»;
d) l'articolo 74
è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - 1.
La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il
finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle
entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse
contratti»;
e) la lettera e)
del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:
«e) i
nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione
determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;
f) la lettera f)
del comma 1 dell'articolo 75, è sostituita dalla seguente:
«f) i
nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per
autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli
impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i
nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati»;
g) dopo
l'articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis.
- 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devoluti alla regione e
alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e
provinciale e affluite, in attuazione di disposizioni legislative o
amministrative, a uffici situati fuori dal territorio della regione e delle
rispettive province.
2. La
determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a
riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei
fenomeni economici che hanno luogo sul territorio regionale e provinciale.
3. Salvo quanto
diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di
spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte
sostitutive sui redditi da capitale, qualora non sia possibile la
determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base
dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL)
nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT)»;
h) l'articolo 79
è sostituito dal seguente:
«Art. 79. - 1.
La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli
stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere
finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno
e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla
normativa statale:
a) con
l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore
aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di
settore;
b) con
l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il
concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante
l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche
delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai
territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri
opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi
nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo
inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le
modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di
cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura
prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
3. Al fine di
assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica la regione e le
province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi
relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da
conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza
pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di
stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento
agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende
sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o
provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le
misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio
nazionale. A decorrere dall'anno 2010 gli obiettivi del patto di stabilità
interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini
di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate
dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province
vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli
enti di cui al presente comma ed esercitano, sugli stessi, il controllo
successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione
della Corte dei conti.
4. Le
disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e
di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di
stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle
province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente
articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento
della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello
Stato, adeguando la propria legislazione ai princìpi costituenti limiti ai
sensi degli articoli 4 e 5»;
i) dopo il comma
1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nelle
materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel
caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale
può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre
esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite
dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina
statale, modalità di riscossione.
1-ter. Le
compartecipazioni al gettito e le addizionali di tributi erariali che le leggi
dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti
locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale
disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte
degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando
criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo
territorio»;
l) l'articolo 82
è sostituito dal seguente:
«Art. 82. - 1.
Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono
svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso
intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e
conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali»;
m) all'articolo
83, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione e le province
adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici».
98. Le quote
dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e
alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e
75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1o
gennaio 2011, sono riversate, dalla struttura di gestione individuata
dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi
oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui
affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province
autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso
la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previa intesa
con la regione e le province autonome.
99. A
decorrere dal 1o gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della
legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo
8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque
fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui
e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.
100. A
decorrere dal 1o gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di
circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito
alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale
dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto
legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di
Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola
provincia autonoma con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento
dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore.
101. In
applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal
comma 97, lettera g), del presente articolo, l'imposta sulle
assicurazioni, esclusa quella contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, è attribuita sulla base della distribuzione
provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e
accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo.
102. L'onere
a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di
viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e
opere idrauliche è stabilito nell'importo di 50 milioni di euro annui per
ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed è erogato nella
stessa misura annua a decorrere dal 2010.
103. Il
rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega
in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio
1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli
anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e per gli
anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate
a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2010.
104. Resta
ferma la corresponsione, con cadenza annuale dal 2010, delle quote variabili
maturate, ai sensi dell'articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di
attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono
definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.
105. Alle comunità
costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale
16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
106. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le
norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
introdotte dalla presente legge.
107. Secondo
quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
come sostituito dalla presente legge, le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al
conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il
finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione,
lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei
comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti
rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma
di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano
assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di
euro.
108. Ai fini
dell'attuazione del comma 107 è istituito un organismo di indirizzo composto
da:
a) due
rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con
funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;
b) un
rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;
c) un
rappresentante del Ministro dell'interno;
d) un
rappresentante della provincia autonoma di Trento;
e) un
rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;
f) un
rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma
107.
109.
L'organismo di indirizzo di cui al comma 108 stabilisce gli indirizzi per la
valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 107.
110. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con
le regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle regioni a statuto
ordinario di cui al comma 107 e d'intesa con le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede a:
a) stabilire i
criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i
progetti di cui al comma 107, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme
associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi
contigui territorialmente;
b) stabilire i
criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi
di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;
c) disciplinare
le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
d) nominare i
membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 108, sulla base delle
designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati;
e) disciplinare
l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma
108, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;
f) determinare
le tipologie dei progetti di cui al comma 107, nonché le modalità e i termini
per la presentazione degli stessi;
g) stabilire i
requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto
della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
h) stabilire i
criteri di valutazione dei progetti;
i) stabilire i
criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi
previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli
obiettivi da essi perseguiti;
l) disciplinare
il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e
determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a
ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al
comma 108; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti
delle province interessate e dello Stato.
111. Ai
componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 108 non spetta alcun
compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso
sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali
provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
112. Nel
rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei princìpi fondamentali della
legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli
articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima
provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, relative all'università degli studi di Trento, compreso il relativo
finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico
della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dalla presente
legge.
113. La
provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla
presente legge, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera
università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio «Claudio
Monteverdi» di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito
postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di
infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli
ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia
autonoma di Bolzano.
114. Sono
delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia
di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da
esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la
possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le
predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei princìpi
della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso,
utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello
Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle
province autonome secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1
dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge.
115. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle
funzioni delegate di cui ai commi 112, 113 e 114, lo Stato continua a
esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a
carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1o
gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1
dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge.
I commi da 96 a 115 adeguano l’ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. Come riferisce la relazione tecnica le disposizioni qui proposte, in conformità a quanto dispone l’articolo 104 dello statuto speciale di autonomia (DPR 670/1972), costituiscono il contenuto dell’accordo sottoscritto in proposito tra il Governo, la regione e le due province autonome in data 30 novembre 2009.
Come esplicitamente dichiarato dal comma 96, la disciplina introdotta costituisce modifica dell’ordinamento finanziario delle due province autonome e della regione ai sensi dell’articolo 104 dello statuto di autonomia (DPR 670/1972), norma che prevede espressamente la possibilità di modificare le disposizioni concernenti la finanza della regione e delle province, contenute nel Titolo VI dello statuto (articoli da 69 a 86) e nell’articolo 13 con legge ordinaria dello Stato previo ‘accordo’ – per quanto di rispettiva competenza - con la regione o con la provincia.
La Relazione tecnica determina in 1.117,5 milioni di euro per ciascun anno, a partire dal 2010, gli effetti positivi di queste disposizioni sul saldo netto da finanziare. Poiché però i commi 102, 103 e 104 riconoscono e determinano la corresponsione di somme arretrate dovute dallo Stato alle due province autonome per l’esercizio di funzioni delegate dallo Stato e per annualità di ‘quota variabile’ non corrisposte, sull’indebitamento netto il saldo positivo del nuovo ordinamento si riduce a 500 milioni di euro per anno dacché il bilancio dello Stato corrisponderà per un decennio alle province autonome una somma annua di 617,5 milioni di euro.
Il comma 116 destina le maggiori entrate e le minori spese «derivanti dall’attuazione dei commi da 95 a 115» al Fondo istituito dal comma 8, dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, (cosiddetto ‘Scudo fiscale”) e, tramite questi, al Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, inteso quest’ultimo «ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili ».
Si osserva in proposito che di queste somme 200 milioni di euro annui
(in minori spese e/o maggiori entrate per l’Erario) sono già destinati dal
comma 97, lettera h), nuovo testo dell’articolo 79 dello Statuto speciale,
comma 1, lettera c), al “finanziamento di iniziative e progetti, relativi anche
ai territori confinanti (n.d.r. le due province autonome).
In sintesi, l’adeguamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle due province autonome ai principi di federalismo fiscale posti con la legge n. 42/2009 concerne:
a. modifiche alla disciplina dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali della Regione e delle Province; IVA, IRES, Tasse automobilistiche, accise sui prodotti petroliferi, assicurazione RCA, soppressione della compartecipazione in quota variabile e di quote nella ripartizione di fondi settoriali (comma 97, lettere da a) a g), lettera h) nuovo testo dell’articolo 79 dello Statuto, comma 1, lettere a) e b); lettera i) e lettera l); commi 100 e 101);
b. nuova disciplina di tesoreria per il riversamento delle somme rivenienti dalle compartecipazioni erariali spettanti alla Regione e alle province autonome (comma 98);
c. riconoscimento e regolazione di somme spettanti alle province autonome come quote non versate sino all’esercizio 2009 (commi 102, 103 e 104);
d. Patto di stabilità e concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del Federalismo fiscale (art. 27 della legge n. 42/2009) attraverso la rinuncia alle quote dei fondi settoriali (comma 99) e l’assunzione a carico dei propri bilanci di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato (commi 112-115) e attraverso il finanziamento di iniziative e progetti relativi anche ai territori confinanti per un valore complessivo di 200 milioni di euro annui (comma 97, lettera h), nuovo testo dell’articolo 79 dello Statuto, comma 1, lettera c); commi 107-111);
e. regime tributario delle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento dalla legge provinciale n. 3 del 2006 (comma 105).
A. - Modifiche alla disciplina dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali della Regione e delle Province autonome.
Il comma 97 apporta modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, alle disposizioni contenute negli articoli dello statuto (DPR 670/1972) concernenti i seguenti temi:
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
La revisione della disciplina della compartecipazione al gettito dell’IVA, è così articolata:
§ le disposizioni vigenti (art. 75, lettere d) ed e) e articolo 78, comma 1, dello Statuto speciale) attribuiscono alle province autonome:
- i 7/10 dell’IVA “interna” (rectius, esclusa quella relativa all’importazione), al netto dei rimborsi effettuati;
- i 4/10 dell’IVA all’importazione riscossa nel territorio regionale;
- un ulteriore valore massimo di 4/10 dell’IVA all’importazione come ‘quota variabile’, commisurata (anche) alle spese per investimenti effettuate dallo Stato negli altri territori della Repubblica.
La revisione all’esame [comma 97, lettere a), b) ed e)]:
- sopprime la ‘quota variabile’ e contestualmente eleva a 9/10 il gettito dell’IVA all’importazione spettante alle due province autonome modificandone però la base di calcolo: da quota sui versamenti effettuati nel territorio, a percentuale determinata in base ai consumi attribuiti dall’ISTAT al territorio di ciascuna delle due province;
§ resta invariata l’attribuzione dei 7/10 dell’IVA generale disposta dalla lettera d) comma 1 dell’articolo 75 dello Statuto;
§ è modificata la compartecipazione IVA spettante alla regione Trentino-Alto Adige: dai 0,5 decimi dell’IVA all’importazione riscossa nel territorio della Regione passa ai 2/10 del gettito dell’IVA generale, calcolata però anch’essa sulla base dei consumi finali (la lettera b) del comma in esame modifica l’art. 69, comma 2, lett. b) dello statuto);
Accise sui prodotti energetici
La lettera f) aggiorna la definizione del tributo erariale presente nello statuto ancora come ‘imposta di fabbricazione’, nel termine attuale di ‘accisa’, già spettante alle province nella misura dei 9/10 sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti erogati negli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province e la estende, nella medesima misura, agli altri prodotti energetici consumati nel territorio di ciascuna provincia (art. 75 statuto, comma 1, lett. f)
Autonomia tributaria delle Province
autonome e istituzione della Tassa automobilistica provinciale
La lettera a) del comma 97 abroga la disposizione che attribuiva alle province i 9/10 delle tasse di circolazione relativa ai veicoli immatricolati nei rispettivi territorio (art. 75. co. 1 lett. b) e, contemporaneamente, la lettera c) definisce tributo proprio delle province la tassa automobilistica istituita con legge dalle stesse, al pari di quanto avviene nelle regioni a statuto ordinario, aggiungendo un periodo al comma 1 dell’articolo 73 dello statuto – norma che dà facoltà alle province di istituire tributi propri.
In sostanza viene
inserito nello statuto quanto era già avvenuto di fatto, attraverso la
possibilità conferita alle province di istituire tributi propri dall’articolo 3
del D.Lgs. 268/1992 La norma dispone infatti che la regione e le
province possono istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e
contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario
e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle
leggi che li disciplinano”.. La
tassa è stata istituita in entrambe le province a decorrere dal 1° gennaio
1999. Da tale data nel territorio delle due province autonome non è stata più
applicata la compartecipazione della tassa automobilistica erariale ex DPR
39/1953.
La lettera c), inoltre, aggiunge un comma all’articolo 73 dello statuto che da facoltà alle province, in relazione ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità di modificare aliquote, disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.
La lettera i) specifica (ed amplia) la competenza concorrente che l’articolo 80 dello statuto attribuisce alle province autonome in materia di Finanza locale. Quattro principi in proposito; le province autonome possono:
§ istituire nuovi tributi locali connessi alle materie di propria competenza;
§ disciplinare tributi locali istituiti dallo Stato consentendo agli enti del proprio territorio di modificare aliquote, introdurre esenzioni, detrazioni, deduzioni, il tutto nei limiti massimi posti dalla legge dello Stato e possono prevedere diverse modalità di riscossione del tributo, anche in deroga alla legge dello Stato;
§ disciplinare diversamente addizionali tributarie istituite dallo Stato per gli enti locali, rispettando finalità e limiti posti dalle legge dello Stato;
§ per il rispettivo territorio esse sono destinatarie delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e delle addizionali che lo Stato attribuisce agli enti locali.
La lettera l), sostituisce l’articolo 82 dello Statuto speciale, articolo che regola la partecipazione della Regione e delle Province autonome alla attività di accertamento delle imposte erariali sul rispettivo territorio. L’attuale disciplina basata sulla informazione e comunicazione reciproca è sostituita da una effettiva collaborazione dell’amministrazione tributaria regionale con quella statale attraverso obiettivi ed accordi definiti tra le province e le agenzie fiscali.
I commi 100 e 101 attribuiscono alle province
autonome i proventi dei tributi e contributi posti sulle assicurazioni. Il comma 100 attribuisce alle province
autonome il contributo del 10,5% sui premi delle assicurazioni per la
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli
altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale,
nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o
dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai
danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (articolo 334
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209); il comma 101 attribuisce alle province autonome le restanti imposte sulle assicurazioni. Poiché queste imposte sono
contabilizzate dalle imprese di assicurazione prevalentemente su altra parte
del territorio nazionale e non sono direttamente riferibili al territorio delle
province autonome, l’ammontare spettante a quest’ultime è determinato in base
alla distribuzione provinciale dei premi secondo le rilevazioni accertate
dall’ISVAP. Trova quindi applicazione la disposizione sulle entrate riscosse
fuori dal territorio introdotta dalla lettera g) del comma 97.
Entrate riscosse fuori dal territorio della
Regione Trentino-Alto Adige.
Viene riscritta la disciplina in base alla quale si determina il gettito dei tributi erariali spettante alla Regione o alle Province autonome; somme il cui presupposto di imposta si è determinato nei rispettivi territori ma che sono versate o riscosse altrove.
La lettera a) del comma 97 in esame abroga la disposizione che attribuiva, in relazione alle entrate spettanti alle province elencate nell’articolo 75 dello statuto, quelle afferenti all’ambito provinciale ma che affluivano ad uffici fuori dal territorio provinciale (art. 75, co. 2). La norma viene riscritta dalla lettera g) che introduce nello statuto l’articolo 75 bis. Il nuovo articolo dispone:
§ nell’ammontare delle quote dei tributi erariali spettanti alla regione ed alle province sono comprese le entrate afferenti agli enti medesimi ma affluite, per disposizioni di legge o di atto amministrativo, ad uffici al di fuori del rispettivo territorio;
§ il calcolo di tali spettanze è effettuato sulla base di indicatori e di ogni altro elemento idoneo alla valutazione dei fenomeni economici prodotti nel territorio regionale o provinciale;
§ in relazione ai gettiti di spettanza provinciale dell’IRES e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, ove non sia possibile il calcolo secondo i criteri sopra descritti, sono determinati sulla base dell’incidenza media dei medesimi tributi sul PIL nazionale da applicarsi al PIL regionale o provinciale.
Indebitamento
La lettera d) modifica le disposizioni statutarie sull’indebitamento di regione e province (art. 74 statuto) per renderle più coerenti con la disciplina attuale. Regioni e Province possono ricorrere all’indebitamento per finanziare spese di investimento e per una cifra non superiore alle entrate correnti (il riferimento era prima alle entrate ‘ordinarie’). E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti da esse contratte.
B. - Nuova disciplina di tesoreria.
Il comma 98 definisce le nuove modalità secondo le quali sono versate alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano le somme corrispondenti alle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che attualmente sono riscossi dallo Stato. A partire dall’esercizio 2011 le somme provenienti da tributi e compartecipazioni elencati agli articoli 69, 70 e 75 dello statuto non saranno più acquisite dapprima al bilancio dello stato per essere poi assegnate ai capitoli di uscita e successivamente versate alla regione e alle province autonome sui rispettivi conti correnti di tesoreria centrale, ma saranno versati direttamente all’ente destinatario dalla “struttura di gestione” (art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) o dagli altri soggetti che le incassano. le modalità operative saranno definite da un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze emanato d’intesa con la Regione e le province autonome.
C. - Riconoscimento e regolazione di somme spettanti alle province autonome.
I commi 102, 103 e 104 disciplinano la ‘chiusura’ di partite pregresse fra lo Stato e le Province autonome relativamente a somme che queste non hanno ricevuto per annualità di compartecipazioni in ‘quota variabile’ e per lo svolgimento di funzioni delegate dallo Stato.
Il comma 101 quantifica in 50 milioni di Euro l’onere annuo che lo Stato deve corrispondere come rimborso alle due province autonome per lo svolgimento dal 2003 al 2009 delle funzioni loro delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche. Per le annualità future l’onere annuo è determinato nella medesima misura e sarà erogato a partire dall’anno 2010.
Il comma 102 determina l’ammontare delle somme dovute dallo Stato alla provincia autonoma di Bolzano per lo svolgimento di funzioni delegate in materia di ordinamento scolastico. Per gli anni dal 2000 al 2005 la disposizione conferma – senza indicarne la misura – le somme già concordate fra lo stato e la Provincia autonoma. per le somme dovute per il quadriennio 2006-2009 la loro determinazione è rinviata ad una intesa che dovrà intercorrere nell’anno 2010. Per l’anno 2010 e successivi lo Stato corrisponderà alla provincia la somma di 250 milioni di Euro annui. Le spettanze pregresse saranno versate alla Provincia in rate di 100 milioni annui a partire dall’esercizio 2010.
Il comma 104 disciplina la corresponsione delle somme dovute alle due province autonome a titolo di ‘quota variabile’ relative agli anni 2006-2009. La loro determinazione ed il relativo versamento in rate annuali sono rinviati all’anno 2010
D. - Patto di stabilità e concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del Federalismo fiscale
Le disposizioni raccolte sotto questa voce costituiscono la disciplina di attuazione di quanto disposto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» per il coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
La lettera h) del comma 96 riscrive l’articolo 79 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e ripete in questo i principi generali di federalismo fiscale fissati per le regioni a statuto speciale dal citato articolo 27 della legge n. 42/2009. Il testo vigente dell’articolo 79 dello Statuto dispone già che anche alla regione a statuto speciale e alle province autonome si applicano i principi dell’articolo 119, terzo comma, della Costituzione che sancisce il diritto alla perequazione per i territori con minore capacità fiscale.
I commi 2 e 4 del nuovo testo dell’articolo 79 dello statuto speciale specificano in proposito che:
§ le misure previste dalle disposizioni all’esame attuano completamente – ed in via esaustiva - quanto stabilito dal citato articolo 27 per quanto è richiesto dagli obiettivi di perequazione e solidarietà;
§ esse possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato soltanto secondo la procedura di intesa prevista dall’articolo 104 dello Statuto speciale;
§ alla Regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano non si applicheranno le disposizioni statali relative alla attuazione di obiettivi di perequazione e solidarietà che saranno disposti dalla restante attuazione della legge n. 42/2009 e da altri e diversi obblighi derivanti dal patto di stabilità interno;
§ la regione e le province autonome adeguano la propria legislazione alle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica stabilite dallo Stato nel rispetto della propria potestà legislativa stabilita dagli articoli 4 (potestà legislativa esclusiva) e 5 (potestà legislativa concorrente) dello Statuto. Né la disciplina del coordinamento finanziario dello Stato, né quella attuativa del federalismo fiscale modificano le prerogative statutarie.
Il comma 3 del nuovo articolo 79 dello Statuto speciale elenca le modalità e le misure del concorso della Regione e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e solidarietà:
§ la soppressione della quota variabile (art. 78 dello Statuto)
§ la soppressione della imposta sostitutiva dell’IVA all’importazione (lettera a) e lettera e) del comma in esame);
§ la rinuncia – a partire dal 2010 - alla partecipazione alla ripartizione di fondi speciali assegnati anche alle Province autonome secondo quanto è stabilito dagli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; si tratta di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati dalla legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il comma 99 dell’articolo in esame che ne dispone la soppressione fa salvi il contributo sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici che ne siano discesi;
§ con l’assunzione da parte delle province autonome degli oneri relativi all’esercizio di funzioni statali, senza corrispettivo da parte dello Stato (comma 97, lettera h), nuovo testo dell’articolo 79 dello Statuto, comma 1, lettera c). Nella specie:
- il comma 112 stabilisce che la Provincia autonoma di Trento assume le funzioni statali ed i costi del finanziamento dell’Università degli studi di Trento;
- il comma 113 stabilisce che la Provincia autonoma di Bolzano assume i costi dei finanziamenti attualmente sostenuti dallo Stato per l’Università di Bolzano, per il Conservatorio Claudio Monteverdi, per il servizio di spedizione e recapito postale nell’ambito del territorio provinciale, per il finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato nel territorio della Provincia autonoma – onere non altrimenti determinato o specificato - , nonché altri oneri che saranno specificati con accordi fra Stato, Regione e Province autonome;
- il comma 114 delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative dello stato in materia di gestione della Cassa integrazione, disoccupazione e mobilità per le quali possono utilizzare risorse aggiuntive del proprio bilancio senza oneri per lo Stato;
- il comma 115 stabilisce che le province autonome assumono l’onere finanziario delle funzioni qui trasferite a partire dal 1° gennaio 2010 mentre l’esercizio effettivo di quelle funzioni potrà essere assunto soltanto dopo l’emanazione delle rispettive norme di attuazione. Queste, insieme a tutte le altre che derivino dalle modificazioni apportate allo statuto speciale, dovranno essere emanate - secondo quanto prevede il comma 106 – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
§ con il finanziamento di iniziative e progetti del Ministero dell’Economia e delle finanze relativi anche ai territori confinanti, per un importo complessivo di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, per ciascuna provincia. In particolare il comma 107 disciplina gli obiettivi ed il finanziamento dei progetti di perequazione e solidarietà da sviluppare in favore dei territori confinanti con quelli delle due province autonome. E’ obiettivo che si colloca nella prosecuzione del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” istituito dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e successive modificazioni.
Anche in questo caso si tratta di «progetti di durata anche pluriennale per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti», rispettivamente, con ciascuna delle due province. Ciascuna delle due Province contribuisce con 40 milioni di Euro annui, come quota parte dei 100 complessivamente assunti come impegno alla realizzazione della perequazione fiscale.
Per la realizzazione di questi interventi il comma 108 istituisce un apposito organismo che dovrà approvare (comma 109) gli indirizzi per la destinazione di quelle somme e valutare gli interventi proposti. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 110) detterà la disciplina di dettaglio per stabilire criteri e operatività degli interventi. Ai componenti dell’organismo di indirizzo non è corrisposto alcun compenso (comma 111).
§ con le modalità di coordinamento della finanza pubblica stabilite nel patto di stabilità, come disciplinato dal comma 3 del nuovo testo dell’articolo 79 dello Statuto. Questo reca la disciplina statutaria del patto di stabilità, più volte auspicata dalle norme che hanno disciplinato negli anni le regole per il concorso al patto di stabilità. La regione e le province – dispone la norma – concordano con il Ministro dell’economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Ciascuna provincia stabilisce gli obblighi relativi al patto di stabilità e provvede alle funzioni di coordinamento - fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica – in relazione a: enti locali, enti e organismi strumentali, aziende sanitarie, università non statali, Camere di Commercio e a tutti gli altri enti ad ordinamento provinciale (o regionale) finanziati in via ordinaria. Alla disciplina del coordinamento della finanza pubblica si riconduce la disposizione della lettera m) del comma 97 che introduce nell’articolo 83 dello statuto speciale il principio che impone alla Regione e alle province autonome di adeguare la propria normativa alla legislazione dello stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
E. - Regime tributario delle Comunità
costituite nella Provincia autonoma di Trento dalla legge provinciale n. 3 del
2006 .
Il comma 105 disciplina il regime fiscale delle “Comunità” istituite dalla Legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, «Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino». Questa legge – in sostituzione dei precedenti Comprensori - istituisce le "comunità" come ente pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo "territorio" per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni. L’Agenzia delle entrate, nonostante la legge qualifichi queste comunità come ente locale, ha ritenuto che esse non possono essere ritenute tali ai fini fiscali (art. 74, comma 1, del T.U.I.R.) e che, pertanto, ad esse non si applica l’esenzione dall’IRES. La disposizione in esame stabilisce che alle comunità in oggetto si applica la citata esenzione prevista dall’articolo 74, comma 1, del T.U.I.R.
116. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti
dall'attuazione dei commi da 95* a 115 affluiscono al fondo di cui al comma
240, con le medesime modalità ivi previste.
*errata corrige
Il comma 116 dispone
il riversamento delle maggiori entrate e
delle economie di spesa derivanti dal comma
95, che prevede il versamento all’entrata, anche per il 2010, del trattamento di fine rapporto dei dipendenti
del settore privato da parte dell’INPS, nonché dai commi da 96 a 115, che disciplinano la revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di
Trento e Bolzano e della regione autonoma Trentino- Alto Adige, al Fondo per
esigenze urgenti e indifferibili del Ministero dell’economia e delle finanze di
cui all’articolo 2, comma 240, del disegno di legge in esame.
Si ricorda che il Fondo per esigenze urgenti e
indifferibili è previsto dall’articolo 7-quinquies,
comma 1, del DL n. 5 del 2009[151] e che le
corrispondenti risorse risultano iscritte nel capitolo di parte corrente n.
3071 del Ministero dell’economia e delle finanze.
Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse del suddetto Fondo, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 2, comma 240, del provvedimento in esame.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda di
lettura dell’articolo 2, comma 240.
Con riferimento al riversamento all’entrata del
trattamento di fine rapporto da parte dell’INPS e alla revisione
dell’ordinamento finanziario degli enti autonomi sopra richiamati si rinvia
alle schede di lettura dei rispettivi commi.
Con riferimento alle somme del TFR da
riversare all’entrata da parte dell’INPS, la relazione tecnica ascrive effetti
positivi in termini di saldo netto da finanziare quantificati in 3,1 miliardi
di euro per l’anno 2010, 2,6 miliardi per il 2011 e 2 miliardi per il 2012. Gli
effetti della revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di
Trento e Bolzano e della regione autonoma Trentino- Alto Adige sono
quantificati in un 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e
2012, in termini di saldo netto da finanziare e in 500 milioni per ciascuno dei
tre anni con riferimento all’indebitamento netto. Complessivamente, pertanto,
le maggiori entrate e le economie di spesa derivanti dalle norme sono pari, in
termini di saldo netto da finanziare, a 4,1
miliardi nel 2010, 3,6 miliardi nel 2011 e 3 miliardi nel 2012.
Articolo 2,
commi 117-118
(Rimborso minori entrate ICI)
117. Lo
stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e
all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è integrato:
a) per l'anno
2008 di 156 milioni di euro;
b) dall'anno
2009 di 760 milioni di euro annui.
118. Il terzo
periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.
I commi
117 e 118 dell’articolo 2, introdotti
nel corso dell’esame in sede referente presso la Commissione bilancio,
intervengono in tema di rimborso ai
comuni delle minori entrate derivanti dall’ICI a seguito della soppressione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, disposta a decorrere dal 2008 ai
sensi del D.L. n. 93/2008.
Si ricorda che l’articolo 1
del decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93 (convertito dalla legge n. 126/2008) ha
disposto l’esenzione
totale dall’imposta comunale sugli immobili per l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale, con esclusione degli
immobili signorili, le ville ed i castelli ancorché adibiti ad abitazione
principale, a decorrere dall’anno 2008.
La norma ha previsto il
rimborso ai comuni della conseguente minore imposta, mediante l’incremento
dell’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’interno (comma 4).
In particolare, il comma 117 dispone l’integrazione,
nell’importo di 156 milioni di euro
per il 2008 e di 760 milioni di euro
a decorrere dal 2009, dello stanziamento finalizzato al rimborso ai comuni della minore imposta,
autorizzato dall’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 93/2008, e quantificato in 2.604 milioni di euro a decorrere dal
2008.
Come precisato nella Relazione tecnica
all’emendamento del relatore con il quale sono stati inseriti i commi in esame,
gli importi integrativi sono stati determinati prendendo a riferimento le certificazioni trasmesse dai comuni al
Ministero dell’interno, ai sensi del comma 32 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, relative alle minori
entrate accertate nel 2007 e nel 2008.
Va ricordato che le
modifiche al regime dell’ICI disposte dal D.L. n. 93/2008 hanno determinato,
per i comuni, il venir meno di una rilevante fonte di entrata propria, che,
peraltro, era stata già in parte decurtata dagli interventi introdotti dalla
legge finanziaria per il 2008, consistenti in maggiori detrazioni ai fini ICI
per gli immobili adibiti ad abitazione principale (art. 1, commi 5 e 7, legge
244/2007).
Gli interventi disposti con
la legge finanziaria per il 2008 avevano già comportato, per i comuni, una perdita di gettito ICI quantificata in 904
milioni a decorrere dal 2008.
L’esenzione totale dall’imposta, introdotta con il
D.L. n. 93/2008, ha comportato un ulteriore
minor gettito per i comuni di 1.700 milioni a decorrere dall’anno 2008.
I minori introiti ICI sono
stati compensati attraverso l’aumento di
trasferimenti erariali in favore dei comuni.
A decorrere dal 2008, nella legge
di bilancio è stato istituito un apposito capitolo (cap. 1321/U.P.B. 2.3.2,
nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno) sul quale sono
iscritte le somme da trasferire ai comuni a titolo compensativo dei minori
introiti derivanti dall’ICI, dotato di un ammontare pari a 2.604 milioni di euro, corrispondente appunto alla stima relativa
alla perdita complessiva di imposta sulla c.d. prima casa
indicata nella relazione tecnica del D.L. n. 93/2008[152].
I trasferimenti erariali
complessivamente trasferiti ai comuni nel
2008 a compensazione dei minori introiti ICI sono stati integrati dell’importo di 260 milioni di
euro, a titolo di regolazione
contabile pregressa, frutto di una intesa tra il Governo e l’ANCI raggiunta
il 2 ottobre 2008, ai sensi dell’articolo 2,
comma 8, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 (per un totale di 2.864 milioni).
Rispetto all’importo
dei trasferimenti compensativi stanziati in bilancio (2.604 milioni), la
relazione tecnica afferma che i comuni
hanno certificato nel 2008 minori entrate ICI pari a circa 3.020 milioni,
attestati con le certificazioni rese in base al decreto ministeriale 15
febbraio 2008 che considerano il gettito riscosso per l’anno 2007, e nel 2009 minori entrate per 3.364 milioni di
euro, sulla base delle certificazioni relative al gettito riscosso nel 2008.
Al fine di consentire al Ministero
dell’interno di procedere al rimborso
integrale delle minori entrate certificate da ciascun comune, il comma 117
in esame dispone pertanto l’incremento del trasferimento
compensativo ai comuni dell’importo pari
alla differenza tra il dato certificato e la somma stanziata in bilancio (e
cioè, 156 milioni per il 2008, pari alla differenza tra 3.020 e 2.864 milioni,
e 760 milioni a decorrere dal 2009, quale differenza tra 3.364 e 2.604 milioni).
Nel 2010, l’onere del rimborso integrale delle minori entrate ICI in favore dei comuni, ammonta pertanto a 1.676 milioni di euro, così come indicato nel prospetto riepilogativo degli oneri presentato con riferimento all’emendamento 2.1877 del Relatore (di cui 156 milioni per il 2008, e 760 milioni sia per il 2009 che per il 2010) e in 760 milioni a decorrere dal 2011.
Il comma 118 reca una novella al già citato comma 4 dell’articolo 1 del D.L. n. 93/2008, al fine di eliminare la disposizione che prevede che le modalità ed i criteri per l’erogazione del rimborso ai comuni delle minori entrate ICI da parte del Ministero dell’interno siano stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e che il rimborso venga effettuato secondo princìpi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni.
119. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo
1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della
presente legge, sono ridotte di 3.690 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.379
milioni di euro per l'anno 2011, di 2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di
760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le disponibilità del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,
sono ridotte di 120 milioni di euro per l'anno 2010.
Il comma
119 dispone la riduzione delle seguenti risorse:
§ 3.690
milioni di euro per l’anno 2010, di 1.379 milioni il
2011, di 2.560 milioni il 2012 e
di 760 milioni a decorrere dall’anno 2013 delle disponibilità del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili
di cui all’articolo 7-quinquies,
comma 1, del D.L. n. 5 del 2009[153], come
integrate dall’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 168 del 2009, e dagli effetti
del provvedimento in esame;
Il Fondo da
ripartire per il finanziamento di esigenze urgenti e indifferibili, previsto dal
citato articolo 7-quinquies, risulta
iscritto nel capitolo di parte corrente n. 3071 del Ministero dell’economia e
delle finanze.
Per quanto concerne l’articolo 1 del D.L. n. 168/2009 - che ha previsto il differimento al 16 giugno 2010 del versamento di una quota, pari al 20 per cento, dell’acconto Irpef relativo al periodo d’imposta 2009, da versare entro il 30 novembre del 2009 medesimo - il comma 5 dispone che per l’anno 2010, le maggiori entrate che si producono per effetto del differimento dell’acconto (3.716 milioni) sono destinate ad incrementare la dotazione del predetto Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009 istituito, con dotazione di 400 milioni per l’anno 2009, presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Per ciò che attiene alla dotazione del Fondo, si ricorda che il disegno di legge in esame reca numerose disposizioni che provvedono a rifinanziarlo anche per gli anni 2010 e successivi, per un’analisi delle quali si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 240.
§ 120
milioni di euro per il 2010 delle disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del D.L. n. 185 del 2008[154].
Si ricorda che l’articolo
18, commi 1-4 del citato D.L. n. 185, ha provveduto alla riprogrammazione delle
risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, al fine di concentrare le
risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su
obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio
dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale[155]. Le citate
disposizioni hanno previsto pertanto che il CIPE, presieduto dal Presidente del
Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate
alle infrastrutture – assegni, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede
europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione[156], al Fondo infrastrutture[157] ed al citato al
Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ai sensi
dell’articolo 18 del D.L. n. 185/2008, il CIPE, con la delibera n. 4 del 6
marzo 2009, ha disposto una riserva di programmazione in favore del Fondo
strategico 9.053 milioni di euro.
Come si evince dall’Allegato 7 che riassume
gli effetti finanziari delle disposizioni del disegno di legge in esame, dette
riduzioni sono volte alla copertura degli effetti di maggiore spesa sul saldo
netto da finanziare derivante dalle disposizioni relative al c.d. Patto per la salute (commi da 56 a 94),
pari a 2.134 milioni di euro per il 2010, 619 milioni per il 2011 e 1.800
milioni per il 2012, nonché dal rimborso
ai comuni delle minori entrate derivanti
dall’ICI (comma 117), pari a 1.676 milioni di euro per il 2010[158] e 760
milioni di euro a decorrere dal 2011, per un totale complessivo di 3.810 milioni di euro per il 2010, 1.379 milioni per il 2011
e 2.560 milioni per il 2012 e 760 milioni a decorrere dal 2013.
La tabella che segue mostra gli effetti di maggiore spesa sul saldo
netto da finanziare e la corrispondente copertura disposta dal comma in esame:
|
Saldo netto da finanziare |
||||
Art.
2 |
Maggiori spese |
2010 |
2011 |
2012 |
A decorrere dal 2013 |
Patto per la salute (co. 56-94) |
Fondo
per le non autosufficienze |
400 |
0 |
0 |
- |
Integrazione
del Fondo politiche sociali |
150 |
0 |
0 |
- |
|
Finanziamento
edilizia sanitaria (Tab. D) |
0 |
200 |
1.800 |
- |
|
Rifinanziamento Fondo Sanitario nazionale |
584 |
419 |
0 |
- |
|
Anticipazione
per estinzione dei debiti sanitari (regione Calabria) |
1.000 |
0 |
0 |
- |
|
Rimborso ICI |
Rimborso
ai comuni per l’ICI soppressa |
1.676 |
760 |
760 |
760 |
|
Totale maggiori spese |
3.810 |
1.379 |
2.560 |
760 |
co. 119 |
Riduzione
Fondo esigenze urgenti e indifferibili |
3.690 |
1.379 |
2.560 |
760 |
Riduzione
Fondo strategico a sostegno economia reale |
120 |
- |
- |
- |
|
|
Totale copertura co. 119 |
3.810 |
1.379 |
2.560 |
760 |
Articolo 2,
comma 120
(Sostegno al reddito dei lavoratori a
progetto)
120. Il comma
2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«2. In
via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al
comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai
commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica
soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e
comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi
di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei
soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a)
operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno
precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000
euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la
predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335
del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza
contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate
nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i
requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31
dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».
Il comma 120, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, amplia i requisiti e la misura dell’istituto sperimentale di sostegno del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, introdotto dall’articolo 19, comma 2, del D.L. 185/2008.
Tale comma ha introdotto, in via sperimentale per il
triennio 2009-2011, nei limiti di specifiche risorse, il riconoscimento di una
somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito (aumentato al 20%
dall’articolo 7-ter, comma 8, del
D.L. 5/2009, che ha contestualmente introdotto il comma 2-bis allo stesso articolo 19) percepito l'anno precedente, ai
lavoratori a progetto - ad esclusione dei soggetti titolari di redditi di
lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR - possessori dei seguenti
requisiti:
§ operare in regime di monocommittenza;
§ conseguimento, nell'anno precedente al periodo di
riferimento, di un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al
minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 233/1990[159] (pari, secondo la relazione tecnica al
provvedimento, a circa 13.280 euro nel 2008), nonché accreditamento presso
la predetta Gestione separata nell’anno precedente di un numero di mensilità
non inferiore a tre;
§ accreditamento, nell’anno di riferimento, presso la
predetta Gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a tre;
§ non risultino accreditati nell'anno precedente almeno
due mesi presso la richiamata Gestione separata.
Il comma in esame incrementa la misura dell’intervento in un’unica soluzione per i richiamati soggetti, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, con una percentuale pari al 30% del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, nei limiti di 200 milioni di euro annui.
Rispetto ai requisiti attualmente richiesti, i richiamati soggetti:
§ devono aver conseguito un reddito lordo nell’anno precedente non superiore a 20.000 euro e superiore a 5.000 euro;
§ devono aver accreditato nell’anno di riferimento almeno una mensilità nella Gestione separata;
§ devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi.
Lo stesso comma, infine, salvaguarda i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che abbiano maturato il diritto entro tale data.
Secondo la relazione tecnica allegata, dalla
disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, in considerazione della circostanza che il beneficio in esame è
comunque concesso nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.
Articolo 2,
comma 121
(Indennità di disoccupazione non agricola
con requisiti normali)
121. Dopo il
comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il
seguente:
«2-ter.
In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di
disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo
comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito
contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via
esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi
di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e
continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il
totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due
anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».
Il comma 121, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, interviene, in via sperimentale per il 2010, sui requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272.
Si ricorda che l’articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, ha riconosciuto l’accesso, per specifiche categorie di lavoratori (modificando analoghe disposizioni contenute in precedenti disposizioni, che vengono contestualmente soppresse), ad alcune tipologie di ammortizzatori sociali, tra i quali anche l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali.
L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in
linea di principio, a tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito
di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità[160].
L'indennità ordinaria di disoccupazione è liquidata in
presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno
di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di
lavoro (articolo 19, comma 1, del R.D.L. 636/1939). I lavoratori precari e
stagionali, fermo restando il requisito assicurativo di 2 anni, maturano il
diritto all'indennità anche con lo svolgimento di 78 giornate lavorative
nell'anno (articolo 7 del D.L. 86/1988, convertito dalla L. 160/1988, e
articolo 1 del D.L. 108/1991, convertito dalla L. 169/1991) .
L'articolo 34, commi 5 e 6, della L. 23 dicembre 1998,
n. 448[161], ha escluso
dall'ambito di applicazione dell'istituto i dipendenti il cui rapporto di
lavoro sia cessato per dimissioni, successivamente al 31 dicembre 1998.
Tale istituto, nel corso degli anni, è stato
interessato da molteplici interventi legislativi[162], volti
soprattutto all’aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle
indennità ordinarie di disoccupazione.
L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame
è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.
Il periodo di godimento dell'indennità ordinaria di
disoccupazione è riconosciuto utile ai fini previdenziali; tuttavia, riguardo
alla pensione di anzianità, esso viene considerato solo per la determinazione
della misura e non per il conseguimento del requisito contributivo.
Attualmente, la durata dell’indennità è pari a 8 mesi
per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori di età
pari o superiore a 50 anni; per quanto attiene alla misura del trattamento[163], l’indennità è
pari al 60% per i primi 6 mesi; al 50% per i successivi tre mesi; al 40% per il
periodo ulteriore. La contribuzione figurativa vale per l’intero periodo di
percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal
comma in esame.
Il comma in esame introduce il comma 2-bis all’articolo 19 del D.L. 185/2008, specificando che, in via sperimentale per il 2010, per l'indennità richiamata ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.
Lo stesso comma individua altresì i criteri ai fini della quantificazione dei periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo di calcolare l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.
Secondo la relazione tecnica allegata, “dalle disposizioni conseguono maggiori oneri per la finanza pubblica valutati, sulla base dei dati amministrativi dell’INPS, in 27 mln di euro per l’anno 2010 con stima di un aumento di circa 3/4.000 soggetti nell’accesso alle predette prestazioni”.
Articolo 2,
commi 122 e 123
(Contribuzione figurativa per i trattamenti
di sostegno al reddito)
122. In via
sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di
sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della
legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno
trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di
lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di
almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è
riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di
maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31
dicembre 2010.
123. La
contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo
accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio
spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 122. Tale beneficio
è concesso a domanda nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di
attuazione del presente comma.
I commi 122 e 123, introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, sono finalizzati ad introdurre, in via sperimentale per il 2010, un’agevolazione previdenziale, consistente in una contribuzione figurativa integrativa (comma 122) (fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010) a favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali) che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansione di provenienza
La contribuzione figurativa integrativa è
pari (comma 123) alla differenza fra
il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo
obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del precedente
comma. Tale beneficio è concesso a domanda nei limiti di 40 milioni di euro per
l'anno 2010. Le modalità di attuazione sono demandate ad un apposito decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Si segnala che il testo non
prevede il termine temporale entro il quale il richiamato decreto debba essere
emanato.
Al riguardo, la relazione tecnica allegata
evidenzia maggiori oneri pari a 40 milioni di euro per il 2010.
124. In via
sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo
8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è
estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro
che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età. La durata della
riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato
articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume
lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non
agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di
anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al
pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
125. Il
beneficio di cui al comma 124 è concesso a domanda nei limiti di 120 milioni di
euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalità di attuazione del comma 124 e del presente comma.
I commi
124 e 125, introdotti nel corso
dell’esame in V Commissione Bilancio, estendono,
in via sperimentale per l'anno 2010 e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, la riduzione contributiva di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma
9, della L. 23 luglio 1991, n. 223[164], a
favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari della
indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (cfr. al riguardo la scheda di lettura sul
comma 121) che abbiano almeno 50
anni di età. Lo stesso comma introduce altresì il prolungamento della durata della stessa riduzione contributiva per
chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di
disoccupazione non agricola con requisiti normali, a condizione che gli stessi
abbiano almeno 35 anni di anzianità
contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e
comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
Il beneficio previdenziale è concesso a domanda nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010 (comma 125).
Le modalità di attuazione sono demandate ad
un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Si segnala che il testo non
prevede il termine temporale entro il quale il richiamato decreto debba essere
emanato.
Al riguardo, la relazione tecnica allegata evidenzia maggiori oneri pari a 120 milioni di euro per il 2010.
Articolo 2,
commi 126-130
(Ammortizzatori sociali in deroga)
126. Sono
prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11,
13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni. Al comma 10-bis del medesimo articolo 19, dopo le parole:
«in caso di licenziamento» sono inserite le seguenti: «o di cessazione del
rapporto di lavoro».
127.
L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
è prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.
128. In
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite
delle risorse di cui al comma 130, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può
disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non
superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione,
anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a
settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie
destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente,
anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai
sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive
modificazioni, e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo
precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per
cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe
successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale, organizzati dalla regione.
129. Al fine
di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del
reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione
guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modifica zioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con
riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del
requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991,
si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima
impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i
soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito
superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
130. Gli
oneri derivanti dai commi da 126 a 129 sono posti a carico delle risorse di cui
alla delibera CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 18 aprile 2009, al netto delle risorse anticipate al
2009 dalla delibera CIPE n. 70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per l'anno
2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1o luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Il commi
126 e 127 prorogano per il 2010 alcuni interventi
di sostegno al reddito già previsti, per il 2009, dall’articolo 19 del
decreto-legge n. 185/2008.
Si tratta delle seguenti disposizioni del DL
n. 185/2008:
§
articolo 19, comma 10-bis, che ha riconosciuto, a favore dei
lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità ai sensi della normativa
a regime (di cui all’articolo 7 della L. 223/1991), l’erogazione
di un trattamento di ammontare
equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse finanziarie
destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente
normativa. Per gli stessi lavoratori è prevista altresì l’applicazione della
normativa di disoccupazione, di cui all’articolo 19, primo comma del R.D.L.
636/1939, esclusivamente per quanto concerne la contribuzione figurativa per i
periodi previsti dall’articolo 1, comma 25, della L. 247/2007[165].
Si
ricorda che il trattamento, riconosciuto nel 2009 a favore dei lavoratori
richiamati in caso di licenziamento, nel 2010 (come specificato nell’ultimo
periodo del comma 126) verrà invece riconosciuto anche nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. Gli oneri
per il trattamento di sostegno al reddito sono posti a carico delle risorse
finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, mentre gli oneri
per la contribuzione figurativa sono posti a carico della disoccupazione
speciale;
§ articolo
19, comma 11, che ha consentito che in attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2009, siano
concessi trattamenti di integrazione
salariale straordinaria e di
mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con più di
50 dipendenti e delle imprese di
vigilanza con più di15 dipendenti. I relativi oneri, entro un limite di
spesa di 45 milioni di euro, sono a
carico del Fondo per l'occupazione;
§ articolo
19, comma 13, con il quale è stata disposta la proroga al
31 dicembre 2009[166] della
possibilità di iscrivere nelle liste di
mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati
per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o
cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai
soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione,
con esclusione dell'indennità di mobilità;
§ articolo
19, comma 14, che
ha prorogato al 31 dicembre 2009
il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di
applicazione della disciplina dei contratti
di solidarietà possono stipulare tali contratti[167], beneficiando di determinate agevolazioni, ai
sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del D.L.
20 maggio 1993, n. 148[168]. Il
comma ha autorizzato una spesa
di 5 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per
l'occupazione;
§ articolo
19, comma 15, con
il quale sono stati destinati 30 milioni
di euro, per il 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, per le
possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
dei trattamenti di integrazione
salariale straordinaria per crisi
aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un
settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga in
esame può determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma
prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi. In ogni caso, tale proroga era subordinata alla
conclusione di uno specifico accordo in sede governativa e di un programma
inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché dell'accertamento, da parte
del Ministero del lavoro, del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento,
del piano di gestione delle eccedenze occupazionali;
§ articolo 19, comma 16, ha attribuito per il 2009 a Italia Lavoro S.p.A. 13
milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione, come contributo per
gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura;
§
articolo 19 comma
12, che (nell’ambito
del limite complessivo di spesa indicato dal comma 9 dello stesso articolo 19[169]), ha destinato, al fine di rendere più efficaci gli strumenti
di sostegno al reddito in favore dei lavoratori interessati, una quota di 12 milioni di euro a carico del Fondo
per l'occupazione,finalizzandola alla concessione, per l'anno 2009, di
una indennità, pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile
d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni,
nonché alla relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare:
§ per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro;
§ per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base
al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile[170].
La norma in esame, nel
prorogare l’agevolazione, prevede un limite di spesa di 15 milioni di euro.
Secondo la relazione tecnica allegata, dalle
disposizioni in esame “non conseguono nuovi o maggiori oneri, atteso che la
predetta concessione è a valere sulle risorse già previste a legislazione
vigente nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione come
derivanti dal trasferimento delle risorse FAS a seguito della delibera CIPE del
marzo 2009, come risultanti anche a seguito degli utilizzi già deliberati”.
Il comma 128 detta norme sugli ammortizzatori sociali in deroga, al fine di consentire l’intervento in settori scoperti dalla normativa vigente e di prorogare per l’anno 2010 gli interventi in deroga già disposti per il 2009.
In primo luogo, per l’anno 2010, si prevede che il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possa disporre, nei limiti delle risorse di cui al comma 130, sulla base di specifici accordi governativi per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di CIG, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
In secondo luogo, si prevede che nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2010 agli interventi in deroga, i trattamenti in deroga già previsti per il 2009 (di cui all’articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008 e all’articolo 19, comma 9, del DL n. 185/2008) siano prorogati al 2010, con la riduzione del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. Nel caso di proroghe successive alla seconda, i trattamenti sono erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
L’articolo 19,
comma 9 del D.L. 185/2008 prevede la proroga dei trattamenti di integrazione
salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi
ai sensi della disciplina temporanea di cui all'articolo 2, commi 521 e 522,
della L. 244/2007[171]. Tale proroga
viene disposta nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2009 alla
concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede
istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in
sede governativa entro il 15 giugno 2009.
La proroga viene disposta con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con quello
dell'economia e delle finanze, a condizione che i piani di gestione delle
eccedenze abbiano determinato una riduzione, in misura pari ad almeno il 10 per
cento, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del 31
dicembre 2008.
L’articolo 2, comma 36 della legge n. 203 del 2008 ha
rinnovato, per l’anno 2009, la possibilità di concessione “in deroga” dei
trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di
disoccupazione speciale, subordinatamente alla realizzazione di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi
in sede governativa.
Secondo la relazione illustrativa la norma si
rende indispensabile al fine di consentire nuovi interventi, non perseguibili a
legislazione vigente e di proseguire gli interventi già iniziati negli anni
precedenti e non completati. In tal senso, si sottolinea che è stata confermata
la riduzione della misura del sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori
che da più tempo sono destinatari della norma, al fine di disincentivare
progressivamente il ricorso alle proroghe.
Il comma 129 riproduce testualmente le
disposizioni contenute nell’articolo 7-ter, comma 6, del D.L. 5/2009[172], che estende ai lavoratori
destinatari della CIG e della mobilità in deroga l’applicazione dei requisiti
richiesti per l’accesso ai trattamenti a regime.
Si
valuti quindi l’opportunità di espungere la norma dal testo perché non
espressiva di un contenuto normativo innovativo.
L’articolo 7-ter, comma 6 del
D.L. 5/2009 estende ai lavoratori destinatari della CIG e della mobilità in
deroga l’applicazione dei requisiti richiesti per l’accesso ai trattamenti a regime degli stessi
trattamenti, di cui all’articolo 8, comma 3, del D.L. 86/1988[173], e dell’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991[174].
In queste ultime norme si è
prevista, rispettivamente, la subordinazione della concessione della CIGS ad
un’anzianità lavorativa di almeno 90 giorni dalla data di richiesta del
trattamento, nonché il diritto all’indennità di mobilità per i lavoratori con
almeno 12 mesi di anzianità contributiva (di cui almeno 6 effettivi) interessati da licenziamenti collettivi da
imprese diverse da quelle rientranti nella disciplina della CIGS. A tal fine rilevano i periodi di sospensione derivanti da ferie,
festività ed infortuni.
L’ultimo periodo della
norma richiamata, infine, prevede che nel computo dei 12 mesi ai fini della
concessione dell’indennità di mobilità debbano essere considerati validi anche i periodi di
contribuzione accreditati dalla medesima impresa presso la gestione separata
INPS (parasubordinati), con esclusione dei lavoratori autonomi iscritti alla
richiamata sezione, a favore dei soggetti, in regime di monocommittenza, con
reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferiti ai predetti periodi
contributivi.
Il comma 130 prevede la copertura degli oneri
derivanti dai commi da 126 a 129, che vengono posti a carico delle risorse di
cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo
2009.
Tali risorse sono determinate tenendo conto:
- di quelle già anticipate per il 2009 dalla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;
- di quelle destinate, per l’anno 2010, ai progetti di formazione presso l’impresa di appartenenza per i percettori di trattamenti di sostegno al reddito, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.L. 78/2009, che dispone 20 milioni per il 2009 e 150 milioni per il 2010;
- dell’aumento dell’importo del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese rientranti nella CIGS, secondo l’articolo 1, comma 6 del D.L. 78/2009, che prevede 40 milioni per il 2009 e 80 milioni per il 2010.
