Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Cognome dei coniugi e dei figli - AA.C. 36, 960, 1053, 1699, 1703 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 36/XVI   AC N. 960/XVI
AC N. 1053/XVI   AC N. 1699/XVI
AC N. 1703/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 170
Data: 20/05/2009
Descrittori:
NOME E COGNOME   STATO CIVILE
Organi della Camera: II-Giustizia

SIWEB

 

20 maggio 2009

 

n. 170/0

Cognome dei coniugi e dei figli

AA.C. 36, 960, 1053, 1699, 1703

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

36

960

1053

1699

1703

Titolo

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Modifica dell'articolo 262 del codice civile, concernente il cognome del figlio naturale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

11

5

5

6

1

Date:

 

 

 

 

 

presentazione alla Camera

29 aprile 2008

12 maggio 2008

15 maggio 2008

24 settembre 2008

25 settembre 2008

assegnazione

29 maggio 2008

29 maggio 2008

15 ottobre 2008

9 febbraio 2009

29 ottobre 2008

Commissione competente

II Giustizia

Sede

Referente

Pareri previsti

1ª (Aff. costit.), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 12ª (Aff. sociali)

1ª (Aff. costit.)

1ª (Aff. costit.)

1ª (Aff. costit.), 3ª (Aff. esteri)

1ª (Aff. costit.)

 

 


Contenuto

Le proposte di legge in esame (AC 36, Brugger e altri; AC 960, Colucci e altri; AC 1053, Santelli; AC 1699, Garavini ed altri; AC 1703, Mussolini ed altri), tutte di iniziativa parlamentare, recano disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli.

L’AC 36 riproduce il contenuto del nuovo testo elaborato nella scorsa legislatura dalla Commissione giustizia del Senato a seguito del rinvio in Commissione deliberato il 30 maggio 2007.

Con riferimento al cognome della moglie, le pdl36, 1053 e 1699, con norme identiche, sostituiscono l’articolo 143-bis c.c. al fine di prevedere che ciascun coniuge conservi il proprio cognome.

In conseguenza di tale disposizione, gli AC 36 e 1699 provvedono all’abrogazione:

§       dell’articolo 156-bis c.c. (relativo al divieto imposto dal giudice alla moglie di uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole e all’autorizzazione alla moglie a non usare il cognome del marito, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio);

§       dell’articolo 5, commi 2, 3 e 4, della legge n. 898 del 1970, che prevedono, nel caso di scioglimento del matrimonio che la donna perda il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio e contemplano la possibilità che il tribunale autorizzi  la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

 

Tutte le proposte di legge, con l’eccezione dell’AC 1703, recano disposizioni relative al cognome del figlio legittimo, attraverso l’introduzione nel codice civile di un art. 143-bis.1 (pdl 36, 1053, 1699) o 235-bis (pdl 960).

Il solo AC 1699 demanda alla volontà dei genitori la possibilità di attribuire, oltre al cognome di entrambi i genitori nell’ordine concordato, il solo cognome del padre o il solo cognome della madre (prevedendo quale criterio suppletivo, per il caso di mancato accordo tra i genitori, l’attribuzione dei cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico).

Le altre tre proposte di legge prevedono, invece, l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori, senza specificare l’ordine (AC 1053) o introducendo differenti criteri (nell’AC 36: attribuzione, nell'ordine, del cognome del padre e di quello della madre, con possibilità di concordare un ordine diverso; nell’AC 960: attribuzione del cognome di entrambi i genitori, nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi e, in mancanza di accordo attribuzione al figlio di entrambi i cognomi, con precedenza del cognome paterno su quello materno). Per quanto riguarda la trasmissione successiva del cognome da parte del soggetto cui è attribuito il doppio cognome, gli AA.C. 36 e 960 prevedono la trasmissione del solo primo cognome, gli AA.C. 1053 e 1699 di uno dei due cognomi, a sua scelta. Tutte le proposte di legge, in ogni caso, prevedono l’attribuzione ai figli successivi al primo dei medesimi genitori del cognome attribuito al primo.  

