Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Cognome dei coniugi e dei figli - AA.C. 36, 960, 1053, 1699, 1703, 1712 (Testo a fronte tra la normativa vigente, il testo unificato e le proposte di legge)
Riferimenti:
AC N. 36/XVI   AC N. 960/XVI
AC N. 1712/XVI   AC N. 1053/XVI
AC N. 1699/XVI   AC N. 1703/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 170    Progressivo: 1
Data: 19/06/2009
Descrittori:
NOME E COGNOME   STATO CIVILE
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 


Cognome dei coniugi e dei figli

AA.C. 36, 960, 1053, 1699, 1703, 1712

Testo a fronte tra la normativa vigente, il testo unificato
e le proposte di legge

 

n. 170/1

 

19 giugno 2009

 

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

 

 

 

 

 

 

 

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File: gi0204a.doc


Testo a fronte tra
la normativa vigente, le proposte di legge
AA.C. 36, 960, 1053, 1699, 1703, 1712
e il testo unificato adottato come testo base nella seduta del 17 giugno[1]


Normativa vigente
Codice civile

Testo unificato adottato come
testo base

AC. 36
(Brugger e al.)

AC. 960
(Colucci e al.)

 

 

AC. 1053
(Santelli)

AC 1699
(Garavini e al.)

AC 1703
(Mussolini e al.)

AC 1712
(Bindi)

 

[art. 1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6-bis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome dei figli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figli assumono il cognome di entrambi i genitori, secondo le disposizioni di legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 2, co. 1]

[art. 1, co. 1]

 

 

 

[art. 1]

[art. 1, co. 1]

 

[art. 2]

Art. 143-bis

Art. 143-bis

Art. 143-bis

 

 

 

Art. 143-bis

Art. 143-bis

 

Art. 143-bis

Cognome della moglie

Cognome dei coniugi

Cognome dei coniugi

 

 

 

Cognome dei coniugi

Cognome dei coniugi

 

Cognome dei coniugi

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Ciascun coniuge conserva il proprio cognome.

Ciascun coniuge conserva il proprio cognome.

 

 

 

Ciascun coniuge conserva il proprio cognome.

Ciascun coniuge conserva il proprio cognome.

 

Con il matrimonio ciascun coniuge conserva il proprio cognome.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 143-ter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome del figlio nato nel matrimonio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il figlio nato nel matrimonio assume il cognome scelto o individuato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 107-bis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 3]

[art. 2, co. 1]

[art. 1]

 

 

[art. 2]

[art. 2]

 

[art. 1]

 

Art. 143-bis.1

Art. 143-bis.1

Art. 235-bis

 

 

Art. 143-bis.1

Art. 143-bis.1

 

Art. 107-bis

 

Cognome dei figli legittimi

Cognome dei figli di genitori coniugati

Cognome del figlio legittimo

 

 

Cognome del figlio

Cognome del figlio di genitori coniugati

 

Scelta dell'ordine dei cognomi

 

Ai figli legittimi è attribuito il cognome di entrambi i genitori secondo l'ordine stabilito con dichiarazione concorde resa all'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio o della registrazione della nascita del primo figlio.

Ai figli di genitori coniugati è attribuito, nell'ordine, il cognome del padre e quello della madre. Se uno o entrambi i genitori hanno un doppio cognome, se ne considera soltanto il primo.

Al momento della dichiarazione di nascita, l'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio il cognome di entrambi i genitori, nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. [segue]

 

 

Al momento della registrazione del figlio allo stato civile, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio il cognome di entrambi i genitori. L'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, lo stesso cognome attribuito al primo.

I genitori coniugati, all'atto della registrazione del figlio allo stato civile, possono attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato.

 

Nell'atto di matrimonio ciascun coniuge indica quale dei propri cognomi intende trasmettere ai figli e i coniugi concordemente indicano l'ordine secondo il quale i cognomi prescelti sono attribuiti.

L'indicazione dei cognomi e del loro ordine è irrevocabile e immodificabile.

 

In mancanza di accordo tra i coniugi, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio il cognome di entrambi i genitori secondo l'ordine alfabetico.

 

[continua] In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio entrambi i cognomi dei genitori, con precedenza del cognome paterno su quello materno.

 

 

 

In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

 

In caso di mancata indicazione, da qualsiasi causa determinata, i figli acquisiscono il primo cognome di ciascun genitore nell'ordine stabilito, nel relativo atto di nascita, dall'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita. L'ufficiale dello stato civile procede all'individuazione dell'ordine dei cognomi sentiti i coniugi e, in mancanza di accordo, a seguito di sorteggio.

 

Nel caso di doppio cognome di uno dei genitori, il medesimo genitore sceglie quale cognome attribuire al figlio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I coniugi possono stabilire un ordine diverso con dichiarazione concorde resa all'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio o, in mancanza, all'atto della registrazione della nascita del primo figlio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai successivi figli dei medesimi genitori è attribuito lo stesso cognome del primo figlio registrato.