All’articolo
1, comma 2, del D.L. 78/2009 si prevede la copertura dell’onere derivante dalla
norma contenuta al precedente comma 1, il quale prevede da parte dell’impresa
di appartenenza, la possibilità di utilizzare, in via sperimentale per il
biennio 2009-2010, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al
reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o
riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa
all'apprendimento. In tal senso, al lavoratore spetta un trattamento economico,
erogato dai datori di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di
sostegno al reddito e la retribuzione.
L'inserimento
del lavoratore nelle attività formative avviene sulla base di uno specifico
accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo
relativo agli ammortizzatori.
Articolo 2,
comma 131
(Monitoraggio INPS e interventi dei fondi
interprofessionali)
131.
All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato
dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il
comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis.
Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella
borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i dati
relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la
normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi
all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare
un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo»;
b) al comma 7:
1) al terzo
periodo, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
anni 2009 e 2010»;
2) sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di proroga dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere,
nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori
dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità
di mobilità in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati
da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione
continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto,
nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga.
I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al comma 4 del presente
articolo, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di
informazioni».
Il comma 131, introdotto nel corso
dell’esame presso la V Commissione Bilancio, reca disposizioni inerenti al monitoraggio da parte dell’INPS dei
dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per cui la
normativa prevede incentivi all’assunzione.
In particolare,
introducendo il nuovo comma 4-bis all’articolo 19 del D.L. 185/2008 (lettera a)),
al fine di favorire il reinserimento al lavoro, si prevede la comunicazione
dell'INPS al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella
borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 276/2003,
dei dati relativi ai percettori di
misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a
favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al
prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta
di lavoro congruo
Si ricorda che ai sensi del
comma 4 dello stesso articolo 19 l'INPS ha l’obbligo di provvedere, come accennato
in precedenza, al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di
cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei
complessivi oneri indicati in precedenza, ovvero, se determinati, nei limiti di
spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le
risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
La disposizione,
inoltre, apporta alcune modifiche al comma 7 dello stesso articolo 19.
Ai sensi del richiamato comma 7, il sistema degli enti
bilaterali eroga la quota integrativa delle risorse destinate agli strumenti di
sostegno al reddito individuati nello stesso articolo 19, pari almeno alla
misura del 20%, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Spetta ai
contratti collettivi e agli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale stabilire le risorse minime a valere
sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e rendicontazione
secondo specifiche Linee guida, attuate con il D.M. 19 maggio 2009, n. 4644.
Inoltre, si prevede che i fondi interprofessionali per la formazione continua,
di cui all'articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria
per il 2001) e i fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276
del 2003 (Fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito)
possano destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per
misure temporanee ed eccezionali – anche di sostegno al reddito per l’anno 2009
– volte alla tutela dei lavoratori, anche titolari di contratti di
apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi
del Regolamento CE 2204/2002[175].
I Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua sono stati introdotti dall’articolo 118 della L. 388/2000
(finanziaria 2001) al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale
continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di
occupabilità dei lavoratori. Essi possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e
dell'artigianato, in determinate forme organizzative.
L’attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di
autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
previa verifica della conformità alle finalità in precedenza richiamate dei
criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi e della professionalità dei gestori.
I Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito,
istituiti dall’articolo 12 del D.Lgs. 276/2003, sono i fondi cui afferiscono le
risorse derivanti dall’erogazione di due specifici contributi, pari al 4% della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato e a tempo indeterminato da parte dei soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro per l'esercizio dell’attività di somministrazione.
Rispetto al testo vigente:
§ si prevede che la destinazione degli interventi in deroga, da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del salario erogati per misure temporanee ed eccezionali, siano erogati, anche per il sostegno al reddito, anche per il 2010 (lettera b));
§
si prevede che i richiamati fondi
interprofessionali, in caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni in deroga, possano concorrere,
nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori
dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità
di mobilità in deroga concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro
iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso
finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse
disponibili, nei casi di prima
concessione in deroga. Infine, si dispone l’accesso dei fondi
interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali per la
formazione e l’integrazione del salario alla banca dati richiamata in
precedenza, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di
informazioni (lettera c)).
Articolo 2,
commi 132 e 133
(Somministrazione di lavoro)
132.
All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5,
lettera b), le parole: «ovvero presso unità produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «, a
meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di
lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a
tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera
altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti»;
b) dopo il
comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis.
Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori
assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del
presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità
ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge
n. 223 del 1991».
133. Il comma
46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data
di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni
in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo
III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo
modificato dalla presente legge, e all'articolo 20, comma 3, del medesimo
decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i), le
parole: «o territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, territoriali o
aziendali»;
b) dopo la lettera i) è
aggiunta la seguente:
«i-bis) in tutti i settori
produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza
alla persona e di sostegno alla famiglia».
Il
commi 132 e 133, introdotti nel corso dell’esame presso la commissione
Bilancio, intervengono in materia di somministrazione
di lavoro, modificando i casi in cui è vietato
il ricorso alla somministrazione a tempo determinato e relative deroghe,
nonché reintroducendo la fattispecie
della somministrazione a tempo indeterminato, precedentemente abrogata
dall’articolo 1, comma 46, della L. 247/2007.
In particolare (comma 132), vengono apportate alcune modifiche all’articolo 20 del D.Lgs.
276/2003.
Modificando la
lettera b) del comma 5 dell’articolo
20, con la lettera a) si prevede che i contratti di somministrazione possano
essere stipulati, anche qualora siano stati effettuati licenziamenti collettivi
di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione, anche nei casi in cui:
§ il contratto di somministrazione sia
finalizzato alla sostituzione di lavoratori assenti;
§ il contratto di somministrazione venga
concluso ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L 223/1991, prevedendo, cioè,
l’utilizzo di lavoratori in mobilità, assunti dal somministratore con contratto
di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi;
§ il contratto di somministrazione abbia una
durata iniziale non superiore a tre mesi.
Si conferma poi la
previsione secondo la quale, salvo diversa disposizione degli accordi
sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti.
La successiva lettera b),
aggiungendo il comma 5-bis
all’articolo 20, dispone la non applicazione, qualora il contratto di somministrazione preveda
l’utilizzo di lavoratori in mobilità, assunti dal somministratore con contratto
di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, delle condizioni di ammissibilità e dei limiti previsti per il
contratto di somministrazione a tempo indeterminato e a tempo determinato,
rispettivamente dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 20.
La stessa lettera
b), inoltre, prevede che ai richiamati contratti di lavoro
a termine di durata non superiore a 12 mesi, stipulati dal somministratore con
i lavoratori in mobilità, si applichi il beneficio contributivo di cui all’art.
8, comma 2, della L. 223/1991 (cfr.
al riguardo la scheda sui commi 124 e 125).
Il successivo comma 133 abroga l’articolo 1, comma 46, della L. 247/2007, di attuazione del protocollo sul welfare, al fine di reintrodurre la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetto staff leasing). A fini di coordinamento normativo, poi, viene espressamente richiamata l’applicabilità delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I (articoli 20-28) del D.Lgs. 276/2003, disciplinanti la fattispecie di somministrazione di lavoro, a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Lo stesso comma,
inoltre, reca alcune modifiche
all’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 276/2003, che disciplina i casi in
cui è ammessa la somministrazione a tempo indeterminato (vedi infra).
Più specificamente, si modifica la lettera i)
del comma 3, consentendo anche ai contratti
collettivi di lavoro aziendali, stipulati da associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, di individuare ulteriori casi in cui sia
ammessa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Lo stesso
comma, inoltre, aggiungendo la lettera l) al richiamato comma 3, consente
di stipulare il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, pubblici o
privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di
sostegno alla famiglia.
Si
segnala, al riguardo, che l’articolo 50,
comma 9, dell’A.C. 1441-quater-B
(cd. collegato lavoro), attualmente all’esame della Camera dei deputati in
terza lettura, prevede la reintroduzione del contratto di somministrazione a
tempo indeterminato e l’applicazione allo stesso delle disposizioni di cui al
Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 276/2003.
Il contratto di somministrazione di lavoro, introdotto come detto dal D.Lgs. 276/2003, può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (somministratore) a ciò autorizzato dal Ministero del lavoro.
Il contratto di somministrazione in sostanza sostituisce il contratto di fornitura di lavoro interinale (la cui disciplina viene contestualmente abrogata). Pertanto, le agenzie di somministrazione hanno preso il posto delle vecchie agenzie di lavoro temporaneo.
La normativa previgente alla L. 247/2007 prevedeva che il contratto di somministrazione potesse essere concluso a termine o a tempo indeterminato.
La somministrazione a tempo indeterminato era uno strumento contrattuale inedito per l'Italia, ma molto diffuso negli Stati Uniti fin dai primi anni ’80. Con tale istituto sostanzialmente si introduceva anche nell’ordinamento italiano il cosiddetto leasing di manodopera (staff leasing), grazie al quale le aziende potevano "affittare" la forza-lavoro anche a tempo indeterminato e non solo a termine. Invece, con il contratto di fornitura di lavoro interinale di cui alla L. 196/1997, l’impresa fornitrice metteva a disposizione dell’impresa utilizzatrice un lavoratore solamente per esigenze lavorative di carattere temporaneo.
Si consideri tuttavia che l’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 276/2003 prevedeva una tassativa elencazione delle attività per le quali era legittima la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo. Si trattava in particolare delle seguenti attività:
- servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
- servizi di pulizia, custodia, portineria;
- servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
- attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
- attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
- gestione di call-center, nonché avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
- in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
La somministrazione a tempo indeterminato era inoltre lecita in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Come detto, la somministrazione a tempo indeterminato è stata soppressa dall’articolo 46 della legge n. 247/2007.
Nel caso della somministrazione a tempo determinato, invece, viene superata la precedente impostazione restrittiva che rendeva possibile la fornitura di lavoro temporaneo solamente nel casi previsti tassativamente dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Pertanto la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ogniqualvolta ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. Si affida alla contrattazione collettiva il compito dell’eventuale individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato.
L’articolo 20, comma 5, inoltre, elenca una serie di fattispecie nelle quali è vietata l’utilizzazione del contratto di somministrazione:
- nel caso di sostituzione di lavoratori in sciopero;
- salva diversa previsione dei contratti collettivi, nel caso di unità produttive che nei sei mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti collettivi[176] o presso cui sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori con analoghe mansioni;
- nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 28 e ss. del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81[177].
Il successivo articolo 21 dispone che il contratto di somministrazione deve essere concluso in forma scritta (ad substantiam) e deve contenere una serie di elementi (per esempio, numero dei lavoratori interessati e loro mansioni, durata, motivi di interesse aziendale, luogo, orario e trattamento economico, assunzione reciproca degli obblighi contrattuali). La mancanza della forma scritta o la mancata indicazione di alcuni elementi essenziali determina la nullità del contratto di somministrazione, con la conseguenza che i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Per quanto concerne in generale il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, l’articolo 22 conferma l’applicazione della disciplina civilistica e delle leggi speciali vigenti, mentre per i contratti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni del D.Lgs. 368 del 2001 in materia di lavoro a tempo determinato
Nell’ipotesi di somministrazione a tempo determinato, nel caso in cui il prestatore sia stato assunto dall’agenzia di somministrazione con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è precisato l’ammontare dell’indennità mensile di disponibilità, corrisposta dal somministratore per i periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è fissata dal contratto collettivo e comunque non può essere inferiore alla misura prevista con decreto ministeriale. Si precisa che l’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (quindi non concorre alla determinazione della tredicesima mensilità o al trattamento di fine rapporto).
All’articolo 23, oltre a prevedersi un obbligo in solido tra somministratore ed utilizzatore per quanto riguarda la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, si prevedono alcune tutele per i lavoratori dal punto di vista economico e retributivo, della sicurezza sul lavoro e dell’esercizio del potere disciplinare riservato al somministratore.
L’articolo 24 dispone che ai lavoratori delle imprese di somministrazione si applicano i diritti sindacali di cui allo Statuto dei lavoratori, alla stregua di tutti i lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il lavoratore può esercitare liberamente, anche presso l’utilizzatore, le libertà sindacali e può partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
Ai lavoratori che dipendono da uno stesso somministratore ma lavorano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente, con le modalità stabilite dalla contrattazione.
Inoltre l’utilizzatore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. In mancanza delle r.s.a. tale comunicazione va indirizzata alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano sindacale.
L’articolo 25 pone a carico del somministratore il versamento degli
oneri contributivi (previdenziali ed assistenziali), nonché quelli relativi
all’assicurazione contro gli infortuni. A tal fine il somministratore viene
inquadrato nel settore terziario, tranne nel caso in cui i lavoratori prestino
la loro opera nel settore agricolo o nel lavoro domestico dove sono applicate
le discipline di settore.
Per quanto concerne la responsabilità civile per i danni arrecati a
terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 2049 del
c.c., l’articolo 26 precisa che ne
risponde il soggetto utilizzatore, poiché esercita nel concreto il potere
direttivo nei confronti del lavoratore.
In caso di somministrazione irregolare di lavoro, ovvero quando non
siano state rispettate le condizioni per la stipula del contratto di
somministrazione (cfr. articolo 20) o
non siano state indicati alcuni elementi che configurano il rapporto di lavoro,
l’articolo 27 stabilisce che il
lavoratore possa adire le vie legali per richiedere l’instaurazione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore con decorrenza fin
dall’inizio della somministrazione. Il giudizio dovrà riguardare solo
l’accertamento della irregolarità del contratto, senza entrare nel merito delle
scelte organizzative o produttive.
Nell’eventualità di somministrazione di lavoro fraudolenta con l’intento di eludere disposizioni legislative o contrattuali inderogabili, l’articolo 28 prevede – oltre alle sanzioni pecuniarie indicate all’articolo 18 del D.Lgs. 276/2003 – l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di 20 euro, a carico sia del somministratore sia dell’utilizzatore, per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
Articolo 2,
commi 134-137
(Inserimento lavorativo di persone
svantaggiate)
134. Per la
realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 135 e 136, finalizzate
all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori
svantaggiati, individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro
per l'anno 2010.
135. Alle
agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è concesso, nei limiti
delle risorse di cui al comma 134 del presente articolo:
a) un incentivo
di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto
con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non
inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del
contratto di lavoro intermittente;
b) un incentivo
di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto
con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione
della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;
c) un incentivo
tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato,
di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei
lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
136. Gli
incentivi di cui al comma 135 possono essere riconosciuti, alle stesse
condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori privati del lavoro
accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.
137. La
gestione delle misure di cui ai commi da 134 a 136 è affidata alla società Italia
Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e
incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Entro il 31 luglio 2011, la società Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la
verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti
commi da 134 a 136, identificando i costi e l'impatto delle misure, nonché la
nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere e professionalità.
I commi da 134 a 137, introdotti nel
corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevedono misure sperimentali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Nella relazione illustrativa si sottolinea come le norme in esame si propongano di realizzare alcune misure sperimentali per incentivare le agenzie per il lavoro autorizzate e gli intermediari speciali a prendere in carico i lavoratori svantaggiati, tra cui i disabili, così come individuati dal Regolamento (CE) n. 800/2008[178], per azioni finalizzate al loro reinserimento nel mercato del lavoro
Il comma 135 prevede una serie di
incentivi per le agenzie del lavoro nella misura di:
§ 1.200 euro per ogni lavoratore intermediato assunto con contratto a tempo indeterminato o con
contratto a termine di durata non inferiore a due anni (lettera a));
§ 800 euro per ogni lavoratore intermediato assunto con contratto a termine di durata compresa
tra uno e due anni (lettera b));
§ un incentivo tra i 2.500 e i 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo
indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici
mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino
particolari caratteristiche e difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario (lettera c)).
Gli articoli 4-7 del decreto legislativo 276/2003 hanno attuato una revisione della disciplina relativa agli intermediari, con l’identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento differenziato solo in funzione del tipo di attività svolta.
In tal modo la platea dei soggetti abilitati a svolgere attività di intermediazione viene estesa anche a soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere altre attività: associazioni non riconosciute, enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale nonché consulenti del lavoro, università ed istituti di scuola secondaria di secondo grado. Si tratta di soggetti che devono aver ottenuto un'apposita autorizzazione, differenziata in funzione del tipo di attività svolta o della natura giuridica dell'intermediario. Per quanto concerne le università e le scuole, si tratta di attività che esse in parte già svolgono attraverso l’avvio degli studenti ad esperienze di formazione nei luoghi di lavoro.
In particolare, l’articolo 4 ha istituito presso il Ministero del lavoro un apposito albo delle agenzie del lavoro – strutture private polifunzionali per la mediazione tra domanda ed offerta di lavoro - suddiviso nelle seguenti sezioni:
-
agenzie di somministrazione di lavoro, abilitate a svolgere tutte le
attività relative al contratto di somministrazione;
-
agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, abilitate a
operare esclusivamente specifiche attività;
-
agenzie di intermediazione;
-
agenzie di ricerca e selezione del personale;
-
agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
L’iscrizione all’albo, che diventa definitiva trascorsi due anni dall’iscrizione provvisoria, comporta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione. Con il D.M. del Ministro del lavoro del 23 dicembre 2003[179] sono state disciplinate nel dettaglio le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione, i criteri in base ai quali viene verificata l’attività svolta, i criteri e le modalità dell’eventuale revoca dell’autorizzazione, e gli elementi utili ai fini del funzionamento dell’albo medesimo.
L’iscrizione alla sezione dell’albo relativo alle agenzie di somministrazione che possono svolgere tutte le attività di cui all’articolo 20 comporta automaticamente l’iscrizione dell’agenzia alle sezioni relative alle agenzie di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. L’iscrizione alla sezione dell’albo relativa alle agenzie di intermediazione comporta automaticamente l’iscrizione alle sezioni delle agenzie di ricerca del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. Infine, si fa presente che l’autorizzazione disciplinata nella norma qui richiamata non può essere oggetto di transazione commerciale.
Le agenzie interessate a svolgere attività di intermediazione dovranno possedere i requisiti giuridici e finanziari elencati all’articolo 5. Di questi alcuni sono comuni a tutte le agenzie, altri sono specifici in relazione al tipo di attività e prevedono disposizioni a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei relativi crediti contributivi.
In particolare, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, il Ministero del lavoro ha il compito di rilasciare, entro 60 giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente all’iscrizione delle agenzie nell’albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i 90 giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell’attività svolta.
L’articolo 7 ha disposto l’istituzione, da parte delle regioni, di appositi elenchi ai fini dell’accreditamento degli operatori, sia pubblici, sia privati, che operano sul territorio, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- garanzia della possibilità di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati;
- salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell’accertamento dello stato di disoccupazione e nel monitoraggio dei flussi;
- accordi per la costituzione di reti di servizio;
- obbligo della interconnessione alla borsa continua del lavoro;
- raccordo con il sistema di accreditamento degli organismi di formazione.
Si prevede, inoltre, che i provvedimenti regionali disciplinano le forme di cooperazione tra servizi pubblici e operatori privati autorizzati o accreditati, per il collocamento, la prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione del collocamento dei lavoratori svantaggiati e sostegno alla mobilità geografica. I provvedimento devono inoltre fissare i requisiti minimi di affidabilità per l’iscrizione nell’elenco regionale, le procedure per l’accreditamento, le modalità di misurazione dell’efficienza e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti.
Vengono escluse dagli incentivi le assunzioni con i contratti di lavoro somministrato e di lavoro intermittente.
Nella relazione illustrativa viene evidenziato come l’incentivo viene erogato solo in caso di successo vale a dire se il lavoratore intermediato è assunto con un contratto di lavoro dipendente
Al successivo comma 136 gli incentivi sopra esposti possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni, anche agli operatori privati del lavoro accreditati ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 276/2003[180], mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.
Per la realizzazione
delle misure sperimentali di cui ai commi 135 e 136, il comma 134 autorizza la spesa di 65 milioni di euro per l’anno
2010.
Infine, il comma 137 prevede che la gestione di queste misure sperimentali sia affidata a Italia Lavoro S.p.A. che opera d’intesa con la Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi alla occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La stessa società, inoltre, entro il 31 luglio 2011, dovrà monitorare, la realizzazione di tali misure sperimentali identificando i costi e l'impatto, nonché la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere, e professionalità.
La società Italia Lavoro S.p.A. è sorta nel 1997 sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio del 13 maggio 1997[181], per l'esercizio di alcune tipologie di attività dell'ITAINVEST[182], con il trasferimento delle relative competenze nelle politiche attive del lavoro ed il conferimento di una serie di partecipazioni societarie.
Con la direttiva del 20 luglio 2000 il Ministro del lavoro ha definito gli ambiti di intervento di Italia Lavoro nel breve-medio periodo, che agisce sulla base di un piano generale di attività da sottoporre all'approvazione del Ministero stesso. In particolare, la società opera per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro.
Successivamente, l'articolo 30 della legge finanziaria per il 2002 (L. 448/2001[183]) ha previsto che il Ministero del lavoro si avvalga di Italia Lavoro S.p.A. per la promozione e la gestione di interventi nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. A tali fini, il medesimo Ministero assegna direttamente alla società, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse.
Da ultimo, l’articolo 7-terdecies del D.L. 7/2005[184] ha disposto che il Ministero del lavoro, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell’occupazione, della tutela dei lavoratori e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvalga di Italia lavoro S.p.A. sulla base di apposita convenzione. E’ stato inoltre previsto che anche le altre amministrazioni centrali dello Stato possano avvalersi di Italia Lavoro S.p.A., d’intesa con il Ministero del lavoro, per la promozione e la gestione delle attività riconducibili agli ambiti individuati in precedenza, nel rispetto della convenzione di cui sopra.
Articolo 2,
commi 138 e 139
(Lavoro accessorio)
138.
All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le
seguenti: «, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»;
b) la lettera e)
del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«e) di qualsiasi settore produttivo,
compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e
durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni
di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni
scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso l'università»;
c) alla lettera
g) del comma 1, le parole: «, limitatamente al commercio, al turismo e
ai servizi» sono soppresse;
d) alla lettera
h-bis) del comma 1, dopo le parole: «settore produttivo» sono inserite
le seguenti: «, compresi gli enti locali,»;
e) dopo la
lettera h-bis) del comma 1 è aggiunta la seguente:
«h-ter) di attività di lavoro
svolte nei maneggi e nelle scuderie»;
f) al comma 1 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per l'anno 2010,
per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative
di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte
di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con
esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di
lavoro titolare del contratto a tempo parziale»;
g) al comma 1-bis,
le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e
2010» e dopo le parole: «in tutti i settori produttivi» sono inserite le
seguenti: «, compresi gli enti locali,».
139. Dopo il
comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Il ricorso a prestazioni di
lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è
consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in
materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di
stabilità interno».
I commi 138 e 139, introdotti dalla
Commissione bilancio, recano disposizioni in materia di lavoro accessorio.
Il comma 138 modifica l’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di ampliare l’ambito applicativo del lavoro accessorio.
In particolare, si prevede che rientrino nel lavoro accessorio anche le attività lavorative di natura occasionale rese:
a) nell’ambito di lavori di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale (la normativa vigente non prevede la committenza dell’ente locale);
b) in qualsiasi periodo dell’anno (e non solo, dunque, nei “periodo di vacanza” come previsto dalla normativa vigente) da giovani con meno di 25 anni iscritti all’università;
c) dall’impresa famigliare (senza limitazioni riferite al settore produttivo, come previsto dalla normativa vigente);
d) da parte di pensionati, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale (la normativa vigente non prevede la committenza dell’ente locale);
e) nei maneggi e nelle scuderie (ipotesi non prevista dalla normativa vigente);
f) in via sperimentale nell’anno 2010, da parte di lavoratori titolari di contratti part time;
Inoltre (lettera g)), viene estesa anche al 2010 (includendovi anche l’ipotesi che il committente sia un ente locale) la possibilità, introdotta in via sperimentale per il 2009, di rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Il comma 139 è finalizzato a definire gli ambiti
di operatività delle prestazioni occasionali di tipo accessorio anche con
riferimento al committente pubblico,
attraverso l’aggiunta del comma 2-ter
all’articolo 70 del D.Lgs. 276/2003[185]. Il comma in esame precisa che il ricorso alle
prestazioni di lavoro accessorio è consentito, da parte di un committente
pubblico e degli enti locali, nel rispetto dei tetti in materia di spesa
corrente per acquisto di beni e servizi o ove previsto del patto di stabilità
interno.
Il lavoro accessorio, disciplinato dall’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, è stato più volte oggetto, nell’attuale legislatura, di interventi volti ad ampliarne l’ambito applicativo, sia dal punto di vista dei soggetti ammessi, sia dal punto di vista del tipo di prestazioni lavorative ammesse.
L’articolo 22 del decreto-legge 112/2008 (convertito dalla legge 133/2008), oltre a confermare la possibilità di utilizzare le prestazioni di lavoro accessorio (inteso come attività di natura occasionale) nell’ambito dei lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, nell’insegnamento privato supplementare e nell’impresa familiare (limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi), ne ha esteso l’applicazione all’agricoltura e al lavori domestici. Nel settore agricolo, in particolare, sono state ricondotte al lavoro accessorio le attività di carattere stagionale svolte da pensionati e studenti con meno di 25 anni e le attività (da chiunque svolte) in favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro. Altre tipologie di lavoro accessorio introdotte dall’articolo 22 del DL n. 112/2008 riguardano le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (secondo l’idea dei tirocini estivi), nonché le attività lavorative rese nell’ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. Per quanto concerne i requisiti soggettivi, il lavoro accessorio non viene più limitato alle prestazioni occasionali rese dai soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. Inoltre, è stata abrogata la tassativa elencazione delle categorie di soggetti che potevano rendere prestazioni di lavoro accessorio (ossia i disoccupati da oltre un anno; le casalinghe, gli studenti e i pensionati; i disabili e i soggetti in comunità di recupero; i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro).
Successivamente, l’articolo 7-ter del decreto-legge 5/2009, convertito dalla legge 33/2009, ha ulteriormente ampliato l’ambito oggettivo di riferimento del lavoro accessorio, includendovi anche le manifestazioni fieristiche e l’ipotesi di un committente pubblico nei casi di lavori di emergenza e solidarietà. Tra le prestazioni occasionali svolte da giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti all'università o ad istituti scolastici di ogni ordine e grado durante i periodi di vacanza, sono stati inseriti anche i periodi coincidenti con il sabato e la domenica, specificando che tali prestazioni riguardano qualsiasi settore produttivo. Inoltre, è stato ampliato l’ambito soggettivo di riferimento del lavoro accessorio, con l’inserimento di nuove figure come le casalinghe che effettuano attività agricole di carattere stagionale e le prestazioni svolte in qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati. Infine, si è previsto, in via sperimentale per il 2009, che le prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, possano essere svolte anche dai percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, entro il limite massimo di 3.000 euro per anno solare. Tali prestazioni devono essere comunque compatibili con il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Pertanto, tali soggetti potranno cumulare il buono con il quale ricevono il proprio compenso, con gli emolumenti ottenuti mediante il ricorso a prestazioni accessorie.
Da ultimo, l’articolo 17, comma 26, del D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, ha introdotto il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili da parte delle amministrazioni pubbliche in caso di esigenze temporanee ed eccezionali.
Articolo 2,
comma 140
(Trattamento di disoccupazione speciale
per i lavoratori edili)
140. Con effetto dal 1o gennaio 2010 ai
trattamenti di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Il comma 140, introdotto nel corso
dell’esame presso la V Commissione Bilancio,
prevede l’estensione, a decorrere dal 2010, ai trattamenti di
disoccupazione speciale per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, di cui all’articolo 9 della L. 6 agosto
1975, n. 427[186], della disciplina degli aumenti relativi ai c.d.
tetti dei trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità,
disposti dall’articolo 1, comma 27, della L. 247/2007 (legge di attuazione del
cd. protocollo sul welfare)
determinati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione
annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati.
Il richiamato comma 27, infatti, ha rideterminato, con
effetto dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 2008, la misura degli
aumenti annuali dell’integrazione salariale straordinaria corrisposta sia agli
operai sia agli impiegati sospesi dal lavoro, di cui all’ultimo periodo del
secondo comma dell’articolo unico della L. 427/1980[187]. In
particolare, gli incrementi dell’integrazione salariale straordinaria e della
retribuzione mensile di riferimento vengono stabiliti appunto nella misura del
100% (in luogo dell’80% in precedenza previsto) dell'aumento derivante dalla
variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati.
141. In via
sperimentale per l'anno 2010, nei limiti di 12 milioni di euro, ai datori di
lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di
personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non
abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a
tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
dell'indennità di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e
successive modificazioni, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità
spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con
esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero
di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo
è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di
lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di
attuazione del presente comma.
Il comma
141, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio,
prevede l’erogazione da parte
dell’INPS, in via sperimentale per il 2010
ed entro il limite di 12 milioni di
euro, di uno specifico incentivo a
favore dei datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi
precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da
assumere e le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, i quali
assumano a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori
destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento
speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed
affini.
Si ricorda che analoghe disposizioni sono contenute nell’articolo 7-ter, comma 7, del D.L. 5/2009, che ha previsto l’erogazione, da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della L. 23 luglio 1991, n. 223 a seguito della cessazione, parziale o totale, dell’attività o per intervento di procedura concorsuale.
L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato ed escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate.
L’incentivo viene erogato, a domanda e nei limiti delle risorse richiamate in precedenza, tramite conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il diritto al beneficio è escluso nelle ipotesi in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da imprese dello stesso o di diverso settore di attività con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero che abbiano con quest'ultima un rapporto di collegamento o controllo ai sensi delle disposizioni codicistiche.
Le modalità di attuazione della richiamata
procedura sono demandate ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Si segnala che il testo non
prevede il termine temporale entro il quale il richiamato decreto debba essere
emanato.
La relazione tecnica valuta un onere
finanziario per il 2010 pari a 12 milioni di euro.
142. All'articolo 9-bis, comma 5, ultimo
periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».
La norma concerne il Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale, previsto dall’articolo 9-bis comma 5 seconda parte, del D.L. 78/2009 e in particolare il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che dà attuazione a criteri e modalità di ripartizione delle risorse stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Il Fondo della consistenza minima di 300 milioni di euro annui da istituire nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, dovrà essere alimentato dai ‘risparmi’ conseguenti la rideterminazione a decorrere dal 2009 dell’ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali. La determinazione dei criteri per la revisione dell’ammontare dei proventi è demandata ad un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a statuto speciale. A seguito dell’emanazione del DPCM in sede di Conferenza Stato regioni dovranno essere definiti criteri e modalità per la distribuzione delle risorse alle singole regioni.
Il decreto ministeriale che recepisce le decisioni della Conferenza è emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze e - secondo la norma in esame – di concerto con il Ministro del lavoro e degli affari sociali.
La seconda parte del comma 5 dell’articolo 79-bis del D.L. 78/2009 reca disposizioni per la costituzione di un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale della consistenza minima di 300 milioni di euro annui da istituire nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze.
La norma dichiara in via preliminare che la disciplina:
- è una ‘anticipazione’ dell’attuazione delle misure connesse con il sistema di federalismo fiscale dettato dalla legge 42/2009;
- ha lo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, secondo quanto dispone l’articolo 117 Cost., secondo comma, lettera m).
Il Fondo dovrà essere alimentato dai ‘risparmi’ conseguenti la rideterminazione dell’ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale (organismo previsto dalla legge 42/2009 per l’attuazione del federalismo fiscale[188]) sono adottati i criteri per la rideterminazione – a decorrere dal 2009 – dell’ammontare dei proventi spettanti alle regioni e alle province autonome in misura tale da garantire disponibilità finanziarie per almeno 300 milioni annui.
La norma al riguardo specifica che:
- per le regioni a statuto speciale ciò deve avvenire “compatibilmente” con gli statuti di autonomia; ciò dovrebbe significare che la normativa in esame non possa applicarsi se non con l’accordo di ciascuna regione. Si ricorda infatti che il sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale – e in particolare la misura delle aliquote dei tributi e delle compartecipazioni spettanti a ciascuna di esse - è dettato da norme di attuazione dello statuto speciale, o comunque da norme legislative ‘rinforzate’ da un accordo con la regione o provincia autonoma interessata;
- l’attuazione della disposizione in esame non dovrà comportare “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
La definizione dei criteri direttivi per la rideterminazione
dell’ammontare dei proventi spettanti alle regioni è integralmente demandata al
DPCM senza alcuna ulteriore indicazione, se non quelle sopra descritte.
Il DPCM avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 78/2009 in
esame (legge 3 agosto 2009, n. 102)[189].
Le risorse in tal modo recuperate sono assegnate ad un fondo da
istituire nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze per le
attività di carattere sociale di pertinenza regionale. Le risorse saranno poi ripartite tra le regioni secondo i
criteri stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 30 giorni
dall’emanazione del DPCM di cui sopra. Alla ripartizione definita in sede di
Conferenza Stato-Regioni verrà data attuazione con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze secondo la
disposizione in esame, di concerto con
il Ministro per le politiche sociali.
Si segnala infine che la Regione Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento hanno presentato ricorso per legittimità costituzionale avverso la disposizione del D.L. 78/2009 (rispettivamente ricorsi n. 68/2009 pubblicato nella G.U. 4 novembre 2009, n. 44 e n. 88/2009 pubblicato nella G.U. 11 novembre 2009, n. 45).
Regione e Provincia autonoma denunciano – in estrema sintesi - la lesione delle disposizioni recate dai rispettivi statuti speciali con riguardo all’ordinamento finanziario e alle procedure di revisione dello stesso e la lesione del principio di leale collaborazione. La revisione dell’ordinamento finanziario richiede sempre l’accordo con la regione - l’intesa ‘forte’, condizione che non sarebbe soddisfatta dalla norma in esame che, per l’emanazione del DPCM attuativo con il quale rideterminare le quote di tributi erariali spettanti alla regione, dispone che la Conferenza Stato-Regioni e il Tavolo di concertazione per il federalismo fiscale esprimano ‘un mero parere’. La Provincia di Trento lamenta altresì, la previsione di un potere regolamentare del Governo incidente sulle materia finanza regionale e dei servizi sociali in luogo della procedura statutaria che prevede fonti primarie e ‘condivise’; nonché la costituzione di un fondo settoriale a destinazione vincolata in materia di competenza regionale.
Articolo 2,
comma 143
(Interpretazione autentica in materia
di salario dei lavoratori agricoli)
143. L'articolo 63 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso
che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalità
stabilite nello stesso articolo, ai fini della contribuzione, è il medesimo di
quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione
pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.
Il comma
143, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, reca un’interpretazione autentica
allo scopo di precisare che il valore del salario medio convenzionale dei lavoratori
agricoli rilevato nel 1995 ai fini della contribuzione e delle prestazioni
temporanee, di cui
all’articolo 63, comma 6, del D.Lgs. n. 151 del 2001[190], è il medesimo di quello che deve essere
utilizzato per la determinazione della retribuzione
pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.
Al riguardo, la relazione tecnica allegata evidenzia che ”l’INPS prende a base di calcolo la retribuzione media dei lavoratori agricoli, anche ai fini delle prestazioni pensionistiche, applicando il salario medio convenzionale del 1995 nelle province in cui non sia stato superato dal salario effettivo stabilito dai contratti collettivi”.
“In sede giurisprudenziale”, prosegue la relazione tecnica, “vi sono interpretazioni difformi sulla base delle quali si ritiene che la retribuzione convenzionale vada cristallizzata al 1995 solo ai fini del calcolo della retribuzione imponibile e delle prestazioni temporanee, riconoscendo, di conseguenza, il diritto dei ricorrenti, già operai agricoli a tempo determinato, alla riliquidazione della pensione in godimento mediante l’utilizzo delle retribuzioni medie stabilite nel corso degli anni con i decreti ministeriali e riferite agli ultimi cinquenni antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico stesso”.
La relazione tecnica quindi sottolinea come la richiamata problematica potrebbe essere risolta attraverso la disposizione in esame, come l’ulteriore interpretazione autentica in materia agricola di cui all’articolo 2, comma 5, della stessa finanziaria 2010 (alla cui scheda si rimanda), “ribadisce il legame tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile, sulla base del principio generale di sinallagmaticità tra contribuzione versata e prestazioni erogate”.
Allo stesso tempo, la relazione tecnica sottolinea che la mancata adozione della disposizione in esame “porterebbe al consolidarsi del contenzioso in atto (che vede sistematicamente soccombente l’Istituto in sede di giurisdizione di merito con oneri legali che si sommano alle differenze da corrispondere ai ricorrenti) con la conseguenza di determinarsi una maggiore spesa non considerata nei tendenza a legislazione vigente e valutata dall’INPS, sulla base della normativa vigente, in 101 mln di euro su base annua e di 632 mln di euro in termini di arretrai nel primo anno di applicazione”.
Articolo 2,
commi 144 e 145
(Apprendistato)
144.
All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, dopo le parole: «nonché di 80 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009» sono inserite le seguenti: «e di 100 milioni di euro per
l'anno 2010, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione
degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni».
145. Dopo il
comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
inserito il seguente:
«1-bis.
I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione
dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il
contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in
rapporto all'anzianità di servizio».
Il comma 144 modifica l’articolo 118, comma 16, della legge n. 388/2000[191], prevedendo che Il Ministero del Lavoro, con proprio decreto, destini una quota fino 100 milioni di euro per l’anno 2010 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.
L’articolo 118, comma 16, della legge n. 388/2000, ha previsto, a partire dal 2001, la destinazione da parte del Ministro del lavoro con proprio decreto, di uno stanziamento a valere sulla quota del Fondo per l'occupazione relativa al finanziamento dell'obbligo formativo fino a 18 anni, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte con riferimento a soggetti che abbiano superato il diciottesimo anno di età. Nella norma il 20 per cento delle risorse vengono destinate prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del D.Lgs. 276/2003, per le attività di formazione nell'esercizio dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, 196[192]. Si ricorda che gli stanziamenti, nel corso degli anni, sono stati determinati nella misura di 200 miliardi di lire per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Nella relazione
illustrativa si fa presente che le risorse per la copertura degli interventi indicati
nella norma in esame sono individuate nell'articolo 68, comma 4, lettera a),
della legge n. 144/1999[193], che fa riferimento al Fondo per l'occupazione. di cui
all'articolo 1, comma 7, del D.L.
148/1993[194], il quale dispone a tale scopo fino a 590 miliardi di lire a decorrere dal 2002.
Il comma 145 aggiunge il
comma 1-bis all’articolo 53 del D.Lgs.
276/2003, prevedendo che nelle ipotesi di contratto di apprendistato, la
contrattazione collettiva nazionale territoriale o aziendale possa stabilire la
retribuzione dell’apprendista in misura
percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle
quali è finalizzato il contratto. Nella norma si precisa che la retribuzione
così determinata deve essere graduale anche in rapporto all’anzianità di
servizio.
L’articolo 53 del D.Lgs. 276/2003 dispone in merito agli incentivi economici e normativi e alle disposizioni previdenziali dell’apprendistato. In particolare, a garanzia dell’apprendista, si dispone che la categoria di inquadramento dell’apprendista non possa essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto.
Inoltre, al fine di incentivare l’occupazione giovanile, gli apprendisti vengono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti. Infine, in attesa della riforma del sistema degli incentivi all’occupazione, la norma conferma gli incentivi economici per l’utilizzazione del rapporto di apprendistato, la cui effettiva spettanza è soggetta alla verifica che la formazione sia svolta secondo modalità definite con decreto ministeriale, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Si fa presente che identica disposizione è contenuta all’articolo 50,
comma 7, del disegno di legge collegato alla manovra 2009-2011 in materia di
lavoro (AC 1441-quater-B), attualmente all’esame della Camera dei deputati in
terza lettura.
Articolo 2,
commi 146 e 147
(Detassazione dei contratti di
produttività)
146. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
4, comma 3, dopo le parole: «Nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e
nell'anno 2010» e dopo le parole: «60 milioni di euro» è inserita la seguente:
«annui»;
b) all'articolo
5, comma 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
147. Ai fini dell'applicazione del comma 146, i limiti
di reddito indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da
riferire all'anno 2009.
I commi
146 e 147, introdotti nel corso
dell’esame presso la V Commissione Bilancio, recano alcune modifiche alla disciplina concernente
la detassazione dei contratti di
produttività, di cui all’articolo 5 del D.L. n. 185 del 2008, prorogando la misura anche per il 2010 (lettera b)).
Il richiamato articolo 5 ha
prorogato all’anno 2009 il regime di agevolazione fiscale per i lavoratori
dipendenti del settore privato limitatamente alle remunerazioni corrisposte in
relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa
e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico
dell'impresa. Si tratta, in sostanza, della quota di retribuzione
caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla
produttività aziendale. Tale regime è stato introdotto, in via temporanea,
dall’articolo 2 del D.L. 93/2008[195].
Sono beneficiari i
lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno realizzato un
reddito di lavoro subordinato non superiore a 35.000 euro. Concorrono alla
formazione del predetto importo anche le remunerazioni assoggettata ad imposta
sostitutiva ai sensi del citato articolo 2 del DL n. 93/2008.
L’ammontare massimo di
remunerazione agevolabile è fissato in misura pari a 6.000 euro[196].
Infine, la norma ha precisato
che qualora il sostituto d’imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo
d’imposta sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi
per il 2008 (c.d. CUD), il lavoratore dovrà rilasciare apposita attestazione
nella quale dichiara l’ammontare del reddito conseguito nell’anno 2008.
La disposizione, inoltre,
modifica il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. 185/2008, intervenendo sulla riduzione dell’IRPEF, e delle relative
addizionali, sul trattamento economico
accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
(lettera a)).
Il richiamato comma 3 ha riconosciuto
al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione
della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e dell’impiego,
titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a
35.000 euro, una riduzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali
sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60
milioni di euro.
La richiamata lettera a)
stanzia lo stesso importo di 60 milioni
(previsto per il 2009) anche per il 2010
e conferma la fruizione di tale agevolazione, anche per il 2010, per i soggetti
con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.
Al riguardo, la relazione
tecnica sottolinea che “ipotizzando, però, con ragionevole approssimazione che
i versamenti effettuati nel periodo marzo-agosto 2009 (pari a 306 milioni di
euro) sono attribuibili al solo provvedimento di detassazione dei premi per il
2009, si può stimare n versamento medio di imposta sostitutiva pari a circa 50
milioni di euro (306/6). Considerando un valore medio analogo per i mesi
successivi, si stima un ammontare annuo di imposta sostitutiva pari a circa 600
milioni di euro, cui corrisponde una base imponibile relativa alle somme
erogate per i premi in oggetto nel periodo, pari a 6.000 milioni di euro
(600/10%).”
La stessa relazione
tecnica, inoltre, evidenzia che “considerando stabile tale base imponibile
anche per il 2010, si stima, quale differenza tra l’aliquota marginale media
per i redditi di lavoro dipendente pari al 26% e l’aliquota del 10% prevista
dalla norma in esame, una perdita di gettito di competenza annua pari a circa
-960 milioni di euro, cui si aggiunge una perdita di gettito di addizionale
regionale e comunale pari rispettivamente a circa -72 milioni di euro e -23,8
milioni di euro”.
In generale, l’aumento del
gettito di cui al comma 146, lettera b), in termini di cassa, è
evidenziato nella seguente tabella (valori in milioni di euro).
|
2010 |
2011 |
2012 |
IRPEF |
-800 |
-160 |
0 |
Addizionale regionale |
0 |
-72 |
0 |
Addizionale comunale |
0 |
-23,8 |
0 |
TOTALE |
-800 |
-255,8. |
0 |
Riguardo alla disposizione
di cui al comma 146, lettera a), la relazione tecnica afferma che
alla determinazione dell’onere complessivo si è proceduto sulla base dei
seguenti elementi:
-
comparto sicurezza e
difesa: per tenendo del limite
complessivo reddituale dei destinatari (euro 35.000 annui del 2008) è stato
considerato circa l’80% degli importi dei fondi di efficienza dei servizi
istituzionali rilevati nel conto annuale 2007, maggiorati degli aumenti
contrattuali di regime per il biennio 2006-2007;
-
personale del soccorso
pubblico: è stato preso a
riferimento l’ammontare dell’intero fondo anch’esso maggiorato degli aumenti
contrattuali 2006-2007.
Sempre secondo la relazione
tecnica, “in analogia a quanto previsto per il personale del settore privato si
è ipotizzata una riduzione del carico fiscale per IRPEF, addizionali regionali
e comunali con riferimento ai soli compensi accessori previsti dai fondi di
efficienza dei servizi istituzionali (Corpi e Forze Armate) e dal fondo di
amministrazione (Corpo dei vigili del fuoco) pari in media al 18%”.
La disposizione in
questione prevede un limite massimo di spesa di 60 milioni di euro, come evidenziato nella
seguente tabella (valori in euro).
Stima
del maggior costo sostenibile per lo Stato per l’anno 2009 per la
detassazione dei compensi di produttività al personale della sicurezza,
difesa e soccorso pubblico |
|
Importo
complessivo Forze Armate e Forze di polizia dei fondi efficienza servizi
istituzionali su cui applicare la detassazione |
284.500.000,00 |
Ritenute pensioni e fondo credito (9,15%) |
26.031.750,00 |
Imponibile IRPEF |
258.468.250,00 |
IRPEF con aliquota media 28% |
72.371.110,00 |
IRPEF con aliquota 10% |
25.846.825,00 |
Maggior costo per lo Stato |
46.524.285,00 |
Fondo
di Amministrazione Vigili |
82.300.000,00 |
Ritenute pensioni e fondo credito (9,15%) |
7.503.450,00 |
Imponibile IRPEF |
74.769.550,00 |
IRPEF con aliquota media 28% |
20.935.474,00 |
IRPEF con aliquota 10% |
7.476.955,00 |
Maggior costo per lo Stato |
13.458.519,00 |
TOTALE |
59.982.804,00 |
Il successivo comma 147 specifica che ai fini del
precedente comma 146, i limiti di reddito ivi richiamati (pari a 35.000 euro)
sono da riferire all’anno 2009.
Articolo 2,
comma 148
(Riduzione del fondo sociale per
l’occupazione)
148. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010.
Il comma 148 prevede la riduzione di 100 milioni di euro per l'anno 2010 del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008
All’articolo 18, comma 1, del D.L. 185, sopra richiamato, si prevede che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi[197]. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.
Si ricorda, che nell’articolo 18, del D.L. 185, più in generale[198], si è inteso perseguire l’obiettivo di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale.
Articolo 2,
comma 149
(Contrasto alle frodi in materia di
invalidità civile)
149. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 1o
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2010 l'INPS
effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente,
in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei
requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei
confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile».
Il comma 149 dispone una modifica dell’articolo 20, comma 2 del D.L. 78/2009, con il quale si dispone per l'anno 2010 l’effettuazione
da parte dell'INPS un programma di
100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di
invalidità civile, con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento
della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali.
L’articolo 20 del D.L. 78/2009 detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte la fasi del procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici nonché un maggiore coinvolgimento dell’Istituto nei procedimenti giurisdizionali. Per tali fini, si prevede che l’INPS si avvalga delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, come integrate ad opera del D.P.C.M. 30 marzo 2007, che ha completato il trasferimento delle funzioni sulle procedure di invalidità dal Ministero dell’economia e delle finanze all’Istituto medesimo.
Il comma 2 dell’articolo 20 ha attribuito all’Istituto la competenza ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, disponendosi, nel caso di accertata insussistenza degli stessi, l’immediata sospensione cautelativa del pagamento dei benefici economici, seguita dalla revoca degli stessi[199].
Articolo 2,
comma 150
(Copertura oneri commi 120-147)
150. Agli oneri derivanti dai commi da 120 a 147, pari
a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011
e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 150 milioni di
euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi 148 e 149, quanto a 975 milioni di
euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di
euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del
fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre
2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.
Il comma 150, introdotto in Commissione, determina gli oneri derivanti dalle misure a sostegno dell’occupazione previste ai commi da 120 a 147, quantificandoli in misura pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per il 2011 e a 5 milioni per il 2012.
Alla copertura dei predetti oneri, pari a 1.125 milioni per il 2010, a 259 per il 2011 e a 5 milioni per il 2012, si provvede:
§ quanto a 150 milioni di euro per il 2010, ai sensi dei commi 148 e 149, i quali rispettivamente prevedono la riduzione di 100 milioni per il 2010 del fondo sociale per occupazione e formazione e l’effettuazione da parte dell’INPS nel 2010 di un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, in aggiunta all’ordinaria attività di accertamento.
La relazione
tecnica valuta in 50 milioni di euro per
il 2010 le economie recate da tale programma di verifica dell’INPS;
§
quanto a 975
milioni per il 2010, a 259 milioni per
il 2011 e a 5 milioni per il 2012, mediante corrispondente riduzione delle
disponibilità del Fondo per esigenze
urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009[200], come
integrate dall’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 168 del 2009, n 168 e dagli
effetti del provvedimento in esame.
Il
Fondo per il finanziamento di esigenze urgenti e indifferibili, previsto dal
citato articolo 7-quinquies, risulta
iscritto nel capitolo di parte corrente n. 3071 del Ministero dell’economia e
delle finanze. Per ciò che attiene alla dotazione del Fondo, si ricorda che il
disegno di legge in esame reca numerose disposizioni che provvedono a
rifinanziarlo per gli anni 2010 e successivi, per un’analisi delle quali si
rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 240.
Articolo 2, commi 151-172
(Banca del Mezzogiorno S.p.a.)
151. Le
disposizioni dei commi da 152 a 172 hanno l'obiettivo di contribuire al
riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del
credito nel Mezzogiorno.
152. Gli
strumenti e le istituzioni previsti ai sensi dei commi da 155 a 172 mirano:
a) ad aumentare
la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;
b) a sostenere
le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui
costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli
investimenti;
c) a
canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel
Mezzogiorno.
153.
Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 151 a 172, lo Stato assume un
ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono
attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea e
in particolare nell'ambito delle normative vigenti in materia di aiuti di
Stato.
154.
L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 155 a 161 e da 168 a 172 è
subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della Commissione europea, con
le procedure previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
155. È
istituito il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno Spa», di seguito
denominata: «Banca», di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Il Comitato è composto da un numero massimo di quindici membri nominati
dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche
e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari
aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno
espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno della società Poste italiane
Spa. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.
156. È
compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori,
diversi dallo Stato, tra banche operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o
associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra
altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come
definite dal comma 159. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le
regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a
soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche
funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.
157. Per
avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata
da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di Stato,
considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e
internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo
non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi
dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute
nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario.
158. La Banca
agisce attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono
all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni
con la società Poste italiane Spa. L'adesione implica, per le attività, i
prodotti e i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento del
marchio della Banca a quello proprio. L'adesione implica inoltre la preliminare
definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far
identificare la Banca con la rete delle banche e delle istituzioni aderenti.
159. La Banca
opera con la rete di cui al comma 158 per almeno cinque anni come istituzione
finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel
Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie
imprese, anche con il supporto di intermediari finanziari aventi un adeguato
livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente
indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità
giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la
ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In
particolare, come servizio reso alla rete delle banche e delle istituzioni
aderenti, la Banca può:
a) favorire lo
sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio e lungo
termine e per il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di
obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e
medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime
di favore fiscale stabilito nei commi da 168 a 171;
b) emettere
obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel
Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni, nei primi due anni dalla data
della prima emissione, può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che
copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di
mercato e hanno durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono fissati criteri, modalità e condizioni
economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume
complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia stessa.
La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo
13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede
ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468
del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al
fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza
pubblica e di individuare conseguentemente idonei mezzi di copertura
finanziaria;
c) acquisire
dalle banche aderenti mutui a medio o lungo termine erogati a piccole e medie
imprese del Mezzogiorno aventi adeguato merito di credito, per creare
portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da
cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali
portafogli possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, a seguito di istruttoria sul sottostante eseguita dal Comitato di gestione
del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri
e modalità per la concessione della garanzia, ivi inclusi le condizioni
economiche e l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del
Fondo citato;
d) offrire
consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli
strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministra zioni pubbliche,
istituzioni multilaterali e organismi sovranazionali;
e) stimolare e
sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del
Mezzogiorno.
160. Entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato
promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze
sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio
fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni
caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, devono essere richieste
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
161. Al
termine della fase di avvio e, comunque, decorsi cinque anni dall'inizio
dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato,
tranne un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci
fondatori prevedono nello statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni
sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione
detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione compreso
nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica pubblicato ai sensi dell'articolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve prevedere un trattamento
analogo a quello delle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la
partecipazione pubblica non può in nessun caso e in nessun momento
rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.
162. Per
favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la
crescita della Banca, alle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività
bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e
che partecipano al capitale della Banca è consentita, per un periodo massimo di
cinque anni dalla data dell'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di
finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili
solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di
cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni.
163. Se
necessario, in base alla normativa vigente, il Ministro dell'economia e delle
finanze con propri decreti può autorizzare enti e società partecipati dal
Ministero dell'economia e delle finanze a contribuire, in qualità di soci
finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo
che partecipano al capitale della Banca e autorizzate all'attività bancaria
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque
non oltre cinque anni dalla medesima data.
164.
L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori
di cui al comma 162 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale
esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di
finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Banca, se la
cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.
165. Ciascun
socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di
finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di
designare un componente del consiglio di amministrazione e un componente del
collegio sindacale.
166. Le
azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro
sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai
sensi del primo periodo sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla
Banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.
167. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 162 a 166.
168. Al fine
di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che
creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguono finalità etiche nel
Mezzogiorno:
a) le
disposizioni del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, si
applicano agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi,
sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da
banche per sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di
piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel
Mezzogiorno. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli di cui all'articolo 2
del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica un'aliquota di favore
nella misura del 5 per cento;
b) l'imposta di
cui alla lettera a) si applica sugli interessi relativi a un ammontare
di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a
condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto
e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.
169. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti
autorità di vigilanza, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 168 a
172, ivi inclusi le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo
finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta
sostitutiva nella misura fissata nel comma 168 e le caratteristiche dei
progetti etici.
170. Il
beneficio fiscale è concesso con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di
cui ai commi da 168 a 172 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto
di cui al comma 169. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari
emessi successivamente all'adozione del decreto di cui al primo periodo.
171. Il
monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 168 a
172 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da
stipulare con le istituzioni finanziarie emittenti.
172. Al comma
1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole:
«titoli governativi dell'area euro» sono inserite le seguenti: «e, per una
quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla
garanzia dello Stato italiano».
I commi da 151 a 172 - introdotti nel corso dell’esame in
Commissione - recano un insieme di disposizioni dirette ad
aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle
regioni del Mezzogiorno e a sostenere le iniziative imprenditoriali
canalizzando il risparmio privato in quelle regioni. A tal fine si prevede
un’articolata disciplina volta alla costituzione
della Banca del Mezzogiorno s.p.a.,
società partecipata dallo Stato in qualità di socio fondatore e da altri
soggetti privati che saranno invitati a parteciparvi da un Comitato promotore
all’uopo istituito. La banca agisce attraverso la rete di banche e di
istituzioni che vi aderiscono con l’acquisto di azioni, e sua finalità precipua
è quella di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno, promuovendo in
particolare il credito alle PMI anche con il supporto di intermediari
finanziari. Si prevede una disciplina specifica in materia di emissione di
azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo autorizzate
all’attività bancaria successivamente all’entrata in vigore della legge
finanziaria che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno. Al
Ministro dell’economia è inoltre data la facoltà di autorizzare enti e società
partecipate dal medesimo Ministero a contribuire, in qualità di soci
finanziatori, alla sottoscrizione del capitale delle banche di credito
cooperativo che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno. Si
prevede, infine, una disciplina tributaria di carattere agevolativo, in base
alla quale sugli interessi degli strumenti finanziari, sottoscritti da persone
fisiche, emessi da banche per sostenere progetti di investimento di PMI del
Mezzogiorno, si applica un’aliquota agevolata nella misura del cinque per
cento.
Nel dettaglio, il comma 151 in esame dichiara che le
disposizioni si prefiggono l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico
del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.
Il comma 152 specifica che gli strumenti e
le istituzioni previsti sono volti ad aumentare
la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle regioni del
Mezzogiorno e a sostenere le iniziative imprenditoriali, incidendo sui costi di
approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti,
canalizzando il risparmio privato in quelle regioni.
Il comma 153 prevede che nell'attuazione delle
disposizioni lo Stato assuma un ruolo di facilitatore di processi e
dell'iniziativa privata, dovendo essere le norme attuate rispettando la vigente
normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla normativa in
materia di aiuti di Stato.
Il comma 154 subordina l'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 155 a 161
e da 168 a 172, ove necessario, all'autorizzazione
della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istituivo della Comunità Europea in materia di aiuti di Stato, secondo cui alla
Commissione devono essere comunicati, in tempo utile perché presenti le sue
osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che
un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87
del trattato, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal
paragrafo 2 dello stesso articolo 88. Lo Stato membro interessato non può dare
esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
Il comma 155 istituisce il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno s.p.a.» (di
seguito, Banca).
La disposizione richiama l'articolo 6-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che aveva disposto, al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d’Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, la costituzione della società per azioni "Banca del Mezzogiorno", demandando la nomina del comitato promotore ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
A
seguito delle nuove disposizioni recate dai commi qui in esame, sarebbe
opportuno effettuare un coordinamento con il citato l'articolo 6-ter del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, anche mediante norme di abrogazione
espressa.
Il Comitato
promotore, costituito senza oneri per la finanza pubblica ai sensi del comma
155 in esame, è composto da un massimo di quindici membri nominati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali. Di
questi membri almeno cinque devono essere espressione di soggetti bancari e
finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), uno
espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno di Poste Italiane s.p.a.
Il comma 156 demanda al Comitato promotore
il compito di individuare e selezionare
i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel
Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a
partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e
le attività della Banca indicate dalla legge. Fra gli altri compiti, il
Comitato promotore deve definire le regole di governo della Banca, gli apporti
minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in
qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione alle finalità
di legge.
Il comma 157 prevede che lo Stato partecipi al capitale sociale della
Banca con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in
bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto residui del corrente
esercizio finanziario.
Si ricorda che il richiamato articolo 6-ter del decreto-legge n. 112 del 2008 ha autorizzato, al comma 4, una spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008 per l’apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore, prevedendo che entro cinque anni dall’inizio dell’operatività della Banca tale importo venisse restituito allo Stato, il quale avrebbe ceduto alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una. Il comma 5 del richiamato articolo 6-ter del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che all’onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
La partecipazione
dello Stato, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale
e internazionale, è finalizzata ad avviare l'iniziativa e a favorire
l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo
con la normativa in materia di aiuti di Stato.
Il comma 158 prevede che la Banca agisca attraverso la rete di banche e delle
istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni, potendo
stipulare convenzioni con Poste italiane s.p.a..
L'adesione all’iniziativa
implica l'affiancamento a quello proprio
del marchio della Banca per le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati
o diffusi congiuntamente, nonché la definizione di modalità operative e di
governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle
banche e istituzioni aderenti.
Il comma 159 stabilisce che la Banca opera
con la rete di cui al comma 158 per
almeno cinque anni come istituzione
finanziaria di secondo livello, con gli obiettivi di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovere, in
particolare, il credito alle piccole e
medie imprese (PMI) anche con il supporto di intermediari finanziari con
adeguato livello di patrimonializzazione.
La disposizione
specifica che il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire
il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la nascita di
nuove imprese;
b) l'imprenditorialità
giovanile e femminile;
c) l'aumento
dimensionale e l'internazionalizzazione;
d) la ricerca e
l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione.
La disposizione
chiarisce inoltre che la Banca potrà, tra l’altro, come servizio reso alla rete
delle banche e istituzioni aderenti:
a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti
finanziari per il credito di medio-lungo termine ed il capitale di rischio nel
Mezzogiorno. Tale obiettivo può essere perseguito anche con l'emissione di
obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e
medie imprese che investono nel Mezzogiorno, godendo tali emissioni delle
agevolazioni fiscali previste nei commi da 168 a 171;
b) emettere obbligazioni per finanziare specifici
progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno, potendo l'emissione di tali
obbligazioni essere assistita nei primi due anni dalla prima emissione dalla
garanzia dello Stato, a copertura del capitale e degli interessi.
La disposizione specifica che tali obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato con durata non inferiore a tre anni e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia. La garanzia dello Stato verrà inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha il compito di effettuare un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e conseguentemente individuare idonei mezzi di copertura finanziaria.
c) acquisire dalle banche aderenti
mutui a medio-lungo termine di PMI del Mezzogiorno con adeguato merito di
credito per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e
riduzione del rischio da cedere al mercato.
Eventuali
emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistiti
dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 a seguito di istruttoria sul sottostante da
parte del Comitato di Gestione del Fondo stesso.
Il richiamato articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto che il CIPE può destinare una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
Si demanda quindi
a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze il compito di stabilire criteri e modalità per la
concessione della garanzia, ivi incluso le condizioni economiche nonché
l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato.
d) offrire consulenza e assistenza alle PMI per
l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da
amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi
sopranazionali;
e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a
vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.
Il comma 160 obbliga il Comitato promotore,
entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, a presentare una relazione sullo stato di avanzamento
del progetto al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, con
successivo decreto, può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo
stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. La disposizione fa salve le necessarie autorizzazioni per l’esercizio
dell’attività bancaria di cui
all'articolo 14 del TUB, che dovranno essere richieste entro 12 mesi dalla
data di entrata in vigore della legge.
Il richiamato articolo 14 del TUB stabilisce che la Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 del TUB e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del TUB;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26 del TUB;
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
Ai sensi del comma 2, la Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività (comma 2-bis). Il comma 3 stabilisce che non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione richiesta dal comma 1.
Il comma 161 prevede la redistribuzione tra
i soci fondatori privati dell'intera partecipazione posseduta dallo Stato,
salvo un'azione, al termine della fase di avvio, e comunque decorsi cinque anni
dall'inizio dell'operatività della Banca.
La disposizione stabilisce inoltre che i soci fondatori devono prevedere nello Statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione, fermo restando che la partecipazione pubblica non può in nessun caso ed in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve prevedere un trattamento analogo alle azioni possedute dallo Stato.
Il comma 162 ammette, per un periodo
massimo di 5 anni dall'autorizzazione all’attività bancaria, l'emissione di azioni di finanziamento di
cui all'articolo 2526 del codice civile nelle banche di credito cooperativo
autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge e che partecipano al capitale della Banca del
Mezzogiorno, al fine di favorire la crescita di una rete bancaria sul
territorio e di sostenere la crescita della Banca.
Il richiamato articolo 2526 del codice civile (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito) prevede che l'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.
Si specifica che
tali azioni sono sottoscrivibili solo
da parte di fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio
1992, n. 59 in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo
unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385.
La richiamata legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di società cooperative, prevede all’articolo 11 che le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.
Il richiamato articolo 34 del TUB prevede, al comma 2, che per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa. Il comma 4 prevede che nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.
Il comma 163 prevede la possibilità per il
Ministro dell'economia e delle finanze di autorizzare,
con propri decreti, enti e società
partecipate dal medesimo Ministero, a contribuire, in qualità di soci finanziatori,
alla sottoscrizione del capitale di
banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca del
Mezzogiorno, autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i cinque anni.
Ai sensi del comma 164, l'ammontare del capitale
complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 162 non
può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento
dell'emissione delle azioni di finanziamento, le quali non potranno essere
cedute con effetto verso la banca, se la cessione non sarà autorizzata dal
consiglio di amministrazione.
Il comma 165 assegna a ogni socio
finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento
possedute, riconoscendo ai soci finanziatori il diritto di designare un
componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio
sindacale.
Il comma 166 prescrive il rimborso delle azioni
di finanziamento decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione, dovendosi
stabilire le modalità di liquidazione delle partecipazioni così acquisite in un
apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva
approvazione della Banca d'Italia.
Il comma 167 demanda ad un decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito
di stabilire le disposizioni attuative dei commi da 162 a 166.
Il comma 168 detta una serie di misure
finalizzate a favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche
che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguano finalità etiche nel
Mezzogiorno.
Nel dettaglio, la lettera a)
del comma 168 prevede
l’applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239 - recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati - a strumenti
finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone
fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere
progetti di investimento di medio-lungo termine di PMI del Mezzogiorno o per
sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. La disposizione prevede che sugli interessi di cui all'articolo 2
del decreto legislativo n. 239 del 1996 relativi ai suddetti titoli si applica
una imposta sostitutiva con aliquota di favore nella misura del cinque per cento, rispetto a quella ordinaria del 12,5 per cento.
Il richiamato articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 ha infatti assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
La lettera b)
del comma 168 restringe il campo di
applicazione dell’'imposta di cui alla citata lettera a) agli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore
a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore, a condizione che il periodo di tempo
intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia
inferiore a dodici mesi.
Il comma 169 affida ad un decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di
vigilanza, il compito di stabilire le modalità di attuazione di cui ai commi da
168 a 172, con riguardo, tra l’altro:
a) alle modalità
di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate;
b) ai limiti
annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva agevolata
prevista dal comma 168;
c) alle
caratteristiche dei progetti etici.
Il comma 170 affida sempre ad un decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di concedere il
beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le
finalità di cui ai commi da 168 a 172 e del rispetto delle condizioni fissate
nel decreto previsto dal comma 169.
Viene specificato
inoltre che il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi
successivamente alla adozione del decreto di concessione dello stesso
beneficio.
Il comma 171 affida alla Banca del
Mezzogiorno, per cinque anni, il monitoraggio
sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 168 a 172, mediante
apposita convenzione che dovrà essere stipulata con le istituzioni finanziarie
emittenti.
Il comma 172 modifica infine il comma 1097
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nella versione vigente, stabilisce
che i fondi provenienti dalla raccolta
effettuata da Poste Italiane s.p.a. per attività di bancoposta presso la clientela privata ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144,
sono investiti in titoli governativi
dell'area euro a cura di Poste Italiane s.p.a.
Il comma 172 in
esame prevede ora che i fondi della raccolta di bancoposta possano essere investiti anche, per una quota pari a massimo il cinque per cento dei fondi, in altri titoli se assistiti dalla garanzia
dello Stato italiano.
Articolo 2,
commi 173-178
(Disposizioni concernenti comuni,
province e comunità montane)
173. Il
contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010,
2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7
milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro
e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio
decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in
proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai
singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi
consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni
idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 174 a 177 in conformità ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
174. In
relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 173, il
numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento. L'entità della
riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.
175. Il
numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in
misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con
arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori
provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto
del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità
superiore.
176. In
relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 173, i comuni
devono altresì adottare le seguenti misure:
a) soppressione della figura del
difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
b) soppressione delle circoscrizioni
di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;
c) possibilità di delega da parte
del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in
alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non
superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del
direttore generale;
e) soppressione dei consorzi di
funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai
consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi
consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.
177. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa
di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di
legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5
maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato
articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni
di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e
ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui
al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75
per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello
del mare.
178. Le
riduzioni di spesa di cui ai commi 173 e 177 confluiscono al fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto- legge 23 novembre
2009, n. 168.
Il comma 173 dispone una riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a comuni e province, iscritti sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, per complessivi 13 milioni di euro per il 2010, 91 milioni per il 2011 e 125 milioni per il 2012.
In particolare, la riduzione riguarda:
§ le province, per 1 milione di euro per il 2010, 5 milioni per il 2011 e 7 milioni per il 2012,
§ i comuni per 12 milioni di euro per il 2010, 86 milioni per il 2011 e 118 milioni per il 2012.
La riduzione del contributo ordinario è da porre in relazione alle disposizioni di cui ai commi successivi, che recano misure atte a garantire risparmi di spesa per comuni e province, tali da assorbire la riduzione del contributo ordinario disposta in via predeterminata dal comma 173.
Il Ministero dell’interno con proprio decreto provvede, per ciascuno degli anni, alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali, nel corso dell’anno, ha luogo il rinnovo dei consigli.
Per quanto concerne gli enti locali delle regioni a statuto speciale, le regioni provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di risparmio dalle misure di cui ai commi 174-177, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
In relazione alla natura delle misure di contenimento delle spese delle
province e dei comuni indicate dai commi successivi, la riduzione dei
trasferimenti erariali andrebbe peraltro considerata a regime.
Il comma 174 prevede, in relazione alla riduzione del contributo ordinario ai comuni disposta dal comma 173, la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali (con arrotondamento dell’entità della riduzione all’unità superiore)[201].
Il numero dei consiglieri è attualmente fissato dall’art. 37 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con il D.Lgs. 267/2000, che prevede che il consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero di membri variabile sulla base della popolazione.
Si osserva che la disposizione non specifica se la riduzione si riferisca al numero dei consiglieri
comprensivo del sindaco o senza considerare il sindaco.
Quanto all’arrotondamento all’unità superiore, sulla base di un’interpretazione letterale, esso dovrebbe intendersi riferito al numero dei consiglieri da ridurre e non al numero dei consiglieri risultante dalla riduzione.
La seguente tabella
mette a raffronto il numero dei consiglieri comunali previsto dalla disciplina
vigente e modificato dalla disposizione in esame, considerando il numero di consiglieri come comprensivo del sindaco e
riferendo l’arrotondamento al numero di consiglieri da ridurre.
Tabella 1. Numero dei consiglieri comunali (comprensivo del sindaco)
Abitanti |
Numero
consiglieri comunali |
|
|
Disciplina
vigente (Art.
37 TUEL) |
Disciplina
modificata - Ddl
finanziaria |
più di 1 milione |
61 |
48 |
da 500.001 a 1 milione |
51 |
40 |
da 250.001 a 500.000 |
47 |
37 |
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluoghi di provincia
con popolazione inferiore |
41 |
32 |
da 30.001 a 100.000 |
31 |
24 |
da 10.001 a 30.000 |
21 |
16 |
da 3.001 a 10.000 |
17 |
13 |
fino a 3.000 |
12 |
10 |
Il comma 175 prevede che il numero massimo degli assessori comunali e degli assessori provinciali è determinato in misura pari, rispettivamente per ciascun comune e per ciascuna provincia, ad un quarto del numero dei consiglieri comunali e ad un quinto del numero dei consiglieri provinciali (con arrotondamento all’unità superiore).
Il numero degli assessori comunali e provinciali è attualmente disciplinato dall’art. 47 TUEL, che prevede che la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità[202] (comma 1). Il numero degli assessori è stabilito dallo statuto dell’ente, che può indicare un numero fisso o un numero massimo, nel rispetto dei limiti anzidetti (comma 2).
L’art. 47, comma 5, TUEL detta inoltre una disciplina transitoria da applicarsi alle province e ai comuni fino all’adozione nelle norme statutarie sul numero degli assessori[203].
Si osserva che la disposizione, a differenza della disciplina vigente,
non specifica se il numero dei consiglieri da considerare sia comprensivo o
meno del sindaco o del presidente della provincia.
La determinazione per ciascun ente del numero degli assessori dovrebbe
continuare ad essere rimessa agli statuti (in misura fissa o come limite
massimo), nonostante la disposizione in esame non specifichi, a differenza
della disciplina vigente, che detto numero è “stabilito dagli statuti”, dal
momento che resta in vigore l’art. 47, comma 2, TUEL.
Sembrerebbe peraltro superata la disciplina transitoria per gli enti
che non abbiano adottato le norme statutarie di cui all’art. 47, comma 5, TUEL.
Al fine di evitare le citate incertezze interpretative, apparirebbe
opportuno un coordinamento tra i commi 174 e 175 e gli articoli 37 e 47 del
TUEL.
Si osserva altresì che manca una disciplina transitoria che specifichi
che le riduzioni del numero dei consiglieri e assessori si applicano a
decorrere dal rinnovo di ciascun consiglio, come sembra desumersi dal comma 173
che riferisce la riduzione del contributo agli enti per i quali in corso d’anno
ha luogo il rinnovo dei consigli.
Tabella 2. Numero massimo degli assessori comunali
Abitanti |
Numero
massimo assessori comunali |
|
|
Disciplina
vigente (Art.
47 TUEL) |
Disciplina
modificata* Ddl
finanziaria |
Più di 1
milione |
12 |
12 |
da 500.001 a 1
milione |
12 |
10 |
da 250.001 a
500.000 |
12 |
10 |
da 100.001 a
250.000 e comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore |
12 |
8 |
da 30.001 a
100.000 |
10 |
6 |
da 10.001 a
30.000 |
7 |
4 |
da 3.001 a
10.000 |
6 |
4 |
Fino a 3.000 |
4 |
3 |
*NB: Il calcolo è
effettuato considerando il numero dei consiglieri come calcolato nella tabella
1 e comprensivo del sindaco
Tabella
3. Numero massimo degli assessori provinciali
Abitanti |
Numero massimo
assessori provinciali |
|
|
Disciplina
vigente (Art.
47 TUEL) |
Disciplina
modificata - Ddl
finanziaria |
Più di 1.400.000 |
12 |
10 |
da 700.001 a 1.400.000 |
12 |
8 |
da 300.001 a 700.000 |
10 |
7 |
fino a 300.000 |
8 |
5 |
*NB: Il calcolo è
effettuato considerando il numero dei consiglieri come comprensivo del presidente
della provincia.
Il comma 176 prevede per i comuni e per le province l’obbligo di adottare alcune misure volte ad assorbire la riduzione del contributo ordinario disposta dal comma 173.
In particolare, la lettera a) prevede l’obbligo, per i comuni e le province, di procedere alla soppressione della figura del difensore civico, di cui all’articolo 11 TUEL[204].
L’art. 11 stabilisce che l’istituzione della figura del difensore civico può essere prevista dagli statuti comunali e provinciali, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale. A tale scopo, il difensore civico può segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo, nei casi previsti dall’art. 127 TUEL, ove fossero riscontrate illegittimità nelle deliberazioni della Giunta e del Consiglio.
La lettera b) prevede l’obbligo, per i comuni, di procedere alla soppressione delle circoscrizioni comunali, di cui all’articolo 17 TUEL[205].
Ai sensi del vigente articolo 17, i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
I comuni con popolazione compresa tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono istituire le circoscrizioni di decentramento, ma in tal caso la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.
Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale[206].
L’ articolo 82 TUEL determina un’indennità di funzione per i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia e la corresponsione di un gettone di presenza ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, per la partecipazione a consigli e commissioni[207].
La lettera c) introduce un’ulteriore possibilità di semplificazione delle giunte comunali dei comuni con meno di 3.000 abitanti. In questi comuni, il sindaco può scegliere, in alternativa alla nomina dei due assessori, di delegare l’esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri.
La lettera d) prevede l’obbligo, per i comuni e le province, di procedere alla soppressione della figura del direttore generale[208].
L’articolo 108 TUEL prevede che il sindaco di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ed il presidente della provincia, possano nominare, previa deliberazione della Giunta, un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. La norma non prescrive alcun requisito specifico, lasciando la definizione dei criteri per la nomina al regolamento di organizzazione degli uffici e dei sevizi. L’incarico non può comunque eccedere il mandato del sindaco o del presidente della provincia.
Il direttore generale provvede all’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, ed alla predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e proposta di piano esecutivo di gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Il direttore generale traduce, pertanto, gli obiettivi politici in strategie gestionali, con conseguente coordinamento delle attività dei vertici dirigenziali. Al direttore generale rispondono infatti i dirigenti dell’ente, ad eccezione del segretario comunale o provinciale.
Il direttore generale può essere revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, sempre previa deliberazione della giunta.
Nei comuni con meno di 15.000 abitanti è, invece, consentito procedere alla nomina del direttore generale solo a seguito di stipula di apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano tale soglia. In tal caso il Direttore sarà chiamato alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Gli enti possono altresì attribuire la funzione di direttore generale al segretario comunale.
La lettera e) prevede che i comuni devono procedere alla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali[209], facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti. I comuni assumono le funzioni esercitate dai consorzi soppressi nonché le relative risorse, con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici in essere e ad ogni altro effetto.
La disciplina dei consorzi è contenuta nell’articolo 31 TUEL ed è stata recentemente integrata dal comma 28 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007).
I consorzi, previsti per la gestione associata di uno o più servizi e funzioni, sono espressione dell’autonomia amministrativa e gestionale degli enti locali, che possono costituirli secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 TUEL[210]. Il consorzio si costituisce attraverso l’approvazione a maggioranza assoluta, da parte dei componenti dei consigli degli enti interessati, di una convenzione e dello statuto del consorzio[211]. I consorzi prevedono specifici organi rappresentativi dei diversi enti associati, quali l’assemblea del consorzio composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ognuno con responsabilità proporzionata alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. L’art. 31 TUEL vieta altresì la costituzione di più di un consorzio tra gli stessi enti locali, mentre in caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, demandandone l'attuazione alle leggi regionali.
Il comma 28 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) ha infine previsto che, ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna delle tipologie previste nell’ambito delle forme associative e di collaborazione tra gli enti locali (previste dagli artt. 31, 32 e 33 del TUEL). A partire dal 1° gennaio 2010, se permane l’adesione multipla ogni atto adottato dall’associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte dell’amministrazione comunale interessata. Fanno eccezione i consorzi deputati alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti; fanno altresì eccezione i consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi statali o regionali.
Il comma 177 dispone la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane, previsto dall’articolo 34 del D.L. n. 504/1992 e da ogni altra disposizione di legge relativa alle comunità montane.
Ai sensi delle citate disposizioni, il contributo erariale spettante alle comunità montate, iscritto sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316/Ministero dell’interno), ammonta per il 2010 a 50 milioni di euro.
In relazione alla cessazione, con decorrenza immediata, del concorso
dello Stato al finanziamento delle Comunità montane – a fronte della quale è
prevista peraltro l’assegnazione di quota parte di tale risorse ai Comuni
montani – sarebbe opportuno un chiarimento in ordine agli effetti che
potrebbero determinarsi sui vincoli giuridici, contrattuali e finanziari in
essere a carico delle Comunità montane medesime (ad esempio spese di personale,
per forniture, ecc.).
In attesa dell’attuazione della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, la norma, inoltre, dispone l’assegnazione del 30 per cento di tale contributo (circa 15 milioni di euro) in favore dei comuni montani.
Ai fini della ripartizione di tale contributo, cui provvede il Ministero dell’interno, sono considerati montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra di 600 metri dal livello del mare.
La legge-delega sul federalismo fiscale non detta disposizioni specifiche per le comunità montane; essa, nell’ambito dei principi e criteri direttivi sul finanziamento delle funzioni degli enti locali, sui fondi perequativi e sugli interventi speciali, prevede la necessità di tenere in considerazione le specificità dei territori montani (art. 11, comma 1, lett. g); art. 13, comma 1, lett. d); art. 16, comma 1, lett. c)).
Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse (D.Lgs. 267/2000, art. 27 e 28), “create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni montani, ‘funzioni proprie’, ‘funzioni conferite’ e funzioni comunali”[212]. Si tratta, dunque, di un caso speciale di unioni di Comuni, di enti dotati di un certo grado di autonomia, non solo dalle Regioni ma anche dai Comuni, come dimostra, tra l’altro, l’espressa attribuzione agli stessi della potestà statutaria e regolamentare[213]. Spetta alle regioni l’individuazione degli ambiti territoriali per la costituzione delle comunità montane e la istituzione delle stesse comunità, che avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale. Alla legge regionale è demandata la disciplina delle comunità montane che comprende tra l’altro, le modalità di approvazione dello statuto, i criteri di ripartizione dei finanziamenti, la regolazione dei rapporti con gli altri enti locali.
L’articolo 2, commi 16-22, della legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007[214]) ha affidato alle regioni il compito di provvedere con legge, entro il 30 settembre 2008[215], sulla base di parametri specificamente indicati, al riordino delle comunità montane. A regime, il riordino deve comportare, in ciascuna regione, la riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane per un importo pari ad un terzo della quota loro destinata del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali[216] (comma 17). Contestualmente la dotazione del Fondo medesimo è stata ridotta di 33,4 milioni di euro per il 2008 e di 66,8 milioni a decorrere dal 2009 (comma 16). Il risparmio deve essere conseguito attraverso la riduzione del numero complessivo delle comunità e la riduzione del numero dei componenti e delle indennità loro spettanti (comma 18).
Era inoltre prevista una disposizione sostitutiva che si applicava in caso di inerzia delle regioni[217]:: essa prevedeva la soppressione automatica delle comunità montane che non corrispondessero a precisi criteri altimetrici e di quelle costituite da meno di cinque comuni; la decadenza dalla partecipazione alle comunità dei comuni capoluogo, di quelli costieri e di quelli con più di 20.000 abitanti; la riduzione del numero dei consiglieri e dei membri dell’esecutivo delle comunità (comma 20). Tale disciplina è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima dalle sentenza n. 237 del 2009, in quanto lesiva delle competenze regionali in materia (su cui v. infra).
Successivamente il comma 6-bis dell’art. 76 del decreto-legge n. 112/2008 ha ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane.
Prima del riordino le comunità montane istituite nelle regioni a statuto ordinario erano 300; ne facevano parte 3.264 comuni (di cui 2.732 montani e 532 parzialmente montani) con una popolazione complessiva di 8.054.370 abitanti; a queste si aggiungono le 34 comunità presenti nelle regioni ad autonomia speciale. Dopo il riordino le Comunità montane previste dalla legislazione regionale sono circa 180[218].
Le leggi regionali di attuazione delle disposizioni sopra citate, hanno affrontato il tema più generale delle forme associative quale strumento di promozione della cooperazione e della gestione associata dei servizi e delle funzioni dei comuni piccoli e medi in ambiti territoriali assimilabili.
Inoltre, presupponendo la riduzione delle Comunità montane, numerose leggi regionali hanno già previsto la possibilità della loro trasformazione in unioni di comuni[219]: innovando in questo senso la legislazione regionale in materia, offrendo modelli organizzativi che derogano o integrano quanto disposto dall’art. 32 del Tuel (Unioni di Comuni)[220].
Nel quadro delle misure adottate per il contenimento delle spese per la rappresentanza negli enti locali, le comunità montane sono state quindi oggetto di un articolato intervento di riforma che ha interessato sia la riduzione del numero delle comunità, dei loro componenti e delle indennità da questi percepite, sia, conseguentemente, la dotazione finanziaria di tali enti. In tale occasione, è stata nuovamente dibattuta la questione pregiudiziale del soggetto competente a disciplinare le forme di associazionismo e di cooperazione tra enti locali.
Con la sentenza 237/2009, la Corte Costituzionale si è pronunciata sul ricorso presentato dalle Regioni Veneto e Toscana sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nella legge finanziaria 2008 in merito al riordino delle Comunità montane. In precedenza, la Consulta aveva ribadito che, dopo l’entrata in vigore del Titolo V della Costituzione, la disciplina delle Comunità montane rientra nella competenza legislativa regionale di natura residuale (Sentenze 244/2005, 456/2005 e 397/2006). Nella recente ed articolata sentenza del 2009, la Corte ha ritenuto legittimo l’intervento statale volto al contenimento della spesa pubblica con il quale è stato imposto alle Regioni il riordino delle Comunità montane, ma ha dichiarato incostituzionali le disposizioni con cui sono stati disciplinati gli effetti del mancato riordino da parte delle Regioni nei termini prescritti e sulla base dei criteri indicati.
In particolare, la Corte riconosce la competenza dello Stato a dettare norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, ritiene costituzionalmente legittime le parti delle disposizioni in cui il legislatore nazionale fissa obiettivi di razionalizzazione finanziaria e indica alle Regioni il processo di riordino della disciplina delle Comunità montane. Al contrario, la Consulta giudica le disposizioni che disciplinano gli effetti, anche successivi, del mancato riordino come «una disciplina di dettaglio ed autoapplicativa che non può essere ricondotta all’alveo dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto non lascia alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta e dispone, in via principale, direttamente la conseguenza, anche molto incisiva, della soppressione delle comunità che si trovino nelle specifiche e puntuali condizioni ivi previste».
D’altra parte, la giurisprudenza costituzionale aveva già avuto modo di precisare (sentenza 229/2001), pronunciandosi su una ipotesi di soppressione di alcune comunità montane, che queste ultime «contribuiscono a comporre il sistema delle autonomie sub-regionali, pur senza assurgere a enti costituzionalmente o statutariamente necessari» e che esse non sono enti necessari sulla base di norme costituzionali, sicché rientra nella potestà legislativa delle Regioni disporne anche, eventualmente, la soppressione.
Il comma 178 dispone che i risparmi derivanti dall’applicazione dei commi 173 e 177, relativi alla riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti di province, comuni e comunità montane, per complessivi 48 milioni nel 2010, 126 milioni per il 2011 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2012, sono trasferiti al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia, istituito ai sensi dell’articolo 7-quinquies del D.L. n. 5/2009.
Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse del suddetto Fondo, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 2, comma 240, del provvedimento in esame.
Articolo 2,
commi 179-184
(Fondi comuni di investimento immobiliari
della Difesa)
179. Allo
scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli
immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze
infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è
autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di
investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti
gli accordi di programma di cui al comma 180.
180. Con uno
o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da
trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 179 che possono costituire
oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui
ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne
determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali
decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto
dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e
producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti
provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione,
intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati
decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi
restando gli altri rimedi di legge.
181. Ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa
corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 180,
costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale,
per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di
pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni,
salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori
al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di
programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del
Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta
giorni.
182. Con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di
programma di cui al comma 180, sono disciplinati le procedure e i criteri
attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione
della società di gestione del risparmio (SGR), per il funzionamento e per le
cessioni delle quote dei fondi di cui al comma 179, fermo restando che gli
immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono
continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla
riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma
stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con
i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 180 è
riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per
cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.
183. Alle
operazioni connesse all'attuazione dei commi da 179 a 181 del presente articolo
si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3,
commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
184. Con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore
del comune di Roma di cui al comma 185, le quote di risorse, fino ad una
percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al
comma 179, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare,
mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata, al Ministero della
difesa, da iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello
stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2,
terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifica zioni,
previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza
pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte
dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di
programma di stabilità e crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato
per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine è comunque
destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore
patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla
realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con
prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale,
definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato
maggiore della difesa. È comunque assicurata l'invarianza del valore
patrimoniale in uso all'Amministrazione della difesa al termine del programma
di razionalizzazione infrastrutturale.
Il comma 179 prevede che, al fine di realizzare le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari, il Ministero della difesa sia autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d’intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti accordi di programma.
Secondo l’articolo 1, comma 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF), per «fondo comune di investimento» si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote (lettera j); per «fondo aperto» si intende il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo (lettera k); per «fondo chiuso» il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate (lettera l).
La disciplina dei fondi comuni di investimento è dettata dal Titolo III, Capo II del TUIF (artt. 34 ss.).
Secondo l’articolo 37, comma 1, lettera d-bis), del TUIF, il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.
L’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che , per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di
altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il
presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in
relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuova la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
Il comma 180 stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro della difesa, siano individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi comuni di cui al precedente comma, che potranno essere oggetto di accordi di programma con i comuni presso i quali sono ubicati. Gli immobili inseriti nei suddetti decreti sono classificati come patrimonio disponibile dello Stato. I decreti hanno effetto dichiarativo della proprietà e producono gli effetti previsti dall’articolo 2644 (Effetti della trascrizione) del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene al catasto. Contro tali decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti sulla Gazzetta Ufficiale.
Il comma 181 dispone che, ai sensi dell’articolo 58 del D.L. n. 112/2008[221], in materia di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del protocollo d’intesa corredato dallo schema di accordo di programma costituisca autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione delle Province e delle Regioni, fatta eccezione che la variante comporti incrementi volumetrici superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma che siano assoggettati alla disciplina prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) è acquisito il parere della competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, da esprimersi entro trenta giorni.
In proposito, si ricorda che l’articolo 58 del
decreto-legge n. 112 del 2008 per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri
Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua
redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione
esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti
nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
Viene così redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione
(che è quindi approvato dal consiglio comunale). L'inserimento degli immobili
nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio
disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; produce gli
effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. La deliberazione del consiglio
comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni
costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in
quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità
agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle
Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve
essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni
classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero
nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei
volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente. Contro l'iscrizione
del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro
sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
La disposizione affianca quindi
alla procedura prevista dal decreto-legge n. 112 del 2008 una analoga per gli
immobili della difesa, per i quali non è previsto l’inserimento nel piano
organico delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, bensì nell’accordo di
programma tra Ministero e ente interessato che deve comunque essere approvato
(come il piano di valorizzazione) dal consiglio comunale. Gli effetti
dell’approvazione dei due strumenti (classificazione come patrimonio
disponibile, effetti sostitutivi dell’iscrizione in catasto) appaiono analoghi.
Tuttavia si deve segnalare che mentre ai sensi del decreto-legge n. 112 la
verifica della conformità con gli atti di pianificazione sovraordinata di
province e regioni scatta in caso di variazioni superiori al 10 per cento dei
volumi previsti, e deve concludersi entro il termine perentorio di trenta
giorni, la disposizione in commento prevede una soglia più alta del 30 per
cento senza indicare un termine per la conclusione dell’istruttoria.
Il comma 182 prevede che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, siano disciplinate, tenendo altresì conto degli accordi di programma di cui al precedente comma 180, le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all’individuazione e all’eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR) per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del fondo. Resta fermo che gli immobili conferiti che siano ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere utilizzati a titolo gratuito dal medesimo Ministero fino alla riallocazione delle funzioni da realizzare in base al crono programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al precedente comma 180, è riconosciuta una quota tra il 10 e il 20 per cento del ricavato derivante dall’alienazione degli immobili valorizzati.
Il comma 183 precisa che alle operazioni connesse all’attuazione dei precedenti commi da 179 a 181, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del D.L. n. 351/2001[222].
Il comma 2
dell’articolo 3 del D.L. n. 351/2001, stabilisce che, fino
alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 (vale a dire
trasferiti alle società-veicolo di cartolarizzazione), i gestori degli stessi
sono responsabili, a tutti gli effetti ed a proprie spese, per gli interventi
necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento
dei beni alla normativa vigente.
Il successivo comma
9 precisa che la determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun
bene immobile e unità immobiliare, nonché l'espletamento, ove necessario, delle
attività inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della documentazione ad essi relativa, possono essere affidati
all'Agenzia del territorio e a società aventi particolare esperienza nel
settore immobiliare, individuate con procedura competitiva. Le caratteristiche
delle procedure in esame dovranno essere determinate anche in questo caso dai
decreti del Ministro dell’economia di cui al comma 1.
Il comma 18
esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalla consegna dei documenti
relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e
fiscale e fa salvi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Dovrebbe trattarsi
dei vincoli urbanistici e di quelli posti dalla normativa vigente a tutela di
interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.
L’ultimo periodo del comma 18 consente ai decreti di
cui al comma 1 di disporre in favore della società beneficiaria del
trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad essa trasferiti e dei
canoni di locazione.
Il comma 19
esonera le società veicolo dal fornire per la rivendita dei beni immobili ad
essa trasferiti, la garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei
documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità
urbanistica-edilizia e fiscale e, in deroga alle richiamate disposizioni del
codice civile, pone detta garanzia a carico dello Stato ovvero dell'ente
pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore della società.
Il comma 19 estende inoltre alle rivendite da parte
della società di tutti i beni immobili ad esse trasferiti le disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 59, della legge n. 662/96.
Il medesimo comma 19 dispone l’applicazione agli atti
di traslativi contemplati dalle disposizioni in commento dell’articolo16 del
R.D. n. 2440/23, specificando che l'ufficiale rogante è designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il comma 1
dell’articolo 3-bis del D.L. n. 351/2001, dispone che i beni
immobili di proprietà dello Stato, individuati ai sensi dell'articolo 1, dall’Agenzia
del demanio, possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per
un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e
riconversione dei medesimi beni, ferme restando le disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio.
L’articolo 4,
comma 2-bis, del medesimo D.L.,
stabilisce che i crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi, dalle
banche o dalla Cassa depositi e prestiti spa, ai fondi comuni di investimento
immobiliare, godano di privilegio speciale sugli immobili conferiti o
trasferiti al fondo e siano preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti del Ministro dell'economia che individuano i
beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato,
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non
territoriali, da conferire ai fondi comuni di investimento immobiliare (ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo 4), possono prevedere la misura in cui
i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento
degli immobili conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente
al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al
completo soddisfacimento degli stessi
Il comma
2-quinquies dell’articolo 4
esenta dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro
tributo o diritto, le operazioni di provvista e finanziamento connesse agli
apporti e ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento
immobiliare (comma 1 del medesimo articolo 4), nonché quelle relative a
strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti inerenti alle predette
operazioni, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, ecc., ivi
incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le
cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi.
Il comma 184 prevede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’adozione di un decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia, che determini, fermo restando l’importo dovuto al Comune di Roma, di cui al successivo comma 185, le quote di risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 179, o dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare al Ministero della difesa per l’iscrizione in un fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 27, comma 13-ter.2 del decreto-legge n. 269 del 2003, che prevede la costituzione del fondo in conto capitale per l’attuazione del programma infrastrutturale della difesa. (in base alla disposizione citata, la dotazione del fondo in conto capitale è determinata annualmente con la legge finanziaria in relazione alle esigenze del programma di razionalizzazione delle infrastrutture della Difesa, al medesimo fondo devono confluire anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione delle infrastrutture militari svolte dall’Agenzia del demanio ai sensi del medesimo articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003). Le risorse affluite nel fondo sopra richiamate sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale
Si ricorda che in base all’articolo 27, comma 13-ter.2, le risorse del fondo in conto capitale sono
già destinate alla realizzazione del programma di razionalizzazione del
patrimonio infrastrutturale della Difesa di cui all’articolo 13-ter del decreto-legge n. 269 del 2003. Pertanto
potrebbe risultare opportuno chiarire se la finalità richiamata dalla
disposizione in commento (“riorganizzazione delle forze armate, con prioritaria
destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale”) corrisponda
a quella già prevista a legislazione vigente. In caso contrario, l’afflusso al
fondo di una quota di ulteriori risorse tuttavia preordinate ad una specifica
finalità sarebbe stata forse meglio espressa attraverso un’apposita novella del
comma 13-ter.2 del decreto-legge n.
269 del 2003.
La destinazione delle risorse al fondo è comunque subordinata alla verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia, degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Una quota di risorse, sempre definita dal decreto del Ministero della difesa, è peraltro destinata all’entrata del bilancio dello Stato. Tale quota dovrà comunque essere pari al corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge.
Andrebbe chiarito il significato di quest’ultima espressione. Si
osserva infatti che, per quanto risulti improbabile, non si può escludere che,
in base agli andamenti del mercato immobiliare, i fondi comuni di investimento
immobiliari cedano quote assumendo a parametro un valore degli immobili
inferiore al valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Il comma 184 ribadisce anche che deve essere assicurata l’invarianza del valore patrimoniale in uso alla difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.
Articolo 2,
commi 185 e 186
(Anticipazione al comune di Roma
per il ripiano dei debiti)
185. Al fine
di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per
l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di
cui al comma 180, è attribuito al comune di Roma, anche attraverso quote dei
fondi di cui al comma 179, un importo pari a 600 milioni di euro.
186. È
concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per
le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 185 del presente
articolo per provvedere, quanto a 500 milioni di euro, al pagamento delle rate
di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di
personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi
e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata
secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, per 200 milioni
di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente
al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 180, ed è estinta entro
il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a
favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente
legge.
I commi 185 e 186 dell’articolo 2, introdotti nel corso dell’esame in sede referente presso la Commissione bilancio, prevedono l’attribuzione nel 2010 in favore del comune di Roma, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili ai fondi comuni, di cui al comma 180, di un complesso di beni per un valore pari a 600 milioni di euro, anche attraverso quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi del comma 179.
Fino a concorrenza del suddetto importo, il comma 186 autorizza la concessione di un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per l'anno 2010, per provvedere al pagamento di specifiche esigenze ricomprese nel piano di rientro dell’indebitamento del comune di Roma, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/2008).
Si ricorda che l’articolo 78 citato, al fine di favorire
il rientro dalla situazione di indebitamento del comune di Roma, ha disposto la nomina del Sindaco a Commissario
straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della
situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate
e di predisporre ed attuare un piano di rientro dall’indebitamento pregresso
del comune. Tale piano
di rientro è stato presentato dal Commissario straordinario il 5 dicembre 2008.
Nelle more dell’approvazione del piano di rientro,
il comma 8 dell’articolo 78 del D.L. n. 112 ha autorizzato la Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. a concedere al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro per il 2008, al fine di superare la
grave situazione di mancanza di liquidità che il comune di Roma si trovava ad
affrontare[223].
Il medesimo D.L. n. 154/2008, all’articolo 5, comma
3, ha previsto per le medesime
finalità dell’art. 78 del D.L. n. 112 l’attribuzione al comune di Roma un
analogo contributo di 500 milioni di
euro anche per l’anno 2009, a valere
sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE
del 30 settembre 2008.
Va infine ricordato che il
medesimo comma 3, all’ultimo periodo, prevede che a decorrere dall’anno 2010, in sede di attuazione dell’articolo 119
della Costituzione, venga riservato
prioritariamente a favore di Roma
Capitale un contributo annuale di
500 milioni di euro nell’ambito delle risorse disponibili.
L’anticipazione per l’anno 2010 è concessa al fine di provvedere, nell’importo di 500 milioni di euro, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, ricompresi nel predetto piano di rientro.
La norma prevede una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma per la disciplina dei termini e delle condizioni per l’erogazione dell’anticipazione.
L’anticipazione è erogata per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e per la restante quota subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi comuni e si estingue entro il 31 dicembre 2010.
In relazione alle disposizioni in esame si rileva l’opportunità di
chiarire se le somme conferite al comune di Roma, ai sensi del comma in esame,
debbano intendersi stanziate in assolvimento della riserva di risorse a favore
del comune medesimo disposta ai sensi del citato D.L. n. 154/2008 ovvero se
possano intendersi come contributi aggiuntivi.
L’ultimo periodo del comma 186 autorizza, inoltre, a favore del comune di Roma, la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2012 per la realizzazione di interventi infrastrutturali.
Tale somma è posta a valere sulle disponibilità del Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili, del Ministero dell’economia, istituito ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009 (legge n. 33/2009), come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge (per quanto concerne le disponibilità del Fondo, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 2, comma 240).
Articolo 2,
comma 187
(Cedolino unico per il personale delle
amministrazioni dello Stato)
187. Allo
scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle
retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato
delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il
pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono
delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini
collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del
17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche
del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente
comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per il 2010 e di 12 milioni
di euro per il 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità
attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
Il comma 187, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone, a partire dal novembre 2010, il pagamento delle competenze fisse e delle competenze accessorie in un cedolino unico per il personale delle amministrazioni pubbliche che utilizzano procedure informatiche per i pagamenti dei dipendenti.
La disposizione in commento indica due ordini di motivazioni alla base dell’intervento normativo:
§ semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni accessorie dei pubblici dipendenti;
§ favorire il monitoraggio della spesa del personale.
In particolare, i pagamenti oggetto della norma sono le competenze accessorie, quali gli straordinari e i fondi incentivanti che attualmente, come chiarito dalla relazione tecnica dell’emendamento, vengono pagate con modalità difformi e prevalentemente ancora in contanti. Scopo della disposizione è di uniformare le modalità di pagamento e disporre la corresponsione delle indennità contestualmente alle competenze fisse (lo stipendio) con un unico strumento, appunto il cedolino.
Relativamente all’ambito di applicazione, la disposizione riguarda tutti i pubblici dipendenti appartenenti alle amministrazioni che si avvalgono, per il pagamento degli stipendi, delle procedure informatiche e dei servizi erogati dal Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze. Si tratta, secondo la relazione tecnica, di circa un milione e mezzo di persone.
I “tempi e le modalità attuative” della disposizione in esame sono demandati ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze che potrà, eventualmente, stabilire di escludere in sede di prima applicazione uno o più settori dall’obbligo del cedolino unico.
Si osserva, in proposito, che andrebbe valutata l’opportunità di
specificare in dettaglio la portata del rinvio al futuro decreto ministeriale,
soprattutto per quanto riguarda i “tempi” di applicazione, anche in
considerazione del fatto che la stessa disposizione prevede l’adozione del
cedolino unico a partire dal novembre 2010.
Gli oneri conseguenti all’adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell’economia e delle finanze sono calcolati in 21 milioni di euro (9 per il 2010 e 12 per il 2011).
In compenso, come si legge nella citata relazione tecnica, si registrerà un effetto positivo una tantum, nel 2011, pari a +200 milioni di euro dovuto all’anticipo della tassazione IRPEF sulle indennità accessorie nel corso dell’anno e non in sede di conguaglio nell’anno fiscale successivo.
La più volte citata relazione tecnica all’emendamento pone in rilievo i vantaggi derivanti dall’introduzione del cedolino unico, tra i quali l’eliminazione del fenomeno dei conguagli fiscali a debito, che si verificano a febbraio dell’anno successivo a quello dello percezione del reddito.
Infatti, l’imposizione fiscale definitiva sui redditi da lavoro del dipendente pubblico che ha percepito nell’anno precedente, oltre allo stipendio, anche indennità accessoria, viene misurata soltanto in sede di predisposizione del CUD. Vengono così generati rilevanti conguagli a debito, che possono arrivare al limite anche all’azzeramento dello stipendio nel mese di febbraio.
Per far fronte a tale fenomeno si è utilizzato, in alcuni casi, il sistema del calcolo presunto del reddito che fonda la tassazione sui redditi percepiti nel passato. Tuttavia, in presenza di incrementi di reddito nel corso dell’anno anche in questo caso vengono generati conguagli fiscali.
Nel complesso, i conguagli a debito nel 2008 sono stati di oltre 200 milioni di euro.
Articolo 2,
comma 188
(Sospensione di adempimenti per le
popolazioni
terremotate dell’Abruzzo)
188. All'articolo 25 del decreto-legge 1o
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
2:
1) dopo
le parole: «6 giugno 2009,» sono inserite le seguenti: «e dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009»;
2)
il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;
3) la
parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno»;
b) al comma 3:
1) il
numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;
2) la
parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno».
Il comma 188, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, interviene sulla disciplina concernente il recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.
In primo luogo, si dispone la modifica delle modalità di restituzione delle somme non versate disciplinate dall’articolo 25 del decreto-legge n. 78/2009, introducendo un ampliamento dell’arco temporale (da 24 a 60 mesi) e un differimento della prima rata in scadenza (da gennaio 2010 a giugno 2010) (lettera a) nn. 2) e 3) e lettera b)).
In particolare, la predetta modifica interessa le sospensioni dei versamenti disciplinate dall’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e dall’articolo 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 le cui modalità di recupero sono contenute, rispettivamente, nel comma 3 e nel comma 2 dell’articolo 25 del D.L. n. 78/2009.
In secondo luogo, vengono inclusi tra i beneficiari della predetta rateizzazione, anche quelli indicati nel decreto ministeriale 9 aprile 2009 (lettera a) n. 1).
I
provvedimenti emanati il 9 aprile 2009
hanno disposto, per il periodo 6 aprile–30
novembre 2009:
1) con riferimento ai comuni danneggiati individuati con apposito decreto[224], la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e malattie, compresa la quota a carico dei lavoratori, (articolo 2, comma 1, O.P.C.M. n. 3754 del 9 aprile 2009);
2) con riferimento ai territori della provincia di L’Aquila, la sospensione dei versamenti di tributi, ivi compresi quelli relativi ai sostituti d’imposta, dovuti dalle persone fisiche residenti ovvero dagli altri soggetti aventi sede legale o sede operativa nei predetti territori nonché la sospensione dei versamenti dovuti da tutti i sostituti d’imposta, indipendentemente dal luogo del domicilio fiscale, che avrebbero dovuto operare ritenute nei confronti di lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi residenti nei territori della provincia aquilana; a tal fine è necessario che il lavoratore presenti un’apposita richiesta finalizzata alla disapplicazione della ritenuta medesima (D.M. 9 aprile 2009).
Successivamente, l’articolo 1 dell’ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009 ha esteso la sospensione dei versamenti tributari prevista dal DM 9 aprile 2009 a tutti i comuni individuati con il decreto emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 39/2009[225] ossia anche ad alcuni comuni appartenenti alle province di Teramo e Pescara.
Le modalità per il recupero dei versamenti sospesi sono state disciplinate dall’articolo 25 del decreto-legge n. 78/2009, ai sensi del quale le somme non versate per effetto della sospensione operata dall’articolo 1 dell’OPCM n. 3780 (comma 2) e dall’articolo 2, comma 1, del DM 9 aprile 2009 (comma 3) devono essere restituite, senza applicazione di sanzioni o di interessi, in 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Si ricorda che per quanto concerne, invece, gli altri adempimenti tributari - diversi dai versamenti - rimane confermata la sospensione dei termini fino al 31 marzo 2010 come previsto dal secondo periodo dell’articolo 25, comma 2, del D.L. n. 78/2009, non modificato.
Appare opportuno segnalare che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata all’emendamento, la norma dovrebbe interessare anche la “sospensione solo tributaria riferita ai contribuenti dei comuni fuori cratere, inclusi nel DM 9 aprile 2009 ma non compresi nella predetta ordinanza del 6 giugno 2009, la quale ha disposto la sospensione fino al 30 giugno 2009 e previsto il versamento dei tributi sospesi entro il 16 luglio 2009 ovvero rateizzati in 5 rate mensili dal 16 luglio al 16 novembre”.
In proposito, si
evidenzia che tale disposizione è contenuta nell’articolo 2 dell’OPCM n. 3780
del 6 giugno 2009 al quale la norma in commento non effettua alcun riferimento;
il richiamato articolo 2, infatti, ha stabilito che nei confronti dei soggetti
con domicilio fiscale alla data del 6 aprile 2009 in un comune fuori dal
cratere del sisma e, cioè, in un comune della provincia dell’Aquila diverso da
quelli individuati dai decreti emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del
DL n. 39/2009, la sospensione opera fino al 30 giugno 2009.
Articolo 2,
comma 189
(Copertura degli oneri recati dai commi
187 e 188)
189. Agli
oneri derivanti dai commi 187 e 188, pari a 179 milioni di euro per l'anno 2010
e a 120 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo
1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della
presente legge, e per l'anno 2011, quanto a 120 milioni di euro, mediante
parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 187. Le maggiori
entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti dal comma 188 e la quota delle
maggiori entrate derivanti dal predetto comma 187, non utilizzata per la
copertura dei citati oneri derivanti dai commi 187 e 188, affluiscono al fondo
di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23
novembre 2009, n. 168, con le medesime modalità ivi previste.