Le proposte di legge AA.C. 36 e 960  intervengono, inoltre, sulla disciplina dei fatti costitutivi del possesso di stato, di cui all’art. 237 c.c., al fine di non limitare al cognome del padre il requisito di cui al n. 1) e di fare più generico riferimento al genitore nel requisito di cui al n. 2.

 

Con riferimento al cognome del figlio naturale, le cinque proposte di legge novellano tutte l’articolo 262 c.c.

In caso di caso di riconoscimento contemporaneo del figlio naturale da parte di entrambi i genitori:

§       gli AA.C. 36, 960, 1053, 1699 rinviano alle modalità di attribuzione del cognome previste per il figlio legittimo.

§       l’AC 1703 prevede l’attribuzione del cognome della madre.

Nel caso di riconoscimento da parte di uno solo dei genitori, le proposte di legge prevedono che il figlio naturale assume il cognome del medesimo genitore. Nell’ipotesi poi di accertamento o riconoscimento della filiazione successivamente al riconoscimento da parte dell’altro genitore, le pdl 36, 960, 1053, 1699 prevedono che, alle condizioni indicate, il cognome del secondo genitore si aggiunga al cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento; la pdl 1703 prevede che il figlio possa soltanto aggiungere il cognome del padre a quello della madre (e non anche, come nel testo attuale, sostituire il cognome della madre). Tale ultima proposta di legge reca anche una norma di carattere generale che attribuisce al figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, la possibilità di ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale. Gli AA.C. 36 e 1699 precisano, inoltre, che ai figli naturali successivi venga attribuito il cognome del primo figlio; la medesima pdl 1699, infine, detta una regola analoga a quella introdotta per i figli legittimi, precisando che nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori, se uno di loro ha un doppio cognome, ne trasmette al figlio soltanto uno, a sua scelta.

 

Con riferimento al cognome del figlio adottivo, tutte le proposte di legge, con l’eccezione dell’AC 1703, novellano l’articolo 299 c.c., in materia di adozione di persone maggiori di età, confermando la regola codicistica secondo la quale l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio; gli AA.C. 36 e 1699  precisano che, nel caso di doppio cognome dell’adottato, il medesimo indica quale cognome intende mantenere. Nel caso di adozione compiuta da coniugi, rispetto alla regola vigente secondo la quale l’adottato assume il cognome del marito, sostanzialmente si rinvia ai criteri previsti per l’assunzione del cognome da parte di figli legittimi.

Gli AA.C. 36 e 1699 intervengono anche in materia di adozione di minori. Le due proposte di legge novellano l’art. 27 della legge n. 184 del 1983, che nel suo testo attuale prevede la trasmissione da parte dell’adottato del cognome degli adottanti, prevedendo un rinvio alle disposizioni relative all’attribuzione del cognome al figlio legittimo. Si segnala che, nel sostituire integralmente il citato art. 27, l’AC 1699 non riproduce le disposizioni relative al caso di adozione disposta nei confronti della moglie separata e, soprattutto, la disposizione generale contenuta nell’attuale quarto comma relativo alla cessazione dei rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine.

 

Con riferimento al cognome dei figli legittimati, la pdl 36 novella l’articolo 33 del D.P.R. n. 396 del 2000.

All’attuale disposizione relativa all’assunzione del cognome paterno, la proposta di legge sostituisce il rinvio alle regole di attribuzione del cognome previste per il figlio legittimo econferma la possibilità di scelta da parte del figlio maggiorenne alla data di legittimazione se mantenere il proprio cognome o aggiungere o anteporre il cognome del legittimante.

Il nuovo testo dell’art. 33, al comma 3, con disposizione di tenore generale, attribuisce la facoltà, al figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno sulla base della normativa vigente al momento della nascita e che non ha fatto ricorso alle procedure di modifica del cognome di cui al Titolo X, di aggiungere al proprio il cognome materno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile.