Ai figli successivamente generati dai medesimi genitori è attribuito lo stesso cognome del primo figlio, anche se nato prima del matrimonio ma riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori.

L'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, lo stesso cognome attribuito al primo.

 

 

 

I figli degli stessi genitori coniugati, registrati successivamente, portano lo stesso cognome del primo figlio registrato.

 

I cognomi assegnati al primo figlio comune, anche se nato fuori del matrimonio, sono attribuiti nello stesso ordine ai successivi figli comuni.

 

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai figli nati prima del matrimonio ma riconosciuti dopo contemporaneamente da entrambi i coniugi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il figlio con il cognome di entrambi i genitori ne trasmette al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta.

 

Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmettere al proprio figlio soltanto il primo.

 

 

Il cittadino cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori, ai sensi del presente articolo o dell'articolo 299, può trasmettere al proprio figlio soltanto uno di essi, a sua scelta.

Il figlio che ha avuto il cognome di entrambi i genitori, può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 2, co. 2]

[art. 1, co. 2]

 

 

 

 

[art. 1, co. 2]

 

[art. 11, co. 1]

Art. 156-bis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome della moglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.

Abrogato.

Abrogato.

 

 

 

 

Abrogato.

 

Abrogato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 4]

[art. 5]

[art. 2]

 

 

 

 

 

 

Art. 237

Art. 237

Art. 237

Art. 237

 

 

 

 

 

 

Fatti costitutivi del possesso di stato

Fatti costitutivi del possesso di stato

Fatti costitutivi del possesso di stato

Fatti costitutivi del possesso di stato

 

 

 

 

 

 

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

Identico.

Identico.

Identico.

 

 

 

 

 

 

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

Identico:

Identico:

Identico:

 

 

 

 

 

 

che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;

1) che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore che essa pretende di avere;

1) che la persona abbia sempre portato il cognome del padre ovvero della madre ovvero di entrambi i genitori che essa pretende di avere;

1) che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore che essa pretende di avere;

 

 

 

 

 

 

che il padre l'abbia trattata come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;

2) che il genitore l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;

2) che il genitore o i genitori che la persona pretende di avere l'abbiano trattata come figlio e abbiano provveduto in questa qualità al suo mantenimento, alla sua educazione e al suo collocamento;

2) che il genitore l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;

 

 

 

 

 

 

che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

3) identico;

3) che la persona sia stata costantemente considerata come figlio nei rapporti sociali;

3) identico;

 

 

 

 

 

 

che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.

4) identico.

4) che la persona sia stata riconosciuta quale figlio dalla famiglia.

4) identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 5]

[art. 4, co. 1]

[art. 3]

 

 

[art. 3]

[art. 4]

[art. 1]

[art. 4]

Art. 262

Art. 262

Art. 262

Art. 262

 

 

Art. 262

Art. 262

Art. 262

Art. 262

Cognome del figlio

Cognome dei figli naturali

Cognome del figlio nato fuori del matrimonio

Cognome del figlio naturale

 

 

Cognome del figlio

Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio

Cognome del figlio

Cognome del figlio naturale

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome dei medesimi ai sensi dell'articolo 143-bis.1.

Al figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, è attribuito il cognome a norma dell'articolo 143-bis.1, primo comma; i genitori possono stabilire un ordine diverso con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile all'atto della registrazione della nascita.

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome di entrambi i genitori ai sensi dell'articolo 235-bis.

 

 

Nel caso di riconoscimento contemporaneo del figlio naturale da parte di entrambi i genitori si applica la disciplina prevista dall'articolo 143-bis.1.

Le disposizioni dell'articolo 143-bis.1 si applicano anche al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori.

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se il riconoscimento è stato effettuato da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome della madre.

Il figlio naturale riconosciuto contemporaneamente da ambedue i genitori assume uno dei cognomi di entrambi, secondo la scelta e l'ordine da essi stabiliti all'atto del riconoscimento. In assenza di indicazioni da parte dei genitori, l'ufficiale di stato civile procede all'individuazione dell'ordine dei cognomi, sentiti i genitori medesimi e, in mancanza di accordo, a seguito di sorteggio. I cognomi assegnati al primo figlio sono attribuiti nello stesso ordine ai successivi figli comuni.

 

 

Il figlio riconosciuto da un solo genitore assume il cognome di questi.

 

 

 

Nel caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto. [segue]

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.