Il comma 189 dispone al copertura degli oneri, complessivamente pari a 179 milioni di euro nel 2010 e 120 milioni nel 2011 che sono ascritti alle disposizioni di cui al comma 187, relativo al pagamento delle competenze fisse ed accessorie in un cedolino unico per il personale delle amministrazioni pubbliche, nonché al comma 188, che interviene sulla disciplina concernente il recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.
La copertura dei predetti oneri è disposta come segue:
§ per il 2010, gli oneri,
complessivamente pari a 179 milioni, sono a valere sulla corrispondente riduzione del Fondo
per esigenze urgenti e indifferibili del Ministero dell’economia
e delle finanze di cui all’articolo 2, comma 240, del disegno di legge in esame,
come integrate dall’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 168 del 2009, n 168 e
dagli effetti del provvedimento in esame;
Il Fondo da ripartire per il finanziamento di esigenze
urgenti e indifferibili, previsto dal citato articolo 7-quinquies, risulta iscritto nel capitolo di parte corrente n. 3071
del Ministero dell’economia e delle finanze.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda di
lettura dell’articolo 2, comma 240.
Per quanto concerne l’articolo 1 del D.L. n. 168/2009, che com’è noto ha previsto il differimento al 16 giugno 2010 del versamento di una quota, pari al 20 per cento, dell’acconto Irpef relativo al periodo d’imposta 2009, da versare entro il 30 novembre del 2009 medesimo, il comma 5 dispone in ordine ai profili finanziari derivanti da tale differimento – vale a dire le minori entrate che esso determina per il 2009 e le corrispondenti maggiori entrate che si producono per effetto del maggior saldo nel 2010 . In particolare:
-
per l’anno 2009,
alle minori
entrate, valutate in 3.716 milioni di euro, si provvede con quota parte delle
entrate derivanti dallo “scudo fiscale” introdotto dall’articolo 13-bis del
decreto-legge n. 78/2009. A tal fine, tali risorse, iscritte in apposita
contabilità speciale ai sensi del citato art. 13-bis, vengono versate ad
apposito capitolo del bilancio dello Stato per il 2009;
- per l’anno 2010, le corrispondenti maggiori entrate derivanti dall’articolo in esame (3.716 milioni) sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009 istituito, con dotazione di 400 milioni per l’anno 2009, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi – cap. 3071/Economia).
§ per il 2011, gli oneri,
complessivamente pari a 120 milioni, sono coperti mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 187,
quantificate dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari presentato
con riferimento all’emendamento 2.1877 del Relatore, in 200 milioni per il 2011, in termini di saldo netto da finanziare e
di indebitamento netto[226].
La norma dispone infine che le maggiori entrate per il 2011 e seguenti
che derivano dal comma 188 relativo
alle agevolazioni fiscali e contributive delle zone colpite dal sisma del 6
aprile 2009, nonché le predette maggiori entrate per il 2011 derivanti dal comma 187, qualora non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dai medesimi commi
per tali anni, dovranno affluire al sopra illustrato Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui al comma 240, con
le medesime ivi previste.
Articolo 2, commi 190 e 191
(Anticipazione tariffaria dei diritti
aeroportuali)
190. Ai sensi
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, e tenuto conto della necessità
di investimenti infrastrutturali relativi all'esercizio delle attività
aeronautiche, ferma restando la delibera CIPE n. 38/2007 del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 221 del 22 settembre 2001, nelle more della stipula dei contratti di
programma di cui al punto 5.2 della medesima delibera e di cui all'articolo 17,
comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è
autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al solo primo
periodo contrattuale, un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per
l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del territorio
dell'Unione europea, nel limite massimo di 3 euro per passeggero in partenza,
vincolata all'effettuazione in autodinaziamento di nuovi investimenti
infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attività aeronautiche,
alle seguenti condizioni:
a)
presentazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da parte delle
società concessionarie, di un'istanza corredata da un piano di sviluppo e
ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti e
indifferibili, nonché del relativo cronoprogramma;
b) validazione
da parte dell'ENAC dei piani di sviluppo di cui alla lettera a) in
ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità
economica, nonché conseguente proposta da parte dell'ENAC della misura di cui
alla lettera c);
c)
determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva dell'anticipazione
tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE,
correlata ai piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:
1) fabbisogno relativo ai costi
riconosciuti degli interventi validati dall'ENAC relativi al periodo
regolatorio;
2) volume delle unità di carico
registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo annuario statistico
pubblicato dall'ENAC;
d)
accantonamento delle entrate conseguenti all'anticipazione tariffaria nel
bilancio delle società concessionarie, in un apposito fondo vincolato di
bilancio;
e) svincolo
delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione da parte delle
società concessionarie degli investimenti urgenti e sulla base di stati di
avanzamento dei lavori convalidati dall'ENAC;
f)
utilizzabilità delle somme che restano accantonate, da parte delle società
concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di
cui alla lettera b), depositino tutta la documentazione necessaria alla
stipula del contratto di programma e, entro un anno dal deposito della
documentazione, stipulino i contratti di programma.
191. La
misura dell'anticipazione tariffaria determinata ai sensi della lettera c)
del comma 190 può contenere anche i costi riconosciuti delle opere
autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati
dall'ENAC, realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati
dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalità previsti dalla delibera
CIPE di cui al comma 190. Qualora nei termini di cui alla lettera f) del
comma 190 non venga effettuato il deposito della documentazione ovvero non
vengano stipulati i contratti di programma, l'anticipazione tariffaria decade.
L'anticipazione tariffaria decade, altresì, nel caso di mancato avvio della
realizzazione degli investimenti nei termini e con le modalità fissati dal
piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non può essere rinnovata
oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte dell'ENAC, del procedimento di
consultazione pubblica sul contratto di programma previsto dalla disciplina
vigente. In caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte
dalla società concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite
all'ENAC e da questo versate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 1o
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, su un apposito conto della Tesoreria dello Stato, dove le stesse
restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in
difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di
competenza della società concessionaria, su disposizione dell'ENAC. In caso di
mancata presentazione del piano di sviluppo di cui alla lettera a) del
comma 190 non si fa luogo in alcun caso all'anticipazione tariffaria. Il fondo
vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente alla media
dei rendimenti del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei
contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del fondo
vincolato non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi
del punto 3.1 della delibera CIPE di cui al comma 190. Al termine della
concessione, le somme affluite al fondo vincolato, eventualmente non ancora
utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di
destinazione, o, in difetto, all'ENAC.
Il comma 190, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio, autorizza, anche in considerazione di quanto previsto dalla direttiva 2009/12/CE, una anticipazione tariffaria in favore delle società concessionarie dei servizi aeroportuali a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, nel limite massimo di tre euro a passeggero per l'imbarco su voli UE ed extra UE, a condizione che vengano effettuati nuovi investimenti infrastrutturali urgenti, in autofinanziamento, da parte dei gestori stessi.
La suddetta misura, fermo quanto disposto dalla delibera C.I.P.E. n. 38/2007, viene adottata, nelle more delle stipula dei contratti di programma ex art. 17, co. 34-bis, par. 5.2 del D.L. n. 78/2009[227], allo scopo di incentivare gli investimenti infrastrutturali nel settore aeronautico
In primo luogo si segnala che la direttiva 2009/12/CE, inserita nell’all. B del disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 attualmente in corso di esame in Commissione XIV presso il Senato (A.S. 1781), rappresenta l’ultimo atto adottato dal legislatore comunitario nell’ambito del percorso volto a garantire l’effettivo compimento del processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo. La direttiva stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità con riferimento a tutti gli scali comunitari con traffico annuale superiore a cinque milioni di movimenti passeggeri stabilendo, dunque, una serie di criteri armonizzati per la fissazione delle tasse aeroportuali destinate a finanziare le misure di sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei. Gli obiettivi preminenti si possono sintetizzare nella volontà di garantire la non discriminazione, la trasparenza e la consultazione delle compagnie aeree qualora le autorità aeroportuali stabiliscano i diritti da applicare a fronte delle misure di sicurezza, nonché l'aderenza ai costi di tali diritti. Accanto a ciò viene proposta l'istituzione di un'autorità di vigilanza indipendente in ogni Stato membro. In estrema sintesi, l’approvazione delle direttiva sopra esposta assume particolare rilievo in relazione alle questioni connesse ai costi della sicurezza aerea in Europa, aumentati anche a seguito dei significativi provvedimenti che l'Unione europea ha adottato per garantire la protezione dei viaggiatori nel settore dell'aviazione.
Il termine ultimo per recepire la direttiva (pubblicata nella G.U.C.E. del 14/03/2009) è il 15 marzo 2011.
In aggiunta a quanto sopra, giova menzionare l’art. 17, co. 34-bis del D.L. n. 78/2009, citato dalla disposizione in esame, il quale autorizza l'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente allo scopo di favorire investimenti infrastrutturali, basati sull’utilizzo dei capitali di mercato del gestore, rivolti ad aeroporti nazionali il cui traffico sia superiore ai dieci milioni di passeggeri all’anno.
Da ultimo, in ordine a quanto citato dalla norma in esame, si ricorda che in data 15 giugno 2007, il CIPE, con la delibera n. 38, ha approvato la "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva", allo scopo di realizzare un organico riordino della materia relativa al meccanismo di determinazione dei corrispettivi aeroportuali, coerente con le linee di indirizzo di cui alla legge n. 248/05[228]. La Direttiva n. 38/2007, così come modificata successivamente dalla delibera n. 51/2008, ha incaricato l’ENAC di elaborare delle le linee Guida per la specificazione dei singoli aspetti metodologici afferenti la determinazione dei corrispettivi regolati. Il documento, elaborato nel corso del mese di novembre 2007 è stato pubblicato in data 7 gennaio 2008[229]. Tali provvedimenti delineano la metodologia di determinazione dei corrispettivi regolati secondo il modello di single till specificato dalla legge n. 248/05, declinando, in particolare, le modalità di applicazione della norma sul margine, di cui all’articolo 11-nonies della citata legge. Ciò in un contesto di sostanziale continuità rispetto alla precedente Delibera n. 86/2000, per quanto riguarda l’obbligo di contabilità analitica, le procedure per la predisposizione del Contratto di Programma e la specificazione dei singoli passaggi metodologici per la quantificazione di corrispettivi orientati ai costi per ciascuno dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva.
Recentemente, nella riunione del 6 novembre 2009, il C.I.P.E., su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato una modifica della delibera CIPE n. 38/2007[230]. La modifica, per l'appunto, autorizza, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, anticipazioni tariffarie dal 2010, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei soli gestori aeroportuali che effettuano in autofinanziamento nuovi investimenti aeroportuali soggetti a validazione di ENAC; la misura effettiva dell’anticipazione tariffaria verrà stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su conforme parere del CIPE, in relazione alla predetta validazione dell’ENAC. Si prevede, altresì, che la misura tuttavia decada qualora entro diciotto mesi i gestori non avranno sottoscritto i contratti di programma.
Le anticipazioni tariffarie, in virtù della norma in commento, vengono concesse alle seguenti condizioni:
a) presentazione all’E.N.A.C., da parte dei gestori, di apposita istanza corredata da un Piano di sviluppo ed ammodernamento aeroportuale con allegato un elenco delle opere ritenute urgenti ed indifferibili insieme ad un programma recante i tempi di avvio ed attuazione;
b) validazione da parte dell’E.N.A.C. dei suddetti Piani di sviluppo avuto riguardo alla loro effettiva fattibilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, e la successiva proposta da parte della medesima autorità della misura concreta dell’anticipazione tariffaria da erogare;
c) determinazione annuale,a partire dal 2010, della misura effettiva della anticipazione tariffaria con decreto interministeriale (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) previo parere del CIPE e connessa ai Piani di sviluppo approvati da E.N.A.C in funzione del fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi ed al volume delle unità di carico (WLU) registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo Annuario statistico pubblicato da E.N.A.C.
Più specificamente, si segnala che le rilevazioni concernenti i dati reputati utili ai fini della suddetta determinazione sono contenute nella pubblicazione, curata dall’E.N.A.C., Dati di Traffico, la cui ultima edizione è aggiornata al 16 ottobre 2009[231].
A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 188, della L. n. 662/1996[232], e successivi provvedimenti attuativi, le società di gestione aeroportuale sono tenute a corrispondere annualmente all'Enac, in rate semestrali, canoni determinati con riferimento al WLU (World Load Unit o unità di carico corrispondente ad un passeggero o ad un quintale di merce o posta) dell'aeroporto gestito, quale risultante dai dati di traffico pubblicati ogni anno dall'Ente. Successivamente il Decreto Interdirigenziale 30 giugno 2003 Finanze - Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 7 luglio 2003: ha stabilito la determinazione del canone annuo dovuto dalle società di gestione aeroportuale, a decorrere dall'anno 2003, con riferimento al WLU (corrispondente ad un passeggero o a 100 kg di merce o posta), mediante applicazione di una specifica formula prevista dall'allegato tecnico al decreto stesso.
§ accantonamento delle entrate conseguenti alla anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in apposito fondo vincolato di bilancio;
§ svincolo successivo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione da parte delle società concessionarie degli investimenti urgenti e sulla base di SAL (Stati di avanzamento lavori)[233] convalidati da E.N.A.C;
§ utilizzabilità delle ulteriori somme restanti da parte delle società concessionarie qualora, entro sei mesi dalla validazione dei Piani di sviluppo di cui sopra, depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del Contratto di Programma e, entro un anno dal suddetto deposito, stipulino i contratti di programma.
Il comma 191, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio, stabilisce, in primo luogo, che l’anticipazione tariffaria determinata sulla base dello svincolo delle somme accantonate ai sensi del comma 190 possa contenere anche i costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati da E.N.A.C., realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti secondo quanto previsto dalla delibera C.I.PE. n. 38/2007.
Il comma dispone, poi, la decadenza dell’anticipazione tariffaria qualora entro diciotto mesi (ex lett. f) del comma 190) non venga depositata la documentazione prescritta ovvero non vengano stipulati i contratti di programma. La medesima sanzione si prevede, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo programma operativo col divieto di rinnovo oltre l'anno successivo alla chiusura del procedimento di consultazione pubblica, da parte di E.N.A.C, sul contratto di programma.
Di seguito viene stabilito che, in caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dal gestore nel fondo di bilancio vincolato di cui alla lett. d) del comma 190, sono trasferite all’E.N.A.C e da questa versate su apposito conto di Tesoreria, ove restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nell’ambito dello scalo di competenza della società concessionaria su disposizione di E.N.A.C.
A tal proposito si ricorda che il citato art. 18 del D.L. n. 78/2009 prevede l’adozione di una disciplina di rango secondario diretta a porre dei vincoli nella gestione finanziaria e nel ricorso all’indebitamento per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente – quali, ad esempio, le società per azioni Anas, Ferrovie dello Stato, Enav, Fintecna, Sogei, Sace, Consap, Consip e l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche[234]. I suddetti enti e società possono essere obbligati a detenere tutte le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato - in luogo ad esempio dei conti correnti bancari o postali eventualmente utilizzati - mentre il ricorso a forme di indebitamento viene subordinato all’assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.
Ad ogni modo, viene stabilito il divieto di disporre l’anticipazione tariffaria in caso di mancata presentazione del Piano di sviluppo di cui alla lettera a) del comma 190.
La norma, inoltre, impone l’obbligo di effettuare annualmente la rivalutazione del fondo vincolato tenuto presso la società concessionaria. A tal fine stabilisce che il coefficiente di rivalutazione da applicare è determinato in base alla media dei rendimenti del Buoni del Tesoro decennali benchmark.
Il benchmark rappresenta un parametro oggettivo di riferimento, determinato sulla base di indicatori finanziari, che ha la funzione di agevolare la comprensione del profilo rischio-rendimento di determinati investimenti. Esso coincide, generalmente, con il titolo più trattato all’interno di una categoria omogenea di titoli.
In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del Fondo non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del par. 3.1 della delibera CIPE n. 38/2007.
Per quanto sopra si ricorda che, ai sensi del par. 3.1 citato, ai gestori vengono riconosciuti i costi direttamente e indirettamente imputabili ai servizi oggetto della regolamentazione, che includono un'equa remunerazione del capitale investito netto. Tali costi sono determinati inizialmente con riferimento a un anno base e seguono poi la dinamica dei parametri indicati nei contratti di programma. Ai fini della determinazione del livello di riferimento dei corrispettivi unitari di ciascun servizio, sono imputabili ai singoli servizi: i costi direttamente imputabili (es. personale direttamente impiegato nelle attività e nei servizi, materiali direttamente impiegati, manutenzione ordinaria); la quota di pertinenza delle spese generali e dei canoni concessori, ripartiti fra le diverse aree di attività; un'equa remunerazione del capitale investito netto e le quote di ammortamento relative al medesimo capitale, determinate utilizzando aliquote tecnico-economiche, anche indipendentemente dalle aliquote fiscali.
Grava su tali costi ogni onere corrente di pertinenza delle opere finanziate da soggetti pubblici, sostenuto dai gestori per il mantenimento in piena efficienza delle opere e per la loro riconsegna al concedente o al subentrante, in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento, alla scadenza della concessione.
In conclusione, la norma prescrive che, al termine della concessione, le somme affluite al fondo, ed eventualmente non ancora utilizzate, siano trasferite al subentrante con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in mancanza, all’E.N.A.C.
Articolo 2,
comma 192
(Concessioni autostradali)
192. All'articolo
8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2,
primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2009, a condizione
che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere
CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati»;
b) dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le tratte
autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è
prevista entro il 31 dicembre 2014, la società ANAS Spa, entro il 31 marzo
2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei
concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni vigenti, è affidata la
concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma».
Il comma 192, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, reca alcune modifiche alla nuova disciplina sulle concessioni autostradali mediante due novelle all’art. 8-duodecies del decreto-legge 59/2008.
La prima modifica è volta ad estendere l’approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie con L’ANAS Spa fino alla data del 31 dicembre 2009, subordinatamente alla condizione che gli schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica. Sono fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati.
L’art. 8-duodecies del decreto-legge 59/2008 ha modificato la disciplina sulle concessionarie autostradali (art. 2, commi 82-90, del decreto-legge 262/2006), in modo da escludere l'applicazione unilaterale delle relative convenzioni da parte del governo e i rischi di retroattività. Esso ha inoltre disposto l’approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali con la società ANAS S.p.A. ed ha introdotto un nuovo meccanismo di adeguamento tariffario per Autostrade per l’Italia, che lega la variazione dei pedaggi - da una parte - al tasso di inflazione effettiva dell’anno precedente (fissandolo al 70% di quest’ultima) e - dall’altra - alla remunerazione degli investimenti. Il nuovo sistema tariffario può essere esteso, su richiesta, a tutte le società concessionarie ai sensi del successivo art. 3 del decreto-legge 185/2008.
La seconda modifica dispone che per le tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014, l'Anas S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvii le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo da parte di Anas S.p.A. delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Articolo 2, commi
193-195
(Stretto di Messina)
193.
All'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e
successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla
realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri
servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente - opera di preminente
interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della
progettazione e della costruzione, nonché dell'esercizio del solo collegamento
viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano, in
misura non inferiore al 51 per cento, ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria,
nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato».
194. Al fine
di consentire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge
17 dicembre 1971, n. 1158, come modificato dalla presente legge, è autorizzata
la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo ad ANAS Spa
per la sottoscrizione e l'esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di
capitale della società di cui al medesimo articolo; al relativo onere si
provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della
presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
195. È
approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30
dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con la società Stretto di Messina Spa ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n.
1158.
I commi 193 e 194, introdotti nel corso dell’esame in Commissione, autorizzano la spesa di 470 milioni di euro per l’anno 2012 quale contributo ad ANAS S.p.A. per la sottoscrizione e l’esecuzione - a partire dal 2012 – di aumenti di capitale della Stretto di Messina S.p.A. e novellano l’art. 1, comma 1, della legge 1158/1971 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente) nella parte in cui prevede la partecipazione al capitale sociale della Stretto di Messina S.p.A. da parte dell’ANAS S.p.a., delle regioni Sicilia e Calabria, nonché di altre società controllate dallo Stato, al fine di garantire la proprietà pubblica della Stretto di Messina S.p.A. attraverso l’introduzione di una soglia minima - pari al 51% - per la partecipazione dei citati soggetti.
Relativamente al comma 193, oltre all’introduzione della citata soglia, un’altra differenza rispetto al testo attualmente vigente riguarda le succitate “altre società” che dovranno necessariamente essere controllate – eventualmente in maniera indiretta - dallo Stato e non anche (come prevede il testo vigente) da amministrazioni ed enti pubblici.
Si richiama quanto presente nel sito internet dell’ANAS[235] ove si legge che la Società Stretto di Messina è stata costituita l'11 giugno 1981 (a seguito della legge istitutiva 1158/1971) ed è concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la progettazione, realizzazione e gestione del Ponte sullo Stretto di Messina. A partire dal 1° ottobre 2007 - in attuazione dell’art. 2, comma 91, del D.L. 262/2006, convertito dalla legge 286/2006 - la società è controllata da Anas che ha una partecipazione al capitale sociale dell'81,848%, il quale è pari a 383,2 milioni di euro. Le restanti quote sono possedute da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) con il 13%, Regione Calabria e Regione Siciliana ciascuna con una partecipazione pari al 2,6%.
Relativamente al comma 194 si segnala che alla copertura dell’onere recato dal comma stesso si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009.
Per ciò che attiene alla dotazione del Fondo, si ricorda che il disegno di legge in esame reca numerose disposizioni che provvedono a rifinanziarlo anche per gli anni 2010 e successivi, per un’analisi delle quali si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma 240.
Il comma 195, introdotto durante l’esame in Commissione, approva il II atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la Stretto di Messina S.p.A. ai sensi della legge 1158/1971.
Articolo 2,
commi 196-200
(Assunzioni di personale di polizia e
vigili del fuoco)
196. Al comma
102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dal
comma 7 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «legge 27
dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
197. Al comma
9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «legge 27
dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
198. Dopo il
comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla
presente legge, è inserito il seguente:
«9-bis. Per ciascuno degli anni
2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale
cessato nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a
quelle cessate nel corso dell'anno precedente».
199. Per le
finalità di cui ai commi da 196 a 198 è autorizzata la spesa di 115 milioni di
euro per l'anno 2010, di 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei
Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010,
2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e
in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali
previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i
Corpi di polizia, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
200. Agli
oneri derivanti dai commi da 196 a 199, si provvede, quanto a 115 milioni di
euro per l'anno 2010, a 344 milioni di euro per l'anno 2011 e a quota parte
degli oneri, a decorrere dall'anno 2012, nella misura di 71 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della
presente legge.
I commi
da 196 a 200, introdotti nel corso dell’esame presso la Commissione
Bilancio, modificano alcune
disposizioni in materia di blocco delle
assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo limiti meno restrittivi nelle procedure di
assunzioni di personale nei corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco nel triennio 2010-2012.
In particolare, i commi 196 e 197 dispongono la non applicabilità, nelle assunzioni
di personale dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
delle disposizioni contenute all’articolo 3, comma 102, della L. 244/2007 e
all’articolo 66, comma 9 del D.L. 112/2008.
L’articolo 3,
comma 102, della L. 244/2007 ha disposto limitazioni alla possibilità di
assumere personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 per le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge finanziaria 2007
(amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non
economici; enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001).
Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato per l’anno 2010 nei
limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Successivamente, il comma 9 dell’articolo 66 del D.L.
112/2008, per l’anno 2012, ha dato facoltà
alle richiamate amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge
finanziaria per il 2007, di procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 50% di quella relativa
al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità
di personale da assumere non può
eccedere il 50% delle unità cessate nell’anno precedente.
Allo stesso tempo, il comma 198, introducendo il comma 9-bis all’articolo 66 del D.L. 112/2008, stabilisce che per il triennio 2010-2012, i corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco possano procedere, secondo le modalità indicate nel comma
10 dello stesso articolo 66, ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una
spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso nell'anno
precedente, nonché per un numero di unità non superiore a quelle cessate
nell'anno precedente.
Il successivo comma 199 autorizza, per le finalità di cui ai commi da 196 a 198,
la spesa di 115 milioni di euro per
l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011
e di 600 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012.
Il comma 10 dell’articolo 66 del DL n. 112/2008 ha
disposto che le assunzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi 3, 5, 7 e 9
siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del
D.Lgs. 165/2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata
da una dimostrazione analitica delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e
delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei
correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo.
Il comma 4 dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001
dispone che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento
sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi
dell'articolo 39 della L. 449/1997. Il secondo periodo del comma 4, così come
modificato dall’articolo 1, comma 104, della L. 311/2004 reca una specifica
disciplina per l’avvio delle procedure concorsuali da parte delle
amministrazioni pubbliche. Si prevede, infatti, che per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, compresa l’agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli
enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con organico superiore alle
200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali sia subordinato all’emanazione
di un apposito DPCM, da adottare di concerto tra il Ministro per la funzione
pubblica (attuale Ministro della funzione pubblica e dell’innovazione) ed il
Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione, tra l’altro, amplia il
novero delle PP.AA. per le quali l’avvio delle procedure concorsuali è
subordinato all’emanazione di apposito provvedimento.
Agli oneri
derivanti dai commi da 196 a 199, pari a 115
milioni di euro per l'anno 2010,
a 344 milioni di euro per l'anno 2011 e a quota parte degli oneri pari a
71 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012, si provvede mediante la
riduzione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui
all’articolo 7-quinquies, comma 1,
del D.L. n. 5 del 2009 (comma
200). I restanti oneri per il 2012, pari a 529 milioni di euro sono a
valere sull’accantonamento del Ministero dell’interno di cui alla tabella A del
disegno di legge in esame.
Per ciò che attiene alla dotazione del Fondo,
iscritto nel capitolo di parte corrente n. 3071 del Ministero dell’economia e
delle finanze, si ricorda che il disegno di legge in esame reca numerose
disposizioni che provvedono a rifinanziarlo per gli anni 2010 e successivi, per
un’analisi delle quali si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, comma
240.
Articolo 2,
comma 201
(Spese per il rilascio di informazioni
sul traffico telefonico)
201. All'articolo 96, comma 4, del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259,
e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui al comma 2, secondo
periodo,» sono inserite le seguenti: «il rilascio di informazioni relative al
traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle
prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo».
Il comma 201 novella l’articolo 96, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) allo scopo di limitare le spese dello Stato per le prestazioni obbligatorie degli operatori sulla base delle richieste di intercettazioni e di informazioni da parte dell’autorità giudiziaria. Attualmente, il ristoro dei costi per gli operatori – in attesa dell’adozione di un nuovo, specifico decreto ministeriale – avviene sulla base del listino di cui al D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni.
La novella è volta ad affermare – fino all’emanazione del nuovo decreto previsto dal comma 2 – la gratuità del rilascio di informazioni relative al traffico telefonico e a limitare, quindi, l’applicazione del listino adottato con il citato D.M. del 2001 alle altre prestazioni a fini di giustizia.
Il risparmio medio così ottenuto si attesterebbe, secondo la relazione tecnica del Governo, intorno ai 17 milioni di euro.
Articolo 2,
commi 202-205
(Spese di giustizia)
202. Al testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, le
parole: «le esenzioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «quanto
previsto»;
b) all'articolo 10:
1) i commi 4 e 5 sono abrogati;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis.
Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo
unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato
all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui
all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso
dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di
cassazione»;
c) all'articolo 13:
1) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Per i processi di esecuzione
immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi
esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi
mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro
30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è
pari a euro 120»;
2) al comma 2-bis, sono
premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma
6-bis,»;
3) il comma 4 è abrogato.
203. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, stipula una o più convenzioni in base alle quali si provvede alla
gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia regolate dal citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al
31 dicembre 2007, o inerenti al mantenimento in carcere per condanne, per le
quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto prima della stessa data,
mediante le seguenti attività:
a) acquisizione dei dati anagrafici
del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto
del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, e successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito.
204. Restano
in ogni caso ferme le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che attengono alla natura
del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello
stesso.
205. Le
risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia
di cui al comma 203 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza
pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte
dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma
di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un
piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento
dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.
I commi da 202 a 205 intervengono sulla disciplina delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
In particolare, il comma 202 limita l’ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 115/2002 e interviene sulla disciplina del medesimo contributo di cui all’articolo 13.
Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto – secondo specifici importi - per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione) amministrativo e tributario[236], fatte salve le esenzioni previste dall'articolo 10 del T.U..
Tale ultima norma prevede che, nel processo civile e amministrativo, è esente dal contributo unificato:
- il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo per l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (comma 1);
- il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa (comma 2);
- i procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone (comma 3);
- il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500 (comma 4);
- il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione (comma 5).
La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo (comma 6).
Mentre la modifica all’art. 9 del TU ha natura di puro coordinamento, attraverso la soppressione dei commi 4 e 5 dell’articolo 10, viene eliminata l’esenzione per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500, nonché per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.
È poi aggiunto un nuovo comma 6-bis dell’articolo 10 che prevede il pagamento del contributo unificato (oltre che delle spese forfettizzate di cui all’articolo 30 del DPR 115) nei giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981 (art. 23) e nei giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione (entrambi attualmente esonerati da ogni imposta o tassa)[237]. Rispetto a tali giudizi, per i processi in cassazione, attraverso la modifica inserita nel comma 2-bis dell’art. 13 del T.U. spese di giustizia, si esclude però il pagamento dell’importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
Le ulteriori novelle all’art. 13 del T.U. spese di giustizia consistono:
nella riformulazione del comma 2, al fine di introdurre un contributo unificato di euro 30 per i processi di esecuzione mobiliare fino a 2.500 euro.
Il vigente articolo 13, comma 2, del T.U. prevede:
- per i processi di esecuzione immobiliare un contributo pari a euro 200;
- per gli altri processi esecutivi un contributo di 100 euro;
- per i processi di opposizione agli atti esecutivi un contributo di 120 euro.
§ nella soppressione del comma 4, a seguito della quale si prevede l’applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo (per scaglioni di valore) anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali (attualmente il contributo fisso dovuto è pari a euro 103,30).
Secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica sulla base della stima dei procedimenti sopraindicati per l’anno 2008, l’applicazione a regime della nuova disciplina nei processi esecutivi mobiliari, nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione e nelle cause di lavoro in cassazione determinerebbe un aumento delle entrate pari a 60,7 milioni di euro annui. La stessa relazione precisa che la citata soppressione del comma 4 dell’art. 13 TU determinerà certamente maggiori entrate che tuttavia risultano allo stato non quantificabili.
Il comma 203 prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione del crediti derivanti da spese di giustizia previste dal TU n. 115/2002, risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l’espiazione della pena prima della medesima data.
La disposizione sostanzialmente riprende il contenuto dell’articolo 1, comma 367, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), la cui applicazione è limitata alle spese di giustizia derivanti da provvedimenti passati in giudicato a decorrere dal 1° gennaio 2008 (o spese per il mantenimento in carcere per le quali sia cessata l’espiazione della pena a decorrere dalla stessa data). Tale ultima disposizione contiene inoltre un’esplicita individuazione del soggetto con cui è stipulata la convenzione (una società interamente posseduta da Equitalia spa, attualmente Equitalia giustizia).
La gestione-riscossione dei crediti avverrà mediante:
a) l'acquisizione dei dati anagrafici del debitore e il supporto all'attività di quantificazione del credito (effettuata dall'ufficio competente) nella misura fissa stabilita, ai sensi dell’art. 205 del TU, con D.M. giustizia, rideterminabile annualmente al fine di garantire l’integrale recupero delle somme anticipate dall’erario.
L’art. 211 TU (Quantificazione dell’importo dovuto) prevede che il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo. Lo stesso funzionario, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.
b)
l'iscrizione a ruolo del credito.
Secondo la relazione tecnica, il totale complessivo delle somme effettivamente recuperabile (calcolando il tasso di recupero medio dell’8-9%, migliorabile al 13,5% a seguito dell’affidamento della riscossione a privati) si attesta a 455, 2 milioni di euro con un maggior introito stimato in 168,6 milioni di euro.
Il comma 204 fa salva l’applicazione delle disposizioni del DPR n. 115/2002 che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l’esigibilità dello stesso.
In base al comma 205, le risorse derivanti dalla gestione dei crediti per spese di giustizia di cui al comma 203 sono versate al bilancio dello stato per essere riassegnate al Ministero della giustizia con la finalità di finanziare:
§ un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili;
§ il potenziamento dei servizi istituzionali dell’amministrazione giudiziaria.
Articolo 2,
commi 206-208
(Modalità di pubblicazione delle sentenze
di condanna)
206. All'articolo 36, quarto comma, secondo periodo,
del codice penale, dopo le parole: «capoversi precedenti» sono aggiunte le
seguenti: «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente
mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del
sito del Ministero della giustizia».
207. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della
legge 21 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b)
è sostituita dalla seguente:
«b)
la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale».
208. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La pubblicazione della sentenza avviene ai
sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune
ove l'ente ha la sede principale».
I commi da 206 a 208 perseguono finalità di risparmio di spesa prevedendo modalità semplificate di pubblicazione delle sentenze di condanna.
L’art. 36 c.p. prevede che la sentenza penale di condanna all’ergastolo sia pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza (primo comma).
La sentenza di condanna è pubblicata – di regola per estratto, d’ufficio e a spese del condannato - per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni (secondo e terzo comma).
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti (quarto comma).
Il risparmio sembra quindi riferirsi alle ipotesi residuali nelle quali, stante l’insolvibilità del condannato, la pubblicazione avviene a spese dello Stato.
Il comma 206 novella il quarto comma dell’art. 36 del codice penale, sancendo che, nei casi in cui la legge prevede la pubblicazione della sentenza di condanna, la pubblicazione sui giornali è effettuata in maniera semplificata, mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del Ministero della giustizia.
I commi 207 e 208 richiamano tali modalità semplificate di pubblicazione anche per le sentenze di condanna in materia di violazione del diritto d’autore (novella all’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941, il cui comma 4 prevede ora la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati) e, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nel caso di condanna dell’ente ad una sanzione interdittiva (novella all’articolo 18 del D.Lgs. n. 231 del 2001, che prevede la pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale).
La relazione tecnica, quantifica un risparmio di spesa annuo di circa 3 milioni di euro rispetto ai costi di pubblicazione attuali (in media, 3,7 mln di euro l’anno).
Articolo 2,
comma 209
(Edilizia carceraria)
209. Per far fronte alla grave e urgente emergenza
dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500
milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
destinati all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi
necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie
o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore
condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell'articolo 44-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Il comma 209 interviene in materia di edilizia carceraria, attraverso lo stanziamento di 500 milioni di euro – a valere sulla disponibilità del Fondo Infrastrutture derivante dalla quota di assegnazione delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate – per l’attuazione, anche per stralci, del programma di edilizia carceraria, finalizzato alla creazione di nuove infrastrutture o all’aumento della capienza delle infrastrutture esistenti, già previsto dall’art. 44-bis del decreto legge proroga termini (DL n. 207 del 2008).
Si ricorda che l’articolo 44-bis del decreto-legge n. 207 del 2008 (cd. milleproroghe) convertito dalla legge n. 14 del 2009, attribuisce al Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria i poteri conferiti dall'art. 20 del decreto legge n. 185/2008 ai commissari straordinari delegati per la realizzazione degli investimenti pubblici, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. In base al comma 2, nello svolgimento di tali compiti, il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, può avvalersi di uno o più ausiliari nominati con D.P.C.M. (su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico), tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo. Per quanto riguarda la procedura per la realizzazione degli interventi, in base al comma 3, al capo del DAP spetta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il compito di redigere un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti. Secondo il comma 4, con successivi D.P.C.M., sono invece determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso. Tale ultima disposizione prevede anche, nel caso di particolare urgenza, la possibilità di abbreviazione fino alla metà dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento. Il comma 5 dispone che le opere previste dal comma 4 vengano inserite nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 (cd. legge obiettivo), nonché, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 (cd. Codice appalti). Lo stesso comma 5 dispone, infine, che per la loro realizzazione vengano applicate le disposizioni previste per le infrastrutture strategiche dal Titolo III, Capo IV, della Parte II del citato decreto legislativo n. 163, anche per la parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dalla cassa delle ammende di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547; pertanto, la realizzazione di tali infrastrutture dovrà seguire le procedure acceleratorie recate dallo specifico Capo V del Titolo III della Parte II del Codice appalti, agli articoli 161-194. Il comma 6 dispone che l’inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella misura eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi conferiti ai commissari delegati dall'art. 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185/2008 e prevede che ai provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo in esame si applicano le disposizioni previste dal comma 8 del dello stesso art. 20. Tale ultima disposizione reca una disciplina speciale sia per quanto riguarda la comunicazione e l’accesso agli atti del procedimento amministrativo sia per quanto riguarda l’eventuale ricorso contro tali atti di fronte al giudice amministrativo.
Ad oggi, il Piano straordinario per le carceri non risulta ancora ufficialmente presentato.
Nell’audizione svolta presso la Commissione Giustizia della Camera nelle sedute del 7 e del 14 ottobre scorso, il capo del Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, ha annunciato l’intenzione del Governo di adottare il nuovo piano per l’edilizia penitenziaria, destinato a «creare tra i 17 e i 20 mila posti detentivi in più» e con un costo stimato «intorno a 1 miliardo e 600 milioni di euro».
Per quanto riguarda il Fondo infrastrutture, esso è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall’anno 2009, dall’art. 6-quinquies del DL 112/2008 (L. 133/2008) per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. L’art. 18 del cd. decreto anticrisi DL 185/2008 (L. 2/2009) ha assegnato al Fondo infrastrutture una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate. Tra le diverse finalizzazione della quota è compresa l'edilizia carceraria.
Si ricorda, infine, che, con delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 3, sono stati assegnati al Fondo infrastrutture 5 miliardi di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture, di cui 200 milioni riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria. Con la successiva delibera 31 luglio 2009, pubblicata nella G.U. n. 267 del 16 novembre scorso, il CIPE ha disposto l’assegnazione dell’intera dotazione al Programma straordinario per il finanziamento di istituti penitenziari in corso di costruzione presentato dal Ministero della giustizia. Tale Programma include 8 opere, attualmente in corso di completamento, e più specificatamente riguarda i nuovi istituti penitenziari di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Oristano, Forlì, Rovigo, Savona e Reggio Calabria, che aumentano la capacità totale a 2095 “posti-detenuto”.
Articolo 2,
comma 210
(Convenzioni con le regioni per il
potenziamento
del servizio giustizia)
210. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con le
regioni una o più convenzioni, finanziate con le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, per la realizzazione di progetti finalizzati al
rilancio dell'economia in ambito locale attraverso il potenziamento del
servizio giustizia.
Il comma 210 prevede che il Ministero della giustizia stipuli con le regioni – entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge finanziaria - convenzioni per la realizzazione di progetti volti al rilancio dell’economia locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia. Tali convenzioni saranno finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
A partire dal 2003, con la legge n. 289/2002, le
risorse destinate agli interventi nelle aree
sottoutilizzate del Paese sono state concentrate in un Fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato
di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, cui sono state
trasferite, ai sensi del D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche
di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell’economia e
delle finanze.
Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie
aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale,
nonché a incentivi e investimenti pubblici.
L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002
attribuisce al CIPE la facoltà di
ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi
in esso compresi, destinandone l'85% al Sud e il 15% al Centro Nord.
Si ricorda che, in
considerazione della eccezionale crisi economica internazionale, il D.L.
185/2008, all’articolo 18 ha previsto la riprogrammazione e la concentrazione delle risorse nazionali
disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate nel periodo
2007-2013 su obiettivi
considerati prioritari per il rilancio
dell’economia italiana. A tal fine sono stati costituiti tre Fondi settoriali:
Fondo sociale
per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, sul quale confluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione
nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli
ammortizzatori sociali e alla formazione. In base all’Accordo Governo-Regioni
del 12 febbraio 2009, relativo agli interventi e alle misure anticrisi di
sostegno del reddito, cui è stata data attuazione con l’Intesa dell’8 aprile
2009, le risorse destinate agli ammortizzatori sociali sono state stabilite in
complessivi 5,353 miliardi di euro, di cui 4 provenienti dal FAS;
§
Fondo
infrastrutture, istituito ai sensi del precedente D.L. n. 112/2008
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, destinato al
finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento
della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di
telecomunicazione e le reti energetiche, alla messa in sicurezza delle scuole,
alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, all’edilizia carceraria,
alle infrastrutture museali ed archeologiche, all’innovazione tecnologica e
alle infrastrutture strategiche per la mobilità. Il Fondo infrastrutture viene
ripartito dal CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico,
d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la
Conferenza unificata. Lo schema di delibera è trasmesso al Parlamento per il parere
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari[238];
§
Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo 7-quinquies, commi
10 e 11, del decreto-legge 5/2009, attraverso una novella all’articolo 18,
comma 1, del D.L. 185/2008.[239]
211. I risparmi di spesa derivanti dai commi 201, 202
e da 206 a 208, affluiscono al fondo di cui al comma 240, previo decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo ammontare e dell'individuazione
della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per spese di
funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.
Il comma 211, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dai commi:
§ 201 (in materia di gratuità del rilascio di informazioni sul traffico telefonico richieste dall’autorità giudiziaria);
§ 202 (in materia di spese di giustizia);
§ da 206 a 208 (recanti le nuove modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna),
affluiscano al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009 (cui rinvia l’articolo 2, comma 240).
Tali risorse vengono destinate alle spese di funzionamento dell’organizzazione giudiziaria.
212. A decorrere dal 1o gennaio 2010 le
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano
annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione
triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle
superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni
comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le
istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio,
verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta
l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato
ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni;
b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di
terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c)
stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il
bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e,
salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d)
consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro
uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. È nullo ogni contratto
di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio. Nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito
un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di
immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la
quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle
finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate
dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le
finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296
del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano
all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di
proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali
comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli
spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun
anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli
immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su
quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare
dei relativi oneri. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello
Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo
dei predetti beni ai fini della redazione del conto patrimoniale dello Stato a
prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Entro il 31
gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco,
le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le
eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di
proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano
nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo
ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di
inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione,
l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità
delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.
214. Le
maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 212 e 213
affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché
dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
Il comma 212, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, allo scopo di riunificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.
Si ricorda che all’Agenzia del demanio è stata
riconosciuta dal D.Lgs. n. 173 del 2003[240] la natura di ente pubblico economico, regolato dal
codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private. All’ente
è stato inoltre attribuito un patrimonio costituito da un fondo di dotazione e
dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Nel 2004, in occasione
della costituzione, nell’ambito del Ministero dell’economia e finanze, del Fondo
immobili pubblici (F.I.P), composto esclusivamente da immobili in uso da parte
di amministrazioni pubbliche, l’Agenzia è stata chiamata ad effettuare un’attività
di supporto per l’individuazione e la ricognizione degli immobili da apportare
al fondo[241]. La legge
finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004) ha previsto inoltre, ai commi
433-438, norme per il riordino e la razionalizzazione del patrimonio
immobiliare dello Stato, individuando gli immobili da alienare secondo un piano
di attività che l’Agenzia del demanio è stata autorizzata a svolgere e che la
medesima Agenzia sta tuttora proseguendo[242].
In particolare le norme in esame prevedono, a decorrere dal 1o gennaio 2010, specifici obblighi di comunicazione da parte delle Amministrazioni dello Stato che rientrano nell’ambito individuato dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali[243].
Le Amministrazioni dello Stato sono chiamate a comunicare all’Agenzia del demanio:
entro il 31 gennaio, di ogni anno, la previsione triennale:
a) del loro fabbisogno di spazio allocativo;
b) delle superfici da esse occupate che non risultano più necessarie.
§ entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all’articolo 1, comma 204 e seguenti, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006)[244], nonché all’articolo 74 del D.L. n. 112/2008[245] svolge i seguenti compiti definiti dalla norma:
a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari di cui all'articolo 4 del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 410/2001, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
La richiamata disciplina dell’articolo 4 prevede che gli immobili in
uso governativo, conferiti o trasferiti ai fondi immobiliari costituiti con
decreto del Ministero dell’economia, siano concessi in locazione all'Agenzia
del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di
durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni
fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di
mercato. Con riferimento a tali fondi, che peraltro godono di un particolare
regime di esenzione dalle imposte[246] previsto al
comma 2-quinquies del citato articolo
4, è prevista infatti l’autorizzazione, in capo al Ministro dell'economia e
delle finanze, a promuoverne la costituzione, conferendo o trasferendo beni
immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, con uno
o più decreti del medesimo Ministero. I decreti sono diretti a disciplinare
altresì le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della
società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote
del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita
delle quote.
b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato;
La predetta norma del comma 479 stabilisce infatti che, al fine di
ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio, nell'ambito
dell'Agenzia medesima opera la Commissione per la verifica di congruità delle
valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute,
locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di
immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato, nonché ai
fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse
amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni, nonché, salvo quanto previsto alla successiva lettera d), adempie i predetti contratti;
d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità ed onere.
La disposizione in esame prevede altresì la nullità di ogni contratto di locazione di immobili che non sia stipulato dalla Agenzia del demanio per conto dell’Amministrazione dello Stato interessata.
Si ricorda che i commi da 204 a 209 della legge finanziaria per il 2007
(L. 296/2006) hanno dettato la disciplina delle procedure
dirette a favorire il contenimento e la
razionalizzazione sistematica degli spazi in uso alle amministrazioni dello
Stato, anche per ridurre la spesa
complessiva dell’uso degli immobili, compresi gli oneri per le locazioni
passive. Il comma 204, in particolare, ha previsto che il Ministro
dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo relativo all'Agenzia del
demanio, determina, con riferimento agli immobili in uso governativo e condotti
in locazione dallo Stato, gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli
spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e
periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti
territoriali e per patrimonio utilizzato[247]. Tali obiettivi
possono essere conseguiti dalle predette amministrazioni sia attraverso la
riduzione del costo d'uso, derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia
attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero
con la combinazione delle due misure.
Si prevede inoltre l’istituzione, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo unico nel quale confluiscono
le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo. Da
tale fondo vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna
amministrazione. Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle
amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato, secondo parametri
forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per
analoghe attività.
E’ prevista inoltre l’istituzione, all’interno dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare a tale Fondo, le Amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse iscritte al Fondo vengono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.
In relazione alle finalità di contenimento e la razionalizzazione sistematica degli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato di cui ai citati commi 204 e seguenti della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), sono previsti ulteriori obblighi di comunicazione all’Agenzia del demanio da parte delle Amministrazioni dello Stato.
Entro il 30 giugno 2010, infatti, dette amministrazioni sono tenute a comunicare l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.
Fermo quanto previsto nell'articolo 2, commi 618 e 619, della legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007), inoltre, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri.
Si ricorda che i commi da 618 a 622 della citata legge
finanziaria per il 2008 recano limitazioni
alle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato.
In particolare, ai sensi
del comma 618, tali spese non possono superare la misura dell'1% del valore
dell'immobile utilizzato, nel caso di esecuzione di interventi di sola
manutenzione ordinaria; dell'1,5% del valore dell’immobile utilizzato, nel caso
in cui vi siano anche interventi di manutenzione straordinaria per l'anno 2008.
A decorrere dal 2009, il limite è del 3%. Per gli immobili in locazione
passiva, è inoltre ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima
dell’1% del valore dell’immobile utilizzato. Da tali limiti alle spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, il citato comma 618
prevede che le amministrazioni debbano conseguire economie di spesa, in termini
di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l’anno 2008, 465
milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall’anno 2010.
Il comma 619 prevede inoltre lo stanziamento, in due
appositi capitoli di bilancio di parte corrente uno di parte capitale, iscritti
nello stato di previsione dell’Amministrazione interessata, delle somme
relative a dette spese di manutenzione.
La norma prevede altresì obblighi di comunicazione in capo a tutte le amministrazioni dello Stato individuate dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Tali amministrazioni, che utilizzino o detengano, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà delle stesse amministrazioni, sono tenute a trasmettere al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco contenente l’identificazione di tali beni.
La trasmissione dell’elenco è finalizzata ai fini della redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato di cui all'articolo 6, comma 8, lettera e), del D.P.R. n. 43 del 2008[248] e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 279 del 1997[249].
Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco tutte le amministrazioni pubbliche - come sopra individuate - comunicano le eventuali variazioni intervenute rispetto a tale elenco e, qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, tali immobili vengono fatti rientrare nella gestione dell'Agenzia.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali.
In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti. Le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio.
La relazione tecnica all’emendamento ipotizza effetti
di contenimento della spesa derivanti dalle sopra illustrate disposizioni pari,
indicativamente, a 65 milioni di euro annue dal 2011, tenuto conto dell’ordine di grandezza complessiva
delle locazioni imputabili alle Amministrazioni centrali rilevate dal
monitoraggio e dal coordinamento della pianificazione dei fabbisogni degli
spazi necessari, nonché degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
I risparmi sono calcolati al netto delle risorse
destinate al Fondo immobili pubblici (FIP), con gestione unificata in capo
all’Agenzia del demanio, e sono destinati a confluire nell’apposito Fondo
previsto dalle disposizioni sopra illustrate, da costituire presso il Ministero
dell’economia.
Il comma 214 dispone che le maggiori entrate e le economie di spesa derivanti dai citati commi 212 e 213 affluiscano al Fondo da ripartire per il finanziamento delle esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 2, comma 240, come integrato dalle disposizioni del disegno di legge in esame nonché dal decreto-legge n. 168 del 2009, che reca disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni[250].
Si ricorda che il Fondo per esigenze urgenti e
indifferibili è previsto dall’articolo 7-quinquies,
comma 1, del DL n. 5 del 2009[251] e che le
corrispondenti risorse risultano iscritte nel capitolo di parte corrente n.
3071 del Ministero dell’economia e delle finanze.
Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse del
suddetto Fondo, si rinvia alla scheda
relativa all’articolo 2, comma 240, del provvedimento in esame.
Articolo 2,
comma 213
(Alienazione immobili dello Stato)
213. I commi
436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti
dai seguenti:
«436.
Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle
procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del demanio può alienare beni immobili
di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante
trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro
400.000; b) mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se
di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non
aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del demanio, con propri
provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalità delle procedure
telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicità si provvede con la
pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e
su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonché sul sito internet
dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicità delle procedure
concorsuali sono poste a carico dello Stato. L'aggiudicazione avviene, nelle
procedure concorsuali, a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di
base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore,
previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del
demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del mercato
immobiliare per la zona di riferimento e avuto riguardo alla tipologia di
immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera,
l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli
immobili.
437. Per le
alienazioni di cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e degli
enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita,
il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio
prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta
libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali
il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura
di vendita».
Il comma 213, inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, dispone che l'Agenzia del Demanio può alienare gli immobili statali con procedure concorsuali o mediante trattativa diretta, secondo il valore degli immobili messi in vendita.
La norma in commento
sostituisce i commi 436 e 437
dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria
2005), la cui formulazione originaria prescriveva le modalità di alienazione
di beni immobili individuati
con decreti dirigenziali dell’Agenzia del demanio, non sottoposti alle procedure di cartolarizzazione (disciplinate
dal decreto-legge 25 giugno 2001, n. 351[252]) e di
valore non superiore ai 100.000 euro.
La procedura per la vendita degli immobili così
individuati (comma 436) si articolava nelle seguenti fasi:
-
attraverso il
sito internet dell’Agenzia del demanio, era prevista una procedura di invito
pubblico ad offrire di durata non inferiore al mese, con aggiudicazione in
vendita al prezzo più alto; a tale procedura era data adeguata pubblicità a
mezzo stampa;
-
nel caso in cui
tale procedura non desse luogo ad aggiudicazione in vendita, era consentita
l’alienazione a trattativa privata.
Il comma 437 limitava l’applicazione del diritto di
prelazione in favore degli enti locali territoriali (di cui al comma 113
dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Il nuovo comma 436 autorizza l’Agenzia del Demanio ad alienare beni immobili di proprietà dello Stato singolarmente o in blocco, con le seguenti modalità:
§ mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000,00;
§ mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,00. Ove tali beni non siano aggiudicati, si può ricorrere anche in questo caso alla trattativa privata.
L’alienazione deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[253] in materia di alienazione di immobili della Difesa; in particolare, sono fatte salve le procedure richieste per la verifica dell’interesse storico-artistico dei beni da alienare.
Si demanda a provvedimenti dirigenziali dell’Agenzia del Demanio la disciplina delle modalità delle procedure concorsuali di vendita, svolte per via telematica. Gli obblighi di pubblicità sono assolti con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, nonché sul sito Internet dell'Agenzia del demanio, con spese a carico dello Stato.
Per quanto attiene all’aggiudicazione, nel caso di
esperimento di procedure concorsuali,
essa avviene a favore dell'offerta più
alta rispetto al prezzo di base.
Nelle procedure ad offerta libera, l’aggiudicazione è in favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio, sulla base dei valori indicati nell'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento, avendo riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato.
In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.
Ai sensi del nuovo comma 437, in favore delle regioni e degli enti locali territoriali sul cui territorio insistono gli immobili in vendita spettano:
§ il diritto di opzione all’acquisto dei beni immobili messi in vendita, da esercitare entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere, comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure.
Nell’opzione, una delle parti si vincola a
tenere ferma la propria proposta per un determinato periodo di tempo, mentre
l'altra parte è libera di decidere, entro lo stesso periodo, se accettare o
meno. In caso di accettazione, il contratto si conclude;
§ il diritto di prelazione all'acquisto in via prioritaria, in caso di vendita con procedure ad offerta libera, da esercitare nel corso della procedura di vendita.