 

La pdl n. 36 novella ulteriori disposizioni del D.P.R. n. 396 e, in particolare, l’articolo 34, in materia di limiti all’attribuzione del nome (prevedendo il divieto di imporre al figlio lo stesso nome oltre che del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, anche della madre vivente) e 64, relativo al contenuto dell’atto di matrimonio.

 

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione delle proposte di legge, l’AC 36 lo circoscrive a tutti i nati dopo la data della sua entrata in vigore, che non hanno fratelli viventi nati dagli stessi genitori, prevedendo,al contempo, per i minori nati prima o nati successivamente che hanno fratelli viventi nati dagli stessi genitori, la possibilità di aggiungere il cognome dell'altro genitore. Le pdl AA.C. 960 e 1053, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, attribuiscono ai figli, al compimento del diciottesimo anno di età, nonché a tutti i cittadini italiani maggiorenni, la facoltà di scelta se aggiungere al proprio cognome quello della madre o di mantenere il solo cognome paterno.

 

Con riferimento alle disposizioni ulteriori recate dai provvedimenti in esame:

§       l’AC 1699 esplicita l’applicazione del provvedimento anche rispetto ai figli degli italiani residenti all'estero che devono essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

§       le pdl 36 e 1699 contengono una disposizione di portata generale, volta a sostituire, nella normativa vigente, le espressioni: «figlio legittimo» e «figlio naturale», con le seguenti: «figlio nato nel matrimonio» e «figlio nato fuori del matrimonio»;

§       la pdl 36 esplicita che i figli nati nel matrimonio, nati fuori del matrimonio, riconosciuti e adottati sono titolari degli stessi diritti e dei medesimi doveri.

 

La pdl 36 contiene, infine, una delega al Governo finalizzata all’adozione di una disciplina organica in materia di cognomi, che provveda all'integrazione delle disposizioni da essa introdotte con le norme dell'ordinamento civile, e in particolare al coordinamento con il D.P.R. n. 396 del 2000 con ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

Relazioni allegate

Ciascuna proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte di legge in esame in prevalenza novellano il codice civile, la legge n. 898 del 1970 sul divorzio e la legge n. 184 del 1983 sulle adozioni, il che giustifica l’intervento con legge.

Si segnala, tuttavia, che l’AC 36 (Brugger), all’articolo 2 e 7 interviene, con legge, sul Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al D.P.R. n. 396 del 2000, che ha natura di fonte di rango secondario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto delle proposte di legge in esame è riconducibile alle materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. i) (stato civile e anagrafi) ed l) (ordinamento civile).

Rapporto con altri princìpi costituzionali

Con particolare riferimento al cognome del figlio legittimo, si richiama la sentenza della Corte costituzionale 6 febbraio 2006, n. 61 (più ampiamente commentata nelle schede di lettura); con tale sentenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione – per contrasto con gli artt. 2, 3 e 29, comma 2, Cost. – degli artt. 143-bis, 236, 237, comma 2, 262, 299, comma 3, c.c., nonché 33 e 34 del D.P.R. 396/2000, nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata

Il giudice delle leggi ha sottolineato che l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento, con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna e con i vincoli e gli stimoli provenienti dalle fonti di diritto internazionale. Tuttavia, la Corte ha concluso che l’intervento che si invocava con la ordinanza di rimessione richiedeva una operazione manipolativa esorbitante dai propri poteri, posto che lasciava aperta tutta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente alla volontà dei coniugi – con la conseguente necessità di stabilire i criteri cui l’ufficiale dello stato civile dovrebbe attenersi in caso di mancato accordo – ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all’atto della nascita di ciascuno di essi.

 

Con riferimento al cognome del figlio naturale, si richiama inoltre Corte cost., 18-23 luglio 1996, n. 297, che, in relazione ad un ricorso diretto ad ottenere l'accertamento del diritto di un figlio naturale di anteporre al cognome, derivatogli dall'(unico) riconoscimento della madre naturale intervenuto oltre quaranta anni dopo il parto, il precedente cognome attribuito dall'ufficiale di stato civile, ha dichiarato l'illegittimità dell’articolo 262 c.c. – per contrasto con l’art. 2 Cost. – nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale.