 

In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio assume entrambi i cognomi del genitore medesimo.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge al cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, con il consenso espresso dell'interessato nel caso di maggiore età del figlio. Nel caso di minore età, il giudice decide sentiti il minore e l'altro genitore.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il primo cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge al primo cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide sentito il minore. Nel caso di maggiore età, è comunque necessario il consenso espresso dell'interessato.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, può essere aggiunto, con il consenso di entrambi i genitori, a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale, con le modalità previste dall'articolo 235-bis. In caso di disaccordo tra gli stessi, il cognome del genitore che ha riconosciuto per ultimo segue quello preesistente.

 

 

[continua] Qualora l'altro genitore riconosca successivamente il figlio, ovvero qualora la filiazione sia accertata in momento successivo al primo riconoscimento, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio.

Quando il riconoscimento o l'attestazione della filiazione da parte del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questi si aggiunge a quello del primo genitore. A tale fine è necessario il consenso del genitore che ha effettuato il primo riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.

Nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori, se uno di loro ha un doppio cognome, ne trasmette al figlio soltanto uno, a sua scelta.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori viene accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento dell'altro genitore entro due anni dal riconoscimento stesso, il primo cognome del genitore che riconosce successivamente si sostituisce al secondo cognome attribuito all'atto del primo riconoscimento, salvo diverso accordo tra i genitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

In ogni caso, il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, può ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale.

 

 

In ogni caso, si applica l'articolo 143-bis. 1, terzo, quarto e sesto comma.

Ai figli successivi, riconosciuti dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio.

 

 

 

 

In caso di più figli nati fuori dal matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-bis.1, terzo comma.

 

 

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre.

 

Soppresso.

Soppresso.

 

 

Soppresso.

Soppresso.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre.

Qualora la filiazione nei confronti del secondo genitore di un minore infraquattordicenne sia accertata o riconosciuta dopo due anni dal primo riconoscimento, il giudice decide sull'attribuzione del cognome in considerazione dell'interesse del minore, sentiti i genitori e il minore che sia capace di discernimento.

Se il figlio ha compiuto i quattordici anni deve prestare il suo assenso all'acquisto del primo cognome del genitore che lo ha riconosciuto successivamente o di cui è dichiarata la genitorialità, indicando l'ordine dei suoi cognomi. Tale volontà deve essere espressa contestualmente al consenso al riconoscimento del secondo genitore o nel corso del procedimento che accerta la filiazione. In mancanza di espressa dichiarazione di volontà del minore, il giudice decide sull'attribuzione del cognome in relazione al suo interesse, sentiti i genitori e il minore stesso.

Spetta al figlio maggiore di età ogni decisione in ordine al cognome da assumere in caso di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità ovvero di riconoscimento tardivo da parte di uno o di entrambi i genitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 6, co. 1]

[art. 6, co. 1]

[art. 4]

 

 

[art. 4]

[art. 5, co. 1]

 

[art. 5]

Art. 299

Art. 299

Art. 299

Art. 299

 

 

Art. 299

Art. 299

 

Art. 299

Cognome dell’adottato

Cognome dell’adottato

Cognome dell’adottato

Cognome dell’adottato

 

 

Cognome dell’adottato

Cognome dell’adottato

 

Cognome dell’adottato

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Se l'adottato ha due cognomi indica quale dei due intende conservare. Se l'adottante ha due cognomi, l'adottato, con il consenso dell'adottante, sceglie quale cognome intende assumere; in caso di disaccordo, assume il primo cognome dell'adottante secondo l'ordine alfabetico.

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Se l'adottato ha due cognomi a norma dell'articolo 143-bis.1 o dell'articolo 262, indica quale dei due intende conservare.

Identico.

 

 

Identico.

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-bis.1 e dell'articolo 262, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.

 

L'adottato perde uno dei suoi cognomi, a sua scelta, e assume uno dei cognomi dell'adottante, a scelta di questi.

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

Soppresso

Identico.

 

 

Identico.

Soppresso

 

Soppresso

Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da entrambi i coniugi, l'adottato assume uno solo dei cognomi dei coniugi, sulla base dell'accordo dei medesimi; in mancanza di accordo assume il primo cognome secondo l'ordine alfabetico.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume, nell'ordine, il cognome del padre e quello della madre adottivi, limitatamente al primo cognome di ciascuno. Gli adottanti possono stabilire un ordine diverso con dichiarazione concorde resa nella domanda di adozione ai sensi dell'articolo 143-bis.1, secondo comma.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome di entrambi i genitori ai sensi dell'articolo 235-bis.

 

 

Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome di entrambi i genitori ai sensi dell'articolo 143-bis.1.

Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-bis.1. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico.

 

Se l'adozione è fatta da coniugi, questi scelgono quale dei loro cognomi attribuire all'adottato.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

Soppresso

Soppresso

Identico.

 

 

Identico.

Soppresso

 

Soppresso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'adottato può sostituire il proprio cognome con quello dell'adottante o con quelli indicati dai coniugi adottanti a norma dell'articolo 107-bis.