La prelazione consiste nel diritto ad
essere preferito ad altre parti, nel caso in cui ci si determini a stipulare un
determinato contratto.
Articolo 2, commi
215-217
(Accordi quadro CONSIP)
215. La
società Consip Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per
l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni
adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità
e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
216. Le
convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di
aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del
comma 215 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del
citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per
le convenzioni stipulate dalla società Consip Spa.
217. Nel
contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla società
Consip Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati
criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di
servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 215 e 216
del presente articolo dalla società Consip Spa, al fine di determinare
un'elevata possibilità di incidere positivamente e in maniera significativa sui
processi di acquisto pubblici.
I commi
da 215 a 217, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, recano
norme relative all’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni tramite Consip S.p.a.
In particolare, il comma 215 prevede che le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001[254] e le amministrazioni aggiudicatici di
appalti di lavori servizi e forniture, di cui all’articolo 3, comma 25 del
Codice degli appalti, D.Lgs. n. 163/2003 [255],
possono fare ricorso – per l’acquisto di beni e servizi - agli accordi quadro che Consip S.p.A conclude, in qualità di stazione appaltante, ai sensi
dell’articolo 59 del citato Codice degli appalti, ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità rapportati a
quelli fissati dai suddetti accordi quadro.
Il D.Lgs. n. 163/2006, all’articolo 3, definisce «accordo
quadro» l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più
operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare in un dato periodo, e in particolare i prezzi e, se
del caso, le quantità previste.
La disciplina degli accordi quadro è contenuta nell’articolo 59. Questi possono essere
conclusi dalle stazioni appaltanti [256], che a tal fine
seguono le regole di procedura previste dal Codice fino all'aggiudicazione
degli appalti aventi a fondamento tale accordo[257].
In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici
basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare
modifiche sostanziali alle condizioni ivi fissate, in particolare quando un
accordo quadro è concluso con un solo operatore economico[258]. Quando un
accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve
essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori
economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili
corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
Nel caso in cui l’accordo quadro sia stipulato con più
operatori, gli appalti possono essere aggiudicati mediante applicazione delle
condizioni stabilite nell'accordo quadro, senza nuovo confronto competitivo. Negli
appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici,
l’aggiudicazione dell’accordo quadro contiene l’ordine di priorità,
privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell’operatore
economico cui affidare il singolo appalto [259].
La durata di un accordo quadro non può superare i
quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare,
dall'oggetto dell'accordo quadro. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere
agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o
distorcere la concorrenza.
E’ mantenuta comunque ferma la disciplina relativa
all’acquisto di beni e servizi
tramite convenzioni quadro Consip,
le quali, ai sensi del comma 216, possono essere stipulate anche ai fini
ed in sede di aggiudicazione di appalti basati sugli accordi quadro conclusi
dalla stessa società.
Rimane in tal caso comunque fermo il
principio – sancito dall’articolo 26, comma 3 della legge 488/1999 - della
facoltà per le amministrazioni pubbliche di ricorrere alle convenzioni, ovvero
l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per
l'acquisto di beni e servizi comparabili.
Le convenzioni, in tal caso, interverrebbero a completamento dei criteri fissati
negli Accordi quadro stipulati.
La disciplina sulle
competenze Consip in materia di acquisto di beni e servizi è contenuta in un
complesso di norme, le più importanti delle quali sono citate nel comma 12 in
esame.
In particolare, nell’ottica di un generale processo di
razionalizzazione delle modalità di acquisto di beni e servizi, anche mediante
il ricorso a strumenti e procedure informatiche, l’articolo 26 della legge n.
488 del 1999 ha in primis conferito
al Ministero dell’economia la competenza - successivamente attribuita alla
CONSIP S.p.a dall’art. 58 della legge 388/2000 - a stipulare convenzioni
quadro, con le quali l'impresa prescelta, fornitrice di beni e servizi, si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva
stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi
di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato.
Per ciò che attiene alle competenze di Consip in
materia di convenzioni quadro e accordi quadro l’attuale assetto normativo prevede
in sintesi che:
-
per le amministrazioni statali centrali e
periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - un decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze individui, entro il
mese di gennaio di ogni anno, le tipologie
di beni e servizi per le quali le suddette amministrazioni sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando
le convenzioni – quadro stipulate
dalla CONSIP (articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006). Le tipologie di
beni e servizi per le quali vi è l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP
sono state individuate, da ultimo, con il D.M. del 23 gennaio 2008[260].
Le dette amministrazioni
statali, dal 1° luglio 2007, per gli acquisti
di beni e servizi al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (articolo 1, comma 450 della legge
n. 296/2006). Infine, per ciò che concerne gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, il Ministero
dell’economia e delle finanze, entro il mese di marzo di ogni anno, individua[261] con decreto le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da
Consip Spa per le quali le citate amministrazioni sono tenute a ricorrere alla Consip
Spa in qualità di stazione
appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro,
anche con l’utilizzo dei sistemi telematici (articolo 2, comma 574 della legge
n. 244/2007[262]).
-
per le restanti amministrazioni pubbliche (di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra le quali
gli enti territoriali[263]), si prevede la
facoltà di ricorrere alle convenzioni
CONSIP o alle convenzioni stipulate
dalle centrali regionali di acquisto,
ovvero l’obbligo di utilizzarne i parametri di
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (art. 26,
comma 3, come implicitamente modificato all’articolo 1, comma 449 della legge
n. 296/2006) [264].
Gli enti del servizio sanitario nazionale
sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le
convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di acquisto di riferimento.
Infine, il comma 217 prevede – nel quadro del sistema a rete costituito dalle centrali regionali di acquisto e da
Consip S.p.a previsto dall’articolo 1, comma 457 della legge finanziaria 2007
(legge n. 296/2006) – che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono essere
indicati criteri utili per
l’individuazione della categorie
merceologiche di beni e servizi oggetto
degli Accordi quadro stipulati da Consip. Ciò al fine di determinare
un’incidenza positiva e incisiva sui processi di acquisto pubblici.
L’articolo 1, comma 457 della legge n. 296/2006,
infatti, stabilisce che le centrali regionali di acquisto e Consip
costituiscono un “sistema a rete” finalizzato a perseguire l’armonizzazione dei
piani di razionalizzazione della spesa e la sinergia nell’utilizzo degli
strumenti informatici per l’acquisto di beni e di servizi. Il comma demanda,
inoltre, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano l’approvazione annuale dei
programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica
amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, nonché
la definizione delle modalità e il monitoraggio dei risultati raggiunti rispetto
agli obiettivi.
218. Al fine
di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici
del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella
provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e in via sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione relativo
ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra persone fisiche che non
agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, può essere
assoggettato, sulla base della decisione del locatore, a un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali
nella misura del 20 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva è
costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per
il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2011 è
calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per
la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti
l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente
comma, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del
presente comma.
Il comma 218 introduce, in via transitoria
per l’anno 2010, la facoltà per i
titolari di redditi di locazione di
immobili ubicati nella provincia di
L’Aquila di applicare un regime di
imposizione sostitutivo dell’IRPEF e relative addizionali.
Il beneficio
spetta in presenza dei seguenti requisiti:
§ il contratto di
locazione deve essere stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge
n. 431/1998[265] (c.d. canoni concordati);
§ le parti
contraenti devono essere esclusivamente persone fisiche che non agiscono
nell’esercizio d’impresa, arte o professione;
§ l’immobile,
situato nella provincia aquilana, deve essere destinato ad uso abitativo.
La norma afferma
che la disposizione, introdotta in via sperimentale ed in coerenza con la legge
delega sul federalismo fiscale, è finalizzata ad agevolare il reperimento di
alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009.
In merito
all’ambito territoriale di applicazione appare opportuno segnalare che le aree
interessate dal sisma riguardano anche alcuni comuni delle province di Teramo e
di Pescara e non interessano la totalità dei comuni della provincia di
L’Aquila.
L’applicazione del
regime sostitutivo rappresenta una facoltà
per il locatore il quale può, pertanto, scegliere di continuare a determinare
l’imposta dovuta in base al regime ordinario dell’IRPEF e relative addizionali.
La base imponibile è determinata,
indipendentemente dal regime tributario optato dal contribuente, secondo i
criteri ordinari previsti ai fini IRPEF e corrisponde, pertanto, al 59,5% del canone annuo di locazione.
Nel dettaglio, al
fine di determinare il valore imponibile dei canoni di locazione stipulati ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 431/1998 (canoni concordati)
occorre fare riferimento sia agli articoli 37 e 129 del D.P.R. n. 917/1986
(TUIR) sia a quanto disposto dalla richiamata legge n. 431 del 1998.
In applicazione
del combinato disposto degli articoli 37 e 129 del TUIR il valore imponibile è
pari all’85% del canone annuo in quanto si applica una riduzione forfetaria del
15%.
Inoltre, qualora
il canone sia riferito a contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi
dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998 – ossia a contratti a canone
concordato per esigenze abitative durature – l’articolo 8 della medesima legge
dispone la riduzione di un ulteriore 30 per cento dell’imponibile determinato
ai sensi del TUIR.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva
dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF è fissata in
misura pari al 20 per cento.
In merito ai termini per il pagamento dell’imposta
da parte del contribuente, si dispone che il versamento dell’imposta
sostitutiva deve essere effettuato entro il termine stabilito per il saldo
dell’IRPEF e che, considerato il regime transitorio del beneficio, la
disposizione in commento non rileva ai fini della determinazione dell’acconto
IRPEF dovuto per l’anno 2011.
Pertanto, il
versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuata entro la data del 16 giugno 2011.
In materia di
liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso riguardanti l’imposta
sostitutiva in esame, la norma rinvia alla disciplina vigente in materia di
imposte sui redditi.
Infine, l’ultimo
periodo, prevede l’emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del provvedimento in esame, di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate diretto a stabilire le modalità di dichiarazione e di versamento
dell’imposta sostitutiva nonché di ogni altra disposizione utile ai fini
dell’attuazione del presente comma.
Articolo 2,
commi 219 e 220
(Rivalutazione terreni e partecipazioni)
219. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «1o gennaio 2010»;
b) al
secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 ottobre 2010»;
c) al
terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2010».
220. Le maggiori entrate derivanti dal comma 219
affluiscono al fondo di cui al comma 240 con le modalità ivi previste.
I commi 219 e 220 disciplinano la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni introdotta dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) e successivamente oggetto di numerosi interventi e modifiche normative.
In particolare, viene ampliato l’ambito di applicazione in quanto vengono inclusi nella rivalutazione agevolata i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, in luogo della precedente fissata al 1° gennaio 2008. Conseguentemente, vengono aggiornati i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva e per la redazione e il giuramento della perizia di stima che vengono fissati al 31 ottobre 2010 rispetto alla precedente data fissata al 31 ottobre 2008.
Sul piano normativo, il comma 219 novella l’articolo 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale ha disposto la riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 riferiti, rispettivamente, al possesso delle partecipazioni e dei terreni, i cui valori d’acquisto possono essere rideterminati.
Gli articoli 5
e 7 della legge n. 448/2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare le partecipazioni e i terreni,
posseduti alla data del 1°gennaio 2002 attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul
maggior valore attribuito. Le disposizioni sono state oggetto di numerose
modifiche dirette, tra l’altro, ad ampliare, attraverso la proroga e la
riapertura dei termini, l’ambito di applicazione del beneficio fiscale.
In particolare, il citato articolo 5 disciplina l’aggiornamento del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati. I destinatari della disposizione sono: a) le persone
fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali;
b) le società semplici e società e associazioni ad esse equiparate ai sensi
dell’articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR); c) i soggetti non residenti, per le
plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in
società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.
Il valore aggiornato delle partecipazioni si determina
assumendo il valore della frazione del patrimonio netto della partecipata quale
risultante da una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti
all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali,
ovvero nell’elenco dei revisori contabili[266]. L’eventuale
maggior valore (plusvalenza) è assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi - fissata nella
misura del 4% per le partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 67,
comma 1, lettera c), del TUIR, e del 2% per quelle che, alla predetta data, non
risultano qualificate ai sensi della lettera c-bis) dello stesso comma 1 dell’articolo 67 - il cui versamento può
essere effettuato in tre rate annuali di pari importo con l’aggiunta degli
interessi.
L’articolo 7 della
medesima legge n. 448 del 2001 consente l’adeguamento dei valori d’acquisto, ai
quali deve essere riferita la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze,
per i terreni edificabili e per i terreni con destinazione agricola
posseduti alla data del 1° gennaio 2002. In particolare, è previsto che agli
effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze per i terreni in
parola può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a
tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si
applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti
iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori
agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili[267]. Sul maggior
valore è dovuta una imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 4% del valore così rideterminato il
cui versamento può essere effettuato in tre rate annuali di pari importo.
Il comma 2
dell’articolo 2 del D.L. n. 282 del 2002 ha disposto una riapertura dei
termini per la rivalutazione agevolata dei terreni edificabili e delle
partecipazioni. Tale norma è stata oggetto di numerose modifiche dirette a
prorogare sia le scadenze per l’effettuazione dei versamenti dell’imposta
sostitutiva, sia a differire il termine di riferimento per il possesso dei beni
da rivalutare[268].
Il testo
vigente prima delle modifiche in esame, prevede la facoltà di rivalutare le
partecipazioni e i terreni posseduti
alla data del 1° gennaio 2008. Le imposte
sostitutive possono essere rateizzate
fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 ottobre 2008 sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento
annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia
devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2008.
Il pagamento delle imposte sostitutive consente di riconoscere, ai fini fiscali, il maggior valore e pertanto esso viene assunto per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze nei casi di cessione delle partecipazioni e dei terreni oggetto di rivalutazione.
Il comma 220 disciplina il profilo finanziario disponendo che le
entrate derivanti dalla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
affluiscono al fondo di cui al comma 240. In altre parole, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009.
Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse del suddetto Fondo, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 2, comma 240, del provvedimento in esame.
Articolo 2,
comma 221
(Recupero somme dovute all’erario dagli
enti locali)
221. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far
data dal 1o gennaio 2010, sono versate in venti annualità, con la
maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa
pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di
estinzione del debito residuo.
Il
comma 221, introdotto nel corso dell’esame in sede referente presso la
Commissione bilancio, prevede, a far data dal 10 gennaio 2010, la rateizzazione, in venti annualità, del recupero delle somme ancora dovute
all’erario dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13,
della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), con la maggiorazione degli interessi al tasso
legale.
A tal fine, il Ministero dell'interno farà
pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di
estinzione del debito residuo.
La norma richiamata, di cui alla legge n.
289/2002, ha introdotto una serie di misure volte a garantire il completamento delle riduzioni dei
trasferimenti erariali nei confronti di alcuni enti locali, per i quali - a
motivo della insufficienza dei trasferimenti ad essi spettanti negli anni 1999
e seguenti - non era stato possibile operare, in tutto o in parte, le riduzioni
previste da specifiche norme di legge, attributive di quote equivalenti di
entrate proprie.
A tale riguardo si ricorda che, a decorrere dal 1999, con
il D.Lgs. n. 466/1997, art. 61, le province sono state dotate di entrate
tributarie proprie attraverso l’istituzione
dell’imposta provinciale sulla trascrizione; ad esse è stato inoltre
attribuito il gettito dell’imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore. L’assegnazione di tali entrate è stata compensata da una riduzione dei trasferimenti erariali ad
esse spettanti di un importo pari al gettito stimato di tali imposte, valutato
inizialmente in 3.417 miliardi per ciascun anno (di cui 2.467 miliardi
relativi alla RC Auto e 950 relativi alla IET).
A partire dal 1° gennaio 2000, l’articolo 10, comma
11, della legge n. 133/1999 ha disposto l’ulteriore riduzione dei trasferimenti
erariali spettanti alle province e ai comuni in connessione all’attribuzione a
tali enti dell’addizionale sul consumo di energia elettrica, il cui gettito è
stato valutato in 586 miliardi per
ciascun anno.
Dall’anno 2001, i trasferimenti di province e comuni
sono stati ulteriormente ridotti di 3.191
miliardi in conseguenza del graduale trasferimento del personale scolastico
ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) dagli enti locali alle dipendenze
della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 124/1999.
Nelle ipotesi in cui il recupero dei trasferimenti
erariali previsto dalle disposizioni legislative sopra indicate non abbia
potuto essere attuato, per motivi di incapienza dei fondi stessi su cui
transitano i trasferimenti, il comma 12 dell’articolo 31 della legge n.
289/2009 sopra richiamato ha introdotto alcune disposizioni volte a garantire il recupero di tali somme a valere sulle altre entrate degli enti
locali.
Per i comuni, il recupero è stato disposto, per il
solo anno 2003, a valere sulle somme spettanti a titolo di compartecipazione
all’IRPEF o di addizionale all’IRPEF;
per le province, a decorrere dal 2003, sulle somme relative al gettito dell’imposta RC Auto.
Nelle ipotesi di incapienza dei trasferimenti erariali
e delle somme derivanti dalla compartecipazione all’IRPEF, è prevista la rateizzazione fino a dieci anni a
decorrere dal 2003 delle somme dovute.
I criteri e le modalità per l’applicazione di tali disposizioni sono stati stabiliti con D.M. Interno 17 novembre 2003, n. 372 “Regolamento recante criteri e modalità per il recupero su entrate proprie di somme dovute da province e comuni, ai sensi dell’articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”, pubblicato sulla G.U. n. 9 del 13/1/2004.
In merito a tale problematica, va ricordato che il
comma 14 del medesimo articolo 31 della legge finanziaria per il 2003 ha
introdotto una norma di carattere generale che autorizza in via permanente il Ministero dell’interno a decurtare
i trasferimenti erariali o le somme derivanti a comuni e province a titolo di
compartecipazione al gettito dell’IRPEF ogni qualvolta sia necessario
provvedere al recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali.
In tale circostanza, è fatta salva la facoltà, su
richiesta dell’ente locale, di procede alla rateizzazione fino a tre anni delle
somme dovute, secondo i criteri di cui all’articolo 8, comma 3, del D.L. n.
318/1986 (legge n. 488/1986), ai sensi del quale, nei casi in cui si debba
provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche e qualora l'ente
dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, si
effettua la rateizzazione della restituzione fino a tre anni con gravame di
interessi al tasso riconosciuto, al momento dell'inizio dell'operazione, sui
depositi degli enti locali nella tesoreria unica.
Articolo 2,
commi 222-224
(Progetti prioritari nell’ambito dei
corridoi europei TEN-T)
222. Con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei
corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture
strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente,
a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo
e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di
euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo
da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non
superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo
progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE,
subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto costruttivo
autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea,
che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il
20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse
strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può
essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in
caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o
dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto,
costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;
b) il progetto definitivo dell'opera
completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di
realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei
lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali;
l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto
deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della
medesima relazione;
c) il contraente generale o
l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque
pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea,
nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o
ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle
determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi
contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore
dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.
223. Con
l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno
programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero
contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse
che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 222, allo
scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle
opere, tenuto conto del cronoprogramma.
224. Il
Documento di programmazione economico-finanziaria – Allegato Infrastrutture dà
distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 222 e 223, per il
completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal
comma 223.
I commi da 222 a 224 - introdotti nel
corso dell’esame in Commissione - introducono la nozione di “lotto costruttivo” nella realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T
inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi
di realizzazione superiore a quattro
anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un
miliardo di euro. Detti progetti sono individuati attraverso decreti del
presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 222).
Per tali opere, il
CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per
lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da
finanziare di 10 miliardi di euro, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
§ costo integralmente
finanziato, e copertura finanziaria, con risorse pubbliche, private o
comunitarie, che all’autorizzazione del primo lotto sia pari ad almeno il 20%
del costo totale; tale percentuale può essere ridotta al 10%, previo decreto
del Ministro delle infrastrutture e trasporti, nei casi di particolare
interesse strategico (lettera a));
§ relazione di
accompagnamento al progetto recante le fasi di realizzazione dell’opera per
lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascun lotto e i connessi
fabbisogni annuali (lettera b));
§
impegno del contraente o affidatario dei lavori di
rinunciare a pretese risarcitorie connesse al mancato finanziamento dell’intera
opera o di lotti successivi; dalle determinazioni del CIPE non devono derivare
obblighi contrattuali a carico del soggetto aggiudicatore nei confronti di
terzi per i quali non sia prevista la copertura finanziaria (lettera c)).
Il comma 223 prevede che il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assuma l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il
contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese
disponibili per i progetti di cui al comma precedente, seguendo le fasi
indicate nel cronoprogramma, fino al completamento delle opere stesse.
Il comma 224 dispone che dei progetti
disciplinati nei commi 222 e 223 si debba fornire specifica indicazione nell’Allegato
Infrastrutture del Documento di programmazione economico-finanziaria.
Va ricordato che le reti di trasporti europee (TEN-T) e i corridoi paneuropei costituiscono gli assi di collegamento volti ad interconnettere le reti di trasporto degli Stati membri dell’UE, la cui realizzazione è considerata di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi di Lisbona in termini di crescita economica e rafforzamento della coesione sociale e territoriale. Gli interventi previsti per la realizzazione di tali progetti sono indicati nell’ambito del Programma delle opere strategiche previsto della c.d. “legge obiettivo” (legge n. 443 del 2001), cui ha dato attuazione il D.Lgs. n. 190/2002 (poi trasfuso nel D.Lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
La legge obiettivo ha introdotto una disciplina speciale volta ad accelerare - anche in deroga alla legge quadro sui lavori pubblici - le procedure per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, con l’obiettivo di superare il ritardo infrastrutturale del Paese. In questo quadro tale normativa:
- interviene sui meccanismi decisionali, sui tempi e sulle procedure di approvazione dei progetti, di svolgimento delle gare e di affidamento dei lavori;
- introduce una programmazione annuale delle infrastrutture strategiche, affidata al Governo, ma nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni;
- stabilisce che l’individuazione delle opere sia effettuata mediante un Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, a sua volta inserito, previo parere del CIPE e d’intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti.
In relazione alle politiche comunitarie sulle reti di trasporto europee, è opportuno segnalare la Conferenza ministeriale ”Il futuro delle reti transeuropee di trasporto”, svoltasi a Napoli il 21 e 22 ottobre 2009,” cui hanno partecipato, oltre alle delegazioni dei paesi dell’Ue, anche quelle dei paesi partner dei Balcani, del Mediterraneo occidentale dell’Africa, della Norvegia, della Svizzera, della Turchia e della Federazione Russa. Nel documento conclusivo della conferenza si è prospettata l’opportunità che la Commissione europea verifichi se ricorrono le condizioni per non sottoporre gli interventi concernenti le Reti Ten-T ai vincoli alle finanze pubbliche previste dal Trattato e dal Patto di stabilità e crescita. Altri punti qualificanti contenuti nelle conclusioni della Conferenza riguardano: l’identificazione di una rete integrata che consenta di collegare i diversi settori della Unione europea e dei paesi partner attraverso un sistema di trasporto efficace, sicuro ed ecosostenibile; lo sviluppo di strumenti di finanziamento innovativi e flessibili, quali il partenariato pubblico-privato e le emissioni di obbligazioni sui progetti; il consolidamento della cooperazione per garantire l’interconnessione fra Mediterraneo, Balcani, Mar Nero, Africa e l’area interessata dal Corridoio 8; lo sviluppo di un collegamento tra le reti Ten-T e le reti non europee; la promozione delle Autostrade del Mare.
Articolo 2, comma 225
(Operazioni di finanziamento della Cassa
depositi e prestiti S.p.a.)
225. All'articolo 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: «operazioni a favore delle piccole
e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito» sono
aggiunte le seguenti: «nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di
investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui
all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più
fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato
a sottoscrivere per l'anno 2010 fino a 500.000 euro di quote di società di
gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento
mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra
i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione
delle imprese di minore dimensione».
Il comma 225, inserito durante l’esame in sede referente in Commissione Bilancio, introduce la possibilità che le operazioni di finanziamento effettuate da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (CDP) a favore delle piccole e medie imprese attraverso l’uso delle risorse provenienti dalla raccolta del risparmio postale (cd. gestione separata[269]) possano svolgersi - oltre che tramite l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito - anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della stessa CDP.
La disposizione autorizza inoltre lo Stato a sottoscrivere per l’anno 2010 quote di società di gestione del risparmio, per un valore fino a 500 mila euro, finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, destinate ad investitori qualificati per il rafforzamento patrimoniale e l’aggregazione di imprese di minore dimensione.
Con riguardo all’intervento modificativo recato dal comma in esame, esso, per come è formulato in termini di novella all’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5[270], si inserisce nell’inciso relativo alle modalità di finanziamento indiretto delle PMI da parte della CDP.
Il richiamato articolo
3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5
prevede che le operazioni di finanziamento effettuate da CDP nell’ambito della
citata “gestione separata”, possano assumere qualsiasi forma: concessione di finanziamenti, rilascio di
garanzie, assunzione di capitale di rischio o di debito e possono essere
effettuate anche a favore delle piccole
e medie imprese per finalità di sostegno dell’economia, ma in tal caso il finanziamento
può essere effettuato esclusivamente attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito.
Si osserva che l’articolo 3, comma 4-bis del decreto
legge n. 5/2009 rientra nell’ambito di un corpus
di norme introdotte dal Governo - tra la fine del 2008 e il 2009 – in funzione
“anti-crisi” finalizzate a favorire l’accesso al credito e a garantire
liquidità alle imprese nazionali.
Nell’ambito di tali misure, un primo intervento,
contenuto nel decreto legge n. 185/2008, articolo 22, commi 1-2, ha esteso
l’ambito operativo di CDP. In particolare, ne è stata ampliata l’originaria
missione societaria, consistente nel finanziamento - attraverso i fondi della
raccolta postale - degli investimenti del Settore pubblico[271]. L’articolo 22
ha infatti consentito l’utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta anche per il compimento di ogni altra operazione di
interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP[272] nei confronti
dei soggetti istituzionali pubblici o promossa dagli stessi.
In attuazione di tale articolo, è stato adottato un D.M.
del Ministro dell’economia e finanze che ha definito l’ambito delle operazioni
di interesse pubblico ammesse a finanziamento da parte di Cassa depositi
attraverso la gestione separata.
A tale intervento legislativo si è aggiunto l’ulteriore
già detto decreto legge 5/2009, articolo 3, comma 4-bis, che ha permesso l’utilizzo dei fondi della raccolta anche per
finanziare, attraverso l’intermediazione degli enti creditizi, le piccole e
medie imprese. Come evidenziato in una apposita guida dei nuovi strumenti
predisposti dal Governo per garantire credito e liquidità alle imprese[273], Cassa depositi
e prestiti ha messo a disposizione una provvista di 8 miliardi di euro per il finanziamento delle Piccole e medie imprese.
Il rapporto tra CDP e gli istituti creditizi è regolato da una Convenzione
firmata da Cassa e Associazione bancaria italiana (ABI), in data 28 maggio 2009
[274].
Infine, nell’ambito degli
interventi a favore delle popolazioni
abruzzesi colpite dal terremoto contenute nel decreto
legge n. 39/2009, è stato previsto che CDP – utilizzando i fondi provenienti dalla raccolta postale - metta a disposizione delle banche una provvista di 2 miliardi di euro ai fini
della concessione da parte di queste ai soggetti privati, di finanziamenti
per la riparazione o ricostruzione di immobili “prima casa” (art. 3, comma 3)[275]. Tali
finanziamenti sono assistiti da garanzia statale.
I fondi comuni
sono patrimoni privi di personalità giuridica, suddivisi in quote di pertinenza
dei partecipanti, la cui gestione è affidata ad apposite società (Società di
gestione del risparmio - SGR) che ne curano l’investimento in strumenti
finanziari, crediti o altri beni. Il patrimonio del fondo è distinto sia da
quello della società di gestione, sia da quello dei partecipanti e deve essere
depositato presso una banca.
Dal punto di vista economico, il termine fa riferimento agli investitori istituzionali
che li gestiscono [276].
La normativa
generale sui fondi comuni di investimento è oggi contenuta nel D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria –
TUF), in particolare al Titolo III, capo II, nonché nel regolamento di cui al D.M.
24 maggio 1999, n. 228, recante norme per la determinazione dei criteri
generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.
Ai sensi del citato
articolo 33 del TUF, le società di
gestione del risparmio - SGR, assieme alle SICAV (società di investimento a
capitale variabile) sono i soggetti cui è riservata la prestazione del servizio
di gestione collettiva del risparmio. In particolare, le SGR sono autorizzate
gestire portafogli, istituire e gestire fondi pensione, svolgere attività
connesse o strumentali (stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB),
ovvero prestare – con precise limitazioni - servizi accessori di custodia e
amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi. Inoltre
possono prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti, commercializzare
quote o azioni di Oicr propri o di terzi, in conformità alle regole di condotta
stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia[277].
Nei fondi comuni di investimento mobiliare “aperti”, i
partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle
quote al valore di mercato secondo le modalità previste dalle regole di
funzionamento del fondo. Nei fondi
comuni di investimento “chiusi”, invece, il rimborso delle quote ai
partecipanti avviene solo a scadenze predeterminate. Assumono generalmente
questa forma i fondi che esercitano le attività di investimento nel capitale di
rischio delle imprese, nel periodo di avvio dell’attività o in fasi successive
del ciclo di vita aziendale, al fine di favorirne lo sviluppo (private equity).
Articolo 2,
comma 226
(Credito d’imposta per spese di ricerca)
226. Per le
finalità di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è
autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2010 e 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di
utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di
euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel
bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di
stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti
dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le
tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione
del credito d'imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. Alla
relativa copertura finanziaria si provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per l'anno 2011,
mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33.
Il comma 226 dispone l’incremento di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 dell’autorizzazione di spesa per il credito d’imposta in favore dei
soggetti che effettuano investimenti nell’attività di ricerca e sviluppo.
La disciplina fiscale cui è riferita la norma in commento è contenuta nella legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 280 a 283. Essa consiste in un credito d’imposta in favore delle imprese che sostengono, nel periodo 2007-2009[278], costi per l’attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Il beneficio è fissato in misura pari al 10% della spesa sostenuta ovvero al 40% della stessa qualora sia riferita a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca e non può, in ogni caso, essere commisurato ad un costo superiore a 50 milioni annui.
L’articolo 29 del D.L. n. 185 del 2008 ha introdotto, al comma 1, il monitoraggio di tutti i crediti d’imposta[279] vigenti al momento e ha rinviato, per quanto riguarda il credito d’imposta per spese di attività di ricerca di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006, alle disposizioni contenute nei successivi commi da 2 a 5.
Il comma 2 stabilisce, in primo luogo, lo stanziamento delle risorse per gli anni dal 2008 al 2011 tra le quali quelle richiamate dalla norma in commento, ossia 654 milioni per il 2010 e 65,4 milioni per il 2011. In secondo luogo, dispone che i contribuenti interessati al beneficio in commento debbano presentare all’Agenzia delle entrate un apposito formulario che vale come prenotazione dell’accesso alla fruizione del credito d’imposta. In particolare, per i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 avevano già sostenuto le spese agevolabili, l’Agenzia delle entrate doveva fornire, in risposta, esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria mentre ai soggetti che non avevano ancora effettuato la spesa, l’Agenzia delle entrate doveva fornire l’accoglimento della prenotazione ovvero il diniego in caso di indisponibilità della copertura finanziaria (comma 3). Il comma 4 prevede la decadenza del beneficio qualora il contribuente non sostenga la spesa sulla base della pianificazione scelta, mentre il comma 5 rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità operative.
Appare
opportuno segnalare che, tenuto conto che il credito d’imposta può essere
riconosciuto per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2009 e che il
provvedimento in esame entrerà in vigore il 1° gennaio 2010, la disposizione in
commento sembrerebbe diretta a consentire un maggiore accoglimento delle
richieste presentate dai contribuenti all’Agenzia delle entrate. Tale
ampliamento, tuttavia, potrà produrre effetti limitatamente nei confronti dei
contribuenti che – indipendentemente dall’esito della richiesta – abbiano
sostenuto le spese in questione.
La norma rinvia ad
un decreto non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare sentite le associazioni di
categoria, la definizione delle modalità di utilizzo delle nuove risorse, nonché
di quelle già stanziate pari a 654 milioni di euro per l’anno 2010 e 65,4
milioni per l’anno 2011.
In merito all’utilizzo delle risorse già stanziate,
sarebbe opportuno precisare che la definizione delle modalità da attuare con il
decreto ministeriale debba, in ogni caso, tenere conto delle risorse già
“prenotate” in base alle autorizzazioni concesse dall’Agenzia delle entrate.
Sul piano
normativo, il comma in esame interviene sull’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.
Appare opportuno segnalare che lo stanziamento
delle risorse indicato dalla norma in esame è contenuto nel comma 2 del
richiamato articolo 29.
Si stabilisce, in
particolare, che il decreto
ministeriale cui la norma rinvia potrà
individuare, tra l’altro, la tipologia
degli investimenti in ricerca e sviluppo che si intende agevolare nonché “i soggetti beneficiari meritevoli di
agevolazioni”.
Si
potrebbe valutare l’opportunità di circoscrivere, con maggiore dettaglio,
l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del beneficio in commento.
L’ultimo periodo
del comma in esame disciplina la copertura finanziaria dell’onere disponendo:
§ per l’anno 2010, la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002;
§ per l’anno 2011, la riduzione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009.
Per ciò
che attiene alla dotazione del Fondo, iscritto nel capitolo di parte corrente
n. 3071 del Ministero dell’economia e delle finanze, si ricorda che il disegno
di legge in esame reca numerose disposizioni che provvedono a rifinanziarlo per
gli anni 2010 e successivi, per un’analisi delle quali si rinvia alla scheda di
lettura dell’articolo 2, comma 240.
Articolo 2,
comma 227 e 228
(Emittenti radiotelevisive locali)
227. Per il finanziamento annuale previsto
dall'articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.
228. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
227 si provvede con le disponibilità conseguenti alle revoche totali o parziali
delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, e successive modificazioni, al netto delle risorse necessarie per far
fronte agli impegni già assunti per avvenuta sottoscrizione di atti
convenzionali e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in
termini di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al comma 227 si
applicano a condizione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi,
debitamente registrati dalla Corte dei conti, recanti l'accertamento delle
risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente comma. Il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al comma 227 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
Il comma 227 provvede al finanziamento
annuale delle emittenti radio-televisive locali, previsto dall’articolo 1, comma 1244, della legge n.
296/2006 (legge finanziaria 2007), autorizzando a tal fine la spesa di 50 milioni di euro per il 2010.
Va ricordato che
il citato articolo 1, comma 1244, ha disposto un incremento dei contributi, già
aumentati dalle precedenti leggi finanziarie, introdotti a beneficio delle
emittenti locali dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(provvedimento “collegato” alla manovra finanziaria 1999), che aveva previsto
uno stanziamento per il solo triennio 1999-2001 (24 miliardi per ciascuno degli
anni 1999 e 2000; 33 miliardi per l’anno 2001).
Successivamente, l’art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), nel rideterminare la misura dei canoni corrisposti allo Stato dai titolari di concessioni radiotelevisive, ha reso permanente lo stanziamento, destinando a tale finalità 40 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000.
Con successive disposizioni
i contributi sono stati annualmente rinnovati. L’art. 145, co. 18, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha incrementato lo
stanziamento da 40 a 82 miliardi annui. Con l’articolo 52, comma 18, della
legge n. 448/2001 è stato incrementato lo stanziamento di 20 milioni di euro in
ragione d’anno, a decorrere dal 2002. Tale articolo 52 ha ammesso a beneficiare
del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento
complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del
totale .
L’articolo 80, comma 35
della legge n. 289/2002 ha incrementato il finanziamento annuale di ulteriori 5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, prevedendo - limitatamente all’anno
2003 – che l’incremento fosse pari a 10 milioni di euro in luogo di 5.
L'articolo 4, comma 5, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) ha
previsto l’ulteriore incremento di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004 del finanziamento annuale, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35,
ora citato. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è stato
incrementato di ulteriori 10 milioni di euro. L’articolo 1, comma 214, della
legge n. 311 del 2004 ha incrementato di 5 milioni di euro per il solo anno
2005 il finanziamento annuale a favore delle emittenti locali. Infine
l’articolo 1, comma 12-bis, della
legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto che tale
finanziamento risultasse determinato, a decorrere dall’anno 2006, in 98.678.000
euro.
Il comma 228 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’incremento del contributo all'emittenza locale di cui al comma precedente, disponendo che a tali oneri, pari a 50 milioni di euro nel 2010, si provveda a valere sulle disponibilità finanziarie derivanti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui alle legge n. 488/1992, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti con la sottoscrizione di atti convenzionali, fermo restando il limite degli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto.
La norma specifica peraltro che il finanziamento di cui al comma 227 è concesso subordinatamente all’adozione dei provvedimenti amministrativi, registrati dalla Corte dei conti, di accertamento delle risorse finanziarie disponibili derivanti dalle revoche.
Relativamente all’utilizzo delle economie derivanti da
revoche delle agevolazioni della legge n. 488/1992, va ricordato che l'articolo 2, comma 554, della legge n. 244
del 2007, ha previsto che tali risorse siano annualmente accertate con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di essere destinate, nel
limite dell’85% alla realizzazione di interventi specificamente indicati[280].
A tal fine, la norma prevedeva che le risorse
accertate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico fossero iscritte
in un apposito fondo del medesimo Ministero.
Relativamente alle economie, va ricordato che esse
sono state accertate con i decreti del
Ministro dello Sviluppo economico 28
febbraio 2008, n. 64, in complessivi 785
milioni di euro (peraltro interamente utilizzati a copertura finanziaria
degli oneri recati dal D.L. n. 5/2009) e 13
marzo 2009, in complessivi 375
milioni di euro .
L’ultimo periodo del comma 228 prevede una clausola di salvaguardia finanziaria demandando al Ministro dell’economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri recati dal comma 227, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge di contabilità (legge n. 468/1978).
L’articolo 11-ter,
comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal decreto-legge n. 194/2002
(cd. decreto-legge “taglia-spese”), impegna i Ministri di settore ad informare
tempestivamente il Ministro dell’economia e delle finanze degli eventuali
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso
dell’attuazione di provvedimenti legislativi.
Il Ministro dell’economia è quindi tenuto a riferire
al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative
legislative.
Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.
Articolo 2,
comma 229
(Messa in sicurezza degli edifici
scolastici)
229. Al fine di garantire condizioni di massima
celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in
sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito
atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per
materia nonché per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli
interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300
milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti
territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste
ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.
169.
Il comma 229, introdotto nel corso dell’esame in Commissione,
reca norme procedurali in merito alla realizzazione degli interventi
di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole.
Pertanto, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, previa approvazione di apposito atto di indirizzo
delle commissioni parlamentari competenti nonché per i profili di carattere finanziario,
devono essere individuati gli interventi
immediatamente realizzabili fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa
ripartizione tra gli enti territoriali interessati, nell’ambito delle risorse previste
ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre
2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169.
La
norma sembrerebbe volta a coinvolgere le commissioni parlamentari competenti e
per i profili di carattere finanziario nel procedimento di ripartizione dei
contributi, in analogia a quanto già avvenuto con la risoluzione 8-00025
approvata dalle Commissioni Riunite V e VII nella seduta del 23 dicembre 2008
per l’assegnazione dei contributi per l’edilizia scolastica previsti dall’art.
2, comma 1-bis, del decreto-legge 137/2008.
Si ricorda che l’art. 7-bis del citato decreto legge 137/2008 reca una serie di misure per la sicurezza nelle scuole. Tra esse viene destinato al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche (PIS) in cui il piano stesso è ricompreso. Inoltre, in merito alla procedura per l’assegnazione di tali risorse i successivi commi 5, 6 e 7 prevedono che sia il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a nominare un soggetto attuatore che dovrà definire gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata. Al fine di assicurare l'ottimizzazione dei finanziamenti, il soggetto attuatore definisce anche il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata. All'attuazione dei citati commi si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
In attuazione del citato art. 7-bis, con delibera CIPE 114/2008 sono stati disposti accantonamenti per la prosecuzione degli interventi relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici a valere sullo stanziamento per la legge obiettivo previsto dall’art. 21 del decreto-legge n. 185/2008. Nello specifico sono state accantonate le seguenti quote:
-
una quota di 3
milioni di euro per 15 anni a valere sul contributo di 60 milioni di euro
decorrente dal 2009;
-
una quota di 7,5
milioni di euro per 15 anni, a valere sul contributo di 150 milioni di euro
decorrente dal 2010.
Da ultimo si ricorda, in estrema sintesi, che il Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici è stato istituito immediatamente dopo il crollo della scuola elementare “Francesco Iovine” di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002 con la legge finanziaria 2003 (art. 80, comma 21, della legge 289/2002) ed è stato incluso nell’ambito del PIS della legge obiettivo (legge 443/2001). Esso risulta articolato in due stralci per complessivi 489 Meuro riferiti a 1.594 interventi.
Articolo 2,
comma 230
(Piani straordinari per il rischio
idrogeologico)
230. Le
risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del
CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle
disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a
sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai
piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio
idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di
bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate
anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce,
altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma
attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.
Il comma 230, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico le risorse – pari a 1 miliardo di euro – assegnate dalla delibera CIPE 6 novembre 2009 per interventi di risanamento ambientale a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, previsti dall’art. 18, comma 1, lettere b) e b-bis), del D.L. 185/2008.
Si ricorda che il comma 1 dell’art. 18 del D.L. 185/2008 (convertito dalla legge 2/2009) ha previsto, in considerazione dell’eccezionale crisi economica, l’assegnazione - da parte del CIPE – di una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) ai seguenti fondi, già esistenti o di nuova istituzione:
a) Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro;
b) Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del D.L. 112/2008, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
A valere sulle risorse assegnate dal CIPE ai suddetti Fondi[281], il CIPE ha approvato in data 6 novembre 2009 una delibera (non ancora pubblicata in G.U.) con la quale ha “assegnato 900 milioni di euro per interventi di risanamento ambientale, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture, attraverso la rimodulazione di precedenti assegnazioni che saranno successivamente reintegrate. A tale importo si aggiunge l’assegnazione di 100 milioni di euro a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale”[282].
Si osserva in proposito che la citata delibera CIPE del 6 novembre, non
ancora registrata alla Corte dei conti, non risulta finora inviata alle Camere
per il parere parlamentare da parte delle competenti Commissioni per materia,
secondo quanto prevede il comma 2 dell’articolo 6-quinques del D.L. n.
112/2008. Si rammenta che analoga situazione si era determinata in ordine alla
precedente delibera di riparto del Fondo infrastrutture (del 26 giugno 2009); in
mancanza del prescritto parere, il governo si era impegnato – durante la
discussione del DPEF alla Camera – a trasmettere le successive delibere al
Parlamento.
Lo stesso comma prevede che l’individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico sia effettuata dalla competente direzione generale del Ministero dell’ambiente sentiti:
§ le autorità di bacino (sia quelle “nuove”, cioè quelle distrettuali previste dall’art. 63 del D.Lgs. 152/2006, sia quelle “vecchie” prorogate dall’art. 1 del D.L. 208/2008);
Si ricorda, in proposito, che l’art. 63 del D.Lgs. 152/2006 ha previsto l’istituzione di autorità di bacino distrettuali, in luogo delle precedenti autorità istituite dalla legge 183/1989, nei distretti idrografici individuati dall’art. 64 del medesimo decreto.
L’art. 1 del D.L. 208/2008 (convertito dalla legge 13/2009), nelle more della costituzione dei citati distretti idrografici e dell’eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. volto a disciplinare l’attribuzione o il trasferimento del personale, delle risorse patrimoniali e finanziarie e delle funzioni.
§ il Dipartimento della protezione civile
Il comma in esame consente l’utilizzo delle risorse in oggetto anche tramite accordo di programma:
§ sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
§ che definisce la quota di cofinanziamento regionale a valere sull’assegnazione di risorse del FAS che ciascun programma attuativo regionale destina ad intervento di risanamento ambientale.
Si fa notare che già nell’art. 67 del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale) sono previsti piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) per la tutela dal rischio idrogeologico e che, ai sensi del comma 2, le autorità di bacino approvano, altresì, piani straordinari di emergenza diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Essi contengono l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, con priorità per le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 225/1992.
Ciò premesso, sembrerebbe quindi opportuno
chiarire se i piani straordinari cui si destinano le risorse sono quelli
previsti dal comma 2 dell’articolo 67 oppure, in caso contrario, coordinare la
norma in esame con quelle previste dal citato art. 67 del Codice.
Articolo 2,
comma 231
(Trasferimento di risorse tra autorità
indipendenti)
231. Per gli
anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all'autorità di cui alla
legge 10 ottobre 1990, n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di euro, per
ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982,
n. 576, e successive modificazioni; a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno,
delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n.
481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni di euro, per
ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7 milioni
di euro, per l'anno 2010, e a 7,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011
e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni. Per gli anni 2011 e 2012 è attribuita
all'autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari: a 1,6
milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23
della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 3,2 milioni di euro,
per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della
legge n. 481 del 1995; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate
di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge
n. 249 del 1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui
al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno,
all'autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari: a 0,1
milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23
della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 0,3 milioni di euro,
per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della
legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate
di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge
n. 249 del 1997; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui
al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni; a 1 milione di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui
all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,
e di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le
somme di cui ai precedenti periodi sono trasferite dall'autorità contribuente
all'autorità beneficiaria entro il 31 gennaio di ciascun anno. A fini di
perequazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le autorità interessate, sono
stabilite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative
in favore delle autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato, a partire
dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo, a carico delle
autorità indipendenti percipienti che a tale data presentino un avanzo di
amministrazione.
Il comma in esame, introdotto nel corso dell’esame in sede referente attua un trasferimento di risorse tra autorità indipendenti.
Le autorità amministrative indipendenti svolgono compiti di garanzia e di regolazione a tutela di interessi pubblici e privati. In conseguenza della loro preposizione allo svolgimento di funzioni di garanzia, sono poste in una posizione di terzietà rispetto all’amministrazione pubblica, e pertanto dotate di proprio personale e di una spiccata autonomia organizzativa, contabile e di spesa. Il panorama legislativo di tali organismi si è notevolmente arricchito nel tempo ed è caratterizzato da leggi istitutive non omogenee dal punto di vista delle previsioni relative alla struttura, alle funzioni, ai procedimenti, ai controlli e al regime degli atti dei suddetti organismi[283].
Relativamente al finanziamento, il regime dell’autonomia finanziaria delle autorità indipendenti è molto variegato e meno uniforme di quello dell’autonomia contabile, largamente riconosciuta.
In questo senso la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), art. 1, comma 65 e seguenti, ha dettato una disciplina per estendere e rendere omogeneo per le autorità indipendenti il meccanismo del finanziamento a carico del mercato (il cd. auto-finanziamento) con l’intento di trasferire, in modo parziale e progressivo, i costi della regolazione sui soggetti regolati. In particolare, la legge finanziaria 2006 ha disposto che le spese di funzionamento di alcune autorità (Consob, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Commissione di vigilanza sui fondi pensione) sono finanziate dal mercato di competenza per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato. Ha inoltre previsto che le modalità e l’entità delle contribuzioni “sono determinate con propria deliberazione da ciascuna autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge” e che tali deliberazioni sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto. Le autorità hanno, in seguito, dato attuazione a queste norme adottando le previste deliberazioni.
Il comma 69 del citato articolo, relativo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha introdotto, a carico delle imprese per le quali sussiste l’obbligo di comunicare all’Autorità le operazioni di concentrazione, un obbligo di contribuzione a copertura dell’attività di controllo svolta dall’Autorità in relazione alle stesse operazioni di concentrazione.
Un’ulteriore forma di finanziamento delle autorità può essere considerata anche quella derivante dai ricavi provenienti dalle sanzioni pecuniarie irrogate alle imprese regolate[284]. In tal senso il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti all’art. 9, comma 1, introduce un sistema di parziale autofinanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, stabilendo che una quota degli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative – previste nei casi di violazione delle disposizioni sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali sleali - irrogate dall'Autorità nell'anno 2008 e negli anni successivi – fino a 50.000 euro per ciascuna sanzione - siano versati sul conto di tesoreria intestato all'Autorità. L'importo di 50.000 euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con DPCM. Il successivo art. 44, comma 1, dispone la non applicabilità agli introiti derivanti dalle sanzioni irrogate dal Garante della privacy del limite alla riassegnazione di entrate previsto dalla legge finanziaria per il 2008. In base a tale modifica, nel Fondo per le esigenze di funzionamento del Garante, stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinato a confluire non più il venticinque per cento degli introiti delle sanzioni comminate dall’Autorità, bensì il cinquanta per cento delle sanzioni stesse, come previsto dall’ articolo 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
In particolare, il comma in esame attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato – Antitrust[285]:
§ per gli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate dell’Isvap previste dall’articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.
L’articolo 23 della legge 576/1982 stabilisce che le entrate dell'Isvap sono costituite: dai contributi di vigilanza (ovvero dal gettito del contributo annuale di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, del contributo annuale di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo annuale di vigilanza sui periti assicurativi. I contributi sopra elencati sono previsti rispettivamente dagli articoli 335, 336 e 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private); dai ricavi della vendita di beni immobili; da altre entrate.
§ per gli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38 della legge L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
L’articolo 2 della legge 481/1995 , Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità, istituisce le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. L’art. 2, co. 38, lett. b), della L. 481/1995 ha stabilito che all’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento delle Autorità (Autorità per l’energia elettrica e il gas e, in parte, AGCOM) si provveda, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 66, articolo 1, della legge finanziaria 2006 ha stabilito che, per gli anni successivi al 2006, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione stabilita dal comma 38, possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.
§ per l’anno 2010, una quota pari a 6 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, una quota pari a 5,9 milioni di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indicate all’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
Tale disposizione si riferisce ai contributi per il rilascio di licenze e autorizzazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché ai canoni e ai contributi dovuti per le concessioni e autorizzazioni in materia radiotelevisiva.
Si rileva
che la Relazione annuale 2009 dell’Agcom, nel paragrafo dedicato al bilancio riporta
le diverse tipologie di entrate, riferibili a: 1) i contributi statali, così
come stabilito dalle leggi finanziarie 2008 e 2009; 2) le risorse proprie
dell’Autorità che rappresentano il contributo 2008 posto a carico degli
operatori del mercato di competenza; 3) gli interessi attivi dell’esercizio, il
corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni delle trasmissioni
satellitari e i recuperi, rimborsi e proventi diversi. La terza voce ha un
ammontare pari a 1.358.257,97 euro.
§ per l’anno 2010 una quota pari a 7 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 7,7 milioni di euro delle entrate dell’'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, legge finanziaria 2006.
Il comma 67 riconosce all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture autonomia organizzativa e finanziaria, stabilendo che, per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, l’Autorità, oltre a determinare annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ne stabilisce le modalità di riscossione, “ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste sono predeterminati e pubblici. Analogamente a quanto già previsto per l’AGCOM, l’Autorità può stabilire - ai sensi della disciplina generale di cui al comma 65 - eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque fissando un limite massimo, che nel caso di specie è individuato nello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza.
Il comma in esame
attribuisce altresì al Garante
per la protezione dei dati personali istituito dal Titolo II del decreto
legislativo (nel testo del comma erroneamente riportato come legge) 30 giugno 2003,
n. 196, Codice in materia di protezione
dei dati personali:
§
per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 1,6 milioni
di euro delle entrate dell’Isvap di cui al già citato articolo 23
della legge 576/1982;
§
per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,2 milioni di euro delle entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui di cui
al già citato articolo 2, comma 38, della legge 481/1995;
§
per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,6 milioni di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al già citato
articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5, della legge 249/1997:
§ per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,6 milioni di euro delle entrate dell’'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui al già citato articolo 1, comma 67, della legge 266/2005.
Infine, il comma in
esame attribuisce alla Commissione
di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12
giugno 1990, n. 146, Norme sull'esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia
dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge:
§
per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,1 milioni
di euro delle entrate Isvap di cui
al già citato art. 23 della legge 576/1982;
§
per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3
milioni di euro delle entrate
delle Autorità di regolazione di
servizi di pubblica utilità, competenti per
l'energia elettrica e il gas e per
le telecomunicazioni di cui di cui al già citato art. 2, comma 38, della
legge 481/1995;
§
per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni
di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
di cui al già citato art. 1, comma 6, lettera c), n. 5) della legge 249/1997;
§
per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni
di euro delle entrate dell’'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici
di cui al già citato art. 1, comma 67;
§
per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 1 milione di euro delle entrate della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione di cui all’articolo 13 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare e di cui all’articolo 59, comma 39, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica.
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), istituita dall’articolo 16 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 , ha lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. Il sistema di finanziamento risulta parzialmente a carico del bilancio dello Stato, mediante apposite autorizzazioni di spesa previste dalle norme di legge sopra citate.
Relativamente ai contributi di solidarietà dei datori di lavoro
previsti dall’art. 59, comma 39, della legge 449/1997 andrebbe attentamente
verificata la loro consistenza e sussistenza.
Tutti gli importi sopra illustrati sono trasferiti, entro il 31 gennaio di ogni anno, dall’autorità contribuente a quella beneficiaria. L’ultimo periodo del comma in esame prevede un meccanismo perequativo - da realizzare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le autorità interessate - che, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, disponga misure reintegrative in favore delle Autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato. Tale meccanismo scatta a partire dal decimo anno successivo all’erogazione del contributo a carico delle Autorità beneficiarie che presentino un avanzo di amministrazione.