 

Per quanto riguarda invece l'adozione di persone maggiori di età, si richiama Corte costituzionale, sentenza 7-11 maggio 2001, n. 120, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 299, secondo comma, nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli.

Secondo la Corte, infatti, tale previsione, la cui ratio risiede nella volontà di far scomparire il cognome imposto dall'ufficiale di stato civile, “risulta in contrasto con l’invocato art. 2 della Costituzione, dovendosi ormai ritenere principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il diritto al nome – inteso come primo e più immediato segno distintivo che caratterizza l’identità personale – costituisce uno dei diritti inviolabili protetti dalla menzionata norma” ed è, inoltre, “priva di razionale giustificazione, sicché risulta violato l’art. 3 della Costituzione", alla luce della riforma dell’adozione di cui alla menzionata legge n. 184 del 1983., con la quale si é compiuta una netta distinzione fra l’adozione di minori e quella di maggiorenni, regolata dal codice civile, posto che “se la ratio della prima é, almeno in linea di massima, quella di fornire al minore una famiglia che sia idonea a consentire nel modo migliore il suo sviluppo (..) l’obiettivo della seconda evidentemente non é il medesimo, poiché tale adozione (art. 300 cod. civ.) non crea alcun vincolo di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante, tanto che il primo conserva tutti i propri precedenti rapporti, specie quelli con la famiglia di origine”.

Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Si segnala che alcune recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome (16 febbraio 2005, affaire Unal Tekeli c. Turquie; 24 ottobre 1994, affaire Stjerna c. Finlande; 24 gennaio 1994, affaire Burghartz c. Suisse), ai fini, in particolare, del rispetto del combinato disposto dell’articolo 14 (Divieto di discriminazioni fondate sul sesso) e 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 9 dell’AC 36 reca una delega al Governo per l’adozione di una disciplina organica in materia di cognomi.

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento si realizza attraverso l’uso della tecnica della novellazione.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che risulta presentata, ma non ancora assegnata un’ulteriore proposta di legge in materia (AC 1712, Bindi).

Al Senato sono state assegnate alla Commissione giustizia (che non ne ha iniziato l’esame) le proposte di legge AS 86 (Franco ed altri) e 130 (Poretti ed altri).

Impatto sui destinatari delle norme

Le pdl 36 (Brugger), 960 (Colucci) e 1053 (Santelli) recano disposizioni volte a chiarire l’ambito di applicazione soggettiva delle pdl.

In particolare, la pdl 36 prevede la sua applicazione a tutti i nati dopo la data di entrata in vigore che non hanno fratelli viventi nati dagli stessi genitori. Reca anche disposizioni transitorie volte a consentire a soggetti cui sia già stato attribuito il cognome paterno sulla base della normativa precedente di aggiungere il cognome materno. Disposizioni volte a consentire ai cittadini maggiorenni e ai figli, al compimento del diciottesimo anno di età, di scegliere seaggiungere al proprio cognome quello della madre o di mantenere il solo cognome paterno sono contenute nelle pdl 960 e 1053.

Formulazione del testo

Con riferimento al cognome del figlio naturale:

§       andrebbe chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 262, quinto comma, c.c., introdotto dall’AC 1703, in particolare esplicitando se esso si riferisce all’ipotesi di cui al nuovo terzo comma dell’art. 262 (accertamento o riconoscimento della filiazione nei confronti del padre) o alla fattispecie più generale di cui al quarto comma (in caso di assunzione da parte del figlio del cognome del genitore che lo ha riconosciuto, riconoscimento da parte del giudice del diritto a mantenere il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo).

§       andrebbe valutata la formulazione del nuovo quinto comma dell’articolo 262, introdotto dall’AC 1699, posto che il medesimo - nel disciplinare il cognome dei figli naturali successivi (rinviando a quanto previsto per i figli legittimi) - non fa alcun riferimento al riconoscimento dei medesimi.


 

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