L'adottato, prima di prestare il consenso all'adozione, indica quale cognome intende assumere.

 


 

Normativa vigente
L. 898/1970, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Testo unificato adottato come
testo base

AC. 36
(Brugger e al.)

AC. 960
(Colucci e al.)

 

 

AC. 1053
(Santelli)

AC 1699
(Garavini e al.)

AC 1703
(Mussolini e al.)

AC 1712
(Bindi)

 

[art. 2, co. 3]

[art. 1, co. 3]

 

 

 

 

[art. 1, co. 3]

 

[art. 11, co. 2]

Art. 5

Art. 5

Art. 5

 

 

 

 

Art. 5

 

Art. 5

1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

 

1. Identico.

 

1. Identico.

2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.

Abrogato.

Abrogato.

 

 

 

 

Abrogato.

 

Abrogato.

3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

Abrogato.

Abrogato.

 

 

 

 

Abrogato.

 

Abrogato.

4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.

Abrogato.

Abrogato.

 

 

 

 

Abrogato.

 

Abrogato.

5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

5. Identico.

5. Identico.

 

 

 

 

5. Identico.

 

5. Identico.

6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

6. Identico.

6. Identico.

 

 

 

 

6. Identico.

 

6. Identico.

7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

7. Identico.

7. Identico.

 

 

 

 

7. Identico.

 

7. Identico.

8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

8. Identico.

8. Identico.

 

 

 

 

8. Identico.

 

8. Identico.

9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.

9. Identico.

9. Identico.

 

 

 

 

9. Identico.

 

9. Identico.

10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

10. Identico.

10. Identico.

 

 

 

 

10. Identico.

 

10. Identico.

11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

11. Identico.

11. Identico.

 

 

 

 

11. Identico.

 

11. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Normativa vigente
L. 184/1983, Diritto del minore ad una famiglia

Testo unificato adottato come
testo base

AC. 36
(Brugger e al.)

AC. 960
(Colucci e al.)

 

 

AC. 1053
(Santelli)

AC 1699
(Garavini e al.)

AC 1703
(Mussolini e al.)

AC 1712
(Bindi)

 

[art. 6, co. 2]

[art. 6, co. 2]

 

 

 

 

[art. 5, co. 2]

 

[art. 6]

Art. 27

Art. 27

Art. 27

 

 

 

 

Art. 27

 

Art. 27

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista, nei confronti degli adottanti, lo stato di figlio nato nel matrimonio.

 

 

 

 

1. L'adottato acquista, nei confronti degli adottanti, la condizione di figlio nato nel matrimonio.

 

1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti.

 

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 143-bis.1 del codice civile.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 143-bis.1 del codice civile.

 

 

 

 

2. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-bis.1 del codice civile.

 

2. L'adottato assume, se infraquattordicenne, il cognome degli adottanti nell'ordine da loro indicato ai sensi dell'articolo 107-bis del codice civile. Nell'ipotesi di cui al quarto comma del medesimo articolo 107-bis, la decisione è rimessa al giudice dell'adozione.

3. L'adottato che ha compiuto i quattordici anni, contestualmente alla prestazione del consenso all'adozione, può chiedere di mantenere il proprio cognome o di aggiungere o di anteporre il cognome di uno degli adottanti al proprio primo cognome. In mancanza di dichiarazione espressa, si applica il comma 2.

Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

3. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della medesima.

3. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il solo cognome della medesima.

 

 

 

 

Soppresso.

 

4. Se l'adozione è disposta nei confronti del coniuge separato, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume entrambi i cognomi dell'adottante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il giudice dell'adozione può decidere diversamente circa l'attribuzione del cognome e l'ordine dei cognomi dell'adottato, tenendo conto del suo migliore interesse. Se l'adottato ha compiuto i dodici anni deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

4. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali.

4. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali.

 

 

 

 

Soppresso.

 

6. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 7]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 45-bis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L'adottato perde il secondo cognome, se lo possiede, e antepone al proprio uno dei cognomi dell'adottante o il primo dei cognomi indicati dagli adottanti ai sensi dell'articolo 107-bis del codice civile.

2. In ogni caso il giudice dell'adozione può decidere diversamente circa l'attribuzione e l'ordine dei cognomi dell'adottato, tenendo conto del suo migliore interesse.

3. Se l'adottando ha compiuto i dodici anni deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.

4. Se l'adottando ha compiuto i quattordici anni è necessario il suo assenso all'attribuzione di un nuovo cognome e all'ordine dei cognomi.

5. In ogni caso devono essere sentiti i genitori non decaduti dalla potestà e gli adottanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 11, co. 3]

Art. 55

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 55

Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Al presente capo si applicano le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 300 e 304 del codice civile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



[1]    Nel testo a fronte non sono riportate le proposte di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.