Si rileva che il meccanismo perequativo prevede l’assegnazione di
risorse con D.P.R., su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
distribuendo pertanto risorse economiche ad autorità che esercitano fra l’altro
poteri di regolazione e vigilanza su operatori del mercato in cui lo stesso
Ministero potrebbe detenere partecipazioni azionarie.
Si richiama altresì l’utilità di esaminare il comma 231 unitamente alle
modifiche introdotte alla Tabella C, precisamente per la Consob, per l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, per l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici e in ultimo per l’Antitrust.
232. Le somme versate entro il 31 ottobre 2009
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità
previsionali di base del bilancio dello Stato, per un importo di 50 milioni di
euro sono riassegnate entro l'anno 2009 a un apposito capitolo per essere
destinate a interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici
avversi verificatisi nell'ultimo triennio.
233. La disposizione di cui al comma 232 entra in
vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
Il comma 232 – introdotto durante l’esame in Commissione – destina 50 milioni di euro - a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (previste dall’articolo 141 della legge 388/2000) - a interventi di tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatesi nell’ultimo triennio.
La disposizione si applica alle somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate alle pertinenti u.p.b.
Tali somme dovranno essere assegnate, agli interventi suindicati, entro l'anno 2009.
Tale disposizione, ai sensi del successivo comma 233, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Articolo 2,
comma 234
(Fondi speciali - Tabelle A e B)
234. Gli importi da
iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio
2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012,
nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il
fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
L’articolo
2, comma 234, dispone in ordine
all’entità dei fondi speciali, ossia degli strumenti contabili mediante i quali
si determinano le disponibilità per la
copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli
esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
La disciplina dei fondi speciali è contenuta
nell'articolo 11-bis, comma 1, della legge n. 468/1978, ai sensi quale
la legge finanziaria deve indicare distintamente per la parte corrente (Tabella A)
e per quella in conto capitale (Tabella B) le somme destinate alla
copertura dei progetti di legge, ripartiti per ministeri.
In sede di relazione
illustrativa al disegno di legge finanziaria sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i
provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori
finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare,
con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi
speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica
vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione
finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende
presentare al Parlamento[286].
Nel disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.S. 1790), gli importi della Tabella A ammontavano complessivamente a 12,5 milioni per il 2010, a 11,6 milioni per il 2011 e a 1.409,3 milioni per il 2012.
Rispetto alla legislazione vigente, la tabella A del
disegno di legge finanziaria prevede stanziamenti aggiuntivi sui Fondi speciali
soltanto con riferimento all’anno 2012.
Nel corso dell’esame al Senato (A.C. 2936) gli importi della Tabella A sono stati rideterminati in 12,3 milioni per il 2010, 11,4 milioni per il 2011 e a 1.409,1 milioni per il 2012.
A seguito delle modifiche apportate durante l’esame in Commissione bilancio (A.C. 2936-A) gli importi sono stati ulteriormente rideterminati 792,3 milioni per il 2010, 31,4 milioni per il 2011 e a 890,1 milioni per il 2012.
Nel prospetto seguente sono riportati gli importi complessivi della Tabella A come indicati nel bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791), nel disegno di legge finanziaria per il 2010 presentato dal Governo (A.S. 1790), nel testo approvato dal Senato (A.C. 2936) e nel testo approvato dalla Commissione bilancio (A.C. 2936-A). Gli importi sono espressi in migliaia di euro.
Tabella A (migliaia di euro) |
2010 |
2011 |
2012 |
Bilancio a
legislazione vigente (A.S. 1791) |
12.523 |
11.596 |
10.346 |
Disegno di
legge finanziaria (A.S. 1790) |
12.523 |
11.596 |
1.409.346 |
Testo
approvato dalla Camera (A.C. 2936) |
12.323 |
11.396 |
1.409.145 |
Testo approvato dalla Commissione bilancio (A.C.
2936-A) |
792.323 |
31.396 |
890.146 |
Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge finanziaria 2010 prevedeva importi pari a 1 milioni di euro per il 2010 e il 2011 e 1.493 milioni per il 2012.
Rispetto alla legislazione vigente, la tabella A del
disegno di legge finanziaria prevede stanziamenti aggiuntivi sui Fondi speciali
soltanto con riferimento all’anno 2012.
A seguito delle modifiche apportate durante l’esame al Senato, l’importo della Tabella B relativo al 2010 è stato azzerato. La Commissione bilancio non ha modificato gli importi della tabella B.
Anche per la Tabella B vengono di seguito riportati gli importi complessivi come indicati nelle fasi dell’esame parlamentare. Gli importi sono espressi in migliaia di euro.
Tabella B (migliaia di euro) |
2010 |
2011 |
2012 |
Bilancio a
legislazione vigente (A.S. 1791) |
1.000 |
1.000 |
- |
Disegno di
legge finanziaria (A.S. 1790) |
1.000 |
1.000 |
1.493.000 |
Testo
approvato dal Senato (A.C. 2936) |
- |
1.000 |
1.493.000 |
Testo approvato dalla Commissione bilancio (A.C.
2936-A) |
- |
1.000 |
1.493.000 |
Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791), nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.S. 1790), nel testo approvato dal Senato (A.C. 2936) e nel testo approvato dalla Commissione bilancio (A.C. 2936-A). Gli importi sono espressi in migliaia di euro.
TABELLA
A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(migliaia
di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
|
2010 |
2011 |
2012 |
Bilancio a
legislazione vigente (A.S. 1791) |
400 |
- |
- |
Disegno di
legge finanziaria (A.S. 1790) |
400 |
- |
230.000 |
Testo
approvato dal Senato (A.C. 2936) |
200 |
- |
229.800 |
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A) |
200 |
- |
229.800 |
Finalizzazioni:
L’accantonamento
comprende le risorse necessarie per l'adozione del provvedimento concernente
disposizioni per l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (A.C.
624), per garantire lo svolgimento dei censimenti generali della popolazione
impiegata in agricoltura e nell'industria, a favore del progetto "de
tax" per interventi sanitari nei Paesi poveri nonché per le minori entrate
derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009 riguardante
l'IVA sulla tariffa di igiene ambientale (TIA)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
|
2010 |
2011 |
2012 |
Bilancio a
legislazione vigente (A.S. 1791) |
- |
- |
- |
Disegno di
legge finanziaria (A.S. 1790) |
- |
- |
- |
Testo
approvato dal Senato (A.C. 2936) |
10.000 |
10.000 |
- |
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A) |
10.000 |
10.000 |
- |
Finalizzazioni:
L'accantonamento, inserito nel corso dell’esame al Senato, è finalizzato alla proroga della Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni, oggi Ministero dello sviluppo economico, ed il Centro di produzione S.p.A., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE
POLITICHE SOCIALI
|
2010 |
2011 |
2012 |
Bilancio a
legislazione vigente (A.S. 1791) |
- |
- |
- |
Disegno di legge
finanziaria (A.S. 1790) |
- |
- |
40.000 |
Testo
approvato dal Senato (A.C. 2936) |
- |
- |
40.000 |
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A) |
- |
- |
40.000 |
Finalizzazioni:
La relazione illustrativa specifica che tale
accantonamento è destinato a coprire gli oneri di un intervento legislativo per
l'applicazione di due sentenze della Corte costituzionale, la n. 306 del 29-30
luglio 2008 e la n. 11 del 14-23 gennaio 2009. Tali sentenze hanno dichiarato
illegittime le norme che, per gli stranieri extracomunitari, escludono il
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità,
nel caso in cui non sussistano specifici requisiti di reddito.
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
|
2010 |
2011 |
2012 |
Bilancio a
legislazione vigente (A.S. 1791) |
9 |
22 |
22 |
Disegno di
legge finanziaria (A.S. 1790) |
9 |
22 |
50.022 |
Testo
approvato dal Senato (A.C. 2936) |
9 |
22 |
50.022 |
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A) |
20.009 |
10.022 |
50.022 |
Finalizzazioni:
L'accantonamento comprende le risorse per l'adozione
della ratifica relativa alla Convenzione sulla protezione del patrimonio
culturale subacqueo con allegato, adottato a Parigi il 2 novembre 2001 (A.C.
2411; A.S. 1739), le risorse per l'adozione della ratifica dell'Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti
relativo alla cooperazione nel campo della difesa fatto a Dubai il 13 dicembre
2003 (A.S. 1500, A.C. 2552), nonché per la realizzazione di interventi diversi.
L’incremento di 20 milioni nel 2010 e di 10 milioni nel 2011 disposto dalla Commissione
bilancio è finalizzato alla ratifica di trattati e alla sicurezza delle sedi
all’estero.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E
RICERCA
|
2010 |
2011 |
2012 |
Bilancio a
legislazione vigente (A.S. 1791) |
- |
- |
- |
Disegno di
legge finanziaria (A.S. 1790) |
- |
- |
550.000 |
Testo
approvato dal Senato (A.C. 2936) |
- |
- |
550.000 |
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A) |
- |
- |
550.000 |
Finalizzazioni:
L'accantonamento è preordinato per il fondo ordinario
delle università e per il finanziamento delle scuole non statali.
MINISTERO DELL'INTERNO
|
2010 |
2011 |
2012 |
Bilancio a
legislazione vigente (A.S. 1791) |
800 |
1.400 |
150 |
Disegno di
legge finanziaria (A.S. 1790) |
800 |
1.400 |
529.150 |
Testo
approvato dal Senato (A.C. 2936) |
800 |
1.300 |
529.150 |
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A) |
10.800 |
11.300 |
10.150 |
Finalizzazioni:
L'accantonamento è finalizzato all'adozione del
provvedimento concernente disposizioni per l'accesso alle cure palliative e
alle terapie del dolore (A.C. 624). L’incremento di 10 milioni per ciascuna
annualità è finalizzata ad interventi per i comuni montani. La riduzione di 529
milioni nel 2012 è stata utilizzata a copertura degli oneri per la deroga al
blocco del turn over per i corpi di
polizia e i vigili del fuoco.
MINISTERO DELLA DIFESA
|
2010 |
2011 |
2012 |
Bilancio a
legislazione vigente (A.S. 1791) |
11.314 |
10.174 |
10.174 |
Disegno di
legge finanziaria (A.S. 1790) |
11.314 |
10.174 |
10.174 |
Testo
approvato dal Senato (A.C. 2936) |
1.314 |
74 |
10.174 |
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A) |
751.314 |
74 |
10.174 |
Finalizzazioni:
L'accantonamento è preordinato all'adozione del
provvedimento recante Delega al governo in materia di lavori usuranti e di
riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di
lavoro pubblico e controversie di lavoro (A.C. 1441-quater, A.S. 1167).
L’incremento disposta dalla Commissione bilancio di 750 milioni per il 2010 è finalizzato
alle missioni internazionali di pace.
TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(migliaia
di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
|
2010 |
2011 |
2012 |
Bilancio a
legislazione vigente (A.S. 1791) |
1.000 |
1.000 |
- |
Disegno di
legge finanziaria (A.S. 1790) |
1.000 |
1.000 |
130.000 |
Testo
approvato dal Senato (A.C. 2936) |
- |
1.000 |
130.000 |
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A) |
- |
1.000 |
130.000 |
Finalizzazioni:
L’accantonamento è finalizzato al finanziamento dei
fondi di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Gorizia e di
Trieste e a consentire all'Italia la partecipazione finanziaria a banche e
fondi internazionali.
MINISTERO DEL LAVORO
|
2010 |
2011 |
2012 |
Bilancio a
legislazione vigente (A.S. 1791) |
- |
- |
- |
Disegno di
legge finanziaria (A.S. 1790) |
- |
- |
50.000 |
Testo
approvato dal Senato (A.C. 2936) |
- |
- |
50.000 |
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A) |
- |
- |
50.000 |
Finalizzazioni:
L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione
dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.
MINISTERO DELL’INTERNO
|
2010 |
2011 |
2012 |
Bilancio a
legislazione vigente (A.S. 1791) |
- |
- |
- |
Disegno di
legge finanziaria (A.S. 1790) |
- |
- |
103.000 |
Testo approvato
dal Senato (A.C. 2936) |
- |
- |
103.000 |
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A) |
- |
- |
103.000 |
Finalizzazioni:
L'accantonamento è preordinato per consentire la
fornitura di libri di testo.
MINISTERO DELL’AMBIENTE
|
2010 |
2011 |
2012 |
Bilancio a
legislazione vigente (A.S. 1791) |
- |
- |
- |
Disegno di
legge finanziaria (A.S. 1790) |
- |
- |
210.000 |
Testo
approvato dal Senato (A.C. 2936) |
- |
- |
210.000 |
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A) |
- |
- |
210.000 |
Finalizzazioni:
L'accantonamento è finalizzato alla difesa del suolo e
al ripristino e bonifica dei siti inquinati.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
|
2010 |
2011 |
2012 |
Bilancio a
legislazione vigente (A.S. 1791) |
- |
- |
- |
Disegno di
legge finanziaria (A.S. 1790) |
- |
- |
1.000.000 |
Testo
approvato dal Senato (A.C. 2936) |
- |
- |
1.000.000 |
Testo Commissione bilancio (A.C. 2936-A) |
- |
- |
1.000.000 |
Finalizzazioni:
L'accantonamento è preordinato per finanziarie opere
ferroviarie.
Articolo 2, comma 235
(Dotazioni di bilancio relative a leggi di
spesa permanente - Tabella C)
235. Le dotazioni da
iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il
triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella
C allegata alla presente legge.
L'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 - nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 e da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 15, della legge n. 208 del 1999 - prevede tra i contenuti propri della legge finanziaria la "determinazione", in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (Tabella C).
In base alla disciplina vigente, possono essere finanziate annualmente dalla Tabella C soltanto le leggi che sono state incluse nella Tabella C della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) ovvero, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria 2000, solo qualora tali leggi ne autorizzino il finanziamento facendo esplicito richiamo al citato articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978 [287].
Rispetto alla Tabella C della
legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 203/2008), il disegno di legge
include nella Tabella C la seguente nuova voce:
Ministero dell’economia e finanze
Missione: comunicazioni
Programma: Sostegno all’editoria
§
Legge n. 99 del 2009: Art. 56, comma
2: Contributo editoria (11.2.3 - oneri comuni di parte corrente - cap.
2183/p).
Si
osserva che la citata disposizione non prevede che l’autorizzazione di spesa
debba essere inclusa in Tabella C.
La Tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2010 presentato dal Governo (A.S. 1790) prevedeva un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 16.284,5 milioni di euro per il 2010, a 13.972,5 milioni di euro per il 2011 e a 13.864,6 milioni di euro per il 2012.
A seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame al Senato, l’ammontare complessivo degli stanziamenti destinati a leggi di spesa di natura permanente previsti dalla Tabella C del disegno di legge finanziaria 2010 (A.C. 2936) è stato rideterminato in 16.227,8 milioni di euro per il 2010, a 13.955,5 milioni di euro per il 2011 e a 13.864,6 milioni di euro per il 2012.
La Commissione bilancio ha determinato l’ammontare complessivo degli stanziamenti della Tabella C in 16.368,6 milioni per il 2010, in 13,946,3 milioni per il 2011 e in 13.855,4 per il 2012.
Le variazioni degli stanziamenti di Tabella C rispetto alla legislazione vigente sono relativi alla seguenti autorizzazione legislative:
§ D.Lgs. n. 446 del 1997 (art. 39, comma 3):
integrazione FSN, minori entrate IRAP, ecc (regolazione debitoria): incremento
di 1.054 milioni di euro nel 2010.
L’incremento è stato apportato dal disegno di legge finanziaria come
presentato dal Governo;
§ Legge n. 468 del 1978 (art. 9-ter): Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente: incremento
di 126,3 milioni di euro per il 2010 e riduzione di 17 milioni per il 2011.
Il disegno di
legge originario aveva apportato un incremento di 188 milioni di euro della
dotazione a legislazione vigente per il 2010 del suddetto fondo. Nel corso
dell’esame presso il Senato, tale incremento per il 2010 è stato ridotto di
61,7 milioni. E’ stato inoltre introdotta una riduzione di 17 milioni per il
2011;
§ D.Lgs. n. 285 del 1999: Riordino del Centro
di formazioni studi FORMEZ: incremento di 5 milioni di euro per il 2010.
L’incremento è
stato apportato da un emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato.
Le modifiche disposte dalla Commissione bilancio hanno riguardato
le seguenti voci:
§
Fondo per le
politiche sociali - legge n. 328/200
(Ministero del lavoro): aumento di 150
milioni per il 2010;
§
Agenzia del demanio -
D.Lgs. n. 300/1999, art. 70, co. 2 (Ministero dell’economia): riduzioni di 9,2
milioni per ciascuna annualità;
§
Consob - D.L.
n. 95/1974 (Ministero dell’economia): riduzioni di 7,4 milioni nel 2010 e di
5,7 milioni sia per il 2011 che per il 2012;
§
Autorità di garanzia per le comunicazioni -
legge n. 249/1997 (Ministero dell’economia): riduzioni di 2 milioni nel 2010 e di 1,8 milioni
sia per il 2011 che per il 2012;
§
Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori - legge n. 109 del 1994, art. 4 (Ministero
dell’economia): riduzioni di 2 milioni nel 2010 e di 1,8 milioni sia per il
2011 che per il 2012;
§
Autorità garante
della concorrenza e del mercato
- legge n. 287/1990 (Ministero dello sviluppo economico): incremento di 11,4 milioni nel 2010 e di 9,3 milioni sia nel 2011
che nel 2012.
Va considerato, al riguardo, che gli stanziamenti a legislazione vigente delle autorizzazioni di spesa inserite nella Tabella C del disegno di legge finanziaria risultano ridotti rispetto a quanto autorizzato dalla legge finanziaria precedente (legge n. 203/2008) a seguito di una serie di tagli lineari, adottati a copertura di autorizzazioni di spesa.
Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti:
-
articolo 2-ter, comma 6, del D.L. n. 154/2008[288]: riduzione lineare di 20 milioni annui a decorrere dal 2009
degli stanziamenti di parte corrente di tabella C della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, a copertura del minor gettito derivante dal citato articolo, recante
disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione;
-
articolo 41-bis, comma 7, del D.L. n. 207/2008[289]: riduzione lineare di 10 milioni a decorrere dall’anno 2009
degli stanziamenti correnti di Tabella C, a copertura degli oneri derivanti
dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti di
aziende in ristrutturazione;
-
articolo 11 della
legge 4 marzo 2009, n. 15[290], il quale ha
disposto una riduzione lineare di 5
milioni a decorrere dal 2009 degli stanziamenti correnti di Tabella C, a
copertura degli oneri derivanti dai maggiori controlli di gestione effettuabili
dalla Corte dei conti su gestioni pubbliche statali e territoriali in corso di
svolgimento.
Ai fini della determinazione degli importi delle voci
di tabella C a legislazione vigente per il 2010 è inoltre opportuno tener conto
dell’articolo 4 del D.L. n. 180/2008[291], il quale ha
disposto una riduzione lineare di 24 milioni di euro per l’anno 2009, 71 milioni per l’anno 2010 e 141 milioni
dall’anno 2011, delle dotazioni delle missioni di spesa dei Ministeri, indicate
in un apposito elenco (elenco 1), a copertura degli oneri relativi alle
assunzioni in università statali (art. 1, comma 3). Dalla suddetta riduzione
sono state comunque escluse le spese rientranti nelle voci già escluse dal
taglio lineare alla missioni di spesa, disposto per il triennio 2009-2011 dal
D.L. n. 112/2008, articolo 60, commi 1 e 2[292], nonché quelle
connesse all’istruzione e all’università.
A seguito dell’approvazione al disegno di
legge di bilancio per il 2010 di un emendamento che recepisce gli effetti della
legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute
e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”, la Tabella C
è stata conseguentemente ristrutturata al fine di tener conto della separazione
delle competenze tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il neo
Ministero della salute.
Nella tabella che segue sono
esposti gli importi delle dotazioni
di ciascuna autorizzazione di spesa di Tabella C per gli anni 2010, 2011 e 2012 come definiti dal
disegno di legge finanziaria in esame (A.C. 2936-A), poste a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2010 iscritte
nella Tabella C della legge finanziaria del 2009, ricordando che le variazioni
sono essenzialmente dovute alle riduzioni lineari apportate a legislazione
vigente nel corso dell’esercizio.
(in
migliaia di euro)
Articolo 2,
comma 236
(Rifinanziamento
di spese di conto capitale - Tabella D)
236. Ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia
classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge.
Il comma
236 concerne l’entità degli stanziamenti di cui alla Tabella D, nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi
di sostegno dell’economia.
L’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978 (come
modificato dall’articolo 2, comma 16, della legge n. 208 del 1999) prevede che
la Tabella D della legge finanziaria disponga:
-
il rifinanziamento per un solo
anno di interventi di conto capitale per i quali nell’ultimo esercizio sia
previsto uno stanziamento di competenza;
-
il rifinanziamento per uno o più
degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti
(indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria) che
prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno
dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale.
Mentre il rifinanziamento annuale di norme vigenti recanti spese in conto
capitale può essere disposto con la legge finanziaria qualora nel precedente
esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, il rifinanziamento
pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale.
In sede di prima applicazione, il comma 18 dell’articolo 2 della legge n.
208/1999 ha previsto che fosse la legge finanziaria per il 2000 a indicare
l’elenco delle leggi vigenti recanti interventi di parte capitale, che potevano
essere incluse nella Tabella D e rifinanziate per un periodo pluriennale.
L’elenco è riportato nell’Allegato 1 alla legge finanziaria per il 2000 (legge
n. 488/1999).
In base alla legge di
contabilità generale, le leggi vigenti che prevedano interventi di sostegno
all’economia classificati tra le spese in conto capitale possono essere
rifinanziate per più anni in Tabella D soltanto se sono state incluse
nell’allegato 1 della legge finanziaria 2000 o, nel caso di leggi entrate in
vigore successivamente alla legge finanziaria per il 2000, se la norma
sostanziale ne preveda il rifinanziamento in Tabella D.
Il totale dei rifinanziamenti previsti in Tabella D dal disegno di legge finanziaria, nel testo iniziale (A.S. 1790) ammontavano a 312,1 milioni euro per il 2010, a 800,1 milioni per il 2011 e a 7.800,1 milioni per il 2012.
A seguito delle modifiche apportate durante l’esame al Senato, gli importi della Tabella D sono stati rideterminati in 347,3 milioni euro per il 2010, 801,1 milioni per il 2011 e a 7.801,1 milioni per il 2012.
La Commissione bilancio ha ulteriormente modificato l’ammontare degli stanziamenti previsti nella Tabella D, fissandoli in 347,3 milioni euro per il 2010, 1.001,1 milioni per il 2011 e a 9.601,1 milioni per il 2012.
Più in dettaglio, la Tabella D dispone i seguenti rifinanziamenti:
§ 160,1 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 per l’erogazione di un contributo alla regione Calabria per la tutela del patrimonio forestale, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del D.L. n. 148/1993;
§ 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 finalizzati a sostenere gli interventi di cui al D.L. n. 515 del 1994 in materia di finanza locale ed in particolare a contribuire al finanziamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province;
§ 12 milioni di euro per il solo anno 2010, per interventi relativi al completamento dei lavori di banchinaggio, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’articolo 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. n. 203 del 2005;
§ 23,3 milioni di euro per il 2010, 24,3 milioni per il 2011 e 5.524,3 milioni per il 2012, volti a integrare il Fondo per le politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987.
Questi ultimi importi sono stati così modificati a
seguito dell’esame al Senato, che ha incrementato il rifinanziamento del Fondo
di rotazione, rispetto al disegno di legge iniziale (A.S. 1790), di 35,2
milioni per il 2010 e di 1 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012; la
Commissione bilancio ha ridotto le risorse di 51,9 milioni nel 2010 e di 16,7
milioni sia nel 2011 che nel 2012;
§ 500 milioni di euro per il 2011 e 2.000 milioni per il 2012 per alimentare il Fondo per la realizzazione di programmi di investimenti pluriennali per esigenze di difesa nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 896, della legge n. 296/2006;
§ 51,9 milioni di euro nel 2010 e di 16,7 milioni sia nel 2011 che nel 2012 destinati al Fondo di solidarietà nazionale per gli incentivi assicurativi in agricoltura previsto dall’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 102 del 2004;
§ 200 milioni di euro per il 2011 e 1.800 milioni per il 2012 per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico già finanziati dall’articolo 50, comma 1, della legge n. 448/1998.
Nelle schede che seguono viene effettuata una analisi delle autorizzazioni legislative di spesa che vengono rifinanziate dalla Tabella D.
-
D.L. 148/1993, articolo 3, co. 9: Contributo
alla regione Calabria
Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali Programma:
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore Ministero dell’economia e
delle finanze (U.P.B. 2.1.6 - Investimenti - Cap. 7499) |
|||
(migliaia
di euro) |
2010 |
2011 |
2012 |
BLV |
- |
- |
- |
Rifinanziamento Tab. D |
160.102 |
160.102 |
160.102 |
Disponibilità |
160.102 |
160.102 |
160.102 |
La tabella D dispone un finanziamento di 160,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 a titolo di contributo speciale alla regione Calabria per l’attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale in diversi settori attinenti la tutela del patrimonio forestale e delle connesse infrastrutture civili, ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico.
Si ricorda che il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ("Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"), con il menzionato art. 3 co. 9, aveva concesso un contributo speciale alla regione Calabria per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge n. 664/1984.
L’art. 1 della legge n. 664/1984 ("Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria") richiedeva che per l’attuazione di un intervento idrogeologico e forestale, volto anche al potenziamento dei comparti agricolo e turistico, venisse approvato dai competenti organi regionali un programma esecutivo entro il termine di trenta giorni dall’entrata i vigore della legge. Occorre notare che il citato art. 3 del decreto legge n. 148 si applica limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio.
L’erogazione delle somme recate dal D.L. n. 148/93 era stata inoltre subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 15/1986. Dette disposizioni del decreto legge n. 15/1986 (Misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria) richiedevano la previa presentazione alla Ragioneria generale dello Stato di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 664/1984. L'attestazione del presidente della giunta regionale doveva inoltre contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonché di spese generali degli enti concessionari.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 163, della legge finanziaria per il 2005, ha assegnato circa 160 milioni di euro, per il solo anno 2005, per la prosecuzione degli interventi previsti dal citato articolo 3, comma 9, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 8, comma 4-bis (che ha che ha disposto in tema di licenziamenti collettivi) dello stesso decreto legge n. 148.
-
D.L. 515/1994, Provvedimenti urgenti in
materia di finanza locale per l'anno 1994
Missione: relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali Programma:
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali Ministero dell’interno (U.P.B. 2.3.6
- Investimenti - Cap. 7232/p) |
|||
(migliaia
di euro) |
2010 |
2011 |
2012 |
BLV |
- |
- |
- |
Rifinanziamento Tab. D |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
Disponibilità |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
La tabella D dispone un finanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 per le autorizzazioni di spesa disposte dal D.L. n. 515 del 1994 recante Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 e, in particolare, per l’integrazione del capitolo 7232 cui è iscritto il Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province[293].
Si ricorda che tale Fondo rientra tra quelli previsti
dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della
finanza degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, per i trasferimenti erariali di conto capitale agli enti
locali. In particolare, il fondo relativo alle province e ai comuni è mantenuto
tra le voci della contribuzione erariale esclusivamente per il finanziamento
delle rate dei mutui stipulati anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs.
n. 504/1992; la sua consistenza va pertanto riducendosi gradualmente a seguito
della progressiva estinzione dell’indebitamento pregresso.
-
D.L. 203/2005, articolo 11-quaterdecies, comma 20 - Interventi per il completamento dei lavori
di banchinamento, dragaggio e
raccordo stradale della diga foranea di Molfetta
Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali Programma: Trasferimenti a carattere generale ad
Enti locali Ministero dell’interno (U.P.B. 2.3.6
– cap. 7253) |
|||
(migliaia
di euro) |
2010 |
2011 |
2012 |
BLV |
- |
- |
- |
Rifinanziamento Tab. D |
12.000 |
- |
- |
Disponibilità |
12.000 |
- |
- |
La tabella D dispone un rifinanziamento di 12 milioni di euro per il solo 2009 per il completamento dei lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’art. 11-quaterdecies, comma 20 del decreto legge n. 203 del 2005[294].
Il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203,
("Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria"), articolo 11-quaterdecies, comma 20, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, dispone finanziamenti per la prosecuzione degli
interventi previsti dall’art. 2 della legge n. 174/2002 relativi ai lavori di
banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta.
Si ricorda che
l’art. 2 della legge n. 174/2002 ha
autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere
dal 2002 per la realizzazione dei lavori relativi alla diga foranea di
Molfetta. Successivamente, per la prosecuzione degli stessi, l’art. 4, commi
176-178, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato un
ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di
2,5 milioni di euro.
Con l’art. 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. n. 203
del 2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che veniva destinato, altresì, per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva.
Rispetto ai 6 milioni autorizzati complessivamente dalle citate disposizioni, la legge di bilancio per il 2009 ha indicato, per le finalità in questione, una dotazione di 4,6 milioni di euro. Ciò è imputabile agli effetti del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito nella legge n. 133 del 2008), che all’articolo 60, comma 1, ha disposto la riduzione delle suddette autorizzazioni legislative di spesa, rispettivamente, da 2,5 milioni a 1,931 e da 1 milione a 772.480 euro. Ulteriori riduzioni hanno riguardato gli esercizi 2010 e 2011. Variazioni di ridotta entità sono state infine disposte in sede di rimodulazione delle risorse ai fini della definizione del nuovo quadro di bilancio.
La tabella D della legge finanziaria per il
2009 (legge n. 203 del 2008) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2009.
Si ricorda, infine, che la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha previsto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento pari a 2 milioni di euro per il solo 2008. Tali risorse sono state tuttavia iscritte sul cap. 7157 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
-
Legge n. 183/1987, articolo 5 - Fondo di rotazione per l’attuazione per le
politiche comunitarie
Missione: L’Italia in
Europa e nel mondo Programma: Partecipazione italiana alle politiche di
bilancio in ambito UE Ministero economia e
finanze (U.P.B. 3.1.6 – cap. 7493) |
|||
(migliaia
di euro) |
2010 |
2011 |
2012 |
BLV |
5.271.150 |
5.271.150 |
- |
Rifinanziamento Tab. D |
23.300 |
24.300 |
5.524.300 |
Disponibilità |
5.294.450 |
5.295.450 |
5.524.300 |
La Tabella D dispone un rifinanziamento del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie pari a 23,3 milioni per il 2010, 24,3 milioni per il 2011 e di 5.524,3 milioni per il 2012[295].
Si ricorda che in tale Fondo, previsto dall’articolo 5
della legge n. 183 del 1987, sono iscritte le risorse nazionali destinate al
cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi
strutturali. Nel bilancio per il 2010 le relative risorse sono iscritte
nell’ambito del programma Partecipazione
italiana alle politiche di bilancio in ambito UE della missione
“L’Italia in Europa e nel mondo” (U.P.B. 3.1.6, cap. 7493/Economia).
Nel bilancio a legislazione vigente 2010 la dotazione del Fondo risulta
pari a 5.271,1 milioni di euro, con
una riduzione di 1.601,1 milioni rispetto alla dotazione prevista per il 2009
(6.872,3 milioni). Considerato che la legge finanziaria per il 2009 (legge n.
203/2008) non ha incrementato in tabella D gli stanziamenti per gli anni 2009 e
2010, la riduzione è ascrivibile fondamentalmente al minore stanziamento del
Fondo previsto dalla legge finanziaria per il 2008 con riferimento all’anno
2010.
Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le
risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad
esempio quelle iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che
l’Unione europea destina a ciascun paese membro per gli interventi relativi
alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali, viene
annualmente rifinanziato dalla legge finanziaria.
Con riferimento agli ultimi anni, si ricorda:
-
la legge finanziaria per il 2005 (legge n.
311/2004) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di rotazione di 932,5
milioni per il 2006 e 4.304 milioni per il 2007. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse,
determinando riduzioni di 5.500 milioni nel 2006 e di 100 milioni nel 2007, che
sono stati posticipati al 2008 (complessivi 5.600 milioni);
-
la legge finanziaria per il 2006 (legge n.
266/2005) ha previsto un rifinanziamento del Fondo di 3.767 milioni nel 2006. Contestualmente la tabella F ha effettuato una
rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.999,5 milioni nel
2006, di 4.000 milioni nel 2007 e di 5.000 milioni nel 2008, che sono stati
posticipati al 2009 (complessivi 14.999,5 milioni);
-
la legge finanziaria per il 2007 (legge n.
296/2007) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di 4.000 milioni per il
2009;
-
la legge finanziaria per il 2008 (legge n.
244/2007) ne ha disposto un rifinanziamento di 3.200 milioni nel 2008, di 2.000
milioni nel 2009 e di 300 milioni nel 2010. Contestualmente disposizioni
contenute nell’articolato della stessa finanziaria utilizzavano le risorse del
Fondo a copertura di oneri recati da specifiche disposizioni (quali la
soppressione del ticket ambulatoriale: 326 milioni nel 2008 ai sensi dell’art.
2, co. 378; le convenzioni
stipulate dal Ministero del lavoro con i comuni per lo svolgimento di attività
socialmente utili (ASU): 15 milioni nel 2008 e 15 milioni a decorrere dal 2010,
ai sensi dell’art. 3, co. 159);
-
la legge finanziaria per il 2009 (legge n.
203/2008) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo per il solo
esercizio 2011, pari a 5.271,1 milioni di euro.
Nella successiva tabella sono indicate, relativamente
alle leggi finanziarie dal 2005 al 2009, la “costruzione in bilancio” delle risorse del Fondo di rotazione per
l’attuazione per le politiche comunitarie, come determinato da ciascuna legge finanziaria. Non si tiene conto di
eventuali riduzioni delle risorse intervenute nel corso di ciascun esercizio:
(dati in migliaia di euro) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 e succ |
BLV |
- |
- |
|
|
|
Finanziaria 2005 |
|
|
|
|
|
Tabella D |
4.304.000 |
- |
|
|
|
Tabella F |
-100.000 |
+5.600.000 |
|
|
|
Disponibilità |
4.204.000 |
5.600.000 |
|
|
|
Finanziaria 2006 |
|
|
|
|
|
Tabella D |
- |
- |
- |
|
|
Tabella F |
-4.000.000 |
-5.000.000 |
+14.999.500 |
|
|
Disponibilità |
204.000 |
600.000 |
14.999.500 |
|
|
Finanziaria 2007 |
|
|
|
|
|
Tabella D |
- |
- |
+4.000.000 |
|
|
Tabella F |
+4.000.000 |
+5.100.00 |
-14.100.000 |
+5.000.000 |
|
Disponibilità |
4.204.000 |
5.700.000 |
4.899.500 |
5.000.000 |
|
Finanziaria 2008 |
|
|
|
|
|
Tabella D |
|
+3.200.000 |
+2.000.000 |
+300.000 |
|
Art.
2, co. 378 (soppressione ticket ambulatoriale) |
|
-326.000 |
0 |
0 |
|
Art. 3, co. 159 (convenzioni
ASU) |
|
-15.000 |
0 |
-15.000 |
|
Disponibilità |
|
8.557.000 |
6.897.500 |
5.283.000 |
|
Finanziaria 2009 |
|
|
|
|
|
Tabella D |
|
|
- |
- |
5.271.150 |
Disponibilità |
|
|
6.872.286 |
5.271.150* |
5.271.150 |
-
Legge n. 296/2006, articolo 1, comma 896 - Fondo per la realizzazione di programmi di
investimenti pluriennali per esigenza di difesa nazionale
Missione: fondi da ripartire - Programma: Fondi da assegnare Ministero della difesa (U.P.B. 4.1.6
– cap. 7144) |
|||
(migliaia
di euro) |
2010 |
2011 |
2012 |
BLV |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
Rifinanziamento
Tab. D |
- |
500.000 |
2.000.000 |
Disponibilità |
1.000.000 |
1.500.000 |
2.000.000 |
La Tabella D dispone un rifinanziamento di
500 milioni di euro nel 2011 e 2.000 milioni nel
2012 del Fondo per la
realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa
nazionale, derivanti anche
da accordi internazionali.
La legge n.
296/2006 (finanziaria 2007), articolo 1, comma 896, ha istituito,
nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito
fondo destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel
settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico.
Il fondo è stato iscritto con una dotazione di 1.700
milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di
1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di
investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da
accordi internazionali.
Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede
ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468/1978 (ovvero
attraverso il rifinanziamento in tabella D della legge finanziaria).
Il D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008), recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria, ha disposto, al comma 12 dell’articolo 60, la riduzione di 183
milioni di euro dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2009, relativa al fondo
suddetto.
La legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008)
ha disposto un rifinanziamento, in Tabella D, di 1 miliardo per gli anni 2010 e
2011.
-
D.Lgs. 102/2004, articolo 5, comma 2 - Interventi per il Interventi per favorire la
ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole.
Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma: Sviluppo e sostenibilità del settore
agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali (U.P.B. 1.5.6 – cap. 7439) |
|||
(migliaia
di euro) |
2009 |
2010 |
2011 |
BLV |
- |
- |
- |
Rifinanziamento Tab. D |
51.900 |
16.700 |
16.700 |
Disponibilità |
51.900 |
16.700 |
16.700 |
La tabella D dispone il finanziamento di 51,9 milioni di euro per il 2010 e 16,7 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per il Fondo di solidarietà nazionale relativo agli incentivi assicurativi per le imprese agricole previsti dall’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 102 del 2004.
Con il D.Lgs.
102/2004[296], che ha
sostituito la precedente legislazione di soccorso delle aziende agricole
colpite da calamità decretandone l’abrogazione, il Fondo di solidarietà nazionale
ha mantenuto la veste di conto infruttifero aperto presso la Tesoreria ed
intestato al Ministero delle politiche agricole (art. 15), ma la dotazioni del
fondo deve ora essere riversata in due distinti capitoli, l’uno iscritto nello
stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, l’altro
iscritto nella tabella del dicastero dell’economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale – interventi
indennizzatori. Il MIPAAF pertanto gestisce le risorse
stanziate sul Cap. 7439 della UPB
1.1.6 destinate ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi che,
in quanto classificate come interventi di sostegno dell’economia dal comma 84
della legge 311/2004 (Finanziaria 2005),
possono annualmente essere rifinanziate in tab D della legge finanziaria; il dicastero
dell’economia invece gestisce le risorse destinate agli interventi di
compensazione dei danni sofferti dai produttori e agli interventi di ripristino
delle infrastrutture, cap 7411 della UPB 6.1.7. Le disponibilità destinate agli interventi
indennizzatori (ancora interviene il citato comma 84) sono individuate “a
valere sulle risorse del Fondo di protezione civile”, che viene annualmente –
in parte - determinato in tabella C.
Il cap. 7439
anche per il 2010, così come per l’esercizio 2009, non reca nel bilancio a
legislazione vigente, alcuna autorizzazione di spesa; per il 2008 invece la
tab. D della legge finanziaria aveva assegnato al Fondo 220 milioni di euro, ai
quali si erano aggiunti i 66 milioni di euro di cui all’art. 1.bis del D.L. n.
171/08.
Al sostegno
delle assicurazioni da parte del mondo agricolo tuttavia vanno, oltre alle
poste nazionali sopra menzionate, le seguenti ulteriori risorse di provenienza
comunitaria:
-
70 milioni di euro attribuiti
dall’articolo 11 del D.M. 29/7/09[297] a titolo di contributo
per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle
piante. Il sostegno specifico è consentito dall’art. 78 del reg. CE n. 73/09.
Tali risorse saranno attribuite all’AGEA per la erogazione dei contributi alle
polizze secondo le modalità e nella misura disposta dal medesimo articolo 11
del decreto ministeriale;
-
20 milioni di euro, anch’essi
destinati all’AGEA, riservati alla nuova Misura “Assicurazione del raccolto”
inserita dall’Italia nel proprio Piano Nazionale di Sostegno del settore del
vino, trasmesso alla Comunità il 30/6/2009 e redatto sulla base della nuova OCM
vitivinicola di cui al reg. CE 479/08 (ora rifuso nel reg. 1234/07). Tale
importo è evidentemente riservato alle polizze sottoscritte da viticoltori e
sarà erogato in base all’art. 103-unvicies del reg. 1234/2007 (ex art. 14 del reg. 479/08) e art. 16 del
regolamento di attuazione n. 555/2008.
Conseguentemente le risorse nel complesso destinate ad
agevolare il ricorso del mondo agricolo alla stipula di contratti di
assicurazione contro i danni causati da avversità atmosferiche o dalla
diffusione di fitopatie o epizoozie, che si sostanziano in aiuti per il pagamento di premi assicurativi per polizze, possono
essere quantificati secondo la tabella che segue (importi in milioni di euro).
|
Anno 2010 |
Anno 2011 |
Anno 2012 |
Tab. D:
all’art. 15, co. 2 D.lgs. 104/04 Fondo
di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi |
51.9 |
16,7 |
16,7 |
Tab. D: all’art.
5 L. 183/87 Fondo destinato al
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee |
23,3 |
23,3 |
23,3 |
Reg. (CE) 73/09:, art.68: all’Agea per l’art.11 D.M.
29/7/09 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
Reg. 1234/07,
art. 103-unvicies: all’Agea per il PSN vino, Misura Assicurazione del raccolto |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Totale |
165,2 |
130,0 |
130,0 |
-
Legge n. 448/1998, articolo 50, comma 1,
lett. c) – Edilizia sanitaria pubblica.
Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica Programma: Opere pubbliche e infrastrutture Ministero dell’economia e
delle finanze (U.P.B. 10.1.6 – cap. 7464) |
|||
(migliaia
di euro) |
2009 |
2010 |
2011 |
BLV |
2.120.316 |
595.805 |
- |
Rifinanziamento Tab. D |
- |
200.000 |
1.800.000 |
Disponibilità |
2.120.316 |
795.805 |
1.800.000 |
La tabella D dispone il finanziamento di 200 milioni di euro per il 2011 e 1.800 milioni per il 2012, per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico già finanziati dall’articolo 50, comma 1, della legge n. 448/1998
La disciplina relativa all'edilizia sanitaria è stata in origine dettata dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obiettivi di massima da perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento degli impianti).
I soggetti beneficiari[298] del programma di investimenti sono i seguenti:
- regioni e province autonome;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- istituto superiore di sanità;
- gli ospedali classificati[299];
- istituti zooprofilattici sperimentali.
L’articolo 50, comma 1, della legge 448/1998[300], per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , ha autorizzato la spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1.165 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 2001; Il programma finanziario è stato poi integrato per consentire il potenziamento dei programmi nel settore della radioterapia, nell’ambito dei programmi di edilizia sanitaria, con la legge finanziaria 2000, che autorizza la spesa di ulteriori € 15.493.706,98, ripartiti con D.M. 28/12/2001.
Ulteriore integrazione è stata apportata con la legge finanziaria 2001 che ha incrementato le risorse di € 2.065.827.596,36, di cui € 826.143.140,92 ripartiti con DM 8/6/2001 per la libera professione intramoenia. La somma residua, pari a € 1.239.684.455,44, è stata ripartita alle Regioni con delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 65. La legge Finanziaria 2007, all’art. 1, comma 796, lett. n) eleva a complessivi 20 miliardi di euro la dotazione di risorse per il citato programma pluriennale di interventi, rendendo disponibili nel prossimo triennio ulteriori € 2.424.971.723,98. La legge Finanziaria 2008, all’art. 1 comma 279 ha disposto un ulteriore incremento di 3 miliardi di euro. Complessivamente il programma ex art. 20 è stato portato quindi a quota 23 miliardi euro.
Va inoltre ricordato che
il decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229[301], modificando l’articolo 5-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[302], ha successivamente disposto la possibilità,
per il Ministro della salute, di stipulare, nell’ambito dei programmi regionali
per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 20 della legge n. 67
del 1988, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici
interessati, previo concerto con il Ministro del tesoro (ora economia e
finanze) e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, nei limiti delle
disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci
regionali[303].
Articolo 2,
comma 237
(Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa - Tabella E)
237. Ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima Tabella.
Il comma 237 dell’articolo 2 in esame dispone, in attuazione dell’articolo 11, commi 3, lettera e), della legge n. 468/1978 (come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 362/1988), in ordine alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (definanziamenti) per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale (Tabella E).
Gli effetti dei finanziamenti della Tabella E sono
computati negli importi esposti nella Tabella F del disegno di legge
finanziaria. Per ogni disposizione di legge la tabella indica l’entità della
riduzione con riferimento a ciascun anno compreso nel triennio. Nella tabella è
altresì indicata la durata del definanziamento mediante un apposito codice “0”
indicato nell’ultima colonna della tabella (la colonna “definanziamento”), che
sta a significare una riduzione di spesa disposta solo per gli anni del
triennio considerato dal bilancio pluriennale, mentre il codice “1” indicato
nell’ultima colonna della tabella significa che la riduzione viene disposta in
via permanente, sino all’anno di scadenza dell’autorizzazione di spesa.[304].
Nella tabella E allegata al disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.C. 2936) risultano definanziamenti per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro per il 2010 e per 1.927,9 milioni per il 2012.
Nel testo iniziale (A.S. 1790) i definanziamenti
determinati dalla Tabella E erano pari a 200 milioni di euro per il 2010 e
1.907,9 milioni per il 2012.
Durante l’esame al Senato è stato introdotto un
ulteriore definanziamento di 20 milioni nel 2012 relativo all’autorizzazione di
spesa del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi
permanenti di natura corrente (v. oltre).
Le modifiche al disegno di legge finanziaria in esame
disposte dalla Commissione bilancio non hanno interessato al Tabella E.
I definanziamenti sono relativi alle seguenti autorizzazioni legislative:
§ riduzione di 20 milioni di euro per il 2012 dell’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 134 del 2008, che aveva rifinanziato il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all’articolo 9-ter della legge 468 del 1978.
Si ricorda che
il D.L. 134/2008 recante Disposizioni
urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi[305] ha rifinanziato
il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di
natura corrente di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014.
Si
segnala, al riguardo che il suddetto Fondo di riserva è annualmente
quantificato dalla tabella C della legge finanziaria. Nel disegno di legge in
esame, la Tabella C quantifica pari a zero la dotazione del Fondo per il 2012.
§ riduzione di 200 milioni per l'anno 2010 e di 1.907,9 milioni per il 2012 a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
La riduzione operata dalla Tabella E è disposta in via permanente (come si evince dalla presenza del codice "1" nell'ultima colonna della tabella E).
Gli importi delle riduzioni per gli anni successivi al 2012 sono
indicati in una apposita nota alla
Tabella E, contenuta nel testo iniziale (A.S. 1790), peraltro non riportata
nell’A.C. 2936, in 1.872,4 milioni nell’anno
2013, 1.837,4 milioni nel 2014,
1.674,4 milioni nel 2015, 1.500,4 milioni nel 2016
e di 1.792,4 milioni a decorrere dall’anno 2017.
Il Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma
5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e finanze (missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, u.p.b.
1.2.3, cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della
pressione fiscale.
Il fondo viene
in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse
occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.
Si ricorda che,
dalla sua istituzione, le risorse del Fondo ISPE oltre a venire utilizzate a
copertura di provvedimenti legislativi, sono state rifinanziate da varie
disposizioni tra cui, da ultimo, dal comma 2 dell’articolo 16 del D.L. n. 78 del 2009[306] che ha
incrementato la dotazione del Fondo ISPE di 2,4 milioni di euro per il 2009, di
203,4 milioni di euro per il 2010, di 3,9 milioni per il 2011,
di 1.907,4 milioni per il 2012, di 1.868,4 milioni per il 2013, di 1.828,4 milioni per il 2014,
di 1.665,4 milioni per il 2015, di 1.491,4 milioni per il 2016
e di 1.783,4 milioni annui a decorrere dall’anno 2017, mediante
l’utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese
derivanti dal D.L. n. 78 non utilizzate a copertura dal medesimo decreto.
Ai sensi del
comma 3 del citato articolo 16, tali risorse iscritte sul Fondo sono
integralmente destinate all'attuazione
della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le
indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013.
Il
definanziamento del Fondo ISPE operato dalla Tabella E, rientra, infatti, tra i
mezzi di copertura degli oneri previsti dal disegno di legge finanziaria in
esame (vedi prospetto di copertura, allegato all’articolo 3, comma 8 del ddl in
esame).
La tabella che segue mostra gli importi a legislazione vigente del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per il triennio 2010-2012 e le variazioni operate dal disegno di legge in esame
Missione:
politiche economico finanziarie e di bilancio
Programmazione
economico finanziaria e politiche di bilancio
Ministero dell’economia e finanze
(migliaia di euro)
Fondo ISPE |
2010 |
2011 |
2012 |
BLV 2010 |
224.802,162 |
30.374,212* |
1.931.284,962* |
Definanziamento Tabella E |
-200.000,000 |
- |
-1.907.900,000 |
Disponibilità Fondo ISPE ** |
24.802,162 |
30.374,212 |
23.384,962- |
* Dati rilevati al 18 settembre 2009.
** Le somme non tengono conto di eventuali
accantonamenti per provvedimenti in corso a partire dalla data del 18 settembre
2009.
Articolo 2,
commi 238-239
(Modulazione delle leggi pluriennali di spesa - Tabella F)
238. Gli importi da
iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi
a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011
e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
239. A valere sulle
autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 238, le amministrazioni e
gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi
futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni
già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Il comma 238 dell’articolo 2 dispone in ordine agli stanziamenti iscritti nella tabella F.
La Tabella F
ha la funzione di rimodulare le quote annue dello stanziamento delle leggi pluriennali di spesa destinata a gravare
sugli esercizi successivi al primo, senza
tuttavia poter variare lo stanziamento
complessivo di ciascuna legge.
Quest’ultimo può invece essere modificato mediante
rifinanziamenti disposti nella Tabella D o definanziamenti disposti nella
Tabella E; qualora le leggi interessate siano esposte in Tabella F, l’importo
ivi indicato tiene conto anche delle suddette variazioni.
Il comma 239 indica i limiti massimi di impegnabilità che gli enti possono assumere nel 2010, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella F.
Ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive
modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare
contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata
con leggi pluriennali di spesa in conto capitale. La disposizione demanda
tuttavia alla legge finanziaria la possibilità di indicare limiti di
impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle
procedure di spesa.
Come già le leggi finanziarie precedenti, la legge
finanziaria per il 2010 si avvale della predetta facoltà di limitare la
impegnabilità dei fondi stanziati con le leggi pluriennali, esposte in Tabella
F, contrassegnando, nella medesima tabella:
-
con il n. 1, le
quote degli anni 2011 ed esercizi successivi non impegnabili;
-
con il n. 2, le
quote degli anni 2011 e successivi impegnabili al 50%;
-
con il n. 3, le
quote degli anni 2011 e successivi interamente impegnabili.
Analogamente alle precedenti leggi finanziarie, si
prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative
agli anni successivi (codice n. 3 nella colonna limite impugnabilità), con la
seguente unica eccezione, per la quale le quote relative agli anni 2011 e
successivi non sono impegnabili (codice n. 1): legge n. 398/1998, art. 1,
disposizioni finanziarie a favore dell’Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP
(Missione Infrastrutture pubbliche e logistica - Programma Sistemi idrici,
idraulici ed elettrici. Infrastrutture e trasporti, cap. 7156).
Nel disegno di legge finanziaria 2010, nel testo approvato dal Senato (A.C. 2936) gli importi iscritti in Tabella F ammontavano complessivamente a 24.418,0 milioni per il 2010, 25.022,2 milioni per il 2011, 20.092,9 milioni per il 2012 e a 75.161,2 milioni per il 2013 e gli anni successivi[307].
Si segnala che durante l’esame in sede referente al
Senato è stato approvato un emendamento del relatore (em. 3.Tab C. 26) che ha introdotto alcune modifiche, di
carattere per lo più formale, alle voci della tabella F[308].
A seguito delle modifiche alla Tabella D disposte dalla Commissione bilancio (A.C. 2936-A) gli importi iscritti in Tabella F ammontano complessivamente a 24.418,0 milioni per il 2010, 25.222,2 milioni per il 2011, 21.892,9 milioni per il 2012 e a 75.161,2 milioni per il 2013 e gli anni successivi
Rispetto al bilancio a legislazione vigente, le rimodulazioni proposte dalla Tabella F del disegno di legge finanziaria 2010 determinano un incremento delle autorizzazioni di spesa di 1.000 milioni per il 2010, di 4.456 milioni per il 2011, con decremento compensativo delle autorizzazioni di spesa 5.456 milioni nel 2012, restando così invariati gli stanziamenti per il 2013 e gli anni successivi.
Tale variazione è determinata dalla rimodulazione della sola autorizzazione di spesa riguardante il Fondo per le aree sottoutilizzate, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Missione “Sviluppo e riequilibrio territoriale”, programma “Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate” al cap. 8425, rientrante nell’u.p.b. 2.1.6.), le cui risorse relative all’anno 2012 vengono dunque anticipate per 1 miliardo al 2010 e per 4,5 miliardi al 2011.
Si segnala che, nel corso dell’esame al
Senato del disegno di legge di bilancio per il 2010 (A.S. 1791), le risorse del
FAS relative agli anni 2010 e 2011 sono state ridotte di 5 milioni di euro per ciascun annualità[309] a
copertura del finanziamento delle infrastrutture per la mobilità al servizio
delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova (cap. 7415/Infrastrutture, u.p.b. 2.7.6, missione 2 Diritto alla
mobilità, programma 7 Sviluppo della mobilità locale).
Tale
riduzione non viene contabilizzata nella tabella F, ma risulta scaricata nel
bilancio (I Nota di variazioni).
(dati in migliaia) |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 e
ss |
Bilancio legislazione vigente |
6.004.172 |
4.549.796 |
10.053.239 |
36.339.138 |
Rimodulazione Tabella F |
+1.000.000 |
+4.456.000 |
-5.456.000 |
- |
Importi
esposti in Tabella F |
7.004.172 |
9.005.796 |
4.597.239 |
36.339.138 |
Emendamento del Governo al bilancio approvato al
Senato |
-5.000 |
-5.000 |
- |
- |
Disponibilità in bilancio (I
Nota) |
6.999.172 |
9.000.796 |
4.597.239 |
36.339.138 |
Conseguentemente, per effetto della
rimodulazione disposta dalla tabella F (A.C. 2936), l’autorizzazione di spesa
per il FAS viene determinata in circa 7
miliardi per il 2010, in 9 miliardi
per il 2011, in 4,6 miliardi per il 2012.
Considerando anche i 36,3 miliardi relativi
al 2013 e anni successivi (esposti nella tabella F nel disegno di legge
finanziaria 2010), le risorse del FAS ammontano complessivamente a 56,9 milioni di euro.
La Commissione
bilancio della Camera ha approvato alcune disposizioni i cui oneri sono
posti a valere sulle risorse del FAS:
·
il comma 209 stanzia 500 milioni di euro – a valere sulla disponibilità del Fondo
Infrastrutture derivante dalla quota di assegnazione delle risorse del Fondo
Aree sottoutilizzate – per l’attuazione, anche per stralci, del programma di edilizia carceraria,
finalizzato alla creazione di nuove infrastrutture o all’aumento della capienza
delle infrastrutture esistenti (non vengono indicate le annualità di
riferimento);
·
il comma 226 stanzia risorse (200 milioni sia per il 2010 che per il
2011) per il credito d'imposta per i
costi sostenuti per attività di ricerca
industriale e di sviluppo precompetitivo, ponendo l’onere relativo al 2010 a carico del FAS;
·
il comma 80 consente alle regioni
interessate dai Piani di rientro dai disavanzi
sanitari di utilizzare le risorse FAS a copertura dei debiti pregressi;
·
il comma 210 prevede che il Ministero
della giustizia stipuli con le regioni convenzioni
per la realizzazione di progetti volti al rilancio dell’economia locale attraverso
il potenziamento del servizio giustizia.
Tali convenzioni saranno finanziate con le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS).
Si ricorda che l'articolo 1 della legge finanziaria
per il 2003 (legge n. 289/2002) ha concentrato le risorse destinate agli
interventi nelle aree sottoutilizzate del paese in un Fondo di carattere
generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero
dello Sviluppo economico, cui sono state trasferite, ai sensi del D.L. n.
181/2006, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima
di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie
aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale,
nonché a incentivi e investimenti pubblici.
L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002
attribuisce al CIPE la facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la
dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al
Sud e il 15% al Centro Nord.
A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, le
risorse del FAS sono state riunite in unico capitolo (cap. 8425/UPB 2.1.6 –
Investimenti) dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
nell’ambito della missione “Sviluppo e riequilibrio territoriale” (n. 28),
programma 2.1 “Politiche per lo sviluppo economico e il miglioramento
istituzionale delle aree sottoutilizzate”.
Per il periodo 2010-2015, le annualità del FAS erano
state indicate dall’articolo 2, comma 537, della legge finanziaria 2008 (legge
n. 244/2007), secondo gli importi indicati nella tabella che segue:
(milioni di
euro) |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Totale |
Art. 2, co.
537, |
9.166 |
9.500 |
11.000 |
11.000 |
9.400 |
8.713 |
58.779 |
La manovra di bilancio 2009-2011, disposta con il D.L.
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 ha
determinato riduzioni delle risorse del FAS per un importo di 2,2 miliardi di
euro nel 2010 e di circa 4 miliardi nel 2011. Conseguentemente la dotazione del
FAS veniva indicata (tabella F della legge finanziaria per il 2009 – legge n.
203/2008) in 6,9 miliardi di euro per il 2010, in 5,5 miliardi per il 2011 e in
circa 47,5 miliardi per gli anni 2013 e successivi.
Tali importi non “scontavano” tuttavia gli effetti di
alcuni provvedimenti di urgenza intervenuti successivamente alla presentazione
del d.d.l. di bilancio per il 2009, i quali ponevano la copertura degli oneri
recati a carico delle risorse FAS.
Si ricorda che, in considerazione della eccezionale
crisi economica internazionale ancora in atto, il D.L. 185/2008, all’articolo
18, ponendosi in linea di continuità rispetto a quanto disposto dal D.L.
112/2008, ha previsto la riprogrammazione
e la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo
delle aree sottoutilizzate nel periodo 2007-2013 su obiettivi considerati prioritari
per il rilancio dell’economia italiana. A tal fine sono stati costituiti
tre Fondi settoriali costituiti
dal Fondo sociale per occupazione e formazione (nello stato di
previsione del Ministero del lavoro); Fondo infrastrutture, (stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico); Fondo strategico per il
Paese a sostegno dell’economia reale (Presidenza del Consiglio dei
Ministri).
Il CIPE nel dicembre 2008 ha effettuato una
ricognizione delle risorse disponibili, che venivano indicate in 52,7 miliardi di euro. Con una serie di
delibere CIPE adottate nel marzo 2009, le risorse disponibili a quella data
(52,4miliardi) sono state così assegnate:
§ per 27 miliardi
alle Amministrazioni regionali, per la realizzazione dei Programmi di
interesse strategico regionale, nella quota di 21,8 miliardi al Mezzogiorno e
5,2 miliardi al Centro-Nord, sulla base della percentuale di riparto tra
Mezzogiorno e Centro-Nord dell’85% e 15%;
§ per 25,4
miliardi alle Amministrazioni centrali, ai fini del riparto tra i tre Fondi
settoriali. Il riparto delle risorse FAS tra i tre Fondi è stato effettuato dal
CIPE nel rispetto del criterio di ripartizione dell’85% delle risorse al
Mezzogiorno e del 15% Centro-Nord, nei seguenti importi:
-
Fondo
infrastrutture: 12,4 miliardi;
-
Fondo strategico
per il Paese a sostegno dell'economia reale: 9 miliardi;
-
Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione: 4
miliardi.
Articolo 2, comma 240
(Riassegnazione di entrate)
240. Le
risorse, come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite
alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis
del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, le disponibilità del predetto fondo sono destinate
alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura
massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli schemi dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati di relazione
tecnica finanziaria ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine
all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere
entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili
finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi
entro quindici giorni. Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle
finalità di cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente
legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari
delle due Camere competenti per i profili finanziari. La quota delle
disponibilità del fondo di cui al presente comma non aventi corrispondenti
effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni
di euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l'anno 2011 e di 182
milioni di euro per l'anno 2012, è destinata, mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite
iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in
bilancio le occorrenti risorse.
Il comma 240, come modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione bilancio, disciplina le modalità e le procedure contabili ai fini dell’utilizzo delle risorse affluite alla contabilità speciale prevista dall’articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009, come integrate dal decreto legge 25 settembre 2009 n. 135 (legge n. 166/2009).
La norma prevede il riversamento di tali risorse all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia e finanze, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.
Il
citato articolo 13-bis del D.L. n.
78/2008, nel dettare misure per la regolarizzazione delle attività finanziarie
e patrimoniali detenute all’estero (c.d. scudo
fiscale) – attraverso il pagamento di una imposta straordinaria
corrispondente al 5 per cento delle attività regolarizzate o rimpatriate, da
versare entro 15 dicembre 2009 - dispone al comma 8 che le entrate derivanti dovranno essere accantonate in una apposita contabilità speciale, per venire poi
utilizzate nell'ambito della manovra per gli anni 2010 e seguenti.
Per quanto concerne la quantificazione delle risorse allocate sulla predetta contabilità speciale, va rilevato che la valutazione del gettito atteso dallo scudo fiscale non è stata effettuata nel provvedimento che ha introdotto la relativa disciplina, ma è contenuta nella relazione tecnica allegata al D.L. n. 168/2008, che ha disposto il differimento a giugno 2010 del pagamento di quota parte dell'acconto IRPEF, utilizzando a copertura finanziaria delle minori entrate nel 2009 le risorse provenienti dallo scudo fiscale.
In particolare, secondo quanto riportato nella relazione tecnica al D.L. n. 168, dallo scudo fiscale vengono stimati, in termini di cassa, effetti di maggior gettito per l’anno 2009 pari a 3.800 milioni e a 200 milioni per l’anno 2010.
Il citato D.L. n. 168/2009, ai fini del differimento, al 16 giugno 2010, del versamento di una quota, pari al 20%, dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da versare entro il 30 novembre 2009, utilizza a copertura finanziaria delle minori entrate per l’anno 2009, quantificate in 3.716 milioni di euro, “quota parte” del gettito atteso, entro il prossimo 15 dicembre, dalle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione dei capitali connesse allo “scudo fiscale” ed iscritto nella contabilità speciale di cui all’articolo 13-bis, comma 8, del D.L. n. 78/2008.
Il medesimo D.L.
n. 168 prevede poi che il corrispondente gettito d’imposta differito al 2010
(3.716 milioni), sia destinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, ad
incrementare la dotazione del fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili
del Ministero dell’economia, di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009.
Si segnala che le suddette norme del D.L. n. 168/2009 sono state introdotte nel testo del disegno di legge, ai commi 5-bis- 5-quater dell’articolo 2. Gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di quanto introdotto dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, entrato in vigore il 24 novembre 2009 sono fatti salvi dal comma 241.
Nella contabilità speciale dell’articolo 13-bis sono inoltre riversate anche parte delle entrate derivanti dal recupero degli aiuti di stato in favore di imprese esercenti servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19 del decreto-legge n. 135/2009 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), quantificate in circa 270 milioni di euro.
Contabilità speciale di cui al comma 8 dell’art. 13-bis, D.L. n. 78/2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
D.L. 78/2009, art. 13-bis |
Proventi scudo (vedi RT D.L. n. 168/2009) |
200 |
- |
- |
D.L. 135/2009, art. 19, co. 2 |
Recupero aiuti di Stato in
favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico |
270 |
- |
- |
Disponibilità |
|
470 |
- |
- |
In base al comma 240 in esame, le risorse che risultano iscritte nella contabilità speciale vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia.
Il Fondo per le
esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia è stato istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per il 2009, di 400 milioni, da utilizzare per il finanziamento di interventi
urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e
agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi (cap.
3071/Ministero dell’economia).
Come accennato, tale fondo è stato dotato di risorse anche per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 168/2009, che stabilisce il riversamento nel fondo delle maggiori entrate che si realizzano nel 2010 a seguito del differimento dei quota parte dell'acconto IRPEF, quantificate in 3.716 milioni di euro.
Si segnala,
inoltre, che al suddetto Fondo devono essere trasferite anche le risorse di cui
all'articolo 5, comma 1, lett. d) e comma 2 del D.L. n. 135/2009, in materia di attuazione di obblighi comunitari,
la cui quantificazione non è peraltro indicata nella relazione tecnica al citato
decreto-legge. Si tratta delle seguenti risorse:
§ somme per crediti dovuti allo
Stato per il risarcimento dei danni ambientali di cui all’articolo 317, comma
5, del D.Lgs. n. 152/2006. Tali somme, seppur riversate nel Fondo, mantengono
la loro originaria destinazione per finalità relative a interventi per messa in
sicurezza dei siti inquinati, disinquinamento, bonifica e ripristino
ambientale, attività dei centri di ricerca nel campo delle riduzioni di gas
serra e cambiamenti climatici;
§
proventi di
spettanza dello Stato a titolo di risarcimento ambientale, introitati mediante
procedure transattive, di cui all’articolo 2, comma 7, del D.L. n. 208 del 2008
(legge n. 13/2009). Per tali risorse non sono previste specifiche destinazioni.
Sulla base della documentazione fornita dal Governo in Commissione Bilancio, le risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili risultano quantificate in 3.936 milioni di euro nell’esercizio 2010.
Tale importo, sulla base di informazioni
acquisite per le vie brevi, dovrebbe derivare dalla somma degli effetti di
rimbalzo delle maggiori entrate IRPEF nel 2010 (a seguito del differimento
dell’acconto di imposta per il 2009), pari a 3.716 milioni di euro, e delle
maggiori entrate connesse al recupero di aiuti
di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale
pubblico, di cui all’art. 19 del D.L. n. 135/2009, pari a 270 milioni di euro,
al netto della riserva in favore del Fondo per gli interventi sul territorio di
cui al comma 43, pari 50 milioni di euro.
Al riguardo, non essendo
disponibile alla data di redazione del presente dossier un allegato 7 recante
la ricostruzione degli effetti complessivi del disegno di legge come approvato
dalla V Commissione bilancio, occorrerebbe che il Governo fornisse un
chiarimento relativamente alla composizione finanziaria del citato fondo,
nonché in ordine ai criteri di imputazione delle somme residuali proveniente
dalla contabilità speciale, riferibili anche alla quota di risorse ascrivibili
alla scudo fiscale da introitare nel 2010.
Per quanto concerne la dotazione finanziaria del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, va ricordato che numerose disposizioni del disegno di legge in esame prevedono il trasferimento di risorse al Fondo in questione e il contestuale utilizzo delle medesime a copertura finanziaria di specifici interventi, come risulta dalla seguente tabella.
|
RISORSE VERSATE AL FONDO |
2010 |
2011 |
2012 |
Art. 2, co. 240 |
Riversamento risorse al Fondo
finanziamento interventi urgenti (art 7quinquies,
D.L. n. 5/09) |
3.936,0 |
- |
- |
Art. 2, co. 173-178 |
Autonomie locali |
48,0 |
126,0 |
160,0 |
Art. 2, co. 116 |
Province Trento e Bolzano |
1.000,0 |
1.000,0 |
1.000,0 |
Art. 2, co. 95 |
Versamento entrata fondi tesoreria del TFR |
3.100,0 |
2.600,0 |
2.000,0 |
Art. 2, co. 187 |
Cedolino unico |
- |
200,0 |
- |
Art. 2, co. 188 |
Agevolazioni Abruzzo |
- |
- |
148,0 |
Art. 2, co. 214 |
Vendita beni demaniali |
250,0 |
350,0 |
- |
Art. 2, co. 214 |
Locazioni passive delle
amministrazioni statali |
- |
65,0 |
65,0 |
Art. 2, co. 220 |
Rivalutazione terreni |
350,0 |
175,0 |
175,0 |
|
TOTALE risorse versate al
Fondo |
8.684,0 |
4.516,0 |
3.548,00 |
|
COPERTURA A VALERE SUL FONDO |
2010 |
2011 |
2012 |
Art. 2, co. 200 |
Turn over Corpi polizia e Vigili
del fuoco |
115,0 |
344,0 |
71,0 |
Art. 2, co. 194 |
Finanziamento ANAS per
Ponte sullo Stretto |
- |
- |
470,0 |
Art. 2, co. 187 |
Cedolino unico |
9,0 |
12,0 |
- |
Art. 2, co. 187 |
Agevolazioni Abruzzo |
170,0 |
108,0 |
- |
Art. 2, co. 186 |
Contributo infrastrutture Roma |
- |
- |
100,0 |
Art. 2, co. 118 |
Pacchetto salute – ICI |
3.690,0 |
1.379,0 |
2.560,0 |
Art. 2, co. 150 |
Pacchetto lavoro |
975,0 |
258,8 |
5,0 |
Art. 2, co. 43 |
Ulteriore riserva per Fondo piccole opere |
50,0 |
- |
- |
Art. 2, co. 48-48 quater |
Agricoltura |
- |
- |
- |
Art. 2, co. 218 |
Cedolare secca affitti Prov. dell'Aquila |
1,5 |
0,2 |
- |
Art. 2, co. 226 |
Credito imposta ricerca |
- |
200,0 |
- |
Art. 2, co. 225 |
Sottoscrizione quote
società gestione del risparmio |
0,5 |
- |
- |
Art. 2, co. 240 |
Fondo sistemazione sospesi
Banca d'Italia |
689,0 |
1.991,0 |
182,0 |
Tab. A |
Missioni di pace |
750,0 |
- |
- |
Tab. A |
Ratifiche internazioni e
sicurezza sedi diplomatiche all’estero |
20 |
10 |
- |
|
TOTALE coperture a valere
sul Fondo |
6.470, 0 |
4.303,0 |
3.388,0 |
|
RISORSE DISPONIBILI DEL
Fondo |
2.214,0 |
213,0 |
160,0 |
Il
comma 240 prevede quindi la destinazione delle residue disponibilità del Fondo - negli importi di 2.214 milioni di euro nel 2010, di 213 milioni nel 2011 e di 160 milioni nel 2012 – per le finalità indicate nell'elenco 1 allegato al disegno di legge
in esame, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011
e 2012, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
A tal
fine, la norma dispone che gli schemi di
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati da relazione
tecnica, siano trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i
profili di carattere finanziario. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione della
richiesta.
Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle
Commissioni, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei
necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle
Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. che devono essere espressi entro quindici giorni.
L’allegato
prevede, indicando le autorizzazioni di spesa da rifinanziare, le seguenti
finalità:
1) 130
milioni, per il rifinanziamento, nel 2010, di
alcune autorizzazioni di spesa volte all’adempimento degli impegni dello Stato
italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali;
2) 400
milioni, per il rifinanziamento nel 2010 di alcune
autorizzazioni di spesa riferite alla devoluzione della quota del 5 per mille
IRPEF.
3) 103
milioni nel 2010 per interventi diretti ad
assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici;
4) 100
milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012,
per interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di
solidarietà;
5) 400
milioni, per l’incremento nel 2010 della dotazione
finanziaria del fondo per il finanziamento delle università;
6) 130
milioni nel 2010 per il sostegno alle scuole non
statali;
7) 400
milioni per il rifinanziamento nel 2010 di alcune
autorizzazioni di spesa dirette al sostegno del settore dell’autotrasporto;
8) 370
milioni per il finanziamento della stipula di
convenzioni con i comuni per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori
ASU;
9) 181
milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni
nel 2012, per interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e
di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità
dell’equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma
dell’Abruzzo dell’aprile 2009, gli adempimenti comunitari per gli enti locali,
la funzionalità del sistema giustizia[310].
Le finalità di cui all'ultima voce dell'allegato 1,
per le quali sono destinate risorse pari a 181 milioni di euro, vengono
contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle
due Camere competenti per i profili finanziari.
L’ultimo
periodo del comma 240 prevede, infine, la destinazione,
mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di una quota delle disponibilità del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili – non
aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno ed indebitamento netto - pari a 689 milioni per l'anno 2010, 1.991 milioni per il 2011 e 182
milioni per il 2012, finalizzandoli alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per
le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse finanziarie.
I pagamenti relativi al conto sospeso costituiscono anticipazioni della
tesoreria statale effettuati utilizzando le risorse del conto disponibilità del
Tesoro. Come indicato nella relazione tecnica all’emendamento del relatore che
ha sostituito il comma 240 in esame, le casistiche che danno luogo alle
scritturazioni in conto sospeso sono, tra l’altro:
-
i titoli rimasti interamene o parzialmente insoluti alla chiusura
dell’esercizio finanziaria di emissione;
-
ordinativi speciali di pagamento contabilizzati in conto sospeso in
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva;
-
anticipazioni agli enti locali relativamente alle scadenze di pagamento
dei trasferimenti erariali ordinari.
La relazione tecnica riporta una tabella che
quantifica la situazione in merito alle tre indicate tipologie di pagamenti:
Partite in conto sospeso |
Importi in euro |
Titoli in attesa di nuova imputazione da
regolarizzare |
114.273.790 |
Speciali ordini di pagamento |
3.145.794.422 |
Anticipazioni agli enti locali |
5.135.198.041 |
Totale |
8.395.266.253 |
Al fine di fornire parziale soluzione a tale problematica, una quota del
Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia, di
cui all’articolo 7-quinquies del D.L.
n. 5/2009, pari a 689 milioni per il 2010, 1.991 milioni per il 2011 e 182
milioni per il 2012, vengono
destinate alla sistemazione contabile delle citate partite iscritte al conto
sospeso tenuto dal Tesoriere, per le quali non esistono in bilancio le risorse
occorrenti.
Articolo 2,
comma 241
(Effetti del decreto-legge n. 168 del
2009)
241. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. La dotazione del Fondo
previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, è incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo,
derivanti dagli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009.
Il comma 241 reca disposizione dirette a
conservare la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e a rendere salvi gli effetti prodotti e i rapporti
giuridici sorti sulla base di quanto introdotto dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, entrato in vigore il 24
novembre 2009.
Inoltre, nel secondo periodo, ripropone la norma finanziaria contenuta nell’articolo 1, comma 5, secondo periodo del medesimo decreto-legge n. 168/2009 ai sensi della quale le entrate conseguite nel 2010 a seguito del differimento dell’acconto IRPEF sono destinate ad incrementare il Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009.
Appare opportuno segnalare che il provvedimento in esame riproduce, oltre alla disciplina finanziaria sopra indicata, ulteriori disposizioni già contenute nel richiamato decreto-legge ed in particolare:
§ recupero da parte dei contribuenti del maggiore acconto IRPEF versato entro il 30 novembre 2009 (articolo 1, commi da 2 a 4, del D.L. n. 168/2009 e articolo 2, commi da 5-bis a 5-quater del provvedimento in esame);
§ certificazione da parte dei comuni del maggior gettito ICI relativo agli ex fabbricati rurali e alla rivalutazione degli immobili iscritti al catasto nelle categorie B ed E (articolo 2, comma 1, del D.L. n. 168/2009 e articolo 2, comma 20-bis, del provvedimento in esame).
Decreto-legge
n. 168 del 2009
L’articolo 1 del decreto-legge n. 168/2009 ha disposto il differimento di una quota dell’acconto IRPEF, pari al 20 per cento, che doveva essere versato entro il 30 novembre 2009 (comma 1) e disciplina le modalità per il recupero della maggiore imposta versata da parte dei soggetti che non hanno rideterminato l’ammontare dovuto (commi da 2 a 4). In merito al profilo finanziario, il comma 5 dispone che:
- per l’anno 2009, alle minori entrate, valutate in 3.716 milioni di euro, si provvede con quota parte delle entrate derivanti dallo “scudo fiscale” introdotto dall’articolo 13-bis del decreto-legge n. 78/2009. A tal fine, tali risorse, iscritte in apposita contabilità speciale ai sensi del citato art. 13-bis, vengono versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per il 2009 (primo periodo del comma 5);
- per l’anno 2010, le corrispondenti maggiori entrate derivanti dall’articolo in esame (3.716 milioni) sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009 istituito, con dotazione di 400 milioni per l’anno 2009, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi – cap. 3071/Economia) (secondo periodo del comma 5).
L’articolo 2 del decreto-legge n. 168/2009 reca disposizioni concernenti i trasferimenti erariali in favore dei comuni diretti a compensare le variazioni del gettito ICI conseguenti alle modifiche introdotte dalle norme statali. In particolare, ai sensi del comma 1, i Comuni devono certificare il maggiore gettito ICI realizzato in conseguenza delle modifiche normative concernenti:
- una più stringente qualificazione della ruralità dei fabbricati;
- la rivalutazione degli immobili iscritti in catasto nelle categorie B ed E.
Il comma 2 autorizza, per l’anno 2009, il Ministero dell’interno a corrispondere un contributo ai comuni considerato a titolo di acconto dei trasferimenti annui. L’ammontare del contributo è pari all’80 per cento della differenza tra l’importo certificato per il 2007 e la corrispondente riduzione operata per il medesimo anno.
In sostanza, il provvedimento in esame riproduce tutte le disposizioni del decreto-legge n. 168/2009 ad eccezione di quelle che producono effetti nell’anno 2009 ed in particolare:
§ l’articolo 1, comma 1, che ha ridotto la misura dell’acconto da versare entro il 30 novembre 2009. Sul punto, si rinvia alla scheda relativa ai commi da 5-bis a 5-quinquies che recano la disciplina dell’eventuale maggiore acconto versato;
§ l’articolo 2, comma 2, che ha autorizzato il Ministero dell’interno a corrispondere, per il 2009, un contributo ai comuni a titolo di acconto sui trasferimenti. Sul punto, si rinvia alla scheda relativa al comma 20-bis che reca la disciplina relativa alla certificazione del maggiore gettito ICI da parte dei comuni.
Articolo 2,
commi 242 e 243
(Copertura degli oneri correnti ed
entrata in vigore)
242. La copertura della presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è
assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
243. La presente legge entra in vigore il 1o
gennaio 2010.
Il comma 242 dispone in merito alla copertura, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978, degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria 2010, secondo le modalità indicate nell’apposito prospetto (che al momento risulta riferito a quello trasmesso dal Senato).
Il comma 243 dispone l'entrata in vigore del provvedimento al 1° gennaio 2010.
Al riguardo si segnala che nel testo del disegno di legge finanziaria
in esame sono presenti due disposizioni derogatorie che pongono l’entrata in
vigore delle norme in esse contenute o richiamate il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Si tratta del comma 53-ter e del comma 233. In particolare:
§ il comma 53-ter consente la rimodulazione
delle rate annuali dovute dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri alla società Poste italiane S.p.A. per il
rimborso delle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali.
§ il comma 233 destina 50 milioni di euro - a
valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (previste dall’articolo
141 della legge 388/2000) - a interventi di tutela delle popolazioni colpite da
eventi atmosferici avversi verificatesi nell’ultimo triennio entro l’anno 2009.
Tavola di raffronto tra il testo del
disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1790), e i testi approvati dalla
5a Commissione bilancio del Senato (A.S. 1790-A), dall’Assemblea del
Senato (A.C. 2936) e dalla V Commissione bilancio della Camera (A.C. 2936-A)
Titolo |
A.S. |
A.S. |
A.C. |
A.C. |
Risultati
differenziali |
1 |
1 |
1 |
1 |
Disposizioni
contabili in materia previdenziale |
2, |
2, co. 1-4 |
2, co. 1-4 |
2, co. 1-4 |
Norme
previdenziali per gli operai agricoli |
2, co. 5 |
2, co. 5 |
2, co. 5 |
2, co. 5 |
Acconto IRPEF
per l’anno 2009) |
|
|
|
2, co. 5 bis – |
Fabbisogno
finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca |
2, co. 6 |
2, co. 6 |
2, co. 6 |
2, co. 6 |
Agevolazioni
per ristrutturazioni edilizie |
2, co. 7 e 8 |
2, co. 7 e 8 |
2, co. 7 e 8 |
2, co. 7 e 8 |
DURC per gli esercenti
del commercio ambulante |
|
2, co. 8-bis |
2, co. 9 |
2, co. 9 |
Rinnovi
contrattuali nel pubblico impiego |
2, |
2, co. 9-16 |
2, co. 10-17 |
2, co. 10-17 |
Riconoscimento
di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia |
2, |
2, co. 17 |
2, co. 18 |
2, co. 18 |
Assunzione di
personale nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura |
2, |
2, co. 18 |
2, co. 19 |
2, co. 19 |
Contributi
concernenti i comuni “svantaggiati” |
|
2, co. 18-bis |
2, co. 20 |
2, co. 20 |
Trasferimenti
erariali ai comuni |
|
|
|
2, co. 20-bis |
Collegi
universitari |
|
2, co. 18-ter |
2, co. 21 |
2, co. 21 |
Esenzione
fiscale per le vittime del terrorismo |
|
2, co. 18-quater |
2, co. 22 |
2, co. 22 |
Difesa servizi
S.p.A. |
|
2, |
2, |
2, co. 23, 28-32 |
Uso dei marchi
delle Forze armate |
|
|
2,co. 24-27 |
2,co. 24-27 |
Finanziamento
in favore dei consorzi di confidi |
|
2, co. |
2, co. 33 |
2, co. 33 |
Risorse dei
Confidi per rilancio produttivo (alluvione nov. 1994) |
|
|
|
2, co. 33 bis |
Fondo per
l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa |
|
2, co. |
2, co. 34 |
2, co. 34 |
Addizionale
provinciale sul consumo di energia elettrica |
|
2, co. |
2, co. 35 |
2, co. 35 |
Alienazione
delle partecipazioni detenute in banche popolari |
|
2, co. 18-quaterdecies |
2, co. 36 |
2, co. 36 |
Modifiche al
patto di stabilità interno per i Comuni abruzzesi terremotati |
|
|
2, co. 37 |
2, co. 37 |
Personale
appartenente al comparto sicurezza-difesa |
|
|
2, co. 38 |
2, co. 38 |
Finanziamento
a CNR ed Enea |
|
|
2, co. 39 |
2, co. 39 |
Rinegoziazione
mutui ex Sviluppo Italia |
|
|
2, co. 40 |
2, co. 40 |
Diffusione di
defibrillatori |
|
|
2, co. 41 |
2, co. 41 |
Estensione
alla Guardia di finanza delle attività negoziali
della Difesa |
|
|
2, co. 42 |
2, co. 42 |
Fondo per la
tutela dell’ambiente e lo sviluppo del territorio |
|
|
2, co. 43 |
2, co. 43 |
Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli |
|
|
2, co. 44 |
2, co. 44 |
Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile |
|
|
2, co. 45 |
2, co. 45 |
Eventi atmosferici 6 giugno 2009 |
|
|
2, co. 46 |
2, co. 46 |
Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia |
|
|
2, co. 47 |
2, co. 47 |
Riordino fondiario |
|
|
2, co. 48 |
soppresso |
Fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli |
|
|
|
2, co. 48 |
Polizze assicurative agricole |
|
|
|
2, co. 48-bis |
Interventi a favore del
settore agricolo |
|
|
|
2, co. 48-ter |
Programma nazionale
triennale della pesca e dell’acquacoltura |
|
|
|
2, co. 48-quater |
Contributi per i prodotti a stagionatura prolungata |
|
|
2, co. 49 |
2, co. 49 |
Riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’influenza aviaria |
|
|
2, co. 50 |
2, co. 50 |
Contributo orfani vittime terrorismo e stragi |
|
|
2, co. 51 |
2, co. 51 |
Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili |
|
|
2, co. 52 |
2, co. 52 |
Contributi all’editoria |
|
|
2, co. 53 |
2, co. 53 |
Erogazioni dei contributi
all’editoria |
|
|
|
2, co. 53-bis |
Somme dovute a Poste
italiane per la spedizione di prodotti editoriali |
|
|
|
2, co. 53-ter |
Biodiesel e prodotti derivati dalla biomassa |
|
|
2, co. 54 |
2, co. 54 |
Fondo di parte corrente di cui all’art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008 |
|
|
2, co. 55 |
2, co. 55 |
Patto per la salute |
|
|
|
2, co. 56-90 |
Carta elettronica |
|
|
|
2, co. 91 |
Fondo per le non autosufficienze |
|
|
|
2, co. 92 |
Fondo per le politiche sociali |
|
|
|
2 co. 93 e 94 |
Versamento all’entrata del bilancio delle risorse del TFR |
|
|
|
2, co. 95 |
Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e
di Bolzano e della Regione autonoma Trentino Alto Adige |
|
|
|
2, co. 96-115 |
Destinazione entrate al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili |
|
|
|
2, co. 116 |
Rimborso minori entrate ICI |
|
|
|
2, co. 117-118 |
Variazione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e del Fondo
strategico a sostegno dell’economia reale |
|
|
|
2, co. 119 |
Ammortizzatori sociali |
|
|
|
2, co. 120-150 |
Banca del Mezzogiorno S.p.a. |
|
|
|
2, co. 151-172 |
Disposizioni concernenti comuni, province e comunità montane |
|
|
|
2, co. 173-178 |
Fondi comuni di investimento immobiliare della Difesa |
|
|
|
2, co. 179-184 |
Anticipazione al comune di Roma per il ripiano dei debiti |
|
|
|
2, co. 185 e 186 |
Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato |
|
|
|
2, co. 187 |
Sospensione di adempimenti per le popolazioni terremotate dell’Abruzzo
|
|
|
|
2, co. 188e 189 |
Anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali |
|
|
|
2, co. 190 e 191 |
Concessioni autostradali |
|
|
|
2, co. 192 |
Stretto di Messina |
|
|
|
2, co. 193-195 |
Assunzioni di personale di polizia e vigili del fuoco |
|
|
|
2, co. 196-200 |
Spese per il rilascio di informazioni sul traffico telefonico |
|
|
|
2, co. 201 |
Spese di giustizia e modifiche al codice penale per la pubblicazione di
sentenze |
|
|
|
2, co. 202-208 e 211 |
Edilizia carceraria |
|
|
|
2, co. 209 |
Convenzioni con le regioni per il potenziamento del servizio giustizia |
|
|
|
2, co. 210 |
Fabbisogni allocativi delle amministrazioni dello Stato |
|
|
|
2, co. 212 |
Alienazione immobili di proprietà dello Stato e versamento al Fondo
scudo |
|
|
|
2, co. 213 e 214 |
Accordi quadro CONSIP |
|
|
|
2, co. 215-217 |
Imposta sostitutiva per locazione di immobili nella provincia de
L’Aquila |
|
|
|
2, co. 218 |
Rivalutazione terreni e partecipazioni |
|
|
|
2, co. 219-220 |
Recupero somme dovute all’erario dagli enti locali |
|
|
|
2, co. 221 |
Progetti
prioritari nell’ambito dei corridoi europei TEN-T |
|
|
|
2, co. 222-224 |
Operazioni di
finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. |
|
|
|
2, co. 225 |
Credito di
imposta per spese di ricerca |
|
|
|
2, co. 226 |
Emittenti
radiotelevisive locali |
|
|
|
2, co. 227-228 |
Messa in
sicurezza degli edifici scolastici |
|
|
|
2, co. 229 |
Piani
straordinari per il rischio idrogeologico |
|
|
|
2, co. 230 |
Trasferimento
di risorse tra autorità indipendenti |
|
|
|
2, co. 231 |
Interventi di
tutela a favore delle popolazioni colpite da eventi atmosferici |
|
|
|
2, co. 232-233 |
Tabelle A e B |
|
3, co. 1 |
3, co. 1 |
2, co. 234 |
Tabella C |
|
3, co. 2 |
3, co. 2 |
2, co. 235 |
Tabella D |
|
3, co. 3 |
3, co. 3 |
2, co. 236 |
Tabella E |
|
3, co. 4 |
3, co. 4 |
2, co. 237 |
Tabella F |
|
3, co. 5 e 6 |
3, co. 5 e 6 |
2, co. 238-239 |
Riassegnazione
di entrate |
|
3, co. 7 |
3, co. 7 |
2, co. 240 |
Copertura
della legge finanziaria |
|
|
3, co. 8 |
2, co. 242 |
Entrata in
vigore |
|
3, co. 8 |
3, co. 9 |
2, co. 243 |
[1] Posta
in essere mediante il D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tale provvedimento è stato
poi modificato, in particolare per quanto concerne la disciplina del c.d.
“scudo fiscale”, dal D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito. con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.
[2] Alla
data di redazione del presente dossier
non è infatti disponibile un’integrazione dell’allegato 7 che dia conto degli
effetti complessivi sui saldi di tutte le disposizioni contenute nel testo
approvato in sede referente dalla V Commissione Bilancio.
[3] Per
il quale si rinvia, per un più diffuso esame, alla scheda relativa al comma
240.
[4] Cfr.
articolo 19 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, convertito con
modificazioni, con legge 20 novembre 2009, n.166.
[5] Disposto
dal D.L. 16 novembre 2009, n. 168, recante “Disposizioni urgenti in materia di
acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni”. Si segnala che
a tale decreto-legge fanno riferimento i commi da 5-bis a 5-quater
dell’articolo 2 del disegno di legge in esame.
[6] Cfr. Il Quadro generale riassuntivo del
bilancio triennale 2010-2012 a legislazione vigente e gli Allegati 7 e 8 al
disegno di legge finanziaria.
[7] Si
ricorda che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2010
dispone, all’articolo 17, l’approvazione del bilancio dello Stato per il
triennio 2010-2012. Il bilancio pluriennale viene approvato nella duplice
versione “a legislazione vigente” e “programmatica”. A seguito
dell’approvazione del disegno di legge finanziaria, gli effetti delle
disposizioni in esso contenute vengono integrati, mediante le Note di
variazioni, oltre che nel bilancio annuale per il 2010, anche nel bilancio
pluriennale a legislazione vigente.
Per quanto riguarda il bilancio
pluriennale programmatico, esso espone i “saldi obiettivo”: questi scontano non
solo le misure contenute nella manovra per il 2010, ma anche le ulteriori
misure da sottoporre al Parlamento nel biennio successivo al fine di
raggiungere i saldi medesimi.
[8] Questa
seconda procedura è stata seguita, ad esempio, per i rimborsi connessi alla
sentenza della Corte di giustizia europea sulla deducibilità dell’IVA sulle
auto aziendali.
[9] Cfr Ragioneria generale dello Stato,
Servizio Studi, “I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo,
raccordi”, 2008.
[10] “Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.
[11] Si
ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo
operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è
volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte,
attraverso un confronto diretto tra le stesse.
[12] “Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”. Tale norma ha
disposto, a decorrere dal 120° giorno dall’entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo (cioè a decorrere dal 3 ottobre 1998), il trasferimento ad
una apposita gestione istituita presso l’INPS della la funzione di erogazione
di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (comma 1).
Contestualmente le funzioni di concessione
dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono state
trasferite alle regioni, precisando che, secondo il criterio di integrale
copertura, le medesime regioni provvedono con risorse proprie alla eventuale
concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge
dello Stato, per tutto il territorio nazionale (comma 2).
[13] In
particolare, nella relazione si sottolinea come l’INPS valuti tale spesa sulla
base dei dati amministrativi in circa 3 miliardi di euro nel primo anno,
tenendo conto della spesa per arretrati e interessi legali, e circa 270 milioni
di euro annui negli esercizi successivi.
[14] L. 8
agosto 1972, n. 4, “Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali
nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori
agricoli”.
[15] In
tal senso, l'art. 45, comma 21, della L. 17 maggio 1999, n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali”.
[16] Decreto
recante Disposizioni urgenti in materia
di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni entrato
in vigore il 24 novembre 2009.
[17] Regolamento
recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte,
effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli
adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su
redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.
[18] Per il
triennio 2004-2006, il tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario –
definito dalla legge finanziaria per il 2004 - era fissato rispettivamente
nella misura del 4 per cento per il sistema universitario statale e del 5 per
cento per gli enti pubblici di ricerca, analogamente a quanto previsto per il
triennio 1998-2000 dall’articolo 51, commi 1 e 2, delle legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e per il triennio 2001-2003 dall’articolo 56, commi 1 e 2, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
[19] Per
effetto di un rinvio normativo, tali interventi sono analiticamente elencati
nell’art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del
patrimonio edilizio) della legge n. 449 del 1997 "Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica".
[20] L’articolo
2, comma 15, della legge n. 203/2008 (finanziaria
2009) aveva, da ultimo, prorogato il termine al 31 dicembre 2011.
[21] Si
tratta, più in particolare, delle spese previste dall'articolo 31, primo comma,
lettere c) e d), della legge n. 457/1978.
[22] L’articolo
2, comma 15, della legge n. 203/2008 (finanziaria
2009) aveva, da ultimo, prorogato il termine per eseguire gli interventi al 31
dicembre 2011 e il termine per l’assegnazione o l’alienazione degli immobili al
30 giugno 2012.
[23] L’articolo
2, comma 15, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) aveva, da ultimo,
prorogato al 2011 il termine per l'applicazione dell'aliquota agevolata.
[24] D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 114, “Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della L. 15 marzo 1997, 59.
[25] D.L.
1 luglio 2009, n. 78, “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di
termini”, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.
Il citato art. 11-bis ha novellato
gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
[26] Di cui all’articolo 3, comma 8, del D.Lgs.
14 agosto 1996, n. 494, “Attuazione della direttiva 95/57/CE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”.
[27] D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”,
convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51.
[28] Articolo 2, comma 1, D.L. 25 settembre 2002,
n. 210, “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di
lavoro a tempo parziale” convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, L. 22 novembre 2002, n. 266.
[29] Articolo 10, comma 7, D.L. 30 settembre
2005, n. 203, “Misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248.
[30] Articolo 1, comma 553, della L. 23 dicembre
2005, n. 266, “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006)”.
[31] “Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”.
[32] Tale
comma ha istituito un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di
finanziamento ordinario per le università (FFO). Le risorse aggiuntive devono
essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli
adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del
restante personale; nonché, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa
corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei.
[33] Si fa presente che l’articolo 2 del D.L. 180/2008 ha stabilito che una
quota non inferiore al 7% del fondo di finanziamento ordinario di cui
all’articolo 5 della L. 537/1993 e del Fondo straordinario dell’articolo 2
comma 428 della L. 244/2007 è ripartita prendendo in considerazione la qualità
dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi, la qualità della
ricerca scientifica, nonché quella dell’efficacia ed efficienza delle sedi
didattiche, rinviando le modalità di ripartizione di tali risorse ad un decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura
non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre
2008. Tale decreto non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
[34] “Attuazione
dell'articolo 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate”.
[35] "Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria
e finanziaria".
[36] La
citata disposizione era prevista di apposita copertura per l’importo di 30
milioni per il 2011.
[37] La
Corte dichiara invece cessata la materia del contendere in riferimento alla
disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 2 (L.
244/2007) secondo cui, a decorrere dal 2010, gli introiti superiori al tetto di
30 milioni di euro sarebbero stati riconosciuti alla regione solamente con
contestuale attribuzione di funzioni; disposizione abrogata dal secondo periodo
dell’art. 47-ter del DL 248/2007.
[38] Da
ultimo le modifiche apportate all’articolo 49 dello statuto speciale dalla legge
finanziaria 2007 (L. 296/2006, articolo 1 commi 946-948) che ha disposto
l’incremento della quota di compartecipazione all’IVA da 8/10 a 9,1/10 con
decorrenza 1° gennaio 2008.
[39] Così
nel Ricorso per questione di legittimità costituzionale n. 17 del 28/2/08, Diritto, punto 1. (G.U. n. 14 del
26/3/08). Nella Relazione sul rendiconto
generale della regione Friuli-Venezia Giulia Friuli per l’esercizio finanziario
2008, la Corte dei conti – Sezione di controllo della regione - a proposito
della quantificazione delle entrate spettanti scrive: “A riguardo non sussiste
ancora una fonte che quantifichi con certezza tale entità, ma il rapporto di
analisi FitchRatings di data 17 giugno 2009 elaborato al fine del monitoraggio
del rating regionale, la quantifica, sulla base di informazioni provenienti
dagli uffici regionali, in circa 450 milioni annui (con decorrenza 2008)”.
[40] D.M. 8 febbraio
2006, Definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della L. 30 dicembre
2004, n. 311, per le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio
economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a
tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007.
[41] L. 29 dicembre
1993, n. 580, “Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
[42] Sia
la legge finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 10, legge n. 244/2007) che
quella per il 2009 (art. 2, comma 40, lettera a) e b), legge n.
203/2008) sono intervenute a modificare sia l’importo massimo delle varie
tipologie di contributi previsti in favore dei piccoli comuni, a valere sul
fondo ordinario, sia i criteri in base ai quali i contributi sono concessi e
ripartiti tra gli enti .
[43] Recante
Disposizioni urgenti in materia di
acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni.
[44] Convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (decreto collegato alla
manovra di finanza pubblica per il 2007).
[45] In
particolare, è stato attribuito all’Agenzia del territorio il compito di
verificare, sia sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA (Agenzia per le
erogazioni in agricoltura) sia attraverso il telerilevamento e i sopralluoghi
sui terreni, l’esistenza di fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali
siano venuti meno i requisiti di ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che
non risultano dichiarati al catasto.
[46] Recante
disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali e Convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
[47] Recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14.
[48] Ulteriori
interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.
[49] Ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del
contribuente), espressamente richiamato dalla norma, dispone che “L'adozione di
norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di
interpretazione autentica”.
[50] Si
ricorda che la norma è stata introdotta per risolvere un lungo contenzioso in
materia; l’articolo 9 del D.L. n. 557 del 1993 individua infatti i requisiti
necessari per l’attribuzione della ruralità, ma la prassi amministrativa e la
giurisprudenza hanno fornito interpretazioni diverse circa la validità ai fini
fiscali nelle ipotesi in cui il fabbricato risulti autonomamente accatastamento
rispetto al terreno sul quale è posto. La giurisprudenza della Corte di
cassazione si è pronunciata[50] affermando
che, se il fabbricato è accatastato distintamente rispetto al terreno, i
requisiti della ruralità non sono considerati ai fini fiscali e, pertanto, il
fabbricato non è esente da imposte. Sul piano della prassi amministrativa,
l’Agenzia delle entrate[50] e
l’Agenzia del territorio[50] hanno
indicato una soluzione opposta, affermando che i fabbricati aventi i requisiti
della ruralità di cui al richiamato articolo 9 sono esenti dalle imposte, anche
se autonomamente accatastati.
Alla luce delle norme introdotte con il
decreto-legge n. 207/2008, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione
(sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009) sono nuovamente intervenute
sull’argomento, affermando che, “qualora
un ‘fabbricato’ sia stato catastalmente classificato come ‘rurale’ (categoria
A/6 per le unità abitative, categoria D/10 per gli immobili strumentali alle
attività agricole) resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa
assoggettabilità ad ICI del fabbricato in questione, che non sia connesso ad
una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei
riguardi dell’amministrazione competente: allo stesso modo, e in senso inverso,
qualora il "fabbricato" non sia stato catastalmente classificato come
"rurale", il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i
requisiti per il riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare
la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione”.
Con riguardo agli immobili non ancora accatastati, la Corte invece ha ribadito
che “l’accertamento della ‘ruralità’ può
essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito
dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’ICI pagata per il
fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come ‘fabbricato rurale’
”.
[51] Si
evidenzia che il capitolo 1696 concerne anche il finanziamento delle funzioni
delegate alla regione Sardegna in materia di diritto allo studio.
[52] http://www.collegiuniversitari.it/
[53] Legge
2 dicembre 1991, n. 390, Norme sul
diritto agli studi universitari.
[54] Legge
14 novembre 2000, n. 338, Disposizioni in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari.
[55] Per
completezza, si ricorda che l’art. 1, c. 603, della L. 296/2006 (Legge
finanziaria 2007) equipara ai collegi universitari legalmente riconosciuti
tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici
che abbiano le finalità di cui all’art. 1, c. 4, primo periodo, della L.
338/2000 (ossia, ospitare studenti universitari, nonché offrire anche agli
altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla
ricerca e attività culturali e ricreative). Unica condizione per
l’equiparazione di tali collegi è l’iscrizione nei registri delle prefetture.
L’equiparazione consente di usufruire dei finanziamenti per interventi per gli
alloggi e le residenze degli studenti universitari previsti dalla citata L.
338/2000. Inoltre, il successivo c. 604 prevede l’esenzione dal pagamento
dell’IVA per i collegi universitari di cui al comma 603 (ai sensi dell’art. 10,
c. 1, numero 20), del D.P.R. n. 633/1972).
[56] Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro.
[57] Decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia.
[58] Convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
[59] Come
individuate nell’articolo 1 del DL 691/94 e D.P.C.M. 10 novembre 1994, site
nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna,
Veneto e Toscana).
[60] "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[61] "Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".
[62] Decreto-
legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria
e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
[63] Decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di finanza
regionale e locale e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20.
[64] Regolamento recante norme per la
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.
[65] Decreto
legislativo emanato in attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 3
della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004).
[66] Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
[67] Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
[68] I
comuni interessati sono stati individuati, ai sensi del comma 2 del citato
articolo 1 del D.L. n. 39, tra quelli che hanno risentito un'intensità uguale o
superiore al sesto grado della scala Mercalli (MSC), sulla base dei dati
risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della
protezione civile, con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n.
3.
[69] Ciò
in quanto il patto di stabilità interno per gli enti locali si applica al saldo
finanziario degli enti, calcolato quale differenza tra entrate e spese; per le
regioni, invece, i vincoli del Patto di stabilità interno fanno riferimento
alle sole spese.
[70] “Attuazione
dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate”.
[71] Legge
10 agosto 1950 n. 646, Istituzione della
Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale
(Cassa per il Mezzogiorno).
[72] Decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127, Riordino
del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).
[73] D.Lgs.
5 giugno 1998, n. 204 Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11,
comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[74] Legge
23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
[75] La
norma richiamata fa riferimento in proposito alle seguenti leggi in materia di
auto imprenditorialità: 1) il D.L. n. 786 del 1985, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 44 del 1986, in materia di misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo
della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno; 2) l’articolo 1 del D.L. n.
26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995 in
materia di imprenditorialità giovanile; 3) l’articolo 1-bis del D. L. n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 236 del 1993, in materia di promozione di nuove imprese giovanili nel
settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari, in particolare per l’aiuto
di persone in situazioni di gravità; 4) l’articolo 3, comma 9, del D. L. n. 67
del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, in materia di lavori socialmente utili,
integrazione salariale e formazione professionale; 5) l’articolo 51
della legge n. 448 del 1998, recante provvedimenti a favore delle cooperative
sociali; 6) il titolo I del D.Lgs. n. 185 del 2000, che detta i principi
generali in materia di incentivi in favore dell'autoimprenditorialità.
[76] Ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1,
successivamente integrato dal D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3.
[77] Tra
tali poteri si evidenziano: a) la definizione, con apposite direttive, delle
priorità e degli obiettivi della società e l’approvazione delle linee generali
di organizzazione interna, nonché del documento previsionale di gestione ed
eventuali aggiornamenti; b) l’approvazione, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, dello statuto della società; c)
l’individuazione, con decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria
della Società e delle sue controllate dirette ed indirette, che necessitano
della preventiva approvazione ministeriale ai fini della efficacia e validità.
[78] Si
ricorda che la Commissione, con una propria Comunicazione (GU C 273 del
9.9.1997) ha definito il metodo di fissazione dei tassi di riferimento, quale
base giuridica per il calcolo dei tassi di interesse, nel caso di recuperi
degli aiuti di Stato illegali.
[79] Si
ricorda che tale decreto reca misure straordinarie per la promozione e lo
sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno ed è stato
convertito nella legge 44 del 1986. Le agevolazioni riguardano mutui erogati
dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30% del tasso di
riferimento, nella misura del 30% delle spese per l'impianto e le attrezzature,
a favore di società cooperative di produzione e di lavoro, di società le cui
quote di partecipazione spettino in maggioranza a giovani tra i 18 e 29 anni
ovvero di società formate esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni di
età residenti e operanti nelle aree svantaggiate, soprattutto meridionali.
[80] “Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.
[81] I
commi 28 e 29 sono stati abrogati, a decorrere dal 1° agosto 2008,
dall’articolo 3, comma 24, della legge finanziaria 2008, come modificato
dall’art. 47 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
[82] “Interventi
urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché
in materia di fiscalità d'impresa”.
[83] “Misure
urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare”.
[84] “Interventi
correttivi di finanza pubblica”.
[85] “Disciplina
delle agevolazioni tributarie”.
[86] “Coordinamento
degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione
ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture
mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei
terreni collinari e montani”.
[87] L. 24 dicembre
2007, n. 247, “Norme di attuazione del Protocollo del 23
luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita
sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.
[88] D.L. 29 novembre
2008, n. 185, “Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.
[89] I
fondi originariamente previsti erano i seguenti:
a)
Fondo credito per
il sostegno dell’attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995;
b)
Fondo microcredito
per il sostegno all’attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività
innovative, con priorità per le donne;
c)
Fondo per il
credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie
legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell’artigianato,
del commercio e del turismo, dell’agricoltura e della cooperazione e l’avvio di
nuove attività in tali ambiti.
[90] D.L. 16 maggio
2008, n. 85,
“Disposizioni urgenti per l'adeguamento
delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 14 luglio 2008, n. 121.
[91] Recante
Interventi urgenti per l'economia.
[92] Con riferimento
alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del
Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al
finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento
delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto
tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese
localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a
programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per
sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento
aziendale di piccole e medie imprese femminili.
[93] Recante
Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale e convertito in legge, con
modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
[94] Recante
il Recepimento della direttiva 93/22/CEE
del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori
mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
[95] Recante
la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari, ormai superato dal Testo Unico
finanziario – TUF (D. Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58).
[96] Recante
Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici e convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.
[97] D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
[98] Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
[99] Le
disposizioni della legge 206/2004 si applicano inoltre ai familiari delle
vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, ai superstiti degli aviatori
italiani vittime dell’eccidio di Kindu, nonché ai familiari delle vittime e ai
superstiti della cosiddetta banda della
Uno bianca. (art. 1, commi 1e 1-bis).
[100] Per
ulteriori chiarimenti, INPDAP, Circolare n. 15 del 28 ottobre 2008.
[101] Nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
[102] La nuova denominazione è “Osservatorio per il
disagio giovanile legato alle dipendenze”.
[103] Cfr. il
decreto del 18 aprile 2008 che, all’articolo 2, stabilisce che l’Osservatorio
sia composto da due rappresentanti del Ministero della solidarietà sociale, un
rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero
della pubblica istruzione, un rappresentante del Dipartimento per le politiche
giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
quattro rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano.
[104] La legge finanziaria è entrata in vigore il 1°
gennaio 2007.
[105] Decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate
e di contrasto all'evasione fiscale, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248.
[106] L. 23
dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006).
[107] Ai
sensi dall’art. 153, c. 4, della l. n. 388/2000, le imprese editrici di
quotidiani o periodici organi di movimenti politici aventi diritto ai
contributi ai sensi della disciplina previgente hanno avuto facoltà, entro il
1º dicembre 2001, di costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale
sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi
di movimenti politici.
[108] D.L. 4
luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1
L. 4 agosto 2006, n. 248.
[109] D.L. 30
dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.
[110] Sulla
base di quanto prevede l’articolo 11, comma 3 della legge generale di
contabilità (legge n. 468/1978) secondo cui la legge finanziaria contiene
esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal
primo anno considerato nel bilancio pluriennale.
[111] Decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 353, recante Disposizioni
urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali,
e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
[112] D.L. 3
ottobre 2006, n. 262, recante Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
[113] Ad
esclusione dell’Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla
incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall’anno
2007 dalle società che svolgono funzioni strumentali alle stesse Agenzie.
[114] Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
[115] Le
risorse che alimentano il predetto Fondo sono, in particolare, quelle derivanti
dalle misure di contenimento di cui ai commi 1-7, 11-13, 15 del medesimo
articolo 61, che vengono versate annualmente dagli enti della P.A. (con alcune
eccezioni) e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
Con riferimento a tali misure, si ricorda
che l’articolo 61 ha disposto, al comma 1, una riduzione del 30 per cento
rispetto al 2007 delle spese effettuate dalle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto consolidato ISTAT (ad eccezione delle autorità
amministrative indipendenti, degli enti territoriali, degli enti del Servizio
sanitario nazionale e degli enti previdenziali privatizzati), per organi
collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette
amministrazioni.
Il comma 2 ed il comma 3, apportando
modifiche alla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 9) , interviene
in materia di limiti alla spesa annua delle PP.AA per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione.
I commi 5 e 6 prevedono, a decorrere dal
2009, ulteriori riduzioni delle spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e di rappresentanza da parte delle PP.AA inserite nel conto
della P.A. Tali misure, nonché quelle del comma 2, non si applicano alle
regioni, alle province autonome, agli enti del Servizio sanitario nazionale, di
rispettiva competenza, ed agli enti locali, nonché applicano agli enti
previdenziali privatizzati.
Il comma 7 dispone per le società non
quotate, controllate o a totale partecipazione pubblica inserite nel conto
della PA l’obbligo di conformarsi ai limiti di spesa disposti dai commi 2, 5 e
6.
Il comma 11 dispone una riduzione, a
decorrere dal 2009, dei contributi ordinari attribuiti agli enti locali di 200
milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province.
Il comma 12 e 13 dispongono una ulteriore
riduzione del tetto massimo del compenso lordo annuale del presidente e dei
componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale
partecipazione di comuni o province, dall’80% al 70% delle indennità spettanti
al sindaco e dal 70% al 60% di quelle del presidente della provincia.
[116] Legge
27 dicembre 2006, n. 296.
[117] Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di
termini, convertito , con modificazioni, dalla legge n. 102/2009.
[118] Legge finanziaria 2008.
[119] Legge finanziaria 2007
[120] L’articolo
4, comma 15, della legge n. 412 del 1991 prevede che gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione,
gli ospedali classificati, gli istituti zoo-profilattici sperimentali e
l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare
degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su
una apposita quota di riserva determinata dal CIPE.
[121] Cfr.
l’articolo 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).
[122] Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.
[123] Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421.
[124] Cfr.
l’articolo 55 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
[125] Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133/2008
[126] Il
Servizio Sanitario Nazionale è composto da enti ed organi di diverso livello
istituzionale, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della
salute dei cittadini. Ne fanno parte: il Ministero che è l'organo centrale;
enti ed organi di livello nazionale, CSS - Consiglio Superiore di Sanità, ISS -
Istituto Superiore di Sanità, ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e
Sicurezza del Lavoro, AGENAS - Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali, IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, IIZZSS
- Istituti Zooprofilattici Sperimentali AIFA - Agenzia italiana del farmaco,
Enti ed organi territoriali: Regioni e Province autonome, Aziende Sanitarie
Locali, Aziende Ospedaliere (fonte ministero salute.it).
[127] Legge
27 dicembre 2006, n. 296
[128] Ai sensi dell’art. 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge delega n.
421 del 1992), e successive modificazioni.
[129] Personale
dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di
lavoro flessibile o con convenzioni.
[130] L'articolo
1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
finanziaria 2006), e successive modificazioni, dispone sulle risorse per la
contrattazione integrativa. I citati commi intervengono, rispettivamente, sulla
limitazione e l’incremento delle risorse dei fondi e sulla rideterminazione
delle dotazioni organiche e delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato.
[131] Ai
sensi dell’articolo 12 della citata intesa è istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti delle Regioni
coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e
composto dai rappresentanti dei numerosi organismi interessati.
[132] Convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Si rammenta che la citata
normativa prevede, tra le altre disposizioni, obbligo alle amministrazioni
procedenti di agire nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno
nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le
amministrazioni interessate.
[133] Legge finanziaria per il 2005.
[134] L’articolo
3, comma 2 dell’Intesa istituisce, quale struttura tecnica di supporto della
Conferenza Stato-Regioni, la Struttura tecnica di monitoraggio paritetica,
composta da sei rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Dipartimento
per gli Affari regionali; sei rappresentanti delle regioni di cui tre di
competenza di tipo economico e tre di competenza sanitaria; un rappresentante
della Segreteria della Conferenza delle Regioni e Province autonome ed un
rappresentante della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni. Essa è poi
presieduta da un ulteriore componente, scelto d’intesa fra lo Stato e le
Regioni e si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni del supporto
dell’AGENAS e dell’AIFA. L’attività ed il funzionamento sono disciplinati da
regolamenti approvati in sede di Conferenza Stato Regioni.
[135] Cfr. le
disposizioni recate l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
[136] Cfr.
l'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 23 dicembre
2006, n. 296.
[137] Ai
sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 in
favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e nelle
quali, è stato nominato il commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro, può essere autorizzata, con
deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte,
del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli
adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005 e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione.
l'autorizzazione può essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti
condizioni: si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del
maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti,
una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni
finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del
sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
siano stati adottati, da parte del commissario ad acta provvedimenti
significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti
della spesa. Le somme erogate alla regione si intendono erogate a titolo di
anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a
qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro. Con
deliberazione del Consiglio dei Ministri sono stabiliti l'entità, la tempistica
e le modalità del predetto recupero. Le disposizioni recate dall’articolo
6-bis, commi 1 e 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 hanno inoltre
consentito alle regioni che hanno sottoscritto con lo Stato gli accordi .inclusivi
dei relativi piani di rientro di ottenere una parte o il complesso delle
risorse aggiuntive per il ripiano dei debiti pregressi.
[138] Il
provvedimento di diffida è adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il
Consiglio dei Ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo
3, comma 2 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio
parere entro il termine perentorio, rispettivamente, di 10 e 20 giorni dalla
richiesta.
[139] Si
tratta in particolare delle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 2,
terzo, quarto, quinto e sesto periodo.
[140] Si
tratta in particolare dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, ai sensi del quale per il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio
trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari.
Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo
di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti
provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, il Presidente del Consiglio
dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario
ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale
al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari
provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite
dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in
funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel
settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i
provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione
interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si
applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il
termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono
avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette
imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle
maggiorazioni d'aliquota di tali imposte.
[141] Legge finanziaria per il 2008.
[142] Si
ricorda che l’articolo 22, comma 4, del D.L. 78/2009, ha disciplinato
l’adozione del provvedimento di diffida della regione Calabria da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di predisporre, entro settanta
giorni, un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e
riqualificazione del servizio sanitario regionale, nonché l’eventuale
commissariamento della regione in caso di mancato rispetto del predetto termine
o di non congruità del piano. Il Piano è stato approvato dalla Giunta – dopo la
valutazione negativa di una prima proposta presentata nel giugno scorso - e
trasmesso alla valutazione interministeriale, il 20 novembre scorso.
[143] Sono
equivalenti i farmaci che hanno lo stesso principio attivo, aventi uguali via
di somministrazione, composizione, forma farmaceutica e dosaggio unitario, e
sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla
concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel
normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite
dalla regione, ai sensi del decreto – legge 18 settembre 2001, n. 347, articolo
7, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405.
[144] Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
[145] Legge finanziaria per il 2007
[146] Cfr.
l’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
2007)
[147] Cfr.
articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005.
[148] Cfr.
l'articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali).
[149] Le
risorse stanziate per il Fondo nazionale per le politiche sociali (cap. 3671),
istituito dall'articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali), previste dal disegno di
legge per la finanziaria del 2010 come approvato dal Senato (A.C. 2936) sono
pari a 1.024,944 milioni di euro, di cui 854 milioni di euro per i diritti
soggettivi. La legge finanziaria del 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203)
stanziava risorse pari a 1.311,555 milioni di euro, di cui 842 milioni di euro
per i diritti soggettivi.
[150] Si
segnala peraltro chela relazione tecnica alla legge 296/2006 indicava la stima
delle risorse da destinare a tali interventi fino al 2016, con riferimento alle
voci di spesa aventi natura permanente (come segnalato nella Nota di verifica
n.147 del 5 dicembre 2009 del Servizio Bilancio).
[151] Recante
"Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché
disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel
settore lattiero-caseario" e convertito, con modificazioni, dalla L.
33/2009.
[152] Tale
quantificazione era basata sulla stima di un importo complessivo del gettito
ICI per la prima casa in 2.665 milioni di euro, di cui 61 milioni relativi alle
abitazioni delle categorie catastali A01, A08 e A09 escluse dai benefici.
[153] Convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
[154] Convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
[155] Ciò in
continuità rispetto a quanto già disposto con gli articoli 6-quater e 6-quinquies del D.L. 112/2008, con il quale è stata attuata la
manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, anch’essi
sostanzialmente volti al recupero delle risorse disponibili sul Fondo per le
aree sottoutilizzate relative, rispettivamente, al periodo di programmazione
2000-2006 e a quello 2007-2013.
[156] Il
Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, cui affluiscono anche le risorse del Fondo
per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento
degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e
quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.
[157] Il
Fondo, istituito a decorrere dal 2009 nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008, per il finanziamento, in via
prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale di livello nazionale (comprese le reti di telecomunicazione e
le reti energetiche) e destinate, in particolare, alla messa in sicurezza delle
scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, all'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.
[158] Tale
importo è relativo al rimborso degli anni 2008 (156 milioni di euro), 2009 e
2010 (760 milioni di euro per ciascun anno).
[159] “Riforma
dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”.
[160] Per una
disamina più puntuale dell’istituto si rinvia al Dossier del Servizio Studi n.
283/5 del 26 febbraio 2008, sulla L. 247/2007, di attuazione del Protocollo sul
Welfare del 23 luglio 2007.
[161] Provvedimento
collegato alla manovra finanziaria per il 1999.
[162] Da
ultimo, l’articolo 1, comma 25, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, recante
“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori
norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.
[163] Ad
esclusione dei trattamenti di disoccupazione agricoli (ordinari e speciali) e
all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti.
[164] L’agevolazione
prevede una riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di
lavoro, per i primi diciotto mesi, per ciascun lavoratore iscritto nella lista
di mobilità assunto a tempo indeterminato e con contratto a termine di durata
non superiore a 12 mesi. La quota di contribuzione, in virtù della richiamata
riduzione, è pari a quella prevista per gli apprendisti.
[165] Tale
comma ha riconosciuto la richiamata contribuzione figurativa per l’intero
periodo di percezione del trattamento di indennità ordinaria di disoccupazione
che è di 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e di 12 mesi per
quelli di età pari o superiore a 50 anni.
[166] Si
ricorda che tale termine era stato già prorogato al 31 dicembre 2008
dall’articolo 2, comma 525 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per
il 2008).
[167] In particolare, i contratti di solidarietà
c.d. “difensivi”, che si sostanziano in accordi tra datore di lavoro e
rappresentanze sindacali volti a ridurre l’orario di lavoro, allo scopo di
evitare, o quantomeno limitare, i licenziamenti mediante un utilizzo più
razionale della forza lavoro. Tali contratti hanno una durata compresa tra i 12
e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le
regioni del Mezzogiorno).
[168] D.L. 20 maggio 1993, n. 148, “Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236. Si fa presente che tale
termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 2, comma 531,
della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
[169] Tale
comma ha stabilito la proroga dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi
della disciplina temporanea di cui all'articolo 2, commi 521 e 522, della L.
244/2007 . Tale proroga viene disposta nell’ambito delle risorse finanziarie
destinate per il 2009 alla concessione di trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei
programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche
intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e
recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
[170] Tale
indennità spetta quindi per un numero di giornate di mancato avviamento al
lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili
erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ogni mese,
incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso
e indisponibilità. L’erogazione è riconosciuta alle seguenti categorie di
lavoratori:
-
addetti
alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo
indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5,
della L. 84/1994;
-
lavoratori
delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima L. 84/1994.
[171] L. 24 dicembre
2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.
[172] D.L. 10 febbraio
2009, n. 5, “Misure urgenti a sostegno
dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario,
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 9 aprile
2009, n. 33.
[173] D.L. 21 marzo 1988, n. 86, “Norme in materia previdenziale, di
occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del
sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”, convertito
in legge, con modificazioni dall’articolo 1, primo comma, L. 20 maggio 1988, n.
160.
[174] L. 23 luglio 1991, n. 223, “Norme in materia
di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro”.
[175] “Regolamento
della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione”.
[176] La
norma fa riferimento agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, Norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro.
[177] “Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
[178] Regolamento della
Commissione del 6 agosto 2008, n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
[179] D.M. 23 dicembre
2003, “Modalità di presentazione delle richieste di
autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro”.
[180] D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.
[181] Direttiva Presidente Del Consiglio Dei Ministri per la costituzione di apposita società cui trasferire i compiti della
GEPI - S.p.a., in materia di lavori socialmente utili.
[182] Quest'ultimo soggetto, ex GEPI, è poi
confluito nella società Sviluppo Italia. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo
periodo, del D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e
delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», la
partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro è conferita al Ministero
dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista su
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.
[183] L. 28 dicembre
2001, n. 448, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”.
[184] D.L. 31 gennaio
2005, n. 7, “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e
le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”,
convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, L. 31 marzo 2005, n. 43.
[185] D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14
febbraio 2003, n. 30”.
[186] “Norme
in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei
lavoratori dell'edilizia e affini”.
[187] L. 13
agosto 1980, n. 427, “Modifica della disciplina dell'integrazione salariale
straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie”.
[188] Il
Tavolo di confronto Governo – Regioni a statuto speciale è stato istituito con
DPCM 6 agosto 2009 ed ha iniziato i lavori. Istituito nell’ambito della Conferenza
Stato-Regioni è composto dal Ministro per i rapporti con le regioni – che lo
presiede, dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per la
semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal
Ministro per le politiche europee, nonché dal Presidente della regione a
Statuto speciale o della provincia autonoma interessata. Sono previste anche
sessioni plenarie alle quali partecipano i Presidenti delle regioni a Statuto
speciale e delle province autonome.
[189] Il DPCM
risulta tuttora allo studio degli uffici tecnici della Ragioneria Generale
dello Stato.
[190] Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53
[191] L. 23 dicembre
2000, n. 388” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001).
[192] L. 24 giugno 1997, n. 196, “Norme in materia
di promozione dell'occupazione”.
[193] L. 17 maggio 1999,
n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.
[194] D.L. 20 maggio
1993, n. 148, “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236
[195] Tale
articolo ha introdotto, in via transitoria per il periodo luglio-dicembre 2008,
un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore
privato che, nel 2007, hanno realizzato un reddito annuo per lavoro dipendente
non superiore a 30.000 euro. Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione,
sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva
dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10% in luogo
del regime di tassazione ordinaria. Resta ferma, per il lavoratore, la facoltà
di optare per l’applicazione del regime di tassazione ordinaria. L’agevolazione
introdotta riguarda i redditi per lavoro straordinario (comma 1, lettera a)),
lavoro supplementare (comma 1, lettera b)) per incrementi di produttività
(comma 1, lettera c)). L’ammontare della remunerazione sulla quale applicare
l’imposta sostitutiva non può, in ogni caso, superare l’importo massimo di
3.000 euro lordi.
[196] Rispetto
all’agevolazione introdotta dal D.L. n. 93/2008, viene elevato da 30.000 a
35.000 euro l’ammontare del reddito da lavoro dipendente, da non superare ai
fini dell’accesso al beneficio fiscale. L’ammontare della remunerazione
agevolata, inoltre, viene elevata da 3.000 a 6.000 euro. In proposito si
segnala che tale variazione è da collegarsi al periodo temporale cui si applica
l’agevolazione: infatti, il DL n. 93/2008 trova applicazione nel secondo
semestre 2008, mentre la disposizione in commento si applica all’intero anno
2009.
[197] Gli
altri fondi indicati nella norma sono il Fondo infrastrutture, di cui
all’articolo 6-quinquies del D.L. 112/2008, anche per la messa in sicurezza
delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità e il Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
[198] In tal
senso, i commi 1-4 dell’articolo 18 sopra richiamato.
[199] Di cui
all’articolo 5, comma 5 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, “Regolamento
recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento
delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”, relativo alla revoca o alla sospensione
cautelativa del pagamento dei benefici in caso di accertata insussistenza dei
requisiti prescritti per il loro godimento.
[200] Convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
[201] La
riduzione del numero dei consiglieri comunali (e provinciali) è prevista
dall’articolo 20 dello schema di disegno di legge recante disposizioni in
materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e
razionalizzazione dell’ordinamento e Carta delle autonomie locali, approvato
dal Consiglio dei ministri il 19 novembre 2009.
[202] Il
limite massimo è stato ridotto a da 16 a 12 unità dalla legge finanziaria 2008,
con decorrenza dalle successive elezioni amministrative (art. 2, comma 23, L
244/2007).
[203] In base
al citato art. 47, comma 5, TUEL, fino all'adozione delle norme statutarie sul
numero degli assessori, le giunte comunali e provinciali sono composte da un
numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione
compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con
popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di
provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei
comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti: non superiore a
14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e
non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di
abitanti;
b) non superiore a 6 per le province a cui sono
assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono
assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono
assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45
consiglieri.
[204] Si
segnala che il disegno di legge recante
individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali,
nonchè delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni
amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province
e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi
decentrati", approvato dal Consiglio dei ministri il 19 novembre 2009,
all’art. 16 prevede la soppressione del difensore civico (escluso quello
provinciale).
[205] Si
segnala che l’art. 18 del citato disegno di legge restringe i parametri
demografici stabiliti a legislazione vigente, prevedendo la possibilità di
istituire circoscrizioni di decentramento soltanto nei Comuni con popolazione
superiore ai 250.000 abitanti, sopprimendo le restanti circoscrizioni previste
dall’articolo 17 TUEL.
[206] Gli
ultimi interventi in materia, sotto forma di novelle del TUEL, risalgono alla
legge finanziaria 2007 che prevede che le indennità per i presidenti dei
consigli circoscrizionali e i gettoni per i consiglieri, disciplinati
dall’articolo 82 del TUEL, possano essere riconosciuti solo nei capoluoghi di
Provincia. Successivamente l’art. 2, commi da 23 a 32, della legge finanziaria
2008 modifica in più parti il TUEL, con l’intento di contenere i costi per la
rappresentanza degli enti locali. In particolare, il comma 29 modifica i
parametri demografici per l’istituzione delle circoscrizioni di decentramento
comunale, riducendone conseguentemente il numero; esse sono pertanto
obbligatoriamente istituite soltanto nei comuni con più di 250.000 abitanti
(rispetto ai 100.000 previgenti) e possono essere previste nei comuni con
popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti (tale facoltà era
precedentemente prevista per comuni nella fascia tra 30.000 e 100.000
abitanti).
[207] La
misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nei limiti
fissati dall’articolo 82, è determinata dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119. Al
riguardo, va rilevato che l’art. 61, comma 10, secondo periodo, e l’art.76,
comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25
giugno 2008, n.112, hanno fatto venir meno la possibilità per gli Enti locali,
prevista precedentemente dall’art.82, di incrementare la misura delle indennità
di funzione e dei gettoni di presenza, prevista dal D.M. n.119/2000, ed hanno
sospeso fino al 2011 il potere del Governo di adeguare la suddetta misura alla
variazione del costo della vita.
[208] A tale
proposito, si rileva che il citato disegno di legge approvato dal Consiglio dei
ministri il 19 novembre 2009, all’art. 28 limita la facoltà di nomina dei
direttori generali nei comuni con popolazione superiore ai 65 mila abitanti.
[209] A tale
proposito, si rileva che il citato disegni di legge approvato dal Consiglio dei
ministri il 19 novembre 2009,all’art. 19 prevede la soppressione di tutti
consorzi tra gli enti locali per l’esercizio di funzioni.
[210] A tale
proposito si ricordano le disposizioni recate dall’art. 115 del TUEL in merito
alle procedure di trasformazione delle aziende speciali in società per azioni
che estendono le stesse procedure alla trasformazione dei consorzi, per cui in
tal caso l’assemblea consortile viene sostituita dal consiglio comunale.
[211] In
particolare, la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli
organi consortili, la finalità e la durata dell’accordo, mentre lo statuto, in
conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le
funzioni degli organi consortili.
[212] Corte
costituzionale, sentenza n. 229 del 2001.
[213] Corte
costituzionale, sentenza n. 244 del 2005.
[214] L. 24
dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008).
[215] Il
termine originariamente previsto per l’adozione delle leggi regionali era
fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per
il 2008 (entro il 30 giugno 2008). Tale termine è stato prorogato al 30
settembre 2008 dall’articolo 4-bis,
comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (conv. dalla legge 2 agosto
2008, n. 129).
[216] Si
tratta del fondo di cui all’art. 34, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4
della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
[217] Come
rileva il D.P.C.M. 19 novembre 2008, Riordino
della disciplina delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 21,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Lazio, Veneto e Puglia non hanno
provveduto ad adottare proprie leggi di riordino della disciplina delle
comunità montane, nel termine ivi previsto. Dopo la citata sentenza della
Consulta non è stata avviata la soppressione automatica delle comunità montane.
[218] Fonte:
Uncem Delegazioni regionali Comunità montane, in http://www.uncem.it.
[219] Cfr. art. 36 L.R. Piemonte n. 19/2008; artt.
14 ss. L.R. Toscana n. 37/2008; art. 15 L.R. Basilicata n. 11/2008; art. 6 L.R.
Emilia Romagna n. 10/2008; art. 21 L.R. Abruzzo n. 10/2008; art. 15 L.R.
Calabria n. 20/2008.
[220] Sul
punto risulta di particolare interesse Filippini, R., Maglieri A., Le forme associative tra enti locali nella recente
legislazione regionale: verso la creazione di differenti modelli ordinamentali
in Le istituzioni del Federalismo, 3-4/2008
[221] D.L. 25
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
[222] D.L. n.
351/2001, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 410/2001.
[223] Sulla
base delle informazioni contenute nella “Relazione sulla situazione finanziaria
del Comune di Roma”, elaborata dagli Uffici del Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale di finanza, in data 12 giugno 2008, le cause della mancanza di
liquidità del comune risultavano sostanzialmente connesse:
-
alla mancata
riscossione di ingenti importi a titolo di trasferimenti correnti da parte
della regione (267 milioni di euro);
-
alle
anticipazioni di somme in favore delle Società controllate e partecipate, in
particolare a quelle che gestiscono il trasporto pubblico locale, che le
società medesime non sono in grado di restituire. Tale voce rappresenta la
causa più rilevante del deficit di liquidità (869 milioni di euro);
-
alla
mancata riscossione di trasferimenti da parte dello Stato (257 milioni di
euro).
Le somme anticipate dalla Cassa Depositi e
prestiti sono state restituite ai sensi del D.L. n. 154/2008, che all’articolo
5, comma 1, ha previsto l’attribuzione al comune di Roma di un contributo di
500 milioni per l’anno 2008, finalizzato proprio al rimborso alla Cassa della
somma erogata a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 78 del D.L. n.
112/2008.
[224] Decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 16 aprile 2009, emanato ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009 (decreto Abruzzo).
L’elenco dei comuni contenuto nel suddetto decreto n. 3 è stato successivamente
integrato dal decreto n. 11 del 17 luglio 2009.
[225] Il
decreto n. 3 del 16 aprile 2009, nonché il successivo decreto n. 11 del 17
luglio 2007, ha individuato tra i comuni danneggiati dal sisma anche comuni
appartenenti alle province di Teramo e di Pescara.
[226] La
relazione tecnica ascrive tali effetti di maggiore entrata in considerazione
della possibilità di applicare mensilmente una tassazione puntuale del
complesso degli emolumenti percepiti dal dipendente, in luogo di una tassazione
sulle singole componenti e di una successiva riliquidazione in sede di
conguaglio.
[227] D.L.
1-7-2009 n. 78, Provvedimenti anticrisi,
nonché proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102.
[228] L.
2-12-2005 n. 248, Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria.
[229] Si veda
il D.M. 10-12-2008 del Ministero infrastrutture e trasporti recante Linee guida applicative della direttiva
ministeriale in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali
offerti in regime di esclusiva, pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio
2009, n. 42.
[230] La
delibera in questione, n.96 del 2009, è attualmente in corso di esame presso la
Corte dei Conti ai fini della registrazione.
[231] Si veda
in tal senso
http://www.enac-italia.it/La_Comunicazione/Pubblicazioni/info-609975040.html.
[232] L.
23-12-1996 n. 662, Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica.
[233] Lo stato avanzamento lavori (SAL) viene
comunemente definito come il documento che attesta l'avvenuta esecuzione di un
lavoro di qualsiasi tipo e di qualsiasi misura, al fine di poter calcolare
l'importo che il committente è tenuto a versare all'azienda commissionata per
lo svolgimento del compito.
[234] La
norma richiama gli “enti pubblici
nazionali” inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge finanziaria 2005), ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche da
inserire nel conto economico consolidato sono individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno. L’ultimo elenco è stato
pubblicato dall’Istat nella Gazzetta n. 178 del 31 luglio 2008.
[235] www.stradeanas.it/index.php?/content/index/arg/ponte_stretto
[236] Nel
processo penale il contributo unificato è dovuto dalla parte civile solo quando
sia accolta la sua domanda di condanna dell’imputato al pagamento di una somma
a titolo di risarcimento, anche in via provvisionale; il contributo è dovuto,
in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato
e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13 del Tu spese di
giustizia. Nulla è, invece, dovuto ove si chieda solo la condanna generica o la
domanda di risarcimento non venga accolta.
[237] Ai
sensi dell’art. 23, comma 10, della legge 689/1981 per il procedimento di
opposizione all’ordinanza ingiunzione; ai sensi dell’art. unico della legge
319/1958 per i procedimenti relativi a controversie di lavoro.
[240] Il
citato decreto legislativo n. 173, che ha previsto norme sulla riorganizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, in
attuazione della delega della contenuta nella L. 137/2002 relativa riforma
organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonché di altri enti pubblici, ha modificato il D. Lgs. n. 300 del 1999,
relativo alla riforma del Governo, ponendo la nuova Agenzia del demanio in un
ambito normativo derogativo della disciplina speciale sulle Agenzie fiscali e
di quella comune alle Agenzie in generale.
[241] Come si
evince nella relazione della Corte dei conti sull’Agenzia del demanio trasmessa
al Parlamento il 2 novembre 2006, l’Agenzia ha in particolare curato l’analisi
preliminare del patrimonio immobiliare dello Stato, degli elementi catastali,
proprietari, occupazionali, di interesse culturale, urbanistici, manutentivi; la
creazione di una “banca dati” delle informazioni raccolte; il coordinamento
delle attività dei diversi soggetti coinvolti.
[242] Per un
approfondimento dei compiti conferiti all’Agenzia si rinvia all’indagine
conoscitiva sul patrimonio pubblico della Commissione bilancio ed in
particolare all’audizione del direttore generale dell’Agenzia del demanio,
nella seduta di mercoledì 27 giugno 2007.
[243] L’articolo
1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 è la norma che definisce l’ambito delle
amministrazioni pubbliche, individuate come insieme costituito da tutte le
amministrazioni dello Stato, dagli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed
istituzioni educative, nonché dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo. Rientrano in tale ambito altresì le Regioni, le Province,
i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende ed
enti del SSN, l' ARAN e le Agenzie di cui al decreto legislativo di riforma
dell’organizzazione del Governo, D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
[244] Tali
commi hanno definito alcune procedure dirette a favorire il contenimento e la
razionalizzazione sistematica degli spazi in uso alle amministrazioni dello
Stato, anche per ridurre la spesa complessiva dell’uso degli immobili, compresi
gli oneri per le locazioni passive.
[245] Si
ricorda che il citato l’articolo 74 dispone che tutte le amministrazioni
statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino, entro il
30 novembre 2008, gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di
efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le
dotazioni organiche. L’articolo dispone altresì la riorganizzazione delle
strutture periferiche delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni
inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con qualsiasi contratto.
Il DL. 112/2008 è stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[246] I fondi
godono altresì di un regime particolare anche con riferimento ai crediti per
finanziamenti o rifinanziamenti concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e
prestiti SpA, quale il privilegio speciale sugli immobili conferiti o
trasferiti al fondo che prevale su ogni altro credito, anche ipotecario, acceso
successivamente (comma 2-bis, articolo 4).
[247] La
disciplina in esame, infine, demanda a un decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei criteri, delle
modalità e dei termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri,
nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte
delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale,
in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 204,
definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle
predette amministrazioni.
[248] Ascrive
tra le attribuzioni delle direzioni del Dipartimento
del tesoro, alla Direzione VIII (Valorizzazione dell'attivo e del
patrimonio pubblico), la funzione di elaborazione del rendiconto patrimoniale
dello Stato a prezzi di mercato finalizzato alla gestione e valorizzazione
degli attivi.
[249] Disciplina
il conto generale del patrimonio, prevedendo una
specifica classificazione dei beni dello Stato iscritti nel conto generale del
patrimonio e la valutazione degli stessi secondo criteri economici, ai fini
della loro gestione economica di cui all'articolo 822 del codice civile, fermi
restando la natura giuridica ed i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti
leggi. In particolare, per l'analisi economica della gestione dei beni dello
Stato, al conto generale del patrimonio è allegato un documento contabile in
cui sono rappresentati i componenti positivi e negativi, nonché gli indici di
redditività della gestione stessa.
[250] Alla
data di uscita del presente dossier il decreto-legge n. 168 è in corso di
conversione.
[251] Recante
"Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché
disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel
settore lattiero-caseario" e convertito, con modificazioni, dalla L.
33/2009.
[252] Recante
disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare e convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 23 novembre 2001,
n. 410.
[253] Recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[254] L’articolo
1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 definisce amministrazioni pubbliche tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo di
riforma dell’organizzazione del Governo, D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
[255] L’articolo
3, comma 25 del D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, prevede che sono «amministrazioni aggiudicatrici» le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti
pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni,
unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
[256] Per i
lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori
di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per
gli altri servizi di natura intellettuale.
[257] Le
parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione
definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti del Codice.
[258] Per
l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per
iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se
necessario, la sua offerta.
[259] Qualora
l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, gli appalti possono essere
affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in
base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad
altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo
la seguente procedura:
a)
per ogni
appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli
operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
b)
le
stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte
relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la
complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione
delle offerte;
c)
le
offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto
fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d)
le
stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta
migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro.
[260] Il D.M.
23 gennaio 2008 individua, per l'anno 2008 e in ogni caso sino all'emanazione
del successivo decreto, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ad esclusione di quelle
sopra citate, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro
Consip. Ai sensi del decreto, le tipologie di beni e servizi per i quali vige l’obbligo
di approvvigionamento tramite convenzioni quadro Consip sono le seguenti:
-
arredi
per ufficio;
-
carburanti
da autotrazione (specificamente: carburanti in rete ed extrarete, buoni
carburante e fuel card);
-
combustibili
da riscaldamento (specificamente gasolio e biodiesel);
-
energia
elettrica;
-
macchine
per ufficio, nonché prodotti hardware e software (specificamente:
fotocopiatrici, in acquisto e noleggio, personal computer, desktop e portatili,
server entry e midrange, software microsoft e stampanti);
-
noleggio
autoveicoli;
-
servizio
di buoni pasto;
-
servizi
di telefonia fissa;
-
servizi
di telefonia mobile;
-
apparati
di telefonia e trasmissione dati (specificamente reti locali, centrali
telefoniche);
-
servizio
di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro
[261] L’individuazione
avviene sulla base dei prospetti redatti annualmente dalle citate
amministrazioni e contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di
beni e servizi per il cui acquisto si applica la disciplina prevista nel codice
degli appalti. La previsione di tali prospetti è contenuta nell’articolo 2,
comma 569 della legge n. 244/2007.
[262] Il D.M
12 febbraio 2009, in attuazione dell’articolo 2, comma 574 della legge n.
244/2007 ha individuato le seguenti tipologie di beni e di servizi per le quali
le suddette amministrazioni statali sono tenute a ricorrere alla CONSIP S.p.A.
in qualità di stazione appaltante ai fini, rispettivamente, dell'espletamento
dell'appalto e della conclusione dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei
sistemi telematici:
1.
carburanti
avio - gara su delega;
2.
ristorazione
collettiva - accordo quadro;
3.
trasferte
di lavoro - accordo quadro.
Con specifico riguardo alle tipologie di
beni e di servizi per le quali si prevede da parte di CONSIP S.p.A.
l'espletamento di una procedura di gara su delega, le amministrazioni statali
forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le schede di dettaglio in
tempo utile per lo svolgimento delle relative procedure di gara e comunque
conformemente alle modalità e ai tempi resi noti mediante pubblicazione sul
portale degli acquisti in rete MEF-CONSIP S.p.A.
[263] Ai
sensi del comma 3 della disposizione citata per “amministrazioni pubbliche” si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[264] Il
testo originario dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 escludeva
dall’applicazione della norma i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e
i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tale esclusione è stata
superata da quanto disposto nell’articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006,
il quale assoggetta alla facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro Consip,
ovvero all’obbligo di seguirne i parametri prezzo qualità tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del d.lgs. 165/2001, dunque,
come già detto, anche gli enti territoriali.
[265] Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (c.d.
Legge Zagatti).
[266] Si segnala che il comma 428 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha ampliato il
novero dei soggetti abilitati alla redazione e al giuramento delle perizie,
aggiungendovi i periti in regola con l'iscrizione alle Camere di commercio, ai
sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
[267] Il novero dei soggetti abilitati alla
redazione e al giuramento delle perizie è stato ampliato dall’articolo 1, comma
428, della legge n. 311 del 2004 (si veda la nota precedente).
[268] Si
richiamano, in particolare, l’articolo 39, comma 14-undecies, del D.L. n. 269/2003, l’articolo 6-bis del D.L. n.
355/2003, l’articolo 1, comma 376, della legge n. 311/2004, l’articolo 11-quaterdecies, comma 4, del D.L. n.
20372005, l’articolo 1, comma 91, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e,
da ultimo, l’articolo 4, comma 9ter,
del D.L. n. 97/2008.
[269] In base
alla normativa vigente , la raccolta del risparmio postale è affidata a Cassa
depositi e prestiti che si avvale di Poste italiane S.p.a. Quest’ultima cura la
distribuzione dei prodotti del risparmio postale. Per risparmio postale si
intende la raccolta di Fondi con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia
dello Stato. La raccolta di Fondi avviene sotto forma di buoni postali
fruttiferi e di libretti di risparmio postale. I criteri per l’emissione degli
uni e degli altri, per lo svolgimento delle altre operazioni finanziarie
assistite da garanzia dello Stato e i criteri per la gestione separata –
organizzativa e contabile - di tali operazioni di raccolta sono fissati nel
Decreto del Ministro dell’economia e finanze del 6 ottobre 2004.
L’emissione dei prodotti del risparmio
postale finanziarie assistiti da garanzia statale nonché l’effettuazione dei
altre operazioni permette il reperimento delle risorse necessarie per lo
svolgimento - ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto legge
n. 269 del 2003 -delle attività di finanziamento svolte parte da parte di Cassa
depositi e prestiti. Tale articolo 5 ha disposto la trasformazione di CDP in
società per azioni, definendone l’ambito operativo.
[270] Recante
Misure urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario e convertito, con
modificazioni, dalla la legge 9 aprile 2009, n. 33.
[271] Stato,
Regioni, enti locali, enti pubblici e organismi di diritto pubblico. La
finalità del finanziamento al settore pubblico è quella di favorire lo sviluppo
degli investimenti pubblici nel Paese (ivi comprese le opere strategiche e gli
investimenti in ricerca), utilizzando i fondi del risparmio postale. I predetti
fondi sono assistiti da garanzia dello Stato. I finanziamenti a tali soggetti
sono effettuati in via diretta e, secondo quanto previsto nello Statuto CDP,
devono essere di importo pari o superiore a 25 milioni di euro.
Come affermato dal rappresentante di CDP
in sede di audizione il 6 ottobre 2009, presso la Commissione bilancio della Camera,
il finanziamento agli enti territoriali finalizzato ad operazioni di
investimento trova comunque un condizionamento nei limiti all’indebitamento per
tali enti, derivanti dal patto di Stabilità, ed ha ragione di avere una soglia
per non configgere con la disciplina sugli aiuti di Stato.
[272] Lo
statuto sociale è stato aggiornato, da ultimo, nel settembre 2009.
[273] CDP SpA
e SACE SpA, con il sostegno dell’ABI, hanno reso operativi gli strumenti che il
Governo ha attivato per il potenziamento del credito e della liquidità a favore
delle imprese
(http://www.cassaddpp.it/content/groups/public/documents/ace_documenti/007768.pdf).
Si ricorda che sempre nell’ambito dell’implementazione degli strumenti di
sostegno all’economia, sono stati estesi anche gli ambiti operativi della
società SACE S.p.a. In particolare, tale società agisce in sinergia con
Cassa depositi e prestiti, rilasciando garanzie sui crediti concessi dalle
banche alle piccole e medie imprese attraverso la provvista resa disponibile da
CDP. La garanzia copre il 50 percento dell’importo finanziato. Inoltre, SACE,
assieme a CDP, costituisce un Sistema integrato di sostegno finanziario
all’internazionalizzazione, cd. “Export-banca” (art. 8, D.L. n. 78/2009).
[274] La
Convenzione e le informazioni sul sostegno “indiretto” di CDP alle piccole e
medie imprese sono contenute nel sito di CDP:
http://www.cassaddpp.it/cdp/OperatoriFinanziari/ SostegnoallePmi/index.htm.
[275] La
convenzione CDP-ABI del 19 ottobre 2009 disciplina le modalità operative
dell’intervento: le Banche aderenti all’iniziativa stipulano con CDP contratti
di finanziamento per ottenere la provvista per l’erogazione dei finanziamenti
ai beneficiari.
[276] La
normativa italiana dei fondi comuni di investimento è affidata a una pluralità
di fonti aventi sia rango primario che secondario; più in generale, il settore
del risparmio gestito è disciplinato da una normativa stringente, che regola
l’attività degli intermediari a partire dall’istituzione della società di
gestione fino al collocamento dei prodotti sul mercato. Alla disciplina di
riferimento si aggiungono poi le misure di autoregolamentazione, istituite e
adottate dagli stessi gestori nell’intento di garantire alla clientela il
rispetto degli standard di diligenza, correttezza e trasparenza che da sempre
caratterizzano l’attività di gestione del risparmio.
[277] La SGR
può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a
prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione
del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore; essa può delegare a
soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione di alcuni servizi
con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la
sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei
soggetti delegati.
[278] Per i
soggetti che hanno il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il
beneficio spetta per le spese sostenute nell’arco temporale compreso tra il
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e il periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2009.
[279] La
disciplina del monitoraggio dei crediti d’imposta, introdotta per esigenze
conoscitive finalizzate anche a garantire la copertura finanziaria dell’onere a
carico della finanza pubblica, consente all’Amministrazione finanziaria di
conoscere, in via anticipata, la fruizione complessiva del beneficio concesso.
In taluni casi, essa prevede anche l’obbligo per il contribuente di presentare
apposita richiesta e subordina la fruizione all’acquisizione dell’autorizzazione
da parte dell’amministrazione competente.
[280] Le
iniziative che ai sensi del comma 554 della legge finanziaria 2008 vengono
finanziate con le risorse rivenienti dalle revoche ex legge n. 488/1992 sono le
seguenti:
-
programma
nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia),
finalizzato a favorirne l’inserimento lavorativo, con priorità ai contratti di
lavoro a tempo indeterminato;
-
costituzione
di un Osservatorio sulla migrazione interna, per il monitoraggio della mobilità
dal sud verso il nord del Paese e per favorire i percorsi di rientro;
-
agevolazioni
alle imprese innovatrici in fase di avvio, mediante riduzione degli oneri
sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati
a decorrere dal 2007;
-
sviluppo
di attività produttive previste da accordi di programma in vigore, nonché
programmi di sviluppo regionale e interventi finalizzati alla costruzione di
Poli di innovazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna e Basilicata;
-
creazione
di un “Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla
direttiva 2003/87/CE”, da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei
Piani nazionali;
-
proroga
per il 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti;
-
sostegno
dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree
industriali, in particolare nel Mezzogiorno.
Ulteriori destinazioni delle
risorse revocate ai sensi del comma 554 sono previste dalla legge n. 99/2009,
recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia”, all’articolo 2, commi 12-14. Si tratta di una
serie di interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico, in
relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:
-
internazionalizzazione,
con particolare riguardo all’operatività degli sportelli unici all’estero e
all’attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il
rafforzamento del piano promozionale dell’ICE e per il sostegno delle
esportazioni (art. 2, co. 12, lett. a);
-
incentivi
per attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative in collaborazione
tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi
a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative a gestione
prevalentemente femminile (art. 2, co. 12, lett. b);
-
progetti
di innovazione industriale (art. 2, co. 12, lett. c);
-
interventi
nel settore delle comunicazioni, con riferimento alle esigenze connesse con lo
svolgimento del vertice del G8 da tenere in Italia nel 2009 (art. 2, co. 12,
lett. d);
-
incentivi
per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei
distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie
imprese e ai loro consorzi (art. 2, co. 12, lett. e);
-
sostegno
al riutilizzo di aree industriali destinate al progressivo degrado per le quali
sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento industriale
finalizzato alla internazionalizzazione dei prodotti, alla ricerca scientifica
e alla tutela dell’ambiente (art. 2, co. 12, lett. f);
-
dell’accrescimento
della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la
valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero
dello sviluppo economico (art. 2, co. 12, lett. g);
-
sostegno,
riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle
armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la
definizione di accordi di programma, fino al limite di 2 milioni di euro per
ciascuno dei due distretti indicati (art. 2, co. 12, lett. h);
-
interventi
individuati dal Ministro dello sviluppo economico per il mantenimento
dell’operatività della rete estera degli uffici dell’Istituto nazionale per il
commercio estero (art. 54).
[281] Cfr. le
delibere CIPE del 6 marzo 2009, nn. 2, 3 e 4.
[282] http://www.cipecomitato.it/storico_sedute/160/esito.pdf.
[283] Questa
disomogeneità non contribuisce a fare chiarezza sulla distinzione tra i
soggetti sicuramente ascrivibili alla categoria di autorità indipendente dagli
altri, ma vi è unanimità nel riconoscere tale qualità a: la Commissione
nazionale per le società e la borsa – Consob; il Garante per la protezione dei dati personali ;l’Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust;
l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni – Agcom ;la Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge
sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas – Aeeg ;l’Autorità
di vigilanza sui lavori pubblici, in seguito trasformata in Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, sevizi e forniture - Avcp; l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private – Isvap; la Commissione per la vigilanza dei fondi pensione – Covip.
È di solito considerata quale autorità
amministrativa indipendente, pur con peculiari caratteristiche, anche la Banca
d’Italia
[284] In
questo ambito si segnala la specifica disciplina ai sensi dell’art. 148 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, che, per quanto
riguarda le entrate derivante dalle sanzioni amministrative irrogate
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, determina un vincolo di
destinazione dei relativi importi ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
[285] L. 10
ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato. Il titolo II è dedicato all’Istituzione e
ai compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
[286] Si
ricorda che l’articolo 11-bis, comma
2, della legge n. 468/1978 prevede anche la possibilità di inserire nelle
tabelle A e B accantonamenti di segno negativo, relativi a provvedimenti di
minore spesa o di maggiore entrate da approvare in corso d’anno. Gli
accantonamenti negativi sono collegati (mediante lettere alfabetiche) agli
accantonamenti positivi alla cui copertura sono preordinati.
La disciplina dei fondi speciali prevede,
infine, che le quote relative a spese correnti non utilizzate entro l’anno cui
si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Gli accantonamenti relativi
a spese in conto capitale possono essere utilizzati anche nell’anno successivo
(“slittamento”) se il provvedimento in questione è stato approvato da almeno
una delle due Camere.
Per particolari tipologie di spese
correnti (spese corrispondenti ad obblighi internazionali, obbligazioni
contrattuali o provvedimenti relativi al rinnovo dei contratti del pubblico
impiego ed al trattamento economico e normativo dei dipendenti di pubbliche
amministrazioni non compresi nel regime contrattuale) lo slittamento è
consentito purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l’anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo.
[287] L’articolo
2, comma 18, della legge n. 208/1999 – la quale ha riformulato l’art. 11, comma
3, lett. d), della legge n. 468 nel senso sopra indicato - ha stabilito inoltre
che, in sede di prima applicazione, fosse la stessa legge finanziaria per il
2000 ad indicare quali erano le leggi vigenti la cui quantificazione poteva
essere effettuata dalla Tabella C, “intendendosi come soppresse quelle norme
recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento alla
predetta lettera d) e non indicate nella legge finanziaria medesima”.
Tale disposizione è stata confermata
dall’articolo 70, comma 7, della legge finanziaria 2000 (legge 23 dicembre
1999, n. 488), il quale precisava che “le leggi vigenti la cui quantificazione
è effettuata dalla tabella di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, (…) sono indicate (…)
dalla Tabella C (…)” della legge finanziaria per il 2000 medesima.
[288] D.L. n.
154 del 7 ottobre 2008, recante “Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni
contabili con le autonomie locali”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008 n. 189.
[289] D.L. n.
207 del 30 dicembre 2008, recante “Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie
urgenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14.
[290] Recante
“Delega al Governo finalizzata
all’ottimizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché
disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti”.
[291] D.L. 10
novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità
del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni,
in Legge 9 gennaio 2009, n. 1.
[292] Le
tipologie di voci escluse dal taglio lineare, ai sensi del citato articolo 60,
comma 2, sono voci afferenti a spese di carattere obbligatorio.
[293] Si
ricorda che nel bilancio a legislazione vigente 2010 il citato Fondo iscritto
al capitolo 7232 presenta uno stanziamento di competenza complessivamente pari
a 764 milioni di euro poiché viene alimentato altresì da autorizzazioni di
spesa recate dal DL 318/1986, convertito nella legge 488/1986, e dalla legge
finanziaria per il 2004 (L. 350/2003).
[294] D.L. 30
settembre 2005 n. 203 recante Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248.
[295] Tali
importi sono dati dalla somma tra il rifinanziamento iscritto originariamente
in Tab. D nel testo iniziale (AS 1790), pari a 40 milioni per ciascuno degli
anni 2010 e 2011 e a 5.540 milioni per il 2012, gli incrementi della dotazione
del Fondo, pari a 35,2 milioni di euro nel 2010 ed ad 1 milione per ciascuno
degli anni 2011 e 2012, in relazione a minori spese approvate al Senato per la
riduzione del periodo di rideterminazione di agevolazioni contributive in
materia di previdenza agricola (art. 01, co. 2, del DL n. 2/2006), in base a
quanto disposto dall’art. 2 comma 44 del ddl in esame (A.C. 2936), nonché delle
riduzioni disposte dalla Commissione bilancio della Camera, pari a 51,9 milioni
per il 2010 e a 16,7 milioni sia per il 2011 che per il 2012, a compensazione
del rifinanziamento in tabella D degli incentivi assicurativi in agricoltura ai
sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 102 del 2004 .
[296] D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
[297] D.M. 29 luglio 2009 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 (GU n. 220/09), adottato sulla base dell’accordo con le regioni sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 luglio 2009.
[298] L’articolo
4, comma 15, della legge n. 412 del 1991 prevede che gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione,
gli ospedali classificati, gli istituti zoo-profilattici sperimentali e
l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a
beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE.
[299] Cfr.
l’articolo 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).
[300] Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo
[301] Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.
[302] Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421.
[303] Cfr.
l’articolo 55 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
[304] Il
codice 1 indicato nell’ultima colonna della tabella (la colonna
“definanziamento”) significa che la riduzione viene disposta in via permanente,
sino all’anno di scadenza dell’autorizzazione di spesa.
[305] convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2008.
[306] Convertito,
con modificazioni, nella legge n. 102 del 2009.
[307] Si
ricorda che nel ddl finanziaria iniziale (A.S. 1790) l’ammontare complessivo di
Tab. F risultava pari a 24.382,8 milioni di euro per il 2010, 25.021,2 milioni
per il 2011, 20.091,9 milioni per il 2012 e a 75.161,2 milioni per il 2013 e
gli anni successivi. A seguito delle modifiche alla Tab. D del ddl finanziaria
gli importi sono conseguentemente variati.
[308] In
particolare: a) nell’ambito delle missioni "L'Italia in Europa e nel
mondo" e "Competitività e sviluppo delle imprese", sono stati
formalmente modificati alcuni riferimenti normativi lasciando immutati gli
stanziamenti in tabella; b) nell’ambito della missione "Diritto alla
mobilità", sono state riportate alcune voci in sostituzione di altre
richiamate in tabella, lasciando invariato l’ammontare complessivo degli
stanziamenti; c) nell’ambito della missione "Casa e assetto
urbanistico" , sono state aggregate alcune voci in un unico stanziamento,
mantenendo inalterato l’ammontare complessivo degli stanziamenti complessivi
recati in tabella.
[309] Emendamento
2. Tab.2.30-5 del Governo.
[310] Specificamente,
le risorse di cui al punto 9 sono destinate ai seguenti interventi:
-
articolo
1 della legge n. 379/1993, il quale concede dall'anno 1993 un contributo annuo
a favore dell'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto
per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto
europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.); articolo
3 della legge n. 24/1996, il quale anch’esso concede a favore dell’Unione
italiana ciechi un contributo un contributo compensativo annuo; articolo 1
della legge n. 284/1997, il quale destina alle iniziative per la prevenzione
della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e
la riabilitazione visiva un contributo annuo, a decorrere dall'esercizio 1997;
articolo 1 della legge n. 282/1998, che destina a decorrere dal 1998 un
contributo all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro
nazionale del libro parlato.
-
articolo
2 della legge n. 407/1998, che istituisce un assegno vitalizio a favore di
coloro i quali abbiano subito una invalidità permanente per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza degli eventi terroristici, nonché ai
superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata;
-
articolo
3 della legge n. 452/1999, che prevede l’istituzione e il funzionamento del
Museo Omero presso il Comune di Ancona;
-
articolo
1 della legge n. 72/2001, che istituisce un finanziamento annuale per
l’istituzione e il potenziamento di centri di documentazione sulle terre di
origine e sulle vicende dell'esodo e dell'inserimento dei profughi
giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione;
-
articolo
1 della legge n. 260/2002, che istituisce Il contributo annuale dello Stato a
decorrere dal 2003 a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina
Margherita» di Monza;
-
legge n.
93/1994, che reca la concessione di contributi alle associazioni
combattentistiche; articolo 2 della legge n. 92/2006, che dispone un sostegno
delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle
Associazioni combattentistiche;
-
articolo
1, comma 40, della legge n. 549/1995, il quale prevede contributi dello Stato
in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, indicati
nella Tabella A allegata al provvedimento citato;
-
articolo
10 del decreto-legge 248/2007, che, per il triennio 2008-2010 reca stanziamenti
per la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie
ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione
Istituto mediterraneo di ematologia (IME);
-
articolo
94, comma 10, della legge n. 289/2002, il quale reca un’autorizzazione di spesa
a favore del Policlinico «S. Matteo» di Pavia per la realizzazione del Dipartimento
di emergenza e accettazione (DEA);
-
articolo
1, comma 1010, della legge n. 296/2006, il quale reca un’autorizzazione di
spesa per il 2007, 2008 e 2009 per la concessione di Contributi edilizia
privata nel Belice.
-
decreto
legge n. 39/2009 articolo 1, comma 2, relativo alle Ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottate per far fronte allo stato di emergenza
determinatosi nelle zone dell’Abruzzo colpite dal terremoto del 6 aprile;
-
R.D. n.
787/1931, che reca il Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;
-
D.P.R. n.
115/2002, il quale reca un Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia; articolo 1, comma 1304, della
legge n. 296/2006, che reca l’istituzione del Fondo per le spese di
funzionamento della giustizia, per far fronte per le esigenze correnti connesse
all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione; articolo 2 del D.L. n.
143/2008, che disciplina il Fondo unico giustizia;
-
articolo
1 della legge n. 124/1985, che reca disposizioni per l’assunzione di manodopera
al fine della la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato
per le foreste demaniali del Ministero delle politiche agricole, per fronteggiare
le esigenze relative all'esecuzione dei lavori sui beni patrimoniali.